Seduta n.323 del 26/04/1994 

CCCXXIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MARTEDI' 26 APRILE 1994

Presidenza del Presidente FLORIS

indi

del Vicepresidente SERRENTI

INDICE

Commemorazione dell'ex consigliere regionale Pedroni:

PRESIDENTE .........................

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE .........................

Dimissioni del consigliere regionale Nuvoli

Disegno di legge: "Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione" (484). (Discussione e approvazione)

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Elezione di quattro rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'I.S.F.O.R.E.:

(Votazione segreta)

(Risultato della votazione)

Interpellanze (Annunzio) ......

Interrogazioni (Risposta scritta)

Legge regionale 2 marzo 1994: "Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali", rinviata dal Governo (CCLXXXIV). (Discussione e approvazione, presentazione e approvazione di o.d.g.):

SERRA PINTUS ....................

COGODI ................................

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) ......

Proclamazione e giuramento del consigliere regionale Pietro Lai

Proposta di legge Manchinu - Mulas Maria Giovanna - Pili - Fadda Antonio- Baroschi - Lombardo - Mannoni - Mereu S. - Ferrari - Degortes - Fadda Fausto: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16, 'Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline'" (365). (Discussione e approvazione)

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Proposte di legge (Annunzio di presentazione)

Sull'ordine del giorno:

SATTA GABRIELE ...............

BAROSCHI.............................

USAI SANDRO .....................

PRESIDENTE ........................

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

FERRARI, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 3 marzo 1994, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il Gruppo misto ha eletto i consiglieri Ladu, Pili e Lombardo, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Segretario del Gruppo stesso.

Comunico inoltre che il consigliere Massimo Fantola ha aderito al partito politico "Patto Segni".

Comunico infine che i consiglieri Pietro Arca e Sandro Usai, a seguito della loro adesione al movimento politico "Centro Cristiano Democratico", hanno formalizzato il proprio ingresso nel Gruppo misto.

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Cuccu - Usai Sandro - Satta Antonio - Cadoni - Manchinu - Planetta - Satta Gabriele - Cogodi - Giagu - Ferrari - Desini - Pau - Mereu Orazio - Meloni - Casu - Atzeni - Ruggeri:

"Modifiche alla legge regionale 28/88 concernente: 'Disciplina delle attività di interesse turistico - Albi regionali e disposizioni tariffarie"'. (487)

(Pervenuta il 13 aprile 1994 ed assegnata alla sesta Commissione.)

dai consiglieri Baroschi - Pubusa - Marteddu:

"Misure urgenti di salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione dei procedimenti di mobilità verticale di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24". (488)

(Pervenuta il 20 aprile 1994 ed assegnata alla prima Commissione.)

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Amadu sulle difficoltà di macellazione che incontrano gli allevatori sardi nelle strutture pubbliche". (375)

(Risposta scritta in data 14 aprile 1994.)

"Serrenti sul depauperamento di sabbia dell'arenile del Poetto". (646)

(Risposta scritta in data 14 aprile 1994.)

"Ortu - Demontis - Meloni - Planetta - Puligheddu - Serrenti sull'affidamento dell'appalto di lavori di potabilizzazione del 'Simbirizzi'". (688)

(Risposta scritta in data 14 aprile 1994.)

"Pusceddu - Onnis - Desini - Mereu Orazio sulla vertenza sindacale dei lavoratori dell'impianto di potabilizzazione del 'Simbirizzi'". (695)

(Risposta scritta in data 14 aprile 1994.)

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FERRARI, Segretario f.f.:

"Interpellanza Baghino - Baroschi - Mereu Salvatorangelo - Pili - Pusceddu - Tidu sull'attività della Giunta regionale in materia di riforma degli enti". (385)

"Interpellanza Cuccu sull'appalto dell'affitto di terreni di proprietà del Consorzio di Bonifica del basso Sulcis". (386)

Commemorazione dell'ex consigliere regionale Pedroni

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, nei giorni scorsi si è spento l'onorevole Tonino Pedroni, già consigliere regionale nella V e nella VI legislatura. Era nato a Tempio ed aveva sessantaquattro anni. Con lui scompare un'altra di quelle persone che sono state protagoniste della rinascita democratica e che hanno visto nascere l'autonomia regionale. Tonino Pedroni aveva infatti soltanto quattordici anni quando, nel 1943, si iscrisse al Partito Comunista Italiano e ciò anche nella sua famiglia provocò grandi scombussolamenti: uno zio prete lo diseredò ed egli abbandonò la scuola dopo la licenza media e lavorò attivamente per il partito.

Fu premiato con l'invio alla scuola di partito di Mosca, dove rimase quasi quattro anni. Al suo ritorno fu dirigente prima della federazione di Sassari poi di quella della Gallura. Fu eletto consigliere provinciale e nel 1965 consigliere regionale; fu anche consigliere comunale a Tempio e Olbia. Nel Consiglio regionale fece parte di numerose Commissioni ed ha saputo conquistarsi anche la stima degli avversari nonostante il suo carattere chiuso e la sua vis polemica spesso sferzante.

Nelle due legislature firmò numerosi provvedimenti di legge, interrogazioni, mozioni; in particolare si interessò di problemi turistici primari per la Gallura.

La sua scomparsa lascia un'eco di rimpianti in quanti lo conobbero. Al Gruppo che lo ebbe tra i suoi componenti e ai familiari giunga il cordoglio del Consiglio e mio personale.

Sospendo la seduta per cinque minuti in segno di lutto.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 11, viene ripresa alle ore 10 e 22.)

Dimissioni del consigliere regionale Nuvoli

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Giovanni Nuvoli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale con la seguente nota del 18 aprile 1994, pervenuta il 19 aprile 1994:

"At seguito mia proclamazione contemporanea at deputato et rinuncia at carica consigliere regionale. Giampaolo Nuvoli".

Ricordo che ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 6 marzo 1979, numero 7, è riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri. Se non vi sono opposizioni. L'Assemblea prende atto delle dimissioni del consigliere Nuvoli.

Prego il Presidente della Giunta delle elezioni di convocare immediatamente la Giunta stessa affinché, esaminati gli atti degli Uffici circoscrizionali, si pronunci circa il candidato che subentrerà al consigliere Nuvoli. A tal fine sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 23, viene ripresa alle ore 10 e 27.)

Proclamazione e giuramento del Consigliere Pietro Lai

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla base di quanto comunicatomi dal Presidente della Giunta delle elezioni, con nota del 13 aprile 1994, alla quale si fa rinvio, proclamo eletto consigliere regionale Pietro Lai. Pertanto, constatatane la presenza, lo invito a entrare in Aula e a prestare il giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto Speciale per la Sardegna e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250.

Invito il collega a presentarsi di fronte al banco della Presidenza. Do lettura della formula del giuramento previsto dall'articolo 3 del citato D.P.R., al termine della quale risponderà: lo giuro. "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna".

LAI PIETRO (P.P.I.). Lo giuro.

Discussione e approvazionedella proposta di legge Manchinu - Mulas Maria Giovanna - Pili - Fadda Antonio - Baroschi - Lombardo - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Ferrari - Degortes - Fadda Fausto: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giungo 1990, n. 16, 'Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline'" (365)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 365; relatore l'onorevole Baroschi. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Baroschi.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore Cabras Marco.

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

CADONI, Segretario:

Articolo unico

1. Il termine per la presentazione delle domande di passaggio di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 giungo 1990, n. 16 (Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline) è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I commi 3, 4,5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1990 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'inquadramento è disposto, nei limiti delle disponibilità esistenti nella dotazione organica del personale del ruolo unico regionale, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. L'inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza, secondo la seguente tabella:

1° dirigenza 9^ qualifica funzionale

9° livello 8^ qualifica funzionale

8° livello 8^ qualifica funzionale

7° livello (capo tecnico) 7^ qualifica funzionale.

5. Al personale così inquadrato è riconosciuta per intero ed a tutti gli effetti l'anzianità di servizio, sia effettiva che figurativa, maturata e formalmente accertata presso l'amministrazione di provenienza.

6. Il personale del Corpo delle miniere comandato presso l'Amministrazione regionale che non presenti domanda di passaggio cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4..

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

CADONI, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Giunta regionale

Art. 1

Il 1° comma è soppresso. (1)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 1 bis

Norma finanziaria

1. La maggiore spesa derivante dall'attrazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1994 - 1995 - 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Capitolo 03016-

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)

1994 lire 70.000.000

1995 lire 70.000.000

1996 lire 70.000.000 mediante prelevamento dell'importo di lire 70.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 dalla voce 6 e di lire 70.000.000 per l'anno 1996 dalla voce A della tabella A allegata alla L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

02-PERSONALE

In aumento

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'amministratore regionale (copia riferimenti legislativi)

1994 lire 50.000.000

1995 lire 50.000.000

1996 lire 50.000.000 -

Capitolo 020122-

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale art. 73 L.R. (finanziaria 1990)

1994 lire 12.000.000

1995 lire 12.000.000

1996 lire 12.000.000

Capitolo 02023-

Trattamento assistenza (copia denominazione)

1994 lire 5.000.000

1995 lire 5.000.000

1996 lire 5.000.000

Capitolo 02052 -

Missioni (copia denominazione)

1994 lire 2.000.000

1995 lire 2.000.000

1996 lire 2.000.000

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022 e 02052 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi. (2)

Emendamento sostitutivo parziale Baroschi - Sanna Antonio - Usai Sandro - Manca - Ferrari - Serra Pintus

Art 1

- Comma 4

Alle parole "la dirigenza - 9a a.f." si sostituiscono le parole: " la dirigenza 8a qualifica funzionale". (3)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. La Commissione è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 3, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 365. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 80, corrispondente al nome del consigliere Zucca).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Zucca.

CADONI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baroschi - Cadoni - Carusillo -Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Demontis - Desini - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Salvatorangelo - Muledda - Murgia - Ortu - Pes - Pili - Planetta - Frau - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Salis - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Puggioni - Lai Pietro - Tidu - Usai Edoardo.

Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Cogodi - Morittu - Urraci.

Risultato della votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione della proposta di legge numero 365:

presenti 51

votanti 47

astenuti 4

maggioranza 26

favorevoli 47

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione, presentazione e approvazione di o.d.g. della legge regionale 2 marzo 1994: "Nuove norme sul controllo degli enti locali", rinviata dal Governo (CCLXXXIV)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge rinviata numero CCLXXXIV, relatore l'onorevole Pubusa. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

CADONI, Segretario:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità - Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'esercizio del controllo, attribuito agli organi della Regione sarda dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sugli atti dei Comuni e delle Province.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al controllo sugli atti della città metropolitana di Cagliari e dei municipi, qualora istituiti, dalle comunità montane, delle circoscrizioni di decentramento comunale, degli altri enti locali e delle forme associative disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

3. Le deliberazioni adottate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono sottoposte al controllo di legittimità secondo gli stessi criteri, limiti, modalità e termini previsti per il controllo sulle deliberazioni adottate dai predetti enti nell'esercizio delle funzioni proprie.

4. Per il controllo sugli atti degli enti diversi da quelli sopra indicati, elencati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai Capi VII, VIII, IX e X della medesima legge, intendendosi sostituite da quelle recate dalla presente legge le disposizioni sui termini per l'esercizio del controllo contenute negli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 62 del 1978.

5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

CADONI, Segretario:

Art. 2

Articolazione territoriale dei comitati

1. All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, ed i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Tempio Pausania e Lanusei.

2. La circoscrizione territoriale del Comitato regionale di controllo si estende all'intero territorio della Regione.

3. Le circoscrizioni territoriali dei comitati di controllo di Cagliari, Sassari Nuoro e Oristano comprendono i Comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni provinciali, esclusi i Comuni elencati nei commi 4, e, e 6.

4. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Iglesias comprende i comuni di Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Siliqua, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

5. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Tempio Pausania comprende i Comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Golfo Aranci, Laerru, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Martis, Monti, Nulvi, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Sedini, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Trinità d'Agultu e Vignola, Valledoria, Viddalba.

6. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Lanusei comprende i Comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

7. Rispetto agli enti diversi dal Comune, la competenza territoriale dei comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

CADONI, Segretario:

Art. 3

Competenza dei comitati

1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle Province e della città metropolitana di Cagliari.

2. Il comitato regionale esercita altresì il controllo sugli atti degli altri enti di cui all'articolo 1 concernenti i seguenti oggetti:

a) statuti e regolamenti;

b) tabelle organiche;

e) stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente;

d)assunzione di personale a qualsiasi titolo;

e) convenzioni concernenti incarichi professionali e prestazioni d'opera;

f) piani urbanistici comunali e intercomunali di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I comitati circoscrizionali esercitano il controllo su tutti gli atti che non rientrano nella competenza del comitato regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

CADONI, Segretario:

CAPO II

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 4

Composizione dei comitati di controllo

1. Ciascun comitato di controllo è composto da:

a) due componenti eletti dal Consiglio regionale tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno quattro anni, o due anni se munito di diploma di laurea, in Sardegna le cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente o Vicepresidente di un comitato di controllo;

b) due componenti eletti dal Consiglio regionale tra segretari comunali o provinciali in quiescenza e funzionari degli enti locali in quiescenza che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di vicesegretario generale;

c) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, proposto dal competente ordine professionale;

d) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti, proposto dal competente ordine professionale;

e) un componente sorteggiato fra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche, funzionari statali in servizio e in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche.

2. Per l'esercizio del controllo sugli strumenti urbanistici e sugli atti contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici, i comitati di controllo sono integrati da:

a) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di ingegneri iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materia urbanistica, proposto dal competente ordine professionale;

b) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di architetti iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materia urbanistica, proposto dal competente ordine professionale.

3. E' soppresso l'articolo 30 della legge regionale n. 45 del 1989.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

CADONI, Segretario:

Art. 5

Elenchi presentati dagli ordini professionali

1. Gli elenchi di nominativi di cui alle lettere e) e d) del comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 sono richiesti dal Presidente della Giunta regionale, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza di comitati o entro il quinto giorno della sopravvenuta vacanza, ai competenti ordini professionali individuati in relazione alla sede dell'organo al quale si riferiscono le designazioni, o all'ordine regionale per l'elenco riguardante il comitato regionale di controllo.

2. Della richiesta è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani pubblicati in Sardegna.

3. Gli elenchi, unitamente alle dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico sottoscritte dai designati, devono essere comunicati dai competenti ordini professionali al Presidente della Giunta regionale, che ne da immediatamente notizia al Presidente del Consiglio per i conseguenti adempimenti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta di designazione.

4. Decorso tale termine senza che siano pervenute le designazioni, i componenti sono eletti dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere e) e d) del comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

CADONI, Segretario:

Art. 6

Elenchi formati a domanda

1. Gli elenchi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 sono predisposti distintamente per ciascun comitato dal Presidente della Giunta regionale, che provvede a tal fine, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quinto giorno dalla sopravvenuta vacanza, alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, nello stesso giorno, sui quotidiani pubblicati nell'Isola, e al contestuale invio al domicilio degli iscritti negli elenchi precedentemente formati, di un avviso con il quale si invitano coloro che posseggono i prescritti requisiti a manifestare o rinnovare la loro disponibilità a far parte degli organi di controllo.

La disponibilità è manifestata o rinnovata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme di legge, contenente l'attestazione che l'interessato possiede i requisiti prescritti per l'inserimento nell'elenco e non si trova in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 10.

3. La dichiarazione deve pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'invito di cui al comma 1.

4. Non appena decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio, per gli adempimenti di competenza, gli elenchi di coloro che hanno manifestato nelle forme prescritte la disponibilità a far parte dei comitati di controllo, distinti per comitato.

5. Nei casi in cui non si disponga di un elenco di almeno tre nominativi, il Consiglio procede all'elezione dei componenti dei comitati scegliendoli fra coloro che abbiano i requisiti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

CADONI, Segretario:

Art. 7

Modalità del sorteggio

1. Le operazioni di sorteggio dei componenti dei comitati di controllo sono effettuate, in seduta pubblica del Consiglio regionale, dal suo Presidente coadiuvato dai consiglieri segretari.

2. Per i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 vengono sorteggiati due nominativi di riserva cui si ricorre, nell'ordine del sorteggio, in caso di dimissioni, decadenza o vacanza del componente titolare.

3. Un estratto del processo verbale concernente dette operazioni è immediatamente tra smesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

CADONI, Segretario:

Art. 8

Modalità dell'elezione

1.I componenti dei comitati di controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4, e gli altri componenti nel caso in cui non si possa procedere al sorteggio, sono eletti dal Consiglio regionale.

2. Le votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati di controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 si svolgono entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quinto giorno dalla sopravvenuta vacanza. Le altre votazioni si svolgono entro due giorni dal verificarsi di cui al comma 4 dell'articolo 5 o al comma 5 del l'articolo 6.

3. Risultato eletti coloro che abbiano ottenuto il voto di due tersi dei componenti dell'assemblea e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Qualora il numero di coloro che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, le votazioni per i componenti che restano da eleggere sono ripetute a distanza di non più di 24 ore dalle precedenti; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, e, a parità di voti, i più anziani di età.

5. Un estratto del processo verbale concernente le votazioni è immediatamente trasmesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

CADONI, Segretario:

Art. 9

Nomina dei componenti dei comitati di controllo

1. Non appena ricevuti gli estratti dei pro cessi verbali del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale fissa a coloro che sono stati sorteggiati od eletti un termine di 7 giorni per produrre idonea certificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di nomina dei componenti dei comitati, ne da notizia al Presidente del Consiglio per gli adempimenti relativi all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del comitato e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo ovvero, qualora taluno dei sorteggiati o degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e pro cede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione o il sorteggio suppletivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

CADONI, Segretario:

Art. 10

Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere nominati componenti dei comitati di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i consiglieri regionali;

c) i consiglieri e gli amministratori provinciali, comunali e degli altri enti sottoposti al controllo;

d) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), esclusa l'ineleggibilità derivante dal numero dei mandati ricoperti;

e) i dipendenti e i revisori dei conti della Regione, dei Comuni, delle Province e degli altri enti sottoposti al controllo, non che i dipendenti dei partiti e dei movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con il concessionario dei servizi di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale del comitato;

f) coloro che siano già stati per due volte eletti o sorteggiati quali componenti di un comitato di controllo; la causa di ineleggibilità non si applica a coloro che vengono eletti, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, in ragione del possesso del requisito di ex Presidente o Vicepresidente di un comitato di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

CADONI, Segretario:

Art. 11

Cause di decadenza

1. Decadono dalla carica i componenti dei comitati:

a) che si presentino candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali;

b) che successivamente alla nomina venga no a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;

c) che siano componenti di altro comitato di controllo;

d) che prestino attività professionale, di consulenza o di collaborazione presso la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti sottoposti al controllo;

e) che abbiano parte diretta o indiretta in esazioni, servizi e appalti della Regione, di Comuni, Province ed altri enti sottoposti al controllo o in società, aziende o istituti da questi sovvenzionati;

f) che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi a livello nazionale, regionale, provinciale, sovracomunale nei partiti e nei movimenti politici organizzati che abbiano partecipato con proprie liste a competizioni elettorali, nelle organizzazioni sindacali e di categoria;

g) che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, al un minimo di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

3. Nel caso di cui alla lettera g) del comma 1, il Presidente del comitato è tenuto a segnalare Presidente della Giunta regionale la causa di decadenza.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino i Presidente dei comitati, i Vicepresidenti provvedono all'adempimento di cui al comma 3.

