Seduta n.309 del 22/07/1998
CCCIX SEDUTA
(Antimeridiana)
Mercoledì 22 Luglio 1998
Presidenza del Vicepresidente Zucca
La seduta è aperta alle ore 10 e 13.
DEMONTIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 2 luglio 1998 (305), che è approvato.
Discussione del testo unificato del disegno di legge: "Disciplina delle strutture extra alberghiere ed integrazioni e modifica della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" (90) e della proposta di legge Falconi - Tunis Gianfranco - Fois Pietro - Tunis Marco - Obino - Bertolotti - Balletto - Marrocu - La Rosa - Biggio - Usai Edoardo - Ladu: "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere ed integrazioni e modifiche della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: 'Norme per la classificazione delle aziende ricettive'" (322)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 90 e della proposta di legge numero 322 che hanno lo stesso oggetto.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Falconi, relatore.
FALCONI (Progr. Fed.), relatore. Signor Presidente, non mi dilungherò molto con questa relazione, pur ritenendo che questa sia una legge importante per il governo del turismo in Sardegna. Non mi dilungo molto perché è argomento conosciuto, sono un disegno di legge e una proposta di legge che vengono anche dalle precedenti legislature, da diversi tentativi.
Oggi finalmente approda, anche in questa legislatura, per la quarta volta in Aula e dopo aver subito diversi rinvii, ci auguriamo un po' tutti che sia la volta buona. Parlare di turismo in un'aula semivuota non è molto gratificante, ciò nonostante lo devo e lo voglio fare, turismo che è un fenomeno così tanto importante per le prospettive strategiche anche della nostra Isola, ma lo è ormai importante per tutto il mondo, ed è importante anche per il tema dell'oggi nella nostra Isola e in tutto il mondo: il tema dell'occupazione.
Nel mondo ormai viene considerato l'unico segmento produttivo in grado di produrre, nei prossimi decenni, occupazione e in grado ancora di espandersi. Oggi trecento milioni di persone lavorano direttamente nel turismo, nel 2010 viene fatta una proiezione che avvicina questo numero al mezzo miliardo, quindi una crescita annuale dell'8-10 per cento, almeno fino al 2010.
Ci sono diversi modelli di turismo: il modello italiano, il modello francese e il modello spagnolo, per stare qui in Europa, che si differenziano per diverse tipologie. E` oggi che dobbiamo parlare del governo del turismo nell'Isola, dobbiamo parlare soprattutto di tipologie, e anche in questo, purtroppo, in Europa ci si differenzia quando c'è bisogno invece di un sistema di classificazione delle aziende ricettive che sia riconosciuto internazionalmente.
Il federalismo nel turismo deve essere quindi anche internazionalista, deve avere dei parametri certi, riconosciuti ormai dal turista che gira in mondo. Quindi anche in Europa sta iniziando a parlarsi di certificazione ISO dell'Unione Europea; a Rimini, qualche settimana fa, è stato presentato questo sistema di classificazione. Noi ci dobbiamo ancora dare il sistema di classificazione delle aziende ricettive previsto dalla 217 regionale, ma di questo parlerò successivamente.
Parlavo della grande importanza del turismo per l'occupazione, è la grande speranza della Sardegna, è la grande speranza per l'economia del Mezzogiorno. Anche se i dati attuali sono assolutamente sconfortanti, perché solamente un turista su cinque che transita in Italia è interessato al Mezzogiorno; solamente la regione Emilia Romagna ha lo stesso prodotto lordo nel turismo che ha tutto il Meridione d'Italia. Qui da noi, in Sardegna, nel Meridione mancano i presupposti principali per un turismo di massa che crei vera economia; mancano infrastrutture, manca la sicurezza, fattori indispensabili per lo sviluppo di questo settore.
In Sardegna abbiamo gli stessi mali che ha il Meridione, abbiamo, nonostante tutto, direi nonostante noi, in Sardegna abbiamo uno trend di crescita che si sta confermando di anno in anno. Abbiamo la fortuna di avere diversi tipi di turismi: turismo marino-balneare, il turismo d'arte, archeologico, il turismo interno, un ambiente che è il nostro marchio mondiale, un ambiente ancora vendibile in tutte le fiere.
Nonostante tutto abbiamo uno scrigno ancora da presentare al mondo, abbiamo comunque da organizzare sul nostro territorio, nella nostra Isola quelle sinergie che fanno diventare del turismo un comparto che serve da volano agli altri settori produttivi. L'agroalimentare, l'artigianato, e - perché no? -l'industria, hanno solamente da giovarsi dallo sviluppo di questo settore.
L'agroalimentare in Sardegna dà al turismo solamente il 20 per cento che il turismo consuma; su cinquecento miliardi di prodotti alimentari, solamente ottanta miliardi vengono prodotti in Sardegna. L'artigianato, soprattutto quello artistico, può produrre e trovare in loco la sua grande vetrina; l'industria può produrre ciò che serve per la costruzione delle strutture e delle infrastrutture. Questo oggi ancora non avviene, non si sono ancora create quelle sinergie.
In aula oggi ci apprestiamo a definire tutte le tipologie previste dalla legge numero 217; siamo a metà strada per legiferare in questa legislatura e legiferare bene per questo settore. Abbiamo già modificato le leggi di incentivo con la legge numero 9 che modifica la 40 (la legge numero 9 l'abbiamo approvata a marzo di quest'anno). In Commissione sono già in discussione le professioni turistiche e la riforma degli enti, e questo è l'obiettivo minimo che ci dobbiamo porre da qui alla fine della legislatura, cioè completare la modifica di questa legislazione.
Ma veniamo brevemente al merito delle questioni che dobbiamo trattare. Le diverse tipologie previste dalla legge nazionale 217, come dicevo, meglio nota come legge quadro sul turismo, sono disciplinate in Sardegna dalla 22 dell'84. La legge 217 classifica 12 tipologie, la 22 regionale ne aveva recepito solamente 6: alberghi, motel, villaggi, albergo RTA (residenza turistica-alberghiera), campeggi e villaggi turistici.
Gli ospiti accoglibili presso le aziende ricettive non classificate regionalmente, sia pure non precisamente censite, oggi sono in Sardegna la grande massa che assorbe sicuramente più del 60 per cento; vengono stimati ormai cinquecento mila posti letto nelle seconde case, che è un fenomeno che potremmo definire un patrimonio da correggere e da governare.
Le attività extra alberghiere che possono e debbono emergere, e che andiamo oggi a recepire, sono le seconde case per ferie, gli esercizi di affitta camere, gli alloggi di turismo rurale, gli ostelli per la gioventù, gli alloggi turistici, le case - appartamenti per vacanze, le cosiddette CAV, tutte queste hanno una potenzialità che oggi non è censita, ma che deve emergere dal sommerso, una potenzialità di cinquecento mila posti letto in Sardegna.
Questo disordine provoca sicuramente degli squilibri non più tollerabili da una regione che guarda e che vuole governare questa grande risorsa strategica, tutto questo provoca naturalmente dei danni, il mancato censimento delle presenze ai fini ISTAT, collocando la regione Sardegna al dodicesimo posto in Italia come flusso turistico. Possiamo recuperare parecchi posti, e questo conta non solo per l'immagine, potremmo passare al quarto o al quinto posto in Italia subito dopo le grandi regioni settentrionali che sono a vocazione turistica.
Il mancato controllo e censimento genera una forte evasione che va a danno dell'erario e degli operatori regolari, creando scompensi ed alterazioni nel mercato. La mancanza anagrafe di queste tipologie genera disservizi a danno dei turisti-clienti, agli operatori regolari e all'intera immagine turistica della Sardegna.
A questa situazione si cerca di porre ordine con la presente proposta di legge, che recepisce le seguenti tipologie: le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, esercizi affitta camere, le case - appartamenti per vacanze, gli alloggi per turismo rurale, residence e albergo diffuso nei centri storici. Il disegno di legge si propone principalmente questi obiettivi: definizione delle caratteristiche e delle tipologie da recepire, far conoscere ai fini statistici la reale consistenza del flusso turistico in Sardegna, eliminare, o quanto meno abbassare, la disparità fra mercato di operatori regolari e operatori abusivi, salvaguardare il turismo sociale che deve attuarsi senza scopi di lucro, peraltro in Sardegna è poco diffuso questo fenomeno, creare occupazione stabile, e questo è l'ultimo punto di ciò che vuole produrre questa legge ma sicuramente il più importante, creare occupazione stabile anche in queste tipologie ricettive, con le manutenzioni programmate nei periodi di bassa stagione, con gli operatori impegnati a vendere il prodotto nelle fiere internazionali.
