Seduta n.63 del 13/01/2005
LXIII Seduta
(Antimeridiana)
Giovedì 13 Gennaio 2005
Presidenza del Presidente Spissu
indi
della Vicepresidente Lombardo
INDICE
La seduta è aperta alle ore 10 e 25.
MURGIONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del mercoledì 22 Dicembre 2004 (58), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Ignazio Artizzu, Pierangelo Masia, Chicco Porcu e Paolo Terzo Sanna hanno chiesto un giorno di congedo per la seduta odierna. Se non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Ieri, colleghi, abbiamo sospeso il nostro lavoro nella fase di discussione generale del provvedimento in esame; riprendiamo da lì. Sono aperte le iscrizioni a parlare. Nessuno chiede di parlare. Dichiaro chiusa la discussione generale e sospendo la seduta per dieci minuti; tra dieci minuti riprenderemo i lavori e voteremo il passaggio all'esame degli articoli.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 26, viene ripresa alle ore 10 e 51.)
PRESIDENTE. Bene colleghi, riprendiamo il lavoro. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà
ORRÙ (D.S.). Signor Presidente chiedo, se è possibile, una mezz'ora di tempo per esaminare i nuovi emendamenti che sono stati presentati, e procedere al loro coordinamento in relazione ai due obiettivi che la legge si propone.
PRESIDENTE. Se nessuno si oppone sospendo la seduta sino alle ore 11 e 20.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 53, viene ripresa alle ore 11 e 43.)
PRESIDENTE. Prego, colleghi, possiamo procedere. Dobbiamo votare il passaggio all'esame degli articoli. Aspettiamo qualche secondo perché i colleghi che si sono nel frattempo dispersi nel palazzo prendano posto e rientrino in Aula.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1. Se ne dia lettura.
MURGIONI, Segretario:
Art.1
Norme applicabili in materia di
elezioni e durata degli organi
degli enti locali
1. La presente legge detta norme per l'indizione e lo svolgimento nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per quanto non previsto, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia di elezioni negli enti locali.
PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti: il 4 modificativo e il 7 aggiuntivo. Se ne dia lettura
EMENDAMENTO modificativo GIUNTA REGIONALE
Art. 1
Al primo comma, primo periodo, sono eliminate le parole "e lo svolgimento". Il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Lo svolgimento e le operazioni elettorali restano disciplinate dalle norme statali in materia di elezioni negli enti locali". (4)
EMENDAMENTO aggiuntivo CUCCU Giuseppe - CACHIA - LADU - AMADU - CAPELLI - ATZERI
Art. 1
Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
Art. 1 bis
1. Le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Decreto Legislativo n° 267 del 2000, non si applicano ai Comuni della Sardegna al di sotto dei 3000 abitanti.
2. Nei Comuni di cui al primo comma è consentito un terzo mandato consecutivo al Sindaco.
3. È consentito altresì un quarto mandato nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'articolo 51 del Decreto legislativo n° 267 del 2000. (7)
PRESIDENTE. Il 4 modificativo è stato presentato dalla Giunta regionale, può essere illustrato.
Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica per illustrare l'emendamento.
SANNA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Grazie Presidente, l'emendamento numero 4 contiene sostanzialmente una modifica di natura tecnica per separare le funzioni di indizione delle elezioni, che sono quelle che riguardano propriamente il contenuto della presente proposta di legge, dalle operazioni elettorali e dal loro svolgimento che continuano ad essere disciplinati dalle norme statali in materia di elezioni degli enti locali.
Questa distinzione è importante perché proprio la seconda parte è quella che più attiene alle competenze dello Stato, e quindi reputiamo che la formulazione contenuta nel nostro emendamento sia più corretta, non cambiando nella sostanza il contenuto.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Cuccu per illustrare l'emendamento numero 7.
CUCCU Giuseppe (La Margherita - D.L.). Signor Presidente del Consiglio, signori Assessori ed onorevoli colleghi, per illustrare questo emendamento è necessario fare un passo indietro alla legge numero 81 del 1993 che ha profondamente modificato la disciplina per l'elezione degli organi degli enti locali. In quella legge per sposare un'esigenza di stabilità e di governabilità si sacrificò un po' di democrazia trasferendo poteri che prima erano nelle mani del Consiglio ai sindaci, svuotando quindi di competenze i consigli comunali che sono diventati in questi anni quasi degli organi di consulenza delle giunte.
Il legislatore in quel periodo, per farsi perdonare questo eccesso di potere attribuito ai sindaci, introdusse dei limiti all'elettorato passivo dei primi cittadini, dando quasi implicitamente un giudizio negativo sulla loro elezione diretta. Certo questa legge, bisogna anche tornare indietro nel tempo, nasceva della reazione emotiva scatenata da Tangentopoli, si riteneva che la classe politica fosse incapace di risolvere i problemi di ricambio della sua classe dirigente; pertanto si sostituiva l'azione politica con una norma che limitasse il numero dei mandati dei sindaci.
Io ritengo però che sia difficilmente motivabile una norma che impedisce ai cittadini di scegliersi o meglio di tenersi in piena libertà il sindaco, soprattutto se questo è apprezzato ed è capace. In questi dieci anni di applicazione della legge si è inoltre notato come la limitazione del mandato ponga dei problemi in ordine alla spinta propulsiva dell'azione amministrativa dei sindaci e dei presidenti della provincia che sanno a priori di non potersi sottoporre al giudizio degli elettori. In diversi casi, tale motivazione ha creato seri problemi all'andamento corretto dell'attività dei governi locali; questi problemi sono poi accentuati nelle piccole realtà dove la limitazione del numero dei mandati rischia di disperdere un patrimonio di esperienze e capacità e vi sono maggiori difficoltà nel reperire candidati a sindaco. Ecco perché, anche a livello del Parlamento nazionale la questione è stata a lungo trattata, dato che un disegno di legge è già stato approvato dalla Camera ma poi si è arenato in Commissione Affari Costituzionali del Senato, mentre alcune regioni a statuto speciale, quale il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia hanno già legiferato in tal senso.
L'emendamento proposto va in questa direzione e costituisce già un punto di mediazione tra chi sostiene, come il sottoscritto, che non deve esistere alcun limite di mandato e chi invece sostiene la bontà di tale limitazione. La scelta di applicare la nuova disposizione ai comuni con popolazione sino ai tremila abitanti, com'è previsto nell'emendamento, mi sembra sicuramente congrua, del resto la medesima soglia per definire i piccoli comuni è stata adottata anche da altre normative, quali leggi finanziarie e quant'altro.
Ritengo che il Consiglio regionale debba occuparsi in seguito, per quanto riguarda le autonomie locali della Sardegna, di una legge più complessiva di riordino, in quel contesto potremmo eventualmente riequilibrare i poteri degli organi comunali: sindaco, giunta e consiglio, ed andare anche oltre il limite posto al numero dei mandati per i comuni più grossi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Orrù.
ORRU' (D.S.), relatore. Sull'emendamento numero 4 è favorevole. Sull'emendamento numero 7, trattandosi di argomento non trattato da questa legge e quindi dalla Commissione è evidente che è contrario sulla base della discussione che si è tenuta intorno al merito della legge. Poi naturalmente sarà l'Aula a decidere. Mi riservo comunque di intervenire sul merito.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Questa norma oggi all'attenzione Consiglio regionale nasce dall'esigenza di procedere, anche tempestivamente, principalmente in funzione della formale costituzione degli organi rappresentativi delle otto province ma anche per consentire il regolare rinnovo degli organi rappresentativi di molte delle nostre amministrazioni locali.