5. Il Presidente della Giunta regionale pro cede d'ufficio, o su segnalazione, a contestare la causa di decadenza all'interessato, il quale ha die ci giorni per rispondere ed eventualmente rimuovere le condizioni che l'hanno determinata.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale;

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente oppure rimossa;

b) dichiara con provvedimento motivato la decadenza del componente dell'organo di controllo:

7. La decisione di cui alla lettera a) del comma 6 è comunicata all'interessato, al presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del comitato; la dichiarazione di cui alla lettera b) è notificata all'interessato ed è comunicata al Presi dente del Consiglio regionale ed al Presidente del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

CADONI, Segretario:

Art. 12

Sospensione delle funzioni

1. E' sospeso dalle funzioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il componente del comitato di controllo che venga a trovarsi nelle condizioni previste per la sospensione degli amministratori locali dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali).

2. E' altresì sospeso di diritto dalle funzioni, durante il procedimento di contestazione, il componente del comitato di controllo cui venga con testata una causa di decadenza ai sensi dell'arti colo 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

CADONI, Segretario:

Art. 13

Responsabilità dei componenti dei comitati di controllo

1. I componenti dei comitati di controllo sono responsabili, personalmente e solidalmente, nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I comitati di controllo, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato per danni arrecati agli enti, debbono farne denuncia alla Procura generale della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

CADONI, Segretario:

Art. 14

Durata in carica dei comitati

1. I Comitati di controllo di insedino dopo l'insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il quarantacinquesimo giorno dalla predetta scadenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

CADONI, Segretario:

Art. 15

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti degli organi di controllo sono irrevocabili e sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne da comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del collegio di appartenenza.

2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

CADONI, Segretario:

Art. 16

Surrogazione dei componenti dei comitati

1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti dei comitati abbia cessato di farne parte si provvede alla sua surrogazione nelle forme e nei termini previsti per la sua nomina salvo che non si disponga di un nominativo di riserva sorteggiato ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, e comunque nel rispetto dell'appartenenza alla categoria del componente cessato.

2. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

CADONI, Segretario:

Art. 17

Scioglimento dei comitati

1. E' sciolto il comitato che, malgrado diffida della Giunta regionale, reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti.

Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide a maggioranza assoluta.

3. Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del comitato che, per dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

4. La ricostituzione del comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento è effettuata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5 e seguenti.

5. Nel periodo di vacanza dell'organo di controllo disciolto a norma del presente articolo le relative funzioni vengono svolte dal comitato di controllo a ciò deputato dal Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui al comma 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

CADONI, Segretario:

CAPO III FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 18

Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. Non appena ricevuta notizia dell'emanazione del decreto di nomina dei componenti dei comitati di controllo, il Presidente dei Consiglio regionale convoca il Consiglio per l'elezione, tra i componenti di cui al comma 1 dell'articolo 4, dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei comitati di controllo.

2. L'elezione avviene mediante unica votazione per ciascun comitato, nella quale è votato un solo nome.

3. Il più votato è eletto Presidente, chi lo segue immediatamente è eletto Vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

CADONI, Segretario:

Art. 19

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del comitato di controllo:

a) convoca e presiede le sedute e ne forma l'ordine del giorno;

b) assegna gli atti soggetti a controllo ai singoli relatori, secondo criteri fissati collegialmente;

c) sottoscrive i verbali delle sedute e le pronunce dell'organo di controllo;

d) rappresenta l'organo di controllo e ne dirige l'attività;

e) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate;

f) svolge le funzioni di cui al comma 4 del l'articolo 43.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

CADONI, Segretario:

Art. 20

Funzioni del Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente svolge altresì i compiti che gli sono affidati o delegati dal Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, assume le funzioni di Presidente il componente più anziano di età fra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

CADONI, Segretario:

Art. 21

Convocazione, seduta e deliberazioni dei comitati

1. Le sedute ordinarie hanno luogo almeno due volte alla settimana, in giorno ed ora prestabiliti dallo stesso comitato, nel corso dell'orario di ufficio senza necessità di convocazione.

2. L'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute ordinarie fissate nel calendario dei lavori è depositato, con un esemplare per ciascun componente, presso la segreteria del comitato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, insieme con i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, per la consultazione di essi da parte di tutti i componenti del comitato.

3. In caso di necessità il presidente può convocare il comitato in seduta straordinaria, dando ne avviso, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno 24 ore prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e contestualmente devono essere posti a disposizione dei componenti per la consultazione presso gli uffici i fascicoli relativi agli affari iscritti al l'ordine del giorno.

4. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti del comitato di cui al comma 1 dell'articolo 4.

5. Per la validità delle sedute in cui vengono esaminati gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 4 è inoltre necessaria la presenza di almeno uno dei componenti di cui al medesimo comma.

6.

7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a voto palese; a parità di voti pre vale quello del Presidente.

8. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

CADONI, Segretario:

Art. 22

Astensione

1. Ogni componente del comitato deve astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:

a) sia direttamente interessato al provvedimento;

b) egli stesso o il coniuge, o un parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione o convivente abituale, sia interessato al provvedimento;

c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;

d) sia amministratore o gerente dell'ente, dell'associazione, del comitato, della società o stabilimento interessato dal provvedimento.

2. Non sono consentite le astensioni dal voto per motivi diversi da quelli indicati nel comma 1.

3. I motivi dell'astensione sono riportati nel verbale della seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

CADONI, Segretario:

Art. 23

Verbale della seduta

1. Il verbale della seduta deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere l'oggetto delle questioni trattate, le decisioni assunte e i voti espressi da ciascuno.

2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle sedute non validamente costituite per mancanza del numero legale.

3. Ogni componente del comitato può chiedere l'inserimento a verbale sia delle motivazioni del proprio voto sia di eventuali proprie dichiarazioni rilevanti in ordine alla decisione.

4. I verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

CADONI, Segretario:

CAPO IV

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 24

Princìpi generali sul controllo di legittimità

1. I comitati esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, secondo i criteri, i limiti, le modalità e i termini precisati nei successivi articoli.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito dall'ente. Il controllo di legittimità comporta altresì la verifica della conformità degli atti alle norme statutarie e regolamentari dell'ente.

3. Il controllo di legittimità comporta altresì la verifica della conformità degli atti alle norme statutarie e regolamentari dell'ente.

3. Il comitato di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.

4. Il decreto di annullamento deve indicare espressamente le parti dell'atto che si ritengono illegittime e le norme giuridiche che si assumono violate, anche con riferimento ai princìpi generali dell'ordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

CADONI, Segretario:

Art. 25

Controllo del bilancio e del conto consuntivo

1. Il controllo di legittimità del bilancio e del conto consuntivo comprende la verifica della coerenza interna degli atti e della corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2. In sede di esame del conto consuntivo, il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto stesso. In tale caso, lo stesso comitato dovrà indicare il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le modificazioni sud dette dovranno essere apportate.

3. Nell'esercizio del controllo sul conto consuntivo i comitati si avvalgono delle risultanze della relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

CADONI, Segretario:

Art. 26

Controllo sostitutivo

1. I comitati, qualora i Comuni, le Province e gli altri enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 1 abbiano omesso di compiere, entro i termini stabiliti dalla legge, atti obbligatori per legge, statuto o regolamento, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza, nominano un commissario per l'adozione degli atti stessi. Le relative spese sono poste a carico dell'ente, salvo rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli eventuali responsabili.

2. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dall'ente per legge o per altro titolo non in contestazione, i comitati procedono secondo le stesse modalità di cui al comma 1.

3. I provvedimenti adottati dai comitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati nell'albo dell'ente per la durata di quindici giorni dal giorno successivo alla loro ricezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

CADONI, Segretario:

Art. 27

Controllo sostitutivo in ordine al bilancio

1. Trascorso il termine entro il quale lo schema di bilancio deve essere predisposto dalla Giunta, il comitato di controllo, con le modalità di cui all'articolo 26, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. In tal caso, e nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il comitato assegna al Consiglio un termine non inferiore a venti giorni per la sua approvazione. La relativa comunicazione è immediatamente notificata, a cura della segreteria del comitato, a tutti i consiglieri.

3. Decorso tale termine, il comitato nomina apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

4. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato al prefetto ai fini della procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali prevista dal comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

CADONI, Segretario:

Art. 28

Controllo sostitutivo in ordine al conto consuntivo

1. Qualora il conto consultivo non venga deliberato dall'ente entro il termine di legge, o non vengano adottate le modificazioni di cui al comma 2 dell'articolo 25 entro i termini ivi indicati, ovvero sia stato pronunciato l'annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo, il comitato di controllo provvede alla nomina di un commissario per l'adozione del conto stesso secondo le modalità stabilite dall'articolo 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E'approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

CADONI, Segretario:

Art. 29

Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali e agli organi assembleari degli enti indicati al comma 2 dell'articolo 1.

2. Sono inoltre sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che gli organi esecutivi degli enti intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato faccendone espressa richiesta nella stessa deliberazione.

3. Le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti nelle materie sotto elencate sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

4. Le altre deliberazioni degli organi esecutivi degli enti sono sottoposte al controllo quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti, con richiesta scritta e motivata, inoltrata negli stessi termini di cui al comma 3, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

5. Le richieste di sottoposizione a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere presentate al segretario dell'ente, che è tenuto a trasmettere all'organo di controllo le deliberazioni entro il termine di cinque giorni dalla data di deposito della richiesta.

6. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni prive di contenuto dispositivo e quelle meramente esecutive di altre deliberazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

CADONI, Segretario:

CAPO V

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

Art. 30

Pubblicazione delle deliberazioni.

Invio ai gruppi consiliari

1. Salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali, le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, delle Giunte e degli organi assembleari ed esecutivi degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono pubblicate nell'albo pretorio degli enti entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.

2. Le deliberazioni dichiarate immediata mente eseguibili sono pubblicate nell'albo pretorio dell'ente entro cinque giorni dalla loro adozione.

3. Il termine di cui al comma 2 è osservato anche per le deliberazioni di variazione al bilancio adottate dalla Giunta.

4. Contestualmente alla pubblicazione al l'albo pretorio il segretario dell'ente trasmette ai gruppi consiliari o assembleari copia di tutte le deliberazioni e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

CADONI, Segretario:

Art. 31

Invio delle deliberazioni ai comitati di controllo

1. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del l'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, o entro cinque giorni per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili.

2. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 del l'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla richiesta di sottoposizione al controllo.

3. Le deliberazioni sono trasmesse, in unico esemplare autenticato, corredato da ogni altro atto o documento richiamato nelle medesime, ad eccezione dei provvedimenti già assoggettati a controllo, a mezzo di raccomandata semplice o con avviso di ricevimento, o mediante notificazione o consegna a mano, unitamente ad un elenco in duplice copia degli atti trasmessi.

4. Una copia dell'elenco, munita dell'atte stazione della data del ricevimento, è immediatamente restituita al presentatore o inviata a mezzo posta all'ente interessato.

5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata, il rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 è provato dalla data di spedizione risultante dal timbro postale.

6. E' consentita anche la trasmissione delle deliberazioni a mezzo di telefax, insieme ad un elenco degli atti trasmessi, contenente l'indicazione del numero di pagine di cui consta ciascuno di essi e del responsabile della trasmissione. L'ufficio ricevente, verificata immediatamente la corrispondenza del numero delle pagine ricevute con quello indicato nell'elenco e la loro leggibilità, appone sull'elenco la data di ricezione e il nome del responsabile di essa e ne trasmette copia all'ente con lo stesso mezzo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

CADONI, Segretario:

Art. 32

Termini per l'esercizio del controllo

1. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora i comitati, entro venti gironi dal loro ricevimento, non abbiano comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33.

2. Il termine è elevato a quaranta giorni per i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i regolamenti, gli statuti e gli strumenti urbanistici.

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano altresì esecutive quando, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, i comitati comunicano formalmente all'ente di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. I termini previsti dal presente articolo e dagli articoli 33 e 34 sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

CADONI, Segretario:

Art. 33

Richiesta di elementi istruttori

1. I comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente chiarimenti ed elementi istruttori mediate ordinanza che deve essere trasmessa all'ente nei termini e con le modalità previste per la pronuncia di annullamento. Nell'ordinanza devono essere indicati i profili di legittimità cui la richiesta è correlata.

2. I chiarimenti e gli elementi istruttori richiesti devono essere inviati ai comitati, con le stesse modalità previste dall'articolo 31, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza di cui al comma 1.

3. Le pronunce dei comitati sono adottate entro i dieci gironi successivi alla ricezione dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i comitati procedono comunque entro dieci gironi all'adozione dei provvedimenti di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

CADONI, Segretario:

Art. 34

Audizione degli enti controllati

1. Ove i legali rappresentanti lo richiedano, gli amministratori degli enti sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

2. Se l'audizione di cui al comma 1 è richiesta relativamente a deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29, i consiglieri che hanno attivato il controllo devono essere informati dalla segreteria del comitato della data fissata per l'audizione e possono inviare propri rappresentanti.

3. Qualora i rappresentanti delle minoranze in organi assembleari degli enti lo richiedano, essi sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

4. Della data fissata per l'audizione di cui al comma 3 sono informati dalla segreteria del comitato i legali rappresentanti dell'ente, che possono inviare propri rappresentanti.

5. L'iniziativa per l'audizione degli enti può essere assunta d'ufficio dai comitati.

6. L'accoglimento della richiesta di audizione o la richiesta di audizione assunta d'ufficio dai comitati comporta la proroga di dieci giorni dei termini ordinari per il controllo delle deliberazioni.

7. La richiesta di audizione di cui ai commi 1 e 3 deve essere formulata per iscritto e pervenire entro il termine di dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione della deliberazione.

8. Le osservazioni formulate in sede di audizione sono inserite a verbale come parte integrante del procedimento di controllo.

9. In ogni caso, la relazione, la discussione e la deliberazione sulle questioni sottoposte ai comitati hanno luogo senza la presenza dei soggetti di cui ai commi precedenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

CADONI, Segretario:

Art. 35

Osservazioni sulle deliberazioni soggette a controllo.

1. Chiunque può presentare ai comitati, prima della conclusione del procedimento di controllo, osservazioni scritte sulle deliberazioni soggette a controllo.

Le osservazioni sono allegate dalla segreteria del comitato al fascicolo relativo all'atto cui si riferiscono, per consentirne la visione da parte dei componenti del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

CADONI, Segretario:

Art. 36

Pronunce dei comitati di controllo

1. I comitati di controllo pronunciano:

a) declaratoria di legittimità con la dicitura: "Il Comitato non rileva vizi di legittimità";

b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'articolo 29;

c) declaratoria di incompetenza, allorché il provvedimento debba essere sottoposto al controllo di altro comitato; in tal caso esso è immediatamente inoltrato al comitato competente ed i termini per l'esercizio del controllo decorrono dalla data della sua ricezione;

d)ordinanza motivata di annullamento per vizi di legittimità;

e) declaratoria di nullità dell'atto ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 della legge n. 142 del 1990;

f) declaratoria di decadenza;

g) ordinanza di richiesta di chiarimenti o elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33;

h) richiesta di modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25;

i) invito a provvedere entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28;

1) decreto di nomina di commissario per provvedere all'emanazione di atti in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera i).

2. Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

CADONI, Segretario:

Art. 37

Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo

1. Quando la scadenza dei termini lo richiede, l'adozione dei provvedimenti di annullamento o di rinvio è immediatamente comunicata per sintesi agli enti a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o comunque con ogni mezzo idoneo ad accertare la data del ricevimento.

2. Le ordinanze di annullamento e di richiesta di chiarimenti ed elementi istruttori sono tra smesse entro i dieci giorni successivi alla loro adozione.

3. Dal giorno successivo alla sua ricezione, l'ordinanza di annullamento è pubblicata nell'albo dell'ente per quindici giorni e di essa è data comunicazione al consiglio o all'organo assembleare nella prima seduta utile.

4. Le decisioni sulle deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 sono comunicate, nei cinque giorni successivi alla loro ricezione, a coloro che hanno attivato il controllo. Agli stessi vanno altresì comunicati gli eventuali chiarimenti ed elementi istruttori inviati ai comitati ai sensi del comma 2 del l'articolo 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

CADONI, Segretario:

Art. 38

Trasmissione di documenti con mezzi telematici

1. I provvedimenti, agli atti ed ogni altra comunicazione che i comitati e gli enti sottoposti a controllo debbono reciprocamente trasmettersi possono essere inviati con mezzi telematici che garantiscano la trasmissione del testo integrale e l'identificazione del responsabile e della data della trasmissione.

2. L'originale o la copia autentica del documento trasmesso con mezzi telematici è inviato entro i successivi dieci gironi al destinatario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

CADONI, Segretario:

Art. 39

Pubblicità dell'attività dei comitati e accesso agli atti

1. L'attività dei comitati di controllo è ispirata al principio della pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione), e alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti tra i cittadini e l'amministrazione regionale nello svolgi mento dell'attività amministrativa).

3. Un elenco di tutte le decisioni adottate dai comitati è tenuto a disposizione, presso i rispettivi uffici di segreteria, dei soggetti titolari del diritto di accesso disciplinato dal presente articolo.

4. Ogni cittadino e ogni soggetto portatore di interessi diffusi e collettivi ha il diritto di accesso, esercitabile mediante visione, alle decisioni dei comitati, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1986.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 4 han no diritto di ottenere, previa richiesta scritta, copia semplice o autentica dei provvedimenti di controllo che comunque li riguardano. Qualora essi siano direttamente interessati hanno il diritto di richiedere copia anche dei relativi atti istruttori e dell'estratto del verbale delle sedute per la parte di loro interesse.

6. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, come determinate con decreto del l'Assessore competente, e deve avvenire, a cura degli uffici della segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici gironi dalla richiesta.

7. Presso la segreteria dei singoli comitati sono istituiti appositi uffici e predisposte adegua te attrezzature per consentire, agli aventi titolo, l'accesso agli atti dei comitati e l'estrazione delle copie con le cautele dovute a garanzia della conservazione dei documenti. Agli stessi uffici deve essere inoltrata la richiesta di visione e di copia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

CADONI, Segretario:

Art. 40

Pubblicazione delle decisioni dei comitati

1. Il servizio regionale competente in materia di consulenza e assistenza agli enti locali esamina le decisioni dei comitati al fine di individuare quelle che, per la rilevanza del loro oggetto, per la novità o la complessità del caso trattato o per la difformità dell'indirizzo interpretativo prevalente, devono essere massimate e pubblicate, se del caso anche nel testo integrale e con l'opportuno commento, nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 41.

CADONI, Segretario:

Art.41

Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni

1. Al fine di favorire la formazione di un in dirizzo comune e il coordinamento dell'attività dei singoli comitati di controllo, l'Assessore regionale, degli enti locali indice, almeno due volte all'anno, riunioni congiunte di tutti i componenti dei comitati, su un ordine del giorno preventivamente stabilito.

2. Oltre alle riunioni periodiche, altre riunioni di tutti i componenti dei comitati potranno essere indette dall'Assessore degli enti locali ad istanza del comitato regionale o di almeno tre comitati circoscrizionali, ogni qual volta si renda necessario risolvere questioni particolari inerenti l'esercizio della propria attività ovvero questioni interpretative delle norme giuridiche vigenti.

3. Il resoconto delle riunioni di cui al pre sente articolo è pubblicato nel bollettino edito dell'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

CADONI, Segretario:

Art. 42

Relazione illustrativa sull'attività dei comitati

1. I comitati, a cura dei rispettivi Presidenti, presentano entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessore regionale degli enti locali una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione indica:

a) il numero delle sedute del comitato;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;

c) il numero degli atti soggetti a controllo per i quali i comitati non abbiano adottato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 38;

d) il numero degli atti annullati, suddivisi per categoria di enti controllati;

e) il numero degli atti assoggettati a controllo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29;

f) il numero e l'esito degli atti per i quali sia no stati richiesti chiarimenti o elementi istruttori;

g) il numero delle richieste di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;

h) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di decadenza;

i) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di nullità;

1) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di non assoggettabilità al controllo;

m) il numero delle audizioni effettuate con gli amministratori;

n) i problemi riscontrati nell'organizzazione dell'attività di controllo.

