Seduta n.330 del 30/09/1998
CCCXXX SEDUTA
(Pomeridiana)
Mercoledì 30 settembre 1998
Presidenza del Vicepresidente MILIA
indi
del Presidente SELIS
La seduta è aperta alle ore 17 e 15.
FRAU, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 settembre 1998 (326), che è approvato.
Discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge Masala - Locci - Usai Edoardo - Frau: "Organizzazione dell'Amministrazione regionale. Revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" (22) e del disegno di legge: "Razionalizzazione del sistema organizzativo e revisione della disciplina in materia di personale regionale" (101)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge numero 22 e del disegno di legge numero 101. Il passaggio all'esame degli articoli è stato votato nella precedente seduta. Si dia lettura del titolo.
FRAU, Segretario f.f.:
TITOLO
Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Visto che ancora non siamo neanche in numero legale, ma quasi illegale, direi, perché siamo veramente pochi, chiederei una sospensione, valuti lei di quanto.
PRESIDENTE. Nulla in contrario da parte del Presidente di sospendere per dieci minuti, non credo che ci sia nessuna riunione in corso né delle Commissioni, né di altro genere. Abbiamo iniziato alle 17 proprio per permettere a tutti i consiglieri di essere presenti.
MONTIS (R.C.-Progr.). Si può andare benissimo avanti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cucca. Ne ha facoltà.
CUCCA (Progr. Fed.). Avevo chiesto la parola prima di iniziare i lavori, per denunciare ancora una volta che l'Ufficio di Presidenza è bene che si organizzi per quanto riguarda i lavori dell'Aula, perché non è né giusto, né corretto che i consiglieri debbano sostituire i ben 5 Segretari.
Sulla sospensione direi che sarebbe opportuno andare avanti, ma se è proprio necessario dieci minuti concediamoli perché è un articolato piuttosto... se no dieci minuti si possono concedere.
PRESIDENTE. Onorevole Biancareddu concediamo dieci minuti. I lavori riprenderanno alle ore 17 e 30.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 19, viene ripresa alle ore 17 e 34.)
Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge Masala - Locci - Usai Edoardo - Frau: "Organizzazione dell'Amministrazione regionale. Revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" (22) e del disegno di legge: "Razionalizzazione del sistema organizzativo e revisione della disciplina in materia di personale regionale" (101)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori, mi pare che siamo ancora sprovvisti di Segretari. Onorevole Frau devo appellarmi alla sua consueta gentilezza.
Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
FRAU, Segretario f.f.:
TITOLO IPRINCIPI E NORME GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, di seguito denominate "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale da essa dipendente.
2. La presente legge disciplina altresì il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici regionali non aventi natura economica, di seguito denominati "enti", e i rapporti di lavoro del personale da essi dipendente
3. Sono tuttavia escluse dall'applicazione della presente legge le categorie di personale dipendente dall'Amministrazione e dagli enti i cui rapporti di lavoro sono già regolati da contratti collettivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
PIRAS, Segretario:
Art. 2
Fonti
1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni statutarie e regolamentari e atti di organizzazione.
2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
c) gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;
f) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
g) la garanzia della libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, di seguito denominati "dipendenti", è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
4. Eventuali leggi regionali che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge non disponga espressamente in senso contrario al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
5. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'articolo 34, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
6. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel Titolo VI e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Gli atti di organizzazione di carattere generale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e non possono acquistare efficacia prima della loro pubblicazione.
PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma non è presente la Giunta. Ho visto l'assessore Fadda. Possiamo procedere.
PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi parziali numero 6 e 28. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 6 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. L'emendamento numero 6 praticamente riscrive il testo del comma 1 dell'articolo 2 sulla base della riscrittura che del medesimo ha fatto il decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 80, che riscrive il medesimo articolo del decreto legislativo 29 del 1993.
Il testo della Commissione riprende alla lettera il testo del 29 del '93. C'è una riscrittura che è legata all'esigenza di riportare il medesimo, così come è stato riscritto, riproposto e riformulato, come ho già detto, dal decreto legislativo numero 80.
Si tratta semplicemente di individuare concetti e principi che già sono espressi successivamente nel testo, e che, dal momento che si tratta di un articolo che analizza i principi generali e le fonti, ritenevo di dover opportunamente indicare insieme e contemporaneamente all'inizio di questo articolo. Quindi si tratta semplicemente di una riscrittura dell'articolo.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 28 ha facoltà di illustrarlo.
BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, con l'ultima stesura il testo dell'articolo è stato in buona parte adeguato all'articolo 2 del decreto legislativo numero 80 del 31 marzo 1998, facendo eccezione per la formulazione del primo comma, assai più sintetica di quella nazionale, e per i contenuti e il significato del secondo comma.
Per il 1° comma c'è una parziale spiegazione del fatto che la seconda parte del corrispondente comma dell'articolo 2 del decreto 80, è già contenuto in linea di massima nel successivo articolo 4 dello stesso disegno di legge 101. Difficilmente giustificabile invece è l'anomalia costituita dal 2° comma, non più previsto dalle norme nazionali e retaggio, comunque si vogliano porre le cose, del concetto superato della riserva di legge su alcune materie.
Fa meraviglia che ancora, anche alla luce della normativa nazionale, si voglia dare alla riserva di legge una valenza di attualità, soprattutto in una legge di riforma, riserva di legge che è ancora retaggio di una normativa dirigistica e statalista, mentre tutte le norme nazionali tendono a lasciare alla legge solo le norme di principio e a lasciare la libera contrattazione tra le parti tutto quello che... il rimanente.
Si propone quindi un'integrazione del comma 1° e la soppressione del comma 2°, sia per motivi di maggiore omogeneità giuridica, sia per evitare(?) che l'analitica elencazione di diverse materie con accentuazione della titolarità della legge su di esse possa determinare in maniera più o meno esplicita una riserva di legge di fatto, che non sarebbe coerente con il principio dell'ampia delegificazione su cui poggia in gran parte la riforma della pubblica amministrazione nel nostro paese.
Questo è il primo di una serie di emendamenti su cui, a quanto si vocifera, la Commissione ha dato parere negativo, nonostante siano stati suggeriti dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., evidentemente questa maggioranza si serve delle organizzazioni sindacali solo in campagna elettorale e li usa come serbatoio elettorale, mentre non tiene conto delle osservazioni che tali sindacati hanno fatto da circa tre anni, e la riprova è il voto negativo della Commissione avvenuto poc'anzi.
Chiedo fin da ora il voto segreto sull'emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Il relatore esprime a nome della Commissione parere negativo sull'emendamento, ma siccome è buona prassi di correttezza motivare il perché, faccio rilevare come una lettura puntuale e completa dell'articolo 2 dimostra come tutto quanto è contenuto nei due emendamenti proposti è recepito in forma e in successione diversa, e intendo richiamare in modo particolare la lettura del comma 2 dell'articolo quando si afferma "in particolare sono regolate dalla legge, ovvero sulla base della legge e nell'ambito dei principi da essa stessa posti con atti normativi o amministrativi le seguenti materie", non fa altro che puntualizzare quanto nei due emendamenti si vorrebbe puntualizzare, è già puntualizzato nel testo della legge, che giustamente specifica anche i campi in cui si applicano le leggi e i principi da esse contenuti.
Per questo motivo non si ritiene di dover stravolgere il testo così come la Commissione l'ha licenziato, e si conferma quindi il parere negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta naturalmente non può che essere favorevole sull'emendamento presentato dalla Giunta e dal momento che l'altro è sostanzialmente identico non può che essere favorevole anche per il seguente.
A parte la soppressione del comma 2°, cioè della seconda parte dell'emendamento numero 28 perché di fatto produce degli effetti che non sono rilevanti, quindi ritengo che l'emendamento numero 6 riprenda concetti e contenuti, come dicevo prima, che sono presenti ampiamente in tutto l'articolato e che si è ritenuto di dover registrare in introduzione di comma, in introduzione di articolo proprio per fare un riassunto organico di tutte le competenze che l'amministrazione e gli enti regolano secondo disposizioni legislative, ovvero sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi e quando si individuano gli uffici di maggiore rilevanza i modi di conferimento e la titolarità dei medesimi, una dichiarazione di principio che credo possa essere accolta dall'Aula.
Quindi esprimo parere favorevole sull'emendamento numero 6 e parere favorevole parziale sul "28", limitatamente alla prima parte dell'emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, dell'emendamento numero 28 perché l'emendamento numero 6 mi sembra anche sbagliato tecnicamente perché sostituisce il 1° comma, incorporando parte dei concetti espressi dal 2° comma e non prevede la soppressione del 2° comma per cui si avrebbe una ripetizione inutile di determinati concetti.
Mi dichiaro contrario anche all'emendamento numero 28 perché lo ritengo estremamente pericoloso per l'amministrazione, per il funzionamento dell'amministrazione, perché io richiamo l'attenzione di questa Assemblea sui contenuti del 2° comma dell'articolo 2.
Mi chiedo se i valori come la garanzia di libertà di insegnamento o l'autonomia professionale possono essere sottoposti a contrattazione, se può essere sottoposto a contrattazione i ruoli e le dotazioni organiche complessive, mi sembra che sia le questioni di funzionalità dell'amministrazione, sia il rispetto dei diritti dei dipendenti abbiano bisogno di garanzie legislative, per cui mi sembra che il testo approvato dalla Commissione sia un testo che garantisce l'efficienza dell'amministrazione e il rispetto dei diritti fondamentali nell'espletamento del servizio da parte dei dipendenti.
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, chiedo all'assessore Loddo se ritiene l'emendamento numero 28 assorbente rispetto al suo emendamento numero 6, diversamente devo far votare per parti.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io ho già detto che non è assorbente perché almeno la seconda parte dell'emendamento numero 28, laddove si parla della soppressione del comma 2 non è condivisibile, quindi è condivisa soltanto la prima parte che riprende praticamente alla lettera l'emendamento numero 6, non la seconda parte dell'emendamento numero 28.
PRESIDENTE. Votiamo quindi, se ci sono obiezioni chiaramente potete esternarle, l'emendamento numero 6. Ha domandato di parlare il consigliere Ghirra. Ne ha facoltà.
GHIRRA (Progr. Fed.). Prevede la votazione elettronica?
PRESIDENTE. E` stato chiesto lo scrutinio segreto dal consigliere Biancareddu sull'emendamento numero 28.
Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Passiamo ora allo scrutinio segreto dell'emendamento numero 28.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 57
Votanti 57
Maggioranza 29
Favorevoli 23
Contrari 34
Il Consiglio non approva.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FEDERICI - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PITTALIS - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - ZUCCA.)
Siamo in fase di votazione dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
PIRAS, Segretario:
Art. 3
Potere di organizzazione
1. L'Amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.
2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato l'emendamento numero 29 aggiuntivo Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu.
BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, l'emendamento intende richiamare al 3° comma le verifiche sugli atti organizzativi, sempre in coerenza con l'articolo 4 e il citato decreto legislativo numero 80 e ai fini della rispondenza dei principi di organizzazione individuati nel successivo articolo 4.
Il 4° comma invece intende sottolineare l'importanza delle nuove norme in materia di sistemi informativi: archiviazione e informatica e gestione banche dati, introdotte dallo specifico decreto legislativo numero 39 del '93 e prevederne esplicitamente l'utilizzo, questo è il senso dell'emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Non lo accoglie per lo stesso motivo già evidenziato per quanto riguarda gli emendamenti precedenti, in quanto il contenuto di questo emendamento ricalca perfettamente degli aspetti che sono stati considerati in altra posizione nell'ambito del testo presentato alla Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (GDR e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta pur ritenendo che soprattutto il comma 4 aggiuntivo possa essere utilmente utilizzato all'interno dell'amministrazione regionale, si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 3 e sull'emendamento numero 29. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Volevo chiedere al relatore se cortesemente mi indica in quale parte della legge sono specificate le cose che a suo parere sto ripetendo con l'emendamento.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore. MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Articolo 10, pagina 12 del testo: "Valutare la funzionalità degli uffici e l'amministrazione degli enti, efficacia, efficienza, economicità nella gestione delle risorse attribuite a dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da esse adottate e criteri indicati nell'articolo 4, fornendo elementi utili per l'eventuale adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Apprezzo l'intervento del collega, ma mi sembrano materie affini ma non specificate nella stessa maniera, quindi ritengo opportuno mantenere l'emendamento. Quindi se nel merito si condivide non guasterebbe certo la legge che ad abundantiam fosse ripetuto anche nell'articolo 3. Chiedo il voto segreto.
PRESIDENTE. Su che cosa? Sull'articolo o sull'emendamento?
BIANCAREDDU (F.I.). Sull'emendamento e sull'articolo.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 3..
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 56
Votanti 56
Maggioranza 29
Favorevoli 42
Contrari 14
Il Consiglio approva.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PITTALIS - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro.)
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 29 aggiuntivo.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 52
Votanti 52
Maggioranza 27
Favorevoli 20
Contrari 32
(Il Consiglio non approva)
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIORDO - GRANARA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MONTIS - OBINO - OPPIA - PIRAS - PITTALIS - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro.)
Si dia lettura dell'articolo 4.
PIRAS, Segretario:
Art. 4
Criteri di organizzazione
1. L'Amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri:
a) collaborazione e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
b) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
c) articolazione delle strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
d) determinazione, per ciascun tipo di procedimento, dell'unità organizzativa e del funzionario responsabile del procedimento;
e) chiarezza e trasparenza nella gestione amministrativa e pubblicità degli atti e dei procedimenti, salvi i limiti di riservatezza e di segretezza posti dall'ordinamento;
f) collegamento ed integrazione delle attività delle strutture, attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informativi automatizzati, al fine di migliorare la qualità, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
g) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
PIRAS, Segretario:
Art. 5
Rapporti sindacali
1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali.
2. L'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:
a) attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 7 comma 2;
b) provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 15;
c) attuazione dei processi di mobilità, con le modalità definite ai sensi dell'articolo 38;
d) provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 39;
e) determinazioni dirigenziali sull'attribuzione dei trattamenti economici accessori, ai sensi degli articoli 24 comma 1 lettera h) e 25 comma 1 lettera d);
f) definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, ai sensi dell'articolo 48;
g) fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'articolo 54 comma 2.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 2 e negli altri casi previsti dai contratti collettivi l'Amministrazione e gli enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle materie di cui al comma 2, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità delle amministrazioni nelle stesse materie. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni.
PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato l'emendamento numero 30, sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu.
BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, l'emendamento intende correggere un'impostazione limitativa rispetto al ruolo delle organizzazioni sindacali, recependo anche in questo caso l'ultima stesura concordata a livello nazionale.
Sono necessarie perciò sia le integrazioni del primo comma, che definisce in modo inequivocabile l'ambito dei rapporti dei sindacati, sia la soppressione dei commi due e tre, i quali oltre che riferirsi a precedenti stesure di norme nazionali, risultano in contraddizione con il riconoscimento non vincolato che si propone di affermare al primo comma, che viene sancito dal decreto legislativo numero 80. Anche qua misteriosamente si tende a sminuire il ruolo delle organizzazioni sindacali, quando invece dovrebbero essere, anche in termini politici, il baluardo di chi ha proposto questo testo della Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Non si accoglie con motivazioni sempre analoghe, in quanto il comma primo della stesura del testo, come esitato dalla Commissione, dice chiaramente come i contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione.
Nel comma secondo viene precisato come, per quanto riguarda gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro, l'amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali. Segue un dettagliato elenco di tutte le situazioni in cui c'è l'impegno da parte dell'amministrazione e degli enti nei rapporti sindacali di attuare quanto è scritto.
Cioè, è un testo senz'altro più garantista di una enunciazione generica.
Il primo comma ci dice, altresì, che nulla toglie che nella futura contrattazione sindacale questi istituti di partecipazione possano essere variati e modificati. In questo momento la situazione riflette l'esistente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (Gruppo Misto), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta ritiene che i commi due e tre siano di fatto compresi nel comma uno, perché laddove si dice che i contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione ai rappresentanti sindacali, nel comma secondo si dice che l'Amministrazione informa, nei casi e nei modi previsti dai contratti collettivi regionali, cioè quanto già detto prima. Nel comma tre si dice: "Negli altri casi previsti dai contratti collettivi dell'amministrazione e degli enti", cioè di fatto i commi due e tre non sono altro che delle esplicitazioni del comma primo, quindi diventano pleonastici rispetto al comma primo.
Peraltro l'emendamento ha anche il vantaggio di semplificare tutto il discorso, perché riportando anche gli atti interni di organizzazione al comma primo evita, come rilevava il collega Macciotta, il richiamo dei riferimenti agli atti interni di organizzazione all'interno del comma secondo.
Quindi, la Giunta ritiene che potrebbe essere un emendamento accettabile, comunque si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, come consigliere di opposizione sono molto confortato dai pareri che sta esprimendo l'onorevole Loddo in rappresentanza della Giunta, perché ritengo quindi di avere operato correttamente come consigliere di opposizione, contribuendo all'approvazione del testo che oggi arriva in aula.
Quando nei giorni scorsi ho affermato che i problemi e i lavori della Commissione, il ritardo per il fatto che pervenga in Consiglio soltanto nel settembre 1998, sono imputabili alla Giunta, credo adesso non possa essere assolutamente smentito. Perché la Giunta anche in Aula, anziché appoggiare il lavoro che hanno fatto i commissari di maggioranza in Commissione, unitamente ai commissari della minoranza, fa invece un attacco frontale al testo elaborato dalla Commissione.
Io ritengo che in effetti questo significhi, considerata anche la votazione che è avvenuta sull'emendamento 6 della Giunta, che l'onorevole Loddo in questo momento non rappresenti la maggioranza consiliare, e che la Giunta debba trarre le conseguenze dei voti che fino a questo momento l'Assemblea ha espresso.
Nonostante l'appoggio di un Gruppo di minoranza la Giunta si trova in netta minoranza in questo Consiglio.
Quindi, poiché su un provvedimento di questa rilevanza non è ammissibile che la Giunta non goda di una maggioranza e sia anzi in contrasto con la stessa maggioranza consiliare che l'ha espressa, invito il collega Loddo, il Presidente della Giunta ove fosse presente, e comunque gli altri Assessori a trarne le dovute conseguenze.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Intervengo in discussione questa volta perché penso che per quanto è successo precedentemente su questi articoli si tratti, per molti versi, di questioni formali che hanno certamente anche il loro peso, ma possono anche rappresentare l'espressione di una accettabile disparità di opinioni sul modo di presentare i concetti elaborati in un modo o nell'altro.
Quindi non ritengo - parlo a titolo personale, ovviamente, non da relatore - che si possano e si debbano trarre da questa disparità di vedute delle conseguenze di altro ordine.
Per quanto riguarda, ancora, la sostanza della discussione che stiamo facendo, vorrei richiamare come la dizione del comma 2, che per questo non ritengo affatto superfluo, dica che l'amministrazione e gli enti informano le organizzazioni sindacali, secondo quanto i contratti collettivi disciplinano in questo momento e disciplineranno in futuro, ma fa un'affermazione importante, dice che comunque le informano con atto spontaneo, quindi, nelle seguenti situazioni che vengono elencate puntualmente. Così come puntualmente vengono indicate, a prescindere dalle indicazioni che possono scaturire dai contratti collettivi, situazioni in cui su domanda l'amministrazione e gli enti sono disponibili per un esame congiunto delle materie che vengono ugualmente e puntualmente indicate.
Questa mi sembra che sia una valutazione che porta a considerare questo articolo, nonostante tutte le obiezioni, come un articolo più garantista di quanto lo si voglia far passare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.
MARTEDDU (Popolari). Presidente, colleghi non voglio rubare tempo ai lavori dell'Aula, ma forse è il caso di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza dell'argomento che è in discussione con l'articolo 5.
Sostanzialmente si stanno scontrando due visioni importanti e fondamentali che sono alla base, poi, del provvedimento qui in discussione, cioè i rapporti tra la pubblica amministrazione e il sindacato.
E` chiaro che nel provvedimento viene in qualche modo cancellato un sistema che c'è fino ai nostri giorni dei rapporti sindacali che naturalmente erano sempre improntati alla correttezza, ma che erano inadeguati, e si sono dimostrati assolutamente inadeguati rispetto alle esigenze attuali dell'amministrazione.
Io leggo nell'emendamento 30, fino a Biancareddu, Giordo, Amadu, Casu e Lombardo, un'inversione di tendenza a trecentottanta gradi rispetto all'impostazione della norma.
Quello che mi sorprende, tra l'altro, rispetto ai firmatari, è che intendono riproporre, reintrodurre all'interno della normativa regionale dei concetti che sono quanto di più antiquato sia oggi pensabile nei rapporti sindacali, perché il comma 3 che intendono sopprimere con l'emendamento 30 (io presumo che i firmatari abbiamo firmato questo emendamento non a cuor leggero), dice che è garantita comunque l'autonomia di valutazione e di decisione delle singole parti contraenti, che al fine di una certa procedura l'Amministrazione mantiene la sua totale autonomia, come è giusto che sia nell'organizzazione dei servizi e degli uffici e nell'organizzazione del lavoro regionale, così come i sindacati mantengono la loro autonomia di giudizio. Però, in un rapporto moderno, in un rapporto efficiente e moderno, che è l'obiettivo che ci proponiamo con questa legge, l'autonomia dell'amministrazione, come risulta dalla proposta che è all'ordine del giorno del Consiglio, deve essere chiara e deve essere certificata.
Mi sorprendono francamente due cose: che una proposta di questo genere, la soppressione dei commi 2 e 3 e la modifica del comma 1, venga da esponenti di Forza Italia, mi sorprende molto questo, e mi sorprende francamente anche la dichiarazione di remissione all'Aula da parte della Giunta, quando ritengo che noi, la maggioranza, e anche la parte politica che rappresento, con grande sacrificio, devo dire, e anche con grande spirito e consapevolezza di quello che stiamo facendo nei rapporti con le organizzazioni sindacali, e con le organizzazioni sindacali rappresentanti delle categorie dell'Amministrazione regionale, noi stiamo facendo questa scelta con grande responsabilità, mi sorprende che altri facciano altre scelte.
Io invece mi sarei aspettato, come d'altronde è avvenuto in Commissione, che su questo tema ci fosse non solo una comune visione del Consiglio regionale, ma mi sarei aspettato anche che da parte dei firmatari dell'emendamento numero 30 ci fosse una visione molto più avanzata, come tra l'altro registrato ad altri livelli e a livello nazionale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Due brevi osservazioni, Presidente. Penso che nessuno possa accusare il Gruppo di Forza Italia di avere alcun rapporto strutturale con le organizzazioni sindacali, o perlomeno con quelle più rappresentative su scala nazionale o anche in ambito regionale, eppure l'emendamento che è stato proposto dai consiglieri regionali di Forza Italia, che ha l'onorevole Biancareddu come primo firmatario, con il contributo del collega Tore Amadu, tende a recepire pedissequamente la disposizione che è contenuta all'articolo 10 del decreto legislativo numero 29 del 1993, il quale testualmente recita: "I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. Quindi, mi pare che l'emendamento Biancareddu e più altro non faccia che riprodurre testualmente ciò che già si dice nell'ambito del decreto legislativo numero 29.
Quindi non trovo niente di scandaloso, e qui ci sarebbe molto da dire probabilmente anche sui rapporti tra il mondo sindacale e il mondo dei partiti, se vogliamo cogliere anche questa occasione. Noi non li utilizziamo certamente come appendice all'occorrenza, ma riteniamo che sulla materia debba avere ingresso per un corretto rapporto la rappresentanza sindacale e non semplicemente con funzione informativa, come appunto disciplinato dall'articolo 5.
Ribadisco, lo dice un esponente di Forza Italia, che con il mondo sindacale non ha quei legami strutturali che legano i partiti della maggioranza.
Ma c'è anche una seconda riflessione che voglio sottoporre ai colleghi dell'Assemblea e soprattutto all'assessore Loddo, perché io voglio capire se gli emendamenti presentati dalla Giunta, e per essa dall'assessore Loddo, sono condivisi dalla Giunta e quindi dalla sua maggioranza, oppure sono emendamenti del consigliere Loddo. E' un problema politico di non poco rilievo, perché se gli emendamenti della Giunta regionale vengono sostenuti con il voto di tre consiglieri regionali, mi pare che o l'assessore Loddo non ha la fiducia della sua maggioranza, o vuol dire che la stessa Giunta regionale su questo provvedimento allora ha sbagliato tutto.
Allora, il problema diventa politico; non è solo un problema di un emendamento o di un articolo approvato o bocciato, ma è un problema molto più grave sul piano politico, lo ribadiamo, e invitiamo l'assessore Loddo a chiarire la sua posizione. Su questo mi pare di concordare pienamente con le osservazioni del collega Bonesu, che altrimenti l'assessore Loddo, il Presidente e forse anche l'intera Giunta su un provvedimento di questa natura dovrebbero trarre le dovute conclusioni.
Questa è stata sbandierata come "la madre delle riforme": a fine legislatura è la prima incisiva riforma che si fa in questa Regione, e su questa riforma però registriamo che la Giunta regionale sistematicamente cade sotto i colpi della sua stessa maggioranza.
Questo è un problema politico che non possiamo assolutamente sottovalutare; è un problema politico di cui la Giunta e il rappresentante del Giunta regionale deve farsi carico.
Non possiamo continuare la discussione di questa riforma senza avere chiarito, e lo ribadisco assessore Loddo, lo chiarisca all'Aula, se gli emendamenti che portano la firma della Giunta, e per essa dell'Assessore alla riforma e al personale, sono emendamenti suoi personali o sono emendamenti della Giunta, perché in questo secondo caso lei dovrebbe trarne le dovute conclusioni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Gli emendamenti presentati portano a titolo "Presentatori: Giunta regionale", quindi finché niente dimostra il contrario questa mi pare sia l'unica affermazione possibile.
Sono emendamenti della Giunta. La Giunta infatti ha autorizzato l'Assessore competente, come solitamente avviene in questi casi, a presentare emendamenti. Se poi vi sono problemi all'interno della maggioranza, questi problemi li risolve la maggioranza al proprio interno.
D'altro canto, consigliere Bonesu, non è né la prima, né credo sarà l'ultima volta, che un emendamento presentato dalla Giunta viene bocciato dall'Aula. Credo che sia successo più di una volta anche durante questa legislatura, anzi non è che lo credo, è accaduto più di una volta, spesso e sovente anche durante questa legislatura, e da questo mi pare che non sia sortita nessuna catastrofe naturale, nessuna catastrofe ecologica. Quindi credo che si possa andare avanti e proseguire il discorso con assoluta tranquillità e serenità, continuando nell'azione che abbiamo iniziato.
Per quanto riguarda la fattispecie, io mi sono rimesso all'Aula perché ritengo - come peraltro è stato già rilevato in sede di dibattito - che il testo presentato riprenda alla lettera il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 80, che riformula integralmente la 29 del 1993.
Io non capisco per quali ragioni, se a livello nazionale si è arrivati ad una definizione della partecipazione sindacale in termini così ristretti, in termini così sintetici, anche noi non possiamo arrivare alla stessa formulazione ristretta e sintetica.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Solo per far notare, politicamente forse sarà una cosa di poca importanza, però è vero che quest'Aula più volte ha bocciato emendamenti della Giunta, ma lo ha fatto con votazioni a scrutinio segreto e con il cosiddetto ricorso ai franchi tiratori.
Qui siamo in presenza, invece, e mi pare sia acclarato, con una posizione della Giunta da una parte e l'intera maggioranza che fa esattamente il contrario, diversamente da questa Giunta.
Credo sia un aspetto un tantino differente da quello che l'assessore Loddo prospettava. Non siamo in presenza di votazioni che hanno significato politico diverso, cioè quello di opposizioni che votano in un certo modo e vengono sostenute da alcuni scontenti della maggioranza, qui siamo in presenza invece di uno scontro non oserei dire frontale, ma evidente tra l'intera maggioranza consiliare e la sua rappresentanza seduta sui banchi del Governo regionale.
Questo ha un significato politico sicuramente diverso da tutti gli eventi che hanno visto questa Giunta e quelle precedenti soccombere sotto il voto, ripeto, degli scrutini segreti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.
