Seduta n.237 del 06/05/1993 

CCXXXVII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDI' 6 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Documento: "Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici" (Doc. n. 36/38). (Continuazione della discussione degli articoli):

COGODI .................................

SELIS ......................................

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

FADDA FAUSTO ..................

PRESIDENTE .........................

MANCHINU ..........................

CADONI..................................

DADEA ...................................

PLANETTA ............................

SATTA GABRIELE ...............

DETTORI ................................

MARTEDDU ..........................

La seduta è aperta alle ore 10 e 02.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 maggio 1993, che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli del documento: "Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici" (Doc. n. 36/38)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per l'ennesima volta i banchi della Giunta sono senza i loro rappresentanti. Propongo quindi di sospendere la seduta per venti minuti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, io non so quale possa essere il rimedio, perché non credo che esistano sanzioni in senso tecnico né altri strumenti tipici. Però ritengo che occorra un richiamo fermo, esplicito, pubblico. La Giunta avrà pure distinto le sue funzioni da quelle del Consiglio regionale, però non ha per questo cessato di essere il governo della Regione. Quindi la Giunta regionale, per cortesia, sia presente ai lavori del Consiglio. Anche l'assenza di qualche Assessore deve costituire un'eccezione. Non può perdurare questo stato di cose, che veramente mette l'Assemblea regionale nella condizione di non poter efficacemente svolgere la sua funzione, in quanto viene meno il rapporto dialettico con la funzione di governo impersonata dalla Giunta. Quindi io vorrei sottolineare l'esigenza che il Presidente del Consiglio, a nome dell'Assemblea, operi un richiamo forte e preoccupato, però pubblico, rispetto a questo stato di cose che è permanente e che davvero lede la dignità dell'istituzione regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, il Presidente del Consiglio ha sempre fatto presente l'esigenza che lei ha manifestato, proprio per le motivazioni che lei ha addotto. Certamente, arrivati a questo punto, farò una richiesta scritta al Presidente della Giunta, pregandolo di non intralciare i lavori del Consiglio e pregandolo di fare in modo che le cose si svolgano regolarmente. Poi per quanto riguarda i richiami pubblici questo è un problema che riguarda l'Assemblea e non la Presidenza. La Presidenza comunque farà un richiamo nei confronti della Giunta. Sospendo i lavori del Consiglio per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 06, viene ripresa alle ore 10 e 37.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà

SELIS (D.C.). Signor Presidente, siccome è pervenuta una molteplicità di emendamenti che richiedono un esame attento a possibilmente anche un confronto tra le parti politiche che li stanno presentando, chiederei un'ora di rinvio.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni sospendiamo la seduta del Consiglio per un'ora, così da consentire ai colleghi di valutare appieno la portata degli emendamenti che sono stati presentati in gran numero. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 38, viene ripresa alle ore 12 e 10.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. La discussione era stata sospesa dopo la lettura del titolo. Se nessuno chiede di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo introduttivo.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Articolo introduttivo

Le presenti disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dettano norme di attuazione relative all'applicazione degli articoli 10 e 11 della L. R. 22 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e integrazioni. Esse hanno pertanto valore di strumento generale di omogeneizzazione e coordinamento nella redazione dei P.T.P., che dovranno pertanto conformarsi alle prescrizioni appresso elencate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

CAPO I

Omogeneizzazione delle norme tecniche di attuazione dei singoli P.T.P.

Art. 1

Ambito di applicazione e di efficacia vincolante dei P.T.P.

1. Per effetto dell'art. 6 della L.R. 1 luglio 1991, n. 20, le norme di attuazione dei piani territoriali paesistici hanno efficacia vincolante, relativamente agli areali che formano oggetto delle loro previsioni, nell'intera fascia territoriale costiera di 2 Km, considerata dagli artt. 12 e 13 della L. R. 22 dicembre 1989, n. 45, su tutto il territorio delle isole minori nonché sugli ambiti territoriali interni alla complessiva perimetrazione cartografica di piano vincolati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, ancorché non tutti individuati o esattamente delimitati all'interno di detta perimetrazione.

2. Per la tutela dei valori paesistico-ambientali delle zone omogenee A, B e D, nonché delle zone C e G limitrofe agli abitati, come definite dal decreto assessoriale 20 dicembre 1983 n. 2266/U, il P.T.P. riconosce congrua e normalmente applicabile la disciplina prevista per dette zone dai vigenti strumenti urbanistici comunali.

3. Per le ulteriori aree interne alla complessiva perimetrazione cartografica dei progetti di piano, ma ricadenti all'esterno dello specifico ambito territoriale di efficacia vincolante precisato nel precedente primo comma, le previsioni del P.T.P. - ivi comprese quelle eventualmente riguardanti le su richiamate zone omogenee A, B, C, D e G - valgono quale quadro di riferimento territoriale per la successiva programmazione urbanistica comunale.

4. A norma dell'art. 11, settimo comma, della L. R. 45/1989 (come modificato dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11), entro 12 mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.A.S. del D.P.G. di approvazione dei P.T.P., tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio da essi compresi, debbono essere adeguati alle loro norme e previsioni. In difetto, trovano applicazione i controlli sostitutivi previsti dalla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 2

Regime autorizzatorio ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497

1. All'interno delle aree disciplinate dalla normativa di P.T.P. qualsiasi intervento sul territorio è assoggettato al regime autorizzatorio dell'art. 7 del la legge 1497/1939, fermo restando l'onere di ogni altro eventuale nulla osta, benestare, atto concessorio e/o di accertamento prescritto dalla vigente legislazione.

2. L'autorizzazione del citato articolo 7 non è tuttavia richiesta per gli interventi di cui al dodicesimo comma art. 82 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, così come integrato dall'art. 1 della legge 8/8/1985, n. 431. Non sono conseguentemente soggetti ad autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché non vengano alterate le preesistenti caratteristiche architettoniche, si utilizzino materiali tradizionali e i colori rientrino nella gamma cromatica delle terre. Sono altresì esclusi dal succitato regime autorizzatorio:

a) i lavori completamente interrati purché non alternino il preesistente stato dei luoghi;

b) le opere di carattere precario.

La esclusioni dal regime autorizzatorio di cui sopra si estendono anche alle zone vincolate dalla legge 29/6/1939 n. 1497 e dalla legge 8/8/1985 n. 431 situate al di fuori delle aree delimitate dalla cartografia dei P.T.P.

3. L'autorizzazione di cui al primo comma per gli interventi e le grandi opere pubbliche o di interesse pubblico rientranti negli elenchi di cui al DPCM 27/12/1988, è rilasciata previa favorevole valutazione di impatto ambientale così come prevista dall'articolo 6 della L. 8/7/1986, n. 349 e dal DPCM 377 del 10/8/1988.

