Seduta n.279 del 15/09/1993 

CCLXXIX SEDUTA

MERCOLEDI'15 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Congedi..........................

Discussione della legge regionale 4 agosto 1993: "Disposizioni integrative e modificative della L.R. 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993" (CCLXXIV), rinviata dal Governo:

COGODI..................................

DADEA....................................

(Verifica del numero legale).....

(Votazione per appello nominale)………..

(Risultato della votazione).......

La seduta è aperta alle ore 17 e 03.

URRACI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 settembre 1993, che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Antonio Fadda e Serra Pintus hanno chiesto un giorno di congedo e che il consigliere Sandro Usai ha chiesto due giorni di congedo.

Se non ci sono osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Discussione della legge regionale 4 agosto 1993: "Disposizioni integrative e modificative della L.R. 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993" (CCLXXIV) rinviata dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale CCLXXIV, rinviata dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

URRACI, Segretaria:

Art. 1

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. In conseguenza delle risultanze del consuntivo per l'esercizio finanziario 1992, è confermata l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 1, primo comma, lett. a), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, per l'importo ridotto di lire 890.000.000.000.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, le finalità relative alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma sono quelle indicate nella tabella C) allegata alla presente legge.

3. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1994.

4. Il tasso fisso di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 non può essere superiore al 15 per cento annuo.

5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, sono rideterminati nei seguenti importi:

1993 lire 11.875.000.000

1994 lire 207.447.000.000

1995 lire 226.872.000.000

dal 1996 al 2008 lire 239.316.000.000

2009 lire 33.009.000.000

2010 lire 13.204.000.000

6. Nella tabella I) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993) il riferimento al capitolo 10139 - piano straordinario cantieri scuola e lavoro - è sostituito dal seguente:

- cap. 12172 - centri ospedalieri ed ambulatoriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

URRACI, Segretaria:

Art. 2

Comitati di gestione dei fondi regionali per il credito nei settori del turismo.

1. Per le agevolazioni previste dall'articolo 67 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, delibera un apposito comitato operante presso ciascun istituto di credito composto ai sensi dell'articolo 144 della medesima legge.

2. Il terzo comma dell'articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

URRACI, Segretaria:

Art. 3

Reiscrizione di economie di stanziamento

Fondo residui perenti

1. In relazione alla necessità di procedere all'attuazione dei relativi interventi è autorizzata, nel 1993, la reiscrizione delle somme indicate nell'allegata tabella D), di cui sono state accertate le economie di stanziamento al 31 dicembre 1992.

2. In relazione all'eliminazione di somme impegnate per intervenuta perenzione al 31 dicembre 1992, le dotazioni dei fondi di cui ai capitoli 03009/01 e 03011 sono incrementate, nell'anno 1993, rispettivamente, di lire 5.000.000.000 e di lire 48.140.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

URRACI, Segretaria:

Art. 4

Fondo per i nuovi oneri legislativi

1. La dotazione del capitolo 03016 - fondo speciale per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l'anno 1993, di lire 50.190.000.000; tale incremento è destinato alla voce n. 18 di nuova istituzione nella tabella A), allegata alla legge finanziaria, così denominata: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993".

2. La dotazione del capitolo 03017 - fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l'anno 1993, di lire 18.000.000.000.

3. Detto stanziamento è ripartito tra le seguenti voci indicate nella tabella B) allegata alla legge regionale 12 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993):--

- voce n. 8 - agevolazioni creditizie in materia di artigianato, di industria, turismo, agricoltura e cooperazione lire 6.000.000000 - voce n. 9 - interventi nelle aree destinate a parco lire 10.000.000.000

- voce n. 14 - (N.I.) Interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative lire 2.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

URRACI, Segretaria:

Art. 5

Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale

1. Ai fini dell'attuazione dell'intesa di programma per il riassetto territoriale della Sardegna centrale, di cui alla deliberazione assunta dal CIPE il 25 marzo 1992 ed all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è autorizzata, quale quota a carico della Regione, la spesa complessiva di lire 150.000.000.000 ripartita in ragione di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. Detto stanziamento è destinato alla realizzazione di un programma di infrastrutture industriali, nonché relative ai settori primario e terziario (cap. 09045/14).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

URRACI, Segretaria:

Art. 6

Edilizia abitativa

1. In conseguenza dell'economia di lire 7.000.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, la relativa spesa è riautorizzata nell'anno finanziario 1993 per la concessione di finanziamenti straordinari con cui attuare la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto; detto finanziamento è erogato previa stipulazione di un accordo di programmi che interessi competenti organi dello Stato e la Regione, la presentazione dei progetti esecutivi e con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 04179/08).

2. In conseguenza dell'economia di lire 1.500.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 39, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, la relativa spesa è riautorizzata nell'anno finanziario 1993, per la prosecuzione degli interventi necessari al recupero delle abitazioni ed al risanamento edilizio-urbanistico di cui alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45 (cap. 08259).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

URRACI, Segretaria:

Art. 7

Ulteriori programmi di opere pubbliche

1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 10.000.000.000 per il finanziamento di un programma straordinario di opere acquedottistiche e fognarie (cap. 08035/03).

2. E' autorizzata la spesa di lire 30.000.000.000, nell'anno 1993, per la realizzazione di interventi relativi agli impianti di depurazione (cap. 05013/10); di tale importo una quota pari a lire 40.000.000.000 interventi per la salvaguardia dello stagno di Molentargius in provincia di Cagliari.

3. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 20.000.000.000 (cap.08035/13) per la realizzazione di un programma di interventi diretti a superare l'emergenza idrica a' termini della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

4. E' autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento straordinario di lire 8.000.000.000 a favore dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) di un piano di investimenti (cap. 68225/01).

5. In relazione alle economie di stanziamento verificatesi alla chiusura dell'esercizio 1992 sullo stanziamento disposto dall'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è riautorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 05078/08) per l'esecuzione di opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni.

6. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (08073/01) per l'attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione e completamento di mattatoi con adeguamento alla normativa comunitaria.

7. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 per l'attuazione di interventi di sistemazioni idraulico-forestali (cap. 05017).

8. E' autorizzato, nell'anno 1993, il contributo straordinario complessivo di lire 3.000.000.00 (cap. 11078/02) agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari e Sassari al fine della realizzazione di un programma di manutenzioni straordinarie degli immobili di loro proprietà destinati a fini istituzionali.

9. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 79, comma 6, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 10.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ognuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 08215); i suddetti stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 8.3.4./I del programma di intervento per gli anni 1982/1984 di cui alla stessa legge approvata con deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.

10. E' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 2.000.000.000 per il completamento del Teatro civico di Cagliari (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/1 del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 12 marzo 1991.

11. In conseguenza dell'economia, realizzatasi al 31 dicembre 1992 dello stanziamento disposto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, è riautorizzata, nell'anno finanziario 1993, la spesa di lire 2.300.000.000 (cap. 06248/01), quale contributo straordinario al Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas per il completamento e l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del comprensorio di bonifica, già parzialmente finanziato con fondi FIO.

12. Ad integrazione del programma straordinario per il recupero dei centri storici e per il restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico ed artistico nonché per l'adeguamento delle infrastrutture di base ai sensi dell'articolo 11, settore di intervento 5, della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 080311.)

PRESIDENTE, Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

URRACI, Segretaria:

Art. 8

Integrazione interventi - Legge 24 giugno 1974, n. 268

1. I finanziamenti di cui al terzo comma, secondo alinea, dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, pari a complessive lire 6.000.000.000, sono destinati alla realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale e di arredourbano nella città di Oristano.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato, nell'anno 1993, l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è iscritto nel capitolo 03034/01 del bilancio regionale per l'anno 1993 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

URRACI, Segretaria:

Art. 9

Garanzie fideiussorie in agricoltura

1. Al fine di consentire l'erogazione da parte dei competenti organismi statali o comunitari delle anticipazioni di contributo previste dal programma approvati con decisione della Commissione CEE, nell'ambito dell'iniziativa di interesse comunitario denominata L.E.A.D.E.R. a favore dei gruppi di azione locale (G.A.L.) costituiti in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare, a carico del fondo di garanzia istituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, la garanzia fideiussoria nella misura prevista dalla stessa legge.

2. Al fine di agevolare la concessione delle anticipazioni di legge, l'Amministrazione regionale potrà concedere, altresì, la garanzia fideiussoria di cui al predetto articolo 1 a favore dei soggetti imprenditoriali agricoli, singoli od associati, beneficiari di interventi contributivi nell'ambito dei programmi operativi di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 - obiettivo I.

3. A tal fine le disponibilità del fondo di cui al primo comma sono incrementate, nell'anno 1993, di lire 100.000.000 (cap. 06221/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E'approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

URRACI, Segretaria:

Art. 10

Programma operativo plurifondo - FEOGA - Modifica

1. Per effetto dell'indicizzazione e dell'aumento del valore dell'ECU, la dotazione finanziaria del programma operativo plurifondo (POP)-FEOGA, autorizzato dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è incrementata, nell'anno 1993, di lire 10.088.000.000.

2. L'incremento di cui al precedente comma è destinato al sottoprogramma 3 - misura 3.1. - Miglioramento igienico-sanitario della produzione del latte ovino, in ragione di lire 3.363.000.000 a carico dell'Amministrazione regionale (cap. 06406) e di lire 6.725.000.000 a carico della Comunità europea (cap. 06406/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

URRACI, Segretaria:

Art. 11

Parco scientifico e tecnologico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) società consortile a r.l. a prevalente partecipazione regionale, un finanziamento pari a lire 65.000.000.000, ripartito per lire 35.000.000.000 nell'esercizio 1993 e lire 15.000.000.000 in ciascuno degli anni 1994 e 1995, destinato all'attuazione di un programma pluriennale finalizzato allo sviluppo e al consolidamento della ricerca scientifica e tecnologica ed alla formazione del capitale umano e materiale (Titolo di spesa 11.3.10/I del Programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268); il programma di ricerca può comprendere l'attività svolta a partire dal 1° gennaio 1993.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993, ad erogare ai sottoelencati organismi un finanziamento pari a complessive lire 12.342.000.000, destinato all'attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica (Titolo di spesa 11.3.10/1 del Programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268); detto stanziamento è così ripartito:

- lire 3.639.000.000 a favore della Società Consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA);

- lire 2.128.000.000 a favore dell'Associazione per l'Istituzione della Università Nuorese(AILUN);

- lire 2.000.000.000 a favore del Centro Marino Internazionale (I.M.C.);

- lire 3.000.000.000 a favore del Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle biotecnologie (Biotecne);

- lire 1.575.000.000 a favore del Centro di ricerca per il controllo dei sistemi idrici (Hydrocontrol).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare altresì, nell'anno 1993, lire 2.233.000.000 a favore del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio Ventuno) per il finanziamento della progettazione e di primi adempimenti di carattere tecnico e amministrativo per la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico (Titolo di spesa 11.3.10/1 del Programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268).

4. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 e dall'articolo 29, comma 1, lett. c), n. 3, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

5. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

6. All'interno delle finalità di cui al primo comma del presente articolo e per agevolare il primo impiego in attività di ricerca di giovani neolaureati nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitore nato in Sardegna, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 03034/01) in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 da erogarsi in parti uguali tra il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) e la Società consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

7. I soggetti attuatori di interventi finanziati con gli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi di intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 attribuiti alla competenza di attuazione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio - Centro regionale di programmazione - presentano, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al predetto Centro, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché, per conoscenza, copia dei bilanci consuntivi approvati a' termini di legge, e alla Ragioneria generale della Regione, per il riscontro amministrativo, gli stessi consuntivi e la rendicontazione delle spese sostenute in attuazione dei rispettivi programmi di attività.