BALLERO (F.D.S. - Progr. Sard.). Presidente, io credo che dobbiamo esaminare questo disegno di legge, per la rilevanza che ha, cercando di espungere tutti i ricorsi alle polemiche e ai fatti che possono far venire meno quello spirito di collaborazione che ha caratterizzato in due anni e mezzo il lavoro della Commissione.
Questo lo ricordo ai colleghi della Commissione, agli altri colleghi del Consiglio, perché l'avvio di questo lavoro è avvenuto quando io presiedevo la Commissione.
Ebbene devo riconoscere, lo ricordavano anche altri, che in quel momento, e credo poi sino alla fine, ci sia stato uno spirito di collaborazione totale, senza distinzioni e contrapposizioni tra maggioranza e opposizioni, tant'è vero che il relatore della legge era stato ed è - sinché non ha avuto problemi di salute - l'onorevole Masala.
Detto questo, io auspico che non si ricorra ad emendamenti a scrutinio segreto, a fatti che snaturano un provvedimento che ha nella sua interezza l'esigenza di non essere snaturato, perché i riflessi di una norma che viene introdotta inopinatamente possono essere tali da sconvolgere un assetto che si determina.
Voglio ricordare che in Commissione a quell'epoca avevamo anche ipotizzato, e c'era l'unanimità in quel momento, poi le cose ovviamente sono cambiate, di approvare il disegno di legge in sede redigente, cioè per poter fare una valutazione degli emendamenti con la cognizione che deriva dalla conoscenza del testo, dei rapporti con il resto della legislazione sull'organizzazione dell'Amministrazione e quant'altro.
Io ricordo che la Commissione ha iniziato questo lavoro facendo delle giornate di studio e di approfondimento, senza le quali credo sarebbe stato difficile portare avanti il lavoro, così come è stato portato avanti.
Detto questo, io credo che la dichiarazione correttamente fatta dall'Assessore Loddo di rimettersi all'Aula non voglia dire che la Giunta non condivide l'opinione espressa dalla Commissione, tant'è vero che Loddo non ha dato un parere contrario, o un parere favorevole all'emendamento, proprio in quell'ottica di rispetto della posizione della maggioranza si è rimesso all'Aula.
In questa situazione credo che sia corretto non trarre conseguenze che non è opportuno trarre, e riconfermare, come credo vada riconfermata, la bontà del testo elaborato dalla Commissione e vada quindi respinto l'emendamento che è frutto di una richiesta, secondo me, non legittima, non opportuna delle organizzazioni sindacali, che devono correttamente riconoscere il ruolo fondamentale che ad esse spetta nell'ambito però dei provvedimenti e delle attività che sono connesse all'attività sindacale. Le questioni organizzative dell'Amministrazione sono questioni di tipo diverso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto). Intervengo sull'ordine dei lavori per far notare che la votazione sull'emendamento numero 30 va fatta soltanto per quanto riguarda la prima parte, perché i commi due e tre l'Aula li ha già approvati con la votazione precedente, quindi deve essere limitata soltanto al periodo "anche con riferimento agli atti interni di organizzazione e loro riflessi nel rapporto di lavoro" cioè la prima parte dell'emendamento.
Perché sui commi due e tre, avendolo considerato come emendamento aggiuntivo, abbiamo votato l'articolo nella sua interezza.
PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, l'articolo 5 non è stato ancora votato, siamo in sede di discussione. Metto in votazione l'emendamento numero 30.
Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Chiedo la votazione per appello nominale.
PRESIDENTE. Onorevole Biancareddu, chi sono gli otto consiglieri che richiedono la votazione per appello nominale?
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale dell'emendamento numero 30.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (E' estratto il numero 56, corrispondente al nome del consigliere Bruno Montis.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Bruno Montis.
PIRAS, Segretario, procede all'appello:
Rispondono sì i consiglieri: MURGIA - OPPIA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - TUNIS Marco - AMADU - BALLETTO - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - FLORIS - GIORDO - GRANARA - LIPPI - LODDO - LOMBARDO - MILIA.
Rispondono no i consiglieri: MONTIS - OBINO - PIRAS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - USAI Pietro - ZUCCA - BALIA - BALLERO - BERRIA - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FOIS Paolo - GHIRRA - GIAGU - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU.
Si sono astenuti i consiglieri: SANNA NIVOLI - BOERO - CARLONI - FERRARI - FRAU - LIORI - LOCCI.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale dell'emendamento numero 30:
Presenti 61
Votanti 54
Astenuti 7
Maggioranza 28
Favorevoli 17
Contrari 37
(Il Consiglio non approva)
Metto ora in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
PIRAS, Segretario:
Art. 6
Gestione delle risorse umane
1. L'Amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:
a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
b) definiscono criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;
c) curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilità;
d) possono erogare trattamenti economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
2. L'Amministrazione e gli enti curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilità interna ed esterna, ivi compresa la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o società private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o società, da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilità.
3. Per esigenze speciali, per le quali non sia disponibile personale con la specifica competenza professionale, l'Amministrazione e gli enti possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione.
PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato l'emendamento numero 31. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu.
BIANCAREDDU (F.I.). Prima una correzione tecnica; non è il comma 3 che è abrogato ma è il comma 2, e nell'ultima riga, invece che nel comma 4, è nel comma 3, perché originariamente i commi erano 4, poi sono diventati 3 nell'ultima stesura.
L'articolo 6 riguarda la materia che è stata oggetto del protocollo d'intesa del 12.3.97 tra Governo e parti sociali.
In quella sede è stato affermato l'obiettivo della valorizzazione del lavoro pubblico ed è stata riconosciuta la centralità delle politiche di innovazione e qualificazione dei dipendenti ai fini dell'aumento dell'efficienza e della produttività con la previsione di destinare espressamente a queste voci uno stanziamento di almeno l'1% della spesa complessiva per il personale.
L'emendamento del comma 2 pertanto intende riconoscere ed esplicitare la pari dignità di tutti i fattori relativi alla gestione delle risorse umane.
La proposta di abrogazione del comma 3 è determinata dalla considerazione che la materia è trattata nei successivi articoli 37 e 38.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Vorrei anzitutto capire bene, con questa disparità di indicazioni dei commi, qual è il comma abrogato dall'emendamento.
BIANCAREDDU (F.I.). Il comma due.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Siccome c'è un emendamento allo stesso comma che si vuole abrogare nel corso dell'emendamento stesso, vorrei capire prima di esprimere il parere.
BIANCAREDDU (F.I.). Se è possibile correggere oralmente l'emendamento; la dizione è "il comma 2 e 3 sono abrogati".
PRESIDENTE. Consigliere Biancareddu, se non c'è l'accordo sul suo emendamento non posso proporlo all'Aula. Sul comma 2 non ci sono problemi.
BIANCAREDDU (F.I.). Lasciamo l'originaria stesura: "il comma 3 è abrogato".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Vorrei fare notare che c'è una proposta, una variazione al comma 4, che non esiste.
PRESIDENTE. Onorevole Biancareddu, mi perdoni onorevole Macciotta, se il comma 3 è abrogato, la precedente stesura, cioè la stesura originaria del comma 4 non esiste più.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Nelle intenzioni dei presentatori, mi riferisce il collega Biancareddu, si intendeva abrogare sia il secondo che il terzo comma, e laddove recita il testo dell'emendamento 31 nel comma 4, era da intendersi nel comma 3 come ulteriore emendamento, questa volta non soppressivo ma modificativo, o meglio, soppressivo parziale. E allora, se non possibile intervenire con correzioni, e questo lo chiediamo appunto alla Presidenza, nel senso da me ora precisato, lasciamo la stesura così com'è, con la precisazione per quel che riguarda il comma 4 da intendersi comma 3 e chiediamo la votazione per parti dell'emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Pittalis, può ripetere la sua proposta? La legga così come intende riproporla.
PITTALIS (F.I.). Il collega Biancareddu chiedeva, proprio alla luce della nuova stesura del testo che stiamo esaminando, il secondo alinea dell'emendamento, cioè "Il comma 3 è abrogato" era da intendersi il comma 2, ma ricomprendendo anche il comma 3 dell'attuale stesura, così come pervenuta all'Aula.
Se questa correzione non fosse possibile, allora chiediamo che venga mantenuto il testo, così come risulta ed è stato distribuito all'Aula, e semplicemente si corregga il terzo alinea nel punto dove si dice testualmente "nel comma 4..." è da intendersi "nel comma 3", inteso questo come emendamento sostitutivo parziale o soppressivo parziale, e nel qual caso chiediamo la votazione per parti dell'emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Tecnicamente mi sembra un po' pasticciato, perché si chiede contemporaneamente l'abrogazione del comma 3 attuale e poi si porta nel comma 4, che non esiste, una correzione. Allora, se per quel comma 4 l'aula concedesse di intendere comma 3 il pasticcio è uguale, perché uno dei due, o si sopprime il comma 3 o lo si modifica, non si può modificare un comma inesistente, non si può modificare un comma che si abroga. Per cui ritengo a questo punto che l'emendamento possibile potrebbe essere limitato ai primi due periodi, la prima frase e l'abrogazione del comma, e fermiamoci lì.
PRESIDENTE. Lei ha detto che questo emendamento può essere mantenuto per quale parte?
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Direi che l'emendamento su cui si può votare risulta la prima frase sostitutiva di quella del testo, cioè il comma aggiuntivo 1 bis proposto dopo il comma 1, e l'abrogazione del comma 3. Punto e basta. Su questo dovremmo discutere, altro non è possibile. E comunque su questo il parere della commissione è negativo, cioè non l'accoglie, e non l'accoglie sempre motivando perché la pari dignità della formazione, aggiornamento, riqualificazione del personale dal punto di vista professionale mi pare sia espressa chiaramente dalla lettera C) del comma 1 del testo, e la mobilità sia relegata a un livello diverso quando si dice che formazione, aggiornamento e la riqualificazione professionale, che viene curata come impegno all'amministrazione degli enti, anche a sostegno e in attuazione dei processi di mobilità. Poi l'abrogazione del comma 3 la Commissione non la condivide perché deve rientrare anche tra le prerogative, le facoltà dell'Amministrazione, la possibilità di ricorrere anche ad esperti laddove manchino, nell'ambito del personale, quelle specifiche competenze richieste per una determinata materia.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda col relatore per quanto concerne l'espressione tecnica dell'emendamento, perché probabilmente sarebbe stato meglio presentare e formulare questo emendamento anziché nella forma con la quale è stato presentato con tre emendamenti distinti, giacché il primo è un emendamento aggiuntivo, il secondo è parte di un emendamento soppressivo, il terzo è un emendamento sostitutivo parziale, quindi probabilmente dal punto di vista tecnico ci sarebbe voluta una formulazione differente di questi emendamenti.
Per quanto riguarda invece il merito dell'emendamento, concordo anche qui col relatore per quanto riguarda il fatto che l'emendamento aggiuntivo 1 bis, laddove si parla di mobilità di formazione, di aggiornamento e riqualificazione personale come componenti essenziali nella gestione delle risorse umane, è un concetto già previsto all'articolo 6, laddove si dice che l'amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane, curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione personale anche a sostegno in attuazione dei processi di mobilità. E` una riscrittura differente di un concetto che già è espresso. Non concorda con l'abrogazione del comma 2, non è d'accordo ugualmente con la sostituzione proposta al comma 3, di personale con specifica competenza professionale da sostituirsi con personale in servizio, laddove si ritiene che invece quello che sia importante e rilevante sia proprio non il fatto di essere in servizio all'interno dell'amministrazione regionale ma il fatto di possedere le specifiche competenze professionali per le quali si conferiscono incarichi ad esperti. Quindi non concorda con questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Intervengo a sostegno di questo emendamento e in particolare di quella parte dell'emendamento che prevede la soppressione del terzo comma dell'articolo 6, perché per votare a favore a noi di Forza Italia i proponenti debbono spiegare quali siano le esigenze speciali per le quali non sia disponibile personale nell'amministrazione regionale con la specifica competenza professionale.
Qui il rischio, ed io lo pavento soltanto come possibile rischio, è che si dia ingresso a quell'allegra gestione che proprio in una delle ultime finanziarie ci ha proposto l'Assessore al personale, mi pare che allora fosse non l'assessore Loddo ma l'assessore Ballero, con la creazione dei cosiddetti gruppi di studio per riformare l'intero sistema dell'ordinamento regionale. Allora, qui in aula si fece una battaglia per contrastare questa iniziativa e in primo luogo perché si sapeva che l'Assessore e la struttura amministrativa che in ogni Assessorato deve supportare l'azione amministrativa di quell'Assessore, debbono avere quanto meno le competenze, almeno quel minimo di competenze, e mi riferisco soprattutto ai profili professionali, alla dirigenza regionale, ai funzionari, sui quali noi non abbiamo mai espresso critiche, ma, anzi, abbiamo espresso soltanto sostegno per il sistema in cui oggi loro si trovano ad operare, con scarsi strumenti, con strutture assolutamente inadeguate. Tutto ciò rende inefficace l'attività amministrativa, l'azione stessa di governo dell'Amministrazione regionale. Ma abbiamo messo in evidenza che se vi sono risorse da spendere non devono essere spese dall'Assessore di turno per costituire i gruppi di studio che sono finalizzati soltanto ad arricchire la conoscenza dell'Assessore di turno, ad arricchire soltanto la conoscenza dei professori universitari e di qualche altro portaborse, ma che all'Amministrazione non rendono assolutamente nulla, perché nulla hanno reso i gruppi di studio che questa Amministrazione regionale qualche anno fa ha messo su, investendo qualcosa come un paio di miliardi, sottraendoli da capitoli di bilancio dove sicuramente qualche utilità l'avrebbero resa.
Ed allora mi si deve spiegare quali sono le esigenze speciali dell'Amministrazione. L'Amministrazione regionale non deve fare progetti per andare sulla luna, non deve costruire la navicella per andare su Marte! L'Amministrazione regionale deve occuparsi dei compiti della Regione, e allora noi non riusciamo a capire quali siano queste esigenze speciali. Se non è disponibile personale con la specifica competenza professionale, si provveda a fare i concorsi e si assumano queste persone. Si provveda a fare regolari concorsi, ma non si lasci all'arbitrio dell'Assessore di turno di poter reclutare a suo piacimento colleghi universitari, ripeto, portaborse, o qualche "trombato" a qualche lezione da inserire in qualche gruppo di studio per riconoscergli lauta prebenda.
