Seduta n.264 del 29/07/1993 

CCLXIV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDI' 29 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

indi

del Vicepresidente SERRENTI

indi

della Vicepresidente SERRI

INDICE

Disegno di legge: "Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera" (396). (Discussione e approvazione):

FADDA FAUSTO, relatore ....

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. del 1°luglio 1992, n. 180, relativo al prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 a favore del Cap. 02095 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - Spese per formazione tecnico-professionale presso la scuola forestale dello Stato degli idonei al concorso per sottufficiali forestali" (340). (Discussione e approvazione):

(Votazione nominale) ..............

(Risultato della votazione) ...... ,

Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 177/92 relativo al prelevamento della somma dilire 1.200.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 05063/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente - Spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non piùutilizzabili stoccate in un capannone del Comune di Paulilatino" (342). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) ......

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. 1°dicembre 1992, n. 313, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - a favore del Capitolo 11125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - piani territoriali paesistici" (377). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) ......

Disegno di legge: "Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento (399). (Discussione e approvazione):

SELIS .......................................

COGODI .................................

PUBUSA..................................

TAMPONI ...............................

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

PAU .........................................

BAROSCHI, relatore ..............

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Proposta di legge Serri - Mulas Maria Giovanna - Salis - Oppi - Pes - Erittu: "Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 'Nuove norme in favore dei nefropatici'" (381). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Sull'ordine del giorno:

PRESIDENTE .........................

La seduta è aperta alle ore 10 e 31.

PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 luglio 1993, che è approvato.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge numero 339, di cui nella scorsa seduta si è sospeso l'esame, verrà inserito all'ordine del giorno della prima tornata dei lavori dopo la pausa estiva.

Discussione dell'articolato e approvazione del disegno di legge: "Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera" (396)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 396, di cui si è conclusa, nella seduta di ieri, la discussione generale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), relatore. Prima di passare all'esame degli articoli, chiedo una breve sospensione per consentire alla Commissione di esaminare gli emendamenti che sono stati proposti, d'intesa con l'Assessore.

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, gli emendamenti sono stati distribuiti ieri.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), relatore. Abbiamo bisogno di valutare, prima del passaggio all'esame degli articoli, l'opportunità di presentare ulteriori emendamenti. Ci siamo resi conto, nel corso della discussione, che forse è necessario qualche aggiustamento. Quindi, chiederei questa brevissima sospensione per vedere come migliorare il provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 32, viene ripresa alle ore 10 e 54.)

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, Segretario:

Art. 1

Finalità

1. L'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo dell'economia turistica favorendo:

a) l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti al fine di elevarne la qualità dell'offerta e l'economicità della gestione;

b) l'equilibrato sviluppo degli investimenti e degli insediamenti fra le zone a vocazione turistica, individuate con gli strumenti di programmazione del territorio;

c) la qualificazione e la crescita delle piccole e medie imprese esercenti attività turistiche;

d) la promozione e la qualificazione delle strutture ricettive nelle zone interne di particolare interesse turistico;

e) la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, Segretario:

Art.2

Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono le imprese turistiche private, singole o consorziate, come definite dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU,Segretario:

Art. 3

Provvidenze

1. Per gli scopi indicati nell'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso gli istituti di credito all'uopo convenzionati appositi fondi al fine di:

a) abbattere gli interessi sui mutui concessi dai predetti Enti, anche in valuta estera, nei limiti del 75 per cento della spesa ammissibile, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;

b) concedere relativamente all'acquisizione di locali, degli arredi e delle dotazioni di cui al successivo articolo 4, mediante società di locazione finanziaria, un abbattimento in conto canoni pari a quello concedibile per un investimento di pari importo ai sensi della precedente lettera a). Per l'importo e la durata del finanziamento sono rispettivamente considerati il valore iniziale del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e la sua durata complessiva;

2. L'ammontare delle agevolazioni non può comunque essere superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".

3. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a termini dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Cuccu - Cadoni - Giagu - Serrenti - Atzori - Corda - Fadda Fausto - Baroschi - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Satta Gabriele - Usai Sandro

Art. 3

Al punto a) dell'articolo 3 le parole "del tasso ufficiale di sconto" sono sostituite da "del tasso di riferimento". (1)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Fausto Fadda, relatore.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PORCU, Segretario:

Art. 4

Opere agevolabili

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 l'Amministrazione regionale agevola la realizzazione, la ricostruzione, la ristrutturazione, l'adattamento, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento e la dotazione di arredi ed attrezzature specifici, anche sostenute con operazioni di locazioni finanziarie, escluse le opere di ordinaria manutenzione, di:

a) strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale n. 22 del 14 maggio 1984 con esclusione delle strutture a carattere di "multiproprietà" ove le singole quote siano riferite a specifiche porzioni della struttura;

b) strutture ed infrastrutture complementari e di pertinenza di quelle di cui alla precedente lettera a), quali impianti ed attrezzature sportive e ricreative, incluse quelle marittime, congressuali e di ristoro, stabilimenti balneari ed idrotermali.

2. L'Amministrazione regionale agevola, inoltre, l'acquisto di immobili destinati all'ampliamento di strutture ricettive ad essi contigue.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

PORCU, Segretario:

Art. 4 bis

1. L'Amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte di consorzi fra operatori turistici, che rappresentino un numero di posti letto non inferiore a 3.000, o un numero di soci non inferiori a dieci.

Il limite del 75 per cento, di cui al primo comma, lettera a) del precedente art. 3 è elevato al 90 per cento sui mutui concessi per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PORCU, Segretario:

Art. 5

Criteri di priorità

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di industria turistica, che si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta di parere, determina i criteri e le priorità da seguire ai fini della concessione delle agevolazioni nell'anno seguente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PORCU, Segretario:

Art. 6

Durata delle agevolazioni

1. La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è prevista in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ai due anni per gli arredi ed attrezzature ed in sedici anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ai 4 anni, per tutte le altre categorie di intervento di cui al precedente articolo 4, ad eccezione della promozione e della commercializzazione dell'offerta turistica per cui la durata massima dell'abbattimento degli interessi è prevista in tre anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PORCU,Segretario:

Art. 7

Domande

1. Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge devono essere presentate, corredate dalla documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati, prima dell'inizio dei lavori, ad eccezione delle spese ammissibili relative all'acquisto dell'area, entro un anno dalla stipula del contratto di compravendita.

2. Copia della domanda, corredata dal progetto e dal modulo di classifica provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati, all'Assessorato regionale del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PORCU, Segretario:

Art. 8

Erogazione dell'abbattimento degli interessi

1. Le agevolazioni concesse alle imprese vengono erogate agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore del turismo, nell'ambito delle disponibilità presenti nei predetti fondi.

2. Le agevolazioni previste nel precedente comma devono essere richieste dagli enti creditizi mediante un prospetto con l'indicazione dei beneficiari e dell'importo relativo all'abbattimento degli interessi, corredato, per ciascun beneficiario, da una scheda contenente tutti i dati utilizzati per la valutazione dell'investimento da agevolare.

3. Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono riversati al bilancio regionale.

4. Le spese per l'amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con le convenzioni di cui al precedente art. 3, sono a carico del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PORCU, Segretario:

Art. 9

Finanziamenti concessi ai tassi correnti

1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti, e procedere alla relativa erogazione, senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.

2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento può essere determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari.

3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'articolo 3, questa decorre dalla data delle prima erogazione.

4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.

5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie, devono essere rimborsati dalle stesse all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

6. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PORCU, Segretario:

Art. 10

Cumulabilità dei benefici

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da leggi regionali; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale C.E.E. di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".

2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al 5° comma del precedente articolo 9.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PORCU, Segretario:

Art. 11

Vincolo di destinazione

1. Le opere agevolabili, di cui al precedente articolo 4, sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per un periodo di tempo pari a venti anni, decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

2. Il vincolo, per quanto riguarda gli immobili, è reso pubblico, a cura e spese del beneficiario, mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

3. I beneficiari che non risultano proprietari degli immobili sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-aberghiera per il periodo indicato al primo comma del presente articolo.

4. Il proprietario dell'immobile incentivato sottoscrive opportuna obbligazione del mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico, per un periodo di tempo pari a venti anni dalla data di inizio dell'attività.

5. Il beneficiario deve altresì impegnarsi a non cedere, né a mutarne la tipologia per la durata del vincolo, gli immobili o le attrezzature realizzate senza aver dato comunicazione all'Amministrazione regionale.

6. La cessione di quote o azioni da parte di una società beneficiaria delle agevolazioni di cui alla presente legge deve essere preventivamente comunicato all'Assessore del turismo.

7. L'Assessore del turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

8. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero della somma.

9. In caso di mutamento di destinazione, o di cessione delle strutture dell'immobile e di quote o di azioni della società proprietaria, senza la prevista autorizzazione di cui sopra, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi previsti nel precedente comma.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 11

Il comma 8 dell'articolo 11 è modificato come segue:

l'espressione "tasso ufficiale di sconto" del terzo rigo è sostituita con l'espressione "tasso di riferimento". (3)

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

Art. 11

Il comma 9 dell'articolo 11 è sostituito dal presente:

"9) In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione di cui sopra, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi previsti nel precedente comma, ulteriormente incrementati del cinquanta per cento". (4)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Fausto Fadda, relatore.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decade pertanto l'emendamento sostitutivo parziale numero 3.

Si dia lettura dell'articolo 12.

