Seduta n.188 del 11/05/2005
CLXXXVIII Seduta
(Antimeridiana)
Giovedi' 11 maggio 2006Presidenza della Vicepresidente LOMBARDO
indi
del Presidente SPISSU
La seduta è aperta alle ore 10 e 05.
Cassano, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 3 maggio 2006 antimeridiana (182) che è approvato.
Risposta scritta ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:
"Interrogazione Sanna Matteo sulla vendita e produzione di biodiesel in Sardegna". (192)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
"Interrogazione La Spisa sulle reti del gas in attuazione della Intesa istituzionale di programma del 21 aprile 1999-Accordo di programma quadro n. 1". (319)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
"Interrogazione Dedoni sulle forti carenze manifestate nella politica dei trasporti interni ed esterni alla Sardegna". (448)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
"Interrogazione Amadu sulle necessità di emanare un decreto che sblocchi i progetti edilizi nell' agro di Sassari". (471)
(Risposta scritta in data 9 Maggio 2006.)
"Interrogazione Caligaris sui gravi disagi derivanti dalla carenza di autisti nell'organico delle Ferrovie meridionali sarde". (478)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
"Interrogazione Amadu sulla necessità di un intervento della Giunta regionale per ripristinare le agevolazioni sul servizio di trasporto pubblico destinato agli studenti". (483)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.
CASSANO, Segretario:
"Interrogazione Amadu, con richiesta di risposta scritta, sulle scelte del manager della ASL n. 1 di Sassari che limitano pesantemente l'assistenza sanitaria nel territorio della Provincia di Sassari". (500)
PRESIDENTE. Colleghi, poiché devono trascorrere dieci minuti dall'inizio della seduta per procedere alla prima votazione e vi è la necessità per gli uffici di predisporre gli emendamenti in ordine di votazione da consegnare ai consiglieri, sospendo la seduta. I lavori riprenderanno alle ore 10.30, con la votazione sul passaggio all'esame degli articoli. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 08, viene ripresa alle ore 10 e 50.)
Presidente. Riprendiamo la seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge numero 90/A e della proposta di legge numero 178/A. Prego i colleghi di prendere posto.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del Titolo.
(Si riporta di seguito il testo del titolo:
Titolo
Disciplina generale delle attività commerciali.)
Presidente. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1. Sono stati presentati gli emendamenti numero 19 soppressivo parziale e numero 18 aggiuntivo
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Titolo IDisposizioni generali e definizioni
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali.
2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore;
c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle città e dei territori;
e) favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese;
f) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata;
g) favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'articolo 36, che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione senza scopo di lucro. Possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune e le associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;
h) per l'emanazione degli atti attuativi della presente legge la previa consultazione delle parti sociali: associazioni dei consumatori, delle imprese, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
i) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori;
l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.
4. La Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie, da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:
a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;
b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;
c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;
d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;
e) realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale, culturale.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 1
Alla leggera g) del comma 3 le parole "...senza scopo di lucro" sono soppresse. (19)
Emendamento aggiuntivo Capelli
Art. 1
Alla lettera g) del comma 3 dopo le parole "... il comune" sono aggiunte le seguenti "..., enti pubblici e privati". (18).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, il parere della Commissione..
(Interruzione)
…Adesso?! E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà. Ricordo ai colleghi che intendono intervenire che devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente. Io non sono intervenuto nella discussione generale e intervengo adesso, per pochi minuti, nell'ambito della discussione degli articoli, ed esattamente dell'articolo 1. L'articolo 1, infatti, a mio giudizio, contiene la finalità principale, l'obiettivo generale di questa legge, e cioè avere, finalmente, una norma che governi il settore del commercio, settore che - così come hanno dichiarato ieri in maniera molto chiara alcuni nostri colleghi - rappresenta in Sardegna un fattore determinante della nostra economia.
Nei rispettivi interventi i colleghi hanno anche espresso a mio giudizio preoccupazione, in maniera più o meno accentuata, rilevando alcune carenze che si sono verificate in questi ultimi anni nel settore del commercio. In particolare hanno posto l'accento sul ritardo in ordine all'applicazione in Sardegna del cosiddetto decreto Bersani, il decreto legislativo numero 114 che, in attuazione della prima legge Bassanini, la numero 59, dettava le regole per la liberalizzazione del commercio e quindi per realizzare finalmente la libera concorrenza nell'ambito di uno dei settori che l'Unione Europea, fin dal '90, aveva indicato come una carenza strutturale per l'Italia.
Tuttavia la domanda che ci poniamo tutti, proprio in funzione dell'articolo 1, è se davvero questo ritardo abbia determinato danni tanto rilevanti, come sostenuto in alcuni interventi. E' vero che alcuni consiglieri hanno anche rilevato che in Sardegna, fin dal 2000, sono stati attuati in gran parte i princìpi ispiratori del decreto Bersani, attraverso provvedimenti della Giunta regionale, che hanno in parte sopperito alla carenza normativa.
La constatazione è da un punto di vista statistico veramente emblematica: abbiamo potuto rilevare, anche con i colleghi della maggioranza, che in Sardegna il settore del commercio è cresciuto sotto tutti i profili. Il numero degli operatori oggi si attesta su 42 mila iscritti nell'ambito regionale ed è stata registrata una crescita continua, costante anche negli ultimi anni.
Il numero dei dipendenti è di novantaduemila e anche questo dato ha registrato una crescita continua, costante, la parte del PIL, rappresentata dal settore commercio, è anch'essa in aumento. Viene quindi da dhiedersi quale sia davvero il danno rilevante determinatosi per effetto del ritardo nell'attuazione del decreto Bersani in Sardegna, e dove sia lo stesso danno in tutte le altre regioni italiane, compresa la regione Friuli Venezia Giulia, che solo a novembre del 2005 ha approvato una legge analoga a quella che oggi stiamo esaminando.
Credo che in realtà il problema del governo, e della liberalizzazione del settore del commercio sia un problema pressoché ininfluente, purtroppo, rispetto alla crescita economica del nostro Paese. Nel senso che non è la norma ad avere un effetto inducente rispetto al settore del commercio, ma è quasi l'opposto: è la crescita del settore commercio ad indurre la norma. Noi stiamo oggi approvando norme che probabilmente poco potranno determinare negli anni futuri. Che poco determineranno lo si evince anche dall'articolo 8 di questo progetto di legge, in quanto nel momento in cui si stabilisce che sarà elaborato un programma regionale urbanistico commerciale, che i comuni dovranno successivamente adottare un piano urbanistico commerciale, che sarà emanato un piano delle grandi strutture di vendita", è evidente che ci si ispira alla filosofia della pianificazione, che è demandata però alla Giunta regionale, all'organo che dovrà davvero elaborare le linee di crescita del settore commercio nei prossimi anni. Si sfugge quindi ancora una volta da quei princìpi che questo Consiglio avrebbe invece dovuto fin da ora stabilire e indicare in questa normativa.
Ma, allora il vero danno al settore del commercio - se di danno si può parlare - dove sta? A mio avviso sta proprio in quella che è la finalità primaria che ispira questa legge, e cioè quella di poter limitare il rapporto tra la grande distribuzione e il settore del piccolo commercio. E' questo l'intento del legislatore regionale, che vorrebbe davvero misurare i due settori del commercio, proponendosi di porre regole. Probabilmente stiamo stimando questo rapporto in maniera molto approssimata, o quanto meno in ritardo rispetto ad alcuni elementi che già sono stati fissati. Mi riferisco in particolare alla legge numero 9 del 2002. Sappiamo e crediamo che se davvero avessimo attuato in tempi rapidissimi ciò che la legge numero 9 del 2002 stabiliva, oggi avremmo avuto una qualificazione del settore del piccolo commercio sicuramente elevato. 80 milioni di euro, mi pare di ricordare, fermi dal 2002, che avrebbero quanto meno contribuito a rivitalizzare il tessuto primario che vorremmo sostenere con questa legge. 10 mila e 500 sono state le domande presentate entro il 31 dicembre 2003. Per queste 10 mila e 500 richieste di piccole attività commerciali, perché di aiuti de minimis si tratta, naturalmente solo oggi c'è la possibilità di essere accolte, in quanto si è, tra l'altro, all'interno dei trenta giorni attuativi della seconda fase relativa ai benefici previsti dalla legge numero 9.
Vi è comunque un notevole ritardo! Qualche mio collega ha adoperato termini molto pessimistici, probabilmente alludendo al fatto che, nel frattempo, non è stato difeso a sufficienza il comparto del piccolo commercio. In estrema sintesi, credo che il problema continui ad essere quello già a suo tempo emerso in quest'Aula, esitando ad esempio la cosiddetta bottega di zia Lallanda. Ricorda sesso il Presidente della Commissione sesta quell'intervento in meritto alla cosiddetta bottega di zia Lallanda. E' un bugigattolo di nove metri quadri situato nella strada principale del mio paese e che purtroppo tristemente oggi non c'è più, in quanto ha dovuto chiudere! Eppure era strategicamente ben ubicata, ci si andava e si trovava di tutto, dal pane, alla mortadella, la varechina, si trovava una cosa introvabile in tutta la zona. Da questo punto di vista era un negozio provvisto di tutto! Ci si chiede allora come mai quella bottega oggi non esiste più. Non esiste più perché è stato creato in maniera artefatta il citato ritardo! Perché noi oggi rischiamo di avere una norma che sul piano del principio è anche apprezzabile, ma che non si è sintonizzata nel tempo con la finalità della norma stessa, cioè la difesa del piccolo commercio! Oggi il presidente Soru si preoccupa giustamente anche della grande attività e del dinamismo dei grandi centri commerciali, tuttavia probabilmente il Presidente si preoccupa con un certo ritardo, nel senso che diventa difficile
PRESIDENTE. Grazie onorevole Pisano. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente. Non sono state sufficienti ventiquattro ore di sospensione dei lavori, per riportare in Commissione questo articolato e men che meno sono sufficienti i due emendamenti presentati sull'articolo 1 per modificare la mia posizione, direi la nostra posizione di sostanziale, non dico di contrarietà, ma certamente di insoddisfazione verso questo provvedimento. Abbiamo già affermato nei nostri interventi ieri che trattasi di una legge che di fatto è un regolamento, in quanto dal contenuto globale di essa non emerge una politica commerciale della Regione Sardegna e, cosa più grave, i commercianti sardi non riescono a individuare una qualsiasi forma d'incentivazione che induca la categoria a continuare in questa particolare attività. E' stato votato il titolo del provvedimento recante i principi e le finalità dello stesso. Mi chiedo se quanto enunciato nell'articolo 1 abbia poi realizzazione negli articoli successivi. Aggiungo inoltre che anche nelle disposizioni generali mancano moltissimi elementi che riguardano il comparto commerciale. Comincerò col ricordare, per esempio, quanto sostenuto ieri dall'onorevole Capelli a proposito dei gruppi d'acquisto, fattore estremamente importante per come si è strutturato il settore commerciale, non solo in Sardegna ma nel mondo, e di questo argomento il provvedimento non parla. C'è poi un altro aspetto che penalizza notevolmente i commercianti sardi, sopratutto quelli che operano fuori dalle grandi realtà, intendendo, ad esempio fuori da Cagliari. Come si sa, i grossi magazzini all'ingrosso sono ubicati nella città di Cagliari, e questo crea una disparità tra il commerciante dell'interno e il commerciante di Cagliari. Infatti, il commerciante dell'interno è costretto a sostenere dei costi come scorte di magazzino che non vengono sostenuti dal commerciante di Cagliari, perché il negozio di Cagliari si rifornisce tutti i giorni, rivolgendosi nell'immediato ai grossisti. I negozi dei piccoli centri dell'interno invece, ammesso che abbiano ancora una motivazione (ci siamo tutti affezionati) questa possibilità di rifornirsi tutti i giorni non ce l'hanno, e allora avviene il paradosso, che nei piccoli o medi centri si trovano superfici di vendita e scorte di magazzino decisamente superiori a quelle dei negozi delle realtà più importanti, proprio perché debbono fronteggiare l'emergenza senza potersi rifornire immediatamente dal grossista, per cui devono accumulare scorte evitando cisì di perdere vendite.
Questo è un aspetto che tocca tutti i commercianti dell'interno della Sardegna, ma direi anche quelli delle parti che sono più lontane dal centro più importante dal punto di vista commerciale, che è Cagliari, perché nella stragrande maggioranza dei settori commerciali i grossisti operano su Cagliari. A ciò si potrebbe rimediare o prevedendo incentivazioni per i trasporti, e questo è il vero, grosso problema, o incentivando i gruppi d'acquisto, oppure consorziando i commercianti degli stessi settori, mettendoli nella condizione di poter operare al meglio, evitando loro di tenere bloccate risorse importantissime. C'è un altro aspetto che non ho toccato ieri, che vorrei trattare oggi, e che ha avuto grande rilevanza da parte di tutti i colleghi: i consorzi fidi. Io sono d'accordo con la presenza dei consorzi fidi, ma affermo tuttavia che se i consorzi fidi non hanno una posizione di terzietà rispetto ai soggetti per i quali si debbono impegnare. Tutti i consorzi fidi sono infatti gestiti dalle stesse organizzazioni e associazioni che di fatto hanno come soci gli iscritti ai consorzi stessi. Lascio a voi valutare le conseguenze per un consorzio fidi quando deve intervenire per sostenere un suo associato; è un fatto gravissimo. Fatto ancora più grave si verifica quando i responsabili dei consorzi fidi sono anche membri dei consigli di amministrazione delle banche. Presidente Soru, vorrei che mi ascoltasse su questo passaggio.
Dicevo, Presidente, che nel caso in cui chi controlla i consorzi fidi fa parte anche dei consigli di amministrazione delle banche, l'intreccio degli interessi porta ad atti molto discutibili. Allora le garanzie si prestano, garanzie che se esistono, va bene per tutti, se non esistono si inventano. Ecco perché ritengo necessaria la terzietà dei consorzi fidi. La Regione Sardegna è in materia attiva da sempre, con il notevole sostegno ai consorzi fidi. Gradirei tuttavia sapere come mai per il 2002, il 2003 e il 2004 le risorse benché siano presenti, non siano state ancora erogate ai commercianti e ai consorzi fidi, che hanno dovuto anticipare le loro quote di interessi passivi da ormai quattro anni, in quanto l'ultima annualità pagata credo sia il 2000. Altro elemento che non compare nei principi generali e nelle finalità del progetto di legge è quello di favorire l'esodo per i tanti piccoli negozi che non hanno più la possibilità di stare sul mercato.
Non vengono inoltre menzionate le forme speciali di vendita, come ad esempio l'ambulantato. Su questo particolare aspetto c'è da dire (ed i sindaci qui presenti lo sanno meglio di me) che non esiste un comune della Sardegna dove almeno una volta alla settimana, ma qualche volta anche di più, ci siano i mercatini. Non c'è tuttavia una norma che stabilisca in materia uniformità di comportamento da parte dei sindaci; ogni comune ha infatti un proprio regolamento che implica, caso per caso, una diversa normativa. Si verificano spesso diatribe fra due comuni confinanti per stabilire quale dei due deve ???? in un determinato giorno ??? e il mercatino, l'assegnazione dei posti è lasciata per lo più alla libera interpretazione degli amministratori o dell'ufficio tecnico. Il commercio ambulante è un comparto importantissimo, cito un dato per tutti: nel comparto della frutta e verdura, faccio cenno al comune di Milis, dove ci sono 175 ambulanti che tutti i giorni alle tre e mezza del mattino, partono per le varie zone della Sardegna, per offrire un servizio straordinariamente importante. Lo fanno i milesi per il settore dell'ortofrutta, lo fanno i commercianti di altri comuni che si occupano di prodotti diversi, lo fanno i pizzigaiò de cabrasa per vendere i pesci in tutta la Sardegna.
Ritengo pertanto necessario prestare un'attenzione particolare a questi commercianti che offrono un servizio veramente utile, ponendo l'interno della Sardegna nella condizione di avere almeno la possibilità di non doversi rivolgere alle grandi superfici di vendita, di non doversi recare ai mercati generali, di avere in pratica la possibilità di trovare sotto casa per due, tre giorni alla settimana, un sostegno di questo genere, e quindi un servizio. Quanto sopra detto non è previsto in questo articolato, non se ne parla e forse se ne sarebbe dovuto parlare. Rilevavo ieri nel mio intervento, che questo testo è un regolamento che non apre prospettive diverse e nuove che, in qualche maniera, incentivino un comparto importante come quello dei commercianti. Ho altresì aggiunto che i commercianti ancora credono nella loro attività e che, di fronte alle leggi di incentivazione, sono pronti ad investire le loro risorse. Non basteranno mai le risorse che vengono messe a disposizione e non sono mai bastate, i bandi sono sempre stati supercoperti.
Un altro fatto importante si sta verificando un po' in tutta la Sardegna per molti servizi: per i rifiuti, per i servizi sociali, per le aggregazioni di Comuni; per i Comuni che riconoscono un comune capofila e al quale affidano anche certi servizi.
PRESIDENTE. Onorevole Pittalis su che cosa intende intervenire? Le iscrizioni dovevano essere effettuate entro la fine dell'intervento dell'onorevole Pisano.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sul numero 18 e sul numero 19 parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. Chi chiede il voto elettronico?
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 19.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Pirisi ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancareddu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cappai - Cassano - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Floris Mario - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - Ladu - Licheri - Lombardo - Maninchedda - Marracini - Masia - Milia - Oppi - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo - Rassu - Sabatini - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Soru - Uggias - Uras.
Si sono astenuti i consiglieri: Atzeri - Contu - Dedoni - Diana - Gallus - Licandro - Moro - Murgioni - Pisano - Sanciu - Scarpa - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 64
votanti 52
astenuti 12
maggioranza 27
favorevoli 52
(Il Consiglio approva).
(E' approvato)
(E' approvato)
Su che cosa vuole intervenire onorevole Capelli?
CAPELLI (U.D.C.). Da prima sull'articolo.
PRESIDENTE. Chiedo scusa. Articolo 2; all'articolo 2 sono stati presentati gli emendamenti numero 7 soppressivo parziale, numero 34 sostitutivo parziale, numero 8 sostitutivo parziale a cui sono stati presentati gli emendamenti numero 21 e 37. Ricordo ai colleghi che intendono intervenire che si devono iscrivere entro la fine dell'intervento dell'onorevole Diana.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Art. 2
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.
3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale, appositamente istituito o riconosciuto dalla Regione; i corsi regionali previsti sono approvati congiuntamente dagli Assessorati competenti in materia di commercio e di formazione professionale;
b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
c) essere in possesso di titoli di studio legalmente validi e riconosciuti equipollenti dall'Assessore regionale competente in materia di commercio;
d) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al REC di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426.
5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 2
La lettera c) del comma 4 è soppressa. (7)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 2
Il primo periodo dell'art. 2, comma 4, è sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:". (34)
Emendamento aggiuntivo Pittalis - Atzeri
Art. 2
Nell'emendamento 8, dopo le parole "sono gestiti" è aggiunta la parola "prioritariamente". (21)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Silvio - Sabatini - Floris Vincenzo - Giagu - Bruno
Art. 2
La parola "sono" è sostituita dalle parole "possono essere". (37)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 2
La lettera a) del comma 4 è così sostituita:
"aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale" (8).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, per completare il ragionamento che avevo iniziato, relativamente ad un articolo di questo progetto di legge ove si individuano le misure minime o massime per i Comuni che abbiano più o meno di tremila abitanti. Il riferimento che voglio fare è proprio questo: ci sono dei Comuni in Sardegna che, al di là della loro popolazione, assumono in quel territorio una veste riconosciuta di Comuni capofila, di Comuni che comunque vengono riconosciuti dal contesto che li circonda, quindi dagli altri Comuni, come centri che rappresentano una realtà di una certa importanza. Posso fare tanti esempi: Ales per la Marmilla, Sanluri oggi capoluogo, Isili. Ci sono insomma dei Comuni che comunque rappresentano una realtà importante per un territorio. Ecco, in questi Comuni come si può ipotizzare di mantenere le superfici di 150 metri quadri che fanno pensare che un determinato negozio debba servire solo la popolazione residente quando così non è? Dove infatti ci sono i centri ERSAT, le Ferrovie Meridionali, la stazione dell'ARST, le vie di comunicazione più importanti, lì c'è una concentrazione di cittadini. E' ovvio che in quei territori è necessario ed opportuno non porre limitazioni alle superfici, poiché quei Comuni che per secoli si sono proposti come centri principali di un territorio ed hanno la possibilità comunque di continuare ad esserlo, vengono di fatto penalizzati, con i rispettivi circondari. Presumo che l'ANCI su questo tema abbia avuto molto da discutere; ritengo in ogni caso che si tratta di argomento estremamente importante.
Io le mie osservazioni le espongo in Aula, non avendo avuto la possibilità di intervenire in Commissione, per proporre in quella sede soluzioni. Ma proporre soluzioni in questo momento appare decisamente arduo. Infatti, tutte le problematiche insite in questo provvedimento nascono dal fatto che non propone soluzioni. Se fosse stato invece presentato un progetto di legge di riforma globale del settore commerciale, sarebbe stato allora possibile discutere di tutte le problematiche del settore medesimo. Continuo quindi a ribadire in quest'Aula che su questo provvedimento non esprimerò voto contrario, in quanto ormai è necessario doverlo approvare. Io mi asterrò e continuerò ad astenermi. Interverrò comunque sistematicamente su tutti quegli articoli ove posso proporre modifiche non per l'oggi, poiché immagino che per l'oggi non sia più possibile, ma per il futuro, invitando altresì la Giunta e l'Assessore a ripresentare immediatamente un disegno legge sul commercio che vada oltre l'odierno provvedimento, perché questo non dà - come ho già detto - nessuna risposta, se non, forse, alle sole organizzazioni del settore. Il giorno infatti in cui valuteranno bene l'attuazione di questa legge, probabilmente anche le associazioni dei commercianti dovranno rivedere la loro posizione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Signor Presidente. Intervengo brevemente perché, sentendo il collega Diana, che so persona seria e attenta, molte delle considerazioni espresse, effettivamente, anzi sicuramente, possono cogliere nel segno. Voglio dire, come già fatto dal Presidente della Commissione, egregiamente dal relatore della legge, ed anche dai colleghi della stessa opposizione, questa legge nasce innanzitutto da una interlocuzione, le assicuro davvero esaustiva, sulle problematiche, almeno quelle più rilevanti del settore commercio, con le associazioni di categoria. Non è pertanto una legge che viene introdotta in un contesto dal quale i soggetti interessati siano rimasti assenti o esclusi. Non solo, ma devo anche mettere in evidenza che il provvedimento nasce da un concorso e da un contributo fattivo della stessa opposizione. Voglio al riguardo richiamare quanto accaduto ieri dopo che sono stati sospesi i lavori d'Aula: la Commissione si è riunita e devo dare atto ai colleghi dell'opposizione presenti, oltre che a quelli della maggioranza, in particolare agli onorevoli Pisano e Capelli, che molti emendamenti recanti la loro firma, sono stati accolti dalla Giunta, dall'Assessore presente, oltre che dai colleghi della maggioranza.
