Seduta n.305 del 19/01/1994 

CCCV SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 19 GENNAIO 1994

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Proposta di legge Fadda Paolo - Morittu - Ladu - Pes - Fadda Antonio - Manca - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Sechi - Serra Antonio - Serri - Tarquini - Tidu: "Interrogazione all'articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, concernente "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna" (416) e del disegno di legge "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna" (423). (Discussione e approvazione del testo unificato):

FADDA PAOLO, relatore.......

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Proposta di legge Baroschi - Sanna Antonio - Mannoni - Marteddu - Mulas Franco Mariano - Pubusa - Scano - Tamponi "Norme generali sugli enti strumentali della Regione" (446). (Discussione e rinvio in Commissione):

SATTA GABRIELE ..............

MELONI .................................

SERRI......................................

PUBUSA ................................

DADEA ..................................

BAROSCHI.............................

SATTA ANTONIO ................

COGODI ................................

TAMPONI ..............................

Proposte di legge Urraci - Sanna Emanuele - Muledda - Pes - Manca - Cuccu - Dadea - Scano: "Norme per lo sviluppo e la regolamentazione dell'agricoltura biologica in Sardegna" (31) e Deiana - Onida - Atzori - Carusillo - Manunza "Norme per la regolamentazione, la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica" (64) e del disegno di legge "Tutela delle produzioni agricole e zootecniche ottenute con tecniche agricole biologiche" (222). (Discussione e approvazione del testo unificato)

DEIANA, relatore ...................

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) ......

Sull'ordine dei lavori:

DEIANA..................................

La seduta è aperta alle ore 17 e 02.

URRACI, Segretaria dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 dicembre 1993 che è approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 31, 64 e 222, "Norme per lo sviluppo e la regolamentazione dell'agricoltura biologica in Sardegna".

Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, chiedo dieci minuti di sospensione per consentire di predisporre alcuni emendamenti tecnici al testo unificato.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, credo che le motivazioni della sua richiesta quelle che lei ha esposto e non l'assenza dei rappresentanti della Giunta regionale. Prego il Segretario generale di provvedere a chiamare in Aula il Presidente della Giunta e tutti gli Assessori. Poiché non vi sono opposizioni, la richiesta di sospensione dell'onorevole Deiana è accolta.

(La seduta sospesa alle ore 17 e 05, viene ripresa alle ore 17 e 52).

Discussione ed approvazione del testo unificato della proposta di legge Fadda Paolo - Morittu - Ladu - Pes - Fadda Antonio - Manca - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Porcu - Sechi - Serra Antonio - Serri - Tarquini - Tidu: "Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, concernente: 'Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna' (416) e del disegno di legge 'Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residente in Sardegna'" (423)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa della redazione ai preannunciati emendamenti procediamo alla discussione del testo unificato della proposta di legge numero 416 e del disegno di legge numero 423, che segue immediatamente nell'ordine del giorno. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fadda.

FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Mi metto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, la Giunta è assente.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, io ho chiamato il Presidente della Giunta e ho chiesto la presenza di tutti gli Assessori. Poco fa erano presenti sei Assessori. Ora non sono in Aula. Prego il Segretario generale di provvedere a richiamarli.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

URRACI, Segretaria:

Titolo

"Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, recante "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

URRACI, Segretaria:

Articolo unico

1. All'articolo 14, comma 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, è soppressa la lettera d).

2. All'articolo 15, comma 1, lettera d) della medesima legge è soppressa la parola "dirigente".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato della proposta di legge numero 416 e del disegno di legge numero 423. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il numero del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 48, corrispondente al nome del consigliere Onnis).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Onnis.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Onnis - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Salis - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Antonio - Serra Pintus - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Zucca - Atzeni - Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Meloni - Mereu Salvatorangelo Morittu - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida.

Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Cogodi - Lai.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 64

votanti 61

astenuti 3

maggioranza 31

favorevoli 61

(Il Consiglio approva).

Discussione ed approvazione del testo unificato delle proposte di legge Urraci - Sanna Emanuele - Muledda - Pes -Manca - Cuccu - Dadea - Scano "Norme per lo sviluppo e la regolamentazione dell'agricoltura biologica in Sardegna" (31) e Deiana - Onida - Atzori - Carusillo - Manunza "Norme per la regolamentazione, la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica" (64) e del disegno di legge "Tutela delle produzioni agricole e zootecniche ottenute con tecniche agricole biologiche" (222)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 31, 64 e 222.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Deiana.

DEIANA (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

DEMURO, Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale. Mi rimetto alla volontà dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

URRACI, Segretaria:

Titolo

Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Sarda promuove e valorizza la produzione di prodotti agricoli biologici, nonché la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e lo sviluppo delle tecniche agricole biologiche.

2. Per tecniche agricole biologiche si intendono quelle indicate dal Regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

URRACI, Segretaria:

Art. 2

Piano regionale pluriennale e programmi annuali di attività

1. L'Assessore regionale della agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, sentita la Commissione regionale per l'agricoltura biologica, predispone:

a) il piano pluriennale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; il piano pluriennale può prevedere l'istituzione di centri per la ricerca e la sperimentazione di tecniche biologiche;

b) i programmi annuali di attività riguardanti la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche biologiche.

2. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura. I programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale.

3. Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche prima dell'approvazione del piano pluriennale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

URRACI, Segretaria:

Art. 3

Definizione di aziende agricole biologiche e di aziende di trasformazione biologica

1. Si definisce "azienda di trasformazione biologica" quella che opera secondo le procedure stabilite negli allegati I, II e III del Regolamento CEE n. 2092/91.

2. Si definisce azienda di trasformazione biologica quella che opera secondo le procedure stabilite nell'allegato III, parte B, del Regolamento CEE n. 2092/91.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

URRACI, Segretaria:

Art. 4

Commissione regionale per l'agricoltura biologica

1.È istituita, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, la Commissione regionale per l'agricoltura biologica.

2.La Commissione esprime pareri e proposte agli organi della Regione circa le iniziative, le indagini e gli studi relativi alle finalità indicate nell'articolo 1.

3.La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, o un funzionario dell'Assessorato delegato, con funzioni di Presidente;

b) due rappresentati delle associazioni dei produttori biologici operanti in Sardegna;

c) un rappresentante della Lega ambiente;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti in tutte le Province della Regione;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;

f) tre rappresentati designati dalle Università della Sardegna, esperti nelle tecniche di agricoltura biologica o nel controllo di qualità degli alimenti vegetali e animali;

g) un rappresentante del Centro regionale agrario sperimentale esperto nelle tecniche del l'agricoltura biologica;

h) un rappresentante dell'ERSAT esperto nelle tecniche dell'agricoltura biologica.

4. I membri della Commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e durano in carica tre anni. Ad essi competono le indennità stabilite dalla legislazione regionale vigente.

5. Funge da segretario della Commissione un dipendente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento soppressivo totale Deiana - Urraci - Cogodi

Art. 4

L'articolo 4 "è soppresso".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

DEMURO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

URRACI, Segretaria:

Art. 5

Compiti dell'ERSAT

1. L'ERSAT, Ente Regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura:

a) riceve le notifiche indicate al primo comma punto a) dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;

b) cura e aggiorna l'elenco indicato al terzo comma dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;

c) esercita le funzioni di controllo sulla produzione agricola ottenuta con le tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica, indicate nel Regolamento CEE, n. 2092/91;

d) concede, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2092/91, l'uso dell'indicazione contenuta nell'allegato V del Regolamento CEE n. 2092/91;

e) cura l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento CEE n. 2092/91.

2. Al fine di individuare l'eventuale presenza di sostanze vietate nei prodotti delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, l'ERSAT può utilizzare, tramite convenzione, i laboratori di istituzioni o enti pubblici.

3. I risultati dei controlli sulle produzioni agro-biologiche, ivi compresi i risultati delle analisi dei laboratori, sono comunicati dall'ERSAT all'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

URRACI, Segretaria:

Art. 6

Marchio regionale dei prodotti agricoli biologici

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a registrare, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e dell'articolo 2570 del codice civile, un marchio collettivo di origine e qualità per l'individuazione dei prodotti ottenuti con le tecniche dell'agricoltura biologica e di trasformazione biologica indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91.

2. Il marchio di cui al precedente primo comma può essere utilizzato esclusivamente per distinguere prodotti agricoli ottenuti in Sardegna o prodotti trasformati costituiti o derivanti da prodotti agricoli ottenuti in Sardegna.

3. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, concede l'uso del marchio alle aziende agricole biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica inserite nell'elenco di cui al punto b) dell'articolo 5.

4. Il decreto di concessione dell'uso del marchio indica le modalità d'uso del marchio da parte delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, i prodotti per cui questo può essere utilizzato, nonché i controlli da parte degli organi regionali sull'effettivo utilizzo delle tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica.

5. La concessione dell'uso del marchio può, con decreto dell'Assessore, essere revocata in caso di violazione delle regole dell'agricoltura biologica e di trasformazione biologica o per un uso contrastante con il decreto di concessione.

