Seduta n.322 del 13/04/1994
CCCXXII SEDUTA
(POMERIDIANA)
MERCOLEDI' 13 APRILE 1994
Presidenza della Vicepresidente SERRI
INDICE
Documento: "Direttiva per le zone agricole" (Doc. n. 45/B). (Discussione ed approvazione):
SATTA GABRIELE ...............
AMADU, relatore ...................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Documento: "Direttive per i centri storici" (Doc. n. 46). (Discussione e rinvio):
PLANETTA ............................
SANNA GABRIELE, relatore
COGODI ................................
Elezione dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione dell'I.S.F.O.R.E (Rinvio):
DADEA ..................................
Giuramento di consigliere regionale
Legge regionale 3 marzo 1994: "Interventi a favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero" (CCLXXXIII), rinviata dal Governo. (Discussione ed approvazione):
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Proposta di legge Manchinu - Mulas Maria Giovanna - Pili - Fadda Antonio - Baroschi - Lombardo - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Ferrari - Degortes - Fadda Pauso: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1980, n. 16, 'Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave, saline'" (365). (Discussione):
COGODI .................................
La seduta è aperta alle ore 17 e 05.
MULAS, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 3 marzo 1994, che è approvato.
Giuramento di consigliere regionale
PRESIDENTE. Constatata la presenza del consigliere Ada Maria Lai la invito a entrare in Aula e presentarsi di fronte al banco della Presidenza per prestare il giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna e dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250.
Do lettura della formula del giuramento. Al termine risponderà: "Lo giuro". "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".
LAI ADA MARIA (P.D.S.). Lo giuro.
Discussione ed approvazione della legge regionale 3 marzo 1994: "Interventi a favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero" (CCLXXXIII) rinviata dal Governo
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge numero CCLXXXIII, rinviata dal Governo. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deiana, relatore.
DEIANA (P.P.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
BARRANU BENEDETTO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS, Segretaria:
Art. 1
1. Al fine di consentire l'acquisizione al Parco Scientifico e Tecnologico regionale di tutti i rapporti giuridici e amministrativi facenti capo al CO.RI.SA. - Consorzio Ricerche Sardegna S.r.l. - l'Amministrazione regionale è autorizzata a tra sferire d'intesa con il Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica la somma di lire 10 miliardi al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio 21) costituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, per interventi di ricapitalizzazione e risanamento del suddetto centro di ricerca.
2. L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma è subordinata alle necessarie deliberazioni degli organi societari del CO.RI.SA. che consentano il trasferimento delle proprie quote di capitale sociale a favore del Consorzio 21 e l'eventuale sottoscrizione da parte del medesimo di nuove quote, nonché alla preventiva approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del piano triennale di ristrutturazione e rilancio del CO.RI.SA nell'ambito dei programmi del Parco Scientifico e tecnologico regionale.
3. Il piano di ristrutturazione e rilancio dovrà prevedere, sulla base di apposita convenzione tra il CO.RI.SA e l'Università degli studi di Sassari, concernente l'uso dei beni di proprietà della stessa Università, le modalità i tempi di gestione della partecipazione del Consorzio 21 nel CO.RI.SA. Dovrà in particolare prevedere che, nella fase di riavvio successiva al risanamento, il capitale sociale del CO.RI.SA. non potrà essere posseduto da soggetti pubblici per una quota superiore al 70 per cento e la gestione dovrà essere improntata a criteri di produttività anche attraverso idonee garanzie di utilizzo economico dei risultati delle ricerche svolte.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS, Segretaria:
Art. 2
1. In applicazione degli interventi di cui al l'articolo 1 l'Amministrazione regionale è auto rizzata a corrispondere al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 la somma complessiva di lire 10.000.000.000, in ragione di lire 3.000.000.000 nell'anno 1994, lire 5.000.000.000 nell'anno 1995 e lire 2.000.000.000 nell'anno 1996 (cap. 03069/01).
2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1994 e per gli anni 1994/1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 3.000.000.000
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire 2.000.000.000
1997 mediante utilizzazione della voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria
In aumento
Cap. 03069/01 - (N.I.) - 1.1.1.6.3.2.10.28 (02.02)
Contributo straordinario al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Concorso Ventuno - Per la ricapitalizzazione della Società Consortile per le Ricerche in Sardegna (CO.RI.SA.)