Quindi passando all'analisi dell'articolato, si osserva che per le sei tipologie che la presente proposta di legge norma ex novo, prevedendo la definizione e l'indicazione delle caratteristiche degli esercizi, l'indicazione dei requisiti tecnici e igienico-sanitari e la specificazione degli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività, inserendo appositi allegati che consentono di snellire anche il provvedimento legislativo.La proposta reca, fra le norme comuni e transitorie, quella relativa alla classificazione, alla validità e al rinnovo dell'autorizzazione, all'accertamento dei requisiti, alla denuncia e alla pubblicità dei prezzi, alla vigilanza e al controllo, affinché le autorità di pubblica sicurezza e i Comuni e la stessa amministrazione regionale può esercitare col proprio personale nonché quelli, fino a quando non ci sarà la riforma, anche degli enti provinciali per il turismo. Quindi passiamo da una situazione di mancato governo, di sistema non governato, ad un sistema molto più controllato. L'ultima tipologia, anzi, forse l'unica nella quale voglio soffermarmi perché ritengo che questa sia la tipologia più qualificante proposta dal disegno di legge è l'albergo diffuso, che riveste particolare importanza. Questa tipologia ricettiva è caratterizzata dalla centralizzazione di un unico stabile dove sono accentrati gli uffici e la reception, ubicati nei centri storici dei comuni, possono essere allocati appunto nei centri storici con questa casa centrale e con altre case distanti non oltre duecento metri dall'edificio centralizzato per i servizi. Questa tipologia consentirà la rivitalizzazione dei centri degradati e abbandonati, con possibile recupero abitativo-alberghiero e con l'utilizzo delle leggi regionali di incentivo, che peraltro abbiamo già previsto.
Questo è un recupero quindi urbanistico, oltre che un recupero economico. In questa particolare tipologia ricettiva che ad oggi è prevista con questa legge, se questa legge viene approvata, è prevista solamente in Sardegna, è un po' una tipologia che ci siamo inventati noi per ricreare situazioni da una situazione di degrado ad una situazione nelle zone "A" dei nostri Comuni, di economia integrata per la rivitalizzazione, oltre che degli alloggi interessati, delle piccole botteghe artigiane, dei piccoli negozi che insistono ancora e coraggiosamente nei centri storici.
Ci sono dei risparmi economici e ci sono dei risparmi ambientali, è questa tipologia che noi dovremmo imparare a vendere, perché è questa tipologia che il mercato oggi chiede. Le tipologie costruttive singolari che in Sardegna, negli anni, ma oserei dire nei secoli si sono affermate, si stanno riscoprendo come le tipologie abitative più confortevoli degli alloggi moderni. Io stesso ho scoperto alcuni mesi fa della bontà delle case del Medio Campidano e di tutto il cagliaritano, delle case costruite con mattoni in terra cruda, i tedeschi le stanno studiando perché la considerano una tipologia costruttiva molto adatta all'uomo. Il centro, con le sue case fatte di pietre e malta silicea, ha ugualmente delle tipologie abitative molto salubri per l'uomo o la Gallura con il suo granito. Queste sono le tipologie ricettive non solo dei decenni scorsi, ma devono e possono diventare con questo recupero le tipologie ricettive del domani, quelle che il mercato ci sta chiedendo e il mercato vuole, perché ci vuole come eravamo fatti e come siamo fatti, senza grandi alterazioni, questo vale per le abitazioni ma vale anche per l'uomo.
In conclusione io auspico, oltre che a migliorare questo disegno di legge, che l'Aula vada ad una sua rapida approvazione. Sono previsti degli emendamenti per via del fatto che abbiamo voluto accorpare a questa legge gli alloggi di turismo rurale, e quindi sono previsti degli emendamenti che la modifichino. Ma detto questo, dicevo e mi avvio a concludere, augurandomi che in Aula vi sia lo stesso spirito che si è creato nella Commissione, è una proposta di legge firmata e votata all'unanimità con spirito di collaborazione dalla Commissione Sesta, mi auguro che questo possa servire a far cambiare anche il clima di quest'Aula, gli scontri in atto passano e passeranno, il lavoro positivo fatto è ciò che effettivamente resterà e resterà a beneficio di tutti. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Tunis Marco. Ne ha facoltà. Ricordo ai colleghi che intendono parlare che debbono iscriversi durante l'intervento del consigliere Tunis.
TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, questa legge, frutto di un testo ricavato dall'esame del disegno di legge presentato dalla Giunta sulla disciplina delle strutture extralberghiere, e dall'esame congiunto della proposta di legge di alcuni consiglieri componenti della stessa Commissione turismo del Consiglio regionale che disciplinava la stessa materia, ha trovato i componenti della Commissione concordi nel trovare degli indirizzi precisi e degli sbocchi per poter attivare un meccanismo di un migliore sviluppo turistico - alberghiero in Sardegna stesso.
Questo settore turismo è stato da tutti i partiti politici, nella vigilia elettorale, presentato come il toccasana per la Sardegna stessa, occorreva rivolgere un'attenzione particolare ad esso perché il futuro parlava in materia di turismo.
E` chiaro che noi avevamo una legge già al riguardo, la legge numero 22, però non era completa per dover soddisfare alcuni aspetti particolari che in Sardegna vivevano, che esistevano e che occorreva disciplinare. Quindi questo testo è un testo frutto di un lavoro comune, di un confronto fra le forze politiche che sono presenti in Commissione ed è una legge di completamento, che si spera possa portare degli ulteriori benefici a questo settore.
La proposta di legge per regolamentare in ambito regionale 6 tipologie ricettive, che sono contenute in questa proposta, non contemplate nella legge regionale numero 22 dell'83, ma previste dalla legge quadro nazionale sul turismo, legge numero 217 dell'83 stesso, intervenendo in una situazione di fatto piuttosto complessa e delicata, avrà sicuramente effetti positivi per lo sviluppo del turismo sardo, ma potrà anche creare non pochi problemi alle aziende esistenti, regolarmente censite.
Occorre pertanto valutare esattamente gli scopi che si vogliono perseguire, cercando soluzioni positive ed evitando risvolti e conseguenze negative. I risultati positivi che si intendono perseguire con questo progetto sono: ottenere un censimento statistico reale della presenza dei turisti in Sardegna, regolarizzazione delle varie offerte ricettive per mettere tutti gli operatori nello stesso piano di compatibilità, perché prima non vi era questa situazione di parità, vi erano dei settori sommersi, vi erano dei settori atipici che usufruivano e fornivano servizi turistici però non erano contemplati, e questo può portare con una disciplina e una maggiore regolarizzazione anche ad attivare meccanismi di consolidamento di posti di lavoro definitivi nel settore.
Terzo punto dei risultati positivi che si intendono perseguire sono: garanzia della massima trasparenza, attraverso una certificazione ufficiale di congruità dei servizi e di pubblicità dei relativi prezzi. La quarta possibilità per il turista è di avere in un' unica pubblicazione tutta l'offerta ricettiva, perché prima tutti presentavano di tutto nell'offerta turistica, adesso con questa avremmo almeno il fatto che il turista avrà un'offerta complessiva dove potrà meditare quale sia il pacchetto migliore da poter usufruire, da poter accettare e da poter sfruttare.
Le conseguenze negative che occorre evitare sono l'uso improprio delle tipologie delle case per ferie e ostelli per la gioventù, i quali godendo delle agevolazioni proprie del non profit potrebbero fare concorrenza sleale nei confronti delle attività ricettive a scopo di lucro, cioè esistono delle aziende specifiche e questo pericolo è che possano, le case per ferie e gli ostelli per la gioventù, creare qualche perturbamento se non vengono controllate e maggiormente disciplinate.
Altra conseguenza negativa potrebbe essere quella della confusione di denominazione di attività, tipicamente alberghiere, e attività che non forniscono il servizio alberghiero. Altro problema è la proliferazione eccessiva di esercizi, potrebbero ridursi ancora di più la percentuale di occupazione degli attuali, regolarmente classificati.
