Seduta n.311 del 03/02/1994
CCCXI SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
GIOVEDI' 3 FEBBRAIO 1994
Presidenza del Presidente FLORIS
INDICE
Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla L.R.: 22 luglio 1991, n. 25 - Fermo temporaneo dell'attivitàdi pesca" (449). (Discussione e approvazione).
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Proposta di legge Sardu - Dadea - Cuccu - Zucca - Cocco - Satta Gabriele: "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" (372). (Discussione e approvazione):
COGODI .................................
SARDU, relatore .....................
BAROSCHI.............................
SATTA GABRIELE ...............
FERRARI ................................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Sull'ordine del giorno:
CABRAS, Presidente della Giunta
La seduta è aperta alle ore 10 e 02.
CORDA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 1° febbraio 1994 che è approvato.
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ieri, a fine seduta, abbiamo indicato come primo punto all'ordine del giorno la proposta di legge numero 373/A "Interventi a sostegno delle attività delle associazioni e delle autonomie locali della Sardegna" che, per descrizione della Conferenza dei Presidenti di gruppo era stata rinviata ad altra data. All'ordine del giorno dei lavori del Consiglio vi è, quindi, la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 21 e 34 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina".
Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta regionale. Ne ha facoltà.
CABRAS, Presidente della Giunta regionale. Signor Presidente, poiché c'è l'esigenza di approfondire ancora la norma finanziaria di questa legge che, a nostro giudizio, è insufficiente a garantire la copertura finanziaria chiediamo di iniziare la discussione della proposta di legge numero 372/A e di sospendere per il momento il punto 2 dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni la richiesta è accolta.
Discussione ed approvazione della proposta di legge: Sardu - Dadea - Cuccu - Zucca - Cocco - Satta Gabriele: "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" (372)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 372. Relatore l'onorevole Sardu. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di palare l'onorevole Sardu, relatore.
SARDU (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Semplicemente per chiedere, in base agli accordi politici e alla prassi, pochi minuti per la presentazione di eventuali emendamenti tra la discussione generale ed il passaggio agli articoli. Bastano cinque minuti.
PRESIDENTE Onorevole Cogodi, intende predisporre emendamenti?
COGODI (Rinascita e Sardismo). Noi abbiamo una norma regolamentare che è soggetta a molte riflessioni; si era convenuto che, in attesa della modifica del Regolamento, si sarebbe concesso un lasso di tempo fra la discussione generale e il passaggio all'esame degli articoli, per rispondere a questo bisogno. Si dirà: ma perché non sono stati predisposti prima gli emendamenti? In verità, io immaginavo che ci sarebbe stata una discussione generale su questa legge, che pure ha implicazioni considerevoli, per cui chiediamo pochissimi minuti di sospensione, bastano anche cinque minuti.
PRESIDENTE. Poiché le modifiche all'ordine del giorno, giustificano ampiamente tale richiesta, sospendo i lavori del Consiglio per dieci minuti per consentire la presentazione di emendamenti.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 08, viene ripresa alle ore 10 e 36.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
STERI, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
URRACI, Segretaria:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati ad una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, delle infrastrutture, della residenza e del patrimonio edilizio esistente, in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
URRACI, Segretaria:
Art. 2
Definizione
1. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
URRACI, Segretaria:
Art. 3
Potere di proposta.
Contenuto
1. Soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di foro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte specificamente destinare anche a nuova edificazione al fine della pianificazione urbana ed ambientale.
2. La proposta di programma deve contenere:
a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo plano volumetrico in scala 1:500, che evidenzi le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strutturazione urbanistica vigente nel Comune;
b) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della concessione edilizia con le connesse autorizzazioni per eventuali vincoli non di competenza regionale, nonché computo metrico estimativo relativamente agli interventi di immediata realizzazione;
c) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della concessione edilizia con relazione descrittiva e computo metrico estimativo, relativamente alle opere di urbanizzazione;
d) schema di impegnativa di programma disciplinante:
1) i rapporti attuativi tra soggetti di cui al comma 1 ed il Comune;
2) le garanzie di carattere finanziario;
3) i tempi di realizzazione del programma;
4) la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza;
e) la documentazione catastale e quella atte stante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 4 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 5
URRACI, Segretaria:
Art. 5
Organo competente per l'approvazione.
