Seduta n.233 del 22/04/1993
CCXXXIII SEDUTA
(POMERIDIANA)
GIOVEDI' 22 APRILE 1993
Presidenza del Presidente FLORIS
indi
del Vicepresidente SERRENTI
INDICE
Proposta di legge Satta Giacomo - Satta Antonio - Marteddu - Amadu - Dettori - Ferrari - Manchinu - Sardu - Zucca - Desini - Baghino: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante 'Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale'" (386). (Discussione degli articoli e approvazione):
CABRAS, Presidente della Giunta
ORTU ......................................
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica ……….
COGODI .................................
SATTA GABRIELE ...............
FADDA FAUSTO ..................
MULAS MARIA GIOVANNA
BAGHINO..............................
PLANETTA ............................
FERRARI ...............................
COCCO...................................
MELONI .................................
PORCU....................................
DETTORI ...............................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Proposta di legge Corda - Usai Sandro - Ladu Leonardo - Mannoni: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 al fine dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23 (Provvidenze diverse a favore dell'industria ed altre iniziative)" (385). (Discussione e approvazione):
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Sull'ordine del giorno:
CORDA ..................................
BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
SELIS ......................................
OPPI .......................................
DEIANA.................................
RUGGERI...............................
La seduta è aperta alle ore 17 e 03.
PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 aprile 1993, che è approvato.
Discussione degli articoli e approvazione della proposta di legge Satta Giacomo - Satta Antonio - Marteddu - Amadu - Dettori - Ferrari - Manchinu - Sardu - Zucca - Desini - Baghino: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante 'Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale'" (386)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione dell'esame della proposta di legge numero 386 di cui si è conclusa la discussione generale.
Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, colleghi del Consiglio poiché sono ancora in corso i lavori della Commissione competente in materia urbanistica, chiedo che la seduta sia sospesa per un'ora.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni sospendo la seduta per un'ora.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 04, viene ripresa alle ore 18 e 53.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, poiché sono stati distribuiti nuovi emendamenti, vorrei chiederle di sospendere la seduta per dieci minuti per consentirci di leggerli e di valutarli.
PRESIDENTE. Prima di passare allora all'esame degli articoli sospendiamo la seduta per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 55, viene ripresa alle ore 19 e 16.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
URRACI, Segretaria:
Art. 1
L'art. 10 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, già modificato dall'art. 6 della L.R. 1 luglio 1990, n. 20 è così ulteriormente modificato:
Art. 10
Piani territoriali paesistici: contenuti
1. I piani territoriali paesistici, redatti sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio regionale, devono contenere:
a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;
b) l'individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;
c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:
- gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;
- gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;
- gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;
d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali la trasformazione dal territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all'assunzione di atti di pianificazione provinciale;
e) i criteri e le norme di attuazione.
2. Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.
3. I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:
a) per l'intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;
b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431;
Essi possono, altresì, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Planetta - Salis - Murgia - Morittu - Urraci - Meloni - Ortu
Art. 1
Nel primo comma dell'articolo 1 prima delle parole: "redatti sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio regionale" sono inserite le parole: "redatti sulla base delle analisi e degli studi di carattere tecnico-scientifico sulla qualità del territorio". (3)
Emendamento sostitutivo parziale Satta Giacomo - Satta Antonio - Desini - Manchinu - Sardu - Dettori - Ferrari - Zucca
Art. 1
Al primo comma dell'art. 1 della P.L. 386, le parole "redatti sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "redatti sulla base delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento approvate dal Consiglio regionale". (10)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare l'onorevole Salis.
SALIS (Rinascita e Sardismo). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare l'onorevole Satta Gabriele.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 3 e accoglie l'emendamento numero 10.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
URRACI, Segretaria:
Art. 2
Dopo l'art. 10 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 è inserito il seguente articolo:
Art. 10 bis
Tutela di zone di rilevante interesse paesistico
1. La Regione sottopone a vincolo paesistico di inedificabilità:
a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come definite dal D.A 2266/U del 20 dicembre 1983;
b) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) i territori contermini ai laghi naturali compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;
e) le zone di interesse archeologico.
2. Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:
a) i Comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi PUC e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni dal D.A 2266/U del 20 ottobre 1983, in misura non superiore al 50% dei parametri stabiliti dallo stesso D.A 2266/U;
b) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989;
c) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;
d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;
e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;
f) gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati;
g) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente comma;
h) i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la L.R. 14 maggio 1984, n. 22 per i quali sono consentite, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare, attività di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie strettamente funzionali a tali attività, purché compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25% delle volumetrie dagli stessi già realizzate;
i) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alternino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 4, 8 e 16. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Planetta - Salis - Murgia - Urraci - Morittu - Meloni
Art. 2
Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:
"Dopo l'art. 10 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 è aggiunto il seguente art. 10 ter:
"La Regione sottopone comunque a vincolo paesistico di tutela dell'ambiente naturale, di inedificabilità e di fruibilità sociale, secondo i criteri specificatamente definiti nei P.T.P. e nella relativa normativa di attuazione:
a) le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere, e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale secondo le finalità di cui al primo comma;
b) la fascia minima di mt. 300 dalla battigia di laghi, stagni, lagune, naturali o artificiali, foci, aste, rive fluviali e relative aree alluvionali, così come individuati in apposito elenco predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale; fatte salve, previa comunque valutazione di compatibilità paesistica, le opere indispensabili connesse alle attività produttive e, per quanto riguarda i fiumi, anche gli insediamenti ritenuti compatibili nei centri abitati;
c) le zone costituite dagli anfiteatri naturali delle cale e delle baie, dai boschi naturali tutelati dalla L.R. 431/1985, dai biotopi costieri censiti scientificamente;
d) dai complessi dunali (boscati o meno). (4)
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Planetta - Salis - Murgia - Ortu - Meloni - Serrenti
Art. 2
Alla lettera h), prima riga, dopo le parole "ricettivo-alberghiere" aggiungere: "di entità non superiore ai 150 posti letto, e che non abbiano già usufruito di analoga agevolazione". (8)
Emendamento sostitutivo totale Satta Gabriele - Satta Antonio - Desini - Manchinu - Sardu - Dettori - Ferrari - Zucca
L'articolo 2 della P.L. 386 è così sostituito:
Art. 2
Dopo l'articolo 10 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 è inserito il seguente articolo:
Art. 10 bis
Piani territoriali paesistici: tutela di zone di rilevante interesse paesistico-ambientale
1. Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all'art. 10, comma primo, lettera c), numero 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi:
a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al DA. 2266/U del 20 dicembre 1983;
b) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) i territori contermini ai laghi naturali compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;
e) le zone di interesse archeologico;
f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate al successivo comma, lettera g);
g)le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere, e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale secondo le finalità di cui al primo comma.
2. Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:
a) i Comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi PUC, e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del D.A. 2266/U del 20 dicembre 1983;
b) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989;
c) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;
d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;
e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;
f) gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati;
g) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente comma;
h) i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la L.R. 14 maggio 1984, n. 22 per i quali sono consentite, non verso il mare, ma entro la fascia dei 300 metri dal mare, attività di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie strettamente funzionali a tali attività, purché attigue alle preesistenze, compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25% delle volumetrie dagli stessi già realizzate;
i) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti, nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquacoltura e, comunque di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi. (16)
PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 4 e 8 ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi.
COGODI (Rinascita e Sardismo). L'emendamento numero 4 introduce, nel sistema della tutela oltre e in rafforzamento della fascia dei 300 metri, una indicazione di beni che devono essere tutelati con garanzia di legge, di beni che per il loro obiettivo valore, per il loro apprezzamento da parte di tutti, come le spiagge, i lidi, i compendi sabbiosi e le altre categorie indicate, non si comprende perché dovendo questa legge intervenire come abbiamo detto per rimediare in parte ai danni e ai guasti della mancata pianificazione paesistica, non debbano essere espressamente indicati in legge. Non dimentichiamo che noi stiamo agendo non per fare il meglio possibile, cioè la pianificazione paesistica a cui la Regione era obbligata in base ad una legge che essa stessa si è data e che il Consiglio regionale oggi non è in condizioni di attuare, perché i piani non sono stati istruiti né presentati al Consiglio per l'approvazione, stiamo agendo per poter rimediare a guasti che si possono produrre, per i ritardi in questa materia. Non possiamo dire che per una spiaggia, un compendio sabbioso, un lido, un complesso dunale la tutela si arresta sulla linea dei 300 metri. Perciò questo emendamento elenca alcuni beni che per la loro obiettiva validità devono essere, in forza di legge, tutelati. Debbo però anche far osservare che la lettera a) di questo emendamento, è stata accolta anche dalla Commissione, ma nell'emendamento della Commissione non è inserita al punto giusto.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). E' stato cambiato.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Va bene. Non c'è dubbio che era un errore. Quindi la lettera a) è già accolta perché presente nell'altro emendamento; le lettere b), c) e d), invece, introducono la fascia minima di tutela di 300 metri dalla battigia di laghi, stagni, lagune naturali o artificiali, foci, rive dei fiumi perché la proposta di legge in discussione tiene conto delle zone umide solo in relazione a quelle previste nell'elenco del 76, mi pare, della convenzione di Ramsar che è stata recepita, dove sono elencati sei stagni della Sardegna, cioè Molentargius, Macchiareddu e alcuni altri. Gli altri non sono elencati perché quella classificazione fu fatta a suo tempo ad altri fini e non da noi. Per esempio non sono compresi gli stagni di Muravera, lo Stagno di S. Giusta, lo stagno di Olbia o la laguna come si vorrà dire. Non si comprende perché noi dobbiamo riferirci ad un elenco parziale e non invece accordare identica tutela a tutti gli stagni e non solo a quelli dell'elenco di Ramsar che, ripeto, è una cosa parziale, fatta da altri e per altri fini. Si propone perciò per equità il recupero anche di queste fasce di salvaguardia. La lettera c) propone che vengano tutelate inoltre le zone costituite dagli anfiteatri naturali delle cale e delle baie. Come si fa a dire che quando abbiamo un anfiteatro naturale in una baia, in una cala, lo si tutela solo fino alla linea dei 300 metri? Va tutelato il bene nel suo insieme, se si vuole fare un'operazione che sia la più obiettiva, la più completa, la più rispettosa dei valori ambientali d'insieme, perché io non comprendo come possano una baia e una cala naturale a mare essere tagliate sulla linea dei 300 metri.
La lettera d) introduce un'altra categoria di beni che sono i complessi dunali. Anche qui bisogna che parliamo chiaro. Abbiamo discusso, anche nel corso della discussione generale della legge, dell'opportunità che i piani paesistici venissero approvati come diceva la "45" dal Consiglio regionale. Discutere in Consiglio vuol dire discutere coram populo, discutere ed approvare i piani in Consiglio vuol dire potersi confrontare sulle diverse opinioni tutte da rispettare ma spesso sono diverse e contrastanti.
Per esempio per quanto riguarda i complessi dunali nelle pieghe del Regolamento, si dice che non sono ugualmente tutelati, però si adotta una categoria che è quella di dune sciolte, se le dune non sono sciolte non vengono tutelate. Mi è stato spiegato che il concetto di duna sciolta - io non sono un tecnico della materia - equivarrebbe a dire le dune dove non ci sono alberi. Dune protette da ginepri, come sono le dune di Chia per esempio, o da lentischi e ginepri come sono le dune di Is Arenas, non sono dune sciolte. Potranno essere anche protette, però non è obbligatorio. Mi si dice che questo accade perché i complessi dunali sarebbero stati nel tempo andato fermati o raccolti, come si fa con i capelli, impiantando delle essenze vegetali, cosa che migliora ovviamente la qualità dell'ambiente. Conosco Buggerru, per esempio, o Is Arenas, dove aver impianto i piani è stato necessario perché la sabbia non venisse trasportata e dispersa nei centri abitati. L'aver protetto l'ambiente naturale con i pini non fa venir meno il fatto che si tratta comunque di dune, lo si è arricchito di un altro elemento naturale. Mi si dice però che se non è sciolta la duna non dovrebbe essere protetta. Ecco perché è importante che chiariamo questo punto. Chi ha una diversa opinione la esponga, io la rispetto, ma naturalmente non concordo.
