Seduta n.258 del 22/07/1993
CCLVIII SEDUTA
(POMERIDIANA)
GIOVEDI' 22 LUGLIO 1993
Presidenza del Presidente FLORIS
indi
della Vicepresidente SERRI
indi
del Vicepresidente SERRENTI
INDICE
Proposta di "Schema di regolamento per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30" (Reg. n. 6). (Discussione e approvazione):
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Proposta di legge Pubusa - Sanna Emanuele - Cogodi - Cuccu - Dadea - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta Gabriele - Scano - Serri - Zucca: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: 'I controlli sugli enti locali'" (147) e del disegno di legge: "Nuove norme sui controlli regionali sugli atti di comuni e province" (235). (Discussione del testo unificato):
COGODI.................................
BAROSCHI, relatore...............
PULIGHEDDU.......................
SATTA ANTONIO ................
PUBUSA ................................
TAMPONI ..............................
USAI SANDRO .....................
MANNONI .............................
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica
La seduta è aperta alle ore 17 e 09.
PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 luglio 1993, che è approvato.
Discussione e approvazione dello "Schema di regolamento per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 38 della L.R. 7 giugno 1989, n. 30" (Reg. n. 6)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di regolamento numero 6. Dichiaro aperta la discussione generale.
Poiché il relatore Leonardo Ladu non è presente in aula, ci rimettiamo alla relazione scritta.
Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
¶(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
PORCU, Segretario:
Art. 1
Presso il Credito industriale sardo è istituito un fondo di rotazione con una dotazione iniziale di lire 5.000 milioni per la concessione di crediti agevolati in favore degli operatori dei settori dei materiali classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:
a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;
b) materiali per usi industriali quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;
c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
PORCU, Segretario:
Art. 2
Il fondo di rotazione è destinato alla concessione di mutui agevolati per:
a) l'impianto e l'attivazione di cave per l'estrazione dei materiali di cui al precedente articolo compresa l'apertura del fronte di cava;
b) la realizzazione di stabilimenti per la segatura e la lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;
c) il potenziamento, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'ammodernamento tecnologico delle unità di escavazione e degli impianti industriali esistenti;
d) la formazione di scorte di materie prime e di materie ausiliarie per la lavorazione.
Sono ammesse ai finanziamenti le imprese che presentino, per uno o più giacimenti di cava di cui siano titolari di autorizzazione e concessione per la coltivazione, un programma di investimenti finalizzato agli interventi previsti nel precedente comma, che abbia oggettivi requisiti di validità tecnica, economica, organizzativa, produttiva e di mercato e che in relazione a detto programma prevedono, nelle unità produttive interessate, l'utilizzazione in modo continuativo per la durata dell'intervento di nuovi addetti.
In ogni caso l'operazione di finanziamento deve essere assistita da garanzie reali e/o personali idonee a coprire l'esposizione del fondo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
PORCU,Segretario:
Art. 3
Il fondo di rotazione sarà alimentato con:
a) gli stanziamenti a carico del bilancio regionale;
b) gli interessi sulle disponibilità;
c) gli eventuali recuperi e sopravvenienze attive.
Dal fondo saranno prelevate le somme occorrenti per:
a) l'erogazione dei mutui agevolati;
b) le anticipazioni per diritti erariali dovuti su atti e formalità compiuti per l'attuazione degli interventi a valere sul fondo di rotazione, nonché ogni altro onere fiscale afferente la gestione del fondo;
c) le spese legali di ricupero;
d) il costo del servizio.
La gestione del fondo verrà assunta dal Credito industriale sardo in forza di apposita convenzione da stipularsi con l'Assessorato dell'industria, di concerto con l'Assessorato delle finanze, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, che determinerà tra l'altro la misura degli interessi spettanti alla Regione sulle disponibilità nonché il costo del servizio da addebitare sul fondo medesimo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
PORCU, Segretario:
Art. 4
Le domande di finanziamento agevolato dovranno essere indirizzate dagli operatori al Credito industriale sardo e all'Assessorato dell'industria che, nel rispetto e nell'osservanza dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, dovrà indicare preventivamente, in riferimento alle disponibilità del fondo, la priorità in relazione particolarmente, alla rilevanza delle imprese rispetto alla realtà socioeconomica in cui operano, al pregio e all'interesse economico dei materiali, alla verticalizzazione della produzione, all'incremento occupativo nonché al rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici.
L'istruttoria dovrà essere definita dal Credito industriale sardo ed inviata all'Assessorato dell'industria entro il termine massimo di due mesi dalla data di completamento di quest'ultima.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
PORCU, Segretario:
Art. 5
I mutui agevolati sono concessi secondo le modalità della legge regionale 10 dicembre 1976 n. 66, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 30/89, a seguito della definizione della istruttoria di cui al precedente articolo 4.
Il relativo provvedimento assessoriale è comunicato all'istituto di credito e all'operatore interessato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Oli lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
PORCU, Segretario:
Art. 6
I mutui agevolati vengono concessi ad un tasso di interesse e ad un tasso di mora, comprensivi di ogni onere e spesa, pari a quelli applicati sugli interventi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 1976 n. 66.
Hanno durata quinquennale, con preammortamento di un anno, e sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo globale di investimento riconosciuto fino a lire 1.000 milioni ed in misura non superiore al 30 per cento per la parte eventualmente accedente.
Tali misure sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed al 50 per cento per le iniziative promosse da cooperative e da consorzi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
PORCU, Segretario:
Art. 7
L'attività preparatoria, esecutiva e di controllo sui mutui è delegata al Credito industriale sardo, che è investito di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna con facoltà pertanto di sottoscrivere i contratti ed atti di qualsiasi natura relativi alle operazioni deliberate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
PORCU, Segretario:
Art. 8
Tutti gli atti concernenti la gestione del fondo sono registrati in apposita contabilità, separata e distinta da quella del Credito industriale sardo.
Semestralmente, a cura dello stesso istituto verrà trasmessa all'Assessorato dell'industria una relazione sull'andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale.
All'Assessorato dell'industria sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
¶(E' approvato)
La votazione per appello nominale avrà luogo a fine seduta.
Discussione del testo unificato della proposta di legge Pubusa - Sanna Emanuele - Cogodi - Cuccu - Dadea - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri- Satta Gabriele - Scano - Serri - Zucca: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "I controlli sugli enti locali" (147) e del disegno di legge: "Nuove norme sui controlli regionali sugli atti di comuni e province" (235)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge numero 147 e 235.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sicuramente i colleghi hanno modo, partecipando in modo solerte ai lavori delle Commissioni, di conoscere puntualmente tutti i progetti di legge che poi approdano in Aula, ragione per la quale non necessariamente questi devono essere poi discussi e non è neppure necessaria la presenza degli stessi consiglieri regionali. Deve essere questa la ragione per cui provvedimenti importanti - lo era l'altro, lo è questo - possono essere discussi in questo modo. Questo richiamo può sembrare riturale e noioso, ma io credo che la noia principale sia quella dei 12 consiglieri regionali che sono presenti in quest'aula e non dei 68 che sono assenti. Però, quando si discutono in Consiglio regionale leggi così rilevanti e incidenti sul sistema complessivo di organizzazione dei poteri propri della Regione e dei poteri del sistema istituzionale, a partire dagli enti locali, io penso che sia indispensabile una qualche valutazione di merito, un qualche elemento di approfondimento e che si possano anche esprimere dei dubbi e quindi chiedere dei chiarimenti, perché le leggi che poi incidono sul sistema complessivo dei poteri e sui diritti dei cittadini, in ultima analisi, non siano date come cose ovvie, scontate.
Io stesso non ho la possibilità di esaminare puntualmente tutte le leggi, ho la possibilità e mi sforzo di leggerle e di capirle quasi tutte, tendenzialmente tutte, ed in effetti ero convinto che questo provvedimento concernente la nuova disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali, di cui conoscevo l'itinerario e le modalità di formazione, fosse davvero un'altra cosa. L'ho riesaminato, nel testo che la Commissione rende al Consiglio e debbo dire che mi sconcerta e non riesco a comprendere come una proposta legislativa di tal fatta possa essere a cuor leggero tanto diffusamente condivisa e presentata al Consiglio come fatto ordinario tanto da non meritare neppure l'attenzione dell'Aula. Io non chiedo la verifica del numero legale, non serve; a questo Consiglio partecipa chi vi vuol partecipare; altri evidentemente partecipano ad altre cose più importanti e in altro modo intervengono nella gestione dei fatti rilevanti della Regione; l'importante è che chi vuole possa fare però il suo dovere. Io ho sentito dire, anche stamane, che questa legge sui controlli rappresenta una delle tante rivoluzioni. Il collega Tamponi, non lo vedo ma sicuramente essendo uno dei colleghi più puntuali…
TAMPONI (D.C.). Sono qui.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Facevo un apprezzamento. Essendo uno dei colleghi più puntuali non avevo dubbi che fosse, se non in aula, nei dintorni, invece è proprio al suo posto.
Il collega Tamponi, stamattina diceva che questa legge sui controlli è una rivoluzione, e io dicevo che bisogna andarci piano con la mania delle rivoluzioni facili perché le rivoluzioni in genere sono cose serie; i pasticci possono essere anche molto grandi e sconvolgenti ma non sono necessariamente delle rivoluzioni. Io considero - ed esprimo questo giudizio molto preoccupato - questa legge come un frutto malefico, un diretto portato, se volete, del clima di confusione, di superficialità, e perfino di mistificazione che oggi accompagna lo svolgersi della vita politica. C'è una fuga dalle responsabilità, c'è un crescente non cale del senso e del significato delle istituzioni pubbliche e in specie delle istituzioni rappresentative; e in questo clima di confusione, di superficialità, di fuga dalla responsabilità possono nascere leggi di questo tipo. Per non farla lunga, faccio alcuni riferimenti e alcuni esempi in via del tutto generale, limitandomi quindi a sottolineare ancora una volta un giudizio negativo e annunciando anche che ho rinunciato a presentare gli emendamenti che pensavo di poter presentare, perché ritengo questa legge, così com'è, inemendabile; perché è nel suo insieme pervasa da uno spirito sbagliato, da un sistema, da una architettura, da una fuga dalla responsabilità, che non possono essere cancellati da nessuna correzione, da nessun adattamento. Chi la condivide la voti, questo Consiglio regionale se intende l'approvi, però questo Consiglio regionale e chi approverà questa legge dichiarerà la incapacità ad assolvere a compiti e funzioni politiche. Perché? Innanzitutto perché in questa legge vi è la negazione dello spirito e della funzione dell'autonomia, dell'esercizio dei poteri autonomistici che derivano in modo preciso dallo Statuto, che attribuisce alla Regione, in materia di controlli, la possibilità di regolare i modi attraverso cui deve essere esercitato il controllo giuridico sugli atti degli enti locali e degli altri enti sottoposti al controllo. L'articolo 46 dello Statuto prevede appunto questo esercizio di controllo nei modi e nei limiti con i quali la legge regionale lo vorrà stabilire, in armonia con i principi generali della legislazione statale. Io metto in correlazione i poteri singoli e specifici della Regine - soprattutto quando si parla di ordinamento autonomistico, di poteri e prerogative degli enti e delle autonomie locali - con l'articolo 6 dello Statuto, laddove è previsto un principio di intangibilità, di miglior favore delle prerogative e dei poteri degli enti locai in questa Regione per cui la Regione può con le sue leggi migliorare il sistema, accrescere dove è possibile il potere degli enti locali, ma mai lo può diminuire. L'articolo 6 dello Statuto prevede una norma di miglior favore, di intangibilità dei poteri dei comuni, per cui nessuna legge della Regione, né la Regione nel suo insieme, nell'esercizio delle sue funzioni e poteri, può toccare poteri e funzioni che agli enti locali siano attribuiti da leggi dello Stato. Questo principio non nega l'autonomia, ma anzi la esalta perché l'autonomia di un livello istituzionale, anche il più alto qual è quello della Regione - è previsto dalla norma statutaria - non può essere mai utilizzato per comprimere altri livelli di autonomia, quali quelli degli enti locali che siano riconosciuti anche da leggi dello Stato. Ed invece il sistema di controlli che si introduce con questa legge riduce i poteri degli enti locali rispetto al riconoscimento che è dato da altre leggi e principalmente dalla legge di riordino, se non la si vuole chiamare legge di riforma, degli enti locali che è la legge 142. Quando la legge regionale disciplina, esercitando i propri poteri autonomistici, poteri che sono degli enti locali, può migliorare il sistema in termini di efficienza e di responsabilizzazione, ma mai e poi mai lo può infrangere e neppure lo può limitare. Perché il discorso non rimanga troppo generico mi riferisco ad alcune situazioni, e solo ad alcune, perché tante sono le situazioni e tante sono le prescrizioni da cui può essere confermato questo giudizio. Penso, ad esempio, alla composizione dei comitati di controllo, che sono organi, come dire, specializzati perché debbono esercitare il controllo giuridico sugli atti, quindi un controllo di tipo specialistico. Questa non è un'attività di carattere generico, esercitabile da qualsiasi persona più o meno saggia ed equilibrata, ma da chi abbia la competenza tecnico-giuridica comprovata per esercitare un controllo che è di natura giuridica. Per questo la legge 142 prevede che i componenti del comitato di controllo siano, sì, attinti da diverse categorie professionali: avvocati, professori universitari, amministratori di un certo livello, però questo è un criterio sussidiario; il primo criterio indicato dalla 142 è che tutti i componenti dei comitati di controllo siano esperti. La norma dice che il Consiglio regionale concorre a nominare i comitati di controllo indicando quatto esperti di cui uno è attinto da questa categoria, uno da quest'altra, ma la principale caratteristica richiesta è che sia esperto, cioè capace di fare quello per cui viene chiamato; capace di esercitare la funzione alta del controllo giuridico. Quindi uno può essere anche stato sindaco, può essere stato consigliere regionale, può essere stato impiegato da qualsiasi parte ma non basta; deve essere innanzitutto esperto. E quando il criterio principale è essere "esperto", questo significa che la persona deve avere titoli e deve potersi candidare a questa funzione esibendo i titoli attraverso cui il Consiglio regionale può valutare il possesso di questi requisiti, e quindi la qualifica di esperto.
