Seduta n.117 del 20/02/2001
CxvIi SEDUTA
Martedì 20 Febbraio 2001
Presidenza del Presidente SERRENTI
indi
del Vicepresidente SPISSU
indi
del Presidente SERRENTI
La seduta è aperta alle ore 16 e 42.
licandro, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 dicembre 2000, che è approvato.
Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE. Informo i colleghi che l'impianto di amplificazione audio è stato modificato e funzionerà diversamente dal solito. Infatti, al termine del tempo previsto dal Regolamento per gli interventi il microfono dell'oratore verrà disattivato automaticamente. Un minuto prima dello scadere del tempo inizierà a lampeggiare un segnale luminoso sul tabellone elettronico, per cui chi ha la parola dovrà affrettarsi a concludere il suo intervento perché appena il microfono sarà disattivato io darò la parola al successivo consigliere iscritto a parlare.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Cossa e Federici hanno chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 20 febbraio 2001, il primo per motivi familiari, il secondo per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni i congedi si intendono concessi.
Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Onorevole Cogodi, mi perdoni, mi faccia terminare le comunicazioni, poi le darò la parola.
COGODI (R.C.). Io chiedo di parlare sulla sua prima comunicazione.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, le darò la parola al termine degli annunci, la prego di attendere solo trenta secondi.
COGODI (R.C.). Io aspetto anche trenta giorni.
PRESIDENTE. Saranno sufficienti trenta secondi.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
"Convalidazione del D.P.G.R. del 24.11.2000, n. 182, relativo al prelevamento della somma di L. 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del cap. 02052. Missioni personale regionale". (174)
(Pervenuto il 1° febbraio 2001 ed assegnato alla terza Commissione.)
"Convalidazione del D.P.G.R. del 13.12.2000, n. 200, relativo al prelevamento della somma di lire 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del cap. 02052. Missioni componenti Uffici di Gabinetto del Presidente e componenti della Giunta regionale". (175)
(Pervenuto il 1° febbraio 2001 ed assegnato alla terza Commissione.)
"Modificazioni alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, recante: 'Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione'". (177)
(Pervenuto il 14 febbraio 2001 ed assegnato alla prima Commissione.)
"Conferenza Regione - Autonomie locali". (178)
(Pervenuto il 14 febbraio 2001 ed assegnato alla prima Commissione.)
"Norme generali sugli enti regionali". (179)
(Pervenuto il 14 febbraio 2001 ed assegnato alla prima Commissione.)
"Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e sul diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, concernente: 'Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate'". (180)
(Pervenuto il 14 febbraio 2001 ed assegnato alla ottava Commissione.)
"Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001". (181)
(Pervenuto il 16 febbraio 2001 ed assegnato alla terza Commissione.)
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente proposta di legge:
dai consiglieri Tunis Marco - Floris - Corona - La Spisa - Pilo:
"Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico al fine di garantire la tutela dell'igiene ambientale". (176)
(Pervenuta il 7 febbraio 2001 ed assegnata alla quinta Commissione.)
Risposta scritta a interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono state date le seguenti risposte scritte alle seguenti interrogazioni:
"Interrogazione AMADU sull'urgenza di definire il contratto dei dipendenti della Regione e degli enti strumentali e di procedere all'immediata anticipazione di un acconto sugli arretrati". (158)
(Risposta scritta in data 8 febbraio 2001.)
"Interrogazione MASIA sulle carenze e sulla pericolosità della strada statale 131 nel tratto della zona industriale Muros-Cargeghe". (261)
(Risposta scritta in data 8 febbraio 2001.)
"Interrogazione TUNIS Marco Fabrizio sui ritardi in materia di riabilitazione denunciati dalle comunità terapeutiche". (266)
(Risposta scritta in data 8 febbraio 2001.)
"Interrogazione SANNA Giacomo - MANCA sullo smantellamento del Centro Ricerche Enichem di Porto Torres". (273)
(Risposta scritta in data 8 febbraio 2001.)
"Interrogazione PILO - TUNIS Marco Fabrizio - SCARPA - SANNA NIVOLI - BIANCAREDDU - LA SPISA - FOIS sui tempi eccessivamente lunghi di prenotazione delle visite specialistiche nelle strutture pubbliche". (280)
(Risposta scritta in data 8 febbraio 2001.)
"Interrogazione PILO - CAPELLI - TUNIS Marco Fabrizio - LA SPISA sulla nomina del direttore scolastico regionale da parte del ministro De Mauro". (284)
(Risposta scritta in data 8 febbraio 2001.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. licandro, Segretario:
"Interrogazione PIRISI - BALIA - FALCONI - DEMURU - DETTORI Ivana - MANCA, con richiesta di risposta scritta, sulla vertenza dei lavoratori delle aziende "Monpiano" e "Corallo" di Suni". (302)
"Interrogazione FRAU, con richiesta di risposta scritta, sulla pericolosità della strada statale 131 "Carlo Felice". (303)
"Interrogazione LIORI, con richiesta di risposta scritta, sulla notizia della perdita del finanziamento per la realizzazione di un acquedotto nella Costa Verde". (304)
"Interrogazione FRAU, con richiesta di risposta scritta, sulla paventata vaccinazione per combattere la febbre catarrale degli ovini". (305)
"Interrogazione SPISSU, con richiesta di risposta scritta, sulla concessione mineraria in Comune di Muros". (306)
"Interrogazione CASSANO, con richiesta di risposta scritta, sull'interruzione del Ponte Colombo, S.P. 34 Porto Torres-Stintino". (307)
"Interrogazione FRAU, con richiesta di risposta scritta, sulla concessione mineraria "Rocca Ruja" nel Comune di Muros (Sassari)". (308)
"Interrogazione SANNA Giacomo - MANCA, con richiesta di risposta scritta, sulla grave situazione del settore delle carni bovine in Sardegna". (309)
"Interrogazione TUNIS Gianfranco, con richiesta di risposta scritta, sulle risorse stanziate per ripristinare i danni causati dall'alluvione del novembre 1999 e gli enti incaricati dall'esecuzione delle opere di prevenzione". (310)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza. licandro, Segretario:
"Interpellanza MORITTU - DETTORI Ivana - PACIFICO - SANNA Emanuele - LAI - CUGINI - SPISSU sulla mancata operatività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda USL n. 1 di Sassari". (131)
"Interpellanza SANNA Giacomo - MANCA sulla pubblicazione del bando per la richiesta delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 9 del 1998 per gli incentivi al turismo". (132)
"Interpellanza AMADU sull'opportunità di revocare o sospendere la concessione mineraria Rocca Ruja, in agro del Comune di Muros (Sassari) per la coltivazione di caolino". (133)
"Interpellanza SANNA Giacomo sulla drammatica situazione idrogeologica di Castelsardo". (134)
"Interpellanza SANNA NIVOLI - PILO - FOIS - USAI - CORDA sui motivi che hanno portato ad escludere le Cliniche psichiatriche delle Università di Cagliari e Sassari dal novero delle Unità di valutazione per la malattia di Alzheimer" (135)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza:
licandro, Segretario:
"Mozione SANNA Emanuele - MANCA - SELIS - CUGINI - FADDA - DETTORI Bruno - BALIA - COGODI - SANNA Giacomo - BIANCU - CALLEDDA - DEIANA - DEMURU - DETTORI Ivana - DORE - FALCONI - GIAGU - IBBA - LAI - MARROCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SPISSU - VASSALLO sulla sorveglianza sanitaria e sulla prevenzione della BSE (Encefalopatia spongiforme bovina) e sulla salvaguardia della zootecnia e dei consumatori in Sardegna". (37)
Sulla modifica dell'impianto di amplificazione audio
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sui congedi il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). In realtà, io non ho chiesto di intervenire sui congedi, bensì sulla prima delle sue comunicazioni, e quanto ho da dire assume maggiore rilevanza - almeno per me che lo dico, non so quanto per lei che ascolta - proprio in relazione al fatto che ancora una volta è accaduto che in quest'aula non si è visto chi chiedeva la parola.
Siccome non voglio incorrere nel rischio di essere frainteso e non voglio nemmeno che qualcuno possa interpretare questa mia osservazione come un rimprovero ai funzionari del Consiglio, che non portano alcuna colpa se hanno una visuale normale, quella che è tipica dell'occhio umano ed è diversa, per esempio, dalla visuale degli uccelli, che come è noto è più ampia, tanto che consente loro di vedere anche lateralmente.
Essendo i banchi di quest'aula, come in quasi tutte le aule delle assemblee parlamentari, disposti a semicerchio e poiché chi presiede questa assemblea non ha mai ritenuto, non so perché, di disporre un servizio in modo tale per cui il banco...
GRANARA (F.I.). A casa! A casa!
COGODI (R.C.). Ci sono venditori ambulanti? Che cosa sta reclamizzando costui?
PRESIDENTE. Un po' di silenzio, grazie. Chi vuole conversare lo faccia fuori dell'aula.
COGODI (R.C.). Non essendosi mai voluto disporre un apposito servizio in modo che vi siano diversi punti di osservazione dell'aula, ed essendo ricorrente il fatto che per chiedere la parola bisogna vociare o battere sui banchi, quando il Regolamento dice che ci si iscrive a parlare al banco della Presidenza si suppone che sia presso coloro che siedono sul banco.
Avendo ciò detto una volta, dieci volte, cento volte ed essendo noioso innanzitutto per me, prima ancora che per lei, Presidente, e per i colleghi, a fronte della grande e utile innovazione tecnologica che è stata introdotta, ossia la disattivazione automatica dei microfoni al termine del tempo regolamentare previsto per gli interventi, io mi sono permesso di suggerire più volte (da ultimo nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dove sono stato ascoltato sì, ma inutilmente, dalla Presidenza o da chi la rappresenta, dai tecnici e dai funzionari che devono collaborare, e sicuramente lo fanno) una ulteriore ed elementare modifica dell'impianto tecnico che consenta l'iscrizione a parlare automatica, perché parlare in un'assemblea parlamentare non è un divagare, non è un riempitivo. Parlare in un'assemblea parlamentare è sostanza, è vitalità, è confronto delle diverse opinioni, e siccome io sono, notoriamente, ma ritengo anche giustamente critico del modo in cui viene gestita l'Assemblea, sottolineo che spesso si va al banco della presidenza, ci si iscrive a parlare, ma poi ci sono consiglieri che prima erano assenti che nel frattempo arrivano in aula hanno la parola prima degli altri. Non si comprende il perché! Essendo un'innovazione elementare, ripeto, perché io l'ho vista adottata anche nei consigli comunali o nei consigli di amministrazione diciamo di rilevanza inferiore rispetto a quella del Consiglio regionale, non capisco perché in fase di "grande e rivoluzionario" innovamento tecnico, non si sia anche provveduto e non si voglia provvedere ad aggiungere un piccolo congegno in base al quale, con un pulsante, il consigliere sia automaticamente registrato e iscritto a parlare, su un tabellone visibile a tutti, secondo l'ordine di prenotazione, e possa così esercitare il diritto di prendere la parola e di esporre le proprie opinioni in questa assemblea parlamentare, salvo quegli aggiustamenti necessari dovuti per esempio al rispetto del principio dell'alternanza degli interventi di maggioranza e di opposizione, secondo quanto previsto dal Regolamento.
Anche oggi io ho chiesto di parlare su un argomento, ma nessuno se ne è accorto, invece lei, Presidente, mi ha dato la facoltà di parlare su un argomento sul quale non avevo chiesto di intervenire, e questo accade non per sua cattiva volontà, ma perché non si provvede, anche partendo dalle cose minuscole, a organizzare opportunamente l'attività del Consiglio regionale.
Io mi permetto di rappresentare questa questione ancora una volta, spero sia l'ultima, confidando nel fatto che qualcuno ascolti per capire, non solo per dire che ha sentito, e voglia provvedere all'uopo introducendo nell'aula del Consiglio regionale questa piccola modifica che potrebbe eliminare però non piccole e non insignificanti trasgressioni che spesso accadono e sono fonte di ovvia contestazione da parte di diversi consiglieri regionali.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, ha fatto bene a ricordare che la sua richiesta è pervenuta in sede di Conferenza dei Capigruppo e le posso assicurare che non è rimasta inascoltata. Il Presidente ha già dato disposizioni perché sia installato un sistema elettronico per le iscrizioni a parlare. I tecnici hanno effettuato un sopralluogo e hanno rilevato che il programma attualmente installato nei computer è in grado di memorizzare solo quattro richieste di iscrizione a parlare, occorre portarle almeno a venti. Spero che nei prossimi giorni possiamo avere anche un sistema elettronico per le iscrizioni a parlare.
COGODI (R.C.). Visibili sul tabellone!
PRESIDENTE. Quindi, per tranquillizzarla, le assicuro che la sua richiesta non è rimasta inascoltata.
Richiesta di procedura abbreviata
PRESIDENTE. Il Presidente della Giunta regionale, con nota del 6 febbraio ultimo scorso, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, che sia adottata la procedura abbreviata per l'esame del disegno di legge numero 97, concernente "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna", l'ARPAS.
Poiché nessuno domanda di parlare su questa richiesta, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
Svolgimento di interpellanza
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza numero 102/A, a firma Manca e Sanna Giacomo. Poiché l'Assessore dell'agricoltura, competente per materia, è assente per motivi di salute, nonostante sia presente l'Assessore della sanità che potrebbe dare qualche parziale risposta, è preferibile rinviare lo svolgimento di questa interpellanza ai prossimi giorni, confidando in una pronta guarigione dell'Assessore dell'agricoltura.
L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza numero 118/A. Se ne dia lettura.
LICANDRO, Segretario:
Interpellanza Dore - Dettori Bruno - Biancu - Deiana sullo sperpero di risorse pubbliche connesso alla gara d'appalto per il noleggio delle auto di rappresentanza per Roma e dintorni.
I sottoscritti,
PREMESSO CHE:
- come risulta da una recente interrogazione presentata dai Consiglieri Giacomo Sanna e Pasqualino Manca, l'Assessorato regionale degli enti locali avrebbe recentemente bandito una gara d'appalto a licitazione privata per il servizio di noleggio con autista delle auto di rappresentanza per la città di Roma ed il servizio da e per l'aeroporto di Fiumicino;
- la base d'asta relativa al noleggio di 7 autovetture con autista ammonterebbe, per il periodo di quattro anni, a lire 5 miliardi e 800 milioni;
- la quota annuale sarebbe quindi di lire 1 miliardo e 450 milioni;
- dividendo l'importo annuale per i 365 giorni di calendario, la quota giornaliera ammonterebbe a lire 3.972.600, mentre se si tenesse conto delle sole giornate lavorative (gg. 250) la quota giornaliera sarebbe pari a lire 5.800.000;
- come evidenziato in un articolo recentemente apparso su un quotidiano locale, il predetto onere, oltre ad essere oggettivamente pesantissimo per le casse regionali, deve ritenersi altresì del tutto ingiustificato ed antieconomico in quanto di gran lunga superiore a quello di lire 3 miliardi e cinquecento milioni che deriverebbe dall'acquisto di 7 autovetture (il cui costo massimo ammonterebbe a lire. 700 milioni, senza contare la possibilità di ricorrere al più economico sistema del "leasing") e dall'assunzione di altrettanti autisti (il cui onere non sarebbe superiore, per il periodo di 4 anni, a lire 2 miliardi e ottocento milioni), la qualcosa, fra l'altro, determinerebbe la creazione di altrettanti posti di lavoro per giovani sardi;
- se la notizia rispondesse al vero si prospetterebbe un grave e ingiustificato sperpero delle finanze regionali;
TUTTO CIÒ PREMESSO
chiedono di interpellare il Presidente della Giunta e l'Assessore degli enti locali finanze e urbanistica per sapere:
1) se la notizia di cui in premessa risponde al vero;
2) in caso affermativo, se la cifra di lire 5.800.000.000 indicata quale base d'asta è esatta;
3) in caso affermativo, come mai si è ritenuto di seguire la strada predetta e sulla base di quali criteri si è pervenuto a determinare la cifra posta quale base d'asta;
4) sempre in caso affermativo se, onde evitare un gravissimo sperpero delle finanze regionali, non si ritenga di annullare la gara in questione e di risolvere il problema ricorrendo ad un sistema più economico, quale ad esempio, il noleggio, di volta in volta, delle autovetture necessarie per lo svolgimento del servizio. (118/A)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'interpellanza ha facoltà di illustrarla. Ricordo che il tempo concesso dal Regolamento per l'illustrazione e la replica non può superare complessivamente i cinque minuti, trascorsi i quali il microfono verrà automaticamente disattivato. Il tempo utilizzato per una mia eventuale interruzione non sarà conteggiato.
DORE (I DEMOCRATICI). Questa interpellanza si riallaccia a una recente interrogazione presentata dai consiglieri Giacomo Sanna e Pasqualino Manca, che faceva riferimento soprattutto alla discriminazione che viene attuata nei confronti delle ditte aventi sede in Sardegna. Pur condividendo queste osservazioni, gli altri colleghi presentatori dell'interpellanza ed io abbiamo voluto mettere l'accento sul fatto che l'iniziativa dell'Assessorato regionale degli enti locali, se le informazioni in nostro possesso rispondono al vero, appare ingiustificata e soprattutto recante un grande dispendio di risorse pubbliche.
In sostanza, sembrerebbe che sia stata bandita una gara d'appalto a licitazione privata per il servizio di noleggio con autista delle auto di rappresentanza per la città di Roma e il servizio da e per l'aeroporto di Fiumicino, e che la base d'asta relativa al noleggio di sette autovetture, con autista, ammonterebbe, per il periodo di quattro anni, a 5 miliardi e 800 milioni, per cui la quota annuale sarebbe di 1 miliardo e 450 milioni e la quota giornaliera di 3.972.600, considerando anche i giorni festivi, mentre tenendo conto solo delle giornate lavorative sarebbe addirittura di quasi 6 milioni di lire. Il che porta all'ulteriore deduzione che questo onere sarebbe di gran lunga superiore a quello che deriverebbe dall'acquisto di sette autovetture nuove, del valore di circa cento milioni l'una, e addirittura dall'assunzione di altrettanti autisti.
Ciò premesso si chiede di sapere se la notizia risponde al vero e, soprattutto, se rispondono al vero le cifre suindicate, in particolare per quanto riguarda l'onere complessivo di 5 miliardi e 800 milioni per il periodo di quattro anni. In caso affermativo, si chiede come mai si sia ritenuto di seguire questa strada e con quali criteri si sia pervenuto a determinare la cifra posta a base d'asta.
Infine, sempre in caso affermativo, tenuto conto del gravissimo sperpero di risorse finanziarie regionali che ne deriverebbe, si chiede se non si ritenga di annullare la gara in questione e di risolvere il problema ricorrendo a un sistema più economico, quale ad esempio il noleggio, volta per volta, delle autovetture necessarie per lo svolgimento del servizio, o procedure analoghe, ma certamente meno dispendiose.
PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.
MILIA (F.I.-Sardegna), Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. Signor Presidente, rispondo volentieri all'interpellanza dei consiglieri Dore e Dettori e cercherò di essere sintetico, in quanto il tempo concesso per la risposta è piuttosto stretto.
Innanzitutto occorre premettere che il servizio di noleggio delle autovetture di rappresentanza viene utilizzato da circa 49 anni dalla Regione Sardegna e dalla città di Roma. La gara d'appalto in oggetto trae origine da un analogo appalto, precisamente un appalto concorso espletato negli ultimi mesi del 1993 e formalizzato con contratto, in data 1° giugno 1994. La durata era di tre anni, rinnovabili agli stessi patti, prezzi e condizioni. Alla scadenza naturale (giugno 1997), la Giunta ha proceduto al rinnovo per ulteriori tre anni, con scadenza del contratto al giugno 2000.
Sebbene fosse prevista per contratto la facoltà di procedere a un ulteriore rinnovo per altri tre anni, si è preferito bandire, in ossequio ai canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, che sconsigliano di procedere a rinnovi contrattuali a oltranza, a una nuova gara d'appalto, che ovviamente è stata costruita sulla falsa riga della precedente, tenendo conto delle risultanze economiche del contratto originario. Pertanto la nuova gara d'appalto, oggetto di interpellanza, è perfettamente identica per contenuto e servizi a quella di cui al contratto scaduto, salvo che per il prezzo, che invece risulta essere inferiore a quello da ultimo praticato.
La cifra posta a base di gara, infatti, corrisponde a lire 5 miliardi e 800 milioni, riferita al costo complessivo per quattro anni, pertanto la base d'asta annuale risulta essere di un miliardo e 450 milioni, già comunque inferiore al prezzo contrattuale previsto dal contratto scaduto, che era di 1 miliardo 485 milioni e 635 mila lire. Occorre, poi, sottrarre al prezzo fissato a base di gara il ribasso percentuale che le ditte partecipanti avrebbero offerto in sede di gara. Già questi elementi risultano sufficienti per comprendere che, rispetto al passato, se fosse stata esperita la gara, si sarebbe comunque ottenuta una discreta economia.
Come si evince dal monitoraggio effettuato dagli uffici, l'utilizzo medio giornaliero delle auto di rappresentanza si attesta sulle cinque macchine, con punte di sei unità, corrispondenti a quelle richieste in sede di bando; nell'interpellanza si fa invece riferimento a sette autovetture. Sempre dal monitoraggio si evidenzia una netta predominanza dell'utilizzo delle macchine da parte dei componenti della Giunta, e relativi uffici di gabinetto e dei direttori generali. Nell'interpellanza si fa riferimento anche alle giornate lavorative, mentre è dimostrato che l'utilizzo delle macchine è costante per tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Il Consiglio regionale, per questo servizio, si rivolge alla stessa società, la Traietti.
Debbo dire, onorevole Dore, che la gara è stata sospesa dal sottoscritto per un passaggio in Giunta, per decidere cioè modalità diverse in relazione al numero delle macchine e anche agli eventuali utilizzatori delle stesse.
Con riferimento all'interrogazione presentata dagli onorevoli Giacomo Sanna e Manca, avente lo stesso oggetto, debbo dire, in ordine al tipo di gara, che in data 28 giugno 2000 è stato inviato il bando di gara a licitazione privata per l'affidamento del servizio di noleggio di autovetture di rappresentanza per il tratto Fiumicino-Roma e per Roma città. Com'è noto, il servizio è posto a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori. Il Servizio provveditorato, nella stesura del bando, ha richiamato alcuni requisiti soggettivi necessari per l'esercizio di tale servizio; il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel rispetto delle norme procedurali contenute nel decreto legislativo 157/95. In ordine al quesito relativo al possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Comune di Roma, occorre fare una premessa: il rispetto delle norme comunitarie in materia di libertà di circolazione di persone e cose va integrato con la disciplina specifica degli Stati membri, che regolano in via amministrativa l'esercizio di alcune attività. L'attività specifica oggetto del presente bando è disciplinata dalla legge 1501/92 numero 21, legge quadro per il trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea, da cui discendono le considerazioni in relazione all'esclusione o meno delle ditte che potevano partecipare che, in ogni caso, avrebbero avuto pari dignità qualora il Comune di Roma avesse rilasciato le licenze.
Analisi dei costi, perché questo è oggetto dell'interpellanza: il costo giornaliero per ciascuna autovettura si attesta intorno alle 700 mila lire; in tale importo devono essere considerati il costo per l'acquisto iniziale di un'autovettura uguale a quella utilizzata in Sardegna, i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria (a titolo esemplificativo si ricorda che nel 1999 per l'autoparco regionale sono stati spesi 400 milioni di lire), i costi per carburante, assicurazioni e bollo, i costi relativi al deposito rimessa e infine, come voce fondamentale, il costo del personale. Si deve evidenziare che poiché il servizio viene richiesto 24 ore su 24, per ogni autovettura occorre avere a disposizione tre autisti, ciascuno per otto ore di servizio al giorno.
PRESIDENTE. Grazie, Assessore, il tempo a sua disposizione è terminato. Onorevole Dore, poiché lei ha impiegato due minuti e mezzo dei cinque complessivamente concessi per l'illustrazione e la replica, le restano altri due minuti e mezzo per replicare.
DORE (I DEMOCRATICI). La replica è presto fatta. Nonostante le dettagliate risposte dell'Assessore, che comunque ringrazio per l'impegno, devo dire che non posso essere soddisfatto e credo che con me non possa essere soddisfatta l'opinione pubblica.
Al di là di tutte le spiegazioni, rimane il fatto abbastanza inspiegabile di un onere che si potrebbe addirittura definire pazzesco e che comunque comporta uno spreco ingiustificato di risorse finanziarie, sebbene si ritenga possa essere giustificato da questo frenetico via vai di cui si è parlato che, a quanto pare, interessa anche i sabati e le domeniche. Forse ci sarebbe da chiedersi a che cosa serva questo frenetico via vai di chi, in qualche modo, rappresenta questa istituzione.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge numero 49/A. Ricordo che la discussione generale era stata avviata nella precedente seduta.
Ha facoltà di parlare il consigliere Scarpa, relatore.
SCARPA (Gruppo Misto), relatore. Presidente, ho già svolto la relazione nella scorsa seduta.
PRESIDENTE. Lo so, vuole aggiungere qualcosa?
SCARPA (Gruppo Misto), relatore. No, la relazione era completata.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Voglio ricordare che sono stato io stesso, in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, quando si è deciso l'ordine del giorno di questa tornata consiliare, a rammentare che vi era, come si suol dire, "a pancia aperta" questa proposta di legge, di cui si è voluta avviare la discussione generale ben sapendo che vi erano e vi sono ragioni più che fondate perché tra le forze politiche si attivi un confronto di merito, che consenta un diverso equilibrio complessivo di questa disposizione legislativa.
Era stata dichiarata la disponibilità in tal senso da parte di tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, e forse si è peccato un po' di ottimismo quando, nel sospendere la discussione, qualche settimana fa, si era ipotizzato di attivare nel frattempo questa interlocuzione.
Ricordo che le tesi che si sostenevano in aula erano due: alcuni di noi proponevano di agevolare questo percorso rinviando la proposta di legge in Commissione, perché in quella sede il confronto avrebbe potuto essere più stringente e ogni Gruppo avrebbe potuto far pervenire alla Commissione le sue osservazioni e le sue proposte modificative; altri ritenevano, invece, di proseguire in Consiglio la discussione di questa proposta di legge, dopo che si fosse attivato quel tavolo di confronto, che però non è stato attivato, immagino per i molteplici e stringenti impegni che in questa fase della politica addirittura assediano l'attenzione di gran parte dei consiglieri regionali: scadenze elettorali, candidature e tutte queste cose degnissime della politica, che però non dovrebbero distrarre più di tanto dall'assolvimento degli impegni istituzionali principali. Tuttavia così è e così è accaduto, cioè non si è neppure avviato quel tavolo di confronto, ragion per cui mi è parso di capire che i colleghi delle diverse parti politiche non abbiano difficoltà a percorrere la strada che si era ipotizzata, cioè attivare, a latere dei lavori del Consiglio, questo confronto perché poi l'esame della proposta di legge si possa svolgere con maggiore serenità. La qualcosa non vuol dire che la legge debba essere concordata necessariamente nella sua interezza. Vi sono punti di convergenza larga che già si conoscono; vi possono essere punti di divergenza, perciò sulle cose su cui si concorda si andrà avanti tranquilli, su quelle su cui non si concorda si andrà avanti ugualmente tranquilli e si definirà col voto la diversità di posizioni. E' comunque più utile consentire questa interlocuzione, perché in ogni caso non perverremmo prima all'esame della legge, ed essendo molti gli emendamenti da depositare correremmo invece il rischio, in questo momento delicato in cui tutti i Gruppi sono peraltro impegnati nell'esame dei documenti contabili, di cui debbono redigere le relazioni, sia di maggioranza che di minoranza, di rimanere impegnati in Aula in questo tempo intermedio, che invece è più che mai prezioso per l'esame dei documenti contabili.
Per cui propongo di tenere l'argomento iscritto all'ordine del giorno, perché venga esaminato ovviamente nella corrente tornata, qualora anche nel corso dell'esame della finanziaria e del bilancio vi fossero le condizioni per procedere in tal senso.
In sostanza propongo il rinvio della discussione di questa proposta di legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.
SCARPA (Gruppo Misto), relatore. Signor Presidente, confermo la ricostruzione fatta dall'onorevole Cogodi. Effettivamente questo confronto non è avvenuto dopo la sospensione dei lavori, e ritengo che la proposta avanzata consenta un migliore svolgimento dei lavori.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, ed essendosi il Presidente della seconda Commissione pronunciato a favore, la proposta dell'onorevole Cogodi è accolta, pertanto la discussione della proposta di legge numero 49/A è rinviata al termine della tornata, in attesa che si raggiunga un accordo politico tra i Gruppi.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Regolamento numero 1/A. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Fois, relatore.
FOIS (P.P.S.), relatore. La quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 7 febbraio 2001, il Regolamento numero 1/A, recante disposizioni in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale.
La Commissione, dopo aver sentito i rappresentanti del mondo imprenditoriale isolano nel settore delle costruzioni e aver valutato con attenzione le considerazioni prospettate, ha pienamente condiviso le preoccupazioni che gli operatori del settore nutrono sulla competitività e qualificazione delle imprese sarde. In particolare la Commissione ha attentamente valutato l'opportunità di evitare che l'entrata in vigore del nuovo regolamento nazionale in materia di qualificazione delle imprese, il D.P.R. 25 gennaio 2000, numero 34, determini una grave e insostenibile situazione per il fragile tessuto imprenditoriale della Sardegna, ancora debole per accogliere la privatizzazione del sistema di qualificazione. In tale situazione la Commissione, valutata positivamente l'iniziativa della Giunta regionale di dare seguito a una disposizione legislativa che impegnava la Regione a riformare la normativa di qualificazione delle imprese, ha concordato sull'opportunità di approvare il regolamento numero 1, peraltro pienamente condiviso dal mondo imprenditoriale.
