Seduta n.41 del 17/11/2004 

XLI SEDUTA

(Antimeridiana)

Mercoledì 17 novembre 2004

Presidenza del Presidente Spissu

indi

della Vicepresidente Lombardo

La seduta è aperta alle ore 10 e 24.

CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 10 novembre 2004 (37), che è approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CASSANO, Segretario:

"Interrogazione CASSANO, con richiesta di riposta scritta, sui ritardi nelle procedure delle pratiche di invalidità civile nella provincia di Sassari (legge regionale n. 12 del 2003". (80)

"Interrogazione CALLEDDA - MARROCU, con richiesta di risposta scritta, sulla vertenza dei lavoratori delle ditte d'appalto dell'ESAF". (81)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Bene, colleghi, riprendiamo i nostri lavori, è in discussione l'articolo 4 del testo unificato all'ordine del giorno. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Presidente, credo che per l'utile svolgersi dei lavori di stamattina, e di tutta la giornata, sia utile una sospensione per concordare come procedere, in modo tale da poter poi lavorare agilmente.

PRESIDENTE. L'onorevole La Spisa propone di riprendere alle ore 11 e 15 per consentire uno scambio di opinioni sul modo con il quale affrontare l'articolo 4, se non ci sono obiezioni direi che si accetta questa proposta. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 11 e 15.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 28, viene ripresa alle ore 11 e 28.)

Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato del disegno di legge "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesistica e la tutela del territorio regionale" (20/A), della proposta di legge Balia - Masia: "Norme in materia di pianificazione paesistica, gestione del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed alla legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e provvisorie misure di salvaguardia paesistico-ambientale" (24/A) e della proposta di legge Milia - Onida - Biancareddu - Pili - La Spisa - Sanciu - Lombardo - Sanjust - Sanna Paolo Terzo - Petrini - Rassu - Licandro - Capelli - Oppi - Amadu - Cuccu - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Ladu - Pisano - Diana - Murgioni - Randazzo - Cappai - Dedoni - Vargiu - Cassano: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (28/A)

PRESIDENTE. Prego i colleghi di riprendere posto, riprendiamo la seduta. Siamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CASSANO, Segretario:

Art. 4

Interventi ammissibili

1. Il divieto di cui all'articolo 3 non si applica:

a) per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di ristrutturazione e di restauro che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici ed il numero delle unità immobiliari. E', altresì, consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici strettamente funzionali alle opere e, comunque, tali da non alterare lo stato dei luoghi;

b) per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie residenziali;

c) per le opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;

d) per le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate a fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica, sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti.

2. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 è consentita l'attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali nella cartografia degli strumenti urbanistici comunali. Sono, altresì, attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse tra le stesse zone B ed altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati. Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere completati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori relativi alle opere di urbanizzazione siano attualmente in corso e le stesse siano state realizzate per non meno del 70 per cento del loro valore globale, al netto delle opere di illuminazione e di arredo urbano e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all'articolo 7. Sono, altresì, consentiti i singoli interventi edilizi per i quali, pur non essendo alla stessa data ancora rilasciata la concessione edilizia, siano stati comunque acquisiti gli eventuali nulla osta e versati gli oneri concessori.

3. Nelle aree boscate, individuate con circolare dell'Assessorato della pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure naturali purché gli interventi, oltre che previsti negli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore ai cento metri.

4. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, delle province, dei comuni e degli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge, sulla base di apposito studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 6.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati degli emendamenti. Se ne dia lettura.

CASSANO, Segretario:

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, nella lettera b) del 1° comma deve essere soppressa la dicitura:

"che non alterino lo stato dei luoghi e". (818)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, nella lettera d) del 1° comma deve essere soppressa la dicitura:

"sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti". (826)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, comma 2, dopo le parole "Sono, altresì, attuabili" deve essere soppressa la dicitura:

"gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse fra le stesse zone B ed altr". (839)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DEDONI - VARGIU - PISANO - CASSANO

Art. 4

Dopo le parole ".... strumenti urbanistici attuativi approvati...." sono soppresse le parole da "...e convenzionati..." sino a "…di cui all'art. 7 .". (15)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, comma 2, dopo le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" è soppressa la dicitura:

"purché i lavori relativi alle opere di urbanizzazione siano attualmente in corso e le stesse siano state realizzate per non meno del 70% del loro valore globale, al netto delle opere di illuminazione ed arredo urbano e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all'Art. 7". (836)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, comma 2, le parole:

"e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all'articolo 7" sono soppresse. (838)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, il comma 3 viene soppresso. (843)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, comma 3, vengono soppresse le seguenti diciture:

- ", individuate con circolare dell'Assessorato della pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, "

- "purché gli interventi, oltre che previsti negli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore ai 100 metri". (841)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, il comma 4 è soppresso. (844)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Emendamento n. 13

All'emendamento n.13 la lettera e) è così sostituita:

"e) per gli interventi di cui alle lettere b), d), f), g), l), m) e p) dell'articolo 13 della L.R. 23/85;". (858)

EMENDAMENTO aggiuntivo BIANCAREDDU - CAPELLI - AMADU - RANDAZZO

Emendamento n. 13

Al comma 1 dell'emendamento n. 13 è aggiunta la seguente lettera:

"f bis) per le opere di qualsiasi genere da realizzarsi nelle aree di sviluppo industriale in conformità ai piani territoriali adottati dai consorzi di sviluppo industriale ed approvati dell'Amministrazione regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.".(1885)

EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Emendamento n. 13

Al comma 2, dopo le parole "all'articolo 7, è aggiunta la seguente frase:

"È, pertanto, sospesa l'applicazione delle esclusioni di cui alla lettera a), comma 1 e comma 2, dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.".(1888)

EMENDAMENTO sostitutivo totale GIUNTA REGIONALE

Art. 4

L'articolo 4 è così sostituito:

Articolo 4

Interventi ammissibili

1. Il divieto di cui all'art.3 della presente legge non si applica:

a) per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d'uso ed il numero delle unità immobiliari. E' altresì consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;

b) per gli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non prevedano costruzioni edilizie residenziali;

c) per le opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;

d) per le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica;

e) per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma degli edifici;

f) per le opere pubbliche previste all'interno di piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 32 della L.R. n. 23/85.

2. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 è consentita l'attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 purché delimitate ed indicate come tali nella cartografia degli strumenti urbanistici comunali. Sono, altresì, attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse tra le stesse zone B e altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati. Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere completati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale n.33/1, purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all'articolo 7. Ai fini della realizzazione dei singoli interventi edilizi, l'acquisizione dei prescritti nulla osta ed il versamento dei relativi oneri concessori, alla data di pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.33/1, da titolo al rilascio della concessione edilizia.

3. Nelle aree boscate, individuate con circolare dell'Assessorato della Pubblica Istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure naturali purché gli interventi, oltre che previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore ai cento metri.

4. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e degli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta Regionale, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge. (13)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, la lettera a) è così sostituita:

"a) agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'Art. 31 della L. 457/78; gli interventi di cui alla lettera d) dell'Art.3 della L. 457/78 non sono ammessi nella fascia dei 300 mt. dal mare". (67)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale VARGIU - PISANO - CASSANO - DEDONI

Art. 4

La lettera b del comma 1 dell'art. 4 è così sostituita:

"Alle attività agro-silvo-pastorali, purché le opere edilizie connesse all'esercizio dell'attività non siano in forte contrasto con lo stato dei luoghi, e che non prevedano costruzioni edilizie residenziali, fuorché quelle relative alle opere da realizzare per la custodia e la protezione del manufatto, che comunque non devono superare 1/10 della cubatura autorizzata". (17)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, la lettera b) è così sostituita:

"b) agli interventi agro-silvo-pastorali comportanti modeste modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione, indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali dovrà essere richiesta espressa deroga". (819)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CUCCU FRANCO IGNAZIO - CAPPAI - AMADU - OPPI - CAPELLI - RANDAZZO

Art. 4

Al 4° rigo, le parole "dei centri abitati e delle frazioni" vanno sostituite con le parole "dei centri abitati, delle borgate marine e delle frazioni". (2)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CUCCU FRANCO IGNAZIO - CAPPAI - AMADU - OPPI - CAPELLI - RANDAZZO

Art. 4

La parte compresa tra il rigo 11, a partire dalle parole "Nelle restanti", e il rigo 25 va sostituita dal seguente periodo:

"Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G, possono essere realizzate le opere di lottizzazione e gli interventi edilizi per i quali sia stata avviata la procedura di approvazione al 10 agosto 2004, con la presentazione degli elaborati progettuali alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni". (5)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, comma 2, dopo le parole "Nelle restanti zone omogenee" la dicitura:

"C, D, F e G"

è così sostituita:

"extraurbane". (837)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale VARGIU - PISANO - CASSANO - DEDONI

Art. 4

Dopo le parole" ...di cui all'art 7."

L'ultimo capoverso è così sostituito:

" Sono altresì attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle B, intercluse tra le stesse B, o in altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati ". (18)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale VARGIU - PISANO - CASSANO - DEDONI

Art. 4

Dopo le parole" ...di cui all'art 7."

L'ultimo capoverso è così sostituito:

" Sono altresì attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle B, o intercluse tra le stesse B, o in altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati ". (19)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale VARGIU - PISANO - CASSANO - DEDONI

Art. 4

Dopo le parole" ...di cui all'art 7."

