Seduta n.292 del 14/05/1998 

CCXCII SEDUTA

(Antimeridiana)

Giovedì 14 maggio 1998

Presidenza del Vicepresidente Milia

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

FRAU, Segretario f.f. dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì 30 aprile 1998 (288), che è approvato.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori abbiamo dei problemi, perché due Commissioni sono riunite. Quindi sospendo la seduta fino alle 10 e 30.

(La seduta sospesa alle ore 10 e 07, viene ripresa alle ore 10 e 33.)

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge:

"Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998". (419)

(Pervenuto il 12 maggio 1998 ed assegnato alla terza Commissione.)

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Amadu: "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e interventi di promozione. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32" (99), Loddo: "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32: 'Disciplina e incentivazione dell'agriturismo'" (131), Ferrari - Balia - Ballero - Degortes: "Norme per l'esercizio e la promozione dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 (Disciplina e incentivazione dell'agriturismo)" (134), Lorenzoni: "Disposizioni per l'esercizio e la disciplina dell'attività agrituristica in Sardegna. Interventi di sostegno. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e successive modifiche" (138) e dei disegni di legge "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della L.R. 20 giugno 1986, n. 32 'Disciplina e incentivazione dell'agriturismo'" (201) e "Agriturismo: definizione delle attività, degli operatori, degli aiuti" (296)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 99, 134, 138 e dei disegni di legge numero 201 e 296.

Siamo arrivati alla votazione dell'emendamento numero 50 all'articolo 6. Metto in votazione l'emendamento numero 50. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 51. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo alla votazione per parti dell'articolo 6.

Metto in votazione il primo comma. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione il secondo e il terzo comma . Chi li approva alzi la mano .

( Sono approvati )

Metto ora in votazione il comma 4 dell'articolo 6, nella riga prima "in proporzione" sino "all'azienda agricola". Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione la parte in aggiunta, di cui al comma 2 e 3, fino a "per il solo consumo dei pasti".Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata)

Metto in votazione la parte da "in numero 2" fino a "per ogni ettaro di superficie aziendale". Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata)

L'emendamento numero 6 viene ritirato dal consigliere Bertolotti. Si dia lettura dell'articolo 7.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 7

Norme igienico-sanitarie

1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe devono essere motivate e concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

4. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.

5. I locali per l'agriturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile.

6. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è quella contenuta nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel DPR n. 327 del 1980. In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti a scopo commerciale.

7. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali polifunzionali, entro i limiti mensili indicati in una direttiva emanata dell'Assessore regionale dell'agricoltura riforma agro pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della Igiene e sanità e comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi mensili:

a) volatili: 150 capi;

b) conigli: 75 capi;

c) UGB -capi bovini equivalenti-: 3 capi.

8. La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge n. 283 del 1962, e successive modifiche e integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti per illustrare l'emendamento numero 7

BERTOLOTTI (F.I.). Preciso che manca una frase: dopo la lettera f) "agnelli e capretti" bisogna inserire "per quanto sopra non ricompreso U.G.B. , capi bovini equivalenti 3 capi".

Si tratta semplicemente di una maggior specificazione di quelli che possono essere i limiti stabiliti dall'art. 7 al comma 7, serve semplicemente per maggior comprensione per un più razionale utilizzo della legge.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 30 ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni.

LORENZONI (Popolari). E` abbastanza semplice. Quando si parla di stalli per l'agricampeggio si indica una superficie minima di 60 metri quadri. Oggettivamente 60 metri quadri per uno stallo di campeggio mi sembra eccessivo come dimensione, pertanto ne propongo la riduzione a 40 metri quadri.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 41 ha facoltà di parlare il consigliere Carloni.

CARLONI (A.N.). L'emendamento è presentato sempre nel senso verso il quale si era parlato ieri per altri emendamenti, e cioè che a nostro avviso non riveste dignità di legge immettere in un articolo i capi che si possono macellare o non si possono macellare. E questo a maggior ragione quando già, secondo l'indirizzo generale della Commissione, si è detto di non prefissare un'estensione minima dell'azienda agrituristica, per cui già prefissare un numero ben determinato, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, quindi il senso è questo sempre prevedendo che tutta questa normativa debba essere demandata a un regolamento. E quindi ha un senso, sempre secondo questa logica, dire che i volatili e il numero dei volatili e gli animali di bassa corte debbano essere determinati da un regolamento e non da una legge che non potrebbe predeterminarli se non sbagliando.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Relativamente all'emendamento numero 30 non c'è difficoltà ad accoglierlo, anche se riduce la superficie. In verità non ho capito quali sono le motivazioni per cui si riduce la superficie minima, e quindi penso sia giusto rimettermi all'Aula.

In relazione invece all'emendamento numero 7, volevo far rilevare che questo aspetto la Commissione lo ha discusso ampiamente nella fase istruttoria del progetto di legge, perché in materia di norme relative alla macellazione sono norme molto rigide e noi conosciamo benissimo cosa significa anche nei comuni rispetto anche al mattatoio a capacità limitata. Ci sembrava nella formulazione delle proposte di legge eccessiva la possibilità di consentire all'interno di una singola azienda la macellazione di un certo numero di capi, perché nella proposta del collega Bertolotti in effetti le varie proposte si sommano, nel senso che uno può macellare 16 capi di suini adulti, contemporaneamente in un mese anche due vitelli o un bovino, altri 21 capi di ovicaprini rispetto ai 40 indicati, cioè si rischierebbe di avere un mattatoio, un piccolo impianto di macellazione dentro un'azienda agrituristica che ha più capacità di lavorazione quasi di un mattatoio a capacità limitata di un comune e potrebbe creare anche problemi di impatto ambientale. Allora noi, nell'indicare nella legge che abbiamo esitato come Commissione tre U.G.B., abbiamo dato la possibilità che comunque, all'interno di questo, se uno macella un vitello o due non ha più possibilità in quel mese di macellare 9 suini, e quindi abbiamo indicato i volatili e i conigli perché non sono previsti negli U.G.B., e poi abbiamo indicato i tre U.G.B. come limite massimo, e sono alternativi, perché i tre U.G.B. significa che sono o 3 bovini o 6 vitelli o 9 suini o 21 agnelli e capretti; non si sommano uno all'altro, sono un po' in alternativa perché uno corrisponde all'altro. Per cui abbiamo cercato di limitare, consentire la macellazione dentro l'azienda, ma senza esagerare come numero di capi da poter macellare, cioè senza far sì che in un'azienda nasca un mattatoio a capacità limitata, perchè poi non si sa dove va a finire il sangue.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Marrocu. Prego i colleghi di prender posto perché non si riesce assolutamente a seguire l'esposizione del Presidente della Commissione.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. In conclusione, l'emendamento del collega Bertolotti non si limita a specificare, ma estende e allarga perché, come ho detto, in un'azienda oltre ai 16 suini adulti si possono macellare nello stesso mese anche 3 bovini, oppure 6 vitelli, altri 21 agnelli e capretti ai 40 già previsti, cioè si fa un impianto di macellazione vero o proprio in un'azienda agrituristica, e questo ci sembra eccessivo, perché poi c'è il problema dello smaltimento, dell'impatto ambientale, che secondo noi per quell'azienda e quel territorio avrebbe delle dimensioni inaccettabili.

Quindi la Commissione, dopo un'attenta riflessione su questo aspetto, dopo aver sentito anche il Servizio Veterinario Regionale, che fu da noi sentito come Commissione, arrivò a indicare tre U.G.B., che comunque non sono così limitati, perché corrispondono a 3 bovini adulti, o a 6 vitelli, o a 9 suini, o a 21 agnelli e capretti, quindi è già una buona dimensione, e lasciando fuori dagli U.G.B., siccome gli U.G.B. non li comprendono, i volatili e i conigli.

Quindi io sarei per non accogliere l'emendamento del collega perché estende troppo, oltre che specificare, il numero dei capi che in un'azienda agrituristica si possono macellare.

Così, nell'emendamento del collega Carloni invece si esclude proprio la possibilità di macellare anche i bovini. Non si dice il numero, però c'è anche l'esclusione dei bovini, cioè rinvia ad un regolamento e noi invece vorremmo fissarlo per legge come ha fatto la Commissione.

Quindi io non sarei per accogliere né l'emendamento 7 né il 41. Sull'emendamento numero 30 mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastolare.

FERRARI (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. L'emendamento numero 30 è accoglibile; il 7 e 41 non sono accoglibili.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Quando si fanno considerazioni di questo genere, collega Marrocu, si dimostra o di non aver ben chiaro l'impianto della legge o, altrimenti, introdurre un servizio di macellazione in un'azienda agrituristica, un servizio macellazione per conto terzi, come sembrerebbe che lei stia individuando da questo emendamento, evidentemente vuol dire che questa legge non se l'è studiata bene, perché quando si parla di aziende agrituristiche si parla della possibilità di macellare ciò che viene prodotto nell'azienda. Allora lei mi trovi un'azienda in Sardegna che alleva contemporaneamente volatili, conigli, suini adulti, lattonzoli, ovicaprini adulti, agnelli e capretti. Mi sembra una cosa che sta fuori dalle considerazioni reali per cui stiamo andando a fare queste cose.

Io dico che dal punto di vista del rilievo economico e dal punto di vista della tipologia degli animali allevati non è la stessa cosa dover ipotizzare e mettere a confronto aziende che producono ovicaprini adulti da quelle che producono suini o quelle che producono bovini. Se noi lasciamo quell'unità di misura dell'U.G.B., capi bovini equivalenti a tre capi, stiamo facendo delle disparità dal punto di vista economico e di mercato nei confronti delle aziende sarde.

Voi spiegatemi un'azienda che ha un allevamento di ovicaprini adulti se può prevedere fra agnelli e capretti ed ovicaprini adulti meno delle quantità indicate nell'emendamento, cioè di 40 più 15 capi al mese. Che cosa dà da mangiare agli ospiti che vengono a fare agriturismo? Quello che porti dalle altre parti? Forse quello che si voleva introdurre estendendo il discorso delle aziende collegate, magari dai magazzini delle Coop.?! Quello sì che si poteva prevedere, ma quelli sono ristoranti, non sono aziende agrituristiche, e non sono aziende agrituristiche sarde.