La norma regionale che si propone invece, dà per scontato il requisito dell'essere esperto (essere esperto non vuol dire solo avere esperienza perché si sono fatte certe cose; essere esperto in senso tecnico vuol dire saper fare, avere a capacità di fare determinate cose). La norma supera questo criterio dell'essere esperto, cioè della qualificazione professionale, e si limita ad attingere, invece, alle categorie per cui dice, per esempio, due che siano stati sindaci e che abbiano il diploma di scuola media superiore. Se uno è stato vicesindaco, per esempio della città di Sassari e ha tanta esperienza non entra nella categoria da cui attingere chi abbia esperienza amministrativa. Quelli che sono stati sindaci e abbiano la scuola media superiore costituiscono la prima categoria a cui si attinge, dando per scontato che siano esperti e superando in questo modo quanto previsto dalla 142. Altrettanto dicasi per i due che vengono attinti dalle altre categorie: ex segretari comunali e così via. Non basta: una volta che si è fatto l'elenco di chi è stato sindaco e abbia il diploma di scuola media superiore, non è che il Consiglio regionale compia una valutazione, si assuma la responsabilità e risponda dei suoi atti; no, il Consiglio regionale fa un sorteggio, e noi avremo un comitato di controllo per sorteggio, per lotteria. Questo è davvero un passo in avanti notevole: dalla lottizzazione alla lotteria! Chiunque abbia fatto il sindaco, sia nell'elenco e sia stato estratto a sorte dal Consiglio regionale, per la Regione, per questo Consiglio regionale è deputato a fare nel miglior modo possibile il controllo giuridico.
Allo stesso modo si estraggono a sorte i funzionari in quiescenza e la terna indicata dall'Ordine degli avvocati. Poco importa che l'Ordine degli avvocati, lottizzi esso, Ordine, indicando tre nomi al Consiglio; il Consiglio fa il sorteggio. Altrettanto dicasi per la terna dei commercialisti. Inoltre, abbiamo cancellato i ragionieri, la legge dello Stato prevede commercialisti e ragionieri; noi abbiamo escluso i ragionieri. Anche per la terna dei commercialisti il Consiglio regionale si trasforma in una lotteria; in Consiglio regionale si compone il comitato di controllo con i bussolotti. Questo parrebbe un procedimento più democratico. Io dico che in questo modo si fugge dalla realtà, si cessa di esercitare una funzione di direzione politica. Ma perché si dovrebbe venire qui a fare la lotteria? La si faccia in via Roma dove ci sono pure quelli che fanno il gioco delle tre carte. Questo è il modo attraverso cui si vorrebbero esaltare la responsabilità e la democrazia, come risposta alla lottizzazione. Come risposta a un male si sceglie un altro male. Ma davvero la lottizzazione non è superabile attraverso l'esercizio delle responsabilità? Ma davvero pensiamo che la lottizzazione selvaggia non sia superabile esercitando la funzione politica anziché rifuggirne e abdicare? Ma davvero dobbiamo consegnare la funzione politica al giochino delle tre carte? Io non ci sto, io mi rifiuto.
Vero è che un tempo si diceva: fatta la legge trovato l'inganno. Qui, affermato il principio della cabala, poi si trova il correttivo, perché poi in questo sistema deresponsabilizzato e casualizzato (solo in parte perché poi le terne degli ordini professionali non saranno casuali), la funzione politica che si lascia comandare da alcuni ordini professionali, poi torna ed esercita invece - se questa fosse lottizzazione - la lottizzazione; perché mentre la legge 142 dello Stato prevede che le cariche di presidente e vicepresidente, cioè le funzioni essenziali di direzione, di coordinamento, di impulso, di maggiore responsabilità dei comitati siano attribuite dal comitato di esperti al proprio interno; cioè che nominino essi il proprio presidente e vicepresidente, con un criterio di corresponsabilizzazione, di collegialità, noi, per riequilibrare, diciamo che il presidente e il vicepresidente sono eletti dal Consiglio. Una volta che il gioco dei bussolotti o il potere attribuito agli altri ha fatto il suo corso, il Consiglio regionale fra i sette che la sorte o gli ordini professionali hanno scelto, procede ad una cerimonia di infeudamento perché a quel punto deve scegliere tra quei sette. Procede all'infeudamento, cioè dice quale può essere tra quei sette quello più congeniale per qualsiasi maggioranza. Si aprirà una fase di consultazione, ci saranno giuramenti di fedeltà, profferte di lealtà, e fra quei sette il Consiglio regionale eleggerà a maggioranza il presidente. La legge 142 invece dice che il comitato elegge il presidente intendendo che così come lo elegge lo potrà revocare, e quindi introduce un principio di corresponsabilità e anche un poco di alternità rispetto al condizionamento politico del presidente.
Questo è uno degli aspetti del provvedimento in discussione, di questa presunta rivoluzione tamponiana - nel senso che l'espressione è del collega Tamponi - ma il concetto di fondo rimane questo, cioè che si può convenire o non convenire ma non si tratta certo di una rivoluzione, è un tentativo di aggiustare in modo molto precario le cose.
Voglio fare qualche atra considerazione; mi limito solo ad alcune, per esempio quella relativa al momento della nomina. La Regione può innovare ma anziché innovare nelle cose più incisive e rilevanti, innova in altre cose o meglio cosette. Per esempio, la legge dello Stato prevede che il tempo della nomina o del rinnovo del Comitato sia quello del rinnovo dei Consigli, cioè degli organi legislativi, e si comprende perché ci sia una rispondenza, io ritengo, al principio di ordine e al principio di responsabilità dell'organo da cui emana una qualsiasi autorità e a cui si deve rispondere. Invece la legge regionale prevede che questa nomina avvenga a metà legislatura, questo perché si dice che a metà legislatura ci sarebbe un clima politico più tranquillo, mentre all'inizio della legislatura ci sono turbolenze per la composizione della Giunta e si pensa a tutt'altro. Si parla di riforme della politica che diano agli elettori il potere di eleggere direttamente chi governa e quale maggioranza, e contemporaneamente si contraddice tutto dicendo che dopo le elezioni, quando si rinnova il Consiglio, c'è un anno di turbolenza e di accordi sottobanco e eleggere gli organi di controllo in quel momento è difficile. Quindi li elegge il Consiglio che se ne deve andare, togliendo questo potere al Consiglio che deve venire. In conclusione si dice: questo Consiglio deve fare i nuovi organi adesso; questo Consiglio, che ha pochi mesi di fronte a sé, vuole fare i nuovi organi di controllo, e quindi i nuovi presidenti, perché deve lasciare in eredità, a chi avrà il potere di scegliere i presidenti, questo tipo di ricordo e di proiezione di potere. Vi sono altri aspetti nel progetto di legge regionale che parrebbero curiosi ma sono invece allarmanti, che depotenziano gli istituti innovativi previsti nella legge 142 che è legge dello Stato. E nessuno dimentichi che ho richiamato l'articolo 6 dello Statuto e che le regole non sono principi astratti, le regole sono date per essere rispettate da tutti e la norma statutaria deve essere rispettata innanzitutto dal Consiglio regionale. E se i consigli comunali, se gli enti locali hanno un potere che deriva da una legge, per di più costituzionale, il Consiglio regionale può fare le leggi che vuole, ma io credo che nessuno si lascerà espropriare dei suoi diritti. Se, per esempio, anche in materia di incompatibilità e di ineleggibilità agli organi di controllo giuridico, la legge 142 prevede determinate norme vorrei capire quale è la ragione per la quale il Consiglio regionale dovrebbe allentare questo sistema di distinzioni. Per esempio, la legge dello Stato, la 142, prevede l'ineleggibilità oltre che l'incompatibilità, se sopravvenisse, per i dirigenti politici che abbiano incarichi direttivi od esecutivi di un certo livello; perché mai la legge della Regione prevede solo l'incompatibilità e non l'ineleggibilità? Ben s'intende che sono diversi gli effetti, perché nell'ipotesi di ineleggibilità - è la legge dello Stato prevede ineleggibilità qualora sia stata esercitata la funzione un anno prima - nel caso dì incompatibilità è chiaro ed evidente che può avvenire benissimo il transito da dirigente politico a presidente di comitato nel senso che avviene la contrattazione politica, mentre la legge 142 prevede non solo l'ineleggibilità ma con retroattività di un anno. Siamo in materia delicata! Questo Consiglio regionale, così rivoluzionario, collega Tamponi, dovrebbe fare una cosa più semplice di una rivoluzione, dovrebbe rispettare le leggi e dichiarare decaduti e sostituire i componenti e presidenti di comitati di controllo che in base alle leggi dello Stato sono divenuti incompatibili e ineleggibili. Non si può rispondere che, siccome i comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, lo deve fare la Giunta. Non è vero, perché il decreto del Presidente della Giunta formalizza la nomina del Consiglio, il voto del Consiglio, è un atto che dà solennità, formalizzazione all'elezione del Consiglio. Il controllo è del Consiglio perché i comitati sono emanazione del Consiglio, e se il presidente del comitato di controllo di Sassari da anni è il segretario generale di un partito politico...