Questi sono alcuni problemi che potrebbero sorgere se questa legge, una volta approvata, fosse utilizzata in maniera impropria però noi non possiamo, sulla scorta di questi dubbi, bloccare o non mandare avanti un progetto di legge che ha ottime finalità. Per questo in Commissione abbiamo dato il nostro contributo positivo, abbiamo votato a favore e intendiamo portare questo ulteriore contributo anche in Aula, sulla scorta di un confronto aperto e democratico che ci potrebbe essere tra maggioranza e opposizione.
PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.
LORENZONI (Popolari). Anch'io vorrei svolgere alcune considerazioni, che credo utili per la discussione di questa proposta di legge.
Credo che questo sia veramente un esempio di quelle riforme che non costano e che comunque sono estremamente necessarie. Infatti il Presidente della Commissione finanze mi faceva notare, diceva: "Questo disegno di legge non è venuto in Commissione finanze per il parere finanziario". E` vero, effettivamente questo è un esempio di una riforma fatta in maniera intelligente, da parte della Commissione Sesta che, pur non utilizzando le risorse economiche, porta certamente ad una disciplina intelligente e moderna del settore. Poi è un progetto che rende protagonisti gli enti locali; questo in un'ottica, secondo me, utile di decentramento, di cui spesso si parla molto, e rispetto al quale invece non sempre si procede con atti concreti.
Questo progetto è un progetto invece rivolto direttamente agli enti locali, che diventano i protagonisti del rilascio delle autorizzazioni, i protagonisti dei controlli, i protagonisti della validità dell'attività degli esercizi di cui la legge parla. E` una proposta, secondo me, interessante anche per quanto riguarda l'aspetto di regolamentazione del settore dell'accoglienza, che è uno agli aspetti essenziali dell'attività turistica. Dell'attività turistica che spesso è da noi, in generale, come Regione, come forze politiche, stata considerata come un'attività complementare che invece, nel corso di questi anni, e in particolare attualmente, nel momento in cui si attraversa una crisi economica di non poco conto, ci si rende conto che l'attività turistica è un comparto al quale guardare con intelligenza per cercare occasioni di sviluppo, occasioni di crescita economica, occasioni di crescita occupazionale.
Ma non voglio fare un discorso generale sul turismo, quando dico che in Sardegna è intorno al turismo che si creano le condizioni di sviluppo, e non il turismo funzionale a quelle condizioni di sviluppo. Bisogna ribaltare il tavolo, bisogna fare un ragionamento diverso su quello che l'attività turistica in Sardegna può essere il volano della crescita, il volano dello sviluppo. Un'attività turistica che va disciplinata da scelte e leggi intelligenti e non da interventi punitivi sul territorio, che ne vanificano la possibilità di crescita.
Vi era un'esigenza primaria, vi era l'esigenza di disciplinare un comparto, oramai, dove la confusione regnava sovrana; vi era confusione di ruoli tra le attività ricettive tradizionali e vi era confusione di ruoli con le nuove attività ricettive, in particolare nel settore dell'agriturismo, in particolare delle nuove case per ferie, delle residenze turistico alberghiere e così via. Allora questa legge arriva, anche perché fortemente sollecitata dalle categorie, in un momento opportuno e pone evidentemente una base di partenza estremamente seria ed estremamente utile. Non si tratta - l'ho detto all'inizio - di una grande riforma, ma credo di poter affermare che sarà sicuramente una riforma efficace e una riforma utile.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
PABA, Assessore del turismo, artigianato e commercio. La Giunta condivide, ovviamente, le finalità e l'impostazione del disegno di legge edella proposta di legge. E` inutile che ricordi ancora una volta, stamani, l'importanza che il settore turistico ha nell'economia e nella società della Sardegna, non tanto con riferimento ai volumi assoluti, quanto soprattutto ai trend di crescita di questo importante comparto.
Il turismo ha avuto, in Sardegna, seppure in maniera territorialmente non omogenea, uno sviluppo molto rapido, molto intenso, e dell'intensità e della rapidità presenta elementi di debolezza ed elementi di forza.
Il provvedimento oggi in discussione ha una finalità importante per consolidare lo sviluppo turistico della Sardegna, in quanto si propone di creare delle condizioni amministrative per uno sviluppo ordinato e di qualità della recettività. E` necessario completare in Sardegna la gamma della recettività, è necessario soprattutto portare alla luce l'importante ricettività sommersa che c'è in Sardegna; tutti possiamo riscontrare la notevole differenza tra gli arrivi registrati in Sardegna e i livelli di occupazione della recettività cosiddetta ufficiale. La differenza tra il volume del movimento turistico, che si desume dagli arrivi in Sardegna, e quello che invece emerge dalle registrazioni ufficiali dell'ISTAT, misura la ricettività sommersa.
Il nostro obiettivo è quello di esplicitare questa ricettività sommersa, e soprattutto di creare un sistema amministrativo perché la ricettività sia una ricettività di qualità; c'è un interesse pubblico da tutelare, ed è l'interesse che i consumatori siano soddisfatti, ma c'è anche un interesse dei singoli operatori a che tutti gli operatori che operano in questo settore giochino con le stesse regole.
Quindi la Giunta accoglie con favore le finalità e l'impostazione di questo disegno di legge, e mi auguro che venga rapidamente approvato, con alcuni interventi migliorativi che verranno fuori sicuramente dalla discussione e dal Consiglio regionale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, per chiedere il voto segreto su questa votazione di passaggio agli articoli, e per annunciare che i Gruppi del Partito Sardo d'Azione, con ovvia esclusione del sottoscritto, di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e il consigliere Fantola non parteciperanno alle votazioni; questo perché la maggioranza non ha risolto i nodi politici già sollevati in precedenti sedute, in quanto le proposte legislative dell'opposizione vengono sistematicamente ed aprioristicamente respinte, e quindi noi non intendiamo collaborare all'attività legislativa di una maggioranza.
Se la maggioranza ha i numeri vada avanti, se non ha i numeri la necessità di un accordo con l'opposizione, chiaramente, appare necessario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu, sempre sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
MARTEDDU (Popolari). Chiedo la sospensione di dieci minuti, perché questo mi pare un fatto gravissimo.
PRESIDENTE. Onorevole Marteddu, purtroppo è stata chiesta la votazione segreta e devo procedere ad applicare il Regolamento. Io non posso disattendere il Regolamento, se fosse stata chiesta prima la sospensione si sarebbe vista l'opportunità di concederla, ma in fase di votazione io debbo applicare il Regolamento. (v.p.v.)
Prima votazione segreta
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta con procedimento elettronico sul passaggio all'esame degli articoli.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 39
Votanti 39
Maggioranza 20
Favorevoli 38
Contrari 1
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALIA - BERRIA - BONESU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - PETRINI - PIRAS - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Poiché non è stato raggiunto il numero legale, i lavori sono aggiornati alle ore 11 e 51.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 51 viene ripresa alle ore
12 e 03.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori donde siamo
partiti. Illuc unde abi (?)(lo dice Orazio).
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Presidente, ribadiamo le motivazioni politiche che sono state già illustrate anche stamani dal collega Bonesu e chiediamo il voto segreto. L'opposizione abbandonerà ancora una volta l'aula in segno di protesta. (v.p.v.)
Seconda votazione segreta
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico del passaggio all'esame degli articoli del testo unificato del disegno di legge 90 e della proposta di legge 322.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 42
Votanti 42
Maggioranza 22
Favorevoli 41
Contrari 1
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALIA - BALLERO - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - LADU - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - PETRINI - PIRAS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Sull'irregolarità della votazione
PRESIDENTE. Purtroppo debbo constatare una non regolarità, una non perfetta corrispondenza tra quello che mi dà il tabulato e le presenze in aula, per cui debbo far ripetere la votazione. Il numero legale c'è comunque, anche con questa discrepanza, onorevole Pittalis, per la chiarezza, non sono abituato a ingarbugliare le carte, tutt'altro, però c'è un nome che figura presente in questo tabulato e invece, materialmente, non è presente. Ma anche con questa situazione il numero legale c'è, quindi la ripetizione della votazione non inficia minimamente la sostanza della votazione. Ecco perché mi sono affrettato a dire che sarebbe opportuno ripeterla. Comunque le opinioni a riguardo vanno ascoltate.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Presidente, chiedo la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Onorevole Pittalis, la Conferenza dei Capigruppo la faremo, ma adesso eravamo già in fase di votazione, la responsabilità di decidere su questo, mi perdoni onorevole Pittalis, compete a me. Degnamente o indegnamente sono io adesso a presiedere l'Assemblea, e compete a me l'onere di decidere. Poi la Conferenza la facciamo certamente, lei l'ha chiesta.
Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.
LOCCI (A.N.). Presidente, mi sembra di aver capito che il problema sia che risulta presente, ma non so se presente o abbia votato, una persona che non era in Aula? E` così, o non è così? Se è così, questo è un fatto che ha rilevanza penale. E` così, cari colleghi! E' così!
PIRAS (Popolari). Se uno ha votato e poi è uscito dall'Aula...
LOCCI (A.N.). No, adesso mi fate parlare. Va bene?
PRESIDENTE. Prego, prego, continui, onorevole Piras, lasci continuare.
LOCCI (A.N.). Presidente, io le chiedo una Conferenza dei Capigruppo per verificare se questo è un disguido di ordine tecnico, dell'impianto, delle macchine, o se qualcuno ha usato il tesserino di un altro ha commesso il reato di truffa e di falso. Quindi, su questo, io chiedo che ci sia un chiarimento! Non è possibile andare avanti nei lavori in questa maniera.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Locci, mi corre l'obbligo di ripetere quanto detto, che riguardo a questo disguido di natura tecnica abbiamo dei precedenti.
(Interruzioni)
Scusatemi, non interrompetemi, non è giusto che mi interrompiate, lasciatemi dire quello che intendo dire, dicevo che abbiamo dei precedenti che non solo sono analoghi ma identici a questo, ed è stata ripetuta la votazione, nel caso in cui anche questa discrepanza non inficia la sostanza della votazione. Poi, per quanto riguarda i risvolti penali, se volete denunciare me perché faccio la votazione, mi difenderà l'onorevole Carloni, come mi ha difeso altre volte, vittoriosamente.
Per quanto riguarda la Conferenza dei Capigruppo la faremo successivamente.
Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az). Signor Presidente, io credo non si possano continuare i lavori senza chiarire questo disguido, inconveniente, perché già altre volte è successo che il dato risultante dall'elaborazione elettronica non corrispondesse a quanto visivamente era sotto gli occhi di tutti. Mentre nelle votazioni a scrutinio palese è chiaro appare il quadro e tutti possono controllare, chiaramente l'affidabilità delle votazioni a scrutinio segreto è un fattore estremamente delicato, per cui io ritengo che vadano accertati i motivi per cui risulta questa differenza, in modo da evitare che sulle votazioni che il Consiglio sta facendo vi sia il minimo dubbio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Piras. Ne ha facoltà.
PIRAS (Popolari). Per me la votazione è validissima, perché una volta che noi votiamo usciamo anche dall'Aula e nel frattempo sia i funzionari, sia i segretari (parlo di me quando sto facendo... ) non siamo pronti a vedere tutta l'Aula. Come facciamo a dire che manca una persona? Per me quella persona che può aver votato, e non hanno visto i funzionari, può essersi allontanata dall'Aula. Pertanto la votazione, a parere mio, è validissima. Mentre, come ha detto l'onorevole Bonesu, quando si fa per alzata di mano siamo visibilissimi, perché stiamo sollevando la mano, a scrutinio segreto non siamo visibili una volta votato, perché ci allontaniamo. E` impensabile dire che quella persona non era in Aula, per me la votazione è valida.
PRESIDENTE. Io penso sia il caso di non protrarre a lungo la discussione, perché cito e leggo testualmente con ritmo lento in modo che non ci possano essere equivoci l'articolo 98, che ha come titolo Annullamento delle votazioni: "In ogni caso di irregolarità della votazione il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta".
In questo momento il Presidente sono io e dispongo che sia immediatamente ripetuta, e la discussione dovrebbe essere chiusa. Poi, chi ha da denunciarmi, lo faccia pure, l'onorevole Carloni mi difenderà.
Continuazione della discussione del testo unificato del disegno di legge: "Disciplina delle strutture extra alberghiere ed integrazioni e modifica della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" (90) e della proposta di legge Falconi - Tunis Gianfranco - Fois Pietro - Tunis Marco - Obino - Bertolotti - Balletto - Marrocu - La Rosa - Biggio - Usai Edoardo - Ladu: "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere ed integrazioni e modifiche della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: 'Norme per la classificazione delle aziende ricettive'" (322)
Terza votazione segreta
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione...
PITTALIS (F.I.). Non è possibile, Presidente...
PRESIDENTE. Non è possibile che lei abbia come vocazione quella di interrompere il Presidente sempre, non è possibile!
PITTALIS (F.I.). Lei sta alterando i meccanismi democratici.
(Interruzioni)
MARTEDDU (Popolari). Buffoni!
PITTALIS (F.I.). E' un imbroglio!
PRESIDENTE. Indico la votazione che si ripete sempre con procedimento elettronico e a scrutinio segreto perché è ripetizione di quella precedente. Prego i colleghi che votano di rimanere in aula per evitare equivoci e di rimanere possibilmente al loro posto.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul passaggio agli articoli relativamente all'esame del D.L. 90 e del P.L. 322. La maggioranza relativa era di 23 voti:
Presenti 44
Votanti 44
Maggioranza 23
Favorevoli 43
Contrari 1
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLERO - BERRIA - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - LADU - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - PETRINI - PIRAS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Passiamo all'esame degli articoli. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Chiedo una Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Facciamo la Conferenza dei Capigruppo. Comunque mi corre l'obbligo di dire all'onorevole Pittalis, anche in pubblica Aula, che io non ho mai fatto imbrogli nella mia vita e non intendo essere accusato di imbroglio! Se avessimo voluto fare imbrogli non avremmo sollevato questo problema, come invece l'abbiamo sollevato, a tutela invece delle minoranze. Quindi è proprio un paradosso questa accusa, che è vergognosa per chi la fa, sia ben chiaro.
Convoco la Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 18, viene ripresa alle ore 12 e 29 )
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Una volta tanto la Conferenza dei Capigruppo è stata utile per chiarire ed anche per "svelenire" il clima. L'onorevole Pittalis ha precisato che non c'era nessun intendimento offensivo nei confronti della Presidenza, della qual cosa gli dò atto. Quindi quel piccolo incidente si dichiara chiuso.
Mi corre l'obbligo di contribuire, nella misura del possibile, ad evitare che situazioni analoghe si ripetano. Intanto i Capigruppo vigileranno sul fatto che le cose avvengano nella più totale e completa regolarità. Inoltre suggerisco una misura pratica che potrà evitare equivoci, cioè che ogni consigliere, dopo aver votato, attenda al suo posto, dove ha votato, la proclamazione dell'esito della votazione. Questo eviterà che si ripetano incresciosi episodi come questo.
Passiamo all'esame degli articoli, cominciando dal titolo. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
Titolo
"Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere ed integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive".
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul titolo. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CONCAS, Segretaria:
CAPO I
Oggetto
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di aziende ricettive ed in particolare:
a) casa per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) esercizi di affittacamere;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence;
g) albergo diffuso nei centri storici.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1, che delimita l'ambito di applicazione della presente legge, ha una particolare importanza, perché la situazione del turismo in Sardegna e della ricettività turistica è una situazione piuttosto anomala. Essendo la Sardegna un'isola è possibile calcolare quante persone vengono per passarvi le vacanze, purtroppo quasi esclusivamente estive, cioè la nostra Regione ha un turismo con un ambito stagionale estremamente limitato. Sta di fatto che queste persone, nella stragrande maggioranza dei casi, non finiscono dentro strutture alberghiere, anzi non finiscono dentro strutture che registrano la presenza, queste persone trovano in gran parte alloggio in strutture che sfuggono ai rilevamenti statistici e fiscali, con una conseguenza che la qualità dei servizi, trattandosi di esercizi non regolati, è pessima, con la conseguenza che gli enti locali, la Regione e lo Stato, non hanno il necessario gettito fiscale per sopperire ai servizi necessari per questa massa turistica, con un impatto sui servizi che servono i centri turistici che non è preventivabile proprio perché questi fenomeni sfuggono alla rilevazione.
La finalità di questa legge, che è estremamente positiva, è di porre tutto questo sommerso, chiaramente nella misura in cui si riuscirà a ricondurlo, ma chiaramente questa legge dotta di strumenti per riportare il sommerso alla regolarità, portarlo ad un sistema normativo e gestionale che consenta di controllare sulla qualità i prezzi e i servizi offerti, di controllare le caratteristiche degli esercizi e di portare effettivamente tutta questa attività alla luce del sole, sotto gli aspetti fiscali, e ricordiamoci che l'azienda che emerge deve rispettare anche, nei confronti del personale, certe regole, perché oggi, tutto sommato, questo sommerso fa una concorrenza illecita alle strutture autorizzate, e in particolare alle strutture alberghiere a minore costo.
