Seduta n.268 del 03/08/1993 

CCLXVIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MARTEDI' 3 AGOSTO 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Dimissioni dell'assessore Marrosu ed assunzione ad interim dell'Assessorato dell'igiene, sanitàe dell'assistenza sociale da parte del Presidente della Giunta regionale Cabras:

PRESIDENTE .........................

COGODI .................................

Proposta di legge Deiana - Tamponi - Manca - Mannoni - Ortu - Pusceddu - Merella - Cogodi - Fantola - Serra - Cocco - Mulas Maria Giovanna - Salis - Atzeni - Degortes - Casu - Giagu: "Sulla disciplina della lingua e della cultura della Sardegna" (410). (Discussione dell'articolato):

CABRAS, Presidente della Giunta

DEIANA, relatore ...................

LADU GIORGIO....................

SELIS ......................................

PORCU....................................

BAROSCHI.............................

PUBUSA .................................

SCANO ...................................

MANCA ..................................

COCCO....................................

COGODI .................................

MULAS MARIA GIOVANNA

SERRA PINTUS ....................

PUSCEDDU ...........................

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 luglio 1993, che è approvato.

Dimissioni dell'assessore Marrosu ed assunzione ad interim dell'Assessorato dell'igiene, sanitàe dell'assistenza sociale da parte del Presidente della Giunta regionale Cabras

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta in data 2 agosto 1993 mi ha fatto pervenire la seguente lettera:

"Onorevole Presidente del Consiglio regionale, partecipo alla S.V. onorevole di aver assunto in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, l'interim dell'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale a seguito delle dimissioni da quell'incarico presentate dalla professoressa Maria Giovanna Marrosu".

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, sulla comunicazione al Consiglio vorrei non dire nulla o quasi nulla, rivolgo semplicemente al Presidente del Consiglio la cortese richiesta di informare il Consiglio sull'andamento della Conferenza dei Capigruppo, perché io non debba reiterare qui le motivazioni che hanno indotto il nostro Gruppo a richiedere un'immediata discussione in Aula. Informando il Consiglio sull'andamento della Conferenza dei Capigruppo, mi esimerà da questo compito. La ringrazio vivamente.

PRESIDENTE. Nulla in contrario. Il Gruppo di cui fa parte l'onorevole Cogodi ha chiesto l'immediata discussione in Aula sulle dimissioni dell'Assessore dell'igiene e sanità. Il Presidente della Giunta ha fatto presente che si rendeva conto dell'esigenza di un dibattito, ma che ritiene che questo dibattito debba svolgersi all'atto della sostituzione dell'Assessore con altro Assessore. Tutti hanno concordato sull'esigenza di un dibattito in Aula. La decisione finale è quella di proseguire nella discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno. Abbiamo rimandato a una successiva Conferenza la determinazione del momento in cui svolgere il dibattito.

Discussione dell'articolato della proposta di legge Deiana -Tamponi - Manca - Mannoni - Ortu - Pusceddu - Merella - Cogodi - Fantola - Serra - Cocco - Mulas Maria Giovanna - Salis - Atzeni - Degortes - Casu - Giagu: "Sulla disciplina della lingua e della cultura della Sardegna" (410)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato della proposta di legge numero 410 di cui si è già conclusa la discussione generale.

Ha domandato di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Chiedo la sospensione di un'ora per consentire alla Commissione che sta esaminando gli emendamenti in via informale di completare il suo lavoro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.), relatore. Presidente, sono d'accordo con la richiesta del Presidente della Giunta perché la Commissione ieri ha terminato la riscrittura di una serie di emendamenti in base alle indicazioni emerse nella discussione generale. Gli emendamenti sono pronti e gli uffici stanno provvedendo alla loro riproduzione e distribuzione ai consiglieri.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni sospendo i lavori del Consiglio per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 09, viene ripresa alle ore 11 e 32.)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame della proposta di legge numero 410.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

PORCU, Segretario:

Titolo

Sulla disciplina della lingua e della cultura della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Giorgio Ladu. Ne ha facoltà

LADU GIORGIO (Gruppo Misto). Signor Presidente, il mio intervento mira a contraddire l'affermazione della Commissione proponente secondo cui la proposta di legge in esame tende a rimediare a un vuoto legislativo nel campo culturale e linguistico sardo, che si protrae ormai da quarantaquattro anni, e ad introdurre una sostanziale modifica dell'articolo 1. Anche se si trattasse solo di un vuoto, di una lacuna o di una dimenticanza, mai colmata per quasi mezzo secolo, ce ne sarebbe abbastanza e oserei dire in sovrappiù per esprimere sulla Regione un giudizio di responsabilità, di colpevolezza e condanna tale da inficiarne la stessa legittimità ad esistere. Siamo di fronte ad una Regione a Statuto speciale che non ha mai preso coscienza della lingua e della cultura, delle espressioni essenziali e significative del popolo le cui sorti le sono state in gran parte affidate con norma costituzionale. Né in questo caso è possibile nascondersi dietro vere o presunte responsabilità dello Stato, perché l'articolo 6 della Costituzione recita che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranza linguistiche e l'articolo 5 dello Statuto speciale dice tra l'altro che la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica emanando norme a integrazione e attuazione nelle seguenti materie: istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi. Questi due articoli consentivano quaranta e più anni fa, come lo consentono oggi, di emanare norme di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura dei sardi. Dobbiamo riconoscere, signor Presidente, con amarezza profonda, ma anche con coraggio che questo vuoto è stato scavato per intero e con diabolica perseveranza dalla classe politica sarda e dalle sue rappresentanze che hanno governato la Sardegna durante tutti questi decenni. Nessun partito politico può scrollarsi di dosso questa grande responsabilità anche perché tutti o quasi tutti i partiti politici presenti in Consiglio regionale hanno governato più o meno a lungo. Persino il partito nel quale io stesso ho militato per tutta la vita non è esente da pesanti responsabilità e non soltanto perché i suoi dirigenti hanno sempre manifestato indifferenza e fastidio per la lingua e la cultura dei sardi, ma perché hanno compiuto atti contrari e deleteri. Nel 1981 quando approdò al Consiglio regionale, dopo anni di malcelata ostilità, la proposta di legge di iniziativa popolare, che chiedeva allo Stato l'introduzione del bilinguismo sardo-italiano era al governo una Giunta regionale di sinistra, nella quale l'Assessore alla cultura era proprio un sardista; quella proposta di legge popolare non fu neppure discussa dal Consiglio regionale, commettendo con ciò un grave arbitrio e una non meno grave scorrettezza e fu sostituita arbitrariamente da una proposta di legge della Giunta palesemente incostituzionale che fu burocraticamente inviata alla Camera e da questa, come è noto, mai presa nella benché minima considerazione. Nella passata legislatura, caratterizzata da una forte presenza sardista, l'unico atto che fu compiuto in chiusura di legislatura fu la bocciatura di una proposta analoga, quella che stiamo discutendo, da parte del Consiglio regionale.