(Interruzioni)
Non c'è più? So che non c'è stato per qualche mese. Adesso non so se non c'è più. Non è possibile che non venga sostituito! Non è possibile! Perché le leggi non valgono, non servono quando si tratta di tutelare posizioni personali e politiche di questa natura. Così accade per la posizione dei professionisti: mi riferisco alla lettera g), sempre dell'articolo 43 della 142, che prevede che chi ha rapporti di consulenze e collaborazione con la Regione e con gli enti locali sia ineleggibile alla funzione di controllo. La legge regionale dice che sarebbero incompatibili o verrebbero dichiarati decaduti. Si comprende, uno può essere componente del comitato di controllo, contratta una consulenza e lascia il comitato di controllo. E no, è ineleggibile per la legge dello Stato! Io professionista, io avvocato (che da dieci anni ho scelto di non fare l'avvocato in nessuna forma, ma se volessi potrei fare l'avvocato) io, come qualunque altro esperto non posso avere una funzione di controllo ed esercitare una funzione di consulenza e di collaborazione non solo con la Regione stessa (come molti fanno peraltro)…
(Interruzioni)
Il giorno in cui si squarciasse un pochino questo velo, abbastanza pietoso, sarebbe sempre troppo tardi… con la Regione stessa ma col sistema degli enti locali, quelli soggetti a controllo. Perché deve essere una questione di sopravvenuta incompatibilità? Chi esercita quella funzione puramente e semplicemente non può accedere a una funzione che è di controllo, che deve essere scevra da ogni e qualsiasi condizionamento. Questo dice la legge 142, questo è negato dalla proposta di legge regionale. Mi sono limitato ad alcuni esempi e spero che si possa fare una riflessione in quest'Aula che serva ad evitare tutta una serie di altre incongruenze che secondo me non sono solo errori politici ma sono anche errori di diritto, di legittimità. Ci sono tanti altri esempi, richiami e riferimenti che si possono fare ma credo che questi siano sufficienti per indurre il Consiglio ad una migliore considerazione della proposta. Ne voglio aggiungere uno, se mi è consentito, richiamandomi al titolo, anche perché i colleghi capiscano a cosa mi sto riferendo, perché non è una posizione politica astratta quella che esprimo, ma mi riferisco al testo. Per esempio all'articolo 3 della legge si definiscono le competenze dei comitati e gli atti delle province, anche quelli della giunta provinciale vengono demandati al comitato regionale. Perché? Perché una delibera della giunta provinciale di Oristano dovrebbe andare al comitato regionale, con i tempi che questo comporta? Attualmente vanno ai comitati territoriali, almeno quelle degli esecutivi. Va al comitato regionale il controllo delle deliberazioni degli organi elettivi, dei consigli, ma gli atti della giunta vanno a comitati territoriali. Qui anziché semplificare e rendere più celere il tutto si concentra, si centralizza. Così come all'articolo 27, per esempio, si prevedono termini perentori per l'approvazione dei bilanci comunali, addirittura prevedendo che i comitati commissarino le giunte comunali quando non abbiano predisposto il bilancio. Ci possono essere mille ragioni per cui ci sono ritardi nella predisposizione del bilancio: dire che dopo dieci giorni vengono commissariati, e la Regione attiva la procedura di scioglimento, mi pare un intervento eccessivo rispetto a quello che già la legge dello Stato prevede. Non riesco a capire in base a quale principio di autonomia e di funzionalità si voglia stabilire questo termine.
Questa e altre osservazioni possono essere fatte su questo provvedimento per dire che bisogna cambiarne la natura. Io chiedo scusa ai colleghi per il tempo impegnato nella discussione generale. Vorrei astenermi dall'intervenire sull'articolato. Ho già detto che ho evitato di presentare emendamenti perché ritengo questo un provvedimento inemendabile perché pervaso da uno spirito riduttivo della autonomia e perché complica il sistema e soprattutto con questo fuggiamo dalla responsabilità, e abdichiamo sostanzialmente alla funzione politica che un Consiglio regionale deve essere capace di esercitare scegliendo quando deve scegliere, e assumendosi la responsabilità delle sue scelte. Ogni altra cosa non è democrazia, non è imparzialità, è puramente e semplicemente incapacità di svolgere il ruolo per il quale peraltro abbiamo chiesto il consenso dei cittadini.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voglio sottolineare che questa legge è urgentissima, perché gli attuali comitati di controllo dovrebbe essere da tempo decaduti; perché troppo tempo è trascorso da quando è intervenuta la legge 142 e, solo oggi, a tre anni di distanza, questo Consiglio provvede ad approvare una nuova e aggiornata legge sui controlli degli atti dei comuni e delle province. Ciò che ha animato i commissari nel predisporre questo testo, che si discosta notevolmente dalla proposta fatta a suo tempo dalla Giunta, è l'obiettivo di raccogliere quasi in un testo unico, tutte le articolazioni dei controlli sugli atti degli enti locali. Nel fare questo la Commissione ha operato alcune scelte che ora sono al giudizio dell'Aula. Per intanto la Commissione è stata animata dall'orientamento di non interferire in alcun modo - e credo che il testo proposto sia coerente con questo obiettivo - con l'autonomia degli enti locali. E' ben vero che, a norma dell'articolo 46 dello Statuto, questa Regione ha amplissime facoltà di intervento in materia e però ha ribadito che non debba darsi luogo ad alcun controllo di merito ma che il controllo sugli atti degli enti locali debba essere di pura e semplice legittimità. Sembrerà la scoperta dell'acqua calda ma, tenuto conto dei poteri che abbiamo, il fatto di averlo riaffermato sta ad indicare una precisa scelta che la Commissione ha compiuto. Alcune scelte pare abbiano suscitato qualche leggera perplessità soprattutto nel collega Cogodi che mi ha preceduto, come quella relativa alla scelta dei componenti del comitato. Io devo dire che, forse perché ho partecipato al lavoro puntuale svolto dalla Commissione - anche se è un nostro dovere non innamorarsi fino in fondo delle cose che facciamo - avendo dato in perfetta buona fede il mio consenso, avendo lavorato per redigere questo testo, sono convinto delle scelte che abbiamo fatto. Quando, in ossequio anche ad un orientamento espresso esplicitamente dalla 142 di individuare i membri del comitato di controllo tra i componenti degli ordini professionali indicati dagli stessi ordini professionali nelle terne, siamo partiti dal presupposto che nell'indicare le terne gli ordini professionali facciano la miglior proposta possibile dei componenti il comitato. Una volta che gli esperti sono indicati degli ordini professionali quale ulteriore volontà si deve esprimere da parte del Consiglio, nella scelta all'interno delle terne? Volendo essere oggettivi e non entrare nel merito di scelte che sono state compiute dagli ordini, noi abbiamo ritenuto che il sorteggio nella terna fosse la scelta migliore. Partendo da questo presupposto, una volta che ci siamo convinti che dovevamo assicurarci attraverso i requisiti che ciascun componente avesse le capacità ed esperienze che la "142" ci richiama, che senso aveva andare a prevedere il voto dei consiglieri? Per logica deduzione, per convinta riaffermazione di una procedura che ci sembra quella che meglio persegue complessivamente l'obiettivo di essere, come dire, oggettivi nella scelta dei componenti del comitato, abbiano ritenuto che quella del sorteggio fosse la strada più adatta e più coerente con gli orientamenti e i principi che vado qui esponendo. La legge 142 ci fa obbligo di richiedere una capacità professionale, tecnica nel controllo degli atti e quindi una capacità che si esprime attraverso l'appartenenza agli ordini professionali e quant'altro. Abbiamo ritenuto che non la capacità professionale ma l'esperienza acquisita in diversi campi abbia lo steso identico valore, quindi l'aver fatto l'amministratore in qualità di rappresentante di un ente, di sindaco, di presidente di provincia o l'aver esercitato anche un potere come dire gestionale sul controllo degli atti, essere stato presidente o vicepresidente del comitato di controllo o l'avere svolto funzioni di segretario comunale o provinciale, perché la stessa legge 142 richiama proprio come prima fonte del controllo, quello che avviene all'interno degli enti, esercitato soprattutto dal segretario comunale. Abbiamo ritenuto che questa esperienza potesse essere utilmente utilizzata nel comitato di controllo, così come quella di funzionari in quiescenza e quant'altro, tutte persone che in qualche modo e per diversi motivi si è ritenuto che abbiano acquisito un'esperienza tale da poter assicurare oggettività nel controllo di legittimità che essi fanno, non dovendo entrare nel merito delle questioni, ma semplicemente dovendo fare un raffronto tra la legislazione vigente e il contenuto di ogni atto, per vedere se c'è coerenza con la legislazione, perché tale è, detto in parole povere, almeno per me, il controllo di legittimità. Abbiamo ritenuto necessaria, come dire, l'esperienza che si acquisisce quando, nello svolgimento della propria funzione o del proprio lavoro, si ha nel corso degli anni a che fare con queste problematiche. Non c'entra nulla il fato di essere stato sindaco di Sassari o sindaco di Goni. Quanto a esperienza - e io non voglio qui essere accusato di non avere la necessaria e doverosa considerazione per chi è per esempio primo cittadino del capoluogo di Cagliari invece che primo cittadino del comune di Goni - il sindaco del comune di Cagliari, vivaddio ha alle sue spalle strutture che lo aiutano nel valutare la legittimità di un atto. Mi riferisco sempre e soltanto alle questioni di legittimità. Poi nel merito, è pur vero - e sono d'accordo con Cogodi - che le problematiche che deve affrontare il primo cittadino di Cagliari sono enormemente più grandi di quelle del primo cittadino di Goni.
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI
(Segue BAROSCHI.) Ma non è questo il problema. Io non guardo alle questioni di merito, guardo semplicemente alle questioni di legittimità. Da questo punto di vista l'atto del comune di Goni presenta le stese identiche problematiche di quello del primo cittadino di Cagliari, perché ha come riferimento, come cornice, la legislazione vigente, che non differenzia Cagliari da Goni. Per questo abbiamo richiamato il requisito dell'esperienza acquisita negli anni, perché abbiamo ritenuto che una permanenza pari a quella che è oggi la durata del mandato di un comune, cioè quattro anni, fosse titolo sufficiente per partecipare al comitato di controllo, sia pure attraverso le norme che abbiamo previsto per la sua formazione.
Né ci è sembrato riduttivo, rispetto ai compiti affidati dalla "142", il ruolo svolto dal Consiglio regionale, questo per due ragioni. La prima ragione è che ci è pervenuta da parte degli attuali componenti del Comitato di controllo, la segnalazione sull'opportunità di evitare una reazione in questo senso della legge numero 142 - che dice che il presidente e il vicepresidente vanno scelti dagli stessi componenti del Comitato - e di far intervenire una autorità sovraordinata come può essere soltanto quella del Consiglio regionale. Questo per evitare le umane debolezze dei patteggiamenti, quando si deve scegliere un presidente o un vicepresidente, e per evitare che chi nel comitato non ha precitato all'elezione di un determinato presidente, in qualche modo si senta, come dire controparte. Per questo motivo abbiamo voluto riservare la scelta al Consiglio, in modo tale da rendere oggettivamente tutti uguali, in questo senso, i componenti del comitato. Questo non ci è parso affatto riduttivo, anche perché le funzioni dei presidenti del comitato di controllo assegnano loro particolari compiti, di cui dirò più avanti, soprattutto sul versante delle strutture che poi devono sorreggere l'opera di controllo dei comitati. Quanto al momento nel quale devono essere eletti, noi abbiamo fatto una proposta che si fa carico un po' dei ritardi che abbiamo avuto. Avessimo fatto questa legge immediatamente dopo la "142", probabilmente soltanto facendo slittare di 90 o 120 giorni rispetto alle elezioni o all'insediamento del Consiglio regionale, che era un metodo per evitare l'ingorgo, chiamiamolo così, che si verifica all'inizio della legislatura...
