Seduta n.404 del 29/04/1999
CDIV SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
GIOVEDÌ 29 APRILE 1999
Presidenza del Presidente SELIS
indi
del Vicepresidente ZUCCA
indi
del Presidente SELIS
indi
del Vicepresidente ZUCCA
La seduta è aperta alle ore 10 e 43.
PIRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 aprile 1999, che è approvato.
Elezione di tre delegati regionali partecipanti all'elezione del Presidente della Repubblica
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri pomeriggio, nel constatare la mancanza del numero legale, abbiamo convocato la Conferenza dei Capigruppo e stabilito un ordine dei lavori.
Comunicato in aula, l'ordine dei lavori prevedeva, in apertura di questa seduta, l'elezione dei tre rappresentanti del Consiglio regionale che vanno a integrare l'Assemblea della Camera e del Senato riunita per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Questo è un adempimento che voi conoscete, bisogna eleggere tre rappresentanti del Consiglio, con voto limitato, per garantire la presenza di tutte le forze politiche della maggioranza e delle minoranze.
Vi leggo la procedura, poi do la parola al collega Bonesu, che ha chiesto di poter interloquire sui problemi procedurali.
Il Consiglio deve procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 83 della Costituzione. Questo articolo dice testualmente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta." Ho letto integralmente l'articolo 83.
Il Consiglio deve pertanto provvedere all'adempimento di quanto prescritto nel secondo comma dell'articolo poc'anzi letto; di conseguenza, dovendosi procedere all'elezione di tre delegati, ciascun consigliere potrà scrivere sulla propria scheda non più di due nomi in modo che, ai sensi del predetto articolo 83, sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Risulteranno eletti i tre nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, signori consiglieri, quanto ha riferito il Presidente circa la procedura si rifà alla prassi, ma mi sembra in contrasto sia con la norma della Costituzione, sia con le norme nel nostro Regolamento.
La Costituzione dice che va assicurata la presenza delle minoranze. Non mi pare che il sistema adottato garantisca anche minoranze di grande rilievo, perché, per fare esempi numerici, una maggioranza di 45 voti può escludere, ruotando opportunamente le schede, una minoranza di 29 voti, e queste che sono situazioni che chiaramente in quest'aula esistono.
Ma dirò di più. Per esempio, una cosiddetta maggioranza di 37 voti, addirittura non maggioranza, può escludere una minoranza di 23 voti.
Questa prassi non trova nessun collegamento con norme; il Regolamento prevede, all'articolo 124, proprio per evitare situazioni di questo genere e per garantire veramente le minoranze, che il voto sia limitato a un solo nominativo, il che consente a chiunque abbia in quest'Assemblea almeno 21 voti di eleggere un rappresentante. Si è obiettato prima dal Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo, che l'articolo 124 non sarebbe applicabile non trattandosi di elezione di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali. Io dissento da questa interpretazione perché la dottrina è chiara: l'assemblea che elegge il Presidente della Repubblica è un organo collegiale, per quanto temporaneo, anzi, la dottrina sostiene che è qualcosa di diverso dal Parlamento in seduta comune, qualcuno la denomina addirittura assemblea nazionale, perché oltre il Parlamento vi sono i rappresentanti della Regione. Ma anche se così non fosse, per analogia, non essendovi altra norma del Regolamento che prevede le modalità di elezione dei rappresentanti del Consiglio comunque andrebbe applicato il 124.
Riteniamo che la prassi sia quindi in contrasto con norme scritte in Regolamento, per cui riteniamo illegittima e non garantista per le minoranze, come invece prevede la Costituzione, la prassi adottata e chiediamo l'applicazione dell'articolo 124 del Regolamento.
PRESIDENTE. Ringrazio il consigliere Bonesu. Egli stesso ha ricordato che l'argomento è stato discusso sia ieri, sia stamattina, sia pure sinteticamente, in Conferenza dei Capigruppo.
La preannunciata eccezione mi ha consentito di approfondire l'argomento sia a livello dottrinale sia a livello statutario. Ribadisco l'interpretazione che ho dato e che ho motivato: c'è una prassi consolidata fondata sull'interpretazione delle norme vigenti della Costituzione e del Regolamento, che tende a garantire la presenza della minoranza; la prassi del voto limitato tende a garantire la presenza della minoranza e della maggioranza. Abbiamo votato così in tutti questi anni, l'interpretazione è stata sempre acquisita, il Consiglio è stato sempre rispettoso, sia nella lettera che nello spirito, della prassi ed è stata sempre garantita la presenza della maggioranza e della minoranza.
Naturalmente voi sapete che argomenti così delicati potrebbero dar vita a lunghe disquisizioni e a lunghe ricerche dottrinali. La Presidenza si attiene all'interpretazione che è in grado di darne, che per prassi i predecessori e gli altri Consigli ne hanno costantemente dato. Per cui, pur apprezzando le argomentazioni del collega Bonesu, non posso e non ho motivo di discostarmi dalla prassi e dall'interpretazione che si è sempre data storicamente all'espressione "voto limitato". I consiglieri sono chiamati a scrivere due nomi sulla scheda e vengono eletti i primi tre e che hanno riportato più voti. Questo secondo la tradizione.
Questa è la mia interpretazione, per cui prego i Segretari di procedere alla chiama.
Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.). Non ho ben afferrato, Presidente, quando ha detto che si possono scrivere due nomi, ma ovviamente se ne può scrivere anche uno? O obbligatoriamente devono esserci due nomi affinché la scheda sia considerata valida?
PRESIDENTE. (?)
BALLETTO (F.I.). Perfetto. Grazie.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei tre delegati regionali partecipanti all'elezione del Presidente della Repubblica.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'elezione dei tre delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica:
Presenti 71
Votanti 67
Astenuti 4
Schede bianche 3
Hanno ottenuto voti: Selis 40, Palomba 39, Pittalis 22.
Risultano eletti i tre colleghi che ho citato.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Busonera - Cadoni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Giordo - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Obino - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Schirru - Secci - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
si sono astenuti: il Presidente Selis e i consiglieri Bonesu - Demontis - Serrenti.)
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.
MASALA (A.N.). Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Signor Presidente, poc'anzi abbiamo eletto i tre rappresentanti del Consiglio regionale della Sardegna per far parte dell'Assemblea che eleggerà il Presidente della Repubblica.
Tra gli assenti, elettori di questo Consiglio regionale, tra gli altri è l'onorevole Valter Randaccio, il quale però, con una nota inviata ieri alla stampa, ha sottoscritto una lamentela, una censura nei confronti dei Gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale, i quali sarebbero responsabili del blocco dei lavori del Consiglio regionale.
Ora io accetto che una censura del genere, una lamentazione del genere possa essere fatta da chi è costantemente presente nell'aula consiliare, però non posso accettare, neanche sotto il profilo personale, oltre che politico, una censura di questo genere da chi brilla per le assenze, da chi si definisce capogruppo senza esserlo, da chi non ha mai partecipato assiduamente ai lavori del Consiglio ed è molto più bravo invece a brigare nei corridoi del Consiglio medesimo.
Allora che sia chiaro una volta per tutte che la polemica politica va bene, è giusto che la maggioranza cerchi di riversare sull'opposizione responsabilità proprie, però sui numeri non si scherza, perché sui numeri non si può discutere, sono dati oggettivi.
Una maggioranza che sia tale deve avere i numeri per definizione, perché se non ha i numeri non è maggioranza, e allora se la maggioranza esiste deve essere presente in quest'Aula con 41 voti, con 41 persone, se non sono 41 vuol dire che non è maggioranza, l'opposizione non ha il dovere di far diventare maggioranza quello che è minoranza, l'opposizione ha il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che il Regolamento mette a disposizione per combattere la propria battaglia politica, tra le quali e tra esse esiste anche il rimedio regolamentare, quindi legittimo, incontestabile, incensurabile da parte di chicchessia dell'assenza, della momentanea non partecipazione al voto.
