Seduta n.245 del 26/05/1993 

CCXLV SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI'26 MAGGIO 1993

Presidenza della Vicepresidente SERRI

INDICE

Disegno di legge: "Norme in materia di lavori pubblici" (354). (Continuazione della discussione e approvazione):

SELIS ......................................

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici ….

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio….

SATTA GABRIELE ...............

USAI SANDRO......................

COGODI .................................

BAROSCHI.............................

RUGGERI................................

MORITTU................................

BAGHINO...............................

(Votazione per appello nominale) ……..

(Risultato della votazione) .......

Fissazione di termini per l'esame di proposta di legge:

PLANETTA..............................

COCCO....................................

La seduta è aperta alle ore 17 e 13.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 maggio 1993, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: "Norme in materia di lavori pubblici" (354)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 354.

Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Come facciamo a proseguire i lavori se non c'è il proponente, non c'è la Giunta?

PRESIDENTE. E' ancora in corso la seduta della Commissione bilancio per l'esame delle norme concernenti la competenza finanziaria.

Sospendo la seduta per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 14, viene ripresa alle ore 17 e 59.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Siamo in sede di discussione del disegno di legge 354.

E' in discussione l'articolo 7 e gli emendamenti numero 10 e 12. La sospensione era stata richiesta dall'onorevole Selis, Presidente della Commissione bilancio, per l'esame di questo articolo e degli emendamenti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, solo un attimo per dire che in seguito alla richiesta di sospensione è stata convocata la Commissione che ha esaminato con la Giunta gli emendamenti alla legge che stiamo discutendo e più in generale i problemi che sono sorti nel corso della mattinata e delle sedute precedenti in merito al coordinamento delle leggi di accompagnamento con la manovra di bilancio. C'è stato un chiarimento utile che credo dovrà trovare riscontro in prospettiva nella predisposizione della legge di variazione del bilancio e di adeguamento del bilancio per il quale è previsto un ulteriore incontro con la Giunta nei prossimi giorni. Credo che i lavori della Commissione ci consentano di andare avanti con l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 8

Cessione alloggi cooperative a proprietà indivisa

Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni regionali concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e in godimento ai propri soci possono chiedere alla Regione l'autorizzazione a cedere in proprietà tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione in uso o in godimento.

La Regione concede l'autorizzazione alle condizioni previste dall'articolo 18, commi secondo, terzo e quinto, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

E' abrogato l'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29 e l'articolo 4, comma 9, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 9

Alloggi ad equo canone

I finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale ai Comuni ed agli Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di alloggi da assegnare ad equo canone ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni si intendono riferiti, per gli interventi non ancora realizzati e per i quali non siano stati stipulati i contratti definitivi di mutuo, all'intero costo sostenuto dagli enti beneficiari degli stessi finanziamenti e i relativi alloggi sono assegnati agli aventi diritto con le procedure dell'edilizia sovvenzionata di cui alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni.

Il contributo sugli interessi a favore dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari previsto dall'articolo 39, 9° comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 per il finanziamento dei programmi di edilizia ad equo canone può essere concesso oltreché per i mutui a tasso fisso anche per quelli a tasso variabile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 9 bis

Proroga dei termini

1. Il termine di due anni, già previsto dal secondo comma dell'articolo 23 della l.r. 6 aprile 1989, n. 13, modificato dall'articolo 6, comma primo, l.r. 13 aprile 1990, n. 6, è prorogato di altri due anni a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 10

Viabilità di interesse regionale e sovracomunale

Lo stanziamento complessivamente attribuito al titolo di spesa 11.3.05/I del programma di intervento 1988-1990 della legge 24 giugno 1974, n. 268 è destinato, in deroga a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, alla sola realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale e sovracomunale.

Le opere di cui al comma precedente sono dichiarate di interesse regionale ai sensi del primo comma, lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 10

Viabilità d'interesse regionale e sovracomunale

E' istituito il seguente terzo comma:

"3. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 4.000.000.000 al fine d'incrementare le disponibilità del titolo di spesa di cui al primo comma (cap. 08042-06); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attributo al medesimo titolo di spesa 11.3.05/I. (4)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10 bis.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 10 bis

Modifica destinazione d'uso

Su istanza dell'Ente interessato e qualora siano venute meno le originarie finalità del finanziamento concesso, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con quello della pubblica istruzione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale, potrà autorizzare le modifiche della destinazione d'uso delle opere di edilizia scolastica realizzate ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, ai soli fini di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10 ter.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 10 ter

Utilizzazione dei finanziamenti

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, sono sostituiti dai seguenti:

"Gli interessi maturati e le eventuali economie sulle somme erogate possono essere direttamente utilizzati dagli Enti per coprire prioritariamente maggiori costi connessi all'intervento cui si riferiscono ovvero, in via secondaria, per finanziarie, anche integrando sovvenzioni non regionali, altre opere pubbliche d'interesse locale in corso di esecuzione; gli stessi fondi possono essere altresì utilizzati per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di competenza dell'Ente medesimo.

I fondi versati dalla Regione in applicazione della presente legge devono essere impegnati dall'Ente interessato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento; su motivata richiesta dell'Ente l'Assessore che ha disposto il finanziamento può concedere, su detti termini, proroghe complessivamente non superiori a mesi sei.

Gli atti esecutivi con i quali l'Ente assume a' termini di legge gli impegni di spesa gravanti sui fondi posti a disposizione della presente legge, ivi compresi quelli di cui al precedente secondo comma, devono essere comunicati all'Assessorato finanziatore e alla Ragioneria regionale".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati otto emendamenti. Se ne dia lettura.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Pili - Mannoni - Pusceddu - Carusillo - Planetta

Articolo 10 ter

Dopo l'articolo 10 ter è inserito il seguente articolo:

Art. 10 quater

Programma regionale di opere pubbliche

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è sostituito dal seguente:

"L'attuazione delle opere è delegata alle Università degli Studi, alle province oppure alle comunità montane, agli enti strumentali della Regione, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali". (1)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 10 ter

Dopo l'articolo 10 ter è aggiunto il seguente:

Art. 10 quinquies

"La procedura prevista dall'articolo 5, quarto comma, della l.r. 13.4.1990, n. 6, si applica anche per consentire il trasferimento degli stanziamenti dal cap. 08091-01 al cap. 08091". (2)