4. Per le altre opere pubbliche o di interesse pubblico suscettibili di esercitare rilevanti influenze sul preesistente assetto del territorio, l'autorizzazione di cui al primo comma è rilasciata solamente previa favorevole verifica di compatibilità paesistico-ambientale, nei termini previsti dal successivo articolo 13.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 3

Riconoscimento di pregresse situazioni quesite

1. A riconoscimento di pregresse situazioni quesite sono in generale fatti salvi:

a) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, purché non scaduti alla data del 17 novembre 1989, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla stessa data;

b) i piani particolareggiati regolarmente approvati alla data del 17 novembre 1989;

c) i lotti interclusi ricompresi nei piani di frazionamento antecedenti l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno reso obbligatorio lo strumento della lottizzazione;

d) i piani attuativi ai sensi della L. R. 11 ottobre 1985, n. 23;

e) i piani di lottizzazione convenzionati alla data del 22 aprile 1993 i cui interventi edilizi ricadono oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia, se conformi alle previsioni dei P.T.P. ed agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. Ai fini del computo degli eventuali termini di scadenza dei piani del precedente comma non operano i periodi di sospensiva imposti dall'applicazione delle provvisorie misure di salvaguardia di cui all'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e agli artt. 12 e 13 della L. R. 22 dicembre 1989, n. 45.

3. Gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 13 della L. R. 45/1989 (opere ricettivo-alberghiere come definite dalla L. R. 14/5/1984 n. 22) sono fatti salvi se localizzati oltre i 300 metri dalla battigia e se conformi alle previsioni dei P.T.P. e agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4. In tutte le zone assoggettate alla disciplina di piano, i P.T.P. consentono la eseguibilità delle azioni ed interventi - già fatti salvi ai sensi dei sucitati articoli 12 e 13 della L. R. 45/1989 - riconducibili alle preesistenti previsioni della programmazione regionale e connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico, quali:

- opere stradali ed aeroportuali;

- opere portuali e strutture funzionali al loro esercizio;

- opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale;

- tutte le altre opere di urbanizzazione, di servizio pubblico o di preminente interesse pubblico.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Ferrari - Zucca - Amadu - Planetta - Manchinu - Marteddu - Satta Antonio

Art. 3

Al punto e) del comma 1 dopo "22 aprile 1993" aggiungere: "e i piani particolareggiati e approvati alla stessa data". (1)

Emendamento sostitutivo parziale Marteddu - Ferrari - Zucca - Amadu - Dettori - Satta Antonio

Art. 3

Al primo comma, alla lettera e), seconda riga, sostituire "22 aprile 1993" con "di approvazione delle presenti disposizioni". (4)

Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci

Art. 3

Il titolo dell'articolo 3 è così sostituito: "Riconoscimento di situazioni pregresse". (5)

Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci

Art. 3

Al primo comma, la lettera a) è così sostituita: "a) i piani attuativi già convenzionati e con convenzione vigente alla data del 17 novembre 1989 nei quali siano state legittimamente iniziate le opere di urbanizzazione in presenza di concessione edilizia ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10". (6)

Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci

Art. 3

Al primo comma, la lettera c) è così sostituita:

"c) - i lotti interclusi, inseriti negli ambiti di P.T.P., oltre i 300 metri dal mare, qualora derivino da frazionamenti regolarmente approvati in data antecedente alle disposizioni che hanno reso obbligatorio lo strumento della lottizzazione e riguardanti una singola unità abitativa;

- i lotti interclusi ricadenti nella fascia dei 300 metri dal mare, che si trovino nelle stesse condizioni di cui sopra, se e in quanto specificatamente individuati attraverso le prescrizioni dal P.T.P.". (7)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci

Art. 3

Al primo comma, nella lettera e), dopo le parole "comunali vigenti" sono aggiunte le parole: "ferma restando la prescrizione della distanza minima di metri 500 dal mare per gli interventi turistico-residenziali". (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

FERRARI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 5 ha facoltà di illustrarlo.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io vorrei preliminarmente avanzare una richiesta. E' stato compiuto un buon lavoro istruttorio e di confronto preliminare, per cui una serie di questioni inizialmente controverse sono state in parte appianate; altre questioni permangono invece da definire con un migliore approfondimento e confronto in Aula, quindi non si dovrebbe determinare nessuna forma, diciamo così, di complicazione nell'avanzamento dei lavori del Consiglio. Chiederei alla cortesia del Presidente, e anche dei colleghi, che gli emendamenti vengano esaminati uno per uno. Tra i diversi emendamenti ve ne sono molti che non hanno bisogno di alcuna illustrazione, ce n'è qualcuno che invece ha bisogno di illustrazione e forse anche di contro illustrazione, cioè di chiarimenti in rimando che consentano una definizione conclusiva.

Questo lo dico, signor Presidente, anche perché quella norma improvvida - che io più volte ho segnalato già in sede di modifica del Regolamento - ponendo il Consiglio nella condizione di non poter più a un certo punto modificare le cose scritte in precedenza, neppure alla luce di eventuali nuove valutazioni, in qualche modo ci costringe un po' a questo lavoro di chiarimento almeno verbale, anche se molte cose dovranno essere raccolte nei verbali del Consiglio e non potranno diventare norma, perché il Regolamento impedisce ormai di sistemare, di aggiustare norme attraverso emendamenti presentabili una volta conclusa la discussione generale.

Io adesso intervengo unicamente in relazione all'emendamento numero 5, che è relativo al titolo dell'articolo 3. Il titolo dell'articolo 3 recita: "Riconoscimento di pregresse situazioni quesite". Io ho fatto osservare già in altra sede, ma lo faccio osservare in Consiglio, che questa espressione, pure derivante da un modo usuale di dire, tecnicamente si presta a una molteplicità di interpretazioni, perché qualcuno intende che una situazione quesita sia l'equivalente di un diritto acquisito e infatti molti usano questa espressione in modo quasi coincidente. "Quesito", in italiano, vuole dire richiesto, non "acquisito": c'è solo un'assonanza tra quesito e acquisto, ma un'assonanza non fa uguale il contenuto e il significato delle parole. Peraltro nella specificazione dell'articolo si fa un'elencazione di cose possibili, che non sono diritti acquisiti in senso tecnico, ma che sono diritti ammesso, e dal mio punto di vista non concesso, che il Consiglio approvi tutto quello che poi dice l'articolo. Sono comunque cose da acquisire: cioè è una normativa che consente determinate cose, ma le consentirà in quanto vengano normate adesso. Non si tratta quindi di diritti acquisiti: i diritti acquisiti non vanno concessi, i diritti acquisiti sono acquisiti.