1994 lire 3.000.000.000
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire 2.000.000.000
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si proceda alla votazione alla fine dei lavori di questa seduta.
Discussione ed approvazione del documento: "Direttiva per le zone agricole" (Doc. 45/B)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento numero 45. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il relatore è assente, ci si rimette alla relazione scritta.
Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. BARRANU BENEDETTO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS, Segretaria:
Art. 1
Finalità
La presente direttiva in attuazione degli articoli 5 e 8 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, disciplina l'uso e l'edificazione del territorio agricolo dei Comuni della Sardegna e persegue le seguenti finalità:
a) valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di pregio;
b) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali;
c) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente sia per l'utilizzo aziendale che per quello abitativo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS, Segretaria:
Art. 2
Le zone agricole
Ai fini della presente direttiva sono definite zone agricole le parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
MULAS, Segretaria:
Art. 3
Criteri per l'edificazione nelle zone agricole
1. Sono ammesse le seguenti costruzioni:
a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
b) fabbricati per agriturismo, così come normati dal successivo art. 13;
c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva);
d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti, e per il recupero del disagio sociale.
2. Gli indici massimi da applicare sono i seguenti:
- 0,20 mc/mq per i fabbricati di cui alla lett. a) del precedente comma;
- 0,03 mc/mq per le residenze;
- 0,01 mc/mq per le strutture di cui alla lett. e) del precedente comma;
- fino a 0,10 mc/mq per le strutture di cui al la lett. d) del precedente comma.
3. Ai fini edificatori la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in ha 1, salvo per quanto riguarda le seguenti destinazioni:
- per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici: ha 0,50;
- per seminativi in terreno asciutto: ha 3.
4. Per le residenze, la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in ha 1,00, salvo quanto diversamente disposto dagli strumenti urbanistici comunali.
I Comuni devono introdurre nel P.U.C., apposite norme finalizzate ad evitare l'ulteriore edificazione nelle aree già definite agricole nello strumento urbanistico comunale, già computate per precedenti edificazioni. Con lo stesso strumento potrà essere normata la possibilità di utilizzare più corpi aziendali al fine di raggiungere la superficie minima indicata.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
MULAS, Segretaria:
Art. 4
Restauro e ampliamento
1. Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri, la ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici nonché, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivo di staticità o di tutela della pubblica incolumità.
2. La destinazione d'uso di costruzioni esistenti, non più funzionali alle esigenze del fondo, è disciplinata dallo strumento urbanistico.
3. L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempre che non necessaria alla conduzione del fondo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 5 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 6.
MULAS, Segretaria:
Art. 6
Annessi rustici, allevamenti zootecnico industriali e altri insediamenti produttivi agricoli
1. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 mt. dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 500 mt. Se trattasi di allevamento per suini, 300 mt. Per avicunicoli e 100 mt. Per bovini, ovicaprini ed equini, dal limite delle zone territoriali A, B, C, F, G.
2. I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi dovranno avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50 per cento.
3. Le distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti di acquacoltura e itticoltura e ai fabbricati di loro pertinenza.
4. I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agroindustriale sono ubicati in aree a tale scopo destinate dagli strumenti urbanistici generali oppure nelle zone territoriali omogenee di tipo "D", fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli.
5. Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50 per cento dell'area di pertinenza. Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie con regime riformato dall'art. 878 del C.C. per quanto attiene le distanze dai confini di proprietà.
6. Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo in cui insistono, senza lì miti, al contempo, di volumetria.
7. Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29 giugno 1937, n. 1497.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
MULAS, Segretaria:
Art. 7
Edifici in fregio alle strade e alle zone umide
1. Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come identificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
c)ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente.
2. Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
3. Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui all'art. 3.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 8 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 9.
MULAS, Segretaria:
Art. 9
Smaltimento dei reflui
Ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e circolare di attuazione, e fino alla entrata in vigore di nuove norme statali o regionali in materia, le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo, di adeguato sistema di smaltimento, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna; entro lo stesso tempo gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dalla Amministrazione Comunale.