Effetti
1. Il programma integrato è approvato, previo parere della Commissione edilizia comunale, al consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Tale deliberazione è soggetta a controllo di legittimità ai sensi degli articoli 20 e 30 della legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 45.
2. Qualora il programma non sia conforme alle previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro 15 giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla Regione entro i successivi 10 giorni. La Regione provvede all'approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi 150 giorni, trascorsi i quali il programma, per le sole parti conformi con le previsioni di cui alla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, e dei vigenti piani territoriali paesistici, si intende approvato.
3. Qualora il programma interessi zone territoriali omogenee definite "A" dal DA 2266/U del 20 dicembre 1983, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in materia di tutela per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma - nel caso in cui sia tale da comportare il superamento dell'indice massimo previsto per la stessa zona dello strumento urbanistico vigente - non potrà comunque superare quella preesistente nell'ambito di intervento. L'altezza massima con sentita è pari a quella preesistente.
4. Nelle altre zone omogenee valgono gli indici previsti dallo strumento urbanistico vigente o quelli previsti dal programma di intervento.Qualora non conforme allo strumento urbanistico il programma dovrà seguire la procedura di cui al precedente comma 2.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 3 emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Morittu - Urraci
Il comma 2° dell'articolo 5 è soppresso. (1)
Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Morittu - Urraci
Il 3° comma dell'articolo 5 è soppresso. (2)
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Urraci
Il quarto comma dell'art. 5 è così sostituito: "Nelle zone omogenee valgono gli indici previsti dallo strumento urbanistico vigente". (3)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Sardu, relatore.
SARDU (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, intervengo per invitare il Consiglio a respingere questi emendamenti all'articolo 5 perché se sopprimiamo questo articolo è inutile fare questa legge. In Commissione abbiamo dibattuto molto - i colleghi che ne hanno fatto parte lo sanno bene - proprio questo che è l'aspetto più delicato della legge. Il problema sta nella straordinarietà degli interventi che si propongono, cioè i programmi integrati che non sono un fatto di ordinaria amministrazione, perché se li riportiamo, attraverso questi emendamenti, a un fatto di ordinaria amministrazione sicuramente non avrebbe nessun senso approvare la legge. Teniamo conto anche che la necessità di questa legge deriva dalle ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dal CER certificate recentemente dal CIPE. Alla Sardegna sta per arrivare una cifra rilevante, circa 450 miliardi, per interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Una parte di questi soldi sono destinati a programmi integrati. Ora, signor Presidente, noi come Commissione abbiamo ricopiato fedelmente quanto scritto nella bozza Ferrarmi, nella "179" approvata dal Parlamento, abbiamo ricopiato l'articolo 5 senza modificare nulla proprio perché è un articolo estremamente delicato e ritenevamo pericoloso modificare anche qualche virgola, perché sicuramente in Commissione alla Camera e in Senato, hanno potuto veder bene la formulazione di questo articolo che consente appunto di effettuare interventi di carattere straordinario. D'altra parte dal punto di vista delle garanzie, l'iter previsto nell'articolo 5 è un iter soggetto a tutte le verifiche e i controlli, non fosse altro, il primo comma è abbastanza chiaro perché chi approva è il Consiglio comunale che può decidere di approvare o non approvare; chi ratifica le approvazioni sono gli organismi di controllo regionale, per cui sotto questo aspetto…
(Interruzioni)
