Seduta n.295 del 26/05/1998 

CCXCV SEDUTA

(Antimeridiana)

Martedì 26 maggio 1998

Presidenza del Presidente Selis

indi

del Vicepresidente Zucca

La seduta è aperta alle ore 10 e 10.

FRAU, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di mercoledì 13 maggio 1998 (291), che è approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). Signor Presidente, la Commissione seconda sta esaminando e concludendo l'esame degli emendamenti e a nome della Commissione chiedo che il Consiglio venga spostato di mezzora.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, per consentire alla Commissione di concludere l'esame degli emendamenti, sospendo la seduta e aggiorno i lavori alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 12, viene ripresa alle ore 11 e 24.)

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Masala - Frau - Cadoni - Biggio - Boero - Carloni - Liori - Locci - Sanna Nivoli - Usai Edoardo: "Norme sullo sviluppo della comunicazione di massa, sul pluralismo delle fonti di informazione e sulla innovazione tecnologica delle imprese del settore" (172) e Fois Paolo - Pittalis - Petrini - Cadoni - Boero - Cherchi - Lippi - Lorenzoni - Piras - Randaccio - Amadu - Concas - Demontis: "Interventi della Regione a sostegno della editoria locale e dell'informazione" (198)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione del testo unificato delle proposte di legge numero 172 e 198. Ricordo ai colleghi che la discussione generale si è conclusa ieri e stamattina si è riunita la Commissione. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Fissazione dei termini ex articolo 100 del Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari). Avevo chiesto di parlare prima che si votasse il passaggio all'esame degli articoli perché riguarda ovviamente un altro problema. In base all'articolo 100 del Regolamento chiedo la fissazione dei termini per la discussione in aula del disegno di legge numero 335, a nome del Gruppo popolare, che riguarda: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna". E' un disegno di legge che è stato presentato dalla Giunta nel maggio dell'anno scorso, ha avuto in Commissione una serie di peripezie, mi sembra che sia importante per lo sport in Sardegna che la stagione agonistica 1998-1999 possa partire. Chiedo 30 giorni in modo da consentire la discussione in aula nel mese di luglio, quindi prima delle ferie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (Gruppo Misto). Vorrei rispondere un attimo al collega Secci che ha chiamato in aula questo progetto di legge, dicendo che la legge ha avuto in commissione una serie di peripezie. No, non è così, è il contrario, cioè la Commissione ha avuto una serie di peripezie per problemi vari che ben si conosce tutti, non la legge nella Commissione. La Commissione ha iniziato già lo studio della legge, ha fatto già diverse audizioni, direi che è ben incamminata. Grazie.

PRESIDENTE. E' quindi possibile pensare che in questo periodo la Commissione possa concludere l'esame. Se non ci sono opposizioni il termine di 30 giorni è accolto con l'auspicio che la Commissione concluda i propri lavori.

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Masala - Frau - Cadoni - Biggio - Boero - Carloni - Liori - Locci - Sanna Nivoli - Usai Edoardo: "Norme sullo sviluppo della comunicazione di massa, sul pluralismo delle fonti di informazione e sulla innovazione tecnologica delle imprese del settore" (172) e Fois Paolo - Pittalis - Petrini - Cadoni - Boero - Cherchi - Lippi - Lorenzoni - Piras - Randaccio - Amadu - Concas - Demontis: "Interventi della Regione a sostegno della editoria locale e dell'informazione" (198)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle proposte di legge 198 e 172.

Si dia lettura del titolo.

CONCAS, Segretaria:

Titolo: Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

CONCAS, Segretaria:

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali.

2. La Regione promuove l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative di comunicazione diretta, sia attraverso gli organi di informazione scritta ed audiovisiva operanti in Sardegna.

3. Nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, scientifica e culturale della collettività isolana, la Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 9 e 36. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 9 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sembrato ai presentatori di questo emendamento di dover contribuire allo sviluppo di questi settori di cui ci occupiamo con la presente proposta di legge in modo forse più organico rispetto agli interventi frammentari, per quanto utili, contenuti nella legge, per cui è sembrato almeno a tutte le imprese di dimensione non elevata di poter estendere, ove lo vogliano, il trattamento previsto per le imprese artigiane e a questo osta una questione, che la Regione, pur avendo competenza primaria, non ha mai legiferato in materia di impresa artigiana, per cui anche attualmente in Sardegna i requisiti delle imprese artigiane sono quelli stabiliti dalla legge statale, che per altro prevede espressamente che la classificazione delle imprese artigiane effettuate dalle Regioni e anche con criteri diversi fa pieno stato di cui agli effetti della normativa statale, la differenza che vogliamo introdurre è che il lavoro del titolare non deve essere esclusivamente manuale, il che consente per esempio di classificare come impresa artigiana un'impresa che fa informazione perché consente di classificare come artigiano il lavoro per esempio dei giornalisti che non è un lavoro manuale ma intellettuale, per cui in effetti vi è un allargamento rispetto all'attuale normativa statale dell'ambito delle imprese artigiane, ma riteniamo ampiamente giustificato il fatto che si tratta di piccole, piccolissime imprese in cui l'apporto personale dei titolari è estremamente rilevante per cui economicamente non vi è differenza rispetto alle imprese artigiane che attualmente sono riconosciute e d'altra parte anticipiamo credo la normativa regionale futura in materia di artigianato estendendo l'ambito di applicazione delle norme artigianali a imprese che oggi non sono artigiane esclusivamente perché chi fa il lavoro non si sporca le mani, superando un vecchio concetto di artigianato che è artigiano solo chi si sporca le mani, chi fa un lavoro intellettuale, per quanto non riconosciuto magari in altre categorie non viene ritenuto artigiano, noi sappiamo che gran parte delle radio e delle televisioni, dei piccoli giornali della Sardegna, sono imprese piccole in cui il titolare pone il proprio lavoro che realizza con il proprio lavoro intellettuale un'impresa economica per quanto piccola e riteniamo quindi che sotto il profilo economico e sociale queste imprese siano assimilabili a quelle artigiane.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 36 ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). La ratio dell'emendamento è quella di esplicitare il problema di una compatibilità delle norme di questa legge con le regole comunitarie in tema di aiuti, poiché questa legge significativamente si intitola "Interventi della Regione a favore" si concreta in larga misura ina serie di interventi di misure finanziarie inevitabilmente ci sarà un problema di esame della legge da parte della Commissione perché diversamente potremmo incorrere nel rinvio da parte del Governo. Allora abbiamo già in questo articolo, ma la questione verrà ripresa in altri emendamenti e in particolare nell'emendamento numero 43, voluto sottolineare che siamo coscienti del fatto che ci sono delle norme statali e soprattutto le norme comunitarie in materia di informazione alle quali noi vogliamo adeguarci.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ghirra.

GHIRRA (Progr.Fed.), relatore. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 9 e accoglie l'emendamento numero 36.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

BALLERO (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta si rimette alle valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppia. Ne ha facoltà.

