Seduta n.145 del 20/01/2016 

CXLV Seduta

(POMERIDIANA)

Mercoledì 20 gennaio 2016

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta è aperta alle ore 16 e 32.

FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 gennaio 2016 (141), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Anna Maria Busia, Gavino Manca, Giorgio Oppi e Alessandro Unali hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 20 gennaio 2016.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

FORMA DANIELA, Segretaria:

"Interpellanza Rubiu sui ritardi nell'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi 'Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio', con il potenziamento della videosorveglianza." (191)

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" (176/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 176/A.

Siamo arrivati alla votazione dell'emendamento numero 2516.

Si tratta dell'emendamento all'emendamento numero 1965. È l'emendamento all'emendamento numero 2516 con parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Metto in votazione l'emendamento numero 2516. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli emendamenti aggiuntivi numero 2461, 2462 e 2463 tra di loro uguali, sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento aggiuntivo numero 2526 con parere favorevole della Commissione e della Giunta. Si tratta dell'emendamento all'emendamento numero 1965, il numero 2526 emendamento aggiuntivo con parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2526.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Meloni ha votato a favore e che il consigliere Tatti ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Crisponi - Floris - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 46

votanti 45

astenuti 1

maggioranza 23

favorevoli 29

contrari 16

(Il Consiglio approva).

Ha domandato di parlare il consigliere Gianni Lampis. Ne ha facoltà.

GIANNI LAMPIS (Gruppo Misto). Presidente, perché nella seduta antimeridiana il Consiglio è stato sospeso, su proposta del relatore di maggioranza della legge, per trovare la sintesi tra due emendamenti presentati dalla maggioranza e uno dell'opposizione di cui io sono firmatario al fine di addivenire come dicevo prima ad un emendamento di sintesi che riguardasse l'aria di crisi del Medio Campidano. Quindi i consiglieri interessati prima dell'inizio di questa seduta pomeridiana hanno predisposto e firmato questo emendamento, quindi siamo un po' così… Voglio dire il fatto che lei lo dichiari inammissibile dopo questo lavoro e senza che questo tipo di inammissibilità fosse stata dichiarata stamattina ci lascia un po' perplessi. Quindi io non lo so, anche i colleghi della maggioranza a questo punto chiedo anche a loro di prendere posizione in merito a questo tipo di procedura.

PRESIDENTE. Non è stato espresso il parere di inammissibilità perché non eravamo entrati nel merito, altrimenti avrei dichiarato inammissibile anche i due emendamenti precedenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo totale numero 1965 con parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento sostitutivo totale numero 1965.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Desini ha votato a favore e che i consiglieri Pittalis, Truzzu e Tunis hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Floris - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 28

contrari 18

(Il Consiglio approva).

A seguito dell'approvazione decadono tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

Avevamo lasciato in sospeso l'articolo 15 e l'articolo 16, torniamo quindi all'articolo 15… C'è un emendamento… C'è una proposta di emendamento orale sull'articolo 18 della Giunta.

Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze e urbanistica. Faccio seguito al problema sollevato dall'onorevole Fasolino sulle caratteristiche geografiche del Comune di Golfo Aranci e l'emendamento che propongo tende a risolvere una questione che è stata sollevata, leggo il testo dell'emendamento: "All'emendamento numero 1965 sono apportate le seguenti modifiche dopo il comma 2 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente comma: i comuni confinanti esclusivamente con una città media e che con questa non costituiscono una unione di comuni entro 90 giorni dall'approvazione del piano di riordino territoriale, costituiscono o aderiscono ad una unione di comuni in deroga all'obbligo di continuità territoriale di cui all'articolo 7. L'Assessore competente in materia di enti locali verifica in contraddittorio con il comune interessato l'impossibilità alla costituzione o adesione all'unione di comuni con la città media." È un comune che sta completamente all'interno di un enclave, quella) del Comune di Olbia, e che quindi correrebbe il rischio di non avere neppure i vantaggi del fondo unico al cui accesso è condizionata la partecipazione a un'unione, quindi tende a risolvere un problema proprio di tipo tecnico-geografico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). È sicuramente apprezzabile la disponibilità data dall'Assessore rispetto al problema, però devo dire onestamente che mi pare che introduca un elemento di complessità che probabilmente rischia di complicare le cose. Siccome il caso di Golfo Aranci è un caso unico, io credo che forse nulla impedirebbe di dire direttamente Golfo Aranci. Siccome non mi risulta che in Sardegna ci siano altri comuni, allora è inutile voler fare una norma apparentemente di carattere generale su un caso così particolare, se c'è questo problema, probabilmente, si può risolvere in maniera molto più semplice tenendo conto delle peculiarità.

PRESIDENTE. Provo a fare sintesi. La proposta è che sia inserito specificamente che il Comune di Golfo Aranci "viste le caratteristiche specifiche del comune, eccetera eccetera, entro novanta giorni, se non… eccetera, eccetera", specificando però il riferimento al Comune di Golfo Aranci, con la motivazione per le particolari caratteristiche geografiche e di confine. È così?

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Senz'altro l'emendamento risolve il problema che è oggettivo, perché diversamente il Comune di Golfo Aranci potrebbe essere impedito di rispettare l'obbligo di unione, e quindi incorrere ingiustamente nelle sanzioni previste. Io proporrei però di modificare l'espressione unione dei comuni, la prima volta che viene utilizzata, in rete urbana. Quindi il primo uso che si fa dell'unione dei comuni nell'emendamento orale modificato in rete urbana.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, viene acquisito l'emendamento orale con le modifiche che sono state suggerite dall'Aula.

Quindi, metto in votazione l'emendamento orale con le modifiche suggerite dall'Aula.

Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Ma io ritengo che, visto e considerato quello che è successo in questo momento, bisogna un attimino capire cosa vogliamo fare, senza niente togliere a Golfo Aranci, anzi, c'è un problema abbastanza serio, però mi sembra che ci sia una confusione tale. Io adesso non vorrei dire che il Comune di Ruinas non può far parte della città metropolitana di Cagliari perché è lontano da Cagliari, io oggi chiedo che il Comune di Ruinas possa con una deroga, come stiamo chiedendo adesso, far parte della città metropolitana di Cagliari.

PRESIDENTE. Sì, però si tratta di esprimersi a favore o contro, anzi semplicemente contro l'emendamento orale per l'ammissibilità. Cioè, voglio capire, onorevole Tatti, sta dicendo che non è d'accordo sull'emendamento orale?

Quindi l'emendamento è ammesso, possiamo passare alla votazione, non ho altri iscritti per dichiarazione di voto. Metto in votazione l'emendamento orale con le modifiche.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento orale.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Crisponi si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Floris - Locci - Pinna Giuseppino - Tatti.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar - Crisponi - Dedoni - Lampis - Orru' - Peru - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 33

astenuti 15

maggioranza 17

favorevoli 29

contrari 4

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 15 che avevamo sospeso.

All'articolo 15 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 309, uguale al 1068, uguale al 1540. I sostitutivi totali numero 1962 a cui sono stati presentati gli emendamenti all'emendamento numero 2448 uguale al 2496, 2446, 2447, 2483, 2495 e 2499. Il sostitutivo totale numero 2252. I soppressivi parziali numero 310 uguale al 1196, uguale al 1541, 311, 312, 313, 1930, 314, uguale al 1197, uguale al 1542, 315, 316, 317, 318 uguale al 1198, uguale 1543, 319, 320, 321 uguale al 1199, uguale al 1544, 322, 323, 324, 325 uguale al 1200, uguale al 1545, uguale al 1884, uguale al 2023, uguale al 2104, cui sono stati presentati due emendamenti all'emendamento inammissibili, il 2451 e il 2452. Gli emendamenti numero 326, 327, 328 uguale al 1201, uguale al 1546, 329, 330, 331, 332 uguale al 1202, uguale al 1547, 333, 334, 335, 336 uguale al 1203, uguale al 1548, 337 e 338. I sostitutivi parziali numero 2086, 2020, 2022 uguale al 2087, 2105, 2021, 40 e 2122. Gli emendamenti aggiuntivi numero 1903, 1946 e 2233.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria l'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province ai sensi dell'articolo 71 e con il personale dei comuni facenti parte dell'unione.

3. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

4. Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione di comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, quindi tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

5. Nell'unione di comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.

6. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, i rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.

7. Le unioni di comuni assicurano, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

8. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)), nel rideterminare la dotazione organica di cui al comma 1, possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute successivamente alla legge medesima, nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti locali.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 15

L'articolo 15 è soppresso. (309)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

L'articolo 15 è soppresso. (1068)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

L'articolo 15 è soppresso. (1540)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 sostitutivo parziale PITTALIS - FASOLINO.

Articolo 15

Il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal presente:

"In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province e ai sensi dell'articolo 71 e con il personale dei comuni facenti parte dell'Unione". L'Unione si avvale anche dei dirigenti provenienti dalle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale numero 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse". (2448)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 sostitutivo parziale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

L'articolo 15 comma 3 viene così modificato: "In sede di prima applicazione della presente legge, l'Unione opera con il personale proveniente dalle province, ai sensi dell'articolo 71 e con il personale dei comuni facenti parte dell'Unione. L'unione si avvale anche dei dirigenti provenienti dalle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla Legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse". (2494)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 sostitutivo totale DEDONI - COSSA - CRISPONI.

Articolo 15

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

1. L'unione di comuni provvede alla determinazione della Propria dotazione organica e all'organizza­zione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.

2. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità, Montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), nel determinare la dotazione organica, possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute successi­vamente alla legge medesima, nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente m materia di personale degli enti locali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il proprio personale, con quello proveniente dalle province ai sensi dell'articolo 71 e con quello assegnato dai comuni facenti parte dell'unione. Sono garantiti, altresì, i rapporti in corso di lavoro a tempo determinato e altre tipologie di contratti di lavoro e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva fino alla sca­denza per essi prevista.

4. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

5. Nelle unioni di comuni è nominato un dirigente apicale, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province.

6. Nelle reti metropolitane è nominato un dirigente apicale, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, quindi tra coloro che sonò iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). (2446)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 sostitutivo totale DEDONI - COSSA - CRISPONI.

Articolo 15

L'emendamento n. 1962 è sostituito dal seguente

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

1. L'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.

2. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)), nel determinare la dotazione organica, possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute successivamente alla legge medesima, nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti locali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il proprio personale, con quello proveniente dalle province ai sensi dell'articolo 71 e con quello assegnato dai comuni facenti parte dell'unione. Sono garantiti, altresì, i rapporti in corso di lavoro a tempo determinato e altre tipologie di contratti di lavoro e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva fino alla scadenza per essi prevista.

4. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

5. Nelle unioni di comuni è nominato un dirigente apicale, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province.

6. Nelle reti urbane e in quelle metropolitane è nominato un dirigente apicale, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province. (2447)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 sostitutivo parziale FORMA.

Articolo 15

Nel comma 5 dell'articolo 15, la parola "è nominato" è sostituita con le parole: "può essere nominato". (2483)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 sostitutivo parziale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

L'articolo 15 comma 6 viene così modificato: "Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'Unione dei Comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa, scelto nel rispetto della normativa nazionale in materia di dirigenti apicali di cui all'art. 11, comma 1, lett. B), numero 3 della Legge 7 agosto 2015,n.124. Il dirigente apicale può, altresì, essere individuato tra i dirigenti delle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla Legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse, purché in possesso del titolo di studio corrispondente o equipollente a quello previsto per l'accesso all'Albo dei Segretari comunali e provinciali. (2495)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 aggiuntivo DEMONTIS - Pietro COCCO.

Articolo 15

Al comma 5 dopo le parole "dei segretari comunali e provinciali" e prima della lettera "e" sono aggiunte le parole "e fra i dirigenti di ruolo delle comunità montane". (2449)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 sostitutivo parziale Roberto DERIU - AGUS - DEMONTIS - Pietro COCCO.

Articolo 15

Il comma 5 dell'emendamento n. 1962 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle unioni di comuni è nominato un dirigente apicale, scelto:

a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, ivi comprese quelle soppresse, e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario dell'unione dei comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci.

b) a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3) della legge 7 agosto 2015 n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)." (2540)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 aggiuntivo Roberto DERIU - AGUS.

Articolo 15

Al comma 6 dell'emendamento n. 1962 dopo le parole "in quelle metropolitane" sono aggiunte le parole "e nelle città medie". (2530)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1962 aggiuntivo Pietro COCCO - DESINI - Daniele COCCO - ANEDDA - USULA - ZANCHETTA.

Articolo 15

All'emendamento numero 1962 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"Al fine di consentire l'organizzazione delle centrali di committenza in coerenza con il piano di riordino territoriale, anche attraverso le unioni di comuni, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2015, n. 29, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del piano di riordino territoriale di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il 30 giugno 2016." (2531)

EMENDAMENTO sostitutivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 15

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

1. L'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.

2. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Nonne per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)), nel determinare la dotazione organica, possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute successivamente alla legge medesima, nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti locali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il proprio personale, con quello proveniente dalle province ai sensi dell'articolo 71 e con quello assegnato dai comuni facenti parte dell'unione. Sono garantiti, altresì, i rapporti in corso di lavoro a tempo determinato e altre tipologie di contratti di lavoro e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva fino alla scadenza per essi prevista.

4. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

5. Nelle unioni di comuni è nominato un dirigente apicale, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

6. Nelle reti urbane e in quelle metropolitane è nominato un dirigente apicale, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, quindi tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). (1962)

EMENDAMENTO sostitutivo totale DESINI - BUSIA - CONGIU - CHERCHI A - MANCA P - UNALI.

Articolo 15

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria l'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province ai sensi dell'articolo 71 e con il personale dei comuni facenti parte dell'unione. L'unione si avvale anche dei dirigenti provenienti dalle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse.

3. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

4. Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione di comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e coordinamento dell'azione amministrativa, scelto nel rispetto della normativa nazionale in materia di dirigenti apicali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il dirigente apicale può essere, altresì, individuato tra i dirigenti delle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse, purché in possesso del titolo di studio corrispondente o equipollente a quello previsto per l'accesso all'Albo dei Segretari comunali e provinciali. A regime, il dirigente apicale viene individuato tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 3 della legge n. 124 del 2015.

5. Nell'unione di comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.

6. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, i rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.

7. Le unioni di comuni assicurano, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

8. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)), nel rideterminare la dotazione organica di cui al comma 1, possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute successivamente alla legge medesima, nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti locali". (2252)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Il comma 1 dell'articolo 15 è soppresso. (310)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

Il comma 1 dell'articolo 15 è soppresso. (1196)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

Il comma 1 dell'articolo 15 è soppresso. (1541)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 1 sopprimere le parole: "organizzativa e". (311)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 1 sopprimere le parole: "e all'organizzazione e gestione del personale. (312)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 1 sopprimere le parole: "e all'organizzazione". (313)

EMENDAMENTO soppressivo parziale GAIA - PERRA - ZANCHETTA.

Articolo 15

Nel comma 1 dell'articolo 15, la parola "normativa" è soppressa. (1930)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Il comma 2 dell'articolo 15 è soppresso. (314)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

Il comma 2 dell'articolo 15 è soppresso. (1197)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

Il comma 2 dell'articolo 15 è soppresso. (1542)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 2 sopprimere le parole: "In sede di prima applicazione della presente legge". (315)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 2 sopprimere- le parole: "con il personale proveniente dalle province e". (316)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 2 sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 70 e con il personale dei comuni facenti parte dell'unione. " (317)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Il comma 3 dell'articolo 15 è soppresso. (318)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

Il comma 3 dell'articolo 15 è soppresso. (1198)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

Il comma 3 dell'articolo 15 è soppresso. (1543)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 3 sopprimere le parole: "il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007)" (319)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 3 sopprimere le parole: "per le unioni". (320)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Il comma 4 dell'articolo 15 è soppresso. (321)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

Il comma 4 dell'articolo 15 è soppresso. (1199)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

Il comma 4 dell'articolo 15 è soppresso. (1544)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 4 sopprimere le parole: "Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e". (322)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 4 sopprimere le parole: "e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente". (323)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 4 sopprimere le parole: "in sede di prima applicazione". (324)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Il comma 5 dell'articolo 15 è soppresso. (325)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

Il comma 5 dell'articolo 15 è soppresso. (1200)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

Il comma 5 dell'articolo 15 è soppresso. (1545)

EMENDAMENTO soppressivo parziale OPPI - RUBIU - TATTI - PINNA.

Articolo 15

Il comma 5 dell'articolo 15 è soppresso. (1884)

EMENDAMENTO soppressivo parziale FASOLINO.