6. L'uso del marchio indicato nel primo comma per contraddistinguere prodotti non ottenuti con le tecniche agricole biologiche o di trasformazione biologica, o per contraddistinguere prodotti non ottenuti in Sardegna o, nel caso di prodotti trasformati, contenenti o derivanti da prodotti non ottenuti in Sardegna, è punito, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi civili e penali, con una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

7. La sanzione è irrogata con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

URRACI, Segretaria:

Art. 7

Competenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:

a) promuove studi e indagini tesi ad approfondire l'analisi dell'impatto ambientale delle tecniche agricole, anche mediante l'installazione di una rete di monitoraggio ambientale in aree campione di intenso sfruttamento agricolo in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'ambiente;

b) organizza convegni e seminari di studio avvalendosi anche delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni di produttori agro-biologici per divulgare l'uso delle tecniche agricole biologiche;

c) rilascia borse di studio a laureandi e diplomati aventi per oggetto l'applicazione pratica sul territorio di tecniche di agricoltura biologica;

d) favorisce l'inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica;

e) coordina e finanzia programmi di sperimentazione e dimostrazione presentati dalle associazioni dei produttori, organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di agricoltura biologica operanti in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

URRACI, Segretaria:

Art. 8

Disciplina transitoria dei prodotti animali ottenuti con tecniche agricole - biologiche

1. Fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria relativa ai princìpi e alle misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli animali e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale, il marchio di cui all'articolo 6, può essere utilizzato per contraddistinguere prodotti animali non trasformati e prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale ottenuti con le tecniche di allevamento indicate dell'allegato A della presente legge.

2. Nell'eventualità che, a causa della configurazione grafica, l'uso del marchio di cui all'articolo 6 per contraddistinguere i prodotti indicati nel comma precedente sia in contrasto con le normative comunitarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a brevettare un marchio collettivo di origine e qualità da destinare specificatamente all'individuazione dei prodotti di origine animale ottenuti con tecniche biologiche.

3. Agli allevamenti e alle produzioni di prodotti animali ottenuti con tecniche agricole biologiche si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

URRACI, Segretaria:

Art. 9

Contributi per l'uso di sistemi di lotta biologica

1. Al fine di favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole viene concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa sostenuta per l'attuazione di sistemi di lotta biologica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

URRACI, Segretaria:

Art. 10

Contributi O.M.F. alle aziende agricole biologiche

1. Alle imprese agricole alle quali sia stato concesso l'uso del marchio di cui alla presente legge sono concessi contributi in conto capitale, pari al 60 per cento delle spese ritenute ammissibili, per l'effettuazione di opere di miglioramento fondiario destinate all'esercizio dell'attività agro biologica. Tra le opere di miglioramento fondiario sono compresi i sistemi di trasformazione biologica dei prodotti agricoli e le rispettive tecnologie.

2. Agli stessi sono concessi mutui quindicennali di miglioramento a tasso agevolato per le quote di investimenti non coperti dal contributo.

3. I beneficiari delle agevolazioni previste nel presente articolo sono tenuti a restituire le provvidenze percepite se entro 10 anni dalla data di concessione delle stesse cessino di adottare le tecniche agricole biologiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

URRACI, Segretaria:

Art. 11

Contributi a favore delle comunità di accoglienza

1. A favore delle comunità di accoglienza e di reinserimento sociale di portatori di handicap psicofisici, minori, anziani e tossicodipendenti e delle cooperative tra detenuti o ex detenuti le quali hanno aziende bio-agricole od avviano programmi di conversione delle tecniche agricole tradizionali, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ammissibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

URRACI, Segretaria:

Art.12

Contributi per l'effettuazione di corsi di agricoltura biologica

1. A favore di enti pubblici, con priorità per gli istituti universitari e medi superiori del settore agrario, che organizzano corsi teorico-pratici di agricoltura biologica, anche settoriali, possono essere concessi contributi, fino alla copertura delle spese giustificate, previa approvazione dei programmi di attività e previo controllo dello svolgimento dei corsi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

URRACI, Segretaria:

Art.13

Campagna pubblicitaria a favore delle produzioni biologiche

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul paragrafo 6.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, provvede ad indire una campagna pubblicitaria a favore delle produzioni biologiche.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul paragrafo 6.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, concede alle associazioni dei produttori biologici operanti in Sardegna, un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

URRACI, Segretaria:

Art. 14

Provvidenze alle imprese agricole biologiche

1. Le imprese agricole biologiche possono usufruire delle provvidenze disciplinate dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 153.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento soppressivo totale Deiana - Urraci - Muledda - Zucca - Corda - Ladu Leonardo - Casu

Art. 14

L'articolo 14 è soppresso. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deiana per illustrare il suo emendamento.

DEIANA (D.C.). Si da per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

DEMURO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

URRACI, Segretaria:

Art.15

Articolo finanziario

1. Le spese della presente legge valutate in L. 2.060.000.000 per il 1992, in L. 2.060.000.000 per il 1993, ed in L. 2.060.000.000 per il 1994 gravano sui sotto indicati capitoli del bilancio della Regione 1992 e 1992/1994.

2. Nel bilancio della Regione per il 1992 e nel bilancio triennale 1992/1994 sono istituiti i seguenti capitoli: Cap. -

Spese per l'istituzione di centri per la ricerca e la sperimentazione di tecniche biologiche (art. 2 della presente legge)

1992 p.m.

1993 p.m.

1994 p.m.

Cap. -

Spese per la concessione delle indennità ai componenti della Commissione regionale per l'agricoltura biologica (art. 4 della presente legge)

1992 lire 10.000.000

1993 lire 10.000.000

1994 lire 10.000.000

Cap. -

Spese per la registrazione del marchio regionale dei prodotti agricoli biologici (art. 6 e art. 8 della presente legge)

1992 lire 100.000.000

1993 p.m.

1994 p.m.

Cap. -

Spese di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per la ricerca e la diffusione delle tecniche agricole biologiche (art. 7 della presente legge)

1992 lire 200.000.000

1993 lire 300.000.000

1994 lire 300.000.000

Capitolo 06228 - 01 -

Contributi per favorire l'uso di sistemi di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie (art. 9 della presente legge)

1992 lire 300.000.000

1993 lire 300.000.000

1994 lire 300.000.000

Cap. -

Contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario destinate all'esercizio dell'agricoltura biologica (art. 10, 1° comma, della presente legge)

1992 lire 800.000.000

1993 lire 800.000.000

1994 lire 800.000.000

Cap. -

Contributi in conto capitale a favore della comunità di accoglienza e delle cooperative tra detenuti od ex detenuti per l'esercizio dell'agricoltura biologica (art. 11 della presente legge)

1992 lire 250.000.000

1993 lire 250.000.000

1994 lire 250.000.000

Cap. -

Contributi a favore di enti pubblici per l'effettuazione di corsi di agricoltura biologica (art. 12 della presente legge)

1992 lire 150.000.000

1993 lire 150.000.000

1994 lire 150.000.000

Cap. -

Concessione mutui per opere di miglioramento fondiario destinato all'esercizio dell'agricoltura biologica (art. 10, 2° comma della presente legge)

1992 lire 300.000.000

1993 lire 300.000.000

1994 lire 300.000.000

3.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la quota parte del maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

Art. 15

1. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4, 6, 8 e 12 della presente legge sono valutate in lire 410.000.000 per l'anno 1994, in lire 160.000.000 per gli anni 1995 e 1996 ed in lire 100.000.000 per gli anni successivi e gravano sui capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni indicati nel successivo comma 4.

2. Alle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 9 e 10, 1° e 2° comma, 11, valutate in annue lire 1.650.000.000, si fa fronte con le risorse previste dalla legislazione vigente in materia di incentivi destinati all'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, lettere a), b), valutate in annue lire 300.000.000, si fa fronte con quota parte delle risorse presenti nei capitoli 02159 e 03057 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, e nel titolo di spesa P/1.06, paragrafo 6.6, del Piano d'intervento per le zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, a quelle derivanti dalla lettera d) dello stesso articolo 7, valutate in annue lire 100.000.000, si fa fronte con quota parte delle risorse presenti nei capitoli 06023 e 06281, a quelli derivanti dalla lettera e) dello stesso art. 7, valutati in anni lire 100.000.000 si fa fronte con quota parte delle risorse presenti nei capitoli 06002 e 06319.

4. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

ENTRATA

Cap. 35022 (Nuova istituzione) 3.5.0

Somme riscosse per sanzioni amministrative comminate in violazione del marchio regionale dei prodotti agricoli biologici (art. 6, 2° comma, della presente legge)

1994 p.m.

1995 p.m.

1996 p.m.

Cap. 36207 (Nuova istituzione) 3.6.2

Rimborsi da parte delle aziende agricole biologiche che cessino di adottare le tecniche agricole biologiche, delle provvidenze ad esse erogate (art. 10, 3° comma, della presente legge)

1994 p.m.

1995 p.m.

1996 p.m.