Certo, ce ne rendiamo conto, nessuna legge è perfetta, ma quella in discussione è una legge che sicuramente colma un ritardo, qui sì colpevole, della politica. Si deve quindi dare atto al lavoro, sia dell'Assessore e della Giunta, che dell'intera Commissione, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Ecco perché ritengo questa un'occasione per costruire, non per polemizzare, correggendo eventualmente, come abbiamo fatto ieri e come possiamo fare anche nella giornata di oggi, le parti ove risulti necessario, allo scopo di modificare al meglio la legge. Questo settore, infatti come giustamente dice anche l'onorevole Diana, da anni attende che venga adeguatamente regolamentato, superando il caos che vi regna, condizionandolo negativamente.
Ecco perché, quindi, ritengo sicuramente encomiabile questo sforzo comune, pur consapevole che ci siano altri argomenti sui quali maggioranza e opposizione si possano e si debbano dividere. Reputo tuttavia che lo spirito col quale il dialogo e anche il dibattito svoltisi in Commissione nella giornata di ieri, possano portare ad un iter velocizzato, senza certamente tralasciare gli aspetti problematici che sicuramente questa legge pone. Ma, come ha detto bene l'Assessore, i miglioramenti sono possibili anche in corso d'opera, una volta che valuteremo, nell'applicazione della legge, quali siano le correzioni e le integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, mi permetterà di fare qualche accenno anche all'articolo precedente. Io ovviamente voterò a favore di questi emendamenti e anche dell'articolo, perché ritengo che in questa parte del provvedimento poche possano essere le obiezioni, quando si è di fronte ad una regolamentazione tardiva, necessaria e chiarificatrice per il settore. Si è detto della partecipazione attiva e propositiva delle associazioni dei commercianti. E' vero, i rappresentanti dei commercianti anche in Commissione hanno rispettato il loro ruolo; nel senso che, consci dei ritardi nell'approvazione di questa normativa, non hanno posto ulteriori problemi, onde evitare il rischio che anche questa volta la legge, per un qualsiasi motivo, non venisse esitata. E credo che bene abbiano fatto, viste le esperienze passate.
Con questo provvedimento, hanno detto loro e diciamo anche noi dell'opposizione, si rimedia, almeno in parte, ai problemi del settore. Da qui la mia volontà di astenermi sull'articolo 1, che enuncia princìpi generali e finalità del provvedimento, cosa che ho fatto, ma che in fase di votazione non poteva emergere e voglio pertanto spiegarne le ragioni. Pur condividendo ovviamente i princìpi e le finalità del provvedimento, desidero evidenziare, proprio nell'articolo 1, le carenze che ho già enunciato ieri, e in modo particolare le lettere C ed F, ove tra i princìpi, c'è quello di favorire l'associazionismo fra micro, piccole e medie imprese. Ecco, sotto questo punto di vista il provvedimento è carente, perché l'associazionismo non è solo favorire la creazione dei centri commerciali naturali; l'associazionismo è anche entrare nel merito della catena distributiva, come detto ieri e come ripetuto correttamente dal collega Diana poc'anzi, l'associazionismo è anche collaborare per creare le condizioni per l'abbattimento dei costi, con lo scopo di sopperire alle ormai ataviche negatività del sistema distributivo sardo. E' fatto, ad esempio, riferimento ai centri di acquisto necessari, utili. Sul tema, ho già detto che forse la Sardegna è una delle pochissime regioni d'Italia che non ha centri d'acquisto locali, viene tutto da fuori. Il massimo che si può fare è un'affiliazione, ma ancora non abbiamo raggiunto le necessarie maturità e capacità, né i sostegni istituzionali per sopperire a questa carenza atavica, derivante forse dalla morfologia della nostra regione, almeno per certi paesi e per alcune zone. Come favorirle i centri e le zone disagiate in mancanza di risorse finanziarie che possano aiutare a superare gli handicap? Ritengo intanto necessario riflettere contestualmente sugli handicap locali e in quelli che derivano dall'essere isola, tenuto anzitutto presenti gli handicap causati dalla mancata continuità territoriale interna, intesa come infrastrutture. A queste carenze devono sopperire le istituzioni, venendo incontro alle esigenze dei commercianti. Il provvedimento infatti pur enunciando i princìpi, come quello di favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese, di fatto non li attua. Nell'articolato non si trova infatti nessuna azione concreta che favorisca l'associazionismo fra piccole e medie imprese, come più dettagliatamente risulterà quando si esaminerà l'articolo 4.
Ancora, la lettera F contempla il favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni e quant'altro, con lo scopo, in modo particolare, di evitare lo spopolamento dei piccoli Comuni e mantenere un'offerta adeguata. Si tratta di un'ottima enunciazione di principio; il problema tuttavia è che dentro l'articolato non c'è nessuna azione conseguente, non sono previsti interventi. Ecco perché condivido l'opinione che con questo provvedimento stiamo regolamentando ma non stiamo intervenendo in maniera decisa (ripeto ciò che ho già detto ieri) sull'unico settore produttivo della Sardegna sicuramente non assistito, e non stiamo intervenendo né in forma assistenziale, né in forma di sostegno. Anzi, come ribadirò quando si tratterà delle superfici di vendita, ritengo che (e lo dico anche alle associazioni, essendo il mio pensiero, e perciò intendo riportarlo) l'ulteriore frazionamento delle dimensioni delle superfici di vendita, così come enunciato nell'articolato, sfavorisce i piccoli centri, che non potranno mai fare, per i limiti stabiliti nel progetto di legge, concorrenza ai centri maggiori. Questo provvedimento infatti, così come la Bersani, riduce a due i limiti di superficie vendita, li riporta a quattro. Ciò sfavorisce i paesi più piccoli, sotto i diecimila abitanti, che non potranno fare concorrenza ai paesi più grandi, sopra i diecimila abitanti. Costituisce, a mio avviso, un freno per i piccoli centri, che organizzativamente e come proposta commerciale possono, devono quanto meno, provare a reggersi non soltanto sulla capacità dello stesso paese, ma anche proporsi in un territorio che non ha necessariamente i limiti urbani.
In alcuni casi emblematici, dove vi è contiguità fra paesi, ma con un paese sotto i cinquemila e il contiguo sopra i diecimila abitanti, il primo non potrà mai concorrere con il paese più grande, perché ha dei limiti imposti da legge, legati anche alla superficie. Non sempre la superficie, ovviamente, è un limite, ma in alcune attività commerciali, soprattutto alimentari, costituisce un limite. Un limite nell'offerta, un limite espositivo del prodotto, un limite alla corretta concorrenzialità nell'esercizio della libera professione o della proposta commerciale, concorrenzialità che deve esserci, anche perché stabilita dalla Costituzione. Anche nell'esame dell'articolo 2 vi è stata collaborazione fra maggioranza e approvazione. E' questa, forse, la seconda occasione registrata in quest'Aula per dimostrare che, collaborando, è possibile giungere a buoni risultati. Collaborazione vi è già stata quando abbiamo esitato la legge sui servizi alla persona. La presente è pertanto la seconda occasione in due anni che consente di affermare insieme si è ragionato sul testo, insieme sono state valutate e discusse le proposte esterne, anche se su alcuni argomenti sussistono ancora visioni diverse. Ha prevalso tuttavia la volontà di dare alla Sardegna una legge attesa da anni, ha prevalso il confronto e, sicuramente, su questo testo, ha prevalso anche la condivisione sulla maggior parte dell'articolato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sì per l'emendamento numero 7; chiedo alla Giunta di ritirare il numero 34; chiedo ugualmente all'onorevole Pittalis di ritirare il numero 21; sì per il numero 8, che viene poi emendato dal numero 37; quindi parere favorevole per il numero 8 e per il numero 37.
PRESIDENTE. Se nel caso venissero ritirati il 34 e il 21, chiedo il parere della Commissione.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme, e ritiriamo il numero 34.
PRESIDENTE. Onorevole Pittalis, accoglie l'invito al ritiro oppure mantiene l'emendamento?
PITTALIS (Gruppo Misto). Ritiro l'emendamento numero 21, con la richiesta di fare proprio e di aggiungere la mia firma all'emendamento numero 37.
ARTIZZU (A.N.). Voto elettronico!
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Manca ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Balia - Barracciu - Biancareddu - Biancu -Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cassano - Cerina - Cherchi Silvio -Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Dedoni - Fadda Giuseppe - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Ladu - Lai - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marrocu - Oppi - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uras - Vargiu.
Si sono astenuti i consiglieri: Artizzu - Diana - Moro.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 56
votanti 53
astenuti 3
maggioranza 27
favorevoli 53
(Il Consiglio approva).
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Articolo 3; all'articolo 3 sono stati presentati gli emendamenti 9, 10, 6 e 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti: Art. 3
Definizioni
1. Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4.
2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente vende merci direttamente al consumatore finale. L'esercizio di tale attività è disciplinato dall'articolo 4.
3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita.
4. La galleria è lo spazio di passaggio tra gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale.
5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.
6. La superficie di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti e dalle superfici delle gallerie, per la parte di queste ultime eccedente il 20 per cento della suddetta somma. L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento del centro commerciale deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti; per l'attivazione di questi ultimi deve essere rilasciata apposita autorizzazione subordinata alla prima e le relative autorizzazioni non possono essere trasferite al di fuori dello stesso centro commerciale.
7. La variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare è soggetta al procedimento per le nuove istanze.
8. Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori. Tali attività sono soggette a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale per le società; nonché, per gli spacci interni ed i distributori automatici, al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.
9. É vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non opera per la vendita di:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli da riscaldamento, combustibili;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio e relativi accessori;
i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
l) materiale per l'edilizia, legnami.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 3
Al comma 6 le parole "... e dalle superfici delle gallerie, per la parte di queste ultime eccedenti il 20 per cento della suddetta somma.", sono soppresse. (9)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 3
Il comma 2 dell'art. 3 è così sostituito:
"2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale. L'esercizio di tale attività è disciplinato dall'art. 4.". (10)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 3
Il comma 5 dell'art. 3 è così sostituito:
"5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Il comma 7 dell'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005 n° 5 è abrogato". (6)
Emendamento aggiuntivo Giagu - Sabatini - Pittalis - Pisano - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Capelli - Bruno - Fadda Giuseppe - Serra - Bruno
Art. 3
Al comma 4 dopo le parole: "centro commerciale" sono aggiunte le parole: "nella quale è vietata ogni forma di vendita". (28).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente. Interverrò molto velocemente, poi sugli emendamenti ci esprimeremo in sede di votazione, avendo raggiunto l'accordo in Commissione. Io mi soffermerei sul comma 5 dell'articolo 3, che è stato emendato e sul quale, comunque, vorrei sottolineare la mia contrarietà. Si modifica la definizione di centro commerciale, idonea, chiarificatrice, presente nell'articolo 114 della legge Bersani, andando a specificare, oltre modo, i limiti posti alla definizione di centro commerciale. Tant'è che, ironicamente, io presenterei un emendamento orale del tipo: "il centro commerciale è la grande struttura di vendita promossa, progettata, realizzata, gestita (a questo punto devo dire anche pensata, solo pensata) con una politica commerciale unitaria". Non condivido l'inciso "anche se separate da strade o spazi pubblici", indipendentemente da un comma che creerà diversi problemi, tante limitazioni interpretative anche per chi va a gestire in maniera unitaria i centri, alla stessa forma di centro commerciale naturale.
Infatti, se si legge attentamente il comma 5, così come è formato, contraddice la definizione riportata di centro commerciale naturale. Che cosa è un centro commerciale naturale, come da definizione che ritroveremo in seguito e che abbiamo già esaminato durante la discussione e approvazione della legge 5? Il centro commerciale naturale è un insieme di negozi separati da strade o spazi pubblici, un insieme di negozi che hanno una comune politica commerciale, o meglio - è diverso - una politica commerciale unitaria, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate. Allora mi chiedo: è più opportuno definire in maniera asettica il centro commerciale naturale?
Posso comprendere questo comma dell'articolo 3 formulato ed esitato diverso tempo fa. Forse poteva servire, questa definizione, per chiarire meglio, per evitare speculazioni, per evitare aggiramenti della legge che potessero consentire di andare ben oltre i limiti consentiti. Approvata probabilmente in periodo non sospetto poteva anche aiutare a sanare una situazione contingente che è attualmente in discussione tra alcuni operatori e la Regione Sardegna. Ora non può, neanche, costituire un vincolo per il futuro, perché, in presenza di questa legge, quanto oggi è in discussione in merito al comma 5 dell'articolo 3, in futuro non sarà possibile, proprio se approviamo, come credo, questa legge. In assenza di essa, sarebbe forse stata opportuna, magari l'avremmo dovuta inserire come abbiamo fatto nella legge 5, ma quei tempi non potevano tuttavia consentire una corretta interpretazione del caso in discussione.
Stiamo forse appesantendo notevolmente il testo. Provando infatti ad esaminare il comma 5 da osservatore esterno che pensa ad un intervento, chiederei l'eliminazione della definizione, perché si presta a diverse interpretazioni, cosa da evitare. Chiederei l'eliminazione o l'interpretazione di centro commerciale naturale secondo l'articolo 5, ma un concetto nega l'altro. Questo è il rischio reale in caso di interpretazione, a mio avviso possibile, nel prossimo futuro, richiesta da chi avrà interesse a verificare l'attuabilità e la fattibilità di un investimento riferito al centro commerciale o al centro commerciale naturale, con probabile, evidente contraddizione. Ecco perché ritengo opportuno che uno degli emendamenti all'articolo 3 riporti la definizione di centro commerciale naturale a quella prevista dalla legge Bersani, che è chiara. E' chiara, non è soggetta ad interpretazioni, ha dei vincoli, ma gli stessi vincoli sono stabiliti dalla legge che stiamo approvando, ricordando che inseriremo, così come previsto dalla legge nazionale (non è un'invenzione della Regione Sardegna) il potere di veto della Regione sulle grandi strutture di vendita. Stiamo infatti riportando in questa legge, cosa discutibile o meno, quanto previsto dalla legge nazionale (ed è pertanto consentito a tutte le regioni d'Italia, non solo alla Sardegna), e cioè il potere di veto nelle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Questo potere dovrebbe essere già uno strumento a tutela della Regione, tutela preventiva da esercitarsi, anche durante la fase istruttoria degli enti locali in preparazione della conferenza dei servizi. Vi è insomma la possibilità, prima della decisione della conferenza dei servizi, da parte della Regione Sarda di esprimere il veto e la conseguente negazione della autorizzazione. Allora perché questo comma 5, che, a mio giudizio, crea un neo su una discreta legge? Io credo che potremmo evitare di farci, permettetemi il termine, che non vuole essere assolutamente provocatorio, ridere dietro dalla nazione, perché i termini usati e i limiti posti, mancando solo la definizione di grande struttura di vendita, mi sembrano decisamente eccessivi e difficilmente interpretabili, con il rischio maggiore che venga messa in discussione la definizione e l'identificazione stessa del centro commerciale naturale.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli può riesplicitare la sua proposta di emendamento orale, come ha detto?
CAPELLI (U.D.C.). Era puramente provocatoria, signor Presidente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento numero 9 parere favorevole, sull'emendamento numero 10 parere favorevole, sull'emendamento numero 6 parere contrario, sull'emendamento numero 28 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
SANCIU (F.I.). Voto Elettronico!
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 9.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Cassano e Pisano hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Cassano - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Giagu - La Spisa - Ladu - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Milia - Oppi - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Rassu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Francesco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras - Vargiu.
Si sono astenuti i consiglieri: Artizzu - Diana - Moro.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 52
votanti 49
astenuti 3
maggioranza 25
favorevoli 48
(Il Consiglio approva).
(E' approvato)
(Non è approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati gli emendamenti numero 4, 11, 2, 5, 13, 12, 33, 3 e 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti: Art. 4
Tipologie di esercizi commerciali
1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.
2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata:
a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico;
b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e di agibilità dei locali;
c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a:
a) 800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
b) 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;
c) 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;
d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.
L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all'articolo 8.
4. La superficie di vendita che ha ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l'edilizia e similari) è computata nella misura di un decimo della superficie lorda parcabile, quando questa non sia superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti, ed a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2, e nella misura di un sesto, della superficie lorda parcabile, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3.
5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10, previo parere favorevole di una conferenza di servizi composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La conferenza si svolge in seduta pubblica, presso la sede della Regione, e ad essa partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative e delle associazioni sindacali dei lavoratori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra provincia, la conferenza ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
6. L'istanza per l'apertura di una grande struttura di vendita deve essere inviata contemporaneamente a Regione, provincia e comune. Quest'ultimo svolge l'istruttoria nel termine di novanta giorni, salvo richieste d'integrazioni per non più di una volta e per un ulteriore termine di trenta giorni, e nei successivi sessanta giorni convoca la conferenza di servizi. La data di svolgimento deve essere concordata tra Regione e comune e non può svolgersi prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria. I lavori della conferenza devono svolgersi in un termine massimo di sessanta giorni.
7. Non si procede a convocazione qualora la Regione respinga l'istanza nei novanta giorni successivi alla sua presentazione. Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato al soggetto istante, al comune e alla provincia.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 4
La lettera c) del comma 3 è soppressa. (4)
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 4
Nel terzo capoverso del comma 6 le parole "... e non oltre sessanta giorni..." sono soppresse. (11)
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 4
Il comma 7 dell'art. 4 è soppresso. (2)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 4
Il primo capoverso del comma 2 è così sostituito:
"2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 250 mq". (5)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 4
Alla lettera b) del comma 3 il termine "1.200" è sostituito da "1.500". (13)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 4
La lettera d) del comma 3 è così sostituita:
"d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti". (12)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 4
All'art. 4 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La superficie di vendita che ha ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l'edilizia e similari) è computata nella misura di un ottavo della superficie lorda parcabile, quando questa non sia superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti, ed a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2; e nella misura di un terzo, della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore ai 6.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3." (33)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 4
Nel secondo capoverso del comma 6 il termine "... novanta giorni..." è sostituito dal termine: "trenta giorni". (3)
Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Giagu - Pittalis - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Pisano - Serra - Capelli - Bruno
Art. 4
Al comma 7 le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle parole "trenta giorni". (27).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento 4 parere contrario; sull'emendamento 11 parere contrario, ma si chiede il ritiro così come concordato in Commissione, lo stesso vale per l'emendamento numero 2, parere contrario ma dovrebbe essere ritirato; sull'emendamento numero 5 parere contrario; sull'emendamento numero 13 parere contrario; sull'emendamento numero 12 parere contrario; sull'emendamento numero 33 parere favorevole; sull'emendamento numero 3 parere favorevole; sull'emendamento numero 27 parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Parere favorevole; chiedo tuttavia che venga sospeso l'esame dell'emendamento numero 33 per un ulteriore approfondimento alla fine della seduta.
PRESIDENTE. Poiché l'emendamento numero 33 è sostitutivo parziale, allora dobbiamo sospendere tutto l'articolo. Sospendiamo e passiamo all'articolo successivo.
Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, possiamo sospendere la seduta per cinque minuti in modo da rivedere l'articolo e poi procedere alla votazione?
PRESIDENTE. Sospendo i lavori dell'Aula, riprenderanno alle ore 11 e 55.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 48, è ripresa alle ore 12 e 05.)
PRESIDENTE. Colleghi riprendiamo la seduta. Prego un Segretario di prendere posto ai banchi della Presidenza. Onorevole Cassano, per cortesia, grazie. Onorevole Capelli, c'era un invito per il ritiro degli emendamenti numero 11 e 2; li ritira o li mantiene?
CAPELLI (U.D.C.). Li ritiro.
PRESIDENTE. Va bene, grazie. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 4 soppressivo parziale, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi lo mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo numero 4, lo metto in votazione.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5.All'articolo 5 sono stati presentati l'emendamento 14, soppressivo parziale, e gli emendamenti numero 20 e numero 23 aggiuntivi, che sono uguali.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti:
Art. 5Orari di vendita
1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di tredici ore giornaliere.
3. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.
4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.
5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. La deroga è ammessa nel mese di dicembre, nonché per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. I comuni, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e fatto salvo quanto previsto nel presente comma, possono prevedere turni obbligatori di apertura degli esercizi insediati nel proprio territorio. Per i procedimenti di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate, il comune può consentire - nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini - l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro, l'apertura domenicale e festiva.
7. Tutti gli esercizi al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 5
Il comma 3 dell'art. 5 è soppresso. (14)
Emendamento aggiuntivo Pittalis - Atzeri
Art. 5
Al comma 6 dell'art. 5, dopo le parole "nei periodi di maggiore afflusso turistico", sono aggiunte le parole: "non superiori a 180 giorni nell'arco dell'anno". (20)
Emendamento aggiuntivo Balia - Masia
Art. 5
Al comma 6 dell'articolo 5, dopo "il comune può consentire" sono aggiunte le parole "per un periodo non superiore a centottanta giorni nell'arco dell'anno". (23).)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, signori Assessori, signor Presidente della Giunta, colleghe e colleghi. Intervengo sull'articolo relativo agli orari di vendita, intanto per sottolineare in apertura l'importanza di questo provvedimento, come hanno fatto altri autorevoli colleghi prima di me, e per evidenziare il senso di questo articolo. Parto da un presupposto, cioè quello di essere contraria al lavoro-schiavitù e al precariato selvaggio, ormai caratteristico di un mercato del lavoro sempre meno garantista per i lavoratori.
In questi anni, in cui si sono moltiplicate le difficoltà nella ricerca di un'occupazione retribuita, secondo quanto stabiliscono i contratti collettivi di lavoro, è stata più volte avanzata l'idea che l'occupazione avesse un valore superiore alla dignità della persona. Nonostante la difficile congiuntura nazionale e internazionale, che suggerisce ai senza lavoro di accettare qualunque mansione, continuo a pensare che sia opportuno il rispetto dei diritti, indipendentemente e prima di qualunque condizione. Sono d'altra parte una persona che lavora e che valuta positivamente l'opportunità di poter contare su servizi e attività commerciali aperti anche quando le persone normali riposano. Il negozietto del paese, se n'è parlato anche stamattina, seguiva e forse segue ancora questa prassi: il negoziante è sempre disponibile, anche se la rivendita è chiusa. Il problema delle grandi strutture, al di là della concorrenza sleale, che può essere mitigata per esempio con l'alta specializzazione, la qualità dei prodotti, il rapporto diretto cittadino - esercente, è quello di garantire ai lavoratori condizioni umane per il mestiere e l'attività che svolgono. La questione del resto viene palesata nel sesto comma e in qualche modo viene risolta con un'ampia concertazione con le forze sociali. Penso quindi che sarebbe opportuno inserire all'interno delle norme di attuazione della legge, clausole di salvaguardia affinché siano rispettati i dettami dei contratti, soprattutto relativamente agli orari. Di questi tempi è difficilissimo che un lavoratore possa denunciare il mancato rispetto dell'orario di lavoro, perché i disoccupati e gli inoccupati sono così numerosi da farlo addirittura sentire in colpa per una qualunque osservazione o lamentela. Analogamente, penso e auspico che una simile norma, con un'apposita significativa sanzione, debba essere prevista per i lavoratori portatori di handicap non messi nelle condizioni di lavorare.