Articolo 15

Il comma 5 dell'articolo 15 è soppresso. (2023)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 2104 sostitutivo totale PITTALIS - FASOLINO.

Articolo 15

Il comma 5 dell'articolo 15 è sostituito dal presente:

"Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione dei comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa, scelto nel rispetto della normativa nazionale in materia di dirigenti apicali di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), numero 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il dirigente apicale può, altresì, essere individuato tra i dirigenti delle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale n. 4 del-1997: ivi comprese quelle soppresse, purché in possesso dei titolo di studio corrispondente o equipollente a quello previsto per l'accesso all'Albo dei Segretari comunali e provinciali." (2451)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 2104 sostitutivo totale PITTALIS - FASOLINO.

Articolo 15

Il comma 5 dell'articolo 15 è sostituito dal presente:

"Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione dei comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa, scelto nel rispetto della normativa nazionale in materia di dirigenti apicali di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), numero 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. " (2452)

EMENDAMENTO soppressivo parziale ZANCHETTA - GAIA - PERRA.

Articolo 15

Il comma 5 dell'articolo 15 è soppresso. (2104)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 5 sopprimere le parole: "di cui all'articolo 53, comma 23". (326)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Casella di testo: Al comma 5 sopprimere le parole: "riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi". (327)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Il comma 6 dell'articolo 15 è soppresso. (328)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

Il comma 6 dell'articolo 15 è soppresso. (1201)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

Il comma 6 dell'articolo 15 è soppresso. (1546)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 6 sopprimere le parole: "Lo statuto e". (329)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 6 sopprimere le parole: "previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi". (330)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 6 sopprimere le parole: "Sono garantiti, altresì, i rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista. " (331)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Il comma 7 dell'articolo 15 è soppresso. (332)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

Il comma 7 dell'articolo 15 è soppresso. (1202)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

Il comma 7 dell'articolo 15 è soppresso. (1547)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 7 sopprimere le parole: "specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e". (333)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 7 sopprimere le parole: "e una rigorosa programmazione dei fabbisogni". (334)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 7 sopprimere le parole "in materia di personale". (335)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Il comma 8 dell'articolo 15 è soppresso. (336)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 15

Il comma 8 dell'articolo 15 è soppresso. (1203)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 15

Il comma 8 dell'articolo 15 è soppresso. (1548)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 8 sopprimere le parole: "nel rideterminare la dotazione, organica di cui al comma 1". (337)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 15

Al comma 8 sopprimere le parole: "nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti". (338)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - TEDDE - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA A.

Articolo 15

Il comma 1 è così sostituito:

"In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province e ai sensi dell'articolo 71 e con il personale dei comuni facenti parte dell'Unione. L'Unione si avvale anche dei dirigenti provenienti dalla province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale numero 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse." (2086)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FASOLINO.

Articolo 15

Il comma 2 dell'articolo 15 e sostituito dal presente:

"In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province e ai sensi dell'articolo 71 e con il personale dei comuni facenti parte dell'Unione". L'Unione si avvale anche dei dirigenti provenienti dalle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale numero 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse". (2020)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FASOLINO.

Articolo 15

Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal presente:

"Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione dei comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa, scelto nel rispetto della normativa nazionale in materia di dirigenti apicali di cui all'articolo 11, comma 1, lett. b), numero 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 1l dirigente apicale può altresì, essere individuato tra i dirigenti delle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse, purché in possesso del titolo di studio corrispondente o equipollente a quello previsto per l'accesso all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali." (2022)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - TEDDE - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA A.

Articolo 15

Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal presente:

"Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione dei comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa, scelto nel rispetto della normativa nazionale in materia di dirigenti apicali di cui all'articolo 11, comma 1, lett. b), numero 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 1l dirigente apicale può altresì, essere individuato tra i dirigenti delle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse, purché in possesso del titolo di studio corrispondente o equipollente a quello previsto per l'accesso all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali." (2087)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ZANCHETTA - GAIA - PERRA.

Articolo 15

Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal presente:

"Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione dei comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa, scelto nel rispetto della normativa nazionale in materia di dirigenti apicali di cui all'articolo 11, comma 1, lett. b), numero 3 della legge 7 agosto 2015, n.124. 1l dirigente apicale può altresì, essere individuato tra i dirigenti delle province, costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse, purché in possesso del titolo di studio corrispondente o equipollente a quello previsto per l'accesso all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali." (2105)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FASOLINO.

Articolo 15

Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal presente:

"Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione dei comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa, scelto nel rispetto della normativa nazionale in materia di dirigenti apicali di cui all'articolo 11, comma 1, lett. della legge 7 agosto 2015, n (2021)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FORMA.

Articolo 15

Nel comma 4 dell'articolo 15, la parola "nomina" è sostituita con le parole: "può nominare". (40)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale COSSA.

Articolo 15

Al comma 4 dell'articolo 15 la parola "quindi" è sostituita dalla parola "e". (2122)

EMENDAMENTO aggiuntivo RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.

Articolo 15

Al comma 4 dell'articolo 15 intitolato "Organizzazione e funzionamento", al periodo "tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale" è aggiunto "e che prestano servizio presso uno o più comuni dell'unione". (1903)

EMENDAMENTO aggiuntivo DEMONTIS.

Articolo 15

Nel comma 4 dell'articolo 15 dopo le parole "ivi comprese quelle soppresse" è aggiunta la seguente frase:

"quindi tra i Dirigenti di ruolo delle attuali Comunità montane". (1946)

EMENDAMENTO aggiuntivo LAI - COCCO D - PIZZUTO.

Articolo 15

Alla fine del comma 4 dell'articolo 15 dopo la frase "n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)" è aggiunto il periodo "nonché funzionari degli enti locali che hanno ricoperto la carica di Segretario di Unione dei Comuni o di Comunità Montana." (2233).)

È pervenuto un emendamento di sintesi all'articolo 15, sospendo un attimo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 46, viene ripresa alle ore 17 e 01.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti soppressivi totali numero 309, 1068 e 1540 il parere è contrario. Per quanto riguarda gli emendamenti sostitutivi totali, il parere è favorevole sull'emendamento numero 1962. L'emendamento all'emendamento di sintesi non è a me noto, quindi ho qualche difficoltà a esprimere un parere, però credo che assorba il numero 2449, quindi l'emendamento numero 2449 lo consideriamo ritirato, comunque assorbito. Mentre sull'emendamento numero 2448 uguale al 2494 il parere è contrario, parere contrario sugli emendamenti numero 2446, 2447, c'è un invito al ritiro per l'emendamento numero 2483, parere contrario sull'emendamento numero 2495. L'emendamento di sintesi per sua natura dovrebbe essere da tutti accoglibile, quindi direi che il parere è favorevole. Parere contrario sull'emendamento numero 2252. Soppressivi totali: è stata dichiarata l'inammissibilità del numero 2451 e del 2452, riferito al numero 545. Sostitutivi parziali, contrari. Aggiuntivi: sul numero 1903 a pagina 573, sul numero 1946 a pagina 574 e sul numero 2233 a pagina seguente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Sì, c'è un emendamento, il numero 2530, è un emendamento all'emendamento.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. E anche il numero 2531.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Per annunciare che c'è un emendamento all'emendamento 1962, ed è orale, ma è un emendamento che è stato determinato anche con il coinvolgimento dell'Assessore e del Presidente della Commissione, riguarda il personale, è una norma generale, quindi se in quel momento lo possiamo aggiungere…

PRESIDENTE. Sì, grazie.

È iscritto a parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Preannuncio ai colleghi che desiderassero intervenire che sarà un intervento breve il mio. La norma dell'articolo 15 è una norma molto tecnica, non voglio soffermarmi molto perché non è di quelle norme che sono suscettibili di essere modificate in maniera volante, volevo però far osservare quella che secondo me è una contraddizione, tra il quinto e il sesto comma, laddove nel quinto comma… il problema, insomma, per riassumerlo, sono i dirigenti, cioè la nomina di dirigenti nelle unioni di comuni, comma 5, e nelle reti urbane e metropolitane comma 6, dirigenti apicali. Nel comma 5 si dice che possono essere nominati dirigenti apicali delle unioni di comuni i dirigenti delle province e coloro i quali sono iscritti all'albo dei segretari comunali. Nel comma 6, "reti urbane e metropolitane", si dice che possono essere nominati dirigenti delle province in prima istanza, e quindi cioè in subordine, gli iscritti all'albo dei segretari comunali. Siccome mi sembra poco dignitoso per il consiglio approvare una norma di questo genere, volevo suggerire di togliere questo "quindi" del sesto comma, e di sostituirlo con una congiunzione, come è già anche nel quinto comma. Grazie.

PRESIDENTE. C'è un emendamento orale, quindi chiedo al Consiglio se è d'accordo sull'emendamento orale o se ci sono opposizioni. Dice semplicemente di mettere al posto di "quindi", "e"

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Io non sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Deriu non è d'accordo, quindi niente emendamento orale.

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO PIETRO (PD). Chiedo un minuto di sospensione.

PRESIDENTE. Un minuto di sospensione.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 11, viene ripresa alle ore 17 e 12.)

PRESIDENTE. Non è stato accolto l'emendamento orale, c'è stata un'opposizione, procediamo quindi con la discussione.

È iscritto a parlare il consigliere Mario Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Io, come si è visto, ho tirato i remi in barca, così come tutta la minoranza, perché quando al dubbio della saggezza si contrappone l'orgoglio della sicurezza, è difficile dialogare, è impossibile, perché si ritiene di aver sempre ragione e di imporre la propria volontà. Io mi chiedo come… io parlo per coloro che si erano resi conto che questa non è… non vorrei disturbare il relatore…

PRESIDENTE. Scusate! Per cortesia! Sta intervenendo l'onorevole Floris, grazie.

FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Il relatore di maggioranza ha sicuramente contezza di quello che sto per dire. Parlo per tutti quei consiglieri regionali della maggioranza che hanno ritenuto, fin dal primo momento, ritirando anche loro i remi in barca, che questa non è la riforma tanto decantata, la grande riforma, siamo tornati, signor Presidente, ai campanili, mi dispiace doverlo dire, ma siamo tornati ai campanili, e questi emendamenti dimostrano dell'inutilità di questa riforma e dimostrano che stiamo cadendo veramente in basso. Come abbiamo detto altre volte, lo Stato si era riservato di adottare un decreto legislativo e un testo unico in materia di società partecipate e quindi di personale, il testo è già in visione, mi auguro che il relatore di maggioranza ne abbia preso contezza, e così la Giunta, e parla della diminuzione delle 8000 società partecipate italiane a 1000, quindi il fracasso che avverrà nei 300.000 dipendenti di queste partecipate e che innova totalmente sul modo di assumere le persone anche per quanto riguarda le province, che detta norme e che non chiarisce ancora se queste norme e i controlli degli organici debbano essere fatte dall'area vasta, dall'area piccola o dall'area media. E mi chiedo come si concilia questa nostra riforma con tutti questi provvedimenti che stanno avvenendo ad horas del Consiglio regionale. Io veramente sono allibito!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Io vorrei in qualche modo stigmatizzare su alcuni emendamenti agli emendamenti che sono stati presentati, perché intanto secondo noi raccolgono alcune segnalazioni che sono avvenute nel corso di questo dibattito e nella progressione di questo dibattito, e in particolare, già da adesso nella scrittura dell'organizzazione e funzionamento delle unioni, siamo davanti già a un caso di deroga e di rallentamento dei percorsi di organizzazione del riordino territoriale, perché noi avevamo già detto a novembre del 2015 che la deroga e quindi la proroga sull'applicazione delle norme nazionali delle centrali uniche di committenza in Sardegna non sarebbe stata sufficiente, perché avrebbe trovato il nostro sistema impreparato all'applicazione della norma. Siamo stati dei facili profeti. La mia amica e collega Alessandra Zedda in quella occasione aveva segnalato questo problema, e cioè che la data del 30 gennaio non sarebbe stata la data utile e avevamo proposto anche un emendamento per spostarla in avanti. Durante questa discussione ve lo abbiamo segnalato più volte, avete fatto tesoro di quello che vi abbiamo segnalato e spostate in avanti al 30 giugno 2016 l'applicazione. Sia chiaro però che con questo emendamento state anche dicendo che non sarete in grado di costruire la rete di riordino e il piano di riordino territoriali nei tempi che vi siete dati con l'articolo 5. Questo è comunque un impianto che ancora sta subendo una serie di modifiche molto importanti perché da un capo all'altro modifica anche i tempi della sua applicazione.

E allora credo che questo non sia un sistema molto corretto per legiferare, ma soprattutto è chiaro che mette anche in luce l'atteggiamento di sordità nei confronti delle opposizioni, Perché, guarda caso, sono tutta una serie di obiezioni e richiami all'attenzione fatti da questa parte politica che voi pian pianino forse, via via aprite gli occhi o qualche gnomo della cartelletta si avvicina e vi consiglia dicendo: "Guardate che forse c'è qualcosa che non quadra nell'impianto" e cercate di porre rimedio, però certo è che non è un lavoro coordinato con quello che è già stato fatto, anzi, e quindi rischia di creare ancora più confusione nella sua applicazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Presidente, io non volevo chiosare assolutamente sull'opportunità o meno dell'accettazione della proposta orale di emendamento fatta dall'onorevole Cossa, però un po' più di attenzione effettivamente, come ha richiamato l'onorevole Floris, non guasterebbe perché in definitiva si vorrebbe realizzare una riforma degli enti locali che incida, che dia una possibilità di avere una norma che duri nel tempo e che comunque soddisfi le esigenze di coloro i quali oggi attendono una sanatoria per la via transitoria delle ex province e non solo, io riterrei di intessere nell'insieme le unioni dei comuni e comunque qualunque istituzione oggi presente. Credo che ne valga la pena per far sì che chi si trova in un mondo di precariato già da tempo e che oggi viene acuito dal fatto che si voglia redigere una legge che modifica sostanzialmente gli assetti istituzionali attuali, sempre più sarà necessario coinvolgere più persone di quelle che sinora si sono coinvolte. Lo dico questo perché forse non ci si è badato molto.

Io direi che si è andati oltre nello scegliere al comma 6, se non vado errando, se è o quindi perché in definitiva non doveva neanche esserci. Non è che stiamo individuando la pianta organica di un futuro ente che non esiste e non sappiamo quali qualificazioni possa avere, né abbiamo in animo di creare dei posti fittizi per dirigenti di qualunque natura e di qualunque provenienza solo perché dobbiamo ricollocarli. Attenzione a quello che facciamo. Probabilmente non comprendiamo che quando si mette mano alle attività di organizzazione strutturale del personale in un ente si entra nel mondo del confliggere e degli interessi personali, oltre che degli interessi di ente, che possono determinare spostamenti anche importanti negli assetti interni. Cosa voglio dire? Che è importante che un ente locale, qualunque esso sia, avendo a monte una piattaforma su cui lavorare, possa individuare il proprio organigramma operativo, ma io non posso scendere a dire che deve essere di due, di tre, di quattro o di cinque. Io stamattina ho lasciato detto, a futura memoria magari, che la pianta organica è funzionale a quello che deve essere realizzato da quell'ente. Se quell'ente non ha competenze, o meglio non se le può creare, sia perché strutturalmente come area non rientra in quella tipologia o perlomeno all'interno di quell'area non ci sono possibilità di suscettività, di sviluppo in diversi settori, io mi chiedo quali sono i settori produttivi che debbono essere integrati per personale all'interno dell'ente che deve sovraintendere a questa attività.

Io so che forse a qualcuno sorge strano il ragionamento perché non è abituato. Io per mia cultura personale cerco perlomeno di orecchiare perché è importante non essere in difetto molto con quelli che sono i problemi inerenti alle attività legislative. No, non faccio una menzione di una persona; Pietro, non mi rivolgevo a te, per capirci. Poi c'è una differenza sostanziale tra ascoltare e sentire. Tutti sentono, perché virtualmente non sono sordi, ma l'ascoltare è importante perché c'è anche il presupposto dell'attenzione all'ascolto, a quel sentire, cioè al rimeditare a quello che si dice prima che poi si facciano delle leggi - prenderei in prestito un lemma che non è molto bello e usato, ma al Parlamento è stato usato - delle porcherie. Insomma chi ci vuole convivere con le porcherie ci conviva. A me questo non piace e ho la necessità di dirlo, ma non per le mie vecchie competenze di dirigente degli enti locali, ma perché qualcuno non riflette attentamente sulle cose che ha in mano e presume di essere conoscitore solo per avere ricoperto qualche carica istituzionale per qualche tempo. E, vivaddio, bisogna anche misurarci su queste cose! Io vorrei che ci si prestasse attenzione.