OPPIA (F.I.). Voglio intervenire sull'emendamento numero 9 presentato da Bonesu e più. Ora questo emendamento, a mio parere, ha un obiettivo e una motivazione abbastanza valida che è quella di estendere i benefici finanziari e le agevolazioni previste per le categorie degli artigiani anche appunto alle piccole aziende editoriali e dell'informazione, secondo me però lo strumento utilizzato, cioè quello di permettere l'iscrizione all'albo degli artigiani e quindi la fruizione conseguente dei benefici finanziari a questa categoria mi pare che non sia lo strumento più adatto perché, come giustamente ha detto l'onorevole Bonesu, l'impresa artigiana è definita dalla legge nazionale 443 e questa definizione è stata recepita dalla Regione quando regolamentando le commissioni provinciali dell'artigianato ha fatto riferimento alla legge 443. Per cui teoricamente sarebbe necessario prima modificare questa definizione con una legge di carattere generale e poi eventualmente permettere a queste piccole aziende di inserirsi. Per quanto riguarda le dimensioni queste aziende hanno le caratteristiche per essere iscritte, quello che non permette l'iscrizione all'albo degli artigiani e quindi non permette di qualificare artigiane questo tipo di aziende è il tipo di attività che, come giustamente, è stato sottolineato ha carattere puramente culturale, in fondo l'editore non è altro che il titolare di un contratto di edizione e cioè è un imprenditore che si impegna a pubblicare delle opere di ingegno di altre persone, e quindi è un intermediario che ha carattere commerciale, questo dietro compenso. Quindi la natura di questa attività non può rientrare tra quelle che oggi sono considerate artigiane; per cui a mio parere, ripeto, questo emendamento non può essere accettato. Bisogna trovare uno strumento diverso per poter estendere le agevolazioni finanziarie a questa categoria. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Voglio intervenire, Presidente, sull'articolo e anche sulla legge perché ieri in discussione generale per la decisione assunta da Forza Italia di abbandonare l'Aula non ho potuto fare il mio previsto intervento e quindi nella discussione dell'articolo 1 voglio anche indicare quelli che, a mio modo di vedere, sono pregi che pure esistono in questa legge e difetti che possono, se la volontà sussiste e se c'è condivisione di opinioni, essere modificati attraverso l'approvazione degli emendamenti che sono stati presentati. Quindi con soddisfazione rileviamo che questa legge arriva finalmente in Aula dopo un esame lungo e abbastanza travagliato perché questa legge ha il merito di affrontare il tema che riguarda l'editoria locale, la cosiddetta informazione minore e la disciplina della pubblicità istituzionale. Come dicevo prima, pure con i meriti che devono essere riconosciuti a questo provvedimento normativo, va anche detto che non poche sono le ombre che in essa sono contenute e che da essa promanano e che quindi possono consentire interpretazioni, talvolta, e confusione e comportamenti da parte di taluni soggetti che si ritengono, che sono beneficiari e destinatari della legge, per aggirare i contenuti della stessa legge e ribaltarli per ottenere vantaggi che propriamente loro non spetterebbero. Questo naturalmente avverrebbe a danno e quindi a scapito dei veri e reali destinatari del provvedimento. Altro punto criticabile lo si individua nell'esistente confusione tra termini e funzioni, come ad esempio informazione, editoria, emittenti, società editoriali, fino ad inserire in questo provvedimento normativo gli edicolanti, che pare una forma impropria dal momento che gli edicolanti costituiscono una categoria a sé stante che se non sbaglio è proprio quella del commercio. Quindi questo soggetto che è incluso nella legge sulla editoria meglio avrebbe trovato collocazione nella legge sul commercio. E ancora quando si accenna nel provvedimento normativo, nella parte che riguarda i principi generali, ai nuovi mezzi di produzione e di diffusione non se ne da una specifica individuazione quando si individuano e si determinano i requisiti per l'ottenimento di contributi e agevolazioni. Pare inoltre di poter affermare che la proposta di legge unificata non tenga nel pieno e debito conto le istanze e conseguenti esigenze della stampa periodica locale, cioè della informazione cosiddetta minore, poiché non sempre riesce a cogliere per intero la specificità di quel settore. Inoltre nell'attuale, particolare momento, nel quale sempre più emergono e si affermano maggiori specificità professionali e settoriali, pare del tutto inopportuna la generalizzazione del settore editoriale, ricomprendendo in esso ogni contenuto o strumento confondendo così ruoli e mezzi senza pervenire e riconoscere la specificità della stampa periodica locale non quotidiana. Così sarebbe stato necessario ancorare il concetto di stampa periodica locale a quella non quotidiana, e alle sue emanazioni. Con ciò si sarebbero potuti eliminare i possibili atteggiamenti e tentativi come dicevo in precedenza di raggiro o di elusione della legge. Inoltre ritengo una grave carenza della legge il non aver previsto, e quindi inserito nella Commissione di cui all'articolo 16 e nel CORERAT, organismi questi con funzioni consultive, un adeguato numero di rappresentanti delle federazioni o associazioni di categoria quali ad esempio solamente indicativo e non limitativo, la FUSPIS, l'USPI e l'AISE, capaci di fornire apporti tecnici e conoscitivi di indiscutibile rilievo e pregio. Infine impropria e non adeguata appare la definizione di mezzi di comunicazione di massa che ne dà la legge, non si capisce il motivo per il quale trattando la legge gli interventi a sostegno della editoria locale, della informazione e la disciplina della pubblicità istituzionale si inseriscano soggetti di altri settori quale è quello dello spettacolo con il cinema. Queste sono le perplessità che suscita questa legge. Con gli emendamenti che sono stati presentati da Forza Italia si cerca, si è condotto, si è voluto fare un tentativo di apportare correttivi che migliorino la legge dandole un riscontro pratico e concreto nella fase della sua applicazione. La qualità, la fruizione e il sostegno della informazione costituiscono ragioni di grande attualità soprattutto nella nostra Regione nella quale la comunità isolana risulta, soprattutto nelle zone interne, fortemente slegata dando origine al preoccupante fenomeno della crescita di una comune coscienza. La concentrazione dei mezzi di informazione e il crearsi di grandi ma pochi poli può favorire e non mitigare questo fenomeno. In questo quadro si capisce quanto importante sia l'approvazione di una legge che dia risposte in questa direzione; direzione che solo il pluralismo della informazione, anche di quella cosiddetta minore, è in grado di assicurare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, intervengo di nuovo sull'emendamento numero 9 perché dall'onorevole Oppia ho sentito delle motivazioni per un voto contrario su questo emendamento. Motivazioni non accoglibili, credo, perché si dice che siccome in sede di commissioni per l'artigianato abbiamo recepito la normativa statale non la possiamo cambiare adesso. Stiamo facendo una legge che ha lo stesso valore, anzi credo sia più importante di quella sulle Commissioni dell'artigianato dove abbiamo detto che provvisoriamente recepivamo la normativa statale sulla classificazione delle imprese artigiane. Siccome non abbiamo provveduto a una normativa regionale mi sembra, visto che è un settore che presenta necessità di una classificazione come impresa artigiana, di farlo in questa legge di settore. Il fatto che non ci siamo dati un provvedimento organico non ci deve esimere dall'affrontare i problemi quando si presentano e non rinviarli ulteriormente. Faccio notare che questa è una esigenza delle categorie, e che quando si sono fatti i convegni molti consiglieri regionali sono andati a dire che erano d'accordo; oggi mi meraviglia che magari gli stessi consiglieri si dichiarino contrari senza nessuna motivazione reale semplicemente per motivi formali che non hanno alcuna validità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (Gruppo Misto). Signor Presidente, con piacere prendo la parola su queste proposte di legge avendo lavorato - è la parola giusta - per due anni e mezzo nella seconda Commissione presieduta dal professor Fois e per un anno abbiamo lavorato alla stesura di queste proposte di legge di cui della numero 198 sono anche firmataria. Sono leggi che ci hanno impegnato molto e non condivido le perplessità, le grandi, così le ha chiamate, perplessità del collega Balletto perché mi sembrano delle buone proposte di legge che, se hanno dei problemi, si possono ulteriormente migliorare. Mi interessano molto perché l'editoria dovrebbe interessare tutte le persone, perché della editoria siamo tutti utenti, perché se non altro siamo tutti lettori. In particolare mi interessa molto perché personalmente sono anche scrittore, tanto è vero che sono stata vicepresidente nazionale della associazione dei medici scrittori, conoscendo quindi molto bene, molto a fondo quelli che sono i problemi, le difficoltà nel pubblicare, nello stampare, nel diffondere un libro, sia di narrativa sia di saggistica. Dicevo che, come riportato nella relazione dei proponenti, in queste proposte di legge gli obiettivi sono appunto tre. Il primo è quello di affrontare i due settori, l'uno l'editoria libraria, l'altro periodici, informazione radiotelevisiva. Il secondo è la trasparenza; il terzo è il pluralismo della informazione. Su questo argomento la collega Marina Concas e il collega Ghirra ieri sera hanno tenuto delle relazioni molto corpose, interessanti, purtroppo le hanno tenute a un'aula pressoché deserta. Ma stiano tranquilli che la sottoscritta non solo ha seguito ma ha preso numerosi appunti. Uno di questi, della Marina Concas, diceva che l'autonomia non va toccata" "il 60 per cento della informazione sarda è nelle mani di un solo gruppo" e altre cose che vedremo via via. Vorrei accennare brevemente quello che significa, a mio parere, il pluralismo della informazione. Poi la legge la discuteremo articolo per articolo e vedremo. Pluralismo della informazione a mio parere significa libertà perché solo in uno stato libero vi è questo pluralismo e questa libertà. Libertà è dovunque vive un uomo che si sente libero. Vorrei parlare di un tipo di libertà, e poi di un secondo: la libertà di espressione nel giornalismo. La libertà del giornalismo è una libertà particolare, unica nel suo genere, perché è una verità immediata, una verità ad effetto che viene strillata nell'immediatezza di un titolo che talvolta, la maggior parte delle volte, proprio per essere immediato, deve essere un titolo scioccante. L'articolo giornalistico deve stringere l'informazione, la deve comprimere, cioè è un'informazione personalizzata, però questo non vuol dire che il giornalista che scrive quest'articolo stringato sia sufficientemente gratificato. Devo dire che mi dispiace stamattina che non ci sia nessuno dei giornalisti che sono sempre qui con noi, ad ascoltare queste mie parole, perché sono dedicate a loro. Perché vorrei leggervi, sempre a proposito del giornalismo, un inciso che mi ha dato un'emozione, una profonda emozione: "Ho camminato senza esitazioni e senza mai sconfinare, sulla strada del giornalismo, quella strada che non può condurre un giornalista, né all'Ufficio stampa di un partito, né in Parlamento, perché il giornalismo lo si serve, non ci si serve del giornalismo, e chi se ne serve non è un giornalista, anche se scrive dei bellissimi articoli". Questo inciso è firmato Giovanni Guareschi. Ecco, parliamo adesso della libertà in un libro: la verità non giornalistica, ma la verità dell'autore del libro. Questa verità, nella sua essenza, va svelata e scoperta lentamente dal lettore, cioè va trasfusa da chi scrive a chi legge. Il libro è lo scrigno della libertà, la verità non giornalistica, ma la verità dell'autore. Non a caso, dopo un periodo più o meno lungo di militanza giornalistica, molti giornalisti passano dal giornale allo scrivere libri, siano libri di memorie, esperienze di viaggi o romanzi. E per concludere credo che possiamo definire così i vari mezzi di informazione: la televisione è la storia per un attimo, il giornale è la storia per un giorno, il libro è la storia per sempre. Grazie dell'attenzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per una precisazione il consigliere Oppia. Ne ha facoltà.