In realtà il vuoto legislativo che è in relazione con la crisi di identità di cui soffre il popolo sardo, non è frutto di una dimenticanza o di una sbadataggine ancorché grave e imperdonabile; esso è frutto di un errore politico le cui dimensioni catastrofiche sono apparse chiare sin da non pochi anni. Devo ricordare che fu lo stesso onorevole Soddu, quando non era più Presidente della Giunta, a rilevare, in uno scritto del 1982, che la strategia economica posta alla base della programmazione regionale prevedeva, assieme e funzionalmente alla industrializzazione, lo sconvolgimento degli assetti antropologici - così diceva l'onorevole Soddu - cioè il dissolvimento della cultura tradizionale e con questa della lingua sarda. Non si è trattato di dimenticanza, ma di uno spaventoso errore politico provocato dal vuoto culturale esistente nella testa di un'intera classe politica e che consisteva nel ritenere che l'industrializzazione forzata della Sardegna fosse incompatibile - e lo era veramente - con la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura dei sardi. Quali siano le conseguenze di quell'errore - chiamiamo prevalentemente errore quello che è stato un assalto forsennato e distruttivo alla sardità e alla Sardegna - quali siano le conseguenze di quell'errore, oggi lo sappiamo tutti molto bene, e soprattutto lo sanno i lavoratori che prima hanno perso la lingua, o gran parte di essa, e poi il lavoro. Non è un caso forse che il problema della lingua e della cultura dei sardi ritorni nel Consiglio regionale proprio nel momento in cui le mitologie e le utopie industrialistiche tramontano miseramente, e non solo in Sardegna. Comunque, sarebbe bello potersi rallegrare almeno oggi che il tema venga ripresentato, ma non è così, non ci si può rallegrare perché le proposte all'esame del Consiglio non vanno certo a rimuovere quell'errore fondamentale di cui ho parlato, in primo luogo perché non si chiede neppure lontanamente con specifico provvedimento il riconoscimento della parità giuridica tra sardo e italiano, non si chiede il riconoscimento statale del diritto dei sardi all'uso del bilinguismo nei rapporti con la pubblica amministrazione. Non è che vogliamo essere gratificati con il riconoscimento da parte dello Stato italiano del valore culturale della lingua sarda, già avvenuto in gran parte degli ambienti accademici internazionali. E' che vogliamo che lo Stato riconosca la specificità culturale, l'identità e diversità dei sardi e la riconosca di fatto riformando le sue strutture concettuali e organizzative, riformando tutte le sue amministrazioni perché corrispondano in sardo con i sardi ogni volta che questi lo richiedano. Fin quando non ci sarà questo riconoscimento non ci sarà autonomia, né debole né forte, né parziale né integrale, e qualunque riforma dello Statuto speciale resterà sulla carta anche nel migliore dei casi.

Ma il peggio, signor Presidente, non è neanche questo, è che questa legge della Regione non sancisce che questa Regione obbligatoriamente parli e scriva in sardo ogni qualvolta ne venga richiesta dai suoi concittadini. So bene che il bilinguismo è ben altra cosa, ma se l'amministrazione regionale con tutte le sue diramazioni venisse obbligata per legge a parlare e scrivere in sardo ci troveremmo di fronte ad un'effettiva novità e a un promettente rinnovamento, ad un segnale preciso della volontà di avvicinare la Regione a coloro che pretende di rappresentare e amministrare. Invece nell'ultimo articolo, proprio quello che più facilmente si dimentica o che non viene neppure letto, si affaccia la vaga possibilità che si possa discutere in sardo nei collegi deliberativi regionali e locali, che si possa verbalizzare in sardo o sbrigare la corrispondenza. Questa, mi permetta, è una beffa, uno stupido scherzo, perché è troppo facile prevedere che questa possibilità non verrà mai usata, per di più negli ambienti di una burocrazia pertinace nello scansare persino gli obblighi e non solo le facoltà. E poi queste possibilità, legge o non legge, si usano e si sono già usate ogni volta che si è voluto, sia in sede regionale che in sede locale.

Il Consiglio regionale, signor Presidente, sta per perdere un'altra occasione utile per ridare credibilità alla Regione, per configurarla agli occhi dei cittadini come il loro vero e principale organo di rappresentanza politico-culturale, come un organismo che è una loro espressione anche linguistica. Infatti, la proposta di legge che stiamo discutendo cerca di regolamentare un rapporto tra la Regione, che è ormai non solo un ente inutile ma pernicioso, tra la burocrazia regionale e altra burocrazia, spesso non meno perniciosa, inventando nuovi strumenti di così detta programmazione, nonostante l'oramai accertata vocazione di tali strumenti all'inattività e al fallimento, preoccupandosi di concertare tale rapporto con la burocrazia statale e parastatale che della lotta contro la lingua sarda, vedi provveditorato agli studi, hanno fatto la ragione della loro esistenza.

Signor Presidente, se la proposta diventerà legge, sarà molto difficile evitare che i fondi che le verranno destinati non finiscano per innalzare la montagna di sprechi che la Regione ha alimentato alacremente. Sarà anche difficile che la gente intenda che questi soldi sono realmente destinati alla tutela e alla valorizzazione della lingua sarda e non a foraggiare vecchie e nuove clientele. Sarà tutto molto difficile se nell'articolo 1, se nella finalità della legge non verrà previsto per la Regione l'obbligo rigoroso e ineludibile di scrivere e parlare in sardo con chi lo richieda.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

URRACI, Segretaria:

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale e i processi di sviluppo economico e di integrazione interna e internazionale.

2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, del linguaggio e delle produzioni culturali in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

URRACI, Segretaria:

Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi della presente legge la valorizzazione assume come bene fondamentale da valorizzare la lingua, la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base della Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e della Carta dei diritti delle minoranze etniche.

