Seduta n.146 del 29/11/2005 

CXLVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

Martedì 29 Novembre 2005

Presidenza del Presidente SPISSU

La seduta è aperta alle ore 16 e 09.

CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 novembre 2005, che è approvato.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché dobbiamo procedere a una votazione, sospendo la seduta sino alle ore 16 e 35 per consentire il decorso dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 91 del Regolamento.

(Interruzione)

Infatti sto sospendendo la seduta. Riprenderemo i lavori alle ore 16 e 35 con la votazione prevista.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 10, viene ripresa alle ore 16 e 42.)

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Invito i Presidenti dei Gruppi a richiamare in aula i colleghi. Dovendo procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli del testo di legge unificato sul trasporto pubblico locale e alla integrazione, con una delibera, della mozione numero 57 per la richiesta di referendum sulla "legge di devolution", è necessario che tutti i colleghi siano in aula.

MARROCU (D.S.). Penso che sia ancora riunita la Quarta Commissione.

PRESIDENTE. E' assolutamente normale che ciò accada se la Commissione si riunisce alle 16, ora in cui è previsto l'inizio dei lavori dell'Aula. Se i colleghi utilizzassero la pausa tra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana oltre che per andare a pranzo anche per lavorare in Commissione potremmo più utilmente organizzare i nostri lavori. Insomma, questo sistema va male, va molto male.

Sospendo la seduta per cinque minuti e invito i Capigruppo ad attivarsi perché tutti i consiglieri siano presenti in aula.

MARROCU (D.S.). Sospendiamo sino alle ore 17, come avevamo proposto prima dell'interruzione dei lavori antimeridiani, secondo la richiesta della Quarta Commissione. Iniziamo alle ore 17 così ci saremo tutti.

CAPPAI (U.D.C.) Non potete decidere tutto voi.

CAPELLI (U.D.C.). Penso che la Commissione abbia bisogno ancora di un quarto d'ora.

PRESIDENTE. La seduta riprenderà alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 44, viene ripresa alle ore 17 e 09.)

Discussione e approvazione dell'articolato del testo unificato delle proposte di legge Amadu - Oppi - Biancareddu - Capelli - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo: "Norme di indirizzo e di contenuto in materia di riforma del trasporto pubblico locale, in applicazione dei principi desumibili dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni" (3/A), Sanna Alberto - Pirisi - Marrocu - Barracciu - Calledda - Cherchi Silvio - Corrias - Cugini - Floris Vincenzo - Lai - Mattana - Orrù - Pacifico - Sanna Franco: "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna" (41/A), Atzeri - Scarpa: "Norme per il trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" (84/A), e del disegno di legge: "Disposizioni inmateria di trasporto" (148/A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del testo unificato numero 3-41-84-148/A. Siamo in sede di votazione del passaggio all'esame degli articoli

Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri PETRINI, LICANDRO, SANJUST, VARGIU, PISANO, MURGIONI, LA SPISA.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Uras e Pisu dichiarano di votare a favore.

Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CONTU - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - GALLUS - GESSA - LA SPISA - LAI - LANZI - LICANDRO - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - MURGIONI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - RASSU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SCARPA - URAS - VARGIU.

Si sono astenuti: Il Presidente SPISSU - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio - FLORIS Mario - MORO - RANDAZZO.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti 60

Votanti 51

Astenuti 9

Maggioranza 26

Favorevoli 51

(Il Consiglio approva).

Rettifica del dispositivo della mozione Vargiu - Pinna - Marrocu - Oppi - Biancu - Ladu - Porcu - Licheri - Balia - Marracini - Capelli - Barracciu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai - Lanzi - Manca - Maninchedda - Masia - Mattana - Orrù - Pacifico - Pirisi - Pisu - Pittalis - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras - Biancareddu - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Murgioni - Pisano - Cappai per la richiesta del referendum sulla "legge di devolution" (57)

PRESIDENTE. Colleghi, dopo aver sentito l'Ufficio centrale del referendum, si rende necessario integrare il dispositivo della mozione numero 57, approvata nella seduta pomeridiana del 24 novembre, per precisare la data in cui la legge di devolution è stata approvata dalla Camera dei Deputati. E' necessario fare questa integrazione perché altrimenti l'Ufficio centrale del referendum solleverebbe obiezioni di carattere formale.

(Si riporta di seguito il testo della delibera di integrazione:

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione per la richiesta del referendum sulla "legge di devolution", approvata nella seduta pomeridiana del 24 novembre 2005;

RITENENDO opportuno meglio specificare gli estremi della Legge Costituzionale della quale si chiede il referendum,

delibera

il dispositivo della deliberazione del 24 novembre 2005 è così integrato:

"……….nei confronti della Legge Costituzionale approvata dalla Camera dei Deputati in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005, recante "Modifiche alla parte seconda della Costituzione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005." (1).)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Prego i colleghi di predisporsi alla votazione nominale. Ricordo che per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della rettifica della mozione numero 57.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA -CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Paolo -- FLORIS Vincenzo - GESSA - LAI - LANZI -MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SPISSU - URAS - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ATZERI - SCARPA.

Si sono astenuti i consiglieri: CONTU - GALLUS - LA SPISA - LICANDRO - MURGIONI - PETRINI - RASSU - SANJUST.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti 53

Votanti 45

Astenuti 8

Maggioranza 43

Favorevoli 43

Contrari 2

(Il Consiglio approva, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti)

Discussione della mozione Caligaris - Barracciu - Cerina - Cocco - Corrias - Lanzi - Lombardo - Amadu - Artizzu - Atzeri - Balia - Biancareddu - Bruno - Cachia - Calledda - Cappai - Cassano - Cherchi Silvio - Corda - Cuccu Franco Ignazio - Cugini - Davoli - Dedoni - Diana - Fadda Giuseppe - Floris Mario - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giorico - Ibba - La Spisa - Ladu - Lai - Licandro - Licheri - Liori - Marracini - Marrocu - Mattana - Milia - Moro - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pili - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Randazzo - Rassu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Matteo - Sanjust - Scarpa - Secci - Serra -Uras - Vargiu di solidarietà alla giovane donna di Orune, testimone in un processo per duplice omicidio (53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione numero 53. Ricordo che nella seduta precedente questa mozione non era stata discussa perché c'erano dei problemi, che pare siano stati superati.

(Si riporta di seguito il testo della mozione:

MOZIONE CALIGARIS - BARRACCIU - CERINA - COCCO - CORRIAS - LANZI - LOMBARDO - AMADU - ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BIANCAREDDU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CAPPAI - CASSANO - CHERCHI Silvio - CORDA - CUCCU Franco - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA Giuseppe - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIORICO - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - MARRACINI - MARROCU - MATTANA - MILIA - MORO - MURGIONI - ORRÙ - PACIFICO - PETRINI - PILI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Matteo - SANJUST - SCARPA - SECCI - SERRA -URAS - VARGIU di solidarietà alla giovane donna di Orune, testimone in un processo per duplice omicidio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che una giovane donna di Orune, avendo deciso di testimoniare in un processo per un duplice omicidio, in cui sono stati uccisi il fidanzato ed un amico, è divenuta oggetto di gravi e ripetute minacce di morte;

CONSIDERATO che, con questa decisione, la ragazza ha dimostrato un alto senso di fiducia nello Stato e nelle istituzioni, contrapponendo alla pratica dell'omertà quella dell'assunzione di responsabilità verso la giustizia;

VALUTATO che la scelta ha determinato, per lei e la famiglia, una pesante situazione di grave disagio e la necessità di disporre di una costante presenza delle forze dell'ordine per salvaguardarne l'incolumità;

EVIDENZIATO che il percorso intrapreso dalla ragazza costituisce un positivo esempio per le giovani generazioni dell'intera comunità isolana;

RITENUTO che:

- non debbano sentirsi trascurati e dimenticati dalle istituzioni coloro che affidandosi allo Stato scelgono di riporre totale fiducia nella giustizia, soprattutto quando tale determinazione pone a rischio la loro vita;

- oggi, ancora con più forza, debbano essere affermati i valori ideali di giustizia, di rigoroso rispetto delle istituzioni ed il ripudio della violenza,

esprime solidarietà

nei confronti di Pina Paola Monni, della sua famiglia e della comunità di Orune su cui, suo malgrado, ricade il peso di una situazione difficile e delicata, per l'alto senso delle istituzioni manifestato,

impegna la Giunta regionale

ad assumere le iniziative più utili affinché il gesto della ragazza sia riconosciuto nel suo significato umano e sociale e serva di esempio per i giovani e l'intera comunità regionale. (53).)

PRESIDENTE. C'è un'intesa perché la mozione venga messa ai voti senza discussione, poiché tratta un argomento conosciuto. Si esprime solidarietà nei confronti di Pina Paola Monni, della sua famiglia e della comunità di Orune e si impegna la Giunta regionale ad assumere le iniziative più utili affinché il gesto di questa ragazze abbia un significato per l'intera comunità regionale.

Metto in votazione la mozione numero 53. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Amadu - Oppi - Biancareddu - Capelli - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo: "Norme di indirizzo e di contenuto in materia di riforma del trasporto pubblico locale, in applicazione dei principi desumibili dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni" (3/A), Sanna Alberto - Pirisi - Marrocu - Barracciu - Calledda - Cherchi Silvio - Corrias - Cugini - Floris Vincenzo - Lai - Mattana - Orrù - Pacifico - Sanna Franco: "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna" (41/A), Atzeri - Scarpa: "Norme per il trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" (84/A), e del disegno di legge: "Disposizioni in materia di trasporto" (148/A)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del testo unificato numero 3-41-84-148/A.

Passiamo all'esame del titolo.

(Si riporta di seguito il titolo:

TITOLO

Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 1, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e del relativo emendamento:

Capo I

Norme generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia e in attuazione degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e con l'obiettivo di conseguire il riequilibrio territoriale e socio-economico, persegue la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto collettivo pubblico nell'ambito regionale, al fine di assicurare un coordinato ed integrato sistema idoneo a garantire un efficace diritto alla mobilità dei cittadini. La Regione, inoltre, adotta concrete misure che assegnino al trasporto collettivo un ruolo fondamentale e principale nello sviluppo socio-economico della comunità isolana e assicurino il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d'inquinamento ambientale.

EMENDAMENTO aggiuntivo MATTANA - PIRISI - PORCU - URAS - MANCA - SABATINI - GIORICO - CUCCU Franco Ignazio - MURGIONI - SANCIU

Art. 1

All'articolo 1, dopo le parole: "a garantire" sono aggiunte le seguenti:

"anche attraverso un organico sistema di raccordo con gli scali aerei e navali di collegamento esterno". (8).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 8 ha facoltà di illustrarlo.

MATTANA (D.S.), relatore. Si dà per illustrato. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

BROCCIA, Assessore tecnico dei trasporti. Il parere della Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randazzo. Ne ha facoltà.

