Seduta n.363 del 26/01/1999 

SEDUTA CCCLXIII

(Antimeridiana)

Martedì 26 gennaio 1999

Presidenza del Presidente SELIS

La seduta è aperta alle ore 10 e 10.

FRAU f.f., Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di giovedì 17 dicembre 1998 (359), che è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1, ha trasmesso l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, nelle sedute del 9, 22, 24, 29 e 30 settembre 1998; 13, 15, 20 e 29 ottobre 1998.

Discussione degli articoli della proposta di legge Diana - Scano - Cugini - Ghirra - Berria - Busonera - Cherchi - Cucca - Dettori Ivana - Falconi - Fois Paolo - La Rosa - Marrocu - Obino - Sanna Salvatore - Sassu - Usai Pietro - Zucca: "Istituzione del parco regionale "Molentargius Saline-Poetto" (104)

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che abbiamo esaurito la discussione generale sulle proposte di legge 104 e 134, che si era concordato in Conferenza dei Capigruppo e poi comunicato in Aula di svolgere assieme. Naturalmente, la votazione si fa legge per legge.

Metto in votazione il passaggio agli articoli della proposta di legge numero 104. Chi è favorevole alzi la mano.

(E` approvato)

A questa proposta di legge sono stati presentati undici emendamenti.

Definiamo assieme l'ordine dei lavori. Gli undici emendamenti si stanno riproducendo per distribuirli. Immagino poi che vadano letti, quindi abbiamo necessità di qualche minuto per distribuirli e di qualche minuto per consentire a tutti di leggerli.

A questo punto chiedo anche al relatore, e a tutti voi di quanto avete bisogno per vedere gli emendamenti? Una mezz'ora?

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Va bene.

PRESIDENTE. Mentre preghiamo i colleghi di stare in Aula perché li distribuiamo subito, questa mezz'ora è per consentire di prenderne atto e di vederli.

Sono le 10.15 e riprendiamo alle 10.45, vi prego di prendere visione di questi emendamenti subito.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 14, viene ripresa alle ore 10 e 53.)

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Paolo Fadda ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo nella giornata di oggi. Poiché non ci sono opposizioni il congedo è concesso.

Continuazione della discussione degli articoli della proposta di legge Diana - Scano - Cugini - Ghirra - Berria - Busonera - Cherchi - Cucca - Dettori Ivana - Falconi - Fois Paolo - La Rosa - Marrocu - Obino - Sanna Salvatore - Sassu - Usai Pietro - Zucca: "Istituzione del parco regionale "Molentargius Saline-Poetto" (104)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

FRAU, Segretario f.f.:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione e finalità del Parco

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco Naturale Regionale "Molen­targius-Saline-Poetto".

2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo 2 garantendo, anche in consi­derazione della loro rilevanza internazio­nale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibi­li, in primo luogo di quelle connesse con la produ­zione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 2

Delimitazione

1. Il territorio del Parco si estende nei Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartuc­ciu e Selar­gius, comprendendo il sistema del Molen­targius-Saline-Poetto, secondo la delimi­tazione individuata nella cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A e descritta nell'allegato B della pre­sente legge.

2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema la delimitazione di cui al comma 1 può essere modifi­cata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui al successivo articolo 14.

3. Il Parco è istituito nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprat­tutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI(F.I.). Presidente, per chiedere, sentiti il relatore e l'Assessore dell'ambiente, la temporanea sospensione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. E` stata chiesta la sospensione dell'articolo 2, se non ci sono osservazioni si intende sospeso.

L'articolo 3 è stato soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRAU, Segretario f.f.:

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

Art. 4

Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco è affidata ad un Con­sorzio istituito ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consorzio è costituito dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

b) il Presidente;

c) il Direttore;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E` approvato)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 5

Costituzione e statuto

1. Il Consorzio è un ente di diritto pubbli­co, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. Il Consorzio è costituito tramite con­ven­zione approvata dai Consigli degli enti inte­res­sati, unitamente allo statuto, a maggioran­za assolu­ta.

3. Lo statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, desi­gna­zioni, attribuzioni poteri, funziona­mento, com­pensi e rimborsi degli organi del Consorzio, nonché di organizzazione dei servi­zi del Parco.

4. Allo scopo di avviare la costituzione del Consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi dal­l'approvazio­ne della presente legge, invia alle ammini­strazio­ni partecipanti uno schema di conven­zione e di statuto, ap­provato dalla Giunta Regionale.

5. Qualora la convenzione e lo statuto non vengano deliberati da uno o più sog­getti di cui all'articolo 4, com­ma 2, entro tre mesi dal­l'invio dello sche­ma, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'As­ses­sore della difesa dell'ambiente, previa delibe­razione della Giunta regionale, nomina un Commissa­rio ad acta per l'approvazione dello statuto e della convenzione.

6. Gli enti interessati subentrano nell'or­gani­smo consortile, obbligatoriamente, dalla data di esecutività delle deliberazioni di appro­vazione dello statuto e della convenzio­ne.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario f.f.:

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento.

BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente, l'emendamento si propone di fare alcune puntualizzazioni ed anche una modifica sostanziale all'articolo 5. Le puntualizzazioni sono nel comma 1, dove si parla anche di autonomia patrimoniale e non solo gestionale, cioè vuol dire che il consorzio può essere titolare di beni, anzi un articolo successivo dice che i beni si accrescono al patrimonio indisponibile del consorzio, mi sembrava opportuno richiamarlo perché in certi consorzi la proprietà dei beni, quanto meno immobili, resta degli enti partecipanti.

Al terzo comma si precisano le norme generali che regolano il consorzio, dicendo che sono le norme generali in materia di consorzi degli enti locali, e non derogate dalla presente legge.

La modifica sostanziale, invece, è a partire dal quarto comma. Mentre il testo proposto dalla Commissione parla di consorzio obbligatorio, il consorzio viene trasformato in facoltativo, ovviamente ordinandosi, creando norme nel caso non si raggiunga in tempi brevi un accordo tra tutti gli enti.

Ci sembra che la struttura del consorzio facoltativo sia più rispondente allo spirito della legge, cioè si è parlato di adesione volontaria, qua stiamo delimitando un perimetro in consorzio che comprende quattro comuni, però siccome l'adesione al consorzio è un'adesione che comporta per i comuni degli oneri, che possono anche non volere, oneri di natura finanziaria e così via, l'adesione non può che restare facoltativa.

Teniamo conto che nelle altre due proposte di legge per il consorzio di Porto Conte si sta pensando ad una gestione non consortile, ma comunale, mentre per Monte Arci si sta pensando ad un consorzio volontario, che tra l'altro è stato già costituito. Quindi sarebbe l'unico caso di consorzio obbligatorio, e mi sembra effettivamente che questa che nella 142 sia un'eccezione la facciamo diventare regola, pur non avendo fatto alcuna legislazione generale in materia, solo per i comuni di Cagliari, Quartu, Quartucciu e Selargius. Mi sembra che effettivamente diventi uno ius singolare.

Ricordiamo che la legge 142 dispone che i consorzi obbligatori debbano essere istituiti con legge dello Stato, quindi priva le regioni a Statuto ordinario di questo potere. Ovviamente avendo competenza primaria noi potremmo istituirli con legge regionale, però mi sembra che il carattere di eccezionalità che la 142 riserva in assenza di una legislazione regionale organica in materia, dovrebbe portarci ad escludere, considerato che poi questo sarebbe anche l'unico caso, la costituzione di un consorzio obbligatorio.

Quindi, ferma la delimitazione di parco che riguarda i quattro comuni, i quattro comuni potrebbero lasciar gestire il parco da altri, ove non intendano assumersene l'onere.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Il parere del relatore non può essere espresso in questo momento, perché gli emendamenti sono arrivati all'ultimo istante, e su questo c'è necessità di un ulteriore approfondimento, perché nella valutazione della Commissione si sta maturando un orientamento di proporre alcune modifiche, che però devono essere scritte, quindi chiederei il tempo di poterle precisare.

PRESIDENTE. Quindi la proposta del relatore è di sospendere l'articolo.

La Giunta e l'Assemblea sono d'accordo, quindi articolo ed emendamento sono sospesi.

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 6

Assemblea del Parco e Consiglio diretti­vo

1. La composizione, le funzioni e le moda­lità di funzionamento dell'Assemblea e del Consi­glio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del Consor­zio.

