Seduta n.225 del 13/07/2011 

CCXXV Seduta

(POMERIDIANA)

Mercoledi' 13 luglio 2011

Presidenza della Presidente LOMBARDO

indi

del Vicepresidente CUCCA

indi

della Presidente LOMBARDO

INDICE

La seduta è aperta alle ore 16 e 03.

MARIANI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 giugno 2011 (218), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Michele Cossa, Domenico Gallus e Onorio Petrini hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 13 luglio 2011.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Considerata la scarsa presenza di consiglieri in aula, sospendo i lavori sino alle ore 16 e 15.

Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Analogamente a come si faceva un tempo, quando si dichiaravano le persone assenti per lungo tempo, dichiari all'Aula i presenti ad inizio seduta, perché siamo sempre i soliti ad essere presenti. Anche noi potremmo prolungare la pennichella o fare qualunque altra cosa. Non credo che il comportamento degli assenti sia corretto nei confronti di chi arriva puntuale.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Sanna.

Sospendo i lavori, sino alle ore 16 e 15.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 04, viene ripresa alle ore 16 e 27.)

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Norme in materia di organizzazione e personale". (71/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 71.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti. All'articolo 11 è stato presentato l'emendamenti soppressivo parziale numero 106, che è stato ritirato, gli emendamenti numero 44 e 107, di identico contenuto, gli emendamenti numero 108, 110 e 111 e il 109 che è stato ritirato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti sostitutivi parziali: numero 150, numero 154, numero 142 (gli ultimi due inammissibili perché non strettamente connessi all'emendamento numero 89), numero 144 e 135 (emendamenti all'emendamento numero 112). Entrambi i citati emendamenti sono inammissibili perché non strettamente connessi all'emendamento numero 112.

Sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 8 (ritirato); 72, 59, 61 (del quale viene votata solo la parte non cancellata), 130, 2, 3 (uguale al 64 e al 113), 5 e 6 (per i quali manca la copertura), 7 (del quale non si vota l'ultimo periodo perché è una norma che abbiamo già votato nel collegato), 9 e 12. Gli emendamenti numero 18, 19, 20, 21 e 22, della Giunta, sono stati ritirati.

Sono stati inoltre presentati l'emendamento numero 138, 49 (uguale all'emendamento numero 54), 56, 57, 60, 63, 65 (che è inammissibile), 66, 55, 67, 68, 69 70, 71 (che è privo di copertura finanziaria), 151, 75, 80, 81 (anch'esso privo di copertura finanziaria)...

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. L'emendamento numero 81 è ritirato.

PRESIDENTE. All'emendamento numero 84 sono stati presentati gli emendamenti all'emendamento numero 136 e numero 141. L'emendamento numero 141 è inammissibile perché non è strettamente connesso all'emendamento numero 84.

Sono stati presentati gli emendamenti numero 4, 45 (privo di copertura finanziaria), 58, 62, 117 (che proviene da un articolo precedente), 114, 115, 116, 90, 14, 15 (a cui manca l'individuazione dei costi e la copertura), 16 (che è inammissibile per materia), 48 (che è uguale all'emendamento numero 11 a cui manca l'individuazione dei costi e la copertura) e 129.

E' stato inoltre presentato l'emendamento di sintesi numero 157, che fa la sintesi degli emendamenti numero 127, 50, 86, 118, 119, 121, 123, 125 e 140.

Sull'emendamento numero 157 l'onorevole Uras deve dichiarare qualcosa?

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Il comma 4 dell'emendamento numero 157 deve intendersi ritirato.

PRESIDENTE. Colleghi, un attimo di attenzione: nell'emendamento di sintesi numero 157 è stato ritirato il comma 4 perché comunque riguarda materia estranea alla sintesi. E' una norma che non riguarda le disposizioni sul superamento del precariato.

Segue l'emendamento numero 152, che è uguale all'emendamento numero 147; è l'emendamento di sintesi degli emendamenti numero 127, 50, 86, 118, 119, 121, 123, 125, 129 e 140. Ci sono però alcuni problemi, con riferimento agli emendamenti di sintesi, che approfondiremo quando chiameremo in votazione gli emendamenti, perché è stato fatto un lavoro particolarmente complicato e non molto chiaro.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). E' un eufemismo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 50 manca l'individuazione dei costi e la copertura. Seguono gli emendamenti numero 77, 149, 143, 140, 77, 145, 158 (che sono emendamenti all'emendamento numero 78) e 137. Però per l'emendamento numero 78 manca l'individuazione dei costi e la copertura. L'emendamento numero 158 peraltro è inammissibile.

Infine sono stati presentati gli emendamenti numero 79, 51, 87, 156, 148, 83 (al quale manca l'individuazione dei costi e la copertura), 146, 139, 85, 88, 1 (al quale manca la copertura per il comma 3 ter),155, 86, 118, 119 (uguale al numero 121 e mancante della copertura), 120 (anche a questo manca la copertura), 122 (manca la copertura del secondo comma), 129 (che proviene dall'articolo 1), 123 (al quale manca l'individuazione dei costi e la copertura), 124, 125, 153, 126, 127, 128, 133 e 131.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti:

Art. 11

Norme varie

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.?112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui all'articolo 71, comma 1 del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità dei lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è sostituito dal seguente:

"3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.".

3. La differenza tra l'importo del livello retributivo in godimento e quello iniziale della categoria o area di inquadramento del dipendente cessato dal servizio nell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti, concorre a formare il fondo per le progressioni professionali per un importo pari al 50 per cento nel 2010.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), è così sostituito:
"4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli. Il personale è assunto mediante selezioni pubbliche per esami, per titoli, per esami e titoli, o ricorrendo a procedure di mobilità all'interno del comparto.".

5. Nel secondo periodo del comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, dopo le parole "tre anni" sono aggiunte le parole "rinnovabile una sola volta". Il terzo e il quarto periodo del comma 11, modificato dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 2 del 2007, e dall'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 3 del 2008, sono soppressi.

6. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) sono soppresse le parole "; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia".

7. Nel comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, le parole "e assunti con concorsi pubblici non riservati" sono soppresse.

8. Il personale di cui all'articolo 3, comma 16 della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

9. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2010, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'articolo 102 del contratto collettivo regionale di lavoro 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.

Emendamento soppressivo parziale Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Al comma 2 è soppresso l'ultimo periodo da "il personale" a "collettiva regionale". (106)

Emendamento soppressivo parziale Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 11

Il comma 3 dell'art. 11 è soppresso. (44)

Emendamento soppressivo parziale Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Il comma 3 è soppresso. (107)

Emendamento soppressivo parziale Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Il comma 4 è soppresso. (108)

Emendamento soppressivo parziale Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Il comma 5 è soppresso. (109)

Emendamento soppressivo parziale Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Il comma 7 è soppresso. (110)

Emendamento soppressivo parziale Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Il comma 8 è soppresso. (111)

Emendamento all'emendamento numero 89 sostitutivo parziale Salis - Cocco Daniele - Mariani

Articolo 11

All'art. 32 della L.R. 31/98, "Accesso alla dirigenza", sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni (evidenziate):

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami e per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione con preferenze per la forma del corso-concorso.

2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;

b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;

c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo e versamenti dei relativi contributi previdenziali.

3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali e delle agenzie, è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso [20]

4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, seguita da un colloquio motivazionale, da un test di lingua straniera ed un test di informatica in numero maggiorato dal cento sino al 120 per cento rispetto ai posti messi a concorso, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;

b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;

c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo e versamenti dei relativi contributi previdenziali.

Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali e delle agenzie, è riservato, in esito della preselezione, un numero di posti pari al 50 per cento.

5. Il corso ha durata da 6 a 9 mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private.

Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale con formazione di una graduatoria di idonei dalla quale attingere per le esigenze dell'Amministrazione regionale e degli enti, per una durata di 3 anni.

7. Per lo svolgimento del corso, l'Amministrazione può avvalersi, mediate convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione, scelti con criterio concorsuale. (154)

Emendamento all'emendamento numero 89 sostitutivo totale Steri

Articolo 11

L'emendamento n. 89 è sostituito dal seguente:

9 bis. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998. n. 31 sono aggiunte le seguenti parole:

"Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e per un numero non superiore alle posizioni istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, gli Enti e le Agenzie regionali possono attribuire le funzioni di cui al primo periodo del presente comma, a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale".

9 ter. Il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 è abrogato. (150)

Emendamento all'emendamento numero 89 aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

Al termine dell'emendamento numero 89 è aggiunto il seguente comma

1. Dopo l'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente

Art. 33 ter (Vicedirigenza)

1. E' istituita l'area della vice dirigenza in sezione contrattuale autonoma all'interno del comparto dei dirigenti della Regione Sardegna.

2. La vice dirigenza è ordinata in un'unica qualifica. Ai vice dirigenti competono:

a) lo svolgimento di attività di rilevato spessore gestionale e amministrativa ovvero la gestione ed il coordinamento di programmi o progetti di elevata complessità;

b) lo svolgimento di attività di progettazione ovvero di valutazione e controllo ovvero attività di studio, di ricerca e di consulenza;

c) il perseguimento di obiettivi specifici assegnati dal dirigente in relazione all'incarico con responsabilità anche per i risultati del gruppo di lavoro coordinato;

d) il coordinamento di gruppi di lavoro particolarmente complessi, anche trasversali e/o ricomprendenti più posizioni organizzative, non aventi comunque carattere di strategicità tale da richiedere il coordinamento diretto del dirigente;

e) la sostituzione del dirigente in caso di assenza o di impedimento;

f) l'esercizio, su delega espressa del dirigente titolare, di funzioni dirigenziali, nel rispetto dei principi di legge e direttive della Giunta/Assessore, che individuano atti non delegabili, condizioni e limiti della delega.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, in caso di vacanza di posizioni dirigenziali, di servizio o staff, il vice dirigente può svolgere le corrispondenti funzioni dirigenziali, con diritto al corrispondente trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti. Le funzioni dirigenziali saranno conferite ai vice dirigenti regionali con decreto dell'Assessore regionale degli Affari Generali su proposta dell'Assessore competente del ramo dell'amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione, e non potranno essere conferite per un periodo eccedente i 12 mesi, rinnovabile una sola volta.

4. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e, se non revocata entro sessanta giorni dalla data di scadenza, si intende rinnovata per la stessa durata. Con provvedimento motivato con non presupponga o implichi giudizio negativo sull'operato del vice dirigente è possibile il trasferimento del vice dirigente a diversa funzione vice dirigenziale.

5. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, quest'ultimo composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, costituiscono la struttura della retribuzione del vice dirigente. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.

6. L'accesso alla qualifica di vice dirigente, a regime, è consentito al personale in possesso del diploma di laurea inquadrato in categoria D con almeno 10 anni di anzianità di servizio nelle amministrazioni regionali con almeno cinque anni di permanenza nella stessa categoria.

7. In sede di prima applicazione è inquadrato in vice dirigenza il personale di ruolo dell'amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali e del corpo forestale e di vigilanza ambientale, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella categoria D che abbia maturato una categoria di servizio nelle amministrazioni regionali non inferiore a 10 anni al 31 dicembre 2010 e non meno di 5 anni nella medesima categoria. Il contingente numerico viene quantificato in numero pari ai dirigenti previsti nelle rispettive piante organiche vigenti. L'inquadramento avverrà sulla base dei posti disponibili secondo una graduatoria i cui criteri verranno stabiliti da delibera di Giunta derivante dal computo dell'anzianità di servizio riconosciuta ai fini giuridici, dei periodi di titolarità di posizioni organizzative (settori) attribuzione di incarichi di alta professionalità, del possesso di abilitazioni conseguite con esami di stato per le quali sia richiesto il diploma di laurea.

8. I posti che dovessero rendersi vacanti nel triennio successivo sono ricoperti attingendo alla graduatoria determinata secondo i criteri sopracitati.

9. La vice dirigenza costituisce diversa disciplina contrattuale, ai sensi dell'art. 58 comma 3 della legge regionale 31/1998. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il CORAN predispone e sottopone alla trattativa con le OO.SS. dell'area contrattuale, non dirigenziale, una bozza di contratto collettivo per il personale con qualifica di vice dirigenza.

10. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono valutati in euro 5.000.000 per l'anno 2011 ed in euro 10.000.000 per gli anni successivi."

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

Anno 2011

Anno 2012 euro 10.000.000

Anno 2013 euro 10.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale n. 1/2011

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

Anno 2011 euro 5.000.000

Anno 2012 - - - - - - -

Anno 2013 - - - - - - - (142)

Emendamento sostitutivo parziale Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

9 bis. Ai comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte le seguenti parole: "Qualora il numero dei dirigenti in servizio rispettivamente nell'Amministrazione regionale o negli Enti ed Agenzie si presenti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, possono essere attribuite le funzioni medesime a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, fino alla concorrenza del numero dei posti vacanti. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale."

9 ter. Il comma 11 dell'art. 20 della Legge Regionale n. 4 del 2006 è soppresso. (89)

Emendamento all'emendamento numero 112 aggiuntivo Cuccureddu - Steri - Diana Mario - Sanna Giacomo

Articolo 11

All'emendamento 112, dopo la parola "2011" è aggiunto il seguente periodo:

"Nel comma 7 lettera e) dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, le parole "all'articolo 24, nella rubrica" sono sostituite dalle seguenti: "rivive l'articolo 24 nella formulazione originaria di cui alla legge regionale n. 20 del 1995, con la sostituzione della denominazione E.A.F (Ente autonomo del Flumendosa) con la denominazione ENAS (Ente acque della Sardegna)". (144)

Emendamento all'emendamento numero 112 aggiuntivo Cuccureddu - Steri - Diana Mario - Cossa - Sanna Giacomo

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

9 bis. Nel comma 7, lettera c, dell'art. 18 della legge regionale 30 giugno 2011 n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) le parole "all'articolo 24, nella rubrica" sono sostituite da "rivive l'articolo 24 e, nella rubrica". (135)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Al comma 9 la parola "2010" è sostituita da "2011". (112)

Emendamento aggiuntivo Biancareddu

Articolo 11

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

4 bis. "In armonia con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, ai dipendenti del ruolo unico dell'amministrazione regionale che abbiano già superato apposite procedure concorsuali selettive per l'accesso alla dirigenza, e che in virtù, di incarico attribuito in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 art. 20 della legge regionale 11 maggio 2006 n, 4 o in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2000 svolgono.le funzioni di cui al comma 4 articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1998 n. 31 da almeno 5 anni o 18 mesi e, contestualmente, abbiano ricoperto il ruolo di Responsabili di Settore per almeno 5 anni, è attribuita la qualifica corrispondente alle funzioni ricoperte con il riconoscimento dell'anzianità giuridica dell'attività prestala. I dipendenti in possesso dei requisiti sopra indicati e che non abbiano sostenuto procedure concorsuali selettive, sono inquadrati nella qualifica corrispondente alle funzioni ricoperte previo superamento di apposita prova selettiva, per titoli e colloquio, atta a verificare l'attitudine al ruolo,

4 ter. Ai dipendenti che in virtù di incarico attribuito in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 art 20 della legge regionale 11 maggio 2006 n. 4 o in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2000 svolgono le funzioni di cui al comma 4 articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1996 n. 31 da almeno 18 mesi e abbiano ricoperto il ruolo di Coordinatole di Settore per almeno 5 anni è attribuita la qualifica corrispondente alle funzioni ricoperte con il riconoscimento dell'anzianità giuridica dell'attività prestata. I dipendenti in possesso dei requisiti sopra, indicati e che non abbiano sostenuto procedure concorsuali selettive, sono inquadrati nella qualifica corrispondente alle funzioni ricoperte previo superamento di apposita prova selettiva per titoli e colloquio, atta a verificare l'attitudine al ruolo. (8)

Emendamento aggiuntivo Cuccureddu

Articolo 11

Dopo il comma 4 è introdotto il seguente:

4 bis. In coerenza con le misure adottate dallo Stato in materia di contenimento della spesa del pubblico impiego, preso atto della necessità di garantire la continuità amministrativa regionale, ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, che siano risultati idonei in procedure concorsuali bandite dalla stessa amministrazione per l'accesso alla qualifica di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1998, n. 31 e che, alla data del 30 giugno 2011, svolgono continuativamente, da almeno 54 mesi, le funzioni di cui al comma 4 articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1998 n. 31, in virtù di formale incarico attribuito in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11, articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, è riconosciuta la qualifica corrispondente alle funzioni ricoperte e la relativa anzianità giuridica. (72)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente.

7 bis. Le parole "svolte entro il 31 dicembre 2006" dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale 3/2008 e dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 1/2011 sono sostituite con le parole "previste dall'articolo 77 del CCRL 15 maggio 2001". (59)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11, al comma 7 è aggiunto il seguente periodo:

e le parole "svolte entro il 31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole "previste dal CCRL 1998/2001". (61)

Emendamento aggiuntivo Stochino - Diana Mario

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

Le risorse finanziarie non utilizzate ai sensi del comma 26 dell'articolo 15 della L. R. n. 2 del 29-05-2007, possono essere destinate ad assunzioni di nuovo personale nei cantieri a tempo indeterminato (O.T.I.), secondo programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione dello stesso ente, sentito l'assessore competente in materia, nel rispetto delle vacanze che risultano dalla pianta organica, anche mediante il recupero di risorse derivanti dalla creazione di nuove attività produttive da realizzare nei cantieri forestali come modificato dalla legge 24 Giugno 2011. (130)

Emendamento aggiuntivo Pittalis - Dedoni

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, i dipendenti a tempo indeterminato, comandati presso l'Amministrazione, le agenzie e gli enti regionali da oltre 16 mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati negli organici, rispettivamente dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti medesimi. L'inquadramento è disposto a domanda secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 18 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, nella categoria professionale corrispondente a quella di appartenenza con il connesso trattamento retributivo e con la salvaguardia della retribuzione in godimento. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è accolta nei limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili nei bilanci.". (2)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Cossa - Fois - Meloni Francesco - Mula

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Ai dipendenti dell'Amministrazione Regionale, delle Agenzie e degli Enti Regionali, inquadrati in categoria superiore a seguito di procedure selettive previste dal CCRL 1998/2001 e successivi o a seguito di norme legislative, è riconosciuto per 2/3 il periodo di servizio precedentemente maturato nella categoria di provenienza e lo stesso periodo ha validità quale permanenza di servizio effettivo nel livello economico iniziale della categoria raggiunta, anche ai fini delle progressioni professionali previste dalle norme dei contratti collettivi del personale regionale, seppure anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.". (3)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, delle Agenzie e degli Enti regionali, inquadrati in categoria superiore a seguito di procedure selettive previste dal CCRL 1998/2001 e successivi o a seguito di norme legislative, è riconosciuto per 2/3 il periodo di servizio precedentemente maturato nella categoria di provenienza e lo stesso periodo ha validità quale permanenza di servizio effettivo nel livello economico iniziale della categoria raggiunta anche ai fini delle progressioni professionali previste dalle norme dei contratti collettivi del personale regionale, seppure anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge". (64)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, delle Agenzie e degli Enti regionali, inquadrati in categoria superiore a seguito di procedure selettive previste dal CCRL 1998/2001 e successivi o a seguito di norme legislative, è riconosciuto per 2/3 il periodo di servizio precedentemente maturato nella categoria di provenienza e lo stesso periodo ha validità quale permanenza di servizio effettivo nel livello economico iniziale della categoria raggiunta anche ai fini delle progressioni professionali previste dalle norme dei contratti collettivi del personale regionale, seppure anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge". (113)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Mula - Meloni Francesco - Vargiu - Cossa - Fois

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Al personale regionale cessato dal servizio che, in forza del DPGR n. 184 del 27/11/2000, ha svolto le funzioni conferitegli ai sensi dell'art 10 della L.R. 26 febbraio 1996, n° 14 e successive modificazioni e integrazioni e al quale, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17, è stata attribuita per l'intera durata dell'incarico e fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego l'indennità di Coordinatore di Servizio prevista dal DPG n° 385 del 21.12.1995, di cui al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CC.RR.LL.) 1994-1997, è riconosciuta, in sostituzione di detta indennità e con effetto dal primo giorno del mese precedente la data di cessazione dal servizio, la retribuzione di posizione prevista per i Direttori di Servizio dall'art. 42, comma 1, lettera b) del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CC.RR.LL.) del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2004/2005.".

COPERTURA FINANZIARIA

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

Anno 2011 euro 12.000 (5)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Cossa - Fois - Meloni Francesco - Mula

Articolo 11

All'art 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Al personale cessato dal servizio, già inquadrato in fascia apicale del ruolo unico dell'amministrazione regionale dal 1° giugno 1982, quale vincitore di concorso interno per titoli ed esami, ed al quale è stata attribuita, con provvedimento consolidato, la qualifica di Dirigente ai soli fini giuridici, con effetto dal 2 dicembre 1998, compete il trattamento economico previsto dai CC.CC.RR.LL. per il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, con decorrenza dal primo giorno del mese antecedente la data di cessazione dal servizio. Tale trattamento è comprensivo della retribuzione di posizione nella misura prevista per i dirigenti con compiti di studio, ricerca e consulenza (staff). Gli incrementi retributivi derivanti dall'applicazione del precedente comma non sono computabili ai fini della riliquidazione dell'indennità di anzianità di cui agli artt. 3, comma 2, punto 5, ed 8 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB SO1.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

Anno 2011 euro 6.000

In diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL in conto capitale

Anno 2011 euro 6.000 (6)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Cossa - Fois - Meloni Francesco - Mula

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Nel terzo comma dell'Art. 3 della L.R. 5 maggio 1965, n. 15 (istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale di ruolo dipendente dell'Amministrazione Regionale), dopo le parole "prestazioni facoltative", sono aggiunte le parole: "per i dipendenti di servizio ed in quiescenza"; nel primo comma dell'art. 12 della stessa legge le parole: "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole: "fino a sei dodicesimi" della retribuzione o della pensione base lorda, le parole: "rate mensili non superiori a 24" sono sostituite dalle parole: "rate mensili non superiori a 48". (7)

Emendamento aggiuntivo Locci - Floris Rosanna - De Francisci - Pittalis - Sanjust - Greco

Articolo 11

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

9 bis. "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per gli effetti del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2006, il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data di messa in liquidazione dell'Agenzia governativa regionale P.T.M. S.p.A., con esclusione dei dirigenti, è inquadrato a domanda, previo espletamento di procedura selettiva per titoli, nel ruolo organico dell'Amministrazione regionale, con la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita, purché non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di approvazione della stessa. A tal fine, per l'attuazione del presente comma, è autorizzata una spesa valutata in euro 200.000,00 annui (UPB S01.02.001)".

In aumento

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti

In diminuzione

UPB S01.04.001

Studi, ricerche, collaborazioni e simili. (9)

Emendamento aggiuntivo Cossa

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9 bis. "I periodi di servizio riconosciuti ai fini giuridici, di cui al comma 2 dell'art 3 della norma transitoria per l'anno 2006 dell'Accordo sulle progressioni professionali dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna all'interno della stessa categoria o area, accordo sottoscritto in data 10/11/2009 dal CORAN e dalle Organizzazioni Sindacali, sono validi ai fini delle progressioni professionali all'interno della stessa categoria o area anche per il personale cessato dal servizio dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, ancorché quelli riconosciuti dall'art. 9 dell'accordo contrattuale sulle progressioni professionali sottoscritto il 20 giugno 2005 dal CORAN e dalle Organizzazioni sindacali. Per il personale nel frattempo cessato dal servizio, è attribuito il livello economico superiore a quello di appartenenza con decorrenza ai fini economici, del primo giorno del mese precedente la risoluzione del rapporto di lavoro". (12)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 11

All'articolo 11, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla spesa di euro 1.000.000 per ciascuna delle annualità 2011-2012-2013 per l'attivazione di bandi e progetti specifici, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali, finalizzati allo smaltimento delle istanze presso gli uffici regionali competenti nella tutela del paesaggio, nonché per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell'attuazione dei progetti, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica. (Cap. N.I., SC.......... UPB S............... C.d.r. 00.04.02.00)".

9 ter. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la deroga ai limiti imposti dalla normativa regionale in materia di comando di personale di altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche presso l'Amministrazione Regionale". (18)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 11

All'articolo 11, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

9 bis. All'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2011 "Soppressione Agenzia regionale per le entrate" il periodo: "Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia al 30 giugno 2010, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011" è sostituito dal seguente: "Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia al 30 giugno 2010 e i cui contratti sono scaduti, può essere rinnovato fino al 31 dicembre 2012 per l'attivazione del programma finalizzato all'informatizzazione, aggiornamento e verifica dei catasti di cui al comma 8, art. 12 della legge regionale n. 2 del 2007. Per le stesse finalità, il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato i cui contratti sono stati prorogati al 30 giugno 2011 può essere rinnovato fino al 31 dicembre 2012". (19)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 11

All'articolo 11, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

9 bis. "Le comunità montane istituite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, in deroga al blocco delle assunzioni e ai limiti di spesa imposti dalle leggi vigenti in materia, possono provvedere alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche fino al raggiungimento di una dotazione minima di 5 unità. I relativi oneri, valutati in euro 400.000 per l'anno 2011 e 590.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, sono posti a carico dell'Amministrazione regionale.

Le unioni di comuni, i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, in deroga al blocco delle assunzioni e ai limiti di spesa imposti dalle leggi vigenti in materia, possono provvedere alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche fino al raggiungimento di una dotazione minima di 5 unità. I relativi oneri graveranno sul fondo di cui all'art. 12 della predetta legge regionale". (20)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 11

All'articolo 11, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

9 bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12 "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni" è aggiunto il seguente comma:

"5 bis Qualora non si raggiunga l'intesa prevista dal precedente comma, il personale è assegnato alla Regione Autonoma della Sardegna e agli Enti strumentali". (21)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 11

All'articolo 11, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

9 bis. Nell'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 "Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza", dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Ai componenti il Comitato tecnico regionale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'applicazione della presente disposizione è previsto uno stanziamento annuo di € 6.000.". (22)

Emendamento all'emendamento numero 82 aggiuntivo Diana Mario - Steri - Meloni Francesco - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Il testo dell'emendamento n. 82 è sostituito dal seguente:

1) II trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie è stabilito, e aggiornato ogni tre anni, con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e della assistenza sociale, sulla base dei parametri di cui all'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502.

I compensi dei direttori generali devono essere ricompresi entro un tetto massimo del venti per cento di maggiorazione rispetto alla retribuzione più alta, esclusi i proventi da lavoro straordinario, reperibilità ed attività libero professionale, dei dipendenti del Servizio sanitario regionale.