E` chiaramente una turbativa del mercato che non può essere ulteriormente tollerata, perché noi abbiamo gli esercizi alberghieri, soprattutto quelli di minore costo, in crisi, magari vuoti e fra l'altro devono rispettare una serie di regole fiscali, di trattamento dei lavoratori, mentre chi gestisce magari esercizi abusivi, di ben maggiore spessore economico, sfugge completamente a tutte queste regole.
La legge quindi introduce una normativa, che può essere perfezionabile, che chiaramente l'esperienza magari porterà a mutare; vedo che sono stati presentati anche gli emendamenti per classificare il turismo rurale e che chiaramente nel turismo sardo, soprattutto se si vuole ampliare la stagione, può avere una sua rilevanza, perché ritengo che la Sardegna, anche nei periodi autunnali e primaverile, possa fornire, quando il mare non è più motivo di attrazione, delle possibilità turistiche; il turismo rurale in questo senso, insieme all'agriturismo può avere una sua funzione.
Per cui mi dichiaro favorevole a questo articolo 1 e conseguentemente ai principi fondamentali su cui si regge questa legge.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CONCAS, Segretaria:
CAPO II
Case per ferie
Art. 2
Definizione e caratteristiche
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive; nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti di cui al comma 1; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende che consentono di perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.
CASU (F.I.). Vorrei che l'articolo venisse letto per intero.
PRESIDENTE. Avevamo proceduto per snellire le... tenendo conto del fatto che tutti hanno il testo a disposizione, non da oggi, che la lettura sillaba per sillaba di articoli lunghi comporta... comunque la legga.
CASU (F.I.). Anche voi dovete capire che non sempre si ha il tempo a disposizione per una lettura abbastanza ordinata dei provvedimenti, io sto compilando le relazioni, in modo da non far ritardare i lavori del Consiglio, sulla 402 e sul documento di programmazione economica e finanziaria. Non sono documenti da prendere sotto gamba, quindi non ce l'ho fatta a leggere anche questo, mi farebbe piacere se si desse lettura dell'intero articolo allo scopo di...
RESIDENTE. Si dia lettura dell'intero articolo.
(CONCAS, Segretaria rilegge l'articolo.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CONCAS (R.C.-Progr.). Onorevole Casu leggo tutto l'articolo, però se lei non ascolta, tanto vale che legga.
PRESIDENTE. Cerchi di non interloquire. Prego i colleghi di seguire con attenzione i lavori, o come minimo di non disturbare.
CASU (F.I.). La Segretaria si è rivolta a questo banco, io sto seguendo con attenzione la lettura perché la voglio seguire, se altri non seguono la colpa non è certamente mia. Credo che il provvedimento debba essere letto per intero e invito ancora una volta la Presidenza a che il provvedimento venga letto per intero.
PRESIDENTE. Stiamo facendo così.
CONCAS, Segretaria:
Art. 3
Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari
1. La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R.D. 24 maggio 1920, n. 1102 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi "comuni".
4. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il regolamento interno per l'uso della struttura;
d) il periodo di apertura e di chiusura.
5. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CONCAS, Segretaria:
CAPO III
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
Art. 4
Definizione e caratteristiche
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa idonea convenzione con l'ente proprietario.
3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.
4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento al precedente articolo 3.
5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa riferimento al comma 4 dell'articolo 3.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Vorrei chiedere un chiarimento in relazione al punto 2 dell'articolo 4, laddove si pone una sorta di condizione sulla possibilità di gestione anche da parte di operatori privati degli ostelli. La condizione è la idonea convenzione con l'ente proprietario. Vorrei capire che cosa si intende per idonea, perché mi pare una precisazione che mi lascia non poche perplessità.
PRESIDENTE. Può dare il chiarimento il relatore, o l'Assessore o il Presidente della Commissione.
FALCONI (Progr. Fed.), relatore. Ha ragione il collega Pittalis, il termine è sbagliato. E' "opportuna convenzione" o "previa convenzione".
PRESIDENTE. E' per un aspetto tecnico, in sede di coordinamento si cambia l'aggettivo se non è questione di sostanza.
PITTALIS ((F.I.). Presidente, può sembrare una questione di lana caprina, poi le leggi vengono lette anche fuori dall'aula. La convenzione è valida in senso tecnico e giuridico, oppure no. Quindi le questioni sull'idoneità e opportunità sono valutazioni che attengono al contenuto e che le parti valuteranno, quindi propongo un emendamento orale per eliminare la parola "idonea".
PRESIDENTE. Mi pare che ci sia un accordo per eliminare questo superfluo aggettivo, quindi procediamo. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 4.
Votazione segreta
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta con procedimento elettronico dell'articolo 4.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 56
Votanti 56
Maggioranza 29
Favorevoli 54
Contrari 2
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DIANA - FADDA - FALCONI - FEDERICI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LADU - LIORI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - MACCIOTTA - MARRACINI - MARTEDDU - MILIA - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CONCAS, Segretaria:
CAPO IV
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
Art. 5
Definizione e caratteristiche
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.
2. L'attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".
3. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) recapito postale e telefonico.
4. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.
5. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all'articolo 3.
6. Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività si fa riferimento al comma 4 dell'articolo 3.
7. La legge regionale 22 aprile 1987, n. 21, concernente "Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive "1 stella-locanda", a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22", è abrogata.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 1. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto). Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione sulla formulazione dell'emendamento aggiuntivo 5 bis per quanto riguarda il comma 2. E` un'osservazione analoga a quella fatta prima dall'onorevole Pittalis sulla dizione, a cui bisogna stare attenti. Qui si dice che c'è la possibilità di fornire, alle persone alloggiate, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
Ora i casi sono due: o intendiamo che possano venire forniti cibi e bevande preconfezionate, questo bisogna dirlo in maniera chiara, perché senza alcuna manipolazione vorrei sapere com'è che si possono allestire dei cibi, soprattutto, lasciando le bevande senza alcuna manipolazione, che può andare dalla semplice cottura, alla preparazione manuale del cibo; se l'intento del legislatore è quello, a garanzia igienica, di fornire cibi e bevande preconfezionate, allora diciamolo chiaramente, facendo saltare l'aggiunta senza alcuna manipolazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.). Io vorrei fare una considerazione sull'articolo e un'altra considerazione sull'emendamento aggiuntivo. Per ciò che riguarda l'articolo al terzo comma, laddove si disciplinano, si indicano quali sono i servizi che devono essere assicurati agli ospiti, si fa riferimento alla lettera a), alla pulizia dei locali, ad ogni cambio del cliente, o quanto meno una volta alla settimana.
Ora mi sembra di poter sostenere, e non credo che vi sia qualcuno in quest'Aula che possa pensare il contrario, che la pulizia dei locali, fatta una volta alla settimana, forse non rispetti appieno le esigenze di igiene e quindi confort a chi è ospitato e quindi un servizio che sia reso nella maniera più conveniente possibile, questo anche al fine di consentire e di permette che i clienti, una volta alloggiati, possano essere soddisfatti del servizio ricevuto e con ciò fare, anche in via indiretta, azione di promozione, di propaganda all'attività turistica in Sardegna.
Quindi io pregherei e chiederei anche al relatore, se è opportuno, anche con un emendamento orale che io propongo, che questo tipo di servizio e di prestazione venga svolto con una frequenza superiore, pur rendendomi conto che evidentemente e ovviamente il servizio va a discapito del prezzo della prestazione, e quindi non potendo adeguare il prezzo del servizio reso per questioni di concorrenza e di competitività può non essere ben accetto per il locatore, però va anche detto che tanto più il servizio è qualificato, tanto più evidentemente in un discorso di lungo periodo assicura ritorni che poi compensano i maggiori costi.
Ritengo che questa misura della maggior frequenza di intervento nelle pulizie possa essere ragionevolmente condotto ad almeno due volte alla settimana, ovvio rimanendo l'altro requisito che al cambio del cliente la pulizia debba essere effettuata.
Per ciò che riguarda invece l'emendamento numero 1, l'emendamento aggiuntivo, noto che al comma 1 viene detto che gli affittacamere, che utilizzano nel servizio non più di tre camere per un massimo di 6 posti letto, non sono tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività.