2. In particolare l'Assemblea:

a) predispone il piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regiona­le, curandone successivamente l'attua­zione;

b) approva il regolamento del Parco;

c) approva il programma pluriennale di gestio­ne;

d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;

e) approva il regolamento di amministrazione e conta­bi­li­tà;

f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;

g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;

h) nomina il Direttore del Parco;

i) delibera la stipulazione di contratti e conven­zio­ni, nonché la costituzione del Consorzio in giudizio;

l) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.

3. L'Assemblea del Parco è composta dai rap­presentanti dei soggetti partecipanti al Con­sor­zio ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I soggetti partecipanti al Consorzio desi­gna­no i propri rappresentanti nell'As­semblea entro tre mesi dall'approvazione della con­ven­zione e dello statuto. Qualora tali designa­zioni non vengano deliberate entro il termine prescrit­to da uno o più soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, il Presidente della Giun­ta regio­nale, su proposta dell'As­sessore della difesa dell'am­biente, previa deliberazione della Giunta regio­nale, nomina un Com­missa­rio ad acta per la designazione dei rappresen­tanti in seno all'As­semblea.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presiden­te del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componen­ti.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'Assemblea.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 9 e 10. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario f.f.:




PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare entrambi gli emendamenti.

BONESU (P.S. d'Az.). L'emendamento numero 9 ha la finalità di adeguare le competenze dell'assemblea del consorzio a quelle dei Consigli comunali, quindi un adeguamento a principi generali. Non sembra opportuno che si debba riunire ogni volta l'assemblea per stipulare un contratto, una convenzione o per resistere in giudizio.

L'emendamento numero 10, invece, tende ad accelerare la nomina, prevedendo la riduzione da tre mesi a un mese, perché tre mesi ci sembrano eccessivi in quanto la legge comunale e provinciale stabilisce che queste nomine dovrebbero essere fatte dal sindaco, e quindi dare tre mesi ad un organo monocratico è veramente un'esagerazione, e sostituisce le norme di controllo sostitutivo, riportando anche questa procedura a quella ordinaria in materia di controllo sostitutivo sugli enti locali.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Li accoglie entrambi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il mio breve intervento, più che l'articolo, riguarda la procedura, il metodo, non certo per impedire l'approvazione o la via spedita dell'approvazione di questo provvedimento di legge. Prima il relatore, per quanto concerne l'emendamento numero 8 all'articolo 5, ha chiesto a nome della Commissione di cui faccio parte una sospensione, ha usato esattamente queste parole, cioè che la Commissione deve approfondire questo emendamento. Ma nell'argomentare questa legittima richiesta l'ha giustificata dicendo che gli emendamenti, compresi questi che accoglie, sono arrivati in pochissimo tempo, e non ha ovviamente avuto la possibilità di approfondirli.

Ora mi domando, come fa a richiamare l'interezza della Commissione, come ha fatto, per valutare e approfondire il contenuto dell'emendamento numero 8 e nel contempo, posto che gli emendamenti numero 9 e 10 sono arrivati in contemporanea all'emendamento numero 8, con lo stesso ritardo, con rapida decisione personale, può farlo per carità, ma è una questione anche di valutazione politica, di merito, di procedura alquanto strana, li accoglie.

Non è che io stia esprimendo parere favorevole o contrario agli emendamenti numero 9 e 10, doverosamente argomentati - come sa fare, tra l'altro bene - dal collega Bonesu. Ma mi pare che il collega Bonesu abbia argomentato in maniera altrettanto bene, in maniera abbastanza chiara, le motivazioni, il senso compiuto, il perché dell'emendamento numero 8.

Allora com'è? L'emendamento numero 8 deve essere approfondito dalla Commissione perché è arrivato quando è arrivato e gli emendamenti numero 9 e 10 arrivati in contemporanea all'emendamento numero 8 si possono accogliere così.

Ho preso parola per sottolineare questo strano modo di procedere, perché mi investe quale componente della quinta Commissione.

Attendo ovviamente di essere convocato dal Presidente della quinta Commissione per discutere e vedere di approfondire l'emendamento numero 8; chiedo però che non vengano usate pretestuosità verbali, cioè che si abbia una coerenza comportamentale: tutti gli emendamenti che hanno un certo motivo devono essere approfonditi, se necessitano di essere approfonditi.

Io non avrei avuto nessuna difficoltà ad accogliere anche l'emendamento numero 8, perché il collega Bonesu l'ha argomentato in modo esauriente e personalmente per me è accoglibile. Quindi il mio intervento è per una serietà di comportamento nella fattispecie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Presidente, per ciò che riguarda questo articolo, mi sembra di vedere che c'è una certa confusione tra attribuzioni dell'assemblea ed attribuzioni del consiglio direttivo, anche perché del consiglio direttivo non si dà definizione nell'articolo, ancorché la titolazione dell'articolo stesso preveda e disciplini gli organi del consorzio, quali sono per l'appunto l'assemblea del parco e il consiglio direttivo.

Mentre il secondo comma, alle lettere dalla "A" sino alla "L", indica quelli che sono i compiti e le funzioni dell'assemblea, il somma sesto si limita a dire che consiglio direttivo è presieduto dal presidente. Mi sembra di avere scorto tutta la legge e di non avere trovato altre indicazioni e riferimenti al consiglio direttivo che ne prevedano compiti e funzioni, cioè sarebbe praticamente un organismo che esiste, ma che non ha compiti né funzioni. Dicevo che c'è confusione, proprio in una certa misura l'emendamento numero 9 tende a porre anche parziale rimedio, laddove si dice che l'Assemblea delibera la stipulazione di contratti e convenzioni quando, fino a prova contraria, la parte che riguarda l'aspetto amministrativo e quindi la conduzione della gestione non può essere funzione dell'Assemblea, organo deliberante, ma deve essere compito del consiglio direttivo, sennò cosa ci sta a fare il consiglio direttivo. Quindi, l'emendamento Bonesu pone rimedio a questa particolare caratteristica dell'assemblea o a questa particolare attribuzione dell'assemblea per ciò che riguarda la possibilità di stipulare contratti, ma evidentemente non assolve appieno il compito perché la legge o meglio l'articolo è carente in quanto non individua bene il consiglio direttivo, non ne stabilisce compiuti, funzioni ed attribuzioni. Quindi, bisognerebbe intervenire per dare a questo organo statutario veste, compiti e funzioni; diversamente occorre sopprimerlo perché non serve a nulla perché, per come è riportato in legge, è soltanto un organismo composto da tre persone presieduto dal Presidente del parco che è anche Presidente dell'assemblea, ed è composto da altre due componenti che vengono nominate dall'assemblea, ma non si sa per fare che cosa.

Quindi, io pregherei i colleghi e la stessa Giunta di riflettere e di meglio individuare e meglio delimitare la natura, le funzioni e i compiti di quest'organo in maniera tale che gli organi statutari abbiano una configurazione meglio definita e quindi più rispondente alle funzioni per le quali questi stessi organismi sorgono e alle quali funzioni dovrebbero adempiere.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). La questione dell'attribuzione dei poteri, voglio soltanto ricordare che l'articolo 5 al comma 3 dispone che sia lo Statuto in conformità alla presente legge a dettare norme in materia di attribuzione di poteri e di funzionamento degli organi del Consorzio. Quindi, è un scelta che è stata fatta di non stabilire norme in legge, ma di rimandare allo Statuto la definizione della suddivisione dei poteri all'interno dell'organo del parco.

PRESIDENTE. Questo pare che fosse il problema posto dall'onorevole Balletto. L'onorevole Diana dice che la legge rinvia allo Statuto la definizione dei compiti del Comitato. Poco fa il collega Boero ha posto un problema sugli emendamenti numero 9 e 10, non sulla sostanza ma di metodo perché è stato sospeso l'emendamento numero 8.

Se non ci sono richieste di sospensioni, la differenza tra l'emendamento 8 che riscrive totalmente l'articolo di una materia complessa qua elimina una lettera rinviandola al comitato ed abbrevia i tempi della nomina dei componenti sul comma 4. Ma se ci sono ulteriori esigenze di approfondimento in Commissione ne prendo atto, vorrei che mi formalizzaste le proposte.

Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Presidente, chiederei che venga sospeso anche questo articolo, con riferimento a ciò che ha appena detto il collega relatore, l'articolo 5 è stato sospeso e quindi l'articolo 6, almeno per quegli aspetti che si riferivano al mio precedente intervento e alla precisazione del collega relatore, merita anche l'articolo 6 di essere sospeso.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'articolo 6, andiamo avanti così, per non sospendere adesso, approviamo tutti gli articoli pacifici, quelli su cui non ci sono emendamenti, poi facciamo una sospensione per consentire alla Commissione di vedere gli emendamenti su cui da più parti è stata chiesta la sospensione e ci ritroviamo in Aula o a fianco.

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 7

Il Presidente del Parco

1. Il Presidente del Parco ha la legale rap­pre­sen­tan­za del Consorzio, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano dele­gate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espres­samente ad altri organi dalla legge o dallo statu­to, propo­ne all'Assemblea e al Consiglio direttivo l'adozione delle delibe­razioni, adotta i provvedi­menti urgenti e indiffe­ribili di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sottopo­nendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 8

Comitato scientifico e Consulta

l'Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme contenute nello statuto.

Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi del Consorzio. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del Consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 9

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti, iscritti all'albo ufficia­le dei revisori dei conti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dei quali:

- uno designato dal Presidente della Giunta regionale, con funzione di presidente del Colle­gio;

- due designati dall'Assemblea del Parco.

2. Il Collegio esercita il controllo conta­bile sugli atti del Consorzio, secondo la normativa vigente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario f.f.:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 7.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, anche questo emendamento rientra in una normalizzazione secondo le regole ordinarie del consorzio. Si propone quindi che il collegio dei revisori dei conti sia quello previsto per i consorzi degli enti locali. Abbiamo fatto riferimento all'Amministrazione Provinciale perché è più semplice e perché i comuni, secondo l'entità di popolazione, hanno due diverse composizioni del collegio dei revisori e quindi il riferimento ai comuni sarebbe stato ambiguo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Il parere è favorevole. Vorrei precisare in merito alla discussione di prima che sul problema precedente c'è un problema complesso che richiede una consultazione anche rapida e non c'era nessuna intenzione da parte del sottoscritto di coinvolgere la Commissione impropriamente, non mi compete questo compito, per cui se i colleghi della Commissione sono così cortesi da sostenere l'opera del relatore con suggerimenti, il lavoro procede anche più spedito.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Questo è un articolo con l'emendamento, l'emendamento però mi pare semplice e direttamente intelligibile, se c'è richiesta di sospensione lo sospendo, sennò lo metto in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Certamente l'emendamento numero 7 interviene per meglio regolamentare e disciplinare le funzioni, i compiti e il funzionamento del collegio dei revisori. Va anche detto che nell'articolo 9 vi sono alcune improprietà perché intanto l'albo ufficiale dei revisori dei conti non esiste più perché è stato soppresso ormai da diversi anni ed è stato sostituito dal registro dei revisori contabili, che è cosa completamente diversa essendo anche diverse le attribuzioni le qualificazioni occorrenti per accedere a questo registro attualmente esistente rispetto all'altro che invece è stato soppresso. Quindi, se permanesse l'articolo 9 e non dovesse essere approvato l'emendamento numero 7 sostitutivo, è evidente che qui al primo comma occorrerà procedere ad una modifica e ad una revisione perché, come dicevo prima, l'albo ufficiale dei revisori dei conti non esiste più. Al secondo comma un'altra osservazione, i collegi sindacali e quindi i collegi dei revisori, funzionano e svolgono compiti di controllo che sono di merito e di legittimità e i controlli vengono stabiliti dalla legge fondamentale in materia di controllo e di revisione di società che è proprio il Codice Civile; e quindi il secondo comma, nel momento in cui si limita a dire che il collegio dei revisori esercita il solo controllo contabile, priva e vorrebbe limitare il collegio del controllo di legittimità che poi è una delle attribuzioni fondamentali di qualsiasi organo di controllo. E` evidente che se rimane l'articolo 9 nella sua stesura e non si integra anche il secondo comma con la possibilità, così come discende e deriva dalla legge superiore, ci si troverebbe in una evidente violazione di una legge statale, cosa che non è consentita dalla legge regionale. Per cui invito i colleghi, nella previsione che l'emendamento numero 7 non dovesse essere accolto, ad intervenire sul testo dell'articolo 9 per rimuovere questi inconvenienti ai quali ho fatto riferimento poco fa.

PRESIDENTE. Sottolineo il fatto che sia il relatore che la Giunta hanno accolto l'emendamento numero 7 e quindi questo risolverebbe i problemi. Mi pare che ci sia un orientamento a sanare le incongruenze dell'articolo 9 votando, almeno da parte sia dei proponenti che della Commissione e della Giunta, questo emendamento 7.

Metto in votazione l'emendamento numero 7, sostituivo totale dell'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 10

Durata degli organi.

Incompatibilità

1. La durata degli organi e le incompati­bili­tà sono disciplinate dallo statuto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 11

Il direttore del Parco

1. Il direttore del Parco è nominato dal Presidente previa deliberazione dell'Assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.

2. Può essere nominato direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il Consorzio di gestione.

3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le Amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al Consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.

5. Il direttore ha la responsabilità ge­stiona­le, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza ammi­nistrativa e dell'effi­cien­za della gestione. In particolare al siret­tore com­pete:

a) la direzione degli uffici e dei servizi secon­do i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;

b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;

d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno che la legge e lo statuto non riservano espressa­mente ad altri organi;

e) ogni altra funzione prevista dallo Statu­to­.

6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espres­so per tutti gli atti degli organi del Con­sorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 12

Servizi e personale del Parco

1. Per il perseguimento dei propri fini il parco si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal Diret­tore.

2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'Assemblea.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamen­to economico del personale dipen­dente sono disciplinati dal regola­men­to organico del perso­nale, approvato dal­l'As­semblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

4. E' istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 13

Sede del Parco

1. La sede legale del Parco è stabilita dallo Statuto del Consorzio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13 bis.

FRAU, Segretario f.f.:

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PARCO.

Art. 13 bis

Attuazione delle finalità del Parco

1. Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attuate dal Consorzio attraverso il Piano del Parco e il Programma pluriennale di sviluppo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 14

Piano del Parco: finalità e contenuti

1. Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.

2. Il Piano del Parco deve disciplinare speci­ficata­mente:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;

b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) i sistemi di attrezzature e servizi per la frui­zione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;

e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;

f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;

g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambien­tale.

3. Il Piano suddivide il territorio del par­co, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigen­ze gestionali, in:

a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità nor­mative e di gestione. In tali aree sono compresi gli habitat, i siti e le zone speciali di conserva­zione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

b) aree di fruizione sociale, destinate all'acco­glienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;

c) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produ­zione e lavorazione del sale, all'agricoltura ed all'ac­quacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turisti­ca, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio comples­ivo dell'ecosistema.

4. Il Piano del Parco è sogget­to a periodiche verifiche ed a even­tuali aggiornamen­ti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14 bis.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 14 bis

Piano del parco: efficacia giuridica

1. Il Piano del Parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui all'artico­lo 14 della presente legge, sosti­tuisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione terri­toriale, generale o settoriale program­mati­co, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'artico­lo 14, tutti gli strumenti di pianifi­cazione vigen­ti sono adeguati al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del Parco anche in que­ste aree ha efficacia sostituti­va.

2. Il Piano del Parco definitivamente appro­vato ed entrato in vigore, ha effica­cia di dichia­razione di pubblica utilità, indiffe­ribilità ed urgenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 15

Piano del Parco: procedure

1. Il Consorzio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di Piano e la invia ai Comuni interessati e alla Pro­vincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di rice­zione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accol­ta.

2. Il Consorzio, esaminati i pareri dei Comuni e della Provincia, delibera l'adozione del Piano del parco; il Piano viene pubbli­cato presso le sedi del Consor­zio, della Provincia e dei Comuni interes­sati per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino Ufficia­le della Regione Autono­ma della Sardegna.

3. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiun­que può presentare osservazioni al Piano adotta­to.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il Consorzio trasmette la delibera di adozio­ne del Piano e tutti gli allegati scritti e grafi­ci, la prova della loro pubblicazione, le osser­vazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assesso­rato regionale della difesa dell'ambien­te.

5. L'Assessore regionale della difesa del­l'am­biente, esaminate le osservazioni, e formulate le pro­prie con­tro­de­du­zio­ni, propone alla Giunta regio­nale l'ap­pro­va­zione definitiva del Piano.

6. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presi­dente della Giunta Regionale e pub­bli­cato nel BU­RAS.

7. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del Con­sorzio, l'Assessore regionale della dife­sa del­l'ambiente istituisce un Comitato misto, compo­sto da rap­presentanti dell'As­sessorato della difesa dell'am­biente e dal Consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungi­mento delle intese necessa­rie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.

8. Qualora entro sei mesi dalla costitu­zio­ne del Comitato di cui al comma 7 il Piano non venga adottato dal Consor­zio, il Comi­tato rimette la questione alla Giunta regio­nale la quale decide in merito in via definitiva.

9. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono appro­vate con le stesse procedure previste per la prima approva­zione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 5 e 6. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario f.f.:




PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare gli emendamenti numero 5 e 6.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, questi emendamenti vanno letti in relazione all'articolo 14 bis, cioè l'efficacia del piano del parco, perché senza l'introduzione dell'emendamento numero 5 avremo la conseguenza che i comuni verrebbero da un organo non comunale spogliati di una delle caratteristiche fondamentali dell'autonomia, cioè la programmazione del territorio sotto il profilo urbanistico. Per cui si chiede che l'intervento dei comuni e della Provincia, per i poteri che ha in materia urbanistica come indirizzi di piano urbanistico provinciale, entri nel procedimento del piano del parco, cioè le scelte urbanistiche debbano avvenire in quella sede tenendo conto però dell'autonomia comunale e dei poteri provinciali in materia. L'emendamento 6 si inquadra negli altri emendamenti che abbiamo proposto per riportare gli interventi sostitutivi sotto le regole ordinarie, ha natura soppressiva e non modificativa, ma non vi è dubbio, trattandosi di una delibera assembleare relativa al piano del parco, che è atto obbligatorio per legge, che con l'abrogazione si applicano le normali regole in materia di intervento sostituivo sugli atti degli enti locali, e ciò porterebbe a una accelerazione perché chiaramente il CO.RE.CO. procederebbe alla nomina di un commissario ad acta per la predisposizione del piano e poi convocherebbe d'ufficio l'assemblea per l'approvazione ed eventualmente nominerebbe altro commissario per l'approvazione, procedura molto più semplice di quella prevista nell'articolo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Sull'emendamento numero 5 il relatore si rimette all'Aula. Per quanto riguarda l'emendamento 6 il relatore accoglie l'emendamento per la parte che riguarda il comma 8; e ritiene invece che per quanto riguarda il comma 7 sia necessario mantenere ancora la possibilità che la Giunta regionale intervenga per esperire i tentativi per raggiungere le intese necessarie all'elaborazione e all'adozione del piano, questo per evitare che si sblocchi la procedura di istituzione del parco. Quindi, parzialmente il 6 e la remissione all'Aula per il 5.

PRESIDENTE. Del 6 che cosa accoglie? Onorevole Diana, lo ripeta, per favore.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Accolgo solamente la parte che sopprime il comma 8. Quindi, il comma 7 andrebbe cassato da questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Ritiro parzialmente l'emendamento per quanto riguarda la soppressione del comma 7.

PRESIDENTE. Quindi, il proponente, concordando con il relatore, ritira la parte che non è accolta dal relatore.

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La giunta concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che il relatore per l'emendamento 5 si rimette all'Aula, invece per l'emendamento 6 c'è stata una concordanza tra relatore e proponente che ritira uno dei commi su cui era stata chiesta la sospensione.

Anche qui lo stesso discorso di prima, se c'è l'Assemblea che è disposta a votarlo lo votiamo, se c'è la richiesta di sospensione lo sospendiamo.

Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, cerco di capire come mai il relatore non esprime il suo parere positivo o negativo all'emendamento numero 5, che trova la mia personale adesione, e si rimette all'Aula. Ora, il punto di domanda non è più di procedura ma di interpretazione politica; è una domanda che mi pongo, è una riflessione, anche se con una sua battuta mi ricorda il relatore che è una sua prerogativa, non l'ho messa in dubbio questa prerogativa, ma questa prerogativa cosa nasconde? Si rimette all'Aula perché l'Aula bocci un qualcosa di valido o perché la promuova? Un qualcosa che da parte del collega Bonesu fa ancora una volta giustizia della poca chiarezza con la quale è stata formulata questa legge. Allora, è chiaro che come componente di quest'Aula, finita questa riflessione, su questo metodo procedurale legittimo ma strano, non posso che essere d'accordo sull'emendamento numero 5, ed accolgo personalmente in pieno l'emendamento numero 6, per le motivazioni che non devo ripetere ma in modo compiuto ha detto il collega Bonesu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.). Per quanto riguarda questo disegno di legge, la Commissione si è riunita e ha nominato un relatore che ha la piena e totale fiducia della commissione, e non mi pare corretto che per ogni volta che il relatore si pronunci si debba riunire la commissione per vedere se era presente o no. La commissione ha già deciso chi è il suo relatore in Aula, l'ha deciso unanimemente, ha nominato il collega Diana ed è un relatore non dimezzato, e non consentiamo che un collega debba sempre ogni volta segnalare questo aspetto. Per quanto riguarda l'emendamento 5, il relatore non avendo il parere e il conforto si è rimesso all'Aula, e correttamente ha esercitato una delle sue prerogative, e non doveva chiedere a tutti se non andava bene o no. Per quanto riguarda il sottoscritto credo che voterò a favore dell'emendamento numero 5, credo che l'accoglimento dell'emendamento numero 5 consentirà di fugare quelle preoccupazioni, quei timori che hanno molti comuni in relazione alle questioni del vedere il comune espropriato di una prerogativa e di competenze in maniera urbanistica. Quindi, l'accoglimento dell'emendamento numero 5 consentirà un avvio più veloce anche degli altri provvedimenti di legge che abbiamo, come quello di Porto Conte o dello stesso Monte Arci. Quindi, io personalmente voterò a favore dell'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, è encomiabile lo spirito di gruppo che lega il Presidente della commissione, onorevole Siro Marrocu, al relatore di questa legge. Non ho chiesto e non ho pensato di innescare una difesa d'ufficio del relatore, anche perché porre dei dubbi su alcuni momenti procedurali di quest'Aula, porre delle domande sul modo procedurale non è, a mio modo di vedere, uno specifico atto di accusa diretto al relatore, tanto da provocare un intervento di difesa, come se fossimo in un'aula giudiziaria. Ora debbo ricordare al Presidente della Commissione, se ha ascoltato le parole del relatore, che l'emendamento numero 8 è stato sospeso, il relatore ha chiesto, si è riferito alla necessità di approfondire questo emendamento con la Commissione, conseguentemente tutto ciò che ho detto prima e che ribadisco adesso non è che sia un atto di sfiducia nel relatore, non l'ho sfiduciato, lo sottolineo adesso, non ha bisogno, semplicemente è una richiesta di un chiarimento di un modo procedurale. Se la quinta Commissione in Aula, nel momento in cui lei signor Presidente dell'Assemblea in sua disponibilità, ci concede questa possibilità, avevo richiamato questo fatto, questa attenzione quindi che garbatamente il Presidente della Commissione si senta toccato, o eserciti una specie di difesa per una offesa che non c'è nei confronti del relatore, mi sembra una battaglia in un bicchier d'acqua, semplicemente attendo di essere convocato come componente della Commissione per questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(É` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 16

Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco, in conformi­tà alle previsioni del Piano di cui agli articoli preceden­ti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'am­biente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attivi­tà con­sentite. In particolare il regolamento disci­plina:

a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possa­no produrre modificazioni dell'ecosiste­ma;

b) le caratteristiche delle opere edilizie e strada­li;

c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;

d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scien­tifica e di studio;

e) lo svolgimento delle attività agricole, zoo­tec­niche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commercia­li, artigianali, della produzione e lavorazione del sale e industriali di trasformazione dei prodotti locali;

f) l'uso ed il regime delle acque;

g) la gestione della fauna e della vegetazione;

h) le procedure per il rilascio degli atti autoriz­zativi e dei nulla-osta .

2. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutil­mente tale termine provvede alla predisposi­zione e all'approvazione l'Assessore regionale della difesa dall'ambiente secondo la procedura indica­ta dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 17

Programma pluriennale di sviluppo del parco

1. In armonia con gli indirizzi della pro­gramma­zione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del parco, il Consorzio promuove iniziati­ve idonee al coordina­mento delle azioni della Regione e degli enti loca­li territoriali atte a favorire la crescita eco­nomica, sociale e cultura­le della comuni­tà del parco.

