Seduta n.309 del 02/02/1994
CCCIX SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
MERCOLEDI' 2 FEBBRAIO 1994
Presidenza del Presidente FLORIS
indi
della Vicepresidente SERRI
INDICE
Congedo
Disegno di legge: "Interventi a favore dell'agricoltura" (432). (Continuazione e fine della discussione):
COGODI .................................
PRESIDENTE .........................
(Votazione segreta emendamento numero 11)
(Risultato della votazione) .......
CARUSILLO, relatore ............
MELONI .................................
(Votazione segreta emendamento numero 37)
(Risultato della votazione) .......
(Votazione segreta articolo 29)
(Risultato della votazione) .......
LAI VIRGINIA ......................
COCCO....................................
PILI .........................................
SANNA ADALBERTO .........
FERRARI ...............................
DEMURO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
USAI SANDRO .....................
BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ...
(Votazione segreta) .................
(Risultato della votazione) ......
Fissazione di termini ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento. Sull'ordine del giorno:
SANNA ADALBERTO
SATTA ANTONIO
MANNONI
Sull'ordine del giorno:
SATTA ANTONIO
La seduta è aperta alle ore 10.
SECHI, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 gennaio 1994, che è approvato.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Giovanni Desini ha chiesto tre giorni di congedo. Se non vi sono osservazioni questo congedo si intende concesso.
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Antonio Satta. Ne ha facoltà.
SATTA ANTONIO (P.P.I.). Per chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di costituzione in Comune autonomo di Padru in atto frazione del Comune di Buddusò, recentemente approvata dalla competente Commissione.
PRESIDENTE. Onorevole Satta, la sua richiesta non è accoglibile, non essendo stato ancora trasmessa, da parte della competente Commissione, la relazione relativa al provvedimento.
Poiché la Giunta è assente, sospendo i lavori del Consiglio per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 04, viene ripresa alle ore 10 e 20.)
Continuazionee fine della discussionedegli articoli e approvazione del disegno di legge: "Interventi a favore dell'agricoltura" (432)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 432. Riprendiamo dall'articolo 11.
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sempre sull'ordine dei lavori, perché io reputo che questi 14 minuti - si dirà: se ne perde tanto di tempo - noi siamo ininfluenti ai fini di una valutazione politica. Mi riferisco ancora all'impossibilità del Consiglio di procedere regolarmente nei suoi lavori, sempre e comunque per la condizione desolante dell'Aula consiliare: un solo Assessore sui banchi della Giunta. In questa condizione, leggi importanti e rilevanti, come quelle che sono all'ordine del giorno del Consiglio, secondo noi non possono essere trattate. E' una questione di serietà, di dignità, di credibilità, quella vera, e non le convulsioni che qua e là si offrono all'opinione pubblica nelle note spesso colorite di stampa.
C'è una grande maggioranza numerica su cui noi abbiamo dato un giudizio politico, però questa maggioranza deve rappresentarsi. Io Consiglio, gli organismi vari, la Giunta non sono degli optional, appartengono al sistema istituzionale. Noi chiediamo che il Presidente voglia, ancora una volta, -perché questa è un'usanza che si protrae nonostante i ripetuti autorevoli richiami del Presidente, è un modo arrogante di procedere - invitare consiglieri a sedere in Aula sempre, i lavori del Consiglio devono continuare. Se i lavori del Consiglio devono essere sospesi perché altre incombenza politiche, che si ritengono più rilevanti, incalzano, questo riguarda tutti, riguarda i Gruppi grandi, per numero e riguarda i piccoli. Forse i piccoli, per numero, sono anche più in difficoltà in questo senso. Un invito, quindi ai consiglieri perché siedano in Aula, e per quanto riguarda i consiglieri assenti, dico che è giusto conoscere la motivazione dell'assenza, la giustificazione, se c'è. Se no si dia l'elenco dei consiglieri assenti ingiustificati, il discorso vale anche per la Giunta. Noi vogliamo che la Giunta sieda sui banchi del Consiglio, non è più pensabile questa situazione, in cui casualmente, uno o due Assessori entrano ed escono e una Giunta (lasciano perdere le questioni della Giunta politica o tecnica, in ogni caso sul piano istituzionale è distinta dal Consiglio) che non sappia, non apprenda, non impari anche qualcosa di quello che si discute in quest'aula e che costituisce indirizzo per l'insieme della Giunta regionale e anche per ogni singolo Assessore. Noi riteniamo questa una condizione disdicevole, che non fa onore sul piano politico e che costituisce un impedimento reale anche alla prosecuzione dei lavori del Consiglio.
Leggi importanti non si possono discutere ed approvare in questa condizione, quindi chiedo formalmente al Presidente del Consiglio che voglia rivolgere un appello ai consiglieri - saranno ancora dieci minuti - perché stiano in Aula e sia reso noto l'elenco dei consiglieri assenti ingiustificati - quindi a partire da noi - e per altro verso che la Giunta sia invitata a sedere interamente sui banchi del Consiglio, conoscendosi quali sono le cause di forza maggiorare - perché ce ne possono essere - per cui singoli Assessori, a partire dal Presidente della Giunta regionale, non siano in Consiglio quando c'è Consiglio regionale, perché la politica è fatta di presenza e tutti noi vorremmo essere presenti da più parti; questo modo di procedere non è rispettoso per le istituzioni, non dico solo per la minoranza. In ogni caso le regole sono regole e una minoranza si può garantire solo con le regole. Le regole dicono che la Giunta deve sedere in Aula, sui banchi della Giunta, e noi chiediamo al Presidente che voglia garantire questa regola importante del procedere all'Assemblea legislativa.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, io concordo con i rilievi di natura politica che lei ha mosso, e non solo oggi, sui quali c'è stata anche una convergenza unanime del Consiglio. Esistono le norme, esistono i regolamenti, esistono le procedure che vanno rispettate, ma esiste anche una sensibilità personale e politica in questo cambiamento che si ritiene debba essere epocale e uno dei segnali forti che il Consiglio regionale può dare è quello della presenza. Abbiamo anche stilato un ordine del giorno che tiene conto delle esigenze di natura politica, ma anche delle esigenze fondamentali della Sardegna in ordine ai problemi che dobbiamo discutere. Io ho fatto tante volte questo appello, richiamerò nuovamente il Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda la presenza dell'esecutivo in Aula, perché mi sembra una cosa essenziale. Abbiamo i giorni contati, abbiamo detto che dobbiamo lavorare ancora diciannove giorni. E' necessario che, in questi giorni, venga assicurata la presenza dei consiglieri regionali. Comunque alla prossima Conferenza dei Capigruppo porremo nuovamente questo problema.
Si dia lettura dell'articolo 11.
URRACI, Segretaria:
Art. 11
Agevolazioni per la regolazione catastale
1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, è abrogato.
2. I benefici conseguenti all'abrogazione della norma si applicano a tutte le pratiche non ancora perfezionate con regolare decreto di liquidazione.
3. Lo stanziamento del capitolo 06334 del bilancio dell'Assessorato dell'agricoltura per l'anno 1993 è incrementato dall'importo di lire 50.000.000.
4. Negli anni successivi la spesa farà carico agli stanziamenti disposti dai rispettivi bilanci di previsione della Regione.
PRESIDENTE. All'articolo 11 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 11
E' introdotta la seguente sostituzione:
Comma 3, da "per l'anno 1993" a "per l'anno 1994". (11)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Poiché è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo parziale, numero 11, da parte di un capo Gruppo, prego i segretari di procedere alla chiama.
Risultato della votazione:
presenti 50
votanti 48
astenuti 2
maggioranza 25
favorevoli 36
contrari 12
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Atzeni - Bachino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Dadea - Deiana - Erittu - Fadda Antonio - Ferrari - Ladu Leonardo - Lai - Lombardo - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Merella - Morittu - Muledda - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Usai Sandro
Si è astenuto: il Presidente Floris e il consigliere Urracci.)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
URRACI, Segretaria:
Art. 12
Integrazione interventi settore ovino
1. Al fine del completamento dell'intervento straordinario a favore del settore ovino, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, e dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, la spesa autorizzata dall'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è incrementata nell'anno finanziario 1993, di lire 100.000.000 (Cap. 06205/01).
PRESIDENTE. A questo articolo è astato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 12
E' introdotta la seguente sostituzione:
da "nell'anno finanziario 1993" a "nell'anno finanziario 1994". (12)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
URRACI, Segretaria:
Art. 13
Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale
1. Ad integrazione delle disponibilità del fondo di rotazione, costituito ai sensi del paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 8.000.000.000 per l'anno 1995 e di lire 12.000.000.000 per l'anno 1996 (Cap. 06074).
2. E' disposto, nell'anno 1993, il versamento al bilancio regionale (Cap. E 36116/01) della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo di rotazione indicato al comma 1. Tale somma è iscritta nel bilancio regionale in conto del capitolo 06343 per essere trasferita nel conto dell'entrata della contabilità speciale di cui alla legge 268/74 ed essere attribuita ai seguenti titoli di spesa del programma d'intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991:
11.1.01/I lire 5.200.000.000
11.1.02/I lire 7.800.000.000
11.5.01/II lire 7.000.000.000
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale della Giunta regionale
Art. 13
E' introdotta la seguente sostituzione:
comma 1, da "12.000.000.000 per l'anno 1996" a "12.000.000.000 per l'anno 1997".
Comma 2, da "nell'anno 1993" a "nell'anno 1994". (13)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 14 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 15.
URRACI, Segretaria:
Art. 15
Distillazione agevolata effettuata da aziende private
1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, è così sostituito:
"E' altresì autorizzata la spesa di lire 150.000.000 a titolo di contributo per la distillazione di vini non destinabili al consumo umano diretto, prodotti presso aziende private da uve ottenute nella vendemmia 1989, nei territori comunali di cui al comma 1. L'intervento è a carattere eccezionale e non potrà essere ripetuto".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
URRACI, Segretaria:
Art. 16
Ritiro bestiame ovino di fine carriera
1. Al fine di impedire il diffondersi di malattie in dipendenza dell'abbandono di carcasse di bestiame ovino e al fine quindi agevolare le operazioni di raccolta, trasporto e mattazione degli ovini di fine carriera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di macellazione dotati di bollo CEE, un contributo sui costi di cui sopra nella misura di lire 30.000 per capo.
2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono previste in lire 1.500.000.000 per l'anno 1994 (Cap. 06169).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
URRACI, Segretaria:
Art. 17
Centro regionale commercializzazione prodotti caseari
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a completare l'adeguamento strutturale - anche ai fini della attuazione delle direttive CEE in materia di igiene - del Centro regionale di commercializzazione di prodotti lattiero-caseari ubicato a Macomer.
2. A tal fine è autorizzata nell'anno finanziario 1993, la spesa di lire 600.000.000 (Cap. 06244).
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 17
E' introdotta la seguente sostituzione:
Comma 2. Da "nell'anno finanziario 1993" a "nell'anno finanziario 1994". (14)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carusillo.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione accoglie l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
URRACI, Segretaria:
Art. 18
Ammissione a benefici contributivi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori articoli che abbiano eseguito opere di miglioramento fondiario col solo mutuo, un contributo in conto capitale nella misura del 50 per conto della spesa a suo tempo ammessa con nullaosta emessi anteriormente al 1990.
2. Il provvedimento è riservato agli imprenditori le cui aziende abbiano subito, per almeno due volte nell'ultimo decennio, danni alle strutture per effetto di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche riconosciute.
3. Le provvidenze si applicano a condizione che le opere di miglioramento siano ammissibili ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.
4. L'importo del contributo sarà utilizzato prioritariamente per l'estinzione o riduzione del mutuo.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 500.000.000 gravano sul capitolo 06025/00, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
URRACI, Segretaria:
Art. 19
Sanatoria interventi agri-turistici
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli investimenti effettuati dagli imprenditori che abbiano, senza benefici pubblici, eseguito opere o acquistato arredamenti per l'esercizio dell'attività agri-turistica nelle more di attuazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32.
2. Il contributo è riservato agli imprenditori, iscritti al relativo albo, che abbiano - in data posteriore all'entrata in vigore della citata legge regionale - presentato domanda e goduto del sopralluogo, ma senza aver potuto ottenere il decreto di concessione a causa dei ritardi nell'attuazione della legge medesima.
3. Il contributo sarà concesso nella misura del 50 per cento per tutti gli investimenti agri-turistici effettuati che dovranno essere accertati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e valutati sulla base delle fatture pagate e dei prezzari in vigore all'epoca del sopralluogo.
4. L'onere di attuazione del presente articolo grava sul capitolo 06229/04 che, nell'anno finanziario 1993, viene all'uopo incrementato della somma di lire 1.000.000.000.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 19
E' introdotta la seguente sostituzione:
Comma 4, da "nell'anno finanziario 1993" a "nell'anno finanziario 1994". (15)
Emendamento aggiuntivo Carusillo - Manunza - Zucca - Pili - Baghino - Atzeni
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
Art. 19 bis
1. Le domande per la concessione dei con tributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dalla legislazione regionale per la realizzazione di opere integrative o migliorative di strutture serricole già finanziate, sono evase con priorità nei confronti delle nuove iniziative e secondo l'ordine di presentazione del progetto originale, qualora le strutture integrative o migliorative fossero state finanziate se previste nel progetto originale.
2. Gli imprenditori che senza la concessione di contributi pubblici abbino realizzato successivamente al collaudo delle opere principali le strutture integrative e migliorative previste dal precedente comma, possono ottenere la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale per dette opere che sono valutate sulla base delle fatture pagate e dei prezziari in vigore all'epoca della realizzazione.
3. Le spese per l'attuazione del presente articolo, valutate in lire 1.000.000.000 gravano sulle disponibilità esistenti nel cap. 06051 del bilancio della Regione e sulle disponibilità del titolo di spesa 11.1.03/I del programma d'intervento di cui alla legge 268/74, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991. (28)
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo 19 e sugli emendamenti 15 e 28.
Ha domandato di parlare l'onorevole Carusillo. Ne ha facoltà.
CARUSILLO (P.P.I.). Nel testo dell'emendamento 28, nella dattilo scrittura all'ultimo capoverso, dopo l'indicazione del capitolo 06051, occorre aggiungere la specificazione /0l.
PRESIDENTE. In sede di coordinamento si provvederà. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Era mia intenzione, signor Presidente e colleghi, dire una parola su questo miliardo buttato al vento con l'articolo 19. Devo dire due parole perché i miliardi buttati al vento adesso sono diventati due: quello dell'articolo 19 e quello dell'emendamento aggiuntivo numero 28. Il miliardo dell'articolo 19 dovrebbe essere dato a sanatoria - così recita il titolo - di interventi agrituristici. Che cos'è questa sanatoria, per il valore di un miliardo di danaro regionale, per interventi agrituristici? Dovrebbero essere dei finanziamenti che si danno a persone che dicono di aver svolto attività agrituristiche, che abbiano eseguito opere e acquistato arredamenti, cioè tavoli, armadi, le cose che si mettono in una casa anche se è una casa di campagna, le quali persone non hanno un regolare progetto, hanno presentato una domanda, qualcuno ha goduto del sopralluogo, però - si dice nell'articolo - non hanno avuto il finanziamento a causa dei ritardi nell'attuazione della legge. Che cosa vuoi dire "a causa dei ritardi nell'attuazione della legge?" Perché se una legge esiste già e, per colpa dell'amministrazione, la sua attuazione subisce dei ritardi, i ritardi vanno recuperati in via ordinaria. Il finanziamento può essere andato in perenzione e capisco che si rifinanzi una legge. E' vero che i ritardi possono essere colpevoli o incolpevoli; poco importa nell'amministrazione regionale sapere se un ritardo è colpevole o incolpevole; potrebbero essere anche ritardi colpevoli ma nessuno paga, poco importa! Si dirà che il danno non lo deve subire il cittadino interessato. D'accordo, ma se la legge c'è e c'è un ritardo nell'attuazione, se quella legge aveva un finanziamento e il finanziamento fosse andato in perenzione, si rifinanzia la legge.
