Seduta n.257 del 22/07/1993
CCLVII SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
GIOVEDI' 22 LUGLIO 1993
Presidenza del Presidente FLORIS
indi
della Vicepresidente SERRI
indi
del Presidente FLORIS
INDICE
Congedo ................................
Proposte di legge Serra Pintus - Soro - Deiana - Giagu - Sechi - Tidu - Amadu - Atzori - Carusillo - Corda - Dettori - Fadda Paolo - Fantola - Manunza - Marteddu - Onida - Piras - Sanna Adalberto - Selis - Serra - Tamponi - Usai Sandro: "Riconoscimento, disciplina delle organizzazioni di volontariato, valorizzazione e coordinamento delle loro attività" (302); Dadea - Pes - Erittu - Casu - Cocco - Cuccu - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pubusa - Ruggeri - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Zucca: "Norme regionali di attuazione della legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266)" (349); Pusceddu - Desini - Mereu Orazio - Onnis: "Disciplina dell'attività di volontariato in Sardegna" (362) e Mulas Maria Giovanna - Fadda Antonio - Mannoni - Baroschi - Degortes - Fadda Fausto - Lombardo - Manchinu - Mereu Salvatorangelo - Ferrari - Pili: "Interventi finalizzati al riconoscimento, alla disciplina delle organizzazioni di volontariato e alla valorizzazione e coordinamento delle loro attività" (389). (Discussione e approvazione del testo unificato e approvazione di o.d.g.):
FADDA PAOLO, relatore .....
SERRA PINTUS.....................
SERRI .....................................
PORCU ...................................
TARQUINI ............................
MORITTU...............................
MULAS MARIA GIOVANNA
PUSCEDDU ...........................
MARROSU GIOVANNA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
USAI SANDRO
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
La seduta è aperta alle ore 10 e 04.
PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 15 luglio 1993, che è approvato.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Onnis ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 22 luglio 1993. Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
Discussione ed approvazione del testo unificato delle proposte di legge Serra Pintus - Soro - Deiana - Giagu - Sechi - Tidu - Amadu - Atzori - Carusillo - Corda - Dettori - Fadda Paolo - Fantola - Manunza - Marteddu - Onida - Piras - Sanna Adalberto - Selis - Serra - Tamponi - Usai Sandro: "Riconoscimento, disciplina delle organizzazioni di volontariato, valorizzazione e coordinamento delle loro attività" (302); Dadea - Pes - Erittu - Casu - Cocco - Cuccu - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pubusa - Ruggeri - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Zucca: "Norme regionali di attuazione della legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266)" (349); Pusceddu - Desini - Mereu Orazio - Onnis: "Disciplina dell'attivitàdi volontariato in Sardegna" (362) e Mulas Maria Giovanna - Fadda Antonio - Mannoni - Baroschi - Degortes - Fadda Fausto - Lombardo - Manchinu - Mereu Salvatorangelo - Ferrari - Pili: "Interventi finalizzati al riconoscimento, alla disciplina delle organizzazioni di volontariato e alla valorizzazione e coordinamento delle loro attività" (389)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato sul volontariato.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda, relatore.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia mio destino iniziare i miei interventi alla presenza di pochi consiglieri. Il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare sulla disciplina dell'attività di volontariato nella nostra Regione è un adempimento previsto da una normativa quadro nazionale. La legge "266" del 1991 prescrive appunto l'elaborazione di atti normativi regionali attuativi, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa; termine quindi ormai abbondantemente trascorso e non più prolungabile, anche per le dannose conseguenze che stanno derivando al volontariato sardo. Il provvedimento deriva da un approfondito lavoro della settima Commissione; abbiamo preso in esame con attenzione e puntualità quattro proposte di legge di iniziativa consiliare. Il testo che vi è proposto è stato approvato all'unanimità, dopo aver coinvolto le organizzazioni di volontariato operanti nella nostra Regione in un confronto assai costruttivo il cui momento dialetticamente però rilevante è stato l'assemblea delle associazioni, realizzata con la presenza al completo della Commissione. Tale assemblea si è tenuta a Cagliari nel mese di maggio, ha visto un articolato complesso di proposte, osservazioni, critiche, dissensi, ma anche l'unanime apprezzamento per un metodo di confronto tra i cittadini organizzati e istituzioni. Un'iniziativa non consueta, certamente perfettibile, ma comunque già soddisfacente e produttiva se si deve giudicare dall'economia di tempo a tutto vantaggio della snellezza delle procedure e della ricchezza degli apporti; un confronto allargato al complesso dei soggetti interessati e quindi immediatamente risolutivo in quanto le opinioni di tutti da tutti sono state immediatamente conosciute e valutate.
Non mi soffermo in questa sede a parlare del fenomeno del volontariato nel suo complesso, né su come tale modalità di aggregazione si presenti nella nostra Regione, né mi soffermerò sul numero delle associazioni e degli aderenti; so bene quanto sia difficile comporre su questi numeri un discorso completo e plausibile. E', questa di cui parliamo, una realtà della quale non si può ragionare in modo generalizzato. C'è una varietà di impegno e di efficacia, di tempi dedicati all'azione, di capacità e professionalità, ci sono anche aspetti da migliorare e perfezionare, energie utilizzabili ed altre meno. Sono fatti conosciuti da tutti noi che viviamo nella concreta realtà dei territori e giustamente diffidiamo delle generalizzazioni e dei giudizi affrettati. Ciò che si deve dire per certo è che si tratta di un mondo da conoscere e sostenere, la cui azione deve essere ordinata e tutelata, non ingabbiata in schemi inutili e paralizzanti, in soffocanti passaggi burocratici. Sappiamo anche con certezza che il vero volontariato non è quello più capace di sostituire e deresponsabilizzare le istituzioni, ma quello che interloquisce con l'ente gestore dei servizi, partecipa alla programmazione, stimolando la conoscenza dei fatti sociali, cresce con i servizi stessi e con essi diviene più efficiente. Sappiamo infine che a servizi inefficienti corrisponde un volontariato che ad essi si adatta nel livello e sappiamo altresì che il decollo del sistema delle garanzie per il cittadino nell'assistenza, nella cultura, nell'ambiente, nella sanità comporta una spinta verso l'alto anche per il volontariato organizzato che a tali settori dedica la sua azione. La legge nazionale "142" e le recenti disposizioni sul finanziamento regionale richiamano anche questo intervento normativo, in quanto rivolto a soggetti che non si limitano più a rivendicare il diritto all'esistenza, ma reclamano e ottengono via via un più pieno diritto a partecipare attivamente al governo della realtà, a cominciare da quella locale più esplicitamente attenta e sensibile ai bisogni e alle attese dei cittadini.
Il lavoro della Commissione, concluso con l'approvazione all'unanimità nella seduta del 17 giugno scorso, aveva preso avvio - come ho già detto - da quattro proposte di legge che, se non erano caratterizzate da forti divaricazioni sul piano della sostanza, proponevano soluzioni diversificate quanto all'ampiezza e profondità dell'intervento e alle soluzioni organizzative. La legge "266", infatti, si proponeva come binario dell'intervento, ma tale intervento doveva poi tener conto non solo delle concrete manifestazioni delle realtà del volontariato nella nostra Regione, delle sue peculiarità, delle sue speranze, ma doveva altresì tenere conto del diverso livello di organizzazione, strutturazione e aggregazione in cui le associazioni si trovano rispetto al settore di impegno. E in relazione a quest'ultimo aspetto era pure necessario confrontare questo provvedimento con le normative di settore esistenti, diseguali nel livello di strutturazione e di concreta attuazione.
Alcuni settori di intervento, infatti, non disponevano prima d'ora di nessuna normativa che ne organizzasse o ordinasse l'attività e i rapporti. Altri settori dispongono di norme pienamente attuate o solo avviate, altri ancora dispongono di albo di iscrizione, di procedure avviate e di concreti rapporti tra soggetti e Regione, tra soggetti ed enti che fruiscono della collaborazione delle associazioni interessate. Sulle determinazioni conclusive della Commissione mi soffermerò solo per qualche considerazione che ritengo importante, sia per le soluzioni adottate, sia per la dialettica di cui sono frutto certamente perfettibile, intanto, sulla finalità della normativa, che come ho detto non si limita ad attuare la prescrizione della legge statale, ma ne propone il raccordo con il sistema esistente, riconoscendo anche nella veste giuridica delle organizzazioni un momento di più puntuale adattamento ai fini, per cui proprio a questi, cioè agli scopi e ai risultati da raggiungere, deve essere adattato il modo di definirsi e di articolarsi della struttura. Questa tensione alla flessibilità deve essere tuttavia coniugata con scelte precise sul versante operativo, tali da consentire agli enti, che intendono rapportarsi agli organismi iscritti al registro, un orientamento basato sul prevalente interesse e capacità operativa delle organizzazioni iscritte. Quello dei settori e delle sezioni modificabili tuttavia anche senza successivi interventi normativi, ma con semplice decreto del Presidente della Giunta regionale, è uno degli aspetti più dialettici e problematici della legge; una scelta tuttavia che la Commissione ha assunto non per limitare la libertà e la flessibilità delle organizzazioni, ma per porre sicure condizioni di garanzia a vantaggio dei soggetti istituzionali incaricati della gestione dei servizi cui il volontariato può essere chiamato a collaborare. I requisiti di iscrizione, le procedure e le garanzie relative sono stati anch'essi oggetto di esame approfondito e costituiscono, insieme all'obbligo di revisione del registro, ai motivi di cancellazione e all'attività di verifica, i momenti di più penetrante intervento della struttura regionale, per i quali saranno necessari successivi atti di organizzazione e di adeguamento degli uffici della Regione, sia a livello della Presidenza della Giunta, sia a quello degli Assessorati, che per materia di competenza saranno chiamati a verificare e certificare nel tempo gli standard e le condizioni di prosecuzione delle attività per cui le organizzazioni hanno chiesto il riconoscimento. Il registro regionale è completato da quello comunale, attraverso cui l'ente locale assume, tra le risorse disponibili a sostenere la sua azione amministrativa, quelle riconosciute capaci come valide interlocutrici e collaboratrici. La convenzione è lo strumento attraverso cui si realizzano le condizioni concrete di collaborazione; essa tuttavia non appare come un mero atto contrattuale, ma si propone come momento qualificante di una collaborazione avviata, ben prima del momento gestionale, all'atto del riconoscimento delle esigenze del territorio e del loro confronto con le risposte possibili e con le concrete energie che si posseggono. Al volontariato è riconosciuta la capacità di scavare nel profondo della domanda sociale emergente per individuare le esigenze vere e forti, quelle cui prioritariamente è necessario rispondere per mantenere vivo ed attivo il rapporto tra i cittadini, soprattutto i più deboli e le istituzioni, riconoscendo al libero associarsi dei cittadini nelle organizzazioni la capacità costituzionale di interloquire con i soggetti di governo anche a livello locale. In questo senso appare notevole anche la scelta di stabilire criteri ampi ma puntuali, entro i quali deve compiersi la scelta di priorità degli enti locali, all'atto dell'individuazione dei soggetti incaricati di stabilire duraturi rapporti di collaborazione.
Una delle riserve delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle realtà di cui ci occupiamo attiene spesso alle condizioni di relativa instabilità, all'assenza di garanzie di professionalità e strutture, alle attività di aggiornamento necessarie per mantenere validi i livelli di prestazione. E mi pare che questa capacità di interloquire validamente con le istituzioni, di essere esse stesse istituzioni, è riconosciuta alle organizzazioni dal modo in cui sono costituiti gli organismi di rappresentanza e di studio, di stimolo e di indirizzo che la legge prevede, l'assemblea generale del volontariato e l'osservatorio regionale; così come è testimoniata anche dalla volontà di affidare alle stesse organizzazioni la realizzazione di progetti formativi, da offrire agli operatori, che sono sensibili e interessati alla loro formazione, all'interno di un programma triennale che deve essere oggetto di apposita proposta da parte dell'Assessorato del lavoro nell'ambito dei piani di formazione, riqualificazione e aggiornamento. L'assemblea generale è dunque il luogo di partecipazione allargata dei responsabili delle organizzazioni del volontariato sardo. Ad essa, che si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente della Giunta, è affidato il compito di proposta e revisione dei rapporti tra questo importante settore dell'azione privata e gli enti pubblici che ne utilizzano l'apporto, ma anche di indirizzo più complessivo sulle politiche regionali dei vari settori di interesse, nonché di verifica dello stato di attuazione della legge che ci accingiamo ad approvare, garantendo a questi fini la rappresentanza di tutte le tipologie comprese nel registro regionale. Nell'assemblea così costituita, la Regione mantiene un ruolo esclusivo di supporto organizzativo e finanziario sfuggendo a ruoli totalizzanti che non sono nello spirito della normativa proposta all'attenzione di quest'Aula.
Questo riconoscimento dell'importanza del ruolo delle organizzazioni è confermato dal resto anche dalla composizione dell'Osservatorio regionale del volontariato al quale, in modo più organico e permanente, è affidato il compito di costante attenzione e intervento, di osservazione e di proposta, di pubblicizzazione e studio sia delle iniziative generali, sia del modo in cui queste ultime diventano poi, nelle convenzioni, prassi operativa in sede locale; uno strumento che si proietta per proporsi come stimolo all'impegno di nuovi volontari che intendono assumere compiti concreti nella realtà sociale; anche in questo caso, dunque, una forte e autonoma presenza del volontariato organizzato e dei suoi dirigenti e un ruolo di garanzia e coordinamento della Presidenza della Giunta regionale. Su questi aspetti come su altri, la dialettica che si è realizzata nella Commissione, e tra questa e gli organismi consultati, ha dato dimostrazione di una comune tensione a valorizzare le forze vive presenti senza artificiosi inserimenti che non siano suggeriti dalla natura dei diversi ruoli pubblici e privati e dalle diverse garanzie che da ciascuno di questi è lecito aspettarsi. Ad un volontariato, così proiettato nella collaborazione con i cittadini e le istituzioni, deve reciprocamente essere garantita la trasparenza degli atti, la conoscenza dei criteri di scelta sull'impiego delle risorse destinate dall'ente locale a contributi e convenzioni.