2. A tal fine il Consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un pro­gram­ma di sviluppo pluriennale che disci­plina le forme e le modalità di promo­zione e di agevola­zione delle attività com­patibili con le finalità del parco.

3. Per le finalità di cui al com­ma 2, il Consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di quali­tà da concedere, a mezzo di specifi­che convenzio­ni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che sod­disfino le finalità del parco.

4. Il Piano pluriennale, adottato dal Con­sorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessa­ti, è appro­vato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggior­nato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 bis.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 17 bis

Accordi di programma

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove per gli effetti di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, accordi di program­ma tra Regione, Consorzio di gestione ed Enti territo­riali locali interes­sa­ti, aventi ad oggetto l'impie­go coordina­to delle risorse finanziarie per l'at­tuazione del Programma pluriennale. Può solleci­ta­re, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesi­mi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 ter.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 17 ter

Coordinamento degli interventi

Ai fini del coordinamento degli interventi il Consorzio può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente del Parco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli articoli 18 e 19 sono soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 20

Nullaosta

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indica­te dal Regolamento, è pre­scritto l'otteni­mento di apposito nullaosta da parte del Con­sorzio. Esso viene rila­sciato, su richiesta del­l'inte­ressato, dal direttore del parco.

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazio­ne di impatto ambientale, il nulla­osta del Con­sorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si inten­de comunque accordato qualora il Consor­zio non provveda entro il termine stabilito.

3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'inter­vento proposto e le disposizioni del Piano e del Regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal Regolamento.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessio­ne o l'autoriz­za­zione di altri soggetti pubblici, il nulla­osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal Consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal Consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 21

Poteri di autotutela del Consorzio

1. Il legale rappresentante del Consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del Consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 22

Poteri sostitutivi e ordinanze

dell'autorità regionale

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attua­zione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecu­zione, trascorso il quale rimette la questione alla Giunta regionale che, sentita la competente Commissione consiliare, provvede in via sostitutiva anche con la nomina di commissari ad acta.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Asses­sore regionale dell'ambiente emette ordinanze contin­gibili e urgenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario f.f.:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento.

BONESU (P.S. d'Az.). L'emendamento mira a una semplificazione e omogeneizzazione. Cioè, ci sembra che la procedura prevista che dovrebbe interessare la Giunta regionale e la Commissione consiliare sia lunga ed eccessivamente politicizzata. Questi sono provvedimenti tecnici che devono essere adottati da organi tecnici come il Comitato di controllo dove tra l'altro è consentito anche il pluralismo politico perché è anche espressione delle minoranze consiliari, ma comunque con una procedura più veloce, meno politicizzata che consenta effettivamente di adottare questi provvedimenti che l'Assessore ritiene necessari.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 23 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 24.

FRAU, Segretario f.f.:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 24

Beni immobili

1. Il Consorzio può provvedere all'ac­quisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. Il Consorzio ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area del Parco, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consorzio deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, il Consorzio può, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

3. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario f.f.:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, per illustrare l'emendamento.

BONESU (P.S. d'Az.). Il secondo comma riguarda l'istituto della prelazione su cui abbiamo seri dubbi di legittimità costituzionale perché si tratta di una norma civilistica, quindi esulante i poteri legislativi della Regione sarda. E' vero che la 394 contempla questo istituto, ma parla per i parchi nazionali, quindi l'estensione appare molto dubbia in base alla lettera, ma soprattutto inquadrando la norma nei poteri regionali.

Nel merito vi è da osservare che la norma è inutile perché il consorzio ha poteri di esproprio dei beni che ritiene necessari, che il piano del parco dichiara la pubblica utilità indifferibilità e urgenza degli interventi necessari, per cui non è opponibile da parte del privato alcuna considerazione di merito, e che la prelazione si risolverebbe in un mucchio di cartaccia, bloccando le transazioni immobiliari e obbligando tutti i proprietari a preventive notifiche e a tempi di attesa, compromettendo la libertà economica di trasmissione degli immobili in questo comparto di parco che è abbastanza esteso. Per cui, si avrebbero danni per i privati, non si avrebbe nessuna utilità per il consorzio e la norma - come dicevo - appare anche di dubbia legittimità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

Balletto (F.I). Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (Progr.Fed.). Chiedo i venti minuti essendo la prima votazione. Presidente, è previsto per Regolamento.

PRESIDENTE. Vengono chiesti formalmente i venti minuti, è stato chiesto il voto segreto, dopo procederemo al voto segreto, però invito i colleghi della Commissione nelle forme che ritengono, perché lo chiedeva il relatore Diana in quanto aveva sentito che c'era l'esigenza che qualche collega si confrontasse, non concedo poi altre sospensioni, di utilizzare adesso questi venti minuti per chiarire gli emendamenti sospesi in modo tale che alla ripresa possiamo procedere rapidamente a una votazione. Sospendo la seduta per venti minuti. I lavori riprenderanno alle ore 12 e 10.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 50, viene ripresa alle ore 12 e 18.)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Pregherei i colleghi tutti di non fumare anche durante le pause, perché diventa irrespirabile l'aria poi, siccome dobbiamo stare qui ore, forse è meglio fare uno sforzo e evitare di fumare in Aula durante i lavori ovviamente, ma vi prego di fare questo sacrificio. Se i colleghi hanno concluso le diverse consultazioni, possiamo procedere e io direi così, procediamo andando avanti e poi torniamo indietro e rivediamo gli articoli sospesi, a meno che non ci sia una proposta diversa.

Ricordo ai colleghi che siamo arrivati all'articolo 24, e su questo articolo era stato chiesto lo scrutinio segreto, specificando sull'articolo non sull'emendamento. L'emendamento numero 11 è stato proposto dai colleghi Bonesu, Sanna e Serrenti ed è stato accolto sia dal relatore, sia dalla Giunta.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 11, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione a scrutinio segreto

Presidente. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 24.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 67

Votanti 66

Astenuti 1

Maggioranza 34

Favorevoli 37

Contrari 29

Il Consiglio approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.

Si è astenuto: il Presidente SELIS.)

Si dia lettura dell'articolo 25.

FRAU, Segretario f.f.:

Art 25

Entrate del Parco

1. Le entrate del Parco sono costituite dai contri­buti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti parteci­panti al Consorzio, nonché da finanzia­menti specifici, pubblici o privati.

2. La Regione Autonoma della Sardegna partecipa alle spese ordinarie di gestione del Consorzio con un contributo annuale.

3. Le quote di partecipazione finanziaria ordina­ria al Consorzio degli enti partecipanti allo stesso sono determinate dallo statuto.

4. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimonia­li, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.

5. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

FRAU, Segretario f.f.:

TITOLO V

NORME DI TUTELA E SANZIONI

Art. 26

Divieti

1. Nel territorio del Parco sono vietate in genera­le le attività e le opere che possono com­promette­re la conservazione del paesaggio e degli ambien­ti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

2. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;

b) la manomis­sione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;

c) la raccolta ed il danneg­giamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'in­troduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

d) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;

e) l'apertura di discariche;

f) l'asportazione della sabbia;

g) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;

h) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamen­te predisposti e segnalati;

i) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pub­blica sicurezza e di protezione civile.

3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

4. Il divieto di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica al territorio all'interno del perimetro dell'impianto sportivo di tiro.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario f.f.:




Presidente. Per illustrare l'emendamento numero 2, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr.Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 3.

BONESU (P.S. d'Az.). Credo che l'emendamento numero 3 completi il senso della norma, cioè le armi che non devono essere introdotte sono quelle ai fini della caccia, quella per la difesa personale se sono autorizzate, chiaramente, è un diritto del cittadino di portarle anche in questi ambiti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti numero 2 e 3 si possono accogliere, proporrei di unificarli sostanzialmente utilizzando la denominazione "se non autorizzati per uso di difesa personale".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Concorda nella sostanza, per il coordinamento si può lasciare alla volontà del proponente.

PRESIDENTE. Accoglie gli emendamenti e in sede di coordinamento si possono unificare perché lo spirito è lo stesso per difesa personale è autorizzato, se fossero approvati, in sede di coordinamento li coordineremo. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, questi emendamenti, soprattutto in modo particolare quello che è stato formulato dal collega Bonesu, riporta all'attenzione dell'Aula, la materia vincolistica ed i casi strani di ingiustizia che determina la stessa materia vincolistica sui parchi.

