Seduta n.461 del 06/11/2008 

CDLXI Seduta

Giovedì 6 novembre 2008

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Vicepresidente GIAGU

Indi

Del Presidente SPISSU

INDICE

La seduta è aperta alle ore 10 e 23.

PRESIDENTE. Un Segretario per favore, venga onorevole Cassano.

CASSANO (Riformatori Sardi). Io ci sono dalle 10!

PRESIDENTE. Ma, sta protestando?

CASSANO, Segretario dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì 23 ottobre 2008 (452), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Atzeri, Alberto Randazzo, Rassu e Scarpa hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana di giovedì 6 novembre 2008.

Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Colleghi, aggiorniamo la seduta alle ore 10 e 44.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 24, viene ripresa alle ore 10 e 44.)

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato numero 11-204-290/A: "Disciplina per il governo del territorio regionale" della proposta di legge Pirisi - Marrocu - Barracciu - Calledda - Cherchi Silvio - Corrias - Cugini - Floris Vincenzo - Lai - Mattana - Orrù - Pacifico - Sanna Alberto - Sanna Franco: "Disciplina di governo del territorio regionale" (11); del disegno di legge: "Nuove norme per l'uso del territorio regionale (204) e della proposta di legge Pileri: "Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici (290)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i lavori. Siamo all'articolo 14. All'articolo 14…

Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust. Ne ha facoltà.

SANJUST (F.I.). Per chiedere il numero legale. Siamo in otto.

PRESIDENTE. Due Capigruppo.

SANJUST (F.I.). Oppure otto consiglieri.

PRESIDENTE. No, sono due Capigruppo.

BIANCU (P.D.). Servono due Capigruppo, chiamate i Capigruppo.

PRESIDENTE. No, non ci siamo. Andiamo avanti, la richiesta deve essere sostenuta da due Capigruppo. Passiamo all'esame dell'articolo 14.

All'articolo 14 sono stati presentati gli emendamenti numero: 88, 197, 163, 158, 198, 160, 199, 161, 44, 200, 46, 283, 249,159, 201, 284, 45 e 162.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti:

Art. 14

Procedimento di formazione dei Piani attuativi

- 1. I PA, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, sono adottati dalla giunta comunale e approvati dal consiglio comunale.

- 2. Per i PA che non apportino varianti al PUC, si procede, dopo l'adozione, al loro deposito presso la sede comunale per quarantacinquegiorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio comunale, entro i successivi quarantacinque giorni con atto motivato, decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PA che è successivamente depositato presso la segreteria del comune.

- 3. Per i PA che apportino variante al PUC si procede, dopo l'adozione, al loro deposito presso la sede comunale per quarantacinquegiorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Contestualmente al deposito, il PA viene trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, il quale, entro il termine perentorio di quarantacinquegiorni dalla data di ricevimento, esprime parere positivo o formula eventuali prescrizioni relativamente a previsioni del piano che contrastino con la disciplina di livello regionale. Trascorso tale termine il silenzio equivale al parere positivo.

- 4. Scaduto il termine di cui al comma 3, il consiglio comunale, entro i successivi quarantacinquegiorni e con atto motivato, decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PA che è successivamente depositato presso la segreteria del comune.

- 5. Le varianti al PA sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo, compresa la trasmissione degli atti, contestualmente alla pubblicazione, all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

- 6. I PA, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, una volta approvati hanno validità per dieci anni. I PA di iniziativa privata, qualora siano decorsi cinque anni dalla loro approvazione e non sia stata stipulata la relativa convenzione, perdono efficacia a decorrere dalla data di approvazione. Può essere prevista la proroga, prima della loro scadenza, una sola volta per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che, al momento della richiesta, sia stato realizzato il 70 per cento delle opere di urbanizzazione previste.

- 7. Il PA d'iniziativa pubblica, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste. La dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia per dieci anni.

- 8. I PA d'iniziativa privata sono corredati da atto di convenzione urbanistica che regola gli obblighi, le garanzie e gli adempimenti tra le parti.

- 9. In sede di attuazione dei PA, le convenzioni prevedono il rilascio delle concessioni edilizie solamente qualora sia stata completata, al 70 per cento, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

10. Il regime tributario locale derivante dal diritto ad edificare si applica esclusivamente quando esso si concretizzi in seguito all'approvazione del PA, come atto conformativo della proprietà.

Emendamento soppressivo totale Pileri - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - La Spisa - Licandro - Lombardo - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust - Murgioni - Cappai

Articolo 14

L'art. 14 è soppresso. (88)

Emendamento soppressivo totale Uras - Davoli - Pisu

Articolo 14

Nel comma 1 le parole "adottati dalla giunta comunale" sono soppresse. (197)

Emendamento soppressivo parziale La Spisa - Murgioni - Gallus - Pittalis

Articolo 14

Il comma 10 dell'art. 14 è soppresso. (163)

Emendamento modificativo La Spisa - Murgioni - Pileri - Gallus - Pittalis

Articolo 14

Nel comma 1 dell'art. 14 dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti parole "ed approvati".

Nello stesso comma sono soppresse le seguenti parole "e approvati dal Consiglio comunale". (158)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Davoli - Pisu

Articolo 14

Nel comma 2 sostituire "sede comunale" con "segreteria comunale". (198)

Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Murgioni - Pileri - Gallus - Pittalis

Articolo 14

Nel comma 2 dell'art. 14 le parole "il consiglio comunale" sono sostituite da "la Giunta comunale". (160)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Davoli - Pisu

Articolo 14

Nei commi 3 e 4 sostituire "45 giorni" con "30 giorni". (199)

Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Murgioni - Pileri - Gallus - Pittalis

Articolo 14

Nel comma 4 dell'art. 14 le parole "il Consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti parole: "la Giunta comunale". (161)

Emendamento sostitutivo parziale Masia - Balia - Ibba - Caligaris

Articolo 14

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Comma 6. I PA di iniziativa privata, qualora siano decorsi cinque anni dalla loro approvazione e non sia stata stipulata la relativa convenzione, perdono efficacia a decorrere dalla data di approvazione. (44)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Davoli - Pisu

Articolo 14

Nel comma 6 sostituire "cinque anni" con "due anni". (200)

Emendamento sostitutivo parziale Masia - Balia - Ibba - Caligaris

Articolo 14

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

Le convenzioni urbanistiche prevedono il rilascio delle concessioni edilizie nei lotti edificabili al servizio dei quali abbiano avuto inizio le opere di urbanizzazione primaria. Il Regolamento Edilizio regola la realizzazione delle opere d'urbanizzazione per lotti funzionali. (46)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Articolo 14

Al comma 9 la cifra "70 per cento" è sostituita dalla: "60 per cento". (249)

Emendamento aggiuntivo parziale La Spisa - Murgioni - Pileri - Gallus - Pittalis

Articolo 14

Nel comma 2 dell'art. 14 dopo le parole "dandone avviso" sono aggiunte le seguenti parole: "sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e". (159)

Emendamento aggiuntivo parziale Uras - Davoli - Pisu

Articolo 14

Nel comma 5 aggiungere a "le varianti al PA" "di iniziativa pubblica". (201)

Emendamento aggiuntivo Masia - Balia - Ibba - Caligaris

Articolo 14

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

Comma 6-bis. 6. I PA, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, una volta approvati hanno validità per dieci anni. Decorso tale termine, perdono d'efficacia per la parte in cui non abbiano avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo, a tempo indeterminato, l'obbligo di conservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nei piani stessi. Per i PA di iniziativa privata può essere prevista la proroga, prima della loro scadenza, una sola volta per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che, al momento della richiesta, sia stato realizzato il 70 per cento delle opere di urbanizzazione previste. Per i PA di iniziativa pubblica, il Comune provvede a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte che sia rimasta inattuata per decorso del termine decennale. (45)

Emendamento aggiuntivo La Spisa - Murgioni - Pileri - Gallus - Pittalis

Articolo 14

Nel comma 8 dell'art. 14 dopo le parole "al 70 per cento" sono aggiunte le seguenti parole "del lotto da edificarsi". (162).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (P.D.). Grazie Presidente. Semplicemente per fare due osservazioni preliminari in modo tale che, successivamente, poi il relatore, quando siamo in sede di approvazione del testo, ne tenga conto. L'articolo 14 disciplina il procedimento di formazione dei piani attuativi. C'è un problema che in parte è sollevato anche da qualche emendamento, i commi 2 e 3 definiscono la successione temporale, ora voi avete visto che con questa legge noi abbiamo distinto tra il Piano Urbanistico che ha un carattere con figurativo e il Piano Attuativo che invece ha un carattere conformativo, cioè quello che definisce esattamente, delimita la proprietà. Allora, nell'articolo 11 abbiamo distinto, disciplinato separatamente la fase del deposito, ieri abbiamo anche corretto, se vi ricordate, dalla fase poi successiva delle osservazioni, mentre invece nel comma 2 e 3 rileggendo il testo ci siamo resi conto che questa distinzione non è così chiara. La proposta che vorrei fare, che poi casomai in sede di approvazione dall'articolo può recepire anche il relatore è se in sede di coordinamento assoggettiamo la tempistica che porta all'approvazione dei piani attuativi distinguendo tra i trenta giorni, che possono diventare forse anche un po' meno, di deposito e i trenta giorni delle osservazioni che sono tenuti separati. Perché invece dalla lettura dei commi 2 e 3 questo non si evince. E' un fatto meramente tecnico, ma siccome l'approvazione del Piano Attuativo è importante quanto l'approvazione del PUC, proprio per venire incontro anche alle esigenze dei cittadini riteniamo…

Da ultimo invece nel comma 5 quando parliamo che le varianti al Piano Attuativo sono adottate e approvate con le procedure cui al presente articolo, vi è un'incidentale, "contestualmente alla pubblicazione", che riteniamo non aiuti la lettura, la comprensione del testo per cui chiederei che in sede di approvazione definitiva questo "contestualmente alla pubblicazione" venga eliminato, perché è chiaro che quando viene trasmesso il testo all'Assessorato poi viene anche pubblicato, però quest'incidentale messo in questo modo potrebbe dare adito delle confusioni. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei onorevole Pinna.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, sull'ordine dei lavori.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Senta Presidente, solo per un chiarimento. Ieri abbiamo lasciato sospesi due emendamenti all'articolo 13, i quali emendamenti avrebbero dovuto essere rivisti e approfonditi nell'ambito di un incontro che si doveva tenere con la Commissione. Volevo sapere, siccome siamo passati direttamente all'articolo 14 non ho voluto interrompere l'onorevole Pinna, volevo sapere se questi emendamenti verranno riproposti adesso oppure che fine hanno fatto. Grazie.

PRESIDENTE. Verranno riproposti alla fine. E si tratteranno nuovamente.

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato numero 11-204-290/A: "Disciplina per il governo del territorio regionale" della proposta di legge Pirisi - Marrocu - Barracciu - Calledda - Cherchi Silvio - Corrias - Cugini - Floris Vincenzo - Lai - Mattana - Orrù - Pacifico - Sanna Alberto - Sanna Franco: "Disciplina di governo del territorio regionale" (11); del disegno di legge: "Nuove norme per l'uso del territorio regionale (204) e della proposta di legge Pileri: "Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici (290)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, Presidente grazie. Il parere è negativo sugli emendamento numero 88 e 163. Si invita al ritiro per gli emendamenti numero 197 e 199. Il parere è positivo sugli emendamenti numero 198, 44. Si invita al ritiro anche l'emendamento numero 158, l'onorevole La Spisa non è in aula, però si tratta di un emendamento di tipo dirigista che vuole mettere in capo tutto quanto alla Giunta espropriando il consiglio comunale nei diversi paesi. Il "160" è uguale al "158" quindi si invita al ritiro o il parere è negativo. Il parere è negativo sull'emendamento numero 161. Si accoglie l'emendamento numero 200, però si propone di passare da cinque anni, qui è proposto da cinque anni a due anni, suggeriamo che invece i due diventino tre anni.

Sull'emendamento 283, sostitutivo del numero 46, il parere è favorevole. Quindi l'emendamento 249 non si accoglie perché c'è il "283", che chiarisce ed è sostitutivo. Il parere è negativo sull'emendamento 159. Per l'emendamento 201 si invita al ritiro. L'emendamento 284 è accolto. Sull'emendamento 162 il parere è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.

Metto in votazione l'emendamento numero 88, soppressivo totale, a firma Pileri e Amadu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (F.I.). Sì, Presidente, sulle modalità di voto per chiedere il voto elettronico palese.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Vargiu e Ladu)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 88.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Artizzu, Farigu, La Spisa, Liori, Marracini E Pittalis hanno votato a favore e che il consigliere Masia ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Cassano - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Diana - Farigu - Floris Mario - La Spisa - Ladu - Lai Renato - Licandro - Liori - Maninchedda - Marracini - Moro - Murgioni - Petrini - Pileri - Pisano - Pittalis - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Ibba - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Tocco - Uggias.

Si è astenuto il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 67

votanti 66

astenuti 1

maggioranza 34

favorevoli 25

contrari 41

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 197, a firma Uras, Davoli e Pisu.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento numero 163, a firma La Spisa, Murgioni e più.

Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Chiedo il voto elettronico palese, Presidente.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 163.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Davoli e Uras hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Cappai - Cherchi Oscar - Contu - Farigu - Floris Mario - Floris Vincenzo - Ladu - Lai Renato - Lombardo - Marracini - Milia - Moro - Murgioni - Petrini - Pileri - Pisano - Pittalis - Randazzo Vittorio - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Fadda - Frau - Gessa - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Tocco - Uggias - Uras.

Si è astenuto il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 64

votanti 63

astenuti 1

maggioranza 32

favorevoli 22

contrari 41

(Il Consiglio non approva).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 158, a firma La Spisa, Murgioni e più.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Sulle modalità di voto, per chiedere lo scrutinio elettronico palese. Grazie.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 158.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Cugini - Dedoni - Farigu - Floris Mario - La Spisa - Ladu - Lai Renato - Licandro - Liori - Marracini - Moro - Murgioni - Pisano - Pittalis - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Tocco - Uggias - Uras.

Si è astenuto il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 64

votanti 63

astenuti 1

maggioranza 32

favorevoli 21

contrari 42

(Il Consiglio non approva).

Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 198, sul quale c'è il parere favorevole del relatore, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 160, sul quale c'è l'invito al ritiro da parte dalla Commissione, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 199, c'è anche qui la proposta di ritiro da parte della Commissione.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Presidente, noi lo ritiriamo però chiederei, molto cortesemente, va bene accelerare i tempi parlamentari, però siccome gli emendamenti, anche quelli che appaiono poco… Io adesso mi pare di aver votato contro, non lo so, all'emendamento 198 e in sede di coordinamento, non lo so… 198, che cosa è stato, mi pare di aver votato contro…

(Interruzioni)

URAS (R.C.). A favore, chiedo scusa. No, siccome sono…

PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 199, onorevole Uras... ritira il 199? Scusi un attimo, chieda...

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Presidente, lo votiamo...

URAS (R.C.). Allora, se la richiesta è al ritiro, noi lo ritiriamo, se la richiesta, invece, se l'opinione è di mantenere un'abbreviazione dei tempi di approvazione dei piani attuativi, allora noi lo manteniamo perché lo spirito di questo emendamento, come lo spirito dell'emendamento numero 198, interviene, diciamo, nel miglioramento dell'articolo, cioè non interviene nella snaturazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Sì, guardi, che a tal proposito l'onorevole Pinna aveva già riformulato il testo, che poi vedremo in sede di approvazione di inserire.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (P.D.). Volevo, siccome l'onorevole Uras non era presente, volevo dire che abbiamo colto il senso dell'osservazione, però abbiamo proposto la riformulazione tecnica. Lo vediamo successivamente.