Accade infatti purtroppo spesso che le quote riservate per legge non vengano colmate per l'impossibilità di espletare il compito senza idonee condizioni lavorative. Per esemplificare, una persona con difficoltà a deambulare, che si regge con le stampelle e che, considerato il livello di formazione, viene adibita alle casse senza poter disporre di uno sgabello adeguato, questa persona, dopo 24 ore, rinuncia al lavoro, venendo così la legge formalmente rispettata ma anche automaticamente aggirata. Il rispetto del contratto di lavoro deve insomma essere previsto ovunque per le nuove e le vecchie grandi strutture e non solo inserito tra i criteri di priorità nel caso di domande concorrenti per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita. Ritengo anche importante, nell'ottica del rispetto del lavoro e dei consumatori definire, all'interno delle norme di attuazione, i parametri minimi per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in modo da garantire spazi, attrezzature, condizioni igienico-sanitarie, idonei alla preparazione dei cibi, nell'interesse appunto degli operatori e dei cittadini consumatori. Volevo comunque esprimere un ringraziamento per il lavoro svolto su questo tema, così delicato, intanto al Presidente della Commissione consiliare, al relatore per le puntuali osservazioni e all'Assessore, per il contributo al varo di una norma che colma un vuoto culturale in un settore strategico per l'economia locale, un vuoto di circa dieci anni.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Caligaris.
E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, io cerco di prevenire la richiesta del relatore e del Presidente della Commissione dell'invito al ritiro dell'emendamento 14. Nessuna difficoltà al ritiro dell'emendamento 14 se si chiarisce in Aula l'interpretazione del comma 3. Come abbiamo avuto modo di discutere ieri in sede di Commissione l'interpretazione data, affinché rimanga agli atti, è che l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali. Parliamo sempre per i centri commerciali. Questo è da interpretare nel senso che ogni centro commerciale è comunque libero di enunciare, costruire il proprio orario di apertura, nel senso che all'interno di un centro commerciale può esserci una scaletta diversificata anche di orari d'apertura tra diverse attività. Ad esempio, l'attività di ristorazione non deve necessariamente chiudere dalle 13 alle 14, altrimenti non avrebbe ragione d'esistere, e pertanto può diversificare l'orario, sempre che questo sia approvato all'interno della struttura. Se questa è l'interpretazione (sto riportando, credo, spero, altrimenti correggetemi se sbaglio, l'interpretazione data nella discussione in sede di Commissione) allora annuncio, ma vorrei conferma di questo, anche da parte del relatore o del Presidente della Commissione o dell'Assessore, il ritiro dell'emendamento numero 14.
Un chiarimento. Io non ho avuto difficoltà spesse volte a trovarmi in accordo con la collega Caligaris. Questa volta sono in totale disaccordo per un semplice motivo: non possiamo dire in legge che si devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Mi sembra logico che i contratti vengano applicati. Nei contratti sono previste anche le sanzioni, ma si tratta di altra fonte normativa. I controlli vanno fatti, le sanzioni vanno applicate, chi lucra alle spalle dei lavoratori deve essere sanzionato, secondo il mio punto di vista. All'interno del mondo commerciale, onorevole collega Caligaris, esiste una particolarità: i piccoli non pagano e i grandi pagano. Quando lei mi dice (gran bella rappresentazione sociale, appartenente ai tempi andati) che il piccolo negozio sotto casa è sempre disponibile anche quando è chiuso, equivale ad annunciare una illegalità, perché quando il negozio è chiuso non può fornire merci. Allora, se le norme esistono, ad esempio per i portatori di handicap, o iscritti alle categorie protette, come lei ha prima fatto cenno, questi hanno diritto a una postazione che tenga conto della loro disabilità, ne hanno diritto. Battiamoci pertanto tutti insieme perché questi diritti vengano salvaguardati.
CALIGARIS (Gruppo Misto). E' quello che ho chiesto!
CAPELLI (U.D.C.). Ma non possiamo metterlo il legge, dire cioè: rispettiamo la legge. Mi sembra pleonastico; se poi avessi capito male, ovviamente saremmo totalmente d'accordo. Auspico inoltre un maggiore controllo da parte delle autorità e delle istituzioni competenti, sul rispetto del contratto di lavoro, anche per quanto riguarda l'emolumento previsto, e sugli orari di lavoro. Qualora, ad esempio, fosse superato l'orario di lavoro previsto dal contratto, deve essere pagato lo straordinario. Così come lo stipendio deve corrispondere a quello previsto in busta paga secondo il contratto di lavoro. Questi sono tuttavia controlli che devono essere adeguatamente espletati da parte di altre istituzioni. Non possiamo affermare in una legge che i contratti e le leggi vengano rispettati, essendo di per sé evidente che le norme devono essere rispettate. Vanno piuttosto sanzionati coloro che non rispettano le norme, e sono tanti, soprattutto in questo settore. E' una denuncia che sto facendo: sono moltissimi gli imprenditori o pseudo tali che utilizzano, anche nei confronti dei fornitori, la speculazione sulla busta paga. Chiediamo quindi alle competenti istituzioni di vigilare, di sanzionare; e le sanzioni dovrebbero essere incrementate rispetto a quelle previste, e non mi limiterei alle sole sanzioni amministrative. Tuttavia questo non possiamo scriverlo in legge, non possiamo dire che la legge va rispettata.
MARROCCU (D.S.). Anche punizioni corporali!
CAPELLI (U.D.C.). E' il concetto stesso di legge che rende pleonastico ribadire i concetti di cui sopra, con il rischio di sfociare nella demagogia.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Capelli. E' iscritto a parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.
BALIA (Gruppo Misto). Signor Presidente, molto brevemente, per illustrare l'emendamento 23, che ho presentato, insieme all'onorevole Masia, all'articolo 5. L'articolo 5 disciplina gli orari di vendita. E' chiaro che la normativa che stiamo approvando tiene obiettivamente conto degli interessi sia dei commercianti, sia dei cittadini, degli utenti. Tutti noi abbiamo consapevolezza che nella categoria del commercio vi sono aree per la grande distribuzione e per il piccolo commerciante, che ha aperto il negozio sotto casa e che gestisce solitamente con mille sacrifici, cercando di reggere a una concorrenza che è ogni giorno più difficile. L'interesse del legislatore regionale dovrebbe essere ed è naturalmente quello di conciliare tutte queste esigenze, facendo in modo che anche le piccole strutture di vendita siano salvaguardate in un sistema economico che è povero, dove molto spesso il reddito che si ricava dalle piccole strutture di vendita è un reddito irrinunciabile per il sostentamento della famiglia. Al comma 6 dell'articolo 5 sono previste una serie di procedure burocratiche e di concertazioni, anche con le associazioni dei consumatori e con le associazioni sindacali, affinché il comune acquisisca pareri, onde consentire, in particolari periodi dell'anno (????? quelli di maggiore afflusso turistico) l'apertura anche sino alle ore 24 e nelle giornate festive. Ora, è evidente (ed in questo mi rimetto alla sensibilità dell'Assessore e chiedo l'attenzione del relatore) che le grandi strutture di vendita non hanno difficoltà a sopperire ad aperture continuate, notturne e festive, mentre le piccole strutture, che solitamente si reggono sul lavoro del titolare, chiaramente vanno incontro ad alcune difficoltà. Si chiede quindi di inserire, all'interno dell'articolo 5 comma 6, dopo la dicitura "il comune può consentire", le parole "per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno". Ciò renderebbe la regolamentazione più precisa e più specifica, in una logica di forte tutela di tutte le categorie degli operatori commerciali, ivi compresi i piccoli operatori, garantendo nel contempo un servizio necessario all'utente, in quanto 180 giorni rappresentano un lunghissimo arco di tempo. Chiedo pertanto che l'emendamento venga accolto.
PRESIDENTE. Grazie Onorevole Balia.
E' iscritto a parlare il consigliere Uggias. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, io vorrei soffermarmi sulla parte dell'articolo 5 relativa alla regolamentazione delle tipologie degli esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita, cui l'articolo precedente detta le disposizioni, in relazione agli altri due tipi di esercizi, che sono gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita. Voglio anzitutto significare come il provvedimento in esame, in particolare l'articolo che stiamo esaminando, imprima un cambiamento alla normativa precedente, riportando questo tipo di attività nell'alveo di una programmazione sia metodologica, sia in rapporto alle esigenze del territorio. Manifesto inoltre l'apprezzamento per l'istituzione, proposta dalla Commissione, della Conferenza di servizi, relativamente all'apertura stessa. La Conferenza infatti valutando le esigenze del territorio, il rapporto e l'armonia con altri tipi di esercizi commerciali e col tessuto socio-economico complessivamente inteso, individua, in sintonia con il sistema delle autonomie locali (rappresentato in seno alla Conferenza dal Presidente della Provincia e dal sindaco competente per territorio) le scelte che le istituzioni poi adotteranno in merito al rilascio o al diniego delle autorizzazioni. Si tratta certamente di una considerazione positiva; così come molto positivamente va intesa l'altra specificazione che la Commissione ha inserito, e cioè il raccordo tra la programmazione urbanistico-edilizia e la programmazione commerciale. Queste infatti devono procedere simultaneamente, evitando quello strabismo che nel passato, anche recente, ha determinato situazioni di equivoco, relativamente a soggetti pubblici, ad imprenditori e, complessivamente, a tutti gli operatori del servizio.
Non possiamo inoltre dimenticare che pur trattando il presente provvedimento di commercio, emergono tutta una serie di aspetti trasversali, come la qualità del servizio che viene offerto alla cittadinanza e la qualità dell'azienda, come è emerso anche dal dibattito che si stava sviluppando poc'anzi relativamente agli orari, alle condizioni degli operatori, dei dipendenti e di tutti coloro che comunque operano nei diversi esercizi.
Pertanto, qualità dell'azienda in senso lato, ma anche qualità del tessuto sociale retrostante, come cioè gli operatori del settore esercitano la loro attività nel contesto sociale nel quale sono inseriti. Mi riferisco e in particolare alle considerazioni relative alle ricadute sul territorio dal punto di vista economico, intese anche come reinvestimenti del capitale prodotto, certamente diverse a seconda che si tratti di una struttura con una dimensione proiettata verso l'esterno dal punto di vista degli acquisti, degli approvvigionamenti, dal punto di vista, quindi, della fuoriuscita di capitale rispetto al territorio, che è direttamente proporzionale alla dimensione dell'azienda stessa.
Mi inserisco, a questo proposito, per dire che, chiaramente, questo provvedimento segna un distacco rispetto alla situazione del passato, e quindi rappresenta un'affermazione di un principio di legalità riguardo ad incertezze che si potrebbero, o si sarebbero potute determinare, con le vecchie norme, la cosiddetta stagione dei nullaosta regionali, in cui, senza nessuna programmazione, la Regione aveva rilasciato nel suo territorio un numero impressionante di nullaosta, senza considerare gli impatti sul territorio.
Chiaramente, non possiamo dimenticare che a questo nuovo tipo di normazione, che potrebbe essere definita regolamentare, va anche affiancata, seppure cun grano salis, una programmazione che tenga conto effettivamente delle realtà, degli impatti, del livello di saturazione della rete commerciale, in un'ottica di miglioramento nel servizio e nei confronti degli utenti e del miglioramento dell'attività e della qualità delle aziende, alle quali facevo riferimento. Non dimenticando tuttavia, come diceva la collega Caligaris, che sulla qualità del tessuto sociale retrostante, la maggiore ampiezza dell'azienda va di pari passo con un'inversione della qualità. E' vero, come diceva qualcuno, che in parte si verifica un'emersione del lavoro, soprattutto del lavoro dipendente. Non possiamo tuttavia dimenticare che, ad esempio, i dati che citava stamattina il collega Pisano, non si riferiscono al tipo di contratti che vengono applicati, se immaginiamo che nella grande distribuzione, per la maggior parte, i contratti sono caratterizzati da una forma di part-time. Viceversa, le strutture che normalmente operano nei nostri centri abitati e che rappresentano la maggioranza delle strutture commerciali, applicano invece la forma del contratto a tempo pieno. In tal senso, e concludo, l'approvazione di questo articolo determinerà sicuramente una migliore e più chiara disciplina generale del commercio.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Uggias. Per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore di maggioranza.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento numero 14, l'onorevole Capelli ha già annunciato il ritiro.
PRESIDENTE. Ha annunciato il ritiro con la precisazione, onorevole Sabatini.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Comunque il parere è contrario. Sugli emendamenti numero 20 e numero 23 il parere è contrario. Abbiamo discusso su quest'emendamento, ritenendo di non eliminare la contrattazione tra il comune e le organizzazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori, allo scopo di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei vari comuni della nostra Isola. Porre quindi il limite dei 180 giorni ci sembra superfluo e una limitazione ininfluente, ritenendo preferibile l'accordo tra le parti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Il parere è conforme.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, quindi mantiene l'emendamento numero 14? Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e trasporti.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e trasporti. L'onorevole Capelli ha riferito la discussione che c'è stata ieri in Commissione fedelmente, per cui questa è l'interpretazione.
PRESIDENTE. Quindi lo ritira. L'emendamento numero 14 è ritirato.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere CONTU ha dichiarato la sua astensione.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Giagu - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Orrù - Pinna - Pirisi - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Soru - Uggias.
Si sono astenuti i consiglieri: Artizzu - Cassano - Dedoni - Contu - La Spisa - Ladu - Liori - Rassu - Sanciu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 52
votanti 42
astenuti 10
maggioranza 22
favorevoli 42
(Il Consiglio approva).
Poiché nessuno domanda di parlare sugli emendamenti numero 20 e numero 23, che sono uguali, li metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). L'emendamento numero 20 è ritirato.
PRESIDENTE. Rimane quindi l'emendamento numero 23. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.)
PRESIDENTE. All'articolo sei non sono stati presentati emendamenti.
E' aperta la discussione sull'articolo sei. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, ovviamente dichiaro anche il voto, sono favorevole all'articolo 6, però, come detto in fase di discussione generale, voglio rilevare una carenza che ho già sottolineato, non nel merito della pubblicità dei prezzi, ma della regolamentazione del sottocosto, sul quale questo provvedimento non interviene.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
(Segue CAPELLI.) E' un problema che in altre nazioni è già stato parzialmente risolto, ed è in fase di soluzione a livello di legislazione nazionale. La stessa legge Bersani non l'ha preso in considerazione otto anni fa, nel 1998, quando è stata approvata. Ritengo pertanto opportuno quanto meno, che venga preso un impegno da parte del Consiglio e della Giunta regionale, quando la presente legge avrà necessità di un adeguato monitoraggio e di eventuali correzioni dopo una prima fase di applicazione, affinché venga attuata una regolamentazione del sottocosto che, come voi ben sapete, favorisce molto la concorrenza sleale delle grandi multinazionali rispetto alla piccola e media superficie, soprattutto quella non organizzata in centrali d'acquisto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, sarò brevissimo. Concordo con quanto l'onorevole Capelli ha precedentemente esposto, trattandosi di problematiche evidenti, che riguardano larghi settori della nostra attività commerciale. Aggiungo altresì che questa legge, seppure con ritardo, arriva finalmente in Aula e dà una giusta risposta al settore commerciale, che da anni attende il provvedimento. Ritengo tuttavia necessario rivedere, a suo tempo, alcune parti che hanno riflessi sull'applicabilità stessa della legge. Mi riferisco, ad esempio, alla natura dei centri commerciali e, principalmente, alle grandi strutture di vendita, che attualmente condizionano non poco quello che è il commercio isolano. Su questo provvedimento hanno lavorato, devo dire, con molto impegno, sia l'attuale Commissione, sia, nella precedente legislatura, l'altra Commissione all'unanimità, lasciandola poi agli atti pronta per essere esaminata in Aula. l'altra Il provvedimento rende merito al settore commerciale, che attende - ripeto - da tanto, l'adeguamento della nostra normativa al famoso decreto Bersani. Credo comunque che ancora ci sia tanto da fare. Attendo il tempo in cui anche all'interno di questa legge, al di là delle indicazioni e delle provvidenze previste dalla precedente legge numero 9 sull'intervento de minimis, possano essere normate le incentivazioni per il settore medesimo. Quindi il mio giudizio, seppur espresso sino ad ora con un voto di astensione, è senz'altro positivo su questo provvedimento che il Consiglio sta esaminando. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Rassu. Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi al banco della Presidenza non oltre la conclusione del primo intervento.
E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, solo per una sottolineatura. Ritengo intanto apprezzabile il contenuto dell'articolo 6. Intendo inoltre evidenziare e ricordare all'onorevole Capelli che gli impegni per il rispetto dei contratti e degli accordi sindacali, in particolare a livello sia nazionale che territoriale, come lui avrà potuto rilevare, sono presenti nell'articolo 11, laddove sono indicati i criteri di priorità. Quindi chiedere l'applicazione dei contratti non è una mia idea o un aspetto peregrino, e lo chiedevo pertanto nell'ambito delle norme di attuazione. Infatti, come ho sottolineato, trovandosi in una condizione di disagio sociale dovuto alla disoccupazione, è evidente che una persona, ottenendo un lavoro, incontra difficoltà a fare rispettare da solo le leggi. Sarebbe quindi auspicabile che ci fosse un indirizzo in tal senso, e ciò a maggiore ragione per i lavoratori più deboli, quelli che non sempre sono in grado di far valere i propri diritti, soprattutto se appartengono a fasce sensibili, come nel caso di persone con disabilità. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Grazie. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Volevo presentare un emendamento orale all'articolo 6: sono vietate le vendite sottocosto, emendamento aggiuntivo.
PRESIDENTE. Mi devo rivolgere ai colleghi, ci sono problemi su questo inserimento?
CAPELLI (U.D.C). No, va bene.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita D.L.). Signor Presidente, credo che, seppure sia lodevole, l'intenzione non sia legittimo l'inserimento di un emendamento di questo genere. Se è vero infatti che il decreto legislativo 114 non ha disciplinato le vendite sottocosto, è pur vero che nel 2001 è stato emanato un regolamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, 218, che prevede la disciplina delle vendite sottocosto, tra cui ad esempio quelle dei prodotti immediatamente deperibili che si avvicinano alla scadenza, quelli di altri prodotti per i quali è stata consentita la vendita sotto costo con preventive comunicazioni al comune, con tempi ben precisi. Ritengo pertanto che l'emendamento orale avanzato dall'Assessore e l'istanza del consigliere Capelli siano illegittimi, per cui credo sia opportuno ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uggias. Assessore, nell'articolo successivo, l'articolo 7, al comma 3, si dice che a tutela della concorrenza la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale. Quindi ritengo che l'emendamento sia illegittimo, grazie Assessore, diciamo che non ammettiamo l'emendamento.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite per rinnovo locali e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nelle fattispecie si applicano i criteri di cui all'articolo 6, con specifica indicazione del prezzo originale, del prezzo scontato e del ribasso effettuato.
2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione o cessione dell'attività la persona fisica o la persona giuridica non può riattivare negli stessi locali alcun esercizio commerciale dello stesso settore merceologico per un periodo di dodici mesi.
3. A tutela della concorrenza, la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale.
4. Le vendite promozionali relative al settore non alimentare sono ammesse per non più di trenta giorni e per non più di due volte all'anno; possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziale e finale, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio, il soggetto titolare dell'impresa.
5. Le vendite straordinarie, eccetto quelle di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione.
6. I termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentite le associazioni dei commercianti, dei consumatori e dei comuni.
7. Le vendite di liquidazione per rinnovo locali possono essere effettuate per non più di una volta all'anno; sono soggette agli obblighi di cui al comma 4 e importano la successiva chiusura obbligatoria dell'esercizio per almeno trenta giorni.)
PRESIDENTE. All'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Signor Presidente. Penso che vi sia una svista, che correttamente il collega, Giuseppe Luigi Cucca, faceva rilevare. Il punto due, comma due dell'articolo non indica esattamente, cioè indica il soggetto, ma non si capisce poi bene a chi è riferibile. Quindi, secondo una lettura che abbiamo fatto collegialmente, "nel caso di vendite e di liquidazioni per cessazione e cessione dell'attività, la persona fisica o la persona giuridica cedente" non può riattivare . Ritengo quindi che debba essere precisato, altrimenti non si capisce esattamente a chi sia riferito.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Pittalis. Penso che sia corretta l'osservazione dell'onorevole Pittalis che serva a una migliore comprensione del testo e alla esclusione delle persone e delle figure giuridiche cedenti l'attività.
Mettiamo in votazione l'articolo 7.
(E' approvato)
Articolo 8. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento aggiuntivo, l'emendamento numero 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento: Art. 8
Programmazione urbanistico-commerciale
1. La Giunta regionale adotta i criteri di urbanistica commerciale sulla base dei seguenti principi:
a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1;
b) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva dei centri urbani, nelle zone interne, rurali e montane, con particolare riguardo ai centri minori;
c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità dei comuni, la rivitalizzazione dei centri urbani, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane sottoutilizzate, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche attraverso l'integrazione fra attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e attività ricreative;
d) favorire lo sviluppo del commercio nelle aree di valore storico, archeologico, ambientale e turistico;
e) individuare linee generali per favorire lo sviluppo dei centri commerciali naturali;
f) promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di desertificazione.
2. I comuni, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al comma 1 e nei limiti di discrezionalità da essi concessi, adottano il proprio programma di urbanistica commerciale. La mancata adozione di atti comunali non costituisce motivo di sospensione o rigetto delle istanze relative a nuove aperture, variazione del settore merceologico, trasferimenti o ampliamenti di esercizi commerciali.
3. Fino all'adozione degli atti comunali, nonché in caso di adozione contrastante con i criteri regionali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale, comprese quelle di cui all'articolo 19. Gli uffici comunali provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.
4. Per i procedimenti di cui al presente articolo sono sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e dei sindacati dei lavoratori.
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 8
All'art. 8, comma 1, dopo le parole "La Giunta regionale adotta" sono aggiunte le seguenti: "su proposta degli assessori del commercio e dell'urbanistica". (32).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias.
UGGIAS (La Margherita D.L.). Sull'articolo, signor Presidente, per proporre al Consiglio un emendamento orale, articolo 8 lettera F del primo comma, dove si dice che la Giunta etc. etc., al fine di promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di desertificazione. Credo che intendesse la Commissione utilizzare il termine spopolamento piuttosto che desertificazione, quindi l'emendamento è sostituire il termine "desertificazione" con "spopolamento".
PRESIDENTE. Stavo chiedendo chi fosse l'estensore, onorevole Uggias.
Credo che spopolamento sia più appropriato.
Colleghi, è in votazione l'articolo 8.