PRESIDENTE. Onorevole Zedda, lei si è iscritta dopo il primo intervento.

PITTALIS PIETRO (FI). Prende il mio posto, Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, interviene come Capogruppo.

È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Grazie Presidente e grazie all'onorevole Pittalis che mi fa questa gentile concessione. Allora, intanto credo che l'articolo, ma in particolare poi gli emendamenti che sono stati presentati, in particolare ovviamente dalla maggioranza, contengono proprio la peggiore ratio di stilare una norma, ma io credo che oltre a questo metodo schizofrenico, che ormai denunciamo ogni volta, abbiamo anche delle altre carenze che riguardano soprattutto le attività di riforma che ad oggi non abbiamo portato avanti. Ma oltre che citare le norme fondamentali, che sono sempre ovviamente quelle della Statutaria e della riforma della Regione, aggiungo a queste anche le altre pseudoriforme che sono state approvate nel corso di questi ultimi due anni. Mi riferisco in particolare anche all'attuazione della legge numero 25 del 2014 che ancora oggi, consentitemi, non ha visto gran luce, mi riferisco ovviamente alla legge di riforma, di modifica, per meglio dire, della 31 del 1998.

Andando poi ad analizzare anche tecnicamente i contenuti dell'articolato, vorrei far osservare alcuni aspetti. Intanto in primo luogo credo che sia molto difficile addivenire anche a una sola prima pianta organica delle unioni dei comuni ovviamente, perché voglio ricordare che la ratio che ha portato all'istituzione delle unioni dei comuni (che si riferisce ovviamente alla norma 267 del 2000) è completamente diversa al valore che ha oggi invece il nuovo ente unione dei comuni e quindi credo che già da questo punto di vista si possono avere delle difficoltà di partenza. Tra l'altro si parla dell'unione che opera col proprio personale e con quello proveniente dalle province ai sensi dell'articolo 71 e quello assegnato dai comuni facenti parte dell'unione. Vorrei ricordare che o vogliamo applicare il gioco delle tre carte, siccome non stiamo scherzando e siamo in un'istituzione, ma il personale quello è, non è che c'è molto da stare allegri. Se il personale delle unioni dei comuni è quello utilizzato dai comuni di appartenenza credo che meglio di me l'assessore Erriu sa quanta difficoltà oggi, ma forse la conoscono ancora meglio i sindaci, si è avuta nell'operare proprio con il personale e assegnarlo alle unioni dei comuni, seppur temporaneamente e seppur per servizi specifici.

Inoltre vorrei anche far notare che la buona volontà di addivenire ad un personale qualificato nella composizione della pianta organica delle unioni di comuni si commette un errore di valutazione, perché i segretari generali comunali hanno dei compiti completamente diversi dai dirigenti che operano negli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Quindi credo che anche da quel punto di vista o ci sarà un affiancamento e quindi a fianco dei dirigenti abbiamo la presenza del segretario generale dell'unione, oppure ad oggi il segretario assume, su proposta che viene dall'amministrazione, alcune funzioni e servizi; diversamente di base il segretario generale ha sempre svolto un compito molto diverso da quello dirigenziale. Inoltre voglio osservare che proprio i dirigenti (non foss'altro anche per il mio ruolo nella vita professionale) hanno a che fare con i comuni superiori a 15.000 abitanti perché nei comuni con popolazione inferiore esistono i funzionari apicali che sono direttamente nominati dal sindaco e talvolta le funzioni sono avocate allo stesso sindaco. Allora dico, dobbiamo stare attenti perché se noi abbiamo fissato il numero di 10.000 abitanti nelle unioni dei comuni potranno essere impiegati solo funzionari, negli altri casi invece potrà essere prevista la figura dirigenziale. Insomma, colleghi, tutta una serie di osservazioni che probabilmente, avendo anche più tempo, avremo potuto scrivere diversamente. Certo, con una volontà diversa perché poi ogni volta vedo che qui tra l'altro c'è solo la preoccupazione di dire che ci possono andare i segretari comunali, gli ex dirigenti delle comunità montane, ma poi sostanzialmente la materia si conosce poco.

Ancora un'ulteriore osservazione la vorrei fare in ordine... ma forse ci ritorneremo che poi è anche quello che ci ha portato a rivedere i processi sulla mobilità fra enti c'è una grande confusione, probabilmente legata anche al fatto che siamo in ritardo con l'approvazione della legge e questa volta purtroppo, pur godendo di autonomia e specificità siamo costretti ad inseguire provvedimenti nazionali. Speriamo di poter comunque avere accesso perché ci sembrerebbe veramente un po' anacronistico che proprio nella nostra Regione non ci possa essere una mobilità del personale presso le amministrazioni statali proprio come sta avvenendo anche nelle Regioni a Statuto ordinario.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 309, 1068 e 1540, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione gli emendamenti numero 2448 e 2494. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 2446. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2447. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento di sintesi numero 2540 che unifica gli emendamenti numero 2529 e 2449.

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COCCO PIETRO (PD). Su questo emendamento - anche cercando di interpretare l'intervento della collega Zedda di poco fa - potrebbe essere fatta una modifica, se l'Aula è d'accordo e se i colleghi sono d'accordo, perché è vero che nelle unioni dei comuni con pochi abitanti nominare un dirigente è una forzatura di quelle che crea costi eccessivi e che non è funzionale neanche al ruolo che deve essere svolto. Per cui può essere fatto così: "Nelle unioni di comuni sopra i 15.000 abitanti può essere nominato un dirigente apicale scelto..." eccetera, eccetera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Solo un chiarimento, Presidente, quindi l'emendamento su cui stiamo andando a discutere è il numero 2540?

PRESIDENTE. Sì. È stato proposto un emendamento orale che specifica che nelle unioni dei comuni sopra i 15.000 abitanti può essere... il senso dell'emendamento è questo: le unioni dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti non nominano un dirigente, mentre quelle sopra i 15.000 possono nominare un dirigente. Mi pare così, vero, onorevole Cocco? Forse va ulteriormente specificato.

COCCO PIETRO (PD). Possiamo sospendere un minuto?

PRESIDENTE. Sospendiamo un minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 36, viene ripresa alle ore 17 e 43.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

La proposta come mi è stata riferita è la seguente: "che nelle unioni dei comuni sopra i 15 mila abitanti può essere nominato un dirigente apicale." Chiedo se ci sono opposizioni all'emendamento orale. L'onorevole Floris è contrario, quindi non c'è emendamento orale, quindi il testo non è modificato.

Metto in votazione l'emendamento numero 2540.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2540 modificato.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tatti - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Floris - Forma - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 46

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 29

contrari 17

(Il Consiglio approva).

Decade l'emendamento numero 2483.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2530.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Anedda e Ruggeri hanno votato a favore, che i consiglieri Locci, Orrù, Tatti, Tedde, Tocco e Zedda Alessandra hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Floris - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Forma.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 48

astenuti 2

maggioranza 25

favorevoli 29

contrari 19

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2531.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Floris - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 30

contrari 19

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2495.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Tatti ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Desini - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 19

contrari 30

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 1962. C'è un emendamento orale che è stato concordato. Chiedo se vi sono opposizioni all'emendamento orale presentato, non vi sono opposizioni, quindi è ammesso l'emendamento orale.

Metto in votazione prima l'emendamento sostitutivo totale numero 1962 con il parere favorevole della Commissione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1962.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Ledda ha votato a favore e che il consigliere Dedoni ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Crisponi - Demontis - Deriu - Desini - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Dedoni - Floris - Forma - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 51

votanti 50

astenuti 1

maggioranza 26

favorevoli 30

contrari 20

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento orale all'emendamento numero 1962.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Pinna Giuseppino si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Dedoni - Demontis - Deriu - Desini - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tendas - Usula - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Cherchi Oscar - Crisponi - Floris - Lampis - Orru' - Peru - Pittalis - Randazzo - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Forma - Pinna Giuseppino - Rubiu - Tatti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 45

astenuti 5

maggioranza 23

favorevoli 32

contrari 13

(Il Consiglio approva).

Decadono tutti gli emendamenti all'articolo 15. Passiamo all'articolo 16, anche questo è stato rinviato in quanto collegato. Questo era già in sede di discussione, erano già stati chiesti i pareri, li riassumo, i pareri sono tutti contrari ad esclusione del numero 1963 il sostitutivo totale.

Metto in votazione gli emendamenti numero 339, 1069, 1549 uguali. Chi li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 2453. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1963. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decadono tutti gli emendamenti all'articolo 16.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. All'articolo 19 sono stati presentati gli emendamenti:

Soppressivi totali numero: 406 (uguale agli emendamenti numero 1072, 1569 e 1966).

Soppressivi parziali numero: 407 (uguale agli emendamenti numero 1218 e 1570), 408, 409, 410, 411 (uguale agli emendamenti numero 1219 e 1571), 412, 1220, 1572, 413, 414, 415, 416 (uguale agli emendamenti numero 1221 e 1573), 417, 418, 419, 420 (uguale agli emendamenti numero 1222 e 1574), 421(uguale agli emendamenti numero 1223 e 1575), 422, 423, 424, 425 (uguale agli emendamenti numero 1224 e 1576), 426, 60 e 427.

Aggiuntivi numero: 2276, 59, 1577, 1370 (a cui sono stati presentati gli emendamenti all'emendamento numero 1460 e 1469; il 2535 che è inammissibile), 1371, 1372, 1373 e 1374.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti:

Art. 19

Finanziamenti per spese di investimento
in forma associata

1. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 è istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.

2. A valere su tale fondo sono finanziate:

a) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o infrastrutture esistenti;

b) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata;

c) le opere di interesse sovracomunale.

3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi e infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio.

4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 19

L'articolo 19 è soppresso. (406)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 19

L'articolo 19 è soppresso. (1072)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 19

L'articolo 19 è soppresso. (1569)

EMENDAMENTO soppressivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 19

L'articolo 19 è soppresso. (1966)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Il comma 1 dell'articolo 19 è soppresso. (407)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 19

Il comma 1 dell'articolo 19 è soppresso. (1218)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 19

Il comma 1 dell'articolo 19 è soppresso. (1570)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 1 sopprimere le parole: "A decorrere dall'esercizio di bilancio 2016". (408)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 1 sopprimere le parole: "di investimento". (409)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 1 sopprimere le parole: "effettuate dai comuni in forma associata". (410)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Il comma 2 dell'articolo 19 è soppresso. (411)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 19

Il comma 2 dell'articolo 19 è soppresso. (1219)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 19

Il comma 2 dell'articolo 19 è soppresso. (1571)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (412)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 19

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (1220)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 19

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (1572)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: "in senso sovracomunale". (413)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: "opere o". (414)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: "o infrastrutture esistenti". (415)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (416)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 19

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (1221)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 19

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (1573)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: "acquisizioni, trasformazioni". (417)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 2 lettera b sopprimere le parole: "trasformazioni, implementazioni". (418)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 2 lettera b) sopprimere la parola: "trasformazioni". (419)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (420)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 19

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (1222)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 19

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa. (1574)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Il comma 3 dell'articolo 19 è soppresso. (421)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 19

Il comma 3 dell'articolo 19 è soppresso. (1223)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 19

Il comma 3 dell'articolo 19 è soppresso. (1575)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 3 sopprimere le parole: "ovvero se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi e infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio". (422)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 3 sopprimere le parole: "o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi e infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio". (423)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 3 sopprimere le parole: "se destinate solo ad una parte di esso". (424)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Il comma 4 dell'articolo 19 è soppresso. (425)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 19

Il comma 4 dell'articolo 19 è soppresso. (1224)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 19

Il comma 4 dell'articolo 19 è soppresso. (1576)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 4 sopprimere le parole: "su proposta dell'Assessore competente in materia di enti. (426)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CARTA - ORRU'.

Articolo 19

Al comma 4, dell'articolo 19 sono soppresse le parole dopo "enti locali". (60)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 19

Al comma 4 sopprimere le parole: "e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) ". (427)

EMENDAMENTO aggiuntivo ZEDDA P - USULA - LAI.

Articolo 19

Al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c bis) la connessione a banda larga dei comuni con popolazione al di sotto dei 4.000 abitanti, attraverso hotspot pubblici tramite Wi-fi.". (2276)

EMENDAMENTO aggiuntivo CARTA - ORRU'.

Articolo 19

Al comma 4, dell'articolo 19 dopo le parole "programma triennale" sono aggiunte le parole "redatto dall'Unione dei Comuni interessati e". (59)

EMENDAMENTO aggiuntivo LAMPIS - TRUZZU.

Articolo 19

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4 bis. Le risorse economiche relative ai finanziamenti regionali destinate alla realizzazione di opere sovracomunali vengono trasferite alle unioni dei comuni nella misura del 50 per cento al momento dell'approvazione del relativo progetto definitivo e nella restante misura del 50 per cento entro quaranta giorni dalla presentazione della relativa rendicontazione ai competenti uffici regionali. (1577)

EMENDAMENTO aggiuntivo LEDDA.

Articolo 19

Dopo l'articolo 19 è aggiunto l'art. 19 bis con il seguente testo:

19 bis. Con la presente legge la Regione Autonoma della Sardegna:

a) riconosce l'importanza strategica per la valenza identitaria, culturale, ambientale ed economica delle comunità insediate nei Comuni montani;

b) promuove ogni azione necessaria per favorire l'insediamento di persone ed imprese nei Comuni montani;

c) riconosce le funzioni e le risorse necessarie a promuovere l'autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria dei Comuni montani. (1370)

EMENDAMENTO aggiuntivo LEDDA.

Articolo 19

Dopo l'articolo 19 è aggiunto l'art. 19 bis con il seguente testo:

1. I Comuni montani, associati nelle Unioni e previa attivazione di conferenze territoriali che coinvolgano i portatori di interesse locali, attraverso accordi di programma concordati con la Regione Autonoma della Sardegna, con periodicità triennale, definiscono i livelli minimi dei servizi essenziali in materia di istruzione, trasporti e sanità prestati nei Comuni montani, i punti di erogazione, le risorse umane e finanziarie destinate all'uopo e le modalità con la quale i servizi devono essere esplicati.

2. Per i comuni montani, la regolazione dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione viene parametrata, oltre che sulla quota pro-capite, ponderata per classi d'età, anche sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio e sulle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico, nel rispetto della programmazione socio­sanitaria.

3. Tale parametrazione va in particolare applicata nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), ai fondi del trasporto pubblico locale nonché a quelli di riequilibrio territoriale e/o coesione, di cui siano titolari, destinatarie o beneficiarie le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni montani.

4. I presupposti applicativi della parametrazione di cui al presente articolo sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari. (1371)

EMENDAMENTO aggiuntivo LEDDA.

Articolo 19

Dopo l'articolo 19 è aggiunto l'articolo 19 quater con il seguente testo:

Recupero fondi in stato di abbandono

1. I terreni incolti, abbandonati ed inutilizzati siti nei comuni montani possono essere inseriti nella predisposizione di progetti finalizzati alla costituzione o all'ampliamento di un'azienda agricola o forestale.

2. Il progetto è promosso dall'Unione dei Comuni di area montana territorialmente competenti, previa istanza del Comune interessato e, in caso di interesse di più comuni confinanti, da ciascuno di essi per le approvazioni relative.

3. L'approvazione del progetto di recupero dei fondi incolti, abbandonati ed inutilizzati vincola l'area alla realizzazione del progetto e costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'uso del suolo per la durata massima di 20 anni (1372)

EMENDAMENTO aggiuntivo LEDDA.

Articolo 19

Dopo l'articolo 19 è aggiunto l'art. 19 bis con il seguente testo:

19 bis. Sostegno delle attività forestali.

1. I consorzi e le altre forme di gestione associata delle superfici forestali svolgono sul territorio dei comuni montani compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza delle superfici forestali nonché di polizia forestale nei modi e nei termini stabiliti mediante apposita convenzione con il competente Servizio regionale.

2. Nel caso in cui, all'interno di un ambito gestito o da gestire in forma associata, insistano fondi la cui esclusione comprometta un'ottimale gestione forestale e di cui sia impossibile individuare i titolari ovvero essi risultino irreperibili, la forma associativa ha facoltà di chiederne all'Unione Montana la gestione provvisoria.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, l'Unione Montana, valutata la congruità dell'ambito forestale interessato, procede all'affissione all'albo pretorio del comune territorialmente competente della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente al competente servizio regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

4. Trascorso il termine di trenta giorni dall'affissione e dalla pubblicazione di cui al comma 3, in mancanza di opposizione all'Unione Montana da parte del proprietario interessato, essa autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a venti anni, restando comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.

5. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa e in assenza di opposizioni, la procedura prevista dal comma 3 viene rinnovata, autorizzando la proroga della gestione provvisoria.

6. I titolari delle gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale di garanzia, sino alla conclusione della gestione, il decimo degli utili ricavati. Essi andranno eventualmente conferiti, unitamente alla disponibilità del terreno, al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e ciò in una misura da determinarsi ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e dì terreni montani". L'incameramento della citata indennità esclude ogni ulteriore richiesta da parte del proprietario, fermo restando che il gestore nulla potrà pretendere per i miglioramenti fondiari apportati. (1373)

EMENDAMENTO aggiuntivo LEDDA.

Articolo 19

Dopo l'articolo 19 è aggiunto l'art. 19 bis con il seguente testo:

19 bis. Premialità.

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari, attivato procedimento di coinvolgimento dei Comuni montani, stabilisce criteri e modalità per la individuazione ed applicazione degli indici premiali nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati residenti o aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nei comuni montani. (1374).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere della commissione, per evitare rimproveri dell'onorevole Pittalis, diciamo che è per gli emendamenti soppressivi totali numero 406, 1072, 1569 1966 il parere è favorevole, nel senso di una soppressione dell'articolo. Riguardo all'emendamento numero 2535, vorrei capire perché è stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Perché è già stato bocciato un emendamento analogo sul tema.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Ho capito. Basta, per tutto il resto il parere è contrario perché si è favorevoli alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare.

Metto in votazione gli emendamenti numero 406, 1072, 1569, 1966 uguali. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Con l'approvazione degli emendamenti soppressivi totali sono decaduti tutti gli altri emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. All'articolo 20 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero: 428 uguale al 1073, uguale al 1578 e al 1967.

I soppressivi parziali numero: 429 uguale al 1225 e al 1579; 430, 431, 432; 433 uguale al 1226 e al 1580; 434 uguale al 1227 e al 1581; 435 uguale al 1228 e al 1582; 436, 437, 438; 439 uguale al 1229 e a 1583; 440; 441 uguale al 1230 e al 1584; 442; 443 uguale al 1231 al 1585; 444; 445 uguale al 1232 e al 1586; 446, 1233, 1587; 447 uguale al 1234 e al 1588; 1589, 1590; 448 uguale al 1235 e al 1591; 449 uguale al 1236 e al 1592; 450 uguale al 1239 e al 1593; 451 uguale al 1240 e al 1594; 452, 453, 454. Il sostitutivo parziale numero 1595. Gli aggiuntivi numero: 61, 62, 2277, 1596, con l'emendamento all'emendamento numero 2463, 1375.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti:

Art. 20

Parametro di svantaggio socio-economico dell'unione di comuni

1. É individuato un parametro unitario di disagio ai fini della ripartizione di risorse fra le unioni di comuni, determinato in base ai seguenti indici:

a) svantaggio ambientale;

b) reddito medio imponibile;

c) spopolamento nell'ultimo ventennio desunto dai censimenti della popolazione;

d) indice di vecchiaia della popolazione;

e) occupati in agricoltura sulla popolazione totale;

f) occupati in altre attività sulla popolazione totale;

g) incidenza della superficie agricola;

h) densità abitativa;

i) prevalenza del territorio montano;

j) indice di accesso ai servizi;

k) svantaggio derivante dall'insularità;

l) minore gettito per tributi locali;

m) percentuale di dispersione scolastica.

2. La definizione del parametro unitario di disagio di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei dati elaborati dal servizio statistico regionale.

3. Sulla base del parametro unitario sopra indicato, la Giunta regionale definisce apposita graduatoria, da aggiornare con cadenza triennale, attraverso la ponderazione di uno o più criteri fra quelli di cui al comma 1.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 20

L'articolo 20 è soppresso. (428)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

L'articolo 20 è soppresso. (1073)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

L'articolo 20 è soppresso. (1578)

EMENDAMENTO soppressivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 20

L'articolo 20 è soppresso. (1967)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Il comma 1 dell'articolo 20 è soppresso. (429)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

Il comma 1 dell'articolo 20 è soppresso. (1225)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

Il comma 1 dell'articolo 20 è soppresso. (1579)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 sopprimere le parole: "unitario di disagio". (430)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 sopprimere le parole: "ai fini della ripartizione di risorse fra le unioni di comuni". (431)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 sopprimere le parole: "fra le unioni di comuni" (432)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (433)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1226)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1580)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (434)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1227)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1581)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (435)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1228)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1582)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: "nell'ultimo ventennio desunto dai censimenti della popolazione" (436)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: " desunto dai censimenti della popolazione" (437)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: "della popolazione" (438)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (439)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1229)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1583)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: "della popolazione" (440)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (441)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1230)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1584)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 lettera e) sopprimere le parole: "sulla popolazione totale" (442)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (443)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1231)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1585)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 1 lettera f) sopprimere le parole: "sulla popolazione totale" (444)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (445)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1232)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1586)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera h) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (446)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera h) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1233)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera h) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1587)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (447)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1234)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1588)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera j) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1589)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera k) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1590)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (448)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1235)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1591)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

La lettera m) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (449)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

La lettera m) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1236)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

La lettera m) del comma 1 dell'articolo 20 è soppressa. (1592)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Il comma 2 dell'articolo 20 è soppresso. (450)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

Il comma 2 dell'articolo 20 è soppresso. (1239)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

Il comma 2 dell'articolo 20 è soppresso. (1593)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso. (451)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 20

Il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso. (1240)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 20

Il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso. (1594)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 3 sopprimere le parole: "Sulla base del parametro unitario sopra indicato". (452)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 3 sopprimere le parole: "da aggiornare con cadenza triennale". (453)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 20

Al comma 3 sopprimere le parole: "attraverso la ponderazione di uno o più criteri fra quelli di cui al comma 1". (454)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale LAMPIS - TRUZZU - TUNIS.

Articolo 20

Al comma 3 le parole "la Giunta Regionale" sono sostituite con le parole "il Consiglio Regionale con previsione normativa". (1595)

EMENDAMENTO aggiuntivo CARTA - ORRU'.

Articolo 20

Al comma 1, dell'articolo 20 dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

m bis) difficoltà nei collegamenti stradali. (61)

EMENDAMENTO aggiuntivo CARTA - ORRU'.

Articolo 20

Al comma 1, dell'articolo 20 dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

n bis) distanza dalla città capoluogo. (62)

EMENDAMENTO aggiuntivo ZEDDA P - USULA - LAI.

Articolo 20

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis) "al fine di favorire la natalità nelle piccole comunità, la Regione prevede incentivi finanziari e premi di insediamento per le giovani coppie nei comuni con popolazione inferiore ai 4.000 abitanti; la Regione prevede altresì inventivimenti finanziari a favore di coloro che trasferiscono la propria sede di attività economica in comuni con popolazione inferiore ai 4.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per un periodo di dieci anni.". (2277)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero XXXXXX aggiuntivo COLLU - Pietro COCCO - Rossella PINNA - COZZOLINO - LEDDA.

Articolo 20

L'Articolo 20 è soppresso. (2463)

EMENDAMENTO aggiuntivo LAMPIS - TRUZZU.

Articolo 20

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Art. 20 bis.

1. E' istituita l'area di crisi del Medio Campidano comprendente i comuni di Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanofranca, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 marzo 2010 (individuazione delle aree di crisi industriale . Riforma del sistema degli interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale e crisi industriale complessa, in adempimento a quanto disposto dall'art.2 comma 7, della legge 23 luglio 2009, n.99).

1. Al fine di consentire l'attivazione dell'istruttoria del riconoscimento dell'area di crisi di cui al

comma 1 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 300.000 sul UPB S__________

Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Industria. (1596)

EMENDAMENTO aggiuntivo LEDDA.

Articolo 20

"Comuni montani a burocrazia zero. I territori dei Comuni montani sono individuati, ai sensi dell'articolo 37, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come "zone a burocrazia zero". La Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge emana direttive attuative che definiscano le modalità con le quali le "zone a burocrazia zero" si esplicano. Le Unioni dei Comuni montani sono i soggetti sperimentatori che attraverso gli strumenti delle convenzioni attuano le "zone a burocrazia zero". (1375).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 428, uguale al 1073, uguale al 1578, uguale al 1967, soppressivi totali, il parere è favorevole. Sugli altri il parere è contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti. Ne ha facoltà.

TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). È gravissimo quello che si vuole dire con questo articolo e, soprattutto, con quanto c'è scritto nell'individuazione dei parametri per individuare unitarietà del disagio ai fini della ripartizione di risorse fra le Unioni dei comuni. È davvero gravissimo Assessore parlare di intensità abitativa parlando della Sardegna, parlando dei piccoli centri della Sardegna occupati in altre attività sulla popolazione totale, incidenza della superficie agricola, ritengo che siano delle cose che veramente debbano far rivoltare il Consiglio regionale rappresentato anche da consiglieri regionali che vengono dal centro Sardegna dove questi parametri sicuramente penalizzano quei territori. Quando all'apice dell'ANCI c'era lei Assessore, forse anche prima di lei si era individuato un parametro che diceva di dare in parti uguali ai piccoli comuni per il 40 per cento e 60 per cento in base alla popolazione. Oggi stiamo quasi stravolgendo questo, anche se fa la testa così Assessore io la leggo in questo modo, perché qui non dice né se è a favore di questi parametri o contro questi parametri. Io non capisco cosa ci sia scritto nell'articolo 20 quindi mi piacerebbe che veramente qualcuno mi spiegasse cosa vuol dire e cosa c'è scritto in questo articolo per far sì che quei comuni del centro della Sardegna e delle zone interne continuassero ad avere almeno un rispetto quando si decidono alcune cose a livello centrale, come da parte della Regione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti soppressivi numero 428, 1073, 1578, 1967.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Decadono tutti gli emendamenti all'articolo 20.

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

All'articolo 22 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 455, uguale al 1074, al 1597 e al 1968. I soppressivi parziali numero: 456, uguale al 1241 e al 1599; 457, 458, 459; 460 uguale al 1242 e al 1598; 461 e 462. Gli aggiuntivi numero: 63, 64, 65, 2278 e 1600 che è dichiarato inammissibile.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti:

Art. 22

Incentivi alle pluriattività
e tutela delle vocazioni del territorio

1. Le unioni di comuni, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipulano convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivando lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti e contributi.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 22

L'articolo 22 è soppresso. (455)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 22

L'articolo 22 è soppresso. (1074)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 22

L'articolo 22 è soppresso. (1597)

EMENDAMENTO soppressivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 22

L'articolo 22 è soppresso. (1968)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 22

Il comma 1 dell'articolo 22 è soppresso. (456)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 22

Il comma 1 dell'articolo 22 è soppresso. (1241)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 22

Il comma 1 dell'articolo 22 è soppresso. (1599)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 22

Al comma 1 sopprimere le parole: "al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile". (457)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 22

Al comma 1 sopprimere le parole: "e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile". (458)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 22

Al comma 1 sopprimere le parole: "alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico". (459)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 22

Il comma 2 dell'articolo 22 è soppresso. (460)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 22

Il comma 2 dell'articolo 22 è soppresso. (1242)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 22

Il comma 2 dell'articolo 22 è soppresso. (1598)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 22

Al comma 2 sopprimere le parole: "che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti e contributi". (461)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 22

Al comma 2 sopprimere le parole: " nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura". (462)

EMENDAMENTO aggiuntivo CARTA - ORRU'.

Articolo 22

Dopo il comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

2 bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la Regione istituisce un fondo con le somme da destinare alle Unioni dei Comuni a copertura dei finanziamenti e dei contributi concessi in base alle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo. (63)

EMENDAMENTO aggiuntivo CARTA - ORRU'.

Articolo 22

Dopo il comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

2 bis. Le Unioni dei comuni che intendono stipulare convenzioni di cui al presente articolo entro il 30 settembre di ogni anno devono approvare un piano di investimenti con la previsione delle spese da sostenere. (64)

EMENDAMENTO aggiuntivo CARTA - ORRU'.

Articolo 22

Dopo il comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

2 bis. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte di cui al comma 4 pervenute entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, nella legge finanziaria regionale provvede a stanziare le risorse necessarie. (65)

EMENDAMENTO aggiuntivo ZEDDA P - USULA - LAI.

Articolo 22

Dopo il comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

2 bis. La Regione può esercitare, d'intesa con le unioni di comuni interessate, le funzioni di predisposizione di documenti di gara per la partecipazione a bandi nazionali ed europei. (2278)

EMENDAMENTO aggiuntivo LAMPIS - TRUZZU.

Articolo 22

Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22 bis

1. Salva contraria deliberazione della Giunta Regionale, adottata su conforme parere della competente commissione consiliare e motivata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i beni immobili provenienti dalle dismesse attività miniere di proprietà della Regione Sardegna o delle sue società partecipate possono essere ceduti ai comuni, o in subordinazione alle Unioni di Comuni, in cui sono situati, entro tre mesi dalla richiesta a condizione che questa sia adeguatamente motivata da apposita approvazione del piano di utilizzo da parte del Consiglio Comunale o, dell'Assemblea dei sindaci dell'Unione dei Comuni.

2. I beni immobili connessi alle attività minerarie dismesse di proprietà della Regione Sardegna e delle sue partecipate possono essere ceduti a titolo gratuito ai Comuni e, in via subordinata, alle Unioni di Comuni sotto la cui giurisdizione territoriale sono situati, previa specifica e motivata richiesta, per la realizzazione di opere pubbliche, per la realizzazione di servizi ed interventi di pubblica utilità, nonché per finalità turistico-ricettive e della ristorazione.

3. Il rappresentante legale di IGEA SpA provvede alla cessione dei beni della medesima società ai sensi di quanto previsto dai commi precedenti.

4. Le cessioni di cui al precedente comma sono sempre sottoposte ad approvazione con specifica delibera di Giunta Regionale.

5. L'articolo 8 della Legge 33 del 4 dicembre 1998 è abrogato. (1600).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti soppressivi totali numero 455, uguale al 1074, al 1597 e al 1968 il parere è favorevole, è contrario per tutti gli altri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Christian Solinas. Ne ha facoltà.

SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). Solo perché ho chiesto negli articoli precedenti, ma siamo andati avanti, il voto elettronico palese in luogo del mio Capogruppo che oggi è in congedo.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 455, 1074, 1597, 1968 uguali.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Peru e Truzzu hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Peru - Pinna Rossella - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Ruggeri - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Floris - Orrù - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tatti.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lampis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 47

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 41

contrari 6

(Il Consiglio approva).

Con l'approvazione degli emendamenti soppressivi totali sono decaduti tutti gli altri emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

All'articolo 23 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero: 463, uguale al 1075, al 1601 e al 1969. I soppressivi parziali: 464, uguale al 1243 e al 1602; 465, 466, 467; 468, uguale al 1244 e al 1603; 469,470, 471. L'aggiuntivo numero 71.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti:

Art. 23

Servizi di prossimità

1. Per servizi di prossimità si intendono i servizi relativi a funzioni di interesse pubblico erogati da soggetti pubblici e privati che risultino essenziali per la buona qualità della vita delle comunità locali, tra i quali, in particolare, si ricomprendono: i servizi alla persona, i servizi farmaceutico, postale, bancario, la distribuzione degli alimenti e il servizio di trasporto pubblico locale.

2. La Regione promuove le iniziative delle unioni di comuni orientate all'attivazione o implementazione di servizi di prossimità, tenuto conto degli indici di svantaggio socio-economico cui all'articolo 20.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 23

L'articolo 23 è soppresso. (463)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA

Articolo 23

L'articolo 23 è soppresso. (1075)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 23

L'articolo 23 è soppresso. (1601)

EMENDAMENTO soppressivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 23

L'articolo 23 è soppresso. (1969)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 23

Il comma 1 dell'articolo 23 è soppresso. (464)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 23

Il comma 1 dell'articolo 23 è soppresso. (1243)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 23

Il comma 1 dell'articolo 23 è soppresso. (1602)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 23

Al comma 1 sopprimere le parole: "erogati da soggetti pubblici". (465)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 23

Al comma 1 sopprimere le parole: "tra i quali, in particolare, si ricomprendono, i servizi alla persona, il servizio farmaceutico, postale, bancario, distribuzione degli alimenti e il servizio di trasporto pubblico locale". (466)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 23

Al comma 1 sopprimere le parole: "il servizio farmaceutico, postale, bancario, distribuzione degli alimenti e il servizio di trasporto pubblico locale". (467)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 23

Il comma 2 dell'articolo 23 è soppresso. (468)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 23

Il comma 2 dell'articolo 23 è soppresso. (1244)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 23

Il comma 2 dell'articolo 23 è soppresso. (1603)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 23

Al comma 2 sopprimere le parole: "attivazione o". (469)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 23

Al comma 2 sopprimere le parole: "o implementazione". (470)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 23

Casella di testo: Al comma 2 sopprimere le parole: "tenuto conto degli indici di svantaggio socio-economico cui all'articolo 20". (471)

EMENDAMENTO aggiuntivo Antonio SOLINAS.