PORCU, Segretario:

Art. 12

Vigilanza degli organi regionali

1. Ai fini della verifica sugli obblighi di cui al precedente art. 11, i beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono consentire accertamenti ed ispezioni eventualmente disposti dall'Amministrazione regionale. Chiunque rifiuti di fornire dati o documenti richiesti o li fornisca non veritieri può essere dichiarato decaduto dal contributo con provvedimento motivato dall'Assessore del turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto alla restituzione dei benefici già concessi, maggiorati degli interessi di cui al secondo comma del precedente articolo 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PORCU, Segretario:

Art. 13

Norma transitoria

1. Le domande già presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni, ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando si riferiscano ad iniziative che rientrano nelle finalità di cui al precedente articolo 1, qualora confermate dai soggetti interessati secondo le nuove modalità e procedure previste, sono considerate prioritarie e validamente prodotte, ai fini della presente legge, utilizzando la documentazione esistente, da integrare ove necessario.

2. Le iniziative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e successive modificazioni, per le quali sia già stato emanato il relativo decreto, saranno definite ai sensi della predetta legge n. 8/64.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, i criteri e le proposte di cui al precedente articolo 5 sono determinati dalla Giunta regionale senza l'osservanza dei termini previsti dallo stesso articolo.

PRESIDENTE. All'articolo 13 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU,Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 13

Il secondo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le iniziative ammesse a finanziamento con apposito decreto adottato anteriormente alla data di approvazione della presente legge e quelle per le quali, pur in mancanza di decreto, sia stato ultimato il programma di spesa alla predetta data, sono definite ai sensi della legge regionale 18.03.1964, n. 8 e successive modificazioni". (5)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 13

Al terzo comma dell'articolo 13 seguono il quarto e il quinto comma:

"4. Al fine di far fronte alle difficoltà causate dallo sfavorevole andamento della stagione turistica, le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro il 30 giugno 1993, a valere sul fondo di cui alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, possono chiedere, nel termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate relative agli anni 1993 e 1994.

5. Gli importi differiti saranno gravati del tasso di interesse agevolato in vigore alla data di presentazione della domanda". (6)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Fausto Fadda, relatore.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Chiedo scusa, torniamo all'articolo 11. L'emendamento numero 4, erroneamente qualificato come sostitutivo totale è in realtà un emendamento sostitutivo parziale. Procediamo perciò ad una nuova votazione dello stesso, nonché alla votazione dell'articolo 11 e dell'emendamento numero 3, erroneamente considerati decaduti.

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PORCU, Segretario:

Art. 14

Abrogazione

1. La legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PORCU, Segretario:

Art. 15

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse già destinate all'attuazione della legge 18 marzo 1964, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni di cui si dispone l'abrogazione col precedente articolo 14, dal riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli istituti di credito a termini di detta medesima legge e degli articoli 8 e 38 della legge 11 giugno 1962, n. 588, nonché dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e con le annuali leggi finanziarie.

2. Gli istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 ed alla legge 11 giugno 1962, n. 588, articoli 8 e 38, riversano, trimestralmente, a partire dal 30 settembre 1993, al bilancio della Regione (Cap. 36113/04 E) i rientri che si verificano negli stessi fondi.

3. Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal 1993 al 2007 in complessive lire 242.000.000.000 e, mediamente, in lire 16.133.000.000 per anno.

4. Con carico a detti rientri è autorizzato per il concorso negli interessi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della presente legge il limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2007.

5. La restante parte dei rientri è destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei concorsi in conto canoni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b) della presente legge; l'attualizzazione viene effettuata ad un tasso corrispondente a quello di riferimento.

6. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto capitale (Cap. 03017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d'impegno:

- di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 2008;

- di lire 10.000.000.000, le cui annualità sono iscritte dall'anno 1995 all'anno 2009.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Cuccu - Fadda Fausto - Serrenti - Giagu - Usai Sandro - Ruggeri - Satta Gabriele - Corda - Baroschi - Pusceddu - Cadoni - Atzori

Art. 15

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- 3° comma: sostituire "2007" con "2008" e "lire 16.133.000.000" con "lire 15.125.000.000";

- 4° comma: sostituire "2007" con "2008";

- 6° comma: sostituire "2008" con "2009" e "2009" con "2010". (2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 2 ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccu.

CUCCU (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Fausto Fadda, relatore.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), relatore. Esprimo parere favorevole

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PORCU, Segretario:

Art. 16

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale per il triennio 1993/1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Cap. 36113/04 - Recuperi dai fondi di rotazione concernenti il credito alberghiero di cui alla legge 18 marzo 1964, n. 8 ed alla legge 11 giugno 1962, n. 588.

1993 lire 15.300.000.000

1994 lire 15.900.000.000

1995 lire 16.900.000.000

SPESA

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e artt. 45 e 46 della legge di bilancio)

1993 lire 300.000.000

1994 lire 10.300.000.000

1995 lire 20.300.000.000

mediante riduzione delle riserve di cui alla tabella B allegata alla legge finanziaria voce n. 8

In aumento

07 - TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Cap. 07021 - (Nuova istituzione) 2.1.2.6.3.4.10.24 (02.04) - Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (art. 3 della presente legge)

1993 lire 15.300.000.000

1994 lire 25.900.000.000

1995 lire 36.900.000.000

Cap. 07021/01 (Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.24 (08.02) - Compensi agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione del fondo istituito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (art. 3 della presente legge)

1993 lire 300.000.000

1994 lire 300.000.000

1995 lire 300.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 396.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte del nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 51, corrispondente al nome del consigliere Pau.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Pau.

PORCU, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri:Pau - Pili - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sanna Adalberto - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baroschi - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Salvatorangelo - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Oppi.

Si sono astenuti: il Presidente Floris - Planetta - Porcu - Puligheddu - Urraci - Usai Edoardo - Cogodi - Demontis - Morittu - Murgia - Ortu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 64

votanti 53

astenuti 11

maggioranza 27

favorevoli 53

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione della proposta di legge Serri - Mulas Maria Giovanna - Salis - Oppi - Pes - Erittu: "Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: 'Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici" (381)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 381.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatore.

SERRI (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, Segretario:

Art. 1

L'articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 11 è così sostituito:

"L'assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:

a) sino a lire 35.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;

b) sino a lire 40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;

c) sino a lire 50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone;

d) sino a lire 60.000.000 per nuclei familiari oltre sei persone.

I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.

Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve intendersi:

- nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;

- nel caso di nefropatico minorenne, celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;

- nel caso di nefropatico maggiorenne, celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.

Al fine del presente articolo, il reddito netto annuo, riferibile al nefropatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile; del solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.

La misura dell'assegno mensile è così determinata:

- lire 500.000 ai nefropatici privi di reddito;

- lire 400.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a 12.000.000 di lire;

- lire 300.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c), d) di cui al primo comma del presente articolo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, Segretario:

Art. 2

Al secondo comma dell'articolo 6 dopo l'ultimo alinea è aggiunto il seguente:

"- nella misura di 150.000 lire mensili ai nefropatici residenti dove ha sede il servizio dialisi".

Il quarto comma dell'articolo 6 è così sostituito:

"Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

a) nella misura di L. 20.000, per ogni giorni di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno 15 chilometri di comune o frazione di residenza;

b) nella misura di L. 30.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti da 30 a 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

c) nella misura di L. 40.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti oltre 90 chilometri di comune o frazione di residenza;

d) nella misura di 80.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori della Sardegna".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU, Segretario:

Art. 3

L'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 è così sostituito:

Art. 8

Lista di prenotazione dei posti-rene, lista dei trapiantandi e lista dei trapiantati

Ciascun centro di dialisi ospedaliera ed extraospedaliera, con esclusione di quella domiciliare, tiene costantemente aggiornate:

a) la lista di prenotazione dei posti-rene e vi si attengono rigorosamente nell'accettazione dei pazienti, seguendo l'ordine cronologico di prenotazione, il quale è dato dal giorno di inizio del trattamento dialitico;

b) la lista dei trapiantandi;

c) la lista dei trapiantati.

Alle associazioni di tutela dei diritti del malato è riconosciuto il diritto di accesso alle liste di cui al comma precedente mediante visura ed estrazione di copia con l'obbligo alla riservatezza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Fadda Paolo - Oppi - Dadea - Manca - Porcu

Art. 3

Alla fine dell'articolo le parole: "alle associazioni di tutela dei diritti del malato è riconosciuto il diritto di accesso alle liste di cui al comma precedente mediante visura ed estrazione di copia con l'obbligo alla riservatezza" sono soppresse. (1)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatore.

SERRI (P.D.S.), relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta lo accoglile.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PORCU, Segretario:

Art. 4

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 8 maggio 1985, n. 11 è così sostituito:

"Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato in Sardegna, nella misura di lire 50.000. E' corrisposto inoltre nella stesa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;

- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato fuori della Sardegna, nella misura di L. 80.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da suo sostituto;

- ai trapiantati che necessitano di recarsi presso il centro ove è avvenuto l'intervento di trapianto per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata di responsabile del centro o da suo sostituto".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PORCU, Segretario:

Art. 5

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 maggio 1985, n. 11 è così sostituito:

"I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti all'articolo 6 della presente legge e sono erogati nelle seguenti misure:

- il 75% del totale delle spese documentate sostenute per l'approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;

- lire 250.000, fisse mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;

- lire 300.000 mensili per l'assistenza di emodialisi, e dialisi peritoneale, regolarmente autorizzato e designato dal malato uremico cronico ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, che assiste l'uremico durante la dialisi domiciliare, per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PORCU, Segretario:

Art. 6

Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.365.000.000 annue.