E' meglio che le cose le diciamo chiare, perché quando facciamo ragionamenti d'insieme, generali, poi accade che quando affrontiamo invece i problemi concreti spesso siamo un po' più timorosi. Quindi, per quanto riguarda questo emendamento numero 4, ripeto, la lettera a) è già stata accolta dalla Commissione in via preventiva, quindi il Consiglio l'approverà tranquillamente. Per le altre lettere in Commissione si è detto che c'è la disponibilità - e questo è apprezzabile - a raccogliere queste indicazioni nella normativa di omogeneizzazione e quindi a farle comunque proprie, però abbiamo presentato l'emendamento perché sarebbe meglio, anche in relazione con alcune difformi interpretazioni che già si sono date, che la cosa venisse sancita col voto. Questo aiuterebbe la Commissione, quando dovrà meglio precisare le norme di attuazione, e aiuterebbe il Consiglio stesso che dovrebbe altrimenti riprendere questo argomento esaminando la normativa di omogeneizzazione.
Con l'emendamento numero 8 intendiamo proporre un limite di qualità e funzionalità alla norma che consente l'ampliamento delle strutture ricettive alberghiere nella fascia dei 300 metri, cioè nella fascia che stiamo tutelando. Si propone che questo ampliamento sia del 25 per cento generalizzato su tutto il ricettivo-alberghiero nella fascia dei 300 metri. E' un'esagerazione perché si tratta di un aumento volumetrico di un quarto di tutto il costruito nella fascia dei 300 metri, senza limite alcuno. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi nel corso della discussione generale, in particolare l'intervento del collega Francesco Cocco, che ha evidenziato come questo 25 per cento diventi oggi oggettivamente una specie di rendita di posizione, perché nel momento nel quale si blocca per tutti gli altri la possibilità di insediare nei 300 metri anche un altro metro cubo destinato al ricettivo-alberghiero, prevedere nella fascia dei 300 metri un aumento volumetrico del 25 per cento dell'esistente non è più un incentivo a migliorare il settore ricettivo-alberghiero, è una rendita di posizione! Con questo emendamento si propone almeno di limitare questa possibilità, stabilendo che di fronte a una domanda di miglioramento del ricettivo-alberghiero si applichi questa indicazione per gli alberghi di dimensioni piccole o medie, non per i grandi complessi. Si pone quindi il limite dei 150 posti letto, perché questo 25 per cento non sia applicato a tutti, anche ai grossi complessi. Pensiamo a qualche enorme recinto vicino a Cagliari, verso S. Margherita, dove aumentando del 25 per cento si avrebbe un altro villaggio turistico, nella fascia dei 300 metri. L'altro limite che proponiamo è che di questo incremento possa usufruire chi già non ne ha usufruito, perché in base alla normativa regionale vigente molti complessi ricettivo-alberghieri hanno già usufruito di questo incremento. Con questo emendamento proponiamo quindi di introdurre almeno queste due modifiche, la prima, che l'ampliamento delle strutture alberghiere riguardi solo complessi non superiori ai 150 posti letto e l'altra che questa possibilità sia utilizzabile solo da chi non ha già nel passato usufruito di analoga agevolazione.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare l'onorevole Gabriele Satta.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, sull'emendamento numero 16 sarò molto breve, vorrei però dare alcuni chiarimenti anche sugli emendamenti numero 4 e 8 perché, come giustamente ha già sottolineato l'onorevole Cogodi, almeno su parte del loro contenuto, si è discusso in Commissione, tant'è che, sia pure solo per una piccola parte, uno di essi è stato trasfuso negli emendamenti che la Commissione presenta in Aula.
L'emendamento numero 16 che appare molto corposo in realtà reca poche e non sostanziali differenze rispetto al testo dell'intero articolo 10 bis, così come è stato presentato nella proposta di legge 386. Ci sono alcune piccole aggiunte tra cui appunto la lettera g) nel comma 1, che riguarda il vincolo su spiagge, compendi sabbiosi e così via, ricompreso anche nell'emendamento numero 4 dei colleghi Cogodi, Planetta e più.
Ora, da questo punto di vista mi pare di poter dire, interpretando la volontà che la Commissione aveva già rappresentato al collega Cogodi, che la Commissione, che aveva tempi di lavoro stretti e si muoveva in una cornice di difficoltà notevoli, ha adottato come metodo di lavoro quello di inserire direttamente negli emendamenti quanto non fosse oggetto di contestazione, e cioè rivelasse convergenze significative. Questo è il caso della lettera g) dell'emendamento numero 16, alias lettera a) dell'emendamento numero 4 riguardante le spiagge e così via. Devo dire anche che, per quanto riguarda le lettere b) e c) dell'emendamento numero 4, nonché la lettera d), la Commissione, così come ha detto il collega Cogodi, ha nella sostanza condiviso la necessità di andare a tutelare attentamente queste categorie di beni, ma ha altresì deciso che, non essendoci i tempi per una riflessione sufficientemente approfondita su di essi, avrebbe - accogliendo nella sostanza la proposta -rimandato una normazione più specifica, attenta e ponderata alla normativa di omogeneizzazione. Dico questo perché non appaia che c'è una volontà contrastante sulla questione in generale, quanto un'impossibilità, nella contingenza, di dare corpo, esattamente così come previsto dall'emendamento numero 4, a un articolo di legge, ma di pensare più attentamente a un sistema di categorie come quello che viene prefigurato. D'altronde - e questo vale non solo per l'emendamento numero 4 ma in generale - non vorrei che si ingenerasse l'equivoco molto facile, quando si tratta di provvedimenti come questo, che tutto possa essere trasfuso direttamente in legge. E' chiaro che quanto non sarà direttamente vincolato in legge potrà essere vincolato con la normativa di omogeneizzazione e che quanto ancora non sarà vincolato con la normativa di omogeneizzazione potrà essere vincolato con specifica statuizione cartografica e normativa dei singoli piani territoriali paesistici esistendo ancora per i Comuni - perché va sottolineato che è un sistema "a cascata" di garanzie veramente poderoso - addirittura come prescrizione doverosa nell'adeguamento dei piani urbanistici comunali, di scendere a più dettagliate analisi e quindi a più dettagliate prescrizioni. Con questo spirito si è accolta e trasfusa la lettera a) dell'emendamento numero 4, mentre si è rimandato il resto alla normativa di omogeneizzazione.
Quanto all'emendamento numero 8 anch'esso, e concludo Presidente, è stato oggetto di discussione. Si sono, sulla base delle proposte effettuate in Commissione, già trasfuse due delle istanze più facilmente riversabili in legge, in quella sede rappresentate, quella cioè di una preferenza dell'ampliamento non nella direzione del mare, e quella della necessità dell'attiguità dell'aumento di volumetria, mentre non si era in grado di supportare con un'analisi economica sufficiente il dato numerico dei posti letto che invece in questa sede viene rappresentato. Anche questo, nella sostanza, è un problema su cui riteniamo sia necessaria una normativa più precisa che in questa sede non siamo in condizioni di varare proprio perché non supportati da una sufficiente analisi economica. Pertanto anche questo problema sarà oggetto della successiva normativa di omogeneizzazione.
Prima di concludere, Presidente, devo segnalare un errore materiale nel testo dell'emendamento numero 16. La lettera g) del primo comma riporta alla fine le parole "secondo le finalità di cui al primo comma", che devono intendersi cassate.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 4, 8 e 16 ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 4, si rimette all'Aula sull'emendamento numero 8 e accoglie l'emendamento numero 16.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'emendamento numero 8, presentato dal collega Cogodi, ancora riappare la filosofia del "piccolo è bello". Io credo che debba essere respinto questo emendamento, che ancora una volta afferma un rancore di classe nei confronti dell'imprenditore. Smettiamola per cortesia! Io credo che sia necessario tener conto delle iniziative in atto nel settore ricettivo-alberghiero, sia di piccole che di grandi imprese. Io non credo che noi possiamo limitarci in Sardegna ad accogliere solo le iniziative che riguardano alberghi da 100 o 150 posti letto. Laddove queste iniziative sono state avviate, tenendo conto che l'offerta turistica sarda va adeguata al mercato, è necessario che sia possibile ristrutturare gli alberghi e modernizzarli con tutti quei servizi che sono necessari oggi al corredo della struttura alberghiera centrale. Non spendo altre parole per quanto riguarda questo emendamento.
Sull'emendamento numero 16, Presidente, io faccio presente sommessamente che -considerato che con il comma 1, alla lettera a), viene esclusa qualunque possibilità edificatoria nella fascia dei 300 metri - nella fase successiva, quando si parla della esclusione da tale vincolo, non sono ricomprese tra le esclusioni possibili quelle riguardanti la realizzazione dai servizi a corredo di iniziative presenti o comunque di quei servizi che servono per garantire la fruizione del bene; si fa riferimento solo alla utilizzazione produttiva del mare. Io credo che la dizione "utilizzazione produttiva del mare" possa essere riferita alla pesca, ma per quanto riguarda l'utilizzazione a fini turistici delle coste non esiste solo la pesca. Io credo che le coste sarde debbano essere attrezzate, cioè debbano essere in grado di offrire servizi agli utenti. Faccio riferimento ai servizi essenziali, cioè a quelli che vengono utilizzati dai cittadini per scopi diversi. Faccio riferimento alla necessità di dotare le spiagge e in particolare alcune aree sarde di servizi. Parlo degli approdi turistici e delle opere a corredo di questi. Dove sono gli approdi turistici sarà necessario realizzare alcune strutture. Accanto allo scalo di alaggio bisognerà prevedere dei tabacchini o delle rivendite di giornali, dei lidi e così via. Non possiamo approvare una norma che non preveda la fruibilità del bene che stiamo tutelando, cioè che ancora una volta riaffermiamo il concetto di tutela passiva del bene senza pensare alla necessità di valorizzare i beni di cui ci stiamo occupando. Purtroppo la procedura che è stata adottata non ci ha consentito di esaminare per tempo gli emendamenti e quindi di presentare delle proposte alternative rispetto a queste, però credo che l'esigenza che io sto ponendo all'Aula debba essere considerata perché sarebbe vergognoso escludere la possibilità di dotare di servizi le intere coste sarde. E' un problema serio che pongo all'attenzione dei colleghi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.
MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Signor Presidente, io vorrei parlare sull'articolo 2. Molto dibattito si è acceso attorno alla norma che detta l'inedificabilità entro i 300 metri dalla battigia. Lo strumento adottato dalla Commissione ha avuto critiche, consensi, specificazioni; certo è un correttivo necessitato rispetto a una cultura urbanistica e a una società che ha generato nel tempo più modelli dissipativi che modelli culturalmente corretti dal punto di vista dell'urbanistica. Non c'è stato certo in questi anni un uso equilibrato della risorsa ambiente, soprattutto io credo che possa trovare una giustificazione rispetto a tutta quella che è la mancata pianificazione generale pregressa anche nella nostra Regione. Uno strumento definito da qualcuno anche forzato e certamente determinato più dallo stato di pianificazione disordinata o caotica che ha connotato, tranne alcune lodevoli eccezioni, molti degli interventi che si sono sviluppati in Sardegna in questi anni. Ma non essendo i piani territoriali paesistici entrati in dettaglio così come avrebbero dovuto fare, non avendo essi puntualmente individuato dei beni specifici, non avendo considerato quali sono i soggetti ambientali su cui dover intervenire per la sua trasformabilità o non trasformabilità, si è dovuto ricorrere all'assunzione di categorie, quelle definite appunto dall'articolo 2 della presente legge. Queste categorie diventano oggi uno strumento di salvaguardia, e se l'aspetto normativo e giuridico può essere considerato debole e insufficiente, è sicuramente un provvedimento forte dal punto di vista politico. Sarebbe stato più utile, più corretto e necessario che nei piani territoriali paesistici, ci si riferisse a specifiche limitazioni d'uso - ne proponeva alcune poc'anzi anche l'onorevole Cogodi -e di intervento talvolta anche più estese e penetranti connesse ai singoli ambiti, considerando soprattutto che il compito primario della pianificazione è quello di governare le differenze, e non di uniformare il tutto attraverso una indiscriminata applicazione di principi e di regole astratte. Principi e regole che però oggi, e lo riaffermo, rappresentano un fatto culturale nuovo denso di significato politico. In questo senso l'uso dell'accordo di programma prudente e trasparente, riferito alle aree vaste di interesse strategico e garante della pluralità degli interessi e della prevalenza del pubblico vantaggio, può costituire un correttivo alla genericità delle norme, uno strumento dotato di margini di flessibilità tali da consentire operatività verso obiettivi di valorizzazione che pure sono necessari. Io vorrei però insistere sul problema dei vincoli; il problema dei vincoli intangibili, invarianti, definito con definizione urbanistica, deve essere precedentemente definito nei suoi elementi almeno contestualmente alla definizione delle norme e dei regolamenti e deve quindi essere sottratto a procedure di deroga che di fatto potrebbero vanificare nella sostanza l'obiettivo di considerare il bene ambiente un bene di lunga durata e di valore primario per lo sviluppo. In questo senso è certamente preferibile avere delle regole certe anche restrittive piuttosto che essere sottoposti alla continua incertezza di quelle che sono le possibilità che vengono date agli operatori. Io credo che vada qui riaffermata la centralità della questione ambientale di cui il paesaggio è una componente non certamente secondaria. L'elaborazione e la messa a regime dei piani territoriali paesistici deve avere anche una valenza socio-economica, ma deve essere confrontata con le amministrazioni e con i soggetti territorialmente interessati. Mi sento quindi di fare alla Giunta una ulteriore raccomandazione in tal senso; se finora il coinvolgimento delle amministrazioni locali è stato tardivo ed insufficiente, io credo che non possiamo continuare su questa strada. La risultanza di questa interazione, che trasforma le comunità direttamente interessate da soggetti ricettori in soggetti programmatori e gestori, è il passaggio obbligato per una pianificazione che voglia riaffermare la insostituibilità della sua funzione. E' opportuna, è necessaria, è istituzionalmente corretta, quindi, una interazione tra soggetto regionale e soggetto destinatario. La Sardegna possiede nella risorsa ambientale la sua maggiore potenzialità, le amministrazioni locali la governano nel diretto confronto con i cittadini. Questa potenzialità è elemento trainante anche della struttura economica, ma se tale vocazione e la sua attenzione intendono essere riconosciute in una economia reale, che è quella della comunità europea, non v'è dubbio che la strada da percorrere è quella che così faticosamente ci si accinge ad intraprendere. E' una strada che comporta metodi, procedure ed elaborazione di grande rigore per tutte le istituzioni e per tutti i soggetti interessati, e significa stabilire anche regole del gioco riconosciute da tutti, osservarle e farle osservare con molta chiarezza. E quindi al di là dell'emergenza dettata dai tempi, che impone una decisione sulla proposta di legge, non è inopportuno neanche richiamare gli impegni indilazionabili nel breve termine.
Il primo è quello di affidare, anche rispetto a quanto detto nell'articolo 2, alla Giunta il compito di effettuare una puntuale e rigorosa verifica, aggiornamento e integrazione dei dati cartografici e conoscitivi necessari per la formulazione di piani corretti e oggettivamente definiti. Questa fase è quindi da confrontare con le amministrazioni locali per valutare il grado di compatibilità e di convergenza e verificare quindi gli obiettivi e le strategie di differente livello. A questo punto io credo che sorgano anche alcune preoccupazioni. C'è la giusta rivendicazione delle autonomie locali ad intervenire sulla pianificazione delle norme di tutela dentro un quadro di orientamento generale, ma i piani territoriali paesistici che avevano la precisa funzione di individuare i reali soggetti a tutela troppo spesso, da questo punto di vista, rivelano una eccessiva indeterminatezza e rimandano ai comuni una procedura di individuazione di delimitazione delle zone da proteggere. D'altra parte laddove sono previste le aree trasformabili, spesso eccessive, si rimanda ancora una volta alla pianificazione comunale la limitazione di tali eccessi introducendo uno strumento appunto che è lo studio di compatibilità ambientale, come correttivo, ma di fatto rinunciando a quella funzione di tutela che era propria dei piani territoriali paesistici. Ora io credo che tutta la Sardegna sotto questo profilo doveva essere sottoposta a piano paesistico e se le coste rappresentano oggi quella emergenza di cui stiamo parlando, cerchiamo per il futuro di non operare solo sulla spinta dell'emergenza. Io credo che lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai sardi, ma anche alle generazioni di domani. Qui veniva ricordato stamane che in questo contesto rischia di rimanere assente la pianificazione turistica. Noi crediamo che i binomi tutela-sviluppo, e quindi turismo-sviluppo siano conciliabili; ci sia però consentito di dire che nel passato non recente gli interventi di antropizzazione in un ambito territoriale vasto si succedevano in forma episodica, a ritmi lenti e quindi concedevano alla natura il tempo di essere riassorbiti, di essere integrati e assimilati. Oggi non è più così, oggi c'è una pressione forte, viviamo tempi diversi, frenetici, con accelerazioni persino brutali. Allora io credo che le norme che si sono approntate rappresentano la necessaria tutela rispetto a questo problema, altrimenti il rischio è che ciò che vogliamo perseguire, quell'indotto economico legato al comparto turistico che in Sardegna è possibile proprio per il particolare pregio ambientale delle coste dell'interno non si realizzi. Il rischio è di offrire presto, molto più presto di quanto pensiamo, un prodotto che non è più competitivo perché questa spinta incontrollata rischia di soffocare quella qualità ambientale di pregio che noi ancora possiamo vantare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO (D.C.). Presidente, brevemente, nell'esprimere il parere favorevole sull'emendamento numero 16, invito i presentatori dell'emendamento numero 8 a tenere conto delle affermazioni fatte dal Presidente della Commissione, il collega Satta, il quale ha detto che lo spirito dell'emendamento è accoglibile. Le osservazioni fatte nell'intervento del collega Cocco e sottolineate dal collega Cogodi sono assolutamente valide, però non siamo in condizione di dire qual è la dimensione economica valida per consentire l'aumento del 25 per cento. La proposta, se non ho capito male, del Presidente della Commissione è quella di recepire il principio perché le osservazioni fatte sono valide, ma poiché nell'introdurre in legge un limite così preciso forse potremmo incorrere inconsciamente in un errore di valutazione rimandiamolo ad una esplicitazione più ponderata, nelle norme di omogeneizzazione. Con questo spirito non vorrei che bocciando ora l'emendamento poi si rendesse difficile riprenderne lo spirito, quindi inviterei i proponenti a ritirare l'emendamento numero 8 con l'impegno dell'Aula a tradurre in norma, in occasione dell'esame delle norme di omogeneizzazione, questo principio che io assolutamente condivido. Stiamo cercando di proteggere in tutti i modi le nostre coste e poi consentiamo un ampliamento del 25 per cento anche a quegli enormi complessi che già hanno usufruito di analoghe agevolazioni. Questo è un emendamento estremamente importante, perciò invito i presentatori a ritirarlo perché possa essere recepito nelle norme di omogeneizzazione con maggiore ponderazione. Non votiamolo ora perché è necessario valutare attentamente, sulla base di dati obiettivi, quale sia la dimensione ottimale, dal punto di vista economico, degli alberghi in Sardegna.
Questo quindi non significa non accettarne lo spirito. Io credo che sia questo il significato dell'intervento del Presidente della Commissione. L'argomento è molto delicato e io non lo respingerei come ha fatto qualcuno. Non siamo a caccia dell'operatore economico che ha costruito con una certa dimensione. Noi chiediamo alla Giunta o al Consiglio di recepire lo spirito dell'emendamento numero 8 nelle norme di omogeneizzazione e ai presentatori di ritirarlo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.
PLANETTA (P.S.d'Az.). Per dare un piccolo chiarimento al collega Fadda. Vogliamo precisare e sottolineare che qui si stanno concedendo delle volumetrie. La lettera h) dell'articolo 2 prevede un aumento di volumetria per insediamenti ricettivo-alberghieri già esistenti nella fascia dei 300 metri. Secondo noi lo spirito di quest'articolo, forse poco meditato, è quello di fare un regalo a forze economiche che già sono forti, privilegiandole e avvantaggiandole mentre al contrario non si considerano le forze economiche deboli. Noi teniamo a precisare che l'aumento del 25 per cento delle volumetrie qui è previsto. Su questo argomento ci dobbiamo esprimere meglio e il Gruppo sardista insieme al Gruppo Rinascita e Sardismo chiede la votazione per appello nominale sull'emendamento numero 8.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.
FERRARI (P.S.I.). Signor Presidente, molto brevemente per dire semplicemente che sono completamente d'accordo con le cose già dette dall'onorevole Gabriele Satta, Presidente della Commissione, e per aggiungere che al punto c), dove è detto "gli interventi in attuazione di piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica", la Commissione con la dizione "di iniziativa pubblica" intendeva riferirsi anche a quei piani che normalmente vengono approvati dai Comuni per i servizi di spiaggia per la balneazione. Perché, se guardiamo bene, in questo testo non c'è nessun riferimento alla balneazione e ai servizi di spiaggia, eppure sappiamo che nelle norme di omogeneizzazione queste cose sono previste nell'ambito della fascia dei 300 metri e nelle spiagge. Con l'espressione "interventi di iniziativa pubblica" si intendono anche piani fatti dal Comune, ad esempio, e realizzati attraverso l'intervento dei privati. Faccio questa precisazione affinché resti agli atti e affinché la Commissione ne tenga conto, quando riprenderà il suo lavoro sulle norme di coordinamento e di omogeneizzazione, nel precisare questi aspetti, che comunque il Consiglio ha già valutato nel loro significato laddove è detto "di iniziativa pubblica".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO (P.D.S.). Signor Presidente, io credo che questo sia uno dei punti che ci pongono particolari problemi, proprio perché, in qualche modo, resta indefinito. Ho già avuto modo di dire, nella discussione generale, che ne condivido lo spirito. C'è l'esigenza, in taluni casi, di ricondurre a dimensione economica, e quindi consentire di stare sul mercato ad imprese che potrebbero esserne allontanate se non c'è un adeguamento a dimensioni aziendali in grado di consentire, appunto, di stare sul mercato.
Per altro verso, c'è, però, il pericolo, proprio per l'indeterminatezza, per la mancanza di parametri ben precisi, che si determinino situazioni di rottura degli equilibri architettonici, in certe situazioni, degli equilibri volumetrici. E' un grave pericolo, contro a quale tutta l'Assemblea si è pronunciata per quanto riguarda i 300 metri.
A me pare che il parametro dei 150 posti letto (aumento per aziende di 150 posti letto) può rappresentare un primo limite rispetto a questi pericoli; però non è detto che esso, per la sua genericità, sia sufficiente ad escludere situazioni di pericolo. Anche nel caso di piccole aziende di 150 posti letto (che poi piccole non sono, perché ci troviamo in presenza di medi alberghi) si potrebbe ugualmente arrivare a situazioni di rottura degli equilibri paesistici e volumetrici. Io ho sentito le parole del Presidente della Commissione, e mi garantiscono; ho sentito interventi come quelli del collega Baghino, ed è un ulteriore elemento di garanzia, trattandosi di colleghi che lavorano, che portano avanti il loro impegno nella Commissione urbanistica. Però su questo punto, dopo questi interventi, io ritengo che un ulteriore impegno, nel senso della specificazione, della Giunta, forse ci darebbe delle garanzie che ci consentano di avere certezze su questo punto, che è uno dei punti qualificanti. Se noi non adottiamo criteri certi, probabilmente potremmo creare degli effetti in qualche modo deleteri rispetto al limite di tutela dei 300 metri che tutti quanti abbiamo dichiarato di voler garantire.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, insiste nel mantenere l'emendamento?