Articolo 23

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

"Art. 23 bis

Integrazioni alla legge regionale n. 25 del 1988

1. Nella legge regionale n. 25 del 15/07/1988 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'art. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis) Le compagnie barracellari esplicano le loro funzioni ordinariamente anche quando sono costituite sotto forma di intesa tra uno o più Comuni confinanti secondo i casi previsti dall'articolo 10";

b) all'art. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis) La suddetta forma di intesa può essere anche costituita tra comuni del territorio confinante e la compagnia barracellare presente anche in uno solo dei Comuni confinanti". (71).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti soppressivi totali numero 463, uguale al 1075, al 1601 e al 1969 il parere è favorevole, è contrario per tutti gli altri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 463, 1075, 1601, 1969 uguali. Chi li approva alzi la mano. Chi non li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Decadono tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 23.

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

All'articolo 24 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 472 che è uguale ai 1077 e 1604, 1970, 2464, 2465, 2497, 2467, 2498, 2499, 2468, 2533 è stato ritirato, 2056 che è uguale al 2074, 473 che è uguale ai 1245 e 1605, 474, 475, 476, 477 che è uguale ai 1246 e 1606, 478, 479, 480, 2024, 19 che è uguale a 1885, 1908, 1607, 1886, 1909, 2095, 2093, 2129, 20, 1867, 2025.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti:

Titolo III

Città metropolitana di Cagliari
e norme transitorie in materia di province

Capo I
Norme per l'istituzione
della città metropolitana di Cagliari

Art. 24

Istituzione della città metropolitana di Cagliari

1. È istituita la città metropolitana di Cagliari con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di Cagliari, i seguenti Comuni: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo S. Pietro, Sinnai, Villa S. Pietro e Uta.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 24

L'articolo 24 è soppresso. (472)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 24

L'articolo 24 è soppresso. (1077)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 24

L'articolo 24 è soppresso. (1604)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1970 sostitutivo totale DEDONI - COSSA - CRISPONI.

Articolo 24

L'emendamento n. 1970 è sostituito dal seguente

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Istituzione della Città metropolitana di Cagliari"

1. E' istituita la città metropolitana di Cagliari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2 della legge 7 aprile 2014 n.56.

2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di Cagliari, i seguenti Comuni: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui al comma 2 possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla città metropolitana con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. Alla città metropolitana sono attribuite oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, quelle stabilite da leggi regionali e quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuitele dai comuni che ne fanno parte.

5. Il sindaco del Comune di Cagliari assume le funzioni di sindaco metropolitano al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; alla stessa data esso assume anche le funzioni commissariali di cui all'articolo 40 bis, comma 3.

6. Entro centoventi giorni dalla scadenza di cui al comma 5 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente e si insedia il consiglio metropolitano. (2464)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1970 aggiuntivo DEDONI - COSSA - CRISPONI.

Articolo 24

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Istituzione della Città metropolitana di Cagliari"

1. E' istituita la città metropolitana di Cagliari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2 della legge 7 aprile 2014 n.56.

2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di Cagliari, i seguenti Comuni: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui al comma 2 possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla città metropolitana con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. Alla città metropolitana sono attribuite oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, quelle stabilite da leggi regionali e quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuitele dai comuni che ne fanno parte.

5. Il sindaco del Comune di Cagliari assume le funzioni di sindaco metropolitano al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; alla stessa data esso assume anche le funzioni commissariali di cui all'articolo 40 bis, comma 3.

6. Entro cento giorni dalla scadenza di cui al comma 5 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente e si insedia il consiglio metropolitano. (2465)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1970 sostitutivo totale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 24

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

1. Il territorio della Regione si articola nelle città metropolitane di Cagliari e Sassari.

2. Le città metropolitane di Cagliari è di Sassari sono istituite con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi; delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città e dell'area metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee e del bacino del Mediterraneo.

3. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge, le città metropolitane subentrano nelle funzioni delle province.

4. Fanno parte delle città metropolitane di Cagliari i Comuni compresi nelle province di Cagliari, Oristano, Carbonia Iglesias e Medio-Campidano.

5. Fanno parte della città metropolitana di Sassari i comuni compresi nelle province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro ed Ogliastra.

6. I comuni della Provincia Ogliastra, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge possono optare per il passaggio alla città metropolitana di Cagliari. La Giunta Regionale tiene conto delle deliberazioni dei Comuni della Provincia Ogliastra, soltanto se adottati dalla maggioranza dei Comuni e se rappresentativi almeno della metà più uno della popolazione residente al 31 dicembre

2014.

7. I Comuni della Provincia di Oristano, con termini alla città metropolitana di Sassari, possono optare per il passaggio a questo ente metropolitano con delibera del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente Legge.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali, delibera sulle eventuali richieste pervenute ai sensi dei commi precedenti entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente Legge, approvando l'elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e di quella di Sassari. (2497)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1970 sostitutivo parziale PITTALIS - FASOLINO.

Articolo 24

L'articolo 24 comma 1 è sostituito dal presente:

"1. Sono istituite le città metropolitane di Cagliari e di Sassari-Olbia-Nuoro con le seguenti finalità

istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee: delle città metropolitane". (2467)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1970 sostitutivo parziale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 24

L'art. 24 comma 2 viene così modificato: "Fanno parte della città metropolitana, oltre al comune di Cagliari; tutti i Comuni della Regione Sardegna". (2498)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1970 sostitutivo parziale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 24

L'art. 24 comma 2 è sostituito dal seguente: "Fanno parte della città metropolitana di Cagliari, i comuni compresi nei confini della vecchia provincia di Cagliari". (2499)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1970 aggiuntivo PITTALIS - FASOLINO.

Articolo 24

All'articolo 24 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. Fanno parte della città metropolitana di Sassari-Olbia, oltre ai Comuni di Sassari, di Olbia e di

Nuoro, i comuni individuati in base ai seguenti criteri:

a) i comuni contermini alle città di Sassari, Olbia e Nuoro;

b) i comuni facenti parte delle già Provincie di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro

c) i comuni non rientranti nelle lettere a) e b) i cui insediamenti abbiano con il comune di Sassari, di Olbia e di Nuoro rapporti di stretta integrazione territoriale economia e sociale". (2468)

EMENDAMENTO sostitutivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 24

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Istituzione della Città metropolitana di Cagliari"

1. E' istituita la città metropolitana di Cagliari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2 della legge 7 aprile 2014 n.56.

2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al Comune di Cagliari, i seguenti Comuni: Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui al comma 2 possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla città metropolitana con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. Alla città metropolitana sono attribuite oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della provincia di Cagliari per il proprio territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuitele dai comuni che ne fanno parte.

5. Il sindaco del Comune di Cagliari assume le funzioni di sindaco metropolitano al trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; alla stessa data esso assume anche le funzioni commissariali di cui all'articolo 40 bis, comma 3.

6. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza di cui al comma 5 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente e si insedia il consiglio metropolitano. (1970)

EMENDAMENTO sostitutivo totale PITTALIS - ZEDDA A - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS.

Articolo 24

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

1. Il territorio della Regione si articola nelle città metropolitane di Cagliari e Sassari.

2. Le città metropolitane di Cagliari e di Sassari sono istituite con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città e dell'area metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello , ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee e del bacino del Mediterraneo.

3. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge le città metropolitane subentrano nelle funzioni delle province.

4. Fanno parte della città metropolitana di Cagliari i comuni compresi nelle province di Cagliari, Oristano, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano.

5. Fanno parte della città metropolitana di Sassari i comuni compresi nelle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro ed Ogliastra.

6. I Comuni della provincia Ogliastra, con deliberazione del Consiglio comunale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono optare per il passaggio alla città metropolitana di Cagliari. La Giunta regionale tiene conto delle deliberazioni dei comuni della provincia Ogliastra, soltanto se adottati dalla maggioranza dei comuni e se rappresentativi almeno della metà più uno della popolazione residente al 31 dicembre 2014.

7. I Comuni della Provincia di Oristano, con termini alla città metropolitana di Sassari, possono optare per il passaggio a questo ente metropolitano con delibera del Consiglio comunale, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali, delibera sulle eventuali richieste pervenute ai sensi dei commi precedenti entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, approvando l'elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e di quella di Sassari.

9. Successivamente all'esercizio dell'opzione di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, nei successivi 20 giorni, approva e trasmette al Consiglio il Disegno di legge contenente lo schema degli ambiti territoriali delle città metropolitana di Cagliari e di Sassari. (2056)

EMENDAMENTO sostitutivo totale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA A.

Articolo 24

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

1. Il territorio della Regione si articola nelle città metropolitane di Cagliari e Sassari.

2. Le città metropolitane di Cagliari e di Sassari sono istituite con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città e dell'area metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello , ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee e del bacino del Mediterraneo.

3. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge le città metropolitane subentrano nelle funzioni delle province.

4. Fanno parte della città metropolitana di Cagliari i comuni compresi nelle province di Cagliari, Oristano, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano.

5. Fanno parte della città metropolitana di Sassari i comuni compresi nelle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro ed Ogliastra.

6. I Comuni della provincia Ogliastra, con deliberazione del Consiglio comunale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono optare per il passaggio alla città metropolitana di Cagliari. La Giunta regionale tiene conto delle deliberazioni dei comuni della provincia Ogliastra, soltanto se adottati dalla maggioranza dei comuni e se rappresentativi almeno della metà più uno della popolazione residente al 31 dicembre 2014.

7. I Comuni della Provincia di Oristano, con termini alla città metropolitana di Sassari, possono optare per il passaggio a questo ente metropolitano con delibera del Consiglio comunale, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali, delibera sulle eventuali richieste pervenute ai sensi dei commi precedenti entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, approvando l'elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e di quella di Sassari.

9. Successivamente all'esercizio dell'opzione di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, nei successivi 20 giorni, approva e trasmette al Consiglio il Disegno di legge contenente lo schema degli ambiti territoriali delle città metropolitana di Cagliari e di Sassari. (2074)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 24

Il comma 1 dell'articolo 24 è soppresso. (473)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 24

Il comma 1 dell'articolo 24 è soppresso. (1245)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 24

Il comma 1 dell'articolo 24 è soppresso. (1605)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 24

Al comma l sopprimere le parole: "cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano". (474)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 24

Al comma l sopprimere le parole: "promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana". (475)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 24

Al comma l sopprimere le parole: "cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee". (476)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 24

Il comma 2 dell'articolo 24 è soppresso. (477)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 24

Il comma 2 dell'articolo 24 è soppresso. (1246)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 24

Il comma 2 dell'articolo 24 è soppresso. (1606)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 24

Al comma l sopprimere le parole: "oltre al comune di Cagliari". (478)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 24

Al comma l sopprimere le parole: "Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato". (479)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 24

Al comma l sopprimere le parole: "Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu". (480)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FASOLINO.

Articolo 24

L'articolo 24 comma 1 è sostituito dal presente:

"1. Sono istituite le città metropolitane di Cagliari e di Sassari-Olbia-Nuoro con le seguenti finalità

istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città e le aree metropolitane europee. delle città metropolitane". (2024)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ORRU' - CARTA.

Articolo 24

Al comma 1 le parole: "È istituita la città metropolitana di Cagliari" sono sostituite dalle seguenti: "Sono istituite le città metropolitane di Cagliari e di Sassari" (19)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale OPPI - RUBIU - TATTI - PINNA.

Articolo 24

Al comma 1 le parole "È istituita la città metropolitana di Cagliari" sono sostituite dalle seguenti "Sono istituite le città metropolitane di Cagliari e di Sassari". (1885)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.

Articolo 24

Al comma 1 dell'articolo 24 "Istituzione della città metropolitana Nord-Sud", il periodo "E' istituita la città metropolitana di Cagliari", è sostituito in "E' istituita la città metropolitana Nord-Sud". (1908)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale LAMPIS - TRUZZU - TUNIS - LOCCI.

Articolo 24

Il comma 2 è così sostituito:

Fanno parte della città metropolitana di Cagliari tutti i comuni delle province di Cagliari, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano cosi come individuati nello schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul BURAS n. 11 del 9 aprile 1999. (1607)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale OPPI - RUBIU - TATTI - PINNA.

Articolo 24

Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Fanno parte delle città metropolitane di Cagliari e di Sassari i comuni facevano parte del territorio delle rispettive province". (1886)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.

Articolo 24

Al comma 2 dell'articolo 24 "Istituzione della città metropolitana Nord-Sud", il periodo "con i comuni contermini alla città di Cagliari", è sostituito in "con i comuni contermini alle città di Cagliari e Sassari". (1909)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA A.

Articolo 24

Il comma 2 dell'articolo 24 è così sostituito:

2. Fanno parte della città metropolitana di Cagliari, i comuni compresi nei confini della vecchia provincia di Cagliari.(2095)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - TEDDE - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA A.

Articolo 24

L'articolo 24 comma 2 viene così modificato "Fanno parte della città metropolitana, oltre al comune di Cagliari, tutti i Comuni della Regione Sardegna". (2093)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DEDONI.

Articolo 24

Il comma 2 dell'art. 24 è sostituito dal seguente

"2. La Giunta regionale, con deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, individua i comuni facenti parte della città metropolitana." (2129)

EMENDAMENTO aggiuntivo ORRU' - CARTA.

Articolo 24

Dopo il comma 2), viene aggiunto il seguente comma:

2 bis. Fanno parte della città metropolitana, oltre al comune di Sassari, i seguenti comuni: Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Osilo, Muros, Ossi, Tissi, Uni, Usini e Olmedo. (20)

EMENDAMENTO aggiuntivo RUGGERI.

Articolo 24

All'articolo 24 comma 2, dopo le parole "Fanno parte della città metropolitana, ..., i seguenti comuni: ..." sono aggiunte le seguenti parole: "e Villasimius". (1867)

EMENDAMENTO aggiuntivo FASOLINO.

Articolo 24

All'articolo 24 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. Fanno parte della città metropolitana di Sassari-Olbia, oltre ai Comuni di Sassari, di Olbia e di

Nuoro, i comuni individuati in base ai seguenti criteri:

a) i comuni contermini alle città di Sassari, Olbia e Nuoro;

b) i comuni facenti parte delle già Provincie di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro

c) i comuni non rientranti nelle lettere a) e b) i cui insediamenti abbiano con il comune di Sassari, di Olbia e di Nuoro rapporti di stretta integrazione territoriale economia e sociale." (2025).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. L'unico parere favorevole è per l'emendamento numero 1970. Per tutti gli altri il parere è contrario. E per gli emendamenti all'emendamento numero 1970 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Per capire la ragione per la quale, Presidente, non ha messo in discussione l'articolo 23 bis che risulta dal testo.

PRESIDENTE. Sospendo un attimo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 10, viene ripresa alle ore 18 e 11.)

PRESIDENTE. Il dubbio l'abbiamo chiarito. Quindi continuiamo. Siamo all'articolo 24, ricordo il parere favorevole all'emendamento numero 1970, sia della Commissione che della Giunta, mentre su tutti gli altri il parere è contrario.