3. Sulla base delle predette relazioni, entro il 30 aprile di ogni anno l'Assessore regionale degli enti locali trasmette alla Giunta regionale una relazione di sintesi sull'attività di controllo che contiene:

a) i dati quantitativi sull'attività dei comitati, con le opportune elaborazioni statistiche e comparazioni con i dati degli anni precedenti;

b) la valutazione, in relazione ai carichi di lavoro rilevati, dell'adeguatezza funzionale delle risorse umane e materiali messe a disposizione dei comitati di controllo e le eventuali proposte di adeguamento e di miglior utilizzazione;

c) l'indicazione degli altri problemi emersi e le proposte di soluzione.

4. La relazione pubblicata nel bollettino edito dall'Assessorato ed inviata per conoscenza alla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E ' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 43.

CADONI, Segretario:

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI COMITATI DI CONTROLLO

Art. 43

Uffici dei comitati di controllo

1. Ai comitati di controllo sono assicurati dall'Amministrazione regionale il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.

2. Agli uffici di segreteria dei comitati di controllo è attribuita la qualificazione di servizi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale), e ad essi cono preposti coordinatori di servizio, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 1 del la legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1990, n. 25, che svolgono le funzioni di segretari dei comitati.

3. Fermo restando lo stato giuridico ed il rapporto organico con l'Amministrazione regionale, il personale di detti uffici è funzionalmente alle dipendenze del comitato di controllo cui è destinato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1988, i coordinatori di servizio preposti agli uffici dei comitati di controllo esercitano le loro funzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Presidente del comitato di controllo, che emana, sentito il comitato e nei limiti stabiliti dalle norme legislative e contrattuali che regolano il rapporto di servizio del personale del ruolo unico regionale, le direttive generali e di massima per l'esercizio delle attività d'istituto, ne verifica l'attuazione da parte dei coordinatori e può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione.

5. Per ciascun servizio è nominato un sostituto del coordinatore secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1988.

6. In deroga ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1988, come modificato dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35, in ogni caso di vacanza del coordinatore e del suo sostituto le relative funzioni sono esercitate dal funzionario più anziano in grado fra quelli in servizio presso l'ufficio del comitato.

7. Presso gli uffici dei comitati non possono prestare servizio dipendenti che ricoprano una delle cariche di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 e alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 44.

CADONI, Segretario:

Art. 44

Istruttoria degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi al comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che la ha compiuta.

2. A tal fine il coordinatore di servizio provvede ad assegnare a sé o agli altri funzionari addetti all'ufficio gli atti da istruire, sulla base di cri-teri generali e predeterminati che assicurino una equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

3. La relazione istruttoria fa parte integrante del fascicolo concernente l'atto sottoposto a controllo.

4. La motivazione della decisione del comitato deve contenere le ragioni dell'eventuale difformità delle conclusioni proposte nella relazione istruttoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 45.

CADONI, Segretario:

Art. 45

Contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo

1. Il contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo è determinato, nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, con le procedure previste dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12 (Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

2. In sede di prima attuazione, il contingente organico di cui al comma 1 è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 46.

CADONI, Segretario:

Art. 46

Articolazione organizzativa degli uffici

1. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali), volta ad assicurare:

a) un'adeguata articolazione organizzativa dell'attività di ricerca, consulenza e assistenza svolta dagli uffici dell'Amministrazione regionale a favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 62 del 1978, prevedendo la presenza di uffici presso le sedi dei comitati di controllo e il coordinamento centrale dell'attività, secondo un modello organizzativo che assicuri la reciproca indipendenza degli uffici di segreteria dei comitati di controllo e di quelli di assistenza, consulenza e ricerca;

b) la presenza, negli uffici di segreteria dei comitati di controllo, di adeguate competenze per l'istruttoria delle deliberazioni relative alla materia urbanistica, anche mediate il riordino e la razionalizzazione delle articolazioni periferiche degli uffici della amministrazione regionale competenti in materia urbanistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 47.

CADONI, Segretario:

Art. 47

Conservazione degli atti

1. Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei piani urbanistici e territoriali, sono conservati per la durata di cinque anni e verranno ceduti, trascorso tale periodo, alla Croce Rossa Italiana con l'osservanza delle norme di salvaguardia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 48.

CADONI, Segretario:

CAPO VII

INDENNITÀ' E COMPENSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONTROLLO

Art. 48

Indennità e gettoni di presenza

1. Ai Presidenti ed ai Vicepresidenti dei comitati di controllo compete una indennità mensile di carica nella misura rispettivamente di lire 4.000.000 e di lire 3.000.000.

2. Ai componenti dei comitati, esclusi il Presidente ed il Vicepresidente, compete un gettone di presenza di lire 120.000 per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stesa giornata.

3. La misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza è rideterminata ogni tra anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, in relazione all'andamento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 49.

CADONI, Segretario:

Art. 49

Indennità di missione

1. Ai Presidenti, ai Vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dalla località in cui ha sede l'organo di controllo compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsto per i coordinatori generali dell'Amministrazione regionale. Le missioni sono autorizzate dei Presidenti degli organi di controllo, senza pregiudizio per la loro norma le attività, e di esse va data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

2. Ai Presidenti, ai Vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che non risiedono nei Comuni dove essi hanno sede compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto secondo le modalità e le misure previste per i di pendenti dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 50.

CADONI, Segretario:

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo

1. In sede di prima attuazione, il termine per la richiesta degli elenchi di cui all'articolo 5 e per la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6 è stabilito in 15 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale; il termine per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati di controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 è stabilito in 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

2. I comitati di controllo attualmente in carica sono prorogati fino alla data dell'insediamento dei nuovi comitati; essi decadono comunque il centottantesimo giorno dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 51.

CADONI, Segretario:

Art. 51

Procedimenti in corso

1. I procedimenti relativi agli atti già inviati a controllo alla data di entrata in vigore della presente legge sono esauriti dai comitati competenti ai sensi della normativa previgente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 52.

CADONI, Segretario:

Art. 52

Liquidatori degli organismi comprensoriali

1. I termini previsti dall'articolo 9 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31, sono prorogati di ulteriori 180 giorni; i liquidatori, oltre i compiti loro assegnati, possono adottare i provvedimenti relativi all'attuazione delle opere finanziate con la riforma agro-pastorale di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CADONI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Baroschi - Sanna - Pubusa - Marteddu - Scano

L'articolo 52 "Liquidatori degli organismi comprensoriali" è soppresso. (1)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 53.

CADONI, Segretario:

Art. 53

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1994 e in lire 3.000.000.000 per gli esercizi finanziari successivi.

2. Ai suddetti oneri si fa fronte:

a) quanto a lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1994 e lire 3.000.000.000 per gli esercizi successi vi con l'utilizzo delle risorse destinate agli inter venti autorizzati dalla legge regionale 23 ottobre 1878, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto a lire 500.000.000 per l'esercizio 1994 con l'utilizzo del fondo nuovi oneri legislativi di cui al capitolo 03016.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e pluriennale per gli anni 1994 - 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016-Fondo speciale spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 L.R. 29 gennaio 1994 (legge finanziaria 1994))

1994 lire 500.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla L.R. 29 gennaio 1994 (legge finanziaria 1994).

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA

In diminuzione

Capitolo 04001-

(D.V.)- Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (artt. 48 e 49 della presente legge)

1995 lire 750.000.000

1996 lire 750.000.000

In aumento

Capitolo 04004 - (N.I.) - (1.1.1.1.0.1.01.01.) (01.03) cat. prog. 01 - Spese per l'attività di ricerca, consulenza e assistenza a favore degli enti locali (art. 54, L.R. 23 ottobre 1978, n. 62)

1994 lire 500.000.000

1995 lire 750.000.000

1996 lire 750.000.000

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per Tanno 1994 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

1997

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' stato presentato l'ordine del giorno numero 1. Se ne dia lettura.

CADONI, Segretario:

Ordine del giorno Serra Pintus - Manchinu - Sechi - Usai Sandro - Cocco - Desini sui regimi di aiuto a finalità regionale (artt. 92 e 93 del Trattato sull'Unione Europea)

Il Consiglio regionale

a conclusione della discussione sulle leggi rinviate al Governo ed in particolare di quelle dirette ad incentivare il sistema economico dell'Isola;

- tenuto conto della normativa comunitaria ex artt. 92 e 93 del Trattato di Roma, così come modificati dal Trattato di Maastricht, relativa al principio comunitario della libera concorrenza "salvo deroghe contemplate nel presente Trattato sono compatibili con il Mercato comune" gli aiuti concessi" sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza";

- premesso che il Trattato di Maastricht ha introdotto nell'ordinamento comunitario il principio dello "stretto coordinamento" delle politi che economiche degli Stati membri che deve essere perseguito in coerenza col principio di un'economia di mercato aperto e in libera concorrenza, ma con l'obiettivo finale del raggiungi mento della "coesione economica e sociale", ponendo in questo modo il superamento del divario fra "aree forti ed aree deboli" della Comunità come uno degli obiettivi fondamentali per una completa realizzazione dell'Unione europea;

- considerato che è la Commissione delle Comunità europee che deve pronunciarsi ai sensi dei richiamati articoli 92 e 93 del Trattato sull'applicazione eventuale delle deroghe agli stessi articoli e che, di conseguenza, gli Stati membri (e le regioni) sono tenuti a notificare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto in tempo utile perché la Commissione presenti le sue osservazioni (il tempo utile secondo la Corte di giustizia è di due mesi che si riduce ad uno per alcuni casi) e la Regione possa tener ne conto e quindi, non a procedimento legislativo concluso;

- rilevato che i regimi di aiuto non notificati sono illeciti fin dall'entrata in vigore e perciò nulli e che non solo la Commissione può chiedere la restituzione delle somme verste ai beneficiari stessi (vedi il caso della Società Ferriere Acciaierie Sarde), ma il giudice nazionale deve dichiarare l'illegalità anche su istanza di terzi interessati, e la Corte dei Conti è tenuta ad agire per responsabilità contabile contro gli amministratori pubblici - funzionari o politici - che abbiano applicato le norme illegali;

