Seduta n.312 del 24/07/2018
CCCXII Seduta
Marted� 24 luglio 2018
(POMERIDIANA)
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
La seduta � aperta alle ore 17 e 07.
FORMA DANIELA, Segretaria, d� lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 luglio 2018 (308), che � approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Fabrizio Anedda, Mario Angelo Carta, Gianfranco Congiu, Roberto Deriu, Luca Pizzuto, Giovanni Satta e Gian Filippo Sechi hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 24 luglio 2018.
Poich� non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Discussione, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento, e approvazione della proposta di legge Lai - Cocco Daniele Secondo - Pizzuto - Zedda Paolo Flavio: "Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori"" (481)
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso un'inversione dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 481.
A seguire, la legge europea, e poi il Doc. 21.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). A proposito di questa legge sugli assuntori, siccome � entrata in aula con un accordo di tutti i Capigruppo e c'era l'impegno a che la legge una volta approvata fosse da discutere con la firma sia dei presentatori della legge, quindi Lai, Comandini, e poi i Capigruppo, cos� come previsto dall'ordine con cui approviamo le leggi e mettiamo in discussione le leggi nell'aula, quindi, questa legge, cos� come previsto dall'accordo dei Capigruppo, che sia modificata nei presentatori Lai, Comandini, e i Capigruppo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Io per� sulla legge degli assuntori non mi sento di apporre la mia firma perch� non ho partecipato ai lavori precedenti. Volevo farle presente comunque che � ancora in corso la Commissione urbanistica e trasporti, quindi questo � il rischio di convocare le Commissioni quando c'� Aula.
PRESIDENTE. Infatti non era neanche autorizzata la Commissione stasera, quindi si sta riunendo in maniera assolutamente arbitraria. Lo far� poi presente al Presidente.
Onorevole Cocco, presenta lei la legge?
Ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini.
COMANDINI GIAMPIETRO (PD). Devo dire che questa proposta di legge che � stata depositata insieme ai colleghi del Gruppo del Partito Democratico, e poi esiste un altro testo di una proposta di legge presentato dai colleghi Lai, Cocco Daniele, Pizzuto, Zedda Flavio, va in qualche modo a consentire all'ARST di costituire una lista di tutti quelli che vengono definiti nel corso degli anni gli assuntori. Gli assuntori sono quelle figure professionali che garantiscono la sicurezza dei passaggi a livello non automatizzati lungo tutte le tratte del trasporto pubblico locale e che vengono continuamente chiamati dall'ARST stesso. In questi anni hanno acquisito una professionalit� che rischierebbe di non essere in qualche modo salvaguardata, per cui insieme ai colleghi abbiamo ritenuto opportuno presentare questa proposta di legge in modo che attraverso questa lista che viene costituita presso l'ARST, cosa che � stata fatta anche negli anni passati, questi lavoratori non vedano interrotta la propria attivit� lavorativa.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Noi siamo perch� laddove ci sono delle posizioni di precariet� lavorativa si lavori seriamente per arrivare a rapporti di lavoro stabili, sempre e comunque laddove � possibile, per� in relazione a questa proposta di legge qualche perplessit� noi ce l'abbiamo, qualche riflessione pubblica la dobbiamo pur fare, l'ARST � una partecipata a socio unico della Regione Sardegna, e in quanto partecipata, all'ARST si applica il decreto legislativo numero 175 del 2016 e il correttivo 100 del 2017, quindi una societ� a controllo pubblico, si applica la Madia, e la Madia fa per queste societ� a controllo pubblico un'opzione di sistema salvo alcune eccezioni. Ai dipendenti di queste societ� si applicano le norme del diritto del diritto del lavoro privatistiche, salvo alcune eccezioni, e l'eccezione pi� rilevante � quella relativa alle modalit� di assunzione; non � un'eccezione da poco, assolutamente non � un'eccezione da poco. E per quanto riguarda le modalit� di assunzione si applica l'articolo 19, che dice che le societ� a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalit� a monte, ovviamente, per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicit� e imparzialit�, e anche in relazione alle procedure di reclutamento e concorsuali si applicano norme pubblicistiche, e in relazione a contratti di lavoro stipulati in assenza di queste procedure si applica la sanzione della nullit�. Questo per dire non che noi non vogliamo la stabilizzazione di questi lavoratori, ma per dire: "Stiamo attenti, colleghi, va bene stabilizzare i lavoratori, ma seguendo le procedure di legge". E tra le altre cose io mi domando, stiamo parlando di assuntori, tra l'altro, quindi sono lavoratori non pubblici dipendenti, sono privati, sono lavoratori autonomi, gli assuntori sono lavoratori autonomi, sono venti casellanti lavoratori autonomi, e allora noi ci chiediamo: per quale motivo questo tipo di procedura non � stata avviata con il Governo precedente, col Governo Gentiloni? Per quale motivo viene avviata oggi? Siamo certi che il Governo non sia costretto a impugnare questa legge? Noi abbiamo serie diffidenze verso un percorso rettilineo di questa legge, grosse perplessit�, possiamo dire anche qualche piccola certezza. Ci sono dei problemi, che probabilmente voi non avete considerato, che probabilmente avete in qualche modo accantonato, e sono dei problemi che per� noi dobbiamo affrontare. Non si applicano, a mio modo di vedere, queste procedure, non si possono applicare queste procedure. Quindi, colleghi, stiamo attenti, accertiamoci che ci� che stiamo facendo, e che noi facciamo anche con grande piacere, con grande trasporto, accertiamoci che ci� che stiamo facendo sia coerente con l'ordinamento della nostra Repubblica, anche perch� abbiamo una Costituzione che in relazione ai posti di lavoro pubblici prevede alcune cose all'articolo 97, quindi riflettiamoci un attimo, rifletteteci un attimo, magari sospendete un attimo e verificate fra voi se � opportuno andare avanti, se poi ritenete che sia opportuno andare avanti io spero di non dover sentire dopo che il governo Lega-5 Stelle ha impugnato la legge, spero vivamente di non doverlo sentire. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Eugenio Lai. Ne ha facolt�.