L'ultimo capoverso è così sostituito:

" Sono altresì attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle B o intercluse tra altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati ". (20)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, comma 3, dopo le parole "Nelle aree boscate, individuate con"

la dicitura:

"circolare dell'Assessorato della Pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986"

è così sostituita:

"il Decreto legislativo 227/2001". (842)

EMENDAMENTO aggiuntivo CUCCU FRANCO IGNAZIO - CAPPAI - AMADU - OPPI - CAPELLI - RANDAZZO

Art. 4

Al punto a), 7^ e 8^ rigo, le parole "volumi tecnici" e le parole "strettamente funzionali" vanno inserite le parole "di modesta entità". (3)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, comma 1, alla lettera d) in fine è aggiunto:

"per gli interventi in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26 febbraio 2004, n. 4". (820)

Emendamento aggiuntivo SANJUST - LA SPISA - SANCIU

Art. 4

Al comma 1 dell'art. 4, dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d bis):

"per le opere di recinzione delle proprietà". (21)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU - SANJUST

Art. 4

All'Art 4, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"lettera d bis) Nei compendi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 3 è ammessa l'autorizzazione a strutture provvisorie rimovibili finalizzate alla erogazione di servizi alla balneazione e/o turistici". (817)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta la seguente:

"d bis) alle varianti dei PUC in ampliamento dei centri abitati, anche nella fascia dei 300 metri dal mare". (821)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta la seguente:

"d bis) agli interventi previsti da piani attuativi già convenzionati, aventi rapporti negoziali ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge". (822)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) agli interventi ricompresi negli atti della programmazione negoziata di cui alle L.L.R.R. 16/1994 e 14/1996, alla L.23.12.96, n.622, Art. 2, commi da 202 a 214 ed al D.Lgs.18.8.2000, n.267 ed alle delibere CIPE dal 21 marzo 1997 al 17.3.2000 (Contratti d'area, di programma, Patti territoriali) e negli accordi di programma ex art.28 della L.R.45/89 già sottoscritti fra la Regione Sarda e i soggetti pubblici e privati ovvero adottati dalla Giunta regionale". (823)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) gli interventi in ambito urbano ricadenti nelle zone omogenee "A", "B", "C", "D" e "G", nonché quelli delle zone extraurbane "D" e "G", in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;". (824)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) a tutti gli interventi previsti dai P.U.C, adottati e definitivamente approvati, in adeguamento alla disciplina paesistica previgente;". (825)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) agli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio urbanistica dei preesistenti agglomerati". (827)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) interventi previsti dai Piani Regolatori Industriali". (828)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) alle opere pubbliche o di preminente interesse pubblico che per la loro natura non possono essere localizzate in altri ambiti e le relative varianti, ivi comprese le opere riconducibili alle preesistenti previsioni della programmazione regionale". (829)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) agli interventi previsti da piani di risanamento urbanistico, di cui alla L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e successive modifiche, già approvati nonché agli interventi di razionalizzazione e sistemazione urbanistico - edilizia dei preesistenti agglomerati". (830)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunto:

"d bis) alle ristrutturazioni ed agli ampliamenti di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 22/84 per le quali sono consentiti incrementi volumetrici, purché attigui alle strutture preesistenti, nella misura massima del 30% delle preesistenze; almeno il 50% di detto incremento volumetrico dovrà essere riservato al miglioramento della qualità dei servizi offerti". (831)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) agli interventi ricettivo alberghieri localizzati fra i 300 ed i 500 metri dal mare". (832)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) alla riconversione mediante ristrutturazione o ricostruzione, a seguito di demolizione, di complessi edilizi preesistenti da destinare a strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 22/84 e successive modifiche ed integrazioni per i quali sono consentiti incrementi volumetrici nella misura massima del 25% delle preesistenze". (833)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) agli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente". (834)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, primo comma, dopo lettera d), è aggiunta:

"d bis) agli interventi di risanamento e disinquinamento nella fascia costiera, di valorizzazione delle zone umide e di acquacoltura.". (835)

EMENDAMENTO aggiuntivo PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU

Art. 4

All'Art. 4, comma 2, dopo le parole "nelle zone omogenee A e B" viene aggiunto:

"C, D e G". (840)

EMENDAMENTO aggiuntivo CUCCU FRANCO IGNAZIO - CAPPAI - AMADU - OPPI - CAPELLI - RANDAZZO

Art. 4

Al comma 2 va aggiunto in fine il seguente periodo:

"Sono inoltre consentiti gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 21 della L.R. 45/1989 che risultino adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sottoposti, con esito positivo, alla procedura di V.I.A. e successivamente approvati secondo la procedura di cui all'art. 21 della L.R. 45/1989". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare l'emendamento numero 818.

LA SPISA (F.I.). L'emendamento 818 è un soppressivo parziale, ed agisce sulla lettera b) del primo comma che recita: "il divieto di cui all'articolo 3 non si applica per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie residenziali". I proponenti di questo emendamento intendono porre all'attenzione dell'Aula l'inutilità di una precisazione che limita l'eccezione, quindi la non applicabilità della norma di salvaguardia, per le attività agro-silvo-pastorali soltanto a quelle che non alterino lo stato dei luoghi; pertanto questa norma, se rimanesse inalterata potrebbe essere molto riduttiva perché è molto difficile che possa essere dimostrato che un intervento relativo ad attività agro-silvo-pastorali non alteri, in qualche modo, lo stato dei luoghi. Ci sembra cioè che la formulazione della lettera b) sia eccessivamente restrittiva e che invece, sopprimendo le parole "che non alterino lo stato dei luoghi" e lasciando invece soltanto il limite del divieto di costruzioni edilizie residenziali, siano da un lato fatte salve le preoccupazioni riguardo a possibili speculazioni, rendendo comunque possibile la non applicabilità della norma di salvaguardia a quegli interventi che, pur non essendo comunque finalizzati a realizzare costruzioni di tipo residenziale, in qualche modo incidono sul territorio di riferimento almeno quel minimo necessario a svolgere le attività agro-silvo-pastorali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare l'emendamento 826 sempre al comma 1 lettera d).

LA SPISA (F.I.). Si tratta invece di una proposta di modifica che agisce sulla lettera d), sempre del primo comma, che esclude l'applicazione dell'articolo 3 per le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate a fenomeni franosi, nonché per le opere di sistemazione idrogeologica, sempre che tali opere siano autorizzate ed approvate dagli organi competenti. L'emendamento è anche in questo caso soppressivo parziale e ha come obiettivo quello di sopprimere alcune parole che tra l'altro risultano pleonastiche perché è evidente che le opere per essere realizzabili in ogni caso debbano essere autorizzate o approvate dagli organi competenti. Di quali autorizzazioni o approvazioni stiamo parlando? Per tutte quelle che sono previste nel procedimento autorizzativo o concessorio, è evidente che le opere, se sono soggette ad altre autorizzazioni per essere realizzate, hanno necessità di queste autorizzazioni; ci sembra che sia una precisazione inutile e pleonastica, quindi è un emendamento tendente semplicemente a semplificare il testo e renderlo normalmente applicabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare l'emendamento 839 al comma 2.

LA SPISA (F.I.). L'emendamento 839 riguarda il comma 2; stiamo illustrando gli emendamenti presentati all'intero articolo, non divisi per commi Presidente?

PRESIDENTE. Se lei volesse illustrare i diversi emendamenti accorpati per commi tanto sono quattro, massimo cinque emendamenti, potrebbe illustrare adesso gli emendamenti numero 839, 15, 836, 838, che sono tutti al comma 2.

LA SPISA (F.I.). Allora, l'emendamento 839 tende, nel corpo del secondo comma, a sopprimere dopo le parole "sono, altresì, attuabili", la frase: "gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C, immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse tra le stesse zone B ed altri". Innanzitutto, dal punto di vista della applicabilità della disposizione, se noi sopprimessimo le parole che abbiamo indicato nel nostro emendamento, il senso rimarrebbe ugualmente compiuto perché rimarrebbe soltanto: "sono altresì attuabili i piani attuativi in tutto o in parte già realizzati" che sono sostanzialmente comprensivi, a nostro giudizio, anche di tutto ciò che è ricompreso nella parte che noi chiediamo di sopprimere, anche perché la formulazione "gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigui alle zone B" ci sembra molto contorta e contiene già una limitazione: soltanto quelle zone C che siano contigue alle zone B, ma che abbiano delle porzioni di territorio che siano intercluse tra le stesse zone B.

Francamente ci sembra o la fotografia di qualche situazione particolare di non so quale parte della Sardegna, perché credo che anche statisticamente sia difficile individuare quali siano i territori che possono essere identificati in questa fattispecie. In una normativa generale, come questa legge nella materia urbanistica, ci sembra che una precisazione di questo tipo innanzitutto non sia facilmente comprensibile e inoltre individui delle fattispecie talmente limitate che non meriterebbero di essere disciplinate attraverso una legge. Mentre la formulazione, così come risulterebbe dalla nostra proposta di soppressione, sarebbe più ampia, ma ugualmente rispettosa di quelli che sono tra l'altro gli indirizzi contenuti nella legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare gli emendamenti 843 e 841 al comma 3.

LA SPISA (F.I.). Questi due emendamenti riguardano il comma 3 che dice: "Nelle aree boscate, individuate con circolare dell'Assessorato della pubblica istruzione numero 16210 del 2 luglio 1986, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure naturali purché gli interventi, oltre che previsti negli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore ai cento metri".

I due emendamenti, numero 843 e 841, sono evidentemente collegati e l'843 che è soppressivo parziale dell'articolo, ma totale del comma, si spiega sicuramente, per chi ha curiosità di capire anche il senso delle nostre proposte, con la nostra proposta di modifica contenuta nell'emendamento 841 che si sostanzia in questo concetto; e cioè che le aree boscate sono già individuate con la circolare, non solo con quella del 1986, ma anche con altri interventi, e che comunque già l'individuazione ad opera della delibera citata possa essere sufficiente se accompagnata dall'ulteriore requisito previsto, cioè "purché gli interventi, oltre che previsti negli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore ai cento metri". Ci sembra che in questo modo si possa avere una formulazione più corretta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana per illustrare l'emendamento 844 al comma quattro.

DIANA (A.N.). Grazie Presidente, questo credo che sia un emendamento del quale la Giunta e la maggioranza debbano tener conto. Esso propone la soppressione del comma 4 che dice "la realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e degli enti strumentali può essere autorizzata dalla giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge"; questa norma pone certamente tutta una serie di dubbi perché nel momento in cui ci fossero interventi di interesse nazionale, regionale o locale, non si capisce perché debba essere utilizzata la dizione "può essere". Credo che questo comma debba essere assolutamente soppresso, perché è uno di quei commi che si presta a tutta una serie di dubbi suffragati anche dal fatto che impone l'apposito studio di compatibilità paesistico - ambientale di cui all'articolo 6, quindi riapre tutta una serie di problematiche che non danno certamente certezze. Quindi noi riteniamo che in riferimento alla realizzazione di queste opere che siano dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni o degli enti strumentali della Regione e dello Stato, non si possa dire "può essere autorizzata", ma si dovrebbe dire "deve essere autorizzata", allora a questo punto tanto vale che il comma quattro venga soppresso.

PRESIDENTE. Può essere illustrato l'emendamento sostitutivo totale numero 13 a cui sono collegati gli emendamenti numero 858,1885 e 1888. Il 1885 e il 1888 sono uno della Giunta e uno del consigliere Oppi. Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica per illustrare gli emendamenti numero 13, 858 e 1888.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. Illustrerò tutti e tre gli emendamenti per l'economia dei lavori. L'emendamento numero 13 riformula l'articolo 4 recependo, in larga parte, alcune osservazioni che sono state avanzate anche in sede di discussione generale ed in modo significativo sulle zone agro-silvo-pastorali dove vengono consentiti gli interventi direttamente funzionali a queste attività.

Per quanto riguarda invece la lettera e) del comma 1 interviene l'emendamento 858 a ripristinare alcune fattispecie che si riferiscono alle lettere contenute nel comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale numero 23, cioè le opere soggette ad autorizzazione, dando così risposta anche a molte delle questioni sollevate fra le quali quelle contenute nell'emendamento 1885 dell'onorevole Oppi, consentendo la costruzione non solo delle opere relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche gli interventi per le aree destinate ad attività sportive e ricreative, la revisione ed installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e la realizzazione dei volumi tecnici correlati, le varianti a concessioni edilizie già rilasciate, le vasche di approvvigionamento, i pozzi, le opere aggiuntive precarie e temporanee e così via.

