Seduta n.291 del 13/05/1998
CCXCI SEDUTA
(POMERIDIANA)
Mercoledì 13 maggio 1998
Presidenza del Vicepresidente MILIA
indi
del Vicepresidente ZUCCA
La seduta è aperta alle ore 16 e 39.
DEMONTIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del mercoledì 29 aprile 1998 (287), che è approvato.
Annunzio di rinvio di legge regionale
PRESIDENTE. Comunico che il Governo, in data 8 maggio 1998, ha rinviato a nuovo esame di questo Consiglio la legge regionale 8 aprile 1998 "Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca, acquacoltura, disposizioni varie". La Legge rinviata è stata trasmessa alla quinta Commissione.
Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge AMADU: "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e interventi di promozione. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32" (99), LODDO: "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32: 'Disciplina e incentivazione dell'agriturismo'" (131), FERRARI - BALIA - BALLERO - DEGORTES: "Norme per l'esercizio e la promozione dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 (Disciplina e incentivazione dell'agriturismo)" (134), LORENZONI: "Disposizioni per l'esercizio e la disciplina dell'attività agrituristica in Sardegna. Interventi di sostegno. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e successive modifiche" (138) e dei disegni di legge "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della L.R. 20 giugno 1986, n. 32 'Disciplina e incentivazione dell'agriturismo'" (201) e "Agriturismo: definizione delle attività, degli operatori, degli aiuti" (296)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 99, 131, 134, 138, e dei disegni di legge numero 201 e 296. Si dia lettura del titolo.
demontis, Segretario:
Titolo
Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32: "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1
DEMONTIS, Segretario:
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO
DELL'AGRITURISMO
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina e promuove lo sviluppo dell'agriturismo al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività agricola e il patrimonio ambientale del proprio territorio.
PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato l'emendamento n. 56, se ne dia lettura.
DEMONTIS, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento n. 56 ha facoltà di parlare il consigliere Obino.
OBINO (Prog. Fed.) Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del Presidente della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento , lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 1.Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2
DEMONTIS, Segretario:
Art. 2
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
2. Rientrano tra tali attività:
a) ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola, e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico. Il requisito di cui sopra si intende soddisfatto anche attraverso l'integrazione parziale di prodotti provenienti da altre aziende agricole collegate per l'esercizio delle attività agrituristiche. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne;
c) vendere direttamente i prodotti di cui alla precedente lettera b);
d) organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda.
3. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
DEMONTIS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti per illustrare l'emendamento.
BERTOLOTTI (F.I.). Signor Presidente, colleghi, si tratta di sostituire una dicitura che desta qualche perplessità, su quale possa essere l'interpretazione delle aziende collegate: aziende collegate per via telefonica, per numero di strada, radio collegate, collegate da un contratto? La natura di valorizzazione delle risorse locali, in particolare lo spirito della legge che dovrebbe in qualche modo valorizzare le produzioni locali, in particolare le produzioni agricole della Sardegna, viene completamente snaturato da una dicitura di questo genere, perché un collegamento si può avere con l'Olanda, si può con la Cina, e poi vorrei capire se nelle aziende agrituristiche serviamo i pasti o i prodotti sardi o quelli cinesi. Io credo che dobbiamo stabilire - questo è consentito peraltro dai regolamenti comunitari, perché le aziende agrituristiche sono proprio individuate come attività che serve a valorizzare i prodotti locali - individuare e legare strettamente la possibilità di acquisizione di altri prodotti a prodotti tipici locali, e quindi a produzioni sarde.
L'emendamento vuole proprio sottolineare questo aspetto, ed evitare queste diciture che possono voler dire qualsiasi cosa; il termine collegato può voler dire qualsiasi cosa.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.