(Interruzioni)
Voglio ricordare che gli attuali comitati di controllo sono stati eletti in fretta e in furia perché una sentenza della Corte dichiarava che la scadenza non poteva essere superata dall'inerzia del Consiglio regionale. Siccome, mi pare di ricordare, erano 60 giorni, ci è sembrato che quei tempi, in quel momento, potessero essere ristretti, ma intervenendo oggi, e chiedendo che gli attuali comitati finiscano la loro funzione perché sono già abbondantemente, come dicevo all'inizio, fuori dai termini di una loro prorogatio, che si dia luogo immediatamente alla formazione dei nuovi comitati e che questi vivano per due anni e mezzo, cioè fino a metà della prossima legislatura. Dopo di che, essendo inviolabile e giusto il principio che ciascun Consiglio regionale elegga almeno uno dei comitati di controllo, nel tempo, la metà legislatura vale quanto l'inizio. Però tra formazione di elenchi e quant'altro, credo che ci sia il tempo necessario, anche perché probabilmente - ed è un problema che ci siamo posti quando abbiamo cercato di individuare i campi nel quale ricercare i possibili componenti dei Comitati - non abbiamo l'impressione che siano così vasti. Dovendosi acclarare la volontà del singolo a partecipare quale componente del comitato di controllo, sia che esso sia stato sindaco o presidente di provincia per quatto anni, o avvocato, commercialista e quant'altro, ci è sembrato che quest'opera di ricerca e di convincimento delle persone che abbiano questi requisiti, a chiedere di far parte del comitato di controllo, avesse necessità di un congruo tempo. C'è un problema che è quello dovuto all'articolazione dei comitati di controllo. La Sardegna è l'unica Regione nel nostro Paese che ha un comitato regionale di controllo e comitati circoscrizionali. Noi abbiamo differenziato, rispetto all'attuale legislazione, non dividendo queste due categorie chiamiamole così, di comitati, quello regionale e quelli circoscrizionali, per materie, ma cominciando ad individuare, all'interno del vasto mondo delle autonomie, ruoli differenziati tra le province e i comuni. Poiché stiamo dando attuazione all'ordinamento che è nella "142", che assegna alle province compiti come dire non solo di area vasta quali esse hanno, ma anche compiti di coordinamento dell'azione amministrativa delle autonomie sotto ordinate come i comuni e che nella nostra legislazione (legge numero 45, urbanistica) abbiamo incentivato, affidando alle province proprio questi compiti specifici, abbiamo ritenuto che il poter avere un'unica sede nella quale sottoporre a controllo di legittimità gli atti delle province fosse cosa oggi opportuna. Per questo motivo, abbiamo affidato il controllo sugli atti delle province ai comitati regionali di controllo. Ci sono infine due questioni - e mi avvio al termine del mio intervento - che vanno a mio modesto parere, sottolineate. Tenuto conto che il carico di lavoro degli attuali comitati, a seguito dell'entrata in vigore della "142", si è notevolmente ridotto - dai nostri accertamenti risulta che si è ridotto al 20 per cento - abbiamo ritenuto che rimanesse grande spazio - e per questo non abbiamo diminuito il numero dei Comitati - per un compito che finora non è stato svolto compiutamente, secondo la Commissione, e secondo il mio modesto parere, quello dell'assistenza agli enti locali, che non è il controllo, e infatti nella proposta questo compito viene affidato a strutture diverse, pure all'interno delle strutture burocratiche dei comitati. Quindi due compiti diversi che non devono confliggere e che devono restare in due sedi diverse, in modo tale da avviare l'assistenza agli enti locali tenuto conto dell'accavallarsi continuo della legislazione che li riguarda. Tra l'altro gran parte dei comuni della nostra isola mancano di un segretario permanente. Teniamo conto di questo quindi e prevediamo un'opera di assistenza, di aiuto, come si suol dire agli enti locali, che è sempre opportuna e giusta, in questo momento, e lasciano ai comitati, come dire, un'opera di reciproco convincimento sugli orientamenti di carattere generale. Per questo abbiamo cercato di incentivare la pubblicazione degli atti più importanti di controllo, in modo tale che costituiscano non un impegno, perché non è possibile e non sarebbe giusto, perché l'autonomia dei comitati va salvaguardata, se vogliamo salvaguardare la vera funzione di controllo, ma come dire, questioni che sono fondamentali, che hanno una loro importanza intrinseca e su cui c'è la possibilità di un convincimento comune che nel comitato può venire a formarsi per valutare gli stessi atti e le stesse problematiche, in modo tale che ci sia, nel controllo, una uniformità di giudizio, se vogliamo chiamarla così, pur sempre nell'autonomia all'interno degli stessi comitati. Infine c'è il problema del rapporto tra comitati e strutture, altra questione che è stata posta e che è di particolare delicatezza, volendo salvaguardare la capacità di giudizio e quindi anche l'elaborazione dell'istruttoria in considerazione del fatto che dall'altra parte ci saranno uffici che dipendono dall'amministrazione regionale. Il punto di raccordo si è trovato nel rapporto tra presidente del comitato - ecco una delle ragioni per le quali abbiamo ritenuto che fosse giusto che fosse il Consiglio a nominare il presidente - e il coordinatore del servizio, i due personaggi ai quali affidare appunto questa stretta dipendenza del comitato di controllo nella sua struttura, ma attraverso il solo coordinatore, dal presidente del comitato, il che vuol dire che le strutture sono al servizio del comitato e non dell'Assessore, tanto per essere estremamente chiari.
Con questo abbiamo voluto cercare di assicurare la massima autonomia possibile del controllo esercitato dai comitati, nella valutazione della legittimità degli atti dei comuni e delle province.
Questa proposta contiene anche un'altra indicazione. Per quello che attiene gli atti che non siano dei comuni e delle province, quindi gli atti di tutti gli altri enti che la legge 62 richiama, si è detto che valgono ancora le norme previste dalla legge 62. Con questo non abbiamo voluto dire che quelle norme non vadano adeguate, anzi è veramente necessario adeguarle. Pensiamo alle Unità sanitarie locali, pensiamo agli altri enti sottoposti a controllo, i consorzi industriali e quant'altro, abbiamo ritenuto che fosse materia da affrontare con un altro provvedimento legislativo, evitando un'eccessiva interconnessione tra le autonomie locali e gli enti strumentali, non autonomi, della Regione.
Per tutte queste ragioni, io non me la sento di aderire alla richiesta che ha fatto poc'anzi il collega Cogodi, di adire a un ulteriore approfondimento di questo testo, non perché l'Aula non possa migliorarlo, - ci mancherebbe altro - ma per l'urgenza che questo provvedimento riveste e perché, tutto sommato, la Commissione ha impiegato un anno per esitare questo provvedimento, non perché ha dormito, ma perché ha inteso sottoporre il proprio lavoro a verifiche continue, sia con i destinatari di questo controllo che sono gli enti locai, sia con coloro che esercitano attualmente questo controllo e quindi hanno acquisito esperienza in merito e questo ha richiesto parecchio tempo. Il testo si è notevolmente arricchito delle loro esperienze e dei loro suggerimenti, ma a questo punto io ritengo che debba darsi luogo ad una legge che ponga fine ad uno stato di incertezza che si va facendo strada tra gli amministratori locali quando devono affrontare il problema dei controlli. Io voglio qui ripetere l'invito che ci viene da un illustre personaggio del nostro Paese che attualmente ha la carica di Ministro, che è Sabino Cassese, noi dobbiamo fare ogni sforzo perché il controllo amministrativo non avvenga solo nella sede deputata al controllo di legittimità, ma dobbiamo fare di tutto per aiutare gli amministratori e le strutture delle autonomie locali, perché il controllo avvenga all'atto della formazione degli atti, perché cioè sia riattivato quell'autocontrollo interno che tutto sommato significa capacità delle strutture, capacità degli amministratori, significa tante cose, tutte cose che però si costruiscono, perché non si ottengono per elezione o per acquisita esperienza di lavoro. Dobbiamo fare in modo che questo autocontrollo torni ad essere il vero controllo sugli atti degli enti locali. Se facessimo questo io ritengo che, essendo questo testo coerente con questo principio, faremmo non una grande innovazione ma, sia pure con un po' di ritardo, faremmo il nostro dovere e aiuteremmo coloro ai quali è affidata l'amministrazione e la gestione delle nostre autonomie locali.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.
PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per fare due brevi considerazioni. E' evidente che il lavoro della Commissione è stato un lavoro serio. Sono stati interpellati gli enti che dovranno essere sottoposti al controllo. Io intendo però fare qualche osservazione. E' giusto che soprattutto quando il presidente della Commissione parla di richiesta delle terne, si pensi che le organizzazioni professionali nella scelta degli esperti, con un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'albo, debbano scegliere il meglio. Ci verrà presentata una terna, io mi auguro che vengano indicati i migliori, non quelli che sono più vicini a chi dispone della formazione di queste terne. Ma accanto a questo miglioramento al punto di vista qualitativo, nella composizione del comitato di controllo, una delle cose che si nota immediatamente è che, ad eccezione degli stipendi fissi del presidente e del vicepresidente, si diminuisce, anzi si dimezza, il gettone di presenza. Pensate davvero che un architetto o un ingegnere accettino di partecipare a una seduta al giorno - qui se ne prevedono anche due - per avere 60 mila lire lorde di gettone? A meno che non si tratti di un ingegnere disoccupato, la cui sola esperienza è quella dell'iscrizione all'albo e che, non avendo altre risorse, si accontenta di questo. Sappiamo tutti quali sono gli onorari dei professionisti soprattutto se sono bravi, come vorremmo che fossero quelli che verranno nominati negli enti di controllo. Una riflessione su questo aspetto evidentemente va fatta, in modo che il giudizio del professionista chiamato a valutare deliberazioni importanti degli enti locali che vanno viste con la maggiore serenità possibile possa essere autonomo anche in questo senso. Questo è il primo aspetto.
Un secondo aspetto che vorrei richiamare è quello relativo alla prima applicazione e alle prime nomine. Io dubito, onorevole Baroschi, che si trovino con facilità dei professionisti disponibili ad essere nominati in questo comitato per cui ho delle perplessità sul primo insediamento di questo comitato di controllo. Acquisiti i documenti, vengono prorogati gli attuali comitati di controllo sino a quando viene insediato il nuovo comitato di controllo - la cui composizione io ritengo sarà difficoltosa - comunque ai 90 giorni gli attuali comitati decadono. E se per caso non riusciamo a nominare il nuovo comitato proprio per mancanza di nomi? Non basta la composizione delle terne. Il Consiglio dopo 15 giorni dalla richiesta, se le terne non vengono comunicate, provvede a nominare i componenti del comitato di controllo. In effetti il Consiglio regionale viene chiamato a comporre questo comitato in caso di non nomina da parte degli organi professionali. Io rifletterei su due cose: sulla necessità di rivedere in qualche modo il gettone di presenza che è stato dimezzato rispetto agli attuali valori e sull'opportunità che il comitato di controllo in carica debba decadere quando l'altro viene eletto, non prima. Guai a noi se dovessimo avere un periodo di vacanza in quanto non è previsto che i comitati attuali possano durare oltre i tre mesi dalla data di decadenza. Questi due punti sono fondamentali. Tutto il resto, evidentemente, se la Commissione lo ha discusso, lo ha discusso con attenzione. Probabilmente ha osservato con attenzione e ha discusso anche la questione della decadenza ai tre mesi e quella del gettone. Siccome però questi aspetti destano in me delle perplessità, ove in Commissione siano stati discussi ed approfonditi, il Presidente ci spieghi come fa a trovare professionisti che abbiano dieci anni di anzianità e di esperienza, disposti venire a lavorare alla Regione, al comitato di controllo, per sessanta mila lire al giorno.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Antonio Satta. Ne ha facoltà.
