Seduta n.321 del 06/08/1998 

CCCXXI SEDUTA

(Pomeridiana)

Giovedì 6 Agosto 1998

Presidenza del Presidente SELIS

indi

del Vicepresidente MILIA

La seduta è aperta alle ore 17 e 05.

CONCAS, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 luglio 1998, che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge La Rosa - Scano - Falconi - Marrocu - Berria - Busonera - Cherchi - Cucca - Cugini - Dettori Ivana - Fois Paolo - Ghirra - Obino - Sanna Salvatore - Sassu - Usai Pietro - Zucca "Soppressione dell'Ente Minerario Sardo (E.M.Sa.) istituito con legge regionale 8 maggio 1968 n. 24. Costituzione di una nuova società per azioni che assume funzioni e competenze nel campo della valorizzazione delle risorse geo-minerarie ed ambientali della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 8 maggio 1968 n. 24" (94), del disegno di legge "Interventi per la riconversione produttiva delle aree minerarie e per il riordino e la dismissione delle partecipazioni dell'Ente Minerario Sardo e delle società finanziarie regionali di settore" (350) e della proposta di legge Balletto - Fantola - Secci - Bonesu "Soppressione dell'Ente Minerario Sardo e riordino delle società controllate e collegate" (379)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge numero 94, del disegno di legge numero 350 e della proposta di legge numero 379.

Si dia lettura dell'articolo 6.

CONCAS, Segretaria:

Art. 6
Soppressione dell'EMSA

1. L'Ente minerario sardo (EMSA), istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, è soppresso e posto in liquidazione ed i suoi organi sono sciolti con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal codice civile.

3. Il commissario liquidatore non può essere scelto fra coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano rivestito cariche nei consigli di amministrazione degli enti strumentali della Regione o delle società controllate dalla Regione e dagli enti regionali.

4. Si applicano al commissario e ai sindaci gli articoli 4, 5 e 11 della legge regionale n. 20 del 1995; non si applica l'articolo 7 della medesima legge.

5. I compensi del commissario e dei sindaci, che fanno carico alla gestione liquidatoria, sono determinati con il decreto di cui al comma 2, in misura non superiore al doppio di quelli spettanti al presidente ed ai revisori dei conti dell'EMSA.

6. Al commissario e ai sindaci competono altresì il trattamento di missione ed i rimborsi-spese nelle circostanze e misure previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.

7. Trovano applicazione nei confronti della gestione liquidatoria le disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

8. Il commissario liquidatore può richiedere il comando presso la gestione liquidatoria del personale già dipendente dall'EMSA che sia strettamente necessario all'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione.

PRESIDENTE. Al questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 18, 19, 20, 21, 40, 42, 43, 47, 50 e 51. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:












Sul Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sul Regolamento il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Signor Presidente, vorrei che desse lettura del primo comma dell'articolo 57 del Regolamento.

PRESIDENTE. L'accontento, così sappiamo di che cosa stiamo parlando. "Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto per la Sardegna, se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono votati a maggioranza dei presenti".

Questo è un dibattito che va avanti da tanti anni, e in quest'Aula è stato concluso varie volte. Non è sull'ordine dei lavori. è sull'interpretazione del Regolamento in ogni caso. Comunque la validità delle votazioni è un conto... qua l'interpretazione che abbiamo dato è sulla validità dei risultati. Il risultato di una votazione, una volta che è appurata la validità, perché nella votazione sono presenti i quorum nominati, i risultati sono proclamati alla luce del fatto che i votanti "si" prevalgono sui votanti "no".

Questo è un dibattito - apro una parentesi - però per togliere ogni dubbio su questo produrrò, perché serve anche come memoria storica, c'è già uno studio, di queste cose sono decenni che ne parliamo, che se n'è parlato, io non c'ero decenni fa, ma sono informato, c'era l'assessore Fadda, quindi l'interpretazione che è sempre stata data, e che è data, è la seguente: per la validità delle votazioni occorrono questi quorum; una volta che abbiamo giudicato valida la votazione perché eseguita col numero dei presenti e dei votanti previsti dall'articolo 91 dello Statuto, il risultato della votazione è dato dal prevalere dei "sì" sui "no" o dei "no" sui "sì".

E su questo, non solo è una nostra tradizione, una nostra prassi, è una prassi della Camera, e su questo c'è anche un pronunciamento di quest'Aula di molti anni fa, di decenni fa, tant'è che è diventata prassi iperconsolidata.

Da questo punto di vista... poi tutto si può fare, in sede di modifica e di Regolamento si possono anche chiarire meglio, ma ora questa è una interpretazione davvero storica. Mi dispiace che l'incidente di stamattina abbia creato un momento di incertezza, ma vi assicuro che è un'interpretazione acquisita non solo da questo Consiglio, ma anche dalla Camera...

BERTOLOTTI (F.I.). Vede Presidente, qui non si tratta... io non so come sia stata fatta quella deliberazione di questo Consiglio in passato, sta di fatto che l'articolo del Regolamento riporta testualmente l'articolo 21 dello Statuto. Noi stiamo parlando di una legge costituzionale, che in quanto tale è ispirata principalmente al rispetto di alcune regole fondamentali della democrazia. Le regole della democrazia dicono che una cosa viene approvata se esiste una maggioranza di persone che dice che quella cosa deve essere approvata.

Secondo questa interpretazione per cui si farebbe riferimento ai cosiddetti voti validamente espressi, intendendo non computati nei voti validamente espressi le astensioni e gli eventuali voti annullati, così come stamattina è avvenuto, potrebbe esserci il paradosso che su 80 consiglieri presenti esprimano il voto in tre persone, due dicono "sì", una "no" e quella deliberazione avrebbe, come si suol dire, l'approvazione di questo Consiglio.

Credo che le norme costituzionali possono essere interpretate finchè non arrivano a una interpretazione che lede i principi fondamentali del vivere democratico, e fra questi principi ne esiste uno: è la maggioranza che decide da che parte si va e da che parte si va la maggioranza dei presenti, non una minoranza dei presenti soltanto perché ha preso un voto in più rispetto ai voti validamente espressi.

Per cui non credo che si tratti di un'interpretazione al regolamento, qui si tratta di far valere una norma costituzionale.

PRESIDENTE. Su cosa intende parlare? Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, le interpretazioni date in passato per quanto balorde, credo che possano essere superate facendo chiarezza anche sugli argomenti. I principi basilari dell'ermeneutica, che qui molte persone conoscono, stabiliscono che quando la lettera della legge è chiara non si dà adito a nessuna interpretazione, quindi quale frase più limpida se non quella che stabilisce che le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, che interpretazione bisogna dare? E` chiara la lettera, se i presenti sono 68, la maggioranza dei presenti è 35, quindi è inutile arrampicarsi su bizantinismi, perché già gli antichi latini dicevano che "in claris no fit interpretatio", quindi non vedo perché questo Consiglio, questa maggioranza debba interpretare le norme chiare, la lettera della legge, dando un significato che in italiano non è quello che i dizionari attribuiscono alle parole. Quindi se lei riesce a dimostrarmi che la maggioranza dei presenti non è la metà più uno dei presenti, non riesco a capire come si faccia a dar adito e a capire questo tipo di interpretazione.

Quindi se l'articolo stabilisce che le deliberazioni non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, e credo che sia chiaro, e i presenti ad esempio sono 80, bisogna prendere 41 voti per avere una deliberazione valida, altrimenti si va contro il regolamento.

Quindi non c'è dubbio nell'interpretazione, se si vuole invece forzare il regolamento e violarlo, allora si interpreta come stamattina ma quella non è un'interpretazione, ma siamo nel campo della violazione al regolamento. Quindi l'Aula può fare anche questo perché è sovrana, ma allora sarebbe meglio prima modificarlo e poi dare queste interpretazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S d'Az). Signor Presidente, io invidio il collega Biancareddu che dice "in claris no fit interpretatio", perché il problema si pone per l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione, che è perfettamente identico all'articolo 21 del nostro Statuto.

Bene, lei ha citato la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica ha esattamente il comportamento contrario, il che vuol dire che sull'interpretazione di questa norma della Costituzione sono divergenti i due rami nel Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il consigliere Bonesu per questa precisazione, infatti prima dicevo questo, non è una cosa banale, i colleghi che intervengono sostenendo delle opinioni, io non sto né banalizzandole e né... sto dicendo che su questo argomento c'è da tempo, da decenni una questione dibattuta, che le stesse cose che ha richiamato adesso Bonesu dimostrano che ci sono orientamenti diversi, ma quest'Aula, prendendo come riferimento la Camera dei Deputati, ha da tempo interpretato in un certo modo questa norma e la stiamo, dall'inizio della legislatura anche noi ma da decenni, interpretando in questo...

Su questo argomento ho detto che erano stati fatti anche da questa Assemblea, dall'ufficio una quantità di studi che ora non vi sto a citare, ma sono pubblicati anche nel volume numero 17 dei Quaderni ai quali vi rimando per un migliore approfondimento, l'interpretazione che è sempre stata data e che non ho motivo di cambiare, è che la votazione è valida, come ha richiamato il consigliere Bertolotti e gli altri colleghi, quando sono presenti un certo quorum, il risultato della votazione valida è dato dal prevalere del sì e del no, considerando le astensioni come non a favore né del sì, né del no. Questo è, come astensioni in senso assoluto e puro, se no sarebbero astensioni che vanno a favore di una delle due parti.

Comunque questo argomento è stato sollevato ed è un argomento importante, ad oggi non ho motivo di cambiare interpretazione, riconosco che c'è un dibattito aperto, che la stessa Camera e Senato si comportano in maniera diversa, noi abbiamo sempre avuto questa interpretazione, continuiamo in questa interpretazione, se c'è la volontà di cambiarla o di chiarirla eccetera ci sarà un'occasione prossima, però l'interpretazione e la determinazione che ha dato questo Presidente è coerente con la prassi e la storia di questa Assemblea, però riconosco che è un problema non marginale.

Torniamo al dibattito sull'articolo 6, sono stati eletti gli emendamenti, gli emendamenti possono essere illustrati. Pregherei di illustrarli secondo l'ordine che ho citato, partendo dal 21, 42, 18, 19, 20, 47, 50, 40, 43, 51, l'emendamento numero 51 è a firma Pittalis. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto per illustrare l'emendamento numero 51.

BALLETTO (F.I.). L'ottavo comma dell'articolo 6, prevede che il commissario liquidatore possa richiedere il comando presso la gestione liquidatoria del personale già dipendente. Questa espressione potrebbe ingenerare un qualche equivoco, nel momento che "già dipendente" significa anche e potrebbe includere quella parte di personale che abbia prestato servizio a favore dell'EMSA, ma che allo stato attuale non ne faccia più parte in qualità di dipendente, e quindi si propone la soppressione della parola "già" proprio perché la utilizzazione del personale strettamente necessario non può che avvenire nell'ambito delle figure che risultano legate all'ente da un rapporto di lavoro in corso.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 42 è a firma dei colleghi Montis, Concas e Vassallo. Ha facoltà di parlare il consigliere Montis per illustrare l'emendamento.

MONTIS (R.C. - Progr.). Signor Presidente, per dire che nella riunione della Commissione di ieri sera questo comma è stato recepito in altri commi che sono stati approvati e che verranno discussi in Aula, per cui si intende ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 42 è ritirato. L'emendamento 18 è a firma dei colleghi Pittalis, così come il 19 e il 20, quindi chiedo ai colleghi che lo presentano di illustrare il 18, il 19 e il 20.

BALLETTO (F.I.). Per l'emendamento numero 18, nella riunione che si è tenuta ieri sera, al termine dei lavori dell'Aula, si è ipotizzata la formulazione di una modifica dello stesso emendamento e questo potrebbe essere, da parte dei proponenti, modificato nel seguente testo; il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: l'Ente Minerario Sardo - EMSA, istituito con legge regionale 8 maggio 1968 numero 24, è soppresso e posto in liquidazione, e con effetto dalla data di pubblicazione di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione è sciolto e il Collegio Sindacale decade.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 19 e 20, ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.

BALLETTO (F.I.). L'emendamento che viene proposto ha la finalità di evitare che alla carica di commissario liquidatore possa essere chiamato uno dei soggetti, che nell'ultimo quinquennio abbia rivestito, per un periodo continuativo di almeno due anni, cariche nei Consigli di Amministrazione sia dell'EMSA che nei Consigli di Amministrazione delle società consociate, controllate e collegate.

Tale preclusione vale sia per coloro i quali hanno svolto le funzioni di componenti degli organi di controllo, cioè per i sindaci, e degli stessi organismi ai quali ho fatto poc'anzi riferimento, che comunque abbiano svolto tali funzioni negli enti strumentali della Regione.

L'emendamento estende anche questo regime di incompatibilità, ma meglio sarebbe dire di ineleggibilità, nel senso che non possono essere chiamati alla carica, anche coloro i quali siano stati dipendenti dell'EMSA, delle sue consociate e controllate.