(E' approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 32.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'Articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9
Competenze comunali
1. I comuni stabiliscono, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 8, la localizzazione della funzione commerciale nel proprio territorio e adottano un regolamento sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
2. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposito permesso o autorizzazione edilizia, l'istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. Il comune predispone contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti edilizio e commerciale e il rilascio di concessione e autorizzazione è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10, piano regionale per le grandi strutture di vendita.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10: Art. 10
Piano regionale per le grandi strutture di vendita
1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di commercio).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11, criteri di priorità.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11: Art. 11
Criteri di priorità
1. Successivamente alla pubblicazione del Piano regionale per le grande strutture di vendita, nel caso di domande concorrenti per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita, la Giunta regionale provvede all'emanazione di un bando che tenga conto dei seguenti criteri:
a) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura;
b) numero totale di occupati nella struttura;
c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto ambientale;
e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti;
f) spazi per la promozione e la vendita di prodotti sardi;
g) impegno al rispetto degli accordi sindacali a livello nazionale e territoriale;
h) allocazione lungo le direttrici infrastrutturali della Sardegna e nelle aree economicamente disagiate.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sanzioni.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12: Art. 12
Sanzioni
1. Per tutte le violazioni previste in materia di commercio la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è delle amministrazioni comunali nel cui territorio esse hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti.
2. E' inoltre trasferita ai comuni la competenza all'irrogazione di tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione.
3. Sono trasferiti ai comuni competenti i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi dall'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13. All'articolo 13 è stato presentato un emendamento aggiuntivo, il numero 26 a firma Sabatini e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e del relativo emendamento: Art. 13
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di assistenza tecnica promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati, contributi per l'istituzione e la gestione, anche in forma consortile, di centri di assistenza tecnica alle imprese. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento.
2. I centri di assistenza tecnica svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia d'innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le spese previste per l'istituzione e la gestione dei centri di assistenza tecnica sono valutate in euro 200.000 annui.
Emendamento aggiuntivo Sabatini - Giagu - Pittalis - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Pisano - Serra - Capelli - Bruno
Art. 13
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti." (26).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, trasporti e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, trasporti e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'articolo 13.
Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 26.
Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 16 a firma dell'onorevole Serra.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e del relativo emendamento: Art. 14
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
g) per presenze effettive in una fiera, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Emendamento aggiuntivo Serra
Art. 14
Dopo il punto g) aggiungere il seguente punto:
"h) per posteggio libero, quel posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato ed esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante." (16).)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Serra per illustrare l'emendamento.
SERRA (Gruppo Misto). Signor Presidente, brevemente per illustrare questo emendamento ed anche - se posso - il numero 17, che è collegato, non a questo articolo, ma allo stesso argomento. C'è una categoria di lavoratori e di lavoratori artigiani in particolare, in Sardegna, che è costituita, giusto per citare i più conosciuti, dai torronai di Aritzo e Belvì, dai castanzeris di Desulo, dalle corbulaie di Sinnai, dai ramai di Isili, che hanno rappresentato e rappresentano tuttora storia e tradizione della nostra Isola. Sono sicuramente qualche centinaio e svolgono anche un'attività economica di una certa importanza. Queste persone hanno sempre venduto direttamente i loro prodotti e li hanno venduti prevalentemente in modo ambulante. Oggi hanno fatto conoscere questi prodotti tipici dell'artigianato sardo in tutta la Sardegna e anche fuori dalla Sardegna, attraverso i turisti ed altri.
Oggi sono particolarmente penalizzati da nuove regole e da nuovi usi e costumi. Per cui, con questi due emendamenti, il numero 16 e il numero 17, si chiede di riservare a queste particolari categorie di lavoratori, nei mercati temporanei, degli spazi superfici per le loro attività, che sono appunto particolari e che rappresentano, come ho già detto prima, storia, tradizione e cultura. Io credo che, anche in questo caso, si possano preservare e valorizzare la storia, la tradizione, l'identità e la cultura dei sardi con un semplice intervento, che istituisca questi posteggi liberi nei mercati rionali. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'articolo 14.
(E' approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 16.
Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 1, numero 17 e numero 21. Il numero 1 è dell'onorevole Capelli, il numero 17 è dell'onorevole Serra che è stato già illustrato, il 31 è dell'onorevole Sabatini.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:
Art. 15
Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro imprese.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. La Giunta regionale emana le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Determina altresì gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza del sindaco nel fissare i medesimi.
13. La Giunta regionale, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione stabilisce, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabilisce, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime, prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, provvede all'emanazione delle disposizioni d'attuazione previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate, altresì, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
17. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessore regionale competente in materia di commercio provvede, in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Emendamento aggiuntivo Capelli
Art. 15
Al comma 14 dopo le parole "... parere obbligatorio" sono aggiunte le seguenti: "della competente Commissione consiliare e...". (1))
Emendamento aggiuntivo Serra
Art. 15
Comma 1 lettera b: dopo le parole "su qualsiasi area purché in forma itinerante" aggiungere "e sui posteggi liberi".
Comma 4: dopo le parole "l'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche" aggiungere "alla vendita sui posteggi liberi dei mercati".
Comma 13: dopo le parole "da destinare allo svolgimento delle attività" aggiungere "e del numero dei posteggi liberi nei mercati"; e dopo le parole "presenze effettive" aggiungere "e delle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato isolano". (17)
Emendamento aggiuntivo Sabatini - Giagu - Pittalis - Pisano - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Serra - Capelli - Bruno
Art. 15
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 dopo "su qualsiasi area" sono aggiunte le seguenti parole: "negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune,". (31)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamento numero 1, numero 17 e numero 31, ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole per il numero 1, favorevole per il numero 17, favorevole per il numero 31.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'articolo 15. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16: Art. 16
Norme a tutela delle zone rurali
1. Al fine di valorizzare e salvaguardare l'esercizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate sui posteggi.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 è stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 35 della Giunta regionale.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e del relativo emendamento: Art. 17
Sospensioni e revoche
1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria, individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 25.
2. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione, qualora il titolare:
a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, quando si tratti di medie strutture di vendita, salvo eventuale proroga, per uguale periodo, in caso di comprovata necessità;
b) non inizi l'attività entro ventiquattro mesi qualora si tratti di grandi strutture di vendita, salvo eventuale proroga, per uguale periodo, concessa previo parere vincolante dall'Assessorato regionale competente in materia di commercio in caso di comprovata necessità;
c) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
d) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;
e) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.
3. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta per le medie e le grandi strutture di vendita ovvero, nel caso di esercizio di vicinato, del mancato rispetto del comma 2 dell'articolo 4. La chiusura è disposta anche nel caso di ampliamento abusivo dell'esercizio.
4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.
Emendamento soppressivo parziale Giunta regionale
Art. 17
All'art. 17, comma 1, sono soppresse le parole: "... individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 25." (35))
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento soppressivo parziale 35. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18: Art. 18
Sanzioni pecuniarie
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 3 e all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.
5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.
6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.
7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19: Art. 19
Disciplina transitoria
1. Per le parti non contrastanti con la presente legge o con i successivi provvedimenti regionali d'attuazione, si applicano le disposizioni statali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'emanazione di circolari per la corretta applicazione della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi si applicano, per le parti non contrastanti con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché la normativa statale e regionale non contrastante con la presente legge. L'abaco delle compatibilità si applica per la parte non contrastante con le disposizioni della presente legge.
3. Fino all'emanazione di nuove disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche, si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 marzo 1995, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali mantengono piena validità. I comuni competenti per territorio provvedono alle successive modifiche e variazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20: Art. 20
Disposizioni generali e ambito di applicazione
1. Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica alla somministrazione al pubblico e altresì alla somministrazione negli spacci interni.
3. Restano ferme le funzioni e i compiti attribuiti ai vari organismi, statali e locali, in materia di pubblica sicurezza.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21: Art. 21
Tipologie degli esercizi aperti al pubblico
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di somministrare tutti i prodotti di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.
3. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui al comma 1.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22. All'articolo 22 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi parziali 24 e 25 e sostitutivo totale 30, cui è stato presentato un aggiuntivo numero 22. Il 30 è un sostitutivo totale del 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti: Art. 22
Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove un processo di programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, fissa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
3. Nei successivi sei mesi i comuni, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, provvedono alla loro programmazione. Trascorso il suddetto termine, e fino all'adozione degli atti comunali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. I comuni provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.
4. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. L'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico di cui all'articolo 24;
c) nelle attività soggette alle particolari disposizioni di cui all'articolo 25;
d) nelle attività svolte in forma temporanea.
5. I comuni, nello stabilire le condizioni di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree o oggetto di deroga ai sensi della vigente normativa.
6. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare.
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia
Art. 22
Alla fine del comma 3 dell'articolo 22 dopo le parole "corrispondenza dell'istanza ai criteri" cancellare la parola "regionali" ed inserire "ed ai parametri numerici di cui al comma 2". (24)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia
Art. 22
Al comma 2 dell'articolo 22, dopo le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presnete legge" sostituire "i criteri..." e sino a "da accertare" con "gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i commi stabiliscono i criteri ed i parametri numerici". (25)
Emendamento sostitutivo totale Sabatini - Giagu - Pittalis - Pisano - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Serra - Capelli - Bruno
Art. 22
L'emendamento 22 è sostituto dal seguente:
"6 bis. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." (30)
Emendamento aggiuntivo Pittalis - Atzeri
Art. 22
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati è disciplinato dai comuni con apposito regolamento adottato sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge." (22).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Contrario al numero 24 e al numero 25, favorevole al numero 30 ma c'è una correzione da fare, nell'ultimo capoverso "entro 180 giorni prima dall'entrata in vigore", è "dall'entrata in vigore" togliendo "prima" perché è un errore.
PRESIDENTE. Il numero 22 è soppresso dal sostitutivo totale, sostituito totalmente dal numero 30. Quindi se si approva il numero 30 il numero 22 è sostituito.
Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 24.
(Non è approvato)
Emendamento soppressivo parziale numero 25.
(Non è approvato)
(E' approvato)
Emendamento sostitutivo totale numero 30, con la correzione proposta dall'onorevole Sabatini.
(E' approvato)
L'emendamento numero 22 decade.
Passiamo all'esame dell'articolo numero 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23: Art. 23
Esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande aperti al pubblico
1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2, nonché delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'articolo 22. Il rilascio dell'autorizzazione avviene, inoltre, in subordine all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'interno. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.
3. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
4. É fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24: Art. 24
Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico
1. Costituiscono attività di somministrazione non aperte al pubblico le attività destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone. Per tali attività si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 34.
2. L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2;
b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
c) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
3. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.
4. La somministrazione nei circoli privati è ammessa, con le disposizioni del presente articolo, a condizione che sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore degli iscritti ai circoli. Nella comunicazione di cui al comma 2 i circoli debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25: Art. 25
Attività non soggette ad autorizzazione
1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 le attività disciplinate da questo titolo svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno.
2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione degli articoli 22 e 23;
a) le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
b) le attività di somministrazione di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730, e alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26: Art. 26
Autorizzazioni temporanee
1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27: Art. 27
Disposizioni per i distributori automatici
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 22 e 23.
2. É vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28: Art. 28
Esercizio di attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.
2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.
3. Resta inteso che l'esercizio delle attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
4. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 338. In particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo. La pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo29: Art. 29
Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.
3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività è soggetto a previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30: Art. 30
Durata delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annuali o stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nelle autorizzazioni stagionali, di cui al comma 6 dell'articolo 22, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, in corso d'anno, l'esercizio dell'attività.
3. Le autorizzazione temporanee di cui all'articolo 26 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31: Art. 31
Revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 sono revocate:
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32: Art. 32
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33: Art. 33
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34: Art. 34
Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35. All'articolo 35 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale dalla Giunta regionale.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35 e del relativo emendamento: Art. 35
Sanzioni
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 23 e 24 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 32 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 34 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.
5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.
6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.
7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
8. Nelle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 17 quater dell'articolo 17 ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931.
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 35
All'art. 35 il comma 8 è sostituito dai seguenti:
"8. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitarie.
8 ter. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione, qualora il titolare:
a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, salvo eventuale proroga per un uguale periodo, in caso di comprovata necessità;
b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2.
8 quater. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta." (36).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 36. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36; è stato presentato all'articolo 36 un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capelli, numero 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36 e del relativo emendamento: Art. 36
Incentivi
1. Al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, ai centri commerciali naturali di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005 sono concessi, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, contributi fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di programmi annuali di promozione.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di commercio, adotta, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive al fine di disciplinare le tipologie di spesa ammissibili per l'attuazione del programma di cui al comma 1.
4. Il programma annuale di spesa è approvato, sulla base delle domande presentate, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
5. Alla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: "Art. 8 bis (Valorizzazione dei centri urbani)
1. Nell'ambito della disciplina comunitaria "de minimis" sono finanziate la costituzione e le iniziative dei centri commerciali naturali - di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 - tese alla valorizzazione dei centri urbani".
6. Per le finalità di cui al comma 1 sono utilizzati, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo, i fondi di cui all'UPB S07.046.
Emendamento aggiuntivo Capelli
Art. 36
Al comma 3 dopo le parole "... della preseente legge" sono aggiunte le seguenti: "e previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione,...". (15).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E'in votazione l'articolo 36. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37: Art. 37
Priorità per le agevolazioni
1. In ordine ai criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002, hanno diritto di priorità le piccole e medie imprese commerciali naturali di cui all'articolo 1.
2. Le imprese artigiane, comprese quelle che aprono punti di assistenza, che fanno parte del centro commerciale naturale, compatibili secondo le normative vigenti con l'insediamento nelle zone urbane, hanno diritto di priorità per le agevolazioni previste dalla normativa regionale di settore.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38. All'articolo 38 è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 29. a firma Sabatini e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38 e del relativo emendamento: Art. 38
Interventi a favore dei comuni
1. Per l'anno 2006, a valere sulla misura 5.1 (Politiche per le aree urbane) del Complemento di programmazione 2000/2006 una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento è riservata ai comuni per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana dei siti in cui insistono i centri commerciali naturali di cui al presente titolo.
2. Hanno priorità i comuni che, d'intesa con i titolari dei centri commerciali naturali, prevedano, nei progetti di riqualificazione, opere di supporto agli stessi.
3. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 15.000.000.
Emendamento aggiuntivo Sabatini - Giagu - Pittalis - Pisano - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Serra - Capelli - Bruno
Art. 38
Dopo il comma 3 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"3 bis. L'attuazione del presente articolo è subordinata alla conseguente modifica del Complemento di programmazione 2000-2006." (29).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento è iscritto a parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'articolo 38.
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39: Art. 39
Centri polifunzionali
1. Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi d'interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo40: Art. 40
Rapporto annuale
1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio predispone, d'intesa con l'Osservatorio economico regionale, la redazione annuale di un rapporto sull'andamento dei prezzi e dei consumi, sull'entità e l'efficacia delle reti distributive.
2. Il rapporto è presentato alle associazioni di categoria ed inviato al Consiglio regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo: Art. 41
Disposizioni finanziarie
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 16.200.000 per l'anno 2006 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte come segue:
a) quanto ad euro 1.200.000, (200.000 per l'anno 2006, relativi all'articolo 13 e 1.000.000 per l'anno 2006 e successivi, relativi all'articolo 36) con le disponibilità sussistenti in conto della UPB S07.046 dello stato della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;
b) quanto ad euro 15.000.000, articolo 38, per l'anno 2006 con quota parte, ai sensi dell'articolo 3 delle risorse previste per lo stesso anno dalla misura 5.1 del Complemento di programmazione 2000/2006.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42: Art. 42
Attuazione della presente legge
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei commercianti, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, emana norme per l'attuazione della presente legge.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo43: Art. 43
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, ad esclusione degli articoli 33, 34, 35 e 36.
2. E' abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.
3. E' abrogato il comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.)
(E' approvato)
Votazione conclusiva della legge.
Prego i colleghi di predisporsi alla votazione col sistema elettronico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente. Una breve dichiarazione di voto per dire che voteremo favorevolmente. Esprimiamo parere positivo su questa legge, pur con i limiti che abbiamo annunciato in fase di esame dell'articolato e di discussione generale. E' prevista nella legge una fase di monitoraggio della stessa, e confidiamo sul fatto che, a seguito del monitoraggio, si possa intervenire per le correzioni opportune e per l'inserimento di quanto da noi richiesto ed evidenziato in sede di discussione generale.
Mi rammarico solo per una cosa, per non essere riusciti ad entrare nel merito della quantificazione delle medie strutture di vendita e più precisamente per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 4. Io ritengo che la proposta di soppressione della lettera C), che inserisce 1.800 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10 mila e inferiore ai 50 mila abitanti sia un grosso errore, che penalizza la gran parte dei nostri paesi e delle nostre città, e favorisce unicamente quelle pochissime città che sono al di sopra dei 50 mila abitanti. Credo che basti una mano per contarle in Sardegna. Questo per ciò non favorisce la libera concorrenza, non favorisce la crescita dei piccoli paesi e delle piccole cittadine sarde, ma conferma un monopolio delle grandi città della Sardegna, se grandi tutte le possiamo considerare. E' l'unico handicap di questa legge; capisco bene che questa è una norma concertata con le associazioni di categoria, ma non sempre quanto riportato dalle associazioni di categoria va incontro alle esigenze dei consumatori e alcune volte mi sarà anche consentito di dissentire da quanto proposto dalle associazioni. E in questo caso credo che le stesse associazioni, sentendo i propri associati, avranno modo di constatare che l'inserimento di un ulteriore frammentazione di superficie tra i 1.000 e i 2.500 metri quadri inserendo i 1.800 con i limiti tra i 10 mila e i 50 mila abitanti, non rende giustizia alla gran parte dei paesi e delle città della Sardegna, che avranno uno strumento in meno, un'arma in meno per evitare lo spopolamento di tipo commerciale, in questo caso ovviamente, e poter concorrere con città limitrofe o con le poche grandi città della Sardegna.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Capelli.
Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Signor Presidente. Io credo che le modalità con cui si sono svolti i lavori d'Aula in questa mattinata siano conseguenti ai lavori svoltisi positivamente in Commissione ed anche al buon lavoro di concertazione operato dall'Assessorato. E' stato in tal modo elaborato un disegno di legge condiviso dalla maggioranza e per lo più anche dalla minoranza, ma soprattutto dalle parti sociali che rappresentano i commercianti e i lavoratori occupati in questo settore. Abbiamo finalizzato il nostro impegno al recepimento della normativa nazionale e quindi a porre termine ad un ritardo grave della nostra Regione. E' stata altresì posta attenzione alle esigenze delle piccole comunità, che sono tante in Sardegna, dando la possibilità ai piccoli paesi e alle piccole comunità di costruire i cosiddetti centri commerciali naturali, con una associazione che costituirà la base per la creazione di una rete commerciale moderna e organizzata. Ci si lamenta di alcune carenze del provvedimento. Queste tuttavia scaturiscono dal confronto con le associazioni di categorie e sono quindi il frutto di una mediazione, che può soddisfare tutte le parti interessate.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Sabatini.
Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente. Io dichiaro il mio voto favorevole, e lo dichiaro anche a nome del Gruppo di Forza Italia, per questo provvedimento di legge che, come ha specificato chi mi ha preceduto, avrà senz'altro necessità in futuro di essere rivisto su alcuni aspetti, al fine di essere uniformato alle esigenze di un commercio moderno.
Il settore aveva necessità senz'altro di questa normativa, che mancava sin dall'entrata in vigore del decreto Bersani. Oggi finalmente vede la luce dopo anni, e certamente il settore ne trarrà vantaggio, così come anche tutte le categorie che sul commercio gravitano. Desidero tuttavia richiamare l'attenzione della Giunta principalmente sui piccoli centri, come ho specificato nel mio precedente intervento, anche per quanto concerne gli esercizi di vicinato. Auspico al riguardo adeguate forme di incentivazione, affinché queste realtà, che rappresentano non solo l'esercizio commerciale, ma, nei centri storici principalmente, la storia stessa del centro storico e dei nostri piccoli centri, possano essere vitalizzante e rivitalizzante. Infatti i piccoli negozi hanno rappresentato non solo un punto di scambio di chi compra e chi vende, ma anche la vita stessa, negli anni, dei centri storici e dei piccoli centri. Quindi io chiedo una particolare attenzione verso queste realtà, che non possono e non devono scomparire dai nostri centri storici.
Ho altresì sottolineato la necessità che il settore venga normato anche sotto l'aspetto delle incentivazioni, emanando quindi nuove disposizioni che vadano al di là del de minimis, affinché al settore in parola possa essere garantito il suo necessario rilancio.
Con queste precisazioni, il nostro parere è positivo ed il voto sarà senz'altro favorevole alla legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente. Anche noi interveniamo per annunciare il nostro voto favorevole a questo testo unificato sulla riforma del commercio in Sardegna. Lo facciamo con lo spirito che apprezza il lavoro che si è svolto in Commissione, un lavoro attento, che ha potuto avere il contributo di tutti, anche naturalmente dell'opposizione. Con lo stesso spirito auspichiamo vengano colte alcune indicazioni che la legge stessa proietta per il futuro, in particolare la necessaria attenzione verso l'attività dei piccoli centri, in funzione della rivitalizzazione dei centri commerciali nei piccoli comuni. Una raccomandazione altresì formuliamo: sintonizzare cioè questo provvedimento con la legge 9 del 2002, per la qual cosa occorrerebbero tempi rapidi. Ci rivolgiamo soprattutto all'Assessore, affinché si determinino le condizioni che il provvedimento stesso pone come presupposto per la propria attuazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Io vorrei ringraziare l'Aula e la Commissione, soprattutto per il lavoro svolto in questi mesi. Ringrazio gli onorevoli consiglieri della minoranza, che hanno partecipato ai lavori della Commissione sempre in maniera produttiva, per il raggiungimento del risultato. Credo che questo provvedimento sia un primo risultato, che serva, comunque, per riiniziare a fare decollare il settore del commercio che oggi è veramente in crisi.
Sappiamo tutti, l'abbiamo già detto nella discussione generale e lo ribadiamo, che presumibilmente, nell'applicazione della legge, emergano norme da migliorare. Siamo pertanto disponibili per ritornare eventualmente in Aula per correggere quanto necessario.
PRESIDENTE. Votiamo la legge col sistema elettronico. Prego i colleghi di predisporsi alla votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato del disegno di legge numero 90/A e della proposta di legge numero 178/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Bruno e Corda hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Frau - Gallus - Gessa - Giagu - Ibba - La Spisa - Ladu - Lanzi - Licandro - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Milia - Oppi - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Rassu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Serra - Soru - Spissu - Uggias - Vargiu.
Si sono astenuti: Artizzu - Moro.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 68
votanti 66
astenuti 2
maggioranza 34
favorevoli 66
(Il Consiglio approva).
Richiesta di inserimento nella programmazione bimestrale dei lavori ex articolo 100
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente. Soltanto per chiedere l'inserimento della proposta di legge di riforma elettorale del nostro Gruppo nella programmazione bimestrale dei lavori, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.
PRESIDENTE. Noi prendiamo nota della sua richiesta, onorevole Capelli. Come concordato con i Presidenti dei Gruppi, chiusa questa tornata consiliare, faremo la programmazione bimestrale.
La seduta è tolta. Il Consiglio è convocato questa sera alle ore 16 e 30.
La seduta è tolta alle ore 13 e 13.
Allegati seduta
CLXXXVIII Seduta
(Antimeridiana)
Giovedi' 11 maggio 2006Presidenza della Vicepresidente LOMBARDO
indi
del Presidente SPISSU
La seduta è aperta alle ore 10 e 05.