Qui non si tratta di questo. Qui si fa un altro articolo per parlare di sanatoria, quindi, evidentemente, il finanziamento che quella legge aveva è stato sospeso. Quindi, questa è un'altra cosa, qui c'è un'estensione dei contributi pubblici per attività chiamate agrituristiche, che ben sappiamo sono attività molto labili nella loro configurazione. E questo contributo non viene dato per attività che abbiano una certa consistenza, dimostrino di avere una redditività, che siano inserite in una programmazione economica. No, agriturismo in generale, un miliardo per arredi, tavoli ed armadi, a sanatoria, dietro presentazione di fatture con i preziari del tempo in cui uno ha comprato i tavoli e gli armadi. E' una cosa seria? E' un incentivo della produzione? E' un sostegno all'economia? Non è una cosa seria. Siccome le imprese o aziende agrituristiche in questa regione non sono tremila, sarebbe interessante e curioso sapere quali sono le poche unità che dovranno usufruire di questo miliardo a sanatoria per l'acquisto di tavoli e sedie, perché di questo si tratta: arredamenti. Immaginiamo se le tante voci che compongono un'attività economica oggi debbono ridursi principalmente agli arredamenti! Si capirebbe un miglioramento di un servizio, si capirebbe una sistemazione dei luoghi per renderli accoglienti. Gli arredi! Non è una cosa seria, si prenda atto che è un miliardo di danaro pubblico che viene dato in questo modo, e chi è curioso eserciti questa sua curiosità e vada a vedere quali sono queste poche aziende che dovranno utilizzare questo finanziamento. Ma non bastava il miliardo dell'articolo 19: Carusillo e compagnia cantante - o poco cantante - aggiungono anche l'emendamento 28. Nell'emendamento 28 al 19 bis si stanzia un altro miliardo. Questo è veramente singolare. Io parto dal miliardo perché molte volte, quando noi parliamo di leggi, pare che parliamo di cose innocue, neutre. No, partiamo dal danaro, cioè da quello strumento attraverso cui si possono soddisfare o no i diritti dei cittadini, pensando che questa è un'Assemblea legislativa che dovrebbe pensare di avere di fronte a sé la moltitudine dei sardi, che dalla Regione alcuni hanno qualcosa, alcuni hanno molto e moltissimi non hanno niente. Niente, zero! A partire dai duecento mila e oltre disoccupati di questa regione.
L'emendamento 28 aggiunge un altro miliardo, quindi, di danaro pubblico. Per che cosa? Per contributi per opere di miglioramento fondiario nel settore sericolo prioritariamente a chi aumenta le serre e quindi a danno di chi avesse un valido progetto per una nuova iniziativa. E si scrive in legge una cosa che è impossibile che si scriva in una legge. E' scritto, in questo emendamento, che questi danari pubblici devono essere dati con priorità a quelli che hanno già serre, secondo l'ordine di presentazione del progetto originale qualora le strutture integrative o migliorative - badate, integrare vuoi dire aggiungere, perché integrazione in un'attività economica è tutto quello che, derivando da quello che esiste, via via lo amplia, "qualora le strutture integrative fossero state finanziate se previste nel progetto originale". Ma chi è l'interprete dell'inesistente? Chi è che può certificare che un'opera integrativa sarebbe stata finanziata se fosse stata nel progetto esistente. Chi lo può certificare questo? Perché un'opera integrativa è un concetto, una nozione indistinta: piccola, media, grande, di quale entità, utile all'economicità dell'iniziativa, oppure non necessaria e non indispensabile. Come si fa a dire se sarebbe stata finanziata? E poi ogni legge ha una sua dotazione finanziaria, quindi un'iniziativa viene finanziata, tenendo conto, sempre finanziando cose economicamente valide, che anziché finanziare una sola cosa grande se ne possono finanziare tre medie, per esempio. Cosa vuol dire devono essere finanziate le opere qualora le strutture integrative o migliorative fossero state finanziate se previste nel progetto originale? Se nel progetto per il quale è stato chiesto un con tributo pubblico non erano previste e l'iniziativa era economicamente valida, perché se non fosse stata economicamente valida non avrebbe avuto il contributo e non avrebbe superato il vaglio istruttorio - se il vaglio istruttorio è serio - che senso ha quest'altro tipo di recupero? La logica è sempre quella di dare a chi ha avuto. Più avanti vedremo altre cose. Ci sono i serricoltori disperati a cui stanno pignorando le case d'abitazione e i danari anziché ai serricoltori li si vorrebbe dare alle banche o a coloro che vogliono comprare serre a straccu barattu. Lo vedremo dopo. In questi articoli, a chi ha già avuto, si concedono sanatorie per gli arredi, un contributo postumo per gli arredi di iniziative agrituristiche per un miliardo; finanziamenti aggiuntivi per chi ha serre, a danno di chi avesse una iniziativa magari innovativa, magari validissima sul piano economico. Innanzitutto si dà a chi ha già avuto perché è già conosciuto, perché ha già bussato, perché è già in contatto, perché si è fatto avanti, perché entra nel giro. Ecco quale è il sistema che pervade tutta questa legge che sarebbe di sostegno alle attività agricole. Questa è piuttosto la legge di sostegno a un giro ristretto che andrà in qualche modo anche più precisamente individuato. Quindi due miliardi, non bastava uno! Avrei detto una parola se fosse stato un miliardo, devo dire due parole perché sono due miliardi; sto zitto se questi miliardi vengono recuperati a funzioni migliori per la produzione e l'autonomia sarda, in questo come nei successivi articoli.
PRESIDENTE. Vista l'effettiva difficoltà interpretativa dell'emendamento numero 28, invito uno dei presentatori a precisarne ulteriormente il contenuto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo.
CARUSILLO (P.P.I.). L'emendamento numero 28 era nato, nei miei intendimenti - io sono primo firmatario - riferendosi esclusivamente agli operatori della legge numero 28. Mi è stato suggerito, perché non sembrasse questo un atteggiamento parziale, di favore rispetto a questo settore soltanto, di generalizzarlo così come ho fatto. I sospetti che hanno colpito il collega Cogodi possono essere legittimi però, considerata la somma e le argomentazioni brevissime che voglio fare, spero di poterlo far ricredere. Si è verificato soprattutto nella progettazione nel settore delle serricoltura, nell'ambito degli interventi per l'occupazione giovanile, quindi da parte di persone sprovvedute, senza molta professionalità e in alcuni casi con nessuna professionalità, che sono stati presentati dei progetti, poi istruiti, approvati, finanziati, realizzati e collaudati che presentavano delle manchevolezze. Mi è stato fatto presente da operatori di diverse cooperative. Cito due esempi specifici che sottopongo alla vostra attenzione, per esempio la mancata previsione delle canalette di raccolta delle acque all'interno della serra, il che significava che c'era un ristagno di acqua, per cui i primi anni di produzione, per un eccesso di umidità, sono andate a male tutte le colture. In diversi casi, almeno per questo tipo di intervento, molto poco oneroso, hanno provveduto, con somme esclusivamente loro, i soci delle cooperativa. Ci sono stati dei casi molto più significativi in relazione alla coibentazione. Esistono sostanzialmente tre tipi di coibentazione. Uno, il più semplice, è un semplice pannello o telone che funzionerebbe da coibento. La soluzione più evoluta è rappresentata da pannelli elettronici che funzionano automaticamente con cellule che rilevano la temperatura. Questo sistema è particolarmente oneroso e non è ammesso alla contribuzione regionale. Ci sono invece soluzioni intermedie che consentono anche la riduzione del 50 per cento dei costi del riscaldamento delle serre con la spesa di pochissime decine di milioni. Questo emendamento era originariamente rivolto soprattutto ai progetti nell'ambito degli interventi per l'occupazione giovanile, per permettere, con il primo comma, che le domande di quelli che dovessero fare richiesta di adeguamento delle strutture per le situazioni che ho indicato io, abbiamo la priorità perché la graduatoria, onorevole Cogodi, è rigidamente cronologica e non si può attendere altri 4 o 5 anni per poter attivare e rendere competitive sul mercato strutture già realizzate. A me parrebbe una cosa non inconcepibile, ma direi doverosa che invece si creino le condizioni, con piccoli interventi, - per tutta la Sardegna, per tutte le serricolture, è previsto un miliardo, quindi sono piccoli interventi - perché quelle strutture che non sono competitive possono essere messe in condizioni di esserlo, oggi diverse di queste attività giovanili non riescono ad inserirsi nel mercato per questa manchevolezza. Il comma 2 può essere assimilato all'articolo 19 che fa riferimento ai ritardi nell'attuazione della legge regionale per cui diversi operatori sono andati avanti anticipando per intero i fondi per l'acquisto delle strutture necessarie per le attività agroturistiche. Così come per quanti nelle serricolture avessero operato interventi migliorativi, se questi interventi, qualora previsti al momento della progettazione, sarebbero stati accolti in base alle disposizioni legislative vigenti, si prevede che vangano finanziati in ritardo. Non è niente di travolgente, è soltanto un'iniziativa per mettere diverse cooperative che allo stato attuale ne sono fuori, in condizioni di entrare nel mercato. Dovrei ancora dire un'ultima cosa, per quanto attiene la parte finanziaria. Mi hanno specificato che essendo modificato l'emendamento e non essendo più destinato esclusivamente agli operatori della legge numero 28 ma generalizzato a tutti i serricoltori, vanno individuate con certezza le quote da attribuire alle diverse categorie e quindi ai diversi capitoli. Io proporrei che, in sede di coordinamento, si ripartisca il miliardo previsto nell'emendamento 28 con 300 milioni per quanto attiene i serricoltori privati e la residua somma di 700 milioni per gli interventi relativi ai serricoltori dell'occupazione giovanile.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI (P.S.d'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si continua, con questa legge, a imperversare con le sanatorie per risolvere i problemi. Si dice che sono piccoli interventi, però io credo che per il legislatore non possano venir meno quei princìpi ai quali devono ispirarsi nella formazione della legge che sono princìpi di ordine generale, di perseguimento di interessi pubblici, di imparzialità, di garanzia eccetera. Mi sembra veramente che qui così non sia; sembra che se non si approva l'articolo 19, e non si approva questo emendamento, ci sia persino responsabilità da parte di questa Assemblea per il fatto che, per esempio, nel settore dell'agriturismo, taluni operatori non possono godere di finanziamenti. Noi riteniamo che sia giusto che questo settore venga sostenuto, che vengano dati i contributi che prevede la legge, però quando si dice nella proposta che si vuole intervenire a sanatoria per i ritardi della pubblica amministrazione, io credo che sia opportuno soffermarsi e fare una riflessione. Arrivare a dire in legge che i ritardi della pubblica amministrazione hanno comportato delle penalizzazioni in questo settore, comincia ad essere una affermazione grave, densa di responsabilità, tale anche da determinare la necessità di un accertamento dei motivi per i quali ci sono i ritardi o la pubblica amministrazione non soddisfa, pur avendone la possibilità e gli strumenti, le richieste dei cittadini. Quindi è la formulazione dell'articolo, è questo modo di intervenire che a mio parere non può essere accolto, anche perché si creano chiaramente delle situazioni di privilegio per taluni e di svantaggio per altri, in quanto chi ha fatto delle opere, sapendo che prima o poi avrebbe potuto ottenere la sanatoria, è avvantaggiato rispetto a chi quelle opere non le ha realizzate perché sapeva in partenza che la sanatoria e i contributi non li avrebbe potuti avere. Si creano delle sperequazioni e delle ingiustizie e questo io credo che non sia un modo corretto di legiferare. Lo stesso discorso può valere per l'emendamento. Io credo che tutto questo, anche la formulazione dell'articolo 19 bis al primo comma, possa creare delle proteste legittime, un contenzioso, perché non è possibile che si modifichi la legge e si tolga, per favorire degli altri, forse anche giustamente, il diritto di priorità agli operatori, introducendo un altro criterio. Io credo che non possiamo permetterci di dire che le domande di cui a questo articolo hanno priorità nei confronti delle domande per nuove iniziative, perché tutti coloro che avessero presentato progetti per nuove iniziative io credo abbiano il diritto di vedere esaminate ed eventualmente accolte, secondo le disponibilità, le loro domande prima di altri che invece dovessero averle già avute esaminate e magari anche finanziate seppure in parte. E' un modo di procedere che non va bene. Questi emendamenti non sono sorretti da una documentazione e appaiono veramente, anche per l'importo - che può anche non essere di notevole portata - finalizzati e destinati in determinati settori a determinati beneficiari, creando una situazione di sperequazione che non risponde a quelle che debbono essere le finalità principali della legge.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
DEMURO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
URRACI, Segretaria:
Art. 20
Determinazione di spese
1. Nell'anno finanziario 1993 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (Cap. 06150/01)
lire 3.500.000.000
b) concessione di contributi per l'acquisizione di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici (Cap. 06222/01)
lire 1.374.000.000
c) concessione di contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica (Cap. 06245/01)
lire 3.700.000.000.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento modificativo Giunta regionale
Art.20
E' introdotta la seguente sostituzione:
comma 1, da "nell'anno finanziario 1993" a "nell'anno finanziario 1994".
Il punto a) è sostituito dal seguente:
a) Contributi ed indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa". (Cap. 06154)
lire 300.000.000
E' aggiunto il seguente punto:
d) Contributi alle Associazioni Allevatori per l'attuazione del programma annuale per la tenuta dei libri genealogici (Cap. 06171/00)
lire 2.420.000.000". (16)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20 bis.
URRACI, Segretaria:
Art.20 bis
Consorzio COSTAS
1. Al fine di consentire al Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda (COSTAS) di completare il proprio stabilimento sociale, ubicato a Cagliari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al medesimo un contributo in conto capitale di lire 550.000.000 (Cap. 06244/01)
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art 20 bis
E' introdotta la seguente variazione: dopo la parola "erogare" aggiungere "nell'esercizio finanziario 1994". (17)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
URRACI, Segretaria:
CAPO II
INTERVENTI CREDITIZI
Art. 21
Fondo art. 17 L.R. 13 luglio 1962, n. 9
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, a favore delle cooperative lattiero-casearie o loro consorzi che abbiano finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui al l'articolo 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per le operazioni gravanti su fondi pubblici. Tale tasso si applica alle esposizioni tuttora in essere.
2. L'onere derivante dalla applicazione del presente articolo è previsto in lire 600.000.000 e grava sulle disponibilità del medesimo fondo.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 36 che è stato ritirato e il numero 38. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Pau - Merella
Art. 21
Il 1° comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, a favore delle cooperative lattiero-casearie ed ortofrutticole o loro consorzi, che abbiano finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 e all'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1971, n. 7 il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per le operazioni gravanti su fondi pubblici. Tale tasso si applica alle espansioni tuttora in essere". (38)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
DEMURO MARTINO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
URRACI, Segretaria:
Art. 22
Interventi per enti cooperativi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbuonare - ai consorzi lattiero-casearii che lavorano latte ovino e alle cantine sociali che producono in prevalenza vini a denominazione di origine controllata o a denominazione geografica che richiedono l'invecchiamento in botte, i quali, per effetto della siccità del periodo 1987 - 1989 abbiamo avuto, nell'ultimo anno considerato, una riduzione dei conferimenti superiore al 35 per cento rispetto alla media del triennio precedente - i mutui di assestamento concessi sul fondo di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, che impediscono il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.
2. La medesima provvidenza si applica alle cooperative olearie che abbiano subito la medesima riduzione nell'annata agraria 1990 - 1991 rispetto alle tre annate agrarie precedenti.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono previsti in lire 4.500.000.000 e gravano sulle disponibilità recate dal citato fondo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
URRACI, Segretaria:
Art. 23
Incentivi a favore delle cooperative agricole
1. Gli incentivi che l'Amministrazione regionale eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico delle strutture e attrezzature, nonché per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, nella misura del 75 per cento della spesa.
2. A richiesta dei beneficiari detta misura percentuale di contributo potrà essere ridotta al 50 per cento. In tal caso sarà possibile autorizzare a favore dei richiedenti la concessione del concorso pubblico sugli interessi a fronte di mutui quindicennali integrativi ed a tasso agevolato che gli Istituti di credito abilitati concederanno per la parte della spesa ammessa non coperta da contributo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
URRACI, Segretaria:
Art.24
Estinzione anticipata mutui di miglioramento
1. L'articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, è sostituito dal seguente:
"Art. 18
1. Al fine di ridurre l'indebitamento agricolo e di liberare i terreni o altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo aventi oggetto l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agricolo, è riconosciuta agli imprenditori agricoli la facoltà di estinguere anticipatamente l'operazione. Il consorzio regionale nel pagamento degli interessi continuerà ad essere corrisposto a condizione che sia trascorso il periodo del vincolo di destinazione prescritto dal provvedimento di concessione del contributo o dal nullaosta nel caso di mutuo totale".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25.