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

1994 lire 10.000.000

1995 lire 10.000.000

1996 lire 10.000.000

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06003 (Nuova istituzione) 2.1.2.1.0.3.10.10 (08.02)

Spese per l'istituzione di centri di ricerca e la sperimentazione di tecniche biologiche (art. 2 della presente legge)

1994 lire 100.000.000

1995 lire -

1996 lire -

Cap. 06004 (Nuova istituzione) 1.1.1.4.1.2.10.10 (08.02)

Spese per la registrazione del marchio regionale dei prodotti agricoli biologici (art. 6 e art. 8 della presente legge)

1994 lire 100.000.000

1995 lire -

1996 lire -

Cap. 06005 (Nuova istituzione) 1.1.1.6.3.2.10.10 (08.02)

Contributi a favore di enti pubblici per l'effettuazione di corsi di agricoltura biologica (art. 12 della presente legge)

1994 lire 150.000.000

1995 lire 150.000.000

1996 lire 150.000.000

Cap. 06306

Borse di studio (lettera c art. 7 della presente legge)

1994 lire 50.000.000

1995 lire -

1996 lire -

In diminuzione

Cap. 06051 - 01 Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole.

1994 lire 410.000.000

1995 lire 160.000.000

1996 lire 10.000.000 (3)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato della proposta di legge numero 31 e 64 e del disegno di legge numero 222.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 30, corrispondente al nome del consigliere Lombardo).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Lombardo.

URRACI, Segretaria procede all'appello:

Rispondono sì i consiglieri: Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Mereu Orazio - Mereu SalvatorangeloMorittu - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Pes - Pili - Piras -Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Selis - Serra Antonio - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Zucca - Atzeni - Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo.

Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri: Meloni - Ortu - Puligheddu - Usai Edoardo - Cadoni - Demontis - Lai.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 62

votanti 54

astenuti 8

maggioranza 28

favorevoli 54

(Il Consiglio approva).

Discussione e rinvio in Commissione della proposta di legge Baroschi - Sanna Antonio - Mannoni - Marteddu - Mulas Franco Mariano - Pubusa - Scano -Tamponi "Norme generali sugli enti strumentali della Regione" (446)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 446. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Baroschi.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

URRACI, Segretaria:

Art. 1

Forme di esercizio delle competenze amministrative della Regione

1. Nelle materie di sua competenza, la Regione esercita direttamente, avvalendosi dei propri uffici amministrativi, le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, di erogazione di incentivi, contributi e sussidi, di concessione di autorizzazioni, permessi e licenze, nei soli casi in cui tali funzioni, in considerazione della necessità di salvaguardare esigenze di carattere unitario, non possano essere esercitate a livello locale.

2. La Regione provvede altresì alla erogazione di servizi pubblici, aventi per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità regionale nei soli casi in cui tali servizi non possano essere più efficacemente ed economicamente gestiti dagli enti locali - avvalendosi della più idonea fra le seguenti forme organizzative:

a) ente regionale, quando la finalità è lo svolgimento di attività di interesse pubblico e nella valutazione dei risultati della gestione devono essere applicati in misura prevalente canoni di efficacia;

b) azienda regionale, quando l'oggetto è la produzione di beni e servizi destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche e nella valutazione dei risultati della gestione possono essere applicati in misura prevalente canoni di efficienza e di economicità;

c) concessione a terzi, quando l'oggetto è la produzione di beni e servizi destinati al mercato, la cui organizzazione deve essere sottoposta a disciplina pubblica;

d) partecipazione a società per azioni, insieme ad altri soggetti pubblici o privati, quando la finalità è lo svolgimento di attività d'impresa economicamente valide in settori, considerati rilevanti per lo sviluppo economico regionale, nei quali la sola iniziativa privata non è sufficiente ad assicurare l'avvio o il mantenimento dell'attività.

3. Gli enti e le aziende regionali, dotati di personalità giuridica e di proprio statuto, approvato con legge regionale, sono organizzati secondo i modelli di cui agli articoli seguenti.

4. Le disposizioni della presente legge riferite in generale agli "enti strumentali" si applicano sia agli enti che alle aziende regionali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Baroschi

Art. 1

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Sono fatte salve le diverse disposizioni concernenti enti strumentali della Regione istituiti e disciplinati con legge dello Stato.". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi per illustrare il suo emendamento.

BAROSCHI (P.S.I.). Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

URRACI, Segretaria:

Art.2

L'ente regionale

1.L'ente regionale è ente strumentale non economico della Regione.

2.Organi dell'ente regionale sono:

a) il consiglio direttivo, i cui componenti, nominati, in numero non superiore a cinque, dai soggetti indicati dallo statuto dell'ente, devono essere prescelti esclusivamente in ragione delle loro competenze tecnico-scientifiche o della loro rappresentatività di categorie di destinatari dell'attività dell'ente; al consiglio direttivo compete l'approvazione dei programmi di attività dell'ente e degli atti di carattere generale indicati dallo statuto;

b) il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, cui compete la direzione dell'ente, nel rispetto dei programmi e degli atti di carattere generale approvati dal consiglio direttivo, e la responsabilità del buon andamento della gestione;

c) il collegio dei revisori dei conti, cui competono le funzioni indicate dagli articoli 11 e 14; il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a non più di due nomi; il più votato assume le funzioni di presidente del collegio, i meno votati sono nominati supplenti; a parità di voti prevale il più anziano di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

URRACI, Segretaria:

Art.3

L'azienda regionale

1.L'azienda regionale è ente strumentale economico della Regione, dotato di autonomia imprenditoriale.

2.Organi dell'azienda regionale sono:

a) l'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale, cui compete la direzione dell'azienda e la responsabilità del buon andamento della gestione;

b) il collegio dei revisori dei conti, cui competono le funzioni indicate dagli articoli 11 e 14; il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a non più di due nomi; il più votato assume le funzioni di presidente del collegio, i meno votati sono nominati supplenti; a parità di voti prevale il più anziano di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

URRACI, Segretaria:

Art. 4

Le concessioni

1. Le concessioni sono assentite a seguito di procedure concorsuali, volte a prescegliere il soggetto che, nel rispetto delle prescrizioni sul livello e sulla qualità del servizio, si impegni a corrispondere alla Regione il canone più elevato per la concessione. Nei casi in cui l'interesse pubblico all'effettuazione del servizio richieda l'erogazione di sovvenzioni che compensino le diseconomie sopportate dal concessionario, le concessioni sono assentite ai soggetti che si impegnino ad effettuare il servizio con il più basso livello di sovvenzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

URRACI, Segretaria:

Art. 5

Le partecipazioni

1. Le partecipazioni al capitale di società sono autorizzate dalla legge regionale.

2. Spetta al Presidente della Giunta regionale, o ad un Assessore da lui delegato, l'esercizio dei diritti dell'azionista.

3. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci di spettanza dell'azionista pubblico si osservano le norme sulle nomine recate dal capo IV della presente legge.

4. Gli enti e le aziende regionali non possono detenere partecipazioni azionarie. Le modalità per la liquidazione o il trasferimento all'Amministrazione regionale delle partecipazioni in capo agli attuali enti strumentali della Regione sono disciplinate dalle norme recate dal Capo V della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

URRACI, Segretaria:

CAPO II

Art. 6

Princìpi

1. La Regione esercita nei confronti degli enti strumentali poteri di indirizzo, direttiva, controllo e vigilanza, allo scopo di uniformarne l'attività alle finalità indicate dalle leggi e dagli atti di programmazione, di assicurare il buon andamento della gestione e l'impiego ottimale delle risorse, nel rispetto degli ambiti di autonomia di indirizzo e di gestione previsti, per ciascuna tipologia di enti, dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

URRACI, Segretaria:

Art. 7

Indirizzi programmatici

1. Gli indirizzi programmatici generali dell'attività degli enti strumentali della Regione sono definiti dal Consiglio regionale, in coerenza con le scelte complessive di programmazione economica e sociale e di allocazione delle risorse pubbliche e nell'ambito delle funzioni attribuite agli enti strumentali dai rispettivi statuti.

2. All'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione) è aggiunto il seguente comma:

"4. Il programma pluriennale specifica, per i diversi interventi in esso considerati, i compiti attribuiti agli enti strumentali della Regione, le risorse impegnate e i conseguenti indirizzi cui gli enti devono attenersi nella definizione dei loro programmi operativi.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

URRACI, Segretaria:

Art. 8

Direttive di attuazione

1. Gli Assessori regionali, nell'ambito delle materie appartenenti alla loro sfera di competenza e sulla base degli indirizzi programmatici di cui all'articolo 7, impartiscono agli enti strumentali della Regione le opportune direttive di attuazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale può disporre che determinate direttive di particolare rilievo, o concernenti enti operanti in settori di versi, siano impartite dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9

URRACI, Segretaria:

Art. 9

Verifiche programmatiche

1.Gli Assessori regionali competenti per materia accertano la conformità dell'attività degli enti strumentali agli indirizzi programmatici e alle direttive di attuazione, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e danno conto al Consiglio regionale dei risultati dell'accertamento con la relazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità del la Regione), al fine di consentire l'eventuale adeguamento degli indirizzi programmatici di cui al l'articolo 6 della legge regionale n. 33 del 1975, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.

2. Al termine dell'ottavo comma dell'artico lo 34 della legge regionale n. 11 del 1983 sono aggiunte le parole: "La relazione evidenzia, per ciascun ente e in riferimento ai diversi settori di intervento e agli indirizzi stabiliti nel programma pluriennale, le direttive di attuazione impartite, i programmi operativi definiti, i risultati raggiunti e l'andamento economico-finanziario della gestione.".