MARROCU (Prog. Fed.), relatore. Non si accoglie perché la parte riferita alle aziende agricole collegate per l'esercizio delle attività agrituristiche è riferita al requisito che è indicato nella parte precedente della lettera B), che chiede che l'azienda soddisfi il fabbisogno dell'attività agrituristica con i propri prodotti. Allora, abbiamo voluto in questo caso agevolare le aziende, i prodotti sono prevalenti quelli che direttamente provengono all'azienda, o da altre aziende agricole, che però siano in stretto collegamento con le aziende agrituristiche, quindi ci sia un interscambio di prodotti tra aziende agrituristiche. La possibilità invece che i prodotti vengano da qualsiasi azienda del territorio regionale, nella prevalenza, può consentire che uno non abbia di fatto prodotti propri, ma si approvvigioni da qualsiasi altra azienda agricola regionale; invece noi abbiamo ritenuto che estendendo rispetto al requisito nazionale, che prevede comunque che la prevalenza sia di prodotti provenienti da quella azienda, siccome siamo coscienti che non c'è la possibilità oggi di realizzare questo obiettivo della prevalenza dei prodotti che proviene dall'azienda, abbiamo detto: si può anche approvvigionare in parte, per raggiungere questo obiettivo, anche da aziende esterne, ma queste devono essere strettamente collegate alle aziende agrituristiche, quindi ci sia un rapporto di collaborazione, o di contratti veri e propri tra le due aziende. Questa è la prevalenza, poi chiaramente potrà anche utilizzare altri prodotti, ma la prevalenza deve essere o dell'azienda agricola, o di altre aziende con le quali magari ha fatto un contratto di collaborazione. Invece l'emendamento, più che chiarire, secondo me, estende alla possibilità di tutte le aziende a livello regionale, senza che ci sia un collegamento, ma semplicemente attraverso un contratto di acquisto di prodotti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Sentita l'illustrazione da parte del presentatore dell'emendamento e sentito il presidente della commissione credo che le due cose si possano conciliare, nel senso che il collegamento è precisato, è un collegamento per l'esercizio dell'attività agrituristica, e se il senso dell'emendamento è di limitare alle aziende agricole sarde, allora potremmo dire, proponendo io un emendamento orale che ha poca influenza, per cui credo che l'Aula lo possa accogliere, "da altre aziende agricole sarde collegate per l'esercizio", cioè aggiungiamo l'aggettivo "sardo", così siamo certi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Io accolgo la proposizione dell'Assessore, anche se faccio notare che i discorsi legati ai prodotti sardi rischiano di avere una limitazione nel senso della commercializzazione e della promozione. Il senso dell'emendamento, ripeto, accolgo comunque l'osservazione e l'integrazione dell'Assessore, quindi la proposta dell'Assessore, era quello di sfruttare l'opportunità di questa legge agrituristica per incominciare ad attuare quel principio di integrazione dei tessuti economici in Sardegna, per cui fare dei centri agrituristici, dei centri specializzati anche nella divulgazione dei prodotti agricoli, che non necessariamente debbono provenire per forza da altre aziende agricole sarde, appurato che in ogni caso ci deve essere comunque la preminenza dei prodotti dell'azienda in cui l'agriturismo si trova, ma da altre aziende agricole sarde in genere.
La preoccupazione che avevo era quella che invece si snaturasse proprio la tipicità della produzione sarda, con riferimento ad un collegamento non meglio individuato. La precisazione mi sta bene, anche se ritengo che si stia perdendo una occasione per valorizzare ulteriormente l'economia dell'Isola.
Comunque accetto la correzione.
PRESIDENTE. Quindi l'emendamento numero 1 viene ritirato. Metto in votazione l'articolo 2 con questo emendamento orale, al punto b) del comma 2 dell'articolo 2: "Il requisito di cui sopra si intende soddisfatto anche attraverso l'integrazione parziale dei prodotti provenienti da altre aziende agricole sarde collegate."
(E' approvato)
Si dia lettura dell'aticolo 3.
DEMONTIS, Segretario:
Art. 3
Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo
1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile e ai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n. 233
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
DEMONTIS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti per illustrare l'emendamento numero 2.