L'emendamento 20 disciplina le modalità attraverso le quali il liquidatore debba avvalersi, nello svolgimento dell'attività che gli è tipica, delle professionalità che siano ritenute strettamente necessarie per svolgere il proprio compito.

Si dispone che queste figure debbano essere individuate tra i componenti, e quindi tra i dipendenti, cioè tra quei soggetti che già esistono all'interno dell'ente in liquidazione e delle società controllate.

Prevede altresì, non essendo più necessaria poiché l'ente non si trova più nello stato di svolgimento di normali funzioni, ma si trova proprio nella fase liquidatoria e quindi viene meno l'attività che le è tipica della soppressione di talune figure, che costituiscono la pianta organica, rappresentate dal direttore generale e dei servizi prestati nello stesso ente, proprio perché sono a questo punto inutili.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 47 ha facoltà di parlare il consigliere Marteddu.

MARTEDDU (Popolari). L'emendamento 47 si riferisce al comma 8 dell'articolo 6, che in qualche modo autorizza il commissario liquidatore a tenere il personale indispensabile, strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione, a trattenerlo in comando alla Regione.

Ora questo passaggio doppio a noi sembra ritardante nelle operazioni di liquidazione, mentre riteniamo che in questo emendamento, se dovesse essere approvato, si coniuga sia l'esigenza di accelerare le operazioni di liquidazione che la legge stessa poi, in un successivo articolo del comma dell'articolo 8, prevede debbano essere completate entro 18 mesi e i diritti del personale.

L'emendamento sostanzialmente toglie il comando per il personale strettamente necessario, che viene direttamente e immediatamente trattenuto dal commissario liquidatore, in carico alle operazioni di liquidazione, poi segue il suo naturale iter all'interno dell'amministrazione regionale.

Insomma c'è una sorta di automatismo, teniamo conto che l'emendamento è collegato, come dicevo prima, all'articolo 8 che prevede che le operazioni di liquidazione debbano essere completate entro 18 mesi. Ci sembra che prevedere le operazioni di comando, che sappiamo essere non dico complesse, ma che comunque richiedono un'altra procedura e un altro iter all'interno dell'amministrazione, non faccia che ritardare le operazioni stesse di liquidazione. Quindi sarebbe in contrasto con lo spirito e con la lettera di altre norme della stessa legge. Questo è il senso e il significato di questo emendamento.

PRESIDENTE.Uno dei presentatori dell'emendamento numero 50 ha facoltà di illustrarlo.

FRAU (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 40 ha facoltà di illustrarlo.

LIPPI (F.I.). L'emendamento numero 40 è ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 43 ha facoltà di illustrarlo.

MONTIS (R.C. - Progr.). Signor Presidente, parrebbe che la Commissione abbia rilevato in questo emendamento una sovrapposizione di ruoli tra la Giunta e il Consiglio. Tuttavia penso che una delle questioni fondamentali che questo Consiglio deve affrontare è un minimo di controllo sui futuri organismi che verranno creati, perché questo tra l'altro, secondo me, è la condizione per la quale non si ripetano alcune questioni del passato. Forse voterò solo, ma io insisto per mantenere l'emendamento e quindi per votarlo.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 51 ha facoltà di illustrarlo.

FRAU (A.N.). Molto brevemente, signor Presidente. Può capitare che tra il personale dell'EMSA non sussistano delle figure professionali necessarie all'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione; e questo indubbiamente porterebbe difficoltà al liquidatore stesso. Pertanto questo emendamento fa sì che il commissario liquidatore possa chiedere anche il comando di personale delle consociate dell'EMSA.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Murgia.

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. Per l'emendamento 21 il parere ricalca quello già fatto su un analogo emendamento, cioè eliminare la parola "già" può portare all'equivoco che tutto il personale dipendente dall'ente in realtà sia già dipendente al momento, per cui può essere sostituito questo emendamento sostitutivo oppure accolto, però integrando l'articolo col "personale dipendente dall'Ente Minerario Sardo al momento della liquidazione", dare la stessa formulazione fatta prima.

PRESIDENTE. Era già stata fatta stamattina questa variazione.

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. L'emendamento 18, con la riformulazione proposta dal consigliere Balletto, è accolto. Ricordo che si tratta: "con effetto dalla data in cui è sciolto il Consiglio e decade il Collegio sindacale".

PRESIDENTE. Il numero 18 con questa formulazione è accolto?

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. Sì, è accolto. L'emendamento numero 19 nella seconda parte dove parla di incompatibilità con personale dipendente lo consideriamo superfluo in quanto al comma successivo sono già richiamati gli articoli 4, 5 e 11 della legge numero 20 che già precisano queste incompatibilità. Per cui, in realtà, rispetto al testo formulato si aggiunge: "l'elemento di differenziazione riguarda il fatto che l'impossibilità di scelta tra coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano rivestito per un periodo continuativo di almeno due anni". Cioè se uno l'ha fatto per 23 mesi può essere nominato commissario liquidatore dell'Ente. Questa viene considerata una riduzione dell'incompatibilità che non si ritiene di dover accettare, per cui si esprime un parere contrario sull'emendamento numero 19.

Gli emendamenti numero 20, 47 e 50 insistono sullo stesso argomento. Ci pare che l'emendamento numero 47, con la correzione proposta dal presentatore, possa essere accolto in quanto semplifica ed accelera il periodo di entrata in funzione del commissario liquidatore e quindi può essere accolto. D'altra parte, negli altri due emendamenti, si prevede la possibilità di assunzione di personale nella società e dalla gestione liquidatoria dalle società controllate, per cui siamo in un ambito di personale che si muove nelle norme di carattere privatistico e verrebbe assunto, di fatto, in una struttura di carattere pubblicistico con una violazione delle norme generali in argomento. Per cui si propone l'accoglimento del numero 47 riformulato e respingere il numero 20 e il numero 50.

L'emendamento 40 è stato ritirato.

Sull'emendamento numero 43 mi pare che in parte il presentatore, onorevole Montis, ha già detto le ragioni per cui riteniamo che non si debba accogliere, cioè si stabilisce un precedente per cui a questo punto tutte le nomine di competenza della Giunta passano al vaglio delle Commissioni competenti creando una commistione di poteri che non ci pare debbano essere assunti in termine di principio.

L'emendamento numero 51 si ritiene di doverlo respingere per le stesse ragioni che ho illustrato per il numero 50 e il numero 20. Può anche esistere una situazione di fatto che preveda utilizzo di persone qui indicate da società collegate, ma mettendolo in legge si porrebbe chiaramente una difficoltà di natura giuridica.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore dell'industria

PINNA, Assessore dell'industria. La Giunta condivide le osservazioni e i pareri del relatore.

PRESIDENTE. Per uno scrupolo personale chiedo ai presentatori, visto che il numero 47, 20 e 50 insistono sullo stesso argomento, se restano tutti e tre gli emendamenti, visto che è stato accolto il numero 47.

Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). Intervengo per proporre un emendamento orale. Al posto di chiedere che sia mantenuto perché non può chiedere a nessuno: "il commissario liquidatore può trattenere in servizio presso la gestione, eccetera."

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d.Az.). Vorrei fare delle osservazioni su degli emendamenti.

Nell'emendamento numero 19 non riesco a capire la ratio dell'escludere dall'incompatibilità coloro che abbiano rivestito cariche per un periodo inferiore a due anni. La ratio nell'incompatibilità come prevista è di evitare che chi abbia gestito l'EMSA, anche per un solo giorno, e quindi in quel giorno possa avere adottato provvedimenti di cui è chiamato a rispondere, possa coprire, ricoprendo la carica di commissario liquidatore, le proprie responsabilità, cioè possa effettuare operazioni al fine di preservare la propria impunità. Per cui, un giorno o un anno, o 11 mesi e 29 giorni mi sembra che non cambi assolutamente niente, per cui se viene posto in votazione in questo testo io chiedo che si voti separatamente l'inciso: "abbiano rivestito per un periodo continuativo di almeno due anni", perché mi sembra contrario alla ratio della norma approvata nel testo della Commissione, cioè l'emendamento numero 19 che sembra voler ampliare i casi di incompatibilità, in effetti poi sottrae all'incompatibilità persone che hanno amministrato l'EMSA o le società controllate.

Mi pare che l'emendamento numero 21 sia irrilevante perché non c'è dubbio che il personale che può essere trattenuto, o comandato come dice il testo attualmente approvato dalla Commissione, non sia in quel momento più dipendente dell'EMSA, perché transitato nel ruolo regionale, quindi non sorge assolutamente alcun equivoco. Per cui, se si vuole dare una applicazione è chiaro che in quel momento si tratta di ex dipendenti dell'EMSA, per cui il già può essere pleonastico ma sicuramente non crea confusione e non estende altre categorie di personale cessato già dall'EMSA, perché è il personale è dipendente regionale a seguito della cessazione nell'EMSA; questo personale può essere comandato presso una gestione liquidatoria.

L'emendamento numero 47 invece merita una riflessione.

Spesso in materia di pubblico impiego regionale lamentiamo che si crea una giungla e situazioni fortemente sperequate. La normativa come arriva in Aula prevede che tutto il personale dell'EMSA passi nel ruolo unico regionale e prevede il comando del personale che resta nella gestione liquidatoria, il che vuol dire che pone tutto il personale nell'identica posizione giuridica, perché transita nel ruolo unico regionale tutto alla stessa data, indipendentemente dalle funzioni in cui verrà esercitato in quel periodo. Accogliendo l'emendamento numero 47 invece avremmo la conseguenza che parte del personale transita all'atto dello scioglimento dell'EMSA nel ruolo unico regionale e parte no. E considerato che l'EMSA è la gestione liquidatoria, e di conseguenza se questo personale non viene trasferito al ruolo unico regionale ha un contratto collettivo diverso da quello regionale, questo personale avrà, in quel periodo, un trattamento economico e giuridico diverso dal restante personale transitato alla Regione. Quindi se avverrà, in futuro poi il passaggio alla Regione passerà sicuramente in condizioni diverse del personale che è transitato originariamente e si creeranno sicuramente sperequazioni che poi saremo chiamati a sanare con il solito problema che nel personale regionale non c'è mai chiarezza perché si cercano norme particolari.

Ieri sera in Commissione eravamo arrivati ad una soluzione che sembrava soddisfare i proponenti nell'emendamento numero 47, e cioè che il personale fosse trattenuto dal commissario e fosse obbligatorio, per l'amministrazione regionale, il comando. Vedo dall'illustrazione fatta oggi che i proponenti sono tornati indietro rispetto a questa posizione che avrebbe salvaguardato le esigenze che proponevano, ma le avrebbe sempre salvaguardate in un quadro di chiarezza e omogeneità del personale.

Così restando l'emendamento numero 47 non posso che chiedere al Consiglio di respingerlo perché è soltanto fonte di guai futuri, di gestione del personale con criteri sperequati, per cui, in effetti, secondo la volontà del commissario liquidatore, il personale subisce un trattamento completamente diverso e conserverà per il futuro conseguenze sullo status sicuramente differenziate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Chiedo scusa del ritardo. Non ho potuto, in sede di illustrazione, parlare dell'emendamento numero 50 che, praticamente, tradotto in parole povere è questo: "Il comando, così come il distacco, sono istituti giuridici che richiedono il consenso dell'interessato". Quale incentivo ha un dipendente a lavorare per una gestione liquidatoria? Questa è una domanda. Invece è certo che per tale gestione occorra la specifica professionalità e l'esperienza maturata. Come si suol dire, servono persone che sappiamo dove mettere le mani, senza considerare che si darebbe l'opportunità a non pochi dipendenti di maturare il diritto a pensione nell'ente di appartenenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà

BALLETTO (F.I.). Per quanto riguarda l'emendamento numero 21 sta bene ai proponenti la proposta di emendamento orale del relatore di maggioranza.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 19 i proponenti sono stati animati dalla necessità e preoccupazione che non possano essere chiamati a svolgere le delicate funzioni di liquidatore dell'EMSA persone che avendo rivestito nell'ultimo quinquennio la carica di presidente e amministratore delegato, componenti degli organi di controllo o siano state sempre nell'ultimo quinquennio dipendenti della società dell'EMSA e del gruppo EMSA, ha indicato appunto questi limiti perché tali soggetti non possano essere chiamati a svolgere quelle delicate funzioni. Ci è sembrato che la preclusione così nuda e cruda con riferimento ad un arco temporale di un quinquennio, avrebbe potuto penalizzare anche quei soggetti che possono avere avuto coinvolgimenti diretti solamente per un brevissimo periodo di tempo, e che di conseguenza possano non far parte integrante di un sistema e aver concorso in maniera attiva alla situazione che si è creata e che si vuole rimuovere. Quindi questa riduzione del limite era dettata solamente per una questione di garantismo nei confronti di certi soggetti che altrimenti si vedrebbero o potrebbe essere esclusi.