Valgono in ogni caso le eventuali norme maggiormente restrittive stabilite dai regolamenti comunali.
Nelle zone classificate di bonifica devono altresì essere rispettate le eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 10 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 11.
MULAS, Segretaria:
Art. 11
Individuazione delle sottozone agricole
Nella formazione di nuovi piani urbanistici comunali revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i Comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l'integrità dell'azienda agricola e rurale. I Comuni suddividono le zone agricole del proprio territorio nelle seguenti sottozone:
El) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;
E2) aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
E3) aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo - produttivi e per scopi residenziali;
E4) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali;
E5) aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.
La ripartizione in sottozone agricole di cui al presente articolo deve essere deliberata entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva mediante la valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità colturale con idonea rappresentazione cartografica.
All'interno delle zone E4) gli strumenti urbanistici provvedono a delimitare come zone territoriali omogenee diverse dalle zone E) le aree interessate all'organizzazione di centri rurali, con la previsione delle attività economiche e dei servizi connessi alla residenza, anche stagionale.
Negli strumenti urbanistici comunali sono inoltre disciplinate tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi di recupero degli edifici presententi, per le nuove edificazioni e i mutamenti di destinazione d'uso, salvaguardando la conservazione del patrimonio storico ambientale rurale e il rispetto delle tradizioni locali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 12 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 13.
MULAS, Segretaria:
Art. 13
Agriturismo
1. E' consentito, nelle zone E, l'esercizio dell'agriturismo, quale attività collaterale od ausiliare a quella agricola e/o zootecnica. Qualora venga richiesta la concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture aziendali comprendenti l'attività agrituristica, sono ammessi tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica. Per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione agrituristica sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza nella medesima azienda agricola in cui si esercita l'attività agrituristica. La superficie minima del fondo non deve essere inferiore a ha 3.
2. Il concessionario con atto d'obbligo deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non frazionare una superficie non inferiore a ha 3 individuata nel progetto e a mantenere la destinazione agroturistica dei posti letto. Si applicano gli stessi indici e parametri prescritti per le zone E.
3. Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a me no che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
MULAS, Segretaria:
Art. 14
Punti di ristoro
1. Sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di venti posti letto, con indice fondiario di 0,10 mc/mq.
2. Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve essere di ha 3.
3. In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima di ha 3 vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di ha 3 relativa al fondo agricolo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
MULAS, Segretaria:
Art. 15
Norma transitoria
1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i P.U.C. alle presenti direttive entro un anno dalla data della loro pubblicazione. Fino alla definitiva approvazione degli strumenti urbanistici di adeguamento dei P.U.C., alla presente direttiva si applicano le norme di cui al D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U e restano comunque in vigore le norme e le prescrizioni degli attuali strumenti urbanistici comunali.
2. Per quanto non previsto dalla presente direttiva valgono le norme del D.A. 22 dicembre 1983 n. 1983 n. 2266/U.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, non ero presente durante la lettura dell'articolo 3, del quale all'ultimo punto del capoverso terzo figura la dizione "per seminativi in terreno asciutto: ha 3". E' un'errata interpretazione del parare della Commissione agricoltura e pertanto, per rispettare il volere della Commissione agricoltura, così come la Commissione che io ho l'onore di presiedere ha fatto, andrebbe omesso dal testo in sede di coordinamento.
PRESIDENTE. L'intera linea?
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Le parole "per seminativi in terreno asciutto: ha 3". Si tratta di un'errata interpretazione, intendendosi per deduzione logica da quanto scritto dalla Commissione agricoltura "ha 1". Sono quindi implicitamente contenuti nella previsione generale che indica "ha 1" salvo le eccezioni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore onorevole Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (P.P.I.), relatore. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Satta.
PRESIDENTE. Se su questa interpretazione del Presidente della Commissione non vi sono obiezioni, e visto che anche il relatore si dichiara d'accordo, la variazione verrà apportata in sede di coordinamento tecnico.
Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 15, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del documento numero 45.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 36, corrispondente al nome del consigliere Mannoni).