Ora l'emendamento va in questo indirizzo, ma la stessa illustrazione prodotta dal consigliere Bonesu dice giustamente perché nei parchi almeno di questa dimensione (solo per i parchi di questa dimensione e di questa natura ovviamente mi può trovare d'accordo), non è consentita la caccia, ma c'è un punto di domanda. Le armi che sono d'uso normale per la caccia, nella normativa nazionale, nelle disposizioni di pubblica sicurezza, nella concessione del porto d'armi sono anche per uso caccia?

Allo stato attuale vi è un grosso problema; i residenti nell'area parco possiedono un porto d'arma solo per uso caccia e, in quanto residenti, non possono trasportare o soprattutto portare via dal luogo di residenza, l'arma per cui hanno quel tipo di porto d'arma. Cosa devono fare? Devono distruggerla perché la loro abitazione, la loro residenza ricade nell'area parco, con questi vincoli?

L'emendamento fa giustizia fino a un certo punto. Cioè, fa giustizia per coloro che hanno il porto d'armi anche per uso di caccia. Il che il porto d'armi vuole dire che quell'arma è per difesa personale, quando dalla questura in rare eccezioni, allo stato attuale, viene concesso il porto d'armi anche per uso caccia, perché la quasi generalità e totalità dei porto d'armi vengono concessi solo per uso di caccia.

A questo punto, sappiamo benissimo che molti per poter possedere un'arma per difesa personale, sono costretti anche se non cacciatori a dare un esame di tipo venatorio, per avere questa abilitazione, e questa abilitazione gli consente di avere un porto d'arma per avere un'arma a casa e non può essere spostata da casa quell'arma. Cioè, se non è un cacciatore, se non è in giornata di caccia, l'arma non può essere trasferita dal luogo di residenza segnato.

Ecco che cosa questa vincolistica viene a creare, questi assurdi che confliggono con le disposizioni dello stesso Ministero degli interni, di pubblica sicurezza, di Grazia e giustizia e via dicendo. Perché, oltretutto spesso non sono leggi, ma sono disposizioni prefettizie, a discrezione di questo o di quel prefetto, com'è a discrezione di questo o di quel prefetto allargare o restringere il porto di pistola.

Allo stato attuale, in linea generale, la concessione del porto di pistola come difesa personale, è ridotta ai minimi termini, conseguentemente, avere la possibilità - come questo emendamento introduce - di avere un'arma come difesa personale che la pistola non può essere in assoluto configurata come arma uso caccia anche fuori dalle regole, è una disponibilità per pochi, per pochissimi.

Ma, i residenti se hanno un porto d'armi solo per caccia e non anche per uso caccia che equivale anche per difesa personale, vengono esclusi da questa possibilità. Allora, insomma che cosa succede se l'ente preposto a fare osservare tutti i vincoli in materia parco, viene a scoprire che Tizio e Caio che hanno l'abitazione (e nell'attuale parco ci sono costruzioni, abitazioni e residenze) nell'area parco, hanno il fucile regolarmente denunciato e tenuto necessariamente a casa propria, cosa devono fare? Devono buttare via il fucile? Ecco una delle grosse incongruenze che si vengono a creare. E` un punto di domanda.

Dico che questo emendamento, quello dell'onorevole Bonesu, se non per uso di difesa personale è più chiaro anche se lascia aperta l'interpretazione, dell'emendamento numero 2. Comunque, rimane sempre aperta quell'interpretazione, quell'interrogativo per coloro che l'arma ce l'hanno ma con un porto d'arma che non classifica la difesa personale, anche se in pratica serve per lo più come difesa personale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Piras. Ne ha facoltà.

PIRAS (POPOLARI). Intervengo anche se sono d'accordo su certe cose con il collega Achille Boero, ma su questo probabilmente non è informato che gli ultimi porto d'armi, sono stati dati dal Ministero dell'interno, e hanno avuto ordine i prefetti di darli, di nuovo com'era previsto dalla legge vigente prima.

Cioè, il porto d'armi va dato per uso personale ed anche per uso caccia. Perciò, quel problema non esisterà più di avere un'arma all'interno del parco, anche perché chi è cacciatore ce l'avrà soprattutto per difesa personale prima, e anche per uso caccia. Perciò questo è superato.

Gli ultimi porto d'armi, compreso il mio, sono stati rilasciati così, ed è per tutti, per ciò non c'è più quel problema. Solo per chiarezza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Sentite le argomentazioni esposte dai colleghi Boero e Piras, se l'Assemblea è d'accordo si potrebbe trovare una soluzione che supera questo problema. Cioè, lasciando al punto g) l'introduzione di esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura, e facendo un punto g bis), dove si vieta il porto di armi da caccia. Il porto non la detenzione.

Un'ultima precisazione, per quanto riguarda poi il comma 4, segnalo che c'è un errore materiale. La lettera e) a cui si fa riferimento, deve essere intesa g), o in questo caso qui anche nella g bis) nel caso si dovesse introdurre.

Presidente. L'eventuale comma G2 come viene formulato? Mi detta la formulazione precisa?

DIANA (Progr.Fed.), relatore. In pratica l'intestazione del comma è: "In particolare sono vietati (lettera G2) il porto di armi da caccia". L'uso è già vietato dalle altre norme.

PRESIDENTE. La proposta è che nella lettera G venga espunsa da parte di privati l'introduzione di armi e rimanga "Introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura" e si faccia una lettera di G2, in sede di coordinamento, "sempre sono vietati il porto d'arma da caccia".

Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). La proposta nella spiegazione che ha dato il collega relatore, ho capito a che cosa vuole tendere, però così com'è formulata non risolve il problema, perché il porto non chiarifica né in positivo né in negativo la residenza. Deve essere compiutamente formulata, cioè che faccia riferimento ai residenti che, avendo il porto d'armi, possono detenere nella residenza la loro arma.

Che cosa intende dire il collega Gavino l'ho capito, cioè, tu non puoi passeggiare con l'arma, portare l'arma fuori dalla residenza. Questo l'ho capito. Però, nella formulazione non è chiara la forma di legge, se non si specifica la problematica della residenza con una dizione ben precisa, rimane in piedi il problema. Come rimane in piedi il problema, nonostante la verità delle ultime disposizioni in materia di porto d'armi nelle nuove concessioni, portate dal Collega Piras, però esistono migliaia - e poi nel parco saranno quello che saranno, 20 - 30 - 40 quello che è - di porto d'armi che non possono essere variati come loro natura, che è quella alla quale io mi riferivo solo per uso caccia, fino alla loro scadenza.

Cioè, che certi sono stati concessi un anno fa e scadranno tra 5 anni, perché il periodo complessivo di durata, di validità di un porto d'armi è di 6 anni e va rinnovato. Da qui a 6 anni potrebbe, tra l'altro, di nuovo cambiare il tipo di concessione. Che cosa ne sappiamo?

Comunque, esistono le vecchie concessioni che non possono essere variate in corso d'opera e hanno quella dicitura. Il problema rimane.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). Mi sembra che i dubbi del consigliere Boero siano infondati, mi sembra che l'emendamento scritto sulla proposta del relatore soddisfi invece le esigenze, perché viene vietato esclusivamente il porto delle armi da caccia, mentre viene consentita la detenzione e il trasporto.

Quindi, chi è titolare di un porto d'armi per uso di caccia, può detenere benissimo l'arma nella propria abitazione e può portarla fuori, però, chiaramente smontata con le caratteristiche che deve avere il trasporto e non il porto, cioè la possibilità di utilizzarla. Per cui, limitare il divieto al solo porto, mi sembra che soddisfi l'esigenza dei residenti cacciatori, e non soddisfa solo l'esigenza di andare a caccia nel parco, ma è proprio quello che si voleva vietare.

PRESIDENTE. Se questo intervento dei consiglieri Boero e Bonesu e del proponente Diana serve da chiarimento, naturalmente rimane agli atti consiliari come interpretazione autentica della norma, fosse utile, fosse condiviso proprio perché c'è stato questo chiarimento e se non ci sono opposizioni, considererei ritirati gli emendamenti 2 e 3, sostituiti dagli emendamenti proposti oralmente, con questa interpretazione che è stata detta, con l'aggiunta di una lettera ulteriore, la G2 che poi verrà in sede di coordinamento specificata, con l'espressione "il porto di armi da caccia".