Segue l'approvazione della legge sulla partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, soprattutto quelli in materia di programmazione dello sviluppo e dell'economia della nostra Regione. Anche in relazione alla necessità di rendere produttivo questo Consiglio, in modo anche da giustificare il costo che esso rappresenta per la comunità regionale, si è tentato di operare su un articolato molto snello, molto conciso, molto efficace rispetto a questi obiettivi, cioè costituzione degli organi elettivi delle province sarde, rinnovo di quelli delle amministrazioni locali in scadenza.
Si è aperta una discussione in Commissione che, attraverso una interlocuzione molto positiva tra maggioranza e opposizione, ha licenziato un provvedimento che condivide pienamente, o almeno condivideva. E non è che l'emendamento numero 4 sia scarsamente significativo, sul piano della sostanza, rispetto a quanto è espresso nell'articolo 1 del testo della Commissione. Perché una cosa è dire "lo svolgimento e le operazioni elettorali restano disciplinate dalle norme statali in materia di elezione negli enti locali" ed una cosa è dire "per quanto non previsto, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale continuano ad applicarsi le disposizione statali in materia di elezioni negli enti locali".
Intanto perché c'è un riferimento che riguarda le operazioni elettorali che non è contenuto nell'articolo originario licenziato dalla Commissione, nel quale io mi riconosco pienamente insieme a tutti coloro che in quella sede lo hanno votato, condiviso e esplicitato nella sua forma e nel suo contenuto. Ma c'è un riferimento, è nel secondo periodo dell'articolo 1, ad una concezione che non viene sottolineata come merita nell'emendamento proposto dalla Giunta, perché una cosa è dire: "lo svolgimento e le operazioni elettorali restano disciplinate dalle norme statali" ed una cosa è dire "per quanto non previsto e fino a quando non sarà diversamente disciplinato da legge regionale", cioè nel testo licenziato dalla Commissione si afferma un principio che è quello della potestà di questo Consiglio di definire con propria legge la materia elettorale per quanto riguarda gli enti locali di questa Regione. Quindi c'è un contenuto autonomista che invece viene di fatto cancellato nell'emendamento della Giunta.
Io devo dire, anche per dare una certa coerenza con quanto noi sosteniamo continuamente in tutte le sedi, affermando che la nostra concezione di autonomia è la più alta espressione di autogoverno possibile che, pur stando dentro un sistema istituzionale complesso a livello nazionale ed internazionale, pur stando dentro visioni anche diverse delle formazioni politiche rappresentate in questo Consiglio regionale - alcune delle quali pongono l'accento particolarmente sul tema del federalismo economico, del federalismo fiscale e di quant'altro, mentre altre, come quella in cui lo schieramento di centrosinistra si riconosce, hanno più a cuore invece le questioni della solidarietà nel sistema istituzionale complesso nel quale noi ci ritroviamo, quindi richiamiamo come compito fondamentale dell'Europa e dei diversi livelli di governo a livello nazionale il sostegno alle politiche di riequilibro anche delle condizioni di natura economica e di assetto sociale delle diverse regioni d'Italia e quindi anche della nostra, per cui noi richiamando maggiormente principi di solidarietà rispetto a quelli di federalismo di tipo economico e fiscale - devo dire che però tutti quanti più o meno ci riconosciamo nella necessità di affermare in ogni ambito, con la forza necessaria, l'espressione più alta, più efficace dell'autonomia regionale, per le tradizioni, per la cultura che ci appartiene.
Io non sono molto convinto che l'emendamento proposto dalla Giunta ci porti al raggiungimento dell'obiettivo di rendere celeri ed efficaci le operazioni elettorali, soprattutto di quelle che riguardano le province. Non ne sono convinto. Sono convinto anzi che nasca un problema in riferimento al ruolo delle commissioni ed anche di verifica e valutazione di queste disposizioni, in sede di Commissione. Le commissioni hanno una funzione importante nell'attività di questo Consiglio, definiscono il provvedimento con una riflessione collettiva, tutti i legislatori che stanno qua, siano essi appartenenti a schieramenti di maggioranza o di minoranza, partecipano all'istruttoria delle leggi nelle commissioni che sono la sede dove la riflessione si compie nel modo più democratico e più ampio possibile, e quando si apre la discussione e si ragiona anche sulle questioni e si definisce una linea e poi si trova una soluzione, è difficile pensare che questa sia meno opportuna, meno qualificata, meno efficace di altre che vengono elaborate in altre sedi dove questa partecipazione complessiva non c'è stata e dove probabilmente c'è stata solo una valutazione di tipo tecnico, spesso anche di tipo burocratico. Mi diventa difficile pensare, in qualche misura tollerare che le norme che vengono licenziate da questo Consiglio non siano un prodotto della capacità di proposta e di elaborazione dei consiglieri ma il prodotto della la capacità di proposta di qualche funzionario, di qualche struttura regionale o di qualche consulente. Io mi riconosco pienamente nel testo esitato dalla Commissione, lo dirò poi perché prenderò la parola attorno a questi temi su ogni articolo, su ogni emendamento per dichiarazione di voto, perché sento il dovere di farlo proprio per affermare questo principio. Pertanto la mia posizione sarà quella di attestarmi sul testo che è stato elaborato e che è stato definito in sede di Commissione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Progetto Sardegna). Onorevole colleghi, intervengo sull'articolo 1 e sull'emendamento 1 aggiuntivo a firma dell'onorevole Cuccu ed altri, perché vorrei informare l'Aula e ragionare con i colleghi dei lavori in corso nella Commissione. L'argomento è oggetto di una proposta di legge che è in discussione, come i colleghi sanno, nella nostra Commissione. La Commissione è convocata per mercoledì prossimo con al primo punto all'ordine del giorno questa materia, cioè la disciplina del numero dei mandati nei piccoli comuni. Si tratta di una materia anche molto complessa perché benché alcune regioni abbiano già normato nella direzione sostanzialmente proposta dall'emendamento, sono state espresse, e risultano dai verbali della Commissione Affari Costituzionali della Camera, molte perplessità sul doppio regime che imporrebbe il vincolo del numero dei mandati nei comuni grandi e l'eliminazione di tale vincolo nei comuni piccoli, perché tale doppio binario potrebbe configurare una diversità di posizione sostanzialmente di fronte alla legge. Per cui l'attenzione su questi temi è altissima, la Commissione ha iniziato già la discussione e l'ha sospesa in ragione di una diversità di posizioni che attraversano un po' tutti gli schieramenti; inoltre l'opposizione aveva richiamato la Commissione a rispettare un accordo politico che c'era stato tra i Capigruppo prima delle festività, che prevedeva che ci si potesse riunire in deroga al calendario fissato perché era urgente normare la parte sull'indizione delle elezioni, e così noi abbiamo fatto.
Allora chiederei ai colleghi presentatori dell'emendamento di considerare che la Commissione è convocata per mercoledì prossimo alle ore 10, con lo stesso argomento all'ordine del giorno, e che contiamo di licenziare nei tempi più brevi possibili, chiedo ai colleghi che considerino anche che stiamo normando una disciplina un po' particolare che è l'indizione delle elezioni e che l'inserimento di ulteriori contenuti in un testo che ambisce a essere molto snello, anzi assolutamente non esposto a contrasti o a ricorsi di legittimità; tenendo conto di questo chiederei ai colleghi di considerare la possibilità di ritirare l'emendamento proposto e di confrontarci serenamente sulla materia in Commissione. Sugli altri articoli, mi riservo di intervenire successivamente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cachia. Ne ha facoltà.
