Seduta n.257 del 03/07/2002 

ccLviISeduta

Mercoledì 3 Luglio 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente Serrenti

La seduta è aperta alle ore 10 e 09.

ORTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del mercoledì 26 giugno 2002 (251), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Gianni Locci ha chiesto di poter usufruire di congedo per la seduta antimeridiana del 3 luglio 2002, per motivi personali. Il consigliere regionale Luigi Biggio ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a fare data dal 3 luglio 2002. Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Norme varie in materia di personale" (310/A)

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che stiamo discutendo il disegno di legge numero 310/A "Norme varie in materie di personale", e che la discussione prosegue con l'esame dell'articolo 2 bis. Se ne dia lettura.

ORTU, Segretario:

Art. 2 bis

Personale comandato

1. Il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e degli enti sottoposti al suo controllo, purché del medesimo comparto, che, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione o degli enti, è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico dell'Amministrazione o dell'ente presso cui è in atto il comando. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della domanda ed è disposto nella medesima categoria e con il trattamento economico in atto presso l'Amministra­zio­ne o l'ente di provenienza. Si applica il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22.

PRESIDENTE. All'articolo 2 bis sono stati presentati gli emendamenti numero 18, 61, 27, 29, 60, 83, 48, 101, 115, 28, 40, 54, 78, 81, 82. Se ne dia lettura.

ORTU, Segretario:

Emendamento modificativo Rassu - Corona

Art. 2 bis

Alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti: ", a conclusione dei concorsi interni previsti dal CCRL 1998-2001 e delle procedure di stabilizzazione del personale a termine di cui al precedente articolo 2".

Nel comma 2 le parole "di entrata in vigore della presente legge." Sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento in ruolo del predetto personale a termine."

Nello stesso comma 2 prima delle parole "dal primo giorno" sono aggiunte le seguenti: ", compatibilmente con la disponibilità di posti vacanti a tale data e sulla base di graduatorie formate in ordine di durata del comando,". (18)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda

L'articolo 2 bis è soppresso. (61)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Al comma 1 le parole "purchè del medesimo comparto" sono soppresse. (27)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Al comma 1 è soppressa l'ultima frase. (29)

Emendamento soppressivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda

Al comma 1 dell'art. 2 bis le parole che vanno da: "Il personale dell'amministrazione……" fino a: "entrata in vigore della presente legge", sono soppresse. (60)

Emendamento soppressivo parziale Diana - Giovannelli - Ibba - andazzo - Deiana - Pacifico - Ortu

Nel comma 1 dell'art. 2 bis del D.D.L. 310 dopo la parola controllo sono soppresse le parole "purché del medesimo comparto". (83)

Emendamento sostitutivo totale Cappai - Capelli - Cassano - Murgia - Liori - Corona - Randazzo

Il testo dell'articolo 2 bis è così sostituito:

Art. 2 bis

Personale Comandato

1. Il Personale dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti strumentali della Regione e degli Enti sottoposti al suo controllo che per almeno un anno negli ultimi cinque anni presti o abbia prestato servizio in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione o degli Enti, è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico dell'Amministrazione o dell'ente presso cui è o era in atto il comando. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della domanda ed è disposto nella medesima categoria e con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza. Si applica il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 22. (48)

Emendamento sostitutivo parziale Pittalis - Pirastu - Balletto - Lombardo - Milia

All'articolo 2 bis, comma 1, del disegno di legge n. 310 sostituire l'inciso:

"il personale dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e degli enti sottoposti al suo controllo, purché del medesimo comparto che, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge,"

con il seguente:

"il personale dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti sottoposti al suo controllo e delle aziende sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge," (101)

Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Cassano - Pisano

L'articolo 2 bis, dalla parola "Il personale" alla parola "il comando" è sostituito dal seguente:

"Il Personale dell'Amministrazione Regionale, degli Enti strumentali della Regione e degli Enti sottoposti al suo controllo, purchè del medesimo comparto, che dal 1 gennaio 2000 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ha prestato o presta servizio in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione o degli Enti per almeno un anno, è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico dell'Amministrazione o dell'ente presso cui è stato attivato il comando. (115)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Al comma 1 dopo le parole "degli Enti sottoposti al suo controllo" sono aggiunte le parole "nonché dei Consorzi di Bonifica". (28)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2002) è soppresso." (40)