LAI EUGENIO (SDP). Intanto ringrazio tutti i Capigruppo per aver permesso che questa legge entrasse in Consiglio, e ringrazio anche l'onorevole Piero Comandini, che fin dall'inizio ha con me affrontato il tema. Noi pensiamo che la questione dei 20 assuntori sia abbastanza strana nella nostra Isola, come tante altre situazioni, lo dico perch� in tutto il resto della Sardegna gli assuntori storici, quelli che sono richiamati nella normativa sono stati sono stati stabilizzati nel corso degli anni, solo ed esclusivamente all'interno della Provincia di Cagliari non sono stati stabilizzati, e allora stiamo provando a intraprendere una strada, una strada che logicamente non � semplicissima, una strada che per� pone una prospettiva per le venti persone di cui stiamo andando a parlare, e, badate bene, sono 20 lavoratori che percepiscono circa 600 euro al mese per sei mesi all'anno, quindi non stiamo discutendo di grosse somme, non stiamo discutendo di grosse cifre, non stiamo discutendo di lavoratori che possono permettersi chiss� quale tipo di privilegi, io penso che con questa normativa, con questa soluzione che si � andata ad individuare, e che verr� anche perfezionata da due emendamenti che sono stati presentati sia da me che dall'onorevole Comandini, si riesca a dare una soluzione, una possibile soluzione, che certo non va contro le normative, perch� non stiamo dicendo che li stiamo stabilizzando immediatamente, stiamo dicendo che andiamo a costituire una lista ad esaurimento, una lista ad esaurimento all'ARST, una lista di esaurimento che naturalmente si dovr� basare sulle risorse attualmente disponibili nelle casse dell'ARST, non avr� nessun tipo di aumento di spesa in questo frangente per l'amministrazione pubblica e la stessa ARST, ma pone sicuramente questi 20 lavoratori, che poi alla fine sono venti famiglie, in una situazione decisamente di tranquillit� pi� grande, pi� giusta, pi� equa, e allora io faccio un appello a tutta l'Aula, diamo un segnale, perch� � vero che questa battaglia pu� essere anche difficile, ma le battaglie difficili vanno giocate, ogni volta che si tratta di lavoratori, ogni volta che si tratta di persone in difficolt�, ogni volta che andiamo a discutere di situazioni difficili che vengono trascinate in quest'Isola da tantissimi anni. E allora davvero � un appello, un appello accorato, facciamoci trovare uniti e permettiamo a queste persone di costruirsi una prospettiva futura, di avere una certezza, di avere una sicurezza, e di porre le basi affinch� la loro attivit� lavorativa maturata nel corso dei diversi anni che hanno prestato servizio non venga sminuita e non venga buttata al macero. E'un appello, un appello accorato che lancio a tutta l'Aula.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Per chiedere di apporre la firma alla proposta di legge, perch�, per quanto permangano dei dubbi di legittimit�, � un atto dovuto che questo Consiglio deve riconoscere a questi lavoratori che prestano un servizio sulle tratte ferroviarie che appunto vanno da Monserrato a Isili, che svolgono un ruolo importante, un ruolo che in qualche modo d� una sicurezza sia alle Ferrovie, ma soprattutto a chi transita in quei luoghi, � un atto di riconoscimento. Parliamo di venti persone che svolgono questo tipo di mansione, e pertanto siamo favorevoli all'approvazione di questa legge, poi, quando entreremo nell'articolato e andremo meglio nel merito per capire quelle che sono anche le considerazioni che hanno fatto i presentatore della legge in questi tre articoli, in ogni caso da parte nostra c'� l'approvazione e la condivisione di questa legge.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Mah, intanto, facendo anche tesoro degli interventi che ci sono stati fino adesso, io sono d'accordo che dopo tanti anni c'� gente che ovviamente � ferma l� da vent'anni, � giusto trovare una soluzione. Colleghi, il nostro richiamo, il nostro consiglio � solamente quello di trovare una soluzione per� legittima, una soluzione che poi non ci imponga di fare dei passi indietro, � avvenuto troppe volte, io non mi stupirei, considerato che comunque l'organismo amministrativo o ministeriale, come lo vogliamo indicare, � sempre lo stesso, quindi non penso che possa un Governo appena arrivato fare delle forzature nel momento in cui viene dichiarata sostanzialmente l'illegittimit� del procedimento. Noi non abbiamo ovviamente intenzione di bloccare alcun corso, lo dico gi� da adesso, la guardiamo con interesse nel merito, ma siamo ovviamente molto perplessi sulla forma e quindi credo che poi alla fine noi ci asterremo, ma daremo il contributo per poterla migliorare questa norma durante il corso dei lavori. Dico anche che non bisogna dimenticare il percorso che c'� stato alla fine ovviamente degli anni Settanta da quando sostanzialmente con le modifiche istituzionali che hanno visto prima le Ferrovie dello Stato poi il successivo scorporamento in singole societ� per azioni come rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, ovviamente il ruolo anche della dirigenza � totalmente cambiato. � cambiata la natura societaria e quindi le nostre perplessit� sono in tal senso, stiamo parlando di lavoratori privati. Quindi credo che anche per una questione di equit� ci sono al pari, in altri settori, dei lavoratori che stanno subendo la stessa situazione di instabilit� e di precariet�. Ecco perch� dico se ci riusciamo proviamo ad intervenire modificando alcuni aspetti di questa norma, per� sicuramente incontreremo delle difficolt�. Noi ci auguriamo che il percorso possa essere liscio, ma abbiamo notevoli dubbi. Ricordiamoci che come ha sostenuto e come ha appena detto l'onorevole Lai il contratto � un contratto autonomo e si percepisce una retribuzione pari a 600 euro mensili. Purtroppo, onorevole Lai, quando si parla di norme di assunzione o di stabilizzazione non conta quanto si prende come stipendio mensile, ma contano le procedure per poter aver diritto ad una stabilizzazione. Ecco per quanto ci riguarda � un problema che, per carit�, va risolto, non siamo convinti che questa sia la strada corretta per�.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, per la Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.
ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Mi rimetto alla relazione del relatore.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Istituzione lista a esaurimento assuntori
1. Presso l'Assessorato regionale dei trasporti � istituita, la lista ad esaurimento regionale del personale assuntori con contratto triennale ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) e della legge 3 febbraio 1965, n. 14 (Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione).
2. Fanno parte della lista i soggetti che alla data della sua istituzione ricoprono l'incarico di assuntore svolgendo le mansioni presso le linee ferroviarie del trasporto pubblico locale della Sardegna gestite dall'ARST.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore.
LAI EUGENIO (SDP), relatore. Solo per invitare l'onorevole Zedda a ritirare eventualmente gli emendamenti soppressivi totali e soppressi parziali e chiedere che si voti a favore delll'emendamento 12 che modifica l'istituzione della lista ad esaurimento dall'Assessorato ai trasporti all'ARST che � la naturale sede e l'emendamento numero 13 all'articolo 4 che individua la copertura finanziaria andando a modificare totalmente l'articolo, dicendo: "All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate per tali finalit� nel bilancio interno dell'ARST", quindi, non andando neanche ad aumentare le risorse quindi non andando neanche ad aumentare le risorse a carico del sistema pubblico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD). Volevo capire se stiamo discutendo di un "102", stiamo discutendo di una proposta di legge? La Commissione competente al personale non l'ha vista, la quarta non l'ha vista, volevo solo cercare di capire di che cosa stiamo parlando.
PRESIDENTE. � stato un mio refuso, � entrata come "102".
Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, noi ritiriamo gli emendamenti, per� le chiedo nel contempo la possibilit� di vederci tre minuti perch� a seguito anche delle dichiarazioni del presidente Solinas e anche il presidente Agus non l'ha vista, vediamoci cinque minuti. Noi non abbiamo ricevuto neanche gli emendamenti su questo.
PRESIDENTE. La legge � entrata in aula come "102", se serve una sospensione facciamo una breve sospensione, per carit�.
Sospendiamo un attimo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 28, viene ripresa alle ore 17 e 38.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
FORMA DANIELA (PD). Io vorrei anche giustificare il voto contrario che ho dato nella fase del passaggio agli articoli, qua stiamo parlando della possibilit� della corsia preferenziale per questi venti assuntori da incardinare appunto nell'ARST. Io vorrei ricordare che il mese scorso tutti quanti abbiamo avuto notizia del rischio appunto licenziamento, della comunicazione del licenziamento per quasi un centinaio di lavoratori dell'ARST proprio perch� a seguito della situazione finanziaria dell'ARST che � stata comunque ulteriormente aggravata per esempio dalla firma di tre anni fa del rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri che ha indotto l'azienda a ridurre in maniera consistente ulteriormente i costi anche ricorrendo a contratti di lavoro part-time.
Ecco, in una situazione di difficolt� generale tale, con un altro centinaio di lavoratori non so se tramite accordo sindacale sono magari stati invitati ad andare in pensione anticipata per chi fosse possibile o quant'altro, adesso noi all'interno di questo contenitore, all'interno di questa azienda costruiamo queste altre opportunit� con un provvedimento ad hoc. Quindi questo mi trova contraria oltre che per la modalit� con il quale � approdato in Aula e quindi il mio voto continuer� a essere contrario fino all'approvazione della legge.