8. Nel comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è soppressa l'espressione: "i soggetti attuatori, alla fine di ciascun esercizio finanziario, presentano all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio - Centro regionale di programmazione - una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, accompagnati dai bilanci consuntivi approvati ai sensi della normativa vigente e contenute, ai fini di rendicontazione, la separata evidenziazione delle spese sostenute per il programma di ricerca di cui al numero 3) della lettera c) del primo comma".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

URRACI, Segretaria:

Art. 12

Contributo al CO.RI.SA

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate a tutto il 30 giugno 1993 dalla Società consortile per le ricerche in Sardegna - CO.RI.SA (cap. 03070/04).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

URRACI, Segretaria:

Art. 13

Partecipazione al capitale di imprese

1. E' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 70.000.000.000 in ragione di lire 60.000.000.000 per l'anno 1993 e di lire 10.000.000.000 per l'anno 1994 (cap. 09037) per l'incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti ed imprese di cui alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 20.000.000.000 quale integrazione del fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 09050).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 14 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 15.

URRACI, Segretaria:

Art. 15

Interventi nel settore del turismo

1. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 25.000.000.000 (cap. 07025) per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 per la realizzazione di strutture ricettive, nonché di impianti ed attrezzature per il tempo libero.

2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 7.000.000.000 per l'attuazione di interventi nelle zone termali della Sardegna (cap. 08032).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1993, all'Ente Sardo Industrie Turistiche un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per la creazione di circuiti del Trenino verde (cap. 07010/02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

URRACI, Segretaria:

Art. 16

Modifiche alla L.R. n. 33 del 1988 - (Politica attiva del lavoro)

1. All'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

"3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Comitato di cui al successivo articolo 29, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge".

2. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 21 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, sono aggiunti i seguenti:

"2 sexies. Nelle more delle verifiche documentali, sulla base delle certificazioni di cui ai precedenti commi 2 bis e 2 ter, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo a condizione che il beneficiario garantisca l'Amministrazione stessa circa la restituzione del contributo, mediante garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni. In tale caso la misura del contributo è elevata, forfettariamente, dell'1 per cento. L'importo della garanzia da rilasciarsi a favore della Regione è pari al contributo da erogarsi, aumentato del 40 per cento a titolo di maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessorie conseguenti alla eventuale mancata restituzione del contributo. La garanzia fideiussoria decade esclusivamente per espressa comunicazione dell'Amministrazione regionale.

2 septies. Ove dalla successiva verifica della predetta documentazione, ovvero dall'esperimento dei controlli di cui al successivo articolo 24, venga accertata la insussistenza totale o parziale dei requisiti di legge, la concessione del contributo stesso viene in proporzione revocata e conseguentemente recuperato il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi calcolati sulla base del vigente tasso di sconto aumentato di quattro punti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

URRACI, Segretaria:

Art. 17

Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Modifiche alla L.R. n. 30 del 1993.

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 dopo le parole "ad organismi pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e privati".

2. Dopo il comma 5 del medesimo articolo 4 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Nel caso di mancata destinazione delle strutture ad uso teatrale nei termini indicati dalla lettera c) del precedente quarto comma, i beneficiari del contributo regionale sono tenuti alla restituzione dello stesso contributo ed al pagamento degli interessi pari al tasso di sconto maggiorato di quattro punti ovvero alla cessione coattiva al patrimonio della Regione delle strutture finanziate".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

URRACI, Segretaria:

Art. 18

Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna

1. L'erogazione del finanziamento in favore dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, previsto dalla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, modificata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, viene effettuata anticipatamente all'attuazione dei programmi di attività.

2. La rendicontazione della spesa effettuata viene presentata dai Centri entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta l'erogazione.

3. Per le erogazioni dei predetti finanziamenti si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

URRACI, Segretaria:

Art. 19

Integrazione del fondo sanitario nazionale ed interventi socio-assistenziali

1. Ad integrazione della somma di lire 263.000.000.000 autorizzata dall'articolo 42 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è disposto, per l'anno 1993, l'ulteriore stanziamento di lire 35.000.000.000 per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12133/02 e 12139/02).

2. Per il rimborso di spese e l'erogazione di sussidi relativi ad attività svolte negli anni decorsi e da porre a carico del fondo socio-assistenziale di cui agli articoli 20 e 46 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 9.500.000.000 (cap. 12001/18).

3. Per i contributi relativi alle convenzioni stipulate dai comuni con operatori sociali, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, riguardanti gli anni decorsi, è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 500.000.000 (cap. 12001/12).

4. Per la stipula delle convenzioni di cui al precedente terzo comma, gli importi previsti dall'articolo 44, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, sono da intendersi come contributo massimo mensile.

5. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta, per l'anno 1993, dall'articolo 42, secondo comma, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è ripartita in ragione di lire 2.500.000.000 in conto del capitolo 12133/02 e di lire 7.500.000.000 in conto del capitolo 12139/02.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

URRACI, Segretaria:

Art. 20

Studi di fattibilità - L.R. n. 28 del 1984 - (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione)

1. Tra gli interventi autorizzati dagli articoli 2, 5, 9 e 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere finanziati gli studi di fattibilità economica, così come previsto dall'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7.

2. Le relative spese fanno carico agli stanziamenti recati dai capitoli 05112, 06214,07025 e 10137/01 del bilancio regionale per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

URRACI, Segretaria:

Art. 21

Interpretazione autentica dell'art. 30 L.R. n. 33 del 1975

(Compiti della Regione nella programmazione)

1. L'espressione indicata nel primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, "avvalersi anche mediante contratto a tempo determinato di tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268" deve essere richiesta anche l'attività di analisi, di ricerca e di proposta progettuale, compresi studi di fattibilità e consulenze coordinate e continuative, ancorché espresse sotto forma di pareri, anche per integrare e migliorare le competenze già presenti nell'Amministrazione regionale, al fine di elevarne il livello scientifico e specialistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 22 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 23.

