Seduta n.116 del 23/06/2010
CXVI Seduta
Mercoledi' 23 giugno 2010
(ANTIMERIDIANA)
Presidenza del Vicepresidente CUCCA
La seduta è aperta alle ore 10 e 14.
CAPPAI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 8 aprile 2010 (109), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Francesca Barracciu, Mario Bruno, Michele Cossa, Alberto Randazzo, Carlo Sanjust, Carlo Sechi, Christian Solinas, Renato Soru e Massimo Zedda hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 23 giugno 2010.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:
Rassu - Pitea - Tocco - Zedda Alessandra - Dessì - Fois - Mulas - Peru: "Modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) - Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili". (175)
(Pervenuta il 17 giugno 2010 e assegnata alla sesta Commissione.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Interrogazione Espa - Meloni Valerio - Mariani - Bruno, con richiesta di risposta scritta, sulla deliberazione n. 19/48 del 12 maggio 2010 avente per oggetto "annullamento in autotutela elenco idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna"". (316)
"Interrogazione Dedoni - Vargiu - Fois - Mula - Cossa - Meloni Francesco, con richiesta di risposta scritta, sulla stabilizzazione dei lavoratori impegnati presso il Servizio beni culturali dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport". (317)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Interpellanza Dessì - Planetta - Sanna Giacomo - Maninchedda - Solinas Christian sul rischio di chiusura del centro AIAS di Teulada". (110)
"Interpellanza Salis - Cocco Daniele Secondo - Mariani sulla grave situazione dei lavoratori precari dell'ARST e sui continui rinvii della selezione per operatori di esercizio". (111)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Mozione Bruno - Uras - Salis - Caria - Agus - Barracciu - Ben Amara - Cocco Daniele Secondo - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - Diana Giampaolo - Espa - Lotto - Manca - Mariani - Meloni Marco - Meloni Valerio - Moriconi - Porcu - Sabatini - Sanna Gian Valerio - Sechi - Solinas Antonio - Soru - Zedda Massimo - Zuncheddu sullo stato dei lavori per la realizzazione delle opere connesse al programmato vertice G8 e sulle iniziative della Regione Sardegna al fine di difendere gli interessi, le risorse finanziarie e le prerogative regionali, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (63)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna" (73-103-106/A). Poiché dobbiamo procedere alla votazione sul passaggio all'esame degli articoli, e non sono ancora trascorsi dieci minuti dall'inizio della seduta, sospendo la seduta per 10 minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 18, viene ripresa alle ore 10 e 42.)
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
DIANA MARIO (P.d.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Cappai, Caria, Dessì, Greco, Lotto, Maninchedda, Meloni Marco, Pitea, Planetta, Porcu, Sanna Gian Valerio, Solinas Antonio, Zedda Alessandra e Zuncheddu hanno votato a favore
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Bardanzellu - Campus - Capelli - Cappai - Caria - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Cucca - Cuccu - De Francisci - Dedoni - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Mario - Fois - Gallus - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Milia - Moriconi - Mula - Mulas - Obinu - Peru - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Solinas Antonio - Steri - Tocco - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 55
maggioranza 28
favorevoli 55
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame del Titolo.
(Si riporta di seguito il testo del Titolo:
Titolo
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1 Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica:
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali;
b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e sulle questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità;
c) promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione;
d) favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini.
2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (P.d.L.).Chiedo un quarto d'ora di tempo per coordinare gli emendamenti.
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, poiché sull'articolo 1 e sull'articolo 2 non ci sono emendamenti potremmo intanto iniziare la discussione ed eventualmente sospendere quando arriveremo all'articolo 3.
LADU (P.d.L.). Va bene.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull' articolo 1, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 2 Oggetto
1. La presente legge disciplina:
a) le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea;
b) le procedure per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia;
c) la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale;
d) lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull' articolo 2, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sospendo la seduta per un quarto d'ora, i lavori riprenderanno alle ore 11.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 47, viene ripresa alle ore 11 e 10.)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:
Art. 3 Rapporti Consiglio-Giunta regionale1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente sulle attività svolte in ambito europeo e adottano ogni misura necessaria a consentire il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.
Emendamento soppressivo Parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 3
Nel comma 2 sono soppresse le parole: "per il tramite della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie". (3).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Fermo rimanendo che condivido l'impianto globale della norma di legge e ritengo che tutti dobbiamo ringraziare la seconda Commissione per come ha lavorato, ricordo comunque che il testo presenta una serie di discrasie, peraltro già segnalate dalla prima Commissione in sede di parere approvato all'unanimità da tutti i componenti. Con l'emendamento numero 3 si vuole porre rimedio a una di queste.
Esso è volto a chiedere la soppressione di un'espressione contenuta nel secondo comma che recita: "La giunta regionale assicura al Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, un'informazione costante". Sono d'accordissimo su tutto tranne che sull'espressione "per il tramite" perché le regole vanno rispettate, e se noi non rispettiamo le regole ci mettiamo in una brutta china.
L'organizzazione interna del Consiglio regionale, infatti, non è stabilita dalla legge regionale, è stabilita dal Regolamento che - lo ricordo - è una fonte di rango sub-costituzionale le cui norme vanno approvate a maggioranza qualificata. Va da sé che secondo il Regolamento sarà poi la Commissione competente, la seconda, a trattare la materia europea, però il rapporto deve avvenire rispettando le regole. In base a questa norma di legge, infatti, sarebbe possibile che la Giunta interloquisse direttamente con la seconda Commissione, invece l'interlocuzione deve avvenire con il Consiglio regionale il quale poi trasmetterà gli atti alla Commissione competente.
Si tratta quindi di un rilievo formale che non tocca la sostanza del contenuto dell'articolo, che ritengo essere pienamente condivisibile, però è un rilievo formale essenziale, perché quando ci sono le regole, queste vanno rispettate, soprattutto quando ci troviamo in presenza di una norma di rango sub-costituzionale come quelle che deve disciplinare questa materia. So bene che spesso in legge si usa inserire il richiamo alla Commissione competente e si arriva addirittura (e illegittimamente) a stabilire un termine entro il quale la Commissione deve rendere il parere, ma sono procedimenti e procedure sbagliate che contrastano con un corretto rapporto tra le fonti.
Ora, per esempio, quando noi fissiamo un termine alla Commissione per provvedere stiamo sbagliando, perché un tale termine non può essere stabilito con legge regionale ma solo con norma del Regolamento interno. Per cui se il provvedimento venisse emanato senza attendere il parere della commissione sarebbe illegittimo, anche se il termine impropriamente fissato dalla legge fosse trascorso inutilmente. Faccio un esempio semplicissimo: se in sede di approvazione del Piano sanitario regionale - o di un altro atto perché il Piano sanitario lo approva l'Aula - è previsto che la Commissione si esprima entro un certo termine, il fatto che si approvi il piano sanitario senza che il parere venga reso entro quel termine fa sì che chi si ritiene leso da quel provvedimento lo possa impugnare facendo valere l'illegittimità costituzionale della norma.
Questo per dire che il mancato rispetto delle procedure formali spesso e volentieri determina delle conseguenze, però quella che io pongo è una questione di principio: dobbiamo rispettare la gerarchia delle fonti, dobbiamo rispettare ciò che prescrivono le norme, fermo rimanendo che per il resto la norma è pienamente condivisibile e che, ripeto, ringrazio la Commissione per il lavoro attento che ha svolto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI MARCO (P.D.). Presidente, colleghi, credo che l'intervento dell'onorevole Steri meriti un'attenzione particolare, perché poi questa impostazione si riproduce su una serie di altri emendamenti di cui l'onorevole Steri è il primo firmatario. Si tratta di una questione di metodo relativa all'impostazione complessiva di questa legge e, devo dire, a mia memoria, di quasi tutte le leggi che noi abbiamo approvato.
Se infatti stabiliamo che sia improprio, o sostanzialmente illegittimo, perché non rispettoso della gerarchia delle fonti, prevedere in astratto, cioè senza indicarla specificamente - poi ricordo che in questa legislatura sono state approvate anche leggi che dicono esattamente quale Commissione fa che cosa - che per il tramite di una Commissione competente si possa indirizzare l'attività consiliare di espressione dei pareri o di valutazione dei provvedimenti o di relazione con altri organi della Regione, non mi sembra che possiamo affrontare la questione da oggi in poi in modo totalmente diverso rispetto a come l'abbiamo affrontata finora, se non raccogliendo un invito che sia capace di rispondere alla principale obiezione che correttamente pone l'onorevole Steri.
Mi riferisco, ad esempio, a quando lei affronta il tema dei termini che possono essere previsti da una legge per l'espressione di un parere. Beh, io direi che se noi non prevedessimo l'apposizione di termini in legge il Consiglio potrebbe bloccare del tutto determinate procedure. Forse dovremmo indicare meglio la conseguenza della mancata formulazione di un parere in modo che, se questo non venisse espresso entro i termini, si producesse un effetto previsto in legge in maniera più esplicita. Io dico questo per rispondere a ciò che lei affermava in generale, altrimenti approviamo una norma che stabilisca che tutte le leggi della Regione che prevedono la competenza di Commissioni consiliari o l'apposizione di termini sono abrogate e che d'ora in poi dovremo legiferare in maniera totalmente diversa.
Su questa legge, specificamente, io credo che una valutazione caso per caso di quando sia opportuno che l'attività del Consiglio sia resa veloce e non ancorata al compito di una Commissione precisa, ma ancorata alle competenze delle Commissioni in maniera generale ed astratta, possa essere una scelta giusta. Invece di dire, come leggevo ieri in una legge approvata di recente, "la prima Commissione fa questo", atteniamoci a una valutazione più generale, diciamo che facciamo come avviene anche in Parlamento, dove determinate funzioni vengono svolte dalle Commissioni competenti per materia e determinate funzioni di organizzazione generale delle politiche in materia di politiche europee vengono svolte dalla Commissione (che mi pare sia la quattordicesima, almeno alla Camera) titolare di questa competenza. Operiamo analogamente anche in questa legge, riferiamoci caso per caso alle Commissioni competenti in materia di politiche europee o a quelle competenti nelle specifiche materie che possono essere contemplate all'interno di norme che esaminiamo e che in generale si riferiscono all'oggetto di questa legge.
Nello specifico, per quanto riguarda quest'emendamento, secondo me può anche essere accolto, nel senso che poi, in un caso come questo, può essere il Consiglio a stabilire come organizza la propria relazione, purché però non sia una questione di principio che riprendiamo su tutto, perché secondo me un minimo di disciplina, sia sui termini, sia sui percorsi interni che svolgono i provvedimenti, rende più veloce l'attività del Consiglio. Se infatti portassimo alle estreme conseguenze quello che dice lei, potremmo arrivare, per una nostra cattiva volontà o una nostra cattiva organizzazione, a paralizzare complessivamente un'attività solamente per una responsabilità derivante da una nostra incapacità organizzativa se non addirittura per una cattiva volontà politica.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (P.d.L), relatore. Questo emendamento è il primo di una serie di emendamenti che noi come Commissione abbiamo esaminato ed è volto a eliminare le parole: "per il tramite della Commissione competente per le politiche comunitarie".
Io volevo ricordare all'onorevole Steri che noi abbiamo usato questa dicitura più che altro per semplificare il lavoro della Presidenza del Consiglio, nel senso che noi sappiamo che in quella Commissione c'è una struttura adeguata e preparata per svolgere questo lavoro e capace di fungere da centro di smistamento per quanto riguarda questa materia. Quindi la volontà della Commissione era quella di individuare un punto di riferimento all'interno del Consiglio regionale tale che su questa materia assicurasse una corretta informazione da parte della Giunta al Consiglio regionale.
Però, io devo ricordare all'onorevole Steri che questa dicitura se la dobbiamo usare la dobbiamo usare sempre, non possiamo eliminarla da questa legge e lasciarla in altre leggi per altre Commissioni. Ad esempio, nella legge regionale numero 10 del 13 aprile 2010, per quanto riguarda la Sogeal, si legge: "previo parere della Commissione competente in materia di trasporti": ed è giusto che sia così, perché c'è una Commissione specifica in quella materia e in quella legge noi abbiamo individuato la Commissione trasporti come quella che si deve esprimere perché ha una competenza specifica. Se questa logica invece, onorevole Steri, non vale, non vale mai, anche quando noi specifichiamo "previo parere della prima Commissione", e potrei citare tutta una serie di leggi dove diciamo questo.
Credo però che questo emendamento, che è un po' diverso dagli altri che sono stati presentati facendo riferimento a questa materia, possa comunque essere accolto, fermo restando, come dicevo prima, che bisogna essere conseguenti, e lo stesso criterio noi dobbiamo adottarlo sempre, in tutte le leggi che approviamo e quando noi facciamo riferimento a competenze di Commissioni specifiche.
PRESIDENTE. Ricordo che i pareri sugli emendamenti devono essere espressi sia dal relatore della seconda Commissione sia dal relatore della prima Commissione.
Poiché non ci sono altri iscritti a palrare, per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere è favorevole.
Per esprimere parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello espresso dal collega Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula considerato che si verte in materia di rapporti tra Commissioni ed Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3.
CUCCUREDDU (Gruppo Misto). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Intervengo per sollevare un problema di carattere più generale. Io credo che l'emendamento non voglia disconoscere il rapporto che c'è tra la materia trattata e la Commissione competente, ma ponga un problema di carattere più generale. Io credo che noi, richiamando in questa legge, ma anche in altre leggi, la centralità del Regolamento del Consiglio conseguiamo un duplice obiettivo: intanto riabilitiamo la funzione del Consiglio nella partecipazione al processo formativo delle norme, che ovviamente è già sancita nel Regolamento e allo stesso tempo sollecitiamo anche a noi stessi l'esigenza che questo Regolamento in vigore debba essere rapidamente adeguato e modernizzato. Ci sono infatti, all'interno di esso delle norme che non vanno bene, e sulle quali, se voi volete far camminare questa legge con questo Regolamento dovete metterci una pietra sopra.
Per esempio - lo dico con chiarezza - io ho sempre saputo che il Consiglio regionale è sovrano nelle sue decisioni; beh, quello che è avvenuto il primo giugno qui dentro, quando il Presidente si è arrogato il diritto di superare la sovranità del Consiglio, è un problema che va chiarito; è un problema che va chiarito perché si può uccidere il sistema politico anche comprimendo gli spazi della democrazia sostanziale delle assemblee. E' necessario anche che quei termini sull'operatività delle Commissioni che non è possibile inserire in legge vengano inseriti nel Regolamento, in modo che le Commissioni su quei provvedimenti debbano rispettare dei termini senza esserci bisogno di scriverlo in legge, riabilitando quindi la funzione del Regolamento.
Questi emendamenti hanno una funzione di richiamo all'esigenza di modernizzazione, è passato un anno a mezzo e non si vede ombra di revisione del nostro Regolamento. Dichiaro, ovviamente, di votare a favore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luciano Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Presidente, già il titolo dell'articolo 3 suscita qualche perplessità. I rapporti Consiglio-Giunta regionale, come è noto a lei, ma anche tutti i colleghi, essendo rapporti tra organi della Regione, non possono essere regolati dalla legge ordinaria ma è necessaria una procedura rafforzata, cioè quella statutaria. E i rapporti tra Consiglio regionale-Presidente-Giunta regionale, sono regolati in assenza della legge statutaria (che io rammento ai colleghi è obbligatorio adottare) dallo Statuto o, dove non interviene lo Statuto, da Regolamento consiliare che dallo Statuto discende direttamente. Noi possiamo scrivere tutto ciò che vogliamo nella legge ordinaria ma la gerarchia delle fonti non può essere comunque violata.