RANDAZZO (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri ARTIZZU, AMADU, MORO, LIORI, MURGIONI, CASSANO, CUCCU Franco Ignazio.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA -CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Paolo -- FLORIS Vincenzo - GESSA - LANZI - LIORI - MANCA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - MORO - MURGIONI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PITTALIS - PORCU - SANNA Alberto - SANNA Franco - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - RANDAZZO.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 45

Votanti 43

Astenuti 2

Maggioranza 23

Favorevoli 43

(Il Consiglio approva).

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale sull'emendamento numero 8.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri RANDAZZO, MORO, LIORI, ARTIZZU, RASSU, VARGIU, CASSANO.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 8.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA -CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Paolo -- FLORIS Vincenzo - GESSA - LANZI - LIORI - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MORO - MURGIONI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PITTALIS - PORCU - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SERRA - URAS - VARGIU.

Risponde no il consigliere:RANDAZZO.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti 45

Votanti 44

Astenuti 1

Maggioranza 23

Favorevoli 43

Contrari 1

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Modalità d'attuazione

1. La Regione:

a) promuove la separazione tra le funzioni di pianificazione e quelle gestionali e, con il concorso delle autonomie locali, il coordinamento delle modalità di trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;

b) conferisce alle autonomie locali le funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e definisce, d'intesa con esse, il livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le risorse finanziarie che saranno individuate annualmente nella legge finanziaria;

c) ottimizza i finanziamenti destinati all'esercizio, agli investimenti, all'introduzione di tecnologie avanzate e introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi;

d) adotta i contratti di servizio, vigila sul mantenimento, a tutela dei diritti della domanda di trasporto, di adeguati standard qualitativi dei servizi e sull'adozione, da parte delle imprese di trasporto, degli adeguamenti tecnologici, delle modalità di gestione dei servizi di mobilità, dei sistemi d'informazione e tariffazione atti a soddisfare anche le esigenze degli utenti disabili e degli altri soggetti con ridotta capacità motoria e realizza l'integrazione tariffaria;

e) effettua il monitoraggio della mobilità regionale e verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'evoluzione della mobilità e dello sviluppo del territorio servito, al fine della tempestiva adozione, nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai tempi programmati, degli interventi correttivi;

f) riconduce, gradualmente nel tempo, il rapporto gestionale fra ricavi dal traffico e costi di gestione dei servizi di trasporto, al netto del costo delle infrastrutture, al valore di 0,35 con riferimento al sistema complessivo di trasporto;

g) trasforma le attuali aziende e consorzi pubblici di trasporto in società di capitali, salvaguardando i posti di lavoro dei dipendenti delle aziende trasformande con assorbimento di tali lavoratori da parte delle società trasformate, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge:

a) per "servizi di trasporto pubblico regionale e locale" si intendono quelli, non di diretto interesse nazionale, individuati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali ed aerei, con offerta di servizi sia di linea che non di linea;

b) per "servizi pubblici di linea" si intendono quelli che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di utenti; sono tali anche i servizi stradali a chiamata, strutturati su percorrenze di base con itinerari fissi e percorrenze aggiuntive all'itinerario di base, prestabilite ma effettuate, su richiesta, dagli utenti in base alla loro necessità;

c) per "servizi pubblici non di linea" si intendono quelli che provvedono, con funzione complementare od integrativa rispetto ai servizi di linea, al trasporto collettivo od individuale di persone, effettuati a richiesta in modo non continuativo o periodico e su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, quali i servizi di taxi e di noleggio con conducente disciplinati dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i servizi in aree montane previsti dall'articolo 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed i servizi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) per "collegamenti portanti o rete portante di trasporto" si intende il complesso di itinerari e servizi di interesse regionale, su ferro e su gomma, con particolari caratteristiche di cadenzamento e velocizzazione dei percorsi e fermate nei soli punti di adduzione di domanda di trasporto lungo le principali direttrici di traffico;

e) per "collegamenti di adduzione" si intende il complesso di itinerari e servizi di raccolta e distribuzione della domanda di trasporto da e per la rete portante verso i bacini di traffico locali od urbani con caratteristiche di adduzione ed intercambio dagli uni verso gli altri in forma integrata e coordinata;

f) per "collegamenti di area" si intende il complesso di itinerari e servizi ad orari e percorsi prestabiliti che interessano il trasporto pubblico, delle aree urbane e dei comuni che completano l'offerta dei servizi di trasporto in ambito locale con riferimento ai trasporti comunali, ai trasporti di area urbana e alle singole linee per il trasporto scolastico, lavorativo, di accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

g) per "cabotaggio o trasporto marittimo a corto raggio" si intende il complesso dei collegamenti marittimi di passeggeri e merci fra porti interni all'Isola ed i servizi nelle acque interne;

h) per "territori, aree o contesti a domanda debole" si intendono comparti territoriali che, per scarsità e bassa diffusione dell'utenza residente, per consistente variabilità nel tempo della stessa, sia nel corso della giornata che della settimana, e per tipologie particolari di utenti, richiedano servizi di trasporto con caratteristiche di flessibilità di tempo, di itinerario, di tariffa.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4

Classificazione dei servizi

1. I servizi di trasporto pubblico locale, in relazione alla modalità di effettuazione, si distinguono in:

a) terrestri;

b) marittimi;

c) lacuali, fluviali, lagunari e su bacini e canali navigabili;

d) aerei.

2. In relazione alla competenza, i servizi di trasporto si distinguono in:

a) servizi regionali;

b) servizi provinciali,

c) servizi urbani, comunali o di area urbana;

d) servizi di granturismo o autorizzati in genere.

3. I servizi di trasporto pubblico si distinguono, in relazione all'ambito territoriale su cui operano, in:

a) servizi di linea e non di linea regionali che collegano il territorio di due o più province;

b) servizi di linea e non di linea provinciali; sono quelli che:

1) istituiscono stabili collegamenti fra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana;

2) collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di altra provincia limitrofa;

3) collegano il territorio di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia;

4) quelli non conferibili alle autonomie locali sub-provinciali, nei casi in cui non sia applicabile il diretto conferimento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) servizi di linea e non di linea urbani, comunali o di area urbana che si svolgono nell'ambito di un solo comune, di uno o più comuni limitrofi, o di area urbana;

d) servizi di linea di granturismo, con prevalenti finalità turistiche e con tariffa remunerativa del costo;

e) servizi autorizzati in genere con tariffa remunerativa del costo.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Servizi ferroviari

1. Nell'ambito delle strategie e degli obiettivi di riforma del trasporto pubblico locale, i servizi ferroviari concorrono alla realizzazione del sistema integrato regionale di mobilità delle persone e delle merci e costituiscono la struttura dell'offerta dei collegamenti portanti di livello regionale.

2. Per il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione del trasporto ferroviario nell'ambito dei bacini di traffico, gli interventi di ammodernamento e riqualificazione dei servizi ferroviari sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i collegamenti ferroviari sono esercitate dalla Regione per i servizi portanti, e sono conferite alle province per le relazioni di trasporto dei servizi, di linea e non di linea, secondo gli ambiti territoriali di competenza.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti 36

Votanti 35

Astenuti 1

Maggioranza 18

Favorevoli 33

Contrari 2

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - LANZI - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - PORCU - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SERRA - SPISSU - URAS.

Si è astenuto il consigliere: LA SPISA.)

Per mancanza del numero legale la seduta è sospesa sino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 27, viene ripresa alle ore 18 e 03.)

PRESIDENTE. Colleghi, onde evitare di trascorrere l'intera serata tra un'interruzione e l'altra, vi prego di restare al vostro posto perché dovremo procedere ad altre votazioni.

La richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'articolo 5 è stata ritirata. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6

Servizi di collegamento aereo

1. I servizi di trasporto pubblico aereo regionale e locale si articolano in servizi di linea e non di linea. Essi si distinguono in:

a) servizi aerei di collegamento in senso stretto;

b) servizi elicotteristici.

2. Fino all'approvazione, ai sensi della lettera f) dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, di una specifica disciplina legislativa regionale concernente i collegamenti di trasporto aereo fra gli scali della Sardegna, le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei di collegamento in senso stretto sono svolte unitariamente dalla Regione in riferimento alle esigenze della sicurezza delle rotte isolane e del coordinamento con quelle di corridoio.

3. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dalle province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali, e dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Servizi per vie d'acqua

1. Le funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell'ambito dei porti dell'Isola e delle sue acque interne sono svolte:

a) dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali localizzati sul territorio di più province;

b) dalle province quando interessano scali appartenenti al proprio territorio di competenza.

2. La Regione delega le competenze del trasporto lacuale, fluviale e lagunare alle province, qualora la via o specchio d'acqua rientri nella competenza territoriale di più amministrazioni comunali, ed ai comuni qualora invece rientri nella competenza territoriale di un'unica amministrazione comunale.

3. I collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituito fra la Sardegna e le sue isole minori, sono classificati:

a) servizi provinciali quando abbiano come scali due distinti comuni;

b) servizi comunali quando abbiano scali appartenenti al territorio di uno stesso comune.

4. Per garantire condizioni di continuità territoriale fra la Sardegna e le sue isole minori i collegamenti possono essere disciplinati a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, quali servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Capo II

RIPARTO DI COMPETENZE

Art. 8

Competenze della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in raccordo con la pianificazione dei trasporti dello Stato, svolge le funzioni di programmazione, finanziamento, indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio. Spettano in particolare ad essa:

a) la redazione ed approvazione del Piano regionale dei trasporti;

b) la redazione ed approvazione dei programmi triennali regionali di trasporto pubblico locale, previa intesa con le autonomie locali conseguita ai sensi del comma 3 dell'articolo 15;

c) l'indicazione delle tariffe anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;

d) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi di livello regionale;

e) la programmazione dei servizi ferroviari ed automobilistici ancora in gestione commissariale governativa al momento della data di entrata in vigore della presente legge, dei servizi ferroviari di competenza di Ferrovie dello Stato SpA e la stipula, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all'ammodernamento tecnico;

f) la promozione, il supporto tecnico e amministrativo, il coordinamento e la definizione del sistema informativo, integrato alle differenti scale territoriali, del trasporto pubblico locale, e i criteri di acquisizione dei titoli di viaggio e di accessibilità ai diversi modi di trasporto, in forma unitaria fra essi, dalla scala regionale a quella locale.

2. Allo svolgimento di tali funzioni, quando non espressamente attribuite ad altri organi regionali, provvede l'Assessorato regionale dei trasporti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e del relativo emendamento:

Art. 9

Competenze delle province

1. Competono alle province in materia di trasporto pubblico locale in attuazione degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale:

a) la predisposizione e l'attuazione dei piani provinciali di trasporto pubblico locale;

b) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento ai bacini di mobilità ed alle unità di rete di livello provinciale;

c) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti, compresa l'attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all'applicazione delle sanzioni;

d) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza territoriale provinciale;

e) la definizione e le funzioni tecnico-amministrative dei servizi di noleggio di autovettura con conducente e ad itinerario ed orario flessibile, al servizio delle aree a domanda debole ed attuata in forma integrata con i servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

f) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

g) ogni altra funzione amministrativa trasferita alle province dallo Stato o dalla Regione.