Nel tempo in cui la Commissione è stata impegnata nell'esame della legge che oggi giunge all'esame di quest'Aula, e soprattutto nell'incontro realizzato con il volontariato sardo, è emersa con forza la conferma dell'istituzione costituzionale che collega anche, con vicinanza sistematica, il valore della partecipazione politica nei partiti con quella delle altre organizzazioni, anch'esse chiamate a partecipare al governo del Paese, ora più che mai quando si sente con pienezza e forza la crisi delle rappresentanze tradizionali. Questa legge intende offrire un quadro non a tutto il volontariato, ma a quello che si propone di partecipare con i sistemi stabiliti dalle norme al governo del territorio. Altro volontariato continuerà ad esistere perché sopravvivono settori di impegno, possibilità di partecipazioni diverse, modi di tradurre in azione concreta gli slanci e la generosità individuale. Il limite è questo, la ricchezza della società è ancora maggiore di quanto non sia quella già ampia compresa in questa normativa. Ci dobbiamo rendere conto di ciò perche la stessa garanzia offerta al volontariato organizzato dovrà essere offerta in prospettiva ad ogni potenzialità espressiva ed operativa. Sembra tuttavia già positivo questo sforzo al quale poniamo oggi termine e tale comunque da attirare ancora l'attenzione dell'Assemblea e dell'Esecutivo per gli atti di organizzazione della macchina regionale che saranno necessari, atti che l'Esecutivo è chiamato a compiere con prontezza e con vigore, se si intende davvero assecondare un impegno che non chiede altro che di essere reso veramente utile e produttivo per la crescita civile della società sarda
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.
SERRA PINTUS (D.C.). Presidente, essendo la prima firmataria della proposta di legge sul volontariato presentata il 12 giugno 1992 dal Gruppo della Democrazia Cristiana, ritengo doveroso intervenire, seppure brevemente, per puntualizzare alcune cose che reputo interessanti e forse anche utili alla discussione in corso. L'anno scorso, quando presentammo la citata proposta di legge, speravamo con i colleghi della Democrazia Cristiana di arrivare in tempi brevissimi all'approvazione della legge regionale sul volontariato in modo da rispettare i termini previsti per la normativa regionale dalla legge quadro e non penalizzare, specie dal punto di vista economico, le numerose organizzazioni di volontari che operano in Sardegna. E' noto, infatti, che, in base all'articolo 16 della legge quadro, la "266" dell'11 agosto 1991, le Regioni avrebbero dovuto entro un anno emanare norme per l'attuazione dei principi contenuti nella stessa legge e dare in questo modo la possibilità alle organizzazioni di volontariato locali di usufruire tra l'altro subito di alcune notevoli agevolazioni di natura fiscale. Purtroppo, soltanto oggi - è passato più di un anno dalla presentazione della proposta di legge della Democrazia Cristiana - si arriva in Aula con un testo unificato; nel frattempo, infatti, come ben si sa, sono state presentate altre tre proposte di legge. Il testo unificato che oggi arriva in Aula ha senz'alto un pregio: quello di essere stato elaborato con molta serietà e impegno dalla Commissione competente, tenendo tra l'altro giustamente, nella massima considerazione l'apporto e il contributo di coloro che operano nel mondo del volontariato. Il testo che oggi è all'attenzione del Consiglio recepisce la legge quadro nazionale, dando tutto lo spazio consentito e possibile al volontariato locale, valorizzando al massimo le sue molteplici attività e coordinandole senza limitarne la libertà e l'autonomia. E' giusto non dimenticare, io credo, in questa sede, che la Regione sarda aveva preceduto il legislatore nazionale approvando due leggi regionali, la numero 4 dell'88 e la numero 3 dell'89 che, in materia di assistenza sociale e di protezione civile, valorizzavano e regolamentavano il volontariato locale diffuso, specie in questi settori, in tutta la nostra Isola. Mi pare superfluo sottolineare nel mio intervento la bontà, le caratteristiche e la validità del fenomeno volontariato. Trovo questo discorso oggi scontato perché già affrontato negli anni passati da numerosissimi e competenti esperti del settore e ampiamente sviscerato. Preferisco, invece, soffermarmi su alcune decisioni della settima Commissione che mi sembrano decisamente valide. Ho apprezzato, tra l'altro, la volontà della Commissione di proporre al Consiglio un modello di registro del volontariato aperto, ovvero la proposta di un registro agilmente adeguabile da parte della Giunta regionale ai mutamenti sia del modus operandi del volontariato che della legislazione regionale del settore. Così nell'articolo 5 del testo unificato che la Commissione propone al Consiglio viene proposta l'istituzione di un registro generale del volontariato, registro articolato in settori e sezioni; settori e sezioni che come ci vengono presentati potranno essere modificati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia in relazione all'evolversi dell'attività del volontariato e all'evolversi della legislazione regionale. E' opportuno a questo proposito ricordare quella che, anche nell'ultimo rapporto CENSIS sull'associazionismo, viene individuata come una delle funzioni fondamentali del volontariato, ovvero la funzione anticipatoria che attribuisce al volontariato il compito pionieristico di individuare nuovi bisogni, nuovi percorsi, privilegiando la creatività, l'innovazione, la sperimentazione di interventi. Quindi bene ha fatto la Commissione a dare al registro del volontariato quella caratteristica di registro aperto, tanto più che oltre all'evolversi del modus operandi del volontariato anche la produzione legislativa regionale potrebbe intervenire con nuove possibilità di attività per il volontariato stesso, aprendo quindi nuovi spazi.
Altra interessante proposta della Commissione è, a mio avviso, quella che studia in tutti i risvolti la possibilità di convenzionamento delle organizzazioni di volontariato con gli enti pubblici. La Commissione a questo proposito ha elaborato una serie di norme che tendono ad evitare nei convenzionamenti abusi, discrezionalità e disorganicità. Per evitare interventi disorganici, ad esempio, viene consentito il convenzionamento alle organizzazioni di volontariato anche in quei settori non ancora disciplinati da specifica legge regionale, purché però le convenzioni stesse siano inserite in un programma organico di interventi, attuativo di disposizioni statuali o regionali già in vigore. Mi piace poi sottolineare il ruolo dato ai due organismi realmente rappresentativi del mondo del volontariato, l'assemblea generale del volontariato e l'osservatorio regionale del volontariato, ruolo del tutto autonomo nell'operare, ma che tende a un costante, prezioso e indispensabile raccordo con i pubblici poteri nello studio e nella programmazione di interventi utili alla comunità in tutti i settori.
Sono convinta, non vi è dubbio, della bontà di questa legge che stiamo per votare e degli ottimi risultati che essa potrà dare se però il pubblico e il volontariato ne sapranno fare un uso corretto. Mi spiego: non vorrei che il rapporto del mondo delle istituzioni, della classe politica e dei pubblici funzionari con le molteplici forme di volontariato venisse usato e strumentalizzato per fini impropri. In questo caso spetta al volontariato vigilare e sapere mantenere in ogni circostanza quelle caratteristiche che gli sono proprie, ovvero l'autonomia, la partecipazione, la solidarietà, il pluralismo, l'originalità e la sua funzione integrativa. Come d'altra parte non è consentito al volontariato farsi tentare dal desiderio di diventare esso stesso istituzione, magari in vista di benefici economici sia pur leciti perché previsti; in tal caso rinnegherebbe di fatto la propria natura, condannandosi a scomparire o a diventare il primo parassita dello Stato. Monsignor Nervo, Presidente della Fondazione Zancan, palando di questi pericoli in cui può incorrere il volontariato stesso, ha identificato la ricetta che può preservare il volontariato da mortali infezioni, ovvero la formazione permanente dei propri aderenti, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche e la natura che il volontariato deve avere sempre nei rapporti con l'ente pubblico. Ed è su questo terreno della formazione permanente dei propri aderenti che il volontariato deve investire da subito e con decisione per impedire che esso stesso finisca per essere un fenomeno effimero che non lascerà tracce significative e consistenti di sé nella società di domani.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Serri. Ne ha facoltà.
SERRI (P.D.S.). Colleghe e colleghi del Consiglio, io concordo con chi mi ha preceduto nella valutazione molto positiva del modo in cui si è lavorato in Commissione e ovviamente anche del prodotto finale, cioè del testo unificato, risultato finale di un lavoro su quattro diverse proposte di legge, un lavoro quindi paziente di definizione di un testo unico. Ma soprattutto concordo con la valutazione positiva perché non c'è dubbio che va sottolineato il fatto che, pur nei ritardi, che ormai sono cronici e appartengono proprio al modo di lavorare dell'istituzione pubblica, si è recuperato un rapporto con il mondo del volontariato che ha consentito di assegnargli un ruolo da protagonista nella definizione e anche, direi, nell'istruttoria di questo provvedimento. Io vorrei aggiungere a quanto detto dai colleghi, di cui, ripeto condivido le valutazioni e i giudizi, che la proposta all'esame del Consiglio rappresenta un delicato punto di equilibrio tra esigenze diverse, che sono state discusse e approfondite in Commissione, e cioè tra la necessità di non violare l'ambito di libertà e autonomia dei valori di riferimento delle volontà che si associano per operare concretamente, e dall'altro lato, l'esigenza di rimuovere alcuni ostacoli, che pure sussistono e che sono anche di ordine giuridico, allo sviluppo e all'attività del volontariato, e di definire quindi in modo chiaro i possibili, eventuali e non certamente obbligatori, rapporti con il pubblico. Rispetto a queste due esigenze, questa proposta di legge mi sembra un punto di equilibrio notevole. Si tratta anche di una proposta, che spero il Consiglio approvi, di legislazione leggera - la chiamerei così - perché la necessità era da un lato quella di regolamentare per legge alcuni aspetti, a cui faceva riferimento la collega Serra, ma dall'altro lato anche quella di non invadere l'ambito di autonomia e di libertà. Una legislazione leggera, quindi, che recepisce la legge quadro nazionale e nel frattempo la coordina con le leggi regionali di settore che già sono intervenute nel settore del volontariato (penso ad assistenza e protezione civile in modo particolare) e inoltre dà indicazioni per quei settori non ancora regolamentati da apposita legge e lascia aperta la possibilità di inserimento del volontariato per nuovi settori, che possono essere inediti, perché, come giustamente ricordava la collega Serra, molto spesso il volontariato ha una funzione anticipatoria nell'individuare nuovi bisogni (la collega ricordava la definizione di volontariato data nell'ultimo rapporto CENSIS sull'associazionismo). Quindi questo provvedimento lascia aperta la possibilità di intervento, appunto perché sappiamo che il volontariato quasi sempre anticipa l'intervento pubblico e quindi è necessaria una legge che abbia caratteristiche di flessibilità, per consentire il successivo inserimento in relazione ad esperienze diverse. Abbiamo tenuto presente come quadro di riferimento generale, non solo del fatto che in Sardegna le organizzazioni di volontariato sono quasi un migliaio - c'è chi ne ha censito 730, mi pare, quindi è una realtà enorme in Sardegna - ma anche del fatto che nella nostra tradizione, nella nostra cultura, c'è un elemento che faceva parte anche del modo di produzione agro-pastorale, cioè la solidarietà comunitaria, che a me pare che si mantenga anche attraverso questa enorme estensione dell'impegno volontario che abbiamo verificato essere presente nella nostra Regione. Quindi questa legge cerca di dare risposte a una realtà che di per sé è veramente importante ed estesa.
Che cosa è il volontariato? A me pare di poter dire che il volontariato, come nuova soggettività sociale, è un elemento di stimolo per l'intervento pubblico e lo induce in qualche modo continuamente, a ridefinirsi o a estendere la propria capacità di risposta ai bisogni. Non c'è dubbio che non c'è una contrapposizione tra il fare del volontariato e il fare dell'intervento pubblico, perché ambedue sono primariamente partecipi della solidarietà sociale che si esprime, con diversa responsabilità, ovviamente, a livelli diversi, ma sono ambedue partecipi di questo principio della solidarietà sociale. Comunque non c'è dubbio che il volontariato sia un elemento di stimolo continuo nei confronti dell'intervento pubblico. Credo che ci sia la necessità - e la legge in questo senso cerca di dare una risposta - di mettere in comunicazione tra loro le diverse organizzazioni, le diverse modalità di essere volontariato. Quindi non ripeto quanto ricordavano i colleghi sugli aspetti della legge che riguardano questo aspetto. La legge prevede questa possibilità di messa in comunicazione per meglio qualificarsi e rapportarsi rispetto all'intervento pubblico, perché l'intervento pubblico migliori la sua capacità di dare risposte. C'è un punto delicato, ed è probabilmente l'unico punto di ulteriore approfondimento che stiamo facendo in Aula, ed è il fatto che, secondo molti di noi, per ultima la collega che mi ha preceduta, l'intervento volontario non può essere sostitutivo dei servizi pubblici, perché intendiamo - e io ne sono profondamente convinta - che il suo ruolo debba essere aggiuntivo e integrativo, e ciò perché l'assenza o la carenza di risposte pubbliche ai vari bisogni, cioè l'assenza di intervento pubblico, abbassa, secondo me, il livello di espressione della solidarietà sociale. Nelle regioni dove più alto è il livello dei servizi pubblici, più ampio è il tessuto della solidarietà collettiva. Dalle statistiche risulta che nel Veneto e in Emilia c'è più volontariato che nelle Regioni del Sud Italia, cioè più alto è il livello di risposta del pubblico più alto è il tessuto della solidarietà. Quindi non possiamo pensare a un intervento del volontariato che sostituisca il pubblico, perché dobbiamo pensare a due tipi di solidarietà, una che si esprime nella forma istituzionale del Governo, perché è espressione della rappresentanza dei cittadini, con il dovere quindi di intervenire, integrata attraverso la libera espressione dei cittadini con l'impegno del volontario. Quando è stata fatta l'audizione - nella fase istruttoria della legge abbiamo fatto un'audizione tanto affollata che l'abbiamo dovuta tenere in un albergo cittadino - un volontario, intervenendo, ci ha detto che il volontariato dovrebbe operare per superare sé stesso, per smettere di esistere. Riprendeva le affermazioni del Presidente della Caritas, Monsignor Pasini. Io credo che intendesse sottolineare il ruolo di pressione e di incentivazione che il volontariato deve avere nei confronti del pubblico, non certamente che debba smettere di esistere una dimensione umana per cui liberamente ciascuno sceglie di dedicare il suo tempo per "fare", semplifico così, per "fare". Certamente intendeva dire che il volontariato, nel lavorare per smettere di esistere,lo deve fare appunto costringendo il pubblico a dare risposte. Ecco, quindi, perché non può essere sostitutivo. Io credo che ci sia un'altra esigenza che dobbiamo considerare, che è quella di consentire che il volontariato sempre più si esprima come figura sociale, che interloquisce però con il sistema dei poteri pubblici e interloquisce come soggetto a pieno titolo, come espressione di questo ambito della solidarietà sociale, ma nel contempo però, secondo me, c'è un elemento del volontariato, di cui il Consiglio regionale, l'insieme delle istituzioni pubbliche devono affinare la capacità di cogliere le esigenze e le espressioni, quello di essere, nell'ambito certamente della lealtà costituzionale, un elemento del conflitto tra espressione di bisogni e incapacità, o spesso assoluta inadeguatezza, a dare risposte; e non penso tanto ad inadeguatezze di carattere finanziario, che pure ci sono e sono rilevanti, ma alle inadeguatezze di ordine culturale a comprendere e a leggere questa domanda. Il volontariato, e credo che la legge può essere uno strumento, offre questa possibilità attraverso diversi organismi, di esplicitare il conflitto e di consentire al pubblico di leggere meglio queste domande che si esprimono.
