Seduta n.469 del 30/04/2004 

CDLXIX SEDUTA

Venerdì 30 aprile 2004

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Vicepresidente SALVATORE SANNA

La seduta è aperta alle ore 10 e 36.

CAPPAI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 aprile 2004 (463), che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Silvestro Ladu ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 30 aprile 2004. Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge:

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

della Regione (Legge finanziaria 2004)" (540/A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 540/A. Si dia lettura dell'articolo 1.

CAPPAI, Segretario:

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

e programmatico

Art. 1

Disposizioni di carattere finanziario

1. È autorizzata, nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, l'emissione di prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo di euro 1.143.320.000, di cui euro 411.320.000 quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) (UPB E03.032 - Cap. 51005).

2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a' termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F), allegata alla presente legge.

3. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).

4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2005; il relativo onere è valutato in euro 106.458.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e S03.051).

5. È accertata al 31 dicembre 2003 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2000 e, altresì, accertata l'economia dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003; sono fatti salvi le operazioni finanziarie effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, gli impegni ed i residui di stanziamento destinati: agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta limitatamente agli importi degli appalti comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio 2003, agli interventi di programmazione negoziata, agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, ai Fondi degli accordi sindacali, nonché i residui derivanti dall'applicazione dei commi 4 bis, 4 ter, 5 bis, e 5 quater dell'articolo 62 di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Sono fatte salve, altresì, le somme sussistenti nel conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 relative agli stanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 12, 13 e 15 del 2003.

7. All'assolvimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 5, si provvede mediante attingimento dai Fondi speciali di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e con la procedura ivi prevista.

8. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2003, stimato in euro 1.663.746.000 (UPB E03.032 - Cap. 51006) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2002 (pari ad euro 3.444.746.000) e il saldo finanziario dell'anno 2003 - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui contratti e autorizzati nello stesso anno (pari ad euro 81.000.000) e il risultato dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 (stimato in euro 1.700.000.000) - mediante ricorso all'indebitamento con le condizioni e le modalità di cui al comma 3 (UPB S03.037); i relativi oneri sono valutati in euro 154.918.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

9. La Giunta regionale, al fine di cogliere le migliori opportunità sul mercato, è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dei rischi di tasso e di cambio legati ad operazioni di prestito ed alla riduzione dell'indebitamento, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.

10. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2004, 2005, 2006; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006 - Cap. 03030)

2004 euro 0

2005 euro 0

2006 euro 0

b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03035)

2004 euro 22.372.000

2005 euro 22.372.000

2006 euro 22.372.000

11. A' termini dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, così come modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 6, lett. b bis), della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella C.

12. A' termini dell'articolo di cui al comma 11, lett. b ter), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone una riduzione, restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella D.

13. Gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un incremento, restano determinati nella misura indicata nella allegata tabella E.

14. Ai fini della predisposizione dell'allegato tecnico (bilancio amministrativo) di cui all'articolo 12 bis, comma 7 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa disposte con le tabelle di cui ai commi 11, 12 e 13, fermo restando lo stanziamento autorizzato per Unità previsionale di base, sono comunque fissate nella salvaguardia degli importi impegnati nel corso dell'esercizio provvisorio per effetto dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14.

15. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del Patto di stabilità interno da stipularsi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 29, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, determina il livello degli impegni e dei pagamenti entro i limiti previsti nell'accordo medesimo, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge regionale n. 3 del 2003.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 60, 89, 543; soppressivi parziali numero 90, 542, 205, 541, 206, 540, 207, 539, 208, 538, 289, 537, 301, 536, 300, 535, 299, 534, 298, 533, 297, 532, 296, 531, 295, 530, 294, 529, 293, 528 e aggiuntivi numero 86, 578. Se ne dia lettura.

CAPPAI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 1

L'articolo 1 è soppresso. (60)

Emendamento soppressivo totale Falconi - Marrocu

Art. 1

L'articolo 1 è soppresso. (89)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

L'articolo 1 è soppresso. (543)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 1

Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (90)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (542)

Emendamento soppressivo parziale Spissu

Art. 1

Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso. (205)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso. (541)

Emendamento soppressivo parziale Spissu

Art. 1

Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso. (206)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso. (540)

Emendamento soppressivo parziale Spissu

Art. 1

Il comma 4 dell'articolo 1 è soppresso. (207)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 4 dell'articolo 1 è soppresso. (539)

Emendamento soppressivo parziale Spissu

Art. 1

Il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso. (208)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso. (538)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è soppresso. (289)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è soppresso. (537)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 1

Il comma 7 dell'articolo 1 è soppresso. (301)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 7 dell'articolo 1 è soppresso. (536)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (300)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (535)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Orrù - Pinna

Art. 1

Il comma 9 dell'articolo 1 è soppresso. (299)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 9 dell'articolo 1 è soppresso. (534)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Cugini

Art. 1

Il comma 10 dell'articolo 1 è soppresso. (298)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 10 dell'articolo 1 è soppresso. (533)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Lai

Art. 1

Il comma 11 dell'articolo 1 è soppresso. (297)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 11 dell'articolo 1 è soppresso. (532)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Morittu - Cugini

Art. 1

Il comma 12 dell'articolo 1 è soppresso. (296)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 12 dell'articolo 1 è soppresso. (531)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Morittu

Art. 1

Il comma 13 dell'articolo 1 è soppresso. (295)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 13 dell'articolo 1 è soppresso. (530)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Morittu

Art. 1

Il comma 14 dell'articolo 1 è soppresso. (294)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 14 dell'articolo 1 è soppresso. (529)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Morittu - Cugini

Art. 1

Il comma 15 dell'articolo 1 è soppresso. (293)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 15 dell'articolo 1 è soppresso. (528)

Emendamento aggiuntivo Secci - Fadda - Giagu - Granella

Art. 1

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

15 bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 18 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289, il disavanzo finanziario, per l'anno 2004, dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti è calcolato sulla base dei parametri previsti dal comma 7, nonché della lettera e) del comma 5, del succitato articolo della stessa legge. (86)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 1

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

15 bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 18 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289, il disavanzo finanziario, per l'anno 2004, dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti è calcolato sulla base dei parametri previsti dal comma 7, nonché della lettera e) del comma 5, del succitato articolo della stessa legge. (578)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Io credo sia opportuno, è la proposta che faccio alla Giunta, poter differire l'esame dell'articolo 1 e dell'articolo 2 alla conclusione della finanziaria, per evidenti conseguenze riepilogative del lavoro che si è concordato, in parte in maniera bilaterale, in parte in maniera unilaterale, però bisogna vedere come avverrà lo sviluppo del lavoro sugli altri articoli. Riteniamo opportuno e produttivo per un miglior lavoro differire la discussione e l'approvazione degli articoli 1 e 2 a conclusione dell'esame dell'intero articolato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo col momentaneo accantonamento degli articoli 1 e 2. Si dia lettura dell'articolo 3.

CAPPAI, Segretario:

Art. 3

Recupero crediti e rimborsi

1. In relazione ai rimborsi relativi ai tributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'Amministrazione regionale, per la quota di propria pertinenza, provvede a rifondere l'erario sulla base dei provvedimenti dei competenti uffici finanziari statali predisposti per l'integrale liquidazione e pagamento dei rimborsi in favore degli aventi diritto.

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 62, 91, 545; soppressivi parziali numero 92, 508; aggiuntivi numero 582. Li diamo per letti, se siamo d'accordo.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 3

L'articolo 3 è soppresso. (62)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 3

L'articolo 3 è soppresso. (91)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 3

L'articolo 3 è soppresso. (545)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 3

Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (92)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 3

Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (508)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 3

Nell'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. Nel comma 14 dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 7 è aggiunta la seguente espressione:

"14 bis. Dalle modalità di recupero dei crediti di cui al precedente comma sono escluse tutte le entrate afferenti alle quote di gettito dei tributi erariali compartecipati dalla Regione per i quali la titolarità e l'esercizio della riscossione coattiva, anche per le quote di pertinenza regionale, permane in capo all'Amministrazione finanziaria statale. (582)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Il 545 e il 508 sono ritirati; sugli altri parlano i colleghi.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 62 ha facoltà di illustrarlo.

VASSALLO (R.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Onorevole Ortu vuole prendere posto, per cortesia? Le chiedo scusa, sono in turno gli onorevoli Licandro e Masia, sarebbe opportuno che prendessero posto in Presidenza.

Uno dei presentatori degli emendamenti numero 91 e 92 ha facoltà di illustrarli.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Sono ritirati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 582 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Se siete d'accordo lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balletto, relatore.

BALLETTO (F.I.-SARDEGNA), relatore. L'emendamento numero 62 è ritirato.

PRESIDENTE. No, solo sul 582 della Giunta regionale, onorevole Balletto.

BALLETTO (F.I.-SARDEGNA), relatore. La Commissione ieri ha stabilito di rimettersi per tutti gli emendamenti all'Aula, quindi si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 582. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

CAPPAI, Segretario:

Art. 4

Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 1983

e n. 14 del 1995

1. Nella legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 12 bis, comma 6, dopo l'espressione "fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria", è inserita la seguente: "fatte salve quelle effettuate tra capitoli classificati "spesa obbligatoria e spesa d'ordine"";

b) nell'articolo 25, comma 2, le parole dopo la parola "recuperi" sono soppresse;

c) nell'articolo 37, comma 1, le parole "enti ed aziende di cui al comma 1 dell'articolo 34 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti e le aziende aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale nonché degli enti istituiti con legge statale, ma sottoposti alla vigilanza - anche delegata - dell'Amministrazione regionale";

d) dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34 bis - Consolidamento dei conti pubblici regionali

1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento Cee 1260 del 21 giugno 1999, l'Assessorato competente in materia di bilancio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie e società compartecipate regionali e società comprese nel settore pubblico allargato del territorio regionale, predispone il quadro complessivo delle entrate e della spesa del medesimo settore pubblico e i conti consolidati della Regione.

2. I conti consolidati di cui al comma 1 sono trasmessi previa certificazione:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica del principio di addizionalità di cui all'articolo 11 del citato regolamento Cee n. 1260 del 1999;

b) alla Giunta regionale, per il supporto alle scelte di programmazione economica e finanziaria e per avviare il monitoraggio e il controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici operanti nel territorio regionale di cui al comma 1;

c) al Consiglio regionale a fini conoscitivi".

2. Per le finalità previste dal progetto "Conti pubblici territoriali" e previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, in linea con gli indirizzi dettati dal Ministero delle finanze in materia di consolidamento, avvalendosi del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali e, qualora necessario, di soggetti esterni in grado di fornire adeguata assistenza tecnica, provvede a:

a) definire gli indirizzi e a dettare le disposizioni per organizzare i flussi informativi finanziari sulla finanza del settore pubblico allargato;

b) definire il campione di enti rilevante ai fini della predisposizione del conto consolidato;

c) stabilire le specifiche tecniche, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati dei documenti contabili riclassificati ai fini del consolidamento dei conti;

d) predisporre il progetto per l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione e all'organizzazione dell'attività del Nucleo regionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 sono utilizzate le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 73 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutate per l'anno 2004 in euro 261.000; dette risorse possono essere, altresì, utilizzate per le finalità previste dalla delibera CIPE n. 36 del 2002, tra cui rientrano l'organizzazione di convegni, pubblicazioni, studi e la corresponsione di incentivi ai componenti del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), è introdotto il seguente:

"1 bis. Al fine del controllo sugli atti degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di soggiorno e di turismo trovano applicazione le disposizioni previste dalla presente legge".

5. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995, già sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, l'espressione: "dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale", è sostituita dalla seguente: "senza essere raddoppiati, dalla data di ricezione da parte del competente Assessorato del bilancio e/o dalle relative variazioni, da trasmettersi entro venti giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della proposta di bilancio regionale e/o delle relative variazioni.".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 63, 93, 546, 583; soppressivi parziali numero 94, 507, 506, 505, 504, 503, 95, 502, 500, 501, 499, 96, 498, 97, 497, 98, 496; aggiuntivi numero 22 e 23.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso. (63)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso. (93)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso. (546)

Emendamento soppressivo totale GIUNTA REGIONALE

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso. (583)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 4

Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso. (94)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso. (507)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera A è soppressa. (506)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera B è soppressa. (505)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera C è soppressa. (504)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera D è soppressa. (503)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Sanna Alberto - Demuru

Art. 4

Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso. (95)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 2 dell'articolo 4 è soppresso. (502)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 2 dell'articolo 4, la lettera A è soppressa. (500)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 2 dell'articolo 4, la lettera B è soppressa. (501)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 2 dell'articolo 4, la lettera C è soppressa. (499)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Sanna Alberto - Sanna Salvatore

Art. 4

Il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso. (96)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso. (498)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Sanna Alberto - Sanna Salvatore

Art. 4

Il comma 4 dell'articolo 4 è soppresso. (97)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 4 dell'articolo 4 è soppresso. (497)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Demuru - Pinna

Art. 4

Il comma 5 dell'articolo 4 è soppresso. (98)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 5 dell'articolo 4 è soppresso. (496)

Emendamento aggiuntivo Piana

Art. 4

All'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

4 bis

Agli stanziamenti dei capitoli 06400 - 06424 - 06449 - 06468 - 06492 - 06523 - 06547 non si applicano le disposizioni relative alla percezione ed ai limiti temporali di conservazione in quanto permangono nel conto dei residui fino ad esaurimento degli stessi, per il perseguimento degli interventi finalizzati alla solidarietà in agricoltura, in conseguenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse assegnate sulla U.P.B. S06.025, S06.072, S06.079, S06.086, S06.092, S06.099, S06.107, S.06.114, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, recando le disposizioni di cui alla L.R. 12.03.1976 n° 12, sono autorizzate le variazioni compensative fra le suddette unità revisionali di base. (22)

Emendamento aggiuntivo Piana

Art. 4

All'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

4 bis

Norma d'interpretazione autentica dell'art. 3

comma 7, L.R. del 22 dicembre 2003

- Per "Riscontro contabile" si intende:

"esclusivamente l'attività di controllo di cui all'art. 46, comma 5/bis, della L.R. 5 maggio 1983, n° 11.

- Per i rendiconti presentati dai Direttori dei Servizi dipartimentali dell'agricoltura in qualità di Funzionari delegati sino data di annullamento dei succitati ordini di accreditamento si intendono:

"oltre ai rendiconti della gestione dell'esercizio 2003, anche i rendiconti, tuttora in fase istruttoria, emessi dopo l'entrata in vigore della L.R. 13 novembre 1998, n° 31. (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 63 ha facoltà di illustrarlo.

Vassallo (R.C.). Mi sembra, Presidente, che ci sia poco da illustrare. Su questo articolo risulta essersi trovata una convergenza di sopprimerlo. Mi limito a prendere atto di tale convergenza, per cui a nostro avviso basta passare al voto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. L'emendamento numero 583 della Giunta è nel senso della soppressione.

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo scusa, capisco l'urgenza, capisco la rapidità, capisco tutto, però per cortesia seguiamo l'ordine e il ritmo che definisce la Presidenza. Se tentiamo delle scorciatoie poi facciamo confusione, qualcuno si distrae, entra in aula all'ultimo momento. Per cortesia seguiamo nella illustrazione e nella votazione l'ordine che è stato già impostato dalla Presidenza. Se ci sono possibilità di accorciare i tempi sarà la Presidenza che proporrà soluzioni in tal senso. Abbiamo illustrato il 63, procediamo col 93.

MARROCU (D.S.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 546 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Poiché la Giunta ha presentato l'emendamento numero 583, noi ritiriamo gli emendamenti numero 546, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 500, 501, 499, 498, 497, 496. Invitiamo i colleghi a ritirare l'emendamento 63 e il 22 e 23 in coerenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 583. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decadono tutti gli emendamenti tranne gli aggiuntivi, che sono il 22 e il 23.

PIANA (U.D.C.). Sono ritirati.

PRESIDENTE. Sono ritirati.

Si dia lettura dell'articolo 5.

CAPPAI, Segretario:

CAPO II

Disposizioni in materia di attività pubbliche e attività produttive

Art. 5

Interventi nel settore dei lavori pubblici

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 3.500.000 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 - Cap. 08125).

2. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 10.000.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, relativi alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali (UPB S08.073 - Cap. 08328).

3. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 1.600.000 per la realizzazione di opere nelle zone termali e per il completamento di stabilimenti termali (UPB S08.039 - Cap. 08143).

4. Per la realizzazione di interventi relativi a invasi e relative opere idriche sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

UPB S08.055 (Cap. 08230)

2004 euro 1.250.000

2005 euro 1.250.000

2006 euro 1.250.000

UPB S08.055 (Cap. 08235)

2004 euro 1.100.000

5. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 500.000 (UPB S08.071 - Cap. 08302).

6. È autorizzata, nell'anno 2004, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (modifiche alla legge finanziaria 2003), l'ulteriore stanziamento di euro 16.000.000 per la realizzazione di interventi nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45; tale stanziamento, unitamente a quello autorizzato dalla citata disposizione, è utilizzato per il finanziamento degli interventi individuati dagli stessi enti e comunicati all'Assessorato dei lavori pubblici entro il 22 dicembre 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2003 (UPB S08.073 - Cap. 08322).

7. È autorizzata, nell'anno 2004, la concessione a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa, di un contributo di euro 2.150.000 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture idrauliche e relative opere di ritenuta del sistema "Flumendosa-Campidano" (UPB S08.055 - Cap. 08226).

8. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 3.500.000 per il completamento dei lavori di ristrutturazione e di ripristino della funzionalità dell'ex Seminario di Cuglieri da adibirsi interamente a sede permanente di formazione della Protezione civile e del Corpo forestale regionali (UPB S08.039 - Cap. 08152).

9. Lo stanziamento proveniente da assegnazioni statali iscritto nell'UPB S08.046 (Cap. 08192), e destinato al Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2001, è conservato nel conto dei residui del bilancio per l'esercizio 2004.

10. Le concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie), possono essere esercitate fino ai tre anni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rideterminate solo in seguito alla verifica del bilancio e della priorità degli utilizzi idrici da parte dell'autorità concedente.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), relativi al restauro e al consolidamento di chiese di particolare valore storico-artistico è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 800.000 (UPB S11.030 - Cap. 11210).

12. Al fine di provvedere all'aggiornamento del prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 24 (Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 60.000 (UPB S08.013 - Cap. 08025).

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 23, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di concessione o di delega, l'Amministrazione regionale provvede all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, il relativo onere è determinato in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla legge regionale n. 1 del 1977, art. 4, lett. i) e legge regionale n. 31 del 1998, art. 9, sulla base delle risorse finanziarie specificatamente destinate al medesimo programma".

14. Per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale si procede con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987, fatte salve le opere concernenti il demanio statale curate dalla Regione a' termini del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ed i casi espressamente motivati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, per i quali si provvede in esecuzione diretta.

15. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2002 si applicano anche agli enti di cui all'articolo 1, della legge regionale n. 24 del 1987e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali 64, 99, 547; soppressivi parziali 631, che è aggiuntivo al 612, 101, 495, 102, 494, 103, 493, 104, 481, 105, 482, 106, 483, 107, 484, 216, 485; i soppressivi parziali numero 215, 486, 214, 487, 213, 488, 212, 489, 211, 490, 210, 491, 209, 492; gli aggiuntivi numero 17, 242, 613, 245, 243, 244, 80, 609, 558 e 611, che è aggiuntivo al 599.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (64)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Pacifico - Pinna

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (99)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (547)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Emendamento all'emendamento n. 612

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S03.006 - voce 1

2004 € 60.000

UPB S03.007 - voce 3 (NI) Interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse regionale e/o locale.