2) II trattamento economico dei direttori sanitari ed amministrativi è stabilito con la delibera di cui al comma precedente, secondo le indicazioni di cui all'art. 2 dello stesso DPCM. (138)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

9 bis. Dopo il comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2006 è inserito il seguente comma 7 bis: "7 bis. I compensi del direttore generale sono pari a quelli del dipendente dell'azienda con la retribuzione più alta al momento dell'insediamento con un incremento pari al 20%. I direttori sanitario e amministrativo hanno diritto a compensi pari a quelli del direttore generale ridotti del 10%.". I relativi oneri graveranno sul F.S.R. (82)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 11

All'articolo 11, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

"9 bis. Dopo il comma 7 dell'ari. 10 della legge regionale 10/2006 è inserito il seguente

7bis. I compensi del direttore generale sono pari a quelli del dipendente dell'azienda con la retribuzione più alta al momento dell'insediamento con un incremento pari al 20%. I direttori sanitario ed amministrativo hanno diritto a compensi pari a quelli del direttore generale ridotti del 10%.". (46)

Emendamento aggiuntivo Cossa - Vargiu

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Il personale iscritto alla Lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma l, lett.f. della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 può essere assegnato all'amministrazione regionale, agli enti e agenzie regionali ed essere impiegato nelle attività funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti stessi. Gli oneri finanziari derivanti dall'impiego del personale iscritto alla Lista speciale sono interamente a carico dell'amministrazione regionale fino ad esaurimento della Lista. (49)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1 lett. f) della legge regionale n. 3 del 2008 può essere assegnato presso la pubblica amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali e altri enti pubblici ed essere impegnato nelle attività funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti stessi. Gli oneri finanziari derivanti dall'impegno del personale iscritto alla lista speciale sono interamente a carico dell'amministrazione regionale fino ad esaurimento della lista.". (54)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. I dirigenti dell'Amministrazione regionale, Agenzie ed Enti compreso l'Ente Foreste della Sardegna, che in precedenza abbiano prestato servizio di ruolo in area C (Ufficiali) del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, possono essere reinquadrati nel Corpo medesimo con la qualifica posseduta di dirigente, a domanda degli interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.". (56)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Ai fini dell'art 36 comma 2 della legge regionale 2/2007 sono ammessi direttamente alla prova scritta nei concorsi dell'amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie ancorché già banditi all'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti di ruolo in possesso oltre al titolo richiesto per l'ammissione al concorso, anche dell'anzianità di servizio di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.". (57)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Per assicurare le pari opportunità tra il personale regionale, possono essere indette procedure selettive per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie C dell'Amministrazione regionale, nel numero di 6 posti per la categoria C, riservate al personale del soppresso Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) transitato nei ruoli regionali per effetto della legge regionale n. 4 del 2006, che non abbia partecipato alle selezioni interne di cui all'art. 77 del contratto collettivo regionale di lavoro 15 maggio 2001, applicando le modalità di selezione previste dal decreto assessoriale n. 593/P del 17 giugno 2003, come modificato dai decreti assessoriali n. 1134 del 23 settembre 2004 e n. 1298/P del 4 novembre 2004 e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma contrattuale. Il personale che risulterà idoneo al suddetto concorso beneficerà della legge regionale n. 3/2008, art 3 comma 13 (è comunque fatto salvo quanto previsto dallo stesso comma per quanto riguarda la data di superamento delle selezioni interne)". (60)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Il comma 9 dell'art 36 della legge regionale 31/1998 è abrogato e, ai sensi dell'art. 2000 del C.C, i dipendenti in ruolo dell'amministrazione regionale, con almeno venti anni di servizio nelle amministrazioni di cui alla citata legge, che abbiano svolto mansioni proprie della categoria professionale superiore fino alla categoria D, adeguatamente documentate con espliciti atti formali, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, ove tale assegnazione non abbia avuto luogo per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, sono inquadrati in domanda nel primo livello economico della corrispondente categoria con riconoscimento dell'anzianità giuridica dalla data della richiesta. Tali inquadramenti avvengono senza modifica della dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e con le conseguenti rideterminazioni delle dotazioni delle singole categorie professionali sino all'importo massimo di complessivi euro 60.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002).". (63)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Il personale di cui alla legge regionale 3/2008, art. 3 comma 16, può chiedere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 15/1965, con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui al terzo periodo del punto 1) del comma 1 dell'art. 2 della stessa legge 15/1965; gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma ammontano a euro 330.000 (UPB S01.02.002)."

In diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL Parte corrente

Anno 2011-11-14 euro 330.000. (65)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Al comma 4 lett. f) dell'alt. 6 della legge regionale 2/2007, come modificato dal comma 3 lett. a) dell'art. 3 della legge regionale 3/2008 è aggiunta la seguente frase l'inquadramento nella categoria superiore ha validità per i soli fini giuridici dalla data di approvazione della presente legge". (66)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 11

All'art 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente

"9 bis. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 le parole "una sola volta" sono soppresse". (55)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Cossa - Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9 bis. Il personale transitato nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 1/2009 art. 1 commi 55 e seguenti che, alla data di approvazione della presente legge, ha prestato servizio in comando presso i Gruppi del Consiglio regionale per almeno 18 mesi, è assegnato, ad esaurimento, agli uffici della Giunta presso il Consiglio regionale per il collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione ed il Consiglio regionale. L'Ufficio, in particolare, cura i rapporti tra le istituzioni ed informa costantemente gli uffici della Regione sulle normative e le iniziative del Consiglio; collabora con gli uffici della Regione nelle attività richieste per la partecipazione dei medesimi alla formazione degli atti del Consiglio e, in generale, per gii adempimenti degli obblighi derivanti; assiste i rappresentanti della Regione e i titolari degli uffici regionali nei rapporti con il Consiglio, le Commissioni e gli uffici consiliari.

9 ter. Al personale di cui al comma 9 bis, che dipende dalla Direzione generale degli affari generali e può essere comandato presso i Gruppi del Consiglio regionale, è riconosciuto il trattamento economico previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. L'indennità è calcolata nella misura e con le modalità previste per il personale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della medesima legge/7. (67)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Sanna Gian Valerio - Lotto - Cocco Pietro - Corda

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

9 bis. All'art. 34 (Personale e uffici dei consorzi) della LR. 23 maggio 2008, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

- 8 I consorzi di bonifica prevedono inoltre l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato con il consorzio, sulle opere trasferite all'Ente Acque della Sardegna, per almeno 180 giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, data di trasferimento delle opere all'ENAS in applicazione della L.R. 19/2006. L'assunzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'Ente Acque della Sardegna per l'utilizzo di tale personale in attività di esercizio e manutenzione sulle opere del sistema idrico multisettoriale regionale con la previsione del rimborso a favore del consorzio dei costi sostenuti per tale personale.

Alla maggiore spesa si farà fronte con le risorse finanziarie dell'Ente Acque della Sardegna. (68)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Diana Giampaolo - Uras - Porcu

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

9 bis. Modifica Art. 94 comma 1 della L.R. 11/88

All'Articolo 94 comma 1 della L.R. n. 11/88 dopo il periodo "...per il trattamento economico Si applicano i contratti collettivi nazionali..." sono aggiunte le seguenti parole: "compreso quello degli Enti Locali",. Le parole "... di categoria del settore privato applicabili per profili professionali similari...." sono soppresse. (69)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Uras

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

9 bis. Ai fini della regolare e tempestiva gestione della spesa relativa alle disposizioni di cui al comma 8, art. 1 della legge regionale 32/88 concernente l'indennità di coordinamento di settore, di servizio e generale individuano tali indennità come retribuzione di posizione, perciò concernenti il calcolo dei trattamenti previdenziali.

Tale disposizione non comporta spesa aggiuntiva rispetto alla previsione contenuta in bilancio relativa agli oneri sociali del personale regionale in servizio o in quiescenza. (70)

Emendamento aggiuntivo Manca - Sabatini - Cuccu - Cucca - Meloni Valerio - Moriconi - Lotto

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9 bis. Nel comma 1 dell'art.6 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 le parole: "alla data del 20 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge". (71)

Emendamento all'emendamento numero 75 sostitutivo totale Steri

Articolo 11

L'emendamento n. 75 è sostituito dal seguente:

9 bis. Il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato, è prorogato sino al 31.12.2012. (151)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Sanna Giacomo

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9 bis. Il progetto SIADARS, che prevede 17 archivisti paleografi con laurea e specializzazione in archivistica, avviato dall'Amministrazione regionale fin dal 2004, già rafforzato con la Deliberazione n. 50/14 del 10.11.2009, che ha stabilito l'assegnazione di una porzione del "Capannone officine" presso i locali CRFP ex CISAPI di Cagliari alla Direzione Generale della. Presidenza-Servizio Trasparenza e Comunicazione, per. la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato, è prorogato sino al 31.12.2012. (75)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo il comma 9 dell'art 11 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Per le finalità indicate all'art 3 comma 9 della legge regionale 3/2009, per il personale in servizio alla data dell'approvazione della predetta legge è autorizzato nell'anno 2011 l'ulteriore stanziamento di euro 500.000 e per gli anni 2012, 2013 di euro 900.000 (UPB S05.01.013 cap. SC05.0229)."

In aumento

UPB S05.01.013

Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti (cap. SC05.0229)

Anno 2011 euro 500.000

Anno 2012 euro 900.000

Anno 2013 euro 900.000

In diminuzione

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo di pagare

Anno 2011 euro 500.000

Anno 2012 euro 900.000

Anno 2013 euro 900.000

mediante riduzione della voce 2 della tab. A allegata alla L.R. 1/2011. (80)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo il comma 9 è inserito il seguente comma 9 bis:

9 bis. All'art. 19, comma 4, della legge regionale 1 maggio 206, n. 4, la parola "cinque" è sostituita con la parola "sei". Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono valutati in euro 7.000,00 per l'anno 2012 (UPB S 10.035). (81)

Emendamento aggiuntivo Mula

Articolo 11

Dopo la parola regionali aggiungerete parole laureati e/o. (136)

Emendamento all'emendamento numero 84 aggiuntivo Mula

Articolo 11

All'emendamento numero 84 è aggiunto il seguente comma:

Ai dipendenti regionali attualmente inquadrati nella categoria "D" livello retributivo 1° e 2°, in possesso di una anzianità di servizio regionale effettivamente riconosciuta con provvedimento dirigenziale, di almeno 15 anni, compreso l'eventuale servizio svolto nella categoria immediatamente inferiore a quella di appartenenza, ai quali sia stato conferito continuativamente per almeno 15 mesi il coordinamento di una unità organizzativa di primo livello (Settore), è assegnato, con decorrenza dalla data di conferimento del suddetto incarico, il trattamento giuridico ed economico corrispondente al 3° livello della categoria D". (141)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo il comma 9 è inserito il comma 9 bis

9 bis. La norma di cui all'art 7, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, è estesa ai dipendenti degli Enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e delle Agenzie regionali che abbiano superato gli ultimi procedimenti di selezione interna banditi dai singoli Enti per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella categoria C alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, previo superamento di un corso-concorso di formazione professionale, che si concluderà con una prova sulle materie oggetto del corso. I relativi oneri graveranno sui bilanci dei rispettivi enti e agenzie. (84)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Mula - Vargiu - Cossa - Fois - Meloni Francesco

Articolo 11

All'art 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente

"9 bis. I dipendenti regionali - ivi compresi coloro che sono cessati dal servizio - transitati, con decorrenza 12 ottobre 2005, dalla categoria C alla categoria D a seguito delle selezioni interne indette in applicazione dell'art. 77 del CCRL 1998-2001, sono inquadrati con la stessa decorrenza, al III livello della medesima categoria. La decorrenza economica dell'aumento retributivo di tale inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre per il personale nel frattempo cessato dal servizio, detto aumento viene corrisposto con effetto dal primo giorno del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro. Alla relativa spesa pari ad euro 80.000 si fa fronte con le risorse stanziate sulle UPB S01.02.001 e UPB S01.02.002.". (4)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 11

All'art 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente

"9 bis. La norma di cui all'art. 7 comma 3 della legge regionale 1/2011 è estesa ai dipendenti degli Enti e delle Agenzie regionali che abbiano superato gli ultimi procedimenti di selezione interna banditi dai singoli Enti per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella categoria C alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2011, previo superamento di un corso-concorso di formazione professionale, che si concluderà con una prova sulle materie oggetto del corso.". (45)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente

"9 bis. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2011, si applica al personale dell'Amministrazione regionale, Enti, Agenzie, Istituti e Aziende regionali.". (58)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

All'art. 11 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente

"9 bis. All'art. 1, comma 3, della legge regionale 1/2011 dopo le parole "al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici", sono aggiunte le seguenti "ovvero inquadrati nella categoria C, in possesso di laurea, vecchio ordinamento o magistrale, e di un'anzianità complessiva di servizio nelle amministrazioni di cui alla legge regionale 31/1998 superiore ai 25 anni.". (62)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Il personale dipendente laureato, dell'Amministrazione regionale, Enti, Agenzie Istituti e aziende, attualmente inquadrato nella categoria C, avente almeno trenta mesi di anzianità alla data del 31.12.2010, è inquadrato a domanda nella categoria D al primo livello retributivo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, secondo la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 20 della L.R. 30 giugno 201 l, n 12.

Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione, nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C.

UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002 (117)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. I dipendenti dell'Amministrazione Regionale, di Enti, Agenzie e aziende regionali, attualmente inquadrati nella categoria A, aventi almeno 30 mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria, sono inquadrati nella categoria B al primo livello retributivo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011.

Il personale di cui al comma 1 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 30.06.201 1, n. 12. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla giunta regionale.

UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002. (114)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2011, e il co. 3 dell'art. 20 della L.R. 30 giugno 2011 n. 12, si applicano al personale del CFVA, attualmente inquadrati nell'area B al terzo livello retributivo e assunto con concorsi pubblici, e i dipendenti del CFVA assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31.12.2006, per il passaggio all'area superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio, nella predetta area B, sono inquadrati nell'area C al primo livello retributivo, con decorrenza 1 gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione, nell'area C, e l'uguale corrispondente riduzione dell'area B.

UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002. (115)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Il personale dipendente laureato, dell'Amministrazione regionale, Enti, Agenzie Istituti e aziende, attualmente inquadrato nella categoria B, avente almeno trenta mesi di anzianità alla data del 31.12.2010, è inquadrato a domanda nella categoria C al primo livello retributivo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, secondo la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 20 della L.R. 30 giugno 20 11, n. 12.

Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione, nella categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B.

UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002. (116)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

"9 bis. L'amministrazione regionale, per favorire lo sviluppo delle attività culturali, sportive e ricreative dei propri dipendenti è autorizzata ad erogare un contributo di euro 40.000, a valere sull'UPB S01.02.001, da ripartire in parti uguali, in favore dei centri ricreativi aziendali del personale della Regione e degli enti e delle Agenzie regionali, denominati CRAL Regione Sardegna e CRA Regione Sardegna. (90)

Emendamento aggiuntivo Capelli

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Articolo 11 bis

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 di istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è inserito il seguente
"Art. 12 bis. (Istituzione della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale).

1. E' istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5 comma 19 della legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro
2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è incrementata di 20 unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore Scuola.".

2. All'articolo 13 comma 1, le parole "scuola forestale dello Stato o istituto pubblico" sono sostituite con "Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

3. All'articolo 14, comma 3, le parole "scuola del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite con "Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

4. L'articolo 15 è abrogato. (14)

Emendamento aggiuntivo Capelli

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

Modifiche all'ordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati in area A e area B, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio all'area superiore, sono inquadrati rispettivamente nell'area B o area C, al primo livello retributivo con decorrenza dal l° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano rispettivamente l'aumento della dotazione nell'area B e area C e l'uguale corrispondente riduzione dell'area A o area B. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1986, n. 26.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Costituisce, inoltre, apposita area separata di contrattazione all'interno del comparto il personale dirigente e non dirigente inquadrato nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Al medesimo personale si applicano, mediante specifico recepimento, le norme ordinamentali in vigore per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato", mediante specifica disciplina che ne definisce la specialità.".

3. Nel comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono soppresse le parole "nonché per il personale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale".

4. Nel comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, le parole "o nella separata area di contrattazione per la Dirigenza" Sono sostituite dalle parole "o nelle separate aree di contrattazione per la Dirigenza e per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 delle legge regionale 5 novembre 1986, n. 26, è aggiunto il seguente:
"3 bis. In deroga al comma 3, "° periodo, le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale possono essere conferite altresì ad un dirigente proveniente dai corpi di polizia dello Stato, ovvero ad un dirigente proveniente dalla carriera prefettizia, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.". (15)

Emendamento aggiuntivo Capelli

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

1. Al fine di dare attuazione al Regolamento CE n. 21/2004, riguardante l'utilizzo obbligatorio della identificazione elettronica per gli animali della specie ovina e caprina, nati già dal 31 dicembre 2009, è disposto lo stanziamento, a favore delle associazioni provinciali allevatori (APA), di euro 2.100.000, (pari a una contribuzione di 3 euro a capo), per tre anni, per il finanziamento delle prime ire campagna, per l'acquisto e la somministrazione del cosiddetto "bolo ruminante", a valere sulla UPB S06.04.009, Capitolo SC06.10.14. (16)

Emendamento aggiuntivo Cossa - Vargiu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 22, della legge regionale n. 5 del 2009

1. L'articolo 1, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, nella parte che prevede la proroga al 31 dicembre 2010 del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, è inteso nel senso che si applica all'intero contenuto del comma 1, ivi comprese le disposizioni sull'esodo incentivato dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie. (48)

Emendamento aggiuntivo Cossa

Articolo 11

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7 bis. L'articolo 1, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, nella parte che prevede la proroga al 31 dicembre 2010 del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008, è inteso nel senso che si applica all'intero contenuto del comma 1, ivi comprese le disposizioni sull'esodo incentivato dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione regionale, compresi gli enti e le agenzie. (11)

Emendamento di sintesi degli emendamenti numero 127 - 50 - 86 - 118 - 119 - 121 - 123 - 125 - 129 sostitutivo totale Uras - Sechi - Ben Amara - Zuncheddu - Cugusi

Articolo 11

Il testo degli emendamenti n. 127, 50, 86, 118, 119, 121, 123, 125, 129 è sostituito dal seguente:

"Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

Disposizioni sul superamento del precariato

1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'assessore del personale, affari generali e riforma della regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, nell'Amministrazione regionale, negli enti e agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1 la relazione dovrà prendere in considerazioni tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali ha riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 detta relazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dall'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, primo allinea, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12, e ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 nonché l'esclusione del personale dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche attività, anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007.

4. Il comma 23 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, i commi 9 bis e 9 ter dell'articolo 47 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e il comma 24 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), nel testo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42). Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in euro 20.000 fanno carico alla UPB S01.02.00l - UPB S01.02.002 del bilancio della Regione.

5. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, sentito 11 parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendete dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi faranno capo ai rispettivi bilanci.

6. Le previsioni di cui ai commi che precedono trovano applicazione nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello.

7. Il finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale n. 1 del 2009 sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per le predette finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003). Copertura finanziaria in diminuzione anno 2011 UPB S08.01.004; anno 2012 UPB S08.01 004. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.

8. Per il superamento dell'a o di cui alla regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), concernente il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012 la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004.

9. Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei CSL e dei CESIL e agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata per gli anni 2012 e 2013 la spesa euro 12.000.000 annui a valere sulle risorse di cui al fondo regionale per l'occupazione. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della predetta legge regionale n. 3. (157)

Emendamento di sintesi degli emendamenti numero 127 - 50 - 86 - 118 - 119 - 121 - 123 - 125 - 129 sostitutivo totale Uras - Sechi - Cugusi

Articolo 11

Il testo degli emendamenti n. 127, 50, 86, 118, 119, 121, 123, 125, 129 è sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

Disposizioni sul superamento del precariato

1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'assessore del personale, affari generali e riforma della regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, nell'amministrazione regionale, negli enti e agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1 la relazione dovrà prendere in considerazioni tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali ha riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 detta relazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dall'art. 36, comma 2, ultimo periodo, primo allinea, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12, e ferme restando le esclusioni di cui all'art. 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 nonché l'esclusione del personale dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche attività, anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2007, n. 27/13.

4. Il comma 23 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, i commi 9 bis e 9 ter dell'articolo 47 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e il comma 24 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), nel testo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42). Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in euro 20.000,00 fanno carico alla UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002 del bilancio della Regione.

5. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendete dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi faranno capo ai rispettivi bilanci.

6. Le previsioni di cui ai commi che precedono trovano applicazione nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello.

7. Il finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale n. 1 del 2009 sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per le predette finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003). Copertura finanziaria in diminuzione anno 2011 UPB S08.01.004 - anno 2012 UPB S08.01.002.

8. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7) concernente il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n.?3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012 la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004.

9. Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei CSL e dei CESIL di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata per gli anni 2012 e 2013 la spesa euro 12.000.000 annuì a valere sulle risorse di cui al fondo regionale per l'occupazione. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali. (152)

Emendamento di sintesi degli emendamenti numero 127 - 50 - 86 - 118 - 119 - 121 - 123 - 125 - 129 sostitutivo totale Diana Mario - Steri - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Il testo degli emendamenti n. 127, 50, 86, 118, 119, 121, 123, 125, 129 è sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

Disposizioni sul superamento del precariato

1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'assessore del personale, affari generali e riforma della regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, nell'amministrazione regionale, negli enti e agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1 la relazione dovrà prendere in considerazioni tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali ha riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 detta relazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dall'art. 36, comma 2, ultimo periodo, primo allinea, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12, e ferme restando le esclusioni di cui all'art. 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 nonché l'esclusione del personale dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche attività, anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2007, n. 27/13.

4. Il comma 23 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, i commi 9 bis e 9 ter dell'articolo 47 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e il comma 24 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), nel testo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42). Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in euro 20.000,00 fanno carico alla UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002 del bilancio della Regione.

5. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendete dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi faranno capo ai rispettivi bilanci.

6. Le previsioni di cui ai commi che precedono trovano applicazione nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello.

7. Il finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale n. 1 del 2009 sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per le predette finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003). Copertura finanziaria in diminuzione anno 2011 UPB S08.01.004 - anno 2012 UPB S08.01.002.

8. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7) concernente il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n.?3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012 la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004.

9. Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei CSL e dei CESIL di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata per gli anni 2012 e 2013 la spesa euro 12.000.000 annuì a valere sulle risorse di cui al fondo regionale per l'occupazione. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali. (147)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente articolo

Art. 11 bis

1. Il personale di ruolo delle agenzie ed enti regionali e degli enti pubblici attualmente in posizione di comando presso gli Uffici di gabinetto e di staff del Presidente e degli assessori regionali, che alla data di pubblicazione della presente legge abbiano prestato la propria opera, anche non continuativamente, per almeno dodici mesi, negli ultimi ventiquattro, presso i predetti uffici, è inquadrato, a domanda, nel ruolo della medesima Amministrazione regionale.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'inquadramento del personale, di cui al comma i, è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo d assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.

4. Gli inquadramenti avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando. (50)

Emendamento all'emendamento numero 77 sostitutivo totale Diana Mario - Steri - Sanna Giacomo

Articolo 11

L'emendamento n. 77 è sostituito dal seguente:

dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

Disposizioni relative al personale e SRA Sardegna

1. Il personale in servizio presso i Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura assegnato all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 2 I comma Il della legge regionale n. 2 del 2007, resta inserito nei ruoli dell'Amministrazione regionale con il contestuale riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale, anche integrativa, in godimento alla data del 1° ottobre 2007. Il periodo di servizio prestato dal suddetto personale presso l'Agenzia ARGEA Sardegna è riconosciuto come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini delle progressioni professionali all'interno della categoria e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998. n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Il personale di cui al comma 1 pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti: può inoltre permanere nei ruoli dell'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato dell'Agricoltura compatibilmente con la programmazione triennale di reclutamento e fino a un incremento non superiore al 5% del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010. con conseguente corrispondente riduzione di posti nella dotazione organica delle Agenzie.

3. I posti della dotazione organica delle Agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono disponibili sino alla cessazione dal servizio dei dipendenti medesimi.

4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'Agenzia o dell'Amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.

5. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna. (149)

Emendamento all'emendamento numero 77 aggiuntivo Vargiu

Articolo 11

Al temine dell'emendamento n. 77 è aggiunto il seguente comma:

77 bis. Il personale ex ESAF che risulta ancora alle dipendenze del soggetto Abbanoa Spa e che ha presentato istanza di mobilità ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli ordinari dell'Amministrazione regionale. Su specifica istanza detto personale può essere comandato, in distacco presso la Società Abbanoa Spa. A tale personale sono estesi i benefici di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono valutati in euro 5.000.000 per l'anno 2011 ed in euro 10.000.000 per gli anni successivi.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 5.000.000

2012 euro ---

2013 euro --- (143)

Emendamento all'emendamento numero 77 aggiuntivo Diana Mario - Steri - Campus

Articolo 11

Al testo dell'emendamento n. 77 è aggiunto il seguente:

Art. 11 ter

Ricollocazione dei dipendenti dei Consorzi Agrari della Sardegna.

1. La Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge predispone, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999 n. 410, un piano di ricollocazione, da sottoporre al preventivo parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, nell'ambito delle proprie disponibilità di organico, o in enti strumentali, agenzie regionali, consorzi o società a prevalente capitale pubblico. Gli oneri relativi faranno carico ai rispettivi bilanci. (140)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Sanna Giacomo

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis


Reinquadramento del personale ex SRA Sardegna nei ruoli dell'Amministrazione regionale

1. Il personale in servizio presso i Servizi ripartimentali dell'agricoltura, trasferito all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2007, è reinquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale; il reinquadramento ha luogo con il riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale anche integrativa in godimento, con effetto dal giorno di entrata in vigore della presente legge in posti ad esaurimento appositamente istituti, che sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio dei dipendenti. Il servizio prestato in ARGEA Sardegna è valido ai fui delle progressioni di carriera.

2. il personale di cui al comma 1, pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e a LAORE Sardegna, previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti; può inoltre essere assegnato all'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato dell'agricoltura, compatibilmente con la programmazione triennale di reclutamento e fino ad un incremento non superiore al 5 per cento del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010, con conseguente riduzione di posti nella dotazione organiche dell'agenzia.

3. Ferme le soppressioni da disporre a norma del comma i, i posti della dotazione organica delle agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono disponibili sino alla cessione dal servizio dei dipendenti medesimi.

4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'agenzia o dell'amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.

5. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna. (77)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

1. Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000 n. 17 e successive modifiche e integrazioni, l'indennità di coordinatore di servizio prevista dal DPG n. 385 del dicembre 1995, in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera?b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004.

2. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 490.000 per l'anno 2011 si fa fronte a valere sulle risorse dell'UPB S01.02.001. (145)

Emendamento all'emendamento numero 78 sostitutivo totale Diana Mario

Articolo 11

L'emendamento 78 è sostituito dal seguente:

Art. 11 bis

1. Il personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di Coordinatore ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 febbraio 1996 n. 14 ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000 n. 17 e successive modifiche e integrazioni, l'indennità di Coordinatore di Servizio prevista dal DPG n. 385 del 21 dicembre 1995, in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, è autorizzato a definire in via transattiva, a domanda, il contenzioso attivato per il riconoscimento del trattamento economico per le funzioni svolte, disciplinato per i Direttori di Servizio dall'art. 42, comma 1, lettera b) del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004;

2. La presentazione della domanda di cui al superiore comma comporta il riconoscimento di una somma pari al 50 per cento della pretesa individualmente azionata. (137)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Pittalis - Steri - Sanna Giacomo

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

1. Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stata conferito l'incarico di Coordinatore ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di Coordinatore di Servizio prevista dal DPG n. 385 del 21 dicembre 1995, in applicazione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRRLL) 1994-1997 vigente a quella data, è riconosciuto, con effetto dal i gennaio 2001 e per l'effettiva durata dell'incarico, il trattamento economico per le funzioni svolte, successivamente previsto per i Direttori di Servizio dall' art. 42, comma 1, lettera b) del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRRLL) del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2004/ 2005. (78)

Emendamento all'emendamento numero 78 aggiuntivo Cugusi

Articolo 11

All'emendamento 78 dopo il comma 11 bis è aggiunto il seguente 11 ter:

Art. 11 ter

1. La Direzione generale dell'organizzazione e metodo del personale e soppressa. Sono istituiti i seguenti servizi che costituiscono strutture della Direzione generale degli affari generali e riforma della regione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione:

a) Servizio del personale, formazione e controllo - competente in materia di reclutamento e mobilità del personale, formazione e qualificazione professionale, controllo di legittimità dei provvedimenti in materia di personale degli enti strumentali e delle agenzie regionali e per la gestione degli indirizzi politico-amministrativi del rapporto di lavoro;

b) Servizio della contrattazione, della previdenza ed assistenza e del Fondo integrativo trattamento di quiescenza - contenzioso e supporto alle direzioni generali - competenti nelle materie relative alla applicazione dei contratti collettivi di lavoro, della previdenza, assistenza e FITQ, e gestione dei relativi contenziosi - supporto alle direzioni generali nella gestione delle risorse umane di assessorati, enti ed agenzie.