3. Nell'esercizio della funzione di cui al presente articolo gli Assessori possono richiedere agli organi di amministrazione degli enti strumentali qualsiasi atto, notizia o relazione e disporre in qualsiasi momento ispezioni e accerta menti diretti, anche avvalendosi di società di revisione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

URRACI, Segretaria:

CAPO III

CONTROLLI

Art. 10

Controllo preventivo di legittimità sugli atti di maggior rilievo degli enti strumentali

1. Sono sottoposti ad un controllo preventivo di legittimità esercitato dal comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali tutti gli atti degli enti strumentali della Regione rientranti nelle seguenti categorie:

a) regolamenti interni;

b) programmi di attività;

c) bilanci di previsione e relative variazioni e conti consuntivi;

d)impegni pluriennali di spesa;

e) atti di disposizione del patrimonio ecce denti l'ordinaria amministrazione;

f) convenzioni concernenti incarichi professionali e prestazioni d'opera;

g)atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

h) piante organiche e relative variazioni;

i) bandi di concorso o di selezione per l'assunzione di personale;

l) atti di conferimento di incarichi di direzione o di coordinamento.

2. Le deliberazioni da sottoporre a controllo sono inviate al comitato regionale di controllo dal direttore generale dell'ente o dell'amministratore unico dell'azienda, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione.

3.Le deliberazioni sottoposte al controllo di legittimità diventano esecutive, salvo l'esito del controllo di merito, qualora il comitato regionale di controllo, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori, ovvero, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, abbia comunicato formalmente all'ente di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. Il comitato regionale di controllo può, per una sola volta richiedere all'ente chiarimenti ed elementi istruttori, che devono essere inviati al comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

5. La pronuncia definitiva del comitato di controllo è adottata entro i dieci giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti, o entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il loro invio.

6. Si applica ai termini di cui ai commi 3 e 5 la sospensione nei periodi feriali prevista dalle norme sul controllo degli atti degli enti locali.

7. Per la trasmissione delle deliberazioni all'organo di controllo e la comunicazione delle decisioni di questo si applicano le norme in vigore per il controllo sugli atti degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

URRACI, Segretaria:

Art. 11

Controllo preventivo di legittimità sugli altri atti degli enti strumentali della Regione

1.Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti strumentali della Regione non rientranti nelle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 10 è esercitato dai rispettivi collegi dei revisori dei conti.

2. A tal fine gli atti sono trasmessi dal direttore generale dell'ente o dell'amministratore unico dell'azienda al presidente del collegio dei revisori dei conti che, entro dieci giorni dalla ricezione, li sottopone al collegio per l'apposizione del visto di legittimità. Decorso tale termine, il visto si ha per apposto.

3. Ove il collegio rilevi l'illegittimità dell'atto, lo rinvia motivatamente a nuovo esame.

4. Sull'atto rinnovato il collegio, entro dieci giorni dalla ricezione, appone il visto di legittimità. Decorso tale termine, il visto si ha per apposto.

5. Qualora il collegio non ritenga superati i rilievi che dettero origine al rinvio, entro il medesimo termine di cui al comma 4 trasmette l'atto rinnovato, unitamente ai propri rilievi, al comitato regionale di controllo, che si pronuncia definitivamente sulla legittimità entro dieci giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, l'atto diventa esecutivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

URRACI, Segretaria:

Art. 12

Controllo di merito

1. Al controllo di merito sono sottoposti gli atti degli enti strumentali della Regione rientranti nelle categorie indicate al comma 1 dell'artico lo 10.

2. Il controllo di merito è esercitato dall'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente, ovvero, per gli atti di cui alle lettere g), h), i) ed 1) dell'articolo 10, dal l'Assessore regionale competente in materia di personale.

3. Le deliberazioni da sottoporre a controllo sono inviate all'Assessore competente dal direttore generale dell'ente o dall'amministratore unico dell'azienda, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione.

4. Le deliberazioni sottoposte al controllo di merito diventano esecutive, salvo l'esito del controllo di legittimità, qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non ne abbia motivatamente chiesto il riesame, ovvero, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, abbia comunicato formalmente all'ente strumentale di non dover formulare alcun rilievo di merito.

5. Qualora l'Assessore competente non ritenga che con la nuova deliberazione dell'ente strumentale siano superati i rilievi di merito che dettero origine alla richiesta di riesame, sottopone la proposta di annullamento dell'atto alla Giunta regionale, che decide nel termine tassativo di venti giorni dalla data di ricezione della nuova deliberazione da parte dell'Assessore competente. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, l'atto diviene esecutivo, salvo l'esito del controllo di legittimità.

6. Ove l'Assessore competente rilevi vizi di legittimità negli atti sottoposti al controllo di merito, li segnala immediatamente al comitato regionale di controllo per l'eventuale annullamento dell'atto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

URRACI, Segretaria:

Art. 13

Controllo esterno di gestione

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un ufficio per il controllo di gestione degli enti strumentali della Regione, con il compito di verificare, mediate valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse degli enti.

2. L'ufficio valuta comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'attività degli enti strumentali, sulla base di un programma di sistematica rilevazione e comparazione degli indici ritenuti più significativi ai fini della valutazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione degli enti e del grado di soddisfazione dell'utenza. Il programma, predisposto dall'ufficio anche avvalendosi della consulenza di società specializzate in materia, è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi degli enti controllati e può ad essi richiedere, oralmente o per iscritto, ogni necessaria informazione.

4. L'ufficio redige annualmente una relazione sui risultati di controllo di gestione, con l'indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni incontrate. Detto documento fa parte integrante della relazione sull'attività degli enti strumentali di cui all'ottavo comma dell'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 1983, modificato dall'articolo 9 della presente legge.

5. L'ufficio informa periodicamente gli organi di gestione degli enti e i collegi dei revisori dei conti sui risultati del controllo di gestione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

URRACI, Segretaria:

Art. 14

Controlli interni

1. Spetta ai collegi dei revisori dei conti degli enti strumentali della Regione:

a) verificare, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;

b) esprimere un parere sul bilancio di previsione;

c) redigere la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione dell'ente, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;

d)vigilare, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulle regolarità dell'amministrazione;

e) collaborare con l'ufficio per il controllo di gestione degli enti strumentali della Regione di cui all'articolo 13, nonché con eventuali uffici interni competenti in materia di controllo di gestione, qualora istituiti, per il miglior adempimento dei loro compiti d'istituto.

2. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e d) del comma 1, agli organi di gestione dell'ente strumentale e all'Assessore regionale cui compete il controllo.

3. Il collegio dei revisori dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce tempestivamente all'Assessore regionale competente.

4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'ente e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

URRACI, Segretaria:

Art. 15

Revoca degli amministratori e scioglimento degli organi di gestione e di controllo

1. L'Assessore regionale competente, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente strumentale ed agli indirizzi e direttivi di cui agli articoli 7 ed 8, propone alla Giunta regionale la revoca degli amministratori, ovvero lo scioglimento degli organi di gestione.

2. L'Assessore regionale competente, qualora rilevi il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni attribuita al collegio dei revisori dei conti dagli articoli 11 e 14, e in particolare il frequente superamento del termine per l'esercizio del controllo di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 11, ne propone alla Giunta regionale lo scioglimento.

3. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, qualora rilevi che gli amministratori nominati dalla Giunta regionale in società partecipate, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, non rappresentano adeguatamente in seno agli organi di amministrazione gli indirizzi programmatici e le direttive di attuazione di cui agli articoli 7 e 8, ne propone la revoca alla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

URRACI, Segretaria:

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE NOMINE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art.16

Ambito di applicazione

1. Le norme del capo IV si applicano alle nomine, designazioni e proposte di nomina o di designazione, di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del suo Presidente o degli Assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva, consultivi e di controllo di enti di diritto pubblico e di società a diretta partecipazione della Regione.

2. Sono escluse le nomine vincolate per legge alla titolarità di altre cariche od uffici, quelle dipendenti dallo svolgimento di rapporto di pubblico impiego e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

URRACI, Segretaria:

Art.17

Requisiti per le nomine

1. Possono essere nominati, designati o proposti, nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 16, i cittadini che:

a) non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) abbiano conseguito un diploma di laurea;

c) non abbiano rivestito per più di dieci anni, anche non consecutivi, cariche negli organi di cui all'articolo 16.

2. Per le nomine in organi monocratici di amministrazione attiva è richiesto inoltre il possesso di una professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, attestata dalla permanenza per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni, organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e private, o dalla svolgimento per almeno un quinquennio delle funzioni di presidente o amministratore delegato di società con capitale non inferiore al lire 1.000.000.000, ovvero attestata dalla provenienza dai settori della ricerca e docenza universitaria, dalle magistrature e dall'Avvocatura dello Stato.

3. Le donne devono essere preferite, a parità degli altri requisiti, nelle nomine in organi monocratici ci amministrazione attiva.