Per questo emendamento chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (A.N.). Io voglio riprendere il discorso che ho fatto ieri, dicendo che il carico di un'azienda è rapportato anche agli ettari, cioè l'azienda può tenere in carico un determinato numero di capi bovini, ovini, caprini e via dicendo, in base agli ettari. Dunque non si può fare un rapporto, parlare di 75 capi, di 150 capi. Bisogna vedere quanto è grande l'azienda. E poi c'è tutto un controsenso; si parla anche di un massimo di 60 pasti giornalieri. 60 pasti giornalieri, se facciamo un rapporto, giornalmente servirebbero 400 grammi di carne a testa (6 x 4 = 24) e sono 24 chili. Se noi andiamo ad esaminare l'emendamento Bertolotti arriviamo a 2.400 chili di carne al mese per una media di 80 chili di carne al giorno (8 x 4 = 32), 320 persone. Andiamo a guardare quello che in legge invece sembrerebbe più verosimilmente attendibile in quanto stiamo dentro un'azienda media, ma sempre un'azienda che va al di sotto dei 20 - 25 ettari, perché per tenere in carico questi animali, sempre ritornando al discorso che in un ettaro campano tre vitelli, una vacca e due vitelli, o tre pecore, cinque pecore, se vogliamo fare la rimonta bisogna avere un'azienda grande in modo da poter consentire che ogni mese ci sia la possibilità di andare a macellare degli animali, oppure si deve ricorrere all'esterno. Dunque, o vogliamo parlare seriamente parlando di un'azienda agricola che si presta all'agriturismo, con determinate caratteristiche, un determinato numero di ettari, di pascolativo e via dicendo, oppure stiamo andando a fare delle grosse scatole vuote dove per forza bisogna ricorrere alla macellazione esterna e all'importazione di carne da aziende collegate o dall'esterno. Dunque, qua, o si fa una legge seria a prescindere dal fatto che ci siano tanti pasti, tanti animali; queste cose o si quantificano in modi e in termini scientifici, così come dice l'agronomia, oppure si lascia perdere, si dà l'impianto alla legge con criteri generali e poi un'azienda che sta sul mercato, ha le possibilità sul mercato ci sta, l'altra vuol dire che mangerà pane, formaggio e salsiccia!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Presidente, avrei voluto non intervenire, ma l'ultima osservazione fatta dal collega Bertolotti mi conferma sull'opportunità di insistere nell'emendamento che ho presentato ieri, il numero 41, e cioè, se il buonsenso ci ha portato a dare un'indicazione di massima sul fatto che sia quasi impossibile determinare un ettaraggio minimo dal quale partire per determinare quale sia la consistenza di un'azienda agrituristica, ebbene, a questo punto, osservare, come ha fatto il collega Bertolotti, che è impossibile che ciascuna azienda, a partire da quella minima dalla quale si vuol... qualcuno ha specificato, cioè dai tre ettari, che non si possa assolutamente ipotizzare che tutti abbiano questo genere di animali, piccoli o grandi che siano. Presidente Zucca, o ci crediamo, non dico che sto dicendo il verbo, però siccome anche questo è uno di quei punti essenziali sul quale votare, un minimo di attenzione! Stavo dicendo come sull'estensione anche qui ritengo sia opportuno dare un'indicazione di massima sul tipo di animali che si possono gestire e macellare all'interno di un'azienda agrituristica. Però, come già è impossibile predeterminare quale sia l'estensione dell'azienda, a maggior ragione è impossibile determinare un numero preciso e indefinito in una legge, oltre che non dignitoso, torno a dire, che si possano macellare 25 polli e dirlo con una legge, e che quindi è più opportuno e serio dirlo in un regolamento, a maggior ragione lo si deve specificare, lo si deve dire dire quando si deve soltanto specificare i tipi di animali che si vogliono macellare. Quindi, non per voler fare polemica ma io ritengo che sia serio e giusto dire solo e esclusivamente quali tipi di animali si possono macellare e poi lasciare dire al regolamento quanti in relazione soprattutto alla dimensione dell'azienda, perché non si può, come si è detto per i terreni che stanno in una determinata categoria, dire che è giusto averne 25 di ettari e meno in altri che stanno in aziende in Campidano, in terreni irrigui, altrettanto si deve dire che il numero di animali è proporzionale all'estensione dell'azienda. Quindi, anche qui, non per voler fare polemica, ma io dico che sia opportuno e corretto limitarsi al genere di animali che possono essere detenuti e macellati in un'azienda agrituristica e lasciare ad un regolamento serio, organico e completo con tutte queste considerazioni da redigere in un momento successivo.

Per cui anch'io chiedo il voto segreto perché mi sembra che questa sia una cosa che dia dignità e serietà alla legge e quindi vada meditata con un voto segreto che richiedo anch'io su questo emendamento.

PRESIDENTE. Grazie. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Na ha facoltà.

CASU (F.I.). Posso accettare l'idea avanzata dal collega Carloni, che ci possa essere una determinazione di massima nelle quantità delle carni da utilizzare nell'ambito dell'azienda agrituristica; non posso accettare queste fissazioni. Ma come si fa, insomma volete che si operi economicamente o noi dobbiamo tracciare tutto, stabilire tutto quello che si deve e che si può fare nell'azienda agrituristica? Ma siamo al di fuori della realtà economica, abbiate pazienza! L'azienda deve avere libertà; vale a dire, io vado in un'azienda agrituristica (non sarò sempre lì ma qualche volta mi capita di andare) e chiedo: "Vorrei una porzione di pollo", "Ah, no, oggi non ne abbiamo perché abbiamo già esaurito la quantità che ci è consentita di macellare nel mese". Ma noi facciamo ridere i polli! Abbiate pazienza!

Non si può pensare a limitare la gestione di un'azienda in questo modo! Nell'Unione Sovietica lo facevano! Ma quando un cittadino andava a comprare i pantaloni taglia 48, gli dicevano: "Non c'è la taglia 48, devi prendere 50". Bè, lo stesso ci proponiamo di fare noi!

"A me non piace la carne di coniglio, se ce l'avete io voglio una porzione di pollo", "No, pollo non ne abbiamo perché oggi abbiamo esaurito la quantità che noi...". Una volta consentita la macellazione, perché chiaramente ci devono essere dei presupposti igienico-sanitari, deve essere fatta la macellazione, questo stabilitelo, solo per il consumo che avviene all'interno dell'azienda, certamente non per conto terzi. Ma una volta stabilito questo io ritengo che queste disposizioni che nei minimi particolari vogliono stabilire quanti polli, quanti lattonzoli, quanti maialetti, quanti ovini adulti, io credo che non abbia alcun senso in una economia moderna dove l'azienda si deve poter muovere con elasticità, adeguare l'offerta alla domanda.

Se così fate l'azienda non è in grado di adeguare l'offerta alla domanda. Sono delle aziende che nascono già mutilate e fallimentari in partenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed), relatore. Solo per una precisazione, perché sembra veramente che vogliamo ingabbiare; nella proposta della Commissione, non del sottoscritto, della Commissione, perché è stata approvata insieme, si prevede la possibilità che un'azienda possa macellare in un mese più di 1.000 chili di carne, che corrispondono a 3.000 - 4.000 ospiti in quell'azienda, minimo. Allora, un'azienda agrituristica che riesce a fare 4.000, che è comunque superiore al limite massimo che abbiamo stabilito nell'articolo precedente; 1.000 chili di carne macellati in un'azienda, escludendo da questi 1.000 chili i volatili e i conigli, che non sono negli U.G.B. Io dico: è ingabbiare l'azienda?

Nella proposta del collega Bertolotti, siccome non sono alternativi uno all'altro, ma uno può macellare 16 maiali e in più anche 2 bovini o 6 vitelli, si propone che uno abbia la possibilità, in deroga alle norme sugli impianti di macellazione, pari a 5.000 chili di carne e più, escludendo sempre i volatili, al mese. In un'azienda agrituristica si ipotizza che si arriverebbe a doverci mangiare, per consentire la libertà d'azione di cui dice il collega Desiderio Casu, almeno 20.000 persone, ma non è un'azienda agrituristica. Non so dove dovrebbero andare a mangiare. Allora io ho posto solo un problema: che il numero nell'emendamento del collega Bertolotti è eccessivo rispetto a un'azienda agrituristica e che pone problemi di smaltimento e di impatto ambientale rispetto ad un'azienda agrituristica. Questi sono numeri da piccoli mattatoi a capacità limitata comunali che hanno comunque tanti di quei controlli e tanti di quegli obblighi che non ha un'azienda agrituristica.

Questo è il problema. Mentre, al limite, potrebbe essere molto più accoglibile il suggerimento che viene dall'emendamento del collega Carloni, che però non capisco perché abbia escluso le U.G.B. e quindi abbia escluso anche la possibilità che uno possa macellare un vitello, che invece sono lì esclusi, è accoglibile quell'emendamento che dice "Stabiliamo che si possa fare la macellazione e rinviamo a direttive che emana l'Assessorato all'Agricoltura con l'Assessorato all'Igiene e Sanità il n. dei capi", ma mettere per legge che si può arrivare a macellare 5.000 chili di carne al mese secondo me in un'azienda agrituristica è eccessivo e non accoglibile.

Questo è l'elemento che ha portato la Commissione a prevedere le U.G.B., il che vuol dire, caro Desiderio, che uno si organizza come vuole, decide se macellare maiali, se macellare bovini, se macellare agnelli o se macellare capretti, però se fa uno non fa l'altro, perché il limite massimo è di 1.000 chili al mese, non di più, e si organizza in rapporto a quello. Questo era l'elemento.

Quindi, rispetto all'emendamento numero 7 mi pare ci sia un'eccessiva possibilità di macellazione, che secondo me crea danni; rispetto all'emendamento del collega Carloni, pare accoglibile, comunque può essere accoglibile non indicare per legge il numero massimo rinviando a direttive, però, in quel caso andrebbe integrato almeno con i bovini.