Sotto l'aspetto contenutistico il regolamento mutua l'impostazione e il contenuto del D.P.R. numero 34, ma lo adatta alle esigenze particolari dell'impresa isolana. La novità più rilevante consiste nell'aver sostituito gli organismi privati di attestazione, più noti come SOA, con un organismo pubblico che certifica la qualificazione delle imprese sulla base della capacità economica, finanziaria, tecnica, organizzativa e sull'organico medio annuo. Sono inoltre modificate le categorie delle opere generali e specializzate e sono aggiornate le classifiche sulla base di nuovi importi. Inoltre viene introdotta la revisione triennale delle imprese e disciplinata puntualmente la figura centrale del direttore tecnico delle imprese.
Con l'approvazione del regolamento numero 1 si abbandona l'impostazione statica dell'attuale Albo regionale degli appaltatori, sostituendola con una nuova disciplina che presta attenzione e valuta la dinamicità delle imprese sarde, pur mantenendo un sistema di qualificazione fondato sulla pubblica amministrazione e non su strutture private. Occorre rimarcare come le disposizioni regolamentari in questione non possono, ovviamente, impedire che alla realizzazione di lavori finanziati dalla Regione possano partecipare anche imprese nazionali che abbiano conseguito la qualificazione attraverso le SOA.
La Commissione, impegnatasi a fondo al fine di pervenire a un rapido esame e approvazione del regolamento numero 1, auspica che l'Assemblea consiliare proceda con la massima sollecitudine alla discussione e approvazione del testo proposto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, colleghi consiglieri, la Commissione lavori pubblici del Consiglio regionale, da me presieduta, ha approvato all'unanimità il regolamento che disciplina la qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale.
Finora la materia era disciplinata dalla legge regionale numero 13 del 1984, relativa all'Albo regionale degli appaltatori. Il regolamento oggi all'esame dell'Aula abbandona l'impostazione statica dell'attuale Albo, sostituendola con una nuova disciplina che valuta la dinamicità delle imprese sarde, pur mantenendo un sistema di qualificazione fondato sulla pubblica amministrazione e non su strutture private.
La novità più rilevante di questo regolamento consiste infatti nell'aver sostituito gli organismi privati di attestazione, le cosiddette SOA, previste dal D.P.R. numero 34 del 2000, con un organismo pubblico, costituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che certifica la qualificazione delle imprese sulla base della capacità economica, finanziaria, tecnica, organizzativa e sull'organico medio annuo. Questo è un concetto che ha già ampiamente illustrato il relatore.
Questa soluzione consente alle imprese sarde di avere minori oneri di qualificazione rispetto al passato. Il regolamento, approvato per ora in Commissione, modifica inoltre le categorie di opere generali e specializzate e aggiorna le classifiche sulla base di nuovi importi. Con questo nuovo sistema viene anche introdotta la revisione triennale delle imprese e disciplinata la figura centrale del direttore tecnico - ribadisco questo concetto già espresso dal collega Pietrino Fois -, una decisione questa che razionalizzerà probabilmente le attribuzioni dei compiti e la responsabilità del buon esito del progetto.
La Commissione ha approvato il regolamento previsto dalla legge numero 29 del 1993, dopo aver sentito i rappresentanti del mondo imprenditoriale sardo nel settore delle costruzioni e dopo aver valutato le esigenze e le preoccupazioni che gli operatori del settore nutrono sulla competitività e sulla qualificazione delle imprese sarde. Noi abbiamo consultato questi operatori e abbiamo ricevuto forti stimoli perché l'argomento venisse portato rapidamente all'attenzione dell'Aula. Da queste consultazioni gli organismi regionali hanno tratto, in linea di massima, assensi al loro progetto, che in seguito si è andato plasmando e modificando sulla base delle esigenze espresse dagli operatori. Individuati, dunque, i punti focali, i commissari hanno esitato la legge contando sull'assenso delle categorie interessate.
L'entrata in vigore del nuovo regolamento nazionale in materia di qualificazione delle imprese poteva determinare una grave e insostenibile situazione per le imprese sarde troppo deboli per affrontare la privatizzazione. Naturalmente le disposizioni del regolamento, che sono state già approvate in Commissione e che ora attendono il voto dell'Aula, non possono impedire che alla realizzazione di lavori finanziati dalla Regione possano partecipare anche le imprese nazionali che abbiano conseguito la qualificazione attraverso le SOA.
Il sottoscritto, a conclusione del proprio intervento, si augura che l'Aula voglia imitare il voto espresso dalla Commissione, dove si è abbiamo conseguita l'unanimità, quindi auspica una rapida approvazione di questo regolamento.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Giacomo Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Proprio sulle ultime parole del Presidente della Commissione, che ha richiamato l'Aula all'unanimità, io qualche dubbio ce l'avrei. Per questo vorrei proprio contribuire a dare all'Aula qualche elemento di valutazione e a porre qualche punto interrogativo, perché è vero che le associazioni arrivano qui portando la voce unitaria di chi rappresentano, poi, però, si incontrano gli imprenditori e il discorso appare completamente diverso. Quindi tutto ciò che era unanimità, unanimismo diventa un elemento, a parer mio, anche di pericolosità, che non può non essere preso in considerazione nella discussione di un tema di così grande importanza.
Quindi, se è vero che la legge numero 109 del '94, cioè la legge quadro in materia di lavori pubblici, recepita dalla Regione Sardegna all'articolo 8, prevede che un apposito regolamento proposto dal Ministero dei lavori pubblici istituisca un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici (come è noto, tale regolamento è stato emanato col D.P.R. numero 34), tra la legge che non comprendeva le Regioni a Statuto speciale e il regolamento che le comprende la differenza non è di poco conto, anzi c'è quasi una contraddizione.
Lo stesso articolo 8 prevede che il sistema di qualificazione sia attuato da organismi privati di attestazione, le famose SOA. La legge finanziaria 2001, all'articolo 65, ribadisce tale normativa, non prevedendo che altri enti possano dar vita ad organismi di attestazione. La normativa vigente, anche secondo il parere di autorevoli ambienti ministeriali, lascia prevedere un iter negativo per il regolamento che il Consiglio oggi sta discutendo.
Del resto è ovvio che il sistema di attestazione regionale, essendo svincolato dall'attività di indirizzo e di vigilanza dell'Autorità presso il Ministero dei lavori pubblici, finirebbe per determinare una situazione di disparità tra le imprese attestate dalle SOA e le imprese attestate dal sistema regionale, di cui oggi stiamo discutendo, e quindi ci sarebbe un perenne contenzioso.
E' ovvio che l'eventuale, ma probabile illegittimità del regolamento regionale metterebbe in seria difficoltà il tessuto delle imprese sarde interessate agli appalti pubblici. In primo luogo perché un eventuale pronunciamento del Consiglio dei ministri, o di eventuali tribunali amministrativi, avverrebbe in tempi non brevissimi, lasciando, nel frattempo, le imprese qualificate e iscritte nel solo Albo regionale in una condizione di incertezza. E se mai ci dovesse essere un pronunciamento di non riconoscimento del sistema regionale, le imprese verrebbero lasciate in uno stato in cui non solo non potrebbero partecipare alle gare nazionali, ma neppure a quelle regionali, e le gare eventualmente vinte nel frattempo potrebbero essere impugnate. Ma, comunque, anche nella ipotesi in cui si riconoscesse valido, ai sensi di legge, il sistema di attestazione regionale, esso non sarebbe esclusivo, nel senso che varrebbe solo per gli appalti regionali, e non anche di altri enti, e comunque non sarebbe riconosciuto dalle altre regioni.
Il risultato sarebbe quello di avere imprese di altre regioni attestate dalle SOA, che potrebbero partecipare alle gare in Sardegna, mentre non sarebbe consentito alle imprese attestate dal sistema regionale di partecipare a gare in altre regioni o ad appalti di altri enti ricadenti in Sardegna. In verità si determinerebbe una situazione per cui le imprese di altre regioni attestate dalla SOA potrebbero partecipare a tutte le gare in Sardegna mentre alle imprese sarde sarebbe preclusa la partecipazione alle gare in altre regioni e alla gran parte degli appalti in Sardegna. Si verrebbe a determinare, quindi, una situazione di evidente svantaggio per le imprese sarde rispetto a quelle del Continente.
Infine, non è chiaro se imprese del Continente, attestate dalle SOA, possano fare associazioni temporanee di imprese o consorzi, o possano dare in subappalto lavori a imprese attestate nel solo sistema regionale sardo, dal momento che, all'interno della stessa organizzazione vi sarebbero imprese valutate con criteri non unitari. Le considerazioni di cui sopra rendono del tutto evidente la necessità di un radicale ripensamento dell'iniziativa in corso di adozione, della quale quest'Aula oggi sta discutendo.
Credo che, alla fine, il tutto non si possa giustificare col fatto che questo regolamento consentirebbe a imprese piuttosto piccole di superare le difficoltà connesse all'attestazione, perché ci sono diversi problemi che comunque si presenterebbero. Uno è quello che dicevo poc'anzi sui fondi regionali, ma leggendo attentamente la finanziaria, ci si potrebbe rendere conto che, ad esempio, tutto ciò che a livello comunitario è arrivato e arriverà in Sardegna non potrebbe essere utilizzato da chi ha questo tipo di attestazione. E mi viene il forte dubbio che le imprese possano partecipare alle gare per le quali gli enti locali abbiano contratto dei mutui, che pertanto meriterebbero una maggiore attenzione ed una certa interpretazione.
Io capisco che le piccole imprese hanno difficoltà a richiedere la qualificazione, perché il costo varia dai dieci ai trenta milioni, ma è pur vero che c'è, a mio parere, una regressione dell'imprenditoria sarda e questo regolamento non migliorerebbe la situazione. Il tutto si sta deteriorando: le imprese sarde che lavorano in subappalto sono sempre più numerose, mentre è sempre più esiguo il numero di quelle che partecipano agli appalti, e anziché di imprese credo si possa parlare più semplicemente di subappaltatori. Ma non si possono relegare le imprese sarde a questo ruolo, e noi non riteniamo che con questo regolamento si possa evitare ciò che a livello nazionale ed europeo, ormai, è un fatto compiuto.
Credo che un intervento come questo da parte della Regione non sia il meglio da portare avanti in questo momento, e che invece sia necessario studiare il problema più attentamente, per individuare gli strumenti idonei ad aiutare le imprese sarde ad attestarsi sullo stesso livello di quelle nazionali e comunitarie, consentendo loro di gareggiare liberamente in Sardegna e nel resto dell'Italia e dell'Europa.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Effettivamente, anche tenendo conto delle osservazioni testé fatte dal collega Giacomo Sanna, questa che viene presentata al Consiglio come una proposta lineare, tranquilla, interamente condivisa o condivisibile, in realtà pone quesiti non di poco conto, a cui occorre dare delle risposte e dei chiarimenti, adottando eventualmente dei correttivi, perché versiamo in materia molto delicata. Siamo in materia di organizzazione dei fatti economici, di appalto di opere pubbliche in una regione, come la nostra, dove passano interessi economici estremamente corposi e rilevanti.
Da lungo tempo si sta facendo avanti questa specie di sottocultura della accelerazione, dello snellimento, per far fronte ai ritardi, alle negligenze, alla vischiosità, talora anche esasperante, di pezzi di burocrazia o di pezzi di organizzazione della società politica, ma anche della società civile. Si è inventata questa parola magica: accelerare, snellire. Però, nell'accelerare bisogna stare attenti a rimanere in carreggiata e a fare le cose per bene.
Questo regolamento presenta, a una sua anche sommaria lettura, alcuni punti dubbi che non possono essere facilmente superati. Faccio degli esempi, così i colleghi che avranno la bontà di partecipare a questo confronto saranno nella condizione di esporre eventuali argomenti contrari e di renderci non solo edotti, ma convinti che le soluzioni proposte siano migliorative del sistema. La filosofia complessiva di questa normativa è una sorta di autoregolazione, un atto di fiducia fondamentalmente verso le imprese che eseguono delle costruzioni dopo essersene aggiudicate l'appalto; un atto di fiducia in base al quale le imprese, nel momento in cui concorrono a un appalto non sono tenute a dare dimostrazione di essere in possesso dei requisiti, ma è sufficiente che presentino la "patente", cioè la qualificazione, per avere la quale è previsto che si faccia domanda a un apposito organismo. E una volta che un soggetto costruttore, quindi un'impresa di costruzioni, ha la patente ben si intende che possa "guidare la macchina", quindi non è tenuto a dimostrare ogni volta di essere in possesso dei requisiti per avere la patente.
Questa è un po' la filosofia di questo regolamento e parrebbe una cosa sensata, a condizione, però, che sia messa in discussione la composizione della Commissione, dell'autorità, chiamiamola così, abilitata a rilasciare le patenti e che sia previsto un meccanismo di controllo per l'ipotesi che, nel frattempo, venga a mancare un requisito. Infatti, se mi dovesse accadere di perdere la vista, pur avendo una patente che non è scaduta non posso guidare la macchina. In teoria, un imprenditore potrebbe anche perdere la vista dopo aver acquisito la patente, cioè la qualificazione, e poiché nessuno lo sa potrebbe continuare a guidare la macchina, perché non è previsto nessun meccanismo di revisione e di controllo.
Non solo: avuti i requisiti per l'iscrizione all'albo dei patentati non è prevista nessuna sanzione per l'ipotesi che successivamente uno dei requisiti venga meno, anche in modo colpevole, e non sia segnalato. Non è previsto nulla.
Ma ciò che è ancora più preoccupante è il modo in cui avvengono gli affidamenti e anche la verifica dei requisiti per ottenere la qualificazione. Una cosa importante l'ha già rilevata detta il collega Giacomo Sanna, e cioè il punto 3 dell'articolo 2 sembra scritto da coloro che vogliono estromettere dall'esecuzione delle opere pubbliche in Sardegna tutte quelle imprese che non siano grandi o grandissime, oppure medie ma si associno per apparire grandi o grandissime. E se un'impresa in questa nostra Regione fosse piccola o anche media e volesse vivere di vita propria e prosperare in autonomia, voi, fior di liberali che non siete altro, che dite che la concorrenza è sacra e bisogna sempre garantirla e che ricchi si diventa competendo e non imbrogliando, voi dovete dimostrare, nel proporre questo regolamento, ed eventualmente quando lo adotterete, che un'impresa piccola, sana, capace di intraprendere, ha diritto di crescere come tutte le altre imprese che sono già cresciute. E allora cosa significa quel punto 3 dell'articolo 2, dove si dice che per gli appalti di importo a base di gara superiore a 40 miliardi, l'impresa che intende partecipare deve dimostrare di aver realizzato, nei cinque anni precedenti, non lavori di importo pari o di poco inferiore, perché nel frattempo quell'impresa sana può essere cresciuta e anche migliorata, ma lavori per un importo tre volte superiore a quello a base di gara. Tre volte superiore! Cioè, se un'impresa non ha realizzato lavori per 120 miliardi, secondo voi non potrebbe mai realizzarne per 40 miliardi in questa Regione? E, poi, 40 miliardi in quanto tempo? Ci sono delle gare per le quali i tempi non vengono mai rispettati. Si dice, per esempio: "C'è un'emergenza, i lavori dell'aeroporto sono urgenti, castighiamo i sardi, i turisti, i continentali e anche i marziani che passano di qui chiudendo l'aeroporto di Cagliari d'estate, perché in tre mesi deve essere pronta la nuova aerostazione". E ci hanno infatti castigato, recintando l'aeroporto per i mesi di luglio, agosto e settembre. Si potrebbe pensare: i nuovi lavori dovevano essere terminati entro tre mesi, quindi il prezzo da pagare era altissimo, ma sarà compensato dall'utilità di avere subito la nuova aerostazione. Ma manco per idea! I lavori sono in corso e vanno avanti tranquillamente. Non erano necessari tre mesi, ma tre anni per fare quei lavori!
Però può essere che vi sia un'emergenza tale per cui un certo lavoro deve essere fatto davvero in poco tempo e quindi l'impresa deve dare certe garanzie di organizzazione, di solidità. Ma qui non c'è limite, si può trattare dell'affidamento di un lavoro che potrebbe protrarsi per anni. Se l'importo è superiore a 40 miliardi, può aggiudicarsi l'appalto solo un'impresa che nei cinque anni precedenti abbia eseguito lavori per 120 miliardi. Ma voi state scherzando!
Quando vi ho definito "liberali che non siete altro", sottintendendo una specie di rimprovero, intendevo dire che voi non siete liberali, siete illiberali! Voi siete protettori dell'impresa data e costituita, siete tutori di quel che esiste! Voi non siete per la libertà d'impresa, cioè di un'impresa che c'è e ha diritto di esistere o di un'impresa che non c'è e ha diritto di nascere e di crescere, o no? E poi Marco Tunis decanta ciò che avete fatto! Non è così, voi state introducendo clausole di castigo, di condanna, di blocco della piccola e media impresa in questa regione, e quindi questo punto va riconsiderato, senza limite di tempo. Chi l'ha detto che una piccola o media impresa non possa eseguire lavori per 40 miliardi, se ha una sana organizzazione, per il solo fatto di non aver realizzato negli anni precedenti lavori per 120 miliardi? In questo modo si crea un meccanismo viziato, in base al quale chi è escluso una prima volta non può più essere rimesso in gioco, è escluso per sempre, perché i lavori li fanno quelle imprese e solo quelle. E' una specie di gara a punti, ma quella la si fa con i buoni di benzina, non con gli appalti pubblici! Questa, per esempio, è una questione estremamente delicata, che va corretta. Bisogna pensarci un attimino, bisogna mettere dei paletti.
Un altro riferimento lo voglio fare alla commissione di cui si parla all'articolo 3, che, nello schema di questo regolamento, è l'organismo che rilascia la patente. Scusate, è mai pensabile che una commissione che rilascia patenti di rilevanza pubblica, perché questa patente abilita all'esecuzione delle opere pubbliche, sia costituita maggioritariamente dagli stessi soggetti ai quali deve essere rilasciata la patente? Sarebbe come se la commissione d'esame fosse formata non dagli insegnanti, ma dagli studenti che sostengono l'esame: è chiaro che si promuoverebbero tutti. Qui c'è una garanzia da dare alle imprese, ma c'è anche una garanzia da dare alla correttezza della vita pubblica. Questo organismo non può essere composto da alcuni funzionari o burocrati, detto in senso buono, di parte pubblica e da ben 11 rappresentanti delle categorie: alcuni designati dall'ANCE, che è l'associazione dei costruttori, alcuni designati dall'Associazione Piccole Imprese, alcuni in rappresentanza delle associazioni dell'artigianato e delle società cooperative. In sostanza, una commissione preposta al rilascio della patente è formata da rappresentanti degli stessi costruttori a cui la patente deve essere rilasciata. E ciò non è possibile, questo rapporto va corretto. Io non dico che non ci debba essere una rappresentanza degli utenti in questa commissione, dico che deve essere minoritaria, deve essere un occhio dell'utenza per controllare che i rappresentanti della parte pubblica, cioè i burocrati, non commettano anomalie, ma non deve avere il potere di autoattribuirsi la patente. Va bene la partecipazione, a condizione però che dai fatti pubblici non sia esclusa la partecipazione pubblica. E qui addirittura la partecipazione pubblica è messa in minoranza nella spendita di danari per la realizzazione di opere pubbliche.
In sede di discussione generale a questo mi limito, ma nel corso dell'articolato alcune altre cose le vorremmo rappresentare. Noi abbiamo predisposto degli emendamenti, però vorremmo migliorarli o concordare degli emendamenti migliorativi con le altre parti politiche.
Faccio un altro cenno: è strano che nella elencazione dei requisiti, trattandosi di appalti e di costruzioni, siano previste un sacco di cose, tutte rilevanti, tutte importanti, ma non ne sia prevista una in particolare: non è previsto, cioè, di essere in regola con i contributi previdenziali assicurativi e di non essere incorsi in sanzioni. No, non è così? Io sostengo che è così, ma non vorrei essere colto in fallo. Non sto criticando quelli che animatamente, non voglio dire animosamente, propongono questa legge. Non vorrei, però, che, avendo detto sette cose giuste, poiché ne dico una un po' imperfetta mi si dicesse: "Stai sbagliando". Io ritengo di non sbagliare neanche su questo punto, poi faremo un esame più particolareggiato, però sarei contento di sbagliarmi. In ogni caso, secondo me non è previsto il requisito dell'accertamento dei versamenti agli enti previdenziali, oppure è detto in modo improprio, troppo generico, tant'è che per le casse edili si specifica, per gli enti previdenziali no. E' meglio elencare gli enti previdenziali e assicurativi e non parlare di una generica contribuzione, perché una cosa sono le tasse e i tributi, una cosa sono gli oneri previdenziali e assicurativi. Precisarlo non è male, in questa materia, lo dico ai colleghi, ma io penso che, in totale buona fede, chi ha adottato una certa scrittura abbia ritenuto esattamente questo. Noi stiamo valutando se la lettera corrisponde allo spirito, perché non credo che in questo Consiglio un solo consigliere possa pensare che non debba essere adottata questa garanzia, o questa cautela, se volete. Si tratta di vedere, ripeto, se la lettera corrisponde allo spirito, perché dire, per esempio, che dev'essere esibito un certificato di mancata infrazione di evasione fiscale grave non esaurisce il problema dell'accertamento della regolarità fiscale.
Stiamo attenti a quello che scriviamo, perché, per esempio, un'impresa che è in totale evasione o elusione fiscale può dichiarare di non aver avuto infrazioni e contestazioni in materia fiscale, ma ciò non vuol dire che sia in regola. Per cui per essere iscritta nel registro o nell'albo delle imprese qualificate il requisito importante non è non aver avuto infrazioni o contestazioni di infrazione, ma essere in regola con la contribuzione, che è cosa diversa, perché la certificazione va rilasciata sulla base di un accertamento concreto, non di una mancata contestazione.
Queste sono alcune osservazioni di carattere generale, rispetto alle quali vorremmo invitare il Consiglio a fare un approfondimento e le parti politiche a concordare alcuni elementi di modifica che salvino l'obiettivo che si vuole raggiungere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.
CALLEDDA (D.S.). Signor Presidente, intervengo brevemente per mettere in risalto una contraddizione che talvolta emerge tra il lavoro in Commissione e il lavoro in Aula.
In Aula spesso provo la sensazione di trovarmi in quelle feste di paese dove si dà un tema sul quale si canta in sardo. E talvolta chi ha esperienza e vive da molti anni in questa istituzione sviluppa il tema anche in modo accattivante per chi non conosce le questioni. Allora io ritengo che qualche volta, siccome le Commissioni sono aperte a tutti, i colleghi che hanno voglia di affrontare e discutere i problemi relativi alla materia di competenza di quella Commissione devono fare uno sforzo per essere presenti e fare proposte apprezzabili sotto il profilo dei contenuti, ma soprattutto del modo in cui verranno applicate.
Io credo che questo regolamento non sia rivoluzionario; è un regolamento, se vogliamo fare una considerazione banale, che riprende tutti i contenuti del cosiddetto regolamento Bargone, cioè del D.P.R. numero 34/2000, che è stato citato poc'anzi, che in qualche misura pone all'attenzione di quest'Aula ciò che si è fatto a livello nazionale e ciò che dobbiamo fare noi in Sardegna. Sarebbe perciò superficiale non partire da alcune considerazioni. La prima: abbiamo considerato le difficoltà che le imprese sarde possono avere per ottenere la qualificazione dalle SOA, e abbiamo scelto di seguire una certa traccia, tentando di salvaguardare le nostre imprese, perché è inutile che si parli di subappalti o di imprese capaci di concorrere ad appalti di un certo livello, perché in Sardegna, e ne abbiamo discusso a lungo in Commissione, le imprese che sono qualificate per partecipare a gare d'appalto per importi superiori a 40 miliardi si possono contare sulle dita di una mano. E' vero, c'è la Comunità Europea, ci sono le SOA nazionali, ma noi, come Regione Autonoma della Sardegna, dobbiamo impedire che le nostre imprese siano escluse dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici in Sardegna. Io credo proprio che questo servizio non possiamo farlo, sapendo anche che comunque il regolamento in sé può rappresentare un limite. Allora, siccome tutte le cose in questa fase possono essere più o meno strumentalizzate, io credo che, essendoci stata una concertazione su questa materia tra la Giunta regionale, la Commissione consiliare, i vari soggetti politici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni sociali, il CNA, la Lega delle Cooperative, l'ANCE, l'ANIEM, eccetera, sia dovere del Consiglio regionale prenderne atto. Inoltre, è del tutto evidente che ci può essere un contributo positivo, magari si può entrare nel merito di qualcosa che la Commissione non è riuscita a esaminare, migliorando ulteriormente il regolamento in esame.
L'altra questione, che a me sembra importante, e di cui si è discusso a lungo in Commissione, è quella relativa al salario differito, che non è la previdenza o l'INPS. Abbiamo parlato di casse edili, di Edilcassa, delle questioni che riguardano gli imprenditori, cioè quelli che versano una parte del salario del lavoratore, per garantire la tredicesima, l'anzianità professionale e quant'altro. E' del tutto evidente che chi non rispetta queste regole viene fatto fuori, o comunque queste regole devono essere rispettate.
Un'altra questione secondo me rilevante rispetto a questo problema è che anche i piccoli appalti, dal miliardo in su, riescono ad aggiudicarseli imprese non sarde.
Presidenza del Vicepresidente Spissu
(Segue CALLEDDA) Anche questo aspetto non è secondario rispetto all'impostazione generale che vogliamo dare, perché è vero c'è la Comunità Europea, c'è il sistema privato di certificazione, però pur essendo qualificate e capaci quando devono concorrere insieme a imprese nazionali o internazionali le nostre imprese sono sempre penalizzate. Allora io credo che il Consiglio regionale abbia il dovere, senza pregiudiziali, di approvare al più presto questo regolamento, il che può essere utile anche in funzione del fatto che c'è una scadenza molto ravvicinata e le imprese sarde rischiano più delle altre. Se non verrà approvato questo Regolamento tutte le imprese sarde saranno costrette a rivolgersi al sistema di qualificazione nazionale, vale a dire alle SOA, che sono organismi privati, e come sappiamo per le nostre imprese ciò significa essere sottoposte a esborsi elevati, oltre che a particolari procedure. Considerata la fragilità delle imprese sarde credo che non faremmo loro un favore sottoponendole a queste procedure e lo dico senza essere tifoso delle imprese perché, lo voglio rimarcare, il tifo io lo faccio soprattutto per chi tenta di creare un minimo di economia, un minimo di garanzie per il lavoro. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.-C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. Con questo regolamento si vuole venire incontro al fragile tessuto economico della Sardegna, in modo particolare alle imprese sarde che stanno trovando difficoltà di inserimento per quanto riguarda gli appalti pubblici. E' un regolamento che si è voluto contemperare alle esigenze della Sardegna, secondo i principi generali del D.P.R. 34/2000 (il cosiddetto regolamento Bargone), e rappresenta un valido strumento di qualificazione delle imprese, che devono possedere l'idoneità tecnica, organizzativa e finanziaria corrispondente alla importanza dei lavori al cui appalto intendono partecipare.
Intanto inizio col dire che non è vero che questa sia una sorta di rifugio dove possono confluire tutte le imprese che magari non hanno i requisiti. Io vi posso assicurare, e basta leggere attentamente il regolamento per rendersene conto, che le imprese devono avere i requisiti specifici previsti dalla legge, perché altrimenti non possono essere iscritte dell'albo. Diciamo che tale strumento di qualificazione, che deriva dall'attuazione della legge regionale numero 13 dell'84, rappresenta una delle manifestazioni salienti dell'autonomia regionale e consente alle imprese di ottenere la qualificazione senza essere esposte e sottoposte a esborsi elevati o a particolari procedimenti, come quelli previsti invece dalle SOA, che sono degli organismi privati di attestazione, a cui l'imprenditore non iscritto all'Albo regionale dovrebbe rivolgersi per avere la qualificazione per gli appalti pubblici. Allora è chiaro che qui si vuole venire incontro alle imprese per evitare che queste siano costrette a rivolgersi alle SOA.
L'onorevole Giacomo Sanna, in particolare, lamentava, nel suo intervento, che le imprese iscritte all'Albo regionale possono operare solo in Sardegna, e questo è vero, purtroppo, però c'è una doppia possibilità: se un'impresa intende lavorare anche fuori della Sardegna, può chiedere anche l'iscrizione alle SOA, quindi questo non impedisce a un'impresa che vuole lavorare fuori di fare la doppia iscrizione. Si intende che l'opportunità di iscrizione nell'Albo regionale viene data soprattutto alle piccole imprese, a quelle che noi sappiamo operano soltanto nel territorio della Sardegna: "In vero l'istituto di qualificazione regionale, che è l'ARA, si può configurare come una sorta di SOA pubblica, non avente scopo di lucro, ma gratuita per tutte le imprese che hanno interesse e come strumento alternativo ad altre procedure di qualificazione per poter partecipare agli appalti di lavori pubblici finanziati con fondi del bilancio regionale, ovvero di esclusivo interesse della Regione quantunque non finanziati dalla Regione stessa". Anche questo deve essere chiarito: di fatto queste imprese possono partecipare ad appalti di lavori finanziati dalla Regione o che, pur non essendo previsti nel bilancio regionale, vengono realizzati in Sardegna. Questa possibilità, naturalmente, sussiste se le imprese dimostrano di avere i requisiti previsti dalla legge.