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Mannoni.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Mannoni - Manunza - Marteddu - Mereu Orazio - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Oppi - Pau - Pes - Pili - Planetta - Puggioni - Pusceddu - Sanna Antonio - Sardu - Satta Antonio - Satta Giorgio - Scano - Sechi - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Tidu - Usai Sandro - Zucca -Amadu - Arca - Baroschi - Cadoni - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Frau - Ladu Leonardo - Lai Ada - Lai Virginia - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manchinu.
Rispondono no i consiglieri: Murgia - Salis - Urraci.
Si sono astenuti i consiglieri: Morittu - Ortu - Puligheddu - Cogodi - Demontis.
Risultato della votazione:
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 56
votanti 51
astenuti 5
maggioranza 27
favorevoli 48
contrari 3
(Il Consiglio approva).
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della legge rinviata CCLXXXIII.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 48, corrispondente al nome del consigliere Onnis).
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Onnis.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Onnis - Oppi - Pau - Pes - Planetta - Puggioni - Pubusa - Pusceddu - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Tarquini - Tidu - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Arca - Atzeni - Baroschi - Cadoni - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai Ada - Lai Virginia - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manchinu - Manunza - Marteddu - Meloni - Mereu Orazio - Mulas - Muledda - Onida.
Si sono astenuti i consiglieri: Puligheddu - Salis - Urraci - Cogodi - Morittu - Murgia.
Risultato della votazione:
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 58
votanti 52
astenuti 6
maggioranza 41
favorevoli 52
(Il Consiglio approva).
Discussione del documento "Direttive per i centri storici" (Doc. 46). Rinvio
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento numero 46/A: Direttive sui centri storici.
Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.
PLANETTA (P.S.d'Az.). Presidente, chiedo se le direttive sui centri storici, visto che all'ordine del giorno non c'è la legge che regolamenta i centri storici possano essere discusse nella prossima tornata. Ritengo che non ci sia motivo, perché si parli oggi di direttive su centri storici e non della legge sui centri storici.
Mi sembra assurdo andare avanti in questo modo.
PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Planetta di sospendere la discussione delle direttive sui centri storici, ha domandato di parlare il relatore onorevole Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, non è per muovere un appunto regolamentare ma il collega Planetta mi ha battuto sul tempo. Non gliene voglio anche perché è il mio vicepresidente, tuttavia credo che il ruolo di relatore in Aula non possa essere surrogato da altri consiglieri…
(Interruzioni)
Ci mancherebbe, lei non deve scusarsi, ha fatto il suo lavoro di deputato a questa Assemblea. In qualità di relatore non posso che sottolineare il contenuto dal punto di vista sostanziale delle obiezioni che il collega, nonché vicepresidente della Commissione, ha testé portato all'attenzione dell'Aula, perché è ben vero che dal punto di vista formale l'attuazione di un dettato normativo dell'articolo 7 della legge "45" ha una sua autonomia rispetto a qualsiasi altro testo normativo che non sia la legge di riferimento, però è altrettanto vero che dal punto di vista sostanziale, così come è scritto nella relazione che accompagna in Aula questo provvedimento e che credo che i colleghi abbiano letto, essendo all'ordine del giorno da molto tempo, così come era da molto tempo all'ordine del giorno la stessa legge, questo provvedimento fa parte di un corpus organico che si configura di due diverse figure, una di carattere diciamo così "regolamentare" sotto forma di direttive come la legge prevede, una di carattere legislativo sotto forma di un progetto unificato delle quattro proposte di legge dei Gruppi consiliari e del disegno di legge della Giunta regionale che la Commissione ha, con grande lavoro e non poca fatica, esitato insieme alle stesse direttive. Si configura il tutto dunque come un corpo organico, anche perché la istituzione degli osservatori e tutta la conseguente normazione, molto puntuale dal punto di vista tecnico, delle attività fisiche compatibili con le direttive che gli osservatori impartiranno, per il rispetto della cultura depositata negli insediamenti storici, fa parte di una