La legislazione regionale dunque deve riconoscere un'autonomia di intervento ovviamente nell'ambito delle scelte, dei programmi, degli indirizzi della Regione, ai quali il volontariato deve raccordarsi e coordinarsi, sia quando opera silenziosamente e pretende giustamente di continuare a lavorare così, senza cioè alcun rapporto con il pubblico (e credo che ci sia ancora molto volontariato che vuole rimanere sommerso), sia quando invece vuole esprimersi anche nel rapporto con il pubblico attraverso le forme che sono previste dalla legge. La legge regola il rapporto con la realtà del volontariato, per il volontariato che voglia avere un rapporto con il pubblico, attraverso una serie di norme che io chiamo di reciproca garanzia; garanzia sia per il pubblico che per i volontari, affinché - su questo punto bisogna essere chiarissimi e io chiedo scusa se il termine che uso non è molto elegante - affinché il volontariato, non divenga il cavallo di Troia per vecchie, note, infauste soluzioni privatistiche. Il rapporto con il pubblico si esplica attraverso la forma della convenzione che dovrà regolare gli aspetti economici che sono limitati poi in gran parte alle spese documentate, anche se va detto ormai che è universalmente accettato il fatto che il concetto di gratuità è sostituito dal concetto di "assenza di fini di lucro". Non c'è dubbio, infatti, che nel 2000 anche chi fa volontariato, penso ad alcuni settori, deve sostenere delle spese appunto per esplicare questa volontà di contribuire. Il volontariato quindi esprime un volere che si esprime con il fare e non con il dire. C'è una differenza tra volontariato e partecipazione politica, non me ne voglia il presidente Fadda per questa polemica bonaria. Certo, anche l'impegno politico per molti dei militanti si esprime in una forma che possiamo chiamare, secondo me impropriamente, di lavoro volontario. La differenza è che mentre il fare del volontario si esplica erga omnes, la partecipazione politica è l'espressione invece di una scelta di carattere politico e programmatico che ha un ambito definito; certamente nella prospettiva anche l'impegno politico è erga omnes, ma è assolutamente diverso perché il volontariato, tra l'altro, è un fare, mentre l'impegno politico è sostanzialmente un dire. Io ho estremo rispetto per l'impegno politico; credo che la politica sia insostituibile e che sia insostituibile il ruolo della politica esplicata attraverso le organizzazioni dei partiti. In questo Paese non ci può essere democrazia senza le organizzazioni partitiche che certamente dovranno rinnovarsi e confrontarsi con le esigenze che vengono dal Paese, ma sono assolutamente convinta che non ci può essere libertà e democrazia senza queste organizzazioni. Però non vanno confusi questi due ambiti che, secondo me, hanno motivazioni ma anche modalità di estrinsecazione assolutamente diverse.
Ho concluso, Presidente, voglio solo ricordare che c'è in Lombardia un'associazione di volontari che si chiama "donatori del tempo". E' composta da operai, tecnici che si occupano di riparare le carrozzelle e gli altri attrezzi necessari per gli handicappati. Io credo che ciascun volontario accetterebbe di definirsi "donatore del tempo". "Donare il proprio tempo" mi pare una definizione che indica bene questa dimensione di solidarietà sociale che si esprime appunto col fare e non col dire.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (M.S.I.-D.N.). Presidente, cari colleghi e colleghe del Consiglio, gli interventi che hanno dato inizio a questo dibattito, che si preannuncia assai articolato e partecipato, mi confermano nell'idea che avevo prima che iniziasse il dibattito ed era quella che la parola volontariato è diventata una delle parole chiave del processo sociale moderno. Tutti ne parlano, però ognuno di noi - diciamoci la verità - alla parola volontariato associa una propria idea personale di che cosa sia in realtà il volontariato. Il campo nel quale gli uomini pensano di poter risolvere il concetto di volontariato è vasto, come è vasta la vita umana. Se noi pensiamo che, in fin dei conti, volontariato vorrebbe significare servizio per gli altri, allora si può dire che il volontariato è l'attività umana più praticata. Chi è che non si dedica un po' agli altri? Allora dovrebbe essere volontariato anche l'attività della mamma che si dedica ai figli e dell'amico che si dedica ai suoi amici, ma il discorso forse diventa difficile perché ognuno di noi si forma sulle proprie esperienze, cari colleghi. Ed io, a proposito del volontariato, voglio raccontarvi, e non è una vana spendita di minuti, due episodi che inquadrano la mia esperienza nel mondo del volontariato; un volontariato vissuto dall'altra parte della barricata, dalla parte di colui che riceve l'aiuto e non di colui che da l'aiuto, anche se poi in realtà non c'è più una distinzione così profonda tra chi riceve e chi dà; soprattutto in questo campo dovrebbe essere così. Iniziamo dalla prima esperienza che risale a tantissimi anni fa. Ero un bambino di undici anni, ricoverato in un istituto per handicappati, per disabili, si diceva allora, di rieducazione dei disabili; e venne all'istituto a trovarci un'associazione di volontariato, allora si chiamavano le patronesse, non so di quale associazione laica o cattolica fossero. Queste patronesse vennero a darci la loro solidarietà, ma la diedero in una maniera assai strana, perché quando si trovarono di fronte a tanti bambini, quali eravamo noi, che avevano anche la voglia di vivere, però erano in condizioni non proprio fisicamente perfette, non trovarono di meglio, per esprimere la loro solidarietà, che versare un mare di lacrime. Si misero a piangere clamorosamente davanti a noi, con grave inquietudine dei nostri assistenti e dei nostri psicologi, che le cacciarono via in malo modo e vietarono loro di tornare in istituto, perché in realtà il nocumento che avevano fatto a noi con quello sciagurato pianto era stato più dannoso, senz'altro, di qualsiasi opera di volontariato. Quindi, onorevoli colleghi, sono cresciuto nella diffidenza assai profonda per quanto riguarda questo tipo di attività e di esperienze. E dirò poi anche qualche altra cosa a questo proposito. Pochi giorni fa, ho fatto un'altra esperienza di volontariato completamente diversa. Sono stato al Santuario di Lourdes in Francia e là il volontariato presente, quello italiano, quello dell'organizzazione cattolica Unitalsi che aveva portato a Lourdes 1.300 pellegrini del Nord Sardegna, ma anche la realtà vissuta fin da queste migliaia e migliaia di volontari che si prodigavano giornalmente nel vero senso del volontariato, senza nulla ricevere, per favorire la permanenza in quel santuario di tante persone disabili, mi ha fatto scoprire un volontariato maturo, un volontariato che non cerca la ribalta, e sarebbe bello che tutto il volontariato non cercasse la ribalta. Diceva l'onorevole Serri prima "fare e non dire"; io aggiungerei sommessamente "fare in silenzio", onorevoli colleghi, perché fare in silenzio è sempre meglio che fare gridando perché facendo in silenzio, secondo me, si coglie l'essenza profonda dell'attività per gli altri. Ho visto un volontariato a Lourdes veramente maturo, veramente all'altezza della situazione, veramente in grado di dare risposte a tutti quanti gli altri.
E allora qual è la conclusione che traggo da queste due mie esperienze personali? Che, comunque sia, il volontariato, come ogni attività umana, è legato agli umori della gente, alla sensibilità culturale di chi fa il suo intervento nel volontariato, che è precipuamente attività sociale e come tale vale giudicata e regolata. Anche se qualcuno può storcere il muso quando si parla di regolamentazione del volontariato, perché ci potrebbe essere quasi una contraddizione di termini fra il volontariato e la sua regolamentazione e alcuni, tra gli stessi esponenti del volontariato, dicono che la regolamentazione contraddice l'essenza stessa del volontariato. Ebbene, forse questoè uno dei problemi che dobbiamo valutare e la Commissione, indubbiamente, ne ha tenuto conto quanto ha evitato, nel varare la legge, di cadere nel burocratismo e nell'eccessivo spezzettamento, nell'eccessiva ufficialità dei timbri, dei registri e delle verifiche, però un minimo di organizzazione andava data, soprattutto a chi chiedeva delle facilitazioni per poter fare il proprio dovere sociale, perché non basta affermare - anzi questa è l'essenza stessa del volontariato - che esso viene prestato gratuitamente, perché non si può pretendere che i volontari abbiano anche delle spese, non si può pretendere che ci rimettano di proprio. Si deve pretendere che essi facciano gratuitamente il proprio dovere, ma non si può pensare che tutti quanti siano disposti a togliere il pane ai propri figli, alle proprie famiglie, senza nessuna conseguenza. Dovere del legislatore in questo campo è rimuovere gli ostacoli, non incentivare economicamente la funzione del volontariato e questa legge mi sembra che raggiunga questi scopi. La stessa somma che la Regione prevede di stanziare per coprire tutte le spese mi sembra che sia abbastanza contenuta e di questo dobbiamo prendere atto con estrema soddisfazione.
Dunque dicevo, il volontariato come espressione della parte migliore dell'animo umano, di quella parte che si presta a capire gli altri e a cercare di andare incontro a chi non ha; però, attenzione: qua c'è il bivio che dobbiamo stare attenti a superare in maniera corretta, ed è il bivio che separa l'intervento volontario, con quelle caratteristiche che ho appena accennato, dall'intervento pubblico. E a questo proposito dobbiamo farci un esame di coscienza, onorevoli colleghi: quante volte noi abbiamo pensato che certi problemi li dovesse risolvere il volontariato? Quante volte l'attività del volontariato è stata un alibi per coprire le inefficienze degli interventi del pubblico? Quante volte noi abbiamo delegato al volontariato, all'opera volontaria e gratuita delle persone, interventi che dovevano essere pubblici, che dovevano essere di chiara responsabilità dell'intervento pubblico? Spesso e volentieri organizzazioni di volontariato o anche singole persone, per esempio, mi dicono: siamo andati in quell'ospedale e abbiamo portato i cuscini, abbiamo portato le lenzuola, perché i malati non avevano lenzuola o cuscini negli ospedali. Questo non deve avvenire assolutamente; queste sono responsabilità primarie irrinunciabili del pubblico. E, se mi permettete anche, dall'altra parte della barricata, da cui ho iniziato questo intervento, vi devo dire che per le persone che dal volontariato devono trarre aiuto non sarebbe dignitoso rinunciare all'obbligo dello Stato, della Regione e degli altri enti regionali di intervenire per i loro problemi; non deve nemmeno sfiorarci la mente questo tipo di soluzione. Sono veramente preoccupato, invece, perché in questo campo c'è un continuo regredire dell'intervento pubblico a vantaggio del volontariato in generale, ma qualche volta anche del volontariato che volontariato non è, perché non è gratuito, perché non è senza fine di lucro, perché è guidato da altri fini che non sono propriamente quelli che questa legge vuole sostenere. Attenzione, una cosa sono le associazioni di volontariato, una cosa è l'Opera Vincenziana, che opera dal 1700 in regime di gratuità assoluta, che ha per secoli affrontato guerre, epidemie e carestie dando sempre un aiuto concreto ai poveri e ai sofferenti; altra cosa è, per non andare lontano, che anche l'AIAS Sardegna sia considerata una associazione di volontariato. In queste aule abbiamo tante volte parlato dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici in Sardegna, e mi sembra che continuare a insistere a chiamarla associazione di volontariato sia operazione quanto mai fuorviante. Mi sembra che allo stesso modo non possano essere considerate associazioni di volontariato - e non lo sono, infatti, e uno dei meriti della legge che stiamo discutendo è quello di porre chiaramente una demarcazione tra le une e le altre - le cooperative di assistenza sociale, quelle che si convenzionano con il Comune al fine di offrire servizi, ma per riceverne posti di lavoro per i propri soci e per i propri aderenti. Sono delle cose fondamentalmente diverse e il merito di questa legge, caro presidente Fadda, è quello di stabilire una demarcazione chiara e leggibile per tutti tra queste e quelle. Altra differenza che vorrei rimarcare, perché forse sfuggirà alla maggior parte dei colleghi qua dentro, è che queste associazioni di volontariato che noi andiamo a proteggere con questa legge sono cosa diversa anche da altre aggregazioni di assistenza sociale, tipo le associazioni di categoria dei vari invalidi, degli invalidi civili, degli invalidi del lavoro, dei sordomuti e dei ciechi. Sono cose diverse, perché queste tendono alla tutela sindacale, si può dire, dei propri iscritti, della propria categoria.