Riteniamo che se vi sono problemi, dopo aver chiarito qual è stato il motivo che l'ha suggerito, possa essere anche votato con l'esclusione di questa frase che è raccolta in un inciso.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 20 non è e non mi sembra che questo possa essere assimilato all'emendamento numero 47, intanto perché nell'ultimo capoverso dell'emendamento viene prevista una fattispecie che altrove non è stata regolamentata, e cioè che comunque sia se non si dice nell'organico, nella pianta organica dell'EMSA rimarranno in piedi le figure del direttore generale e dei servizi, che sono giustificati solo nella previsione che l'Ente svolga la sua attività normale, di normale esercizio e che non hanno più motivo di essere giustificati in una situazione in cui vede l'Ente stesso rivolto verso la fase della liquidazione totale e quindi sella sua estinzione. Non provvederlo significherebbe che all'interno dell'Ente queste figure continuino a persistere e che, di conseguenza, quel personale potrebbe non passare nel ruolo unico della Regione, ma rimanere ancora a svolgere quell'incarico, ma evidentemente non si capisce quali potrebbero essere le funzioni e i compiti.

Quindi questo emendamento rimane e insistiamo su di esso, chiedendo che il Consiglio lo voglia accogliere favorevolmente.

L'emendamento numero 47 si propone finalità che sono simili a quelle dell'emendamento numero 20, quanto meno nella prima parte del suo contenuto. La finalità, ovviamente, è legittima ed è anche degna di attenzione.

Il collega Bonesu ha sollevato delle obiezioni, che a questo punto, se non sono smentite e comprovate in senso inverso, paiono degne di attenzione. Quindi suggerirei che questo aspetto fosse approfondito, perché se sussistono queste cause che possono creare i problemi ai quali ha fatto accenno il collega è bene che si valuti con maggiore attenzione il contenuto dell'emendamento ed eventualmente, se vi è la volontà, perché risponde in effetti ad una esigenza concreta dell'attività e della gestione liquidatoria, che si possa sospendere per individuare una forma che sia soddisfacente e che quindi meriti di essere accolta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). Per l'emendamento numero 47, sul quale erano state fatte osservazioni da parte dell'onorevole Bonesu, è vero che ieri sera, durante l'esame degli emendamenti in Commissione, si è ipotizzata una soluzione che a una riflessione più puntuale e precisa ci appare assolutamente insufficiente e non risolve il problema che avevamo posto, in quanto anche quella soluzione ipotizzata contemplava comunque il doppio passaggio dell'inquadramento nel personale della Regione e poi del successivo comando. A noi sembra che in quel caso la giungla del governo complessivo degli atti alla Regione aumenti e non venga in qualche modo dipanata o semplificata. Credo che l'ottica attraverso cui anche l'onorevole Bonesu ha guardato a questo emendamento sia un po' derivante dalle lenti deformate che forse tutti abbiamo dall'aver affrontato per uno o due anni problemi legati al personale della Regione e quindi sia più focalizzato il suo indirizzo sui diritti e sulle prerogative del personale che pure sono legittimi. Ma noi in questa legge stiamo decidendo di liquidare l'EMSA e di porre nelle condizioni migliori il commissario liquidatore e semplificare tutte le procedure perché l'obiettivo che dobbiamo raggiungere non è l'inquadramento del personale, che pure va salvaguardato, ma è la liquidazione dell'EMSA. Allora, se l'obiettivo che si pone la legge e che è determinato e scritto in un'altra parte è quello di definire tutte le procedure entro 18 mesi, a noi sembra che prevedere il doppio passaggio, cioè l'inquadramento fra il personale del ruolo unico della Regione, e poi accedere all'operazione di comando, credo che siano tempi e procedure che inficino in una prima parte le operazioni di liquidazione. Già questo è un elemento che ci ha indotto a mantenere fermo l'emendamento. Io ritengo che il commissario liquidatore che ha tempi certi definiti dalla legge, ha procedure certe definite dalla legge, deve essere posto nelle condizioni di utilizzare al meglio le professionalità più adeguate che si trovano all'interno dell'Ente Minerario, utilizzando quasi meccanismi di impresa privata senza i lacci e i lacciuoli che la burocrazia regionale impone.

Questo non significa che chi verrà mantenuto per procedere a queste operazioni venga posto in una posizione di vantaggio o di svantaggio, perché poi è chiaro che transiterà alla Regione come prevede il successivo articolo 9 con le stesse funzioni, gli stessi ruoli e le stesse qualifiche che aveva all'interno dell'Ente Minerario Sardo. Lo dice uno degli articoli successivi, quindi, da questo punto di vista, noi non stiamo cancellando l'articolo successivo che rimane in piedi, si tratta solo di consentire al Commissario liquidatore di poter porre in essere dei meccanismi e delle procedure che gli consentano di procedere rapidamente, come gli impone la legge, alla liquidazione dell'EMSA.

Quindi io chiedo che venga attentamente valutato dai colleghi questo emendamento che ha solo questa finalità e che venga approvato.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione, procederemo in questos modo, naturalmente come sempre prima gli emendamenti soppressivi parziali, andiamo con ordine perché alcuni sono stati accolti, alcuni sono emendamenti orali.

Il primo emendamento soppressivo parziale è l'emendamento numero 21 per il quale il relatore ha proposto, come stamattina, una modifica che mi pare venga accolta dai proponenti dell'emendamento. Se ho interpretato bene, mi pare che questo possa essere messo in votazione con la modifica all'emendamento orale che ha precisato l'onorevole Murgia.

Metto in votazione l'emendamento numero 21 con questa precisazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 42 è stato ritirato.

L'emendamento numero 18 è stato riformulato dai proponenti, l'ha fatto l'onorevole Balletto a nome dei proponenti, e ha ottenuto in questa formula l'assenso del relatore e della Giunta.

Metto in votazione l'emendamento numero 18 nella formulazione che ha dato l'onorevole Balletto e che è stata accolta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Per l'emendamento numero 19, l'onorevole Bonesu faceva delle osservazioni e l'onorevole Balletto diceva che si poteva escludere l'inciso però, a scanso di equivoci e per fare un lavoro ordinato, chiedo all'onorevole Balletto (naturalmente l'Aula poi voterà liberamente) quale è l'emendamento orale che intende proporre e se intende proporlo. In tal caso l'onorevole Bonesu aveva preannunciato una richiesta di votazione separata per parti.

Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.

Balletto (F.I.). Aderiamo alla richiesta del collega Bonesu, e quindi la frase: "abbiano rivestito per un periodo continuativo di almeno due anni", si può intendere soppressa.

PRESIDENTE. Su questo, chiedo al relatore che aveva espresso nella formulazione iniziale parere contrario, se questo cambia il parere.

Ha facoltà di parlare il consigliere Murgia, relatore.

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. A questo punto non si comprende più in che cosa modifica il testo di legge. Le incompatibilità sono al comma seguente e già si applicano al commissario. Mi rimetto alla decisione dell'Aula.

PRESIDENTE. L'Aula molte volte si rimette ai relatori, ai proponenti e alla Giunta.

Allora c'è una formulazione originale, su questa formulazione originale il relatore aveva espresso un parere negativo.

In sede di dibattito l'onorevole Bonesu aveva eccepito, e voi avete presente l'intervento, in seguito a queste eccezioni l'onorevole Balletto ha detto, con un emendamento orale, che possono essere soppresse le parole dalla seconda riga alla terza riga: "abbiano rivestito per un periodo continuativo di almeno due anni" e così via. Chiedo anche ai proponenti se rimane l'espressione: "all'interno del sistema EMSA", che è l'inciso portato a piè di pagina.

BALLETTO (F.I.). L'inciso rimane.

PRESIDENTE. Allora, l'inciso rimane. Alla luce di questo emendamento orale chiedo ai relatori e alla Giunta se questo emendamento orale cambia la loro valutazione.

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. Chiedo scusa, la valutazione cambia naturalmente, nel senso che eliminato quell'inciso che io considero l'unica differenza rispetto al testo sostanziale, resta un emendamento pleonastico che non cambia nulla, anzi, probabilmente, determina poi alla fine l'inutilità del comma quattro e crea più confusione. Per cui è un parere negativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.

BALLETTO (F.I). Presidente, non è esattamente così. Forse al relatore di maggioranza è sfuggito che l'ultimo capoverso dell'emendamento prevede l'estensione della incompatibilità nei confronti di quei soggetti che nell'ultimo quinquennio siano stati dipendenti dell'EMSA e delle sue società controllate e consociate.

PRESIDENTE. Per capirci, l'emendamento numero 19 rimane emendato in base alla proposta orale togliendo l'espressione: "abbiano rivestito per un periodo continuativo almeno due anni", queste parole vanno eliminate. Mi pare che il parere del relatore rimanga contrario.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, le parole "abbiano rivestito" sono necessarie per dare un senso all'articolo quindi non possono essere cancellate.

PRESIDENTE. Praticamente le stesse cose che diceva l'onorevole Murgia.

Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). ... Quello che dice che l'incompatibilità si estende ai soggetti che hanno svolto nell'ultimo quinquennio attività di lavoro dipendente, circostanza questa che non è contemplata nel comma 3 dell'articolo 6. Quindi l'emendamento è aggiuntivo, o meglio, è sostitutivo parziale perché ne considera la prima parte, ma evidentemente aggiunge un'altra parte.

PRESIDENTE. Onorevole Balletto, mi pare di capire però che se lei convenisse col relatore, con il consigliere Bonesu, che le prime righe, cioè cancellando l'inciso "del periodo di almeno due anni" l'emendamento dalle parole "il commissario liquidatore" sino alle parole "Enti Strumentali della Regione" fosse, come ritiene il relatore, forse lo stesso collega Bonesu, pleonastico, se ritiene anche lei questo, rimarrebbe in piedi, come aggiuntivo, l'espressione "parimenti, non può essere chiamato alla carica di liquidatore chi sia stato nell'ultimo quinquennio dipendente dell'EMSA e delle sue consociate, controllate".

A questo punto, se lei fosse d'accordo, mi pare di capire che si può ritenere, faccio una proposta, ritirato il primo comma, quello che è pleonastico, e rimarrebbe aggiuntivo la seconda parte, quella parte che ho letto testualmente e sulla quale naturalmente poi chiedo ugualmente parere, è così?

BALLETTO (F.I.). Sì.

PRESIDENTE. Quindi lei è d'accordo per ritirare il primo comma dalle parole "il commissario liquidatore", sino a "enti strumentali della Regione"? Non voglio forzare, però mi pare di capire che voi dite che è pleonastico, se no lo metto in votazione.

BALLETTO (F.I.). E` la stessa cosa Presidente, perché se si vota l'intero emendamento, nella misura in cui venga approvato...

PRESIDENTE. Poi in sede di coordinamento lei dice: "Quello che è pleonastico viene espunto e rimane quello che è la parte nuova". Il parere del relatore anche su questa formulazione rimane negativo?

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. Sul secondo comma la Commissione non ha esaminato questo aspetto, per cui ci rimettiamo all'Aula.

PRESIDENTE. Sul secondo comma il relatore si rimette all'Aula. Per esprimere il parere della Giunta sul seconda comma ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

PINNA, Assessore dell'industria. Signor Presidente, solo per dire che rispetto alla prima parte la formulazione attuale del comma 3 è più estensiva, nel senso che il riferimento non è solo alle società riferite al sistema EMSA, ma alle società controllate dalla Regione e dagli enti regionali; quindi è persino più estensivo, il testo della Commissione è più estensivo. E` vero che l'emendamento poi comprende le ultime tre righe, "parimenti non può essere chiamato alla carica di liquidatore che sia stato, nell'ultimo quinquennio, dipendente dell'EMSA, delle sue società controllate e collegate".

La Giunta non ha problemi di contrarietà, si rimette all'Aula, ma non ci sono problemi a questo riguardo, non mi sembra una cosa che incide in modo particolare, mentre mi sembra più da salvare la formulazione del comma 3 così come è stato proposto dalla Commissione, che è più ampio rispetto alla proposta avanzata dall'emendamento Balletto.

PRESIDENTE. La Giunta non si oppone, né il relatore si oppone all'ultimo comma e si rimette all'Aula. La Giunta osserva, tutti l'avete sentito, che la formulazione della Commissione del comma 3 è più ampia del primo comma dell'emendamento 19. Se il consigliere Balletto volesse dirmi qual è la sua proposta definitiva...

BALLETTO (F.I.). Mi pare di capire che ci sia un favorevole accoglimento, allora a questo punto va bene, possiamo votare solamente il secondo comma, cioè da "parimenti" sino a "società controllate" se questo è l'orientamento.

PRESIDENTE. Ho la proposta tecnica che il primo comma dell'emendamento numero 19 è ritirato, rimane il secondo comma che a questo punto però diventa aggiuntivo, quindi lo votiamo. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'industria. Ne ha facoltà.