Questo lo dico, Presidente, perché ogni tanto mi capita di vedere deliberazioni della Giunta regionale che intervengono a modificare nella sostanza le leggi e a impartire indirizzi agli Uffici regionali che non sono indirizzi applicativi della legge ma sono indirizzi che violano la legge. Me ne è capitata una di recente, una delibera che riguarda le modalità di autocertificazione, per cui addirittura si arriva al punto in cui l'autocertificazione si rende in ragione di un modulo che vincola alla illecita dichiarazione chi deve dichiarare. Poi interverrò successivamente su questi ed altri punti che attengono anche al funzionamento di questo provvedimento.
Io credo che l'emendamento vada accolto e che non faccia più danno di quello che può fare un articolo come questo, ma il rapporto tra Giunta-Presidente-Consiglio va regolato anche attraverso la legge statutaria. Dichiaro di votare a favore.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 3.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Cocco Daniele, Dessì, Petrini e Sanna Giacomo hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Artizzu - Ben Amara - Biancareddu - Campus - Capelli - Cappai - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Contu Mariano - Cucca - Cuccureddu - De Francisci - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Rosanna - Fois - Gallus - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Moriconi - Mula - Mulas - Obinu - Oppi - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Porcu - Rassu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Solinas Antonio - Steri - Stochino - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 57
votanti 57
maggioranza 29
favorevoli 57
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti:
Capo II
Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione del diritto dell'Unione europea
Art. 4
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea
1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. Il Consiglio o la Giunta regionale formulano osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formulazione degli stessi.
2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono deliberate dalla Commissione competente in materia di politiche comunitarie, sentite le Commissioni competenti per materia e, su questioni di particolare rilevanza, dall'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.
3. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta, sentite le Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
4. Ai fini della formazione della posizione italiana le osservazioni della Regione, comprese quelle relative al rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Giunta regionale dà immediata comunicazione al Consiglio regionale della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005.
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 4
Il comma 2 è soppresso. (2)
Emendamento all'emendamento numero 2 sostitutivo totale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 4
L'emendamento n. 2 è sostituito dal seguente:
"Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione competente in materia di politiche dell'Unione europea e dalle Commissioni competenti per materia secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare. Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.". (30)
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 4
Nel comma 3 sono soppresse le parole "in materia di politiche comunitarie". (1)
Emendamento all'emendamento numero 1 sostitutivo totale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 4
L'emendamento 1 è sostituito dal seguente:
"Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.". (28)
Emendamento soppressivo parziale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 4
Al comma 4 le parole "comprese quelle relative al rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1" sono soppresse. (29).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Presidente, io ho visto gli emendamenti soppressivi che mi sento di condividere almeno nell'intenzione, soprattutto quello relativo al comma 2. Effettivamente le osservazioni del Consiglio regionale su questioni di particolare rilevanza, come quelle che attengono alla partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea, devono essere regolate dal Consiglio regionale attraverso il suo strumento principale. Io per questo richiamo anche quanto ha appena dichiarato il collega Sanna, perché esiste un'esigenza, che è quella di completare la normativa che regola, alla luce della ormai modificata definizione delle procedure elettorali la forma di Governo regionale.
Noi ancora una volta ci troviamo con un Presidente eletto dal popolo, ancora una volta ci troviamo con una Giunta regionale nominata dal Presidente, che non è sottoposta al voto di fiducia da parte del Consiglio, e questo sistema, introdotto con la modifica della legge elettorale, non è stato accompagnato da una necessaria strumentazione in materia istituzionale. E' trascorso un anno e mezzo dalle elezioni, si era detto che avremmo tenuto le sessioni sulle riforme, e invece la drammaticità dei fatti che si susseguono ci ha costretto a fare altro. Il risultato è che, per responsabilità del centrodestra, disastrosa responsabilità del centrodestra, e di qualche esponente di centrosinistra, nell'errore, sbagliando, abbiamo preso e abbiamo cestinato la Statutaria.
E senza legge Statutaria, non si regolano i rapporti e si sviluppano gli abusi. Cioè, si abbraccia l'idea che il rapporto tra Consiglio e Giunta debba essere regolato in maniera impropria, e si debba comunque propendere o a favore dell'uno o a favore dell'altra. La Regione ha organi distinti, con funzioni distinte: il Consiglio regionale deve approvare le leggi; l'Esecutivo, cioè il Governo, cioè la Giunta regionale, le deve attuare, non le deve modificare, le deve attuare. Il Presidente della Regione è capo del Governo e ha la rappresentanza complessiva della Regione, e quindi è anche vincolato dagli atti, dagli indirizzi che sono decisi in quest'Aula.
In materie delicate come quella della normazione comunitaria, o della sua applicazione nel nostro territorio, la relazione tra Giunta e Consiglio è una relazione che ha bisogno di essere rafforzata da una legge come quella che il nostro Statuto, all'articolo 15, ci obbliga ad approvare. Io penso che la Giunta non sia in grado di avanzare una proposta, ho capito che la maggioranza avverte grande disagio, e su questo terreno affonda. Vorrà dire che noi ce ne faremo carico.
E siccome noi avevamo proposto una legge statutaria, e l'avevamo anche votata, e nonostante l'avessimo votata qualcuno ha pensato di chiedere un referendum a cui non ha partecipato alcuno (ma che ha stabilito che noi non abbiamo più la legge statutaria), per male che vada io mi assumo la responsabilità di ripresentarla, eventualmente inserendovi tutte le modifiche che avrei voluto apportare allora e che non sono stato sufficientemente convincente per costringere tutti ad apportarle. Però lo farò, e lo farò prescindendo da tutto il resto, anche con la sola mia firma, se fosse necessario, perché bisogna parlare di queste cose, e bisogna trovare una strada attraverso la quale si attui il dettato costituzionale, il nostro Statuto, almeno fino a quando resterà in vigore, fino a quando Bossi non ce lo cancellerà, con magari una gomma, di quelle scadute che si porta dietro.
Se noi avessimo la legge statutaria, in molte circostanze eviteremmo di trovare strade acrobatiche per risolvere i problemi che sono sul tappeto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI MARCO (P.D.). Intervengo per dire che considero positivo che, anche attraverso la discussione relativa a questa legge, si pongano problemi più generali, e quindi considero anche inevitabile (pure in una legge che stiamo cercando di approvare entrando nel merito, e prescindendo da contrapposizioni tra le diverse parti politiche, tra la maggioranza e la minoranza) richiamare anche in questa sede il compito della conduzione politica della Regione, quindi del vertice politico e istituzionale, riguardo all'adozione di provvedimenti che, da un punto di vista ordinamentale, possano disciplinare in maniera chiara i rapporti e le competenze dei diversi organi della Regione.
Un altro tema egualmente importante è quello disciplinato da questo articolo. Noi non pensiamo che in questa legge sia necessario esercitare la massima fantasia possibile; dobbiamo fare ciò che quasi tutte le altre regioni hanno già fatto (e se ci riusciamo dobbiamo farlo bene) utilizzando anche questo strumento per cominciare a definire un assetto dei rapporti tra Giunta e Consiglio per cui la rappresentanza della Regione, nei rapporti con le altre istituzioni nazionali e comunitarie, si accompagni con un ruolo del Consiglio che sempre più possa essere di intervento, di interazione, e persino di impulso.
Faccio un esempio: noi, con un emendamento successivo, che non è relativo a questo articolo, proviamo a dire una cosa che non si può dire (posso provare a metterla così) cioè, ci poniamo anche il compito di sollecitare, attraverso i rapporti con lo Stato e con le istituzioni dell'Unione europea, l'adozione o lo studio di provvedimenti che riteniamo essere di interesse per la nostra Regione. Qua parliamo di una reazione a quanto avviene secondo le competenze in materia di attivazione delle procedure, quindi di iniziativa legislativa comunitaria e di rapporti tra Stato (nello Stato c'è anche la Regione) e Unione europea; qua reagiamo e ci adeguiamo a un percorso che è definito da norme e procedure che non governiamo noi, ma lo facciamo in un modo che ci consenta di svolgere, rispettivamente Giunta e Consiglio, i compiti a cui mi riferivo.
Nello specifico, credo che quanto è stato proposto, anche riguardo a questo articolo, dagli emendamenti di cui è primo firmatario l'onorevole Steri, possa indurci a un miglioramento delle disposizioni che erano contenute nei commi 2 e 3. Pertanto io mi sento di esprimere un'opinione favorevole e invito ad accogliere gli emendamenti sostitutivi degli emendamenti presentati da diversi colleghi, a partire dall'onorevole Steri che ne è primo firmatario, per provare a precisare meglio che la Commissione competente non ènecessariamente (lo ripeto, l'ho già detto prima, e magari non lo ripeterò per tutti gli articoli) la Commissione che è attualmente competente in materia di politiche comunitarie, cioè la seconda, ma quella (che dovrà esistere, persino se il Regolamento del Consiglio non la prevederà) competente in materia di politica dell'Unione europea. La norma quindi prevede una competenza di questo genere (sarà poi il Regolamento che dovrà stabilire se attribuire alle Commissioni o alla Presidenza la definizione della rilevanza degli atti che vengono adottati) e precisa che sulle questioni di particolare rilevanza (potrebbe persino essere sempre) delibera l'Assemblea.
Si potrebbe inoltre formalizzare meglio, come proviamo a fare con questi emendamenti sostitutivi, che le Commissioni competenti per materia sono associate nell'adozione di queste osservazioni a quella competente in materia di politica dell'Unione europea in modo pariordinato, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento. In questo modo si chiarisce un punto che poteva effettivamente essere formulato in maniera non del tutto corretta. Questo vale sostanzialmente sia per l'articolo 30 sia per l'articolo 28.
Anche qui mi sembra normale che si stabilisca che la capacità della Giunta di rappresentare la Regione nei rapporti con lo Stato e con l'Unione europea non sia frenata da una nostra inazione, per cui è naturale che fissiamo un termine entro il quale possiamo interagire con la Giunta nella formulazione della posizione della Regione nell'ambito di questi processi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (P.d.L.), relatore. Presidente, colleghi, questo articolo è importante perché disciplina la fase ascendente della formazione del diritto dell'Unione europea alla quale partecipa anche la Regione. Come Commissione abbiamo tentato di articolare al meglio la norma, perché riteniamo che questo sia un passaggio fondamentale, una grande opportunità, soprattutto dopo il trattato di Lisbona. Noi ci siamo posti il problema della partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea, e su questo tema abbiamo lavorato a lungo.
Io ho anche colto lo spirito di chi ha presentato gli emendamenti (sia l'emendamento numero 2 sia l'emendamento numero 1 all'articolo 4) e a questo spirito abbiamo tentato di venire incontro. Per questo motivo abbiamo modificato i 2 emendamenti (il terzo invece, l'emendamento numero 29, riguarda semplicemente un emendamento tecnico che non influisce sulla filosofia dell'articolo stesso). Per quanto riguarda l'emendamento numero 2, noi invitiamo il primo firmatario, l'onorevole Steri, al ritiro dello stesso, perché abbiamo modificato il comma 2 sostituendolo col seguente: "le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.".
Siccome questo Regolamento è un argomento costante nella discussione che stiamo affrontando, abbiamo preso in considerazione questa osservazione che ci è venuta da alcune parti del Consiglio regionale, Il comma poi prosegue: "Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.".
Abbiamo riformulato anche il comma 3 cassando l'espressione: "Commissione per le politiche comunitarie" e inserendo quella di "Commissioni competenti in materia". Ovviamente si capisce che può essere qualsiasi Commissione interessata a questa materia. Ci pare che la riscrittura del comma che noi abbiamo proposto, prenda nella dovuta considerazione le osservazioni espresse da chi ha presentato l'emendamento. Pertanto, concludo chiedendo che vengano ritirati gli emendamenti numero 1 e 2 e si accolga l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere è favorevole sugli emendamenti numero 28, 29 e 30, mentre si invita al ritiro degli emendamenti numero 1 e 2.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello già espresso dal relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà.
DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 2 c'è stato un invito al ritiro. Onorevole Steri, mantiene l'emendamento?
STERI (U.D.C.). Non è neanche tecnicamente ritirabile, perché l'altro emendamento è sostitutivo.
PRESIDENTE. No, non è sostitutivo.
STERI (U.D.C.). Presidente, comunque confermo l'emendamento e dichiaro il voto a favore.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che il consigliere Milia ha votato a favore e che le consigliere Greco e Zuncheddu hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Biancareddu - Capelli - Cappai - Contu Felice - Mariani - Milia - Pittalis - Steri.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Amadu - Ben Amara - Campus - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - De Francisci - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Locci - Lotto - Manca - Meloni Marco - Meloni Valerio - Moriconi - Mula - Petrini - Piras - Pitea - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanna Gian Valerio - Solinas Antonio - Stochino - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Meloni Francesco - Mulas - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 44
astenuti 3
maggioranza 23
favorevoli 8
contrari 36
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 30.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 28.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'approvazione dell'emendamento numero 28 fa decadere l'emendamento numero 1.
Metto in votazione l'emendamento numero 29.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Sussidiarietà
1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le risultanze dell'esame sono altresì trasmesse al Comitato delle regioni.
2. La Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati richiesti dal Consiglio, entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per la valutazione di cui al comma 1. Tale valutazione, ove ritenuto opportuno, viene trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).
3. I risultati della verifica prevista nel comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali atti e per la definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo individuate dalle leggi di procedura statali.)
PRESIDENTE. All'articolo 5 c'è un errore di battitura: le parole "e di proporzionalità nelle proposte e negli atti" vanno sostituite con le parole "e di proporzionalità nelle proposte di atti". Quindi "negli atti" diventa "di atti".
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6
Riserva di esame
1. La Giunta regionale, laddove lo ritenga opportuno, e comunque qualora il Consiglio regionale lo richieda, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005. L'atto di richiesta è comunicato agli organi statali competenti previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie che si esprime entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 6
Nell'articolo 6 sono soppresse le parole "in materia di politiche comunitarie". (4)
Emendamento all'emendamento numero 4 sostitutivo totale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 6
L'emendamento numero 4 è sostituito dal seguente:
"Le parole 'in materia di politiche comunitarie' sono sostituite dalle seguenti:
'in materia di politiche dell'Unione europea e delle commissioni competenti per materia.'". (31).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). In seguito all'esito della votazione precedente ritiro l'emendamento numero 4.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 31 ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 31 è favorevole. Prendo atto del ritiro dell'emendamento numero 4.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 31 ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è favorevole all'emendamento numero 31.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e del relativo emendamento:
Art. 7 Attuazione della normativa europea e verifica di conformità1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 7
Il comma 2 è soppresso. (5).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 5 è contrario e invito al ritiro dell'emendamento stesso. Per noi l'articolo 7 è un articolo fondamentale e, in modo particolare per quanto riguarda l'attuazione della norma europea "verifica di conformità", mi pare che sia centrale nell'economia della legge stessa, pertanto non comprendo perché sia stato presentato questo emendamento e chiedo che venga ritirato. Non capiamo perché sia un problema che la Giunta regionale debba trasmettere costantemente lo stato di attuazione degli atti comunitari.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 31 ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta invita al ritiro dell'emendamento, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Pur non condividendo nulla di ciò che è stato detto e dei pareri - che mi trovano in totale disaccordo perché ritengo che quello che sia stato scritto non sia assolutamente condivisibile - accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 5 è ritirato.