Io invece ritengo che quando la Commissione arrivò alla soluzione dei 3 U.G.B. e dei volatili e conigli, era una soluzione mediata, frutto di una lunga discussione in Commissione, presente il Servizio Veterinario Regionale, che portò a questa soluzione, ritenendola una soluzione equa in rapporto ai numeri che abbiamo fissato di ospitalità di quelle aziende.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Io vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sul fatto che stiamo discutendo di una situazione abbastanza particolare; cioè, stiamo discutendo di un caso straordinario, in quanto la macellazione al momento attuale è consentita solamente ed esclusivamente nei locali autorizzati. Pertanto il vecchio Regio Decreto Legge che consentiva la macellazione a domicilio è stato abrogato dalle recenti norme in materia sanitaria.

Noi con questa legge stiamo praticamente autorizzando e riautorizzando la macellazione a domicilio, e lo stiamo facendo in una maniera abbastanza particolare, cioè dando incarico all'Assessore dell'Agricoltura affinché emani direttive specifiche relative agli impianti di macellazione e ne stiamo fissando le caratteristiche, perché se noi non ne fissassimo le caratteristiche staremmo allargando una maglia che legislativamente non è nelle nostre competenze.

Ed allora, premesso che io sono dell'opinione del collega Carloni per quanto riguarda la impostazione generale della legge, tant'è vero che avevo presentato una legge e un regolamento di attuazione, perché è evidente che mettere in legge queste minuzie - uso questo termine - mi sembra assolutamente improprio.

Però, oramai abbiamo dato questo taglio, quindi, questo taglio dobbiamo portare avanti e dovevamo pensarci prima in sede di Commissione sul taglio della legge, oramai siamo in fase di chiusura. Il riferimento a cui faceva cenno il Presidente della Commissione sulla unità di misura utilizzata, devo dire che sembra un riferimento congruo perché le unità di misura sono le U.B.A o le U.G.B per cui tutto il resto che non è compreso in questo e alle U.B.A sono equiparate, e quindi, anche i suini ed anche gli ovini, il riferimento e l'unità di misura utilizzata è quella; e oggettivamente, considerato che noi abbiamo fissato dei limiti per quello che riguarda le capacità dei posti letto, per quello che riguarda le capacità dei posti pasto, effettivamente questi sono i limiti adeguati, altrimenti diversamente non si capirebbe io che ho proposto e ho ritirato gli emendamenti perché si andasse, al di là dei posti letto, e al di là dei posti pasto, non si comprende perché dobbiamo andare ad una macellazione che sarebbe assolutamente sproporzionata rispetto alle condizioni dell'azienda.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S. Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Brevemente, l'emendamento presentato dal Collega Carloni ha una sua ratio, ed è una tesi che il collega ha sempre sostenuto sin dall'inizio della trattazione di questo progetto di legge, pur essendo, come è stato osservato, incompleto per quanto riguarda gli animali da macellare, però, nel caso specifico l'articolo che stiamo trattando prevede una direttiva assessoriale e interassessoriale, e doveva ovviamente prevedere dei limiti, come bene è stato detto dal collega Lorenzoni, entro i quali emanare la direttiva. Questi limiti che consentono, come è stato precisato dal Presidente della Commissione, la macellazione di un certo quantitativo di carne, non stabiliscono che quella carne deve essere consumata nel corso di un mese, e quindi, anche il discorso che faceva il collega Casu, insomma, non va bene! Una persona le porzioni di pollo se le può conservare in frigo per un periodo lungo e se ha dei clienti che sono affezionati a quella pietanza evidentemente può soddisfare abbondantemente la loro richiesta.

Invece l'emendamento del collega Bertolotti, prevede un aumento dei limiti. Questo è il punto. Probabilmente quella non era l'intenzione, ma così come è scritto prevede un aumento di quei limiti e in questo senso non è accoglibile. L'altra questione l'ho già chiarita e io accolgo l'emendamento 30.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Mi pare che non abbiamo effettivamente voglia di leggerlo l'articolo come è fatto nel totale. Contiene ben tre limiti, uno dice: la macellazione ad uso familiare e per la somministrazione di pasti agrituristici, questo è il primo limite che ricollega questo articolo a tutti i limiti che questa legge già prevede in altre parti e in altri articoli.

L'altro limite: entro i limiti mensili indicati in una direttiva emanata dall'Assessore Regionale, e poi, ci si mette un altro limite di legge, ed allora, non si capisce; i limiti li deve dare l'Assessore regionale; reputa che, essendo questi i limiti normali di una azienda agrituristica, è inutile che l'Assessore faccia una direttiva perché tanto sono già previsti nella legge, e quindi, non serve a niente, stiamo facendo un doppione, stiamo facendo in maniera tale che questa legge parta dopo mesi di ritardo solo perché ci sarà qualche Assessore che magari non avrà avuto il tempo di mettere per iscritto le direttive e i limiti, e poi, mettiamo i limiti in legge.

Io mi chiedo: è un articolo fatto come si deve per le imprese agrituristiche? Consente all'Assessore di valutare realmente quelli che possono essere i fabbisogni e le necessità delle imprese agrituristiche attraverso le direttive o stiamo facendo semplicemente della filosofia e basta? Riferendoci, ripeto, al discorso dei limiti massimi eccessivi. Stiamo parlando sempre di aziende agrituristiche che devono fare la macellazione per uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici, io non credo che ci siano né dei pantagruelici gestori di aziende agrituristiche che si mangino interi allevamenti soltanto per se stessi o per i propri familiari, per cui mi pare che stiamo veramente dando dei limiti eccessivamente ristretti, o quanto meno stiamo dicendo che le direttive dell'Assessore non serviranno a niente. Ed allora, diciamo che lo dice la legge quali sono i limiti e tanti saluti!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente ed onorevoli colleghi "non vorremo fare i polli continuando a discutere dei polli"! Credo che l'emendamento numero 41 abbia una sua validità, e mi spiego. E` difficile configurare astrattamente dei limiti, perché anche il limite dei pasti che si è detto è in contrasto con una norma che abbiamo già approvato per cui è possibile approvvigionarsi da aziende collegate, e quindi, non ci si può basare sull'utilizzo della singola azienda; i limiti devono essere quelli igienico - sanitari per cui condivido anche il fatto che da questa forma di macellazione venga escluso il bestiame bovino che è quello che solleva maggiori problemi, ed anche l'azienda agrituristica il bestiame bovino se lo vada a macellare in un regolare mattatoio. Mentre invece capisco che l'Assessore, considerata la natura dell'azienda, considerate le capacità igienico - sanitarie del mini mattatoio che fa l'azienda, con direttive crei dei limiti elastici in relazione a queste situazioni. Per cui mi sembra di dover condividere l'emendamento numero 41.

PRESIDENTE. Grazie. Non ci sono altri interventi? Siamo in fase di votazione; votiamo l'emendamento numero 30, non è stato chiesto il voto segreto per l'emendamento numero 30.

Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli emendamenti numero 7 e numero 41 sono alternativi, è stato chiesto per entrambi il voto segreto.

Metto in votazione l'emendamento numero 7.

Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Se sono considerati alternativi preferirei che venisse votato prima l'Emendamento numero 41, perché nel caso passasse l'emendamento di Alleanza Nazionale lo considererei ritirato in quanto ritengo più estensivo quello di Alleanza Nazionale.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione elettronica segreta sull'emendamento numero 41 all'articolo 7.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 56

votanti 56

maggioranza 29

favorevoli 21

contrari 35

(Il Consiglio non approva)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI -CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LIORI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO.)

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione elettronica segreta sull'emendamento numero 7 all'articolo 7.

Risultato della votazione

Il PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti 59

votanti 59

maggioranza 30

favorevoli 15

contrari 44

(Il Consiglio non approva)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO.)

Metto ora in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Presidente, chiedo la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo sull'organizzazione dei lavori nel proseguo della mattina e della giornata.

PRESIDENTE. Convoco una brevissima Conferenza di Capigruppo e sospendo la seduta per 5 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 16, viene ripresa alle ore11 e 25.)

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Amadu: "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e interventi di promozione. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32" (99), Loddo: "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32: 'Disciplina e incentivazione dell'agriturismo'" (131), Ferrari - Balia - Ballero - Degortes: "Norme per l'esercizio e la promozione dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 (Disciplina e incentivazione dell'agriturismo)" (134), Lorenzoni: "Disposizioni per l'esercizio e la disciplina dell'attività agrituristica in Sardegna. Interventi di sostegno. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e successive modifiche" (138) e dei disegni di legge "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della L.R. 20 giugno 1986, n. 32 'Disciplina e incentivazione dell'agriturismo'" (201) e "Agriturismo: definizione delle attività, degli operatori, degli aiuti" (296)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 8

Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo

1. I soggetti di cui all'articolo 3, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione corredata:

a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) dalla relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 5, nella quale devono essere altresì indicate le tariffe che saranno praticate;

c) dall'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione del fondo e degli immobili per attività agrituristica, nel caso in cui la richiesta venga effettuata da un affittuario;

d) dalla copia del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla azienda USL al personale addetto alla preparazione ed alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;

e) dal parere della azienda USL relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;

f) dalla copia della concessione o autorizzazione edilizia, ove richiesta.

2. Il Sindaco, in applicazione dell'articolo 688 del Codice di Procedura Penale e dell'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Il sindaco accerta il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT).

4. Il Sindaco decide sulla domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione.

5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data d'accoglimento della domanda, rilascia - in duplice copia autentica - il certificato di "operatore agrituristico", nel quale devono essere indicati l'oggetto delle attività praticabili e le modalità e i limiti del loro esercizio.

7. L'operatore agrituristico interessato, una volta in possesso dei due certificati rilasciati dal Sindaco, ne invierà uno all'Assessorato regionale della agricoltura e riforma agro-pastorale unitamente alla domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, di cui all'articolo 9.

8. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 18 aggiuntivo, 19 soppressivo parziale, 47 soppressivo parziale, 20, 35, 48 aggiuntivi. Se

ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento numero 18

VASSALLO (R.C.-Progr.).Si dà per illustrato

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 19 e numero 47 sono identici. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

FOIS (Progr. Fed). Mi sembra evidente che richiedere l'autorizzazione da parte del proprietario dell'esercizio dell'attività agrituristica sia eccessivo. Certo, se chi esercita questa attività ha dei problemi di natura civilistica col proprietario se la vedrà davanti al giudice se c'è una clausola che vieta e che possa essere utilizzata in modo diverso, ma mi sembra che porre un problema di autorizzazione da parte del proprietario sia veramente eccessivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Montis per illustrare l'emendamento numero 20

MONTIS (R.C.-Progr.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni per illustrare l'emendamento numero 35

LORENZONI (Popolari). Siccome ugualmente al 35 ne sono stati presentati altri due, dove è scritto che "scaduto tale termine l' autorizzazione si intende accolta", credo di dover sostenere il mio emendamento numero 35, dove è scritto "scaduto tale termine l'autorizzazione si intende concessa", per cui prego, eventualmente, di ritirare gli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento 18 non si accoglie, anzi chiedo ai colleghi di ritirarlo perché quanto qui indicato è già previsto dall'articolo 3, dove è previsto che il titolare di azienda agrituristica sia iscritto nei ruoli previdenziali di cui alla legge 233, per cui è inutile riscrivere tutte queste cose che ci sono nell'emendamento numero 18.

Sarebbe anche il caso che i colleghi lo ritirassero visto anche che è già previsto dall'articolo 3 l'obbligo per il titolare di azienda agrituristica di essere scritto nei ruoli previdenziali di quella legge 233.

Per quanto riguarda gli emendamenti numero 19 e 47, che sono identici, la Commissione si rimette all'Aula, ma sono accoglibili. Noi avevamo previsto che il proprietario dovesse autorizzare se vi erano delle modificazioni, però in effetti l'attività agrituristica insieme all'attività agricola non determina una diversa destinazione d'uso del fondo, per cui il rilievo mosso dai due emendamenti può essere accolto e quindi, questo emendamento può essere accolto.

Per quanto attiene anche l'emendamento numero 35 (ipotizzando che vengano ritirati il 20 e il 48) si profila l'accoglimento, in modo che dopo un certo tempo di attesa si intende concesso se non c'è il diniego, e quindi, accoglibile anche quell' emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Sì, per quanto riguarda l'emendamento 19, che poi è ripreso nell'emendamento 47; l'emendamento 18 ha detto bene il Presidente della Commissione ripropone una cosa già contenuta nel comma, e quindi, è superfluo. L'emendamento numero 20 è ripetitivo, cioè, è simile ad altri emendamenti; l'emendamento 35 si accoglie perché ha lo stesso contenuto del 20. Poi, c'è l'emendamento 48 che ha anch'esso lo stesso contenuto.

PRESIDENTE. Onorevole Montis, l'emendamento numero 18 si intende ritirato?

MONTIS (R.C.-Progr.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (A.N.). Il c) deve rimanere, perché comunque rimanendo la destinazione d'uso del terreno invariata (poi voglio vedere fino a che punto rimane invariata), rimangono sempre delle modifiche al terreno per quanto riguarda gli stabili o gli adeguamenti del terreno stesso alla pratica dell'agriturismo. Dunque, secondo me, bisogna che ci sia comunque l'autorizzazione del proprietario, perché diversamente il proprietario un domani potrebbe fare un'azione di rivalsa verso l'affittuario e fargli pagare le modifiche che sono state fatte, oppure lo stesso affittuario potrebbe richiedere al proprietario il valore aggiunto dalle modifiche fatte al fondo. Dunque, secondo me, deve rimanere comunque l'autorizzazione rilasciata dal proprietario all'affittuario per apportare quelle modifiche necessarie per poter praticare l'agriturismo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed), relatore. Questo problema non si pone, onorevole Cadoni, perché l'articolo parla di "autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo", non obbligatoriamente ci devono essere modificazioni, né sul fondo né sugli immobili che su quel fondo gravano. Tu ipotizzi, diverso è invece, se uno presenta istanza di licenza edilizia, eccetera, ma io penso che sia regolato dalle leggi nazionali se uno deve avere l'autorizzazione per apportare modifiche oppure no. Qui stiamo dicendo semplicemente che uno che ha in affitto un'azienda ed è titolare di quell'azienda, non essendoci affitto (?), esercita attività turistica senza bisogno che sia data un'ulteriore autorizzazione al proprietario che gli ha affittato i terreni. Le modificazioni sul terreno o sugli immobili sono tutte nel codice.

Qui stiamo parlando del fatto che se per esercitare come azienda agirturistica ha bisogno di una seconda autorizzazione dell'affittuario. Quindi io sono per accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente, probabilmente è opportuna la soppressione della lettera c), perché corriamo il rischio, e la discussione lo dimostra, di entrare in aspetti civilistici dei contratti di affitto agrario, materia su cui come Regione non possiamo entrare. E' ovvio che il rapporto tra affittuario e proprietario, anche in relazione all'esercizio di questa attività, ai miglioramenti da apportare al fondo, e via dicendo, è regolato interamente dalle leggi statali per cui diventa un problema di natura civilistica. La nostra chiaramente è una legge amministrativa, e noi praticamente chiedendo l'autorizzazione anche, per esempio, nel caso in cui esplicitamente il contratto di affitto parli del fatto che l'azienda può essere adibita ad attività agrituristica, stiamo concedendo uno strumento di ricatto al proprietario perché fa perdere molto tempo all'affittuario, perché a questo punto avrebbe bisogno di un riconoscimento del giudice per poter svolgere l'attività. Per cui io sarei per l'eliminazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Chiedo il voto segreto dell'emendamento numero 19.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione elettronica segreta sull'emendamento numero 19 all'articolo 8.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 43

votanti 43

maggioranza 22

favorevoli 34

contrari 9

(Il Consiglio approva)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Ivana - FEDERICI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIORDO - LADU - LODDO - LORENZONI - MANCHINU - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - OBINO - PIRASTU - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - USAI Pietro.)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 9

Elenco regionale degli operatori

agrituristici della Sardegna

1. E' istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente essere iscritti, prima dell'inizio delle attività, i soggetti già in possesso dell'autorizzazione comunale.

2. L'iscrizione all'elenco è richiesta dall'interessato secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 8.

3. La tenuta dell'elenco è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che cura l'istruttoria delle domande pervenute e provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.

4. L'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso il quale l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale esercita le funzioni di gestione e controllo dell'agriturismo regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati tre emendamenti Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:


PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Iniziamo dall'emendamento numero 21, aggiuntivo, presentatori Vassallo, Montis e Concas. Ha facoltà di parlare il consigliere Montis.

MONTIS (R.C.-Progr.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti per illustrare l'emendamento numero 8.

BERTOLOTTI (F.I.). Signor Presidente e colleghi, l'emendamento tende ad introdurre una commissione regionale per il coordinamento dell'attività agrituristica che affianca l'attività dell'Assessore e degli uffici dell'Assessorato sulla materia.

Da che cosa nasce l'esigenza? Da quella di prevedere una uniformità in tutto il territorio regionale sulle iniziative agrituristiche e sui controlli, sulle normative che sovraintendono ai discorsi di carattere sanitario, di carattere di qualità dell'accoglienza, di coordinamento delle iniziative promozionali che possono essere messe in campo per favorire lo sviluppo del settore agrituristico. E` una commissione che ha compiti esclusivamente di carattere non decisivo ovviamente ma semplicemente consultivo per affiancare l'opera, quindi un'iniziativa specializzata che consentirebbe alle strutture dell'Assessorato di essere più adeguate a poter lavorare per sviluppare questo settore.

La Commissione dovrà essere composta da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, da uno dell'Assessorato dell'igiene e sanità e assistenza sociale per consentire di uniformizzare anche i criteri con cui i vari organi regionali e le unità sanitarie locali opererebbero sul territorio nella classificazione delle iniziative e nella previsione delle normative sanitarie nelle varie aziende; poi da otto rappresentanti degli operatori agrituristici, due per ciascuna provincia dell'isola, eletti dagli operatori che siano in possesso almeno dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, e da un rappresentante delle quattro Camere di Commercio dell'isola. Le funzioni della segreteria sarebbero attribuite all'Ersat, che quindi svolgerebbe le funzioni di carattere tecnico di sostegno alle iniziative della Commissione.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Bertolotti. Ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni per illustrare l'emendamento numero 36.

LORENZONI (Popolari). L'argomento è abbastanza simile alla illustrazione che ha già fatto il collega Bertolotti, e lo scopo dell'emendamento è appunto quello di costituire, presso l'Assessorato dell'agricoltura, una commissione regionale per l'agriturismo che abbia competenze di promozione, coordinamento e vigilanza sull'attività agrituristica in Sardegna. Lo scopo è quello di affiancare una commissione che sia espressione di alcune componenti che operano nel settore dell'agriturismo, e a tal proposito sono state previste le modalità di nomina. Ovviamente nella mia proposta non sono in maniera esaustiva esplicitate le competenze, sono rimandate ad una successiva direttiva assessoriale che comunque dovrà essere fatta avendola prevista già negli articoli che abbiamo già approvato. La commissione, nell'ipotesi formulata dal mio emendamento, prevede il coordinatore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura, o suo funzionario delegato con funzioni di presidente, il coordinatore generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità, o suo funzionario delegato come rappresentante, un rappresentante per ciascuna Camera di Commercio, che viene designato dal Presidente, e due rappresentanti per ciascuna organizzazione agrituristica rappresentativa. Ovviamente si intende per organizzazione agrituristica rappresentativa quelle presenti su entrambe le provincie e regolarmente costituite. Anche nel caso da me segnalato la segreteria della commissione è nella competenza dell'Ersat, con un funzionario designato dal coordinatore generale.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Lorenzoni. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr.Fed.), relatore. L'emendamento 21 si accoglie perché comunque si ritiene opportuno che pur trattandosi di aziende agrituristiche hanno comunque rilevanza non solo nel settore agricolo ma anche nel settore turistico e quindi è corretto che ne sia informato anche l'Assessorato del turismo.