PINNA, Assessore dell'industria. Suggerirei comunque un coordinamento signor Presidente, perché a mio avviso c'è una ripetizione, perché parlare di "parimenti non può essere chiamato alla carica di liquidatore chi sia stato nell'ultimo quinquennio dipendente dell'EMSA, delle sue consociate e controllate" è già scritto nel testo della Commissione, quando si dice che "il commissario liquidatore non può essere scelto fra coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano rivestito cariche nei Consigli di amministrazione degli enti strumentali della Regione, o delle società controllate dalla Regione e dagli enti regionali, cioè dall'EMSA stessa, quindi forse in sede di coordinamento si potrebbe limitare l'emendamento Balletto ai dipendenti dell'EMSA.

PRESIDENTE. Poi in sede di coordinamento questi aggiustamenti vanno fatti.

Per chiarire ai colleghi che certamente hanno seguito, ma per maggior chiarimento, l'emendamento numero 19 viene ritirato al primo comma che vanno dalle parole "il commissario liquidatore" sino alle parole "enti strumentali della Regione". Rimane il secondo comma che va dalle parole "parimenti non può essere chiamato" sino alle "società controllate", questo è ormai un emendamento aggiuntivo al comma terzo dell'emendamento numero 6 e come tale lo votiamo tra gli emendamenti aggiuntivi, dopo i sostitutivi. Però su questo ricordo che c'è stato un accoglimento sostanziale e quindi non credo che ci saranno problemi, per ora ne sospendo la votazione, lo votiamo dopo.

L'emendamento numero 20, a firma Pittalis, eccetera, non è stato accolto, siamo in sede di votazione, dal relatore e dalla Giunta, lo metto in votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). A nome del Gruppo di Forza Italia chiedo la votazione per parti.

PRESIDENTE. E` stata chiesta la votazione per parti dell'emendamento 20, quindi mi pare che sia possibile...

BALLETTO (F.I.). La prima parte dal "comma otto" sino a "liquidatorie" e la seconda parte "con la messa in liquidazione dell'EMSA sono abolite le figure del direttore generale".

PRESIDENTE. E` stata chiesta la votazione per parti.

BALLETTO (F.I.).Naturalmente la votazione richiesta è a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico del primo comma dell'emendamento numero 20 dalle parole "il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito dalla seguente" sino alle parole "gestione liquidatoria".

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del primo comma dell'emendamento numero 20 all'articolo 6:

Presenti 71

Votanti 70

Astenuti 1

Maggioranza 36

Favorevoli 23

Contrari 47

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazionei consiglieri: ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LADU - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.

Si è astenuto: il Presidente SELIS.)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, sempre con procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento numero 20, che va dalle parole "la messa in liquidazione" sino alle parole "dallo Statuto dell'ente".

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del secondo comma dell'emendamento numero 20 all'articolo 6:

Presenti 71

Votanti 70

Astenuti 1

Maggioranza 36

Favorevoli 31

Contrari 39

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LADU - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.

Si è astenuto: il Presidente SELIS.)

Siamo all'emendamento numero 47, a firma Marteddu. Ricordo che è stata apportata una correzione, quindi lo votiamo con emendamento orale.

Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S d'Az). Per chiedere il voto segreto sull'emendamento 47.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 47 .

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 69

Votanti 68

Astenuti 1

Maggioranza 35

Favorevoli 39

Contrari 29

Il Consiglio approva.

(Hanno preso parte alla votazione i conisglieri: ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LADU - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.

Si è astenuto: il Presidente SELIS.)

Come avevo annunciato in fase di illustrazione l'emendamento numero 50, che è alternativo al 47, decade perché abbiamo votato il 47.

Metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 6. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO(F.I.). Chiediamo la votazione per parti.

PRESIDENTE. Palese?

BALLETTO (F.I.). Parte palese, poi parte per parte chiederemo.

PRESIDENTE. E` stata chiesta la votazione per parti.Metto in votazione il comma primo. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione il comma secondo. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione il comma terzo. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione il comma quarto. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione il comma quinto. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione il comma sesto. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione il comma settimo. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Il comma otto è stato già votato, perché è stato già sostituito dall'emendamento 47. Adesso ricordo ai colleghi che era stato trasformato il 19 da sostitutivo parziale in aggiuntivo, con l'accordo complessivo.

Metto in votazione l'emendamento 19. Chi la approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 51.

BOERO (A.N.). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero51.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 65

Votanti 64

Astenuti 1

Maggioranza 33

Favorevoli 15

Contrari 49

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - PALOMBA - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.

Si è astenuto: il Presidente SELIS.)

Se prestiamo un attimo di attenzione, sarebbe opportuno riprendere l'articolo 2, perché questo ha delle implicazione sul resto della legge, ed è un articolo che avevamo sospeso. Vi propongo, per una economia e per una maggiore correttezza dei nostri lavori, di votare l'articolo 2, avevamo votato l'articolo 1, il 2 era stato sospeso.

Faccio il punto sulla situazione riguardo all'articolo 2. Era stata sviluppata la discussione generale, illustrati e discussi gli articoli, eravamo in sede di votazione ed è stato già votato l'emendamento numero 1. Ora abbiamo da votare l'articolo 2 e poi gli emendamenti, che sono tutti aggiuntivi: 2, 3, 4, 5, 6, 56, 57.

Era stata sospesa la discussione dell'articolo perché mi pare che ci fosse il tentativo di un accordo, un emendamento unificato orale, mi dicono, chiedo ai colleghi che hanno seguito la questione se su questo emendamento unificato si è raggiunto una qualche forma di accordo. Naturalmente chiedo al relatore, alla Giunta ed ai proponenti degli emendamenti, questo è l'emendamento.

Mi portano il testo dell'emendamento. Questo emendamento chi lo propone? Chi sono i firmatari?

Stamattina, per unificare questi emendamenti, mi pare che il collega Bonesu aveva proposto un emendamento orale - non presiedevo io, ma mi ricordano così - il consigliere Balletto aveva chiesto che questo emendamento venisse trascritto. E' stato trascritto ed è stato prodotto il seguente testo che non ha una firma, perché è un emendamento orale, dobbiamo cercare di capire se risponde alle esigenze di tutte le parti, quindi dei proponenti dell'emendamento, della Giunta, della maggioranza, eccetera.

L'emendamento così formulato recita: "Dopo il comma sesto è aggiunto il seguente 6 bis: "I beni immobili, pervenuti alla Regione per liquidazione dell'EMSA o delle società partecipate sono ceduti a prezzo simbolico, salvo diversa deliberazione della Giunta Regionale, adottata su conforme parere della Commissione consiliare competente, e motivata dal perseguimento di altro e rilevante interesse pubblico, ai comuni in cui sono ubicati, entro 6 mesi dalla domanda presentata dal comune interessato, corredata da un piano di utilizzo formalmente adottato dal Consiglio Comunale".

Questa è una proposta di emendamento orale che è stata trascritta perché la materia è delicata e giustamente è meglio. Ora chiedo, siccome siamo in sede di votazione, se questo emendamento risponde alle esigenze che l'hanno ispirato di trovare una sintesi unitaria.

Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Questa è una bozza che è stata predisposta, però non ci si è ancora confrontati sul contenuto, quindi non siamo affatto pervenuti a un'intesa. Ritengo che se c'è la volontà delle parti che si possa... perché non è facile e non è semplice trattare e definire aspetti così delicati mentre si svolgono i lavori in aula, anche perché gli emendamenti sono tanti, le questioni sono tutte rilevanti e c'è la necessità che i colleghi, me compreso, siano attenti ai lavori così come si svolgono e molto spesso purtroppo, pur stando attento, a me personalmente capita di essere in ritardo o che mi sfugga qualcosa, colpa mia evidentemente, non colpa di alcuno.

Quindi riterrei che, relativamente a questo emendamento, sia necessaria una brevissima sospensione perché ci si possa sedere e vedere tutti insieme qual è l'ipotesi di accordo alla quale si può pervenire.

PRESIDENTE. Io non ho detto che era un accordo raggiunto, era il tentativo del proponente, non so chi l'ha steso, forse il collega Bonesu, di trovare una sintesi.

Chiedo ai colleghi se su questo siamo d'accordo per fare una sospensione, per cui troviamo in un momento una sintesi, però per un fatto di economia dei lavori, lo chiedo perché c'è un'esigenza urgente, piuttosto che sospendere i lavori, passerei alla nomina dei due consiglieri del CO.CI.CO che sono decaduti, e questo ci dà un tempo sufficientemente ampio perché i colleghi interessati, che stanno seguendo i lavori della legge possano arrivare ad un confronto, poi se quando finiamo le nomine non sarete pronti me lo fate sapere, nel frattempo i colleghi possono procedere ad una elezione, perché se no va a finire che scadono i termini. Io non voglio mai esercitare i poteri di surroga perché credo che non sia giusto, credo che sia il Consiglio che si debba esprimere.

La mia proposta è questa: sospendiamo i lavori della legge, prego i colleghi che hanno formulato questo emendamento e che stanno partecipando al confronto di questo comma, di vedersi e di confrontarsi e in questa pausa procediamo all'elezione di un comitato del CO.CI.CO. di Iglesias.

Elezione di un componente del Comitato circoscrizionale di controllo sugli atti degli enti locali di Iglesias

PRESIDENTE. Il Consiglio regionale deve procedere alla elezione di un componente di categoria A del Comitato Circoscrizionale di Controllo di Iglesias, in sostituzione di Daverio Giovannetti, dimissionario, ai sensi della legge regionale numero 38/94, modificata dalla legge 95 numero 4.

Ricordo che la lettera A) dell'articolo 4 della legge regionale numero 38, riguarda i componenti da eleggere tra chi abbia ricoperto complessivamente, per almeno tre anni e sei mesi, le cariche di sindaco, presidente di provincia, consigliere regionale o parlamentare nazionale.

Ricordo ancora che la legge citata prevede che risulterà eletto chi avrà ottenuto il voto di due terzi dei componenti dell'Assemblea, cioè 54 voti. Qualora nessuno ottenga la prescritta maggioranza, le votazioni sono ripetute a distanza di non più di ventiquattr'ore e risulterà eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta, cioè la metà dei voti più uno.

Prego ai colleghi Segretari di procedere alla chiama.

Presidenza del Vicepresidente Milia

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 68

Votanti 68

Maggioranza 54

Schede bianche 2

Schede nulle 2

Ha ottenuto voti: TINTI Zelindo, 64.

Viene proclamato eletto: TINTI Zelindo.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

Elezione del Vicepresidente del Comitato circoscrizionale di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Il Consiglio regionale deve procedere ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994 numero 38 modificata dalla legge regionale 14 gennaio 1995 numero 4: "Elezione del Vicepresidente del Comitato Circoscrizionale di Controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari in sostituzione del dottor Pietro Oggianu dimissionario".

Risulterà eletto chi avrà ottenuto il voto dei due terzi dell'Assemblea, cioè 54 voti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'elezione del Vicepresidente del CO.CI.CO. sugli atti degli enti locali di Cagliari:

Presenti 70

Votanti 70

Maggioranza 54

Schede bianche 3

Schede nulle 3

Hanno ottenuto voti: PORCELLA Giovanni Antonio, 63; LOSCO Dante, 1.

Viene proclamato eletto: PORCELLA Giovanni Antonio.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - ZUCCA.).

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge La Rosa - Scano - Falconi - Marrocu - Berria - Busonera - Cherchi - Cucca - Cugini - Dettori Ivana - Fois Paolo - Ghirra - Obino - Sanna Salvatore - Sassu - Usai Pietro - Zucca "Soppressione dell'Ente Minerario Sardo (E.M.Sa.) istituito con legge regionale 8 maggio 1968 n. 24. Costituzione di una nuova società per azioni che assume funzioni e competenze nel campo della valorizzazione delle risorse geo-minerarie ed ambientali della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 8 maggio 1968 n. 24" (94), del disegno di legge "Interventi per la riconversione produttiva delle aree minerarie e per il riordino e la dismissione delle partecipazioni dell'Ente Minerario Sardo e delle società finanziarie regionali di settore" (350) e della proposta di legge Balletto - Fantola - Secci - Bonesu "Soppressione dell'Ente Minerario Sardo e riordino delle società controllate e collegate" (379)

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto; riprendiamo l'esame del disegno di legge 350.

Chiedo al consigliere Balletto se è stato raggiunto un accordo.

BALLETTO (F.I.). No, Presidente, non è stato raggiunto.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione dell'articolo 2 che era stato sospeso.

Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Gruppo Misto). Intervengo per informare sulla discussione sui tre emendamenti. Gli incontri che ci sono stati hanno portato, sostanzialmente, al mantenimento dell'emendamento numero 6 e all'unificazione, in una proposta consegnata ai consiglieri, degli emendamenti numero 56 e 57, cioè degli emendamenti Marrocu e Bonesu, che vengono considerati unificati nel testo che è stato precedentemente distribuito. Poi quando mi verrà richiesto esprimerò il parere come relatore.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione dell'articolo 2. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.