Lo stanziamento annuo previsto dall'art. 19 della L.R. 8 maggio 1986, n. 11 è rideterminato in lire 2.000.000.000 e grava sul Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.

Per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge 20 aprile 1993, n. 17, legge finanziaria)

lire 1.365.000.000

mediante riduzione per pari importo della riserva prevista delle seguenti voci del tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1993:

voce 9

1993 lire 1.365.000.000

1994 lire 1.365.000.000

1995 lire 1.365.000.000

voce 12

1993 lire 1.365.000.000

1994 -

1995 -

12 - ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Cap. 12001/01 - Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quote risorse regionali (artt. 46 e 20, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104 L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 65, L.R. 28 gennaio 1990, n. 1 e art. 2 L.R. 28 settembre 1990, n. 43)

1993 lire 1.365.000.000

1994 lire 1.365.000.000

1995 lire 1.365.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al sopracitato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 381.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte del nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 5, corrispondente al nome del consigliere Baroschi.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Baroschi.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri:Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Giagu - Lombardo - Manca - Manchinu - Manunza - Marteddu - Morittu - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Pau - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni.

Si è astenuto: il Presidente Floris.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 381:

presenti 51

votanti 50

astenuti 1

maggioranza 26

favorevoli 50

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. del 1° luglio 1992, n. 180, relativo al prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 02095 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - Spese per formazione tecnico-professionale presso la scuola forestale dello Stato degli idonei al concorso per sottufficiali forestali" (340)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 240; relatore onorevole Selis.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

URRACI, Segretaria:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. 1° luglio 1992, n. 180, concernente il prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a favore del capitolo 02095 recante "Spese per la partecipazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai corsi di specializzazione istituiti dall'Amministrazione statale o da Università degli studi" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, trattandosi di articolo unico, procediamo alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 90, quarto comma del Regolamento.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 340.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte del nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 74, corrispondente al nome del consigliere Tamponi)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Tamponi.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri:Tamponi - Tarquini - Tidu - Zucca - Atzeni - Baroschi - Carusillo - Cocco - Corda - Dadea - Deiana - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fantola - Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Pau - Pusceddu - Ruggeri - Sanna Adalberto - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Soro.

Rispondono no i consiglieri:Cogodi - Morittu - Murgia - Porcu.

Si è astenuto: Il Presidente Floris e i consiglieri Urraci - Cadoni - Pubusa - Puligheddu - Serrenti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 44

astenuti 6

maggioranza 23

favorevoli 40

contrari 4

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 177/92 relativo al prelevamento della somma di lire 1.200.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 05063/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente - spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non piùutilizzabili stoccate in un capannone del Comune di Paulilatino" (342)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 342.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

URRACI, Segretaria:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 giugno 1992, n. 177, concernente il prelevamento della somma di lire 1.200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, a favore del capitolo 05063/01 concernente "Spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non più utilizzabili ai sensi delle vigenti disposizioni" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, trattandosi di articolo unico, procediamo alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 90, quarto comma del Regolamento.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 342.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte del nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 60, corrispondente al nome del consigliere Ruggeri.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Ruggeri.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri:Ruggeri - Sanna Adalberto - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serri - Soro - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baroschi - Carusillo - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Fantola - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Pau - Pusceddu.

Rispondono no i consiglieri:Cogodi - Morittu - Murgia - Planetta.

Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Serrenti - Urraci - Cadoni - Porcu - Pubusa - Puligheddu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 381:

presenti 53

votanti 46

astenuti 7

maggioranza 24

favorevoli 42

contrari 4

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. 1°dicembre 1992, n. 313, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 11125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Piani territoriali paesistici" (377)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 377.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

URRACI, Segretaria:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. 1° dicembre 1992, n. 313, concernente il prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, a favore del capitolo 11125 concernente "Spese per la redazione e l'adozione dei piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 6, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, legge 8 agosto 1985, n. 431, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 88, L.R. 28 aprile 1992, n. 6)" dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, trattandosi di articolo unico procediamo alla votazione finale ai sensi dell'articolo 90, quarto comma del Regolamento.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 377.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte del nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 20, corrispondente al nome del consigliere Erittu.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Erittu.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRENTI

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri:Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lorettu - Manca - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mulas Franco Mariano - Muledda - Onida - Onnis - Pes - Planetta - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sanna Adalberto - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Atzeni - Baroschi - Carusillo - Cocco - Corda - Dadea - Dettori.

Rispondono no i consiglieri:Porcu - Urraci - Cadoni - Cogodi.

Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Puligheddu - Serrenti - Demontis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 52

votanti 48

astenuti 4

maggioranza 25

favorevoli 44

contrari 4

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Norme in materia diorganizzazione regionale e di incarichi di coordinamento (399)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 399; relatore l'onorevole Baroschi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Per chiedere una precisazione all'Assessore: credo che le tabelle allegate al disegno di legge non vadano votate. Lo dico perché se bisogna fare un emendamento è meglio farlo subito. Ora sembra che le tabelle siano parte integrante della legge. Informalmente, con altri colleghi cercavamo di chiarire quest'aspetto con l'assessore Collu, e dicevamo che quanto risulta dall'applicazione dei criteri derivanti dall'articolo 4 va certificato dalla Giunta. Il Consiglio non ha alcuni elementi istruttori per certificare quanto in queste tabelle sta scritto.

Per questo motivo va fatta chiarezza perché, se rimanessero queste tabelle, noi dovremmo certificare che non abbiamo elementi per votarle, o sospendere la seduta e chiedere alla Giunta tutta la documentazione necessaria per avere coscienza e consapevolezza che quanto qui riportato corrisponde al vero. Questo mi pare un punto determinante sul quale chiedo un preliminare chiarimento della Giunta che mi sembra indispensabile.

PRESIDENTE. La Presidenza del Consiglio ritiene che, per come è strutturata la legge, le tabelle siano parte integrante della legge e vadano votate in Consiglio.

SELIS (D.C.). Per questo dico che voglio un chiarimento preliminare. E' proprio questo che sottolineavo. Per il modo in cui è strutturato il provvedimento, noi saremo chiamati a votare questa tabelle. Io ritengo che noi non siamo in grado di votarle, noi siamo in grado di votare dei criteri, come quelli previsti dall'articolo 4, che possiamo approvare o non approvare. Siamo in grado di capire i criteri soprattutto se la Giunta ce li illustra; non siamo in grado di capire e di certificare che l'applicazione di quei criteri dà i risultati riportati nelle tabelle.

PRESIDENTE. Adesso continuiamo la discussione. La Giunta darà la risposta alla fine.

E' iscritto a parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Al di là delle tabelle, signor Presidente, o al di qua delle tabelle, c'è il testo della legge su cui forse sarebbe opportuna una considerazione di carattere generale. Appena un'ora fa, in sede di Conferenza dei Capigruppo, un Gruppo di maggioranza, il Gruppo socialista, più ampio oggi dato il lieto evento - socialisti e socialdemocratici sposi -, si è espresso contro la discussione immediata di questo disegno di legge. E' stata espressa anche la contrarietà di un Gruppo di opposizione, del nostro Gruppo Rinascita e Sardismo, e si sono espresse perplessità anche da altre parti. Tutti i Capigruppo e tutti i Gruppi quindi, hanno ricevuto peraltro anche una nota delle organizzazioni sindacali che chiedono che su questo provvedimento non ci sia un'immediata pronuncia del Consiglio, anche perché parrebbe che sull'ipotesi di riorganizzazione della Regione non siano state consultate, almeno al fine di informarle, le organizzazioni dei lavoratori. Io non penso che le organizzazioni dei lavoratori debbano dare nessun nulla osta, nessun lasciapassare, ho sempre pensato che la dialettica tra istituzioni pubbliche e organizzazioni sociali debba essere una dialettica proficua, corretta, fatta di contributi, fatta soprattutto di reciproca informazione. Si va alle assemblee dei lavoratori, vanno i rappresentanti dei gruppi politici a dire: "Siamo attenti, ascoltiamo, vogliamo venire incontro alle istanze che si rappresentano", salvo poi non tener conto neppure di un passaggio informativo necessario.

Si dirà che di questi tempi c'è bisogno di fare, di decidere e che queste cose non contano più; secondo me, in una correttezza di rapporti istituzionali, di rapporti sindacali, queste cose contano o dovrebbero contare ancora. E' il sistema della partecipazione che dovrebbe essere per quanto possibile fatto salvo, ma la Giunta insiste e chiede la corsia preferenziale, e in questa immette questo disegno di legge e lo vuole approvare subito. Io sono curioso di sapere qual è l'urgenza ai fini della utilità generale, qual è l'urgenza per cui la Giunta insiste a volere la corsia preferenziale per questo disegno di legge, posto che non è che il Consiglio non abbia altri argomenti importanti all'ordine del giorno. Ne ha tantissimi, però dobbiamo discutere questo: nuova organizzazione regionale e incarichi di coordinamento.