BERTOLOTTI (F.I.). Si tratta di specificare meglio il rapporto che deve sovraintendere alla autorizzazione, lasciando indefinito il discorso che possa essere legato ai familiari, non viene individuata con precisione la figura della persona responsabile della autorizzazione, che invece, con un emendamento così come proposto, può essere individuato in uno dei familiari dell'imprenditore agricolo a titolo principale che si rende responsabile dell'ospitalità, e che quindi ha la diretta responsabilità dell'attività agrituristica nell'ambito familiare. Nel modo così come è formulata la legge, l'autorizzazione la si dovrebbe rilasciare al titolare dell'attività agricola principale prevalente, che non sempre può seguire agevolmente l'attività legata all'agriturismo, invece l'integrazione di carattere familiare può far sì che ci siano altre figure nell'ambito della famiglia, che siano titolate per poter esercitare l'attività.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Non si accoglie, perché mi pare che il risultato non sarebbe quello che viene qui proposto dal collega Bertolotti, in quanto nell'articolo 3 è già prevista la possibilità che siano, oltre all'imprenditore agricolo, anche i familiari, di cui all'articolo 130 (?), ma nell'emendamento Bertolotti viene meno un punto che per noi è invece qualificante ed importantissimo, anche a seguito della riunione tenuta in tarda mattinata dalla Commissione, relativa ad un nodo che è stato sciolto dalla Commissione in relazione alla superficie delle aziende autorizzate a fare agriturismo; cioè, qui viene precisato che le aziende che effettuano agriturismo - sia i titolari che i familiari - siano iscritte regolarmente ai ruoli previdenziali ai sensi della legge 2 agosto 1990 numero 233, che non vedo invece nell'emendamento del collega Bertolotti. Quindi, questo elemento che chi è titolare di autorizzazioni agrituristiche sia un imprenditore agricolo iscritto all'albo previdenziale è un elemento per la Commissione - per tutta la Commissione, in questo caso abbiamo deciso unanimemente - importantissimo e qualificante, perché è il discrimine per poter esercitare l'attività agrituristica, tant'è che la Commissione proporrà, quando arriveremo all'articolo 5, di sopprimere il comma che individua la dimensione dell'azienda, perché per essere iscritto nell'albo degli imprenditori agricoli dal punto di vista previdenziale uno deve essere titolare di azienda e deve dimostrare attraverso un rapporto ettaro-colture che la sua attività lavorativa viene assorbita da quell'azienda, per cui questo requisito è quello, secondo noi, proprio determinante, qualificante per poter esercitare attività lavorativa come agriturismo.
In questo modo l'emendamento del collega Bertolotti, invece, fa venire meno proprio uno dei requisiti più importanti della legge, quindi non si accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Intervengo solo per fare ulteriormente notare che nello spirito della legge e nei principi della Comunità Europea l'attività di agriturismo è vista come un'integrazione del reddito delle attività agricole. Così come è posto questo articolo escluderebbe a priori coloro che sono pensionati a livello di agricoltura e che continuano, nonostante la pensione, ad esercitare l'attività. Allora si snatura totalmente il principio comunitario e della legge di integrazione del reddito, per cui nel far presente e nell'inventare l'Aula a questa riflessione, perché altrimenti stiamo facendo altro, non stiamo facendo attività agrituristica e non stiamo seguendo principi di carattere economico che ispirano i regolamenti comunitari e la legge italiana, nel richiedere la riflessione all'Aula, chiedo la votazione a scrutinio segreto.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 2 all'articolo 3.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 48
Votanti 48
Maggioranza 25
Favorevoli 16
Contrari 32
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FALCONI - FEDERICI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MILIA - MONTIS - OBINO - ONIDA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Metto in votazione l'articolo 3. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
DEMONTIS, Segretario:
Art. 4
Denominazione delle attività agrituristiche
1. I termini "agriturismo" e "agrituristico" sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'articolo 4.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 38
Votanti 38
Maggioranza 20
Favorevoli 37
Contrari 1
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BERRIA - BERTOLOTTI - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MILIA - MONTIS - OBINO - ONIDA - PETRINI - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Poiché sono presenti 38 consiglieri, manca il numero legale, la votazione è nulla, e aggiorno la seduta alle ore 18.04. Convoco una brevissima Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 04, viene ripresa alle ore 18 e 04 )
Presidenza del Vicepresidente Zucca
PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Riprendiamo puntualmente i lavori.