BALLETTO (F.I.). Non so quanto sia regolare ma non è un grosso problema che due emendamenti vengano unificati su una questione sulla quale esiste una posizione differente da parte di una forza politica; questo poco rileva perché si possono mettere in votazione entrambi però non mi sembra corretto e sarebbe anche opportuno che la Presidenza ne desse un'interpretazione dal momento che non vi è un accordo che riguarda tutti.

Prima di mettere in votazione l'emendamento numero 6 ritengo sia opportuno prospettare un'ipotesi di emendamento orale che, se fosse accolto, metterebbe in votazione l'emendamento stesso con un'integrazione. Cioè, alla fine del primo comma, inserire la frase: "...che ne facciano apposita richiesta corredata con un piano di utilizzo formalmente adottato dal Consiglio comunale".

Questo riprenderebbe in parte l'emendamento numero 56 (primo firmatario Marrocu) perché si ritiene, sulla base dei chiarimenti e dello sviluppo della discussione, che questa specificazione sia utile e comunque accoglie posizioni che si sono dimostrate ferme da parte della maggioranza.

Proporrei che l'emendamento possa essere integrato dalla modifica da me fatta oralmente.

PRESIDENTE. Consigliere Balletto, prima di dare la parola per vedere se c'è il consenso sul suo emendamento orale, votiamo l'articolo 2.

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2 aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3 aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4 aggiuntivo. Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis.

PITTALIS (F.I.). Sull'emendamento numero 4 chiediamo il voto segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 4.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 68

Votanti 68

Maggioranza 35

Favorevoli 31

Contrari 37

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

PRESIDENTE. Emendamento numero 5 aggiuntivo. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.). Io credo sia il caso che il Consiglio rifletta sui due voti che ha espresso perché mi sembrano contraddittori. Con l'emendamento numero 2 (accolto) è stato stabilito che si costituiva il fondo non solo presso la SFIRS ma anche presso il CIS. Con l'emendamento respinto numero 4 si dispone invece che anche l'istruttoria dei fondi costituiti presso il CIS avvenga comunque ad opera della SFIRS; questo mi sembra che effettivamente non stia in piedi!

Siccome dobbiamo ancora esaminare un emendamento collegato, cioè l'emendamento numero 3, credo che dall'esito dell'emendamento numero 3 si debba desumere un orientamento del Consiglio perché, in presenza di voti così contraddittori, la norma appare assolutamente illogica.

PRESIDENTE. Sul problema proposto dal consigliere Bonesu penso che si versi ai sensi dell'articolo 89; esiste un contrasto fra quanto approvato dai due commi precedenti e quanto bocciato con lo scrutinio segreto del comma 4. Quindi, chiederei al presentatore dell'emendamento, al relatore nella commissione e alla Giunta, di esprimersi in merito e poi sarà il Consiglio a dover decidere.

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Presidente, intervengo solo per rilevare che bisognerebbe applicare il principio secondo cui, semmai, non sarebbe ammissibile esprimere il voto sul terzo emendamento essendo stati già approvati i due precedenti e quindi ritenere quest'ultimo assorbito, tenendo conto che già per due volte il Consiglio si è espresso in senso favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. A me sembra che debba prevalere, semmai, una chiarezza della posizione della votazione del Consiglio, avvenuta senza fretta e senza contestazioni, sulla richiesta o meno della controprova che era stata fatta, sia pure con voce bassa, come è mia abitudine; noi ci troviamo in presenza di una votazione di assoluta limpidezza e chiarezza in cui si è esposta la volontà maggioritaria del Consiglio.

Io credo che l'unica possibilità, a questo punto, sia quella di ripetere le votazioni su tutti e tre gli emendamenti in modo netto, senza fretta, consentendo una effettiva espressione della volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

PINNA, Assessore dell'industria. Condivido la proposta fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Brevemente, per far osservare che mi pare sia una questione al limite del bizantinismo; esistono votazioni più o meno chiare, più o meno corrette? No, sono tutte votazioni parimenti chiare e corrette, sia quelle fatte con il sistema dell'alzata di mano che quelle con il sistema elettronico.

Sotto questo profilo mi pare destituita di ogni fondamento l'osservazione del relatore e dello stesso rappresentante della Giunta.

PRESIDENTE. Il Presidente sospende un attimo questi due emendamenti e passa all'emendamento numero 5 aggiuntivo.

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

All'emendamento numero 6 il consigliere Balletto ha proposto un emendamento orale che, se non venisse accolto, non potrebbe essere....

Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Gruppo Misto). La posizione è un po' singolare: il consigliere Balletto ha chiesto sostanzialmente un'eccezione al Regolamento e, contemporaneamente, ha ostacolato un'altra procedura. A me sembrerebbe, per ragioni di simmetria e correttezza, ammissibile l'emendamento orale del consigliere Balletto nella misura in cui si ritenesse ammissibile l'unificazione degli altri due emendamenti numero 56 e 57, altrimenti mi pare non accettabile una modifica al testo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Io non sto chiedendo violazioni del Regolamento; nel proporre l'emendamento orale ho esplicitamente chiesto se l'Aula fosse d'accordo. E` diverso il mio comportamento rispetto a quello di chi, senza chiedere il consenso dell'Aula, ha proceduto ad una unificazione di un emendamento che è stato dato dalla presidenza come tale.

Quindi, prego il consigliere Murgia - che conosco persona capace ed intelligente - di non travisare volutamente i fatti e le circostanze, perché la mia posizione è ben chiara: io ho chiesto l'autorizzazione del Consiglio, non ho chiesto nessuna violazione del Regolamento e non ho fatto nessuna disparità con riferimento all'unificazione degli altri due emendamenti.

Chiedo la votazione dell'emendamento numero 6 a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Vorrei sapere se dobbiamo votare l'emendamento numero 6 così com'è scritto, oppure comprensivo dell'emendamento orale.

PRESIDENTE. Così com'è scritto, senza l'emendamento orale.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 6.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 71

Votanti 71

Maggioranza 36

Favorevoli 30

Contrari 41

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (F.D.S.-Progr.Sard.). Devo considerare non accettata la presentazione del documento unificato, d'altra parte osservo che una parte consistente dell'emendamento numero 56 ricalca l'emendamento appena bocciato dal Consiglio.

In realtà l'elemento diverso dell'emendamento 56 rappresentata soltanto la condizione che i Comuni presentino un piano di utilizzo formalmente adottato dall'amministrazione comunale.

Io propongo che si voti per parti, o meglio, che venga sottoposta a votazione solo la parte non bocciata dal Consiglio regionale e l'emendamento numero 57, considerando così un risultato finale compatibile.

PRESIDENTE. Onorevole Murgia, può specificare meglio la proposta per le parti che intende siano votate?

MURGIA (F.D.S.-Progr.Sard.). La parte da votare, a mio avviso, è la parte finale dell'emendamento numero 56: "...a condizione che i Comuni presentino un piano di utilizzo formalmente adottato dall'amministrazione comunale" e la totalità all'emendamento numero 57.

PRESIDENTE. Procediamo, quindi, prima alla votazione dell'emendamento numero 57 e a seguire della parte specificata dal relatore Murgia.

Metto in votazione l'emendamento numero 57. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Dell'emendamento numero 56 metto in votazione la parte da: "...a condizione che i comuni presentino ...(?) un piano di utilizzo formalmente adottato dall'amministrazione comunale", che sarà inserito come coda all'emendamento numero 57. Chi l'approva alzi la mano.

(É approvata)

Per quanto riguarda i tre emendamenti su cui esiste contrasto, se non interverranno degli accordi, dei fatti nuovi prima dell'approvazione del testo finale, rimarranno così come sono stati votati.

Ha domandato di parlare il consigliere Cucca.

CUCCA (Progr. Fed). Non riesco a capire se l'emendamento numero 3 è stato messo in votazione o no. Lei ha messo il votazione il 2, poi il 4.

PRESIDENTE. Sono stati votati il 2 e il 3 per alzata di mano e il 4 per scrutino segreto.

CUCCA (Progr. Fed). Mi permetta, ma non l'ha sentito nessuno. Grazie per la precisazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

CONCAS, Segretaria:

Art. 7
Programma della gestione liquidatoria dell'EMSA

1. Gli amministratori delle società controllate dall'EMSA consegnano al commissario liquidatore dell'ente, entro trenta giorni dalla sua nomina, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data di nomina del commissario.

2. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla nomina, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente soppresso e di consentire il riordino delle società controllate, presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore dell'industria, un programma che individua:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse per i quali, in ragione delle loro caratteristiche gestionali e potenzialità produttive ed economiche, vi siano concrete ed immediate possibilità di cessione a privati;

b) le società per le quali, non ricorrendo la condizione di cui alla lettera a), occorre procedere alla liquidazione;

c) i beni immobili dell'EMSA e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate che siano suscettibili di essere destinati a nuove attività produttive o ad iniziative di pubblico interesse.

3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le opportune direttive per la sua realizzazione. L'intervenuta approvazione del programma e le conseguenti direttive sono notificate al commissario liquidatore dall'Assessore dell'industria.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: 23, sostituivo parziale; 22, 24, 36, 44, 45 aggiuntivi. Se ne dia lettura:

CONCAS, Segretaria:








PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 23, 22 e 24 ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.

BALLETTO (F.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 7 ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

PINNA, Assessore dell'industria. Presidente, è un emendamento tecnico che si illustra da sé.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 44 ha facoltà di parlare il consigliere Montis.

MONTIS (R.C. Progr.). Questo emendamento, ne abbiamo uno sostituivo che è orale, che è stato concordato nella Commissione, che nella sostanza è lo stesso, è formulato in modo diverso. Dice: "Previo parere della Commissione Consiliare competente da esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del parere medesimo".

Questo è un emendamento orale che dice pressappoco la stessa cosa solo che è formulato in modo diverso. C'è l'accordo della Commissione perché solo in questo modo potrebbe essere approvato, altrimenti non approvereste niente dicendo che è una serie di cose che spesso sono incomprensibili.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parere il consigliere Murgia, relatore.

MURGIA (F.D.S.-Progr.Sard.). L'emendamento numero 23 è palesemente in contrasto con quanto testè votato, per cui penso che non sia neanche ammissibile. L'emendamento 22 è stato esaminato dalla Commissione che ne può condividere la sostanza, ma rileva che trattasi di una norma di legge non ammissibile. D'altra parte il commissario liquidatore, diventando l'azionista unico praticamente in gran parte delle società, in gran parte delle situazioni, ha tutti i poteri di revoca o di sostituzione degli amministratori inadempienti, per cui il parere è contrario lo stesso.

L'emendamento numero 24 appare pleonastico in quanto è sostanzialmente quanto detto al successivo comma 1 dell'articolo 8 che recita che il Commissario liquidatore compie tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma.

PRESIDENTE. Mi perdoni onorevole Murgia, chiedo ai colleghi di prendere posto, chi non vuole partecipare ai lavori può lasciare l'Aula, ma non si riesce neanche a sentire il parere del relatore. Prego onorevole Murgia.

MURGIA (F.D.S.-Progr.Sard.). La natura degli atti, sia di natura privatistica o pubblica, è determinato dalla natura degli atti e dalle norme vigenti, per cui anche questo sembra quanto meno superfluo.

Articolo 36, copre effettivamente un vuoto abbastanza importante nel testo in quanto, vista la struttura e come si è configurato il sistema EMSA, le partecipazioni societarie sono significative ai fini del processo di liquidazione, e viene accolto. Allo stesso modo, con la modifica verbale proposta dall'onorevole Montis viene accolto l'emendamento numero 44. Mentre il 45 sembra anche esso superfluo in quanto sarà cura del Commissario liquidatore avere una completezza di informazione che mi pare un po' eccessivo dettagliare così in legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

PINNA, Assessore dell'industria. La Giunta concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Onorevole Presidente, intervengo sul comma 1 dell'articolo. Il mio è un intervento di carattere soprattutto tecnico tendente ad una formulazione più corretta del comma stesso. Lo leggo per rilevare le cose che, a mio avviso, non vanno bene: "Gli amministratori delle società controllate dall'EMSA consegnano al Commissario liquidatore dell'Ente entro 30 giorni lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato, i bilanci delle singole società, tutti alla data di nomina del Commissario".

Prima osservazione. Quando si dice che si consegnano i bilanci evidentemente si dice anche che si consegna lo stato patrimoniale e il conto economico, perché il bilancio costituisce nel suo complesso lo stato patrimoniale, il conto economico e le note integrative, con le eventuali relazioni.

Secondo luogo, è detto: "Il bilancio consolidato". Il bilancio consolidato non sono i singoli amministratori che lo devono compilare o redigere, sono soltanto le società capogruppo.