2. Le attività di gestione diretta del personale, tenuta dei fascicoli personali, rilevamento presenze anche ai fini del più efficiente impiego delle risorse professionali assegnate e attribuita alle direzioni generali degli assessorati, enti e agenzie regionali. (158)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Sanna Giacomo

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

1. L'articolo 9, comma 5, della legge regionale del 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna) è così sostituito:
"Art. 9
5. Il Comitato per la rappresentanza negoziale ammette alla contrattazione collettiva regionale anche le organizzazioni sindacali che aderiscano ad organizzazioni o confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo-forestale, nonché le confederazioni cui le stesse sono associate. Alla contrattazione collettiva regionale sono inoltre ammesse le organizzazioni sindacali nonché le confederazioni cui le stesse sono associate, previste all'art. 60 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni.". (79)

Emendamento aggiuntivo Cossa - Sanna Matteo - Vargiu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 11 bis

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, viene integrato dal comma 1 bis che recita:
"1 bis. Il comitato per la rappresentanza negoziale ammette alla contrattazione collettiva regionale le confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo-forestale.". (51)

Emendamento all'emendamento numero 148 sostitutivo totale Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui alla legge regionale numero 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato e di una anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono presentare all'ente datore di lavoro, negli anni 011, 2012, 2013 e 2014, domanda per l'esonero dal servizio a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto o che la presentazione della domanda avvenga nel corso dell'ultimo quinquennio di servizio. La domanda di esonero è presentata per l'anno 2011 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per le annualità successive entro due mesi dall'inizio di ciascun anno; l'esonero dall'attività di servizio è fissato al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno.

2. La domanda di esonero dal servizio non è modificabile né revocabile, salvo che, tra la data di presentazione della stessa e la data prevista per la cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.

3. E' inoltre corrisposto, in un'unica soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi precedenti, un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei per il personale dirigenziale così determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e dell'eventuale retribuzione di posizione in godimento, spettante ai sensi del contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio; per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico prevista dal contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio, nonché alla retribuzione di posizione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza.

4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, da erogarsi fino al conseguimento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico per maturazione della massima anzianità contributiva, ovvero, a domanda e se ne consegua per l'amministrazione una minore spesa individuale, per raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'anno del collocamento in quiescenza.

5. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, o altre da individuarsi con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.

6. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

7. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

8. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

9. La spesa prevista per la presente disposizione, riferita ai dipendenti dell'amministrazione regionale, è valutata in complessivi euro 13.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2011 e di euro 4.000.000 per le annualità successive; gli oneri derivanti dalla presente disposizione, riferita ai dipendenti degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie fanno carico ai bilanci dei rispettivi organismi.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti che ricoprono incarichi politici elettivi o componenti di organi di governo nazionali, regionali o locali, nonché nominati in organi di amministrazione di enti, agenzie o società partecipate o controllate dalla pubblica amministrazione.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 4.000.000

2013 euro 4.000.000

mediante riduzione della voce 2), tabella A, allegata alla legge regionale n. 1 del 2011

UPB S08.01.004

somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

Anno 2011 euro 1.000.000 (156)

Emendamento di sintesi degli emendamenti numero 83 - 87 sostitutivo totale Diana Mario - Steri - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie locali, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di una anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, possono presentare all'ente datore di lavoro, negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, domanda per l'esonero dal servizio, con corresponsione di un incentivo, a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto. Possono altresì presentare domanda i predetti dipendenti che abbiano compiuto sessanta anni. La domanda di esonero dal servizio è presentata per l'anno 2011 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le annualità successive entro due mesi dall'inizio di ciascun anno; l'esonero dall'attività di servizio è fissato al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno.

2. La domanda di esonero dal servizio non è modificabile né revocabile, salvo che, tra la data di presentazione della stessa e la data prevista per la cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale o tali da modificare i requisiti o i tempi del diritto al collocamento in quiescenza del dipendente.

3. E' inoltre corrisposto, in un'unica soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi precedenti, un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei per il personale dirigenziale così determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità, spettante ai sensi del contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio; per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico, applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio.

4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento di collocamento nella nuova posizione, da erogarsi fino alla corresponsione al dipendente stesso del trattamento di pensione da parte dell'ente previdenziale nazionale.

5. Ove durante il periodo di esonero dal servizio il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti, così come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.

6. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

7. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

8. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dai servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

9. La spesa prevista per la presente disposizione, riferita ai dipendenti dell'amministrazione regionale, è valutata in complessivi euro 13.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2011 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014; gli oneri derivanti dalla presente disposizione, riferita ai dipendenti degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie locali fanno carico ai bilanci dei rispettivi organismi.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

Anno 2011 euro ---

Anno 2012 euro 4.000.000

Anno 2013 euro 4.000.000

mediante riduzione della voce 2), tabella A, allegata alla legge regionale n. 1 del 2011

UPB S08.01.004

somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

Anno 2011 euro 1.000.000 (148)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito l'articolo 11 bis che segue:

Art. 11 bis

1. La disposizione di cui all'articolo 72, commi 1, 3 4 e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 53, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applica anche alla Regione, agli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 ed alle aziende sanitarie. L'applicazione della presente disposizione non può comportare aumento di spesa. (87)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Capelli - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli enti strumentali della Regione Sardegna titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno trentadue anni presso i predetti enti possono presentare all'ente datore di lavoro domanda irrevocabile, con conseguente corresponsione di un incentivo, per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2011-2012-2013-2014. La cessazione è fissata al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno e la domanda è presentata entro due mesi dall'inizio di ciascun anno.

2. La domanda non è modificabile né revocabile, salvo che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la cessazione del rapporto di lavoro sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.

3. L'incentivo, corrisposto in rate annuali, è costituito da un massimo di trentasei mensilità per il personale del comparto e di trenta mensilità per quello dirigenziale ed è calcolato prendendo come riferimento:

a) l'età anagrafica all'atto della cessazione dal servizio in relazione al sessantacinquesimo anno d'età per i dipendenti ed al sessantesimo anno per le dipendenti;

b) ovvero, se ne consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale, l'anzianità contributiva conseguita all'atto della cessazione dal servizio in relazione alla massima anzianità dei quaranta anni.

4. L'importo è determinato: per il personale del compatto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità, spettante ai sensi del contratto regionale di lavoro 2008/2009, articolo 3, tabella B, e per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico, prevista dal contratto regionale di lavoro 18 febbraio 2010 nonché alla retribuzione di posizione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza; la retribuzione di posizione percepita in comando o distacco non sindacale, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è valutata, per i finì di cui al presente comma, nella misura ridotta del cinquanta per cento.

5. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti dalla presente norma rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del compatto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità con la deroga di cui al comma successivo.

6. Le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di risoluzione, limitatamente alla retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare di posizione organizzativa, per le cessazioni a far data dal 10 gennaio 2011, sono finanziate con le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6.

7. Le modalità di attuazione della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti del ruolo del Consiglio regionale sono determinate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

8. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo, che non comportano incrementi dì spesa per il bilancio della Regione, Sono soppressi nella misura del settanta per cento nella dotazione organica corrispondente. (83)

Emendamento all'emendamento numero 85 aggiuntivo Diana Giampaolo - Espa - Bruno - Barracciu - Porcu - Sabatini - Meloni Valerio - Corda - Lotto

Articolo 11

All'emendamento n. 85 dopo le parole "addetti al 118," sono aggiunte le seguenti:

"degli operatori socio sanitari risultai idonei a seguito di selezioni di natura concorsuale, 11 cui rapporto di lavoro sia stato instaurato a tempo determinato all'entrata in vigore della presente legge.". (146)

Emendamento all'emendamento numero 85 aggiuntivo Agus - Sanna Gian Valerio

Articolo 11

All'emendamento n. 85 è aggiunto il seguente comma:

2. Al personale, utilizzato presso le aziende sanitarie locali e proveniente da strutture sanitarie trasferite alle AA.SS.LL. nella gestione dei servizi, sulla base dell'articolo 31 del Testo unico P.I., decreto legislativo n. 165 del 2001, previa valutazione dell'anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza, si applicano le procedure di cui al comma 1. (139)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

Piano sul precariato nelle aziende ASL

1. In attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è aggiornato il Piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22131, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al 118, assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Il Piano, che dovrà contenere il relativo piano di spesa, è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della presente legge attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il piano si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica. Nel piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2012, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione dello stesso, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Il personale, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali. Il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Alla relativa spesa si fa fronte con il FSR. (85)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11 bis

Disposizioni relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 è aggiunto il seguente articolo 22 bis:
"22 bis (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)
1. In armonia con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2001 n. 155, e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:
a) al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, alla data del 30.06.2011;
b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale. 13 novembre 1998, n. 31, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito della attività svolta nel Corpo forestale. La Commissione giudicatrice è composta da un ex Comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.
4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.
5. I relativi onero graveranno sul bilancio dell'ente. Le spese previste per l'attivazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000.000 annue.".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 17.000

2013 euro 17.000

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo di pagare

2011 euro 17.000 (88)

Emendamento aggiuntivo Biancareddu

Articolo 11

All'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3 bis. In armonia con la legge 31 marzo 2000, n. 78, e il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, l'accesso alla qualifica di dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna avviene, peri posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo dei titoli e verifica delle attitudini dirigenziali tramite il superamento di un corso di formazione della durata dl tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale laureato del ruolo ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in possesso di qualifica non inferiore a quella di ufficiale capo con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. I criteri per lo svolgimento dello scrutinio, dell'accertamento e del corso sono stabiliti tramite delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3 ter. Al fine di soddisfare indifferibili esigenze di efficienza e continuità nell'azione amministrativa, in considerazione della specialità delle competenze, delle funzioni e del ruolo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, al personale in possesso del requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga continuativamente da oltre diciotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è attribuita in via definitiva la qualifica corrispondente al medesimo incarico previa positiva valutazione, da parte del Comandante del Corpo, del titoli, dei risultati ottenuti e dell'attitudine al ruolo. (1)

Emendamento all'emendamento numero 86 aggiuntivo Steri

Articolo 11

Norme varie

Nel comma 9 bis dell'articolo 11 le parole "del personale, affari generali e riforma della Regione" sono sostituite dalle parole "dell'agricoltura e riforma agro pastorale". (155)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Steri - Vargiu - Sanna Giacomo - Cuccureddu

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente 11 bis:

Art. 11 bis

1. All'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche: le parole da "e, a tal fine" a "della stessa Agenzia" sono sostituite dalle parole ". Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore del personale, affari generali e riforma della regione, da adottarsi entro il 30 agosto 2011 sono formulati gli indirizzi sull'espletamento delle selezioni. Nei successivi trenta giorni l'Agenzia Laore bandisce le selezioni. Il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla pubblicazione del bando. I posti occupati dai vincitori della selezione, qualora la pianta organica dell'Agenzia non sia capiente, sono riassorbiti utilizzando le successive vacanze. (86)

Emendamento aggiuntivo Uras - Cocco - Sechi - Cugusi

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

Art. 11 bis

1. Le procedure relative alla ridefinizione delle dotazioni organiche funzionali alla stabilizzazione prevista dalle leggi in vigore per i dipendenti ex ARA sono effettuate con provvedimento dell'amministrazione dell'Agenzia LAORE, avuto riguardo all'inquadramento, organizzazione di servizio, individuazione di massimo due funzioni dirigenziali. La predetta ridefinizione è approvata dalla Giunta regionale su proposta esclusiva dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. I lavoratori precari ex Agris, già impiegati anche con forme contrattuali atipiche, flessibili, di collaborazione coordinata e continuativa interessati dalle procedure di legge per la stabilizzazione del personale regionale, sono inquadrati negli organici della predetta Agenzia AGRIS in sovrannumero alle qualifiche funzionali e ai relativi profili nel rispetto dei soli limiti complessivi della dotazione organica. I relativi oneri Sono a carico delle dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell'AGRIS per l'anno in corso e per i successivi. (118)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Cugusi - Cocco - Cuccu - De Francisci

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

1. Per assicurare la continuità nelle attività dei beni culturali e delle biblioteche e archivi degli enti LOCALI la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla approvazione di uno specifico disegno di legge per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, anche soci di cooperative, oggetto delle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2008. I predetti lavoratori sono mantenuti in servizio presso gli enti locali dove operano, anche tramite convenzione con le società cooperative delle quali siano dipendenti, a tal fine i necessari contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

2. Il finanziamento dei progetti è stabilito nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per costi generali e attrezzature, cosi come previsto nell'articolo 92 della legge regionale n.?11 del 1988, a parziale modifica dell'articolo 4, comma 30, della legge regionale n. 1 del 2009. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente disposizione sono valutati in euro 2?milioni annui per gli anni 2011, 2012, integrativi delle dotazioni di cui alla UPB S03.01.003 a valere sulla UPB S. (119)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Cugusi - Cocco

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11 bis

1. Per assicurare la continuità nelle attività dei beni culturali e delle biblioteche e archivi degli enti LOCALI la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla approvazione di uno specifico disegno di legge per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, anche soci di cooperative, oggetto delle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2008. I predetti lavoratori sono mantenuti in servizio presso gli enti locali dove operano, anche tramite convenzione con le società cooperative delle quali siano dipendenti, a tal fine i necessari contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

2. Il finanziamento dei progetti è stabilito nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per costi generali e attrezzature, cosi come previsto nell'articolo 92 della legge regionale n.?11 del 1988, a parziale modifica dell'articolo 4, comma 30, della legge regionale n. 1 del 2009. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente disposizione sono valutati in euro 2?milioni annui per gli anni 2011, 2012, integrativi delle dotazioni di cui alla UPB S03.01.003 a valere sulla UPB S. (121)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Cugusi - Cocco

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 31 del 1998 così come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2000, un concorso pubblico, per soli titoli di servizio, limitando l'accesso al concorso a coloro che abbiano avuto la idoneità a concorsi già banditi in attuazione del medesimo predetto articolo 52 e che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere. Tra tali requisiti devono essere presi in specifica considerazione, con l'attribuzione di adeguati punteggi, le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'Amministrazione o gli enti regionali, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, e che risultino ancora impiegati in servizi uguali o simili alla data di approvazione della presente legge. Alle relative spese si provvede incrementando le UPB S. relative al trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale di 150.000 euro e riducendo di pari importo le dotazioni del FNOL 2011. (120)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Cugusi - Cocco

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis

Art. 11 bis

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie, in applicazione dell'articolo 9, comma 25, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, è autorizzata all'inquadramento del personale ex ETI e al riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e livello retributivo corrispondenti di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al personale inquadrato è riconosciuto il servizio prestato in posizione di comando come servizio effettivo reso alle dipendenze dell'amministrazione degli enti e delle agenzie regionali ai fini della applicazione dei accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali e alle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Gli oneri relativi sono garantiti dai trasferimenti dello Stato relativi alla gestione in comando del predetto personale e da ulteriori 200.000 euro annui a carico del bilancio regionale con specifica norma finanziaria che trova copertura a valere su FNOL dall'anno 2012 e successivi. (122)

Emendamento aggiuntivo Diana Giampaolo - Bruno - Sanna Gian Valerio - Moriconi - Meloni Valerio - Sabatini - Manca - Agus - Cuccu - Meloni Marco - Barracciu - Corda - Lotto - Cocco Pietro - Solinas Antonio - Espa

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

Rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Sardegna e superamento del precariato

1. L'Amministrazione regionale, gli enti, le agenzie e le aziende sanitarie regionali, possono procedere all'assunzione a tempo determinato, esclusivamente per documentate esigenze straordinarie connesse al finanziamento dell'amministrazione e per l'erogazione di servizi ritenuti essenziali per la collettività, nella misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; l'assunzione avviene, pena la decadenza, sulla base di forme pubbliche di selezione e non costituisce in alcun modo titolo per l'ingresso regionale della pubblica amministrazione. E' conseguentemente proibita ogni altra forma precaria dì assunzione o di lavoro interinale. La dirigenza preposta alla gestione del personale negli organi di cui al primo comma risponde del pieno rispetto delle presenti disposizioni. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente norma la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un atto di indirizzo attuativo che verrà sottoposto al parere della competente Commissione consiliare. L'atto di indirizzo, accompagnato da una puntuale ricognizione, contiene il piano pluriennale, della durata massima di due anni per il superamento del precariato del personale non dirigente appartenente al comparto di contrattazione regionale e sanitaria, che abbia svolto entro il 30 giugno 2009 per almeno trenta mesi anche non continuativo negli ultimi cinque anni. Il personale che possiede il requisito di cui sopra è obbligatoriamente sottoposto a prove selettive concorsuali pubbliche, con il riconoscimento di un punteggio corrispondente al servizio prestato nella pubblica amministrazione sulla base della legislazione vigente in materia. Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i periodi di lavoro svolti con funzioni dirigenziali o negli uffici di diretta collaborazione o di gabinetto di componenti dei organi di amministrazione degli enti di cui al presente articolo, o comunque di nomina politica.

2. Al personale del comparto della sanità regionale e ARPAS, fino a specifica disposizione a regime sulla gestione dei fabbisogni organici, si applicano le presenti norme.

3. Al personale in servizio presso gli enti locali ed i loro consorzi in possesso dei requisiti di cui sopra si applicano le medesime disposizioni. Gli enti LOCALI interessati a tal fine sono autorizzati in via straordinaria e per due anni ad andare in deroga ai limiti posti alle assunzioni in organico dalle leggi dello Stato, nel rispetto sempre dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e delle autonome determinazioni dell'ente.

4. Le presenti norme costituiscono atti di indirizzo per le società partecipate dagli enti di cui al presente articolo. (129)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Cugusi - Cocco

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2011 è così modificato:
"2. Per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall'articolo 3, comma 5, delta legge regionale n. 3 del 2009, la Giunta regionale provvede alla modifica necessaria della dotazione organica in essere nell'amministrazione. Per l'applicazione delle premialità previste nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli con il riconoscimento dei periodi lavorativi svolti, con esonero per. i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 7 della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 i contratti a termine, atipici o flessibili, a far data dal 1°?ottobre 2011 sono convertiti in contratti a tempo determinato e i lavoratori sono inquadrati nel livello retributivo riconosciuto dal contratto collettivo regionale in base al titolo di studio. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente norma sono valutati in euro………. a valere………... (123)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Cugusi - Cocco

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

1. La Regione, ai fini di un organica trattazione del fenomeno del precariato, definisce, tramite l'Assessorato del lavoro, d'intesa con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, un piano pluriennale di durata massima quinquennale, di stabilizzazione dei lavoratori precari, con forme contrattuali flessibili o atipiche, del sistema privato. Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005, ed è realizzato privilegiando gli accordi decentrati tra le parti datoriali e sindacali interessate, anche ricorrendo all'applicazione di vigenti normative d'incentivazione. Le necessarie risorse sono valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 a valere sul fondo per l'occupazione. (124)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Cugusi - Cocco

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

1. Le amministrazioni provinciali provvedono alla stabilizzazione del personale di cui alla lettera e), comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008 dei CSL, CESIL e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo di cui alle Misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla articolo 3 legge regionale n. 2 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la Regione trasferisce alle province le dotazioni finanziarie stanziate e valutate in euro 12 milioni annui per gli anni 2011, 2012, 2013. A identico trasferimento si provvede tramite incremento della quota del Fondo unico per gli enti locali, dal 2014 e per gli anni successivi con specifica norma finanziaria. (125)

Emendamento all'emendamento numero 47 aggiuntivo Bruno - Barracciu

Articolo 11

Nel comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5, dopo le parole "di cui alla presente legge" è aggiunta la seguente "prioritariamente". (153)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 11

All'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 11 bis

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 è inserito il seguente:
"12 bis. A completamento delle azioni di stabilizzazione dei lavoratori precari, è inquadrato, previo superamento di apposito corso-concorso, presso la competente amministrazione sanitaria il personale precario assunto con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili, atipiche, libero professionali, o mediante contratto con impresa individuale che risulti, comunque, sia già stato impiegato con le predette forme contrattuali flessibili, atipiche o libero professionali, nelle attività del laboratorio delle malattie metaboliche del bambino dell'Ospedale microcitemico ovvero che abbia operato in quelle amministrative di ricevimento e ufficio ticket presso cooperative sociali che abbiano gestito servizi del Policlinico AOU di Monserrato. Il requisito per la stabilizzazione è il possesso, all'atto dell'approvazione della presente legge, di sei anni di attività complessiva negli ultimi dieci anni presso le rispettive aziende. Gli oneri relativi sono a carico rispettivamente del bilancio dell'Azienda ospedaliera ASL n. 8 di Cagliari e dell'AOU di Cagliari; le somme finora utilizzate per il funzionamento dei servizi di cui trattasi, ivi incluse anche quelle relative al personale, sono aggiunte in via definitiva all'assegnazione annuale di competenza delle rispettive aziende.". (47)

Emendamento aggiuntivo Uras - Meloni - Espa - Ben Amara - Sechi - Cocco

Articolo 11

Dopo l'articolo il è aggiunto il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

1. A completamento delle azioni di stabilizzazione dei lavoratori precari nel sistema sanitario regionale, sono inquadrati presso le competenti amministrazioni, previa specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento e, ove richiesto, previa frequenza di apposito corso di formazione, il personale precario assunto con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili, atipiche o libero professionali, che abbia maturato almeno trentasei mesi, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002, già impiegati nelle attività del laboratorio delle malattie metaboliche del bambino, Ospedale microcitemico. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio della amministrazione competente nell'ambito degli stanziamènti per salari e stipendi per l'anno 2012 e successivi. E' altresì inquadrato con le medesime modalità il personale precario, in possesso degli stessi requisiti, che operi presso i laboratori di analisi o nei servizi di accoglienza, informazione o pagamento ticket, delle aziende sanitarie, aziende miste e ospedaliere sarde. (126)

Emendamento aggiuntivo Salis - Cocco Daniele - Mariani

Articolo 11

All'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 11 bis

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), l'Amministrazione, gli enti e le agenzie di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) non possono in alcun caso ricorrere a forme di contratto di somministrazione di lavoro di cui al titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30). (127)

Emendamento aggiuntivo Rodin - Campus - Diana Mario

Articolo 11

Dopo l'articolo il è aggiunto il seguente

Art. 11 bis

1. L'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento dì quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, cessa dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le prestazioni obbligatorie previste a carico del Fondo sono "cristallizzate" alla data di entrata in vigore della presente legge e vengono determinate e corrisposte secondo i criteri previsti dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, rivalutate secondo gli indici ISTAT dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del mese antecedente la data di erogazione.

3. A titolo di contributo di solidarietà a favore del Fondo, gli iscritti al Fondo medesimo sono tenuti alla trattenuta di un contributo annuo sulla retribuzione annua lorda pari al 75 per cento del tasso di inflazione determinato secondo gli indici ISTAT.

4. Le prestazioni facoltative previste dall'articolo 3 della predetta legge regionale n. 15 del 1965, cessano con la data di entrata in vigore della presente legge. (128)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario - Sanna Giacomo - Uras - Salis - Cuccureddu

Articolo 11

A Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 11 bis

1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera d), punto 3), della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 è sostituito dal seguente:
"3) una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non può superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37. Gli eventuali costi, relativi al personale, eccedenti tale limite sono a carico del gruppo;". (133)

Emendamento aggiuntivo Pittalis - Diana Mario

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

Interpretazione autentica

1. Nel comma 35 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la parola "classificazione" è da intendersi "sclassificazione". (131).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà.

Ricordo ai colleghi che intendono intervenire che si devono iscrivere entro la fine dell'intervento dell'onorevole Diana, che ha a disposizione dieci minuti.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Presidente, siamo arrivati all'articolo 11 e agli emendamenti per i quali si è deciso, in buona sostanza, di lasciare in piedi questo disegno di legge. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza, ma non solo, iniziando a dire che in quest'Aula non c'è nessuno, credo, che non abbia a cuore la stabilizzazione dei lavoratori precari. Semmai, mi pare che stentiamo a trovare una sintesi sulle procedure, sulle modalità per pervenire a questa stabilizzazione. Noi abbiamo tentato, con l'emendamento numero 129, di pervenire a questa sintesi.

L'emendamento numero 129 ha infatti, intanto, l'obiettivo - mi rivolgo soprattutto all'Assessore, se riesce a seguirmi - di impartire degli indirizzi. Nel dibattito generale abbiamo più volte, reiteratamente, chiesto alla Giunta di fornirci due dati, e da parte della Giunta non è pervenuta nessuna risposta. Io chiedo ancora una volta questi due dati. Il primo: vorremmo sapere dalla Giunta cosa intende per lavoratore precario, chi sono e qual è la tipologia del lavoratore precario. L'altra domanda per la quale abbiamo più volte reiteratamente sollecitato una risposta era quella relativa alla consistenza numerica dei lavoratori in questione, delle lavoratrici e dei lavoratori di cui stiamo trattando. Ovviamente questo vale per l'amministrazione regionale, vale per il sistema delle autonomie locali, vale per gli enti, le agenzie, e vale ovviamente per la sanità.

Presidente Floris, noi abbiamo, anche nella discussione svolta la settimana scorsa, più volte chiesto alla Giunta di conoscere questi due dati. Per noi sono due dati fondamentali, perché non è possibile legiferare se non si sa di quali e di quanti lavoratori stiamo parlando. Per quanto ci riguarda, questo è un aspetto fondamentale, e ci pare poco serio che il legislatore venga impegnato a esitare una norma con un carattere di cogenza come questo, se non conosce questi due dati fondamentali. Noi comprendiamo che non è semplice fornirli; non a caso l'emendamento numero 129 detta delle norme, detta degli indirizzi, e impegna la Giunta regionale a fornire entro sessanta giorni i dati relativamente alle due questioni che ho testé richiamato.

Noi indichiamo, poi, nell'emendamento numero 129 anche le modalità di stabilizzazione, e le indichiamo sempre con grande senso di responsabilità, soprattutto nei confronti dei destinatari di queste norme, tenendo conto che, su questa materia, negli ultimi due anni il Consiglio regionale si è cimentato più di una volta, e guarda caso la Corte costituzionale ha cassato le norme che noi abbiamo licenziato. Siccome abbiamo a cuore la stabilizzazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori, vorremmo che stavolta il Consiglio regionale esitasse una norma che non corresse il rischio di cadere nella censura della Corte costituzionale.

Noi siamo preoccupati soprattutto da questo, ecco perché abbiamo chiesto, attraverso il nostro emendamento, innanzitutto di sapere qual è la declinazione per la Giunta, e per la maggioranza, di lavoratore e lavoratrice precari: che cos'è, chi sono e quanti sono. Avere questo dato a noi pare un elemento di serietà indispensabile, perché, se non l'abbiamo non è possibile capire (almeno io non lo capisco), di cosa stiamo parlando.

Noi abbiamo avuto modo, in questi giorni, così come voi, di leggere l'emendamento di sintesi che è stato presentato ieri sera. Io mi rendo conto che è stato fatto uno sforzo da parte della maggioranza, e anche da una parte dell'opposizione, uno sforzo serio, impegnato, per tentare di racchiudere in quell'emendamento di sintesi anche l'emendamento presentato dal Partito Democratico, il numero 129. Comprendiamo questo sforzo, lo apprezziamo, il risultato però a cui siete pervenuti, ahinoi, dal nostro punto di vista, non coglie gli obiettivi che noi dovremmo cogliere in questa fase relativa alla discussione del disegno di legge numero 71.

A noi, ancora, l'emendamento di sintesi - lo dico sommessamente ma con grande rispetto - ci pare sia un emendamento che ripercorre tutti gli errori che abbiamo commesso nel recente passato, e che certamente porteranno anche questa volta la Corte costituzionale a cassarlo. Io ho la certezza che questo accadrà perché la norma contenuta in quegli emendamenti di sintesi non è sostanzialmente differente da quelle che la Corte costituzionale ha cassato in questi due anni di lavoro svolti in quest'Aula.