Ecco perché potrebbe nascere anche un contrasto tra il titolo e il contenuto dell'articolo, che potrebbe essere addirittura invocato da chi volesse impugnare il provvedimento o parte di esso. Quindi, se si vuol dire che debbono essere riconosciuti i diritti cosiddetti acquisiti allora si titoli "acquisiti", e quel che segue sia acquisito davvero, cioè siano categorie di diritti già consolidati. Se si vuol fare una categoria di diritti presunti, richiesti, domandati, allora si dica "diritti" e si chiarisca che non c'è una dizione equivoca, che sono diritti che si domandano, cioè che si vuole rispondere positivamente a chi domanda qualcosa, anche se in deroga alla regola generale. L'equivoco potrebbe essere evitato se si togliesse questa parola e se il titolo rimanesse "Riconoscimento di situazioni pregresse", che quindi si intende possono essere situazioni di fatto, situazioni in cammino, situazioni non consolidate. In tal modo avremmo una rispondenza tra titolo e contenuto, intanto, e già sarebbe una cosa positiva: poi il merito è tutto da vedere, il merito è negli articoli successivi. Quindi questo emendamento significa solo questo: rendere coerenti titolo e contenuto ed evitare un equivoco.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 6 ha facoltà di illustrarlo.

COGODI (Rinascita e Sardismo). L'emendamento numero 6 introduce, rispetto al testo proposto dalla Commissione, un chiarimento, una specificazione che a noi pare utile, che dovrebbe essere implicita per cui qualche collega potrebbe anche dire: "Ma è ultroneo, questo emendamento", intendendo che è superfluo. Tuttavia in questa materia è sempre meglio chiarire. La specificazione è questa: che le opere di urbanizzazione iniziate, relativamente cioè ad interventi che si fanno salvi (parliamo dei 300 metri e di precedenti lottizzazioni che abbiano avuto tutte le approvazioni e in relazione alle quali siano iniziati i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione), debbono essere opere di urbanizzazione legittimamente iniziate, in presenza di concessione edilizia ai sensi della legge 10 del 1977. Si introduce cioè il concetto di inizio legittimo e la legittimità è attestata dal rilascio della concessione edilizia. Accade infatti che molti ritengano di essere in una condizione di legittimità, ma in realtà non lo sono. Molti hanno iniziato urbanizzazioni aprendo piste, cominciando ad aprire strade in attesa della concessione, che magari poi non hanno avuto, oppure dando comunicazione di inizio lavori a cui non è seguita risposta e hanno ritenuto che fosse un silenzio-assenso. E c'è tutta un'interpretazione necessaria sul silenzio-assenso. E' intervenuto? Non è intervenuto? E' questa la fattispecie, o non lo è? Quindi si aprirebbe il campo ad una sorta di contenzioso infinito in questa materia delicatissima. Perciò è opportuno precisare che l'inizio delle opere di urbanizzazione, a seguito del quale sono fatti salvi questi interventi, deve essere un inizio legittimo e che la legittimità è data dal riscontro oggettivo del rilascio della concessione edilizia ai sensi della legge 10. A noi pare un chiarimento necessario, che dà certezza al diritto e ai diritti di tutti.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 7 ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi.

COGODI (Rinascita e Sardismo). L'emendamento numero 7 è relativo alla vexata quaestio dei cosiddetti lotti interclusi, per la quale è stata proposta una formulazione troppo vaga e generica, che rischia poi in sede applicativa di compromettere l'efficacia delle norme. L'intendimento dichiarato nella norma, quello cioè di far salvi i lotti interclusi, corrisponde ad una esigenza di equità sul piano sociale. In un contesto territoriale, come dire, già edificato, qualora sia accaduto per ragioni le più diverse che la gran parte abbiano edificato e alcuni no, può permanere un lotto che per questo è definito intercluso, nel senso che è circondato da costruzioni; questo lotto, a meno che non sia indispensabile per standard di servizi (ma allora dovrebbe essere, come dire, vincolato per l'iniziativa pubblica), rimane nell'uso di quelli che hanno già costruito o comunque del tutto inutilizzato. Quindi, sul piano dell'equità sociale, tra chi ha potuto costruire e chi non ha potuto costruire, tra chi ha fatto in fretta e chi ha dovuto andare piano, pare giusto ricostituire una parità di condizioni. E' un'esigenza sociale da tenere in debito conto. In alcune situazioni completare alcuni lotti può comportare una ricucitura edilizia e anche urbanistica suscettibile di migliorare lo stato dei luoghi, perché spesso questi lotti sono degli spiazzi abbandonati, cose che hanno titolare ma non hanno custode. Insomma si tratta di una serie di situazioni nelle quali l'esigenza che si prospetta può essere giustamente valutata.

Ciò detto però, anche qui siamo in materia di situazioni pregresse e di regime derogatorio rispetto alla norma generale: questo non dovrebbe sfuggirci mai. Noi ci stiamo riferendo a situazioni nelle quali la norma generale dice: "Qui non si può edificare, salvo queste eccezioni". Ora, le eccezioni devono essere funzionali a miglioramenti, a temperamenti del sistema, non debbono scardinare il sistema. Quindi una norma che dica in via generale che sono fatti salvi tutti i lotti interclusi dal mare fino al Gennargentu o dal Gennargentu al mare, quindi anche nei 300 metri, anche in prossimità della spiaggia, è una norma troppo generica, che consentirebbe interventi di cui non si può prevedere la portata, anche perché noi stiamo lavorando senza un'analisi puntuale delle cose che sono sul territorio. Né in Commissione né in Aula tutta questa materia è supportata da nessuna indagine, da nessuna tabella. Se il Consiglio fosse in grado di sapere, per esempio, che i lotti interclusi censiti, risultanti da vecchi piani di frazionamento sono mille, in Sardegna oppure sono cento, o diecimila, potrebbe compiere una valutazione pienamente consapevole: oggi invece decidiamo sulla base di una rappresentazione indeterminata dello stato delle cose, per cui potrebbe risultare che i lotti interclusi siano anche diecimila e che siano ubicati in luoghi meritevoli di tutela ambientale.

L'emendamento perciò cerca di introdurre un temperamento di questo principio facendo salva l'idea e la possibilità che i lotti interclusi - ma in quanto singoli lotti, non quando si tratti di parti ampie di territorio, di pezzi di frazionamento non realizzati vent'anni fa - possano essere completati, introducendo anche una distinzione tra la linea dei 300 metri e la linea oltre i 300 metri. L'emendamento infatti dice: "possono essere completati oltre i 300 metri purché siano veri lotti interclusi e l'autorizzazione riguardi una singola unità abitativa". Al di qua dei 300 metri può accadere la stessa cosa, però al di qua dei 300 metri deve essere il piano territoriale paesistico, con un asterisco, a individuare in concreto questi buchi, queste cose, e sempreché non siano di nocumento all'equilibrio ambientale di insieme che nella fascia dei 300 metri la Regione ha ritenuto di sottoporre una tutela generalizzata. Quindi l'emendamento salva la sostanza, però ne tempera gli effetti introducendo anche questa distinzione tra lotto intercluso oltre i 300 metri e lotto intercluso al di qua dei 300 metri, verso il mare. Naturalmente so che vi sono diverse opinioni, anche di tipo come dire universalistico, le chiamo così per nobilitarne l'idea: taluni addirittura ritengono che non i lotti interclusi, ma tutti i lotti non edificati previsti da precedenti strumenti che si chiamavano piani di frazionamento prima della legge ponte, debbano essere riesumati e fatti rivivere. Però mi pare che questa sia un'interpretazione talmente ampia, al limite del lassismo che né la Commissione né il Consiglio vorranno prendere in considerazione, mentre è degna di tutela la vicenda, come dire, del singolo cittadino che si è trovato per particolari situazioni ad avere il suo lotto inserito fra altri già edificati, in modo tale, rispetto alle esigenze di tutela ambientale, perché di questo stiamo parlando, da non costituire ormai una rilevante compromissione: in questo caso si tratta di una situazione che può essere presa in considerazione positivamente.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 8 ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi.