I lavori erano stati interrotti sulla base della mancanza del numero legale, mancanza verificata dalla richiesta di scrutinio segreto da parte dell'onorevole Bertolotti; in base al comma 11 dell'articolo 96 l'assenza del proponente lo scrutinio segreto implica che la domanda si intende ritirata. Quindi metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CONCAS, Segretaria:
Art. 5
Connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica
1. Il rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, sia idonea a svolgere l'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica si intende garantito quando il valore aggiunto derivante da quest'ultima sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola o il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
3. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 va dimostrata dall'interessato mediante una specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo.
Connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica.
Il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà di coltivazioni, degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi disponibili, al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole.
PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati gli emendamenti numero 38 soppressivo parziale, 49 soppressivo parziale, 61 sostitutivo parziale, 3 aggiuntivo, 14 aggiuntivo, 39 aggiuntivo.
Si dia lettura degli emendamenti.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati a partire dall'emendamento numero 38.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Carloni.
CARLONI (A.N.). Due parole per illustrare questo emendamento e motivare il perché si chiede la soppressione di questo inciso, perché il requisito della principalità della coltivazione e dell'allevamento è legato ad entrambi i requisiti, e si è chiesta la soppressione proprio perché si rimane nel vago, ed affermare in che cosa consiste il valore aggiunto e che sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola è soltanto una indicazione fuorviante; ne è la riprova che anche stamattina, in sede di esame di emendamenti nella quinta Commissione, non si è arrivati ad una determinazione concreta di stabilire in che cosa consista questo requisito. Per cui siamo arrivati alla determinazione di eliminare questa indicazione equivoca e di lasciare, invece delle endiadi, soltanto la seconda, che rappresenta un criterio certo ed oggettivo, quello del tempo - lavoro, collegato, fra l'altro, all'emendamento che si illustrerà in seguito.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Carloni. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 49 ha facoltà di illustrarlo.
FALCONI (Progr. Fed.) L'emendamento numero 49 si intende ritirato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 61 ha facoltà di illlustrarlo.
OBINO (Prog. Fed.). L'emendamento n. 61 è ritirato.
PRESIDENTE. L'emendamento n. 3 è ritirato. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento numero 14.
VASSALLO (R.C.-Progr.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Carloni per illustrare l'emendamento numero 39.
CARLONI (A.N.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu
MARROCU (Prog. Fed.), relatore. L'emendamento n. 38 non viene accolto. Presidente, abbiamo discusso molto in Commissione su questo articolo e su questo comma; siamo arrivati alla definizione che era preferibile mantenere l'articolo così come approvato in Commissione, seppur comprendiamo che forse avrebbe avuto bisogno di un maggior chiarimento.
Per quanto riguarda invece gli emendamenti 14 e 39 si accolgono entrambi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolta di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il 38 non si accoglie; il 14 si accoglie il 39 si accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.
CASU (F.I.). Presidente, intervengo per l'emendamento n. 38; mi pare che questo emendamento abbia una ragion d'essere, perché il problema della determinazione del valore aggiunto diventerà una cosa notevolmente difficile per gli imprenditori agricoli.