Egregi colleghi, io voglio insistere su questo articolo che per certi versi può creare qualche perplessità e la crea anche a me, peraltro dico che bisogna mantenerlo così come è formulato. Nella stessa definizione che abbiamo approvato poco fa, per quanto riguarda i programmi integrati, diciamo che si tratta di programmi straordinari, con pluralità di funzioni con tipologie diverse di intervento, dove devono essere previste le opere di urbanizzazioni primarie, secondarie e i servizi e il possibile concorso di più operatori che operano all'interno di questi programmi. Quindi, come vedete, non è fatto di ordinaria amministrazione, ma di straordinaria amministrazione. Quanti programmi integrati si faranno in Sardegna in questi anni? Io non lo so ma sicuramente li potremo contare nelle dita delle mani. D'altra parte, quello che è emerso in questi anni in materia urbanistica, in materia di interventi nel sociale, di interventi per quanto riguarda ad esempio il recupero delle periferie urbane, di cui si sta da decenni ormai parlando, e la carenza di strumenti legislativi e di strumenti finanziari che fino adesso non hanno consentito alle amministrazioni comunali di apportare un radicale cambiamento nella vita di interi quartieri dei nostri paesi e delle nostre città. Questo strumento a mio parere lo consentirà. L'ultima questione è la necessità di porre rimedio a una bocciatura della Corte Costituzionale in merito all'articolo 16 della "170", bocciatura dovuta ad un ricorso da parte delle regioni, perché la legge entrava nel merito di competenze che erano competenze proprie regionali come la decisione sull'uso del territorio e sulle materie urbanistiche. Quindi quello che stiamo cercando di fare stamattina è semplicemente colmare questo vuoto in presenza anche di interventi reali e concreti che le norme di legge ci mettono a disposizione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, colleghi consiglieri, possiamo notare che già la Commissione consiliare prudentemente e saggiamente ha soppresso tutta una serie di articoli di una proposta di legge che, se fossero stati mantenuti nel testo, avrebbero comportato ben altra attenzione e rilevanza a questa proposta medesima. Tuttavia anche il testo residuato contiene anche delle prescrizioni normative, e principalmente le contiene in alcuni passaggi dell'articolo 5 che sono di estrema pericolosità e nocività, e io proverò a dire perché. Questo articolo 5 è figlio, non so se ultimo sicuramente figlio, della numerosa famiglia che appartiene a quella mentalità che un tempo si usava chiamare dell'edilizia contrattata, mentalità che ha portato già tanti guai e tanti guasti di cui sono piene le cronache e di cui sappiamo, quella confusione nella mentalità pubblica prima ancora che interesse pubblico, intendendo per pubblico la garanzia sociale dei cittadini, le regole date dai poteri democratici a garanzia di tutti, non solo dei gruppi forti o dei gruppi che si muovono, ma dei cittadini comuni che hanno diritto ad una città equilibrata, sana, ben organizzata. L'edilizia contrattata, questo mostro che si è inserito nella cultura politica ha determinato di fatto prima una commistione poi uno scardinamento della mentalità pubblica sostituendosi via via, come potere altro di iniziativa esterna al potere pubblico, alla stessa capacità di programmazione e di realizzazione dello stesso potere pubblico costituito.
Allora andiamo al senso delle cose, cioè a quello che è scritto in questa norma. Al comma 2 dell'articolo 5, di cui si propone la soppressione, si parla del programma integrato, che è una buona cosa, una buona iniziativa, che va salvaguardato come istituto di carattere generale, perché l'edilizia si sviluppi non sempre per singoli tasselli che devono essere resi coerenti sempre dalla programmazione pubblica ma possa anche svilupparsi per ambiti omogenei più vasti, quindi una proposta di realizzazione di un insieme, un pezzo di città chiamiamolo così, anziché qui un edificio, qui un negozio e quant'altro. E' chiaro che realizzare insieme un pezzo di città, un intervento integrato realizza meglio gli obiettivi, e nei costi e soprattutto nei risultati perché il risultato è più armonico. Non si costruiranno più quartieri dove ci sono tutte le residenze e non c'è un negozio manco per il barbiere, non c'è un'attività sociale minima. Ne abbiamo esempi credo in tutte le città della Sardegna. Pensiamo al nuovo ghetto moderno di S. Elia di Cagliari, dove già sono insediati dieci, dodicimila cittadini e non c'è un'unghia di disponibilità per un servizio sociale, dove la farmacia è a chilometri di distanza non si è neppure pensato disostruire un edificio dove si possa allocare una farmacia. Pensiamo al quartiere di Mulinu Becchi di Cagliari, che per anni ha vissuto senza neanche una bottega di frutta e verdura. Quindi la flosofia dell'intervento integrato è una filosofia condivisibile, utile, moderna, però bisogna fermarsi a questo, non può essere alternativa alla programmazione pubblica, non può scardinare il sistema delle garanzie pubbliche.