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

Articolo 10 ter

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 320.000.000 nel 1993 ed in lire 170.000.000 negli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, l.r. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

1993 lire 320.000.000

1994 lire 170.000.000

1995 lire 170.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, l.r. 11 giugno 1974, n. 15, l.r. 19 maggio 1983, n. 14, l.r. 27 aprile 1984, n. 13 e l.r. 22 giugno 1987, n. 27)

1993 lire 20.000.000

1994 lire 20.000.000

1995 lire 20.000.000

08 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici

Cap. 08238-01 (Denominazione variata) - Spese per la tenuta, gestione, pubblicazione e diffusione periodica di bollettini in materia di appalti pubblici e di concessioni (art. 8, legge 17 febbraio 1987, n. 80); nonché per l'attività dell'Osservatorio regionale degli appalti (art. 3 bis della presente legge)

1993 lire 300.000.000

1994 lire 150.000.000

1995 lire 150.000.000

3. le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02102 e 08238-01 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. (3)

Emendamento aggiuntivo Morittu - Baghino - Murgia - Salis - Meloni

Articolo 10 ter

Dopo l'articolo 10 ter è aggiunto il seguente:

Art. 10 sexies

Acque sotterranee - Pozzi

1. Chiunque intenda effettuare ricerche, captazione ed utilizzazione di acque sotterranee nel territorio della Sardegna, qualunque ne sia la utilizzazione prevista, deve farne richiesta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, tramite i propri uffici del Genio civile.

2. Alla domanda dovranno essere allegati gli atti previsti dall'articolo 95 del Testo unico sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933, cui si farà riferimento per i procedimenti autorizzativi. (7)

Emendamento aggiuntivo Morittu - Baghino - Murgia - Salis - Meloni

Articolo 10 ter

Dopo l'articolo 10 ter è aggiunto il seguente:

Art. 10 septies

Sorveglianza linee elettriche

1. In applicazione dell'articolo 3 della legge n. 1341 del 13 dicembre 1964, compete all'ente costruttore e/o titolare di linea elettrica aerea esterna, di qualunque classe, l'onere della sorveglianza nonché la vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni previste dalle norme contenute nella predetta legge n. 1341/64 e nel suo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1062 del 21 giugno 1968. (8)

Emendamento aggiuntivo Morittu - Salis - Meloni

Articolo 10 ter

Dopo l'articolo 10 ter è aggiunto il seguente:

Art. 10 opties

Ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 11 e 12 non trovano applicazione nel territorio della Sardegna le norme del Testo unico n. 1775 del 1933, per quanto in contrasto con gli stessi articoli. (9)

Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Planetta - Satta Antonio - Zucca - Manchinu - Ferrari

All'emendamento numero 3 sono apportate le seguenti modifiche:

"In diminuzione

Cap. 03017 - Fondo speciale nuovi oneri legislativi in conto capitale

1993 lire 25.000.000.000

mediante riduzione di 9 miliardi, 6 miliardi, 10 miliardi rispettivamente dalle voci 4, 8 e 9 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

Cap. 08112 (2.1.2.4.1.4.9.7.2.6.) (04.01) - Fondo regionale per l'edilizia abitativa (l.r. n. 32 del 1985 e art. 7 della presente legge)

1993 lire 25.000.000.000.". (11)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 10 ter

In diminuzione

Cap. 03016 - Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente

1993 lire 1.650.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 14 della tabella A allegata alla legge finanziaria

Cap. 03017 - Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale

1993 lire 2.350.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 6 della tabella B, allegata alla legge finanziaria

In aumento

Cap. 08042-06 (N.I.) 2.1.2.1.0.3.09.17 (03.02) Cat. Progr. 04 - Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per interventi di viabilità (art. 10 della presente legge)

1993 lire 4.000.000.000. (13)

PRESIDENTE. Un ulteriore emendamento, il numero 5, è stato ritirato.

Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 7 in quanto prevede una procedura che viene già usata e quindi è un richiamo di cui non si riesce a comprendere l'utilità. Invito i presentatori a ritirarlo perché credo che sia pleonastico rispetto alla legislazione attuale. La Giunta inoltre è contraria agli emendamenti numero 8 e 9. Do per illustrati gli emendamenti numero 2 e 3 e dichiaro accolti gli altri emendamenti. L'Assessore del bilanciò farà delle precisazioni sugli emendamenti numero 11 e 13.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Per quanto riguarda l'emendamento numero 13, si tratta di un impegno che la Giunta aveva già assunto la settimana scorsa quando si è approvato il programma numero 30 della "268". Siccome non erano disponibili risorse all'interno del programma della "268" perché i fondi di riserva della "268" sono, in base al programma stesso, vincolati alla revisione prezzi e non possono essere utilizzati per altre finalità, bisognava reperire 4 miliardi, e sono stati prelevati da uno stanziamento per la grande viabilità del programma vigente, per cui adesso si stanno ripristinando questi 4 miliardi. In sostanza si tratta di una partita di giro, perché questa cifra era stata prelevata dal capitolo relativo alla grande viabilità del programma della "268", e ora si ripristina il capitolo preesistente. Per quanto riguarda l'emendamento numero 11, l'assessore Murtas ha già dichiarato che la Giunta lo accoglie. Io intervengo per fare questa precisazione: la Giunta regionale su questo punto, in sede di approvazione della legge finanziaria, poiché mancavano 25 miliardi per avere la disponibilità totale per la copertura delle domande prevedibili, circa tremila sulla "32", si era già impegnata ad inserirli nell'assestamento di bilancio, essendo sorto un problema di carattere amministrativo, cioè la difficoltà di completare le istruttorie senza avere lo stanziamento già in bilancio (cioè non era sufficiente l'impegno politico, pur assunto in Consiglio, di prevedere lo stanziamento), per questo la Giunta regionale ha proposta ieri lo stanziamento di 25 miliardi per la legge "32". Con questo emendamento, sostanzialmente, si anticipa la copertura di una scelta che la Giunta si era impegnata a fare e che ha già proposto per l'assestamento. Ovviamente, siccome la copertura di questi 25 miliardi è ottenuta prelevando i fondi da tre voci che sono impegnate significativamente nella tabella del bilancio, andranno poi ripristinate le voci di provenienza. Si tratta della voce 3, cioè delle quote legate agli enti strumentali, che quindi sono quote rigide che poi dovranno tornare nei capitoli di provenienza. Anche per la voce 8 va ripristinata la copertura prevista, in quanto viene meno altrimenti la copertura delle leggi di incentivazione in materia di artigianato, turismo e commercio già presentate in Consiglio. Infine la voce 9 è relativa allo stanziamento previsto in legge per i parchi. Quindi la Giunta comunica qui che, accogliendo questo emendamento, proporrà di inserire nell'assestamento il rimpinguamento per le stesse cifre delle voci 3, 8 e 9 della tabella B della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, dopo questo chiarimento risulta - penso - già esplicitato all'Aula che per errore figura nell'emendamento numero 11 la voce numero 4 in diminuzione mentre si tratta della voce numero 3. Deve quindi leggersi: "in diminuzione il capitolo 03017, mediante riduzione rispettivamente delle voci 3, 8 e 9", e non 4, 8 e 9.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 11 che è un emendamento all'emendamento numero 3, con la specificazione fatta adesso dall'onorevole Satta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 13, che è sempre un emendamento all'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10 quater.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 10 quater