Completando l'esame delle attività consentite, nell'emendamento numero 13 al primo comma viene introdotta la lettera f) che comprende fra gli interventi ammissibili le opere pubbliche previste all'interno dei piani di risanamento urbanistico, di cui all'articolo 32 della legge numero 23 dell'85; e, al comma 2, viene riformulata la condizione di ammissibilità degli interventi nelle zone omogenee C, D, F e G, prescrivendo che debbano essere avviate le opere di urbanizzazione e che sia sostanzialmente realizzato il reticolo stradale, e quindi sia stato modificato sostanzialmente lo stato dei luoghi, fatto che a nostro giudizio determina ormai una condizione di irreversibile trasformazione dei luoghi che consente il completamento degli interventi.

Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 1888, si tratta di una norma di coordinamento che si inserisce al secondo comma dopo le parole "all'articolo 7", nella quale prevediamo che l'applicazione delle esclusioni di cui alla lettera a) comma 1 e al comma 2 dell'articolo 10 bis della legge 45, è sospesa fino all'approvazione del piano paesaggistico regionale, con il che si risolve il conflitto fra due leggi dello stesso livello, la legge 45 e quella in esame, che prevedono diversi tipi di esclusioni. Tale condizione vale fino a quando verrà approvato il piano paesaggistico, dopodiché rientrano nella pienezza del loro vigore le norme della legge 45 che restano quindi ferme, questo è necessario proprio per non creare un conflitto tra due norme che sono dotate di eguale forza giuridica ed hanno contenuto analogo, e quindi questo ci consente di coordinare meglio l'applicazione di queste leggi.

L'ultima cosa che vorrei dire anche in relazione all'osservazione sulle previsioni del comma 2, è che quello che noi abbiamo preso in esame è sostanzialmente un punto; quella formulazione considerata complicata e contorta, se letta correttamente, serve sostanzialmente a tutelare, nella distinzione fra ambiti urbani e ambiti, extraurbani, la possibilità che alcune comunità correttamente completino il tessuto urbano principale non connettendo piani attuativi estranei o fittiziamente collegabili al tessuto urbano, ma connettendo fra di loro piani attuativi che siano stati già realizzati. L'esempio più eclatante è quello delle zone di insediamento dell'edilizia residenziale pubblica sempre collocate un po' in periferia; laddove un piano attuativo connetta queste zone di edilizia popolare al tessuto principale urbano, questo risulta un completamento funzionale del tessuto urbano principale che, a nostro giudizio, può rientrare in questa fattispecie e quindi completare quello che noi consideriamo, e che vorremmo considerare, intervento in ambito urbano e non extraurbano E' solo questo il significato della norma che rispetta questo principio fondamentale che va nella direzione e nell'interesse delle comunità locali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Franco Ignazio Cuccu per illustrare l'emendamento 1885.

CUCCU Franco Ignazio (U.D.C.). Lo spirito dell'emendamento è quello di consentire la realizzazione, nelle aree di sviluppo industriale, di opere resesi necessarie in conformità ai piani adottati dai consorzi. In soldoni, se non venisse specificamente consentita questa facoltà, potrebbe capitare che opere che hanno funzione strutturale di completamento e finalizzate a consentire la funzionalità dell'organismo, non possano essere realizzate. Lo scopo è soltanto quello di non bloccare i consorzi industriali che si trovano a ricadere entro la fascia dei due chilometri.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti sostitutivi parziali al primo comma, numero 67, 17 e 819, ha facoltà di illustrarli..

LA SPISA (F.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Franco Ignazio Cuccu per illustrare gli emendamenti numero 2, 5, 837, 18, 19 e 20 presentati al comma 2.

CUCCU Franco Ignazio (U.D.C.). Si tratta di una specificazione. Negli strumenti urbanistici comunali accade talvolta che vengano distinte le borgate marine dalle frazioni più genericamente indicate. Si tratta, come l'Assessore ben sa, di due cose profondamente diverse. Quindi l'emendamento tende a estendere la norma prevista dal comma 2 oltre che ai "centri abitati" ed alle "frazioni", anche alle "borgate marine". Posso illustrare anche il 5?

PRESIDENTE. Stiamo procedendo all'illustrazione per blocchi, adesso dovrebbe procedere all'illustrazione dei cinque emendamenti al comma 2, quindi può andare avanti, ha dieci minuti di tempo.

CUCCU Franco Ignazio (U.D.C.). L'emendamento numero 5 al comma 2 dell'articolo 4 tende a sostituire un periodo specificando che nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere realizzate le opere di lottizzazione e gli interventi edilizi per i quali sia stata avviata la procedura di approvazione al 10 agosto 2004, con la presentazione degli elaborati progettuali alle amministrazioni competenti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

È un emendamento che rientra nella gamma delle proposte finalizzate a tutelare i diritti acquisiti considerandoli tali a partire dalla predisposizione degli elaborati e della richiesta delle necessarie autorizzazioni in periodo antecedente alla data del 10 agosto 2004.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare l'emendamento numero 842 al comma 3.

LA SPISA (F.I.). Questo emendamento completa e precisa meglio il discorso che si faceva prima nell'illustrazione dei precedenti emendamenti relativi al comma 3 dell'articolo 4, perché il richiamo fatto in legge della circolare dell'Assessorato della pubblica istruzione, che risale al 1986, noi riteniamo possa essere sostituito con quello ad una normativa che disciplina in modo più completo le aree boscate che in Sardegna hanno evidentemente delle caratteristiche proprie anche riguardo alla dimensione delle piante, facendo quindi rinvio al decreto legislativo del 2001, il numero 227, che ha disciplinato più adeguatamente la materia.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti aggiuntivi, al primo comma dell'articolo sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi, il 3, 21 e 817. Un altro blocco è composto da quelli presentati alla lettera d), sempre del comma 1, che magari possono essere illustrati separatamente. Ha facoltà di parlare il consigliere Franco Ignazio Cuccu per illustrare i primi tre emendamenti.

CUCCU Franco Ignazio (U.D.C.). L'emendamento numero 3 tende a definire in senso più specifico e limitato l'autorizzazione alla realizzazione di volumi tecnici strettamente funzionali alle opere, inserendo dopo le parole "volumi tecnici" il requisito "di modesta entità", quindi "volumi tecnici di modesta entità strettamente funzionali alla realizzazione".

PRESIDENTE. Passiamo ora ad illustrare gli emendamenti numero 820, 821, 822, 823, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835 al comma 1 lettera d). Il numero 21 è al comma 1, assieme al 3 e all'817, ma se intende illustrarlo separatamente prego. Ha facoltà di parlare il consigliere Sanjust per illustrare l'emendamento numero 21.

SANJUST (F.I.). Sarò comunque brevissimo e chiedo un attimo l'attenzione dell'Assessore e del collega Pirisi. Su questo emendamento abbiamo già avuto modo di parlare in maniera informale, chiedo che venga accolto e che venga guardato con un minimo di attenzione, perché, purtroppo, l'intervento di cui tratta non è mai stato normato, è vero che mi si dice che non si è mai creato problema ad alcuno per quanto riguarda le recinzioni di piccola entità, che poi sono quelle che permettono ai proprietari di delimitare i loro terreni o ai pastori i loro pascoli, però penso che sia il caso, visto che si sta discutendo la materia, di normarla una volta per tutte.

PRESIDENTE. Passiamo ora ad illustrare gli emendamenti numero 820, 821, 822, 823, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835 al comma 1 lettera d). Ha facoltà di parlare il consigliere l'Onorevole La Spisa per illustrare questo blocco di emendamenti.

LA SPISA (F.I.). L'illustrazione può essere anche cumulativa perché il senso di questi emendamenti è quello di estendere la non applicabilità delle norme di salvaguardia a tutta una serie di fattispecie, non di casi particolari, ma di categorie di interventi che sarebbe opportuno rendere ammissibili nella logica che noi abbiamo più volte sottolineato che è tesa a garantire i diritti acquisiti. Si tratta di emendamenti che in varia misura, e con diversi obbiettivi, tendono a ridare a soggetti interessati a investimenti turistici, in particolare ad essi ma non solo, la certezza del diritto riguardo ad atti già in qualche modo capaci di far maturare e di trasformare interessi legittimi in diritti soggettivi, basti considerare l'emendamento numero 822 che riguarda gli interventi previsti da piani attuativi già convenzionati ed aventi rapporti negoziali ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure l'emendamento numero 823 che riguarda gli interventi ricompresi nella programmazione negoziata. Così come tutti gli interventi in ambito urbano, previsti nel numero 824, ricadenti nelle zone omogenee A, B, C, D e G, nonché quelli delle zone extraurbane D e G, in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Ed ancora il numero 825 che tenta di estendere la non applicabilità della norma di salvaguardia a tutti gli interventi che siano previsti nei piani urbanistici comunali già addottati e definitivamente approvati in adeguamento alla disciplina paesaggistica previgente.

Noi crediamo che tutti questi interventi, così come anche quelli previsti nei piani regolatori industriali, riguardino attività imprenditoriali che sono state già avviate contando sulla strumentazione urbanistica vigente, da cui sono nati anche atti convenzionali o comunque affidamenti che hanno generato iniziative imprenditoriali con l'acquisizione di finanziamenti, in una situazione particolarmente delicata per il rischio d'impresa, tutte attività che a causa di una norma di salvaguardia così rigida, così estesa territorialmente e temporalmente, ma così rigida anche nelle limitazioni, incontrerebbero dei gravi pregiudizi per il loro proseguo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Il consigliere La Spisa per illustrare gli emendamenti numero 840.

LA SPISA (F.I.). L'emendamento numero 840 modifica il comma 2 nel punto in cui prevede che "negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 è consentita l'attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate". L'emendamento, che evidentemente è particolarmente estensivo, tende a consentire l'attività edilizia anche nelle zone C, D e G, quindi portando all'attenzione del Consiglio l'esigenza di consentire l'attività edilizia non solo nel centro storico e nelle zone di completamento, ma anche nelle zone di espansione e quelle D e G dove si svolgono attività imprenditoriali o di servizi generali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Franco Ignazio Cuccu per illustrare l'emendamento numero 4.

CUCCU Franco Ignazio (U.D.C.). La filosofia dell'emendamento è quella che ho precedentemente illustrato, tende a consentire gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 21 della legge 45 del 1989 che risultino aver completato tutte le procedure istruttorie, aver ottenuto con esito positivo la VIA e che siano stati successivamente approvati secondo la procedura di cui all'articolo 21 della stessa legge 45.

PRESIDENTE. Abbiamo esaurito la fase dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore.

PIRISI (D.S.), relatore. Su tutti gli emendamenti soppressivi il parere è negativo, li elenco: numero 818, 26, 839, 15, 836, 838, 843, 841, 844.