URRACI, Segretaria:
Art.25
Concorso interessi mutui di soccorso
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli Istituti di credito il concorso interessi statale sui mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati in cooperative che abbiano riportato gravi danni alle strutture aziendali o alle produzioni agricole, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali riconosciute tali ai sensi delle vigenti leggi.
2. A tal fine è autorizzato il limite d'impegno di lire 1.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2002 (Cap. 06129/01).
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 25
E' introdotta la seguente sostituzione:
l'espressione "dall'anno 1993 all'anno 2002" è sostituita dalla seguente "dall'anno 1994 all'anno 2003". (18)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 26.
URRACI, Segretaria:
Art.26
Differimento limiti d'impegno dei mutui di assestamento
1. Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, i limiti d'impegno istituiti dall'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 06073) sono rideterminati come segue:
a) lire 20.000.000.000 nell'anno 1994 con annualità dal 1994 al 2008;
b) lire 10.000.000.000 nell'anno 1995 con annualità dal 1995 al 2009;
c) lire 10.000.000.000 nell'anno 1996 con annualità dal 1996 al 2010.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Art. 26
L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, i limiti di impegno di cui al 2° e 3° trattino del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 06073) sono rideterminati come segue:
- lire 10.000.000.000 nell'anno 1995 con annualità dal 1995 al 2009;
- lire 10.000.000.000 nell'anno 1996 con annualità dal 1996 al 2010. (19)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 27.
URRACI, Segretaria:
Art. 27
Fondo anticipazione concorso interessi mutui assestamento e miglioramento
1. Al fine di consentire la tempestiva liquidazione del concorso regionale negli interessi relativi a mutui di assestamento e miglioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il "Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento".
2. Al fondo vengono versate le prime cinque annualità di ciascuno dei limiti d'impegno di cui al precedente articolo 26.
3. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvederà a stipulare con l'Istituto di credito prescelto, una apposita convenzione per la gestione del fondo.
4. L'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è abrogato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 28.
URRACI, Segretaria:
Art. 28
Estensione garanzia regionale
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, la propria garanzia a favore delle imprese agro-industriali individuate nella legge 1° ottobre 1981, n. 553, per finanziamenti di campagna non destinati al pagamento dei prodotti conferiti.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono previsti in lire 100.000.000 e gravano sul capitolo 06221/01.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 29.
URRACI, Segretaria:
Art. 29
Fondo regionale sviluppo proprietà coltivatrice
1. Al fine di agevolare la vendita di impianti serricoli, con le relative pertinenze, da parte di imprenditori in stato di crisi possono essere concessi i mutui previsti dall'articolo 20 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60. Beneficiari del mutuo possono essere anche gli imprenditori che non siano lavoratori manuali della terra. L'importo ammissibile a mutuo può essere pari a quello determinato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.
2. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di lire 2.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1994 all'anno 2010 (Cap. 06220).
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 29
Nell'articolo 29 2° comma, l'espressione "dall'anno 1995 all'anno 2010" è sostituita dalla seguente "dall'anno 1995 all'anno 2011". (20)
Emendamento sostitutivo parziale Urraci - Cogodi - Murgia
Art. 29
Il 1° comma dell'articolo 29 è così sostituito:
Al fine di realizzare un programma di interventi utili al risanamento finanziario e produttivo delle aziende serricole in stato di crisi, possono essere concessi ai soggetti imprenditoriali interessati ed idonei per la prosecuzione della attività produttiva serricola e per la salvaguardia delle unità di lavoro impegnate, mutui della durata massima di 15 anni alle condizioni previste dalla L.R. 23.11.75 n. 60. L'importo ammissibile a mutuo può essere pari a quello determinato dal competente ispettorato provinciale della Agricoltura. (37)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, colleghi consiglieri, noi consiglieri della opposizione così pochi e così deboli non abbiamo la pretesa di riuscire a modificare granché dell'impostazione complessiva negativa, dispersiva, sprecona di questa legge nel suo complesso, però vorremmo, almeno su qualche punto riuscire a dire una parola che possa avere un po' di ascolto. Questo articolo 29 è stato oggetto di preliminare discussione in Commissione almeno quella a cui io ho partecipato, la Commissione programmazione e bilancio, e in quella sede ha ricevuto una generale riprovazione, però si è detto: "la commissione bilancio, deve dare un parere tecnico contabile, il merito si vedrà in Aula". Adesso siamo in Aula.
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI
(Segue COGODI.) Cosa dice questo articolo 29? Titolo: Fondo regionale sviluppo proprietà coltivatrice. Contenuto dell'articolo: non è previsto nulla per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, è previsto invece un fondo di due miliardi, per quindici anni o giù di lì, non per garantire lo sviluppo della proprietà coltivatrice bensì per agevolare la vendita o la svendita delle aziende serricole. Problema: è lecito che la Regione faccia una cosa del genere? Finora noi avevamo sentito parlare della Regione inefficiente, della Regione matrigna, della Regione sportello, mai avevamo sentito parlare della Regione sciacallo. Perché questa è un'azione di sciacallaggio pubblico, perché i serricoltori sono stati ricevuti da tutti i Gruppi consiliari e della Giunta regionale e hanno occupato per un mese intero, con le loro famiglie e i loro bambini, il cortile dell'Assessorato dell'agricoltura e hanno lasciato quegli anditi umidi, dopo un mese, sull'assicurazione della Giunta regionale, cioè vostra, che avreste provveduto con una norma adeguata a venire incontro ai serricoltori in crisi, a cui le banche stanno pignorando la casa di abitazione perché in vendita ci sono, per quei cinquanta, sessanta...
(Interruzioni)
Che cosa c'è?
PIRAS (P.P.I.). Non sto parlando con te.
COGODI (Rinascita e Sardismo). No, perché pensavo che avessi preso in affitto anche gli interessi...
PRESIDENTE. Onorevole Piras, lasci parlare l'oratore.
PIRAS (P.P.I.). Non sto disturbando.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Tu hai disturbato e non hai nessuna rappresentanza in questa sede.
Questi signori, perché si tratta di signori con i loro familiari, con i bambini, hanno avuto l'assicurazione della Giunta e dai Gruppi consiliari. Ero presente anch'io quando è stata data dai Gruppi consiliari l'assicurazione - anche Tamponi era presente - che si sarebbe adottato un provvedimento che venisse incontro ai loro bisogni, cioè poter lavorare, coltivare le serre, produrre, non essere buttati in strada, non vedersi le case di abitazione pignorate dalle banche e messi al pubblico incanto. Questa norma dice che, per venire incontro a quei serricoltori in crisi, la Regione agevola la vendita delle serre non ad altri che proseguono l'attività agricola, agevola la vendita delle serre anche in capo a imprenditori che non siano lavoratori della terra e quindi non necessariamente imprenditori agricoli. Quindi a chiunque voglia comprare serre, buttare in strada i serricoltori, privarli del lavoro, bonificare - come qualcuno dice brutalmente - il settore perché sarebbero troppi i serricoltori. Ma, se sono troppi, si faccia una programmazione regionale e si preveda semmai una fuoriuscita da un settore produttivo troppo saturo. Non può, la Regione, continuare da una parte a finanziare e dall'altra prevedere questa forma di pubblico sciacallaggio, ristanziando trenta miliardi di danaro pubblico per agevolare la vendita delle serre in capo e chi delle serre dovrà fare altro.
Molte serre sono vicine ai centri abitati, in condizioni e localizzazioni appetibili per altri fini, ivi compresi depositi o altre attività. Se questa è legge per l'agricoltura, deve trattare solo di agricoltura non di una compravendita che non preveda neppure la conservazione della destinazione d'uso, perché di queste serre se ne può fare quello che si vuole. Che cosa c'entra l'agricoltura? Questa è una fuoriuscita dall'agricoltura e soprattutto è una condanna senza appello per molti serricoltori. Che cosa vuol dire tutto questo? E' come se noi ci trovassimo davanti a un malato e per curare la malattia decidessimo di sopprimere il malato, qui si sta curando la malattia sopprimendo il malato e dando denari pubblici perché qualcuno compri le serre. E allora il problema è quello dei falsi serricoltori, se ce ne fossero, perché c'è stata una fase, in questa Regione, nella quale persone che non erano contadini ma ingegneri, commercialisti, liberi pensatori hanno messo su attività agricole e hanno avuto i contributi della Regione per impiantare serre. Ecco, questi verranno agevolati, questi che non sono serricoltori, che hanno serre in disuso perché non le lavorano, perché non erano agricoltori, ma per gli agricoltori noi dobbiamo prevedere un fondo di risanamento e abbiamo presentato un emendamento per gli agricoltori. Chi non è agricoltore venda quello che vuole. Chi ha serre e non è serricoltore, chi ha serre e non è contadino e coltivatore, venda quello che vuole a chi le vuoi comprare, ma non pretendo i danari della Regione al tasso agevolato, agevolatissimo della piccola proprietà coltivatrice, perché questo serve ad agevolare l'acquisto di terreni da parte dei coltivatori diretti che coltivino i terreni, non ad acquistare i terreni anche per altri fini, come è consentito in questa norma, perché qui non è previsto che l'acquirente debba essere necessariamente un imprenditore agricolo. Caro presidente della Commissione non c'è scritto e tu mi hai dato atto che non c'è scritto e che andrebbe modificato, però non l'avete modificato. Qui non è previsto che l'acquirente sia un imprenditore agricolo e il Presidente della Commissione ha detto che era giusto, mi ha detto informalmente che questo si sarebbe dovuto precisare, però non è precisato, non è previsto il vincolo di destinazione d'uso dei terreni all'agricoltura, quindi se ne può fare quel che si vuole. Qui la legge sulla proprietà contadina è richiamata solo per il tasso d'interesse.
(Interruzioni)
Questa è un'altra legge, non è la legge 60. Si dice: alle condizioni previste della legge numero 60, cioè condizioni per quanto riguarda il tasso, non il vincolo. Non diciamo cose che non sono, se no si dicano pubblicamente e si mettano a verbale e negli atti del Consiglio in modo che se ne possa chiedere conto domani che si voleva dire che le condizioni sono quelle della legge 60. E' solo il tasso della legge 60, per privati che possono non essere imprenditori agricoli e fare un uso anche non agricolo di questi terreni. Ecco dov'è lo sciacallaggio pubblico si agevola la speculazione col denaro pubblico in questo modo. Io insisto nel dire che questa è una norma immorale e che invece questo danaro va utilizzato per costituire un fondo che realizzi un programma di interventi utili al risanamento finanziario e produttivo delle aziende sericole in crisi, quindi che salvi produzione, che salvi occupazione, che salvi socialità in questa nostra Regione e non agevoli invece le speculazioni e non agevoli e non sani gli errori di coloro che non sono dei produttori agricoli, cioè di chi avendo arte, avendo mestiere ha voluto fare altro, dove non ha potuto fare l'agricoltore, perché pagare i dipendenti costa e l'agricoltura si sa può reggere quando uno fa realmente l'agricoltore. Se è agricoltura di altro tipo, cioè azienda capitalistica, quella è un'attività a rischio e non può essere sostenuta dalla legge di incentivazione e sostegno per i produttori agricoli, per chi fa realmente l'agricoltore. Il Consiglio regionale, i singoli consiglieri, se vogliono, hanno qui la possibilità di pronunciarsi. C'è anche un emendamento che contiene ciò che si era proposto ai diretti interessati. Qui succede una cosa strana - ed ho concluso - quando si ricevono delegazioni di lavoratori, di disoccupati, c'è una corsa a dare ragione e a promettere il proprio impegno. Se poi le delegazioni sono presenti quando si discutono i provvedimenti e si arriva al dunque, un po' se ne tiene conto, se invece non sono presenti perché magari non sapevano che si doveva discutere questa norma, che è l'esatto contrario di quella che era stata in qualche modo garantita dalla Giunta, chi se ne impipa, non vale più neppure la parola data, non vale l'impegno politico assunto. Ma lasciamo pure stare la parola data, qui c'è un'esigenza di carattere generale, c'è un bisogno, c'è un atto responsabile che bisogna compiere. L'emendamento numero 37 di fatto sostituisce il primo comma dell'articolo 29 e dice semplicemente di costituire questo fondo per finanziare questo programma di interventi di risanamento finanziario e produttivo delle aziende serricole in crisi, con le modalità che si dovranno poi definire sulla base delle istruttorie che faranno gli Ispettorati, cioè gli uffici regionali, e sulla base della legislazione regionale vigente. Costituire un fondo per salvare un comparto in crisi è una cosa seria, se lo si vuole fare, e impegnare venti o trenta miliardi per questa finalità è una cosa seria, ma impegnare venti, trenta miliardi per agevolare la compravendita in capo ed imprenditori anche non agricoli e quindi agevolare lo sciacallaggio pubblico, questa è una cosa non solo infruttuosa sul piano politico, è una cosa che io non esito a definire - l'ho già detto - del tutto immorale. Mi rendo conto che forse l'intenzione non era questa, forse voleva essere quella comunque di gettare un'ancora di salvataggio e di dare a quei serricoltori disperati almeno il danaro, con cui salvare la propria casa. Certo, meglio un disperato disoccupato che uno sfrattato, si capisce, però se si può fare di meglio e di più con gli stessi danari, con la potestà normativa che questo Consiglio ha, perché non si deve fare di più e meglio invece di agevolare cose che possono avere effetti perversi al di là delle migliori intenzioni?
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI (P.S.d'Az). Signor Presidente, questa è una delle norme su cui probabilmente l'attenzione e il dibattito in Commissione sarebbero dovuti essere molto più accurati e approfonditi e invece i tempi, come ho detto nei miei interventi di ieri, non sono stati quelli necessari e si è voluto andare avanti comunque, senza le necessarie e opportune riflessioni. Io credo che noi tutti abbiamo avuto la consapevolezza di quale fosse lo stato di crisi nel settore della serricoltura. Abbiamo ricevuto nel nostro Gruppo i serricoltori e però sono emerse diverse possibilità di intervenire, se ne sceglie solo una introducendo una normativa che appare, sempre a mio modesto parere, di dubbia applicabilità, proprio perché si fa ricorso a una legge sulla piccola proprietà o sul gruppo di proprietà coltivatrice praticamente per negarne poi l'applicazione a favore dei coltivatori diretti, a favore dei piccoli proprietari che siano essi coltivatori diretti. Quindi c'è una contraddizione tra l'utilizzazione della legge e l'obiettivo che si vuole raggiungere, perché è vero che c'è lo stato di crisi e che molti serricoltori non sono in grado di continuare la loro attività, però è anche vero che tanti hanno chiesto aiuto perché vogliono continuare e hanno diritto di poter continuare la loro attività. In questo modo invece si sta privilegiando e incentivando esclusivamente la vendita, là dove invece, proprio perché a questa legge si ricorre, e perché si impegna il bilancio della Regione dal 1994 - '95 sino al 2010-2011 - quindi stiamo impegnando soldi pubblici sino al secolo venturo - il primo obiettivo che avremmo dovuto cercare di ottenere è quello di venire incontro alle esigenze dei veri serricoltori, dei veri lavoratori della terra, consentendo loro di ottenere e ricorrere a sovvenzioni alle condizioni previste appunto dalla legge regionale numero 60. Si è invece prevista e regolamentata soltanto la possibilità della vendita, sapendo che molti imprenditori e molti lavoratori, in questo caso, verrebbero estromessi dalla attività produttiva, non essendoci nessuna garanzia, perché nel momento in cui si dice con molta chiarezza che i beneficiari del mutuo possono essere anche imprenditori che non siano lavoratori agricoli, si ha già la certezza che l'acquisto da parte di imprenditori che non siano essi coltivatori diretti, che non siano operatori del settore, è finalizzato a trasformare le serre e a togliere dalla produzione delle imprese agricole con una riduzione di personale, di produttività, e con l'immissione nel mercato di aree o di immobili che possono, pur usufruendo di benefici che sono destinati esclusivamente al settore agricolo, essere utilizzati in maniera completamente diversa e non rispondente alle finalità della legge. Io credo che il buon senso consiglierebbe di riflettere ancora un po' su questa impostazione, con l'obiettivo comunque di venire incontro alle difficoltà che stanno affrontando questi operatori. Credo si debba trovare un modo diverso di legiferare, un modo diverso di trovare soluzioni ai problemi, restando nell'ambito di quanto consentito dalla legge regionale, alla quale in questo modo si vuole dare una non corretta applicazione. Questo è il mio suggerimento. Io chiedo all'Assessore se non ritenga di dover fare qualche proposta diversa, considerato che si trova davanti a questo articolato senza aver potuto probabilmente approfondire tutti gli aspetti del problema. Ritengo che davvero, se si vuole intervenire in questo settore, cercando di tenere conto dell'impostazione che traspare dall'emendamento presentato dal collega Cogodi ed altri rispetto al testo della Giunta e della Commissione, si possa trovare una formulazione che sia finalizzata alla risoluzione del problema in termini corretti e imparziali.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione accoglie l'emendamento 20 e respinge l'emendamento numero 37.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 37 ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
DEMURO MARTINO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta accoglie l'emendamento numero 20 e non accoglie il 37.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). A nome del Gruppo Rinascita e Sardismo chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 37.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 37.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 53
votanti 53
maggioranza 27
favorevoli 17
contrari 36
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paola - Ferrari - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lai - Lombardo - Lorelli - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Morittu - Muledda - Murgia - Onida - Oppi - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca).