4. Per le nomine in organi collegiali di amministrazione attiva e in organi consultivi è richiesto inoltre il possesso di documentati requisiti professionali o culturali, specificamente attinenti alle funzioni e alle materie di competenza dell'organo per cui si proceda alla nomina. Deve essere altresì assicurata in ciascun organo la presenza di componenti di entrambi i sessi.

5. Per le nomine nei collegi dei revisori dei conti è inoltre richiesta l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o, nelle more della pubblicazione del relativo registro, all'albo dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, o all'albo dei dottori commercialisti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente io comprendo che, folgorati sulla via di Damasco della produttività dal richiamo di un collega che non c'è più, abbiamo...

USAI EDOARDO (M.S.I. - D.N.). Perché si è dimesso!

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Abbiamo una gran fretta di arrivare al risultato finale, tuttavia non vorrei che la fretta fosse cattiva consigliera. Non voglio entrare nel merito di un provvedimento che globalmente non conosco a sufficienza per poter esprimere un giudizio complessivo, però mi pare che gli sbarramenti previsti da questo articolo 17 siano eccessivi. Primo - e chi parla ha conseguito un diploma di laurea e quindi, sarebbe favorito per eventuali incarichi in enti regionali - non è in astratto detto che il diploma di laurea debba essere condizione esclusiva per l'accesso a un posto di responsabilità. Mi riferisco alla lettera B del comma I. Secondo, mi pare che il coma III, che a parità di condizioni privilegia negli organi monocratici di amministrazione attiva le donne, a parità di altri requisiti, sia chiaramente incostituzionale.

Mi scusi il richiamo, signor Presidente, ma nella foga di aderire alla linea, che peraltro condivido, di favorire la pari opportunità, si crea, per paradosso, la impari opportunità per il sesso femminile. Questo problema mi pare venga semplificato eccessivamente dal testo normativo ed è un problema che attiene complessivamente alla cultura della nostra società e che non credo possa risolversi con colpi di mano legislativi come questi, che tra l'altro inficia probabilmente i contenuti dell'intera legge, ponendosi come causa di possibile rinvio. Voglio richiamare i colleghi a una riflessione; credo fortemente nella grande possibilità che le donne rappresentano per il presente e per il futuro soprattutto, e credo che, per mia fortuna, probabilmente ho usufruito di un periodo nel quale questo non andava verificandosi se non in minima misura, ma chi verrà dopo di noi, non solo in questa carica, ma complessivamente nella società, dovrà fare i conti con questo che credo rappresenti anche una riparazione storica. Ma sancire che, a parità di condizione, vadano favorite le donne, francamente, non credo che sia nello spirito della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido le considerazioni che sono state appena svolte dal collega che mi ha preceduto; in particolare voglio aggiungere, per quanto riguarda l'articolo 17, comma I, lettera B, cioè il requisito del diploma di laurea, che la legislazione, anche a questo riguardo, è in via di modificazione, in questi ultimi anni, per cui bisognerebbe tener conto anche del fatto che, per esempio, sono state introdotte le così dette lauree brevi. Non si capisce, quindi, quale tipo di laurea sia richiesta o se questo elemento di possesso del diploma di laurea si riferisca invece alle vecchie lauree così come erano previste prima del nostro ordinamento. Soprattutto credo che sia veramente assurdo e ingiusto pretendere il possesso del diploma di laurea, perché, per amministrare gli enti regionali, fino adesso non si è tenuto conto del possesso di questo requisito. Forse si è anche sbagliato e si è esagerato, però pretendere di punto in bianco che, per poter amministrare, si debba possedere la laurea è una cosa, credo, assolutamente ingiusta. Ci possono essere tanti autorevoli cittadini che, pur non in possesso del diploma di laurea, hanno altre doti, specializzazioni, professionalità, capacità, esperienza, onestà soprattutto, per cui possono e debbono aspirare, come tutti gli altri cittadini, anche a svolgere un ruolo nell'amministrazione negli enti pubblici e negli enti regionali in particolare. Si è visto quanti pessimi amministratori di enti nazionali e regionali ci sono stati, pur in possesso del diploma di laurea. Abbiamo esempi clamorosi. Direi perciò che la previsione del possesso di questo requisito come elemento essenziale per poter aspirare alla nomina negli organi di amministrazioni degli enti regionali sia assolutamente inaccettabile e da parte nostra inammissibile.

Un'ultima osservazione: si rivendica da parte di tutti il principio, della parità dei sessi e il principio a cui la nostra legislazione, anche quella regionale, negli ultimi anni, si è ispirata, è quello di creare posizioni di parità tra i due sessi, in modo che non ci siano discriminazioni. Prevedere e imporre che, a parità di condizioni, tra più concorrenti, debbano prevalere le donne io credo sia una violazione in negativo dei diritti di parità e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Una qualsiasi disposizione di legge che violi questi princìpi può esporsi a una dichiarazione di illegittimità costituzionale. C'è il pericolo che la stessa legge sia rinviata all'esame del Consiglio dal Governo per questa violazione di princìpi essenziali, che noi vogliamo siano riaffermati, nei fatti molto più che con le norme, e che, in questo caso, verrebbero capovolti e applicati in senso estremamente negativo, creando oltre tutto un pericoloso precedente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serri. Ne ha facoltà.

SERRI (P.D.S.). Presidente, credo che dovremmo fare uno sforzo per migliorare il testo dell'articolato, perché mi pare che la volontà del legislatore in Commissione sia abbastanza chiara e si muova nella linea dell'ultima produzione legislativa nazionale ed anche regionale. Non c'è dubbio che l'attuale formulazione del comma terzo: "Le donne devono essere preferite" comporta dei problemi, anche perché non saprei bene, sul piano della procedura, come questo potrebbe avvenire. Io credo che il comma terzo potrebbe essere così modificato: "a parità degli altri requisiti, nelle nomine in organi monocratici di amministrazione attiva deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi". Nel comma terzo si parla di nomine, quindi evidentemente si vuole fare riferimento ad una fase in cui si rinnovano gli organi monocratici e collegiali. Si fa riferimento ad una attività dell'esecutivo o di chi ha la potestà di fare le nomine, ad un'attività complessiva e non ad un singolo atto per un singolo ente, quindi va in quel senso interpretato: "a parità di altri requisiti" nel complesso delle nomine "nelle nomine in organi monocratici di amministrazione attiva deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intervenire anch'io su questo comma terzo che, essendo nato in Commissione, è anche in parte figlio mio, per dire che alcune tra le osservazioni fatte, in linea astratta, sono indubbiamente giuste e da tenere in considerazione. Poi su queste osservazioni formali, introdotte anche dal collega Satta, entrerò brevemente nel merito. Da un punto di vista generale, è tenuto conto della situazione concreta, non me ne vogliano i colleghi se dico che la loro posizione è una posizione, come dire, che non tiene conto della tradizionale discriminazione che avviene in danno delle donne. Siccome questa osservazione è stata fatta anche in Commissione, noi abbiamo chiesto di fare una verifica della situazione e non risulta che, nella Regione sarda, ci siano mai state, o comunque ci siano attualmente, donne che amministrano enti. Non solo, ma anche per coloro che conseguono il diploma di laurea, vi posso assicurare che la discriminazione che ancora esiste negli sbocchi professionali è terribile. Ad esempio, almeno fino a poco tempo fa, le banche assumevano con una certa facilità uomini, difficilmente assumevano donne, anche quando queste avevano dei titoli superiori, per esempio un voto di laurea più alto, eccetera. C'è, ancora, anche ai livelli alti, una discriminazione grandissima, che è assolutamente inaccettabile.

Non c'è dubbio che la disposizione è in qualche modo "estremistica", ma questo estremismo è del tutto proporzionale all'estremismo opposto, cioè al fatto che gli organi preposti non tengono mai in considerazione in queste nomine la tradizionale disuguaglianza che esiste in danno delle donne.

Direi d'altra parte che la disposizione stessa si presta ad essere aggirata in mille modi, perché, come i colleghi sanno, è facile che, nella pratica, la valutazione di un requisito sia tale da avvantaggiare leggermente una persona rispetto ad un'altra, quindi la disposizione apparentemente estremistica è una disposizione che va letta tenendo presente l'ambiente in cui si applica; ed io credo che se questo ha prodotto i risultati che ha prodotto, difficilmente la sola approvazione di questa norma potrà determinare un capovolgimento. Le norme danno delle indicazioni, degli indirizzi, sono precettive laddove trovino l'ambiente adatto per essere applicate e, in questo senso, io credo che questa norma vada mantenuta. I colleghi osservavano che questa è una norma che viola il principio di eguaglianza. Ora, se noi badiamo al principio di eguaglianza in senso formale, non c'è dubbio che ci sono dei problemi e ha ragione il collega Satta nel porre, come sempre fa, con acutezza, problemi di questa natura. Tuttavia, mi permetto di ricordare che il principio di eguaglianza, oltre che in senso formale, è enunciato nella Costituzione anche in senso sostanziale; laddove pone a tutti gli organi della Repubblica, quindi anzitutto al legislatore, il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, di fatto, oltre che legislativi, che si frappongono ad una effettiva eguaglianza. Da questo punto di vista, quindi, non si può negare che, nell'ottica del comma secondo dell'articolo 3, e quindi dall'eguaglianza in senso sostanziale, la disposizione non solo non è in contrasto con la Costituzione, ma è in perfetta linea.