Sugli emendamenti 8 e 36 la Commissione ha deciso di eliminare questi filtri rappresentati da questa commissione, che in entrambi i casi, siccome sono previste circa una ventina di presenze in questa Commissione, lo ha deciso non solo per questa legge, ma anche per le altre leggi che la Commissione Quinta ha esaminato, penso anche quella sulla pesca, perché queste commissioni qualche volta sono alibi per il potere politico, qualche volta dell'Assessore, qualche volta diventano uno strumento di freno e comunque un'ulteriore burocrazia. Ma io mi chiedo: come è possibile pensare che, come è previsto in un emendamento, questa commissione, fatta da otto rappresentanti eccetera, debba addirittura predisporre la modulistica regionale necessaria per la presentazione delle domande di autorizzazione; cioè che ci sia bisogno di una commissione fatta da funzionari, da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole eccetera. per predisporre la modulistica mi sembra veramente un po' eccessivo.

Quindi noi siamo perché chi ha il dovere per decidere ed è stato chiamato a decidere, decida, agisca e abbia la struttura a suo fianco per decidere. Chi ha il dovere, invece, di rappresentare le istanze sociali, le rappresenta attraverso gli organismi e gli strumenti che sono giusti e doverosi. Questa commistione tra chi rappresenta le istanze sociali e chi, invece, rappresenta il governo in commissione sono strumento più di freno che di sviluppo del settore. Per cui sono perché i due emendamenti vengano respinti perché sono in contrasto con quanto tra l'altro in questo caso deciso unanimemente dalla stessa Commissione di non prevedere questi filtri che sono un'ulteriore burocrazia e un freno, perché penso che la modulistica non debba farla la Commissione e che anche i programmi di formazione non siano compiti da attribuire ad una commissione, ma siano da definire nei modi e nei termini che la legge prevede.

Quindi contrario agli emendamenti 8 e 36; favorevole all'emendamento 21.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S. Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Sì per l'emendamento 21, per gli emendamenti 8 e 36 fa proprio il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà

BERTOLOTTI (F.I.). Trattandosi gli emendamenti 8 e 36 più o meno di emendamenti analoghi, col collega Lorenzoni stavamo verificando l'ipotesi di farli confluire in un unico testo, per cui la proposta sarebbe questa: la prima parte dell'emendamento, cioè dalle parole "presso" alle parole "sulle attività agrituristiche in Sardegna" dovrebbe essere nel testo definitivo, quello presente nella proposta del collega Lorenzoni, è quindi cassato il 1° comma, cioè dalle parole "è costituita la Commissione regionale" fino a "riforma agropastorale" nell'emendamento numero 8.

Il comma 2° dovrebbe essere il testo presente nell'emendamento numero 8, fino alle parole "provvedimenti di repressione". Successivamente a questo l'aggiunta dell'emendamento 36 "con successive direttive assessoriali saranno definite ulteriori specifiche competenze operative e le modalità di funzionamento"; infine la composizione della Commissione dovrebbe prevedere il comma 3° dell'emendamento numero 8 ad eccezione della lettera c); invece, per quanto riguarda il punto e), anziché prevedere la elezione diretta, così come dal punto d) dell'emendamento 36, cioè due rappresentanti per ciascuna organizzazione agrituristica rappresentativa da loro designati.

Ovviamente il quarto comma dell'emendamento numero 8 sarebbe completamente cassato. Se è chiara la riformulazione...

PRESIDENTE. Per me è chiara, ma bisogna riprenderla. Prima di dare la parola all'onorevole Sanna chiarisco che la proposta dell'onorevole Bertolotti prevede la unificazione degli emendamenti 8 e 36 in questa maniera. Testo dell'emendamento numero 36. "Presso l'Assessorato all'Agricoltura è costituita, con successive verifiche e modalità di funzionamento..." quindi il testo dell'emendamento 36; poi "Comma 2° dell'emendamento numero 8.

BERTOLOTTI (F.I.). Il testo definitivo dovrebbe recitare così: "Presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale è costituita la Commissione Regionale dell'Agriturismo con competenze di promozione, coordinamento e vigilanza sulle attività agrituristiche in Sardegna. La Commissione Regionale ha, in qualità di organo... (qui riportando il testo dell'emendamento numero 8)". Successivamente, alla lettera e) del 2° comma dell'emendamento numero 8 il testo sarebbe "con successive direttive assessoriali saranno definite ulteriori specifiche competenze operative e le modalità di funzionamento della commissione". Poi si passa al 3° comma dell'emendamento 8, escludendo la lettera c), e al posto della lettera e) ci sarebbe la lettera d) dell'emendamento 36 "Due rappresentanti per ciascuna organizzazione agrituristica rappresentativa da loro designati".

Il quarto comma dell'emendamento numero 8 sarebbe cassato, quindi il testo risulterebbe così definito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.

SANNA Salvatore (Progr. Fed.). Presidente, intervengo per dire che ormai siamo al fai da te degli emendamenti. Io ho qualche difficoltà a seguire, tra l'altro è un testo complesso. Insomma, se i colleghi presentatori degli emendamenti hanno necessità di vedersi un attimo, il Presidente può anche decidere di sospendere e di scrivere questa cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna, si può votare per parti in modo che tutto sia chiaro.

SANNA Salvatore (Progr. Fed.). Io comunque non ho questo problema perché sto intervenendo per esporre i motivi per i quali sono contrario a questi due emendamenti. Ma in tutti i casi, anche per una questione di normale svolgimento della attività dell'Aula io credo che non si possa avere la pretesa di illustrare oralmente, anche se per parti, due emendamenti così complessi cercando di integrarli l'uno con l'altro; sarebbe forse stato più opportuno cercare di sottoporli all'attenzione dei colleghi in forma scritta.

Presidente, intervengo per sottolineare la schizofrenia che ci prende; insomma, qui parliamo tanto, anche in quest'Aula, dei problemi legati alla oppressività della burocrazia nei confronti del cittadino e noi ci stiamo preoccupando fortemente di introdurre parti di controllo parallelo, extra istituzionale, nei confronti del cittadino, con la creazione di due commissioni che avrebbero compiti assolutamente abnormi, basterebbe rileggersi, anche se è stato soppresso, il 1° comma dell'emendamento numero 8 e di soffermarsi con attenzione sui compiti che verrebbero attribuiti a questa commissione, per andare a creare strutture parallele rispetto al normale esercizio del governo da parte dell'Assessore regionale. Se i colleghi sono preoccupati dal fatto che l'Assessorato e le strutture dell'Assessorato non siano in grado di gestire le complesse funzioni che questa legge attribuisce all'Assessore e all'Assessorato perché non si pongono il problema, per esempio, di cominciare a decentrare qualcuna di queste funzioni ai Comuni e alle Province?

Il collega Bertolotti risponderà che i Comuni e le Province non sono in condizioni di assolvere a questi compiti complessi. La funzione di coordinamento e di indirizzo ce l'hanno l'Assessore regionale e l'Assessorato regionale, gli altri compiti di gestione, per snellire le pratiche, li diamo alle Province ed ai Comuni e probabilmente abbiamo risolto non soltanto i problemi di organizzazione di procedura ma abbiamo messo anche i cittadini nelle condizioni di accedere con più semplicità e in maniera più diretta anche al punto di organizzazione burocratica più vicina al cittadino stesso. Questo è il punto principale che mi porta ad essere contrario a questi due emendamenti.

L'emendamento del collega Lorenzoni in effetti è molto diverso nello spirito e nella sostanza rispetto all'emendamento di Bertolotti, perché è più da intendersi, per come l'ho letto io, poi posso anche sbagliarmi, come la necessità di costituire una sorta di commissione consultiva che però, ahimè, ogni tanto non perde il vizietto di essere coinvolta anche nel momento gestionale di alcune cose, seppure di minore importanza.

Io credo che, davvero, se vogliamo rendere un servizio ai cittadini, sarebbe necessario cercare di distinguere le funzioni e tenerle distinte. L'Assessore e l'assessorato, cioè la Regione, mantengano pure, e debbono mantenerli, compiti di coordinamento, di programmazione, di carattere generale, di indirizzo eccetera, eccetera, devolvano ai Comuni e alle Province i compiti di gestione di queste cose. Se poi si pone un ulteriore problema, che è quello della consultazione permanente delle categorie interessate, si istituiscano le commissioni, ma non si attribuiscano surrettiziamente a queste commissioni compiti e funzioni che sono tipicamente istituzionali!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà

BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente, sulla forma io ritengo inammissibile il testo formulato, perché in realtà si tratta di emendamenti ad emendamenti che andavano comunque presentati entro la fine della discussione generale.

Il risultato è che abbiamo un testo assolutamente non presente ai consiglieri, assolutamente incomprensibile, quindi io credo che se altre volte sono state fatte, con l'accordo di tutti, deroghe a questo principio, non sia ammissibile in questo caso che un testo lungo e complesso e di cui i consiglieri dovrebbero avere conoscenza e capacità di discernene.

Per quanto al merito, mi rifaccio alle osservazioni dell'onorevole Sanna, aggiungendo che qualunque testo si voti chiederò comunque la votazione separata delle parti che riguardano la durata della commissione, perché qua si continua il gioco di voler sfasciare una delle poche norme buone che abbiamo fatto, cioè l'uniformità di tutte le commissioni regionali. Per cui, su quel punto, qualunque testo si voti, chiederò la votazione separata, ovviamente con richiesta di controprova e chiedendo di respingere quelle norme.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Se i colleghi hanno difficoltà a dover seguire i testi così coordinati, io chiederei la possibilità di avere una sospensione di questo articolo, non sto parlando di una sospensione della discussione, per dar modo di formulare il testo definitivo.

Alcune considerazioni fatte da qualche collega, soprattutto da chi della politica della concertazione e del coinvolgimento delle parti sociali ne fa sempre un modus vivendi, appaiono quantomeno strane quando sono stranamente riferite al mondo agricolo in particolare, probabilmente perché non si hanno le stesse rappresentatività che si hanno in altre aree degli ambienti sociali della società.