PRESIDENTE. Gli emendamenti soppressivi sono stati ritirati.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 12.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Comunico che il consigliere Satta � rientrato dal congedo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 2. Gli emendamenti sono stati ritirati.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Piano di utilizzo presso l'ARST
1. L'ARST predispone un piano di utilizzo del personale iscritto alla lista ad esaurimento. Il piano di utilizzo prevede l'inserimento degli iscritti alla lista nell'azienda ARST.
2. Il piano di utilizzo prevede le mansioni a cui destinare il personale, che devono rispettare il profilo professionale specifico del singolo operatore. Tali mansioni possono essere la stessa attivit� precedentemente svolta dal personale o altre mansioni ad essa complementari e connesse.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art.3
Processo di inserimento
1. L'ARST � tenuto a inserire nel proprio organico il personale iscritto nella lista di cui all'articolo 1, fino all'esaurimento della stessa. L'ARST comunica tramite bando pubblico i parametri necessari per selezionare i soggetti iscritti alla lista ad esaurimento aventi priorit� nell'inserimento nella sua dotazione organica.
2. Il personale inserito nella struttura aziendale dell'ARST mantiene lo stesso profilo professionale precedente all'inserimento e acquisisce il livello retributivo del profilo professionale dell'ente di nuova acquisizione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
All'articolo 4 � stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art.4
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge pari, a euro 300.000, si provvede per l'anno 2018 mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse previste nella missione 18 - programma 02 - titolo 1. Alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi, relativamente alle spese continuative e ricorrenti, si provvede con le leggi di bilancio.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 13.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 481/A.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazione della proposta di legge SABATINI: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attivit� europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)" (268/A)
PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 268/A.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Sabatini, relatore di maggioranza.
SABATINI FRANCESCO (PD), relatore di maggioranza. Le politiche di coesione in questa regione hanno assunto ormai un'importanza rilevante, bilancio regionale, le politiche di sviluppo, occupazionali, le politiche di intervento sul sociale, sulle povert�, sono ormai finanziate dagli stanziamenti europei. Il bilancio regionale per una buona parte � sostenuto appunto dalle politiche di coesione, attraverso la programmazione unitaria delle risorse. In questi mesi la Commissione che ormai da due legislature � caricata, mi riferisco alla Commissione che presiedo, cio� la Commissione bilancio e programmazione, si � fatta carico da due legislature anche delle politiche europee, quindi non sempre riesce a seguire in modo adeguato le politiche che riguardano la programmazione dei fondi comunitari. Nonostante questo abbiamo cercato di seguire intanto dando gli indirizzi sugli atti di programmazione dei fondi europei, ma abbiamo poi scelto di seguire in modo puntiglioso anche lo stato di avanzamento della spendita dei fondi. In questo lavoro per� ci siamo resi conto che la legge europea che risale al 2010, cio� la numero 13, non era pi� adeguata a consentire un puntuale intervento da parte del Consiglio, anzi la funzione dell'Assemblea legislativa rischiava di essere abbastanza marginale, e soprattutto in alcuni casi poteva intervenire solo una volta che gli atti di programmazione fondamentali erano stati gi� approvati dalla Giunta. Quindi la legge che � all'attenzione di quest'Aula non fa altro che adeguare quel disegno di legge, aumentando quelle che sono le funzioni del Consiglio regionale. In modo particolare intervenendo: intanto dando la possibilit� al Consiglio di intervenire sugli atti di indirizzo della Giunta e di definire la posizione della Regione nella elaborazione dei piani; le competenti commissioni consiliari hanno la possibilit� attraverso le modifiche che stiamo apportando di esprimere il parere sulle proposte di piano, sui programmi e su tutti gli atti di programmazione regionale, che spesso vengono modificati dalla Giunta senza che il Consiglio sia reso edotto e abbia la possibilit� di esprimere un parere; viene prevista anche l'espressione di pareri da parte delle Commissioni che riguardano le deliberazioni concernenti le direttive e le modalit� di attuazione; inoltre � previsto l'obbligo da parte della Giunta regionale di presentare ogni sei mesi al Consiglio regionale i dati relativi allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli atti di programmazione, cosa che noi abbiamo fatto ogni qual volta l'abbiamo ritenuto opportuno, ma con gli adeguamenti che andremo ad approvare � prevista la predisposizione del monitoraggio semestrale, � reso obbligatorio, e la Giunta lo deve presentare al Consiglio.
Non interverr� sugli emendamenti che non sono altro che un miglioramento del testo di legge che man mano che ci siamo portati col lavoro ci siamo resi conto fosse pi� opportuno migliorare e definire nel dettaglio. Grazie.
PRESIDENTE. Ha facolt� di parlare il consigliere Attilio Dedoni, relatore di minoranza.
DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi), relatore di minoranza. Presidente, non sar� lungo nemmeno io e non discoster� molto dalle indicazioni pervenute dal relatore di maggioranza. Sta di fatto che si � presa come opportunit� questa proposta di legge per reintrodurre un'argomentazione molto pi� attagliante a quelli che sono i poteri del Consiglio. Io non voglio essere ascoltato, ma direi che ciascun Consigliere se ha coscienza capisce bene che questa � una norma che potrebbe dare nuovamente apertura e visualit� dei rapporti tra esecutivo e legislativo. Credo che a nessuno sfugga la necessit� di riprendere ruolo all'istituzione consiliare. Il fatto che bisogna riadeguare, e che ci sia un'indicazione lontana da parte della Giunta di veder porsi un problema innanzi, cio� quello di vedere l'esecutivo chiedere, ma in maniera quasi dolente, di riprendere concetti che dal Consiglio possano emergere. Non si � tenuto conto che in queste circostanze spesso e volentieri al Consiglio � stato vietato fatto divieto di dare indirizzi, di programmare, di dare opportunit� alla stessa Giunta di poter operare nel modo pi� opportuno possibile nell'interesse della Sardegna. Io non posso non ricordare alcuni punti importanti, che � mancata la modifica dello Statuto, eppure si era detto che questa era una legislatura che doveva fare le grandi riforme, ma ad iniziare dallo Statuto niente si � fatto. Manca l'approvazione di una legge statutaria, si va a cercare la singola norma all'interno della vecchia statutaria per poter riaffermare qualche concetto, ma non c'� stata la voglia, sino ad oggi, di modificare la legge statutaria. E' mancata una vera riforma, la legge regionale numero 1, quello degli accorpamenti degli Assessorati. Ma le situazioni inglobanti, una maggioranza composita, certamente non hanno suggerito al manovratore di poter essere attento a che ci fosse una legge regionale numero 1 pi� attagliante a quelli che erano i problemi,le proposte e le iniziative gi� a suo tempo mandate avanti. Manca un'attuazione di quella legge che poteva aprire all'attuazione delle zone franche. Io ricordo l'ultimo Assessore alla programmazione della vecchia Giunta che inizi� un raccordo con le varie zone in cui la Sardegna era stata ipotizzata come zone franche, cio� i porti franchi. C'� stata data una approvazione