Seduta n.255 del 16/07/1993 

CCLV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDI' 16 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Disegno di legge: "Risanamento del disavanzo di esercizio dell'Azienda regionale sarda trasporti per gli anni dal 1982 al 1986" (171). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale) ……

(Risultato della votazione) .......

Disegno di legge: "Copertura di disavanzi anni 1987-1988-1989-1990 delle aziende pubbliche e private" (275). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale) ……

(Risultato della votazione) .......

Disegno di legge: "Istituzione del servizio dell'Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna" (252). (Discussione):

ORTU ......................................

ZUCCA ...................................

COGODI .................................

La seduta è aperta alle ore 10 e 07.

PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 giugno 1993, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Risanamento del disavanzo di esercizio dell'Azienda regionale sarda trasporti per gli anni dal 1982 al 1986" (171)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 171.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché il relatore onorevole Antonio Fadda non è presente in Aula, ci si rimette alla relazione scritta.

Poiché non ci sono iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

CANALIS, Assessore dei trasporti. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, Segretario:

Art. 1

Ripiano dei disavanzi di esercizio anni 1982/86

1. Al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, non coperti dai contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dall'articolo 1, della legge regionale attuativa 27 agosto 1982, n. 16, e dalle provvidenze previste dal decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore dell'Azienda regionale sarda trasporti, pari al 20 per cento dei deficit accertati e certificati per gli anni dal 1982 al 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, Segretario:

Art. 2

Contributo straordinario

1. Il contributo straordinario di complessive lire 1.949.000.000 sarà erogato con decreto dell'Assessore dei trasporti, sulla base delle certificazioni previste nel decreto del Ministero del tesoro del 9 febbraio 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU, Segretario:

Art. 3

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO.

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria) lire 1.949.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria

13 - ASSESSORATO TRASPORTI

In aumento

Capitolo 13005 (N.I.) 1.1.1.5.5.2.09.18 (02.06) - Contributo straordinario all'Azienda regionale sarda trasporti ARST per il ripiano dei disavanzi d'esercizio per gli anni dal 1982 al 1986 (art. 1 della presente legge) lire 1.949.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

Articolo 3

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria) lire 1.949.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 11 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

13 - ASSESSORATO TRASPORTI

In aumento

Capitolo 13005/01 (N.I.) 1.1.1.5.5.2.09.18 (02.06) - Contributo straordinario all'Azienda regionale sarda trasporti ARST per il ripiano dei disavanzi d'esercizio per gli anni dal 1982 al 1986 (art. 1 della presente legge) lire 1.949.000.000. (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

CANALIS, Assessore dei trasporti. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 171.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 62, corrispondente al nome del consigliere Sanna Adalberto.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Sanna Adalberto.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri:Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Sechi - Selis - Serra Antonio - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatore - Mulas Franco Mariano - Muledda - Onida - Onnis - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pusceddu - Ruggeri.

Si sono astenuti: il Presidente Floris - Urraci - Cadoni - Porcu - Pubusa - Puligheddu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 62

votanti 56

astenuti 6

maggioranza 29

favorevoli 56

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Copertura di disavanzi anni 1987 -1988 -1989 -1990 delle aziende pubbliche e private" (275)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 275. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Manchinu, relatore.

MANCHINU (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

CANALIS, Assessore dei trasporti. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

URRACI, Segretaria:

Art. 1

Mutui e copertura dei disavanzi

1. La Regione, ai sensi dell'art. 2 bis della L. 22 dicembre 1990, n. 403, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, contrae mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio per gli anni 1987-88-89- 90-91-92 delle aziende di trasporto pubbliche e private concessionarie di servizi pubblici di linea per viaggiatori, per un ammontare complessivo di 60 miliardi di spesa.

2. I mutui, finalizzati al ripiano delle perdite derivanti dai bilanci societari redatti e approvati, sono concessi in misura pari all'80 per cento dell'ammontare complessivo delle perdite accumulate negli anni 1987-88-89-90-91-92.

3. Tale limite non si applica nei confronti dei bilanci della Azienda Regionale Sarda Trasporti i cui disavanzi per gli anni 1987-88-89-90-91-92 sono assunti a totale carico del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna

4. Sono considerati disavanzi di esercizio le poste che non hanno trovato copertura con i contributi regionali di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 27 agosto 1982, n. 16, modificata con L.R. 27 giugno 1986, n. 44, attuativa dell'art. 6 della L. 10 aprile 1991, n. 151.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Nel secondo comma, le parole "in misura pari all'80 per cento", sono sostituite dalle parole "nella misura massima dell'80 per cento". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

CANALIS, Assessore dei trasporti. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Manchinu, relatore.