Dice questo comma 2 che, qualora il programma non sia conforme alle previsioni della strumentazione urbanistica, con la procedura prevista può essere reso conforme, quindi sostituisce la strumentazione urbanistica. Noi sappiamo che, in questa materia, una volta che si mette in moto una macchina ci si premura di acquisire via via anche i consensi, si parla di questa macchina molto ma non si parla della utilità complessive, generale generali e sociali, perché non tutti i cittadini sono sempre mobilitati a difendere il proprio marciapiede. Perché devono difendere anche l'asilo nido, che magari non hanno, perché devono difendersi da tanti bisogni e da tante preoccupazioni. Quindi, chi avanza una proposta ha modo, mettendo in moto questa macchina, di acquisire anche i consensi necessari perché cammini. Allora il programma integrato va bene, però va bene in quanto conforme allo strumento urbanistico, la cui definizione è competenza del Comune. Se il Comune, di fronte ad una segnalazione, ad una domanda, ad una rappresentazione di utilità, ritiene di variare lo strumento urbanistico lo varia, ma lo varia in quanto autonomamente ne vede l'utilità non facendolo coincidere con un intervento di iniziativa esterna. Il Comune, di fronte ad un bisogno e ad una utilità generale, può sempre variare lo strumento urbanistico. Chi glielo vieta? Però non lo deve far coincidere con l'iniziativa esterna. Questo è il senso dell'abrogazione del comma 2.
Il comma terzo è ancora più devastante - chiedo ai colleghi un attimo dì attenzione, ma so di parlare a gente sensibile in questa materia - il comma terzo riguarda quelle particolari parti della città che sono le zone A, cioè i centri storici. Nel comma terzo si afferma che, salve le volumetrie e le altezze e salvi i singoli edifici vincolati, il piano integrato può prevedere di rifare tutto. Voi sapete che oggi esistono due tipi di tutela in materia ambientale. Una è quella specifica sul singolo edificio; un esempio un po' clamoroso è il piccolo edificio che sbarra il porticato di Via Roma, cioè la sua organizzazione e il suo completamento in un disegno armonico quello è un edificio tutelato singolarmente e potrebbe salvarsi quell'edificio nelle sue caratteristiche architettoniche anche con una galleria ben fatta che consentisse la percorrenza di Via Roma nel suo insieme però un tutore severo dice che, quell'edificio deve rimanere integro, anche nella sua bottega interna, e quindi può derivarne anche un danno generale. Questo è un tipo di tutela spesso esagerata e la Regione - l'ho segnalato più volte - potrebbe assumere un'iniziativa perché si possano fare delle modifiche per un'utilità generale che non è solo del comune di Cagliari, che è generale, perché si tratta della città capoluogo della Regione. Esiste poi un altro tipo di tutela che è la più preziosa, che è la tutela del paesaggio d'insieme, che non è quella sul singolo bene ma è quella della qualità ambientale di una città o di un pezzo di città. I centri storici, le zone A hanno questo particolare valore d'insieme perché la loro configurazione viene dalla storia, e anche quello scorcio, quella visuale, quella zona d'ombra, quel chiaroscuro, costituiscono un insieme che non può essere alterato senza creare danno. Quindi, dire che nei centri storici, salvo singoli edifici e con le stesse volumetrie e altezze, si può fare tutto in ipotesi, prendere un quartiere storico, di Cagliari, di Sassari, di Alghero, salvo che non ci siano altre leggi - per fortuna ci sono altre leggi che potrebbero impedirlo - e dire che salvi i singoli edifici tutto è quantità. Ma la città non è solo quantità, non è solo volume e altezza la città è valore d'insieme, è vivibilità, è anche memoria, è anche ricordo, è anche un insieme di valori, nelle zone A soprattutto, cioè nei centri storici, che si chiamano storici per questa ragione, per il valore culturale che rappresentano e