Il volontariato deve fare qualche cosa in generale, come diceva benissimo la collega Serri, quindi si tratta di ridurre a termini comprensibili a tutti quella che è la dizione di volontariato, per evitare che ci siano equivoci nel futuro, per evitare che ci da una corsa a organizzare cose che possono tradursi in un buon affare per i furbi e per quelli che in queste cose ci marciano. E allora, onorevoli colleghi, avviamoci a votare con tranquillità questa legge. E' una legge che da una risposta sociale a problemi di estrema importanza, è una legge che potrà essere magari migliorata in seguito, secondo l'esperienza che faremo tutti quanti assieme. Una cosa è certa però, che nei momenti di crisi, nei momenti di calo dei valori, nei momenti terribili che stiamo attraversando, forse il segnale che la gente si occupa sempre più degli altri è un segnale di grossa speranza per noi. Il problema è che sempre, nei momenti di grave crisi, c'è stata da parte della società, da parte di grosse aggregazioni sociali, una risposta positiva alla crisi. Noi vogliamo che anche in Sardegna, dove certamente non mancano i disoccupati, dove certamente la sanità non funziona molto bene, dove certamente non mancano i poveri e i sofferenti, dove rimangono senza ascolto le grida di disperazione delle famiglie che devono sopportare problemi come quello gravissimo di avere a casa malati di mente, nonostante tutto questo, la partecipazione della gente a questi associazioni di volontariato, serva da esempio a noi, onorevoli consiglieri. L'attività di questa gente disinteressata ci serva da esempio perché noi siamo qualche volta molto distratti rispetto a quello che avviene nella società. Qualche volta, quando ci rendiamo conto di persona della drammaticità dei problemi, siamo colti dalla voglia di fare, di proclamare gli interventi, poi invece ci tiriamo indietro, non riusciamo a collegare il volere con il fare, non riusciamo a tradurre in fatti concreti quelle che sono le nostre idee e le nostre buone volontà Questo è un fatto drammatico, grave, che è sconfortante, che coinvolge la nostra stessa funzione politica, perché se noi, a fine di questa legislatura, oramai siamo quasi alla fine, signor Presidente, dovessimo fare il bilancio di quello che ci proponevamo di fare quando, pieni di entusiasmo, siamo entrati qua dentro e di quanto abbiamo effettivamente fatto, il nostro esame di coscienza potrebbe essere in larga parte deficitario. Forse questo non dipende solo da noi, forse gli avvenimenti sono di tale portata storica da sommergere anche la nostra voglia di fare e la nostra volontà; però immergerci nel sociale, andare a vedere quali sono le realtà che noi dobbiamo migliorare, potrebbe essere attività meritoria che renderebbe meno difficile anche la nostra presenza qua dentro.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Tarquini. Ne ha facoltà.
TARQUINI (Gruppo Laico Federalista). Il volontariato rappresenta una delle più alte espressioni della solidarietà umana; il volontariato acquista maggior significato ed importanza laddove le possibilità di assistenza che un paese può fornire sono carenti. Purtroppo queste possibilità, a causa dell'attuale crisi economica ma soprattutto a causa dell'imprevidenza, dell'impreparazione e dell'approssimazione di coloro che ci governano, si vanno via via riducendo. Il volontariato pertanto rappresenta una forza insostituibile. Però stiamo attenti, Voltaire diceva che in politica il sospetto è un dovere, un obbligo, ed il sospetto che può sorgere in questo caso è che il volontariato possa costituire un paravento alla sistemazione, ovviamente lottizzata, di una corte di sicofanti abilmente camuffata. Il volontariato per definizione è prestazione gratuita; è altrettanto certo però che bisogna mettere questi generosi prestatori di solidarietà nelle condizioni di operare efficacemente. Dico sì pertanto all'erogazione di strumenti adatti ad operare, dico no decisamente all'assunzione retribuita di personale di alcun genere, all'erogazione di fondi, alle incentivazioni o prebende comunque camuffate, e tutti noi sappiamo quanto noi italiano siamo geniali nel realizzare questi trucchi. Al fine pertanto di fugare quei sospetti che Voltaire incitava a coltivare è necessario un rigoroso, costante controllo di ogni spesa. Ritengo che questo atteggiamento rappresenti oltretutto la migliore espressione della nostra riconoscenza nei confronti delle autentiche generosità di volontari veri a cui va il nostro più totale apprezzamento.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Morittu. Ne ha facoltà.
MORITTU (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, molto brevemente perché questo argomento mi pare sia abbastanza conosciuto dai colleghi consiglieri. Sono state fatte osservazioni molto significative che dimostrano l'importanza del provvedimento in discussione, mi è sembrato di cogliere qualche elemento di contrasto tra l'intervento della collega Serra e l'intervento della collega Serri, soprattutto per quanto riguarda la definizione di questo provvedimento come "punto di equilibrio tra esigenze diverse" in riferimento al fatto che deriva dall'unificazione di diverse proposte di legge, e la collega Serra bene ha fatto a rilevare che la proposta di legge della Democrazia Cristiana è rimasta in Commissione per più di un anno prima di arrivare alla sintesi e all'equilibrio di cui ha parlato la collega Serri. Certamente questa non è la migliore legge possibile, ma è una legge importante perché finalmente si dà legittimità al volontariato che sino ad oggi ha svolto dei compiti, delle funzioni, è intervenuto nel tessuto sociale in termini molto positivi. E' chiaro che, come è stato già detto, deve rappresentare uno stimolo nei confronti del pubblico, però bisogna trovare anche il collegamento ottimale tra il volontariato e il pubblico per rispondere nel miglior modo possibile alle necessità della gente. Ho colto anche un'altra osservazione della collega Serri su un punto che mi pare sia già stato concretizzato in un emendamento, relativo all'intervento sostitutivo, così definito, del volontariato nei confronti del pubblico quando questi è assente. Io non ritengo che sia un intervento sostitutivo tanto che ho firmato quell'emendamento. Nel momento in cui il pubblico non è in condizioni, non ha norme, non ha ancora strumenti, non si è dato ancora delle strutture per intervenire in qualche settore del sociale, nel momento in cui ancora si riconosce la funzione del volontariato, non vedo parche il volontariato non debba svolgere preventivamente le funzioni del pubblico. Pensiamo a molti anni dietro, quando l'intervento pubblico nel campo sociale era del tutto assente o quasi, come si sarebbe potuta fare per esempio l'assistenza agli anziani, come si sarebbe potuta fare l'assistenza ai minori, se non ci fossero state delle persone che con queste e con altre categorie solidarizzavano e le assistevano? Questo non significava sostituirsi al pubblico, hanno anticipato il pubblico. Molto spesso, anzi più di una volta, proprio perché il pubblico era impreparato, quando si è sostituito si è sostituito male. Ecco, dunque, quale deve essere lo stimolo del volontariato, quale deve essere la posizione del pubblico nei confronti del volontariato, da cui spesso dovrebbe anche imparare come si creano e si fanno i servizi nel settore della sicurezza sociale. L'importante poi, credo, sia fare, collega Porcu, in silenzio o che lo si dica, l'importante è fare e credo che finalmente anche la Regione, il Consiglio regionale, con questa legge si stia dando gli strumenti per iniziare a fare. Dobbiamo anche dire - io non entro nel merito della legge che è stata già ampiamente illustrata dal Presidente e dagli altri colleghi -, dobbiamo anche dire però che con questo strumento, con queste norme stiamo dando al volontariato delle grandi responsabilità che non possono più concretizzarsi in silenzio. Questa legge prevede una cosa importante, una grande trasparenza, cioè la non commistione tra chi fa volontariato vero, cioè basato su quei principi di solidarietà e di gratuità che sono il fondamento dell'azione volontaria e coloro i quali camuffano o vogliono camuffare con il volontariato la speculazione. Con questa legge si crea finalmente un solco ben preciso e l'esperienza di chi dovrà guidare gli interventi e i controlli, nell'attuazione pratica della legge, potrà consentire di migliorare queste norme che si calano in un tessuto sociale, quello sardo, che io credo abbia la cultura atavica della solidarietà. Pensiamo ai nostri paesi dell'interno, non parlo delle città, delle metropoli che sono state deviate da tutta una serie di vicende che ne hanno forse anche mutato la struttura culturale, pensiamo ai nostri centri dell'interno, dove ancora oggi, 1993, se un vicino di casa rimane solo trova grande solidarietà tra i vicini, come si dice al mio paese in sa carrela, e si verifica quasi una adozione, della persona in stato di necessità. Quindi esiste già un grande valore di solidarietà nella gente di Sardegna. Noi daremo il nostro voto favorevole a questa legge, proprio perché costituisce, credo, una pietra miliare in questo campo, e credo che si debba e si possa andare avanti per trovare appunto l'optimum, senza grandi competizioni tra il privato e il pubblico, che si debbano integrare a vicenda perché i servizi alle persone in stato di necessità, siano resi migliori, più precisi, più puntuali, anche perché il grado di civiltà di un Consiglio regionale, di un popolo, si misura anche con la capacità di esprimere questi valori di solidarietà con gli altri esseri umani.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.
MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Il provvedimento che approda all'attenzione dell'Aula, signor Presidente e colleghi, non è solo segno di attenzione nei confronti di una realtà che è assai diffusa nella nostra società, ma è finalmente frutto della volontà concreta della Regione sarda di riconoscere alla realtà del volontariato un valore e un significato culturale e sociale alto di partecipazione e di impegno che contribuisce all'attivazione e all'attuazione delle politiche sociali, ma è soprattutto, credo, la necessità di disciplinarne le funzioni e le modalità di intervento nell'ambito del territorio regionale. I colleghi che mi hanno preceduto hanno evidenziato i problemi ma anche le contraddizioni che possono esserci tra un'attività di volontariato libera, spontanea, capace di concorrere appunto ad una migliore qualità delle politiche sociali e invece tutto quanto sotto il nome di volontariato può mascherarsi, e quindi anziché influire positivamente, portare l'attenzione su una sfera che appunto non è quella della partecipazione libera e gratuita dei cittadini. La Commissione si è impegnata molto nell'esame di questo provvedimento, con l'obiettivo di garantire libertà e autonomia ai diversi soggetti che operano nel composito modo del volontariato, ma anche con l'intento di evitare queste storture e soprattutto le commistioni tra il compito istituzionale della pubblica amministrazione di fornire servizi e strutture alla collettività, e in particolare ai soggetti in stato di difficoltà e bisogno, e l'attività dei cittadini che, per libera scelta personale e di gruppo, possono contribuire a umanizzare i servizi e quindi a migliorarne la qualità.
Io condivido quanto diceva il Presidente, nella sua relazione introduttiva, perché insieme abbiamo lavorato, perché questi sono gli obiettivi che ci eravamo proposti e voglio anch'io sottolineare, così come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, il metodo di confronto che la Commissione ha attivato con i soggetti interessati a questo problema. E' un passo avanti importante per conseguire il complesso obiettivo del raccordo tra le istituzioni e i cittadini, tra le istituzioni e i gruppi organizzati in funzione della partecipazione alla vita collettiva; è un processo che è stato in grado di attivare una collaborazione concreta tra la Commissione e i rappresentanti delle associazioni di volontariato. Si è cercato cioè di attivare un processo lontano da una concezione burocratica del rapporto tra istituzioni e cittadini e invece teso a costruire tutto quanto può favorire una società solidale, più giusta e più rispettosa delle persone.
Esiste un problema delle politiche sociali perché esiste un problema del bisogno, dell'emarginazione, della povertà materiale, ma esiste, soprattutto oggi, il problema dell'abbandono, della solitudine, della diversità, del sentirsi e dell'essere considerati diversi, dell'essere altro soprattutto e del sentirsi altro da parte di molti cittadini emarginati rispetto alle possibilità materiali, alle consuetudini, ai modelli di vita e alla capacità di affermazione e di produttività che fanno parte dei cosiddetti valori o disvalori della società moderna. Esiste il problema del volontariato perché è insito nella persona il bisogno di partecipazione, il principio di solidarietà, la capacità personale e di gruppo di comprendere questi bisogni, di spendere tempo, energie, idee per cercare di risolverli. Ma non si deve fare confusione tra il compito importante del pubblico di fornire una rete di servizi adeguati per rispondere a queste difficoltà e questa capacità spontanea di organizzarsi per migliorarne la capacità, per anticipare i bisogni, le richieste, le esigenze, così come anche sottolineavano i colleghi che mi hanno preceduto. Anche da noi, sebbene esista una legge quadro, è evidente che il volontariato in questo territorio e in questo tempo, ora quindi, deve adeguarsi ai valori culturali, alle pratiche d'uso familiari e collettive, all'esperienza particolare delle persone, non deve introdursi nel mondo del bisogno e della difficoltà come qualcosa che urta con la sensibilità delle persone, così come non devono farlo i servizi, ma deve e può contribuire a quella integrazione importante del livello di servizio tra le istituzioni e la società. Soprattutto il volontariato rappresenta in questo momento una risposta spontanea di molti giovani che manifestano sempre più consapevolmente, in un impegno diversificato e gratuito, una rinnovata capacità di credere nel valore della persona, nel valore della vita e quindi di ricercare nuove forme di solidarietà che non siano fondate solamente su quel principio di prestazione al quale facevo cenno.
Sul volontariato sono state date definizioni diverse, certo è che può rappresentare davvero il messaggio moderno di una volontà costruttiva, di un nuovo umanesimo che riscopre la persona come fulcro della vita, dell'economia e del sapere, che quindi al servizio della persona si pone. Noi abbiamo tenuto conto di queste esperienze che vanno maturando, di questa forza viva della solidarietà sociale, dell'impegno civile che trova una diretta operazione operativa e non solo declinativa nell'attività del volontariato. Sappiamo che non è la sola risposta, ma una delle possibili risposte, quindi una risposta efficace proprio a questo mutamento e a questo bisogno di partecipazione che nella nostra società è sempre più presente.
Dobbiamo dire che il volontariato è stato definito anche un nuovo soggetto politico proprio perché è una forza aggregante, capace di svolgere un ruolo di intermediazione, come dicevo, tra le istituzioni e la società, e come prima istanza di formalizzazione dei bisogni ha un valore solamente se conserva questo concetto di libertà, di spontaneità, anche se oggi le associazioni di volontariato si organizzano in funzione dei bisogni a cui devono rispondere, ma soprattutto se l'attività di volontariato ha il principio di una totale gratuità e soprattutto anche se non ha un ruolo di supplenza, non ha il ruolo di tappabuchi rispetto all'inadeguatezza dei servizi che l'amministrazione pubblica deve fornire, ma un ruolo di collaborazione e di complementarietà. Certamente la presenza del volontariato - lo diceva già il Presidente, e io concordo con questa sua affermazione - rappresenta un efficace stimolo alla crescita e allo sviluppo dei servizi. Laddove i servizi funzionano bene, laddove c'è una risposta dell'istituzione pubblica ai bisogni del cittadino, anche il volontariato cresce, anche il volontariato si organizza in forme e modalità sempre più efficaci ed efficienti; laddove invece i servizi non ci sono o funzionano male, anche il volontariato è meno capace di dare risposte di qualità.