della rete ospedaliera, passandola per una rete sanitaria, scorporando i territori e avvilendo i territori sotto l'aspetto della sanit�. Non vi � una capacit� di incidere, perch� non si � voluto il senso e l'indirizzo del Consiglio sulle continuit� territoriali, che hanno fallito di occasione in occasione. Quindi un atteggiamento debole, rinunciatario nei confronti del Governo, che ha portato addirittura al ritiro di tutti i ricorsi. Abbiamo perso i danari delle accise che erano gi� convintamente in capo alla Sardegna nel momento in cui la Corte costituzionale era indirizzata in tale posizione, perch� effettivamente aveva dato un riscontro al negativo sugli stessi argomenti, ma in maniera opposta, alla Regione siciliana. Manca la volont� di voler sentire il Consiglio. Manca la volont� di poter dare indirizzi a questo Consiglio. Manca l'opportunit� che questa istituzione funzioni come deve funzionare. Ed � vergogna che anche oggi assistiamo ad un Consiglio regionale debole nella sua strutturazione e nel suo voler essere protagonista di quello che pu� essere lo sviluppo e il futuro della Sardegna. Anche in questa legge siamo quasi timidi, pur essendo un piccolo passo avanti. Eppure noi dobbiamo certamente ricercare l'obiettivo pi� prossimo a quelli che sono gli interessi istituzionali e veri del Consiglio regionale. Io credo, e ciascuno di noi nel proprio ruolo, nel proprio essere presente come Consigliere all'interno di questa struttura, che dovrebbe essere il punto base, il cardine
di tutta la politica regionale che oggi non svolge nessun ruolo se non quello succube e supino che la Giunta propone e certamente non il Consiglio dispone. Siamo a punti morti dove abbiamo affossato le capacit�, le possibilit�, la vera iniziativa, quella legislativa, quella di indirizzo, quella di controllo, quella di programmazione. Abbiamo abbandonato tutti i ruoli positivi e propositivi del Consiglio regionale e abbiamo oggi in animo di consegnare a chi verr� domani ad amministrare delle opportunit� che certamente vedono ancora una volta indebolita l'istituzione e non certamente verr� guardato favorevolmente da parte di chi intende portare a compimento la logica di un Esecutivo forte, senza reggere effettivamente l'urto con quella che � la capacit� della proposta consiliare, della iniziativa consiliare, della verifica consiliare e potrei continuare. Su queste cose per�, attenzione, io l'ho detto pi� di una volta e non mi stanco di ripeterlo, stiamo distruggendo l'Istituzione massima del popolo sardo, stiamo annichilendo l'iniziativa consiliare, stiamo mettendo in scacco il Consiglio regionale, o c'� la voglia, il vigore, l'intelligenza, la voglia di protagonismo del Consiglio, in tutte le sue articolazioni, maggioranza e opposizione, se non c'� questo, non ci sar� possibilit� di dire che il domani pu� avere un momento di lucidit� per quelle che sono le aspettative del popolo sardo. Io potrei concludere qui, e non c'� dubbio che forse non � stata neanche non accolta, ma neanche intesa, neanche ascoltata questa perorazione nell'interesse dell'Istituzione consiliare. Ma � indubbio che se noi lasciamo che vadano cos� le cose, noi siamo coloro i quali distruggono definitivamente il Consiglio regionale, se non ci riappropriamo di quelle che sono le capacit�, le possibilit� che questo Consiglio ha, noi veramente potremmo dire: s� abbiamo un Esecutivo forte, ma voi vedrete tutto quello che viene da un Esecutivo forte, vengono proposti disegni di legge, si mortifica l'Aula spesso e volentieri con le cosiddette "riforme" portando avanti un emendamento totalizzante che modifica in Aula completamente il disegno di legge. Parte in un modo e arriva in un altro. Non si � capaci di avere la dignit� di consiglieri e quindi di istituzioni, di amare il proprio ruolo, di gestire quella che � l'istituzione autonomistica, di dare gli indirizzi, di svolgere programmazione e di dire che si fa, un controllo serio ed efficace su ci� che fa la Giunta regionale. A voi la responsabilit� di questi dati e al fallimento di questa legislatura che doveva essere di riforma ma che non � neanche di "riformetta" stando a quelli che sono i risultati.
PRESIDENTE. Grazie, comunico all'Aula che domani alle 9 � convocata la quinta Commissione e a seguire, alle 9 e 30, la terza Commissione.
� iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Grazie Presidente, credo che questa sia una buona legge perch� comunque tende ad andare oltre la normativa esistente e devo anche sottolineare, purtroppo, che tutto ci� non ha portato di certo a un miglioramento della spendita dei fondi europei, e soprattutto ad un indirizzo esatto, spesso e volentieri abbiamo dovuto indirizzare la spesa su progetti che purtroppo non hanno qualificato di certo la nostra Regione, non hanno aiutato le imprese, tanto meno alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma soprattutto allo sviluppo complessivo del territorio. Azioni, che invece dovevano incidere sia sugli aspetti sociali, sulla ratio dei fondi, sia del FSE e del FESR, per non parlare dei fondi dell'agricoltura, noi ci auguriamo e speriamo che un minimo di rapporto, ma � un rapporto che deve essere leale, che deve essere di collaborazione prima di tutto, tra la Giunta e il Consiglio. Ma io vado oltre, dico anche che devono essere proprio delle buone pratiche anche tra gli assessorati. Dico che tutto nasce dalla norma, da un adeguamento alla norma nazionale, dall'esigenza che ha il Parlamento di intervenire maggiormente sulle politiche europee, e dico che ovviamente sulla base di questa ratio ci� deve avvenire anche tra noi e appunto l'organo Esecutivo, ma credo che debba cambiare proprio l'impostazione sui fondi europei, poi magari col tempo, io ho un'impostazione del tutto personale sulla necessit� dei fondi europei, o meglio sull'utilizzo, dico per� che nel momento in cui retrocediamo nell'Obiettivo 1 e quindi aumenteranno le risorse, forse � davvero arrivato il momento di prestare un'attenzione completamente diversa, dobbiamo stravolgere il nostro modo di operare in ordine ai finanziamenti dei fondi europei e, probabilmente, in tutto questo tempo raramente � stato buttato il cuore oltre l'ostacolo, raramente abbiamo fatto delle azioni, anche di forza, sull'utilizzo della spesa, mi riferisco in particolare a quando potremo anche utilizzare i fondi per integrare, non per sostituirli al bilancio ordinario in alcuni casi, perch� lo ripeter� all'infinito, se crediamo davvero nello sviluppo dell'Isola, con le attivit� produttive, agricoltura, turismo, artigianato, allevamento e pesca, avremmo dovuto avere un comportamento ben diverso, spesso e volentieri non siamo riusciti a chiudere i cicli, abbiamo fatto programmazioni lunghissime, pianificazioni, ma purtroppo la difficolt� di come spendere questi soldi ha sempre inciso pi� di quanto doveva, � da qui che spesso e volentieri le risorse non sono arrivate a giusta destinazione. Per� credo che questo adeguamento indispensabile, anche per andare oltre la legge numero 13 del 2010, oltre a definire meglio appunto i rapporti tra Consiglio e Giunta regionale, probabilmente ci permetter� anche di arrivare a programmare dal basso, ma davvero, a coinvolgere chi sostanzialmente affronta le difficolt�, e spero anche che possa essere un elemento di forza quando il nostro Presidente, i nostri assessori, vanno a sedersi sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni, dove spesso, soprattutto sotto questo profilo, si incide veramente poco. Quindi mi auguro tra l'altro che nel corso dell'esame della legge possiamo, anche in questo caso, io spero, provare ad andare oltre. Lo dico soprattutto al Presidente Sabatini che ovviamente � il promotore di questa legge, comunque in ogni caso il nostro orientamento � certamente favorevole.
PRESIDENTE. Grazie, non ho altri iscritti a parlare.
Per la Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.
ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Mi rimetto alla relazione del relatore.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio agli articoli, dichiaro aperta la votazione, annullo la votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Grazie signor Presidente, credo sia indispensabile lavorare, innanzitutto risulta indispensabile ascoltare, poi � indispensabile lavorare affinch� ci sia pi� Europa in Sardegna e pi� Sardegna Europa. Oserei dire anche pi� Italia in Europa, pi� Europa in Italia, per� questo � un compito che non spetta a me, non spetta a noi, noi ovviamente siamo pi� votati a lavorare perch� la Sardegna abbia un ruolo in Europa, perch� la Sardegna abbia la possibilit� di incidere in Europa e credo che anche gli eccessi antieuropeisti della campagna elettorale pian piano siamo andati mitigandosi, oggi si capisce che senza l'Europa noi non andiamo da nessuna parte, che l'Italia non ha futuro senza l'Europa, assolutamente no. Magari l'Europa che un futuro senza l'Italia, ma l'Italia senza Europa non ha futuro. Quindi, ben venga questa proposta di legge, ben venga l'adeguamento della normativa regionale alla legge 234, ben venga il tentativo di migliorare la partecipazione della Sardegna alla formazione del diritto europeo, questo tipo di percorso ci fa mettere un piedino in Europa o quantomeno ce lo fa mettere in modo pi� consapevole, per� la verit� � che oggi siamo lontanissimi dall'Europa, ahim�, siamo lontanissimi dall'Europa. E credo che lo abbiamo dimostrato soprattutto in questi anni, lo abbiamo dimostrato soprattutto delle politiche dei trasporti. Se vi sto disturbando chiedo scusa� Siamo lontani dall'Europa soprattutto in tema di politiche dei trasporti, ricordo ancora quando il precedente Assessore ai Trasporti diceva che non si poteva sostenere il low cost perch� c'era una procedura di infrazione contro l'aeroporto di Alghero, la procedura d'infrazione si risolve favorevolmente per l'aeroporto di Alghero, e allora l'Assessore ci racconta che c'erano le maggiorazioni sui diritti aeroportuali che ci impedivano di sostenere il low cost. E poi ancora ricordo le fattive interlocuzioni dell'agosto del 2016, dell'assessore Deiana, che ci avrebbero dovuto portare a una continuit� territoriale perfetta e queste fattive interlocuzioni con l'Europa sono proseguite nell'agosto del 2017 dall'assessore Careddu, fattive interlocuzioni per una continuit� territoriale, uno strabiliante�
PRESIDENTE. Grazie. Non ho altri iscritti per dichiarazione di voto.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Finalit� e oggetto
1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la Regione adegua le disposizioni di cui alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attivit� europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e successive modifiche ed integrazioni).)
Apro la discussione sull'articolo 1, sul testo sull'articolo 1 a cui sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, l'1 e il 2, chiedo il parere la Commissione.
L'emendamento 2 sul titolo della legge, s�. Allora, apro la discussione sul testo della legge e sull'emendamento aggiuntivo numero 2. Chiedo il parere.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Sabatini, relatore.
SABATINI FRANCESCO (PD), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Metto in votazione il testo. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Apro la discussione sull'articolo 1 e l'emendamento numero 1 aggiuntivo. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010
(Finalit�)
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010, dopo la parola "proporzionalit�", sono inserite le parole "leale collaborazione, trasparenza, ".)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010
(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto
dell'Unione europea)
1. All'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 le parole: "nonch� di atti preordinati alla formulazione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "nonch� sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni";
b) al comma 3 le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".
c) il comma 4 � sostituito dal seguente: "4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalit� disciplinate dall'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e successive modifiche ed integrazioni.";
d) nel comma 5 le parole "sessione comunitaria" sono sostituite con le parole: "sessione europea" e le parole "prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni.".)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010
(Sussidiariet�)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del
2010 � sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2,
il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di
sussidiariet� e di proporzionalit� nelle proposte di atti
dell'Unione europea che abbiano a oggetto materie di competenza
regionale e trasmette le risultanze alle Camere, dandone
contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, secondo le modalit� previste dall'articolo 25
della legge n. 234 del 2012, e al Comitato delle
regioni.".)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010
(Partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee)
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010 �
inserito il seguente:
"Art. 5 bis (Partecipazione al dialogo politico con le istituzioni
europee)
1. Ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico
con le istituzioni europee, ai sensi dell'articolo 9 della legge n.
234 del 2012, il Consiglio regionale, secondo le modalit� previste
dall'articolo 4, comma 2, pu� far pervenire alle Camere eventuali
osservazioni o proposte, dandone contestuale comunicazione alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le osservazioni o proposte di cui al comma 1 sono comunicate
alla Giunta regionale.".)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010
(Riserva di esame)
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010 � sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Riserva di esame)
1. Il Consiglio regionale pu� chiedere alla Giunta regionale di
attivare la procedura per l'apposizione della riserva di esame
prevista nell'articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del
2012.
2. La Giunta regionale, qualora lo ritenga opportuno, pu� attivare
la procedura per l'apposizione della riserva di esame di cui al
comma 1 previo parere della Commissione consiliare competente in
materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni
competenti per materia che si esprimono entro quindici giorni dal
ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale
procede in assenza del parere.".)
Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010
(Attuazione della normativa europea e verifica di conformit�)
1. L'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010 �
sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Attuazione della normativa europea e verifica di
conformit�)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, d� tempestiva
attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal
diritto dell'Unione europea.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento
regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati
da istituzioni e organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio
di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della
legge n. 234 del 2012, una relazione con le risultanze alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee, con riguardo alle misure da intraprendere.
3. La relazione di cui al comma 2 � trasmessa contestualmente al
Consiglio regionale.".)
Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010
(Rappresentanti regionali
nel Comitato delle regioni)
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010 �
sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Rappresentanti regionali nel Comitato delle
regioni)
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012,
il Presidente della Regione propone alla Conferenza delle regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o pi�
rappresentanti della Regione, titolari o supplenti, al Comitato
delle regioni; il Presidente del Consiglio regionale, in base alle
modalit� stabilite dal Regolamento interno del Consiglio, propone
alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o pi�
consiglieri regionali affinch� siano indicati quali rappresentanti
delle assemblee legislative regionali al Comitato delle
regioni.".)
Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010
(Informativa della Giunta
al Consiglio regionale)
1. All'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "ogni anno prima dell'inizio della sessione europea" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente al disegno di legge regionale europea di cui all'articolo 10 o comunque entro il 30 aprile di ogni anno,".
b) nella lettera a) del comma 1 le parole "Conferenza Stato-regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" e le parole: "prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005" sono sostituite dalle seguenti "prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012";
c) la lettera c) del comma 1 � sostituita dalla
seguente:
"c) gli argomenti di interesse delle regioni trattati nell'ambito
del Comitato interministeriale per gli affari europei ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del
2012;".)
Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010
(Legge europea regionale)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile".)
Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010
(Sessione europea)
1. Nell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
b) nel comma 2 le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".)
Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010
(Impugnazione di
atti normativi europei)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010, � aggiunto il seguente periodo: "La richiesta � trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge n. 234 del 2012.".)
Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010
(Programmazione
regionale unitaria)
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010 �
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Programmazione regionale sulle politiche
europee)
1. La Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza,
partecipa all'elaborazione ed esecuzione dei piani, programmi e
progetti cofinanziati dall'Unione europea.
2. Il Consiglio regionale formula gli indirizzi alla Giunta
regionale sui documenti preliminari preordinati all'elaborazione
degli atti di cui al comma 1.
3. Il Consiglio regionale approva le proposte degli atti di
programmazione di cui al comma 1 elaborate dalla Giunta regionale e
le eventuali modifiche agli stessi soggette ad approvazione da
parte della Commissione europea e ne cura la trasmissione alla
Giunta regionale per gli adempimenti di competenza.
4. Il Consiglio regionale si pronuncia sugli atti di cui ai commi
2 e 3 entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, decorsi i
quali se ne prescinde.