COGODI (Rinascita e Sardismo). L'emendamento numero 8 è riferito alla lettera e) dello stesso articolo 3, quindi siamo sempre in materia di eccezioni. La lettera e) introduce un'eccezione alla regola che è abbastanza impegnativa, prego i colleghi di porgere un po' di attenzione su questo punto. Con la lettera e) dell'articolo 3 sono fatti salvi i piani di lottizzazione convenzionati alla data del 22 aprile 1993; poi, con un successivo emendamento che è all'attenzione del Consiglio, questa data del 22 aprile del 1993 viene spostata, mi pare, alla data di approvazione della regola, quindi se approviamo oggi, a oggi, se approviamo domani, a domani. Verrebbero fatte salve le lottizzazioni convenzionate alla data del 22 aprile 1993 i cui interventi ricadono oltre la fascia dei 300 metri dal mare. Allora bisogna intenderci: è giusto che il Consiglio sappia esattamente cosa sta deliberando, poi ciascuno deciderà secondo la propria coscienza e secondo la propria sensibilità, sulla base dell'idea che ognuno di noi ha di che cosa reputi giusto; l'importante è chiarire di che cosa si tratta.

Alla lettera a) dello stesso articolo in discussione sono fatte salve tutte le lottizzazioni che abbiano iniziato le opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989, perché questo già prevedeva la legge 45; diciamo che questo è il prezzo sociale e ambientale che la Regione e il Consiglio regionale hanno pagato in anticipo, quando è stata approvata la legge 45 decidendo di sottoporre a tutela paesistica tutto l'ambito costiero della Sardegna senza tuttavia scatenare una guerra. Pertanto, quando vi siano lottizzazioni approvate, ancorché non ancora realizzate (ed erano molte, perché si erano censite e non era poca roba) e purché alla data del 17 novembre 1989 siano state iniziate - e noi oggi diciamo che è meglio precisare, iniziate legittimamente, con concessione edilizia - le opere di urbanizzazione, quindi potrebbe essere stato solo piantato un chiodo, queste lottizzazioni sono tutte fatte salve e sono fatte salve fino al mare. Con la lettera e) invece si aggiunge un'altra categoria: qui si vogliono far salve anche le lottizzazioni oltre i 300 metri purché conformi al P.T.P. cioè al piano territoriale paesistico e agli strumenti urbanistici comunali. Le proposte di lottizzazione, quando non sono ancora state iniziate le opere di urbanizzazione, sono solo pratiche amministrative in corso. Se la norma vuol dire che prima si fanno i piani paesistici e poi chi fa domanda di lottizzazione o ha in cammino una pratica di lottizzazione l'avrà approvata in quanto conforme al piano, io dico che è normale, non c'è bisogno che sia scritto qui, perché ciò che è conforme sia al piano paesistico sia allo strumento urbanistico è chiaro che deve essere autorizzato. Se però significa, questa lettera e) che sono fatte salve comunque tutte le lottizzazioni e che il piano paesistico le deve aprioristicamente recepire, per cui la valutazione del valore ambientale di queste aree è sottratto al piano stesso, questo non è giusto, perché stiamo introducendo una categoria tutta nuova rispetto alla legge 45. Il prezzo sociale ed anche ambientale la Regione l'ha pagato in partenza, quando ha fatto salve nell'89 tutte le lottizzazioni che dovevano essere realizzate in quanto già autorizzate e in quanto avessero anche solo piantato un chiodo. D'altra parte, chi ha una pratica in corso relativa a una proposta d'intervento coerente e conforme alla pianificazione paesistica, l'avrà comunque approvata. Quindi i proponenti dovrebbero chiarire qual è di queste due interpretazioni quella che vale, perché in un caso l'articolo può essere cassato, cioè la lettera c) può non esserci, perché è chiaro che una volta fatto il piano paesistico tutto quello che è conforme è autorizzabile; se invece si lascia bisogna chiarire cosa si intende, se è una deroga. Per l'ipotesi che fosse una deroga, sia chiaro che è una deroga introdotta oggi, che non deriva da nessun obbligo, da nessun diritto acquisito: è solo un diritto quesito, perché è chiaro che i lottizzanti chiedono di avere approvata la lottizzazione, ecco perché è quesito, questo diritto, non è acquisito, è una mera domanda di costruzione. Per l'ipotesi ulteriore che il Consiglio ritenesse che questa domanda di lottizzazione in deroga alla pianificazione paesistica in fatto dovesse essere accolta, noi proponiamo un emendamento, come dire, un po' limitativo, che almeno nella fascia tra i 300 e i 500 metri, posto che la legge 45 fino a oggi sottopone a tutela e a non edificabilità di tipo residenziale la fascia fino ai 500 metri, la norma di piano, non sia riduttiva rispetto alla legge. Proponiamo cioè che almeno valga la fascia dei 500 metri, perché questo è nel sistema della legge 45, modificata adesso con l'ultima norma. Nel concetto, nell'ispirazione, nella finalità della legge 45 era previsto che prima dei piani paesistici, che non abbiamo ancora, nulla dovesse essere estrapolato e erogato oltre quando già la legge prevedeva. Quindi questo è il significato dell'emendamento numero 8 che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie l'emendamento numero 1.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie l'emendamento numero 4 e suggerisce però che la dicitura "fino all'approvazione delle presenti disposizioni", venga sostituita con una data certa e che in ogni caso faccia riferimento a elementi di completezza: il termine potrebbe essere quello del 30 aprile.

PRESIDENTE. Non si è capito. Scusi, assessore Balia, non si è capito, vuole specificare? Vuole modificare 22 aprile 1993 in 30 aprile 1993?

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. E non alla data di approvazione delle presenti disposizioni.

PRESIDENTE. Cioè cassare l'ultimo...