MANCHINU (P.S.I.), relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

URRACI, Segretaria:

Art. 2

Mutui contratti dalla Regione

1. Alla copertura dei disavanzi si provvede con assunzione di mutui con istituti di credito, i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio della Regione.

2. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione.

3. La stipulazione dei mutui autorizzati è subordinata all'accertamento, da parte dell'Assessorato regionale dei trasporti, della effettiva consistenza dei disavanzi aziendali.

4. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14 per cento annuo e per la durata massima dell'ammortamento di 10 anni.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci regionali di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutto il periodo di durata dei mutui.

6. L'onere relativo alla rata di ammortamento dei mutui complessivo dei corrispondenti oneri fiscali è valutato in lire 9.590.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Articolo 2

Mutui contratti dalla Regione

Nel 6° comma dell'articolo 2 l'importo di lire 9.590.000.000 è modificato con quello di "lire 11.695.000.000". (2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

CANALIS, Assessore dei trasporti. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Manchinu, relatore.

MANCHINU (P.S.I.), relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

URRACI, Segretaria:

Art. 3

Anticipazioni per conto dello Stato

1. L'Amministrazione regionale si rivarrà degli oneri derivanti dall'accensione dei mutui a copertura dei disavanzi aziendali, sui contributi dello Stato alla Regione Autonoma della Sardegna per gli scopi di cui all'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

URRACI, Segretaria:

Art. 4

Piano di risanamento dell'ARST

1. Al fine di pervenire al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1988, il consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti deve presentare un piano di risanamento economico-finanziario, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano di risanamento deve contenere:

a) l'adeguamento dei proventi dal traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27 agosto 1982, n. 16;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

3. Il piano di risanamento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti.

4. La mancata presentazione del piano di risanamento o la mancata osservanza da parte del l'azienda delle prescrizioni contenute nel piano, costituisce motivo di scioglimento del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

URRACI, Segretaria:

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla contrazione del mutuo di cui al precedente articolo 1 sono valutati in lire 250.000.000 per l'anno finanziario 1992, quelli relativi all'ammortamento in lire 9.590.000.000 per gli anni dal 1993 al 2002.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 e per gli anni 1992-1994 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 51012 (N.I.) 5.1.0 - Ricavo dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992

1992 lire 60.000.000.000

1993

1994

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 51 della legge di bilancio)

1992 lire 250.000.000

1993 lire 9.590.000.000

1994 lire 9.590.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria

In aumento

CATEGORIA 11 MUTUI

SOTTOCATEGORIA 11.08 (N.I.) - Copertura disavanzi aziende trasporto

Capitolo 03149/01 (N.I.) 1.1.1.4.1.2.12.31 (08.01) - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento del diritto di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate dì ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992 (art. 2 della presente legge)

1992 lire 250.000.000

1993

1994

Capitolo 03149/02 (N.I.) 1.1.1.7.3.2.12.31 (08.01) - Quote d'interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992 (art. 2 della presente legge)

1992

1993 lire 7.000.000.000

1994 lire 6.638.000.000

Capitolo 03149/03 (N.I.) 1.1.3.1.0.5.12.31 (08.01) - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992 (art. 2 della presente legge)

1992

1993 lire 2.590.000.000

1994 lire 2.592.000.000

13 - TRASPORTI

In aumento

Capitolo 13005 (N.I.) 1.1.1.5.5.2.09.18 (02.06) - Cat. Progr. 01 - Copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992

1992 60.000.000.000

1993

1994

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli dei bilanci della Regione per l'anno 1992 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

Articolo 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla contrazione del mutuo di cui al precedente articolo 1 sono valutati in lire 570.000.000 per l'anno finanziario 1993, quelli relativi all'ammortamento in lire 11.125.000.000 per gli anni dal 1994 al 2003.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 e per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 51013 (N.I.) 5.1.0 - Ricavo dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992

1993 lire 60.000.000.000

1994

1995

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

1993 lire 570.000.000

1994 lire 11.125.000.000

1995 lire 11.125.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve della Tabella A allegata alla legge finanziaria:

voce 3

1993

1994 lire 125.000.000

1995 lire 125.000.000

voce 11

1993 lire 570.000.000

1994 lire 10.000.000.000

1995 lire 10.000.000.000

voce 14

1993

1994 lire 1.000.000.000

1995 lire 1.000.000.000

In aumento

CATEGORIA 11 MUTUI

SOTTOCATEGORIA 11.03 (N.I.) - Copertura disavanzi aziende trasporto

Capitolo 03130 (N.I.) 1.1.1.4.1.2.12.31 (08.01) - Spese per l'ottenimento dei mutui e il pagamento del diritto di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992 (art. 2 della presente legge)