Io vi invito ancora oggi, mi rivolgo in particolare a chi ha lavorato (Mario Diana, Steri, vi prego, mi sto rivolgendo a voi), e lo faccio con grande rispetto del vostro lavoro innanzitutto ma, permettetemi, anche del nostro lavoro, vi invito a soffermarvi un attimo a riflettere su un punto. Noi abbiamo preparato un emendamento che chiede innanzitutto che la Giunta ci dia questi dati. Voi scrivete nel vostro emendamento (la prego di farmi concludere, Presidente, ruberò 30 secondi) che la Giunta, ogni 30 marzo, relazionerà alla Commissione competente…

PRESIDENTE. Onorevole Diana, lei lo sa, le regole sono uguali per tutti, perché se li concedo a lei, poi tutti potranno reclamare 30 secondi…

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Sono stato interrotto tante volte! Mi appello all'Aula!

PRESIDENTE. Se l'Aula glielo consente, ma non deve costituire precedente che ognuno possa chiedere 30 secondi.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Noi vi stiamo proponendo di presentare una norma che, prima di legiferare, definisca la quantità e la qualità dei lavoratori precari. Quindi quello che vi chiediamo è di fermarci un attimo, 30 giorni, non di più, per dare la possibilità alla Giunta, di fornirci questi dati, dopodiché procediamo ad approvare una norma definitiva per la stabilizzazione, e da quella data non ci deve essere più un'assunzione di tipo precario. Questa è la proposta che noi vi facciamo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Presidente, si è fatto, su questo disegno di legge, un lavoro sopraffino di cancellazione degli articoli, però, come avete visto nell'illustrazione dell'articolo 11 e degli emendamenti, alla fine, alla fiera dell'Est siamo arrivati lo stesso. Siamo arrivati alla fiera dell'Est perché sarà il topolino che acquisterà il Consiglio per l'ennesima volta, per due soldi, e la disattenzione del Consiglio dimostra proprio la sottovalutazione di quello che stiamo facendo.

Negli emendamenti presenti all'articolo 11 c'è il compendio di tutto ciò che si potrebbe fare e non si è mai fatto in materia di personale. Tutto rigorosamente decontestualizzato dalla storia, dal momento, dalla congiuntura drammatica che stiamo vivendo. Si è detto e ripetuto: "Ma ci sono i precari; ci sono i lavoratori della Regione; ci sono coloro che hanno subito un'ingiustizia.".

Sentite, queste cose bisognerebbe andarle a raccontare fuori, mettendosi disarmati di fronte alla gente per subirne le conseguenze, perché per fare un'affermazione di questo genere, in una Regione che registra uno dei più alti tassi di disoccupazione giovanile e femminile, nel mezzo di una parabola economica drammatica come quella che stiamo vivendo, ci vuole il coraggio indicibile, quasi miracoloso, di chi pensa che venga prima la stabilizzazione o il miglioramento della sua condizione di lavoro (che di per sé è un miracolo, in questo momento) è rispetto alle esigenze di coloro che domandano prospettive, lavoro, e che, probabilmente, non l'avranno. Noi - vi diceva il collega Diana - rimaniamo nella nostra posizione.

Occorre interrompere questa sequenza di lavoro precario per chiudere una parabola che è insostenibile. E sarà insostenibile sia nel futuro prossimo sia in quello più lontano dell'amministrazione pubblica. Un'amministrazione pubblica che ha, ve lo ripeto per l'ennesima volta, il 98 per cento del bilancio reso rigido per effetto delle spese obbligatorie, e che si sta vendendo con queste spese la sua missione, che non è quella di finanziare il miglioramento delle "carrierucce" dei suoi dipendenti, ma è quella di impegnare risorse economiche per proseguire uno sviluppo, per riprendere una crescita, che non si avranno.

Il Governo, la maggioranza e l'opposizione trovano un accordo a Roma, in queste ore, per chiudere venerdì uno dei passaggi parlamentari più drammatici della vita repubblicana, per gli effetti che può comportare nella vita di tutti gli italiani, e noi, scellerati, siamo qui a presentare questi emendamenti? Io sono soddisfatto del fatto che l'emendamento numero 129 cammini separatamente per la sua strada rispetto a tutti gli altri, perché su questo differenziare, colleghi, si riscriverà una noticina per la storia futura, che vi verrà ricordata ai prossimi appuntamenti del confronto politico. Vi verrà ricordata perché in quei vostri emendamenti ci sono impegni di spesa che non potete sostenere, imposizioni di spesa fittizie, e una sequenza di ingiustizie che vorrebbero rispondere alle ingiustizie.

Noi avevamo cominciato - lo dico senza orgoglio, ma con un sentimento di serena responsabilità - nella passata legislatura, un processo non perché avvertivamo l'incombenza di un cataclisma economico mondiale, come quello sotto il quale siamo, ma perché ritenevamo che il miglioramento della funzione della Regione passasse attraverso il miglioramento della efficienza della macchina amministrativa, che non significa obbligatoriamente aumentare i dipendenti, anzi!

Vi siete accorti se è peggiorata o migliorata la condizione della Regione Sardegna dopo l'"imbarcamento" di personale che c'è stato nel ventennio passato? Basta guardare le pratiche arretrate dell'ufficio di tutela del paesaggio e si capisce dove venivano messe le persone che venivano assunte! La gente si lamenta! Usiamo ancora i dipendenti della Regione per fare l'esame dei rendiconti delle pratiche di finanziamento. Un dipendente per analizzare il rendiconto di una società culturale impiega 5 mesi! Dipendenti avviliti e sfruttati per un lavoro inutile! E noi stiamo pensando a questo personale, in questo modo, senza esserci mai posti il problema del loro utilizzo.

Qualcuno l'ha detto qui dentro? Ci ha spiegato a che cosa serva questo personale che dobbiamo immettere? Stabilizzarlo per che cosa? Per una questione di giustizia, per un risarcimento? O perché è utile? Ce lo spiegate dove sta l'utilità? Volete fare un atto di giustizia? Ma a un atto di giustizia come questo seguirà una richiesta altrettanto identica. E chi parla dell'efficienza e dell'utilità del personale? Stiamo facendo ciò che serve, o stiamo facendo ciò che ci fa comodo? Stiamo collocando la nostra Regione e il nostro Parlamento fuori dalla storia!

Rileggetevi, non con un'ostilità preventiva, ma con un atteggiamento di costruttività, l'emendamento numero 129. Noi vi diciamo che non siamo contrari a valutare la possibilità di risolvere in maniera complessiva il problema del precariato, ma prima di tutto vorremmo che venisse fatto secondo legge, perché nell'amministrazione pubblica si entra dalla porta principale con il concorso, con il merito e con l'accertamento dei requisiti, mentre fino ad oggi anche forze garantiste in questo Consiglio propugnano le scorciatoie, forze politiche che gridano al garantismo presentano proposte che contengono soluzioni censurate ripetutamente dalla Corte costituzionale.

Non me ne vorrete, ma noi da queste forze politiche siamo obbligati a distinguerci perché non siamo garantisti di occasione, siamo garantisti, democratici e persone responsabili sempre, anche quando rinunciamo all'utilità di qualche speculazione politica, come può essere un emendamento da trattare a quattro mani con qualcuno di voi, perché avvertiamo che stiamo vivendo un momento politico e storico differente.

Ecco perché questo provvedimento lo farete voi e di questo provvedimento ne risponderete, ne risponderete non solo allo stato della finanza regionale, ma ne risponderete anche al conseguimento dell'efficienza.

Vi siete mai accorti - so che non vi piace sentirvelo dire ma ve lo dico perché è la verità - che state trascorrendo due anni e mezzo di legislatura, onorevole Steri, ad attaccare le cose che abbiamo fatto noi…

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Mai fatto!

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). No, lo sto dicendo perché l'ho vista. Di proposte vostre, salvo quella fantasmagorica dei campi da golf, non ne abbiamo ancora viste, le dovremo vedere. Beh, nonostante tutto non vi siete accorti che noi tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto avendo diminuito di quasi mille unità la consistenza della pianta organica della Regione. Quel lavoro che state attaccando l'abbiamo fatto riducendo di oltre il 20 per cento il numero dei dirigenti, abbattendo i luoghi di parassitismo! Ecco perché vi conviene riflettere prima di compiere passi falsi, prima di farvi portare fuori dalla credibilità politica di questa Regione, perché voi vi volete collocare fuori dalla credibilità politica e spero proprio che il collega Pittalis prenda nota di tutto ciò che sto dicendo, perché possa rispondermi con la storia e non con la fantasia.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.

SABATINI (P.D.). Presidente, in queste settimane c'è stato il tentativo, a volte anche riuscito, di screditare il Gruppo del Partito Democratico rappresentandolo come il Gruppo che non pone al centro delle proprie attenzioni il precariato. Io vorrei spiegare meglio, se riesco, così come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, la nostra posizione, perché ritengo che questa sia una accusa falsa, e basterebbe guardare le precedenti finanziarie che abbiamo approvato e i piani di stabilizzazione che sono stati approvati nelle precedenti finanziarie per rendersene conto. Ma vorrei partire da alcuni studi sulla demografia in Sardegna.

In Sardegna abbiamo una popolazione che invecchia sempre più. Negli ultimi quarant'anni si registra un decremento di oltre 157 mila bambini da zero a 9 anni, e di circa 74 mila giovani. Un saldo negativo, quindi, di circa 200 mila unità. La popolazione è fortemente invecchiata, abbiamo un tasso di natalità attorno all'1,13 figli per donna, che è tra i più bassi in Italia e in Europa; abbiamo quindi una popolazione che va costantemente invecchiandosi. L'Istat stima che nei prossimi quarant'anni la popolazione della Sardegna diminuirà di 200 mila abitanti, un numero pari all'aumento che ha registrato negli ultimi quarant'anni. Quindi questa è la situazione.

A questa situazione noi che cosa contrapponiamo? Contrapponiamo un esercito di precari. Abbiamo 70 mila dipendenti a termine, abbiamo lavoratori parasubordinati per un numero di 29 mila unità, 91 mila disoccupati in cerca di lavoro ma che hanno già lavorato, 55 mila persone che hanno cercato lavoro prima degli ultimi mesi. A questi poi si aggiungono le migliaia di lavoratori che sono in cassa integrazione e in cassa integrazione in deroga. C'è quindi un esercito di persone che vivono in condizioni disperate, di precariato, in condizioni di difficoltà economica. Bene, davanti a questi dati io credo che tutti noi dovremmo ragionare, pensare, ricercare soluzioni che diano risposte a questa situazione e noi crediamo che la pubblica amministrazione debba essere il faro, il punto di riferimento per tutto il mondo del lavoro. Non creando nuovo precariato, però, ma abbattendo il numero dei precari esistenti al suo interno e aumentando il numero di posti di lavoro stabili, cioè a tempo indeterminato, che offrono la sicurezza per il loro futuro e soprattutto che contribuiscono a dare futuro agli anziani che in Sardegna aumentano sempre di più.

Allora noi di che cosa abbiamo paura? Abbiamo paura delle trappole, di chi dice di voler diminuire il numero dei precari e invece propone "articoli trappola" che da un lato fanno finta di voler diminuire il numero dei precari e dall'altro aprono varchi immensi perché si creino nuovi precari nell'amministrazione regionale. Ecco, allora, noi vogliamo dare una risposta seria. Noi non siamo contro i precari, siamo contro la creazione di nuovo precariato, che è cosa diversa, e questo vogliamo perseguire con il nostro emendamento, che intanto parte dalla richiesta di uno studio.

Ma è possibile che noi dobbiamo legiferare senza conoscere la situazione dell'amministrazione regionale? Che cosa succede, che cosa c'è, quanti sono i precari? Noi stiamo andando a legiferare senza avere una fotografia della situazione nell'amministrazione regionale. Allora se voi dite nel vostro emendamento che in 30 giorni la Giunta è capace di produrre una relazione, prendiamoci 30 giorni per conoscere la situazione, dopo di che presentiamo un piano di stabilizzazione che non prenda in considerazione i singoli casi, ma che scriva una norma generale che prevede che chi è in quella condizione possa essere stabilizzato, una norma generale che non tenga in considerazione i casi particolari. Il nostro emendamento è un emendamento che indica con chiarezza il percorso: fotografia della situazione e creazione di un piano di stabilizzazione che porti a bloccare da un lato la creazione di nuovo precariato e dall'altro a stabilizzare il precariato esistente.

Volevo spendere due parole, ma ci ritornerò dopo sul personale precario del CSL. Io ieri ho avuto uno scontro durissimo con l'Assessore del lavoro che anziché adoperarsi per essere conseguente a quanto previsto dall'ultima finanziaria (che dava mandato alla Giunta regionale di predisporre un disegno di legge per la stabilizzazione dei precari, dei CSL presenti nelle province, dei Cesil previsti dalle associazioni dei comuni e dalle agenzie di sviluppo del territorio) anziché procedere alla prsentazione di un disegno di legge propone una riforma, chiamiamola così, una revisione della legge numero 20 che praticamente sottrae completamente le competenze alle province e affida i centri servizi per il lavoro all'Agenzia regionale del lavoro, stravolgendo la legge numero 20, mettendo in piedi un organismo complicatissimo con un comitato regionale per le politiche del lavoro e otto comitati, distaccamenti della Agenzia regionale presso le province, diretti da otto funzionari dell'Agenzia regionale del lavoro.

Quando mai l'Agenzia regionale del lavoro ha supportato le politiche attive del lavoro che le Province avrebbero dovuto fare col supporto dell'Agenzia regionale del lavoro? Se non ricordo male alcune settimane fa si voleva abolire l'Agenzia regionale del lavoro e oggi cosa facciamo? Centralizziamo tutti i servizi. Ci riempiamo la bocca parlando di trasferimento agli enti locali delle competenze e invece poi torniamo indietro, centralizzando i centri servizi per il lavoro, tra l'altro combinando un pasticcio ulteriore.

Infatti in quella revisione della legge numero 20 l'Assessore propone di trasferire tutto il personale assunto attraverso i fondi POR lasciando in capo alle Province i dipendenti provenienti dal Ministero del lavoro e il personale provinciale che si occupava di politiche del lavoro. Quindi, una parte del personale rimane in carico alle Province e un'altra parte se ne va all'Agenzia, che viene distaccata presso gli otto uffici periferici dell'Agenzia del lavoro. Davvero un pasticcio, un pasticcio inaccettabile che crea solo confusione e non adempie al mandato che la finanziaria gli dava, che la legge che noi abbiamo approvato dava alla Giunta, che era quello di stabilizzare i lavoratori precari dei CSL. Perché in quella riforma non c'è scritto come l'Assessore, come la Giunta intende stabilizzare quegli operatori, che era il vero obiettivo che c'eravamo posti.

Quindi, io credo che davvero, a questo punto, sia il caso di riscrivere, ripensare, ritirare quella riforma della legge numero 20, ripensare l'emendamento. La Giunta ci dica come intende procedere per la stabilizzazione di quei precari che da otto anni operano presso le Province con specializzazioni anche adeguate ai servizi per cui i CSL sono preposti.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (P.D.). Presidente, colleghi, siamo arrivati finalmente all'articolo 11, ed è come se, questo pomeriggio, avessimo messo punto e a capo e ricominciato la discussione della vera legge, quella legge di cui abbiamo inutilmente parlato in sede di discussione generale, quella legge che sapevamo sarebbe stata stravolta in sede di esame degli emendamenti, e puntualmente quanto avevamo previsto è successo.

Io credo, Presidente, che noi abbiamo battuto un record con questa norma: il 95 per cento del testo è stato cambiato e stravolto, non soltanto rispetto al testo originario della Giunta (questo ce lo aspettavamo perché proveniva da un'altra era geologica politica), ma anche rispetto al testo uscito dalla Commissione. Abbiamo cassato dieci, undici articoli (lo stesso articolo che discutiamo oggi a sua volta verrà soppresso) e su questo impianto (di cui è rimasto soltanto il titolo, ma non c'è più contenuto) andiamo a innestare decine e decine di emendamenti sulle materie più disparate.

Allora, io mi ripongo quella domanda che ci siamo posti in sede di discussione generale, perché credo che si sia superato veramente un limite, un limite oltre il quale anche la dignità stessa del nostro ruolo di consiglieri regionali, di componenti delle Commissioni, viene del tutto vanificata.

Con quale serenità, con quale capacità di approfondimento noi affrontiamo un testo per settimane in Commissione, quando poi ci ritroviamo in poche sedute d'Aula a stravolgerlo e a cambiarlo completamente? Che senso ha il lavoro preparatorio, che senso hanno gli incontri con gli Assessori, che senso hanno gli incontri con i soggetti coinvolti? Ecco, noi continuiamo a legiferare "a vista"; questo ormai è l'unico elemento distintivo della vostra capacità riformista o meglio non riformista, perché non può esserci riforma se sistematicamente non si affronta il problema in termini organici, in termini generali.

Allora, noi abbiamo voluto in questa sede (e in questa norma ancor più che in quelle che abbiamo discusso di recente) prendere le distanze. Non ne vedete molti di emendamenti dell'opposizione, vi abbiamo lasciato soli, abbiamo voluto rendere molto chiaro anche a chi ci guarda che questo è veramente un lavoro tutto vostro, è un modo di legiferare tutto vostro, è il segno di un fallimento politico che ormai è palese, uno scollamento completo, reiterato, confermato anche oggi dall'Assessore che, per paura di innescare competizioni non virtuose, ritira i suoi stessi emendamenti e cerca di minimizzare il lavoro svolto, tenta di far passare anche questa legge, questo ennesimo contenitore, cercando di fare meno danno possibile.

Ormai è questo l'obiettivo della legislatura, ormai è questo l'unico obiettivo politico che vi rimane e ci rimane: far sì che facciate meno danno possibile, far sì che la Sardegna, che doveva ripartire necessariamente sotto la vostra guida, sia una Sardegna che, seppure colpita, non sia ferita mortalmente, che ci sia ancora spazio per approvare riforme organiche, che non si sia creato un solco incolmabile tra la situazione economica e sociale della nostra Regione e la capacità della politica di affrontarla in maniera decisiva, in maniera importante.

Allora, noi abbiamo presentato pochissimi emendamenti, però ne abbiamo presentato uno importante dove, anche rivedendo interventi che abbiamo approvato nella scorsa legislatura, abbiamo iniziato a ragionare in termini di sistema, in termini organici, su un tema importante come quello del precariato (un fenomeno a cui per primi, credo, nella scorsa legislatura, abbiamo messo un tetto, nell'ambito di riforme complessive che abbiamo realizzato e non solo annunciato come è vostro costume). Si tratta di un emendamento che si sforza di scrivere una norma che valga per oggi e per domani, che stabilisce dei criteri affinché il precariato vada inserito in un contesto di riforma organica, in un'analisi delle piante organiche.

Bene ha fatto anche il collega Diana a ricordare che quando si parla di superamento di qualcosa bisogna sapere che cosa si supera, con che numeri si supera, e per andare a fare cosa! Ci siamo sforzati di scrivere un emendamento che valga per oggi e valga per domani e che dica che chi si trova nella condizione di aver svolto per un certo periodo attività all'interno della pubblica amministrazione possa avere oggi e domani un riconoscimento valutabile, nel momento in cui dovrà partecipare a concorsi pubblici (perché ribadiamo un principio che è un principio costituzionale, richiamato anche da sentenze recenti) in modo da premiare chi ha accumulato un'esperienza preziosa per la pubblica amministrazione, ma senza chiudere la porta a chi viene da fuori, a chi ha comunque i titoli, le competenze e la voglia di prestare la propria opera, magari con passione civile per una pubblica amministrazione.

E' esattamente il contrario di quello che fate voi, esattamente il contrario di quello che descrivete in una norma che, nonostante le ripuliture, gli affanni notturni, le cancellazioni, le sintesi, è "tirata" da tutte le parti, e subisce le pressioni che non può non subire. Perché le pressioni non si subiscono quando si ha un progetto, un disegno, un richiamo a un principio etico, morale, una strategia a cui tutti dovrebbero impegnarsi. E' quello l'elemento attraverso il quale si resiste anche alle pressioni che inevitabilmente arrivano; pressioni legittime - ripeto - ma alle quali bisogna saper offrire risposte che non abbiano valenza singola, ma valenza generale.

Credo che anche nel tema che richiamava l'onorevole Sabatini ci sia l'esempio di come non rispondere ad un dettato del Consiglio. Il dettato del Consiglio non era "i dipendenti dei centri del servizio per l'impiego vanno comunque stabilizzati", ma era "stabilizziamoli o utilizziamoli o valorizziamoli all'interno di un progetto", un progetto che non può improvvisamente vedere la Regione riaccentrare su di sé competenze assumendo un ruolo nel territorio che la legge di riforma prevedeva essere assegnato alle province. Quindi anche quelle poche occasioni che potevate avere di pensare in termini di sistema, di pensare in termini organici, alla fine le avete rigettate, rimane soltanto un procedimento confuso che emerge pienamente nell'articolo 11. Non è rimasto nulla della legge originaria; alla fine questa sarà una legge di due-tre articoli, o un articolo omnibus "disposizioni varie" su cui alla fine avrete provato a caricare di tutto.

Il risultato finale ovviamente è confuso, il risultato finale è pasticciato, ci sarà qualcuno che viene aiutato ma alla fine chi non viene aiutata è la Sardegna. L'Assessore ha provato a farvi ragionare, a farvi desistere ma ovviamente anche lui non può farvi desistere più di tanto perché sa che oggi i destini della maggioranza e di questo governo regionale sono legati a questo collante, a delle leggine che ognuno di voi presenta per sentirsi protagonista del proprio destino ma in realtà è artefice soltanto di una china non certo utile alla Sardegna.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO (P.D.). Oggi affrontiamo, dopo averlo sfoltito abbondantemente nei giorni scorsi, il contenuto di una legge che, pur essendo arrivata in aula, nessuno condivideva, concentrandoci sul problema annoso del precariato. Tantissime forze umane sono a disposizione della Regione, dei nostri uffici da tantissimo tempo e in tanti anni non hanno ottenuto se non dei pronunciamenti reiterati nel tempo che non hanno prodotto, se non in alcuni casi, alcun risultato.

Il precariato è figlio, lo sappiamo tutti, di una stagione in cui veniva addirittura teorizzato come ottimo antidoto alla mancanza di efficienza della nostra pubblica amministrazione. E oggi, dopo tanto tempo, siamo qui ad affrontare i drammi e le insicurezze che dall'applicazione di questa teoria in questi anni si sono determinati. Da anni si cerca di affrontare il problema, ad ogni finanziaria c'è un qualche articolo, qualche comma che affronta le diverse situazioni, c'è un generale pronunciamento del Consiglio perché si vada nella direzione delle stabilizzazioni.

Ogni tanto viene approvata qualche norma che sistematicamente viene disattesa, o per limiti delle stesse norme che vengono messe in piedi, o per quella sorda opposizione che spesso caratterizza l'operare delle nostre strutture e di chi è già molto stabile (anche troppo) nei nostri uffici, e cioè di chi deve dare poi attuazione ai contenuti delle leggi. E' un peccato tutto questo. Quante discussioni! Io sono qua da due anni e poco più e ne avrò affrontato almeno quattro e non ho ancora visto alcun risultato. Tanti articoli e tanti commi approvati senza esito e nel frattempo la gente continua a lavorare in situazione di estrema debolezza e di estrema insicurezza, con la possibilità di essere ricattata; la gente invecchia senza vedere il problema risolto. E spesso assiste anche alla stabilizzazione del collega che lavora a fianco, perché magari diretto da un dirigente diverso, e ciò non aiuta certo a continuare a lavorare serenamente.

Certo è opportuno fare il punto della situazione, così come l'emendamento del Partito democratico prevede, è opportuno perché serve un quadro complessivo all'interno del quale maturare una proposta che riesca ad includere tutto ciò che si può includere in un disegno di carattere generale. Non lo si è fatto sinora e mi sembra che non lo si farà e si rischia di approvare un'ulteriore norma che potrà essere messa in discussione da questo o quest'altro livello istituzionale, o da qualche pronunciamento giudiziario, e quindi si rischia di creare un altro comma, un altro articolo di un'altra legge destinata a rimanere inapplicata. Questa è la preoccupazione che ci assale, questo è un rischio che dobbiamo cercare assolutamente di evitare.

C'è però un caso particolare all'interno del tema delle stabilizzazioni che è stato anche esso affrontato più volte e che poteva essere già risolto perché non c'è nessun pronunciamento della Corte costituzionale contro, è solo mancata la volontà politica. Mi riferisco alla necessità di dare una sistemazione definitiva alle problematiche dei lavoratori impiegati nei servizi di assistenza tecnica alla nostra zootecnia presso gli uffici dell'ARAS. Si sa che esistono posti vacanti in LAORE, si sa che è stata fatta la pianta organica e che ne è stata proposta l'approvazione all'Assessorato competente, si sa che non c'è mai stata risposta. Si sa che c'era una volontà chiara, espressa dal Consiglio regionale due anni fa di dare risposta a questo problema che è rimasta inascoltata.

C'è una sorda opposizione (non si capisce da parte di chi) che impedisce che finalmente ci si adoperi per risolvere il problema. Io spero che questa sia la volta buona. In uno degli emendamenti si ipotizza di utilizzare i 250 posti che sono vacanti rispetto alla pianta organica; si ritiene che questa possa essere una strada. Io mi auguro che sia la volta buona. Il fatto è, però, che se non ci sarà un'azione concreta, se non ci sarà la volontà politica dell'Esecutivo di andare nella direzione giusta, noi rischiamo anche questa volta di imbarcarci in una lunga discussione (magari davanti ai protagonisti che attendono una risposta) assolutamente inutile.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Soru. Ne ha facoltà.

SORU (P.D.). Sembra che le decisioni siano già prese, considerata la mancanza di dibattito tra le diverse parti che compongono questo Consiglio regionale. Quindi anche il senso dei nostri interventi perde abbastanza, però continuiamo, per senso di responsabilità, a provare a dire ciò che riteniamo importante dire. Mi scuserete se magari mi ripeto rispetto a ciò che ho già anticipato stamattina, a ciò che ho avuto modo di dire anche nella discussione dell'ultima legge che è stata approvata da quest'Aula, quando ci siamo occupati di stabilizzazioni e, addirittura, di materia contrattuale, entrando proprio nel merito dei singoli contratti di lavoro, persona per persona, valutando le loro carriere e decretando gli aumenti di stipendio di ogni singolo dipendente.

Oggi - l'hanno già anticipato i miei colleghi - non sembra che questa'Aula in realtà abbia a cuore la stabilizzazione dei precari, perché ho paura che di stabilizzazione, con questa legge che verrà esitata e che voterete, se ne farà ben poca, si continueranno a coltivare illusioni come abbiamo fatto negli ultimi anni. Qualcuno penserà che prima o poi arriverà a una conclusione, ma ciò che è stato impugnato precedentemente si continuerà ad impugnare perché non ne sono state eliminate le cause, e anzi verrà analizzato sotto il profilo finanziario in un contesto persino molto più attento considerato il peggioramento della finanza pubblica.

Mi sembra effettivamente velleitario pensare che possano passare delle norme totalmente in contrasto con il blocco del turnover, con i vincoli del patto di stabilità, con le norme sulla necessità dei concorsi pubblici. Si risponde a qualche esigenza, si risponde forse a qualche promessa fatta, ma non si inciderà nel merito del problema del precariato. Quello che mi preoccupa è che quest'Aula mostra di non avere a cuore i problemi veri della Regione, mostra di non avere a cuore i problemi dell'organizzazione della Regione, mostra di non avere a cuore l'efficienza della Regione, la capacità della Regione di rispondere alle esigenze dell'intera Isola; mostra di non avere a cuore la possibilità di diminuire i residui, non perché si diminuiscono il numero degli anni di riferimento, ma semplicemente perché aumenta la capacità di spesa, la capacità di portare a termine i procedimenti.