URRACI, Segretaria:

Art. 23

Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari

1. Il contributo di lire 1.000.000.000, assegnato al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella città di Nuoro dall'articolo 18 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, può essere utilizzato anche integralmente per i corsi di laurea aventi sede nella città di Nuoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

URRACI, Segretaria:

Art. 24

Disposizioni diverse

1. E' autorizzata nell'anno 1993, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 07054/01) per la concessione a favore dei comuni di contributi diretti alla formazione di piani intercomunali e sovracomunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

2. Il limite d'impegno di lire 45.000.000.000, autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, è prorogato sino all'anno 2007; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 2003 al 2007 e trovano copertura nei mezzi finanziari individuati dalla stessa legge.

3. Il contributo annuo di cui all'articolo 25, comma 1, terzo alinea, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, è incrementato di lire 400.000.000 (cap. 11079/02).

4. In attesa della definizione del "Progetto Ingurtosu" è autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 (cap. 03070/03) al Comune di Arbus al fine di favorire la realizzazione dell'Università dell'ambiente da parte dell'OIKOS - International Foundations for ecological economics e delle Università di Cagliari, Sassari e Siena.

5. In relazione alla riduzione delle quote dei limiti d'impegno disposti dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, il limite d'impegno di lire 85.000.000 (cap. 06210/01) le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2001.

6. A modifica di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, il contributo straordinario di lire 800.000.000 (cap. 11105) a favore della Biblioteca "S. Satta" di Nuoro è limitato al solo anno 1993.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1993, un contributo straordinario di lire 600.000.000 in favore della PROGEMISA S.p.A. per l'adeguamento della cartografia dei piani territoriali paesistici alle norme della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, alle "Disposizioni di omogeneizzazione" approvate dal Consiglio regionale in data 13 maggio 1993 ed al parere della Commissione consiliare competente in materia sui già adottati piani paesistici, espresso in data 16 giugno 1993 (cap. 11126); i versamenti verranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:

"2. L'entità delle sovvenzioni non potrà superare il novanta per cento delle spese programmate dalle singole Università e sarà erogata per l'ottanta per cento all'atto della presentazione dei programmi e per il restante venti per cento a presentazione dei rendiconti".

9. L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 9 fa carico allo stanziamento del capitolo 11089/04 del bilancio per l'anno 1993 e del corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

10. Le attribuzioni previste dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 per il direttore del Centro regionale di programmazione e per il direttore facente funzioni di direttore reggente, sono estese, in caso di assenza o di legittimo impedimento degli stessi, al vice direttore reggente.

11. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 aprile 1993, n. 17.

12. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, le spese generali di pertinenza degli enti pubblici concessionari dell'Amministrazione regionale per l'esecuzione di opere pubbliche dalla stessa finanziate possono essere determinate, anziché in misura forfettaria, sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute dagli enti qualora le stesse risultino diverse da quelle riconosciute nei singoli atti di concessione. In ogni caso ad esse deve farsi fronte con la somma a disposizione indicata nell'atto di concessione, restando escluso qualsiasi ulteriore aggravio di spese per l'ente concedente.

13. Le spese previste dall'articolo 28 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 destinate a provvedimenti per l'occupazione, sono incrementate di lire 7.547.000.000 e destinate ad aumentare lo stanziamento destinato ai servizi socialmente utili (cap. 10138).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sia di lettura dell'articolo 25.

URRACI, Segretaria:

Art. 25

Modifica alla legge regionale n. 13 del 1988

(Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Il quarto alinea del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo", è sostituito dal seguente:

"- da un docente universitario o di scuola media superiore o da un lettore universitario di lingua madre per ciascuna lingua straniera oggetto di esame".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

URRACI, Segretaria:

Art. 26

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37

(Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 37 del 1989, è inserito il seguente comma:

"1 bis. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa)".

2. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto dal precedente comma e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche alle violazioni delle disposizioni del Capo II della legge regionale 9 luglio 1989, n. 37, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge purché i relativi provvedimenti sanzionatori non siano ancora definitivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

URRACI, Segretaria:

Art. 27

Disposizioni sugli assessori regionali

1. Entro 30 giorni dalla nomina degli Assessori regionali il Consiglio regionale acquisisce la documentazione di cui all'articolo 2, primo comma, punti 1) e 2) della legge 5 luglio 1982, n. 412.

2. Gli Assessori regionali sono, altresì, tenuti a presentare la documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 nei termini previsti nei medesimi articoli.

3. Le dichiarazioni e le notizie di cui all'articolo 9 della legge n. 441 citata, ad esclusione della dichiarazione di cui al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della stessa legge, sono soggetti alle stesse forme di pubblicità previste per i consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

URRACI, Segretaria:

Art. 28

Copertura finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 12106 - Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122)

lire 54.300.000.000

Capitolo 23416 - Contributi del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.) per la realizzazione del programma operativo nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 (Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 4254/88 del 19 dicembre 1988, decisione della Commissione delle Comunità europee n. 91/1504/4/ del 25 luglio 1991 e art. 55, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 20 della L.R. 20 aprile 1993, n. 18) lire 6.725.000.000

Capitolo 34001 - Entrate eventuali e varie lire 107.000.000

Capitolo 51006 - Ricavo dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 1 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 20, L.R. 6 novembre 1992 e art. 1 della presente legge)

lire 890.000.000.000

In diminuzione

Capitolo 51006/01 - Mutui contratti per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1922, n. 20 lire 890.000.000.000

Capitolo 71001 - Quota presunta avanzo di amministrazione lire 293.588.000.000

SPESA

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della L.R. 20 aprile 19993, n. 17)

lire 2.051.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A allegata alla legge finanziaria:

voce 11 lire 481.000.000

voce 12 lire 1.570.000.000

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della L.R. 20 aprile 19923, n. 17)

lire 4.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

Capitolo 03072/01 - Contributi per spese relative a studi di fattibilità (art. 4, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7) lire 4.000.000.000 (soppresso)

Capitolo 03145 - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20) (spesa obbligatoria)

lire 1.500.000.000

Capitolo 03146 - Quote interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 71.200.000.000

Capitolo 03147 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n 17 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 8.614.000.000