Metto in votazione l'articolo 7.
Ha domandato di parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 7.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Dessì, Manca e Mulas hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Ben Amara - Campus - Cappai - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Contu Mariano - Cucca - Cuccu - De Francisci - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Gallus - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Mula - Mulas - Obinu - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Solinas Antonio - Stochino - Vargiu - Zedda Alessandra.
Si sono astenuti i consiglieri: Biancareddu - Capelli - Milia - Steri - Uras - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 53
votanti 47
astenuti 6
maggioranza 24
favorevoli 47
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:
Art. 8 Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, tenendo conto anche del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Emendamento sostitutivo totale Uras - Ben Amara - Zedda Massimo - Zuncheddu
Articolo 8
L'articolo 8 è così sostituito:
"1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, previa approvazione del Consiglio regionale.". (24)
Emendamento All'emendamento numero 24 sostitutivo totale Ben Amara - Uras - Zuncheddu - Zedda Massimo - Sechi
Articolo 8
L'emendamento numero 24 è sostituito dal seguente:
"L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'Art. 8
Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni
1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, tenendo conto anche del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, previa approvazione del Consiglio regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento consiliare.'". (34)
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 8
All'articolo 8 sono soppresse le parole "in materia di politiche comunitarie". (6).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento numero 24. Il senso dell'emendamento che lo sostituisce è quello di consentire al Consiglio regionale in assemblea l'approvazione della proposta che deve tenere conto (perché è possibile che i consiglieri regionali siano coinvolti nelle rappresentanze nel Comitato delle regioni) anche dei consiglieri regionali in carica.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI MARCO (P.D.). Presidente, aderisco al contenuto di questo emendamento che mi trova favorevole. Credo che sia un modo - l'ho detto anche in sede di discussione generale - per stimolare il Consiglio prima di tutto a valutare, nelle forme che prevederà il Regolamento, la modalità e anche le persone che vengono scelte per rappresentarci nel Comitato delle regioni e, in secondo luogo, perché ci sia, a partire da questa diversa fonte di legittimazione e di approvazione delle nomine, un rapporto ben più fruttuoso tra chi ci rappresenta, chi rappresenta la Sardegna (non sono solo i rappresentati indicati dalla Regione nel Comitato delle regioni) e questo Consiglio regionale.
Da questo emendamento, che rafforza il ruolo del Consiglio, credo che quindi si possa trarre anche un invito, un auspicio perché il Consiglio si rapporti al meglio con chi ci rappresenta nel Comitato delle regioni. Dichiaro il mio voto a favore dell'emendamento numero 34.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Io sono favorevole all'emendamento numero 34 perché ridà ruolo al Consiglio regionale. Quindi è importante che le proposte dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni vengano formulate, ma anche che il Consiglio regionale venga coinvolto direttamente perché deve sapere quali sono le scelte che sta effettuando la Regione per quanto riguarda...
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, esprima il parere, poi eventualmente interverrà in sede di dichiarazione di voto.
LADU (P.d.L.), relatore. Volevo dire che ho un'unica perplessità: noi abbiamo previsto nel precedente articolo il termine di quindici giorni; mi chiedo se il Consiglio regionale non dovesse rispondere entro i quindici giorni di tempo, la Giunta è autorizzata e può eventualmente inviare essa stessa i nominativi dei rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni? Ho questa perplessità. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Deve esprimere il parere anche sull'emendamento numero 6.
LADU (P.d.L.), relatore. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 6.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta condivide le perplessità al riguardo dei tempi certi in cui il Consiglio si deve esprimere, per il resto il parere è favorevole e comunque si rimette all'Aula, anche sull'emendamento numero 6.
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Mario Bruno è rientrato dal congedo.
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 34.
Ha domandato di parlare il consigliere Steri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento numero 34. L'emendamento numero 6 viene ritirato con questa precisazione: le perplessità sollevate dal relatore e dalla Giunta non sussistono perché ci si dimentica che i tempi certi deve dettarli non la legge regionale ma il Regolamento. L'esigenza è che venga convocata immediatamente la Giunta per il Regolamento e venga portata immediatamente in Aula la modifica del Regolamento.
Non si può più aspettare, è un anno e mezzo che l'abbiamo chiesto e stiamo aspettando! Ora non è più possibile andare avanti senza procedere a questo adempimento.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e del relativo emendamento:
Art. 9 Informativa della Giunta al Consiglio regionale1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno prima dell'inizio della sessione europea, la relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) gli argomenti di rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 11 del 2005, e successive modifiche e integrazioni;
d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;
e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;
f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.
2. Nella relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee.
Emendamento sostitutivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 9
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 9
Relazione annuale ed indirizzi
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno entro il 3 1 marzo. una relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni:
b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
c) gli argomenti d i rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 4. della legge n. 11 del 2005. e successive modifiche e integrazioni:
d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;
e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione:
f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione. le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nel l'anno in corso.
2. In un'apposita sezione della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale:
a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa e le proposte che intende formulare in proposito;
b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:
1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2 e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
d) riferisce sullo stato di attuazione delle precedenti leggi di adeguamento agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e motiva in ordine agli adempimenti omessi.
3. Un'altra sezione della relazione riferisce sulle attività di rilievo internazionale svolte dalla Regione, con particolare riguardo a quelle previste dagli articoli 18, 19 e 20.
4. Con la relazione la Giunta sottopone al Consiglio un documento di orientamenti e priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee, nonché sulle attività di rilievo internazionale.
5. A conclusione della discussione della relazione il Consiglio regionale si pronuncia sugli orientamenti e formula il proprio indirizzo alla Giunta." (7).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 7 è contrario. Anche di questo emendamento chiedo il ritiro perché l'articolo 9 è un articolo importante in quanto riguarda l'informativa che la Giunta rende al Consiglio regionale ancora prima che si entri nella fase di legge regionale europea. Io credo che di tutte le operazioni che vengono effettuate dalla Giunta regionale, o almeno di quelle più importanti, debba essere informato il Consiglio perché lo stesso Consiglio possa essere partecipe delle decisioni della Giunta stessa. Pertanto io credo che questo sia un passaggio fondamentale. Non è pensabile che dopo tutto ciò che abbiamo detto relativamente al coinvolgimento del Consiglio non ci sia questa possibilità da parte del Consiglio di ricevere informazioni dirette dalla Giunta. Pertanto io invito al ritiro dell'emendamento numero 7 e qualora non si procedesse al ritiro dell'emendamento, il voto sarà contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Come in precedenza, Presidente, ritengo la norma non condivisibile per come è formulata, però aderisco all'invito e ritiro l'emendamento annunciando il voto di astensione.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 7 è stato ritirato.
Metto in votazione l'articolo 9.
Ha domandato di parlare il consigliere Salis. Ne ha facoltà.
SALIS (I.d.V.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 9.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Cuccu, Dessì, Meloni Francesco e Tocco hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Ben Amara - Bruno - Campus - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - Cuccureddu - De Francisci - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Milia - Mulas - Obinu - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Stochino - Tocco - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
Risponde no il consigliere: Solinas Antonio.
Si sono astenuti i consiglieri: Capelli - Cappai - Contu Felice - Steri - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 45
astenuti 5
maggioranza 23
favorevoli 44
contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 10 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10 e del relativo emendamento:
Art. 10 Legge europea regionale1. Per garantire il periodico e organico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un disegno di legge recante nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" e l'indicazione dell'anno di riferimento.
2. La Giunta regionale, nella relazione al disegno di legge europea regionale:
a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa;
b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:
1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2 e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
d) riferisce sullo stato di attuazione della legge europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale. A tal fine dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, è aggiunta la seguente: "d bis) sul disegno di legge europea regionale".
Emendamento sostitutivo parziale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 10
I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. Qualora lo ritenga necessario per 'organico adeguamento agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio insieme alla relazione prevista dall'articolo 9 un disegno di legge regionale europea." (8).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere è contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Invito al ritiro dell'emendamento. In caso contrario il parere è contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 8 è ritirato.
Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti, di cui uno, il numero 25, è stato ritirato.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti:
Art. 11 Contenuto della legge europea regionale1. La legge europea regionale:
a) recepisce nelle materie di competenza regionale gli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;
b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
d) effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi.
2. La legge europea regionale stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
3. Le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.
4. Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella europea avvengono solo tramite la legge europea.
Emendamento sostitutivo parziale Uras - Ben Amara - Zedda Massimo - Zuncheddu
Articolo 11
Il comma 4 dell'articolo 11 è così sostituito:
"Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella vincolante europea avvengono tramite la legge regionale europea, la legge finanziari, o specifiche leggi modificative di quella regionale europea." (25)
Emendamento sostitutivo parziale Ben Amara - Uras - Zuncheddu - Zedda Massimo - Sechi
Articolo 11
Al comma 4 la parola "solo" è sostituita dalle parole "di norma". (35).)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.). Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.). Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:
Art. 12 Sessione europea1. Il Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale, anche con riferimento alle attività previste dagli articoli 18, 19 e 20. In particolare, esamina:
a) la relazione di cui all'articolo 9;
b) il disegno di legge europea regionale presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.
2. Il Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale e la relazione di cui all'articolo 9.
3. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo sugli argomenti all'ordine del giorno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.
Emendamento soppressivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 12
L'articolo 12 è soppresso. (9).)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Chiedo il ritiro dell'emendamento numero 9 altrimenti il voto sarà contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Mi rimetto all'Aula.
STERI (U.D.C.). Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 9 è ritirato.
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti:
Art. 13
Misure urgenti e adeguamenti tecnici
1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.
2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.
Emendamento soppressivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 13
L'articolo 13 è soppresso. (10)
Emendamento soppressivo parziale Uras - Ben Amara - Zedda Massimo - Zuncheddu
Articolo 13
Il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso. (26).)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Anche per quanto riguarda gli emendamenti numero 10 e 26 invito al ritiro i firmatari altrimenti il parere sarà contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme al parere del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 10 e 26 sono stati ritirati dai presentatori.
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e del relativo emendamento:
Art. 14 Partecipazione1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche. A tale scopo attivano adeguate forme di consultazione all'interno della sessione europea in relazione ad aspetti dell'attività europea e internazionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
Emendamento sostitutivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 14
L'articolo 14 è così sostituito:
"1. La Regione garantisce la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche in relazione alla attività europea ed internazionale mediante opportune forme di consultazione". (11).)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Anche qui invito al ritiro i firmatari dell'emendamento altrimenti il parere sarà negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme al parere espresso dal relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Invito al ritiro dell'emendamento.
STERI (U.D.C.). Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15 Impugnazione di atti normativi europei1. Nelle materie di competenza legislativa regionale la Giunta regionale può richiedere al Governo che proponga ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). La Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio che può approvare atti di indirizzo.
2. Il Consiglio regionale, laddove lo ritenga necessario, invita la Giunta regionale a promuovere la richiesta prevista nel comma 1.
3. Il Consiglio regionale concorre all'attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti. L'emendamento numero 19 è stato ritirato.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti:
Art. 16 Programmazione regionale unitaria1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale indirizza l'attività della Giunta regionale nella definizione della programmazione regionale unitaria attraverso l'approvazione degli indirizzi sui relativi programmi operativi o attuativi.
3. A questo fine la Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2 che, a seguito della loro approvazione, sono trasmessi al Consiglio per la presa d'atto definitiva.
4. Gli atti che modificano in modo sostanziale gli atti di programmazione di cui al comma 2, ossia che comportano variazioni al piano finanziario o nella destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diverse da quelle originarie, sono trasmessi dalla Giunta regionale alle Commissioni consiliari competenti in materia di politiche europee e di programmazione e bilancio, che esprimono il proprio parere entro quindici giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Articolo 16
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Atti di programmazione
1. Nel perseguire l'obiettivo di una stretta cooperazione a livello comunitario, statale, regionale e locale, la Regione partecipa attivamente, nelle diverse fasi, alla definizione delle posizioni nazionali e degli orientamenti comunitari che incidono sulle politiche regionali e garantisce la partecipazione degli enti locali e degli altri soggetti interessati.
2. Il Consiglio regionale formula nel Programma regionale di sviluppo e negli aggiornamenti annuali gli indirizzi cui deve ispirarsi l'azione della Giunta per il perseguimento degli obiettivi previsti nel comma 1". (19)
Emendamento sostitutivo parziale Steri - Milia
Articolo 16
I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un documento contenente gli indirizzi sulla programmazione regionale unitaria e dei relativi programmi operativi o attuativi.
3. Gli atti di programmazione di cui al comma 2, a seguito della loro approvazione in sede europea, sono trasmessi al Consiglio per la presa d'atto definitiva." (18)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 16
Il comma 2 è così sostituito:
"Il Consiglio regionale indirizza l'attività della Giunta nella definizione della programmazione regionale unitaria attraverso l'approvazione di indirizzi sui relativi programmi". (33)
Emendamento sostitutivo parziale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 16
Nel comma 4 le parole "alle Commissioni consiliari competenti in materia di politiche europee e di programmazione e bilancio che esprimono il proprio parere" sono sostituite dalle parole "al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte delle commissioni consiliari competenti". (12)
Emendamento all'emendamento numero 12 soppressivo totale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 16
L'emendamento n. 12 è sostituito dal seguente:
"nel comma 4 le parole "europee e di programmazione e bilancio, " sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea e alle commissioni consiliari competenti per materia". (32)
Emendamento aggiuntivo Steri - Milia
Articolo 16
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'adeguata informazione nelle fasi di elaborazione degli atti di cui al comma 2." (17).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Intervengo ll'emendamento numero 18 conl quale si intende integrare maggiormente il lavoro della Giunta su questa materia. Noi tutti sappiamo quanto siano pervasivi ormai, rispetto all'attività delle regioni, i finanziamenti europei e la programmazione generale dei fondi strutturali. Di fatto di questo argomento si parla solamente nei documenti ufficiali propedeutici al bilancio, con una evidente superficialità rispetto alle azioni, alle misure, agli obiettivi concreti che si vogliono perseguire e alla possibilità di percepire anche le opportunità di programmazione che i fondi stessi e le politiche comunitarie offrono alla Regione.
E' un argomento di cui si parla poco, e solo quando si ha l'esigenza di entrare nel merito di queste opportunità si capisce la capacità espansiva che ha la Regione nel programmare e nel decidere le modalità di coinvolgimento anche degli enti locali territoriali in questa programmazione. Ecco perché io credo che la Giunta regionale su questa materia, prima di procedere alla programmazione, debba sottoporre una proposta di indirizzi, di criteri e di orientamenti al Consiglio regionale perché in qualche modo la faccia propria o la integri in maniera tale che i programmi siano funzionali a una strategia condivisa. Se infatti vogliamo integrare le politiche comunitarie alle funzioni anche legislative, la conoscenza profonda delle strategie comunitarie nelle sue pianificazioni deve essere condivisa dal Consiglio.