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io vorrei raccogliere l'invito che diversi colleghi hanno fatto di salvare la sostanza, di non appesantire la legge e di trovare soluzioni nel senso e nella direzione giusta, accompagnando e precisando questo parametro con altri. Se la proposta è quella del trasferimento nelle norme di cosiddetta omogeneizzazione, pare che, se uno avanza una proposta e si cambia solo il luogo dove si sistema la soluzione, l'importante sia la soluzione. C'è però un altro dubbio, che dovrebbe essere chiarito da chi ha l'autorità per chiarirlo. E cioè, data una norma di legge che consente di fare certe cose, e definisce i modi e i soggetti - e in questo caso si dice puramente e semplicemente la strumentazione urbanistica comunale, non paesistica; lo strumento che si invoca è lo strumento urbanistico comunale, non paesistico oppure regionale -una volta che la norma di legge è così formulata, dalle leggi derivano diritti. Le norme di omogeneizzazione sono il cappello ai piani paesistici, sono un prodotto di tipo amministrativo che ha altra valenza e natura rispetto alla legge, non sono neppure un regolamento di esecuzione della legge che in qualche modo potrebbe determinare modalità esecutive della legge. Le norme di omogeneizzazione sono un'altra cosa. Su questo torneremo quando parleremo delle norme di omogeneizzazione che non potranno modificare in nulla la legge, potranno disciplinare modalità altre, tutto quello che appartiene all'ambito è materia della pianificazione paesistica, ma quello che è prescritto in legge non è più mio dopo che la legge è fatta. La legge, una volta approvata dal legislatore, fuoriesce dal suo ambito e fino a quando non la si modifica, va in mano al fruitore, va in mano all'interprete e al destinatario, non è più materia manovrabile in altra sede e con altro strumento neppure da parte dello stesso legislatore. Noi stessi, infatti, dovremo discutere il regolamento, o come si chiamerà, ma in un'altra veste e con altro potere. Nessuna norma di omogeneizzazione e di coordinamento potrà modificare nulla di questa o di altre leggi regionali. Io vorrei accogliere, ringraziando anche i colleghi di questa disponibilità, la loro richiesta, ma credo che dovremmo semmai raccogliere lo spirito positivo che è emerso, approvando questa norma pure parziale e pure non perfetta semmai riproponendoci di operare in sede di elaborazione delle norme di omogeneizzazione, in sede amministrativa, cioè per fare nel modo migliore quanto può essere fatto a precisazione e a completamento di una norma di legge.
Una volta che tutto ciò è garantito, quando il Consiglio esaminerà una legge qualsiasi in materia urbanistica, perché ne esamina ogni tanto - mi per che ci sia anche una legge di accompagnamento in materia urbanistica -, questa esigenza di una migliore precisazione dei criteri potrà essere soddisfatta con una modificazione migliorativa della legge. Quindi io vorrei accogliere davvero l'invito dei colleghi ma, se lo spirito d'insieme nostro è questo, potremmo approvare per intanto questa norma e accompagnarla con altri criteri nelle norme di omogeneizzazione e poi normativamente precisarla e migliorarla alla prima occasione che il Consiglio ha.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Presidente molto brevemente io voglio ricordare ai colleghi tutti e al collega Cogodi, che è primo firmatario dell'emendamento, che all'interno delle disposizioni di omogeneizzazione, così come abbiamo deciso di chiamarle, ci sono norme molto più importanti che incidono su interessi molto più importanti, alcuni dei quali non mi azzarderei a dire già maturati, ma molto vicini ad esserlo, che non il fatto che si dica che una struttura alberghiera può godere di un 25 per cento in più. In queste norme c'è l'articolo 9 nel quale è previsto l'abbattimento al 50 per cento dei parametri del decreto 2266 del 1983, per quanto riguarda le zone F, e credo che...
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non contrasta con nessuna legge e neanche con un atto amministrativo.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). A parte che il decreto è richiamato in legge e quindi contrasterebbe con la legge, e lei lo deve ricordare, perché nella legge 45 il decreto è richiamato e quindi acquista per questo richiamo forza di legge. A parte questo, io per quattro anni e due mesi ho fatto l'Assessore regionale dell'industria e ho amministrato molte leggi che si amministravano per direttiva; le direttive sono state modificate varie volte nel tempo e recavano modalità di erogazione e di finanziamento, quindi, poiché è patrimonializzabile il 25 per cento in più di volumetria, è esattamente la stessa casistica che incide nella sfera giuridico-patrimoniale dei soggetti rispetto a quella che stiamo esaminando. Non capisco dov'è il casus belli. Le norme di omogeneizzazione, che - ripeto - recano norme assai più difficili e pregnanti di questa, possono benissimo portare uno sbarramento al limite al quale converremo che vada apportato, recependo la sostanza, di quanto viene proposto nell'emendamento. Il limite lo stabiliremo dopo che avremo pensato meglio alla cosa, non vedo perché questo non si possa fare.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io devo mettere in votazione prima dell'emendamento numero 4, non accolto dalla Giunta regionale, e prima dell'emendamento numero 8, l'emendamento sostitutivo totale numero 16. Se viene approvato l'emendamento sostitutivo totale numero 16 decadono gli emendamenti numero 4 e 8 e io non posso farli votare né per appello nominale, né a scrutinio segreto, né in nessun altro modo. Tuttavia c'è stato un pronunciamento da parte del Presidente della Commissione e di altri componenti della Commissione e mi pare che anche la Giunta su questo argomento si sia rimessa all'Aula. Se le cose stanno così noi potremmo considerare l'emendamento numero 8 come un emendamento all'emendamento.
Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.
PLANETTA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, noi siamo disposti a ritirarlo purché ci sia un impegno da parte della Giunta perché questo nostro emendamento, inserito nell'articolo, sia perfezionato e rivisto.
PRESIDENTE. La Giunta si è rimessa all'Aula.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Se non lo condivido non posso impegnarmi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà
COGODI (Rinascita e Sardismo). Il collega Planetta ha detto una cosa che, come tutte le cose che qui diciamo, vale per la sostanza. Qui si dà una garanzia anche da parte dei Gruppi politici perché gli autorevoli colleghi che parlano non dicono "a nome del Gruppo", ma hanno comunque, mi pare, anche l'adesione dei rispettivi Gruppi. Il Presidente della Commissione che nel Consiglio, soprattutto in questa circostanza, assume in qualche modo anche un ruolo e una funzione di sintesi e di riferimento, per come sono andate le cose, garantisce, e garantisce certificandolo negli atti del Consiglio, senza che nessuno obietti, che in sede di norme di omogeneizzazione, è possibile - pur permanendo i nostri dubbi in relazione alla qualità delle norme - che questa cosa avrà soluzione in questi termini, anzi anche rafforzati, come diceva il collega Cocco, con l'individuazione anche di altri criteri oltre quello del numero dei posti letto, con criteri che siano di carattere più obiettivo per raggiungere lo scopo. Se così è perché c'è questa dichiarazione che è formale, che è solenne, che è agli atti del Consiglio, che non è obiettata da nessuno, il collega Planetta avanza la proposta - e noi aderiamo perché abbiamo firmato insieme l'emendamento - di ritirarlo ritenendone accolto in questo senso non solo lo spirito generico, ma la sostanza con l'impegno che negli atti normativi immediatamente successivi della Regione questa sostanza verrà raccolta e normata in modo preciso.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 16.
Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Signor Presidente, io poc'anzi ho fatto una osservazione che riguardava l'assenza di una norma nell'emendamento numero 16 che riguarda la possibilità di realizzare elementari strutture ricettive a mare. Nessuno ha dato risposta a questa richiesta che io ho formulato, che viene accolta dai colleghi nel momento in cui si hanno conversazioni di tipo personale e poi però non viene sostanziata con un emendamento o con una assicurazione da parte del Presidente della Commissione, assicurazione che dovrebbe servire comunque a riprendere in esame questo problema nella discussione che riguarderà la normativa successiva. Mi trovo quindi in difficoltà ad approvare un emendamento che condivido nella totalità, che però è mutilato nel senso che manca una precisazione importante per quanto riguarda lo sviluppo turistico dell'isola, una precisazione che dovrebbe servire a realizzare quelle strutture che ritengo siano elementari, essenziali e necessarie per garantire la fruizione dei beni che stiamo tutelando.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Decade quindi l'emendamento numero 4 e il numero 8 è stato ritirato. Si dia lettura dell'articolo 3.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Decade la lettera a) che è assorbita nell'emendamento numero 16, ma le lettere b), c) e d) non capisco in che cosa contrastino. Gli stagni, le lagune, i complessi dunali e gli anfiteatri naturali con che cosa sono in contrasto? Con chi non li vuole approvare?
PRESIDENTE. E' in contrasto perché alla lettera b), onorevole Cogodi, l'emendamento approvato per quanto riguarda le zone umide parla soltanto di quelle incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 16 marzo 1976, mentre questa è più largo. Il Consiglio si è pronunciato nel limitare le zone umide.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non è possibile, se il Consiglio ha votato, se ha detto: fin qui voto per accogliere una cosa e poi voto per accogliere un'altra cosa a fianco di quella, perché non è possibile?
PRESIDENTE. Non è a fianco di quella; è un'altra cosa.
COGODI (Rinascita e Sardismo). E' un'altra cosa, ma il Consiglio può votare diverse cose se non sono in contrasto.
PRESIDENTE. Onorevole Satta, per cortesia, che cosa ha voluto dire la Commissione?
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, io credo che se la Presidenza dice che la votazione è tale da far decadere gli altri emendamenti, non ci si dovrebbe discutere sopra. Tuttavia se serve, ripeto, che anche qui nella sostanza l'emendamento era accolto nel senso che si sarebbe dovuto normare più specificamente nella normativa di omogeneizzazione e che questo sicuramente sarà fatto. Anche qui avevo già premesso al Consiglio che un eventuale voto negativo non doveva significare una bocciatura della sostanza perché sulla sostanza siamo concordi. Siamo concordi su tutte le lettere comprese nell'emendamento numero 4. La a) è già stata votata perché ricompresa nell'emendamento numero 16, la b), la c) e la d) sono condivise dalla Commissione nella sostanza, come il collega sa e come ho più volte dichiarato al Consiglio, per cui verranno trasfuse nelle norme di omogeneizzazione.
Pertanto se la Presidenza dice che sono decadute sono decadute.
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.
URRACI, Segretaria:
Art. 3
L'articolo 11 della L.R. 22 dicembre 1989 n. 45, già modificato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 22 giugno 1992 n. 11 e dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1992 n. 22, è così ulteriormente modificato:
Art. 11
Piani territoriali paesistici - Procedure
1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dell'ente interessato, gli studi, e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni singoli o associati.
2. In tal caso la proposta di piano territoriale paesistico predisposta dai suindicati enti locali è trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.
3. La proposta di piano territoriale paesistico è pubblicata per un periodo di 60 giorni, all'albo di tutti i Comuni interessati con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Entro 30 giorni, decorrenti dall'ultimo deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
5. Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il CTRU di cui al successivo articolo 31, delibera l'adozione del PTP e li trasmette al Consiglio regionale, nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione nell'Albo pretorio per la durata di 15 giorni.
La Commissione consiliare competente in materia urbanistica esprime, entro quattro mesi, sul piano stesso, il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale. Acquisito tale parere la Giunta regionale approva in via definitiva i piani territoriali paesistici, entro i successivi due mesi.
Dalla data di adozione e fino all'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche.
6. L'approvazione del piano territoriale paesistico è effettuata anche ai fini della legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Planetta - Salis - Murgia - Urraci - Morittu - Meloni - Ortu
Art. 3
Il comma 5 è così sostituito:
"5. Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera l'adozione del piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nell'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni. Dalla data di pubblicazione e fino alla approvazione definitiva del piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e per la fascia costiera dei 2 Km. dalla battigia, le misure di salvaguardia di cui agli art. 12 e 13 della L.R. 22 dicembre 1989 n. 45 e successive modificazioni.