Sull'emendamento numero 13, che è un sostitutivo totale, presentato dall'Esecutivo, si dà parere positivo, così pure sul numero 858, che se non sbaglio è un altro emendamento dell'Esecutivo. Sul 1885 il parere è negativo; sul 1888 il parere è positivo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti che sono stati presentati, molti sono già contenuti all'interno dell'emendamento sostitutivo totale che è stato presentato dalla Giunta, l'emendamento 13 numero, al quale al momento del voto proporrò un emendamento orale. L'onorevole Cuccu ha presentato l'emendamento numero 2 col quale propone di includere le borgate marine, voglio ricordare che sono incluse le frazioni con definizione più pregnante e pertinente e quindi su questo emendamento si esprime comunque parere negativo perché si rischia di ingenerare una confusione di non poco conto. Per quanto riguarda poi gli emendamenti aggiuntivi, l'onorevole Sanjust chiedeva di tener conto in modo particolare dell'emendamento che riguarda le recinzioni degli edifici. Il rischio che abbiamo intravisto e che vediamo, per cui non abbiamo esteso la possibilità di effettuare opere a tutte le fattispecie per le quali è prevista una semplice autorizzazione edilizia, è che questo può dare la stura ad una realizzazione di recinzioni a vario livello che potrebbero in qualche misura, in una fase come questa, creare dei problemi non indifferenti e quindi siccome...

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi, si limiti al giudizio sintetico di accoglimento o di reiezione.

PIRISI (D.S.), relatore. Volevo specificarlo anche per avere un minimo di interlocuzione con i colleghi, comunque il parere è negativo.

Così pure non si accolgono gli altri emendamenti, che sono emendamenti aggiuntivi, ma che riguardano ristrutturazioni, ristrutturazioni con ampliamento eccetera, addirittura nel numero 833 si ipotizza la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione ed incremento volumetrico che contraddice un po' tutto il dibattito che c'è stato in quest'Aula relativamente alle ristrutturazioni.

Per quanto riguarda gli ultimi due emendamenti illustrati, quelli aggiuntivi al comma 2, numero 840 e 4, abbiamo avuto modo già di discutere ampiamente, propongono in sostanza una liberalizzazione totale anche per quanto riguarda le zone C, cioè le zone di espansione, e le zone industriali o eventualmente di servizi, pertanto questi emendamenti non si accolgono.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

SANNA GIANVALERIO, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che hanno a disposizione dieci minuti ad intervento, prego i colleghi di iscriversi a parlare. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Grazie Presidente; ma, io ritengo che proprio su alcuni aspetti di quest'articolo alla luce anche dell'emendamento 13 sostitutivo totale presentato dalla Giunta, ci si possa soffermare, se non altro per rettificare un po' il tiro, e mi spiego. Laddove appunto all'articolo 3 è stato individuato il vincolo irremovibile della fascia dei 2000 metri, ecco che all'articolo 4, giustamente, si elencano le eccezioni. In un primo momento io quindi mi soffermo sulla formulazione dell'articolo e dei sui commi, A mio parere, come ho detto anche nei precedenti interventi, suscita un po' di confusione la formulazione sia delle lettere a), b) e c) del comma 1, sia dei commi 2 e 3. Quindi, ritengo che ancora ci sia il tempo di dare un apporto migliorativo e costruttivo al dispositivo di legge, se appunto c'è la volontà di farlo, ritengo sia giusto farlo. Ho dato uno sguardo all'emendamento 13, e alcuni dubbi che erano nati sulla correttezza di una parte del dispositivo, almeno per quanto mi riguarda, sono fugati, perché è bastato aggiungere una parola che un dubbio che ha fatto discutere tutta l'Aula sin dai primi giorni e dai primi momenti di questo dibattito, è stato dissipato. La miriade di emendamenti, non tanti, bisogna anche ammetterlo, presentati dall'opposizione, così come gli interventi fatti in quest'Aula nei vari giorni di dibattito, hanno lo scopo di riportare l'attenzione anche della Giunta su alcuni articoli e commi dei vari articoli della legge. Principalmente quest'articolo 4, che ritengo se veramente discusso ed esaminato con attenzione da ambo le parti, al di là degli emendamenti presentati, può senz'altro essere migliorato così come la stessa legge, senza chiaramente in alcun modo cambiare il suo l'impianto principale. Quando, appunto, si parla nel comma 1 lettera a) di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, io ho avuto modo di dire negli interventi fatti nei giorni scorsi che questa formulazione genera confusione, perché alcune di queste opere, che pure sono consentite in deroga, sono soggette o a concessione o ad autorizzazione da parte delle amministrazioni locali. Credo che con l'emendamento 13 possa essere stata superata, per come è stato formulato, questa confusione e i dubbi, ma mi soffermerò un attimo sulla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, seppure anche questa è stata in positivo rettificata. Secondo tale lettera, possono essere effettuate per l'esercizio di attività agropastorali opere che non alterino lo stato dei luoghi. Se il testo dovesse rimanere così è chiaro che verosimilmente - dico verosimilmente - può succedere che un agente della Forestale un po' fiscale, non consenta neanche l'aratura dei terreni. Nell'emendamento 13 questa formulazione è stata rivista, giustamente, perché altrimenti se a un certo punto un'azienda agraria ha la necessità di irrigare i propri terreni e realizzare un bacino montano, un bacinetto interpoderale, oppure realizzare una strada poderale, oppure ancora fare opere che siano strettamente indispensabili per l'economia di quell'azienda agro-silvo-pastorale, in questo modo viene bloccata anche l'attività agricola e pastorale, poiché queste sono opere, nelle zone soggette a vincoli, di volta in volta verificate e autorizzate, così come è la prassi comune specialmente nelle zone boscate, dal Corpo forestale regionale.

Questo era un comma che incideva fortemente anche sull'attività e sull'economia agropastorale, come ebbi a dire nei precedenti interventi; così come incide tutta la normativa che riguarda le lottizzazioni, i piani attuativi nelle zone C, F e G, sui quali l'emendamento numero 13 dà qualche apertura. Segno, questo, che non è stata tutta inutile l'opera della opposizione, non è stato del tutto inutile aver richiamato l'attenzione su alcune norme significative che caratterizzavano la legge. Comunque sia, a mio parere, c'è ancora tanto da fare e si può fare senza stravolgere l'impianto stesso della legge.

Credo che gli interventi che seguiranno il mio andranno a specificare, mano mano, quali siano i punti, e poi nelle dichiarazioni di voto lo faremo ancor più puntualmente, su cui è necessario ancora intervenire proprio per migliorare il dispositivo. Io ritengo, come ho sempre detto, che questa norma stia nascendo monca e che questa norma principalmente sia una norma punitiva, non una norma che, così come appunto avrebbe dovuto essere, regoli lo sviluppo socioeconomico di un territorio. E' una norma parziale, limitata, che nascendo da tanti pregiudizi e preconcetti si limita solo ed esclusivamente a porre vincoli, e non consente lo sviluppo di quel volano e di quel ciclo virtuoso che possa appunto sbloccare l'economia del territorio. Manca questo, quindi il provvedimento di tutela ambientale è completamente scollegato dalla realtà socioeconomica dei territori e non incide sullo sviluppo socioeconomico, ma, anzi, in molti casi lo blocca, lo umilia e lo calpesta. Questo è quello che manca, manca questo nesso in questa legge e non mi stancherò quindi di dire, appunto, che è una legge che sta nascendo monca e che sarebbe stato meglio fermarsi un attimo e farne uno strumento urbanistico completo che rispondesse effettivamente alle esigenze della Sardegna, di quei territori e della nostra economia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). L'articolo 4 segue all'articolo 3 di questa legge, non è una banalità, cioè alle norme di salvaguardia seguono alcune disposizioni che introducono delle deroghe al regime di salvaguardia. E questa considerazione mi piace farla in ragione di una riflessione che riguarda proprio la legge che attualmente è in discussione e che attiene alle ragioni di questa legge in discussione. Noi venivano da una situazione di assenza di norme, di assenza di una pianificazione paesistica efficace sul piano giuridico, da una condizione nella quale la pianificazione urbanistica, lenta nel realizzarsi, lasciava tutta la materia della realizzazione e costruzione edilizia assolutamente libera, o meglio, libera e confusa: alcuni strumenti urbanistici rimanevano e si riferivano a legislazioni passate, altri si stavano compiendo, la pianificazione urbanistica è disciplinata da una normativa, quanto meno datata al 1993, quindi sono passati undici anni e non è stata completata, c'era cioè una condizione di disordine generale, nella quale la certezza del diritto francamente non veniva garantita, per cui tutte le osservazioni che poi si sono fatte, anche nel corso del dibattito in quest'Aula, sulla mancanza di certezza del diritto, non in ragione del disordine, ma in ragione dell'intervento ordinatorio di questa legge, lasciano un po' il tempo che trovano, cioè non sono fondate. E peraltro non è neppure fondata la critica del blocco generale e totale, perché questo non è. Non è previsto nel testo esitato dalla Commissione, e lo è ancora di meno nel testo modificato in Aula, per cui di questo dobbiamo avere consapevolezza, cioè dobbiamo avere consapevolezza del disordine da cui venivamo, dobbiamo avere consapevolezza della necessità di ordinare, perché la Regione attraverso le proprie leggi non ha solo funzione di coordinamento, ripeto, ma ha anche la funzione di dettare regole, e meno male che ce l'ha, perché sennò tutti i campanilismi, i municipalismi, i localismi e anche gli egoismi potrebbero prevalere sugli interessi generali di tutta la comunità regionale. Noi siamo il Consiglio regionale, quello che si riferisce non a questo o a quel territorio, non a questo o a quel comune, ma all'intera regione, agli interessi di tutta la nostra popolazione.

Per cui il senso di questo provvedimento, i cui articoli 3 e 4 sono i più pregnanti, è quello di dire: "Prendiamo atto del disordine, prendiamo atto dell'assenza di una normativa, prendiamo atto che c'è anche una situazione di fatto che in qualche misura ha determinato aspettative e qualche volta anche diritti e incominciamo a riordinare", perché se noi avessimo avuto migliore consapevolezza di questo all'inizio di questa discussione anche e soprattutto in Commissione, probabilmente anche sul piano della qualità il provvedimento avrebbe corrisposto di più alle esigenze, ai bisogni dei sardi. Ma questa consapevolezza non può essere attribuita a questo o a quell'organo di questa Regione, così, in termini astratti, né a questa o a quella formazione politica in modo particolare; deve essere riferita alla nostra capacità di svolgere la funzione di legislatori; il problema che si pone oggi attorno a questa norma, si porrà domani attorno ad altre norme. Cioè qual è la funzione di questo Consiglio? E' quella di fare regole, astratte e generali, che coltivino l'interesse della nostra popolazione, che coltivino le prospettive di sviluppo vero, economico e anche sociale di questa regione, e rispetto a questa funzione di legislatori noi dobbiamo avere la consapevolezza che in Consiglio regionale qualche volta non inizia, ma sicuramente finisce tutto il procedimento della costruzione della norma. Poi ci sarà la fase attuativa e nella fase attuativa altre responsabilità saranno coinvolte, ma non ci potrà essere un'assenza di responsabilità, di controllo, di verifica anche puntuale da parte di questo Consiglio.