OPPIA (F.I.). Volevo soltanto manifestare il mio dissenso da ciò che ha detto il collega Bonesu, per quanto riguarda sempre l'iscrizione degli editori nell'albo degli artigiani. Perché è vero che noi, con legge regionale, possiamo modificare la precedente legge regionale, ma è vero anche che intanto la nostra legge ha recepito una definizione di carattere generale, e noi qui non stiamo modificando quella definizione, ma stiamo semplicemente dicendo che alcune imprese che non hanno quei requisiti che avevamo stabilito come requisiti di carattere generale, possano essere iscritte. Mi pare che la procedura non sia assolutamente corretta, mentre credo che il fondamento della norma possa essere valido, e quindi tutte le promesse che eventuali consiglieri regionali avessero fatto in convegni, eccetera, possano essere recepite e attuate con uno strumento diverso; questo non è uno strumento corretto, a mio parere. E credo che, se dovessimo varare questo provvedimento, troveremo difficoltà a farci approvare la legge dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

CONCAS, Segretaria:

Capo I

Interventi a sostegno della editoria libraria

Art. 2

Destinatari

1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi del presente Capo I sono destinati alla editoria libraria.

2. Agli effetti della presente legge rientrano nell'editoria libraria tutte le iniziative editoriali rivolte alla diffusione del pensiero, qualunque sia il supporto, l'impressione e la forma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

CONCAS, Segretaria:

Art. 3

Modalità e forme

degli interventi regionali

1. Le finalità di cui all'articolo 1, vengono perseguite mediante i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato ai sensi della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21;

b) acquisto di copie di opere editoriali;

c) acquisto di materie prime e di servizi;

d) incentivazione della diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;

e) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Sardegna;

f) promozione delle opere edite in Sardegna;

g) erogazione di incentivi ai consorzi e ad altre forme associative ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21;

h) concorso al pagamento dei diritti d'autore;

i) pubblicazione diretta di opere di particolare valore.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Ghirra per illustrare l'emendamento numero 20.

GHIRRA (Progr. Fed.). Sarà molto breve l'illustrazione perché ritiro l'emendamento, nel senso che la legge è piuttosto gracile sul piano finanziario e l'approvazione di quest'emendamento aggraverebbe i costi, per cui, come dire, anche in ossequio a un errore di relatore, che mi comporta qualche onere in più, perché ha ragione il collega Bonesu, anche sul tema dell'artigianato, la mia posizione personale era abbastanza vicina alla sua, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZUCCA

Si dia lettura dell'articolo 4.

CONCAS, Segretaria:

Art. 4

Acquisto di copie di opere editoriali

1. L'intervento regionale per l'acquisto, da parte dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, di copie di opere a scopo di sostegno dell'attività editoriale non può essere superiore al 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera, adeguatamente documentato, e non può riguardare opere edite da più di tre anni. Le copie acquistate sono di preferenza distribuite nelle biblioteche pubbliche della Sardegna, nei circoli degli emigrati e nelle principali strutture culturali ed informative, anche extra regionali.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei riguardi delle opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche se prodotte in coedizione con case editrici non regionali ed anche se stampate al di fuori dell'Isola, entro limiti predeterminati nel programma annuale di intervento di cui all'articolo 15.

3. Su richiesta dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, per le opere acquistate ai fini di cui al comma 1 e dell'Assessorato che procede all'acquisto in ogni altro caso, l'editore provvede alla distribuzione diretta delle opere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato acquirente. Le relative spese di distribuzione sono poste a carico dell'Assessorato che procede all'acquisto.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi agli editori che siano iscritti al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 da almeno due anni e che abbiano prodotto e distribuito almeno cinque titoli.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento mira a tenere, in materia di distribuzione di opere acquistate dalla Regione la normativa vigente, che era frutto dell'esperienza e che consente all'Assessore un'estrema elasticità nella distribuzione di copie, e questo per evitare che vincoli troppo forti possano creare dei problemi, perché la Corte dei Conti potrebbe, appunto, chiedere come vanno esattamente, e sappiamo che i libri, per loro natura, sono molto volatili.

E credo che, tra l'altro, la normativa vigente è anche un problema che riguarda lo status dei consiglieri regionali, in quanto consente che beni che sono della Regione, come i libri, possano essere dati ai consiglieri regionali. Se aboliamo chiaramente tutti potranno avere libri, salvo i consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

GHIRRA (Progr.Fed.), relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

CONCAS, Segretaria:

Art. 5

Contributi all'acquisto di materie prime e di servizi

1. Agli editori delle opere di cui agli articoli 4 e 12 è concesso un ulteriore contributo per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione dell'opera, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.

2. Il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e comunque non può eccedere la somma di lire 8.000.000 per opera.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

CONCAS, Segretaria:

Art. 6

Interventi regionali per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale

1. I contributi finanziari previsti dall'articolo 60 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 "Disciplina del settore commerciale" sono aumentati fino al limite massimo dell'80% delle spese ammissibili per l'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni ed altri simili iniziative dirette a promuovere la diffusione delle opere editoriali di cui alla presente legge nei Comuni dove, per attestazione del Sindaco, non sono operanti esercizi per la vendita di libri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

CONCAS, Segretaria:

Art. 7

Interventi per la diffusione al di fuori

del territorio regionale

delle opere edite in Sardegna

1. Al fine di potenziare la diffusione delle opere edite in Sardegna al di fuori del territorio regionale, la Regione provvede annualmente, attraverso imprese specializzate nel settore, alla promozione delle stesse opere, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie e la commercializzazione di una selezione di opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche in coedizione con case editrici non regionali e anche se stampate al di fuori dell'Isola. Per le sole finalità del presente articolo dette opere vengono distribuite con un unico marchio di promozione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Gruppo Misto). Mi chiedevo se era una ratio giusta di questo articolo la concessione degli interventi finanziari previsti anche per quelle opere editoriali che fossero stampate fuori dall'Isola. Mi chiedevo se era giusto non considerare anche la ricaduta occupativa per quanto riguardava viceversa le imprese tipografiche della nostra Isola…(?)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Chiedo la votazione separata della frase "anche in coedizione con case editrici non regionali e anche se stampate al di fuori dell'Isola".

PRESIDENTE. Chiedo la votazione separata di tutto il resto dell'articolo e della frase che va da "anche in coedizione" sino a "fuori dell'Isola". Ho capito bene? Allora procediamo alla votazione separata mettendo prima in votazione la parte dell'articolo che si conclude con "case editrici regionali". Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Metto in votazione la parte dell'articolo che va da "anche in coedizione" sino a "fuori dell'Isola". Chi l'approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Metto in votazione la parte finale dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

CONCAS, Segretaria:

Art. 8

Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna

1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale.