Questo emendamento va in questa direzione, che non rallenta ma permette di adottare un atto di indirizzo sulla programmazione regionale unitaria rendendo coerente la programmazione comunitaria con la programmazione regionale. Si tratta di un'integrazione al famoso criterio della programmazione unica regionale. E' per questo che io credo che questo emendamento vada sottoposto a un'attenta valutazione prima di esprimere dei pareri contrari.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Sull'emendamento numero 18 si invita al ritiro altrimenti il parere è contrario mentre il parere è favorevole sugli emendamenti numero 32 e 33. Sull'emendamento numero 12 si invita al ritiro e si esprime parere contrario sull'emendamento numero 17.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu salvo per quanto riguarda l'emendamento numero 18, rispetto al quale nella prima Commissione si è svolta la discussione che ha riassunto l'intervento onorevole Gian Valerio Sanna, e pertanto io, a nome della Commissione, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sugli emendamenti numero 12, 17 e 18 la Giunta si rimette all'Aula. Sugli emendamenti numero 32 e 33 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Onorevole Steri sull'emendamento numero 18 c'è un invito un invito al ritiro da parte onorevole Ladu e il parere favorevole invece dell'onorevole Pittalis.
STERI (U.D.C.). Manteniamo l'emendamento!
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18…
DIANA MARIO (P.d.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 18.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Capelli e Dessì hanno votato a favore e che il consigliere Solinas Antonio ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Capelli - Cappai - Dessì - Mariani - Meloni Francesco - Pittalis - Rassu - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Steri.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Artizzu - Ben Amara - Bruno - Campus - Caria - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Meloni Marco - Mula - Piras - Pitea - Porcu - Rodin - Salis - Solinas Antonio - Stochino - Tocco - Uras - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Cuccureddu - Maninchedda - Mulas - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 43
astenuti 4
maggioranza 22
favorevoli 10
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'approvazione dell'emendamento numero 32 fa decadere l'emendamento numero 12.
Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 17, sul quale c'è un invito al ritiro.
STERI (U.D.C.). Lo ritiriamo!
PRESIDENTE. L'emendamento numero 17 è ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art 17 Notifica dei regimi di aiuto1. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Regione notifica alla Commissione europea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo dirette a istituire o modificare regimi di aiuti, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno.
2. Il Presidente della Regione provvede alla notifica delle proposte di istituzione o di modificazione dei regimi di aiuti dell'Amministrazione regionale di iniziativa della Giunta regionale e di iniziativa consiliare una volta terminato l'esame in sede di Commissione consiliare competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le leggi regionali che istituiscono o modificano misure di aiuti di Stato contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con l'ordinamento dell'Unione europea.)
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti:
Art. 18 Rapporti con l'Unione europea1. La Regione intrattiene rapporti diretti con le istituzioni dell'Unione europea nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito delle delegazioni del Governo, la Regione partecipa alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea per la rappresentazione di questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003.
3. A tal fine il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti per materia, comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei rappresentanti della Regione e ne informa il Consiglio regionale.
4. La Regione partecipa, inoltre, alla delegazione italiana per la definizione della posizione dell'Unione europea qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali commerciali e tariffari, anche a livello internazionale, che riguardano aspetti rilevanti di interesse regionale ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 1999, n. 363 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della Regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con paesi esteri).
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 3 sono promosse anche dal Consiglio regionale attraverso l'approvazione di un apposito atto di indirizzo.
Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Barracciu - Porcu - Espa - Sanna Gian Valerio - Manca
Articolo 18
Il comma 5 dell'articolo 18 è così sostituito:
"5. Il Consiglio regionale può promuovere le iniziative di cui al presente articolo con appositi atti di indirizzo finalizzati anche a intervenire al fine di sollecitare iniziative di carattere normativo da parte delle competenti istituzioni europee, nel rispetto di funzioni e poteri delle istituzioni nazionali ed europee in tema di diritto di iniziativa legislativa". (23).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Sull'emendamento numero 23 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19 Cooperazione territoriale1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo.
2. La Regione in particolare adotta, nell'ambito dei partenariati euro-mediterranei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nel Mediterraneo e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all'integrazione sociale e culturale con i paesi del Mediterraneo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e del relativo emendamento:
Art. 20 Accordi e intese1. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, la Regione, nelle materie di propria competenza, conclude accordi con gli stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge n. 131 del 2003.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di rilievo internazionale della Regione. Tale piano stabilisce i principi e le procedure da seguire nell'organizzazione delle attività di rilievo internazionale e stabilisce una gerarchia di priorità da seguire nell'attuazione delle stesse.
3. Il Presidente della Regione, in caso di trattative per la conclusione degli accordi e delle intese di cui al comma 1, informa preventivamente il Consiglio regionale che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.
4. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio regionale per la presa d'atto definitiva.
Emendamento sostitutivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 20
L'articolo 20 è così sostituito:
21. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma della Costituzione, la Regione conclude accordi con Stati ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato.
2. Il Presidente della Regione riferisce al Consiglio delle trattative per la conclusione di accordi e intese prima della loro conclusione.
3. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio per la loro ratifica". (13).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Chiedo il ritiro dell'emendamento numero 13, altrimenti il parere è contrario.
STERI (U.D.C.). Ritiro l'emendamento numero 13.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 13 è stato ritirato.
Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21 e del relativo emendamento:
Art. 21 Attività informativa1. La Regione assicura la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea per favorire la partecipazione ai programmi e progetti europei da parte degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, delle imprese, dei cittadini e delle associazioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale nelle forme previste dall'articolo 1, comma 2.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito delle strutture esistenti, uno sportello di informazione sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento.
Emendamento aggiuntivo Barracciu - Meloni - Porcu - Caria - Bruno
Articolo 21
Alla fine del comma 2 dell'articolo 21, dopo la parola "funzionamento" sono aggiunte le seguenti: "in raccordo con le reti europee d'informazione attive sul territorio regionale su incarico della Commissione europea e del Parlamento europeo." (16).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 16 è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.
BRUNO (P.D.). Chiedo una sospensione dei lavori.
PRESIDENTE. Per quanto?
BRUNO (P.D.). Sino alle ore 16, se possibile.
PRESIDENTE. Se l'Aula è d'accordo… ma mi sembra una sospensione un po' lunga.
Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (P.S.d'Az.). Volevo capire se è stata aperta la discussione sull'articolo 22 e sugli emendamenti.
Onorevole Bruno, perché una sospensione così lunga?
BRUNO (P.D.). Stiamo lavorando…
PRESIDENTE. Se l'Aula è d'accordo possiamo rinviare anche al pomeriggio.
Ha domandato di parlare il consigliere Mario Diana. Ne ha facoltà.
DIANA MARIO (P.d.L.). Presidente, è normale che se si chiede una sospensione di 10 minuti, un quarto d'ora, non ci si preoccupi di chiedere il motivo, ma se ci si chiede di aggiornare la seduta alle ore 16 al 30 una qualche motivazione bisogna pur fornirla.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.
BRUNO (P.D.). C'è l'esigenza di migliorare complessivamente il testo per quanto riguarda questi ultimi articoli, per cui c'è bisogno di tempo per elaborare e per interloquire. Mi pare che stiamo rispettando abbondantemente i tempi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Intervengo per confortare con la nostra posizione la richiesta che è stata avanzata dall'onorevole Bruno. Del resto mancano pochi articoli, e una sospensione fino alle ore 16 non può mettere in forse la conclusione della discussione sulla legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Diana. Ne ha facoltà.
DIANA Mario (P.d.L.). Se il problema è determinato dall'articolo 22 andiamo avanti sugli altri articoli e sospendiamo l'esame dell'articolo 22.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Presidente chiedo 3 minuti di sospensione.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 39, viene ripresa alle ore 12 e 43.)
PRESIDENTE. Sospendiamo per il momento l'esame dell'articolo 22.
Passiamo all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti:
Art. 23 Adeguamento del regolamento del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Emendamento soppressivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 23
L'articolo 23 è soppresso. (15)
Emendamento soppressivo totale Uras - Ben Amara - Zedda Massimo - Zuncheddu
Articolo 23
L'articolo 23 è soppresso. (27)
PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 15 e 27 sono uguali.
E' iscritto a parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Il tema trattato dell'articolo 23 è quello relativo alla regolamentazione dell'attività d'Aula, che questa presidenza diciamo "buonista"…
PRESIDENTE. Purtroppo non riesco ad ascoltare. Invito i colleghi a prendere posto e a fare un po' di silenzio perché non si riesce a seguire l'intervento.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). …Perché, senza mancarle di rispetto, mai e poi mai, anche per amicizia…
PRESIDENTE. Onorevole Biancareddu…
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Scusi, lei è il questore? Non dovrebbe creare turbative. Lei le dovrebbe reprimere non le deve creare! Abbia pazienza!
Noi abbiamo bisogno di un nuovo, ottimo Regolamento, ma non basta! Non basta regolare noi, noi abbiamo il dovere anche di regolare gli altri, cioè di regolare le funzioni del Presidente e di regolare le funzioni della Giunta. Perché è al Consiglio regionale che compete questo compito, invece negli ultimi anni noi abbiamo visto esattamente il contrario, abbiamo assistito a un ribaltamento delle funzioni e dei ruoli. La rappresentanza complessiva del popolo è attribuita al Parlamento che raccoglie ogni espressione politica, ogni orientamento, ogni sensibilità che abbia ottenuto il consenso elettorale. I governi sono di parte, rappresentano la parte vincente, non il tutto, e ciò comporta che le Assemblee parlamentari abbiano il compito principale di regolare le funzioni, anche degli organi istituzionali, in questo caso del Consiglio stesso, del Presidente della Regione e della Giunta, escluse quelle funzioni che sono già state attribuite dal Parlamento o dall'Assemblea costituente con leggi costituzionali, ma anche quelle sono Assemblee parlamentari.
Questo cosa significa? Significa che noi che stiamo facendo qualche acrobazia in questo provvedimento, stiamo cioè "acrobaticamente" cercando di intervenire su materie il cui intervento richiede invece l'adozione di procedure definite dallo Statuto. Io richiamo pertanto l'esigenza di una revisione dello Statuto, in alcuni punti, almeno quelli relativo ad aspetti organizzativi interni, e l'esigenza dell'approvazione di una legge statutaria. Badate, io presenterò, anche a sola mia firma, un progetto di legge statutaria, lo presenterò nei prossimi giorni. Nel nostro Regolamento, è previsto un percorso obbligatorio e accelerato per le norme che attuano Statuto e Costituzione, quindi saremo tutti obbligati a occuparcene sia nelle commissioni di merito sia in Aula.
Il fatto che una legge statutaria precedentemente approvata non sia poi stata legittimamente promulgata non significa, infatti, che noi non dobbiamo dotarci della legge statutaria. Ne abbiamo bisogno perché la realtà è cambiata, è uno strumento che il nostro Statuto ha previsto per adeguare la nostra operatività all'esigenza di questo momento che è cambiato, di questa realtà che è mutata.
Il fatto che noi oggi arriviamo ad abrogare l'articolo numero 23, che pure è passato al vaglio della Commissione, significa che dobbiamo riappropriarci integralmente anche della gerarchia, non solo le fonti ma anche delle funzioni. Non è tutto orizzontale: il Consiglio regionale non equivale a un direttore generale, perché il direttore generale è un servitore dell'istituzione: è al servizio della comunità nell'ambito di ciò che dispone la legge, non approva leggi, non è organo legislativo! Questo lo dico, Presidente, perché lei è anche - mi pare - presidente della Commissione di verifica: noi approviamo tanti ordini del giorno che richiamano la Giunta ad adempiere, la Giunta intesa come Amministrazione, e i funzionari sono incardinati all'interno dell'Amministrazione, e devono adempiere!
Lei, Presidente, sa che abbiamo richiesto unanimemente l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che verifichi perché questa Amministrazione a fatica fa il proprio dovere, perché questa Amministrazione trova intoppi, perché questa Amministrazione si distanzia. Eppure siamo lì, abbiamo votato unanimemente l'incarico, il mandato al Presidente di costituire quella Commissione, ne abbiamo bisogno perché ci aiuta. Abbiamo detto che non avremmo rinunciato a una stagione di riforme, anche in questa condizione di grave difficoltà finanziaria, economica, sociale della nostra Regione. Noi lo dobbiamo affrontare questo tema, sennò ci ritroveremo punto e a capo, legge dopo legge e situazione dopo situazione.
E, badate, anche chi svolge con correttezza, con impegno la funzione politica risponde degli atti di chi la funzione politica non la esercita, o meglio non la dovrebbe esercitare, ma che di fatto incidono notevolmente nella valutazione della natura e dello spessore della nostra normativa, e incidono profondamente anche sulla qualità del governo che si esprime.
Io questo volevo dire, Presidente, sostenendo ovviamente gli emendamenti abrogativi dell'articolo 23 e anche richiamando la Giunta e lo stesso Presidente all'adempimento di quanto unanimemente abbiamo deciso.
PRESIDENTE. Onorevole Uras, la ringrazio, vorrei rassicurarla circa la Commissione d'inchiesta: si sta concludendo l'iter formativo, quindi dovrebbe diventare operativa in tempi brevissimi.
Per quel che riguarda invece la Commissione di verifica, come lei sa è un organo che aveva iniziato la sua attività di recente ma poi ha dovuto sospendere il lavoro per la concomitanza con la competizione elettorale. Verrà comunque convocata a breve e continueremo il percorso che era stato iniziato dopo l'insediamento. Avevamo già dato anche mandato di verificare l'esatto adempimento degli ordini del giorno, peraltro particolarmente numerosi, pertanto alla prossima riunione sicuramente prenderemo anche in esame il loro adempimento. Sono pervenute anche delle segnalazioni che verranno sicuramente esaminate in tempi brevi.
Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ricordo che, poiché si tratta di emendamenti soppressivi totali, dobbiamo mettere in votazione l'articolo.
DIANA MARIO (P.d.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che il consigliere Dessì ha votato contro.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Amadu - Ben Amara - Bruno - Campus - Capelli - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Cucca - Cuccu - De Francisci - Dessì - Diana Mario - Espa - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Valerio - Milia - Mula - Petrini - Piras - Pittalis - Porcu - Rassu - Rodin - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sanna Paolo - Steri - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Cappai - Cuccureddu - Mulas.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 45
astenuti 3
maggioranza 23
contrari 45
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Articolo 24 Monitoraggio della legge1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.).
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:
Articolo 25 Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 900.000 annui, si fa fronte:
a) con riferimento all'annualità 2010 a valere sulle risorse iscritte in conto all'UPB S01.02.003 (Altre spese per il personale);
b) con riferimento alle annualità 2011, 2012 e 2013 con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013:
In aumento
UPB S01.02.003
Altre spese per il personale
Anno 2010 euro ---
Anno 2011 euro 900.000
Anno 2012 euro 900.000
Anno 2013 euro 900.000
In diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - FNOL
Anno 2010 euro ---
Anno 2011 euro 900.000
Anno 2012 euro 900.000
Anno 2013 euro 900.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).
2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.).
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Articolo 26 Abrogazione di norme1. La legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25) è abrogata.).
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Articolo 27 Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.).
(E' approvato)
Prima del voto finale della legge, dobbiamo procedere alla discussione dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti, precedentemente sospesi.
I lavori riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30. La seduta è tolta.
La seduta è tolta alle ore 12 e 58.
Allegati seduta
CXVI Seduta
Mercoledi' 23 giugno 2010
(ANTIMERIDIANA)
Presidenza del Vicepresidente CUCCA
La seduta è aperta alle ore 10 e 14.