Una settimana fa è arrivato in Consiglio un altro provvedimento di legge che ugualmente parlava di organizzazione della Regione. In quel caso, con la scusa che si doveva istituire un servizio presso l'ispettorato ripartimentale dell'Azienda foreste demaniali di Oristano, si è fatta un'altra normativa di riordino generale dell'organizzazione regionale. Tant'è che si è fissato un tetto dei servizi e dei settori elevandolo, cioè di un edificio di cui non si conosce l'esatta configurazione si è portato più in alto il tetto, cioè si sono istituite disponibilità di servizi e di settori oltre quelli che prevedeva la legge numero 51, oltre quelli che tutte le leggi successive della Regione hanno aggiunto; si è portato più in alto il tetto senza i muri perimetrali. Fu fatto osservare in quella circostanza, appena qualche giorno fa, che questa era una procedura abnorme, che in genere il tetto si fa ad un'altezza utile ai fini dell'edificio che si ha in mente di fare, anzi in genere si fanno almeno i muri perimetrali prima di pensare a fare il tetto. Qui si procede in modo inverso, dicendo che è una previsione teorica astratta e che non è detto che la disponibilità dei servizi e dei settori venga poi tutta utilizzata. Oggi, con questa nuova norma, sia chiaro, si fa un altro passo. La Giunta e la maggioranza, come è loro diritto - diritto in senso formale, in senso tecnico, non in senso sostanziale - faranno quello che vogliono, possono decidere e decideranno, però sia chiaro che questo modo di procedere a strappi è una strategia del disordine, attraverso cui si vuole nascondere l'incapacità ad esporre un piano, un progetto, un'idea di riorganizzazione funzionale della Regione. Con questo provvedimento apparentemente innocuo, oggi si fa un altro passo avanti, cioè sostanzialmente si affermano due cose: la prima è che si dettano nuove norme per la nomina dei dirigenti della Regione. I coordinatori di servizio e di settore sono nominati dalla Giunta su proposta dei diversi rami dell'amministrazione, cioè su proposta degli Assessori. Io in linea di principio, non ho nulla in contrario contro questa scelta, ad una condizione, che questa scelta di metodo, cioè che i dirigenti amministrativi della Regione sono scelti dall'organo di Governo politico dalla Giunta e dall'Assessore, corrisponda all'insieme dell'organizzazione che la Regione si è data. Mi spiego meglio: se questa Regione si è dotata di una normativa attraverso la quale ha voluto distinguere le funzioni politiche da quelle amministrative, e si è detto che questa distinzione era una prima pietra angolare di un edificio di riforme, se questa idea di distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative arriva fino al punto di distinguere le funzioni diversamente politiche tra quelle elettive del Consiglio regionale e quelle di governo degli Assessori regionali, se un'altra legge della Regione, tutt'ora in vigore ha pure istituito gli uffici di gabinetto che sono, quelli sì, di indicazione dell'Assessore e di nomina della Giunta perché costituiscono lo staff tecnico-amministrativo dell'Assessore o del Presidente della Giunta, vuol dire che le funzioni amministrative, per legge generale della Regione, sono distinte dalla funzione politica e si esclude il rapporto fiduciario, Assessore o Giunta e vertici dell'amministrazione. Qui dobbiamo metterci d'accordo, perché se noi riconduciamo la nomina dei dirigenti al rapporto fiduciario, cioè alla scelta diretta della Giunta e dell'Assessore, dobbiamo sapere per quale motivo teniamo in piedi anche gli uffici di gabinetto. Gli uffici di gabinetto già sono diventati una sorta di segreteria particolare allargata. Gli addetti di segreteria da tre diventeranno nove o dodici. Ma la legge attribuiva un'altra funzione all'ufficio di gabinetto. Doveva trattarsi di uno staff di alta qualificazione tecnica al diretto servizio dell'Assessore e del Presidente della Giunta, proprio per mantenere distinte le funzioni politiche da quelle amministrative. Dunque per le funzioni amministrative bisogna avere delle procedure di selezione di carattere obiettivo, per cui la scelta dei dirigenti dei vari rami dell'amministrazione derivi dalla valutazione delle capacità professionali e non invece da una scelta politica. Io chiedo coerenza in tutta questa materia. Non dico che un metodo è migliore di un altro, dico che se ne deve adottare uno, non una commistione o una confusione di metodi. Se si vuole adottare il principio che il coordinatore generale e i coordinatori di servizio sono di fiducia del potere politico, questa è una scelta che ha la sua dignità. Però allora le nomine non si fanno per tre anni, neppure per sei, neppure per nove. Se i vertici dell'amministrazione sono di fiducia della Giunta, una nuova Giunta può confermare o cambiare il vertice. E' un po' il sistema americano, è un sistema che avrà i suoi pregi, i suoi difetti, però è un sistema, ma qui non si può avere un sistema confuso per cui una legge distingue le funzioni politiche da quelle amministrative e però i vertici dell'organizzazione amministrativa sono nominati in via politica. Questa è una contraddizione. E non si precisa nel contempo a che cosa servono a questo punto gli uffici di gabinetto e in che cosa differiscono dalle segreterie particolari. C'è una moltiplicazione ingiustificata di pani e di pesci che non ha senso, che non deriva da miracolo alcuno, ma dall'approvare dei provvedimenti legislativi scoordinati tra loro. Inoltre, non è forse arrivato il tempo di fare una considerazione di carattere generale? Io mi rendo conto che i consiglieri sono stanchi a fine luglio - anch'io lo sono - e che non c'è voglia di applicarsi a queste cose, ma se non c'è voglia per favore non si facciano finzioni. Noi non stiamo parlando di cose marginali. Vero è che la confusione è totale, e ognuno se la tenga la sua confusione; vero è che leggiamo sui giornali che il Consiglio regionale ha nominato una Giunta tecnica, che essendo tecnica dovrebbe essere, come dire, molto più rispettosa del Consiglio di quanto non lo sia una Giunta politica o di derivazione politica, perché la Giunta di derivazione politica ha altri canali di comunicazione e di mediazione attraverso i partiti, attraverso i Gruppi, mentre una Giunta di estrazione esterna al Consiglio, ha meno possibilità di utilizzare questi canali, o dovrebbe averne di meno, e quindi dovrebbe essere più rispettosa del Consiglio e dovrebbe sedere in Consiglio, per sentire, per ascoltare, per capire, forse anche per imparare. Invece la Giunta va bellamente per i fatti suoi, viene l'Assessore di turno che deve solo rappresentare formalmente, quasi fosse un impiegato, il testo della legge che si discute. La Giunta non c'è, eppure ci dovrebbe essere per regola, e il Presidente di turno del Consiglio dovrebbe richiamare ad ogni istante la Giunta ad essere presente. Questo Consiglio apprende dai giornali che un Assessore si dimette, o avrebbe manifestato l'intenzione di dimettersi, e magari si è dimesso e poi si è dimesso dalle dimissioni. E a dare giudizi sulle dimissioni e sulle dimissioni dalle dimissioni non è il Consiglio regionale, non è neppure il partito di appartenenza o l'area politica che ha individuato e indicato quell'Assessore. Nella migliore delle ipotesi è una corrente di partito o, ancora peggio, è il Presidente del Consiglio regionale che dà le ragioni delle dimissioni o non dimissioni di un Assessore. Ma il Presidente del Consiglio regionale non è un garante dell'istituzione consiliare? Non è il garante del funzionamento dell'Assemblea, che pur avendo parte e partito svolge una funzione generale di garanzia? E il Consiglio regionale deve apprendere, attraverso il giornale, le motivazioni delle dimissioni di un Assessore o delle non dimissioni dalle dichiarazioni alla stampa e del Presidente del Consiglio! Non è confusione questa? A chi giova? Chi ci capisce più nulla in tutta questa situazione? Però il Consiglio è distratto, è stanco, e insieme vuole approvare le leggi, tutte le leggi che la Giunta propone. Basta fare maggioranza in qualsiasi momento. In Conferenza dei Capigruppo, c'è una maggioranza che decide che si deve discutere un provvedimento con priorità, poi nel Consiglio questa maggioranza scompare, al momento nel quale si vota torna, e così si fa la legislazione regionale, e questa sarebbe l'autonomia! Ma in materia di organizzazione della Regione, questo Consiglio regionale vuole discutere seriamente in una qualche circostanza? Io non so quale possa essere, adesso c'è caldo e forse non se ne ha voglia, forse è meglio quando c'è fresco, in inverno, o clima temperato, in autunno, però si deve decidere quando discuterne perché sono anni, forse decenni, che si pone questo problema. E' una legislazione che si accresce sempre in modo affastellato, che si affianca, che si insegue, che si scavalca, che fa di questa Regione un'entità enorme per numero, incoerente nella sua organizzazione, incapace di produrre, dispendiosa: più di mille miliardi all'anno, due miliardi e mezzo al giorno costa la burocrazia regionale, e nessuno si pone il problema di come si deve riorganizzare perché renda servizi ai cittadini. Sei o sette anni fa si era affidato al Formez uno studio generale sulle funzioni della Regione. E il Formez ha studiato per alcuni anni e ha raccolto in alcuni volumi questa indagine scientifica che è costata miliardi, per censire le funzioni regionali e dire: se volete fare una riforma, un riordino queste sono le funzioni. Decidete quali la Regione vuole tenere e quali vuole delegare, quali vuole abolire, e si riordini la Regione in base alle funzioni. Perché non si utilizza questo studio? Perché non si presentano misure di riordino generale dell'apparato regionale? Perché dovremmo ancora approvare leggi in base alle quali si eleva il tetto massimo dei servizi e settori? Un grande esercito nel quale fra poco saranno tutti generali, generali a rotazione, dite voi, feldmarescialli o quel che saranno e però nessuna misura di riordino vero, nessuna misura di riordino generale. I danari per gli studi sono utili se gli studi sono messi a frutto. Se gli studi non sono messi a frutto sono danari sprecati e si aggiungono a tutte le altre risorse che si sprecano nella disorganizzazione. Invece adesso si propone questa misura di riorganizzazione, così è chiamata, in base alla quale la Giunta propone che i dirigenti della Regione siano nominati dalla Giunta su proposta degli Assessori, quindi che si torni alla nomina politica. Si travolge il principio della separazione fra funzione politica e amministrativa, si fa finta di dimenticare che esistono gli uffici di gabinetto che furono inventati in funzione di questa distinzione. Tutti i grandi teorici, addirittura gli asceti della riforma - perché c'è una categoria di persone che sono gli asceti delle riforme: pensano riforma, sognano riforma, fanno colazione a riforme la mattina - quando si devono fare le leggi, quelle che dovrebbero riformare, cambiare cioè le cose, spariscono. Oppure, alzano distrattamente la mano per dire sì. Questa è una legge di controriforma, ancora una volta, di disordine, di confusione, di contraddizione. Io lo dico perché lo penso e ho il dovere di dirlo; l'opposizione è ridotta a poco, però ha il dovere di esserci e di dire esattamente questo.