Dette disposizioni consentono, pertanto, di elevare allo stesso rango statale l'Albo regionale degli appaltatori, istituito con la legge numero 13 dell'84, avendo il pregio, nel contempo, di tutelare le imprese minori che si vogliono affacciare nel settore dei lavori pubblici. Il regolamento in esame chiaramente tenta di agevolare in qualche modo le imprese sarde, pur sapendo che le imprese che hanno grosse ambizioni chiederanno l'iscrizione alle SOA, però oltre il 90 per cento delle imprese che operano nel territorio della Sardegna non hanno questo interesse.
Volevo sottolineare che questo regolamento si riferisce soprattutto alle piccole imprese, tant'è vero che per quanto riguarda le classifiche, sono stati previsti nove livelli di importo, uno in più rispetto al decreto Bargone, quindi partendo dai 300 milioni e non dai 500 come previsto in tale decreto. Questo per dire che si è tentato di adeguare questo regolamento soprattutto alle esigenze della Sardegna.
L'onorevole Cogodi diceva anche che, praticamente, in base al punto 3 dell'articolo 2, sugli appalti superiori ai 40 miliardi, che le imprese devono dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio precedente, lavori per un importo complessivo almeno triplo. Purtroppo questo è già previsto nel regolamento Bargone e noi, per evitare che la legge non passi o comunque che ci siano problemi, ci siamo adeguati ai principi in esso contenuti.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
RANDAZZO, Segretario:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono norme di adeguamento delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici ai principi desumibili dalle disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la migliore qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici secondo i criteri della qualità, della professionalità e della correttezza.
2. Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validità dell'intero procedimento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Morittu. Ne ha facoltà.
MORITTU (D.S.). Signor Presidente, colleghi, mi scuso per essere arrivato in ritardo e per aver potuto ascoltare solo gli ultimi interventi, quelli degli onorevoli Cogodi e Calledda.
Io non intervengo per difendere il lavoro che ha fatto la Commissione, che è stato anche duro e impegnativo, su una materia abbastanza ostica, e ha prodotto, io credo, alcuni frutti. Con questo non voglio dire che condivido tutti gli aspetti di questo regolamento; su qualcuno di questi aspetti dirò poi. Comunque questo lavoro, sollecitato intanto da una necessità di adeguamento della normativa regionale ai principi della legge numero 109/94 e del successivo regolamento di attuazione, il cosiddetto regolamento Bargone, ci ha posto di fronte ad alcuni problemi, tra cui quello di adeguare la qualità, la professionalità e la correttezza delle imprese sarde al regolamento di accesso agli appalti pubblici, materia a dir poco complessa e anche difficile.
In Sardegna ci sono tremila imprese edili attualmente iscritte all'ARA. La maggior parte di esse, forse più dei due terzi, sono iscritte per una cifra d'affari intorno al miliardo o miliardo e mezzo al massimo. Le imprese che attualmente hanno iscrizioni all'ARA superiori ai 5 o 10 miliardi sono davvero pochissime. Questo, chiaramente, dà uno spaccato dello spessore, della qualità della capitalizzazione delle imprese sarde, che appaiono graciline e molte volte soggette ad accettare subappalti esosi da parte delle grosse imprese che provengono dal Continente.
Nel discutere il regolamento presentato dalla Giunta che, ripeto, abbiamo largamente innovato e corretto, perché conteneva aspetti non condivisibili, che in qualche misura tendevano a creare una sorta di recinto con la presunzione di proteggere le imprese sarde, ma in verità non era così, ci siamo dunque trovati di fronte alla necessità di tutelare queste nostre imprese, nella consapevolezza che la tutela non passa attraverso quel recinto, ma attraverso un processo che consenta la loro professionalizzazione e anche capitalizzazione, posto che sono abbondantemente sottocapitalizzate. Il problema era: applichiamo, in Sardegna, il regolamento Bargone così, d'emblée, sic et simpliciter, oppure cerchiamo una strada che in qualche misura ci consenta di alleviare l'onere di qualificazione delle imprese? Perché l'onere di qualificazione delle imprese, secondo il regolamento Bargone, varia dagli 8 ai 20 milioni per impresa ogni tre anni, non una tantum, e anche il regolamento - lo dico in particolare all'onorevole Cogodi - che abbiamo esitato in Commissione non prevede l'iscrizione una tantum, ma una revisione ogni tre anni. Quindi, rispetto all'ARA, questo regolamento si presenta come uno strumento dinamico che verifica puntualmente, ogni tre anni, lo stato dell'impresa, la quale è obbligata ad avere un suo direttore tecnico, che a seconda del tipo di iscrizione alla SOA regionale, sarà un geometra, un ingegnere o comunque una persona qualificata, cosa che attualmente non avviene per le tremila imprese sarde, ma ancor di più è richiesta, oltre alla qualificazione e professionalizzazione, una dotazione di impresa, una dotazione strumentale di impresa, è previsto anche per accedere alla qualificazione un certo volume d'affari conseguito negli ultimi anni. Questo per evitare le cosiddette scatole vuole, che tutti noi conosciamo bene. Chi ha svolto il lavoro di amministratore pubblico sa bene quante incompiute, quanti contenziosi sono frutto di imprese cosiddette scatole vuote, che non hanno maestranze, ma ogni volta che prendono un appalto subappaltano tutto in nero, "in bianco" e così via.
Noi siamo anche convinti che questo regolamento, come lo stesso regolamento Bargone, non ci metterà al riparo da tutto ciò; è quindi necessario affinare meglio gli strumenti e applicare il regolamento in maniera rigorosa.
Allora, come si possono aiutare queste imprese sarde, un po' graciline, un po' sottocapitalizzate, un po' in affanno? Intanto provando a non far pagare loro l'onere della qualificazione così come previsto dal regolamento Bargone, e cioè attraverso un soggetto privato che ovviamente e giustamente chiede un corrispettivo per rilasciare la certificazione. Questa è sostanzialmente la vera novità del regolamento; la parte pubblica assume questo ruolo di certificatore con un onere assai ridotto per l'impresa. Il resto è quasi una mera applicazione del regolamento Bargone, con qualche mitigazione qua e là di alcuni aspetti che sono stati ritenuti troppo forti e vincolanti per la struttura delle imprese isolane. Qualsiasi altro aspetto concernente le revisioni e quant'altro è previsto nel regolamento.
Vi è un punto sul quale io ho dissentito in Commissione e che è emerso anche dal ragionamento portato dall'onorevole Cogodi, e cioè la composizione della commissione giudicante. Concordo pienamente con la considerazione che la commissione giudicante, cioè la commissione che rilascia la cosiddetta "patente", cioè la qualificazione, non possa avere presenza maggioritaria di rappresentanti dell'impresa, perché ciò non tutela la stessa impresa. Prevedere undici presenze su un totale di ventidue, di cui tre o quattro sono ripetitive e quindi assenti, significa dare la maggioranza all'impresa nel sistema di autocertificazione. Ritengo che questo sia scorretto, oltre che non produttivo, né tutelante per le stesse imprese, perché c'è il rischio di perpetuare il sistema dell'ARA pubblica, dove tremila imprese stazionano, pagando un piccolo obolo annuale, e poi si muovono, a seconda della bisogna, in maniera irregolare dentro il sistema degli appalti pubblici. E sappiamo bene, come dicevo poc'anzi, che queste irregolarità portano anche, e soprattutto, alla non tutela dei più deboli, perché le imprese piccole vengono utilizzate come massa di manovra nei subappalti e conseguentemente nei cosiddetti lavori stracciati, per poi comprimere il salario agli operai e sopprimere la tutela dei lavoratori.
Noi, tutte le volte che siamo potuti intervenire sulle norme regolamentari, abbiamo posto grande attenzione al fine di costringere l'impresa alla massima tutela dei lavoratori. E' evidente che il solo regolamento non può garantire questa tutela, ma tutte le volte che l'abbiamo potuta esercitare normativamente l'abbiamo esercitata.
Abbiamo anche dibattuto tanto sul sistema dei subappalti, cioè sulla maniera di limitare il subappalto in Sardegna; abbiamo introdotto qualche norma, ma siamo sicuri che la qualificazione, in una qualche misura, sia già un elemento di freno al subappalto. Certo è che per quanto riguarda questo fenomeno, che sappiamo essere davvero negativo per gli appalti pubblici in Sardegna, l'intendimento della Commissione è quello di approvare una normativa più precisa e vincolante, attraverso un disegno di legge complessivo, in modo da comprimere al massimo questo fenomeno da tutti riconosciuto fortemente dannoso per gli interessi della Sardegna.
PRESIDENTE. Ricordo che è in funzione un sistema automatico di disattivazione dei microfoni e non è facoltà del Presidente intervenire al riguardo. Quindi prego i colleghi di concludere gli interventi entro il tempo previsto dal Regolamento.
Ha domandato di parlare il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.
BRUNO DETTORI (I DEMOCRATICI). Sull'articolo 1 chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.
(Appoggiano la richiesta i consiglieri DORE, DEIANA, BIANCU, Giacomo SANNA, CALLEDDA, MARROCU, MANCA, MORITTU.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Giacomo Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). In apertura di discussione generale ho posto dei quesiti, perché ritenevo giusto farlo, data la delicatezza dell'argomento e visto il disinteresse che in quel momento l'Aula manifestava.
Credo che sia stato produttivo, e sarà produttivo nella discussione complessiva del regolamento, fare chiarezza su alcuni passaggi che lo stesso regolamento contiene, e che l'unanimità alla quale si è fatto riferimento non sia l'elemento giustificativo per non partecipare alla discussione. Daremo, quindi, il nostro voto a favore volta per volta, nell'analisi complessiva del documento che ci accingiamo a valutare, anche se una preoccupazione mi rimane, signor Presidente, perché forse avremmo potuto trovare un altro strumento, attraverso le potenzialità di cui dispone la stessa Regione sarda, per venire incontro agli imprenditori, certamente a quelli più piccoli, consentendo loro di ottenere un'attestazione di carattere nazionale che aprisse le porte di tutti gli appalti, oggi o anche nel prosieguo della loro attività. Ciò non vuol dire che con l'approvazione di questo regolamento questa idea, questa possibilità, questo modo che comunque... Io capisco che l'interesse sia tanto, sono tutti appaltatori qua!
Il voto è a favore, signor Presidente, il resto credo che glielo dirò di persona, con maggiore interesse. Grazie.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BIANCU - BIGGIO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - CONTU - CORDA - CORONA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DORE - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FLORIS Emilio - FOIS - FRAU - GIAGU -GRANARA - IBBA LA SPISA - LADU - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MORITTU - MURGIA - NUVOLI - ONIDA - ONNIS - OPPI - PACIFICO - PIANA - PILI - PILO - PIRASTU - PIRISI - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SCANO - SCARPA - SELIS - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI - VARGIU.
Si sono astenuti i consiglieri: il Vicepresidente SPISSU - ORTU - VASSALLO.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, può dichiarare il voto.
COGODI (R.C.). Ho dichiarato la mia astensione.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 71
votanti 67
astenuti 4
maggioranza 36
favorevoli 67
(Il Consiglio approva).
Si dia lettura dell'articolo 2.
LICANDRO, Segretario:
Art. 2
Qualificazione delle imprese
1. La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 del presente regolamento, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria, dell'idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto di cui al comma 1, il cui importo a base d'asta sia pari o inferiore a lire 150 milioni, le imprese interessate devono dimostrare di svolgere l'attività lavorativa adeguata a quella dei lavori oggetto dell'appalto presentando, in sede di gara, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ovvero dichiarazione personale sostituiva redatta nei modi di legge.
3. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000, l'impresa oltre alla qualificazione conseguita nella classifica 09, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.
4. Il requisito di cui al comma 3 è comprovato secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3, ed è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1 quater, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 4 e 5. Se ne dia lettura.
LICANDRO, Segretario:
Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo.
Art. 2
Il comma 3 dell'art. 2 è soppresso. (4)
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo.
Al comma 2 dell'art.2 l'importo previsto di Lire 150 milioni è sostituito con Lire 250 milioni. (5)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.
COGODI (R.C.). L'emendamento numero 4 propone la soppressione del comma 3 dell'articolo 2, rispetto al quale noi abbiamo prima sollevato una critica di fondo. Agli appalti di una certa consistenza, cioè superiori ai 40 miliardi, secondo questo comma potrebbero concorrere le imprese che abbiano realizzato una cifra d'affari (poi c'è tutto un sistema per definire questa cifra d'affari) ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta non inferiore a tre volte l'importo a base di gara. Badate, questo è un meccanismo perverso.
E' vero che questo Consiglio al momento è molto distratto, tra l'altro ho chiesto perché prima si è utilizzata la modalità della votazione nominale e qualcuno mi ha spiegato che così si segna la presenza, quindi, una volta segnata la presenza, uno se ne può anche andare. Io non capivo il significato di quella votazione nominale, visto che tutti erano d'accordo e intendevano votare a favore. Mi è stato spiegato che il voto espresso con votazione nominale equivale alla certificazione della presenza.
E' un po' come la certificazione di queste imprese: una volta rilasciata, l'imprenditore può vivere tranquillo. Anche qui dopo che un consigliere regionale ha votato una prima volta, il suo nome viene registrato e lui è tranquillo, se ne può anche andare, la sua giornata è fatta, oppure si può distrarre, può non ascoltare, perché qui stiamo parlando di minuzie, vero? Vorrei sapere se il tempo concessomi sta decorrendo, perché le riunioni di Gruppo si possono pure fare, però abbiate pazienza!
PRESIDENTE. La prego, onorevole Cogodi.
NUVOLI (F.I.-Sardegna). Hai ragione!
COGODI (R.C.). Avrò ragione, avrò torto, ma tu che cosa c'entri? Da te non voglio neanche ragione.
Qui si sta definendo un regolamento che poi avrà un'incidenza rilevante nella vita economica della nostra regione, e mi deve essere consentito di esprimere la mia opinione rispetto alla quale si potrà dire che si è d'accordo e perché, oppure che non si è d'accordo, e in tal caso occorrerà dare qualche spiegazione in più.
Io ho ascoltato le argomentazioni che i colleghi hanno esposto, e devo dire che in relazione al comma 3 dell'articolo 2 le argomentazioni addotte ci convincono della giustezza della nostra preoccupazione, non del contrario. Questo comma è pensato per impedire (Fois continua a dire no, poi parla e dimostra il contrario) che la gran parte delle imprese sarde possa concorrere agli appalti di lavori pubblici nella nostra regione. Se i dati sono quelli che ha fornito l'amico e compagno Cicitto Morittu, cioè tremila imprese edili esistenti in Sardegna, quasi tutte, parrebbe, con iscrizioni non superiori al miliardo, vuol dire che solo una piccola parte di queste imprese ha una consistenza di entità superiore e si prende tutto. Se è vero quello che avete detto, cioè che le imprese edili sono tremila, la gran parte delle quali ha iscrizioni non superiori al miliardo, quindi si tratta di piccole e medie imprese, agli appalti di importo superiore a 40 miliardi possono partecipare solo poche imprese. Ma cosa vuol dire 40 miliardi? Una piccola o media impresa può avere difficoltà a realizzare un'opera se il lavoro deve essere eseguito entro tempi strettissimi, o se richiede l'impiego di mezzi tecnologici tali per cui occorre un investimento, in capitali e mezzi, di una certa rilevanza. Ma nel caso di un appalto prolungato nel tempo, per esempio la manutenzione di strade, perché un'impresa di media portata non può concorrere se, come dite voi, non ha realizzato nei cinque anni precedenti una certa cifra d'affari? Si potrebbe capire una logica di tipo efficientistico, funzionale, per esempio c'è da bitumare una strada importante ed è meglio che questo lavoro lo faccia un'impresa specializzata nella bitumatura, con un'organizzazione interna tale da garantire oggettivamente il buon risultato dell'attività, perché si suppone che chi ha bitumato strade per 120 miliardi nei cinque anni precedenti abbia imparato a fare questo lavoro. Ho fatto un esempio semplice semplice, tanto per capirci.
Ma no, voi dite che la consistenza economica dell'impresa si misura non prendendo in considerazione le opere consimili che siano state effettuate, ma una complessiva cifra d'affari ottenuta attraverso lavori svolti mediante attività diretta e indiretta. Questo vuol dire che una società che gestisce un supermercato, specializzata nella vendita di detersivi, siccome indirettamente svolge altre attività (è inutile e antipatico fare riferimenti precisi, ma basta dare uno sguardo al panorama degli imprenditori sardi, almeno a quelli più consistenti e rilevanti, per sapere che essi si occupano di tante cose contemporaneamente e quindi sono specializzati nella gestione di supermercati, nella progettazione, in attività varie e anche nella costruzione edile), secondo voi e il vostro regolamento, deve dimostrare, per avere titolo a concorrere agli appalti ed escludere la piccola e media impresa edile, di aver realizzato, in modo diretto e indiretto, non lavori di entità tripla rispetto all'importo a base di gara, quindi lavori consistenti, che saranno stati collaudati, ma una cifra d'affari, che può aver realizzato anche svolgendo attività diverse da quella costruttiva, per esempio vendendo detersivi!
Questa è una cosa seria? E' una pura e semplice discriminazione, è una distorsione che si introduce nel sistema economico, senza seguire alcun principio né di funzionalità né di ragionevolezza. Ecco perché vi invitiamo ad abrogare questo comma, tanto permangono comunque le garanzie date dalla normativa di carattere generale e poi, semmai, se c'è da adeguare, correggere e migliorare con qualche altro emendamento, anche in via di coordinamento, lo si potrà fare, però così com'è questo comma introduce una mera distorsione. Non voglio usare parole più pesanti, mi limito a dire che è una distorsione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Fois, relatore.
FOIS (P.P.S.-C.D.U. Sardi), relatore. Intanto vorrei ricordare all'onorevole Cogodi che l'articolo a cui egli fa riferimento è in piena sintonia col regolamento Bargone, quindi noi ci stiamo adeguando a quelle che sono le direttive statali. Inoltre, e credo che questo sia l'aspetto più importante, la ratio del nostro regolamento si fonda su due punti cardine che consentono alle nostre imprese di avere dei benefici: un costo di iscrizione, che praticamente è pari a zero, quindi c'è un'agevolazione sotto l'aspetto economico, e la promozione dell'associazione di impresa.
E' inutile, Luigi, che tu faccia finta di non sapere in quali condizioni versano le nostre imprese edili, ed è inutile che creda che da oggi in poi, con un tocco di bacchetta magica, esse possano partecipare ad appalti a cui non hanno potuto partecipare fino a ieri.
Per quanto riguarda, Luigi, la tua preoccupazione circa la cifra d'affari corrispondente al triplo dell'importo a base di gara…
PRESIDENTE. Onorevole Fois, se vuole può intervenire successivamente, ma adesso deve dare il parere sugli emendamenti.
FOIS (P.P.S.-C.D.U. Sardi), relatore. Io vorrei però motivare il parere contrario.
Qualora l'impresa aggiudicatrice, come spesso capita, non sia sarda, questa misura eviterà sicuramente che rimangano delle incompiute, come talvolta è successo, perché le imprese devono garantire una capacità economica e di mezzi di valore tre volte superiore all'importo dei lavori che si sono aggiudicati. Quindi questa è una fortissima garanzia per coloro i quali dovessero aggiudicarsi un appalto in Sardegna, e noi non rischiamo di avere le ennesime incompiute, dovute al fatto che nel frattempo alcune imprese possono fallire o avere dei crolli economici. Per queste motivazioni l'emendamento numero 4 va respinto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.-C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. Condivido il parere del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (R.C.). Intendo illustrare l'emendamento numero 5, perché è stato illustrato solamente il numero 4.
PRESIDENTE. Onorevole Vassallo, io ritenevo che il consigliere Cogodi li avesse illustrati entrambi, almeno così egli aveva dichiarato.
VASSALLO (R.C.). Mi permetta, l'onorevole Cogodi non può averlo dichiarato perché avevamo concordato di illustrare gli emendamenti separatamente. Tra l'altro egli non era a conoscenza del contenuto dell'emendamento numero 5, in quanto sono io il presentatore.
PRESIDENTE. I presentatori sono gli stessi per tutti e due gli emendamenti.
VASSALLO (R.C.). Ma non è stato illustrato.
ORTU (R.C.). Se dice che non l'ha illustrato, non l'ha illustrato!
PRESIDENTE. Noi siamo qui anche per verificare se l'emendamento è stato illustrato oppure no, onorevole Ortu.
Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento numero 5.
VASSALLO (R.C.). Signor Presidente, chi ha letto il comma 2 dell'articolo 2 avrà notato che si tratta di un comma che supera la stessa normativa che stiamo discutendo, in quanto prevede che le imprese possano partecipare alle gare d'appalto pur non avendo conseguito la qualificazione qualora l'importo a base di gara sia pari o inferiore a 150 milioni di lire.
Io sono d'accordo su questo concetto, perché è chiaro che per lavori di modesta entità la qualificazione non ha nessuna importanza e non è il caso di obbligare anche piccole e piccolissime imprese a sostenere un onere di qualificazione talvolta superiore all'importo dei lavori stessi. Per cui era stato fissato un importo pari o inferiore a 150 milioni. A noi sembra, però, che questo importo sia inadeguato allo standard dei lavori pubblici, soprattutto quelli che si eseguono nei piccoli e medi comuni, dove, voi lo sapete meglio di me, mediamente il costo dei lavori si aggira intorno ai 200-250 milioni.
Per cui la proposta che intendo avanzare è molto semplice: eleviamo il limite dell'importo da 150 a 250 milioni, perché ciò consentirebbe anche alle piccole e medie imprese, soprattutto a quelle artigiane, di partecipare agli appalti di piccoli lavori pubblici, dai quali altrimenti sarebbero escluse. Si potrebbe obiettare: "Abbiamo stabilito il limite di 150 milioni per consentire l'associazione tra imprese", però mi permetto di far rilevare che una forma di associazione già avviene tra piccole e medie imprese artigiane che non hanno la qualificazione e se sommassimo gli importi dei lavori realizzati otterremmo una cifra ampiamente superiore ai 150 milioni prescritti. A mio avviso l'emendamento numero 5 è improntato al buonsenso e penso che l'Aula lo possa accogliere.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Fois, relatore.
FOIS (P.P.S.), relatore. Il relatore non li accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.-C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. Confermo il parere del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (F.S.D.). Intervengo su questo articolo 2 perché ritengo che sia quello che meglio esprime la filosofia di questo regolamento, a cui noi principalmente teniamo, che è quella di garantire la migliore qualificazione delle imprese. Ed è sulla qualificazione delle imprese che prima di tutto bisogna cercare di impegnarsi, tenuto conto che da una qualificazione ben indirizzata dipende anche la buona esecuzione dei lavori e la crescita di tutta la struttura imprenditoriale.
Perché dico questo? Perché io che faccio parte della Commissione che ha esitato questo regolamento sono stato animato, come credo anche gli altri colleghi, in particolar modo da un'esigenza, quella di ottenere il meglio per la nostra regione, innanzitutto portando a sintesi le varie posizioni su questo argomento, e credo che con questo regolamento in breve tempo e nel migliore dei modi si potrà istituire nella nostra regione un albo degli appaltatori a cui saranno iscritte le imprese davvero all'altezza di eseguire determinati lavori pubblici.
Dico questo perché con gli emendamenti presentati al comma 3 dell'articolo 2, sui quali si sta puntando molto, si è posta l'esigenza di eliminare il limite dei 40 miliardi, questo limite, anche perché le classifiche sono stabilite secondo vari livelli di importo, sino a un livello massimo di oltre 30 miliardi. Il comma 3, tenuto conto di aspetti di cui tratterò successivamente, pone un ulteriore limite, quello relativo ad appalti di importo superiore a 40 miliardi, per i quali le imprese devono dimostrare di aver eseguito, nell'ultimo quinquennio, lavori per una cifra d'affari tre volte superiore a 40 miliardi.
Sembra una limitazione, io dico invece che è una condizione necessaria e chi come me - credo tanti colleghi - svolge la professione di direttore tecnico dei lavori sa quali difficoltà si incontrino e quali rischi si corrano nel dirigere lavori di quella entità se realizzati da imprese non altamente qualificate, che non hanno avuto altre esperienze lavorative di pari rilevanza. Non sono quindi d'accordo sulla eliminazione del comma 3, perché rappresenta una garanzia per lavori così importanti, mentre condivido l'elevazione del limite di cui al comma 2 da 150 milioni a 250 milioni, per dare la possibilità di partecipare agli appalti anche alle imprese che stanno nascendo e che vogliono cimentarsi nella realizzazione di lavori di quella consistenza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Morittu. Ne ha facoltà.
MORITTU (D.S.). Intervengo brevemente per dire che se si elimina il comma 3 non si capisce come si debbano disciplinare gli appalti di importo superiore a 30 miliardi, per i quali non vi sarebbe alcuna disciplina, mentre sarebbero disciplinati gli appalti di importo pari o inferiore a 30 miliardi.
Concordo con l'argomentazione portata dal collega Masia, aggiungo una sola considerazione: noi dobbiamo cercare di conciliare la tutela dell'impresa con la tutela della pubblica amministrazione e dei soggetti appaltanti e dobbiamo nel contempo tutelare i lavoratori e garantire loro la sicurezza sul lavoro.
Non credo che per un'impresa, anche molto specializzata nella pavimentazione stradale, asfaltare cento metri sia lo stesso che asfaltare 50 chilometri, perché nel secondo caso dovrebbe impiegare sicuramente molte più maestranze, molti più mezzi, dovrebbe avere garanzie finanziarie superiori e così via. E poi la disciplina della qualificazione non consiste solo nelle classifiche dei livelli di importo, ma anche nelle categorie delle opere, che sono numerose e indicano le specializzazioni.
Allora, se analizziamo meglio l'articolo 11 a cui si rifà il comma 4 dell'articolo 2, vediamo cosa si intende per cifra d'affari: non ci si riferisce alla cifra d'affari dei supermercati, ma a quella che un'impresa riesce ad accumulare con la realizzazione dei lavori in cui è specializzata. Quindi quel tipo di ragionamento non è davvero accoglibile.
Io ritengo che la tutela dell'impresa vada conciliata con la tutela degli interessi pubblici, delle stazioni appaltanti e dei lavoratori. Un'impresa meglio qualificata esegue meglio i lavori (naturalmente in astratto, e sicuramente meglio di chi, per esempio, ha qualificazioni inferiori) e tutela di più i lavoratori soprattutto dal punto di vista della sicurezza, che rappresenta un costo che va messo nel conto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ortu. Ne ha facoltà.
ortu (r.c.). Signor Presidente, intervengo per riprendere le argomentazioni che abbiamo portato, soprattutto in ordine a quanto abbiamo tentato di inserire con l'emendamento numero 5.
Io ritengo perfino ridicolo che emendamento numero 5, che tra l'altro non introduce nessuna modifica sostanziale, ma tende solo a migliorare il testo della legge, sia respinto, perché chiunque dovrebbe tentare di capirne l'importanza e anche la bontà, soprattutto in una regione dove tutti, a ogni piè sospinto, parlano di sviluppo locale. E allora, se alle piccole imprese che operano a livello locale non diamo la possibilità di sperimentare lavori di questo tipo, attraverso una delle poche forme che può dare certezza anche nell'esecuzione di una commessa (badate, stiamo parlando di imprese artigiane, e quindi della possibilità di accumulare l'esperienza e di avere la documentazione necessaria per iscriversi agli albi professionali) abbiamo voglia di riempirci la bocca di sviluppo locale, perché di fatto lo stiamo negando. E' quindi assurdo che l'Assessore si sia accodato alla proposta del relatore Fois di respingere questo emendamento, senza nemmeno badare alle ragioni che ci hanno spinto a presentarlo.
Io ricordo che quando ero sindaco del mio comune, allora, venticinque anni fa, era consentito, per esempio, appaltare lavori fino a 50 milioni; oggi 50 milioni per l'esecuzione di un'opera pubblica sono poca cosa, anche rispetto al potere d'acquisto che la stessa cifra aveva tanti anni fa. Quindi, ripeto, quella del relatore è una presa di posizione perfino ridicola, basti pensare che la finanziaria nazionale consente alle imprese agricole di eseguire lavori di manutenzione, compresi quelli attinenti a edilizia, viabilità rurale, idraulica e così via, fino a un importo di 50 milioni, senza obbligo di essere iscritte alla Camera di Commercio per l'esecuzione di lavori pubblici, addirittura senza copertura finanziaria e godendo di un regime agevolato per quanto riguarda gli oneri fiscali.
Si dirà: questo è possibile nelle zone svantaggiate, ma ho voluto fare questo esempio per evidenziare quanto sia ridicolo non accogliere un emendamento che consente alle imprese che esercitano questa attività, agli artigiani regolarmente iscritti, di accedere ad appalti di lavori fino a 250 milioni, in modo che possano incrementare la loro esperienza e quindi crescere e consolidarsi come impresa. Siamo a questo punto, poi magari, a ogni piè sospinto, parliamo non si sa bene di che cosa.
Questo era lo spirito che ci ha mosso nel proporre questo emendamento, così come il precedente, cioè tentare di eliminare quelle barriere che non consentono all'impresa sarda di crescere e quindi di realizzare opere importanti quali quelle che vengono appaltate con i finanziamenti della Regione autonoma della Sardegna.