Vorrei che qualcuno leggesse con più attenzione quello che è scritto, perché se mi si dice che ci sono sostituzioni di aspetti deliberativi, o decisionali, o istituzionali nei compiti di questa commissione, che ha soltanto, e che è definita, lettera a) "Organo di consultazione dell'Assessore all'Agricoltura in materia di agriturismo", vorrei capire dov'è la sovrapposizione al compito istituzionale. "Collabora con l'Assessore all'Agricoltura nella predisposizione di programmi pluriennali e annuali, nelle attività di studio"; vorrei capire anche qui dov'è la sovrapposizione alla questione istituzionale. Forse è la predisposizione della modulistica, che serve esclusivamente per evitare che operatori agrituristici, come sarebbe nel caso di una modulistica probabilmente stabilita singolarmente dai singoli comuni, il collega Sanna, i colleghi operatori agrituristici si troverebbero ad avere una modulistica ed una formulazione a Villasimius diversa da quella che avrebbero a La Maddalena, e probabilmente sarebbe invece più opportuno che almeno su queste cose, per chiarezza nei confronti di chi deve lavorare e degli operatori, sia molto più opportuno che invece si predisponesse una modulistica quantomeno uniforme in tutta la Sardegna.

Questi sono i compiti che vengono individuati nella commissione. Poi le altre paure, il decentramento, sono cose che non c'entrano niente; il rapporto del cittadino con l'Assessorato non viene per niente intaccato dall'istituzione di una commissione di questo genere, perché il cittadino o l'operatore che dovessero avere a che fare con questioni legate all'agriturismo non si devono rivolgere alla commissione, si dovranno rivolgere regolarmente agli uffici e all'assessore che ha le competenze per dover stabilire, individuare, rilasciare autorizzazioni e così via dicendo. Se poi l'assessore o questo Consiglio Regionale in futuro vorrà destinare e decentrare questo rilascio di autorizzazioni o parte di queste competenze a Comuni e alle Province, non vedo che cosa possa impedire una cosa di questo genere, anche nell'ottica della prossima istituenda, speriamo, sportello unico a livello di Comuni, che saranno terminali di tutta una serie di funzioni, che però non possono essere decisionali, devono essere strutture che incontrano più da vicino il cittadino e che si pongono come tramite più rapido con le istituzioni. Ma evitiamo di fare della retorica quando si vogliono impedire situazioni che non c'entrano nulla con lo sviluppo dell'agriturismo e con la necessaria utilità per un settore al quale io credo molto e credo che dovrebbe scommettere tutto questo Consiglio su un settore che potrebbe fare molto per il turismo in Sardegna, soprattutto per l'ampliamento della stagione turistica e la valorizzazione delle zone interne.

PRESIDENTE.Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Volevo rassicurare il collega Sanna per quanto riguarda il decentramento; io credo che questa legge che noi stiamo esaminando, e che tra poco andremo a votare, spero, sia una delle leggi più innovative in materia di decentramento, perché pone in capo ai Comuni e ai Sindaci il rilascio delle autorizzazioni, ma non solo, gli mette a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché possano, con cognizione di causa, provvedere al rilascio di queste autorizzazioni.

Quindi, sotto il profilo del decentramento, è fortemente avanzata, anzi, direi che è una delle leggi più avanzate che questo Consiglio regionale ha votato in questa legislatura.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione e la sua previsione di nomina, io ho un concetto delle commissioni come strumento di democrazia, non come strumento di appesantimento: come strumento di promozione e di consulenza e di ausilio nei confronti dell'assessorato, e dell'intendimento della formulazione dell'emendamento evidentemente non vi erano altre ragioni, tanto è che in previsione di una votazione che possa eventualmente essere sfavorevole alla nostra proposta, stante l'aria che aleggia nel Consiglio, io chiedo, in subordine a un'eventuale bocciatura dell'emendamento, chiedo all'assessore che l'argomento agriturismo e le sue definizioni facciano parte integrante del tavolo verde di concertazione che è attualmente in atto, come materia sicuramente molto importante dalla quale io sono convinto debba dipendere il futuro agricolo della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Per gli emendamenti 8 e 36 chiedo al collega Bertolotti e al collega Lorenzoni se intendono votare per parti questo emendamento così come da formulazione.

BERTOLOTTI (F.I.). Mi ero espresso sulla necessità di sospendere la votazione per poter compilare il testo definitivo e mettere tutti i colleghi nelle condizioni di poter aver chiaro quello che stiamo facendo. Mi riservo poi di chiedere la votazione a scrutinio segreto sul testo dell'emendamento così formulato, così come formulato nella proposta.

PRESIDENTE. Poiché c'è un'opposizione formale e non è possibile riformulare il testo così, come ha chiesto l'On. Bertolotti, la Presidenza può far votare per parti i due emendamenti e i colleghi possono chiedere eventualmente lo scrutinio segreto per le singole parti.

Metto in votazione l'emendamento numero 8.

Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). A questo punto potrebbe succedere che, però, trattandosi del primo comma di una norma che stabilisce l'istituzione di una commissione, nel momento in cui l'emendamento numero 8 viene bocciato credo non si possa votare neanche il 36.

PRESIDENTE. Votiamo le prime due parti dell'emendamento 36 così come formulato.

BERTOLOTTI ( F.I.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. E` stato chiesto lo scrutinio segreto sull'emendamento numero 36 in relazione al punto che va da "presso l'Assessorato all'Agricoltura" fino a "le modalità di funzionamento"; le prime due parti dell'emendamento numero 36.

Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 36.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 51

Votanti 51

Maggioranza 26

Favorevoli 22

Contrari 29

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LADU - LIORI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANUNZA - MARRAS - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - OPPIA - PETRINI - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro.)

A questo punto, poiché è stata bocciata, appunto la Commissione come da emendamento numero 36, i due emendamenti decadono e pertanto si passa all'articolo 10. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 10

Obblighi dell'operatore agrituristico

1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività agrituristica ha l'obbligo di:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale;

b) esporre al pubblico il certificato di cui al comma 6 dell'articolo 8, rilasciato dal Sindaco, l'attestato di iscrizione all'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 10 e le tariffe praticate;

c) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione comunale;

d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;

e) comunicare - entro il 15 gennaio di ogni anno - al Comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale quali tariffe saranno applicate nell'anno in corso;

f) rispettare le tariffe comunicate al Comune e alla Regione;

g) esporre al pubblico la lista dei cibi e delle bevande con l'indicazione della provenienza dei prodotti utilizzati.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 59. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Obino per illustrare l'emendamento numero 59.

OBINO (Progr.Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu .

MARROCU, relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 59. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 11

Sospensioni e revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, qualora accerti che l'operatore agrituristico sia venuto meno ad uno o più obblighi di cui all'articolo 10, può sospendere, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo variabile tra due e trenta giorni.

2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, quando sia stato accertato dal Comune stesso che l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia comunicato al Comune, entro i primi quindici giorni, il ritardo o la sospensione, indicando motivi obiettivamente verificabili;

b) abbia perso i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;

c) abbia subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

4. Del provvedimento di revoca va data dal Sindaco immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il quale dispone la cancellazione dell'interessato dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 58. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Obino per illustrare l'emendamento numero 58.

OBINO (Progr.Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr.Fed.), relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 58. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 12

Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi di igiene delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 1.500.000 a lire 4.000.000.

3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge e senza essere iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 2.500.000 a lire 10.000.000. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto, e l'autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.

4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell'articolo 11 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 300.000 a lire 3.000.000.

5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 200.000 a lire 2.000.000, nei seguenti casi:

a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;

b) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale, dell'attestato di iscrizione all'elenco regionale e delle tariffe praticate.

PRESIDENTE. All'articolo 12 sono stati presentati gli emendamenti numero 42, 22, 23, 24 e 25. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:


PRESIDENTE. L'onorevole Montis dichiara che gli emendamenti numero 23, 24, 25 ed anche il 22 sono ritirati.

Per illustrare l'emendamento numero 42 ha facoltà di parlare il consigliere Carloni.

CARLONI (A.N.). Con questo emendamento si chiede la soppressione, perché prevede una sanzione di cui non si capisce quale sia l'oggetto della trasgressione; perché se è riferito, così come si legge, che chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 4, l'articolo 4 non può essere trasgredito in alcun modo, in quanto non detta nessuna norma condotta dalla quale si possa deviare. L'articolo 4 è una definizione giuridica, non si capisce come si possa contravvenire ad una definizione giuridica e prevedere una sanzione contro una semplice definizione giuridica. Quindi, o c'è un errore materiale e io non l'ho capito, sennò dire che si trasgredisce ad un articolo che definisce una istituzione mi sembra che sia impossibile a verificarsi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Non è accoglibile l'emendamento in quanto l'articolo 4 dice: "il termine agriturismo ed agrituristico sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge"; cioè, se un'azienda che non è in regola sull'agriturismo continua a definirsi nella pubblicità e nelle insegne "agrituristica" crea un inganno nei confronti dell'eventuale cittadino.