Capitolo 03220 - Quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 1 della presente legge

lire 890.000.000.000

10 - ASSESSORATO AL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10138/01 - Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi alle Comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative ed alle società giovanili, di attività nel settore dei servizi sociali (art. 11, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 117, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 48, L.R. 24 ottobre 1988, n. 33, art. 4, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, art. 58, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 53, L.R. 28 aprile 1992, n. 6)

lire 7.547.000.000

12 - ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ' E ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo 12133/02 - Somma da attribuire alle Unità sanitarie locali della Sardegna ad integrazione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (art. 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 65, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, artt. 15, 16 e 17, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 42, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 18, comma 5, della presente legge)

lire 7.500.000.000

In aumento

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03009/01 - Fondo speciale per la riassegnazione delle spese di parte corrente dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 45 della legge di bilancio e art. 3 della presente legge)

lire 5.000.000.000

Capitolo 03011 - Fondo speciale per fronteggiare la riassegnazione delle spese in conto capitale dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 45 della legge di bilancio e art. 3 della presente legge)

lire 48.140.000.000

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 4 della presente legge)

lire 50.190.000.000

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 4 della presente legge)

lire 18.000.000.000

Capitolo 03033 - Versamento alla contabilità speciale di cui ai titoli primo e secondo della legge 24 giugno 1974, n. 268, degli stanziamenti integrativi disposti dallo Stato (art. 28, legge 24 giugno 1974, n. 268, art. 40, legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 5, legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, comma 24, legge 28 febbraio 1986, n. 41, legge 22 dicembre 1986, n. 910, legge 27 febbraio 1989, n. 81, art. 24, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 9, D.L. 4 dicembre 1990, n. 364, art. 10, D.L. 29 aprile 1991, art. 8, legge 8 novembre 1991, n. 360, n. 134, art. 6, D.L. 21 gennaio 1992, n. 14 e art. 3 della presente legge)

lire 250.000.000.000

Capitolo 03034/01 - Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29 della legge finanziaria e art. 7, comma 10, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 6, della presente legge)

lire 4.500.000.000

Capitolo 03070/03 - (N.I.) 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) - Finanziamento al Comune di Arbus per la realizzazione dell'Università dell'ambiente (art. 22, comma 4, della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 03070/04 (N.I.) 1.1.1.6.3.2.10.32 (08.02) - Contributo straordinario alla Società consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA.) per il ripiano delle perdite d'esercizio (art. 12 della presente legge)

lire 1.500.000.000

Capitolo 03145 - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (artt. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 5.625.000.000

Capitolo 03151 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione: azione organica n. 6 - riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone interne - spese per studi e ricerche (legge 1° marzo 1986, art. 17, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 3 della presente legge)

lire 500.000.000

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Capitolo 04179/08 - Finanziamenti straordinari per la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto (art. 39, comma 2, L.R. 28 aprile 1998, n. 6 e art. 6, comma 1, della presente legge)

lire 7.000.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Capitolo 05013/10 - Spese per la realizzazione di impianti di depurazione (art. 12, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 12, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3 della legge finanziaria e art. 7, comma 2, della presente legge)

lire 30.000.000.000

Capitolo 05014/10 - Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 - (FERS): spese per interventi di depurazione delle acque reflue gravitanti nei bacini idrici utilizzati per la distribuzione a fini potabili - quota regionale (regolamenti CEE nn. 2052/88 del 24 giugno 1988 e 4254/88 del 19 dicembre 1988, decisioni della Commissione delle Comunità europee nn. 89/638 del 31 ottobre 1989, 90/2989 del 20 dicembre 1990 e 91/1504/4 del 25 luglio 1991, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3 della presente legge)

lire 1.838.000.000

Capitolo 05017 - Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge 27 luglio 1967, n. 632, L.R. 21 agosto 1980, n. 26, L.R. 13 giugno 1989, n. 40, art. 9, comma 1, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 7, comma 7, della presente legge)

lire 4.000.000.000

Capitolo 05029 - Interventi per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e del rio Flumini finanziati con assegnazioni del fondo investimenti ed occupazione (F.I.O.) (art. 21, legge 26 aprile 1983, n. 130, deliberazione CIPE 22 dicembre 1983, art. 37, legge 27 dicembre 1983, n. 730, deliberazione CIPE 22 febbraio 1985, art. 3 della L.R. 30 dicembre 1985, n. 36 e art. 3 della presente legge)

lire 1.603.000.000

Capitolo 05078/02 - Interventi per l'esecuzione di progetti di valorizzazione ittica nelle lagune sarde, finanziati con assegnazioni del Fondo investimenti ed occupazione (F.I.O.) (artt. 56 e 65, legge 7 agosto 1982, n. 526, deliberazione CIPE 12 novembre 1982, art. 37, legge 27 dicembre 1983, n. 730, deliberazione CIPE 22 febbraio 1985, art. 3, L.R. 30 dicembre 1985, n. 36 e art. 3 della presente legge)

lire 1.401.000.000

Capitolo 05078/08 - Interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt. 51, comma 7, e 117, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 43, comma 1, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 10, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 4, comma 1 e 3, 16 della legge finanziaria e art. 7, comma 5, della presente legge)

lire 15.000.000.000

Capitolo 05080/03 - Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC): interventi per la valorizzazione delle zone umide della fascia costiera e delle aree costiere montane della fascia costiera - quota Regione (Regolamenti CEE nn. 1787/84 del 19 giugno 1984 e 3741/85 del 20 dicembre 1985, decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3 della presente legge)

lire 6.050.000.000

Capitolo 05080/04 - Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC): interventi per la valorizzazione delle zone umide della fascia costiera e delle aree costiere montane della fascia costiera - quota CEE (Regolamenti CEE nn. 1787/84 del 19 giugno 1984 e 3741/85 del 20 dicembre 1985, decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 05126 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione: azione organica n. 6.3 - Interventi nelle zone interne - spese per analisi di fattibilità e progettazioni (legge 1° marzo 1986, n. 64, deliberazione CIPE 3 agosto 1988, art. 17, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 3 della presente legge)