Questi articoli di legge sono pochi, sono due o tre, ma più che articoli di legge sembrano romanzi, io sfido chiunque a capire cosa c'è scritto nell'articolo 2, di due pagine e mezzo, e dire se questa è una norma giuridica. E' una comparsa cavillosa di un avvocato cavilloso, di un burocrate che parla burocratese in modo impenetrabile, incomprensibile. Questo articolo 2 è incomprensibile, non è fonte di riordino, è fonte di confusione, quella confusione che si vuole, per fare quello che ad ognuno pare. Gli Assessori credono di comandare, ma dovrebbero rendersi conto che non comandano nulla, che sono in mano ad alcuni burocrati di questa Regione che si sono messi in proprio per complicare la vita delle istituzioni e anche dei Governi e anche degli Assessori. Gli Assessori sono convinti di ottenere un risultato se la legge che porta il loro nome in cima viene approvata, ma non sapranno più che farne perché non la potranno gestire.

A questi articoli-romanzo, incomprensibili, si aggiungono delle tabelle ugualmente incomprensibili. Io consigliere regionale puro e semplice mi sono posto il problema, ma se l'è posto anche un esperto dell'amministrazione, come il collega Gian Mario Selis, esperto non per titolo ma per funzione perché essendo anche un tecnico, un alto burocrate, in senso buono, dell'amministrazione, sa cos'è l'amministrazione perché ci vive. Poc'anzi diceva di queste tabelle: "Io non capisco nulla". Non le capisce perché non si può capirle. Oggettivamente queste tabelle sono incomprensibili.

(Interruzioni)

E' fatto ad arte ed è fatto a parte. E infatti l'Assessore dice che queste tabelle sono una fotografia. Di che cosa? Dell'esistente! E di quando? Del tempo che fu! Ma a che fine? Al fine di dare punteggio a quelli che hanno ricoperto nel passato incarichi in uffici che si chiamavano divisioni o sezioni! Ma chi ha fatto mai un'indagine per dire se le varie divisioni o sezioni sono state istituite da qualcuno? O si trattava di targhe sulle porte, messe in anni e anni di disordine organizzativo e burocratico di questa Regione? Invece di scrivere ufficio si scriveva sezione, e c'erano sezioni formate da una persona e divisioni formate da mezza persona e uffici senza nessuno. Tutta questa situazione la si vorrebbe oggi fotografare per dare punteggi a chi fosse passato di lì! A che fine? Con quale utilità? Dentro quel disegno di riordino?

Le cose essenziali che volevo dire sono queste. Chiedo scusa ai colleghi che sono presenti, chiedo scusa anche i colleghi assenti, che non stanno facendo una bella figura, non stanno svolgendo la loro funzione. I colleghi che regolarmente non partecipano ai lavori del Consiglio, e si fanno chiamare per venire a votare, sono dei profittatori, sono dei mangiapane a tradimento, sono pagati inutilmente, e bisogna che queste cose si dicano! Ogni giorno si cambia l'ordine degli argomenti, anche a seconda di chi può esserci o non esserci, perché uno ha i propri impegni personali qui o là, per cui fa mettere in discussione l'argomento che gli interessa nei giorni in cui può essere presente. Oggi non si discute di supermercati, se così fosse ci sarebbero quelli interessati ai supermercati. Oggi si discute di misure e norme di carattere generale e alla gran parte non interessano, però tutti poi a dire che la Regione non funziona, che va riformata! Magari proporremo un altro referendum o ce lo ritroveremo riproposto, troveremo altre cartoline nelle edicole, francobollo a tassa del destinatario. Qui siamo pagati e siamo chiamati a svolgere una funzione che è importante e dobbiamo svolgerla.

Io protesto per questo modo di essere di questo Consiglio, io protesto. Se potessi me ne andrei, non me ne vado perché non posso…

(Interruzioni)

So io che non posso, perché sento la responsabilità di assolvere un mandato, però questa è la situazione nella quale ci troviamo, e questa legge è una delle ulteriori dimostrazioni di questo scadimento della politica, che è uno scadimento ricercato, voluto, perché è in questo modo di procedere e di lavorare che passano le porcherie, le ingiustizie, i privilegi, le forme di pirateria della politica. Poi la sera andiamo pure in corteo a protestare contro gli attentati alla democrazia! La gente non ci ha creduto, la gente è rimasta seduta in gran parte ai tavolini e la gran parte di quelli che sono nei consigli regionali, comunali e provinciali sono convinti di aver assolto al loro compito di valorizzare la democrazia per una camminata con la candela in mano. Non basta! Serve anche questo, però sarebbe solo una messa in scena se poi non si accompagnasse a un esercizio di responsabilità, che a me pare proprio che, in questo Consiglio regionale, non ci sia.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Per dire che, dopo le prediche dell'onorevole Cogodi, mi sento anch'io un po' inadeguato allo svolgimento della funzione. In ordine a questo disegno di legge mi pare che l'enfasi posta dal collega Cogodi sia eccessiva; si tratta di un disegno di legge che in realtà contiene una scelta che, come in tanti altri casi - ne abbiamo parlato l'altro giorno a proposito di controlli - è una scelta discutibile, cioè una scelta che può essere condivisa o meno e che naturalmente, anche per chi l'ha avanzata, presenta degli aspetti problematici. Chi ha fatto questa scelta, discutendone in Commissione, è consapevole che si tratta di una opzione che nella pratica può presentare degli aspetti positivi, così come può presentare degli aspetti negativi; bisogna sapere di che cosa stiamo discutendo.

L'idea che ha animato i membri della Commissione nella loro unanimità è sostanzialmente quella di andare nell'ottica della scelta di fondo che abbiamo fatto nei mesi scorsi, verso una riforma di tipo presidenziale del nostro sistema regionale, di andare verso una situazione in cui, dopo che l'elettorato ha scelto Presidente ed Esecutivo, il Presidente e l'Esecutivo effettuano delle scelte nei punti centrali dell'amministrazione e degli enti che siano capaci di far sì che gli indirizzi politici e i programmi sui quali essi hanno ottenuto la maggioranza si possano trasformare in azione politica e, per un certo aspetto, in indirizzo amministrativo.

Si tratta di una scelta che vuole sostanzialmente superare lo stato di fatto in cui noi siamo, e cioè che qualsiasi maggioranza si crei nell'ambito di questa Regione è una maggioranza largamente, come dire, frenata dalla prassi e dalle scelte delle maggioranze precedenti; il più delle volte si tratta di coalizioni che in larga misura ricomprendono esponenti o partiti delle coalizioni precedenti. Direi che forse l'onorevole Cogodi in questa materia potrebbe esserci maestro, essendo stato per cinque anni Assessore, avendo esercitato un ruolo di grande importanza e quindi essendo, più di qualcuno di noi, responsabile anche degli assetti attuali. Ovviamente non faccio questo intervento per polemizzare su questo punto con l'onorevole Cogodi, che tuttavia dovrebbe essere più prudente nel fare certe affermazioni, ma per dire che anche la spinta innovativa di taluni Assessori si è scontrata con la difficoltà rappresentata dalla rigidità di scelte che venivano da altri. Io ricordo che l'onorevole Cogodi lamentava con forza il fatto che molti coordinatori fossero stati scelti, per esempio, da Assessori democristiani e che questa scelta non potesse essere modificata, che in molti dei punti centrali in cui si snoda la politica regionale vi fossero dei funzionari o comunque delle persone con forti responsabilità che rispondevano a un indirizzo diverso perché nominati in epoche o da maggioranze diverse. Ora, la via su cui stiamo camminando, e la Commissione nei suoi atti, con una certa organicità o comunque con un grado di organicità accettabile, poiché la perfezione anche in questo non esiste, si sta orientando verso queste opzioni. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che si tratta di un sistema che in Italia non è stato mai sperimentato. L'Italia ha un'amministrazione che è più fondata, anche ai vertici, nel garantismo, e sappiamo che taluni garantismi hanno dei pregi ma hanno anche dei difetti; un pregio dovrebbe essere quello di consentire che l'amministrazione sia, come dovrebbe essere, il terreno dell'imparzialità. Il legislatore approva le leggi e poi in modo imparziale la macchina burocratica le applica.