Quindi, noi abbiamo previsto che se uno si definisce agriturismo senza essere agriturismo incorre in una sanzione, perché altrimenti se non mettiamo una sanzione abbiamo messo che è vietato che uno si definisca agrituristico senza esserlo, però, se non ci mettiamo una sanzione quello continuerà chiamarsi agriturismo Monte Linas, e poi, di fatto non è agriturismo, però, nessuno glielo impedirà e nessuno consentirà ai cittadini di sapere che quella non è una azienda agrituristica. E invece, noi siccome vogliamo riservare il termine agriturismo ed agrituristico solo a chi effettivamente è in regola con l'agriturismo, chi va contro questa norma ha una sanzione, e quindi, sono perché venga respinto l'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il parere della giunta è contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Se si vogliono scrivere le leggi seriamente, si deve scrivere che chi contravviene alla disposizione o abusa del titolo di agriturismo ma nel momento in cui soltanto indirettamente una sanzione deve prevedere una fattispecie ben precisa. Qui, in riferimento all'articolo 4 ci deve essere qualcun altro che mastica di diritto! L'articolo 4, ve lo rileggo, dice: "Il termine di agriturismo ed agrituristico sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge" che implica e comporta tante di quelle cose, di come si deve svolgere e di come non si deve svolgere, che applicare una sanzione solo in modo implicito perché mi devo far riferimento dopo ad altre fattispecie, allora non è corretto giuridicamente perché stiamo disponendo la sanzione e chi subisce la sanzione deve sapere il come e il perché deve subire la sanzione, e non si può soltanto stabilire la sanzione del relato, perché l'articolo 4 stabilisce soltanto una definizione del relato, perché se avessimo detto: chiunque abusa del termine agrituristico è punito "da...a", ma però qui è più generica la normativa della sanzione e se va riferita all'articolo 4 non é corretta, secondo me non stiamo creando una norma correttamente giuridica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). In effetti così come è costruita questa norma potrebbe apparire che sanzionabili della trasgressione sulle disposizioni di cui all'articolo 4, possa essere per esempio l'Assessore dell'agricoltura, il Sindaco che rilascia l'autorizzazione e non chi utilizza la scritta agriturismo nella propria azienda. Per cui probabilmente questo secondo comma deve essere formulato in maniera diversa da quella in cui è invece indicato nella legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.) In effetti la formulazione dell'articolo 4 che adesso ci troviamo a riaffrontare non è esaustiva, probabilmente il problema però si potrebbe risolvere in sede di coordinamento con una legge da modifica, questo secondo comma di cui si chiede la soppressione, perché basterebbe dire: "chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 4 utilizzando impropriamente la denominazione agriturismo o agrituristico a fini di lucro, se lo poniamo come semplice reato di pensiero è soggetto al pagamento eccetera, eccetera..".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.

FERRARI (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Per accogliere la proposta dell'onorevole Bonesu.

PRESIDENTE. Mi pare che ci sia il favore e quindi mettiamo in votazione, quindi, l'emendamento così come formulato ed accolto in Aula "chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, utilizzando impropriamente il termine agriturismo o agrituristico a fine di lucro è punito". Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). L'emendamento numero 42 è ritirato. (?)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 13

Incentivi per l'attività agrituristica

1. A favore degli imprenditori agricoli - singoli o associati - che intendono praticare l'attività agrituristica e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, può essere concesso un contributo in conto capitale - nella misura del 35 per cento della spesa ammessa - per i seguenti scopi:

I. restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica;

II. realizzazione delle opere relative:

A. alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque;

B. all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici;

C. al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;

D. ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle carni;

E. ai collegamenti telefonici;

III. allestimento di piazzole attrezzate per l'agri-campeggio e relativi servizi;

IV. realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;

V. arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;

VI. restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, tra le quali: muretti a secco di recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati;

VII. sistemazione di cartelli e indicazioni stradali.

2. Per la parte residua della spesa ammessa non coperta dal contributo previsto dal comma 1 del presente articolo, può essere concesso un mutuo a tasso agevolato, a condizione che l'ammontare complessivo della sovvenzione regionale non ecceda il massimale CE di aiuto, calcolato in equivalente sovvenzione netto.

3. I mutui sono concessi per una durata massima di dodici anni, al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, disciplinati dalla legislazione vigente in materia di credito agrario.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse entro un massimale di 300 milioni di lire di spesa ammessa per singola azienda.

5. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi ai sensi della normativa in materia di opere di miglioramento fondiario e non sono cumulabili con altri contributi regionali, statali e comunitari afferenti le stesse opere.

PRESIDENTE. All'articolo 13 sono pervenuti i seguenti emendamenti: numero 44, soppressivo parziale, 28, 9, 43, 53 ritirato, 45, 34, 57 aggiuntivo, 11 aggiuntivo, 10 aggiuntivo, 12 aggiuntivo, 13 aggiuntivo. Era stato preannunciato il ritiro di alcuni di questi emendamenti, chiedo all'Aula se i presentatori prima di passare alla lettura e all'illustrazione debbano dire qualcosa. Pare di no. Quindi, si dia lettura degli emendamenti.

DEMONTIS, Segretario:


PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati, iniziamo con l'emendamento numero 44, a firma Carloni - Masala. Ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento il consigliere Carloni.

CARLONI (A.N.). Signor Presidente, se mi consente illustro gli emendamenti numero 43, 44, 45 perché sono collegati tutti al principio che era stato esposto nella discussione generale, cioè che noi riteniamo che sia più opportuno non ricorrere ove possibile alle sovvenzioni di capitale perché sono diseducative; invece ricorrere ad una forma di incentivazione per mutui agevolati e più lunghi, ecco perché il senso dell'articolo 43 dove si sostituisce alla parola contributo la parola mutuo, e quindi, consegue che dove parla di mutui in aggiunta al contributo viene soppresso, ragione per cui tenendo in piedi il mutuo va agevolato non solo di per sé, ma anche nella durata, per cui la durata del mutuo viene spostata e oltre che agevolata portata da 10 ai 15 anni.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 28 ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S. Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne abbiamo parlato ieri nell'intervento e quindi si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 9 ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti. Le chiedo la cortesia, onorevole Bertolotti, se può, eventualmente di illustrare tutti gli emendamenti che portano la sua firma.

BERTOLOTTI (F.I.). Nell'emendamento numero 9 viene semplicemente aumentato di 5 punti il contribuito in conto capitale, non fosse altro per andare ad uniformare la legislazione regionale che prevede per le ristrutturazioni alberghiere, e quindi, per settori che se non proprio analoghi comunque operano sullo stesso mercato, e quindi, è una questione secondo me di giustizia nei confronti degli operatori agricoli che vogliono intraprendere attività agrituristiche. l'emendamento numero 10, che in effetti ricalca - in parte - il successivo emendamento numero 11, tende ad introdurre la possibilità di agevolare anche i locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti aziendali, cioè di quello che si produce, che non possono essere riferiti soltanto al discorso della carne, ma se, per esempio, qualche imprenditore che ha una coltivazione di carciofi e si vuole fare una coltivazione di carciofini sott'olio perché noi non gli dobbiamo consentire di acquistare le attrezzature e allestire i locali per poter fare questo genere di lavorazione. Per consentire anche delle lavorazioni che facciano sì che la produzione sia conservata per le stagioni di maggior punta dell'attività agrituristica. Per quanto attiene l'emendamento 12 io introduco anche la possibilità di realizzazione ed allestimento di locali adibiti ad esposizioni etnografiche permanenti per fare dei centri agrituristici anche un luogo di cultura, cioè riscoprire quelle che sono le tradizioni della Sardegna, quelle che sono le cose andate perse, anche semplicemente delle sale in cui vengono messe in mostra le attrezzature che venivano utilizzate negli anni passati, per la coltivazione e per la lavorazione nei fondi. Così come con l'emendamento numero 13 do questa valenza anche alle attività collaterali anche nell'ambito della famiglia agricola. Le mogli, per esempio, avevano alcune lavorazioni di tappeti sardi, di cestini, di prodotti artigianali tipici della cultura rurale e contadina. E` un modo per utilizzare queste strutture non soltanto a fini gastronomici e recettivi ma anche per divulgare la cultura e le tradizioni della Sardegna.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 53, a firma Marrocu, Locci, viene ritirato. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 34, ha facoltà di illustrarlo.

LORENZONI (Popolari). Semplicemente per annunciare che l'emendamento viene ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 57 ha facoltà di illustrarlo.

OBINO (Progr. Fed.). Si dà per illustrata la parte aggiuntiva al comma 1 al punto b), 4 bis, che si mantiene e si ritira il comma 6, la seconda parte.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Gli emendamenti numero 10 - 11 - 12 - 13 si accolgono, l'emendamento 11 è lo stesso del primo comma dell'emendamento numero 57 che è rimasto, per cui accogliendo l'11 accogliamo anche il 57. Per quanto riguarda gli altri aspetti l'emendamento numero 28 della Giunta è quello che ha raggiunto ieri il consenso della Commissione, perché riporta le agevolazioni contributive all'agriturismo all'interno delle ultime direttive comunitarie; quindi, anche al fine di evitare che possiamo prevedere un intervento, un incentivo che contrasta con la normativa comunitaria, e quindi, rischiamo di farci rinviare la legge, sarei perché venisse accolto l'emendamento 28, così come deciso tra l'altro ad unanimità in Commissione ieri, perché il secondo comma dell'emendamento 28 prevede l'adeguamento alla normativa comunitaria come dalle ultime direttive in relazione alla incentivazione del settore ed accogliendo l'emendamento numero 28 decadono gli altri, anche perché lo stesso emendamento 9 che illustrava il collega Bertolotti, di fatto è già compreso nel 28. Quindi, sarei per accogliere il 9, il 10, l'11, il 12 e il 13 che prevedono che cosa può essere incentivato, e mi pare accoglibile perché è giusto che un agriturismo possa presentarsi con più possibilità accogliendo l'emendamento numero 28; e gli altri emendamenti decadono oppure sono perché siano respinti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della agricoltura e riforma agro-pastorale..

FERRARI (F.D.S.Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta ha un altro ordine; comunque, emendamento numero 44 no. Il 28 è della Giunta e quindi ovviamente sì. Il 9 sì, il 43 no, il 53 no, il 45 no, il 10 sì, il 57 sì per la prima parte, l'emendamento 11 sì, 12 sì, 13 sì; naturalmente c'è da mettere a posto in sede di coordinamento qualche lettera che si ripete.

PRESIDENTE. E` aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

CADONI (A.N.). Come fa ad accogliere il 9? Il 9 che parla del 40% e non del 75%. Se è comprensivo accettando il 28 già viene superato.