Io vorrei chiedere, credo di potermelo permettere, a coloro che hanno steso l'articolo, cosa intendono per valore aggiunto, leggo esattamente: "Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica, si intende garantito quando il valore aggiunto derivante da quest'ultima sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile" mentre la produzione lorda vendibile potrebbe anche essere determinata in base alla fatturazione emessa, i registri IVA, ma il valore aggiunto dell'aspetto da dove lo si rileva? Badate che non è solo un discorso teorico, è pratico! Volete mettere nei pasticci coloro che gestiscono l'agriturismo? Allora fatelo! Ma se non volete metterli nei pasticci io direi che l'emendamento debba essere accolto. Lasciate solo il criterio del tempo impiegato nella produzione, nei due aspetti della gestione dell'agriturismo, ma togliete il problema del valore aggiunto, perché sarà di determinazione estremamente difficile. Poi, tra l'altro, per valore aggiunto cosa intendete? Il valore aggiunto dovrebbe essere dato dalla maggiorazione che il gestore dell'agriturismo esercita sulla merce che ha utilizzato, sulla materia prima che ha utilizzato; ma la materia prima come la valuta? Se lasciate questo nella legge, sinceramente vi dico che farete una cosa non certamente gradita a coloro che gestiscono l'agriturismo, perché li metterete nei pasticci.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale.
FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. A chiarimento, è stato chiesto anche durante la discussione generale, io mi sono riservato di intervenire durante la trattazione degli articoli, e questo articolo merita un chiarimento.
Le ipotesi sono due, cioè il requisito di principalità si ha in due casi che non devono avvenire contemporaneamente, ma può essere un caso o l'altro, basta uno. Se noi accogliessimo questo emendamento, non cambierebbe niente perché resterebbe in piedi il caso del tempo impiegato, cioè minor tempo impiegato per l'attività agrituristica rispetto al tempo impiegato per l'attività principale agricola, quindi approvando questo emendamento resterebbe in piedi questo. Se questo caso non si verifica, si potrebbe invece verificare il caso che uno comunque dimostri che il valore aggiunto, poi spieghiamo cos'è, derivato da attività agrituristica. Il termine valore aggiunto, preso di per se stesso, potrebbe non essere compreso bene, ma letto attentamente, nel contesto dell'articolo si può capire, almeno ne diamo qui un'interpretazione e questa sarà poi l'interpretazione che si dovrà praticare.
Dice: "Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento eccetera rispetto all'attività agrituristica si intende garantito quando il valore aggiunto derivante da quest'ultima, cioè dall'attività agrituristica, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola". Io ho un'azienda, ho una produzione lorda vendibile, la posso calcolare; una volta che l'ho calcolata poi posso calcolare qual è il valore aggiunto dell'attività agrituristica. In che modo? Posso aver utilizzato tutti i prodotti della mia azienda; prodotti della mia azienda: valore 100; incassi - ricavi dall'attività agrituristica: 150; il valore aggiunto è 50, 50 è inferiore a 100, quindi io rientro. Oppure, io posso aver acquistato da aziende collegate, come è previsto, altri prodotti alimentari che ho pagato 100, poi posso avere altri 100 di produzione della mia azienda, e sono 200, incasso 300; il valore aggiunto è 100. Sempre inferiore.
Questo è il significato.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Ferrari. Io ho stentato a capire, però non c'entra nulla.
Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.
CASU (F.I.). Sul valore aggiunto, cioè sulla determinazione del valore da assumere come base, perché se nell'agriturismo si immette nel consumo, poniamo un vitello, il valore come glielo attribuiamo? Per valore aggiunto intendiamo la maggiorazione che assume questo per effetto della preparazione, del servizio che l'agriturismo esercita.
Non posso dire che il valore aggiunto è il tutto, no. Il tutto è la fattura che io emetto per i pasti consumati meno la materia prima che ho utilizzato. Come si valuta la materia prima che ho utilizzato? Questa è la difficoltà, caro Assessore.
FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Indubbiamente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.
CARLONI (A.N.). Presidente, una breve considerazione: dopo quello che è stato detto io sono ancora di più convinto che se abbiamo difficoltà noi, come legislatori e come Commissione che si occupa specificamente di questi problemi, e abbiamo discusso per un'ora e lei stesso, Presidente, laureato brillantemente in lettere, non riesce ad afferrare il valore di quello che stiamo per stabilire in questa legge, io dico che se ci ripensiamo è opportuno che soprassediamo, perché è sufficiente l'altro criterio obiettivo, e chi è specialista più di me in agricoltura stamattina mi ha spiegato che ci sono parametri seri e precisi per determinare qual è il tempo lavoro.