Le associazioni di volontariato non nascono dall'alto, non si costituiscono perché esiste una legge, operano, lavorano, si inseriscono nelle realtà concrete, nelle situazioni locali e si organizzano per rispondere a problemi locali. Ciò che abbiamo cercato di evitare, quindi, è stato burocratizzare il rapporto, abbiamo cercato di non ferire, di non ingabbiare la spontaneità. La legge deve essere una norma di riconoscimento di valore e di sostegno, non una gabbia entro la quale racchiudere e preordinare tutto e nella quale tra l'altro non è facile prevedere tutti gli sviluppi. Anche perché i campi d'azione del volontariato sono i più vari, operano in situazioni e realtà diverse: centri di accoglienza, situazioni di nuove povertà, problema delle adozioni, affidamento dei minori, prevenzione e cura dell'AIDS, centri per gli alcolisti anonimi, assistenza a tutte le persone in stato di bisogno o ai malati. Il volontariato è impegnato anche in attività di animazione culturale, è impegnato rispetto alle tematiche e alle problematiche ambientali, nasce quindi da un impegno di condivisione verso le fasce più deboli della società, ma è anche impegno civile nella diffusione della cultura, nel servizio civile, in tutte quelle attività di promozione umana che oggi rappresentano un contributo a migliorare la qualità della vita. Quindi il volontariato è non solo un segno di solidarietà, ma in una società complessa diventa sempre più organizzato e cosciente e dà un contributo attivo in settori diversi al mutamento della società e delle istituzioni. Di tutta questa realtà composita prendono atto le istituzioni, finalmente ne disciplinano le modalità di intervento, lo fa la legge quadro nazionale, la "266", che però è dall'agosto del 1991, e lo fa finalmente la Regione sarda, anche se per la verità un primo impegno della Regione verso questo settore, un impegno non compiuto ma comunque già anticipatore di alcuni principi, c'era già stato con la legge numero 4 del 1988, che in qualche modo, nei principi fondamentali anticipava la legge numero 266, la legge regionale sull'assistenza, che oltre il pubblico riconosce l'assistenza privata e di volontariato e, al volontariato soprattutto, riconosce la qualità di sostegno e di espressione di solidarietà sociale, di partecipazione, di pluralismo e di impegno civile.
Uno strumento importante che è presente nella legge regionale, così come nella legge quadro, è appunto l'osservatorio, uno strumento che può servire a valutare quali sono i problemi che ancora si pongono nella nostra società rispetto all'emarginazione, al bisogno, alla difficoltà di vivere dei cittadini sardi, a comprenderne le istanze, a valutare anche quale deve essere successivamente l'intervento della Regione per dare risposta a tutte queste difficoltà. Con questa legge noi intendiamo finalmente agevolare il lavoro e la funzione delle associazioni, ma soprattutto metterle al servizio del cittadino. E allora il problema, così come è stato visto, del registro del volontariato diviso per settori, tende anche a favorire l'informazione delle diverse associazioni di volontariato che operano nella Regione e quindi consente al cittadino di rivolgersi anche direttamente ad esse. L'altro concetto che abbiamo voluto sottolineare è quello della gratuità assoluta e della incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro subordinato. Io voglio ricordare, perché mi ha colpito moltissimo, l'espressione usata un giovane volontario durante l'audizione promossa dalla Commissione con le associazioni. Questo giovane diceva che se anche ci fosse una società organizzata perfettamente, che risponde con servizi perfetti a tutti i bisogni del cittadino, il volontariato, il volontario quindi, dovrebbe esercitare la propria fantasia la propria capacità per inventarsi una presenza e una possibilità di risposta e di partecipazione. Io spero che questo sia il segno che noi vogliamo dare a questa legge. Noi dobbiamo dire no al volontariato per necessità, dobbiamo considerarlo come una grande capacità di impegno personale e di inventare momenti di presenza anche se si realizzasse uno Stato meraviglioso che risponde a tutti i bisogni; dobbiamo evitare che si trasformi in un grande affare per qualcuno, che magari può partire con buone intenzioni e poi, lungo strada, trovare le forme per snaturare il principio di solidarietà che lo aveva ispirato. L'altra cosa che io vorrei sottolineare è che il volontariato non può essere in funzione e al servizio di nessun gruppo, né politico né di potere, di nessuna amministrazione. Guai a quelle amministrazioni e a quelle strutture che coccolassero il volontariato e dicessero di sì a tutte le richieste che esso pone per garantirsene il consenso. Se questo avvenisse avremo già snaturato la legge.
Credo che il nostro impegno e il nostro augurio sia per un volontariato che cresce, che matura nel tempo, che ha la capacità di integrarsi nella politica dei servizi che la società offre, per migliorarne la qualità e che conservi soprattutto questo carattere di grande libertà, di grande autonomia, di grande capacità di partecipazione che lo fa crescere, che lo fa vivere e che, in questo senso e solo in questo senso, può dare una risposta al desiderio di partecipazione ma anche ai bisogni della gente. Abbiamo una grande ambizione e un compito importante e voglio ancora una volta sottolinearlo: far crescere un volontariato che non sia funzionale a chi comanda, ma sia libero e autonomo, schierato solamente e sempre a difesa dei più deboli, della verità, della qualità della vita per le persone, dell'etica ambientale e dell'etica nella vita pubblica.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà.
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, la discussione che si sta svolgendo in Aula ha focalizzato gran parte dei più importanti elementi che contraddistinguono l'attuale dibattito politico e culturale sul ruolo assunto in questi anni dal volontariato, un fenomeno questo che ha subito uno sviluppo rapido, consistente e che, se pur - come sottolineava il collega Porcu - non si presta ad una interpretazione univoca, si caratterizza per alcune sue peculiarità. Anche solo pochi anni or sono, nessuno avrebbe potuto ipotizzare la diffusione del volontariato, sia dal punto di vista quantitativo, che dal punto di vista qualitativo, a cui noi assistiamo oggi. Pur in presenza di dati imprecisi per la mancanza di una costante rete di monitoraggio e di informazione, le cifre che circolano - le richiamava anche la collega Serri - parlano di alcune decine di migliaia di associazioni con oltre quattro milioni di aderenti in Italia, e da dati riferiti a febbraio scorso e forniti da un collaboratore di un'importante rivista che opera in Sardegna nel settore del volontariato, "L'isola che c'è", risultano 763 associazioni censite in Sardegna, che raggruppano oltre 150 mila volontari con una percentuale che si attesta sul 10 per cento della popolazione. Dati di questo tipo, per la dimensione del fenomeno, sono particolarmente significativi di una realtà che non può essere ignorata, soprattutto nell'attività legislativa. Indubbiamente oggi il volontariato rappresenta uno di quei mondi vitali che illustri studiosi, tra i quali il professor Ardigò, ritengono caratterizzanti delle dinamiche sociali delle società postindustriali.
Io vorrei, nel corso di questo mio intervento, fare alcune valutazioni su questo ruolo sociale del volontariato nelle società post-industriale, che si legano strettamente ad alcune valutazioni conseguenti alla crisi dello stato sociale nelle democrazie europee e anche nel nostro Paese, per fare poi alcune brevi osservazioni sulla legge quadro sul volontariato e sulla proposta di legge regionale in discussione in Aula, cercando di sottolineare alcuni possibili rischi. Dicevo del ruolo sociale assunto oggi dal volontariato che ha necessità, appunto, di una forte legittimazione istituzionale, anche perché il volontariato ha dimostrato, nella sua rilevanza sociale, di essere in grado di determinare le politiche dello stato sociale. Ma c'è un equivoco che va risolto e che aleggia sempre nel dibattito politico-culturale quando si parla del volontariato: da una parte si sostiene che gli anni 80 hanno rappresentato, anche nel nostro Paese, un momento di forte espressione di individualismo, di soggettività, del cosiddetto riflusso nel privato, cercando di evidenziare che a fronte di questi fenomeni si assisteva d'altra parte a un declino del concetto di solidarietà. E proprio questa opinione diffusa del declino della solidarietà, io ritengo che, più che dal venir meno del valore stesso della solidarietà, derivi piuttosto dalla difficoltà che oggi noi abbiamo nel riconoscere le diverse modalità attorno alle quali si esplica l'attività di partecipazione e di solidarietà. E' indubbio che il sistema relazionale che esisteva nelle comunità rurali, e anche, in parte, nella stessa società industriale, dove le relazioni erano mediate dai concetti di comunità da una parte e dai concetti di classe dall'altra, dava la possibilità di esprimere all'interno di queste categorie fondanti il momento partecipativo, la possibilità di esprimere anche relazioni di solidarietà. Oggi invece, in una società post-industriale, che è secolarizzata, più complessa, e che è anche funzionalmente più differenziata, la solidarietà di necessità deve assumere forme e contenuti di carattere diverso. Dal momento che siamo inseriti in più mondi che sono rappresentati dalla famiglia, dalla scuola, dall'ambiente di lavoro, dalle stesse modalità associative, si sviluppano, all'interno di questi segmenti di partecipazione umana, diverse modalità di solidarietà, che partono dalla solidarietà primaria, che si esplica nei rapporti parentali, di famiglia, e soprattutto nel mondo degli affetti, per andare alle solidarietà del mondo del lavoro, di gruppo e di associazione. E allora è solo apparente questa antinomia che viene rilevata, tra lo sviluppo della soggettività, dell'individualità, e di pari passo lo sviluppo, a cui abbiamo assistito, negli stessi anni 80, della solidarietà che si è espressa in forme nuove di associazionismo, di partecipazione e di pluralismo e che ha coinvolto in prima persona la dinamica stessa che ha caratterizzato l'essere volontari oggi nel nostro Paese. E' chiaro che, crescendo la complessità sociale, vi è la necessità di dare risposte diverse a questa complessità, ritagliando ambiti di libertà e di autonomia. Io ritengo che proprio lo sviluppo del volontariato si collochi all'interno di due polarità: da una parte la soggettività, che ha allargato la coscienza, che è anche sociale, di una responsabilità che possiamo chiamare diretta del singolo individuo, di fronte a situazioni di bisogno, di fronte a ciò che conosce, rispetto all'ambiente in cui vive, non più in un discorso legato ad una logica di delega, ad una logica di una sovrastruttura, rappresentata o dalla classe o dalla comunità, che riesce a comporre anche dissidi e difficoltà dei singoli. Dall'altra parte, dicevo, la crescita della complessità sociale, con la crisi dello stato sociale, non riuscendo più a dare risposte omogenee e univoche per tutti i bisogni, ha privilegiato appunto le risposte più dirette, più immediate e più flessibili che il volontariato è riuscito ad esprimere appunto per questa flessibilità che lo caratterizza, per la capacità che ha avuto di innovazione e sperimentazione di fronte all'emergere di bisogni vecchi e nuovi ma, soprattutto, anche di fronte alla forte crisi della finanza pubblica che non consentiva più di dare tutto a tutti e di affidare al pubblico la risposta per la globalità dei bisogni dei cittadini.
A questo proposito vorrei fare una riflessione sulla crisi dello stato sociale che investe anche il nostro Paese. E' diffusa la consapevolezza che il pubblico, che lo Stato non possa più garantire gli attuali livelli e l'attuale qualità di prestazione in una modalità di erogazione di servizi che vedeva il pubblico come, se non unico, il principale depositario delle risorse in quanto erogatore di questi servizi. Non è più possibile neanche fare affidamento sui tradizionali modelli di rappresentanza, per quanto riguarda le forme di partecipazione e di controllo, nonché di gestione della qualità dei servizi che devono essere erogati. Così come non è più possibile considerare in termini vecchi le persone, i beneficiari delle prestazioni come meri utenti o categoria di meri assistiti, in quanto occorre recuperare anche un concetto di partecipazione diretta, e ne sono testimonianza, anche all'interno dello stesso mondo del volontariato, le forme di partecipazione e di tutela rispetto a nuovi bisogni che vanno dalla qualità dell'assistenza sanitaria, alla tutela del consumatore, alla possibilità che ognuno di noi intravede di riuscire a risolvere non più magari i grossi problemi, ma i problemi che abbiamo vicino, la discarica che sta dietro casa oppure la situazione di bisogno di un concittadino, oppure i problemi in cui la componente partecipativa diretta dell'individuo può esplicarsi in termini positivi. Dobbiamo fare questo sforzo per ripensare al fatto che al pubblico debbano essere riservate esclusivamente le attività di programmazione, di verifica e di controllo, mentre la gestione dei servizi primari deve essere invece affidata a una pluralità di soggetti, che siano o non siano istituzionali, che abbiano o non abbiano fini di lucro. Chiaramente, dobbiamo cercare di vedere in termini diversi anche la connotazione del territorio, che non deve essere più visto come un bacino di utenza, ma come un luogo privilegiato nel quale si incontrano alcune relazioni interdipendenti e la comunità si esplica come momento in cui i bisogni sorgono, ma in cui riescono anche a trovare risposte positive. Nella stessa comunità esistono le risorse, le energie, le potenzialità per dare risposte soddisfacenti ai bisogni. La contraddizione tra ruolo pubblico e sistema del volontariato può essere solo apparente, proprio in uno Stato democratico come quello italiano che ha dato largo spazio alle autonomie sociali, culturali, e un'articolazione che è pluralista anche in termini territoriali. Dicevo della legge quadro sul volontariato, la "266" dell'agosto 1991, che dopo anni di preparazione rappresenta un provvedimento indubbiamente innovativo di grande rilevanza sociale, che riesce a dare la giusta dignità al valore sociale del volontariato, al quale vengono riconosciute le espressioni di partecipazione, pluralismo e solidarietà, nel rispetto comunque dell'autonomia e dell'originalità, nel conseguimento di finalità che sono di carattere civile, culturale e sociale. Possiamo dire che dalla "266" perviene un messaggio in tre direzioni: da una parte il fatto che a fronte del differenziarsi e specializzarsi di diverse prestazioni e di fronte ai concetti forti di Stato e mercato si inserisce un nuovo elemento oggetto di considerazione, che è il così detto terzo settore, e questo è un importante riconoscimento istituzionale, è una presa d'atto politica della consistenza e della legittimità, anche economica, di questo terzo settore che ha comportato anche, sotto certi aspetti, una rivoluzione nel sistema normativo del nostro Paese. Ma la legge esplica una sua forza in direzione della regolamentazione di una poliedrica espressione e diffusione associativa, riuscendo a far capire che non ci troviamo nel volontariato di fronte ad una controparte, ma piuttosto ad un referente privilegiato dello Stato, del sistema del benessere sociale che deve essere garantito a tutti i cittadini. In ogni caso, in questo senso, noi riscontriamo anche la peculiarità dello Stato e della società italiana nell'intreccio esistente tra politica, economia e società civile.