lire 294.000.000.000

06 - ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Capitolo 06210/01 (N.I.) 2.1.2.4.3.4.10.10. (01.01) Cat. progr. 10 - Concorsi nel pagamento degli interessi per il preammortamento e l'ammortamento dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27, comma 2, legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 22, comma 5, della presente legge)

lire 85.000.000

Capitolo 06221/01 - Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 9 della presente legge)

lire 100.000.000

Capitolo 06248/01 - Spese per il completamento e l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del Comprensorio di bonifica della Bassa valle del Coghinas (art. 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 17 e art. 7, comma 11, della presente legge)

lire 2.300.000.000

Capitolo 06401 - Programma integrato mediterraneo: spese per interventi sulla coltura della sughera - quota regionale (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, comma 4, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 3 della presente legge)

lire 2.980.000.000

Capitolo 06401/01 - Programma integrato mediterraneo: spese per interventi sulla coltura della sughera - quota CEE (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, comma 4, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 3 della presente legge)

lire 49.000.000

Capitolo 06402 - Programma integrato mediterraneo: spese per corsi di formazione e per l'impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura - quota regionale (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 3 della presente legge)

lire 1.216.000.000

Capitolo 06402/01 - Programma integrato mediterraneo: spese per corsi di formazione e per l'impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura - quota CEE (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 3 della presente legge)

lire 938.000.000

Capitolo 06406 - Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 (FEOGA): contributi per la razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti irrigui in aziende ortofrutticole; finanziamenti per lo sviluppo e riconversione del settore frutticolo e per lo sviluppo e la ristrutturazione del settore olivicolo; contributi per il miglioramento igienico-sanitario della produzione del latte ovino e incentivi per il ripristino di superfici boschive distrutte dagli incendi - quota regionale (Regolamenti CEE n. 2052/88 e 4254/88 del 19 dicembre 1988, decisione della Commissione delle Comunità europee n. 91/1504/4 del 25 luglio 1991, art. 55, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 24 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 18, e art. 10 della presente legge)

lire 3.363.000.000

Capitolo 06406/01 - Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 (FEOGA): contributi per la razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti irrigui in aziende ortofrutticole; finanziamenti per lo sviluppo e riconversione del settore frutticolo e per lo sviluppo e la ristrutturazione del settore olivicolo; contributi per il miglioramento igienico-sanitario della produzione del latte ovino e incentivi per il ripristino di superfici boschive distrutte dagli incendi - quota CEE (Regolamenti CEE n. 2052/88 e 4254/88 del 19 dicembre 1988, decisione della Commissione delle Comunità europee n. 91/1504/4 del 25 luglio 1991, art. 55, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 24 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 18 e art. 10 della presente legge)

lire 6.725.000.000

Capitolo 06410/01 - Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 (FEOGA) finanziamenti per la realizzazione dell'Agrivideotel 2, prevista dalla misura 6 del quadro comunitario di sostegno per l'Italia, programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse" - quota CEE (Regolamento CEE 2052/88) (art. 3 della presente legge)

lire 176.000.000

07 - ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIA-NATO E COMMERCIO

Capitolo 07010/02 - (N.I.) 2.1.2.3.8.10.24. (07.03) - Finanziamento all'Ente sardo industrie turistiche per la creazione di circuiti del Trenino verde (art. 14, comma 3, della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 07016/01 - Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC): contributi per opere, impianti ed attrezzature turistico-alberghiere agli operatori che non usufruiscono di mutui agevolati - quota CEE (Regolamenti CEE nn. 1787/84 del 19 giugno 1984 e 3741/85 del 20 dicembre 1985, decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3 della presente legge)

lire 113.000.000

Capitolo 07025 - Contributi in conto capitale a cooperative e società giovanili per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive anche mobili e per l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero; contributi ai comuni per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive da dare in gestione a società giovanili (art. 9, L.R. 7 giugno 1984, n. 28 e art. 14, comma 1, della presente legge)

lire 25.000.000.000

Capitolo 07054/01 (N.I.) 2.1.2.3.2.3.10.25 (08.02) - Contributi ai Comuni per le spese sostenute per la realizzazione di piani intercomunali e sovracomunali di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita (art. 22, comma 1, della presente legge)

lire 300.000.000

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08031 - Finanziamenti ai comuni per il recupero e l'adeguamento delle infrastrutture di base nei centri storici e per il restauro ed il consolidamento di edifici di particolare interesse storico ed artistico (art. 11, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 21, comma 4, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 7, comma 12, della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 08032 - (N.I.) 2.1.2.1.0.3.10.13. (03.02) - Spese per la realizzazione di opere nelle zone termali della Sardegna (art. 14, comma 2, della presente legge)

lire 7.000.000.000

Capitolo 08035/03 - Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 18, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 4, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 3, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 9, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 8, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 3, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37, art. 10, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, quinto comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, artt. 4, comma 2, 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 21, comma 1, e 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 7, comma 1, della presente legge)

lire 10.000.000.000

Capitolo 08035/13 - Interventi diretti a superare l'emergenza idrica nel breve periodo, derivanti da carenze infrastrutturali e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche (art. 8, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, L.R. 13 aprile 1990, n. 8, art. 1, L.R. 25 luglio 1990, n. 33, art.18, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 7, comma 3, della presente legge)

lire 20.000.000.000

Capitolo 08073/01 - (Denominazione variata) - Spese per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali (art. 29, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6); spese per la ristrutturazione ed il completamento dei mattatoi e per l'adeguamento degli stessi alla normativa CEE (art. 7, comma 6, della presente legge)

lire 10.000.000.000

Capitolo 08092 - Interventi di edilizia sovvenzionata, diretti alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici; interventi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali (art. 1, comma 1, lett. a) e c), art. 35, legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, artt. 22 e 23, L.R. 7 maggio 1981, n. 14 e art. 3 della presente legge)