CACHIA (Insieme per la Sardegna). Le argomentazioni testè portate dall'onorevole Maninchedda mi sembrano giuste. Visto e considerato che mercoledì un problema così importante verrà prima discusso in Commissione, ritiro la mia firma dall'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cuccu. Ne ha facoltà.
CUCCU GIUSEPPE (La Margherita - D.L.). Prendo atto dell'impegno assunto dal Presidente della Commissione autonomia a discutere in tempi celeri, per affrontare anche la prossima tornata elettorale, un testo di legge specifico e ritiro l'emendamento numero 7.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRÙ (D.S.). L'emendamento numero 4 presentato dalla Giunta regionale, apporta di una correzione di carattere tecnico. Tuttavia soprattutto l'intervento del collega Uras sollecitava la nostra attenzione non solo sul dato puramente tecnico, in quanto il ribadire l'acquisizione della competenza piena dal punto di vista costituzionale in questa materia, non è cosa secondaria. Chiederei all'Assessore e alla Giunta se fosse possibile inserire nell'emendamento proposto, cioè nell'emendamento numero 4...
PRESIDENTE. ChiEdo scusa, colleghi, io ho difficoltà a sentire il collega che interviene. Immagino che ci sia un'analoga difficoltà se non eliminiamo il brusio di fondo. Posso chiederle, onorevole Onida, di fare silenzio? Prego onorevole Orrù.
ORRÙ (D.S.). Chiederei, se fosse possibile, di inserire nel secondo comma dell'emendamento 4 proposto dalla Giunta, dopo le parole "lo svolgimento delle operazioni elettorali", "per quanto non previsto con legge regionale", ribadendo il concetto che la competenza è nostra, e che rinviamo quindi alla disciplina dettata dalle norme statali in materia di elezioni negli enti locali solo per quanto non ancora previsto, cioè finché non disciplineremo la materia con legge regionale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
SANNA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Io credo che dal punto di vista della ratio della norma non ci sia nessuna contrarierà, il problema che vorrei precisare è il seguente: va considerato che la dizione "svolgimento" riguarda le operazioni elettorali e che vanno distinte dalla fase di indizione. Questo da un punto di vista tecnico. Allora, se teniamo distinte queste due fasi ed inseriamo la norma secondo cui lo svolgimento e le operazioni elettorali restano disciplinati dalle norme statali fino a quando non saranno diversamente disciplinati con legge regionale, io sono d'accordo. Quindi se il relatore è d'accordo a riportare integralmente l'inciso del testo della Commissione, la Giunta è favorevole.
PRESIDENTE. Provo io: "lo svolgimento e le operazioni elettorali fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, restano disciplinati dalle norme statali in materia di elezione degli enti locali". Volevo capire se questo è il senso dell'emendamento.
Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Se quanto afferma l'Assessore è giusto, e io non ho motivo di dubitarne, allora bisogna togliere dal titolo della legge lo svolgimento delle elezioni comunali, perché il testo della legge è "Indizione e svolgimento delle elezioni comunali e provinciali".
PRESIDENTE. Se viene accolto quest'emendamento così corretto, il titolo naturalmente verrà modificato in sede di coordinamento finale della legge. Ha ragione l'onorevole Floris. Quindi possiamo votare l'emendamento modificativo numero 4 nel testo corretto dall'onorevole Orrù e dall'Assessore: "Lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente normato con legge regionale, restano disciplinati dalle norme statali in materia di elezioni degli enti locali".
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
(Appoggiano la richiesta i consiglieri RANDAZZO, MORO, CAPELLI, Franco Ignazio CUCCU, LADU, ONIDA, MURGIONI.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 4.
Rispondono sì i consiglieri: ADDIS - AMADU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO - LANZI - LICHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MATTANA - MORO - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ATZERI - CAPELLI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - FLORIS Mario - LADU - LICANDRO - LOMBARDO - MURGIONI - ONIDA - PILI - PISANO - RANDAZZO - RASSU - SANCIU - SANJUST - SCARPA - VARGIU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 62
Votanti 41
Astenuti 21
Maggioranza 21
Favorevoli 41
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento aggiuntivo numero 7 è stato ritirato.
Si dia lettura dell'articolo 2.
CHERCHI, Segretario:
Art.2
Svolgimento ed indizione delle elezioni
1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.
3. La data per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali. Con la stessa procedura sono convocati i comizi elettorali.
4. Le disposizioni organizzative necessarie ad assicurare lo svolgimento del procedimento elettorale sono disposte con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta.
PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato l'emendamento modificativo numero 5 della Giunta regionale. Se ne dia lettura.
CHERCHI, Segretario:
EMENDAMENTO modificativo GIUNTA REGIONALE
Art. 2
Al primo comma, le parole "tra il 15 aprile ed il 15 giugno" sono sostituite dalle parole "tra il 1 aprile ed il 1 luglio".
Al terzo comma, le parole "per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali" sono sostituite dalle parole "di convocazione dei comizi elettorali" e sono eliminate le parole da "su proposta" sino alla fine del terzo comma medesimo.
Il quarto comma è soppresso. (5)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. L'emendamento numero 5 si compone di tre parti. La prima parte sostituisce i termini temporali della finestra elettorale proponendo un margine più ampio, cioè si passa da due mesi a tre mesi; al terzo comma si propone un emendamento tecnico, e vorrei sottolineare, anche al consigliere Uras, che non sempre bisogna mantenere una fedeltà indiscriminata al testo della Commissione, soprattutto quando sulla base di tale testo, si può anche incorrere in contraddizioni dal punto di vista procedurale. Se voi leggete il testo della Commissione si afferma che la data per lo svolgimento delle elezioni è fissata cinquanta giorni prima del giorno precedente la votazione. Ma qual è la data delle elezioni? E' evidentemente una contraddizione che merita una correzione, nel senso che va indicato che cinquantacinque giorni prima della data fissata per le votazioni, devono essere convocati i comizi elettorali riportando a logica un'espressione che si presta, ovviamente, a un'evidente contraddizione.
Si propone anche di eliminare la parte finale, perché riguarda la disciplina dei comizi elettorali, già trattata, e anche la parte relativa alla proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, che è stata già oggetto di discussione nella Commissione, ma che io vorrei ribadire in questa sede che deve rispecchiare le attuali competenze della Giunta, secondo l'ordinamento e l'organizzazione che attualmente la Regione ha, fino a quando non saranno modificati. L'Ufficio elettorale oggi è incardinato nella direzione generale della Presidenza della Regione e provvede a istruire gli adempimenti in materia. E' chiaro che poi tutto quello che viene fatto dagli uffici competenti avrà bisogno del concerto dell'Assessore, che nella specifica materia esercita una funzione più generale, fino a quando non ci sarà un riordino. Poi è legittimo che si ragioni come dovranno ripartirsi queste competenze in seguito, ma in questo momento, correttezza vuole che si faccia riferimento all'impianto organizzativo che ha la Regione. Non c'è niente che incida sul versante, legittimo, delle considerazioni che anche in Commissione sono state svolte. L'ultima parte riguarda la soppressione del comma 4, puntando a restituire al progetto di legge una finalità meramente ordinamentale, rivolta alla rivendicazione complessiva dei poteri di indizione delle elezioni comunali e provinciali, pertanto si lascia a provvedimenti separati e organici la disciplina delle procedure di carattere organizzativo che invece intervengono nella sfera dello svolgimento che noi abbiamo inteso, con le modifiche apportate all'articolo 1, distinguere dalle fasi di indizione. Quindi si tratta di una modifica coerente con quanto già approvato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Grazie Presidente. Chiedo una sospensione di un quarto d'ora per procedere ad una riunione del Gruppo.