URAS (R.C.). La ragione è che noi abbiamo la necessità di sentire la motivazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, Presidente, per dire questo siccome, come ha detto il Presidente della Commissione ha annunciato una proposta diciamo in sede di coordinamento possa apportare alcune integrazioni al testo del comma 2 e anche del comma 3. Però questo emendamento va esattamente nella direzione della ipotesi... scusi onorevole Uras, onorevole Uras... onorevole Uras mi dia ascolto. Allora va esattamente nella direzione di ciò che il testo prevede, quindi lo accogliamo l'emendamento votiamo a favore perché tanto va esattamente in quella direzione era essere semplicemente per semplificare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 199 , lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'emendamento numero 161. A firma La Spisa, Murgioni e più.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'emendamento numero 44, il relatore ha espresso parere positivo.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'emendamento numero 200, qui c'è una proposta da parte del relatore che accoglierebbe l'emendamento se spostasse il termine da 5 a 3 anni.

URAS (R.C.). Per me va bene. Siamo d'accordo.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. E' lo stesso.

PRESIDENTE. Se siete d'accordo lo metto in votazione e lo approviamo con questa nuova formulazione. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'emendamento numero 283, che è sostitutivo totale dell'emendamento numero 46, parere favorevole da parte della Commissione.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decade con l'approvazione dell'emendamento numero 283, il numero 249.

Adesso votiamo il testo dell'articolo. Distribuiamo il testo con la proposta dell'onorevole Pinna.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, com'era stato già preannunciato già, abbiamo provato degli emendamenti che vanno in questa direzione, per cui se me lo permette io rileggo il testo tenendo conto che negli emendamenti che ci sono stati...

PRESIDENTE. Un attimo che… prego, onorevole Pirisi.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì. Però è già riscritto, posso leggerlo? Allora questo è il comma 2: "Per i piani attuativi che non apportino varianti al PUC si procede dopo l'adozione al loro deposito entro 15 giorni presso la sede della segreteria comunale" - così come abbiamo già accolto l'emendamento che specifica non trattarsi di sede comunale ma di segreteria comunale - "nella quale il piano adottato rimane a disposizione del pubblico per 30 giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale, entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di deposito, chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio comunale entro i successivi 30 giorni, con atto motivato, decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il piano attuativo che è successivamente depositato presso la segreteria del comune." Poi il comma terzo, invece, sarebbe, diciamo, formulato in questo modo: "Per i piani attuativi che apportino varianti al PUC si procede dopo l'adozione al loro deposito entro 15 giorni presso la sede della segreteria comunale nella quale il piano adottato rimane a disposizione del pubblico per 30 giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di deposito chiunque può formulare osservazioni, contestualmente al deposito il piano attuativo viene trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio il quale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricevimento esprime parere positivo o propone le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza del piano alle disposizione prescrittive del piano paesaggistico regionale. Trascorso tale termine il silenzio equivale al parere positivo". Quindi, e poi Presidente, un'altra integrazione al comma 5, anche questa ne ha parlato già l'onorevole Pinna, dove si propone, quando si arriva la trasmissione degli atti di eliminare l'inciso "contestualmente alla pubblicazione". Che serve solo ad appesantire e non fa chiarezza su quello che è il contenuto del comma stesso.

PRESIDENTE. Bene prima di procedere alla votazione dell'articolo con queste modifiche, riprendiamo l'emendamento numero 249 neanche rispetto all'approvazione dell'emendamento numero 283, anche perché fissa termini diversi.

Per cui io pongo in votazione l'emendamento numero 249 presentato dalla Giunta.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico agli enti locali, finanze, urbanistica. L'emendamento numero 249 è ritirato.

PRESIDENTE. Lo ritira? E' ritirato. Bene. Allora mettiamo in votazione il testo dell'articolo con le modifiche apportate in Aula. Chi è favorevole?

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Per fare la dichiarazione di voto. Intanto non si capisce come mai arrivino in continuazione delle modifiche e non si capisce da dove scaturiscano, perché prima si parlava anche di esame in Commissione degli emendamenti, non mi pare che si siano tenute riunione di Commissione in questi giorni per esaminare gli emendamenti, quindi vorremmo capire, chi e come sta modificando gli emendamenti presentati, e soprattutto è incomprensibile e censurabile l'atteggiamento, che vede uno stravolgimento senza giustificazione degli articoli presentati, quindi si sta discutendo in Aula un'altra legge rispetto a quella che è stata presentata. Quindi ovviamente il voto è contrario, come era tra l'altro indicato nell'emendamento soppressivo che avevamo presentato.

PRESIDENTE. Sì onorevole Pileri, preciso è una riscrittura per rendere più comprensibile, anche in sede di coordinamento, l'articolo, poi viene approvato dall'Aula, è l'Aula che poi approva e si assume le responsabilità.

Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). No, per dire che secondo me l'articolo 14 praticamente, così come viene approvato dal Consiglio, addirittura è peggiorativo di quello che era previsto nel testo uscito dalla Commissione.

Allora io credo che per quanto riguarda, ad esempio per i piani attuativi, si dice che hanno una validità di 10 anni, poi dice ancora quelli di iniziativa privata qualora siano decorsi cinque anni dalla loro approvazione e non sia stata stipulata una relativa convenzione perdono efficacia. E qui praticamente poi si approva un emendamento, l'emendamento numero 200 che praticamente questi cinque anni diventano due anni... tre anni... ma sono diciamo anche questa secondo me andava meglio, andava molto meglio nel testo uscito dalla Commissione cinque anni insomma, perché noi rischiamo di penalizzare ulteriormente, perché molte volte ci sono situazioni che non riguardano sicuramente la volontà dei privati, ma i ritardi sono determinati da altre situazioni. Allora, secondo me, quello che noi abbiamo approvato adesso riducendo da cinque a tre anni i tempi secondo me peggiora l'articolo di legge previsto. Così come il fatto che i Piani attuativi, per quanto riguarda il rilascio delle concessioni edilizie, devono avere perlomeno completato il 70 per cento delle opere di urbanizzazione, ma io mi chiedo chi è che riuscirà a fare questo. Anche su questo io credo che vada rivista questa posizione, perché ritengo effettivamente che questo impedisca e blocchi molte situazioni per quanto riguarda i Piani attuativi. Pertanto io credo che questo Consiglio regionale stia rischiando, in questo modo così affrettato e quasi di corsa di approvare il provvedimento, di peggiorare la legge. Pertanto invito soprattutto i colleghi della maggioranza a valutare meglio il contenuto di questi emendamenti, perché noi rischiamo addirittura di peggiorare il testo in Consiglio regionale. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (P.R.C.). Presidente, adesso noi abbiamo di fronte ovviamente due emendamenti agli emendamenti, mi pare che stiamo votando adesso il testo dell'articolo, su cui poi si inseriscono ovviamente questi due emendamenti. Noi voteremo l'articolo, ma poi si introduce ancora una volta in quell'articolo, tramite l'emendamento all'emendamento sostitutivo parziale numero 161, il principio del silenzio assenso a 360 gradi. Badate, io lo dico, lo dirò ancora più avanti, le dirò per tutta la discussione di questa legge, rinunciare allo svolgimento regolare delle funzioni pubbliche è una cosa, è una filosofia sbagliata, che porterà problemi, tanto più quando si tratta di verifiche di coerenza di Piani attuativi al Piano paesaggistico regionale. Assessore, abbiamo bypassato il principio e il concetto di verifica di legittimità, perché in un'interpretazione acrobatica e fantasiosa del Titolo V della Costituzione pensiamo che gli atti degli enti locali, in quanto c'è un sistema di equiordinazione tra i soggetti che costituiscono la Repubblica, non debbano più controllare nulla, salvo che lo Stato controlli la Regione, salvo che lo Stato controlli gli enti locali. In più, sotto questo principio, anche la verifica di coerenza non la facciamo più. Perché? Perché c'è il silenzio assenso, e gli Uffici della Regione fanno acqua da tutte le parti. Smantellare la pubblica amministrazione per costruire una giungla di fatto, sotto il profilo del rispetto normativo, è sbagliato.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uras.

Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

UGGIAS (Gruppo Misto).Grazie, Presidente. Per esprimere il mio voto favorevole, esplicitando però il mio voto anche in questi termini, che dobbiamo evitare di manifestare una cultura centralista relativamente alle attività, e quindi anche avere quella fiducia nei confronti degli operatori e nei confronti dei cittadini, i quali si assumono anche la responsabilità di ciò che dicono e di ciò che fanno nei confronti della pubblica amministrazione, salve poi eventuali conseguenze che si assumono i soggetti che dovessero presentare dichiarazioni non conformi a quelle che sono le previsioni del Piano, Piano attuativo per il quale tra l'altro c'è una previsione già abbastanza particolareggiata nel momento di previsione, che può consentire di ragionare già in termini di poche occasioni per creare smagliature. La seconda considerazione, Presidente, introduce, e questo è il mio richiamo all'Aula, l'esigenza di salvaguardare i cosiddetti diritti acquisiti, e quindi di introdurre, questo lo dico come promemoria all'Aula, una disposizione transitoria, quindi una norma transitoria che faccia salve, per lo stesso periodo per il quale prevediamo la validità dei Piani di attuazione, i Piani di attuazione precedentemente approvati, approvati con le disposizioni previgenti a questa disposizione che stiamo approvando. Quindi dovrà essere introdotta una norma transitoria che preveda che i Piani attuativi approvati precedentemente all'approvazione di questa legge mantengano la loro validità di tre o cinque anni - o tre, mi sembra che stia andando in questa direzione - decorrenti dalla data di pubblicazione della legge, ovvero il tempo necessario per la predisposizione della convenzione.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uggias.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Il nostro voto è negativo, e sottolineo che la negatività, che da parte nostra vale per tutto il complesso di legge per i motivi che abbiamo detto, però in particolare su questo articolo è accentuata per il fatto che la riduzione da cinque a tre anni del termine assegnato ai titolari di un Piano attuativo di iniziativa privata, per i quali qualora non sia ancora stata stipulata la convenzione entro tre anni, e non i cinque previsti dal testo originario, sia un obiettivo appesantimento, è un appesantimento perché ci sembra che rappresenti ancora una volta una differenza quasi ideologica, un atteggiamento ideologicamente differente tra i Piani attuativi di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata, e cioè quando l'amministrazione pubblica è in ritardo non accade nulla, quando è un privato che invece è in ritardo, potrebbe essere in ritardo anche per motivi oggettivamente non dipendenti dalla sua volontà, in questo caso prevedere in legge un termine così rigorosamente inferiore rispetto a quello originariamente inserito nella legge ci sembra penalizzante, e ci sembra che rappresenti un atteggiamento di sostanziale sfiducia nei confronti del privato, quasi indifferenziata. Non crediamo che in questo modo si favorisca un corretto rapporto fra pubblico e privato.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole La Spisa.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PINNA (P.D.). Grazie. Per esprimere il parere positivo sull'articolo e per fare una piccola precisazione, mi riferisco anche all'onorevole Pileri. Noi abbiamo, siamo intervenuti, abbiamo fatto la proposta in apertura, in discussione sull'articolo, limitatamente alla parte tecnica, che è oggetto anche dell'emendamento che abbiamo approvato precedentemente, e cioè noi sostanzialmente diciamo che i tempi di approvazione hanno una scadenza, cioè entro quindici giorni c'è il deposito e trenta giorni per le osservazioni. Il corpo del comma 2 e del comma 3 rimane inalterato, cioè ci limitiamo solamente a ridefinire la scansione temporale, perché questa scrittura, che è stata fatta per rendere… non corrisponde esattamente al senso dell'intervento io ho fatto in prima battuta, per cui chiedo che si intervenga solamente nel comma 2, da: "per i piani attuativi sino a formulare le osservazioni, e la si integra", e il resto rimane uguale, e per il comma 3: "per i piani attuativi, sino a chiunque può formulare osservazioni", per il resto, il corpo del comma rimane uguale, perché è un intervento meramente tecnico. Volevo dire invece all'onorevole La Spisa che la discussione che abbiamo fatto sui tre anni è perché abbiamo distinto tra l'approvazione del Piano e la stipula della convenzione, quindi abbiamo pensato che tre anni, dopo che il Piano è stato approvato, sono un tempo sufficiente entro il quale va firmata anche la convenzione. Ecco perché abbiamo acceduto alla proposta di ulteriore semplificazione, però è chiaro che i tempi dell'approvazione sono distinti dai tempi della stipula della convenzione.

PRESIDENTE. Grazie.

Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (Gruppo Misto). Grazie, signor Presidente. Esprimo il voto favorevole all'articolo, perché con le modifiche che sono state apportate anche stamattina, si velocizzano le procedure di approvazione che i comuni devono porre in essere per l'approvazione dei Piani attuativi, in questo caso. Ho un'unica difficoltà; ho riletto l'emendamento all'emendamento numero 161 e c'è un unico dubbio, Assessore. Siccome fra le due fattispecie de i Piani attuativi che non apportino varianti al PUC e, invece, i Piani attuativi che apportino varianti al PUC, qui bisognerebbe capire bene cosa si intende, perché non è che un Piano attuativo di una parte del centro storico, per esempio, o di un PIP, o di un PEP, mi modifica il Piano urbanistico e mi inserisce nel PIP, nel PEP o nella zona A, un pezzo di zona agricola o un pezzo di qualsiasi altra fattispecie, perché quando parliamo di varianti al PUC bisogna essere molto precisi. Io capisco la ratio, e sono anche d'accordo che sia utile questa fiducia che noi stiamo dando nei confronti delle amministrazioni comunali; in tanti qui dentro siamo stati amministratori comunali e sappiamo che gli amministratori comunali che purtroppo fanno i furbi non sono la maggioranza, per fortuna della Sardegna, e gli amministratori pubblici hanno diritto di avere la nostra considerazione e la nostra fiducia. Però, nella fattispecie con cui è scritto quest'emendamento, vorrei un chiarimento su questo aspetto. Un'altra questione di carattere tecnico, ma veramente tecnico, è relativamente all'emendamento al "198", che poi è la conclusione dell'emendamento. Cioè, dopo l'approvazione definitiva del consiglio comunale, qui c'è scritto: "Il consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il piano attuativo che è successivamente depositato presso la segreteria del comune". Mi sembra pleonastico, perché una volta che è approvato definitivamente fa parte degli atti consultabili, ed è una delibera approvata come tutte le altre. Quindi, chiederei al relatore se è possibile, anche con una emendamento orale, cancellare l'ultima parte dell'emendamento all'emendamento numero 198. Cioè: "Il consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il Piano attuativo", punto. Quel "che è successivamente depositato presso la segreteria del comune", è assolutamente pleonastico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Sì, credo davvero che le perplessità che sono state avanzate anche adesso dal collega Salis, ci debbano far ragionare un attimo, nel senso che noi tutti abbiamo un po' l'esperienza di come si arriva all'attuazione dei piani attuativi, e sappiamo anche che la differenziazione tra piccoli comuni e grandi comuni è notevole. Mentre capisco lo spirito di accelerazione di garanzie per quelli che sono i piani attuativi relativi alle città nelle quali, ovviamente, c'è l'intervento quasi speculativo dei grossi costruttori che lo utilizzano, nei piccoli comuni già diventa una fortuna trovare disponibilità alle lottizzazioni. Allora il rischio quale è? Che le cose che stiamo scrivendo possano davvero ingrippare la procedura di lottizzazione stessa o di attuazione dei piani attuativi più in generale. In particolare, ciò che dice ad esempio il comma 9 che recita esattamente: "in sede di attuazione dei piani attuativi, le convenzioni prevedono il rilascio delle concessioni edilizie solamente qualora sia stata completata al 70 per cento". Ora, la convenzione noi sappiamo che è l'atto primario per l'attuazione dei piani attuativi, e non è possibile, perché parlando in maniera generale di concessioni edilizie si deve parlare anche della concessione edilizia per la realizzazione delle stesse opere di urbanizzazione, ma se noi subordiniamo la concessione edilizia alla realizzazione del 70 per cento, non dovrei rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per le quali, tra l'altro, vi è la garanzia della polizza fideiussoria. Cioè, bisogna aggiustare un po' la cosa, altrimenti diventa inattuabile. La convenzione parla di due concessioni edilizie, ovviamente; la concessione edilizia per le opere di urbanizzazione, le concessioni edilizie conseguenti all'utilizzo dei lotti relativi ai piani attuativi, quindi mi immagino che questa cosa la si debba aggiustare anche perché, altrimenti, ha ragione anche l'onorevole La Spisa quando interviene e dice: "attenzione! questo significa davvero l'inattuabilità dei piani attuativi". Voterò quindi contro questo emendamento, se scritto in questi termini.