5. Relativamente agli atti di cui al comma 1 la Giunta
regionale:
a) conduce i negoziati con il Governo e la Commissione europea e
riferisce tempestivamente al Consiglio regionale sull'andamento e
sull'esito degli stessi;
b) prende atto, con propria deliberazione, dei testi definitivi
approvati dalla Commissione europea e li trasmette al Consiglio
regionale per conoscenza.
6. Le modificazioni ai piani, programmi e progetti cofinanziati
dall'Unione europea che non rientrano nelle fattispecie di cui al
comma 3 sono trasmesse al Consiglio regionale per
conoscenza.".)
� stato presentato un emendamento aggiuntivo il numero 3.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Sabatini, relatore.
SABATINI FRANCESCO (PD), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo emendamento, sostitutivo totale, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Art. 14
Integrazioni all'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010
(Attuazione della programmazione regionale sulle politiche
europee)
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010 �
inserito il seguente:
"Art. 16 bis (Attuazione della programmazione regionale sulle
politiche europee)
1. Le priorit�, i criteri e le modalit� di attuazione degli atti
di programmazione di cui all'articolo 16 sono definiti dalla Giunta
regionale con propria deliberazione, previo parere delle
commissioni consiliari competenti. Il parere viene espresso entro
quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.
2. La Giunta regionale trasmette per conoscenza al Consiglio
regionale, con cadenza trimestrale, i dati relativi allo stato di
avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli atti di
programmazione di cui al comma 1.".)
All'articolo 14 sono stati presentati due emendamenti: il numero 4, sostitutivo totale, e il numero 5 aggiuntivo.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Sabatini, relatore.
SABATINI FRANCESCO (PD), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'emendamento numero 4, sostitutivo totale, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'emendamento numero 5, aggiuntivo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Articolo 15
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 (Notifica dei regimi di aiuto)
1. All'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dopo le parole: "mercato interno" � aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche europee una scheda sintetica della misura notificata, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012";
b) nel comma 2 le parole: " Il Presidente" sono sostituite con le parole: "L'ufficio competente della Presidenza";
c) nel comma 3 dopo le parole: "leggi regionali" sono inserite le seguenti: ", o le singole disposizioni normative".)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'articolo 15, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16, al quale � stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Articolo 16
Integrazioni all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010
(Recupero degli aiuti di Stato)
1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 �
inserito il seguente:
"Art. 17 bis (Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di
Stato)
1. Non beneficiano di aiuti di Stato concessi dalla Regione coloro
che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato, aiuti che lo Stato � tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015
recante modalit� di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. La Regione, prima di concedere nuovi aiuti, verifica, anche
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di
cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che i potenziali
beneficiari non rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.
3. A seguito della notifica di una decisione di recupero
dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012,
ordinariamente entro sessanta giorni dalla data di notifica della
decisione, l'ufficio regionale che ha erogato l'aiuto individua i
soggetti tenuti alla restituzione dello stesso, accerta gli importi
dovuti, revoca l'aiuto e ingiunge il pagamento, determinandone le
modalit� e i termini. L'atto dell'ufficio regionale che ha erogato
l'aiuto � contestualmente trasmesso alla Direzione generale della
presidenza, che cura un elenco dei beneficiari destinatari dei
provvedimenti di revoca dei contributi da recuperare e delle
ingiunzioni di pagamento.
4. Se il beneficiario non provvede alla restituzione entro la
scadenza stabilita, si applicano al soggetto debitore gli interessi
di mora sull'importo indebitamente corrisposto, a partire dalla
scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali
precedentemente maturati.
5. In caso di mancato pagamento, fino all'operativit� dell'Agenzia
sarda delle entrate di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n.
25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE), il
competente ufficio regionale provvede alla riscossione coattiva
tramite ruolo, da trasmettersi al concessionario della riscossione
regionale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche in
caso di procedure di recupero presso il beneficiario di spese
irregolari gi� certificate alla Commissione europea, salvo quanto
diversamente disposto dalla normativa e dalle procedure europee e
nazionali che disciplinano l'utilizzo dei fondi cofinanziati
dall'Unione europea.")
Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Sabatini, relatore.
SABATINI FRANCESCO (PD), relatore. Il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'articolo 16, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Articolo 17
Integrazioni all'articolo 17 bis della legge regionale n. 13 del
2010 (Diritto di rivalsa)
1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale n. 13 del 2010,
come introdotto dalla presente legge, � inserito il
seguente:
"Art. 17 ter (Diritto di rivalsa)
1. In caso di sentenza di condanna da parte della Corte di
giustizia dell'Unione europea al pagamento di sanzioni pecuniarie
per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione
europea o per mancata esecuzione delle decisioni della Commissione
europea e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
europea, la Regione ha diritto di rivalersi dei relativi oneri
finanziari nei confronti degli enti, societ� o organismi di diritto
pubblico e dei soggetti equiparati che si rendano responsabili
della violazione o della mancata esecuzione.")
Poich� nessuno domanda di parlare sull'articolo 17, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 18 � soppresso. Passiamo all'esame dell'articolo 19, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Articolo 19
Norma finanziaria
1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. )
Poich� nessuno domanda di a parlare sull'articolo 19, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Articolo 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)
Poich� nessuno domanda di a parlare sull'articolo 20, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
E' stato presentato l'ordine del giorno numero 1, se ne dia lettura.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Luigi Rubiu. Ne ha facolt�.
RUBIU GIAN LUIGI (UDC-Sardegna). Per chiedere di apporre la mia firma a quest'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Volevo chiederle� siccome � stato riportato male, c'� un emendamento orale da fare, perch� l'importante � che sia stato recepito� non � stato cancellato "Patto per la Sardegna", quindi vorremmo dirlo correttamente. Allora: "La metanizzazione dell'Isola � uno dei punti fondamentali per lo sviluppo della Sardegna, la sua realizzazione contribuir� alla creazione di nuove imprese e allo sviluppo della Sardegna", nel "Considerato". E ovviamente va tolto anche sotto, va cancellato sotto, va riscritto uguale, dove c'� l'impegno.
PRESIDENTE. Ripete per cortesia l'emendamento orale.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). "La metanizzazione dell'Isola � uno dei punti - e questo rimane - fondamentali per lo sviluppo della Sardegna".
PRESIDENTE. Nel testo che ho io � gi� modificato cos�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Ma sotto c'� da cancellare "punto cardine del Patto della Sardegna siglato circa due anni fa tra Regione e Governo", cancelliamo quella parte.
PRESIDENTE. L'emendamento orale riguarda la cancellazione di: "punto cardine del Patto della Sardegna siglato circa due anni fa tra Regione e Governo".
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Quello � da cassare e su viene scritto come l'ho letto prima.
PRESIDENTE. Su e cos�, � gi� corretto cos� nel testo che ho io.
Chiedo se l'emendamento orale viene accolto.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Presidente, per dire che non � che si facciano le barricate su queste cose, per� volere oscurare la storia � un dato che francamente imbarazza, perch� dire che � un punto cardine del Patto per la Sardegna, che l'ha fatto Renzi� se questa cosa disturba possiamo anche toglierlo ma francamente � una cosa un po' ridicola: � la verit�, � un punto cardine del programma del Patto della Sardegna, � storia, al di l� che porti bene o male, � cos�. Se lo volete oscurare perch� vi turba, possiamo anche farlo ma francamente � una roba anche un po' ridicola.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Pietro Comandini. Ne ha facolt�.