FERRARI (F.D.S.Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ho sbagliato. L'emendamento 28, preciso meglio la posizione della Giunta, chiarisce interamente tutta la questione degli incentivi recependo interamente il regolamento comunitario 950 del 1997, adeguandosi per intero alla normativa comunitaria, e prevede anche le tre forme di sussidio, contributo a fondo perduto, mutuo, l'uno o l'altro, oppure in forma mista tutti e due, e questo nella misura del 45% nelle zone svantaggiate, nella misura del 35% nelle zone non svantaggiate, questa è la norma comunitaria che vale sia per i miglioramenti fondiari che per l'agriturismo. Quindi, è evidente che tutti gli altri emendamenti sono in contrasto, compreso questo.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 9 è ritirato. Ha domandato di parlare il consigliere Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (A.N.). Volevo solo intervenire in quanto nel 28 c'è una distinzione e volevo ricordare che la legge dell' 11 marzo 1998, n. 8, non fa questa distinzione, dove parla di norme per l'accelerazione delle risorse e delle spese del Feoga, orientamenti ed interventi, là all'articolo 3, comma 2, finanziamenti all'attività turistica ed agrituristica venatoria parla del 75% senza distinguere 40 e 35; infatti vorrei precisare, per le zone svantaggiate, che poi riguarda soprattutto la zona del nuorese.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessoredell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. E' necessaria una precisazione; abbiamo un provvedimento che è quello del programma operativo plurifondo, finanziamenti FEOGA; poi abbiamo i provvedimenti finanziari che vengono destinati con questo provvedimento, con questa legge.

Questa legge stabilisce le modalità e il quantum, poi vedremo che c'è anche un altro emendamento.

Il POP è un'altra misura approvata da questo Consiglio, dove è previsto il 75%, ma per gli interventi del POP (che sono un'altra cosa), poi su quello interverremmo con un altro emendamento e chiarirò meglio le differenze.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Presidente, ieri nella discussione in Commissione c'è stata una modifica di tiro; c'è stata una discussione anche aspra, perché se sono veri i dati sulla esistenza attuale di un determinato numero di 400 aziende, se è vero che potenzialmente ve ne saranno altre, è stato acclarato, e nessuno ha negato il contrario, che i fondi così come previsti dalla normativa attuale sono assolutamente insufficienti, per cui quello che avevo già preannunciato nella discussione generale, l'ho ridetto ieri in commissione e lo ridico qui, perché se può essere corretta l'interpretazione data a questo emendamento 28, certo è che si è avuto uno scontro abbastanza vivace anche con l'Assessore, se è vero anche che si soddisfa soltanto una minima parte, con i fondi a disposizione, delle domande e dei progetti che saranno certamente presentati. Per cui si ricadrà nello stesso errore, nella stessa iattura che si è verificata con la legge sull'agricoltura, sulla rifusione dai danni della siccità. E cioè che in assenza di un regolamento, in assenza di predeterminazione dei criteri coi quali ripartire le somme saranno certamente favoriti gli amici degli amici, per cui se non si verificherà un chiarimento preventivo su quali saranno i criteri in base ai quali ripartire le somme, ci sarà chi presenterà per primo, chi sarà più informato, chi avrà i canali di accesso; se non si saprà quali saranno i corretti canali di accesso, si verificherà quello che si è verificato, e cioè che si chiudono le saracinesche, in quel caso dai 5 miliardi, si arriverà tutt'al più a 10 miliardi, però rimangono fuori quelli che rimangono fuori. Quindi se non si danno dei criteri precisi in base ai quali distribuire queste somme che saranno certamente insufficienti per tutti, si deve dire se saranno proporzionati, oppure se saranno soltanto i primi ad essere premiati, altrimenti mettiamo soltanto le premesse per creare una ingiustizia.

Si era detto, d'accordo anche con l'Assessore, che avremmo predisposto un ordine del giorno sollecitando l'Assessorato o chi di dovere a predisporre dei criteri preventivi, e si era discusso anche su quali tipi di criteri porre affinché non si verificasse questa ingiustizia, proprio perché tecnicamente a questo punto non era più possibile

correggere con emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Sto cercando l'altro emendamento della Giunta, il numero 27. L'emendamento numero 28 va visto assieme all'emendamento numero 27. L'emendamento numero 27 stabilisce che il massimale previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge n. 8 richiamata dal collega Cadoni è rideterminato in lire 200.000.000; cioè erano lire 300.000.000 che con questo emendamento sono stati rideterminati in lire 200.000.000. Poiché il contributo previsto è del 75%, il 75 % di lire 200.000.000 sono lire 150.000.000. Il contributo del 45% previsto invece dalla legge che stiamo approvando oggi, sul massimale di lire 300.000.000 sono lire 135.000.000. Quindi stiamo portando sul piano di quasi parità i contributi del POP con quelli di questa Legge. I finanziamenti che potremmo utilizzare con il POP, presumo entro l'anno se sarà possibile, sono circa L. 10.000.000.000; altri 4.5000.000.000 si aggiungono con questo provvedimento.

Si tratta, quindi, di circa 15.000.000.000. E' la prima volta che per il settore agrituristico si interviene con somme così cospicue. Siccome il contributo, sia che sia in conto capitale, sia che sia in conto interessi, ha una misura massima di L. 150.000.000, varia tra L 135.000.000 - L. 150.000.000, anzi nelle zone non svantaggiate è anche di meno, allora con 15.000.000.000 si possono soddisfare molte richieste. E` evidente che per usufruire dei finanziamenti saranno emanate direttive ed effettuati bandi estremamente trasparenti, in modo tale che qualunque operatore agrituristico ne possa beneficiare. Ovviamente nell'ambito della somma stanziata. Quindi ci saranno anche dei termini e ci saranno anche delle graduatorie; però il tutto verrà fatto nella massima trasparenza, affinché chiunque di noi, ma soprattutto qualunque operatore agrituristico, sia posto sullo stesso piano e nessuno venga favorito.

Questo lo voglio ribadire, l'ho detto in commissione, lo ribadisco adesso. In questi termini io chiederei al collega Carloni di ritirare i propri emendamenti, così acceleriamo l'approvazione delle norme, precisando anche che chi vorrà beneficiare del solo mutuo, a parità di contributo (perché il problema è tutto lì!) sia che utilizzi il mutuo, sia che utilizzi solo il contributo a fondo perduto, sia che utilizzi la forma mista, io rispetto all'investimento, per quei massimali non posso utilizzare più di quanto stabilito, quindi non cambia nulla.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni.

CARLONI (A.N.). Mi riconferma quello che sto dicendo, tenendomi alle somme basse, non a quelle alte, calcolando in 100.000.000 un contributo in una forma o nell'altra, su 700 circa che faranno domanda, ne potremmo soddisfare 150. La preoccupazione è che a fronte ad un esaurimento di 150 domande ci sono 600 richiedenti. Quali sono i criteri per poter regolare tutti quanti alla stessa maniera?

FERRARI (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esaurisce in un anno e poi...

CARLONI (A.N.) Allora mi direte che ci saranno criteri temporali, oppure criteri proporzionali: 50.000.000 a tutti, oppure ai primi 50 che vengono, agli ultimi le ossa.

Si decidano almeno queste cose.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.). In commissione abbiamo accolto una proposta che può essere fatta anche qui: scrivere un ordine del giorno che prevede la possibilità di aprire i termini e chiuderli, e quindi per evitare che questa legge rimanga sempre aperta come richieste, anche perché poi si aprirebbe il problema che poneva il collega Carloni. Un po' come è avvenuto con la legge numero 15, che si è aperto al 12 dicembre e si è chiuso il 12 marzo 1997, evitando magari, come è avvenuto per la legge numero 15, che uno debba aspettare ad oggi per sapere se riceverà o no i finanziamenti, magari accelerando i tempi di istruttoria, però può essere giusto e corretto che ci sia una apertura e una conclusione di termini. Quindi si riceverebbero le domande, questo consentirebbe anche al Consiglio di vedere se le risorse messe a disposizione sono inferiori oppure no a quanto magari è l'ammontare delle richieste, quindi valutare anche le manovre finanziarie sulla base delle effettive domande di nuove iniziative agri-turistiche.

Questa impostazione si può fare, visto che non l'abbiamo previsto in un emendamento, con un ordine del giorno e recuperato magari successivamente.

Io rinvito il collega a scrivere materialmente l'ordine del giorno, sarà valutato e penso che si possa votare unanimemente da parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). La proposta di ordine del giorno mi trova nettamente contrario perché arriveremmo all'assurdo di fare un ordine del giorno per chiedere alla Giunta di applicare una legge che già esiste, cioè l'art. 19 della legge regionale n. 40 del 1990, per cui la rileggo per conoscenza dei colleghi che non l'hanno presente. Il primo comma: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti di qualsiasi natura sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, da parte dell'Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa dovrà attenersi. Per l'Amministrazione Regionale criteri e modalità sono deliberati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale competente." Credo che non ci sia niente da aggiungere, c'è solo da rispettare il dettato di una legge che già esiste.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 44. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 43 decade. L'emendamento numero 9 è ritirato.

Metto in votazione l'emendamento numero 45. (Viene richiesta la controprova.) Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Gli emendamenti numero 10 e 11 pressappoco dicono la stessa cosa. Basterebbe che all'emendamento 11 si aggiungesse la parola "conservazione" oltre ad "elaborazione e manipolazione", per evitare di avere una ripetizione.

Proporrei di inserire la parola "conservazione" dopo "manipolazione" e quindi ritirare l'emendamento numero 10.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 10 è ritirato. Metto in votazione l'emendamento numero 11 così come riformulato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 14

Vincolo di destinazione

e restituzione dei contributi

1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi dell'articolo13 non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica prima di dodici anni dalla erogazione dell'ultima rata di contributo.

2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione dei contributi regionali e la conseguente restituzione delle somme percepite.

3. L'eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica comporta ugualmente l'obbligo della restituzione delle provvidenze percepite ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dodici anni dalla loro erogazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 15

Attività di studio, di ricerca

e formazione professionale

1. La Regione:

a) promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo;

b) cura la formazione professionale degli operatori agrituristici, dei tecnici e del personale delle organizzazioni e delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo dell'agriturismo;

c) incentiva e coordina, anche mediante la promozione di idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione e lo sviluppo dell'offerta agrituristica regionale;

d) sostiene la realizzazione di 'progetti pilota' per iniziative, aziendali e interaziendali, a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive d'insediamenti industriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Sospendiamo, come da accordi in Conferenza dei Capigruppo, la seduta. Convoco una brevissima Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 55, viene ripresa alle ore 12 e 59.)

PRESIDENTE. Comunico quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il Consiglio riprenderà alle ore 16 per finire la legge sull'agriturismo e possibilmente per affrontare un'altra leggina.

La seduta è tolta alle ore 12 e 59.