Ancora, dice: "Il bilancio che dovrebbero consegnare gli amministratori alla data di nomina del Commissario". Il bilancio è un documento relativo ad un esercizio amministrativo: 1° gennaio - 31 dicembre. Non ci sono disposizioni nè civilistiche né fiscali che stabiliscano un periodo diverso. Qui si potrebbe trattare di un bilancio straordinario, ma siccome le singole società non sono poste in liquidazione, evidentemente non si può parlare di bilancio straordinario.

Allora, a mio avviso, è più corretto dire che gli amministratori presentino il bilancio, se non lo hanno fatto, relativo all'anno 1997, mentre per quanto riguarda l'anno 1998, presentino la situazione dei conti alla data in cui è avvenuta la nomina del Commissario. Non il bilancio perché non esiste il bilancio relativo a questo periodo di tempo inferiore all'anno se non in presenza di una liquidazione dell'azienda. Ripeto, siccome le singole società nelle quali l'EMSA, la partecipazione non sono poste in liquidazione e quindi stanno esercitando nel periodo l'esercizio normale dell'attività aziendale e il bilancio non deve essere fatto. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Casu. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Come al solito il professor Casu quando interviene sembra che stia leggendo il Vangelo, o la Bibbia meglio, per quanto vere solo le sue affermazioni. Quindi, chiaramente questo è un limite, una carenza nella disposizione normativa perché sostanzialmente si chiede una cosa impossibile, una cosa che non esiste perché, come è stato detto e come è stato spiegato, a quella data il bilancio non può essere formato. Quindi, se lor signori ritengono di dover porre rimedio anche in assenza di un emendamento non sarebbe cosa fatta male, giusto perché chi vede la norma e la guarda e la deve esaminare non si metta a fare qualche sorrisetto.

Per ciò che riguarda l'emendamento numero 22 appare, per usare parole che sono spesso ricorrenti nel relatore di maggioranza, abbastanza singolare che si censuri l'emendamento numero 22, se mal non ho inteso, perché i rumori di sottofondo molto spesso impediscono di seguire attentamente i lavori, mi è sembrato... E` verosimile, collega Montis, non ho difficoltà ad ammetterlo.... dicevo, è singolare che possa ritenersi che gli amministratori inadempienti decadono nella considerazione che questi siano amministratori di società commerciali, cioè di soggetti di diritto privato. Però, per usare le stesse parole, ancora mi viene da dire che è abbastanza singolare che con legge si obblighino amministratori di società e di enti di diritto privato, ad adempiere ad una prescrizione che loro non può essere evidentemente data in questa forma.

Quindi, è ancora singolare che per un verso va bene una disposizione normativa, per un altro verso non va bene quando invece la puntualizzazione e il miglioramento del disposto normativo proviene da forze dell'opposizione, ma tant'è, fa parte delle regole del gioco, le accettiamo sicuramente.

Per quale motivo diciamo che gli amministratori che non vi provvedono decadono? Proprio nell'esigenza che le operazioni di liquidazione e quindi i programmi che devono essere predisposti dal liquidatore avvengano in tempi celeri, in tempi ragionevolmente celeri perché se gli amministratori delle società consociate non hanno intenzione di adempiere, non vogliono adempiere per i motivi più disparati, il programma del liquidatore probabilmente tarderà. Però non è neanche improbabile ed impossibile che questa sia una scelta e che sia esattamente questo ciò che si vuole. Noi invece abbiamo inteso dare punti fermi, perché alla liquidazione si provveda e si proceda in tempi che siano scadenzati e che siano prevedibili; in assenza di questa integrazione evidentemente questi tempi certi non vi sono. Però, come dicevo prima, può fare parte del disegno complessivo. L'emendamento numero 24. L'emendamento numero 24 vuole essere un momento di chiarezza, un momento di stimolo e di impulso perché le operazioni di liquidazione vadano per il verso giusto, perché se gli atti sono compiuti in forma privatistica è evidente che tutte quelle pastoie burocratiche vengono meno e il liquidatore, finalmente mi auguro scelto tra persone competenti, capaci e responsabili, assumendo in proprio la responsabilità dei propri atti, perché se sono di natura privatistica ne risponde, è esempio di linearità e di maggiore correttezza che possa essere svolta nel corso dell'attività liquidatoria. Se questo non si vuole, l'emendamento può essere respinto.

L'emendamento numero 26 deve intendersi ritirato.

PRESIDENTE. Onorevole Balletto, ma il 26 non è presentato a questo articolo.

BALLETTO (F.I.). Chiedo scusa.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Il 23 è decaduto perché contrasta con quanto precedentemente approvato.

Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Balletto sul primo comma dell'articolo 7 siano pertinenti perché con questa norma in effetti mi sembra che stiamo travalicando i limiti che abbiamo come amministrazione regionale, per cui direi di formularla, se l'emendamento orale viene accolto, in questa forma: "Il Commissario liquidatore dell'ente opera finché gli amministratori delle società controllate eccetera".

PRESIDENTE. Il comma 2, onorevole Bonesu?.

BONESU ((P.S. d'Az.). No, il comma uno.

PRESIDENTE. Comma uno "Prima degli amministratori della società"?

BONESU ((P.S. d'Az.). Cioè inizierebbe così: "Il Commissario liquidatore dell'ente opera finché gli amministratori delle società controllate dall'EMSA consegnino entro 30 giorni dalla sua nomina lo stato patrimoniale eccetera" per cui l'obbligo invece di essere in capo agli amministratori e società è in capo al Commissario liquidatore che si adopera, altrimenti mi sembra che la norma sia illegittima. É sfuggita purtroppo durante i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Gruppo Misto). Sarei favorevole sulla proposta, se l'Aula consente questa procedura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Visto che siamo in tema di concessioni benevole sarebbe opportuno modificare e integrare ancora l'articolo 1 con la previsione che i documenti che devono essere consegnati non sono né il bilancio né lo stato patrimoniale, ma la situazione dei conti aggiornata a una determinata data perché come diceva e faceva rilevare il collega Casu questo è un adempimento impossibile perché a quella data il bilancio non esiste.

PRESIDENTE. Quindi, riassumendo quanto proposto dall'onorevole Balletto, né il bilancio né il conto ma esclusivamente i conti aggiornati alla data.

Ha domandato di parlare il consigliere Murgia.

MURGIA (Gruppo Misto). Vorrei qualche minuto di sospensione per ristendere una formulazione del comma uno, vista la disponibilità alla collaborazione per migliorare la legge.

PRESIDENTE. Cinque minuti di sospensione per coordinare questi emendamenti orali, riprendiamo alle ore 20.00.

La seduta sospesa alle ore 19 e 56, viene ripresa alle ore 20 e 02.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Prego i colleghi di prendere posto. Ha facoltà di parlare il consigliere Murgia, relatore.

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. Si propone che il comma uno venga riformulato in questo modo: "Il Commissario liquidatore dell'EMSA dispone che gli amministratori delle società partecipate consegnino entro 30 giorni dalla sua nomina lo stato patrimoniale e la situazione contabile aggiornata".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà. CASU (F.I.). Non mi pare corretta neanche questa formulazione perché consegnare lo stato patrimoniale significa fare il bilancio. Se non si fa il bilancio lo stato patrimoniale non si conosce, si conosce soltanto la situazione contabile. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà

BONESU (P.S. d'Az.). Credo che questa osservazione del consigliere Casu sia incongrua perché come ha più volte lamentato lui in Regione facciamo i bilanci senza lo stato patrimoniale da anni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). L'affermazione dell'onorevole Bonesu certamente non calza con l'esempio fatto da me perché qui stiamo parlando di bilanci nelle imprese private.

Il bilancio nelle imprese private senza lo stato patrimoniale non avrebbe neanche senso, parlare di bilancio in una impresa senza lo stato patrimoniale. Non è più bilancio. Qui abbiamo per quanto riguarda la Regione il rendiconto finanziario e il rendiconto patrimoniale. Il rendiconto finanziario può essere redatto indipendentemente dal rendiconto patrimoniale. Altra cosa è il bilancio della società dove il conto economico e il conto del patrimonio, lo stato patrimoniale sono due entità così strettamente legate e connesse per cui l'uno non può essere fatto indipendentemente dall'altro, per chi non lo sapesse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Gruppo Misto), relatore. Voglio dire, al limite si può intendere la concordanza, la situazione contabile aggiornata e lo stato patrimoniale sarà l'ultimo disponibile valido. Questa forma consente di interpretare l'articolo in questo modo: lo stato patrimoniale e la situazione contabile aggiornata.

Propongo di votarlo così, poi che in sede di coordinamento l'ultima rifinitura venga compiuta venendo incontro alle indicazioni dell'onorevole, ma mi sembra sufficientemente chiaro il senso e l'intenzione del legislatore anche in questa formulazione.

PRESIDENTE. Poiché non possiamo votare questo emendamento, se non c'è l'accordo su quanto espresso dall'onorevole Murgia in prima istanza, vorremmo vedere se si riesce a trovare un punto di incontro con l'onorevole Casu in ordine a quanto ci ha riferito adesso l'onorevole Murgia.

Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Gruppo Misto). La formulazione è: "Il commissario dispone perché consegnino, entro 30 giorni dalla sua nomina, l'ultimo bilancio approvato e la situazione contabile aggiornata". Quindi, include lo stato patrimoniale...

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento orale così come formulato al 1°comma. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 22. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 22.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 56

Votanti 56

Maggioranza 29

Favorevoli 19

Contrari 37

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIORDO - LA ROSA - LIPPI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

L'emendamento numero 24 ricalca il primo comma dell'articolo 8; se il consigliere Balletto potesse dare...

BALLETTO (F.I.). Non è la stessa cosa. Se si guardano e si esaminano gli altri commi, ed esattamente il terzo e il quarto, nelle operazioni di liquidazione non si procede ad operazioni di cessione sulla base di criteri privatistici ma si fanno le vendite attraverso le forme pubblicistiche, che sono quelle degli avvisi, degli incanti e delle offerte per licitazione, il che significa svolgere funzioni che sono più di natura pubblicistica che non privatistica.

Quindi, se questo dovesse essere ammesso ed approvato, è evidente che i commi 3 e 4 non avrebbero più motivo di sussistere.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano. (E` stata richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 36 . Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 44, con l'emendamento orale del consigliere Montis, già approvato in Commissione: "Previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del parere medesimo". Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 45 è stato ritirato assieme al numero 46, relativo al successivo articolo 8.

Si dia lettura dell'articolo 8.

CONCAS, Segretaria:

Art. 8
Attuazione del programma della gestione liquidatoria

1. Il commissario liquidatore dell'EMSA compie tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e delle conseguenti direttive di cui all'articolo 7 e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi delle società direttamente o indirettamente controllate. dall'EMSA. Egli provvede alla gestione liquidatoria dell'EMSA con tutti i poteri già spettanti agli organi statutari disciolti, esercita nell'ambito delle società controllate i diritti dell'azionista, promuove accordi e transazioni per la definizione delle posizioni debitorie delle medesime società.

2. Il commissario liquidatore, anche nelle more del ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, comma 3, può concludere le operazioni di dismissione o liquidazione di società controllate dall'EMSA già avviate prima della sua nomina.

3. Le operazioni di cessione dì società, partecipazioni societarie, aziende, rami o parti dì esse sono effettuate sulla base di avvisi pubblici di vendita ed avvalendosí dell'assistenza di primaria società di revisione o banca d'affari, incaricata dal commissario liquidatore, con oneri a carico della gestione liquidatoria.

4. Il commissario liquidatore dovrà disporre la liquidazione, oltre che delle società individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), anche delle società di cui alla lettera a) del medesimo comma per le quali siano rimasti infruttuosi due successivi avvisi pubblici di vendita o delle quali siano state vendute, totalmente o per buona parte, le immobilizzazioni materiali.

5. Le operazioni affidate al commissario liquidatore non possono protrarsi oltre il termine di 18 mesi dalla data della notifica di cui all'articolo 7, comma 3. Decorso tale termine il commissario liquidatore e i sindaci decadono dall'incarico e, con decreto del Presidente della Giunta regionale, le società e partecipazioni societarie eventualmente ancora detenute dalla gestione liquidatoria dell'EMSA sono affidati in gestione fiduciaria alla SFIRS, mediante apposita convenzione.

6. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'EMSA l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'EMSA era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati 5 emendamenti, di cui uno, il numero 46 è stato ritirato. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:






BALLETTO (Forza Italia). … Chiedo, per cortesia che vengano rispettati questi tempi che sono necessari ed esattamente finalizzati a poter svolgere con attenzione i lavori in Aula, perché diversamente non è possibile seguirli.

PRESIDENTE. Prego il Segretario di leggere l'articolo 8.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Era stato annunciato dal consigliere Balletto che l'emendamento numero 26 sarebbe stato ritirato. E` confermato?

BALLETTO (F.I.). Presidente, non è ritirato perché quando ne ho annunciato il ritiro pensavo che fosse un emendamento al precedente articolo 7, quindi non è da intendersi ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto per illustrare gli emendamenti numero 26, 27 e seguenti.