Cassano, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 3 maggio 2006 antimeridiana (182) che è approvato.
Risposta scritta ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:
"Interrogazione Sanna Matteo sulla vendita e produzione di biodiesel in Sardegna". (192)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
"Interrogazione La Spisa sulle reti del gas in attuazione della Intesa istituzionale di programma del 21 aprile 1999-Accordo di programma quadro n. 1". (319)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
"Interrogazione Dedoni sulle forti carenze manifestate nella politica dei trasporti interni ed esterni alla Sardegna". (448)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
"Interrogazione Amadu sulle necessità di emanare un decreto che sblocchi i progetti edilizi nell' agro di Sassari". (471)
(Risposta scritta in data 9 Maggio 2006.)
"Interrogazione Caligaris sui gravi disagi derivanti dalla carenza di autisti nell'organico delle Ferrovie meridionali sarde". (478)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
"Interrogazione Amadu sulla necessità di un intervento della Giunta regionale per ripristinare le agevolazioni sul servizio di trasporto pubblico destinato agli studenti". (483)
(Risposta scritta in data 9 maggio 2006.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.
CASSANO, Segretario:
"Interrogazione Amadu, con richiesta di risposta scritta, sulle scelte del manager della ASL n. 1 di Sassari che limitano pesantemente l'assistenza sanitaria nel territorio della Provincia di Sassari". (500)
PRESIDENTE. Colleghi, poiché devono trascorrere dieci minuti dall'inizio della seduta per procedere alla prima votazione e vi è la necessità per gli uffici di predisporre gli emendamenti in ordine di votazione da consegnare ai consiglieri, sospendo la seduta. I lavori riprenderanno alle ore 10.30, con la votazione sul passaggio all'esame degli articoli. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 08, viene ripresa alle ore 10 e 50.)
Presidente. Riprendiamo la seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge numero 90/A e della proposta di legge numero 178/A. Prego i colleghi di prendere posto.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del Titolo.
(Si riporta di seguito il testo del titolo:
Titolo
Disciplina generale delle attività commerciali.)
Presidente. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1. Sono stati presentati gli emendamenti numero 19 soppressivo parziale e numero 18 aggiuntivo
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Titolo IDisposizioni generali e definizioni
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali.
2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore;
c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle città e dei territori;
e) favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese;
f) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata;
g) favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'articolo 36, che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione senza scopo di lucro. Possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune e le associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;
h) per l'emanazione degli atti attuativi della presente legge la previa consultazione delle parti sociali: associazioni dei consumatori, delle imprese, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
i) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori;
l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.
4. La Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie, da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:
a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;
b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;
c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;
d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;
e) realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale, culturale.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 1
Alla leggera g) del comma 3 le parole "...senza scopo di lucro" sono soppresse. (19)
Emendamento aggiuntivo Capelli
Art. 1
Alla lettera g) del comma 3 dopo le parole "... il comune" sono aggiunte le seguenti "..., enti pubblici e privati". (18).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, il parere della Commissione..
(Interruzione)
…Adesso?! E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà. Ricordo ai colleghi che intendono intervenire che devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente. Io non sono intervenuto nella discussione generale e intervengo adesso, per pochi minuti, nell'ambito della discussione degli articoli, ed esattamente dell'articolo 1. L'articolo 1, infatti, a mio giudizio, contiene la finalità principale, l'obiettivo generale di questa legge, e cioè avere, finalmente, una norma che governi il settore del commercio, settore che - così come hanno dichiarato ieri in maniera molto chiara alcuni nostri colleghi - rappresenta in Sardegna un fattore determinante della nostra economia.
Nei rispettivi interventi i colleghi hanno anche espresso a mio giudizio preoccupazione, in maniera più o meno accentuata, rilevando alcune carenze che si sono verificate in questi ultimi anni nel settore del commercio. In particolare hanno posto l'accento sul ritardo in ordine all'applicazione in Sardegna del cosiddetto decreto Bersani, il decreto legislativo numero 114 che, in attuazione della prima legge Bassanini, la numero 59, dettava le regole per la liberalizzazione del commercio e quindi per realizzare finalmente la libera concorrenza nell'ambito di uno dei settori che l'Unione Europea, fin dal '90, aveva indicato come una carenza strutturale per l'Italia.
Tuttavia la domanda che ci poniamo tutti, proprio in funzione dell'articolo 1, è se davvero questo ritardo abbia determinato danni tanto rilevanti, come sostenuto in alcuni interventi. E' vero che alcuni consiglieri hanno anche rilevato che in Sardegna, fin dal 2000, sono stati attuati in gran parte i princìpi ispiratori del decreto Bersani, attraverso provvedimenti della Giunta regionale, che hanno in parte sopperito alla carenza normativa.
La constatazione è da un punto di vista statistico veramente emblematica: abbiamo potuto rilevare, anche con i colleghi della maggioranza, che in Sardegna il settore del commercio è cresciuto sotto tutti i profili. Il numero degli operatori oggi si attesta su 42 mila iscritti nell'ambito regionale ed è stata registrata una crescita continua, costante anche negli ultimi anni.
Il numero dei dipendenti è di novantaduemila e anche questo dato ha registrato una crescita continua, costante, la parte del PIL, rappresentata dal settore commercio, è anch'essa in aumento. Viene quindi da dhiedersi quale sia davvero il danno rilevante determinatosi per effetto del ritardo nell'attuazione del decreto Bersani in Sardegna, e dove sia lo stesso danno in tutte le altre regioni italiane, compresa la regione Friuli Venezia Giulia, che solo a novembre del 2005 ha approvato una legge analoga a quella che oggi stiamo esaminando.
Credo che in realtà il problema del governo, e della liberalizzazione del settore del commercio sia un problema pressoché ininfluente, purtroppo, rispetto alla crescita economica del nostro Paese. Nel senso che non è la norma ad avere un effetto inducente rispetto al settore del commercio, ma è quasi l'opposto: è la crescita del settore commercio ad indurre la norma. Noi stiamo oggi approvando norme che probabilmente poco potranno determinare negli anni futuri. Che poco determineranno lo si evince anche dall'articolo 8 di questo progetto di legge, in quanto nel momento in cui si stabilisce che sarà elaborato un programma regionale urbanistico commerciale, che i comuni dovranno successivamente adottare un piano urbanistico commerciale, che sarà emanato un piano delle grandi strutture di vendita", è evidente che ci si ispira alla filosofia della pianificazione, che è demandata però alla Giunta regionale, all'organo che dovrà davvero elaborare le linee di crescita del settore commercio nei prossimi anni. Si sfugge quindi ancora una volta da quei princìpi che questo Consiglio avrebbe invece dovuto fin da ora stabilire e indicare in questa normativa.
Ma, allora il vero danno al settore del commercio - se di danno si può parlare - dove sta? A mio avviso sta proprio in quella che è la finalità primaria che ispira questa legge, e cioè quella di poter limitare il rapporto tra la grande distribuzione e il settore del piccolo commercio. E' questo l'intento del legislatore regionale, che vorrebbe davvero misurare i due settori del commercio, proponendosi di porre regole. Probabilmente stiamo stimando questo rapporto in maniera molto approssimata, o quanto meno in ritardo rispetto ad alcuni elementi che già sono stati fissati. Mi riferisco in particolare alla legge numero 9 del 2002. Sappiamo e crediamo che se davvero avessimo attuato in tempi rapidissimi ciò che la legge numero 9 del 2002 stabiliva, oggi avremmo avuto una qualificazione del settore del piccolo commercio sicuramente elevato. 80 milioni di euro, mi pare di ricordare, fermi dal 2002, che avrebbero quanto meno contribuito a rivitalizzare il tessuto primario che vorremmo sostenere con questa legge. 10 mila e 500 sono state le domande presentate entro il 31 dicembre 2003. Per queste 10 mila e 500 richieste di piccole attività commerciali, perché di aiuti de minimis si tratta, naturalmente solo oggi c'è la possibilità di essere accolte, in quanto si è, tra l'altro, all'interno dei trenta giorni attuativi della seconda fase relativa ai benefici previsti dalla legge numero 9.
Vi è comunque un notevole ritardo! Qualche mio collega ha adoperato termini molto pessimistici, probabilmente alludendo al fatto che, nel frattempo, non è stato difeso a sufficienza il comparto del piccolo commercio. In estrema sintesi, credo che il problema continui ad essere quello già a suo tempo emerso in quest'Aula, esitando ad esempio la cosiddetta bottega di zia Lallanda. Ricorda sesso il Presidente della Commissione sesta quell'intervento in meritto alla cosiddetta bottega di zia Lallanda. E' un bugigattolo di nove metri quadri situato nella strada principale del mio paese e che purtroppo tristemente oggi non c'è più, in quanto ha dovuto chiudere! Eppure era strategicamente ben ubicata, ci si andava e si trovava di tutto, dal pane, alla mortadella, la varechina, si trovava una cosa introvabile in tutta la zona. Da questo punto di vista era un negozio provvisto di tutto! Ci si chiede allora come mai quella bottega oggi non esiste più. Non esiste più perché è stato creato in maniera artefatta il citato ritardo! Perché noi oggi rischiamo di avere una norma che sul piano del principio è anche apprezzabile, ma che non si è sintonizzata nel tempo con la finalità della norma stessa, cioè la difesa del piccolo commercio! Oggi il presidente Soru si preoccupa giustamente anche della grande attività e del dinamismo dei grandi centri commerciali, tuttavia probabilmente il Presidente si preoccupa con un certo ritardo, nel senso che diventa difficile
PRESIDENTE. Grazie onorevole Pisano. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente. Non sono state sufficienti ventiquattro ore di sospensione dei lavori, per riportare in Commissione questo articolato e men che meno sono sufficienti i due emendamenti presentati sull'articolo 1 per modificare la mia posizione, direi la nostra posizione di sostanziale, non dico di contrarietà, ma certamente di insoddisfazione verso questo provvedimento. Abbiamo già affermato nei nostri interventi ieri che trattasi di una legge che di fatto è un regolamento, in quanto dal contenuto globale di essa non emerge una politica commerciale della Regione Sardegna e, cosa più grave, i commercianti sardi non riescono a individuare una qualsiasi forma d'incentivazione che induca la categoria a continuare in questa particolare attività. E' stato votato il titolo del provvedimento recante i principi e le finalità dello stesso. Mi chiedo se quanto enunciato nell'articolo 1 abbia poi realizzazione negli articoli successivi. Aggiungo inoltre che anche nelle disposizioni generali mancano moltissimi elementi che riguardano il comparto commerciale. Comincerò col ricordare, per esempio, quanto sostenuto ieri dall'onorevole Capelli a proposito dei gruppi d'acquisto, fattore estremamente importante per come si è strutturato il settore commerciale, non solo in Sardegna ma nel mondo, e di questo argomento il provvedimento non parla. C'è poi un altro aspetto che penalizza notevolmente i commercianti sardi, sopratutto quelli che operano fuori dalle grandi realtà, intendendo, ad esempio fuori da Cagliari. Come si sa, i grossi magazzini all'ingrosso sono ubicati nella città di Cagliari, e questo crea una disparità tra il commerciante dell'interno e il commerciante di Cagliari. Infatti, il commerciante dell'interno è costretto a sostenere dei costi come scorte di magazzino che non vengono sostenuti dal commerciante di Cagliari, perché il negozio di Cagliari si rifornisce tutti i giorni, rivolgendosi nell'immediato ai grossisti. I negozi dei piccoli centri dell'interno invece, ammesso che abbiano ancora una motivazione (ci siamo tutti affezionati) questa possibilità di rifornirsi tutti i giorni non ce l'hanno, e allora avviene il paradosso, che nei piccoli o medi centri si trovano superfici di vendita e scorte di magazzino decisamente superiori a quelle dei negozi delle realtà più importanti, proprio perché debbono fronteggiare l'emergenza senza potersi rifornire immediatamente dal grossista, per cui devono accumulare scorte evitando cisì di perdere vendite.
Questo è un aspetto che tocca tutti i commercianti dell'interno della Sardegna, ma direi anche quelli delle parti che sono più lontane dal centro più importante dal punto di vista commerciale, che è Cagliari, perché nella stragrande maggioranza dei settori commerciali i grossisti operano su Cagliari. A ciò si potrebbe rimediare o prevedendo incentivazioni per i trasporti, e questo è il vero, grosso problema, o incentivando i gruppi d'acquisto, oppure consorziando i commercianti degli stessi settori, mettendoli nella condizione di poter operare al meglio, evitando loro di tenere bloccate risorse importantissime. C'è un altro aspetto che non ho toccato ieri, che vorrei trattare oggi, e che ha avuto grande rilevanza da parte di tutti i colleghi: i consorzi fidi. Io sono d'accordo con la presenza dei consorzi fidi, ma affermo tuttavia che se i consorzi fidi non hanno una posizione di terzietà rispetto ai soggetti per i quali si debbono impegnare. Tutti i consorzi fidi sono infatti gestiti dalle stesse organizzazioni e associazioni che di fatto hanno come soci gli iscritti ai consorzi stessi. Lascio a voi valutare le conseguenze per un consorzio fidi quando deve intervenire per sostenere un suo associato; è un fatto gravissimo. Fatto ancora più grave si verifica quando i responsabili dei consorzi fidi sono anche membri dei consigli di amministrazione delle banche. Presidente Soru, vorrei che mi ascoltasse su questo passaggio.
Dicevo, Presidente, che nel caso in cui chi controlla i consorzi fidi fa parte anche dei consigli di amministrazione delle banche, l'intreccio degli interessi porta ad atti molto discutibili. Allora le garanzie si prestano, garanzie che se esistono, va bene per tutti, se non esistono si inventano. Ecco perché ritengo necessaria la terzietà dei consorzi fidi. La Regione Sardegna è in materia attiva da sempre, con il notevole sostegno ai consorzi fidi. Gradirei tuttavia sapere come mai per il 2002, il 2003 e il 2004 le risorse benché siano presenti, non siano state ancora erogate ai commercianti e ai consorzi fidi, che hanno dovuto anticipare le loro quote di interessi passivi da ormai quattro anni, in quanto l'ultima annualità pagata credo sia il 2000. Altro elemento che non compare nei principi generali e nelle finalità del progetto di legge è quello di favorire l'esodo per i tanti piccoli negozi che non hanno più la possibilità di stare sul mercato.
Non vengono inoltre menzionate le forme speciali di vendita, come ad esempio l'ambulantato. Su questo particolare aspetto c'è da dire (ed i sindaci qui presenti lo sanno meglio di me) che non esiste un comune della Sardegna dove almeno una volta alla settimana, ma qualche volta anche di più, ci siano i mercatini. Non c'è tuttavia una norma che stabilisca in materia uniformità di comportamento da parte dei sindaci; ogni comune ha infatti un proprio regolamento che implica, caso per caso, una diversa normativa. Si verificano spesso diatribe fra due comuni confinanti per stabilire quale dei due deve ???? in un determinato giorno ??? e il mercatino, l'assegnazione dei posti è lasciata per lo più alla libera interpretazione degli amministratori o dell'ufficio tecnico. Il commercio ambulante è un comparto importantissimo, cito un dato per tutti: nel comparto della frutta e verdura, faccio cenno al comune di Milis, dove ci sono 175 ambulanti che tutti i giorni alle tre e mezza del mattino, partono per le varie zone della Sardegna, per offrire un servizio straordinariamente importante. Lo fanno i milesi per il settore dell'ortofrutta, lo fanno i commercianti di altri comuni che si occupano di prodotti diversi, lo fanno i pizzigaiò de cabrasa per vendere i pesci in tutta la Sardegna.
Ritengo pertanto necessario prestare un'attenzione particolare a questi commercianti che offrono un servizio veramente utile, ponendo l'interno della Sardegna nella condizione di avere almeno la possibilità di non doversi rivolgere alle grandi superfici di vendita, di non doversi recare ai mercati generali, di avere in pratica la possibilità di trovare sotto casa per due, tre giorni alla settimana, un sostegno di questo genere, e quindi un servizio. Quanto sopra detto non è previsto in questo articolato, non se ne parla e forse se ne sarebbe dovuto parlare. Rilevavo ieri nel mio intervento, che questo testo è un regolamento che non apre prospettive diverse e nuove che, in qualche maniera, incentivino un comparto importante come quello dei commercianti. Ho altresì aggiunto che i commercianti ancora credono nella loro attività e che, di fronte alle leggi di incentivazione, sono pronti ad investire le loro risorse. Non basteranno mai le risorse che vengono messe a disposizione e non sono mai bastate, i bandi sono sempre stati supercoperti.
Un altro fatto importante si sta verificando un po' in tutta la Sardegna per molti servizi: per i rifiuti, per i servizi sociali, per le aggregazioni di Comuni; per i Comuni che riconoscono un comune capofila e al quale affidano anche certi servizi.
PRESIDENTE. Onorevole Pittalis su che cosa intende intervenire? Le iscrizioni dovevano essere effettuate entro la fine dell'intervento dell'onorevole Pisano.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sul numero 18 e sul numero 19 parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. Chi chiede il voto elettronico?
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 19.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Pirisi ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancareddu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cappai - Cassano - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Floris Mario - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - Ladu - Licheri - Lombardo - Maninchedda - Marracini - Masia - Milia - Oppi - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo - Rassu - Sabatini - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Soru - Uggias - Uras.
Si sono astenuti i consiglieri: Atzeri - Contu - Dedoni - Diana - Gallus - Licandro - Moro - Murgioni - Pisano - Sanciu - Scarpa - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 64
votanti 52
astenuti 12
maggioranza 27
favorevoli 52
(Il Consiglio approva).
(E' approvato)
(E' approvato)
Su che cosa vuole intervenire onorevole Capelli?
CAPELLI (U.D.C.). Da prima sull'articolo.
PRESIDENTE. Chiedo scusa. Articolo 2; all'articolo 2 sono stati presentati gli emendamenti numero 7 soppressivo parziale, numero 34 sostitutivo parziale, numero 8 sostitutivo parziale a cui sono stati presentati gli emendamenti numero 21 e 37. Ricordo ai colleghi che intendono intervenire che si devono iscrivere entro la fine dell'intervento dell'onorevole Diana.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Art. 2
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.
3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale, appositamente istituito o riconosciuto dalla Regione; i corsi regionali previsti sono approvati congiuntamente dagli Assessorati competenti in materia di commercio e di formazione professionale;
b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
c) essere in possesso di titoli di studio legalmente validi e riconosciuti equipollenti dall'Assessore regionale competente in materia di commercio;
d) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al REC di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426.
5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 2
La lettera c) del comma 4 è soppressa. (7)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 2
Il primo periodo dell'art. 2, comma 4, è sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:". (34)
Emendamento aggiuntivo Pittalis - Atzeri
Art. 2
Nell'emendamento 8, dopo le parole "sono gestiti" è aggiunta la parola "prioritariamente". (21)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Silvio - Sabatini - Floris Vincenzo - Giagu - Bruno
Art. 2
La parola "sono" è sostituita dalle parole "possono essere". (37)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 2
La lettera a) del comma 4 è così sostituita:
"aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale" (8).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, per completare il ragionamento che avevo iniziato, relativamente ad un articolo di questo progetto di legge ove si individuano le misure minime o massime per i Comuni che abbiano più o meno di tremila abitanti. Il riferimento che voglio fare è proprio questo: ci sono dei Comuni in Sardegna che, al di là della loro popolazione, assumono in quel territorio una veste riconosciuta di Comuni capofila, di Comuni che comunque vengono riconosciuti dal contesto che li circonda, quindi dagli altri Comuni, come centri che rappresentano una realtà di una certa importanza. Posso fare tanti esempi: Ales per la Marmilla, Sanluri oggi capoluogo, Isili. Ci sono insomma dei Comuni che comunque rappresentano una realtà importante per un territorio. Ecco, in questi Comuni come si può ipotizzare di mantenere le superfici di 150 metri quadri che fanno pensare che un determinato negozio debba servire solo la popolazione residente quando così non è? Dove infatti ci sono i centri ERSAT, le Ferrovie Meridionali, la stazione dell'ARST, le vie di comunicazione più importanti, lì c'è una concentrazione di cittadini. E' ovvio che in quei territori è necessario ed opportuno non porre limitazioni alle superfici, poiché quei Comuni che per secoli si sono proposti come centri principali di un territorio ed hanno la possibilità comunque di continuare ad esserlo, vengono di fatto penalizzati, con i rispettivi circondari. Presumo che l'ANCI su questo tema abbia avuto molto da discutere; ritengo in ogni caso che si tratta di argomento estremamente importante.
Io le mie osservazioni le espongo in Aula, non avendo avuto la possibilità di intervenire in Commissione, per proporre in quella sede soluzioni. Ma proporre soluzioni in questo momento appare decisamente arduo. Infatti, tutte le problematiche insite in questo provvedimento nascono dal fatto che non propone soluzioni. Se fosse stato invece presentato un progetto di legge di riforma globale del settore commerciale, sarebbe stato allora possibile discutere di tutte le problematiche del settore medesimo. Continuo quindi a ribadire in quest'Aula che su questo provvedimento non esprimerò voto contrario, in quanto ormai è necessario doverlo approvare. Io mi asterrò e continuerò ad astenermi. Interverrò comunque sistematicamente su tutti quegli articoli ove posso proporre modifiche non per l'oggi, poiché immagino che per l'oggi non sia più possibile, ma per il futuro, invitando altresì la Giunta e l'Assessore a ripresentare immediatamente un disegno legge sul commercio che vada oltre l'odierno provvedimento, perché questo non dà - come ho già detto - nessuna risposta, se non, forse, alle sole organizzazioni del settore. Il giorno infatti in cui valuteranno bene l'attuazione di questa legge, probabilmente anche le associazioni dei commercianti dovranno rivedere la loro posizione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Signor Presidente. Intervengo brevemente perché, sentendo il collega Diana, che so persona seria e attenta, molte delle considerazioni espresse, effettivamente, anzi sicuramente, possono cogliere nel segno. Voglio dire, come già fatto dal Presidente della Commissione, egregiamente dal relatore della legge, ed anche dai colleghi della stessa opposizione, questa legge nasce innanzitutto da una interlocuzione, le assicuro davvero esaustiva, sulle problematiche, almeno quelle più rilevanti del settore commercio, con le associazioni di categoria. Non è pertanto una legge che viene introdotta in un contesto dal quale i soggetti interessati siano rimasti assenti o esclusi. Non solo, ma devo anche mettere in evidenza che il provvedimento nasce da un concorso e da un contributo fattivo della stessa opposizione. Voglio al riguardo richiamare quanto accaduto ieri dopo che sono stati sospesi i lavori d'Aula: la Commissione si è riunita e devo dare atto ai colleghi dell'opposizione presenti, oltre che a quelli della maggioranza, in particolare agli onorevoli Pisano e Capelli, che molti emendamenti recanti la loro firma, sono stati accolti dalla Giunta, dall'Assessore presente, oltre che dai colleghi della maggioranza.