2004 € 24.400.000

2005 € 4.750.000

2006 € 4.750.000

(631)

Emendamento soppressivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 5

Nell'art. 5 sono soppressi i commi da 1 a 5, 7, 8 e da 10 a 14.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.03

2004 € 3.500.000

2005 € 3.500.000

2006 € 3.500.000

UPB S00.07

2004 € 10.000.000

UPB S08.039

2004 € 1.600.000

UPB S08.055

2004 € 1.250.000

2005 € 1.250.000

2006 € 1.250.000

UPB S08.055

2004 € 1.100.000

UPB S00.071

2004 € 500.000

UPB S08.055

2004 € 2.150.000

UPB S08.039

2004 € 3.500.000

UPB S11.030

2004 € 800.000

UPB S08.013

2004 € 60.000

(612)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Pinna - Sanna Alberto

Art. 5

Il comma 1 dell'articolo 5 è soppresso. (101)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 1 dell'articolo 5 è soppresso. (495)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Pirisi

Art. 5

Il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso. (102)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso. (494)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Pirisi - Marrocu

Art. 5

Il comma 3 dell'articolo 5 è soppresso. (103)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 3 dell'articolo 5 è soppresso. (493)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Calledda - Orrù - Pirisi

Art. 5

Il comma 4 dell'articolo 5 è soppresso. (104)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 4 dell'articolo 5 è soppresso. (481)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Calledda - Pirisi

Art. 5

Il comma 5 dell'articolo 5 è soppresso. (105)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 5 dell'articolo 5 è soppresso. (482)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Pacifico - Pinna - Sanna Emanuele - Sanna Alberto

Art. 5

Il comma 6 dell'articolo 5 è soppresso. (106)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 6 dell'articolo 5 è soppresso. (483)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Pirisi - Falconi - Sanna Alberto

Art. 5

Il comma 7 dell'articolo 5 è soppresso. (107)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 7 dell'articolo 5 è soppresso. (484)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 8 dell'articolo 5 è soppresso. (216)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 8 dell'articolo 5 è soppresso. (485)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 9 dell'articolo 5 è soppresso. (215)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 9 dell'articolo 5 è soppresso. (486)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 10 dell'articolo 5 è soppresso. (214)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 10 dell'articolo 5 è soppresso. (487)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 11 dell'articolo 5 è soppresso. (213)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 11 dell'articolo 5 è soppresso. (488)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 12 dell'articolo 5 è soppresso. (212)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 12 dell'articolo 5 è soppresso. (489)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 13 dell'articolo 5 è soppresso. (211)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 13 dell'articolo 5 è soppresso. (490)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 14 dell'articolo 5 è soppresso. (210)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 14 dell'articolo 5 è soppresso. (491)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 15 dell'articolo 5 è soppresso. (209)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 15 dell'articolo 5 è soppresso. (492)

Emendamento aggiuntivo Sanna Salvatore - Cogodi - Secci - Corona - Usai - Cappai - Pisano - Ibba - Tunis - Manca - Corda

Nell'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. E' autorizzata nell'anno 2004 la spesa di euro 1.000.000 per gli oneri di progettazione della SS 387 (UPB S08.081)."

Copertura finanziaria

In aumento

08 - LL.PP.

UPB S08.081 - Progettazione nel settore della viabilità

Anno 2004 euro 1.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.008 - Programmazione negoziata

Anno 2004 euro 1.000.000 (17)

Emendamento aggiuntivo Cassano - Fantola - Pisano - Vargiu

Nell'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. E' autorizzata nell'anno 2004 la spesa di euro 1.500.000 per gli oneri di progettazione esecutiva della SS 131 dal km 203 al km 209,482."

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S08.081 - Progettazione nel settore della viabilità

Anno 2004 euro 1.500.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Programmazione negoziata

Anno 2004 euro 1.500.000 (242)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 5

Interventi nel settore dei lavori pubblici

Nel comma 6 dell'art. 5 dopo le parole "utilizzato per il finanziamento" è inserita la seguente: "a sanatoria". (613)

Emendamento aggiuntivo Cassano - Fantola - Pisano - Vargiu

Nell'articolo 5 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Per il completamento della strada Ossi-Corte Lottane-Sabbie Silicee è autorizzato, per l'anno 2004, un finanziamento di euro 3.500.000 in favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari.

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S08.080 - Investimenti per la viabilità

Anno 2004 euro 3.500.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2004 euro 3.500.000 (245)

Emendamento aggiuntivo Cassano - Fantola - Vargiu - Pisano

Nell'articolo 5 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15 bis. E' autorizzato nell'anno 2004 lo stanziamento di euro 1.000.000 a favore del Comune di Ossi per la realizzazione del raccordo esterno all'abitato da S.P. n. 3 "Su Tuvu" a S.P. n. 3 "Sos Pianos".

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S08.080

Anno 2004 euro 1.000.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Programmazione negoziata

Anno 2004 euro 1.000.000 (243)

Emendamento aggiuntivo Cassano - Vargiu - Pisano - Fantola

Nell'articolo 5 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15 bis. E' autorizzato nell'anno 2004 lo stanziamento di euro 1.000.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari per la realizzazione della strada di collegamento tra i Comuni di Tissi, Ossi e Usini".

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S08.080

Anno 2004 euro 1.000.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Programmazione negoziata

Anno 2004 euro 1.000.000 (244)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5

Norme in materia di edilizia residenziale pubblica

Gli stanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale in favore dei comuni per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata 1992/1995 ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la concessione, in favore di singoli privati, di contributi destinati al recupero di alloggi di civile abitazione, fermo restando il divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse a qualsiasi titolo per le medesime finalità, devono intendersi cumulabili con eventuali altre provvidenze previste da leggi nazionali o regionali per l'acquisto o la costruzione di alloggi, nonché per il contenimento dei consumi energetici. (80)

Emendamento aggiuntivo Scarpa - Sanna Giacomo

Art. 5 bis

Norme in materia di edilizia residenziale pubblica

Gli stanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale in favore dei comuni per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata 1992/1995 ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la concessione, in favore di privati, di contributi destinati al recupero di alloggi di civile abitazione, fermo restando il divieto di cumulo con agevolazioni concesse a qualsiasi titolo per le medesime finalità, devono intendersi cumulabili con eventuali altre provvidenze previste da leggi nazionali o regionali per l'acquisto o la costruzione di alloggi, nonché per il contenimento di consumi energetici. (609)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5 ter

Interventi in materia di conduzione di alloggi in locazione

E' autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di € 2.600.000,00 per il finanziamento ai Comuni degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (concessione dei contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione).

In aumento

UPB S08.045 cap. 08165-01 F.R. N.I.

+ 2.600.000,00 anno 2004

in diminuzione

UPB S03.008 cap. 03040-00

- 2.600.000,00 anno 2004 (558)

Emendamento sostitutivo parziale Rassu - Corona - Petrini

Emendamento all'em. n. 599

Nell'emendamento n. 599 il comma 2 è soppresso.

Nel comma 1 sono soppresse le parole "oltre agli interessi legali". (611)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 5 bis

Fruizione doppio beneficio per acquisto e recupero prima casa

1. I beneficiari di contributo ottenuto ai sensi della legge regionale 30.12.1985, n. 32, per l'acquisto di alloggio, i quali abbiano indebitamente percepito anche quote di contributo ai sensi della legge 17.2.1992, n. 179, nell'ambito del programma regionale quadriennale 1992/95, per interventi di recupero del medesimo alloggio, possono optare per la restituzione della minore tra le due agevolazioni percepite, oltre agli interessi legali, fermo restando il divieto di percepire ulteriori quote del contributo di cui alla citata legge n. 179 del 17.2.1992. Qualora l'interessato opti per la restituzione del contributo di cui alla legge regionale 30.12.1985, n. 32, tale scelta comporta la rinuncia all'intera agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è consentita solamente qualora l'acquisto dell'alloggio con le agevolazioni di cui alla legge regionale 30.12.1985, n. 32, non risultava ancora perfezionato alla data della domanda del contributo di cui alla legge 17.2.1992, n. 179.

3. L'istanza di opzione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al comune che ha concesso il contributo, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (599)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 64 ha facoltà di illustrarlo.

VASSALLO (R.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 99 ha facoltà di illustrarlo.

spissu (d.s.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 547 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). In relazione al successivo 612 sono ritirati gli emendamenti numero 547, 495, 494, 493, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492. Mi sembra non ci sia altro.

PRESIDENTE. Ci sono gli aggiuntivi.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Sugli aggiuntivi vedremo dopo.

PRESIDENTE. C'è l'emendamento 631 della Giunta regionale, si tratta di un emendamento all'emendamento 612.

Per illustrare l'emendamento numero 631 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Darei per illustrati gli emendamenti numero 613 e 612.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 631.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Lo darei per illustrato.

PRESIDENTE. Poco prima che iniziasse la seduta, ed è compreso nell'ultimo fascicolo che è stato messo a disposizione, è stato presentato l'emendamento numero 631, che è un emendamento all'emendamento numero 612. Sospendiamo per due minuti in Aula la seduta per poter dare a tutti i colleghi la possibilità di prendere visione di questo emendamento.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 57, viene ripresa alle ore 10 e 58.)

PRESIDENTE. Colleghi riprendiamo la seduta. Questo meccanismo, che è stato riscontrato a proposito dell'emendamento numero 631, lo ritroveremo anche in altri articoli perché la Giunta presentando i soppressivi poi ha la necessità di spostare la copertura. Quindi è un meccanismo che ritroveremo nel corso dei lavori. Penso e spero che i colleghi abbiano potuto prendere visione di questa proposta e quindi procediamo in tal senso.

Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 631.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Si, l'ho dato per illustrato, l'imputazione dei recuperi è al Fondo nuovi oneri legislativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 631, che è aggiuntivo all'emendamento numero 612, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 612. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Al momento attuale ci troviamo in questa situazione: permangono i commi 6, 9 e 15 dell'articolo 5. Se siamo d'accordo, mettiamo in votazione il testo. C'è un errore, abbiamo ragione noi, allora lo bocciamo. Possiamo procedere alla votazione per bocciare il comma 15. (Viene richiesta la controprova.) Chi è d'accordo per la soppressione del comma 15?

(E' approvato)

Il comma 15 è soppresso, quindi restano in piedi il 6 e il 9. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione il testo relativo ai commi 6 e 9. Chi lo approva alzi la mano. Chiedo scusa, la votazione è annullata.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). In relazione al comma 6 dell'articolo 5, credo che sia opportuno, per la chiarezza delle decisioni che il Consiglio regionale è chiamato ad assumere ed anche per la migliore definizione giuridica della norma, che si specifichi, non so se in forma di emendamento, a questo punto sul piano tecnico specificativo del contenuto della norma stessa, che in questo caso ci troviamo di fronte ad uno stanziamento che è chiaramente previsto in aggiunta a precedenti stanziamenti, ma in funzione di sanatoria di spese che la Regione ha già sostenuto o che intende sostenere per decisione altrui. Che cosa parrebbe sia accaduto, da come è dato di interpretare questa norma? Che essendo da tempo cessata la vigenza della legge regionale 45, alcune amministrazioni abbiano continuato a prevedere, a progettare, a mettere in campo la costruzione di opere pubbliche sulla base di non so quale assunto offerto da un pezzo di amministrazione regionale, mi pare di intendere l'Assessorato dei lavori pubblici che ha competenza in questa materia, mentre un altro pezzo di Regione, il Bilancio e la Programmazione, secondo me correttamente, intendono che la Regione non può dare copertura ad opere pubbliche che non hanno più come riferimento un programma legittimo derivante dalla legge 45. E' accaduto, in tal modo, che alcune amministrazioni abbiano lucrato, ingiustamente e anche abbastanza incautamente, di una presunta possibilità di copertura finanziaria da parte della Regione quando questo non era possibile in base alle leggi. Ora la Regione corre ai ripari o vorrebbe correre ai ripari, cioè riconoscendo copertura finanziaria a queste opere. Può essere che la cosa abbia anche una sua validità, però è un intervento di sanatoria, e credo che debba essere esplicitato in norma che si tratta di un intervento in sanatoria ad evitare che, invece, si apra un canale, una strada attraverso cui altre amministrazioni, per una ritenuta par condicio, possano continuare a dire: "Ma se quella Amministrazione ha potuto progettare e mettere in cantiere un'opera pubblica sulla base di una legge che non c'era più, perché loro sì e non io?", o potrebbe essere che nel censimento di queste cose emergano altre situazioni consimili, per cui la norma deve dire esattamente quello che vuole, quello che intende realizzare e deve precisare che trattasi di un intervento a sanatoria, salve la responsabilità di chi ha dato o pareri sbagliati o ha adottato provvedimenti infondati, ma a fini puramente finanziari di copertura del costo di opere, può essere che la Regione dica: "Per intanto io pago anche opere pubbliche realizzate in assenza di una legge che lo consentiva o perché c'è stata l'interpretazione sbagliata di un dicastero interno, di un Assessorato, e ripeto salva ed impregiudicata la responsabilità di chi ha sbagliato". Non può essere che un pezzo di Regione dica una cosa e l'altro pezzo il contrario e che la Regione non abbia né ragione né torto, o ha ragione una parte e torto l'altra o viceversa. Non è possibile che due Assessorati valutino diversamente il fatto e la cosa sia di nessuna evidenza. Naturalmente sul piano politico la considerazione è amara. Come può accadere che pezzi di amministrazione pubblica di alto livello, quali sono le direzioni degli Assessorati, e la responsabilità è politica, ovviamente, possano dare affidamenti ad alcune amministrazioni che avranno copertura per opere pubbliche che vengono pensate, progettate e messe in cantiere in ragione di una legge che non c'è più. C'è una responsabilità politica, per quanto ci riguarda, e se vi sono responsabilità di altra natura riguarderà chi è preposto ai controlli di altra natura, però di sicuro si è introdotta anche un'ingiustizia; di sicuro si è manifestata ancora una volta un'incapacità, chiamiamola così per usare un eufemismo, di amministrazione, di governo, che pesa sulla qualità della Giunta, del Governo regionale. In ogni caso, per non farla lunga, suggerisco, anche ai fini della migliore efficacia della norma stessa e per dare trasparenza e linearità ed indicare con chiarezza che, essendo questo un intervento di sanatoria di atti di amministrazione incauti ed irregolari, salva ed impregiudicata, ovviamente, la responsabilità politica ed ogni altra responsabilità di diverso ordine, l'intervento nella finanziaria regionale si ha a sanatoria, quindi non costituisce precedente, non può costituire precedente, non può costituire riferimento per consimili altre operazioni, e quindi deve avere l'efficacia misurata che la norma, così com'è scritta e per come verrà letta e per quanto varrà, dovrà avere. E nient'altro; se no c'è il rischio qui di aprire un'altra voragine, oltre che coprire responsabilità che nell'amministrazione pubblica non è possibile che si coprano in tal modo, aprire un'altra voragine nella quale non si sa più che cosa, nel tempo, ci andrà dentro. Chiedo l'intervento, necessario in questo caso, della Giunta regionale di voler precisare, credo anche con un emendamento orale, oralmente esposto, se c'è condivisione dell'Aula, come dire che questa norma è una norma che è e quindi vale solo in sanatoria e non può costituire precedente, ripeto, perché giova ripetere in questo caso, salva la responsabilità di chi ha sbagliato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. L'emendamento numero 613 della Giunta regionale risolve in radice la questione.

(Interruzione del consigliere Cogodi)

Emendamento numero 613.

PRESIDENTE. E' aggiuntivo al comma 6. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 613.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. L'emendamento numero 613 è un emendamento aggiuntivo al comma 6 dell'articolo 5 e in particolare dopo le parole "utilizzato per il finanziamento" è inserita la definizione "a sanatoria".

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, possiamo procedere? Grazie.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione i commi 6 e 9 dell'articolo 5. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvato)

Degli emendamenti aggiuntivi sono rimasti in piedi il 613, l'80, il 609, il 558 e il 611 che è sostitutivo - soppressivo parziale del 599. Il 599 e il 611 vanno abbinati, siamo nelle ultime pagine del fascicolo relativo.

Possiamo procedere col "613" che è stato, peraltro, illustrato dall'Assessore.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Per dire che l'emendamento numero 613, che ha presentato la Giunta, in realtà interviene esattamente nel senso che io mi permettevo prima di richiamare e di esporre. Quindi corrisponde complessivamente a quella finalità, resta il fatto però che sul piano politico resta integra la questione che è stata sollevata, cioè che il Consiglio regionale è costretto, costretto per modo di dire, a provvedere ad una copertura finanziaria di opere che sono state realizzate con una prassi illegittima in gran parte o per la parte che le amministrazioni rappresentano assentita, non so in quale forma, dall'Assessorato dei lavori pubblici della Regione, prassi illegittima che comporta oggi due conseguenze: una disparità di trattamento, perché ci sono amministrazioni che le stesse opere avrebbero voluto o potuto realizzare e non potevano, perché non c'era legge e non c'era finanziamento, e altre amministrazioni, evidentemente più amiche del giaguaro, che hanno potuto realizzare opere che si tengono.

Quindi, che sia chiaro che comunque la sanatoria vale sul piano puramente finanziario, ma non vale la sanatoria sul piano politico, perchè il problema rimane nella sua gravità integro e per chi avrà responsabilità di governo nel futuro si pone il problema di un'altra sanatoria: quella di restituire l'equilibrio e la par condicio alle amministrazioni pubbliche, a partire dai comuni, i quali, se alcuni hanno potuto in questo modo, vi et clam, in modo clandestino e pur violentando la norma, le normative, ottenere un vantaggio, questo non si deve tradurre in svantaggio per altri comuni o amministrazioni che avrebbero bisogno o versassero nelle stesse condizioni.

Quindi, si pone il problema di una ulteriore sanatoria sul piano politico e di governo, che restituisca a chi non ha avuto, perché gli si è detto che non poteva avere, la pari condizione rispetto a chi ugualmente non poteva avere, e invece ha avuto prima gli assensi e oggi ottiene anche i danari per avere opere che, a parità di condizioni, dovevano invece essere affidate ad un programma di opere pubbliche che salvaguardasse i principi non solo della normativa giuridica, ma anche del buonsenso, della giustizia e dell'equità.

Con questa precisazione l'emendamento 613 risponde sul piano formale all'indicazione che abbiamo dato, e che io prima ho rappresentato, sul piano politico lascia, anzi a maggior ragione sottolinea, la necessità di un intervento di sanatoria sul piano della buona amministrazione che dovrà comunque essere effettuato nei programmi di spesa della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 613. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Emendamento 80, Cogodi, Ortu e Vassallo. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento.

VASSALLO (R.C.). Questo è un emendamento, Presidente e colleghi, che non presenta nessuna spesa in quanto i fondi per l'attivazione di questo provvedimento erano già stati stanziati e peraltro già trasferiti ai comuni interessati. Questa tematica è stata sollevata da diversi colleghi in quest'Aula, attraverso diverse interrogazioni, ricordo l'ultima, quella del collega Rassu. E' un emendamento che permette di dare soluzione ad un problema che è sorto, io ritengo per un equivoco, nel senso che l'attivazione di questa norma è avvenuta praticamente in coincidenza con l'attivazione della legge 29, la legge sulla ristrutturazione delle case nei centri storici, dove prevedeva la cumulabilità degli interventi con altre leggi. Non si tratta di permettere la cumulabilità per la stessa fattispecie, per lo stesso intervento di due leggi diverse; si tratta soltanto, così come previsto peraltro nella legge 29, di permettere la cumulabilità di due leggi diverse quando queste non sono utilizzate per la medesima finalità.

Ho visto che la Giunta ha presentato un emendamento che corrisponde a questa problematica, però questo ritengo che quell'emendamento, così come formulato, non risolva sostanzialmente il caso. Peraltro abbiamo visto poc'anzi la buona volontà della Giunta a trovare soluzione per quegli enti, in quel caso enti locali, che avevano agito in palese difformità, io voglio vedere se quest'Aula rispetto, invece, a quelli che sono meno fortunati, ma soprattutto sono anche più deboli, a quei cittadini è possibile che questo Consiglio regionale dia una risposta in termini positivi.

Lo ripeto, non costava nulla, non costa nulla, i soldi sono già stati praticamente spesi, si tratta solamente di creare quel giusto chiarimento che ci permetta di superare un problema che coinvolge praticamente tutti i comuni della Sardegna che hanno ricevuto questi fondi.

PRESIDENTE. L'emendamento 609, Scarpa e più, è simile.

SCARPA (Gruppo Misto). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Emendamento 558, Cogodi, Ortu Vassallo.

Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento.

VASSALLO (R.C.). Il 558 richiama una problematica che noi, tutte le volte che c'è la legge finanziaria, richiamiamo; ma richiamare questa problematica in questo momento è ancora più urgente e, a nostro avviso, doveroso per due ordini di motivi. Perchè la normativa statale per cui il Governo, proprio nell'ultima finanziaria nei famosi tagli ai servizi sociali o al sociale, che esprimeva nei confronti degli enti locali, ha operato il taglio dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1998 numero 431. Di che cosa si tratta? Si tratta di quei trasferimenti statali che lo Stato faceva alle regioni e che poi le regioni trasferivano ai comuni per il sostegno agli affitti; servivano per dare un sostegno agli affitti a quelle famiglie il cui reddito era sotto la soglia della povertà.

Noi sappiamo esattamente qual è il mercato degli affitti oggi, soprattutto nelle grandi città, questa legge permetteva di dare un supporto a queste famiglie. Lo Stato ha tagliato completamente i trasferimenti alle regioni; noi riteniamo che la nostra regione, visto lo stato di crisi persistente nella nostra Isola, abbia un attimo un senso di responsabilità, non segua l'esempio negativo del Governo, faccia la sua parte, per cui stanzi per questa finalità almeno 5 miliardi. Grazie.

PRESIDENTE. Emendamento 611. Ha facoltà di illustrare l'emendamento il consigliere Rassu.

RASSU (F.I.-SARDEGNA). In effetti questo emendamento ricalca in parte... è un emendamento tecnico...

(Proteste in Aula)

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

RASSU (F.I.-SARDEGNA). E' un emendamento che non comporta nessun avanzamento di spesa, non comporta assolutamente nessuna "marchetta", è un emendamento che si rifà all'emendamento...

PRESIDENTE. Onorevole Rassu, per cortesia usiamo un linguaggio un po' più appropriato a quest'Aula.