Questo lo dico perché bisogna dare senso non solo alla nostra presenza qua, nel fare le norme, nel costruirle e nel discuterle, ma anche alle battaglie politiche che noi facciamo, nel sociale, nella società, nei territori e anche qua dentro, cioè che non dobbiamo mai piegare all'affermazione dell'interesse di parte, la costruzione di una norma che poi condizionerà la vita di tutti. Cioè dobbiamo avere sempre il senso della responsabilità di questa istituzione che nel momento in cui decide, vincola in qualche misura i comportamenti altrui, della generalità della popolazione, degli individui che la compongono, e in questo senso questa responsabilità deve essere piena e consapevole sempre e comunque, perché la democrazia si esprime in gran parte all'interno di quest'Aula, si esprime nel rispetto che si ha del diritto, si esprime nella capacità di formare il diritto, quello vero, quello riconosciuto e riconoscibile, quello tutelato, di tutti i nostri cittadini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, nello spirito del ragionamento che abbiamo comunque deciso di mantenere in quest'Aula intorno all'articolo 4, è per noi indispensabile fare alcune sottolineature che si riferiscono a emendamenti che abbiamo presentato a questo articolo e, sempre nel rispetto del ragionamento complessivo che non spetta certo a noi l'onere di fare la legge, con la riflessione aggiuntiva che ovviamente sull'articolo 4 molti problemi possono essere posti e diversi problemi sono già stati posti nel corso della illustrazione degli emendamenti, e siccome sono problemi concreti, problemi di merito, problemi d'interpretazione giuridica, su alcuni di essi, al di là dei pareri espressi dal Presidente della Commissione, noi ci attendiamo comunque uno sforzo di ragionamento che si svolga all'interno di quest'Aula, che entri nel merito dei singoli emendamenti per capire se c'è ragionevolezza nelle cose che l'opposizione dice, e se non c'è ragionevolezza, perché può darsi che i nostri ragionamenti siano privi di qualche fondamento logico a causa di qualche informazione che ci manca, è opportuno che la Giunta, il Presidente della Commissione ci indichino quali sono i limiti del ragionamento che stiamo facendo, in maniera tale che noi stessi ce ne rendiamo conto.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati direttamente firmati dai consiglieri del Gruppo dei Riformatori, che si aggiungono quindi a quelli che noi abbiamo firmato insieme agli altri componenti di questa maggioranza, io mi voglio soffermare su tre emendamenti che illustro in ordine d'importanza, sui quali chiedo l'espressione di un parere da parte del Presidente della Commissione urbanistica. E parto proprio da quello che consideriamo meno importante, ma che già di per se stesso riveste, secondo noi, un'importanza fondamentale, e cioè il problema di tutte quelle attività che sono comunque correlate al comparto agro-silvo-pastorale, nel senso che noi chiediamo, con un nostro emendamento, che possa essere comunque prevista anche la possibilità di costruzione di opere di edilizia residenziale, purché queste siano relative alle opere che devono servire per la custodia e la protezione del manufatto, e comunque non debbano superare un decimo della cubatura autorizzata. Ovviamente, questo emendamento non è stato steso pensando a quei comuni che hanno un'espansione di tipo turistico, ma a quei comuni che fondano la propria stessa esistenza sulla possibilità di sfruttare le risorse del settore agricolo. Ovviamente, accomunare l'economia di questi comuni - è un ragionamento che abbiamo fatto parecchie volte in quest'Aula illustrando vari emendamenti - è un assurdo concettuale, nel senso che la situazione dei comuni che nella Regione Sardegna sono interessati dall'applicazione del testo della legge che stiamo andando a licenziare è estremamente diversificata, quindi la pretesa di poter infilare lo stesso capotto a chi ha la taglia 42 e a chi ha quella 56 è ovviamente una pretesa chi si scontrerebbe poi contro difficoltà oggettive insuperabili. Quindi noi iniziamo col porre un problema che riguarda la possibilità comunque di avere dei minimi margini di edificabilità nei comuni che hanno nelle zone agricole l'unica fonte di reddito e l'unico vero motore di sviluppo.

Il secondo gruppo di emendamenti, anche questo è un gruppo di emendamenti relativamente tecnici, che però affrontano sempre il problema della certezza del diritto, è composto dagli emendamenti numero 18, 19 e 20, che pongono anch'essi un problema fondamentale, cioè il testo attualmente in discussione dice: "Sono altresì attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C, immediatamente continui alle B e intercluse tra le stesse zone B e altri piani attuativi, in tutto o in parte già realizzati".

Ora, noi sappiamo che purtroppo non sempre queste zone C sono intercluse tra zone B e piani attuativi già realizzati, cioè è possibile che siano intercluse tra zone B e zone S, per esempio, parchi o zone di servizi, e ciò nonostante ricadono, ovviamente a pieno titolo, nell'ambito del PUC, lo strumento urbanistico approvato, nel senso che sono comunque delle zone che fanno parte dello sviluppo edilizio del comune, e il fatto di avere la sfortuna di avere vicina invece che una zona B una zona S, non può essere considerato un elemento per non consentire l'edificabilità. Sarebbe ovviamente un grosso danno che sarebbe indirizzato in maniera mirata allo smantellamento di presupposti di certezza del diritto. Pertanto, noi chiediamo che ci sia la possibilità da parte della Giunta e della Commissione di introdurre magari un emendamento orale al numero 13, che possa consentire l'edificabilità di queste zone C che eventualmente si trovassero nella condizione di non confinare in toto, o di non essere intercluse in toto così come l'articolo stesso propone.

L'ultimo emendamento in ordine di importanza, andando in ordine di importanza crescente, è un emendamento che noi consideriamo veramente di sostanza e sul quale varrebbe la pena che la maggioranza si soffermasse per un attimo a riflettere, anche perché ci potrebbe essere il rischio che alla legge si propongano una serie infinita di ricorsi che sono rivolti contro la norma della legge che non appare garantista di diritti acquisiti sostanziali, e quindi noi proponiamo, sempre al comma 2, un emendamento soppressivo subito dopo la norma che dispone che nelle restanti zone omogenee possano essere completati gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della delibera. Successivamente la norma recita: "Purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi" eccetera, eccetera; per il principio della certezza del diritto, una volta che c'è l'approvazione e il convenzionamento alla data di pubblicazione della delibera regionale - sarebbe più corretto dire alla data di approvazione della presente legge - di atti che garantiscono la certezza del diritto di coloro i quali hanno una lottizzazione approvata, che magari hanno ceduto le aree che devono cedere al comune, che hanno versato gli oneri di concessione, cioè che hanno tutto in regola per l'inizio dei lavori, ci sembra una cosa fuori da ogni ragionevolezza che sia vincolata la possibilità di attuare l'intervento al fatto che esistono già delle opere eseguite - nella stesura originaria si parlava addirittura del 70 per cento delle opere già eseguite - eventualmente di urbanizzazione quali quelle rappresentate dal reticolo stradale, o via dicendo; oltretutto entrando nel dettaglio in maniera tale - ovviamente io non ne ho la più pallida idea - che magari in giro per la Sardegna c'è qualcuno che si trova proprio nella situazione fotografata dalla legge, ed allora riesce a rientrare nella deroga prevista dalla legge, e c'è qualcuno che magari per pochissimo è rimasto fuori perché la fotografia non è proprio la sua ma è quella di uno come lui che però ha i baffi e non ha fatto in tempo a tagliarseli. Se noi seguiamo il ragionamento che ha fatto il collega Uras, ragionamento che io condivido totalmente nella parte sull'astrattezza della norma, insomma, la norma che è contenuta all'interno del comma 2 di astrattezza ne ha poca, nel senso che entra talmente nel dettaglio da far ritenere non dico che sia stata ritagliata per qualcuno perché non mi permetto e non lo penso neppure, ma da avere degli elementi tali per cui crea uno spartiacque concepito in modo tale che è davvero difficile trovare una motivazione logica per sostenere questo spartiacque che ammazza i diritti acquisiti e che fa salvi quelli di chi ha completato il reticolo stradale. Insomma, giustificare questo mi sembra che sia veramente un esercizio di arte oratoria nel quale forse qualche consigliere della maggioranza potrebbe cimentarsi, ma io credo senza veramente ottenere il risultato che si proporrebbe se volesse farlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgioni. Ne ha facoltà.

MURGIONI (Fortza Paris). Grazie Presidente; io penso che sia ieri che oggi, insomma, si stia affrontando forse la parte più importante della proposta di legge in discussione, perché gli articoli 3 e 4 affrontano la parte fondamentale di una normativa che tende a fare chiarezza da un lato, e la chiarezza tutti quanti l'abbiamo chiesta, e dall'altro tende a coniugare la tutela con lo sviluppo. Noi abbiamo detto che nulla avevamo contro la tutela, ma volevamo che da parte della maggioranza si desse attenzione anche allo sviluppo, quindi agli interessi che intorno ad un comparto, quello turistico in particolare, ci sono. Per cui si cercava e si cerca di proporre alla maggioranza di riflettere in modo da, come posso dire, approvare una normativa transitoria tra un momento, quello attuale, di mancanza di pianificazione e quello in cui si disciplina la materia, però, chiaramente tenendo conto, come dicevo prima, dell'esigenza di continuare in Sardegna ad andare avanti, perché non si può pensare di bloccare l'attenzione sulla tutela non tenendo conto delle altre esigenze, sarebbe un errore madornale. Tra l'altro io penso che la tutela non si attui veramente pensando di fermarci ai due chilometri o a un chilometro, io penso che la tutela si attui diversamente, valutando il territorio e cercando di capire come il territorio va utilizzato. Personalmente, per esempio, sono del parere che bisognerebbe incidere in particolare per quanto riguarda gli interventi turistici, attraverso la scelta di un indice volumetrico da applicare al territorio, che è quello che tra l'altro io ho applicato per quanto mi riguarda e sta dando degli ottimi risultati; cioè io ho pensato che sul territorio non si potesse andare oltre un certo limite, per cui ho scelto l'indice dello 0,15, metro cubo su metro quadro, ciò vuol dire che su un ettaro di terreno si possono realizzare massimo 1500 metri cubi, ecco, questo secondo me è già un elemento che potrebbe limitare l'eventuale speculazione edilizia, così come viene descritta da qualcuno.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE LOMBARDO

(Segue MURGIONI.) Inoltre, penso che la tutela possa essere realizzata tramite un'altra strategia, ieri se n'è parlato, che è quella della qualità degli interventi, e della scelta dei materiali da utilizzare, su cui tra l'altro è d'accordo anche l'Assessore; facendo questo, oltre a stabilire dei criteri, si determinano anche delle ricadute positive su altri settori che sono collegati, l'artigianato in particolare; ed io penso che questo non sia trascurabile perché alla fine tutto viene pensato e viene approvato nell'interesse di qualcuno, e in questo caso dei sardi che operano in Sardegna, perché la nostra economia non è che sia poi così variegata, la nostra economia è limitata ad alcuni comparti e su quelli bisogna lavorare.