Emendamento aggiuntivo Usai - Murgia

Dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente articolo:

Art. 2 ter

Assunzione di personale per il potenziamento dell'assistenza tecnica e veterinaria

  1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire concorsi riservati per titoli ed esami per l'assunzione nel ruolo unico regionale di 241 unità di personale da destinare al potenziamento dei servizi di assistenza tecnica e veterinaria a favore degli allevatori.
  2. L'assunzione è subordinata al requisito di aver prestato la propria opera professionale alle dipendenze dell'Associazione regionale allevatori o delle Associazioni provinciali allevatori almeno un anno, anche non consecutivo, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in euro 9.000.000 annui a decorrere dal 2003 (UPB S02.045, UPB S02.067, UPB S02.068).

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S02.045

2002 -----------------

2003 euro 7.000.000

2004 euro 7.000.000

UPB S02.067

2002 -----------------

2003 euro 500.000

2004 euro 500.000

UPB S02.068

2002 -----------------

2003 euro 1.500.000

2004 euro 1.500.000

In diminuzione

UPB S03.006

2002 -----------------

2003 euro 9.000.000

2004 euro 9.000.000

mediante riduzione di cui al punto 1) della Tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2002. (54)

Emendamento aggiuntivo Diana - Murgia - Corda

Personale comandato del comparto contrattuale regionale

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis:

Art. 2 ter

1. Il personale di ruolo del comparto contrattuale regionale che presta servizio in posizione di comando, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nel ruolo dell'Amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui è in atto il comando, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

2. La domanda di inquadramento, che sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione del comando, deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presente della medesima.

4. L'inquadramento del personale è disposto nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della categoria di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando. (78)

Emendamento aggiuntivo Diana - Giovannelli - Ibba - Randazzo - Deiana - Pacifico - Ortu

Al termine del comma 1 dell'art. 2 bis del D.D.L. 310 dopo le parole "l'ente di provenienza." si aggiunge:

"Si applicano il comma 2 dell'art. 2 e il ….." (81)

Emendamento aggiuntivo Diana - Giovannelli - Ibba - Randazzo - Deiana - Pacifico - Ortu

Nel comma 1 dell'art. 2 bis del D.D.L. 310 dopo la parola "comparto" è aggiunto "e dei Consorzi di Bonifica" (82)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 61 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA Gian Valerio (Popolari-P.S.). Signor Presidente, si danno per illustrati tutti gli emendamenti che recano la nostra firma e, precisamente, gli emendamenti numero 61, 27, 29 e 60.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna, l'emendamento numero 60 in quanto sopprime una parte fondamentale dell'articolo, senza la quale la restante parte è priva di significato normativo, è stato assimilato all'emendamento 61. Se lei è d'accordo, quindi li voteremo insieme.

SANNA Gian Valerio (Popolari-P.S.). Va bene.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 83 ha facoltà di illustrarlo .

GIOVANNELLI (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 48 ha facoltà di illustrarlo.

CAPPAI (U.D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 18 ha facoltà di illustrarlo.

RASSU (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 101 ha facoltà di illustrarlo.

PITTALIS (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 115ha facoltà di illustrarlo.

CASSANO (Rif.sardi-U.D.R.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 4 e 11 vanno spostati all'articolo 4 bis.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 54 ha facoltà di illustrarlo.

FRAU (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 78 è stato proposto come emendamento aggiuntivo, ma in realtà è un emendamento sostituivo totale. Poiché cambia la natura dell'emendamento,. vorrei sapere dai presentatori, che al momento non sono presenti in Aula, qual è il loro intendimento. Passiamo all'emendamento 81. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

GIOVANNELLI (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti 82 e 28, che sono uguali, ha facoltà di illustrarli.

GIOVANNELLI (F.I.-Sardegna). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Satta, relatore di maggioranza.

SATTA (F.I.-Sardegna), relatore di maggioranza. Il parere è negativo su tutti gli emendamenti.