Il Piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale". (5)
Emendamento aggiuntivo Fadda Fausto - Ortu - Pili - Ladu - Fadda Antonio - Manchinu
Art. 3
Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
Art. 3 bis
Nella procedura relativa all'approvazione dei P.T.P., nella fase di revisione dei piani successiva all'esame delle osservazioni da parte di enti pubblici e privati, non possono essere apportate modifiche ai piani che non facciano riferimento ad errori materiali o all'accoglimento totale o parziale o alla ripulsa delle osservazioni stesse. (9)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 5 ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, l'emendamento ha un solo significato essendo sostitutivo della norma del provvedimento presentato dalla Commissione. Con questo emendamento si ripropone la questione politica generale e di principio, che l'approvazione definitiva dei piani paesistici resti in capo al Consiglio regionale, così come da quattro anni è previsto dalla legge 45. La procedura che si è iniziata e protratta, seppure in modo lento e contorto, è stata sempre immaginata e finalizzata all'approvazione finale da parte del Consiglio. Questa inversione ad "u" per cui l'approvazione finale dei piani paesistici viene demandata alla Giunta a noi pare una operazione molto riduttiva che certamente (qui non dobbiamo fare nessuna dietrologia) non nasconde nulla, però ancorché non debba nascondere nulla consentiamoci il beneficio delle legittime, rispettabili, diverse opinioni. Io non comprendo perché questo Consiglio regionale - non un altro - per quattro anni, da quando esiste, non abbia mai messo in dubbio l'attribuzione dell'Assemblea consiliare dell'approvazione finale dei piani paesistici. Abbiamo prorogato la legge numero 45 per tre o quattro volte, l'abbiamo modificata sostanzialmente diverse volte e ne abbiamo discusso ancora e molto. A fine anno nel 1992, quando la legge è stata prorogata per l'ultima volta, noi del Gruppo Rinascita allora e il Gruppo del Partito Sardo d'Azione, vi abbiamo chiesto di dare il tempo necessario per istruire i piani paesistici, perché è una materia complessa, perché voi affermavate che lo studio non era organizzato, che le carte erano imperfette. Avevamo proposto che il termine della proroga fosse il 31 dicembre 1993, altri hanno ritenuto diversamente votando il termine del 30 aprile 1993, cioè fra qualche giorno, affermando che quattro mesi sarebbero stati sufficienti per istruire i piani che sarebbero poi stati approvati dal Consiglio. Io ho rivolto una domanda su questo tema al Presidente della Giunta nel question time, due mesi fa ha risposto che i piani li avrebbe approvati il Consiglio. Ho posto la domanda ancora in forma scritta al Presidente del Consiglio che qualche settimana fa ha interrogato i Capigruppo i quali hanno risposto che non si sarebbe modificata la legge e i piani sarebbero arrivati in Consiglio in tempi utili. Invece poi è arrivata in Consiglio una norma diversa che rimanda alla Giunta il potere di approvare i piani privandone il Consiglio, ma non il Consiglio solo in quanto tale, perché io vorrei che si comprendesse che cosa questo significa esattamente.
L'approvazione di uno strumento di programmazione e di intervento rilevante come la pianificazione paesistica da parte del Consiglio regionale vuol dire garanzia pubblica della conoscenza, vuol dire confronto aperto, leale, come e quanto si può di fronte a tutti. L'opinione pubblica ha diritto di sapere e di intervenire, di capire perché noi stiamo facendo scelte importanti ed è giusto che rispetto alle diverse opinioni, rispetto anche ai contrasti, che sono utili quando si manifestano, perché migliorano le cose, perché permettono di trovare anche una sintesi e un componimento. Quando i contrasti si manifestano rispetto alle diverse opinioni, si può migliorare la qualità degli atti, perché io sono sicuro che anche in questi giorni si sono fatte cose migliori rispetto agli iniziali intendimenti di ognuno di noi. In Giunta tutto questo non può accadere, perché la Giunta non è il Consiglio, la Giunta è una parte sul piano politico, appartiene alla maggioranza, non all'Assemblea. In Assemblea ci siamo tutti e vogliamo assumere le nostre responsabilità rispetto ad atti importanti della programmazione regionale e della vita della stessa Regione come sono quelle della pianificazione paesistica. Questa non è materia di maggioranza, è materia dell'Assemblea e così si era inteso perché ogni singolo consigliere avesse questa responsabilità, questo diritto-dovere di contribuire a migliorare la qualità dei piani, non armandosi di matita, perché questo lo fanno i tecnici, ma armandosi di intelligenza e di sensibilità e suggerendo i modi migliori attraverso cui i piani possono essere prodotti dai tecnici, perché neppure la Giunta deve prendere matite in mano, anche la Giunta delibererà in via politica, come in via politica avrebbe deliberato il Consiglio. Quindi c'è una riduzione, secondo noi, dell'ambito di intervento politico, c'è una riduzione dell'ambito di valutazione pubblica degli strumenti importanti della pianificazione paesistica, c'è una riduzione della stessa capacità della Regione di produrre nel modo migliore gli atti rilevanti che le competono. C'è questa inversione a "u".
Si è detto che la tendenza della dottrina ultima - io leggo qualcosa, ma questa non l'ho ancora trovata -sarebbe quella di lasciare ai parlamenti e quindi anche al Consiglio, solo il potere di fare leggi e poi tutto il resto lo dovrebbero fare i governi. Io invece avevo capito che l'indirizzo nuovo e la riforma della politica e anche l'incompatibilità fra la funzione di consigliere e quella di Assessore significavano una distinzione vera di funzioni in cui le funzioni del governo sono esecutive, di governo in senso proprio, cioè di attuazione della normativa e delle grandi scelte e che proprio questa distinzione di funzioni chiama l'Assemblea, l'organo politico, a operare le grandi scelte. Noi invece queste grandi scelte oggi le deleghiamo al Governo, formato da esterni e quindi praticamente spogliandoci e alleggerendoci - o alleggerendosi coloro che lo propongono - della primaria responsabilità politica che si manifesta in questa materia, quando il Consiglio e i consiglieri devono misurarsi e pronunciarsi su atti rilevanti della vita della Regione. E' la norma statutaria, è la nostra Costituzione interna, è la norma di attuazione numero 250 del 1948 che dice che il Consiglio può, in base a leggi, approvare atti e deliberazioni anche diverse dalle leggi e dai regolamenti. Lo dice il nostro sistema istituzionale. Perché dovremmo negarci di esercitare i nostri diritti? Il Consiglio regionale può assumere deliberazioni su atti rilevanti quando le leggi prevedano ciò e la legge regionale numero 45 questo ha previsto, questo ha voluto e noi stessi per quattro anni vi abbiamo fatto affidamento. Quindi c'è questo impoverimento che, direi, è di carattere politico e culturale, prima ancora che procedurale, e ne prendiamo atto o meglio ne teniamo conto, però prima di prenderne atto ci rivolgiamo al Consiglio, ai singoli consiglieri perché, se loro ritengono, l'approvazione finale dei piani può essere, approvando l'emendamento che viene comunque riproposto, lasciata al Consiglio regionale. Inizieremo nei prossimi giorni con l'esame della normativa, che è una parte dei piani, non è un'altra cosa. Il Consiglio regionale quando approverà la normativa approverà una parte dei piani in base al potere che gli ha dato la legge numero 45 e poi proseguirà, se vorrà il Consiglio, dicendo alla Giunta di mettere in atto la strumentazione tecnica della produzione cartografica che deriverà da quegli atti, da quegli indirizzi, da quelle decisioni politiche senza l'uso di pennarelli e squadrette qua dentro. Quando avremo gli atti definitivi redatti tecnicamente da parte e a cura dell'Esecutivo, verranno esposti e questo Consiglio potrà benissimo deliberare e potrà valutare se vi sarà coerenza operativa da parte della Giunta fra le decisioni che il Consiglio assumerà nei prossimi giorni quando approverà le norme di indirizzo alla Giunta e i piani paesistici che saranno portati in Aula per l'approvazione finale. Questo è il significato di questo emendamento, un recupero di potestà decisionali al Consiglio regionale, previsto dalla legge, e anche un recupero politico nel senso di una disponibilità al confronto di fronte all'opinione pubblica e un'assunzione di responsabilità di tutti noi di fronte alle scelte importanti che devono essere compiute. E' un recupero che deve essere politico, ma anche di responsabilità ed è anche soprattutto, lo sottolineo, di carattere culturale.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 9 ha facoltà di parlare l'onorevole Fausto Fadda.
FAUSTO FADDA (P.S.I.). Presidente, onorevoli colleghi, le procedure relative all'approvazione dei piani paesistici prevedono una prima fase che è quella della pubblicazione e successivamente la fase di adozione. Tra la fase di pubblicazione e la fase di adozione gli enti locali, i comuni e i privati possono presentare delle osservazioni. La Giunta con un comitato composto di tecnici è in grado di valutare le osservazioni presentate da enti pubblici e privati. Durante l'iter relativo all'approvazione dei piani sono state presentate osservazioni da parte dei Comuni e dei privati. I piani piuttosto, quelli che sono all'esame del Consiglio, risentono di modifiche che non fanno riferimento ad osservazioni presentate dai Comuni e dai privati. Quindi con l'emendamento si chiede sostanzialmente di ripulire i piani di tutte quelle modificazioni che sono avvenute in assenza di osservazioni da parte degli enti pubblici e dei privati, perché fanno riferimento a non si sa quali input. I presentatori dell'emendamento chiedono appunto che venga approvata una norma aggiuntiva, però se dalla Giunta regionale dovessero arrivare assicurazioni o quanto meno l'accoglimento dell'emendamento come raccomandazione, i presentatori dell'emendamento sarebbero disposti a ritirarlo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 5, mentre relativamente all'emendamento numero 9 comprende lo spirito col quale è stato presentato, sostanzialmente lo recepisce e ritiene che possa evidentemente essere accolto come raccomandazione ma non come emendamento per essere tradotto in legge, perché ne risulterebbe un appesantimento. Quindi invita i proponenti, che mi pare si siano già dichiarati disponibili in questo senso, a ritirarlo.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Dopo le assicurazioni dell'Assessore ritiriamo l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 9 si intende ritirato.
Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO (P.D.S.). Presidente, colleghi, io non sarei intervenuto, e sarà solo per pochi secondi, se non ci fosse stata rappresentata una sorta - uso le parole testuali dell'onorevole Cogodi - d'inversione a "u" del ruolo del Consiglio nell'approvazione dei piani paesistici. Ripeto, in termini estremamente sintetici, cose dette. Ci troviamo di fronte a un'accusa infondata e profondamente ingiusta, perché non si tiene conto che noi, con questa legge, stiamo facendo un salto in avanti nell'acquisizione di poteri che quest'Assemblea non aveva e che ci portano all'avanguardia rispetto ad atti di uguale natura adottati da Regioni a statuto ordinario.
Noi rispetto alla 431 stiamo facendo un salto in avanti di grandissima qualità: non ci troviamo semplicemente in presenza di vincoli, ma a decisioni di inedificabilità. Non dimentichiamo che i semplici vincoli sono burro; i vincoli della 431 come quelli della 1497 sono burro. La riprova di ciò è che il passato della nostra storia autonomistica in materia urbanistica ci ha insegnato che chi era chiamato alla tutela paesistica nulla poteva fare, con tutti i vincoli ex 1497, rispetto alle valanghe di cemento armato che gli cadevano addosso dall'urbanistica. Grazie a Dio, quando è stato Assessore dell'urbanistica il collega Cogodi per quanto possibile si è cercato di arrestare questo processo di valanga.
Qui, oggi si assume una decisione per porre termine a questo processo, non più attraverso buone volontà di Assessori pro tempore, ma attraverso la legge. Questa legge non è un'inversione a "u"; è un salto di qualità, quel salto di qualità che ci pone all'avanguardia in Italia.
Non ripeto le cose che ho già detto. Sono convinto che le critiche avanzate siano frutto di un'antica visione dei ruoli, del tutto superata perché non poneva la distinzione dei ruoli stessi. Oggi si tratta di distinguere tra attività amministrativa e attività legislativa, si tratta di distinguere tra ruolo legislativo e ruolo amministrativo.