Per quanto riguarda in modo specifico l'articolo 4 prendo come riferimento direttamente l'emendamento 13 della Giunta, prendo questo emendamento come riferimento perché tanto gli altri non contano, perché gli altri emendamenti presentati dall'opposizione, pur avendo secondo me un contenuto logico, non vengono presi in considerazione dalla maggioranza; per cui mi riferisco a quello presentato dalla Giunta, che tra l'altro ha ottenuto il parere positivo anche del Presidente della Commissione. Io per esempio sono d'accordo sulla ristrutturazione, che è stata qui criticata da molti, perché se è vero che bisogna creare economia e sviluppo, è anche vero che noi non possiamo avere sulla costa, ma non solo sulla costa, perché questo aspetto riguarda tutto il territorio sardo, delle strutture che sono fatiscenti, queste vanno recuperate e vanno secondo me inserite nel mercato; per cui io sono totalmente d'accordo che vengano recuperate, e che addirittura ci possa essere anche il cambio di destinazione, perché se un tipo di economia non funziona bisogna trovare il modo di farla funzionare, per cui se una struttura che era utilizzata tempo fa, per esempio, per l'agricoltura, oggi non è utilizzata a questo fine e magari può essere utilizzata per altre finalità, per esempio quell'agri-turistica, io penso che sia giusto che venga recuperata e venga utilizzata per un'altra finalità.

Non sono d'accordo sulla limitazione, invece, degli interventi per le attività agricole, perché l'azienda è costituita oltre che dalle strutture che servono all'azienda, anche da quelle residenziali dove vive l'imprenditore agricolo, per cui mi sembra assurdo che venga proprio tolta ad un'azienda agricola che funziona, la possibilità di realizzare una residenza degna del vivere civile attuale. Per cui io pregherei l'Assessore di rifletterci, magari limitiamo questa possibilità solamente al mondo agricolo in modo da evitare furbizie, ed in questo caso credo sia giusto che sia consentita la realizzazione anche di nuove residenze perché uno può avere anche un figlio che si inserisce nell'impresa agricola, non capisco perché non dovrebbe realizzarsi una propria casa, magari si sposa e ha figli, ed allora io direi di limitare la possibilità di edificare la residenza solamente a chi svolge realmente tale attività, e sono soggetti generalmente iscritti all'albo dei coltivatori diretti o al limite all'albo degli imprenditori agricoli, per cui se noi limitiamo la deroga a questa categoria io penso che facciamo una buona scelta.

Altra evidenziazione riguarda le lottizzazioni convenzionate; io penso che quando si arriva a convenzionare un intervento, vuol dire che l'intervento ha percorso tutto un iter di approvazione che dura generalmente anche tre o quattro anni, perché si passa dalla scelta del territorio alla presentazione dei progetti, all'approvazione in Consiglio comunale, poi, generalmente queste lottizzazioni vanno agli organi regionali e dello Stato per ottenere i prescritti nullaosta, dopodiché vengono pubblicati per 30 giorni, per altri 30 giorni possono essere avanzate osservazioni, che vengono sottoposte al Consiglio, dopodiché, fatto tutto questo lavoro, si va alla convenzione, in quel momento l'imprenditore oltre a pagare le opere e a versare, come si dice, gli oneri di urbanizzazione, cede al Comune anche una parte del suo territorio, in quel momento, quando la convenzione viene sottoscritta di fronte ad un notaio, io penso che nasca il famoso diritto acquisito, cioè io penso che non sia possibile dopo questa fase tornare indietro; invece voi dite che devono essere avviate almeno le opere di urbanizzazione, parlate perlomeno di reticolo stradale; se la lottizzazione convenzionata non ottiene la concessione edilizia non si possono avviare i lavori. Se si sono avviati i lavori senza significa che si è realizzato un abuso, per cui mi sembra una norma contrastante con l'obiettivo che ci si propone di raggiungere.

Un'altra richiesta, che secondo me andrebbe valutata, è quella della deroga agli alberghi realizzati; realizzati significa che hanno già occupato lo spazio, per cui già esistono, questi alberghi magari sono sotto dimensionati per il mercato attuale, allora la proposta è questa: chiedo se non sia il caso, proprio in riferimento agli alberghi, magari di piccole dimensioni, di dare la possibilità di migliorarli in modo da entrare in un mercato e diventare competitivi.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Murgioni. Ha domandato di parlare il consigliere Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (F.I.). Grazie Presidente. Riprendo le considerazioni dell'onorevole Murgioni che mi ha preceduto, perché la deroga prevista dall'articolo 4 in ordine ad alcune fattispecie, è formulata in modo poco chiaro per cui risulta difficile individuare le opere ammissibili, perché per alcune di esse, e parlo del risanamento, del consolidamento, degli interventi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, i confini fra quanto è ammissibile e quanto potrebbe, secondo un'altra interpretazione, non essere ammissibile, non sono facilmente definibili pertanto si determineranno difficoltà nell'interpretazione, e soprattutto si apriranno conflitti e a contenziosi fra il privato e il pubblico che non saranno di facile soluzione perché lo stesso impianto legislativo è improntato all'idea di tutela integrale, e quindi l'interpretazione sarà la più restrittiva possibile e qualsiasi opera, seppur rientrante fra quelle ritenute ammissibili, prima che venga autorizzata dovrà passare veramente al vaglio di chi sa quali e quanti intoppi burocratici. Questo lo dico perché già adesso in mancanza, per fortuna, di una legge di questa natura, e non solo per il limite dei due chilometri, la burocrazia, sia che si tratti di quella dell'Assessorato alla tutela del paesaggio, sia che si tratti degli uffici degli ispettorati forestali o degli enti locali, sappiamo quali e quanti lacciuoli pone a chi deve operare. Se poi questi lacciuoli devono essere rapportati ad un testo legislativo come questo, pensiamo che sarà una fatica pari al supplizio di Tantalo riuscire, per chi è operatore agricolo, o per le imprese che devono fare degli interventi, seppur ricadenti nell'articolo 4, riuscire ad avere le autorizzazioni necessarie che parrebbero, anche queste, un'altra chimera alla luce dell'impianto globale della legge. Quando poi andiamo a vedere le deroghe previste dal comma 2 dell'articolo 4, ci rendiamo conto che anche la norma che prevede, in relazione alle opere di urbanizzazione in corso all'entrata in vigore della legge, che devono essere realizzate perlomeno al 70 per cento del loro valore globale, mi pare che sia una forzatura assolutamente non necessaria per chi ha acquisito un diritto, per chi ha dato inizio ai lavori, per chi ha fatto degli investimenti, ha contratto dei mutui, ha impegnato la propria attività di imprenditore o di privato e si vede magari col metro di chissà chi, negare una legittima aspettativa, un legittimo diritto a seguito, anche, di queste forzature che sinceramente penso debbano essere eliminate, ma gli emendamenti che abbiamo presentato lo hanno in qualche maniera evidenziato.

Quindi, la norma sugli interventi ammissibili, mi pare che sia uno specchietto per le allodole, ma allodole che difficilmente arriveranno a comprendere che si possa veramente realizzare o fare qualche cosa fino a quando non lo sappiamo, e soprattutto mi pare una presa in giro per gli imprenditori e per tutti coloro che da anni magari non solo coltivavano dei sogni, ma hanno anche necessità di realizzare i propri investimenti ed invece si vedranno bloccare attività che sono già partite e dovranno rendere conto a istituti di credito, e non solo, per i mutui accesi, le concessioni pagate; per cui dovranno non solo rinunciare alle speranze, ma trovare il modo di restituire il finanziamento che magari è stato già erogato in assenza però di realizzare, per chissà quanto tempo, il loro progetto iniziale.

Per quanto riguarda le altre deroghe del comma 3 e del comma 4, ci mancherebbe altro non si potessero realizzare le opere pubbliche dello Stato, della Regione, delle province, qualora fossero necessarie. Lo studio di compatibilità paesistico ambientale credo che sia ormai alla base di qualsiasi grosso intervento; così come la valutazione di impatto ambientale deve essere alla base di ogni intervento in quelle aree in cui è prevista come requisito indispensabile per ottenere le prescritte autorizzazioni.

Quindi crediamo che su questo articolo 4 sugli interventi ammissibili poco vi sia da dire se non che da parte nostra si condanna in toto questo ennesimo tentativo di far passare questi interventi ammissibili quasi come una grande concessione di questa maggioranza che in un impianto globale vincolistico, e di fatto vincolante in tutto e per tutto, fa finta di aprire degli spiragli che spiragli non sono, perché abbiamo visto che difficilmente tutte queste opere potranno essere realizzate per i motivi che hanno enunciato i miei colleghi precedentemente e per quanto brevemente ho detto io.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Grazie Presidente, colleghi e colleghe, se avevamo manifestato tutta la nostra contrarietà intanto alla legge nel suo complesso, ed in particolare, nei giorni passati, all'articolo 3, ancora di più manifestiamo la nostra contrarietà all'articolo 4; e riprendo il concetto della filosofia che ispira questa legge. Si è partiti col voler proporre norme di salvaguardia e stiamo fondamentalmente invece mettendo mano a leggi urbanistiche che in questo momento nulla avevano a che vedere con la salvaguardia ambientale; perché mi viene difficile capire qual è lo spirito della salvaguardia, la ricerca del bello, la salvaguardia anche di quello esistente, ma anche di quello che non è stato stravolto da speculazioni di vario genere o da brutture che si sono verificate - e ce ne sono tante di parti del territorio che non hanno subito questo particolare disagio, nel senso che non sono state oggetto di deturpazioni - mi viene difficile capire come si possa conciliare la volontà, dichiarata in questo articolo, di recuperare l'esistente, perché c'è una dichiarazione forte di voler recuperare l'esistente, attraverso la cristallizzazione dei profili esteriori attuali. Ma, insomma, io voglio capire allora qual è lo spirito della legge, allora non è la salvaguardia, allora non è il voler ricercare un qualcosa che appare agli occhi nostri, così come dice il codice Urbani, quasi una fotografia; non viene abbellito questo paesaggio, perché se si mantengono i profili esteriori attuali, io credo che quelle brutture che oggi esistono, esisteranno anche nel futuro, non cambierà assolutamente niente.