SATTA ANTONIO (D.C.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, io esprimo apprezzamento per il fatto che finalmente si discute della proposta di legge che ha come primo firmatario Pubusa, e del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale. Quindi esprimo apprezzamento per il lavoro della Commissione nel suo complesso, anche perché con questa discussione si pone fine alle continue, legittime richieste di far sì che anche in Sardegna decolli finalmente la parte della "142" relativa proprio ai controlli. Quindi, anche se con notevole ritardo, il fatto positivo è che oggi finalmente il Consiglio regionale della Sardegna è impegnato a darsi una sua legge in attuazione della "142".
Presidente, io comunque devo rilevare che, a mio modesto parere, questa proposta, che è un tentativo di conciliare le proposte esistenti precedentemente e la posizione della Commissione, ha portato ad un appesantimento della normativa stessa, e io credo invece che sia necessario uno strumento snello, efficace e puntuale. Apprezzo il fatto che la Commissione abbia estrapolato la parte dei controlli sui consorzi industriali, a seguito della normativa statale che da nuovi indirizzi sui controlli, ponendo i consorzi come enti pubblici economici, quindi soggetti ad un diverso metodo di controllo. Così come apprezzo, in termini di snellezza, il fatto che la Commissione si sia posta il problema di dare una risposta per quanto riguarda l'esame dei problemi relativi all'urbanistica presso le sedi circoscrizionali di controllo, in questo modificando la legge 45. Io non so se qui è scritto - non ce l'ho presente - che viene soppresso un certo articolo della "45" che prevedeva le Commissioni specializzate in urbanistica che vengono, con queste norme, invece, cancellate, con l'introduzione della norma che prevede due esperti nel settore urbanistico da affiancare al comitato quando sono in discussione problemi relativi ai piani e strumenti urbanistici, siano essi di livello attuativo, quindi di competenza del comitato circoscrizionale di controllo, o di livello generale e quindi di competenza del comitato regionale di controllo. Se così non fosse ci troveremmo con due leggi in contrasto l'una con l'altra, e quindi credo che questo porrebbe problemi di attuazione. Chiederei al riguardo, se così non fosse, una eventuale norma di coordinamento che quanto meno prevedesse che questa norma abroga la precedente norma prevista nella "45".
Non concordo, Presidente, con la composizione del Comitato di controllo; la proposta della Commissione mi sembra una proposta di chiara compromissione con quelli che forse erano i vecchi schemi e credo che non sia una grande innovazione il fatto di spogliare l'Assemblea regionale della responsabilità di scegliere quelli che sono gli organi di controllo delle materie che sono poi emanazione di questa Assemblea legislativa. Credo non sia un'innovazione il fatto che un'Assemblea regionale debba limitarsi a sorteggiare su una terna indicata dagli ordini professionali. Questo significherebbe dare potere a organismi pure importanti, ma che diventerebbero in questo caso delle autentiche lobby in grado di indicare i loro rappresentanti nei diversi organi di controllo che devono poi esaminare l'attività amministrativa - questo non bisogna dimenticarlo - di comuni e province. E allora, Presidente, credo che l'Assemblea regionale debba assumersi fino in fondo questa responsabilità e credo che sia un fatto già di rilievo, questo sì innovativo, che la scelta vada fatta tra esperti che hanno una loro precisa caratterizzazione, pensando anche alla costituzione di comitati possibili nell'ambito di questo contesto. Non dimentichiamo che alcuni comitati sono individuati in regioni periferiche della nostra isola, quindi anche la disponibilità del materiale umano è quella che è. Dunque, se i comitati - così come dice l'articolo 4 della proposta della Commissione - sono composti da due componenti sorteggiati tra chi abbia ricoperto complessivamente per quattro anni almeno in Sardegna, le cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente e vicepresidente di comitato di controllo, e sia in possesso - questo francamente è davvero ancora incomprensibile - di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, potrebbe anche capitare il caso che il sindaco di Trattalias, se ha i titoli, possa essere sorteggiato a fare il membro del comitato di controllo, e poi anche essere nominato presidente del comitato di controllo di Tempio, o di Lanusei o di Sassari. O viceversa, il sindaco di Badesi potrebbe fare il presidente del comitato di controllo di Cagliari. Non capisco poi, questa precisazione sul possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Questo è un esempio, e inoltre non capisco perché il Consiglio regionale debba scegliere un componente sorteggiato da una terna di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati proposti dal competente organo professionale. Intanto bisognerebbe distinguere quanto meno per province, e questo qui non c'è scritto. Tra l'altro gli ordini degli avvocati sono organizzati per circoscrizioni giudiziarie, se non vado errando, e questo non è indicato nella legge. Quindi non sappiamo quale dovrebbe essere l'ordine degli avvocati, oppure forse sarà la Camera civile regionale che manderà la terna. Una terna però non è sufficiente, perché noi abbiamo sette circoscrizioni, quindi dovremmo avere 21 nomi. Francamente, quindi ritengo che questo percorso sia non solo non attuabile ma lesivo della dignità di questa Assemblea regionale, che invece deve essere posta in grado di scegliere con voto limitato i rappresentanti che devono avere i requisiti di esperti. Io mi sono permesso di presentare un emendamento al riguardo riproponendo - credo che questa non sia certamente l'unica soluzione e che ce ne possano essere anche migliori, ma era un modo per riproporre il problema - riproponendo la composizione, così come era prevista nel disegno di legge. Tra l'altro lo spazio per una presenza, chiamiamola "politica" è limitato ad un solo rappresentante su sette anziché due, così come previsto nella proposta della Commissione; per dare a questo comitato anche il contributo di chi ha maturato esperienza amministrativa e quindi è in grado anche di dare una valutazione amministrativa dell'atto che viene sottoposto al controllo di legittimità del comitato stesso. Quindi è una esigua minoranza che non incide assolutamente, se non nella misura in cui questo contributo viene dato da persone che hanno svolto una attività in prima linea come sindaci o presidenti di provincia o di comunità montana, e noi abbiamo previsto a suo temo nel disegno di legge che abbiano svolto anche il ruolo di consigliere regionale o di parlamentare, persone cioè che hanno maturato esperienza legislativa oppure amministrativa o di controllo stesso degli atti che venivano sottoposti alla loro attenzione per il ruolo che svolgevano. Il resto del comitato è tutto destinato ad esperti veri e propri, con un'ampia scelta ma con la garanzia dell'iscrizione all'albo professionale. Vivaddio, io credo che 80 consiglieri regionali abbiano la capacità e dovrebbero avere la capacità di scegliere liberamente, rappresentando tutte le istanze qui presenti, per costituire un comitato di controllo che non è un organo giudicante ma è un organo che deve sovraintendere a che i nostri comuni e le nostre province svolgano la loro attività amministrativa in termini corretti, secondo legge. Questo è il compito dei comitati di controllo che spesso invece in passato ma anche attualmente si ergono a giudici di quelli che sono gli atti amministrativi prodotti dai comuni e dalle province. Ecco perché nell'emendamento che io ho presentato alla Presidenza si prevede che il comitato possa essere composto da un membro effettivo e un membro supplente tra gli iscritti all'albo degli avvocati abilitati a patrocinare innanzi alla giurisdizione superiore. Questo perché si tratta di persone che hanno maturato questa esperienza e questa capacità, quindi giuristi di fatto capaci di dare il proprio contributo in maniera profonda nell'esame degli atti, e quindi dare garanzie, perché il comune vuole garanzie, e più è qualificato il collegio che controlla più garantiti si sentono il sindaco eletto direttamente dal popolo, la sua giunta e il consiglio comunale. Un effettivo quindi tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti, ma scelto dal Consiglio e non dal presidente di turno dell'ordine, uno effettivo scelto tra i magistrati e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza ovvero tra i segretari comunali in quiescenza, un membro effettivo e un supplente scelto tra i funzionali regionali, comunali e provinciali in quiescenza, e poi uno tra i professori di ruolo in materie giuridiche dell'Università oppure tra i professori di ruolo in materie giuridiche della scuola media superiore. Questo perché, per esempio, nella circoscrizione di Nuoro, di Lanusei, di Iglesias e di Tempio non esistono università e quindi è difficile trovare un professore in materie giuridiche di quel livello, però è facile trovare professori di ruoto che insegnano materie giuridiche alle scuole superiori. Quindi è una presenza qualificata che è facile trovare in tutti questi territori e che è garanzia di un ulteriore apporto per il controllo degli atti in termini molto corretti. Quindi l'elezione viene demandato completamente al Consiglio regionale con un voto limitato, ovviamente, per garantire il fatto che il controllo sia espressione delle sensibilità presenti in questo Consiglio - l'ho già detto prima - e si possa quindi accedere all'esame degli atti degli enti locali con una diversa attenzione rispetto a quella che si aveva in passato, dove invece evidentemente, e troppo spesso, si sono avuti pronunciamenti non tanto di legittimità quanto di merito con una caratterizzazione prettamente politica, perché spesso nei comitati di controllo si sono formate e si formano maggioranze politiche. Questo Consiglio ha sempre eletto, da quando è in vigore la riforma, espressioni politiche, espressioni dei partiti; quindi hanno risposto puntualmente proprio i partiti, addirittura con collegamenti stretti - lo diceva anche il collega Cogodi e concordo - tra le centrali dei partiti e i comuni di volta in volta interessati ai problemi.
Questo credo non potrà più succedere se andrà avanti questa proposta; potrà rimanere in piedi invece se andrà avanti la proposta della Commissione. Quindi chiedo al Consiglio che su questo si possa fare una riflessione, possa essere evidentemente migliorata questa proposta che certamente non è la migliore possibile; è uno sforzo compiuto tra l'altro da esperti (questa proposta era stata elaborata dalla Giunta regionale però attraverso esperti del settore del diritto regionale) quindi un contributo per un miglioramento forte della caratterizzazione del comitato, della sua elezione. E mi ritengo anche soddisfatto del fatto che è stata lasciata l'elezione del presidente agli eletti anziché essere il Consiglio regionale ad imporre il presidente. Questa tesi è stata accolta anche dalla Commissione e questo credo sia un fatto positivo e di grande innovazione, cioè il presidente ha il consenso di coloro che sono stati chiamati ad esaminare gli atti dei comuni e delle province.
Questo, Presidente, volevo dire come contributo e, nel ritenere che sia urgente comunque arrivare ad una definizione di questo aspetto della legge 142 attraverso l'approvazione del disegno di legge, credo che uno sforzo ed anche una riflessione su alcuni aspetti che sono importanti e non si possono modificare domani mattina, sia utile all'Assemblea stessa
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.
PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole per intervenire nel dibattito su questo provvedimento legislativo molto importante che il Consiglio sta discutendo. Le diverse proposte di legge (ricordo che la prima, che mi vede come primo firmatario del Gruppo del P.D.S. risale al 1990, quindi si tratta di una proposta che si poneva tempestivamente come attuativa della legge 142) e più in generale il lavoro della Commissione, sono tutte animate dall'intendimento di fare in modo che i comitati di controllo svolgano la loro delicata funzione in modo obiettivo. Infatti è noto a tutti i colleghi, è una esigenza fortemente avvertita, che l'attività di controllo sugli atti amministrativi dei comuni e delle province sia svolta con criteri di obiettività. Si tratta di una attività amministrativa ma si dice giustamente che deve essere svolta con caratteri simili all'attività giurisdizionale; cioè gli organi devono avere delle caratteristiche per il loro modo di comporsi, per i membri che li compongono, per le competenze e per le procedure che hanno; si deve trattare appunto di una attività che, benché abbia natura giuridica di attività amministrativa, si deve svolgere con i caratteri di obiettività e di indipendenza propri dell'attività giurisdizionale. Quindi ci siamo mossi nella direzione, del resto già indicata dalla legge 142, di individuare questi criteri.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRENTI
(Segue PUBUSA.) In effetti nella proposta di legge presentata dal Gruppo del P.D.S. noi avevamo inteso raggiungere questa finalità in un modo diverso da quello che è emerso nella Commissione, nel senso che avevamo mantenuto il tradizionale metodo di scelta che è quello della elezione da parte del Consiglio ma con un forte temperamento che era rappresentato dal fatto che il Consiglio non sceglieva liberamente ma sceglieva soltanto nell'ambito di particolari categorie professionali, oppure nell'ambito di terne scelte da ordini professionali. In questo modo si garantivano sia la professionalità, sia l'autonomia e l'indipendenza; le persone non venivano scelte soltanto per aderenze politiche o tessere di partito o altro, ma al tempo stesso si assicurava anche una scelta nell'ambito di queste categorie e nell'ambito di queste terne da parte del Consiglio regionale. La Commissione ha fatto un ragionamento diverso, un ragionamento che come tutti i ragionamenti può essere oggetto di critiche o di valutazioni. D'altra parte noi stessi che siamo addivenuti alla fine a questa scelta non neghiamo di avere discusso molto prima di adottarla e non neghiamo che, come tutte le scelte che hanno un carattere di novità, implica un certo grado di incertezza e di dubbio. Penso che nessuna riforma o nessuna disposizione che introduca una disciplina fortemente innovativa rispetto a quelle consolidate e conosciute possa mai vedere il legislatore in una posizione di tranquillità, si tratta sempre di qualcosa che deve poi misurarsi con la realtà, di qualcosa che deve essere messa alla prova dei fatti e che, alla prova dei fatti, può andare benissimo e rispondere alle finalità per le quali è stata istituita in modo ottimale, ma potrebbe anche dare esito negativo. La Commissione ha scelto il sistema del sorteggio, eliminando quindi la fase rappresentata dalla scelta da parte del Consiglio. Però, dire che questa innovazione, come ha detto l'onorevole Cogodi, è un'innovazione che praticamente affida la composizione dei comitati alla sorte, mi sembra eccessivo. La critica è una critica che non coglie nel segno, perché non tiene conto di un fatto, cioè del fatto che il sorteggio avviene nell'ambito delle categorie ben determinate. In taluni casi avviene nell'ambito di terne scelte da ordini professionali, quindi a quel punto il fatto che, nell'ambito di una terna che ha caratteristiche forti di professionalità e di obiettività, sia il Consiglio a scegliere o sia la sorte a scegliere, secondo me non cambia assolutamente niente. In effetti, nulla in questo caso è riservato alla sorte, proprio perché vi è una scelta che avviene nell'ambito di ordini professionali tra persone che hanno caratteristiche particolari, cioè una certa anzianità di iscrizione e di esercizio della professione di avvocato o della professione di commercialista e così via, oppure nell'ambito di particolari categorie che vengono individuate anche in questo caso con criteri di professionalità e di conoscenza.
Per quanto riguarda l'osservazione che faceva l'onorevole Cogodi, in relazione ai sindaci che devono avere la scuola media superiore, è vero che si può fare un'obiezione, si può dire che, rispetto al criterio della professionalità, in questo caso vi può essere una professionalità inferiore, però è un cattivo metodo di argomentazione, e l'onorevole Cogodi che un tempo faceva l'avvocato dovrebbe saperlo, fare la critica ad un criterio senza cogliere quale sia la ratio che ha indotto ad introdurre il criterio medesimo. In questo caso infatti la critica non coglie nel segno proprio perché è a tutti evidente che l'inserimento di sindaci o di presidenti di provincia, non risponde alla ratio della professionalità tecnica, perché a questa risponde la scelta degli altri membri del comitato che sono avvocati, che sono professionisti iscritti all'albo dei commercialisti o che sono magistrati. Qui la ratio è diversa: si vogliono immettere in senso a quest'organo collegiale un'esperienza e una capacità di valutazione degli atti che nascono da una esperienza amministrativa concreta. Tutti i colleghi sanno quanto utile sia in ogni attività questa esperienza. Pensiamo per esempio all'attività delle Commissioni; io ho sempre apprezzato in modo grandissimo, nella passata legislatura, quando ho avuto l'onore di presiedere per cinque anni la prima Commissione, ma anche in questa in cui sono membro della prima Commissione, ho apprezzato moltissimo i contributi che ci sono venuti da colleghi che hanno svolto per anni la funzione di sindaco. Molto spesso chi non ha svolto una determinata funzione, non ha compiuto una certa esperienza, valuta i fatti, gli episodi, staccandoli da determinati contesti, finendo quindi per dare anche delle valutazioni diverse. La dottrina è utilissima, e lo dico sapendo che è così, soprattutto in un controllo di legittimità, dove vengono in considerazione delle figure giuridiche che sono sedimentate in una esperienza giurisprudenziale e dottrinale che ha ormai più di cento anni, e quindi non sarò e non potrò certo essere io a negarla, e tuttavia una visione puramente astratta degli atti amministrativi può indurre anche un fine giurista a cadere in errore su una certa valutazione. Può essere utile, è utile che in quella valutazione vi sia anche il contributo, l'esperienza di una persona, che può essere più modesta quanto alla conoscenza dei vizi di legittimità degli atti amministrativi, ma che abbia invece una grande esperienza pratica formatasi sul campo. Noi abbiamo dei sindaci che non valgono molto ma abbiamo dei sindaci in Sardegna, così come da altre parti d'Italia, che si sono fatti sul campo un'esperienza amministrativa che veramente non ha paragoni, che è una risorsa preziosa. Ora certo è un criterio discutibile. La Commissione ha ritenuto però che queste preziose esperienze acquistate sul campo da amministratori possano - nell'ambito di quest'organo collegiale che per il resto è completamente composto da persone che invece hanno una particolare professionalità soprattutto tecnico-giuridica - essere utili. Ci rendiamo conto che è un criterio discutibile, ci sembra tuttavia che l'accanimento con cui l'onorevole Cogodi criticava questa scelta sia eccessivo e tutto sommato ingiusto nei confronti degli amministratori locali e dei sindaci, che molto spesso svolgono la loro funzione con grande diligenza e con grande serietà e la cui esperienza è indubbiamente un patrimonio, su cui ovviamente si può discutere, come su tutte le cose, ma che non può essere trattato con leggerezza e superficialità. Quindi anche da questo punto di vista è del tutto evidente qual è la ratio del criterio che noi abbiamo introdotto. Complessivamente la scelta che abbiamo compiuto come Commissione, è una scelta che ci sembra rafforzi il criterio dell'obiettività dell'organo, cioè ci sembra che complessivamente, tra i pro e i contro, in questo particolare momento, perché non dobbiamo dimenticare in quale contingenza stiamo operando, questo criterio del sorteggio, ben inteso nell'ambito di gruppi ristretti e di categorie ben determinate e fortemente professionalizzate, sia il criterio migliore. Io non voglio ricordare all'onorevole Cogodi che ha svolto funzioni di Assessore per lungo tempo e che è stato anche Vicepresidente della Giunta regionale, cioè ha sostituito il Presidente durante le ferie, che allora invece di assumere atteggiamenti di opposizione, quali oggi assume, aveva degli atteggiamenti piuttosto infastiditi nei confronti di chi sollevava delle questioni; io, che ho avuto sempre l'abitudine di sollevare questioni, ne so qualcosa, tra l'altro facevamo parte anche dello stesso partito. Però io credo che questo eviti una critica che si poteva muovere in passato e cioè la critica che il presidente di qualche comitato di controllo fosse il fiduciario diretto, legato da rapporti anche partitici o quasi di corrente o di cordata con l'Assessore di turno agli enti locali. So che si tratta di persone rispettabili e di persone abbastanza serie, però da un punto di vista istituzionale non c'è dubbio che quel particolare rapporto o quella particolare scelta configuravano la delicata funzione di controllo come una funzione che poteva in astratto, poi io non ho riscontri per dire che effettivamente si sia svolta così, stiamo parlando ovviamente di un modello istituzionale, poteva prestarsi a ingerenze o indirizzi da parte dell'Assessore che aveva operato la scelta e che intratteneva rapporti di questa natura con membri o addirittura con presidenti dell'organo di controllo. Noi abbiamo ritenuto che quel modello non sia un modello che offre garanzie di obiettività, abbiamo optato per un altro, si tratta ovviamente di una scelta opinabile e discutibile però credo che l'Assemblea debba comprendere pienamente la ratio di quello che abbiamo fatto.
Per quanto mi concerne, non ho nessuna difficoltà a dire che non mi piacciono i membri dei comitati di controllo a cui qualsiasi consigliere regionale o qualsiasi membro di partito può dire: "questo atto deve passare perché interessa Tizio che fa parte del nostro partito, è amico mio, eccetera, e quest'altro atto invece non deve passare perché è espressione di avversari politici". Io ritengo che rispetto a questo sistema, che è un sistema odioso che va contro l'obiettività della funzione, sia largamente preferibile un sistema che può effettivamente in taluni casi portare anche all'elezione nell'ambito di un organo collegiale di qualche membro che non abbia delle grandi caratteristiche per farne parte, che poi sarebbero caratteristiche il più delle volte caratteriali o, per i sindaci, culturali, benché noi abbiamo fissato dei requisiti piuttosto seri. Preferisco che un comitato di controllo possa in qualche sua parte presentare elementi di debolezza che vengono però recuperati dall'organo complessivamente. E poi non dimentichiamoci della funzione importante, ai fini dell'imparzialità e ai fini della predisposizione degli atti, che dovrebbe svolgere la struttura tecnica di supporto. Preferisco correre questo rischio che avere la certezza di quello che abbiamo avuto finora: presidenti cui talvolta l'Assessore di turno o altri si possono rivolgere chiedendo che un atto passi anche se non deve passare, commissari che vengono influenzati perché la scelta è di carattere politico e la legittimazione è di carattere politico, il che significa, cari colleghi, vanificare la scelta. D'altra parte, siccome nessuno di noi ha gli occhi chiusi, dobbiamo dire anche che il più delle volte queste scelte operate dal Consiglio si traducono anch'esse in una sorta di sorteggio o sono affidate anch'esse al caso, un caso diverso ma sempre un caso, se vogliamo anche peggiore: ci vengono consegnati dei nomi e questi nomi, senza che la maggior parte dei consiglieri li conoscano, vengono votati. A me è capitato, siccome sono indisciplinato e molto spesso rispondo alla mia coscienza, di chiedere precisazioni e mi è stato risposto: "Ma sai, lo ha indicato il partito tal dei tali, è un tipo che non vale niente, non puoi fidare la giacca perché quello ti potrebbe portare via il portafoglio, però, sai, lo ha indicato il partito tal dei tali, noi siamo in maggioranza e non possiamo fare il contrario". Io credo che anche queste cose ce le dobbiamo dire con estrema chiarezza. Quindi è un criterio tutto da verificare, è un criterio nuovo, può darsi che dia esisti negativi e che l'Assemblea debba di qui a non molto intervenire per correggerlo, tuttavia è un criterio che merita, a nostro avviso, di essere sperimentato. Può anche darsi che sia un criterio che ci faccia fare un passo in avanti per quanto attiene alle finalità che vogliamo raggiungere.