Noi su questo siamo critici, siamo severamente critici, non comprendiamo perché in una legge di riforma della struttura amministrativa regionale venga in questo modo proprio offesa la dirigenza regionale, perché con questo terzo comma si dice che la Regione sarda sostanzialmente non ha le competenze qualificate per assolvere i compiti di istituto.
Quindi mi pare che sia doveroso eliminare questo terzo comma, eliminarlo anche secondo un orientamento che già questo Consiglio ha espresso, bocciando per ben due volte la creazione di gruppi di lavoro, di gruppi di studio che non fossero in qualche modo collegati con le strutture regionali.
Io immagino l'interesse di qualche Assessore sul problema perché questo terzo comma si preoccupa di disciplinare soprattutto un aspetto, il compenso della collaborazione, che sappiamo che cosa spesso vuol dire in termini clientelari, soprattutto nell'approssimarsi di scadenze elettorali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, mi sembra che qua vi sia un grossolano equivoco, perché il terzo comma dell'articolo 6 tende proprio ad evitare i pericoli che giustamente paventava l'onorevole Pittalis, e cioè, leggiamolo al contrario, in controluce: significa che normalmente tutte le attività dell'Amministrazione regionale sono svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, che vi possono solo essere esigenze speciali per cui non può provvedere il personale regionale, in quel caso si stipulerà un accordo.
I casi credo che siano ben limitati perché all'interno dell'Amministrazione regionale con quattromila dipendenti credo che il 999 per mille del lavoro possa essere svolto da questo personale, esistono le professionalità adatte. Credo che questo comma sia necessario per esigenze affatto speciali. Faccio una questione: supponiamo che la nostra Regione stabilisca un rapporto di natura commerciale, culturale, eccetera, con la Repubblica del Turkmenistan. E' chiaro che fra il personale regionale non abbiamo uno in grado di tradurre il turkmeno, ed è chiaro che in questi casi dovremmo rivolgerci all'esterno. Per tutte le altre esigenze, per esempio in materia giuridica, la Regione ha centinaia di persone laureate in giurisprudenza, ha un ufficio legale, un ufficio legislativo, per cui non rientra affatto in questo terzo comma e non rientrava neppure il precedente ordinamento, tanto che la costituzione di quelle speciali commissioni fu disposta per legge in deroga alle norme generali sull'ordinamento. Questa è invece una norma di chiusura (?) dell'ordinamento e stabilisce che le esigenze ordinarie vengono soddisfatte dal personale regionale quando vi siano le professionalità, che si può provvedere con altro personale solo quando manchino le professionalità relative. Ma credo proprio che quello del traduttore di turkmeno sia il caso più frequente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.
RANDACCIO (G.D.R.I. e Ind.). Signor Presidente, per confermare l'intervento che mi ha preceduto dell'onorevole Bonesu, e per affermare che noi riteniamo invece che il comma 3 debba rimanere esattamente com'è, perché l'indirizzo di questo comma va, dal nostro punto di vista, esattamente al contrario rispetto a quanto affermato dall'onorevole Pittalis, che evidentemente è preoccupato anche perché ha conoscenza della macchina regionale, di assessori di turno, di prebende, di portaborse, e sicuramente si rende conto di questi pericoli, ma, credo che invece questo comma vada esattamente in senso contrario rispetto a quanto affermato. Si parla chiaramente di esigenze speciali, per le quali non è disponibile personale con la specifica competenza professionale, per cui, in questo caso non si impegna la Regione ad assumere tutto e tutti, come se la macchina regionale dovesse avere competenza e tuttologia in tutti i propri uffici. Noi sappiamo che il personale regionale è un personale estremamente specializzato, estremamente competente, ma affermare che possa essere competente in tutto, io credo che sia un assurdo. Per cui, confermiamo, per quanto ci riguarda, l'importanza di questo comma mantenendolo esattamente nella sua esatta dicitura.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (f.I.). Presidente, colleghi, io credo che invece di parlare di Turkmenistan sia necessario parlare della Regione Sardegna, perché tutti conosciamo qual è e qual è stata la prassi delle varie Giunte e di questa Giunta, sicuramente quasi mai è stato dato un incarico per tradurre il turkmeno, ma sono sempre stati dati incarichi di consulenza ai vari compari e compagni di partito dell'Assessore di turno, quindi, è inutile che ci prendiamo in giro quando tutti sappiamo quale è la realtà. I traduttori di lingue, per le poche esperienze che ha la Regione Sarda all'estero, possono essere pagati ugualmente anche se sopprimiamo l'articolo 3 o il comma tre.
Quindi, il nostro emendamento va inteso come ostacolo a questo malcostume che regna nella Regione Sarda da quarant'anni, non siamo certo contrari al fatto che la Sardegna abbia bisogno, in termini eccezionali, di traduttori, però sappiamo quale è la situazione; ed è questo che noi vogliamo evitare e condannare.
Evidentemente, c'è ancora necessità nelle Giunte e per gli Assessori di turno, soprattutto alla vigilia delle prossime scadenze elettorali, di circondarsi di consulenti ed esperti che, guarda caso, poi sono sempre o compari, o compagni di partito o comunque filogovernativi, perché generalmente queste menti non si trovano mai nelle file dell'opposizione, anche perché evidentemente nelle opposizioni non ci sono pensatori ed esperti, stanno sempre nella maggioranza e questo è un mal costume che noi vogliamo reprimere, perché in coscienza ci sentiamo di reprimere, ed è in questo senso che abbiamo presentato l'emendamento.
PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, per parti, dell'emendamento numero 31.
Metto in votazione il punto 1 bis. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Il comma 3 è abrogato. Metto in votazione il punto 2. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione la definizione "personale con specifica competenza professionale". Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non la approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
PIRAS, Segretario:
Art. 7
Pari opportunità
1. L'Amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:
a) riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti nella formazione degli elenchi per la composizione delle commissioni di concorso;
b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al loro numero.
2. L'Amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
PIRAS, Segretario:
Art. 8
Direzione politica e direzione amministrativa
1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
g) gli altri compiti ed atti indicati dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dalla presente legge.
2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli Assessori e alla Giunta regionale.
3. Ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e all'articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 3 possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative.
5. Le disposizioni di legge o regolamento e le altre disposizioni amministrative previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti, ovvero ai presidenti e ai consigli di amministrazione degli enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui al comma 3 devono intendersi nel senso che la competenza è attribuita ai dirigenti.
6. Sono abrogate le seguenti parti della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1:
a) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 2;
b) le parole "nonché i relativi interventi" nella lettera i) e le lettere q) e t) del comma 1 dell'articolo 4;
c) le parole "curano l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta ed, " e le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'articolo 6.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
PIRAS, Segretario:
Art. 9
Gestione delle risorse
1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori periodicamente, e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:
a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;
b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità.
2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi.
3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale.
4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale preposto al ramo dell'Amministrazione di cui la direzione fa parte sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.
5. Il Presidente, gli Assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
PIRAS, Segretario:
Art. 10
Controllo interno di gestione
1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:
a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo le loro competenze, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta, dagli Assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;
b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione e degli enti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai criteri indicati nell'articolo 4, fornendo anche elementi utili per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;
c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocazione annuale delle risorse.
2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia presso l'Assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica.
3. L'ufficio:
a) stabilisce annualmente, tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dalla Giunta regionale, il piano delle rilevazioni dei costi, delle attività e dei prodotti, individuando le aree e le attività da sottoporre a controllo e gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da rilevare, nonché definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione e degli enti;
b) rileva ed elabora i dati occorrenti per il controllo di gestione; a tal fine l'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere alle direzioni generali, ai servizi e alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti;
c) riferisce periodicamente i risultati dell'attività di controllo ai competenti organi di direzione politica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti delle strutture sottoposte al controllo, affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili;
d) redige entro il 30 aprile di ogni anno un referto di sintesi sui risultati dell'attività di controllo e lo trasmette al Presidente della Giunta, che sottopone il referto alla valutazione della Giunta e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
PIRAS, Segretario:
Art. 11
Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione
1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, che la formula previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta, l'Assessore acquisisce su di essa il parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari è individuato il commissario cui è attribuita la funzione di presidente.
3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:
a) elevata e documentata esperienza professionale nel settore dell'analisi e del controllo di gestione di sistemi organizzativi complessi;
b) ovvero, elevata e documentata competenza scientifica nel medesimo settore, desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attività didattiche o di ricerca nelle Università o in altre istituzioni di alta qualificazione nonché dalle pubblicazioni scientifiche.
4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina.
5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'Amministrazione è regolato da contratto quadriennale di diritto privato non immediatamente rinnovabile ed ha carattere pieno ed esclusivo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
PIRAS, Segretario:
TITOLO IIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA
Art. 12
Strutture organizzative
1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali e servizi.
2. Le direzioni generali sono le strutture organizzative di primo grado dell'Amministrazione e sono sovraordinate ai servizi.
3. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.
4. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative ad uno o più livelli, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento.
5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:
a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.
6. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti.
7. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu per illustrare il suo emendamento.
BIANCAREDDU (F.I.). Credo che il tenore letterale sia abbastanza chiaro; comunque, l'emendamento intende affermare il principio dell'attribuzione motivata e non discrezionale delle responsabilità delle unità organizzative sub - dirigenziali, per garantire a tutti i dipendenti, in possesso dei requisiti necessari, la parità di trattamento con la possibilità di concorrere e di essere, quindi, valutati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà dì parlare il consigliere Macciotta, relatore.
Macciotta (Gruppo Misto), relatore. Il parere del relatore è negativo, anche su questo emendamento, perché non si capisce con lo spirito di questo emendamento se vogliamo cercare di realizzare veramente un'amministrazione moderna, organizzata in indirizzo anche privatistico, dove al dirigente responsabile del nominare i dirigenti di queste articolazioni ulteriori dei servizi viene riconosciuta nell'ambito della sua responsabilità la discrezionalità della selezione di chi preporre a questo, oppure, ci accontentiamo di avere un'amministrazione "1800".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta fa proprie le osservazioni già fatte dal relatore, in quanto ritiene che i criteri per l'attribuzione di queste responsabilità siano definite e regolate da norme generali, e quindi, che non sia opportuno e nemmeno possibile definirle invece tramite accordi contrattuali, e quindi, concorda col relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Semplicemente per fare notare che qui non stiamo parlando di amministrazioni private ma stiamo parlando di amministrazione pubblica, dove ci deve essere la massima trasparenza nelle scelte e il massimo rispetto delle norme e dei principi. Per cui, il dover lasciare anche un briciolo di discrezionalità a chiunque nell'effettuare scelte di qualsivoglia natura, io credo che stiamo facendo ben altro dal rispettare i principi delle istituzioni democratiche e i principi di correttezza nei rapporti con i cittadini, e con i dipendenti della pubblica amministrazione. Credo assolutamente inconcepibile dover procedere in un atteggiamento di questo genere, perché francamente non si comprende, si vogliono introdurre elementi che sono propri di amministrazioni private dove si debbano dare responsabilità precise, ma a persone che rischiano in proprio con i propri soldi, dando invece un atteggiamento di questo genere a chi deve andare ad utilizzare finanziamenti e risorse che non sono proprie, ma sono di tutti, e che deve rispondere proprio di questo e del suo atteggiamento a tutti quanti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, ritengo che il comma sette sia un'esplicazione dell'articolo 3, che effettivamente è un po' la chiave della legge. Cioè, vogliamo fare della Regione un'amministrazione pubblica che però lavori con i criteri privatistici, cioè con il massimo dell'efficienza e senza le bardature burocratiche tradizionali; uno dei principi su cui si regge la responsabilità del dirigente è il potere in capo al dirigente; quindi, è un potere di organizzazione delle unità amministrative inferiori ai servizi. E` chiaro che siccome il dirigente è tenuto a rispondere del risultato, non possiamo dare l'alibi al dirigente di aver nominato una persona ad un particolare ufficio quando questa persona era manifestamente inidonea, perché criteri oggettivi per quanto perfezionati, tutto sommato, poi, finiscono in gran parte nell'essere basati sull'anzianità, e l'anzianità credo che non sia un riscontro di efficienza e di capacità del dipendente, dell'essere adatto a quel compito e dal poter esercitare quella funzione col massimo di capacità.
Per cui, aver rimesso alla capacità discrezionale del dirigente, che ha tutto l'interesse a nominare i dipendenti più idonei e capaci, ci sembra una garanzia degli stessi dipendenti, se vogliamo un'amministrazione basata sui meriti e su quanto realizzato, e non un'amministrazione in cui si va avanti per accozzi di qualche politico o semplicemente per il trascorrere del tempo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, io credo che una discrezionalità come la vorrebbe l'onorevole Macciotta e l'onorevole Bonesu, uno ce la possa avere soltanto in casa propria, perché è lui che porta i soldi a casa, è lui che paga le tasse e con la moglie e con i figli può decidere quello che vuole. Ma la pubblica amministrazione è un'altra cosa! La pubblica amministrazione deve essere ispirata all'efficienza e al buon andamento; noi abbiamo parlato nell'emendamento di valutazione di elementi oggettivi, e quindi la discrezionalità si ha una volta che si valutano gli elementi oggettivi, altrimenti quali sono i parametri? La simpatia, la tessera di partito, non so quali siano gli altri parametri se non si può parlare di elementi oggettivi! La statura, la bellezza, il sesso, non lo so! Quindi, non ho capito questo retaggio ottocentesco di questo emendamento; casomai è l'inverso! Si vogliono mettere dei padroni di casa nella pubblica amministrazione, e non è ammissibile questo, uno in questi termini comanda a casa sua!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.
RANDACCIO (G.D.R.I. e Ind.). Vedo con piacere che il nostro pensiero è molto simile, nuovamente, a quello dell'onorevole Bonesu; credo che l'organizzazione preveda, appunto, scusate se mi ripeto, la responsabilità del dirigente per cui è in capo al dirigente la discrezionalità facendo passare un principio di responsabilità del dirigente in maniera tale che, poi, le decisioni ricadono, giustamente, come responsabilità, sullo stesso dirigente.