RASSU (F.I.-SARDEGNA). Stavo solo rispondendo. L'emendamento, di fatto, mi trova concorde con l'emendamento presentato da Cogodi, Ortu e Vassallo, il numero 80, in quanto il principio è esatto, due leggi possono concorrere, seppur con diverso programma e con diverse destinazioni d'uso, anche su uno stesso immobile, cioè due leggi diverse possono concorrere una all'acquisto e un'altra alla ristrutturazione dell'immobile. Questo esiste in tutte le leggi di settore, non vedo perché non dovrebbe esistere nella costruzione e nell'acquisto di case per civile abitazione. Detto questo, nel caso in cui non fosse possibile accettare, poiché la legge 32 e la legge 179 eliminano una l'altra, l'emendamento a firma mia e di altri colleghi propone che dall'emendamento della Giunta sia cassato il comma 2. Tutto qui. Cioè, se si accetta il principio che si vuol sanare una situazione, la si sani. Quindi, non è un emendamento, per essere chiari, per ingarbugliare niente, ma bensì per dare la possibilità effettiva a coloro i quali sono incorsi in questo errore (e sono decine e decine di cittadini in Sardegna), stante la contemporaneità delle leggi, sia data loro la possibilità di sanare il problema.

Quindi io propongo la soppressione del comma 2 dell'emendamento 599 e nel comma 1, se c'è il principio e la volontà di sanare, vengano tolte le parole "oltre agli interessi legali", cioè si faccia restituire il mutuo che questi hanno percepito, si sani e basta. Questo se ciò è possibile, comunque mi trova anche d'accordo la posizione del collega Vassallo. Grazie.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento 599 dlla Giunta regionale, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli altri emendamenti, a partire dal numero 80, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Sono tutti superati, a parere della Giunta, dal 599 e chiedo il ritiro degli emendamenti.

RASSU (F.I.-Sardegna). Ritiro l'emendamento 611.

PRESIDENTE. Colleghi, il 599 della Giunta regionale supererebbe, a sentire l'Assessore, l'80, il 609 e il 558 e se ne chiede il ritiro, il 611 è stato ritirato. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (GRUPPO MISTO). Grazie Presidente, per segnalare la circostanza che l'emendamento della Giunta non supera gli emendamenti del Gruppo, perché la situazione nella quale si sono trovate queste famiglie è quella di aver ottenuto contemporaneamente il mutuo prima casa e il mutuo per il recupero dei centri storici. Sono stati inseriti in graduatoria, hanno già speso le somme, e oggi gli si chiede la restituzione di uno dei due contributi integralmente. Siccome la necessità e l'incompatibilità dei contributi è stata segnalata dopo tre anni dalla spesa, gli emendamenti mirano ad evitare questa restituzione proprio perché le somme sono già nelle disponibilità dei comuni.

L'emendamento della Giunta chiede comunque la restituzione di uno dei due contributi e avrebbe un effetto comunque di obbligare i cittadini a restituire le somme.

PRESIDENTE. Se la posizione della Giunta rimane invariata nel senso che la Giunta ritiene di poter rispondere con l'emendamento 599 non rimane altro che procedere alle votazioni. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Presidente, colleghi, si sta lavorando intorno ad una manovra sulla quale è intervenuto un accordo, e mi pare che ogni tanto questo accordo vacilli, sono le prime fibrillazioni; ora, si è parlato e si è ripetuto che tra un paio di mesi chi verrà a governare avrà tutte le possibilità di modificare, di fare, eccetera. Si è insistito di mantenere la manovra snella, scarna, il minimo indispensabile, eccetera. Ma quale fretta c'è di modificare ulteriormente, di aggravare di certi oneri questa finanziaria se fra due mesi le parti in campo possono rivederla tranquillamente?

Non siamo di fronte ad un'esigenza immediata, stiamo parlando di una materia diversa, e quindi si può tranquillamente accantonare questo problema, ciascuna parte deve accantonarlo, perché non è quella aspettativa, lo stipendio al mese, che a fine mese non sanno come quadrare la mattina con la sera, la colazione con la cena. Queste sono cose che si possono tranquillamente accantonare, ci riferiamo ad un emendamento presentato della Giunta e finisce lì. Grazie colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 80 assieme al numero 609. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 558. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Il 611 è stato ritirato. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 599 della Giunta regionale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (LA MARGHERITA-D.L). Presidente, le vorremmo chiedere se è possibile avere cinque minuti di sospensione per fare il lavoro preparatorio sull'articolo 6; proprio cinque minuti e poi riprendiamo.

PRESIDENTE. Siccome è un lavoro immagino abbastanza lungo e complesso ne concediamo dieci. La seduta è sospesa, i lavori riprendono alle ore 11.40.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 30, viene ripresa alle ore 11 e 53.)

PRESIDENTE. Colleghi, siamo andati ben oltre il tempo della sospensione previsto, possiamo riprendere i lavori; spero che si sia concluso. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Voglio intervenire sulla necessità di sospendere l'articolo 6 perché si stanno riscrivendo due emendamenti sostitutivi agli emendamenti, per cui o si concorda che si possono presentare ancora prima di un'ora e gli uffici accettano, altrimenti si sospende l'articolo 6 e si va all'articolo 7.

PRESIDENTE. Allora, chiariamo subito che non c'è alcuna possibilità di accettare ulteriori presentazioni di emendamenti, a meno che non siano quelli classici che conosciamo. Naturalmente però prima di impegnarmi io aspetterei che ci siano in Aula almeno l'Assessore e possibilmente anche il Presidente e in tal caso, potremmo sospendere l'articolo 6 e passare all'articolo 7. Nel frattempo invito i segretari del Consiglio a prendere posto in Presidenza.

Assessore, c'è la proposta avanzata dall'onorevole Marrocu di sospendere l'articolo 6 e di vederlo successivamente, quindi sarebbe intenzione di questa Presidenza passare direttamente all'articolo 7. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

CAPPELLACCI, Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio. La Giunta è favorevole Presidente.

PRESIDENTE. Colleghi, vediamo, insomma, non ho naturalmente niente in contrario a che l'articolo 6 venga ripreso a conclusione della mattinata, c'è però un problema, che è legato al fatto che laddove vi fosse l'esigenza di presentare emendamenti agli emendamenti, cosa probabile, è necessario farlo un'ora prima che si...

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

LICALDRO, Segretario:

Art. 7

Disposizioni in materia di industria

1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per il sostegno del sistema dei servizi erogati a favore delle imprese del Consorzio in relazione alla crisi industriale del Sulcis-Iglesiente (UPB S09.010 - Cap. 09016).

2. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 16.000.000 (UPB S09.046 - Cap. 09156) per la ricapitalizzazione della SFIRS da utilizzare:

a) quanto a euro 8.000.000 per il rafforzamento della struttura finanziaria e commerciale delle piccole e medie imprese industriali manifatturiere che esportano i loro prodotti nei paesi fuori euro;

b) quanto a euro 8.000.000 a sostegno del comparto tessile regionale nel quadro degli accordi Stato-Regione per il rilancio dello stesso comparto.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2003, è abrogato.

4. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 66.000.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall'EMSA; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S09.048 - Cap. 09159).

5. Al fine di definire le procedure di liquidazione delle SIPAS S.p.A., l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare il proprio credito, pari ad euro 7.315.000, con il proprio debito verso la stessa SIPAS, pari ad euro 7.822.000, derivante dalla gestione degli impianti di Arborea e Thiesi; alla differenza di euro 507.000 si provvede mediante assegnazione alla suddetta società di un finanziamento di pari importo (UPB S09.033 - Cap. 09118).

6. Al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti di depurazione realizzati dalla SIPAS S.p.A. nei comuni di Arborea e Thiesi affidati alla gestione dell'ESAF, è autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo, a favore dello stesso ESAF, di euro 1.240.000 (UPB S08.014 - Cap. 08027).

7. Il personale dipendente della Società di cui al comma 6, che non può godere di esodo agevolato, è trasferito a domanda, nelle more della costituzione della società gestore del servizio idrico integrato, nei ruoli del Consorzio interprovinciale della frutticoltura o dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature; a tal fine è attribuito, nell'anno 2004, ai suddetti enti un contributo complessivo valutato in euro 310.000 da ripartirsi sulla base dell'onere relativo ai rispettivi trasferimenti (UPB S09.035).

8. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 (UPB S09.009).

9. I programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali, previsti dall'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), possono prevedere anche la realizzazione:

a) di infrastrutture a servizio delle imprese insediate nel territorio, a cura dei comuni o di altri enti competenti per territorio;

b) di strutture ad uso pluriaziendale, a cura di consorzi o altri enti economici, con gli aiuti riservati alle imprese.

PRESIDENTE. All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali 66, 231, 549; soppressivi parziali 230, 472, 229, 471, 470, 614 con il 634 aggiuntivo e il 469; il 228, il 468, il 227, il 462, il 226, il 463, il 225, il 464, il 224, il 465, il 288, il 466, il 287, il 467, 461, 460. Gli aggiuntivi 559, 615, 39 e 56, 570 e 579.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (66)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (231)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (549)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 1 dell'articolo 7 è soppresso. (230)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 1 dell'articolo 7 è soppresso. (472)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 2 dell'articolo 7 è soppresso. (229)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 2 dell'articolo 7 è soppresso. (471)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Al comma 2 dell'articolo 7, la lettera A è soppressa. (470)

Emendamento soppressivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Nell'articolo 7 la lettera a) del comma 2 è soppressa.

Conseguentemente l'importo di euro 16.000.000 è sostituito con quello di euro 8.000.000.

Nello stesso articolo 7 è soppresso il comma 9.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S09.046 - € 8.000.000

(614)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Emendamento all'emendamento n. 614

Art. 7

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S03.007 - voce 2

2004 € 8.000.000

(634)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Al comma 2 dell'articolo 7, la lettera B è soppressa. (469)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso. (228)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso. (468)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 4 dell'articolo 7 è soppresso. (227)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 4 dell'articolo 7 è soppresso. (462)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 5 dell'articolo 7 è soppresso. (226)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 5 dell'articolo 7 è soppresso. (463)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 6 dell'articolo 7 è soppresso. (225)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 6 dell'articolo 7 è soppresso. (464)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 7 dell'articolo 7 è soppresso. (224)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 7 dell'articolo 7 è soppresso. (465)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Morittu

Art. 7

Il comma 8 dell'articolo 7 è soppresso. (288)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso. (468)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 8 dell'articolo 7 è soppresso. (466)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Morittu

Art. 7

Il comma 9 dell'articolo 7 è soppresso. (287)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 9 dell'articolo 7 è soppresso. (467)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Al comma 9 dell'articolo 7, la lettera A è soppressa. (461)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Al comma 9 dell'articolo 7, la lettera B è soppressa. (460)

Emendamento aggiuntivo Diana - Sanna Gian Valerio

Art. 7

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. È autorizzata nell'anno 2004, la spesa di euro 750.000 a favore del Consorzio ZIR Valle del Tirso per la realizzazione degli immobili da destinare a sede della medesima ZIR. (UPB S09.038)"

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S09.038 (NI) Consorzi industriali - Investimenti

(Serv. 04 - 02 13 tit. II)

Anno 2004 euro 750.000

In diminuzione

UPB S03.008

Anno 2004 euro 750.000

(539)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Nel comma 1 dell'art. 7 alla fine è inserita la seguente espressione:

", a ripiano delle perdite sostenute a seguito della fermata degli impianti della Portovesme s.r.l. per quanto attiene l'acqua di raffreddamento e depurazione". (615)

Emendamento aggiuntivo Pinna - Spissu

Art. 7

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

All'articolo 7, comma 5 della L.R. 4.12.1998, n. 33, dopo le parole "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" sono aggiunte le parole "nonché dalla SIGMA INVEST S.p.A.".

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in Euro 2.500.000 per l'esercizio 2004, si provvede mediante trasferimento di una somma di pari importo dalla UPB S09.046 (Cap. 09155-00) alla UPB S09.049 (Cap. 09159-00). (39)

Emendamento aggiuntivo Calledda - Falconi - Marrocu - Cugini - Sanna Alberto

Art. 7

Dopo il comma 4 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

7 bis. All'articolo 7, comma 5 della L.R. n. 33 4.12.1998, dopo le parole "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" sono aggiunte le parole "nonché dalla SIGMA INVEST S.p.A.". Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in euro 2.500.000 per l'esercizio 2004, si provvede mediante trasferimento di una somma di pari importo dalla UPB S09.046 (Cap. 09155-00) alla UPB S09.049 (Cap. 09159-00). (56)

Emendamento aggiuntivo Oppi - Secci - Calledda

Art. 7

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7 bis

Modifiche alla L.R. n. 33 del 1998

1. All'articolo 7, comma 5 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, dopo le parole "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" sono aggiunte le seguenti "nonché dalla SIGMA INVEST S.p.A.".

2. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono valutati per l'anno 2004 in euro 2.500.000 (UPB S09.049).

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S09.049

Anno 2004 euro 2.500.000

Per incrementare il cap. 09159

In diminuzione

UPB S09.046

Anno 2004 euro 2.500.000

Mediante lo storno del cap. 09155

(570)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Disposizioni in materia di industria

Nell'art. 7, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4 bis. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, dopo l'espressione "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" è aggiunta la seguente: "nonché dalla SIGMA INVEST S.p.A.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S09.049 (Cap. 09159)

Anno 2004 euro 2.500.000

In diminuzione

UPB S09.046 (Cap. 09155)

Anno 2004 euro 2.500.000

(579)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati a partire dall'emendamento numero 66. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento.

VASSALLO (R.C.). È ritirato.

PRESIDENTE. Il 231 è ritirato. Ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio per illustrare l'emendamento numero 549.

SANNA GIAN VALERIO (LA MARGHERITA- D.L.). L'emendamento 549 è ritirato. Il 472, il 471, il 470, il 469, il 468, il 462, il 463, il 464, il 465; sul 466 se l'Assessore mi dà un attimo di attenzione prima di ritirarlo, sul comma 8 vorrei sapere, poi, nell'ambito dell'intervento dell'Assessore, come mai questa fattispecie di spesa non rientra nell'ambito della programmazione negoziata e viene invece rifinanziata. Questo sistema poteva tranquillamente trovare..., perché io giudico che questo tipo di finanziamento rappresenti un aspetto di squilibrio tra le altre società che hanno operato e che operano nell'ambito della programmazione negoziata che vengono finanziate nell'ambito dei programmi già iscritti e gia finanziati mentre qua si prevede una cosa a parte, però detto questo e chiesta questa precisazione il 466 è ritirato; il 467, 461, 460, credo che siano finiti.

PRESIDENTE. Il 230 e il 229 sono ritirati dal consigliere Spissu. Adesso c'è il 634 che è un emendamento all'emendamento 614 della Giunta regionale. Ha facoltà di parlare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per illustrare l'emendamento.

CAPPELLACCI, Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.

CALLEDDA (D.S.). Ritiro gli emendamenti numero 227, 228, 226, 225, 224 e 287.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). Mi sembra che sia doveroso dire almeno due parole rispetto a questo articolo 7 che reca disposizioni in materia di industria. Noi stiamo assistendo alla distruzione dell'industria. Tutti gli accordi fin qua raggiunti dalla Giunta regionale, con la collaborazione del nostro Assessore, sembra che stiano saltando tutti uno dietro l'altro, le notizie che arrivano da Ottana sono più che preoccupanti. Io ritengo che questi emendamenti, questi pochi impegni di spesa che ci sono in favore del settore siano, non solo assolutamente insufficienti per far fronte all'emergenza, ma addirittura possono essere dannosi, in quanto non facendo riferimento a nessun quadro di insieme, a nessun intervento organico che possa veramente sbloccare la situazione. Per cui accolgo favorevolmente la scrematura che è stata fatta, ma dò un giudizio completamente negativo all'articolo 7 che non soltanto non risolve i problemi, ma non dà nemmeno speranze.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento della Giunta regionale 634 che è un emendamento all'emendamento 614. È un emendamento di copertura come quello che avevamo visto nell'articolo precedente. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento 614. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo naturalmente senza la lettera A del comma 2 e senza il comma 9. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Al comma 7, sul personale SIPAS si dice che verrà trasferito, a domanda, nelle more della costituzione della società gestore del servizio idrico integrato nei ruoli del consorzio interprovinciale della frutticoltura o dell'ente sarda acquedotti e fognature. Il consorzio interprovinciale della frutticoltura non è un ente strumentale regionale, è un consorzio di enti a cui partecipa anche la Regione. Può essere trasferito d'ufficio con una norma regionale, questo personale, al consorzio per la frutticoltura? È una domanda, nel senso che è un ente al quale la Regione partecipa, la Regione esercita un controllo, però vi partecipa anche la Provincia, vi partecipano anche altri soggetti pubblici, i comuni, vi partecipano però anche i soggetti privati, penso alle associazioni agricole, che costituiscono questo Ente e quindi non so se la Regione può disporre, per questo Ente, sul personale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Presidente della Regione. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.), Presidente della Regione. Se non ricordo male, ma naturalmente posso anche sbagliare, perché parlo a mente, così, mi pare che la 31 avesse incluso non tra gli enti strumentali, ma tra gli enti assimilati agli strumentali, i consorzi dell'ortofrutta di Cagliari, Oristano e Sassari. Mi pare che in uno degli articoli della 31 ci sia l'estensione dei benefici e del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti; mi pare di ricordare in questo modo, ma nel corso della discussione possiamo anche verificarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cappai. Ne ha facoltà.

CAPPAI (U.D.C.). A seguito del chiarimento del Presidente, anche se la 31 avesse dovuto prevedere questo, in questo ente stranamente avvengono due cose: c'è metà del personale che è considerato dipendente di ente pubblico e metà del personale che è considerato dipendente ed ha un contratto che si rifà al contratto delle cooperative, cioè è un personale salariato non dipendente dell'ente. Quindi ci dev'essere qualche errore. Pur essendo stato inserito non è considerato personale dipendente a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Ad ulteriore chiarimento, il trattamento economico non esiste per il consorzio della frutticoltura trattamento pubblico, anzi una legge regionale ancora in vigore prevede che al personale operaio, tecnico e impiegatizio del consorzio della frutticoltura si applichi un contratto di natura privatistica ed individua anche il contratto nazionale di riferimento che è quello dei consorzi ortofrutticoli a livello nazionale, come riferimento. Il consorzio della frutticoltura, in virtù di un atto proprio, precedente all'inserimento del consorzio, la legge 31, applicava ai tecnici e agli impiegati il modo di decisione autonoma, estendeva ai dipendenti del consorzio la normativa contrattuale dei dipendenti regionali, ma era un atto del consorzio di frutticoltura. La legge regionale in vigore in questo momento - ero io in quest'Aula propositore di un emendamento che fu accolto - prevede che ai dipendenti del consorzio si applichi un contratto di natura privatistica, che è quello per tecnici impiegati ed operai dei consorzi ortofrutticoli. E' un problema che so non essere risolto perché ha creato una situazione un po' ibrida tra pubblico e privato, ma è quella stessa situazione che si è creata nell'Ente Foreste, per cui agli operai e tecnici, pur essendo l'Ente un ente pubblico, gli viene riconosciuto un trattamento economico di natura privatistica. Stessa cosa è avvenuta per il consorzio frutticoltura, poi che la legge sia completamente attuata oppure no..., ma non ho dubbi che la legge sia ancora in vigore, legge che è stata approvata in quest'Aula, prevede che a questi lavoratori tecnici, operai ed impiegati sia estesa quella norma contrattuale.

E' rimasta per alcune figure del consorzio frutticoltura, quelli a cui già si applicava il contratto regionali, ma per estensione di atti propri del consorzio, non per un'estensione di una norma di legge del Consiglio regionale, un trattamento economico. Io lo pongo solo per capire - non voglio entrare adesso in merito alle questioni del consorzio frutticoltura - se è legittimo che la Regione possa decidere che personale che appartiene a una società come la SIPAS, che è una società per azioni, possa essere trasferito a una società controllata dalla SIPAS a un ente di cui la Regione è, sì, soggetto di controllo, ma non è un ente strumentale in tutti i sensi, quindi c'è un problema di natura economica, di trattamento del personale, di qualifiche, di professionalità, di ruoli, di competenze. Credo che qualche problema ci sia, tutto qui, non voglio sollevare altre questioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Presidente della Regione. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.), Presidente della Regione. Il Presidente dell'Assemblea ricorda che - questo l'ho potuto verificare in questi minuti - in attuazione di una sentenza del TAR della Sardegna che definiva come ente strumentale il consorzio ortofrutticolo di Cagliari, nella legge 31 fu approvata una norma che recitava più o meno così: "Nelle more dell'approvazione della legge di riordino dei consorzi... vengono applicate ai consorzi ortofrutticoli della Regione Sardegna le norme della presente legge, cioè la 31". In questo momento la 31 si applica a loro per quanto riguarda l'organizzazione e tutto quanto, naturalmente rimane - e questo è come diceva lei - che il personale è disciplinato da un rapporto di lavoro che riguarda il contratto dell'agricoltura. Io ritengo che sia possibile per la Regione Sardegna intervenire sull'argomento, ma naturalmente questa è una valutazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Abbiamo come alternativa quella di sospendere questo comma. Possiamo andare avanti, onorevole Marrocu? Benissimo, procediamo.