E quindi questo ancora di più avvalora la tesi di molti, e non pochi, che dicono: "Questo primo comma dell'articolo 4 ha un'altra funzione, che non è quella del recupero del bene paesaggistico". Si può anche essere d'accordo sul fatto che la funzione sia un'altra, però messo in questo modo certamente appare più come un qualcosa o che si deve sanare o che si vuole sanare nel futuro, o conferma ciò che pensano coloro, e sono molti, lo dicevo, che affermano che in maniera occulta consenta delle speculazioni a coloro che hanno la possibilità o di avere volumetrie, o di poterle acquisire, e quindi di fare tutto ciò che, comunque sia, è stato vietato finora. E quindi ecco perché diciamo che questa norma sugli interventi ammissibili non può essere condivisa. Non può essere condiviso certamente il fatto che si pongano dei dubbi su quelle opere che debbono essere fatte nell'interesse generale, che siano dello Stato, della Regione, delle province o degli enti locali, ha poca rilevanza. Non è ammissibile che si dica: "Si può", io dico che si deve dire"si deve". Non è possibile, perché nel momento in cui un ente locale intende costruire un'opera che è nell'interesse generale, e ha bisogno di ulteriori volumetrie, è il Consiglio comunale che concede la deroga, e quindi viene sempre concessa, ovviamente, nel rispetto del piano.

Qui noi diciamo "Può", non si capisce poi chi può, ma si capisce chi è che può o non può, quasi che si voglia tenere in serbo questo grimaldello per concedere o non concedere a seconda delle necessità, o delle opportunità. Se questo può essere valido per gli interventi regionali, provinciali e comunali mi viene difficile pensare che possa essere possibile anche per quelle opere che potrebbe realizzare lo Stato, e questa è forse la finalità di questa norma, non vorrei che in essa ci fosse la volontà, che comunque traspare, di cominciare a stabilire delle distanze tra la Regione Sardegna e lo Stato italiano, perché questo appare. Io credo che le opere pubbliche dello Stato, se sono opere pubbliche dello Stato, sono opere pubbliche di interesse generale, e come tali credo che non possano essere asservite ad un "può", ma semmai dovrebbero essere autorizzate o comunque non dovevano essere previste in questa norma.

Tutti gli altri interventi che riguardano i terreni agricoli, in particolare la fattispecie dei 100 metri dai confini delle aree boscate - su cui vi è la proposta che abbiamo fatto di sostituire il rinvio a quel decreto famoso, il numero 16210 dell'Assessorato della pubblica istruzione, con quello al decreto legislativo 227 del 2001 che certamente spiega meglio quali possono essere gli interventi ammissibili - nelle quali l'edificazione è consentita solo nelle radure naturali - andate a vedere quali sono le radure naturali in Sardegna - e bisogna anche capire perché la norma ammette tale edificazione, "purché gli interventi, oltre che previsti negli strumenti urbanistici - e ci mancherebbe altro! - consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore ai 100 metri". Come se i soggetti impegnati nelle attività agricole in Sardegna potessero avere tutti quanti centinaia di ettari, e invece noi sappiamo che la proprietà fondiaria è profondamente divisa, parcellizzata, e mal si attaglia ad una norma come questa. Cioè si stabilisce anche in questo caso, così come si è fatto imponendo il limite generalizzato dei due chilometri, il limite dei 100 metri. "Devi stare a 100 metri dal limite di quel bosco, da una parte, dall'altra", anche se si trattasse di una radura piuttosto vasta, ci si dovrà tenere a 100 metri; 100 metri una corona circolare...

PIRISI (D.S.), relatore di maggioranza. C'è l'emendamento.

DIANA (A.N.). Nell'articolo c'è questa norma e la stiamo rinnovando, l'emendamento ancora non è votato, ancora non è votato!

PIRISI (D.S.), relatore di maggioranza. Siamo d'accordo!

DIANA (A.N.). Io sollevo i problemi, onorevole Pirisi, non sono qui per fare le pulci. Sto sollevando i problemi, così come abbiamo sollevato il problema delle zone industriali, così come abbiamo sollevato numerosissimi altri problemi. È chiaro che il fatto di vedere in qualche modo accolte le nostre proposte non cambia lo spirito della nostra contrapposizione, anzi, ci mancherebbe altro. Questa è una legge voluta dalla Giunta e della maggioranza, e solo a voi è addebitabile.

Noi ci siamo limitati, e lo faremo ancora nei prossimi giorni, a sollevare moltissimi problemi, tantissimi problemi, convinti, come siamo, che questa normativa non sia né rispettosa delle leggi, né rispettosa della concertazione con gli enti locali e con tutta quella serie di soggetti che sono legittimati a concertare con la Regione Sardegna, e non è rispettosa neanche degli interessi economici dei cittadini sardi. Quindi su questo intervento ammissibile, o sugli interventi ammissibili, noi, ovviamente, non concordiamo e successivamente, in sede di dichiarazione di voto, faremo capire ancora meglio quali sono i problemi a cui andrà incontro la Sardegna una volta che questa legge verrà, purtroppo, approvata. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.). Onorevole Presidente, onorevole Assessore, colleghi, diciamo che questo articolo 4 è anch'esso non privo di punti che possono essere criticati, anzi, ce ne sono alcuni che io ritengo assolutamente inadeguati ad una legge di tutela e valorizzazione del paesaggio. Intanto, comunque, non posso non sottolineare il fatto che alla lettera b) del 1 comma si stabilisce che si possano fare in deroga, gli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato dei luoghi, e che non prevedano costruzioni edilizie residenziali. Io voglio sapere se in questi anni un allevatore, che magari ha ottenuto un finanziamento pubblico anche per fare una residenza nell'azienda nella quale intende vivere perché vi è costretto dal tipo di lavoro che deve svolgere, per salvaguardare la propria azienda, non potrà costruirsi un'abitazione non prima, se tutto va bene, di un anno e mezzo. Sappiamo bene che i costi che dovrà sopportare questo agricoltore tra un anno e mezzo per costruirsi la propria abitazione per viverci e non certo per lucrare o altro, possono lievitare anche di molto, chi ripagherà questi danni, chi metterà questi agricoltori nelle condizioni di poter poi recuperare un danno materiale che è palese che dovranno subire a causa di questa legge? Già oggi nessuno, soprattutto i giovani, in campagna, intende rimanere in campagna, se un agricoltore ha la sfortuna di avere un'azienda entro i due chilometri dal mare non può andarci ad abitare, se ha previsto di sposarsi non si potrà sposare, se ha dei progetti se li può anche dimenticare perché questa legge lo mette nelle condizioni di subire un danno in certi casi difficilmente riparabile.

Per quanto poi riguarda la lettera c), il disporre che si possano fare opere di forestazione, di taglio o conversione colturale e di bonifica, a me sembra che sia segno di un atteggiamento quantomeno schizofrenico. Ho avuto già modo di dire che la forestazione in Sardegna ha creato una delle alterazioni peggiori del paesaggio. L'Azienda foreste è stata la più grande nemica del paesaggio e delle possibilità di sviluppo turistico che la Sardegna abbia potuto partorire; peggio della piaga degli incendi, perché l'inquinamento verde determinato dalle piantagioni di abeti, di pini, di eucaliptus e di quant'altro di queste piante straniere, esotiche, che non hanno assolutamente neanche ricadute di carattere economico in Sardegna, è stato deleterio ed ha modificato il profilo del paesaggio della nostra isola, ne ha turbato l'equilibrio idrogeologico, sfavorendone la crescita, o addirittura impedendola o rendendo sterili i terreni riguardo alle possibilità di sviluppo della flora spontanea che caratterizza il nostro territorio, che è una flora assolutamente ricca ed anche perché dà nutrimento alle specie selvatiche, è la ragione della ricchezza della nostra fauna selvatica.

Io non credo che impiantare una pineta nelle zone vicino al mare, o un bosco di eucaliptus sia quanto di meglio si possa prevedere. Eppure questo è possibile sulla base di questa norma che dovrebbe tutelare il paesaggio. Credo che l'Assessore farebbe meglio ad ascoltare, piuttosto che nicchiare, perché non credo di dire fesserie, perché già è stato alterato l'equilibrio geologico, è stato alterato il panorama della Sardegna dagli incendi che hanno distrutto le marine, soprattutto in Gallura, e noi...

PRESIDENTE. Onorevole Maninchedda, per cortesia. Onorevole Maninchedda, grazie.

LIORI (A.N.). Se non ho altri mezzi per farmi ascoltare mi dispiace ma devo ricorrere a questi sistemi. Io rinizio da capo perché non credo che il problema che ho sollevato sia privo di fondamento, e mi sembra controproducente permettere che si compiano opere di forestazione, di taglio e di riconversione colturale o di bonifica; io non so a quali tagli si riferisca questo articolo, però non sempre i tagli sono dei tagli che danno ragione al panorama, al paesaggio, a quello che si vuole tutelare, e nemmeno la forestazione, perché forestare con gli eucaliptus nel raggio di due chilometri dal mare, e ce ne sono, piantare eucaliptus anche come semplici frangivento, non è un'opera meritoria per il paesaggio della Sardegna. E quindi bene farebbe la Giunta, in questo caso l'Assessore, a programmare una seria politica che veda coinvolti in questa scelta anche l'Assessorato dell'agricoltura e gli altri assessorati competenti, perché assolutamente hanno fatto più danno per il paesaggio della Sardegna l'opera di forestazione dell'Ente foreste e i permessi dati dall'Assessorato dell'agricoltura che la piaga degli incendi.

Per quanto riguarda invece il comma 2, vorrei fare alcune osservazioni sulla norma che in riferimento alle zone omogenee dei centri urbani dispone che: "possono essere completati gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, approvati e convenzionati, purché i lavori relativi alle opere di urbanizzazione siano attualmente in corso e siano state realizzate per non meno del 70 per cento del loro valore globale". Io non so se ci si renda conto di cosa comporti il fatto che, per esempio, in zona C, cioè in una lottizzazione, o in zona D, in una zona industriale, uno abbia compiuto opere di urbanizzazione, opere inerenti lo sviluppo e la creazione di case o di capannoni industriali per il 50 per cento e lo si blocchi perché non ha costruito per il 70 per cento del valore.

Forse qualcuno crede che i soldi investiti, quando non siano propri, si possano considerare merce da buttare, e che lasciare un'opera incompiuta a metà perché questa legge proibisce di terminarla, sia meritorio. Cioè se un imprenditore ha investito 2 miliardi per realizzare le opere di urbanizzazione in una lottizzazione, far sì che tutto arrugginisca, che tutto vada in malora per due anni perché questa legge gli proibisce, non avendo ultimato i lavori fino al 70 per cento del valore, di continuare, io credo che non si possa sottacere che così facendo stiamo causando un danno all'imprenditoria, un danno alla Sardegna in questo caso, dato che la norma interessa anche le zone agrarie, industriali, le lottizzazioni, addirittura le zone turistiche, per cui potrebbe esserci un albergo costruito per il 50 per cento e cui pilastri devono andare in malora, i cui solai devono cadere per la pioggia, per il maltempo, perché non si possono completare le opere, non si può mettere un tetto perché questa legge lo proibisce. Ma io non so se ci si renda conto di quanto sia schizofrenico, di quanto poco ponderato sia un articolo come questo.