Qui rilevo con dispiacere, perché credevo che invece gli emendamenti dell'opposizione fossero molto più innovativi rispetto a quello che mi sembra di rilevare, che questo emendamento vada esattamente in senso contrario perché è ormai risaputo da principi moderni, che l'oggettività non è necessariamente uguale all'efficienza, mentre uno spazio di soggettività purché sia rafforzata dalla responsabilità di chi prende le decisioni dà garanzie sicuramente di migliore efficienza, poi, per quanto riguarda l'oggettività, ad esempio come diceva l'onorevole Biancareddu, il sesso è oggettivo e non soggettivo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Comprendo che vi sono consiglieri regionali che già pensano alle prossime elezioni. Penso a quei consiglieri regionali che oggi militano in partiti che non riescono a raggiungere più dello 0,2 per cento, e che hanno oggi la fortuna e il caso di essere sovra rappresentati anche nel governo regionale.
Ed ecco che vi è tutta questa tendenza a difendere prerogative che sono soltanto arbitrio nella misura in cui si sottolinea la prevalenza del criterio soggettivo dell'assessore rispetto invece a ciò che, in maniera chiara, corretta, nitida viene sottoposto all'attenzione dei colleghi con l'emendamento numero 32. Qui, si fa soltanto riferimento a criteri, a valutazioni di elementi oggettivi, e non soggettivi, che sottintendono sempre anche in buona fede spesso, un margine di valutazione rapportata sempre al volere di chi quella valutazione la deve fare e non di chi deve essere valutato; non vedo niente di scandaloso quando si richieda, per l'attribuzione di tali responsabilità, i criteri per l'attribuzione di tali responsabilità, la comparazione dei titoli. Così, non vedo cosa ci sia di scandaloso rimettere per alcuni aspetti alla contrattazione, agli accordi contrattuali. Io, tutto questo lo leggo in chiave veramente spiacevole, mentre ritengo che alcune valutazioni fatte da chi mi ha preceduto possano sicuramente essere dettate da una serena logica, certamente non la ricollego all'intervento del collega Randaccio che probabilmente è occupato da altre preoccupazioni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Intervengo in discussione e sono colpito personalmente dall'evidente evoluzione delle teorie liberistiche che, evidentemente, a mia insaputa sta avvenendo nel mondo; ma non voglio toccare questo punto ma voglio semplicemente richiamare, come ha già fatto l'onorevole Bonesu, nella sua dizione letterale il comma due dell'articolo tre, che recita: "nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro". E questo, credo, chiuda il discorso.
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
PIRAS, Segretario:
Art. 13
Istituzione delle strutture
1. All'istituzione, modificazione o soppressione delle direzioni generali si provvede con legge.
2. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, di concerto con il componente della Giunta preposto al ramo dell'Amministrazione cui il servizio fa capo, sentito il direttore generale competente.
3. Le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o soppresse con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 12 e di eventuali direttive generali emanate dalla Giunta regionale. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.
4. I decreti istitutivi dei servizi e delle loro articolazioni organizzative ne specificano la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale.
PRESIDENTE. All'articolo 13 è stato presentato l'emendamento numero 33. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento 33 ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu.
BIANCAREDDU (F.I.). Mi rimetto al tenore letterale dell'emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Il parere è di non accogliere questo emendamento perché nell'intendimento della commissione, laddove si parla delle istituzioni, modificazioni e soppressioni delle ulteriori articolazioni organizzative dei servizi con decreto, il decreto è rimesso nell'intendimento della commissione all'assessore regionale competente in quel ramo; cioè, in pratica: si sostiene il concetto che questa strutturazione in ulteriore unità organizzative dei servizi di ciascun assessorato venga rimessa al decreto dell'assessore che è posto a capo di quel ramo dell'amministrazione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta intende le osservazioni del relatore, anche se naturalmente non può non far notare che ragioni di omogeneità di comportamento renderebbero più opportuno che le articolazioni organizzative, la loro istituzione, modifica o soppressione, proprio per esserci uniformità di comportamento all'interno dell'amministrazione, andrebbero unificate ed affidate tutte queste ulteriori organizzazioni all'assessore del personale. Comunque, naturalmente, si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, io continuo a ritenere che gli emendamenti e anche determinati pareri derivano dal fatto che non si è capito se si vuole fare una amministrazione sul criterio privatistico, e siccome queste unità non hanno rilevanza esterna, ma sono modi di organizzazione che il dirigente ha nel proprio servizio, chiaramente è il direttore generale che propone all'assessore competente l'istituzione o la soppressione di queste strutture, perché devono essere adeguate al meglio secondo i carichi di lavoro del momento, secondo le esigenze di quel momento; ognuno a casa sua si organizza come vuole. Il criterio dell'omogeneità sollevato dall'assessore è un criterio sbagliato, perché la presidenza può avere esigenze diverse all'assessorato al turismo perché gestisce materie diverse su cui operano leggi diverse e così via. Le esigenze di ogni assessorato credo che sia l'assessore, sentito il direttore generale, che sia la persona più idonea a capirle e la più idonea a capire come va organizzato il lavoro dell'assessorato e quali sono le esigenze dell'assessore.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
PIRAS, Segretario:
Art. 14
Posizioni dirigenziali di staff e ispettive
1. Con la stessa procedura prevista per i servizi dall'articolo 13 comma 2 sono costituite le posizioni funzionali dirigenziali di staff, di cui all'articolo 21 comma 3 lettera d), e ne sono definite contestualmente le competenze. Con la medesima procedura è determinato il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo15
PIRAS, Segretario:
Art. 15
Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro
1. Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, e quella complessiva del ruolo unico dell'Amministrazione sono definite, con periodicità non superiore al triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative.
2. La rilevazione dei carichi di lavoro è effettuata con riferimento alla media delle quantità di atti o di operazioni prodotti in ciascuno degli anni presi in considerazione, ai tempi standard di esecuzione delle attività e al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.
3. Con la procedura di cui al comma 1 è definita la dotazione organica dei dirigenti sulla base del numero delle direzioni generali, dei servizi e delle posizioni funzionali dirigenziali costituite ai sensi dell'articolo 14. Con lo stesso provvedimento la dotazione può essere ripartita in un'area dirigenziale amministrativa ed in aree dirigenziali tecniche.
4. Qualora le dotazioni organiche ridefinite con le procedure dei commi 1 e 3 comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16
PIRAS, Segretario:
Art. 16
Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti
1. Gli enti procedono con cadenza almeno triennale e comunque quando vi proceda l'Amministrazione alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche sulla base dei criteri previsti nel presente Titolo e avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.
2. Gli atti adottati dagli enti ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.
3. Qualora un ente non proceda contestualmente all'Amministrazione alla revisione delle proprie strutture organizzative e dotazioni organiche e all'attuazione dei conseguenti processi di mobilità, l'Assessore competente in materia di personale, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario che procede in luogo degli organi dell'ente, salvo il potere della Giunta regionale di adottare ulteriori provvedimenti in sede di vigilanza sugli organi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17
PIRAS, Segretario:
Art. 17
Coordinamento delle iniziative in materia di uffici e
personale
1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari e gli altri atti contenenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici o in materia di personale comunque sottoposti alle deliberazioni della Giunta, nonché i provvedimenti di competenza dei componenti della Giunta regionale incidenti nelle medesime materie, sono rispettivamente proposti alla Giunta o adottati previa intesa con l'Assessore competente in materia di personale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18
PIRAS, Segretario:
Art. 18
Soppressione di competenze di organi collegiali e modifica della
presidenza del comitato amministrativo del FITQ
1. Sono soppresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1995, n. 27, e i corrispondenti organi degli enti.
2. Le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:
"a) dal direttore della direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;
b) dal direttore della direzione generale competente in materia di riforma della Regione;".
PRESIDENTE. All'articolo 18 sono stati presentati 3 emendamenti. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Chiediamo la sospensione della discussione su questo articolo, perché ci sono emendamenti, non soltanto l'emendamento numero 7 e l'emendamento numero 8, ma, anche il successivo emendamento che è collegato, sono collegati all'emendamento numero 7 e numero 8 a questo articolo, l'emendamento numero 13 che è l'emendamento all'articolo 71; per questo motivo, siccome si entra proprio nel merito con questi emendamenti, nel merito dell'articolo, chiediamo la sospensione della discussione su questi emendamenti e sull'articolo 18 fino ad arrivare all'articolo 71.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono obiezioni la proposta è accolta.
Si dia lettura dell'articolo 19
PIRAS, Segretario:
Art. 19
Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione
amministrativa regionale
1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'Amministrazione e gli enti, a:
a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni organizzative;
b) iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di automazione delle attività amministrative;
c) andamento dei costi per l'acquisto, la costruzione, la locazione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali;
d) programmi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;
e) stato dell'organico, con la evidenziazione della sua composizione per sessi, della quota di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, delle unità di personale in posizione di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale;
f) programmi di mobilità e di copertura delle vacanze d'organico;
g) andamento delle spese per il personale dipendente;
h) quantificazione dei costi per l'acquisizione di prestazioni lavorative mediante contratti di collaborazione, mediante affidamenti di consulenze, studi e progettazioni, ovvero mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati per l'istruttoria di pratiche e lo svolgimento di attività amministrative per conto della Regione, distinguendo le spese per attività occasionali o di carattere straordinario e le spese aventi carattere ordinario o continuativo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
PIRAS, Segretario:
Art. 20
Uffici per le relazioni col pubblico
1. Nell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna), dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la Presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'Amministrazione.
Il medesimo ufficio inoltre coordina le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'Amministrazione, presso l'Azienda delle foreste demaniali e presso gli enti."
Presidenza del Presidente Selis
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21
PIRAS, Segretario:
TITOLO IIIDIRIGENZA
Art. 21
Qualifica dirigenziale e relative funzioni
1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.
2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici.
3. Ai dirigenti competono funzioni:
a) di direzione generale;
b) di direzione di servizio;
c) di vigilanza e ispettive;
d) di studio, di ricerca e di consulenza.
4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, dal Presidente e dagli Assessori.
5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al Presidente della Giunta o all'Assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale.
6. Il Presidente della Giunta e gli Assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, essi possono nominare un commissario ad acta. Il Presidente della Giunta e gli Assessori possono altresì nominare, previa contestazione, un commissario ad acta in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. Nei casi di urgenza si può prescindere dalla contestazione. Dei provvedimenti di nomina dei commissari ad acta adottati dagli Assessori è data contestuale comunicazione al Presidente della Giunta.
7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati "determinazioni". Le determinazioni adottate dai direttori generali e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro le determinazioni adottate dagli altri dirigenti è dato ricorso al competente direttore generale, che decide in via definitiva.
8. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno facoltà di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, delle determinazioni adottate dai dirigenti degli uffici afferenti al ramo di amministrazione cui essi sono preposti, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento.
9. Le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al competente componente della Giunta, con le modalità dal medesimo determinate. Le determinazioni comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
PIRAS, Segretario:
Art. 22
Responsabilità dirigenziale
1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:
a) del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione nei confronti del direttore generale e del dirigente che risponde direttamente all'organo politico;
b) del Presidente della Giunta nei confronti del dirigente ispettore;
c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.
3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa.
4. L'accertamento delle responsabilità deve tener conto, anche sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di gestione effettuati ai sensi dell'articolo 10, delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. L'accertata responsabilità dirigenziale per l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione comporta, in relazione alla sua gravità:
a) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di pari livello;
b) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di livello inferiore, con l'esclusione dal conferimento di incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;
c) il collocamento a disposizione, con la privazione del trattamento economico accessorio, per un periodo massimo di un anno;
d) il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi.
6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
PIRAS, Segretario:
Art. 23
Compiti del dirigente
1. Il dirigente:
a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
b) controlla costantemente il grado di raggiungimento dei risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono;
c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalità sperimentali nella realizzazione delle attività;
d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attività;
e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura;
f) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
PIRAS, Segretario:
Art. 24
Compiti del direttore generale
1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'articolo 23:
a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;
b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;
c) dirige, controlla e coordina l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
d) promuove e resiste alle liti;
e) ha il potere di conciliare e di transigere, di concerto col direttore generale dell'ufficio legale dell'Amministrazione ovvero, negli enti, col preventivo assenso del consiglio di amministrazione;
f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;
h) adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25.
PIRAS, Segretario:
Art. 25
Compiti del direttore di servizio
1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'articolo 23:
a) collabora con il direttore generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
b) cura la gestione delle attività di competenza del servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono;
d) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
e) identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.
PRESIDENTE. All'articolo 25 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu.
BIANCAREDDU (F.I.). Onorevoli colleghi, guarda caso questo emendamento coglie proprio il senso delle osservazioni di poc'anzi degli onorevoli Macciotta e Bonesu, in quanto l'emendamento integrativo della lettera E dell'unico(?) comma, intende riaffermare, al di là di ogni possibile equivoco, che il direttore di servizio resta il titolare diretto degli atti emessi dalla struttura che dirige e che fermo restando, ovviamente, le responsabilità personali derivanti dalle eventuali infrazioni dei singoli dipendenti, l'attribuzione della responsabilità del procedimento non è in ogni caso sostitutiva della responsabilità finale degli atti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Non si accoglie. Non vorrei che si fosse generata una confusione tra responsabile del procedimento amministrativo e responsabilità dirigenziale (responsabilità in questo caso di direzione del servizio).
Il direttore del servizio è responsabile del servizio e del suo andamento globale, ma bisogna identificare anche il responsabile del procedimento amministrativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda con il relatore, fermo restando che nel concetto stesso di responsabilità del procedimento è compreso il concetto della responsabilità finale, perché altrimenti in questo caso noi avremmo dei responsabili di procedimento che in realtà non sarebbero responsabili di niente se la responsabilità finale ricade comunque sul direttore generale.
Quindi, credo che l'emendamento debba essere respinto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Non capisco come mai la Giunta non accolga l'emendamento se, in pratica, ribadisce che è giusto quello che c'è scritto.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 26.