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994-1995.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - Programmazione

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti e spese in conto capitale, dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

1993 lire 50.000.000.000

1994 lire 50.000.000.000

1995 lire 50.000.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:

- voce 5 riduzione di 2 miliardi

- voce 6 riduzione di 1 miliardo

- voce 7 riduzione di 8 miliardi

- voce 8 riduzione di 2 miliardi

- voce 10 riduzione di 8 miliardi

- voce 11 riduzione di 5 miliardi

e mediante riduzione delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:

- voce 5 riduzione di 8 miliardi

- voce 6 riduzione di 5 miliardi

- voce 8 riduzione di 11 miliardi

In aumento

Cap. 08112 (2.1.2.4.1.4.9.7.2.6.) (04.01) - Fondo regionale per l'edilizia abitativa (legge regionale 32/1995)

1993 lire 50.000.000.000

1994 lire 50.000.000.000

1995 lire 50.000.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 08112 del bilancio della Regione per l'anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni 1994-1995.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. L'articolo 10 quater era l'articolo originario di copertura finanziaria che è stato articolato poi nell'articolo 10 ter negli emendamenti al 10 ter poc'anzi approvati. Quindi questo articolo è superato dagli emendamenti che abbiamo approvato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'articolo 10 quater si ritiene decaduto perché superato dagli emendamenti già approvati dal Consiglio.

Riprendiamo l'esame degli articoli sospesi questa mattina.

All'articolo 2 bis è stato presentato l'emendamento numero 6.

Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Io stamattina avevo proposto una sospensiva sull'emendamento numero 6 invitando i presentatori a correggerlo per raggiungere gli scopi che si prefigge. Io vorrei sapere se è stata effettuata questa correzione.

PRESIDENTE. Onorevole Usai, propone lei qualche modifica?

USAI SANDRO (D.C.). Io, stamattina, avevo invitato i presentatori a togliere la frase che dice: "dette somme non possono essere assegnate per perizie, revisioni o altro che non sia comunque soggetto a gara" e di precisare che comunque questa norma entrerà in vigore per gli appalti futuri, per le opere cioè che verranno appaltate successivamente all'entrata in vigore di questa legge, come correzione tecnica. Mi dicono che il presentatore onorevole Morittu abbia modificato in questo senso il suo emendamento.

BAGHINO (D.C.). Con questa modifica siamo d'accordo.

USAI SANDRO (D.C.). Per quanto riguarda l'ultimo comma che ha lo scopo di far sì che vengano utilizzati in Sardegna materiali prodotti nell'Isola, voglio far osservare che per come è scritto questo comma si corre il rischio che la legge non venga approvata dal Governo perché riguarda "tutte le opere pubbliche comunque da realizzarsi in Sardegna da chiunque"; per cui questo vincola anche il Governo nazionale. Se posso capire che si possa prevedere che nella stesura dei progetti, nel computo metrico, si possano indicare preferibilmente materiali prodotti nell'Isola, viene difficile pensare che questa indicazione possa essere osservata pienamente in sede di attuazione. Io proponevo al presentatore di togliere la parola "attuazione" ma tanto vale togliere tutto il comma perché se lo si mantiene così si corre il rischio che venga rinviata l'intera legge. Al massimo si potrebbe scrivere che "nella predisposizione e stesura dei progetti di opere pubbliche finanziate a totale o parziale carico dalla Regione Sardegna debbono essere indicati, a parità di qualità e di prezzo, materiali prodotti nell'isola"; o più semplicemente si può scrivere anche così: "nella predisposizione e stesura dei progetti delle opere di cui sopra", togliendo cioè la parola "attuazione" e le parola "comunque da realizzarsi in Sardegna". Questo "comunque", infatti, fa riferimento a tutte le opere da chiunque siano realizzate e questo è in conflitto con la normativa nazionale ed europea.

PRESIDENTE. Onorevole Usai, come lei ben sa non è possibile presentare emendamenti una volta che sia iniziata la discussione dell'articolato. Lei ha proposto alcune modifiche a questo emendamento, per cui io chiedo ai presentatori se sono d'accordo su queste integrazioni proposte dall'onorevole Usai.

USAI SANDRO (D.C.). Presidente, le chiedo scusa, per chiarire all'onorevole Morittu, presentatore dell'emendamento numero 6, che per quanto riguarda il secondo comma c'è il rischio di un rinvio, perché l'emendamento parla di tutte le opere realizzate in Sardegna, da chiunque siano finanziate. Va corretto scrivendo: "con riferimento alle opere di cui al primo comma", cioè quelle finanziate dalla Regione sarda. Quando si scrive "di opere pubbliche comunque da realizzarsi in Sardegna" si fa riferimento per esempio anche ad opere finanziate dall'ANAS, dalle ferrovie e così via. Se si lascia questa dizione, la legge viene bocciata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Ci rendiamo tutti conto che la regola non consente di variare in modo sostanziale gli emendamenti che sono già presentati, mentre giustamente, in attesa che si modifichi questa norma regolamentare, che appare essere sempre più incongrua per consentire una buona produzione legislativa, è invalsa la prassi di precisare, senza contraddire il senso delle cose che sono già scritte, il senso vero e quindi di accogliere quasi in via esplicativa delle modificazioni. Questo è già accaduto diverse volte e penso che possa accadere anche in questa circostanza. L'obiezione del collega Usai io credo che possa avere un qualche valore se è circoscritta a quello che dice e non a quello che può significare invece una modificazione sostanziale dell'emendamento. Cioè mi è parso di capire che la preoccupazione che è stata esplicitata significhi che la norma prevista nel secondo comma, là dove si dice "predisposizione, stesura e attuazione dei progetti di opere pubbliche" nella fase attuativa, se le cose sono già in itinere, potrebbe creare delle difficoltà. Per cui mi pare che il senso vero sia, almeno io così lo intendo, che la fase attuativa sia relativa ai nuovi progetti di opere pubbliche, perché quanto è in cammino è chiaro che non può essere riconvertito; per cui aggiungerei le parole: "nuovi progetti di opere pubbliche", però lasciando anche le parole: "e attuazione", perché se si toglie questo termine, come propone il collega Usai, cambia il senso, perché lo scopo sarebbe perseguito solo nella predisposizione e nella stesura dei progetti. No, deve intendersi quando il progetto si predispone, quando si stende e quando si attua, naturalmente riferendosi ai progetti che iniziano il loro corso dopo l'approvazione della legge. Questo mi pare che sia il senso, quindi sarebbe bene inserire al secondo comma l'espressione "nuovi progetti" e lasciare il termine "attuazione".