3. Pertanto la Regione considera l'uso della lingua sarda e la valorizzazione degli specifici moduli e delle sedimentazioni della cultura sarda come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti -, di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura ed urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla costruzione dell'autonomia della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Solo per una breve dichiarazione. Io come ho detto nel mio intervento, condivido le finalità e le funzioni di questa legge. Ho espresso perplessità sulla struttura operativa che la legge si dà e sul fatto che una legge di questo genere, che poteva essere l'occasione per varare una politica regionale sulla cultura, invece mi sembra che sia un'occasione sprecata. Alla luce di questa posizione, che ho espresso nell'intervento, io ribadisco il mio parere favorevole al Titolo I. Mi asterrò sul Titolo II: strumenti operativi. La mia astensione sugli strumenti operativi è stata già motivata e non è necessario che qui venga ribadito; quindi un voto a favore sugli obiettivi e le funzioni, e perplessità sulla strumentazione operativa che sfocia solo in una astensione, sperando che in sede operativa e di sperimentazione questo apparato possa essere migliorato.

La seconda considerazione è che noi oggi ci troviamo con 50 emendamenti e questo ripropone il problema che nell'intervento generale avevo sollevato: un'occasione importante di riflessione e di dibattito sarà affrontata invece in una situazione di emergenza, con difficoltà per tutti noi ad entrare nel merito. In particolare oggi ci ritroviamo una trentina di emendamenti della Commissione; io faccio un atto di fiducia nella Commissione, e ognuno di noi può farlo, però è davvero difficile per noi avere coscienza e consapevolezza di tutto quello che stiamo votando. Spero che, in sede di applicazione della legge, le eventuali disfunzioni possano essere rimosse e che la legge possa essere davvero in occasione importante. Credo che la difficoltà che lo sento nel valutare tutti gli emendamenti non sia solo mia e che comunque discutendoli adesso possa essere superata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, sull'articolo 2 intervengo per precisare che, a conclusione della discussione generale e dopo aver esaminato gli emendamenti proposti dalla Commissione a correttivo delle critiche che sono state emesse dall'Aula alla prima stesura della legge, il nostro parere su questo disegno di legge rimane fondamentalmente molto negativo, perché in realtà si tratta di una operazione culturale destinata a favorire poche persone, un ceto privilegiato della società sarda, e di una spendita di soldi senza una sufficiente meditazione sugli effetti che questa legge andrà a produrre.

In particolare, riservandoci di intervenire sugli altri articoli, sull'articolo 2 ci permettiamo soprattutto di contestare il secondo comma in cui si fa riferimento tra l'altro alla Carta dei diritti delle minoranze etniche. Noi riteniamo che i sardi non siano una minoranza etnica, non è una minoranza etnica il popolo sardo, è parte integrante della nazione italiana, parte costitutiva della nazione italiana. Noi non possiamo ammettere su questo punto che in una legge della Regione sarda si parli impropriamente di minoranza etnica, riguardo al popolo sardo. La nostra posizione su questo è di principio ed è viscerale; contestiamo nella maniera più radicale un simile assunto e contestiamo la veridicità storica prima che politica dell'affermazione e riteniamo che parlare di minoranza etnica del popolo sardo sia una grave ingiustizia che viene fatta a tutti i sardi che, nel corso di centinaia di anni, sono morti per riaffermare un ruolo non minoritario ma di prestigio del popolo sardo all'interno della nazione italiana. Riteniamo che questa sia una grave violazione della memoria storica del popolo sardo e riteniamo che questo Consiglio regionale si sta assumendo una grossa responsabilità nel riaffermare, sia pure in maniera indiretta, l'esistenza di una minoranza etnica del popolo sardo, non possiamo assolutamente condividere una tale impostazione.

In merito poi al comma 3 dell'articolo 2, riteniamo che il Consiglio debba riflettere sul fatto che accanto ad enunciazioni di principio di dubbio valore storico, come quella che abbiamo detto poc'anzi, ci sono in questa legge tutta una serie di considerazioni, di frasi che sono di difficile lettura e di difficile interpretazione. Sembra che siamo davanti ad un trattato di sociologia, lo dicevo già nel mio primo intervento. Cosa vuol dire, onorevoli colleghi che avete proposto la legge, il comma 3 quando parla di "valorizzazione degli specifici moduli e delle sedimentazioni della cultura sarda"? Cosa sono queste sedimentazioni? Noi vogliamo parlare in lingua sarda, ma mi sembra che anche un erudito italianista avrebbe difficoltà a capire cosa vuol dire "la valorizzazione degli specifici moduli e delle sedimentazioni della cultura sarda". Abbiate pazienza, cercate di farle capire le cose alla gente, non prendiamola in giro ulteriormente; quando un sardo leggerà queste cose rimarrà sbalordito per quello che abbiamo scritto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

URRACI, Segretaria:

Art.3

Compiti della Regione

1. Secondo le finalità previste dall'articolo 1 ed allo scopo di rimuovere gli ostacoli alla libera espressione che hanno fin qui determinato una situazione di diseguaglianza sostanziale tra lingua italiana e lingua sarda nelle sue varietà locali e di dare pari opportunità espressive alle lingue in contatto in tutti i luoghi della comunicazione sociale, la Regione autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in accordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e fornisce ai cittadini singoli o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi.

2. In particolare:

a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;

b) promuove le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, mediante la predisposizione e/o il coordinamento di programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività ed iniziative culturali;

c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione - del patrimonio culturale regionale;

d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, economicità e tempestività;

e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Deiana - Salis - Casu - Cocco - Atzeni - Degortes - Giagu - Mulas Maria Giovanna - Ortu - Serra - Pusceddu - Manca