2. L'esercizio dei servizi di trasporto provinciali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

EMENDAMENTO aggiuntivo ATZERI - SCARPA

Art. 9

Alla lettera g) del comma 1 aggiungere, dopo la parola "trasferita", le parole "per legge". (5).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 5 ha facoltà di illustrarlo.

ATZERI (Gruppo Misto). L'emendamento propone che la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 sia così formulata: "ogni altra funzione amministrativa trasferita per legge alle province dallo Stato o dalla Regione", perché non è una graziosa concessione, queste funzioni amministrative sono previste per legge, quindi la dizione "per legge" è un rafforzativo, che mancava anche nella proposta presentata dal sottoscritto e dal collega Scarpa. Si tratta di una precisazione quasi scontata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Mattana, relatore.

MATTANA (D.S.), relatore. Ritengo che l'emendamento numero 5 possa essere accolto perché esplicita il trasferimento delle funzioni e rafforza la formulazione della norma di legge. Quindi il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

BROCCIA, Assessore tecnico dei trasporti. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Competenze dei comuni

1. Competono ai comuni singoli, obbligati a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e a quelli associati che costituiscano un ambito adeguato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, in materia di trasporto pubblico locale:

a) la redazione del Piano urbano del traffico;

b) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi e l'invio alla Regione e alla provincia del rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti;

c) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio di propria competenza, la gestione amministrativa degli affidamenti e l'attività di controllo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all'applicazione delle sanzioni;

d) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza del comune;

e) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio di autovettura con conducente, ed ad itinerario ed orario flessibili al servizio delle aree a domanda debole e da attuarsi in forma integrata con i servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

f) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

g) ogni altra funzione amministrativa trasferita ai comuni dallo Stato.

2. L'esercizio dei servizi di trasporto comunali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:

Capo III

Organi regionali

Art. 11

Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale

1. E' istituita, quale direzione generale dell'Assessorato dei trasporti, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale competente allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione del servizio del trasporto pubblico regionale.

2. L'Agenzia, inoltre, supporta l'attività di pianificazione, e di programmazione della Regione e delle autonomie locali, favorisce la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto assicurando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:

a) la domanda di trasporto pubblico;

b) la qualità e il livello dell'offerta dei servizi;

c) le caratteristiche di produzione dei servizi;

d) l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai costi esterni dei servizi;

g) lo stato di adeguatezza qualitativa dei servizi e delle relative strutture ed infrastrutture di trasporto, le segnalazioni di disservizio o di inadempienze della carta regionale dei servizi.

3. L'Agenzia, inoltre, individua i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale, promuove ed effettua indagini, anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore e predispone rapporti periodici, almeno una volta all'anno, sullo stato della mobilità nella Regione e delle sue tendenze, sull'analisi dei costi delle modalità di trasporto e sull'efficacia dei servizi offerti. Tali dati sono trasmessi alla Giunta regionale per essere inseriti nella relazione annuale di cui all'articolo 28.

4. Il direttore dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni nel limite massimo di spesa fissato con direttiva della Giunta regionale.

5. In sede di prima applicazione ed in attesa del complessivo riordino dell'organizzazione regionale, e comunque non oltre il termine massimo di tre anni decorrenti dalla prima applicazione dei programmi triennali regionali del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 44, l'Agenzia si avvale, per il suo funzionamento, prioritariamente di personale appartenente al ruolo dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti a controllo, assegnato temporaneamente all'Agenzia su richiesta del direttore che indica, inoltre, i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei suoi servizi. Nel caso di profili di personale in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore dei trasporti, l'Agenzia si avvale di personale assunto sulla base di pubblico concorso, indetto e gestito direttamente dall'Agenzia medesima.

6. Per l'esercizio delle funzioni di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato, di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi attinenti al settore, nell'ambito dei limiti di cui al comma 4.

EMENDAMENTO soppressivo totale ATZERI - SCARPA

Art. 11

L'art. 11 è soppresso. (6).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 6 ha facoltà di illustrarlo.

ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, credo sia opportuno prendere in considerazione l'emendamento orale che mi accingo a sottoporre all'attenzione dei colleghi, perché mi rendo conto che un emendamento soppressivo totale potrebbe inficiare la stessa legge. Propongo quindi che l'emendamento numero 6 sia modificato in soppressivo parziale dei soli commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11.

Stamattina mi sono permesso di far vivere i rischi che possono derivare dall'intrusione di questa originale Agenzia, signor Presidente. Se cortesemente i colleghi danno uno guardo all'articolo 47, possono notare che fra le norme abrogate non è contemplata la legge numero 31 del 1998. Chiedo ancora una volta al sapientissimo amico Pirisi: la legge 31 è vigente o no? Cosa è cambiato rispetto alla validità di questa legge? Perché si sta creando una nicchia particolare - l'ho definita zona franca - per un Assessorato? Domani, alla stessa stregua, altri Assessori potrebbero desiderare la costituzione di un'agenzia che, in violazione delle norme vigenti, possa bandire concorsi e gestirne le procedure. Questo è palesemente contrario al modello organizzativo regionale.

Io so che tecnicamente una legge ordinaria può abrogare una legge equivalente, però qui si sta parlando di principi generali. Si stanno bypassando delle leggi consolidate, che tra l'altro non hanno avuto neanche l'attenzione della Commissione competente, quella delle riforme. Allora mi domando perché si debba creare un precedente pericoloso, posto che il direttore generale dell'Agenzia risponde esclusivamente alla Giunta, quindi c'è un ulteriore esautoramento del Consiglio regionale e delle sue Commissioni. Ecco perché dico: manteniamo, fino a quando è in vigenza la legge 31, l'attuale organizzazione e non depotenziamo gli Assessorati, costringendoli a svolgere il ruolo di "protesi" insignificante, sempre che abbia capito il modello organizzativo che è nella mente di qualcuno. Non ci eravamo impegnati a discutere contemporaneamente il modello organizzativo della Regione e la legge statutaria? Io avevo anche fatto l'esempio dei vasi comunicanti. Invece, con questa frettolosa decisione, secondo il nostro parere, si crea un precedente molto, molto rischioso, perché si sta, ripeto, attentando alla consolidata visione del modello organizzativo tuttora vigente.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Mattana, relatore.

MATTANA (D.S.), relatore. Prima di esprimere il parere vorrei nuovamente sottolineare qual è la funzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale. Oltre allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione del trasporto a livello regionale, questa Agenzia ha il compito di fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività dell'Assessorato. Infatti viene inquadrata quale direzione generale dell'Assessorato dei trasporti, nell'ambito della legge numero 31 del 1998, quindi non in contrasto con questa.

Questo lo sottolineo perché è emersa, anche da una puntuale analisi effettuata nella lunga discussione che si è svolta in Commissione, una carenza di tipo tecnico, per cui l'Agenzia dovrà supportare l'Assessorato dei trasporti nella fase di attuazione di questa importante riforma del trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda il punto nodale, cioè la selezione del personale, si afferma che prioritariamente si farà ricorso al personale interno dell'Amministrazione regionale, però bisogna dire che, in riferimento a figure tecnico-specialistiche, non vi è nell'ambito dell'Assessorato dei trasporti un ingegnere trasportista. In tutta l'Amministrazione regionale è infatti presente un unico ingegnere, che è per altro alle dipendenze di un altro Assessorato.

In relazione all'attuazione di questa importante riforma, la Commissione, dopo aver lungamente approfondito, onorevole Atzeri, questo problema, credo anche con la sua partecipazione in qualche occasione, ha trovato questa formulazione che può coniugare i due aspetti. Quindi l'emendamento numero 6 non può essere accolto in questa formulazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

BROCCIA, Assessore tecnico dei trasporti. La Giunta condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà. URAS (R.C.). Intervengo, molto brevemente, per precisare che, come diceva prima il relatore, questo testo di legge interviene a normare una situazione che è rimasta carente, proprio dal punto di vista normativo, per un lunghissimo periodo.

L'Assessorato dei trasporti è forse, tra gli Assessorati regionali, il meno attrezzato dal punto di vista tecnico, nel senso che ha una dotazione minima di strutture e quindi ha necessità, per gestire questa fase di riforma attuativa, di un dettato normativo di origine parlamentare, che cioè deriva dallo Stato e costituisce un obbligo.

Per quanto riguarda la cosiddetta contraddittorietà con la legge numero 31, vorrei intanto precisare che la 31 non è una legge costituzionale, è una legge regionale, di livello pari a quello di tutte le altre leggi regionali che ci sono state, che ci sono e che ci saranno, e concerne l'organizzazione dell'amministrazione regionale. Su questo però aprirei volentieri una discussione, in una sede diversa, nel senso che non sono molto convinto che la legge numero 31 sia stata capace di migliorare la qualità dei servizi regionali. In ogni caso, questo testo ha proprio la funzione di rispettare quella legge nella nomina del direttore dell'Agenzia, nella qualificazione della struttura (stiamo parlando della direzione generale e di tutte le sue funzioni) e introduce alcune specifiche deroghe che servono per il funzionamento di quella struttura, senza le quali istituirla sarebbe stato assolutamente inutile. Peraltro, avremmo così lasciato l'Assessorato con una dotazione strumentale e professionale minima, decretando anche il fallimento attuativo di una norma di riforma, che per quanto migliorabile comunque è già un bene che ci sia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Signor Presidente, dirò solo pochissime parole perché il relatore Mattana e l'onorevole Uras, che mi hanno preceduto, hanno già illustrato con dovizia di particolari questo argomento.

Poiché sono stato chiamato in causa, in modo garbatissimo, come al solito, dall'onorevole Atzeri, vorrei dire che la Quarta Commissione, da me presieduta, ha accolto praticamente quasi tutte le osservazioni che, nell'esprimere il parere, la Prima Commissione ha ritenuto di dover fare.

Inoltre la prima Commissione ha rispettato, sul piano formale, il criterio della istituzione con legge dell'Agenzia regionale dei trasporti, quindi anche sul piano procedimentale ha espresso il suo parere. Per quanto riguarda il merito, onorevole Atzeri, inviterei lei e l'onorevole Scarpa a ritirare l'emendamento numero 6, perché il comma 5 dice in maniera chiarissima che "in sede di prima applicazione, in attesa del complessivo riordino dell'organizzazione generale e comunque non oltre un periodo di tre anni, decorrenti dalla prima applicazione dei programmi triennali regionali del trasporto pubblico locale, per il suo funzionamento, l'Agenzia si avvale", eccetera. Quindi non viene snaturata la legge, non c'è - come diceva il collega Uras - nessuna intenzione di stravolgere una legge sostanziale come la numero 31, ma si vuole far fronte a un'esigenza che è stata manifestata in maniera molto chiara dall'Assessorato dei trasporti, quella cioè di potersi dotare di personale di comprovata professionalità ed esperienza. Non c'è nessuna idea né volontà di creare una sorta di carrozzone, una zona franca o quant'altro, ma le leggi della Regione devono essere rispettate e noi diciamo che si va in deroga solo ed esclusivamente per un lasso di tempo brevissimo. Affinché questa legge possa decollare, non c'è quindi nessun atteggiamento lassista né la volontà di mettere nelle mani nell'Assessore o dell'Esecutivo prerogative che comunque in questo caso sono tracciate e delineate in maniera molto chiara dal Consiglio regionale.