PRESIDENTE. Non ho difficoltà a concedere un quarto d'ora, se si tratta effettivamente di un quarto d'ora, perché stamattina abbiamo accordato diverse sospensioni e vorremmo concludere l'esame di questo testo entro la mattinata. Se la sospensione è utile a questo scopo può essere accordata.
Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, credo che la richiesta del Gruppo della Margherita sia accoglibile. Perlomeno per il nostro Gruppo. Credo, però, che sia utile, a questo punto, considerato che in un quarto d'ora non credo che si possa affrontare un tema così delicato come quello che è oggetto di questo emendamento, aggiornare i lavori al pomeriggio.
PRESIDENTE. Però, se il Gruppo chiede un quarto d'ora, perché vogliamo allungare questa pausa? Io penso che un quarto d'ora possiamo assolutamente concederlo riprendendo i lavori alle 12 e 35, con l'impegno del Gruppo della Margherita ad utilizzare non più di un quarto d'ora. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 21, viene ripresa alle ore 12 e 49.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. Ricordo ai colleghi che siamo in sede di discussione sull'articolo 2 e sull'emendamento numero 5. Ho un iscritto a parlare, l'onorevole Pinna, che non vedo in aula.
Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sanna . Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Signor Presidente del Consiglio, signor Assessore degli enti locali, colleghi consiglieri, l'articolo 2 della legge che stiamo discutendo è un po' il cuore del provvedimento normativo. La differenza tra il sistema che fino ad oggi abbiamo applicato in Sardegna nell'ambito delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli provinciali e quello che verrà fuori dall'applicazione di questa legge, se il Consiglio la approverà, è che non sarà più il Ministro degli interni a convocare i comizi elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, per l'elezione dei Presidenti delle province e dei consigli provinciali, ma sarà il Presidente della Regione. In questo modo noi stiamo applicando, in maniera più organica di quanto già accaduto in questo Consiglio con il differimento di un precedente turno elettorale nelle legislature precedenti, la competenza primaria della Regione Sardegna in materia di enti locali, riconosciuta con legge costituzionale all'inizio degli anni novanta. Lo facciamo dieci anni dopo in maniera più organica di quello che è avvenuto fino ad oggi.
Alcune osservazioni sono d'obbligo rispetto a cosa significa per la Regione Sardegna radicare questa competenza ed esercitarla. La prima: ritengo che nell'ambito anche dei processi di riforma dell'amministrazione regionale e della distribuzione delle competenze all'interno della Giunta regionale, e quindi tra Assessori e Presidente della Regione, si debba prendere atto che la competenza in materia di enti locali diventa importante, cioè stiamo dicendo, con questa legge, che saranno esercitati dalla Regione alcuni poteri ordinariamente gestiti dal Ministro degli enti locali, che in Italia, ahimè, è il Ministro degli interni, nonostante una forte richiesta da parte delle associazioni degli enti locali che data da due decenni almeno, che si istituisca un Ministero degli enti locali separato da quello degli interni; a questo proposito io credo che anche la Regione debba prendere atto che tutta una serie di attribuzioni che atterranno domani sia alle competenze ordinarie delle amministrazioni locali sia a queste in materia elettorale, debbano essere riorganizzate e la macchina debba essere resa molto efficiente. Molto efficiente, assessore Sanna, perché si tratta di fare delle cose che la burocrazia regionale probabilmente non è abituata a fare, perché non è mai successo prima che la Regione abbia indetto e organizzato le elezioni per i quasi quattrocento comuni sardi e per le future otto province sarde. Quindi bisogna ragionare in termini di organizzazione. Questa norma è prodromica a un ragionamento che ci aspettiamo venga fatto dal Consiglio e dalla Giunta sulla organizzazione della Regione.
Vorrei anche dire, perché è tema del dibattito politico sulla vicenda che attiene anche all'indizione delle elezioni per le nuove otto province, che questa non è una norma scritta da una Giunta o da un Consiglio regionale spendaccione. C'è una legge che è generale, riguarda tutte le amministrazioni, è una legge dello Stato, la numero 136 del 23 aprile del '76, che fissa il principio che ogni amministrazione paga i costi delle operazioni elettorali di propria competenza. Da un po' di tempo a questa parte, facendo venir meno anche ragioni che in qualche modo suggeriscono che ogni elezione abbia una sua dimensione di attenzione unica - cioè non mischio pere con mele e faccio le elezioni amministrative comunali in un giorno, quelle regionali in un altro, quelle europee o quelle politiche in un altro - politiche di risparmio hanno indotto il Governo nazionale a propendere per una soluzione che, con un termine inglese, viene indicata come election day, secondo la quale tutte le elezioni si svolgono nello stesso giorno. Però, se con questo conferimento di poteri alla Regione, noi consideriamo come fattibile l'adesione all'election day, e cioè il giorno delle elezioni amministrative in Sardegna, cosa possibile e che secondo me deve essere anche sollecitata dalle forze politiche nei confronti della Giunta, io ritengo che non ci sia nessun tipo di aggravio di spesa a carico di nessuna delle amministrazioni coinvolte e tanto meno a carico della Regione Sardegna. L'aggravio di spesa ci sarebbe se non aderissimo all'election day, ma io credo che nell'ambito dei rinnovi che attengono alla dimensione amministrativa locale, e quindi all'insieme di comuni e province, non ci siano argomenti politici contro l'election day, quindi noi non stiamo facendo una legge né spendacciona, né organizzativamente ingarbugliata.
Ultimo punto: l'emendamento della Giunta che indica la forchetta, i termini di indizione delle elezioni. Voi sapete che la Commissione si era trovata d'accordo su un testo che prevede un ambito temporale più ristretto di un mese, sia verso l'inizio, sia verso la fine. Dire che l'indizione delle elezioni da parte della Regione può avvenire entro un ambito temporale ampio lascia un potere discrezionale al Presidente della Regione nel fissare con un proprio provvedimento di natura amministrativa la data delle elezioni. E' un metodo sicuramente migliore di quello che fissa con legge, volta per volta, la data delle elezioni. Vi dico la mia opinione personale: male farebbe il Governo nazionale a modificare con legge il testo unico degli enti locali che adotta la stessa forchetta temporale per anticipare o posticipare i turni elettorali, perché quando il sistema degli enti locali ha trovato una sua stabilizzazione legislativa attorno ad un periodo prefissato per i turni elettorali, non vedo quali ragioni di natura politica possano indurre il Governo nazionale a fare anticipazioni e posticipazioni. Ecco perché la scelta della Commissione, mi permetto di dirlo anche in qualche modo riferendo il contenuto del lavoro che è stato fatto in quell'occasione, era stata quella di evitare di discostarci dai termini che sono stabiliti, in questo momento, mi pare dall'articolo 17 del testo unico, il decreto legislativo numero 267 del 2000, che tutti gli amministratori presenti qui conoscono molto bene. La Giunta propone di recuperare un di più di autonomia e quindi di recuperare anche un margine, su cui ci deve essere consapevolezza da parte nostra, di differenziazione della Regione Sardegna rispetto a tutto il sistema nazionale o regionale. Non l'abbiamo voluto fare, ci siamo autocensurati. Nonostante ragioni, ripeto, che ci potevano indurre a farlo sia di natura politica, sia di natura democratica, come l'eccessiva lunghezza dei commissariamenti, non abbiamo voluto introdurre in Commissione il doppio turno, così com'era fino a qualche anno addietro, per evitare un possibile motivo di aggravamento delle spese, in quanto avrebbe reso sostanzialmente impossibile l'election day, però questa norma, sulla quale non abbiamo ragioni sostanziali da eccepire, se non che le elezioni comunali distolgano i nostri studenti delle scuole dell'obbligo dall'andare a scuola per i giorni necessari all'organizzazione dei seggi, è secondo noi sbagliata, ed esprimeremo come forza politica un'opinione che dice di questo errore, se il Presidente volesse fare così, ma quello che mi interessa più dire è un'altra cosa: noi oggi stiamo dicendo che la Regione è competente in materia di indizione delle elezioni degli enti locali.