lire 6.860.000.000

Capitolo 08215 - Spese per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 22, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26); versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il completamento del complesso dei servizi turistici integrati nel Comune di Alghero (art. 79, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, artt. 4, comma 2 e 6, e 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 7, comma 9, della presente legge)

lire 5.000.000.000

Capitolo 08225/01 - Contributo annuo all'Ente sardo acquedotti e fognature - quota per investimenti - (LL.RR. 20 febbraio 1957, n. 18, 5 luglio 1963, n. 9 e art. 7, comma 4, della presente legge)

lire 8.000.000.000

Capitolo 08259 - Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il recupero e la ricostruzione di abitazioni e caseggiati nel quartiere "Leonardo da Vinci" nel comune di Sennori (L.R. 5 novembre 1987, n. 45, art. 39, comma 7, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, e art. 6, comma 2 della presente legge)

lire 1.5000.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09037 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4 e 5, L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37 e art. 13 comma 1, della presente legge)

lire 60.000.000.000

Capitolo 09045/14 - (N.I.) 2.1.2.1.0.3.10.32 (03.02) - Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5 della presente legge)

lire 50.000.000.000

Capitolo 09050 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività produttiva per eventi congiunturali (L.R. 10 dicembre 1976, n. 66, e successive integrazioni, art. 41, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 13, comma 2, della presente legge)

lire 20.000.000.000

Capitolo 09053 - Programma nazionale comunitario (PNIC): finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento e all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale - quota CEE (Regolamenti CEE nn. 1787/84 del 19 giugno 1984 e 3741/85 del 20 dicembre 1985, decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 33, comma 1, della legge finanziaria e art. 3 della presente legge)

lire 3.000.000.000

10 - ASSESSORATO AL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10138 - Contributi ai Comuni singoli o associati, alle province e alle comunità montante per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative ed alle società giovanili, di attività nel settore dei servizi sociali (art. 11, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 117, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 48, L.R. 24 ottobre 1988, n. 33, art. 4, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, art. 58, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 53, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 28 L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 22, comma 13, della presente legge)

lire 7.547.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo 11078/02 (N.I.) 1.2.2.3.8.2.06.04 (05.04) cat. Progr. 03 - Contributo straordinario agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari e Sassari al fine della realizzazione di un programma di manutenzioni straordinarie degli immobili di loro proprietà destinati a fini istituzionali (art. 7, comma 8, della presente legge)

lire 3.000.000.000

Capitolo 11079/02 - Contributo all'Associazione per l'istituzione della Libera Università Nuorese a sostegno dell'attività istituzionale (art. 97, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 25, comma 1, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 22, comma 3, della presente legge)

lire 400.000.000

Capitolo 11126 - (N.I.) 2.1.1.1.5.8.2.07.27 (08.02) - Contributo straordinario alla PROGEMISA per l'adeguamento della cartografia dei Piani territoriali paesistici (art. 22, comma 7, della presente legge)

lire 600.000.000

12 - ASSESSORATO IGIENE E SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo 12001/08 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo regionale per i servizi socio- assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quota risorse regionali (artt. 46 e 20, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 19, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 45, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, e art. 18, comma 2 della presente legge)

lire 9.500.000.000

Capitolo 12001/12 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a contributi ai Comuni per la stipulazione di convenzioni con operatori sociali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previste dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 55, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 121, comma 1, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 70, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 18, comma 3, della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 12042 - Contributi in favore di enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private, per il funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale per la cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la realizzazione dei programmi di prevenzione, aggiornamento e formazione del personale che opera nel settore e dei progetti di indagine conoscitiva del fenomeno delle tossicodipendenze (art. 103, legge 22 dicembre 1975, n. 685, legge 26 giugno 1990, n. 162 e art. 3 della presente legge)

lire 200.000.000

Capitolo 12133/02 - Somma da attribuire alle Unità sanitarie locali della Sardegna ad integrazione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (art. 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 65, L.R. 30 aprile, n. 13, artt. 15, 16 e 17, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 42 della presente legge finanziaria e art. 18, comma 1, della presente legge)

lire 20.000.000.000

Capitolo 12139/02 - Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 64, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 65, L.R. 30 aprile, n. 13, art. 62, comma 1, L.R. 28 aprile, n. 6, art. 15, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 42, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 18 comma 1, della presente legge)

lire 22.500.000.000

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995 sono introdotte le seguenti ulteriori variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 12106 - Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122)

1994 lire 32.700.000.000

1995 lire 26.000.000.000

Capitolo 34001 - Entrate eventuali e varie

1994 lire 95.000.000

1995 lire 78.000.000

SPESA

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1993, n. 11 e art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)

1994 lire 10.500.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve:

voce 9 lire 1.500.000.000

voce 10 lire 4.000.000.000

voce 12 lire 5.000.000.000

Capitolo 03072/01 - Contributi per spese relative a studi di fattibilità (art. 4, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7)

1994 lire 4.000.000.000

1995 lire 4.000.000.000

Capitolo 03146 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 29) (spesa obbligatoria)

1994 lire 17.208.000.000

1995 lire 18.754.000.000

Capitolo 03047 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20) (spesa obbligatoria)

1994 lire 682.000.000

1995 lire 853.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo 11105 - Contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali (L.R. 24 novembre 1950, n. 64, art. 48, comma 6, della legge finanziaria e art. 22, comma 6, della presente legge)

1994 lire 800.000.000

1995 lire 800.000.000

In aumento

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03034/01 - Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7 e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 11, comma 6, della presente legge

1994 lire 500.000.000

06 - ASSESSORATO AGRICOLTURA

Capitolo 06210/01 - Concorsi nel pagamento degli interessi per il preammortamento e riammortamento dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27, comma 2, legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 22, comma 5, della presente legge)

1994 lire 85.000.000

1995 lire 85.000.000

08 - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08215 - Spese per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 22, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26); versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il completamento del complesso dei servizi turistici integrati nel Comune di Alghero (art. 79, L.R. 24 giugno 1988, n. 11, artt. 4, commi 2 e 6, e 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 7, comma 9, della presente legge)