Metto in votazione l'articolo 7, secondo quanto specificato prima, cioè senza la lettera a)e il comma 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Adesso passiamo agli emendamenti aggiuntivi. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 615.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 559 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 39, che è uguale al 56, al 570 e al 579, ha facoltà di illustrarlo.

PINNA (D.S.). Lo do per illustrato, perché se viene confermato l'emendamento della Giunta regionale o li unifichiamo oppure il nostro lo ritiriamo e lasciamo quello della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). Soltanto per capire, perché io capisco la necessità di procedere anche celermente, però l'emendamento 615, che si inserisce a integrazione del comma 1 all'articolo 7, fa sì che l'intervento sia… mentre nel comma 1 è destinato al favore del sistema delle imprese, del Consorzio, con l'aggiunta operata attraverso questo emendamento 615 viene finalizzato agli impianti della Portovesme S.r.l.. Capisco le difficoltà di tutti, compresa la grande industria Portovesme S.r.l, però mi sembra che se c'è un problema a Portovesme sia un problema complessivo, per cui se un beneficio ci deve essere penso dovrebbe essere ripartito sulla base dello stanziamento operato in favore delle industrie della zona. Se no, tra l'altro, sembra che si preveda un aiuto finalizzato, un aiuto che va anche contro le norme della libera concorrenza. Non lo so, io l'ho letta adesso, può darsi che sbagli, però dato che avevo questo dubbio, ho voluto esternarlo pubblicamente in quest'aula, se non è così spiegatemi esattamente com'è. Per cui gli emendamenti forse sarebbe bene anche illustrarli in modo da capirci.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliare Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Siccome bisogna evitare gli equivoci, è un caso completamente diverso. Il consorzio industriale del Sulcis-Iglesiente ha due impianti: un impianto di sollevamento per acqua di raffreddamento e la Portovesme S.r.l. assieme alle altre aziende è il maggiore consumatore, e ha un impianto che è destinato totalmente per i reflui della Portovesme S.r.l.. Nel momento in cui si sono fermati gli impianti - non per responsabilità del Consorzio - è chiaro che non ci sono state le entrate, eccetera, mentre rimangono le spese. Quindi, a causa della fermata, del blocco del settore per il problema energetico nel polo di Portovesme il Consorzio praticamente ha avuto delle perdite notevolissime, indipendenti dalla propria volontà, ma per problemi che sono di carattere generale.

Il problema della Portovesme S.r.l., che è una società privata, è stato risolto, questo praticamente rende giustizia, nel senso che questi hanno personale che non viene pagato, hanno le spese generali, hanno la manutenzione degli impianti, eccetera, che praticamente hanno determinato una sfasatura tale da giustificare l'intervento che è stato prospettato, ma non può essere distribuito fra gli altri. Gli unici impianti sono quelli e sono a disposizione di quell'azienda; per non aumentare il prezzo da parte della Portovesme S.r.l., l'impianto di depurazione è a totale carico e completamente a disposizione della Portovesme S.r.l..

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.

CALLEDDA (D.S.). Brevemente, Presidente, perché le considerazioni fatte dal collega Vassallo, seguite dell'intervento dell'onorevole Oppi, pongono in evidenza un problema: intanto l'intervento non è legato alla Portovesme S.r.l. in quanto tale, perché se così fosse probabilmente avrebbe ragione l'onorevole Vassallo. Ha spiegato molto bene il collega Oppi, quindi credo che su questo sia necessario che l'intero Consiglio si esprima favorevolmente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 615. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Chiedo scusa, sugli altri emendamenti che sono ancora in votazione è necessario acquisire il parere della Giunta, a partire dal 559.

DIANA (A.N.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Il 39 è ritirato? Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (D.S.). Presidente, dicevo già prima che siamo d'accordo con l'emendamento presentato dalla Giunta. Possiamo ritirare il nostro emendamento perché è un problema che abbiamo sollevato tre anni fa, adesso la Giunta ha accolto questa proposta e quindi siamo favorevoli a ritirarlo e votare quello della Giunta, se la Giunta lo conferma.

PRESIDENTE. Se vengono ritirati anche il 56 e il 570, che sono di materia simile, possiamo passare direttamente alla votazione del 579 della Giunta.

PINNA (D.S.). Il 39 è ritirato.

PRESIDENTE. Il 39 è stato ritirato. Ha domandato di parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.

CALLEDDA (D.S.). Per confermare quanto poc'anzi ha detto l'onorevole Pinna: se la Giunta mantiene il suo emendamento anch'io sono disponibile a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo, siccome mi pare che la Giunta non abbia espresso intenzione di ritirarlo, l'emendamento permane. Quindi il 39 e il 56 vengono ritirati, il 570, Oppi e più, è ritirato. Metto in votazione l'emendamento numero 579.

Ha domandato di parlare il consigliere Murgia sulla modalità di voto. Ne ha facoltà.

MURGIA (A.N.). Chiedo il voto elettronico palese.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Murgia?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri DIANA, FRAU, LIORI, SATTA, BALLETTO, LICANDRO, MILIA.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 579.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU - BIGGIO - CALLEDDA - CAPPAI - CASSANO - COGODI - CONTU - CORONA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - FANTOLA - FOIS - FRAU - GIOVANNELLI - GRANELLA - LA SPISA - LAI - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MORITTU - MURGIA - ONIDA - OPPI - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PETRINI - PIANA - PILO - PINNA - PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Gian Valerio - SATTA - SCANO - SCARPA - SECCI - SELIS - SPISSU - VARGIU - VASSALLO.

Si sono astenuti i consiglieri: BUSINCO - CARLONI - LOCCI - PIRASTU - SANNA Salvatore - TUNIS.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 62

Votanti 56

Astenuti 6

Maggioranza 29

Favorevoli 56

(Il Consiglio approva).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CAPPAI, Segretario:

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 1993

1. Nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è abrogato;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Domande

"1. La domanda per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compilata in conformità alla modulistica approvata dalla Giunta regionale, deve essere presentata, corredata della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati prima dell'inizio dei lavori.

2. In pari data, copia della domanda in bollo, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata a cura degli interessati all'Assessorato regionale del turismo corredata del certificato C.C.I.A.A. non scaduto, del certificato di classifica provvisoria rilasciato dal Comune relativamente al progetto che si intende realizzare e, se trattasi di struttura ricettiva in attività, di idonea documentazione attestante la classifica posseduta nel quinquennio in corso.

3. Gli enti creditizi convenzionati, contestualmente alla proposta di concessione delle agevolazioni devono dichiarare che la società per la realizzazione dell'intervento proposto è in possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti coinvolti.

4. La stipula del contratto di mutuo e l'inizio dei lavori deve avvenire, pena la revoca delle agevolazioni, entro un anno dall'emissione del provvedimento di concessione del contributo in conto interessi.

5. Al completamento dell'investimento, gli enti creditizi convenzionati devono allegare, oltre alla specifica documentazione, anche una copia dell'atto amministrativo di autorizzazione ad edificare con allegati grafici, rilasciata dai competenti enti".

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 67, 223, 550, 587; soppressivi parziali numero 222, 459, 458, 457, 221, 220, 219, 113 e gli aggiuntivi numero 8 e 81.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (67)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (223)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (550)

Emendamento soppressivo totale GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Modifiche alla L.R. 40/93

L'articolo 8 è soppresso. (587)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Orrù - Calledda

Art. 8

Il comma 1 dell'articolo 8 è soppresso. (222)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 8

Il comma 1 dell'articolo 8 è soppresso. (459)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 8

Al comma 1 dell'articolo 8, la lettera A è soppressa. (458)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 8

Al comma 1 dell'articolo 8, la lettera B è soppressa. (457)

Emendamento soppressivo parziale Spissu- Calledda - Lai

Art. 8

Il comma 2 dell'articolo 8 è soppresso. (221)

Emendamento soppressivo parziale Spissu- Calledda - Lai

Art. 8

Il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso. (220)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 8

Il comma 4 dell'articolo 8 è soppresso. (219)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Calledda - Morittu - Lai

Art. 8

Il comma 5 dell'articolo 8 è soppresso. (113)

Emendamento aggiuntivo Rasssu

Art. 8

È inserito il seguente articolo 8 bis:

La Regione, nel riconoscere il ruolo delle forme associative di promozione urbana, costituite in prevalenza da piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, quali strumenti di rivitalizzazione dei centri urbani, ne promuove l'adesione ad organismi misto pubblico - privati (con la partecipazione anche delle associazioni più rappresentative degli operatori commerciali, turistici e dei servizi), che, a livello locale, organizzino, coordinino e gestiscano iniziative atte a migliorare l'accoglienza all'utenza nonché l'offerta commerciale, turistica e dei servizi connessi.

A tal fine ai Consorzi o Associazioni, che svolgano, senza scopo di lucro, attività di promozione e/o marketing urbano, può essere concesso un contributo del 50% per le spese sostenute per la partecipazione alle iniziativedi promozione elaborate e attuate da detti organismi pubblico-privati, sulla base di programmi (che possono riguardare anche interventi di recupero di immobili, spazi e aree pubbliche), anche a valenza pluriennale, preventivamente approvati dalla Regione.

Hano titolo ad ottenere detto contributo i Consorzi o Associazioni che siano in attività da almeno un biennio e abbiano attuato iniziative - con la partecipazione di non meno di 50 imprese - atte ad attrarre e fidelizzare flussi di utenza significativi, avendo come obiettivo la rivitalizzazione del centro urbano. A tal fine è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di 1.000.000 euro.

Copertura finanziaria

07 - TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

in aumento

UPB S07.045 + 1.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

in diminuzione

UPB S03.008 - 1.000.000 (8)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8 bis

Norme in materia di commercio

Nelle more dell'adozione di un apposito provvedimento organico di disciplina dell'attività commerciale sul territorio regionale, le funzioni amministrative in materia di commercio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 della Legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, già delegate alle Province, sono trasferite ai Comuni.

Nel territorio della Regione trova attuazione il disposto di cui all'art. 55 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

In applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 della Legge regionale 16 giugno 1994, n. 32.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Commercio, in coerenza con le normative vigenti in materia di commercio, approva entro 15 giorni apposite direttive attuative. (81)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

A questo articolo è stato presentato, dalla Giunta regionale, l'emendamento numero 587 che sopprime l'articolo, quindi se non vi è niente in contrario passerei direttamente al 587, perché nel caso venisse approvato è chiaro che oltre all'articolo decadono anche gli emendamenti che sono stati presentati.

Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Siamo d'accordo, chiedo però il voto palese elettronico.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri SPISSU, SECCI, BIANCU, MARROCU, SANNA Emanuele, PIRISI, DORE.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 587.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Onorevole Tunis, lei si è astenuto o ha votato a favore?

TUNIS (U.D.R.-Centro). A favore.

PRESIDENTE. Onorevole Dore?

DORE (La Margherita-D.L.). Favorevole.

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BIANCU - BIGGIO - BUSINCO - CALLEDDA - CAPPAI - CASSANO - COGODI - CORONA - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - DORE - FANTOLA - FOIS - FRAU - GIOVANNELLI LAI - LICANDRO - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MURGIA - ONIDA - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PIANA - PILO - PIRASTU - PIRISI - PISANO - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SATTA - SCANO - SCARPA - SECCI - SPISSU - TUNIS - USAI - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 53

Votanti 53

Maggioranza 27

Favorevoli 53

(Il Consiglio approva).

Chiedo scusa, abbiamo gli emendamenti numero 8 e 81, aggiuntivi all'articolo 8.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). L'emendamento numero 8 è ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento 81?

COGODI (R.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

CAPPAI, Segretario:

Art. 9

Interventi nel settore dei trasporti

1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 83.085.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020).

2. Per la compiuta attuazione del progetto Port Net Med Plus, da realizzare tramite l'operatività del Centro regionale di eccellenza/esperienza marittima, è autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 176.000 (UPB S13.019 - Cap. 13045).

3. Per l'aggiornamento annuale del Piano regionale del trasporto delle merci è autorizzata la complessiva spesa di euro 950.000, in ragione di euro 350.000 per l'anno 2004 e euro 300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; tale stanziamento può essere utilizzato anche per la predisposizione di studi di fattibilità riguardanti interventi previsti nel Piano regionale del trasporto delle merci (UPB S13.023 - Cap. 13049).

4. Per l'espletamento dei compiti istituzionali derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di Programma Quadro sulla Mobilità 2003-2008, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 (UPB S13. 005 - Cap. 13007).

5. È autorizzata la spesa di euro 600.000 nell'anno 2004 e di euro 400.000 per gli anni successivi al fine di garantire l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale della mobiltà (UPB S13.031).

6. Al fine di assicurare un sempre maggior standard qualitativo degli aeroporti isolani è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 3.300.000 per il completamento e il potenziamento funzionale delle loro infrastrutture ed attrezzature; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S13.024 - Cap. 13057).

7. A valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), una quota parte dello stanziamento, non inferiore ad euro 2.500.000, è destinata ad iniziative di marketing volte alla promozione della Sardegna al di fuori del proprio territorio attraverso le opportunità offerte dai collegamenti aerei (UPB S01.043 - Cap. 01110).

8. Il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax è individuato, in sostituzione dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento organico per l'aeroporto di Tortolì-Arbatax previsto dall'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - legge finanziaria 1997 - e disposizioni varie), e successive integrazioni e modificazioni.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il soggetto attuatore di cui al comma 6 apposita convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori da individuarsi con deliberazione di Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

10. Per le finalità previste nei precedenti commi 6 e 7 si fa fronte con le disponibilità recate dal titolo di spesa 11.3.08/I della Legge n. 268 del 1974 nonché con le disponibilità derivanti dal riversamento nelle entrate del bilancio della Regione delle somme a suo tempo erogate alla Amministrazione provinciale di Nuoro e non utilizzate; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S13.024).

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 68, 114, 551; soppressivi parziali numero 588, col 633 aggiuntivo, 115, 456, 447, 17, 448, 116, 449, 239, 450, 238, 451, 237, 452, 236, 453, 235, 454, 234, 455 e basta.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

L'articolo 9 è soppresso. (68)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Morittu - Marrocu - Pirisi

L'articolo 9 è soppresso. (114)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

L'articolo 9 è soppresso. (551)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Copertura finanziaria all'emendamento n. 588

In diminuzione

UPB S13.023 2004 € 350.000

2005 € 300.000

2006 € 300.000

UPB S13.031 2004 € 400.000

UPB S13.024 2004 € 3.300.000

In aumento

UPB S03.006 (voce 1) 2004 € 1.350.000

UPB S03.007 2004 € 3.300.000

(NI) Voce 2 Investimenti vari nei settori produttivi (633)

Emendamento soppressivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 9

Interventi nel settore dei trasporti

Nell'articolo 9 i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi. (588)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Pinna

Il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso. (115)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso. (456)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso. (447)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Sanna Salvatore

Il comma 3 dell'articolo 9 è soppresso. (117)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 3 dell'articolo 9 è soppresso. (448)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Sanna Salvatore - Pinna

Il comma 4 dell'articolo 9 è soppresso. (116)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 4 dell'articolo 9 è soppresso. (449)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Orrù - Marrocu

Il comma 5 dell'articolo 9 è soppresso. (239)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 5 dell'articolo 9 è soppresso. (450)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Orrù - Marrocu

Il comma 6 dell'articolo 9 è soppresso. (238)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 6 dell'articolo 9 è soppresso. (451)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Morittu

Il comma 7 dell'articolo 9 è soppresso. (237)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 7 dell'articolo 9 è soppresso. (452)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Il comma 8 dell'articolo 9 è soppresso. (236)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 8 dell'articolo 9 è soppresso. (453)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Il comma 9 dell'articolo 9 è soppresso. (235)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 9 dell'articolo 9 è soppresso. (454)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Il comma 10 dell'articolo 9 è soppresso. (234)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 10 dell'articolo 9 è soppresso. (455)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 68, soppressivo totale, presentato dai consiglieri Cogodi e Vassallo.

COGODI (R.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. E' ritirato. Emendamento 114, Spissu, Morittu, Marrocu.

SPISSU (D.S.). E' ritirato.

PRESIDENTE. E' ritirato. Emendamento 551, Sanna Gian Valerio e più.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Ritirato.

PRESIDENTE. E' ritirato. Adesso c'è l'emendamento 633 della Giunta regionale, si tratta di un emendamento all'emendamento 588 e sopprime i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi se i colleghi sono d'accordo avremo...

Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Volevo domandare chiarimenti sul 633, perchè non si capisce bene dove vanno a finire questi denari. In aumento dove? Cosa significa: Voce 2, investimenti vari nei settori produttivi?

PRESIDENTE. Onorevole Sanna, facciamo intervenire l'Assessore per chiarire questo punto. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Le somme vengono trasferite al FNOL, il quale comprende due categorie: futuri oneri legislativi per investimenti e un'altra, che è invece quella degli investimenti vari nei settori produttivi, che è definita in termini più ampi e generici possibili al fine di consentirne poi la programmazione con la maggiore elasticità possibile. Però il principio è sempre lo stesso, quello del FNOL.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 633. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento 588 che sopprime i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Rimangono soltanto il comma 1 con gli emendamenti 115 e 456, il comma 2 con l'emendamento 447 e il comma 4 con gli emendamenti 116 e 449. Partiamo dall'emendamento 115 al comma 1 che è ritirato. Colleghi, con l'approvazione dell'emendamento 588, abbiamo soppresso i commi 3, 5, 6, 7 quindi rimangono i commi 1, 2 e 4; stiamo vedendo gli emendamenti presentati ai commi 1, 2 e 4 partendo dal 115 che è stato ritirato.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Sono tutti ritirati.

PRESIDENTE. Sono tutti ritirati. Quindi possiamo mettere in votazione i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei chiarire un aspetto procedurale che mi sembra importante; abbiamo sospeso l'articolo 6 per poterlo esaminare a seguito della presentazione di emendamenti all'emendamento. Voglio precisare che gli emendamenti agli emendamenti possono essere presentati un'ora prima della seduta, quindi se c'è la necessità di approvarlo entro oggi è chiaro che dobbiamo prevedere una seduta pomeridiana, se no anche l'articolo 6 viene rinviato alla ripresa che immagino possa essere ipotizzata per martedì. Quindi, decidano i Gruppi come intendono procedere; se si vuole esaminare stasera possiamo fare una sospensione di un'ora e riprendere alle 15, se no fatemi sapere. Intanto passiamo all'articolo 10.

Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Presidente, siccome abbiamo lavorato stamattina a programmare il lavoro d'Aula in maniera da contenere i tempi, le discussioni e anche gli aggiustamenti che devono essere fatti, l'impegno era di chiudere stamattina sull'articolo 9 e, potendo gestire retroattivamente con i vincoli dei tempi, l'articolo 6 saremo tornati indietro, diversamente andiamo direttamente a martedì con la possibilità di iniziare alle 10.30 perchè alle 10 con i colleghi possiamo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto questa mattina, per poter procedere per tutta la giornata in maniera coordinata. Quindi la proposta è fermarsi adesso.

PRESIDENTE. Ci sono osservazioni alla proposta dell'onorevole Sanna?

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Chiedo al Presidente di valutare se si poteva, comunque, completare almeno l'articolo 6. Si tratta di due emendamenti che sono stati definiti e concordati tutti insieme, è vero che ci sono emendamenti ad emendamenti, però potrebbero essere considerati come emendamenti di coordinamento e andare avanti. Non mi pare che un fatto formale ci possa impedire di chiudere almeno l'articolo 6.

PRESIDENTE. Onorevole Marrocu, questa Presidenza ritiene più opportuno, in questo caso, attenersi rigorosamente al Regolamento, capisco tutte le esigenze, però evitiamo in questo modo di costituire precedenti, quindi preferisco procedere come abbiamo specificato. Onorevole Corona, su che cosa vuole intervenire, sulla proposta dell'onorevole Sanna?

Ha domandato di parlare il consigliere Corona. Ne ha facoltà.

CORONA (F.I.-Sardegna). No, sulla proposta dell'onorevole Marrocu, ma visto che lei ha già preso una posizione, Presidente, non mi esprimo. Grazie.

PRESIDENTE. Ci sono altre osservazioni in relazione all'osservazione dell'onorevole Sanna? Allora siccome vi è la necessità di presentare l'emendamento, o gli emendamenti, un'ora prima della seduta, i lavori di martedì inizieranno alle ore 11.

I lavori riprenderanno martedì alle ore 11, l'emendamento va presentato entro le ore 10.

La seduta è tolta alle ore 12 e 41.



Allegati seduta

CDLXIX SEDUTA

Venerdì 30 aprile 2004

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Vicepresidente SALVATORE SANNA

La seduta è aperta alle ore 10 e 36.