Mostra di non avere a cuore neanche il richiamo che recentemente ci ha fatto la Commissione europea paventando la perdita, da qui alla fine dell'anno, di centinaia di milioni di euro di risorse comunitarie perché non riusciranno ad essere impegnate. E' possibile che pur di impegnarle verrà predisposta qualunque cosa che assomigli ad un documento utilizzabile, pur di non fare la figuraccia di perdere le risorse, ma certamente quelle risorse non potranno avere gli effetti che la Commissione europea si prefigge e che noi ci prefiggevamo. Sembra che non siamo interessati a migliorare la qualità della nostra amministrazione regionale, eppure credo che di questo ci dovremmo occupare, così com'è stato fatto nel passato quando si è riusciti a conseguire recuperi di efficienza importanti, ad effettuare investimenti nella formazione, a superare finalmente la situazione determinatasi a seguito di un vecchio concorso interno (che, di fatto, ha portato a 170 i dirigenti, bloccando una graduatoria per più di dieci anni), bandendo finalmente il primo concorso pubblico.

E' stata percorsa una strada di efficienza, di risparmio, di miglioramento delle competenze, per rispondere maggiormente ai bisogni della Sardegna. Oggi sembra che questa strada non ci interessi più, che non la vogliamo più percorrere, nonostante le necessità siano persino aggravate, nonostante prima speravamo che il bilancio della Regione avrebbe acquisito dei gradi di elasticità e di miglioramento, che abbiamo anche conquistato ma che abbiamo rapidamente abbandonato per strada.

E allora davanti ad una Sardegna e alle prospettive della Sardegna che saranno definitivamente cambiate da venerdì prossimo con l'approvazione di questa manovra finanziaria, davanti ad un contesto radicalmente cambiato che porta il Governatore della Banca d'Italia, Draghi, persino nelle ultime ore a dirci che non basta quello che si sta facendo, che bisognerà incidere ancora più pesantemente nel taglio della spesa pubblica e nella riqualificazione della spesa, davanti a tutto questo stamattina una persona mi ha fatto una battuta: "Siete proprio il Consiglio regionale dell'isola che danza" - ha detto - "poiché in questo Consiglio regionale si continua a danzare".

Effettivamente stiamo continuando a danzare, mentre la nave si dirige verso gli scogli e affonderà. In questa nave senza manovratore, che non vuole vedere, non vuole proprio vedere dove sta procedendo, e non ne vuole tenere conto, si continua a danzare, si continua a far finta di mantenere qualche promessa che non si manterrà, perché in questo cosiddetto emendamento di sintesi ci sono dei punti che faranno persino sorridere quando avranno attraversato il Tirreno.

Ma davvero pensate che potremo portare nell'amministrazione regionale i lavoratori dei consorzio agrari? E perché non anche quelli dell'ILA? E perché non quelli di tutte le fabbriche che stanno chiudendo e chiuderanno in Sardegna? Ma davvero pensate che i precari della Sardegna siano questi di cui stiamo parlando, il cui numero peraltro non conosciamo?

Stamattina ho cercato di dire: "Avete prodotto un bel documento sullo stato del personale della regione, incompleto, già da tempo ho chiesto di completarlo, portiamolo alla base della nostra discussione, poniamo alla base della nostra discussione i dati sui cosiddetti precari negli Assessorati regionali. Noi non abbiamo lasciato montagne di lavoratori interinali negli Assessorati. Se qualcosa è cambiato, ditecelo. Portateci i numeri, i dati, in maniera che pure noi possiamo partecipare ad una discussione e dare una mano".

Ma voi non volete ascoltare, volete far finta di dare una risposta a questi precari, una risposta che non darete, e li illuderete ancora un po'. Volete ostinarvi a non vedere che i precari nella Regione sono ormai una montagna, una marea, ed è a tutti loro che dobbiamo pensare. Ma non saranno precarie anche quelle 14.000 aziende pastorali? Cosa avranno da dire i pastori che sono venuti a trovarci, quando vedremo che coloro che lavoravano al consorzio agrario e gli vendevano i concimi vengono stabilizzati mentre loro continuano a combattere giorno per giorno, e a svegliarsi con fatica la mattina per cercare di guadagnarsi il pane? Ma non pensate che potrebbero definirsi precari anche coloro (erano una marea di persone) che sono venuti qui a dirci che non ce la fanno a pagare 3 miliardi e mezzo di euro di debiti verso Equitalia? A dirci che forse i nostri artigiani chiuderanno bottega? Ed è tutto precario, o hanno meno diritti? O ci laviamo la coscienza, facendo finta di risolvere qualche problema, perché pensiamo che i problemi generali non siamo più capaci di risolverli?

E' di totale evidenza che non interessano a nessuno questi discorsi, è di totale evidenza che abbiamo piccoli gruppi di riferimento e a loro rispondiamo. Ma questo è il Consiglio regionale della Sardegna, della Sardegna in un momento storico particolare, della Sardegna che si sveglierà a settembre e si accorgerà che non avrà i soldi per approvare il prossimo bilancio, che si accorgerà che non abbiamo più il diritto di muoverci, che scoprirà qual è il disavanzo della Sanità (e qualcuno ci dovrà dire come continueremo a pagare la Sanità e i servizi sociali) che si presenterà in via Roma (non in viale Trento) a mostrarci la precarietà di un'Isola della quale voi non vi volete occupare? Noi invece ci vogliamo occupare di questo, e ci vogliamo anche occupare di non prendere in giro le persone che stiamo prendendo in giro.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Salis. Ne ha facoltà.

SALIS (I.d.V.). Signora Presidente, io non posso che riconfermare l'appello che il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva lanciato in sede di avvio di discussione sul D.L. numero 71 del settembre 2009. Ora, nonostante il disegno di legge originario sia stato apparentemente smantellato, i numerosissimi emendamenti ad esso presentati rendono evidentissimo il disegno iniziale, cioè quello di tentare di dare una risposta parziale a tutto quel mondo che gravita attorno alla politica regionale e cioè parte di una certa burocrazia regionale, degli enti, delle agenzie regionali, del mondo del lavoro precario e parzialmente precario. Nel parlare dei costi della politica inseriamo quindi anche quest'elemento.

Non sono importanti, infatti, solo gli stipendi dei consiglieri regionali: c'è una parte - e non mi stancherò mai di ripeterlo in questa sede - una parte enorme di costi della politica che è legata al mondo che gravita intorno alla politica, e anche le spese per gli enti e le istituzioni fanno parte di questi costi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CUCCA

(Segue SALIS.) Detto questo quindi non posso che ribadire, collega Steri (mi rivolgo al relatore della legge) l'appello che viene dalle opposizioni: facciamo veramente una ricognizione seria del fenomeno del precariato in una parte della pubblica amministrazione.

Vorrei ricordare, infatti, che alcuni di noi in quest'Aula dicono che stiamo parlando di una parte importante del precariato della pubblica amministrazione ma, appunto, è solo una parte. Quanto pesa il precariato, per esempio, della scuola pubblica, che pure non viene intaccato da questo provvedimento? Quanto pesa il precariato legato a tutta un'altra serie di settori della pubblica amministrazione che non viene toccato da questo provvedimento? Pesa moltissimo! Allora io pregherei di tentare di alzare le antenne che i partiti politici dovrebbero ancora avere attive, perché l'opinione pubblica, signora Presidente, sta giudicando con molta severità questo provvedimento, perché è palese che si tratti di un provvedimento parziale che - e temo che questa sia la convinzione della grande maggioranza dell'opinione pubblica - non solo non sani ingiustizie ma rischia di perpetuare antichi privilegi e noi questo rischio non lo possiamo correre.

E sa perché, Signor Presidente? Perché l'edilizia - come si legge nella nota stampa di agenzia delle 13 e 18 di questo pomeriggio - in Sardegna sta attraversando la sua crisi peggiore degli ultimi 80 anni perché, i pastori sardi si stanno preparando ad una grande manifestazione fuori dalla Sardegna; perché il cosiddetto "movimento di forconi", gli agricoltori sardi, la Cia e la Coldiretti stanno protestando per i danni disastrosi provocati sugli agricoltori e su migliaia di famiglie di agricoltori sardi da un'altra legge che è stata un imbroglio per i contadini sardi: la legge regionale numero 44 dell''88. Oggi pertanto non possiamo rischiare che la Corte costituzionale ribadisca l'incostituzionalità di norme analoghe a quelle già precedentemente approvate.

Cari colleghi io vorrei tornare allo spirito dell'articolo 36 della legge regionale numero 2 del 2007 in cui, per la prima volta probabilmente, nella scorsa legislatura si tentò di attivare proprio quello che noi stiamo chiedendo venga completato in questa sede, in questa discussione, cioè un piano per il superamento del precariato che fosse però definitivo, tant'è che nel comma 1 dell'articolo 36 inserimmo una dicitura precisa: "L'amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie". Poi c'era un altro codicillo importante: "L'assunzione avviene sulla base di forme pubbliche di selezione e non costituisce titolo per l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione regionale". Ripeto: non costituisce titolo per l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione regionale!

Questo è il concetto, badate bene! Perché noi stiamo tentando di dare l'idea che vogliamo superare il precariato ma il precariato l'abbiamo creato noi stessi. Il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato solo due emendamenti. Il primo - quello su cui tenteremo di attirare l'attenzione di un'aula abbastanza distratta su questi temi - prevede il blocco delle assunzioni nella Regione, negli enti, nelle agenzie regionali e possibilmente anche nelle AA.SS.LL. tramite agenzie interinali. Quest'ultimo è un meccanismo che ha purtroppo preso la mano a tanti dirigenti e a tanti politici dando origine a chiamate dirette nascoste e millantate; un meccanismo che sta creando disastri dappertutto, sta creando aspettative e sta creando nuovo precariato in maniera molto più determinante che nel passato.

Il secondo emendamento che abbiamo presentato riguarda il problema legato all'assunzione dei dirigenti. Abbiamo richiamato quanto disposto dalla legge numero 31 sulla possibilità che i dirigenti possano essere assunti non tramite concorsi - sulla cui regolarità ormai più d'uno esprime dubbi - ma tramite il corso-concorso istituito, previsto nella legge numero 31 ma mai utilizzato e che impedisce di legare l'assunzione di personale qualificato determinante per il funzionamento della Regione, ad alcune prove molto parziali che possono essere, come sono state, "macchiate" da qualche ombra di dubbio eccessiva.

Quindi noi abbiamo un mondo di precariato che aspetta una risposta da noi. Abbiamo detto dell'agricoltura...

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Presidente, intervengo sul merito della questione avendo chiaro il testo delle proposte, e non per fare un ragionamento di principio: io non penso che noi qua abbiamo questo tipo di dovere, abbiamo un altro tipo di dovere, abbiamo il dovere di trovare soluzioni ai problemi che esistono. E io non evoco con grande passione neppure la Corte costituzionale, o il pericolo di bocciatura di norme che approviamo. Ci è già capitato, ci è capitato per norme che io ho votato convintamente: da quelle sulle imposte regionali che abbiamo istituito (le imposte sul lusso) a quelle relative alle anticipazioni finanziarie di entrate presunte negli anni successivi, tutte norme giuste che servivano per risolvere problemi.

Rimango pertanto in questa posizione anche quando parlo di chi attraversa una condizione di precarietà di vita e di lavoro, che non sa (perché dipende anche da noi) se domani riceverà uno stipendio oppure no, se potrà pagare il mutuo della casa, il fitto della propria abitazione. Non parliamo di gente ricca, parliamo di gente che patisce il quotidiano. A me dispiace, lo dico anche all'onorevole Gian Valerio Sanna che, se qualche volta ascoltasse, al limite riuscirebbe a non sbagliare tiro, a non cadere nell'equivoco…

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Pensa a non cadere tu, ti abbiamo sentito anche troppo!

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, Presidente, di vedere attuata una legge che abbiamo unanimemente approvato, una norma che abbiamo unanimemente approvato nel 2009, l'articolo 3, primo comma, nel quale dicevamo all'Amministrazione in modo più stringente di quanto avessimo fatto nella legislatura precedente e con la finanziaria del 2007…. Presidente, se c'è silenzio io lavoro!

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non disturbare l'oratore.

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Dicevo che è una norma che chiama l'Assessorato degli affari generali a rendere conto dell'attuazione del blocco delle assunzioni, come prevede l'articolo 3, comma 1 della legge numero 3 del 2009, e a mandare gli atti di assunzione, anche quelli di lavoro interinale, anche quelli di COCOCO, di lavoro flessibile e atipico diversi dal contratto a tempo indeterminato, agli organi di controllo perché valutino se eventualmente ci sono responsabilità, anche contabili, da parte dei funzionari che hanno stipulato quei contratti.

Mi dicono che noi apriamo la saracinesca a tutti i precari del mondo. Beh, i dati ci sono; quale studio dobbiamo fare se per obbligo di legge a ogni manovra finanziaria ci viene proposto - la citava anche oggi l'onorevole Soru - la relazione sullo stato dei costi dell'organizzazione regionale? Lo studio ce l'abbiamo: io sono andato a leggerlo e, per quello che capisco, nell'Amministrazione regionale ci sarebbero circa ottanta precari che hanno i requisiti per poter essere stabilizzati, non requisiti fissati da questa legge che non abbiamo approvato ma dalle leggi precedenti, quelle della precedente legislatura, per esempio dalla finanziaria 2008 e dalla finanziaria 2007. Quindi, nessuna apertura di saracinesche: abbiamo colto un bersaglio sbagliato!

E di che cosa altro stiamo parlando? Del personale dell'ARA che abbiamo a busta paga per svolgere una funzione che più volte abbiamo detto debba essere una funzione regionale e non appaltata alle associazioni di categoria, con i soldi pubblici? Ma di che cosa parliamo, di quale stabilizzazione parliamo? Del fatto che garantiamo lo stipendio ai lavoratori dell'ex albo della "42" ai sensi dell'articolo 6 della legge finanziaria del 2008, così come è molto ben scritto, e per i quali stanziamo 15 milioni e mezzo anziché 20 milioni così come li stanziammo nel 2008, perché si sono ridotti di numero? O li dobbiamo mandare per strada? E poi chi li mantiene? Produciamo altri disperati, li aggiungiamo a quelli che abbiamo?

Ma io sono d'accordo, io non evoco i forconi, perché sono un non violento e non mi piace: è un tipo di linguaggio che richiama il fascismo, Io non sono per le marce su Roma, le lascio fare agli altri! Io sono per risolvere problemi, come ogni volta, come su tutto, come quando si parla di paesaggio, come quando si parla di territorio, come quando si parla di impresa, come quando si parla di economia e come quando si parla anche di lavoro! Io sono per risolvere problemi. Me la devo prendere con coloro che hanno ormai sessant'anni, con 850 padri e madri di famiglia, che hanno cominciato a lavorare precariamente (perché quella era una soluzione che pensavamo potesse anche determinare un ottimo sviluppo locale), con le cooperative nate ai sensi della legge numero 28 e che oggi vivono con 800, 900, mille, mille e 100 euro? Li devo buttare in mezzo alla strada? Non li stabilizziamo, li aiutiamo a sopravvivere, sulla base di uno stanziamento già fatto, fino al 31 dicembre del 2012.

E di che cosa parliamo? Di quale sfondamento del bilancio? Di un bilancio dove sono entrati tutti e tutti hanno imperversato, dove i privilegi si sono tranquillamente consumati in ogni tempo!

Vogliamo parlare dei costi della politica? Io sono favorevole a dimezzare la mia indennità: decidiamolo. Io sono anche favorevole a dimezzare il numero dei componenti il Consiglio regionale: decidiamolo, ma io ho cinque voti, forse tre, gli altri ne hanno di più, hanno più responsabilità, non meno responsabilità, hanno più impegni da svolgere e più forza per farlo! E allora con chi ce la prendiamo? Ce la prendiamo con il povero disperato dei Servizi per il lavoro, che manteniamo (così come previsto dalla legge, dall'articolo 6 della finanziaria del 2008) fino al 2013 in modo precario, per poter utilizzare, così come eravamo tutti d'accordo, fondi di provenienza pubblica diversa anche dal bilancio regionale? Perché siamo l'unica regione d'Italia che, siccome ha la piena occupazione, non se ne fa niente dei Servizi per il lavoro!

Io dico che possiamo anche trovare tutte le ragioni per dire che non possiamo andare d'accordo, io non le cerco, se qualcuno le cerca però le trova! Se qualcuno le cerca però le trova! Perché io sono per l'unità del centrosinistra, sono per l'unità del popolo sardo, sono per la discussione aperta tra schieramenti, sono per trovare le soluzioni per i pastori, per i disoccupati, per i minatori, per i lavoratori della Rockwood come per quelli di Eurallumina, per i precari come per coloro che vivono con poco, o con nulla, per i non autosufficienti.

E sono anche per investire sull'economia, quella sana, non quella truffaldina che abbiamo "foraggiato", o meglio, che altri hanno foraggiato, io no! Altri hanno creato i precari, io no! Perché io non sono mai stato né Presidente, né Assessore, né direttore generale di un ufficio del personale che non funziona! Io ho fatto sempre il mio dovere nel posto in cui lo dovevo fare e continuerò a farlo, e non ci sarà nulla che mi impedirà di essere fino in fondo esattamente quello che sono!

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, colleghi consiglieri, io credo che bene noi faremmo ad ascoltarci reciprocamente in questa Aula, perché dall'ascolto di ciò che i colleghi stanno dicendo probabilmente ciascuno di noi può migliorare le proprie convinzioni, modificarle e può essere più utile alla Sardegna.

Io credo che la posizione che i Riformatori hanno tenuto nei confronti di questa legge, che si è tradotta nel voto contrario nel momento della votazione del passaggio dell'esame degli articoli, abbia trovato conferma sia in ciò che l'Aula ha fatto fino ad adesso, sia nei giudizi dalla stessa espressi. Insomma, non credo che possa passare inosservato che il Consiglio abbia sostanzialmente bocciato i primi dieci articoli di questa legge e che ora si appresti ad esaminare un centinaio di emendamenti con l'idea che il testo finale dell'articolo 11, che verrà licenziato, sarà verosimilmente un testo assai diverso da quello che è entrato in aula.

Bene allora io vi rivolgo una domanda e ve la rivolgo non in quanto consigliere di maggioranza, ma in quanto consigliere e basta - consigliere che oggi si sente a disagio a parlare in questo modo in questa aula - e la rivolgo all'intera Aula, perché poi l'azione legislativa, l'attività di fare delle leggi buone spetta ai consiglieri di maggioranza e spetta ai consiglieri di minoranza. I consiglieri di maggioranza esercitano un'azione propositiva, quelli di minoranza un'azione di controllo, ma poi le leggi vengono votate da questo Consiglio regionale esattamente come venivano votate da questo Consiglio regionale nella passata legislatura e in quelle che l'hanno preceduta.

La domanda è questa: che legge approveremo stasera, domani sera quando arriveremo alla fine della discussione? La legge che è entrata in aula si intitola: "Norme in materia di organizzazione del personale". Noi approveremo una legge organica recante norme in materia di organizzazione del personale? Insomma, io credo che nessuno di noi possa dire che approveremo questa legge. Se un consigliere regionale di maggioranza, magari Giulio Steri, che con una encomiabile pazienza, con encomiabile sforzo, con volontà e determinazione straordinarie ha tentato di dare un senso in aula a questa legge, dovesse scrivere la relazione di accompagnamento ex post a questa legge cosa scriverebbe? Io credo che ciascuno di noi sarebbe in difficoltà a trovare un filo organico nelle norme che alla fine saranno contenute in questa legge.

Allora aveva ragione il presidente Floris, Assessore del personale, quando all'inizio della discussione in questa aula ci suggeriva di accantonare questo testo e di portare in aula, se ne eravamo capaci, un testo complessivo che ci potesse aiutare a scrivere delle norme sul personale che potessero davvero essere utili in Sardegna. Io credo che questo sia stato anche lo spirito con cui noi Riformatori abbiamo presentato degli emendamenti a questa legge, all'articolo 11 in particolare, emendamenti che presentiamo esclusivamente per sottolineare come le ingiustizie che il personale dipendente della Regione attribuisce alla politica che fa le leggi in questa Regione siano tante.

Tanti settori dell'apparato regionale aspetterebbero una legge organica sul personale in cui organicamente qualcuno mettesse fine alle tante ingiustizie che un sistema di legiferazione estemporanea (a cui non si è sottratto né il centrodestra né il centrosinistra) negli anni ha determinato nelle norme che regolano l'attività del personale della Regione, perché questa è la realtà, questa è la sostanza. E anche la quantità di contatti che ciascuno di noi ha avuto in questi giorni con il personale della Regione è la testimonianza di quanta sofferenza ci sia tra i dipendenti della nostra amministrazione, di quanta attesa, mal riposta, ci sia nel lavoro che noi stiamo svolgendo in questi giorni.

Badate, mi rivolgo ai banchi del consigliere Uras perché tante volte ha condotto una battaglia a difesa delle leggi approvate da questo Consiglio regionale, questo Consiglio regionale - ed è l'oggetto di uno dei nostri emendamenti - quando ha istituito Abbanoa, ha approvato una legge nella quale si stabiliva che i dipendenti dell'ESAF che volevano scegliere tra Abbanoa e la permanenza all'interno del comparto regionale a domanda potevano farlo. E' una legge del Consiglio regionale, ed è una legge che il Consiglio regionale non ha rispettato, al punto che i dipendenti dell'ESAF che hanno esercitato quel diritto di opzione senza avere la soddisfazione di poter ritornare all'interno del comparto che loro hanno scelto, oggi sono costretti a pellegrinare nelle stanze dei Capigruppo, dei consiglieri regionali per chiedere: "ma adesso che state discutendo una legge sul personale non sarà arrivato il momento di ribadire un diritto che ci avete riconosciuto per legge; legge fatta da voi (non fatta dai dipendenti dell'ESAF né da quelli di Abbanoa) e che ad oggi questo Consiglio regionale, questa Regione non riconosce?".

Insomma, colleghi, io penso che il ragionamento valga per questa e per tante altre questioni che oggi dovrebbero essere all'attenzione di questo Consiglio, ma che dovrebbero essere all'attenzione di questo Consiglio all'interno di un provvedimento organico, quel provvedimento che né il centro destra dimostra essere in grado di approvare né il centro sinistra ha mai approvato.

Io ascolto sempre con piacere il Presidente Soru, anche quando qualche volta sferza questo Consiglio, perché lo sferza sempre cercando di conferire alla sua critica un carattere propositivo. Questa sera, però, presidente Soru, io non ho avvertito nel suo intervento quella capacità propositiva che normalmente le riconosco. Forse il centrosinistra si è dimenticato di come ha utilizzato i cinque anni in cui gli elettori gli hanno accordato la possibilità di governare; forse si è dimenticato che una parte importante di quei lavoratori precari che noi inseguiamo sempre cercando di sanarne le posizioni senza mai riuscirci (perché le leggi dello Stato fortunatamente, come dice il P.D., non ce lo permettono) è stata creata dall'amministrazione Soru. Ma quante short list, ma quanti COCOCO, ma quanti COCOPRO si sono visti durante la vostra amministrazione, ma quanti interinali le AA.SS.LL. hanno lasciato nella vostra amministrazione, ma quanti giovani medici assunti con contratti da fame c'erano dentro le AA.SS.LL. a causa del risparmio economico che la vostra amministrazione perseguiva, come oggi (forse in modo meno coerente) cerca di perseguire anche questa amministrazione?

Ecco, è questo il centro del nostro ragionamento. A noi non interessa sentire il collega Uras che difende i precari e litiga col P.D., e il P.D. che difende i concorsi e litiga col collega Uras. Entrambi i principi sono principi sacrosanti, nel senso che di fronte ai precari che prendono 800 euro al mese è evidente che non ci può che essere il desiderio di procedere alla loro stabilizzazione. Ed è altrettanto evidente che finché si governerà nuovo precariato, non ci saranno concorsi, non ci saranno giovani rientrati nell'Isola col master and back che potranno sperare di inserirsi, magari col meccanismo del fast track, all'interno della pubblica amministrazione e saranno negati i diritti dei più deboli.

E' evidente che fino a quando questo Consiglio regionale funzionerà come un bancomat per sfuggire ai forconi degli agricoltori, dei pastori, e di quegli stessi pastori che protestavano per il prezzo del latte quando lei era Presidente, signor presidente Soru, fino a quando saremo un bancomat che legifera a domanda non saremo in grado di tutelare i diritti dei più deboli, non saremo in grado di perseguire gli interessi della Regione Sardegna, di perseguire gli interessi dei sardi che ci hanno votato, perché stando attenti a quelli che hanno più voce per protestare e ci dimentichiamo proprio i più deboli.

Allora, se davvero pensate che ci sia una nuovo modo di proporsi all'interno di questo Consiglio regionale, beh smettete di accusare noi di fare le stesse cose che facevate voi nella scorsa legislatura e iniziate un ragionamento serio all'interno del quale si possa individuare un percorso comune nell'interesse dei sardi.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Mario Diana. Ne ha facoltà.

DIANA MARIO (P.d.L.). Presidente, riprendo dal ragionamento che il collega Vargiu ha sviluppato nell'ultima parte del suo intervento.

E' un appello, il suo, onorevole Vargiu, che abbiamo lanciato tantissime volte, e in un momento così grave, forse bisognerebbe trarre insegnamento da ciò che è accaduto a livello nazionale. Di fronte alla drammaticità della situazione, le forze politiche di maggioranza e di opposizione hanno convenuto sulla opportunità di fermarsi un attimo. Ho sentito stamattina l'onorevole Casini dichiarare: "E' un atto di grande responsabilità chiudere la manovra finanziaria venerdì sera". E questo è stato detto dal segretario di un partito di opposizione, a seguito dei numerosi appelli del Presidente della Repubblica, ma anche delle dichiarazioni arrivate da tutto il mondo, e in particolare da autorevoli esponenti di Stati importanti, come la Merkel e Obama, che hanno riconosciuto che comunque l'Italia, nonostante tutto, nonostante stia attraversando un momento di gravità inaudita dal punto di vista economico, sta cercando di reagire e di affrontarlo nel migliore dei modi.

Cosa c'entra con tutto ciò la Sardegna? La Sardegna c'entra, così come c'entrano tutte le regioni d'Italia, perché in un momento così grave anche per la nostra economia, non si può non sentire la responsabilità di fermarsi un attimo e di cominciare a fare qualche ragionamento diverso. Io di solito prima ascolto, poi faccio una sintesi e decido che cosa accogliere. Siccome all'opposizione ci sono stato, so come ci si comporta stando all'opposizione, bisogna anche saperla fare l'opposizione. Quindi, quando parla un consigliere dell'opposizione, come ha parlato l'onorevole Soru, è chiaro che, chi come me sente bene, e in più ha anche la capacità di ascoltare (credo che ce l'abbiano tutti i colleghi del centrodestra) pur essendo poco condizionabile, non può accettare i ragionamenti dell'onorevole Soru.

Potrei ricordare, infatti, così come ha fatto in maniera egregia il collega Vargiu, tutto ciò che è accaduto durante il periodo dell'ultima Giunta di centrosinistra, e ne sono accadute tante di cose. L'onorevole Soru si è dimenticato di ricordare all'Aula cosa era successo con Sardegna IT, tanto per fare un esempio, non siamo qui per ricordarlo, non siamo qui per ricordare quanta gente è entrata nella pubblica amministrazione, onorevole Gian Valerio Sanna, senza concorsi e senza meriti, perché lo sappiamo benissimo, non siamo qui per rinfacciarci queste cose.

Noi un atto di grande responsabilità politica lo abbiamo fatto quando, a seguito anche delle interlocuzioni con l'assessore Floris, a seguito delle interlocuzioni all'interno dalla maggioranza, a seguito anche delle interlocuzioni col presidente Cappellacci, abbiamo deciso che era molto più opportuno e molto più ragionevole arrivare alla modifica della "31", piuttosto che rimpinguare di emendamenti e di chissà quanti commi questa legge. E quindi l'abbiamo "asciugata" in maniera drastica.