Mentre nella lettera G1 rimane "l'introduzione da parte dei privati di esplosivi, mezzi distruttivi e o di cattura." In questa formulazione considero il G2 un emendamento aggiuntivo. Metto in votazione l'articolo 26 così come formulato ed emendato.

Ha domandato di parlare il Consigliere Diana. Ne ha facoltà.

Diana (Progr. Fed.), relatore. Il riferimento poi, nel comma 4, deve essere alle due lettere.

PRESIDENTE. Il riferimento quello era già stato specificato, naturalmente al comma 4 va adeguato di conseguenza.

Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 26, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento orale concordato noto e denominato G2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 27

Sorveglianza

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repres­sione nel territorio del Parco sono esercitate:

a) dal personale del Consorzio appositamente incaricato;

b) dal corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;

c) dai corpi di polizia municipale dei Comuni aderenti al consorzio del parco, nei limiti della loro competenza,

d) dalle altre forze di polizia.

2. Il personale del Consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio.

3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repres­sione nel territorio del parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il Consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal corpo forestale.

Presidente. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 28

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, com­ma 8, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli nn. 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.

Presidente. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 29.

FRAU, Segretario f.f.:

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Misure provvisorie di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 26 e 27, le disposizioni contenute nel vigente piano paesi­stico "Molentar­gius-Monte Urpinu" di cui al decreto dell'Asses­sore regionale della pubblica istruzione 12 gen­naio 1979, n. 7.

Presidente. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. L'articolo 30 è stato soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 31.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 31

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dalla presente legge sono determinate in lire 500.000.000 per l'anno finan­zia­rio 1998 e in lire 1.000.000.000 per ciascu­no dei succes­si­vi anni finanziari 1999 e 2000 e fanno carico al capitolo 05020 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1999/2000 sono introdotte le seguenti modificazioni:

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap.03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizione legislative

1998 500.000.000

1999 1.000.000.000

2000 1.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui al punto 8 della tabella A) allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998).

In aumento

05 - DIFESA DELL'AMBIENTE

Cap.05020 (N.I) (2.1.1.6.2.2.08.29) (08.02)

Contributo al Consorzio di gestione del Parco regionale naturale "Molentargius-Saline-Poetto"(art. 25 della presente legge)

1998 500.000.000

1999 1.000.000.000

2000 1.000.000.000

Presidente. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario f.f.:



PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'assessore della difesa dell'ambiente.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.

DIANA(Progr. Fed.), relatore. Lo accoglie.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

FRAU, Segretario f.f.:

Art. 32

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Prima di passare agli allegati e alla specifica, alle carte, vi pregherei di riprendere gli emendamenti e gli articoli numero 5, 2 e 6 che sono stati sospesi. L'articolo 2 riguarda la delimitazione, è stato sospeso, non c'erano emendamenti, ma era stata chiesta la sospensione. Per chiarezza chiedo al Segretario di dare di nuovo lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

Diana (Progr.Fed.), relatore. Riguardo a questo articolo la richiesta di sospensione era legata sostanzialmente alla presenza nella perimetrazione provvisoria dell'area del Poetto. Nella discussione è stato approvato un emendamento all'articolo 11 che mantiene la competenza dei comuni nella materia urbanistica, e, se l'Aula fosse d'accordo, c'è una proposta di emendamento orale che - a quanto mi risulta - trova il consenso unanime, che attribuirebbe ai Comuni di Cagliari e Quartu, in concorso con il consorzio del parco, l'individuazione degli strumenti e delle procedure per la gestione unitaria della spiaggia del Poetto.

L'emendamento che si propone è al comma 2, o sotto forma di comma 2 bis o integrare il comma 2 (questo è un problema eventualmente da risolvere in sede di coordinamento): "I Comuni di Cagliari e di Quartu Sant'Elena concorrono con il Consorzio del parco nella individuazione di strumenti e procedure per realizzare un gestione unitaria della spiaggia del Poetto. I rispettivi compiti sono disciplinati con apposita convenzione." Questa è la proposta che supera il problema che si era posto nella richiesta di sospensione e discussione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghi, anche il mio intervento aveva come obiettivo perplessità su questa perimetrazione del parco. In parte l'emendamento e le considerazioni illustrative fatte dal collega Diana hanno chiarito alcuni aspetti del problema che personalmente mi interessavano, però non ho capito, o meglio credo di aver capito che con quelle modifiche, con quelle precisazioni che l'emendamento porta, il territorio del Poetto - così come si evinceva dalla perimetrazione riportata nella cartina - continua a includere tutte le pertinenze della spiaggia, del retrospiaggia, se ho ben capito, pur con quelle precisazioni che il collega Diana ha fatto e con l'emendamento proposto. Questo mi lascia perplesso e non mi trova personalmente consenziente in quanto vorrei che tutti noi colleghi riflettessimo un po'. E` vero che il parco così come concepito viene a configurarsi praticamente, in gran parte almeno, come un parco urbano, e quindi è comprensibile, come tale, che una fetta di città possa essere inclusa nel parco con tutto quello che ne può conseguire. Ma la riflessione si estende al fatto che con quella perimetrazione il parco ingloba la strada già esistente e quella che, almeno nei progetti che circolano soprattutto da parte della Provincia, dovrebbe completarla costeggiando il canneto di delimitazione dello stagno, che non è una strada di penetrazione del parco o una strada urbana; è una strada che si innesta e rappresenta di fatto una strada provinciale, ampiamente percorsa, direi congestionata dal traffico, la cui inclusione nell'ambito di un parco con tutte le eventuali limitazioni, anche nella prospettiva del tratto che deve essere costruito dal punto di vista delle ripercussioni ambientali, deve essere responsabilmente valutata da questa Assemblea prima che diventi un'inclusione di fatto.

L'altro aspetto che personalmente mi lascia perplesso è del fatto che con questa inclusione tutto il territorio della spiaggia viene sottomesso a quella che è la disciplina del parco stabilita da questa legge e questo ingloba anche le costruzioni che ora vi insistono. Mi riferisco per esempio agli stabilimenti esistenti, perché non vorrei che l'eventuale modifica, distruzione e abbattimento degli stabilimenti fosse sottratta a quella che è una legittima disciplina democraticamente decisa dalle amministrazioni comunali competenti, e che ci fosse il pericolo che domani venisse attuato l'intervento a questo livello, sottoposto alla disciplina del parco e agli organi che il parco dovranno regolare e reggere in gestione e di cui i rappresentanti delle comunità che del Poetto fruiscono (e mi riferisco in particolare a Cagliari e a Quartu) sono in chiara minoranza. Per cui, non vorrei che domani, per questioni d'impatto ambientale, quelle costruzioni, quegli edifici di cui oggi noi cagliaritani fruiamo, possano venire sottoposti a una disciplina diversa da quella che legittimamente potrebbe trovare eventualmente collocazione democratica nell'ambito dei rispettivi consigli comunali.

Quindi, invito a riflettere se non sia più saggio, e bisogna farlo a questo punto prima di passare alla votazione dell'allegato che lo illustra, se non sia più corretto limitare la delimitazione al canneto che costeggia lo stagno, lasciando fuori la strada attuale, la futura che lo costeggia e tutto l'insediamento del Poetto, perché non capirei perché si debba togliere fuori dalla perimetrazione l'area che insiste intorno al nuovo Ospedale "Marino" e non tutto il restante tratto del Poetto.

A meno che (vorrei essere chiaro) questa inclusione non possa essere un artifizio finanziario per poter disporre anche di risorse che vanno al parco, anche per la sistemazione della spiaggia del Poetto. Ma, anche in questo caso bisogna riflettere sulla parte dei benefici che conseguirebbero e di quelli che potrebbero, viceversa, intaccare la fruizione di un territorio per i cittadini di queste due comunità.

L'ultima considerazione, a proposito di questo articolo, che è un'altra questione che sottoporrei a una valutazione critica, è il comma 2 dove si dice: "In relazione alle esigenze di un'ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema, la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui al successivo articolo 14".

Questa è un'apertura, questa portata da questo comma, secondo me particolarmente pericolosa. Perché noi istituiamo e delimitiamo oggi con legge un parco, che quindi è sottoposto nella sua istituzione e configurazione ad un intervento di tipo legislativo, e poi lasciamo soltanto in mano agli organi gestori del parco, la facoltà di modificarla con un atto non legislativo, senza che mettiamo dei limiti a questa potestà che gli conferiamo con questo comma.