Quindi anche questo non può non contribuire a determinare un atteggiamento negativo del consigliere regionale che pensi veramente all'interesse della Sardegna. E altrettanto bisogna dire per quanto riguarda il permesso di costruire, in riferimento alle aree boscate, soltanto nelle radure naturali, che in Sardegna praticamente non esistono, e per di più imponendo che ci sia una zona di rispetto non inferiore ai 100 metri dal limite del bosco. Sfido chiunque a trovare radure naturali in mezzo al bosco che abbiano oltre i 200 metri di diametro perché praticamente di tutto si può parlare fuorché di radure. Ma oltretutto non credo che esista miglior forma di tutela del bosco di quella di consentire ad un cittadino di costruirci una casa, perché bene o male la miglior salvaguardia per gli incendi sarebbe proprio una maggiore antropizzazione del territorio, e la presenza dell'uomo è la miglior difesa, il miglior baluardo al degrado del territorio stesso. Nessuno più di colui che vive nel territorio lo difende, e soprattutto quando in ballo c'è non solo la propria sicurezza, ma anche la propria casa, i propri beni essenziali, la presenza dei propri familiari che tutelano il territorio.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Liori. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà. Avviso i colleghi che questo è l'ultimo intervento della mattinata.

PISANO (Riformatori Sardi). Grazie Presidente. Io credo che vada fatta una premessa politica ad una considerazione un po' più generale che poi faremo sull'articolo 4, o meglio sull'emendamento numero 13 che ridefinisce per intero l'articolo 4. Ha fatto bene l'onorevole Uras ad affermare che non è banale dire che l'articolo 4 segue all'articolo 3. Secondo la sua logica, infatti, l'articolo 4 detta delle condizioni di deroga all'articolo 3. Io credo che vada colta, invece, anche un'altra incongruenza, e lo dico proprio in premessa, perché l'articolo 4 fa cambiare, a mio giudizio, connotazione all'intero assetto normativo. Mi voglio spiegare meglio. L'articolo 4 ha una caratterizzazione fortemente urbanistica, e fa assumere tale carattere all'intera legge che diventa una legge esplicitamente urbanistica, che a mio giudizio dimentica la finalità primaria che invece si era posta con l'articolo 3, che era quella di dettare una normativa di tutela essenzialmente paesaggistica.

La differenza è grossa, è sostanziale, perché nel momento in cui noi andiamo a parlare di tipologie edilizie, di volumetrie, di deroghe relative anche a lavori pubblici che possono essere eseguiti dentro questa fascia dei 2000 metri, per i quali esiste un vincolo paesaggistico, è chiaro che andiamo ad impattare con un assetto di norme che è totalmente diverso e che quindi presenta seriamente dei rischi. Ed allora la prima delle considerazioni che mi viene da fare è questa: una volta che accertiamo ormai l'esistenza dell'articolo 3, è chiaro che siamo di fronte ad una vastissima area nella quale esiste questo vincolo di inedificabilità e che mi immagino cambierà completamente il rapporto tra i soggetti proprietari di queste aree e la motivazione o l'interesse che questi soggetti stessi avevano alla conservazione di questo bene. Al di là di tutte le considerazioni che sono state già fatte, relative ai valori patrimoniali di queste aree. Io mi chiedo: perché non introdurre in maniera coerente dentro l'articolo 4, che sarebbe dovuto essere, appunto, un articolo di specificazione del principio più generale contenuto nell'articolo 3 di salvaguardia ambientale paesaggistica, perché non introdurre quei giusti correttivi che avrebbero potuto meglio garantirci la stessa salvaguardia ambientale che ci siamo prefissi di realizzare? E mi spiego. Ad esempio: il proprietario che avrà ettari ed ettari di superficie dentro questa fascia costiera, che interesse potrà avere a garantire una salvaguardia di queste ampie fasce dagli incendi, da tutto ciò che può accadere? Cioè, chi ci salverà dal concreto pericolo di aumentare notevolmente, anche da un punto di vista della tutela paesaggistica, il danno conseguente ad un'assenza di interesse alla conservazione? Il tutto è relativo ovviamente ad un concetto giuridico più ampio, a mio giudizio, che è quello relativo ad un eventuale indennizzo che necessariamente avremo dovuto stabilire, secondo una logica anche giurisprudenziale, proporzionale al sacrificio che oggi noi andiamo a prevedere nei confronti di chi è proprietario di un bene il cui valore va a diventare zero in rapporto ad un valore precedente ben diverso.

Seconda considerazione: noi avremo, e lo dico proprio interloquendo amichevolmente con l'Assessore agli enti locali, una situazione, mi immagino da paradosso, Assessore, perché abbiamo valutato quanto sarà l'incidenza di questa normativa sull'ICI di quei comuni privi di PUC, immagino una cinquantina di comuni della Sardegna, che addirittura dovranno anche fare delle variazioni di bilancio, adesso in fase di assestamento, perché non potranno più introitare le somme che già erano previste, perché improvvisamente quei valori patrimoniali non esistono più dal 10 di luglio in poi. Sarà necessariamente così, perché chiaramente se io fossi proprietario di un terreno in una zona C, nella quale adesso non potrò più edificare, è evidente che sarò legittimamente autorizzato a non pagare nemmeno più l'ICI, è chiaro, e quindi avremo quantità notevoli di introiti, che verranno a mancare ai 50 comuni costieri. Non vorrei che qualche comune, addirittura, a causa di questo mancato introito, dovesse arrivare ad essere dichiarato comune con problemi di sopravvivenza economica.

Ma detto questo, come considerazione generale che credo dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'intero Consiglio, voglio invece esprimere apprezzamento per alcune variazioni che sono state introdotte attraverso l'emendamento numero 13, e lo faccio proprio perché va dato merito all'emendamento numero 13 di aver colto alcune importanti sollecitazioni che forse sono arrivate anche dal mondo imprenditoriale, che forse sono state anche sottolineate dall'opposizione, dalla minoranza qui in Aula, ma che sicuramente è meritorio che comunque siano state colte. Ad esempio l'aver modificato la lettera a) del comma 1, introducendo le parole "la destinazione d'uso", è sicuramente molto apprezzabile; così come l'aver cassato, nella lettera b) le parole "che non alterano lo stato dei luoghi", a mio giudizio è molto positivo; così come l'aver introdotto per intero la lettera e), che prevede, appunto, una deroga per le opere che hanno come finalità l'eliminazione delle barriere architettoniche, è veramente cosa nobile e importante.

Credo che dentro questa logica andrebbe ancor più perfezionato e migliorato l'assetto normativo facendo propria, la Giunta, anche quella considerazione che poco fa riportava il mio collega Vargiu, nel senso che tra gli interventi direttamente funzionali alle attività agro - silvo - pastorali è importante introdurre una piccola valvola, una piccolissima possibilità che potrebbe essere o percentualizzata come noi abbiamo indicato nel nostro emendamento, rapportandola a un decimo della volumetria possibile, o attuata con un qualsiasi altro meccanismo che però ci consenta davvero di realizzare un ininfluente manufatto finalizzato alla conservazione di quel bene stesso, e che davvero non alteri niente da un punto di vista orografico, paesaggistico, tutto ciò che è giusto inserire in norma.

Per ultimo vorrei parlare del comma 4. Nel momento in cui tale norma consente di derogare ai vincoli per realizzare opere pubbliche a carico dello Stato, della Regione e dei comuni, io credo che davvero non sia accettabile che la relativa ipotetica autorizzazione, ipotetica perché la norma è retta da un "può", debba essere posta in capo alla Giunta regionale. Questo andrebbe contro ogni principio di pari dignità istituzionale tra regione ed enti locali, credo che gli enti locali abbiano la grande maturità e responsabilità di poter valutare anche questo.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pisano. I lavori si concludono a questo punto, riprenderanno alle ore 16 e 30, il primo iscritto a parlare è l'onorevole La Spisa.

La seduta è tolta alle ore 13 e 27.



Allegati seduta

Testo delle interrogazioni annunziate in apertura di seduta

INTERROGAZIONECASSANO, con richiesta di risposta scritta, sui ritardi nelle procedure delle pratiche di invalidità civile nella provincia di Sassari (legge regionale n. 12 del 2003).

Il sottoscritto,

premesso che il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 12 del 2003 con cui si è adeguata alla normativa nazionale, trasferendo dallo Stato a sé la competenza sul riconoscimento dell'invalidità civile;

considerato che l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale nello scorso mese di luglio aveva enfaticamente dichiarato di aver messo a disposizione dell'amministrazione una task force che avrebbe provveduto all'espletamento di tutte le pratiche pendenti entro la fine dell'anno 2004;

visto che a tutt'oggi l'ufficio periferico di Sassari è riuscito ad evadere e mandare in pagamento solo 60 pratiche su 5000 giacenti;

sottolineato che l'ufficio di Sassari ha a disposizione solo 3 addetti, che per questo motivo aprono al pubblico solo due giorni alla settimana, mentre l'ufficio di Cagliari ha uno staff di 18 persone;

evidenziata la palese e continua violazione dei termini previsti all'articolo 1, comma 6, della citata legge regionale che stabilisce che l'istruttoria non possa superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi prevedendo sanzioni pecuniarie per il soggetto convenzionato che non vi adempie,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale per sapere:

- quali provvedimenti siano stati adottati per dare corretta applicazione ad una legge regionale approvata per agevolare i cittadini delle fasce più deboli, che oggi invece continuano ad essere penalizzati;

- se non ritengano, al fine di onorare gli impegni assunti, ma puntualmente disattesi dall'Assessore regionale, di dover individuare ulteriori necessarie risorse umane, strutturali e finanziarie per evitare che la situazione continui ad aggravarsi, in quanto le nuove richieste superano nel numero quelle evase. (80)

INTERROGAZIONECALLEDDA - MARROCCU, con richiesta di risposta scritta, sulla vertenza dei lavoratori delle ditte d'appalto dell'ESAF.

I sottoscritti,

premesso che i contratti di appalto delle imprese che gestiscono gli impianti di adduzione, di potabilizzazione e di depurazione dell'ESAF sono ormai in scadenza e conseguentemente i circa 500 lavoratori dipendenti, che già nel 2001 diedero vita ad una serie di azioni di lotta per la difesa del posto di lavoro, corrono il rischio di rimanere senza occupazione;

considerato che, alla luce dei nuovi compiti riconosciuti all'Autorità d'ambito con la legge regionale n. 29 del 1997 e a seguito delle affermazioni dell'Assessore regionale dei lavori pubblici sull'ipotesi di affidare all'ESAF il ruolo di capofila nella gestione dell'acqua potabile in Sardegna, non appare chiaro il futuro dell'Ente a partecipazione regionale e conseguentemente dei lavoratori delle imprese di appalto che si trovano per l'ennesima volta in una situazione di rischio e incertezza occupativa,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore dei lavori pubblici per sapere quali atti abbiano assunto o intendano assumere per garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese di appalto dell'ESAF una prospettiva di occupazione certa e stabile. (81)