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Cassare "data di approvazione delle presenti disposizioni" e inserire invece la data del 30 aprile.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 5 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 6 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 6.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 7 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie l'emendamento numero 7.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 8 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 8.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il modo rapido con il quale si è svolta la seduta di ieri, e soprattutto il mancato rispetto di una norma regolamentare, non mi hanno consentito la presentazione di emendamenti al testo del quale ci occupiamo stamane e di cui abbiamo iniziato ad occuparci ieri. Perciò, per precisare la mia posizione sugli articoli dei quali ci occupiamo sarò costretto ad intervenire su ogni articolo o perlomeno su quegli articoli rilevanti e importanti per i quali era stato pensato un emendamento. Ora, sull'articolo 3, Presidente, è necessario chiarire in relazione al comma 1 lettera b) che cosa si intende per piani particolareggiati. La lettera b) è riferita ai piani particolareggiati e alle situazioni pregresse, cioè alle pregresse situazioni quesite che riguardano la fascia dei 300 metri. Qualcuno osserva che recenti decisioni del Consiglio di Stato, che quindi configurano una giurisprudenza affermata, tendono ad assimilare i piani particolareggiati ai piani di lottizzazione, anzi assimilano i piani particolareggiati ai piani di lottizzazione. A seguito di questa assimilazione con la dizione "piani particolareggiati" si aprirebbe, per quanto riguarda la fascia dei 300 metri, un fronte di intervento edificatorio piuttosto consistente. Credo quindi che in questa sede sia opportuno precisare, almeno nel dibattito, che i piani particolareggiati sono i piani di iniziativa pubblica, i quali quindi non possono essere assimilati a lottizzazioni presentate dai privati. Qualcuno osservava, anche in Commissione, che non sarebbe necessaria questa precisazione, perché nell'articolazione del comma 1 c'è una precisa, chiara differenziazione tra lottizzazione, piano attuativo, piano particolareggiato e piano di lottizzazione, per cui nella scaletta che è stata introdotta si capisce molto bene che i piani particolareggiati hanno un chiaro riferimento all'iniziativa pubblica. Tuttavia io credo che questa ulteriore precisazione, in occasione del dibattito, debba essere fatta e debba rimanere anche agli atti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in riferimento alla lettera c) che parla di lotti interclusi, io ho già sollevato in Commissione la contraddizione, il paradosso che si determina con la distinzione, per quanto riguarda i piani di frazionamento presentati prima della legge-ponte, tra coloro che hanno un lotto intercluso e coloro che, all'interno di un comparto edificatorio previsto nel piano di frazionamento, hanno dei lotti che non sono interclusi, cioè che si affacciano su strade. Il paradosso consiste nel fatto che noi consentiremmo a coloro che hanno i lotti interclusi di edificare e impediremmo di edificare a coloro che invece hanno i lotti non interclusi. Ora, i diretti interessati, e coloro che hanno comunque interessi da tutelare all'interno di questi piani che vengono fatti salvi dalla legislazione, naturalmente faranno ricorso e metteranno in evidenza, sul piano legale, qual è la discrasia, quale è il differente trattamento che si riserva ai cittadini dello stesso luogo e dello stesso Stato. Nella dizione originaria approvata dalla Commissione era detto: "I lotti ricompresi nei piani di frazionamento antecedenti l'entrata in vigore della disposizione". Questo "interclusi" serve per stabilire una categoria diversa: non stiamo nemmeno pensando a risuscitare i morti, stiamo pensando a introdurre una distinzione per quanto riguarda i cittadini, tra chi ha i capelli rossi, chi i capelli biondi e chi ha i capelli neri e questo non mi sembra francamente corretto.

Per quanto riguarda poi il comma 3, riguardante gli articoli 12 e 13 della legge 45 del 1989, riprendendo le osservazioni che avevo fatto in occasione del dibattito generale sulle modifiche alla legge urbanistica, io credo che ancora una volta, per quanto riguarda i cosiddetti nulla osta e le deroghe alberghiere, si stia introducendo e si sia introdotta, con il regolamento che stiamo per approvare, una differenziazione tra i diritti, che si dichiarano quesiti, di coloro che hanno compiuto solo l'iter burocratico relativo al nulla osta, e coloro che invece hanno completato l'iter burocratico sino alla soglia della concessione edilizia. Io mi chiedo che differenza esiste tra coloro che hanno completato l'iter e che hanno ricevuto, per quanto riguarda il nulla osta, il parere del consiglio comunale e coloro che invece hanno ritirato materialmente la concessione edilizia. Se vi è un rapporto diretto tra il Consiglio regionale e il consiglio comunale, che è poi l'ultimo soggetto a dover esprimere un parere sulla iniziativa proposta, è chiaro ed evidente che è importante la volontà politica manifestata dal consiglio comunale e non il gesto materiale del singolo soggetto che ritira la concessione edilizia. Il nostro rapporto è con l'ente pubblico, non con il destinatario ultimo, che è appunto il privato il quale ritira materialmente la concessione edilizia. E allora è chiaro che si crea un trattamento differente tra coloro che hanno ritirato la concessione edilizia e coloro che invece stavano per ritirare la concessione stessa a seguito di un provvedimento già approvato dal consiglio comunale competente. Quindi questo, a mio giudizio, sarebbe stato, all'interno dei diritti quesiti, uno degli altri elementi da introdurre; cioè quello relativo ai nulla osta per i quali le amministrazioni comunali si erano già espresse con parere positivo, per i quali cioè era stato compiuto l'iter indicato dalla legge, anche se materialmente non era stata ritirata la concessione edilizia. Credo quindi che siano complessivamente positivi i contenuti di questo articolo 3, anche se le osservazioni che ho rappresentato mi sembravano importanti e tali da poter esprimere un emendamento che poi non è stato possibile presentare per l'andamento dei lavori.

Presidente, io mi dolgo per il modo con il quale è stata gestita la riunione di ieri sera, perché una precisa norma di Regolamento dice che bisogna attendere mezz'ora dopo il dibattito, e credo che il Consiglio, in relazione anche alle cose che sono avvenute ieri sera e ai problemi che si sono determinati stamane in Commissione debba riflettere sull'opportunità di modificare il Regolamento stesso in maniera tale da consentire, anche durante il dibattito, o ai Presidenti dei Gruppi o alla Giunta regionale, la presentazione di emendamenti. Ci troviamo stamane nella tragica situazione di non poter presentare emendamenti, nonostante ci siamo resi conto che, almeno sul piano tecnico, avremmo potuto presentare degli emendamenti migliorativi al testo, emendamenti che invece non possiamo presentare. Quindi non c'è nessuna critica all'attività della Commissione, né tanto meno a quella dei funzionari che si sono occupati di questi problemi, però abbiamo dovuto agire in tempi ristrettissimi, perché le modifiche alla legge erano state già approvate e le norme di accompagnamento alla legge dovevano essere approvate parimenti in fretta, cosa che abbiamo tentato di fare, ma comunque qualcosa era sfuggita e forse dovevamo avere il tempo di migliorarla.