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). A nome del Gruppo "Rinascita e Sardismo", chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 29.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 29.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 51
maggioranza 26
favorevoli 30
contrari 21
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Erittu - Fadda Antonio - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Morittu - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urtaci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca).
Si dia lettura dell'articolo 30.
URRACI, Segretaria:
CAPO III
DISPOSIZIONI E INTERVENTI VARI
Art. 30
Cessione impianti ed attrezzature di cooperative disciolte
1. L'Amministrazione regionale può autorizzare i liquidatori delle cooperative che abbiano deciso l'autoscioglimento ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, a vendere a prezzo simbolico i beni mobili, le attrezzature e gli impianti alle cooperative agricole di trasformazione e lavorazione dei prodotti.
2. Le determinazioni dell'Amministrazione possono essere assunte, oltre che su richiesta diretta, anche a fronte di progetti già presentati.
3. L'Amministrazione regionale può altresì autorizzare - con il beneficio del concorso regionale sugli interessi - l'accollo dei mutui gravanti sugli stabilimenti e sugli impianti delle cooperative in liquidazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 31.
URRACI, Segretaria:
Art. 31
Indennità compensativa
1. L'ERSAT è delegato, a decorrere dal l'anno 1994, alla ricezione, all'istruttoria, al controllo e al pagamento delle domande relative al l'indennità compensativa di cui al regolamento CEE 23287/91.
2. L'ERSAT determinerà il fabbisogno finanziario e liquiderà ai beneficiari l'indennità compensativa, in relazione ai fondi messi a disposizione e sulla base delle direttive impartite dal l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 31 Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente
Art. 31 bis
Istituto di Incremento Ippico
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto di Incremento Ippico per la Sardegna la somma di lire 3.000.000.000 in ragione di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per interventi da realizzarsi nell'Ippodromo di Cagliari (Cap. 06271-01).
COPERTURA FINANZIARIA
In diminuzione
Cap. 03017 (FNOL - Investimenti)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
1996
lire 1.000.000.000
mediate riduzione della riserva di cui alla voce 8 del tabella B
allegata alla legge finanziaria 1994.
In aumento
Cap. 06271-01 - Contributo annuo all'Istituto di Incremento Ippico per la Sardegna - quota investimenti.
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 1.000.000.000. (29)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. Parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
DEMURO MARTINO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 32 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 33.
URRACI, Segretaria:
Art. 33
Elezioni rappresentanti Consorzi di bonifica
1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui alle elezioni non partecipi almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ne dispone la ripetizione con l'esclusione, ai soli fini del calcolo del quorum, degli utenti appartenenti alla 1 A sezione di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21".
2. E' abrogato l'articolo 61 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 1 che è stato poi ritirato.
Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 34 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 35.
URRACI, Segretaria:
Art. 35
Semplificazioni delle procedure per la concessione di vantaggi economici in agricoltura
1. La certificazione prevista dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non è richiesta per la concessione di vantaggi economici in agricoltura.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 36 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 37.
URRACI, Segretaria:
Art. 37
Integrazione art. 19 legge regionale 27 agosto 1992, n. 17
1. All'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
"2. I pagamenti su detto conto potranno essere effettuati anche mediante note di addebito alla banca per il conseguente versamento sul conto dei creditori".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 38.
URRACI, Segretaria:
Art. 38
Oneri di attuazione regolamenti comunitari
1. Le somme stanziate sul capitolo 06309 - oneri per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi all'erogazione dei premi per il mantenimento delle vacche nutrici e dei vitelli - possono essere utilizzate anche per l'acquisto di mobili, suppellettili ed attrezzature d'ufficio necessari all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per lo svolgimento di tale attività per conto dell'AIMA.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 38 bis.
URRACI, Segretaria:
Art. 38 bis
Sistema informativo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
1. Al fine di consentire, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione del sistema informativo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei propri uffici periferici mediante l'acquisizione degli strumenti e delle procedure informatiche e la formazione del personale addetto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 3.000.000.000 (Cap. 06342-00 N.I.).
2. Le procedure relative all'acquisizione dei programmi e della strumentazione informativa nonché quelle relative alla connessa formazione del personale, sono curate dal competente Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.
3. E' disposto nel 1994 il versamento dal Fondo di solidarietà regionale 10 giugno 1974, n. 12, al bilancio della Regione, capitolo 36114 della somma di lire 2.000.000.000 a copertura dell'onere di cui al presente articolo.
4. Per il medesimo scopo è disposto nel 1994 il versamento dal fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni della somma di lire 1.000.000.000 da prelevarsi dagli interessi attivi maturati sulle giacenze finanziarie del medesimo "fondo", al bilancio della regione capitolo 36125. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sul capitolo 06342-00.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Virginia Lai. Ne ha facoltà.
LAI VIRGINIA (P.P.I.). Si tratterebbe di fare una modifica tecnica, al primo comma si prevede l'informatizzazione dell'Assessorato dell'agricoltura e la connessa formazione del personale e la spesa. Al secondo comma si indica come Assessorato competente in materia l'Assessorato degli enti locali. E' senz'altro così per quanto riguarda la parte relativa all'acquisizione dei programmi e della strumentazione informatica, non è invece così per quanto riguarda la formazione del personale. Si tratterrebbe di precisare che la competenza per la formazione è dell'Assessorato competente in materia, quello degli affari generali e del personale, che tra l'altro ha già in corso un piano di formazione in questa materia.
PRESIDENTE. Onorevole Lai, quindi che modifica propone?
LAI VIRGINIA (P.P.I.). Proporrei di specificare che per la parte relativa alla formazione del personale, la competenza venga attribuita all'Assessorato competente che è quello degli affari generali e del personale.
PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. Esprimo parere favorevole a questa precisazione, in sede di coordinamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ho avuto modo di rilevarlo già ieri per un'altra proposta orale di emendamento, lo riconfermo oggi e avanzo formale obiezione. La modifica che si propone non è per niente tecnica, cioè di quelle che possono essere, a norma del nostro Regolamento solo segnalate per poi procedere in via tecnica, perché la legge abbia una sua armonia sul piano tecnico. Qui si propone lo spostamento della competenza, non c'è nulla di tecnico. La proposta avanzata al Consiglio è che la competenza sia di quel settore dell'amministrazione. Se dovessimo andare a cercare le competenze in via teorica e non in via tecnica noi dovremmo andare a cercare tutte le diverse competenze in materia, all'interno della nostra Regione, perché c'è una competenza specifica dell'Assessorato degli affari generali per quanto riguarda la qualificazione del personale interno della Regione. Ma questa Regione ha anche un sistema formativo che è quello dell'Assessorato della formazione professionale. C'è anche una scuola di pubblica amministrazione a Nuoro. Gli addetti alla pubblica amministrazione stanno a Cagliari, ma la scuola sta a Nuoro. Poi c'è il FORMEZ. Abbiamo una selva di cose che non si vuole mai razionalizzare. Nel merito ancora si potrebbe dire che, dopo tanto dire fare e spendere, perché credo che la Regione abbia speso miliardi e miliardi, per studi reiterati, per l'informatizzazione della Regione - ricordo lo studio dell'ENI DATA che è di sette o otto anni fa, che era uno studio sistematico organizzativo che diceva tutto quello che si poteva dire in quel tempo, poi le diverse Giunte hanno commissionato altri studi miliardari per l'informatizzazione della Regione - la Regione si è fornita di un Centro elaborazione dati negli edifici tra i più moderni che possano esistere per ospitare una tale struttura, però la Regione non è informatizzata e ancora ogni Assessorato pensa e prevede un pezzo di informatizzazione. Questo è già successo in altri settori e adesso qui si informatizza l'Assessorato dell'agricoltura. Con quale sistema? Con quale compatibilità? Dentro quale progetto? Questo non si capisce. L'obiezione di merito dovrebbe essere questa, a riprova che questa legge è una collana di pietre una diversa dall'altra; pietre di strada prese e messe così una a fianco dell'altra. A sostegno dell'agricoltura si distribuiscono denari in tutte le direzioni sprecandoli. In ogni caso io insisto nella mia obiezione formale, perché il Regolamento è regolamento: non sono consentiti emendamenti dopo la chiusura della discussione generale, né di minoranza né di maggioranza, e siccome l'unico strumento che ha la minoranza è il rispetto delle regole non ci dovrebbe essere neppure bisogno di ripeterlo. L'ho già detto ieri, almeno si rispettino le regole: attribuire - in questa Regione che ha la sua legge numero 1, che ha attribuito le competenze per legge agli assessorati - la competenza, in materia così rilevante, ad un assessorato anziché ad un altro non è un fatto tecnico ma è un fatto politico, di scelta politica. La Giunta così ha proposto, la Commissione così ha ritenuto, chi poteva presentare emendamenti non li ha presentati quando li poteva presentare, per esercitare il potere di proposta consiliare. Non si possono invocare questioni tecniche per introdurre modifiche sostanziali agli articoli in discussione. Comprendiamo che poiché la collega Lai viene dall'ufficio di gabinetto dell'Assessorato degli affari generali ha conoscenza specifica, è competente. Sa che sarebbe stato meglio attribuire questa competenza a questo Assessorato perché proviene da quel settore, quindi è meglio informata rispetto a tutti noi. Ci dà una notizia giusta, perché sa, per competenza tecnica, che sarebbe stato meglio prevedere un'altra cosa, ma questo è argomento di valutazione politica in questa sede. Lei, onorevole collega, non ha più, in questa sede, veste tecnica, lei ha veste politica, quindi esercita le sue funzioni di legislatore proponendo emendamenti in base al Regolamento cui tutti siamo tenuti, maggioranza e minoranza, almeno per quanto attiene alle regole. Quanto poi al voto e alle valutazioni di merito, le maggioranze e anche i carri armati fanno la loro parte.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO (P.D.S.). Signor Presidente, per esprimere una preoccupazione. Non che io sia contrario alla informatizzazione, anzi tutt'altro, sono primo firmatario di una proposta di legge che giace presso la competente Commissione. E dico giace perché giace nel senso che l'hanno voluta forse defungere insieme a quella del collega Tamponi. Ma la situazione paradossale è che, mentre ci troviamo in presenza delle più svariate iniziative di informatizzazione, l'esigenza primaria di governo centrale dell'informatizzazione non procede, tanto è vero che ci troviamo in presenza delle più disparate iniziative che riguardano aspetti settoriali con i coinvolgimenti più strani. E' possibile che questa Regione debba essere attraversata in questo modo da interessi settoriali? E dico settoriali per usare un eufemismo, perché diventano interessi che portano ad una distruzione di demanio pubblico, perché l'informatizzazione per sua natura richiede un governo organico e una visione unitaria dell'esercizio. Noi ci troveremo di fronte a realtà che finiscono per non dialogare con loro anziché avere poi una dimensione e una visione e una conoscenza organica. Quindi questa Regione che in altri momenti abbiamo definito satrapica nei suoi vari assessorati, finisce per essere tale anche quando si tratta di introdurre le necessarie innovazioni tecniche. Quindi governo unitario della materia, diversamente quando io mi auguro si vorranno fare le cose seriamente, ci troveremo di fronte a miliardi che sono stati sperperati gettati al vento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI (P.S.d'Az). Signor Presidente, una sola osservazione per quanto riguarda la proposta di modifica del comma 2, perché non si può parlare davvero di modifica in senso tecnico, ma si tratta in effetti di un vero emendamento che comporterebbe anche delle conseguenze, relativamente a quelli che sono gli impegni finanziari; perché bisognerebbe rivedere la destinazione - quanto verrebbe destinato per la formazione, quanto verrebbe destinato per la informatizzazione - rivedere quindi i capitoli di spesa e io credo che ci sarebbero complicazioni. Perciò ritengo che questo suggerimento debba essere ritenuto improponibile. Però l'articolo 38 bis è fatto di quattro commi, e io credo che non possa sfuggire a nessuno di noi quello che è il contenuto del terzo e del quarto comma, cioè per l'informatizzazione e per la formazione, si prelevano dei fondi - tre miliardi - dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura, e come se non bastasse - io chiederei un minimo di attenzione dai colleghi, ai colleghi delle zone interne, da quelli nelle cui zone c'è il malessere, ci sono le bombe e si dovrebbe intervenire - si prende un miliardo dal fondo per l'attuazione del piano di intervento per le zone interne a prevalente economia pastorale (legge 30/73 e successive), da prelevarsi - con un minimo di attenzione - dagli interessi attivi maturati sulle giacenze finanziarie del medesimo fondo. Questa è un'affermazione di totale fallimento della politica regionale in agricoltura, ma non soltanto in agricoltura, della politica regionale verso le zone interne, perché si spostano i fondi dalle zone interne alle zone esterne, lasciando le zone interne così come sono, sottraendo fondi destinati al loro sviluppo destinandoli ad altro, ammettendo pacificamente, pubblicamente che non solo ci sono delle giacenze finanziarie - ecco le famose giacenze finanziarie della Regione sarda - ma che producono interessi per un miliardo. E chissà quanti altri ne producono, perché se, solo per questa legge, si preleva un miliardo di interessi, vuol dire che ci sono miliardi e miliardi destinati agli interventi nelle zone interne che non sono stati spesi da questa Regione, che non sono stati spesi dall'Assessorato all'agricoltura, che non sono stati utilizzati nel quadro complessivo della programmazione regionale. Ma con quale dignità ci si può presentare poi di fronte all'opinione pubblica, di fronte agli amministratori delle zone interne dicendo che ci sono miliardi non spesi che producono interessi, che però utilizziamo per altro, con questa patente di incapacità che è manifesta - più manifesta di così non può essere - che è dichiarata persino in legge laddove emerge che ci sono miliardi destinati allo sviluppo delle zone interne che producono interessi di miliardi e che non vengono spesi. Ma è serio tutto questo? Ma è serio che si vada avanti in questo modo, che i miliardi vengano spostati dalle zone interne alle zone esterne da un fondo di solidarietà a un fondo per la formazione professionale? Con quale criterio, con quale logica, come è possibile che si venga in Aula a proporre questo tipo di leggi? Come è possibile che l'Assessore che propone questo non ci dica almeno che per le zone interne si sta facendo qualche altra cosa, che non si dica che, almeno per le zone interne, nel settore agricolo abbiamo in progetto di fare quello che le previsioni della legge "39" consentono? Abbiamo impegnato per anni miliardi di questo bilancio per interventi nelle zone interne e veniamo a sapere, quasi informalmente, che non sono stati spesi, che sono giacenti, e non un solo problema delle zone interne viene risolto. Non uno solo che possa essere sbandierato qui come risolto da questa Giunta. E si ha anche l'impudenza di prendere i soldi destinati a questo obiettivo e di trasferirli, senza pensare che possono esserci altri capitoli, che probabilmente la gran parte di quei contributi che abbiamo erogato con questa legge avrebbero potuto servire forse per fare qualcosa di più produttivo, evitando che finisse nei mille rivoli del clientelismo.
Si va avanti, si fa clientela, si erogano contributi a destra e a manca, piccoli e grandi. E' stato detto oggi che alcuni sono piccoli interventi che risolvono qualche problema. E però qui è scritto che i miliardi destinati agli interventi per le zone interne sono giacenti e non solo sono giacenti, ma vengono distratti per fare altre cose. Non è ammissibile, è una cosa vergognosa!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carusillo. Ne ha facoltà.