C'è un ultimo elemento, cari colleghi, che mi convince sulla necessità di distinguere tra compiti del Legislativo e dell'Esecutivo. Noi veramente faremo un passo indietro se non procedessimo in tale direzione, perché la cultura del territorio alla quale ho già fatto riferimento, la cultura dell'attenzione agli interessi del territorio, è una cultura legittima; ma purtroppo siamo ancora abituati (e dobbiamo fare uno sforzo per superare tale concezione) spesso a non comparare gli interessi di singole zone con l'interesse generale. Bene, con questa distinzione dei ruoli noi speriamo i pericoli del meccanismo della catena di S. Antonio. Cose legittime, per carità, fatte in assoluta trasparenza, ma che oggettivamente finirebbero per attivare una lunga catena di sostegni reciproci. Così noi ci troveremo di fronte a piani paesistici, non sempre bellissimi ma comunque dignitosi, che verrebbero travolti da questo meccanismo dei sostegni reciproci in una perversa catena di S. Antonio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente perché siamo arrivati al punto in cui l'Assemblea sta praticamente prendendo atto che l'attuazione di una propria legge che oggi avrebbe dovuto portare alla conclusione di un iter per l'approvazione dei piani territoriali paesistici è praticamente venuta a mancare. Noi non abbiamo cioè attuato la legge 45 che prevedeva un certo percorso, che prevedeva certi tempi e che ha avuto proroghe di ogni genere; stiamo oggi dicendo che la legge 45 non è stata approvata e che i piani territoriali paesistici che il Consiglio doveva approvare non possono essere oggi approvati. Stiamo facendo non un passo indietro, ma molti passi indietro, probabilmente stiamo oggi facendo quello che il Consiglio avrebbe dovuto fare nel momento in cui ha approvato la legge 45 o nel momento in cui ha affidato lo studio dei piani territoriali paesistici. Stiamo oggi dicendo che quei piani territoriali paesistici che sono stati redatti, devono essere redatti secondo norme regolamentari e norme sostanziali completamente diverse da quelle vigenti. Io credo che qualche riflessione su questo vada fatta anche perché gli effetti potrebbero essere perversi. Noi stiamo introducendo cioè non tanto nel corso di un iter amministrativo e legislativo, quanto nella sua parte finale, dopo che almeno da un punto di vista formale e procedurale sono state rispettate tutta una serie di tappe, un nuovo procedimento regolamentando quello che deve essere il contenuto dei piani territoriali paesistici come se tutto quello che è stato fatto non valesse niente.
E poiché in uno degli emendamenti successivi viene ancora previsto un termine - quello del 30 luglio - entro il quale i piani territoriali paesistici devono essere approvati, io mi chiedo che valore hanno questi piani territoriali paesistici che oggi non stiamo approvando, che valore hanno da un punto di vista formale, procedurale e sostanziale. Chi e come deve riprendere (parlo di progettisti, parlo di enti locali che devono essere coinvolti), chi e come deve riesaminarli, chi e come deve rifarli, sulla base di quali leggi, di quali norme regolamentari e di omogeneizzazione che dobbiamo ancora approvare? Cioè se tutto questo deve caratterizzare per legge, per la scelta che oggi stiamo facendo, una nuova stesura completamente diversa con una filosofia diversa, con indicazioni diverse, con vincoli diversi, la stesura di questi piani territoriali paesistici, non c'è dubbio che a mio sommesso parere, una volta che nel rispetto di tutte queste nuove indicazioni, quei piani territoriali paesistici, che così dovranno essere rifatti, debbano essere rimandati alle amministrazioni comunali, debbano essere riprodotti, debbano essere pubblicati e debba essere dato un termine perché tutti i cittadini, tutti gli interessati, gli enti pubblici, gli enti comunali che devono partecipare, perché è necessaria l'intesa - così dice la legge - per la loro stesura, possano presentare le loro osservazioni e perché le osservazioni siano esaminate. Ripeto, è solo un mio parere, ma io credo che qualche riflessione su questo debba essere fatta. Noi stiamo modificando il tutto, stiamo dando oggi norme e direttive che si sarebbero dovute dare prima - ed è questo forse lo spirito dell'emendamento che bisognerebbe meglio intendere - mentre invece siamo arrivati ad una fase conclusiva per cui questi piani con queste norme di omogeneizzazione potrebbero, senza ripercorrere tutto quell'iter, essere approvati dal Consiglio regionale. Il prescrivere che debbano essere modificati, rifatti e che tutto passi attraverso un nuovo provvedimento deliberativo della Giunta che dà il valore che invece il Consiglio avrebbe dovuto dare, credo comporti molte responsabilità e anche molti dubbi sulla loro legittimità e sul rispetto delle norme di legge che avrebbero dovuto portare alla loro stesura, alla loro approvazione e alla loro efficacia nell'interesse collettivo e nell'interesse non solo di questa Assemblea, ma dei destinatari finali di queste norme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5, che la Giunta non accoglie. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
URRACI, Segretaria:
Art. 4
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione degli articoli 10 e 11 della L.R. 22.12.1989, n. 45, così come modificati dalla presente legge, il Consiglio regionale approva le norme regolamentari di cui al primo comma del succitato articolo 10, successivamente alla formale adozione dei piani territoriali paesistici da parte della Giunta regionale. La Giunta regionale, in attuazione di tali norme regolamentari e in ossequio al parere della Commissione consiliare competente in materia urbanistica, espresso ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della L.R. 45/1989 come modificato dalla presente legge, provvede al conseguente adeguamento dei già adottati piani territoriali paesistici la cui esecutività è sospesa fino all'approvazione definitiva. I piani territoriali paesistici così adeguati sono approvati dalla Giunta regionale e sono resi esecutivi con D.P.G.R. entro il 30.6.1993.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 17. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Baroschi - Mannoni - Manchinu - Mulas Maria Giovanna - Pusceddu - Sanna Antonio - Fadda Paolo - Zucca - Ortu
Art. 4
Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4 bis
"Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un testo aggiornato dalle leggi urbanistiche in vigore". (1)
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Planetta - Salis - Murgia - Urraci - Morittu - Meloni - Ortu
Art. 4
L'art. 28 della L.R. 22.12.89 n. 45 è così integrato:
"L'accordo di programma è successivo e coerente alla pianificazione paesistica del territorio interessato.
Esso regola le modalità degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio attraverso la individuazione preventiva e concordata dei criteri attraverso cui si realizzano: la pianificazione pluriennale negli interventi sul territorio; l'integrazione e l'intersettorialità degli interventi produttivi; le utilità generali ai fini dello sviluppo e della occupazione; nell'ambito ed in coerenza del piano generale di sviluppo della Regione.
Gli accordi di programma debbono risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalità e nei risultati delle diverse fasi attuative.
Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti è garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli enti locali interessati. (6)
Emendamento soppressivo Cogodi - Planetta - Salis - Murgia - Urraci - Morittu - Meloni - Ortu
Art. 4
L'art. 4 è soppresso. (7)
Emendamento sostitutivo totale Satta Gabriele - Desini - Dettori - Satta Antonio - Ferrari - Zucca - Sardu
L'art. 4 della P.L. 386 è così sostituito:
Art. 4
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione degli articoli 10 e 11 della L.R. 22.12.1989, n. 45, come previsti dalla presente legge, e in attuazione delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento la Giunta regionale provvede all'adeguamento dei già adottati piani territoriali paesistici. I piani territoriali paesistici così adeguati sono approvati dalla Giunta regionale e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa entro il 30 luglio 1993.
2. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici trovano applicazione le misura di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e le norme di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.
3. La sospensione dell'efficacia dei nulla osta di cui all'art. 3 della L.R. 29 dicembre 1992, n. 22 è prorogata fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici e comunque non oltre il termine del 30 luglio 1993. (12)
Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Desini - Sardu - Manchinu - Dettori - Satta Antonio - Ferrari - Zucca - Amadu
Dopo l'art. 4 della P.L. 386 è inserito il seguente articolo 4 bis
Art. 4 bis
1. All'art. 28 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 è aggiunto, dopo il comma 6, i seguenti commi:
"L'accordo di programma è successivo e attuativo rispetto alla pianificazione paesistica del territorio interessato. Esso regola le modalità degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio attraverso l'individuazione preventiva e concordata dei criteri attraverso cui si realizzano: la pianificazione pluriennale degli interventi sul territorio; l'integrazione e l'intersettorialità degli interventi produttivi; le utilità generali ai fini dello sviluppo e della occupazione; nell'ambito ed in coerenza del piano generale di sviluppo della Regione.
Gli accordi di programma debbono risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalità e nei risultati delle diverse fasi attuative.
Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti è garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli enti locali interessati". (13)
Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Dettori - Manchinu - Zucca - Satta Antonio - Sardu - Desini - Ferrari - Amadu - Baghino - Marteddu
Dopo l'art. 28 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 è aggiunto il seguente:
Art. 20 bis
Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale
1. Qualora l'accordo di programma, come definito nel precedente art. 28, presupponga significative iniziative economiche, insistenti in ambiti di cospicua rilevanza comunale e sovracomunale, caratterizzate da un programma di investimenti produttivi a lungo termine, non solo nel settore edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e occupativa nell'area-programma in cui sono inserite, tale da determinare effetti sulla strumentazione programmatoria regionale, esso è approvato con apposito provvedimento di legge. (14)
Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Sardu - Desini - Manchinu - Satta Antonio - Dettori Ferrari - Zucca
Dopo l'art 4 è aggiunto:
Art. 4 quater
Il secondo comma dell'art. 13 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 è così sostituito:
"2. Dopo l'approvazione dei piani territoriali paesistici, per le aree ricomprese all'interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, è consentito stipulare accordi di programma secondo i contenuti e le procedure di cui all'art. 28". (15)
Emendamento sostitutivo totale Ortu - Meloni - Ladu
Art. 4
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione degli articoli 10 e 11 della LR. 22.12.1989, n. 45, come previsti dalla presente legge, e in attuazione delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento la Giunta regionale provvede all'adeguamento dei già adottati piani territoriali paesistici. I piani territoriali paesistici così adeguati sono approvati dalla Giunta regionale e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa entro il 30 luglio 1993.
2. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici trovano applicazione le misura di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e le norme di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.
3. La sospensione dell'efficacia dei nulla osta di cui all'art. 3 della L.R. 29 dicembre 1992, n. 22 è prorogata fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici. (17)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 6 e l'emendamento numero 13 sembrano identici.
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente confermo che l'emendamento numero 6 e il numero 13 sono identici, per un fatto tecnico. Il nostro emendamento era stato già predisposto e presentato, poi è stato recepito anche in Commissione, quindi i due emendamenti sono identici. Se ne vota uno.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.
MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 6 ha facoltà di illustrarlo.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 12 ha facoltà di illustrarlo.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Sull'emendamento numero 12, sulla cui illustrazione non mi dilungo perché è una norma che si rende necessaria per garantire la piena comprensione della distinzione dell'iter procedurale a regime, come configurato dall'articolo 11 modificato da questa legge, e il momento in cui questa legge viene esitata, per rendere dunque chiaro che in sede di prima applicazione si fa quanto si dovrebbe fare anche in sede di regime. Tuttavia nel testo dell'emendamento numero 12 che ha recepito alcune integrazioni della Giunta regionale, fatte pervenire alla Commissione, è saltato erroneamente il riferimento al parere della Commissione che era contenuto nel testo originario dell'articolo 4. Per cui io verbalmente le direi, signor Presidente, e porrei all'attenzione dei colleghi del Consiglio, che dopo le parole: "delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento" alla quarta riga del comma 1 dell'articolo 4, così come nell'emendamento numero 12, debbano figurare le parole: "e in ossequio al parere della Commissione consiliare competente in materia urbanistica espresso ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della legge regionale numero 45 come modificato dalla presente legge". L'intera dicitura si riferisce al parere che la Commissione rende, che renderà ugualmente in questo regime transitorio, così come dovrà renderlo a regime ormai raggiunto dopo che i piani saranno approvati. E' saltato questo per una disattenzione, non perché la Giunta non volesse rimanere in ossequio al parere della Commissione.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 17 ha facoltà di illustrarlo.