unicum che non può essere scisso, secondo il parere del relatore, neanche in due sedute separate del Consiglio. Sarebbe bene dunque che questa materia fosse trattata unitamente, non tenendo in dispregio il fatto, già sottolineato a suo tempo in Aula, che giungano alla Regione sarda notevoli risorse finanziarie dei fondi accantonati sulla ex Gescal, pari a 185 miliardi da spendere per questa legge in un triennio, ma probabilmente in tempi anche più lunghi, da dedicare al recupero dei centri storici. Essere dotati non oggi ma probabilmente domani di una massa finanziaria di questo genere, avere delle direttive operative e non avere una legge che presiede alla incentivazione dei progetti e della esecuzione degli stessi e alla selezione attenta della qualità per non disperderla, così come prevede la legge, a modo di vedere della Commissione e del relatore che ne interpreta il disegno, sarebbe un grosso errore anche per questo Consiglio che sta per esalare l'ultimo respiro. Pertanto non posso che associarmi alla richiesta già enunciata, facendo voti però che il Consiglio presti attenzione a questo argomento che, al di là dei contenuti specifici delle incentivazioni, che forse a prima vista possono sembrare anche forti, è capace sicuramente di suscitare non solo una ripresa dell'intervento qualitativo del recupero nelle porzioni più vitali della stratificazione storica nelle nostre città, ma anche un impulso notevole alla economia edilizia e artigiana che a questo è legata recando un notevole benessere all'economia della nostra regione che di questo ha molto bisogno. Pertanto, mi associo alla richiesta e, se non vi sono opposizioni, sarei del parere che si possa discutere il tutto contemporaneamente nella prossima seduta.
PRESIDENTE. L'onorevole Satta, relatore della legge, è d'accordo con la proposta dell'onorevole Planetta di sospendere l'esame del provvedimento. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente e colleghi del Consiglio, le direttive sui centri storici sono una previsione normativa, un obbligo quindi della Regione, che è contenuta nella legge "45" dell'89, all'articolo 7 laddove si prevede che il Consiglio regionale si doti delle direttive per i centri storici entro un anno. Sono decorsi cinque anni, la legislatura si avvia a esalare l'ultimo respiro, arrivano in Aula finalmente le tanto agognate direttive e si chiede un rinvio, lo chiede la maggioranza, lo chiede la Commissione. Le direttive di cui il Consiglio si deve occupare sono quelle relative all'articolo 7 della legge numero 45, quindi hanno fonte giuridica fondamentale da cui devono derivare. Se il Consiglio vuole, se ritiene, se ha capacità, questo deve fare. Vero è che possono sopraggiungere nuove norme sostanziali, che la legge "45" può essere sostituita o integrata da altre norme sostanziali in materia urbanistica. E allora attraverso l'iter normale attraverso cui si formano le leggi, arrivino altre leggi sostanziali che prevedano altro. Per ora la Regione ha la legge numero 45 che prevede che entro un anno devono essere emanate le apposite direttive approvate dal Consiglio regionale che devono istituire e coordinare, presso gli enti locali, i laboratori per il recupero dei centri storici. Questo è quello che il Consiglio deve fare. Io non entro nel merito del provvedimento perché quanto al merito se si discuterà dirò la mia opinione. Dirò per esempio che il provvedimento che è stato approntato non c'entra proprio nulla con la previsione dell'articolo 7 della legge numero 45, perché non si capisce dove questo laboratorio si appenda. E' previsto un laboratorio presieduto da un consiglio di amministrazione di cui fanno parte tre assessori regionali, alcuni funzionari e alcuni professionisti nominati dagli ordini, corporativamente intesi, dimenticando che la legge "45" all'articolo 7 prevede che i laboratori debbano essere istituiti e disciplinati presso gli enti locali che, a voler restringere ai comuni, significherà almeno 375 comuni della Sardegna. E fattibile questo? Una legge della Regione, le direttive stesse possono prevedere se i laboratori debbano essere istituiti e disciplinati in ogni ente locale, o in enti locali associati, o consorziati, o per territorio. Però la legge fondamentale c'è ed è la legge numero 45. Chi ha detto che vuole affrontare l'istituzione dei laboratori per i centri storici e porta in Aula le direttive, cioè la maggioranza, deve affrontare il merito della questione. Non ci può essere un rinvio ad un'altra legge che non c'è, perché la legge da cui le direttive derivano e alla quale si riferiscono è la legge numero 45 del 1989.