CAPPAI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 8 aprile 2010 (109), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Francesca Barracciu, Mario Bruno, Michele Cossa, Alberto Randazzo, Carlo Sanjust, Carlo Sechi, Christian Solinas, Renato Soru e Massimo Zedda hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 23 giugno 2010.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:
Rassu - Pitea - Tocco - Zedda Alessandra - Dessì - Fois - Mulas - Peru: "Modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) - Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili". (175)
(Pervenuta il 17 giugno 2010 e assegnata alla sesta Commissione.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Interrogazione Espa - Meloni Valerio - Mariani - Bruno, con richiesta di risposta scritta, sulla deliberazione n. 19/48 del 12 maggio 2010 avente per oggetto "annullamento in autotutela elenco idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna"". (316)
"Interrogazione Dedoni - Vargiu - Fois - Mula - Cossa - Meloni Francesco, con richiesta di risposta scritta, sulla stabilizzazione dei lavoratori impegnati presso il Servizio beni culturali dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport". (317)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Interpellanza Dessì - Planetta - Sanna Giacomo - Maninchedda - Solinas Christian sul rischio di chiusura del centro AIAS di Teulada". (110)
"Interpellanza Salis - Cocco Daniele Secondo - Mariani sulla grave situazione dei lavoratori precari dell'ARST e sui continui rinvii della selezione per operatori di esercizio". (111)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Mozione Bruno - Uras - Salis - Caria - Agus - Barracciu - Ben Amara - Cocco Daniele Secondo - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - Diana Giampaolo - Espa - Lotto - Manca - Mariani - Meloni Marco - Meloni Valerio - Moriconi - Porcu - Sabatini - Sanna Gian Valerio - Sechi - Solinas Antonio - Soru - Zedda Massimo - Zuncheddu sullo stato dei lavori per la realizzazione delle opere connesse al programmato vertice G8 e sulle iniziative della Regione Sardegna al fine di difendere gli interessi, le risorse finanziarie e le prerogative regionali, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (63)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna" (73-103-106/A). Poiché dobbiamo procedere alla votazione sul passaggio all'esame degli articoli, e non sono ancora trascorsi dieci minuti dall'inizio della seduta, sospendo la seduta per 10 minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 18, viene ripresa alle ore 10 e 42.)
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
DIANA MARIO (P.d.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Cappai, Caria, Dessì, Greco, Lotto, Maninchedda, Meloni Marco, Pitea, Planetta, Porcu, Sanna Gian Valerio, Solinas Antonio, Zedda Alessandra e Zuncheddu hanno votato a favore
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Bardanzellu - Campus - Capelli - Cappai - Caria - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Cucca - Cuccu - De Francisci - Dedoni - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Mario - Fois - Gallus - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Milia - Moriconi - Mula - Mulas - Obinu - Peru - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Solinas Antonio - Steri - Tocco - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 55
maggioranza 28
favorevoli 55
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame del Titolo.
(Si riporta di seguito il testo del Titolo:
Titolo
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1 Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica:
a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali;
b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e sulle questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità;
c) promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione;
d) favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini.
2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (P.d.L.).Chiedo un quarto d'ora di tempo per coordinare gli emendamenti.
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, poiché sull'articolo 1 e sull'articolo 2 non ci sono emendamenti potremmo intanto iniziare la discussione ed eventualmente sospendere quando arriveremo all'articolo 3.
LADU (P.d.L.). Va bene.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull' articolo 1, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 2 Oggetto
1. La presente legge disciplina:
a) le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea;
b) le procedure per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia;
c) la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale;
d) lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull' articolo 2, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sospendo la seduta per un quarto d'ora, i lavori riprenderanno alle ore 11.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 47, viene ripresa alle ore 11 e 10.)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:
Art. 3 Rapporti Consiglio-Giunta regionale1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente sulle attività svolte in ambito europeo e adottano ogni misura necessaria a consentire il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.
Emendamento soppressivo Parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 3
Nel comma 2 sono soppresse le parole: "per il tramite della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie". (3).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Fermo rimanendo che condivido l'impianto globale della norma di legge e ritengo che tutti dobbiamo ringraziare la seconda Commissione per come ha lavorato, ricordo comunque che il testo presenta una serie di discrasie, peraltro già segnalate dalla prima Commissione in sede di parere approvato all'unanimità da tutti i componenti. Con l'emendamento numero 3 si vuole porre rimedio a una di queste.
Esso è volto a chiedere la soppressione di un'espressione contenuta nel secondo comma che recita: "La giunta regionale assicura al Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, un'informazione costante". Sono d'accordissimo su tutto tranne che sull'espressione "per il tramite" perché le regole vanno rispettate, e se noi non rispettiamo le regole ci mettiamo in una brutta china.
L'organizzazione interna del Consiglio regionale, infatti, non è stabilita dalla legge regionale, è stabilita dal Regolamento che - lo ricordo - è una fonte di rango sub-costituzionale le cui norme vanno approvate a maggioranza qualificata. Va da sé che secondo il Regolamento sarà poi la Commissione competente, la seconda, a trattare la materia europea, però il rapporto deve avvenire rispettando le regole. In base a questa norma di legge, infatti, sarebbe possibile che la Giunta interloquisse direttamente con la seconda Commissione, invece l'interlocuzione deve avvenire con il Consiglio regionale il quale poi trasmetterà gli atti alla Commissione competente.
Si tratta quindi di un rilievo formale che non tocca la sostanza del contenuto dell'articolo, che ritengo essere pienamente condivisibile, però è un rilievo formale essenziale, perché quando ci sono le regole, queste vanno rispettate, soprattutto quando ci troviamo in presenza di una norma di rango sub-costituzionale come quelle che deve disciplinare questa materia. So bene che spesso in legge si usa inserire il richiamo alla Commissione competente e si arriva addirittura (e illegittimamente) a stabilire un termine entro il quale la Commissione deve rendere il parere, ma sono procedimenti e procedure sbagliate che contrastano con un corretto rapporto tra le fonti.
Ora, per esempio, quando noi fissiamo un termine alla Commissione per provvedere stiamo sbagliando, perché un tale termine non può essere stabilito con legge regionale ma solo con norma del Regolamento interno. Per cui se il provvedimento venisse emanato senza attendere il parere della commissione sarebbe illegittimo, anche se il termine impropriamente fissato dalla legge fosse trascorso inutilmente. Faccio un esempio semplicissimo: se in sede di approvazione del Piano sanitario regionale - o di un altro atto perché il Piano sanitario lo approva l'Aula - è previsto che la Commissione si esprima entro un certo termine, il fatto che si approvi il piano sanitario senza che il parere venga reso entro quel termine fa sì che chi si ritiene leso da quel provvedimento lo possa impugnare facendo valere l'illegittimità costituzionale della norma.
Questo per dire che il mancato rispetto delle procedure formali spesso e volentieri determina delle conseguenze, però quella che io pongo è una questione di principio: dobbiamo rispettare la gerarchia delle fonti, dobbiamo rispettare ciò che prescrivono le norme, fermo rimanendo che per il resto la norma è pienamente condivisibile e che, ripeto, ringrazio la Commissione per il lavoro attento che ha svolto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI MARCO (P.D.). Presidente, colleghi, credo che l'intervento dell'onorevole Steri meriti un'attenzione particolare, perché poi questa impostazione si riproduce su una serie di altri emendamenti di cui l'onorevole Steri è il primo firmatario. Si tratta di una questione di metodo relativa all'impostazione complessiva di questa legge e, devo dire, a mia memoria, di quasi tutte le leggi che noi abbiamo approvato.
Se infatti stabiliamo che sia improprio, o sostanzialmente illegittimo, perché non rispettoso della gerarchia delle fonti, prevedere in astratto, cioè senza indicarla specificamente - poi ricordo che in questa legislatura sono state approvate anche leggi che dicono esattamente quale Commissione fa che cosa - che per il tramite di una Commissione competente si possa indirizzare l'attività consiliare di espressione dei pareri o di valutazione dei provvedimenti o di relazione con altri organi della Regione, non mi sembra che possiamo affrontare la questione da oggi in poi in modo totalmente diverso rispetto a come l'abbiamo affrontata finora, se non raccogliendo un invito che sia capace di rispondere alla principale obiezione che correttamente pone l'onorevole Steri.
Mi riferisco, ad esempio, a quando lei affronta il tema dei termini che possono essere previsti da una legge per l'espressione di un parere. Beh, io direi che se noi non prevedessimo l'apposizione di termini in legge il Consiglio potrebbe bloccare del tutto determinate procedure. Forse dovremmo indicare meglio la conseguenza della mancata formulazione di un parere in modo che, se questo non venisse espresso entro i termini, si producesse un effetto previsto in legge in maniera più esplicita. Io dico questo per rispondere a ciò che lei affermava in generale, altrimenti approviamo una norma che stabilisca che tutte le leggi della Regione che prevedono la competenza di Commissioni consiliari o l'apposizione di termini sono abrogate e che d'ora in poi dovremo legiferare in maniera totalmente diversa.
Su questa legge, specificamente, io credo che una valutazione caso per caso di quando sia opportuno che l'attività del Consiglio sia resa veloce e non ancorata al compito di una Commissione precisa, ma ancorata alle competenze delle Commissioni in maniera generale ed astratta, possa essere una scelta giusta. Invece di dire, come leggevo ieri in una legge approvata di recente, "la prima Commissione fa questo", atteniamoci a una valutazione più generale, diciamo che facciamo come avviene anche in Parlamento, dove determinate funzioni vengono svolte dalle Commissioni competenti per materia e determinate funzioni di organizzazione generale delle politiche in materia di politiche europee vengono svolte dalla Commissione (che mi pare sia la quattordicesima, almeno alla Camera) titolare di questa competenza. Operiamo analogamente anche in questa legge, riferiamoci caso per caso alle Commissioni competenti in materia di politiche europee o a quelle competenti nelle specifiche materie che possono essere contemplate all'interno di norme che esaminiamo e che in generale si riferiscono all'oggetto di questa legge.
Nello specifico, per quanto riguarda quest'emendamento, secondo me può anche essere accolto, nel senso che poi, in un caso come questo, può essere il Consiglio a stabilire come organizza la propria relazione, purché però non sia una questione di principio che riprendiamo su tutto, perché secondo me un minimo di disciplina, sia sui termini, sia sui percorsi interni che svolgono i provvedimenti, rende più veloce l'attività del Consiglio. Se infatti portassimo alle estreme conseguenze quello che dice lei, potremmo arrivare, per una nostra cattiva volontà o una nostra cattiva organizzazione, a paralizzare complessivamente un'attività solamente per una responsabilità derivante da una nostra incapacità organizzativa se non addirittura per una cattiva volontà politica.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (P.d.L), relatore. Questo emendamento è il primo di una serie di emendamenti che noi come Commissione abbiamo esaminato ed è volto a eliminare le parole: "per il tramite della Commissione competente per le politiche comunitarie".
Io volevo ricordare all'onorevole Steri che noi abbiamo usato questa dicitura più che altro per semplificare il lavoro della Presidenza del Consiglio, nel senso che noi sappiamo che in quella Commissione c'è una struttura adeguata e preparata per svolgere questo lavoro e capace di fungere da centro di smistamento per quanto riguarda questa materia. Quindi la volontà della Commissione era quella di individuare un punto di riferimento all'interno del Consiglio regionale tale che su questa materia assicurasse una corretta informazione da parte della Giunta al Consiglio regionale.
Però, io devo ricordare all'onorevole Steri che questa dicitura se la dobbiamo usare la dobbiamo usare sempre, non possiamo eliminarla da questa legge e lasciarla in altre leggi per altre Commissioni. Ad esempio, nella legge regionale numero 10 del 13 aprile 2010, per quanto riguarda la Sogeal, si legge: "previo parere della Commissione competente in materia di trasporti": ed è giusto che sia così, perché c'è una Commissione specifica in quella materia e in quella legge noi abbiamo individuato la Commissione trasporti come quella che si deve esprimere perché ha una competenza specifica. Se questa logica invece, onorevole Steri, non vale, non vale mai, anche quando noi specifichiamo "previo parere della prima Commissione", e potrei citare tutta una serie di leggi dove diciamo questo.
Credo però che questo emendamento, che è un po' diverso dagli altri che sono stati presentati facendo riferimento a questa materia, possa comunque essere accolto, fermo restando, come dicevo prima, che bisogna essere conseguenti, e lo stesso criterio noi dobbiamo adottarlo sempre, in tutte le leggi che approviamo e quando noi facciamo riferimento a competenze di Commissioni specifiche.
PRESIDENTE. Ricordo che i pareri sugli emendamenti devono essere espressi sia dal relatore della seconda Commissione sia dal relatore della prima Commissione.
Poiché non ci sono altri iscritti a palrare, per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere è favorevole.
Per esprimere parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello espresso dal collega Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula considerato che si verte in materia di rapporti tra Commissioni ed Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3.
CUCCUREDDU (Gruppo Misto). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Intervengo per sollevare un problema di carattere più generale. Io credo che l'emendamento non voglia disconoscere il rapporto che c'è tra la materia trattata e la Commissione competente, ma ponga un problema di carattere più generale. Io credo che noi, richiamando in questa legge, ma anche in altre leggi, la centralità del Regolamento del Consiglio conseguiamo un duplice obiettivo: intanto riabilitiamo la funzione del Consiglio nella partecipazione al processo formativo delle norme, che ovviamente è già sancita nel Regolamento e allo stesso tempo sollecitiamo anche a noi stessi l'esigenza che questo Regolamento in vigore debba essere rapidamente adeguato e modernizzato. Ci sono infatti, all'interno di esso delle norme che non vanno bene, e sulle quali, se voi volete far camminare questa legge con questo Regolamento dovete metterci una pietra sopra.
Per esempio - lo dico con chiarezza - io ho sempre saputo che il Consiglio regionale è sovrano nelle sue decisioni; beh, quello che è avvenuto il primo giugno qui dentro, quando il Presidente si è arrogato il diritto di superare la sovranità del Consiglio, è un problema che va chiarito; è un problema che va chiarito perché si può uccidere il sistema politico anche comprimendo gli spazi della democrazia sostanziale delle assemblee. E' necessario anche che quei termini sull'operatività delle Commissioni che non è possibile inserire in legge vengano inseriti nel Regolamento, in modo che le Commissioni su quei provvedimenti debbano rispettare dei termini senza esserci bisogno di scriverlo in legge, riabilitando quindi la funzione del Regolamento.
Questi emendamenti hanno una funzione di richiamo all'esigenza di modernizzazione, è passato un anno a mezzo e non si vede ombra di revisione del nostro Regolamento. Dichiaro, ovviamente, di votare a favore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luciano Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Presidente, già il titolo dell'articolo 3 suscita qualche perplessità. I rapporti Consiglio-Giunta regionale, come è noto a lei, ma anche tutti i colleghi, essendo rapporti tra organi della Regione, non possono essere regolati dalla legge ordinaria ma è necessaria una procedura rafforzata, cioè quella statutaria. E i rapporti tra Consiglio regionale-Presidente-Giunta regionale, sono regolati in assenza della legge statutaria (che io rammento ai colleghi è obbligatorio adottare) dallo Statuto o, dove non interviene lo Statuto, da Regolamento consiliare che dallo Statuto discende direttamente. Noi possiamo scrivere tutto ciò che vogliamo nella legge ordinaria ma la gerarchia delle fonti non può essere comunque violata.