Io sono il primo firmatario degli emendamenti soppressivi degli articoli, quindi in qualche maniera mi porto questa responsabilità, ma era opportuno farlo, per un ragionamento che c'è stato all'interno della maggioranza e che abbiamo cercato di condividere anche con la minoranza. Qualche collega lo ha compreso, anzi io credo che lo abbiate compreso tutti quanti, ma era politicamente non opportuno da parte vostra accettare una proposta di questo genere, salvo poi verificare che qualche emendamento concordato con tutte le forze politiche di questo Consiglio regionale esiste.

Ci si è messi d'accordo, ovviamente in maggioranza prima che con l'opposizione, e abbiamo cercato soluzioni che prevedessero anche l'accordo con quest'ultima. D'altronde, l'ultimo intervento dell'onorevole Uras è emblematico a tal proposito, e abbiamo accolto anche proposte di colleghi della maggioranza che pure hanno espresso qualche critica, anche pesante. Però noi siamo intervenuti a sanare che cosa? Siamo intervenuti per esempio a sanare la "42", per la quale c'è stata una richiesta esplicita di una forza di maggioranza, che ha incontrato la condivisione di tutta la maggioranza.

Abbiamo però trovato per strada un problema gravissimo, che è quello dei facenti funzioni: vogliamo lasciare questa amministrazione regionale senza dirigenti? Ne possiamo fare a meno dei dirigenti, in attesa che si modifichi la "31"? Non ne possiamo fare a meno. Era quindi doveroso in questo momento, visto che questo famoso concorso, a fronte di un fabbisogno di cinquantasette, cinquantotto dirigenti, è riuscito (dopo aver selezionato 4 mila 500 candidati) a sfornarne solo ventisei, ventisette. Poi, aperta parentesi, se su 4 mila 500 partecipanti solo ventisei o ventisette sono arrivati alla fine, e hanno avuto il privilegio di diventare dirigenti della Regione Sardegna, i casi sono due, o la Commissione era troppo severa, o altrimenti bisogna cominciare a pensare che, di quei 4 mila 500 che hanno partecipato, pochissimi avevano i titoli e la qualifica per poter fare il dirigente regionale.

A questo punto ci siamo impegnati e abbiamo detto: "Mancano dei posti in organico, non si può andare avanti senza dirigenti, ci sono Assessorati ai quali mancano cinque, sei, sette dirigenti". Dovevamo quindi provvedervi e lo abbiamo fatto su richiesta di una forza politica di maggioranza, condivisa da tutta la maggioranza. Noi auspicavamo che questa legge avesse un iter molto ma molto breve, proprio a seguito dei tagli che abbiamo operato, convinti come siamo che si debba procedere con altre iniziative. Perché veda, onorevole Soru, il rigore va bene (lei ha citato il presidente della Banca d'Italia Draghi), ma se non è legato allo sviluppo il rigore non serve a niente. I due elementi devono marciare assieme, perché solo col rigore, solo tagliando i costi, quella parte di costi, e non facendo altro, non si risolvono i problemi, assolutamente.

La nostra è una regione che conta purtroppo una percentuale altissima di dipendenti pubblici, e la prima cosa che chiede (a me, come a lei e a tutti i colleghi) chi cerca un'occupazione è entrare in un Comune, in una Provincia, in Regione, in una pubblica amministrazione. Non ho mai ricevuto pressioni da parte di qualcuno che vuole andare a zappare, di qualcuno che vuole lavorare in agricoltura, di qualcuno che vuole fare il muratore. C'è sempre l'ernia del disco in agguato, ci sono sempre patologie insormontabili. Tutti devono avere i benefici della "104", tutti vogliono andare a lavorare nella pubblica amministrazione, la richiesta è questa. Stiamo cercando di evitare queste pressioni.

Io non voglio che la Sardegna diventi come la Calabria, la cui situazione portò il presidente Loiero a dichiarare: "Per noi la sanità corrisponde agli ammortizzatori sociali". Il risultato è stato il disastro più assoluto. Entrare dentro la "macchina sanitaria" della Calabria era un modo per risolvere una parte dei problemi della disoccupazione, e quindi migliaia di "118", per non parlare degli infermieri. Io non voglio che succeda questo in Sardegna, io vorrei che noi inculcassimo nella gente l'idea (non è facile, peraltro) che è necessario cambiare strada. La pubblica amministrazione non può più assumere, e se assume deve assumere persone di altissimo profilo, che abbiano superato concorsi, selezioni, che abbiano i meriti. Stiamo creando adesso con il "Master and Back" altri precari. Io sono sicuro che col prossimo bando creeremo altri cinquecento, seicento, settecento precari nella pubblica amministrazione, perché quando col "Back" si permette…

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato. E' iscritto a parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO (P.D.). Presidente, sorprende questo intervento dell'onorevole Diana, che chiede di fermarci, così come sta avvenendo a livello nazionale, e trovare la collaborazione dell'opposizione su provvedimenti molto diversi, e su un modo di legiferare che, lo ripeto - onorevole Diana, lei è primo firmatario degli emendamenti e se ne vanta - è assurdo. A me dispiace - poi entrerò nel merito - dispiace l'atteggiamento della Giunta, dell'assessore Floris che si è arreso, si è arreso insieme alla sua Giunta sbagliando e, alla fine, ha deciso di assecondare questo modo di legiferare particolare, clientelare, di cui sarà chiesto conto alla Giunta e alla maggioranza.

Io credo - ma lo affermano anche Cgil, Cisl e Uil che annunciano lo sciopero generale per ottobre contro questo Governo regionale e senza rassegnarsi alla deriva della Sardegna - io credo che un Consiglio regionale sotto attacco, Presidente Cucca, abbia bisogno, anche nel metodo, nel modo di legiferare, di un'altra autorevolezza. Insomma, non si può continuare con leggi che vengono presentate, abrogate per dieci undicesimi, con centinaia di emendamenti presentati all'ultimo momento; non è normale! E soprattutto credo, onorevole Diana, che voi non siate in grado di affrontare le priorità della Sardegna e neanche di individuarle.

Guardi, io credo che il nostro compito e il nostro dovere sia quello di distinguerci da voi, di distinguerci nel metodo e nel merito, è il dovere di tutta l'opposizione, e non solo di una parte, e cercheremo di farlo anche su questo provvedimento, e lo vedrete dai colori che appariranno sullo schermo delle votazioni. Ci distingueremo, ci distingueremo perché in questi giorni, proprio in Parlamento c'è una collaborazione che nasce da una situazione drammatica (mentre noi stiamo qui a parlare di provvedimenti clientelari e particolari), una situazione drammatica che investe anche la Sardegna, ha ragione l'onorevole Diana. Investe la Sardegna per l'attacco che viene perpetuato alla specialità, per i tagli che vengono effettuati (oggi l'assessore La Spisa chiede un incontro bilaterale con Tremonti, figuriamoci, magari la prossima settimana), investe la Sardegna perché noi abbiamo un quadro delle entrate fragilissimo.

Qualche giorno fa ad Olbia, onorevole Diana, abbiamo sentito il professor Antonini, il Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. A livello nazionale se ne infischiano della Sardegna e della specialità, e lei non è stato in grado di difendere il quadro delle entrate che abbiamo conquistato, anzi, ha detto che dobbiamo stare nella fase di attuazione del federalismo fiscale e occuparci dei costi standard e magari dei fondi di perequazione. Noi abbiamo un quadro delle entrate conquistato faticosamente - come giustamente ha ribadito l'assessore La Spisa - di 2 miliardi netti all'anno che dobbiamo rivendicare, insieme al patto di stabilità, alla revisione dei vincoli del patto di stabilità, proprio quelli appesantiti dalla manovra di Tremonti. Di questo dovremmo parlare oggi, onorevole Diana, non di un provvedimento come la legge in esame, dovremmo parlare dei fondi Fas, difenderli, perché lì, nel programma attuativo regionale, ci sono i nodi strutturali, lì occorre trovare la collaborazione, e lì troverete l'unità, non su qualche nostro amico da stabilizzare.

A fronte di una situazione che registra la crisi del turismo, dell'agricoltura, dell'industria (a Porto Torres abbiamo messo la parola fine in attesa di nuove promesse e di chimica verde), la continuità territoriale in proroga, dove ogni compagnia aerea fa quello che vuole, noi non siamo in grado di intervenire se non con promesse del tipo: "ne riparleremo a ottobre".

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE LOMBARDO

(Segue Bruno.) Sulla sanità, onorevole Vargiu, che tipo di riforma avete fatto in un anno e mezzo? L'unica cosa che siete riusciti a ottenere è un aumento spaventoso del disavanzo e il cambio delle sigle - da USL ad ASL - nient'altro, solo parole e parole vuote, e venite qui a fare lezione.

Per non parlare poi del probelma dell'occupazione e di Abbanoa; credo che dovremmo occuparcene tra breve, perché è urgente un assestamento. Le priorità quindi sono altre, non questo disegno di legge pasticciato, confuso, clientelare. E mi preoccupa poi il fatto che i prossimi provvedimenti riguardino un altro collegato, la seconda parte del collegato e la legge sul golf, che, in realtà, è un altro modo per dire che vi state occupando semplicemente di mattone, perché sul golf noi siamo d'accordo, non siamo d'accordo sul residenziale, ed è tutto lì. La legge sul golf, cioè la legge sul residenziale, è un altro modo per stravolgere il Piano paesaggistico. Il Piano casa, la revisione del Piano paesaggistico regionale, queste sono le vostre priorità, ma nel frattempo dobbiamo passare il tempo qui, e magari approviamo una leggina, stabilizziamo qualcuno in attesa che questi provvedimenti trovino nelle commissioni di merito la possibilità di essere esitati. La riforma sanitaria probabilmente non arriverà in quest'Aula, non arriverà perché non esiste, non arriverà perché non c'è una logica, non c'è una strategia, non riuscite ad incidere minimamente con le vostre politiche.

Tornando agli emendamenti di sintesi, noi non vogliamo sintetizzare niente, noi vogliamo analizzare, non vogliamo sintetizzare. Abbiamo presentato un emendamento che ribadisce la nostra posizione, che è molto chiara, è chiarissima. Intanto vogliamo vedere il piano, quel piano che anche voi prevedete nell'emendamento di sintesi, ma lo vogliamo vedere prima di andare a decidere sui precari e sulle stabilizzazioni, e vi chiediamo, questa volta ve lo chiediamo noi, di fermarvi e di fermarci; fateci vedere le carte, fateci vedere il piano e poi decidiamo insieme, non vogliamo decidere alla cieca. Vi diciamo che vogliamo capire insieme a voi qual è l'entità del fenomeno, e solo allora saremo in grado di legiferare con consapevolezza.

Nel frattempo vi diciamo che nella pubblica amministrazione non si entra attraverso forme di lavoro precario, e su questo vogliamo mettere un punto fermo; è questo il cuore del nostro emendamento. Poi vi diciamo anche che la stabilizzazione deve seguire delle regole, perché ci devono essere delle regole, e tutti coloro che stanno all'interno delle regole possono trovare poi una soddisfazione. E la regola è quella che abbiamo già individuato, cioè che occorre aver svolto entro il 30 giugno 2009 almeno 30 mesi di lavoro, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni.

Vi diciamo infine che è proibita ogni altra forma di assunzione precaria interinale, ve lo diciamo molto chiaramente, e cerchiamo, attraverso questo emendamento (che poi, vedrete, è possibile benissimo applicare nelle forme concrete e di dettaglio) di dirvi che cosa noi pensiamo, perché conosciamo bene anche noi chi vive in condizioni di precarietà, chi deve far fronte al mutuo della casa o al fitto della propria abitazione, conosciamo la condizione di povertà, e abbiamo cercato anche di intervenire molto concretamente nella scorsa legislatura.

Credo che dovremmo trovare il modo di farlo attraverso regole generali, dobbiamo trovare soluzioni generali, e questo forse ci distingue, anche da una parte della sinistra, ma noi cercheremo di andare avanti su questa strada, e lo faremo convintamente, entrando nel merito di ogni emendamento, di ogni situazione che vorremmo affrontare veramente tenendo conto che c'è una situazione di difficoltà generale che deve essere affrontata anche nelle leggi, soprattutto nelle leggi, con norme generali e astratte.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

FLORIS MARIO (Gruppo Misto), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.Signor Presidente, colleghi del Consiglio, la data del 18 agosto 2009 fissa il punto fermo di accertamento del possesso dei requisiti per essere ammessi alle procedure di stabilizzazione secondo le norme vigenti e in base al programma triennale predisposto dalla Giunta regionale, che ha una vigenza quadriennale, per effetto della legge tanto richiamata.

Le stabilizzazioni possono avvenire in due modi: a domanda, cioè automaticamente, se il rapporto di lavoro originario si è instaurato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale, e a seguito di superamento di apposito concorso se invece il rapporto di lavoro originario è stato instaurato senza pubblica selezione. In questo caso deve essere riconosciuta una specifica premialità al servizio prestato. E' questa, in buona sostanza, la discriminante che ha bloccato finora questo percorso. E' un tema sul quale ritornerò alla fine di questo intervento.

Nella prima fase di attuazione del piano le stabilizzazioni a domanda hanno riguardato complessivamente 98 persone: 22 inquadramenti in categoria D nell'ambito dell'amministrazione regionale e 76 unità nell'ambito degli enti e delle agenzie. Nel contempo si è dovuto procedere ad altre acquisizioni di personale come previsto da specifiche norme di legge regionale, e in particolare 26 unità dalla Hydrocontrol, 8 unità da Sigma Invest, 22 unità dai gruppi consiliari, per un totale di 56 nuovi dipendenti regionali.

Per quanto attiene alla seconda linea di stabilizzazioni, quelle a seguito di concorso, la procedura è stata avviata con bandi datati 29 ottobre 2008 per complessivi 11 posti disponibili, bandi che sono stati revocati con una delibera di Giunta all'inizio dell'anno 2010 a seguito di una sentenza dei giudici del lavoro su ricorso di un'organizzazione sindacale. La procedura è stata riattivata per effetto della legge numero 3, è stato integrato il piano e sono stati autorizzati alla copertura di ben 72 posti in categoria D e 20 posti in categoria C. E' stata effettuata anche la ricognizione dei lavoratori aventi i requisiti per la stabilizzazione che ha consentito di avere il seguente quadro: 81 nell'ambito dell'amministrazione regionale (67 D, 12 C, 2 B), 36 nell'ambito degli enti e delle agenzie (17 D, 1 C, 18 B). In esecuzione di una di delibera del gennaio 2010 è stato bandito un primo concorso per 42 posti.

Come è già stato osservato, in relazione ai primi bandi di concorso dell'ottobre 2008 le procedure concorsuali sono attualmente bloccate per effetto della sentenza dei giudici del lavoro che ha accolto il ricorso sindacale per il quale si attende l'udienza conclusiva in appello rinviata al prossimo 18 febbraio 2012. Il tentativo messo in essere di risolvere la questione per via legislativa ha incontrato, come tutti sappiamo, un freno nell'impugnativa della norma da parte del Governo per quanto attiene la quota di stabilizzandi. E' in atto una nuova procedura d'intesa con le organizzazioni sindacali, senza attendere la data di febbraio del 2012, per cercare di sveltire la situazione.

Detto questo, colleghi del Consiglio, io credo che faremmo bene se soffermassimo la nostra attenzione su una confusione che c'è, una confusione che si perpetua nel tempo, vale a dire la confusione tra l'esigenza di adeguare la struttura pubblica regionale ad esigenze di una società in mutamento e gli ammortizzatori sociali, che sono due cose completamente differenti. Le riforme servono perché noi abbiamo necessità di rivolgerci non soltanto al personale dell'amministrazione, non soltanto di procedere alle stabilizzazioni, alle promozioni, quanto all'utente esterno all'amministrazione, cioè ai cittadini che devono interrelazionarsi con noi e che devono, insieme a noi, non essere considerati dei soggetti passivi, ma devono essere considerati dei soggetti attivi. Quindi noi abbiamo bisogno - l'ho detto altre volte - di valorizzare il merito e la capacità, di avere una più grande trasparenza amministrativa, di modificare gli uffici e la dirigenza, e a questo punto dobbiamo procedere per forza a una svolta radicale.

Dobbiamo sicuramente porre dei paletti che fissino l'obiettivo e forse avrebbe un senso questa legge se fissassimo l'obiettivo di non creare ulteriori aspettative e di non creare ulteriore precariato. Su questo dobbiamo mettere un punto fermo! In che modo? Impedendo il sorgere dei presupposti di quel precariato che si pretende poi di combattere. Perché adesso ci sono ulteriori aspettative, perché adesso c'è chi dice che coloro che svolgono mansioni superiori devono essere inquadrati nel livello superiore senza concorso. Perché è una situazione che non finisce mai! Se vogliamo dare un senso a questa legge credo che questo senso possa essere dato se noi prevediamo una norma che, pur non essendo complessa, è di difficile attuazione in questo contesto, però qualcuno l'ha rappresentata e uno sforzo in questa direzione io lo farei.

Vedete, il nostro problema è di ridurre le spese correnti e le spese più correnti delle correnti sono le spese per il personale, e noi non possiamo andare avanti aumentando l'organico del personale tutte le volte attraverso strumenti che non sono neanche gli strumenti previsti dalla legge nazionale. Dobbiamo per forza fare uno sforzo per cercare di capire questo. Se voi andate a vedere quello che è successo in certi Assessorati vi accorgerete che ci sono dirigenze che vengono proiettate nel territorio e che a mio giudizio non ci stanno a fare proprio nulla.

Quindi bisogna rivedere il quadro complessivo della struttura regionale in modo da avere la possibilità, come Consiglio regionale, maggioranza e minoranza (perché io l'ho sempre detto, su questa materia non c'è differenza, anche se ci sono sensibilità diverse) di intervenire sulla macchina amministrativa regionale per renderla capace di rispondere in maniera diversa, più adeguata e con una qualità di servizio differente alle esigenze della popolazione. Mi pare che questo sia un obiettivo nel quale tutti possiamo convergere. Quindi io ripropongo di predisporre subito la riforma della legge numero 31 e affrontarla con quello spirito di cui ho sottolineato l'esigenza.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Steri, relatore.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore.Premetto che la Commissione quando ha espresso un parere negativo l'ha sempre fatto precedere, nel 99 per cento dei casi, dall'invito al ritiro, quindi per comodità dirò parere negativo intendendo che nel parere negativo è compreso l'invito al ritiro.

L'emendamento numero 106 è ritirato. Sull'emendamento numero 44, uguale al 107, il parere è favorevole, così come sull'emendamento numero 108. L'emendamento numero 109 è stato ritirato. Il parere è favorevole sugli emendamenti numero 110 e 111; ci potrebbero essere problemi di decadenze, ma li esamineremo dopo. Gli emendamenti numero 154 e 142 sono stati dichiarati inammissibili. L'emendamento numero 150 l'ho rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, ma la Commissione non lo ha esaminato dopo la rielaborazione, perciò mi rimetto all'Aula.

Sull'emendamento numero 89 il parere è favorevole con richiesta di emendamento all'emendamento. Gli emendamenti numero 144 e 135 sono stati dichiarati inammissibili. Sull'emendamento numero 112 il parere è favorevole. L'emendamento numero 8 è ritirato. Il parere è contrario sugli emendamenti numero 72, 59, 61 (ammissibile solo in parte), 130, 2, 3, 64, 113, 5, 6, 7, 9, 12 ma con l'invito, relativamente a quest'ultimo, a presentare un emendamento all'emendamento che avrebbe dovuto essere esaminato dall'Aula.

Gli emendamenti numero 18, 19, 20, 21 e 22 sono ritirati. Sull'emendamento numero 138 il parere è favorevole con la precisazione che la copertura è la stessa dell'emendamento numero 82 che aveva ottenuto parere favorevole. L'emendamento numero 46 è identico all'82 ed è assorbito dall'emendamento all'emendamento. L'emendamento numero 49 è uguale al 54 e il parere è contrario. Era stato annunciato il ritiro dall'onorevole Cossa. Sugli emendamenti numero 56, 57, 60 e 63 il parere è contrario. L'emendamento numero 65 è inammissibile. Sull'emendamento numero 66 il parere è contrario.

Gli emendamenti numero 55 e 67, che attengono al personale dei Gruppi, erano stati rimessi all'Aula perché dovevamo esaminarli in sede di Conferenza dei Capigruppo; l'emendamento numero 67 è stato ritirato. Sull'emendamento numero 68 il parere è favorevole. Sugli emendamenti numero 69, 70 e 71 il parere è contrario. L'emendamento numero 151 era stato rielaborato da me seguendo testualmente le indicazioni della Commissione, quindi il parere è favorevole, così come per l'emendamento numero 75 che era favorevole con l'emendamento all'emendamento.

Sull'emendamento numero 80 il parere è favorevole, c'è però da fare un'aggiunta, perché è saltata una parola, come preciserò in corso di esame. L'emendamento numero 81 è ritirato. Sugli emendamenti numero 136 e 84 il parere è favorevole. L'emendamento numero 141 è inammissibile. Sugli emendamenti numero 4 (nel quale c'è il problema che è assorbito dall'altro emendamento), 45, 58, 62, 117, 114, 115 e 116 il parere è contrario. Il parere è favorevole sull'emendamento numero 90, contrario sugli emendamenti numero 14 e 15. L'emendamento numero 16 è inammissibile. Gli emendamenti numero 48 e 11 sono ritirati.

Seguono gli emendamenti di sintesi che sono stati fatti confluire tutti in un unico emendamento con le firme di tutti. Quell'emendamento è stato elaborato sulla base delle indicazioni della Commissione, ma la Commissione non l'ha esaminato formalmente, pertanto mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. A seguito dell'aggiunta delle firme all'emendamento numero 157 vengono ritirati gli emendamenti numero 152 e 147.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Sull'emendamento numero 129 il parere è contrario, con invito a presentare un emendamento all'emendamento. Sull'emendamento numero 50 il parere è contrario...

PRESIDENTE. No, l'emendamento numero 50 è compreso nell'emendamento di sintesi, quindi è automaticamente ritirato.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Presidente, io non ho qua l'indicazione degli emendamenti di sintesi, quindi mi dica lei quando un emendamento è compreso in quello di sintesi.

PRESIDENTE. Questo ovviamente è automaticamente ritirato a seguito della presentazione dell'emendamento di sintesi.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. In questo momento non sono grado di dirlo.

PRESIDENTE. Lo dico io, onorevole Steri.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Sull'emendamento numero 149 il parere è favorevole. L'emendamento numero 140 dovrebbe rientrare nell'emendamento di sintesi.

PRESIDENTE. Si, l'emendamento numero 140 è ricompreso nell'emendamento di sintesi quindi è ritirato. Gli emendamenti all'emendamento numero 77 sono il 149 e il 143. Sul 149 è stato espresso parere favorevole. L'emendamento numero 143 è inammissibile.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Sull'emendamento numero 77 il parere è favorevole, anche se ad esso è stato presentato l'emendamento numero 149 su cui abbiamo espresso parere favorevole. Sull'emendamento numero 145 il parere è favorevole. Sull'emendamento numero 137 il parere è favorevole perché riformulato in precedenza. Sull'emendamento numero 78 il parere è favorevole con richiesta di emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Steri. Faccio presente che per l'emendamento numero 78 manca l'individuazione dei costi e della copertura. Quindi, se non viene indicata la copertura decadono...

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. C'è nell'emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE. Ci deve essere nell'emendamento numero 78 perché altrimenti automaticamente decadono gli emendamenti all'emendamento.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Vale la quantificazione dei costi e la copertura di quell'emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo vediamo dopo.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. L'emendamento numero 158 è inammissibile. L'emendamento numero 79 è uguale al 51 o comunque assorbente il 51 e il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Non è uguale. Se viene approvato l'emendamento numero 79 decade il 51.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Sull'emendamento numero 156, che è l'emendamento all'emendamento richiesto dalla Commissione, il parere è favorevole, così come sull'emendamento numero 148.

Gli emendamenti numero 87 e 83 sono ritirati perché è stato presentato l'emendamento di sintesi numero 148.

Sugli emendamenti numero 146, 153 e 139 ci si rimette all'Aula perché non esaminati dalla Commissione...

PRESIDENTE. Scusi onorevole Steri. Io l'emendamento numero 153 non ce l'ho. Il 153 è dopo, non rientra con quest'ordine.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore.Va bene. Sugli emendamenti numero 88 e 85 il parere è favorevole. Sul numero 1 il parere è contrario, c'è però un problema di decadenza. L'emendamento numero 155 è ritirato così come l'86, il 118 e il 119 uguale al 121 perché sono ricompresi nell'emendamento di sintesi. Sugli emendamenti numero 120 e 122 il parere è contrario.

Sull'emendamento numero 129 è già stato espresso il parere perché si vota dopo il 157. Il 123 è ritirato. Sull'emendamento numero 124 il parere è contrario. L'emendamento numero 125 è ritirato e il 153 è inammissibile . Sugli emendamenti numero 47, 126 e 128 il parere è contrario mentre sugli emendamenti numero 131 e 133 il parere è favorevole. L'emendamento numero 127 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessoredegli affari generali, personale e riforma della Regione.

FLORIS MARIO (Gruppo Misto), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere sugli emendamenti è conforme a quello del relatore. Mi riservo però di esprimere parere difforme su alcuni emendamenti prima che vengano votati.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO (P.D.). Le chiederei, se fosse possibile, di considerare i commi dell'articolo 11 come articoli visto che riguardano tutti argomenti diversi gli uni dagli altri.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, possiamo, in sede di coordinamento, trasformare i commi in articoli.

BRUNO (P.D.). Le chiederei di poterli considerare separatamente già in aula, perché trattandosi di argomenti diversi vorrei esprimermi su ogni comma.

PRESIDENTE. Questa richiesta doveva essere avanzata prima che discutessimo l'articolo 11 col complesso degli emendamenti collegati. Ormai abbiamo già esaurito la discussione sull'articolo e sugli emendamenti collegati, quindi questa operazione può essere fatta solo in sede di coordinamento della legge.

Metto in votazione l'emendamento numero 44 uguale al numero 107.

Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Presidente, apprendiamo che siamo stati messi nella condizione, dalla interpretazione canonica degli eventi e delle procedure, di non poter lavorare seriamente. E' del tutto evidente che se io non so quali siano gli emendamenti che residuano a un articolo del quale è stato cancellato tutto e aggiunto "di tutto e di più", anche la possibilità di far presente - come faremo presente, Presidente - che sono stati espressi pareri su emendamenti che, oltre a contenere un mucchio di sciocchezze, non sono neanche scritti bene in italiano, finisce per essere molto limitata. Voi impedite a quest'Aula di deliberare con coscienza quello che dovrebbe essere attentamente valutato. Questo è sempre stato un trucco di quest'Aula.

DIANA MARIO (P.d.L.). L'avete inventato voi, noi ci siamo adeguati!

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Ci siamo adeguati? Certo che vi siete adeguati! Onorevole Diana, per carità, quello che state facendo qui è un'operazione davvero complicata. Noi cercheremo di non rendervi la vita facile, perché vogliamo votare sapendo quello che stiamo deliberando, però è anche vero che qualche volta ci si nasconde dietro il Regolamento per fare delle porcherie. D'altra parte vi sono dei precedenti autorevoli, queste nostre leggi sono la vergogna nazionale, vengono impugnate per motivi banali a volte, perché non sappiamo scriverle, e perché violiamo i principi fondamentali della Costituzione. Deliberiamo violando tutti i criteri di un ordinato esame; abbiamo cancellato la legge e ne stiamo riscrivendo un'altra, all'articolo 11, inserendovi una moltitudine di argomenti differenti, sui quali non abbiamo potuto ragionare. Questa è la verità.