Per quanto riguarda gli altri aspetti, certamente alcuni punti possono essere criticabili, perché per esempio, non c'è dubbio che anche nella scelta dei criteri si potevano inserire altre categorie benemerite che invece non sono state inserite; alcuni colleghi hanno osservato, ad esempio, che i funzionari della Regione non possono farne parte mentre possono farne parte gli statali. E' un criterio discutibile, tuttavia anche questa scelta non è stata determinata da odio o disconoscimento di professionalità nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione regionale, ma una considerazione astratta di carattere istituzionale. Il dipendente regionale è funzionalmente incardinato in un certo apparato. Dipende gerarchicamente dall'Assessore. Il fatto che svolga questa funzione può in concreto determinare un certo condizionamento da parte di un Assessore di turno che non fosse corretto. In pratica può anche verificarsi il contrario, abbiamo tanti valentissimi funzionari sia del Consiglio sia dell'amministrazione regionale che nello svolgimento delle loro funzioni hanno una obiettività che va molto al di là dei loro orientamenti politici e di tante altre cose. Questo noi tutti lo riconosciamo, però non sempre accade. Quindi noi abbiamo operato una scelta che da un punto di vista istituzionale ed astratto tende ad evitare questi possibili condizionamenti. E' una scelta anche questa opinabile, discutibile, che può essere oggetto di qualche critica e può lasciare scontento qualcuno, ma ha una sua ratio, una sua logica, non è determinata dal caso.
Per quanto riguarda le forme di incompatibilità e ineleggibilità, ci pare anche qui di avere seguito un criterio di rigore; non capisco a questo proposito la critica che faceva il collega Cogodi che mi sembrava più una critica nominalistica che di sostanza, in relazione alla decadenza di chi assume un incarico professionale da parte degli enti che devono essere controllati. E' evidente che se gli incarichi professionali sono già posseduti ci troviamo in presenza di una situazione in cui il membro non può essere neanche incardinato nell'organo perché quella situazione già esiste nel momento in cui la persona deve essere chiamata, laddove venga sorteggiata, a far parte dell'organo. Se invece, come lo stesso collega Cogodi ipotizzava, un membro del comitato di controllo a un certo punto preferisce, nello svolgimento di sue attività professionali, accettare degli incarichi vantaggiosi o interessanti dal punto di vista professionale da parte di un ente, siamo in un regime democratico in cui questo è possibile, la condizione che noi poniamo è che a quel punto quella scelta comporta decadenza rispetto alla carica di membro dell'organo di controllo. Quindi può anche avvenire nella pratica una evenienza di questo genere, tuttavia ci sembra che in modo rigoroso il problema si sciolga nell'unico modo in cui correttamente il legislatore può provvedere, cioè che quel soggetto non possa più far parte dell'organo di controllo, non potendo assumere la funzione di controllore nei confronti di un ente col quale intrattiene dei rapporti professionali. Quindi mi pare che l'osservazione che faceva il collega Cogodi, da questo punto di vista sia pienamente soddisfatta dal testo della legge. Conclusivamente cosa si può dire di questa proposta? E' una proposta che presenta dei punti, soprattutto quello relativo al sorteggio, di innovazione che, come dicevo prima, essendo elementi di innovazione comportano anche un certo grado di incertezza. Le innovazioni laddove non siano sperimentate da altre parti devono sempre essere misurate con la pratica. Noi di questo siamo perfettamente convinti, sappiamo però anche che se non si fa innovazione si continua sempre sul conosciuto, non si fanno riforme, non si modifica mai niente. Abbiamo individuato questa via, è una via sulla quale si può discutere, che può essere criticata; del resto, ripeto, nella stessa proposta di legge del P.D.S., il criterio era un altro, noi riteniamo che sia una via che il Consiglio deve sperimentare fino in fondo, salvo poi eventualmente ritornarci, posto che siamo un organo che può anche modificare questa legge. Ci sembra tuttavia che sia un sistema, allo stato attuale preferibile a quello finora sperimentato e che presentava i difetti, questi sì provati, di cui prima io e anche altri colleghi abbiamo parlato. Ci sono altri punti ugualmente discutibili, tuttavia la ratio che ha animato la scelta della Commissione ci sembra coerente e corretta, riteniamo che complessivamente questo provvedimento con qualche piccolo aggiustamento, con qualche suggerimento che può venire dal dibattito generale o anche dalla discussine sugli articoli, possa essere approvato e riteniamo anche che rappresenti un notevole passo in avanti nell'esercizio di questa delicata funzione e rappresenti un momento importante a cui altri ne dovrebbero seguire - e purtroppo questo non avviene con la dovuta tempestività - nell'applicazione della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di non dovermi soffermare troppo nella discussione generale su questo progetto di legge che arriva in Aula dopo tanto tempo, ma credo che il tempo che si è utilizzato per arrivare a questa proposta sia stato un tempo speso proficuamente. Il dibattito che c'è stato in Commissione è stato puntuale, improntato alla partecipazione globale, indipendentemente da logiche di appartenenza, ma nella visione direi dell'interesse dei destinatari del controllo, cioè gli enti locali in particolare, che è un interesse che non può che essere di carattere generale, di carattere così diciamo comunitario. L'impostazione che si è data al provvedimento da parte di alcuni è ritenuta innovatrice, è ritenuta modificatrice di un sistema, di un atteggiamento e di una certa filosofa nell'interpretare non tanto il sistema dei controlli quanto il sistema con cui si eleggono e si rendono deputati i soggetti a esercitare il controllo.
Il collega Cogodi citava appunto il termine "rivoluzione", imputando al sottoscritto un uso troppo frequente di questo termine. Io, avendo un dubbio, visto che Cogodi mi rimprovera spesso dell'uso improprio di questo termine, ho verificato nel vocabolario che, in sostanza, rivoluzionare vuol dire "mettere a soqquadro, fare o apportare delle innovazioni radicali, cambiare, trasformare profondamente". Io credo che questo termine mai sia stato tanto appropriato quanto per questa proposta di normativa che la Commissione ha prodotto, ricordiamolo, con un pronunciamento unanime, perché veramente stiamo radicalizzando il cambiamento, stiamo cambiando completamente l'impostazione. Certo, capisco che qualcuno si possa sentire depositario in esclusiva dei termini rivoluzione e rivoluzionario. Cogodi probabilmente è molto affezionato a questa sua concezione, ma in un'ottica pluralista anche questo termine ha un'eccezione un po' più ampia. Lasciamo anche gli altri, onorevole Cogodi un po' di volontà riformatrice e rivoluzionaria e la possibilità di usare questo termine.
Dicevo che la rivoluzione sta proprio in questo e si evince dalla prima parte della norma, quando si discute appunto del metodo con cui si procede all'elezione dei componenti dei comitati di controllo. C'è una scelta di fondo che tende proprio a stabilire un criterio di controllo impostato sul livello regionale e sul livello circoscrizionale in funzione degli atti dell'ente sottoposto al controllo, anziché in funzione del merito e della natura degli atti in particolare. Questo è già un fatto innovativo che ci è stato suggerito anche dall'esperienza che vede appunto, con l'introduzione della "142", una radicale caduta verso il basso del livello di attenzione posto dal Coreco nei riguardi degli atti, cioè sono molto meno gli atti che sono pervenuti nel frattempo al controllo. Altrettanto si può dire per quanto riguarda i Co.ci.co., cioè i comitati circoscrizionali di controllo, con la "142" che ha esaltato il controllo di legittimità rispetto al controllo di merito, di fatto gran parte degli atti comunali sono stati sottoposti all'autocontrollo, direi quasi ad un'autocertificazione effettuata da parte del responsabile massimo del livello amministrativo dell'ente, cioè del segretario. Quindi si è spogliato il comitato circoscrizionale di controllo di una competenza generica e generale che aveva sino ad allora. Credo che i comuni italiani abbiano dimostrato di gradire questa impostazione della legge 142, e che lo abbiano anche dimostrato i comuni sardi che, in altre circostanze, hanno sollecitato ai membri di questa Assemblea un intervento risolutivo per far sì che le direttive e il contenuto della "142" avessero applicazione ed attuazione immediata anche in Sardegna. Ciò che è stato introdotto di innovativo è proprio questo, la capacità che si chiede a questo Consiglio di spogliarsi di una potestà di scelta che viene attribuita, esaltata e riconsegnata ai cosiddetti rappresentanti della società civile quali sono i rappresentanti per esempio degli ordini professionali. Certo si può dire che anche questi organismi, essendo organismi elettivi, essendo organismi che al proprio interno hanno una dialettica e una formazione e un'articolazione che spesso si sviluppa in gruppi e sottogruppi, come accade nell'ambito delle assemblee elettive, potrebbero nel loro processo designatorio ricadere nei vecchi vizi, nelle vecchie abitudini, che tutti a parole diciamo di non volere più seguire, della lottizzazione, della scorporazione degli incarichi e delle nomine, in un'articolazione territoriale e temporale che spesso non tiene conto, non terrà conto, come non ha tenuto conto, di un elemento oggettivo che deve influenzare prioritariamente le nomine, quale quello della competenza e della capacità professionale. Andiamo dicendo tutti che dobbiamo riscoprire le professionalità che non siano strettamente collegate al livello dell'esercizio di un ruolo politico ma al livello dell'esercizio di un ruolo professionale che trova legittimazione non tanto in un momento elettorale di rappresentanza ma in un momento di appartenenza alla società civile, soprattutto in merito alla professione e al lavoro svolto quotidianamente e normalmente nella propria esistenza, nel proprio percorso. Io credo che questi elementi siano contenuti nella proposta di legge in discussione. Non si può dire che noi stiamo sostituendo una lottizzazione con una lotteria, come dice il collega Cogodi, perché questa non è una lotteria, e possiamo dirlo senza andare alle democrazie più arcaiche in cui anche l'elemento della estrazione a sorte era un elemento direi istituzionalizzato, compreso nella dinamica del sistema governativo e del sistema dell'attribuzione delle responsabilità. Dobbiamo dire che in un momento come questo, probabilmente, ricorrere ad una cosa così semplice che elimina la possibilità di scelta o quanto meno la riduce notevolmente (e certamente per la legge dei grandi numeri, sappiamo che più aumenta l'elemento da cui si estrae il campione più si riduce la possibilità di influenzare la scelta) diciamo che questa possibilità di estrarre a sorte i rappresentanti dell'organismo di controllo va accettata e vista in una accezione positiva...
(Interruzioni)
Io dico ai colleghi che sarò brevissimo. Forse il collega Satta sta preparando qualche altro emendamento, lo capisco.
(Interruzioni)
Dicevo, va vista questa scelta proprio come una scelta di cambiamento, come un messaggio chiaro che quest'Aula manda per una scelta di responsabilità alla società civile in cui si dice con chiarezza che vogliamo rinunciare a una capacità di scelta ma non vogliamo rinunciare alla capacità di scegliere persone qualificate, figure che abbiano in sé le qualità che devono caratterizzare lo svolgimento di quella funzione. In questo ci colleghiamo con quanto è stato previsto dalla "142", con la modifica per quanto attiene le caratteristiche delle figure deputate a esercitare la funzione di controllo. Io credo che la finizione di controllo sia una funzione determinante nel processo di riammodernamento della vita amministrativa, nel processo di attuazione delle scelte politiche, nell'attuazione delle procedure e soprattutto nel processo che tende a rilegittimare politicamente le scelte dei consessi elettivi. La legittimazione sarà tanto più forte quanto più sarà amorfa la capacità di giudizio, quanto più la capacità di giudizio di un organo deputato a giudicare potrà essere scevra da interessi e influenze di parte. Credo che questo sia l'orientamento di fondo che attiene a quella che è stata definita la filosofia di questa norma. Vogliamo rendere, direi, più amorfo possibile il giudizio che l'organo di controllo può esprimere, vogliamo renderlo più asettico possibile e meno incidente a seconda del livello e a seconda dell'ente il cui atto si deve giudicare. Credo che tutto quello che si è fatto, dal primo articolo all'ultimo, obbedisca a questa esigenza. Certo, qualcuno obietta, come è stato fatto, che noi ci spogliamo di una competenza e la attribuiamo di fatto ad un altro organo, cioè noi non scegliamo e facciamo scegliere gli altri. Io credo che questo non si possa mettere in discussione e sia un problema che non si possa proporre in questa formulazione. Eventualmente - io lo dichiaro già da adesso - possiamo essere disposti a valutare se non sia opportuno rispetto...