E` un diritto che ha l'opposizione, è un diritto riconosciuto dal Regolamento e non può essere censurato né in termini giuridici, né in termini politici.
PRESIDENTE. All'ordine del giorno avevamo inserito l'elezione di due rappresentanti del CO.RE.CO. e del CO.CI.CO.
Ha domandato di parlare il consigliere Piras. Ne ha facoltà.
PIRAS (Popolari). Non so chi è che abbia deciso, forse da sola probabilmente la Conferenza dei Capigruppi, però non ritengo giusto che oggi non si facciano delle leggi di vitale importanza, quelle che ci sono, tipo quella del settore del territorio e altre, mentre andiamo a votare nomine che a mio parere in questo momento hanno sapore di compagna elettorale.
Presidente, non lo ritengo giusto che vengano fatte queste nomine, queste nomine si possono fare anche... ci sono anche altre nomine da fare, so che ci sono altri enti scaduti e non si fanno, mentre invece si fanno queste nomine che a mio parere non lo ritengo giusto, è una cosa ingiusta che facciamo nomine perché magari a qualcuno possono interessare per la sua campagna elettorale, mentre invece non facciamo leggi che sono di vitale importanza per la Sardegna.
PRESIDENTE. Onorevole Piras, solo per un chiarimento procedurale. Le nomine del CO.RE.CO. e del CO.CI.CO. sono atti dovuti che siamo obbligati a fare, il Consiglio è obbligato a fare, salvo se il Consiglio non dovesse...
BIGGIO (A.N.). Informati meglio prima!
PIRAS (Popolari). Ha qualche nome per questa nomina? La vedo incollata alla sedia.
BIGGIO (A.N.). Si studi la norma!
PIRAS (Popolari). La norma dice che lei deve fare le leggi !
Elezione di un componente del Comitato regionale di controllo, di un componente del Comitato circoscrizionale di Cagliari e di un componente del Comitato circoscrizionale di Sassari
PRESIDENTE. Per chiarire questo aspetto, mentre ho invitato e invito i Gruppi a sviluppare un confronto per consentire poi di affrontare quelle leggi che ancora possono essere votate, comunico che il Consiglio regionale deve procedere ai sensi della legge regionale 13 dicembre '94 numero 38, modificata dalla legge numero 4 del '95 alle elezioni di un componente, categoria A) del Comitato Regionale di Controllo con sede in Cagliari, in sostituzione del Professor Bruno Modesto, deceduto.
Ricordo che la lettera A) dell'articolo 4 della legge 38 riguarda i componenti da leggere tra chi ha ricoperto complessivamente, per almeno tre anni e sei mesi, la carica di sindaco, presidente di provincia, consigliere regionale e parlamentare nazionale.
Ricordo ancora che la legge citata prevede che risulterà eletto chi ha ottenuto il voto di due terzi dei componenti dell'Assemblea, cioè 54 voti. Qualora nessuno ottenga la prescritta maggioranza, le votazioni sono ripetute a distanza di non più di 24 ore, risulterà eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei voti.
Comunico altresì che per quanto riguarda il secondo componente la procedura è la stessa, si deve eleggere un componente categoria E) del Comitato circoscrizionale di controllo di Sassari, in sostituzione di Manfredi Cao dimissionario.
Ricordo che la procedura è la stessa di quella citata prima. Il Presidente della Giunta ha fatto altresì pervenire al Consiglio regionale il decreto con il quale è stata pronunciata la nullità della designazione per mancanza dei requisiti del signor Giovanni Antonio Porcella, il quale era stato nominato il 6 agosto '98 nel Comitato Circoscrizionale di Controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, in sostituzione del Vicepresidente Dottor Pietro Oggiano, dimissionario.
Pertanto il Consiglio deve procedere all'elezione suppletiva ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge numero 38, modificata dalla legge 4 del '95.
L'elezione dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3 della legge 38 del '94. La procedura anche questo caso è identica, sono adempimenti di legge, nel caso in cui il Consiglio non dovesse eleggere, poi spetterà al Presidente esercitare il potere di supplenza. Per semplificare i lavori daremo le tre schede e faremo un'unica chiama, in modo tale che i colleghi possano votare contemporaneamente tutti e tre. Qua sono presenti le tre urne, con i colori diversi delle schede e naturalmente le schede hanno l'indicazione del componente che stiamo votando.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Piras. Ne ha facoltà.
PIRAS (Popolari). Per dichiarare che mi astengo da questa votazione.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente del Comitato regionale di controllo, di un componente del Comitato comitato circoscrizionale di Cagliari e di un componente del comitato circoscrizionale di Sassari.
Risultato delle votazioni
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'elezione di un componente del CO.RE.CO.:
Presenti 58
Astenuti 2
Votanti 56
Maggioranza 54
Schede bianche 5
Schede nulle 2
Hanno ottenuto voti: Scampuddu Bruno, 48, Mibelli Bruno, 1.
Non si è ottenuta la prescritta maggioranza, quindi la votazione non è valida.
Adesso verifichiamo le altre due votazioni, poi, in base alle presenze in aula decideremo se procedere ad una nuova votazione, se i numeri sono sufficienti o se, invece, in assenza di numeri si dovrà votare in un altro momento, o in assenza di possibilità di riconvocare l'assemblea il Presidente dovrà esercitare i poteri di surroga.
Proclamo l'esito della votazione per l'elezione di un componente del CO.CI.CO. di Cagliari in qualità di Vicepresidente:
Presenti 58
Astenuti 2
Votanti 56
Maggioranza 54
Schede bianche 5
Schede nulle 1
Hanno ottenuto voti: Floris Stefano,48,Mibelli Bruno 1, Liori Antonangelo 1.
Non è stata raggiunta neanche in questo caso la prevista soglia di votazione, quindi la votazione non è valida.
Proclamo l'esito della votazione per l'elezione di un componente del CO.CI.CO. di Sassari.
Presenti 58
Astenuti 2
Votanti 56
Maggioranza 54
Schede bianche 4
Schede nulle 1
Hanno ottenuto voti: Cao Manfredi 47, Santoni 4.
Non essendo raggiunta la maggioranza prescritta, l'elezione non è valida.
(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Giordo - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Marteddu - Masala - Montis - Murgia - Obino - Oppia - Petrini - Pirastu - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Schirru - Secci - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si sono astenuti: il Presidente Selis - Piras.)
Congedo
PRESIDENTE. E` pervenuta in questo momento la richiesta del consigliere Paolo Fois di usufruire di un giorno di congedo per il 29 aprile. Poiché non vi sono opposizioni, il congedo si intende accordato.
Elezione di un componente del Comitato regionale di controllo, di un componente del Comitato circoscrizionale di Cagliari e di un componente del Comitato circoscrizionale di Sassari
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. A questo punto prego i colleghi di prestare un attimo di attenzione.
Per evitare di procedere a nuove elezioni se non c'è la maggioranza in aula è inutile che procediamo. Allora vi chiedo di prendere posto; naturalmente se i presenti in aula superano i 54 devo per legge tentare l'elezione, ma se i presenti in aula non superano i 54 io considero nulla la votazione e poi valuteremo come procedere, magari sentendo anche la Conferenza dei Capigruppo e gli altri. Per cui ho necessità di procedere a una verifica della presenza in aula, quindi, se prendete posto, verifichiamo le presenze.
Chiarisco che nella seconda votazione sono sufficienti 41 voti, non 41 votanti, per le persone da eleggere, però devo constatare che almeno i votanti siano 41 e poi, se sono anche 42 procediamo all'elezione. Naturalmente, a quel punto, se siamo 42 è evidente che l'elezione è valida se si vota in maniera compatta, non spetta a me dirlo, ma voi sapete benissimo come funziona.