Lei avrà anche ragione sul Regolamento, ma il Regolamento serve anche a far funzionare la testa e a generare un po' di buon senso nell'interesse del lavoro che svolgiamo. Ecco perché mi meraviglia tanto questa indisponibilità, che va contro i nostri interessi, che va contro gli interessi di ciò che stiamo facendo. Se poi c'è la necessità di fare in fretta, lanciateci un appello, com'è stato fatto a livello nazionale, può darsi che troviamo il modo per liberarvi da quest'incombenza, ma non chiedeteci di concorrere a fare delle porcherie, soprattutto quando gli emendamenti sono davvero scritti male, e hanno bisogno di essere esaminati uno per uno.

Del resto quello che chiediamo è stato fatto anche in altri casi; non capiamo perché non possa essere fatto in questo caso. Peraltro ci sarebbe piaciuto sentire il parere della Giunta.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Sanna, io non sono solita a nascondermi dietro il Regolamento per consentire "porcherie". Il dovere del Presidente è quello di garantire il rispetto delle regole. Il nostro Regolamento prevede delle prerogative che possono essere esercitate dai consiglieri. Questa prerogativa poteva essere esercitata prima della discussione dell'articolo 11, quindi la richiesta doveva essere avanzata in quel momento, perché noi abbiamo iniziato già la discussione e l'abbiamo conclusa sull'articolo e sugli emendamenti collegati, e siamo arrivati alla fase della votazione. Quindi la richiesta doveva essere avanzata prima.

Lei mi chiede dov'è scritto. C'è l'articolo 78 del Regolamento che prevede che per gli articoli la cui particolare complessità lo richieda è facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio, questo ovviamente deve essere richiesto prima che inizi la discussione su quel determinato articolo. Quindi il buon senso prevale sempre. La Giunta non ha espresso il parere sugli emendamenti su proposta del Presidente per economia di tempo, perché non riusciva a ritrovare quelli su cui doveva esprimere parere difforme. Ho semplicemente suggerito che venisse espresso nel momento in cui venisse chiamato in votazione l'emendamento, ma solo per brevità di tempo.

Ha domandato di parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO (P.D.). Presidente, più che economia di tempo, ci vuole efficienza, ci vuole un minimo di buonsenso, perché probabilmente ho sbagliato, dovevo chiederlo prima, però io credo che sia necessario intervenire nel merito di ciascun comma.

Io vorrei capire, perché, per esempio nel comma 6, è scritto che dobbiamo sopprimere le parole "per il direttore dell'Agenzia AGRIS è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia". Io credo che su ciascuno di questi commi si debba aprire una discussione approfondita, perché riguardano argomenti importanti. Forse gliel'ho chiesto in un momento sbagliato, però le chiedo un minimo di buon senso qualche volta.

PRESIDENTE. E io chiedo a tutti voi il rispetto delle regole. Questa prerogativa poteva essere esercitata ma nel momento giusto. Non possiamo continuamente procedere in questo modo dove si mette in discussione tutto.

Ha domandato di parlare il consigliere Soru. Ne ha facoltà.

SORU (P.D.). Intervengo per offrire un contributo che mi è stato chiesto da chi mi ha preceduto: dall'onorevole Diana e dall'onorevole Vargiu. L'onorevole Diana dice che dovremmo dare un segno di responsabilità, così come sta accadendo a livello nazionale, e noi è proprio questo segno di responsabilità che vorremo dare, vorremmo contribuire a migliorare questa legge, a migliorare la qualità di ciò che facciamo, e vorremmo offrire questo contributo di responsabilità evitando di palleggiarci la responsabilità l'uno con l'altro, "ma tu l'hai fatto prima di me", "ma l'avevi già fatto tu", anche perché rischia di essere un'operazione sterile.

Io vorrei dirle, ma senza veramente nessuna polemica, onorevole Diana, che per quella questione degli assunti di Sardegna.it, c'è già una causa civile in corso che sta arrivando a conclusione, e qualcuno sarà chiamato a rispondere di ciò che ha detto, naturalmente affermazioni diverse da quelle che ho sentito oggi. Volevo dirle che su Sardegna.it, per esempio, lei deve andare a vedere quante delle persone che c'erano a fine legislatura e ci sono ancora oggi; altre questioni invece più pesanti saranno discusse in un'altra sede.

Io invece vorrei proprio essere propositivo, vorrei offrire un contributo, tutti noi vorremmo offrirlo, perché è molto diverso discutere, per esempio, della riforma della gestione del patrimonio culturale della nostra Regione, è importante onorevole Vargiu, ne avete parlato, avete presentato una proposta di legge. Si tratta semplicemente di rinviare qualcosa o si tratta, per esempio, di parlare della dignità del lavoro, della dignità del patrimonio culturale, e anche di mettere in moto delle azioni che sono di sviluppo per questa Regione, senza accontentarsi di vedere solamente una parte?

Tutti abbiamo a cuore il lavoro, onorevole Uras, abbiamo massimamente a cuore il lavoro, non gli stipendi, e vogliamo coniugare sempre lavoro, sviluppo, dignità e, in questo caso, tutela del patrimonio culturale della Sardegna. Forse non siamo più in tempo per discutere comma per comma l'articolo 11, forse siamo in tempo per discutere comma per comma degli emendamenti di sintesi, che sono effettivamente una legge. E se non siamo a tempo, discuteremo come abbiamo possibilità di farlo, in maniera costruttiva, non per fare ostruzionismo, ma per cercare di offrire quel contributo all'unità, quel contributo di costruzione che è stato richiamato anche in precedenza da alcuni colleghi.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Norme in materia di organizzazione e personale". (71/A)

PRESIDENTE. Ricordo che siamo in sede di votazione degli emendamenti numero 44 e 107, di identico contenuto.

Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PORCU (P.D.). Presidente, io mi sento di esprimere parere favorevole sull'emendamento numero 44, perché tutto quello che sopprime qualcosa in questa legge, a mio avviso, merita attenzione. Abbiamo dato un tratto di penna a 10 articoli, credo che sia rimasto poco.

Presidente, lei sarà d'accordo con noi che abbiamo legiferato in maniera assai anomala, la richiesta del nostro Capogruppo voleva in qualche modo darci la possibilità di discutere una legge che non abbiamo potuto discutere, perché quella iniziale, quella in discussione generale, è una legge assolutamente diversa da quella che ci ritroviamo adesso di fronte. Alla fine stiamo agganciando tutto; di ottanta emendamenti, molti hanno ricevuto parere negativo, quindi forse uscirà una legge anche più leggera di come si potesse immaginare qualche ora fa, alla fine ci ritroveremo una legge di 2 o 3 articoli, ai quali avete agganciato un po' di norme spurie e sparse, per mettere insieme un profilo riformista della vostra maggioranza, che resta comunque assai debole.

Diventa sempre più difficile, Presidente, esercitare la nostra funzione, gliel'ho detto anche prima: ci sono tante materie che meriterebbero di essere approfondite - alcune le abbiamo solo lambite - ma non facciamo in tempo, perché ci ritroviamo ad affrontare argomenti non previsti e non prevedibili, che vengono agganciati ad un unico articolo. Per questo abbiamo chiesto di poter discutere di più, di poter discutere il comma e discutere anche tutto quello che verrà dopo, perché poi dopo il comma ci sono gli emendamenti aggiuntivi.

Quindi il parere, Presidente, è favorevole, ma credo che lei debba dare atto a questa opposizione di aver svolto in maniera assai sensibile il suo ruolo, evitando di presentare emendamenti, perché sapevamo che tanto gli emendamenti li avrebbe presentati la maggioranza, offrendoci così molte occasioni di parlare e di discutere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Anch'io Presidente, a scanso di equivoci, come ha fatto il collega che mi ha preceduto, annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento per la soppressione del comma 3. Voglio però cogliere l'occasione per dire che noi abbiamo svolto una discussione importante stasera. Inizialmente era sembrata una discussione a cui la maggioranza non volesse partecipare, poi sono intervenuti tutti i Capigruppo e la discussione ha preso davvero un'altra piega.

Ora, Presidente, io non sono nelle condizioni, in questo momento, di contestarle l'applicazione corretta del Regolamento, però vorrei attirare la sua attenzione su un altro aspetto: io vorrei significarle che non permettere all'Aula di discutere su alcuni emendamenti, in particolare quelli di sintesi, impedisce a quest'Aula di misurarsi sulla vera norma che licenzierà.

Io la invito davvero a riflettere su questo, Presidente, lei probabilmente continuerà ad anteporre il rispetto del Regolamento, io vorrei però che alla Presidente del Consiglio stesse anche a cuore la possibilità e la prerogativa di tutti i consiglieri regionali di poter essere messi nelle condizioni di discutere quanto quest'Aula si sta apprestando a licenziare. Tra l'altro stiamo parlando di emendamenti sui quali si è sviluppata una discussione impegnata. Noi vi abbiamo proposto un'ipotesi di lavoro che voi avete respinto; è evidente che da parte dell'opposizione, di una parte dell'opposizione, c'è l'interesse anche ad esaminare per parti il vostro emendamento di sintesi.

Io davvero trovo abbastanza inusuale, e comunque privo di buon senso, che si impedisca all'opposizione di esercitare questa prerogativa. Io davvero, Presidente, la invito a riflettere su questo perché mi pare si apra un precedente. Il Capogruppo del PD le ha detto che forse non siamo stati tempestivi nell'avanzare la richiesta, ma le è stato chiesto di usare anche la ragionevolezza, Presidente, e io voglio reiterare questa richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, le devo dire che aprirei un precedente se io accondiscendessi a questa richiesta, anche perché questa facoltà non è prevista dal nostro Regolamento. L'Aula ha avuto la possibilità di discutere sugli emendamenti di sintesi nel corso della discussione generale, il nostro Regolamento non prevede una discussione sui singoli emendamenti, non è la prima volta che affrontiamo articoli particolarmente complessi a cui sono collegati numerosissimi emendamenti. L'unica facoltà che attribuisce il nostro Regolamento è - l'ho ricordato prima - quella dell'articolo 78 che consente al Presidente di concedere per la discussione su articoli particolarmente complessi, anziché 10 minuti a testa 20 minuti. Se la richiesta fosse stata avanzata prontamente si sarebbe potuta anche valutare. In questo momento non è più possibile e si è usato il buon senso.

Ha domandato di parlare il consigliere Agus per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

AGUS (P.D.). Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, anch'io intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento numero 44 e per ribadire che lo spirito di questi emendamenti soppressivi è quello di eliminare molti dei commi e degli articoli di questo disegno di legge, nell'intento collaborativo di far sì che questo disegno di legge si trasformi in una legge omnibus ma possa costituire la base per discutere una proposta organica che davvero ponga mano alla riforma della legge numero 31 del 1998 che con tutti questi emendamenti rischia di perdere la sua organicità. Quindi la disponibilità era anche in questa direzione: eliminiamo tutto ciò che ci sembra superfluo e manteniamo solo l'essenza della legge.

Può essere, peraltro, l'occasione per mettere dei paletti, per evitare il formarsi di nuovo precariato nella Regione Sardegna e per definire quegli aspetti relativi al precariato storico, di persone, cioè, che hanno spesso addirittura superato l'età pensionistica e si trovano in una situazione ancora precaria. La Regione Sardegna, del resto, su queste figure ha investito in formazione continua, perché il lavorare all'interno degli enti regionali vuol dire anche formare, vuol dire anche far apprendere le procedure, vuol dire investire in risorse umane.

Pochi argomenti e poche risoluzioni, spero, per affrontare ancora il tema principale della ristrutturazione della "31" che è l'essenza dell'organizzazione della Regione. Credo che questo sia l'obiettivo a cui tendere anche se non certo in questa legge che, seppur lodevole, per alcuni aspetti non è risolutiva.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lotto per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOTTO (P.D.). Presidente, anch'io resto perplesso per come si stanno svolgendo i lavori, perché effettivamente siamo partiti da un disegno di legge con tanti articoli che, per volontà anche della maggioranza oltre che nostra, sono stati in gran parte soppressi, è rimasto questo articolo 11 a cui si agganciano tutta una serie di interventi per dare alcune risposte ritenute dai più importanti, come queste sul precariato, sulle quali si è concentrata l'attenzione degli interventi durante la discussione dell'articolo.

Come diceva poco fa il collega Mario Bruno, c'è però qualche comma in questo articolo che resta in piedi per il quale non è stato previsto alcun emendamento soppressivo e che non può che preoccupare. Dove sta, per esempio, la ratio della richiesta di soppressione di un comma che recita: "Per il direttore generale dell'agenzia Agris Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica pre-professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia"? Non ha senso! Stiamo parlando dell'Agenzia che gestisce gli enti di ricerca della nostra Regione! Possibile che si cancelli in legge (la legge istitutiva dell'Agenzia lo prevedeva) che, come minimo si debba nominare qualcuno che sia competente in materia? Senza venatura polemica ciò mi lascia perplesso, mi preoccupa, perché significa che stiamo scegliendo di non voler rispondere con il più elevato grado di efficienza e di competenza alle grandi sfide che ci attendono nel Governo della Regione. Sono d'accordo, quindi, con la soppressione di questo comma numero 3, però sono anche d'accordo perché non si approvi il numero 6.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Corda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CORDA (P.D.). Presidente, di questo articolato, piuttosto robusto inizialmente, è rimasto di fatto ben poco: lo avete disarticolato, lo avete demolito voi stessi, noi abbiamo assistito a posizioni evidentemente contrastanti, a polemiche che si sono consumate all'interno della stessa maggioranza, divergenze stridenti dell'Assessore, e quindi della Giunta, con la maggioranza. Procedete quindi in modo disordinato, disorganico, e verrà fuori sicuramente un testo con tutte le carenze e tutte le pecche che abbiamo potuto riscontrare in altri testi licenziati anche di recente.

Osservava un grande filosofo che gran parte (i nove decimi diceva) dell'attività di certi governi è dannosa - sembrerebbe pensata apposta per il nostro caso, per questa maggioranza, per questo Governo - dunque peggio è svolta e meglio è. Devo ammettere che, effettivamente, state acquisendo notevoli meriti in questo senso: peggio di così lo svolgimento dell'attività legislativa è difficile immaginarlo. Per questo voto a favore di questo emendamento soppressivo, così come voteremo con piacere a favore di tutti gli emendamenti soppressivi - sono tantissimi quelli che avete presentato voi stessi - per cercare di attenuare il danno che produrrebbe con questo articolato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Presidente, io dichiaro il mio voto a favore per quanto riguarda la soppressione del comma 3 dell'articolo 11. Quando si voterà l'articolo, per le parti che rimarranno in piedi dopo la votazione degli emendamenti, io chiederò che siano votate separatamente, comma per comma, perché ritengo che la loro formulazione consenta questo, anche dal punto di vista regolamentare.

Colgo l'occasione, Presidente, anche per dire che noi oggi non stiamo approvando una grande legge, anzi, devo dire la verità, non approviamo grandi leggi da molto tempo, perché abbiamo rinunciato a svolgere una funzione riformatrice, non siamo in grado di riformare le nostre assemblee elettive, gli organi della Regione. Noi abbiamo il dovere di approvare una legge statutaria che ci deriva da una norma costituzionale…

(Brusio in Aula)

Va bene, continuerò il mio discorso successivamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SOLINAS ANTONIO (P.D.). Presidente, intanto intervengo per esprimere il mio voto favorevole all'emendamento in discussione. Vorrei approfittare però dell'occasione per riprendere l'argomento che ha affrontato il collega Lotto, perché da due anni o poco più in Commissione agricoltura, ma anche in Aula, abbiamo sempre chiesto le motivazioni per cui per le due agenzie, Laore e Argea, vennero nominati i direttori generali mentre invece per Agris si provvedette a nominare un commissario, e a furia di discutere e di chiedere spiegazioni capimmo che il commissario nominato ad Agris non poteva essere nominato direttore perché non ne aveva i titoli. E adesso con il comma 6 dell'articolo 11 cercate di porre rimedio a questa "ingiustizia"; ingiustizia che consisteva nella circostanza che per poter fare il direttore di Agris è richiesto il possesso di "un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia". Cosa fate allora per aggirare l'ostacolo? Abrogate l'ultima parte che ho appena letto.

Io credo che questa sia una operazione inaccettabile, poco seria e credo che la poca serietà di una legge come questa sia confermata anche dall'intervento pronunciato dall'assessore Floris in sede di discussione generale su questa legge, e ribadito stasera nell'intervento sull'articolo 11. Io conosco l'assessore Floris ormai da decenni: è stato Presidente della Giunta regionale, è stato più volte Assessore, credo che non mi possa sicuramente smentire se affermo che quando altre volte ha fatto l'Assessore o il Presidente della Giunta, davanti a una legge come questa, completamente stravolta, completamente da lui disconosciuta, ne avrebbe tratto anche conclusioni di carattere politico. In questo momento politico così difficile per l'Italia e per la Sardegna evidentemente le condizioni non ci sono.

Io sarei però curioso di capire e di conoscere le motivazioni vere per cui viene cancellata la richiesta di titoli per andare a ricoprire un posto così importante come quello di direttore dell'Agris.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 44 e 107, di identico contenuto.

BRUNO (P.D.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 44 e 107, identici.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Floris Mario ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Artizzu - Bardanzellu - Barracciu - Ben Amara - Biancareddu - Bruno - Campus - Capelli - Cappai - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Corda - Cucca - Cuccu - Cuccureddu - Cugusi - De Francisci - Dedoni - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Mario - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Milia - Moriconi - Mula - Mulas - Murgioni - Obinu - Oppi - Peru - Piras - Pitea - Pittalis - Porcu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sanna Paolo - Sechi - Solinas Antonio - Soru - Steri - Stochino - Tocco - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.

Si sono astenuti: la Presidente Lombardo - Randazzo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 69

votanti 67

astenuti 2

maggioranza 34

favorevoli 67

(Il Consiglio approva).

Comunico all'Aula che la Giunta esprime un parere difforme da quello del relatore esclusivamente sull'emendamento numero 77: il relatore ha espresso parere favorevole, la Giunta si è rimessa all'Aula.

Passiamo all'emendamento numero 108.

Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). L'emendamento numero 108 riguarda la soppressione del comma 4. Giustamente un disegno di legge medioevale, com'è stato definito, introduceva una regola per stabilire come si doveva nominare il direttore generale dell'Agenzia regionale delle entrate. Nel frattempo la storia di questa Regione ha stabilito che l'Agenzia regionale delle entrate andava soppressa, ergo, giustamente viene soppressa, anche la norma che prevede i criteri di nomina del direttore, mi pare ovvio.

Sarebbe del tutto inutile riaprire la discussione sulla inutilità o l'errore di aver soppresso l'Agenzia, tuttavia ne approfitto, Presidente, per chiederle di tener conto che intendo far mio l'emendamento numero 109, che risulterebbe ritirato. E dopo esserci interessati di un argomento superato, andiamo avanti su argomenti di altro genere che, non essendoci stato concesso di approfondirli nei dovuti modi, mi inducono a chiederle anticipatamente la votazione per parti dei singoli commi dell'articolo. Anticipo, inoltre, come le confermerà il mio Capogruppo, la richiesta di votazione a scrutinio segreto per il comma sesto dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Presidente, dichiaro il voto favorevole alla soppressione del comma 4, e colgo l'occasione (se è possibile questa volta) per sostenere un ragionamento che parte dalla difficoltà di legiferare, anche in questa circostanza, anche attorno a questo testo, ma che non è una difficoltà di oggi, è una difficoltà datata che si ripresenta in ogni circostanza e anche su qualunque testo, e nasce da una consapevolezza che anche oggi a noi è occorso… Presidente, è proprio un manicomio…

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Uras, colleghi…

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). I manicomi si chiudono sulla base di una norma che esiste da tempo.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di lasciar proseguire l'oratore.

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Rinuncio, Presidente. Ne parlerò la prossima volta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Vediamo se i connotati che ha attribuito il collega Uras all'Aula si modificano velocemente.

Anch'io intervengo per esprimere il voto favorevole alla soppressione di questo comma, e vorrei spiegare perché, e vorrei, nel dirlo, che l'Assessore ci rispondesse o ci rispondesse qualcuno della Commissione che ha licenziato questo testo. Mi pare evidente che il comma che si intende sopprimere (io voterò, ripeto, a favore della soppressione) di fatto cancellare una norma precisa. Io vorrei che questo fosse chiaro. C'è un tentativo, attraverso questo comma, di cancellare una norma abbastanza chiara sulla materia riguardante il personale. E' un fatto grave, che forse sfugge. A me spiace che una maggioranza di questa aula in qualche maniera dimostri insofferenza alle regole, che sono regole che valgono per tutti e chiare. E non è che si dia altre regole: cancella le regole e attua una deregolamentazione che permette la massima discrezionalità.

Io credo che questo dovrebbe, non dico far venire la pelle d'oca (in questa aula è difficile che si provino questi brividi) dovrebbe almeno far riflettere ,e mi dispiace che sia un testo uscito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 108, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'emendamento numero 109, che è stato fatto proprio dall'onorevole Gian Valerio Sanna.

Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Gli emendamenti che avrebbero ricevuto la nostra attenzione guarda caso sono stati ritirati. Di cosa tratta questo emendamento? Praticamente si vuole mantenere in vita una disposizione che è nata nel 2006, per un'esigenza contingente ben nota, ma che si è esaurita, che tra l'altro è talmente singolare perché prevede non la copertura dei voti in organico dei dirigenti ma il comando di dirigenti esterni all'amministrazione per la media dei tre anni quando quelli esistenti sono ritenuti insufficienti. Con questa disposizione si può prorogare una sola volta, quindi per sei anni, una deroga permanente alla pianta organica.

Mi domando se non sia persino moralmente doveroso spiegarci quale sia l'esigenza che motiva la promulgazione di questa norma. Questa è una norma clientelare, illegittima e gravissima, che lascia alla discrezionalità di parti dell'amministrazione la possibilità di attingere a personale esterno all'amministrazione regionale per ricoprire posizioni dirigenziali ritenute necessarie senza che vi siano posti scoperti in pianta organica. Per esempio se io sono nell'Assessorato dell'industria e decido che ho bisogno di dirigenti, anche se non vi sono posti vacanti in organico, li comando da un'altra amministrazione e con questa norma li tengo sei anni, sei anni. Ma vi rendete conto di che cosa sta succedendo? E noi di tutte queste operazioni non sapremo mai niente perché questo personale non figurerà neanche nelle dotazioni organiche.

Assessore, queste sono norme pericolose che la espongono anche sul piano della sua integrità. Stia attento, queste sono norme pericolose che bisogna eliminare, non mantenere come avete scelto di fare. Bisogna eliminarle, è per questo che io che non solo l'ho fatto mio ma voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BRUNO (P.D.). Intervengo per dichiarare che voterò a favore dell'emendamento fatto proprio da Gian Valerio Sanna e confermo la richiesta di votazione a scrutinio segreto sul comma 6. Più andiamo avanti su questa legge, che per ora ha registrato solo soppressioni, più ci rendiamo conto, onorevole Floris, di come sia vergognoso questo modo di procedere, di come ciascuna di queste norme, che andiamo ad affrontare, nasconda insidie.

Le chiedo, Presidente, qual è il motivo per cui volete sopprimere per il direttore dell'agenzia AGRIS la richiesta del possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale sulle materie di competenza dell'agenzia? Qual è il motivo? Volete un direttore che non abbia competenze? O forse aveva ragione l'assessore Prato quando, in risposta ad una mia interrogazione, ha detto che voleva mantenere quel regime commissariale, quel commissario in attesa di modificare le caratteristiche che sulla base dello statuto e della legge attengono al direttore di AGRIS? Mi chiedo quale sia il motivo e le chiedo se sia possibile una sua parola su questo.

Qual è il motivo per cui volete tenere in vita questa norma? Perché è difficile comprenderla; è difficile per noi, e credo che lo sia anche per chi si trova all'esterno di questa aula. Credo che sia un modo veramente vergognoso di procedere e forse è meglio che anziché sopprimere dieci articoli, si sopprima l'intera legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Steri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. Presidente, intervengo solo per una precisazione che può emergere dalla lettura degli emendamenti. Noi in prima battuta avevamo presentato l'emendamento soppressivo del comma quinto perché condividevamo i rilievi svolti su questo comma; tanto è vero che abbiamo presentato un emendamento, il numero 89, poi integrato dal numero 150, che disciplina questa materia. Pertanto non possiamo sopprimiamo questo comma, perché se sopprimo questo decadono gli emendamenti numero 89 e numero 150. E' solo questo il motivo per cui deve rimanere in piedi; poi sarà sostituito con l'emendamento finale che è l'emendamento numero 150.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Soru per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

. Signor Presidente, intervengo per dire che voterò a favore di questo emendamento perché ritengo sia opportuno cancellare questo comma 5 dell'articolo. A me ha convinto ciò che ha detto l'onorevole Steri poc'anzi, cioè che viene mantenuto semplicemente perché ad esso sono collegati altri emendamenti che, diversamente, decadrebbero. Credo semplicemente che sia ingiusto mantenere alcune persone nel ruolo di dirigente per sei anni. Nel 2006, quando è stata approvata la precedente norma, il concorso per dirigenti pubblici non veniva bandito da oltre dieci anni. Si è attinto in maniera indecorosa da un'unica lista, fino ad arrivare ad assumere centosettanta dirigenti, laddove si doveva arrivare massimo a dieci. C'era effettivamente l'urgenza di richiamare qualcuno, ma da quella data sono già stati conclusi due concorsi, uno lo bandimmo noi, aperto a tutti, un altro venne portato a conclusione. Si può mettere anche la parola fine a questo modo di procedere? Io credo di sì.

Peraltro - riferendomi ancora a ciò che lei ha detto - è possibile che tra quelle migliaia di persone non ci fosse nessuno capace di poter aspirare a fare il dirigente in questa regione? Non posso credere che tra 4 mila persone ce ne fossero solo venticinque in grado di ricoprire quelle cariche. Evidentemente il concorso è stato gestito male, evidentemente è stato pensato male, ad esempio si è pensato ad un unico livello dirigenziale, senza considerare che ci sono differenze tra chi si deve occupare della predisposizione dei bandi e chi si deve occupare di ingegneria dei trasporti, di architettura, o di ingegneria delle reti, o di marketing; siamo tornati alla dirigenza unica, senza diversificare le competenze. E' ora di cercare competenze, è ora di mettere fine a un'ingiustizia per la quale uno può stare sei anni (e poi qualcuno verrà dopo e disporrà la proroga di altri tre anni) a fare il dirigente senza titolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Presidente, questa è una norma che equivale a quella metafora in cui si dice che il bambino viene "beccato" con le dita nella marmellata. Qui siamo in presenza di una norma che cancella una precedente, che autorizzava a mantenere per tre anni in una posizione dirigenziale un lavoratore scelto discrezionalmente dall'amministrazione regionale. Io sono convinto che già tre anni siano tanti, perché, non è giustificato che servano tre anni per espletare un concorso; per quanto complesso questo possa essere, tre anni è un arco di tempo in cui si può fare tutto, talvolta si conclude anche una legislatura in tre anni, immaginiamoci se non è possibile espletare un concorso.

La verità è che, con questo emendamento, si vuole di fatto aumentare la discrezionalità nel potere di nomina portando la durata in carica a sei anni. Insomma, stiamo parlando di precariato, tutti quanti diciamo che va eliminato il precariato, e voi introducete una norma che permette di mantenere per sei anni una persona in quella condizione? Parliamoci chiaro, qual è il lavoratore che sta sei anni in una posizione dirigenziale e poi non matura i diritti di fronte a qualsiasi giudice del lavoro per ottenere quella posizione? Ma di cosa stiamo parlando? Perlomeno, non tentate di prenderci in giro, dite esattamente che volete favorire qualcuno, perché sono emendamenti che hanno nome e cognome.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Io voterò per la soppressione del comma 5, non so quali siano gli emendamenti collegati al comma 5, però ritengo che questo comma debba essere soppresso, che il suo contenuto non debba diventare norma. Io ho conosciuto un'amministrazione, una pubblica amministrazione diversa, prima che l'ideologismo del "più mercato nello Stato" invadesse la funzione pubblica. La funzione pubblica è cosa diversa dall'attività di un'impresa, la funzione pubblica si esercita avendo come riferimento l'interesse della comunità, non avendo come riferimento il profitto del capitale investito.