Per questa ragione ritengo, sinceramente, che si voglia respingere l'emendamento numero 5 solo per una posizione pregiudiziale nei nostri confronti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (R.C.). Prendo atto, se non c'è la volontà di riconsiderare l'emendamento numero 5, che si vogliono penalizzare le piccole e medie imprese, soprattutto quelle artigiane, per cui la chiudo qua e mi auguro che il relatore riconsideri la motivazione, che per altro non ha dato, che lo ha convinto a respingere l'emendamento.
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento numero 4, devo dire che è chiaro che il comma 3 dell'articolo 2 è collegato all'articolo 7, relativo alle classifiche, perché il livello 09, cioè l'ultimo, riguarda gli appalti superiori a 30 miliardi. Ciò che noi contestiamo è il concetto che viene espresso col comma 3, perché se si volevano inserire elementi di garanzia per l'effettuazione dei lavori superiori a 30 miliardi si poteva benissimo stabilire che per poter partecipare ai relativi appalti la cifra d'affari ottenuta con i lavori effettuati dalle imprese negli anni precedenti doveva corrispondere almeno a quell'importo. Si sarebbe creata così una soglia di garanzia per lavori che potevano arrivare anche a 500 o 1000 miliardi. Così come è scritta questa norma non garantisce assolutamente nessuno, al limite può garantire i lavori fino a 120 miliardi. Ma per un lavoro di 150 miliardi che garanzie avete? Nessuna! E allora io chiedo al relatore e all'intera Aula, di soffermarsi un attimo per vedere se è possibile riformulare il comma 3 al fine di dare garanzie a chi appalta i lavori, cioè gli enti pubblici, e nel contempo consentire alle imprese sarde di associarsi.
Questo era il senso della nostra proposta e abbiamo presentato un emendamento soppressivo parziale perché, non avendo avuto il tempo materiale per elaborare una proposta più organica, piuttosto che lasciare la formulazione attuale del comma 3 preferivamo sopprimerlo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Fois. Ne ha facoltà.
FOIS (P.P.S.- C.D.U. Sardi). Sul comma 3 dell'articolo 2 non ci ritorno, perché quanto ho detto prima rimane e, soprattutto, credo che il mio parere sia stato confortato dagli interventi dei colleghi che hanno partecipato ai lavori della Commissione.
Per quanto riguarda il comma 2, onorevole Vassallo, io sono d'accordo sul fatto che la cifra indicata, che voi in più di un'occasione avete definito ridicola, sia esigua, però questa non è una presa di posizione né mia né della Commissione. Noi siamo vincolati esattamente dalla legge numero 29 del '93, e per quanto mi consta un regolamento non può sostituirsi a una legge e una legge può essere sostituita solo da un'altra legge.
Presidenza del Presidente Serrenti
(Segue FOIS.) Quindi, mi rendo conto che l'importo è esiguo, però non credo che possa essere modificato attraverso questo regolamento. Nel caso in cui l'Assessore o gli altri commissari lo dovessero ritenere opportuno, e ho visto che anche il collega Masia, che ha ha dato un contributo importante in Commissione, era orientato in questo senso, possiamo sospendere i lavori per fare una verifica, ma io so che siamo vincolati dalla legge numero 29 del '93 e per poter fare qualsiasi modifica dobbiamo necessariamente approvare un'altra legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.
LADU (P.P.S.-C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. Io condivido le osservazioni che hanno fatto i colleghi Frau, Vassallo e Masia. Effettivamente anche noi ci siamo posti questo problema e ci siamo chiesti se fosse possibile o meno aumentare questo importo. In realtà siamo stati condizionati, come diceva prima l'onorevole Fois, dalla legge numero 29 del '93, in particolare dall'articolo 1 che parla tassativamente di 150 milioni. Ora, siccome stiamo esaminando un regolamento, e un articolo di legge non può essere modificato da un regolamento, noi abbiamo lasciato questa cifra, anche se conveniamo che 250 milioni sarebbe stato l'importo più giusto.
Dunque questo aspetto è stato già oggetto di riflessione, si può anche fare un'ulteriore verifica però so che questo importo non si modificare attraverso il documento in esame.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
FOIS (P.P.S.-CDU Sardi). Come, è approvato?
Presidente. Nessuno ha chiesto la controprova. Stiamo attenti ai lavori dell'Aula. Ripeto, nessuno ha chiesto la controprova, quindi gli emendamenti numero 4 e 5 sono approvati.
FOIS (P.P.S.-CDU Sardi). Ma la volontà dell'Aula era stata espressa chiaramente.
PRESIDENTE. Onorevole Fois, le opinioni sono espresse dai singoli consiglieri. Quando il Presidente apre una votazione tutta l'Aula è chiamata nel suo insieme ad esprimersi, e se nessuno chiede la controprova è sufficiente che un consigliere alzi la mano perché ciò che è messo in votazione sia approvato, per cui bisogna stare attenti ai lavori. Abbia pazienza, dobbiamo andare avanti, onorevole Fois.
FOIS (P.P.S.-CDU Sardi). Non è possibile!
PRESIDENTE. Cosa vuol dire "non è possibile"? Io non posso tornare indietro su queste votazioni.
FOIS (P.P.S.-CDU Sardi). Tutti gli interventi sono stati molto chiari circa la volontà della maggioranza dell'Aula. E solo perché uno si distrae, magari per bere un bicchiere d'acqua, non è possibile che la volontà…
PRESIDENTE. Tutta l'Aula è distratta?
FOIS (P.P.S.-CDU Sardi). Poco prima che lei aprisse la votazione, io avevo terminato un intervento contrario all'approvazione degli emendamenti, quindi doveva darmi il tempo di chiedere la controprova.
PRESIDENTE. Onorevole Fois, lei comprende la delicatezza della situazione nella quale si trova il Presidente. Io non posso far ripetere addirittura due votazioni, pertanto procediamo alla votazione dell'articolo 2.
Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
RANDAZZO, Segretario:
Art. 3
Organismo di qualificazione
1. La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1 è attribuita da una Commissione permanente, costituita presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
2. La Commissione è composta:
a) dal Direttore del Servizio dei contratti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
b) da quattro membri tecnici effettivi del Comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici ;
c) da un rappresentante delle Province sarde, designato dall'Unione regionale delle Province ;
d) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
e) da un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna;
f) dai direttori dei servizi degli Uffici del Genio Civile di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano;
g) da undici rappresentanti della categoria dei costruttori edili di cui:
1) tre designati dall'A.N.C.E. Sardegna;
2) tre designati dall'Associazione Piccole Imprese (ANIEM-API Sarda);
3) tre in rappresentanza delle due associazioni più rappresentative dell'artigianato sardo: l'associazione più rappresentativa designa due componenti su tre;
4) due su designazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative a livello nazionale.
3. Le funzioni di segretario, con attività verbalizzante, sono svolte da un dipendente, assegnato al Servizio dei contratti ed appartenente almeno alla VI fascia funzionale.
4. La Commissione è presieduta dal Direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Direttore del Servizio dei contratti.
5. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Contro le deliberazioni della Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla Giunta regionale la quale, entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della Commissione.
7. Un estratto delle deliberazioni della Commissione è pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, tranne per i componenti dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere riconfermati per un solo quadriennio.
9. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.
10. La Commissione è convocata dal Presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.
11. Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.
12. L'esposizione alla Commissione degli argomenti in discussione è affidata, almeno dieci giorni prima della riunione, dal Servizio dei contratti ad un componente che redige, sottoscrivendola, una relazione redatta secondo il modello previamente predisposto.
13. Copia della domanda e dell'annesso corredo documentale concernente la richiesta di qualificazione o di variazione della situazione dell'impresa interessata, viene affidata dal predetto Servizio al componente della Commissione ai fini della relazione di cui al comma 12.
14. La Commissione, nella sua prima seduta, stabilisce le regole interne per il suo funzionamento ed approva la modulistica da utilizzare dalle imprese ai fini del presente regolamento.
15. Le decisioni della Commissione sono comunicate alle imprese interessate entro trenta giorni dalla loro adozione dal Direttore del Servizio dei contratti che provvede, altresì, alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria, organizzativa e morale degli imprenditori.
PRESIDENTE. All'articolo 3 solo stati presentati gli emendamenti numero 2, 6 e 7. Se ne dia lettura.
RANDAZZO, Segretario:
Emendamento sostitutivo parziale Morittu - Calledda - Cugini - Sanna Alberto.
Art. 3
Al comma 2, lettera g) il numero di "undici" è sostituito con "sei" di cui:
1 designato dall'ANCE;
1 designato dall'Ass. Medie Imprese;
2 in rappresentanza delle associazioni più rappresentative dell'artigianato sardo;
2 su designazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle soc. cooperative più rappresentative a livello nazionale. (6)
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo.
All'art. 3 dopo la lettera g è aggiunta la seguente lettera h con la seguente espressione:
"dai direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e dell'ufficio Ispettorato del Lavoro". (2)
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo.
Art. 3A
All'art. 3 comma 2 è aggiunta la seguente lettera i):
"n. 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti". (7)
PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 2 e 7 sono stati presentati dagli onorevoli Cogodi, Ortu, Vassallo. Chiedo a uno dei presentatori di illustrarli entrambi, per cortesia.
COGODI (R.C.). Questi emendamenti sono perfettamente in linea con quanto abbiamo sostenuto nel corso della discussione generale. L'articolo 3 è relativo all'organismo di qualificazione, che io prima ho definito "ufficio patenti", cioè quell'organismo che attesta la qualificazione, ovviamente sulla base di un'istruttoria che verifica la sussistenza dei requisiti dell'impresa che presenta istanza.
Fermo restando il sistema, a noi non pare una cosa equilibrata e neppure tanto garantista dell'interesse pubblico che questa commissione sia costituita in parte da funzionari pubblici, che come tali sono parte pubblica, cioè a garanzia di tutti, e in parte da una componente privata, la quale è tutta di parte datoriale. Questo non è giusto, lo riconoscerete tutti. In questo caso non potete dire: "Se si cambia il sistema non è d'accordo Bargone". No, Bargone è d'accordo, ma voi dite che c'è la parte amministrativa pubblica (va bene, però bisognerà integrarla, perché manca qualche presenza importante) e c'è la parte privata o sociale, che è solo la parte datoriale. Se questa istruttoria è puramente tecnica basterebbero i funzionari pubblici che sono a garanzia di tutti; se è tecnica, ma è previsto anche un controllo sociale, questo controllo non può essere interamente, al 100 per cento, di parte datoriale. Dite quello che volete, ma insomma bisognerà riequilibrare la presenza delle parti sociali, che garantiscono un controllo interno.
Allora, per quanto attiene alla parte pubblica, visto che sono elencati i diversi uffici che hanno competenza in materia di esame di questi requisiti tecnici, noi proponiamo l'emendamento aggiuntivo numero 2, perché fra le figure pubbliche da inserire in questa commissione non vediamo perché si debbano dimenticare i direttori degli uffici regionali dell'inps, dell'inail e dell'Ispettorato del lavoro. Siccome si tratta di una commissione che deve accertare la sussistenza dei requisiti, fra questi è chiaro che deve essere certificato, attestato, dimostrato e quindi verificato e controllato anche il requisito di essere in regola nei confronti degli istituti di previdenza, di assicurazione, di garanzia dei lavoratori dipendenti. E' inutile che ora apriamo una digressione, che poi non sarebbe una semplice digressione, sul lavoro precario o sul lavoro nero o sulle mancate assicurazioni, che secondo tutte le statistiche interessano prevalentemente il settore delle costruzioni. Quindi un'indagine per accertare che un'impresa che concorre ad appalti miliardari sia almeno in regola dal punto di vista delle garanzie che deve riconoscere ai suoi lavoratori dipendenti, ci pare il minimo che debba essere consentito!
Ugualmente riteniamo che debba essere in qualche modo riequilibrata la presenza delle parti sociali, tra parti datoriali e lavoratori. L'impresa, in termini moderni, vorrei dire, per chi non è invasato, non è costituita solo dal capitale d'impresa, ma anche dalla professionalità, dalla capacità dirigente, ed altresì, non dico di più o di meno, dalla forza lavoro. I lavoratori, infatti, sono parte costitutiva di un'impresa; gli operai e i tecnici specializzati che costruiscono una diga sono parte costitutiva di quell'impresa che con i denari pubblici è chiamata a costruire una diga. Chi ha detto che l'impresa è costituita solo chi ha i capitali e che la parte umana, professionale, quella che non solo esegue il lavoro, ma pone l'attenzione, l'intelligenza, e spesso rischia la propria salute o la propria vita, non sarebbe parte dell'impresa e non avrebbe diritto ad essere partecipe neppure di un comitato che deve istruire le pratiche per verificare se un'impresa ha i requisiti di legge per essere iscritta in questo albo? Tutto ciò è folle!
Noi vi diciamo solo questo: la parte pubblica è di tutti, le parti sociali siano compresenti, quindi la parte datoriale sarà presente con sei rappresentanti e non undici. Ci sono alcune cose che a leggerle sono veramente gustose. Per esempio, leggo in un punto che le due associazioni più rappresentative dell'artigianato sardo designano tre rappresentanti in questa Commissione, per cui una terza associazione dell'artigianato non avrebbe rappresentanti, però due associazioni esprimono tre rappresentanti: la prima ne esprime due e la seconda uno. Questo è il bipolarismo artigiano, avete introdotto il bipolarismo artigiano! Se in questa regione ci fossero, come mi pare ci siano pure, tre notevoli espressioni dell'artigianato, come faremmo? Si dovrebbe dire "in proporzione", e sarebbe un criterio democratico, cioè in proporzione a quello che rappresentano, in relazione a quello che sono, ma voi dite che solo le prime due designano tre rappresentanti. Ammettiamo che la prima sia poco più grande della seconda ed esprime due rappresentanti, la seconda ne esprime uno, avete creato il bipolarismo artigiano! E la terza? Se anche fosse poco più piccola della seconda, sarebbe morta. Insomma ci sono aspetti veramente singolari in questo tipo di articolazione.
Noi vi proponiamo un riequilibrio di questo genere: innanzitutto che la parte funzionariale pubblica sia integrata con i rappresentanti degli uffici della garanzia e della tutela dei lavoratori, cioè dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato del lavoro. Sono mi pare già undici o dodici i rappresentanti di parte pubblica, perché mancano solo questi? E' chiaro che il direttore dell'Ispettorato del lavoro avrà più competenza nel valutare i requisiti in materia di organizzazione del lavoro e di antinfortunistica rispetto ad altri funzionari pubblici, anche rispetto al direttore dei servizi dell'Assessorato dei lavori pubblici. Ci deve stare l'uno e ci deve stare l'altro, perché hanno funzioni diverse e concorrono a realizzare un controllo più completo. Così come la presenza delle parti sociali deve essere riequilibrata riconoscendo una compresenza anche ai rappresentanti dei lavoratori, perciò con l'emendamento numero 7 noi proponiamo che nella commissione vi siano anche sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
PRESIDENTE. E' finito il suo tempo, onorevole Cogodi. Per illustrare l'emendamento numero 6 ha facoltà di parlare il consigliere Morittu.
MORITTU (D.S.). Signor Presidente, vorrei fare soltanto una battuta, riprendendo le argomentazioni portate dall'onorevole Cogodi, ma anche la posizione espressa dal Gruppo dei D.S. in Commissione, e in altre sedi, relativamente alla presenza abnorme delle imprese nell'organismo di qualificazione. Noi riteniamo che questa presenza debba essere garantita, ma deve essere calmierata e comunque non può essere una presenza maggioritaria. La nostra proposta è che siano presenti tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative, ma ciascuna con un solo rappresentante e non tre come previsto nel testo, in base al quale attualmente sia l'ANCE sia l'Associazione delle piccole imprese designano tre rappresentanti. Noi riteniamo che sia sufficiente una designazione per l'ANCE, una designazione per l'Associazione delle piccole, due designazioni per le associazioni degli artigiani, perché riconosciamo che vi sono due associazioni rappresentative del mondo dell'artigianato sardo, e due designazioni anche per le associazioni di rappresentanza delle società cooperative. In questo modo i rappresentanti di categoria sono sei e non undici come previsto dalla presente proposta, e di converso la presenza della parte pubblica risulta sicuramente maggioritaria. Altrimenti davvero si correrebbe il serio rischio che le imprese certifichino sé stesse, posto che la presenza dei loro rappresentanti è generalmente assidua, mentre altri rappresentanti previsti nell'organismo di qualificazione tendono a non essere sempre presenti. Mi riferisco, per esempio, ai quattro rappresentanti designati dagli uffici del Genio Civile, che come ben si sa si riducono al massimo a uno quando si debbono esaminare questioni riguardanti i territori di loro competenza. In base alla proposta contenuta nell'emendamento numero 6, la rappresentanza del mondo imprenditoriale sarebbe adeguata, ma non maggioritaria rispetto alla complessiva composizione dell'organismo di qualificazione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti numero 2, 6, 7, ha facoltà di parlare il consigliere Fois.
FOIS (P.P.S.-C.D.U. Sardi), relatore. Signor Presidente, l'articolo 3 è stato a lungo oggetto di discussione in Commissione. Noi pensavamo che i rappresentanti delle imprese, che hanno partecipato ai lavori, fossero in qualche modo pervenuti a un accordo sul numero dei designati nell'organismo di qualificazione. Mi era sembrato di capire che i colleghi che hanno partecipato ai lavori avessero accolto i loro suggerimenti e poi, dopo ampia discussione, avessero stabilito quanto contenuto nel testo in esame. In particolare, sono favorevole all'approvazione dell'emendamento Morittu e più ed esprimo parere contrario sugli altri emendamenti, se tutto questo serve per dare ulteriori garanzie sia alle imprese, sia soprattutto ai lavoratori dipendenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.-C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. La Giunta, pur con qualche perplessità, accoglie l'emendamento numero 6 e non accoglie gli emendamenti numero 2 e 7.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare consigliere Masia. Ne ha facoltà.
Masia (F.S.D.). Io devo dire che sono perplesso sull'andamento della discussione degli emendamenti e vorrei porre, in particolare ai colleghi che sono entrati nel merito dell'articolo 3, alcuni quesiti. Primo: conoscono l'albo nazionale e come funziona? Secondo: hanno veramente approfondito il significato di questo articolo, perché l'organismo di qualificazione regionale ha un numero di componenti persino superiore, con una preponderanza di rappresentanti delle imprese.
Inoltre voglio chiedere ai colleghi che cosa loro intendono per "albo". Io faccio parte dell'Albo degli ingegneri, ma ci sono tanti altri albi che sono definiti dalle categorie che essi rappresentano e non accettano nessuna ingerenza. E' chiaro che non può essere fatto lo stesso discorso per l'Albo delle imprese, però è anche vero che questa commissione permanente non ha il compito di fare verifiche, è detto chiaramente nell'articolo 3, ma di "attribuire la qualificazione". Il comma 5 dell'articolo 8 recita: "La domanda e la documentazione relativa presentata dall'impresa, prima di essere affidate ai relatori, sono sottoposte all'istruttoria da parte del competente ufficio dell'Albo…", il che sta a significare che non c'è da parte di questa commissione la possibilità di esprimere alcun diniego, ma soltanto di sancire quello che è un diritto, dopo aver accertato la presenza dei requisiti previsti. Penalizzare la categoria dei costruttori dando maggior peso all'interno di questa commissione permanente a chi ha il compito di fare le verifiche, credo che sia un errore. Io sono totalmente contrario, e questo naturalmente è il mio punto di vista, ad accogliere questi emendamenti, e mi meraviglia che il relatore prima affermi di condividere le posizioni espresse dai rappresentanti delle imprese, che hanno dato il loro contributo alla predisposizione di questo regolamento, e poi esprima parere favorevole sull'emendamento Morittu e più che modifica proprio il numero dei rappresentanti della categoria dei costruttori e allo stesso tempo attribuisce un peso diverso a chi deve definire l'Albo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna). Colleghi consiglieri, il mio intervento ha lo scopo di portare una nota di razionalità nella discussione, perché stiamo apparendo tutti in disaccordo tra noi e ciò può dare ad intendere che in Commissione non si sia lavorato affatto. Voglio pertanto riferire all'Aula che su questi articoli ci sono state ampie discussioni, che le tematiche che sono state portate qui in aula sono state sviscerate in Commissione, con le dovute contrapposizioni, sono stati anche presentati degli emendamenti che, per la verità, sono stati respinti, apprezzando quello sforzo di coesione che era stato fatto dagli operatori del settore. Per cui, per informazione all'Aula debbo dire che tutti gli emendamenti che tendevano a modificare la composizione dell'organismo di qualificazione erano stati respinti in maniera democratica in Commissione. Con questo non voglio dire che i lavori effettuati in Commissione siano legge, ma semplicemente che in quella sede si è discusso a lungo e sono stati fatti i necessari adempimenti, sia per quanto riguarda, per esempio, gli emendamenti che ha presentato l'onorevole Cogodi sulla presenza di rappresentanti dei lavoratori dipendenti, sia quelli recanti la firma dei colleghi del Gruppo D.S., che tendono a ridurre da undici a sei il numero dei rappresentanti delle imprese, per evitare uno squilibrio nella presenza delle diverse associazioni. Tutti questi emendamenti la Commissione consiliare li aveva respinti democraticamente.
Ora, in Aula è possibile fare di tutto, però è mio dovere informare i colleghi che questo era il massimo equilibrio che si era raggiunto in Commissione, per cui, solo come Presidente della quarta Commissione, propongo che tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 non siano accolti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Per tranquillizzare il collega Tunis e anche consimili colleghi (consimili nel senso che la pensano come lui), voglio dire che nessuno di noi ha messo in dubbio che la Commissione consiliare abbia lavorato. La Commissione ha lavorato, ha svolto l'attività istruttoria necessaria affinché l'Aula avesse gli elementi conoscitivi sufficienti per discutere, proporre eventuali modifiche e approvare il regolamento in esame.
Stiamo attenti, perché a furia di accelerare le procedure, anzi, come si usa dire, "di velocizzarle", voi rischiate di andare talmente veloci che poi non ci vedrete più. Poco fa, per esempio, non ci avete visto. Così sicuri di voi, prima avete contrastato per un'ora e più alcuni emendamenti che noi avevamo illustrato, che proponevano cose sensate, e poi li avete approvati!
TUNIS MARCO (F.I.). E' stato un incidente tecnico!
COGODI (R.C.). Vedete, io spero che non sia stato un incidente tecnico, io spero che vi siate convinti che le nostre argomentazioni erano giuste e che quegli emendamenti potevano essere approvati dall'Aula. Se voi dite che può succedere un incidente tecnico di tale natura, per cui la legge che esce dal Consiglio regionale è diversa da quella che il Consiglio regionale avrebbe dovuto e potuto approvare, siete responsabili di un danno grave alla Regione e al sistema istituzionale. Dovreste interrogarvi a lungo sulla vostra responsabilità; voi non siete occasionali passanti, qui non si fanno discussioni da bar dello sport, non si esprimono opinioni in libertà. Qui si fanno le leggi e dire che un'intera maggioranza e la Giunta incorrono in un incidente tecnico dimenticandosi di chiedere la controprova durante la votazione, e non votando quindi come ritenevano di votare, è un fatto molto grave che si verifica in capo a voi. Non meritereste di considerarvi maggioranza o governo della Regione un attimo di più. Sareste così superficiali e irresponsabili da essere indicati all'opinione pubblica come coloro che stanno danneggiando gravemente la funzione per la quale sono qui, che è la più alta funzione che possa toccare ad uno di noi. Io questo non l'ho detto subito, l'ho detto prima, però badate...
LADU (P.P.S.- C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. Sta riconoscendo di avere fatto una proposta che non aveva nessun senso. Quindi lei conferma una mia supposizione.
COGODI (R.C.). Mi dispiace, ma non ho capito il concetto.
LADU (P.P.S.- C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. Se pensa che questa parte che è stata approvata sia un danno, significa che le cose che lei ha proposto non erano proponibili.
COGODI (R.C.). No, non mi sono spiegato, chiedo scusa, io ho veramente un limite di fondo, in quanto non riesco a farmi capire da lei, assessore Ladu, da Marco Tunis e da diversi altri colleghi.
Noi abbiamo avanzato una proposta non pensando che fosse un danno, ma convinti, e l'abbiamo pure motivato, che servisse a migliorare la legge, tant'è che l'abbiamo pure approvata. Siete voi che avete affermato di non aver potuto votare contro perché vi siete tutti insieme distratti, maggioranza e Giunta. E' grave che diciate questo, non ditelo! Conviene dire che eravate d'accordo e io penso, e ne sono convinto almeno in parte, e resto di questa idea, che voi foste d'accordo, altrimenti significherebbe che questo Consiglio approva leggi senza senso.
La nostra proposta era invece talmente sensata che voi non avete chiesto la controprova perché evidentemente, nel profondo del vostro animo, eravate d'accordo con le nostre argomentazioni. Ciò dimostra che le leggi, pure istruite in Commissione, possono essere modificate e anche migliorate in Aula, così come può essere migliorato l'articolo 3 di questo regolamento. Ancora nessuno ha detto perché ci si debba opporre a una parziale rappresentanza, in un organismo che deve verificare la sussistenza di certi requisiti delle imprese che concorrono ad appalti pubblici, delle organizzazioni di una componente dell'impresa, cioè i lavoratori. Così come sono rappresentate le organizzazioni dei datori di lavoro, perché non devono essere rappresentate le organizzazioni dei lavoratori? E' gente responsabile, e le organizzazioni sindacali sono composte da gente ugualmente responsabile.
Noi condividiamo l'emendamento proposto dal collega Morittu, insieme ad altri colleghi, che tende a snellire questo organismo pletorico, in cui la rappresentanza dei datori di lavoro era non solo sovrabbondante, ma prevalente sulla stessa garanzia pubblica data dai rappresentanti degli uffici pubblici. Devo dire al collega Masia che fra questa qualificazione delle imprese, alle quali si riconoscono i requisiti per concorrere agli appalti pubblici, ai grandi appalti per di più, e quella degli albi dei professionisti corre una bella differenza: agli albi dei professionisti ci si iscrive di diritto quando si vince un concorso pubblico. Io, per esempio, ho vinto il concorso per avvocato e sono perciò iscritto all'Albo degli avvocati, e nessuna commissione mi deve valutare. Anche per quanto riguarda altre professioni è iscritto all'albo chi ha vinto il relativo concorso, ma nel caso in esame nessuno ha vinto un concorso, qui si tratta del riconoscimento della sussistenza di molti requisiti per concorrere agli appalti. Chi ottiene la qualificazione non deve dimostrare ogni volta che intende partecipare a un appalto che ha i requisiti per partecipare. No, è sufficiente che esibisca la "patente". Questo aiuta l'impresa, e infatti noi condividiamo l'ispirazione di questo regolamento, stiamo solo invitandovi a migliorarlo, affinché il sistema di garanzia rappresentato dal controllo sociale non sia annullato. Noi non diciamo che non ci devono essere le rappresentanze delle imprese, ma diciamo che ci devono essere per intero, quindi deve essere presente sia la rappresentanza di parte datoriale sia, anche in parte, la rappresentanza dei dipendenti, delle organizzazioni sindacali, le quali sono portatrici di un interesse o contrapposto o conflittuale o concorrente o comunque dialettico rispetto alle altre componenti delle imprese. Anzi, di questi tempi i sindacati concertano, quindi concordano, decidono insieme, trovano soluzioni di equilibrio e a maggior ragione il sistema delle imprese deve volere questo tipo di compartecipazione.
Su questo, però, non avete detto una parola, dite solo "siamo contrari". Perché siete contrari? Addirittura affermate: "Avevamo previsto molti rappresentanti delle associazioni delle imprese perché erano presenti ai lavori". Perché erano presenti ai lavori! Avrete fatto un'audizione, immagino, non credo che le Commissioni consiliari lavorino insieme ai rappresentanti delle imprese! Avrete fatto un'audizione e vi avranno detto: "Vogliamo essere maggioritari". Chiunque, se può, chiede di avere tutto; chiunque, invitato a sedere al posto vostro, vi risponderebbe: "Certo, io sono migliore di te", però non fate sedere nessuno al posto vostro!
Ci vuole equilibrio, noi abbiamo il dovere di stabilire norme e regole che tengano conto della complessità e dell'insieme della rappresentanza sociale, per cui, soprattutto nel campo degli appalti pubblici, nel campo dell'edilizia, delle grandi opere, dove il lavoro è maggiormente esposto, perché mai vorreste escludere interamente una rappresentanza del mondo del lavoro da questo organismo di qualificazione che deve valutare (e non è che ci sia molta discrezionalità in questa valutazione), accertare, verificare se sussistono davvero i requisiti di buona organizzazione, di capacità produttiva, di affidabilità dell'impresa che ha richiesto la qualificazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Fois. Ne ha facoltà.
FOIS (P.P.S.- C.D.U. Sardi). Oltre alle valutazioni nate da incidenti di percorso, anche le argomentazioni sostenute un attimo prima rimangono agli atti, soprattutto per chi vorrà informarsi su come si sono svolti i lavori, su chi ha detto certe cose in aula e su chi ne ha dette delle altre.
Tuttavia, signor Presidente, io poco fa sono caduto in errore, e devo assolutamente fare una rettifica circa l'emendamento numero 6, in quanto io intendevo respingere anche questo emendamento.
(Interruzione)
FOIS (P.P.S.-C.D.U. Sardi). Le spiego qual è il problema. Lo so, è registrato, però non si può vivere col terrore di dire una parola in più, abbiate pazienza! Cercherò di dare una spiegazione, e se per voi sarà pertinente bene, perché per me lo è.