Questo lo dico, Presidente, perché ogni tanto mi capita di vedere deliberazioni della Giunta regionale che intervengono a modificare nella sostanza le leggi e a impartire indirizzi agli Uffici regionali che non sono indirizzi applicativi della legge ma sono indirizzi che violano la legge. Me ne è capitata una di recente, una delibera che riguarda le modalità di autocertificazione, per cui addirittura si arriva al punto in cui l'autocertificazione si rende in ragione di un modulo che vincola alla illecita dichiarazione chi deve dichiarare. Poi interverrò successivamente su questi ed altri punti che attengono anche al funzionamento di questo provvedimento.
Io credo che l'emendamento vada accolto e che non faccia più danno di quello che può fare un articolo come questo, ma il rapporto tra Giunta-Presidente-Consiglio va regolato anche attraverso la legge statutaria. Dichiaro di votare a favore.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 3.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Cocco Daniele, Dessì, Petrini e Sanna Giacomo hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Artizzu - Ben Amara - Biancareddu - Campus - Capelli - Cappai - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Contu Mariano - Cucca - Cuccureddu - De Francisci - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Rosanna - Fois - Gallus - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Moriconi - Mula - Mulas - Obinu - Oppi - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Porcu - Rassu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Solinas Antonio - Steri - Stochino - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 57
votanti 57
maggioranza 29
favorevoli 57
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti:
Capo II
Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione del diritto dell'Unione europea
Art. 4
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea
1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. Il Consiglio o la Giunta regionale formulano osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formulazione degli stessi.
2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono deliberate dalla Commissione competente in materia di politiche comunitarie, sentite le Commissioni competenti per materia e, su questioni di particolare rilevanza, dall'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.
3. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta, sentite le Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
4. Ai fini della formazione della posizione italiana le osservazioni della Regione, comprese quelle relative al rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Giunta regionale dà immediata comunicazione al Consiglio regionale della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005.
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 4
Il comma 2 è soppresso. (2)
Emendamento all'emendamento numero 2 sostitutivo totale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 4
L'emendamento n. 2 è sostituito dal seguente:
"Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione competente in materia di politiche dell'Unione europea e dalle Commissioni competenti per materia secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare. Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.". (30)
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 4
Nel comma 3 sono soppresse le parole "in materia di politiche comunitarie". (1)
Emendamento all'emendamento numero 1 sostitutivo totale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 4
L'emendamento 1 è sostituito dal seguente:
"Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.". (28)
Emendamento soppressivo parziale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 4
Al comma 4 le parole "comprese quelle relative al rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1" sono soppresse. (29).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Presidente, io ho visto gli emendamenti soppressivi che mi sento di condividere almeno nell'intenzione, soprattutto quello relativo al comma 2. Effettivamente le osservazioni del Consiglio regionale su questioni di particolare rilevanza, come quelle che attengono alla partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea, devono essere regolate dal Consiglio regionale attraverso il suo strumento principale. Io per questo richiamo anche quanto ha appena dichiarato il collega Sanna, perché esiste un'esigenza, che è quella di completare la normativa che regola, alla luce della ormai modificata definizione delle procedure elettorali la forma di Governo regionale.
Noi ancora una volta ci troviamo con un Presidente eletto dal popolo, ancora una volta ci troviamo con una Giunta regionale nominata dal Presidente, che non è sottoposta al voto di fiducia da parte del Consiglio, e questo sistema, introdotto con la modifica della legge elettorale, non è stato accompagnato da una necessaria strumentazione in materia istituzionale. E' trascorso un anno e mezzo dalle elezioni, si era detto che avremmo tenuto le sessioni sulle riforme, e invece la drammaticità dei fatti che si susseguono ci ha costretto a fare altro. Il risultato è che, per responsabilità del centrodestra, disastrosa responsabilità del centrodestra, e di qualche esponente di centrosinistra, nell'errore, sbagliando, abbiamo preso e abbiamo cestinato la Statutaria.
E senza legge Statutaria, non si regolano i rapporti e si sviluppano gli abusi. Cioè, si abbraccia l'idea che il rapporto tra Consiglio e Giunta debba essere regolato in maniera impropria, e si debba comunque propendere o a favore dell'uno o a favore dell'altra. La Regione ha organi distinti, con funzioni distinte: il Consiglio regionale deve approvare le leggi; l'Esecutivo, cioè il Governo, cioè la Giunta regionale, le deve attuare, non le deve modificare, le deve attuare. Il Presidente della Regione è capo del Governo e ha la rappresentanza complessiva della Regione, e quindi è anche vincolato dagli atti, dagli indirizzi che sono decisi in quest'Aula.
In materie delicate come quella della normazione comunitaria, o della sua applicazione nel nostro territorio, la relazione tra Giunta e Consiglio è una relazione che ha bisogno di essere rafforzata da una legge come quella che il nostro Statuto, all'articolo 15, ci obbliga ad approvare. Io penso che la Giunta non sia in grado di avanzare una proposta, ho capito che la maggioranza avverte grande disagio, e su questo terreno affonda. Vorrà dire che noi ce ne faremo carico.
E siccome noi avevamo proposto una legge statutaria, e l'avevamo anche votata, e nonostante l'avessimo votata qualcuno ha pensato di chiedere un referendum a cui non ha partecipato alcuno (ma che ha stabilito che noi non abbiamo più la legge statutaria), per male che vada io mi assumo la responsabilità di ripresentarla, eventualmente inserendovi tutte le modifiche che avrei voluto apportare allora e che non sono stato sufficientemente convincente per costringere tutti ad apportarle. Però lo farò, e lo farò prescindendo da tutto il resto, anche con la sola mia firma, se fosse necessario, perché bisogna parlare di queste cose, e bisogna trovare una strada attraverso la quale si attui il dettato costituzionale, il nostro Statuto, almeno fino a quando resterà in vigore, fino a quando Bossi non ce lo cancellerà, con magari una gomma, di quelle scadute che si porta dietro.
Se noi avessimo la legge statutaria, in molte circostanze eviteremmo di trovare strade acrobatiche per risolvere i problemi che sono sul tappeto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI MARCO (P.D.). Intervengo per dire che considero positivo che, anche attraverso la discussione relativa a questa legge, si pongano problemi più generali, e quindi considero anche inevitabile (pure in una legge che stiamo cercando di approvare entrando nel merito, e prescindendo da contrapposizioni tra le diverse parti politiche, tra la maggioranza e la minoranza) richiamare anche in questa sede il compito della conduzione politica della Regione, quindi del vertice politico e istituzionale, riguardo all'adozione di provvedimenti che, da un punto di vista ordinamentale, possano disciplinare in maniera chiara i rapporti e le competenze dei diversi organi della Regione.
Un altro tema egualmente importante è quello disciplinato da questo articolo. Noi non pensiamo che in questa legge sia necessario esercitare la massima fantasia possibile; dobbiamo fare ciò che quasi tutte le altre regioni hanno già fatto (e se ci riusciamo dobbiamo farlo bene) utilizzando anche questo strumento per cominciare a definire un assetto dei rapporti tra Giunta e Consiglio per cui la rappresentanza della Regione, nei rapporti con le altre istituzioni nazionali e comunitarie, si accompagni con un ruolo del Consiglio che sempre più possa essere di intervento, di interazione, e persino di impulso.
Faccio un esempio: noi, con un emendamento successivo, che non è relativo a questo articolo, proviamo a dire una cosa che non si può dire (posso provare a metterla così) cioè, ci poniamo anche il compito di sollecitare, attraverso i rapporti con lo Stato e con le istituzioni dell'Unione europea, l'adozione o lo studio di provvedimenti che riteniamo essere di interesse per la nostra Regione. Qua parliamo di una reazione a quanto avviene secondo le competenze in materia di attivazione delle procedure, quindi di iniziativa legislativa comunitaria e di rapporti tra Stato (nello Stato c'è anche la Regione) e Unione europea; qua reagiamo e ci adeguiamo a un percorso che è definito da norme e procedure che non governiamo noi, ma lo facciamo in un modo che ci consenta di svolgere, rispettivamente Giunta e Consiglio, i compiti a cui mi riferivo.
Nello specifico, credo che quanto è stato proposto, anche riguardo a questo articolo, dagli emendamenti di cui è primo firmatario l'onorevole Steri, possa indurci a un miglioramento delle disposizioni che erano contenute nei commi 2 e 3. Pertanto io mi sento di esprimere un'opinione favorevole e invito ad accogliere gli emendamenti sostitutivi degli emendamenti presentati da diversi colleghi, a partire dall'onorevole Steri che ne è primo firmatario, per provare a precisare meglio che la Commissione competente non ènecessariamente (lo ripeto, l'ho già detto prima, e magari non lo ripeterò per tutti gli articoli) la Commissione che è attualmente competente in materia di politiche comunitarie, cioè la seconda, ma quella (che dovrà esistere, persino se il Regolamento del Consiglio non la prevederà) competente in materia di politica dell'Unione europea. La norma quindi prevede una competenza di questo genere (sarà poi il Regolamento che dovrà stabilire se attribuire alle Commissioni o alla Presidenza la definizione della rilevanza degli atti che vengono adottati) e precisa che sulle questioni di particolare rilevanza (potrebbe persino essere sempre) delibera l'Assemblea.
Si potrebbe inoltre formalizzare meglio, come proviamo a fare con questi emendamenti sostitutivi, che le Commissioni competenti per materia sono associate nell'adozione di queste osservazioni a quella competente in materia di politica dell'Unione europea in modo pariordinato, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento. In questo modo si chiarisce un punto che poteva effettivamente essere formulato in maniera non del tutto corretta. Questo vale sostanzialmente sia per l'articolo 30 sia per l'articolo 28.
Anche qui mi sembra normale che si stabilisca che la capacità della Giunta di rappresentare la Regione nei rapporti con lo Stato e con l'Unione europea non sia frenata da una nostra inazione, per cui è naturale che fissiamo un termine entro il quale possiamo interagire con la Giunta nella formulazione della posizione della Regione nell'ambito di questi processi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (P.d.L.), relatore. Presidente, colleghi, questo articolo è importante perché disciplina la fase ascendente della formazione del diritto dell'Unione europea alla quale partecipa anche la Regione. Come Commissione abbiamo tentato di articolare al meglio la norma, perché riteniamo che questo sia un passaggio fondamentale, una grande opportunità, soprattutto dopo il trattato di Lisbona. Noi ci siamo posti il problema della partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea, e su questo tema abbiamo lavorato a lungo.
Io ho anche colto lo spirito di chi ha presentato gli emendamenti (sia l'emendamento numero 2 sia l'emendamento numero 1 all'articolo 4) e a questo spirito abbiamo tentato di venire incontro. Per questo motivo abbiamo modificato i 2 emendamenti (il terzo invece, l'emendamento numero 29, riguarda semplicemente un emendamento tecnico che non influisce sulla filosofia dell'articolo stesso). Per quanto riguarda l'emendamento numero 2, noi invitiamo il primo firmatario, l'onorevole Steri, al ritiro dello stesso, perché abbiamo modificato il comma 2 sostituendolo col seguente: "le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.".
Siccome questo Regolamento è un argomento costante nella discussione che stiamo affrontando, abbiamo preso in considerazione questa osservazione che ci è venuta da alcune parti del Consiglio regionale, Il comma poi prosegue: "Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.".
Abbiamo riformulato anche il comma 3 cassando l'espressione: "Commissione per le politiche comunitarie" e inserendo quella di "Commissioni competenti in materia". Ovviamente si capisce che può essere qualsiasi Commissione interessata a questa materia. Ci pare che la riscrittura del comma che noi abbiamo proposto, prenda nella dovuta considerazione le osservazioni espresse da chi ha presentato l'emendamento. Pertanto, concludo chiedendo che vengano ritirati gli emendamenti numero 1 e 2 e si accolga l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere è favorevole sugli emendamenti numero 28, 29 e 30, mentre si invita al ritiro degli emendamenti numero 1 e 2.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello già espresso dal relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà.
DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 2 c'è stato un invito al ritiro. Onorevole Steri, mantiene l'emendamento?
STERI (U.D.C.). Non è neanche tecnicamente ritirabile, perché l'altro emendamento è sostitutivo.
PRESIDENTE. No, non è sostitutivo.
STERI (U.D.C.). Presidente, comunque confermo l'emendamento e dichiaro il voto a favore.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che il consigliere Milia ha votato a favore e che le consigliere Greco e Zuncheddu hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Biancareddu - Capelli - Cappai - Contu Felice - Mariani - Milia - Pittalis - Steri.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Amadu - Ben Amara - Campus - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - De Francisci - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Locci - Lotto - Manca - Meloni Marco - Meloni Valerio - Moriconi - Mula - Petrini - Piras - Pitea - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanna Gian Valerio - Solinas Antonio - Stochino - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Meloni Francesco - Mulas - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 44
astenuti 3
maggioranza 23
favorevoli 8
contrari 36
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 30.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 28.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'approvazione dell'emendamento numero 28 fa decadere l'emendamento numero 1.
Metto in votazione l'emendamento numero 29.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Sussidiarietà
1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le risultanze dell'esame sono altresì trasmesse al Comitato delle regioni.
2. La Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati richiesti dal Consiglio, entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per la valutazione di cui al comma 1. Tale valutazione, ove ritenuto opportuno, viene trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).
3. I risultati della verifica prevista nel comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali atti e per la definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo individuate dalle leggi di procedura statali.)
PRESIDENTE. All'articolo 5 c'è un errore di battitura: le parole "e di proporzionalità nelle proposte e negli atti" vanno sostituite con le parole "e di proporzionalità nelle proposte di atti". Quindi "negli atti" diventa "di atti".
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6
Riserva di esame
1. La Giunta regionale, laddove lo ritenga opportuno, e comunque qualora il Consiglio regionale lo richieda, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005. L'atto di richiesta è comunicato agli organi statali competenti previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie che si esprime entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 6
Nell'articolo 6 sono soppresse le parole "in materia di politiche comunitarie". (4)
Emendamento all'emendamento numero 4 sostitutivo totale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 6
L'emendamento numero 4 è sostituito dal seguente:
"Le parole 'in materia di politiche comunitarie' sono sostituite dalle seguenti:
'in materia di politiche dell'Unione europea e delle commissioni competenti per materia.'". (31).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). In seguito all'esito della votazione precedente ritiro l'emendamento numero 4.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 31 ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 31 è favorevole. Prendo atto del ritiro dell'emendamento numero 4.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 31 ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è favorevole all'emendamento numero 31.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e del relativo emendamento:
Art. 7 Attuazione della normativa europea e verifica di conformità1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 7
Il comma 2 è soppresso. (5).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 5 è contrario e invito al ritiro dell'emendamento stesso. Per noi l'articolo 7 è un articolo fondamentale e, in modo particolare per quanto riguarda l'attuazione della norma europea "verifica di conformità", mi pare che sia centrale nell'economia della legge stessa, pertanto non comprendo perché sia stato presentato questo emendamento e chiedo che venga ritirato. Non capiamo perché sia un problema che la Giunta regionale debba trasmettere costantemente lo stato di attuazione degli atti comunitari.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 31 ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta invita al ritiro dell'emendamento, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Pur non condividendo nulla di ciò che è stato detto e dei pareri - che mi trovano in totale disaccordo perché ritengo che quello che sia stato scritto non sia assolutamente condivisibile - accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 5 è ritirato.
Metto in votazione l'articolo 7.