Vorrei ricordare, e vi è stato anche in Commissione ampio dibattito sotto questo aspetto, che una delle finalità della disposizione legislativa è proprio quella anche di combattere i fenomeni dell'abusivismo, che sono dilaganti soprattutto nelle strutture ricettive minori e segnatamente in questa tipologia di prestazione; il fatto che il prestatore del servizio sia esonerato dal richiedere la concessione al competente Comune, può favorire e mantenere inalterato quei fenomeni che invece con la legge stessa si vogliono in una certa misura combattere o limitare.
Mi rendo conto che nello spirito dei proponenti la disposizione agevolativa nasca dal fatto che si tratti di attività minime, però è anche vero che nella misura in cui da un'attività di tipo commerciale ciascun soggetto ritragga un profitto, debba proporzionalmente agli utili conseguiti regolarmente pagare le imposte e quindi assoggettarsi, come tutti, all'imposizione fiscale.
E` ovvio che, in dipendenza di un'attività minima, il carico fiscale che ne deriverà sarà proporzionato e quindi sarà minimo; estendere, o perlomeno consentire una esclusione di questo genere, mal si concilia con quella finalità della norma a cui facevo riferimento prima. E` anche vero, qualcuno potrà obiettare, che nell'articolo sono indicati altri adempimenti, quali l'iscrizione nell'apposito elenco che ne dovrà fare l'Azienda Provinciale per il Turismo, e quindi è vero che il soggetto che svolge questa attività la svolge notoriamente, e quindi può essere conosciuto all'amministrazione finanziaria, la quale, se fosse solerte, sollecita e capace nell'azione di accertamento, potrebbe, per via indiretta, pervenire ugualmente al risultato. Ma noi sappiamo che l'amministrazione finanziaria in Italia è sgangherata, funziona come funziona, il più delle volte i fenomeni di evasione nascono soprattutto da carenza nell'attività ispettiva ed accertativa dell'amministrazione finanziaria; ritengo che da legislatori regionali se favorissimo, come è giusto che tutti i soggetti che svolgono attività imprenditoriale contribuiscano alla finanza pubblica, dico che se creiamo le condizioni perché questo avvenga con più facilità, staremmo qualcosa di utile e di benemerito, come per altro è nostro dovere.
Quindi io proporrei con un emendamento orale, anche perché in Commissione questo aspetto non si è visto e quindi non abbiamo avuto modo di poterci pronunciare come Commissione, ritengo che se non vi è opposizione da parte dell'Aula, che possa essere recepito un emendamento orale con cui si elimina questo beneficio di esenzione dalla richiesta della concessione comunale e venga, anche per questa categoria di soggetti, esteso l'obbligo, come avviene per gli altri, della richiesta preventiva dell'autorizzazione comunale per poter svolgere questa attività. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'AZ). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo, e per di più l'emendamento aggiuntivo, sono uno dei punti delicati; effettivamente vi è da chiedersi come contemperare l'esigenza di portare alla luce questa attività e, nello stesso tempo, non gravare eccessivamente di oneri su un'attività che comunque è minimale, soprattutto nell'ipotesi prevista nell'emendamento aggiuntivo.
Effettivamente però mi dispiace non aver visto il problema prima e non aver avuto, pertanto, la possibilità di presentare emendamenti, e non mi sembra che sia il tutto risolto in modo ottimale. Perché, per esempio, si poteva dire che non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione, ma arriviamo alla questione che non sono tenuti neppure a fare una comunicazione al comune. E la comunicazione invece ritengo sia necessaria per motivi di polizia, per motivi di tassazione; per esempio, adibire la propria abitazione comunque ad alloggio comporta, anche ai fini di imposte come quella della nettezza urbana, un aggravio, invece non facendo neppure la comunicazione chiaramente si porta a far sfuggire, anche se poi si fa una comunicazione all'Azienda Provinciale del Turismo, a cui possono attingere tutti gli enti per poi fare gli accertamenti. Cioè mi sembra che lo status di questi mini esercizi sia effettivamente lassista, ma al tempo stesso consenta poi alle varie autorità di inquadrarli come esercizi veri e propri e quindi sottoporli a tutta la normativa.
Probabilmente occorreva una status che ne definisse gli obblighi e limitasse a quei determinati obblighi per lo meno per le materie per cui abbiamo competenza come Regione. Colgo comunque l'occasione per invitare in sede di coordinamento a correggere un evidente errore di denominazione, perché le aziende provinciali per il turismo non esistono in Sardegna, forse esisteranno per il futuro; è buona regola legislativa scrivere l'ente che attualmente ha le funzioni, cioè l'Ente Provinciale per il Turismo. Chiaramente se verrà cambiata la normativa sugli enti provinciali per il turismo questo si estenderà alla normativa di questa legge, per cui chiedo che, in sede di coordinamento, considerato che la formulazione creerebbe dubbi sull'applicabilità immediata delle norme, si scriva, anziché Azienda provinciale o ente che ne assumerà le funzioni, si scriva Ente provinciale per il turismo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Sull'emendamento, Presidente, non mi convince, quindi chiedo all'Aula ed anche, naturalmente, al relatore, in particolare ai colleghi della Commissione, la proposta di tenere in vita, attaccato a una sorta di flebo, questo organismo che non ha una funzione particolare, come è l'Ente Provinciale per il Turismo, o questa fantomatica Azienda che lo dovrebbe sostituire.
La sostanza del mio discorso è la seguente. Credo che il comune, con tutta la propria organizzazione, con le proprie strutture, sia assolutamente in grado di certificare quello che deve essere certificato. Intanto come livello istituzionale immediatamente vicino alle esigenze di chi poi intende operare, e in secondo luogo perché poi le autorizzazioni che debbono essere rilasciate non sono così complesse. Voglio ricordare ai colleghi che, per esempio, in totale assenza di intervento e di azione degli enti provinciali per il turismo, dall'entrata in vigore della legge regionale numero 22 di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, quindi strutture un po' più complesse, chi ha sopperito alla classificazione di queste strutture sono stati i comuni con le loro strutture.
Quindi non vedo perché il comune, anche oggi, non debba essere in grado di certificare o di classificare queste strutture, importanti sì, ma non complesse. Fermo rimanendo che, per effetto della 22, l'Ente Provinciale per il Turismo e/o chi lo sostituirà ha sempre la potestà e la facoltà di servizio ispettivo e di controllo, e che laddove l'Ente Provinciale per il Turismo ravvisasse eventuali inosservanze può procedere così come può procedere.
Però, se davvero vogliamo fare una cosa snella ed agile, al posto di Azienda provinciale diciamo comune.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.
LA ROSA (D.R.I. e Indip.). Signor Presidente, molto brevemente, in particolare sull'emendamento 1 all'articolo 5. Sono state sollevate alcune osservazioni, che mi sembra abbiano un loro fondamento, tuttavia mi sembra che la ratio e lo spirito dell'articolo, che vuole regolamentare una tipologia specifica, come quella che è nota come "letto e prima colazione", ben è evidenziata dall'articolo e dai commi che fanno parte di questo articolo. D'altra parte i presentatori hanno fatto riferimento a quanto contenuto in altre leggi regionali, che hanno già provveduto a inserire nella loro legislazione una regolamentazione anche di questa tipologia ricettiva, e in queste leggi regionali - io ne ho sottomano una - esattamente si richiamano gli stessi tipi di adempimento e, per esempio, si esclude la richiesta di autorizzazione amministrativa, eccetera.
Ma questo perché appunto - mi sembra che lo diceva anche il collega Balletto, che pure alla fine propendeva per una richiesta di questo tipo - si tratta di un'attività residuale, per la quale appunto non sembra che debba essere necessaria una richiesta di autorizzazione amministrativa, fermo restando che però poi ci sono una serie di adempimenti che devono garantire sull'idoneità dell'alloggio, così come devono inserire queste attività tra quelle riconosciute e comunicate, e quindi anche dentro un elenco ufficiale delle aziende provinciali per il turismo.
Quello che mi preme sottolineare, soprattutto, è che questo tipo di tipologia ricettiva completa adeguatamente le tipologie che questa legge vuole regolamentare ed introduce una possibilità nuova, diversa, originale, di assicurare una ricezione turistica per molti turisti che già sono abituati a questa forma di alloggio fuori della nostra Regione, ma già in qualche caso anche nella nostra Regione, perché questo tipo di tipologia ricettiva va diffondendosi anche nella nostra Regione ed è bene regolamentarlo, ma è bene anche regolamentarlo tenendo conto del tipo di tipologia di cui si tratta e non cercare di appesantire anche questo tipo di tipologia ricettiva.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.
BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, l'articolo 5, come è già stato osservato, è un articolo nodale di questa legge. Leggo sul comma 1, che dice così: "Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in uno, più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile". Ora, varie situazioni vedono una proprietà di due appartamenti, al pian terreno per esempio, l'uno prospiciente all'altro, e fanno capo ad una sola conduzione familiare, ad una sola proprietà; quindi nella migliore condizione possibile perché questa attività di sostegno, di supporto economico, per chi non ha altre possibilità se non quella di esercitare, per quanto più o meno saltuariamente, questa attività di affittacamere, si ritrova ad avere due appartamenti, l'uno prospiciente all'altro, quindi non nella condizione descritta dal comma 1, io propongo un emendamento orale, perché sia inserito anche l'aspetto di un locale appartamento prospiciente all'altro, l'importante è che sia della stessa proprietà e conduzione. Diversamente, così come recita il comma 1, impedisce questa possibilità, e tanti sono i casi, soprattutto nelle zone turistiche paesane, dove stabili, soprattutto nella nostra Isola ce ne sono pochi, ma dove si trovano due appartamenti a piano terra, l'uno prospiciente o a fianco all'altro, che non fa stabile unico. Contemplare questa possibilità tramite questo tipo di emendamento orale, cioè l'uno prospiciente all'altro.
Per quanto riguarda il comma 3, il collega Balletto già ha osservato che è un comma che ha delle notevoli carenze di garanzia di igiene, perché è troppo generico. Al comma 3 la lettera A) dice: "Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente o almeno una volta alla settimana". La pulizia dei locali, a mio modesto modo di interpretare e di vedere, non può non essere che quotidiana, semplice togliere la polvere, scopare, passare uno straccio per terra, etc.. Cioè un locale d'abitazione non può rimanere, tanto più come affittacamere, una settimana, in eventuale disponibilità di legge, non pulito. Conseguentemente proporrei, anche qui, alla lettera A) "Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e comunque una volta al giorno". Questo a me sembra, come fatto di igiene, che sia la prima cosa che deve essere data a chiunque, anche a quel turismo economico di chi non si può permettere un albergo, o altro, di avere diritto ad una pulizia dei locali, quella normale, quella ordinaria, una volta al giorno. Diversamente non tutti i locandieri possono avere quel senso di pulizia e, se si attengono alla legge, li puliscono una volta alla settimana. Ogni commento è superfluo!
Così dicasi per la sostituzione della biancheria, che deve rimanere "sostituzione biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana"; la dicitura è un po' ambigua, perché potrebbe inficiare anche il discorso "ad ogni cambio di cliente", deve essere descritto in modo certo, garantito, comunque ad ogni cambio di cliente.
Comunque chiedo, in accoglimento o meno di questi emendamenti orali, il voto segreto per tutto l'articolo 5.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Usai Pietro. Ne ha facoltà.
USAI PIETRO (Prog. Fed.). Per dire che noi dobbiamo fare una legge semplice, comprensibile ed applicabile. L'emendamento che stiamo discutendo ad un certo punto dice:"nella casa in cui abitano offrono un servizio", quindi praticamente famiglie che affittano una stanza vicino dove loro stessi dormono. Stiamo parlando quindi non di grandi operatori economici, stiamo parlando di famiglie che, durante l'estate, qualche volta affittano una stanza. Quindi rendiamo semplice la questione, limitiamoci, come suggeriva giustamente Sanna, a comunicare al Comune che ciò avviene, anche per motivi fiscali, di igiene. Altrimenti rischiamo di costringere chiunque, anche la povera anziana che si affitta una stanza adiacente al posto in cui dorme, e magari la legge non sarà applicata, perché non sarà fatto. Noi dobbiamo fare una legge che serve a far venire fuori il nero che c'è in Sardegna in questo settore, a dare dignità a questo enorme patrimonio e limitarci a questo; complicarci la vita, secondo me, è non fare la legge. La legge ha un altro senso.
Quindi io sono del parere che dobbiamo accogliere il suggerimento di Tore Sanna, che non c'è bisogno di andare all'Azienda Provinciale per il Turismo o all'ente che lo sostituirà, basta una semplice comunicazione al comune, non ci vorranno giganteschi sopralluoghi per stabilire che in una stanza si può dormire; e se la signora che affitta la camera, per due o tre giorni all'anno, vuole offrire un caffè, io penso non debba essere complicato tutto ciò. Penso che noi dobbiamo affrontare la legge in questo modo, altrimenti sarà soltanto una complicazione al nostro sistema abituale di fare turismo.
PRESIDENTE.Ha domandato di parlare il consigliere Falconi.Ne ha facoltà.
FALCONI (Prog. Fed.). Faccio prima un ragionamento di carattere generale, corto, per poi cercare di dare risposta ai vari colleghi che sono intervenuti con alcuni dubbi. Dubbi per altro, io ritengo, legittimi; però se noi non facciamo questo tipo di ragionamento. Noi stiamo ragionando con gli esercizi di affittacamere, con micro imprese, se poi con l'emendamento 1 inseriamo una micro micro impresa, cioè dando la possibilità a chi ha sei posti letto e tre camere da affittare, di rendere questa possibilità legale, diciamo che stiamo parlando non più di micro imprese, ma di attività che integrano il bilancio familiare, nulla più.
Lo sforzo che si pone come obiettivo questa legge, è quello di far emergere anche queste micro imprese alla legalità. Poi, che la segnalazione arrivi all'Ente Provinciale del Turismo, o che arrivi al comune e poi il comune la invii all'Ente Provinciale del Turismo, è sostanzialmente la stessa cosa. Ritengo comunque che sia più semplice, per questi micro operatori, che la segnalazione, la sola segnalazione, senza attendere l'autorizzazione, venga fatta dagli stessi al comune, e poi sarà il comune a segnalarlo all'Ente Provinciale del Turismo, per soli fini statistici. Perché questo ci deve interessare molto, la Sardegna ha censito otto milioni di presenze all'anno, cioè di presenze note, la precedente stagione. E si presume vi siano transitati qualcosa come ventuno milioni di presenze, quindi la maggior parte del turismo in Sardegna non è censito; ecco perché questi passaggi sono importanti.
Ma, brevemente, nel merito delle questioni poste: il collega Macciotta, riferendosi all'emendamento numero 1, quando dice che senza alcun tipo di manipolazione, la dicitura può essere sostituita, ma chiariamo il fatto che nella sostanza è la stessa cosa. Perché? Perché se noi inseriamo che gli esercizi di affittacamere o, ancora, le micro micro attività possono e debbono manipolare alimenti e bevande, questi sono tenuti a rispettare tutte le leggi igienico-sanitarie ed avere tutti i sovralluoghi della A.S.L., dei vigili del fuoco, dei vigili sanitari e quant'altro.
Quindi, se noi vogliamo davvero esemplificare, dobbiamo trovare una dicitura che, direi, deve bypassare tutta questa procedura. Per me va bene la dicitura dell'emendamento, ma va bene anche accogliere la dicitura "preconfezionato", che esemplifica, obiettivamente.
Pregherei il collega Balletto di entrare in quest'ottica quando ripropone la concessione comunale anche nell'emendamento 1. Cioè stiamo parlando, ripeto, di esercizi di affittacamere con tre camere. Se questi devono attendere per una stagione l'autorizzazione comunale, e quindi l'autorizzazione dell'Ente Provinciale del Turismo, che è conseguente, significa o che non aprono, o aprono abusivamente. Queste due cose non le vogliamo. Allora prevederei la comunicazione al comune dell'avvenuta apertura, cioè esemplificare al massimo.
Mentre le cose segnalate dal collega Boero e sempre dal collega Balletto io le accoglierei, se ancora è possibile in fase di coordinamento o in questa fase di discussione come emendamento orale, che si cassi la dicitura "almeno una volta alla settimana", senza sostituirla "al giorno", perché negli esercizi di affittacamere o nelle camere, nelle solite tre camere affittate, all'interno del nucleo familiare, può essere previsto che la pulizia venga fatta dallo stesso utente. Ecco cosa ha tratto in inganno un po' la Commissione, perché chi affitta deve obbligatoriamente fare la pulizia settimanale, ma questo non significa che i locali vanno puliti una volta alla settimana; già l'utente deve autogarantirsi questo servizio. Ma - per una questione di immagine per il turismo, non per la legge - che sia contenuto in legge "la pulizia una volta alla settimana" va male, quindi io proporrei di cassare quella dicitura, accogliendo le segnalazioni dei colleghi Balletto e Boero.