COMANDINI GIAN PIETRO (P.D.). Accolgo anch'io, come ha detto il mio Capogruppo, avendo prodotto l'ordine del giorno quale primo firmatario, le varie osservazioni dei colleghi, possiamo cancellare tutto quello che vogliamo, Patto per la Sardegna, in qualsiasi punto del documento, per� il tema non � quello del Patto per la Sardegna, quello che questo ordine del giorno vuole in qualche modo evidenziare � la preoccupazione nei confronti delle dichiarazioni di un Ministro della Repubblica, che di fatto mette in discussione quella che � stata la battaglia che questo Consiglio regionale ma anche altri Consigli regionali e tutti i gruppi politici hanno svolto in questi anni nei confronti delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Credo che quello sia il punto cardine che tutti quanti dobbiamo difendere, insieme all'autonomia di quest'Aula e a tutto il lavoro che � stato fatto negli anni precedenti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Truzzu. Ne ha facolt�.
TRUZZU PAOLO (Fratelli d'Italia Sardegna). Mi ricollego alle parole del collega Comandini, la richiesta di cancellare questo incipit non � la volont� di cancellare la storia, per� la storia se la vogliamo raccontare la dobbiamo raccontare tutta. Io penso che la battaglia per la metanizzazione dell'Isola sia una battaglia che ha coinvolto tutti i partiti, tutti i rappresentanti politici per un lungo periodo della storia di quest'Isola. Non � incominciata due anni fa, � incominciata molto prima, due anni fa sicuramente � stato posto un punto fondamentale con l'individuazione delle ultime risorse per� raccontiamola tutta. Stiamo chiedendo solo questo, siamo d'accordo, l'importante � ribadire che una battaglia che tutti assieme abbiamo condotta non vada dispersa in nome di scelte ideologiche fine a se stesse.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Rubo un minuto solo per precisare: nessuna cancellazione della storia, per�, onorevole Cocco, cosa facciamo ripartiamo allora dall'APQ metano, parliamo di tutti i bacini del gas, parliamo del fatto che questa storia parte da lontano e non � solo il Patto della Sardegna, partiamo dalla SIN quando c'era la strategia metano per la Sardegna?
Io credo, invece, che valga proprio quello che ha detto l'onorevole Truzzu, che dobbiamo fare tesoro del valore di ci� che la metanizzazione per la nostra Isola pu� rappresentare e non avere solo un unico riferimento. Non per negare il passato ma per guardare al futuro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Per dire che si pu� procedere togliendo quella proposizione dal testo.
PRESIDENTE. E' accolto l'emendamento orale, � eliminato "punto cardine del Patto della Sardegna siglato circa due anni fa tra Regione e Governo".
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'ordine del giorno numero 1 come emendato oralmente.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo alla votazione finale del testo della proposta di legge.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 268.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazione del documento: "GIUNTA REGIONALE. Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Approvazione della direttiva riportante la ''specificazione dei dati dimensionali'' in materia di servizi strettamente connessi alla residenza ai fini dell'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2017" (Doc. 21/XV/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del Documento numero 21.
Ha facolt� di parlare il consigliere Giuseppe Meloni, relatore.
MELONI GIUSEPPE (PD), relatore. La quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 18 luglio 2018, ha licenziato per l'aula il documento numero 21/XV/A recante "Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Approvazione della direttiva riportante la "specificazione dei dati dimensionali" in materia di servizi strettamente connessi alla residenza ai fini dell'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2017", con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l'astensione dei consiglieri di opposizione.
L'approvazione della direttiva in questione consente che i servizi strettamente connessi alla residenza siano inquadrati nella categoria funzionale urbanisticamente rilevante "residenziale" e a tal fine ne definisce i relativi dati dimensionali.
L'approvazione della direttiva, inoltre, si rende necessaria da parte dell'Aula in virt� dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2017, che precisa che "le disposizioni di cui all'articolo 7, che introducono il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale numero 23 del 1985, entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata dal Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione".
La Commissione nelle sedute del 28 giugno e del 18 luglio 2018, ha audito l'illustrazione della direttiva da parte dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica il quale ha tra l'altro precisato che nel periodo successivo all'approvazione della direttiva in Giunta, risalente al 22 novembre 2017, erano pervenute delle osservazioni da pi� parti che suggerivano alcuni correttivi al testo dell'articolo 5 disciplinante i limiti dimensionali dei servizi strettamente connessi alla residenza. L'Assessore ha pertanto proposto alla Commissione l'inserimento di alcune modifiche finalizzate al conseguimento di un assetto di interessi maggiormente equilibrato.
La Commissione ha condiviso l'impianto delle direttive e le modifiche proposte e dopo approfondito esame ha approvato definitivamente il testo.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, per la Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. S� un breve intervento per confermare la linearit� del lavoro che � stato fatto in Commissione che ha consentito di mettere a punto un testo che serve a coprire un buco normativo dato dal rinvio alla definizione con lo strumento che � stato adottato delle direttive di Giunta che passano poi in Consiglio. Questo ci consente di definire e sia su un piano definitorio le categorie funzionari urbanisticamente rilevanti, le destinazioni d'uso e i servizi strettamente connessi alla residenza, questo consentir� di fare le variazioni di destinazione d'uso all'interno di ciascuna categoria in modo pi� agile e venendo incontro quindi alle esigenze dell'utenza e dei cittadini. La opportuna specificazione che � stata fatta in Commissione sulla entrata in vigore, quindi agganciandola, la novit�, alla pubblicazione sul BURAS delle disposizioni consente di completare un testo che introduce senz'altro elementi importanti di certezza giuridica attesi dagli operatori e soprattutto dalle Amministrazioni comunali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pier Mario Manca. Ne ha facolt�.
MANCA PIER MARIO (Partito dei Sardi). Grazie Presidente, ma molto velocemente, io ho approvato, sono favorevole a questa proposta. Mi � sempre rimasto un dubbio, no ho avuto l'opportunit� in Commissione, legge regionale 3 luglio 2017 numero 11, approvazione della direttiva riportando le specifiche. Ma in realt�, Assessore, mi pongo sempre delle difficolt� perch� una direttiva passa in Consiglio? In realt� questo lo dico in linea generale, lo dico ai miei amici Consiglieri, agli onorevoli qua dentro c'� sempre stata una suddivisione dei ruoli che � quella legislativa e quella esecutiva. � palese a mio parere che in questo caso una direttiva in linea generale vada comunque portata avanti una responsabilit� di tipo dirigenziale. Adesso noi ce la ritroviamo qua, a me va bene mi interessa risolvere le problematiche, ma mi interessa capire la ratio come mai la portiamo qua, grazie.
PRESIDENTE. Glielo spiego io, perch� � previsto specificamente nella legge che abbiamo approvato.
Ha domandato di parlare il consigliere per Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). S� grazie, se il collega Manca si vuol sedere per cortesia. Assessore, evidentemente quando questo dispositivo � stato preparato non � stato aggiornato sulla votazione favorevole dell'istituzione in Sardegna, contestata peraltro da vari componenti di quest'Aula, dei Condhotel che rientrano nella categoria delle strutture ricettive. Quindi siccome vengono richiamate faccia attenzione nel momento in cui si va a fare il coordinamento del testo andr� obbligatoriamente inserita quel tipo di categoria, che fra l'altro � una categoria malandrina. Perch� qui bisogna iniziare anche a prendere atto di quello che abbiamo segnalato in occasione dell'approvazione di quella norma, cio� si tratta di una struttura ricettiva alberghiera destinata solo ed esclusivamente ad ospitare camere d'hotel che a seguito di quell'approvazione, che rimanda ad un decreto ministeriale preveder� che quel edificio diventi met� condominio e met� struttura ricettiva. Quindi la legge noi l'abbiamo approvata e a questo punto non pu� essere impoverita da quell'assenza. Approvata quella norma inevitabilmente anche l'articolo 4 sulle destinazioni d'uso sar� necessario che si preveda un aggiornamento. La invito a prenderne atto.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Premesse e finalit�
La presente direttiva in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le caratteristiche e le modalit� di gestione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti previste dall'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni e, in attuazione dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2017 i limiti dimensionali previsti per i servizi strettamente connessi alla residenza.)