Quindi, di fronte ad un parametro serio, possiamo rinunciare tranquillamente a quella che lo stesso Assessore sta dicendo che è una eventualità, ma lo stesso Assessore non è riuscito a chiarire neppure a noi in che cosa consista questo criterio alternativo. Non l'ha chiarito. Quindi io penso sia opportuno che tutti quanti meditiamo perché non accada quello che ha detto il collega Casu, che stiamo facendo un qualcosa che è di difficile interpretazione per noi e sarà di pessima interpretazione per chi dovrà subire un'ipotesi del genere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la discussione abbia chiarito, non nel senso migliore, il termine di valore aggiunto, perché in un'impresa agricola che resta agricola nonostante l'effettuazione di attività agrituristiche, il valore aggiunto dei due rami di attività è difficilmente distinguibile, perché per individuare il valore aggiunto del famoso vitello che è stato tirato in ballo occorre vedere a quale prezzo passa dall'attività propriamente agricola, quindi chiudendo la fase di valore aggiunto e attività agricola, e a quale prezzo entra nell'attività agrituristica, costituendo la base di calcolo per l'attività agrituristica.
Per cui, se teoricamente il concetto è valido, in pratica mi sembra che sia un concetto che diventa assolutamente opinabile per qualunque controllo, perché chiaramente si tratta di un valore convenzionale delle merci prodotte dall'agricoltura ed utilizzate nell'attività agrituristica che non esiste da nessuna parte perché non esistono, credo, neppure mercuriali che siano in grado di definire giorno per giorno il valore di queste merci, per cui credo che il criterio possa essere fonte di abusi in un senso e nell'altro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Volevo chiedere se si può votare il primo e il terzo comma con gli emendamenti e sospendere il comma 2 per consentire magari di tornarci anche alla fine di questa serata, perché effettivamente in Commissione questo è stato un aspetto discusso. Quindi la mia proposta sarebbe di sospendere il secondo comma per consentirci di rivederci come Commissione alla fine di questa serata e trovare una formulazione che consenta di superare i dubbi interpretativi su quelle che sono le volontà reali della Commissione, votare il primo e il terzo comma con gli emendamenti aggiuntivi e poi andare avanti.
PRESIDENTE. Direi che, a fil di logica, è meglio sospendere interamente l'articolo, perché votare un comma e lasciare in sospeso diventa complicato. Sospendiamo l'articolo ed andiamo avanti.
Si dia lettura dell'articolo 6.
CONCAS, Segretaria:
Art. 6
Limiti per l'esercizio dell'agriturismo
1. La superficie minima dell'azienda agricola per poter esercitare l'attività agrituristica è di 5 ettari.
2. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.
3. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori.
4. In proporzione alle dimensioni dell'azienda agricola e in aggiunta agli ospiti di cui ai commi 2 e 3, possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti in numero di 2 coperti giornalieri, rapportati su base mensile, per ogni ettaro di superficie aziendale e comunque in numero non superiore a 60 coperti per pasto.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 40, 50, 60, 4, 5, 15, 54, 33, 51, 32, 31, 6, 16 e 17.
Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (Progr. Fed.) (relatore). Volevo informare che la Commissione su questo punto, essendo quello che ha maggiormente impegnato la discussione, in particolare il primo comma dell'articolo 6, quello che prevede la dimensione aziendale per stabilire chi può esercitare attività agrituristica, la Commissione proporrà successivamente ovviamente al dibattito di votare per parti, perché non ha presentato un emendamento soppressivo, e proponendo che venga bocciato questo comma e venga soppresso il primo comma dell'articolo 6. Questo perché avendo votato l'articolo 3, che prevede comunque l'iscrizione per il titolare dell'azienda agrituristica nei ruoli previdenziali dei lavoratori agricoli, e per essere iscritto nei ruoli previdenziali il lavoratore interessato deve dimostrare di avere il requisito di avere una azienda e di avere in rapporto a quella azienda una certa capacità lavorativa data dal rapporto ettaro - colture, cioè ad un tipo di un ettaro di terreno con una certa coltura corrisponde un certo numero di giornate. Questo anche per accogliere alcune osservazioni che sono avvenute nel dibattito generale stamane, dove si diceva: tre ettari a pascolo non valgono tre ettari ad orto nel Campidano.