È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Siamo arrivati a uno dei punti cardine di questo articolato minestrone, così com'è stato più volte definito. Siamo arrivati all'istituzione della città metropolitana di Cagliari, sono abbiamo avuto l'occasione di vedere e di leggere la definizione di "paese", che si contrappone a "comune", questo sicuramente ci dispiace perché avremmo potuto avere l'opportunità di fare un po' di chiarezza, adesso chi andrà a leggere questa legge andrà a leggere il termine paese e non saprà che cosa sono questi paesi. Comunque questo è quel famoso gambo di sedano di questo minestrone. La città metropolitana di Cagliari intorno alla quale ruota tutto l'articolato, intorno alla quale ruotano tutte le vicende preliminari rispetto all'arrivo in Aula della legge, rispetto alla quale ruotano tutte la volontà dei consiglieri e della Giunta, del Presidente, e il passo indietro fatto dalle associazioni che rappresentano i comuni tanti sindaci, che sembravano molto agguerriti, e tante categorie e associazioni che parevano essere in forte disappunto con la Giunta e con la maggioranza per la mancata previsione della città metropolitana di Cagliari. Che non è soltanto città metropolitana, che non è soltanto una definizione come qualcuno c'ha voluto far credere, come qualcuno ha millantato, come qualcuno ci ha propinato. La città metropolitana è invece un formidabile accentratore e intercettatore di risorse, di strumenti la crescita per lo sviluppo, sappiamo bene cosa è accaduto in questi anni solo perché si era fatta l'ipotesi di Cagliari città metropolitana. Cagliari ha preso decine e forse centinaia, anzi senza il forse, di milioni di euro, soltanto Pirri per il piano Italia Sicura, per il dissesto idrogeologico, Pirri ha avuto 29 milioni di euro, solo Pirri. Perché Pirri è inserita all'interno di una città metropolitana. Una città metropolitana peraltro che sta all'interno di un perimetro che è diverso da quello previsto dalla legge Delrio, una legge Delrio che viene menzionata in quest'articolato fra le fonti, ma non viene assolutamente rispettata, non viene inattuata, la legge Delrio in relazione alla città metropolitana prevede un territorio identico alle vecchie province e così non è in questa norma. Qui abbiamo una città metropolitana che è limitata ad alcune città viciniori. Questo credo che sia un vulnus rispetto a una di quelle fonti che voi avete citato con grande enfasi. Comunque, questo articolo è un articolo che è offensivo per il centro e per il Nord Sardegna, è offensivo per la Provincia di Sassari, è offensivo per la Gallura, in quanto i numeri che noi abbiamo nel centro e nel Nord Sardegna, rispetto ai numeri che abbiamo nel sud Sardegna, sono di gran lunga superiori. Cioè se avevate deciso di istituire una sola città metropolitana questa città metropolitana doveva essere quella che comprende il centro e il Nord Sardegna. Qualcuno ha cercato di contrabbandare tesi secondo le quali nel Nord Sardegna ci sono pochi abitanti, c'è una densità abitativa ridotta, rispetto a Cagliari, dimenticando che questa città metropolitana di Cagliari si inserisce in un contesto europeo in cui ci sono densità abitative che sono mille volte superiori a quelli di Cagliari in cui ci sono 15, 20 milioni di abitanti rispetto ai 4-500.000 abitanti dell'area del cagliaritano, tutti elementi che facevano propendere ovviamente per la possibilità di istituire una città metropolitana a Sassari, nel Nord Sardegna, nel centro Sardegna che ha peraltro non soltanto quegli orti di cui parlavo all'Assessore ma ha anche servizi, residenze, infrastrutture che la portano all'interno di quel paradigma di città metropolitana. E per quanto attiene ai servizi i numeri sono a favore della città metropolitana di Sassari e del centro Sardegna, su tre aeroporti ce ne sono due; uno solo a Cagliari, Alghero e Olbia. Sui porti numero quattro, ben tre sono nel centro e nel Nord Sardegna, Nord Sardegna ovviamente. Gli unici due distretti industriali il distretto del sughero e il distretto del granito sono nel Nord Sardegna, parchi nazionali ne abbiamo esattamente tre nel centro e Nord Sardegna e neanche uno del sud Sardegna questo per significare che se avevate deciso di fare, di istituire una sola città metropolitana…

MELONI GIUSEPPE (PD). Scusate, un medico! Sospendete la seduta!

(Malessere di un consigliere)

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 18, viene ripresa alle ore 18 e 37.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

È iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Grazie Presidente, la mia iscrizione era precedente ed era per parlare dell'articolo 24. La politica deve andare avanti anche nei momenti dove alcuni colleghi stanno poco bene. È ovvio che prima di tutto l'attenzione mia personale è rivolta al collega Deriu che mi auguro che sia qui e in qualche modo si sia ripreso dal malessere. Siamo finalmente giunti alla discussione dell'articolo 24 che tanto ha suscitato scalpore su tutti i comuni, territori della Sardegna e soprattutto su tutti i Gruppi consiliari di minoranza. Presidente, mi perdoni forse… Rinuncio all'intervento grazie. Non me la sento anche perché vedo che siamo distratti da quanto accaduto al collega Deriu.

PRESIDENTE. La capisco, onorevole Rubiu.

È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Rinuncio, Presidente.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 472, 1077, 1604 uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 2464. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2465. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2497. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2498. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2499. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2468. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1970. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decadono tutti gli emendamenti presentati all'articolo 24.

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

All'articolo 25 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 481, 1078, 1608, 1971, 2036, 2073 uguali. I soppressivi parziali numero 482 uguale al 1247 uguale al 1609, 2130, 483, 484, 485, 486 uguale al 1248 uguale al 1610, 2131, 487, il sostitutivo parziale numero 488. Gli emendamenti aggiuntivi numero 21, 1887, 2026, 2092, 2103, 2027.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti:

Art. 25

Distacco dalla città metropolitana

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari, di cui all'articolo 24, comma 2, possono esercitare l'iniziativa per il distacco con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Entro quindici giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, approva l'elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 25

L'articolo 25 è soppresso. (481)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 25

L'articolo 25 è soppresso. (1078)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 25

L'articolo 25 è soppresso. (1608)

EMENDAMENTO soppressivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 25

L'articolo 25 è soppresso. (1971)

EMENDAMENTO soppressivo totale PITTALIS - ZEDDA A - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS.

Articolo 25

L'articolo 25 è soppresso. (2036)

EMENDAMENTO soppressivo totale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA A.

Articolo 25

L'articolo 25 è soppresso. (2073)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 25

Il comma 1 dell'articolo 25 è soppresso. (482)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 25

Il comma 1 dell'articolo 25 è soppresso. (1247)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 25

Il comma 1 dell'articolo 25 è soppresso. (1609)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DEDONI.

Articolo 25

All'articolo 25 comma 1 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2130)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 25

Al comma 1 sopprimere le parole: "di cui all'articolo 24, comma 2". (483)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 25

Al comma 1 sopprimere le parole: "con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati". (484)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 25

Al comma 1 sopprimere le parole: "adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati". (485)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 25

Il comma 2 dell'articolo 25 è soppresso. (486)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 25

Il comma 2 dell'articolo 25 è soppresso. (1248)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 25

Il comma 2 dell'articolo 25 è soppresso. . (1610)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DEDONI.

Articolo 25

All'articolo 25 comma 2 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2131)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 25

Al comma 2 sopprimere le parole: "su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali". (487)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ORRU' - CARTA.

Articolo 25

Al comma 2 le parole: "della città metropolitana di Cagliari" sono sostituite dalle parole: "delle città metropolitane di Cagliari e Sassari". (488)

EMENDAMENTO aggiuntivo ORRU' - CARTA.

Articolo 25

Al comma 1 dopo le parole: " di Cagliari " è aggiunto: "e di Sassari" e dopo le parole "articolo 24, comma 2 è aggiunto "e 2 bis". (21)

EMENDAMENTO aggiuntivo OPPI - RUBIU - TATTI - PINNA.

Articolo 25

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, altri comuni contermini posso chiedere di aderire alla città metropolitana di Cagliari." (1887)

EMENDAMENTO aggiuntivo FASOLINO.

Articolo 25

All'articolo 25 al comma 1 dopo le parole "metropolitana di Cagliari" sono aggiunte le parole "e di Sassari-Olbia-Nuoro". (2026)

EMENDAMENTO aggiuntivo TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - TEDDE - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA A.

Articolo 25

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. "Nei venti giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Piano, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da trasmettere all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica possono chiedere l'inserimento nella Città metropolitana di Cagliari, purché il proprio territorio sia confinante con uno dei Comuni aderenti." (2092)

EMENDAMENTO aggiuntivo ZANCHETTA - GAIA - PERRA.

Articolo 25

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, altri comuni contermini posso chiedere di aderire alla città metropolitana di Cagliari." (2103)

EMENDAMENTO aggiuntivo FASOLINO.

Articolo 25

All'articolo 25 al comma 2 dopo le parole "metropolitana di Cagliari" sono aggiunte le parole "e di Sassari-Olbia-Nuoro". (2027).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere favorevole all'emendamento soppressivo totale numero 481, uguale al 1078, 1608, 1971, 2036, 2073. Su tutti gli altri il parere è contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 481, 1078, 1608, 1971, 2036, 2073, uguali. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Decadono tutti gli emendamenti all'articolo 25.

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

All'articolo 26 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 489 uguale al 1079, uguale al 1611, i sostitutivi totali numero 1972, con gli emendamenti all'emendamento numero 2469, 2470, 2509, 2536, l'emendamento sostitutivo totale numero 2054 uguale al 2072. I soppressivi parziali numero 490, uguale al 1249 e al 1612, 491, 492, 493, 494 uguale al 1250, uguale al 1613, 2132, 495, 496, 497, 498, 1251, 499, 500, 501, 502 uguale al 1252, uguale al 2133, 503, 504, 505, 506, 507, 2028, 1614, 1910, 1911, 1912.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti:

Art. 26

Successione della città metropolitana
alla provincia

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza di cui all'articolo 25, comma 2 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana con le maggioranze di cui all'articolo 31, comma 3, e si insedia il consiglio metropolitano costituito ai sensi dell'articolo 30.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla Provincia di Cagliari, con riguardo al proprio territorio, e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni della città metropolitana.

3. Alla città metropolitana sono conferite le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, come previsto dall'articolo 33.

4. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa trasferite o delegate.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 26

L'articolo 26 è soppresso. (489)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 26

L'articolo 26 è soppresso. (1079)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 26

L'articolo 26 è soppresso. (1611)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1972 sostitutivo totale DEDONI - COSSA - CRISPONI.

Articolo 26

L'emendamento n. 1972 è sostituito dal seguente

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 Successione e fase transitoria"

1. Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

2. Ai fini del subentro nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi, il commissario della Provincia di Cagliari entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge trasmette all'Assessore competente in materia di enti locali:

a) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;

b) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;

c) la situazione di bilancio aggiornata;

d) l'elenco dei procedimenti in corso;

e) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente delta Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono trasferiti alla città metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale. (2469)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1972 sostitutivo parziale PITTALIS - FASOLINO.

Articolo 26

All'articolo 26 il comma 2 è così sostituito: "Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, le città metropolitane di Cagliari e di Sassari-Olbia-Nuoro subentrano rispettivamente alla Provincia di Cagliari e a quelle di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con riguardo al proprio territorio, e succede ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data le città metropolitane opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni delle città metropolitane." (2470)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1972 aggiuntivo COMANDINI - AGUS - Roberto DERIU - Rossella PINNA - LOTTO - CRISPONI - LEDDA - TEDDE - carta - GAIA - Piermario MANCA - MORICONI - RUBIU - TENDAS - USULA - Antonio SOLINAS - SABATINI - Gavino MANCA - Pietro COCCO - DEMONTIS - PISCEDDA - COZZOLINO - TENDAS - COLLU - Rossella PINNA.

Articolo 26

All'articolo 26, al comma 2 dopo la lettera e) si aggiunge la seguente: f) l'elenco del personale impiegato presso la Società in house Pro Service. (2509)

EMENDAMENTO sostitutivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 26

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 Successione e fase transitoria"

1. Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

2. Ai fini del subentro nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi, il commissario della Provincia di Cagliari entro trentacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge trasmette all'Assessore competente in materia di enti locali:

a) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;

b) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;

c) la situazione di bilancio aggiornata;

d) l'elenco dei procedimenti in corso;

e) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono trasferiti alla città metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale:

a) i beni immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana ed i beni mobili;

b) il personale di cui alla lettera e) del comma 2 alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni della città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana stessa;

c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.

4. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

5. In fase di prima applicazione della presente legge, dopo il decreto di cui al comma 2, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le funzioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenente alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico; col trasferimento del personale alla città metropolitana, le province interessate, sopprimono i corrispondenti posti in organico.

6. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono trasferite dalla Regione alla città metropolitana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

7. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa trasferite o delegate

8. La città metropolitana esercita le funzioni ad essa conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie. (1972)

EMENDAMENTO sostitutivo totale PITTALIS - ZEDDA A - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS.

Articolo 26

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la città metropolitana di Cagliari subentra nelle funzioni delle province di: Cagliari, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano mentre la città metropolitana di Sassari subentra a quelle di Sassari, Nuoro ed Olbia-Tempio. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente relativamente al diritto di opzione riservato ai comuni della provincia Ogliastra e di quelli della provincia di Oristano con termini all'area metropolitana di Sassari.

2. Spettano alle città metropolitane: il patrimonio, il personale e le risorse strumentali delle province a cui succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

3. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento. (2054)

EMENDAMENTO sostitutivo totale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA A.

Articolo 26

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la città metropolitana di Cagliari subentra nelle funzioni delle province di: Cagliari, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano mentre la città metropolitana di Sassari subentra a quelle di Sassari, Nuoro ed Olbia-Tempio. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente relativamente al diritto di opzione riservato ai comuni della provincia Ogliastra e di quelli della provincia di Oristano con termini all'area metropolitana di Sassari.

2. Spettano alle città metropolitane: il patrimonio, il personale e le risorse strumentali delle province a cui succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

3. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento. (2072)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Il comma 1 dell'articolo 26 è soppresso. (490)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 26

Il comma 1 dell'articolo 26 è soppresso. (1249)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 26

Il comma 1 dell'articolo 26 è soppresso. (1612)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 1 sopprimere le parole: "l'atto costitutivo e". (491)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 1 sopprimere le parole: "e lo statuto". (492)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al Comma 1 sopprimere le parole: "e si insedia il consiglio metropolitano costituito ai sensi

dell'articolo 30". (493)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Il comma 2 dell'articolo 26 è soppresso. (494)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 26

Il comma 2 dell'articolo 26 è soppresso. (1250)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 26

Il comma 2 dell'articolo 26 è soppresso. (1613)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DEDONI.

Articolo 26

All'articolo 26 comma 2 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2132)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 2. sopprimere le parole: "con riguardo al proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni della città metropolitana". (495)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS

Articolo 26

Al comma 2 sopprimere le parole: "e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data là città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni della città metropolitana". (496)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 2 sopprimere le parole "con riguardo al proprio territorio". (497)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Il comma 3 dell'articolo 26 è soppresso. (498)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 26

Il comma 3 dell'articolo 26 è soppresso. (1251)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 3 sopprimere le parole: "umane e". (499)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 3 sopprimere le parole: "e strumentali". (500)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 3 sopprimere le parole: "come previsto dall'articolo 33". (501)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Il comma 4 dell'articolo 26 è soppresso. (502)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 26

Il comma 4 dell'articolo 26 è soppresso. (1252)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DEDONI.

Articolo 26

All'articolo 26 il comma 4 è soppresso. (2133)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 4 sopprimere le parole: "umane e". (503)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 4 sopprimere le parole: "e strumentali". (504)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 26

Al comma 4 sopprimere le parole: "o delegate". (505)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ORRU' - CARTA.

Articolo 26

Al comma 1 le parole: "della città metropolitana" sono sostituite dalle parole: "delle città metropolitane". (506)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ORRU' - CARTA.

Articolo 26

Il comma 2 è totalmente sostituito dal seguente: "Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, le città metropolitane subentrano alle Provincie di Cagliari e di Sassari, con riguardo ai propri territori, e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data le città metropolitane operano con i propri statuti e i propri organi assumendo le funzioni della città metropolitana." (507)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FASOLINO.

Articolo 26

All'articolo 26 il comma 2 è così sostituito : "Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, le città metropolitane di Cagliari e di Sassari-Olbia-Nuoro subentrano rispettivamente alla Provincia di Cagliari e à quelle di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con riguardo al proprio territorio, e succede ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data le città metropolitane opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni delle città metropolitane." (2028)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale LAMPIS - TRUZZU - TUNIS - LOCCI.

Articolo 26

Il comma 2 è così sostituito:

2. Entro dieci giorni dall'approvazione dello statuto da parte della conferenza metropolitana, la città metropolitana subentra alle Provincie di Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente con riguardo ai propri territori, e succede ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni della città metropolitana. (1614)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.

Articolo 26

Al comma 2 dell'articolo 26 "Successione della città metropolitana alla provincia", il periodo "dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto", è sostituito in "dalla stessa data le città metropolitane operano con i propri distinti statuti". (1910)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.

Articolo 26

Al comma 2 dell'articolo 26 "Successione della città metropolitana alla provincia", il periodo "la città metropolitana subentra alla provincia di Cagliari, con riguardo all'area territoriale ristretta", è sostituito in "la città metropolitana subentra alle province di Cagliari e Sassari, con riguardo alle aree territoriali ristrette". (1911)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.