PRESIDENTE. Grazie.

Ha domandato di parlare il consigliere Murgioni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MURGIONI (Fortza Paris). Sì, Presidente. Su quest'articolo, tra l'altro, avevamo dibattuto molto anche in Commissione, e c'eravamo soffermati soprattutto sull'importanza degli interventi una volta realizzati, e avevamo evidenziato, in Commissione, l'importanza di dare attenzione, perché gli interventi stessi, previsti nei piani attuativi, venissero realizzati e venissero realizzati al meglio. Questa riflessione la si faceva in particolare in riferimento agli interventi che vediamo sul nostro territorio sardo, incompleti, in alcuni casi che danno inefficienza, in altri che danno addirittura difficoltà da ogni punto di vista, anche in riferimento allo stesso vivere in quel territorio. Pertanto si era detto che bisognava dare attenzione soprattutto alle opere di urbanizzazione che generalmente non vengono completate da parte di chi interviene e realizza delle strutture. Tant'è vero che, come diceva anche il collega Pisano, abbiamo, in questo modo, rafforzato l'esigenza di dare certezze da questo punto di vista e si era arrivati ad ottenere, di comune accordo, una percentuale alta, il 70 per cento, per cui, completare quasi del tutto le opere di urbanizzazione primarie, in particolare. Allora io dico che già questo significa uno sforzo da parte dell'imprenditore, perché realizzare prima di iniziare, le case, tanto per essere molto chiari, realizzare il 70 per cento delle opere di urbanizzazione è un esborso che deve fare di suo. Allora, secondo me, limitare i tempi di questo tipo di organizzazione anche di cantiere, mi sembra fortemente esagerato, e ricordiamoci che siamo, tra l'altro, in un momento anche di difficoltà economica, per cui, tutte queste risorse che magari prima c'erano, oggi ci sono meno. Per cui, io direi veramente al Consiglio e alla maggioranza di riflettere da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Grazie.

Ha domandato di parlare il consigliere Mattana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MATTANA (P.D.). Grazie Presidente. Per dichiarare il mio voto a favore dell'articolo e fare alcune considerazioni. Intanto la riscrittura dell'articolo è stata operata, come ricordava il collega Pinna, con una finalità di tipo tecnico, per migliorare e uniformare i tempi della procedura. E a proposito di uniformità dei testi, io rilevo, magari suggerendo che si possa operare in sede di coordinamento dei testi l'attuazione di questa uniformità, che rispetto al procedimento, nel terzo comma, come sostitutivo dell'articolo 14 si dice: "contestualmente al deposito, il Piano attuativo viene trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, il quale, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricevimento, esprime parere positivo o propone le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza del piano alle disposizioni prescrittive del Piano paesaggistico regionale. Trascorso tale termine il silenzio equivale al parere positivo". Noi, nell'articolo 11, che prevede la procedura del Piano urbanistico comunale, proprio in riferimento alle disposizioni della pianificazione, abbiamo detto diversamente, cioè il PUC così adottato "è trasmesso all'Autorità regionale competente in materia di governo del territorio per essere sottoposto, entro il termine massimo di 45 giorni, alla verifica di coerenza con esclusivo riferimento alle disposizioni della pianificazione regionale. Decorso tale termine la verifica di coerenza si intende conclusa positivamente". Io credo che per chiarezza e uniformità del testo dobbiamo formulare allo stesso modo anche per quanto riguarda i piani attuativi regionali.

Alcune brevi considerazioni sulle osservazioni avanzate, anche se il tempo sta scadendo. Ora, con riferimento al comma 9, il 70 per cento delle opere di urbanizzazione è una garanzia, soprattutto per la pianificazione del territorio, perché abbiamo assistito e assistiamo a lottizzazioni completate, con i lotti realizzati, senza che siano state ancora realizzate le opere di urbanizzazione primaria. Credo che sia un fatto che degrada anche l'aspetto dei nostri centri urbani. Quindi è in questo senso - lo dico anche per il collega Pisano - che la norma prevede che la concessione per i lotti debba essere rilasciata se è urbanizzato il 70 per cento delle opere di urbanizzazione primaria, quindi io penso che sia un fatto positivo. Inoltre i tempi sono una garanzia per tutti, per la pubblica amministrazione e per i privati, e lo snellimento delle procedure io credo che sia un fatto positivo che noi dobbiamo favorire.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Signor Presidente, io intervengo anche molto velocemente, intanto per evidenziare un aspetto: che dalla discussione dei Gruppi è sicuramente scaturito un articolo decisamente migliorato, prima di tutto perché si fa chiarezza, in particolar modo distinguendo quelle che sono le scadenze e l'attuabilità dei piani attuativi, quando sono privati e quando sono pubblici, perché c'è differenza, e allo stesso tempo facendo in modo che ci sia una maggiore chiarezza e speditezza nell'eseguire i piani attuativi. A nessuno sfugge che da questa legge scaturisce che il piano urbanistico si può portare avanti solo ed esclusivamente attraverso i piani attuativi e questo non è cosa di poco conto. Credo che sia uno degli elementi fondamentali. Il fatto di aver poi approvato un emendamento che fa sì che i piani attuativi possono essere anche realizzati attraverso dei lotti funzionali sta a significare che agevola, e non poco, la possibilità di poter intervenire anche non a chi ha delle grandi risorse, ma a chi può in qualche modo, nell'esecuzione dei piani attuativi, affrontarli anche per parti.

L'ultimo elemento che voglio evidenziare, che è una ricchezza di questo articolo, che probabilmente a qualcuno è sfuggito, ma che sicuramente, invece, dovrebbe essere all'attenzione di tutti, è il comma 10. Non sfugge a nessuno quante volte si è provato a cambiare una situazione che era proprio l'esigenza di fare giustizia. Un piano urbanistico individuando delle aree C, anche se queste non venivano attuate per anni, erano obbligate a pagare l'ICI; noi oggi con questo comma, il comma 10 all'interno di quest'articolo, facciamo giustizia e diciamo che l'ICI è dovuta soltanto quando il piano attuativo è convenzionato e quindi c'è una potenzialità reale edificatoria che può essere messa in atto. E' un articolo questo che è stato estremamente migliorato, per cui il mio voto e quello del mio Gruppo sono sicuramente favorevoli perché credo che dal dibattito ne sia venuto fuori qualcosa di molto, molto migliore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.). Signor Presidente, non dico sugli aggiustamenti, eccetera, perché mi pare che sia ormai chiaro, altrimenti rischiamo di fare anche della confusione. L'onorevole Pileri ha detto che questo articolo lo si sta stravolgendo totalmente. Beh, insomma, mi pare in contraddizione con tutto quello che è stato affermato fino ad ora, cioè che sarebbe una maggioranza impenetrabile, che non accoglie modifiche, correzioni e quant'altro. Non è vero. Quest'articolo è arricchito in Aula, corretto e aggiustato attraverso gli emendamenti e credo che sia un fatto assolutamente positivo.

Per quanto attiene il problema che si propone il passaggio da cinque a tre anni, allora, l'articolo recita: "I piani attuativi di interesse privato, qualora siano decorsi cinque anni dalla loro approvazione e non sia stata stipulata la relativa convenzione, perdono di efficacia". Cosa stiamo dicendo? Stiamo riducendo da cinque a tre anni. Ma nel momento in cui il privato non firma la convenzione… ma se c'è una lottizzazione, tanto per essere chiari, è interesse del privato non aspettare i cinque anni prima di firmare la relativa convenzione? Cioè parlare di poca attenzione nei confronti del privato, una discriminazione e quant'altro, mi pare assolutamente fuori luogo. Va esattamente, questa correzione, per dire: "Sbrighiamoci a fare le cose, così se devi fare la lottizzazione la fai più in fretta, ma non ti si sta mettendo mica fretta nei tempi di realizzazione della stessa".

Onorevole Ladu, quando parliamo del 70 per cento delle opere di urbanizzazione non è che stiamo introducendo un elemento vessatorio. Oggi la norma dice che il lotto può essere venduto e ceduto e la concessione è rilasciata quando è realizzato il cento per cento delle opere di urbanizzazione sul quale insiste il lotto. Evidentemente noi stiamo dicendo: agevoliamo, riduciamolo al 70. Ma è stato introdotto anche un ulteriore elemento agevolativo che è l'emendamento numero 283, presentato dall'onorevole Masia, dove si dice che "il regolamento edilizio può regolare nelle convenzioni urbanistiche la possibilità di attuare i piani attuativi per lotti funzionali". Ma, scusate, non ditemi che questi non sono elementi importanti che vanno esattamente a favore dei cittadini e dei privati che intendono collaborare alla pianificazione del territorio! Teniamone conto delle cose che stiamo facendo! Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico agli enti locali, finanze ed urbanistica. Signor Presidente, io credo che rispetto alle questioni sollevate ci sia un elemento che deve essere evidenziato. Uno degli elementi più innovativi dell'articolo è quello che prevede la possibilità, differentemente da come è ora, di non duplicare le procedure. Noi dobbiamo tenere conto che attualmente, per poter fare un determinato piano attuativo che può essere diverso dalle previsioni del PUC, bisogna fare prima la variante e poi il piano attuativo, e questo compendia due procedure molto lunghe che allungano i tempi di attuazione del PUC. Abbiamo introdotto la possibilità, assoggettandolo - ed è lì corretta l'osservazione dell'onorevole Mattana sulla similitudine delle procedure richiamate al comma 3 rispetto a quelle dell'articolo 11 - rendiamo possibile l'approvazione del piano attuativo in variante assoggettando la procedura di approvazione del piano attuativo a procedure analoghe a quelle delle varianti e quindi, però, saldando in un'unica procedura l'attuabilità del piano attuativo, che è un elemento innovativo perché oggi si procede differentemente. Questo perché? Perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo assegnato al PUC un valore strategico, cioè non un elemento di rigidità rispetto a quello che c'è oggi e di invariabilità, ed ecco perché anche i tempi che devono intercorrere tra l'approvazione del piano attuativo e la convenzione, e quindi la garanzia dell'attuazione del piano attuativo, devono rendere possibile il recupero da parte dell'amministrazione comunale di tutti quegli elementi che possano rimuovere le inerzie e le rigidità che abbiamo osservato in questi anni di persone che hanno piani attuativi approvati e che poi non vengono mai convenzionati, ingessando la pianificazione urbanistica comunale. Siccome la pianificazione urbanistica comunale e l'amministrazione deve provvedere alle esigenze della propria comunità deve essere messa in condizioni di modificare quella pianificazione in funzione delle necessità che ha. Questa flessibilità si attua attraverso questi provvedimenti che in qualche modo denotano quest'aspetto.

Sull'ultimo aspetto sollevato dall'onorevole Pisano, è chiaro che, dice, la convenzione deve prevedere il rilascio delle concessioni a partire dalla garanzia del 70 per cento della realizzazione delle urbanizzazioni primarie. E' implicito che devono essere rilasciate le concessioni edilizie per le urbanizzazioni primarie; se questo non capita, perché magari c'è un tecnico un po' rigido, suggerisco di cambiare il tecnico perché la lettura è abbastanza conseguente sotto il profilo dell'attuabilità.

Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (F.I.). No.

PRESIDENTE. Rinuncia. Stiamo votando l'articolo. L'articolo viene così votato, erroneamente è stato distribuito un testo, parlando di emendamenti, è un coordinamento che renda compatibile quello che abbiamo votato col testo dell'articolo stesso. Per cui, all'articolo, il comma 3 andiamo, votiamo, modifichiamo, fino a "chiunque può formulare osservazioni". Il testo, poi, quello che segue, resta uguale a quello che c'è nel testo. Nel comma 2, sempre, votiamo sino a "chiunque può formulare osservazioni" e il testo rimane uguale a quello che abbiamo qui nel testo di legge. Per cui, io metto in votazione con queste modifiche.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (P.D.). Volevo ricordare, quando abbiamo parlato del comma 3, che l'ultima parte va invece coordinata con l'articolo 11 già approvato, perché erroneamente qua mettiamo "formulare eventuali prescrizioni", come ha fatto osservare l'onorevole Mattana, per cui in sede di coordinamento quella parte va asciugata e va adeguata all'articolo 11. Chiaro? C'è bisogno di un adeguamento del testo però è un fatto tecnico, si riprende pari pari quanto abbiamo scritto nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Va bene. Poi il comma 5 recita: "Le varianti al Piano attuativo sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo, compresa la trasmissione degli atti, all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio".

Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 14, lo metto in votazione con le modifiche apportate. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 159. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Passiamo all'emendamento numero 201. C'è un invito al ritiro da parte della Commissione.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). E' ritirato, Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 284, sostitutivo totale dell'emendamento numero 45 è ritirato. L'emendamento numero 45 è superato.

Metto in votazione l'emendamento numero 162. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 89, soppressivo parziale numero 138 e aggiuntivo numero 202.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:

Art. 15

Delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

- 1. Le amministrazioni comunali, individuate sulla base delle condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche, sono delegate al rilascio, secondo le procedure di cui al medesimo articolo 146, dell'autorizzazione paesaggistica, finalizzata all'esercizio dei titoli legittimanti interventi urbanistici ed edilizi previsti da piani attuativi del PUC approvato ai sensi dell'articolo 11.

- 2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1 e ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, i comuni dovranno trasmettere l'atto di autorizzazione ai competenti uffici regionali che, entro trenta giorni dal ricevimento, comprensivi anche delle eventuali richieste di integrazioni, provvedono alla conferma, all'annullamento o alla formulazione degli eventuali rilievi. Decorsi i termini, il silenzio equivale a conferma e l'autorizzazione acquista efficacia.

Emendamento soppressivo totale Pileri - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - La Spisa - Licandro - Lombardo - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust - Murgioni - Cappai.

Articolo 15

L'art. 15 è soppresso. (89)

Emendamento soppressivo parziale Pileri - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - La Spisa - Licandro - Lombardo - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust - Murgioni - Cappai.

Articolo 15

Nell'art. 15 il comma 2 è soppresso. (138)

Emendamento aggiuntivo Uras - Davoli - Pisu.

Articolo 15

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis. I Comuni per i quali la verifica di legittimità sia avvenuta per decorrenza dei termini priva del parere degli organi del MIBAC, per l'approvazione dei progetti di trasformazione su immobili gravati da vincoli paesaggistici e identitari, devono chiedere le relative autorizzazioni agli organi regionali del MIBAC secondo la normativa previgente. (202).)

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Gruppo Misto). Per richiamare l'attenzione dei colleghi sul "15", avevamo iniziato a parlarne ieri. Il "15" si collega a ciò che si vuole disporre sul "19". Ora è chiarissimo che su queste operazioni, che incardinano procedure autorizzative sui Comuni, non si può non essere d'accordo perché mi pare che siano operazioni utili, soprattutto utili. Però, io vorrei richiamare la vostra attenzione - con tutto il rispetto per un lavoro faticosissimo di una legge complicata - su alcuni aspetti che non mi pare siano ragionevoli nel rapporto tra il "15" e il "19". Il "15" riprende il Codice Urbani, dice: "Va beh, se avete le strutture per rilasciare, rilasciate, se non le avete il '19'", almeno questa è la ratio "noi facciamo lo sportello urbanistico di tipo territoriale". Però, per come avete costruito il "19", qui si sta sovrapponendo, anche nell'emendamento numero 250, che è un sostitutivo totale del "19", si sta creando un problema, a mio avviso, di competenze. Cerco, se riesco a richiamare l'attenzione dei colleghi... allora, il "19" - e lo dico adesso perché richiama, rinvia al "15" - non dice che i Comuni che non hanno struttura si associano e danno vita allo sportello urbanistico territoriale, ma dice: "I Comuni singoli o associati possono istituire". Qualora lo istituiscono in forma associata, lo sportello urbanistico non è sostitutivo dello sportello comunale, al punto che va a svolgere funzioni anche di consulenza. E giacché il "19", anche nella forma emendata, dice che è competente a curare tutti i rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni, voi vi troverete con gli uffici tecnici comunali ancora vigenti, più lo sportello urbanistico territoriale, con una sovrapposizione di competenze.