1994 lire 5.000.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09037 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4 e 5, L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37 e art. 13 comma 1, della presente legge)

1994 lire 10.000.000.000

Capitolo 09045/14 - Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5 della presente legge)

1994 lire 50.000.000.000

1995 lire 50.000.000.000

11 - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Capitolo 11079/02 - Contributo all'Associazione per l'istituzione della Libera Università Nuorese a sostegno dell'attività istituzionale (art. 97, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 25, comma 1, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 22, comma 3, della presente legge)

1994 lire 400.000.000

1995 lire 400.000.000

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, per gli anni successivi al 1995 e comma 6, per gli anni dal 1996 al 2001, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

URRACI, Segretaria:

Art. 29

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo alla votazione della legge regionale rinviata numero CCLXXIV.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, se dico qualcosa che è fuori argomento la prego di invitarmi a smettere immediatamente. Io mi rendo conto di un qualche imbarazzo che aleggia nell'Aula perché, trattandosi di legge rinviata e di una legge rilevantissima, come è la manovra bis di bilancio, non c'è in Aula il numero di consiglieri sufficiente per riapprovare la legge e sarebbe un bel guaio se, di fronte a un provvedimento così rilevante, si dovesse registrare che non c'è il numero legale.

Noi abbiamo votato contro la legge di bilancio e contro tutta la manovra a suo tempo, e abbiamo il diritto e il dovere di votare ancora contro perché non ne condividiamo l'impostazione. Tuttavia ci rendiamo conto che in relazione alle utilità complessive generali della Regione, deve esistere una possibilità per il Consiglio regionale di deliberare.

Questa manifestazione di incuria che è permanente, irriguardosa nei confronti di chi, invece, partecipa ai lavori del Consiglio, da parte di una maggioranza numericamente così ampia da pensare di non avere responsabilità alcuna, neppure quella di essere presente in Aula, va censurata sotto il profilo politico e sotto il profilo morale, per cui se, constatando che non c'è la presenza della maggioranza per votare la legge, il Presidente volesse accedere all'ipotesi di una sospensione, da parte nostra non c'è ragione di opposizione, tenendo conto che vorremmo auspicare ancora una volta che i rapporti politici e consiliari e quant'altro non fossero improntati, da parte di una maggioranza troppo ampia e troppo presuntuosa, ad atteggiamenti spesso di intolleranza, di fastidio, di disturbo financo nei confronti dell'opposizione che sempre svolge puntualmente il suo ruolo che è benefico per la democrazia e per l'autonomia.

Io questo ho voluto rilevare. Mi pare che la situazione sia evidente di fronte a tutti. Se ho detto qualcosa che è in più vedete voi, certo che è uno spettacolo poco qualificante, è uno spettacolo indecoroso. E le interviste sui giornali dell'Assessore del bilancio e della programmazione, e poi a ruota di tutti gli altri, sulle manovre di mille miliardi, di settemila miliardi, sulle strade, sui ponti, sulle ferrovie, sono troppe rispetto alla povertà, diciamo anche alla miseria politica di una maggioranza che è grande solo nelle parole che usa ed è incapace di essere anche presente in Consiglio per approvare le leggi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Presidente, penso che l'osservazione che faceva il collega Cogodi sia per certi versi in qualche modo pertinente e anche condivisibile. Penso che ci sia un problema che naturalmente interessa in principal modo la maggioranza, ma che penso vada ben al di là della maggioranza stessa e che riguardi l'intero Consiglio regionale, e cioè la necessità che su un provvedimento di grande rilevanza, quali sono naturalmente tutti i provvedimenti di bilancio, ma che in questo momento assumono un'importanza e una rilevanza ben maggiore, dato che si tratta di una legge rinviata dal Governo, penso sarebbe opportuna da parte di tutti una maggiore attenzione riguardo ai lavori del Consiglio e soprattutto una maggiore partecipazione. Questo naturalmente non vuol dire nascondere la responsabilità primaria della maggioranza, la quale è tenuta…

COGODI (Rinascita e Sardismo). E' esclusiva della maggioranza.

DADEA (P.D.S.). La quale maggioranza è tenuta, signor Presidente, ad assicurare naturalmente il numero legale e anche una presenza all'interno dell'Aula. Ma è anche una responsabilità che coinvolge l'intero Consiglio regionale, nel senso che ci vuole una attenzione maggiore, ci vuole una maggiore partecipazione nei confronti di provvedimenti che, come questo, sono di grande rilevanza e che determinano riflessi assai importanti. Anche su provvedimenti che possono apparire secondari ci vuole un atteggiamento da parte del Consiglio nella sua interezza che sia diverso rispetto a quello che si è manifestato sino ad oggi.

Signor Presidente, io non so se da un punto di vista regolamentare sia possibile chiedere in questo momento una sospensiva. Se così non fosse io la pregherei, signor Presidente, di valutare la possibilità di una brevissima interruzione dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Corda. Ne ha facoltà.

CORDA (D.C.). Signor Presidente, considerando la discussione che si sta sviluppando chiederei la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Prego i Segretari di procedere alla verifica del numero legale.

(Segue la verifica)

Accertato che il Consiglio è in numero legale, procediamo alla votazione della legge regionale rinviata dal Governo.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della legge regionale rinviata numero CCLXXIV.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 58 corrispondente al nome del consigliere Puligheddu.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Puligheddu.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Selis - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Zucca - Amadu - Atzeni - Baroschi - Carusillo - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Desini - Dettori - Erittu - Fantola - Ferrari - Floris - Ladu Leonardo - Lombardo - Manca - Mannoni - Manunza - Merella - Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Pau - Pili - Piras.

Rispondono no i consiglieri: Puligheddu - Serrenti - Urraci - Usai Edoardo - Cadoni - Cogodi - Demontis - Meloni - Murgia - Ortu - Planetta.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 52

votanti 52

maggioranza 41

favorevoli 41

contrari 11

(Il Consiglio approva).

I lavori del Consiglio riprenderanno domani pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 17 e 45.