1993 lire 570.000.000

1994

1995

Capitolo 03131 (N.I.) 1.1.1.7.3.2.12.31 (08.01) - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992 (art. 2 della presente legge)

1993

1994 lire 8.023.000.000

1995 lire 7.588.000.000

Capitolo 03132 (N.I.) 1.1.3.1.0.5.12.31 (08.01) - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992 (art. 2 della presente legge)

1993

1994 lire 3.102.000.000

1995 lire 3.537.000.000

13 TRASPORTI

In aumento

Capitolo 13005 (N.I.) 1.1.1.5.5.2.09.18 (02.06) - Cat. progr. 01 - Copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1992

1993 60.000.000.000

1994

1995

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli dei bilanci della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni dal 1994 al 2003. (3)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.

CANALIS, Assessore dei trasporti. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Manchinu, relatore,

MANCHINU (P.S.I.), relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 275.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 4, corrispondente al nome del consigliere Baghino.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Baghino.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri:Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Pau - Pes - Pili - Piras - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni.

Si sono astenuti: il Presidente Floris - Cadoni - Cogodi - Morittu - Ortu - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Salis - Serrenti - Urraci.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 63

votanti 51

astenuti 12

maggioranza 26

favorevoli 51

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Istituzione del servizio dell'Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna" (252)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 252.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franco Mariano Mulas, relatore.

MULAS FRANCO MARIANO (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

URRACI, Segretaria:

TITOLO

Norme sull'articolazione in servizi e settori e sulle sedi periferiche degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Onorevole Presidente, colleghi consiglieri, andiamo a istituire una nuova sede provinciale per l'Azienda delle foreste demaniali in Oristano, e sta bene. La provincia ha bisogno di una maggiore attenzione per quanto riguarda il manto verde che viene sempre meno e penso che un'adeguata difesa di quello esistente e un ampliamento del manto verde sia necessario. E' necessaria pertanto in provincia di Oristano, come penso in tutta la regione sarda, in tutta l'isola, una maggiore attenzione a quanto si spende e si opera in materia di rimboschimento. Io conosco, per esempio, delle zone dove da cinque, sei anni si ripetono cantieri di rimboschimento e ancora oggi non c'è una pianta perché si mettono a dimora, si abbandonano e l'anno appres so si ricomincia daccapo. Questo è veramente sprecare i quattrini. E un'altra raccomandazione vorrei fare: si apre la sede dell'Azienda demaniale delle foreste in Oristano e suppongo che né l'amministrazione regionale, né l'amministrazione dell'azienda abbiano a prendere altri locali in affitto in aggiunta a quanti ne hanno già. Un mare di quattrini per questi locali quando, nella via Sardegna, un edificio della Regione sarda è da decenni abbandonato al degrado, nonostante un'interrogazione presentata anni fa e nonostante il richiamo all'attenzione di questo locale, che mi meraviglia tanto che il sindaco di Oristano non abbia prelevato con un'ordinanza, magari per destinarlo ai senzatetto. Ebbene, questo locale, questo patrimonio che è del popolo sardo viene abbandonato la suo destino. Ecco, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assessore su questo punto, perché questo locale sia adibito a sede dell'Azienda demaniale delle foreste, perché sarebbe veramente uno spreco ingiustificato prendere altri locali in affitto. E vorrei a questo punto richiamare anche l'attenzione del Consiglio su una proposta di legge già di qualche anno fa, con la quale si chiedeva che le casermette della forestale fossero riaperte e fruite nuovamente dal Corpo; le casermette forestali che ci sono ancora in molte foreste e in molte zone disabitate della Sardegna e che avrebbero veramente bisogno di essere occupate, a difesa dei boschi, delle foreste che ancora consistono nella nostra isola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.D.S.). In maniera sintetica per esprimere la mia soddisfazione perché, anche se con notevole ritardo, si giunge a riparare una sostanziale ingiustizia nei confronti di un territorio che era escluso dai diritti che invece la legge gli assegnava.