Io direi che, se volessimo eliminare i dubbi che sono stati sollevati, non sarei per accogliere le osservazioni che faceva la collega Serri, che secondo me del tutto involontariamente faceva una proposta volta a favorire - ovviamente non era questo l'intendimento della collega Serri, che so essere invece una strenua sostenitrice dell'eguaglianza - ma involontariamente sosteneva una tesi che finiva per favorire l'opinione contraria. Queste nomine possono avvenire anche in un solo ente, non è vero che devono avvenire necessariamente in modo globale. Ciò che si vuole è esattamente che nelle nomine, anche singole, là dove i requisiti siano uguali, si preferisca nominare una donna, onde pervenire alla uguaglianza di cui parlavo. Se vogliamo eliminare quell'ombra di vizio formale che veniva avanzata dal collega Satta e anche dal collega Meloni, si potrebbe semmai aggiungere un inciso in cui si dica che le donne devono essere preferite fintanto che agli uomini si raggiunga globalmente una situazione di parità. Questa potrebbe essere la integrazione che elimina ogni ombra di dubbio. Io tuttavia la norma così com'è la manterrei, credo che siamo in una Assemblea democratica, penso che non sia estremismo affermare che, in un mondo che vuole dare a tutti pari opportunità, si debba dare questa opportunità alle donne ovviamente a parità degli altri requisiti. Sulle altre obiezioni che sono state sollevate, ad esempio sul diploma di laurea, non c'è dubbio che siano osservazioni che hanno un loro fondamento, però teniamo conto che la richiesta del requisito del diploma di laurea non vuole essere una discriminazione, vuole essere soltanto l'affermazione che chi ricopre certi incarichi deve avere un certo livello culturale di base che lo ponga in una certa posizione rispetto a coloro che poi, in qualche misura, gli sono "subordinati". Questo non vuole dire che essere laureati significa essere più intelligenti o più capaci - queste sono osservazioni del tutto ovvie - tuttavia il criterio che la Commissione ha voluto seguire è un criterio di rigore e di selezione, e, in questo senso, io credo che pur considerando del tutto valide e ligittime le critiche che sono state sollevate, la disposizione possa essere mantenuta. Ai colleghi vorrei ricordare che ci sono casi in cui, sulla base di contingenze politiche particolari, vengono nominate a dirigere certi enti, persone che non sanno neanche leggere e scrivere, oltre a non avere gli altri requisiti. Se entriamo nel merito di queste argomentazioni, si possono fare osservazioni di tutti i generi, in tutti i sensi. Direi quindi che tutto sommato, la disposizione, così come è formulata, si può mantenere. Sul comma terzo, se vi fosse accordo, io suggerirei di aggiungere un inciso, che stabilisce appunto che questa norma si applica sino a che non si raggiunga una sostanziale parità nella globalità delle nomine negli organi monocratici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Presidente, per chiederle la sospensione dell'esame di questo articolo al fine di trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az). Sulla sospensione dell'articolo 17, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'articolo 17.

Si dia lettura dell'articolo 18.

URRACI, Segretaria:

Art.18

Ineleggibilità

1. Non possono essere nominati, designati o proposti, nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 16, anche se la nomina consegue a designazione o proposta di soggetti diversi dal Consiglio e dalla Giunta regionale, coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) siano membri di una delle Camere, del Parlamento europeo o di un Consiglio regionale, provinciale, comunale o di comunità montana;

b) rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia o di comunità montana, assessore regionale, provinciale, comunale o di comunità montana;

c) siano dipendenti dall'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, di un ente strumentale della Regione o di un ente su cui la Regione esercita la vigilanza o il controllo;

d) facciano parte di un organo tenuto ad esprimere pareri su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;

e) rivestano l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni contabili, amministrative e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato, o appartengono alle forze armate in servizio permanente effettivo;

f) si trovino in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

URRACI, Segretaria:

Art.19

Incompatibilità sopravvenuta

1. Coloro che siano stati nominati componenti di organi di amministrazione attiva, consultivi e di controllo in un ente strumentale della Regione, anche se la nomina è avvenuta su designazione o proposta di soggetti diversi dal Consiglio e dalla Giunta regionale, e coloro che per conto della Regione siano stati nominati amministratori o sindaci di società a diretta partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, e successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 18, devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 2, a pena di decadenza dalla carica.

2. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato che ha 7 giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, al legale rappresentante dell'ente, azienda o società e, se del caso, all'organo titolare del potere di proposta o designazione, la decadenza della carica nell'ente o azienda regionale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti, o la revoca del mandato di amministratore o di sindaco nella società partecipata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

URRACI, Segretaria:

Art.20

Pubblicità delle situazioni patrimoniali

1. A coloro che siano stati nominati nei casi previsti dalla presente legge, salvo che la nomina riguardi organi consultivi e di controllo, si applicano le norme recate dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), con le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le dichiarazioni e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale.

3. Spetta al Presidente della Giunta regionale effettuare la diffida di cui all'articolo 7 della legge n. 441 del 1982.

4. In caso di inottemperanza alla diffida il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, al legale rappresentante dell'ente, azienda o società e, se del caso, all'organo titolare del potere di proposta o designazione, la decadenza della carica nell'ente o azienda regionale o la revoca del mandato di amministrazione o di sindaco nella società partecipata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

URRACI, Segretaria:

Art.21

Durata delle nomine

1. Le nomine di cui alle presenti norme hanno la durata di cinque anni.

2. Le nomine dei commissari straordinari sono effettuate per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione degli organi.

3. Entro tre mesi dalla costituzione di una nuova Giunta regionale, questa può rinnovare le nomine di sua competenza, salvo quelle riguardanti organi consultivi, anche se non è compiuto il termine di cui al comma 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

URRACI, Segretaria:

Art.22

Nomine di competenza degli organi esecutivi della Regione

1. Alle nomine devolute da leggi o statuti alla competenza della Giunta regionale, del suo Presidente o degli Assessori si applicano le norme di cui ai seguenti commi.

2. Entro il termine tassativo di trenta giorni dal compimento del periodo di cui al comma 1 dell'articolo 21, o dal determinarsi della vacanza, la Giunta regionale procede alla designazione del candidato prescelto per la carica da rinnovare e trasmette la relativa deliberazione, motivata con l'indicazione dei requisiti posseduti dal prescelto, alla Commissione consiliare competente in materia di ordinamento degli enti regionali.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, agli adempimenti di cui al medesimo comma procede, entro i successivi tre giorni, il Presidente della Giunta regionale.

4. La Commissione consigliare per le nomine, nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione della proposta della Giunta regionale o del suo Presidente, convoca il designato in seduta pubblica, al fine di accertare l'effettivo possesso di adeguati requisiti, ed esprime il proprio parere sulla proposta di nomina. Il termine di cui al presente comma è sospeso nei sessanta giorni antecedenti e nei novanta giorni successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

5. Nei sette giorni successivi alla ricezione del parere della Commissione o alla decorrenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale delibera definitivamente sulla nomina del candidato prescelto o presenta un nuovo candidato al parere della Commissione consiliare per le nomine.

6. Copia del decreto di nomina è immediatamente inviata al Presidente del Consiglio regionale, che la trasmette alla Commissione consigliare competente per materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

URRACI, Segretaria:

Art.23

Nomine di competenza del Consiglio regionale

1. Per le nomine, designazioni e proposte di competenza del Consiglio regionale si applica la seguente procedura.

2. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione, i consiglieri pre sentano al Presidente del Consiglio candidature accompagnate dai motivi della proposta, con l'indicazione dei requisiti specificamente attinenti alle funzioni da svolgere posseduti dal candidato.

3. Le candidature sono sottoposte all'esame della Commissione consiliare competente in materia di ordinamento degli enti regionali, che esprime parere vincolante sul possesso da parte dei candidati di sufficienti titoli professionali, culturali e di esperienza amministrativa e sull'insussistenza di cause di ineleggibilità. Il parere deve essere espresso entro due giorni dalla data dell'elezione.

4. Possono essere votati soltanto i candidati che non abbiano avuto parere negativo sul possesso dei requisiti minimi e sull'insussistenza di cause di ineleggibilità.

5. L'elezione deve avvenire nel termine tassativo di 45 giorni dalla scadenza dell'organo o dal determinarsi della vacanza. Il termine è sospeso nei sessanta giorni antecedenti e nei novanta giorni successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, alle nomine provvede, entro i successivi tre giorni, il Presidente del Consiglio regionale, anche al di fuori delle candidature presentate, ma comunque nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità previsti dalla presente legge.

7. Le nomine possono essere revocate dal Consiglio regionale, per gravi violazioni di legge, su proposta avanzata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, o dalla competente Commissione consiliare con propria risoluzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

URRACI, Segretaria:

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.24

Procedimenti di controllo

1. Le deliberazioni degli enti strumentali della Regione il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmesse, entro sette giorni, a cura dell'ufficio controllo enti, agli organi competenti per il controllo di legittimità ai sensi degli articoli 10 e 11.