Sappiamo tuttavia che ci sono dei problemi ed è inutile ricercare le cause, perché si tratta di un tema su cui si sono scritte montagne di libri. Ci sono libri del secolo scorso, quando il sistema parlamentare, il sistema dei partiti ha mosso i primi passi i cui titoli e i cui contenuti hanno una attualità estrema. Si leggano taluni libri di Minghetti sui mali della burocrazia nel governo parlamentare e talune polemiche di Spaventa sui mali del governo parlamentare. Al di là della prosa, in questi libri si ritrovano in larga misura, sostanzialmente descritti i mali della burocrazia e del sistema dei partiti attuale. Rispetto a quel sistema che con i garantismi tendeva a salvaguardare l'imparzialità e che tuttavia non è riuscita a realizzare questo principio, noi ci muoviamo in un'ottica diversa. L'amministrazione deve essere imparziale, questo è evidente, è un principio costituzionale, ma gli input nei punti centrali, cioè nei punti di vertice, devono rispondere ai programmi su cui la Giunta e il Presidente sono stati eletti; in ultima analisi devono rispondere alle scelte che l'elettorato ha fatto, non solo, ma devono consentire a conclusione della legislatura che chi ha governato sia giudicato in base a quello che ha fatto, avendolo però potuto fare, perché oggi in larga misura ci troviamo in un sistema in cui anche chi vuole cambiare non può cambiare. Io faccio una considerazione, quando discutiamo di queste cose. La considerazione è questa: può darsi che il sistema che andiamo a creare sia un sistema che può generare mali peggiori o uguali a quelli che abbiamo creato. Questa preoccupazione ovviamente è in tutti noi, non è soltanto nell'animo del collega Cogodi, il quale forse lo esprime con una sicurezza che meriterebbe di essere temperata da un maggior dubbio, quando si discute di questioni così complesse che investono il nostro avvenire in modo così profondo e serio. Il problema è praticamente questo, c'è il pericolo di creare un sistema peggiore, però io propongo una osservazione; questo sistema non ha avuto, solitamente, al vertice personaggi politici caratterizzati da una forte ispirazione programmatica o da una forte spinta di cambiamento; sono convinto che attualmente - questa è una mia personale convinzione - ci troviamo nella medesima condizione, cioè non siamo in presenza di personalità che presentino queste caratteristiche e abbiano questa volontà. Si tratta solitamente di esecutivi o di presidenti che gestiscono il presente, cercando di barcamenarsi. Tuttavia, laddove noi riuscissimo a modificare - e la tendenza è questa - il sistema elettorale, laddove noi avessimo delle forze politiche che esprimono un Presidente animato da una forte volontà di cambiamento e riuscissimo a formare un Esecutivo non come quello attuale, ma con presenze aventi la determinazione e la capacità di cambiare veramente le cose, noi dovremmo giungere alla conclusione nel sistema attuale che tutto questo non è possibile. Cioè è un sistema strutturato in modo tale da non consentire il cambiamento; è un sistema nel quale chiunque si alterni saranno prevalenti le vischiosità, saranno prevalenti i pesi e le scelte del passato. La linea di tendenza che modestamente alcuni di noi stanno cercando di affermare e che in Commissione trova orecchie sensibili e tende talvolta a trasformarsi in provvedimenti legislativi, è quest'ottica diversa, perché se domani ci sarà qualcuno che vorrà cambiare qualcosa, noi dobbiamo creare delle istituzioni, delle leggi e dei meccanismi che gli consentano di farlo, salvo poi, posto che il nostro è un sistema democratico, doversi confrontare con l'elettorato, per vedere se l'elettorato conferma o meno queste scelte. Io lascio da parte le tabelle, che presumo fossero allegate al testo ma che io non ho visto in Commissione, e non mi pare di averle discusse. Se, pertanto su questa questione ci fosse la necessità di una riflessione, io suggerirei alla Giunta di accogliere un breve rinvio perché i colleghi possano meglio esaminarla e credo che non ci sia niente di scandaloso, anzi penso che sia un'esigenza legittima di informazione e di approfondimento. Tuttavia, sulla ratio del provvedimento vorrei concludere dicendo che va nella direzione che ho detto e nella direzione su cui mi pare che il Consiglio, nel momento in cui ha optato, almeno come proposta di revisione, per una forma di governo diversa da quella attuale, si sia già nella sua larga maggioranza orientato. E' un sistema, ripeto, discutibile, è un sistema al quale ci si può con molti argomenti opporre, non credo tuttavia che sia niente di scandaloso, né sia un qualcosa di cui ci si possa vergognare. Direi piuttosto che l'Assemblea, nel discutere questi provvedimenti, più che sentire oratori che fanno prediche, talvolta toccando degli argomenti anche giusti, dovrebbe forse interrogarsi ed approfondire di più questi aspetti di prospettiva, cercando di dare coerenza fra i singoli provvedimenti che approviamo e la prospettiva di fondo in materia elettorale e istituzionale su cui si sta muovendo il Paese e su cui anche questa Assemblea con atti importanti ha inteso camminare.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che le considerazioni che faceva il collega Pubusa, riportando le riflessioni che si sono fatte in Commissione al momento in cui si è discusso questo disegno di legge, tengono conto appunto di una nuova filosofia del modo di essere dell'organizzazione regionale degli incarichi di coordinamento. Ed è anche un discorso che ormai affonda le radici nel lungo tempo che è passato nel dibattito sulla riforma complessiva della Regione e nel dialogo produttivo, se pure lungo, da parte della Commissione e quindi del Consiglio con la Giunta regionale. Ricordiamo tutto il pacchetto della proposta complessiva di riforma regionale presentato qualche anno fa dall'assessore Mulas che tendeva a dare un taglio diverso alla struttura organizzativa della Regione. Veniva anticipata anche grazie allo studio fatto dal Formez, uno studio direi estremamente ponderoso, una nuova filosofia dell'organizzazione della Regione quale elemento che esercita una funzione fondamentale nel rapporto tra cittadini ed istituzioni. Questa proposta di legge è breve, nell'articolato, ma significativa e vi sono previste delle riforme straordinarie. Io non citerò più il termine rivoluzionario per non irritare il collega Cogodi, ma le riforme sono significative perché se sul piano nazionale c'è una proposta e un impegno da parte di alcuni Ministri, ultimo il ministro Cassese, massima autorità italiana, si dice, in materia di riforma di pubblica amministrazione, che tende a dare un diverso concetto del rapporto con la pubblica amministrazione, spingendosi a parlare di privatizzazione, come del resto si è fatto con il decreto numero 29, vuol dire che si sta instaurando nel Paese una coscienza che tenta di rimettere in discussione la burocrazia. Io credo che uno degli imperativi che emerge dal dibattito in atto nel Paese, ed anche in Sardegna, sia quello di avere uno Stato e quindi una Regione, di avere cioè delle istituzioni che interpretano il loro ruolo in maniera molto meno burocratizzata. Cioè dobbiamo sburocratizzare il rapporto e l'organizzazione della pubblica amministrazione. Questo è l'elemento prioritario, ma credo che ci sia un altro elemento fondamentale, che è quello di interrompere il rapporto fra politica e amministrazione, basato sulla concezione instauratasi in questi anni che è una concezione direi di non trasparenza. Abbiamo provato a rendere trasparente questo rapporto indicando appunto alcune regole che specificano questa trasparenza e questa diversa forma organizzativa. Quando si propone che gli incarichi di coordinamento debbano ruotare dopo alcuni anni - si propongono sei anni - credo che si stia andando atto ad uno dei criteri che oggi emerge anche sul piano istituzionale quando si dice che anche la classe politica deve favorire la mobilità, deve favorire il ricambio, deve favorire il ricrearsi di condizioni perché altri possano fare esperienze. Io credo che altrettanto valga nel campo della pubblica amministrazione, per i livelli più alti che questa esprime, ove un coordinatore generale finisce per assorbire in sé una serie di funzioni che, se male interpretate o spesso non rivisitate alla luce della funzione, potrebbero finire impropriamente per essere sclerotizzate nell'esercizio di un mero potere piuttosto che nell'esercizio di un servizio. Quindi tutte queste condizioni che tendono ad esercitare più potere che servizio, a interpretare la routine come fenomeno di distacco dalle esigenze che anche in campo amministrativo si verificano e si modificano con gli anni, credo che rappresentino dei problemi e che noi stiamo tentando di dare a questi delle risposte positive. Credo che la risposta dell'Assessore riassuma il dibattito che c'è stato in questi anni. In particolare voglio ricordare che quando si dice che per i coordinatori alla fine si può anche ricorrere a contratti con esterni all'amministrazione, si sta esaltando proprio la funzione di coordinamento, con la possibilità che questa possa essere attribuita anche a persone provenienti dall'esterno dell'amministrazione, purché obbediscano ad alcuni requisiti che sono indicati in legge. Io credo che questo sia veramente straordinario, colleghi del Consiglio: per la prima volta riteniamo di adottare un criterio che oggi viene sbandierato nell'opinione pubblica, dai mass media, come criterio al quale rivolgere la nuova organizzazione della burocrazia per tentare di renderla meno burocratica, di sburocratizzarla dicendolo con un paradosso. Allora se la società civile ha queste grandi professionalità, che periodicamente possono essere messe a disposizione della pubblica amministrazione, se queste sono disponibili, con contratti chiari, credo che possano anche sperimentarsi queste forme di ricorso all'esterno e valutare poi se il ricorso all'esterno è più produttivo, come spesso molti dicono, magari solo per sentito dire, o se alla fine invece la pubblica amministrazione non sia capace al proprio interno di fornire tutte completamente quelle professionalità migliori per far funzionare meglio la macchina pubblica.