CAPPAI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 aprile 2004 (463), che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Silvestro Ladu ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 30 aprile 2004. Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge:

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

della Regione (Legge finanziaria 2004)" (540/A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 540/A. Si dia lettura dell'articolo 1.

CAPPAI, Segretario:

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

e programmatico

Art. 1

Disposizioni di carattere finanziario

1. È autorizzata, nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, l'emissione di prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo di euro 1.143.320.000, di cui euro 411.320.000 quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) (UPB E03.032 - Cap. 51005).

2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a' termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F), allegata alla presente legge.

3. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).

4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2005; il relativo onere è valutato in euro 106.458.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e S03.051).

5. È accertata al 31 dicembre 2003 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2000 e, altresì, accertata l'economia dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003; sono fatti salvi le operazioni finanziarie effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, gli impegni ed i residui di stanziamento destinati: agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta limitatamente agli importi degli appalti comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio 2003, agli interventi di programmazione negoziata, agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, ai Fondi degli accordi sindacali, nonché i residui derivanti dall'applicazione dei commi 4 bis, 4 ter, 5 bis, e 5 quater dell'articolo 62 di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Sono fatte salve, altresì, le somme sussistenti nel conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 relative agli stanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 12, 13 e 15 del 2003.

7. All'assolvimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 5, si provvede mediante attingimento dai Fondi speciali di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e con la procedura ivi prevista.

8. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2003, stimato in euro 1.663.746.000 (UPB E03.032 - Cap. 51006) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2002 (pari ad euro 3.444.746.000) e il saldo finanziario dell'anno 2003 - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui contratti e autorizzati nello stesso anno (pari ad euro 81.000.000) e il risultato dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 (stimato in euro 1.700.000.000) - mediante ricorso all'indebitamento con le condizioni e le modalità di cui al comma 3 (UPB S03.037); i relativi oneri sono valutati in euro 154.918.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

9. La Giunta regionale, al fine di cogliere le migliori opportunità sul mercato, è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dei rischi di tasso e di cambio legati ad operazioni di prestito ed alla riduzione dell'indebitamento, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.

10. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2004, 2005, 2006; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006 - Cap. 03030)

2004 euro 0

2005 euro 0

2006 euro 0

b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03035)

2004 euro 22.372.000

2005 euro 22.372.000

2006 euro 22.372.000

11. A' termini dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, così come modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 6, lett. b bis), della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella C.

12. A' termini dell'articolo di cui al comma 11, lett. b ter), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone una riduzione, restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella D.

13. Gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un incremento, restano determinati nella misura indicata nella allegata tabella E.

14. Ai fini della predisposizione dell'allegato tecnico (bilancio amministrativo) di cui all'articolo 12 bis, comma 7 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa disposte con le tabelle di cui ai commi 11, 12 e 13, fermo restando lo stanziamento autorizzato per Unità previsionale di base, sono comunque fissate nella salvaguardia degli importi impegnati nel corso dell'esercizio provvisorio per effetto dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14.

15. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del Patto di stabilità interno da stipularsi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 29, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, determina il livello degli impegni e dei pagamenti entro i limiti previsti nell'accordo medesimo, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge regionale n. 3 del 2003.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 60, 89, 543; soppressivi parziali numero 90, 542, 205, 541, 206, 540, 207, 539, 208, 538, 289, 537, 301, 536, 300, 535, 299, 534, 298, 533, 297, 532, 296, 531, 295, 530, 294, 529, 293, 528 e aggiuntivi numero 86, 578. Se ne dia lettura.

CAPPAI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 1

L'articolo 1 è soppresso. (60)

Emendamento soppressivo totale Falconi - Marrocu

Art. 1

L'articolo 1 è soppresso. (89)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

L'articolo 1 è soppresso. (543)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 1

Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (90)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (542)

Emendamento soppressivo parziale Spissu

Art. 1

Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso. (205)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso. (541)

Emendamento soppressivo parziale Spissu

Art. 1

Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso. (206)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso. (540)

Emendamento soppressivo parziale Spissu

Art. 1

Il comma 4 dell'articolo 1 è soppresso. (207)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 4 dell'articolo 1 è soppresso. (539)

Emendamento soppressivo parziale Spissu

Art. 1

Il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso. (208)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso. (538)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è soppresso. (289)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è soppresso. (537)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 1

Il comma 7 dell'articolo 1 è soppresso. (301)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 7 dell'articolo 1 è soppresso. (536)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (300)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (535)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Orrù - Pinna

Art. 1

Il comma 9 dell'articolo 1 è soppresso. (299)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 9 dell'articolo 1 è soppresso. (534)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Cugini

Art. 1

Il comma 10 dell'articolo 1 è soppresso. (298)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 10 dell'articolo 1 è soppresso. (533)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Lai

Art. 1

Il comma 11 dell'articolo 1 è soppresso. (297)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 11 dell'articolo 1 è soppresso. (532)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Morittu - Cugini

Art. 1

Il comma 12 dell'articolo 1 è soppresso. (296)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 12 dell'articolo 1 è soppresso. (531)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Morittu

Art. 1

Il comma 13 dell'articolo 1 è soppresso. (295)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 13 dell'articolo 1 è soppresso. (530)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Morittu

Art. 1

Il comma 14 dell'articolo 1 è soppresso. (294)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 14 dell'articolo 1 è soppresso. (529)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Morittu - Cugini

Art. 1

Il comma 15 dell'articolo 1 è soppresso. (293)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 1

Il comma 15 dell'articolo 1 è soppresso. (528)

Emendamento aggiuntivo Secci - Fadda - Giagu - Granella

Art. 1

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

15 bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 18 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289, il disavanzo finanziario, per l'anno 2004, dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti è calcolato sulla base dei parametri previsti dal comma 7, nonché della lettera e) del comma 5, del succitato articolo della stessa legge. (86)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 1

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

15 bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 18 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289, il disavanzo finanziario, per l'anno 2004, dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti è calcolato sulla base dei parametri previsti dal comma 7, nonché della lettera e) del comma 5, del succitato articolo della stessa legge. (578)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Io credo sia opportuno, è la proposta che faccio alla Giunta, poter differire l'esame dell'articolo 1 e dell'articolo 2 alla conclusione della finanziaria, per evidenti conseguenze riepilogative del lavoro che si è concordato, in parte in maniera bilaterale, in parte in maniera unilaterale, però bisogna vedere come avverrà lo sviluppo del lavoro sugli altri articoli. Riteniamo opportuno e produttivo per un miglior lavoro differire la discussione e l'approvazione degli articoli 1 e 2 a conclusione dell'esame dell'intero articolato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo col momentaneo accantonamento degli articoli 1 e 2. Si dia lettura dell'articolo 3.

CAPPAI, Segretario:

Art. 3

Recupero crediti e rimborsi

1. In relazione ai rimborsi relativi ai tributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'Amministrazione regionale, per la quota di propria pertinenza, provvede a rifondere l'erario sulla base dei provvedimenti dei competenti uffici finanziari statali predisposti per l'integrale liquidazione e pagamento dei rimborsi in favore degli aventi diritto.

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 62, 91, 545; soppressivi parziali numero 92, 508; aggiuntivi numero 582. Li diamo per letti, se siamo d'accordo.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 3

L'articolo 3 è soppresso. (62)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 3

L'articolo 3 è soppresso. (91)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 3

L'articolo 3 è soppresso. (545)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 3

Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (92)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 3

Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (508)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 3

Nell'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. Nel comma 14 dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 7 è aggiunta la seguente espressione:

"14 bis. Dalle modalità di recupero dei crediti di cui al precedente comma sono escluse tutte le entrate afferenti alle quote di gettito dei tributi erariali compartecipati dalla Regione per i quali la titolarità e l'esercizio della riscossione coattiva, anche per le quote di pertinenza regionale, permane in capo all'Amministrazione finanziaria statale. (582)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Il 545 e il 508 sono ritirati; sugli altri parlano i colleghi.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 62 ha facoltà di illustrarlo.

VASSALLO (R.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Onorevole Ortu vuole prendere posto, per cortesia? Le chiedo scusa, sono in turno gli onorevoli Licandro e Masia, sarebbe opportuno che prendessero posto in Presidenza.

Uno dei presentatori degli emendamenti numero 91 e 92 ha facoltà di illustrarli.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Sono ritirati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 582 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Se siete d'accordo lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balletto, relatore.

BALLETTO (F.I.-SARDEGNA), relatore. L'emendamento numero 62 è ritirato.

PRESIDENTE. No, solo sul 582 della Giunta regionale, onorevole Balletto.

BALLETTO (F.I.-SARDEGNA), relatore. La Commissione ieri ha stabilito di rimettersi per tutti gli emendamenti all'Aula, quindi si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 582. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

CAPPAI, Segretario:

Art. 4

Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 1983

e n. 14 del 1995

1. Nella legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 12 bis, comma 6, dopo l'espressione "fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria", è inserita la seguente: "fatte salve quelle effettuate tra capitoli classificati "spesa obbligatoria e spesa d'ordine"";

b) nell'articolo 25, comma 2, le parole dopo la parola "recuperi" sono soppresse;

c) nell'articolo 37, comma 1, le parole "enti ed aziende di cui al comma 1 dell'articolo 34 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti e le aziende aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale nonché degli enti istituiti con legge statale, ma sottoposti alla vigilanza - anche delegata - dell'Amministrazione regionale";

d) dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34 bis - Consolidamento dei conti pubblici regionali

1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento Cee 1260 del 21 giugno 1999, l'Assessorato competente in materia di bilancio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie e società compartecipate regionali e società comprese nel settore pubblico allargato del territorio regionale, predispone il quadro complessivo delle entrate e della spesa del medesimo settore pubblico e i conti consolidati della Regione.

2. I conti consolidati di cui al comma 1 sono trasmessi previa certificazione:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica del principio di addizionalità di cui all'articolo 11 del citato regolamento Cee n. 1260 del 1999;

b) alla Giunta regionale, per il supporto alle scelte di programmazione economica e finanziaria e per avviare il monitoraggio e il controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici operanti nel territorio regionale di cui al comma 1;

c) al Consiglio regionale a fini conoscitivi".

2. Per le finalità previste dal progetto "Conti pubblici territoriali" e previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, in linea con gli indirizzi dettati dal Ministero delle finanze in materia di consolidamento, avvalendosi del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali e, qualora necessario, di soggetti esterni in grado di fornire adeguata assistenza tecnica, provvede a:

a) definire gli indirizzi e a dettare le disposizioni per organizzare i flussi informativi finanziari sulla finanza del settore pubblico allargato;

b) definire il campione di enti rilevante ai fini della predisposizione del conto consolidato;

c) stabilire le specifiche tecniche, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati dei documenti contabili riclassificati ai fini del consolidamento dei conti;

d) predisporre il progetto per l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione e all'organizzazione dell'attività del Nucleo regionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 sono utilizzate le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 73 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutate per l'anno 2004 in euro 261.000; dette risorse possono essere, altresì, utilizzate per le finalità previste dalla delibera CIPE n. 36 del 2002, tra cui rientrano l'organizzazione di convegni, pubblicazioni, studi e la corresponsione di incentivi ai componenti del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), è introdotto il seguente:

"1 bis. Al fine del controllo sugli atti degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di soggiorno e di turismo trovano applicazione le disposizioni previste dalla presente legge".

5. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995, già sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, l'espressione: "dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale", è sostituita dalla seguente: "senza essere raddoppiati, dalla data di ricezione da parte del competente Assessorato del bilancio e/o dalle relative variazioni, da trasmettersi entro venti giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della proposta di bilancio regionale e/o delle relative variazioni.".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 63, 93, 546, 583; soppressivi parziali numero 94, 507, 506, 505, 504, 503, 95, 502, 500, 501, 499, 96, 498, 97, 497, 98, 496; aggiuntivi numero 22 e 23.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso. (63)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso. (93)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso. (546)

Emendamento soppressivo totale GIUNTA REGIONALE

Art. 4

L'articolo 4 è soppresso. (583)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Falconi

Art. 4

Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso. (94)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso. (507)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera A è soppressa. (506)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera B è soppressa. (505)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera C è soppressa. (504)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera D è soppressa. (503)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Sanna Alberto - Demuru

Art. 4

Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso. (95)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 2 dell'articolo 4 è soppresso. (502)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 2 dell'articolo 4, la lettera A è soppressa. (500)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 2 dell'articolo 4, la lettera B è soppressa. (501)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Al comma 2 dell'articolo 4, la lettera C è soppressa. (499)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Sanna Alberto - Sanna Salvatore

Art. 4

Il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso. (96)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso. (498)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Sanna Alberto - Sanna Salvatore

Art. 4

Il comma 4 dell'articolo 4 è soppresso. (97)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 4 dell'articolo 4 è soppresso. (497)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Demuru - Pinna

Art. 4

Il comma 5 dell'articolo 4 è soppresso. (98)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 4

Il comma 5 dell'articolo 4 è soppresso. (496)

Emendamento aggiuntivo Piana

Art. 4

All'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

4 bis

Agli stanziamenti dei capitoli 06400 - 06424 - 06449 - 06468 - 06492 - 06523 - 06547 non si applicano le disposizioni relative alla percezione ed ai limiti temporali di conservazione in quanto permangono nel conto dei residui fino ad esaurimento degli stessi, per il perseguimento degli interventi finalizzati alla solidarietà in agricoltura, in conseguenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse assegnate sulla U.P.B. S06.025, S06.072, S06.079, S06.086, S06.092, S06.099, S06.107, S.06.114, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, recando le disposizioni di cui alla L.R. 12.03.1976 n° 12, sono autorizzate le variazioni compensative fra le suddette unità revisionali di base. (22)

Emendamento aggiuntivo Piana

Art. 4

All'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

4 bis

Norma d'interpretazione autentica dell'art. 3

comma 7, L.R. del 22 dicembre 2003

- Per "Riscontro contabile" si intende:

"esclusivamente l'attività di controllo di cui all'art. 46, comma 5/bis, della L.R. 5 maggio 1983, n° 11.

- Per i rendiconti presentati dai Direttori dei Servizi dipartimentali dell'agricoltura in qualità di Funzionari delegati sino data di annullamento dei succitati ordini di accreditamento si intendono:

"oltre ai rendiconti della gestione dell'esercizio 2003, anche i rendiconti, tuttora in fase istruttoria, emessi dopo l'entrata in vigore della L.R. 13 novembre 1998, n° 31. (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 63 ha facoltà di illustrarlo.

Vassallo (R.C.). Mi sembra, Presidente, che ci sia poco da illustrare. Su questo articolo risulta essersi trovata una convergenza di sopprimerlo. Mi limito a prendere atto di tale convergenza, per cui a nostro avviso basta passare al voto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. L'emendamento numero 583 della Giunta è nel senso della soppressione.

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo scusa, capisco l'urgenza, capisco la rapidità, capisco tutto, però per cortesia seguiamo l'ordine e il ritmo che definisce la Presidenza. Se tentiamo delle scorciatoie poi facciamo confusione, qualcuno si distrae, entra in aula all'ultimo momento. Per cortesia seguiamo nella illustrazione e nella votazione l'ordine che è stato già impostato dalla Presidenza. Se ci sono possibilità di accorciare i tempi sarà la Presidenza che proporrà soluzioni in tal senso. Abbiamo illustrato il 63, procediamo col 93.

MARROCU (D.S.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 546 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Poiché la Giunta ha presentato l'emendamento numero 583, noi ritiriamo gli emendamenti numero 546, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 500, 501, 499, 498, 497, 496. Invitiamo i colleghi a ritirare l'emendamento 63 e il 22 e 23 in coerenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 583. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decadono tutti gli emendamenti tranne gli aggiuntivi, che sono il 22 e il 23.

PIANA (U.D.C.). Sono ritirati.

PRESIDENTE. Sono ritirati.

Si dia lettura dell'articolo 5.

CAPPAI, Segretario:

CAPO II

Disposizioni in materia di attività pubbliche e attività produttive

Art. 5

Interventi nel settore dei lavori pubblici

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 3.500.000 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 - Cap. 08125).

2. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 10.000.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, relativi alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali (UPB S08.073 - Cap. 08328).

3. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 1.600.000 per la realizzazione di opere nelle zone termali e per il completamento di stabilimenti termali (UPB S08.039 - Cap. 08143).

4. Per la realizzazione di interventi relativi a invasi e relative opere idriche sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

UPB S08.055 (Cap. 08230)

2004 euro 1.250.000

2005 euro 1.250.000

2006 euro 1.250.000

UPB S08.055 (Cap. 08235)

2004 euro 1.100.000

5. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 500.000 (UPB S08.071 - Cap. 08302).

6. È autorizzata, nell'anno 2004, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (modifiche alla legge finanziaria 2003), l'ulteriore stanziamento di euro 16.000.000 per la realizzazione di interventi nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45; tale stanziamento, unitamente a quello autorizzato dalla citata disposizione, è utilizzato per il finanziamento degli interventi individuati dagli stessi enti e comunicati all'Assessorato dei lavori pubblici entro il 22 dicembre 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2003 (UPB S08.073 - Cap. 08322).

7. È autorizzata, nell'anno 2004, la concessione a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa, di un contributo di euro 2.150.000 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture idrauliche e relative opere di ritenuta del sistema "Flumendosa-Campidano" (UPB S08.055 - Cap. 08226).

8. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 3.500.000 per il completamento dei lavori di ristrutturazione e di ripristino della funzionalità dell'ex Seminario di Cuglieri da adibirsi interamente a sede permanente di formazione della Protezione civile e del Corpo forestale regionali (UPB S08.039 - Cap. 08152).

9. Lo stanziamento proveniente da assegnazioni statali iscritto nell'UPB S08.046 (Cap. 08192), e destinato al Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2001, è conservato nel conto dei residui del bilancio per l'esercizio 2004.

10. Le concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie), possono essere esercitate fino ai tre anni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rideterminate solo in seguito alla verifica del bilancio e della priorità degli utilizzi idrici da parte dell'autorità concedente.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), relativi al restauro e al consolidamento di chiese di particolare valore storico-artistico è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 800.000 (UPB S11.030 - Cap. 11210).

12. Al fine di provvedere all'aggiornamento del prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 24 (Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 60.000 (UPB S08.013 - Cap. 08025).

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 23, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di concessione o di delega, l'Amministrazione regionale provvede all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, il relativo onere è determinato in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla legge regionale n. 1 del 1977, art. 4, lett. i) e legge regionale n. 31 del 1998, art. 9, sulla base delle risorse finanziarie specificatamente destinate al medesimo programma".

14. Per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale si procede con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987, fatte salve le opere concernenti il demanio statale curate dalla Regione a' termini del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ed i casi espressamente motivati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, per i quali si provvede in esecuzione diretta.

15. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2002 si applicano anche agli enti di cui all'articolo 1, della legge regionale n. 24 del 1987e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali 64, 99, 547; soppressivi parziali 631, che è aggiuntivo al 612, 101, 495, 102, 494, 103, 493, 104, 481, 105, 482, 106, 483, 107, 484, 216, 485; i soppressivi parziali numero 215, 486, 214, 487, 213, 488, 212, 489, 211, 490, 210, 491, 209, 492; gli aggiuntivi numero 17, 242, 613, 245, 243, 244, 80, 609, 558 e 611, che è aggiuntivo al 599.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (64)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Pacifico - Pinna

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (99)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (547)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Emendamento all'emendamento n. 612

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S03.006 - voce 1

2004 € 60.000

UPB S03.007 - voce 3 (NI) Interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse regionale e/o locale.

2004 € 24.400.000

2005 € 4.750.000

2006 € 4.750.000

(631)

Emendamento soppressivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 5

Nell'art. 5 sono soppressi i commi da 1 a 5, 7, 8 e da 10 a 14.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.03

2004 € 3.500.000

2005 € 3.500.000

2006 € 3.500.000

UPB S00.07

2004 € 10.000.000

UPB S08.039

2004 € 1.600.000

UPB S08.055

2004 € 1.250.000

2005 € 1.250.000

2006 € 1.250.000

UPB S08.055

2004 € 1.100.000

UPB S00.071

2004 € 500.000

UPB S08.055

2004 € 2.150.000

UPB S08.039

2004 € 3.500.000

UPB S11.030

2004 € 800.000

UPB S08.013

2004 € 60.000

(612)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Pinna - Sanna Alberto

Art. 5

Il comma 1 dell'articolo 5 è soppresso. (101)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 1 dell'articolo 5 è soppresso. (495)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Pirisi

Art. 5

Il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso. (102)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso. (494)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Pirisi - Marrocu

Art. 5

Il comma 3 dell'articolo 5 è soppresso. (103)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 3 dell'articolo 5 è soppresso. (493)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Calledda - Orrù - Pirisi

Art. 5

Il comma 4 dell'articolo 5 è soppresso. (104)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 4 dell'articolo 5 è soppresso. (481)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Calledda - Pirisi

Art. 5

Il comma 5 dell'articolo 5 è soppresso. (105)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 5 dell'articolo 5 è soppresso. (482)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Pacifico - Pinna - Sanna Emanuele - Sanna Alberto

Art. 5

Il comma 6 dell'articolo 5 è soppresso. (106)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 6 dell'articolo 5 è soppresso. (483)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Pirisi - Falconi - Sanna Alberto

Art. 5

Il comma 7 dell'articolo 5 è soppresso. (107)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 7 dell'articolo 5 è soppresso. (484)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 8 dell'articolo 5 è soppresso. (216)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 8 dell'articolo 5 è soppresso. (485)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 9 dell'articolo 5 è soppresso. (215)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 9 dell'articolo 5 è soppresso. (486)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 10 dell'articolo 5 è soppresso. (214)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 10 dell'articolo 5 è soppresso. (487)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 11 dell'articolo 5 è soppresso. (213)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 11 dell'articolo 5 è soppresso. (488)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 12 dell'articolo 5 è soppresso. (212)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 12 dell'articolo 5 è soppresso. (489)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 13 dell'articolo 5 è soppresso. (211)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 13 dell'articolo 5 è soppresso. (490)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 14 dell'articolo 5 è soppresso. (210)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 14 dell'articolo 5 è soppresso. (491)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 5

Il comma 15 dell'articolo 5 è soppresso. (209)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 5

Il comma 15 dell'articolo 5 è soppresso. (492)

Emendamento aggiuntivo Sanna Salvatore - Cogodi - Secci - Corona - Usai - Cappai - Pisano - Ibba - Tunis - Manca - Corda

Nell'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. E' autorizzata nell'anno 2004 la spesa di euro 1.000.000 per gli oneri di progettazione della SS 387 (UPB S08.081)."