inducono. Una norma del genere è terribile - io non riesco a capire come possa essere stata pensata - quindi va sicuramente cassata. Il terzo emendamento invece è consequenziale, perché se si modifica il comma due e il comma terzo è consequenziale modificare anche il comma quarto. So che si può obiettare che ci sono normative nazionali che vanno in questa direzione. Badate, questo è un rilievo però che ci deve confermare che dobbiamo decidere da noi, perché se la normativa nazionale è applicabile in questa Regione in questo modo io la contesto, perché è devastante. E di normative nazionali ce n'è tante che fanno disastri e non è detto che io le debba acquisire. Se no che ci facciamo noi? Perché noi dovremmo avere un organo legislativo espressione di poteri autonomistici se le normative nazionali valessero automaticamente? La Regione esiste, la sua Assemblea esiste, noi esistiamo nella nostra funzione in quanto possiamo fare leggi. Se dovessimo limitarci a riscrivere le leggi nazionali, per fare questo basterebbe un ufficio. Non ci sarebbe bisogno di un'assemblea legislativa. Se questa è una normativa nazionale io la contesto, e noi dobbiamo contestarla. Ma io non penso che sia così. In ogni caso, questa è una Regione che ha le sue competenze anche di carattere primario in materia urbanistica ed edilizia, e deve farla valere, quindi stiamo legiferando perché possiamo legiferare e possiamo legiferare in diversi modi. Quindi, vi sono ragioni di merito, di sostanza politica per regolamentare diversamente questa materia. Non è vero che la legge non ha una sua validità se si toglie questo bubbone; ha la sua validità perché disciplina e comunque dà titolo ai soggetti consorziati pubblico e privati, principalmente privati, si comprende in questo caso, di avanzare proposte che gli organi pubblici, a iniziare dai comuni, esamineranno e, volendo, adatteranno la strumentazione urbanistica quando vi sia un interesse di carattere generale, però, ripeto, non facendola coincidere con lo strumento esterno che non può essere sostitutivo non solo dei piani regolatori, ma non può essere sostitutivo delle città, che in alcune loro parti non possono essere eliminate, non possono essere distrutte. Dovranno essere migliorate, questo sì. Tra l'altro - lo dico non per agevolare il ragionamento, lo dico perché ne sono convinto - noi abbiano - non so se è già iscritta all'ordine del giorno, ma comunque è in istruttoria in Commissione - una proposta di iniziativa della Giunta regionale sui centri storici. Io credo che questa materia possa essere organicamente trattata e meglio disciplinata in una normativa organica quale quella, appunto, sui centri storici che è pure all'esame della Commissione.
(Interruzione)
Ha già avuto il parere della Commissione di merito, è al parere finanziario quindi potrà essere in Aula tra non molto. Quella potrà essere la sede nella quale alcune cose si potranno fare, ma fare bene, per vedere quali esigenze ci sono e possono essere tenute in conto per promuovere iniziative che siano compatibili non solo con la strumentazione urbanistica pubblica ma soprattutto con l'interesse pubblico più generale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io intervengo in questa materia per portare il mio modestissimo contributo sul collegamento che questa normativa può avere con quella già vigente e che dà poteri di rappresentanza agli enti locali. Cosa voglio dire? Noi non possiamo far finta di non sapere che la legge numero 81 del 1993 ha modificato radicalmente l'anello degli enti locali e il ruolo dei consigli comunali. Infatti l'elezione diretta del sindaco e il sistema elettorale maggioritario, che consente al sindaco di avere garantita la sua maggioranza, pur esprimendo una forma democratica di rappresentanza, incidono notevolmente sulla capacità non solo degli interessi pubblici, ma anche di quelli privati di perseguire i loro legittimi obiettivi.