Parlavo prima dell'istituzione di questo terzo settore tra stato e mercato. E' indubbio che la legge sul volontariato, assieme alla legge sulle cooperative sociali, dello stesso anno, la "381" del 1991, assieme alla legge sull'associazionismo, che ancora non è stata esitata, rappresentano un passo avanti importante verso la nascita di quel così detto diritto delle istituzioni sociali, del riconoscimento anche normativo che viene dato ad una categoria che possiamo chiamare del privato sociale e che, anche dal punto di vista normativo, regolamenta le così dette funzioni sociali intermedie e si colloca da una parte tra il diritto pubblico delle istituzioni sociali e dall'altra tra il diritto privato e commerciale. Si tratta, dunque, di un passaggio importante dal punto di vista normativo che anche noi, oggi, con la legge regionale sul volontariato ci apprestiamo a inserire nel nostro sistema. Per questo, quando il Gruppo socialdemocratico presentò la proposta di legge sul volontariato, questa seguiva un'altra proposta di legge presentata in materia di cooperative sociali, comprendendo il nesso indissolubile che comunque lega l'attività del volontariato con un'attenta disciplina della normativa in materia di cooperative sociali, per gli elementi di contiguità che tra questi settori esistono. Anche perché è necessario che la Commissione esiti quanto prima le due proposte di legge giacenti in materia di cooperazione sociale, che non hanno avuto un identico percorso legislativo in quanto sono allocate in due differenti Commissioni permanenti, la VI e la VII.
Per quanto riguarda la legge che andiamo a discutere io ritengo che contenga alcuni elementi importanti e innovativi. In primo luogo, all'insegna di quella flessibilità, di quella mancanza di grosse impalcature che definisce l'attività di volontariato oggi in Italia, anche questa legge è flessibile, poco rigida e poco consistente anche di punto di vista finanziario; comporta un ridotto impegno di spesa ma soprattutto cerca di stabilire un raccordo tra i vari momenti istituzionali. Un altro elemento in favore è il fatto, come ricordava il relatore, l'onorevole Paolo Fadda, che la legge è stata costruita con il consenso e con l'accordo di tutti i soggetti interessati che hanno svolto una parte attiva e non secondaria nell'elaborazione dell'articolato di legge. Ma noi dobbiamo dire e avere chiaro che, con la legge sul volontariato, diciamo un "no" all'attività di supplenza; diciamo un altrettanto forte "no" all'antagonismo fra il pubblico e il privato, e diciamo anche "no" ad alcuni pericoli quali quelli dell'istituzionalizzazione e della burocratizzazione dell'attività di volontariato. Vogliamo, invece, far emergere in termini forti il messaggio che cooperare è possibile, attivare una funzione di integrazione tra pubblico e privato è altrettanto possibile anche nella nostra Regione. Pertanto io ritengo che con la legge regionale più che disciplinare, più che regolamentare, noi dovremmo cercare di formulare indirizzi, criteri, modalità affinché il volontariato possa operare attraverso la funzione di impulso, il sostegno anche del pubblico nei vari campi del vivere sociale con l'obiettivo di riuscire ad esplicare, nel migliore dei modi, la finalità alta per la quale opera, vale a dire realizzare anche nel nostro Paese una diversa qualità della vita. Io mi rendo conto che, quando parliamo del rapporto tra pubblico e privato, alcuni stereotipi caratterizzano la rappresentazione collettiva che si ha di questi termini. Da una parte il pubblico inteso come male, il privato come bene, per cui la soluzione appare essere quella di cercare di privatizzare gran parte del pubblico; dall'altra politico uguale male, e tecnico uguale bene per cui la soluzione adeguata pare quella dell'immissione di tanti tecnici. Un'altra considerazione che viene fatta è che il volontariato è gratuito, non costa nulla, quindi tanto vale cercare di far risparmiare il pubblico, immettendo gran parte delle attività che questo deve svolgere e allocandole verso il settore privato e verso la gratuità del volontariato. Io ritengo che noi dobbiamo tenere presenti nei nostri dibattiti queste modalità, però dobbiamo cercare di tenere presente che occorre arrivare a dei processi di integrazione cercando di contemperare le diverse esigenze, che possono essere salvaguardate solo nella misura in cui vengono allocate responsabilità di tipo diverse, vengono attribuite funzioni di tipo diverso, come dicevo prima, riservando al pubblico l'attività di programmazione e controllo, aprendo, nel momento della gestione, in termini molto ampi, all'attività che può venire dal privato. Ma alcuni problemi, nella legge che abbiamo in discussione, sono tuttora presenti. Innanzitutto occorre domandarsi quale deve essere il referente istituzionale privilegiato per il volontariato. Qui c'è stata una lunga discussione se, articolando la casistica in cui il volontariato si esplica all'interno di sezioni, queste dovessero essere riferite all'attività dei singoli Assessorati oppure sarebbe stato più opportuno, come in effetti poi abbiamo deciso, trovare un momento privilegiato presso la Presidenza della Giunta, per dare anche una funzione di sintesi all'intervento che l'amministrazione regionale può esplicare nei vari comparti in cui si articola l'attività del volontariato. Ma gli altri aspetti, verso i quali forse è necessario un ulteriore momento di riflessione, a mio parere sono rappresentati dal momento della formazione degli operatori volontari, che non può essere sottaciuto anche perché non sempre è sufficiente lo spontaneismo, non sempre è sufficiente la buona volontà, ma è necessario invece avere dei momenti di grande qualificazione, di forte specializzazione quando si interviene in settori che possono essere delicati. Rimane tuttora aperta una grossa partita, che è quella rappresentata dai centri di servizio. Ho visto circolare una proposta di ordine del giorno con cui si impegna la Giunta regionale d esercitare un'attività in raccordo con altre regioni che finora, nella ripartizione dei finanziamenti del biennio 1991-1992, non hanno avuto delle risorse finanziarie. Ma io ritengo che oltre a questo, che è un momento meramente rivendicativo, noi dovremmo fare anche un'attività più puntuale di ricognizione, perché è vero che l'articolo 15 della "266" prevedeva l'istituzione di fondi specifici presso ogni Regione attraverso i quali poter attivare, col concorso degli enti locali e delle associazioni di volontariato, dei centri di servizio che potessero alimentare e sostenere in parte l'attività del volontariato; ed è altrettanto vero che successivamente, con un decreto del Ministero del Tesoro, del 21 novembre 1991, sono state definite le modalità per la costituzione dei fondi speciali preso le Regioni, però è vero che un articolo di questo decreto ministeriale fa salve le prerogative delle Regioni a Statuto speciale di disciplinare anche diversamente l'attivazione dei centri di servizio. Noi, nella proposta di legge del Gruppo socialdemocratico, avevamo voluto inserire all'interno della legge del volontariato una diversa disciplina anche dei centri di servizio, per recuperare l'autonomia della Regione Sardegna di intervenire anche in questo settore. Così come non è vero che la mancanza delle risorse sia riferibile solo al fatto che in Sardegna non siano allocate come sede legale delle Casse di risparmio, perché la legge istitutiva dei fondi prevede l'intervento di tutti gli istituti creditizi pubblici che siano soggetti a processi di trasformazione aziendale con la realizzazione di società per azioni. Ora questo fenomeno, a seguito della cosiddetta legge Amato, è avvenuto anche nella nostra Regione. Si tratta di verificare con puntualità se nei nuovi statuti è stata inserita la possibilità di devolvere delle somme per le finalità proprie del volontariato. Pertanto forse è opportuna una riflessione ulteriore su questi momenti. Io ritengo che occorra stare attenti che importanti provvedimenti, importanti intuizioni, importanti affermazioni di principio non vengano poi vanificate e impaludate nella palude dei cosiddetti adempimenti attuativi. Anche noi prevediamo dei tempi per elaborare degli schemi di convenzione, teniamo presente che anche l'istituzione dei registri, che sono la condizione indispensabile per poter accedere da parte delle associazioni di volontariato a interventi e finanziamenti pubblici, è prevista solo se queste associazioni sono iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali, questo significa che la legge comunque andrà a regime non nel 1993 ma nel 1994. Per questo l'altro rischio che comunque deve essere evitato è quello di aprire un altro pericoloso flusso di spesa pubblica, magari anche con tentazioni clientelari o, come sottolineava qualche collega che mi ha preceduto, anche con questa tendenza da parte di partiti o di altre associazioni di inglobare e di cercare di conquistare i margini operativi espressi oggi dal mondo del volontariato.
Vorrei fare un'ultima osservazione, a conclusione di questo mio intervento, cercando di sottolineare che occorre stare attenti, che l'attività del volontariato ha una sua forza intrinseca che non si esplica soltanto nel momento cosiddetto emergenziale, nel momento della catastrofe, della calamità, ma può essere utile e positiva anche nell'affrontare la cosiddetta emergenza quotidiana. Pertanto non si tratta di creare né armate Brancaleone, né di arrivare a generosità improvvisate, che talvolta potrebbero anche costituire un ostacolo o quanto meno causare dei problemi alle persone che si vorrebbe aiutare, quanto di creare, come dicevo prima, un sistema interdipendente, integrativo, di complementarietà tra la funzione pubblica e quella privata. Solo in questo senso noi riusciremo a scoprire l'autentico valore del volontariato che è sì l'uomo dell'emergenza, che fa volontariato nel suo tempo libero, ma soprattutto noi potremo recuperare la grande forza che il volontariato può dare se questa manifestazione di solidarietà non viene esplicata a giorni e a ore alterne, ma rappresenta una diversa e nuova modalità dell'agire sociale all'insegna della solidarietà che è una componente fondamentale della nostra umanità.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale.
MARROSU,Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Signor Presidente, signori consiglieri, desidero esprimere il giudizio positivo della Giunta regionale per le iniziative dei vari proponenti e per il lavoro di sintesi svolto dalla Commissione attraverso il coinvolgimento di soggetti direttamente interessati a questa nuova iniziativa legislativa della Regione sarda. Le funzioni del volontariato hanno una lunga storia e soprattutto una storia particolare nella nostra Sardegna, che ha sempre visto funzioni di solidarietà esplicarsi in una società povera, emarginata, quale la nostra. Tuttavia, dobbiamo considerare che il volontariato ha la funzione di essere la punta avanzata della società in termini di istanze e di raccolta di bisogni particolari. In questo senso la funzione reale del volontariato va giustamente valutata e considerata e la stessa funzione di stimolo e di integrazione alle istituzioni deve essere non soltanto pienamente accolta, ma tenuta sempre presente, al di là delle leggi che noi attuiamo e con le quali normiamo meglio e discipliniamo il settore. Io credo anche che bisogna considerare sempre la funzione di autonomia che deve avere il volontariato, perché solo attraverso questa funzione di autonomia possiamo preservarlo da una serie di pericoli che sono stati messi in evidenza molto bene da chi ha parlato in precedenza. L'iniziativa legislativa che stiamo discutendo, mi sia consentito di ribadire, nasce in attuazione di una legge dello Stato la "266" del 1991, ma interviene anche in un corpo politico e sociale come quello della Sardegna che già aveva risposto positivamente, seppure parzialmente, ad una esigenza fortemente sentita da vasti e diffusi strati della società civile. Infatti la Regione sarda, con la legge numero 4 del 1988 e la legge numero 3 del 1989, che pure disciplinavano aspetti specifici nel settore sociale e nel settore della protezione civile, ha dato delle norme particolari sul volontariato che quindi hanno precorso in questo senso la legge nazionale. Questo ha un particolare valore proprio in relazione ai valori sociali che sono stati espressi dalla Regione Sardegna verso uno strato debole della popolazione, della comunità, di una comunità come la nostra che spesso è stata chiamata ad affrontare e a fronteggiare situazioni di difficoltà nella organizzazione generale complessiva e nei servizi che per lo più sono state determinate da situazioni di mancato sviluppo, da una lenta crescita sociale che purtroppo è avvenuta nella nostra Regione, da condizioni di arretratezza strutturale, che non sono certo addebitabili né ai sardi, né alla stessa Regione, che troppo spesso è stata chiamata, e viene chiamata ancora una volta, a sopperire alle assenze e ai ritardi dello Stato nei settori chiave dello sviluppo e del progresso della nostra Isola.
In Sardegna, come è stato evidenziato, esiste un ricco patrimonio di volontariato rappresentato da circa 500 associazioni e da oltre 800 gruppi di ispirazione cristiana e laica, testimonianza di una disponibilità e di una sensibilità, oltre che di un impegno che va ben oltre la stessa normativa attraverso la quale è giusto che tutte le attività di volontariato vengano debitamente disciplinate. Rispetto a queste sensibilità diffuse e rispetto a questo impegno, che interessa migliaia e migliaia di persone e, in una visione più generale, tutta la popolazione isolana, il provvedimento che il Consiglio si appresta ad approvare rappresenta un atto di giustizia, un provvedimento chiarificatore, una discriminante contro ogni forma improvvisata, pasticciata, non regolare e talvolta ai margini della legge, di interessi che contrastano con il significato profondo del vero volontariato.