Presidente. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è negativo su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 2 bis e sugli emendamenti.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). L'articolo 2 bis, che è relativo al personale comandato, come è facile comprendere riapre la finestra, ed anche la porta, ai transiti che la legge regionale numero 31/98 aveva stabilito andassero ad esaurimento, seppure in un certo arco di tempo e con una procedura morbida. Nell'amministrazione pubblica, attraverso l'istituto del comando, le persone chiedono - e hanno ragione dal loro punto di vista di chiedere - ma troppo facilmente, e non sempre i dirigenti degli uffici o i preposti agli uffici hanno ragione di concedere, il passaggio di personale da una struttura ad un'altra.

Si comprende che questo istituto può rispondere ad esigenze anche obiettive dell'amministrazione; ci può essere un caso di emergenza, per cui in alcune situazioni bisogna rafforzare un ufficio, ma non necessariamente questo significa allargarne in via ordinaria e permanente l'organizzazione e l'organico. Ci possono essere anche dei casi specifici, di natura professionale e personale, una condizione ambientale, una condizione familiare, in cui l'istituto del comando ha la sua logica positiva e una sua legittimità.

L'uso però che era invalso nell'amministrazione pubblica, e soprattutto nell'amministrazione regionale, era normalmente quello di rispondere in modo positivo a ogni domanda di assegnazione, per cui si finiva per avere il personale in gran parte non nei luoghi per i quali si era proceduto alla selezione e all'assunzione del medesimo, ma sempre da altre parti. Il caso più eclatante storicamente è quello del personale che attraverso le strutture sanitarie transitava e transita all'Assessorato regionale della sanità. E di questo tipo di soluzioni, sempre sostenendo che sarebbero state le ultime, le leggi regionali nel tempo ne hanno fornito tante, da ultimo la legge numero 31 con la procedura dalla stessa prevista.

Dalla entrata in vigore della"31" ad oggi sono passati quei 3-4 anni che hanno portato, evidentemente, alla formazione di un altro carico, che con questo articolo 2 bis si vorrebbe ancora una volta alleggerire, accettando che permanga la posizione nella quale il personale si trova; ora io direi che questo riconoscimento va accompagnato - e quindi, presento anche un emendamento orale in tal senso che la Giunta e la maggioranza non dovrebbero avere difficoltà ad accogliere - dalla decisione che questa è una soluzione che la legge ritiene almeno definitiva. Intendo dire cioè che ogni due o tre anni non si deve fare una norma di legge per riconoscere le posizioni di comando, perché questo creerebbe una disfunzione nella pubblica amministrazione.

Invece, può essere che "fotografare la situazione", dove la situazione è razionalmente strutturata e procedere ad una ulteriore sanatoria - chiamatela come volete - potrebbe anche avere una sua utilità, a condizione però che si dica che è una soluzione ancora volta definitiva (poi magari non lo sarà), però almeno si impegna un prossimo legislatore a fare la stessa riflessione che stiamo facendo noi. Altrimenti non c'è certezza alcuna nell'organizzazione della pubblica amministrazione.

L'Assessore non ascolta, siamo alle solite. Pare che qui stiamo parlando di cose minori! Ci siete riusciti a dire che si tratta di cose minori! Qui stiamo parlando dell'organizzazione della Regione! Non è che chi ha a cuore il funzionamento della Regione l'abbia a cuore in astratto! Debbono funzionare gli apparati, deve esserci il giusto riconoscimento dei diritti e della professionalità dei dipendenti, e "il giusto riconoscimento" vuole dire riconoscere quello che è giusto, e non riconoscere quello che è ingiusto, perché altrimenti avviene sempre e comunque una forma di appiattimento, di adesione, di relazione appiccicosa con i vertici politici. E nella pubblica amministrazione così non si avrà mai un'etica, una professionalità e una responsabilità effettive, perché tanto i dipendenti, non tutti, ma parte di essi sapranno e sanno che hanno una parte politica sempre disponibile a rispondere alle domande anche non giustificate. In questo modo non si rende un buon servizio alla Regione e all'amministrazione! E non si rende un buon servizio ai cittadini! Come si sta facendo con questa pessima legge.

L'articolo 2 bis appare comunque, a dire il vero, temperato dal fatto che, pur aprendo un'ulteriore finestra, anzi spalancando una porta ancora al riconoscimento generalizzato, e troppo facile, dei comandi, a prescindere dalla causa e dalla verifica di utilità, tuttavia - almeno questo dice l'emendamento - questo transito e questo riconoscimento devono avvenire nell'ambito del medesimo comparto.