USAI SANDRO (D.C.). Sì, ma c'è anche il problema della frase: "comunque da realizzarsi in Sardegna".

COGODI (Rinascita e Sardismo). Questo è un altro problema, ci arrivo. Dicendo "nuovi progetti" non si aggiunge, ma si specifica che cosa si intende. Dopo la parola "attuazione" si potrebbe dire "dei nuovi progetti", non "dei progetti". Se i presentatori concordano, io propongo questa modifica. La seconda obiezione avanzata dal collega Usai è relativa alla dizione "opere pubbliche comunque da realizzarsi in Sardegna". Lui dice: ma, se l'opera è dello Stato, è dell'ANAS...

(Interruzioni)

Qui si dice che a parità di qualità e di prezzo i progetti debbano indicare e utilizzare preferibilmente materiali prodotti nell'isola.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Preferibilmente non c'è scritto, non si può aggiungere a voce. Non è scritto!

COGODI (Rinascita e Sardismo). L'ha detto lui, non io, ma scusate, è detto: "a parità di qualità e prezzo, debbono essere indicati e utilizzati materiali prodotti nell'isola". Preferibilmente, certo se ci sono.

(Interruzioni)

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Siete dei legislatori, non dei ciarlatani!

COGODI (Rinascita e Sardismo). A me ciarlatano non l'ha detto ancora nessuno e neppure al mio vicino, perché è rivolta al mio vicino l'allocuzione. Credo che non sia né un linguaggio parlamentare, né un contributo alla discussione né alla produzione delle leggi. Se la gente qui fosse appena più composta, io credo che sarebbe bene per tutti.

SATTA ANTONIO (D.C.). Sono lezioni!

COGODI (Rinascita e Sardismo). Cosa vuol dire? Io, caro Antonio Satta, di lezioni se vuoi te ne do anche altre.

SATTA ANTONIO (D.C.). Di lezioni da te non ritengo di doverne avere.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Se vuoi te le do, comunque ti prego di tacere quando un consigliere regionale parla ed espone cose che peraltro non sono peregrine.

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi, fate concludere l'intervento all'onorevole Cogodi.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Andiamo al sodo, io posso fare i favori che volete, ma voglio capire se questo è un Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, svolga le sue argomentazioni.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Vedrò di svolgere le mie argomentazioni. Io sono paziente, come tutti! Qui si fanno delle obiezioni a degli articoli di legge ai quali si può dare un contributo anche rispondendo, interloquendo e migliorando il rapporto politico, perché se no non capisco a cosa serva la discussione. Se non si riesce a far questo, si facciano le leggi nei corridoi, nelle anticamere, ma non in Aula. A me è parso di capire e di poter quindi dire che prevedere che "a parità di qualità e di prezzo nelle opere pubbliche debbano essere utilizzati e indicati materiali prodotti nell'isola" non leda nessun diritto, perché si intende che perché ci sia parità ci debbano essere i materiali da mettere a confronto, perché se i materiali da mettere a confronto non ci sono non si può parlare di parità. Se la qualità differisce in qualcosa, per esempio, è migliore la qualità del materiale prodotto in Sicilia, uno non è obbligato ad accontentarsi di una qualità inferiore e se il prezzo è inferiore. Credo che questo non leda nessun diritto. Naturalmente ci si riferisce alle situazioni in cui questa norma è applicabile. E' chiaro che una norma ha valore per quanto è attuabile, quindi se l'ANAS non è tenuta giuridicamente a questa prescrizione, vuol dire che questa rimarrà nei confronti dello Stato, di un'articolazione dello Stato, come una norma programmatica della Regione, perché le norme oltre che precettive per quando possano avere immediata efficacia e vigore nei confronti dei soggetti destinatari, possono essere anche programmatiche; rimarrà una indicazione di carattere programmatico, perché chi non è tenuto ad osservare una legge non la osserverà.

(Interruzioni)

Certo, ed è così, in questo modo si può intendere. Certo è che non è la prima volta che si pone questa questione. Ogni volta che si tratta di opere pubbliche in Sardegna, riemerge sotto diverse forme, ci sono stati diversi tentativi, adesso è stata trovata questa formulazione, cioè che a parità di qualità e di prezzo si usano materiali prodotti nell'Isola. A me pare che introdurre in una legge regionale una indicazione di questo genere sia una di quelle misure che fanno bene all'economia. Non si comprende perché, per ragioni che sono spesso di ordine puramente commerciale, cioè contratti di fornitura o apparentamenti, che non sempre le pubbliche amministrazioni, ma più spesso i progettisti hanno con produttori e fornitori, le opere pubbliche in questa regione debbano farsi con materiali prodotti altrove, quando abbiamo materiali migliori o almeno pari per qualità e prezzo. Quindi valga questa norma come precettiva nei confronti del sistema regionale, come indicativa e programmatica nei confronti dell'amministrazione dello Stato o soggetti altri che opereranno in Sardegna con finanziamenti pubblici. Secondo me la norma è compatibile col sistema e comunque ha un effetto e una portata positivi. Con questo, appunto, intendevo rispondere, parzialmente si intende, alla obiezione del collega Usai con qualche variazione che vada nella direzione della preoccupazione da lui espressa e con una spiegazione che invece è di contenuto e di valore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Io suggerirei ai presentatori di valutare bene l'opportunità di ritirare questo emendamento e spiego perché. Intanto il dispositivo del primo comma che le somme riferite ai ribassi accertati debbono essere utilizzate per il completamento funzionale...