Quando l'onorevole Morittu ha elencato i componenti della Commissione, siccome non avevo ancora ricevuto l'emendamento dai commessi, ho supposto che stesse indicando quelli che intendeva facessero parte della stessa commissione. Ho espresso parere favorevole senza aver letto la composizione reale a cui faceva riferimento il collega Morittu. Ritengo invece che vada respinto anche l'emendamento numero 6.
PRESIDENTE. Quindi, lei ha frainteso il senso dell'emendamento numero 6 e non lo accoglie.
FOIS (P.P.S.- C.D.U. Sardi). Ho frainteso, perché quando l'ho ricevuto mi sono reso conto che ciò che leggeva il collega Morittu non era quello a cui mi riferivo anch'io.
PRESIDENTE. Onorevole Fois, lei è libero di assumere tutte le posizioni che ritiene, tenga comunque conto che tutto ciò che viene detto in quest'aula è registrato e rimane agli atti.
Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
LICANDRO, Segretario:
Art. 4
Casellario regionale
1. Le imprese qualificate vengono iscritte in un apposito casellario denominato Albo regionale appaltatori che, già istituito ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è diviso in quattro sezioni:
a) consorzi di società, di cooperative o di imprese;
b) cooperative;
c) imprese individuali;
d) società.
2. Il casellario o l'Albo ha sede presso l'Assessorato dei lavori pubblici, Servizio dei contratti, ed è tenuto dal personale addetto designato dal competente dirigente che forma la segreteria dell'Albo.
3. L'iscrizione al casellario si comprova mediante attestazione, rilasciata dal competente Servizio dei contratti, valevole per tre anni dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 3.
4. Alla presentazione della domanda di qualificazione ovvero di revisione, di variazione delle specializzazioni o di aumento della classifica, le imprese versano l'importo fisso di lire 300.000 a titolo di contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario.
5. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:
a) denominazione e ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale, numero di matricola, data di iscrizione alla Camera di Commercio;
b) rappresentanti legali, direttori tecnici e organi con poteri di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data dell'ultima attestazione conseguita e data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) cifra d'affari in lavori, costo complessivo del personale e costo degli ammortamenti nell'ultimo quinquennio;
f) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nell'ultimo quinquennio;
g) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
h) data di cancellazione o sospensione dal casellario e motivi della cancellazione o della sospensione;
i) eventuali procedure concorsuali pendenti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
LICANDRO, Segretario:
Art. 5
Categorie e classifiche
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate secondo l'elenco di cui all'articolo 6 e secondo gli importi di cui all'articolo 7.
2. Ai fini della declaratoria delle categorie si fa rinvio all'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
3. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici di cui all'articolo 1, nei limiti della propria classifica attribuita, incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
LICANDRO, Segretario:
Art. 6
Categorie di opere
1. Le categorie di opere generali, individuate con il simbolo "OG", sono le seguenti:
OG 1 - edifici civili e industriali
OG 2 - restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari
OG 4 - opere d'arte nel sottosuolo
OG 5 - dighe
OG 6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione
OG 7 - opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 - opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 - impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
OG 11 - impianti tecnologici
OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 - opere di ingegneria naturalistica
2. Le categorie di opere specializzate, individuate con il simbolo "OS", sono le seguenti:
OS 1 - lavori di terra
OS 2 - superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico
OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4- impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 - finiture di opere generali di natura edile
OS 8 - finiture di opere generali di natura tecnica
OS 9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 - segnaletica stradale non luminosa
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali
OS 12 - barriere e protezioni stradali
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 15 - pulizia di acque marine, lacustri e fluviali
OS 16 - impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS 17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18 - componenti strutturali in acciaio e metallo
OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20 - rilevamenti topografici
OS 21 - opere strutturali speciali
OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 - demolizione di opere
OS 24 - verde e arredo urbano
OS 25 - scavi archeologici
OS 26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 - impianti per la trazione elettrica
OS 28 - impianti termici e di condizionamento
OS 29 - armamento ferroviario
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 - impianti per la mobilità sospesa
OS 32 - strutture in legno
OS 33 - coperture speciali
OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
LICANDRO, Segretario:
Art. 7
Classifiche
1. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
01 - fino a lire 300.000.000 (euro 154.937)
02 - fino a lire 500.000.000 (euro 258.228)
03 - fino a lire 1.000.000.000 (euro 516.457)
04 - fino a lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913)
05 - fino a lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284)
06 - fino a lire 10.000.000.000 (euro 5.164.569)
07 - fino a lire 20.000.000.000 (euro 10.329.138)
08 - fino a lire 30.000.000.000 (euro 15.493.707)
09 - oltre lire 30.000.000.000 (euro 15.493.707)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
LICANDRO, Segretario:
TITOLO II
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
Art. 8
Domanda di qualificazione
1. Le imprese interessate, al conseguimento della qualificazione, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente titolo.
2. La documentazione del possesso dei requisiti è allegata alla domanda di qualificazione da presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Servizio dei contratti - Albo regionale appaltatori.
3. Nella domanda di qualificazione, il rappresentante dell'impresa dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per tutti gli effetti previsti dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, delle finalità del trattamento dei dati dell'impresa e delle persone fisiche che ne fanno parte e di essere informato e di dare informazione alle medesime persone fisiche che i dati di cui sopra sono oggetto di pubblicazione per i fini istituzionali dell'Amministrazione riguardanti l'esecuzione dei lavori pubblici.
4. L'impresa può chiedere di essere qualificata a più categorie di lavoro purché sia in possesso dei requisiti per ciascuna di esse.
5. La domanda e la documentazione relativa presentata dall'impresa, prima di essere affidate ai relatori, sono sottoposte all'istruttoria da parte del competente ufficio dell'Albo che provvede ad accertare la presenza dei requisiti previsti. Tale Ufficio compila una scheda che, contenente i dati dell'impresa e i requisiti presentati, è consegnata al relatore per l'esposizione in Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
LICANDRO, Segretario:
Art. 9
Requisiti d'ordine generale
1. I requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali, ovvero inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza;
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ufficio Registro delle Imprese - ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 - riguardante i seguenti requisiti:
1) l'indicazione dell'oggetto sociale e dell'attività che devono essere adeguate alle categorie di lavoro per le quali l'impresa chiede l'iscrizione al casellario delle imprese qualificate;
2) il riferimento alla Legge 5 marzo 1990, n. 46, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di impiantistica (qualora l'impresa voglia operare nel settore);
3) la dichiarazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo state iniziate, né essendo in corso a suo carico procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, scioglimento e liquidazione;
4) le generalità e l'indicazione dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei consiglieri e dei procuratori in carica con la specifica dei poteri conferiti ai medesimi nonché di tutti i direttori tecnici della società; nel caso di società in accomandita semplice, devono essere indicati tutti gli accomandatari e tutti i direttori tecnici e nel caso di società in nome collettivo tutti i componenti e tutti i direttori tecnici;
5) l'assenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste nell'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo n. 490 del 1994;
h) assolvimento degli oneri contributivi dovuti alle Casse Edili, qualora dovuti, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve essere rilasciata:
a) da tutti i direttori tecnici e da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;
b) da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
c) da tutti i direttori tecnici e da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, consorzi e cooperative;
d) da tutti i procuratori speciali o generali della società.
3. I requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 sono comprovati mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro Imprese.
4. I requisiti di cui alla lettera h) del comma 1 sono dimostrati mediante certificazione delle medesime Casse Edili.
PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
LICANDRO, Segretario:
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo.
Art. 9
All'art. 9 il 4° comma è sostituito dal seguente:
"4. I requisiti di cui alla lettera h) del comma 1 sono dimostrati mediante certificazione dei medesimi enti e casse edili". (3)
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Vassallo - Ortu.
All'art. 9 lettera h) dopo la parola "dovuti" sono inserite le seguenti parole: "Agli enti previdenziali, assicurativi e". (1)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli entrambi.
COGODI (R.C.). Gli emendamenti numero 1 e 3 li illustriamo insieme perché non abbiamo nessuna intenzione di ritardare i lavori del Consiglio neanche di un attimo. Come avete visto non siamo intervenuti su tutti gli articoli, come il Regolamento ci consente di fare.
Quindi, come ho detto, il nostro atteggiamento...
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, se le serve un minuto in più per l'illustrazione dei due emendamenti, proceda pure, non ci sarà nessun problema.
COGODI (R.C.). Signor Presidente, lei crede di essere un dispensatore di minuti, invece non può dispensare i minuti, perché ci vengono concessi dalle regole. Le ho appena fatto notare che se avessi voluto un minuto o anche molti minuti in più, ognuno di noi avrebbe potuto intervenire su ciascun articolo, cosa che non abbiamo fatto; potremmo anche illustrare gli emendamenti singolarmente, ma non intendiamo farlo, quindi sto ancora affermando che l'intendimento nostro, per quanto è possibile, è quello di contribuire a migliorare un provvedimento che il Consiglio è chiamato ad approvare. E nostro intendimento, se ci è consentito, è anche quello di impedire (uso un'espressione forte, "impedire"), per quanto ci è possibile, e ci rendiamo conto che non ne abbiamo la forza, che si approvino leggi, regolamenti o provvedimenti in questo modo squalificante e in certi momenti, lo dico, squallido. Prendiamo atto che questo Consiglio regionale respinge norme in ragione di una casualità, per cui quelli che stazionano vicino alla tenda che sta da questa parte entrano un attimo quando si sta votando e non vengono conteggiati, però quelli che stazionano dietro la tenda che sta dall'altra parte quando entrano vengono conteggiati. Non si possono approvare norme in questo modo, nel disordine, nella distrazione e nell'estrema casualità. E' colpa del Presidente del Consiglio? Io credo di no, una volta tanto credo di no. E' colpa del modo in cui si esercita il governo della cosa pubblica in questa regione; è colpa innanzitutto della Giunta regionale che pensa sia un gioco, un diversivo governare la regione; è colpa di una maggioranza che si preoccupa unicamente del numero che deve avere per considerarsi tale. Poco importa che le leggi si discutano seriamente oppure no.
Voi avevate l'idea di discutere questa legge in quattro e quattr'otto, di darla per discussa e approvata. Non è così, non sarà mai così, finché ci sarà uno di noi, io immagino uno di tutti noi dell'opposizione democratica, ma posso dirvi, per non parlare a nome di nessun altro, che finché ci sarà uno di noi tre componenti del Gruppo della Rifondazione Comunista in quest'aula voi non approverete mai le leggi senza esporle, senza discuterle, senza confrontarvi. Potete anche non ascoltare, potete anche non dire perché vi opponete a emendamenti che nel pour parler, nello scambio di opinioni, sono anche giusti, perché escludere una rappresentanza del mondo del lavoro da una commissione ampia, composta di ventotto persone, che cosa cambia? Niente! Che vi siano rappresentanti dei lavoratori in una commissione che deve verificare la sussistenza dei requisiti, della regolarità delle grandi imprese che concorrono ad appalti di grossa entità vi dà fastidio, non li volete e non dite neppure perché. Per quale ragione avete in odio i lavoratori? Certo, direte di no. Perché avete in odio i sindacati? Direte di no. Di sicuro, ogni volta che potete voi escludete la presenza del mondo del lavoro dai luoghi nei quali, in via permanente, si può esercitare anche un controllo, una partecipazione, e non dite neppure il perché.
Vi ritenete esentati dal diritto e dal dovere di motivare, tanto siete maggioranza, vi potreste permettere tutto quello che volete, secondo voi, anche fare regolamenti pasticciati, come sarà questo che ci accingiamo ad approvare, perché il relatore, contraddicendo il rappresentante della Commissione, prima dice di voler accogliere un emendamento, mezzo Consiglio ha sentito che il relatore era favorevole a un emendamento, ma nel frattempo quello stesso relatore ammette di aver sbagliato, di non aver capito e che invece non intendeva accoglierlo. La Giunta, a malincuore, aveva dichiarato di conformarsi al parere del relatore e così si è creato un pasticcio, si sono indotti in errore gli altri, si è ingannata una parte del Consiglio, si è violata quella relazione di correttezza nel confronto, che poi è quello che fa la volontà politica, che costruisce l'esito finale nel voto di una legge. Voi state giocando, ma scherzate col fuoco. Io auguro al collega Fois di non essere mai relatore di niente e alla maggioranza di non essere posta altre volte, dall'onorevole Fois, in questa situazione.
Adesso noi con gli emendamenti in esame vi diciamo una cosa ugualmente semplice: da questa commissione, di cui fanno parte i rappresentanti dei datori di lavoro (ma non i rappresentanti dei lavoratori) e i rappresentanti di tutti gli uffici dei lavori e degli affari di vario ordine di carattere pubblico, prima abbiamo notato che erano esclusi i rappresentanti degli enti di previdenza. E voi avete pure votato in tal senso, perché tutti devono verificare la regolarità, ma gli enti di previdenza no! E non avete detto il perché.
Adesso, in ragione di questo articolo, tentiamo ancora di correggere questa distorsione proponendo di verificare almeno che fra i requisiti che debbono ricorrere vi sia la regolarità dei versamenti dovuti agli enti previdenziali e assicurativi. Questo lo proponiamo con l'emendamento numero 1.
Con l'emendamento numero 3, chiediamo che l'accertamento sia fatto non solo in ragione dei versamenti alle casse edili, ma anche agli altri istituti previdenziali e assicurativi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Fois, relatore.
FOIS (P.P.S.-C.D.U. Sardi), relatore. Non si accolgono.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.-C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. Non si accolgono.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, colleghi consiglieri, col mio intervento voglio richiamare l'attenzione dell'Aula sugli errori in cui incorre il collega Cogodi quando prende la parola per pontificare, pensando che gli altri siano disattenti e possano magari fargli passare le cose che dice, che sono tra l'altro sbagliate.
Intendo una volta per tutte indicare al collega Cogodi che non sono la maggioranza e la Giunta che sbagliano sempre, secondo il detto "piove, governo ladro"; a volte sbaglia anche l'opposizione quando parla troppo e stordisce l'Assemblea.
Caro collega Cogodi, non si possono prendere carta e penna per scrivere emendamenti estemporanei se non si è prima partecipato ai lavori della Commissione, confrontandosi con gli altri commissari e approfondendo gli argomenti. Lei pensa di poter arrivare in Aula e di presentare emendamenti così repentini da essere approvati immediatamente, ma non è così.
L'emendamento numero 1 dice che all'articolo 9, lettera h), dopo la parola "dovuti" sono inserite le seguenti parole: "agli enti previdenziali e assicurativi e", per cui, secondo il suo pensiero, considerando una grave violazione il non aver versato gli oneri contributivi, chiaramente quelli a carico del datore di lavoro, l'impresa che si trovasse in tale colpevole condizione incorrerebbe in una di quelle violazioni per le quali l'iscrizione non può essere concessa. Questo punto non è disciplinato alla lettera h), bensì alla lettera d). Infatti la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9, che indica quali sono i requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la qualificazione, fa riferimento proprio alla contribuzione sociale. La contribuzione sociale, cioè gli oneri contributivi di assistenza e previdenza non li può mettere al punto h), non essendo elementi essenziali. Sono elementi di specifica dell'iscrizione alla Camera di commercio (perché il punto f) dell'articolo 9 dice che uno dei requisiti per ottenere la qualificazione è l'iscrizione alla Camera di commercio), riguardante anche l'oggetto sociale, la dichiarazione che l'impresa è nel pieno esercizio dei propri diritti, eccetera. Ma l'assolvimento degli oneri contributivi dovuti alle Casse Edili, di cui al punto f), è un'altra cosa rispetto a quello che vuole indicare il collega Cogodi. Tant'è che questo argomento è richiamato al quarto comma, in cui si dice che i requisiti di cui alla lettera h) del comma 1 sono dimostrati mediante certificazione delle Casse Edili. Ma se noi facciamo passare per errore ciò a cui si riferiva il collega Cogodi, cioè l'omissione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, allora questa omissione deve essere certificata dalle Casse Edili, ma non è quello che si vuole indicare, perché l'omissione dei contributi alle Casse Edili è cosa ben diversa dal mancato pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, che sono elementi fondamentali.
Ciò premesso, rimaniamo con i piedi per terra e diciamo che gli elementi essenziali per poter essere iscritti sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d), e la lettera d) riporta esattamente quello che intende il collega Cogodi. Devo rettificare parzialmente quello che ho detto poc'anzi: il punto h) si riferisce ad uno degli elementi essenziali, cioè gli oneri contributivi dovuti alle Casse Edili, che sono cosa ripeto ben diversa dagli oneri previdenziali e assistenziali. Ciò che intende dire il collega Cogodi è disciplinato alla lettera d), mentre la lettera h) riguarda la contribuzione alle Casse Edili, che ha un'altra disciplina e può essere certificata dalla Camera di Commercio, mentre la posizione di un'impresa rispetto alla contribuzione sociale non può essere certificata dalla Camera di Commercio.
Mi dichiaro pertanto contrario all'approvazione di questi emendamenti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (R.C.). Mi dispiace contraddire il collega Tunis, di cui apprezzo sempre i ragionamenti, ma devo dire che questa volta sta sbagliando, perché vi è una sostanziale differenza tra quanto è previsto alla lettera d) dell'articolo 9 e quanto da noi proposto con gli emendamenti numero 1 e 3. Infatti nelle "violazioni gravi definitivamente accertate" non sono contemplati i contenziosi che un'azienda può avere in corso con un ente previdenziale. Come lei sa, certi contenziosi durano per anni e il più delle volte non riguardano il mancato versamento, ma l'entità dei contributi richiesti dall'ente previdenziale e che il datore di lavoro ritiene di dover corrispondere in misura inferiore. Per cui il ragionamento che noi facciamo è una cosa decisamente diversa. Tra l'altro, voglio ricordare a quest'Assemblea che stiamo facendo un passo indietro rispetto alla normativa che era in vigore fino all'altro ieri per quanto riguarda l'albo regionale. Infatti, io ho provveduto a fare l'iscrizione di un'impresa e ricordo benissimo che mi sono dovuto recare presso gli enti previdenziali, i quali, su richiesta, mi hanno rilasciato una certificazione in cui dichiaravano che l'impresa "X" aveva assolto tutti i dettami della legge e aveva versato per intero i contributi. Ci siamo? Per cui stiamo facendo un passo indietro rispetto a quanto previsto precedentemente.
Non si capisce, inoltre, perché ci siano delle resistenze quando si vogliono introdurre elementi di garanzia per i lavori, perché è chiaro che se un'impresa non versa i contributi previdenziali e assistenziali, oltre a creare una distorsione del mercato, può pregiudicare anche il buon fine dei lavori. Sappiamo tutti che fine fanno quelle imprese che falliscono il giorno dopo essersi aggiudicate i lavori, spesso proprio per il mancato versamento dei contributi previdenziali. Per cui, oltre ad essere una garanzia nei confronti dei lavoratori, la questione che stiamo affrontando vuole essere una garanzia anche rispetto a chi appalta i lavori. E perché voi volete restringere le garanzie? Non si danno spiegazioni e non si dice nemmeno il motivo per cui si vogliono restringere le garanzie nei confronti di chi appalta i lavori. Vi chiediamo forse troppo? Vi chiediamo di scrivere due righe per rendere più esplicita una norma e allargare le gamma delle garanzie.
Io sono convinto che se fosse qui presente il mondo dell'imprenditoria sarebbe d'accordo su questo emendamento perché troppe volte il lavoro è stato struccato, è stato viziato proprio da soggetti che non rispettando tutte le norme e non offrendo perciò le necessarie garanzie si possono permettere di fare prezzi più bassi rispetto agli altri.
Per questo vi chiediamo di rivalutare questa nostra proposta, proprio in virtù delle considerazioni che sono state fatte. Scusate, noi non facciano parte della Commissione competente per materia, altrimenti avremmo dato il nostro contributo durante i lavori che si sono svolti appunto in sede di Commissione. Non abbiamo avuto questa opportunità, lo facciamo oggi, ma è forse questo motivo di critica? E' forse questo di per sé motivo di rigetto degli emendamenti?
Io ritengo di no, per cui chiedo, sia al relatore, sia al Presidente della Commissione, l'onorevole Marco Tunis, di riflettere sulle cose che hanno detto e di considerare anche le osservazioni fatte dall'opposizione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (R.C.). Presidente, intervengo solo per riprendere una considerazione che è giusto che facciamo con estrema serietà, altrimenti davvero, anziché "or bene", dovremmo dire "or male", come dice l'onorevole Marco Tunis. Ma è davvero così scandaloso chiedere che tra i requisiti di ordine generale vi sia anche il regolare versamento da parte delle imprese dei contributi dovuti agli enti previdenziali? A meno che qualcuno non abbia la coda di paglia, e quante code di paglia ci sono in edilizia, basta aprire i giornali!
Insomma, tutti hanno sentito nel corso di questi ultimi mesi che la maggiore evasione previdenziale, ma anche la maggiore evasione assistenziale è riconducibile ai cantieri edili, quindi è necessario introdurre in legge un piccolo elemento che in sostanza può suonare come un campanello d'allarme perché le imprese sanno di essere sottoposte a un'ulteriore verifica. Badate, l'iscrizione all'albo non è qualcosa di statico: ci si scrive per un importo e poi successivamente si fanno le verifiche, quindi la verifica della condotta di un'impresa attraverso la presentazione di un certificato io sinceramente non la considero una cosa così scandalosa. Anzi, il buon senso e la necessità di tutelare l'interesse dell'amministrazione pubblica dovrebbero indurre la Giunta regionale, e l'Assessore dei lavori pubblici in particolare, ad accogliere questa richiesta.
Visto che non si è accolta la nostra richiesta precedente in ordine alla presenza nell'organismo di qualificazione anche dei rappresentanti degli enti previdenziali, che avrebbero potuto dare un contributo in positivo, non si capisce perché ci debba essere una chiusura anche su questi emendamenti. Noi stiamo facendo uno sforzo per tentare di dare un contributo, per tentare di correggere anche qualche stortura che pure è presente in questo regolamento. Qui si dice che sarebbe sufficiente la certificazione inerente all'assolvimento degli oneri contributivi dovuti alle Casse Edili. Ebbene, onorevole Marco Tunis, io le dico che davvero lei è stato condizionato dalle audizioni e non si è reso conto nemmeno di quello che stava facendo, perché lei sa, e se non lo sa glielo dico io, che le Casse Edili sono cogestite dalle associazioni delle imprese e dalle organizzazioni sindacali che amministrano i tanti finanziamenti che vengono destinati alle stesse casse edili. E chiaro è che quei signori vi avranno chiesto proprio di garantire loro, vi avranno cioè detto: "Non vi chiediamo di inserire la verifica degli oneri contributivi dovuti agli enti previdenziali, ma solo di quelli che vanno nelle casse, che sono gestiti da noi".
Allora, quando si fanno le leggi si deve capire davvero ciò che si sta approvando e si deve tentare, anche da questo punto di vista, di tutelare tutti, i lavoratori e l'interesse della collettività. Visto che in questo Paese c'è un problema di evasione fiscale e previdenziale e visto che per moltissimi contenziosi le sentenze non vanno in esecuzione, perché è difficilissimo (l'INPS affida il recupero dei contributi non pagati a società esterne e spesso, seguendo questa strada, si compiono ulteriori disastri), perché non correre ai ripari e accogliere qualche consiglio anche se viene dall'opposizione? Non stiamo presentando emendamenti sovversivi, come sarebbe tentato di dire l'onorevole Marco Tunis, stiamo semplicemente chiedendo che insieme a tutti gli altri certificati richiesti ci sia anche un certificato rilasciato dall'INPS che attesti che l'impresa in oggetto versa regolarmente i contributi. Non stiamo, cioè, chiedendo all'impresa di dichiarare quanti lavoratori ha assunto "in nero", come spesso succede, ma le stiamo chiedendo di certificare il regolare versamento dei contributi previdenziali.
Questo mi sembra buon senso e io mi appello ancora all'Aula e allo stesso Assessore dei lavori pubblici perché si introduca nel testo una cosa che è perfino banale, che dovrebbe essere introdotta come norma elementare a garanzia e a tutela di tutti, spesso a tutela della stessa Regione, che di frequente è costretta a intervenire sostituendosi al datore di lavoro per tentare di salvare qualche situazione e anche i lavoratori che spesso pagano per le inadempienze degli imprenditori.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Intervengo ancora una volta per sottolineare la situazione abbastanza incresciosa che si verifica in quest'Aula, quando agli argomenti rappresentati, motivati e illustrati con la serietà che meritano, si pensa di poter rispondere con alcune battute estemporanee. Io vorrei dire ancora, per quanto è possibile, noi tutti insieme vorremmo dire ai consiglieri regionali che stiamo parlando di cose serie. Non abbiamo la presunzione di dire sempre o di proporre le cose migliori, però tenete conto che non stiamo giocando, ma stiamo tentando di dare un contributo per migliorare il sistema legislativo.
Ora, essendo legislatori noi dovremmo avere una qualche qualifica, dovremmo compiere uno sforzo per capire quello che stiamo facendo. Quello che scriviamo non sono lettere personali, sono le regole per la società civile e per l'economia, perciò come si può dire che quanto è scritto e, quindi, statuito nel punto d) dell'articolo 9 sia equivalente, salva la diversità di materia, a quello che è scritto alla lettera h) dello stesso articolo? Alla lettera h) dell'articolo 9 la regola proposta, e che il Consiglio si appresta, se abbiamo capito bene, ad approvare, dice che deve essere provato l'assolvimento degli oneri contributivi dovuti alle casse edili. Nel precedente punto d), invece, si parla di "inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza". Nessuno però ha ancora spiegato, e io non ho ancora capito, cosa significa "paesi di residenza". Per ora mi fermo (poi dirò una parola sui paesi di residenza) alla prima parte, quella che ha un senso, spero però che non abbia senso l'ultima parte di questa lettera.
Vedete, per quanto riguarda le Casse Edili deve essere data dimostrazione e, quindi, certificazione dell'assolvimento dell'obbligo del pagamento; nel caso, invece, della contribuzione sociale, se con questa espressione si intendono i contributi previdenziali e assistenziali dovuti a INPS e INAIL, se per esempio deve essere data dimostrazione che in quella data impresa edile i sistemi di sicurezza antinfortunistica sono tutti a norma, secondo voi non occorre dimostrare di aver assolto l'obbligo del pagamento. Se no non riusciamo a capire perché vi opponete all'emendamento numero 3, che come dicevano poc'anzi i colleghi Vassallo e Ortu, prevede semplicemente che sia presentata una certificazione, così come per le Casse Edili. Invece voi, per la previdenza, per l'infortunio e per le misure di sicurezza, chiedete solo che non vi siano violazioni gravi definitivamente accertate. Ma sapete quanto durano gli accertamenti definitivi, quanto si trascina il contenzioso in materia previdenziale? Anni e lustri, mentre è molto più semplice ottenere una certificazione dell'INPS che attesti che un'impresa ha, per esempio, cento dipendenti, per i quali paga i contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Poi, se sta pagando di più avrà un personale contenzioso con l'INPS.
Mentre, secondo quanto attualmente disposto nel testo, un'impresa potrebbe non assicurare alcun dipendente, avere un contenzioso, non pagare i contributi, non rispettare le misure di sicurezza, ottenere ugualmente l'appalto, prendere i danari, dichiarare fallimento e andarsene, ingannando e danneggiando i lavoratori. Questo perché è iscritta all'Albo, concorre all'appalto e realizza le opere, perché quella violazione, ancorché grave, non è definitivamente accertata nell'ultimo grado dell'accertamento tributario o del contenzioso che comunque si determina in sede amministrativa, in sede civile. Tutto può essere fatto. Perché stabilite due criteri diversi? Per la Cassa Edile chiedete giustamente la dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo e invece per l'INPS, per l'INAIL e per le misure di sicurezza volete accertamenti di violazione definitivi, cioè risoluzione di controversie in sede finale? E se l'INPS o l'Ispettorato del lavoro dice che un'impresa è in difetto, perché tu, ente pubblico, non devi credere ad un altro ente pubblico, o all'Ispettorato del lavoro? Perché non avete voluto i rappresentanti di questi enti pubblici a tutela della sicurezza dei diritti dei lavoratori alla pari degli altri nella commissione dei quaranta? Avete votato perché questi rappresentanti non ci siano, ma almeno il certificato che quell'impresa è in regola con i contributi previdenziali lo volete acquisire? Voi dite no, e dite anche che questa violazione grave, definitivamente accertata, riguarda o riguarderebbe la mancata contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza. Che cosa vuol dire? Stiamo parlando di appalti in Italia o nel sultanato del Brunei? E se il sultano del Brunei chiedesse l'iscrizione all'Albo (e ha pure i danari per offrire tutte le garanzie), e nel suo paese di residenza, che immagino sia il Brunei, vigesse una regola in base alla quale la previdenza si paga in altro modo, oppure non si paga per niente, o si paga a frustate, voi applichereste le regole del sultanato del Brunei? Cosa vuol dire "secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza"? Ma voi siete matti, la previdenza in Italia si paga secondo le regole della Repubblica italiana! Adesso Marco Tunis interverrà e ce lo spiegherà, ma io chiedo a lui e a tutti gli altri cosa vuol dire questa espressione. Assessore Ladu, per conto della Giunta, spieghi che cosa significa che la contribuzione sociale dovrebbe essere in regola secondo la legislazione del paese di residenza. Ma non dev'essere l'Italia il paese di residenza?
LADU (P.P.S.-C.D.U. Sardi), Assessore dei lavori pubblici. Perché può partecipare…
COGODI (R.C.). Può partecipare lo straniero, l'abbiamo capito, e se partecipa lo straniero non dovrà versare i contributi all'INPS e all'INAIL e rispettare le misure di sicurezza previste dalle normative italiane?