PIRAS, Segretario:
Art. 26
Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche
1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di studio, di ricerca e di consulenza svolge all'interno della struttura cui è assegnato o alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta o di un Assessore, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la composizione e le funzioni degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, compiti di:
a) studio delle questioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica nelle materie di competenza;
b) predisposizione di documenti, relazioni, pareri e proposte;
c) elaborazione di schemi di disegni di legge e di atti generali;
d) collaborazione alla definizione di obiettivi e strategie di intervento.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 27.
PIRAS, Segretario:
Art. 27
Compiti del dirigente ispettore
1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria.
2. Il dirigente ispettore provvede altresì, su disposizione o autorizzazione del Presidente della Giunta, alle inchieste e alle ispezioni di carattere straordinario che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'Amministrazione e degli enti.
3. Nello svolgimento delle attività ispettive egli ha il potere di verificare ed acquisire atti e di ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta.
4. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente della Giunta l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
5. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
6. Il dirigente ispettore con maggior anzianità di servizio dirige la struttura di supporto dell'attività ispettiva e coordina i dirigenti ispettori, fermo restando che degli incarichi loro affidati essi rispondono direttamente al Presidente della Giunta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 28.
PIRAS, Segretario:
Art. 28
Attribuzione delle funzioni dirigenziali
1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori.
2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.
3. Alla direzione generale dell'area legale è preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
4. Le funzioni di direzione di servizio nonché quelle di studio, ricerca e consulenza sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione.
5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.
7. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento.
8. Con le medesime procedure previste per il conferimento, è sempre possibile il trasferimento di un dirigente a diversa funzione dirigenziale con provvedimento motivato che non presupponga o implichi un giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel cui caso si applica l'articolo 22. Al dirigente trasferito, ai sensi del presente comma, a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza della precedente attribuzione di funzioni.
9. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 36. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo. Faccio notare ai presentatori che probabilmente questo emendamento è aggiuntivo, non sostitutivo, perché aggiunge qualcosa.
Lo consideriamo aggiuntivo, è d'accordo l'onorevole Biancareddu.
BIANCAREDDU (F.I.). Sì, Presidente, infatti l'emendamento aggiuntivo ha lo scopo di assicurare la presenza effettiva e continuativa del dirigente presso la sede in cui è collocata la struttura per la quale gli viene attribuito l'incarico, e di evitare quindi incongrue assegnazioni proforma e paradossali aggravi di spesa per l'amministrazione, vedasi alcuni casi di incarico in sedi esterne rispetto alla residenza abituale, con corollario di missioni continuative e di presenze assai ridotte nella sede assegnata. Per esempio, nell'Ispettorato forestale di Tempio l'ispettore viene una volta alla settimana, quindi non so come faccia uno a fare l'ispettore forestale venendo una volta alla settimana a svolgere il proprio lavoro di dirigente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Non si accoglie. Pare una precisazione superflua in rapporto alle norme generali che regolano il problema.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore. Si ritiene che l'obbligo di prestare servizio continuativamente nella sede presso la quale è attribuito l'incarico esiste perché la norma generale lo prevede. Se poi vi sono dei casi in cui questo non dovesse verificarsi si tratta o di abusi che devono essere circoscritti e comunque devono essere repressi, oppure si tratta evidentemente di situazioni che prevedono che uno stesso dirigente abbia una pluralità di incarichi e come tale a ciò è stato autorizzato dall'amministrazione. Però, in ambedue i casi, il primo caso va represso perché si tratta di un abuso, il secondo caso è autorizzato, quindi non si capisce come si possa impedirlo, evidentemente fatto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, quindi l'emendamento 36 appare superfluo e non è da accogliere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Solo per far notare che sull'onda del principio, che qua si sta continuando ad affermare, della responsabilità del dirigente, qualcuno mi deve fare capire come possa essere responsabile di un ufficio una persona che, come faceva notare l'onorevole Biancareddu, passa sporadicamente nell'ufficio di cui è incaricato e che pertanto credo che poco e niente sappia di quello che succede in quell'ufficio.
Questo è uno degli emendamenti che tende a prendere in esame la realtà dell'amministrazione regionale, è inutile che continuiamo a fare chiacchiere su cose ipotetiche o su principi che stanno soltanto nell'ambito dei cieli. Quello che succede realmente in questa amministrazione regionale è di tutt'altro tenore, una norma che consente di evitare questo genere di abusi, che consenta di evitare la discrezionalità a favore di persone care o amiche o chissà con quali caratteristiche e che debbano trarre da queste amicizie o rapporti personali dei vantaggi non dovuti e sempre nell'ottica, tra l'altro, di un appesantimento della funzione, quindi della operatività dell'amministrazione regionale, credo che questa debba essere una cosa che dobbiamo eliminare totalmente.
Quindi, prevedere che il dirigente dell'ufficio sia materialmente una persona che vada in quell'ufficio regolarmente, continuativamente, che lo segua, che ne veda la funzionalità, che sia in grado di fare queste cose, credo che sia il minimo che si possa prevedere in una legge e nei compiti che stiamo analizzando in questa legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.
RANDACCIO (G.D.R.I. e Ind.). Ritengo che questo emendamento sia un appesantimento della legge.
In effetti il dirigente, se è responsabile e non adempie al suo compito e non adempie al suo ruolo, ha la responsabilità di questo, altrimenti bisognerebbe mettere in legge che il dipendente regionale deve recarsi al posto di lavoro. E' normale, se non lo fa, ne è responsabile, per cui in questo caso, a prescindere da amici o non amici, come è stato detto, credo che sia un semplice appesantimento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Mi dispiace, ma l'onorevole Randaccio evidentemente non è a conoscenza di come funziona la macchina amministrativa regionale, e non ho neanche capito, perché forse nessuno l'ha detto, le vere motivazioni di questa contrarietà. A me sembra una cosa naturale dire che i dirigenti hanno l'obbligo di prestare servizio presso la sede per la quale è attribuito l'incarico che ci dovrebbe essere un consenso unanime. Invece qua evidentemente si vuole mantenere un dirigente che sta seduto in una poltrona vicino a casa, che è nominato dirigente soltanto per l'avanzamento di carriera e non per dirigere effettivamente l'ufficio a cui è preposto. Poi, faccio l'esempio di Tempio, ma si verifica da tutte le parti, per parlare con il dirigente dell'Ispettorato di Tempio si deve venire a Cagliari o ad Oristano dove abita materialmente. Il dirigente deve essere nel suo ufficio, altrimenti potremmo mettere anche il Presidente della Regione, lo mandiamo a farlo da Roma e viene qua solo quando c'è la Giunta. Che senso ha? Quindi, non riesco a capire, se non per logiche perverse, la contrarietà a questo emendamento che dovrebbe essere scontato e naturale.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare passiamo alla votazione ricordando che l'emendamento è stato chiarito, è un emendamento aggiuntivo, quindi iniziamo prima dall'articolo.
Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 29.
PIRAS, Segretario:
Art. 29
Dirigenti esterni
1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali.
2. Il trattamento economico dei dirigenti esterni è stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non può essere inferiore a quello dei direttori generali interni e deve tener conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dal nominando.
3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 22.
4. Agli esterni si applica altresì il comma 9 dell'articolo 28, garantendo al revocato, a titolo di indennità, la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 30.
PIRAS, Segretario:
Art. 30
Sostituzione dei direttori generali e di servizio
1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di servizio titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale.
2. In caso di temporanea assenza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
3. In caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
4. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 67, che è stato ritirato. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Solo per far notare come quando invece si vuole optare per principi oggettivi, invece il discorso dell'anzianità venga fuori e quindi in una legge che invece prevede tutt'altra cosa poi ogni tanto si incappa, come possiamo chiamarle, in interpretazioni di diversa natura.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 31.
PIRAS, Segretario:
Art. 31
Trattamento economico dei dirigenti
1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.
2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, salvo il caso previsto dall'articolo 28 comma 8. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'articolo 21 comma 3 non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio più favorevole.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi di cui al presente comma, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai soli fini del trattamento accessorio, è definita, per l'Amministrazione e per gli enti, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 32.
PIRAS, Segretario:
Art. 32
Accesso alla dirigenza
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione.
2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;
b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;
c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;
d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo.
3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.
4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato dal 25 sino al 40 per cento rispetto ai posti messi a concorso, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a 35 anni. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato nella preselezione un numero di posti pari alla maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso e non si applica il limite di età.
5. Il corso ha durata da 18 mesi a due anni, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.
6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è mantenuto il trattamento economico in atto, escluso quello accessorio.
7. Per lo svolgimento del corso, l'Amministrazione può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione.
8. Con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono stabiliti:
a) le percentuali, sui posti disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso, con riserva a favore di quest'ultimo di almeno un terzo dei posti;
b) l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorsi e delle relative selezioni e preselezioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 33.
PIRAS, Segretario:
Art. 33
Dirigenza degli enti regionali
1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente Titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 12 comma 5 ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.
2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 28. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, gli enti provvedono in conformità alle disposizioni contenute nello stesso articolo 28.
3. Negli enti non si applica il comma 9 dell'articolo 28.
4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 7 dell'articolo 28 e l'articolo 29, ad eccezione del limite del 20 per cento stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 29.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 34.
PIRAS, Segretario:
TITOLO IVRAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Disciplina del rapporto
Art. 34
Trattamento economico
1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:
a) alla produttività individuale e collettiva, tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente;
b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
d) all'effettuazione di lavoro straordinario.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 35.
PIRAS, Segretario:
Art. 35
Mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto e senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu per illustrare l'emendamento numero 37.
BIANCAREDDU. (F.I.). Si ritiene opportuno abrogare il comma 2 prendendo atto che la previsione delle mansioni inferiori è stata esplicitamente eliminata dall'articolo 25 del decreto legislativo numero 80, sostitutivo dell'articolo 56 del decreto legislativo numero 29. Con questa modifica è stata affermata la legittimità delle sole mansioni di competenza o in determinati casi di quelle superiori. Non si capisce quindi l'ostinazione con la quale si voglia continuare a ignorare tali dati di fatto, ad insistere su una posizione lesiva dei legittimi diritti dei lavoratori e a mettere anche la legge a rischio di censura governativa.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Non si accoglie. Le motivazioni sono le seguenti: intanto sottolineo come l'articolo parli chiaramente di inderogabili esigenze funzionali, per cui qualcuno, ad un certo punto, quella determinata prestazione la deve garantire nell'interesse superiore. Non capisco appunto perché non venga abolita dall'emendamento, come proposta, la parte iniziale del comma che parla dell'attribuzione a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, che è esplicitamente citata nella norma citata dal proponente relativa al decreto legislativo 29 come modificato dal decreto legislativo 80.
Per quanto riguarda la seconda parte, fermo restando quello che ho premesso, cioè la necessità di dovere e potere svolgere temporaneamente e nel caso, per quanto possibile, con criteri di rotazione, delle prestazioni che rientrino nella qualifica immediatamente inferiore, sempre in forma certamente non prevalente, questo è vero che non viene citato esplicitamente nella norma richiamata, ma neanche viene dalla norma stessa proibito come verrebbe invece da alcune parti sostenuto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io capisco le motivazioni di funzionalità che vengono addotte dal relatore per giustificare l'inserimento, all'interno dell'articolato, di questo comma, però non posso non tenere conto del fatto che la legge 80 ha disciplinato, come ricordava anche l'onorevole Biancareddu, diversamente queste prestazioni. Mentre nell'articolo 56 della 29 era previsto al secondo comma esplicitamente che il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici occasionalmente ed ove possibile, con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, il decreto legislativo 80 parla esplicitamente "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni considerate equivalenti, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore". Se il decreto legislativo 80 avesse voluto tenere in piedi la possibilità di adibire i dipendenti anche a mansioni di qualifica inferiore sarebbe stato sufficiente che avesse tenuto in piedi il secondo comma dell'articolo 56 della 29. Nel momento in cui l'ha abrogato appare evidente che la volontà del legislatore nazionale è quella di non adibire in nessuna circostanza e per nessuna ragione i lavoratori dipendenti a mansioni della qualifica inferiore.
Pertanto io credo che, ed è un concetto che ho già ripetuto, ahimè, altre volte invano in questa Assemblea, noi non possiamo rimanere indietro rispetto ad una legislazione nazionale che su questo campo si è pronunciata diversamente e ha fatto passi notevoli. Quindi il parere è per accoglierlo.
PRESIDENTE. Quindi, il relatore non l'accoglie, la Giunta lo accoglie.
Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, io non riesco a capire perché un funzionario regionale di ottava qualifica non possa svolgere occasionalmente, per inderogabili necessità dell'ufficio, il lavoro della settima qualifica considerato che ha avuto l'ottava qualifica semplicemente perché è stato assunto due giorni prima.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta, relatore. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto). Voglio cercare di chiarire un concetto che mi pare lampante con un brevissimo aneddoto relativo alla mia vita professionale alla direzione di una clinica. Un giorno in questa clinica dedicata all'assistenza ai neonati durante la visita cade dalle mani di una madre un biberon che si rompe e sparge il latte nella sala di degenza. In questo momento sorge la diatriba: essendo presente soltanto personale le cui mansioni non prevedevano la pulizia del locale nel senso di raccogliere i frammenti di vetro e di asciugare il latte versato, risolsi il problema inchinandomi, raccogliendo i cocci di vetro e pulendo in terra. La lezione fu così esemplare che nessuno si permise più in seguito di addurre delle scuse per non svolgere occasionalmente mansioni che certamente appartengono alla qualifica inferiore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Io sono veramente stupito, soprattutto dal fatto che poc'anzi la maggioranza, il relatore e qualche collega hanno affermato che per particolari esigenze si poteva ricorrere a consulenze esterne, mentre se, per esempio, manca un quarto livello o un terzo livello non si può assumere una persona per tre mesi, no, bisogna obbligare l'ottavo livello a battere a macchina e possibilmente anche a lavare per terra. Quindi, delle due l'una, o siamo d'accordo che i dipendenti regionali fanno di tutto e servono per tutto, per cui le aboliamo completamente le consulenze esterne e gli incarichi a tempo determinato oppure vale per uno e per l'altro. Poi, di azioni esemplari come raccogliere un biberon credo che se sono esemplari quelle ognuno di noi ne abbia fatto a iosa. Non è sicuramente per il biberon del professor Macciotta che si può obbligare un istruttore direttivo a fare fotocopie o a lavare per terra.