Ha domandato di parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 7.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Dessì, Manca e Mulas hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Ben Amara - Campus - Cappai - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Contu Mariano - Cucca - Cuccu - De Francisci - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Gallus - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Mula - Mulas - Obinu - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Solinas Antonio - Stochino - Vargiu - Zedda Alessandra.
Si sono astenuti i consiglieri: Biancareddu - Capelli - Milia - Steri - Uras - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 53
votanti 47
astenuti 6
maggioranza 24
favorevoli 47
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:
Art. 8 Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, tenendo conto anche del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Emendamento sostitutivo totale Uras - Ben Amara - Zedda Massimo - Zuncheddu
Articolo 8
L'articolo 8 è così sostituito:
"1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, previa approvazione del Consiglio regionale.". (24)
Emendamento All'emendamento numero 24 sostitutivo totale Ben Amara - Uras - Zuncheddu - Zedda Massimo - Sechi
Articolo 8
L'emendamento numero 24 è sostituito dal seguente:
"L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'Art. 8
Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni
1. La Giunta regionale formula la proposta dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle regioni dell'Unione europea, tenendo conto anche del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 11 del 2005, previa approvazione del Consiglio regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento consiliare.'". (34)
Emendamento soppressivo parziale Steri - Milia - Capelli - Cuccureddu - Sanna Gian Valerio
Articolo 8
All'articolo 8 sono soppresse le parole "in materia di politiche comunitarie". (6).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento numero 24. Il senso dell'emendamento che lo sostituisce è quello di consentire al Consiglio regionale in assemblea l'approvazione della proposta che deve tenere conto (perché è possibile che i consiglieri regionali siano coinvolti nelle rappresentanze nel Comitato delle regioni) anche dei consiglieri regionali in carica.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI MARCO (P.D.). Presidente, aderisco al contenuto di questo emendamento che mi trova favorevole. Credo che sia un modo - l'ho detto anche in sede di discussione generale - per stimolare il Consiglio prima di tutto a valutare, nelle forme che prevederà il Regolamento, la modalità e anche le persone che vengono scelte per rappresentarci nel Comitato delle regioni e, in secondo luogo, perché ci sia, a partire da questa diversa fonte di legittimazione e di approvazione delle nomine, un rapporto ben più fruttuoso tra chi ci rappresenta, chi rappresenta la Sardegna (non sono solo i rappresentati indicati dalla Regione nel Comitato delle regioni) e questo Consiglio regionale.
Da questo emendamento, che rafforza il ruolo del Consiglio, credo che quindi si possa trarre anche un invito, un auspicio perché il Consiglio si rapporti al meglio con chi ci rappresenta nel Comitato delle regioni. Dichiaro il mio voto a favore dell'emendamento numero 34.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Io sono favorevole all'emendamento numero 34 perché ridà ruolo al Consiglio regionale. Quindi è importante che le proposte dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni vengano formulate, ma anche che il Consiglio regionale venga coinvolto direttamente perché deve sapere quali sono le scelte che sta effettuando la Regione per quanto riguarda...
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, esprima il parere, poi eventualmente interverrà in sede di dichiarazione di voto.
LADU (P.d.L.), relatore. Volevo dire che ho un'unica perplessità: noi abbiamo previsto nel precedente articolo il termine di quindici giorni; mi chiedo se il Consiglio regionale non dovesse rispondere entro i quindici giorni di tempo, la Giunta è autorizzata e può eventualmente inviare essa stessa i nominativi dei rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni? Ho questa perplessità. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Deve esprimere il parere anche sull'emendamento numero 6.
LADU (P.d.L.), relatore. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 6.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta condivide le perplessità al riguardo dei tempi certi in cui il Consiglio si deve esprimere, per il resto il parere è favorevole e comunque si rimette all'Aula, anche sull'emendamento numero 6.
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Mario Bruno è rientrato dal congedo.
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 34.
Ha domandato di parlare il consigliere Steri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento numero 34. L'emendamento numero 6 viene ritirato con questa precisazione: le perplessità sollevate dal relatore e dalla Giunta non sussistono perché ci si dimentica che i tempi certi deve dettarli non la legge regionale ma il Regolamento. L'esigenza è che venga convocata immediatamente la Giunta per il Regolamento e venga portata immediatamente in Aula la modifica del Regolamento.
Non si può più aspettare, è un anno e mezzo che l'abbiamo chiesto e stiamo aspettando! Ora non è più possibile andare avanti senza procedere a questo adempimento.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e del relativo emendamento:
Art. 9 Informativa della Giunta al Consiglio regionale1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno prima dell'inizio della sessione europea, la relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) gli argomenti di rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 11 del 2005, e successive modifiche e integrazioni;
d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;
e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;
f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.
2. Nella relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee.
Emendamento sostitutivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 9
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 9
Relazione annuale ed indirizzi
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno entro il 3 1 marzo. una relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni:
b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
c) gli argomenti d i rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 4. della legge n. 11 del 2005. e successive modifiche e integrazioni:
d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;
e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione:
f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione. le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nel l'anno in corso.
2. In un'apposita sezione della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale:
a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa e le proposte che intende formulare in proposito;
b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:
1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2 e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
d) riferisce sullo stato di attuazione delle precedenti leggi di adeguamento agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e motiva in ordine agli adempimenti omessi.
3. Un'altra sezione della relazione riferisce sulle attività di rilievo internazionale svolte dalla Regione, con particolare riguardo a quelle previste dagli articoli 18, 19 e 20.
4. Con la relazione la Giunta sottopone al Consiglio un documento di orientamenti e priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee, nonché sulle attività di rilievo internazionale.
5. A conclusione della discussione della relazione il Consiglio regionale si pronuncia sugli orientamenti e formula il proprio indirizzo alla Giunta." (7).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 7 è contrario. Anche di questo emendamento chiedo il ritiro perché l'articolo 9 è un articolo importante in quanto riguarda l'informativa che la Giunta rende al Consiglio regionale ancora prima che si entri nella fase di legge regionale europea. Io credo che di tutte le operazioni che vengono effettuate dalla Giunta regionale, o almeno di quelle più importanti, debba essere informato il Consiglio perché lo stesso Consiglio possa essere partecipe delle decisioni della Giunta stessa. Pertanto io credo che questo sia un passaggio fondamentale. Non è pensabile che dopo tutto ciò che abbiamo detto relativamente al coinvolgimento del Consiglio non ci sia questa possibilità da parte del Consiglio di ricevere informazioni dirette dalla Giunta. Pertanto io invito al ritiro dell'emendamento numero 7 e qualora non si procedesse al ritiro dell'emendamento, il voto sarà contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Come in precedenza, Presidente, ritengo la norma non condivisibile per come è formulata, però aderisco all'invito e ritiro l'emendamento annunciando il voto di astensione.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 7 è stato ritirato.
Metto in votazione l'articolo 9.
Ha domandato di parlare il consigliere Salis. Ne ha facoltà.
SALIS (I.d.V.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 9.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Cuccu, Dessì, Meloni Francesco e Tocco hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Ben Amara - Bruno - Campus - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - Cuccureddu - De Francisci - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Milia - Mulas - Obinu - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Stochino - Tocco - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
Risponde no il consigliere: Solinas Antonio.
Si sono astenuti i consiglieri: Capelli - Cappai - Contu Felice - Steri - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 45
astenuti 5
maggioranza 23
favorevoli 44
contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 10 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10 e del relativo emendamento:
Art. 10 Legge europea regionale1. Per garantire il periodico e organico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un disegno di legge recante nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" e l'indicazione dell'anno di riferimento.
2. La Giunta regionale, nella relazione al disegno di legge europea regionale:
a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa;
b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:
1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2 e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
d) riferisce sullo stato di attuazione della legge europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale. A tal fine dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, è aggiunta la seguente: "d bis) sul disegno di legge europea regionale".
Emendamento sostitutivo parziale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 10
I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. Qualora lo ritenga necessario per 'organico adeguamento agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio insieme alla relazione prevista dall'articolo 9 un disegno di legge regionale europea." (8).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere è contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Invito al ritiro dell'emendamento. In caso contrario il parere è contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.). Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 8 è ritirato.
Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti, di cui uno, il numero 25, è stato ritirato.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti:
Art. 11 Contenuto della legge europea regionale1. La legge europea regionale:
a) recepisce nelle materie di competenza regionale gli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;
b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
d) effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi.
2. La legge europea regionale stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
3. Le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.
4. Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella europea avvengono solo tramite la legge europea.
Emendamento sostitutivo parziale Uras - Ben Amara - Zedda Massimo - Zuncheddu
Articolo 11
Il comma 4 dell'articolo 11 è così sostituito:
"Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella vincolante europea avvengono tramite la legge regionale europea, la legge finanziari, o specifiche leggi modificative di quella regionale europea." (25)
Emendamento sostitutivo parziale Ben Amara - Uras - Zuncheddu - Zedda Massimo - Sechi
Articolo 11
Al comma 4 la parola "solo" è sostituita dalle parole "di norma". (35).)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.). Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.). Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:
Art. 12 Sessione europea1. Il Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale, anche con riferimento alle attività previste dagli articoli 18, 19 e 20. In particolare, esamina:
a) la relazione di cui all'articolo 9;
b) il disegno di legge europea regionale presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.
2. Il Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale e la relazione di cui all'articolo 9.
3. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo sugli argomenti all'ordine del giorno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.
Emendamento soppressivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 12
L'articolo 12 è soppresso. (9).)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Chiedo il ritiro dell'emendamento numero 9 altrimenti il voto sarà contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Mi rimetto all'Aula.
STERI (U.D.C.). Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 9 è ritirato.
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti:
Art. 13
Misure urgenti e adeguamenti tecnici
1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.
2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.
Emendamento soppressivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 13
L'articolo 13 è soppresso. (10)
Emendamento soppressivo parziale Uras - Ben Amara - Zedda Massimo - Zuncheddu
Articolo 13
Il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso. (26).)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Anche per quanto riguarda gli emendamenti numero 10 e 26 invito al ritiro i firmatari altrimenti il parere sarà contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme al parere del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 10 e 26 sono stati ritirati dai presentatori.
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e del relativo emendamento:
Art. 14 Partecipazione1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche. A tale scopo attivano adeguate forme di consultazione all'interno della sessione europea in relazione ad aspetti dell'attività europea e internazionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
Emendamento sostitutivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 14
L'articolo 14 è così sostituito:
"1. La Regione garantisce la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche in relazione alla attività europea ed internazionale mediante opportune forme di consultazione". (11).)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Anche qui invito al ritiro i firmatari dell'emendamento altrimenti il parere sarà negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme al parere espresso dal relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Invito al ritiro dell'emendamento.
STERI (U.D.C.). Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15 Impugnazione di atti normativi europei1. Nelle materie di competenza legislativa regionale la Giunta regionale può richiedere al Governo che proponga ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). La Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio che può approvare atti di indirizzo.
2. Il Consiglio regionale, laddove lo ritenga necessario, invita la Giunta regionale a promuovere la richiesta prevista nel comma 1.
3. Il Consiglio regionale concorre all'attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti. L'emendamento numero 19 è stato ritirato.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti:
Art. 16 Programmazione regionale unitaria1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale indirizza l'attività della Giunta regionale nella definizione della programmazione regionale unitaria attraverso l'approvazione degli indirizzi sui relativi programmi operativi o attuativi.
3. A questo fine la Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2 che, a seguito della loro approvazione, sono trasmessi al Consiglio per la presa d'atto definitiva.
4. Gli atti che modificano in modo sostanziale gli atti di programmazione di cui al comma 2, ossia che comportano variazioni al piano finanziario o nella destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diverse da quelle originarie, sono trasmessi dalla Giunta regionale alle Commissioni consiliari competenti in materia di politiche europee e di programmazione e bilancio, che esprimono il proprio parere entro quindici giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Articolo 16
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Atti di programmazione
1. Nel perseguire l'obiettivo di una stretta cooperazione a livello comunitario, statale, regionale e locale, la Regione partecipa attivamente, nelle diverse fasi, alla definizione delle posizioni nazionali e degli orientamenti comunitari che incidono sulle politiche regionali e garantisce la partecipazione degli enti locali e degli altri soggetti interessati.
2. Il Consiglio regionale formula nel Programma regionale di sviluppo e negli aggiornamenti annuali gli indirizzi cui deve ispirarsi l'azione della Giunta per il perseguimento degli obiettivi previsti nel comma 1". (19)
Emendamento sostitutivo parziale Steri - Milia
Articolo 16
I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un documento contenente gli indirizzi sulla programmazione regionale unitaria e dei relativi programmi operativi o attuativi.
3. Gli atti di programmazione di cui al comma 2, a seguito della loro approvazione in sede europea, sono trasmessi al Consiglio per la presa d'atto definitiva." (18)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 16
Il comma 2 è così sostituito:
"Il Consiglio regionale indirizza l'attività della Giunta nella definizione della programmazione regionale unitaria attraverso l'approvazione di indirizzi sui relativi programmi". (33)
Emendamento sostitutivo parziale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 16
Nel comma 4 le parole "alle Commissioni consiliari competenti in materia di politiche europee e di programmazione e bilancio che esprimono il proprio parere" sono sostituite dalle parole "al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte delle commissioni consiliari competenti". (12)
Emendamento all'emendamento numero 12 soppressivo totale Ladu - Ben Amara - Floris Rosanna - Caria - Cucca - De Francisci - Manca - Mula - Obinu - Piras - Rodin
Articolo 16
L'emendamento n. 12 è sostituito dal seguente:
"nel comma 4 le parole "europee e di programmazione e bilancio, " sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea e alle commissioni consiliari competenti per materia". (32)
Emendamento aggiuntivo Steri - Milia
Articolo 16
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'adeguata informazione nelle fasi di elaborazione degli atti di cui al comma 2." (17).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Intervengo ll'emendamento numero 18 conl quale si intende integrare maggiormente il lavoro della Giunta su questa materia. Noi tutti sappiamo quanto siano pervasivi ormai, rispetto all'attività delle regioni, i finanziamenti europei e la programmazione generale dei fondi strutturali. Di fatto di questo argomento si parla solamente nei documenti ufficiali propedeutici al bilancio, con una evidente superficialità rispetto alle azioni, alle misure, agli obiettivi concreti che si vogliono perseguire e alla possibilità di percepire anche le opportunità di programmazione che i fondi stessi e le politiche comunitarie offrono alla Regione.
E' un argomento di cui si parla poco, e solo quando si ha l'esigenza di entrare nel merito di queste opportunità si capisce la capacità espansiva che ha la Regione nel programmare e nel decidere le modalità di coinvolgimento anche degli enti locali territoriali in questa programmazione. Ecco perché io credo che la Giunta regionale su questa materia, prima di procedere alla programmazione, debba sottoporre una proposta di indirizzi, di criteri e di orientamenti al Consiglio regionale perché in qualche modo la faccia propria o la integri in maniera tale che i programmi siano funzionali a una strategia condivisa. Se infatti vogliamo integrare le politiche comunitarie alle funzioni anche legislative, la conoscenza profonda delle strategie comunitarie nelle sue pianificazioni deve essere condivisa dal Consiglio.