PRESIDENTE. Concluda, onorevole.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Si tratta di una materia che è molto prossima ai valori di qualità legislativa statutaria. Ho finito, Presidente. Noi chiediamo, e lo proporremo con un ordine del giorno che speriamo sia sottoscritto da tutte le forze politiche, che il Presidente della Regione, così come fa nell'ambito delle indizioni delle elezioni regionali, si attenga a una prassi statutaria che prevede l'interlocuzione qualificata con i Presidenti dei Gruppi costituiti in Consiglio sulla determinazione della data delle elezioni, ferme restando la sua competenza e decisione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Progetto Sardegna). Mi corre l'obbligo di intervenire dopo l'illustrazione dell'Assessore dei suoi emendamenti, perché sicuramente ho capito male io, ma dinanzi a un ragionamento politico dell'onorevole Uras, che difendeva la sostanza politica di un lavoro, mi è parso di capire che, in qualche modo, la replica dell'Assessore non si attenesse all'enunciazione che tutto è perfettibile nell'attività politica, ma dicesse: "Insomma non si è lavorato bene in Commissione quindi stiamo correggendo gli errori", nel qual caso mi corre l'obbligo di difendere, invece, il lavoro della mia Commissione, di dimostrare che si è lavorato bene e sollecitare l'Assessore ad avere verso la Commissione quello stesso simpatico riguardo che la Commissione ha sempre riservato a lui e alle sue proposte. La Commissione come ha lavorato? La Commissione aveva in mente di esitare una proposta di legge che normasse molti aspetti della vita degli enti locali, alcuni dei quali sono stati stralciati proprio per venire incontro a una legittima istanza della Giunta di voler limitare il provvedimento che oggi noi abbiamo in discussione alla sola disciplina dell'indizione delle elezioni degli enti locali. Oggi il Gruppo Sardista ripropone tutta la materia che noi avevamo stralciato, dimostrando che quella discussione aveva un valore e noi contiamo già dalla prossima riunione, di recuperare la materia stralciata, materia che è già all'ordine del giorno. Quindi la Commissione aveva individuato un po' anche il sentimento diffuso del Consiglio. Nel corso della discussione, la disciplina dell'indizione delle elezioni è stata fortemente plasmata da un discorso assolutamente trasversale tra maggioranza, opposizione e Giunta, ma facendo guidare il Governo regionale che assolutamente disponeva di un certo numero di informazioni che a noi mancavano, soprattutto di che cosa? Del confronto con lo Stato che è intervenuto.
Allora io credo che l'emendamento all'articolo 2, cioè l'emendamento modificativo numero 5 discenda dall'emendamento presentato dalla Giunta all'articolo 1, perchè l'emendamento presentato dalla Giunta all'articolo 1 cosa dice? Dice: "Noi normiamo l'indizione dei comizi elettorali ma lo svolgimento delle elezioni viene disciplinato dalle norme nazionali", ne consegue che nell'articolo 2 non si può parlare di svolgimento delle elezioni ma si deve parlare di indizione dei comizi. Quindi l'emendamento della Giunta per questa parte deriva dalla necessità di ricondurre a coerenza il testo con ciò che la Giunta ci chiede con l'emendamento all'articolo 1, mi sembra una cosa più che legittima e più che comprensibile.
Qui finisce la parte, come dire, della difesa che più che d'ufficio è una difesa anche appassionata del lavoro della Commissione che presiedo. Invece vorrei richiamare ancora una volta un problema, che è un problema tecnico, noi diciamo nell'articolo uno che vogliamo normare l'indizione e lasciare che siano le norme nazionali a disciplinare lo svolgimento. L'articolo 1 della legge 182 del 7 giugno del '91 che è intitolata proprio "Norme per lo svolgimento delle elezioni" disciplina la finestra elettorale, noi nell'articolo 1 diciamo che per quanto riguarda l'indizione normiamo noi, per lo svolgimento valgono le norme nazionali, però nell'articolo 2 modifichiamo l'articolo 1 della legge nazionale che determina la finestra 15 aprile - 15 giugno, il testo è stato esitato dalla Commissione in questa forma per non creare motivi di ricorso di legittimità costituzionale da parte del Governo nazionale, io per la storia, non per quello che faremo tra un po', voglio che rimanga agli atti, che secondo me c'è qualche problema a dire da una parte "lo svolgimento viene disciplinato dalle norme nazionali" e poi dall'altra che emendiamo il primo articolo della legge nazionale che disciplina la materia. Forse, forse, tra virgolette, è un errore su cui bisogna riflettere, se non è così, non succede niente, non ha una valenza politica ciò che sto dicendo, ma vorrei che rimanesse a futura memoria che la Commissione quando ci lavorava non aveva individuato quella finestra per un'alzata di testa, ma per mantenere una coerenza nella norma.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). La modifica proposta ed anche il contenuto originario dell'articolo si differenziano per alcuni aspetti, ma uno in particolare mi preme sottolineare, cioè la funzione di proposta dell'Assessore per quanto attiene proprio la indizione delle elezioni. Ho lavorato nell'amministrazione regionale per circa 25 anni e ho imparato a conoscere qual è l'articolazione delle funzioni ed anche le competenze che si vanno maturando nelle diverse strutture da parte di singoli funzionari, c'è chi si intende più di territorio, di urbanistica, c'è chi si intende di più di contabilità, c'è chi si intende di più di industria, di politiche industriali ed ogni funzionario esercita poi nel tempo, attraverso l'esperienza quotidiana, questa propria competenza elevandola, in relazione all'attività istruttoria riferita agli atti di competenza di ciascuno Assessorato ai sensi della legge numero 1 del '77, che io ritengo sia ormai superata ma che debba essere modificata e sostituita da un'altra legge. Ebbene questa legge attribuisce all'Assessorato degli enti locali la competenza in materia di ordinamento dei comuni, province, comunità montane ed organismi comprensoriali, e da sempre quando si è trattato di queste materie se ne è occupato l'Assessorato degli enti locali e il servizio elettorale della Regione da sempre è stato considerato quello che operativamente organizzava la raccolta dei dati e la diffusione dei dati sulle elezioni e veniva composto da funzionari di provenienza di diversi Assessorati, ivi compreso quello degli enti locali, come dal Centro elaborazione dati o da altre strutture che potevano esprimere professionalità in grado di aiutare nell'attività di divulgazione dei risultati elettorali e quindi di svolgimento regolare, trasparente delle elezioni.