In ultimo, per quanto riguarda le cose dette dai colleghi Bonesu e Sanna, appunto sulla procedura esemplificata, io prevederei non un'autorizzazione, ma una comunicazione al comune; poi sarà il comune a segnalare l'attività all'Ente Provinciale del Turismo per i soli fini ISTAT, ma questo succede regolarmente, quindi non c'è bisogno di prevederlo in legge.
Naturalmente la Commissione ha previsto queste diciture, basandosi sulla normativa vigente. Noi stiamo adesso andando a modificare le competenze degli enti strumentali del turismo che operano in Sardegna, e stiamo prevedendo proprio questo, cioè che le competenze amministrative vadano esclusivamente in capo al comune o alla provincia, di competenza territoriale; prevedendo esclusivamente per gli enti la competenza della promozione e dell'accoglienza turistica.
Quindi questo problema verrà definitivamente risolto da questa riforma, però oggi dobbiamo ragionare con quello che vige. Allora, sempre per esemplificare, soprattutto per queste micro imprese, io prevederei appunto la semplice comunicazione al comune. Grazie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
PABA, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Per quanto riguarda il punto a) del comma 3 dell'articolo 5, riguardante i servizi minimi di ospitalità, o si tolgono i due punti a) e b), quelli che richiedono rispettivamente i servizi di pulizia e la sostituzione di biancheria, oppure io sarei del parere, almeno questa è la posizione della Giunta, di prevedere il servizio della pulizia dei locali almeno due volte alla settimana, se si deve mettere dovrebbe essere un servizio più frequente.
La Giunta è d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Macciotta riguardante la sostituzione della dizione "preconfezionati" rispetto a quella attualmente contenuta nel testo.
Per quanto riguarda invece le procedure di pubblicizzazione previste nell'emendamento numero 1 all'articolo 5 la Giunta ritiene che sia eccessivo richiedere una procedura che preveda la richiesta di autorizzazione al comune, mentre appare necessario dare comunicazione al comune sia dell'inizio dell'attività, sia della fine dell'attività, in modo che il comune possa conoscere il numero di queste micro imprese effettivamente funzionanti. Quindi una semplice comunicazione al comune dell'inizio dell'attività e della fine dell'attività, qualora l'attività venisse meno, una volta per sempre, cioè non l'inizio dell'attività all'inizio dell'anno. Questo anche in armonia con le procedure più semplificate previste dalla legge di riforma del commercio recentemente approvata dal Governo nazionale.
Per quanto riguarda poi l'osservazione dell'onorevole Boero, la Giunta ritiene che al comma 1 dell'articolo 5 si possa aggiungere, nel punto in cui si parla di strutture ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, "o insediamento", perché ci sono alcune tipologie che prevedono l'ubicazione di appartamenti non in uno stesso stabile, ma in uno stesso insediamento, qualora si tratti di tipologie presenti in alcuni villaggi turistici, o comunque anche in alcuni agglomerati urbani.
Sono d'accordo con il relatore quando prevede l'operatività al momento attuale degli enti provinciali per il turismo, quindi bisognerebbe sostituire alla formulazione "Azienda Provinciale per il Turismo" che non esiste, quella di "Ente Provinciale per il Turismo", con i compiti coerenti con quelli più generali svolti.
PRESIDENTE. Scusi Assessore, il relatore ha detto esattamente il contrario, relativamente a questo problema. Cioè direttamente al Comune e basta.
PABA, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Probabilmente ho capito male, ho capito che il relatore ha distinto due momenti: la semplice comunicazione al Comune e non la richiesta al comune dell'autorizzazione, e il mantenimento dell'articolo 4(?).
PRESIDENTE. Mi riferivo all'altro. Chiarito.
PABA, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Quindi se gli Enti provinciali per il turismo continuano ad operare, che continuino ad operare anche per queste nuove forme di ricettività.
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione con somma attenzione perché è complicata in quanto il testo che abbiamo davanti è una cosa, il testo che voteremo con gli emendamenti, anche semplici che sono stati accolti sia dal relatore che dalla Giunta, è un'altra cosa. Per quanto riguarda l'articolo 5, se ho ben capito, le modifiche rispetto al testo che abbiamo sotto gli occhi, al comma 1, la modifica proposta dall'onorevole Boero è "o insediamento" anziché "in un'unico stabile"; poi, al comma 3 ci sono due ipotesi in alternativa, "pulizia dei locali" o "ad ogni cambio di clienti" o "due volte la settimana", mentre il relatore ha proposto di cassare "ed almeno una volta alla settimana" e di fermarci "pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente". Quindi bisogna che ci rendiamo conto di quello che votiamo e la votazione attenta significherà necessariamente votazione per parti, mi pare logico. Questo per quanto riguarda l'articolo, poi passeremo all'emendamento, che è aggiuntivo e che quindi viene dopo. Chiedo al consigliere Boero se anche in presenza dell'accoglimento di queste osservazioni insiste nel chiedere, come aveva preannunciato, lo scrutinio segreto.
BOERO (A.N.). Su tutto l'articolo insisto sul voto segreto.
PRESIDENTE. Allora non possiamo votarlo per parti. L'emendamento è aggiuntivo e non si può votare prima, se è aggiuntivo si deve aggiungere ad una cosa che esiste. Di fronte ad una richiesta di votazione segreta non si può votare per parti. Se si vota a scrutinio segreto non si può non votare il testo così come l'abbiamo davanti agli occhi e così facciamo, non posso fare altrimenti, metto in votazione senza alcuna modifica, è chiaro, prego i colleghi di prepararsi al voto.
Votazione segreta
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta con procedimento elettronico dell'articolo 5.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.
Presenti 50
Votanti 50
Maggioranza 26
Favorevoli 46
Contrari 4
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BERRIA - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DETTORI Ivana - DIANA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LORENZONI - MACCIOTTA - MANUNZA - MARROCU - MARTEDDU - MURGIA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
PRESIDENTE. Passiamo all'ultima votazione per questa mattina, che riguarda l'emendamento numero 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Falconi. Ne ha facoltà.
FALCONI (Progr. Fed.). Presidente, per consentire in questo caso il parziale miglioramento, cosa che non è stata possibile per l'articolo, adesso è possibile se naturalmente non si va al voto segreto, chiederei la votazione per parti dell'emendamento stesso. Più precisamente chiederei la votazione del comma 1 e del comma 2, per bocciare, quindi cassare, il comma 3 e il comma 4 prevedendo (così come mi pare che molti colleghi concordino su questo, almeno quelli che si sono espressi) la semplice comunicazione al comune di competenza; quindi chiederei la votazione per parti con, aggiungo verbalmente, al primo comma "Non si richiede al comune l'autorizzazione amministrativa, ma la semplice comunicazione dell'inizio e della fine dell'attività".
PRESIDENTE. Qui la votazione per parti è perfettamente fattibile. Anche questo emendamento viene incontro ad una esigenza che, mi pare, sia universalmente ritenuta tale dal Consiglio, possiamo considerarlo un emendamento.
Metto in votazione i commi 1 e 2 in un'unica soluzione, in un'unica votazione, però la dicitura del comma 1 non è più come era prima "Non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione amministrativa" ma, togliamo il "non", "Sono tenuti a comunicare al comune l'inizio e la fine dell'attività".
Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.
MACCIOTTA (Gruppo Misto). Anche "preconfezionati"
PRESIDENTE. Ed anche "preconfezionati", come giustamente è stato ricordato, ovviamenta, se mettiamo "preconfezionati" si elimina l'espressione "senza alcun tipo di manipolazione", perché non avrebbe più senso.
Allora, sotto questa veste mettiamo in votazione i commi 1 e 2 dell'emendamento 1. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
Metto in votazione i commi 3 e 4 con la modifica che riguarda l'eliminazione "dell'azienda provinciale per il turismo", mentre rimane...
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Allora in pratica viene richiesta la controprova sui commi 3 e 4. Metto in votazione i commi 3 e 5. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non li approva alzi la mano.
(Non sono approvati)
PRESIDENTE. Metto in votazione il comma 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
I lavori sono aggiornati alle ore 17 e 30.
(La seduta è tolta alle ore 13 e 41)
Versione per la stampa