BALLETTO (F.I.). L'emendamento numero 26 prevede la soppressione del 3 comma dell'articolo 8. Il terzo comma dell'articolo 8 prevede, a mio modo di vedere, che le operazioni di liquidazione si dilatino a dismisura, al che non è assolutamente prevedibile che possano concludersi entro il termine di 18 mesi indicato al successivo comma 5. Ma la soppressione non è limitata solamente a questo aspetto perché il comma 3 prevede anche che gli avvisi pubblici di vendita siano conseguenti ad operazioni di assistenza (e ci si può immaginare benissimo a cosa ci si voglia riferire) da parte di primaria società di revisione o banca d'affari.

Le assistenze non possono, evidentemente, limitarsi alla sola assistenza contrattuale, ma le banche d'affari e le società di revisione sono quelle incaricate alla verifica dei bilanci, alle valutazioni delle aziende e quindi a fornire indicazioni per i prezzi di cessione.

Tutto questo non può avvenire in tempi brevi, ma comporta tempi abbastanza lunghi e in più, per la Regione, comporta il doversi sobbarcare degli oneri relativi, in quanto queste prestazioni (come lor signori possono facilmente intuire) non sono certamente prestate a titolo gratuito dalle banche e delle società di revisione.

Ora, non mi sembra che in una situazione di questo genere il problema sia incentrato sulla necessità di riscuotere e di incassare corrispettivi elevati, quanto quello di effettuare le operazioni di liquidazione con i minori oneri possibili, anche perché queste società, che sono oggetto di privatizzazione, sono fatte con notevoli sacrifici finanziari da parte della Regione, la quale deve sobbarcarsi tutte le passività che originano da quelle gestioni deficitarie alle quali abbiamo più volte fatto riferimento.

Quindi, mi sembra che in questo comma vi sia un duplice aspetto censurabile: il primo, come dicevo prima, l'allungamento a dismisura, senza possibilità di effettuare previsioni sui tempi delle operazioni di liquidazione; poi, il sobbarcarsi di oneri e di spese inutili che farebbero evidentemente solo la fortuna di chi riceve l'incarico della valutazione.

Il terzo elemento, poi, è rappresentato dal fatto che queste sono operazioni di liquidazione tipicamente pubblicistiche e che quindi (come dicevo prima nell'illustrare e nel discutere sull'emendamento che non è stato approvato) a loro volta, porterebbero ad un appesantimento della procedura a discapito della sua celerità.

Perché, sappiate (non è difficile intuirlo) che tante volte l'economicità di un'operazione non è correlata al corrispettivo che si può ottenere dalla cessione, ma dai tempi in cui queste possono concludersi; perché pretendere e prospettare che da una cessione si possano incassare cento milioni (faccio un esempio) riscuotibili fra dieci anni, è molto meglio probabilmente riscuoterne dieci o neanche una lira se questa dovesse essere effettuata non domani ma qualche anno prima.

L'emendamento numero 27 propone la soppressione del 4° comma; questo perché noi riteniamo che dover esperire due tentativi di vendita con quelle determinate procedure che abbiamo individuato prima e per le quali, addirittura, siano state date le prestazioni da parte delle banche d'affari e delle società di revisione evidentemente denota l'inutilità del ricorso a quel tipo di prestazione professionale dal momento che gli stessi avvisi di vendita sono rimasti infruttuosi.

Quindi, con questa finalità, proprio per esigenze di snellezza e di acceleramento della procedura, se ne propone la soppressione.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento numero 28: si propone l'allungamento dei termini da 18 mesi a 24 mesi. Questo non voglia essere interpretato come una contraddizione a quanto sinora affermato di esigenze di celerità. Io mi riterrei veramente, ma veramente, fortunato e soddisfatto se queste operazioni potessero concludersi nel periodo di 24 mesi ritenendo, sulla base di esperienze vissute dal punto di vista professionale, che una liquidazione di un ente di tale complessità e di tale entità non possa compiersi in tempi rapidi, soprattutto anche per le pastoie che sono state volentemente, o nolentemente, inserite nel testo che stiamo esaminando e discutendo.

I diciotto mesi sono sicuramente inadeguati, probabilmente lo saranno anche i 24, ma certamente è un termine un po' più ampio che può, in maniera, definiamola così, benevola, prospettare che le operazioni possano concludersi.

L'emendamento numero 25 che si pone al 2° comma dell'articolo in discussione vuole indicare un momento di riflessione e di valutazione maggiore, soprattutto nella fase iniziale della procedura, nel momento in cui si avviano programmi, o meglio prima accertamenti e verifiche di posizioni, e quindi di formulazione di programmi perché la liquidazione possa svolgersi secondo un iter che sia stato valutato in maniera approfondita e consapevole.

Detto questo, è necessario - e sarebbe opportuno - che in questa primissima fase il liquidatore si astenga dal portare a compimento operazioni che siano già state avviate, sempre che (e qui interviene l'aspetto conciliante) queste operazioni non siano già state avviate in maniera che dalla Giunta è ritenuta vantaggiosa e proficua per cui, lo stesso liquidatore, su autorizzazione specifica e in deroga a questo divieto, possa comunque, e in ogni modo, procedere all'alienazione di quei cespiti, o di quelle società o di quei rami aziendali per i quali ci siano queste trattative.

Si tratta, quindi, di un emendamento che vuole consentire che le operazioni di accertamento e i conseguenti programmi vengano effettuati in maniera più ragionata e più consapevole.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Balletto. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Gruppo Misto). Per esigenze di trasparenza ed anche per consentire la massima efficacia nelle operazioni di liquidazione e di ricavo di risorse da tali operazioni di vendita, io do un parere negativo sugli emendamenti 26 e 27, mentre può essere accolto l'emendamento numero 25 con una modifica orale sull'ultimissima frase dove, invece che "con decreto dell'Assessore dell'Industria", si ipotizzi "con delibera di Giunta".

Per quanto riguarda l'emendamento 28, non si esprime parere favorevole anche perché, in relazione a quanto recentemente poco fa approvato in ordine al passaggio dei beni ai Comuni, sarebbe un prolungamento anche di questa scadenza; il termine di 18 mesi appare appropriato anche considerato l'avanzato stato del processo di privatizzazione già in corso.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

PINNA, Assessore dell'industria. Il parere della Giunta coincide con quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Sull'emendamento numero 25 è stato espresso parere favorevole dal relatore con la specifica, nell'ultima frase, invece che "con decreto dell'Assessore dell'Industria", "con delibera di Giunta". C'è l'accordo? Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Sì.

PRESIDENTE. C'è l'accordo, allora metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Convoco una breve Conferenza dei Capigruppo. Sospendo i lavori del Consiglio per cinque minuti.

La seduta sospesa alle ore 20 e 36, viene ripresa alle ore 20 e 45.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Metto in votazione l'articolo 8.

SANNA Salvatore (Progr. Fed.). Era stato già votato. Cerchiamo di avere un po' di rispetto per chi sta in Aula e per chi lavora.

PRESIDENTE. Era stato dimenticato di votare l'articolo 8 dopo aver votato tutti gli emendamenti. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano. balletto (F.I.). Non sono stati ancora proclamati i risultati della votazione, conseguentemente chiunque può avere il diritto di intervenire per chiedere la votazione a scrutinio segreto e per parti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis sull'ordine dei lavori.

PITTALIS (F.I.). Presidente, intanto la pregherei di consentire che i consiglieri possano capire e prendere posizione perché non è stata neanche dichiarata la riapertura dei lavori. Lei ha messo in votazione, qui c'era il collega Balletto oltre aò sottoscritto che hanno alzato la mano nel momento in cui lei ha dichiarato di mettere in votazione l'articolo 8, non c'è stata alcuna formale votazione, non c'è stata alcuna proclamazione di risultato prima della richiesta avanzata dal collega Balletto. Presidente, noi la richiamiamo ad una valutazione serena così come sono andati fino ad ora serenamente i lavori e non mettere delle questioni che possono anche surriscaldare gli animi alle ore 20 e 48.

PRESIDENTE. Consigliere Pittalis, molto serenamente ho chiesto ai colleghi di prendere posto perché la seduta era ripresa, ho posto in votazione l'articolo 8 ed è stato votato. Quindi per me la votazione è stata espletata.

Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu sull'ordine dei lavori.

BONESU (P.S. d.Az.). Presidente io noto che ha indetto la votazione senza aver dichiarato la riapertura di seduta, per cui il consigliere riteneva ancora di essere molto informalmente in Consiglio, tanto che mi risulta che numerosi consiglieri non hanno neppure votato. Credo che il rispetto delle forme in questo caso sia anche rispetto della sostanza. Siamo in seduta quando il Presidente dichiara che siamo in seduta, se manca questa formale dichiarazione siamo un gruppo di persone che è riunito in quest'Aula ma non siamo seduti al Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Io ritengo che la scampanellata e la mia ripresa dei lavori formale con la richiesta di prendere posto e poi la messa in votazione dell'articolo 8 fosse formalmente la riapertura dei lavori.

Si dia lettura dell'articolo 9.

CONCAS, Segretaria:

Art. 9
Personale dell'EMSA

1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'EMSA, nonché il direttore generale ed i direttori tecnici del medesimo ente, sono trasferiti, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 2, alle dipendenze dell'Amministrazione regionale e sono inquadrati, dalla medesima data, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale col riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di qualifica posseduta nell'ente di provenienza e secondo la seguente equiparazione:

a) dirigente = qualifica funzionale dirigenziale;

b) impiegato livello 1°s e 1° = qualifica funzionale ottava;

c) impiegato livello 2° = qualifica funzionale settima;

d) impiegato livello 3° e 4° = qualifica funzionale sesta;

e) impiegato livello 5° = qualifica funzionale quinta;

f) impiegato livello 6° = qualifica funzionale quarta.

2. Al personale così inquadrato in ruolo spetta il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti del ruolo unico regionale. Il compenso per arricchimento professionale è determinato in base all'anzianità riconosciuta ed il salario di anzianità è costituito dagli importi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1996, n. 113.

3. Qualora il trattamento economico in godimento presso l'EMSA, costituito dagli elementi della retribuzione aventi la stessa natura di quelli indicati al comma 2, sia superiore, in ragione d'anno, a quello determinato ai sensi del medesimo comma, l'eccedenza è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti del trattamento economico risultanti dalla contrattazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 29 sostitutivo totale, numero 52 e 58 sostitutivi parziali, numero 48, 54 e 55 aggiuntivi. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:








PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto per illustrare l'emendamento numero 29.

BALLETTO (F.I.). L'emendamento numero 29 prevede l'inquadramento del personale dipendente, impiegatizio e con funzioni di dirigente, nel ruolo unico regionale, senza addentrarsi in equiparazioni in legge che potrebbero presentarsi estremamente pericolose nel momento in cui in fase attuativa si dovesse riscontrare qualche intoppo o qualche impedimento. Si ritiene che una volta che il personale è stato inquadrato in questo modo nel ruolo unico generale della Regione, sia più opportuno che le equiparazioni avvengano sulla base di direttive che vengono fornite dalla Giunta. Questo semplificherebbe notevolmente ogni e qualsiasi difficoltà di interpretazione o di impedimento che dovesse nascere. Quindi, ha una funzione di snellezza e evitare possibili controversie che possono nascere sulla base di una rappresentazione analitica e specifica già effettuata in legge. Per altro, mi risulta che in situazioni analoghe in passato questo tipo di rapporto sia stato regolato proprio nel modo in cui viene al momento proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Boero per illustrare l'emendamento numero 52.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'emendamento all'articolo 9, comma 1, riguarda il personale dell'EMSA. Il personale dell'emsa ha maturato una specifica esperienza nel settore e considerato che l'ARGEA in fondo dovrà svolgere i compiti che già svolgeva l'EMSA, senza considerare che comunque è pur sempre un ente pubblico, non si capisce perché si vogliano disperdere tali professionalità, in considerazione del fatto che il personale delle consociate non ha esperienza di strutture tipiche dell'ente pubblico.

Per quanto riguarda il tempo entro cui esercitare l'opzione sembra evidente che una opzione può essere consapevole e indispensabile che si conoscano le regole. Le regole nel caso di specie sono contenute nello statuto nuovo della ARGEA e nel regolamento organico.

L'emendamento numero 53, all'articolo 9 comma 3. I dipendenti dell'ente minerario che potrebbero avere una retribuzione eccedente rispetto a quanto stabilito dalle norme di stato giuridico per i dipendenti regionali, hanno tutti una anzianità di circa trent'anni e, molti prossimi al pensionamento. Considerato quindi che per loro si applica il sistema pensionistico retributivo, è evidente il notevole danno previdenziale che deriverebbe loro per il fatto di aver pagato per trent'anni contributi superiori alla retribuzione che di fatto percepiranno al momento del collocamento in quiescenza. Infatti, il meccanismo del riassorbimento porterebbe di fatto ad una svalutazione delle retribuzioni stesse. Non è pensabile poi lasciare senza alcuna progressione economica, e per lungo periodo, dei dipendenti che, tra l'altro, non avranno più opportunità di progressione di carriera.