Copertura finanziaria

In aumento

08 - LL.PP.

UPB S08.081 - Progettazione nel settore della viabilità

Anno 2004 euro 1.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.008 - Programmazione negoziata

Anno 2004 euro 1.000.000 (17)

Emendamento aggiuntivo Cassano - Fantola - Pisano - Vargiu

Nell'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. E' autorizzata nell'anno 2004 la spesa di euro 1.500.000 per gli oneri di progettazione esecutiva della SS 131 dal km 203 al km 209,482."

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S08.081 - Progettazione nel settore della viabilità

Anno 2004 euro 1.500.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Programmazione negoziata

Anno 2004 euro 1.500.000 (242)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 5

Interventi nel settore dei lavori pubblici

Nel comma 6 dell'art. 5 dopo le parole "utilizzato per il finanziamento" è inserita la seguente: "a sanatoria". (613)

Emendamento aggiuntivo Cassano - Fantola - Pisano - Vargiu

Nell'articolo 5 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Per il completamento della strada Ossi-Corte Lottane-Sabbie Silicee è autorizzato, per l'anno 2004, un finanziamento di euro 3.500.000 in favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari.

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S08.080 - Investimenti per la viabilità

Anno 2004 euro 3.500.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2004 euro 3.500.000 (245)

Emendamento aggiuntivo Cassano - Fantola - Vargiu - Pisano

Nell'articolo 5 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15 bis. E' autorizzato nell'anno 2004 lo stanziamento di euro 1.000.000 a favore del Comune di Ossi per la realizzazione del raccordo esterno all'abitato da S.P. n. 3 "Su Tuvu" a S.P. n. 3 "Sos Pianos".

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S08.080

Anno 2004 euro 1.000.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Programmazione negoziata

Anno 2004 euro 1.000.000 (243)

Emendamento aggiuntivo Cassano - Vargiu - Pisano - Fantola

Nell'articolo 5 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15 bis. E' autorizzato nell'anno 2004 lo stanziamento di euro 1.000.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari per la realizzazione della strada di collegamento tra i Comuni di Tissi, Ossi e Usini".

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S08.080

Anno 2004 euro 1.000.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Programmazione negoziata

Anno 2004 euro 1.000.000 (244)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5

Norme in materia di edilizia residenziale pubblica

Gli stanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale in favore dei comuni per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata 1992/1995 ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la concessione, in favore di singoli privati, di contributi destinati al recupero di alloggi di civile abitazione, fermo restando il divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse a qualsiasi titolo per le medesime finalità, devono intendersi cumulabili con eventuali altre provvidenze previste da leggi nazionali o regionali per l'acquisto o la costruzione di alloggi, nonché per il contenimento dei consumi energetici. (80)

Emendamento aggiuntivo Scarpa - Sanna Giacomo

Art. 5 bis

Norme in materia di edilizia residenziale pubblica

Gli stanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale in favore dei comuni per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata 1992/1995 ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la concessione, in favore di privati, di contributi destinati al recupero di alloggi di civile abitazione, fermo restando il divieto di cumulo con agevolazioni concesse a qualsiasi titolo per le medesime finalità, devono intendersi cumulabili con eventuali altre provvidenze previste da leggi nazionali o regionali per l'acquisto o la costruzione di alloggi, nonché per il contenimento di consumi energetici. (609)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5 ter

Interventi in materia di conduzione di alloggi in locazione

E' autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di € 2.600.000,00 per il finanziamento ai Comuni degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (concessione dei contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione).

In aumento

UPB S08.045 cap. 08165-01 F.R. N.I.

+ 2.600.000,00 anno 2004

in diminuzione

UPB S03.008 cap. 03040-00

- 2.600.000,00 anno 2004 (558)

Emendamento sostitutivo parziale Rassu - Corona - Petrini

Emendamento all'em. n. 599

Nell'emendamento n. 599 il comma 2 è soppresso.

Nel comma 1 sono soppresse le parole "oltre agli interessi legali". (611)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 5 bis

Fruizione doppio beneficio per acquisto e recupero prima casa

1. I beneficiari di contributo ottenuto ai sensi della legge regionale 30.12.1985, n. 32, per l'acquisto di alloggio, i quali abbiano indebitamente percepito anche quote di contributo ai sensi della legge 17.2.1992, n. 179, nell'ambito del programma regionale quadriennale 1992/95, per interventi di recupero del medesimo alloggio, possono optare per la restituzione della minore tra le due agevolazioni percepite, oltre agli interessi legali, fermo restando il divieto di percepire ulteriori quote del contributo di cui alla citata legge n. 179 del 17.2.1992. Qualora l'interessato opti per la restituzione del contributo di cui alla legge regionale 30.12.1985, n. 32, tale scelta comporta la rinuncia all'intera agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è consentita solamente qualora l'acquisto dell'alloggio con le agevolazioni di cui alla legge regionale 30.12.1985, n. 32, non risultava ancora perfezionato alla data della domanda del contributo di cui alla legge 17.2.1992, n. 179.

3. L'istanza di opzione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al comune che ha concesso il contributo, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (599)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 64 ha facoltà di illustrarlo.

VASSALLO (R.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 99 ha facoltà di illustrarlo.

spissu (d.s.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 547 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). In relazione al successivo 612 sono ritirati gli emendamenti numero 547, 495, 494, 493, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492. Mi sembra non ci sia altro.

PRESIDENTE. Ci sono gli aggiuntivi.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Sugli aggiuntivi vedremo dopo.

PRESIDENTE. C'è l'emendamento 631 della Giunta regionale, si tratta di un emendamento all'emendamento 612.

Per illustrare l'emendamento numero 631 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Darei per illustrati gli emendamenti numero 613 e 612.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 631.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Lo darei per illustrato.

PRESIDENTE. Poco prima che iniziasse la seduta, ed è compreso nell'ultimo fascicolo che è stato messo a disposizione, è stato presentato l'emendamento numero 631, che è un emendamento all'emendamento numero 612. Sospendiamo per due minuti in Aula la seduta per poter dare a tutti i colleghi la possibilità di prendere visione di questo emendamento.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 57, viene ripresa alle ore 10 e 58.)

PRESIDENTE. Colleghi riprendiamo la seduta. Questo meccanismo, che è stato riscontrato a proposito dell'emendamento numero 631, lo ritroveremo anche in altri articoli perché la Giunta presentando i soppressivi poi ha la necessità di spostare la copertura. Quindi è un meccanismo che ritroveremo nel corso dei lavori. Penso e spero che i colleghi abbiano potuto prendere visione di questa proposta e quindi procediamo in tal senso.

Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 631.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Si, l'ho dato per illustrato, l'imputazione dei recuperi è al Fondo nuovi oneri legislativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 631, che è aggiuntivo all'emendamento numero 612, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 612. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Al momento attuale ci troviamo in questa situazione: permangono i commi 6, 9 e 15 dell'articolo 5. Se siamo d'accordo, mettiamo in votazione il testo. C'è un errore, abbiamo ragione noi, allora lo bocciamo. Possiamo procedere alla votazione per bocciare il comma 15. (Viene richiesta la controprova.) Chi è d'accordo per la soppressione del comma 15?

(E' approvato)

Il comma 15 è soppresso, quindi restano in piedi il 6 e il 9. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione il testo relativo ai commi 6 e 9. Chi lo approva alzi la mano. Chiedo scusa, la votazione è annullata.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). In relazione al comma 6 dell'articolo 5, credo che sia opportuno, per la chiarezza delle decisioni che il Consiglio regionale è chiamato ad assumere ed anche per la migliore definizione giuridica della norma, che si specifichi, non so se in forma di emendamento, a questo punto sul piano tecnico specificativo del contenuto della norma stessa, che in questo caso ci troviamo di fronte ad uno stanziamento che è chiaramente previsto in aggiunta a precedenti stanziamenti, ma in funzione di sanatoria di spese che la Regione ha già sostenuto o che intende sostenere per decisione altrui. Che cosa parrebbe sia accaduto, da come è dato di interpretare questa norma? Che essendo da tempo cessata la vigenza della legge regionale 45, alcune amministrazioni abbiano continuato a prevedere, a progettare, a mettere in campo la costruzione di opere pubbliche sulla base di non so quale assunto offerto da un pezzo di amministrazione regionale, mi pare di intendere l'Assessorato dei lavori pubblici che ha competenza in questa materia, mentre un altro pezzo di Regione, il Bilancio e la Programmazione, secondo me correttamente, intendono che la Regione non può dare copertura ad opere pubbliche che non hanno più come riferimento un programma legittimo derivante dalla legge 45. E' accaduto, in tal modo, che alcune amministrazioni abbiano lucrato, ingiustamente e anche abbastanza incautamente, di una presunta possibilità di copertura finanziaria da parte della Regione quando questo non era possibile in base alle leggi. Ora la Regione corre ai ripari o vorrebbe correre ai ripari, cioè riconoscendo copertura finanziaria a queste opere. Può essere che la cosa abbia anche una sua validità, però è un intervento di sanatoria, e credo che debba essere esplicitato in norma che si tratta di un intervento in sanatoria ad evitare che, invece, si apra un canale, una strada attraverso cui altre amministrazioni, per una ritenuta par condicio, possano continuare a dire: "Ma se quella Amministrazione ha potuto progettare e mettere in cantiere un'opera pubblica sulla base di una legge che non c'era più, perché loro sì e non io?", o potrebbe essere che nel censimento di queste cose emergano altre situazioni consimili, per cui la norma deve dire esattamente quello che vuole, quello che intende realizzare e deve precisare che trattasi di un intervento a sanatoria, salve la responsabilità di chi ha dato o pareri sbagliati o ha adottato provvedimenti infondati, ma a fini puramente finanziari di copertura del costo di opere, può essere che la Regione dica: "Per intanto io pago anche opere pubbliche realizzate in assenza di una legge che lo consentiva o perché c'è stata l'interpretazione sbagliata di un dicastero interno, di un Assessorato, e ripeto salva ed impregiudicata la responsabilità di chi ha sbagliato". Non può essere che un pezzo di Regione dica una cosa e l'altro pezzo il contrario e che la Regione non abbia né ragione né torto, o ha ragione una parte e torto l'altra o viceversa. Non è possibile che due Assessorati valutino diversamente il fatto e la cosa sia di nessuna evidenza. Naturalmente sul piano politico la considerazione è amara. Come può accadere che pezzi di amministrazione pubblica di alto livello, quali sono le direzioni degli Assessorati, e la responsabilità è politica, ovviamente, possano dare affidamenti ad alcune amministrazioni che avranno copertura per opere pubbliche che vengono pensate, progettate e messe in cantiere in ragione di una legge che non c'è più. C'è una responsabilità politica, per quanto ci riguarda, e se vi sono responsabilità di altra natura riguarderà chi è preposto ai controlli di altra natura, però di sicuro si è introdotta anche un'ingiustizia; di sicuro si è manifestata ancora una volta un'incapacità, chiamiamola così per usare un eufemismo, di amministrazione, di governo, che pesa sulla qualità della Giunta, del Governo regionale. In ogni caso, per non farla lunga, suggerisco, anche ai fini della migliore efficacia della norma stessa e per dare trasparenza e linearità ed indicare con chiarezza che, essendo questo un intervento di sanatoria di atti di amministrazione incauti ed irregolari, salva ed impregiudicata, ovviamente, la responsabilità politica ed ogni altra responsabilità di diverso ordine, l'intervento nella finanziaria regionale si ha a sanatoria, quindi non costituisce precedente, non può costituire precedente, non può costituire riferimento per consimili altre operazioni, e quindi deve avere l'efficacia misurata che la norma, così com'è scritta e per come verrà letta e per quanto varrà, dovrà avere. E nient'altro; se no c'è il rischio qui di aprire un'altra voragine, oltre che coprire responsabilità che nell'amministrazione pubblica non è possibile che si coprano in tal modo, aprire un'altra voragine nella quale non si sa più che cosa, nel tempo, ci andrà dentro. Chiedo l'intervento, necessario in questo caso, della Giunta regionale di voler precisare, credo anche con un emendamento orale, oralmente esposto, se c'è condivisione dell'Aula, come dire che questa norma è una norma che è e quindi vale solo in sanatoria e non può costituire precedente, ripeto, perché giova ripetere in questo caso, salva la responsabilità di chi ha sbagliato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. L'emendamento numero 613 della Giunta regionale risolve in radice la questione.

(Interruzione del consigliere Cogodi)

Emendamento numero 613.

PRESIDENTE. E' aggiuntivo al comma 6. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 613.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. L'emendamento numero 613 è un emendamento aggiuntivo al comma 6 dell'articolo 5 e in particolare dopo le parole "utilizzato per il finanziamento" è inserita la definizione "a sanatoria".

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, possiamo procedere? Grazie.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione i commi 6 e 9 dell'articolo 5. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvato)

Degli emendamenti aggiuntivi sono rimasti in piedi il 613, l'80, il 609, il 558 e il 611 che è sostitutivo - soppressivo parziale del 599. Il 599 e il 611 vanno abbinati, siamo nelle ultime pagine del fascicolo relativo.

Possiamo procedere col "613" che è stato, peraltro, illustrato dall'Assessore.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Per dire che l'emendamento numero 613, che ha presentato la Giunta, in realtà interviene esattamente nel senso che io mi permettevo prima di richiamare e di esporre. Quindi corrisponde complessivamente a quella finalità, resta il fatto però che sul piano politico resta integra la questione che è stata sollevata, cioè che il Consiglio regionale è costretto, costretto per modo di dire, a provvedere ad una copertura finanziaria di opere che sono state realizzate con una prassi illegittima in gran parte o per la parte che le amministrazioni rappresentano assentita, non so in quale forma, dall'Assessorato dei lavori pubblici della Regione, prassi illegittima che comporta oggi due conseguenze: una disparità di trattamento, perché ci sono amministrazioni che le stesse opere avrebbero voluto o potuto realizzare e non potevano, perché non c'era legge e non c'era finanziamento, e altre amministrazioni, evidentemente più amiche del giaguaro, che hanno potuto realizzare opere che si tengono.

Quindi, che sia chiaro che comunque la sanatoria vale sul piano puramente finanziario, ma non vale la sanatoria sul piano politico, perchè il problema rimane nella sua gravità integro e per chi avrà responsabilità di governo nel futuro si pone il problema di un'altra sanatoria: quella di restituire l'equilibrio e la par condicio alle amministrazioni pubbliche, a partire dai comuni, i quali, se alcuni hanno potuto in questo modo, vi et clam, in modo clandestino e pur violentando la norma, le normative, ottenere un vantaggio, questo non si deve tradurre in svantaggio per altri comuni o amministrazioni che avrebbero bisogno o versassero nelle stesse condizioni.

Quindi, si pone il problema di una ulteriore sanatoria sul piano politico e di governo, che restituisca a chi non ha avuto, perché gli si è detto che non poteva avere, la pari condizione rispetto a chi ugualmente non poteva avere, e invece ha avuto prima gli assensi e oggi ottiene anche i danari per avere opere che, a parità di condizioni, dovevano invece essere affidate ad un programma di opere pubbliche che salvaguardasse i principi non solo della normativa giuridica, ma anche del buonsenso, della giustizia e dell'equità.

Con questa precisazione l'emendamento 613 risponde sul piano formale all'indicazione che abbiamo dato, e che io prima ho rappresentato, sul piano politico lascia, anzi a maggior ragione sottolinea, la necessità di un intervento di sanatoria sul piano della buona amministrazione che dovrà comunque essere effettuato nei programmi di spesa della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 613. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Emendamento 80, Cogodi, Ortu e Vassallo. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento.

VASSALLO (R.C.). Questo è un emendamento, Presidente e colleghi, che non presenta nessuna spesa in quanto i fondi per l'attivazione di questo provvedimento erano già stati stanziati e peraltro già trasferiti ai comuni interessati. Questa tematica è stata sollevata da diversi colleghi in quest'Aula, attraverso diverse interrogazioni, ricordo l'ultima, quella del collega Rassu. E' un emendamento che permette di dare soluzione ad un problema che è sorto, io ritengo per un equivoco, nel senso che l'attivazione di questa norma è avvenuta praticamente in coincidenza con l'attivazione della legge 29, la legge sulla ristrutturazione delle case nei centri storici, dove prevedeva la cumulabilità degli interventi con altre leggi. Non si tratta di permettere la cumulabilità per la stessa fattispecie, per lo stesso intervento di due leggi diverse; si tratta soltanto, così come previsto peraltro nella legge 29, di permettere la cumulabilità di due leggi diverse quando queste non sono utilizzate per la medesima finalità.

Ho visto che la Giunta ha presentato un emendamento che corrisponde a questa problematica, però questo ritengo che quell'emendamento, così come formulato, non risolva sostanzialmente il caso. Peraltro abbiamo visto poc'anzi la buona volontà della Giunta a trovare soluzione per quegli enti, in quel caso enti locali, che avevano agito in palese difformità, io voglio vedere se quest'Aula rispetto, invece, a quelli che sono meno fortunati, ma soprattutto sono anche più deboli, a quei cittadini è possibile che questo Consiglio regionale dia una risposta in termini positivi.

Lo ripeto, non costava nulla, non costa nulla, i soldi sono già stati praticamente spesi, si tratta solamente di creare quel giusto chiarimento che ci permetta di superare un problema che coinvolge praticamente tutti i comuni della Sardegna che hanno ricevuto questi fondi.

PRESIDENTE. L'emendamento 609, Scarpa e più, è simile.

SCARPA (Gruppo Misto). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Emendamento 558, Cogodi, Ortu Vassallo.

Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento.

VASSALLO (R.C.). Il 558 richiama una problematica che noi, tutte le volte che c'è la legge finanziaria, richiamiamo; ma richiamare questa problematica in questo momento è ancora più urgente e, a nostro avviso, doveroso per due ordini di motivi. Perchè la normativa statale per cui il Governo, proprio nell'ultima finanziaria nei famosi tagli ai servizi sociali o al sociale, che esprimeva nei confronti degli enti locali, ha operato il taglio dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1998 numero 431. Di che cosa si tratta? Si tratta di quei trasferimenti statali che lo Stato faceva alle regioni e che poi le regioni trasferivano ai comuni per il sostegno agli affitti; servivano per dare un sostegno agli affitti a quelle famiglie il cui reddito era sotto la soglia della povertà.

Noi sappiamo esattamente qual è il mercato degli affitti oggi, soprattutto nelle grandi città, questa legge permetteva di dare un supporto a queste famiglie. Lo Stato ha tagliato completamente i trasferimenti alle regioni; noi riteniamo che la nostra regione, visto lo stato di crisi persistente nella nostra Isola, abbia un attimo un senso di responsabilità, non segua l'esempio negativo del Governo, faccia la sua parte, per cui stanzi per questa finalità almeno 5 miliardi. Grazie.

PRESIDENTE. Emendamento 611. Ha facoltà di illustrare l'emendamento il consigliere Rassu.

RASSU (F.I.-SARDEGNA). In effetti questo emendamento ricalca in parte... è un emendamento tecnico...

(Proteste in Aula)

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

RASSU (F.I.-SARDEGNA). E' un emendamento che non comporta nessun avanzamento di spesa, non comporta assolutamente nessuna "marchetta", è un emendamento che si rifà all'emendamento...

PRESIDENTE. Onorevole Rassu, per cortesia usiamo un linguaggio un po' più appropriato a quest'Aula.