Io credo che serva anche a questo, questo tipo di indirizzo, serva a far valutare all'opinione pubblica una esigenza che è quella di rivalutare la funzione e il compito e la preparazione spesso, direi, semplicemente o qualunquisticamente valutata negativamente da parte della pubblica opinione, in capo alla pubblica amministrazione, ai cosiddetti funzionari. Ecco, questi sono aspetti che riguardano scelte precise, sono scelte di campo che guardano a una novità essenziale, a un diverso concetto della pubblica amministrazione, guardano a un diverso rapporto tra la pubblica amministrazione e le forze politiche e, soprattutto, tentano anche di rendere compatibile l'esercizio dei programmi che le forze politiche, le forze di coalizione, i governi generalmente si danno con l'attuazione dei programmi stessi. Non possiamo, infatti, negare che spesso è difficile attuare i programmi che le Giunte, gli Assessori, i Presidenti si danno perché il rapporto, direi la cinghia di trasmissione che deve giustamente esistere tra livello politico di rappresentanza con il livello esecutivo amministrativo, si interrompe, non è funzionale, non è organico, non è sciolto. Ecco la possibilità di andare a far ruotare i coordinatori, di andare a sceglierli all'esterno, secondo noi obbedisce anche a questa esigenza: dare la possibilità di rendere più attuabili i programmi perché si rende più funzionale, più organico il rapporto tra livello politico e livello amministrativo. Queste sono considerazioni che sono state fatte nel quadro di questo dibattito che si è andato analizzando. Il problema delle tabelle, secondo me, è secondario, e riguarda un aspetto organizzativo di competenza degli uffici. Sono gli uffici che devono decidere se servono dieci servizi e cinque settori o cinque e tre. Certo, non possiamo dare l'impressione che ci sia una proliferazione di servizi e di settori, tesa non a rendere più funzionale la macchina organizzativa e quindi a renderla più capace di rispondere alle esigenze del governo, alle esigenze della gente, ma più funzionale alle richieste corporative che pure possono esserci e sono legittime. Sappiamo che spesso accettare il nuovo è difficile per le stesse forze sindacali, che possono vedere, in un approfondito colloquio con l'espressione governativa che la propone, un attentato alle proprie libertà e alle proprie esigenze. Io credo che in questo caso non si debba parlare di questo; questa è una proposta molto ponderata, credo fatta con estrema attenzione, con estrema positività. Noi dobbiamo dare la possibilità a questa Giunta, ma dobbiamo darla nel futuro anche alle altre Giunte, dobbiamo darla anche all'amministrazione regionale nel complesso, di muoversi in un quadro normativo che sia orientato a prefigurare condizioni di maggior funzionalità della macchina regionale. Credo che questo sia l'obiettivo primario: rendere più funzionale la nostra struttura, la pubblica amministrazione regionale per renderla direi più capace di dare risposta a ciò che la gente si attende: maggiore velocità, maggiore responsabilità, maggiore chiarezza, maggiore organicità e anche maggiore capacità di verificare i livelli di spesa ai livelli dei risultati ottenuti. In questo quadro credo che si stia muovendo questo progetto di riforma, questa proposta della Giunta regionale e in questo quadro io credo che debba essere sostenuta con chiarezza e senza tentennamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, poche parole perché mi pare che la replica di alcuni consiglieri abbia chiarito abbastanza il significato e lo spirito di questa piccola legge, poche parole prima di tutto sulla rotazione dei coordinatori generali. Le procedure richiamate nel primo articolo sono esattamente quelle della "51", ma l'introduzione del principio della rotazione obbligatoria a noi pare in linea sia con la pubblica amministrazione attuale, a livello nazionale, con le leggi che stanno comparendo nell'orizzonte nazionale, ma anche con le amministrazioni delle aziende private e questo per impedire incrostazioni di potere e l'identificazione spesso con la struttura, per prevenire il pericolo che in certi Assessorati le materie che si amministrano possono consolidare interessi personali e episodi spiacevoli da cui questa amministrazione, tra l'altro, non è stata indenne. Inoltre la rotazione favorisce una mobilità orizzontale che comporta nuove conoscenze, rompe con lo specialismo in una posizione, quella dell'alta dirigenza che deve essere di episcopio, di alta osservazione, favorisce l'innovazione. Prendere oggi l'INPS come modello di pubblica amministrazione mi pare che non sia fuori luogo; l'INPS ha introdotto il principio della rotazione ogni cinque anni e sappiamo quanto si sia snellita questa azienda dopo queste prese di posizione. Nella nostra amministrazione l'età media dei nostri coordinatori supera i 55 anni, ma ce n'è alcuni che stanno per andare in pensione dopo 25 anni di presenza nella stessa struttura. Quindi io lascio alla vostra considerazione se non sia opportuna una presa di posizione di questo genere.

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, quello riguardante le tabelle e la norma di interpretazione autentica per la valutazione del punteggio ai fini del conferimento degli incarichi, si è reso necessario questo puntuale riscontro perché in questo momento è ferma la procedura proprio per il periodo di grande confusione nella denominazione delle strutture e dei settori, precedenti alla legge "51", quindi come è specificato si tratta di un'elencazione tassativa fondata su atti ricognitivi puntuali del Presidente della Giunta e degli Assessori, riguardanti gli uffici che hanno operato nell'amministrazione fino all'87.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI

(Segue COLLU.) Permanenza e continuità dell'organizzazione come definita nei citati atti ricognitivi fino all'attivazione dei servizi e dei settori, perché dopo quella data la denominazione è sempre stata univoca, servizi e settori, quindi il punteggio viene attribuito quasi meccanicamente, e la legge prevede la nullità degli atti adottati in difformità del Regolamento dei servizi e dei settori dopo l'87 perché c'era una legge precisa che demandava al Regolamento l'istituzione dei settori e dei servizi. Quindi la tabella è semplicemente un atto ricognitivo di tipo obiettivo che a nostro parere non può dare riscontro ad alcun contenzioso.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 1 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, Segretario:

Art. 2

Funzioni di coordinatore generale

1. Le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione appartenenti al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima. La relativa proposta compete, per l'Amministrazione regionale, al Presidente della Giunta o all'Assessore competente nel ramo dell'Amministrazione medesima; per gli enti pubblici strumentali ai rispettivi Consigli di amministrazione.

2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui al comma 1 che appartengano alla qualifica funzionale dirigenziale e che abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa; ovvero a persone estranee alle predette amministrazioni, provviste comunque dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui al numero 5 del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e di esperienza acquisita per almeno un triennio in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni, organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche o private.

3. Gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale incaricati delle funzioni di coordinatore generale presso strutture organizzative diverse da quelle dell'ente di appartenenza, ai sensi dei commi 1 e 2, sono distaccati con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si procede alla nomina.

4. Alle persone estranee all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici strumentali di cui al comma 1, cui siano state conferite le funzioni di coordinatore generale ai sensi del comma 2, compete il trattamento economico previsto per gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3, lettera a), del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, corrispondente a 20 anni di servizio oltre l'indennità di coordinamento generale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione regionale o degli enti pubblici strumentali della Regione, in relazione all'amministrazione presso la quale sono state conferite le funzioni di coordinamento. Durante l'incarico di coordinamento sono estese all'incaricato estraneo le disposizioni concernenti le incompatibilità, le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, ai congedi, alle aspettative ed al divieto di percepire le indennità.

5. Fermo quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, le funzioni di coordinamento generale non possono essere esercitate, nella medesima struttura organizzativa, per un periodo continuativo superiore a sei anni. Decorso tale periodo, il coordinatore generale decade dall'incarico.

6. I coordinatori generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in carica per un periodo continuativo superiore a sei anni nella medesima struttura organizzativa, sono sostituiti entro novanta giorni e, comunque, decadono dall'incarico alla scadenza di tale ultimo termine. Ai fini del computo dei periodi continuativi di cui al presente comma ed al comma 5, il periodo di incarico del coordinamento generale si cumula con quello di direzione della medesima struttura organizzativa, qualunque sia stata la denominazione della direzione e della struttura.

7. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale assegnati al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale cessano dall'assegnazione secondo le modalità previste di comma 5.

8. Le funzioni di coordinatore generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda sono conferite ad un impiegato della qualifica funzionale dirigenziale del ruolo unico regionale, appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, con le modalità previste dal comma 1.

Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

PORCU, Segretario.

Articolo 2 bis

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonché le disposizioni delle leggi, dei regolamenti regionali e dei regolamenti degli enti pubblici strumentali della Regione in contrasto con l'articolo 2 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU, Segretario:

Art. 3

Funzioni di coordinatore di servizio

1. Le funzioni di coordinatore di coordinatore di servizio dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione appartenenti al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale non possono essere esercitate nella medesima struttura organizzativa per un periodo continuativo superiore a sei anni, decorso il quale il coordinatore stesso decade dall'incarico.

2. I coordinatori di servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in carica per un periodo continuativo superiore a sei anni nella medesima struttura organizzativa, sono sostituiti entro novanta giorni e, comunque, decadono dall'incarico alla scadenza di tale ultimo termine. Ai fini del computo di periodi continuativi di cui al presente comma, al comma 1 il periodo di incarico del coordinamento di servizio si cumula con quello di direzione della medesima struttura organizzativa, qualunque sia stata la denominazione della direzione e della struttura.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Pau

Art. 3

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

Comma 3: "Negli enti strumentali della Regione che svolgono attività di ricerca e sperimentazione, il divieto di cui al precedente primo comma non opera per le funzioni di coordinamento per le quali sia indispensabile possedere un elevato livello di specializzazione e/o particolare preparazione scientifica o tecnica, qualora non siano presenti nell'Ente dipendenti in possesso di pari livello di preparazione, documentabile in modo inequivocabile dal curriculum personale". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Pau.