- premesso che da tempo la materia degli interventi di aiuto solleva problemi di carattere procedurale e sostanziale tanto per il legislatore regionale quanto per quello statale;

- viste le procedure d'infrazione a cui sono sottoposti sempre più spesso i regimi di aiuto previsti dalla legislazione regionale sarda (vedi da ultimo la lunga vicenda Intex-Polli-Legler e quel la recentissima sugli aiuti alle imprese esercenti servizi aerei del terzo livello);

- visto il documento elaborato dal gruppo di lavoro sui "regimi di aiuto a finalità regionale" composto da funzionari delle regioni e dell'Osservatorio legislativo interregionale, del Governo e della Comunità europea;

- vista la comunicazione del Rappresentate del Governo dell'11 aprile 1994 inviata sia al Presidente della Giunta che al Presidente del Consiglio e contenente le decisioni assunte dalla Commissione delle Comunità europee ai fini di una notifica standardizzata dei nuovi progetti di aiuto e delle modifiche ai regimi esistenti,

- rilevata l'opportunità di definire nella formazione dei provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio funzionali procedure di notifiche e di controllo ai fini dell'applicazione degli artt. 92 e 93

impegna

la Giunta regionale a definire urgentemente le procedure per assicurare l'attuazione degli obblighi comunitari relativamente ai disegni di legge ed a predisporre le opportune misure organizzative,

dà mandato

alla Giunta per il Regolamento di presentare al Consiglio le proposte di modifica necessarie per il rispetto degli obblighi comunitari relativamente ai progetti di legge presentati dai consiglieri o ai disegni di legge modificati dalle Commissioni di merito o dall'Aula. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno può essere illustrato. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra Pintus.

SERRA PINTUS (P.P.I.). Grazie onorevole Presidente, sarò molto breve perché l'ordine del giorno è abbastanza lungo e dettagliato e i colleghi possono verificare la validità e l'importanza di questa iniziativa. Farò solo una sintesi dell'ordine del giorno mettendo in risalto la cosa più importante cioè che cosa dovrebbe fare la Giunta e che cosa dovrebbe fare il Consiglio per stare in linea con la normativa comunitaria. Di questo problema ho già avuto modo di parlare nell'ultima tornata del Consiglio regionale, in occasione della riapprovazione della legge rinviata "Interventi in agricoltura", quando ho sollevato il problema dell'inoltro preventivo delle leggi che riguardano incentivi particolari in deroga alla normativa comunitaria, alla Commissione europea, inoltro che è obbligatorio pena nullità di tutti gli atti conseguenti. Io credo che si debba effettivamente prendere atto di questa necessità, sia da parte del Consiglio, sia da parte della Giunta, di definire le procedure necessarie per essere in linea con quanto ci viene chiesto dalla Comunità. Tra l'altro, proprio oggi vengo a conoscenza di una lettera inoltrata dal presidente Cabras al Presidente della Commissione politiche comunitarie, di cui faccio parte anch'io, alla quale vengono allegate due note, una della Commissione europea del 22 febbraio di quest'anno e una del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo di quest'anno. In queste due note appunto si riafferma la necessità di questi controlli preventivi quando si tratta di disegni o proposte di legge regionali che vanno in deroga agli incentivi consentiti dalla Comunità europea. Il Presidente della Giunta, Antonello Cabras, si rivolge alla Commissione politiche comunitarie invitando ad adeguare l'attività dell'amministrazione regionale a quanto richiesto dalla Commissione europea. Questa lettera del presidente Cabras rafforza la validità di questo ordine del giorno e la decisione del Consiglio regionale in merito a questo problema. Io quindi chiedo ai colleghi un momento di attenzione su questo ordine del giorno e sulla necessità di prendere delle decisioni che adeguino le procedure del nostro Regolamento e rivolgo quindi un invito alla Giunta per il regolamento a riunirsi per modificare le procedure esistenti e adeguarle alle richieste della Comunità europea. Pertanto, rivolgo un invito a tutti i colleghi affinché vogliano prestare attenzione a questo ordine del giorno e approvarlo. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, la collega Pintus ci invita a prestare attenzione a questo ordine del giorno. Tutte le cose meritano attenzione, almeno quelle che passano per quest'Aula, quindi l'invito può essere anche accolto. Si tratta però di vedere, che cosa ne può derivare. Un nostro predecessore nei banchi dell'Aula del Consiglio regionale, abbastanza arguto, amava ripetere che un bicchiere d'acqua, una croce di cavaliere e un ordine del giorno non si dovrebbero negare a nessuno. Può essere che neppure questo ordine del giorno debba essere negato, nel senso che lascia le cose quasi invariate, come il bicchiere d'acqua, a meno che non sia dato ad un assetato nel deserto, condizione nella quale non mi pare si versi nella presente situazione da parte di nessuno. Il fatto è che l'ordine del giorno, in buona sostanza, nella parte dispositiva non dice esattamente nulla. Un bicchiere d'acqua è già qualcosa, questo non dice nulla, perché si impegna la Giunta regionale a definire le procedure per l'attuazione degli obblighi comunitari. Ora, io non credo che il Consiglio possa invitare oggi la Giunta ad assolvere agli obblighi comunitari, che sono obblighi giuridico-istituzionali perché, pur essendo stato ed essendo tuttora, fino all'ultimo momento, oppositore fermo di questa Giunta regionale, non credo di avere elementi sufficienti, come ha la collega Serra Pintus, per dire che la Giunta regionale non adempia agli obblighi comunitari, che sono obblighi giuridico-istituzionali. Se noi avessimo una Giunta che non adempie e che non ha adempiuto a questi obblighi, ben altra dovrebbe essere l'iniziativa da assumere, cioè una mozione politica di sfiducia alla Giunta regionale, che non adempie agli obblighi. Io credo che adempia agli obblighi. Svolgendo la nostra funzione di opposizione, come Gruppo consiliare di Rinascita e Sardismo, abbiamo detto che la Giunta vi adempie male, vi adempie in modo insufficiente, ma non solo la Giunta, anche la maggioranza nel suo insieme, per cui questo impegno così dato non mi pare significhi molto. Si aggiunge che, la Giunta regionale, dovrebbe definire le procedure per assicurare l'attuazione degli obblighi comunitari relativamente ai disegni di legge ma i disegni di legge non sono della Giunta regionale, o meglio la Giunta regionale presenta dei disegni di legge come i consiglieri presentano proposte di legge. Il disegno di legge è una legge annunciata, una legge proposta, poi entra nel circuito di formazione della legge e non è più la Giunta è il Consiglio che deve a quel punto provvedere, se vi sono degli obblighi relativi ai disegni di legge, perché il disegno di legge è la proposta di legge fatta dalla Giunta regionale, poi viene in Consiglio. Quindi, che procedure può stabilire la Giunta regionale in relazione ai disegni di legge? La Giunta fa disegni di legge, poi le procedure che devono garantire l'iter attraverso cui il disegno di legge diventa legge non appartengono più alla Giunta ma, come ben si sa, al Consiglio regionale. Nella seconda parte del dispositivo, poi, si dà mandato alla Giunta per il regolamento di modificare il Regolamento perché siano adempiuti questi obblighi. Ma tale Regolamento già contiene questi obblighi, perché le Commissioni di merito devono pronunciarsi su tutti gli aspetti che riguardano il merito delle leggi che vengono in Consiglio e infatti di recente è stata istituita anche una Commissione specifica sulle questioni comunitarie, quindi una Commissione di merito sulle questioni comunitarie che deve dare il parere, già per Regolamento attuale, sotto l'egida della funzione propria del Presidente del Consiglio. Se però l'ordine del giorno non volendo dire molto o dicendo abbastanza poco o niente sul piano pratico, volesse rimanere come una sorta di testamento politico, di indicazione a futura memoria, per chi verrà ha un suo significato, ma rimane esattamente questo il suo significato. Ma perché anche i testamenti hanno senso e qualcuno li accetta quando l'asse ereditario è attivo, perché fare testamenti di beni di cui non si dispone non interessa a molti, bisognerebbe dire, nel testamento qual è il bene che si lascia. In realtà qui si lascia una promessa, un invito ad altri, perché ben si sa che questa legislatura è ormai un articulo mortis, cioè è arrivata al suo tratto conclusivo di vita e quindi non può né modificare regolamenti consiliari né adottare procedure e quant'altro. Ben si sa che è così; e allora, se ben si sa, perché dire che va fatta una cosa che non può essere fatta; è del tutto superfluo tutto questo. Per questo insieme di ragioni mi pare che l'ordine del giorno potrebbe essere ritirato e accolto da chi rappresenta la Giunta o dallo stesso Presidente del Consiglio, come un invito, ma che come atto formale del Consiglio non abbia molto senso.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU UGO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie in quanto lo ha sollecitato essa stessa.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Cioè vuoi che si voti che tu non adempì agli obblighi?

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sulla legge rinviata numero CCLXXXIV. Ricordo che per la sua approvazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 42, corrispondente al nome del consigliere Mereu Salvatorangelo).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Mereu Salvatorangelo.

CADONI, Segretario, procede all'appello.

Hanno preso parte alla votazione:

Rispondono sì di consiglieri: Mereu Salvatorangelo - Mulas - Muledda - Oppi - Pes - Pili - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Sechi - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Lai Pietro - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baroschi - Cocco - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Mereu Orazio.

Rispondono no i consiglieri: Morittu - Murgia - Puligheddu - Salis - Urraci - Cogodi - Demontis.

Si sono astenuti: il Vicepresidente Serrenti e i consiglieri Frau - Cadoni - Casu.

Risultato della votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 54

votanti 50

astenuti 4

maggioranza 41

favorevoli 43

contrari 7

(Il Consiglio approva).