Art. 3

Al comma 2, lettera d) aggiungere, dopo la parola "formata", il termine "efficienza". (22)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Presidente, per sottolineare, senza fare lo stucchevole - poi non interverrò più su questi argomenti - che anche qua siamo nella più completa nebulosità dei concetti; concetti astratti che non hanno proprio nessun radicamento nella realtà che vive oggi la società sarda. Qua si continua a parlare con un linguaggio astruso, per pochi iniziati, senza che si esca dal burocratese sociologico di rara efficacia. Il giornalista Indro Montanelli ogni tanto si prende la briga di prendere testi di questo genere e di qualificarli nel giornale che egli dirige, come prosa che bisognerebbe assolutamente sconfiggere ed eliminare non solo dalla parlata comune, ma soprattutto dai testi legislativi. Qua si continua a parlare di dare pari opportunità espressiva alle lingue in contatto, in tutti i luoghi della comunicazione sociale, e poi si parla di mezzi e condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi. Badate bene, quando si arriva all'applicazione dei rispettivi linguaggi, si sta ammettendo quello che noi abbiamo sostenuto fino adesso, cioè che non si può parlare di lingua sarda in quanto, noi sardi, non ci capiamo tra di noi, stiamo passando a sancire in legge una situazione di fatto che è contraddittoria rispetto alle affermazioni di principio che sono state udite in quest'Aula fino adesso. Quindi il nostro no è ancora più deciso su questo punto, ed invitiamo non solo per adesso a votare contro questo tipo di linguaggio, ma soprattutto per il futuro a eliminare un tipo di linguaggio così involuto. Le leggi non sono dei testi di sociologia universitaria, onorevoli colleghi, le leggi sono fatte per essere capite da tutti quanti e la cosa primaria che il cittadino chiede alla legge è di essere chiara e concisa, non di trasformarsi in un testo di sociologia, di pedagogia o di quant'altro.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo II, articolo 4.

URRACI, Segretaria:

TITOLO II

STRUMENTI OPERATIVI

Art. 4

Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale regionale

1. La Regione autonoma della Sardegna, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.

2. Tali leggi di settore dovranno in particolare prevedere:

a) il Servizio Bibliotecario-documentario sardo, costituito dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione di qualunque appartenenza giuridica che operano secondo il principio della cooperazione, e che, oltre ai compiti ad essi connaturati, complessivamente garantiscono la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, fruizione e valorizzazione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

b) il Servizio Multimediale sardo, che cura la raccolta, la catalogazione, la conservazione e la fruizione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna;

c) il Sistema Monumentale sardo, che raggruppa e coordina i più importanti luoghi di conservazione del patrimonio archeologico, paesaggistico, storico e architettonico della Sardegna;

d) il Sistema Museale sardo che cura la valorizzazione e la crescita, diffusa e coordinata, dei musei delle pinacoteche e degli altri luoghi di conservazione dei beni - storici antropologici, artistici ed ambientali - meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;

e) il Laboratorio di studio e di ricerca sui centri storici della Sardegna, cui vengono affidate le competenze regionali relative allo studio ed alla valorizzazione dei centri da sottoporre a tutela;

f) il Sistema Musicale sardo, che cura la registrazione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione della produzione poetico-musicale;

g) il Sistema delle tradizioni popolari della Sardegna. Nell'ambito della legislazione di riferimento è affidata all'I.S.R.E. la ricerca specifica sul folklore e sulle tradizioni popolari e musicali sarde. L'Istituto cura la tenuta della Nastroteca Musicale Regionale che raccoglie tutte le incisioni di musica sarda, comprese le registrazioni realizzate dal citato Sistema Musicale.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Comitato paritetico di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, un sistema di norme di attuazione statutarie e di delega di competenze statali diretto ad attribuire alla Regione un complesso organico di poteri normativi ed amministrativi in materia di beni culturali, in particolare di quelli contemplati dalla presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Deiana - Manca - Salis - Casu - Cocco - Atzeni - Degortes - Giagu - Mulas Maria Giovanna - Ortu - Serra - Pusceddu

Art. 4

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente art. 4 bis:

Art. 4 bis

Norme di attuazione statutaria

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Comitato paritetico sull'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, un sistema di norme di attuazione statutarie e di delega di competenze statali diretto ad attribuire alla Regione un complesso organico di poteri normativi ed amministrativi in materia di beni culturali, in particolare di quelli contemplati dalla presente legge. (23)

Emendamento sostitutivo totale Deiana - Manca - Salis - Casu - Cocco - Atzeni - Degortes - Giagu - Mulas Maria Giovanna - Ortu - Serra - Pusceddu

Art.4

L'articolo 4 è così sostituito:

Art 4

Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale regionale

1. La Regione autonoma della Sardegna, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.

2. Tali leggi di settore dovranno in particolare prevedere:

a) il Servizio Bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:

- dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione di qualunque appartenenza giuridica che operano secondo il principio della cooperazione, e che, oltre ai compiti ad essi connaturati, complessivamente garantiscono la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

- dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna, per i quali viene garantita una diffusa conoscenza e la regolare fruizione;

b) il Sistema Museale e monumentale della Sardegna che:

- cura la valorizzazione e la crescita, diffusa e coordinata dei musei, delle pinacoteche e degli altri luoghi di conservazione dei beni storici, antropologici, artistici ed ambientali meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;

- raggruppa e coordina i più importanti luoghi di conservazione del patrimonio archeologico, paesaggistico, storico e architettonico della Sardegna;

c) il Laboratorio di studio e di ricerca sui centri storici della Sardegna, cui vengono affidate le competenze regionali relative allo studio ed alla valorizzazione dei centri da sottoporre a tutela;

d) il Sistema musicale e delle tradizioni popolari della Sardegna:

- che cura la registrazione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione della produzione poetico-musicale;

- che nell'ambito della legislazione di riferimento e attraverso l'I.S.R.E., cui è affidata la ricerca specifica sul folklore e sulle tradizioni popolari e musicali sarde, cura la tenuta del catalogo regionale dei beni demo-etno-antropologici e della nastroteca musicale regionale, che raccoglie tutte le incisioni e le registrazioni di musica sarda. (24)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, cari consiglieri, questa legge arriva in Aula dopo un lunghissimo iter nelle Commissioni di merito. Praticamente da quando è iniziata questa legislatura, da quattro anni, dopo la sua bocciatura alla fine della legislatura precedente, questa legge ha impegnato una buona parte del Consiglio regionale. Soltanto adesso, alla fine della legislatura, essa arriva in Aula, però tutto questo non impedisce ai presentatori della legge e ai presentatori anche dell'emendamento numero 24 di differire ancora quelli che sono i veri, necessari, urgenti e improcrastinabili interventi di questo Consiglio regionale che devono essere posti in essere al servizio della cultura sarda, perché è vero che noi abbiamo bisogno di un riordino del settore della cultura, dei musei, dei beni archeologici e delle altre immense ricchezze in ambito culturale che il popolo sardo ha a disposizione, di cui al Sardegna è ricca.