Certo, ce ne rendiamo conto, nessuna legge è perfetta, ma quella in discussione è una legge che sicuramente colma un ritardo, qui sì colpevole, della politica. Si deve quindi dare atto al lavoro, sia dell'Assessore e della Giunta, che dell'intera Commissione, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Ecco perché ritengo questa un'occasione per costruire, non per polemizzare, correggendo eventualmente, come abbiamo fatto ieri e come possiamo fare anche nella giornata di oggi, le parti ove risulti necessario, allo scopo di modificare al meglio la legge. Questo settore, infatti come giustamente dice anche l'onorevole Diana, da anni attende che venga adeguatamente regolamentato, superando il caos che vi regna, condizionandolo negativamente.
Ecco perché, quindi, ritengo sicuramente encomiabile questo sforzo comune, pur consapevole che ci siano altri argomenti sui quali maggioranza e opposizione si possano e si debbano dividere. Reputo tuttavia che lo spirito col quale il dialogo e anche il dibattito svoltisi in Commissione nella giornata di ieri, possano portare ad un iter velocizzato, senza certamente tralasciare gli aspetti problematici che sicuramente questa legge pone. Ma, come ha detto bene l'Assessore, i miglioramenti sono possibili anche in corso d'opera, una volta che valuteremo, nell'applicazione della legge, quali siano le correzioni e le integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, mi permetterà di fare qualche accenno anche all'articolo precedente. Io ovviamente voterò a favore di questi emendamenti e anche dell'articolo, perché ritengo che in questa parte del provvedimento poche possano essere le obiezioni, quando si è di fronte ad una regolamentazione tardiva, necessaria e chiarificatrice per il settore. Si è detto della partecipazione attiva e propositiva delle associazioni dei commercianti. E' vero, i rappresentanti dei commercianti anche in Commissione hanno rispettato il loro ruolo; nel senso che, consci dei ritardi nell'approvazione di questa normativa, non hanno posto ulteriori problemi, onde evitare il rischio che anche questa volta la legge, per un qualsiasi motivo, non venisse esitata. E credo che bene abbiano fatto, viste le esperienze passate.
Con questo provvedimento, hanno detto loro e diciamo anche noi dell'opposizione, si rimedia, almeno in parte, ai problemi del settore. Da qui la mia volontà di astenermi sull'articolo 1, che enuncia princìpi generali e finalità del provvedimento, cosa che ho fatto, ma che in fase di votazione non poteva emergere e voglio pertanto spiegarne le ragioni. Pur condividendo ovviamente i princìpi e le finalità del provvedimento, desidero evidenziare, proprio nell'articolo 1, le carenze che ho già enunciato ieri, e in modo particolare le lettere C ed F, ove tra i princìpi, c'è quello di favorire l'associazionismo fra micro, piccole e medie imprese. Ecco, sotto questo punto di vista il provvedimento è carente, perché l'associazionismo non è solo favorire la creazione dei centri commerciali naturali; l'associazionismo è anche entrare nel merito della catena distributiva, come detto ieri e come ripetuto correttamente dal collega Diana poc'anzi, l'associazionismo è anche collaborare per creare le condizioni per l'abbattimento dei costi, con lo scopo di sopperire alle ormai ataviche negatività del sistema distributivo sardo. E' fatto, ad esempio, riferimento ai centri di acquisto necessari, utili. Sul tema, ho già detto che forse la Sardegna è una delle pochissime regioni d'Italia che non ha centri d'acquisto locali, viene tutto da fuori. Il massimo che si può fare è un'affiliazione, ma ancora non abbiamo raggiunto le necessarie maturità e capacità, né i sostegni istituzionali per sopperire a questa carenza atavica, derivante forse dalla morfologia della nostra regione, almeno per certi paesi e per alcune zone. Come favorirle i centri e le zone disagiate in mancanza di risorse finanziarie che possano aiutare a superare gli handicap? Ritengo intanto necessario riflettere contestualmente sugli handicap locali e in quelli che derivano dall'essere isola, tenuto anzitutto presenti gli handicap causati dalla mancata continuità territoriale interna, intesa come infrastrutture. A queste carenze devono sopperire le istituzioni, venendo incontro alle esigenze dei commercianti. Il provvedimento infatti pur enunciando i princìpi, come quello di favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese, di fatto non li attua. Nell'articolato non si trova infatti nessuna azione concreta che favorisca l'associazionismo fra piccole e medie imprese, come più dettagliatamente risulterà quando si esaminerà l'articolo 4.
Ancora, la lettera F contempla il favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni e quant'altro, con lo scopo, in modo particolare, di evitare lo spopolamento dei piccoli Comuni e mantenere un'offerta adeguata. Si tratta di un'ottima enunciazione di principio; il problema tuttavia è che dentro l'articolato non c'è nessuna azione conseguente, non sono previsti interventi. Ecco perché condivido l'opinione che con questo provvedimento stiamo regolamentando ma non stiamo intervenendo in maniera decisa (ripeto ciò che ho già detto ieri) sull'unico settore produttivo della Sardegna sicuramente non assistito, e non stiamo intervenendo né in forma assistenziale, né in forma di sostegno. Anzi, come ribadirò quando si tratterà delle superfici di vendita, ritengo che (e lo dico anche alle associazioni, essendo il mio pensiero, e perciò intendo riportarlo) l'ulteriore frazionamento delle dimensioni delle superfici di vendita, così come enunciato nell'articolato, sfavorisce i piccoli centri, che non potranno mai fare, per i limiti stabiliti nel progetto di legge, concorrenza ai centri maggiori. Questo provvedimento infatti, così come la Bersani, riduce a due i limiti di superficie vendita, li riporta a quattro. Ciò sfavorisce i paesi più piccoli, sotto i diecimila abitanti, che non potranno fare concorrenza ai paesi più grandi, sopra i diecimila abitanti. Costituisce, a mio avviso, un freno per i piccoli centri, che organizzativamente e come proposta commerciale possono, devono quanto meno, provare a reggersi non soltanto sulla capacità dello stesso paese, ma anche proporsi in un territorio che non ha necessariamente i limiti urbani.
In alcuni casi emblematici, dove vi è contiguità fra paesi, ma con un paese sotto i cinquemila e il contiguo sopra i diecimila abitanti, il primo non potrà mai concorrere con il paese più grande, perché ha dei limiti imposti da legge, legati anche alla superficie. Non sempre la superficie, ovviamente, è un limite, ma in alcune attività commerciali, soprattutto alimentari, costituisce un limite. Un limite nell'offerta, un limite espositivo del prodotto, un limite alla corretta concorrenzialità nell'esercizio della libera professione o della proposta commerciale, concorrenzialità che deve esserci, anche perché stabilita dalla Costituzione. Anche nell'esame dell'articolo 2 vi è stata collaborazione fra maggioranza e approvazione. E' questa, forse, la seconda occasione registrata in quest'Aula per dimostrare che, collaborando, è possibile giungere a buoni risultati. Collaborazione vi è già stata quando abbiamo esitato la legge sui servizi alla persona. La presente è pertanto la seconda occasione in due anni che consente di affermare insieme si è ragionato sul testo, insieme sono state valutate e discusse le proposte esterne, anche se su alcuni argomenti sussistono ancora visioni diverse. Ha prevalso tuttavia la volontà di dare alla Sardegna una legge attesa da anni, ha prevalso il confronto e, sicuramente, su questo testo, ha prevalso anche la condivisione sulla maggior parte dell'articolato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sì per l'emendamento numero 7; chiedo alla Giunta di ritirare il numero 34; chiedo ugualmente all'onorevole Pittalis di ritirare il numero 21; sì per il numero 8, che viene poi emendato dal numero 37; quindi parere favorevole per il numero 8 e per il numero 37.
PRESIDENTE. Se nel caso venissero ritirati il 34 e il 21, chiedo il parere della Commissione.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme, e ritiriamo il numero 34.
PRESIDENTE. Onorevole Pittalis, accoglie l'invito al ritiro oppure mantiene l'emendamento?
PITTALIS (Gruppo Misto). Ritiro l'emendamento numero 21, con la richiesta di fare proprio e di aggiungere la mia firma all'emendamento numero 37.
ARTIZZU (A.N.). Voto elettronico!
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Manca ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Balia - Barracciu - Biancareddu - Biancu -Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cassano - Cerina - Cherchi Silvio -Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Dedoni - Fadda Giuseppe - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Ladu - Lai - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marrocu - Oppi - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uras - Vargiu.
Si sono astenuti i consiglieri: Artizzu - Diana - Moro.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 56
votanti 53
astenuti 3
maggioranza 27
favorevoli 53
(Il Consiglio approva).
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Articolo 3; all'articolo 3 sono stati presentati gli emendamenti 9, 10, 6 e 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti: Art. 3
Definizioni
1. Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4.
2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente vende merci direttamente al consumatore finale. L'esercizio di tale attività è disciplinato dall'articolo 4.
3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita.
4. La galleria è lo spazio di passaggio tra gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale.
5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.
6. La superficie di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti e dalle superfici delle gallerie, per la parte di queste ultime eccedente il 20 per cento della suddetta somma. L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento del centro commerciale deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti; per l'attivazione di questi ultimi deve essere rilasciata apposita autorizzazione subordinata alla prima e le relative autorizzazioni non possono essere trasferite al di fuori dello stesso centro commerciale.
7. La variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare è soggetta al procedimento per le nuove istanze.
8. Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori. Tali attività sono soggette a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale per le società; nonché, per gli spacci interni ed i distributori automatici, al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.
9. É vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non opera per la vendita di:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli da riscaldamento, combustibili;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio e relativi accessori;
i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
l) materiale per l'edilizia, legnami.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 3
Al comma 6 le parole "... e dalle superfici delle gallerie, per la parte di queste ultime eccedenti il 20 per cento della suddetta somma.", sono soppresse. (9)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 3
Il comma 2 dell'art. 3 è così sostituito:
"2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale. L'esercizio di tale attività è disciplinato dall'art. 4.". (10)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 3
Il comma 5 dell'art. 3 è così sostituito:
"5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Il comma 7 dell'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005 n° 5 è abrogato". (6)
Emendamento aggiuntivo Giagu - Sabatini - Pittalis - Pisano - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Capelli - Bruno - Fadda Giuseppe - Serra - Bruno
Art. 3
Al comma 4 dopo le parole: "centro commerciale" sono aggiunte le parole: "nella quale è vietata ogni forma di vendita". (28).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente. Interverrò molto velocemente, poi sugli emendamenti ci esprimeremo in sede di votazione, avendo raggiunto l'accordo in Commissione. Io mi soffermerei sul comma 5 dell'articolo 3, che è stato emendato e sul quale, comunque, vorrei sottolineare la mia contrarietà. Si modifica la definizione di centro commerciale, idonea, chiarificatrice, presente nell'articolo 114 della legge Bersani, andando a specificare, oltre modo, i limiti posti alla definizione di centro commerciale. Tant'è che, ironicamente, io presenterei un emendamento orale del tipo: "il centro commerciale è la grande struttura di vendita promossa, progettata, realizzata, gestita (a questo punto devo dire anche pensata, solo pensata) con una politica commerciale unitaria". Non condivido l'inciso "anche se separate da strade o spazi pubblici", indipendentemente da un comma che creerà diversi problemi, tante limitazioni interpretative anche per chi va a gestire in maniera unitaria i centri, alla stessa forma di centro commerciale naturale.
Infatti, se si legge attentamente il comma 5, così come è formato, contraddice la definizione riportata di centro commerciale naturale. Che cosa è un centro commerciale naturale, come da definizione che ritroveremo in seguito e che abbiamo già esaminato durante la discussione e approvazione della legge 5? Il centro commerciale naturale è un insieme di negozi separati da strade o spazi pubblici, un insieme di negozi che hanno una comune politica commerciale, o meglio - è diverso - una politica commerciale unitaria, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate. Allora mi chiedo: è più opportuno definire in maniera asettica il centro commerciale naturale?
Posso comprendere questo comma dell'articolo 3 formulato ed esitato diverso tempo fa. Forse poteva servire, questa definizione, per chiarire meglio, per evitare speculazioni, per evitare aggiramenti della legge che potessero consentire di andare ben oltre i limiti consentiti. Approvata probabilmente in periodo non sospetto poteva anche aiutare a sanare una situazione contingente che è attualmente in discussione tra alcuni operatori e la Regione Sardegna. Ora non può, neanche, costituire un vincolo per il futuro, perché, in presenza di questa legge, quanto oggi è in discussione in merito al comma 5 dell'articolo 3, in futuro non sarà possibile, proprio se approviamo, come credo, questa legge. In assenza di essa, sarebbe forse stata opportuna, magari l'avremmo dovuta inserire come abbiamo fatto nella legge 5, ma quei tempi non potevano tuttavia consentire una corretta interpretazione del caso in discussione.
Stiamo forse appesantendo notevolmente il testo. Provando infatti ad esaminare il comma 5 da osservatore esterno che pensa ad un intervento, chiederei l'eliminazione della definizione, perché si presta a diverse interpretazioni, cosa da evitare. Chiederei l'eliminazione o l'interpretazione di centro commerciale naturale secondo l'articolo 5, ma un concetto nega l'altro. Questo è il rischio reale in caso di interpretazione, a mio avviso possibile, nel prossimo futuro, richiesta da chi avrà interesse a verificare l'attuabilità e la fattibilità di un investimento riferito al centro commerciale o al centro commerciale naturale, con probabile, evidente contraddizione. Ecco perché ritengo opportuno che uno degli emendamenti all'articolo 3 riporti la definizione di centro commerciale naturale a quella prevista dalla legge Bersani, che è chiara. E' chiara, non è soggetta ad interpretazioni, ha dei vincoli, ma gli stessi vincoli sono stabiliti dalla legge che stiamo approvando, ricordando che inseriremo, così come previsto dalla legge nazionale (non è un'invenzione della Regione Sardegna) il potere di veto della Regione sulle grandi strutture di vendita. Stiamo infatti riportando in questa legge, cosa discutibile o meno, quanto previsto dalla legge nazionale (ed è pertanto consentito a tutte le regioni d'Italia, non solo alla Sardegna), e cioè il potere di veto nelle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Questo potere dovrebbe essere già uno strumento a tutela della Regione, tutela preventiva da esercitarsi, anche durante la fase istruttoria degli enti locali in preparazione della conferenza dei servizi. Vi è insomma la possibilità, prima della decisione della conferenza dei servizi, da parte della Regione Sarda di esprimere il veto e la conseguente negazione della autorizzazione. Allora perché questo comma 5, che, a mio giudizio, crea un neo su una discreta legge? Io credo che potremmo evitare di farci, permettetemi il termine, che non vuole essere assolutamente provocatorio, ridere dietro dalla nazione, perché i termini usati e i limiti posti, mancando solo la definizione di grande struttura di vendita, mi sembrano decisamente eccessivi e difficilmente interpretabili, con il rischio maggiore che venga messa in discussione la definizione e l'identificazione stessa del centro commerciale naturale.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli può riesplicitare la sua proposta di emendamento orale, come ha detto?
CAPELLI (U.D.C.). Era puramente provocatoria, signor Presidente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento numero 9 parere favorevole, sull'emendamento numero 10 parere favorevole, sull'emendamento numero 6 parere contrario, sull'emendamento numero 28 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
SANCIU (F.I.). Voto Elettronico!
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 9.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Cassano e Pisano hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Cassano - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Giagu - La Spisa - Ladu - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Milia - Oppi - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Rassu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Francesco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras - Vargiu.
Si sono astenuti i consiglieri: Artizzu - Diana - Moro.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 52
votanti 49
astenuti 3
maggioranza 25
favorevoli 48
(Il Consiglio approva).
(E' approvato)
(Non è approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati gli emendamenti numero 4, 11, 2, 5, 13, 12, 33, 3 e 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti: Art. 4
Tipologie di esercizi commerciali
1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.
2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata:
a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico;
b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e di agibilità dei locali;
c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a:
a) 800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
b) 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;
c) 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;
d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.
L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all'articolo 8.
4. La superficie di vendita che ha ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l'edilizia e similari) è computata nella misura di un decimo della superficie lorda parcabile, quando questa non sia superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti, ed a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2, e nella misura di un sesto, della superficie lorda parcabile, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3.
5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10, previo parere favorevole di una conferenza di servizi composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La conferenza si svolge in seduta pubblica, presso la sede della Regione, e ad essa partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative e delle associazioni sindacali dei lavoratori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra provincia, la conferenza ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
6. L'istanza per l'apertura di una grande struttura di vendita deve essere inviata contemporaneamente a Regione, provincia e comune. Quest'ultimo svolge l'istruttoria nel termine di novanta giorni, salvo richieste d'integrazioni per non più di una volta e per un ulteriore termine di trenta giorni, e nei successivi sessanta giorni convoca la conferenza di servizi. La data di svolgimento deve essere concordata tra Regione e comune e non può svolgersi prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria. I lavori della conferenza devono svolgersi in un termine massimo di sessanta giorni.
7. Non si procede a convocazione qualora la Regione respinga l'istanza nei novanta giorni successivi alla sua presentazione. Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato al soggetto istante, al comune e alla provincia.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 4
La lettera c) del comma 3 è soppressa. (4)
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 4
Nel terzo capoverso del comma 6 le parole "... e non oltre sessanta giorni..." sono soppresse. (11)
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 4
Il comma 7 dell'art. 4 è soppresso. (2)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 4
Il primo capoverso del comma 2 è così sostituito:
"2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 250 mq". (5)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 4
Alla lettera b) del comma 3 il termine "1.200" è sostituito da "1.500". (13)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 4
La lettera d) del comma 3 è così sostituita:
"d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti". (12)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 4
All'art. 4 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La superficie di vendita che ha ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l'edilizia e similari) è computata nella misura di un ottavo della superficie lorda parcabile, quando questa non sia superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti, ed a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2; e nella misura di un terzo, della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore ai 6.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3." (33)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli
Art. 4
Nel secondo capoverso del comma 6 il termine "... novanta giorni..." è sostituito dal termine: "trenta giorni". (3)
Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Giagu - Pittalis - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Pisano - Serra - Capelli - Bruno
Art. 4
Al comma 7 le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle parole "trenta giorni". (27).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento 4 parere contrario; sull'emendamento 11 parere contrario, ma si chiede il ritiro così come concordato in Commissione, lo stesso vale per l'emendamento numero 2, parere contrario ma dovrebbe essere ritirato; sull'emendamento numero 5 parere contrario; sull'emendamento numero 13 parere contrario; sull'emendamento numero 12 parere contrario; sull'emendamento numero 33 parere favorevole; sull'emendamento numero 3 parere favorevole; sull'emendamento numero 27 parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Parere favorevole; chiedo tuttavia che venga sospeso l'esame dell'emendamento numero 33 per un ulteriore approfondimento alla fine della seduta.
PRESIDENTE. Poiché l'emendamento numero 33 è sostitutivo parziale, allora dobbiamo sospendere tutto l'articolo. Sospendiamo e passiamo all'articolo successivo.
Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, possiamo sospendere la seduta per cinque minuti in modo da rivedere l'articolo e poi procedere alla votazione?
PRESIDENTE. Sospendo i lavori dell'Aula, riprenderanno alle ore 11 e 55.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 48, è ripresa alle ore 12 e 05.)
PRESIDENTE. Colleghi riprendiamo la seduta. Prego un Segretario di prendere posto ai banchi della Presidenza. Onorevole Cassano, per cortesia, grazie. Onorevole Capelli, c'era un invito per il ritiro degli emendamenti numero 11 e 2; li ritira o li mantiene?
CAPELLI (U.D.C.). Li ritiro.
PRESIDENTE. Va bene, grazie. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 4 soppressivo parziale, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi lo mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo numero 4, lo metto in votazione.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5.All'articolo 5 sono stati presentati l'emendamento 14, soppressivo parziale, e gli emendamenti numero 20 e numero 23 aggiuntivi, che sono uguali.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti:
Art. 5Orari di vendita
1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di tredici ore giornaliere.
3. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.
4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.
5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. La deroga è ammessa nel mese di dicembre, nonché per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. I comuni, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e fatto salvo quanto previsto nel presente comma, possono prevedere turni obbligatori di apertura degli esercizi insediati nel proprio territorio. Per i procedimenti di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate, il comune può consentire - nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini - l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro, l'apertura domenicale e festiva.
7. Tutti gli esercizi al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
Emendamento soppressivo parziale Capelli
Art. 5
Il comma 3 dell'art. 5 è soppresso. (14)
Emendamento aggiuntivo Pittalis - Atzeri
Art. 5
Al comma 6 dell'art. 5, dopo le parole "nei periodi di maggiore afflusso turistico", sono aggiunte le parole: "non superiori a 180 giorni nell'arco dell'anno". (20)
Emendamento aggiuntivo Balia - Masia
Art. 5
Al comma 6 dell'articolo 5, dopo "il comune può consentire" sono aggiunte le parole "per un periodo non superiore a centottanta giorni nell'arco dell'anno". (23).)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, signori Assessori, signor Presidente della Giunta, colleghe e colleghi. Intervengo sull'articolo relativo agli orari di vendita, intanto per sottolineare in apertura l'importanza di questo provvedimento, come hanno fatto altri autorevoli colleghi prima di me, e per evidenziare il senso di questo articolo. Parto da un presupposto, cioè quello di essere contraria al lavoro-schiavitù e al precariato selvaggio, ormai caratteristico di un mercato del lavoro sempre meno garantista per i lavoratori.
In questi anni, in cui si sono moltiplicate le difficoltà nella ricerca di un'occupazione retribuita, secondo quanto stabiliscono i contratti collettivi di lavoro, è stata più volte avanzata l'idea che l'occupazione avesse un valore superiore alla dignità della persona. Nonostante la difficile congiuntura nazionale e internazionale, che suggerisce ai senza lavoro di accettare qualunque mansione, continuo a pensare che sia opportuno il rispetto dei diritti, indipendentemente e prima di qualunque condizione. Sono d'altra parte una persona che lavora e che valuta positivamente l'opportunità di poter contare su servizi e attività commerciali aperti anche quando le persone normali riposano. Il negozietto del paese, se n'è parlato anche stamattina, seguiva e forse segue ancora questa prassi: il negoziante è sempre disponibile, anche se la rivendita è chiusa. Il problema delle grandi strutture, al di là della concorrenza sleale, che può essere mitigata per esempio con l'alta specializzazione, la qualità dei prodotti, il rapporto diretto cittadino - esercente, è quello di garantire ai lavoratori condizioni umane per il mestiere e l'attività che svolgono. La questione del resto viene palesata nel sesto comma e in qualche modo viene risolta con un'ampia concertazione con le forze sociali. Penso quindi che sarebbe opportuno inserire all'interno delle norme di attuazione della legge, clausole di salvaguardia affinché siano rispettati i dettami dei contratti, soprattutto relativamente agli orari. Di questi tempi è difficilissimo che un lavoratore possa denunciare il mancato rispetto dell'orario di lavoro, perché i disoccupati e gli inoccupati sono così numerosi da farlo addirittura sentire in colpa per una qualunque osservazione o lamentela. Analogamente, penso e auspico che una simile norma, con un'apposita significativa sanzione, debba essere prevista per i lavoratori portatori di handicap non messi nelle condizioni di lavorare.