All'articolo 1 è detto che queste direttive sono emanate ai sensi dell'articolo 7 della legge numero 45; se però pensate che le direttive debbano essere fatte ai sensi di un'altra legge che ancora non c'è allora si portino in Aula i progetti di legge e se ne discuta. Però sul piano giuridico formale, sul piano procedurale non c'è ragione alcuna per cui non si debba entrare nel merito, salvo poi, entrando nel merito e valutando la non congruenza delle direttive con la norma sostanziale, prendere atto che non si può precedere. Colgo l'occasione, ed ho finito, per dire che invece poc'anzi il Consiglio ha approvato le direttive sulle zone agricole che, nella gerarchia degli strumenti normativi, sono esattamente nell'ordine delle direttive per i centri storici. Sono previste da un altro articolo della stessa legge numero 45, all'articolo 8. Eppure le direttive per le zone agricole sono state approvate anche con troppa fretta. Solo un guasto meccanico mi ha impedito di essere qui un minuto prima. Dopo aver discusso il provvedimento CO.RI.SA., senza mettere in votazione la legge appena discussa, si è passati a leggere in fretta le direttive sui centri agricoli e a votarle. Io colgo l'occasione per una rettifica. Io ho chiesto su che cosa si stava votando e mi è stato risposto che si stavano votando le norme sul CO.RI.SA perciò ho espresso un voto di astensione. Ci tengo, e chiedo scusa a tutti, che rimanga agli atti del Consiglio che il mio voto sulle direttive per le zone agricole è un voto nettamente contrario, perché quelle direttive non sono direttive per le zone agricole, sono indici edilizi. Si è fatta una legge edilizia per le zone agricole e anche per le zone non agricole, perché in quella legge è contenuto addirittura un articolo nel quale si prevede che possano essere costruiti, in zona agricola ma indipendentemente dalle aziende agricole, punti di ristoro con non meno di venti posti letto, cioè alberghetti dappertutto in zona agricola, a prescindere dall'azienda agricola su tre ettari, in ogni parte denominata agricola del territorio regionale, laddove invece la legge prevedeva all'articolo 8 che dovevano essere individuate le parti nelle quali gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica in zona agricola. Nelle direttive approvate la pianificazione paesistica è sparita, non è nominata da nessuna parte e si è tradotta la direttiva in una normativa edilizia delle aree agricole, praticamente stravolgendo interamente il dettato dell'articolo 8 della legge numero 45. Siccome io ho commesso un errore, di questo mi scuso, mi sono astenuto ritenendo di votare la legge sul CO.RI.SA., ma il mio voto è nettamente contrario e rimarrà agli atti del Consiglio, perché quelle non sono direttive previste dalla legge numero 45, la legge urbanistica regionale, è una normativa edilizia di carattere libertino e lassista che io non mi sento di condividere e che contesto. Colgo l'occasione, e chiedo scusa, per poterlo dire, è la mia opinione…
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Sembra che il decreto di Chia l'abbia firmato io!
COGODI (Rinascita e Sardismo). E' la mia opinione, io non volevo offendere nessuno.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, concluda per cortesia.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ho concluso.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Libertino e lassista lo dici ad un altro.
PRESIDENTE. Onorevole Satta, per cortesia, lasci che l'oratore concluda il suo intervento.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Sto tutelando la mia dignità come la tutelano gli altri.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io non ho inteso offendere nessuno, se qualcuno si intende offeso chiedo scusa.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Io ho parlato qui come relatore e difendo il mio ruolo istituzionale e non sono né libertino, né lassista.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Va benissimo, se lei ritiene di non esserlo io pure sono convinto che non lo è, se io avessi con le mie parole…
SATTA GABRIELE (P.D.S.). E' ora di smetterla!
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sarà ora di finirla a casa, a casa sua, dove può comandare, ma non in un consiglio regionale.
PRESIDENTE. Onorevole Satta, la prego, io l'ho già richiamata.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Lei può dire quello che le piace, ma io credo che non di meno ogni consigliere regionale possa dire quello che pensa, fino a quando ci sarà…
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Se avesse letto l'articolo 5 e non solo l'articolo 8, probabilmente capirebbe che sta dicendo delle cose che non stanno insieme.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io credo di dire delle cose che stanno insieme e credo di aver detto delle cose che hanno un senso. Io rispetto le opinioni altrui.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Non molto!