In questa legge si enunciano dei principi sulla lingua, sul bilinguismo, si mettono a disposizione una caterva di danari per osservatori e comitati vari che non avranno nessuna funzione se non quella di dare dei soldi a chi già soldi ne ha abbastanza tramite i canali più vari del mondo accademico e della ricerca, e si rinvia ad altra data, ad un anno, dice l'emendamento, l'emanazione delle leggi di settore. Ma, cari colleghi, sapete che cosa vuol dire un anno in queste condizioni? Vuol dire dieci anni perlomeno. Si rinviano leggi urgenti che devono essere assolutamente fatte subito; noi avremmo preferito che invece di spendere quattro anni nella preparazione di un progetto di legge che non dice assolutamente niente, si fosse speso questo tempo, onorevoli colleghi, per predisporre quegli urgenti interventi legislativi nel campo delle cose concrete che invece questo Consiglio rifiuta sistematicamente di fare. Non si può rimandare alle calende greche interventi del genere e dell'importanza di quelli previsti nell'articolo 4. Quindi ecco un'altra contraddizione, mentre si fanno subito le cose che non servono, le dichiarazioni di principio assurde, si rinviano sine die le questioni che sono di importanza notevole per la cultura ma anche dico per l'economia e per la società della Sardegna. Questa per noi è ancora un'altra prova di quanto questa legge sia pasticciata e non meriti di essere votata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io chiedo ai presentatori dell'emendamento numero 24 di ritirarlo e mi permetto di chiedere ai colleghi di bocciare l'articolo 4. Sono tutti e due privi di qualunque contenuto giuridico, perché il destinatario di questo articolo e di questo emendamento è il Consiglio regionale e non può una legge ordinaria obbligare il Consiglio regionale a fare o disfare entro un anno, sei mesi, due giorni, cinque secondi. Così, per correttezza, perché si sappia che non servono a nulla, preferirei che i presentatori li ritirassero. Comunque sia io voto contro perché quello che viene proposto è un non senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Io ho chiesto di parlare su questo articolo perché si tratta di un articolo che non ha nessuna forza precettiva, non è una norma giuridica e ha una finalità, secondo me, deleteria. I colleghi sanno che nel nostro ordinamento regionale non esiste la delega legislativa. In altre parole, non è possibile che l'Assemblea regionale demandi al Governo regionale l'approvazione di un atto avente forza di legge sulla base di principi o indicazioni generali anche sulla materia, oltre che sui criteri e principi direttivi contenuti in una norma legislativa del Consiglio regionale medesimo. Quindi, non esistendo un istituto di questa natura, è del tutto evidente che una norma come questa potrebbe avere una qualche efficacia laddove si trattasse di una norma rinforzata, cioè di una norma con una forza superiore rispetto alle altre leggi, nel qual caso vi sarebbe, come dire, un dovere giuridico dell'Assemblea di adeguarsi o comunque si tratterebbe, nel caso in cui l'Assemblea non si adeguasse, di un comportamento omissivo sanzionabile quanto meno da un punto di vista politico. Ora, però, questa è una norma che nella gerarchia delle fonti occupa lo stesso grado che occuperebbe una qualsiasi altra norma approvata dal Consiglio che si occupasse di questi temi. Quindi questo articolo 4, come già diceva il collega Baroschi - di solito in prima Commissione, non da oggi, abbiamo la prassi di sopprimere queste norme - non ha nessuna efficacia precettiva e quindi non è neppure una norma giuridica. Se però i colleghi riflettono, la finalità di questa lunghissima disposizione è di altra natura; voi pensate questa legge senza questo articolo 4; praticamente in larga misura viene meno la giustificazione del pesante apparato burocratico che la legge stessa tende a introdurre. Quindi si tratta di una norma che, come dire, serve in qualche modo per giustificare l'esistenza del successivo apparato. Tuttavia faccio rilevare al Presidente e agli onorevoli colleghi, che poiché questa disposizione in ogni caso non ha nessuna efficacia precettiva, e quindi non è una norma giuridica, anche laddove l'Assemblea l'approvasse si tratta di una disposizione che sarebbe come inesistente. Quindi io invito i presentatori di questa legge e i colleghi di questa Assemblea a leggere comunque questa legge senza questa disposizione che, anche se approvata, è come non esistesse, perché non dispone alcunché. Si capisce immediatamente che la legge inizia a scricchiolare.

Voglio anche fare un'altra considerazione, riprendendo quanto detto nel mio precedente intervento, che il paradosso di questa legge è che mentre si disciplina puntualmente l'apparato, non si disciplina ancora in modo puntuale ciò che l'apparato dovrebbe fare. Può anche verificarsi che queste leggi di settore di cui si parla non vengano mai approvate dal Consiglio, però l'apparato già esisterebbe e già sarebbe funzionante, non so per fare che cosa. Non solo, ma potrebbe anche verificarsi che, nell'approvare le leggi di settore, il Consiglio, poiché non è vincolato in questa norma in quanto è una norma che non ha nessuna efficacia giuridica, potrebbe anche disciplinare la materia in modo totalmente diverso. Ebbene nonostante questo, il comitato tecnico scientifico, il gran consiglio della cultura sarda, eccetera, sarebbero già del tutto operanti. Quindi io invito i presentatori della legge a ritirare questo articolo, il che forse può consentire di discutere in termini più realistici dei successivi articoli e soprattutto potrebbe consentire di concentrare le energie e l'attenzione dell'Assemblea sull'ultima parte della legge dove, con qualche approfondimento, probabilmente in sette, otto articoli si potrebbe riuscire a fare una buona legge o comunque una legge accettabile sulla cultura sarda. Pertanto, su questo articolo, poiché non è un articolo di legge, io dichiaro che voterò, come diceva il collega Baroschi, contro; nel caso in cui non ci fosse controprova può anche essere approvato perché è un articolo che non ha nessuna efficacia giuridica, quindi anche il fatto che l'Assemblea approvi non sposta di una virgola assolutamente niente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (P.D.S.). Molto brevemente signor Presidente, per dire che l'emendamento numero 24 migliora sicuramente il testo dell'articolo 4; tuttavia io mantengo un'opinione critica, oltre che su questo articolo, su tutti gli articoli del titolo II, lo dico ora per non riprendere la parola. Ci tengo però che la mia posizione non venga confusa con quella legittima, ma che non condivido, di chi non si riconosce nelle finalità, negli obiettivi e nel significato generale della legge. Io ho chiarito questo nel mio intervento, nella discussione generale, considero la legge di grande valore, di grande importanza in quanto contiene un riconoscimento di noi stessi, un riprendere la parola che è la premessa di un cammino di riscatto del popolo sardo; non mi convince invece la strumentazione operativa, che trovo piuttosto pesante, complessa, macchinosa, burocratica. Negli emendamenti presentati particolarmente dalla Commissione, riconosco e prendo atto che è stato compiuto un serio sforzo di alleggerimento. Apprezzo questo serio sforzo anche per quanto riguarda l'articolo 4 e gli altri articoli, tuttavia il risultato mi sembra insufficiente. Per questi motivi, per le votazioni che vanno dall'articolo 4 all'articolo 12 e voterò invece con piena, assoluta convinzione a favore degli altri articoli e della legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). Signor Presidente, non per riprendere ragionamenti che sono stati già proposti in sede di discussione generale, ma per chiarire ulteriormente un concetto, che è poi quello fondamentale che ha portato la Commissione a ribadire, attraverso l'emendamento, la validità dell'articolo 4. Non si è inteso, in pratica, scrivere, mantenere un'indicazione di tipo precettivo attraverso l'articolo 4, nel senso che non sono individuati in questa sede settori, non sono individuati uffici, non è preconizzata la formazione di squadre di operatori che debbono interessarsi e lavorare negli ambiti previsti dall'articolo 4, che vuole essere soltanto una indicazione programmatica basata anche su una considerazione di ordine politico. In Consiglio regionale giacciono, e non da oggi, alcune addirittura da quindici o da venti anni, numerose leggi che attengono al settore della cultura. Basti ricordare quelle sui centri storici, sulle biblioteche, sui musei, sui beni culturali in genere, sulla cineteca sarda, sui laboratori; tutte leggi parcheggiate da tempo che non hanno mai ricevuto una risposta consiliare proprio perché la difficoltà dispersiva che è riscontrabile attraverso le varie proposte ha reso in qualche modo impervia una discussione e la capacità del Consiglio di affrontare le relative proposte. In pratica, attraverso l'articolo 4, si intende dare una indicazione sistematica di tipo organico raggruppando queste proposte di legge attraverso canali che dovrebbero portare il Consiglio regionale a discutere di problemi culturali in termini di settore. Noi abbiamo ragionato su questo, crediamo che questo sia un incentivo alla discussione consiliare e pertanto riteniamo che l'articolo 4 nella sua originaria stesura fosse molto macchinoso, che sia stato semplificato attraverso l'emendamento e mantenga una sua validità appunto non in termini precettivi, ma semplicemente programmatici.------------------------------------------------------------