2. La Regione è altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

CONCAS, Segretaria:

Art. 9

Servizi per la formazione e lo sviluppo

di forme associative

1. L'Amministrazione regionale sostiene, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, la creazione e lo sviluppo di forme associative fra le imprese editoriali che prestino servizi comuni per l'attuazione di progetti per la conoscenza e lo sviluppo dei mercati, per la creazione di nuovi canali di commercializzazione, per l'adeguamento a normative tecniche, per il miglioramento della produzione, della gestione, dell'organizzazione e della logistica aziendale e per l'innovazione tecnologica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

CONCAS, Segretaria:

Art. 10

Diritti di autore

1. La Regione concorre al pagamento dei diritti d'autore, relativi alla prima pubblicazione delle opere, rimborsando alle case editrici il 50% delle somme da queste erogate agli autori, fino ad un massimo di £. 3.000.000, dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Gruppo Misto). Anche di questo articolo, signor Presidente, cari colleghi, non capisco la ratio di un intervento finanziario in cui la Regione si accolla il 50 per cento del costo dei diritti d'autore e mi chiedo anche se questa non possa essere una indebita intromissione del potere pubblico, con i suoi interventi, per quanto riguarda quella che è l'attività editoriale libera. E non capisco, soprattutto, la modalità con cui con questo intervento noi pensiamo di favorire la diffusione delle pubblicazioni sarde, dell'edizione di opere prodotte in Sardegna, in quanto sarà il mercato a regolamentare l'entità di questi diritti d'autore a seconda della bontà delle opere e dell'accoglimento che esse troveranno nel pubblico. Quindi, secondo me, questa norma dovrebbe essere espunta dal testo della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (Gruppo Misto). Io credo che il professor Macciotta non riesce a capire questo punto probabilmente perché non è uno scrittore in proprio, non ha mai avuto modo di pubblicare in Sardegna qualcosa. Anzi mi sembra strano perché nella prima stesura i 3 milioni erano 5 milioni. Se nota bene rimborsa le case editrici, se l'ha letto bene, sul diritto d'autore fino a un massimo di 3 milioni, ovverosia quello scrittore prenderà come diritto d'autore dall'editore lire 6 milioni in totale. Non le sembra un motivo sufficiente perché chi scrive sia stimolato anche a pubblicare?

MACCIOTTA (Gruppo Misto). No!

PETRINI (Gruppo Misto). No? E' una sua convinzione, mi dispiace, la mia è di tutt'altra natura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, questa dovrebbe essere una legge a favore della editoria, l'articolo 10 invece mi sembra un attacco all'editoria, perché l'editoria tutto sommato in Sardegna pubblica una infinità di titoli perché paga pochi diritti d'autore o addirittura, nella maggior parte dei casi, nessun diritto d'autore. Chiaramente se un'opera è di uno scrittore valido che è sul mercato i diritti d'autore li paga, ma l'introduzione di una norma come l'articolo 10 interferendo sulle leggi di mercato finisce per far pagare diritti d'autore, tanto c'è il rimborso regionale, anche a opere per cui l'editore non dovrebbe pagare diritti d'autore. E' chiaro che a questo punto crea un'inflazione dei diritti d'autore danneggiando in ultima analisi l'industria editoriale. Per cui mi dichiaro contro l'articolo e chiedo il voto segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Io intanto volevo fare una considerazione a proposito di questo richiamo alle leggi di mercato. Noi questa legge l'abbiamo fatta per favorire la produzione di opere, la diffusione di informazione, che le leggi di mercato ostacolerebbero. Chiaramente noi partiamo da un principio che abbiamo accolto anche nella legge numero 26 sulla promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e cioè che tenendo conto delle caratteristiche del nostro mercato, del fatto che ci sono determinate produzioni che non troverebbe una clientela così diffusa che consenta alle produzioni stesse di essere economicamente interessanti, la Regione che deve essere sensibile a determinati valori, a determinato tipo di formazione e di produzioni interviene proprio quando o anche quando le leggi del mercato non consentirebbero che queste produzioni abbiano luogo, quindi questa è la filosofia della legge o l'accettiamo, oppure, se la respingiamo, non possiamo richiamarci soltanto alla legge di mercato. Per quanto riguarda questo specifico intervento che è uno dei tanti interventi che rientrano in questo quadro, voglio sottolineare soltanto come questa richiesta o questo intervento che parrebbe a favore di terzi rispetto agli editori è in realtà un intervento a favore degli editori, ed è su precisa richiesta delle associazioni di categoria che questa disposizione dell'articolo 10 è stata inserita. Quindi ecco quando poco fa qualche collega ha richiamato a promesse fatte alle categorie produttive del settore, voglio dire che questa è una di quelle che rientrano nell'attenta considerazione delle, a noi sono parse, giuste richieste delle categorie. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà. Consideriamolo un complemento all'intervento precedente perché non si può intervenire due volte sullo stesso argomento.

PETRINI (Gruppo Misto). Io la ringrazio, signor Presidente, è stato molto gentile, non capisco perché i colleghi brontolino tanto per questa codina di discorso, in fin dei conti...

PRESIDENTE. Come regolamento non si può parlare due volte sullo stesso argomento.

PETRINI (Gruppo Misto). Mi rendo conto, però hanno trovato tanti e tali escamotage i colleghi che hanno parlato non solo due ma tre, quattro o cinque volte sullo stesso argomento quindi la prego..

PRESIDENTE. Quando presiedevo io non è mai successo.

PETRINI (Gruppo Misto). Non è mai successo, be' io ho orecchie per sentire e ho sentito quasi sempre ripetere dalla stessa persona le stesse cose.

PRESIDENTE. Comunque se è una precisazione breve, prego.

PETRINI (Gruppo Misto). E' una precisazione molto breve. Mi scuso un attimo per il tono stizzito, vi chiedo scusa gentili colleghi. Però vorrei puntualizzare, e vi prego un pochino di sentire se non vi dispiace, che senza gli autori non c'è editoria, questo non si può scampare, e non abbia paura il collega Bonesu che gli editori sardi non pubblicano, o non pubblicheranno tutto ciò che gli scrittori dell'ultimo momento porteranno agli editori, gli editori stanno molto e ben attenti a che cosa pubblicare, perché va a spese l'esborso dalle loro tasche e poi direi che tutto sommato anche gli autori devono avere una loro gratifica se non altro per il grande lavoro al quale si sono sottoposti. Scrivere un libro è una grande avventura, una grande fatica che porta via tanto tempo, non è detto che deve essere tutto gratuito, certo talvolta il mercato premia perché si vendono molte copie e si è gratificati da questo, altre volte un pochino meno, però i diritti di autore devono essere senz'altro dati, e questo è un aiuto veramente all'editoria e non all'autore perché la somma mi sembra così insignificante che la somma di 3 milioni che è a carico dell'editore e 3 milioni a carico della Regione Sardegna non è una somma tale da gratificare chi per scrivere un libro ci ha impiegato mesi e mesi. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Petrini, prego di considerare del tutto eccezionale questa perdonabile trasgressione del Regolamento perché l'eccezione non deve diventare regola.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'articolo 10.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 56

Votanti 55

Astenuti 1

Maggioranza 28

Favorevoli 16

Contrari 39

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FANTOLA - FEDERICI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LOCCI - LODDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PETRINI - PITTALIS - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SCHIRRU - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - USAI Edoardo - USAI Pietro - ZUCCA.

Si è astenuto il consigliere: BALLETTO.)

Si dia lettura dell'articolo 11.

CONCAS, Segretaria:

Art. 11

Massimale dell'ammontare dei contributi

1. I contributi di cui agli articoli precedenti non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti de minimis di cui alla decisione 96/C 68/06 CE della Commissione del 6 marzo 1996.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Fois Paolo per illustrare l'emendamento numero 37.

FOIS Paolo (Progr. Fed.). L'emendamento prende le mosse dall'emendamento numero 11 del collega Bonesu e altri, perché la giusta considerazione che sottostà all'emendamento numero 11 secondo cui appunto non ci può essere un limite per quanto riguarda gli interventi a favore della cultura, e in particolare della valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna, trova un riscontro con le norme del trattato istitutivo della Comunità europea che all'articolo 92, anche se con qualche limitazione, stabilisce che le norme stesse sono compatibili con le regole comunitarie. Allora, quanto abbiamo previsto all'articolo 1 con questo richiamo al rispetto delle norme comunitarie, emendamento illustrato e approvato inserendolo nell'articolo; quanto poi vedremo a proposito della entrata in vigore della legge, successivamente alla valutazione da parte degli organi comunitari della conformità di queste norme al complesso delle disposizioni comunitarie, rende superfluo questo articolo originariamente previsto che aveva limitato la corresponsione degli interventi, per quanto riguarda l'editoria libraria, agli interventi che fossero al di sotto di un certo plafond stabilito dalle autorità comunitarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 11.

BONESU (P.S.d'Az.). Credo che l'emendamento 37 abbia superato l'11 eliminando quei vincoli degli aiuti de minimis che non sembravano ai proponenti dell'emendamento 11 adeguati alla legge. Per cui in effetti si toglie un limite agli aiuti e si fanno rientrare gli aiuti nelle normali norme della Comunità europea. Per cui l'emendamento 11 a parte il fatto che decadrebbe in caso di approvazione dell'emendamento 37 viene dai proponenti ritirato in quella eventualità.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

CONCAS, Segretaria:

Art. 12

Pubblicazione di opere di particolare valore

1. L'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione provvede direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 16.