COGODI (Rinascita e Sardismo). Le rispetto. Come fa un altro a dire che io non le rispetto?
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Chi dice lassista e libertino non rispetta nessuno.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ho detto e ripeto che ritengo che l'onorevole Gabriele Satta sia né libertino, né lassista, ritengo invece…
SARDU (P.D.S.). Anche un'altra cosa.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sì, adesso anche un'altra cosa, se mi avessi fatto finire avrei già finito.
SARDU (P.D.S.). E da mezz'ora che la spia è accesa.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non è accesa da mezz'ora.
PRESIDENTE. I colleghi consiglieri sono pregati di lasciar concludere l'oratore, che ha già abbondantemente superato il suo tempo a disposizione.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io posso concludere. Non credo che trenta secondi siano un problema quando si discute di una legge così importate. Io prendo atto di essere ancora una volta nella condizione…
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la prego di concludere il suo ragionamento.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Il mio ragionamento si sarebbe già concluso, se non vi fossero state queste interruzioni e queste manifestazioni di intolleranza che ci sono state e di cui tutti hanno preso atto. Io stavo esprimendo un'opinione e stavo anche garbatamente correggendo un mio errore. C'è anche un diritto all'errore in questo mondo. Io ho sbagliato votando, e ho sbagliato votando perché al mio ingresso in Aula ho chiesto quale legge si votava e mi è stato detto che era stata discussa prima la legge sul CO.RI.SA. e poi quella sulle zone agricole. E invece si è votato al rovescio, si è votato prima quello che è stato discusso dopo e dopo quello che è stato discusso prima, quindi sono incorso in un errore involontario, ragione per la quale avevo anche la necessità di chiarire, perché restasse agli atti del Consiglio. Avrò modi, occasioni e tempi per poter ancora concludere il ragionamento e per dimostrare che quelle direttive sulle zone agricole non hanno nulla a che vedere con la salvaguardia e la valorizzazione dei territori agricoli, ma che si tratta di una normativa puramente edilizia, che non rispetta le vocazioni e le qualità agricole del territorio regionale, ma che punta ad altro. Questa è la mia opinione e per ora ho concluso. Chiedo scusa per i tre minuti che posso aver preso in più però sono a scomputo del tempo che sarebbe stato necessario per discutere in un Consiglio regionale un insieme di direttive così importanti, che non potevano essere liquidate in cinque minuti di lettura.
PRESIDENTE. Metto in votazione la richiesta di sospensione dell'esame del documento numero 46 avanzata dall'onorevole Planetta. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
Elezione dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione dell'I.S.F.O.R.E. Rinvio.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione dei rappresentanti della Regione nell'I.S.O.F.O.R.E.
Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA (P.D.S.). Per chiedere di poter inserire queste nomine in coda ai lavori della tornata del Consiglio perché c'è la necessità di avere un consenso molto ampio, anche all'interno degli altri Gruppi della maggioranza.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, la proposta è accolta.
Discussione della proposta di legge Manchinu - Mulas Maria Giovanna - Pili - Fadda Antonio - Baroschi - Lombardo - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Ferrari - Degortes - Fadda Fausto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 giugno 1980, n. 16, 'Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave, saline'" (365)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 365. Relatore l'onorevole Baroschi. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Chiedo la cortesia di sospendere la seduta per qualche minuto, perché essendo stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio stamane, non c'è stato il tempo materiale per prendere visione del testo in discussione.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per quindici minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 04, viene ripresa alle ore 18 e 35.)
PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha concordato di rinviare i lavori del Consiglio a martedì 26 aprile alle ore 10, col seguente ordine del giorno: continuazione della discussione della proposta di legge numero 365; elezione dei rappresentanti della Regione nell'I.S.F.O.R.E.; discussione delle leggi rinviate in materia di anagrafe canina, controllo sugli atti degli enti locali, norme integrative sul commercio, artigianato e industria e del disegno di legge sull'assestamento di bilancio della Regione, qualora perfezionato.
I lavori del Consiglio proseguiranno martedì 26 aprile alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 18 e 36.
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