A mio avviso, dovete studiare la soluzione per cui il Comune che è privo della struttura adeguata decide di farlo con l'unione dei comuni, ed è cosa buona, rinuncia ad avere il suo ufficio tecnico comunale e le sue funzioni le fa esercitare all'ufficio competente territoriale. Diversamente si sovrappongono! Se non è questa l'intenzione è un altro discorso, ma la dizione, io vi prego di rivederla, crea questa confusione, anche nella parte emendata, anche nella parte emendata! Perché il comma primo dice che anche il Comune singolo, che poi si associa, mantiene le sue competenze, non ci rinuncia, e allora hai una sovrapposizione di competenze. Se invece la logica è favorire che i piccoli Comuni si associno e abbiano un unico sportello urbanistico che funziona per tutte le competenze, è un discorso che io mi sento di sottoscrivere. Viceversa è una dizione che complica la procedura perché crea una sovrapposizione di competenze e volevo sottoporlo all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Signor Presidente, io molto brevemente intervengo su questo articolo su cui abbiamo anche presentato un emendamento che adesso valuteremo se mantenere o meno. Intervengo per una parte molto semplice che è quella che in parte accennava anche il collega Maninchedda, perché poi tutti i nodi vengono al pettine quando arriveremo all'articolo che riguarda lo sportello unico per l'urbanistica. Perché seguendo una certa coerenza nel ragionamento gli sportelli unici hanno una funzione, gli sportelli unici hanno la funzione di accelerare le procedure attraverso la concentrazione dei servizi della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino utente. Il cittadino utente ha un solo luogo dove presenta l'istanza e ha un solo luogo da dove riceve risposta. Ed è responsabilità del titolare del procedimento acquisire, da diverse articolazioni della pubblica amministrazione, le risposte per consentire al cittadino di non dover peregrinare per uffici per ottenere un'unica, vera, complessiva autorizzazione. Questa è la funzione degli sportelli! Nella interpretazione che si dà anche nell'ordinamento regionale, ultimamente che cos'è diventato lo sportello? Lo sportello è diventato una sede dove il cittadino presenta l'istanza, la pubblica amministrazione verifica di non poter rispondere e col silenzio assenso, solo per il fatto di aver presentato istanza, acquisisce l'autorizzazione. Cioè, stiamo mettendo la pietra tombale sulla funzione della pubblica amministrazione! Allora, questa cosa si articola poi attraverso la rete delle deleghe verso il soggetto cosiddetto più vicino al cittadino, dove peraltro ha anche sede lo sportello! Per cui, tutto il sistema, come è organizzato, badate, noi ne pagheremo le conseguenze gravissime perché dopo aver fallito sotto il profilo dell'economia, chi dall'economia arriva ad insegnare a chi nell'amministrazione ha vissuto, come si deve fare, sta rovinando anche l'amministrazione. E siamo sotto questo profilo assolutamente allarmati perché il sistema pubblico oggi, in una condizione di crisi generale, è quello che deve reggere, cioè deve reggere lo Stato quando ciò che è stato in questi anni esaltato, cioè il mercato non funziona perché così è interpretato lo Stato. Lo Stato soccorre rispetto alle inefficienze del mercato. Allora, il sistema delle deleghe, e chiudo, e annuncio qua l'astensione su questo articolo per questo aspetto, dichiarando già che ritiro gli emendamenti presentati, cioè il numero 202, il sistema delle deleghe ha una funzione che se è ben gestita ha una ragione d'essere che non può essere però complementare alla cancellazione della funzione pubblica attraverso il silenzio assenso. Ha la funzione cioè quella delle deleghe di dire: "Responsabilizzo l'autorità pubblica locale al controllo rispetto agli atti già verificati di valenza generale che gli interventi corrispondano, siano coerenti, io dico, siano legittimi alla costruzione normativa che si è messa in campo". Questo ha un senso, che non si può indebolire però attraverso il percorso che disgraziatamente anche in questa legge stiamo purtroppo svolgendo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Io condivido le considerazioni che hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto su questo articolo. Ma in particolare voglio sottolineare un aspetto che è quello della finta sussidiarietà o della finta delega perché con l'articolo 15 e con l'articolo 19 relativo allo sportello unico sembrerebbe che si dia un'ampia delega ai comuni, quindi alle amministrazioni locali per rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, e questo è scritto al comma 1. Al comma 2 invece si richiama invece un aspetto che riporta il tutto al controllo della Regione dove si dice appunto che i comuni devono trasmettere l'atto di autorizzazione ai competenti uffici regionali che entro 30 giorni dal ricevimento, comprensivi anche delle eventuali richieste di integrazione provvedono alla conferma o all'annullamento dell'atto. Ma, a me sembra che in questo comma 2 ci sia scritto di più di quanto è previsto dal codice Urbani all'articolo 146. Probabilmente sarà da interpretare meglio, però non c'è scritto questo. Quindi questo doppio passaggio e cioè la previsione di un'autorizzazione paesaggistica delegata ai comuni che appunto provvedono a dotarsi secondo il comma 3 dell'articolo 19, di uno sportello urbanistico e appunto il comma 3 dice: lo sportello urbanistico qualora sia dotato di figure adeguate, competenza e professionalità può altresì esercitare le funzioni finalizzate alla condizione dell'articolo 146 comma 6 del codice Urbani. Quindi si spendono risorse, energie, si dà la delega al comune per rilasciare l'autorizzazione paesaggistica e poi la Regione può intervenire e annullare quest'atto. Quando invece il comma 6 dice altre cose: cioè deve essere trasmesso l'atto e l'autorizzazione paesaggistica alla Regione, ma il potere poi rimane in capo alla sovrintendenza. Il comma 10 dell'articolo 146 del codice Urbani richiama l'autorizzazione paesaggistica e recita: L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace dopo il decorso di 20 giorni dalla sua emanazione e trasmessa, la lettera b) dice, è trasmessa in copia senza indugio alla sovrintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, quello previsto appunto dal comma 6 dell'articolo 146 del codice Urbani nonché unitamente al parere, alla Regione e alla provincia. Quindi è trasmessa alla Regione, non mi pare che la Regione abbia questo potere di annullamento del provvedimento di autorizzazione paesaggistica.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Vorrei fare alcune considerazioni riguardo a questo articolo.

Più che avventurandomi in analisi sugli aspetti tecnici che sono molto difficili e su cui alcuni colleghi tra cui anche poco fa l'onorevole Pileri ha insistito, sulla questione di fondo che è stata trattata anche dall'onorevole Uras. Questo articolo che prevede o cerca di prevedere i sistemi di semplificazione anche se sembrano poi contraddetti da una serie di meccanismi che poi sono contenuti come è stato detto in altri articoli, è comunque una direzione anche su cui bisogna andare senza avere la paura che attraverso sistemi di semplificazione che responsabilizzano tutti, e devono responsabilizzare tutti, non bisogna avere la paura che attraverso forme di silenzio assenso si depotenzi la forza delle amministrazioni pubbliche. Noi dobbiamo riuscire a creare un sistema equilibrato, l'onorevole Uras è contro il mercato e quindi, è contro il mercato e quindi è a favore dello Stato. Io, credetemi, non sono né a favore dello Stato né a favore del mercato, tutti e due questi Molok mi fanno paura sinceramente, mi fa paura il mercato, lo stiamo vedendo in questi tempi, lo stiamo vedendo in questi tempi che cosa può realizzare un sistema sfrenato che non dà, che non presta sistemi di garanzia, ma non possiamo neanche per paura di questo, non possiamo rifugiarci continuamente verso l'ombrello protettivo di un'organizzazione che è diventata purtroppo e diventa sempre di più onnicomprensiva e spesso paralizzante rispetto a quello che nella società deve pur camminare, deve pur vivere.

E' vero che il silenzio assenso di fronte, in presenza cioè di un'amministrazione pubblica debole, incapace, può dare spazio ad un abuso della libertà che i cittadini e le imprese, le famiglie devono però poter esercitare, non si deve lasciare eccessivo spazio per gli abusi, ma non si deve neanche poi per paura di tutto rifugiarci appunto sotto una casa che poi diventa una gabbia. Le amministrazioni pubbliche se hanno devono avere il tempo necessario per dare risposte, se queste risposte non arrivano mai si creeranno altri abusi inevitabilmente.

Lo sforzo che dobbiamo fare è di creare un sistema equilibrato in cui cioè le amministrazioni si dotino di quelle competenze, di quegli uffici che stimolino il proprio apparato a dare risposte, a sentirsi addosso la necessità di darle le risposte.

Perché una risposta mancata da parte della pubblica amministrazione è anch'essa un abuso così come può esserlo quello di un cittadino, un'impresa, un privato che in assenza o di fronte ad una amministrazione debole cura i propri interessi a danno di quelli di tutta la società. Dobbiamo trovare un punto d'incontro, dobbiamo trovarlo abbandonando posizioni che in qualche modo hanno un aggancio unicamente ideologico. Il bene non è nel mercato, ma il bene non è neanche nello Stato. Il bene è nel senso di responsabilità e nella libertà di tutti: cittadini, imprese, famiglie, amministratori pubblici, burocrati e amministratori, che devono però aver presente di fronte a qualunque pezzo di carta, a qualunque richiesta di un'autorizzazione di una concessione, perché è vero che nell'utilizzo del territorio non si può fare tutto quel che si vuole, ma è anche vero che l'amministrazione pubblica ha lo scopo prioritario di permettere che la libertà dei cittadini possa esplicarsi, altrimenti noi ci troviamo in una situazione che blocca qualunque iniziativa, e questo credo che sia il danno che dobbiamo evitare, in questo articolo come negli altri. Casomai, direi che se si introducono sistemi di semplificazione, in questo caso di delega alle amministrazioni locali, siano deleghe effettive in cui la responsabilità venga veramente esaltata e che non venga data a metà, poi rinviando - così come è stato osservato - continuamente ad altri vincoli, altri punti di passaggio nella pubblica amministrazione, che poi dopo possono rischiare di annullare l'effetto di semplificazione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Ma, io credo che intanto vada rivisto il titolo dell'articolo 15, quando parla di "Delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica", perché di fatto non si tratta di una vera delega per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, perché se è vero che il comma 1 dell'articolo va in questa direzione, dove praticamente dice che: "Le amministrazioni comunali…", in base all'articolo 146, del decreto legislativo n. 42 del 2004, "…sono delegate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica", però si riferisce anche agli "interventi urbanistici ed edilizi previsti dai piani attuativi del PUC", come previsto dall'articolo 11. Quindi, di fatto, non è che… stiamo agendo su un terreno dove c'è già stata comunque una specifica autorizzazione. Quando poi noi, invece, passiamo al comma 2, il comma 2 dice praticamente che non esiste più questa delega, ma anche per questi provvedimenti noi li dobbiamo mandare agli uffici regionali competenti per l'autorizzazione, dobbiamo spedirli per l'autorizzazione. E questo ancora in contraddizione con quanto contenuto nell'articolo 19, allo sportello unico, quando si dice anche qui che: "Lo sportello urbanistico, qualora sia dotato di figure di adeguata competenza e professionalità…", in base al decreto legislativo 42 del 2004, e quindi, "…al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attribuite, ai sensi dell'articolo 15 della presente legge". Ma l'articolo 15, cosa all'articolo 15? Si riferisce al primo comma, o al secondo comma? E questo è in netta contraddizione, perché se si riferisce al primo comma dell'articolo 15 dice una determinata cosa, se invece è in riferimento al secondo comma dell'articolo 15 dice altra cosa, che praticamente bisogna mandare il provvedimento all'approvazione degli uffici competenti regionali. Quindi, secondo me, va rivista, intanto perché c'è una contraddizione, e poi anche perché onestamente limita l'istituto di delega. Perché se noi vogliamo rilasciare la delega ai Comuni dobbiamo essere conseguenti, ma non che noi diciamo che sono delegati, e poi mettiamo tutta una serie di ulteriori cavilli, e alla fine questa delega non c'è più. E non mi riferisco soltanto all'emendamento numero 202, presentato da Uras e altri, dove praticamente, siccome hanno sempre questo retropensiero sulla storia del decorso dei termini, e che quindi chissà cosa potrebbe succedere, quasi che questo implicasse chissà quali manovre oscure per approvare provvedimenti non legittimi. Allora, io credo che sarebbe opportuna una rivisitazione dell'articolo 15, togliendo il comma 2 dell'articolo 15, e anche perché in questo modo si è più in linea con quanto contenuto nell'articolo 19, sullo sportello urbanistico, dove praticamente fa riferimento appunto all'articolo 15, ma dando un'effettiva delega ai Comuni. Però se viene approvato così com'è l'articolo 15 non ha senso, non è chiaro nemmeno l'articolo 19, ma soprattutto noi priviamo i Comuni di una competenza che hanno, anche perché non è che praticamente stiamo agendo su un terreno dove non c'è stato alcun intervento della Regione, stiamo parlando di piani attuativi all'interno del PUC, quindi sono già interventi che sono stati già selezionati, io non credo che anche in quella fase si debba ulteriormente ricorrere ad una ulteriore approvazione da parte degli uffici regionali, che si traducono in un appesantimento eccessivo della legge, che a parer mio, intanto allunga sicuramente i tempi del provvedimento, ma soprattutto non ne migliora la qualità del provvedimento, perché all'atto dell'approvazione del PUC e dei piani attuativi siamo già intervenuti, quindi non ho capito un ulteriore ripetizione, diciamo, dell'intervento degli uffici regionali, io credo che non sia assolutamente opportuna. Pertanto, io la proposta che faccio è quella di eliminare il comma 2 dell'articolo 15, perché rende più snello il provvedimento, dà effettiva delega ai Comuni per quanto riguarda questo tipo di competenza, e soprattutto ci permette anche di approvare più agevolmente l'articolo 19, che riguarda lo sportello urbanistico, che fa riferimento a quest'articolo, ma approvato così com'è rischia di complicare, rendere meno agevole il percorso del provvedimento. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore tecnico agli enti locali, finanze, urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico agli enti locali, finanze, urbanistica. No, ne farei a meno, dal momento che non c'è l'onorevole Maninchedda che ha sollevato il problema. La materia della delegazione è una materia delicata, primo perché la delega la Regione… intanto la Regione è costituita a organismo preposto all'autorizzazione paesaggistica, la può delegare a determinate condizioni. Le condizioni sono che esistano professionalità adeguate all'esercizio di questa funzione, e l'altra cosa è che la funzione di autorizzazione paesaggistica sia distinta dall'autorizzazione urbanistica. Il ragionamento che abbiamo fatto è stato semplice, per non voler rinunciare a delegare i Comuni a questa funzione, abbiamo stabilito che poiché la stragrande maggioranza, l'80-90 percento dei nostri comuni, è dotato di un'unica figura all'ufficio tecnico, sarebbe stato impossibile esercitare questa funzione, perché dovendola differenziare sarebbe stato impossibile. Allora, per facilitare questa ipotesi, lo sportello unico che dà la facoltà, nell'ambito dell'autonomia organizzativa del singolo comune, di dotarsi di una struttura, alla quale può delegare solo questa competenza e lasciarsi tutte le altre in capo all'ufficio tecnico comunale, così come faranno le grandi città, che hanno dei grossi uffici tecnici e non hanno nessun bisogno di fare lo sportello urbanistico, e neanche per fare la delegazione, Quindi, questa formulazione consente, a tutti i comuni indistintamente, l'esercizio di questa competenza, magari anche unificandosi con altri comuni, attraverso le unioni, e dotandosi di queste professionalità; questo è il punto. Secondo punto, badate, l'autorizzazione paesaggistica è, come dice la legge dello Stato, atto impugnabile presso il tribunale amministrativo e con ricorso al Presidente della Repubblica, da parte di chiunque ne avesse titolo. Ora, noi dobbiamo capire che dentro questa legge, piaccia o non piaccia, compreso anche il sistema tanto discusso del silenzio-assenso, noi dobbiamo avere la consapevolezza di stare a discutere di un processo di ristrutturazione culturale dell'approccio amministrativo alle materie urbanistiche che comporta un capovolgimento di mentalità anche nel rapporto con la pubblica amministrazione che è improntato al senso di responsabilità, al senso di rispetto e di meritocrazia, ma anche alla uniformità dell'azione amministrativa rispetto ai portatori di interessi. Ora, la Regione, ovviamente, che è il titolare principale, perché la delega ma è il titolare, è obbligata dal Codice ad esercitare le funzioni di vigilanza e quindi come tale a confermare, senza entrare nel merito dell'istruttoria, la Regione deve confermare o meno la legittimità dell'atto. Noi crediamo che in questa fase di avvio sia un atto di garanzia per i comuni perché non si trovino in una condizione di aggravio della responsabilità o di forte rallentamento dell'attività di esercizio di questa delega e io per primo, quando ne abbiamo discusso, sostengo che in un tempo che si valuterà il legislatore dovrà valutare l'ipotesi di sottrarre questo ulteriore controllo quando però avrà la certezza che questa funzione, entrata nella dinamica della capacità dei comuni di sostenerla con sufficiente efficienza nei confronti dei cittadini e che in qualche modo segna un passo in avanti. Ma io, anche per le esperienze che posso riportare, vi posso dire che se noi lasciassimo senza questa garanzia l'esercizio di questa funzione si subirebbe un rallentamento e un ingorgo così enorme, presso le amministrazioni comunali, che badate: non eserciteranno la funzione di autorizzazioni paesaggistica per quelle funzioni residuali che noi abbiamo posto nella legge numero 28 che andiamo ad abrogare, ma per tutta la materia contenuta nel Piano urbanistico comunale, salvo quello che non è previsto e che viene introdotto con varianti. Tenendo conto che anche lì la polemica è: "ma perché gli organi del MIBAC devono controllare, o concorrere al rischio di coerenza?"; una delle ragioni è perché il processo autorizzato dal punto di vista dell'autorizzazione paesaggistica si svolga, con maggiore semplicità, anche da parte dei comuni, avendo la garanzia che l'osservazione del Piano urbanistico comunale da parte degli organi sovra ordinati anche alla Regione, abbia avuto un esito positivo e quindi dia una sufficiente garanzia di accesso a questa delega per cui io credo che sia un grossissimo passo in avanti che la Regione deve accompagnare, non con la logica sindacale di voler entrare nel merito ma anche con quel atteggiamento graduale di accompagnamento alla sussidiarietà che non si svolge per pronunciamenti o per proclami ma anche attraverso la valutazione sul campo delle condizioni culturali, funzionali dell'organizzazione pubblica nel suo complesso e che oggi carica alla Regione tutta la competenza paesaggistica, non avendone la capacità anche numerica e strutturale di provvedere e che invece demanda ai comuni sostenendoli però nell'avere certezze nell'avvio di questa nuova delega, questo è il senso nuovo di questo articolo che è uno, secondo me, dei più importanti e dei più qualificanti di questa legge perché dà il senso proprio della tendenza, ovviamente graduata e nel senso di responsabilità, di considerare i comuni una parte integrante del sistema istituzionale unitario della nostra Regione e, appunto, la volontà della Regione di delegare totalmente la competenza paesaggistica, usufruendo di un potere che gli da dalla legge nazionale. Questo è il senso di questa norma che dovremmo accogliere con positività tutti, credo, però anche con quell'intendimento di considerare che non tutti i comuni sono dotati delle strutture, per esempio delle città capoluogo, ci sono dei piccoli, piccolissimi comuni che hanno persino la funzione tecnica in comproprietà con altri comuni e che quindi dobbiamo aiutare in un processo graduale ad acquisire compiutamente le funzioni di gestione di governo del territorio. Questo è il senso di questo articolo che credo meriti una grande attenzione e sarebbe anche importante, tutto sommato, che potesse guadagnare, anche dal punto di vista del sostegno legislativo, il voto unanime di un Consiglio regionale che, secondo me, qualificherebbe il processo anche di applicazione dei principi del Titolo V.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salis. Su che cosa intende intervenire?