PRESIDENTE. Assessore, vuole prendere la parola? L'Assessore dei lavori pubblici non intende intervenire.
Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (F.S.D.). Signor Presidente, relativamente ai due emendamenti che sono stati presentati dall'onorevole Cogodi, io ritengo che stiamo probabilmente andando oltre le righe, nel senso che quanto proposto è legittimo e finalizzato a migliorare questo regolamento. Io non credo che ci sia nemmeno il tanto di perdersi in disquisizioni; è probabile anche che in altri commi dello stesso articolo 9, così come è stato detto, sia, se non proprio esplicito, quasi sottinteso che debbono essere assolti gli oneri contribuivi dovuti gli enti previdenziali e assicurativi, però non guasta, secondo me, evidenziarlo.
Per cui condivido l'emendamento 1 e non mi dispiace accettare, per ciò che riguarda il comma 4, anche l'emendamento numero 3, perché spiegare meglio, secondo il mio punto di vista, non guasta se siamo tutti orientati al miglioramento di questo regolamento. Non riesco a capire perché ci si debba irrigidire su certe posizioni. Se lo spirito che ci accomuna nel dibattere è quello di migliorare il testo in esame, mentre non ho condiviso altri emendamenti, non ho problemi adesso a dire che ritengo accoglibili e corretti gli emendamenti numero 1 e 3, anche per lo spirito che anima chi li ha presentati.
E mi fermo qui. Per ciò che riguarda invece il punto d), credo che si sia un po' trasferito quanto disposto nel regolamento nazionale, ma forse ci potrà dire di più l'Assessore competente. E' un aspetto sul quale non ci siamo soffermati in modo particolare, e me ne faccio un po' carico, ma credo che sia necessario un attimo di riflessione. In ogni caso, ripeto, forse si tratta soltanto di un comma interamente traslato dal regolamento nazionale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.-Sardegna). Ho seguito attentamente il dibattito e le argomentazioni portate dai colleghi Cogodi, Vassallo e Ortu. Così come ha specificato il collega Masia, l'emendamento numero 3 è giustificato e posto anche a maggiore chiarimento dell'articolo stesso, per cui ritengo che debba essere accolto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1.
Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, non per tediare l'Assemblea, ma soltanto per correttezza nei confronti dei colleghi, vorrei ribadire che ritengo, e ne sono ancora convinto, perché ho fatto i miei studi, che per contribuzione sociale si intendano tutti i contributi assistenziali, previdenziali e quant'altro, però siccome con l'emendamento numero 1 si è voluto specificare che si tratta degli oneri contributivi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi e alle Casse Edili, e per di più con l'emendamento numero 3 si è stabilito che i requisiti sono dimostrati mediante certificazione non più solo delle Casse Edili, ma anche degli enti previdenziali e assicurativi, in questo senso il punto d) diventa pleonastico.
Siccome voi insistete, per non apparire noiosi, i latini dicevano melius abundare quam deficere, ribadiamo pure il concetto e andiamo oltre. Pertanto voterò a favore dell'emendamento numero 1, a firma Cogodi e più.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
LICANDRO, Segretario:
Art. 10
Requisiti di ordine speciale
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) capacità economica e finanziaria;
b) capacità tecnica e organizzativa;
c) dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. Ai fini del rispetto dei requisiti di ordine speciale, l'importo della classifica 09 (illimitato) di cui all'articolo 7 è convenzionalmente stabilito pari a lire 40.000.000.000.
3. Per concorrere agli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000, l'impresa, oltre alla qualificazione di cui al presente regolamento, deve dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori, ottenuta mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
LICANDRO, Segretario:
Art. 11
Capacità economica e finanziaria
1. La capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito, indicati dall'impresa nella domanda di iscrizione, concernenti la solidità finanziaria dell'impresa;
b) dalla cifra di affari in lavori realizzata dall'impresa negli ultimi cinque anni mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100 per cento della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Per la determinazione dell'importo complessivo della cifra d'affari concorre interamente il valore dell'attrezzatura per effetto dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 18 del presente regolamento.
2. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:
a) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione ai sensi dell'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, con le dichiarazioni annuali IVA e con il modello unico corredati dalla relativa ricevuta di presentazione;
b) per le società di capitali e le società di cooperative che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali redatti ai sensi dell'articolo 2423 e segg. del Cod. Civ, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'Ordinamento italiano, corredati dalla relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito.
3. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge n. 109 del 1994 e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti dai soggetti consorziati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
LICANDRO, Segretario:
Art. 12
Capacità tecnica e organizzativa
1. La capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa è dimostrata con la presentazione di certificati dai quali risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede la qualificazione.
2. Per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella tabella di classificazione delle opere generali e specializzate di cui all'articolo 6.
3. I certificati sono rilasciati:
a) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, responsabile di ufficio statale, regionale, provinciale, comunale o di altri enti pubblici che hanno curato l'appalto dell'opera; nel caso in cui manchi il responsabile tecnico dei suddetti uffici i certificati sono rilasciati dal rappresentante dell'ente pubblico e vistati da un tecnico dell'ente medesimo; se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione con contratto di subappalto, i certificati contengono anche l'esplicita indicazione della ditta appaltante e gli estremi dell'autorizzazione concessa per il subappalto;
b) se trattasi di lavori privati, dal direttore dei lavori ovvero dal committente; la dichiarazione è sempre vistata dall'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, che accerta e conferma i lavori eseguiti. A corredo dei certificati dei lavori privati, l'interessato allega copia delle fatture il cui importo deve corrispondere all'ammontare dei lavori eseguiti indicati nel certificato.
4. L'Ufficio del Genio Civile competente per territorio appone sul certificato il visto di conferma sui lavori.
5. Sia per i lavori pubblici che per quelli privati il certificato, inoltre, indica:
a) il nominativo del direttore tecnico - con relativo codice fiscale - sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione;
b) l'oggetto e il luogo dell'opera eseguita, con la menzione dell'ente pubblico o del Committente a favore dei quali l'opera è stata realizzata; l'oggetto dell'opera deve essere esaurientemente descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in modo che si possa individuare inequivocabilmente la categoria di opera corrispondente. I lavori eseguiti devono rientrare nella tabella di classificazione delle categorie di opere sopra indicate;
c) l'importo della categoria del lavoro prevalente ed eventualmente l'importo delle categorie dei lavori scorporabili;
d) il periodo di inizio e termine dei lavori;
e) la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori pubblici);
f) che i lavori sono stati, regolarmente e con buon esito, portati a termine, senza dar luogo a vertenze con il committente;
g) l'indicazione degli estremi della certificazione liberatoria rilasciata dalle Casse Edili riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'assolvimento degli oneri contributivi dovuti a favore dei lavoratori dipendenti.
6. I lavori di cui al presente articolo riguardano quelli eseguiti negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda di qualificazione; nel caso di lavori iniziati in epoca precedente, i certificati contengono la parte dei lavori eseguiti nel quinquennio utile.
7. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di qualificazione, i certificati indicano l'importo dei lavori contabilizzati sulla base degli stati di avanzamento emessi nel quinquennio utile ed eseguiti alla data del rilascio del certificato.
8. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dall'importo delle riserve riconosciute all'impresa con esclusione dei compensi riconosciuti a titolo risarcitorio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
LICANDRO, Segretario:
Art. 13
Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto terzi
1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'articolo 6 e relative ai lavori eseguiti per conto di soggetti pubblici ovvero di soggetti sottoposti all'applicazione delle leggi in materia di opere pubbliche, è effettuata con riferimento alla categoria prevalente indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.
2. I lavori privati, non sottoposti al vincolo delle leggi in materia di lavori pubblici, effettuati in regime privatistico ai sensi delle sole norme del Codice Civile, sono sottoposti, come indicato all'articolo 12, all'accertamento del Servizio del Genio Civile competente per territorio che attesta la conformità dei lavori certificati a quelli eseguiti dall'impresa richiedente sia per l'importo che per categoria di lavoro.
3. I certificati di esecuzione dei lavori privati contengono, al pari dei lavori pubblici, oltre la categoria prevalente dei lavori, l'eventuale suddivisione per le altre categorie di lavoro e i relativi importi, la puntuale ed esauriente descrizione della tipologia dei lavori medesimi per consentire all'organo deliberante la corretta attribuzione della qualificazione secondo le categorie e classifiche di cui agli articoli 6 e 7.
4. L'attività lavorativa svolta dalle imprese per conto di committenti privati è accertata con:
a) copia conforme del contratto di affidamento dei lavori, regolarmente registrato;
b) nell'eventualità che non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotte, in copia conforme all'originale, scritture private, atti di impegno, lettere di commessa, buoni d'ordine, atti di cottimo, contabilità dei lavori, purché da essi si desuma la volontà negoziale delle parti;
c) la documentazione individuata nelle lettere a) e b) e, in ogni caso, i certificati dei lavori privati, devono essere sempre suffragati dalle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori a favore del committente; la somma degli importi netti delle fatture devono corrispondere agli importi indicati dal committente o dal direttore dei lavori nei certificati. Parimenti detta corrispondenza deve sussistere tra la categoria di lavoro indicata nel certificato dei lavori eseguiti e quella indicata nelle fatture;
d) copia conforme, per tutti i lavori, della concessione o autorizzazione edilizia.
5. La verifica delle fatture da parte del Genio Civile, non ha valore di controllo sulla regolarità della fattura medesima né sulla sua regolare iscrizione nei registri contabili dell'impresa, ma ha valore di un'attività amministrativa finalizzata al controllo della corrispondenza delle categorie di lavoro, dei relativi importi e del periodo dei lavori nelle stesse indicati con quanto dichiarato nel certificato rilasciato dal committente privato. La difformità tra questi elementi porta come conseguenza il diniego, da parte del competente ufficio, del visto favorevole sui certificati.
6. Per casi più complessi, l'Ufficio del Genio Civile può disporre sopralluoghi dei quali si redige il processo verbale.
7. Gli Uffici istruttori del Genio Civile conservano nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi effettuati; copia di detta documentazione deve essere messa a disposizione della Commissione di valutazione, qualora necessaria per consentire una più congrua valutazione dell'idoneità tecnica-organizzativa del richiedente.
8. L'esito favorevole dell'accertamento è annotato dal Servizio del Genio Civile competente sul certificato dei lavori mediante apposizione della dicitura di rito che deve contenere la data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del funzionario preposto, tenuto all'asseverazione delle fatture, delle categorie di lavoro e degli importi eseguiti per conto dei committenti privati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione . Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
LICANDRO, Segretario:
Art. 14
Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto proprio
1. L'attività lavorativa eseguita per proprio conto ricorre quando i lavori privati sono eseguiti per conto della stessa impresa o perché l'opera finita rimane di proprietà della ditta esecutrice per i fini connessi all'esercizio dell'azienda o perché l'opera deve essere immessa nel mercato per fini commerciali.
2. In tal caso, l'accertamento non può riferirsi alle fatture che, qualora esistenti, rispecchino il valore commerciale del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in sé considerata.
3. L'accertamento è effettuato al netto di ogni utile dell'impresa, in stretta connessione con il costo sopportato dall'impresa per la sola costruzione (forniture materiali e mano d'opera) sulla base dei seguenti elementi di riferimento:
a) parametri fisici (costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel luogo ove insiste la costruzione; nel caso di edilizia abitativa si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 362/2 dell'11 settembre 1995, pubblicato nel BURAS n. 43 del 22 dicembre 1995, supplemento straordinario n. 3);
b) progetto approvato;
c) contabilità lavori ove esistente.
4. Per casi di lavoro in proprio, si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 13.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
LICANDRO, Segretario:
Art. 15
Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa lavori eseguiti
1. La capacità tecnica delle imprese è soggetta ai seguenti parametri di valutazione:
a) attribuzione della classifica fino all'importo di lire 1.000.000.000:
1) l'importo complessivo dei lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, non deve essere inferiore a quello della classifica richiesta ovvero a quello della classifica attribuita dalla Commissione di valutazione;
b) attribuzione della classifica da lire 2.000.000.000 fino alla classifica di lire 30.000.000.000:
1) esecuzione di lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, per un importo complessivo non inferiore al 90 per cento della classifica richiesta ovvero della classifica attribuita dalla Commissione di valutazione;
2) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;
c) attribuzione della classifica di oltre lire 30.000.000.000:
1) l'attribuzione di tale classifica è soggetta alla dimostrazione dei requisiti tecnici di cui alla precedente lettera b) con riferimento all'importo convenzionalmente stabilito in lire 40.000.000.000.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
LICANDRO, Segretario:
Art. 16
Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori diretti
1. La capacità tecnica ed organizzativa delle imprese che chiedono la qualificazione può essere dimostrata anche mediante l'attività di direzione dei lavori pubblici o privati certificabili secondo i parametri e le condizioni previsti dall'articolo 12.
2. Per attività di direzione si intende esclusivamente l'attività materiale, strettamente connessa a quella di cantiere, esercitata dal direttore tecnico o dai direttori tecnici di un'impresa riferita all'ultimo quinquennio e deve riguardare lavori analoghi a quelli della specializzazione richiesta affidati ad altre imprese.
3. Gli importi dei lavori indicati nei certificati attestanti la direzione dei lavori sono valutati abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi; in ogni caso l'importo massimo di iscrizione concedibile non può superare l'importo di lire 2.000.000.000.
4. Tale qualificazione è, inoltre, subordinata a:
a) che i lavori siano stati eseguiti da altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici dell'impresa che chiede la qualificazione;
b) che i soggetti, designati dall'impresa che chiede la qualificazione quali direttori tecnici, abbiano ricoperto la medesima funzione per conto di altre imprese - iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori o all'Albo Regionale degli Appaltatori ovvero qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa; lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione del certificato dell'A.N.C. o A.R.A. o attestazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. n. 34;
c) i soggetti nominati direttori tecnici dalla impresa qualificata non possono far valere la capacità tecnica dimostrata con lavori diretti qualora non siano trascorsi cinque anni dalla precedente dimostrazione; a tal fine devono produrre un'apposita dichiarazione;
d) la qualificazione conseguita ai sensi del presente articolo è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita e può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione, se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5. I lavori diretti sono presi in considerazione solamente per la prima iscrizione di ogni singola categoria di lavoro. L'aumento dell'importo nella medesima categoria di lavoro è consentito soltanto se documentato con certificati di lavori eseguiti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
LICANDRO, Segretario:
Art. 17
Criteri particolari di valutazione
della capacità tecnica
1. L'attribuzione di alcune categorie di opere richiede la presenza di particolari elementi.
2. La qualificazione nella categoria di opera generale OG2 "restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" è concessa a condizione che l'impresa abbia eseguito lavori pubblici volti alla conservazione, al ripristino e al consolidamento statico di immobili aventi caratteristiche artistiche o che comunque siano vincolati ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali), di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici.
3. Nel caso in cui altri soggetti privati provvedano all'esecuzione di questo genere di opere, è necessario che la competente Soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione sull'immobile vincolato.
4.Nel caso di esecuzione di scavi archeologici (OS 25), i certificati dei lavori devono riportare la conferma della competente Soprintendenza Archeologica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
LICANDRO, Segretario:
Art. 18
Dotazione di attrezzatura tecnica
1. La dotazione di attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, necessari per l'esecuzione dei lavori. Essa dev'essere adeguata alla categoria di lavoro e all'importo di qualificazione richiesto ed è comprovata mediante autocertificazione, rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa, contenente l'indicazione specifica e matricolare di tutti i mezzi d'opera.
2. La dotazione dell'attrezzatura è riferita all'ultimo quinquennio sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio per un valore complessivo quinquennale non inferiore al 2 per cento della cifra di affari in lavori, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
3. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica sia inferiore alla percentuale di cui al comma 2, la cifra di affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
4. Alla percentuale richiesta per l'attrezzatura concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura dei consorzi e delle società fra imprese riunite.
5. L'ammortamento è comprovato:
a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate dalle ricevute di presentazione e da autocertificazione relative alla quota riferita alla attrezzatura tecnica. L'ammortamento può essere rilevato nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF o nel prospetto dei dati di bilancio oppure nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri; qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, l'ammortamento è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata dal libro dei beni ammortizzabili vidimato;
b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati dalla relativa nota di deposito; la quota di ammortamento riferita all'attrezzatura tecnica è quella risultante dalla nota integrativa nel "prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce"; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni è sufficiente un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che, a richiesta della Commissione di qualificazione, deve essere corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti.
6. Qualora l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa richiedente la qualificazione ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio, l'impresa richiedente deve presentare i relativi contratti da cui si desumano i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
LICANDRO, Segretario:
Art. 19
Adeguato organico medio annuo
1. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori effettivamente realizzati, di cui almeno il 40 per cento per il personale operaio. In alternativa l'organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato:
a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate dalle ricevute di presentazione. Il costo complessivo da ripartire può essere rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante corredata dalla documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell'organico;
b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati dalla relativa nota di deposito. Il costo complessivo è quello risultante dalla voce "costi per il personale" del conto economico. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell'organico.
3. Qualora il costo del personale sia inferiore alle percentuali indicate nel comma 1, la cifra d'affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
4. Alle percentuali richieste per il costo complessivo del personale dipendente concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
LICANDRO, Segretario:
Art. 20
Lavori eseguiti in subappalto
1. I lavori eseguiti in regime di subappalto possono essere utilizzati dall'impresa subappaltatrice per l'intero importo dei lavori eseguiti corrispondenti alle categorie di lavoro elencate all'articolo 6, a condizione che il committente abbia rilasciato la prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I certificati dei lavori rilasciati dal committente ai sensi dell'articolo 12 devono indicare gli estremi della predetta autorizzazione.
2. L'impresa aggiudicataria dell'appalto principale può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30 per cento dell'importo complessivo. In caso contrario l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
LICANDRO, Segretario:
Art. 21
Consorzi di imprese
1. I consorzi di imprese costituiti ai sensi del comma 1, lettere b), c ed e) dell'articolo 10 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, sono qualificati sulla base delle qualificazioni delle singole imprese consorziate. I requisiti richiesti sono così dimostrati:
a) per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d'affari propria o dei propri consorziati conseguita ai sensi all'articolo 11;
b) per quanto riguarda la dotazione di attrezzature tecniche, mediante l'attrezzatura propria o in dotazione stabile dei propri consorziati comprovata ai sensi dell'articolo 18;
c) per quanto riguarda il requisito relativo all'organico medio annuo si deve far riferimento al costo complessivo del personale direttamente dipendente del Consorzio o dei propri consorziati, dimostrato secondo le previsioni di cui all'articolo 19;
d) il requisito della capacità tecnica può essere dimostrato con la presentazione di certificati di lavori eseguiti o diretti dal direttore tecnico del consorzio ovvero da ciascuna delle imprese consorziate; se il consorzio è costituito tra imprese iscritte all'Albo Regionale degli Appaltatori, in luogo dei certificati dei lavori eseguiti o diretti, la capacità tecnica può essere dimostrata con la presentazione dei certificati comprovanti la qualificazione delle imprese consorziate con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata; in questo ultimo caso la qualificazione è acquisita per la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute da tutte le imprese consorziate; per la classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
LICANDRO, Segretario:
Art. 22
Direttore tecnico
1. Il direttore tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; esso compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.
2. Le società comunque costituite nonché i Consorzi di imprese nominano uno o più direttori tecnici. Analogamente provvedono le imprese individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.
3. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto di opera professionale regolarmente registrato. Il rapporto di dipendenza è dimostrato con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione INPS, INAIL.
4. E' fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in più imprese qualificate;
a tal fine la domanda dell'impresa richiedente la qualificazione deve essere corredata dalla dichiarazione di unicità di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore tecnico.
5. La mancanza di almeno un direttore tecnico non consente all'impresa di svolgere legittimamente la sua attività imprenditoriale.
6. La scelta del direttore tecnico avviene:
a) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della tabella di cui all'articolo 7, è necessaria la laurea in ingegneria o in architettura;
b) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla V, è ammesso il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di particolare esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante l'attività di direzione di cantiere, con rapporto di lavoro dipendente, dimostrata con certificati di lavori eseguiti e realizzati da altra impresa negli ultimi cinque anni; il rapporto di lavoro dipendente è dimostrato con la produzione del libro paga o altra documentazione INPS o INAIL;
c) per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. Per la qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere dotato di esperienza professionale, acquisita in tali lavori quale direttore di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso un'altra impresa, per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale esperienza è comprovata da idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione e rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei beni e con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione INPS, INAIL.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
LICANDRO, Segretario:
Art. 23
Variazione o sostituzione dei direttori tecnici
1. Al fine di poter confermare la qualificazione di un'impresa che abbia sostituito o aggiunto uno o più direttori tecnici, i nuovi soggetti devono possedere una capacità tecnica analoga a quella posseduta dai soggetti uscenti e dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 16 e 22.
2. Se l'impresa non provvede alla sostituzione dei direttori tecnici uscenti, è disposta la revoca ovvero la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, in connessione, rispettivamente, alla mancanza o alla minor capacità tecnica dei nuovi direttori tecnici.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 24.
LICANDRO, Segretario:
TITOLO III
MODIFICHE DEI REQUISITI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA STRUTTURA DELLE IMPRESE
Art. 24
Atti di trasformazione delle aziende
1. Nei casi di trasformazione delle imprese, quali il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di azienda, i nuovi soggetti risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile, possono avvalersi della capacità economico-finanziaria, della capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e dell'organico medio annuo ovvero della qualificazione già posseduti dalle imprese originarie; a tal fine dai medesimi atti pubblici si deve desumere che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall'impresa richiedente.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 25.
LICANDRO, Segretario:
Art. 25
Conferimento d'azienda
1. Le imprese individuali o societarie già qualificate che intendono conferire la propria azienda in un'altra impresa, devono nominare quale direttore tecnico la stessa persona che ricopriva tale incarico nella ditta individuale o società originaria, fatta salva la possibilità di sostituirlo con altro soggetto avente una capacità tecnica ritenuta idonea rispetto alla qualificazione posseduta dall'impresa originaria.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 26.
LICANDRO, Segretario:
Art. 26
Fusione per incorporazione
1. Qualora le imprese manifestino la volontà di unire in un unico soggetto la propria organizzazione, gli organici, i mezzi d'opera, le proprie capacità finanziarie e tecniche al fine di potenziare la propria attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, il criterio da seguire per la qualificazione da assentire al nuovo soggetto risultante dalla fusione, tiene conto delle migliori prestazioni imprenditoriali che, in virtù della sommatoria delle suindicate capacità, tale nuovo soggetto acquisisce.
2. La qualificazione da attribuire ai soggetti risultanti dalle avvenute fusioni o incorporazioni deve risultare dalla sommatoria delle qualificazioni già possedute dai soggetti coinvolti nelle suddette trasformazioni, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi del presente regolamento, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla fusione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 27.
LICANDRO, Segretario:
Art. 27
Cessione d'azienda
1. L'impresa cessionaria può conservare la medesima qualificazione già posseduta dall'impresa cedente l'intero ramo o semplicemente un ramo di azienda a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi del presente regolamento, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla cessione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 28.
LICANDRO, Segretario:
Art. 28
Decesso del titolare di impresa individuale
1. E' ammesso il recupero della qualificazione posseduta dal titolare di una ditta individuale, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo, a favore dell'erede o degli eredi a condizione che il direttore tecnico del nuovo soggetto sia in possesso dei particolari requisiti previsti dal presente regolamento e che l'impresa richiedente mantenga le capacità operative, finanziarie e tecniche dell'impresa già appartenente al titolare deceduto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 29.
LICANDRO, Segretario:
Art. 29
Variazioni
1. Le imprese iscritte al casellario di cui all'articolo 4 comunicano, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, alla segreteria tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano rilevanti ai fini del presente regolamento.
2. È fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza della Commissione di cui all'articolo 3.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 30.
LICANDRO, Segretario:
Art. 30
Rinnovo dell'attestazione di qualificazione
1. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine triennale di validità dell'attestazione, l'impresa può chiederne il rinnovo, effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 32.
2. Da tale data di attestazione decorre il nuovo termine di efficacia fissato dall'articolo 4.
3. Nei casi di conferimento, fusione per incorporazione, cessione d'azienda o di un ramo di azienda o in caso di ricupero della qualificazione per decesso del titolare di una ditta individuale, l'attestazione rilasciata alle imprese che hanno dato origine al nuovo soggetto, continua a produrre la propria efficacia fino allo scadere del triennio decorrente dal rilascio della medesima attestazione. E' fatta salva la facoltà per i nuovi soggetti di richiedere, per un nuovo triennio, il rinnovo dell'attestazione che avviene sulla base della revisione operata secondo le condizioni previste nell'articolo 32.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 31.
LICANDRO, Segretario:
Art. 31
Aumento di classifica
ed estensione a nuove categorie di lavoro
1. Le imprese interessate possono chiedere l'aumento della classifica per ciascuna delle categorie di lavoro già possedute ovvero l'estensione ad altre categorie di lavoro purché sia decorso almeno un anno dalla data dell'attestazione precedente.
2. L'aumento da una classifica inferiore ad una superiore e l'estensione a nuove categorie è soggetta all'accertamento della capacità tecnica e organizzativa, di cui all'articolo 10, con riferimento alle classifiche che si intende aumentare o alle categorie di lavori di cui si chiede l'estensione. In tali casi, il possesso della percentuale della cifra d'affari è riferita alla sommatoria tra gli importi di qualificazione conseguiti, per i quali si chiede la conferma, e gli importi delle nuove qualificazioni richieste.
3. Per la dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa, l'impresa può far riferimento alla documentazione già in possesso della segreteria dell'Albo purché questa rientri nell'ultimo quinquennio di riferimento.
4. L'impresa richiedente l'aumento o l'estensione deve sottoporsi alla revisione generale di cui all'articolo 32.
5. L'aumento della classifica o l'estensione a nuove categorie di lavoro comporta il rinnovo dell'attestazione della qualificazione che ha efficacia per un triennio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Fois. Ne ha facoltà.
FOIS (P.P.S.-C.D.U. Sardi), relatore. Al comma 2 dell'articolo 31, quarto capoverso, l'articolo di riferimento è l'articolo 12 e non l'articolo 10. Di tratta di un refuso di cui mi sono accorto adesso.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 32.
LICANDRO, Segretario:
Art. 32
Revisione generale delle qualificazioni
1. La revisione delle qualificazioni è soggetta all'accertamento dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali di cui all'articolo 9;
b) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito indicati dall'impresa richiedente la revisione;
c) dotazione della direzione tecnica avente i requisiti previsti dall'articolo 22;
d) cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, documentata e determinata ai sensi dell'articolo 11, non inferiore al 100 per cento della somma degli importi di qualificazione conseguiti nelle categorie di lavoro di cui all'articolo 6; alle qualificazioni per un importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di lire 40.000.000.000;
e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica documentata e determinata ai sensi dell'articolo 18;
f) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dimostrato e determinato ai sensi dell'articolo 19.
2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f), non rispettino i valori previsti rispetto alla cifra di affari in lavori questa è figurativamente ridotta in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono riferiti al quinquennio antecedente la data di richiesta della revisione.
4. L'impresa che dimostra di possedere i requisiti richiesti è confermata nella qualificazione, per categorie di opere e classifiche corrispondenti.
5. L'impresa che non dimostri il possesso di tali requisiti deve indicare, con richiesta motivata, quali categorie di opere intende cancellare o in quali delle medesime categorie intende ridurre gli importi corrispondenti, in modo da rientrare nei requisiti stabiliti, pena la mancata conferma delle qualificazioni possedute, fatta, comunque, salva la facoltà della Commissione di cui all'articolo 3 di provvedere d'ufficio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si lettura dell'articolo 33.
LICANDRO, Segretario:
Art. 33
Prima attuazione della revisione
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano regolarmente iscritte all'Albo Regionale degli Appaltatori sono soggette ad una prima revisione generale che avviene secondo le seguenti modalità:
a) per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifiche pari o inferiori all'importo di lire 500.000.000, l'impresa deve dimostrare:
1) di possedere i requisiti indicati nell'articolo 32, comma 1, lettere a) e b);
2) di aver almeno un direttore tecnico con il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di particolare esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante l'esecuzione di lavori ovvero l'espletamento di attività di direzione di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso un'altra impresa, riferito a lavori eseguiti generalmente negli ultimi cinque anni per un importo complessivo non inferiore al 50 per cento, della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti e da comprovare con idonei certificati attestanti tale condizione e con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione INPS, INAIL;
b) per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifica superiore all'importo di lire 500.000.000, si procede ai sensi dell'articolo 32.
2. All'impresa sottoposta a revisione è attribuita la qualificazione delle categorie di opere che trovano corrispondenza con quelle indicate nell'articolo 6, come rappresentato nella tabella A) allegata al presente regolamento.
3. Per quanto riguarda l'attribuzione degli importi di qualificazione per ciascuna delle suddette categorie di lavoro, all'impresa viene attribuita la classifica immediatamente inferiore all'importo risultante dalla precedente iscrizione fermo restando l'obbligo dell'accertamento positivo dei requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c) ,e), f); il requisito di cui all'articolo 32, lettera d) è invece ridotto al 50 per cento.
Alle imprese che risultano già iscritte all'A.R.A. per importi illimitati viene attribuita la classifica di lire 30.000.000.000, fatta salva la possibilità di ottenere la classifica illimitata alle condizioni di cui all'articolo 32. Per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica e organizzativa all'importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di lire 40.000.000.000.