Pertanto, onorevoli Scarpa e Atzeri, pur apprezzando lo spirito con il quale avete proposto l'emendamento numero 6 vi invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo anch'io molto brevemente e mi dispiace, anche dopo l'intervento del Presidente della Commissione, dover chiedere agli amici sardisti di venire incontro alla richiesta di votazione dell'articolo 11, per il semplice fatto che l'intenzione, come ho sottolineato anche nel mio precedente intervento, è proprio quella di creare uno strumento utile e necessario per dare gambe alla legge sul trasporto pubblico locale.

A mio parere è un'esigenza fondamentale, sempre collegata al discorso sulla legge 31, quella di avere un organismo con una flessibilità adeguata a consentire eventualmente l'organizzazione strettamente pratica del personale e la predisposizione di tutti i documenti necessari per una buona attuazione di questa legge. Ho detto in un mio precedente intervento che l'organizzazione dell'Agenzia di mobilità, l'organismo forse mastodontico previsto in un primo momento, è stata rivisitata dalla Commissione proprio perché non si voleva creare un doppione dell'Assessorato. Invece una struttura così snella come quella che stiamo prevedendo va sicuramente a supporto di quelle che sono le finalità di questa legge.

Penso che per la predisposizione non solo del piano dei trasporti regionale, ma anche dei piani provinciali del trasporto pubblico locale, la Regione dovrà dare un supporto fattivo. Stamattina, ho evidenziato alcuni problemi delle nuove province, la loro difficoltà a reperire strutture organizzative, personale e finanziamenti per svolgere i loro compiti. L'Agenzia regionale dei trasporti, a mio avviso, può e deve agevolare la predisposizione di questi piani, quindi chiedo ai colleghi Atzeri e Scarpa di valutare questa opportunità nel suo senso positivo e di non considerare come raddoppio di competenze la creazione di questo organismo che tende ad accelerare la predisposizione di questi piani e non a rallentarla.

PRESIDENTE. Accogliendo il senso delle osservazioni fatte dall'onorevole Atzeri, si può eventualmente ritirare l'emendamento numero 6 e chiedere la votazione per parti dell'articolo 11.

Ha domandato di parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.

ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, intanto chiedo la votazione nominale dell'emendamento numero 6. Il collega Scarpa ed io abbiamo preso in considerazione la possibilità di ritirare l'emendamento numero 6 e a tal fine ho presentato un emendamento orale, però le perplessità rimangono intatte e non posso che prenderne atto, perché non si vogliono cassare i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11, ma si vuole mantenere intatto un articolo che, secondo noi, rompendo l'unicità dei concorsi regionali, affida a un'Agenzia che avrebbe dei superpoteri, anche le procedure concorsuali, creando così un'anomalia.

Siamo di fronte, io ritengo, a una deroga molto, molto forte. Qui non si tratta di cosettine di poco conto, colleghi consiglieri, qui stiamo aprendo veramente una breccia pericolosa e stiamo violando le fondamenta della legge numero 31, che forse non ha dato i frutti sperati, però noi non possiamo cambiare a piacimento ciò che non ha fruttato e non ha esaudito le nostre aspirazioni. Qui siamo di fronte a un precedente pericolosissimo, che invito i colleghi ad analizzare con la dovuta attenzione, perché poi questa "superangenzia", in solitudine, può stipulare contratti di diritto privato e fare convenzioni. E' un potere enorme che bypassa le dichiarazioni programmatiche, che invece tendevano a moralizzare gli enti pubblici, a razionalizzare le spese. Con questa contraddizione spaventosa oggi noi apriamo una breccia per l'Assessorato dei trasporti. Domani, giustamente mosso da un milligrammo di invidia, anche l'Assessorato degli enti locali o quello dello sport potrebbero richiedere un'agenzia di questo genere e ci sarebbe un proliferare di agenzie o di consulte che anziché sgravare le spese comporterebbero ulteriori salassi.

Noi, nell'indifferenza e nell'apatia generale, facciamo passare queste cosettine che, ripeto, non sono di poco conto. Ecco perché manteniamo l'emendamento numero 6. Si può eventualmente votare per parti l'articolo 11.

PRESIDENTE. Quindi si vota anche l'emendamento numero 6, onorevole Atzeri?

ATZERI (Gruppo Misto). Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Atzeri ha chiesto la votazione nominale dell'emendamento numero 6. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri SCARPA, MILIA, LA SPISA, RASSU, PETRINI, CONTU, SANJUST.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 6.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - SCARPA

Rispondono no i consiglieri: AMADU - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CONTU - CORDA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LICANDRO - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MILIA - MORO - MURGIONI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PORCU - RASSU - SABATINI - SALIS - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - MARRACINI - PITTALIS - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti 56

Votanti 52

Astenuti 4

Maggioranza 27

Favorevoli 2

Contrari 50

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Capo IV

Strumenti di pianificazione

Art. 12

Piano regionale dei trasporti

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, finanziamento, coordinamento, controllo e monitoraggio, approva il Piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci, che costituisce lo strumento per lo sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla realizzazione, attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale, gestionale e istituzionale, delle ottimali condizioni di continuità territoriale.

2. Il Piano, articolato per i comparti terrestre, aereo e marittimo, lacuale e fluviale dell'Isola, configura il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico, nel contesto di un sistema integrato delle modalità di trasporto e delle infrastrutture, funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente. I piani settoriali per le persone e le merci attinenti ai singoli comparti possono essere approvati anche in tempi diversi.

3. Nella materia di trasporti delle persone e delle merci il Piano assume, per tutti gli atti sub-regionali di programmazione e pianificazione, valore vincolante di atto di indirizzo, ha validità per sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:

Art. 13

Contenuto del Piano

1. Il Piano regionale dei trasporti:

a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti, assicura un sistema che realizzi l'integrazione intermodale, tariffaria e d'informazione, ottimizza l'accessibilità ai servizi ed il loro complessivo livello qualitativo, anche in funzione degli obiettivi di decongestionamento del traffico e di tutela della qualità dell'ambiente;

b) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, per l'elaborazione dei piani delle province e dei piani urbani del traffico dei comuni e precisa i criteri guida per l'individuazione dei servizi minimi;

c) programma gli investimenti pluriennali per infrastrutture;

d) individua gli ambiti territoriali di più comuni conurbati caratterizzati da un forte raccordo dei servizi nel loro territorio e da una rilevante e sistematica domanda di mobilità;

e) individua gli ambiti territoriali dei servizi di trasporto da assoggettare a interventi di tutela e risanamento atmosferico anche in attuazione della direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 e successive integrazioni, concernente la "Valutazione e gestione della qualità dell'aria" e recepita dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

f) stabilisce gli indirizzi di riorganizzazione delle catene logistiche di trasporto delle merci, con particolare riferimento ai collegamenti di corridoio per conseguire la continuità territoriale nel trasporto delle merci e la realizzazione di equità economica ed affidabilità dei servizi con i trasporti di merci nel continente.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:

Art. 14

Procedure di approvazione

1. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti tenendo conto della programmazione delle autonomie locali, è adottato dalla Regione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'Assessorato regionale dei trasporti. Trascorso tale termine, il Presidente della Regione provvede ad indire, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, l'istruttoria pubblica articolata per province.

3. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 - del parere del Consiglio delle autonomie locali.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:

Art. 15

Programmi triennali regionali

1. I programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale sono lo strumento di breve-medio periodo, attuativo del Piano regionale dei trasporti con il quale la Regione predispone ed approva gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento del trasporto locale e programma i servizi minimi. Essi contengono:

a) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi minimi, idonea al conseguimento delle condizioni di accessibilità, sicurezza, efficacia ed efficienza del servizio di trasporto;

b) l'individuazione e definizione delle reti dei collegamenti su gomma, su ferro, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;

d) i criteri e modalità di determinazione delle tariffe e le misure relative all'integrazione modale, tariffaria e all'informazione;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

f) un sistema di monitoraggio dei servizi;

g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico.

2. Essi inoltre:

a) individuano i servizi minimi di livello regionale;

b) programmano i servizi minimi delle aree di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13.

3. L'Assessore dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori più rappresentative, elabora la proposta di delibera contenente l'approvazione dei programmi triennali alla Giunta regionale. Questa, previa intesa con le autonomie locali conseguita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, li approva, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Qualora tale intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui è posta all'ordine del giorno, provvede all'approvazione la Giunta regionale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:

Art. 16

Piani provinciali

1. I Piani provinciali di trasporto pubblico locale sono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei. Essi sono approvati dalle province, entro sei mesi dalla prima approvazione dei programmi triennali regionali, con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto degli indirizzi della pianificazione regionale.

2. I Piani, elaborati sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, delle infrastrutture e dell'assetto socio-economico e territoriale, sono finalizzati a:

a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori, salvo espressa deroga stabilita d'intesa con la Regione;

b) favorire l'integrazione tra le diverse modalità;

c) individuare le aree a domanda debole e individuare ed attuare la rete dei servizi minimi che rientrino completamente nel bacino di mobilità provinciale;

d) programmare ed attuare eventuali servizi provinciali aggiuntivi da istituire, previo parere della Regione, per l'accertamento della compatibilità di rete, a totale carico del proprio bilancio e l'invio alla Regione del rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti;

e) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

3. I Piani che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia ove risiede la popolazione maggiore, d'intesa con le altre province e i comuni interessati.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:

Art. 17

Piani comunali

1. I Piani urbani del traffico, fatte salve le prescrizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, sulla base degli indirizzi della Regione e tenuto conto della pianificazione provinciale:

a) specificano i programmi comunali d'intervento;

b) individuano ed attuano la rete dei servizi minimi che rientrino completamente nel bacino di mobilità comunale;

c) programmano e attuano gli eventuali servizi aggiuntivi che il comune ritenga di voler istituire, a suo totale onere.

2. Gli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono aggiornati, in coerenza con la pianificazione regionale, con cadenza triennale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:

Capo V

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art. 18

Fondo regionale dei trasporti

1. E' costituito il Fondo regionale dei trasporti quale specifica unità previsionale di base del bilancio regionale ove confluiscono le risorse finanziarie regionali in materia di trasporto, quelle trasferite dallo Stato alla Regione, quelle derivanti da specifici accordi quadro e di provenienza comunitaria. Il Fondo, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti, è determinato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e della Legge 7 dicembre 1999 n. 472.