Articolo 26

Al comma 4 dell'articolo 26 "Successione della città metropolitana alla provincia", il periodo "I comuni partecipanti alla città metropolitana conferiscono", è sostituito in "I comuni partecipanti alla propria città metropolitana di riferimento, conferiscono". (1912).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti numero 489, 1079 e 1611 il parere è contrario. Parere favorevole sull'emendamento numero 1972 a pagina 912. Gli emendamenti agli emendamenti numero 2469 e 2470 parere contrario, 2509 parere favorevole. Una richiesta di chiarimenti sull'emendamento numero 2536 perché presentato di recente, non istruito, quindi capire la portata di questo emendamento all'emendamento. Sugli emendamenti numero 2054 uguale al 2072 il parere è contrario. Parere contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Approfitto della discussione generale per dare delle precisazioni sui contenuti del numero 2536. Cassando le parole "dopo il decreto di cui al comma 2", diamo pari dignità a tutti i dipendenti delle province soppresse e ovviamente anche agli altri dipendenti delle province in relazione alla città metropolitana di Cagliari, e non capisco perché dovevano essere precluse alcune procedure per alcuni dipendenti e per altri no. Sono tutti dipendenti provinciali e pertanto in questo modo, eliminando "dopo il decreto di cui al comma 2" si apre praticamente a tutti in maniera generale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Favorevole, se la Giunta non si oppone io direi favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Un minuto di sospensione per valutare.

PRESIDENTE. Sospendiamo per un minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 44, viene ripresa alle ore 18 e 45.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

C'è un parere favorevole della Giunta all'emendamento proposto, al numero 2536.

Metto in votazione gli emendamenti numero 489, 1079, 1611, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 2469. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 2470, con parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2509. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 2536 è quello che ha ricevuto testé un parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Metto in votazione l'emendamento numero 2536. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1972. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decadono tutti gli emendamenti all'articolo 26.

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

All'articolo 27 sono stati presentati gli emendamenti numero 508, uguale al 1080 e al 1615 soppressivi totali, l'emendamento sostitutivo totale numero 1973, con un emendamento all'emendamento numero 2471, i soppressivi parziali numero 509 uguale al 1253, uguale al 1616, 510, 511, 512, 513 uguale al 1254, uguale al 1617, 514, 515, 516, 517 uguale al 1255, 518, 519, 520, 521 uguale al 1256, uguale al 1618, 2053, 522, 523 e 524, aggiuntivi numero 2055 e 2071.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti:

Art. 27

Statuto della città metropolitana

1. Nel rispetto della presente legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze.

2. Lo statuto regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali.

3. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare funzioni alla città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Lo statuto disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al territorio metropolitano che hanno relazioni in ordine alle attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 27

L'articolo 27 è soppresso. (508)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 27

L'articolo 27 è soppresso. (1080)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 27

L'articolo 27 è soppresso. (1615)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1973 sostitutivo parziale DEDONI - COSSA - CRISPONI.

Articolo 27

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27 statuto e organi della città metropolitana

1. Nel rispetto della presente legge e delle norme di grande riforma economico e sociale contenute nella legislazione nazionale, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze.

2. Lo statuto inoltre:

a) disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) prevede forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali;

dispone le modalità attraverso le quali i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e/o delegare funzioni alla stessa;

d) dispone le modalità attraverso cui, per l'esercizio di specifiche funzioni, la città metropolitana può avvalersi, mediante convenzione, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei comuni facenti parte della città metropolitana.

3. In conformità all'articolo 1, comma 7 della legge n. 56 del 2014 sono organi della città metropolitana. (2471)

EMENDAMENTO sostitutivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 27

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27 statuto e organi della città metropolitana

1. Nel rispetto della presente legge e delle norme di grande riforma economico e sociale contenute nella legislazione nazionale, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze.

2. Lo statuto inoltre:

a) disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) prevede forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali;

d) dispone le modalità attraverso le quali i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e/o delegare funzioni alla stessa;

e) dispone le modalità attraverso cui, per l'esercizio di specifiche funzioni, la città metropolitana può avvalersi, mediante convenzione, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei comuni facenti parte della città metropolitana.

f) disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al territorio metropolitano che hanno relazioni in ordine ad attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.

3. In conformità all'articolo 1, comma 7 della legge n. 56 del 2014 sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. (1973)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Il comma 1 dell'articolo 27 è soppresso. (509)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 27

Il comma 1 dell'articolo 27 è soppresso. (1253)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 27

Il comma 1 dell'articolo 27 è soppresso. (1616)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 1 sopprimere le parole: "Nel rispetto della presente legge". (510)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 1 sopprimere le parole: "ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze." (511)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 1 sopprimere le parole: "nonché l'articolazione delle loro competenze." (512)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Il comma 2 dell'articolo 27 è soppresso. (513)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 27

Il comma 2 dell'articolo 27 è soppresso. (1254)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 27

Il comma 2 dell'articolo 27 è soppresso. (1617)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 2 sopprimere le parole: "e gli strumenti". (514)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 2 sopprimere le parole: "disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in
ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali" (515)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 2 sopprimere le parole: "prevedendo anche forme congiunte di organizzazione eventualmente differenziate per aree territoriali". (516)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Il comma 3 dell'articolo 27 è soppresso. (517)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 27

Il comma 3 dell'articolo 27 è soppresso. (1255)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 3 sopprimere le parole: "Mediante convenzione che regola le modalità dì utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie". (518)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 3 sopprimere le parole: "strumentali e finanziarie". (519)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 3 sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".(520)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Il comma 4 dell'articolo 27 è soppresso. (521)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 27

Il comma 4 dell'articolo 27 è soppresso. (1256)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 27

Il comma 4 dell'articolo 27 è soppresso. (1618)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - ZEDDA A - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS.

Articolo 27

Al comma 4 dell'articolo 27 le parole successive a "unioni di comuni" sono soppresse. (2053)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 4 sopprimere le parole: "al territorio metropolitano". (522)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 4 sopprimere le parole: "che hanno relazioni in ordine alle attività economiche essenziali, vita sociale e relazioni culturali".(523)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 27

Al comma 4 sopprimere le parole: "vita sociale e relazioni culturali". (524)

EMENDAMENTO aggiuntivo PITTALIS - ZEDDA A - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS.

Articolo 27

All'art. 27 dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

5. Lo Statuto prevedere la costituzione di zone omogenee, di norma con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, per l'espletamento di specifiche funzioni e per l'erogazione di servizi ai cittadini, tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento, collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fino all'adozione dello Statuto le zone omogenee coincidono con i territori delle otto province.

6. Lo Statuto è approvato dalla conferenza metropolitana su proposta del Consiglio metropolitano, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nelle rispettiva città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. (2055)

EMENDAMENTO aggiuntivo TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA A.

Articolo 27

All'articolo 27, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

4 bis. Lo Statuto prevede la costituzione di zone omogenee, di norma con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, per l'espletamento di specifiche funzioni e per l'erogazione di servizi ai cittadini, tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento, collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fino all'adozione dello Statuto le zone omogenee coincidono con i territori delle otto province.

4 ter. Lo Statuto è approvato dalla conferenza metropolitana su proposta del Consiglio metropolitano, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nelle rispettiva città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. (2071).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Tutti contrari tranne il sostitutivo totale numero 1973, a pagina 949, ugualmente contrario all'emendamento all'emendamento numero 2471 relativo allo stesso emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 508, 1080, 1615, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 2471. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1973.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Cherchi Augusto ha votato a favore e che i consiglieri Locci, Tedde e Truzzu hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Pizzuto - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Piscedda - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Forma.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 48

astenuti 2

maggioranza 25

favorevoli 28

contrari 20

(Il Consiglio approva).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento decadono tutti gli altri emendamenti all'articolo 27.

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

All'articolo 28 sono stati presentati i seguenti emendamenti: i soppressivi totali numero 525 uguale al 1081, uguale al 1619, uguale al 1974. I sostitutivi totali numero: 2048 e 2067. I soppressivi parziali numero 2134, 526, 527 e 528. I sostitutivi parziali numero 1913, 22 e gli aggiuntivi numero 2029 e 1936.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti:

Art. 28

Organi della città metropolitana

1. Sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 28

L'articolo 28 è soppresso. (525)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 28

L'articolo 28 è soppresso. (1081)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 28

L'articolo 28 è soppresso. (1619)

EMENDAMENTO soppressivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 28

L'articolo 28 è soppresso. (1974)

EMENDAMENTO sostitutivo totale PITTALIS - ZEDDA A - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS.

Articolo 28

L'art. 28 è sostituito dal seguente:

1. Sono organi della città metropolitana: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

2. Gli incarichi di sindaco metropolitano e di componente del consiglio e della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. (2048)

EMENDAMENTO sostitutivo totale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA A.

Articolo 28

L'art. 28 è sostituito dal seguente:

1. Sono organi della città metropolitana: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

2. Gli incarichi di sindaco metropolitano e di componente del consiglio e della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. (2067)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DEDONI.

Articolo 28

All'articolo 28 comma 1 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2134)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 28

Al comma 1 sopprimere le parole: "il sindaco metropolitano". (526)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 28

Al comma 1 sopprimere le parole: "il consiglio metropolitano". (527)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 28

Al comma 1 sopprimere le parole: "e la conferenza metropolitana". (528)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.

Articolo 28

Al comma 1 dell'articolo 28 "delle città metropolitane", il periodo "Sono organi della città metropolitana di Cagliari", è sostituito in "Sono organi della città metropolitana Nord-Sud" (1913)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ORRU' - CARTA.

Articolo 28

Al comma 1) le parole: "della città metropolitana di Cagliari" sono sostituite dalle parole: "delle città metropolitane di Cagliari e di Sassari". (22)

EMENDAMENTO aggiuntivo FASOLINO.

Articolo 28

All'articolo 28 comma 1 dopo le parole "metropolitana di Cagliari" sono aggiunte le parole "e di Sassari-Olbia-Nuoro". (2029)

EMENDAMENTO aggiuntivo ORRU' - CARTA.

Articolo 28

Nel comma 1 dell'articolo 28 dopo le parole "di Cagliari" sono aggiunte le parole " e di Sassari". (1936).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Favorevole alla soppressione dell'articolo, quindi favorevole al numero 525 uguale al 1081, al 1619 e al 1974. Parere contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme a quello della Commissione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 525, 1081, 1619 e 1974, uguali.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Dedoni - Demontis - Deriu - Desini - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Crisponi - Floris - Lampis - Orru'.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Forma - Tatti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 45

astenuti 3

maggioranza 23

favorevoli 41

contrari 4

(Il Consiglio approva).

Decadono tutti gli emendamenti all'articolo 28.

Passiamo all'esame dell'articolo 29. All'articolo 29 sono stati presentati i seguenti emendamenti. I soppressivi totali numero 529 uguale al 1082 e al 1620. Il sostitutivo totale numero 1975, con l'emendamento all'emendamento numero 2472. I soppressivi parziali numero 530 uguale al 1257, uguale al 1621. I numeri 531, 532, 533, 534, che è uguale al 1258 e al 1622. I numeri 535, 536, il 537, che è uguale al numero 1259 e al 1623. Il numero 1888, il numero 2102, il numero 538, il numero 539, il numero 540, che è uguale al 1260 e al 1624. Il numero 541. Il numero 542, che è uguale al 1261, al 1625, al 1869, che è emendato a sua volta dal 2473, che è uguale al 2058. I numeri 543, 2030, 2135, 1868, 544, 2136, 41, 2068, 23, 2137.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29 e dei relativi emendamenti:

Art. 29

Sindaco metropolitano

1. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del Comune di Cagliari.

3. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio metropolitano, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione alla conferenza metropolitana. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il sindaco metropolitano decade dalla carica per cessazione della titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune. In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

4. Il sindaco metropolitano può inoltre assegnare deleghe a componenti del consiglio metropolitano, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

5. Il sindaco del Comune di Cagliari assume le funzioni di sindaco metropolitano alla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2; alla stessa data esso assume anche le funzioni commissariali di cui all'articolo 40 bis, comma 3.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 29

L'articolo 29 è soppresso. (529)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 29

L'articolo 29 è soppresso. (1082)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 29

L'articolo 29 è soppresso. (1620)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1975 sostitutivo totale DEDONI - COSSA - CRISPONI.

Articolo 29

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29

Sindaco metropolitano

1. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto, indice le elezioni del consiglio metropolitano e, qualora previste, del sindaco metropolitano.

2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, in conformità e nel rispetto delle modalità di applicazione previste dalle norme di grande riforma economica e sociale contenute nella legislazione statale, con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del Comune di Cagliari

3. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio metropolitano, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione alla conferenza metropolitana e al consiglio metropolitano. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

4. Il Sindaco metropolitano, salvo i casi previsti dal comma 2, decade dalla carica per cessazione dell'incarico di sindaco di Cagliari. In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. (2472)

EMENDAMENTO sostitutivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 29

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29

Sindaco metropolitano

1. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto, indice le elezioni del consiglio metropolitano e, qualora previste, del sindaco metropolitano.

2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, in conformità e nel rispetto delle modalità di applicazione previste dalle norme di grande riforma economica e sociale contenute nella legislazione statale, con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del Comune di Cagliari

3. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio metropolitano, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione alla conferenza metropolitana e al consiglio metropolitano. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

4. Il Sindaco metropolitano, salvo i casi previsti dal comma 2, decade dalla carica per cessazione dell'incarico di sindaco di Cagliari. In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

5. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a componenti del consiglio metropolitano secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. (1975)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Il comma 1 dell'articolo 29 è soppresso. (530)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 29

Il comma 1 dell'articolo 29 è soppresso. (1257)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 29

Il comma 1 dell'articolo 29 è soppresso. (1621)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Al comma 1 sopprimere le parole: "convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto". (531)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Al comma 1 sopprimere le parole: "sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto". (532)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Al comma , sopprimere le parole: "ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto". (533)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Il comma 2 dell'articolo 29 è soppresso. (534)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 29

Il comma 2 dell'articolo 29 è soppresso. (1258)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 29

Il comma 2 dell'articolo 29 è soppresso. (1622)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Casella di testo: Al comma 2 sopprimere le parole: "con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale". (535)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Al comma 2 sopprimere le parole; "in ogni caso fino all'approvazione della legge elettorale regionale". (536)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Il comma 3 dell'articolo 29 è soppresso. (537)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 29

Il comma 3 dell'articolo 29 è soppresso. (1259)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 29

Il comma 3 dell'articolo 29 è soppresso. (1623)

EMENDAMENTO soppressivo parziale OPPI - RUBIU - TATTI - PINNA.

Articolo 29

Al comma è soppressa il seguente periodo: ", scelto tra i componenti del consiglio metropolitano,". (1888)

EMENDAMENTO soppressivo parziale ZANCHETTA - GAIA - PERRA.

Articolo 29

Al comma 3 è soppresso il seguente periodo: ", scelto tra i componenti del consiglio metropolitano,". (2102)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Al comma 3 sopprimere le parole; "e dandone immediata comunicazione alla conferenza metropolitana". (538)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Al comma 3 sopprimere le parole: "In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino

all'insediamento dél nuovo sindaco metropolitano". (539)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Il comma 4 dell'articolo 29 è soppresso. (540)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 29

Il comma 4 dell'articolo 29 è soppresso. (1260)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 29

Il comma 4 dell'articolo 29 è soppresso. (1624)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Al comma 4 sopprimere le parole: "secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto". (541)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Il comma 5 dell'articolo 29 è soppresso. (542)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 29

Il comma 5 dell'articolo 29 è soppresso. (1261)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1869 sostitutivo parziale PITTALIS - FASOLINO.

Articolo 29

L'articolo 29 comma 2 è così. sostituito:

"2. Il sindaco metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni. Lo statuto delle città metropolitane prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano con sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale." Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone idoneo disegno di legge regionale da sottoporre al Consiglio per l'approvazione.". (2473)

EMENDAMENTO soppressivo parziale RUGGERI.

Articolo 29

L'articolo 29 comma 5 è soppresso. (1869)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA A.

Articolo 29

Il quinto comma dell'articolo 29 è soppresso. (2058)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 29

Il comma 5 dell'articolo 29 è soppresso. (1625)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 29

Al comma 5 sopprimere le parole: "alla stessa data esso assume anche le funzioni commissariali di cui al comma 3 dell'articolo 40 bis. ". (543)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FASOLINO.

Articolo 29

L'articolo 29 comma 2 è così sostituito:

"2. Il sindaco metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni. Lo statuto delle città metropolitane prevede l'elezione diretta del sindaco metropolitano con sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale." Entro 30 giorni dell'approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone idoneo disegno di legge regionale da sottoporre al Consiglio per l'approvazione." (2030)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DEDONI.