Quello che allarma è la miriade, la pioggia di emendamenti provenienti da ogni parte, che invece questa finestra la spalancano, l'allargano, buttano addirittura giù la parete! Perché fra questi emendamenti alcuni fanno saltare questo temperamento dello stesso comparto, o meglio fanno saltare qualsiasi cosa! Ma che senso ha! Se l'amministrazione ha bisogno di rafforzare un ufficio nel comparto della sanità, attingerà nel comparto della sanità non in quello della forestazione; mentre l'agricoltura potrà attingere nel comparto che è omogeneo al tipo di funzioni da svolgere in agricoltura. E invece no.

Sono stati presentati degli emendamenti che dicono - e sono diversi e provenienti da più parti - che si può andare da qualsiasi parte modificando anche, si suppone, la competenza che uno dovrebbe avere, posto che se si trova all'interno di un comparto di amministrazione, quella dovrebbe essere la sua professionalità e la sua specializzazione.

C'è un altro emendamento mi pare dei consiglieri Corona e Rassu, che dicono che addirittura dovrebbero essere stabilizzati in posizione di comando quelli che sono stati comandati per un anno negli ultimi cinque anni, quindi, anche quelli che quattro anni fa hanno avuto un anno di comando e poi sono tornati dov'erano, verrebbero ripescati e premiati ma non si capisce perché!

Perché il comando non sarebbe più un'esigenza della pubblica amministrazione, ma un regalo al dipendente. Che senso ha ripescare chi è stato comandato un anno negli ultimi cinque anni, se è tornato nel suo posto di lavoro di provenienza! E' l'idea del comando non come esigenza dell'amministrazione, e quindi da porre in essere, ovviamente, con il consenso del dipendente, come dice la legge, , ma no, come premio al dipendente, per cui ognuno va a cercarsi e decide opzionalmente e personalmente dove meglio dovrebbe stare.

Vi è un altro emendamento che dice addirittura che le posizioni di comando dovrebbero essere riconosciute con la categoria, la qualifica funzionale nominale del luogo di lavoro di provenienza e con il trattamento economico del luogo di lavoro in cui si arriva. E tutti arrivano in Regione, perché i comandi funzionano sempre da "dappertutto verso la Regione", in omaggio al principio che la Regione è un elefante. La Regione si dovrebbe alleggerire, si dovrebbe snellire, dovrebbe dimagrire, e invece ingrassa, ingrassa fino a quando scoppierà come la rana della favola; insomma tutti vanno verso la Regione. Ma che senso ha? Ci saranno tabelle di equiparazione? Le qualifiche funzionali e le categorie degli enti di provenienza spesso nominalmente indicano un numero, che non sempre corrisponde a quello dell'amministrazione regionale.

Per cui questo articolo 2 bis, seppure con molte riserve, se è un articolo che vuole, ancora una volta dopo la "31", chiudere una vicenda, riconoscere nell'ambito dello stesso comparto, come dice la norma e accompagnandolo con la dizione che io suggerivo - se gli altri concordano - che si tratta di una misura una tantum, non è che si apre quindi una procedura permanente, potrebbe anche avere una sua validità, a condizione che gli emendamenti che cambiano completamente questa natura, questa filosofia, questa cautela, che può salvare almeno un ordine elementare, vengano ritirati. Diversamente noi sui singoli emendamenti diremo la nostra opinione e poi il Consiglio deciderà.

Però non trovo corretto che gli emendamenti si presentino, non si illustrino, non si capisce perciò di che cosa si stia parlando; e qui in questo modo nel silenzio totale potrebbero passare cose che scombinerebbero, che distruggerebbero, che minerebbero le fondamenta principalmente della pubblica amministrazione regionale, e passerebbero senza che neppure si capisca che cosa si sta facendo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cappai. Ne ha facoltà.

CAPPAI (U.D.C.). Semplicemente per dire che in Commissione su questo emendamento si è discusso abbastanza, si è discusso a lungo, e mi pare che tutti avessero approvato questo articolo, maggioranza e opposizione.