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Per cortesia, prendete posto. Prego, onorevole Tamponi.
TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, ritengo che l'importanza di questo argomento non sia compresa da parte dei colleghi che preferiscono i corridoi, rinuncio quindi a parlare e trarrò le conseguenze perlomeno per quello che mi riguarda.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tamponi. Le chiedo scusa.
E' iscritto a parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, visto che l'aula è abbastanza deserta e sorda, farò il mio intervento perché risulti agli atti ufficiali, e mi limiterò a dire che stiamo forse perdendo un'occasione nel regolamentare ex novo il controllo sugli atti degli enti locali. La Commissione ha perso l'occasione nel testo che ha esitato di dare a questo controllo una fisionomia diversa e globale, perché di fatto si limita a stabilire nuove norme per i comuni, le province e le comunità montane, dimenticandosi invece che la legge numero 62 prevede espressamente che siano controllati anche un'altra decina di enti, dalle aziende agro-pastorali, alle unità sanitarie locali, consorzi, camere di commercio, enti provinciali e così via, creando quindi una disparità di trattamento tra enti di serie A ed enti di serie B, enti che hanno un tipo di controllo e una certa libertà e enti, invece, che hanno un altro tipo di controllo che è molte volte vessatorio e sostitutivo.
Chi ha avuto esperienza di presidenza in enti diversi da comuni e province, conoscerà certamente il modo in cui i comitati di controllo hanno sempre esercitato i loro poteri intervenendo nel merito delle delibere e controllando perfino l'acquisto di una semplice macchina per scrivere. Credo che l'ottica debba essere completamente diversa e che, mentre dovrebbero essere più puntuali i controlli sui comuni e sulle province, dovrebbero essere più liberi i controlli nei confronti di enti, per esempio la Camera di commercio, che hanno una loro autonomia legislativa, una loro autonomia di rappresentanza, una loro autonomia operativa, e hanno in particolare un modo diverso di operare.
Questi enti si sono trovati di fronte molte volte ad una ignoranza completa e totale da parte dei comitati di controllo dei problemi di loro competenza, quindi io esprimo un giudizio negativo su questa legge per quanto riguarda l'articolo 1 in particolare, che, ripeto, crea questi due corpi di controllati, non si sa poi bene se questi controllati sono sottoposti al controllo di questi nuovi comitati o dei vecchi comitati, perché la legge su questo è abbastanza ambigua, comunque resta il fatto che questo è avvenuto. Io credo che sarebbe cosa saggia che il quarto comma dell'articolo 1 venisse cassato del tutto e che si riconducessero a questi tipi di controllo tutti quanti gli enti di cui alla legge 62 del 1978.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, il parere della Giunta sarà espresso nella seduta pomeridiana. I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10 e chiuderemo i lavori alle ore 13 e 30.
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io non ho nulla in contrario a che i lavori del Consiglio possano riprendere domani alle dieci e che si dia il tempo di predisporre eventuali emendamenti a chi li vorrà predisporre e riterrà questa legge migliorabile. Io non la ritengo nella sua composizione e nella sua struttura emendabile. Però vorrei sottoporre all'attenzione della Presidenza un'altra questione e cioè l'opportunità che i provvedimenti discussi nel corso della seduta e rinviati per la votazione a fine seduta si mettano in votazione. Ogni consigliere deve essere messo in condizioni di sapere che i provvedimenti che si discutono si votano, perché non possono essere votati in qualsiasi momento. Per questa ragione, chiedo che il provvedimento discusso in apertura di seduta venga messo in votazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.
MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, questa mattina si è svolta una Conferenza dei Presidenti di Gruppo per stabilire il calendario dei lavori. Questo calendario prevedeva che questa settimana avremmo lavorato questo pomeriggio, domani mattina e domani pomeriggio, per cercare di liberarci della maggior parte possibile dei provvedimenti all'ordine del giorno, in modo da rispettare un calendario di fine sessione che appare congestionato. Vengo a sapere ora, per sua determinazione, Presidente, che non si dovrebbe lavorare domani sera. Si può addivenire anche a questa soluzione, ma non credo che si possano modificare le decisioni assunte in maniera estemporanea e non meditata. Ci sono provvedimenti importanti che riguardano categorie che sono in attesa di soluzioni ai loro problemi rilevanti. Quindi vorrei spere se domani, ad esempio, oltre che esitare questa legge, perché bisogna esitarla, possiamo affrontare il problema, per esempio, dei divulgatori agricoli, che è all'ordine del giorno e non riesce a trovare la via dell'Aula. E come questo altri. Io quindi chiedo che, in apertura dei lavori domani mattina si faccia una Conferenza dei Presidenti di Gruppo per stabilire l'aggiornamento del calendario che, ripeto, è stato stabilito fino a domani sera.
PRESIDENTE. Credo che sia opportuno sospendere i lavori del Consiglio per cinque minuti e riunire la Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 21, viene ripresa alle ore 19 e 38.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA,Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, posso anche convenire, a nome della Giunta, con la prima affermazione che l'onorevole Cogodi ha fatto, relativamente alla legge in discussione, che può anche essere che questa legge non rappresenti una proposta di natura rivoluzionaria, se, così come è stato richiamato dall'onorevole Tamponi, per rivoluzione intendiamo totale capovolgimento, totale sconvolgimento delle cose. Ma certamente è una legge che tende a razionalizzare, che tende ad innovare, che tende a riorganizzare un istituto che aveva sicuramente bisogno di essere innovato e di essere razionalizzato. I criteri che stanno alla base di questo disegno di legge possono certamente essere considerati criteri discutibili, però sono criteri discutibili al pari di altri che da altre parti evidentemente vengono proposti e che destano perplessità presumibilmente di natura opposta. La Regione sarda in materia di controllo sugli atti degli enti locali, così come previsto dall'articolo 6 dello Statuto, può almeno parzialmente prescindere dalla normativa contenuta nella legge 142 del 1990 e può prescinderne e per quanto riguarda gli atti da sottoporre a controllo, e per quanto riguarda le modalità con cui il controllo stesso si estrinseca. Una uguale, sotto questo profilo, potestà legislativa autonoma la Regione sarda ha per quanto riguarda le metodiche di composizione e le metodiche di formazione degli organi. Ora, da una lettura del testo della normativa, così come è stata approvata dalla competente Commissione consiliare, emerge con chiarezza che solo parzialmente questo esercizio discrezionale è stato esercitato nel disegno di legge. Cioè questo potere di autoregolamentazione, così come è stato proposto, è limitato alla composizione dei comitati e ai criteri relativi alla nomina. Il criterio ispiratore del disegno di legge vede la Giunta regionale atteggiarsi in una posizione, direi, concorde con le determinazioni della Commissione consiliare che, nell'elaborazione dell'articolato, si è - a mio avviso - ispirata a criteri tesi a salvaguardare e quei principi di professionalità dei componenti che da altre parti invece si nega vengano ricompresi dentro la legge, e a sottrarre - questo sì a mio avviso è un elemento assolutamente positivo - la composizione dei comitati di controllo da un potere di designazione che apparirebbe sicuramente di natura notevolmente più discrezionale di qualunque altro. Ed è quel potere discrezionale che in passato è stato esercitato e che più volte ha suscitato perplessità presumibilmente in quest'Aula e a volte nelle stesse persone che oggi invece di questo aspetto si lamentano. Io credo che abbiano ragione, sotto questo profilo l'onorevole Baroschi e l'onorevole Pubusa quando avvertono che dei rischi possono essere anche insiti in questa nuova metodica, però è vero che il tutto si traduce in un messaggio che sarà, io presumo, vissuto come messaggio positivo da parte della società civile. A me pare che la prevista composizione dei comitati assuma, tutto sommato, una funzione assolutamente garantista. Le decisioni, poi, che vengono assunte, sono sottratte a rischi di possibili ingerenze esterne - l'onorevole Pubusa ha sottolineato con forza questo fatto - con una esaltazione del ruolo tecnico-professionale. Certo che vi è una casualità nella scelta, se non vi fosse questa casualità rientreremmo evidentemente in quei criteri di discrezionalità che da più parti invece diciamo di voler abbandonare. Ma questo criterio di casualità è una casualità di qualità, proprio perché le scelte vengono fatte a monte, i criteri ispiratori sono ben definiti e determinati, sono parzialmente affidati ad organismi professionali, all'interno dei quali altri faranno una prima scelta, ma è una prima scelta che attiene evidentemente a persone già con requisiti e caratteristiche di alta professionalità. Il criterio di scelta poi che attiene alla figura del sindaco o del presidente della provincia esce da quelle forme e si privilegiano in questo caso non tanto i requisiti e le caratteristiche di professionalità quanto requisiti di altra natura, requisiti che sono stati conquistati sul campo e che attengono evidentemente all'esercizio dell'amministrazione attiva. Condivisibile a noi appare anche la semplificazione proposta attraverso la soppressione delle sezioni specializzate in materia di urbanistica, tant'è che, nonostante la previsione fatta nella legge 45 di istituzione di queste Commissioni, di fatto poi non sono mai decollate, e ci pare giusto il criterio di integrazione dei comitati con gli esperti di settore, quindi un'integrazione che serve a qualificarli e a dare un indirizzo preciso nelle scelte di carattere urbanistico. Il trasferimento poi al Comitato regionale delle competenze sulle convenzioni per incarichi professionali e prestazioni d'opera sugli atti delle province e della futura città metropolitana, se da un lato rappresenta un criterio di accentramento e di sottrazione al controllo esercitato in termini più localistici, dall'altro lato sicuramente garantisce una maggiore semplificazione operativa proprio attraverso una forma di centralizzazione e, sotto questo profilo, garantisce anche sicuramente decisioni e determinazioni di natura assolutamente uniforme. Io credo che in finale due ulteriori aspetti meritino di essere richiamati, proprio perché si tratta di due aspetti rilevanti: l'introduzione dello stanziamento, per quanto riguarda le attività di ricerca, consulenza e assistenza e la pubblicità, che stavolta è una pubblicità direi "organizzata", perché rivolta al perseguimento di specifici obiettivi per le decisioni che possono essere considerate decisioni di grossa rilevanza. Io credo che questi due elementi finali siano due elementi di garantismo e che siano essi stessi la premessa essenziale per tentare di far sì che le decisioni che provengono dai comitati di controllo assumano anch'esse criteri di maggiore uniformità, proprio guardando a queste ultime due proposizioni.
PRESIDENTE. Il passaggio alla discussione degli articoli sarà messo in votazione nella seduta successiva.
Votazione per appello nominale dello Schema di regolamento numero 6
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale dello Schema di regolamento numero 6.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 58, corrispondente al nome del consigliere Puligheddu).
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Puligheddu.
PORCU, Segretario, procede all'appello.
(Rispondono sì i consiglieri:Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis -Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Atzori -Baroschi - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Meloni - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Ortu - Pau - Pes - Planetta - Pubusa.
Si sono astenuti: Puligheddu - Salis - Serrenti - Urraci - Cogodi - Morittu - Murgia - Porcu.)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 63
votanti 55
astenuti 8
maggioranza 28
favorevoli 55
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10. La seduta è tolta.
La seduta è tolta alle ore 19 e 52.
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