Ritengo che questa legge sia positiva soprattutto in rapporto alla tutela del prezioso bene che è il bene ambientale, e lo dico non in base a ragionamenti vani o generici, ma in base a dei riscontri precisi e puntuali. Un esempio basti per tutti: l'unico comune che ha concesso all'Azienda delle foreste demaniali degli splendidi territori da difendere è il Comune di Santu Lussurgiu, e nel Comune di Santu Lussurgiu, oltre a esserci l'allevamento dei grifoni e dei daini, c'è la tutela di una porzione di ambiente suscettibile di sfruttamento anche sotto il profilo turistico. Ebbene, tra tutti i comuni chiamati ad esprimere la loro opinione sul parco Montiferru-Sinis il Comune di Santu Lussurgiu, guarda caso, è stato l'unico che ha firmato senza reticenze e senza tentennamenti, il che significa che l'istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali, con la disponibilità di molti comuni a concedere i terreni perché siano salvaguardati e perché questo bene sia tutelato, significa dare realisticamente anche agli istituendi parchi della provincia di Oristano, che sono tre, la possibilità di essere veramente accettati dalla popolazione e vissuti con lo spirito con cui debbono essere vissuti.

Io mi limito a dire questo, ribadendo che è un fatto estremamente positivo per la provincia di Oristano e per la Sardegna.

PRESIDENTE. Metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

URRACI, Segretaria:

Art.1

1. I servizi e i settori dell'Amministrazione regionale la cui istituzione sia stata disposta direttamente dalla legge possono essere modificati e soppressi secondo la procedura di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, "Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale".

2. Resta ferma la norma dell'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'amministrazione regionale", per le funzioni di coordinamento del complesso delle strutture competenti nelle materie attribuite ai servizi di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale n. 51 del 1978.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati e successivamente ritirati gli emendamenti numero 1, 2, 11, 12 e 15. E' mantenuto l'emendamento numero 17. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

Articolo 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1

1. I servizi e i settori dell'Amministrazione regionale sono istituiti con la procedura di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale), entro i limiti numerici previsti dalla presente legge e secondo i principi desumibili dall'articolo 2, comma secondo, lettera g), n. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riguardo alla complessità e alla rilevanza delle competenze attribuite e alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Con la medesima procedura, i servizi e i settori, ancorché istituiti o previsti dalla legge, possono essere soppressi o modificati. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale provvede alla ridefinizione dei propri uffici nel rispetto dei principi sopra richiamati, verificando la congruenza con gli stessi dell'articolazione organizzava esistente e adottando, ove necessario, i provvedimenti di soppressione e accorpamento di strutture, anche al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni.

2. Resta ferma la norma dell'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'amministrazione regionale) per le funzioni di coordinamento del complesso delle strutture competenti nelle materie attribuite ai servizi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 della predetta legge n. 51 del 1978.

3. Con la procedura di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 51 del 1978 si provvede ad articolare gli uffici competenti nelle materie di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 1977 in due distinte strutture organizzative - affari legislativi e avvocatura regionale - a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore generale.

4. A seguito dell'istituzione delle strutture organizzative di cui al comma 3, le previsioni recate dall'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1989, n. 32, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, dovranno intendersi riferite al coordinatore generale preposto alla struttura competente in materia di contenzioso attivo e passivo ed al personale ad essa addetto.

5. Nelle more dell'istituzione delle strutture organizzative di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni concernenti le attribuzioni ed il coordinamento del servizio legislativo". (17)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, chiedo scusa al Presidente e a tutti i colleghi, l'emendamento numero 17 sostitutivo totale all'articolo 1 è un emendamento complesso di ben due pagine, che richiama tutta la procedura e i metodi attraverso cui la Regione istituisce i servizi e i settori. Si introducono anche delle novità organizzative di rilievo con sdoppiamento di servizi e l'istituzione di nuovi coordinatori generali. Ha una tale complessità questo emendamento che mi permetto di chiedere cinque minuti per poter capire esattamente di che cosa si tratta. E' un emendamento che richiama tante leggi, regolamenti e procedure che pure io conosco, ma non posso ricordarli tutti a memoria. Chiedo scusa ai colleghi i quali ricorderanno sicuramente tutte le norme che sono richiamate in questo mega emendamento di due pagine. Chiedo alla sua cortesia cinque minuti per poter capire che cosa è questo emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che regola in modo nuovo la procedura e il metodo di istituzione dei servizi e dei settori.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni sospendiamo i lavori del Consiglio per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 43, viene ripresa alle ore 13 e 09.)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per consentire il coordinamento di questo emendamento, che è più difficoltoso di quanto si prevedesse quando è stata chiesta la sospensione di dieci minuti, sospendiamo i lavori del Consiglio.

Riprenderemo i nostri lavori questa sera alle ore 17. La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 13 e 10.