A me è sembrato di capire che questo articolo verrà bocciato. Io lo considero un errore. Vorrei guardare indietro e dire che i comandati alla Regione non esistono più, se non a seguito della finanziaria del 2000. Perché, vedete, qualcuno qui ha detto che la maggior parte dei comandi erano stati attivati presso l'Assessorato regionale della sanità. Vorrei ricordare a quel qualcuno, che è in Aula e che mi sta ascoltando, che il 31 dicembre 2000 tutti i comandati presso l'Assessorato della sanità cessarono la loro posizione di comando, perché la "31" aveva stabilito in quattro o cinque unità per l'intera Regione il numero dei comandati. Quindi qualcuno non conosce bene l'andamento di questa regione, o spesso e volentieri parla senza cognizione di causa.

Come pure ha parlato senza cognizione di causa, rivolgendosi solo al settore sanitario, senza invece fare il mea culpa e parlare degli enti locali, perché chi mi ha preceduto nell'intervento, da Assessore degli enti locali negli anni '80, ebbe modo di comandare propri amici e nel giro di breve tempo fare per loro anche la legge di sanatoria inquadrandoli presso i comitati di controlli. Quindi non si può fare oggi il peccato e poi domani accusare gli altri di essere peccatori.

Mi dispiace, Luigi, però per chi è abituato ad operare sempre con coerenza queste cose vanno dette, in modo che la gente sappia come si lavora in questa Regione: secondo l'interesse di turno e secondo l'interesse del momento vengono comandate le persone. Quelle che oggi sono comandate le abbiamo autorizzate noi con legge, questo Consiglio regionale le ha autorizzate e sono anche limitate nel numero.

Caro Assessore, questo articolo è stato esitato dalla Commissione già carente e, se dovesse passare, io presento in questo momento un emendamento orale per inserire tra gli enti da cui possono essere comandati i dipendenti anche gli enti locali, perché non sono da meno rispetto agli altri lavoratori. Sono come gli altri, ma stranamente non è previsto che possano essere comandati; . E non riesco a capire il perché in Commissione sia stato omesso di indicare gli enti locali, appunto.

Ma io dico, se abbiamo approvato in finanziaria la norma per cui si poteva ricorrere ai comandi per accelerare le pratiche presso la Regione, come facciamo improvvisamente a dire che questi comandati non li possiamo tenere tra il personale della Regione? Ha detto giustamente l'onorevole Cogodi che la gente viene formata, la gente acquisisce esperienza, la gente entra in merito alle problematiche. Una volta che abbiamo preparato queste persone, una volta che le abbiamo professionalizzate, una volta che sono entrate nel meccanismo del modo di operare della Regione, improvvisamente diciamo che queste persone non possono restare più in posizione di comando, e non possono essere nemmeno inquadrate nei ruoli regionali. Allora non dobbiamo più emanare leggi del genere, dobbiamo riflettere prima di farle, perché se le facciamo le dobbiamo poi anche applicare.

Io ho detto, caro Assessore, che probabilmente neanche lei conosce il numero dei comandati, e probabilmente neanche alcuno di noi; però è certo che non si può accusare la sanità di avere tanti comandati, perché al 31 dicembre 2000 sono stati tutti "mandati a casa".

Quindi, caro Cogodi, si informi, ne sono stati comandati solo ed esclusivamente per favorire l'applicazione della legge sulla blue tongue, che è una legge approvata all'unanimità da questo Consiglio regionale. Quindi se un peccato è stato commesso, è stato commesso non solo dal centrodestra, non solo dall'Assessore di turno, ma dall'intero Consiglio regionale. Chiudo con una frase: chi è senza peccato scagli la prima pietra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). E' difficile seguire questo Consiglio e le argomentazioni che vengono portate a supporto di una serie di iniziative che veramente hanno, a mio avviso, poco senso. Ora abbiamo di fronte un articolo che punta in via straordinaria a ripercorrere una strada, già percorsa altre volte in questo Consiglio regionale, per sanare situazioni particolari di alcuni dipendenti, pochi o tanti che siano, comandati presso altre amministrazioni.

Come già ben precisava il mio collega di Gruppo, l'onorevole Cogodi, rispetto a questo articolo noi non abbiamo particolari obiezioni, pur comprendendo che molte, troppe volte, dello strumento del comando si è abusato. E questo è chiaramente sotto gli occhi di tutti. E questa non è un'accusa nei confronti di qualcuno, è solo la constatazione di un dato di fatto.