Elezione di quattro rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'I.S.F.O.R.E.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Il Consiglio deve procedere, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1989, numero 22, all'elezione di quattro rappresentanti della Regione nel Consiglio di ammnistrazione dell'Istituto regionale sardo per la formazione. Poiché, ai sensi del predetto articolo 3, il voto è limitato ai due terzi dei nominativi da eleggere, ogni consigliere potrà scrivere sulla scheda tre nominativi. Saranno eletti i primi quattro votati.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Arca - Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Mulas - Muledda - Onnis - Oppi - Pau - Pili - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Sechi - Selis -Serra Pintus - Puggioni - Lai Pietro - Tidu - Urraci - Usai Sandro - Zucca.

Si sono astenuti i consiglieri: Cadoni - Murgia - Frau - Puligheddu - Serrenti - Usai Edoardo.)

Risultato della votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 58

votanti 52

astenuti 6

schede bianche 6

(Il Consiglio approva).

Hanno ottenuto voti: Moro Giovanni 25; Sanna Alberto 20; Usai Giuseppe 19; Pusceddu Dino l.

Vengono proclamati eletti: Moro Giovanni, Sanna Alberto, Usai Giuseppe e Pusceddu Dino.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Sull'ordine del giorno, signor Presidente, per chiedere a lei e all'Aula, se fosse possibile, l'immediata discussione del disegno di legge 484: "Norme in materia di prezzi delle opere pubbliche finanziate dalla Regione". Figura al numero 20 degli argomenti già pronti. Se fosse disponibile e si potesse farlo subito sarebbe meglio. In ogni modo, ovviamente, mi rimetto alla cortesia sua e dell'Aula dato che su questo argomento la non approvazione incide per un blocco della spesa regionale per non meno di 550 miliardi e quindi è particolarmente urgente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Sull'ordine del giorno. Mi dichiaro favorevole alla richiesta del collega Gabriele Satta, e chiedo che venga inserita all'ordine del giorno e discussa immediatamente dopo la proposta di legge numero 488. Misure urgenti di salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione dei procedimenti di mobilità verticale di cui alla legge 5 giugno 1989, numero 24. Voglio ricordare che una recente sentenza del TAR ha praticamente bloccato i processi di mobilità creando una gravissima vacanza per cui è indispensabile e urgente poter intervenire con un provvedimento legislativo. Ne chiedo quindi l'immediata discussione in Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (Gruppo Misto). Per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di Regolamento numero 15, che riguarda l'ambulantato. E' un regolamento di esecuzione della legge sul commercio, senza l'approvazione del quale la legge sul commercio non diventa interamente attuabile lasciando scoperta la grossa fetta dell'ambulantato.

PRESIDENTE. Il Regolamento numero 15 non è pronto per la discussione immediata. Sarà pronto per stasera. Tuttavia io credo che sarà opportuno, anche perché la votazione che abbiamo appena fatto era l'ultimo punto all'ordine del giorno, convocare la Conferenza dei Capigruppo per metterci d'accordo sul prosieguo dei lavori. Convoco quindi la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 53, viene ripresa alle ore 12 e 34.)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha deciso di continuare i lavori fino a domani mattina e ha ritenuto opportuno inserire all'ordine del giorno tutta una serie di provvedimenti ritenuti urgenti, che sono il disegno di legge numero 484 sui lavori pubblici, una legge rinviata sul commercio, la variazione di bilancio, la proposta di regolamento numero 15 per l'ambulantato, e: progetti di legge numero 451, sull'archeologia industriale; 464, sulle cooperative produzione lavoro; 458, sulla pianificazione commerciale; 468, sulle bande musicali; 488, sui coordinatori; 476, contratto dei dipendenti regionali. Tenendo conto che lavoreremo fino a domani mattina, non so se faremo in tempo a fare tutto, nel quale caso sarà necessario ancora setacciare e vedere le ulteriori priorità.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione" (484)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 484. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Satta Gabriele.

SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS FRANCO, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

CADONI, Segretario:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'articolo, lett. e) dello Statuto speciale della Sardegna, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa de liberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici è adottato il prezzario dei lavori pubblici cui dovranno attenersi, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, l'Amministrazione regionale nonché gli altri enti pubblici.

2. Per le categorie di lavori di rilevante complessità tecnica quali, tra l'altro, gli impianti ed i componenti ad alto contenuto tecnologico, qualora non possa farsi luogo in maniera conclusiva alla determinazione dei relativi prezzi, sono stabiliti, con le procedure di cui al precedente comma 1, i criteri ed i parametri per la successiva determinazione, da parte delle Amministrazioni aggiudicataci, dei pertinenti prezzi di riferimento.

3. Per i fini cui ai precedenti commi l'Osservatorio regionale degli appalti di opere pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, assume altresì le funzioni di Osservatorio regionale dei prezzi dei lavori pubblici.

4. Fino alla pubblicazione del prezzario di cui al presente articolo restano fermi i prezzi relativi ai lavori affidati o aggiudicati in data prece dente alla pubblicazione stessa.

5. Parimenti restano fermi i prezzi dei pro getti delle opere per i quali sia intervenuto il relativo bando prima della pubblicazione del prezzario di cui al precedente comma l.

6. Al fine di assicurare l'omogeneità dei prezzi di tutte le opere pubbliche realizzate nel territorio regionale, l'Osservatorio di cui al comma 3 del presente articolo terrà conto delle determinazioni in materia di prezzi assunte dal Servizio regionale dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CADONI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Desini - Manchinu - Sardu - Degortes - Ferrari - Satta Antonio - Marteddu - Baghino - Cadoni

Art. l

L'articolo 17 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 è sostituito dal seguente:

I termini previsti dall'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all'impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l'attuazione di programmi di opere pubbliche, compresi quelli relativi all'edilizia scolastica, la cui esecuzione sia stata delegata agli enti di cui all'articolo 1 della citata legge regionale, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché scaduti, sono prorogati al 31 dicembre 1994. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS FRANCO, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 484. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 23, corrispondente al nome del consigliere Fadda Paolo.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Fadda Paolo.

CADONI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì di consiglieri: Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Orazio - Morittu - Mulas - Muledda - Onida - Onnis - Frau - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Lai Pietro - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Arca - Baghino - Baroschi - Cadoni - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Erittu - Fadda Antonio.

Si sono astenuti: il Vicepresidente Serrenti e il consigliere Murgia.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 484:

presenti 46

votanti 44

astenuti 2

maggioranza 23

favorevoli 44

(Il Consiglio approva).

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 12 e 49.



Allegati seduta

Risposta scritta ed interrogazioni

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all'interrogazione Amadu sulle difficoltà di macellazione che incontrano gli allevatori sardi nelle strutture pubbliche. (375)

Le Direttive n. 91/497 e n. 91/498 del 29 luglio 1991 impongono l'obbligatorietà di requisiti tecnici e strutturali agli impianti di macellazione per la successiva commercializzazione delle carni in tutti i Paesi della Comunità Europea (Direttiva 91/497) o in definiti ambiti territoriali dello Stato membro (U.S.L. o Provincia).

Chiaramente sono numerosi i requisiti strutturali e tecnici richiesti agli impianti di macellazione per poter commercializzare le carni o i prodotti di trasformazione in ambito comunitario rispetto ai requisiti per gli impianti di macellazione definiti dalla stessa norma "a limitata capacità operativa" che possono godere di deroghe particolari qualora il numero di animali macellati nell'impianto non sia superiore al 1.000 U.G.B. l'anno (un bovino o numero equivalente per altre specie).

Ai fini dell'illustrazione della problematica, preme innanzitutto evidenziare che l'esportazione di carne dalla Sardegna verso altre destinazioni è limitata esclusivamente a quella degli agnelli essendo, peraltro, ampliamente deficitaria la produzione regionale di carne bovina (solo il 40% del fabbisogno regionale), di carne suina (50%) e di quella equina (90%), dovendosi ricorrere per il soddisfacimento del fabbisogno locale all'importazione di carni delle specie succitate dall'Italia continentale o da altri Paesi comunitari.

La concentrazione delle nascite degli agnelli, in derivazione della conduzione estensiva dell'allevamento ovino nell'Isola e quindi della conseguente macellazione e commercializzazione delle carni, limitata ad un solo mese dell'anno (3 settimane nel periodo dicembre-gennaio ed una settimana nel periodo di Pasqua), rendono estremamente difficoltosa l'applicazione delle succitate normative.

L'utilizzazione, per un così limitato periodo dell'anno, degli impianti a norma CEE comporterebbe rilevanti deficit gestionali determinando costi aggiuntivi tali da mettere fuori mercato la carne dell'agnello sardo.

A tal fine, con nota n. 49767 del 19.11.1992 l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza, sottolineando la problematica, ha richiesto al competente Ministero della Sanità di farsi parte attiva in sede comunitaria per ottenere una deroga alla normativa CEE, che in analogia a quanto concesso alla Grecia, possa consentire l'utilizzo di strutture di macellazione prive di alcuni requisiti strutturali richiesti per la commercializzazione degli agnelli in ambito nazionale. Si è in attesa delle determinazioni di merito da parte della Commissione CEE.

Le normative comunitarie, pur non essendo state, a tutt'oggi, recepite, sono state oggetto di interesse da parte del Ministero della Sanità che ha nel frattempo esaminato la situazione di molti impianti dell'Isola esprimendo parere favorevole alla concessione di deroghe solo per sette impianti. Di questi tre sono pubblici (Borore, Sinnai e Oristano) e quattro privati (MCM S.r.l. e Centro Carni Sardegna di Macomer, Milia S.r.1. di Bortigali ed CE.MAC S.r.l. di Sanluri) assieme ai due impianti dotati di bollo CEE. Nuova Valriso di Uta e Consorzio 3C di Chilivani, possono, se i lavori di riattamento proposti dovessero concludersi entro dicembre 1993, essere macellati tutti gli animali delle varie specie, per essere commercializzati in ambito nazionale.