2. L'edizione di dette opere può essere realizzata anche in coedizione con aziende editrici non aventi sede legale ed operativa in Sardegna ed in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

CONCAS, Segretaria:

Art. 13

Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo

1. Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso le biblioteche dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonchè presso le biblioteche universitarie della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

CONCAS, Segretaria:

Art. 14

Prospetto degli interventi regionali

1. Al fine di consentire la piena conoscenza degli interventi regionali nel campo delle iniziative editoriali, tutti gli assessorati, gli enti dipendenti della Regione e le società a partecipazione maggioritaria della Regione comunicano ogni sei mesi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione gli interventi operati in tale settore, sotto qualunque forma, anche di acquisto di copie delle opere, o di pubblicità delle stesse con l'indicazione delle somme erogate per ciascuno di essi.

2. E' compito dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione redigere un prospetto degli interventi di cui al comma 1, tenerlo a disposizione di chiunque intenda consultarlo ed estrarne copia, e pubblicarlo semestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (Progr. Fed.). Volevo suggerire verbalmente una modifica al testo. Anziché il termine "semestralmente" modificare in "annualmente" al secondo comma alla penultima riga.

PRESIDENTE. Questo è un emendamento sostanziale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, io non sono d'accordo. C'è una ratio nella indicazione del termine dei sei mesi ben precisa e ritengo che debba essere mantenuta anche perché la prima parte dell'articolo 14 espressamente prevede proprio la comunicazione ogni sei mesi all'assessorato. Quindi mal si concilierebbe con questa previsione; e ritengo che sia una questione non solo di forma ma di sostanza l'aver indicato il termine di sei mesi e non di un anno.

PRESIDENTE. Sulla base di questa osservazione non si può modificare il testo. In mancanza di un accordo e in mancanza di un emendamento formale non è possibile modificare il testo.

Metto quindi in votazione l'articolo 14 nella sua formulazione originaria. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

CONCAS, Segretaria:

Art. 15

Programma annuale di intervento

1. Alla attuazione degli interventi indicati dal presente capo si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:

a) relazione sullo stato delle attività editoriali nell'Isola;

b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.

2. Il programma, predisposto dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 16, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, alla Commissione consiliare competente per materia che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

3. Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Gruppo Misto). Volevo richiamare l'attenzione sul comma secondo per i tempi in cui mi pare che esista uno sfasamento. Cioè un programma annuale che parte, fa tutto l'iter di approvazione da parte della Giunta regionale due mesi dopo la pubblicazione della legge di bilancio, che dovrebbe essere il bilancio riferito allo stesso anno cui si riferisce il programma annuale, arriva al termine dell'iter che l'anno è concluso. Mi sembra se non leggo male la stesura dell'articolo che ci sia uno sfasamento, perché in pratica in questo modo riusciamo ad approvare soltanto il programma per l'anno successivo e siamo fuori dalla competenza del bilancio. Cioè i tempi mi pare che vadano vagliati in maniera un pochettino precisa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Io credo che l'onorevole Macciotta si riferisca al precedente di questo anno finanziario. Ora noi ci siamo collocati in una logica diversa; che si rispettino i tempi e che la legge finanziaria possa essere approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il bilancio troverà attuazione. Credo che già dai recenti sviluppi e da dichiarazioni dell'Assessore del bilancio ci siano le premesse perché quest'anno per la fine dell'anno ci possa essere la legge finanziaria approvata. Quindi non riterrei che si arrivi ad una situazione così abnorme come quella richiamata e prefigurata, un po' pessimisticamente, dal collega Macciotta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Io le preoccupazioni dell'onorevole Macciotta le capisco, però in effetti il termine globale è di tre mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, e quindi in termini normali entro marzo dovrebbe entrare in vigore il programma. Mi sembra che nell'amministrazione regionale, se venissero rispettati questi termini, sarebbe un'anticipazione, perché noi vediamo purtroppo infiniti programmi approvati dalla Giunta nella seduta del 31 dicembre, proprio per evitare la decadenza, la non utilizzazione, il passaggio in economia del capitolo di bilancio. Quindi la norma mi sembra che, rispetto alla situazione generale e attuale, rappresenti un un indubbio miglioramento. Ma questo deriva dalla Giunta, dalla sua funzionalità, dalla sua presenza e, faccio notare agli onorevoli colleghi, che anche in questo momento la Giunta diserta, almeno formalmente, quest'Aula.

PRESIDENTE. Prego l'assessore Onida di stare al posto della Giunta perché ci sono state testé osservazioni in merito.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

CONCAS, Segretaria:

Art. 16

Commissione regionale per le attività editoriali

1. Quale organo consultivo per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è istituita una commissione regionale per le attività editoriali. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 15 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché su ogni altra questione riguardante l'editoria, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

CONCAS, Segretaria:

Art. 17

Composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo 16 è nominata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e resta in carica per la durata della legislatura.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore della pubblica istruzione o da un suo delegato ed è composta:

a) dal coordinatore del servizio competente in materia di editoria del medesimo assessorato;

b) da un componente designato dalle associazioni degli editori sardi;

c) da tre esperti nel campo della cultura, della scienza e dell'arte designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

3. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell'Assessore della pubblica istruzione ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

4. Ai componenti la Commissione competono le indennità ed i rimborsi spesa previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 13.

BONESU (P.S.d'Az.). La finalità è di evitare che, dopo l'approvazione della legge numero 11 del 1995, vengano fissati di nuovo, per le varie Commissioni regionali, dei termini di scadenza diversi. Per cui l'abrogazione di quella frase che viene proposta da noi, riporterebbe la durata di questa Commissione sotto l'ambito della legge numero 11 del 1995, quindi conservando l'omogeneità tra le Commissioni regionali, che scadrebbero tutte 180 giorni dopo l'insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio aveva ritenuto di dare questo termine, ricordo, per consentire i 180 giorni, un rinnovo ordinato delle Commissioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto per illustrare l'emendamento numero 35.

BALLETTO (F.I.). L'emendamento numero 35 si propone di rendere più snella ed efficiente la Commissione che è stata istituita dall'articolo 16. Si ritiene che, inserendo nella Commissione un componente designato dalle associazioni della stampa periodica sarda, possano essere fornite, alla Commissione stessa, quelle competenze e quelle conoscenze tecniche che altrimenti potrebbero farle difetto.

Se fosse accolto quest'emendamento si ritiene che le funzioni della Commissione, così integrata, potrebbero meglio svolgere le proprie funzioni e i propri compiti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ghirra.

GHIRRA (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento numero 13 viene accolto dalla Commissione; quanto all'emendamento numero 35 io vorrei chiedere al collega Balletto una riflessione, perché qui si tratta della Commissione per le attività editoriali, quindi non si capisce perché rappresentanti della stampa periodica dovrebbero, come dire, far parte della Commissione che valuta le attività editoriali. Nel senso che si tratta di ambiti diversi.

Io chiederei al collega Balletto una riflessione, prima di esprimere un parere che non è favorevole da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Balletto, ha riflettuto?

BALLETTO (F.I.). Direi proprio di sì.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Il parere della Giunta si rimette a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Balletto, può riflettere ancora, perché le riflessioni hanno bisogno del loro tempo.

Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Io volevo richiamare il fatto che il Capo I che noi abbiamo approvato nel titolo ha questa formulazione: interventi a sostegno dell'editoria libraria. E l'articolo 2 precisa: nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1 gli interventi del presente Capo I sono destinati all'editoria libraria. Quindi la Commissione per le attività editoriali si occupa unicamente di editoria libraria. E sotto questo profilo un rappresentante di un'associazione della stampa periodica sarda, designato dall'associazione della stampa periodica sarda mi sembra fuori luogo, trattandosi di editoria libraria. In questo senso, appunto, l'osservazione del relatore è del tutto corretta e dev'essere accolta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). L'emendamento numero 35 è ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 17, così modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

CONCAS, Segretaria:

Capo II

Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale

Art. 18

Destinatari

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede legale in Sardegna, che producono periodici prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Oppia per illustrare l'emendamento numero 6.

OPPIA (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Fois per illustrare l'emendamento numero 38.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). E' un emendamento che prende le mosse da alcuni emendamenti, in particolare dell'onorevole Balletto, che richiamavano in altri articoli l'opportunità di precisare che la stampa periodica fosse di frequenza non quotidiana. Abbiamo ritenuto che questa precisazione dovesse essere fatta accogliendo i suggerimenti dell'onorevole Balletto, nel primo degli articoli di questo Capo, dove effettivamente mancava un'integrazione dopo il termine "periodici" al fatto che la frequenza dovesse non essere quotidiana. Quindi appunto rientra in questa logica e penso che alcuni degli emendamenti dell'onorevole Balletto forse potranno essere ritirati perché è sostanzialmente accolto lo spirito della sua richiesta con questo emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ghirra, relatore.