2. Nel Fondo convergono le risorse finanziarie finalizzate a supportare l'esercizio del trasporto pubblico locale, gli investimenti per infrastrutture, sovrastrutture, mezzi e sistemi di supporto alla mobilità, a favore di tutte le modalità di trasporto interne e di collegamento con l'esterno al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato dei trasporti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:

Art. 19

Oneri di esercizio e d'investimento

1. La Regione assume a carico del proprio bilancio, in materia di trasporto pubblico locale:

a) la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi;

b) il finanziamento, in concorso con la programmazione dello Stato e delle autonomie locali, di piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare il patrimonio di veicoli, infrastrutture, sovrastrutture ed arredi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Al finanziamento annuale di tali oneri, in applicazione del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e nei limiti delle necessità finanziarie risultanti dai piani triennali si provvede:

a) mediante risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni da esso trasferite o delegate a norma del decreto legislativo n. 422 del 1997;

b) mediante risorse regionali stanziate annualmente nel bilancio della Regione, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento sono vincolati alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata rispettivamente di dieci e venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione. Decorsi tali termini o quando i beni risultino eventualmente non più funzionali rispetto all'esercizio del trasporto pubblico, essi possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:

Capo VI

Servizi minimi e contratti di servizio

Art. 20

Servizi minimi

1. La Regione garantisce il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico locale, finanziati con proprie risorse e attraverso l'impiego, integrandoli con i tradizionali sistemi di gestione dei servizi, di particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare il diritto alla mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti, per ciascun bacino di traffico, con i programmi triennali regionali. Essi devono assicurare:

a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;

b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;

e) le esigenze di spostamento porta-porta di specifici target di domanda;

f) la necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa con le autonomie locali, adotta quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto al fine di soddisfare i requisiti e criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed in particolare quelli riconducibili:

a) al soddisfacimento della domanda pendolare con particolare attenzione a quella generata dai territori a domanda debole, nei quali la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi a gestione non convenzionale, anche mediante l'impiego di tecnologie innovative;

b) all'intermodalità e scambio fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali ed urbane;

c) al sostegno e incentivazione all'uso dei modi di trasporto poco inquinanti e maggiormente efficaci ed economici;

d) al ricorso alle modalità ed alle tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto delle persone con disabilità;

e) alla realizzazione di un'informazione unitaria in riferimento dell'intero sistema di mobilità regionale;

f) all'attuazione di efficaci criteri di integrazione tariffaria.

3. I finanziamenti regionali destinati al pagamento dei servizi minimi costituiscono per l'ente locale beneficiario entrate a destinazione vincolata.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:

Art. 21

Procedure per l'affidamento

1. La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale e stipula di contratto di servizio, della durata non inferiore a sei anni e non superiore a nove anni.

2. L'affidamento della gestione dei servizi è separata dalla gestione delle infrastrutture in attuazione dei principi contenuti nella direttiva CEE n. 440 del 1991, fatti salvi i casi di opportuna loro gestione unitaria ai servizi di trasporto. Tali diverse esigenze di affidamento sono disposte dai capitolati di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico e dai connessi contratti di servizio.

3. La scelta del gestore è disposta mediante procedure concorsuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

4. Sono nulli i contratti di servizio per i quali non sia assicurata, all'atto della stipula, la corrispondenza fra l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'impresa di trasporto per le prestazioni contenute nel contratto e le risorse rese effettivamente disponibili.

5. I contratti di servizio prevedono il tendenziale raggiungimento e miglioramento del rapporto dello 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell'infrastruttura. Le autonomie locali, previo parere della Regione, possono applicare tale rapporto in riferimento ai servizi minimi dell'intero territorio di propria competenza o di suoi bacini di traffico, anche attraverso l'apporto delle modalità di trasporto pubblico non di linea, progettate in forma sinergica, integrata e coordinata con i servizi convenzionali di linea e non convenzionali a chiamata.

6. Ai fini del raggiungimento della massima integrazione modale, tariffaria e dell'informazione in riferimento al bacino di traffico od unità di rete, la Regione e le autonomie locali dispongono, nel rispetto delle reciproche competenze, un complessivo contratto di servizio, in comune anche nel caso di distinti specializzati gestori di modi o servizi differenti di trasporto impiegati nel bacino stesso. In tal caso il contratto di servizio, in ottemperanza al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, riferisce l'osservanza tendenziale del rapporto di 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell'infrastruttura e al complessivo sistema dei servizi minimi di bacino o di unità di rete gestito anche da più imprese di trasporto.

7. Al fine di agevolare il raggiungimento di tale obiettivo di incremento, gli enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione delle reti di traffico, previa intesa con la Regione, conseguita ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, per l'accertamento della compatibilità di sistema, a condizione che non vengano compromessi i livelli dei servizi minimi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:

Art. 22

Sub-affidamento dei servizi

1. E' consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, al fine di realizzare economie nei servizi di trasporto, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti, la Regione stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

a) responsabilità dell'affidatario per l'attuazione del contratto di servizio;

b) possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori, rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il trattamento contrattuale del personale, di idoneità morale e professionale da parte dei sub-affidatari, pena la decadenza dal sub-affidamento;

c) decadenza dei rapporti di sub-affidamento in tutti i casi di decadenza del contratto di servizio, senza riconoscimento da parte dell'ente affidante di indennizzi a favore dei sub-affidatari;

d) la quota parte dei servizi sub-affidati non può eccedere una quota marginale dei servizi posti a base di gara dal contratto di servizio; detta quota viene definita nell'ambito del contratto di servizio;

e) il sub-affidamento dei servizi si effettua mediante procedure in trasparenza, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

2. L'affidatario del contratto di servizio, per i servizi a domanda debole e secondo le modalità di gestione dei servizi, può, inoltre, ricorrere all'impiego dei sistemi del tipo porta a porta, a chiamata e di auto a noleggio con conducente, fatti salvi i principi di cui al comma 1.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 23, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:

Art. 23

Subentro d'impresa

1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico, il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del Codice civile, conservando al personale l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi.

2. E' trasferita dal cessante al subentrante gestore del servizio la disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre funzionali infrastrutture di trasporto tenendo conto, nella stima del valore residuo dei beni, dei contributi di acquisto per essi erogati dall'amministrazione pubblica. Per i casi di alienazione, all'individuazione di tale valore residuo si perviene deducendo dal costo storico di acquisto dei beni l'ammontare dei contributi pubblici per essi corrisposti e la somma delle quote di ammortamento imputabili agli esercizi compresi fra la data di acquisto e quella di loro cessione, valutate secondo le aliquote fiscali ordinarie.

3. I mezzi, le infrastrutture e le attrezzature di piena disponibilità dell'affidatario, occorrenti per l'espletamento dei servizi, a norma del contratto di servizio, nel caso di impresa subentrante possono essere ad essa trasferiti a discrezione dell'impresa cessante in base alla valutazione del valore residuo secondo i principi e le tecniche delle analisi economico-finanziarie.

4. Le modalità di utilizzo o di trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate nell'ambito del contratto di servizio, con onere del mantenimento dei beni in condizioni di piena efficienza, fermo restando l'obbligo del loro inventario in base ai valori definiti con i criteri di cui al comma 2.

5. L'inventario, così redatto, deve essere trasmesso dal soggetto gestore all'Assessorato dei trasporti e all'ente che ha affidato il servizio, entro il trenta giugno di ogni anno.

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PITTALIS - MARRACINI - ATZERI

Art. 23

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio dei servizi di trasporto, tutto il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante, conservando il contratto di riferimento dei trasporti, l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi". (4).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

PITTALIS (Gruppo Misto). Nel preannunciare il ritiro dell'emendamento numero 4, dico subito che esso è stato presentato solo per uno scrupolo, che poi è stato chiarito nel corso di un'interlocuzione informale con il relatore, il Presidente della Commissione e la stessa Giunta.

La preoccupazione attiene al mantenimento dell'applicabilità del contratto originario degli autoferrotranvieri, e mi pare che la formulazione dell'articolo 23 dia garanzie in questo senso. Semmai suggerisco, proprio per rafforzare la tutela dei lavoratori, di aggiungere, al primo comma, dopo le parole "il trattamento economico originario", le parole "degli autoferrotranvieri". E' un suggerimento dato informalmente anche dallo stesso Assessore, solo, ripeto, per un rafforzamento della tutela dei lavoratori.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 4 è ritirato. L'onorevole Pittalis propone, con un emendamento orale, di precisare che stiamo parlando del contratto degli autoferrotranvieri, cosa che per la verità ricorre in tutta la legge.

Per esprimere il parere sull'emendamento orale ha facoltà di parlare il consigliere Mattana, relatore.

MATTANA (D.S.), relatore. Il parere è favorevole, anche perché, come è stato detto, in tutto il testo di legge è richiamato il contratto collettivo nazionale dei ferrotranvieri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

BROCCIA, Assessore tecnico dei trasporti. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Quindi si accoglie l'emendamento orale, per cui dopo le parole "il trattamento economico originario" sono aggiunte le parole "del contratto degli autoferrotranvieri".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 23, così come emendato oralmente. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:

Art. 24

Contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dalle autonomie locali, singole od associate nel rispetto del decreto legislativo n. 422 del 1997, della normativa comunitaria e della Carta regionale dei servizi di mobilità, integralmente recepita dagli stessi contratti con valore vincolante.

2. I contratti di servizio disciplinano:

a) il periodo di durata del contratto, non inferiore ad anni sei e non superiore ad anni nove, e le modalità di esercizio dell'opzione al rinnovo;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione, comfort, pulizia dei mezzi utilizzati, regolarità, puntualità, affidabilità dei servizi offerti, comunicazione alla clientela, accessibilità al sistema, rispetto per l'ambiente, con speciale riferimento all'utenza con disabilità;

c) la struttura tariffaria adottata, le modalità di integrazione tariffaria nell'ambito del sistema del trasporto regionale e i sistemi di rilevamento dell'utenza servita;

d) l'indicazione dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, le loro caratteristiche funzionali e il piano di definizione e attuazione degli investimenti per il potenziamento, nel corso della durata del contratto, delle reti, degli impianti e dei mezzi;

e) gli importi da corrispondere dagli enti affidanti agli affidatari dei servizi per le prestazioni contrattuali, le modalità di pagamento degli importi e gli eventuali adeguamenti derivanti dalla variazione delle tariffe;

f) le garanzie richieste dagli affidanti agli affidatari e le sanzioni in caso di inadempienze derivanti dalla mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali;

g) le modalità di adeguamento quantitativo dei servizi alla luce della pianificazione triennale regionale;

h) i termini della eventuale ridefinizione dei rapporti contrattuali con l'affidatario in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell'applicazione o nel perseguimento, nel corso del contratto, degli standard qualitativi e quantitativi sottoscritti nello stesso contratto di servizio;

i) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di lavoro di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, e gli integrativi aziendali;

l) l'obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base sull'esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo;

m) l'obbligo dell'affidatario di nominare un responsabile di esercizio, della regolarità e sicurezza nell'espletamento dei servizi di trasporto nei confronti degli enti preposti e un responsabile della qualità ai sensi della normativa sulla certificazione di qualità;

n) le modalità ed i termini del controllo quali-quantitativo dei servizi da parte dell'ente affidante e la regolamentazione di accesso all'informazione sul servizio reso.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:

Capo VII

Tariffe e agevolazioni tariffarie

Art. 25

Tariffe

1. La Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare il graduale conseguimento tendenziale del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.