BAGHINO (D.C.). Non si sente.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di stare in silenzio nell'Aula, ci sono le sale a fianco all'Aula per concordare altre cose. Prego onorevole Baroschi.

BAROSCHI (P.S.I.). Dicevo che è assai generica la finalità del recupero delle somme dovute ai ribassi d'asta poiché parla di completamento funzionale. Il termine funzionale è quanto mai generico e non si capisce bene a che cosa possa dar luogo; successivamente si dice: "dette somme non possono essere assegnate per perizie, revisioni". Voglio ricordare che le revisioni sono dovute per legge e quindi vorrei capire se con queste norme non si dia luogo per caso ad un contenzioso tra pubblica amministrazione che appalta e ditta appaltatrice che è sempre e comunque foriero di danni alla pubblica amministrazione, quindi sono formulazioni che io considero molto generiche e suggerirei appunto di ripensarci bene prima di portare avanti in questo modo l'emendamento. Per quanto riguarda il secondo comma, intanto per me la predisposizione e la stesura del progetto sono la stessa cosa, cioè è la parte progettuale. Un libero professionista che deve garantire la bontà del suo progetto fino a che punto può essere costretto, in forza di una non precisata parità di qualità e di prezzo, che non so bene come si accerta, a utilizzare i materiali che sono presenti nell'Isola e quindi a metterli come parte integrante del suo progetto? Io credo che queste cose vengano regolate soltanto dalle leggi di mercato. Mi chiedo quanto noi possiamo, pur con legge, interferire nell'elaborazione progettuale di un libero professionista, anche perché seppure mettiamo in legge una norma di questo genere, il libero professionista è tanto libero che troverà i sistemi per superare questa norma e nessuno gli potrà dire niente, cioè è una norma vana, che non ottiene il risultato che ci si propone. Quanto poi all'attuazione dei progetti, che debbono prevedere i materiali, se il progettista non li ha previsti, si dà luogo per poter utilizzare materiali diversi a quelle revisioni a cui invece nel primo comma non si vorrebbe dar luogo, quindi c'è una contraddizione nella fase dell'attuazione. Io sono d'accordo con il collega Usai quando propone di cancellare la parola "attuazione" perché è contraddittoria; una volta che il progetto è fatto in un modo che non prevede materiali prodotti in Sardegna per criteri evidentemente oggettivi che il libero professionista ha adottato nell'elaborazione del suo progetto, che cosa porta la ditta appaltatrice a dire: "No, io voglio utilizzare questo e quindi chiedo una revisione"?. Però le revisioni non le possiamo fare perché cambiano i prezzi, cambia la qualità e quant'altro! Anche qui si può dare luogo ad un contenzioso che invece che portare ad una rapida esecuzione del lavoro, può addirittura interferire con l'iter della costruzione delle opere pubbliche.

Infine, il terzo comma è di una genericità pericolosa quando si dice "ogni altra norma in contrasto con quelle dei precedenti commi si intende abrogata". L'abrogazione di una legge si fa puntualizzando l'articolo, la legge, il comma abrogato. Questo terzo comma è fronte sicuramente di contenziosi perché si discuterà su quale norma è abrogata e su quale no, e siccome non è detto precisamente che cosa abroghiamo con questo comma rimarrà sempre il dubbio su quali sono le norme incompatibili.

Io credo che una buona tecnica legislativa, comunque sia, debba suggerire a noi legislatori di non scrivere queste cose che poi, ripeto, danno più voce ai contenzioni che altro. Se i presentatori dell'emendamento non intendono ritirarlo, chiedo che venga quanto meno votato per parti. Io preannuncio che sono contrario alle ultime parti che qui ho letto pur consentendo che la finalità scritta nella prima parte del comma 1 è giusta, perché i ribassi vanno riutilizzati per determinate finalità, anche se ho detto che è molto generico parlare di "completamento funzionale". Comunque fino a questo io sarei d'accordo, per cui, Presidente, formalizzo una richiesta di votazione per parti, intendendo come prima parte l'intero primo comma escluso l'ultimo periodo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.D.S.). Presidente, io concordo con lo spirito di questo emendamento ricordando ai colleghi che noi abbiamo vissuto in questi anni e siamo stati costretti a legiferare per salvare alcune situazioni di crisi nel settore industriale dovute all'arrivo sul mercato isolano di materiali prodotti altrove, dal tondino, cioè dal materiale in ferro, al materiale per opere per irrigazione e impianti vari. La Regione Sicilia, ormai da circa quindici anni - e non si capisce perché la Sicilia abbia questo privilegio rispetto ad altre regioni - ha una legge che dice "tutti gli appalti espletati nella regione siciliana obbligano le aziende pubbliche, qualora vi sia un concorso di danaro della Regione, ad acquistare il 50 per cento del materiale occorrente per realizzare l'opera". Questa è la dicitura della legge siciliana. Qualora l'azienda che realizza l'opera non adempia al dispositivo di legge le viene rescisso il contratto. Questa è la legge siciliana. Allora a me questa norma non sembra in contraddizione. Badate, quando noi abbiamo fatto i conti con materiali provenienti dai paesi del sud-est asiatico, è vero che in Sardegna arrivavano a un prezzo inferiore di quello dei materiali prodotti in Sardegna, ma la qualità era decisamente scarsa. C'è, infatti, un piccolo problema. La Sardegna non ha, attraverso le università o altri centri abilitati, un sistema di controllo sui materiali. Noi non abbiamo un centro che stabilisce la qualità del prodotto. Si capisce che rispetto ai prodotti provenienti dal sud-est asiatico, per la condizione di lavoro che caratterizza questa parte del mondo non è facile avere prezzi più favorevoli, ma c'è una differenza nella qualità del prodotto enorme. Si è visto con il ferro, ed è dimostrato anche dall'esperienza dei progettisti, che rispetto al prodotto utilizzato in Sardegna c'era una differenza di qualità abnorme, e quindi il prezzo non era conveniente. Non c'è una struttura che accerti la qualità. Allora mi sembra giusto - e lo dico anche per rispondere a un atteggiamento del Governo punitivo verso la Sardegna, perché noi prendiamo dallo Stato, dal resto del Paese, molti calci in faccia, scusatemi se uso questo termine, nei nostri confronti non c'è un atteggiamento di rispetto, poi si tratta di vedere se la formulazione può essere modificata - tentare di tutelarci. Mi sembra del tutto legittimo perché anche recentemente il Governo ha ritirato un provvedimento che ci avrebbe aiutato non tenendo conto del fatto che la Sardegna ha uno dei dati più alti della disoccupazione in Italia. Insomma, anche questo è un modo per salvaguardare una certa realtà produttiva e conseguentemente anche per salvaguardare i livelli occupativi. Quindi io concordo con lo spirito dell'emendamento, si tratta di vedere se è possibile precisarlo meglio, però sono d'accordo con l'obiettivo che si propone.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Morittu. Ne ha facoltà.