Noi siamo in presenza di una legge nazionale - ho chiesto su questo delucidazioni poc'anzi al collega Satta, che ha certamente conoscenze molto più approfondite delle mie - sui programmi di riqualificazione urbana, che è del 1992, quindi antecedente a quella che ha modificato il sistema di elezione dei consigli comunali. Direi anche che non abbiamo avuto, negli ultimi tempi, molti esempi di lungimiranza da parte del legislatore nazionale, il quale ragiona un po' troppo per comparti: parla di riqualificazione urbana e affida ai consigli comunali determinati poteri, ma non si preoccupa di vedere, nel frattempo che cosa sta decidendo lo stesso Parlamento per quel che riguarda il modo di formarsi della volontà all'interno dei consigli comunali, comunque, noi oggi siamo in presenza di queste due leggi vigenti e sappiamo, avendone già esempi concreti, come si forma, per esempio, una commissione edilizia. La legge "142", infatti, stabilisce che se entro sessanta giorni il Consiglio comunale - nel quale, badate, il sindaco ne garantiva la sua maggioranza - non decide sulla commissione edilizia, il sindaco stesso può nominarla direttamente. Questo potere gli deriva non solo da un dettato della "142", ma dal fatto che egli viene eletto in forma diretta. Quindi nessun dubbio sul fatto che questo possa avvenire legittimamente.
Faccio tuttavia una prima osservazione. Io ho approvato, assieme ai colleghi, l'articolo 3, col quale si obbligano coloro che propongono il programma integrato a presentare determinati strumenti. Guarda caso questi strumenti dovranno essere valutati da commissioni le quali avranno, a regime, un certo tipo di formazione, presumibilmente basato un astratto criterio di professionalità. In tal modo non c'è tutela per coloro che sono in minoranza infatti nella valutazione di questi elaborati, si verificherà una sorta (detto tra virgolette) di trattativa privata tra il sindaco, la sua Commissione edilizia e il presentatore. Questo si potrebbe configurare in un domani non lontano. E siccome io appartengo ad un'area politica che forse non ha sempre fatto - lo dico schiettamente - un uso giusto dei propri poteri, ma per la quale la tutela delle minoranze è sacra, allora comincio a preoccuparmi per i caratteri della strumentazione tecnica che è qui prevista. Capisco molto bene che essa è ispirata da determinate finalità - come diceva poc'anzi il collega Sardu - ed anzitutto a quella di ridurre i tempi, oggi ancora biblici, con cui la pubblica amministrazione risponde. E questa è certamente una finalità da perseguire, perche la pubblica amministrazione deve dare risposte certe nei tempi più brevi possibili: ma deve agire da pubblica amministrazione, non come un privato. Questa finalità è giustamente perseguita se si crea un sistema di colloquio tra pubblica amministrazione e privato. La parte pubblica oggi risente un po' troppo di una certa concentrazione di potere, costituita dal sindaco o della sua commissione edilizia o dal consiglio comunale nel quale egli ha la maggioranza, senza che altri in qualche modo possa interloquire: questo è un problema, noi legislatori regionali in questo momento non possiamo, come dicevo all'inizio, far finta che questo problema non esista. D'ora in poi quando parleremo di una materia di competenza degli enti locali, quale quella urbanistica, in considerazione delle attuali regole per la formazione dei Consigli comunali e dei poteri che essi hanno, dovremmo stare attenti a garantire il rispetto di un principio fondamentale della nostra democrazia che è la tutela del singolo e delle minoranze, alle quali deve essere permesso di esprimersi.
Non mi pare che la formulazione dell'articolo 5 tenga conto di questi aspetti, si preoccupa di altri aspetti pur legittimi, pur giusti, allora, siccome ci siamo dati un regolamento che è estremamente rigido, per cui a questo punto non è possibile intervenire, io chiedo a coloro che hanno presentato la legge e la stanno ovviamente sostenendo di riflettere un attimo se non sia il caso di introdurre, nei modi previsti dal Regolamento, il che vuol dire soprassedere per un attimo all'esame di questo articolo, delle modifiche per temperare i pericoli che io qui ho evidenziato. Quale può essere il modo? Potrebbe essere quello intanto di paralizzare gli interventi. La città, come è stato detto poc'anzi…
(Interruzioni)
Io sono convinto delle mie affermazione ma se le dico a me stesso non serve.