2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate prima della stipulazione del contratto di servizio. Il loro aggiornamento é effettuato con cadenza annuale, tenuto conto del tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio e del conseguimento dell'obiettivo della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:

Art. 26

Agevolazioni tariffarie

1. Hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna:

a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

b) sordomuti in possesso di idoneo certificato;

c) mutilati ed invalidi e i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50%, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste;

e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d).

2. La Regione assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:

Capo VIII

Tutela degli utenti

Art. 27

Carta regionale dei servizi di mobilità

1. La Regione, al fine di promuovere la salvaguardia degli utenti e il miglioramento della qualità dei servizi del trasporto pubblico, il rapporto fra l'utenza e le imprese di gestione, adotta, sentite le associazioni regionali dei consumatori e degli utenti operanti in Sardegna, la Carta regionale dei servizi di mobilità che, sulla base dei principi emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 e con la Carta europea di tutela dei consumatori e degli utenti, costituisce riferimento per le imprese di gestione.

2. La Regione assicura l'obbligatoria osservanza dei principi contenuti nella Carta regionale dei servizi di mobilità attraverso l'obbligatorio suo richiamo, quale vincolo contrattuale, in tutti i contratti di servizio sottoscritti.

3. La Regione promuove, ai fini della loro adozione nei contratti di servizio da parte delle autonomie locali, l'utilizzo di efficaci strumenti di completezza dell'informazione sul sistema di trasporto pubblico locale e di integrazione tariffaria fra modi e ambiti territoriali differenti, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:

Art. 28

Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le autonomie locali presentano alla Giunta regionale una relazione contenente l'attuazione della riforma del trasporto locale nel loro ambito di competenza. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti una relazione sullo stato di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale al fine di evidenziare:

a) i risultati registrati nel corso dell'ultimo esercizio;

b) le difficoltà e carenze riscontrate e i principali interventi di breve-medio periodo effettuati, o da eseguire.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:

Art. 29

Conferenza regionale sui trasporti

1. Ogni cinque anni, la Giunta regionale indice una Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale. Alla quantificazione dei relativi oneri si fa fronte con la legge finanziaria dell'anno di competenza.

2. La Conferenza è finalizzata all'analisi, al confronto critico ed all'elaborazione propositiva dei temi inerenti la mobilità delle persone e la movimentazione delle merci con riferimento sia ai trasporti interni che ai collegamenti esterni da e per la Sardegna.

3. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale indice la Conferenza regionale sui trasporti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 30, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30 e del relativo emendamento:

Capo IX

Trasformazione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST)

Art. 30

Trasformazione dell'ARST

1. L'Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST), entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è trasformata in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di "ARST Spa".

2. A tal fine la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera contenente:

a) la determinazione del valore dei beni di proprietà dell'ARST;

b) la determinazione del capitale iniziale della nuova Spa, quantificato in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio;

c) il collocamento, mediante procedure di evidenza pubblica:

- di una quota di almeno il 30% del capitale sociale a società di capitali, anche consortili, a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalla Regione stessa o dalle autonomie locali affidatarie dei servizi;

- delle partecipazioni azionarie anche al fine di favorirne la massima diffusione tra i risparmiatori e gli enti territoriali;

d) lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società.

3. Tale delibera è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti per l'espressione, entro il termine di trenta giorni, del parere.

4. Le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. La nuova società subentra nei rapporti attivi e passivi, nei diritti e beni dell'ARST.

6. Tutto il personale dell'ARST transita nella società per azioni, conservando il trattamento economico e normativo del CCNL autoferrotranviari e degli accordi integrativi in essere.

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MATTANA - PIRISI - CUCCU Giuseppe- GIORICO - MANCA - MURGIONI - PORCU - SANCIU - SABATINI - URAS

Art. 30

Al comma 2 lett. a) le parole: "… dei beni di proprietà dell'Arst" sono sostituite da: "dell'azienda Arst" (9).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 9 ha facoltà di illustrarlo.

MATTANA (D.S.), relatore. Signor Presidente, brevemente vorrei dire che si tratta di un emendamento che ha veramente un carattere tecnico, che sostituisce le parole "dei beni di proprietà dell'ARST" con "dei beni di proprietà dell'azienda ARST", ad indicare tutto il patrimonio dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

BROCCIA, Assessore tecnico dei trasporti. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:

Art. 31

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla avvenuta trasformazione in società per azioni si applicano le norme che regolano il funzionamento dell'ARST previste dalla legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.

2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti, nomina, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario responsabile della procedura di trasformazione dell'ente strumentale in società per azioni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:

Capo X

Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e servizi non di linea

Art. 32

Autorizzazioni

1. La Regione, nel rispetto delle norme della Legge 11 agosto 2003, n. 218, rilascia l'autorizzazione per attività di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di persone che abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio regionale.

2. L'impresa, al fine del rilascio dell'autorizzazione, deve presentare una domanda nella quale dichiara:

a) la denominazione aziendale;

b) la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale;

c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;

d) il numero degli autobus che si richiede siano autorizzati per il servizio di noleggio;

e) il numero degli eventuali autobus acquistati con il finanziamento pubblico o cofinanziati;

f) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;

g) la natura giuridica del rapporto del personale dell'azienda;

h) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, da parte del personale destinato alla guida degli autobus;

i) l'iscrizione, per le finalità di cui al comma 6, al ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge n. 21 del 1992.

3. Alla domanda è allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa contenente:

a) l'indicazione numerica del personale dipendente che si prevede di impiegare;

b) il personale impiegato nell'ultimo anno dall'impresa;

c) la tipologia dei contratti di lavoro applicati con la relativa suddivisione quantitativa del personale;

d) l'individuazione dei titolari soci e collaboratori familiari impiegati risultanti dall'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera, su proposta dell'Assessore dei trasporti contenente le modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di trasporto. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

5. L'impresa comunica alla Regione le eventuali variazioni rispetto ai requisiti dichiarati e previsti ai commi 2 e 3 entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

6. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell'autorizzazione sono abilitate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della Legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge n. 21 del 1992.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 33.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:

Art. 33

Registro regionale delle imprese

1. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti, istituisce il registro regionale delle imprese e invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 34.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:

Art. 34

Autobus acquistati con contributo pubblico

1. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici riservati alle imprese concessionarie di servizi ordinari di linea per l'attività di noleggio, ad eccezione dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 22.

2. La Regione può autorizzare l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2003. Le aziende autorizzate sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso. L'autorizzazione è subordinata alla separazione contabile tra i servizi sussidiati e i servizi a carattere commerciale, prevista dai regolamenti CEE 26 giugno 1969, n. 1191, e 20 giugno 1991, n. 1893, e dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione, per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e destinati al trasporto pubblico locale, è rilasciata previo nulla osta dell'ente concedente.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 35.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:

Art. 35

Autobus destinati al servizio

1. L'impresa di trasporto deve destinare al servizio:

a) gli autobus revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;

b) gli autobus risultanti nel registro regionale delle imprese;

c) i conducenti in possesso dell'abilitazione professionale.

2. L'impresa deve conservare a bordo del veicolo l'autorizzazione regionale, il documento attestante la regolarità fiscale del servizio e il nulla-osta dell'ente concedente per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e destinati al trasporto pubblico locale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:

Art. 36

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 34 e delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 35 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3000.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 32 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2000.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 35 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 1500.

4. L'esercizio dell'attività di noleggio senza l'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3000.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 200, 201, 203, 204, 205 e 206 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni. I proventi sono introitati dalla Regione.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione ne comunica la violazione alla Regione. Il direttore del servizio competente in materia dell'Assessorato dei trasporti è l'autorità abilitata a ricevere il rapporto sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, mmetto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 37.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:

Art. 37

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Per le infrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 35 l'autorizzazione è sospesa:

a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili fino ad un massimo di dieci infrazioni;

b) da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni alle imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004.

2. Per le infrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 l'autorizzazione è sospesa:

a) da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci infrazioni;

b) da un minimo di venti ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004.

3. Per infrazione grave si intende l'infrazione che è sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:

a) effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa;

b) non adotta il regime di separazione contabile quando svolge anche il servizio di trasporto pubblico locale;

c) nell'arco di cinque anni, incorre in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 38.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:

Art. 38

Norme transitorie

1. Le licenze comunali per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus devono essere sostituite, previa richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'autorizzazione di cui all'articolo 32. Decorso tale termine, le licenze comunali cessano di avere efficacia e la richiesta non può essere presentata prima di un anno, pena l'inammissibilità.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 39.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:

Art. 39

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. I comuni, ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della Legge n. 21 del 1992, esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone mediante l'adozione di regolamenti. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della Legge n. 21 del 1992, i criteri cui i comuni devono attenersi nel redigere tali regolamenti e i criteri per lo svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

2. E' istituito presso le Camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 21 del 1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta regionale individua i requisiti di iscrizione e l'Assessorato dei trasporti provvede all'accertamento della relativa veridicità.

3. L'Agenzia regionale per il trasporto locale esercita l'attività consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei regolamenti comunali.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 40, a cui sono stati presentati cinque emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40 e dei relativi emendamenti:

Capo XI

Norme transitorie e finali

Art. 40

Fondo d'incentivazione

1. Al fine di favorire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto operanti nel territorio regionale, ad esclusione di quelle in gestione commissariale governativa, al personale a tempo indeterminato che maturi i requisiti di legge per il pensionamento d'anzianità entro il 30 giugno 2007 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2006 è corrisposta, a titolo d'incentivazione, un'indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse quelle di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni.

2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei requisiti richiesti e quella di decorrenza dell'estinzione del rapporto di lavoro che comunque non può essere posteriore al 29 giugno 2007. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli d'amministrazione delle aziende pubbliche di trasporto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuano le procedure applicative e i dipendenti aventi diritto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006.

EMENDAMENTO sostitutivo totale MATTANA - PIRISI - CUCCU Giuseppe - MANCA -MURGIONI - GIORICO - PORCU - SABATINI - SANCIU- URAS

Art. 40

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

Art. 40

Fondo d'incentivazione

1. Al fine di favorire, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto - ad esclusione di quelle in gestione commissariale governativa - è riconosciuta, al personale a tempo indeterminato, un'indennità supplementare come incentivo all'esodo.