4. In deroga a tali disposizioni:
a) le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di lire 150.000.000, sono cancellate dall'Albo, fatta salva la possibilità di chiedere la qualificazione per importi superiori rientranti nelle classifiche stabilite dall'articolo 7, previa dimostrazione dei requisiti di cui all'articolo 31;
b) le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di lire 240.000.000, possono beneficiare dell'adeguamento della qualifica fino all'importo di lire 300.000.000 purché dimostrino di possedere i requisiti previsti al comma 1, lettera a) dell'articolo 33.
5. Entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le imprese iscritte all'A.R.A. devono presentare la domanda di revisione ai sensi del presente articolo corredata dalla documentazione richiesta.
6. Nel caso in cui la revisione non venga chiesta entro il termine sopra stabilito, l'impresa non può più godere del beneficio della medesima revisione, fatta salva la possibilità di sottoporsi a nuova qualificazione presentando la documentazione richiesta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Fois. Ne ha facoltà.
FOIS (P.P.S.-C.D.U. Sardi), relatore. Nel comma 3, prima delle parole "di cui al comma 1" manca l'indicazione dell'articolo di riferimento, che è l'articolo 32.
PRESIDENTE. E' scritto "articolo 32 comma 1, lettere a), b), c), e), f)". E' un riferimento molto preciso, forse lei ha un testo vecchio. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 34.
LICANDRO, Segretario:
Art. 34
Revoca dell'attestazione di qualificazione
1. Con provvedimento della Commissione di cui all'articolo 3, è disposta la cancellazione di un impresa qualificata nei seguenti casi:
a) abbia cessato la propria attività;
b) per il decesso del titolare dell'impresa individuale;
c) per il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dall'articolo 9 e che ne avevano consentito la qualificazione;
d) per grave e ripetuta negligenza nell'esecuzione dei lavori accertata dalle amministrazioni competenti;
e) in tutti gli altri casi a cui facciano riferimento altre disposizioni vigenti di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 35.
LICANDRO, Segretario:
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'allegato A). Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo ora al voto finale della legge.
Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Intervengo prima per un richiamo al Regolamento, perché sicuramente in sede di coordinamento si porranno delle questioni, a mio avviso, di non facile soluzione. Sempre secondo la storia della gatta che per la fretta fa i gattini ciechi, il Consiglio ha prima respinto il comma 3 dell'articolo 2, poi ha approvato il comma 4 dell'articolo 2 che è diirettamente appeso al comma 3, quindi cadendo il gancio cade anche il carico. Ma a questo si può facilmente rimediare, ciò che invece è più difficile armonizzare con il testo finale è l'approvazione del comma 3 dell'articolo 10, su cui non abbiamo eccepito. Abbiamo fatto le nostre proposte migliorative, si è voluto ascoltare un po' alla fine, se almeno una parte del Consiglio avesse voluto ascoltare fin dall'inizio sarebbe stato meglio, invece abbiamo lasciato fare e così è stato approvato il comma 3 dell'articolo 10, che in diverso modo riprende il comma 3 dell'articolo 2, che invece prima era stato soppresso. Allora o questi due commi sono sostanzialmente identici, e allora il secondo non può essere approvato essendo stato respinto il primo, bisogna aspettare almeno sei mesi, non sei minuti, in base alle regole, oppure sono un'altra cosa.
Intanto, se sono identici nella sostanza non si capisce perché la stessa norma sia contenuta due volte. Se hanno ciascuno una finalità diversa, un altro modo di inserirsi in tutto questo procedimento regolamentare, difficilmente il comma 3 dell'articolo 10 può stare in piedi senza la norma principale, che era contenuta nel terzo comma dell'articolo 2.
Noi segnaliamo questa incongruenza affinché in sede di coordinamento videant consulens, quelli che sono tenuti al coordinamento coordinino, come dicono le regole, nel rispetto della volontà del Consiglio, se è rispettabile. A noi pare difficilmente interpretabile la volontà del Consiglio, ci pare molto contraddittoria, per cui credo che si porranno dei problemi in quella sede e forse si renderà necessaria una rivisitazione di questo Regolamento, perché, allo stato, questo contrasto a noi pare difficilmente componibile. Spero che quello che è accaduto, dopo aver impegnato alcune ore importanti e preziose del lavoro del Consiglio (e preziose per tutti noi che in questi giorni siamo più applicati all'esame dei documenti contabili e di bilancio), valga almeno per dimostrare che nessun progetto di legge o regolamento è così semplice da poter essere preso sotto gamba. E' meglio esaminare le cose attentamente ed è anche opportuno che i consiglieri che hanno in animo solo di contribuire a che tutti facciamo bene il nostro dovere siano presi in più seria considerazione. Si fanno meglio le leggi e in qualche modo stiamo un po' tutti meglio.
Io penso che nessuno di noi nel leggere questo regolamento capirà che cosa esattamente il Consiglio ha approvato. Questa mia dichiarazione, valga anche come dichiarazione di voto, per cui per queste ragioni e per le altre che prima abbiamo esposto, il nostro voto conclusivo sarà di astensione. Avremmo voluto migliorare ancora il testo per poter dare un voto favorevole, perché riteniamo la materia meritevole non solo di attenzione, ma anche di positiva risoluzione.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, io la ringrazio di aver posto questa questione che è quanto mai opportuna, perché è vero che ciò che stato soppresso con l'emendamento numero 5 è riaffermato in altro articolo, e quindi o è valida una cosa o è valida l'altra. La procedura che possiamo seguire è quella prevista dall'articolo 89, in base al quale è possibile proporre un emendamento all'emendamento per correggere l'articolo 10 ed evitare una possibile causa di rinvio della legge.
Quindi, onorevole Cogodi, dovrebbe proporre un emendamento all'emendamento. Intanto ci dica dove vuole che si intervenga.
COGODI (R.C.). Io mi permetto di suggerire, invece, una soluzione che può essere più utile per tutti, soprattutto per il buon esito dell'esame di questo regolamento, cioè rinviare il voto conclusivo della legge, solo il voto conclusivo, perché ormai l'esame è compiuto, e nel frattempo, siccome si tratta di un testo complesso, ricercare la soluzione migliore, perché se no si rischia di creare altri scompensi, mentre la materia merita di essere più attentamente soppesata, anche con qualche supporto tecnico. Dopo di che si potrà presentare quell'emendamento, che lei giustamente suggeriva, che è l'ultima risorsa regolamentare per venir fuori dall'inghippo, chiamiamolo così, con linguaggio poco parlamentare.
Quindi, il suggerimento che io mi permetto di dare è quello di rimandare la votazione finale, per consentire la stesura di un emendamento in via di coordinamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Fois. Ne ha facoltà.
FOIS (P.P.S.-C.D.U. Sardi). Signor Presidente, l'articolo 10 effettivamente è diventato incongruente, quindi credo che sia giusto accogliere la proposta dell'onorevole Cogodi. Chiedo però che la votazione di questo regolamento venga posta al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.
PRESIDENTE. Saremo obbligati a fare così. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, giunti a questo punto, per salvare la legge occorre per forza adeguarsi, per cui mi associo al collega Fois nell'accogliere la proposta del consigliere Cogodi.
Vorrei però sottolineare che la sopravvenuta necessità di un coordinamento degli articoli deriva dal fatto che la volontà del Consiglio non è giunta a maturazione per un incidente tecnico. Il Consiglio non voleva votare secondo la volontà del consigliere Cogodi, bensì secondo le indicazioni del relatore, dell'Assessore dei lavori pubblici e di alcuni colleghi che sono intervenuti, ma così non è stato a causa, appunto, di un incidente tecnico. Per cui soltanto per questo fatto l'onorevole Cogodi si è ritrovato con un testo ormai a suo uso e consumo, che va per forza coordinato. Mi rifaccio a quanto ha detto il collega Fois, però occorrerà un po' di prudenza nel momento in cui si procederà alla votazione, affinché venga rispettata la volontà dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Onorevole Tunis, è esattamente ciò che io ho cercato di fare, ma non posso essere nei reconditi pensieri di nessuno. Come lei sa, ovviamente io non ho partecipato ai lavori su questo regolamento, come hanno fatto invece i componenti della Commissione competente per materia, pertanto, quando il Consiglio si esprime attraverso il voto, io prendo per buono quel voto, non posso considerare che alcuni consiglieri erano distratti, che non è stata chiesta la verifica del voto, e così via.
Ha domandato di parlare il consigliere Morittu. Ne ha facoltà.
MORITTU (D.S.). Signor Presidente, intervengo per dire che sono d'accordo con la proposta di rinvio della votazione finale, perché la ritengo assolutamente necessaria per un approfondimento in ordine al coordinamento delle norme a seguito della soppressione del comma 3 dell'articolo 2.
Ho già detto, in sede di dichiarazione di voto, che ero contrario alla soppressione di quel comma e lo voglio ribadire: la soppressione del comma 3 crea un vuoto normativo rispetto alla fattispecie degli appalti di importo superiore a 30 miliardi, significando con questo che vale la norma nazionale del regolamento Bargone, e allora, paradossalmente, accade che le imprese sarde non potranno partecipare ad appalti di importo superiore a 30 miliardi se non hanno acquisito la qualificazione attraverso le SOA nazionali. Cioè, la soppressione del comma 3 non è affatto agevolativa, anzi è fortemente peggiorativa, perché la norma di riferimento sarà in tal caso una norma nazionale. Ma la norma nazionale prevede la qualificazione attraverso le SOA del regolamento Bargone, che non sono organismi pubblici, ma privati, per cui tutto diventa di gran lunga più pesante per l'impresa, sia dal punto di vista della procedura, sia dal punto di vista economico, perché dovrà pagare 30 milioni per avere questo tipo di qualificazione.
Il coordinamento, quindi, va fatto ripristinando il comma 3, se no davvero facciamo un grande pasticcio e anziché agevolare le imprese sarde le condanniamo a qualificarsi presso le SOA nazionali.
PRESIDENTE. Io devo chiedere all'Aula di esprimersi al riguardo, pertanto metto in votazione la proposta di rinvio della votazione finale alla prossima seduta. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
Richiesta di inserimento nella programmazione bimestrale dei lavori ex articolo 100 del Regolamento
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Cappai, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, ha chiesto che la proposta di legge numero 88, concernente "Riconoscimento dei fondi mancanti per il 1999 sulla legge regionale 14 settembre 1987, numero 41, alle aziende industriali che ne hanno fatto richiesta per il 1999", venga inserita nella programmazione bimestrale dei lavori dell'Aula.
(Interruzione del consigliere Cugini)
Il collega Cappai ha fatto pervenire alla Presidenza una richiesta scritta, che sottopongo alla valutazione dell'Aula, il che rientra perfettamente nelle regole. Metto in votazione la richiesta del consigliere Cappai. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
Convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per decidere sul prosieguo dei lavori. I lavori del Consiglio sono terminati.
La seduta è tolta alle ore 21 e 02.
Allegati seduta
Risposta scritta ad interrogazioni
Risposta scritta dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione all'interrogazione Amadu sull'urgenza di definire il contratto dei dipendenti della Regione e degli Enti strumentali e di procedere all'immediata anticipazione di un acconto sugli arretrati. (158)
In riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa che la stessa deve ritenersi superata a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 22/22 del 25.5.2000, con la quale è stat disposta l'erogazione dell'80% delle somme da corrispondere a titolo di arretrati, effettivamente accreditate nel mese di luglio 2000.
La deliberazione del 25.5.2000 viene allegata agli atti del Consiglio.
Risposta scritta dell'Assessore dei Lavori Pubblici all'interrogazione Masia sulle carenze e sulla pericolosità della strada statale 131 nel tratto della zona industriale Muros - Cargeghe. (261)
Facendo seguito alla nota 20376 S.I.M./1° in data 23.10.2000, di pari oggetto, si trasmette in copia l'allegata nota A.N.A.S., prot. n° 41208 del 13.12.2000, recante la relazione del Direttore dei Lavori sullo stato di attuazione dei lavori di cui trattasi.
Appare utile evidenziare l'imminente ultimazione dei lavori, prevista entro il corrente mese di gennaio, nonché l'impegno ad eseguire, in tempi immediatamente successivi, gli interventi auspicati nell'interrogazione in oggetto.
"In riscontro alla nota del 07.12.2000, n. 39883 di Prot., si relaziona quanto segue.
Il progetto di che trattasi, fu redatto dall'Ing. Edoardo Addis, libero professionista, per conto dell'Amm.ne provinciale di Sassari ed assunto in carico dal Compartimento della Viabilità per la Sardegna.
Con licitazione privata esperita in data 21.03.1990, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CO.GE.PAR. S.p.A. - Catania (ora Comil S.p.A.).
I lavori appaltati prevedevano la realizzazione dello svincolo di Muros sulla S.S. 131 "Carlo Felice" e di alcune strade di servizio, che, dipartendosi dallo stesso, permettessero il collegamento di parte delle aree adiacenti alla S.S. 131 allo svincolo stesso quale unico accesso sulla S.S. 131.
Nel corso dei lavori, si è evidenziata la necessità di prevedere diverse opere e lavorazioni, non previste in progetto.
Per sopperire a tali nuove necessità, fu redatta una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, introducendo nella stessa una riduzione d'intervento.
I lavori risultanti dalla riduzione d'intervento, che comprendevano fra le altre cose l'estensione dell'allargamento della S.S. 131 "carlo Felice" dal km 198+000 al km 202+100, furono compresi nel progetto di completamento i cui lavori, su domanda dell'Impresa COMIL S.p.A. - Catania, furono assegnati alla stessa Impresa mediante trattativa privata, ricorrendo i termini di legge.
Nonostante i vari ordini di servizio emessi da questo compartimento, i lavori principali e quelli di completamento che dovevano essere ultimati entro il 1994, non lo sono stati a seguito dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa COMIL a partire dal 1995.
Con decreto emesso dal Tribunale di Catania in data 16.07.1998, la predetta S.p.A. COMIL è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo; lo stesso Tribunale in data 04.09.1998 ha accolto l'istanza della società medesima autorizzandola a stipulare contratto d'affitto del ramo aziendale con la COOPCOSTRUTTORI Soc. Coop. A.r.l. - Argenta (FE).
La Direzione Generale dell'ANAS, con provvedimento del 30.11.1998 ha stabilito la presa d'atto del contenuto del contratto d'affitto del ramo aziendale che stabilisce il subentro della COOPCOSTRUTTORI Soc. Coop. A.r.l. - Argenta (FE) alla COMIL.
In data 05.10.1999 si è odinato alla subentrata Coopcostruttori Soc. Coop. A.r.l. di riprendere e completare immediatamente I lavori, arbitrariamente abbandonati a suo tempo dalla impresa Comil S.p.A. e di completare le pratiche espropriative non definite.
A tutt'oggi l'impresa Coopcostruttori sta portando avanti i lavori e completando le procedure espropriative.
I lavori di allargamento della S.S. 131 risultano quasi completati e non appena lo saranno, presumibilmente entro il mese di gennaio 2001, si provvederà ad eseguire la nuova segnaletica orizzontale che tenga conto della variegata larghezza delle corsie e della presenza della corsia di emergenza, nonché verrà posta in opera la barriera di protezione laterale e la barriera centrale tipo New Jersey sul tratto interessato dai lavori.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Risposta scritta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale all'interrogazione Tunis Marco sui ritardi in materia di riabilitazione denunciati dalle comunità terapeutiche. (266)
In riscontro alla nota di codesto Servizio, n. 632/int. Del 21.12.2000 si forniscono i seguenti elementi di risposta all'interrogazione di cui all'oggetto.
In relazione al fatto che la Regione Sardegna si era impegnata ad elaborare ed attuare un Piano Regionale sulla materia regolata dalla L.45/99, si precisa che tale impegno non è mai stato assunto in quanto la stessa legge non lo prevede. Tale piano inoltre è da ritenersi assolutamente superfluo considerato che la normativa in materia emanata dalla Regione Sardegna in questi anni è completamente in linea con la normativa nazionale e con quella emanata dalle altre regioni.
Relativamente all'Atto d'intesa Stato-Regioni di cui al Provvedimento del 21.01.1999 pubblicato sulla G.U. del 15.03.1999 che comporta una serie di adempimenti legislativi a carico della Regione si comunica che l'Assessorato, fin dalla scorsa primavera ha attivato un tavolo di studio con il Coordinamento Regionale delle Comunità Terapeutiche della Sardegna, finalizzato all'analisi, predisposizione ed attivazione del nuovo Atto d'intesa a livello regionale. A fine maggio tali incontri si sono conclusi con il raggiungimento di un'intesa totale su tutti i punti analizzati, ad eccezione della parte relativa ai requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento che sono di competenza di un apposito gruppo tecnico regionale. Essendo il momento relativo all'autorizzazione e all'accreditamento propedeutico rispetto all'attivazione dei vari aspetti del nuovo Atto d'intesa, ne deriva che sino all'individuazione di tali criteri lo stesso non può essere operativo.
Relativamente ai fondi di cui alla L. 18 febbraio 1999, n. 45, si precisa che gli stessi sono stati assegnati alla Regione Sardegna con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'1 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. dell'1 ottobre 1999, n. 231, quindi in data abbondantemente successiva al 1997 come indicato nell'Interrogazione.
Appena insediata l'attuale Giunta il settore Tossicodipendenze ha provveduto ad inviare alla Presidenza della Giunta, la Deliberazione contenente i criteri per l'erogazione di tali fondi. Nella seduta del 30 marzo 2000 la Deliberazione medesima è stata approvata dalla Giunta regionale per cui alla fine di maggio, con la pubblicazione sul Buras della Delibera stessa, sono stati aperti i termini per la presentazione progetti. Al fine di venire incontro alle varie richieste di Enti Locali, Associazioni di Volontariato, Aziende Usl, Comunità Terapeutiche etc, la data unica della presentazione dei progetti è stata fissata al 22 settembre 2000. Da tale data e sino agli inizi di novembre si è provveduto ad esaminare la completezza della documentazione richiesta dei 130 progetti presentati. Dal 17 novembre la Commissione ha cominciato l'esame dei progetti ai fini del loro eventuale finanziamento. Tale operazione dovrebbe concludersi entro il mese di febbraio 2001 con l'approvazione degli Atti per la successiva erogazione dei finanziamenti.
Risposta scritta dell'Assessore dell'Industria all'interrogazione SANNA Giacomo - MANCA sullo smantellamento del Centro Ricerche Enichem di Porto Torres. (273)
L'Assessore dell'Industria On. Avv. Andrea Pirastu comunica che in merito allo smantellamento del Centro Ricerche di Porto Torres ha avuto comunicazione dall'Enichem che lo stesso Centro Ricerche è incluso nel piano generale di riorganizzazione delle attività di ricerca svolto sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda il Centro di Porto Torres l'Enichem ha deciso di lasciare in detto Stabilimento tutte le attività di supporto specialictico alle attività produttive ed ai servizi industriali dello Stabilimento.
Tutte le persone occupate nel Centro verranno salvaguardate e continueranno a svolgere le attività per controllo analitico e per lo sviluppo dei processi andando ad operare in altre attività dello Stabilimento dove saranno utilizzate al meglio le loro professionalità.
Le apparecchiature e le attrezzature del Centro Ricerche saranno utilizzate negli impianti e nei laboratori dello Stabilimento e della Società.
Le strutture che hanno ospitato il Centro Ricerche saranno rese disponibili, insieme con altre aree, nell'ambito di un progetto più complessivo, che ridisegnerà lo Stabilimento in funzione degli impianti produttivi e dei servizi industriali attualmente in esercizio.
Risposta scritta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale all'interrogazione PILO - TUNIS Marco Fabrizio - SCARPA - SANNA NIVOLI - BIANCAREDDU - LA SPISA - FOIS sui tempi eccessivamente lunghi di prenotazione delle visite specialistiche nelle strutture pubbliche. (280)
In riferimento a quanto richiesto con nota indicata in oggetto, si precisa che nessuna segnalazione di disservizio sui tempi d'attesa è pervenuta a questo Servizio da parte dell'utenza.
Si può invece rilevare che, dall'esame degli atti di programmazione aziendale 2001 e 2001-2003, sino ad ora presentati dalle Aziende Sanitarie della Regione, emerge una particolare attenzione a tale problematica, in quanto in tutti sono stati previsti obiettivi specifici di riduzione delle liste di attesa con particolare riferimento a quelle prestazioni che evidenziano in tal senso una particolare sofferenza.
Si precisa infine che le competenze inerenti l'applicazione del progetto per la riduzione delle liste d'attesa, finanziato appositamente dal Ministero della Sanità, sono state attribuite al IV° Servizio.
Risposta scritta dell'assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport all'interrogazione PILO - CAPELLI - TUNIS Marco Fabrizio - LA SPISA sulla nomina del direttore scolastico regionale da parte del Ministro De Mauro. (284)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.
La nomina del Direttore regionale per la Pubblica Istruzione in Sardegna è certamente un atto di particolare rilevanza per le implicazioni che esso comporta in relazione alla complessa gestione del mondo della Scuola nell'Isola. Tale figura, introdotta e disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, viene a costituire il vero punto di riferimento per tutte le problematiche della Scuola nella Regione, che riassume, tra l'altro, le competenze già esercitate dai Provveditori agli Studi; oltre a queste, il citato articolo 6 del D.P.R. 347/2000 attribuisce a questa nuova istituzione le seguenti, specifiche competenze, da esercitare in stretto rapporto con la Regione:
- "L'Ufficio scolastico regionale, sentita la Regione, si articola per funzioni e sul territorio; a tal fine sono istituiti a livello provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche;
- "L'Ufficio scolastico regionale vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e dello sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione";
- "Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300. Esso è così composto: - il dirigente scolastico regionale che lo presiede; - tre rappresentanti dello Stato; - due rappresentanti della Regione; - due rappresentanti degli enti locali (UPI e ANCI). Il predetto organo collegiale si dota di un regolamento interno di organizzazione sulla base degli indirizzi della conferenza unificata ….. e nel rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali".
Nella piena consapevolezza che un corretto esercizio delle predette competenze non possa prescindere da una profonda conoscenza della complessa realtà culturale, economica, sociale dell'Isola, lo scrivente Assessore della Pubblica Istruzione, già dal 22 settembre 2000 aveva inviato una articolata nota al Ministro della Pubblica Istruzione Prof. Tullio De Mauro, nella quale, richiamando l'importanza della figura del Direttore regionale, la peculiarità della nostra Regione (posizione geografica, connotazioni economico-sociali, retaggio culturale e storico), veniva sottolineata l'esigenza da parte del Direttore regionale, di una profonda conoscenza della realtà dell'Isola e, per tali considerazioni auspicava che la scelta cadesse tra i dirigenti sardi o a lungo operanti in Sardegna e chiedeva, comunque, che la nomina avvenisse in uno spirito di aperta collaborazione istituzionale tra Stato e Regione. Trascurando totalmente quanto rappresentato dallo scrivente Assessore, il Ministro della Pubblica Istruzione nominava Direttore scolastico per la Sardegna il dott. Carmelo Maniaci, dirigente di prima fascia proveniente dalla gestione sperimentale della Direzione regionale della Sicilia.
In relazione ad una siffatta scelta, lo scrivente, con nota indirizzata al Presidente della Regione in data 20 dicembre 2000, esprimeva il proprio vivo disappunto, chiedendo al Presidente di volere a sua volta esprimere il non gradimento per il metodo usato nella nomina, auspicando in pari tempo un incontro con il Governo perché venisse garantito il rispetto della specialità autonomistica della Regione ed in particolare della sua cultura.
Allo scrivente risulta che il Dr. Maniaci sia stato collocato in pensione e che, quindi, si sia in attesa della nomina del nuovo Direttore scolastico regionale. Sulla base di ciò, lo scrivente ha inviato, in data 28 gennaio 2001, una lettera all'On. Presidente della Giunta, con la richiesta di un ulteriore intervento presso il Ministro della Pubblica Istruzione, perché tenga conto, nella nomina, delle considerazioni formulate dallo scrivente nella sopra richiamata nota del 22 settembre 2000.
Testo delle interpellanze, interrogazioni e mozione annunziate in apertura di seduta
INTERPELLANZA MORITTU - DETTORI Ivana - PACIFICO - SANNA Emanuele - LAI - CUGINI - SPISSU sulla mancata operatività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Azienda USL n. 1 di Sassari.
I sottoscritti,
VENUTI a conoscenza della situazione esistente nella Azienda USL n. 1 di Sassari in merito ai servizi offerti agli utenti riguardo all'erogazione delle visite specialistiche e alle problematiche riguardanti i tempi di attesa;
CONSIDERATO che a tutt'oggi l'Azienda USL di Sassari non è in grado di fornire i dati relativi al numero delle prestazioni specialistiche erogate ed ai connessi tempi d'attesa;
SOTTOLINEATO il disservizio che si viene a creare per gli utenti, costretti a lunghe file per poi ottenere un appuntamento dopo molti mesi dalla richiesta;
RILEVATO che con l'entrata in vigore della normativa nazionale è stato stabilito il tempo massimo che deve intercorrere tra la data di richiesta e la data della erogazione della prestazione sanitaria;
CONSIDERATO che nella delibera attuativa, adottata dalla Giunta regionale il 24 novembre 1998, sono stati individuati i tempi massimi di attesa, il sistema periodico di rilevazione dei tempi di attesa, il registro delle prenotazioni e quindi l'istituzione di un sistema unificato di prenotazione;
CONSTATATO che l'Azienda n. 1 di Sassari ha proceduto all'istituzione del CUP acquisendo i beni strumentali necessari per il suo funzionamento;
RIMARCATA la rilevante importanza, soprattutto per le fasce degli utenti più deboli, di poter accedere ai servizi e del diritto, in tempi certi, all'erogazione delle prestazioni sanitarie;
CONSTATATO, altresì, che la conseguente razionalizzazione dei servizi comporterebbe non solo una maggiore efficienza, ma un sostanziale contenimento delle attuali spese di gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP),
chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere le ragioni per le quali il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda USL n. 1 di Sassari non sia ancora in grado di operare in modo da porre fine ai disservizi che, di conseguenza, l'utenza è costretta a subire. (131)
INTERPELLANZA SANNA Giacomo - MANCA sulla pubblicazione del bando per la richiesta delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 9 del 1998 per gli incentivi al turismo.
I sottoscritti, premesso che:
- il 20 gennaio 2001 è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. il bando per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 9 del 1998 per gli incentivi al turismo;
- la Federazione degli industriali della Sardegna ha richiesto la sospensione del bando citato, denunciando scarsa trasparenza da parte dell'Amministrazione regionale, considerato che alcune aziende sembra abbiano presentato la domanda, corredata della consistente e complessa documentazione richiesta, il giorno stesso della pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S.;
- la Federazione degli industriali aveva, altresì, richiesto un incontro con l'amministrazione regionale, ma l'Assessorato del turismo ha ritenuto opportuno procedere invece nella pubblicazione sul B.U.R.A.S., anticipandola il giorno precedente con quella sul sito Internet della Regione sarda;
chiedono di interpellare l'Assessore regionale del turismo per sapere:
- se abbia intenzione di sospendere il bando per la richiesta delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 9 del 1998, considerato che, fra gli altri, il criterio cronologico è determinante per l'assegnazione dei benefici e numerose aziende rischiano di essere ingiustamente penalizzate ed altre arbitrariamente avvantaggiate, dalla preventiva conoscenza della modulistica per la presentazione delle domande di contributo e delle relative istruzioni, divulgate dal preposto Assessorato regionale in tempi antecedenti alla pubblicazione sul B.U.R.A.S.;
- se non giudichi opportuno rendere noto l'elenco degli imprenditori che hanno inoltrato la domanda di richiesta dei benefici della legge citata, attraverso raccomandata a\r o posta celere (così come previsto dalle preposte istruzioni di compilazione) recante nel timbro postale di spedizione la data di sabato 20 gennaio 2001, o lunedì 22 gennaio 2001, oppure martedì 23 gennaio 2001. Tutto ciò anche per affermare la più assoluta trasparenza. (132)
INTERPELLANZA AMADU sulla opportunità di revocare o sospendere la concessione mineraria Rocca Ruja, in agro del comune di Muros (Sassari) per la coltivazione di caolino.
Il sottoscritto,
PREMESSO che a seguito di istanza in data 12 gennaio 1998 e dopo una procedura tecnico amministrativa che ha determinato l'intervento di uffici ed enti competenti, la società Caolino Panciera S.p.A. ha ottenuto la trasformazione in concessione mineraria del permesso di ricerca denominato "Rocca Ruja", in agro di Muros (SS), con la prescrizione di coltivare esclusivamente il solo cantiere denominato "San Leonardo";
RILEVATO che la comunità di Muros ha ripetutamente manifestato la più vibrata protesta ed espresso pubblicamente la propria contrarietà ad una iniziativa che, stravolgendo buona parte del territorio comunale, distrugge l'ambiente e le attività agricole connesse e crea danni alla salute pubblica (il cantiere interessato si trova nell'immediata periferia del centro abitato);
RILEVATO, altresì, che in una assemblea pubblica tenutasi a Muros il 27 u.s. cittadini e amministratori pubblici hanno confermato la loro ferma opposizione rilevando una serie di ragioni (mancanza di studio di valutazione di impatto ambientale, danno alle attività agricole e, in primis, le conseguenze negative per la salute degli abitanti di Muros, nonché carenze tecnico-amministrative che dovrebbero indurre la Giunta regionale a un immediato ripensamento sull'efficacia del provvedimento);
RITENUTO che occorra un intervento urgente della Giunta regionale per un riesame del provvedimento adottato,
chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori dell'industria, dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e della difesa dell'ambiente per conoscere i provvedimenti che la Giunta regionale intenda assumere per recepire le istanze degli abitanti di Muros, valutando tempestivamente la possibilità di sospensione o di revoca del provvedimento di concessione mineraria e del permesso rilasciati, in considerazione delle negative conseguenze sulla salute degli abitanti e sull'ambiente di Muros. (133)
INTERPELLANZA SANNA Giacomo sulla drammatica situazione idrogeologica di Castelsardo.