ORTU (P.S.d'Az.). Onorevole Presidente, noi siamo qui oggi a discutere una legge che porta aggiunte ed emendamenti alla legge 45. Ma tutto questo avviene perché non possiamo approvare i piani paesistici che con legge ci si era impegnati ad approvare il 30 di aprile. Questa scadenza si è dimostrata inadeguata perché i piani paesistici, secondo la Commissione, secondo il giudizio di molte parti politiche, sono tutti da rivedere profondamente nella loro sostanza perché inadeguati e contraddittori. La Giunta non ha insistito che l'Aula approvasse entro il 30 di luglio i piani paesistici proposti. La stessa Giunta pertanto ha riconosciuto valide le argomentazioni proposte dalla Commissione e in un certo senso ha ritirato i piani paesistici, se li è riportati a casa in attesa di eventi nuovi. A tutto questo si è voluto supplire con che cosa? Con una legge che riporta i piani all'approvazione della Giunta, però in questa stessa legge che oggi discutiamo ci sono ulteriori modifiche alle regole che devono presiedere la formulazione e l'elaborazione dei piani paesistici, il che mi porterebbe a credere che i piani paesistici non saranno rivisti e rimaneggiati e rivisitati e corretti nel breve arco di qualche settimana o di qualche mese e per questo occorrono tempi molto ben più ampi. Ora non mi preoccupa che venga data alla Giunta una scadenza, si dia pure questa scadenza, però l'esperienza mi avverte che questi termini perentori non vengono quasi mai rispettati. La Giunta non li ha mai rispettati anche quando ha assunto precisi impegni in tal senso e soprattutto mi preoccupa la scadenza che si dà ai nulla osta, cioè si dice, "i nulla osta con il 30 di luglio decadono, se i piani paesistici non vengono approvati". Bene, al 30 luglio noi diciamo che la Giunta può non avere ancora pronti e approvati i piani paesistici e chiederà una proroga, però i nulla osta non devono decadere perché la Giunta non riesce ad assolvere il compito assunto. Diciamo invece che i nulla osta decadranno quando i piani paesistici saranno approvati e così c'è una tutela e una salvaguardia in questo senso.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Presidente, la Giunta accoglie l'emendamento numero 1 con la precisazione. Presumiamo di interpretare bene la parte finale del testo, quando dice: "un testo aggiornato delle leggi urbanistiche in vigore" presumiamo debba leggersi: "di un testo aggiornato delle leggi urbanistiche regionali in vigore". La Giunta accoglie gli emendamenti 6 e 13 perché evidentemente l'uno confluisce nell'altro, accoglie l'emendamento numero 12 e quello numero 17 o meglio accoglie l'emendamento numero 17 perché l'emendamento numero 12 mi pare che confluisca nello stesso, però con le precisazioni poc'anzi fatte dall'onorevole Satta. Accoglie l'emendamento numero 14 e l'emendamento numero 15. Non accoglie l'emendamento numero 7.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.
PLANETTA (P.S.d'Az.). Una precisazione. L'emendamento numero 6 da noi presentato e l'emendamento numero 13 della Commissione sono uguali. Riterrei opportuno che venisse approvato il numero 13 perché nel nostro emendamento dopo la parola "successivo", c'è la parola "coerente". E' preferibile la dizione dell'emendamento numero 13 "successivo e attuativo". Quindi chiedo che venga approvato il 13 e ritiriamo l'emendamento numero 6.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, a nome dei firmatari dell'emendamento numero 12 lo ritiro perché superato dal numero 17, in quanto il "17" reca la cancellatura delle ultime parole "e comunque non oltre il termine del 30 luglio 1993", che ritorna utile anche ai presentatori dell'emendamento numero 12 purché si intenda che il numero 17 viene integrato con la previsione del parere della Commissione secondo quanto detto in ordine all'emendamento numero 12.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 12 si intende ritirato con le osservazioni che l'onorevole Satta ha fatto prima.
Metto ora in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
URRACI, Segretaria:
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Poche parole, signor Presidente, colleghi del Consiglio, sull'articolo 5 che è l'articolo più ovvio perché è quello che contiene la dichiarazione d'urgenza di questa legge, ovviamente nel tentativo di abbreviare i termini del controllo governativo e quindi di avere la legge approvata o meglio esaminata dal Governo e speriamo approvata non entro i trenta giorni canonici e statutari, ma possibilmente entro i quindici giorni. Per dire, innanzitutto, che oggi 22 aprile comporta intanto una prima conseguenza: che i quindici giorni che decorrono da oggi o da domani ci fanno inoltrare abbastanza nel mese di maggio prossimo e il nostro sistema di tutela ex lege di alcune delle principali valenze paesistiche della Regione è fondato sulla previsione della legge regionale numero 45 il cui termine di tutela scade al prossimo 30 aprile. Io concordo, l'ho detto già in sede di discussione generale e credo di averlo ridetto e soprattutto dimostrato, io e molti colleghi a partire dai colleghi del Gruppo Rinascita e Sardismo, che in questa discussione e in questo confronto ci siamo atteggiati con un senso di responsabilità nella ricerca di soluzioni valide, dando atto delle novità positive che si introducevano se pure in modo tardivo, ma pur sempre novità importanti che sono maturate in Commissione, nel rapporto tra le forze politiche, in Consiglio regionale. Gli atti che si stanno compiendo sono atti di grande rilevanza politica per gli effetti e anche, devo dire, per il coraggio delle proposizioni e degli obiettivi di grande rilevanza che si vogliono cogliere, per cui vorrei dire al collega Francesco Cocco, che ringrazio pure per le espressioni di richiamo si intende amichevole e di richiamo soprattutto all'importanza dell'atto che sta compiendo il Consiglio, che non c'è dubbio alcuno che il Consiglio regionale, pur tra difficoltà, contrasti, diversità di opinioni che permangono su molti aspetti della legge, e soprattutto permane, io credo, una valutazione negativa o meglio sarebbe dire preoccupata sul perché mai la Regione diciamo nel suo insieme e lo stesso Consiglio regionale non sia più esigente con se stesso innanzitutto quando data una legge, questa legge deve essere rispettata. Non può essere che quattro anni non siano sufficienti a promuovere una pianificazione paesistica che la legge inizialmente prevedeva nel massimo di due anni. Per cui si è detto tanto di perdita di credibilità della Regione, si è detto tanto di occasioni mancate, potremmo ancora dire tanto di assenza di governo e di capacità di governo che permane in questa regione, perché poi in definitiva gli atti istruttori, gli adempimenti, la responsabilità sostanziale, fondamentale erano e sono delle Giunte regionali che in questi quattro anni hanno esercitato la funzione di governo e l'hanno esercitata male perché non hanno messo a tempo debito il Consiglio nella condizione di decidere sulla pianificazione paesistica avendo tutti gli elementi necessari perché questa decisione potesse essere assunta e assunta bene. Ma ciò nonostante, pur in questa diversità di valutazioni, pur nella sottolineatura critica che non è un modo di dire o un modo di fare perché chi è opposizione deve pur opporsi a qualcosa. No, noi ci opponiamo a questo modo di intendere la funzione di governo che non si esercita e quindi crea danno, tanto danno che oggi, comunque, corriamo ancora un rischio. Il 30 aprile decade la norma di tutela; prima del 30 aprile queste nuove norme comunque difficilmente saranno legge efficace, io credo che il Presidente della Regione metterà le ali ai piedi o le metterà ai piedi di qualche Assessore solerte che vada domattina a Roma e stazioni presso il Ministero delle Regioni e chieda che il Governo non aspetti quindici giorni a dare il parere su questa legge, ma ce la restituisca nei prossimi pochi giorni perché prima del 30 possa essere promulgata e divenire efficace.
Vero è, non è che sto facendo del disfattismo, nessuno pensi, di quelli che ascoltano e potessero avere un qualche interesse, che il 1° di maggio scattino chissà quali condizioni di assalto ai beni ambientali della Regione. Fortunatamente ci siamo premuniti anche con altre garanzie di carattere amministrativo, di carattere legislativo, per cui credo che nell'insieme del sistema enormi rischi non ci debbano essere. Ma perché dobbiamo sempre arrivare all'ultimo minuto, perché dobbiamo essere sempre nella condizione di camminare con affanno? Perché non ci diamo il tempo necessario per approfondire questioni di tale rilevanza? Siamo proprio specializzati negli esercizi più spericolati, il rischio è il nostro mestiere. Io credo, però, che ciò detto debba essere dato atto a quanti hanno lavorato, e io riconosco che hanno lavorato bene e hanno lavorato sodo, soprattutto nell'ultima fase di confronto che c'è stato nella Commissione e nell'Aula, fuori dalla Commissione, perché comunque si è arrivati a risultati di grande rilevanza che sono di novità, che potranno dispiegare effetti estremamente positivi.
Io ho concluso con questa valutazione, ho voluto cogliere l'occasione dell'articolo 5 sull'urgenza per fare questa dichiarazione che vale come assenso d'insieme alla legge che si sta approvando, permanendo la critica e non solo la preoccupazione e i dubbi su molti aspetti specifici della legge stessa, però facendo prevalere la considerazione positiva sull'insieme delle norme soprattutto di tutela nella fascia dei 300 metri e di specificazione finalmente di questi benedetti - se sono benedetti non lo so - accordi di programma. Si è chiarito finalmente con legge, coram populo, che l'accordo di programma non è un "machiavello" per sfondare la legge, ma è una modalità attuativa della legge 45 e quindi è la migliore applicazione della pianificazione paesistica e non la sostituzione della pianificazione paesistica. Io ritengo che questa norma sia di pari importanza rispetto a quella della tutela intanto dei 300 metri, come regola valida per tutti. Dove altre evenienze e altre utilità, la Regione valuterà; le valuterà liberamente, senza artificio alcuno, senza dover ricorrere a nessuna forma derogatoria, senza eccezione, senza privilegio, ma considerandole per il loro valore, se ce l'avranno, e quindi pronunciandosi, l'organo legislativo innanzitutto della Regione, l'organo politico massimo, sulle scelte che possono essere compiute alla luce delle convenienze regionali e non, invece, delle attività sostitutive della regolazione che deve essere di tutti, nel senso che deve appartenere a tutti e tutti sono tenuti a rispettarla.