SALIS (Gruppo Misto). Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Quando lo metteremo in votazione.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore.

PIRISI (P.D.), relatore. Sull'emendamento numero 89 il parere è negativo, sull'emendamento numero 138 il parere è negativo, sull'emendamento 202…

PRESIDENTE. Il 202 è stato ritirato.

Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico agli enti locali, finanze, urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico agli enti locali, finanze, urbanistica. Parere conforme.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento numero 89.

Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (Gruppo Misto). Intervengo sull'altro emendamento Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Questo emendamento soppressivo dell'articolo 15, espressamente collegato, ovviamente, all'emendamento numero 138 che, se fosse stato accolto si sarebbe potuto anche ritirare l'emendamento numero 89; il 138 prevedeva la soppressione del comma 2 e devo dire che, dopo l'intervento dell'onorevole Sanna, ho potuto appurare che l'interpretazione che abbiamo dato noi prima all'articolo 146 del Codice Urbani era esatta, quindi questo comma 2 è qualcosa che si aggiunge a quanto previsto dal Codice Urbani, e l'Assessore parla della Regione come titolare principale obbligato ad esercitare funzione di vigilanza. Come?

MURGIONI (Fortza Paris). Non c'è l'Assessore in aula.

PILERI (F.I.). Se rientra… sospendiamo un attimo? Aspettiamo che rientri l'Assessore? Posso intervenire anche su quello successivo, non c'è problema, posso continuare Presidente, non c'è problema.

Sto continuando, un attimo di attenzione, dicevo l'Assessore, che probabilmente sente lo stesso anche se non è in aula, ha detto che la Regione è titolare principale ed è obbligata ad esercitare funzione di vigilanza confermando o meno la legittimità degli atti. Qua si tratta, ovviamente, per quanto riguarda la delega paesaggistica, di una falsa delega data ai comuni, di una mancanza di fiducia dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni, anche perché le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione spesso non è che siano esemplari quindi io darei molta più fiducia ai comuni, anche perché questo è previsto dal Codice Urbani.

Quindi è ovvio che l'emendamento viene mantenuto, il parere nostro ovviamente è favorevole poiché non è stato accettato l'emendamento successivo, il numero 138.

Richiamo anche un altro aspetto molto importante relativo al comma 2 e al comma 1. Il comma 1 recita che l'autorizzazione paesaggistica venga delegata nel caso in cui i comuni abbiano provveduto all'approvazione del Piano urbanistico comunale e dei piani attuativi. Una volta che c'è un piano attuativo approvato e un piano urbanistico approvato, non capisco perché la Regione debba intervenire successivamente su un'autorizzazione paesaggistica rilasciata nell'ambito di un piano attuativo approvato, questo è scandaloso!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (Gruppo Misto). Mi dispiace, lo dico da ex sindaco di un piccolo comune e tutti noi sappiamo che i piccoli comuni in Sardegna sono la stragrande maggioranza, cioè piccoli comuni che hanno dotazioni, infrastrutture e personale negli uffici tecnici che spesso fanno di sperare e a volte piangere anche i sindaci per le lungaggini a cui sono sottoposti i cittadini che poco sanno delle valutazioni, della Regione, delle competenze di questo o di quest'altro e che individuano essenzialmente negli amministratori comunali i responsabili della lentezza o velocità di un procedimento da cui spesso deriva la modifica sostanziale delle condizioni di vita delle famiglie. Stiamo parlando di questo quando parliamo di autorizzazioni edilizie e di concessioni. Per cui mi sorprende che il collega Pileri non abbia voluto accogliere l'invito che l'Assessore ha fatto di poter, su questo articolo che, io sono d'accordo con l'Assessore, è uno degli articoli più importanti e qualificanti di tutto il provvedimento, già di per sé importante e qualificante, della legge urbanistica che stiamo approvando ed è un grossissimo passo avanti in direzione delle istanze che i comuni, soprattutto quelli più piccoli, stanno facendo da decenni. Cioè di dare, di tentare di dare un tempo certo alla burocrazia sia essa comunale, sia essa regionale, sia essa delle MIBAC o chi più ne ha più ne metta. Con questa legge e con questo articolo, noi stiamo facendo una cosa che, se mi consentite, rispetto alla storia delle lentezze burocratiche della pubblica amministrazione in Sardegna, è rivoluzionaria. Stiamo dando dei tempi certi, il cittadino ha la possibilità di sapere che o l'amministrazione, sia comunale che provinciale che regionale, da una risposta alla sua e alle sue richieste legittime, perché asseverate anche da una dichiarazione di un tecnico abilitato, ovvero l'amministrazione regionale perde il potere di bloccare la sua pratica, mettiamola in questo… diamo questa indicazione. Perde il potere di dare alla sua pratica. Ma il problema non viene risolto solo in questo modo. C'è un altro elemento che è il fatto che chi volesse far passare in cavalleria il silenzio assenso per motivi…

PRESIDENTE. Concluda, onorevole.

SALIS (Gruppo Misto). …chi volesse, e noi siamo tra quelli, la certezza assoluta del controllo sull'operato dell'istituto del silenzio assenso, può leggere benissimo nell'articolo che il responsabile del procedimento ha il dovere di relazionare ogni sei mesi sull'uso o sull'abuso, tra virgolette, ove ci fosse dell'istituto del silenzio assenso. Ecco perché Assessore, onorevoli colleghi e signor Presidente io voto con molta convinzione questo articolo perché avessimo avuto quest'articolo due anni fa o una decina d'anni fa, quando facevamo i sindaci, ci avrebbe aiutato moltissimo a superare grosse tensioni. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Presidente, proprio una brevissima considerazione perché sono stupito dell'atteggiamento dell'onorevole Pileri, lo devo dire, dopo le cose che sono state dette anche dall'onorevole La Spisa il cui intervento io ho apprezzato, ho apprezzato davvero perché è entrato nel merito con un ragionamento assolutamente onesto, entrando anche in competizione dialettica con il collega Uras, con il compagno Uras, il quale ha sostenuto una posizione che io non condivido. Cioè credo che noi stiamo dando fiducia, con questa legge cari colleghi, agli enti locali e ai cittadini, agli enti locali e anche ai cittadini. Perché non è pensabile che non diamo fiducia nei confronti appunto degli enti locali e dei cittadini. Quando uno abuserà, per esempio, del silenzio assenso bisogna intervenire in maniera dura e rigida e forse, mi diceva poc'anzi il collega Cugini, perché non intervenire anche chiedendo delle sanzioni serie nei confronti dei professionisti, che intervengano gli ordini professionali a sanzionare in maniera pesante quando vengono fatte delle imbrogli sotto questo profilo. Ma noi sappiamo anche che gli speculatori, anche se hanno un titolo abilitativo, se hanno una concessione edilizia regolare, approvata dagli uffici, quante volte se ne infischiano di quello che c'è e commettono abusi su abusi? Questo è un dato che tutti quanti conosciamo. Oggi, in questa legge, stiamo dicendo lo Stato deve svolgere la propria funzione ma il cittadino deve avere rispettati i propri diritti e deve avere certezze dei tempi perché aiuta tutti: il cittadino, la fiducia nelle istituzioni e anche, se me lo consentite, i diritti di potersi realizzare una casetta o di potere anche fare un intervento sostanziale nella propria casa. Ora, l'istituto del silenzio assenso che viene anche qui introdotto va esattamente in quale direzione. Per cui colleghi anziché trincerarvi dietro un atteggiamento ideologico preconcetto, guardate nel merito e valutate le cose per quelle che sono. Ma poi, come si fa a dire, onorevole Pileri, a dire: noi lasciamo questo emendamento perché non avete accolto quello successivo, ma come? Gli emendamenti soppressivi totali si votano per primi e allora lei dice: dato che però non avete accolto quello successivo noi manteniamo questo. Mi pare una maniera strana di voler fare anche opposizione. Quindi, onorevole Pileri, la invito davvero a ritirarlo quest'emendamento che va contro, se fosse approvato, i cittadini e contro gli enti locali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). No, intervengo sull'emendamento numero 138.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 89, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 138.

Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Sinceramente io non riesco, onorevole Pirisi, a capire quanto dice in aula stamattina perché o era distratto o si esprime male. Io ho parlato di tutt'altro, o meglio lei ha parlato di tutt'altro, in questo momento, quando ha citato il silenzio assenso e quando ha detto che noi, con questo emendamento, saremo contro gli enti locali o i cittadini. Noi abbiamo detto esattamente l'opposto e questo emendamento va proprio nella direzione opposta di quello che ha detto lei, perché questo doppio passaggio che voi state introducendo non è previsto dalla norma nazionale, non è previsto dal Codice Urbani, non è prevista dall'articolo 146 del comma 6. Dove scatta il silenzio assenso dopo che il comune ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica? Voi state introducendo un appesantimento e un ulteriore passaggio che ricade, rientra in questa politica accentratrice della regione. Perché volete un ulteriore controllo di quello che fanno gli enti locali. Allora, io dico o delegate o non delegate, quindi è esattamente il contrario di quello che ha detto lei e quindi è coerente e pertinente questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Io sono d'accordo e siamo d'accordo con l'emendamento numero 138 anche perché rispondendo alle dichiarazioni che ha fatto l'Assessore e poi anche il relatore, onorevole Pirisi, devo dire che effettivamente, Assessore, quando lei dice che il comma 2 dell'articolo 15 introduce una graduale tendenza di delega di autonomia dei comuni non è così, perché non è un passaggio graduale e dove sta scritto? Perché da qualche parte c'è scritto che c'è un tempo o un termine perché poi dopo le competenze passino i comuni? Questo non dice nulla, non è assolutamente un passaggio graduale, questa è una competenza che si vuole tenere la Regione, a parer mio, dicendo una cosa per un'altra, perché quando noi diciamo che deleghiamo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche i comuni, però poi obblighiamo il comune a presentare richiesta di autorizzazione agli uffici regionali competenti, allora Assessore noi non stiamo dando nessuna delega questo è sbagliato, il titolo è sbagliato e noi non dobbiamo dire che stiamo delegando i comuni, perché questo non è assolutamente vero che noi stiamo delegando e i comuni. In più, in linea di massima sul discorso del silenzio assenso io sono anche d'accordo perché alla fine ci deve essere anche un tempo in cui alla fine le amministrazioni sono chiamate a rispondere, altrimenti se ne assumono la responsabilità, però non inserito in questo contesto perché se il silenzio-assenso è conseguente all'autorizzazione degli uffici regionali competenti io non sono assolutamente d'accordo, perché va superato questo secondo passaggio. A parer mio, una volta che è approvato il PUC e che è approvato il Piano attuativo, se noi vogliamo continuare ad appesantire la legge noi stiamo facendo perdere tempo alle Amministrazioni comunali perché, di fatto, diciamo noi che le stiamo delegando di una competenza che di fatto non hanno perché non va ancora in capo al Comune. Allora, voi potete anche farlo questo, però non dite che state delegando i Comuni, dite chiaramente le cose come stanno, che la competenza rimane alla Regione, punto e basta, perché questa non è una competenza che stiamo dando ai Comuni ma sicuramente quello che stiamo approvando è altro, è un ulteriore accentramento del potere nelle mani della Regione, anche su una materia che a parer mio, una volta che vengono approvati i PUC e i Piani attuativi, poteva essere delegata i Comuni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (Gruppo Misto). Per dichiarare la mia assoluta contrarietà, per i motivi che ho esposto prima, a questo emendamento e per porre però un problema, assessore Sanna, relativamente all'articolo 15, al primo comma, col riferimento poi all'emendamento 286 dell'emendamento 47 dove si parla delle concessioni edilizie che possono essere richieste in assenza di Piano attuativo, eccetera. Il riferimento che viene fatto, nella penultima riga del comma 1, ai Piani attuativi, lo leggo: L'autorizzazione paesaggistica… le Amministrazioni comunali individuano e sono delegate, eccetera, eccetera, "…finalizzate all'esercizio dei titoli legittimanti interventi urbanistici ed edilizi previsti dai Piani attuativi del PUC approvato ai sensi dell'articolo 11". Io considero questo riferimento ai Piani attuativi un elemento di confusione, a meno che, e forse è questa la ratio, ma a questo punto ci vorrebbe una riflessione soprattutto per i piccoli Comuni di cui stiamo parlando, perché sembrerebbe che da questa delega vengano espulsi e non vengano contemplati gli interventi urbanistici ed edilizi nelle zone di completamento, nelle zone B, dove normalmente non vengono approvati Piani attuativi, perché la zona B non ha bisogno di convenzione, è dotata del Piano di urbanizzazione e quant'altro.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU

(Segue SALIS .) Io sommessamente difenderei la linea che è stata seguita sinora, cioè di evitare che anche per le zone B i Comuni si debbano sobbarcare gli oneri degli strumenti attuativi anche in zona B. Per cui, ove non fosse questa dello strumento attuativo in zona B la scelta fatta, bensì l'articolo 15 debba interessare - come io ritengo - tutti gli interventi edilizi, io proporrei di stralciare il riferimento ai Piani attuativi, perché non cambia niente, diventerebbe: "…finalizzata all'esercizio dei titoli legittimanti interventi urbanistici ed edilizi previsti dal PUC approvato ai sensi dell'articolo 11". Il riferimento ai Piani attuativi, in questo caso, se veramente vogliamo evitare che i Comuni debbano fare Piani attuativi nelle zone B (che a mio avviso non servono a niente), allora secondo me questo equivoco potrebbe essere risolto così come ho detto. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgioni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MURGIONI (Fortza Paris).Certamente dagli interventi di alcuni componenti della maggioranza si capisce che si vuole dare maggiore autonomia ai Comuni, questo sta un po' nei fatti, però se poi andiamo a vedere negli articoli quali sono le competenze dei Comuni, veramente questo viene meno. Su questo articolo 15, al comma 2, è evidente che questa delega non è piena, e il fatto stesso che la Regione debba intervenire a dare un parere sul lavoro fatto dal Comune… Perché delle due l'una, assessore Sanna: o i Comuni sono all'altezza di gestire, attraverso i propri uffici, la pianificazione sul proprio territorio oppure non lo sono, e se non lo sono non sono in grado neppure, secondo me, di istruire l'atto di riferimento. Perchè qui, secondo me, si sta scaricando il lavoro ai Comuni e poi di fatto la decisione spetta alla Regione, e questa mi sembra che sia una cosa scorretta nei confronti dei Comuni che cercano di fare il meglio per governare il proprio territorio, dove oggi tra l'altro è impossibile fare interventi che non siano, tra virgolette, interventi di livello, perché anche i Comuni sono in competizione uno con l'altro, e lo sono a livello regionale e forse lo sono anche a livello internazionale, oggi. Per cui io penso che gli uffici tendano a dare il meglio per le loro possibilità. Poi, insomma - l'ha detto anche il collega Pileri - questo atto se vogliamo è già compreso tra gli elaborati del Piano urbanistico perché al punto c) si dice "… una valutazione della compatibilità paesistica delle trasformazioni previste"; ciò vuol dire che quello studio, grosso modo, nel suo insieme viene già trasmesso alla Regione che ne prende atto nell'approvazione del Piano, quando ne valuta la coerenza. Io per esempio sulla coerenza sono d'accordo che ci sia, perché dà maggior tranquillità agli amministratori che approvano il Piano e agli stessi addetti che devono poi ovviamente gestirlo il Piano. Per cui mi sembra che, onestamente, questo comma 2 sia improprio, infatti io suggerirei che si mantenga questa dicitura: "Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1 e ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, i Comuni dovranno trasmettere l'atto di autorizzazione ai competenti uffici regionali", dove la Regione, se vede delle cose improprie, può intervenire tranquillamente, però si dà, così facendo, davvero maggiore autonomia ai Comuni di lavorare e lavorare con una certa tranquillità e competenza, altrimenti mi sembra che sia solo una fregatura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Inizialmente, io concordo, si può semplificare in fase di coordinamento il testo del comma 1 eliminando "dei Piani attuativi" perché dà più certezza a chi la deve applicare, con il riferimento "previsti dal PUC" direttamente.

Sulla questione che riguarda il comma 2, io non vorrei che poi l'onorevole Ladu si accanisse contro di me, pensando che sono sempre lì a… però io vorrei spiegare che cosa stiamo togliendo all'autonomia dei Comuni: la legge dice, comma 11, articolo 146, che in ogni caso l'autorizzazione paesaggistica non ha efficacia prima di trenta giorni, e impone, ai commi successivi, agli organi che danno la delega, l'obbligo della vigilanza. Se voi leggete il comma 2, noi vogliamo stare dentro i trenta giorni, con l'aggiunta di un elemento di maggior tutela a vantaggio dei Comuni che sta nel fatto che la Regione conferma o non conferma quel dato, a maggiore ragione del fatto che comunque, nei trenta giorni nei quali deve svolgere questa funzione, quell'autorizzazione paesaggistica, per legge, non ha efficacia; e quindi cerchiamo di accorpare dentro il tempo che si dà la legge nazionale per rendere efficace l'autorizzazione un di più che diamo ai Comuni, sempre nella logica che diceva l'onorevole Murgioni di garantire che quell'autorizzazione sia completa, efficace, priva di vizi, a vantaggio dei cittadini che non saranno costretti a ricorrere, a vantaggio del Comune che non dovrà avere grane e cose di questo genere. La cosa importante è che noi non graviamo sul comune ma in questo mondo richiamando il fatto, appunto, che comunque sia l'autorizzazione paesaggistica non è efficace prima dei 30 giorni noi esercitiamo questa funzione. Tutto richiama questo, perché dice: l'autorizzazione dovranno trasmettere gli atti competenti e quindi in un'unica soluzione chiedere all'interno del 30 giorni la documentazione che può servire, ma rispettando questo termine. Quindi non mi pare che ci sia una vessazione, anzi è una facilitazione dell'esercizio della funzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Io non concordo sull'ipotesi avanzata dal collega Salis, mi sembra un'estensione eccessiva. Ma concordo ancora meno, per cui chiederò la votazione per parti, Presidente, del secondo comma dell'articolo 15, ed esattamente per la parte: decorsi i termini il silenzio equivale a conferma e l'autorizzazione acquista efficacia. E siamo al silenzio assenso generale e totale, siamo al silenzio assenso generale e totale. Da una parte deleghiamo e diciamo: adesso con l'estensione del collega Salis non riguarda più i piani attuativi riguarda l'insieme della pianificazione comunale...

SALIS (Gruppo Misto). La delega.

URAS (R.C.). La delega, da una parte delego poi il comune deve mandarci la cosa, deve mandare la cosa alla Regione, no, guardate io ho fatto la verifica la mando alla Regione, poi la Regione dice: e ma io faccio il controllo. La decomposizione, faccio il controllo, siccome non ho potuto farlo perché mi manca l'ingegnere, il geometra è a casa, la bambina gli è venuta l'influenza, mia moglie sta per partorire, cioè abbiamo un sacco di case per i quali... mi si è bucata la gomma mentre arrivavo in ufficio, alla fine abbiamo una pubblica amministrazione non risponde. Risultato di tutto questo percorso il silenzio assenso, cioè non c'è controllo, su che cosa? Su una parte che riguarda la verifica puntuale del rispetto dei vincoli di natura paesistica. Complimenti! Questo è un ritorno indietro rispetto alla linea politica di questa maggioranza, in tutta la legislatura, attenzione, perché c'è un confine oltre il quale non si può andare, attenzione!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, per raccogliere l'urlo di attenzione che ha invocato l'onorevole Uras. Siamo assolutamente attenti e non credo che ci sia proprio all'interno di questa legge un ritorno indietro. Io sto diventando sempre più sostenitore di questo istituto, cioè veramente perché ritengo che davvero dobbiamo dare fiducia; poi l'Assessore ha spiegato in maniera molto precisa insomma quali sono i termini, e sia a quelle osservazioni che sono state fatte dai colleghi che parlano sempre no, proprio l'onorevole Pileri, che dice che io sono distratto che non ascolto. No. Io dico sono fuori luogo le osservazioni, perché glielo ribadisco, l'intervento che ha fatto l'onorevole La Spisa è un intervento diciamo a tutto tondo a 360 gradi che rispondeva anche alle sue osservazioni, però nel merito, Presidente, anch'io sono dell'avviso e intervengo adesso su questo emendamento per dire che va bocciato e, come abbiamo già detto in precedenza, ma per dire anche che l'osservazione che ha proposto l'onorevole Salis, che l'Assessore ha detto di recepire, anch'io volevo pronunciarmi nella stessa direzione, e dire che dopo l'esercizio dei titoli legittimanti proporrei gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal PUC approvato ai sensi dell'articolo 11. Però vorrei dire anche all'onorevole Salis, che i piani particolareggiati di zona B sono strumenti attuativi dello strumento generale e che anche nei piccoli paesi ci sono i piani particolareggiati di zone B e sono strumenti attuativi dello strumento generale, quindi altrimenti rischieremo, accediamo alla sua richiesta, però non sulla base delle sue affermazioni, ma sul fatto che in tutti i casi può essere accoglibile e non appesantiscono. Però in tutti i casi le zone B sono normate anche con i piani particolareggiati, no, no le posso fare un elenco solo al suo paese, al suo paese siete fuori legge allora guardi... quindi, Presidente, accogliendo questa proposta orale. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.

BIANCU (P.D.). Sì grazie Presidente sulle modalità di voto, per chiedere il voto elettronico palese, grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Sì per esprimere un parere favorevole a quest'articolo e naturalmente anche la meraviglia nel riscontrare che proprio nella sinistra alberga qualcuno che apprezza Brunetta. Io credo che non sia così, io credo che chi è all'interno degli Uffici ha sicuramente attaccamento al lavoro e capacità di dare risposte e verifiche nei tempi che noi stiamo prevedendo. Li stiamo prevedendo principalmente perché vogliamo dare certezza a chi utilizza gli strumenti che noi stiamo approvando, per far sì davvero che quello che è la verifica che dev'essere fatta dalla Regione quando vengono date queste autorizzazioni noi la riteniamo necessaria, ma che allo stesso tempo non è nemmeno possibile che questi siano documenti la cui risposta, come sta capitando adesso, è sempre di là da venire.

Io credo che proprio in funzione di questi modi di affrontare anche questi diritti che secondo me trovano riscontro anche in queste, diciamo nostre indicazioni, cioè decorsi i termini il silenzio equivale a conferma e autorizzazione acquista efficacia sta a significare che qualcuno se la risposta non la dà, a qualcuno dovrà risponderne, e non credo che sia solo perché ha la moglie incinta, non credo che sia questo il discorso che noi dobbiamo portare avanti, e mi scusi se l'ho evidenzio, ma da lei non me lo aspettavo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Masia, onorevole Uras era già intervenuto. Chiedo scusa onorevole Caligaris, onorevole Uras, era già appena intervenuto.

Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, io ho capito che stiamo votando l'articolo, allora, Presidente, io relativamente all'emendamento voterò contro, però volevo fare osservare qualche aspetto. Io non ritengo, ed è per questo che annuncio la mia astensione, poi sull'intero articolo, io non ritengo in tutta onestà che sia un concetto corretto di equiordinazione rispetto agli enti locali, così come sono convinta, anche in coerenza con l'intervento che ho fatto a proposito del silenzio assenso, che sia lo strumento migliore per risolvere le questioni, in quanto è un principio che determina sempre una visione discriminante. Io penso che sia opportuno in queste circostanze tenere conto del fatto che le classi dirigenti vengono selezionate, sono selezionate dai partiti e i cittadini scelgono i loro rappresentanti e che debba essere riconosciuto assolutamente il rispetto relativamente a chi riveste incarichi amministrativi là dove si effettuano scelte, proposte, esistono degli articoli che mettono in evidenza la necessità di tenere tutti gli aspetti dell'urbanistica su tutte le questioni; e quindi io ritengo che si debba concepire e si debbano valutare le questioni, non rispetto agli effetti che vediamo oggi o a principi di valutazione relativi a comuni specifici, ma si debba parlare più in generale delle istituzioni, e che quindi meritano rispetto per questo. Quindi io non condivido questo punto di vista, e per questo, appunto, pur votando contro mi asterrò sull'articolo.

PRESIDENTE. Grazie. Non ho più iscritti a parlare. E' stata richiesta la votazione elettronica palese sull'emendamento numero 138.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 138.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Contu - Gallus - La Spisa - Ladu - Lai Renato - Lombardo - Moro - Pileri - Pisano - Pittalis - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Balia - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Serra - Tocco - Uggias - Uras.

Si è astenuto il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 54

votanti 53

astenuti 1

maggioranza 27

favorevoli 12

contrari 41

(Il Consiglio non approva).

Articolo 15.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PINNA (P.D.). Grazie. Per esprimere il voto favorevole all'articolo e per rispondere ad alcune osservazioni fatte anche ieri in un passaggio dall'onorevole Maninchedda, cioè io credo che questo articolo 15 ci aiuti a capire come lo sforzo che abbiamo fatto costantemente in questa legge è quello di combinare il principio di sussidiarietà col principio di adeguatezza. Noi sappiamo perfettamente che la materia paesaggistica è posta in capo allo Stato, o meglio, l'articolo 9 della Costituzione dice che è la Repubblica che tutela il paesaggio. Di fatto, però, la Corte, come ho detto altre volte, pone in capo allo Stato il potere esclusivo di tutela. E' vero che poi il Codice Urbani prevede la possibilità della delega, è anche altrettanto vero che il comma 11 del "146" non impedisce alla sovrintendenza eventualmente anche di intervenire, però noi abbiamo costruito l'impianto complessivo della legge cercando di separare in fasi distinte i momenti preparatori che consentano finalmente al Comune di esercitare, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, quel diritto o quel principio di sussidiarietà che però dovrà anche conglobare il principio dell'adeguatezza, cioè noi dovremmo arrivare ad una condizione ideale per cui la responsabilità in capo al comune in quanto parte della Repubblica lo porta a dare delle autorizzazioni che sono perfettamente inserite nel progetto generale di tutela. Vorrei dire che più volte, anche in questo dibattito, è ritornato il principio della equiordinazione, voi sapete che è un principio, per alcuni versi è un punto d'arrivo, teorico verso il quale dobbiamo tendere, credo che con questa legge, anche con l'approvazione di questo articolo stiamo tentando di fare dei passi in avanti. Non abbiamo ancora risolto, però il comma 2 non pregiudica ma, come ha detto precedentemente l'Assessore, garantisce i comuni in questa fase nuova. Non per niente all'articolo 15 abbiamo unito poi anche l'articolo 19 proprio per venire incontro anche alla condizione dei piccoli comuni.