Vorrei verificare il numero delle presenze in aula, vi prego di prendere posto. Segnalate la volontà di votare perché se superiamo quella maggioranza si procede alla seconda votazione. Dichiaro aperta la votazione per verificare il numero di consiglieri presenti in aula, perché se è presente anche la maggioranza poi si vota anche con un numero minimo di...
Dichiaro chiusa la votazione.
(Risultano presenti i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Berria - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Ivana - Deiana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Giordo - La Rosa - Ladu - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Marrocu - Marteddu - Masala - Montis - Obino - Oppia - Petrini - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Schirru - Secci - Selis - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)
Il numero è più che sufficiente per procedere alla votazione, perché siamo 50, quindi possiamo procedere alla seconda chiama.
Comunico che a questo punto, se i votanti sono almeno 41, basta la maggioranza relativa dei votanti per l'elezione dei componenti.
Prego i Segretari di procedere a un secondo appello; verranno eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza relativa. I votanti devono essere almeno 41, ma siamo 50 in aula, quindi vi prego di votare.
Seconda votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la seconda votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente del Comitato regionale di controllo, di un componente del Comitato circoscrizionale di controllo di Cagliari e di un componente del Comitato circoscrizionale di Sassari.
Per un fatto di economia di tempo, mentre chiedo all'onorevole Zucca di presiedere un momentino per dare lettura delle schede, mentre è in corso lo spoglio delle schede pregherei i Capigruppo, senza interrompere l'aula, di accomodarsi, facciamo una breve seduta per verificare gli accordi intercorsi informalmente tra i Gruppi e quindi fare la programmazione dell'ultima parte della seduta. Non interrompiamo, il presidente Zucca dà lettura dello spoglio delle schede ed io prego i Capigruppo di accomodarsi un attimo per una breve Conferenza, anche in corso dei lavori d'Aula.
Presidenza del Vicepresidente Zucca
Risultato delle votazioni
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'elezione di un componente del CO.RE.CO. in sostituzione di Modesto (?), che è deceduto.
Presenti 55
Astenuti 1
Votanti 54
Maggioranza 28
Schede bianche 3
Hanno ottenuto voti: Scampuddu 50; Liori 1
Viene proclamato eletto Scampuddu Bruno.
Proclamo il risultato della votazione per l'elezione di un componente del CO.CI.CO. in sostituzione di Oggianu:
Presenti 55
Astenuti 1
Votanti 54
Maggioranza 28
Schede bianche 3
Hanno ottenuto voti: Floris Stefano, 50; Liori Antonangelo, 1
Viene proclamato eletto Floris Stefano.
Proclamo il risultato della votazione per l'elezione di un componente del CO.CI.CO. di Sassari:
Presenti 55
Astenuti 1
Votanti 54
Maggioranza 28
Schede bianche 3
Schede nulle 1
Hanno ottenuto voti: Manfredi Cao, 49; Liori Antonangelo,1.
Viene proclamato eletto Manfredi Cao.
(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Giordo - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Marteddu - Masala - Montis - Murgia - Obino - Oppia - Petrini - Pirastu - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Schirru - Secci - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si è astenuto: il Presidente Selis.)
Sospendo un attimo la seduta in attesa che l'ennesima Conferenza dei Capigruppo giunga a qualche determinazione.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 26, viene ripresa alle ore 12 e 45)
Sull'ordine del giorno
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SELIS
PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Comunico all'Assemblea l'ordine dei lavori deciso dalla Conferenza di Capigruppo per concludere questa tornata. Il criterio che è stato seguito è quello di individuare i provvedimenti, mettere in primo luogo i provvedimenti su cui c'è un sostanziale accordo, naturalmente sempre con l'autonomia dell'Aula, e in un secondo gruppo i provvedimenti su cui ci sono problemi, cioè c'è l'orientamento ad affrontarli, ma non c'è accordo sulla sostanza.
Riprendiamo adesso la legge sulla procedura di bilancio, modifica della legge numero 11 dell'83, poi affronteremo il "516", poi il problema dei canoni, la "leggina" sul Kosovo, se è una legge che non è stata presentata e non è passata in Commissione, quindi ci vuole l'unanimità, e la "517", che è una legge transitoria sul regime delle bandiere. Poi riprenderemo con i PTP, la legge sul commercio, l'ente unico e la "279" sui lavori pubblici. Questo è l'ordine del giorno.
Naturalmente - lo dico per chiarezza - questo ordine può essere rispettato ove l'Aula riesca a garantire il numero legale. Devo dire che una reiterata assenza del numero legale porrà problemi di prosecuzione dei lavori.
Riprendiamo i nostri lavori con l'esame del disegno di legge 135/A della Giunta regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983 numero 11", relativo a norme in materia di bilancio e contabilità regionale.
Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
VASSALLO (Gruppo Misto). A me sembra un assurdo. Io capisco la facoltà della Conferenza dei Capigruppo di determinare l'ordine del giorno...
PRESIDENTE. Scusi onorevole Vassallo, non ho sentito, può ripetere?
VASSALLO (Gruppo Misto). Stavo dicendo che mi sembra un assurdo, è chiaro che la Conferenza dei Capigruppo ha il compito di riordinare l'ordine del giorno, però mi sembra un assurdo che di fronte al fatto che quest'Aula ha già incominciato la discussione sul provvedimento sui PTP, dovevamo passare alla votazione per il passaggio agli articoli, c'è stata un'interruzione di tipo tecnico, per cui mi sembra un assurdo il fatto che non si ritenga che questo aspetto sia comunque una priorità, addivenendo al fatto che, se non si fa questo punto, si lascia una materia così complessa ed anche delicata in balia delle onde, per cui io vorrei capire perché si è addivenuti ad una decisione di questo tipo, che pone una grande responsabilità nelle spalle di chi ha deciso questa cosa.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Il collega Vassallo probabilmente ha la memoria corta, perché noi abbiamo sospeso la discussione anche di altri provvedimenti. Vorrei ricordare, fra tutti, quello relativo all'istituzione del parco del Monte Arci, e allora, se in Aula si è convenuto, perché sono gli ultimi giorni di lavori del Consiglio, di trovare un'intesa su alcuni provvedimenti da esitare, quelli più urgenti, quelli che anche qualche aspettativa stanno determinando all'esterno di questo Palazzo, non vedo perché scandalizzarsi se, come è sempre avvenuto nel corso di questa legislatura, la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità ha deciso un calendario dei lavori su alcuni provvedimenti rispetto ai quali esiste il consenso di tutti i Gruppi consiliari, a prescindere dal merito dei provvedimenti, quindi si tratta di dare ai lavori una corretta impostazione, altrimenti il rischio è che succeda come ieri, che è stata una giornata improduttiva, che ne dica qualche collega come l'onorevole Randaccio, che accusa gli altri di assenteismo, ed egli stamattina non è presente a garantire quel minimo di numero legale che è necessario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dettori sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
DETTORI BRUNO (F.S.D.-Progr.Sard.). Signor Presidente, senza scandalizzarmi, e credo che il termine di doversi scandalizzare sia anche improprio, però, signor Presidente, potrei sapere da lei quanti provvedimenti sono stati licenziati dalle Commissioni che sono pronti ad entrare in Aula e rimangono esclusi da questo ordine dei lavori? Perché mi sembra che lo sforzo che si stia facendo e che i Capigruppo mi sembra abbiano voluto fare, alla fine si riduce a dover escludere magari uno o due provvedimenti che manterrebbero il Consiglio impegnato per ulteriori dieci minuti.
Io ritengo che questa osservazione, al di là delle precisazioni fatte dall'onorevole Pittalis, sia anche un fatto dovuto da parte dei Capigruppo per onorare chi in questo Consiglio si è impegnato e ha cercato di portare contributi ai lavori di questo Consiglio, a discapito, talvolta, invece, di situazioni che non hanno tenuto nella dovuta considerazione questo aspetto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
DIANA (Progr. Fed.). Intervengo molto brevemente per dire e per riconoscere la fondatezza delle argomentazioni portate qui dal collega Vassallo in merito all'esigenza di arrivare ad una definizione della materia connessa all'annullamento dei piani territoriali paesistici.