Accade infatti purtroppo spesso che le quote riservate per legge non vengano colmate per l'impossibilità di espletare il compito senza idonee condizioni lavorative. Per esemplificare, una persona con difficoltà a deambulare, che si regge con le stampelle e che, considerato il livello di formazione, viene adibita alle casse senza poter disporre di uno sgabello adeguato, questa persona, dopo 24 ore, rinuncia al lavoro, venendo così la legge formalmente rispettata ma anche automaticamente aggirata. Il rispetto del contratto di lavoro deve insomma essere previsto ovunque per le nuove e le vecchie grandi strutture e non solo inserito tra i criteri di priorità nel caso di domande concorrenti per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita. Ritengo anche importante, nell'ottica del rispetto del lavoro e dei consumatori definire, all'interno delle norme di attuazione, i parametri minimi per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in modo da garantire spazi, attrezzature, condizioni igienico-sanitarie, idonei alla preparazione dei cibi, nell'interesse appunto degli operatori e dei cittadini consumatori. Volevo comunque esprimere un ringraziamento per il lavoro svolto su questo tema, così delicato, intanto al Presidente della Commissione consiliare, al relatore per le puntuali osservazioni e all'Assessore, per il contributo al varo di una norma che colma un vuoto culturale in un settore strategico per l'economia locale, un vuoto di circa dieci anni.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Caligaris.
E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, io cerco di prevenire la richiesta del relatore e del Presidente della Commissione dell'invito al ritiro dell'emendamento 14. Nessuna difficoltà al ritiro dell'emendamento 14 se si chiarisce in Aula l'interpretazione del comma 3. Come abbiamo avuto modo di discutere ieri in sede di Commissione l'interpretazione data, affinché rimanga agli atti, è che l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali. Parliamo sempre per i centri commerciali. Questo è da interpretare nel senso che ogni centro commerciale è comunque libero di enunciare, costruire il proprio orario di apertura, nel senso che all'interno di un centro commerciale può esserci una scaletta diversificata anche di orari d'apertura tra diverse attività. Ad esempio, l'attività di ristorazione non deve necessariamente chiudere dalle 13 alle 14, altrimenti non avrebbe ragione d'esistere, e pertanto può diversificare l'orario, sempre che questo sia approvato all'interno della struttura. Se questa è l'interpretazione (sto riportando, credo, spero, altrimenti correggetemi se sbaglio, l'interpretazione data nella discussione in sede di Commissione) allora annuncio, ma vorrei conferma di questo, anche da parte del relatore o del Presidente della Commissione o dell'Assessore, il ritiro dell'emendamento numero 14.
Un chiarimento. Io non ho avuto difficoltà spesse volte a trovarmi in accordo con la collega Caligaris. Questa volta sono in totale disaccordo per un semplice motivo: non possiamo dire in legge che si devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Mi sembra logico che i contratti vengano applicati. Nei contratti sono previste anche le sanzioni, ma si tratta di altra fonte normativa. I controlli vanno fatti, le sanzioni vanno applicate, chi lucra alle spalle dei lavoratori deve essere sanzionato, secondo il mio punto di vista. All'interno del mondo commerciale, onorevole collega Caligaris, esiste una particolarità: i piccoli non pagano e i grandi pagano. Quando lei mi dice (gran bella rappresentazione sociale, appartenente ai tempi andati) che il piccolo negozio sotto casa è sempre disponibile anche quando è chiuso, equivale ad annunciare una illegalità, perché quando il negozio è chiuso non può fornire merci. Allora, se le norme esistono, ad esempio per i portatori di handicap, o iscritti alle categorie protette, come lei ha prima fatto cenno, questi hanno diritto a una postazione che tenga conto della loro disabilità, ne hanno diritto. Battiamoci pertanto tutti insieme perché questi diritti vengano salvaguardati.
CALIGARIS (Gruppo Misto). E' quello che ho chiesto!
CAPELLI (U.D.C.). Ma non possiamo metterlo il legge, dire cioè: rispettiamo la legge. Mi sembra pleonastico; se poi avessi capito male, ovviamente saremmo totalmente d'accordo. Auspico inoltre un maggiore controllo da parte delle autorità e delle istituzioni competenti, sul rispetto del contratto di lavoro, anche per quanto riguarda l'emolumento previsto, e sugli orari di lavoro. Qualora, ad esempio, fosse superato l'orario di lavoro previsto dal contratto, deve essere pagato lo straordinario. Così come lo stipendio deve corrispondere a quello previsto in busta paga secondo il contratto di lavoro. Questi sono tuttavia controlli che devono essere adeguatamente espletati da parte di altre istituzioni. Non possiamo affermare in una legge che i contratti e le leggi vengano rispettati, essendo di per sé evidente che le norme devono essere rispettate. Vanno piuttosto sanzionati coloro che non rispettano le norme, e sono tanti, soprattutto in questo settore. E' una denuncia che sto facendo: sono moltissimi gli imprenditori o pseudo tali che utilizzano, anche nei confronti dei fornitori, la speculazione sulla busta paga. Chiediamo quindi alle competenti istituzioni di vigilare, di sanzionare; e le sanzioni dovrebbero essere incrementate rispetto a quelle previste, e non mi limiterei alle sole sanzioni amministrative. Tuttavia questo non possiamo scriverlo in legge, non possiamo dire che la legge va rispettata.
MARROCCU (D.S.). Anche punizioni corporali!
CAPELLI (U.D.C.). E' il concetto stesso di legge che rende pleonastico ribadire i concetti di cui sopra, con il rischio di sfociare nella demagogia.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Capelli. E' iscritto a parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.
BALIA (Gruppo Misto). Signor Presidente, molto brevemente, per illustrare l'emendamento 23, che ho presentato, insieme all'onorevole Masia, all'articolo 5. L'articolo 5 disciplina gli orari di vendita. E' chiaro che la normativa che stiamo approvando tiene obiettivamente conto degli interessi sia dei commercianti, sia dei cittadini, degli utenti. Tutti noi abbiamo consapevolezza che nella categoria del commercio vi sono aree per la grande distribuzione e per il piccolo commerciante, che ha aperto il negozio sotto casa e che gestisce solitamente con mille sacrifici, cercando di reggere a una concorrenza che è ogni giorno più difficile. L'interesse del legislatore regionale dovrebbe essere ed è naturalmente quello di conciliare tutte queste esigenze, facendo in modo che anche le piccole strutture di vendita siano salvaguardate in un sistema economico che è povero, dove molto spesso il reddito che si ricava dalle piccole strutture di vendita è un reddito irrinunciabile per il sostentamento della famiglia. Al comma 6 dell'articolo 5 sono previste una serie di procedure burocratiche e di concertazioni, anche con le associazioni dei consumatori e con le associazioni sindacali, affinché il comune acquisisca pareri, onde consentire, in particolari periodi dell'anno (????? quelli di maggiore afflusso turistico) l'apertura anche sino alle ore 24 e nelle giornate festive. Ora, è evidente (ed in questo mi rimetto alla sensibilità dell'Assessore e chiedo l'attenzione del relatore) che le grandi strutture di vendita non hanno difficoltà a sopperire ad aperture continuate, notturne e festive, mentre le piccole strutture, che solitamente si reggono sul lavoro del titolare, chiaramente vanno incontro ad alcune difficoltà. Si chiede quindi di inserire, all'interno dell'articolo 5 comma 6, dopo la dicitura "il comune può consentire", le parole "per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno". Ciò renderebbe la regolamentazione più precisa e più specifica, in una logica di forte tutela di tutte le categorie degli operatori commerciali, ivi compresi i piccoli operatori, garantendo nel contempo un servizio necessario all'utente, in quanto 180 giorni rappresentano un lunghissimo arco di tempo. Chiedo pertanto che l'emendamento venga accolto.
PRESIDENTE. Grazie Onorevole Balia.
E' iscritto a parlare il consigliere Uggias. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, io vorrei soffermarmi sulla parte dell'articolo 5 relativa alla regolamentazione delle tipologie degli esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita, cui l'articolo precedente detta le disposizioni, in relazione agli altri due tipi di esercizi, che sono gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita. Voglio anzitutto significare come il provvedimento in esame, in particolare l'articolo che stiamo esaminando, imprima un cambiamento alla normativa precedente, riportando questo tipo di attività nell'alveo di una programmazione sia metodologica, sia in rapporto alle esigenze del territorio. Manifesto inoltre l'apprezzamento per l'istituzione, proposta dalla Commissione, della Conferenza di servizi, relativamente all'apertura stessa. La Conferenza infatti valutando le esigenze del territorio, il rapporto e l'armonia con altri tipi di esercizi commerciali e col tessuto socio-economico complessivamente inteso, individua, in sintonia con il sistema delle autonomie locali (rappresentato in seno alla Conferenza dal Presidente della Provincia e dal sindaco competente per territorio) le scelte che le istituzioni poi adotteranno in merito al rilascio o al diniego delle autorizzazioni. Si tratta certamente di una considerazione positiva; così come molto positivamente va intesa l'altra specificazione che la Commissione ha inserito, e cioè il raccordo tra la programmazione urbanistico-edilizia e la programmazione commerciale. Queste infatti devono procedere simultaneamente, evitando quello strabismo che nel passato, anche recente, ha determinato situazioni di equivoco, relativamente a soggetti pubblici, ad imprenditori e, complessivamente, a tutti gli operatori del servizio.
Non possiamo inoltre dimenticare che pur trattando il presente provvedimento di commercio, emergono tutta una serie di aspetti trasversali, come la qualità del servizio che viene offerto alla cittadinanza e la qualità dell'azienda, come è emerso anche dal dibattito che si stava sviluppando poc'anzi relativamente agli orari, alle condizioni degli operatori, dei dipendenti e di tutti coloro che comunque operano nei diversi esercizi.
Pertanto, qualità dell'azienda in senso lato, ma anche qualità del tessuto sociale retrostante, come cioè gli operatori del settore esercitano la loro attività nel contesto sociale nel quale sono inseriti. Mi riferisco e in particolare alle considerazioni relative alle ricadute sul territorio dal punto di vista economico, intese anche come reinvestimenti del capitale prodotto, certamente diverse a seconda che si tratti di una struttura con una dimensione proiettata verso l'esterno dal punto di vista degli acquisti, degli approvvigionamenti, dal punto di vista, quindi, della fuoriuscita di capitale rispetto al territorio, che è direttamente proporzionale alla dimensione dell'azienda stessa.
Mi inserisco, a questo proposito, per dire che, chiaramente, questo provvedimento segna un distacco rispetto alla situazione del passato, e quindi rappresenta un'affermazione di un principio di legalità riguardo ad incertezze che si potrebbero, o si sarebbero potute determinare, con le vecchie norme, la cosiddetta stagione dei nullaosta regionali, in cui, senza nessuna programmazione, la Regione aveva rilasciato nel suo territorio un numero impressionante di nullaosta, senza considerare gli impatti sul territorio.
Chiaramente, non possiamo dimenticare che a questo nuovo tipo di normazione, che potrebbe essere definita regolamentare, va anche affiancata, seppure cun grano salis, una programmazione che tenga conto effettivamente delle realtà, degli impatti, del livello di saturazione della rete commerciale, in un'ottica di miglioramento nel servizio e nei confronti degli utenti e del miglioramento dell'attività e della qualità delle aziende, alle quali facevo riferimento. Non dimenticando tuttavia, come diceva la collega Caligaris, che sulla qualità del tessuto sociale retrostante, la maggiore ampiezza dell'azienda va di pari passo con un'inversione della qualità. E' vero, come diceva qualcuno, che in parte si verifica un'emersione del lavoro, soprattutto del lavoro dipendente. Non possiamo tuttavia dimenticare che, ad esempio, i dati che citava stamattina il collega Pisano, non si riferiscono al tipo di contratti che vengono applicati, se immaginiamo che nella grande distribuzione, per la maggior parte, i contratti sono caratterizzati da una forma di part-time. Viceversa, le strutture che normalmente operano nei nostri centri abitati e che rappresentano la maggioranza delle strutture commerciali, applicano invece la forma del contratto a tempo pieno. In tal senso, e concludo, l'approvazione di questo articolo determinerà sicuramente una migliore e più chiara disciplina generale del commercio.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Uggias. Per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore di maggioranza.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento numero 14, l'onorevole Capelli ha già annunciato il ritiro.
PRESIDENTE. Ha annunciato il ritiro con la precisazione, onorevole Sabatini.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Comunque il parere è contrario. Sugli emendamenti numero 20 e numero 23 il parere è contrario. Abbiamo discusso su quest'emendamento, ritenendo di non eliminare la contrattazione tra il comune e le organizzazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori, allo scopo di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei vari comuni della nostra Isola. Porre quindi il limite dei 180 giorni ci sembra superfluo e una limitazione ininfluente, ritenendo preferibile l'accordo tra le parti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Il parere è conforme.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, quindi mantiene l'emendamento numero 14? Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e trasporti.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e trasporti. L'onorevole Capelli ha riferito la discussione che c'è stata ieri in Commissione fedelmente, per cui questa è l'interpretazione.
PRESIDENTE. Quindi lo ritira. L'emendamento numero 14 è ritirato.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere CONTU ha dichiarato la sua astensione.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Giagu - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Orrù - Pinna - Pirisi - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Soru - Uggias.
Si sono astenuti i consiglieri: Artizzu - Cassano - Dedoni - Contu - La Spisa - Ladu - Liori - Rassu - Sanciu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 52
votanti 42
astenuti 10
maggioranza 22
favorevoli 42
(Il Consiglio approva).
Poiché nessuno domanda di parlare sugli emendamenti numero 20 e numero 23, che sono uguali, li metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). L'emendamento numero 20 è ritirato.
PRESIDENTE. Rimane quindi l'emendamento numero 23. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.)
PRESIDENTE. All'articolo sei non sono stati presentati emendamenti.
E' aperta la discussione sull'articolo sei. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, ovviamente dichiaro anche il voto, sono favorevole all'articolo 6, però, come detto in fase di discussione generale, voglio rilevare una carenza che ho già sottolineato, non nel merito della pubblicità dei prezzi, ma della regolamentazione del sottocosto, sul quale questo provvedimento non interviene.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
(Segue CAPELLI.) E' un problema che in altre nazioni è già stato parzialmente risolto, ed è in fase di soluzione a livello di legislazione nazionale. La stessa legge Bersani non l'ha preso in considerazione otto anni fa, nel 1998, quando è stata approvata. Ritengo pertanto opportuno quanto meno, che venga preso un impegno da parte del Consiglio e della Giunta regionale, quando la presente legge avrà necessità di un adeguato monitoraggio e di eventuali correzioni dopo una prima fase di applicazione, affinché venga attuata una regolamentazione del sottocosto che, come voi ben sapete, favorisce molto la concorrenza sleale delle grandi multinazionali rispetto alla piccola e media superficie, soprattutto quella non organizzata in centrali d'acquisto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, sarò brevissimo. Concordo con quanto l'onorevole Capelli ha precedentemente esposto, trattandosi di problematiche evidenti, che riguardano larghi settori della nostra attività commerciale. Aggiungo altresì che questa legge, seppure con ritardo, arriva finalmente in Aula e dà una giusta risposta al settore commerciale, che da anni attende il provvedimento. Ritengo tuttavia necessario rivedere, a suo tempo, alcune parti che hanno riflessi sull'applicabilità stessa della legge. Mi riferisco, ad esempio, alla natura dei centri commerciali e, principalmente, alle grandi strutture di vendita, che attualmente condizionano non poco quello che è il commercio isolano. Su questo provvedimento hanno lavorato, devo dire, con molto impegno, sia l'attuale Commissione, sia, nella precedente legislatura, l'altra Commissione all'unanimità, lasciandola poi agli atti pronta per essere esaminata in Aula. l'altra Il provvedimento rende merito al settore commerciale, che attende - ripeto - da tanto, l'adeguamento della nostra normativa al famoso decreto Bersani. Credo comunque che ancora ci sia tanto da fare. Attendo il tempo in cui anche all'interno di questa legge, al di là delle indicazioni e delle provvidenze previste dalla precedente legge numero 9 sull'intervento de minimis, possano essere normate le incentivazioni per il settore medesimo. Quindi il mio giudizio, seppur espresso sino ad ora con un voto di astensione, è senz'altro positivo su questo provvedimento che il Consiglio sta esaminando. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Rassu. Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi al banco della Presidenza non oltre la conclusione del primo intervento.
E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, solo per una sottolineatura. Ritengo intanto apprezzabile il contenuto dell'articolo 6. Intendo inoltre evidenziare e ricordare all'onorevole Capelli che gli impegni per il rispetto dei contratti e degli accordi sindacali, in particolare a livello sia nazionale che territoriale, come lui avrà potuto rilevare, sono presenti nell'articolo 11, laddove sono indicati i criteri di priorità. Quindi chiedere l'applicazione dei contratti non è una mia idea o un aspetto peregrino, e lo chiedevo pertanto nell'ambito delle norme di attuazione. Infatti, come ho sottolineato, trovandosi in una condizione di disagio sociale dovuto alla disoccupazione, è evidente che una persona, ottenendo un lavoro, incontra difficoltà a fare rispettare da solo le leggi. Sarebbe quindi auspicabile che ci fosse un indirizzo in tal senso, e ciò a maggiore ragione per i lavoratori più deboli, quelli che non sempre sono in grado di far valere i propri diritti, soprattutto se appartengono a fasce sensibili, come nel caso di persone con disabilità. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Grazie. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Volevo presentare un emendamento orale all'articolo 6: sono vietate le vendite sottocosto, emendamento aggiuntivo.
PRESIDENTE. Mi devo rivolgere ai colleghi, ci sono problemi su questo inserimento?
CAPELLI (U.D.C). No, va bene.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita D.L.). Signor Presidente, credo che, seppure sia lodevole, l'intenzione non sia legittimo l'inserimento di un emendamento di questo genere. Se è vero infatti che il decreto legislativo 114 non ha disciplinato le vendite sottocosto, è pur vero che nel 2001 è stato emanato un regolamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, 218, che prevede la disciplina delle vendite sottocosto, tra cui ad esempio quelle dei prodotti immediatamente deperibili che si avvicinano alla scadenza, quelli di altri prodotti per i quali è stata consentita la vendita sotto costo con preventive comunicazioni al comune, con tempi ben precisi. Ritengo pertanto che l'emendamento orale avanzato dall'Assessore e l'istanza del consigliere Capelli siano illegittimi, per cui credo sia opportuno ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uggias. Assessore, nell'articolo successivo, l'articolo 7, al comma 3, si dice che a tutela della concorrenza la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale. Quindi ritengo che l'emendamento sia illegittimo, grazie Assessore, diciamo che non ammettiamo l'emendamento.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite per rinnovo locali e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nelle fattispecie si applicano i criteri di cui all'articolo 6, con specifica indicazione del prezzo originale, del prezzo scontato e del ribasso effettuato.
2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione o cessione dell'attività la persona fisica o la persona giuridica non può riattivare negli stessi locali alcun esercizio commerciale dello stesso settore merceologico per un periodo di dodici mesi.
3. A tutela della concorrenza, la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale.
4. Le vendite promozionali relative al settore non alimentare sono ammesse per non più di trenta giorni e per non più di due volte all'anno; possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziale e finale, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio, il soggetto titolare dell'impresa.
5. Le vendite straordinarie, eccetto quelle di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione.
6. I termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentite le associazioni dei commercianti, dei consumatori e dei comuni.
7. Le vendite di liquidazione per rinnovo locali possono essere effettuate per non più di una volta all'anno; sono soggette agli obblighi di cui al comma 4 e importano la successiva chiusura obbligatoria dell'esercizio per almeno trenta giorni.)
PRESIDENTE. All'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Signor Presidente. Penso che vi sia una svista, che correttamente il collega, Giuseppe Luigi Cucca, faceva rilevare. Il punto due, comma due dell'articolo non indica esattamente, cioè indica il soggetto, ma non si capisce poi bene a chi è riferibile. Quindi, secondo una lettura che abbiamo fatto collegialmente, "nel caso di vendite e di liquidazioni per cessazione e cessione dell'attività, la persona fisica o la persona giuridica cedente" non può riattivare . Ritengo quindi che debba essere precisato, altrimenti non si capisce esattamente a chi sia riferito.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Pittalis. Penso che sia corretta l'osservazione dell'onorevole Pittalis che serva a una migliore comprensione del testo e alla esclusione delle persone e delle figure giuridiche cedenti l'attività.
Mettiamo in votazione l'articolo 7.
(E' approvato)
Articolo 8. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento aggiuntivo, l'emendamento numero 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento: Art. 8
Programmazione urbanistico-commerciale
1. La Giunta regionale adotta i criteri di urbanistica commerciale sulla base dei seguenti principi:
a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1;
b) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva dei centri urbani, nelle zone interne, rurali e montane, con particolare riguardo ai centri minori;
c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità dei comuni, la rivitalizzazione dei centri urbani, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane sottoutilizzate, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche attraverso l'integrazione fra attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e attività ricreative;
d) favorire lo sviluppo del commercio nelle aree di valore storico, archeologico, ambientale e turistico;
e) individuare linee generali per favorire lo sviluppo dei centri commerciali naturali;
f) promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di desertificazione.
2. I comuni, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al comma 1 e nei limiti di discrezionalità da essi concessi, adottano il proprio programma di urbanistica commerciale. La mancata adozione di atti comunali non costituisce motivo di sospensione o rigetto delle istanze relative a nuove aperture, variazione del settore merceologico, trasferimenti o ampliamenti di esercizi commerciali.
3. Fino all'adozione degli atti comunali, nonché in caso di adozione contrastante con i criteri regionali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale, comprese quelle di cui all'articolo 19. Gli uffici comunali provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.
4. Per i procedimenti di cui al presente articolo sono sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e dei sindacati dei lavoratori.
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 8
All'art. 8, comma 1, dopo le parole "La Giunta regionale adotta" sono aggiunte le seguenti: "su proposta degli assessori del commercio e dell'urbanistica". (32).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias.
UGGIAS (La Margherita D.L.). Sull'articolo, signor Presidente, per proporre al Consiglio un emendamento orale, articolo 8 lettera F del primo comma, dove si dice che la Giunta etc. etc., al fine di promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di desertificazione. Credo che intendesse la Commissione utilizzare il termine spopolamento piuttosto che desertificazione, quindi l'emendamento è sostituire il termine "desertificazione" con "spopolamento".
PRESIDENTE. Stavo chiedendo chi fosse l'estensore, onorevole Uggias.
Credo che spopolamento sia più appropriato.
Colleghi, è in votazione l'articolo 8.