2. L'individuazione dei requisiti per l'attribuzione di tale indennità, la sua misura e la durata pluriennale del beneficio sono definiti attraverso uno specifico accordo, da stipularsi entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria regionale per l'anno 2006 tra, l'Assessorato regionale dei Trasporti, le aziende di cui al comma 1 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. In caso di mancata stipula di tale accordo, provvede, previa acquisizione di un motivato parere da parte della competente Commissione del Consiglio regionale, l'Assessore regionale dei Trasporti con proprio decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006. (12)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale SANJUST - LICANDRO - SANCIU - RASSU - PILI

Art. 40

Nel comma 1 le parole "entro il 30 giugno 2007…" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 dicembre 2007, ossia il raggiungimento di 1820 settimane di contributi e 57 anni di età anagrafica e che chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006, è garantita la corresponsione della retribuzione in atto al momento della cessazione e il versamento dei relativi contributi all'INPS fino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità e comunque a tutto il personale che ne maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2007." (1)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ATZERI - SCARPA

Art. 40

Al comma 1 sostituire l'espressione "pari a tre mensilità" con l'espressione "pari a cinque mensilità".

Nel medesimo comma sostituire l'espressione "per un massimo di quattro anni" con l'espressione "per un massimo di cinque anni". (7)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale SANJUST - LICANDRO - SANCIU - RASSU - PILI

Art. 40

Al comma 2 le parole "al 29 giugno 2007" sono sostituite con le parole "al 31 dicembre 2007". (2)

EMENDAMENTO aggiuntivo SANJUST - LICANDRO - SANCIU - RASSU - PILI

Art. 40

Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2bis:

"2bis. Con l'entrata in vigore della legge, utilizzando le risorse economiche recuperate dal personale collocato in quiescenza anticipata e quindi non più a carico delle precedenti aziende, si vincoleranno le suddette economie per ulteriori piani di mobilità ed esodi anticipati, dal 01 gennaio 2007". (3).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 12 ha facoltà di illustrarlo.

URAS (R.C.). Vorrei dire, molto brevemente, che si tratta di normare questa materia demandando alle parti interessate l'accordo sull'incentivo all'esodo, piuttosto che intervenire in questa fase tramite una norma di legge senza essere pienamente consapevoli del fatto che siano tutelate tutte le prerogative dei lavoratori dipendenti che possono accedere al beneficio e che, nel contempo, si raggiunga l'obiettivo di agevolare la trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

SANJUST (F.I.). Sull'emendamento numero 12, se fosse possibile…

PRESIDENTE. Apriremo poi la discussione sull'articolo e gli emendamenti, adesso, se vuole, può illustrare l'emendamento numero 1, di cui è primo firmatario.

SANJUST (F.I.). I colleghi presentatori ed io ritiriamo gli emendamenti numero 1, 2 e 3, anche perché ci pare che con l'emendamento numero 12, presentato dai colleghi Mattana, Pirisi e più, si sia recepito lo spirito che ci aveva portato alla presentazione di quegli emendamenti.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 7 ha facoltà di illustrarlo.

ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, ci troviamo ancora una volta di fronte alla trasformazione di un ente pubblico quasi in una società per azioni, con problemi relativi all'inquadramento del personale. E nel vedere la falsa incentivazione delle tre mensilità per quattro anni, che non riteniamo appetibile, noi abbiamo pensato proprio a quei lavoratori che si trovano alla soglia del pensionamento sia per età anagrafica sia per anzianità di servizio, e per dare loro maggiore certezza abbiamo contemplato cinque mensilità per un massimo di cinque anni.

Questo vorremmo fosse incluso nella legge, per non procrastinare nel tempo questa materia, rimandandola a organismi che ancora devono essere costituiti e a regolamenti che ne canalizzano l'attività. Vogliamo che sia scritto con precisione nella legge, per dare risposte certe e sicure a coloro che possono trovarsi sul baratro della disoccupazione o in mezzo a un guado, perché magari non raggiungono quel traguardo pensionistico che può dare loro certezze in assenza di altri ammortizzatori sociali. Per venire, dunque, incontro alle esigenze diffuse che ci hanno esternato i lavoratori abbiamo pensato di emendare l'articolo 40 in questo senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust. Ne ha facoltà.

SANJUST (F.I.). Vorrei proporre un emendamento orale all'emendamento numero 12. Al terzo comma, dopo le parole "di un motivato parere" chiederei che venisse aggiunta la parola "vincolante". Quindi il terzo comma si leggerebbe così: "In caso di mancata stipula di tale accordo provvede, previa acquisizione di un motivato parere vincolante da parte della competente Commissione del Consiglio regionale..."

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e alla Giunta di esprimersi su questa richiesta. Ha facoltà di parlare il consigliere Mattana, relatore.

MATTANA (D.S.), relatore. Apprezzo il fatto che gli emendamenti numero 1, 2 e 3 siano stati ritirati, perché in particolare l'emendamento numero 3 è stato in buona parte recepito dal 12, presentato dalla Commissione unitariamente.

In ordine all'emendamento orale proposto ritengo che la richiesta che il parere della competente Commissione sia vincolante possa essere accolta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

BROCCIA, Assessore tecnico dei trasporti. La Giunta è contraria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (Gruppo Misto). Non sono un cultore del diritto regionale, ma sarebbe probabilmente il primo caso di parere di natura vincolante espresso dalla Commissione consiliare.

Invito il collega Sanjust a ritirare l'emendamento orale, probabilmente dettato da finalità anche giustificate, ma stiamo parlando di una Commissione consiliare permanente, non di un organo amministrativo, nel qual caso ben si capirebbe la natura anche vincolante di un parere obbligatorio. Che il parere della Commissione sia obbligatorio va bene, ma che sia anche vincolante mi pare un po' troppo. Significherebbe introdurre per la prima volta una modifica - poi possiamo introdurre tutte le modifiche straordinarie che vogliamo - che non mi pare si adatti al caso di specie. E sarebbe un precedente veramente fuori da quella che è l'ordinaria regola di un consesso come una Commissione consiliare permanente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Signor Presidente, le argomentazioni del collega Pittalis possono anche essere giustificate dal momento che la Commissione ha un potere propositivo e non vincolante. Ma io voglio richiamare alla memoria dei colleghi ciò che accadeva nella scorsa legislatura, quando su ogni legge, per evitare che il parere della Giunta fosse più vincolante, si spingeva la Commissione a proporre il proprio parere come vincolante. E' così! E queste proposte sono sempre venute dal centrosinistra, bisogna dire le cose come stanno.

Se il parere vincolante della Commissione non è legittimo per la Giunta attuale, come mai doveva esserlo per la Giunta di centrodestra che governava nella scorsa legislatura? Allora si diceva che era una questione di democrazia, che la Commissione era l'espressione del Consiglio a cui spettava l'ultima parola. Ora non è più così, ora la democrazia è messa da parte!

Il parere espresso dal collega Pittalis è un parere tecnico e quindi mi trova concorde, ma ho voluto ricordare al centrosinistra quante battaglie ha fatto, nella scorsa legislatura, affinché trionfasse la democrazia e le Commissioni consiliari, non la Giunta, avessero l'ultima parola. Ora devo prendere atto che il centrosinistra ha completamente cambiato opinione e posizione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Forse il collega Rassu nella precedente legislatura era un po' confuso.

Concordo totalmente con le considerazioni del collega Pittalis, perché non esiste proprio che sia disposto in legge che il parere della Commissione è vincolante, e non è mai stato chiesto, né nella scorsa legislatura né in quelle precedenti. Che la Commissione esprima un parere obbligatorio, cioè che ci sia comunque un parere della Commissione, mi pare che sia un concetto diverso, come appunto ricordava il collega Pittalis. Una cosa è che il parere sia obbligatorio, cioè che la Commissione si esprima, altro è che ciò che essa ritiene sia vincolante.

Concordo, ripeto, totalmente con le osservazioni del collega Pittalis e con quelle della Giunta e invito il presentatore a ritirare questa richiesta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Io posso capire che le osservazioni del collega Pittalis siano state fatte in termini di chiarezza, certezza del diritto, rispetto di una prassi e, anzi, devo dire che esse corrispondono alla mia convinzione personale che i pareri delle Commissioni sugli atti amministrativi dovrebbero essere del tutto eliminati dalla legislazione regionale. Del tutto! Credo, però, che sia alquanto anomalo e ingiustificato, anzi ancor più ingiustificato, che su un problema come quello dell'attribuzione di indennità o comunque di compensi relativi a esodi incentivati, che tradizionalmente vengono definiti in fase di trattativa tra il datore di lavoro e il lavoratore, intervenga un terzo, cioè l'Assessore regionale dei trasporti, che poi può decidere in merito.

Scusate, ma questo non ha assolutamente senso! La richiesta che il parere della Commissione abbia un valore vincolante è anomala, ce ne rendiamo conto, ma serve a compensare un'anomalia ancora più grave, cioè che l'Assessore dei trasporti possa, alla fine, fare da arbitro nella trattativa tra un'azienda e i suoi dipendenti.

Quindi se chiedete ragionevolezza a noi dimostrate prima voi di essere ragionevoli sopprimendo il comma 3 dell'emendamento numero 12. E' chiaro? Deve essere cioè eliminata da questa norma la parte in cui si dice che l'Assessore decide con proprio decreto, perché questo è assolutamente inaccettabile. In caso contrario, è evidente che faremo nostri gli emendamenti ritirati dal collega Sanjust, se è ancora possibile dal punto di vista regolamentare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Presidente, parla l'onorevole Uras prima di me.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Anche per chiarire il significato di questo articolo, vorrei intanto dire da dove siamo partiti. Siamo partiti da una norma che in astratto regolava una situazione una tantum, all'atto dell'approvazione del testo di legge, consentendo alla Regione di intervenire, tramite le proprie aziende pubbliche, nell'incentivare l'esodo di alcuni soggetti predefiniti. Questo ci è stato richiesto da organizzazioni sindacali e lavoratori, ma le stesse aziende hanno sollevato un problema di ordine... Se è possibile, Presidente, vorrei che ponesse fine a questa confusione, perché se non si capisce ciò che si dice nella testa dei colleghi poi rimane l'equivoco.

PRESIDENTE. Onorevole Marrocu, vedo molti capannelli. Accomodatevi, colleghi.

URAS (R.C.). Questa è una legge particolarmente delicata, che disciplina la trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto locale con otto anni di ritardo e in un ambiente, diciamo, poco edotto sui vincoli imposti dalla legislazione nazionale.

Quando si parla di trasformazione delle aziende da pubbliche in società per azioni, tutti sanno che è il decreto legislativo numero 422 che impone agli enti locali e alla Regione l'attuazione di questa trasformazione. Stamattina ci è capitato di sentire che sarebbe una sorta di Caporetto, di cessione delle posizioni politiche ideologiche più qualificanti procedere all'attuazione di una norma nazionale in vigore. In questo caso questa disposizione interviene per agevolare quel processo. Noi riteniamo che debbano essere le parti interessate a decidere. Quali parti, onorevoli colleghi? Noi ne riconosciamo tre, poi io personalmente sono anche molto propenso a cancellare il terzo comma dell'emendamento numero 12, però stiamo attenti a capire qual è la sua funzione prima di cancellarlo.