2. Per le deliberazioni sottoposte a controllo nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono raddoppiati i ter mini recati dai commi 3 e 5 dell'articolo 10 e dai commi 2 e 4 dell'articolo 11.

3. Il settore del controllo degli atti dell'attività amministrativa degli enti, istituzioni ed aziende regionali della Presidenza della Giunta regionale è soppresso a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e dalla medesima data il personale ad esso assegnato è trasferito al servizio del comitato regionale di controllo dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25

URRACI, Segretaria:

Art.25

Istituzione dell'ufficio per il controllo di gestione

1. La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le proposte di modifica del regolamento sull'articolazione in servizi e settori dell'Amministrazione regionale che si rendono necessarie ai fini dell'istituzione dell'ufficio per il controllo di gestione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

URRACI, Segretaria:

Art.26

Prima applicazione delle norme sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali

1. Gli amministratori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad adempiere entro tre mesi a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 441 del 1982, come richiamato dall'articolo 20 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

URRACI, Segretaria:

Art.27

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 2 dicembre 1971, n. 27 (Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese) e le lettere r) ed s) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ho sospeso la discussione dell'articolo 17 perché sembrava che ci fosse la possibilità di definire una soluzione. Poiché sembra che ci sia la necessità di un'ulteriore riflessione, sospendiamo, per dieci minuti, la seduta del Consiglio.

(La seduta sospesa alle ore 18 e 53, viene ripresa alle ore 19 e 21).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, il raggiungimento di un accordo in materia è estremamente difficile, però, interpretando lo spirito con il quale la Commissione ha elaborato questa norma per favorire le pari opportunità tra uomo e donna, si potrebbe completare il comma tre, dicendo che questo vale fino a che si raggiunga una situazione di sostanziale parità della presenza maschile e femminile negli organi monocratici. Una volta raggiunto questo obiettivo, questa norma chiaramente dovrebbe decadere. Questo è lo spirito con il quale la Commissione ha elaborato il comma tre. Questa è, secondo me, l'unica possibilità di superare le questioni che fino ad ora sono state sollevate.

PRESIDENTE. Poiché non è stata raggiunta nessuna intesa, procediamo nella discussione dell'articolo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Antonio Satta. Ne ha facoltà.

SATTA ANTONIO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente non credo che sia questa la strada migliore per dimostrare la volontà di perseguire la parità tra uomo e donna. Non credo che le donne apprezzino una nomina imposta per legge. Io credo che, nel momento in cui andiamo a varare norme generali sugli enti strumentali della Regione, debbano essere davvero norme di carattere generale, che valgano cioè per tutti. Dobbiamo fare riferimento alla professionalità, alla preparazione, alle capacità, e questo vale per le donne e per gli uomini. Siamo in un momento di grande trasformazione, in un momento di grande evoluzione, di grandi riforme, che stanno stravolgendo l'assetto politico che per tanti anni hanno governato il Paese; siamo alla vigilia di una competizione elettorale di grande rilievo; non credo che una norma del genere sia adeguata a questo clima; credo che sarebbe offensivo per la dignità delle donne imporre, come si fa nel comma terzo, che siano preferite agli uomini o, come si dice nell'ultima parte del comma IV, che debba "essere altresì assicurata in ciascun organo la presenza di componenti di entrambi i sessi". Si devono piuttosto scegliere dirigenti che, secondo lo spirito di questa legge, modifichino la gestione dell'ente pubblico rispetto al passato. Personalmente non condivido neanche la lettera B del comma I dell'articolo 17 perché, se è vero che il diploma di laurea sul piano culturale è un elemento di distinzione, non è altrettanto accertato che un diploma di laurea possa creare automaticamente delle persone capaci di gestire un ente pubblico tenendo presenti l'economicità dell'ente e gli indirizzi che esso deve portare avanti, nel rispetto del ruolo che gli è attribuito. Io credo che, se vengono eliminate queste norme che ritengo lesive della dignità - lo ripeto - delle donne stesse, questo articolo possa esser approvato, seppure per parti. Forse avremmo dovuto rivisitare in toto questa legge. Siamo andati troppo avanti, con molta speditezza ma, francamente debbo dire che ritengo che ci siano articoli scritti con pressappochismo. Come già hanno fatto notare, alcuni colleghi, per esempio, tra gli organi dell'ente regionale non figura neppure il Presidente, che pure rappresenta a tutti gli effetti l'ente stesso per il ruolo che svolge e per le competenze che ha. Un altro aspetto importante è quello dei controlli. Noi abbiamo una legge sui controlli, che giace in Commissione dopo il rinvio da parte del Governo. Mi dispiace davvero sottolineare un aspetto che riguarda l'amico e collega onorevole Pubusa che, per lunghi mesi, in questo Consiglio ha rimproverato l'Assessore agli enti locali perché non erano pronti i disegni di legge di adeguamento della legislazione riguardante il controllo degli enti alla "142". Ebbene, onorevole Pubusa, nella prima Commissione, è fermo, da molti mesi, questo disegno di legge, che è stato rinviato dal Governo. Il disegno di legge è ancora fermo e non riusciamo a varare le nuove norme di indirizzo del controllo sugli atti degli enti locali. Ebbene, queste norme di controllo sugli enti strumentali sono in contrasto con i princìpi presenti nel disegno di legge sui controlli. Quindi, ci sono alcune norme, Presidente e colleghi, che andrebbero riviste.

Forse sarebbe corretto, a questo punto, se fosse possibile, - ma non credo che il Regolamento lo consenta - ritirare il disegno di legge e modificarlo, rendendolo più snello, più efficace, più puntuale, perché se di riforma dobbiamo parlare, dobbiamo parlare di una riforma più attenta che risponda davvero alle esigenze di una gestione più puntuale e più corretta del pubblico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). In effetti, signor Presidente, colleghi, mi pareva un po' strano che questa legge potesse essere esaminata così tranquillamente in questo Consiglio regionale. Noi ci siamo astenuti dall'intervenire in sede di discussione generale perché, a dire il vero, interveniamo, intervengo io stesso, come è doveroso, quasi su tutte le leggi e molti colleghi poi, non so quanto giustamente, dicono che è troppo.

Una legge di questa natura e di questa portata avrebbe sicuramente necessitato di una illustrazione in Aula, forse di un parere anche preventivo nel merito da parte della Giunta regionale, perché è una legge di iniziativa della Commissione. La Giunta avrebbe dovuto esaminarla e dare preliminarmente un parere. Nulla di tutto ciò è stato fatto per cui, articolo dopo articolo, si è arrivati all'articolo 17. Noi non siamo intervenuti non perché non ci siano cose da dire su questa legge ma perché sono tante e tali le cose da dire che, per la minoranza non vale più neanche il gusto di dirle, perché quando si dicono le cose manca il confronto, si può anche essere tentati dall'idea - e mi rendo conto che è sbagliato - di dire: "Fate pure". Si sono fatte già tante leggi dannose in questo modo, con la maggioranza che si chiude, con la maggioranza che non vuole ascoltare, con la maggioranza che fa quasi un punto di orgoglio di non accettare indicazioni, suggerimenti, riflessioni che invece, spesso, sono necessarie, salvo poi ritornare con nuove leggi su norme approvate l'altro ieri, come si sta verificando ogni giorno. Quotidianamente, questo o quell'altro assessore ci dicono: "Abbiamo sbagliato facendo quella legge, dobbiamo presentare un emendamento per correggere. Abbiamo dimenticato una certa situazione; abbiamo fatto un danno". Questo accade perché questa maggioranza, questa Giunta sono senza coesione, senza indirizzo, senza orientamento. Non è offensivo per nessuno prendere atto che manchi questo orientamento comune, per cui prevale, di volta in volta, chi si ritrova ad essere in quel momento maggioranza in questa o quella Commissione, ma questa non è coesione, non è un progetto, non è un indirizzo, non è neppure una maggioranza e non è serio che si faccia finta che non sia così.