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE LOMBARDO
(Segue URAS.) Io ho sollevato questa questione anche in Commissione perché sono contrario in linea di principio a una modificazione per prassi delle norme, le norme si modificano con altre norme. Noi qua dovremmo dire che è modificata la legge numero 1 del '77 nella parte in cui attribuisce questo tipo di competenza all'Assessore degli enti locali, attribuendola alla Presidenza della Giunta, la quale la esercita anche in termini di proposta nei confronti della Giunta per una decisione finale. Se non facciamo questo, creiamo una certa confusione che già vive la nostra Amministrazione regionale nelle relazioni proprio tra gli Assessori e anche tra gli Assessorati nell'ambito della Giunta e poi anche tra questi e la Presidenza della Regione, perchè è vero che noi abbiamo modificato il sistema elettorale e oggi eleggiamo direttamente il Presidente della Regione, però è anche vero che non abbiamo modificato lo statuto di autonomia, non abbiamo ridefinito le diverse competenze dei diversi Assessorati né i poteri degli organi di governo, il Presidente è Presidente ed esercita le funzioni che ad esso sono attribuite dalla legge, la Giunta è organo di governo anch'esso ed esercita le funzioni che ad essa sono attribuite dalla legge, gli Assessori sono organi di governo anch'essi ed esercitano funzioni che ad essi sono attribuite dalla legge.
Modificare per prassi, anche attraverso questi meccanismi di attribuzione, la competenza di organi che per esperienza non sono abituati a definire quella materia e quel singolo aspetto di quella materia, secondo me è un errore perché ci porta a una confusione aggiuntiva, non ci aiuta invece a definire quel percorso più generale di riorganizzazione e di riforma che ci siamo posti come impegno da assolvere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per cui io suggerirei di mantenere questa parte del testo esitato dalla Commissione e di mantenerla proprio per riconoscere attraverso l'esercizio di tale potere la responsabilità che è propria dell'Assessore che ha questa competenza in materia di enti locali. La competenza in materia di enti locali è difficile da esercitare, ci sono problemi delicati, anche quelli che riguardano le crisi di governo degli enti locali, che approdano poi anche a fatti traumatici di scioglimento anticipato che vengono seguiti da funzionari che hanno quelle competenze, quelle capacità e quelle relazioni e che devono essere impegnate, secondo me, anche in questo tipo di relazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Io credo, caro Presidente e cari colleghi consiglieri, che l'articolo 2 del testo della legge che stiamo esaminando sia senz'altro da accogliere, con una riflessione ulteriore su qualcuna delle considerazioni che è stata svolta in quest'Aula dai colleghi della maggioranza. In particolare vorrei partire da quella che ha fatto l'onorevole Sanna Francesco, il quale ha sottolineato nel suo intervento come l'articolo 2 rappresenti il cuore di questa legge, come questa legge rappresenti il cuore della competenza esclusiva da parte della Regione in materia di enti locali, considerazione che ciascuno di noi peraltro ha già ben chiara. Il ragionamento si riallaccia a quanto già stato detto in quest'Aula ieri durante la discussione della legge sul Consiglio delle autonomie locali, e cioè che noi Riformatori speriamo e pensiamo che questa presa di coscienza della Regione sulla competenza piena nei confronti degli enti locali e questa contemporanea volontà di riforma della Regione Sardegna, che l'assessore Dadea ieri ha ulteriormente esternato, possano vedere ulteriori mattoni che si aggiungano nella casa. Lo dico nel senso che noi prendiamo atto che questa legge che stiamo andando a votare nell'immediato riguarda sopratutto l'elezione degli organi delle otto nuove province, sappiamo che queste nuove otto province si intrecciano per competenza, per territorio e per popolazione quanto meno con molte comunità montane presenti in Sardegna, ecco noi vorremmo che la Giunta ci desse la certezza che gli enti locali che ci sono in Sardegna sono effettivamente quelli che servono per un migliore svolgimento delle attività istituzionali della Regione, che le competenze sono distribuite in materia equa, e se ciò non fosse vorremmo che ci fosse da parte della Giunta un coinvolgimento dell'intero Consiglio su un processo riformistico che vada verso un numero e una qualità di enti adeguati alle esigenze reali e che non avessero invece la funzione di ammortizzatori sociali per la classe politica a cui ciascuno di noi a pieno titolo appartiene. Fatta questa premessa, ed entrando nel merito dell'emendamento che a questo articolo è stato posto, beh, insomma le considerazioni proposte dall'onorevole Maninchedda e dall'onorevole Uras lasciano complessivamente perplessi, nel senso che per chi non ha seguito i lavori in Commissione, per me che non ne faccio parte e che non ho seguito i ragionamenti complessi che la Giunta ha fatto, e che hanno portato alle modifiche proposte dalla Giunta stessa, le perplessità che sono state avanzate in Aula, soprattutto quella avanzata dall'onorevole Maninchedda sulla legittimità complessiva del testo e sulle difficoltà che possono crearsi in sede di adozione del testo e di applicazione delle norme previste nel testo, lascia qualche obiettiva perplessità. Speriamo che in sede di replica sia data alla Giunta la possibilità di chiarirle in modo da mantenere la serenità di tutti noi consiglieri.
Io voglio, però, incentrare l'attenzione su una piccola parte di questo emendamento proposto dalla Giunta e cioè la parte che riguarda quella che è stata definita finestra elettorale, forchetta adesso non so quale sia il sostantivo migliore per identificarla ma ci siamo capiti: il periodo della votazione. Nel senso che sostanzialmente il periodo proposto nella legge che è arrivata in discussione in Aula, quello compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno, appare più congruo ed un'estensione al primo luglio della convocazione dei comizi elettorali appare francamente un po' strana in Sardegna, nel senso che con il doppio turno elettorale, io credo che il 15 luglio noi dovremo allestire i seggi elettorali al Lido e al D'Aquila per chi vive a Cagliari, a Platamona per chi, come il collega Giagu, vive a Sassari, o a Stintino se è preferito quel mare, però sostanzialmente dovremo organizzare qualche gazebo prendendolo in prestito dalla Lega padana, magari mettendoci i quattro mori invece che il verde della bandiera della Lega. Però sembra effettivamente che questa estensione al 30 di giugno sia un po' inadeguata perlomeno al nostro clima, a meno che la Giunta non sia a conoscenza di rivoluzioni climatiche prossime e venture che possano indurre a pensare che al 15 di luglio il corpo elettorale sardo vada compatto ad esprimere il proprio voto per l'elezione degli organi delle amministrazioni locali, cosa che noi speriamo faccia sempre.