Come dicevo le parti sono tre: chi mette i soldi, cioè la Regione, attraverso la legge finanziaria, i soggetti gestori delle aziende del trasporto pubblico e i lavoratori. Perché si è previsto il terzo comma? Perché è possibile che aziende e lavoratori non si mettano d'accordo e non si colga quindi l'obiettivo della norma, che è, ripeto, quello di agevolare una trasformazione che è obbligatoria per legge. E se non si mettono d'accordo (noi stiamo anche ponendo dei termini entro i quali deve essere definito l'accordo), scatta una sorta di potere sostitutivo, che è garantito dalla Commissione, la quale ha dimostrato un'ampia sensibilità verso questo problema.

Se si vuole cancellare il terzo comma, noi non abbiamo alcuna difficoltà in tal senso, è però importante che si capisca il motivo per cui è nato questo comma, che non è quello di attribuire all'Assessore la funzione di arbitro, ma è esattamente quello di garantire i lavoratori rispetto ad aziende che possono dimostrarsi refrattarie all'accordo, in mancanza del quale il beneficio non viene assegnato.

DEDONI (Riformatori Sardi). Il risultato è quello, però!

URAS (R.C.). Il risultato è positivo.

PRESIDENTE Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Signor Presidente, mi pare che il collega Uras abbia già tracciato un percorso e credo anche che il dibattito sull'articolo 40 si sia svolto abbondantemente anche fuori di quest'Aula, perché l'attenzione dei lavoratori si è concentrata in modo particolarissimo su questo comma. C'è stata una discussione ampia nella Commissione competente e il dibattito che si sta svolgendo in Aula rispecchia anche quello avvenuto all'esterno.

E' stato già detto che l'incentivo all'esodo era la posta che si era decisa. Tra l'altro, anche nella passata legislatura si era pensato a un incentivo all'esodo, e a tal fine erano stati previsti in legge 6 milioni di euro. Oggi ci troviamo in condizione di maggiore ristrettezza economica rispetto al passato, comunque l'obiettivo era quello di favorire l'esodo dei lavoratori prossimi alla pensione, per agevolare il processo di privatizzazione dell'ARST indicato nella legge.

(Interruzione del consigliere Uras)

Mi dice il collega Uras che non è politicamente corretto parlare di privatizzazione, che si deve parlare di "trasformazione dell'ARST", comunque l'obiettivo è quello previsto nel decreto legislativo numero 422, che poi è contenuto all'interno della nostra legge.

E' evidente che se scrivessimo "parere vincolante" staremmo parlando di altro, non del parere di una Commissione consiliare. Proseguendo il ragionamento fatto dai colleghi Uras e Rassu e accedendo alla proposta dei presentatori dei tre emendamenti ritirati, anche dopo aver sentito i colleghi della Commissione, devo dire che siamo d'accordo sulla soppressione del comma 3, perché confidiamo in un accordo tra le parti su questa materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12, che è sostitutivo totale dell'articolo, quindi, si vota senza il comma 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Conseguentemente l'emendamento numero 7 è decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 41.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:

Art. 41

Atto preliminare di definizione dei servizi minimi

1. L'atto preliminare degli indirizzi in materia di progettazione dei servizi minimi a livello regionale e locale in conformità della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, espresso dopo aver acquisito le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 42.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42:

Art. 42

Servizi ferroviari

1. Il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è subordinata alla:

a) previa approvazione delle relative norme di attuazione dello Statuto;

b) stipula ed attuazione dell'accordo di programma quadro di cui all'Intesa istituzionale di programma Stato-Regione del 21 aprile 1999, per il risanamento tecnico-finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, così come previsto dalla Legge 21 dicembre 1996, n. 662, sulla base di studi di fattibilità da cofinanziarsi in misura paritaria da Stato e Regione;

c) stipula ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell'ulteriore accordo di programma fra la Regione ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, da rendere esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 43.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43:

Art. 43

Programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa

1. Nelle more del conferimento alle province di cui al comma 3 dell'articolo 5, la programmazione e l'amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa di interesse regionale e locale è svolta dalla Regione per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di attuazione dei conferimenti assunti sulla base di quanto previsto agli articoli 9 e 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 44, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44 e del relativo emendamento:

Art. 44

Prima applicazione dei programmi triennali regionali

1. In sede di prima applicazione, i programmi triennali regionali possono essere predisposti anche in assenza del Piano regionale dei trasporti. L'Assessore dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, la proposta di delibera contenente:

a) la regolamentazione ed organizzazione della rete dei servizi minimi;

b) l'individuazione degli ambiti territoriali dei comuni conurbati, così come definiti nella lettera d) dell'articolo 13;

c) l'individuazione e la definizione delle reti dei collegamenti terrestri, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei fra porti e scali regionali;

d) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi finalizzati a conseguire un efficace utilizzo delle risorse di settore ed a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità, ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomiche sovrapposizioni di servizio;

e) l'individuazione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento.

2. Tali programmi triennali sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 15.

EMENDAMENTO aggiuntivo MATTANA - PIRISI - CUCCU Giuseppe - GIORICO - MANCA - MURGIONI - PORCU - SANCIU - SABATINI - URAS

Art. 44

All'articolo 44, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

3. Fino all'effettiva entrata in vigore dei programmi triennali, al sostegno finanziario in favore del trasporto pubblico locale si provvede con i contributi in conto esercizi previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16. (10).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 10 ha facoltà di illustrarlo.

MATTANA (D.S.), relatore. Signor Presidente, anche l'emendamento numero 10 è di carattere tecnico e si collega direttamente all'emendamento numero 11 all'articolo 47 che prevede, al primo comma, lettera c), l'abrogazione della legge regionale 27 agosto 1982, numero 16, concernente "Norme per la concessione dei contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale".

Ora, per evitare che, con l'entrata in vigore della legge, vengano caducate le norme relative ai finanziamenti in favore delle aziende di trasporto in Sardegna, si è proposto questo emendamento che prevede che fino all'effettiva entrata in vigore dei programmi triennali - che prevedono appunto le risorse da destinare al trasporto pubblico locale - al sostegno finanziario in favore del trasporto pubblico locale si provvede con gli stessi contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale numero 16 del 1982. Di conseguenza, anche il successivo articolo 47 verrà emendato, lo anticipo brevemente, introducendo alle lettere c) e h) le parole "a decorrere dall'attuazione dell'articolo 44, comma 3".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

BROCCIA, Assessore tecnico dei trasporti. La Giunta condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 44. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 45.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:

Art. 45

Proroga delle concessioni

1. I servizi di trasporto pubblico locale urbano e extraurbano, esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, restano validi fino alla naturale scadenza della concessione.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di scadenza di cui al comma 1 e fino alla definizione delle procedure concorsuali ed al materiale avvio dei servizi stessi, le concessioni in essere, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dalla razionalizzazione dei servizi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 46.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46:

Art. 46

Trasformazione del regime societario e norme di garanzia

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, entro il termine del 31 dicembre 2005, le aziende ed i consorzi pubblici di trasporto completano le loro trasformazioni in società di capitali.

2. Al fine di garantire che l'attuazione della presente legge comporti i minori costi per la collettività, il trasferimento alla Regione ed alle autonomie locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale e la trasformazione delle aziende di trasporto operanti in Sardegna si realizzano senza pregiudizio degli esistenti livelli occupazionali e con la garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all'entrata in vigore della presente legge.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 47, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47 e del relativo emendamento:

Art. 47

Norme abrogate

Sono abrogati:

a) la legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28 (Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli);

b) la legge regionale 20 giugno 1974, n. 16 (Nuove norme per la riorganizzazione dell'Azienda regionale sarda trasporti);

c) la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale);

d) l'articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1989);

e) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche);

f) la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32 (Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale);

g) l'articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996);

h) la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 (Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna).

EMENDAMENTO aggiuntivo MATTANA - PIRISI - CUCCU Giuseppe - GIORICO - MANCA - MURGIONI - PORCU - SANCIU - SABATINI - URAS

Art. 47

All'articolo 47, lettera c) e lettera h) sono aggiunte le seguenti parole:

" a decorrere dall'attuazione dell'art. 44, comma 3". (11).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 11 ha facoltà di illustrarlo.

MATTANA (D.S.), relatore. Signor Presidente, l'emendamento numero 11 è stato già illustrato in collegamento con il numero 10. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

BROCCIA, Assessore tecnico dei trasporti. Il parere della Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 48.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48:

Art. 48

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 29 e all'articolo 11, valutati in euro 85.783.000 per l'anno 2006 ed in euro 80.683.000 per gli anni successivi, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2006, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali, delle quali si dispone l'abrogazione con l'articolo 47, e con le risorse statali assegnate ai termini del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 si provvede con le risorse contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

in aumento

UPB E13. 008 - (ex E13.004) (Denominazione variata) - Assegnazioni statali a favore del trasporto pubblico locali PM

UPB E13. 012 - (ex E13.008) (Denominazione variata) - Sanzioni nel settore del trasporto PM

SPESA

in diminuzione

UPB S13. 015 (ex S13.007) - Tariffe agevolate di trasporto

2005 euro ---

2006 euro 1.600.000

2007 euro 1.500.000

(SOPPRESSA)

UPB S13. 021 - Gestione del servizio di trasporto pubblico di linea

2005 euro ---

2006 euro 80.583.000

2007 euro 75.583.000

(SOPPRESSA)

UPB S13. 022 - Investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea

2006 (SOPPRESSA)

UPB S13. 023 - Continuità territoriale

2005 euro ---

2006 euro 3.600.000

2007 euro 3.600.000

(SOPPRESSA)

in aumento

UPB S13. 019

(N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23)

Titolo I - Fondo regionale dei trasporti - parte corrente

2005 euro ---

2006 euro 77.000.000

2007 euro 77.000.000

UPB S13. 020

(N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23)

Titolo II - Fondo regionale dei trasporti - Investimento

2005 euro ---

2006 euro 8.783.000

2007 euro 3.683.000.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 49.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:

Art. 49

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 3-41-84-148/A.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPPAI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LANZI - LICANDRO - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - MILIA - MORO - MURGIONI - ORRU' - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PITTALIS - PORCU - RASSU - SALIS - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - SERRA - SPISSU - URAS - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 60

Votanti 60

Maggioranza 31

Favorevoli 60

(Il Consiglio approva).

La seduta è sospesa. Convoco la Conferenza dei Capigruppo nella sala attigua all'aula.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 06, viene ripresa alle ore 19 e 39.)

PRESIDENTE. Colleghi, i lavori del Consiglio proseguiranno domani, alle ore 10, con le previste nomine e la discussione della proposta di legge numero 62/A, e martedì e mercoledì della prossima settimana secondo l'ordine del giorno che è stato notificato, cui si aggiunge il testo unificato numero 110-112-127/A.

La seduta è tolta alle ore 19 e 40.