CARUSILLO (P.P.I.). Faccio mie le preoccupazioni e i suggerimenti espressi dal collega Cocco nel dire che ritiene doveroso, più che opportuno, che la gestione dei corsi di formazione sia unitaria per evitare il frazionamento tra più organismi che poi è difficile si coordinino tra di loro. Ma quanto ha detto la collega Lai è perfettamente in armonia con questo obiettivo. A me forse è apparso più chiaro, perché me lo ha illustrato scientificamente e io ho accolto la proposta. Questo emendamento tiene conto del fatto che l'Assessorato degli affari generali, di concerto con quello del lavoro e della formazione professionale, utilizzando strutture e apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione regionale e personale dell'Amministrazione regionale, sta già gestendo un corso di formazione professionale.
La gestione sarebbe unica se si accogliesse l'emendamento proposto dalla collega Lai, ma soprattutto è da rimarcare che sarebbe un corso a costo assolutamente zero, nel senso che viene fatto con strutture e con personale già dell'Amministrazione regionale. L'insistere nel non voler cambiare questo secondo comma comporterebbe invece che l'Assessorato degli enti locali dovrebbe gestire anche la formazione professionale del personale, naturalmente ricorrendo a personale e a strutture esterne con gli oneri conseguenti. Comunque, a prescindere da queste precisazioni, che ritenevo opportune per stemperare i dubbi e i sospetti che qualche collega ha espresso sulla possibilità che con questo emendamento si tendesse a spendere non so quali altre cifre della Regione, mentre va precisato che tende semmai a economizzare, io ribadisco che, a mio modestissimo avviso, si tratta proprio di una questione esclusivamente tecnica, perché il secondo comma nell'ultima parte recita: sono curate dal competente Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica... Con questa formulazione si attribuirebbe la competenza connessa alla formazione del personale a questo Assessorato, cosa profondamente sbagliata. La competenza per la formazione del personale è manifestamente dell'Assessorato degli affari generali, quindi io proporrei che in fase di coordinamento se non può essere accolto l'emendamento scritto, si aggiunga nel secondo comma: sono curate dal competente Assessorato degli enti locali, finanza ed urbanistica per quanto attiene l'acquisizione di programmi e la strumentazione informativa e dal competente Assessore degli affari generali per quanto attiene la formazione del personale.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Se è sbagliato l'articolo lo bocci.
CARUSILLO (P.P.I.). Non è sbagliato l'articolo, è tecnicamente sbagliata l'attribuzione di tre funzioni all'Assessorato degli enti locali.
PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 38 bis, attiene semplicemente alle procedure, quelle relative all'acquisizione della strumentazione e quelle relative alla formazione. Come i colleghi sanno, mi scuso se lo ricordo loro, la legge numero 1 assegna le competenze per l'acquisizione della strumentazione a un Assessorato e quelle per la formazione del personale della Regione ad un altro Assessorato. Qualche esimio collega potrebbe dire dunque che è un comma ultroneo, e comunque in sede di coordinamento tecnico si accoglierà che la parte formativa va in capo all'Assessorato competente in base alla legge numero 1.
Metto in votazione l'articolo 38 bis. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Mi permetto di obiettare, perché la legge numero 1 è una legge della Regione, non è nella gerarchia delle fonti una norma costituzionale di valore superiore. La legge numero 1 della Regione vale alla pari di ogni altra legge della Regione, come questa che, sul piano della gerarchia delle fonti, si colloca esattamente al suo stesso livello. Quindi non è che c'è un divieto nella numero 1 di legiferare diversamente da parte del Consiglio. Qui, è stato detto bene, c'è un articolo sbagliato, che non è emendabile perché questo è un giudizio politico non è un giudizio tecnico. In questa sede, un articolo sbagliato si può bocciare, poi alla prima occasione il Consiglio, o una maggioranza che lo condivide, può aggiustarlo e approvarlo regolarmente. Ma come si fa - qui siamo tutti legislatori, abbiamo tutti la responsabilità - a dire che siccome la legge numero 1 attribuisce le competenze in materia di formazione a certi assessorati, un'altra legge della Regione di pari grado della legge numero 1 non la può modificare? Non è una norma costituzionale che non può essere modificata da una legge ordinaria della Regione; è una legge ordinaria della Regione come questa. E, un'interpretazione del genere, sarebbe assurda perché impedirebbe al Consiglio regionale, al di là del caso singolo, che può essere un caso minore, di modificare la numero 1, cioè darebbe alla legge numero 1 una rigidità che neppure la Costituzione ha, perché anche la Costituzione è modificabile con una procedura rinforzata. Quante volte abbiamo discusso e anche approvato leggi che spostano competenze!
Ogni legge della Regione può attribuire competenze modificando la numero 1. E questa è un'ipotesi di modifica della numero 1. Cioè è impensabile un'interpretazione che non è più regolamentare a questo punto ma sarebbe di impedimento al Consiglio a legiferare. Se si vuole comunque approvare la proposta di modifica, si sospenda tre minuti, si trovi un aggiustamento, si chieda il parere di tutti per passare sopra al Regolamento, perché il Regolamento non consente di presentare emendamenti in questa fase. Il Consiglio ha anche organi tecnici e io mi rivolgo anche a questi. Possano, gli organi tecnici di questo Consiglio, dire che la legge numero 1 non è modificabile? Che il Consiglio regionale non può legiferare in modo difforme alla legge numero 1 con un'altra legge di pari grado? Badate, voi non ci aiutate in questo modo, gli organi tecnici del Consiglio devono dare pareri che siano, almeno questi, semplici, che consentano ai consiglieri di non commettere errori. E voi ci state inducendo a commettere un errore gravissimo, inammissibile cioè a pensare che una legge ordinaria della Regione non possa essere modificata con un'altra legge ordinaria della Regione. Quindi per favore, se si vuole andare avanti su questo, chiedo che si sospenda, anche per soli tre minuti, la riunione del Consiglio e che si trovi il modo di approfondire in via tecnica questa, che è una lesione, un vulnus gravissimo nei confronti della funzione legislativa del Consiglio. Quindi in via principale, come si suol dire, chiedo che si dia una corretta interpretazione del sistema - non è più solo del Regolamento - del sistema istituzionale regionale e, subordinatamente, chiedo una breve sospensione dei lavori del Consiglio. Io non posso accettare un'interpretazione che dica che una legge ordinaria della Regione non è modificabile con un'altra legge ordinaria della Regione.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 25, viene ripresa alle ore 12 e 37.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.
PILI (P.S.I.). Signor Presidente, ho preso atto dello sforzo e della interpretazione corretta del Regolamento che tendeva a modificare questo articolo nel modo più corretto possibile, per quanto riguarda le competenze dei vari Assessorati. Però, purtroppo, quando una correzione tecnica fa sorgere un problema politico, se questo può essere evitato è preferibile. E siccome la correzione tecnica che era stata proposta non modifica la sostanza dell'articolo, per cui anche lasciare l'articolo così come è formulato non crea alcun problema nel realizzare quello che invece è importante - l'informatizzazione dell'Assessorato all'agricoltura e preparazione del personale - cui ritengo che l'articolo possa rimanere così com'è.
PRESIDENTE. La proposta di modifica è ritirata. Pongo in votazione l'articolo 38 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 39.
URRACI, Segretaria:
Art. 39
Recuperi dai fondi di rotazione in agricoltura
1. Nell'anno finanziario 1993 sono disposti:
- il versamento al bilancio regionale (Cap. 36125) dal Fondo di rotazione per la concessione di prestiti ai Consorzi di cooperative orto rutticole o alle singole cooperative ortofrutticole di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, della somma di lire 6.000.000.000.
- il versamento al bilancio regionale (Cap. 36125) dal Fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, della somma di lire 26.000.000.000.
- il versamento al bilancio regionale (Cap. 36114) dal Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, della somma di lire 7.000.000.000.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento modificativo Giunta regionale
Art. 39
Nell'articolo 39 sono introdotte le seguenti modificazioni:
Comma 1 da "nell'anno finanziario 1993" a " nell'anno finanziario 1994".
La cifra di lire 7.000.000.000 contenuta nel paragrafo relativo al terzo trattino e sostituita dalla seguente "lire 5.000.000.000".
Dopo il terzo trattino è aggiunto il seguente:
"il versamento al bilancio regionale (Cap. 36125) dal Fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario di cui alla L.R. 15.03.1956, n. 9 articolo 1 della somma di lire 9.500.000.000". (21)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 40.
URRACI, Segretaria:
Art.40
Concorsi interessi su prestiti d'esercizio per salvaguardia patrimonio zootecnico
1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dagli articoli 1 e 5, lettera b, della legge 18 aprile 1974, n. 118, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, la spesa di lire 7.000.000 (Cap. 06106/01).
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 40
E' introdotta la seguente sostituzione: da "nell'anno finanziario 1993" a "nell'anno finanziario 1994". (23)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione accoglie l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 40 bis.
URRACI, Segretaria:
Art. 40 bis
Ripristino viabilità rurale
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993 contributi per il ripristino e la sistemazione della viabilità rurale.
2. A tal fine è disposto nell'anno finanziario 1993 lo stanziamento di lire 4.000.000.000 (Cap. 06080-05).
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 40 bis
E' introdotta la seguente sostituzione: da "nell'anno finanziario 1993" a "nell'anno finanziario 1994". (24)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 40 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 40 ter.
URRACI, Segretaria:
Art. 40 ter
Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993
1. Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni alle produzioni od alle strutture aziendali in conseguenza delle alluvioni del periodo ottobre-novembre 1983 è disposto nell'anno finanziario 1993 il versamento di lire 2.000.000.000 a favore del Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 (Cap. 06120-00).
2. L'istruttoria, il collaudo e l'erogazione degli aiuti previsti dal presenta articolo è attribuita all'Ufficio speciale, istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Ferrari - Piras - Muledda - Pau - Atzeni
Art. 40 ter
Dopo l'articolo 40 ter è aggiunto il seguente articolo:
Art. 40 quater
Consorzio Formazione professionale agricola
1. Nel 1994 è autorizzata a favore del Consorzio per la Formazione Professionale Agricola, l'erogazione di un contributo di lire 600.000.000 a copertura delle spese di gestione sostenute in sede di avvio dell'attività del Consorzio stesso promosso con deliberazione della Giunta regionale n. 6/23 del 26 gennaio 1988.
Parte finanziaria
Nel bilancio della Regione per il triennio 1994/1996 sono introdotte le seguenti modificazioni:
In diminuzione
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative.
1994 lire 600.000.000
1995 lire -
1996
lire -
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella
A) allegata alla legge finanziaria per il seguente importo:
1994 lire 300.000.000
1995 lire -
1996
lire -
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella
A) allegata alla legge finanziaria per il seguente importo:
1994 lire 300.000.000
1995 lire -
1996 lire -
In aumento
Cap. 06024 - (N.I.) - Contributo a favore del Consorzio per la Formazione Professionale Agricola per le spese di gestione sostenute in sede di avvio dell'attività:
1994 lire 600.000.000
1995 lire -
1996 lire -. (2)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 40 ter
Nell'articolo 40 ter comma 1, l'espressione "disposto nell'anno finanziario 1993 il versamento di lire 2.000.000.000 a favore" è sostituita dal seguente "autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 che fa carico sulle disponibilità". (22)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, signori consiglieri, un antico adagio dice: gutta cavat lapidem, "una goccia è capace di bucare la pietra", naturalmente nel tempo, se la goccia è continua. E io non ho dubbi che questa goccia prima o poi, se le cose rimarranno come sono - intendo la situazione politica regionale, gli equilibri e anche la disattenzione - prima o poi bucherà la pietra. Sono quattro anni, che io ricordi, che in commissione bilancio e programmazione una proposta che viene sempre dalla stessa parte, ovviamente, di attribuire un contributo straordinario sul bilancio della Regione a un ente di formazione professionale viene presentata e la Commissione bilancio ritiene che sia fuori dal sistema regionale. La proposta era di 150 milioni per quattro anni, fa seicento milioni. Qui si recupera del pregresso una proposta che si è ritenuta politicamente infondata per anni. Però può darsi che oggi sia la giornata buona, ci sono tanti tavoli attorno ai quali si stanno discutendo le sorti magnifiche e progressive della politica regionale. E chi vorrà guastare questo clima collaborativo generale? Questo è il momento più favorevole per infilare quello che non si è riusciti ad infilare quando si è potuto appena appena discutere e di sicuro anche il cammello riuscirà a passare nella cruna dell'ago per una volta. Che cosa è il Consorzio di formazione agricola? Il Consorzio di formazione agricola è un consorzio di enti di formazione privati e pubblici, a maggioranza privata, volutamente privata, istituito nel 1988 - modestamente sono stato impegnato io stesso in questa opera, allora ero Assessore del lavoro e della formazione professionale - per togliere dal dissesto gli enti privati di formazione professionale che facevano capo principalmente alle organizzazioni agricole e ai sindacati - non a tutti i sindacati - più altre istituzioni regionali che facevano ugualmente formazione agricola, male, che avevano sperperato se non ricordo male tra i sedici e i diciotto miliardi. Ho usato la parola sperperato nel senso che avevano dipendenti e non facevano formazione. Si è arrivati al punto che la Regione perdeva i contributi della Comunità Economica Europea; giustamente li perdeva, nel senso che bene faceva la CEE a dire che, in questa situazione, non c'era più finanziamento comunitario.
Si riuscì, con un'opera difficile di proposta e anche di mediazione, a promuovere un consorzio pubblico-privato che ha raccolto questi enti, li ha salvati, ha raccolto i dipendenti, li ha riqualificati a spese pubbliche con un programma CEE, pagandoli come docenti, anche quando facevano il corso, ovviamente, sul programma CEE, e si è messo in piedi un consorzio pubblico-privato, che nel sistema della formazione professionale regionale, rispetto a ogni altro ente formativo, ha un privilegio, ha una corsia preferenziale, cioè tutto il comparto della formazione agricola, per un budget che allora era di 10 o 12 miliardi, adesso non so esattamente quanto sia, se è di più o di meno. Questo consorzio di enti, esso stesso ente di formazione, ha la corsia preferenziale, cioè raccoglie, autogestisce la formazione agricola, essendovi la maggioranza delle formazioni agricole a comporre l'assetto societario, più la presenza pubblica che dovrebbe dare altri vantaggi, cioè minori costi, perché la presenza pubblica, componendosi di personale amministrativo, già a carico della Regione, mette questo consorzio come anche in parte è giusto, in condizioni di vantaggio per esempio rispetto all'ENAIP che è un ente privato di formazione, che ha ugualmente una grande rilevanza nel sistema formativo regionale. Questo consorzio, a un certo punto, chiede che la Regione paghi a parte, sul suo bilancio, le spese di funzionamento degli enti di formazione. Sono, nei criteri del budget del finanziamento per la formazione, una quota dei danari che danno la Regione, lo Stato e la Comunità europea per la formazione, in conto organizzazione, a rendiconto, cioè per le sedi, per il personale, per gli uffici, per i telefoni, con parametri che rapportati a molti miliardi farebbero, come hanno fatto, la fortuna di molti enti di formazione. Perché, con un budget intorno ai 10 miliardi, ci sono enti di formazione che hanno costruito imperi, hanno acquistato le sedi e quant'altro hanno potuto fare.
Perché questo ente di formazione professionale che è nel sistema formativo regionale insiste per avere un finanziamento aggiuntivo? Questo finanziamento non è giusto e non è legittimo perché fuoriesce dal sistema, e se un ente di formazione fuoriesce dal sistema si rimette in dubbio. Non conviene neppure all'ente, perché se fuoriesce dal sistema non ha più quella corsia preferenziale, non è più un ente che compete con gli altri nell'attribuzione della formazione e nella garanzia che ha oggi dalla Regione. Quindi questi seicento milioni non competono e vorrei che qualcuno spiegasse che cosa vuol dire che questi seicento milioni sarebbero dati per sostenere le spese di avvio dell'attività. Questo ente è stato avviato nell'88, le sue spese di avvio sono state rendicontate nell'89 e via via ogni anno a carico della cassa pubblica. E adesso si propongono 600 milioni per le spese di avvio dell'88, sei anni dopo. In relazione a che cosa? Per l'attività formativa no perché quella è tutta nei parametri, quindi questa è un'altra cosa.
Insomma, io non posso non dire queste cose e i colleghi non possono non considerare questa questione. E' vero poi che a dirigere questo consorzio fanno a turno i presidenti delle organizzazioni agricole, una volta il dottor Losco che presiede la Coldiretti e una volta un altro che presiede un'altra organizzazione.