MORITTU (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, mi pare che i colleghi abbiano colto appieno lo spirito di questo emendamento, perché mi pare che ancora avvenga, per esempio, che opere che del resto poi la Regione e i comuni appaltano per lotti - quindi non sono mai opere complete, definitive - vengono assegnate con ribassi enormi, addirittura ho letto da poco di un ribasso di circa il 50 per cento. Questo avviene perché evidentemente c'è la voglia da parte degli imprenditori di aggiudicarsi il lavoro, sapendo che quel ribasso comunque poi, attraverso perizie, revisioni e quant'altro, lo possono riavere. Per quanto riguarda la questione prevista nel secondo comma dei materiali prodotti nell'isola da utilizzarsi nella predisposizione, stesura e attuazione del progetto, vorrei semplicemente fare un esempio: la Sardegna mi pare che sia la patria del granito e proprio recentemente a Oristano la piazza Eleonora è stata pavimentata con granito svedese. Io non so da chi dipenda, forse dipende dal progettista che ha preferito mettere granito svedese che forse costa meno ed è migliore di quello sardo.

Per essere molto concreti, signor Presidente, anche accogliendo e condividendo le argomentazioni dei colleghi, io proporrei di sopprimere la frase nel primo comma: "dette somme non possono essere assegnate per perizie, revisioni o altro che non sia comunque soggetto a gara" e nel seconda comma aggiungerei: "nella predisposizione, stesura e attuazione dei nuovi progetti di opere pubbliche di cui sopra", cioè riferite alle opere del comma precedente, sopprimendo "comunque da realizzarsi in Sardegna". All'ultimo comma, dove è detto: "ogni altra norma in contrasto con quelle dei precedenti commi si intende abrogata", perché qui bisognerebbe fare un elenco enorme, aggiungerei: "la presente norma ha effetto per le opere che verranno appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge" perché non possiamo fare niente di retroattivo per cui ritengo che sia giusto che queste norme entrino in vigore al momento della pubblicazione.

Signor Presidente, con queste piccole correzioni che rendono più efficiente l'emendamento e rispondono di più allo spirito e alla volontà di chi l'ha proposto, io propongo al Consiglio di votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, mi spiace che in questo momento non sia presente il collega Cogodi perché, indubbiamente, le farsi forti che ho usato non erano comunque rivolte a lui personalmente, mi scuserei di quello che ho detto, ma credo che debba essere inteso come un richiamo forte ad una ponderazione profonda che il nostro lavoro di legislatori ci impone prima di varare delle norme e soprattutto prima di varare delle norme che, essendo rispetto al contesto impreviste e imprevedibili, quando è stata varata la legge in Commissione, ed essendo di contenuto alquanto dubbio, rischiano di fare rinviare la legge da parte del Governo e dunque di caducare l'intero contenuto della legge per cose che non sono state oggetto di discussione se non in questo momento in aula, in relazione all'emendamento. Il problema è stato affrontato anche in passato, e ricordo al collega Morittu che l'allora suo compagno di partito, Assessore del lavoro, insieme al sottoscritto, che allora era Assessore della programmazione, fecero una intesa con i sindacati che si estrinsecò in una direttiva emanata a tutti gli enti regionali perché si desse priorità in tutte le progettazioni e nella esecuzione di opere ai prodotti sardi, cosa che probabilmente non ha prodotto molti effetti, che però tuttavia esiste. Non vale a salvarci dal probabile rinvio inserire nuove parole o sottolinearne alcune o sopprimerne altre. La questione invade giuridicamente il campo privatistico e come tale, a mio modo di vedere, sicuramente è causa di rinvio della legge. Né vale aggiungere la parola "nuovi progetti" perché i nuovi progetti immaginiamo che debbano, a parità di prezzo e di qualità, usare materiali prodotti nell'Isola. Se questi non sono reperibili l'opera inesorabilmente si ferma, e in molti casi dovrà essere ribandita la gara. Badate che questo è un fatto, dal punto di vista economico, che porterà probabilmente, ammesso che la norma passi al controllo governativo, più danni dei vantaggi che vorrebbe arrecare. Allora il problema è di sollecitare la Giunta perché emani delle direttive in via amministrativa, in modo che i capitolati d'appalto delle opere bandite su finanza regionale o locale, debbano e possano quanto più possibile tenere conto delle produzioni sarde, ma inserire in norma che in tutte le opere pubbliche, a parità di qualità e prezzo, anche in tutte le nuove, e non cambia granché, debba essere utilizzato materiale prodotto in Sardegna, oltre che motivo di rinvio può essere motivo di grave danno per il rallentamento e la duplicazione delle procedure che quasi certamente ne conseguirebbe. Stiamo attenti che le nostre produzioni non sono così vaste e che sicuramente incorreremo, due volte su tre, probabilmente, in questo difetto. Pertanto forse la votazione per parti proposta consente di emendare per voto quel che non è emendabile per emendamento, e di togliere cioè per voto le parti che sono o ridondanti o addirittura contro legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, l'intervento del Presidente della Commissione è puntuale. Come è suo costume e modo di essere, il collega Satta interviene e nell'intervento introduce anche spesso aspetti politici che non vanno sottovalutati. Dice il collega Satta che stiamo approvando una legge da cui il mondo dell'edilizia sarda riceve un impulso e di cui sono convinte tutte le forze politiche del Consiglio, tanto è che questa legge in Commissione è passata all'unanimità, però dice: state attenti che introducendo questo emendamento, che ha un significato condiviso da tutti, cioè impedire lo scempio, la vergogna, l'imbroglio che si verifica in Sardegna quando una ditta, generalmente continentale, vince la gara d'appalto con un ribasso irrazionale, sicuro che con gli imbrogli - non so se connivente o meno il direttore dei lavori - riesce a recuperare le somme del ribasso attraverso perizie di variante...