Il parere sfavorevole per l'ottenimento della deroga ai requisiti comunitari, rilasciato dal Ministero per molti impianti di macellazione su apposita richiesta avanzata dai Comuni interessati, ha imposto la revoca di una deliberazione adottata in precedenza dalla Giunta regionale nella quale venivano approvati contributi ai Comuni per la dotazione di apparecchiature e strumenti per gli impianti di macellazione per un importo di cinque miliardi e duecento milioni.

Pertanto, si rende più che mai necessario, oggi, un'attenta rivisitazione della problematica che imponga prioritariamente serie valutazioni di ordine sanitario e nel contempo, tenga nel debito conto il dato annonario che non sia peraltro disgiunto dalle valutazioni economiche derivante dalla attività gestionale.

A tal fine è stato dato incarico al Servizio Veterinario dell'Assessorato perché nell'arco di breve tempo possa definire una proposta programmatica nella quale si dovranno tenere in debita considerazione i seguenti fattori:

- Indicazione di linee operative per la costituzione di Consorzi tra Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati per la gestione degli impianti di macellazione.

- Censimento degli impianti di macellazione pubblici e privati dotati dei requisiti comunitari esistenti nei territori.

- Censimento degli impianti pubblici, la cui costruzione è iniziata quando non erano obbliga- tori i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la commercializzazione delle carni in ambito nazionale e sono arrivati o stanno per arrivare a compimento.

- Censimento degli impianti dotati dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per i macelli "a ridotta capacità operativa".

- Valutazione della potenzialità di lavorazione dell'impianto in relazione al bacino di utenza zootecnico al fine del raggiungimento delle ottimali economie di scala.

- Valutazione delle distanze che intercorrano dalla sede dell'impianto ai Comuni che dovranno utilizzare lo stesso e della efficienza della rete autostradale.

- Preferenza, nella dislocazione degli impianti di nuova costruzione, alle sedi di produzione zootecnica e non alle sedi di commercializzazione, in relazione sia all'abbattimento dei costi di trasporto, sia alla eliminazione dello stress da trasporto sull'animale in vita, che incide negativamente sia dal punto di vista sanitario che annonario, sulla qualità della carne.

- Previsione dei finanziamenti necessari per l'adeguamento, ove possibile, degli impianti che rispondano ai requisiti comunitari.

- Previsione dei finanziamenti necessari per la costruzione di nuovi impianti dotati dei requisiti comunitari.

- Previsione dei finanziamenti necessari per la concessione di contributi ad Enti pubblici, loro Consorzi, o privati, per le spese di gestione degli stessi impianti.

Infine, preme rilevare, che le strutture di macellazione con caratteristiche CEE, richiedono una diversa impostazione dell'operatore nella macellazione degli animali da quelle strutture definite "a postazione fissa" presenti in quasi tutti i macelli dell'Isola. Negli impianti di tipo comunitario, infatti, si opera in regime di catena di lavorazione industriale, per cui la carcassa dell'animale ad ogni stazione viene, in brevissimo tempo, privato di una determinata massa muscolare da personale altamente qualificato; si evince, pertanto, la necessità di avviare appositi corsi di formazione professionale nel momento in cui si dovesse decidere la costruzione di un nuovo impianto di macellazione dotato dei requisiti comunitari.

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell'ambiente all'interrogazione Serrenti sul depauperamento di sabbia dall'arenile del Poetto. (646)

Lungo l'argine del canale di alimentazione delle Saline di Stato, collegato con il mare nella spiaggia del Poetto, era stato depositato del materiale terroso misto a sabbia, proveniente dalle operazioni di ripulitura e drenaggio del canale stesso eseguite verosimilmente in varie fasi.

Si presume che la sabbia si sia introdotta nel canale, trasportata dall'acqua forzatamente aspirata dalle idrovore predisposte per l'alimentazione degli specchi d'acqua delle saline.

Parte del materiale di cui sopra, disposto su uno sviluppo di m. 50 per m. 10 di larghezza ed 1 m. di altezza, è stato prelevato dal personale della struttura ippica "Campidano", confinante con il canale in questione.

Interpellato in merito, il Direttore delle Saline di Stato ha precisato di poter disporre di quei materiali nel modo che egli ritiene più opportuno.

Onde evitare ulteriori contrasti, tra il personale forestale addetto alla vigilanza ed il personale delle Saline di Stato, si è ritenuto opportuno informare il competente Assessorato regionale degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica, affinché si adoperi per definire eventuali competenze in ordine alle operazioni poste in essere dall'Autorità delle Saline di Stato, nelle aree demaniali e/o di pertinenza demaniali, che possono ripercuotersi negativamente sulla consistenza sabbiosa dell'arenile del Poetto.

Risposta scritta dell'Assessore dei lavori pubblici alle interrogazioni Ortu - Demontis - Meloni - Planetta - Puligheddu - Serrenti sull'affidamento degli appalti di lavori di potabilizzazione del "Simbirizzi" (n. 688); e Pusceddu - Onnis - Desini - Mereu Orazio sulla vertenza sindacale dei lavoratori dell'impianto di potabilizzazione del "Simbirizzi".

Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si comunica quanto segue:

- A seguito dello sciopero del personale tecnico dell'impianto di potabilizzazione del "Simbirizzi", che ha causato notevoli disagi per gli abitanti e notevoli difficoltà sull'erogazione dell'acqua potabile nei comuni di Cagliari, Quartu, Quartucciu, Selargius e Settimo S.P., e al fine di trovare una rapida soluzione alla vertenza sindacale dei lavoratori dell'impianto di potabilizzazione del "Simbirizzi", lo scrivente in data 22.02.1994 ha provveduto a convocare presso gli uffici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, unitamente ai responsabili dell'Ente Autonomo del Flumendosa, i rappresentanti delle società "Ecosandalia S.r.l." e "Officine Turritane S.r.l.", dell'A.P.I. Sarda e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., HOM-C.G.I.L. e della F.S.M. - C.I.S.L.

A seguito di detto incontro è stato siglato un accordo che ha portato ad una positiva soluzione sia per la normalizzazione dell'erogazione dell'acqua da parte dell'E.A.F. e sia per la continuità lavorativa dei lavoratori dell'impianto di cui trattasi e, in particolare:

- La società Ecosandalia S.r.l., a seguito di un accordo con le organizzazioni sindacali, ha provveduto in data 22.02.1994 alla collocazione in mobilità dei lavoratori addetti all'impianto del Simbirizzi;

- La ditta "Officine Turritane S.r.l.", nuova appaltatrice del contratto di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di "Simbirizzi" si è impegnata ad assumere, a far data dalle ore 7,00 del 25.02.1994, dalle liste di mobilità tutti i lavoratori della "Ecosandalia S.r.l." che risultavano impiegati nell'impianto di potabilizzazione del Simbirizzi dalle ore 7,00 del 23.02.1994 alle ore 7,00 del 25.02.1994, momento dal quale subentrerà nella gestione, etc la ditta "Officine Turritane S.r.l.".

Testo delle interpellanze annunziate in apertura di seduta

Interpellanza Baghino - Baroschi - Mereu Salvatorangelo - Pili - Pusceddu - Tidu sull'attività della Giunta regionale in materia di riforma degli enti

I sottoscritti,

richiamate le iniziative legislative intraprese dalla Giunta regionale in materia di "Riordino, riforma e indirizzo sugli enti regionali" che sono state oggetto di confronto politico in sede di Commissione;

venuti a conoscenza che la Giunta regionale avrebbe, in diverse sedute e da ultimo in quella del 12 aprile u.s., adottato provvedimenti che interferiscono nei processi di riforma,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale per sapere:

a) a quali princìpi intende ispirare l'azione della Giunta regionale in ordine alla gestione degli enti regionali;

b) se non ritenga politicamente più opportuno, nell'attuale contingenza, non alterare la forma degli organi di gestione degli enti salvo i casi di manifesta ingovernabilità comportante grave pregiudizio per la corretta attività degli enti stessi. (385)

Interpellanza Cuccu sull'appalto dell'affitto di terreni di proprietà del Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis.

Il sottoscritto, premesso che:

- con decreto dell'Assessore dell'agricoltura del 14 luglio 1993 alla testa del Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis è stato nominato un Commissario straordinario che, avvalendosi di una consulta consortile, doveva espletare il proprio mandato di ricostituire gli organi di amministrazione ordinaria;

- con delibera del 15 dicembre 1993, e cioè ai limiti temporali del proprio mandato, il Commissario procedeva all'appalto per l'affitto di una azienda agraria sita nel Comune di San Giovanni Suergiu di ha. 141 totalmente provvista di impianti di irrigazione;

- i terreni della suddetta azienda erano stati da tempo richiesti dal Comune di San Giovanni Suergiu per essere assegnati a cooperative agricole locali, come si evince anche dalla deliberazione del Consiglio comunale del 22 febbraio 1994;

- il Commissario straordinario del Consorzio, al contrario, nel bandire la gara d'appalto ha introdotto delle clausole tali (destinazione dell'area all'attuazione di una intrapresa produttiva del settore della ortofrutticoltura da industria… "con carattere dimostrativo per la diffusione dell'indirizzo nelle aree circostanti") che tagliavano fuori in partenza ogni possibilità di partecipazione alla gara delle intraprese locali;

- in conseguenza di ciò l'appalto per l'affitto dell'azienda è stato assegnato alla ditta agricola Mediterranea S.p.A. che non ha alcun collegamento con il territorio del basso Sulcis;

constatato che l'assegnazione dell'appalto così come configurato ha determinato fra le imprese agricole locali un forte malumore ed una decisa opposizione avvalorando ancora una volta l'immagine del Consorzio, e di conseguenza della Regione, come nemica delle imprese del territorio quando dovrebbe svolgere un ruolo positivo per il loro sviluppo ed il loro consolidamento,

chiede di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura per conoscere:

a) se non ritenga che l'atto compiuto dal Commissario straordinario sia esorbitante dai suoi poteri ed in contrasto con i compiti istituzionali del Consorzio;

b) se non ritenga di dover revocare urgentemente le decisioni adottate dal Commissario, per concordare con il Comune di San Giovanni Suergiu il migliore utilizzo dei terreni in questione. (386)