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.D.S.). Signor Presidente, definire l'articolo 4 "servente alla creazione di una struttura burocratica" mi pare veramente un'affermazione che non fa uno sforzo di comprensione.

Questo sì, caro Andrea, mi pare fuori tema; perché essere in tema o fuori tema vuol dire fare uno sforzo per entrare nelle ragioni degli altri. Se non si fa questo sforzo effettivamente si possono applicare certi schemi ed esprimere certi giudizi. Io dico che un tale giudizio non è condivisibile; non già perché mi sfugga la logica da cui parte, ma perché è non vi vedo alcuno sforzo per cogliere il senso generale di questo articolo 4.

Per la prima volta, veramente, viene posto l'obiettivo di andare al di là delle politiche culturali con cui la Regione ha gestito il settore a partire dal 1950 in poi, dalla legge 17 in poi. Per la prima volta ci si pone il problema di organizzare la cultura in Sardegna; in qualche modo di regolamentare il processo culturale.

Una norma certo di autoprogrammazione, una norma con cui poniamo alcune pietre d'angolo di un edificio complesso; ed occorre una legge che ponga queste pietre d'angolo. Certamente molto più importanti, molto più giustificate, anche da un punto di vista di tecnica legislativa, di quanto non lo siano le altre e numerose leggi in qualche modo di programmazione dell'attività della Regione che noi vediamo presenti nell'ordinamento, e che approviamo frequentemente.

Quindi veramente nulla di nuovo rispetto, persino, ai tanti ordini del giorno con cui talvolta vincoliamo o poniamo una linea d'indirizzo all'attività dello stesso Consiglio. Queste veramente sono fondamenta; è pietra d'angolo senza la quale noi stiamo patrocinando e dicendo che in materia di legislazione culturale dovremmo avere permanentemente l'episodico, il disorganico, l'estemporaneo.

Questa legge ha ben altro significato; e la Commissione, con gli emendamenti presentati, è venuta incontro a un'esigenza chiaramente emersa durante il dibattito in Consiglio - lo ricordava il collega Manca - quando ha semplificato. Vedremo altri emendamenti e altri articoli con cui si viene incontro all'esigenza di semplificazione.