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, volevo far presente che ieri non c'è stata una chiusura anticipata della discussione generale, perché nessun presidente di Gruppo, ai sensi di Regolamento, l'ha richiesta. La discussione si è svolta normalmente: non c'era nessun iscritto a parlare, nessuno ha fatto proposte alternative, per cui si è passati alla votazione per l'esame degli articoli. Se ci fosse stata da parte di qualcuno una richiesta, sicuramente la Presidenza l'avrebbe ascoltata, ma la discussione si è svolta regolarmente.

Ha domandato di parlare l'onorevole Manchinu. Ne ha facoltà.

MANCHINU (P.S.d'Az.). Io chiedo, oltre il parere della Giunta sugli emendamenti, di sentire cosa ne pensa il relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Manchinu, il relatore si esprime se si vuole esprimere; è un invito, quello che lei sta rivolgendo? Adesso è aperta la discussione generale.

MANCHINU (P.S.d'Az.). Certo, è previsto dal Regolamento.

PRESIDENTE. Il relatore, come gli altri consiglieri, credo che interverrà per esprimere la propria opinione.

MANCHINU (P.S.d'Az.). Il relatore è tenuto ad esprimere il parere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (M.S.I.-D.N.). Abbiamo delle perplessità sulla lettera e) dell'articolo 3, in quanto riteniamo che debba essere cassato o riportato a 500 metri. Soprattutto non ci convince la data del 22 aprile e nemmeno ci convince la data che ha proposto l'Assessore, quella del 30 aprile, che non trova giustificazione, così come il termine dell'entrata in vigore della legge. Sembrerebbe quasi che questo comma sia stato introdotto a sanatoria di qualcosa che sfugge, perlomeno a noi sfugge. Se la legge è chiara non ha bisogno di queste sottigliezze sulla fissazione dei termini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Signor Presidente, la considerazione che veniva fatta poc'anzi dal collega Fadda, cioè dell'inconveniente che tutti noi abbiamo potuto toccare con mano in ordine alle limitazioni del Regolamento, che impediscono di presentare emendamenti in una fase successiva alla votazione del passaggio all'esame degli articoli è una considerazione quanto mai giusta. Ritengo vi sia l'esigenza che la Giunta per il Regolamento prenda quanto prima in considerazione queste osservazioni, per rimuovere soprattutto gli inconvenienti derivati dell'articolo 84 del Regolamento. Penso che la riunione della Giunta per il Regolamento debba essere - naturalmente è una valutazione che lasciamo alla sua volontà - convocata in tempi brevissimi. Questo inconveniente oltre tutto impedisce, almeno al Gruppo del Partito Democratico della Sinistra, di poter presentare alcuni emendamenti che noi reputavamo e reputiamo naturalmente molto importanti e che avrebbero potuto, a nostro avviso, naturalmente, migliorare il provvedimento che è attualmente all'attenzione dell'Aula. Uno degli emendamenti che noi intendevamo presentare riguardava proprio il punto e) dell'articolo 3, in merito alla necessità di uniformare la previsione dei 300 metri a quella che era contenuta negli articoli 12 e 13 della legge. Noi siamo d'accordo con la proposta fatta dalla Giunta relativa agli interventi edilizi che non ricadono oltre la fascia dei 300 metri, ma oltre la fascia dei 500 metri. Io non so se questo sia ancora possibile, sulla base appunto di una manifestazione di volontà da parte del Consiglio: noi poniamo naturalmente questa osservazione all'attenzione del Consiglio e se ci fosse la possibilità, se c'è la convergenza, se c'è una volontà unanime su questa osservazione, noi pensiamo possa essere accolta, indipendentemente dalla possibilità di formalizzare o meno un emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). In merito, signor Presidente, perché sulla lettera e) dell'articolo 3 c'è già un emendamento, che è l'emendamento Cogodi, il numero 8, esattamente, che noi concordando anche con le indicazioni del Presidente del Gruppo del P.D.S., riteniamo opportuno venga accolto da parte della Giunta. E' importante muoversi secondo i principi che ci siamo dati nella legge regionale numero 45: l'emendamento, a nostro avviso, sposa bene questi principi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Molto brevemente, signor Presidente, anzitutto per una pun-tualizzazione che raccoglie una delle indicazioni che ha dato l'onorevole Fadda nel suo intervento. Io credo che sia nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, sia nell'emendamento numero 1 debba figurare, dopo "piani particolareggiati" , la dizione "di iniziativa pubblica", che forse è ridondante, ma comunque serve per qualificare con certezza il tipo di intervento. Forse è ridondante, ma per sicurezza, siccome è stato rappresentato questo problema, riterrei che in entrambi i casi debba figurare la dicitura "di iniziativa pubblica".

Quanto alla richiesta del collega Manchinu di esprimere come relatore il parere sugli emendamenti, effettivamente non so se questa è una cosa consentita o prescritta dal Regolamento: ad ogni modo il relatore non ha alcuna difficoltà a ribadire pedissequamente quanto la Giunta ha già detto in tema di accoglimento e non accoglimento degli emendamenti stessi. Il relatore si trova esattamente nella stessa posizione già espressa dalla Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Rapidamente e nel merito. Intanto per dare atto positivamente che viene accolto uno degli emendamenti rilevanti che sono stati presentati, che contiene una migliore definizione degli interventi possibili sui lotti interclusi ed introduce un chiarimento importante nella normativa. Quanto all'ultima proposta del collega Satta, di specificare cioè che i piani particolareggiati sono quelli di iniziativa pubblica, manifesto ugualmente assenso, non ritenendo che introducendo tale modifica si leda nulla, neppure nella forma, delle procedure regolamentari, perché si tratta di un inciso rafforzativo, che non cambia la sostanza. Per i piani particolareggiati sappiamo che, come classificazione, si intendono quelli di iniziativa pubblica, a differenza dei piani di lottizzazione, che sono ugualmente piani attuativi o esecutivi, ma di iniziativa privata. Tuttavia essendo un inciso rafforzativo non si lede, introducendolo, la norma procedurale di Regolamento: quindi manifesto anch'io assenso affinché questa specificazione si introduca.

Due parole invece ancora nel merito della lettera e) dell'articolo 3. La lettera e) dell'articolo 3 è un punto importante di tutta questa architettura, uno dei pilastri che può, come dire, reggerla, o farla crollare, nel senso dell'efficacia, naturalmente, non dell'esito del voto, che è scontato, con una maggioranza così ampia. Certo, come abbiamo letto sui giornali qualche giorno fa, si tratta di una maggioranza fatta un po' di separati in casa, però non è detto che i separati in casa non possano poi essere uniti sulle spiagge e quindi non è detto che, almeno a questo fine, una qualche maggioranza in quest'Aula non si realizzi. Però il punto e) - io mi permetto ancora di insistere in sede di discussione generale - non è un punto secondario: è una eccezione alla regola ed è una eccezione rilevante.