Quindi, per concludere, io ricordo che quando fu approvata la legge 45 ebbi modo di dire perché era la verità che io alla pari di altri, con cui avevamo condotto una lunga e difficile battaglia, mi sentivo emozionato. Oggi sono un po' meno emozionato. Ho visto troppe cose andare troppo per lunghe per emozionarmi ancora, però sono ancora fiducioso che questo passo avanti possa essere un passo importante, tale che possa in qualche modo garantire che riemerge e si rafforza e prevalgono in questo Consiglio regionale, al di là degli schieramenti di maggioranza, al di là delle formule di governo, le volontà positive e la disponibilità perché atti importanti e significativi sulla vita della pianificazione paesistica, della salvaguardia dei principali e più preziosi beni di questa regione possano essere garantiti ancora all'appartenenza collettiva e possano essere sottratti alla dissipazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, onorevoli Assessori e onorevoli colleghi, siamo arrivati al termine di una lunga, appassionata, ricca discussione. Stiamo per scrivere una pagina importante di questa legislatura regionale. Questa legge che ci apprestiamo a votare è una legge lungamente attesa, combattuta e travagliata. Si sono mobilitati per essa importanti settori della società, del territorio della Sardegna, ai quali comunque va dato atto di correttezza e di capacità di imprimere svolte alla battaglia. La risorsa del territorio è la più importante risorsa che la Sardegna e noi sardi tutti possiamo mettere nella bilancia di tempi da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale estremamente difficili. Dobbiamo avere chiara la coscienza che se noi non riusciamo ad amministrare correttamente il nostro territorio, a sfruttarne beneficamente tutte le grandissime potenzialità noi non andremo avanti, però dobbiamo anche capire, percepire quell'ansia antropologica, la chiamerei, di custodia, di conservazione del territorio che l'uomo ha quasi per valore innato. Questo patrimonio che spesso noi sottovalutiamo, di cui non riconosciamo la grande importanza, la storica, la definitiva importanza, spesso e volentieri siamo portati a sottovalutare, a mettere in secondo piano rispetto a contingenze che sono più pressanti. Comunque se noi siamo qua in quest'aula e se rivendichiamo il ruolo di legislatori dobbiamo avere chiare tutte le dimensioni del problema e tutte le poste in gioco. Il Gruppo del Movimento Sociale Italiano nella passata legislatura, già alla prima lettura della legge numero 45, espresse un voto contrario nella pressoché unanimità di chi era favorevole, espresse voto contrario perché, come argomentò allora brillantemente l'onorevole Gianfranco Anedda, questa legge non tutelava abbastanza il territorio e permetteva tutta una serie di fughe in avanti, di azioni furbesche che poi puntualmente si sono verificate. Quelle critiche noi le rinnovammo, quando all'inizio di questa legislatura, ancora inesperti consiglieri regionali, demmo il nostro voto contrario perché sostanzialmente il Consiglio regionale riapprovava una legge con le stesse caratteristiche e con le stesse deficienze di quella che il Governo aveva respinto qualche mese prima. Ecco, dopo aver chiesto inutilmente anche noi che i piani paesistici fossero fatti, che finisse questa altalena assolutamente intollerabile, ci troviamo adesso davanti ad un progetto di legge per il quale non possiamo non dire che molti passi avanti sono stati fatti, ma non sono passi definitivi, non sono passi che ci possano definitivamente tranquillizzare. Perciò noi passeremo dal nostro tradizionale voto contrario su questa materia ad una astensione che è una astensione benevola, non possiamo non riconoscere i meriti indubbi della legge, ma dobbiamo criticarne alcune parti. In particolare non ci piace la sottrazione al Consiglio regionale dell'approvazione definitiva dei piani paesistici che noi riteniamo non mero atto amministrativo, ma vera e propria azione di programmazione, e quindi degna e coerentemente dovrebbe essere portata in discussione nell'Aula. Riteniamo infine che l'intervento dei comuni e degli altri enti pubblici debba essere sufficientemente valorizzato, ma che l'ultima parola spetti comunque al Consiglio regionale, che è sede propria della volontà politica di tutti i sardi. E, a questo proposito, signor Presidente, infine, mi sia consentito di dire che la discussione che è stata affrontata in questi giorni in Consiglio regionale nel riproporre la delicatezza, la pesantezza del ruolo del consigliere regionale, ancora una volta dimostra quanto sia necessario che il ruolo del consigliere sia un ruolo super partes, che sia un ruolo all'altezza della situazione, che sia un ruolo quanto più distante dalle oggettive necessità di piccoli territori, e che quindi il Consiglio e i consiglieri regionali debbano essere espressione larga del popolo sardo e non di piccole circoscrizioni territoriali, perché queste piccole circoscrizioni territoriali fatalmente porteranno il consigliere regionale ad essere vittima dei localismi. Ecco perché, signor Presidente, assieme all'astensione su questo provvedimento di legge noi vorremmo che tutti i consiglieri regionali, personalmente e come gruppi politici, traessero da questo dibattito una conclusione anche critica sugli interventi di carattere istituzionale che qualche volta qualcuno con leggerezza criticabile vuole portare avanti anche in quest'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta Ne ha facoltà
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Due brevi parole, signor Presidente, a cui avrei volentieri rinunciato, ma l'andamento dei lavori non solo in Aula, che è stato molto agevole rispetto alle tensioni che si erano accumulate sull'argomento, ma anche in Commissione, credo che meriti una sottolineatura ed anche una testimonianza da parte di chi nell'ultimo scorcio ha presieduto la Commissione, e credo di interpretare il pensiero di chi mi ha preceduto nel ruolo, dell'impegno e della serietà, della tenacia con cui i colleghi tutti hanno lavorato nella Commissione per arrivare a questo risultato. Io credo che oggi sia una grande giornata, signor Presidente. Ho detto in apertura nella relazione che questo provvedimento è uno di quelli capaci di segnare un'intera legislatura. Senza piaggeria, ma con ovvio compiacimento, mio personale e credo senz'alto del mio Gruppo e senz'alto di tutti i colleghi della Commissione, siamo arrivati a questo traguardo.
CORDA (D.C.). E del Consiglio!
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Del Consiglio non mi azzardo a dire, lo diranno altri; ma credo per i colleghi della Commissione di poterlo fare e comunque, se vengo richiamato, probabilmente anche del Consiglio. E' una grande giornata, signor Presidente, di quelle che ritengo rimangano poi negli annali di questo Consiglio. Noi portiamo a compimento - lo ha detto con grande efficacia il collega Cocco - un salto in avanti qualitativo e di forza politica o istituzionale di questa Assemblea di grandissima rilevanza Non è solo per il vincolo che viene introdotto sulle nostre coste come misura necessitata di salvaguardia, che peraltro è di grandissima rilevanza, non è solo perché verranno sottoposte per legge a tutela molte categorie di beni, non è solo perché si avvia concretamente al termine il processo di approvazione dei piani territoriali paesistici, ma anche perché siamo stati capaci di fare questo dentro le istituzioni senza condizionamenti, nella libertà della produzione del nostro pensiero, esaltando dunque il ruolo di questa Assemblea e delle sue articolazioni, di questa Assemblea spesso vituperata, ma che mi sembra riesca a trovare nei momenti più importanti tanti grandi capacità di reazione; un Consiglio regionale che io ritengo esca tonificato e ingigantito da questa vicenda, come tonificata esce senz'altro l'intera collettività regionale che con atti come questo testimonia che si può governare e legiferare pensando davvero all'interesse di tutti. Questo è lo spirito che ha animato in nostro lavoro, questa credo che sia la sintesi politica del risultato che, con il voto che ci accingiamo a dare e che per parte del nostro Gruppo sarà ovviamente positivo, abbiamo raggiunto con la legge che oggi è stata portata in aula. La ringrazio, signor Presidente, e credo che questa sia davvero una giornata felice.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.
DETTORI (D.C.). Signor Presidente, penso che questa legge dia chiara dimostrazione della vitalità del Consiglio e soprattutto di una giusta collocazione dell'istituzione consiliare rispetto alle esigenze e alle aspettative della società sarda. La legge che stiamo per varare ritengo davvero che sia tra le più avanzate in Italia, se non la più avanzata, in materia di tutela e valorizzazione ambientale. Lo diceva benissimo l'onorevole Cocco: non stiamo andando indietro, ma stiamo procedendo in avanti e con passi molto significativi. Il lavoro non è concluso, perché manca ancora un impegno abbastanza importante per la Commissione che è quello della espressione di parere su ogni singolo piano paesistico e si tratterà, allora, effettivamente, di operare con oculatezza e con equilibrio scelte fondamentali che incidono direttamente sul territorio. Però la buona disponibilità, la buona volontà e l'impegno manifestati in questa circostanza possono costituire il presupposto sicuramente positivo per il futuro. La Democrazia Cristiana ha offerto certamente un contributo essenziale e significativo perché ha saputo soppesare con attenzione le varie sensibilità presenti in questa Assemblea. Siamo stati, a nostro avviso, perno di un equilibrio che era importante raggiungere per conseguire un'unanimità o quasi unanimità che riteniamo essenziale per leggi che sono certamente di riforma rilevante per la nostra Regione e per la nostra autonomia. Contiamo di poter proseguire su questo cammino con la stessa determinazione e con la stessa unitarietà che ha caratterizzato e importantemente segnato questo appuntamento e questo traguardo.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 386. Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari al disegno di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.(E' estratto il numero 54, corrispondente al nome del consigliere Piras. )
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Piras.
URRACI, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis -Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tarquini - Tidu - Urraci - Zucca - Amadu - Atzeni - Atzori - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatore - Morittu - Mulas Francesco - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili.
Si sono astenuti: il Presidente Floris - Porcu - Usai Edoardo - Cadoni.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 78
votanti 74
astenuti 4
maggioranza 38
favorevoli 74
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Corda. Ne ha facoltà.
CORDA (D.C.). Presidente, per chiedere, come ho fatto anche nella precedente riunione del Consiglio, la discussione della proposta di legge di variazione di bilancio, la "385". Trattasi di un articolo unico, quindi credo non ci siano difficoltà.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.
BARRANU (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Presidente, per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di legge già richiesta dal collega Corda perché si tratta di un errore materiale nell'approvazione del bilancio che ha cassato uno stanziamento già previsto e quindi va approvata una variazione per reinserire la cifra stabilita dalla legge. In secondo luogo chiedo l'inserimento all'ordine del giorno del programma numero 35 che modifica un programma della "268" approvato dalla Commissione programmazione nel mese di ottobre, se non vado errato, anche perché vi è un emendamento abbastanza urgente che è quello relativo all'estensione da sette a dieci anni dei contributi per l'esportazione dell'articolo 11 della "268".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Per quanto riguarda il provvedimento richiamato dal collega Corda credo che non ci siano problemi perché è una correzione di carattere materiale di un errore fatto in sede di redazione del bilancio. Per quanto riguarda il provvedimento richiamato in Aula dall'onorevole Barranu, poiché c'è la proposta di un emendamento del quale non conosciamo esattamente la portata finanziaria, io credo che debba essere portato all'attenzione della Commissione bilancio, perché è un emendamento di notevole portata. Io mi permetto di suggerire alla Giunta, pur comprendendo l'urgenza estrema di questo provvedimento, di verificare e di concordare con la Commissione tutti i riflessi finanziari e di farlo la prossima seduta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (D.C.). Perché venga messa in discussione al più presto, sulla base della richiesta formulata l'altro giorno, la mozione sulle dichiarazioni rilasciate a suo tempo dal ministro De Lorenzo a norma di Regolamento, nonché l'interpellanza a cui abbiamo fatto riferimento l'ultima volta, relativa alla situazione del comparto minerario, alla luce delle trattative in atto e della situazione che si è verificata oggi, anche per alcune prese di posizione che sono in contrasto con le posizioni sindacali e politiche di tutto il Sulcis-Iglesiente. Chiedo inoltre l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 202.
PRESIDENTE. Onorevole Oppi, per quanto riguarda i primi due argomenti la richiesta di discussione è stata già portata all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo. Per quanto riguarda invece il disegno di legge numero 202 se non ci sono osservazioni possiamo iscriverlo all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale.
Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.
DEIANA (D.C). Signor Presidente, per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno del testo unificato già licenziato dalla Commissione dei progetti di legge in materia di agricoltura biologica.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.
RUGGERI (P.D.S.). Io voglio ricordare l'urgenza dell'approvazione dei programmi numero 30 e 35, perché è prevista una modifica con un emendamento per l'estensione di un contributo in conto occupazione. Il ritardo nell'approvazione di questi provvedimenti comporta, già nei prossimi giorni, difficoltà per un verso all'approvazione della cassa integrazione, perché c'è un accordo firmato l'8 dicembre in cui è prevista l'utilizzazione di questi fondi per investimenti da collegare alla richiesta di cassa integrazione.
I lavoratori di molte fabbriche hanno accettato sacrifici immensi sul piano salariale, sul piano della rinuncia a una serie di diritti acquisiti per far sopravvivere una serie di aziende. Ogni ulteriore ritardo vanifica il sacrificio dei lavoratori e mette in discussione almeno duemila posti di lavoro, perché questa è la quantità dei posti di lavoro messi in discussione in Sardegna, non solo nel cagliaritano, quindi se non approviamo questo provvedimento si aprirebbe un fronte interno di lotte con problemi che abbiamo stasera vissuto con i minatori del Sulcis.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i lavori del Consiglio sono programmati dalla Conferenza dei Capigruppo. Quando c'è un accordo generale è anche possibile inserire altri argomenti, ma mi pare che non ci sia un accordo su tutti questi punti. L'unico per il quale sussiste accordo unanime è la proposta di legge numero 385.
Se non vi sono opposizioni possiamo esaminare questo provvedimento. Sulle altre richieste deciderà la Conferenza dei Capigruppo.
Discussione e approvazione della proposta di legge Corda - Usai Sandro - Ladu Leonardo - Mannoni: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 al fine dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23 (Provvidenze diverse a favore dell'industria ed altre iniziative)" (385)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 385.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.
SELIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
In applicazione degli articoli 2, comma 2 e 4 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio annuale della Regione per l'anno 1993:
SPESA
In diminuzione
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria)
Lire 2.500.000.000
Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria
In aumento
Cap. 09045-01 - Contributi straordinari a favore delle cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e delle cooperative di produzione e trasformazione del settore tessile (art. 64, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 48, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, L.R. 29 dicembre 1992, n. 23)
Lire 2.500.000.000.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 385. Coloro i quali sono favorevoli alla proposta di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari alla proposta di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 73, corrispondente al nome del consigliere Soro.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Soro.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRENTI
Rispondono sì i consiglieri: Tidu - Zucca - Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Ferrari - Giagu - Lombardo - Lorettu - Manca - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Orazio - Mereu Salvatore - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onnis - Oppi - Pau - Pes - Planetta - Porcu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Scano - Selis - Serra Antonio - Serra Pintus - Serri.
Si sono astenuti: il Vicepresidente Serrenti - Urraci.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 46
astenuti 2
maggioranza 24
favorevoli 46
(Il Consiglio approva).
Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.
La seduta è tolta alle ore 21 e 54.
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