Viene quindi il dubbio che forse mantenere in legge il limite dal 15 di aprile al 15 di giugno sia la cosa più ragionevole, forse, e mi rivolgo ovviamente e prevalentemente alla Giunta, ipotizzando che in fase di prima attuazione della legge, magari attraverso una norma transitoria, sia previsto un periodo più ampio di scelta per la Giunta; cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se noi ci trovassimo di fronte, Dio non voglia, a una serie di problematiche nella definizione dei collegi elettorali, o nella definizione delle procedure tecniche per andare al voto nelle otto province, come ormai è assolutamente indispensabile indipendentemente da quello che ciascuno di noi pensa sul ruolo e valore delle otto province, se la macchina amministrativa regionale avesse delle difficoltà ad indire i comizi anche nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno, per noi non sarebbe uno scandalo se si andasse a votare in fase di prima istituzione a settembre, la cosa importante è che si vada a votare per le otto province, che non ci sia scaricabarile tra Regione e Stato sulla responsabilità per il mancato voto nelle otto province e che soprattutto ci sia la certezza, appunto, che le votazioni possano svolgersi in una situazione di ragionevolezza, di equilibrio, di rispetto di tutte quante le regole e delle garanzie democratiche e di organizzazione che poi sono alla base di un buon andamento della campagna elettorale; quindi la sostanza fondamentale è che noi riteniamo che effettivamente in questa prima fase ci possa essere una maggiore elasticità, se la maggiore elasticità è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo e del risultato che io penso chiunque sia ragionevole in questo Consiglio ormai non può che volere. Mentre l'anticipazione ai primi giorni di aprile ovviamente pone un dubbio che è anche sostenuto da una serie di considerazioni apparse sulla stampa in questi giorni, nel senso che il Presidente della Regione, Renato Soru, ha dichiarato di preferire la data del 3 e 4 aprile e ha motivato tale preferenza, come hanno riportato tutti gli organi di stampa, sulla base di un risparmio di 7 milioni di euro, questa è la cifra calcolata dagli uffici regionali, che si risparmierebbe qualora ci fosse l'abbinamento con le elezioni regionali.
Dalle circolari della prefettura che sono in nostro possesso è difficile cogliere in che maniera questo risparmio verrebbe realizzato, però come Riformatori ci siamo immediatamente adeguati alla proposta del presidente Soru, nel senso che ci andrebbe benissimo che venisse stabilita la data delle elezioni il 3 - 4 aprile, in concomitanza con le elezioni regionali, qualora fosse effettivamente dimostrata la tesi del presidente Soru, e cioè che c'è un risparmio reale per le casse della Regione (risparmio che a noi non sembra esserci dall'esame delle circolari della prefettura e della normativa) di 7 milioni di euro di spese elettorali.
Quindi anche su questo noi chiederemo alla Giunta di esprimersi per comprendere se le dichiarazioni del presidente Soru hanno un fondamento reale o se si tratta di una valutazione fatta a caldo, magari in maniera un po' improvvida, che non ha un riscontro reale. Comunque noi suggeriremo alla Giunta di trasformare questo emendamento, anche estendendone eventualmente il lasso temporale, in una norma transitoria relativa esclusivamente alla prima applicazione della legge, quindi alle prime elezioni provinciali sarde, e non, per le considerazioni su esposte, in una norma valida per i turni elettorali a venire, quindi in una norma a regime.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Grazie Presidente, io non voglio sottrarmi a questo dibattito su una legge che ha una grande importanza autonomistica, credo che sia la più grande riforma autonomistica proposta in questi ultimi anni in Sardegna, e meriti davvero l'attenzione che il Consiglio regionale sta ponendo ad un tema così rilevante. E' la classica legge che potremmo definire come foglia di fico che serve per coprire, o per tentare di coprire, i gravi ritardi che fino ad oggi la Giunta regionale ha accumulato.
Ritardi ed anche manipolazioni, ed uso il termine non in senso improprio ma per indicare quello che realmente sta avvenendo: la manipolazione dei collegi provinciali in più territori, e mi riferisco in particolare modo alla provincia di Oristano, credo anche che ciò si sia verificato a Sassari e in alcune altre realtà in cui pare ci siano state delle azioni che hanno travalicato l'impostazione data dalla stessa Commissione consiliare, che è stata riformulata totalmente dalla Giunta in dispregio del lavoro della Commissione stessa. La Giunta aveva un mandato preciso che era quello di adempiere alla individuazione dei collegi e di definirla in tempi rapidi. Oggi siamo qui invece a dire nell'articolo 3 di questa fondamentale legge della Regione che gli adempimenti previsti dall'articolo 20 bis della legge regionale numero 4 del 1997 devono essere definiti entro 15 giorni. Quindi è evidente che se noi dobbiamo ricorrere a una legge dell'Assemblea autonomistica regionale per dire che bisogna fare quello che era previsto in un'altra legge, ci stiamo non soltanto attorcigliando, ma ci stiamo dimenticando l'impostazione già data nella legge che aveva tracciato tutti gli adempimenti relativi all'indizione delle elezioni provinciali.
È evidente, però, colleghi, che - qualcuno ha detto che l'articolo 2 è il cuore - questa legge non solo non ha il cuore ma non ha neanche la testa quando si pone come obiettivo quello di prevedere per l'onorevole Sanna una forchetta, per l'onorevole Maninchedda una finestra, per me le date entro le quali fare le elezioni; io inizialmente ero d'accordo con l'impostazione della Commissione, perchè se c'era una giustificazione per questa legge era quella di non utilizzare la data dell'election day nazionale perchè effettivamente ci poteva essere non una ragione autonomistica - l'autonomia regionale è un'altra cosa, è una cosa seria - ma semmai la necessità che il Consiglio regionale procedesse all'individuazione di una finestra, di una forchetta o di un termine temporale entro il quale svolgere le elezioni perchè gli uffici regionali non sono in grado di assicurare per la data dell'election day lo svolgimento delle elezioni provinciali.
Quindi se si sta modificando il termine, portandolo al primo aprile, vuole dire che se le elezioni non si terranno nella data dell'election day, e ciò per il semplice motivo che gli uffici regionali non sono stati in grado di assolvere i propri compiti. Io vi invito a ritirare, e lo dico alla Giunta, l'emendamento perché sia il Consiglio regionale a individuare un'altra finestra, un'altra forchetta, un altro lasso temporale utile per diversificare la data perché dal momento che nella stessa legge proponete di applicare tutte le norme nazionali, questa legge si fa esclusivamente per stabilire che possiamo anticipare o posticipare i termini individuati dalla legge sull'election day nazionale. Ma in questo modo noi ci stiamo soffermando su un elemento che è assolutamente imponderabile che è quello della possibilità dello svolgimento delle elezioni.
Allora, se la Giunta vuole tentare di scaricare le proprie responsabilità sul Consiglio, io riterrei più corretto stabilire subito la forbice del 15 aprile - 15 giugno e direi anche, colleghi, che così facendo probabilmente si terrebbe conto di una esigenza che è quella di non far saltare le elezioni provinciali. Perchè questo è un altro dei rischi che si può correre se la forzatura del Presidente Soru andrà avanti. E siccome noi non vogliamo avvallare l'operato della Giunta né condividere le sue responsabilità, esortiamo la Giunta a ritirare quell'emendamento che cancella quel barlume minimo di discrezionalità della Giunta, che la Commissione ha inteso invece limitare con questa legge, per quanto riguarda le date dell'indizione dei comizi elettorali, e riportarla a quel margine di autonomia minimo che ci siamo ritagliati. Perché altrimenti sarebbe davvero una legge inutile perché stiamo dicendo che il termine temporale è quello fissato dalla Stato, diciamo che le norme che devono sovrintendere alle elezioni sono quelle dello Stato, diciamo che abbiamo bisogno di 15 giorni per dichiarare che la Giunta regionale non è in ritardo sulla individuazione dei collegi, ma che sarà in anticipo rispetto al termine indicato all'articolo 3 di questa legge che dice "Dovete farlo entro 15 giorni dall'approvazione di questa legge"; è evidente che questa è la legge meno autonomistica che nella storia della Regione sia mai stata approvata, è una legge che utilizza i poteri della autonomia per demandare competenze allo Stato.