Quindi, credo che anche questa volta stiamo rasentando il ridicolo per irrigidirci su delle posizioni che sono anche contrarie alla legge nazionale, che prevede che nessuno possa essere adibito a mansioni inferiori per nessun motivo. Qualora manchi la persona di quel livello si fa un contratto a tempo determinato, non muore nessuno. Quindi, per favore, siamo seri una volta e questa volta ragioni anche l'assessore, accogliamo l'emendamento, anche se è presentato da me. Abbiate pazienza se sono all'opposizione ma qualche volta si dirà qualche cosa giusta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Presidente, colleghi, io vorrei ricordare all'onorevole Biancareddu che la ratio del provvedimento che stiamo esaminando ed approvando è proprio quella di esercitare le competenze esclusive della Regione sarda nel rispetto dei principi e solo dei principi stabiliti dalla legge nazionale, perché se andassimo ad una mera ripetizione, adeguamento parola per parola, non avrebbe senso fare il "101" e la "22", perché sarebbe bastato dire "recepiamo il D.P.R. 29 e tutto è finito". Se stiamo facendo in anni di lavoro questa attività legislativa nell'esercizio di una potestà legislativa esclusiva è perché riteniamo che la legislazione sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale non possa che essere esplicazione delle scelte e delle valutazioni autonome della Regione sarda.
La norma che è stata richiamata come norma nazionale è una norma che vale per gli enti nazionali, per l'amministrazione statale, che non valga come principio è pacifico e che non valga come principio è confermato dal fatto che nella "421" è tuttora in vigore.
Quindi, credo che da questo punto di vista non ci siano ragioni per rimettere in discussione quel principio che in maniera così efficace ha espresso il relatore, onorevole Macciotta, quindi io personalmente credo che l'emendamento non possa essere accolto.
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, siccome vedo che ci sono pareri diversi, siamo in sede di votazione e passiamo prima all'emendamento 37 soppressivo parziale.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). La discussione generale l'ha già chiusa?
PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione. Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis per dichiarazione di voto.
PITTALIS (F.I.). Presidente, io mi trovo veramente in imbarazzo perché la Giunta si ritiene, con il Gruppo di Forza Italia e con i firmatari dell'emendamento, d'accordo sull'emendamento soppressivo e quindi vorremo ancora capire, su questo insisto, se la posizione della Giunta regionale è la posizione della maggioranza del Consiglio regionale che sostiene la Giunta o se è una posizione personale dell'Assessore. E` un problema politico di non poco rilievo che io ancora una volta sollevo e fino a questo momento non ho avuto alcun chiarimento sul punto. Sul merito della questione mi pare che qui veramente venga sacrificato, non so per quale esigenza, un principio fondamentale che costituisce, tra l'altro, il risultato, qui lo voglio ricordare, ce lo insegnano a noi che abbiamo studiato diritto del lavoro, anche il frutto di battaglie non solo sindacali ma, anche quando i sindacati non esistevano, degli stessi lavoratori e cioè che a mansioni effettivamente svolte corrispondesse la qualifica ed il trattamento economico. E così sarebbe una mortificazione sul piano personale e sul piano anche delle capacità, sul piano di quelle che sono le competenze e le professionalità sia del dirigente, sia esso funzionario, o chiunque esso sia, essere adibito a funzioni o a compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore. Qui non vi sono inderogabili esigenze di servizio che possano giustificare questa misura, perché ancora una volta viene messo in secondo piano il diritto del lavoratore, il diritto del pubblico impiegato, viene messo in secondo piano un principio che è di equità, un principio di giustizia, una conquista, lo ribadisco, dei lavoratori sacrificato per le solite esigenze funzionali e sacrificato solo alla luce della richiesta del dirigente dell'unità organizzativa. Questo mi sembra troppo poco per sacrificare un diritto inalienabile e per questo il nostro Gruppo si oppone recisamente a questo secondo comma, perché riteniamo che sia tornare indietro rispetto alle conquiste sindacali dei lavoratori.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Per una precisazione ed anche perché sia fatta chiarezza in questi rapporti Giunta - maggioranza, Giunta - opposizione eccetera. Se è vero come è vero che l'Assessore ha affermato che lui parla a nome della Giunta, che gli emendamenti da lui presentati sono a nome della Giunta, ci sono a questo proposito due curiosità: perché la Giunta non è presente a votare gli emendamenti propri? Allora, o la Giunta si vergogna degli emendamenti o sa che verranno bocciati e quindi non vedo perché l'assessore li presenti per poi prendere tre voti.
Sorge il dubbio che l'assessore voglia liberarsi la coscienza di un onere e quindi li debba presentare per forza, mandarli alla carneficina per dire che tanto li ha presentati ed essere salvo per certi versi, altrimenti non si vede una Giunta con tre membri che non vota e che non sostiene i propri emendamenti, perché se la Giunta fosse presente sicuramente le maggioranze sarebbero diverse, quindi evidentemente la Giunta propone e poi non sostiene, quindi che cosa ci sta a fare?
Gradirei se l'assessore potesse togliermi questi dubbi, perché non riesco veramente a capire come si stia procedendo.
PRESIDENTE. Questo non è un emendamento della Giunta, per chiarezza. Il discorso è generale, lei dice.
Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). L'assessore Ballero qualche volta in questa discussione lo vedo seduto sui banchi della Giunta e qualche volta sui banchi del Consiglio, quindi evidentemente le posizioni contrastanti rispetto all'assessore Loddo le prende da consigliere di maggioranza e non da assessore, quindi non si riesce neanche a capire a questo punto se è tutta la Giunta che è davvero d'accordo. E` evidente anche in quest'Aula come su questi argomenti ci siano posizioni contrastanti all'interno degli stessi assessori. Effettivamente viene difficile capire se queste posizioni siano quelle della Giunta nel suo complesso, se siano posizioni di singoli, se siano semplicemente strumentali per voler cavalcare posizioni anche sindacali ed espresse dai sindacati, come dire "Io ci ho provato, poi sono gli altri che hanno detto di no", perché veramente la politica a questo punto sarebbe ridotta ad una cosa non certamente quella della P maiuscola, ma di semplice utilitarismo che non è una cosa da vedere in questa sede, nella sede dell'autonomia regionale, che io continuo a credere possa essere considerata ancora con la A maiuscola.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Volevo sottolineare soltanto che gli ultimi interventi non sono dichiarazioni di voto, sono riapertura e deviazione della discussione verso rivoli per cui non deve essere svolta.
PRESIDENTE. Mi pare che nelle discussioni era esplicito l'intendimento del voto.
Ha domandato di parlare il consigliere Frau per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FRAU (A.N.). Credo che questo comma sia pericoloso, perché se tutto fosse o si andasse ad incanalare in un problema di buon senso credo che non ci siano problemi. Ha ricordato l'onorevole Macciotta quel caso particolare, ma credo che ad ognuno di noi, nell'ambito del proprio posto di lavoro, sia capitato di dover fare casualmente delle mansioni inferiori, ci siamo sporcati un po' tutti quanti le mani. Però se non si sa quanto queste esigenze funzionali devono durare, se non si sa se esse vengono imposte perché c'è della ruggine tra il funzionario superiore e il dirigente inferiore, credo che questo ovviamente sia pericoloso, che porterà a diatribe ed a contenziosi; forse noi non ne usciremo più.
Pertanto credo che sia opportuno, come ha anche detto l'assessore Loddo, che questo comma scompaia, lasciando veramente al buon senso, di cui parlavo prima, e credo che con il buon senso non ci siano problemi e non ci saranno sicuramente contenziosi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RANDACCIO (D.R.I. e Ind.). Presidente, per ribadire a nome del Gruppo e per dichiarazione di voto del Gruppo, innanzitutto che non esiste un emendamento della Giunta, per cui non è in discussione un rapporto tra Giunta, Consiglio o quanto altro. Esistono, a fronte di un emendamento presentato dall'opposizione, due filosofie: una filosofia che si allinea con un indirizzo del legislatore nazionale, che noi anche come Gruppo, come l'assessore Loddo, riteniamo più avanzato, ma è una nostra opinione, ed una filosofia che è quella espressa, ad esempio, dall'onorevole Ballero, che è una filosofia che ha delle valutazioni leggermente diverse, ma su un canale preciso, comunque anche quelle. Fa parte della dialettica politica e in una democrazia, seppure in maggioranza, è corretto, è giusto e anzi plauderei ad una maggioranza che nel proprio interno su due filosofie ha il coraggio di dire la propria sia sull'una che sull'altra e in maniera assolutamente democratica, nel rispetto totale delle istituzioni, presentarsi a questo Consiglio. Credo che non ci sia niente da vergognarsi, semmai da plaudire ad un fatto di questo genere.
Comunque riteniamo che l'emendamento sia accoglibile perché in linea con la filosofia nazionale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). A nome degli otto consiglieri di Forza Italia chiedo la votazione per appello nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Chiedo il voto segreto.
PRESIDENTE. Ormai sono state fatte tutte le dichiarazioni di voto. La votazione a scrutinio segreto doveva essere chiesta quando io ho detto: "Siamo in sede di votazione, accetto solo interventi per dichiarazione di voto". A quel punto bisognava chiedere il voto segreto, poi l'onorevole Macciotta ha contestato che alcuni interventi non erano delle vere e proprie dichiarazioni di voto, ma il contenuto era talmente evidente che non ho sentito la necessità di dire: "Ma allora vota a favore o vota contro?". Uno che dice: "Questa cosa va eliminata" è chiaro che sta votando in un certo modo.
Ci sono stati troppi interventi per dichiarazione di voto per poter accogliere la dichiarazione di voto segreto.
BONESU (P.S. d'Az.). Può essere anche così, però non è accoglibile la richiesta di votazione per appello nominale, perché se sulle modalità di voto occorre intervenire quando il Presidente indice la votazione, allora vale anche per la dichiarazione di appello nominale.
PRESIDENTE. Per fare chiarezza do lettura dell'articolo 96, comma 5, che dice:
"Nei casi in cui è prevista la votazione per alzata di mano (è questo è quello chiaro) si procede a votazione per appello nominale quando lo richiedano almeno otto consiglieri.
Prego i colleghi che chiedono la votazione per appello nominale di alzare la mano.
( Otto consiglieri alzano la mano )
Questo è il caso in cui si deve votare per alzata di mano e si può chiedere appello nominale.
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale dell'emendamento numero 37.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (E' estratto il numero 68 , corrispondente al nome del consigliere Sanna Salvatore.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Sanna Salvatore.
PIRAS, Segretario, procede all'appello:
Rispondono sì i consiglieri: TUNIS Marco - AMADU - BALLETTO - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - FLORIS - FRAU - GIORDO - LIORI - LIPPI - LODDO - OPPIA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO.
Rispondono no i consiglieri: SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - USAI Pietro - VASSALLO - BALLERO - BERRIA - BONESU - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - GHIRRA - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - OBINO - ONIDA - PIRAS - SANNA Giacomo.
Si sono astenuti: il Presidente SELIS e il consigliere BOERO.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 50
Votanti 48
Astenuti 2
Maggioranza 25
Favorevoli 16
Contrari 32
Il Consiglio non approva.
Metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghe e colleghi, credo che arrivati a questo punto del procedere nell'approvazione di questo importante provvedimento una riflessione, seppure breve, occorre farla. Non me ne voglia l'assessore Loddo, però credo che l'andamento dei lavori di questa sera abbia dimostrato la totale inutilità di un Assessorato degli affari generali e della riforma e questo non tanto e non solo per volontà dello stesso Assessore, ma perché è stato evidenziato, all'interno della maggioranza in particolare, un comportamento che si pronuncia da solo.
Non so cosa deciderà l'Assessore oggi o domani, se vorrà trarre le conclusioni o meno di questa situazione, che non sono dovute certamente e soltanto alla sua volontà, ma credo che nell'interesse di un provvedimento così importante, che non può essere lasciato alla contrapposizione maggioranza-opposizione o contrapposizione all'interno della maggioranza quando sono in gioco principi, valori di una riorganizzazione della Regione, di un provvedimento che abbiamo ritenuto essere il provvedimento più importante, l'atto più importante, qualcuno diceva in modo forse anche retorico, di questo percorso legislativo di questa legislatura. Allora credo che se emendamenti fondatamente positivi, giudicati tali non solo dai proponenti, quindi da me e da altri colleghi della opposizione, ma anche da settori della maggioranza, credo che, al di là dei ruoli di maggioranza e opposizione, se provvedimenti utili possono avere il consenso della maggioranza e della opposizione, credo che un tavolo informale di discussione, di approfondimento, senza con questo voler interrompere o bloccare i lavori del Consiglio, credo che una qualche opportunità di incontro debba essere assolutamente trovata. Questo perché non vorrei che sulla pelle dei lavoratori della Regione, sui quali ricade molto della possibilità di riforma della Regione stessa, sia chiaro che se noi non chiamiamo ad una corresponsabilità, ad un impegno, quindi ad una accettazione, ad una consapevolezza di una responsabilità, di un coinvolgimento di quanti nella Regione svolgono la loro opera quotidianamente, credo che anche questo tentativo di opera riformatrice rimarrà delusa.
Allora io invoco un'esigenza, che è quella trovare, al di là dei ruoli di maggioranza e di opposizione, un momento per verificare se, fermi restando distinti e separati chi sta in maggioranza e chi sta all'opposizione, si possano individuare dei momenti nei quali alcune cose importanti possano passare con il concorso di tutti, perché alcuni obiettivi di interesse generale non vengano mancati solo perché alcune cose vengono proposte dall'opposizione o perché la maggioranza è spaccata su altre cose.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, io inviterei d'ora in avanti il Presidente del Consiglio a chiedere il parere della Giunta Assessore per Assessore, perché i conti non tornano più. Cinque minuti fa in un intervento volevo rimarcare questo, ora invece non riesco a capire come mai la Giunta abbia dato parere favorevole e poi solo un Assessore su quattro abbia votato a favore. Evidentemente il parere non era favorevole, oppure non sento bene io. Adesso però, a parte le battute, è una situazione un po' imbarazzante, caro assessore Loddo.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Imbarazzante per lei o per me?