(Interruzioni)
Ma, caro amico Piras, non vale perché tu presenti un emendamento, perché presiedi un'organizzazione provinciale e che presiede o ha presieduto allora un organizzatore regionale della tua stessa organizzazione. Insomma, qua non si possono presentare gli emendamenti per se stessi. Qualcuno dice: "se tu dici queste cose poi finisce che perdi la Causa", nel senso che non trovi i voti per la ragione che sostieni. Badate, qui le cause si perdono quando si prosegue nell'equivoco. Questa è una cosa sbagliata, che politicamente la Commissione regionale programmazione e bilancio - l'onorevole Selis farebbe bene a non assentarsi quando si parla di queste cose - ha per quattro anni consecutivi valutato politicamente in un certo modo. Lo so che prima o poi si farà e non ci sarà un Cogodi, rompiscatole, che c'è sempre o quasi sempre, se non ha la febbre, che è puntuale. Lo so, la goccia bucherà la pietra e prima o poi so che lo farete, in un attimo di distrazione o di assenza, ma non è giusto, anzi è scorretto. Io mi fermo qui, se c'è una disponibilità a ritirare l'emendamento (e forse è meglio che si ritiri, che si vada oltre), però siccome una proposta simile è stata ritirata anche altre volte, spero che non si ritiri con l'idea di ripresentarla alla prima occasione. Se c'è questa disponibilità a ritirare l'emendamento io credo che sia sufficiente e che, se c'è un problema reale di un ente di formazione, di un'organizzazione, lo si possa esaminare; non è proibito. Ma quando c'è un problema reale si esamina alla luce del sole: c'è un ente regionale, c'è un'organizzazione, c'è un gruppo di cittadini che ha un problema. Il Consiglio regionale si deve abituare ad esaminare i problemi alla luce del sole, a chiamare le cose con il loro nome e cognome, a dire la verità, a deliberare sul vero, non in modo generico che può dire tutto e il contrario di tutto e creare cunicoli strani in cui passano le cose. Quindi io invito i presentatori a ritirare questo emendamento. D'altronde - e anche lì io ho taciuto, ma quando uno non interviene su ogni articolo o non avanza ogni obiezione che vorrebbe avanzare, anche per non annoiare i colleghi, per non innervosire nessuno, può essere anche che qualche volta manchi poco poco al proprio dovere - voi avete approvato prima l'articolo 10 di questa legge, su cui pure ci sarebbe stato da dire, col quale si dà un miliardo aggiuntivo alle organizzazioni agricole. Le organizzazioni agricole hanno molti miliardi dalla Regione per il loro funzionamento, per tenere le loro strutture, le loro sedi e anche i loro dipendenti. Con l'articolo 10 si è dato un altro miliardo aggiuntivo per sostenere una convenzione per la diffusione della tenuta della contabilità aziendale, con l'ERSAT. Ma scusate le organizzazioni agricole devono avere un miliardo dalla Regione per dare sostengo alla diffusione della tenuta della contabilità aziendale convenzionandosi con l'ERSAT? Ma l'ERSAT non è quel mostro regionale - non è un ente è un mostro - con mille dipendenti, che costa 140 miliardi l'anno? Ma l'ERSAT non esiste per dare assistenza all'azienda agricola, agli imprenditori agricoli, non è l'ente di assistenza tecnica, non esiste per questo l'ERSAT? Non è capace, l'ERSAT, con i suoi fondi, 140 miliardi l'anno? Presso l'ERSAT la Regione ha assunto da poco, con altra legge, altri duecento divulgatori agricoli, giovani tecnici. Non possono essere questi utilizzati, smistati per dare l'assistenza amministrativa, contabile, tecnica anche per i bilanci aziendali? C'era bisogno di un'altra convenzione con un altro miliardo della Regione? Va bene, anzi va male, ma non è che su ogni cosa su cui non si dice non ci sarebbe da dire; c'è da dire molto, per cui modestamente mi permetto di avanzare questa richiesta: i presentatori ritirino almeno questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA ADALBERTO (P.P.I.). Signor Presidente, io non mi dilungherò molto sull'emendamento e sulle osservazioni proposte dal collega Cogodi sulle quali concordo in pieno. Per cui chiederei anch'io ai colleghi di ritirare questo emendamento.
Mi interessa, però, portare avanti un esame dell'articolo 40 ter, che comprende anche l'articolo 40 bis; comprende nel senso che non ho fatto in tempo ad intervenire, ma la problematica è comune. Con questo tipo di provvedimento si danno a dei territori che sono il Sarrabus, l'Ogliastra e credo anche parte di Assemini, delle cifre irrisorie, che non risolvono il problema. Sono quattro miliardi nell'articolo 40 bis e due miliardi nel 40 ter per tutta una serie di provvedimenti, in una zona dove la viabilità è del tutto inesistente o è andata distrutta da queste alluvioni, dove si impone un problema essenziale perché ad ogni pioggia si ripropone un problema antico di allagamenti, di crolli, di danni, di vittime. Andare di volta in volta in peregrinazione per dare una benedizione temporanea non risolve ed è anche di cattivo gusto. Bisogna dare una volta per tutte una soluzione a questo problema che non può essere data da cifre così esigue, quando vediamo sperperi e un assalto alla diligenza in altre parti che sono ben più corposi e molto meno utili alla collettività. In considerazione dei problemi di zone che hanno bisogno non di oboli ma di una sistemazione idrogeologica che eviti nel futuro problemi uguali a quelli che abbiamo vissuto, siccome esiste una proposta di legge, la numero 441, che nonostante siano decorsi i termini non è stata ancora esaminata, annuncio, Presidente, che a fine seduta chiederò la fissazione dei termini perché ci sia finalmente una legge organica che dia soluzione ai problemi del Sarrabus, dell'Ogliastra e di altri territori.
PRESIDENTE. La fissazione dei termini la può chiedere a termini di Regolamento, solo alla fine della seduta.
Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.
FERRARI (P.S.I.). Onorevole Presidente, colleghi, io premetto subito che ritirerò l'emendamento. Voglio però precisare qual era il senso dell'emendamento senza rifare la storia del Consorzio di formazione professionale in agricoltura, che è già stata fatta dall'onorevole Cogodi.
Io ritiro l'emendamento ad una condizione: che il problema per cui l'emendamento è stato presentato venga affrontato in altra sede, in altro modo e venga comunque risolto. Il problema da risolvere è questo: nella fase di avviamento del Consorzio promosso dalla Giunta, durante il periodo in cui l'onorevole Cogodi era Assessore del lavoro, nella fase in cui gli enti che sono andati a costituire il Consorzio hanno completato l'attività didattico amministrativa precedente e durante la fase di avviamento della nuova attività i dipendenti, che allora erano 69 docenti, e 14 amministrativi, se non erro, sono stati regolarmente retribuiti. Siccome per quel periodo di avviamento le spese che sono state effettuate dal consorzio oggi non vengono riconosciute dalla Regione, da oggi dovrebbero essere trattenute dagli stipendi dei docenti e dei dipendenti di allora somme considerevoli; è evidente che a questo problema bisogna porre rimedio. Io ritiro l'emendamento ma chiedo che la Giunta assuma l'impegno di risolvere questo problema perché non ci siano dei dipendenti che debbano oggi rimborsare i soldi per gli stipendi ricevuti allora.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 2 è ritirato. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.
DEMURO MARTINO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta prende atto del ritiro dell'emendamento da parte dei proponenti e si impegna a valutare, con gli enti partecipanti al Consorzio, una soluzione di tipo amministrativo per cercare di risolvere i problemi in discussione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 22, ha chiesto di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 40 ter. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 41.
URRACI, Segretaria:
Art. 41
Interventi vari in agricoltura
1. Al fine di incrementare gli interventi in agricoltura, sono
autorizzati gli ulteriori stanziamenti indicati accanto ai seguenti
capitoli:
- anno finanziario 1993
Cap. 06025 - Miglioramenti fondiari - L.R. 46/50
lire 5.000.000.000
Cap. 06026 - Miglioramenti fondiari in zootecnia - L.R. 9/62
lire 4.000.000.000
Cap. 06048/01 - Miglioramenti fondiari comparato viticolo - L.R.
46/50
lire 2.000.000.000
Cap. 06051/01 - Miglioramenti fondiari comparto ortofrutticolo -
L.R. 46/50
lire 10.000.000.000
Cap. 06083 - Laghi collinari - LL.RR. 46/50 e 20/92 art. 11
lire 3.000.000.000
Cap. 06180 - Contributi per acquisto mezzi meccanici - L.R.
14/51
lire 7.000.000.000
Cap. 06202-00 -Contributi ai serricoltori per la riduzione dei
costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano
sostenuti per il riscaldamento delle serre
lire 3.000.000.000
Cap. 06204 - Contributi per direzione tecnica-amministrativa -
L.R. 7/71
lire 1.000.000.000
Cap. 06234 - Contributi impianti cooperativi - L. 910/66
lire 9.400.000.000
Cap. 06261-01 - Contributi per impianti consortili L.R. 21/84
lire 600.000.000
- anno finanziario 1994
Cap. 06234 - Contributi impianti cooperativi - L. 910/66
lire 20.000.000.000
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 25, 30, 31, 32 e 33. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Art. 41
L'articolo 41 è sostituito dal seguente:
Art. 41
Interventi vari in agricoltura
1. Al fine di incrementare gli interventi in agricoltura, sono
autorizzati, nell'anno finanziario 1994, gli ulteriori stanziamenti
indicati accanto ai seguenti capitoli:
Cap. 06026 - Miglioramenti fondiari in zootecnia - L.R. 9/62
lire 4.000.000.000
Cap. 06048/01 - Miglioramenti fondiari comparto viticolo - L.R.
46/50
lire 2.000.000.000
Cap. 06063 - Laghi collinari - LL.RR. 46/50 e 20/92 art. 11
lire 2.000.000.000
Cap. 06180 -
Contributi per acquisto mezzi meccanici - L.R. 14/51
lire 6.780.000.000
Cap. 0602/02 - Contributi ai sericoltori per la riduzione dei
costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano,
sostenuti per il riscaldamento delle serre.
lire 3.000.000.000
Cap. 06204 -
Contributi per la direzione tecnica-amministrativa L.R. 7/71
lire 1.000.000.000
Cap. 06234 -
Contributi impianti cooperativi L. 910/66
lire 20.150.000.000
Cap. 06261/01 - Contributi per impianti consortili - L.R.
21/84
lire 600.000.000. (25)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
Art. 41 bis
1. Le azioni 8 - progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale - e 9 - studi finalizzati - del "Programma dei progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione, relativi agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11", approvato dal Consiglio Regionale il 27 aprile 1989, sono soppresse.
2. Sono fatti salvi i progetti presentati per l'attuazione delle suddette azioni così come individuati dall'art. 19, 4° comma della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, sostituito dall'articolo 11, 2° comma, della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54. (30)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale art. 41
Art. 41 ter
Sono disposte le seguenti variazioni al Bilancio triennale 1994 - 1996 della Regione:
05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
In diminuzione
Cap. 05034.01
(N.I.) - 2.1.2.1.0.3.10.11 (03.08)
Spese per l'attuazione del programma regionale di forestazione in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 del 30 giugno 1992
1994 lire 900.000.000
1995 lire 900.000.000
1996 lire 100.000.000
Cap. 05034.02
(N.I.) - 2.1.1.6.3.2.10.11 (08.02)
Contributo per il taglio dei cespugli e del sottobosco delle sugherete al fine della prevenzione degli incendi
1994 lire 100.000.000
1995
lire 100.000.000
1996 lire-
06 - ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE
In aumento
Cap. 06027
Contributi per l'incoraggiamento della silvicoltura e delle piccole industrie forestali (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, legge 25 luglio 1952, n. 991, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, art. 16, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 41, L.R. 31 maggio 1984, n. 26)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 100.000.000. (31)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale art. 41
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
Art. 41 bis
Nell'articolo 38 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2 bis. Sono fatti salvi i progetti presentati per l'attuazione delle suddette azioni così come individuati dall'articolo 19, 4° comma della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, sostituito dall'articolo 11, 2° comma, della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 54. (32)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale art. 41
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
Art. 41 quater
Modifiche alla L.R. 2/1994 (legge finanziaria 1994)
1. Nella legge regionale 29 gennaio 1994 n. 2 sono abrogate le seguenti norme:
- articolo 5, secondo e terzo comma;
- articolo 35, secondo comma;
- articolo 41;
- articolo 59;
- articolo 70, quinto comma. (33)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 30 è stato ritirato. Per esprimere il parere sugli emendamenti restanti, ha facoltà di parlare l'onorevole Carusillo, relatore.
CARUSILLO (P.P.I.), relatore. Il relatore li accoglie.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Usai Sandro. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (P.P.I.). Per chiedere che venga illustrato dalla Giunta l'emendamento numero 33, perché non ho i dati tecnici per capire quali sono gli articoli abrogati e perché.
PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si tratta del recepimento delle osservazioni fatte dal Governo in sede di nullaosta per la pubblicazione della legge finanziaria del 1994; osservazioni del Governo che comportano l'abrogazione di una serie di norme e la precisazione di altre. In particolare, l'articolo 5, secondo e terzo comma riguarda il meccanismo della revisione prezzi in quanto in contrasto con la legge sugli appalti che è stata approvata successivamente all'approvazione della finanziaria da parte del Consiglio regionale. L'articolo 35 riguarda la nomina del direttore dell'agenzia del lavoro, perché si prevedeva, nella legge finanziaria, la possibilità di fare contratti a tempo determinato con esterni alla pubblica amministrazione. Successivamente all'approvazione della legge finanziaria regionale, venne approvata una legge dello Stato che limita a tre mesi i contratti con esterni, e quindi è in contrasto con la nuova legge dello Stato. L'articolo 41 riguarda il limite di 15 miliardi per le deroghe della sanità; noi avevamo inserito questa norma per fissare un limite massimo sulla concessione di deroghe su fondi regionali, il Governo ritiene invece che le deroghe non debbano essere concesse in quanto contrastano con la finanziaria approvata quest'anno dallo Stato e quindi chiede di cassare il limite che noi avevamo fissato nella finanziaria. Infine l'articolo 59 riguarda l'intervento dell'Azienda foreste demaniali per il rilevamento della SARFOR. Infine l'articolo 70, quinto comma, riguarda i 500 milioni che erano stati destinati all'Università di Cagliari per il progetto del telescopio dell'osservatorio astronomico di Capoterra. Vi è infine un altro rilievo che riguarda una precisazione per i fondi per il ripiano dell'azienda trasporti, che però non è legato all'abrogazione dell'articolo in quanto si tratta di fondi regionali, ma ad un chiarimento di carattere tecnico che dev'essere discusso dal ministero. E' un recepimento delle osservazioni del Governo e siccome la legge che stiamo discutendo è una legge di accompagnamento al bilancio del '93, che si è trascinata per ragioni contabili a quest'anno, si è ritenuto utile di presentare la richiesta di adeguamento fatta dal governo con il nullaosta inviato la settimana scorsa in una legge di variazione del bilancio quale è questa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io vorrei chiedere alla bontà della Giunta regionale di voler ritirare tutti questi emendamenti che con la legge sugli interventi in agricoltura non c'entrano proprio niente, trattandosi di norme rinviate della legge finanziaria, comunque di osservazioni da parte del Governo nazionale, che abbisognano di una qualche istruttoria e di una qualche valutazione politica. Se si è per il ritiro guadagniamo anche due minuti di tempo. Non esiste - come dicono i ragazzi di questi tempi - non esiste che, discutendosi una legge che riguarda provvedimenti in agricoltura, la Giunta regionale ci appiccichi attraverso i numeri una vera e propria legge finanziaria bis, che raccoglie senza valutazione politica alcuna, tutte le obiezioni del Governo accettandole supinamente.