PRESIDENTE. Grazie. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (P.R.C.). Presidente, per dichiarare il voto di astensione sull'articolo 15, e chiedere però anche la votazione per parti del comma 2, in modo particolare dalla parola: "Decorsi i termini, il silenzio equivale a conferma e l'autorizzazione acquista efficacia", perché su questa parte di silenzio assenso noi voteremo contro. E avanza ancora di più una preoccupazione. Stiamo attenti, leggiamola questa legge, io la rileggo continuamente, torno indietro, la rileggo continuamente e immagino la struttura dell'Assessorato degli enti locali, gli uffici, l'ufficio del paesaggio. Badate, quello è un ufficio delicatissimo. Ci sono vicende che riguardano le responsabilità amministrative, ma anche quelle burocratiche in materia di concessioni, soprattutto di autorizzazioni paesistiche, che sono state e sono purtroppo il terreno di coltivazione di comportamenti non illegittimi, illegali, di funzionari infedeli. E' un terreno assolutamente delicato. Il silenzio assenso, badate, è assolutamente discrezionale. Io posso decidere per quello il silenzio, e posso decidere invece per quell'altro l'intervento. Il silenzio assenso è un'azione che richiama decisioni che possono essere utilizzate in funzione di una pressione nei confronti del cittadino. Non ci sono modalità. Noi abbiamo un'esperienza, c'è quest'esperienza, valutiamola, non ci sono modalità così trasparenti che garantiscano il cittadino e la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Grazie. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Noi, signor Presidente, Assessore, voteremo contro questo articolo, e chiediamo già la votazione con scrutinio elettronico palese dell'articolo 15. Noi continuiamo a dire che questa è una falsa delega che viene data ai comuni per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e quindi riteniamo effettivamente che l'articolo 15 si doveva fermare al primo comma, perché il secondo comma è completamente in contraddizione con lo spirito della delega stessa. Noi stiamo dicendo ai comuni che diamo una competenza che, di fatto, noi stiamo togliendo loro. Allora, siccome il primo comma dice che "l'autorizzazione paesaggistica, finalizzata all'esercizio dei titoli legittimanti interventi urbanistici edilizi previsti da piani attuativi del PUC approvato ai sensi dell'articolo 11", l'articolo 11, Assessore, quello relativo all'elaborazione e all'approvazione del PUC, al comma 8 e al comma 9 recita in questo modo: "L'assessorato regionale competente in materia di governo del territorio verifica la coerenza del piano e propone, eventualmente, le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza del PUC con il Piano paesaggistico regionale". Ancora, al comma 9 dice: "La verifica di coerenza comporta l'acquisizione, in sede di istruttoria regionale, del parere degli organi regionali del MIBAC". Ma quante volte deve passare il provvedimento? C'è già un primo passaggio che è inserito all'interno del PUC e del Piano attuativo, io non credo che noi possiamo ulteriiormente fare interventi chiedendo l'ulteriore passaggio negli uffici competenti regionali, quando c'è già stato un passaggio precedente che il PUC è il Piano attuativo, quindi ritengo che sia questo un doppione che non serva assolutamente a nulla, se non allungare i tempi di approvazione del provvedimento e, soprattutto, noi stiamo dicendo una grande balla ai comuni, quando gli stiamo dicendo che li deleghiamo di una cosa che, di fatto, non è assolutamente vera, perché noi non stiamo, in questo caso, col comma 2, delegando i comuni, ma stiamo facendo altro. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Ladu. Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (Gruppo Misto). Sì, signor Presidente. A me dispiace, io mi rivolgo al mio collega, compagno e amico Luciano Uras, oltre che al Gruppo di Rifondazione, a me dispiace questa presa di posizione contro il silenzio-assenso controllato che è previsto in questa... eviterei questa... anche perché, caro Luciano, la discrezionalità per chi ha gestito amministrazioni comunali e provinciali, la discrezionalità dà un potere enorme alla burocrazia, per cui l'allungare i tempi, spesso, è diventato argomento per cercare di oliare i meccanismi. Per cui, da questo punto di vista, confuto il tuo ragionamento e dico, anzi, che contrastare la discrezionalità con un tempo certo, per cui il funzionario deve agire, è un elemento che attenua, non elimina, attenua anche le possibilità di malaffare, che pure nella Pubblica Amministrazione ci sono.

PRESIDENTE. Grazie. Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Sì, Presidente, per esprimere il voto contrario all'articolo 15, in considerazione del fatto che, in particolare l'emendamento che prevedeva la soppressione del comma 2, non è stato accolto. Comma 2 che, come ho avuto modo di evidenziare durante gli interventi precedenti, rappresenta una mancanza di fiducia nei comuni, perché vengono delegati e poi ricontrollati. Quindi è un comma assolutamente contraddittorio, anche perché non mi risulta che, ad esempio la delega prevista dall'articolo 3 della legge regionale numero 28, le funzioni delegate in materia paesaggistica da parte della Regione ai comuni per i piani attuativi, per le pertinenze, con esclusione delle zone agricole, sia sottoposta a ulteriore controllo da parte della Regione, quindi c'è già una norma regionale che delega i comuni a rilasciare un'autorizzazione paesaggistica, e non c'è questo controllo che viene inserito in queste norme, e che non è previsto dalle norme nazionali, e cioè dal Codice Urbani all'articolo 146, comma 6.

PRESIDENTE. Grazie. Siamo in votazione dell'articolo 15. All'articolo viene proposta una modifica nel primo comma, nell'ultima riga, laddove si dice: "interventi urbanistici ed edilizi previsti dal PUC", quindi eliminando "piani attuativi". E' stata richiesta, mi pare dall'onorevole Uras, la votazione per parti... conferma?

URAS (R.C.). Sì.

PRESIDENTE. Va bene. Mettiamo in votazione il primo comma.

Chi lo approva alzi la mano...

LADU (Fortza Paris). Presidente, avevo chiesto anticipatamente la votazione elettronica palese.

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole Ladu. Va bene. La votazione elettronica palese sul primo comma. Dichiaro aperta la votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del primo comma dell'articolo 15.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Balia - Biancu - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Tocco - Uggias.

Rispondono no i consiglieri: Cassano - Cherchi Oscar - Contu - Farigu - Ladu - Lai Renato - Liori - Moro - Murgioni - Pileri - Pisano - Randazzo Vittorio - Vargiu.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Caligaris - Davoli - Pisu - Uras.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 56

votanti 51

astenuti 5

maggioranza 26

favorevoli 38

contrari 13

(Il Consiglio approva).

Mettiamo in votazione il comma 2, fino a "rilievi".

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della prima parte del comma 2 dell'articolo 15.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Balia - Biancu - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Meloni - Pacifico - Pinna - Pirisi - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Tocco - Uggias.

Rispondono no i consiglieri: Amadu - Cassano - Cherchi Oscar - Contu - Farigu - Ladu - Lai Renato - Maninchedda - Moro - Murgioni - Pileri - Pisano - Vargiu.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Caligaris - Davoli - Pisu - Uras.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 54

votanti 49

astenuti 5

maggioranza 25

favorevoli 36

contrari 13

(Il Consiglio approva).

Mettiamo in votazione l'ultima frase del comma 2: "decorsi i termini" fino a "efficacia".

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 15.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Balia - Biancu - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Espa - Fadda - Farigu - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Ladu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Masia - Mattana - Meloni - Moro - Murgioni - Pacifico - Pinna - Pirisi - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Tocco - Uggias.

Rispondono no i consiglieri: Amadu - Caligaris - Cassano - Cherchi Oscar - Davoli - Liori - Pileri - Pisano - Pisu - Uras - Vargiu.

Si è astenuto il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 53

votanti 52

astenuti 1

maggioranza 27

favorevoli 41

contrari 11

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 16. All'articolo 16 sono stati presentati due emendamenti: il soppressivo totale numero 90, e l'aggiuntivo numero 139.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti:

Art. 16

Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

- 1. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti sono redatti e proposti a cura dei consorzi in conformità al comma 1 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

- 2. Nei comuni dotati di PUC adeguato alla previsione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera g), i piani di cui al comma 1 e le relative varianti, sono approvati dai comuni seguendo le procedure previste per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

- 3. Nelle more dell'adozione del PUC o dell'adeguamento dello stesso alla normativa di livello regionale, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti, sono approvati dai comuni su proposta dei consorzi seguendo le procedure previste per l'approvazione dello strumento urbanistico comunale di cui all'articolo 11.

Emendamento soppressivo totale Pileri - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - La Spisa - Licandro - Lombardo - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust - Murgioni - Cappai.

Articolo 16

L'art. 16 è soppresso. (90)

Emendamento aggiuntivo Pileri - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - La Spisa - Licandro - Lombardo - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust - Murgioni - Cappai.

Articolo 16

Nel comma 1 dopo le parole "a cura dei consorzi" sono aggiunte "e dei comuni". (139).)

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sugli articoli e sugli emendamenti. Non ci sono iscritti a parlare.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Contrario al numero 90 e contrario al numero 139.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico degli enti locali, finanze, urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze, urbanistica. E' conforme.

PRESIDENTE. Emendamento numero 90 in votazione.

Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione il testo dell'articolo.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Emendamento aggiuntivo numero 139.

Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti: il soppressivo totale numero 91 e l'aggiuntivo numero 140.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti:

Art. 17

Piani di utilizzo dei litorali

- 1. Il Piano di utilizzo dei litorali (PUL) disciplina l'utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997) e regolamenta la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero.

- 2. Il PUL, predisposto secondo i criteridi cui all'articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2006 e gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 31 della presente legge, è adottato e approvato secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 2 e successivi.

Emendamento soppressivo totale Pileri - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - La Spisa - Licandro - Lombardo - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust - Murgioni - Cappai.

Articolo 17

L'art. 17 è soppresso. (91)

Emendamento aggiuntivo Pileri - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - La Spisa - Licandro - Lombardo - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust - Murgioni - Cappai.

Articolo 17

Nel comma 2 dopo le parole "è adottato e approvato" sono aggiunte "indipendentemente dall'approvazione del PUC secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 2 e successivi". (140).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Sì, Presidente, un breve intervento. Sicuramente il piano di utilizzo dei litorali rappresenta uno strumento importante e necessario per il controllo di quanto avviene nei litorali, con particolare riferimento alle concessioni demaniali. Io voglio ricordare che era prevista in una norma precedente, e in alcune delibere di Giunta, non la possibilità, ma la previsione che i piani di utilizzo dei litorali dovessero essere fatti non dai comuni ma dalla Regione, e c'è stata in qualche modo anche una carenza negli anni da parte della Regione che avrebbe dovuto dotarsi di questo strumento importantissimo, tant'è vero che si sono verificate, in tutto il territorio della Sardegna, situazioni in qualche modo discutibili per quanto riguarda le procedure del rilascio di concessioni, proprio perché queste concessioni venivano rilasciate dalla Regione in mancanza di uno strumento attuativo di pianificazione. Alcuni comuni, in mancanza di questa attività pianificatoria, che era di competenza della Regione, si erano premuniti e avevano adottato dei piani comunali di utilizzo dei litorali; piani di utilizzo dei litorali che spesso sono stati disattesi, nel senso che i funzionari provvedevano a rilasciare le concessioni e, quando si svolgevano le conferenze di servizio per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali, non si teneva mai conto o spesso non si teneva conto di quanto era contenuto nei piani di utilizzo dei litorali approvati dai consigli comunali. Quindi qua c'è un'inversione di tendenza e quindi questo piano, che doveva essere di competenza della Regione, è giusto che sia di competenza dei comuni. Però mi pare che quanto contenuto nell'articolo 17, e in particolare al comma 2, rappresenti in qualche modo, come la maggior parte di questi articoli, un appesantimento nell'approvazione di questi piani attuativi, che potrebbero essere anche svincolati dall'approvazione del Piano urbanistico comunale perché, come abbiamo potuto appurare, a oltre due anni dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale pochissimi comuni hanno fatto la prima adozione del Piano urbanistico comunale e quindi ci vorranno degli anni affinché tutti i comuni della Sardegna, in particolare quelli costieri, possano dotarsi di un PUC. Quindi legare e vincolare l'approvazione del piano di utilizzo dei litorali all'approvazione del PUC, perché le procedure sono le stesse in termini di lungaggini, rappresenta sicuramente un appesantimento e impedisce ai comuni di dotarsi di uno strumento snello, ma importante per il controllo dell'attività in prossimità del demanio. E quindi sarebbe stato più corretto - e noi in qualche modo lo avevamo anche sollecitato in Commissione - che questo piano, cioè il piano di utilizzo dei litorali, potesse avere delle corsie preferenziali, anche in considerazione della delega che in qualche modo è stata conferita, ancorché non venga attuata pienamente, da parte della Regione ai comuni, sulla materia relativa al rilascio delle concessioni demaniali. E quindi ovviamente quest'articolo, così com'è stato scritto, senza le opportune modifiche, non credo che possa, per quanto ci riguarda, essere approvato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Allora, piani di utilizzo dei litorali. Badate, questa è una cosa particolarmente delicata. Non riguarda solo le coste pregiatissime di Olbia, riguarda tutto l'insieme della nostra regione, che è isola, riguarda aree urbane importanti come quella di Sassari, come quella di Cagliari, riguarda attività economiche su cui si reggono decine, centinaia in qualche circostanza di persone, riguarda la fruibilità dei litorali da parte dei singoli cittadini, il rispetto della possibilità di accedere al mare, riguarda cioè temi della vita delle persone e temi che la vita delle persone condizionano quotidianamente. E' una cosa delicatissima ed è stata oggetto di polemiche micidiali tra le città, le loro amministrazioni, i cittadini che fruiscono di questo bene, i cittadini che operano sotto il profilo economico, le amministrazioni provinciali, le amministrazioni regionali, il sistema dell'associazionismo diffuso in materia ambientale, quindi è un tema delicato.

Va bene che a una pianificazione urbanistica si applichino le stesse procedure, escluso il silenzio assenso, di cui all'articolo 11 di questo testo di legge, ma il comma 1, io lo suggerisco perché abbiamo il tempo, se si trova anche un accordo, secondo me è utile, tra tutte le componenti di questo Consiglio, va rafforzato il primo comma. Va rafforzato perché mantenere la dicitura solo ed esclusivamente in questo modo, cioè "regolamenta la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero" è riduttivo rispetto ad una realtà che già esiste e quindi non costa nulla. Non è neppure così significativo sotto il profilo della dinamica della formazione della norma, però è importante, cioè ridimensionare solo ed esclusivamente alla regolazione della fruizione a fini turistici e ricreativi il piano dei litorali, perché dice: "disciplina l'utilizzo delle aree demaniali", e sono quelle che noi diamo in concessione, le abbiamo riempite di ombrelloni, qualche volta le abbiamo riempite così tanto da non consentire più al libero cittadino di poter fruire della spiaggia e la spiaggia l'abbiamo così devastata - lo dico per i cagliaritani - e l'abbiamo anche in qualche modo inserita e spesso inserita male dentro, invece, situazioni di assoluto pregio, anche dal punto di vista naturalistico. Insistono parchi! Allora, anche attività economiche interessanti, come quelle delle saline, cioè è un sistema che si deve innescare spesso non solo all'interno di una situazione governata da un singolo ente locale, ma ci sono dimensioni d'area, come per esempio per Cagliari. Allora io ritengo - lo dico al relatore, al Presidente della Commissione, all'Assessore, e chiudo - che all'articolo 17 se si facesse, in accordo tutti, un pochino di sforzo, sulle finalità della pianificazione per l'utilizzo dei litorali forse faremo una cosa utile per i cittadini.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Quest'articolo, che d'altra parte tratta un punto che, almeno parzialmente, è stato trattato nell'articolo che riguarda la formazione del Piano urbanistico comunale, introduce uno strumento che, soprattutto nei comuni che vivono una situazione per alcuni aspetti positiva, che è quella di avere una parte del territorio che ha una potenzialità di sviluppo economico grande, non è così per tutti i comuni costieri e non è per tutti i comuni costieri accaduta la stessa storia, non in tutti i comuni che hanno queste caratteristiche, e quindi questa possibilità, si è verificato un atteggiamento e una considerazione del territorio come di un bene materiale da sfruttare fino all'ennesima potenza. Io ritengo che, rispetto al complesso della legge, la presenza di uno strumento che, facendo parte dello strumento di pianificazione generale, possa in qualche modo aiutare a considerare le modalità migliori attraverso cui utilizzare il territorio sia di per sé, in quanto tale, un valore che può aggiungere qualcosa di positivo a una norma generale sulla materia urbanistica. Quello che ovviamente noi abbiamo affacciato a più riprese e in diversi momenti e quello che consideriamo anche per il futuro è realmente l'atteggiamento che si ha nei confronti di questo strumento, in quanto in esso si riflette l'atteggiamento che si ha nei confronti proprio dell'utilizzo del territorio nelle zone costiere. Ormai è una questione ampiamente discussa e che in questa legislatura ha avuto certamente dei momenti e dei punti di snodo particolarmente controversi. Noi ribadiamo, anche in questa occasione, che uno sviluppo economico come quello che tutti desideriamo per la nostra isola non può certamente prescindere dalla tutela del territorio, dalla difesa di un bene inestimabile quale quello delle nostre coste. Per cui, uno strumento come questo, è buono o cattivo a seconda di come lo si utilizza, e in quanto strumento neutro, può essere un modo attraverso cui si entra nel vivo di un problema particolare, lo si affronta e si individuano le modalità più specifiche per, da un lato, difendere e dall'altro lato anche invece però valorizzare ai fini dello sviluppo il bene della costa, può essere, se a monte ha una pianificazione urbanistica, soprattutto una pianificazione paesaggistica, miope o addirittura di tipo integralista, può essere uno strumento attraverso il quale si possono compiere degli atti contrari alla reale vivibilità e in fondo in fondo anche alla reale tutela di questo bene inestimabile.