(E' approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 32.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'Articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9
Competenze comunali
1. I comuni stabiliscono, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 8, la localizzazione della funzione commerciale nel proprio territorio e adottano un regolamento sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
2. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposito permesso o autorizzazione edilizia, l'istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. Il comune predispone contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti edilizio e commerciale e il rilascio di concessione e autorizzazione è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10, piano regionale per le grandi strutture di vendita.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10: Art. 10
Piano regionale per le grandi strutture di vendita
1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di commercio).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11, criteri di priorità.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11: Art. 11
Criteri di priorità
1. Successivamente alla pubblicazione del Piano regionale per le grande strutture di vendita, nel caso di domande concorrenti per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita, la Giunta regionale provvede all'emanazione di un bando che tenga conto dei seguenti criteri:
a) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura;
b) numero totale di occupati nella struttura;
c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto ambientale;
e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti;
f) spazi per la promozione e la vendita di prodotti sardi;
g) impegno al rispetto degli accordi sindacali a livello nazionale e territoriale;
h) allocazione lungo le direttrici infrastrutturali della Sardegna e nelle aree economicamente disagiate.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sanzioni.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12: Art. 12
Sanzioni
1. Per tutte le violazioni previste in materia di commercio la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è delle amministrazioni comunali nel cui territorio esse hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti.
2. E' inoltre trasferita ai comuni la competenza all'irrogazione di tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione.
3. Sono trasferiti ai comuni competenti i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi dall'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13. All'articolo 13 è stato presentato un emendamento aggiuntivo, il numero 26 a firma Sabatini e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e del relativo emendamento: Art. 13
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di assistenza tecnica promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati, contributi per l'istituzione e la gestione, anche in forma consortile, di centri di assistenza tecnica alle imprese. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento.
2. I centri di assistenza tecnica svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia d'innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le spese previste per l'istituzione e la gestione dei centri di assistenza tecnica sono valutate in euro 200.000 annui.
Emendamento aggiuntivo Sabatini - Giagu - Pittalis - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Pisano - Serra - Capelli - Bruno
Art. 13
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti." (26).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, trasporti e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, trasporti e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'articolo 13.
Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 26.
Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 16 a firma dell'onorevole Serra.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e del relativo emendamento: Art. 14
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
g) per presenze effettive in una fiera, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Emendamento aggiuntivo Serra
Art. 14
Dopo il punto g) aggiungere il seguente punto:
"h) per posteggio libero, quel posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato ed esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante." (16).)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Serra per illustrare l'emendamento.
SERRA (Gruppo Misto). Signor Presidente, brevemente per illustrare questo emendamento ed anche - se posso - il numero 17, che è collegato, non a questo articolo, ma allo stesso argomento. C'è una categoria di lavoratori e di lavoratori artigiani in particolare, in Sardegna, che è costituita, giusto per citare i più conosciuti, dai torronai di Aritzo e Belvì, dai castanzeris di Desulo, dalle corbulaie di Sinnai, dai ramai di Isili, che hanno rappresentato e rappresentano tuttora storia e tradizione della nostra Isola. Sono sicuramente qualche centinaio e svolgono anche un'attività economica di una certa importanza. Queste persone hanno sempre venduto direttamente i loro prodotti e li hanno venduti prevalentemente in modo ambulante. Oggi hanno fatto conoscere questi prodotti tipici dell'artigianato sardo in tutta la Sardegna e anche fuori dalla Sardegna, attraverso i turisti ed altri.
Oggi sono particolarmente penalizzati da nuove regole e da nuovi usi e costumi. Per cui, con questi due emendamenti, il numero 16 e il numero 17, si chiede di riservare a queste particolari categorie di lavoratori, nei mercati temporanei, degli spazi superfici per le loro attività, che sono appunto particolari e che rappresentano, come ho già detto prima, storia, tradizione e cultura. Io credo che, anche in questo caso, si possano preservare e valorizzare la storia, la tradizione, l'identità e la cultura dei sardi con un semplice intervento, che istituisca questi posteggi liberi nei mercati rionali. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'articolo 14.
(E' approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 16.
Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 1, numero 17 e numero 21. Il numero 1 è dell'onorevole Capelli, il numero 17 è dell'onorevole Serra che è stato già illustrato, il 31 è dell'onorevole Sabatini.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:
Art. 15
Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro imprese.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. La Giunta regionale emana le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Determina altresì gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza del sindaco nel fissare i medesimi.
13. La Giunta regionale, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione stabilisce, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabilisce, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime, prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, provvede all'emanazione delle disposizioni d'attuazione previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate, altresì, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
17. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessore regionale competente in materia di commercio provvede, in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Emendamento aggiuntivo Capelli
Art. 15
Al comma 14 dopo le parole "... parere obbligatorio" sono aggiunte le seguenti: "della competente Commissione consiliare e...". (1))
Emendamento aggiuntivo Serra
Art. 15
Comma 1 lettera b: dopo le parole "su qualsiasi area purché in forma itinerante" aggiungere "e sui posteggi liberi".
Comma 4: dopo le parole "l'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche" aggiungere "alla vendita sui posteggi liberi dei mercati".
Comma 13: dopo le parole "da destinare allo svolgimento delle attività" aggiungere "e del numero dei posteggi liberi nei mercati"; e dopo le parole "presenze effettive" aggiungere "e delle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato isolano". (17)
Emendamento aggiuntivo Sabatini - Giagu - Pittalis - Pisano - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Serra - Capelli - Bruno
Art. 15
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 dopo "su qualsiasi area" sono aggiunte le seguenti parole: "negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune,". (31)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamento numero 1, numero 17 e numero 31, ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole per il numero 1, favorevole per il numero 17, favorevole per il numero 31.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'articolo 15. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16: Art. 16
Norme a tutela delle zone rurali
1. Al fine di valorizzare e salvaguardare l'esercizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate sui posteggi.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 è stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 35 della Giunta regionale.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e del relativo emendamento: Art. 17
Sospensioni e revoche
1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria, individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 25.
2. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione, qualora il titolare:
a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, quando si tratti di medie strutture di vendita, salvo eventuale proroga, per uguale periodo, in caso di comprovata necessità;
b) non inizi l'attività entro ventiquattro mesi qualora si tratti di grandi strutture di vendita, salvo eventuale proroga, per uguale periodo, concessa previo parere vincolante dall'Assessorato regionale competente in materia di commercio in caso di comprovata necessità;
c) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
d) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;
e) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.
3. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta per le medie e le grandi strutture di vendita ovvero, nel caso di esercizio di vicinato, del mancato rispetto del comma 2 dell'articolo 4. La chiusura è disposta anche nel caso di ampliamento abusivo dell'esercizio.
4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.
Emendamento soppressivo parziale Giunta regionale
Art. 17
All'art. 17, comma 1, sono soppresse le parole: "... individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 25." (35))
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento soppressivo parziale 35. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18: Art. 18
Sanzioni pecuniarie
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 3 e all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.
5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.
6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.
7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19: Art. 19
Disciplina transitoria
1. Per le parti non contrastanti con la presente legge o con i successivi provvedimenti regionali d'attuazione, si applicano le disposizioni statali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'emanazione di circolari per la corretta applicazione della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi si applicano, per le parti non contrastanti con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché la normativa statale e regionale non contrastante con la presente legge. L'abaco delle compatibilità si applica per la parte non contrastante con le disposizioni della presente legge.
3. Fino all'emanazione di nuove disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche, si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 marzo 1995, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali mantengono piena validità. I comuni competenti per territorio provvedono alle successive modifiche e variazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20: Art. 20
Disposizioni generali e ambito di applicazione
1. Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica alla somministrazione al pubblico e altresì alla somministrazione negli spacci interni.
3. Restano ferme le funzioni e i compiti attribuiti ai vari organismi, statali e locali, in materia di pubblica sicurezza.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21: Art. 21
Tipologie degli esercizi aperti al pubblico
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di somministrare tutti i prodotti di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.
3. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui al comma 1.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22. All'articolo 22 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi parziali 24 e 25 e sostitutivo totale 30, cui è stato presentato un aggiuntivo numero 22. Il 30 è un sostitutivo totale del 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti: Art. 22
Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove un processo di programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, fissa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
3. Nei successivi sei mesi i comuni, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, provvedono alla loro programmazione. Trascorso il suddetto termine, e fino all'adozione degli atti comunali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. I comuni provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.
4. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. L'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico di cui all'articolo 24;
c) nelle attività soggette alle particolari disposizioni di cui all'articolo 25;
d) nelle attività svolte in forma temporanea.
5. I comuni, nello stabilire le condizioni di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree o oggetto di deroga ai sensi della vigente normativa.
6. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare.
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia
Art. 22
Alla fine del comma 3 dell'articolo 22 dopo le parole "corrispondenza dell'istanza ai criteri" cancellare la parola "regionali" ed inserire "ed ai parametri numerici di cui al comma 2". (24)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia
Art. 22
Al comma 2 dell'articolo 22, dopo le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presnete legge" sostituire "i criteri..." e sino a "da accertare" con "gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i commi stabiliscono i criteri ed i parametri numerici". (25)
Emendamento sostitutivo totale Sabatini - Giagu - Pittalis - Pisano - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Serra - Capelli - Bruno
Art. 22
L'emendamento 22 è sostituto dal seguente:
"6 bis. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." (30)
Emendamento aggiuntivo Pittalis - Atzeri
Art. 22
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati è disciplinato dai comuni con apposito regolamento adottato sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge." (22).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Contrario al numero 24 e al numero 25, favorevole al numero 30 ma c'è una correzione da fare, nell'ultimo capoverso "entro 180 giorni prima dall'entrata in vigore", è "dall'entrata in vigore" togliendo "prima" perché è un errore.
PRESIDENTE. Il numero 22 è soppresso dal sostitutivo totale, sostituito totalmente dal numero 30. Quindi se si approva il numero 30 il numero 22 è sostituito.
Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 24.
(Non è approvato)
Emendamento soppressivo parziale numero 25.
(Non è approvato)
(E' approvato)
Emendamento sostitutivo totale numero 30, con la correzione proposta dall'onorevole Sabatini.
(E' approvato)
L'emendamento numero 22 decade.
Passiamo all'esame dell'articolo numero 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23: Art. 23
Esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande aperti al pubblico
1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2, nonché delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'articolo 22. Il rilascio dell'autorizzazione avviene, inoltre, in subordine all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'interno. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.
3. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
4. É fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24: Art. 24
Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico
1. Costituiscono attività di somministrazione non aperte al pubblico le attività destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone. Per tali attività si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 34.
2. L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2;
b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
c) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
3. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.
4. La somministrazione nei circoli privati è ammessa, con le disposizioni del presente articolo, a condizione che sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore degli iscritti ai circoli. Nella comunicazione di cui al comma 2 i circoli debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25: Art. 25
Attività non soggette ad autorizzazione
1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 le attività disciplinate da questo titolo svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno.
2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione degli articoli 22 e 23;
a) le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
b) le attività di somministrazione di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730, e alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26: Art. 26
Autorizzazioni temporanee
1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27: Art. 27
Disposizioni per i distributori automatici
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 22 e 23.
2. É vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28: Art. 28
Esercizio di attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.
2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.
3. Resta inteso che l'esercizio delle attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
4. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 338. In particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo. La pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo29: Art. 29
Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.
3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività è soggetto a previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30: Art. 30
Durata delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annuali o stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nelle autorizzazioni stagionali, di cui al comma 6 dell'articolo 22, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, in corso d'anno, l'esercizio dell'attività.
3. Le autorizzazione temporanee di cui all'articolo 26 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31: Art. 31
Revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 sono revocate:
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32: Art. 32
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33: Art. 33
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34: Art. 34
Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35. All'articolo 35 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale dalla Giunta regionale.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35 e del relativo emendamento: Art. 35
Sanzioni
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 23 e 24 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 32 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 34 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.
5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.
6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.
7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
8. Nelle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 17 quater dell'articolo 17 ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931.
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 35
All'art. 35 il comma 8 è sostituito dai seguenti:
"8. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitarie.
8 ter. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione, qualora il titolare:
a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, salvo eventuale proroga per un uguale periodo, in caso di comprovata necessità;
b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2.
8 quater. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta." (36).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 36. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36; è stato presentato all'articolo 36 un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capelli, numero 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36 e del relativo emendamento: Art. 36
Incentivi
1. Al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, ai centri commerciali naturali di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005 sono concessi, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, contributi fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di programmi annuali di promozione.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di commercio, adotta, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive al fine di disciplinare le tipologie di spesa ammissibili per l'attuazione del programma di cui al comma 1.
4. Il programma annuale di spesa è approvato, sulla base delle domande presentate, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
5. Alla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: "Art. 8 bis (Valorizzazione dei centri urbani)
1. Nell'ambito della disciplina comunitaria "de minimis" sono finanziate la costituzione e le iniziative dei centri commerciali naturali - di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 - tese alla valorizzazione dei centri urbani".
6. Per le finalità di cui al comma 1 sono utilizzati, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo, i fondi di cui all'UPB S07.046.
Emendamento aggiuntivo Capelli
Art. 36
Al comma 3 dopo le parole "... della preseente legge" sono aggiunte le seguenti: "e previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione,...". (15).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E'in votazione l'articolo 36. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37: Art. 37
Priorità per le agevolazioni
1. In ordine ai criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002, hanno diritto di priorità le piccole e medie imprese commerciali naturali di cui all'articolo 1.
2. Le imprese artigiane, comprese quelle che aprono punti di assistenza, che fanno parte del centro commerciale naturale, compatibili secondo le normative vigenti con l'insediamento nelle zone urbane, hanno diritto di priorità per le agevolazioni previste dalla normativa regionale di settore.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38. All'articolo 38 è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 29. a firma Sabatini e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38 e del relativo emendamento: Art. 38
Interventi a favore dei comuni
1. Per l'anno 2006, a valere sulla misura 5.1 (Politiche per le aree urbane) del Complemento di programmazione 2000/2006 una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento è riservata ai comuni per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana dei siti in cui insistono i centri commerciali naturali di cui al presente titolo.
2. Hanno priorità i comuni che, d'intesa con i titolari dei centri commerciali naturali, prevedano, nei progetti di riqualificazione, opere di supporto agli stessi.
3. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 15.000.000.
Emendamento aggiuntivo Sabatini - Giagu - Pittalis - Pisano - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Fadda Giuseppe - Serra - Capelli - Bruno
Art. 38
Dopo il comma 3 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"3 bis. L'attuazione del presente articolo è subordinata alla conseguente modifica del Complemento di programmazione 2000-2006." (29).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento è iscritto a parlare il consigliere Sabatini, relatore.
SABATINI (La Margherita - D.L.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Conforme.
PRESIDENTE. E' in votazione l'articolo 38.
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39: Art. 39
Centri polifunzionali
1. Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi d'interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo40: Art. 40
Rapporto annuale
1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio predispone, d'intesa con l'Osservatorio economico regionale, la redazione annuale di un rapporto sull'andamento dei prezzi e dei consumi, sull'entità e l'efficacia delle reti distributive.
2. Il rapporto è presentato alle associazioni di categoria ed inviato al Consiglio regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo: Art. 41
Disposizioni finanziarie
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 16.200.000 per l'anno 2006 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte come segue:
a) quanto ad euro 1.200.000, (200.000 per l'anno 2006, relativi all'articolo 13 e 1.000.000 per l'anno 2006 e successivi, relativi all'articolo 36) con le disponibilità sussistenti in conto della UPB S07.046 dello stato della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;
b) quanto ad euro 15.000.000, articolo 38, per l'anno 2006 con quota parte, ai sensi dell'articolo 3 delle risorse previste per lo stesso anno dalla misura 5.1 del Complemento di programmazione 2000/2006.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42: Art. 42
Attuazione della presente legge
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei commercianti, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, emana norme per l'attuazione della presente legge.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo43: Art. 43
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, ad esclusione degli articoli 33, 34, 35 e 36.
2. E' abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.
3. E' abrogato il comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.)
(E' approvato)
Votazione conclusiva della legge.
Prego i colleghi di predisporsi alla votazione col sistema elettronico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente. Una breve dichiarazione di voto per dire che voteremo favorevolmente. Esprimiamo parere positivo su questa legge, pur con i limiti che abbiamo annunciato in fase di esame dell'articolato e di discussione generale. E' prevista nella legge una fase di monitoraggio della stessa, e confidiamo sul fatto che, a seguito del monitoraggio, si possa intervenire per le correzioni opportune e per l'inserimento di quanto da noi richiesto ed evidenziato in sede di discussione generale.
Mi rammarico solo per una cosa, per non essere riusciti ad entrare nel merito della quantificazione delle medie strutture di vendita e più precisamente per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 4. Io ritengo che la proposta di soppressione della lettera C), che inserisce 1.800 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10 mila e inferiore ai 50 mila abitanti sia un grosso errore, che penalizza la gran parte dei nostri paesi e delle nostre città, e favorisce unicamente quelle pochissime città che sono al di sopra dei 50 mila abitanti. Credo che basti una mano per contarle in Sardegna. Questo per ciò non favorisce la libera concorrenza, non favorisce la crescita dei piccoli paesi e delle piccole cittadine sarde, ma conferma un monopolio delle grandi città della Sardegna, se grandi tutte le possiamo considerare. E' l'unico handicap di questa legge; capisco bene che questa è una norma concertata con le associazioni di categoria, ma non sempre quanto riportato dalle associazioni di categoria va incontro alle esigenze dei consumatori e alcune volte mi sarà anche consentito di dissentire da quanto proposto dalle associazioni. E in questo caso credo che le stesse associazioni, sentendo i propri associati, avranno modo di constatare che l'inserimento di un ulteriore frammentazione di superficie tra i 1.000 e i 2.500 metri quadri inserendo i 1.800 con i limiti tra i 10 mila e i 50 mila abitanti, non rende giustizia alla gran parte dei paesi e delle città della Sardegna, che avranno uno strumento in meno, un'arma in meno per evitare lo spopolamento di tipo commerciale, in questo caso ovviamente, e poter concorrere con città limitrofe o con le poche grandi città della Sardegna.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Capelli.
Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Signor Presidente. Io credo che le modalità con cui si sono svolti i lavori d'Aula in questa mattinata siano conseguenti ai lavori svoltisi positivamente in Commissione ed anche al buon lavoro di concertazione operato dall'Assessorato. E' stato in tal modo elaborato un disegno di legge condiviso dalla maggioranza e per lo più anche dalla minoranza, ma soprattutto dalle parti sociali che rappresentano i commercianti e i lavoratori occupati in questo settore. Abbiamo finalizzato il nostro impegno al recepimento della normativa nazionale e quindi a porre termine ad un ritardo grave della nostra Regione. E' stata altresì posta attenzione alle esigenze delle piccole comunità, che sono tante in Sardegna, dando la possibilità ai piccoli paesi e alle piccole comunità di costruire i cosiddetti centri commerciali naturali, con una associazione che costituirà la base per la creazione di una rete commerciale moderna e organizzata. Ci si lamenta di alcune carenze del provvedimento. Queste tuttavia scaturiscono dal confronto con le associazioni di categorie e sono quindi il frutto di una mediazione, che può soddisfare tutte le parti interessate.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Sabatini.
Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente. Io dichiaro il mio voto favorevole, e lo dichiaro anche a nome del Gruppo di Forza Italia, per questo provvedimento di legge che, come ha specificato chi mi ha preceduto, avrà senz'altro necessità in futuro di essere rivisto su alcuni aspetti, al fine di essere uniformato alle esigenze di un commercio moderno.
Il settore aveva necessità senz'altro di questa normativa, che mancava sin dall'entrata in vigore del decreto Bersani. Oggi finalmente vede la luce dopo anni, e certamente il settore ne trarrà vantaggio, così come anche tutte le categorie che sul commercio gravitano. Desidero tuttavia richiamare l'attenzione della Giunta principalmente sui piccoli centri, come ho specificato nel mio precedente intervento, anche per quanto concerne gli esercizi di vicinato. Auspico al riguardo adeguate forme di incentivazione, affinché queste realtà, che rappresentano non solo l'esercizio commerciale, ma, nei centri storici principalmente, la storia stessa del centro storico e dei nostri piccoli centri, possano essere vitalizzante e rivitalizzante. Infatti i piccoli negozi hanno rappresentato non solo un punto di scambio di chi compra e chi vende, ma anche la vita stessa, negli anni, dei centri storici e dei piccoli centri. Quindi io chiedo una particolare attenzione verso queste realtà, che non possono e non devono scomparire dai nostri centri storici.
Ho altresì sottolineato la necessità che il settore venga normato anche sotto l'aspetto delle incentivazioni, emanando quindi nuove disposizioni che vadano al di là del de minimis, affinché al settore in parola possa essere garantito il suo necessario rilancio.
Con queste precisazioni, il nostro parere è positivo ed il voto sarà senz'altro favorevole alla legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente. Anche noi interveniamo per annunciare il nostro voto favorevole a questo testo unificato sulla riforma del commercio in Sardegna. Lo facciamo con lo spirito che apprezza il lavoro che si è svolto in Commissione, un lavoro attento, che ha potuto avere il contributo di tutti, anche naturalmente dell'opposizione. Con lo stesso spirito auspichiamo vengano colte alcune indicazioni che la legge stessa proietta per il futuro, in particolare la necessaria attenzione verso l'attività dei piccoli centri, in funzione della rivitalizzazione dei centri commerciali nei piccoli comuni. Una raccomandazione altresì formuliamo: sintonizzare cioè questo provvedimento con la legge 9 del 2002, per la qual cosa occorrerebbero tempi rapidi. Ci rivolgiamo soprattutto all'Assessore, affinché si determinino le condizioni che il provvedimento stesso pone come presupposto per la propria attuazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Io vorrei ringraziare l'Aula e la Commissione, soprattutto per il lavoro svolto in questi mesi. Ringrazio gli onorevoli consiglieri della minoranza, che hanno partecipato ai lavori della Commissione sempre in maniera produttiva, per il raggiungimento del risultato. Credo che questo provvedimento sia un primo risultato, che serva, comunque, per riiniziare a fare decollare il settore del commercio che oggi è veramente in crisi.
Sappiamo tutti, l'abbiamo già detto nella discussione generale e lo ribadiamo, che presumibilmente, nell'applicazione della legge, emergano norme da migliorare. Siamo pertanto disponibili per ritornare eventualmente in Aula per correggere quanto necessario.
PRESIDENTE. Votiamo la legge col sistema elettronico. Prego i colleghi di predisporsi alla votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato del disegno di legge numero 90/A e della proposta di legge numero 178/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Bruno e Corda hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Frau - Gallus - Gessa - Giagu - Ibba - La Spisa - Ladu - Lanzi - Licandro - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Milia - Oppi - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Rassu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Serra - Soru - Spissu - Uggias - Vargiu.
Si sono astenuti: Artizzu - Moro.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 68
votanti 66
astenuti 2
maggioranza 34
favorevoli 66
(Il Consiglio approva).
Richiesta di inserimento nella programmazione bimestrale dei lavori ex articolo 100
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente. Soltanto per chiedere l'inserimento della proposta di legge di riforma elettorale del nostro Gruppo nella programmazione bimestrale dei lavori, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.
PRESIDENTE. Noi prendiamo nota della sua richiesta, onorevole Capelli. Come concordato con i Presidenti dei Gruppi, chiusa questa tornata consiliare, faremo la programmazione bimestrale.
La seduta è tolta. Il Consiglio è convocato questa sera alle ore 16 e 30.
La seduta è tolta alle ore 13 e 13.
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