Io non entro nel merito, ma su alcune di queste cose c'è da discutere, altro che! Ma come fate a pensare di accettare oggi, per esempio, la norma sul contratto trimestrale del direttore dell'Agenzia del lavoro, sulla base di una legge nazionale, quando l'Agenzia sarda del lavoro fu a suo tempo contrattata con il ministero e con il Governo per essere alternativa rispetto all'agenzia nazionale e quindi munita di autonomia, in base ai poteri statutari in materia di lavoro? Il ministro del lavoro di allora, l'onorevole Formica, si dovette arrendere al parere del Consiglio di Stato, chiesto dalle Regioni a statuto speciale, che diede torto al Governo e ragione alle Regioni consentendo loro, in base alle rispettive competenze statutarie di istituire agenzie del lavoro non soggette alla normativa nazionale. Ma, scusate, in tempi di federalismo avanzato, spinto, risolutivo, come si fa a spiantare i poteri regionali così, senza battere ciglio, sotto forma di emendamento numerico - letterale, manco scritto? Questo emendamento è una tabellina, non si capisce, e una cosa che non si capisce non dovrebbe neanche essere distribuita al Consiglio. Almeno si scrivano le norme, perché qui non andiamo per codici segreti. Questo è l'accoglimento integrale delle osservazioni del Governo, che potranno anche essere accolte se c'è una maggioranza che le accoglie, ma vanno discusse. Ho fatto un solo esempio di una rinuncia ad un potere acquisito dalla Regione e ce ne sono tante altre di cose sulle quali non vale adesso di dilungarsi perché io spero che tutte le norme che attengono alle osservazioni del Governo sulla finanziaria regionale vengano ritirate e vengano viste separatamente, anche subito dopo se volete. Si sospende mezz'ora ci si riunisce in commissione competente anche in via di urgenza. Qui non c'è nessuno che vuole far perdere tempo. Badate, signori della Giunta e onorevole Barranu, ma soprattutto signora Giunta, non è possibile pensare che si possa procedere in questo modo; prima ho detto a carro armato, ma quale carro armato? Ma questo è un modo neppure corretto! Se no intervengo sul merito, su ciascuno di questi emendamenti, perché si deve capire di cosa si tratta. Però aspetto, perché forse la Giunta dà segni di assenso, conosco la mimica dell'assessore Barranu, mi pare di capire che forse è meglio che si ritirino questi emendamenti che riguardano la finanziaria e si vedano separatamente. Io propongo che si faccia anche subito dopo, anche in via d'urgenza però a parte, separatamente, una norma specifica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore Barranu.
BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta non ha nessuna difficoltà a ritirare gli emendamenti numero 30, 32 e 33 che riguardano l'articolo 41, nonché gli emendamenti numero 34 e 35 al successivo articolo 42. Con questa precisazione: è evidente che a questo punto si deve proporre un disegno di legge autonomo che possa essere discusso nella Commissione bilancio in tempi rapidi, non credo necessariamente oggi, è convocata per la prossima settimana e quindi si può venire alla tornata del 15. Voglio però precisare due cose che mi paiono importanti, la prima è che, da un punto di vista strettamente formale, la Giunta ha scelto di presentare questi emendamenti - per discuterli non per farli passare senza discuterli, per entrare anche nel merito di ciascuna norma - a questa legge perché, tra le leggi che si devono discutere in questa tornata e nella prossima, è l'unica legge di accompagnamento al bilancio che si deve discutere. Questa legge per l'agricoltura non è una legge di settore, è una legge di accompagnamento al bilancio del '93 - tanto è vero che manovra 100 miliardi - che si è trascinata, per ragioni contabili, al '94 perché, non essendo stata approvata nel '93, i soldi sono andati in economia e li si è dovuti ristanziare nel '94. Ma questa è una legge, onorevole Cogodi, che è stata proposta come legge di accompagnamento...
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sì, ma accompagna un morto, perché il bilancio per il 1993 è morto.
BARRANU (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. No è vivo. Sono 100 miliardi. Si è trascinata come accompagnamento al bilancio del '94, i soldi li prende dal bilancio del '94 per la semplice ragione che, nella notte dal 31 dicembre del '93 al 1° gennaio del '94 è stato segnato il passaggio anche finanziario dell'anno, quindi era l'unica legge alla quale potevano essere presentati tecnicamente degli emendamenti di questa portata.
Ovviamente, è del tutto ragionevole che si possa discutere in sede separata di queste questioni, in modo tale che si possano dare anche tutti i chiarimenti necessari, quindi non c'è nessuna obiezione a ritirarli.
Sul secondo punto però, l'onorevole Cogodi ricorda perfettamente come me che la prassi che, io ritengo giusta, e del confronto con il Governo per evitare che la richiesta di abrogazione di uno o due articoli coincida con il rinvio della legge e la non pubblicazione per parti della legge finanziaria, - cosa che è consentita alla Sicilia ma non alla Sardegna - quindi la non promulgazione della legge, di conseguenza un ritardo nella spesa regionale, fu inaugurata nel maggio del 1988 dalla Giunta di cui facevamo parte io e l'onorevole Cogodi, evitando che per la prima volta si rinviasse una legge finanziaria per otto articoli e...
COGODI (Rinascita e Sardismo). Senza rinunciare ai poteri della Regione.
BARRANU (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Senza rinunciare; però in quegli articoli c'erano poteri della Regione ben più consistenti, perché qui si tratta di 500 milioni per un telescopio, in quel caso gli otto articoli rinviati dal Governo, sui quali la Giunta regionale aveva mandato un fonogramma nel '88, approvando contestualmente un disegno di legge della Giunta che abrogava quegli articoli ci fu una discussione ampia in Consiglio regionale, -che i colleghi che erano consiglieri nella passata legislatura certamente ricordano- erano ben più rilevanti di questi perché riguardavano la materia del credito e così via. E' una prassi che io ritengo del tutto giusta perché in Sicilia, quando il governo eccepisce su tre o quatto articoli, si può pubblicare la legge per parti e si pubblicano le parti non rinviate. In Sardegna purtroppo questo non è possibile; c'è stato un pronunciamento anche della Corte dei Conti sulla questione e da allora si è instaurata questa prassi nel rapporto col Governo, tra venerdì e sabato, per evitare che su cinque articoli, tutto sommato non rilevantissimi né per la portata finanziaria né per la portata procedurale, si provocasse un rinvio di una legge finanziaria di portata ben più ampia, la Giunta regionale si è impegnata formalmente col Governo, come aveva fatto nell'88 per la prima volta e anche in qualche anno successivo, a non applicare quelle cinque norme, a abrogarle e eventualmente a ridisciplinarle. Questo la Giunta l'ha fatto seguendo una prassi che è iniziata, ripeto, nel 1988 con una Giunta di cui facevamo parte io e l'onorevole Cogodi. Detto questo, non ho difficoltà a ritirare gli emendamenti e a presentare un disegno di legge in Commissione.
PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 30, 32 e 33 di questo articolo e 34, 35 al successivo articolo sono ritirati.
Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 42.
URRACI, Segretaria:
Art. 42
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così quantificati:
1993 lire 101.250.000.000
1994 lire 47.500.000.000
1995 lire 46.000.000.000
2009
lire 60.000.000.000
dal 1997 al 2002 lire 48.000.000.000
dal 2003 al 2008 lire 47.000.000.000lire
27.000.000.000
2010 lire 17.000.000.000
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
Cap. 36125 - (N.I.) - 3.6.1.
Recupero di somme dai fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito, per l'erogazione di provvidenze in agricoltura (artt. 38 bis e 39, commi 1 e 2 della presente legge)
1993 lire 32.000.000.000
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire
Cap. 36114-
Recuperi di somme dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura (art. 2, comma 3, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, L.R. 30 aprile 1990, n. 10, art. 22, comma 2, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e artt. 38 bis e 39, comma 3, della presente legge)
1993 lire 7.000.000.000
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire -
Cap. 36116/01-
Recuperi di somme dal fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale (art. 17, L. 24 giugno 1974, n. 268, L.R. 6 settembre 1976, n. 44, art. 25, comma 2, della legge finanziaria art. 13, comma 2, della presente legge)
1993 lire 20.000.000.000
1994 lire -
1995 lire -
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1993 lire 2.000.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995
lire 3.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della Tab. A,
allegata alla legge finanziaria per i seguenti importi:
1993 lire 2.000.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995
lire 2.500.000.000
mediante riduzione della riserva di cui al punto 9 della tabella A
allegata alla legge finanziaria per i seguenti importi:
1993 lire
1994 lire
1995 lire 500.000.000
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1993 lire 3.000.000.000
1994 lire -
1995
lire -
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della Tab. B
allegata alla legge finanziaria
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06073 -
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 26 della presente legge)
1993 lire 30.000.000.000
1994 lire 43.000.000.000
1995
lire 43.000.000.000
Cap. 06095 -
Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, L.R.15 marzo 1956, n. 9, art. 3, L.R. 21 aprile 1961, n. 8, art. 48 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 3, lett. i), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e L.R. 16 aprile 1993, n. 13)
1993 lire 7.250.000.000
1994 lire -
1995 lire -
In aumento
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06011/03-
Rimborsi al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale delle spese sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, nonché per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all'assistenza tecnica; rimborsi al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale per maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale transitato all'ERSAT (art. 57, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 37, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 11, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 9, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 7 della presente legge)
1993 lire 170.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06022 -
Contributi per l'attività del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (arti. 14 e 17, Legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 1, L.R. 3 febbraio 1981, n.5, art. 29, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 24, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 2 della presente legge)
1993 lire 200.000.000
1994 lire -
1995 ______________________ lire
Cap. 06025-
Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramenti fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi (art. 2, L.R. 26 ottobre 1956 e n.467 del 5 giugno 1954, n. 12, art. 2, L.R. 19 ottobre 1962, n. 22, art. 9, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 1, della legge finanziaria e art. 41 della presente legge)
1993 lire 5.000,000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06026-
Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (art. 1, L.R. 13 luglio 1962, n. 9, sostituito con l'art. 1 della L.R. 17 novembre 1977, n. 42, art. 3, lett. d), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 41 della presente legge)
1993 lire 4.000.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06048/01-
Contributi per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di carattere viticolo (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazione e art. 41 della presente legge)
1993 lire 2.000.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06051/01 -
Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole, per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni e art. 41 della presente legge)
1993 lire 10.000.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06073 -
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 26 della presente legge)
1993 lire-
1994 lire 20.000.000.000
1995
lire 30.000.000.000
Cap. 06074-
Somme da versare al fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale (art. 17, L. 24 giugno 1974, n. 268, L.R. 6 settembre 1976, n. 44, art. 25, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 13 della presente legge)
1993 lire -
1994 lire -
1995 lire 8.000.000.000
Cap. 06080/05 - (N.I.) 2.1.2.3.10.10 (03.10)
Contributi ai Comuni danneggiati dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993 per il ripristino e la sistemazione della viabilità rurale (art. 40 bis della presente legge)
1993 lire 4.000.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06083 -
Contributi e premi integrativi per la costruzione di laghi collinari (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, L.R. 21 marzo 1956, n. 7, art. 8 L.R. 23 dicembre 1956, n. 34, art. 8, L.R. 21 dicembre 1957, n. 29, art. 22, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 37, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 11, comma 4, lettera g), L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 41 della presente legge)
1993 lire 3.000.000.000
1994 lire -
1995 lire -
Cap. 06106/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.6.10.10.(02.01) FR.
Integrazione degli stanziamenti statali erogati ai sensi degli articoli 1 e 5, lett. b, della legge 18 aprile 1974, n. 118 (art. 40 della presente legge)
1993 lire 7.000.000
1994 lire -
1995
lire-
Cap. 06120-
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 17, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, L.R. 23 gennaio 1976, n. 18, L.R. 17 novembre 1986, n. 61, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 1, 2 e 7, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e L.R. 6 maggio 1991, n. 15) e contributo a favore dei Consorzi di difesa delle culture intensive (L.R. 23 gennaio 1986, n. 18, art. 35, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 24, comma 5, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 5, commi 2 e 3, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 15 e 19, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 3 e art. 40 ter della presente legge)
1993 lire 2.000.000.000
1994 lire
1995 lire 5.000.000.000
Cap. 06129/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.6.10.10 (02.01)
Concorsi negli interessi sui mutui concessi a favore degli imprenditori singoli od associate che abbiano riportato gravi danni alle strutture aziendali o alle produzioni agricole a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali (art. 25 della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire 1.000.000.000
1995
lire 1.000.000.000
Cap. 06150/01
Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (Leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, artt. 8 e 17, Legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 28, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 3, lett. l), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 20 della presente legge)
1993 lire 3.500.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06169 - (N.I.) - 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01)
Contributi ai centri di macellazione per i costi sostenuti per il ritiro del bestiame ovino di fine carriera (art. 16 della presente legge)
1993 lire -
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire -
Cap. 06180 -
Contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (L.R. 2 agosto 1951, n. 14, Legge 25 luglio 1952, n. 949, e paragrafo 3.2 del quinto programma esecutivo del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, approvato dal Consiglio regionale il 10 ottobre 1974 e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 9 gennaio 1975, L.R. 2 agosto 1951, n. 14, art. 15, L.R. 7 gennaio 1975, n. 1 e art. 41 della presente legge)
1993 lire 7.000.000.000
1994 lire -
1995
lire-
Cap. 06202/00-
Contributi ai serricoltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre (art. 21, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44 e art. 41 della presente legge)
1993 lire 3.000.000.000
1994 lire -
1995
lire-
Cap. 06204-
Contributi a consorzi di cooperative ortofrutticole e a singole cooperative per l'affidamento loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e a ragionieri, per il funzionamento dell'ufficio commerciale, per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri nonché per campagne pubblicitarie; contributi a consorzi, cooperative ed associazioni di produttori operanti in altri settori per l'affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e ragionieri (artt. 1, lett. a) e c), 3 e 5, L.R. 21 maggio 1971, n. 7, art. 10, L.R. 12 novembre 1982, n. 38 e art. 56, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 11, comma 4, lettera h), L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 41 della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire-
1995
lire-
Cap. 06205/01-
Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a contributi alle imprese industriali private, alle cooperative ed alle associazioni di produttori che abbiano lavorato latte ovino e/o caprino per il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e per gli oneri finanziari; nonché per le cooperative ortofrutticole, loro consorzi e associazioni di produttori per il trasporto, il confezionamento e la spedizione dei loro prodotti e per l'acquisto degli elementi riproduttori (art. 1, lett. b) e art. 4, L.R. 21 maggio 1971, n. 7, art. 41, L.R. 7 maggio 1981, n. 14 e art. 10, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 30, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 4, L.R. 27 agosto 1992, n. 17, art. 11, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, L.R. 27 agosto 1992, n. 17, art. 11, comma 2, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 21, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 12 della presente legge)
1993 lire 100.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06220-
Somme da versarsi al Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (L.R. 23 novembre 1979, n. 60, art. 20, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, artt. 33 e 34, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 8, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 36, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 43, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 51 e 52, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 23, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 24, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 29 della presente legge)
1993 lire -
1994 lire 2.000.000.000
1995
lire 2.000.000.000
Cap. 06221/01 -
Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 9, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 e art. 28 della presente legge)
1993 lire 100.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06222/01 -
Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (Legge 27 dicembre 1977, n. 1984, art. 1, L.R. 3 febbraio 1981, n. 5, art. 54, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43 e art. 20 della presente legge)
1993 lire 1.374.000.000
1994 lire -
1995
lire-
Cap. 06229/04-
Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 7, L.R. 20 giugno 1986, n.32 e art. 41 della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire-
1995
lire-
Cap. 06234-
Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta. La conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e dei sottoprodotti della lavorazione (Legge 2 ottobre 1966, n. 910, Legge 23 maggio 1964, n. 404, Legge 1° luglio 1977, n. 403, art. 23, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, artt. 45 e 49, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 27, comma 2, L.R. 30 maggio 1989 n. 18, art. 20, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 11, comma 4, lett. i), L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 41 della presente legge)
1993 lire 9.400.000.000
1994 lire 20.000.000.000
1995 lire -
Cap. 06244 -
Contributo straordinario al Consorzio delle Latterie sociali della Sardegna di Macomer (art. 46, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 40, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 20, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 17 della presente legge)
1993 lire 600.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06244/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributo al Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda per il completamento dello stabilimento sociale (art. 20 bis della presente legge)
1993 lire 550.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06245/01 -
Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimenti (art. 2, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13, L.R. 14 maggio 1954, n. 21 e art. 20 della presente legge)
1993 lire 3.700.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06253 - (N.I.) -1.1.1.6.3.2.10.10 (03.10)
Contributo straordinario al Consorzio di bonifica del Cixerri per il parziale abbattimento dei costi d'esercizio (art. 6 della presente legge)
1993 lire 450.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06254 - (N.I) 1.1.1.5.8.2.08.16 (07.05)
Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa per la definizione della pendenza col Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale (art. 8 della presente legge)
1993 lire 14.000.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06261/01 -
Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue, contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989 n. 111, art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 41 della presente legge)
1993 lire 600.000.000
1994 lire-
1995
lire -
Cap. 06263 -
Concorso della Regione nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, Centrale e del Cixerri (art. 1, L.R. 26 gennaio 1984, n. 7, art. 9 comma 6, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 9 della presente legge)
1993 lire 2.289.000.000
1994 lire -
1995
lire-
Cap. 06281-
Contributo annuo all'ERSAT, Ente regionale di sviluppo ed assistenza tecnica in agricoltura, quota per spese correnti (art. 23, L.R. 19 gennaio 1984, n. 5 e art. 58, L.R. 4 giugno 1988 n. 11, art. 52, comma 1, L.R. 20 aprile 1993 n. 17, L.R. 13 agosto 1993, n. 34 e art. 10 della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire -
1995
lire-
Cap. 06334-
Contributi per la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli (artt. 1 e 2 L.R. 17 novembre 1986, n. 62 e art. 47, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 53, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 11 della presente legge)
1993 lire 50.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06341 -
Contributi ai Comuni per la riduzione del costo relativo all'erogazione dell'acqua per uso irriguo (art. 12, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 5 della presente legge)
1993 lire 160.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06342/00 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.1.01.01 (01.03)
Spese per la realizzazione del sistema informativo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (art. 38 bis della presente legge)
1993 lire 300.000.000
1994 lire -
1995
lire -
Cap. 06343-
Somma da versare alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (art. 13, comma 2 della presente legge)
1993 lire 20.000.000.000
1994 lire -
1995 lire -
3. Alle maggiori spese, valutate in lire 14.500.000.000 per l'anno 1996, in lire 2.500.000.000 dal 1997 al 2002, in lire 1.500.000.000 dall'anno 2003 all'anno 2006, in lire 21.500.000.000 per l'anno 2007, in lire 31.500.000.000 per l'anno 2008, in lire 24.500.000.000 per l'anno 2009 ed in lire 14.500.000.000 per l'anno 2010, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 06073, 06074, 06120 e 06129/04 dei bilanci per gli anni successivi.