Articolo 29

All'art. 29 comma 2 la parola "può" è sostituita dalla parola "deve". (2135)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RUGGERI.

Articolo 29

L' articolo 29 comma 2 secondo periodo è sostituito con:

"in fase di prima applicazione il sindaco metropolitano viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni della città metropolitana, che sono i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo. Per l'elezione si applicano le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 30. Sino alla data dell'elezione il sindaco di Cagliari assume le funzioni di sindaco metropolitano e quelle commissariali di cui all'articolo 40 bis comma 3". (1868)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ORRU' - CARTA.

Articolo 29

Al comma 2 le parole "Comune di Cagliari" sono sostituite dalle parole: "comune capoluogo". (544)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DEDONI.

Articolo 29

All'articolo 26 comma 2 le parole "di Cagliari" sono sostituite dalla parola "capoluogo". (2136)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FORMA.

Articolo 29

Nel comma 3 dell'articolo 29, le parole "può nominare" è sostituita con la parola: "nomina". (41)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA A.

Articolo 29

Il comma 4 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. (2068)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ORRU' - CARTA.

Articolo 29

Il comma 5) dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

5. I sindaci dei comuni di Cagliari e di Sassari sono sindaci metropolitani e assumono le funzioni alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 25; alla stessa data essi assumono anche le funzioni commissariali di cui al comma 3 dell'articolo 40 bis. (23)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DEDONI.

Articolo 29

All'articolo 29 comma 5 le parole "di Cagliari" sono sostituite dalla parola "capoluogo". (2137).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Favorevole solo al sostitutivo totale numero 1975, contrario a tutti gli emendamenti e all'emendamento all'emendamento numero 2472.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 529, 1082, 1620, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 2472. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1975. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

A seguito dell'approvazione dell'articolo decadono tutti gli emendamenti sostitutivi parziali all'articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

All'articolo 30 sono stati presentati i seguenti emendamenti. I soppressivi totali numero 545, che è uguale al 1083 e al 1626. I sostitutivi totali numero 1976, con l'emendamento 2532, e il sostitutivo totale numero 2016. I soppressivi parziali numero 546, che è uguale al 1262 e al 1627. I numeri 547, 548 e 549. Il numero 550, che è uguale al 1263 al 1628. Il numero 551, che è uguale al 1264 e al 1629. I numeri 552 e 553. Il numero 554, che è uguale al 1265, al 1630 e al 2138. I numeri 555, 556 e 557. Il numero 558, che è uguale al 1266, al 1631 e al 2140. I numeri 559, 560, 561. Il numero 562, che è uguale al 1267 e al 1632. Il numero 563, 564, 565 e 1870. Il numero 566, che è uguale al 1268 e al 1633. I numeri 567, 568, 569 e 1634. I sostitutivi parziali numero 42, 2091, 2094. Gli aggiuntivi numero 1871, 2139, 1872 e 2141.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti:

Art. 30

Consiglio metropolitano

1. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo; propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.

3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale determinato con legge regionale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni o sia stato ripartito il territorio in zone dotate di autonomia amministrativa. A tal fine il comune capoluogo propone l'articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La proposta del consiglio comunale è sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, secondo le procedure disciplinate dallo statuto comunale, in quanto compatibili, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la Regione abbia provveduto, con propria legge, all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni).

5. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi allo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

7. Per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge n. 56 del 2014; ai fini delle elezioni del consiglio metropolitano la ripartizione in fasce dei comuni della città metropolitana e l'indice di ponderazione sono determinati ai sensi dell'articolo 39. I riferimenti ai commi 33 e 34 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, contenuti nei commi riportati al primo periodo del presente comma, si intendono fatti all'articolo 39 della presente legge.

8. In sede di prima applicazione l'elezione del consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione non oltre il trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dalla indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.

EMENDAMENTO soppressivo totale Christian SOLINAS.

Articolo 30

L'articolo 30 è soppresso. (545)

EMENDAMENTO soppressivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

L'articolo 30 è soppresso. (1083)

EMENDAMENTO soppressivo totale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

L'articolo 30 è soppresso. (1626)

EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 1976 sostitutivo parziale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

Il comma 2 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente: "Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri pari a quelli eletti nel Comune di Cagliari.". (2532)

EMENDAMENTO sostitutivo totale DERIU - AGUS.

Articolo 30

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana

1. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo e svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.

3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi allo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge n. 56 del 2014; ai fini delle elezioni del consiglio metropolitano la ripartizione in fasce dei comuni della città metropolitana e l'indice di ponderazione sono determinati ai sensi dell'articolo 39. I riferimenti ai commi 33 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, contenuti nei commi riportati al primo periodo del presente comma, si intendono fatti all'articolo 39 della presente legge.

6. In sede di prima applicazione l'elezione del consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione non oltre il trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dalla indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.

7. La composizione e le funzioni della conferenza metropolitana sono disciplinate dall'articolo 1, comma 8, 9, 42 della legge n. 56 del 2014. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana. (1976)

EMENDAMENTO sostitutivo totale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - TEDDE - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA A.

Articolo 30

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana

1. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo e svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.

3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi allo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge n. 56 del 2014; ai fini delle elezioni del consiglio metropolitano la ripartizione in fasce dei comuni della città metropolitana e l'indice di ponderazione sono determinati ai sensi dell'articolo 39. I riferimenti ai commi 33 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, contenuti nei commi riportati al primo periodo del presente comma, si intendono fatti all'articolo 39 della presente legge.

6. In sede di prima applicazione l'elezione del consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione non oltre il trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dalla indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione. (2016)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Il comma 1 dell'articolo 30 è soppresso. (546)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

Il comma 1 dell'articolo 30 è soppresso. (1262)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

Il comma 1 dell'articolo 30 è soppresso. (1627)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 1 sopprimere le parole: "propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche". (547)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 1 sopprimere le parole: "approva regolamenti, piani e programmi". (548)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 1 sopprimere le parole: "approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano". (549)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Il comma 2 dell'articolo 30 è soppresso. (550)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

Il comma 2 dell'articolo 30 è soppresso. (1263)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

Il comma 2 dell'articolo 30 è soppresso. (1628)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Il comma 3 dell'articolo 30 è soppresso. (551)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

Il comma 3 dell'articolo 30 è soppresso. (1264)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

Il comma 3 dell'articolo 30 è soppresso. (1629)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 3 sopprimere le parole: "In caso di rinnovo del. consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo". (552)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 3 sopprimere le parole: "entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo". (553)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Il comma 4 dell'articolo 30 è soppresso. (554)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

Il comma 4 dell'articolo 30 è soppresso. (1265)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

Il comma 4 dell'articolo 30 è soppresso. (1630)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DEDONI.

Articolo 30

All'articolo 30 il comma 4 è soppresso. (2138)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Casella di testo: Al comma 4 sopprimere le parole "È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni o sia stato ripartito il territorio in zone dotate di autonomia amministrativa. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con déliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000". (555)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 4 sopprimere le parole: "La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, secondo le procedure disciplinate statuto comunale, in quanto compatibili, e deve essere approvata dalla maggioranza dei-partecipanti al voto". (556)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 4 sopprimere le parole: "E altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni)". (557)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Il comma 5 dell'articolo 30 è soppresso. (558)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

Il comma 5 dell'articolo 30 è soppresso. (1266)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

Il comma 5 dell'articolo 30 è soppresso. (1631)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DEDONI.

Articolo 30

All'articolo 30 il comma 5 è soppresso. (2140)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 5 sopprimere le parole: "relativi ai permessi retribuiti". (559)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 5 sopprimere le parole: "agli oneri previdenziali". (560)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 5 sopprimere le parole: "assistenziali ed assicurativi". (561)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Il comma 6 dell'articolo 30 è soppresso. (562)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

Il comma 6 dell'articolo 30 è soppresso. (1267)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

Il comma 6 dell'articolo 30 è soppresso. (1632)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 6 sopprimere le parole: "e dai consiglieri comunali". (563)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 6 sopprimere le parole: "sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica". (564)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 6 sopprimere le parole: "La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano". (565)

EMENDAMENTO soppressivo parziale RUGGERI.

Articolo 30

Nell'articolo 30 comma 6, l'ultimo periodo del comma è soppresso. (1870)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Il comma 7 dell'articolo 30 è soppresso. (566)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.

Articolo 30

Il comma 7 dell'articolo 30 è soppresso. (1268)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

Il comma 7 dell'articolo 30 è soppresso. (1633)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 7 sopprimere le parole: "oltre alle disposizioni della presente legge". (567)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 7 sopprimere le parole: "ai fini delle elezioni del consiglio metropolitano, la ripartizione in fasce dei comuni della città metropolitana e l'indice di, ponderazione sono determinati ai sensi dell'articolo 39 della presente legge". (568)

EMENDAMENTO soppressivo parziale Christian SOLINAS.

Articolo 30

Al comma 7 sopprimere le parole: "I riferimenti ai commi 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, contenuti nei commi riportati al primo periodo del presente comma, si intendono fatti all'articolo 39 della presente legge". (569)

EMENDAMENTO soppressivo parziale TRUZZU - LAMPIS.

Articolo 30

Il comma 8 dell'articolo 30 è soppresso. (1634)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FORMA.

Articolo 30

Il comma 2 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana o da un loro delegato, scelto tra gli eletti in consiglio comunale.". (42)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - TEDDE - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA A.

Articolo 30

L'articolo 30 comma 2 viene così modificato "Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da venti consiglieri.". (2091)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - TEDDE - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA A.

Articolo 30

L'articolo 30 comma 2 viene così modificato "Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da trentaquattro consiglieri.". (2094)

EMENDAMENTO aggiuntivo RUGGERI.

Articolo 30

Nell'articolo 30 comma 3, all'ultimo periodo del comma sono aggiunte le parole:
"salvo il caso dell'elezione diretta del Sindaco e del consiglio metropolitano." (1871)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale COSSA.

Articolo 30

Dopo il comma 4 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente

"4 bis. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, è esercitato a titolo gratuito.". (2139)

EMENDAMENTO aggiuntivo RUGGERI.

Articolo 30

All'articolo 30 comma 6 sono aggiunte le parole: "la sostituzione del consigliere decaduto avviene con il primo dei non eletti candidato della medesima lista." (1872)

EMENDAMENTO aggiuntivo DEDONI.

Articolo 30

All'articolo 30 comma 6 dopo le parole "della città metropolitana" sono aggiunte le parole "con il sistema elettorale determinato con legge regionale". (2141).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere contrario, ad eccezione del numero 1976. Rispetto all'emendamento all'emendamento, stessa richiesta di chiarimenti come precedente dell'onorevole Zedda. Il resto contrario.

PRESIDENTE. Grazie. Onorevole Zedda, se vuole chiarire l'emendamento all'emendamento numero 2532…

Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS STEFANO (FI). L'emendamento all'emendamento cerca di costruire, in capo a un organo importante come la città metropolitana, una forma di governo che sia in qualche maniera agganciata alla rappresentanza. E' evidente che è in discontinuità rispetto ad altre esperienze di città metropolitane; ma perché. Città metropolitane che contengono decine, a volte centinaia di amministrazioni locali non possono a priori contenere l'esigenza di una rappresentanza vasta. Siamo convinti che ancora di più nella sua fase embrionale la città metropolitana debba trovare le maggiori capacità di coinvolgimento delle popolazioni, debba trovare le maggiori capacità di sintesi di tante esperienze di governo autonomo che con la città metropolitana si vanno accantonando. Lo spirito di questo emendamento è da ricercare in queste ragioni.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 545, 1083 e 1626, uguali, con parere contrario della Commissione e della Giunta.

Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Chiedo la votazione nominale su tutti gli emendamenti all'articolo 30.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 545, 1083 e 1626, uguali.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Lotto e Zanchetta hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Forma - Tatti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 45

astenuti 3

maggioranza 23

favorevoli 16

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 2532, con parere contrario. Si tratta dell'emendamento su cui è stato chiesto un chiarimento.

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Gavino Manca è rientrato dal congedo.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2532.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 25

contrari 23

(Il Consiglio approva.)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Ganau - Lai - Lampis - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Orru' - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Truzzu - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1976.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Crisponi e Lotto hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Crisponi - Demontis - Deriu - Desini - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.

Rispondono no i consiglieri: Cossa - Floris - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Forma - Tatti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 44

astenuti 3

maggioranza 23

favorevoli 29

contrari 15

(Il Consiglio approva).

In seguito all'approvazione di quest'emendamento decadono tutti gli altri emendamenti all'articolo 30.

Il Consiglio è convocato domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 09.



Allegati seduta

Testo dell'interpellanza annunziata in apertura di seduta

Interpellanza Rubiu sui ritardi nell'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio", con il potenziamento della videosorveglianza.

Il sottoscritto,

PREMESSO che, con deliberazione n. 24/17 del 27 giugno 2013, avente ad oggetto POR FESR 2007 - 2013 - Asse I "Società dell'informazione" - Obiettivo operativo 1.1.1 Interventi "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio", sono state sancite le direttive per procedere alla infrastrutturazione tecnologica dei centri isolani, mediante il potenziamento del sistema di videosorveglianza;

RILEVATO che il provvedimento, di fatto, ha rivisto in senso migliorativo le azioni previste dalla deliberazione n. 48/24 dell'11 dicembre 2012, avente ad oggetto "Programma di interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la modernizzazione dell'apparato giudiziario in Sardegna per la sicurezza dei cittadini"; con questo atto si rende nota l'intenzione di voler realizzare un progetto a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie di videosorveglianza e con la messa a disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti, a favore delle amministrazioni comunali;

ACCLARATO che, con determinazione n. 482/AA.GG. del 19 settembre 2013, è stato approvato l'avviso pubblico - poi pubblicato nel sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna - per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e degli atti allegati e indizione delle correlative manifestazioni di interesse per i finanziamenti relativi alla implementazione delle reti per la sicurezza del cittadino ed il controllo del territorio;

EVIDENZIATO che, con determinazione n. 849/AA.GG. del 25 novembre 2014 sono state rese note le graduatorie di merito dei progetti, in favore delle amministrazioni comunali della Sardegna, per l'assegnazione dei contributi per dare atto al potenziamento delle reti di controllo del territorio, con i servizi di videosorveglianza all'interno dei centri urbani;

APPRESO che con la determinazione sono state assegnate risorse finanziarie pari a 120.000 euro al Comune di Iglesias, 107.500 euro all'amministrazione comunale di Carbonia e 80.000 euro destinati a Calasetta; la Regione avrebbe dovuto partecipare alla realizzazione dei progetti;

SOTTOLINEATO che gli ultimi casi di cronaca hanno accentuato la preoccupazione nei centri cittadini per l'incremento dei fatti di microcriminalità; in particolare, solo negli ultimi mesi, si sono registrate delle minacce (mediante l'utilizzo di armi) ai tabaccai di Carbonia e Iglesias, negozianti derubati dagli incassi e attentati incendiari nei centri urbani; mediante i contributi suddetti sarebbe stata possibile anche l'infrastrutturazione attraverso moderni impianti di illuminazione pubblica;

OSSERVATO che, nonostante i tentativi di accelerare le pratiche per l'ottenimento dei finanziamenti (che sarebbero dovuti arrivare entro il 30 giugno 2015), non si è registrata la conclusione dell'iter burocratico per l'assegnazione dei contributi;

APPURATO che appare chiara la necessità di accelerare l'iter per l'assegnazione delle risorse economiche per dare seguito ai progetti di implementazione della videosorveglianza e delle reti di controllo del territorio;

TENUTO CONTO che vi è ormai l'urgenza di rendere più sicure le città monitorare la sicurezza dei cittadini evitando i reati ambientali e contro il patrimonio,

chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:

1) quali urgenti iniziative intendano assumere per accelerare l'assegnazione dei contributi finanziari alle amministrazioni comunali interessate - tra le quali Iglesias, Carbonia e Calasetta - per l'implementazione dei progetti di videosorveglianza e controllo dei centri urbani mediante la deliberazione n. 24/17 del 2013 e le determinazioni n. 482/AA.GG. del 2013 e n. 849/AA.GG. del 2014;

2) se non appaia opportuna la conclusione dell'iter burocratico per l'attribuzione dei contributi, con il via libera ai progetti per il potenziamento delle reti di videosorveglianza;

3) se siano state avviati dei confronti con gli enti locali volti ad evitare ulteriori allungamenti nell'assegnazione dei contributi. (191)