(Interruzioni)

Lo spirito dei proponenti era quello di dare maggior chiarezza, e mi dispiace per gli ingegneri che sono in aula, di cui non voglio toccare la professionalità, se non si è capito questo emendamento obbliga i progettisti a maggior serietà e impegno, se ne sono capaci, a progettare con maggiore attenzione. Bene, di fronte alle osservazioni del collega Satta, io direi che forse conviene riflettere e rispettare la volontà di questo emendamento, anche laddove a parità di prezzo e condizione prevede l'utilizzazione di materiali prodotti in Sardegna perché anche qui siamo spesso terra di conquista per l'accordo fra i progettisti e i produttori di certo materiale. Ma perché non dirlo? L'obiettivo di questo emendamento è un esempio di trasparenza, caro Gabriele. Se lo spirito è accolto da questo Consiglio, ma ci preoccupa soltanto la possibilità che la legge venga rinviata, io dico: si accolgano tutte le correzioni utili alla esplicitazione migliore della volontà dell'emendamento - e i proponenti sono d'accordo - ma votare per parti sminuirebbe il significato dell'obiettivo nobile che si pone l'emendamento. Io dico che il Consiglio dovrebbe riflettere, perché una sua bocciatura si presterebbe a strumentalizzazioni e non credo che farebbe onore alle forze politiche non accogliere uno strumento legislativo che ha le finalità di cui ho parlato. Io penso che forse sarebbero utili due o tre minuti di riflessione, visto che tutti concordano sul significato, per trovare la stesura che ci può meglio consentire di raggiungere questi obiettivi. Io credo che farebbe cosa utile a questo Consiglio, proprio per la salvaguardia della sua dignità amministrativa. Per cui, caro Presidente, se tu vuoi impedire che la legge sia rinviata, fai bene a preoccuparti, e mi preoccupo anche io. Sono intervenuto solo alla fine perché tirato per i capelli, Presidente, di fronte al rischio che la legge venga rinviata io posso dire: togliamo tutto, ma togliere tutto non fa onore a questo Consiglio, perché lo spirito è condiviso da tutti. Per cui, Presidente, non so cosa proporre, ma ritengo che sarebbero utili cinque minuti per trovare una migliore formulazione di questo emendamento, perché la finalità mi sembra nobile ed è condivisa da tutto il Consiglio.

PRESIDENTE. Riepilogo le modifiche avanzate dai proponenti l'emendamento. Al primo comma l'onorevole Morittu ha proposto che vengano cassate le ultime due righe da "dette somme" fino a "soggetto a gara". Propone inoltre che nella prima riga del secondo comma dopo "attuazione dei" venga aggiunto "nuovi progetti", dopo "opere pubbliche" nella seconda riga del secondo comma si aggiunga "di cui sopra" e venga cassato "comunque da realizzarsi in Sardegna". Dopo il terzo comma propone di aggiungere: "la presente norma ha effetto per le opere che verranno appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge". Questa è la proposta dell'onorevole Morittu, primo firmatario dell'emendamento. Ora l'onorevole Baghino ha proposto una sospensione, io ritengo che forse prima sarebbe meglio sentire la Giunta su questa proposta.

Ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. Dico subito che la Giunta condivide sostanzialmente tutte le argomentazioni che sono state portate a supporto della bontà di questa norma. Quello che mi riesce difficile capire è se i termini nei quali è stato espresso originariamente, e anche i termini nei quali è stato corretto dallo stesso presentatore, siano termini comprensibili e accettabili o se richiedano un approfondimento sostanziale di tutta la materia per avere una norma che funzioni. Quali sono le osservazioni di fondo che si possono fare? Innanzitutto c'è letteralmente questa indicazione, al primo comma: "la Regione e tutti gli enti di cui all'articolo 1 (...) nell'assegnazione di opere (...) riutilizzano le somme...". Io francamente non riesco a capire che cosa significhi "nell'assegnazione riutilizzano le somme". O è sbagliato dire nell'assegnazione, o non ho capito qual è lo spirito della norma. Capisco che debbano essere riutilizzate dagli enti che hanno ottenuto i ribassi.

PRESIDENTE. Mi scusi, assessore Murtas, richiamo il Presidente della Commissione e il capannello che si è formato ad ascoltare le osservazioni dell'assessore Murtas. Prego, Assessore.

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. Diciamo che appare incomprensibile il primo comma. Ma al primo comma si potrebbero fare anche altre osservazioni, cioè quando genericamente si dice "per il completamento funzionale delle stesse opere o per altre diverse", bisogna fare una riflessione su quale tipo di opere diverse possano essere realizzate e in che regime, ad esempio in regime di delega questo può essere verificato in quanto la delega poi ripassa nel delegante, cioè nella stessa amministrazione regionale e quindi viene tradotta in una autorizzazione al riutilizzo. Ma nelle concessioni, in cui viene concessa l'esecuzione di un'opera, ad esempio un'opera idraulica, se il concessionario, che ha avuto la concessione per fare delle opere idrauliche, ottiene ribassi d'asta, mi sembra di capire che potrebbe fare, ad esempio, strade. Quindi ci sono delle implicanze incomprensibili. Pur rimanendo valide tutte le motivazioni che sono state dette, poi non vengono tradotte puntualmente in parole comprensibili per l'interprete della norma. Infine, quando si dice anche che nell'attuazione dei progetti "a parità di qualità e di prezzo devono essere indicati e utilizzati...", chi è che vigila su questo? Se il concessionario dell'opera o l'impresa non ottemperano a questa norma, è l'Assessorato dei lavori pubblici che vigila? Commette reato per violazione della legge? Non esiste una norma penale in questo caso. Se non vengono utilizzati i materiali qual è per l'impresa la penale? La decadenza dal contratto? Non si capisce in che modo potrebbe farsi rispettare la norma. Escluderei una vigilanza generica dell'Assessorato dei lavori pubblici su tutte le opere che vengono effettuate nella Regione, ma anche soltanto su quelle di interesse regionale. E allora pur condividendo tutto lo spirito e la portata e la valenza e lo spessore di questa volontà dei proponenti, se l'emendamento fosse ritirato e trovassimo una opportuna sede nella quale la Giunta potrebbe anche contribuire con un piccolo disegno di legge, che potrebbe raccogliere anche qualche altra esigenza di questo tipo, in norme più meditate, esaminando tutti i risvolti possibili della fattispecie, credo che sarebbe una cosa più utile e certamente conseguirebbe quei risultati che probabilmente con l'approvazione di questa norma non verrebbero raggiunti. Per il resto potrei dire che la Giunta si rimette al Consiglio condividendone lo spirito, però non può non rappresentare tutte le difficoltà interpretative e innanzitutto capire che cosa vuol dire quell'"assegnazione" del primo comma che difficilmente è interpretabile, probabilmente costituisce un errore materiale.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19, viene ripresa alle ore 19 e 12.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Morittu. Ne ha facoltà.