Si è rilevato, peraltro, che la mole di emendamenti presentati proprio a questo articolo 2 bis, stravolgeva lo stesso principio che la Commissione aveva stabilito con questo articolo;, alcuni emendamenti allargherebbero a dismisura la possibilità dell'inquadramento del personale comandato addirittura a coloro che, nell'arco di cinque anni, abbiano operato in posizione di comando per almeno un anno, ma che al momento quindi in posizione di comando non ci sono.

Si tratta quindi di capire se si vuole rispondere a un'esigenza dell'amministrazione, a un'esigenza dei lavoratori o se invece si vogliono fare altre cose.

La soluzione più corretta a noi sembra quella del ritiro degli emendamenti. Non vorrei che chi vuol dare soluzione a tutti i problemi a tutti i costi invece, realmente, voglia la bocciatura dell'articolo 2 bis; si stia facendo cioè il gioco delle tre carte, per cui si dice una cosa per farne un'altra.

Se veramente c'è la volontà di fare un passo in avanti, si ritirino gli emendamenti e si voti l'articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 61.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Io dichiaro personalmente e per il Gruppo della Rifondazione Comunista il voto su questo emendamento. Avrei potuto dichiararlo su un qualsiasi altro emendamento, per dire che o alla luce del sole, e in modo chiaro e inequivoco, è maturata una convergenza, perché di questa legge il Consiglio tratti alcuni istituti e tutti gli altri vengano accantonati per una valutazione migliore, più ponderata, più seria e più produttiva, oppure che si procede così, a tentoni, senza capire in quale momento le cose vengono accolte o vengono respinte; ma questo è un modo di procedere che a noi non convince.

Noi abbiamo detto con chiarezza che su questo articolo, se prosegue la discussione dell'intera legge, non abbiamo obiezioni di principio, non facciamo barricate. Infatti, contrariamente a quello che capisce, o non capisce, il collega Cappai di quello che noi diciamo, non di altro, non abbiamo sostenuto, io stesso intervenendo prima non ho sostenuto che l'istituto del comando, che è un istituto giuridico che vige nella pubblica amministrazione, è un istituto criminale. Non l'abbiamo sostenuto, non lo pensiamo, anzi ho detto il contrario e cioè che l'istituto del comando vige nella pubblica amministrazione perché in certe situazioni e condizioni è utile e talvolta utilissimo, perché consente di sopperire a emergenze, a esigenze transitorie e anche, qualche volta, a esigenze professionali e, ho aggiunto, anche familiari, che non è da disprezzare, e ambientali, che nella pubblica amministrazione hanno il loro peso, come in tutte le condizioni di lavoro e di organizzazione pubblica. Quindi ho detto l'esatto contrario! Che pietra c'è da scagliare, collega Cappai, a chi, contro chi?

Chi di noi ha avuto responsabilità di amministrazione e di governo nella Regione, me compreso, ha utilizzato l'istituto del comando. Certo! Il problema è se è stato utilizzato propriamente o impropriamente! E lei richiama, in modo abbastanza irriguardoso, l'attivazione dei comitati di controllo laddove in Regione non c'era personale specializzato nelle funzioni di controllo e si dovette attingere in parte presso gli enti locali, con l'accordo dei medesimi, per attivare il decentramento e l'articolazione nel territorio dei comitati di controllo; poche unità lavorative selezionate su domanda tra il personale vincitore di regolare concorso nella pubblica amministrazione, quindi personale di ruolo. E che male c'è? Dov'è la coerenza che si richiama? Bisogna stare attenti, non dobbiamo fare affermazioni così.

Io ho detto che l'istituto del comando è un istituto che ha il suo valore e che va utilizzato con saggezza, che non deve essere una porta spalancata da dove si entra e si esce a proprio piacimento, come talvolta è accaduto.

Se parliamo di sanità è proprio perché in base alla legge 31, che aveva chiuso quella partita, e lo so bene, la gran parte di quel personale è stato risistemato opportunamente, se non aveva la Regione un'esigenza straordinaria, nei luoghi nei quali era stato assunto, nei quali doveva operare. Quindi che cosa c'è di tutto questo che qui si dice?