RASSU (F.I.-SARDEGNA). Stavo solo rispondendo. L'emendamento, di fatto, mi trova concorde con l'emendamento presentato da Cogodi, Ortu e Vassallo, il numero 80, in quanto il principio è esatto, due leggi possono concorrere, seppur con diverso programma e con diverse destinazioni d'uso, anche su uno stesso immobile, cioè due leggi diverse possono concorrere una all'acquisto e un'altra alla ristrutturazione dell'immobile. Questo esiste in tutte le leggi di settore, non vedo perché non dovrebbe esistere nella costruzione e nell'acquisto di case per civile abitazione. Detto questo, nel caso in cui non fosse possibile accettare, poiché la legge 32 e la legge 179 eliminano una l'altra, l'emendamento a firma mia e di altri colleghi propone che dall'emendamento della Giunta sia cassato il comma 2. Tutto qui. Cioè, se si accetta il principio che si vuol sanare una situazione, la si sani. Quindi, non è un emendamento, per essere chiari, per ingarbugliare niente, ma bensì per dare la possibilità effettiva a coloro i quali sono incorsi in questo errore (e sono decine e decine di cittadini in Sardegna), stante la contemporaneità delle leggi, sia data loro la possibilità di sanare il problema.

Quindi io propongo la soppressione del comma 2 dell'emendamento 599 e nel comma 1, se c'è il principio e la volontà di sanare, vengano tolte le parole "oltre agli interessi legali", cioè si faccia restituire il mutuo che questi hanno percepito, si sani e basta. Questo se ciò è possibile, comunque mi trova anche d'accordo la posizione del collega Vassallo. Grazie.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento 599 dlla Giunta regionale, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli altri emendamenti, a partire dal numero 80, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Sono tutti superati, a parere della Giunta, dal 599 e chiedo il ritiro degli emendamenti.

RASSU (F.I.-Sardegna). Ritiro l'emendamento 611.

PRESIDENTE. Colleghi, il 599 della Giunta regionale supererebbe, a sentire l'Assessore, l'80, il 609 e il 558 e se ne chiede il ritiro, il 611 è stato ritirato. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (GRUPPO MISTO). Grazie Presidente, per segnalare la circostanza che l'emendamento della Giunta non supera gli emendamenti del Gruppo, perché la situazione nella quale si sono trovate queste famiglie è quella di aver ottenuto contemporaneamente il mutuo prima casa e il mutuo per il recupero dei centri storici. Sono stati inseriti in graduatoria, hanno già speso le somme, e oggi gli si chiede la restituzione di uno dei due contributi integralmente. Siccome la necessità e l'incompatibilità dei contributi è stata segnalata dopo tre anni dalla spesa, gli emendamenti mirano ad evitare questa restituzione proprio perché le somme sono già nelle disponibilità dei comuni.

L'emendamento della Giunta chiede comunque la restituzione di uno dei due contributi e avrebbe un effetto comunque di obbligare i cittadini a restituire le somme.

PRESIDENTE. Se la posizione della Giunta rimane invariata nel senso che la Giunta ritiene di poter rispondere con l'emendamento 599 non rimane altro che procedere alle votazioni. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Presidente, colleghi, si sta lavorando intorno ad una manovra sulla quale è intervenuto un accordo, e mi pare che ogni tanto questo accordo vacilli, sono le prime fibrillazioni; ora, si è parlato e si è ripetuto che tra un paio di mesi chi verrà a governare avrà tutte le possibilità di modificare, di fare, eccetera. Si è insistito di mantenere la manovra snella, scarna, il minimo indispensabile, eccetera. Ma quale fretta c'è di modificare ulteriormente, di aggravare di certi oneri questa finanziaria se fra due mesi le parti in campo possono rivederla tranquillamente?

Non siamo di fronte ad un'esigenza immediata, stiamo parlando di una materia diversa, e quindi si può tranquillamente accantonare questo problema, ciascuna parte deve accantonarlo, perché non è quella aspettativa, lo stipendio al mese, che a fine mese non sanno come quadrare la mattina con la sera, la colazione con la cena. Queste sono cose che si possono tranquillamente accantonare, ci riferiamo ad un emendamento presentato della Giunta e finisce lì. Grazie colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 80 assieme al numero 609. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 558. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Il 611 è stato ritirato. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 599 della Giunta regionale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (LA MARGHERITA-D.L). Presidente, le vorremmo chiedere se è possibile avere cinque minuti di sospensione per fare il lavoro preparatorio sull'articolo 6; proprio cinque minuti e poi riprendiamo.

PRESIDENTE. Siccome è un lavoro immagino abbastanza lungo e complesso ne concediamo dieci. La seduta è sospesa, i lavori riprendono alle ore 11.40.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 30, viene ripresa alle ore 11 e 53.)

PRESIDENTE. Colleghi, siamo andati ben oltre il tempo della sospensione previsto, possiamo riprendere i lavori; spero che si sia concluso. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Voglio intervenire sulla necessità di sospendere l'articolo 6 perché si stanno riscrivendo due emendamenti sostitutivi agli emendamenti, per cui o si concorda che si possono presentare ancora prima di un'ora e gli uffici accettano, altrimenti si sospende l'articolo 6 e si va all'articolo 7.

PRESIDENTE. Allora, chiariamo subito che non c'è alcuna possibilità di accettare ulteriori presentazioni di emendamenti, a meno che non siano quelli classici che conosciamo. Naturalmente però prima di impegnarmi io aspetterei che ci siano in Aula almeno l'Assessore e possibilmente anche il Presidente e in tal caso, potremmo sospendere l'articolo 6 e passare all'articolo 7. Nel frattempo invito i segretari del Consiglio a prendere posto in Presidenza.

Assessore, c'è la proposta avanzata dall'onorevole Marrocu di sospendere l'articolo 6 e di vederlo successivamente, quindi sarebbe intenzione di questa Presidenza passare direttamente all'articolo 7. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

CAPPELLACCI, Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio. La Giunta è favorevole Presidente.

PRESIDENTE. Colleghi, vediamo, insomma, non ho naturalmente niente in contrario a che l'articolo 6 venga ripreso a conclusione della mattinata, c'è però un problema, che è legato al fatto che laddove vi fosse l'esigenza di presentare emendamenti agli emendamenti, cosa probabile, è necessario farlo un'ora prima che si...

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

LICALDRO, Segretario:

Art. 7

Disposizioni in materia di industria

1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per il sostegno del sistema dei servizi erogati a favore delle imprese del Consorzio in relazione alla crisi industriale del Sulcis-Iglesiente (UPB S09.010 - Cap. 09016).

2. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 16.000.000 (UPB S09.046 - Cap. 09156) per la ricapitalizzazione della SFIRS da utilizzare:

a) quanto a euro 8.000.000 per il rafforzamento della struttura finanziaria e commerciale delle piccole e medie imprese industriali manifatturiere che esportano i loro prodotti nei paesi fuori euro;

b) quanto a euro 8.000.000 a sostegno del comparto tessile regionale nel quadro degli accordi Stato-Regione per il rilancio dello stesso comparto.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2003, è abrogato.

4. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 66.000.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall'EMSA; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S09.048 - Cap. 09159).

5. Al fine di definire le procedure di liquidazione delle SIPAS S.p.A., l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare il proprio credito, pari ad euro 7.315.000, con il proprio debito verso la stessa SIPAS, pari ad euro 7.822.000, derivante dalla gestione degli impianti di Arborea e Thiesi; alla differenza di euro 507.000 si provvede mediante assegnazione alla suddetta società di un finanziamento di pari importo (UPB S09.033 - Cap. 09118).

6. Al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti di depurazione realizzati dalla SIPAS S.p.A. nei comuni di Arborea e Thiesi affidati alla gestione dell'ESAF, è autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo, a favore dello stesso ESAF, di euro 1.240.000 (UPB S08.014 - Cap. 08027).

7. Il personale dipendente della Società di cui al comma 6, che non può godere di esodo agevolato, è trasferito a domanda, nelle more della costituzione della società gestore del servizio idrico integrato, nei ruoli del Consorzio interprovinciale della frutticoltura o dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature; a tal fine è attribuito, nell'anno 2004, ai suddetti enti un contributo complessivo valutato in euro 310.000 da ripartirsi sulla base dell'onere relativo ai rispettivi trasferimenti (UPB S09.035).

8. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 (UPB S09.009).

9. I programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali, previsti dall'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), possono prevedere anche la realizzazione:

a) di infrastrutture a servizio delle imprese insediate nel territorio, a cura dei comuni o di altri enti competenti per territorio;

b) di strutture ad uso pluriaziendale, a cura di consorzi o altri enti economici, con gli aiuti riservati alle imprese.

PRESIDENTE. All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali 66, 231, 549; soppressivi parziali 230, 472, 229, 471, 470, 614 con il 634 aggiuntivo e il 469; il 228, il 468, il 227, il 462, il 226, il 463, il 225, il 464, il 224, il 465, il 288, il 466, il 287, il 467, 461, 460. Gli aggiuntivi 559, 615, 39 e 56, 570 e 579.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (66)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (231)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (549)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 1 dell'articolo 7 è soppresso. (230)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 1 dell'articolo 7 è soppresso. (472)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 2 dell'articolo 7 è soppresso. (229)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 2 dell'articolo 7 è soppresso. (471)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Al comma 2 dell'articolo 7, la lettera A è soppressa. (470)

Emendamento soppressivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Nell'articolo 7 la lettera a) del comma 2 è soppressa.

Conseguentemente l'importo di euro 16.000.000 è sostituito con quello di euro 8.000.000.

Nello stesso articolo 7 è soppresso il comma 9.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S09.046 - € 8.000.000

(614)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Emendamento all'emendamento n. 614

Art. 7

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S03.007 - voce 2

2004 € 8.000.000

(634)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Al comma 2 dell'articolo 7, la lettera B è soppressa. (469)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso. (228)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso. (468)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 4 dell'articolo 7 è soppresso. (227)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 4 dell'articolo 7 è soppresso. (462)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 5 dell'articolo 7 è soppresso. (226)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 5 dell'articolo 7 è soppresso. (463)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 6 dell'articolo 7 è soppresso. (225)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 6 dell'articolo 7 è soppresso. (464)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 7 dell'articolo 7 è soppresso. (224)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 7 dell'articolo 7 è soppresso. (465)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Morittu

Art. 7

Il comma 8 dell'articolo 7 è soppresso. (288)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso. (468)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 7

Il comma 8 dell'articolo 7 è soppresso. (466)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Cugini - Morittu

Art. 7

Il comma 9 dell'articolo 7 è soppresso. (287)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Il comma 9 dell'articolo 7 è soppresso. (467)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Al comma 9 dell'articolo 7, la lettera A è soppressa. (461)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 7

Al comma 9 dell'articolo 7, la lettera B è soppressa. (460)

Emendamento aggiuntivo Diana - Sanna Gian Valerio

Art. 7

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. È autorizzata nell'anno 2004, la spesa di euro 750.000 a favore del Consorzio ZIR Valle del Tirso per la realizzazione degli immobili da destinare a sede della medesima ZIR. (UPB S09.038)"

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S09.038 (NI) Consorzi industriali - Investimenti

(Serv. 04 - 02 13 tit. II)

Anno 2004 euro 750.000

In diminuzione

UPB S03.008

Anno 2004 euro 750.000

(539)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Nel comma 1 dell'art. 7 alla fine è inserita la seguente espressione:

", a ripiano delle perdite sostenute a seguito della fermata degli impianti della Portovesme s.r.l. per quanto attiene l'acqua di raffreddamento e depurazione". (615)

Emendamento aggiuntivo Pinna - Spissu

Art. 7

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

All'articolo 7, comma 5 della L.R. 4.12.1998, n. 33, dopo le parole "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" sono aggiunte le parole "nonché dalla SIGMA INVEST S.p.A.".

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in Euro 2.500.000 per l'esercizio 2004, si provvede mediante trasferimento di una somma di pari importo dalla UPB S09.046 (Cap. 09155-00) alla UPB S09.049 (Cap. 09159-00). (39)

Emendamento aggiuntivo Calledda - Falconi - Marrocu - Cugini - Sanna Alberto

Art. 7

Dopo il comma 4 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

7 bis. All'articolo 7, comma 5 della L.R. n. 33 4.12.1998, dopo le parole "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" sono aggiunte le parole "nonché dalla SIGMA INVEST S.p.A.". Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in euro 2.500.000 per l'esercizio 2004, si provvede mediante trasferimento di una somma di pari importo dalla UPB S09.046 (Cap. 09155-00) alla UPB S09.049 (Cap. 09159-00). (56)

Emendamento aggiuntivo Oppi - Secci - Calledda

Art. 7

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7 bis

Modifiche alla L.R. n. 33 del 1998

1. All'articolo 7, comma 5 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, dopo le parole "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" sono aggiunte le seguenti "nonché dalla SIGMA INVEST S.p.A.".

2. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono valutati per l'anno 2004 in euro 2.500.000 (UPB S09.049).

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S09.049

Anno 2004 euro 2.500.000

Per incrementare il cap. 09159

In diminuzione

UPB S09.046

Anno 2004 euro 2.500.000

Mediante lo storno del cap. 09155

(570)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Disposizioni in materia di industria

Nell'art. 7, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4 bis. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, dopo l'espressione "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" è aggiunta la seguente: "nonché dalla SIGMA INVEST S.p.A.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S09.049 (Cap. 09159)

Anno 2004 euro 2.500.000

In diminuzione

UPB S09.046 (Cap. 09155)

Anno 2004 euro 2.500.000

(579)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati a partire dall'emendamento numero 66. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento.

VASSALLO (R.C.). È ritirato.

PRESIDENTE. Il 231 è ritirato. Ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio per illustrare l'emendamento numero 549.

SANNA GIAN VALERIO (LA MARGHERITA- D.L.). L'emendamento 549 è ritirato. Il 472, il 471, il 470, il 469, il 468, il 462, il 463, il 464, il 465; sul 466 se l'Assessore mi dà un attimo di attenzione prima di ritirarlo, sul comma 8 vorrei sapere, poi, nell'ambito dell'intervento dell'Assessore, come mai questa fattispecie di spesa non rientra nell'ambito della programmazione negoziata e viene invece rifinanziata. Questo sistema poteva tranquillamente trovare..., perché io giudico che questo tipo di finanziamento rappresenti un aspetto di squilibrio tra le altre società che hanno operato e che operano nell'ambito della programmazione negoziata che vengono finanziate nell'ambito dei programmi già iscritti e gia finanziati mentre qua si prevede una cosa a parte, però detto questo e chiesta questa precisazione il 466 è ritirato; il 467, 461, 460, credo che siano finiti.

PRESIDENTE. Il 230 e il 229 sono ritirati dal consigliere Spissu. Adesso c'è il 634 che è un emendamento all'emendamento 614 della Giunta regionale. Ha facoltà di parlare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per illustrare l'emendamento.

CAPPELLACCI, Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.

CALLEDDA (D.S.). Ritiro gli emendamenti numero 227, 228, 226, 225, 224 e 287.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). Mi sembra che sia doveroso dire almeno due parole rispetto a questo articolo 7 che reca disposizioni in materia di industria. Noi stiamo assistendo alla distruzione dell'industria. Tutti gli accordi fin qua raggiunti dalla Giunta regionale, con la collaborazione del nostro Assessore, sembra che stiano saltando tutti uno dietro l'altro, le notizie che arrivano da Ottana sono più che preoccupanti. Io ritengo che questi emendamenti, questi pochi impegni di spesa che ci sono in favore del settore siano, non solo assolutamente insufficienti per far fronte all'emergenza, ma addirittura possono essere dannosi, in quanto non facendo riferimento a nessun quadro di insieme, a nessun intervento organico che possa veramente sbloccare la situazione. Per cui accolgo favorevolmente la scrematura che è stata fatta, ma dò un giudizio completamente negativo all'articolo 7 che non soltanto non risolve i problemi, ma non dà nemmeno speranze.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento della Giunta regionale 634 che è un emendamento all'emendamento 614. È un emendamento di copertura come quello che avevamo visto nell'articolo precedente. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento 614. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo naturalmente senza la lettera A del comma 2 e senza il comma 9. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Al comma 7, sul personale SIPAS si dice che verrà trasferito, a domanda, nelle more della costituzione della società gestore del servizio idrico integrato nei ruoli del consorzio interprovinciale della frutticoltura o dell'ente sarda acquedotti e fognature. Il consorzio interprovinciale della frutticoltura non è un ente strumentale regionale, è un consorzio di enti a cui partecipa anche la Regione. Può essere trasferito d'ufficio con una norma regionale, questo personale, al consorzio per la frutticoltura? È una domanda, nel senso che è un ente al quale la Regione partecipa, la Regione esercita un controllo, però vi partecipa anche la Provincia, vi partecipano anche altri soggetti pubblici, i comuni, vi partecipano però anche i soggetti privati, penso alle associazioni agricole, che costituiscono questo Ente e quindi non so se la Regione può disporre, per questo Ente, sul personale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Presidente della Regione. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.), Presidente della Regione. Se non ricordo male, ma naturalmente posso anche sbagliare, perché parlo a mente, così, mi pare che la 31 avesse incluso non tra gli enti strumentali, ma tra gli enti assimilati agli strumentali, i consorzi dell'ortofrutta di Cagliari, Oristano e Sassari. Mi pare che in uno degli articoli della 31 ci sia l'estensione dei benefici e del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti; mi pare di ricordare in questo modo, ma nel corso della discussione possiamo anche verificarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cappai. Ne ha facoltà.

CAPPAI (U.D.C.). A seguito del chiarimento del Presidente, anche se la 31 avesse dovuto prevedere questo, in questo ente stranamente avvengono due cose: c'è metà del personale che è considerato dipendente di ente pubblico e metà del personale che è considerato dipendente ed ha un contratto che si rifà al contratto delle cooperative, cioè è un personale salariato non dipendente dell'ente. Quindi ci dev'essere qualche errore. Pur essendo stato inserito non è considerato personale dipendente a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Ad ulteriore chiarimento, il trattamento economico non esiste per il consorzio della frutticoltura trattamento pubblico, anzi una legge regionale ancora in vigore prevede che al personale operaio, tecnico e impiegatizio del consorzio della frutticoltura si applichi un contratto di natura privatistica ed individua anche il contratto nazionale di riferimento che è quello dei consorzi ortofrutticoli a livello nazionale, come riferimento. Il consorzio della frutticoltura, in virtù di un atto proprio, precedente all'inserimento del consorzio, la legge 31, applicava ai tecnici e agli impiegati il modo di decisione autonoma, estendeva ai dipendenti del consorzio la normativa contrattuale dei dipendenti regionali, ma era un atto del consorzio di frutticoltura. La legge regionale in vigore in questo momento - ero io in quest'Aula propositore di un emendamento che fu accolto - prevede che ai dipendenti del consorzio si applichi un contratto di natura privatistica, che è quello per tecnici impiegati ed operai dei consorzi ortofrutticoli. E' un problema che so non essere risolto perché ha creato una situazione un po' ibrida tra pubblico e privato, ma è quella stessa situazione che si è creata nell'Ente Foreste, per cui agli operai e tecnici, pur essendo l'Ente un ente pubblico, gli viene riconosciuto un trattamento economico di natura privatistica. Stessa cosa è avvenuta per il consorzio frutticoltura, poi che la legge sia completamente attuata oppure no..., ma non ho dubbi che la legge sia ancora in vigore, legge che è stata approvata in quest'Aula, prevede che a questi lavoratori tecnici, operai ed impiegati sia estesa quella norma contrattuale.

E' rimasta per alcune figure del consorzio frutticoltura, quelli a cui già si applicava il contratto regionali, ma per estensione di atti propri del consorzio, non per un'estensione di una norma di legge del Consiglio regionale, un trattamento economico. Io lo pongo solo per capire - non voglio entrare adesso in merito alle questioni del consorzio frutticoltura - se è legittimo che la Regione possa decidere che personale che appartiene a una società come la SIPAS, che è una società per azioni, possa essere trasferito a una società controllata dalla SIPAS a un ente di cui la Regione è, sì, soggetto di controllo, ma non è un ente strumentale in tutti i sensi, quindi c'è un problema di natura economica, di trattamento del personale, di qualifiche, di professionalità, di ruoli, di competenze. Credo che qualche problema ci sia, tutto qui, non voglio sollevare altre questioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Presidente della Regione. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.), Presidente della Regione. Il Presidente dell'Assemblea ricorda che - questo l'ho potuto verificare in questi minuti - in attuazione di una sentenza del TAR della Sardegna che definiva come ente strumentale il consorzio ortofrutticolo di Cagliari, nella legge 31 fu approvata una norma che recitava più o meno così: "Nelle more dell'approvazione della legge di riordino dei consorzi... vengono applicate ai consorzi ortofrutticoli della Regione Sardegna le norme della presente legge, cioè la 31". In questo momento la 31 si applica a loro per quanto riguarda l'organizzazione e tutto quanto, naturalmente rimane - e questo è come diceva lei - che il personale è disciplinato da un rapporto di lavoro che riguarda il contratto dell'agricoltura. Io ritengo che sia possibile per la Regione Sardegna intervenire sull'argomento, ma naturalmente questa è una valutazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Abbiamo come alternativa quella di sospendere questo comma. Possiamo andare avanti, onorevole Marrocu? Benissimo, procediamo.