La valutazione sull'articolo in quanto tale non può che essere relativa alla valutazione complessiva nei confronti della legge. Per cui, rispetto a questo abbiamo una posizione in qualche modo, potremo dire, quasi neutrale: lo strumento può andar bene purché venga utilizzato in maniera veramente razionale. Non è razionale un uso del territorio che considera il valore della costa come un valore in sé e per sé, come un valore che è superiore allo stesso valore della popolazione locale che in quei luoghi deve vivere e deve poter svilupparsi, che avendo alcune caratteristiche particolari, come quelle che connotano la vita e la stessa attività economica e sociale dei nostri comuni costieri, hanno evidentemente anche insieme a dei vantaggi altri svantaggi proprio per il fatto che molti di questi comuni non hanno di per sé altra possibilità di sviluppo se non quella di un utilizzo razionale e orientato allo sviluppo proprio di questo bene. Dipende molto da come verrà utilizzato questo strumento e su questo non possiamo dire che rimaniamo in attesa.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (F.I.). Signor Presidente, io seguo i lavori della legge con profonda attenzione. Ora l'argomento sono i Piani di utilizzo dei litorali, i così tanto chiamati PUL o da qualche amministrazione locale il "piano dei chioschi", perché così molto spesso è stato chiamato perché questa era la ragione dell'esistenza e della predisposizione di un Piano che, per molte realtà turistiche, è diventato l'utilizzo estivo e quindi momento turistico della realizzazione di attività che sono legate all'utilizzo dei litorali, così come vengono chiamati, ma soprattutto quindi alle spiagge e alle nostre coste.

Abbiamo un punto di vista che è completamente differente rispetto a quello che è, praticamente, in questo momento in capo alla maggioranza. Io non voglio entrare nel merito di quello che può essere la filosofia di realizzazione di un PUL perché questo, così come la legge prevede, e deve prevedere, è in capo alle Amministrazioni e quindi agli enti locali, quindi ai Comuni, che hanno il diritto-dovere di gestire e di pianificare il proprio territorio, nel rispetto delle norme in vigore, della legge che noi stiamo andando a fare oggi, quindi ad approvare in quest'Aula, ma soprattutto nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzo delle coste stesse. Quindi, non mi posso trovare non d'accordo quando il collega di Rifondazione Comunista ritiene che, probabilmente, forse, il dettato dell'articolo che noi stiamo andando ad esaminare è forse un po' troppo riduttivo, se l'articolo dovesse contenere il reale dispositivo di quello che è un Piano dei litorali. Ma l'articolo in questo momento, soprattutto il comma 1, non può non essere accolto nel modo in cui è stato proposto dalla maggioranza stessa, perché comunque il Piano di utilizzo dei litorali è uno strumento urbanistico di pianificazione di quel tratto di costa che dobbiamo andare a gestire e ad utilizzare, che è legato fondamentalmente a due altri Piani sovraordinati che sono il Piano urbanistico, che deve comunque essere realizzato all'interno di quell'Amministrazione, di quell'ente locale, e soprattutto in accordo con il Piano paesaggistico.

Allora, non serve aggiungere altro, se non invece provare a modificare la procedura di approvazione del Piano del litorale, questo sì che può essere motivo ed è oggetto di intervento e di discussione da parte di quest'Aula, ma non il significato intrinseco di quello che è il valore di un Piano di utilizzo del litorale. Sarebbe come dire che a questo punto il Piano del traffico di una città deve essere subordinato alla procedura di approvazione di un Piano urbanistico o magari anche di un Piano paesaggistico o di un Piano del litorale. Credo che sia un'esagerazione, credo che il Piano del litorale ha già a monte e deve comunque già avere a monte la pianificazione turistica, perché questa deve essere di quel litorale stesso, senza necessariamente trovare procedure di approvazione così lunghe come quelle che invece deve subire e deve avere il Piano urbanistico comunale.

Quindi, credo che sarebbe molto più semplice individuare una procedura chiara che è quella dell'approvazione da parte della Giunta che propone al Consiglio comunale, il Consiglio comunale approva il Piano di litorale, 45 giorni di pubblicazione per le eventuali osservazioni, va in Regione, la Regione ha i 45 giorni di tempo per rispondere, quindi per la cosiddetta verifica di coerenza, chiamatela come volete, come meglio preferite, gli Uffici quindi danno le risposte - se non entro quei termini continuiamo su questo ragionamento del silenzio assenso, visto che vi piace tanto - e poi finisce, e poi è finito, poi il Piano del litorale è approvato definitivamente. Non può seguire procedure così lunghe come quelle del ritorno della verifica e delle osservazioni perché stiamo parlando di un utilizzo di un'area che ha una valenza completamente differente di quella che può essere la reale pianificazione che rimane comunque nel tempo, con possibilità di durata del Piano molto più breve rispetto a quella che invece deve essere del Piano urbanistico comunale. Se un Piano urbanistico comunale ha una durata decennale, il Piano dei litorali deve essere almeno ridotto del 50 per cento perché questo permette e permetterebbe comunque un costante monitoraggio di quelli che sono la gestione stessa di quell'area che si vuole in qualche modo pianificare. Allora, se questo è un modo e un motivo per poterne discuterne possiamo lavorare su questa eventuale proposta, se invece continuiamo a rimanere su questa posizione contrapposta, io credo che non possiamo dire che no a questo articolo 17 e proseguire in questo dibattito senza trovare possibilità di accordi differenti rispetto a quelli che sono le vostre posizioni. Parlo di tempi di approvazione e di procedure di approvazione che credo che l'Assessore abbia intuito abbastanza bene e che possa eventualmente suggerire una modifica a questo articolo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Questo articolo è un articolo importante per il piano di utilizzo dei litorali anche perché si tratta di una parte del territorio che è importantissima non solo per i comuni costieri ma anche per i comuni più all'interno della costa. Dico questo perché questa è una zona dove c'è un'alta tensione soprattutto nei mesi estivi, direi che l'80 per cento della popolazione che gravita sulla costa poi alla fine si concentra su questi areali, quindi è una zona di grande interesse e devo dire che è importante cogliere una giusta valutazione di queste aree perché significa dare risposte ad una presenza antropica molto importante non solo nei mesi estivi in questa zona. Però io pensavo che con questa legge si è iniziato a dare risposta alla situazione attuale che c'è in questo momento nei litorali della Sardegna.

Lei, Assessore, sa che da anni ormai è bloccata questa situazione dei litorali, la logica è: "chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori". C'è gente che ha avuto autorizzazioni per quanto riguarda l'utilizzo dei litorali tanti anni fa, altre magari che hanno chiesto l'autorizzazione 1, 2, 3 anni fa e questi sono rimasti totalmente fuori.

Allora, io credo che noi non possiamo non trovare già in questa fase una soluzione, perché la soluzione non può essere quella che noi stiamo proponendo perché quello che noi stiamo proponendo ed è soprattutto il contenuto del comma 2 della proposta che dice che bisogna legare il piano di utilizzo dei litorali al PUC.

Allora, se è questa la scelta che noi stiamo facendo e siccome sappiamo quali sono i tempi di approvazione dei PUC, allora significa che noi questa situazione la stiamo congelando per tanti anni ancora, perché se è vero com'è vero che c'è già una situazione che va rivisitata oggi perché non è pensabile che ci sia gente che da dieci, vent'anni che sta utilizzando il litorale, mentre ci sono altre situazioni nuove che sono emerse in questi ultimi anni e noi facciamo finta di non vedere nulla e di congelare tutto. Allora, Assessore, a parer mio è questo il primo punto, il primo nodo che deve sciogliere la legge, vedere di trovare per l'immediato una soluzione sia per quanto riguarda il pregresso, ma anche per le nuove richieste, so che ce ne sono tantissime negli uffici della Regione, di proposte di utilizzo del litorale che non sono state prese in considerazione perché c'è questa situazione. Allora, io credo che sia importante effettivamente una giusta valorizzazione di questa area perché io sono convinto che se noi faremo delle proposte intelligenti, di giusta valorizzazione di queste aree, io sono convinto che diamo una risposta importante anche dal punto di vista turistico, dal punto di vista dello sviluppo turistico del territorio. Allora, io mi pongo un altro problema, Assessore, che è quello dei tempi che in questo momento fino ad oggi hanno caratterizzato l'approvazione dei PUC. Oggi a distanza di due anni dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale solo qualche comune ha approvato il PUC, allora se i tempi devono essere questi, io presumo che per altri tre o quattro anni probabilmente questa situazione rimarrà così com'è, noi non possiamo permetterci una situazione come questa, allora la richiesta è: troviamo una soluzione per l'immediato, se vogliamo anche sganciare, io non so se è opportuno sganciare questo PUL dall'approvazione del PUC perché sicuramente sono due cose che possibilmente devono andare assieme, però se andare in questa direzione significa per ancora tre o quattro anni e forse anche di più tenere bloccati i litorali, io non sono d'accordo. Allora, la richiesta è di trovare una soluzione immediata che dica cosa bisogna fare nei litorali nel prossimo futuro e cosa bisogna fare perché non è pensabile. Io vedo che ci sono situazioni, ci sono autorizzazioni decennali e anche di più e altre invece che questa possibilità non viene data. Allora, con questa proposta noi non risolviamo il problema, siamo rinviando ancora per chissà quanti anni ancora ed è per questo motivo che io pur essendo d'accordo sull'articolo perché ritengo che questo sia un punto importante della legge, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo turistico benché questa si tratta di una zona alla fin fine che è fuori da quella relativa allo sviluppo urbanistico vero e proprio del territorio, però vanno trovate soluzioni che vadano nella valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico di quei territori, ma che anche trovino soluzioni che siano immediatamente rispondenti alle esigenze del territorio perché oggi, lei sa bene Assessore, che questa situazione non può durare ancora a lungo, quindi bisogna studiare, rivedere quest'articolo che se vogliamo questo va bene, può andar bene per il prossimo futuro, per i prossimi anni ancora, ma non dà assolutamente risposta per quello che può succedere nell'immediato, e la gente sta aspettando questa legge urbanistica perché così è stato dato (detto) a quelli che hanno fatto richiesta di utilizzo del litorale, dice: "Ma, la legge urbanistica praticamente darà una risposta alle richieste che voi state facendo". Ma se la risposta è questa noi dobbiamo avere l'onestà di dire ai cittadini che la risposta avrà successo fra tre o quattro anni ancora. Quindi noi siamo del parere che l'articolo va bene, però chiediamo che venga data risposta per quello che dev'essere fatto nell'immediato oltre che nel prossimo futuro come previsto dalla legge. Quindi, se non sia anche il caso di sganciare il PUL dal Piano urbanistico comunale e quindi rivedere soprattutto non il comma 1 che secondo me va bene, ma il comma 2 dove venga data una risposta immediata alla situazione che è paralizzata da diversi anni e che non credo che possa rimanere in questo modo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 91 il parere è contrario mentre sull'emendamento numero 140, cioè c'è una, diciamo, si propone una, diciamo per essere in tono, una riscrittura secondo la seguente formulazione: "il '140' chiede sostanzialmente che vengano approvati in maniera disgiunta il PUL dal PUC", però potrebbe essere anche approvato successivamente al PUC, questo sarebbe un errore. Mentre invece può essere anche approvato, diciamo precedentemente, onorevole Ladu, siamo in linea? E quindi la formulazione dovrebbe esser la seguente: "il PUL è predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 40 della legge regionale e continua così fino a coordinamento di quell'articolo della presente legge". L'approvazione può precedere ed essere disgiunta dall'adozione dell'approvazione del PUC, e deve avvenire secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 2 e successivi. Poi la formulazione saranno gli uffici a valutarla, cioè a predisporla in maniera, diciamo, coerente, però… C'è un contagio forte da parte dell'onorevole Ladu nei miei confronti! E quindi, se su questa formulazione fosse d'accordo anche il primo firmatario dell'emendamento numero 140, si richiederebbe il ritiro e quindi la riformulazione in questa maniera.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico agli enti locali, finanze, urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico agli enti locali, finanze, urbanistica. E' conforme!

PRESIDENTE. Grazie Assessore.

Va bene colleghi, mettiamo in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 91.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Sì, sì, sull'emendamento numero 91, per cui esprimo il mio voto contrario all'emendamento numero 91, e chiedo, approfitto per chiedere, se possibile, una breve sospensione di quest'articolo, perché mi sfuggono alcuni elementi che io ho cercato di proporre alla discussione. Badate, poi alla fine bisognerà pur regolamentare questa vicenda. Qua si chiede da una parte, ma non c'è bisogno di chiederlo, a meno che sfugga a me, in riferimento all'articolo 40 della 9, che non ho sott'occhio, e che potrebbe prevedere l'obbligo di approvazione del PUL nell'ambito del PUC. Perché, se non è così previsto, io non ho capito il senso dell'emendamento successivo, perché se non è così previsto, è già così. E questa è una cosa che conferma la mia opinione di integrare il comma 1, badate, a fini positivi, non a fini negativi. Perché ci sono una serie di interventi, badate, non basta scrivere che si regolamenta la fruizione a fini turistico-ricreativi in un regime di compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia, perché sulla spiaggia di Cagliari, Assessore, è stato fatto di tutto, ed è stato fatto di tutto perché si è solo ed esclusivamente regolamentata la fruizione a fini turistico-ricreativi, e spiaggia non abbiamo più! E allora bisogna che ci siano anche gli interventi, che servono a a salvare la spiaggia. E questo dove lo mettiamo? Ci saranno direttive, ci saranno direttive, ma noi lo dobbiamo scrivere nella legge. Io chiedo un attimo di sospensione e di riflessione su quest'articolo, perché delicato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Ma, se devo intervenire sulla sospensione, credo che ci possa stare, nel senso che anche l'emendamento successivo ha una finalità, che è quella di precisare che l'approvazione del Piano di utilizzo del litorale deve essere sganciato dall'approvazione del Piano urbanistico comunale, ancorché debba contenere tutta una serie di elementi di valutazione, che fanno comunque di questo Piano un Piano importante, non solo di sviluppo ma anche di salvaguardia della fascia costiera. E però volevo approfittarne, anche a seguito della richiesta dell'onorevole Pirisi, per precisare che l'emendamento successivo, cioè l'emendamento numero 140, quando individua le procedure, e si dice: "alle procedure di cui all'articolo 11, comma 2 e successivi", c'è un errore, e quindi o viene accolto, oppure sarei costretto al ritiro, perché è ovviamente "successivi, fino al comma 7", perché noi in riferimento all'approvazione del PUC, alla procedure di approvazione del PUC, avevamo detto che andavano bene le procedure dal comma 2 al comma 7, quindi credo che soprattutto in questo caso, nell'approvazione di un Piano di utilizzo dei litorali, che dovrebbe essere un piano più snello, ci si possa almeno fermare al comma 7, senza andare ai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che complicano notevolmente l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.

BIANCU (P.D.). Sì, grazie Presidente. Solamente per dire che, considerata anche l'ora, sicuramente si può cogliere questa interruzione, in concomitanza con l'interruzione per il pranzo, per fare questi approfondimenti che il collega Uras suggeriva. Quindi, si potrebbe accogliere la sospensione, per riprendere poi questo pomeriggio. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Se questa è l'opinione diffusa dell'Aula, sospendiamo la seduta e riprendiamo alle ore 16. La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 13 e 46.