La città, come è stato detto poc'anzi, e io concordo su una visione di questo genere, non è soltanto fatta di volumi e di altezze, è l'habitat dell'uomo, e quindi ci sono altri valori che devono essere in qualche modo tutelati. La città ha parti diverse, in una ci può essere la memoria storica, ci può essere la cultura, nell'altra c'è il nuovismo. E allora perché affrontare questa tematica come se la città fosse un tutt'uno uguale? Mi pare che non sia da legislatore attento. E' in via di formazione una legge sui centri storici, quella porzione delle città a cui riconosciamo la validità di certi valori che in quegli insediamenti hanno una loro espressione, una loro storia e una loro cultura, vogliamo dedicare un'attenzione particolare. Allora, cominciamo per esempio a dire che è molto più opportuno che ci sia una legislazione appropriata per i centri storici, essendo questo un aspetto particolarissimo della città che va curato con particolare attenzione, la riqualificazione urbana e i centri storici vanno molto più compiutamente in quel contesto legislativo piuttosto che in questo che è di carattere generale. Ecco, questo, per esempio, è un suggerimento perché si rifletta sul fatto che è opportuno trovare la strada regolamentare per arrivare a discutere con più precisione rispetto a questi valori che, io credo, sono riconosciuti da tutti i colleghi, perché abbiamo vissuto qui, anche di recente, confronti abbastanza forti, per esempio sulle coste, con la doppia finalità di intervenire a tutela ma anche di consentire uno sviluppo ragionato.
Quindi, io chiederei ai presentatori della legge di farsi essi stessi carico della richiesta di una sospensione di questa legge perché, se andiamo avanti secondo il Regolamento, io preannuncio subito che sono d'accordo perché il comma due e il comma tre vengano soppressi in modo tale da costringere a tornare sull'argomento perché nella formulazione attuale le due questioni che evidenziavo non vengono assolutamente considerate.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, molto brevemente per chiedere cortesemente a lei e ai colleghi, una breve sospensione per valutare insieme questi aspetti che sono stati evidenziati da alcuni colleghi e che peraltro sono stati oggetto di discussione in Commissione, nella quale abbiamo anche soppresso molti articoli, così come ha già sottolineato l'onorevole Cogodi, per vedere se esistano i presupposti per poter procedere speditamente o per prendere qualche decisione conseguente, anche per non apparire distratti rispetto a richiami che pure hanno il loro fondamento come la discussione in Commissione aveva già dimostrato. Le chiedo una decina di minuti di sospensione.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni sospendiamo per quindici minuti la seduta del Consiglio.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 13, viene ripresa alle ore 11 e 43).
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 1, 2 e 3 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta li accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano:
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 6 è soppresso. L'articolo 7 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 8.
URRACI, Segretaria:
Art. 8
Programmazione regionale
1. La Regione, nell'ambito dei propri programmi, delibera la concessione dei contributi destinati al finanziamento dei programmi integrati - a valere sui finanziamenti regionali e statali con priorità ai comuni che provvedono alla loro formazione - sulla base dei seguenti criteri:
a) del valore complessivo ed esemplarità dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;
b) degli interventi significativi di recupero edilizio ed urbanistico di aree pubbliche o private;
c) delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, messe a disposizione dal Comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dai privati. Le risorse pubbliche e private possono essere organizzate anche sotto forma di società miste;
d) dell'efficacia del programma al fine di ridurre la tensione abitativa, anche per quanto riguarda la domanda di abitazioni in locazione connessa altresì ai fenomeni di immigrazione, anche a fronte delle quote previste di edilizia residenziale pubblica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votatone. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
URRACI, Segretaria:
Art. 9
Accordi di programma
1. I Comuni, in relazione alla presenza del programma integrato di enti pubblici e di immobili pubblici, possono promuovere accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con gli operatori privati interessati al programma integrato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
URRACI, Segretaria:
Art. 10
Destinazione di stanziamento
1. In attuazione dell'articolo 16 comma 8, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la Regione destina, alla formazione dei programmi di iniziativa pubblica o privata, una quota non superiore al cinque per cento delle somme per l'edilizia sovvenzionata ad essa attribuite.