4. Gli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli di cui al comma 2, non impegnati al termine dell'anno 1993, in deroga a quanto disposto dal l'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni sono conservati nel conto dei residui per essere impegnati nell'anno finanziario successivo.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Art. 42
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così quantificati:
1994 lire 97.500.000.000
1995 lire 26.000.000.000
1996 lire 23.000.000.000
1997 lire 40.000.000.000
dal 1998 al 2003 lire 28.000.000.000
dal 2004 al 2003 lire 27.000.000.000
2010 lire 17.000.000.000
2011 lire 7.000.000.000
2. Ad una quota degli oneri per l'anno 1994, pari a lire 5.000.000.000 si fa fronte ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con utilizzo delle riserve di cui alle voci 4, per lire 2.000.000.000, e 8, per lire 3.000.000.000, rispettivamente delle tabelle A e B, allegate alla legge regionale 20 aprile 1993, art. 17.
3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1996 sono interessate le seguenti variazioni:
ENTRATA
Cap. 36125 (N.I.) 3.6.1.
Recupero le somme e interessi
Azione di provvidenze in agricoltura (artt. 38 bis e 39, commi 1 e 2 della presente legge)
1994 lire 42.500.000.000
1995 lire
1996 lire-
Cap. 36114
Recuperi di somme dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura (art. 2, 3° comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, L.R. 30 aprile 1990 n. 10, art. 22, 2° comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e artt. 38 bis e 39, 3° comma, della presente legge)
1994 lire 7.000000.000
1995 lire -
1996 lire-
Cap. 36116/01 -
Recuperi di somme dal fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale (art. 17, L. 24 giugno 1974, n. 268, L.R. 6 settembre 1976, n. 44, art. 25, 2° comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 13, 2° comma, della presente legge)
1994 lire 20.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
In diminuzione
06-AGRICOLTURA
Cap. 06025-
Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, per delimitare i confini dei campi da difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi (art. 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, L.R. 15 giugno 1954, n. 12, art. 2, L.R. l ottobre 1962, n. 22, art 9, 5° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, 1° comma, della legge finanziaria e art. 41 della presente legge)
1994 lire -
1996 lire 2.000.000.000
Cap. 06051/01-
Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole, per la costruzione, delle colture (L.R. 28 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni)
1994 lire -
1995 lire -
1996 lire 3.000.000.000
Cap. 06073 -
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, 5° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 26 della presente legge)
1994 lire -
1995 lire 3.000.000.000
1996 lire -
Cap. 06095 -
Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, L.R. 15 marzo 1956, n. 9, art. 3, L.R. 21 aprile 1961, n. 8, art. 48 L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 3, lettera i), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, e L.R. 16 aprile 1993, n. 13)
1994 lire -
1995 lire 3.000.000
1996 lire -
In aumento
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06011/03 -
Rimborsi al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale delle spese sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 2 della L.R. 7 giugno 1984, n. 29, nonché per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all'assistenza tecnica; rimborsi al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale per maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale transitato all'ERSAT (art. 57, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 37, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 11, terzo comma, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 9, 2° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 7 della presente legge)
1994 lire 170.000.000
1995 lire-
1996
lire-
Cap. 06022-
Contributi per le attività del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (arti 14 e 17, Legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 1, L.R. 3 febbraio 1981, n. 5, art. 29, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 24, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 9, primo comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 2 della presente legge)
1994 lire 200.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06026 -
Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (art. 1 L.R. 13 luglio 1962, n. 9 sostituito con l'art. 1 della L.R. 17 novembre 1977, n. 42, art. 3, lett. d), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 41 della presente legge)
1994 lire 4.000.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06048/01 -
Contributi per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di carattere viticolo (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni e art. 41 della presente legge)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 06073 -
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44 e art. 16, 5° comma. L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 26 della presente legge)
1994 lire -
1995 lire 10.000.000.000
1996
lire 20.000.000.000
Cap. 06074-
Somme da versare al fondo di rotazione per la riforma ed riassetto del settore agro-pastorale (art. 17, L. 24 giugno 1974, n. 268, L.R. 6 settembre 1976, n. 44, art. 25, 1° comma. L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 13 della presente legge)
1994 lire -
1995 lire 8.000.000.000
1996 lire -
Cap. 06080/05 - (N.I.) - 2.1.2.3.10.10 (03.10)
Contributi ai Comuni danneggiati dall'alluvione dei contributi ai Comuni danneggiali dall'alluvione del periodo ottobre novembre 1993 per il ripristino e la sistemazione della viabilità rurale (art. 40 bis della presente legge)
1994 lire 4.000.000.000
1995 lire
1996
lire-
Cap. 06083-
Contributi e premi integrativi per la costruzione di laghi collinari (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, L.R. 21 marzo 1956, n. 7, art. 8, L.R. 23 dicembre 1956, n. 34, art. 8, L.R. 21 dicembre 1957, n. 29, art. 22, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 37, L.R. 28 maggio 1985, n. 12 e art. 11, 4° comma, lettera g), L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 41 della presente legge)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06106/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.6.10.10. (02.01) FR
Integrazione degli stanziamenti statali erogati ai sensi degli articoli 1 e 5, lett. b), della legge 18 aprile 1974, n. 118 (art. 40 della presente legge)
1994 lire 7.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 06120 -
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 17, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, L.R. 23 gennaio 1976, n. 18, L.R. 17 novembre 1986, n. 61, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 1, 2 e 7, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 28 L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e L.R. 6 maggio 1991 n. 15) e contributo a favore dei Consorzi di difesa delle colture intensive (L.R. 23 gennaio 1986, n. 18, art. 35, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 24, 5° comma, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 5, secondo e terzo comma, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 15 e 19, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 3 e art. 40 ter della presente legge).
1994 lire -
1995 lire 5.000.000.000
1996
lire 5.000.000.000
Cap. 06129/01- (N.I.) 2.1.2.4.3.6.10.10 (02.01)
Concorsi negli interessi sui mutui concessi favore degli imprenditori singoli od associati che abbiano riportato dalle strutture aziendali o alle produzioni agricole causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali (art. 25 della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
1996
lire 1.000.000.000
Cap. 06154-
Contributi ed indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 1, lett. d), art, 2 lett. a) e b), art. 4, L.R. 30 ottobre 1986, n. 57 e art. 20 della presente legge)
1994 lire 300.000.000
1995 lire-
1996
lire -
Cap. 06169 - (N.I.) - 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01)
Contributi ai centri di macellazione per i costi sostenuti per il ritiro del bestiame ovino di fine carriera (art. 16 della presente legge)
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 06171 -
Contributi annui alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici lo svolgimento dei controlli funzionali (L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 33, L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 43, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 46, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, e art. 20 della presente legge).
1994 lire 2.420.000.000
1995 lire -
1996
lire-
Cap. 06180 -
Contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (L.R. 2 agosto 1951, n. 14, legge 25 luglio 1952, n. 949, e paragrafo 3.2 del quinto programma esecutivo del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, approvato dal Consiglio regionale il 10 ottobre 1974 e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 9 gennaio 1975, L.R. 2 agosto 1951, n. 14 e art. 15, L.R. 7 gennaio 1975, n. 1 e art. 41 della presente legge)
1994 lire 6.700.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 06202
Contributi ai sericoltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo e serre (art. 21, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44 e art. 41 della presente legge)
1994 lire 3.000.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06204 -
Contributi a consorzi di cooperative ortofrutticole e a singole cooperative per l'affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e a ragionieri, per il funzionamento dell'ufficio commerciale, per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonché per campagne pubblicitarie; contributi a consorzi, cooperative ed associazioni di produttori operanti in altri settori per l'affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e ragionieri (artt. 1, lett. a) e c), 3 e 5, L.R. 21 maggio 1971, n. 7, art. 10, L.R. 12 novembre 1982, n. 38 e art. 56, L.R. 27 giugno 1986, n. 44 e art. 11, quarto comma, lett. h), L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 41 della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire -
1996
lire-
Cap. 06205/01 -
Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relatività contributi alle imprese industriali private, alle cooperative ed alle associazioni di produttori che abbiano lavorato latte ovino e/o caprino per il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e per gli oneri finanziari nonché per le cooperative ortofrutticole, loro consorzi e associazioni di produttori per il trasporto, il confezionamento e la spedizione dei loro prodotti e per l'acquisto degli elementi riproduttori (art. 1, lett. b) e art. 4, L.R. 21 maggio 1971, n. 7, art. 41, L.R. 7 maggio 1981, n. 14 e art. 10, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 30, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 4, L.R. 27 agosto 1992, n. 17, art. 11, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, L.R. 27 agosto 1992, n. 17, art. 11, secondo comma, L.R. 20 novembre 1992, n. 20, art. 21, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 12 della presente legge)
1994 lire 100.000.000
1995 lire-
1996 lire
Cap. 06220-
Somme da versarsi al Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (L.R. 23 novembre 1979, n. 60, art. 20, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, artt. 33 e 34, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 8, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 36, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 43, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 51 e 52, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 23, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 24, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 29 della presente legge)
1994 lire -
1995 lire 2.000.000.000
1996
lire 2.000.000.000
Cap. 06221/01 -
Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16,2° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 9, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50 e art. 28 della presente legge)
1994 lire 100.000.000
1995 lire -
1996 lire
Cap. 06222/01-
Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, per l'acquisto dimezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (legge 27 dicembre 1977, n. 1984, art. 1, L.R. 3 febbraio 1981, n. 5, art. 54, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 11, primo comma, L.R. 28 settembre 1990, n. 43 e art. 20 della presente legge)
1994 lire 1.374.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06229/04 -
Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 7, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 41 della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire -
1996
lire-
Cap. 06234-
Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti, nonché l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e dei sottoprodotti della lavorazione (legge 27 ottobre 1966, n. 910, legge 23 maggio 1964, n. 404, legge 1 luglio 1977, n. 403, art. 23, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, artt. 45 e 49, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 27, 2° comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 20, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 11, quarto comma, lett. i), L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 41 della presente legge)
1994 lire 20.150.000.000
1995 lire -
1996
lire-
Cap. 06244 -
Contributo straordinario al consorzio delle latterie sociali della Sardegna di Macomer (art. 46, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 40, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 20, L.R. 22 gennaio 1990, n.1 e art. 17 della presente legge)
1994 lire 600.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06244/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributo al Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda per il completamento dello stabilimento sociale (art. 20 bis della presente legge)
1994 lire 550.000.000
1995 lire -
1996
lire-
Cap. 06245/01 -
Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimento (art. 2, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13, L.R. 14 maggio 1954, n. 21 e art. 20 della presente legge)
1994 lire 3.700.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06253 - (N.I.) - 1.1.1.6.3.2.10.10 (03.10)
Contributo straordinario al Consorzio di bonifica del Cixerri per il parziale abbattimento dei costi d'esercizio (art. 6 della presente legge)
1994 lire 450.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06254 - (N.I.) - 1.1.1.5.8.2.08.16 (07.05)
Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa per la definizione della pendenza col Consorzio Bonifica della Sardegna Meridionale (art. 8 della presente legge)
1994 lire 14.000.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06261/01 -
Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue, contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, primo comma, L.R. 28 settembre 1990, n. 43 e art. 11, settimo comma, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 41 della presente legge)
1994 lire 600.000.000
1995 lire
1996 lire
Cap.06263 -
Concorso della Regione nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, centrale e del Cixerri (art. 1, L.R. 26 gennaio 1984, n. 7, art. 9, 6° comma, L.R. 28 aprile 1992 art. 6 art della presente legge)
1994 lire 2.289.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06281 -
Contributo annuo all'E.R.S.AT., ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura, quota per spese correnti (art. 23, L.R. 19 gennaio 1984, n. 5 e art. 58, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 52, 1° comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, L.R. 13 agosto 1993, n. 34 e art. 10 della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06334 -
Contributi per la regolarizzazione la 7 novembre 1986, n. 62 e art. 47, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6,
art. 53, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 11 della presente legge)
1994 lire 50.000.000
1995 ------------------------------------ lire -
1996 -------------------------------------------- lire -
Cap. 06344 -
Contributi ai Comuni per la riduzione del costo relativo all'erogazione dell'acqua per uso irriguo (art. 12, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 5 della presente legge)
1994 lire 160.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06342 - (N.I.) -1.1.1.4.1.1.01.01 (01.03)
Spese per la realizzazione del sistema informativo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (art. 38 bis della presente legge)
1994 lire 3.000.000.000
1995 lire -
1996
lire -
Cap. 06343 -
Somma da versare alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (art. 13, comma 2 della presente legge)
1994 lire 20.000.000.000
1995 lire-
lire -
4. Alle maggiori spese, valutate in lire 17.000.000.000 per l'anno
1997, in lire 5.000.000.000 dal 1998 al 2003, in lire 4.000.000.000
dall'anno 2004 all'anno 2009, in lire 17.000.000.000 per l'anno
2010 e in lire 7.000.000.000 per l'anno 2011, si fa fronte con
quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche derivante dal suo naturale incremento.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1996 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 06073, 06074, 06120, 06129/01 e 06220 dei bilanci per gli anni successivi. (27)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione emendamento. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articoli 43.
URRACI, Segretaria:
Art. 43
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento soppressivo totale Giunta regionale
Art. 43
L'articolo 43 è soppresso. (26)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Chiedo la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 432.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione del disegno di legge numero 432:
presenti 64
votanti 64
maggioranza 33
favorevoli 46
contrari 18
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Ladu Leonardo - Lai - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Mulas - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serri - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca).
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.
La seduta sospesa alle ore 13 e 37 viene ripresa alle ore 13 e 41.)
Fissazione di termini ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Adalberto Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA ADALBERTO (P.P.I.). Chiedo ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, la fissazione del termine di dieci giorni per la conclusione dell'esame in Commissione della proposta di legge numero 441: "Interventi straordinari su calamità naturali".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Antonio Satta. Ne ha facoltà.
SATTA ANTONIO (P.P.I.). Per ribadire la richiesta di questa mattina, respinta in quanto non era completato l'iter dell'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di Costituzione in Comune Autonomo di Padru, in atto frazione di Buddusò.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.
MANNONI (P.S.I.). Io propongo che il termine per l'esame del disegno di legge numero 441, venga fissato in venti giorni anziché in dieci giorni come proposto dal consigliere Adalberto Sanna.
PRESIDENTE. Se non ci sono abiezioni, la proposta dell'onorevole Sanna col termine dei venti giorni si intende accolta. La proposta di costituzione in Comune autonomo di Padru, se non ci sono obiezioni, viene inserita all'ordine del giorno.
I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17.
La seduta è tolta alle ore 13 e 45.
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