Qual è in questa fase il compito delle istituzioni? E' un compito estremamente delicato, sia nei confronti del volontariato stesso, che dell'intero tessuto sociale. La delicatezza delle funzioni e dei compiti delle istituzioni, io direi che nasce soprattutto dal fatto che non bisogna tarpare mediante una burocratizzazione eccessiva e farraginosa le idealità e i contenuti del volontariato. Contemporaneamente però noi dobbiamo anche tenere presente che le istituzioni devono svolgere questo ruolo di controllo che deve essere un ruolo chiaro e forte. Insieme il compito delle istituzioni deve essere ancora più ampio, cioè deve consentire non soltanto il controllo, ma anche l'apporto costruttivo delle istituzioni perché esiste, è presente l'estrema necessità di continuare ad essere di stimolo al volontariato, attraverso una interconnessione tra istituzioni e tessuto sociale, rappresentato appunto dal volontariato, che deve esplicarsi sempre. Funzione delle istituzioni deve essere quella di coordinare le associazioni in maniera tale da evitare duplicazioni che sono spesso appesantimenti e costituiscono un dispendio di forze umane, di energie creative, che è indispensabile vengano ricondotte ad un comune denominatore. Ancora occorre che le istituzioni facciano una debita riflessione su quello che deve essere l'interno dell'organizzazione del volontariato, che deve adeguare necessariamente i propri compiti, innovarli continuamente in relazione a precise esigenze sociali di una società che cambia, che si modifica, con una attualità che è sempre maggiore. Questi ruoli, che le istituzioni devono tenere presenti al di là della mera normativa, io direi che la Regione sarda li ha tenuti presenti, ma vorrei richiamarli e li ho richiamati all'attenzione di tutti. Questa legge, infatti, non è soltanto una precisa disciplina, ma vuole anche valorizzare il volontariato in ogni manifestazione, in ogni interesse, come strumento di solidarietà e come strumento di partecipazione spontanea e gratuita di concorso alle soluzioni dei problemi delle fasce più deboli della società. Però la legge si pone anche come una sfida e come un impegno che le istituzioni dello Stato nelle varie articolazioni devono avere, affinché le strutture pubbliche siano sempre più organizzate e affinché il volontariato possa svolgere quella funzione appunto di stimolo, di pungolo e di innovazione. Il volontariato cioè non deve mai essere inteso come una supplenza dello Stato, ma come una estrinsecazione piena della capacità e della volontà dell'uomo di essere compartecipe e pronto a dare qualcosa di sé per le persone più deboli, meno protette, più indifese o per vasti settori della società che interessano tutti in eguale misura. L'approvazione di questa legge rappresenterà perciò, per la Giunta regionale e per l'intera Regione nel suo complesso, un metro attraverso il quale misurare la propria capacità di organizzare e di soddisfare le esigenze reali dell'intera comunità sarda. Il volontariato che stiamo andando a disciplinare potrà così sviluppare con maggiore compiutezza la propria iniziativa e il proprio messaggio, indice di una società civile e matura.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
PORCU, Segretario:
Art. 1
Finalità e principi informatori
1. La Regione riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
PORCU, Segretario:
Art. 2
Oggetto
1. La presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione in conformità con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e detta norme di raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
PORCU, Segretario:
Art. 3
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
PORCU, Segretario:
Art. 4
Organizzazioni di volontariato
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
PORCU, Segretario:
Art. 5
Registro del volontariato
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro generale di volontariato.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori e sezioni:
a) SETTORE SOCIALE
- sanità
- assistenza sociale
- igiene
- sport
b) SETTORE CULTURALE
-istituzione
- beni culturali
- educazione permanente
- attività culturali
c) SETTORE AMBIENTE
- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
- tutela della fauna e della flora
- tutela degli animali da affezione
- protezione civile
d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI
- tutela dei diritti del consumatore
- tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi
3. I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. In un apposito settore sono iscritti i coordinamenti regionali delle organizzazioni di volontariato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
PORCU, Segretario:
Art. 6
Requisiti e procedimento per l'iscrizione al Registro
1. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.
2. Per ottenere l'iscrizione il rappresentante legale dell'organizzazione deve presentare una domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività della organizzazione;
d) elenco delle attrezzature disponibili, se necessarie per l'esercizio dell'attività;
e) documentazione attestante la copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto del Ministro dell'industria 14 febbraio 1992.
3. L'iscrizione nella sezione dei coordinamenti regionali è effettuata su domanda del rappresentante legale del coordinamento dalla quale risultino le organizzazioni aderenti al coordinamento stesso.
4. Entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda la Presidenza della Giunta procede all'accertamento dei requisiti di legge.
5. L'iscrizione al Registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato.
7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda è comunicato all'istante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura
PORCU,Segretario:
Emendamento soppressivo parziale Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Pes - Fadda Antonio - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Manca - Sechi - Serra - Serri - Tarquini - Tidu - Porcu
Articolo 6
Al comma 2 dell'articolo 6 sono soppresse le lettere d) ed e). (1)
Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Pes - Fadda Antonio - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Manca - Sechi - Serra - Serri - Tarquini - Tidu - Porcu
Articolo 6
Al comma 2, lettera a), dell'articolo 6 sono aggiunte le parole "o degli accordi degli aderenti". (2)
PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Si danno per illustrati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
MARROSU, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Li accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
PORCU, Segretario:
Art. 7
Revisione del Registro
1. Il Registro è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
2. Per i fini indicati dal comma precedente annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro trasmettono alla Presidenza alla Giunta:
a) una copia dei bilanci consuntivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti;
d) l'indicazione dei contratti di lavoro dipendente o autonomo, conclusi dall'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) una relazione sull'attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione, al fine di verificarne l'effettiva marginalità.
3. Nel caso che l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la Presidenza della Giunta, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, dispone per la cancellazione dal Registro ai sensi del successivo articolo 8.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
PORCU, Segretario:
Art. 8
Cancellazione dal Registro
1. La cancellazione dal Registro può essere disposta per:
a) la perdita di uno e più requisiti richiesti per l'iscrizione;
b) il mancato svolgimento delle attività di volontariato;
c) la grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui al successivo articolo 15.
2. La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La cancellazione dal Registro può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
PORCU, Segretario:
Art. 9
Pubblicità del Registro
1. La Presidenza della Giunta regionale procede ogni due anni alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, distinte per settore di attività, dal quale risulti:
a) l'ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione;
b) l'eventuale titolarità di convenzioni stipulate ai sensi del successivo articolo 14.
2. Annualmente la Presidenza della Giunta regionale procede con le medesime modalità alla pubblicazione dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di queste ultime.
3. Il Presidente della Giunta regionale invia ogni anno copia aggiornata del Registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
PORCU, Segretario:
Art.10
Attività di verifica
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, gli Assessorati competenti in relazione ai vari settori di attività delle organizzazioni di volontariato possono effettuare visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro al fine di verificare:
a) l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato;
b) il riscontro sull'effettiva marginalità delle attività commerciali e produttive;
c) il rispetto dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sui limiti ai contratti di lavoro subordinato od autonomo stipulabili dalle organizzazioni di volontariato.
2. In occasione delle visite ispettive le organizzazioni di volontariato sono tenute a mettere a disposizione i libri contabili, i registri e tutti i documenti ritenuti utili che verranno richiesti
3. Di ogni visita ispettiva è redatto, in triplice copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua l'ispezione e dal rappresentante legale dell'organizzazione, che può farvi iscrivere le proprie osservazioni.
4. Una copia del processo verbale è trasmesso alla Presidenza della Giunta, per gli effetti di cui all'articolo 8, entro 30 giorni dalla sua formulazione. Un'altra copia è consegnata al rappresentante legale dell'organizzazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
PORCU, Segretario:
Art. 11
Registro comunale
1. Presso ogni Comune è istituito, quale articolazione del Registro regionale, il Registro delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel Comune medesimo.
2. Per i fini di cui al comma precedente la Presidenza della Giunta, entro 180 giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'articolo 5, comunica a ciascun Comune l'elenco delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel Comune medesimo. Annualmente la Presidenza della Giunta comunica le variazioni intervenute.
3. Il Comune può certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
PRESIDENTE Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
PORCU, Segretario:
Art. 12
Albo degli aderenti alle associazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato devono tenere un Albo degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni suo foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò legittimato, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il Registro deve essere vidimato annualmente.
2. Nell'Albo occorre indicare per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza. Devono altresì essere indicati i nomi di coloro che per qualunque motivo cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nell'Albo va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PORCU, Segretario:
Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Fadda Antonio - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Sechi - Serra - Tarquini - Tidu - Porcu
Articolo 12
L'articolo 12 è soppresso. (3)
PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.
MARROSU, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
PORCU, Segretario:
Art. 13
Norme contabili
1. I bilanci consuntivi annuali, comprensivi del rendiconto economico e dello stato patrimoniale e delle organizzazioni, sono redatti sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
PORCU, Segretario:
Art. 14
Convenzioni
1. Nelle materie di competenza regionale le leggi regionali stabiliscono i casi, le modalità ed i soggetti pubblici legittimati alla conclusione delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Nel caso che la legge regionale non preveda la possibilità di convenzionamento delle organizzazioni di volontariato, le convenzioni sono stipulabili a condizione che esse risultino compatibili con le finalità della legge, siano inserite in un programma organico di interventi ed abbiano funzione integrativa delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.
3. Nel caso che le attività di volontariato riguardino settori non ancora disciplinati da una legge regionale specifica, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla conclusione delle convenzioni a condizione che le stesse siano inserite in piani e programmi attuativi di disposizioni statali o regionali ed abbiano funzioni integrative delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.
4. Fermo il disposto dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le convenzioni previste dai precedenti commi 2 e 3, devono comunque indicare:
a) la tipologia e la modalità di erogazione delle prestazioni;
b) il numero di volontari dell'organizzazione stipulante impegnati nell'erogazione delle prestazioni, le relative qualifiche professionali o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;
c) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni volontarie, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
d) la copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato e le relative modalità di utilizzazione;
f) le forme di verifica dell'attuazione del contenuto della convenzione;
g) la durata della convenzione.
5. Qualora i piani e i programmi previsti dai precedenti commi 2 e 3 non dispongano diversamente, la scelta delle organizzazioni da convenzionare è effettuata sulla base dei seguenti criteri.
a) esperienza specifica maturata nel settore di attività oggetto della convenzione;
b) qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento dei volontari da impiegare nell'erogazione delle prestazioni;
c) spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;
d) modalità di formazione ed aggiornamento dei volontari.
6. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 possono essere convenzionate esclusivamente le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro, che dimostrino attitudine e capacità operativa.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
PORCU, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Fadda Antonio - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Sechi - Serra - Tarquini - Tidu
Articolo 14
Al comma 4 dell'articolo 14, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"h) l'elenco delle attrezzature di cui dispone l'organizzazione, se necessarie per l'esercizio della attività;
i) la documentazione attestante la copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto del Ministro dell'industria 14 febbraio 1992". (4)
Emendamento sostitutivo parziale Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Fadda - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Sechi - Serra Antonio - Tarquini - Tidu
Articolo 14
I commi 2 e 3 dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:
2. Le convenzioni in materia di servizi socio-assistenziali continuano ad essere disciplinati dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale1° gennaio 1988, n. 4.
3. Nel caso che le leggi regionali vigenti non prevedano espressamente le convenzioni con le associazioni di volontariato, tali convenzioni possono essere stipulate purché siano compatibili con le finalità della legge e risultino iscritte in un programma organico di interventi.
3 bis. Nei settori di attività del volontariato non ancora disciplinati da una legge regionale specifica, le convenzioni possono essere stipulate a condizione che risultino inserite in piani o programmi attutivi di disposizioni statali o regionali.
3 ter. Le prestazioni rese dalle organizzazioni di volontariato in base alle convenzioni devono di norma avere funzione integrativa del servizio pubblico. Possono avere funzione sostitutiva dei servizi pubblici:
a) nel caso che il servizio pubblico non sia stato ancora attivato e per il tempo strettamente necessario a tale attivazione.
b) nel caso che l'attività volontaria riguardi settori non ancora disciplinati dalla legge regionale e sino alla sua emanazione. (5)
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo 14 e sugli emendamenti numero 4 e 5.
Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Per un accordo raggiunto tra tutti i Gruppi politici, nell'emendamento numero 5, al comma 3 ter, si intende abolita la lettera a).
PRESIDENTE. Quindi si intende abrogata la lettera a) del comma 3 ter.
Ha domandato di parlare l'onorevole Serri. Ne ha facoltà
SERRI (P.D.S.). Avevamo concordato l'abrogazione, sempre al comma 3 ter dell'emendamento 5, anche della frase: "possono avere funzione sostitutiva dei servizi pubblici" in quanto anche durante la discussione generale, tutti più o meno abbiamo concordato sul fatto che l'intervento del volontariato non può avere una funzione sostitutiva. Mi sembra grave e pericoloso che venga sanzionato in legge esplicitamente che possono avere funzione sostitutiva. Ora, mi pare di poter dire che nei settori non ancora disciplinati da legge, sulla base di quanto detto nel comma 3 bis, dove si dice che possono essere attivate convenzioni, sempre nei settori non disciplinati, purché compatibili con le finalità della legge ma sulla base di programmi regionali attuativi o di disposizione statale o regionale, mi pare che stante questo, il riferimento quindi a settori non disciplinati ma comunque che abbiano una qualche regolamentazione, non necessariamente uno strumento legislativo già approvato, ma una qualche regolamentazione con programmi, sia possibile stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato. Mi sembra estremamente pericoloso sanzionare nella legge generale sul volontariato che la Regione può affidare in modo sostitutivo servizi al volontariato. Mi sembra sbagliato, mi sembra pericoloso, mi sembra che non risponda alla volontà che qui si è espressa in fase di discussione generale. Fermo restando quanto detto nei commi precedenti, io penso che dovrebbe essere abrogata anche la frase "possono avere funzione sostitutiva", che va eliminata perché con l'eliminazione di questo punto e del punto a), la Regione può, anche nei settori non disciplinati, purché ci sia un piano, fare delle convenzioni con le associazioni di volontariato. Chiederei all'Assessore di specificare meglio se concorda con quanto ho appena detto e comunque se non concorda per quale ragione è del parere che debba rimanere.
PRESIDENTE. Cosa c'entra l'Assessore? Io non ho ancora chiesto il parere della Giunta. Questo è un emendamento presentato dal Consiglio, non dalla Giunta.
SERRI (P.D.S.). Ma la Giunta deve esprimere un parere.
PRESIDENTE. Lo esprimerà, prima c'è il dibattito.
Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Molto brevemente, sono convinto che non dobbiamo scegliere noi, come Regione, i settori del volontariato che possono convenzionarsi. C'è una libertà - questo lo abbiamo detto tutti - nel mondo del volontariato e non vorrei che venissero penalizzate proprio quelle associazioni di volontariato che si sostituiscono purtroppo per incapacità del pubblico, non permettendo che possano essere convenzionate. Io credo che lasciando la lettera b), dove diciamo che comunque la Regione sarda deve legiferare in tutti i settori, stiamo dando un ruolo importante al Consiglio regionale che deve prevedere in legge qualsiasi norma che interessi il mondo del volontariato. Perché dobbiamo penalizzare proprio quelle associazioni che chiedono di convenzionarsi? Molto probabilmente non ci sarà neanche la rincorsa che noi crediamo al convenzionamento. Se qualcuno crede che dal mondo del volontariato ci possa essere una rincorsa verso il convenzionamento, secondo me sta sbagliando. Io credo che la legge debba essere larga e prevedere anche per le organizzazioni di volontariato che vogliono convenzionarsi per settori non ancora disciplinati dalla legge regionale, la possibilità di convenzionarsi. L'emendamento ha questa funzione, credo che sia giusto che nel mondo del volontariato abbiano tutti le stesse possibilità e non che, per colpe della Regione non possano, se vogliono, convenzionarsi. Questo è lo spirito di questo comma e chiedo per quanto mi riguarda che rimanga.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Io condivido le osservazioni formulate dall'onorevole Serri anche perché è stato chiarito che l'attività che viene svolta in regime di convenzionamento - non stiamo parlando dell'attività libera del volontariato, ma di quella in regime di convenzionamento col pubblico - deve necessariamente avere dei momenti di integrazione delle diverse attività. Non può essere sostitutiva. Io ritengo che sull'emendamento numero 5 vi sia la necessità di un attimo di riflessione, per cui mi permetto di chiedere cinque minuti di sospensione per verificare le diverse posizioni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.