2. La Regione ripartisce tale quota finanziaria fra i comuni che abbiano approvato - sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 - i programmi integrati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda dì parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
URRACI, Segretaria:
Art. 11
Ambito di applicazione
1. Le presenti norme si applicano ai programmi integrati, indipendentemente dal fatto che usufruiscano o meno di contributi o finanziamenti pubblici.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.
FERRARI (P.S.I.). Signor Presidente, per una osservazione di ordine tecnico. L'emendamento numero 3 all'articolo 5 fa riferimento alle zone omogenee. Con il termine zone omogenee si intendono chiaramente quelle indicate dal decreto Floris del 1983.
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge 372. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 3, corrispondente al consigliere Atzori)
Prego il Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Atzori.
URRACI, Segretaria procede all'appello:
Rispondono sì: Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Dadea - Degortes - Deiana -Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lorettu - Manca - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Salvatorangelo - Mulas - Muledda - Onida - Pes - Planetta - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni.
Si sono astenuti: il Presidente Floris - Cadoni - Cogodi - Demontis - Mannoni - Meloni - Morittu - Murgia - Puligheddu - Serrenti - Urraci - Usai Edoardo.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione della proposta di legge numero 372:
presenti 59
votanti 47
astenuti 12
maggioranza 24
favorevoli 47
(Il Consiglio approva).
Discussione ed approvazione del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 luglio 1991, n. 25 - Fermo temporaneo dell'attivitàdi pesca" (449)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 449.
Dichiaro aperta la discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca, relatore.
ZUCCA (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
CABRAS MARCO, Assessore degli end locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo prova alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
URRACI, Segretaria:
Articolo unico
1. I premi di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, per le classi di navi da pesca superiori alle 30 tonnellate di stazza lorda, sono concessi sino all'equivalente degli importi ottenibili moltiplicando i parametri di cui alla tabella del Regolamento comunitario 4028 del 18 dicembre 1986, come modificato dal Regolamento CEE 3944/90, per il valore dell'ECU nell'anno di applicazione del fermo.
2. Resta confermata l'applicazione della tabella regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1991, per le classi di tonnellaggio delle navi da pesca inferiori a 30 tonnellate di stazza lorda (TSL).
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della disegno di legge numero 449. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 38, corrispondente al consigliere Marteddu)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Marteddu.
URRACI, Segretaria procede all'appello:
Rispondono sì: Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Dadea - Degortes - Deiana -Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lorettu - Manca - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Salvatorangelo - Mulas - Muledda - Onida - Pes - Planetta - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni.
Si sono astenuti:Il Presidente Floris - Murgia - Planetta - Puligheddu - Urraci - Cogodi - Demontis.
Risultato della votazione
PRESIDENTE, proclamo il risultato della votazione per appello nominale del disegno di legge numero 449:
presenti 57
votanti 50
astenuti 7
maggioranza 26
favorevoli 50
(Il Consiglio approva)
Sospendo per cinque minuti la seduta del Consiglio e convoco la Conferenza dei Presenti di Gruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 06, viene ripresa alle ore 12 e 18).
PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno come già precedentemente stabilito dal 15 al 18 febbraio e successivamente dal 22 in poi. Dal 15 al 18 febbraio discuteremo gli argomenti che verranno comunicati tempestivamente ai colleghi mentre il 22 febbraio inizierà una tornata dedicata alla vertenza Sardegna e ai problemi istituzionali ad essa connessi.
La seduta è tolta alle ore 12 e 19.
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