Ancora non si è risposto alla domanda che qui è stata avanzata. Insomma, si parla tanto di diritti quesiti, ci può ben essere un diritto quesito da un consigliere regionale che si rivolge agli altri, che si rivolge alla Giunta e alla maggioranza e dice: "chiarite meglio a noi e a voi e a tutti che cosa intendete con questa lettera e)". Tutti hanno diritti quesiti, noi non ne abbiamo. Noi abbiamo chiesto di spiegare se queste lottizzazioni che si intendono far salve debbano essere coerenti alla pianificazione paesistica, quando saranno approvati i piani paesistici, per cui prima si fanno i piani e dopo si verifica la coerenza, oppure se permane l'equivoco, la riserva mentale - non uso espressioni più forti, non voglio per nulla andare sopra le righe - se significa invece questa lettera e) che le lottizzazioni convenzionate, quindi che hanno solo una pratica amministrativa, per cui non è in atto nessun diritto consolidato in capo a nessuno, se queste lottizzazioni sono fatte salve a prescindere dallo studio paesistico. Cioè se queste lottizzazioni vengono automaticamente, in partenza, recepite nel piano paesistico. Sono due cose sostanzialmente diverse, sono due cose diametralmente opposte. La maggioranza, qualsiasi maggioranza può decidere quello che vuole, però non può lasciare questo dubbio, deve chiarirlo in via interpretativa perché interpretare le regole e le norme è un obbligo, non è un optional:quando la norma scritta è equivoca, quel che vale è l'interpretazione di chi l'ha fatta. Ed io sto chiedendo una interpretazione autentica: voglio sapere, io che debbo legiferare, come ha diritto di sapere ogni cittadino che è il destinatario della norma, se queste lottizzazioni sono fatte salve qualora coerenti col piano paesistico dopo fatto il piano paesistico, oppure se intendete con questa norma, chi la propone, che sono fatte salve e quindi inserite automaticamente nello strumento che si chiama piano paesistico. Non so se è chiara la domanda, signor Presidente. Faccio formalmente questa richiesta: che si chiarisca da parte della Giunta o dei proponenti qual è, fra questi due, il vero significato di questa norma.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Prima dei piani sono pregresse, dopo il piano non sono più tali. C'è una dizione sola: in italiano vuol dire una cosa sola.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Qui stiamo compiendo tutti uno sforzo per arrivare ad una definizione di norme nella totale chiarezza, con una assunzione di responsabilità che sia visibile. Io insito nel dire che questa norma è soggetta a una duplice lettura e chiedo che si precisi formalmente perché se la lettura autentica è quella benevola, cioè che queste lottizzazioni sono fatte salve in quanto coerenti con la pianificazione paesistica...

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Ma allora quelle situazioni non sono più pregresse.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Fausto, ti prego, anziché disturbare, prendi la parola, come credo che le regole consentano, esprimi la tua opinione: la tua opinione è che pregresso è tutto quello che gli interessati hanno domandato di edificare. Allora fai bandi pubblici, invita a chiedere ancora di edificare, è tuo diritto farlo. Io insisto nel dire che la norma potrebbe anche essere eliminata, non succederebbe nulla, anzi ne guadagnerebbe la linearità di tutta l'impostazione di questa normativa generale. Se non viene eliminata significa che vuol dire la seconda cosa, quindi io voglio che venga ex professo affermato, perché i consiglieri sappiano quello che stanno facendo: si intende cioè che queste lottizzazioni sono fatte salve comunque, che non c'entra nulla la coerenza con il piano paesistico, che vengono fatte salve oggi con questo voto. Per cui nello strumento chiamato piano paesistico gli ambiti di territorio dove insistono queste lottizzazioni non sono soggetti a valutazione ambientale, sono esclusi, perché ci sono queste lottizzazioni. Se significa questo deve essere detto, perché ognuno sappia cosa sta votando. E se questo verrà detto e così si voterà io fin d'ora chiedo, Presidente, così non perdiamo altri trenta secondi dopo, che questo articolo venga messo in votazione per parti e che questo punto e) venga votato dal Consiglio separatamente. Anche perché all'emendamento che si propone verbalmente, volto a mettere un termine diverso, cioè 30 aprile anziché 22 aprile, io non sono contrario: non sono contrario a questo emendamento, perché non cambia la logica politica. Perché dire 22 aprile non vuol dire nulla in base ad una logica di oggettività; perché chi è che fino al 22 aprile ha convenzionato le lottizzazioni? Chi sapeva che gli conveniva convenzionare, chi sapeva che tanto una norma del Consiglio avrebbe fatto salvi, senza che nessuna precedente legge lo avesse previsto, gli atti presentati e sottoscritti dalle amministrazioni locali. Dal 22 aprile al 30 aprile si guadagnano altri 8 giorni: chi avrà utilizzato questi 8 giorni? Chi sapeva; quindi noi non facciamo in questo modo le leggi per i cittadini, in modo indeterminato e astratto, facciamo le leggi per chissà chi. E siccome purtroppo sappiamo che questo accade, io non comprendo neppure la logica dello spostare dal 22 al 30 aprile, perché non serve a nulla, perché se una lottizzazione è legittima, in quanto conforme al piano paesistico e al piano urbanistico, verrà approvata anche se è convenzionata il 5 di maggio. Perché 30 aprile? E chi convenziona il 5 maggio? Se il piano paesistico lo consente e se lo strumento urbanistico lo consente, perché non anche il 5 maggio? Bisogna che si spieghi questo arcano, questa cosa; vuol dire che è una deroga, è una eccezione, ma la deroga è alla pianificazione paesistica. Deve essere detto chiaro questo, ai fini di quella trasparenza che si invoca sempre: ma la trasparenza deve essere esercitata quando si decidono le cose importanti.

Da ultimo, noi dovremmo avere una informazione più puntuale. Se queste lottizzazioni sono convenzionate debbono essere censite ed io chiedo alla Giunta regionale se esiste un tale censimento. Se è necessario si sospenda questo articolo per un'ora, per due ore e si passi agli altri articoli: intanto venga informato il Consiglio sulla entità del fenomeno, sulla entità, non sui nomi e cognomi, cioè a quanto ammontano queste lottizzazioni in metri cubi, all'incirca dove insistono, non sui terreni di chi, ma su quali ambiti di territorio insistono, perché essendo una norma che recupera situazioni censite, cioè i contratti firmati, è chiaro che è censibile questa situazione, che è rappresentabile, quindi è giusto avere una informazione. Una cosa infatti è sapere che si sta decidendo su centomila metri cubi, altra cosa è sapere che si sta decidendo su due milioni di metri cubi: parlo così, in via di pura ipotesi, non sto accennando a nulla di concreto, però chiedo anche che il Consiglio venga informato sulla entità del fenomeno, posto che è una cosa facilmente acquisibile, trattandosi di lottizzazioni convenzionate e quindi e quindi che risultano agli atti della pubblica amministrazione. Dobbiamo essere messi nella condizione di sapere che cosa effettivamente stiamo decidendo.