L'esigenza della semplificazione, è stata presente alla Commissione; e in relazione a questo aggiungo, per concludere, riconfermando quello che in discussione generale chiamavo il carattere processuale della legge, momento di sperimentazione. Ci siamo dati l'appuntamento di una nuova disciplina complessiva dell'Assessorato della pubblica istruzione. In quella sede potremo fare un ulteriore passo avanti, dopo aver sperimentato una fase di avvio che dovrà essere una fase di ulteriore semplificazione. Ma l'esigenza dell'articolo 4, che è un'esigenza di pietra d'angolo di questa e di altre leggi, è tutt'altro che l'esigenza di un articolo servente. Non è un articolo che può essere tolto senza caducare e vulnerare complessivamente l'organicità di questa legge, e senza che noi ci stiamo autocondannando, veramente, alla episodicità, alla provvisorietà della futura legislazione di settore in materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente e colleghi, una sola battuta per dire che davvero non comprendo il senso di alcuni interventi che mettono in discussione la legge nelle sue strutture portanti, affermando però di condividere la legge, perché ogni legge prevede principi, obiettivi e strumentazione. Si può discutere sull'adeguatezza o meno della strumentazione, però una strumentazione ci vuole, per cui il confronto dovrebbe essere fatto fra due o più ipotesi di diversa strumentazione. Non si può sottoporre a critica un'ipotesi senza proporre un'alternativa Io, per esempio, ai colleghi che parlano troppo semplicisticamente di Minculpop, vorrei chiedere se non sia vero Minculpop l'attuale strumentazione regionale in materia di cultura e anche di altro; laddove si discute e si decide per conto di tutti nel chiuso delle stanze, pensando ai referenti che ognuno ha in testa e non alla generalità dei cittadini. Questo è Minculpop: Ministero della cultura popolare per rispondere in modo generico, per accattivarsi la simpatia, per carpire il consenso e non per costituirlo il consenso, per averlo davvero. Secondo me è Minculpop il modo in cui si sono fatti i piani paesistici, sottratti ad ogni e qualsiasi logica di studio severo fondato sul piano scientifico e di conoscenza pubblica del confronto. E' Minculpop tutto quello che l'Assessore dimissionario della sanità denuncia: processo decisionale alterato, spionaggio negli uffici, sottrazioni di pratiche, lottizzazioni selvagge, regole da feudatari; tutto questo è Minculpop. Non può essere Minculpop una struttura specialistica qualificata che si ipotizza attraverso questa legge, che potrà funzionare e speriamo che funzioni. Potrebbe anche non funzionare, ma al primo accenno di non funzionamento, il legislatore esiste per porre rimedio alle cose che non dovessero funzionare. Ma che senso ha dire che non è norma giuridica una norma che non è precettiva, quando sappiamo dai rudimenti della nostra cultura giuridica che le norme sono precettive e programmatiche e che hanno dignità di norma giuridica le une e le altre? Questa è una norma programmatica, ed è ovviamente norma giuridica, che obbliga sul piano giuridico; non è norma giuridica solo quella che può essere fatta osservare con l'intervento dei carabinieri, e noi autonomisti dovremmo dire dei barracelli, perché i carabinieri sono dello Stato. Sono norme giuridiche quelle che impongono un obbligo alle istituzioni, e le istituzioni si fondano principalmente sugli obblighi politici e morali, non sulla forza cogente dei carabinieri. Altra cosa è che la politica di questi tempi sia svilita; altra cosa è che si ritenga il non adempimento politico una cosa minore e marginale, ma questo fa parte del decadimento dei costumi, come qualcuno direbbe, questo fa parte, non della semplificazione, fa parte proprio dell'impoverimento della politica, non del fatto che l'obbligo politico non abbia senso: ce l'ha ed è un senso forte. Semmai, per concludere, vorrei dire una cosa ancora: che non comprendo l'anno di tempo, perché questa è una legge quadro e come tale non può che stabilire i grandi obiettivi e gli elementi essenziali della strumentazione. Poi quando torneremo agli articoli che più propriamente prevedono la strumentazione si potrà ancora dire qualcosa. E' una legge quadro che, essendo legge quadro, non può che prevedere l'articolazione successiva che dovrà essere specifica puntuale, settoriale, dentro il quadro generale dei principi e degli obiettivi di promozione della cultura sarda. Non capisco il termine di un anno. Io a titolo di battuta, ma non è solo una battuta, ho detto che tutto è opinabile in questo mondo, eccezion fatta per una cosa: il calendario, per ora, fino a quando non saranno altri, gli astronomi, a metterlo in discussione. Noi sappiamo che entro un anno si devono svolgere le elezioni regionali, noi sappiamo che entro otto mesi questa Assemblea decade, e quindi cosa vuol dire entro un anno? Se non si adempisse entro otto mesi non succederebbe nulla perché tanto siamo entro l'anno, però si sa benissimo che a luglio dell'anno prossimo qui non ci sarà un Consiglio regionale che discuterà le leggi di settore. Inoltre, se abbiamo già chiare le linee essenziali, se già ci sono leggi di settore depositate, se c'è già un'elaborazione politica e anche legislativa - non dico che si debbano mettere le ali ai piedi, per carità, ma almeno le ciabatte per camminare appena appena - perché in sei mesi non si possono proporre le leggi di settore? In sei mesi? Oppure non si possono proporre entro due mesi, l'ultimo comma dice entro 180 giorni, al Governo le norme di attuazione? Ben sapendo che il Governo dovrebbe decadere per la primavera prossima, si prevede un termine di sei mesi per proporre la norma di attuazione? Ma perché non entro due mesi, non dico entro due giorni, ma entro due mesi? Perché sei mesi per proporre una norma di attuazione? E' semmai da questi tempi lunghi che si potrebbe evincere una certa volontà non dico di carattere lassista, questo non voglio crederlo, però, insomma, posapiano questo sì, come dire: per intanto facciamo la legge quadro - grande sforzo! - e poi le leggi di settore, quelle che danno gambe alla legge, cioè che possono realizzare gli obiettivi, si vedranno con tutta tranquillità e calma. Non mi pare che siamo a questo punto. Dire entro un anno, d'altronde, non vuol dire che bisogna aspettare l'anno, si può fare se si ha voglia anche entro tre mesi, perché nell'anno ci sono anche i primi tre mesi, se si volesse. Quindi, valga questa considerazione come sollecitazione per dire che non si lascino passare i sei mesi per proporre la norma di attuazione, che non si lasci passare l'anno per proporre le leggi di settore, ma che si assuma un impegno politico - perché la politica dovrebbe valere ancora - da parte della Giunta e della maggioranza, da parte di tutti quelli che possono dare un contributo, perché la strumentazione operativa si metta in essere e le leggi di settore si abbiano quanto prima. Il che non vuol dire necessariamente tanto tempo, neppure pochi giorni, ma tempi congrui che diano sostanza a questa previsione normativa dell'articolo 4 così com'è esposta. Io debbo dire che non comprendo neppure perché si voglia attribuire un grande significato all'emendamento numero 24. Ma cosa c'è da ridurre? Perché si dovrebbe ridurre? Se la Commissione concorda, va bene, si riduca, si accorpi, ma perché non dovremmo pensare al servizio bibliotecario documentario, al servizio multimediale, al sistema monumentale, al sistema museale, al laboratorio per i centri storici e al sistema musicale sardo, e altro, come elementi essenziali tutti di un intervento organico e quindi di un'attività di ricerca e non solo di raccolta, ma di promozione delle attività culturali nei più diversi settori? Qui non c'è da ridurre, qui c'è da esplicare al massimo possibile le potenzialità di espressione di una cultura nelle diverse forme attraverso cui si realizza. In ogni caso, per come la Commissione ha ritenuto, raccogliendo alcune indicazioni, può essere anche quello un punto di equilibrio e perciò noi conferiamo il nostro giudizio positivo anche sull'articolo 4 con queste motivazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Presidente, non voglio aggiungere molto rispetto all'articolo 4 e agli emendamenti, non voglio aggiungere argomentazioni a quelle egregiamente espresse dai colleghi che mi hanno preceduto. Si tratta evidentemente di una norma programmatica e noi a questa norma abbiamo voluto dare una grande valenza culturale e politica. Lo scopo della legge è pertanto quello di fornire non un'unica risposta, ma una gamma di risposte, di strutture e di strumenti a quella diversificata rete di bisogni, a quegli specifici problemi, a cui accennava il collega Cocco, che emergono dalla società sarda, che finora non sono stati affrontati e che oggi non sono assolutamente riducibili a un unico schema, a un unico paradigma. Intervengo piuttosto per dire che l'osservazione del collega Baroschi per quanto riguarda le ultime righe dell'emendamento numero 23, "poteri normativi e amministrativi in materia di beni culturali, in particolare di quelli contemplati dalla presente legge", può essere accolta sicuramente, perché parrebbe davvero che noi stiamo legiferando su una questione per cui non abbiamo un potere specifico.