Questo emendamento va in questa direzione, che non rallenta ma permette di adottare un atto di indirizzo sulla programmazione regionale unitaria rendendo coerente la programmazione comunitaria con la programmazione regionale. Si tratta di un'integrazione al famoso criterio della programmazione unica regionale. E' per questo che io credo che questo emendamento vada sottoposto a un'attenta valutazione prima di esprimere dei pareri contrari.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Sull'emendamento numero 18 si invita al ritiro altrimenti il parere è contrario mentre il parere è favorevole sugli emendamenti numero 32 e 33. Sull'emendamento numero 12 si invita al ritiro e si esprime parere contrario sull'emendamento numero 17.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu salvo per quanto riguarda l'emendamento numero 18, rispetto al quale nella prima Commissione si è svolta la discussione che ha riassunto l'intervento onorevole Gian Valerio Sanna, e pertanto io, a nome della Commissione, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sugli emendamenti numero 12, 17 e 18 la Giunta si rimette all'Aula. Sugli emendamenti numero 32 e 33 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Onorevole Steri sull'emendamento numero 18 c'è un invito un invito al ritiro da parte onorevole Ladu e il parere favorevole invece dell'onorevole Pittalis.
STERI (U.D.C.). Manteniamo l'emendamento!
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18…
DIANA MARIO (P.d.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 18.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Capelli e Dessì hanno votato a favore e che il consigliere Solinas Antonio ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Capelli - Cappai - Dessì - Mariani - Meloni Francesco - Pittalis - Rassu - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Steri.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Artizzu - Ben Amara - Bruno - Campus - Caria - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Meloni Marco - Mula - Piras - Pitea - Porcu - Rodin - Salis - Solinas Antonio - Stochino - Tocco - Uras - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Cuccureddu - Maninchedda - Mulas - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 43
astenuti 4
maggioranza 22
favorevoli 10
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'approvazione dell'emendamento numero 32 fa decadere l'emendamento numero 12.
Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 17, sul quale c'è un invito al ritiro.
STERI (U.D.C.). Lo ritiriamo!
PRESIDENTE. L'emendamento numero 17 è ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art 17 Notifica dei regimi di aiuto1. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Regione notifica alla Commissione europea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo dirette a istituire o modificare regimi di aiuti, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno.
2. Il Presidente della Regione provvede alla notifica delle proposte di istituzione o di modificazione dei regimi di aiuti dell'Amministrazione regionale di iniziativa della Giunta regionale e di iniziativa consiliare una volta terminato l'esame in sede di Commissione consiliare competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le leggi regionali che istituiscono o modificano misure di aiuti di Stato contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con l'ordinamento dell'Unione europea.)
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti:
Art. 18 Rapporti con l'Unione europea1. La Regione intrattiene rapporti diretti con le istituzioni dell'Unione europea nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito delle delegazioni del Governo, la Regione partecipa alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea per la rappresentazione di questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003.
3. A tal fine il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti per materia, comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei rappresentanti della Regione e ne informa il Consiglio regionale.
4. La Regione partecipa, inoltre, alla delegazione italiana per la definizione della posizione dell'Unione europea qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali commerciali e tariffari, anche a livello internazionale, che riguardano aspetti rilevanti di interesse regionale ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 1999, n. 363 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della Regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con paesi esteri).
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 3 sono promosse anche dal Consiglio regionale attraverso l'approvazione di un apposito atto di indirizzo.
Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Barracciu - Porcu - Espa - Sanna Gian Valerio - Manca
Articolo 18
Il comma 5 dell'articolo 18 è così sostituito:
"5. Il Consiglio regionale può promuovere le iniziative di cui al presente articolo con appositi atti di indirizzo finalizzati anche a intervenire al fine di sollecitare iniziative di carattere normativo da parte delle competenti istituzioni europee, nel rispetto di funzioni e poteri delle istituzioni nazionali ed europee in tema di diritto di iniziativa legislativa". (23).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Sull'emendamento numero 23 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è conforme a quello del relatore Ladu.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19 Cooperazione territoriale1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo.
2. La Regione in particolare adotta, nell'ambito dei partenariati euro-mediterranei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nel Mediterraneo e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all'integrazione sociale e culturale con i paesi del Mediterraneo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e del relativo emendamento:
Art. 20 Accordi e intese1. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, la Regione, nelle materie di propria competenza, conclude accordi con gli stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge n. 131 del 2003.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di rilievo internazionale della Regione. Tale piano stabilisce i principi e le procedure da seguire nell'organizzazione delle attività di rilievo internazionale e stabilisce una gerarchia di priorità da seguire nell'attuazione delle stesse.
3. Il Presidente della Regione, in caso di trattative per la conclusione degli accordi e delle intese di cui al comma 1, informa preventivamente il Consiglio regionale che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.
4. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio regionale per la presa d'atto definitiva.
Emendamento sostitutivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 20
L'articolo 20 è così sostituito:
21. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma della Costituzione, la Regione conclude accordi con Stati ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato.
2. Il Presidente della Regione riferisce al Consiglio delle trattative per la conclusione di accordi e intese prima della loro conclusione.
3. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio per la loro ratifica". (13).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Chiedo il ritiro dell'emendamento numero 13, altrimenti il parere è contrario.
STERI (U.D.C.). Ritiro l'emendamento numero 13.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 13 è stato ritirato.
Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21 e del relativo emendamento:
Art. 21 Attività informativa1. La Regione assicura la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea per favorire la partecipazione ai programmi e progetti europei da parte degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, delle imprese, dei cittadini e delle associazioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale nelle forme previste dall'articolo 1, comma 2.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito delle strutture esistenti, uno sportello di informazione sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento.
Emendamento aggiuntivo Barracciu - Meloni - Porcu - Caria - Bruno
Articolo 21
Alla fine del comma 2 dell'articolo 21, dopo la parola "funzionamento" sono aggiunte le seguenti: "in raccordo con le reti europee d'informazione attive sul territorio regionale su incarico della Commissione europea e del Parlamento europeo." (16).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 16 è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Il parere è contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.
BRUNO (P.D.). Chiedo una sospensione dei lavori.
PRESIDENTE. Per quanto?
BRUNO (P.D.). Sino alle ore 16, se possibile.
PRESIDENTE. Se l'Aula è d'accordo… ma mi sembra una sospensione un po' lunga.
Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (P.S.d'Az.). Volevo capire se è stata aperta la discussione sull'articolo 22 e sugli emendamenti.
Onorevole Bruno, perché una sospensione così lunga?
BRUNO (P.D.). Stiamo lavorando…
PRESIDENTE. Se l'Aula è d'accordo possiamo rinviare anche al pomeriggio.
Ha domandato di parlare il consigliere Mario Diana. Ne ha facoltà.
DIANA MARIO (P.d.L.). Presidente, è normale che se si chiede una sospensione di 10 minuti, un quarto d'ora, non ci si preoccupi di chiedere il motivo, ma se ci si chiede di aggiornare la seduta alle ore 16 al 30 una qualche motivazione bisogna pur fornirla.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.
BRUNO (P.D.). C'è l'esigenza di migliorare complessivamente il testo per quanto riguarda questi ultimi articoli, per cui c'è bisogno di tempo per elaborare e per interloquire. Mi pare che stiamo rispettando abbondantemente i tempi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Intervengo per confortare con la nostra posizione la richiesta che è stata avanzata dall'onorevole Bruno. Del resto mancano pochi articoli, e una sospensione fino alle ore 16 non può mettere in forse la conclusione della discussione sulla legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Diana. Ne ha facoltà.
DIANA Mario (P.d.L.). Se il problema è determinato dall'articolo 22 andiamo avanti sugli altri articoli e sospendiamo l'esame dell'articolo 22.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Presidente chiedo 3 minuti di sospensione.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 39, viene ripresa alle ore 12 e 43.)
PRESIDENTE. Sospendiamo per il momento l'esame dell'articolo 22.
Passiamo all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti:
Art. 23 Adeguamento del regolamento del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Emendamento soppressivo totale Steri - Milia - Capelli - Sanna Gian Valerio
Articolo 23
L'articolo 23 è soppresso. (15)
Emendamento soppressivo totale Uras - Ben Amara - Zedda Massimo - Zuncheddu
Articolo 23
L'articolo 23 è soppresso. (27)
PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 15 e 27 sono uguali.
E' iscritto a parlare il consigliere Luciano Uras. Ne ha facoltà.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Il tema trattato dell'articolo 23 è quello relativo alla regolamentazione dell'attività d'Aula, che questa presidenza diciamo "buonista"…
PRESIDENTE. Purtroppo non riesco ad ascoltare. Invito i colleghi a prendere posto e a fare un po' di silenzio perché non si riesce a seguire l'intervento.
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). …Perché, senza mancarle di rispetto, mai e poi mai, anche per amicizia…
PRESIDENTE. Onorevole Biancareddu…
URAS LUCIANO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Scusi, lei è il questore? Non dovrebbe creare turbative. Lei le dovrebbe reprimere non le deve creare! Abbia pazienza!
Noi abbiamo bisogno di un nuovo, ottimo Regolamento, ma non basta! Non basta regolare noi, noi abbiamo il dovere anche di regolare gli altri, cioè di regolare le funzioni del Presidente e di regolare le funzioni della Giunta. Perché è al Consiglio regionale che compete questo compito, invece negli ultimi anni noi abbiamo visto esattamente il contrario, abbiamo assistito a un ribaltamento delle funzioni e dei ruoli. La rappresentanza complessiva del popolo è attribuita al Parlamento che raccoglie ogni espressione politica, ogni orientamento, ogni sensibilità che abbia ottenuto il consenso elettorale. I governi sono di parte, rappresentano la parte vincente, non il tutto, e ciò comporta che le Assemblee parlamentari abbiano il compito principale di regolare le funzioni, anche degli organi istituzionali, in questo caso del Consiglio stesso, del Presidente della Regione e della Giunta, escluse quelle funzioni che sono già state attribuite dal Parlamento o dall'Assemblea costituente con leggi costituzionali, ma anche quelle sono Assemblee parlamentari.
Questo cosa significa? Significa che noi che stiamo facendo qualche acrobazia in questo provvedimento, stiamo cioè "acrobaticamente" cercando di intervenire su materie il cui intervento richiede invece l'adozione di procedure definite dallo Statuto. Io richiamo pertanto l'esigenza di una revisione dello Statuto, in alcuni punti, almeno quelli relativo ad aspetti organizzativi interni, e l'esigenza dell'approvazione di una legge statutaria. Badate, io presenterò, anche a sola mia firma, un progetto di legge statutaria, lo presenterò nei prossimi giorni. Nel nostro Regolamento, è previsto un percorso obbligatorio e accelerato per le norme che attuano Statuto e Costituzione, quindi saremo tutti obbligati a occuparcene sia nelle commissioni di merito sia in Aula.
Il fatto che una legge statutaria precedentemente approvata non sia poi stata legittimamente promulgata non significa, infatti, che noi non dobbiamo dotarci della legge statutaria. Ne abbiamo bisogno perché la realtà è cambiata, è uno strumento che il nostro Statuto ha previsto per adeguare la nostra operatività all'esigenza di questo momento che è cambiato, di questa realtà che è mutata.
Il fatto che noi oggi arriviamo ad abrogare l'articolo numero 23, che pure è passato al vaglio della Commissione, significa che dobbiamo riappropriarci integralmente anche della gerarchia, non solo le fonti ma anche delle funzioni. Non è tutto orizzontale: il Consiglio regionale non equivale a un direttore generale, perché il direttore generale è un servitore dell'istituzione: è al servizio della comunità nell'ambito di ciò che dispone la legge, non approva leggi, non è organo legislativo! Questo lo dico, Presidente, perché lei è anche - mi pare - presidente della Commissione di verifica: noi approviamo tanti ordini del giorno che richiamano la Giunta ad adempiere, la Giunta intesa come Amministrazione, e i funzionari sono incardinati all'interno dell'Amministrazione, e devono adempiere!
Lei, Presidente, sa che abbiamo richiesto unanimemente l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che verifichi perché questa Amministrazione a fatica fa il proprio dovere, perché questa Amministrazione trova intoppi, perché questa Amministrazione si distanzia. Eppure siamo lì, abbiamo votato unanimemente l'incarico, il mandato al Presidente di costituire quella Commissione, ne abbiamo bisogno perché ci aiuta. Abbiamo detto che non avremmo rinunciato a una stagione di riforme, anche in questa condizione di grave difficoltà finanziaria, economica, sociale della nostra Regione. Noi lo dobbiamo affrontare questo tema, sennò ci ritroveremo punto e a capo, legge dopo legge e situazione dopo situazione.
E, badate, anche chi svolge con correttezza, con impegno la funzione politica risponde degli atti di chi la funzione politica non la esercita, o meglio non la dovrebbe esercitare, ma che di fatto incidono notevolmente nella valutazione della natura e dello spessore della nostra normativa, e incidono profondamente anche sulla qualità del governo che si esprime.
Io questo volevo dire, Presidente, sostenendo ovviamente gli emendamenti abrogativi dell'articolo 23 e anche richiamando la Giunta e lo stesso Presidente all'adempimento di quanto unanimemente abbiamo deciso.
PRESIDENTE. Onorevole Uras, la ringrazio, vorrei rassicurarla circa la Commissione d'inchiesta: si sta concludendo l'iter formativo, quindi dovrebbe diventare operativa in tempi brevissimi.
Per quel che riguarda invece la Commissione di verifica, come lei sa è un organo che aveva iniziato la sua attività di recente ma poi ha dovuto sospendere il lavoro per la concomitanza con la competizione elettorale. Verrà comunque convocata a breve e continueremo il percorso che era stato iniziato dopo l'insediamento. Avevamo già dato anche mandato di verificare l'esatto adempimento degli ordini del giorno, peraltro particolarmente numerosi, pertanto alla prossima riunione sicuramente prenderemo anche in esame il loro adempimento. Sono pervenute anche delle segnalazioni che verranno sicuramente esaminate in tempi brevi.
Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.
LADU (P.d.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis, relatore.
PITTALIS (P.d.L.), relatore. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
CORONA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ricordo che, poiché si tratta di emendamenti soppressivi totali, dobbiamo mettere in votazione l'articolo.
DIANA MARIO (P.d.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che il consigliere Dessì ha votato contro.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Amadu - Ben Amara - Bruno - Campus - Capelli - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Cucca - Cuccu - De Francisci - Dessì - Diana Mario - Espa - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Valerio - Milia - Mula - Petrini - Piras - Pittalis - Porcu - Rassu - Rodin - Salis - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sanna Paolo - Steri - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Cappai - Cuccureddu - Mulas.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 45
astenuti 3
maggioranza 23
contrari 45
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Articolo 24 Monitoraggio della legge1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.).
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:
Articolo 25 Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 900.000 annui, si fa fronte:
a) con riferimento all'annualità 2010 a valere sulle risorse iscritte in conto all'UPB S01.02.003 (Altre spese per il personale);
b) con riferimento alle annualità 2011, 2012 e 2013 con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013:
In aumento
UPB S01.02.003
Altre spese per il personale
Anno 2010 euro ---
Anno 2011 euro 900.000
Anno 2012 euro 900.000
Anno 2013 euro 900.000
In diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - FNOL
Anno 2010 euro ---
Anno 2011 euro 900.000
Anno 2012 euro 900.000
Anno 2013 euro 900.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).
2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.).
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Articolo 26 Abrogazione di norme1. La legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25) è abrogata.).
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Articolo 27 Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.).
(E' approvato)
Prima del voto finale della legge, dobbiamo procedere alla discussione dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti, precedentemente sospesi.
I lavori riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30. La seduta è tolta.
La seduta è tolta alle ore 12 e 58.