GHIRRA (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento numero 6 è anch'esso materia di riflessione. Io chiederei al collega Oppia che è uno dei firmatari, se non ritenga di poterlo ritirare perché è un emendamento di cui si capisce e si apprezza l'intenzione, ma sembra abbastanza generico, mentre l'emendamento numero 37, proprio perché precisa l'ambito di applicazione della legge, venendo incontro anche a una serie di emendamenti proposti dai colleghi del Gruppo di Forza Italia, la Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 6 e 38 ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

CONCAS, Segretaria:

Art. 19

Priorità

1. Nella destinazione degli interventi è data priorità:

a) alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata;

b) alle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti;

c) alle iniziative volte a facilitare l'accesso all'informazione da parte degli emigrati sardi all'estero, degli extracomunitari in Sardegna e da parte del mondo della scuola;

d) alle imprese editoriali regionali, con particolare attenzione a quelle che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 7 e 39. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Oppia per illustrare l'emendamento numero 7.

OPPIA (F.I.). Possiamo unificare l'illustrazione dei due emendamenti, perché la natura e lo spirito sono gli stessi. L'emendamento numero 7 vuole privilegiare le imprese che effettivamente vogliono modernizzare i propri impianti e fare degli investimenti in tecnologie avanzate fissando il 60 per cento dello stanziamento complessivo per questo tipo di imprese, e stabilire anche esattamente la percentuale da destinare alle altre iniziative.

L'emendamento numero 39, che è venuto successivamente ed è stato concordato in Commissione seconda, recepisce queste esigenze stabilendo che almeno il 50 per cento dello stanziamento sia destinato, appunto, alle imprese che fanno questi investimenti di carattere tecnologicamente avanzato, mentre lascia in secondo piano gli altri tipi di iniziative, senza stabilire per questi tipi di iniziative alcuna percentuale.

PRESIDENTE. Sì, ho capito bene l'illustrazione, ma non esiste una sintesi tra i due emendamenti, perché in uno si parla del 60 per cento nell'altro del 50 per cento. Non ho capito se l'intendimento è quello di ritirare l'emendamento numero 7 dal momento che l'onorevole Oppia (?) ha dichiarato che era stato recepito lo spirito nell'altro o se si intende votarli in modo concorrenziale.

OPPIA (F.I.). Per rispetto al primo firmatario che è l'onorevole Bertolotti, io non posso ritirarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Per chiarire meglio il senso. Sono due emendamenti che in gergo legale diremmo l'uno subordinato rispetto all'altro, cioè in via principale noi riteniamo di aver individuato un criterio preciso e puntuale con l'emendamento numero 7 perché si sappia e sappiano i destinatari dell'intervento quale quota percentuale dello stanziamento complessivo è loro destinata. Questo al fine di evitare, come spesso accade, che nelle maglie della discrezionalità, che spesso anche in buona fede, può sfociare però in arbitrio, si possa dare ad alcuni troppo e ad altri niente. Quindi si è voluta fissare una quota minima pari al 10 per cento per le iniziative promosse e gestite da donne in forma associata, in egual misura per le iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti, il 20 per cento per i sardi non residenti e per il mondo della scuola, e il 60 per cento per le imprese editoriali regionali.

Questo come criterio che riteniamo prioritario rispetto all'altro che in via subordinata, comunque, prospettiamo all'attenzione dell'aula così come lo ha illustrato il collega Oppia, e cioè l'emendamento numero 39.

PRESIDENTE. Sì ma la procedura giuridica qua…

PITTALIS (F.I.). Si votano entrambi.

PRESIDENTE. Si votano entrambi, sì, il giudice è il Consiglio in questo caso.

Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ghirra, relatore.

GHIRRA (Progr. Fed.), relatore. La situazione porta il relatore alle seguenti conclusioni, se ben interpreto l'opinione della Commissione, che siccome il sì all'emendamento numero 39, che anche il relatore ha firmato era subordinato al ritiro dell'emendamento numero 7, a questo punto il relatore esprime parere contrario al 7 e all'emendamento numero 39 e propone che il Consiglio voti il testo originario della Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 7 e 39 ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta si rimette al parere della Commissione. La riformulazione dell'emendamento numero 39 illustrato dall'onorevole Oppia era stata concordata e quindi non ci sono problemi nel sostenere che è una migliore formulazione rispetto a quella originaria.

PRESIDENTE. Però non ho capito bene Assessore, rimettersi al parere espresso dal relatore significa non accettare né l'uno né l'altro, invece nel proseguo del suo intervento dopo questa affermazione di principio lei parla di accettazione di uno dei due. Io ho bisogno di capire prima di mettere in votazione, può chiarirmi, Assessore?

BALLERO (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io non so, il 39 mi manca, sul 39 mi rimetto all'Aula allora.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, per notare che il 39 nel primo comma probabilmente nella fretta di scrittura è sicuramente sbagliato, perché destina il 50 per cento dello stanziamento complessivo alle imprese editoriali regionali, mentre è pacifico che alle imprese editoriali regionali va il 100 per cento. Probabilmente voleva dire che il 50 per cento dello stanziamento complessivo va alle imprese che intendono fondare i propri programmi sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione. Per cui se la finalità dei proponenti è questa, andrebbero cancellate le parole "con preferenza a quelle" che se no credo che questo primo comma non avrebbe senso logico, e detto questo mi dichiaro a favore dell'emendamento numero 39 perché dà un elenco di priorità con un certo ordine non bloccando la legge con una distribuzione complessiva e parcellizzata come l'emendamento 7.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, lei intende accettare il testo dell'emendamento numero 39 salvo però quella espressione iniziale...

BONESU (P.S.d'Az.). No, Presidente, io faccio rilevare che il primo comma è scritto indubbiamente male, perché come è scritto non ha senso logico.

PRESIDENTE. Ho capito bene. Ho capito benissimo.

Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Gruppo Misto). L'onorevole Bonesu mi ha preceduto nella stessa osservazione che volevo fare, e voglio sottolineare anche perché non si sa come andrà la votazione in Aula che lo stesso errore compare nell'articolo originale perché l'articolo precedente chiaramente destina tutti i contributi alle imprese editoriali locali che abbiamo e producano periodici, e tutto quello che abbiamo detto, quindi giustamente, come diceva Bonesu, il cento per cento degli stanziamenti a disposizione va alle aziende editoriali sarde. Allora se riguardate la lettera d) dell'articolo originale dice, dopo l'elenco di priorità delle varie iniziative che devono rientrare tutte nell'ambito di quello che è detto nell'articolo precedente dice: "alle imprese editoriali regionali con particolare attenzione a quelle che..." sembrerebbe che le altre, quelle delle donne, degli extracomunitari, della scuola eccetera non fossero attinenti alle stesse imprese regionali sarde quindi a seconda di quello che passerà con la votazione in Aula va corretto, nel senso indicato da Bonesu sia l'emendamento numero 39 sia il testo originario altrimenti diciamo una cosa che non ha senso.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, prima di dare la parola all'onorevole Oppia mi pare che se da una lettura attenta della lettera d) dell'articolo 19 dovesse risulta che ingenera equivoci quella formulazione in sede di coordinamento la si può adeguare in modo da evitare possibili equivoci.

Ha domandato di parlare il consigliere Oppia. Ne ha facoltà.

OPPIA (F.I.). Voglio dire che questa volta mi trovo d'accordo con l'onorevole Bonesu, effettivamente la frase "con preferenza a quelle" va eliminata perché ingenera confusione e non è coerente. Io credo che si tratti di un errore visto che in modo altrettanto impreciso si esprimeva anche la stesura originaria dell'articolo quindi dall'emendamento numero 39 al comma primo va cancellata "con preferenza a quelle".

PRESIDENTE. Lo spirito dell'intervento di Bonesu non era riferito solo alla preferenza ma al fatto che si parlasse del 50 per cento alle imprese editoriali regionali.

BALLERO (F.S.D.-Progr.Sar.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Il 50 per cento dello stanziamento complessivo è riservato alle imprese che intendono fondare i propri programmi di sviluppo...

PRESIDENTE. Appunto, dando per scontato che il 100 per cento va alle imprese regionali, quindi non è l'eliminazione della preferenza ciò che chiedeva l'onorevole Bonesu ma semmai l'eliminazione di questo riferimento del 50 per cento dello stanziamento alle imprese regionali dando per scontato che tutto il finanziamento va alle imprese regionali. Questo era il senso dell'intervento dell'onorevole Bonesu. Invece l'onorevole Oppia stava dando un'interpretazione differente dell'intervento dell'onorevole Bonesu, cioè stava concordando non con l'intervento di Bonesu ma con un'interpretazione che non mi pare perfettamente collimante. Diamo un momento la parola al relatore che potrebbe precisare e dipanare questa matassa.