L'emendamento numero 54. I dipendenti dell'EMSA sono regolati dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al settore minerario e di quelli del CCNL dei dirigenti industriali e dalla contrattazione aziendale prevista dagli stessi contratti. Pertanto, il T.F.R. regolato secondo le norme del codice civile senza iscrizione ad alcun fondo, ma con accantonamento in conto corrente vincolato. Risulterebbe quindi complicato, soprattutto in caso di passaggio all'amministrazione regionale - che come è noto iscrive il proprio personale - per tale istituto all'Inadel, è sicuramente più agevole per l'amministrazione iscrivere i dipendenti ex EMSA e per questi più conveniente percepire immediatamente detto t.f.r..

L'emendamento numero 55. Per questo personale valgono le stesse considerazioni fatte per il personale delle consociate. Il loro è un contratto di diritto privato effettuato a seguito di una chiamata e non di un concorso, e pertanto è legittimo il loro passaggio a tempo indeterminato in un ente pubblico.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Murgia.

MURGIA (F.D.S. Progr. - Sard.), relatore. Il parere del relatore differisce dal parere della maggioranza della Commissione. E` negativo sul 29 in quanto appare più completo e normato il testo dell'articolo 9, così come è presentato. Lo stesso dicasi dell'emendamento numero 52.

L'emendamento numero 53 è stato giudicato non compatibile con una norma di trattamento egualitario dei dipendenti della Regione.

L'emendamento numero 48 non solo viene accolto, ma si sottolinea il fatto che, in caso di mancata approvazione di questo emendamento, l'articolo 9 sarebbe palesemente in contrasto con quanto già votato con l'emendamento numero 47, per cui, in qualche modo, diventa necessaria la sua inclusione nel testo.

La Commissione ha espresso parere contrario anche sul numero 54 e 55.

PRESIDENTE. Onorevole Marteddu, mi perdoni, non le ho fatto illustrare l'emendamento numero 48.

MARTEDDU (Popolari). Gliene sono grato. Comunque si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria.

PINNA, Assessore dell'industria. Mi rimetto al parere ora espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d.Az.). L'emendamento numero 54 mi sembra che vada accolto perché in effetti il non accoglimento comporta per i dipendenti essere soggetti, quanto al T.F.R., a due trattamenti diversi secondo il tempo. Forse è opportuno che anziché una norma cogente lasciamo al personale la possibilità di optare per l'uno o per l'altro regime, perché portare tutti obbligatoriamente nel regime del T.F.R. regionale senza la liquidazione del trattamento successivo può essere penalizzante, ma il dipendente per suoi motivi potrebbe anche optare in direzione opposta.

Ricordiamo che nell'amministrazione regionale abbiamo alcune pendenze, alcuni problemi creati da una norma come quella prevista dall'articolo approvato in Commissione, di personale che poi a cavallo di diversi regimi si è trovato assolutamente sfavorito. Per cui, se c'è unanimità su questo e se i proponenti l'accettano, direi di modificare l'emendamento numero 54 dicendo: "Il personale del soppresso Ente Minerario Sardo può chiedere la liquidazione… ", quindi trasformandola come facoltà del personale e non come obbligo, perché entrambi le soluzioni rigide possono presentare degli inconvenienti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). D'accordo!

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Murgia.

MURGIA (F.D.S.-Progr.Sard.), relatore. E' un argomento non trattato in Commissione per cui mi rimetto alla volontà dell'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

Balletto (F.I.). Colgo con indifferenza il parere del relatore di maggioranza con riferimento all'emendamento numero 29, perché è sempre più evidente che qualsiasi contributo, che in questo caso non può che avere pretese migliorative, e certamente non ha valenze né ideologiche, quindi né politiche, continua a essere ignorato.

Io ho paventato la possibilità che in sede attuativa ci siano difficoltà ma, evidentemente, queste difficoltà sono volute. Quello che dispiace è solamente che probabilmente nella prossima legislatura saranno altri che dovranno risolverle.

Per ciò che riguarda l'emendamento numero 55 mi sembra che sia pienamente condivisibile il tenore dell'emendamento stesso e le argomentazioni che ha rappresentato il collega Boero, perché se non si specifica, così come è stato fatto o in altri modi, se il personale caratterizzato da un rapporto di lavoro a tempo determinato fosse trasferito e inquadrato nel modo previsto dall'articolo numero 8, evidentemente si trasformerebbe un rapporto che è a scadenza con un rapporto a tempo indeterminato, e questo, ovviamente, in violazione di diritti di altri e, certamente, anche eludendo l'obbligo che per far parte della pianta organica, e quindi entrare a far parte del personale della Regione, occorrono i pubblici concorsi. Quindi, di questo emendamento se ne può dire solamente un gran bene.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 29.

Ha facoltà parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). sull'emendamento numero 29 chiediamo la votazione a scrutinio segreto e per parti, intendendo come parti ciascun comma.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta con procedimento elettronico del primo comma dell'emendamento numero 29 all'articolo 9. E' inteso che se cade il primo comma cadrebbero anche il secondo e il terzo.

Ha domandato di parlare il consigliere Balletto.

BALLETTO (F.I.). Per cortesia, gentilmente, può rappresentare all'Aula per quale motivo i commi secondo e terzo cadono?

PRESIDENTE. Io non vedo quale personale venga messo in relazione al secondo comma, quale personale sia interessato se cadesse il primo comma, consigliere Balletto.

BALLETTO (F.I.). Il primo comma prevede il trattamento delle eventuali eccedenze che siano riassorbibili o meno, e mi sembra che non sia regolamentato in nessun modo o in modo differente dall'articolo numero 9.

MURGIA (F.D.S. Progr. - Sard.). Il comma 3 dell'articolo 9 prevede l'assegno personale da riassorbire con i miglioramenti. (?)

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione del primo comma dell'articolo 9.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 62

Votanti 62

Maggioranza 32

Favorevoli 22

Contrari 40

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazionei consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LADU - LA ROSA - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

Onorevole Balletto, l'interpretazione che il Presidente dà al secondo comma è quella derivante dall'inquadramento nel ruolo unico regionale, ma è l'inquadramento che è previsto dal primo comma. Essendo stato bocciato il primo comma, mi pare di non poter mettere in votazione questa seconda parte di questo emendamento.

Metto in votazione l'emendamento numero 52. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Chiedo lo scrutinio segreto per tutti e tre gli emendamenti.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 52.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 52: Presenti 62

Votanti 62

Maggioranza 32

Favorevoli 18

Contrari 44

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LADU - LA ROSA - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 53

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 53

Presenti 61

Votanti 61

Maggioranza 31

Favorevoli 15

Contrari 46

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LADU - LA ROSA - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

PRESIDENTE. Consigliere Boero, è stato chiesto lo scrutinio segreto anche per l'emendamento numero 54?

(Interruzioni)

PRESIDENTE. Il relatore si era rimesso all'Aula con le modifiche proposte dal consigliere Bonesu.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d.Az.). Il testo suonerebbe: "Al personale del soppresso Ente Minerario viene a domanda liquidato" segue dopo "ente di appartenenza" punto. L'iscrizione ai nuovi fondi eccetera, perché le due norme non sarebbero più strettamente legate.

PRESIDENTE. Onorevole Bonesu, può ripetere per favore.

BONESU (P.S. d.Az.). Lo leggo tutto con esattezza: "Al personale del soppresso Ente Minerario viene a domanda liquidato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, il trattamento di fine rapporto secondo le regole vigenti nell'Ente di appartenenza. Le iscrizioni ai nuovi fondi similari sono effettuate con decorrenza dal giorno dell'inquadramento del soggetto giuridico prescelto". Questo perché l'iscrizione ai nuovi fondi si applica sia a chi opta per il trattamento o per la liquidazione e sia a chi non opta. Quindi, occorre staccare con un punto il concetto.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione dell'emendamento numero 54, onorevole Boero, mi perdoni, non è stato chiesto il voto segreto?

(Interruzioni)

PRESIDENTE. Non è stato chiesto il voto segreto, per lo meno l'ha ritirato.

Metto in votazione l'emendamento numero 54. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 55. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

CONCAS, Segretaria:

Art. 10
Interventi per l'esodo o il reimpiego di lavoratori

1. Gli interventi previsti dal presente articolo riguardano, a condizione che non rifiutino di avvalersi di offerte di reimpiego:

a) i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle società, direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, che siano messe in liquidazione;

b) i lavoratori in esubero dipendenti a tempo indeterminato dalle società, direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, che siano cedute a privati;

c) i lavoratori dipendenti da società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, nonché gli altri lavoratori con qualifica di minatore, che risultino iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore della presente legge e che non maturino il diritto a pensione prima della scadenza del periodo di mobilità;

d) i lavoratori con qualifica di minatore a suo tempo ricollocati in attività sostitutive, già cessate alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla medesima data non abbiano maturato il diritto a pensione;

e) i lavoratori di cui alle precedenti lettere ricollocati in attività sostitutive, qualora queste cessino prima che siano decorsi tre anni dalla data di ricollocazione.

2. Il commissario liquidatore dell'EMSA è autorizzato a concedere appositi incentivi monetari o in beni e mezzi di equivalente valore:

a) a favore dei singoli lavoratori di cui al comma 1 che optino per l'esodo volontario o per iniziative di auto-impiego anche in forma associata; l'incentivo, che non può comunque essere superiore all'importo di 36 mensilità del trattamento economico complessivo in godimento, deve essere graduato in relazione alla natura delle eventuali iniziative di auto-impiego, all'età anagrafica ed alla anzianità previdenziale complessiva maturata dal beneficiario;

b) a favore di terzi datori di lavoro che, non trovandosi in una delle condizioni previste dall'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), assumano a tempo indeterminato lavoratori di cui al comma 1;

c) a favore di terzi datori di lavoro che, avendo beneficiato, con apposito decreto, delle agevolazioni di cui alle leggi 3 febbraio 1989, n. 41 (Interventi per la politica mineraria per il 1988) e 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria), effettuino assunzioni di lavoratori di cui al comma 1 aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel decreto.

3. Gli incentivi di cui al comma 2, lettere b) e c), possono essere concessi allo stesso datore di lavoro entro i limiti fissati dalla disciplina comunitaria de minimis. Ai datori di lavoro che esercitano attività di carattere locale, indicate nell'allegato 1 della comunicazione della Commissione UE n. 97/C, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/146 del 14 maggio 1997, i medesimi incentivi possono essere concessi entro il doppio dei limiti fissati dalla disciplina comunitaria de minimis. I limiti di cui al presente comma possono essere superati previa notifica alla Commissione UE.

4. Il commissario liquidatore provvede all'erogazione degli incentivi monetari di cui al comma 2 mediante utilizzazione di parte delle risorse di bilancio dell'EMSA, curandone apposita contabilità separata. Cessata la gestione liquidatoria, all'erogazione provvede l'Amministrazione regionale, avvalendosi delle disponibilità di apposito capitolo del bilancio, che verrà istituito con la legge finanziaria.

5. Al fine di consentire l'immediato reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1, il commissario liquidatore dell'EMSA provvede altresì a costituire, anche mediante fusione o incorporazione di società controllate dall'EMSA e con l'eventuale partecipazione di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, una società avente ad oggetto l'attuazione di progetti di messa in sicurezza, di riabilitazione ambientale e di recupero di beni immobili delle aree minerarie dismesse. A detta società saranno statutariamente inibiti la partecipazione al capitale di rischio di qualunque intrapresa nonché gli interventi finanziari ed il rilascio di garanzie a favore di imprese.

6. La società assume e mantiene alle proprie dipendenze i lavoratori di cui al comma 1 fino a quando non trovino ricollocazione in altre attività, non optino per l'esodo volontario o per iniziative di autoimpiego o non maturino il diritto a pensione.

7. La società non può assumere personale diverso dai lavoratori di cui al comma 1 e deve essere sciolta all'esaurimento di detto personale.

PRESIDENTE. A quest'articolo sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:








PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza del Consiglio una comunicazione da parte del consigliere Marteddu: "Gli atti politici ed amministrativi recenti hanno superato il contenuto della mozione numero 164 di fiducia presentata dai gruppi di maggioranza. Tale circostanza pertanto induce i firmatari a non ritenere più attuale l'espressione di una volontà ulteriore attraverso la mozione di fiducia. La mozione 164 è quindi ritirata".

Poiché sono le ore 21 e 30 e abbiamo bisogno tutti quanti di riposarci in vista della giornata di domani, abbiamo dato lettura dell'articolo, gli emendamenti saranno illustrati domani mattina con inizio dei lavori alle ore 9 è 30.

La seduta è tolta alle ore 21 e 30.