Ritengo che vada fatto uno sforzo, capisco che siamo alla fine della legislatura, che non c'è molto tempo, ma che vada fatto uno sforzo per tenere all'ordine del giorno questa delicata materia.
Sul parco del Monte Arci mi sono pronunciato in altre occasioni. Se c'è uno spazio io chiedo che venga messo anche in coda a tutti, non prima degli altri provvedimenti, ma che in coda venga tenuto anche il parco del Monte Arci. Ma ritengo che la materia dei PTP sia effettivamente la più delicata e che richieda una attenzione sia della maggioranza che dell'opposizione.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, solo per chiarire tra di noi. Questo tentativo di coordinare i lavori e di programmare i lavori che abbiamo fatto in Conferenza di Capigruppo parte da un fatto elementare, che in Aula ieri è mancato più volte il numero legale. Allora, io mi auguro che il numero legale ci sia e i provvedimenti, quelli citati, ed altri che eventualmente se ne possono individuare si possano affrontare, però, realisticamente è più facile pensare di mettere in testa, di anteporre i provvedimenti su cui c'è un accordo complessivo tra maggioranza ed opposizione, per il quale è più facile prevedere quindi il raggiungimento del numero legale, ed è altrettanto più facile prevedere un iter più spedito. Il resto dei provvedimenti sono all'ordine del giorno, possono essere fatti immediatamente, subito. Sono i provvedimenti sui quali la Conferenza e l'Aula ritiene che siano importanti, PTP o altri argomenti, sui quali non c'è una immediata convergenza sui contenuti e quindi occorre fare un dibattito in Aula che può portare via qualche tempo, però, per i quali occorre garantire il numero legale. Quindi non sono esclusi dall'ordine del giorno. Si è detto: "Facciamo quelli su cui concordiamo, facciamoli quindi rapidamente, sono ugualmente importanti, esitiamoli, e poi dedichiamo il resto del tempo ad affrontare gli altri provvedimenti altrettanto, o forse più importanti, sui quali però ci sono differenze di valutazioni e di opinioni". Questi altri sono appunto i Piani territoriali paesistici, il commercio, l'ente unico sulla forestazione, la legge sui lavori pubblici ed una serie di altri provvedimenti, che sono un'altra ventina; farò pervenire al collega Dettori l'elenco, riguardano le fondazioni, riguardano l'olivicoltura, riguardano il Monte Arci. Il problema è questo. Siamo d'accordo; abbiamo detto in Conferenza di Capigruppo di fare subito le cose su cui siamo d'accordo, almeno quelle concludiamo, quelle su cui siamo d'accordo; quelle su cui c'è ancora una qualche differenza di opinione, per le quali occorre un ulteriore approfondimento, le mettiamo in un momento immediatamente successivo, per consentire comunque di affrontarli in Aula. Questa è la logica, e mi sembra una logica realistica alla fine della legislatura con tempi sufficientemente stretti, come sapete, per evitare che in mancanza del numero legale o altri problemi che impongono e coinvolgono l'impegno di Gruppi e di partiti possano consentirci anche di portare in porto questi provvedimenti su cui l'accordo comunque esiste. Ciò non toglie che fatti questi provvedimenti, se c'è una volontà ampia, o comunque se c'è la maggioranza in Aula per fare altri provvedimenti, si possano ugualmente fare, nessuno lo sta escludendo, però non possiamo neanche andare avanti con la verifica del numero legale e non fare neanche le cose che sono possibili. Quindi anche gli altri PTP sono inseriti, vediamoli dopo che abbiamo esitato le cose su cui abbiamo concordato.
Siamo arrivati, nell'esame del provvedimento sulla legge di modifica delle procedure di bilancio, all'articolo 1. Abbiamo votato l'articolo 1, e c'è da votare l'emendamento aggiuntivo numero 1. Sull'emendamento aggiuntivo numero 1 era stato chiesto il voto segreto.
Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà.
PETRINI (Gruppo Misto). Mi dispiace Presidente, mi sono sentita molto scavalcata, perché l'avevo chiesta per prima, hanno parlato tutti ed io sono stata lasciata in coda.
Presidente, fra le cose che lei ha nominato, che abbiamo liquidato in Commissione, mi permetta, sia a titolo personale, e le colleghe che sono qui vorranno partecipare con me, la Consulta delle elette l'abbiamo chiesta, sollecitata tante volte, non vi interessa proprio? E` stata esitata in Commissione da un tempo immemorabile. Noi ci teniamo molto perché è effettivamente una cosa molto importante, e mi rendo conto che la prendiate sottobanco, sottogamba.
Questa Consulta delle elette è nata per volere di tutte le donne del Consiglio, perché abbiamo avuto dei gravi problemi, soprattutto quando ci sono stati sequestri femminili ed altre simili aberranti azioni, ma non abbiamo avuto nessuna buona parola, nessuna buona intenzione. Non solo, ma mi permetto ancora di insistere sulla cultura. Le fondazioni, Presidente, sono cose serie, molto importanti, perché la cultura, non se lo dimentichi nessuno, arricchisce una nazione, arricchisce una regione, non solo moralmente.
PRESIDENTE. Onorevole Petrini, le chiedo scusa se non avevo visto la mano. Io molte vi chiedo, oltreché alzare la mano, di farvi sentire, perché forse c'è un mio problema di vista, quindi non c'era nessuna volontà (lei lo sa benissimo) di scavalcarla, così come non c'è nessuna volontà, i provvedimenti che sono pronti, esitati dalle Commissioni sono discutibili, cioè si possono discutere ed approvare, c'è solo l'esigenza che in Aula ci sia il numero legale per discutere ed approvare questi provvedimenti pronti.
La procedura è quella di dire: affrontiamo quelli su cui c'è stato un accordo complessivo, gli altri sono all'attenzione dell'Assemblea, all'ordine del giorno della Conferenza dei Capigruppo e dell'Assemblea, facciamo questi su cui abbiamo concordato e poi vediamo di esitare anche gli altri.
Continuazione della discussione degli articoli e approvazione del disegno di legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche" (435)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 435. L'emendamento aggiuntivo numero 1 è stato letto, illustrato, ed è stato dato il parere.
Era stato chiesto, sull'emendamento aggiuntivo numero 1, il voto segreto; se non viene reiterato lo metto in votazione a scrutinio palese.
Stiamo discutendo la legge di variazione della 11, del bilancio. Abbiamo votato l'articolo 1, abbiamo illustrato l'emendamento numero 1 e si è espresso il parere sull'emendamento numero 1 sia della Giunta che della Commissione. Questo mi confermano anche gli uffici. Eravamo in sede di votazione, era stato chiesto lo scrutinio segreto.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Il collega Desiderio Casu mi dice che è stato concordato un emendamento orale che seguirà all'articolo 11 bis mi pare. Nell'ottica quindi di questa raggiunta intesa sul punto, e penso che semmai potrà riferire l'Assessore, direi di ritirare l'emendamento dopo aver sentito le valutazioni dell'Assessore in merito.
PRESIDENTE. Grazie. Mi pare una procedura corretta.
Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. C'è un emendamento che è stato presentato successivamente al passaggio agli articoli. Tuttavia, siccome si tratta, d'altra parte, di una semplice precisazione terminologica, se non ci fossero obiezioni al punto in cui è stato presentato potrà essere accolto e la Giunta si pronuncia. Qualora venisse accolto, è chiaro che in sede di coordinamento tecnico andrà modificato l'articolo 1, ma si tratta di coordinamento tecnico ove non ci siano problemi da parte del Consiglio.
(Interruzione del consigliere Pittalis)
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Ma l'ha presentato ad un articolo successivo mi pare. D'accordo, non c'è problema.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.