BIANCAREDDU (F.I.). Per me non tanto, guardi.
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Del mio imbarazzo non si preoccupi.
BIANCAREDDU (F.I.). Bella faccia di cartone!
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si preoccupi del suo imbarazzo!
BIANCAREDDU (F.I.). Io, allora, mi metto nei suoi panni!
LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Non si metta nei miei panni, ci starebbe malissimo!
BIANCAREDDU (F.I.). Se io fossi assessore...
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Scusate, lasciate continuare il collega Biancareddu.
BIANCAREDDU (F.I.). A parte le battute, qua c'è un Assessore che non solo non gode della fiducia della maggioranza, ma non gode neanche della fiducia dei suoi colleghi di Giunta.
Se per voi questa è una cosa da sottovalutare o far finta di niente, allora, evidentemente devo dedurre che l'Assessore sta in Giunta solo per avere l'autista e l'indennità di carica, perché non ci sta a fare niente. Se invece l'Assessore è là per portare un proprio progetto, un proprio programma, le proprie idee ed essere membro di un organo collegiale, allora, queste cose non devono succedere, perché è una presa in giro per l'Aula sentire il parere favorevole della Giunta e poi avere la Giunta contraria. Quindi, Assessore o non ne dà parere o lo chiediamo ad uno ad uno per tutti. Non si può votare un emendamento con il parere favorevole della Giunta e poi la Giunta vota contro, che cosa l'ha dato a fare il parere favorevole? A prendere in giro?
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Presidente, io voglio partire dalle dichiarazioni che ha fatto il collega Amadu, che apprezzo, e però, voglio ricordare a tutti che il tavolo invocato dal collega Amadu è istituito e funziona da almeno due anni e mezzo presso la prima Commissione. Tutto il Consiglio sa, e lo sanno anche fuori dal Consiglio, che la prima Commissione ha lavorato in questi anni senza nessuna discriminazione al proprio interno, senza distinzione di ruoli tra maggioranza ed opposizione, spesso anche sui provvedimenti che non riguardavano specificatamente questa materia. Lo stesso atteggiamento che la Commissione e il relatore, ed anche il sottoscritto, hanno tenuto stamattina di fronte al problema degli emendamenti presentati in ritardo, stanno a dimostrare che lo spirito che anima tutti i componenti della prima Commissione è quello teso a trovare il modo di approvare una legge che davvero risponda agli interessi generali. Noi non abbiamo, in alcun modo, nessun motivo per approvare provvedimenti che siano contro qualcuno o contro qualche categoria. L'andamento della discussione che abbiamo fatto sino ad ora in Aula e l'andamento delle votazioni in Aula, dimostrano che questo Consiglio, quest'Aula hanno recepito questo spirito, e io mi auguro, che anche domani questo possa avvenire sino alla conclusione di questo importante provvedimento. E` del tutto evidente che noi come Commissione non abbiamo una preclusione, un pregiudizio per gli emendamenti che sono stati presentati. Siamo naturalmente disponibili ad affrontare, ad esaminare tutti gli emendamenti presentati ed anche ad esprimere eventualmente un parere di accoglimento ad un'unica condizione: che gli emendamenti presentati non snaturino l'impianto generale della legge, del provvedimento, e soprattutto che ci sia una volontà politica esplicita che in un qualche modo sostenga gli emendamenti stessi.
Il tavolo, collega Amadu, è pronto. Noi non siamo chiusi a niente, domani mattina la Commissione dovrà rincontrarsi per esaminare gli emendamenti presentati dall'articolo 40 in poi che sono quelli, naturalmente, più spinosi come tutti ben sappiamo e come abbiamo sempre dimostrato sino ad ora noi siamo disponibili al confronto, non con posizione di chiusura, ma a patto che le proposte siano da intendersi come proposte tese a dare un contributo per migliorare davvero lo spirito e la sostanza di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Siamo in fine di seduta e dopo questi interventi aggiorniamo a domani, però, faccio presente ai colleghi a cui do la parola, perché credo che ci sia l'esigenza di un intervento ma non è la riapertura di un dibattito generale, lo considero un chiarimento utile, però, prego i colleghi di tenere conto di questa eccezionalità degli interventi e di contenere i contenuti stessi.
Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.
RANDACCIO (G.D.R.I. ed Indip.). Per chiarire alcuni punti. Innanzitutto, credo e prima di tutti lo dico a me e poi, come segnale a tutti gli altri colleghi che l'obiettivo fondamentale di oggi, di questa settimana, speriamo entro la settimana, è quello di consegnare alla Regione Sardegna una legge sull'ordinamento regionale che sia la migliore possibile, e credo che tutti i nostri sforzi, maggioranza ed opposizione, debbano essere concentrati in quest'ottica; per cui, non è un richiamo ma un invito a lasciare da parte, vista proprio l'importanza del provvedimento, tutto quello che possa essere, che vada al di là di questo provvedimento. Mi è parso che come Gruppo lo abbiamo chiarito nel passato intervento che le posizioni all'interno anche della maggioranza, purché posizioni nette, chiare e di dialettica interna, possono essere viste con positività, visto che non c'è scritto da nessuna parte che all'interno dell'Aula consiliare per cui di questa istituzione si debba avere tutti la stessa idea, e non c'è scritto da nessuna parte che si sfaldi una maggioranza perché un Gruppo politico su un emendamento prende una posizione, lo fa in maniera chiara, lo fa in maniera netta e, vi assicuro, lo fa rimarcando con precisione che noi siamo, tranquillamente, all'interno dello stesso quadro di maggioranza, siamo onorati di esserlo e vogliamo continuare ad esserlo in coerenza con quello che abbiamo sempre fatto. Le posizioni del Gruppo di Rinnovamento Italiano e, mi permetto, Assessore, come componente del Gruppo, solo per quanto riguarda la sua appartenenza al Gruppo perché quanto riguarda il suo livello istituzionale come Assessore sarà lei, se lei vorrà, a dare il suo pensiero, ma come componenti del Gruppo noi tutti insieme riteniamo che questa sia la linea di coerenza e di correttezza che intendiamo portare avanti e, per assicurare l'opposizione, con molta probabilità ci saranno altri emendamenti dove noi forse prenderemo delle posizioni diverse o forse gli altri componenti o qualche altro Gruppo della maggioranza prenderà posizioni diverse. Credo che però l'obiettivo fondamentale, quello della legge migliore in assoluto che questo Consiglio può esitare, in quell'ottica noi ci muoviamo e non ci sentiamo assolutamente imbarazzati, anzi invitiamo l'Assessore, se mai lo è stato, ma credo che non lo è mai stato imbarazzato, a sentirsi in assoluta tranquillità con il sostegno pieno del proprio Gruppo di appartenenza, io credo, comunque, con il sostegno complessivo di tutta la maggioranza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.
LIORI (A.N.). Non voglio annoiare l'Aula più di tanto anche perché è abbastanza deserta e purtroppo anche disinteressata, però alcune considerazioni bisogna assolutamente farle. Intanto, secondo me, come Consiglio non abbiamo fatto bene una considerazione a respingere quell'emendamento tendente a impedire ad un dipendente di essere obbligato a svolgere mansioni di qualifica inferiore perché credo che nessuno di noi sia vissuto di rendita, tutti quanti abbiamo lavorato nella vita e tutti quanti siamo persone di buon senso e un lavoratore quando gli si chiede in maniera educata, saltuaria di fare qualunque lavoro lo fa. A tutti quanti è capitato di fare delle cose che non ci competevano nel lavoro, però, nessuno può essere obbligato e tanto meno un legislatore deve permettere anche una possibilità che una qualunque vessazione venga compiuta nei confronti di chi lavora. Questo per il merito.
Per la sostanza non può essere sottaciuta per il principio della collegialità che deve animare il Governo e quindi, anche la Giunta regionale tra i singoli Assessori questo principio è valido, è importante, e non può non essere sottolineato quello che è successo qua dentro, che su un argomento tendente a difendere il lavoro e i lavoratori, l'Assessore del lavoro ha votato contrario, certo l'Assessore del lavoro qui dentro ha votato no, quando l'Assessore del personale esprimeva il parere della Giunta, quindi, parere che doveva essere unanime quello della Giunta a sostegno dell'assessore Loddo, e questa unanimità non c'è stata. Tutti e tre gli altri Assessori presenti in Aula hanno votato contro, non c'è stato uno scollamento solo della maggioranza che doveva sostenere ma c'è stato anche uno scollamento all'interno della Giunta.
Io credo che l'assessore Loddo qualche riflessione debba farla in privato, ma credo che anche pubblicamente questo non può passare inosservato perché è una cosa estremamente grave.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, tutto avrei sospettato ma che questa legge si svolgesse in un clima di contrapposizione, tra l'altro, abbastanza complicata tra maggioranza ed opposizione proprio no, perché questa è una legge che la Commissione ha affrontato con un forte spirito unitario. Il relatore era l'onorevole Masala fino a quando purtroppo siamo stati privati della sua attiva presenza, questo indicava che non era certamente argomento di discussione tra maggioranza ed opposizione.
Mi sembra che il lavoro della Commissione sia stato apprezzato dall'Aula che a larga maggioranza stasera ha impedito ogni tentativo di stravolgimento della legge. Però, quelle considerazioni che abbiamo fatto più volte in Commissione su un atteggiamento poco costruttivo della Giunta si sono rivelate estremamente fondate. Credo che sia un fatto abnorme; è vero che la Giunta, come dice il Presidente Palomba, fa quello che gli pare e piace e se ne infischia del Consiglio, però, che un Assessore regionale disattendesse i deliberati di una Commissione in cui la maggioranza ha collaborato con l'opposizione e ha portato ad un risultato che il Consiglio sta apprezzando non ci eravamo arrivati. Giustamente questo ha causato le reazioni di altri colleghi Assessori, ho visto l'Assessore Ballero sedere nei banchi del Consiglio, alzarsi, chiedere la parola come semplice consigliere ed esprimere valutazioni completamente diverse da quelle che l'Assessore Loddo esprimeva a nome della Giunta. Credo che vi sia un grosso problema a questo punto della Giunta regionale, che manca assolutamente la collegialità, perché nelle votazioni abbiamo visto la gran parte degli Assessori non condividere le affermazioni dell'onorevole Loddo; credo che questo comprovi le nostre critiche alla Giunta, che è una Giunta fondata su una momentanea convergenza di interessi, siccome si avvicinano le elezioni probabilmente la convergenza degli interessi si sta disgregando e la Giunta esprimerà in quest'aula posizioni sempre più divergenti. Noi ne prendiamo atto, questa maggioranza chiaramente non la condividiamo né per i modi in cui si è costituita né per i modi in cui opera, e credo che stasera l'Assessore Loddo abbia dato ennesima dimostrazione dell'incapacità di questa maggioranza di essere guida per la riforma della Regione. Guida con la sua espressione istituzionale Giunta, mentre debbo apprezzare i tentativi della maggioranza di dare alla Regione una legge che chiunque governerà da luglio in poi sarà comunque una legge utile per governare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Mi corre il dovere di fare alcune precisazioni alle quali non mi sottraggo anche perché sollecitato, anche se talvolta in termini abbastanza risentiti da alcuni settori dell'opposizione. Voglio precisare alcuni particolari. Il primo. Il testo di questi emendamenti è conosciuto dalla Giunta da almeno 5 mesi, io ho inviato per iscritto tutti questi emendamenti a tutti i singoli componenti della Giunta con tanto di protocollo, non ho mai ricevuto da parte di nessun componente della Giunta osservazioni in merito a parte osservazioni da parte di due Assessori sull'articolo 77. Ritengo perciò che le posizioni che io sto esprimendo in quest'Aula siano assolutamente rappresentative della Giunta. Se non fosse così qualcuno me l'avrebbe dovuto dire, nessuno me l'ha detto, quindi, io devo per forza ritenere e conseguentemente ritenere che queste siano a tutt'oggi le posizioni della Giunta regionale. In ogni caso se non fosse così potevo almeno pretendere, per dignità e per dovere, che queste osservazioni mi venissero fatte a tempo debito quando io avevo espresso queste mie proposte di emendamento all'attenzione di tutti i componenti della Giunta.
Peraltro non sono convertito all'ultimo momento a questi emendamenti, come invece mi pare che sia successo a qualcun altro qui dentro, che si fa scrivere anche le spiegazioni degli emendamenti perché evidentemente non sa nemmeno di che cosa sta parlando, non mi sono convertito all'ultimo momento a questi emendamenti perché in occasione di convegni pubblici, di dibattiti pubblici, di interventi sui giornali ho ripetutamente espresso le mie posizioni nel merito e talmente non solo succube di nessuna posizione, tanto meno di posizioni sindacali, che non mi sono limitato e non ho fatto mie, non ho fatto propri tutti gli emendamenti acriticamente, come invece ha fatto l'opposizione, tutti gli emendamenti proposti dai sindacati, ma ne ho scelto alcuni perché di alcuni ne condividevo la finalità e ne condividevo l'attualità.
Pertanto, più per dignità morale e intellettuale che per dovere politico, ho sostenuto posizioni all'interno di quest'Aula e di questa dignità morale e intellettuale chiedo che mi venga reso atto. Per quanto riguarda le macchine e le prebende le posso dire, onorevole Biancareddu, che è così idiota parlarne che non vale nemmeno la spesa di risponderle. Ho sempre avuto un lavoro dignitoso che mi ha consentito di mantenermi fino ad oggi e posso continuare da oggi in poi senza la macchina e senza le prebende di questo assessorato.
PRESIDENTE. Ho consentito in maniera eccezionale come si è compreso e come ho detto prima questi interventi un po' fuori, una sorta di parentesi politica nella discussione del dibattito di cui avevo già enunciato la conclusione perché mi sembrava che ci fosse l'esigenza di un momento di riflessione.
Nella giornata di stasera e di domani, sia a livello di Commissione sia a livello di Giunta, credo che le parti politiche prendendo spunto dallo spirito degli interventi dei colleghi Amadu ed altri che invitavano ad un confronto e ad una riflessione unitari, credo che troveranno il modo di scambiare e di chiarirsi le posizioni sia a livello di Commissione, di Giunta, di maggioranza ed opposizione.
Ricordo ai colleghi che riprenderemo domani con il question time alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 20 e 50.
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