Metto in votazione l'articolo 7, secondo quanto specificato prima, cioè senza la lettera a)e il comma 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Adesso passiamo agli emendamenti aggiuntivi. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 615.

CAPPELLACCI, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 559 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 39, che è uguale al 56, al 570 e al 579, ha facoltà di illustrarlo.

PINNA (D.S.). Lo do per illustrato, perché se viene confermato l'emendamento della Giunta regionale o li unifichiamo oppure il nostro lo ritiriamo e lasciamo quello della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). Soltanto per capire, perché io capisco la necessità di procedere anche celermente, però l'emendamento 615, che si inserisce a integrazione del comma 1 all'articolo 7, fa sì che l'intervento sia… mentre nel comma 1 è destinato al favore del sistema delle imprese, del Consorzio, con l'aggiunta operata attraverso questo emendamento 615 viene finalizzato agli impianti della Portovesme S.r.l.. Capisco le difficoltà di tutti, compresa la grande industria Portovesme S.r.l, però mi sembra che se c'è un problema a Portovesme sia un problema complessivo, per cui se un beneficio ci deve essere penso dovrebbe essere ripartito sulla base dello stanziamento operato in favore delle industrie della zona. Se no, tra l'altro, sembra che si preveda un aiuto finalizzato, un aiuto che va anche contro le norme della libera concorrenza. Non lo so, io l'ho letta adesso, può darsi che sbagli, però dato che avevo questo dubbio, ho voluto esternarlo pubblicamente in quest'aula, se non è così spiegatemi esattamente com'è. Per cui gli emendamenti forse sarebbe bene anche illustrarli in modo da capirci.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliare Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Siccome bisogna evitare gli equivoci, è un caso completamente diverso. Il consorzio industriale del Sulcis-Iglesiente ha due impianti: un impianto di sollevamento per acqua di raffreddamento e la Portovesme S.r.l. assieme alle altre aziende è il maggiore consumatore, e ha un impianto che è destinato totalmente per i reflui della Portovesme S.r.l.. Nel momento in cui si sono fermati gli impianti - non per responsabilità del Consorzio - è chiaro che non ci sono state le entrate, eccetera, mentre rimangono le spese. Quindi, a causa della fermata, del blocco del settore per il problema energetico nel polo di Portovesme il Consorzio praticamente ha avuto delle perdite notevolissime, indipendenti dalla propria volontà, ma per problemi che sono di carattere generale.

Il problema della Portovesme S.r.l., che è una società privata, è stato risolto, questo praticamente rende giustizia, nel senso che questi hanno personale che non viene pagato, hanno le spese generali, hanno la manutenzione degli impianti, eccetera, che praticamente hanno determinato una sfasatura tale da giustificare l'intervento che è stato prospettato, ma non può essere distribuito fra gli altri. Gli unici impianti sono quelli e sono a disposizione di quell'azienda; per non aumentare il prezzo da parte della Portovesme S.r.l., l'impianto di depurazione è a totale carico e completamente a disposizione della Portovesme S.r.l..

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.

CALLEDDA (D.S.). Brevemente, Presidente, perché le considerazioni fatte dal collega Vassallo, seguite dell'intervento dell'onorevole Oppi, pongono in evidenza un problema: intanto l'intervento non è legato alla Portovesme S.r.l. in quanto tale, perché se così fosse probabilmente avrebbe ragione l'onorevole Vassallo. Ha spiegato molto bene il collega Oppi, quindi credo che su questo sia necessario che l'intero Consiglio si esprima favorevolmente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 615. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Chiedo scusa, sugli altri emendamenti che sono ancora in votazione è necessario acquisire il parere della Giunta, a partire dal 559.

DIANA (A.N.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Il 39 è ritirato? Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (D.S.). Presidente, dicevo già prima che siamo d'accordo con l'emendamento presentato dalla Giunta. Possiamo ritirare il nostro emendamento perché è un problema che abbiamo sollevato tre anni fa, adesso la Giunta ha accolto questa proposta e quindi siamo favorevoli a ritirarlo e votare quello della Giunta, se la Giunta lo conferma.

PRESIDENTE. Se vengono ritirati anche il 56 e il 570, che sono di materia simile, possiamo passare direttamente alla votazione del 579 della Giunta.

PINNA (D.S.). Il 39 è ritirato.

PRESIDENTE. Il 39 è stato ritirato. Ha domandato di parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.

CALLEDDA (D.S.). Per confermare quanto poc'anzi ha detto l'onorevole Pinna: se la Giunta mantiene il suo emendamento anch'io sono disponibile a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo, siccome mi pare che la Giunta non abbia espresso intenzione di ritirarlo, l'emendamento permane. Quindi il 39 e il 56 vengono ritirati, il 570, Oppi e più, è ritirato. Metto in votazione l'emendamento numero 579.

Ha domandato di parlare il consigliere Murgia sulla modalità di voto. Ne ha facoltà.

MURGIA (A.N.). Chiedo il voto elettronico palese.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Murgia?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri DIANA, FRAU, LIORI, SATTA, BALLETTO, LICANDRO, MILIA.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 579.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU - BIGGIO - CALLEDDA - CAPPAI - CASSANO - COGODI - CONTU - CORONA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - FANTOLA - FOIS - FRAU - GIOVANNELLI - GRANELLA - LA SPISA - LAI - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MORITTU - MURGIA - ONIDA - OPPI - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PETRINI - PIANA - PILO - PINNA - PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Gian Valerio - SATTA - SCANO - SCARPA - SECCI - SELIS - SPISSU - VARGIU - VASSALLO.

Si sono astenuti i consiglieri: BUSINCO - CARLONI - LOCCI - PIRASTU - SANNA Salvatore - TUNIS.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 62

Votanti 56

Astenuti 6

Maggioranza 29

Favorevoli 56

(Il Consiglio approva).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CAPPAI, Segretario:

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 1993

1. Nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è abrogato;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Domande

"1. La domanda per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compilata in conformità alla modulistica approvata dalla Giunta regionale, deve essere presentata, corredata della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati prima dell'inizio dei lavori.

2. In pari data, copia della domanda in bollo, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata a cura degli interessati all'Assessorato regionale del turismo corredata del certificato C.C.I.A.A. non scaduto, del certificato di classifica provvisoria rilasciato dal Comune relativamente al progetto che si intende realizzare e, se trattasi di struttura ricettiva in attività, di idonea documentazione attestante la classifica posseduta nel quinquennio in corso.

3. Gli enti creditizi convenzionati, contestualmente alla proposta di concessione delle agevolazioni devono dichiarare che la società per la realizzazione dell'intervento proposto è in possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti coinvolti.

4. La stipula del contratto di mutuo e l'inizio dei lavori deve avvenire, pena la revoca delle agevolazioni, entro un anno dall'emissione del provvedimento di concessione del contributo in conto interessi.

5. Al completamento dell'investimento, gli enti creditizi convenzionati devono allegare, oltre alla specifica documentazione, anche una copia dell'atto amministrativo di autorizzazione ad edificare con allegati grafici, rilasciata dai competenti enti".

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 67, 223, 550, 587; soppressivi parziali numero 222, 459, 458, 457, 221, 220, 219, 113 e gli aggiuntivi numero 8 e 81.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (67)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Falconi - Calledda

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (223)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (550)

Emendamento soppressivo totale GIUNTA REGIONALE

Art. 8

Modifiche alla L.R. 40/93

L'articolo 8 è soppresso. (587)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Orrù - Calledda

Art. 8

Il comma 1 dell'articolo 8 è soppresso. (222)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 8

Il comma 1 dell'articolo 8 è soppresso. (459)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 8

Al comma 1 dell'articolo 8, la lettera A è soppressa. (458)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Art. 8

Al comma 1 dell'articolo 8, la lettera B è soppressa. (457)

Emendamento soppressivo parziale Spissu- Calledda - Lai

Art. 8

Il comma 2 dell'articolo 8 è soppresso. (221)

Emendamento soppressivo parziale Spissu- Calledda - Lai

Art. 8

Il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso. (220)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Calledda

Art. 8

Il comma 4 dell'articolo 8 è soppresso. (219)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Calledda - Morittu - Lai

Art. 8

Il comma 5 dell'articolo 8 è soppresso. (113)

Emendamento aggiuntivo Rasssu

Art. 8

È inserito il seguente articolo 8 bis:

La Regione, nel riconoscere il ruolo delle forme associative di promozione urbana, costituite in prevalenza da piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, quali strumenti di rivitalizzazione dei centri urbani, ne promuove l'adesione ad organismi misto pubblico - privati (con la partecipazione anche delle associazioni più rappresentative degli operatori commerciali, turistici e dei servizi), che, a livello locale, organizzino, coordinino e gestiscano iniziative atte a migliorare l'accoglienza all'utenza nonché l'offerta commerciale, turistica e dei servizi connessi.

A tal fine ai Consorzi o Associazioni, che svolgano, senza scopo di lucro, attività di promozione e/o marketing urbano, può essere concesso un contributo del 50% per le spese sostenute per la partecipazione alle iniziativedi promozione elaborate e attuate da detti organismi pubblico-privati, sulla base di programmi (che possono riguardare anche interventi di recupero di immobili, spazi e aree pubbliche), anche a valenza pluriennale, preventivamente approvati dalla Regione.

Hano titolo ad ottenere detto contributo i Consorzi o Associazioni che siano in attività da almeno un biennio e abbiano attuato iniziative - con la partecipazione di non meno di 50 imprese - atte ad attrarre e fidelizzare flussi di utenza significativi, avendo come obiettivo la rivitalizzazione del centro urbano. A tal fine è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di 1.000.000 euro.

Copertura finanziaria

07 - TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

in aumento

UPB S07.045 + 1.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

in diminuzione

UPB S03.008 - 1.000.000 (8)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8 bis

Norme in materia di commercio

Nelle more dell'adozione di un apposito provvedimento organico di disciplina dell'attività commerciale sul territorio regionale, le funzioni amministrative in materia di commercio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 della Legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, già delegate alle Province, sono trasferite ai Comuni.

Nel territorio della Regione trova attuazione il disposto di cui all'art. 55 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

In applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 della Legge regionale 16 giugno 1994, n. 32.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Commercio, in coerenza con le normative vigenti in materia di commercio, approva entro 15 giorni apposite direttive attuative. (81)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

A questo articolo è stato presentato, dalla Giunta regionale, l'emendamento numero 587 che sopprime l'articolo, quindi se non vi è niente in contrario passerei direttamente al 587, perché nel caso venisse approvato è chiaro che oltre all'articolo decadono anche gli emendamenti che sono stati presentati.

Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Siamo d'accordo, chiedo però il voto palese elettronico.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri SPISSU, SECCI, BIANCU, MARROCU, SANNA Emanuele, PIRISI, DORE.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 587.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Onorevole Tunis, lei si è astenuto o ha votato a favore?

TUNIS (U.D.R.-Centro). A favore.

PRESIDENTE. Onorevole Dore?

DORE (La Margherita-D.L.). Favorevole.

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BIANCU - BIGGIO - BUSINCO - CALLEDDA - CAPPAI - CASSANO - COGODI - CORONA - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - DORE - FANTOLA - FOIS - FRAU - GIOVANNELLI LAI - LICANDRO - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MURGIA - ONIDA - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PIANA - PILO - PIRASTU - PIRISI - PISANO - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SATTA - SCANO - SCARPA - SECCI - SPISSU - TUNIS - USAI - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 53

Votanti 53

Maggioranza 27

Favorevoli 53

(Il Consiglio approva).

Chiedo scusa, abbiamo gli emendamenti numero 8 e 81, aggiuntivi all'articolo 8.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). L'emendamento numero 8 è ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento 81?

COGODI (R.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

CAPPAI, Segretario:

Art. 9

Interventi nel settore dei trasporti

1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 83.085.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020).

2. Per la compiuta attuazione del progetto Port Net Med Plus, da realizzare tramite l'operatività del Centro regionale di eccellenza/esperienza marittima, è autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 176.000 (UPB S13.019 - Cap. 13045).

3. Per l'aggiornamento annuale del Piano regionale del trasporto delle merci è autorizzata la complessiva spesa di euro 950.000, in ragione di euro 350.000 per l'anno 2004 e euro 300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; tale stanziamento può essere utilizzato anche per la predisposizione di studi di fattibilità riguardanti interventi previsti nel Piano regionale del trasporto delle merci (UPB S13.023 - Cap. 13049).

4. Per l'espletamento dei compiti istituzionali derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di Programma Quadro sulla Mobilità 2003-2008, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 (UPB S13. 005 - Cap. 13007).

5. È autorizzata la spesa di euro 600.000 nell'anno 2004 e di euro 400.000 per gli anni successivi al fine di garantire l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale della mobiltà (UPB S13.031).

6. Al fine di assicurare un sempre maggior standard qualitativo degli aeroporti isolani è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 3.300.000 per il completamento e il potenziamento funzionale delle loro infrastrutture ed attrezzature; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S13.024 - Cap. 13057).

7. A valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), una quota parte dello stanziamento, non inferiore ad euro 2.500.000, è destinata ad iniziative di marketing volte alla promozione della Sardegna al di fuori del proprio territorio attraverso le opportunità offerte dai collegamenti aerei (UPB S01.043 - Cap. 01110).

8. Il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax è individuato, in sostituzione dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento organico per l'aeroporto di Tortolì-Arbatax previsto dall'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - legge finanziaria 1997 - e disposizioni varie), e successive integrazioni e modificazioni.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il soggetto attuatore di cui al comma 6 apposita convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori da individuarsi con deliberazione di Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

10. Per le finalità previste nei precedenti commi 6 e 7 si fa fronte con le disponibilità recate dal titolo di spesa 11.3.08/I della Legge n. 268 del 1974 nonché con le disponibilità derivanti dal riversamento nelle entrate del bilancio della Regione delle somme a suo tempo erogate alla Amministrazione provinciale di Nuoro e non utilizzate; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S13.024).

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivi totali numero 68, 114, 551; soppressivi parziali numero 588, col 633 aggiuntivo, 115, 456, 447, 17, 448, 116, 449, 239, 450, 238, 451, 237, 452, 236, 453, 235, 454, 234, 455 e basta.

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

L'articolo 9 è soppresso. (68)

Emendamento soppressivo totale Spissu - Morittu - Marrocu - Pirisi

L'articolo 9 è soppresso. (114)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

L'articolo 9 è soppresso. (551)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Copertura finanziaria all'emendamento n. 588

In diminuzione

UPB S13.023 2004 € 350.000

2005 € 300.000

2006 € 300.000

UPB S13.031 2004 € 400.000

UPB S13.024 2004 € 3.300.000

In aumento

UPB S03.006 (voce 1) 2004 € 1.350.000

UPB S03.007 2004 € 3.300.000

(NI) Voce 2 Investimenti vari nei settori produttivi (633)

Emendamento soppressivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 9

Interventi nel settore dei trasporti

Nell'articolo 9 i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi. (588)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Pinna

Il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso. (115)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso. (456)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso. (447)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Sanna Salvatore

Il comma 3 dell'articolo 9 è soppresso. (117)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 3 dell'articolo 9 è soppresso. (448)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Marrocu - Sanna Salvatore - Pinna

Il comma 4 dell'articolo 9 è soppresso. (116)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 4 dell'articolo 9 è soppresso. (449)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Orrù - Marrocu

Il comma 5 dell'articolo 9 è soppresso. (239)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 5 dell'articolo 9 è soppresso. (450)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Orrù - Marrocu

Il comma 6 dell'articolo 9 è soppresso. (238)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 6 dell'articolo 9 è soppresso. (451)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Lai - Morittu

Il comma 7 dell'articolo 9 è soppresso. (237)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 7 dell'articolo 9 è soppresso. (452)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Il comma 8 dell'articolo 9 è soppresso. (236)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 8 dell'articolo 9 è soppresso. (453)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Il comma 9 dell'articolo 9 è soppresso. (235)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 9 dell'articolo 9 è soppresso. (454)

Emendamento soppressivo parziale Spissu - Falconi - Calledda

Il comma 10 dell'articolo 9 è soppresso. (234)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Il comma 10 dell'articolo 9 è soppresso. (455)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 68, soppressivo totale, presentato dai consiglieri Cogodi e Vassallo.

COGODI (R.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. E' ritirato. Emendamento 114, Spissu, Morittu, Marrocu.

SPISSU (D.S.). E' ritirato.

PRESIDENTE. E' ritirato. Emendamento 551, Sanna Gian Valerio e più.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Ritirato.

PRESIDENTE. E' ritirato. Adesso c'è l'emendamento 633 della Giunta regionale, si tratta di un emendamento all'emendamento 588 e sopprime i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi se i colleghi sono d'accordo avremo...

Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Volevo domandare chiarimenti sul 633, perchè non si capisce bene dove vanno a finire questi denari. In aumento dove? Cosa significa: Voce 2, investimenti vari nei settori produttivi?

PRESIDENTE. Onorevole Sanna, facciamo intervenire l'Assessore per chiarire questo punto. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CAPPELLACCI, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Le somme vengono trasferite al FNOL, il quale comprende due categorie: futuri oneri legislativi per investimenti e un'altra, che è invece quella degli investimenti vari nei settori produttivi, che è definita in termini più ampi e generici possibili al fine di consentirne poi la programmazione con la maggiore elasticità possibile. Però il principio è sempre lo stesso, quello del FNOL.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 633. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento 588 che sopprime i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Rimangono soltanto il comma 1 con gli emendamenti 115 e 456, il comma 2 con l'emendamento 447 e il comma 4 con gli emendamenti 116 e 449. Partiamo dall'emendamento 115 al comma 1 che è ritirato. Colleghi, con l'approvazione dell'emendamento 588, abbiamo soppresso i commi 3, 5, 6, 7 quindi rimangono i commi 1, 2 e 4; stiamo vedendo gli emendamenti presentati ai commi 1, 2 e 4 partendo dal 115 che è stato ritirato.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Sono tutti ritirati.

PRESIDENTE. Sono tutti ritirati. Quindi possiamo mettere in votazione i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei chiarire un aspetto procedurale che mi sembra importante; abbiamo sospeso l'articolo 6 per poterlo esaminare a seguito della presentazione di emendamenti all'emendamento. Voglio precisare che gli emendamenti agli emendamenti possono essere presentati un'ora prima della seduta, quindi se c'è la necessità di approvarlo entro oggi è chiaro che dobbiamo prevedere una seduta pomeridiana, se no anche l'articolo 6 viene rinviato alla ripresa che immagino possa essere ipotizzata per martedì. Quindi, decidano i Gruppi come intendono procedere; se si vuole esaminare stasera possiamo fare una sospensione di un'ora e riprendere alle 15, se no fatemi sapere. Intanto passiamo all'articolo 10.

Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (La Margherita-D.L.). Presidente, siccome abbiamo lavorato stamattina a programmare il lavoro d'Aula in maniera da contenere i tempi, le discussioni e anche gli aggiustamenti che devono essere fatti, l'impegno era di chiudere stamattina sull'articolo 9 e, potendo gestire retroattivamente con i vincoli dei tempi, l'articolo 6 saremo tornati indietro, diversamente andiamo direttamente a martedì con la possibilità di iniziare alle 10.30 perchè alle 10 con i colleghi possiamo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto questa mattina, per poter procedere per tutta la giornata in maniera coordinata. Quindi la proposta è fermarsi adesso.

PRESIDENTE. Ci sono osservazioni alla proposta dell'onorevole Sanna?

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Chiedo al Presidente di valutare se si poteva, comunque, completare almeno l'articolo 6. Si tratta di due emendamenti che sono stati definiti e concordati tutti insieme, è vero che ci sono emendamenti ad emendamenti, però potrebbero essere considerati come emendamenti di coordinamento e andare avanti. Non mi pare che un fatto formale ci possa impedire di chiudere almeno l'articolo 6.

PRESIDENTE. Onorevole Marrocu, questa Presidenza ritiene più opportuno, in questo caso, attenersi rigorosamente al Regolamento, capisco tutte le esigenze, però evitiamo in questo modo di costituire precedenti, quindi preferisco procedere come abbiamo specificato. Onorevole Corona, su che cosa vuole intervenire, sulla proposta dell'onorevole Sanna?

Ha domandato di parlare il consigliere Corona. Ne ha facoltà.

CORONA (F.I.-Sardegna). No, sulla proposta dell'onorevole Marrocu, ma visto che lei ha già preso una posizione, Presidente, non mi esprimo. Grazie.

PRESIDENTE. Ci sono altre osservazioni in relazione all'osservazione dell'onorevole Sanna? Allora siccome vi è la necessità di presentare l'emendamento, o gli emendamenti, un'ora prima della seduta, i lavori di martedì inizieranno alle ore 11.

I lavori riprenderanno martedì alle ore 11, l'emendamento va presentato entro le ore 10.

La seduta è tolta alle ore 12 e 41.