CASU (F.I.), relatore di minoranza. Lo scopo di accelerare i lavori dell'Aula, visto e considerato che questa legge riveste una certa urgenza, abbiamo trovato un punto di incontro. Si tratta di una legge che ha importanza per la maggioranza e per l'opposizione, logicamente; si tratta di problemi relativi al bilancio, allora siamo entrati nell'ordine di idee di modificare l'articolo 1, una modifica orale che verrà proposta dalla Giunta, alla quale io non ho alcuna obiezione da fare; nello stesso tempo si tratta di presentare questo emendamento orale all'articolo 11 bis: il piano generale di sviluppo di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 1° agosto 1975 numero 33, è considerato strumento della programmazione finanziaria ed economica della Regione. Quindi, se in questo c'è l'accordo noi ritiriamo gli emendamenti. L'emendamento numero 1 è stato votato; possiamo ritirare gli emendamenti numero 2, numero 3, numero 4 e numero 5.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Ne ha facoltà.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. C'era stata, durante la discussione, una differenza di posizioni, tra l'altro minima, nel senso che è chiaro che il piano generale di sviluppo rimane in piedi, la Giunta riteneva che non fosse necessario rielencarlo.
Di fronte, però, al chiarimento che c'è stato, all'accordo intervenuto e al ritiro degli emendamenti, non c'è alcun dubbio che possiamo integrare l'elencazione, se il Consiglio è d'accordo, inserendo il riferimento al piano generale di sviluppo, fermo rimanendo che rimane una discussione poi sulla nuova struttura della programmazione, ma sarà il prossimo Consiglio a sciogliere questo tema delicato.
PRESIDENTE. La Giunta è favorevole per rielencare all'articolo 1 il piano generale e, alla luce di questa rielencazione, che è un richiamo della normativa esistente e in particolare della 33, ma va rielencato e ribadito anche qua, vengono ritirati gli emendamenti 2, 3, 4 e 5.
Allora, in sede di coordinamento inseriamo nello 01 il richiamo al piano generale ex legge 33 o comunque le leggi che saranno, e vengono ritirati gli emendamenti 2, 3, 4 e 5.
Si dia lettura dell'articolo 1.
LA ROSA, Segretario:
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità indicati nel documento di programmazione economico - finanziaria e copre un periodo non inferiore ai tre anni.
2. Esso indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione statale e regionale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale.
3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) spese correnti relative all'acquisizione di beni e di servizi per assicurare la continuità dell'attività amministrativa quando ciò sia necessario o conveniente;
b) spese in conto capitale relative:
1) alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
2) ad incentivi al sistema produttivo;
c) spese in annualità previste da limiti d'impegno;
d) autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.
4. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.
5. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.
6. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.
7. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista al successivo articolo 16; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.
8. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.
9. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale, e viene ricostituito nella sua estensione temporale.".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Ne ha facoltà.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. C'è un altro punto dell'intesa politica raggiunta che andrebbe trasfuso nel primo articolo, e cioè la riformulazione della voce A del terzo comma. Nel senso che nel testo c'è la specificazione delle spese correnti che rientrano in questa fattispecie.
Abbiamo, invece, concordato che possiamo evitare la specificazione delle fattispecie e inserire un semplice richiamo alla normativa statale. Sto parlando del punto A.
Ed allora dire "Spese correnti: limitatamente (o nei limiti) delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 5 agosto '78 numero 468 e successive modificazioni ed integrazioni", che è appunto la normativa statale in merito.
PRESIDENTE. Per ribadire anche questo, il secondo punto dell'accordo politico riguarda il comma terzo dell'articolo 1, e in particolare la lettera A, che verrebbe sostituita da questa espressione "Spese correnti: nei limiti delle disposizioni dell'articolo 20 della legge 468 e successive modificazioni".
Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.
CASU (F.I.), relatore di minoranza. Sì, va bene, per quanto mi riguarda sono d'accordo con questa definizione, quindi se l'Aula è d'accordo ritengo che non ci siano problemi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, per evitare riferimenti alla 468 la formulazione migliore sarebbe copiare la formula, quindi un atto di volontà regionale. Cioè, richiamare la norma statale, poi, può creare problemi di coordinamento. Quindi d'accordo nella sostanza, nella forma, forse, sarebbe meglio adottare questa soluzione.
PRESIDENTE. L'onorevole Bonesu dice che oltre che richiamare la legge si può richiamare il testo della legge, però il problema è che il richiamo della legge e successive modificazioni ed integrazioni è un'espressione di rito che ci esime, quasi, da fare quasi un testo unico di quella normativa. Per cui pur comprendendo l'essenza dell'intervento dell'onorevole Bonesu, forse è più semplice, chiederei di poter tenere questa espressione.
Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
LA ROSA, Segretario:
Art. 2
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1983 è istituito il seguente:
"Art. 3 bis - (Note di programma)
1. Il bilancio pluriennale è accompagnato, per ciascuno stato di previsione della spesa, da note di programma relative ai programmi previsti nello stesso bilancio pluriennale e da una nota preliminare illustrativa del quadro unitario dei programmi, delle attività e della coerenza con le previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria
2. Le note di programma contengono i criteri e le priorità per la predisposizione dei singoli programmi operativi, compresa l'attività degli enti e delle aziende regionali, le risorse finanziarie da impiegare, gli obiettivi e i risultati attesi, la struttura amministrativa responsabile dell'attuazione del programma, le modalità per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione nonché le motivazioni degli interventi previsti nei disegni di legge collegati".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
LA ROSA, Segretario:
Art.3
1. L'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Predisposizione e presentazione della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate)
1. Nel rispetto del documento di programmazione economica e finanziaria i componenti della Giunta regionale elaborano, per lo stato di previsione di competenza, unitamente alle proposte di finanziamento, gli schemi delle note di programma da allegare al bilancio pluriennale, con la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la valutazione della rispondenza dei contenuti delle note di programma ai risultati raggiunti, agli obiettivi e alle priorità indicate nel documento di programmazione economica e finanziaria.
2. Ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 3 1'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio valuta la compatibilità delle diverse proposte di cui al comma 1 e accerta la disponibilità delle risorse necessarie al finanziamento dei programmi in rapporto alle disponibilità complessive del bilancio pluriennale.
3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all'approvazione della Giunta regionale il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale, nonché le note di programma; propone altresì, verificatane la compatibilità finanziaria e la coerenza programmatica, i disegni di legge collegati alla manovra economico finanziaria predisposti ad iniziativa degli Assessori competenti per materia
4. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma 3 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, ai fini della gestione della rendicontazione.
5. I disegni di legge di cui al comma 3 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
LA ROSA, Segretario:
Art. 4
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - (Legge di bilancio)
1. La Regione adotta con propria legge un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità indicate nel documento di programmazione economico - finanziaria.
2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati lo stato di previsione dell'entrata, ciascuno degli stati di previsione della spesa e il quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.
3. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4 bis.
LA ROSA, Segretario:
Art. 4 bis
1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1983 è istituito il seguente:
"Art.12 bis - (Bilancio annuale)
1. Il bilancio annuale di previsione è formato sulla base dei criteri e dei parametri previsti nel DPEF.
2. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.
3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria, e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.
4. Formano oggetto di approvazione consiliare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
5. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un'unica legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata e, distintamente, dagli stati di previsione della spesa della Presidenza della Giunta e degli Assessorati, nonché del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.