GHIRRA (Progr. Fed.). Questo voler fissare delle quote rigide, diciamo, crea qualche difficoltà, comunque l'intento del collega Bonesu era di precisare, se non ho capito male, di leggere così il punto d), mi scusi Presidente, il punto d) va letto così: alle imprese editoriali regionali che...

PRESIDENTE. Non stava parlando del punto d), stava parlando del comma primo dell'emendamento numero 19, onorevole Ghirra io sono attento ascoltatore.

GHIRRA (Progr.Fed.), relatore. Sì, io lo leggevo nell'emendamento, alle imprese editoriali regionali che intendono fondare, cioè togliendo con preferenza a quelle, cioè si privilegiano le imprese che fondano i programmi di sviluppo sulle nuove tecnologie, sostanzialmente. Quindi vanno abolite "con preferenze a quelle". Detto questo, io ribadisco, a mio parere, che si devono stabilire delle priorità mentre si stanno ponendo delle griglie rigide. A mio parere il testo originario della Commissione consente un maggior governo del settore, comunque poi decida l'Aula.

PRESIDENTE. Il relatore conferma il parere che né l'uno emendamento né l'altro devono essere accolti, questa è la sostanza.

Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). E' soltanto da dire che certo la differenza tra l'articolo 19 nella proposta originaria e l'emendamento numero 39 è che mentre secondo la formulazione originaria era dubbio il ruolo e il rilievo che doveva esser riservato alle iniziative assunte da imprese che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione, con questo emendamento numero 39 privilegiamo, cioè riteniamo che a queste debba essere data priorità nel senso che il 50 per cento degli interventi debba essere riservato, poi la priorità è mantenuta ma relativamente alle altre associazioni o categorie o tipo di iniziative che vengono elencate quindi c'è in un certo senso un capovolgimento e un cambiamento rispetto alla formulazione precedente con l'integrazione del fatto che la metà degli stanziamenti vengono destinati e la scelta politica e il fatto di volere destinare il 50 per cento delle somme a quelle imprese che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate, naturalmente sono d'accordo sul fatto che l'espressione "con preferenza a quelle" debba essere cassata.

PRESIDENTE. Grande è la confusione sotto il cielo! E' una frase di Shakespeare, comunque a me non rimane che mettere in votazione...

Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Sarò veramente brevissimo, intervengo alla fine perché mi aspettavo una qualche considerazione su queste priorità, perché io leggo nell'articolo 19 che nella destinazione degli interventi è data priorità alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata. Io contro le donne non ho niente però mi chiedo per quale ragione; perché le iniziative gestite dagli uomini non hanno diritto di accesso, solo le iniziative gestite dalle donne. Ma insomma vi pare che sia una legge che riguardi la generalità dei cittadini? A mio avviso no. Le iniziative, i contributi, gli interventi la Regione li deve dare per tutti gli aventi diritto, senza distinzione di sesso; noi mi pare che stiamo andando contro la Costituzione la quale dice che non ci deve essere nei diritti dei cittadini distinzione di sesso, di religione, di usi, di costumi eccetera. Noi stiamo facendo distinzioni di sesso. Io voglio bene alle donne però questa disposizione non mi convince. Io allora maliziosamente aggiungerei "gestite da donne e da bambini".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Per chiedere il voto segreto sull'emendamento numero 7.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 7 all'articolo 19.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 47

Votanti 47

Maggioranza 24

Favorevoli 12

Contrari 35

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEGORTES - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GRANARA - LADU - LOCCI - LODDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARTEDDU - MASALA - MILIA - MONTIS - OBINO - OPPIA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA NIVOLI - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Pietro - ZUCCA.)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 39 per il quale è stato richiesto che in sede di coordinamento si dia una formulazione meno equivoca al primo comma. Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

CONCAS, Segretaria:

Art. 20

Requisiti

1. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 21:

a) iscrizione al registro di cui all'articolo 23;

b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;

c) utilizzazione degli spazi per inserzioni pubblicitarie non superiore al 40%;

d) una periodicità almeno bimestrale;

e) numero di pagine non inferiore a sedici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 16, numero 17 e 24 che sono pressoché identici, e l'emendamento numero 25. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis per illustrare l'emendamento numero 16.

PITTALIS (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore dell'emendamento numero 17 non è in Aula, ha facoltà di parlare il consigliere Balletto per illustrare l'emendamento numero 24.

BALLETTO (F.I.). Anche se non ci dovrebbe essere bisogno in relazione al fatto che con la soppressione delle lettere d) ed e), si cerca di favorire quei soggetti che proprio per essere di dimensioni così piccole e modeste possono anche avere problemi di procedere ad una pubblicazione con una cadenza bimestrale. Ritenendo che la cadenza per queste testate, per questi soggetti molto spesso è subordinata alla raccolta di pubblicità in quantità tale da poter sostenere poi i costi della pubblicazione. Lo sappiamo tutti che queste testate minori certamente non vivono e sopravvivono da quelli che sono i proventi della vendita del giornale in quanto tale, ma perché nel prodotto giornale o nel prodotto pubblicazione esiste quell'altro aspetto della pubblicità che ne sovvenziona e ne copre totalmente i costi. Quindi la limitazione della cadenza di pubblicazione almeno periodica va proprio contro quella piccola manifestazione di imprenditorialità che invece con la legge stessa si intende tutelare. E per lo stesso motivo anche l'indicazione del numero di pagine non inferiore a 16 può costituire limite della stessa natura. Ed è per questo motivo che, col proposto emendamento, si vuole intervenire nei confronti di quei soggetti che poi sono i veri e più concreti destinatari del provvedimento normativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'emendamento 25 il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Per l'emendamento numero 25 vorrei intanto precisare ai proponenti, per non so quale motivo, ma probabilmente in sede di scrittura è sfuggito, si vorrebbe mantenere quali requisiti quello indicato dalla lettera b) e cioè la presentazione del rendiconto del bilancio aziendale relativo all'anno precedente. Questa costituisce forma di garanzia da parte della Regione dell'esistenza del soggetto, del soggetto che pubblica, seppure con le caratteristiche che abbiamo visto, i propri periodici, e che quindi evidentemente rappresenta una forma e un aspetto irrinunciabile. Mentre le altre caratteristiche possono venir meno totalmente in considerazione del fatto che per quelle testate che esistono sul mercato da un certo periodo di tempo, che si è indicata in una misura congrua in vent'anni, e che abbiano riconosciuto valore sociale e culturale, gli altri requisiti di cui l'articolo 20 possono essere soppressi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Ghirra .

GHIRRA (Progr. Fed.), relatore. Sull'emendamento numero 16 la Commissione non ha raggiunto una posizione e quindi il relatore si rimette all'Aula.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 17 e l'emendamento numero 24 la Commissione esprime un parere negativo, perché? Perché è evidente a tutti che questa legge è una legge di tipo assistenziale, e però il tentativo della Commissione, nei suoi lavori è stato quello di inserire degli elementi di professionalità, come diceva l'emendamento, che consentano comunque a chi riesce a farsi impresa di avere più voce sul mercato. Quindi pretendere una periodicità quanto meno bimestrale, esigere un certo numero di pagine sembra, come dire, creare un limite all'anarchia più totale per cui qualsiasi pubblicazione possa essere sostenuta dalla Regione. E dunque la ragione del parere negativo della Commissione è questa. Mentre per quanto riguarda l'emendamento numero 25, la Commissione è disponibile ad accogliere in parte questo emendamento, nel senso che si può prevedere che per le testate e i periodici che abbiano una vita può che ventennale possano essere esentati dai punti d) ed e). In questo caso si può non pretendere una periodicità almeno bimestrale e un certo numero di pagine, anche se questo, insomma, mi sembra un punto... Quindi se i colleghi Pittalis e Balletto fossero d'accordo l'emendamento numero 25 potrebbe essere così letto: all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma: "Le testate e i periodici, pubblicati da oltre vent'anni e di riconosciuto valore sociale e culturale, non sono soggetti alle prescrizioni di cui ai punti d) ed e) del precedente comma 1".

PRESIDENTE. Voglio sentire il parere dei proponenti rispetto alla richiesta di integrazione dell'emendamento, che verrebbe accettato con quella integrazione.

BALLETTO (F.I.). Aderiamo alla proposta del relatore di maggioranza e di conseguenza ritiriamo anche l'emendamento numero 24.

PRESIDENTE. Tirando le somme: l'emendamento numero 24 è ritirato; l'emendamento numero 25, accolto dal relatore, con la formulazione modificata, con l'aggiunta dei punti d) ed e), come testé affermato, e rimangono in piedi l'emendamento numero 16, per il quale il relatore si rimette all'Aula. Resta da sentire il parere della Giunta sugli emendamenti rimasti che sono il 16, il 25 e il 17. Il 17 è uguale al 24, che è stato ritirato. Sul piano formale il proponente dell'emendamento numero 17, l'onorevole Lorenzoni che non è presente, non può ritirarlo non essendo presente. Quindi formalmente rimane in piedi come proposta di emendamento.

Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

BALLERO (F.D.S.- Progr. Sar.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Sull'emendamento numero 16 si rimette all'Aula, sul 17 esprime parere contrario, e sul 25 concorda con la richiesta di modifica proposta dal relatore e accettata dal proponente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Piras. Ne ha facoltà.

PIRAS (Popolari). Per chiedere la votazione a scrutinio segreto, a nome del Gruppo dei Popolari, sull'emendamento numero 17.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Per chiedere il voto segreto sull'emendamento numero 16.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Io volevo dire che se l'emendamento numero 16 verrà accolto occorrerà, in sede di coordinamento, formularlo diversamente, perché si collega male, così come è formulato, con il testo dell'articolo, dato che i due requisiti, frequenza bimestrale e numero di pagine, almeno 16, sono disciplinati in due commi, mentre questi due requisiti sono ripresi in un unico comma. Quindi c'è un problema di formulazione che deve essere tenuto presente.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 17 all'articolo 20.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 40

Votanti 40

Maggioranza 21

Favorevoli 4

Contrari 36

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLERO - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LADU - MACCIOTTA - MANCHINU - MARTEDDU - MASALA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SCHIRRU - SECCI - USAI Pietro - ZUCCA.)

In conseguenza di tale votazione l'emendamento numero 24, di eguale contenuto, decade.

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 16 all'articolo 20.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 36

Votanti 36

Maggioranza 19

Favorevoli 4

contrari 32

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLERO - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI -FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - MACCIOTTA - MANCHINU - MARTEDDU - MASALA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO SANNA Salvatore - SECCI - USAI Pietro - ZUCCA.)

I presenti risultano essere 40 (?), i votanti (?) no, non cadiamo in questi equivoci che ci rendono poco credibili agli occhi di chiunque. Se in aula sono presenti 40 deve risultare che sono presenti 40. E' uno dei pochi casi in cui davvero la matematica non è un'opinione.

SCHIRRU (Progr. Fed.). Presidente, io non ce l'ho fatta a votare, ma ero presente in aula.

PRESIDENTE. Allora ripetiamo la votazione nella maniera più acconcia possibile.

Seconda votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 16 all'articolo 20.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 42

Votanti 42

Maggioranza 22

Favorevoli 5

Contrari 36

Voti nulli 1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - MACCIOTTA - MANCHINU - MARTEDDU - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - USAI Pietro - ZUCCA.)

Metto in votazione l'emendamento numero 25 nella veste modificata secondo gli accordi presi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

CONCAS, Segretaria:

Art. 21

Tipologia degli interventi

1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale della stampa periodica e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:

a) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 21 del 1993;

b) contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;

c) contributi per l'abbattimento dei costi di prestampa e stampa non superiori a 100 lire a copia per un numero massimo di copie non superiore alle tremila;

d) contributi per l'acquisto di locali e per la locazione di sedi in aree per insediamenti produttivi;

e) contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali;

f) contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali attraverso la concessione di incentivi non superiori a 100 lire a copia per un numero massimo di tremila copie e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta;

g) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale, purché non limitino il pluralismo dell'informazione.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d) e g) la Regione istituisce, presso gli istituti abilitati all'esercizio del Credito, un fondo destinato alla concessione:

a) di garanzie fidejussorie non superiori al 70% della spesa ammissibile, il cui ammontare complessivo non può comunque superare trenta volte le disponibilità del fondo;

b) di contributi per l'abbattimento dei tassi ordinari sui fidi bancari ed i crediti di esercizio in misura superiore di due punti rispetto alla media dei tassi praticati dai consorzi fidi del settore industriale.

3. Il programma annuale degli interventi è disciplinato dall'articolo 30.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 26, 27, 33, 34. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto per illustrare l'emendamento numero 26.

BALLETTO (F.I.). Brevemente, Presidente, qui si propone un incremento del contributo per ciascuna copia ai fini dell'abbattimento dei costi di prestampa, passandolo da 100 lire a 150 lire, e poi si propone una diversa modulazione del numero di copie, nel senso che sino alle 3000 mila copie il contributo è di 150 lire per copia, passando le 3000 copie, e quindi per dare sostegno a chi intende espandere la propria produzione, venga concesso un contributo di 50 lire e sino a quelle non superiori a 5000. Il che significa, ricapitolando, 150 lire per le prime 3000 copie e per le successive e sino a 5000 di 50 lire a copia.

PRESIDENTE. Prego onorevole Balletto può illustrare anche gli altri emendamenti perché la vedo firmatario.

BALLETTO (F.I.). L'emendamento 27 riguarda un problema di cui abbiamo già detto in precedenza. Alla lettera g) dell'articolo 21, dopo le parole "tra testate" aggiungere la precisazione che si tratta anche di stampa periodica non quotidiana. Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 34 alla lettera i) del secondo comma dell'articolo 21 si propone di meglio specificare inserendo la dicitura "superiore di due punti rispetto"...qui c'è una piccola...non corrisponde il testo dell'emendamento con quanto riportato alla lettera i) "superiore ai due punti", non riesco ad individuarlo, ecco, del secondo comma, adesso ho collegato, qui si diceva nel testo originario, i contributi per l'abbattimento dei tassi ordinari sui fidi bancari e i crediti di esercizio rispetto alla media dei tassi praticati dai consorzi fidi nei settori industriali, qua si propone una formulazione più precisa, laddove è detto: "superiore di due punti rispetto" sostituirla con la parola "corrispondente".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ghirra.

GHIRRA (Progr.Fed.), relatore. Il relatore accoglie l'emendamento numero 26 e accoglie l'emendamento numero 33. Invece chiede al collega Balletto se non sia il caso di ritirare l'emendamento numero 27, perché la parte sulla stampa non quotidiana è già stata inserita, mentre questa altra espressione, periodici affiliati alla testata principale, può ingenerare equivoci al di là della volontà dei presentatori, cioè si potrebbe pensare che possano finanziati così dei periodici affiliati a quotidiani per esempio, e non credo che sia questa la sua intenzione ma la lettura potrebbe essere questa; questo è un provvedimento che mira a sostenere la piccola editoria e non la grossa editoria, quindi se il collega Balletto vuole rifletterci. Così come sul tema delle garanzie dell'emendamento numero 34, io penso che sia utile concedere ai piccoli imprenditori la possibilità di un abbattimento superiore di due punti ai tassi praticati dai consorzi fidi perché quelli che tra loro hanno comunque una connotazione imprenditoriale sia pure piccola sono già iscritto ai consorzi fidi e quindi questa legge non avrebbe alcun significato. Io chiederei al collega Balletto, se è possibile, il ritiro dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

BALLERO (F.D.S.-Progr. Sar.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'Assessore si rimette alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Per quanto attiene l'emendamento numero 34, la modifica che si propone nasce da una considerazione che è molto elementare, sarebbe andata bene in epoche precedenti quando i tassi che venivano praticati dal sistema creditizio in genere erano molto elevati, e sotto questo aspetto intervenivano i consorzi fidi che rendevano il costo per l'approvvigionamento finanziario sopportabile o quanto meno ne tendevano ad affievolire gli effetti. Ma in un momento quale è quello attuale nel quale i tassi di interesse sono notevolmente calati e che comunque su questi tassi diminuiti intervengono ancora i consorzi fidi che danno un abbattimento di cinque punti, diminuirlo di ancora due punti significa praticamente far accedere questi soggetti o a finanziamenti atasso zero o addirittura a tassi negativi, ecco che in questo momento lasciare la dicitura di due punti inferiore ai tassi che vengono corrisposti e che beneficiano dell'abbattimento dell'intervento dei consorzi di categoria, dei consorzi fidi sembra eccessivo. Quindi modificare le dicitura in maniera tale che il tutto sia riportato a condizioni che oggi sono sicuramente sopportabili e si manifestano come costo di approvvigionamento della proprietà (?) finanziaria abbastanza equa. Quindi la finalità è questa. Per ciò che riguardava l'altro emendamento, certamente il 33 non si tendeva, no, non è il 33, è il 27 se non sbaglio, sì certamente per il 27 i periodici affiliati alla testata principale, posto che qui ci stiamo riferendo alla stampa non quotidiana, evidentemente affiliati a quelle altre forze di pubblicazione che ovviamente non rivestono la qualifica e la qualità di stampa giornaliera e quindi ai periodici. Quindi sotto questo aspetto mi pare che sia chiaro e quindi è una precisazione che riteniamo sia opportuno mantenere.

PRESIDENTE. I lavori riprenderanno alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 37.