Quindi, per quanto mi riguarda io suggerisco di accogliere questa richiesta, così come quella dell'onorevole Cogodi sull'emendamento numero 24, quando giustamente osserva che la data di un anno dall'entrata in vigore della presente legge può essere troppo breve o troppo lunga a seconda di come affrontiamo l'argomento. Certo è che l'impegno anche della Commissione sarà quello di accelerare questo processo di decisione, di discussione su tutte le leggi di settore che devono contemplare un quadro che oggi si avvia, un percorso che comunque comincia solamente. Per cui propongo che dall'emendamento numero 23 possa essere cassata l'ultima riga: "in particolare di quelli contemplati dalla presente legge", e dall'emendamento numero 24: "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Presidente, molto brevemente, per dire che ho votato a favore dei primi tre articoli trattandosi di principi e finalità che condivido, però per il resto dell'articolato, a cominciare dall'articolo 4, ritengo di dover esprimermi o a favore o contro a seconda del contenuto degli articoli stessi, nel tentativo di migliorare questa proposta che ci viene presentata dalla Commissione e soprattutto nel tentativo di ridurre in termini strutturali, ma anche in termini economici, questo grandiosissimo apparato che si vuol costruire. Per quanto riguarda l'articolo 4, condivido appieno alcune considerazioni che sono state fatte riguardo all'improponibilità di questo articolo dal punto di vista legislativo e voterò contro l'articolo stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà.

PUSCEDDU (P.S.D.I.). Signor Presidente, molto brevemente per dire che la discussione generale e la replica dell'Assessore alla cultura hanno chiarito, a mio parere anche in modo esauriente, le finalità dei proponenti di questa norma. Infatti questa legge è una legge quadro che non intende esaurire tutte le potenzialità che invece può esprimere e che saranno meglio definite attraverso delle leggi di settore, per cui l'articolo 4 è chiaro che non ha un valore precettivo, ma un valore di carattere programmatico per dare corpo, attraverso successive riflessioni, al raggiungimento degli obiettivi che la legge si pone. E' stato detto che questa è una legge di obiettivi e di organizzazione e che per andare a regime avrà necessità di compiere tutto il percorso che attraverso questa legge oggi viene delineato. Questo non significa creare né apparati elefantiaci, né un appesantimento di carattere burocratico. L'assessore Azzena nella sua replica delineava appunto che nel nostro ordinamento già la legge numero 833, di riforma del sistema sanitario in Italia, era proprio una legge che enunciava degli obiettivi e l'attuazione di quella legge è avvenuta attraverso successivi interventi di carattere normativo. Sulla base di queste considerazioni io sono d'accordo con l'emendamento numero 24 anche perché tiene conto di alcuni suggerimenti emersi nel corso del dibattito tendenti anche a ridurre il numero delle leggi di settore che dovranno essere approvate.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 23 e 24 ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Io ritengo che si possano difendere questi emendamenti perché razionalizzano il dettato dell'articolo e hanno quella funzione che è stata così chiaramente illustrata nell'intervento dell'onorevole Cocco e ripresa ora dall'onorevole Pusceddu. Mi sembra che quindi le perplessità che erano state sollevate siano dal punto di vista politico chiaramente superate per la finalità complessiva della legge. Se vogliamo riassumere con una immagine suggestiva, o almeno che spero tale, si può dire che in fondo l'articolo 4 ha una funzione centrale perché dà un senso alla legge, cioè dice: il Consiglio regionale, e chi approva questo disegno di legge, si muove in una certa prospettiva, in una certa ottica, in un disegno in cui questo, che non si può fare subito perché ne manca il tempo sostanzialmente, e non sarebbe da legge quadro, ha una funzione fondamentale. E questo dovrà essere fatto se si vorrà dare un significato pieno e completo al disegno. Quindi in realtà c'è una indicazione, come dire, di sistematicità della legge e quindi è bene che l'articolo sia ulteriormente precisato e definito. Per quanto riguarda le obiezioni di carattere tecnico che faceva l'onorevole Pubusa, direi che anche qui è stato ben risposto che si tratta di norme precettive; certamente non si può vincolare il legislatore, ma lo si può vincolare moralmente, cioè gli si può indicare qual è il disegno complessivo, come dicevo prima. Direi anche che neppure se si trattasse di legge rinforzata si potrebbe vincolare il legislatore futuro perché, come bene intuiva e spiegava già cinquanta anni fa Costantino Mortati, nessuna Costituzione può imporre al legislatore di agire in positivo, neppure attraverso norme programmatiche o se volesse addirittura attraverso norme precettive. Questo perché poi l'attuazione in positivo è un qualcosa che, per dirla con le parole di Mortati, fa parte della Costituzione materiale, e come tale si presta a iniziative elusive o addirittura a omissioni elusive. Credo di non dover aggiungere altro e ritengo che l'articolo 4 sia meritevole di approvazione, anzi sia uno dei cardini del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 24.

Ha domandato di parlare l'onorevole Edoardo Usai. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (M.S.I.-D.N.). Per il Gruppo M.S.I. chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 24.

PRESIDENTE. Io vorrei sapere se la Giunta ha accolto l'emendamento proposto dall'onorevole Mulas.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Quindi passiamo alla votazione dell'emendamento numero 4.

Se non ci sono obiezioni, secondo la proposta dell'onorevole Mulas, devono intendersi soppresse le parole "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 24.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 64

votanti 60

astenuti 4

maggioranza 31

favorevoli 39

contrari 21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Baroschi - Cabras - Cadoni - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Morittu - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Salis - Sanna - Satta Antonio - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca.

Si sono astenuti: il Presidente Floris - Mereu Salvatorangelo - Scano - Selis.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 23, ricordando che deve intendersi soppressa l'ultima riga che recita: "in particolare quelli contemplati dalla presente legge". Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16.

La seduta è tolta alle ore 12 e 58.