6. A seguito dell'entrata in vigore del bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite, ai fini della predisposizione di cui all'articolo 10, comma 4, in capitoli. La ripartizione è effettuata con decreto dell'Assessore del bilancio e inviato al Consiglio regionale. Su proposta del Direttore generale responsabile, con decreto dell'Assessore competente per materia, da comunicare all'Assessore del bilancio ed alle competenti commissioni consiliari, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
7. Il decreto di ripartizione dell'Assessore del bilancio ed i decreti di variazioni compensative sono trasmessi alla ragioneria generale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 4 bis, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
LA ROSA, Segretario:
Art. 5
1. L'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - (Legge finanziaria)
1. La legge finanziaria, nel rispetto del documento di programmazione economica e finanziaria, ha le seguenti finalità:
I. il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione;
II. la determinazione di eventuali limiti all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, relativamente all'impegnabilità degli stanziamenti successivi al primo anno;
III. la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
IV. la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
V. la determinazione, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa;
VI. la determinazione degli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 30 e le corrispondenti tabelle;
VII. la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.
2. La legge finanziaria può contenere, secondo le indicazioni del documento di programmazione economica e finanziaria:
I. il finanziamento di programmi organici di opere pubbliche;
II. il rifinanziamento di attività considerate nei programmi d 'intervento previsti dalle leggi di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto;
III. il finanziamento dei programmi da realizzare con il concorso della Unione Europea.
3. In coerenza con quanto stabilito dai precedenti commi, la legge finanziaria non può contenere:
I. disposizioni che prevedano nuove spese;
II. disposizioni che modifichino l'oggetto degli interventi delle leggi di spesa e le condizioni degli stessi interventi;
III. norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente;
IV. disposizioni in materia diversa da quelle espressamente considerate ammissibili ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
4. Le limitazioni di cui al comma 3 si applicano anche ai provvedimenti legislativi di modificazione della legge finanziaria e di assestamento del bilancio annuale e pluriennale, adottati nel corso dell'anno finanziario".
PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato l'emendamento numero 6 soppressivo totale. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà
CASU (F.I.), relatore di minoranza. L'emendamento numero 6 viene ritirato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'articolo 6 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 6 bis.
LA ROSA, Segretario:
Art. 6 bis
1. L'articolo 13 bis della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 1992, è sostituito dal seguente:
"Art.13 bis - (Disegni di legge collegati)
1. Al fine del perseguimento degli obiettivi previsti dal DPEF nell'ambito della manovra economico-finanziaria complessiva, per effetto del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 13, unitamente al disegno di legge finanziaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio disegni di legge collegati".
Presidenza del Vicepresidente Zucca
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 6 bis, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6 ter.
LA ROSA, Segretario:
Art. 6 ter
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art.16 - (Classificazione delle entrate e delle spese).
1. Le entrate sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria, derivanti da rendite patrimoniali o da utili di enti o aziende regionali, provenienti dall'alienazione o dall'ammortamento di beni patrimoniali nonché dalla riscossione di crediti, derivanti dall'accensione di prestiti e relative a partite di giro;
b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accerta-mento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le spese sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e spese per partite di giro;
b) unità previsionali di base determinate, con riferimento ad aree omogenee di attività;
c) capitoli - che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione - secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale:
1) i capitoli sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01 - Amministrazione generale
04 - Sicurezza pubblica
06 - Istruzione e cultura
07 - Azioni ed interventi nel campodelle abitazioni
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 - Azioni ed interventi nel campo economico
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili
2) gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1) Servizi degli organi costituzinali della Regione;
2) Personale in attività di servizio;
3) Personale in quiescenza;
4) Acquisto di beni e servizi;
5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici;
6) Trasferimenti correnti ad altri settori;
7) Interessi;
8) Partite che si compensano nell'entrata;
9) Somme non attribuibili
TITOLO II -SPESE IN CONTO CAPITALE
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione;
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione;
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici;
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori;
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti;
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive;
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive;
8) Somme non attribuibili.
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
1) Mutui;
2) Obbligazioni;
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine;
4) Accantonamenti alternativi a mutui
TITOLO IV -SPESE PER PARTITE DI GIRO
1) Partite di giro
PRESIDENTE. All'articolo 6 ter è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 7. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Se nessuno intende illustrare l'emendamento numero 7, lo si dà per illustrato.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.
SECCI (Popolari), relatore di maggioranza. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6 ter(?). Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6 quater.
LA ROSA, Segretario:
Art. 6 quater
1. L'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art.23 - (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)
1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".
2. Con decreti dell'Assessore di cui al comma 1 possono essere prelevati da detto fondo le somme occorrenti per:
a) l'aumento degli stanziamenti di capitoli di spesa classificati "spesa obbligatoria" o "spesa d'ordine" o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate;
b) la dotazione di capitoli di nuova istituzione necessari al pagamento di spese aventi carattere obbligatorio".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 6 quater, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6 quinquies.
LA ROSA, Segretario:
Art. 6 quinquies
1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983 sono abrogate le parole "su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata".
2. Nel comma 2 del medesimo articolo 24 l'espressione "dei fondi speciali" è sostituita con "del fondo speciale".
PRESIDENTE. All'articolo 6 quinquies è stato presentato l'emendamento numero 8 soppressivo parziale. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 8 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.
SECCI (Popolari), relatore di maggioranza. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 6 quinquies. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6 sexies.
LA ROSA, Segretario:
Art. 6 sexies
1. Nell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 1983, sono abrogate le parole "adottate su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore medesimo".
PRESIDENTE. All'articolo 6 sexies è stato presentato l'emendamento numero 15. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.
SECCI (Popolari), relatore di maggioranza. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6 septies.
LA ROSA, Segretario:
Art. 6 septies
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 26 - (Elenchi uniti al bilancio)
1. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi dei capitoli degli stati di previsione della spesa relativi agli articoli 23, comma 2, lett. a), 24 e 25, da approvarsi con appositi articoli della legge relativa.
2. Nell'elenco di cui all'articolo 25 è altresì riportata, per ciascuno dei capitoli di spesa, l'indicazione dei corrispondenti capitoli d'entrata".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
LA ROSA, Segretario:
Art. 7
1. L'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 - (Fondi speciali)
1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del bilancio, sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 13, destinati a far fronte alle spese derivanti da leggi che si prevede possano entrare in vigore nel corso dell'anno.
2. I fondi di cui al comma 1 devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti, di spese in conto capitale ovvero di rimborso di prestiti.
3. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per le cui spese viene predisposta la copertura con i fondi speciali.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste dagli elenchi di cui al comma 3.
5. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.
6. La copertura finanziaria - che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali - relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario resta valida per l'anno successivo purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno successivo; detta copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore.
7. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria - così come previsto dal comma 6 - al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.
8. Le economie di spesa da utilizzare come copertura finanziaria a' termini del comma 6 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale per l'esercizio finanziario cui pertengono le economie medesime.
9. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 8, il Consiglio regionale trasmette alla Presidenza della Giunta - Ragioneria Generale - e all'Assessorato del bilancio, entro il 15 gennaio di ogni anno, i progetti di legge in carico al Consiglio alla data del precedente 31 dicembre per i quali sia prevista la copertura finanziaria attraverso l'utilizzazione dei fondi speciali di cui al comma 1.
10. L'Assessore del bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa nella misura individuata nei progetti di legge e in ogni caso in misura non superiore ai corrispondenti accantonamenti risultanti negli elenchi di cui al comma 9".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7 bis.
LA ROSA, Segretario:
Art. 7 bis
1. L'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 31 - (Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti)
1. In ciascuno degli stati di previsione della spesa del bilancio è istituito, nella parte corrente, un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.
2. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagare da parte della Regione, i Direttori generali competenti agli stati di previsione della spesa della Presidenza e degli Assessorati, ciascuno per la propria competenza, provvedono con propria determinazione a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.
3. Per il pagamento di spese di parte corrente, il trasferimento è disposto previa richiesta dell'avente diritto.
4. Nel caso di istituzione di capitoli già soppressi e di iscrizione agli stessi, nonché di esaurimento delle disponibilità dei fondi degli altri stati di previsione, si provvede mediante trasferimento dal fondo dello stato di previsione del bilancio, con determinazione del Direttore generale del bilancio su proposta del Direttore generale competente allo stato di previsione della spesa".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7 ter.