Per cui, se questi dati non si hanno nell'immediatezza, in subordine propongo che questa norma venga posposta e si dia alla Giunta la possibilità di informare il Consiglio sull'entità di questo fenomeno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Presidente, sembrava che in Commissione avessimo raggiunto un qualche accordo su questo tema, che è indubbiamente il più delicato e il più spinoso. L'intervento dell'onorevole Dadea ha rimesso in discussione tutto, rinviando nella sostanza ai contenuti della legge 45, perché è chiaro che la legge 45 nell'ambito dei 500 metri faceva salvi solamente gli interventi di tipo alberghiero. Con l'ultima modifica della 45 questo concetto era praticamente saltato, perché avevamo un pochino tutti condiviso l'esigenza di riportare questo blocco al di sotto dei 500 metri, cioè portarlo esattamente, specificamente, sui 300. Ora l'emendamento numero 8 in qualche modo ripristina la fascia dei 500 metri, facendo salvi all'interno di questa sempre gli alberghi. L'onorevole Dadea si spinge ancora oltre, cioè ritiene che la fascia dei 500 metri comunque, se io non ho inteso male, debba essere fatta salva anche dagli interventi alberghieri. E' un problema politico delicato, a mio avviso, signor Presidente, che meriterebbe un approfondimento e per questo io ritengo che sia giusta e opportuna una riflessione ulteriore da parte di tutti e quindi una sospensione, almeno di questo punto e) per vedere se dobbiamo ripristinare in qualche modo quanto originariamente previsto nella legge 45 oppure fermarci a quello che abbiamo deciso il 22 di aprile, cioè che la fascia di rispetto è di 300 e non di 500. Io personalmente sarei anche favorevole ai 500, però ho necessità di verificare all'interno del Gruppo e all'interno del Consiglio, cioè di tutte le forze presenti in Consiglio, qual è la situazione reale.

PRESIDENTE. La Giunta vuole dire qualcosa?

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. In relazione, fondamentalmente, al precedente intervento dell'onorevole Cogodi, la Giunta ritiene, come per altro l'onorevole Cogodi ha teorizzato in apertura di seduta relativamente all'interpretazione delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento, che attraverso queste disposizioni, con assoluta chiarezza, non possono essere stravolte delle norme di legge. Attraverso queste disposizioni le norme possono essere evidentemente interpretate, possono essere fatte ipotesi di percorribilità, ma in adesione perfetta a quello che è il principio giuridico che le ha ispirate e dalle quali obiettivamente non ci si può discostate. Onorevole Cogodi, io mi rendo conto che in Aula, relativamente alle norme della legge 45, tutto considerato si è creato un clima se non idilliaco però, direi, di sufficiente coesione. Alla fine quella normativa (e lo abbiamo rimarcato, lo abbiamo detto per parte della Giunta, ma lo ha ripetuto il Presidente della Commissione, Satta, a più riprese) è il frutto della fantasia e degli apporti comuni della Commissione, della Giunta e dell'intero Consiglio regionale. Allora oggi desta per lo meno profonda meraviglia, mi scusi, che si possa pensare, in riferimento alla lettera e) dell'articolo 3, che la Giunta regionale intenda perseguire per il futuro comportamenti che tenderebbero a stravolgere quello che è il dettato della normativa che abbiamo approvato una settimana fa. E' evidente che la Giunta regionale si muoverà in perfetta aderenza, in una interpretazione direi sotto questo profilo assolutamente rigorosa di quella normativa e pertanto risulta altrettanto evidente che da parte della Giunta regionale non vi è assolutamente la volontà di far sì che i P.T.P. debbano di fatto soggiacere ai piani di lottizzazione. E' evidente che sono i piani di lottizzazione che debbono adeguarsi allo strumento generale dato dai P.T.P. Per quanto poi riguarda il riferimento che si è fatto alla data del 30 di aprile, in Commissione si è discusso abbondantemente in merito a questo argomento. Si era individuata una data che era quella del dibattito in Aula e quindi dell'approvazione della normativa di modifica alla 45: però non è che noi stiamo indicando la data del 30 aprile in maniera così generica o spostando i termini in riferimento a chissà che. Ci pareva che il 30 aprile avesse un significato, perché era la data coincidente con i termini di approvazione dei piani territoriali paesistici. Quindi non è frutto, direi, sotto questo profilo, di casualità.

L'ultimo riferimento è stato fatto alle esigenze di censimento: io credo che nulla osti a che vengano posti in essere atti che portino poi a situazioni di chiarezza; più sono gli elementi conoscitivi al riguardo, evidentemente, maggiori sono i frutti e i ragionamenti che possiamo fare. Però, detto questo, siccome la legge è pensata erga omnes ed è pensata, evidentemente, anche per tutte le condizioni, non è che il ragionamento sarebbe stato poi di gran lunga diverso se avessimo preventivamente fatto questo censimento. Saremmo in ogni caso approdati alle stesse determinazioni, proprio perché ispirate, anche queste direttive, a criteri assolutamente generali. Anche perché non si introduce un criterio derogatorio, un metodo, una metodica derogatoria: il preliminare censimento avrebbe avuto sostanza e motivo d'essere, sarebbe stato probabilmente assolutamente necessario, se avessimo introdotto metodiche di deroga. Però il riferimento fatto non mi pare che sia quello.

PRESIDENTE. Io volevo chiedere, onorevole Selis, se la richiesta che è stata formulata dall'onorevole Dettori di non passare alla votazione - perché una volta che iniziamo le votazioni diventa anche difficile ricordare i punti, i passaggi - viene o meno accolta dal Consiglio, perché in questo caso sospenderemmo la votazione degli emendamenti e dell'articolo, andremmo a questo pomeriggio e daremmo il tempo necessario.

Ha domandato di parlare l'onorevole Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (D.C.). Signor Presidente, direi che le spiegazioni fornite dall'Assessore dell'urbanistica abbiano chiarito le posizioni espresse e portato chiarezza su eventuali nodi contenuti nel punto e) dell'articolo 3. Quindi io direi che possiamo andare avanti, perché d'altro canto, in sede informale e in sede formale, questi problemi sono stati già posti in maniera sufficiente e l'Assessore dell'urbanistica li ha ulteriormente chiariti.

PRESIDENTE. Onorevole Marteddu, c'è il suo collega di Gruppo che ha chiesto di sospendere; lei che dice di andare avanti: io vorrei chiedere ai consiglieri se dobbiamo sospendere o meno. Chi è per sospendere e andare a questo pomeriggio alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi è contrario alzi la mano.

(E' approvato)

Allora sospendiamo la votazione degli emendamenti e dell'articolo. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 20.