SERRA PINTUS (D.C.). Sono d'accordo su questa richiesta di sospensione perché anch'io ho delle perplessità.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Volevo dare un suggerimento ai presentatori perché mi sembra che il testo dell'articolo 14 sia più chiaro dell'emendamento. Io l'emendamento non lo capisco, l'articolo 14 lo capisco, per cui inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento numero 5.
PRESIDENTE. E' venuta prima la richiesta di sospensione, questo lo vedremo successivamente. Sospendiamo quindi l'esame dell'articolo 14 e dei due emendamenti abbinati.
Si dia lettura dell'articolo 15.
PORCU, Segretario:
Art. 15
Modalità di accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Per lo svolgimento delle proprie attività le organizzazioni di volontariato hanno diritto di accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati della Regione e degli enti locali.
2. Le modalità di accesso sono disciplinate attraverso accordi tra l'ente gestore della struttura o del servizio e l'organizzazione di volontariato, redatti secondo schemi-tipo predisposti dall'Assessore regionale competente per materia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi-tipo prevedono, inoltre, norme volte a garantire:
a) il rispetto da parte del volontario delle leggi e dei regolamenti interni relativi all'attività della struttura o del servizio;
b) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
c) il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
PORCU, Segretario:
Art. 16
Diritti di informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 per quanto concerne i documenti amministrativi attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
PORCU, Segretario:
Art. 17
Trasparenza amministrativa
1. La Presidenza della Giunta procede annualmente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione:
a) dell'elenco delle convenzioni stipulate ai sensi del precedente articolo 14 dall'Amministrazione regionale o da enti regionali;
b) dell'elenco delle organizzazioni di volontariato beneficiarie di contributi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 13, o convenzionate ai sensi dell'articolo 19 della presente legge.
2. I comuni procedono annualmente alla pubblicazione dell'elenco delle convenzioni stipulate con le organizzazioni di volontariato in base all'articolo 14 della presente legge ed all'articolo 44 della L.R. 1° gennaio 1988, n. 4.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.
PORCU, Segretario:
Emendamento sostitutivo totale Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Fadda Antonio - Mulas Maria Giovanna - Porcu - Sechi - Serra - Tarquini - Tidu
Articolo9 17
Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"1. La Presidenza della Giunta procede annualmente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione:
a) dell'elenco delle convenzioni stipulate nell'anno precedente ai sensi degli articoli 14, 19 della presente legge dall'Amministrazione regionale o da enti regionali;
b) dell'elenco delle organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato nell'anno precedente dei contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989 n. 13.
2) I comuni procedono annualmente alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato che nell'anno precedente abbiano beneficiato di contributi o siano state convenzionate ai sensi dell'articolo 14 della presente legge e dell'articolo 44 della legge regionale 1° gennaio 1988 n. 4. (6)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
MARROSU, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta è d'accordo.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
PORCU, Segretario:
Art. 18
Flessibilità dell'orario di lavoro
1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266 i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni se previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione dell'azienda o dell'amministrazione di appartenenza.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
PORCU, Segretario:
Art. 19
Formazione ed aggiornamento dei volontari
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del volontariato.
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla formazione professionale formulata di concerto con gli Assessori competenti per materia, approva - sentita la competente Commissione consiliare - un programma triennale di formazione professionale, aggiornamento e qualificazione dei volontari, articolato in progetti specifici per ogni settore di attività del volontariato.
3. Per l'attuazione dei singoli progetti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con le organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall'articolo 14, commi 4 e 5.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PORCU, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Fadda Antonio - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Serra - Sechi - Tarquini - Tidu
Articolo 19
Al comma 2 dell'articolo, dopo le parole "per ogni settore" sono aggiunte le seguenti: "e sezione". (7)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
MARROSU, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
PORCU, Segretario:
Art. 20
Assemblea generale del volontariato
1. E' istituita l'Assemblea generale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o i loro delegati, delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale.
2. L'Assemblea si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente della Giunta per effettuare proposte e valutazioni sui rapporti tra volontariato ed istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della presente legge.
3. L'Assemblea designa inoltre i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui nomina è di spettanza del Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.
4. Le designazioni devono essere fatte in modo tale da garantire in seno al comitato di gestione di cui al comma precedente la rappresentanza di tutti i settori di attività del volontariato ricompresi nel Registro generale.
5. L'Assemblea, una volta insediata, elegge al suo interno il Presidente, che permane in carica per la durata dei lavori dell'Assemblea medesima.
6. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso dei suoi lavori l'Assemblea procede alla designazione dei suoi rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale del volontariato ed alla comunicazione dei nominativi alla Presidenza della Giunta regionale.
7. Le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea, nonché per la pubblicazione dei relativi atti, sono a carico della Presidenza della Giunta regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
PORCU, Segretario:
Art. 21
Osservatorio regionale del volontariato
1. Presso la Presidenza della Giunta è istituito l'Osservatorio regionale del volontariato.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) quattro rappresentanti dei coordinamenti del volontariato presenti in tutte le province, designati dalla conferenza dei presidenti dei coordinamenti;
c) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, designati dall'Assemblea generale del volontariato di cui al precedente articolo 20.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio sui progetti di legge, sugli atti di programmazione e su altri provvedimenti che interessano le attività e le organizzazioni di volontariato;
b) formula osservazioni e proposte sul programma previsto dall'articolo 19;
c) promuove iniziative di pubblicizzazione e di informazione sulle attività del volontariato;
d) promuove studi e ricerche utili allo sviluppo del volontariato;
e) studia le caratteristiche e l'andamento delle convenzioni.
4. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
5. La prima riunione dell'Osservatorio è convocata dal Presidente nei 60 giorni successivi alla prima riunione dell'Assemblea generale del volontariato.
6. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale.
7. Ai componenti l'Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori.
8. L'Osservatorio dura in carica 3 anni.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura
PORCU, Segretario:
Emendamento sostitutivo parziale Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Fadda Antonio - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Serra - Sechi - Tarquini - Tidu
Articolo 21
Al comma 2, lettera b), dell'articolo 21 le parole "in tutte le province" sono sostituite dalle seguenti: "in almeno tre province". (8)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
MARROSU,Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
PORCU, Segretario:
Art. 22
Ricorsi
1. Contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione previsti dagli articoli 6, comma 6, e 8 della presente legge è esperibile il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di emanazione dei provvedimenti stessi, oltre al ricorso avanti al TAR di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
PORCU, Segretario:
Art. 23
Norme di integrazione e di modifica della legge regionale n. 4/88
1. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è sostituito di seguenti:
"4. Ai fini della presente legge per organizzazione di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4 bis. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico".
2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 44 sono abrogati.
3. All'articolo 44, comma 8, le parole "all'albo" sono sostituite dalle parole "nella sezione socio- assistenziale del registro regionale del volontariato".
4. Il comma 1 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente: "Contro il diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, comma 3, o il diniego dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 42, comma 3, è esperibile ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti".
5. Entro 60 giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'articolo 2 della presente legge il competente Assessorato procede d'ufficio all'iscrizione nel Registro stesso delle associazioni di volontariato già iscritte all'Albo previsto dall'articolo 44 della legge regionale n. 4/88.
6. L'efficacia dell'iscrizione al Registro regionale effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all'albo già istituito ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 4/88.
7. Tra i soggetti convenzionabili ai sensi dell'articolo 42 commi 1 e 7 rientrano le cooperative sociali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura
PORCU, Segretario:
Emendamento sostitutivo parziale Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Fadda Antonio - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Serra - Sechi - Tarquini - Tidu
Articolo 23
Il comma 5 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"5. Entro 30 giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'articolo 2 della presente legge il competente Assessorato segnala alla Presidenza della Giunta, per l'iscrizione d'ufficio nel Registro medesimo, le organizzazioni di volontariato già iscritte all'albo previsto dall'articolo 44 della legge regionale 1° gennaio 1988, n. 4 in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. L'iscrizione è effettuata a cura della Presidenza della Giunta nei successivi 30 giorni". (9)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
MARROSU,Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
PORCU, Segretario:
Art. 24
Norme di integrazione e di modifica della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3
1. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale n. 3/89.
2. Entro 60 giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'articolo 5 della presente legge, il competente Assessorato procede d'ufficio alla trasmissione presso la Presidenza della Giunta del l'elenco delle associazioni già iscritte all'Albo previsto dall'articolo 16, comma 1, della L.R. 3/89.
3. L'efficacia del reiscrizione al Registro effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all'albo previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 3/89.
4. Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile devono allegare alla domanda di iscrizione al Registro, di cui all'articolo 5 della presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena e costante disponibilità a concorrere, nell'ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile a richiesta e in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'associazione è in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalità dei soci risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla vigente legislazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25.
PORCU, Segretario:
Art. 25
Norma finanziaria
1. La spesa per l'applicazione della presente legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle quali lire 150.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 19 e lire 25.000.000 per ciascuno degli articoli 20 e 21.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-1995 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Capitolo 01068 - (N.I.) - (1.1.1.4.1.1.01.01) (01-03) - Spese per l'organizzazione, lo svolgimento e la pubblicazione degli atti relativi all'assemblea generale del volontariato (art. 20 della presente legge)
1993 lire 25.000.000
1994 lire 25.000.000
1995 lire 25.000.000
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1993 lire 25.000.000
1994 lire 25.000.000
1995 lire 25.000.000
10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, CO-OPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10013 (Ni) - Spese per la formazione, aggiornamento e qualificazione dei volontari (art. 19 della presente legge)
1993 lire 150.000.000
1994 lire 150.000.000
1995 lire 150.000.000
In diminuzione
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e articolo 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 200.000.000
1994 lire 200.000.000
1995 lire 200.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 10 della tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.
3. Le spese relative alla presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1993-1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sospendiamo per dieci minuti i lavori del Consiglio.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 36, viene ripresa alle ore 12 e 51.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio.
Riprendiamo la discussione dell'articolo 14 e degli emendamenti numero 4 e 5.
Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Ritiriamo l'emendamento numero 5.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 5 è ritirato, rimane l'emendamento aggiuntivo numero 4. Riprendiamo la discussione sull'articolo 14 e sull'emendamento aggiuntivo numero 4.
Ha domandato di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.
MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Per dire che nell'emendamento numero 4 la lettera i) è di contenuto identico alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 14. Quindi in fase di coordinamento va eliminata.
PRESIDENTE. Onorevole Mulas, mi dica dov'è la dicitura dell'emendamento uguale a quella dell'articolo.
MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). La lettera i): "La documentazione attestante la copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto del Ministro dell'industria 14 febbraio 1992" è già contenuta nel punto d) dell'articolo 14: "la copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266".
PRESIDENTE. Benissimo, si intende cassata la lettera i) dell'emendamento numero 4.
Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
E' pervenuto l'ordine del giorno numero 1. Se ne dia lettura.
PORCU, Segretario:
Ordine del giorno Fadda Paolo - Morittu - Ladu Giorgio - Pes - Fadda Antonio - Manca - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Sechi - Serra - Serri - Tarquini - Tidu sull'avvio dei "Centri di Servizi".
IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATO che l'articolo 15 della legge 8 agosto 1991, n. 266 prevede la costituzione nel territorio delle varie Regioni italiane dei "Centri di Servizi" chiamati a dare sostegno e consulenza alle organizzazioni di volontariato in esse impegnate, utilizzando allo scopo una quota finanziaria non inferiore ad 1/15 dei proventi della Cassa di Risparmio;
PRESO ATTO che gli accantonamenti relativi alla sopra citata percentuale al novembre del 1992 - data in cui si è decisa, da parte del Governo, la ripartizione agli organismi interessati - è stata di 9.270.416.206 in riferimento al biennio 91/92;
CONSIDERATO che in sede di ripartizione nulla è stato assegnato alla Regione Sardegna, adducendosi che in essa non trovano sede Casse di Risparmio che possano far confluire nel fondo suddetto quote di ricavi;
RILEVATO che una tale applicazione della normativa nazionale sul volontariato - che ha penalizzato insieme alla Sardegna altre Regioni, alcune delle quali in difficoltà di sviluppo - non ha riscontro oggettivo nel testo dell'articolo 16 della legge 266, ma trova origine nei decreti attuativi del Ministero del Tesoro;
CONSTATATO che è necessaria un'iniziativa della Giunta regionale che - nel momento in cui viene approvata la normativa regionale sul volontariato - rivendichi congiuntamente con le altre Regioni un'interpretazione delle norme nazionali equa e finalizzata allo sviluppo, piuttosto che la consolidamento delle attuali condizioni di squilibrio,
impegna la Giunta regionale
1) ad intervenire, in sinergia con le Regioni della Valle d'Aosta, Liguria, Molise, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, per ottenere dal Governo nazionale una pronta riconsiderazione della normativa esistente e la sua modifica, per consentire una più equa ripartizione delle modeste risorse disponibili per l'avvio dei centri di servizio del volontariato anche in Sardegna.
2) a mettere in atto tutte le iniziative per l'istituzione del Fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 e del D.M. del 21 novembre 1991. (1).
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Io direi di limitarci a citare nella parte dispositiva al secondo punto l'articolo 15 della legge 266 e di non citare il decreto del Ministero del Tesoro, anche perché c'è stata una sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto che un organo dello Stato non possa disciplinare la rappresentanza di un organo regionale all'interno dei comitati.
PRESIDENTE. Quindi ci fermiamo all'articolo 15 della legge 266 del 1991, e si cancella "e del decreto ministeriale". I presentatori sono d'accordo?
FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Sì.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
MARROSU, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato delle proposte di legge numero 302, 349, 362 e 389. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 51, corrispondente al nome del consigliere Pau).
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Pau.
URRACI, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì consiglieri: Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzori - Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Meloni - Mereu Salvatorangelo - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Oppi - Ortu.
Si è astenuto il Presidente Floris.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 69
votanti 68
astenuti 1
maggioranza 35
favorevoli 68
(Il Consiglio approva).
I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17.
La seduta è tolta alle ore 13 e 04.
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