LA ROSA, Segretario:
Art. 7 ter
1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 è introdotto il seguente:
"Art.31 bis - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del bilancio è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa".
2. Con decreto dell'Assessore del bilancio, su richiesta dell'Assessore competente per materia, sono trasferite da detto fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa dei pertinenti capitoli, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7 quater.
LA ROSA, Segretario:
Art. 7 quater
Nell'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983 sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n.14, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è autorizzato, con il procedimento previsto dall'articolo 4 per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi previsto dal comma 1 del presente articolo; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 3 per l'impegno ed il pagamento delle spese.
3 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 non comporta l'obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell'esercizio provvisorio".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
LA ROSA, Segretario:
Art.8
1. L'articolo 38 della legge n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 - (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)
1. Le leggi regionali che importano, per un tempo definito o indefinito, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e, direttamente o indirettamente, nella loro entità, devono indicare - nel quadro del bilancio pluriennale - i mezzi per far fronte alle spese stesse.
2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguente modalità:
I. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 30 della presente legge, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
II. mediante riduzione di precedenti autorizzazione legislative di spesa;
III. mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
3. In nessun caso possono essere stornate per esigenze di diversa natura le dotazioni dei fondi destinati alle spese obbligatorie e d'ordine e alla riassegnazione dei fondi perenti".
PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 10, 11, 12 e 13. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare tutti questi emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Gli emendamenti si danno per illustrati, però debbo correggere un errore materiale. Al terzo comma dell'articolo 8, ultima riga "riassegnazione dei fondi perenti" deve ovviamente intendersi "riassegnazione dei residui perenti".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.
SECCI (Popolari), relatore di maggioranza. Favorevole su tutti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'articolo 9 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 10.
LA ROSA, Segretario:
Art. 10
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 (Conto del bilancio) della legge regionale n. 11 del 1983 è introdotto il seguente:
"2 bis. Nell'allegato di cui al comma 2 è data, altresì, dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
LA ROSA, Segretario:
Art. 11
Estensione procedure
1. Nelle norme di cui alla legge regionale n. 11 del 1983 non modificate dalla presente legge, le procedure previste per i capitoli devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle unità previsionali di base.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.
CASU (F.I.), relatore di minoranza. All'articolo 11, come dagli accordi raggiunti, si dovrebbe aggiungere, con questo emendamento orale: "Articolo 11 bis: Il piano generale di sviluppo di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 1° agosto 1975, numero 33, è considerato strumento della programmazione finanziaria ed economica della Regione".
PRESIDENTE. Questo era già stato precisato, mi pare che ci sia un accordo generale, per cui con la votazione si intende che l'articolo 11 viene approvato nella forma definitiva risultante dall'aggiunta di cui ha parlato testé l'onorevole Casu.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione in questa forma l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Io avevo capito che si trattava di un'aggiunta all'11, invece che è un 11 bis. Non sarebbe grande la differenza; aggiungere un altro periodo all'articolo non cambierebbe minimamente la sostanza, comunque 11 bis. Anche perché l'onorevole Casu ha detto che va aggiunto all'articolo 11, quindi mi sono attenuto a quello che ho sentito, non ho inventato niente, però se in pratica anziché aggiungere un altro periodo all'11 si mette 11 bis la differenza non merita lunga discussione, è la stessa cosa.
Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Non so se ho capito male, secondo me, per come abbiamo condotto i lavori dell'Aula, non serve né l'11, né l'11 bis, comunque lo classifichiamo, nel senso che al primo articolo abbiamo inserito il piano generale di sviluppo nell'elenco degli strumenti della programmazione economica e finanziaria. Quindi è assolutamente inutile e superfluo.
CASU (F.I.), relatore di minoranza. Non ci sono problemi, anzi.
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.
LA ROSA, Segretario:
Art. 12
Abrogazione norme
1. Sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, 9, 14, 15 e 36 della legge regionale n. 11 del 1983.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12 bis.
LA ROSA, Segretario:
Art. 12 bis
Norma transitoria
1. in deroga all'articolo 2, comma 3, sono fatti salvi gli impegni a carattere pluriennale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12 ter.
LA ROSA, Segretario:
Art. 12 ter
Entrata in vigore
1. Le disposizioni previste dalla presente legge relative al bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2001.
PRESIDENTE. All'articolo 12 ter è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 14 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.
SECCI (Popolari), relatore di maggioranza. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12 quater.
LA ROSA, Segretario:
Art. 12 quater
Fase sperimentale
1. Il bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa è predisposto in via sperimentale per l'anno 2000.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà
BONESU (P.S. d'Az). Ma l'emendamento approvato al "12 ter" non rende superfluo questo articolo?
PRESIDENTE. Diamo uno sguardo veloce.
Non sono coincidenti, quindi vanno votati entrambi.
Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 12 quater, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con sistema elettronico, della legge 435A.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - Giordo - La Rosa - Lippi - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Marteddu - Murgia - Obino - Petrini - Pirastu - Pittalis - Sanna Salvatore - Sassu - Schirru - Secci - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si sono astenuti i consiglieri: Floris - Frau - Liori - Masala - Sanna Nivoli - Usai Edoardo.
Risultato della votazione
Presenti 50
Votanti 44
Astenuti 6
Maggioranza 23
Favorevoli 44
(Il Consiglio approva)
Discussione generale del disegno di legge: "Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie" (516)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 516A, relatore il consigliere Secci.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, consigliere Secci.
SECCI (Popolari), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Rinunciamo alla discussione generale per agevolare l'iter di questo provvedimento, Presidente.
PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Presidente, per segnalare un problema, ma lo pongo a tutta l'Aula naturalmente. Con la finanziaria del 1999 sono state introdotte dal Consiglio regionale, da tutti noi, delle modificazioni ai criteri di ripartizione delle somme da destinare alle Comunità Montane per il loro funzionamento. A seguito di questa scelta almeno venti di queste Comunità Montane sono nelle condizioni di non poter assolvere alle proprie funzioni. E` probabile che occorra modificare questo aspetto e che l'unico provvedimento prima della fine della legislatura che è possibile utilizzare sia proprio questo.
Quindi io mi limito a porre questo problema a tutta l'Aula, a volerlo considerare in qualche maniera, perchè è probabile che occorra preparare, se tutti i Gruppi politici sono d'accordo, rapidamente un emendamento e presentarlo, però i tempi per la presentazione degli emendamenti sono naturalmente quelli della discussione generale.
Quindi, pongo questo problema.
PRESIDENTE. Alla luce di queste considerazioni, prevenendo anche ciò che penso intenda dire l'Assessore, e all'insegna della concordia che si è raggiunta sulla volontà di procedere, se c'è qualcosina da aggiustare su questa legge possiamo soprassedere all'esame di questa legge e proseguire, invece, con l'esame di un altro testo, che mi dicono essere pronto senza nessuna esigenza di aggiustamenti, e cioè la legge sui canoni. Ho capito bene essere questa la richiesta?
Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Presidente, come sempre ha capito benissimo, il problema è questo, che sul 516A, così si chiama?, trattandosi di un provvedimento particolare, di particolare delicatezza sotto alcuni profili, perché comporta investimenti finanziari di un certo rilievo, c'è l'accordo nella Conferenza dei Capigruppo per non presentare alcun emendamento, salvo qualche eccezione che però veda l'unanimità. Ecco perché giustamente, dice il Presidente, su questo punto abbiamo la necessità di fare una verifica sugli emendamenti, mentre sull'altro provvedimento non mi pare ci sia difficoltà di alcun genere, per quanto riguarda la Giunta.
PRESIDENTE. Mi pare che non ci siano obiezioni.