Sull'articolo 17, io voglio dire una cosa che non attiene al punto 3 ma al comma 2 tralascio la questione delle donne, questione delicata, questione che può essere vista sotto diversi profili, con diversa sensibilità e diverse accentuazioni e che ha quelle implicanze di carattere politico, culturale e anche morale che alcuni colleghi hanno già sottolineato. Non è che il problema non ci sia, c'è e il comma 3 dice una cosa che è da manifesto politico, ma può capitare che si confondano le leggi con i manifesti politici. Sul comma 2, invece, vorrei dire una parola, perché in esso è scritto che per le nomine negli organi monocratici, si richiede una professionalità adeguata che è attestata ...etc. Quindi, badate, la professionalità adeguata non deve essere ricercata attraverso diversi strumenti di misurazione, ma attraverso una attestazione. E quale è questa attestazione della professionalità adeguata? La permanenza per cinque anni in determinate situazioni. Poco importa che sia stata una permanenza fruttuosa, utile e produttiva o una permanenza magari dannosa, assente, distratta. Basta la sola permanenza. Se una persona permane in una di queste condizioni - e, non capisco perché queste e non altre - questo fatto da solo attesta un'adeguata professionalità. Ma quali sono queste condizioni nelle quali uno deve permanere? Si parla di consigli di amministrazione di società con capitale non inferiore a un miliardo. Uno amministra o è componente di un consiglio di amministrazione di una società con un capitale di un miliardo, che fa disastri, un altro è amministratore di una società con un capitale di 990 milioni, che fa benissimo, però quello del miliardo è attestato, l'altro è cancellato. Oltre che negli organi di amministrazioni pubblici e privati delle società con un miliardo di capitale, a prescindere dal modo e dalle cose che si sono fatte, vale anche la provenienza dei settori della ricerca, della docenza universitaria, della magistratura e dell'avvocatura di Stato. E se, in ipotesi, una persona permanesse non dico 5 ma 20 anni in un altro settore di attività e fosse un libero professionista, che non è docente universitario perché magari non fa un doppio lavoro, ed è un ottimo studioso ed è un ottimo avvocato, un ottimo ingegnere, un ottimo commercialista, un ottimo ricercatore in proprio e avesse titoli, pubblicazioni, fosse un premio Nobel, non può essere nominato perché non rientra nelle categorie previste dalla norma? E perché l'avvocatura dello Stato? Perché non la libera avvocatura o una professionalità tecnico - scientifica? Perché no se non si proviene dall'università? È chiaro che queste sono norme corporative; è chiaro che sono norme che guardano solo alla stanza nella quale si abita. Questa non è la selezione migliore che si possa avere nella società civile. E poi si dice: dai settori della ricerca. Che cosa vuol dire settori della ricerca? Ricerca di che? A quale livello di ricerca? Da un istituto pubblico o privato? Ricerca scientifica, tecnologica, statistica, ricerca di lumache o di funghi? Di che cosa? Basta che uno provenga dal settore della ricerca. E se permane cinque anni, ricercando e magari non trovando, o ricercando cose men che degne, ha comunque il titolo automaticamente riconosciuto - è detto qui - attestato, dall'adeguata professionalità. Può una legge essere scritta in tal modo? È legge di riordino questa, è legge di riforma? È progressista questa legge o è regressista? Insomma il punto interrogativo rimane. Non voglio tediare l'Assemblea, mi ero proposto di non dire nulla su questa legge, aspettavo con curiosità di vedere l'esito ma poi ho deciso di intervenire su questo articolo 17 sulle nomine e sul concetto di adeguata professionalità. Poi c'è l'articolo successivo. Non voglio intervenire, dopo, perciò ne parlo adesso in modo che ognuno si regoli. Queste provenienze, queste permanenze, che potrebbero essere anche permanenze nefaste, inutili, dannose, - c'è tanta gente che siede all'Università per non fare nulla - fanno titolo e certificano la professionalità. Cosa accade poi di questa professionalità certificata? L'articolo 22 dice che la Giunta, verificato il processo dei requisiti previsti dall'articolo 17, può nominare chi vuole. In questo senso è una legge, questa, molto libertina. Altro che legge di rigore, altro che legge selettiva! Restringe solo gli ambiti da cui si può provenire. Però il designato deve passare poi attraverso una forca caudina, che è la Commissione consiliare competente in materia di ordinamento degli enti regionali. La Giunta nomina chi vuole, però deve passare per la Commissione consiliare.

Qui è scritto che in questa Commissione consiliare, che è un organo politico - la Commissione consiliare è un'articolazione dell'Assemblea regionale, quindi è un organo politico per eccellenza - deve essere convocato il designato, al fine di accertare l'effettivo possesso dei requisiti. Quindi il candidato, che deve essere un amministratore, quindi un tecnico, che ha titoli che ne certificano la competenza è sottoposto a un esame che è un esame politico, perché gli altri titoli sono certificati. All'articolo 23, poi, per le stesse nomine di competenza del Consiglio regionale è detto che devono essere accertati dalla Commissione anche i titoli professionali e culturali, che cioè va fatto un accertamento sulla capacità e sul livello culturale di chi ha i requisiti per essere amministratore. Ma questa è imparzialità? Ma non si era parlato di distinzione fra funzioni politiche e amministrative? Ma non si era detto che i rappresentanti politici devono persino essere esclusi dalle Commissioni di concorso? Qui invece è previsto un esame, da parte della Commissione consiliare, sulla qualificazione culturale degli amministratori, che dovrebbero essere tecnici e imparziali, degli enti regionali? Il tempo è finito. Voglio fare un'altra osservazione ma la farò in relazione a un altro articolo che si collega a questo.

PRESIDENTE. Lo dica adesso, perché non ci sono altri articoli. Abbiamo votato tutti gli articoli, manca soltanto questo.

COGODI (Rinascita e Sardismo). C'è un problema di procedibilità. Sono state avanzate delle proposte di aggiustamento della legge, io ritengo che questa legge sia inaggiustabile perché soffre di molte distonie. Qualche collega dice che abbiamo persino dimenticato di inserire tra gli organi dell'ente regionale il Presidente. Non è una dimenticanza, è un modo di essere di questa legge. Allo stato delle cose, sotto il profilo della procedibilità, o la legge si vota così com'è, con quello che ne consegue, perché questa legge è una legge di accentramento, non è una legge di riordino e di riforma, perché, al primo comma dell'articolo 1, è detto che la Regione esercita le sue competenze avvalendosi dei propri uffici etc.

Richiamo questo fatto per dire che qui, invece di pensare a una riforma della Regione che demandi funzioni regionali a organizzazioni più libere e duttili, c'è un nuovo processo di accentramento verso la Regione. Se si dice che i contributi li dà la Regione, ogni volta che c'è da stabilire un criterio unitario, poiché è chiaro che c'è sempre un criterio unitario da far valere, c'è un processo di accentramento. L'ERSAT diventerà cioè Assessorato dell'agricoltura, l'Ente minerario sardo diventerà Assessorato dell'industria. Questo è il processo ed è già in atto; infatti si dice chiaramente che l'Ente minerario deve sparire e il personale deve andare all'Assessorato dell'industria, che gli enti agricoli devono sparire e il personale deve andare all'Assessorato dell'agricoltura.

Questa quindi è una legge non di riordino ma di riorganizzazione, ma questo è un giudizio di carattere generale. È un peccato, poiché questa era l'occasione nella quale un qualche riordino si poteva fare, e in questa legge sono contenuti alcuni princìpi e talune metodologie di carattere positivo. È un'occasione sprecata però, perché queste cose di carattere positivo sono frammiste a delle estremizzazioni che rendono tutto incoerente e peggiore di prima e che non ci permettono di dare un giudizio positivo sulla legge medesima. Possiamo votare un giudizio positivo sulla legge medesima. Possiamo votare la legge così com'è, con quel che ne consegue, oppure, come altre volte è accaduto, siccome non abbiamo ancora votato tutti gli articoli, possiamo rinviarla in Commissione. Se si rinvia in Commissione la si può aggiustare. È accaduto l'altro ieri che una legge il cui esame era quasi concluso è stata rinviata in Commissione ed è stata approvata oggi con un testo B. Si può fare anche per questa legge, così come è già accaduto. La si rinvii in Commissione, e chi se ne deve o vuole occupare se ne occupi, modificando una serie di norme. Io non faccio la proposta, la faccia la maggioranza, la faccia chi ha presentato la legge. Per me la legge è mal fatta, quindi dico che sono contrario, se però la maggioranza o parte della maggioranza è conseguente rispetto alle cose che in quest'Aula sono emerse chieda il rinvio in Commissione, la riesamini, la migliori e poi la riporti in Aula

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, per l'evolversi della discussione su questa legge e per le difficoltà che stanno trovando ad elaborare in breve tempo un nuovo testo per qualche articolo, in particolare per questo articolo 17 e per la presenza di alcuni refusi di stampa, che caratterizzano questa stesura della legge, credo che sia opportuno il ricorso all'articolo 86 del Regolamento che prevede ppunto il rinvio in Commissione. Lo abbiamo fatto qualche giorno fa per la legge sul sughero, come ha ricordato anche il collega Cogodi, e credo che il risultato sia stato estremamente positivo, perché stamane si è potuta licenziare una legge in un testo B che ha trovato, mi sembra, un consenso quasi unanime da parte dell'Assemblea. Anche per questo io propongo all'Assemblea di rinviare questa legge nella Commissione competente perché si instauri un clima diverso. Altrimenti, paradossalmente, votando l'articolo 17 per parti, si finirebbe per "buttare via il bambino con l'acqua sporca" e per cassare completamente il comma 3, facendo apparire questa Assemblea antifemminile, piuttosto che antifemminista, il che mi sembra non sia proprio di questa Assemblea, che in altre circostanze, sulla materia, ha dimostrato grande apertura e grande responsabilità. Ecco perché mi appello ai colleghi per chiedere di riportare in Commissione questa legge.

PRESIDENTE. Su questa richiesta di rinvio in Commissione, credo che, ai sensi dell'articolo 86, la discussione della proposta di legge deve riprendere entro la tornata e perciò nella mattinata di domani. Quindi la Commissione si dovrebbe riunire appena finiamo i lavori stasera e per domani mattina dovrebbe affrontare il testo.

Poiché non ci sono opposizioni la proposta è accolta.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 49.