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Definizioni
1. Si definiscono:
a) "categoria funzionale urbanisticamente rilevante", ognuna delle macro categorie individuate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, caratterizzata dal medesimo carico urbanistico e riportata nell'articolo 3.
b) "destinazione d'uso", ognuna delle funzioni ammissibili all'interno di una unit� immobiliare nell'ambito delle destinazioni individuate dal successivo articolo 4. La destinazione d'uso della singola unit� immobiliare � quella prevalente in termini di superficie utile netta.
c) "servizi strettamente connessi alla residenza", gli usi complementari alla residenza destinati a garantire la qualit� dell'abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini.)
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti
1. L'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, definisce le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:
a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico - ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo - zootecnica.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Destinazioni d'uso
1. Sono definite, in riferimento a ciascuna categoria funzionale urbanisticamente rilevante, le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza
1. RES_01 Abitazioni;
2. RES_02 Strutture ricettive extralberghiere (Bed & breakfast, Residence, Domos, case e appartamenti per le vacanze (CAV));
3. RES_03 Servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico - ricettive
1. TR_01 Strutture ricettive alberghiere;
2. TR_02 Strutture ricettive extralberghiere (Case per ferie, ostelli per la giovent�);
3. TR_03 Fabbricati per punti di ristoro;
4. TR_04 Strutture ricettive all'aria aperta;
c) artigianale e industriale
1. AI_01 Attivit� produttive di beni;
2. AI_02 Industria;
3. AI_03 Depositi e magazzini, indipendenti da altre destinazioni d'uso;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
1. DIR_01 Uffici in genere;
2. DIR_02 Attivit� produttive di servizi;
3. DIR_03 Strutture per istruzione primaria, secondaria e universit�;
4. DIR_04 Strutture militari e penitenziarie;
5. DIR_05 Strutture di culto, religiose e di sepoltura;
6. DIR_06 Attrezzature e strutture per la cultura e congressuali;
7. DIR_07 Attrezzature e strutture per il tempo libero e per lo spettacolo, quali cinema, discoteche, teatri, ecc;
8. DIR_08 Attrezzature e strutture per lo sport, quali palestre, campi sportivi, ecc;
9. DIR_09 Attrezzature e strutture per la mobilit�;
10. COMM_01 Medie strutture di Vendita;
11. COMM_02 Grandi strutture di Vendita;
12. COMM_03 Centri commerciali;
13. COMM_04 Parcheggi/autorimesse a fini di lucro;
14. SS_01 Attrezzature socio-sanitarie per persone e/o animali (ospedali, case di cura, ecc);
15. SS_02 Ambulatori e poliambulatori e centri sanitari specializzati per persone e/o animali;
16. SS_03 Centri per il recupero terapeutico e del disagio sociale;
e) agricolo - zootecnica
1. AZ_01 Strutture, impianti e attrezzature per la produzione agricola/zootecnica/silvicoltura/acquacoltura/itticoltura;
2. AZ_02 Strutture e impianti produttivi agro-alimentari;
3. AZ_03 Strutture agrituristiche.
2. Nel caso in cui alcune destinazioni non fossero state previste si procede per analogia.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Limiti dimensionali dei servizi strettamente connessi alla
residenza
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi complementari alla residenza destinati a garantire la qualit� dell'abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione unicamente i locali presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, e all'interno dei centri rurali, destinati a:
a) studi professionali (locali dove si esercita una professione subordinata all'iscrizione in albi/ordini/collegi professionali, ecc), di superficie utile netta non superiore a 400 mq;
b) attivit� commerciali aventi superficie non superiore al doppio della superficie degli esercizi di vicinato definita dall'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006, e pertanto aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti o ricompresi nella citt� metropolitana;
c) attivit� artigianali e socio-sanitarie, compresi ambulatori per persone e/o animali, di superficie utile netta non superiore a 500 mq;
d) attivit� di ristorazione e uffici in genere di superficie utile netta non superiore a 400 mq;
e) attivit� turistico - ricettiva classificabile "alberghiera" ai sensi delle vigenti norme sul turismo, avente superficie utile netta (comprensiva di tutti gli ambienti costituenti l'attivit�, quali posti letto, servizi igienici, spazi per la preparazione e il consumo dei cibi, spazi di relazione e spazi comuni) non superiore a 500 mq.
2. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attivit� collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione.
3. In riferimento ai piani attuativi, i limiti dimensionali di cui ai commi precedenti si applicano a quelli approvati successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) delle presenti disposizioni.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Valter Piscedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
PISCEDDA VALTER (PD). Volevo semplicemente dichiarare il voto contrario.
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso
1. Le norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali individuano le categorie funzionali urbanisticamente rilevanti indicate nell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con ciascuna zona omogenea prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 e prevedono per ogni categoria funzionale le destinazioni d'uso ammissibili indicate nell'articolo 4 della presente direttiva.
2. Costituisce "mutamento della destinazione d'uso non rilevante a fini urbanistici" tra le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale, ogni forma di utilizzo dell'unit� immobiliare diversa da quella originaria, ancorch� non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, tale da comportare l'assegnazione dell'unit� immobiliare alla medesima categoria funzionale. Il "mutamento della destinazione d'uso non rilevante ai fini urbanistici" � sempre ammesso previa comunicazione al SUAPE, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico comunale successive all'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2017, ed eventuale verifica delle condizioni previste dall'articolo 5, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet� ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Costituisce "mutamento della destinazione d'uso rilevante ai fini urbanistici" tra le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale, ogni forma di utilizzo dell'unit� immobiliare diversa da quella originaria, ancorch� non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, tale da comportare l'assegnazione dell'unit� immobiliare ad una diversa categoria funzionale. Il "mutamento della destinazione d'uso rilevante ai fini urbanistici" � ammesso previa verifica delle previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico comunale ed � soggetto a SCIA.
4. Qualunque mutamento della destinazione d'uso - urbanisticamente rilevante o non rilevante - comporta il rispetto dei parametri edilizi previsti dallo strumento urbanistico comunale e dei parametri previsti dalle altre normative di settore aventi incidenza nell'attivit� edilizia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di carattere igienico-sanitario, quelle relative alle dotazioni di parcheggi, alla sicurezza, ecc., fatto salvo quanto di seguito precisato:
a) il mutamento di destinazione d'uso non rilevante ai fini urbanistici non richiede gli spazi per parcheggio previsti dall'articolo 15-quater, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni;
b) il mutamento di destinazione d'uso non rilevante ai fini urbanistici non comporta il pagamento della quota parte del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione, previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
c) non � mai possibile modificare la destinazione dei parcheggi costituenti dotazioni ex articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, salvo il reperimento di equivalenti superfici.
5. Si specifica che:
a) le unit� immobiliari residenziali in zona urbanistica "agricola" o in zona "turistica/industriale/artigianale/per servizi", rientrano sempre nella categoria urbanisticamente rilevante "a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza";
b) depositi, magazzini, posti auto, autorimesse, locali cantina, ecc, accessori o pertinenziali, fatto salvo quanto indicato alla lettera a), accedono alla categoria urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso principale;
c) depositi e magazzini non accessori o non pertinenziali rientrano nella categoria urbanisticamente rilevante "c) artigianale e industriale";
d) posti auto e autorimesse non accessori o non pertinenziali rientrano nella categoria urbanisticamente rilevante "d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del documento numero 21.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
La seduta � tolta. Il Consiglio � convocato domani alle ore 10.
La seduta � tolta alle ore18 e 38.