Il sottoscritto, premesso che:
- il 24 gennaio c.a. il competente Assessore regionale dei lavori pubblici ha potuto riscontrare, attraverso apposito sopralluogo, la drammatica situazione idrogeologica di Castelsardo, limitandosi a constatarne la gravità senza peraltro fornire alcuna risposta in merito agli interventi necessari per fronteggiarla;
- le ingenti precipitazioni di questi ultimi mesi hanno provocato oltre 20 frane nell'arco di 90 giorni;
- in data 31 gennaio la cittadina è stata interessata da una frana verificatasi nel rione "Salvino" che ha provocato il distacco di grossi massi e lo scivolamento a valle di detriti che hanno lambito le abitazioni e le attività commerciali della centrale e trafficata Via Sant'Antonio;
- più gravi conseguenze sono state evitate a causa della ultimazione di un intervento di prima urgenza rappresentato dalla posa in opera di una robusta rete metallica lungo il pendio interessato dalle infiltrazioni dell'acqua;
chiede di interpellare l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:
- se non giudichi opportuno predisporre un urgente piano di intervento per fronteggiare una situazione che si configura come una vera e propria emergenza ambientale, tale da indurre il Sindaco di Castelsardo a richiedere al Ministero dell'Interno lo stato di calamità naturale;
- se non giudichi opportuno reperire nell'immediato le necessarie risorse finanziarie per realizzare gli interventi prioritari per mettere in sicurezza il territorio, rappresentati dalla rimozione dei massi che minacciano l'abitato, dal contenimento dei fenomeni erosivi delle coste e dal controllo accurato dei corsi d'acqua che attraversano il centro abitato di Castelsardo. (134)
INTERPELLANZA SANNA Noemi - PILO - FOIS - USAI - CORDA sui motivi che hanno portato ad escludere le Cliniche psichiatriche delle Università di Cagliari e Sassari dal novero delle Unità di valutazione per la malattia di Alzheimer.
I sottoscritti,
PREMESSO CHE:
- la Commissione Unica del Farmaco (CUF) sulle questioni relative alla disponibilità dei farmaci per il trattamento sintomatico della Demenza di Alzheimer (DA) ha ritenuto opportuno "ricercare forme di erogazione del farmaco da parte del SSN che concilino le esigenze della assistenza e della solidarietà con quelle dell'uso oculato delle risorse pubbliche" ed ha individuato tra le forme preferenziali "l'uso di questi farmaci solo in centri specializzati delle ASL individuati dalla Regioni… secondo un protocollo di selezione dei pazienti e di rivalutazione periodica della risposta terapeutica";
- con D.M. del 20 luglio 2000 il Ministero della sanità, sulla base delle raccomandazioni della Commissione Unica del Farmaco attuava il progetto "Cronos" per il monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico della malattia di Alzheimer;
- il sopracitato progetto "Cronos" demanda alle Regioni l'individuazione delle Unità di valutazione, ovvero di quelle strutture che, per specifica esperienza clinica, per riconosciuta capacità professionale e per una riconoscibile attività di assistenza a pazienti affetti da DA siano riconosciute idonee alla erogazione gratuita di alcune tipologie di farmaci previsti per legge;
- i requisiti cui devono rispondere i nuclei di valutazione sono precisamente indicati in legge;
CONSIDERATO CHE:
- le Cliniche psichiatriche universitarie della Sardegna afferenti agli Atenei di Cagliari e Sassari si sono sempre fatte carico, in ragione di precisi e inderogabili compiti istituzionali, della valutazione e del trattamento dei pazienti affetti da DA, nonché del sostegno psicoterapico alle famiglie;
- come previsto dal D.M. del 20 luglio 2000 la ASL n. 1, individuando nella Clinica psichiatrica dell'Università di Sassari i requisiti previsti per legge (il carico di pazienti di DA nel 1999 è stato di circa 26) ha segnalato all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna la suddetta struttura universitaria tra le Unità di valutazione per il monitoraggio dei piani di trattamento per la DA;
- analogamente la Clinica psichiatrica dell'Università di Cagliari, operando in convenzione con la ASL n. 8 all'interno del Servizio di tutela e salute mentale segue, sul piano assistenziale, anziani affetti da patologie psico-organiche tra cui la DA (il cui carico nel 1999 è stato di 19 pazienti);
- la legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2 (che istituisce per motivi di reddito la gratuità dei farmaci a pazienti affetti da DA) al fine di attivare la procedura di rimborso richiede alla struttura pubblica (la legge non fa menzione di strutture private) che ha in carico tali pazienti la stesura di un certificato, indirizzato all'attenzione dell'Assessore competente e attestante, per ogni paziente, diagnosi e piano di trattamento e in tal senso la Clinica psichiatrica dell'Università di Sassari ha compilato 26 certificati relativi all'anno 1999 e la Clinica psichiatrica dell'Università di Cagliari ha compilato 19 certificati relativi all'anno 1999;
- l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, nonostante le segnalazioni della ASL n. 1 e noncurante del carico di lavoro relativo a pazienti affetti da DA, ha escluso la Clinica psichiatrica dell'Università di Sassari dalle Unità di valutazione non avendo mai interpellato, nel corso delle indagini preliminari, la stessa Clinica per eventuali chiarimenti e delucidazioni;
- l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, nonostante il rapporto di convenzione all'interno del Servizio di tutela e salute mentale con la ASL n. 8 della Clinica psichiatrica dell'Università di Cagliari e noncurante del carico di lavoro relativo a pazienti affetti da DA, ha escluso la Clinica psichiatrica dell'Università di Cagliari dalle Unità di valutazione, non avendo mai interpellato, nel corso delle indagini preliminari, la stessa Clinica per eventuali chiarimenti e delucidazioni,
chiedono di interpellare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere:
1) quali siano state le motivazioni che hanno indotto l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ad escludere la Clinica psichiatrica dell'Università di Sassari e la Clinica psichiatrica dell'Università di Cagliari dal novero delle Unità di valutazione per malattie di Alzheimer previste dal D.M. del 20 luglio 2000 del Ministero della sanità;
2) quali siano stati, viceversa, i criteri impiegati per includere tra i Nuclei di valutazione un centro privato, non compreso tra quelli segnalati dalla ASL n. 1;
3) se sia vero che l'accesso a questo centro comporti una spesa iniziale non indifferente a carico dei pazienti (a differenza di quanto avviene nel reclutamento presso i centri pubblici);
4) se sia a conoscenza del fatto che la decisione assunta comporta una grave discriminazione e un serio pregiudizio nei confronti dei numerosi pazienti affetti da malattia di seguiti presso i due centri di Sassari e di Cagliari che vedono in tal modo precluso l'accesso al piano terapeutico previsto per legge;
5) cosa intenda fare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'assistenza ai pazienti affetti da malattia di Alzheimer e per il sostegno alle famiglie, sostegno opportunamente previsto dal progetto "Cronos" anche tramite la mediazione farmacologica e che le recenti delibere assunte dall'Assessorato competente hanno fortemente penalizzato. (135)
INTERROGAZIONE PIRISI - BALIA - FALCONI - DEMURU - DETTORI Ivana - MANCA, con richiesta di risposta scritta, sulla vertenza dei lavoratori delle aziende "Mompiano" e "Corallo" di Suni.
I sottoscritti,
PREMESSO che i lavoratori delle aziende "Mompiano" e "Corallo " di Suni sono in stato di mobilità da circa un anno;
CONSIDERATO che dopo la chiusura della Intex, che aveva a suo tempo avviato contatti con altre aziende per dare nuovi sbocchi produttivi alle due fabbriche, non si sono aperte altre prospettive per trovare nuovi interlocutori;
SOTTOLINEATA la forte mobilitazione in atto nel territorio da parte dei lavoratori, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali al fine di trovare una soluzione positiva alla vertenza;
VERIFICATO che nonostante le ripetute sollecitazioni nei confronti della Giunta regionale e dell'Assessore dell'industria, nessuna riposta è stata data alle maestranze in lotta per la difesa del posto di lavoro;
RILEVATO che le due aziende operavano in una zona della Sardegna ad alto tasso di disoccupazione,
chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dell'industria per sapere quali concrete iniziative intendano assumere per dare risposte ai lavoratori e per salvare le poche realtà produttive presenti in quella zona. (302)
INTERROGAZIONE FRAU, con richiesta di risposta scritta, sulla pericolosità della strada statale 131 "Carlo Felice".
Il sottoscritto chiede di interrogale l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:
1) se sia a conoscenza che interi tratti della strada statale 131 "Carlo Felice", la principale arteria della Sardegna, si presentano - specie in provincia di Sassari e nella zona di Macomer - inadeguati a garantire il traffico in maniera sicura e ordinata; infatti, causa la consunzione del manto di asfalto, la strada è diventata una gruviera per buche, avvallamenti, fessure, gradini longitudinali e quant'altro, che provocano paurose sbandate mettendo a repentaglio la vita dei guidatori, situazione che si è gravemente acuita a causa delle ultime piogge;
2) se non sia opportuno intervenire presso l'ANAS per l'eliminazione urgente degli inconvenienti più macroscopici e pericolosi e per la ripresa in tempi brevi dei lavori straordinari a suo tempo programmati. (303)
INTERROGAZIONE LIORI, con richiesta di risposta scritta, sulla notizia della perdita del finanziamento per la realizzazione di un acquedotto nella Costa Verde.
Il sottoscritto avendo avuto notizia secondo la quale sarebbe andato perduto il finanziamento di oltre 15.000.000.000 per la realizzazione di un acquedotto per l'approvvigionamento idrico della Marina di Arbus;
CONSIDERATA l'importanza che tale infrastruttura può rivestire nel favorire lo sviluppo turistico, sociale ed occupazionale della Costa Verde;
PREOCCUPATO per i negativi risvolti che andrebbero a determinarsi nei confronti di una popolazione e di un territorio già in preda ad una grave crisi socio-economica,
chiede di conoscere se corrisponda al vero quanto precedentemente esposto e di interrogare l'Assessore della programmazione e dei lavori pubblici per sapere quali urgentissimi provvedimenti intendano assumere per evitare che venga persa l'opportunità di realizzare l'importante opera mediante il "richiamo" del suddetto finanziamento. (304)
INTERROGAZIONE FRAU, con richiesta di risposta scritta, sulla paventata vaccinazione per combattere la febbre catarrale degli ovini.
Il sottoscritto, premesso che:
a) alcuni giorni orsono la Commissione Europea, a firma di David Byrne, ha emanato una "decisione" per la vaccinazione degli ovini in quelle zone italiane in cui è comparsa la epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini" (lingua blu)";
b) dopo aver evidenziato le regioni italiane in cui è comparsa la "blue tongue" (Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata) la Commissione Europea - rifacendosi a una non meglio precisata "autorità italiana" che avrebbe chiesto in data 19 dicembre 2000 di poter iniziare una campagna di vaccinazioni - ha deciso di dar luogo alla vaccinazione in Calabria, Basilicata e nella provincia di Salerno autorizzando l'acquisto di 1.500.000 dosi di vaccino monovalente di sierotipo 2 direttamente dal Sudafrica poiché nessuno Stato membro della UE produce tale vaccino;
c) se è pur vero che in detta "decisione" non viene menzionata la Sardegna fra le regioni in cui avrà luogo la vaccinazione, è necessario stare in guardia da eventuali altre direttive comunitarie, perché la vaccinazione massale del nostro patrimonio ovino con quel vaccino - da sempre guardato con grande sospetto dal mondo scientifico sardo - sarebbe, per il nostro comparto agricolo, una catastrofe senza precedenti,
chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) se siano a conoscenza della "decisione" assunta dalla Commissione Europea di consentire una campagna di vaccinazioni in Calabria, Basilicata e nella provincia di Salerno per combattere la "febbre catarrale degli ovini" su iniziativa di una meglio non precisata "autorità italiana" e quale sia questa "autorità";
2) quali azioni intendano intraprendere per "stoppare" eventuali decisioni europee volte ad una vaccinazione anche dei nostri ovini con tale tipo di vaccino, poiché l'uso di vaccini vivi attenuati rappresenta un rischio molto alto di super - virulentazione dei ceppi da parte dei culicoides, che porterebbe fra l'altro:
a) alla possibile insorgenza di nuovi sierotipi in aree indenni;
b) alla persistenza del virus nell'ambiente consentendo in tal modo all'infezione di persistere in forma endemica nella popolazione zootecnica e selvatica sarda;
c) alla impossibilità di differenziare gli animali infetti da quelli vaccinati, che obbliga ad un totale blocco della movimentazione degli animali e alla impossibilità di stabilire un piano di eradicazione;
3) se siano invece a conoscenza che una ricercatrice inglese (con la quale sono in contatto i tecnici dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna) della Università di Oxford ha sperimentato e già brevettato un vaccino costituito dalle sole proteine immunogene in grado di conferire una solida resistenza alla malattia, ma anche all'infezione, consentendo effettivamente di gettare le basi per un corretto piano di eradicazione nella nostra Isola. (305)
INTERROGAZIONE SPISSU, con richiesta di risposta scritta, sulla concessione mineraria in Comune di Muros.
Il sottoscritto,
VISTA la determinazione del direttore del servizio attività estrattiva presso l'Assessorato dell'industria, con la quale si autorizza la Società CAOLINO PANCIERA S.p.A. a trasformare in concessione mineraria il permesso di ricerca di caolino, feldspato e bentonite in località "Rocca Ruja" in territorio del Comune di Muros;
CONSIDERATO che tale autorizzazione ha creato e crea un allarmato movimento di popolazione residente nel Comune di Muros, preoccupata dei danni ambientali e alla salute che potrebbero derivare dall'esercizio dell'attività estrattiva a pochi metri dalle abitazioni;
CONSIDERATO che la richiesta della società CAOLINO PANCIERA S.p.A. riguardava lo sfruttamento di una superficie di circa 180 ettari che è stata ridotta a 20 ettari in sede autorizzativa;
ATTESO che tale riduzione renderebbe non necessaria la valutazione d'impatto ambientale;
CONSIDERATO che la zona in cui è localizzata l'attività estrattiva è interessata da numerose analoghe attività che producono molti disagi alle popolazioni e uno scarso beneficio in termini occupazionali;
VALUTATO che l'intera zona necessita di interventi di ripristino ambientale a seguito di dismissioni di attività estrattive che hanno provocato ferite profonde sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico;
ATTESO che le ragioni delle popolazioni locali, rappresentate sotto l'unica forma possibile di opposizioni e reclami, sono state respinte dal Comitato regionale miniere senza una più adeguata valutazione;
CONSIDERATO che emerge una contraddizione fra l'autorizzazione del competente Ufficio per la tutela del paesaggio per cinque anni e l'autorizzazione regionale per sei anni,
chiede d'interrogare l'Assessore dell'industria e l'Assessore dell'ambiente per conoscere:
- quali provvedimenti intendano adottare per eliminare la gravissima situazione di malessere che si è determinata fra la popolazione del Comune di Muros a seguito dell'autorizzazione mineraria alla CAOLINO PANCIERA S.p.A.;
- se non ritengano necessario avviare una procedura di valutazione ambientale che tenga conto della già degradata situazione ambientale di quel territorio e che consenta di sospendere la concessione mineraria in oggetto, tenuto conto della diffusa opinione negativa delle popolazioni. (306)
INTERROGAZIONE CASSANO, con richiesta di risposta scritta, sull'interruzione del Ponte Colombo, S.P. 34 Porto Torres - Stintino.
Il sottoscritto,
PREMESSO che la Giunta regionale nello scorso ottobre, ai sensi della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Finanziaria 2000), ha dimostrato grande sensibilità per un problema così importante per la città di Porto Torres, stanziando la somma di lire 2 miliardi per l'intervento di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che il Ponte Colombo non solo è necessario per i portotorresi, ma rappresenta per l'hinterland sassarese l'unica arteria di collegamento con la Nurra e con la zona industriale, soprattutto per i mezzi pesanti che oggi per raggiungere il porto attraversano il centro abitato;
RITENUTO che l'intervento indicato, al quale deve essere riservato un canale preferenziale rispetto ad altri provvedimenti deliberati nella stessa data, sia inderogabile ed urgente,
chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dei lavori pubblici per sapere se non ritengano di intervenire presso gli organi preposti al fine di accelerare la procedura per la materiale elargizione della somma stanziata in favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari, ente attuatore che dovrà espletare tutte le procedure per la realizzazione dell'opera non più rinviabile. (307)
INTERROGAZIONE FRAU, con richiesta di risposta scritta, sulla concessione mineraria "Rocca Ruja" nel Comune di Muros (Sassari).
Il sottoscritto, premesso che:
a) in data 28 settembre 2000 la "Caolino Panciera", con sede a Fiorano Modenese, ha ottenuto la concessione minerari con al facoltà di coltivare per sei anni il giacimento di caolino, feldspato e bentonite denominato "Rocca Ruja" nel Comune di Muros, per una superficie di 180 ettari;
b) questa concessione ha ulteriormente acuito le giuste e sacrosante lagnanze di tutta le popolazione, che da sempre ha manifestato contrarietà a qualsiasi intervento "di cava" che violenta il territorio distruggendo l'ambiente, annienta tutte le attività agricole e crea enormi problemi alla salute degli abitanti per le polveri prodotte dagli scavi;
c) dal punto di vista economico - a monte di tutti i danni ambientali e sanitari - l'attività estrattiva non porterà alcun beneficio in termini occupazionali agli abitanti di Muros, se è vero come è vero che gli occupati saranno in numero massimo di due o tre unità;
d) non si comprende perché la Regione sarda - con troppo faciloneria - dia da sempre concessioni minerarie che non creano occupazione "in loco", ma solamente disastro ambientale non rimarginabile, col risultato finale - un po' masochistico - di esportare beni preziosi in altre parti del continente italiano, contribuendo ad arricchire zone di per se stesse già fortunate;
e) per tutta questa operazione, le casse della Regione sarda saranno rimpinguate con la stratosferica somma di ben 50.000 lire per ogni ettaro (per un totale di 9 milioni all'anno),
chiede di interrogare gli Assessori dell'industria e dell'ambiente per sapere:
1) se siano a conoscenza della concessione mineraria rilasciato alla "Caolino Panciera", in agro di Muros, per la coltivazione di un giacimento di caolino, feldspato e bentonite, concessione che sta provocando l'opposizione convinta degli abitanti del piccolo comune del sassarese e di tutti i centri viciniori;
2) se alla luce delle proteste, che sono sfociate in una pubblica assemblea sabato 27 gennaio alla presenza di moltissimi cittadini e di molti amministratori del territorio, consiglieri regionali compresi, non sia opportuno un attimo di riflessione per una valutazione più compiuta del problema - che sicuramente alla fine non potrà che portare alla ovvia revoca della concessione mineraria - perché a ben considerare i costi (tantissimi) che quelle popolazioni dovranno affrontare (in termini ambientali, economico-agricoli e sanitari) sono di gran lunga superiori ai benefici (pochissimi). (308)
INTERROGAZIONE SANNA Giacomo - MANCA, con richiesta di risposta scritta, sulla grave situazione del settore delle carni bovine in Sardegna.
I sottoscritti, premesso che:
1) l'allarme per la diffusione del morbo BSE, encefalopatia spongiforme, comunemente noto come "mucca pazza", fa registrare anche nella nostra Isola pesanti conseguenze riguardo al consumo delle carni, tanto che dai dati forniti dalle associazioni di categoria, nel periodo ricompreso fra i mesi di novembre/gennaio si evidenzia un crollo delle vendite di oltre il 70 per cento con perdite quantificabili in oltre 15 miliardi di lire;
2) nonostante le varie sollecitazioni e le richieste di intervento l'Amministrazione regionale non ha posto in essere le necessarie misure di sostegno delle oltre diecimila aziende del comparto,
chiedono di interrogare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
a) quanti iniziative intendano intraprendere per favorire, attraverso un disciplinare di produzione, l'ufficializzazione del "Marchio Carni Sardegna";
b) quali misure urgenti intendano adottare per favorire la macellazione e il consumo di carni bovine provenienti da allevamenti sardi. (309)
INTERROGAZIONE TUNIS Gianfranco, con richiesta di risposta scritta, sulle risorse stanziate per ripristinare i danni causati dall'alluvione del novembre 1999 e gli enti incaricati dell'esecuzione delle opere di prevenzione.
Il sottoscritto, premesso che:
a) nel novembre del 1999 una tremenda alluvione si abbatté sul cagliaritano seminando morte e distruzione e ancora oggi, nonostante il Consiglio regionale abbia provveduto ad approvare una legge che indennizza parzialmente i cittadini per i danni subiti, si contano a decine le strade e le opere pubbliche, anche di importanza strategica per lo sviluppo del territorio, interrotte o il cui funzionamento appare gravemente compromesso;
b) secondo notizie di stampa apparse nei giorni scorsi sui quotidiani locali, i fondi regionali destinati alla riparazione delle strade e al ripristino delle altre opere pubbliche danneggiate sono stati destinati al Consorzio di bonifica in qualità di ente attuatore di tali appalti consumando così uno scippo senza precedenti ai danni del Genio civile, struttura della Regione che pure assomma in sé le competenze istituzionali;
c) altri organi di stampa segnalano peraltro con un dossier fotografico realizzato dall'associazione di protezione civile Provic Arci Assemini i pericoli per la collettività rappresentati dallo stato di abbandono di tali strade; si tratta, come ognuno può intendere, di mettere a punto importanti opere di prevenzione scongiurando così quei pericoli che potrebbero rappresentarsi in qualunque momento solo se per un forte temporale si innalzasse di colpo il livello delle acque,
chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dei lavori pubblici per sapere:
1) quale è l'ammontare complessivo reale delle risorse stanziate per far fronte alle opere sopraccitate e quale sia la natura di questi fondi;
2) in quali opere verranno spesi i fondi di cui al punto 1);
3) quali enti e a quale titolo sono incaricati dell'attuazione di tali opere. (310)
MOZIONE SANNA Emanuele - MANCA - SELIS - CUGINI - FADDA - DETTORI Bruno - BALIA - COGODI - SANNA Giacomo - BIANCU - CALLEDDA - DEIANA - DEMURU - DETTORI Ivana - DORE - FALCONI -GIAGU - IBBA - LAI - MARROCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SPISSU - VASSALLO sulla sorveglianza sanitaria e sulla prevenzione della BSE (Encefalopatia spongiforme bovina) e sulla salvaguardia della zootecnia e dei consumatori in Sardegna.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che la diffusione della BSE in numerosi Paesi della Comunità Europea e il recente accertamento del primo caso in Italia stanno determinando un drammatico blocco produttivo e commerciale nel settore zootecnico;
RICORDATO che la variante umana della "mucca pazza", nota come morbo di Creutzfeldt-Jakob, si è manifestata, in forma sporadica colpendo diverse decine di giovani pazienti, in Gran Bretagna, in Francia e in Irlanda con esiti quasi sempre letali;
SOTTOLINEATO che oltre ai colossali danni economici si sta diffondendo anche nella nostra Isola un motivato allarme sociale derivante da una potenziale e temibile minaccia per la salute pubblica;
RILEVATO che, nonostante le incertezze che tuttora permangono nella comunità scientifica sulla eziopatogenesi della BSE, è stata comunque definita la sicura correlazione del morbo con la utilizzazione di farine di mammifero nell'alimentazione dei ruminanti;
RICORDATO che con specifiche direttive comunitarie e con ordinanze ministeriali le farine animali sono state proibite per la produzione di mangimi fin dal 1994;
EVIDENZIATO il fatto che, nonostante il divieto e i ripetuti appelli alla vigilanza, lo stesso Istituto Superiore di Sanità ha recentemente ammesso che la rete di sorveglianza anti-BSE è stata complessivamente inadeguata in tutto il territorio nazionale;
DENUNCIATO il fatto, ormai acclarato e sottolineato recentemente dai principali organi di informazione del nostro Paese, che nel 1998, su iniziativa del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero, è stata irresponsabilmente suggerita l'introduzione di un "limite di tolleranza" della componente animale nei mangimi;
STIGMATIZZATO il fatto che, nonostante il divieto, le farine animali potenzialmente "infette da prione" hanno continuato ad essere importate in Italia in quantità massicce da Paesi più a rischio come l'Inghilterra e l'Irlanda e sono di conseguenza entrate nei circuiti dei mangimifici degli allevamenti del nostro Paese e della nostra Isola;
RILEVATO che, nonostante le notizie tranquillizzanti e in assenza di controlli adeguati, anche in Sardegna i mangimi con tessuti di mammiferi sono stati riscontrati negli ultimi anni in numerose aziende zootecniche e commerciali;
ACCERTATO che, nonostante la limitatezza dei mangimi esaminati negli ultimi quattro anni, l'Assessore regionale della sanità ha fornito recentemente un quadro quanto mai allarmante dal quale risulta che in Sardegna su 652 campioni ben 52 sono risultati non conformi per presenza di proteine animali e che nel corso dell'anno 2000 non risulta siano stati effettuati controlli nelle ASL n. 1, ASL n. 2, ASL n. 8;
PRESO ATTO, inoltre, con preoccupazione che, sempre dalla relazione della Giunta, risulta che dal 1° gennaio 2001 sono stati effettuati in Sardegna su bovini macellati al di sopra dei 30 mesi solo 14 test rapidi e su altri bovini sottoposti a sorveglianza per BSE solo 20 test e che tali dati per la ristrettezza dei capi esaminati non possono assolutamente dare un quadro rassicurante in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico regionale;
SOTTOLINEATO che per una rigorosa indagine epidemiologica e per un obiettivo accertamento della condizione sanitaria degli allevamenti e della sicurezza dei prodotti agro-alimentari è assolutamente necessario procedere attraverso un'azione sistematica di tutte le istituzioni pubbliche competenti al rintraccio di tutti gli animali provenienti da Paesi a rischio di BSE e contemporaneamente al censimento e al controllo di tutti gli stabilimenti di produzione e commercializzazione di mangimi e di tutti gli utilizzatori di farine di origine animale;
CONSIDERATO che in rapporto alla gravità e alla complessità dei problemi economici, sociali e sanitari connessi con la BSE le istituzioni statali non sono state capaci di predisporre un quadro organico di misure efficaci per fronteggiare l'emergenza, mentre permane una preoccupante carenza di coordinamento tra le iniziative del Ministero delle Politiche Agricole e quelle del Ministero della Sanità con pesanti ricadute sui produttori e sui consumatori;
CONSIDERATO, inoltre, che anche le competenti autorità della nostra Regione Autonoma limitandosi alla burocratica trasmissione alle ASL delle direttive ministeriali non hanno svolto un'efficace azione di coordinamento, di controllo e di programmazione di tutti gli interventi necessari nel territorio regionale mentre si sono ulteriormente manifestate le carenze strutturali del Servizio Veterinario dell'Assessorato regionale della sanità;
RILEVATO che mentre non si è ancora risolta l'emergenza della "Blue tongue", la zootecnia sarda deve ora fronteggiare una nuova drammatica crisi soprattutto nel settore della produzione e del consumo delle carni bovine e si profila di conseguenza il rischio di un collasso dei pilastri fondamentali del sistema agro-alimentare della nostra Isola;
impegna la Giunta regionale
1) a promuovere con la massima tempestività e rigore l'applicazione di tutti i provvedimenti comunitari e statali finalizzati alla prevenzione e al controllo della BSE anche attraverso uno specifico Piano regionale attuativo e operativo;
2) a dotare il Servizio Veterinario regionale di tutti gli strumenti e le professionalità necessarie per esercitare le sue fondamentali e non delegabili funzioni istituzionali in materia di sanità animale e di tutela della salute pubblica;
3) a potenziare e coordinare l'attività di tutti i Servizi che devono effettuare in tutti gli allevamenti, in tutti gli impianti di fabbricazione e di commercializzazione dei mangimi, in tutti gli impianti di macellazione, di trasformazione e di smaltimento delle carni e dei tessuti dei mammiferi, gli esami e i provvedimenti necessari per contrastare la trasmissione della BSE;
4) a intensificare in maniera decisa i test anti BSE in tutti gli animali e allevamenti a rischio;
5) a promuovere tutte le misure di sua competenza per favorire la macellazione volontaria, lo stoccaggio e il pronto indennizzo per i capi a rischio utilizzando e, se necessario, integrando le risorse finanziarie stanziate dalla Cee e dallo Stato;
6) ad avanzare, in relazione alla specifica realtà della Sardegna, un programma complessivo di interventi a favore del settore produttivo e della tutela dei consumatori attraverso la "Cabina di regia unitaria" recentemente costituita tra le Regioni italiane e i Ministeri interessati;
7) a promuovere una decisa iniziativa politica verso il governo nazionale finalizzata in particolare:
a) al completamento dell'anagrafe bovina nazionale;
b) a varare con assoluta urgenza i provvedimenti indispensabili per affrontare la gravissima emergenza che si è determinata per il corretto smaltimento dei materiali a rischio accumulati presso i macelli, per lo smaltimento dei capi morti negli allevamenti e per lo smaltimento e l'incenerimento delle farine animali e di tutti gli altri prodotti pericolosi in impianti idonei;
8) a promuovere, infine, un'adeguata campagna di informazione per tutelare efficacemente l'immagine del sistema agro-alimentare regionale e i diritti dei consumatori sardi. (37)
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