Per cui, invece, l'articolo 3 che abbiamo approvato prevedendo l'obbligo dell'iscrizione nell'albo previdenziale, di fatto individua che il titolare di un'azienda agricola può essere titolare anche di una azienda agrituristica, quindi noi proporremo successivamente alla discussione generale di votare per parti, in modo da sopprimere il primo comma dell'articolo 6.
Ritiro intanto l'emendamento numero 54, che è anche a firma del sottoscritto, che riduceva da 5 a 3, e farebbe decadere, votando così se almeno i colleghi non ritirano, gli emendamenti numero 4, 5, 6, 15 e 16, tutti modificativi del primo comma. Quindi la proposta della Commissione è agli estensori degli emendamenti numero 4, 5, 6, 15 e 16 di ritirare gli emendamenti, così come fa la Commissione, perché di fatto l'emendamento numero 54 era della Commissione, che ritira l'emendamento numero 54.
Infine, la Commissione anche sul comma 4 ha presentato delle modifiche e proporrà una votazione per parti del comma 4 che porterà a far decadere anche l'emendamento numero 17, per cui anche l'estensore dell'emendamento numero 17 viene invitato a ritirarlo.
Ho voluto informare prima, in modo da evitare una discussione magari poi, invece, questi emendamenti possono essere ritirati. Ripeto, l'emendamento numero 54 che ritiro, a nome dei firmatari, il 4, 5, 6, 15 e 16.
PRESIDENTE. Se non ho capito male, l'onorevole Marrocu chiede ai presentatori degli emendamenti che ha elencato di ritirarli per poter discutere dello stesso tema previsto negli emendamenti di cui si chiede il ritiro, con la soppressione dell'emendamento numero 54, quindi chiede il parere ai presentatori ai quali do là parola. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lorenzoni.
LORENZONI (Popolari). Intervengo per annunciare il ritiro degli emendamenti numero 32 e 33.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (R.C. - Progr. Fed.). Preso atto che in Commissione si è arrivati ad un accordo e ad una soluzione che mi sembra molto ragionevole, preannuncio il ritiro degli emendamenti numero 15, 16 e 17.
PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 15, 16 e 17 si intendono ritirati. Onorevole Bertolotti può esprimere il suo parere riguardo la richiesta che interessa anche gli emendamenti da lei presentati?
BERTOLOTTI (F.I.). Gli emendamenti numero 4, 5 e 6 sono ritirati.
PRESIDENTE. L'onorevole Bertolotti ritira gli emendamenti numero 4, 5 e 6. Direi che non essendo materialmente nemmeno possibile illustrare gli emendamenti come previsto, chiudo i lavori di questo pomeriggio...non si fa in tempo, a meno che non si illustri l'emendamento numero 60. Rimangono da illustrare gli emendamenti numero 60, 40, 50, 51 e 31. Siccome era previsto di chiudere i lavori alle ore 18 e 50, essendo le 18 e 40, se siamo in grado di illustrarli in dieci minuti bene, altrimenti chiudiamo i lavori a questo punto, questo vuole la logica. Chi è che intende illustrarlo, ma nel volgere di dieci minuti, c'è un impegno preso con un gruppo politico che ha fatto richiesta e bisogna mantenerlo.
Ha domandato di parlare il consigliere Obino. Ne ha facoltà.
OBINO (Progr. Fed.). L'emendamento numero 60 si intende ritirato.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 60 si intende ritirato. Allora rimangono da illustrare gli emendamenti numero 40, 50, 51 e 31. Se siamo in grado di illustrarli in nove minuti bene, altrimenti rinviamo.
Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Una piccola precisazione, prima erroneamente ho ritirato tutti e tre gli emendamenti, il 4 o il 5 li considero ritirati in questo momento, il 6 mi riservo eventualmente di ritirarlo nel momento in cui si dovesse verificare la cassazione del primo comma dell'articolo.
PRESIDENTE. Mi dicono che si può proseguire ancora per un po'. L'emendamento numero 40 a firma Carloni e Masala può essere illustrato.
Ha facoltà di parlare il consigliere Carloni.
CARLONI (A.N.). Presidente, siccome non mi ha convinto l'illustrazione fatta dal Presidente della nostra Commissione chiedo sul nostro emendamento il voto segreto.
PRESIDENTE. Onorevole Carloni, l'emendamento si dà per illustrato?
CARLONI (A.N.). Sì.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 50 ha facoltà di illustrarlo.
FALCONI (Progr. Fed.). Presidente, io impiegherò pochi minuti per illustrare gli emendamenti numero 50 o 51 che sono volti entrambi ad esemplificare il più possibile questo articolo. Noi stiamo facendo una legge che riguarda la parte di una attività lavorativa marginale di aziende produttive, se continuiamo così non facciamo altro che complicare, oltre che la vita degli operatori, la legislazione vigente. Allora noi abbiamo ricordato questa mattina che in zona agricola si possono costruire, lo prevedono le nostre leggi urbanistiche, i cosiddetti punti di ristoro; nei punti di ristoro sono consentiti degli alloggi dove il massimo previsto sono 20 posti letti. Se noi prevediamo un meccanismo così contorto e perverso non facciamo altro che complicare le cose a chi ha bisogno di esemplificazione. Allora con l'emendamento numero 51 io ho previsto quello che già è previsto nelle leggi urbanistiche, cioè massimo 20 posti letto per punto di ristoro. E successivamente con l'emendamento numero 50 chiedo la soppressione del comma 3, che prevede un meccanismo contorto di calcolo. Io direi proprio che questo mondo ha bisogno di esemplificazione e ha bisogno di capire quello che deve fare!
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 31 ha facoltà di illustrarlo.
LORENZONI (Popolari). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu , relatore.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento numero 31 si accoglie; l'emendamento numero 40 non si accoglie perché la Commissione l'ha concordato, come ho precedentemente detto, che sul comma 4 voteremo per parti, per cui andremo ad una formulazione che è definita dalla Commissione e annulleremo dal comma 4 quella parte che prevede l'aumento in rapporto all'ettaraggio, per quanto riguarda proprio i posti pasto.
Si accoglie il 31, non si accoglie il 40 per cui è stato chiesto il voto segreto, e non si accolgono il 50 e il 51 perché la Commissione nel 2° e 3° comma non prevede affatto per nessuna attività agrituristica un numero di posti letto superiore a 20. E' il massimo. Solo che la Commissione ha ritenuto opportuno che questo massimo fosse riferito ad aziende di una certa dimensione, e che invece aziende di dimensioni inferiori a 10 ettari avessero una dimensione di 10 posti letto, in modo da differenziare le aziende a seconda delle dimensioni, ma il massimo comunque rimane 20 posti letto.
Comunque, preciso che si tratta di aziende agrituristiche, non di punti ristoro. I punti di ristoro sono turismo rurale che hanno bisogno di autorizzazioni commerciali e tra l'altro noi proporremo di accogliere l'emendamento soppressivo di tutta la parte che riguarda il turismo rurale per fare di questa legge solo una legge di agriturismo. Quindi non pensiamo affatto di istituire i punti ristoro con questa legge. Per cui anche gli emendamenti numero 50 e 51 non vengono accolti da parte della Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.
FERRARI (F.D.S. - Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale. No al 50, no al 40, no al 51 o 57 che sia, sì al 31.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare procediamo alla votazione.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 40.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 63
Votanti 63
Maggioranza 32
Favorevoli 16
Contrari 47
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BERRIA - BERTOLOTTI - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEMONTIS - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LADU - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARRAS - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MONTIS MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 18 e 49.
Versione per la stampa