In ragione di questo, Presidente, anche le competenze professionali che regolano l'attività di una pubblica amministrazione sono prevalentemente di natura giuridica, prevalentemente, cioè, assegnate alla corretta interpretazione delle disposizioni di legge, alla quale legge l'apparato amministrativo, in termini di azione imparziale, deve riferirsi.

Perché noi facciamo leggi scadenti? E perché anche le leggi non scadenti che approviamo rimangono lettera morta? Perché purtroppo l'amministrazione non è più quella che abbiamo conosciuto, purtroppo è entrata nella logica dell'impresa, quindi del profitto. L'amministrazione è diventata sede prioritaria dove sviluppare l'esercizio del potere in funzione del vantaggio, non quello collettivo, spesso quello particolare, e si è determinata una degenerazione in questo, che sarà difficile correggere, perché l'interesse generale è quello della comunità che ci guarda, non quello che noi interpretiamo essere nella nostra autoreferenzialità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (I.d.V.). Signora Presidente, io voterò a favore della soppressione del comma 5 perché sono assolutamente contrario all'emendamento numero 150, che è ad esso collegato. L'emendamento numero 150 offre qualche elemento di possibile verità a un dubbio che è sorto alla notizia della "mattanza" di candidati che si è registrata nel concorso per dirigenti, perché non è possibile, non è assolutamente possibile che, su 4 mila e 500 partecipanti, 4 mila 483 abbiano una preparazione assolutamente insufficiente a ricoprire un posto quale quello di dirigente nella Regione Sardegna. Viene il dubbio che possa essere accaduto per questo concorso qualcosa di simile a ciò che è successo per la legge numero 3 del 2009, che prevedeva l'inserimento dei lavoratori dell'ARA all'interno dell'Agenzia LAORE.

In quell'occasione ci furono resistenze fortissime da parte dei dipendenti già incardinati nell'organizzazione di LAORE, a causa della paura che venissero messe in discussione o in pericolo alcune loro aspettative rispetto alla ipotetica carriera futura di alcuni di loro, per cui attivarono sindacati, dirigenti, assessori, per bloccare l'applicazione di questa legge, che il Consiglio regionale aveva approvato all'unanimità.

Io temo che l'esito di questo concorso sia frutto della paura di alcuni potenziali dirigenti già presenti nella struttura della Regione, che vedono malissimo il fatto che possano entrare in Regione dirigenti nuovi, magari più preparati di loro, e questa è una mia convinzione personale che voglio esternare in quest'Aula. Ecco perché considero questa norma sulle reggenze un trucco che potrebbe portare ad impedire l'ingresso di nuova linfa di personale preparato all'interno dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA MARIO (P.d.L.). Presidente, intervengo solo per annunciare il voto contrario all'emendamento numero 109 e per ricordare ai colleghi Soru e più che nel concorso precedente per dirigenti passarono in 5, e il numero dei partecipanti era lo stesso, tra i 4000 e i 4500; quindi, come vede, il problema esiste. Nel primo concorso che voi avete bandito 5 concorrenti superarono l'ultima prova, la stragrande maggioranza furono esclusi perché non conoscevano l'inglese. Nel secondo concorso - che è quello ultimato recentemente - solo 27 hanno superato l'esame, a fronte di una necessità, in quel momento, di 57. Poi, sono d'accordo con lei, che questi 170 dirigenti comandati rappresentano certamente una responsabilità grossa che ci trasciniamo tutti quanti, e non è colpa mia, non è colpa sua, non è colpa di questo Consiglio e neanche dei precedenti, certo è che a farne le spese siamo noi, è l'amministrazione regionale.

Non si può diventare dirigenti per chiamata: o si supera un esame o, altrimenti, non si può diventare dirigenti. La realtà è che la prima volta su 4500 5 soli hanno superato la prova e che, per quanto riguarda la seconda prova, su 4500 in 27 hanno superato la prova. Questa è la realtà, questo ci dovrebbe far ragionare molto di più, forse dovrebbe far ragionare anche qualche università della Sardegna.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 109.

SALIS (I.d.V.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 109.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Cappai e Lai hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri:Agus - Amadu - Barracciu - Ben Amara - Bruno - Capelli - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Corda - Cucca - Cuccu - Cugusi - Diana Giampaolo - Espa - Lotto - Mariani - Meloni Marco - Moriconi - Mulas - Murgioni - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Gian Valerio - Sechi - Solinas Antonio - Soru - Uras - Zuncheddu.

Rispondono no i consiglieri:Artizzu - Bardanzellu - Biancareddu - Campus - Cappai - Cherchi - Contu Felice - Cuccureddu - De Francisci - Dedoni - Dessì - Diana Mario - Floris Mario - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Lai - Locci - Maninchedda - Meloni Francesco - Milia - Mula - Obinu - Oppi - Peru - Piras - Pitea - Pittalis - Randazzo - Rodin - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Matteo - Sanna Paolo - Steri - Stochino - Tocco - Vargiu - Zedda Alessandra.

Si è astenuta: la Presidente Lombardo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 69

votanti 68

astenuti 1

maggioranza 35

favorevoli 29

contrari 39

(Il Consiglio non approva).

Passiamo all'emendamento numero 110.

STERI (U.D.C.-FLI), relatore. E' stato ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Noi abbiamo chiesto di ritirarlo, ma abbiamo chiesto anche di discuterlo, e siccome non ce lo fate discutere, lo facciamo nostro e poi vediamo.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi. L'emendamento numero 110 non era stato ritirato ed era stato espresso parere favorevole. L'eventuale approvazione del numero 110 fa decadere gli emendamenti numero 59 e 61.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). La volontà della Commissione è quella di sopprimere questo comma, avevo capito bene, anche perché tratta di un argomento che poi è ben amplificato in altre parti. Il comma 7, di cui si chiede la soppressione, prevede che nel comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale numero 3 del 2009, le parole "e assunti con concorsi pubblici non riservati" siano soppresse, cioè si vorrebbe l'inquadramento, a domanda, dalla categoria B alla categoria C anche di quel personale che ha superato i concorsi riservati, cioè, ampiamente contro ogni regola normale. Questo non è uno scandalo, è giusto che voi vogliate sopprimere quelle parole, però tenete presente che non siamo così ingenui da non capire che questa stessa fattispecie l'avete riscritta in più di un emendamento, e quindi il mio è un intervento e un voto di sostegno all'abrogazione di questo comma, ma anche per dirvi che non siamo così sprovveduti da non aver ravvisato che il contenuto ben più sostanzioso di questo principio giuridico di altissimo valore istituzionale l'avete riscritto in altri emendamenti.

Pertanto confermo il voto, ma, al momento opportuno, vi citeremo il promemoria che vi abbiamo portato. Anche questo è un esempio di come si provi un'evidente fastidio per le procedure indicate dall'articolo 97 della Costituzione, ispirate all'imparzialità di fronte all'accesso ai ruoli pubblici. Chiaramente, la Corte costituzionale, non mancherà di censurare la Regione Sardegna sia per questa formula, sia per quella che avete adottato negli emendamenti di cui parleremo in seguito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Presidente, su questa materia la Corte costituzionale censura tutte le Regioni, spesso anche lo stesso Stato, salvo molte eccezioni, perché va rammentato che la Corte costituzionale non interviene in via diretta, non c'è l'obbligo dell'iniziativa da parte dell'eccellentissima Corte, lo fa in ragione di impugnative che partono dal Governo, o lo fa nel caso in cui alcuni tribunali sollevino una questione di illegittimità costituzionale nel corso di un giudizio.

Noi viviamo in un sistema dove anche la Corte costituzionale, che comunque fa giurisprudenza e quindi impone comportamenti alla pubblica amministrazione, è chiamata, a corrente alternata, dall'organo politico. Può pertanto succedere che se una norma viene approvata da un'amministrazione compiacente nei confronti del Governo, anche molto amichevole, il Governo lasci perdere piuttosto che impugnare, soprattutto se riguarda un tema, un argomento, una disposizione che avvantaggia quella certa parte politica, di cui è espressione anche il Governo. Così noi abbiamo un sistema dove la giustizia si fa anche facendo cose ingiuste, cioè violando quel principio di imparzialità che invece noi richiamiamo puntualmente.

Quindi questo è un Paese da modificare profondamente, e noi dovremmo preoccuparci di modificarlo, dovremmo anche individuare il terreno su cui meglio sperimentare la nostra capacità di riforma, e anche individuare gli interlocutori attraverso i quali percorrere questo cammino insieme. E' lì che sta l'arte di capire il tempo, di svolgere pienamente la nostra funzione, ed è lì, purtroppo, che si concentrano i limiti di questo ceto politico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA MARIO (P.d.L.). Presidente, io ho rivisto questa norma con cui si pensava di sanare un problema dovuto ad un articolo della finanziaria del 2008, uno di quegli articoli, onorevole Sanna, che voi, in maniera furbesca (comunque fa parte anche della tattica che si usa in Consiglio) approvaste grazie ad un emendamento all'emendamento dell'articolo precedente, che fece cadere tutti gli emendamenti dell'opposizione; ce lo ricordiamo bene. In questo caso l'intento del comma 3 era di far si che il 50 per cento di questi dipendenti potesse effettuare il passaggio dalla categoria B alla categoria C, come avevate previsto con una delibera di Giunta; ne avete fatto entrare il 30 per cento, e il 20 per cento è rimasto escluso. Quindi, di fatto, si tratta di sanare una situazione che, a mio parere, deve essere sanata.

Se non che, con questo comma, anziché aprire le porte a coloro che avevano superato il concorso, così come dice la legge "assunti con concorsi pubblici non riservati", si apre la porta a tutti, per cui, arrivati a questo punto, un'attenta valutazione mi induce a pensare che questo comma 7 debba essere soppresso. Considero pertanto inopportuno il ritiro dell'emendamnento. Essendo stato fatto proprio dal collega Sanna noi voteremo a favore dell'emendamento perché questo comma sia soppresso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Soru per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SORU (P.D.). Signor Presidente, prendo la parola per comunicare che anch'io voterò a favore dell'emendamento (quindi per la soppressione di questo comma) e mi fa piacere constatare che quando ci ascoltiamo, anche se poco, contribuiamo a migliorare questa legge.

Ancora senza nessuna polemica, lei ha fatto bene a ricordare, onorevole Diana, che anche nel passato quel concorso promosse pochi dirigenti. Ci fu una selezione forse troppo severa sulla conoscenza della lingua inglese, che ritenevamo importante come riteniamo importante visto che ci dobbiamo confrontare…

DIANA MARIO (P.d.L.). Sarebbero stati dieci o otto.

SORU (P.D.). Sì, infatti, stavo per correggere il numero e per spiegare i motivi, ma quello che mi preme dire è che subito dopo quel concorso ne venne bandito un altro. E se allora ci fossimo ascoltati un po' di più e ci fossimo comportati nell'ottica della continuità amministrativa, se il nostro esistere in politica non fosse stato semplicemente negare gli altri e negare il passato, un altro concorso forse si sarebbe fatto e sarebbe stato già concluso, e forse oggi avremmo già espletato il terzo. Non abbiamo fatto quel concorso perché dobbiamo sempre riniziare da capo e negare il lavoro di chi ha lavorato prima di noi, quando, invece, tutti lavoriamo per conseguire il bene comune.

Mi fa piacere quando qualche volta ci troviamo d'accordo, mi fa piacere quando ci troviamo d'accordo anche con l'altra parte del centrosinistra con la quale siamo in disaccordo oggi, mi fa piacere quando, senza esprimere giudizi sul ceto politico, ognuno di noi svolge il proprio lavoro in buona fede, in piena lealtà e cercando di rispondere non a noi stessi, ma agli elettori che cerchiamo di rappresentare, magari cercando di astrarci un po' da chi ci guarda e soprattutto da chi ci guarda da troppo vicino. Io di chi mi guarda da troppo vicino ho persino paura. Ogni parola che spendo qui la voglio dire per 1 milione e 650 mila persone e mai per chi mi guarda da troppo vicino, che rischia di farmi diventare miope.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (I.d.V.). Signora Presidente, il mio intervento è superato dall'intervento del collega Mario Diana. Effettivamente mi sembrava strano che si volesse promuovere alla categoria C tutti i dipendenti regionali che sono attualmente in categoria B. Quindi siamo assolutamente d'accordo sulla soppressione del comma 7.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Campus per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAMPUS (P.d.L.). Presidente, la discussione mi ha portato a rivedere con sguardo critico il testo della legge numero 3 del 2008Il comma 13 era un comma che ricalcava, come tanti altri, cioè esattamente come tutti i commi di quell'articolo che si riferiscono al personale, lo stesso malvezzo per il quale viene condannato questo disegno di legge.

Sono abbastanza perplesso anche sul fatto che allora si facesse riferimento solo al personale di categoria B assunto con concorso pubblico non riservato che avesse superato le selezioni, perché immagino che le selezioni siano state riservate entro il 2006 solo a questi, e se così non è stato gli errori risalgono al passato.

Devo dire che mi fa piacere che la maggioranza e la Giunta oggi correggano un testo che era stato presentato nel 2009, dove da parte della Giunta veniva proposta la soppressione di alcune parole che stravolgevano completamente il senso di una progressione verticale da B a C, consentendo una progressione verticale anche a dipendenti assunti senza passare attraverso il vaglio di un concorso pubblico. E quindi ritengo che bene ha fatto il Capogruppo a non ritirare l'emendamento soppressivo, mentre male fece allora la Giunta a presentare quel testo.

Pertanto voto convintamente a favore dell'emendamento soppressivo anche perché, diversamente, il rischio sarebbe quello di incorrere nelle censure della Corte Costituzionale. Concordo con il collega Uras, che l'impugnazione non è automatica, ma il mantenimento della norma sarebbe stato, da un punto di vista costituzionale, teoricamente non accettabile.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 110.

SALIS (I.d.V.). Chiedo la votazione nominale.

CUCCU (P.D.). Presidente, avevo chiesto di intervenire.

PRESIDENTE. Non c'erano altre richieste di parlare però, onorevole Cuccu.

(Interruzione del consigliere Cuccu)

PRESIDENTE. No, onorevole Cuccu, guardi, stavo aprendo la votazione e non c'era nessuna richiesta di intervenire.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 110.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Dedoni e Piras hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri:Agus - Artizzu - Bardanzellu - Barracciu - Ben Amara - Biancareddu - Bruno - Campus - Capelli - Cappai - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Corda - Cucca - Cuccureddu - Cugusi - De Francisci - Dedoni - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Mario - Floris Rosanna - Fois - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lotto - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Milia - Moriconi - Mula - Mulas - Murgioni - Obinu - Oppi - Peru - Piras - Pitea - Pittalis - Porcu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sanna Paolo - Sechi - Solinas Antonio - Soru - Steri - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.

Si sono astenuti: la Presidente Lombardo - Amadu - Randazzo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 67

votanti 64

astenuti 3

maggioranza 33

favorevoli 64

(Il Consiglio approva).

Per effetto dell'approvazione dell'emendamento numero 110 decadono gli emendamenti numero 59 e 61.

Passiamo all'emendamento numero 111.

Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). L'emendamento numero 111 prevede la soppressione del comma 8. Effettivamente è una soppressione giusta perché il comma 16 dell'articolo 3 della legge numero 3 del 2008 prevedeva in via tassativa che dall'entrata in vigore della legge del 2008 nessuno potesse essere iscritto più al fondo di integrazione del trattamento di quiescenza e di previdenza. E' vero che in quell'articolo c'era contenuto un adempimento, cioè che tutto questo doveva avvenire fino a quando non sarebbe stata approvata una legge di revisione di questa legge, niente meno che del 65, quindi noi viaggiamo attualmente in questa condizione.

Ora quell'adempimento non è stato possibile attuarlo per effetto della conclusione anticipata della legislatura. Non sappiamo e non abbiamo notizia dalla Giunta se abbia intenzione di provvedervi, perché c'è un gran parlare in questo tempo di pensioni. Dobbiamo parlare in regime di contenimento della finanza pubblica di tutte le pensioni? Dell'adeguatezza del sistema previdenziale? Della possibilità di trovare degli spazi di razionalizzazione e anche di altre cose? Mi pare di sì; però la presentazione di questo emendamento, che va nella direzione giusta, e sul quale noi voteremo a favore, non risolve questo enigma.

Poi vorrei dire una cosa agli amici che fanno i sofisti sulle caratteristiche politiche della classe dirigente. Badate, la normalità politica è che non ci sia una omologazione statuale fra le forze politiche. Non è scritto da nessuna parte che bisogna essere identici. Secondo me non si è identici solo nella misura in cui ognuno ha la sua visuale e il suo orizzonte. Poi ognuno si controlla il suo. Così come è anche possibile che non essendoci questa omologazione spesso si possano conseguire delle intese inaspettate anche con una maggioranza che aprioristicamente è lontana. Per cui, nessuno si scandalizzi se anche rispetto ad alcune posizioni della sinistra i riformisti hanno una visione più attenta e più calibrata, che non significa polemica, ma consapevole distinzione. Questo è l'essere della politica; nessuno se ne deve aver male, soprattutto quando di queste cose ci si accorge un giorno sì e due no.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Noi invece rimaniamo stupiti dall'emendamento numero 111 che prevede l'abolizione del comma 8, perché il comma 8 rappresentava un atto di giustizia. Io vedo tra i presentatori il mio nome, non ho firmato quest'emendamento e voterò contro questo emendamento. Perché è vero quello che dice Gian Valerio Sanna e cioè che la legge regionale numero 3, all'articolo 3, comma 16, prevedeva che l'iscrizione al FITQ venisse sospesa nelle more dell'approvazione della legge di riforma, ma è vero che la norma di riforma del FITQ non è mai stata licenziata dal Consiglio regionale, ed è vero che per effetto del mancato licenziamento della norma da parte del Consiglio regionale (che aveva un termine per licenziare la norma) coloro che sono stati assunti successivamente sono stati regolarmente iscritti al FITQ.

Quindi, assistiamo al paradosso che chi è stato assunto dal comparto regionale nell'anno 2008, nell'immediata vigenza di questa norma, non è stato iscritto al FITQ, mentre coloro che sono stati assunti successivamente dalla Regione hanno potuto iscriversi al FITQ. Addirittura all'interno dell'Ente foreste della Sardegna c'è il paradosso che chi è stato assunto nel 2008 non è stato iscritto al FITQ, mentre chi è stato assunto successivamente negli anni a venire è stato regolarmente iscritto al FITQ. Io credo pertanto che sia giusto consentire di iscriversi ai dipendenti della Regione che hanno avuto la sfortuna di essere assunti in quel periodo in cui il Consiglio regionale aveva impedito l'iscrizione al FITQ. Pertanto, da parte nostra, esprimeremo un voto contrario all'emendamento numero 111. Chiederei comunque all'intero Consiglio di riflettere sulla ragionevolezza dell'emendamento 111, che probabilmente merita un voto contrario, per consentire a tutti dipendenti della Regione lo stesso tipo di trattamento e lo stesso tipo di approccio al FITQ.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (SEL-Comunisti-Indipendentistas). Presidente, io farò come il collega Vargiu perché ha ragione quando tratta una materia che pochi di noi si sono attardati ad affrontare. Che cos'è il FITQ del quale io ho ripetutamente, in molte circostanze, anche nella precedente legislatura, chiesto la soppressione? Il FITQ è un fondo previdenziale in violazione delle disposizioni di legge. E' un fondo di previdenza integrativa a cui i dipendenti dell'amministrazione regionale sono obbligatoriamente iscritti, come succede solo in materia di previdenza statale, e che non è integrativa. Dal '65 in poi noi abbiamo contribuito a costruire questo mostro che, badi bene, Presidente, serve per gli assistiti, non per gli iscritti, perché i benefici di cui godranno coloro che si iscrivono adesso saranno pressoché pari a zero, dovranno pagare per non avere benefici a conclusione della loro attività lavorativa considerate le disposizioni che si stanno sempre più consolidando a livello nazionale su questa materia.

Al personale che si iscrive oggi andrebbe meglio un sistema di tipo assicurativo non mutualistico. Però il FITQ serve. A chi serve? Serve agli anziani dell'amministrazione regionale, a quelli che stanno andando in pensione, a quelli che sono andati in pensione con l'incentivo e poi sono stati riassunti per svolgere la funzione di direttore generale, la massima funzione dirigenziale. Serve a quelli! Perché a quelli sì che è stata pagata la liquidazione, a quelli sì che viene pagata l'integrazione. A quelli, agli assistiti. Quindi questa è una modalità attraverso la quale noi reperiamo risorse per qualcosa i cui benefici vanno agli altri. Per questo, per fare una piccola raccolta di danaro e mantenere un principio in piedi io voterò a favore dell'articolo e contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (I.d.V.). Presidente, il sottoscritto faceva parte di una gestione speciale di fondi pensionistici, essendo dipendente Telecom, così come ne facevano parte i dipendenti dell'Enel, i piloti, eccetera. Pertanto vorrei rivolgere una domanda all'Assessore, se è possibile, sul FITQ. Con i provvedimenti normativi in termini pensionistici queste gestioni speciali sono state tutte soppresse, tant'è che ho posto in Commissione varie volte il problema del mantenimento di un istituto del genere in Regione. Peraltro ho anche chiesto - e ribadisco la richiesta, assessore Floris, perché mi risulta che mantenere in piedi una gestione un po' anacronistica di un fondo pensione speciale per i dipendenti regionali abbia anche un costo - quanto costa alla Regione mantenere questa struttura e se non sia meglio - e qui concordo molto con il collega Uras - valutare la possibilità di sopprimerlo, consederato che non ha benefici particolarmente rilevanti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Campus per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAMPUS (P.d.L.). Presidente, svolgerò un brevissimo intervento per sollecitare i presentatori a ritirare questo emendamento, perché abbiamo presentato un emendamento che sarà portato alla vostra attenzione successivamente, dove chiediamo la cristallizzazione del FITQ.

Chiediamo davvero che si interrompa questo meccanismo che è stato definito mostro, è stato definito un'ingiustizia sociale e che, comunque, se andava bene nel '65 non può più andare bene in un regime pensionistico come quello attuale, perché l'integrazione della pensione all'ultimo stipendio, ancorché non coperta dai versamenti, sarà comunque coperta dalla Regione, e noi sappiamo quali sono e quali saranno in futuro i divari fra l'ultimo stipendio e l'entità della pensione.

Quindi, è vero che in ogni caso questo Consiglio dovrà intervenire sull'argomento del fondo di trattamento di quiescenza, però è altrettanto vero che il testo, così come era stato proposto, correggeva una ingiustizia, perché esiste solo una fascia di dipendenti regionali assunti tra l'approvazione, anzi tra la pubblicazione della legge e il 31 dicembre 2008 (data entro la quale si sarebbe dovuto procedere alla revisione del fondo, e non lo si è fatto) che si sono visti negare un "diritto", tra virgolette, o meglio, forse, un privilegio, che però è stato riconosciuto al personale assunto dal primo gennaio del 2009. Per cui invito al ritiro dell'emendamento perché quel comma così com'è dovrebbe e deve rimanere nel testo per una questione di giustizia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Soru per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SORU (P.D.). Io, signor Presidente, se fosse possibile, chiederei una sospensione di due o tre minuti perché non riesco più a tenere il passo e siccome stiamo parlando di un problema rilevante mi piacerebbe capire come dovrò votare.

Il FITQ è stato un po' un incubo anche nella passata legislatura e abbiamo fatto fatica a cercare di adeguarlo alle nuove necessità che si presentavano di anno in anno. Se fosse un fondo assicurativo sarebbe già fallito 100 volte, se fosse un fondo integrativo oggi proprio non avrebbe i requisiti per esistere. In una legislazione che totalmente è cambiata, laddove la pensione non è più ancorata ai livelli retributivi ma ai livelli contributivi, il FITQ rimaneva invece ancorato al passato della ultima retribuzione.

Allora è chiaro quello che dobbiamo fare, adesso non è più chiaro il senso di questo emendamento, dal mio punto di vista almeno, soprattutto in virtù di ciò che ho sentito e degli altri emendamenti successivi. Se fosse possibile una sospensione di due minuti io potrei votare con maggior cognizione di causa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

FLORIS MARIO (Gruppo Misto), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Intervengo per dire, signor Presidente, che questo comma 8 sicuramente è animato da uno spirito costruttivo però non risolve il problema del FITQ, per cui la Giunta si impegna a presentare con urgenza anche una riforma integrale del FITQ per adeguarlo a tutte le novità che sono intervenute a livello nazionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cuccu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.D.). Presidente, vorrei sapere se la sospensione richiesta dall'onorevole Soru viene accordata.

PRESIDENTE. Se l'aula è d'accordo sospendiamo prima di votare. Io così ho inteso la richiesta dell'onorevole Soru.

CUCCU (P.D.). Sarebbe meglio sospendere anche prima delle dichiarazioni di voto, in modo da poter pronunciare dichiarazioni di voto consapevoli, anche alla luce dei chiarimenti che abbiamo bisogno di avere nel frattempo.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, sospendo la seduta per due minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 28, viene ripresa alle ore 20 e 37.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.D.). L'emendamento numero 111 e il comma 8 dell'articolo 11 intervengono su una materia, il FITQ, a favore della riforma della quale mi pare che ci sia un consenso piuttosto diffuso in quest'Aula. Se sto disturbando, Presidente, intervengo in un altro momento.

PRESIDENTE. Prego onorevole Cuccu. Prego i colleghi di prendere posto, stiamo per terminare.

CUCCU (P.D.). E allora forse è il caso di aggiornare i lavori alla prossima seduta, Presidente, perché ormai qua non c'è il clima per affrontare serenamente questi argomenti. Aggiorniamo i lavori a domani.

PRESIDENTE. Onorevole Cuccu, lo sa che non possiamo aggiornare i lavori a domani perché non possiamo lasciare una votazione in sospeso. Dobbiamo concludere, è l'ultima dichiarazione di voto. Io la capisco, onorevole Cuccu, però c'è anche molta stanchezza da parte dell'aula.

CUCCU (P.D.). Ho visto che qualche "porcheria" l'abbiamo già fatta al comma 7 e volevo evitare che ne facessimo altre.

Dicevo, il comma 8 serve a sanare un'ingiustizia; noi siamo intervenuti nel 2008 per bloccare questo meccanismo che sta diventando troppo pesante per le finanze della nostra Regione. Però cos'è successo? Che, a causa della mancata riforma del FITQ, al 31 dicembre 2008, chi è stato assunto dal 5 marzo 2008 al 31 dicembre non è potuto iscrivere, mentre gli assunti dal primo gennaio 2009 in poi si sono potuti iscrivere.

Io penso che il combinato disposto del comma 8 e dell'emendamento numero 128 (per il quale la Giunta e la Commissione hanno espresso un parere negativo, ma io penso che possa essere trasformato in un parere favorevole) possa consentire di cristallizzare la situazione del FITQ alla data dell'approvazione di questa legge e, allo stesso tempo, con l'approvazione del comma 8 dell'articolo 11, sanare questa disparità tra lavoratori. Io penso che su questo terreno ci possiamo ritrovare tutti, poi eventualmente se si vuole anche presentare una legge di modifica del FITQ si presenta, ma intanto cristallizziamo la situazione approvando anche l'emendamento numero 128.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Secondo me bisognerebbe ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Diana. Ne ha facoltà.

DIANA MARIO (P.d.L.). Presidente, mi pare che il dibattito possa produrre anche effetti positivi; se non ci sono problemi chiedo di sospendere la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Non si può perché non possiamo concludere la seduta lasciando una votazione in sospeso. Non possiamo, onorevole Diana, l'ho già detto prima all'onorevole Cuccu.

DIANA MARIO (P.d.L.). Va bene, allora vuol dire che recuperiamo con l'emendamento numero 125. Ritiro l'emendamento numero 111.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato. I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 41.