MORITTU (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, credo di poter finalmente arrivare ad una stesura indicativa dell'emendamento numero 6 per cui credo che dovrò rieleggerlo. Va riletto in questo modo: "La Regione e tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge 22.4.87, n. 24, per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna".

PRESIDENTE. Onorevole Morittu, questa parte che sta leggendo è aggiuntiva al testo dell'emendamento, quindi legga piano, per cortesia.

MORITTU (Rinascita e Sardismo). Le parole "nell'assegnazione" alla seconda riga vanno sostituite con le parole "per le".

Proseguo: "per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, siano esse complete o per lotti funzionali, finanziate a totale o parziale carico della Regione sarda, sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto di qualsiasi tipo esse siano per il completamento funzionale delle stesse opere o per altre diverse".

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Morittu di ripetere l'ultima aggiunta che ha proposto dopo "sono tenuti a riutilizzare". Prego onorevole Morittu.

MORITTU (Rinascita e Sardismo). Le parole "sono tenuti a riutilizzare le somme" sostituiscono la parola "riutilizzano".

Proseguo: "Sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto, di qualsiasi tipo esse siano per il completamento funzionale delle stesse opere o per altre diverse". L'ultimo periodo del primo comma, dalle parole "dette somme" alle parole "comunque soggetto a gara", va eliminato.

Do lettura del secondo comma: "Nella predisposizione e stesura dei nuovi progetti di opere pubbliche di cui sopra, a parità di qualità e prezzo, debbono essere indicati e utilizzati materiali prodotti nell'isola. Ogni altra norma in contrasto con quella dei presenti commi si intende abrogata". Infine va aggiunta la correzione che ho illustrato prima, Presidente, cioè: "La presente norma ha effetto per le opere che verranno appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Solo per dire che con queste modifiche, a mio giudizio, l'emendamento, anche se comunque possono essere fatte delle osservazioni di fondo, può essere accolto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Baroschi e Satta Gabriele se mantengono la richiesta per la votazione per parti o la ritirano.

BAROSCHI (P.S.I.). La mantengo.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). La mantengo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione il primo comma dell'emendamento numero 6, fino a "per altre diverse" come modificato dalla proposta dell'onorevole Morittu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione il secondo e il terzo comma più il quarto comma aggiuntivo nel testo risultante dalle modifiche proposte dall'onorevole Morittu. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E'approvato)

E' stato presentato l'ordine del giorno numero 1 a firma Deiana e più. Se ne dia lettura

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Ordine del giorno Deiana - Casu - Tamponi - Meloni - Amadu - Degortes - Dettori - Ladu Leonardo - Giagu - Planetta - Satta Gabriele - Carusillo - Satta Antonio - Pes - Lorettu - Porcu - Merella - Lorelli - Manchinu - Fadda Fausto - Serra sull'attivazione, potenziamento e valorizzazione delle terme di Casteldoria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO della necessaria e opportuna completa utilizzazione degli stabilimenti termali della Sardegna (Casteldoria, Sardara, Fordongianus, San Saturnino);

CONSIDERATO tale patrimonio utile ed indispensabile nella programmazione regionale sia sotto il profilo medico-termale che economico e turistico;

COSTATATO l'intervento finanziario dell'amministrazione regionale nel settore del termalismo già prodotto;

CONSIDERATO che gli interventi del passato attuati nelle terme di Casteldoria sono stati esigui ed insufficienti in rapporto alle potenzialità ed alle alte qualità termali del complesso, soprattutto in relazione allo sfruttamento delle acque calde;

VENUTO A CONOSCENZA del fatto che esiste presso l'amministrazione regionale un progetto di sviluppo e valorizzazione delle terme di Casteldoria presentato dalla Comunità montana competente per territorio;

RICHIAMATI gli ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale del 20 marzo 1985 e n. 1 del 19 dicembre 1985,

impegna la Giunta regionale

a prendere tutte le iniziative idonee atte a promuovere i necessari finanziamenti per favorire il completamento e la valorizzazione del complesso termale di Casteldoria. (1)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta condivide l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 354. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (E' estratto il numero 30 corrispondente al nome del consigliere Lombardo.)

Prego il Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Lombardo.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Meloni - Mereu Orazio - Morittu - Mulas Maria Giovanna - Murgia - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Dadea - Degortes - Deiana - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo.

Risponde no il consigliere: Demontis.

Si è astenuto: il consigliere Cadoni.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 63

votanti 62

astenuti 1

maggioranza 31

favorevoli 61

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Fissazione di termini per l'esame di proposta di legge

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Per chiedere che venga fissato il termine di trenta giorni per l'esame da parte della competente Commissione della proposta di legge numero 91, concernente il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la proposta si intende accolta.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.D.S.). Per dire che naturalmente la saggia richiesta del collega Planetta si deve estendere anche alle altre proposte presentate sul medesimo argomento da molti anni e anche da molte legislature. Quindi chiedo la fissazione dei termini anche per tute le altre proposte che si riferiscono alla problematica dei centri storici, perché finisca la prassi degli interventi estemporanei, occasionali che servono soltanto a creare situazioni di disorganicità. E' una materia sulla quale occorre la massima organicità.

PRESIDENTE. L'onorevole Cocco chiede l'abbinamento nella discussione delle analoghe proposte di legge presenti sull'argomento, e chiede quindi anche per queste la fissazione del termine di trenta giorni per l'esame in Commissione. Se non ci sono obiezioni la proposta si intende accolta.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 34.