Per cui, secondo me, questo comma andrebbe soppresso o quanto meno disciplinato diversamente. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

Pittalis (F.I.). Mi pare che le osservazioni svolte dal collega Macciotta facilitano il compito di chi interviene su una materia rispetto alla quale noi dobbiamo porci innanzitutto quei problemi e quelle questioni che ha sollevato il collega, cioè, se l'inclusione dell'area del litorale del Poetto corrisponda ad un'esigenza, tra l'altro avvertita dalle amministrazioni interessate, soprattutto che salvaguarda anche gli interessi dei privati che hanno abitazioni e che quindi renderebbe davvero problematico anche il semplice intervento di manutenzione ordinaria sulle private dimore.

Allora, mi pare che a questo punto si possa anche sospendere l'esame dell'articolo 2 e trovare coerentemente una soluzione che tenga conto proprio di quelle riflessioni che ha sottoposto all'Aula il professor Macciotta.

Per questo io propongo, Presidente, che semmai si possa votare l'articolo 2 emendato secondo un accordo che valuteremo e vedremo di trovare in Aula alla ripresa dei lavori questo pomeriggio.

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi, però è stata chiesta una sospensione dell'articolo 2, quindi, se accettiamo la sospensione gli interventi decadono. Vi sto chiedendo se siamo d'accordo, è un punto delicato, quindi vi chiederei di accettare la proposta di sospensione dell'articolo 2 e di votarlo alla ripresa in Aula alle ore 16 e 30. Però prima di lasciarvi vorrei capire se avete raggiunto un accordo sugli articoli 5 e 6. Allora sospendiamo l'articolo 2 e passiamo agli articoli 5 e 6. Ricordo che sull'articolo 5 era stato presentato l'emendamento numero 8 dei colleghi Bonesu, Sanna e Serrenti ed era stata chiesta la sospensione.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr.Fed.), relatore. Mi pare di ricordare che la sospensione dell'articolo 6 era una conseguenza dell'articolo 5, non c'era un problema particolare su quell'articolo. Per quanto riguarda l'emendamento numero 8, il relatore lo accoglie e sulla base di una riflessione che è stata fatta congiuntamente in una riunione che si è svolta durante l'interruzione, propone però che si introducano due modifiche sostanzialmente, la prima al comma 1 aggiungere le parole "La convenzione e lo statuto devono escludere la facoltà di recesso unilaterale", e al comma 6 sostituire la parola "aderenti" più la virgola, quindi andrebbe tolta anche la virgola, con le parole "che aderiscono al consorzio" e poi togliere la virgola dopo parco.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Diana per cortesia di dare la lettura completa del comma 1 e del comma 6.

DIANA (Progr. Fed.), relatore. Allora il comma 1 diventerebbe" Il consorzio è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale gestionale. La convenzione e lo statuto devono escludere la facoltà di recesso unilaterale".

Il comma 6 invece diventerebbe "Gli enti che aderiscono al consorzio, successivamente alla prima seduta dell'assemblea del parco, entrano a far parte del consorzio senza necessità di ulteriore delibera degli enti già aderenti".

PRESIDENTE. Queste sono due precisazioni che integrerebbero l'emendamento numero 8.

DIANA (Progr.Fed.), relatore. Chiedo scusa, per una mia svista, l'aggiunta della convenzione eccetera non va sul comma 1 ma sul comma 2, nel trascriverlo, l'ho trascritto nel punto sbagliato.

Presidente. E' chiaro, lo leggo io e poi vediamo se abbiamo compreso tutti. Allora chiedo prima il parere della Giunta su questo.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il collega relatore accoglie finalmente l'emendamento che avevo prima accolto anch'io del collega Bonesu, però introduce un qualcosa che non me lo fa accogliere più, cioè, a dire, escludere la facoltà del recesso unilaterale del Comune che eventualmente maturasse una decisione tale. Questa è una clausola capestro, che limita, che toglie la libertà democratica di un qualsiasi comune che faccia parte o che intenda far parte prima o poi, o meno di decidere di non farne più parte per proprie legittime valutazioni. Questa è una coercizione della libertà, è la solita mentalità per cui io ti concedo questo, però ti metto la museruola da quest'altro lato.

Questo modo di procedere non può essere da me, e presumo da tanti colleghi, in modo assoluto consentito. L'emendamento sia, com'è stato proposto dal collega Bonesu, ma senza queste chiusure totali alla volontà democratica di qualsiasi municipalità che faccia parte dell'area parco.

Non è ammissibile, se poi nessuna vuole recedere, bene, ma non si devono mettere questo tipo di barriere, sono l'espressione di una volontà alquanto poco democratica.

PRESIDENTE. Non c'è consenso sull'emendamento orale al comma secondo, mentre sull'emendamento orale al comma 6 è solo una riscrittura di chiarimento, quindi, credo che su quella non ci saranno problemi. Chiedo allora all'onorevole Diana di ritirare l'emendamento al comma secondo perché non c'è l'unanimità di consensi.

Diana (Progr. Fed.). Capisco la difficoltà Presidente, non è un emendamento del relatore Diana, è un emendamento che è stato discusso in una riunione di Commissione per quanto informale, e quindi io mi trovo in difficoltà a ritirare un emendamento.

PRESIDENTE. Non lo deve ritirare, sono io che non l'accolgo perché non c'è l'unanimità dei consensi, mentre invece sul comma 6 va bene la riscrittura di chiarimento. A questo punto se siamo d'accordo, non accogliendo l'emendamento al comma secondo, per cui rimane nel testo dei proponenti, invece accogliendo, perché è una riscrittura di chiarimento quella al comma sesto, metto in votazione l'emendamento sostituivo totale numero 8.

(E' approvato)

Questo, quindi, sostituisce l'articolo 5.

Passiamo all'articolo 6. Anche a questo articolo erano stato presentati, illustrati e accolti due emendamenti. Gli emendamenti erano stati presentati da Bonesu e più, e sono stati accolti sia dal relatore che dalla Giunta.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento 9, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento 10, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E` stato chiesto l'aggiornamento al pomeriggio, rimane da votare l'articolo 2 e gli allegati con le cartine che è l'aspetto delicato della delimitazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

Bonesu (P.S. d'Az.). Credo che sull'articolo 2, rimandare la votazione alle ore 16.30 sia inutile, perché non essendo stati presentati formalmente emendamenti, alle 16.30 ci troveremo nella stessa situazione. Per cui chiedo che l'articolo venga rimandato in Commissione ed eventualmente a quel punto si potrebbero presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'articolo 2 e le tabelle, e riprenderemo alle ore 16.30. Prego i colleghi adesso, senza formalizzare la proposta fatta dal consigliere Bonesu, mi pare che ci fosse una base di dialogo e di confronto che ha attraversato tutta la legge, di verificare la possibilità di trovare voi un emendamento concordato sull'articolo 2 e sulle tabelle allegate. Mentre sospendo questo invitandovi al confronto - e mi farete sapere alle 16.30- chiudendo questo argomento, per riprenderlo alle 16.30, ricordo all'Assemblea che dopo questa legge dovremo vedere la proposta di legge numero 137, istituzione del parco naturale regionale di Porto Conte. Alla proposta di legge numero 137 sono stati presentati 14 emendamenti. Chiedo se s'è già adesso la possibilità di mettere in votazione il passaggio agli articoli.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

Bonesu (P.S. d'Az.). Credo che la 137 debba risentire delle decisioni che abbiamo preso sulla 104. Quindi, direi che dopo l'approvazione della 104, occorre un attimo di sosta perché si presentino gli emendamenti che portino i due testi a essere vicini, perché altrimenti avremo l'assurdo di fare due leggi profondamente diverse.

PRESIDENTE. Mi sembra giusta questa osservazione. Vi pregherei, sempre per un'economia di tempo, visto che gli emendamenti sono stati predisposti, distribuiti eccetera, di vederli in questo frattempo. Riprendiamo alle 16.30, ma se questi 14 emendamenti potessero già essere visti ed esaminati adesso, evitiamo alle 14.30, o alle 17.00 di sospendere per rivedere gli emendamenti. Possono essere visti adesso dai singoli colleghi e dalla Commissione o dai Gruppi informali che i partiti intendono promuovere. Grazie.

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16.30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 11.