PAU (Gruppo Laico Federalista). Signor Presidente, colleghi, nell'amministrazione regionale, le funzioni di coordinamento di servizio generalmente prevedono compiti per i quali è richiesta una preparazione di tipo giuridico-amministrativa. Questo rende possibile l'avvicendamento dei vari coordinatori sia nell'ambito dei diversi servizi dell'Assessorato che, seppure in misura minore, tra i servizi di Assessorati diversi. Negli enti strumentali, certo non in tutti ma in quelli ad alta specializzazione, soprattutto nel campo agricolo, che svolgono attività di ricerca e anche di sperimentazione, i servizi dove questa ricerca e sperimentazione è molto specialistica, ad esempio nel campo zootecnico, agronomico, ortofrutticolo, ambientale, questo tipo di ricerca, questo tipo di specializzazione richiede il possesso di particolari livelli di conoscenze molto specifiche. Queste conoscenze vengono acquisite attraverso lunghi anni di studio e con i rapporti tra enti strumentali, Università ed enti a livello nazionale. Quindi risulta evidente che non risponde a criteri di buona amministrazione e quindi anche di opportunità, questa fungibilità di funzioni in diversi campi, anche all'interno dello stesso ente. Per esempio, uno che per tutta la vita si è occupato di zootecnia, all'interno di un ente strumentale, difficilmente potrà riadattarsi per affrontare con uguale abilità, con uguale conoscenza, per esempio, il settore dell'orticoltura. Sono due campi completamente diversi dove potrebbero andare perse delle particolari specializzazioni, delle particolari conoscenze, che non si acquisiscono certo nell'arco né di 3, né di 5 anni e forse neppure di 10 anni. Quindi l'emendamento riguarda solo il caso di enti di sperimentazione, dove sia necessaria una altissima specializzazione da - come è stato scritto nell'emendamento - documentare con apposito curriculum, e vi dicevo che questo lavoro deve essere certo svolto all'interno di quell'ente, oppure anche all'interno di un altro ente, però con quel grado di specializzazione che consenta di elevare il livello di rendimento del funzionario. Ancora, è chiaro che non possiamo chiedere un curriculum qualsiasi a specialisti di tale natura. Provate a pensare che cosa potrebbe succedere, se facessimo questo, in progetti di ricerca e programmi di lavoro svolti a livello nazionale con altre équipe di specialisti del settore, oppure in progetti di ricerca condotti in collaborazione con istituti scientifici, dove se il coordinatore non è all'altezza della situazione, non è neppure pensabile che si possa procedere ad una attivazione in termini razionali, quindi di buona amministrazione di questi strumenti di ricerca, dove le conoscenze non devono essere generiche ma specifiche. Per questi motivi io chiedo l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Questo emendamento deroga dal principio di rigore che ci siamo dati e potrebbe essere fonte di notevole contenzioso successivamente, per cui non lo ritengo positivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Chiedo all'onorevole Pau se può ritirare l'emendamento, pur accogliendo il carattere di eccezionalità per quanto riguarda il CRAS, però c'è una legge di riforma degli enti e quella ci sembra la sede più opportuna per affrontare l'eccezionalità. Qui, invece, crediamo che debba essere affermata la regola generale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pau. Ne ha facoltà.

PAU (Gruppo Laico Federalista). Ritengo di mantenere l'emendamento perché, pur comprendendo che questo potrebbe ingenerare, se introdotto nell'amministrazione regionale, tutta una serie di altri emendamenti a catena, ritengo che questo sia un caso specifico.

PRESIDENTE. Va bene, grazie onorevole Pau, lei ha già illustrato l'emendamento.

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PORCU, Segretario:

Art. 4

Interpretazione autentica

1. La norma del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, deve essere interpretata nel senso che, nella specifica procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, qualora denominate divisioni e sezioni, sono considerate corrispondenti rispettivamente a servizi e settori e come tali sono valutate. Al predetto criterio, che ha carattere primario, subentra, esclusivamente nella ipotesi di differente denominazione, il criterio sussidiario secondo il quale la corrispondenza delle strutture organizzative con i servizi e i settori è determinata secondo i principi di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, fermo restando che la struttura organizzativa articolata al suo interno in sub strutture corrisponde a servizio.

2. In correlazione a quanto previsto nel comma 1 ed ai fini della procedura in esso indicata, nelle tabelle numerate da 1 a 14 ed allegate alla presente legge sono tassativamente individuate le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione operanti alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987. Le predette strutture sono considerate come servizi o come settori secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle medesime. I connessi incarichi di direzione sono valutati nei confronti dei soggetti responsabili individuati negli atti ricognitivi della Presidenza della Giunta, degli Assessorati e dell'Azienda delle foreste demaniali emessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116.

3. Ai fini della procedura indicata nel comma 1, per il periodo successivo al 15 marzo 1987 e sino all'attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della Regione con la nomina dei coordinatori di servizio e di settore, sono considerate esclusivamente le strutture organizzative indicate al comma 2 che siano rimaste operanti, nonché i servizi ed i settori istituiti con legge regionale o con il regolamento previsto degli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

4. Sono nulle ad ogni effetto di legge le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione che, successivamente al 15 marzo 1987, non siano istituite con legge ovvero sulla base della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, solo per chiedere se le tabelle vanno votate distintamente. Io ribadisco che noi non siamo in grado, e io personalmente voglio che rimanga agli atti, che non sono in grado di capire se quanto certificato nelle tabelle corrisponde a verità. La Giunta e il Consiglio non forniscono a me gli elementi dettagliati per verificare punto per punto se quello che è riportato qua risponde al vero. Io ho grande fiducia nei confronti della Giunta e ho ancora più fiducia nei confronti dell'Assessore. Non credo di doverlo ribadire, però non credo neanche che l'Assessore abbia predisposto personalmente le tabelle che derivano evidentemente dall'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 4 all'amministrazione regionale. Ma l'applicazione di questi criteri va fatta dall'amministrazione, cioè dal soggetto che fa l'istruttoria. Io so perfettamente che l'applicazione dei criteri a una amministrazione complessa, stratificata, contraddittoria, che in questi anni ha avuto un sacco di problemi è difficile; i rapporti con la Corte dei conti sono difficili per cui da anni non riusciamo a sbloccare la situazione, però dobbiamo trovare il modo di mettere il Consiglio in grado di votare con più consapevolezza. In questa situazione, pur con tutta la mia fiducia nei confronti della Giunta, dell'Assessore e degli uffici che verosimilmente hanno redatto questa tabella, credo che non spetti al Consiglio svolgere una funzione amministrativa, quale questa è, questa è una funzione amministrativa, so che c'è questo conflitto tra amministrazione e Corte dei conti che sta bloccando tutto. Affrontiamolo politicamente; non lo possiamo affrontare trasferendo al Consiglio le funzioni amministrative, come da mesi stiamo facendo. Se c'è un problema politico, se c'è un problema istituzionale si affronti, ma non chiedete al Consiglio di surrogare l'amministrazione perché non abbiamo gli elementi per farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Selis, si vota l'articolo 4 e poi le tabelle così come sono allegate alla presente legge.

Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Nell'articolo 4 sono indicati i criteri e le tabelle sono state tabulate secondo quei criteri. E' chiaro che se le tabelle in qualche parte non corrispondessero - questo è un compito degli uffici - a quei criteri, darebbero adito a un contenzioso. Le tabelle sono implicite perché sono richiamate dall'articolo 4 e quindi devono essere votate distintamente.

SELIS (D.C.). Io oggi non ho i documenti che possano permettermi di verificare se quello che è scritto qua corrisponde al vero. Se lo dice la Giunta se ne assuma essa la responsabilità, ma non chieda al Consiglio di fare una certificazione che non siamo in grado di fare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rendo conto che mi procurerò antipatie da parte di parecchi colleghi, però il problema che ha sollevato il collega Selis è frutto della sua esperienza il consigliere ma anche di dipendente; e debbo riconoscergli oltre la mia stima personale, anche la sua capacità nel trasferirla qui. Le chiedo, signor Presidente, una sospensione di cinque minuti, per poter affrontare con più compiutezza questa problematica, se le tabelle devono rimanere come io credo e come la Commissione ha creduto oppure no.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 07, viene ripresa alle ore 13 e 12.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Onorevole Presidente, ho chiesto la sospensione e voglio ricordare ai colleghi che l'articolo in discussione è un articolo di interpretazione autentica, quindi è stato costruito dal proponente, modificato in alcune parti, poi approvato dalla Commissione, per risolvere un problema che evidentemente la precedente legge non aveva risolto. Per questo le tabelle sono incardinate nell'articolo, non è possibile scinderle, perché fanno parte integrante dell'interpretazione autentica. Non è la prima volta che i consiglieri sono chiamati ad approvare norme sulla base di un accertamento che un organo della Regione ha proposto, non chissà chi. Allora quello che mi sembra di dover ribadire è che l'articolo 4 debba rimanere tale e quale con le sue tabelle da approvare una per una.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della tabella 1.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 1. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 2.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 2. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 3.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 3. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 4.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 4. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 5.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 5. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 6.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 6. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 7.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 7. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 8.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 8. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 9.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 9. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 10.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 10. Chi l'approva alzi la mano.

(E approvata)

Si dia lettura della tabella 11.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 11. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 12.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 12. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 13.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 13. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella 14.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella 14. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 399.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte del nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 28, corrispondente al nome del consigliere Ladu Giorgio.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Ladu Giorgio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRENTI

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri:Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Orazio - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onnis - Oppi - Pes - Pili - Piras - Pubusa - Ruggeri - Sanna Adalberto - Satta Antonio - Satta Giorgio - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baroschi - Carusillo - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu.

Rispondono no i consiglieri:Murgia - Salis - Urraci - Cogodi.

Si sono astenuti i consiglieri: Pau - Porcu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 47

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 43

contrari 4

(Il Consiglio approva).

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 25.