Discussione del testo unificato delle proposte di legge CHERCHI - SANNA Salvatore - USAI Pietro - LA ROSA: "Norme integrative alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22, concernente 'Abrogazione della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17 e attuazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560. Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia'" (408) e LA ROSA - AMADU - ARESU - CHERCHI - CONCAS - DEMONTIS - GRANARA - LOCCI - MANCHINU - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO: "Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 23 agosto 1995, n. 22" (467)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo di legge sui canoni IACP, relatore il consigliere La Rosa.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.
LA ROSA (F.S.D.-Progr. Sard.), relatore. Signor Presidente faccio riferimento alla relazione scritta, tanto più che questo Consiglio ha già affrontato questi problemi in diverse occasioni, in particolare con un ordine del giorno approvato circa un anno fa in cui si davano gli indirizzi relativi al problema e nel 1995 approvando la legge regionale 22/95.
PRESIDENTE. Poichè non vi sono iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Presidente, le chiedo scusa ma ho avuto un attimo di distrazione. Non ho ben capito? Stiamo quindi accantonando il 516?
PRESIDENTE. E` intervenuto anche l'Assessore per chiedere un attimo di riflessione su questo 516, perché c'era bisogno di un piccolissimo aggiustamento e per non perdere tempo siamo passati a quello sui canoni, che invece non presenterebbe nessunissimo problema. E quindi stiamo votando il passaggio agli articoli.
E` un testo di legge unificato che nasce dalla proposta di legge 408 e dalla proposta di legge 467. La relazione sintetica dell'onorevole La Rosa è stata conclusa, nessuno ha chiesto di intervenire sulla discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura del titolo.
CONCAS, Segretaria:
Titolo
Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CONCAS, Segretaria:
Art. 1
Canoni di locazione
1. Il canone di locazione deve garantire il pareggio tra i costi e i ricavi di amministrazione ed è diretto a compensare:
I. le spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi, ivi compresi gli oneri fiscali;
II. una quota delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi, stabilita in misura pari allo 0,50 per cento annuo del valore locativo dei medesimi, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, con esclusione di quelli di cui alla fascia A del prospetto allegato alla presente legge.
2. Gli assegnatari sono comunque tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura di lire 6.000 mensili per vano.
3. Il canone di locazione concorre altresì ad alimentare il fondo di cui all'articolo 5 per la quota dello 0,50 per cento.
4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa per illustrare l'emendamento.
LA ROSA (F.S.D.-Progr. Sard.). Signor Presidente, l'emendamento ha lo scopo di introdurre una disposizione per la verifica effettiva annuale per il conseguimento del pareggio di bilancio.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché domanda di parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Poiché domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo 13, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CONCAS, Segretaria:
Art. 2
Canone di riferimento
1. In via transitoria e sino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della Legge n. 392 del 1978, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. Il costo base di produzione degli alloggi, di cui all'articolo 14 della citata legge n. 392 del 1978, è sostituito dal costo riconosciuto annualmente dalla Regione per i programmi di edilizia sovvenzionata.
3. Per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al quinto comma dell'articolo 13 della citata Legge n. 392 del 1978.
4. Il coefficiente di cui al comma 1, lett. c), del citato articolo 13, relativo all'area in godimento esclusivo è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell'alloggio di cui è pertinenza.
5. La tipologia di cui all'articolo 16 delle Legge n. 392 del 1978, è determinata secondo i seguenti coefficienti:
I. categoria catastale A/2 coefficiente 1,05;
II. categoria catastale A/3 coefficiente 0,95;
III. categoria catastale A/4 coefficiente 0,80;
IV. categoria catastale A/5 coefficiente 0,50.
6. La tipologia è determinata previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza, l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale ed applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione medesima.
7. In relazione all'ubicazione è fatta salva la facoltà dei comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativa a singoli edifici o a complessi insediativi, anche in relazione all'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai comuni si applica il coefficiente 0,90, mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, ovvero in frazioni con meno di cinquemila.
8. Nei confronti degli assegnatari degli alloggi di cui alla lettera e), comma 4, articolo 1, della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, sui quali non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31 comma 1, lettera c), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, il canone di locazione è diminuito di un punto percentuale per ogni anno di vetustà eccedente trent'anni. L'abbattimento non può eccedere i 20 punti percentuali.
PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati due emendamenti, uno sostitutivo parziale numero 1 ed uno aggiuntivo numero 3. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare gli emendamenti.
VASSALLO (Gruppo Misto). Il numero 1 si intende illustrato, il numero 3 è ritirato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Il parere della Giunta è molto semplice: c'era un'intesa per portare questa legge senza emendamenti, se arrivano emendamenti la Giunta li vuol leggere. Non abbiamo avuto il tempo di esaminarli.
PRESIDENTE. L'accordo era che non si presentavano emendamenti. Io sono stato informato che su questa legge non c'erano problemi di sorta, non vorrei che se ne aprissero all'ultimo momento.
Ho iniziato l'esame di questo testo di legge solo sull'assicurazione che non c'era nessun problema, che non nascevano problemi di sorta, altrimenti avremmo potuto continuare con il 516.
Ha domandato di parlare consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (Gruppo Misto). Faccio osservare che gli emendamenti presentati non sono emendamenti presentati adesso. Il numero 1, per esempio, porta la data del 14 aprile, sono emendamenti tecnici concordati. Per cui nessuna novità.
PRESIDENTE. Erano concordati mi dice l'onorevole Vassallo, il responsabile della Giunta, che deve dare il parere, mi dice una cosa diversa, io non ero presente ai colloqui che sono intervenuti, non so davvero come stanno le cose.
Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Presidente, io credo che rischiamo di polemizzare sul nulla, io non so se sono concordati, non concordati, se vanno bene, se vanno male. La Giunta li vuole leggere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (Gruppo Misto). Per quanto mi riguarda, lo ripeto, gli emendamenti sono presentati da svariati giorni, la Giunta ha avuto l'opportunità di leggerseli, comunque se vogliamo sottilizzare è opportuno che su tutti i provvedimenti, anche per le piccole variazioni, ci sia il tempo per l'Aula di approfondire.
PRESIDENTE. Non ho ben capito la richiesta, in pratica.
Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.
LA ROSA (F.S.D.-Progr. Sard.), relatore. Presidente, l'emendamento 1 è esattamente quello che c'è scritto in legge, solo che qui viene esplicitato. In legge rimane implicito, con un riferimento implicito, ma è esattamente uguale a quello che c'è in legge.
PRESIDENTE. Se è esattamente uguale a quello che c'è in legge, il problema è ripetere la stessa cosa, non so con quanta utilità.
LA ROSA (F.S.D.-Progr. Sard.), relatore Si esplicita meglio e si sostituisce il punto, ma è esattamente lo stesso.
PRESIDENTE. Il parere della Giunta non l'ho ancora sentito.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Non vorrei ripetermi, io non sono abituato e non voglio imparare a fine legislatura a dare i pareri senza aver avuto la possibilità di leggere con attenzione e riflettere.
Ero convinto che non ci fossero emendamenti, colpa mia che non me ne sono accorto, però ho bisogno di vedere gli emendamenti.
Se gli emendamenti vengono ritirati possiamo procedere tranquillamente, se non vengono ritirati occorre il tempo di esaminarli.
PRESIDENTE. Vengono ritirati o no gli emendamenti? Io voglio saperlo perché le mie determinazioni sulla prosecuzione dei lavori nasceranno da questo.
Prima devo chiedere agli estensori se lo ritirano o meno, una volta che ho chiesto, l'ordine dei lavoro d'imperio lo decido io, per stamattina almeno.
Ha domandato di parlare consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (Gruppo Misto). Presidente, in considerazione del fatto che sono ormai le ore 13 e 45, non penso che comunque ci sia il tempo per la votazione finale del provvedimento, forse si può riesaminare alla ripresa, all'ora che lei deciderà e nel frattempo la Giunta avrà il tempo di approfondire il provvedimento.
PRESIDENTE. I lavori riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17.
La seduta è tolta alle ore13 e 41.
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