Mi sembra molto poco questo, colleghi, per il principio riformatore e autonomistico che avete millantato più volte, e credo davvero che se così dovesse essere metteremmo a repentaglio anche quelle nuove otto province che questo Consiglio regionale all'unanimità ha deciso di istituire, per una funzione non di orrdinamento dei territori ma di coordinamento, ponendole alla base della riforma dell'ordinamento e delle circoscrizioni provinciali in Sardegna. Perchè non vorrei che ci dimenticassimo che la cosa importante da fare, ancor prima delle elezioni provinciali, sarebbe dovuta essere quella di disciplinare il ruolo delle amministrazioni provinciali in Sardegna, cioè delle province di carattere regionale che non fossero province di ordinamento ma diventassero province di coordinamento.
Su questa materia, bene ha fatto il Presidente Maninchedda a richiamarlo, la Commissione avrebbe dovuto svolgere un ruolo propositivo; la Giunta come al solito ha voluto precorrere i tempi, ha voluto adottare una soluzione pasticciata, confondendo termini di "svolgimento" con "indizione"; e davvero creando tutta la confusione che era possibile creare su una legge di 3 articoli presentando emendamenti su tutto e di più che davvero rasentano l'incredibile di fronte alla necessità che la Regione ha di riforme davvero sostanziali e non di richiami privi di qualsiasi logica autonomistica come quelli che vengono fatti in questa proposta di legge e negli emendamenti che vengono proposti dalla Giunta che davvero stravolgono il lavoro della Commissione e che meritano una attenzione maggiore da parte del Consiglio. La verità è che bisogna impegnarci più sulle cose concrete che su leggi come questa che davvero non tutelano l'autonomia ma semmai aggravano ulteriormente i passaggi burocratici piuttosto che accelerarli.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRÙ (D.S.). Grazie signor Presidente. L'intervento, il tono anche del collega Pili, a me sembra quanto meno ingeneroso, ingeneroso nei confronti di se stesso perché i ritardi da lui denunciati, il mancato rispetto da parte della Giunta della data del 31 gennaio 2003, credo non possano essere ascritti solo a responsabilità soggettive sue, ma lui non ricopriva un ruolo marginale, era allora il Presidente della Giunta regionale che doveva deliberare. Sappiamo tutti quanti che questa situazione è derivata dalla sentenza della Corte, dallo slittamento dei tempi e da quant'altro; io credo che sia ingeneroso per questa ragione, perché la Commissione credo abbia ripreso il lavoro dal punto in cui l'aveva lasciato la precedente Commissione. Mi risulta inoltre che le ripartizioni dei collegi siano state fatte quasi tutte all'unanimità, come proposta; naturalmente la Giunta non ha ancora deliberato e ha ancora il tempo per affinare eventuali aspetti non corrispondenti ai dettami della legge, nonché alle indicazioni della commissione tecnica a suo tempo nominata. I problemi credo non siano questi, poi è evidente che c'è un'ammissione di difficoltà e questo è un rilievo che credo vada accettato.
Io non credo che la competenza costituzionale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali possa ridursi alla semplice indizione dei comizi elettorali. Può essere in questa fase contingente un fatto su cui c'è grande attenzione, i giornali titolano: "Fissate o non fissate le date" "Si risparmiano 15 milioni di euro". I colleghi che mi hanno preceduto hanno chiarito che ciascun livello istituzionale deve sopportare i costi che comporta il rinnovo dei suoi organi, sia esso comune, provincia, regione, oppure Stato. Non di questo si tratta. Poi c'è un modo per risparmiare, basta non farle le elezioni e si risparmia del tutto, ma credo che nessuno di noi abbia mai avuto questa intenzione.
La competenza piena su questa materia, che è affidata dal '93 alla Regione Sardegna, in quanto Regione a Statuto speciale, non con la riforma del Titolo quinto, semmai ribadita dalla riforma del Titolo quinto, non è quindi riconducibile al contenuto della legge; ma anche affrontando questa legge, sta sullo sfondo perché ciò che si lascia fuori dalla porta tenta di rientrare dalla finestra, per cui sono stati presentati emendamenti sul limite dei mandati, sul numero dei consiglieri e perché non sul funzionamento o sulle norme elettorali? Tutto questo fa parte della competenza in materia di ordinamento. Ma noi abbiamo deciso di fare una scelta, di stabilire un punto da cui partire, anche perché la stessa organizzazione della Regione deve adeguarsi a partire da questo; fino a quando questa competenza non viene esercitata è del tutto evidente che non si sente l'esigenza di istituire un dipartimento e un servizio.
Io credo abbia ragione il collega Uras quando dice: "Non confondiamo il servizio elettorale della Presidenza della Giunta regionale con il servizio elettorale che invece attiene all'ordinamento degli enti locali. È cosa diversa!" Se viene acquisita la competenza di indire le elezioni dobbiamo disciplinarla in una legge ordinamentale, non in una legge ad hoc perché la Corte Costituzionale ci ha fatto questo rilievo nel 2003: "O vi dotate di una legge che disciplina per oggi e per domani questo tipo di competenza, altrimenti non potete farlo solamente per due, per quattro o per otto province".
Credo che iniziare a disciplinare una funzione specifica e poi rinviare la disciplina generale di questa materia, non perché si debba rinviare alle calende greche, ma perché la Regione deve organizzasi per svolgere questa nuova competenza, sia un modo serio di porsi. Il problema che è stato posto circa l'iter da seguire per stabilire la data delle elezioni è un problema politico; credo che sul piano nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o meglio dire il Ministro degli Interni non abbia mai indetto le elezioni in una data x senza sentire non solo la sua maggioranza, ma anche tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, perché le elezioni sono come un duello, per il cui svolgimento bisogna almeno concordare la data e il luogo.
Credo che analogamente a quanto avviene sul piano nazionale, dovrà avvenire a maggior ragione sul piano regionale, poi avvengano il 4 di aprile, il 3 di aprile o il 10 maggio dev'essere una decisione consapevole della Regione, deve essere lasciata all'autonomia sarda non al Ministro degli Interni del governo nazionale, ancorché sardo. Credo che questo sia il principio cui ispirarci, tutte le altre sono considerazioni parziali che ciascuno di noi può fare. Io non sono favorevole ad enfatizzare alcunché, questa non è una grande riforma ma non è neanche una foglia di fico, è un atto di responsabilità con cui la Regione acquisisce una parte, un piccolo pezzo di competenza costituzionale che apre la strada all'acquisizione del resto delle competenze, organizzandosi per farlo nella maniera più efficace ed adeguata possibile.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Vorrei solo chiedere qual è l'intendimento della Presidenza sulla conduzione dei lavori, visto che non si è deciso protrarre ad oltranza la seduta. Vorrei capire se l'intendimento della Presidenza è interrompere adesso e riprendere al solito orario nel pomeriggio, altrimenti si dovrebbe riunire la Conferenza dei Capigruppo per decidere diversamente.
PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo terminiamo la seduta adesso. I lavori riprenderanno alle ore 16 e 30.
La seduta è tolta alle ore 13 e 39.
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