Conclusivamente: noi vorremmo comprendere dalla Giunta e da una dichiarazione esplicita dalla maggioranza se su questa legge è maturata o no un'opinione convergente per concentrare la valutazione del Consiglio attorno agli istituti ritenuti prioritari e urgenti, che discuteremo naturalmente, su cui il Consiglio liberamente si esprimerà, oppure se dobbiamo procedere all'esame dei 130 emendamenti. Perché se i 130 emendamenti rimangono sottoposti alla discussione del Consiglio e alla loro possibile approvazione è chiaro ed evidente che noi, coerentemente alla nostra condotta politica e parlamentare, non faremo finta di niente, non ci esporremo al rischio che qualche emendamento di soppiatto passi senza che si capisca di che cosa si tratta.

Quindi, con questa dichiarazione che noi sollecitiamo alla Giunta e a un rappresentante della maggioranza che abbia titolo per farlo, noi dichiariamo che su questo istituto specifico, per esempio, ci rimettiamo alla volontà del Consiglio. Non abbiamo una contrarietà di principio, per come è formulato, poiché si parla di comando nell'ambito dello stesso comparto, riteniamo che l'amministrazione possa ricavarne un vantaggio.

Abbiamo detto "a condizione che"; abbiamo infatti proposto anche un emendamento orale su cui, come se non avessimo parlato, né la Giunta né la maggioranza, né altri si sono espressi. Insomma neanche ci si ascolta! Noi chiediamo comunque che questa sia un soluzione definitiva, che non sia cioè una riapertura di un procedimento che perduri nel tempo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 61, lo metto in votazione. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che, essendo questo un emendamento soppressivo totale, qualora venisse approvato decadrebbero tutti gli emendamenti fatti salvi solo gli emendamenti 40 e 54 o aggiuntivi. Se nella volontà dell'Aula ci fosse la volontà di sopprimere tutto, quei due emendamenti dovrebbero essere ritirati. Ha domandato di parlare il consigliere Usai. Ne ha facoltà.

USAI (A.N.). L'emendamento 54 è ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). L'emendamento 40 è ritirato .

PRESIDENTE. Con il ritiro di questi due emendamenti e l'eventuale approvazione dell'emendamento numero 61 decadono sia gli emendamenti successivi che lo stesso articolo 2 bis.

Dopo questo chiarimento, metto in votazione l'emendamento numero 61. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

ORTU, Segretario:

Art. 3

Modifiche alle norme sulla prima costituzione della dirigenza nell'amministrazione

e negli enti regionali

(art. 77 della L.R. n. 31 del 1998)

1. All'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 dopo le parole "dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione", sono inserite le parole "e degli enti";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Hanno comunque titolo all'attribuzione della qualifica di dirigente i dipendenti del ruolo unico regionale che, inquadrati in fascia apicale al 31 dicembre 1985, abbiano un'anzianità riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto per almeno 12 anni alla stessa data le funzioni di cui al comma 3; in tal caso non opera la riduzione degli anni d'esercizio delle funzioni di direzione prevista dalla lettera c) del comma 2.";

c) nel comma 3 è soppressa la parola "effettivo";

d) nei commi 5 e 9 le parole "75 per cento" sono sostituite dalle parole "100 per cento";

e) il comma 10 è abrogato.

PRESIDENTE. All'articolo 3, sono stati presenti gli emendamenti numero 71, 72, 73, 75, 74, 21, 7, 20, 24, 30, 33, 52, 87, 94, 97, 104, 107, 123 e 128. Dato l'elevato numero degli emendamenti, gli stessi vengono dati per letti.

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 3

La lettera a) dell'art. 3 è soppressa. (71)

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 3

La lettera b) dell'art. 3 è soppressa. (72)

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 3

La lettera c) dell'art. 3 è soppressa. (73)

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 3

La lettera d) dell'art. 3 è soppressa. (74)

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 3

La lettera e) dell'art. 3 è soppressa. (75)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Selis - Secci - Giagu

Art. 3

Al comma 1 lettera b le parole "31 dicembre 1985" sono sostituite da "31 dicembre 1986". (21)

Emendamento aggiuntivo Deiana - Biancu - Dore - Granella

Art. 3

All'art. 3, lettera b) "2 bis", dopo le parole "le funzioni di cui al comma 3" sono aggiunte le parole "ovvero al personale laureato dell'Amministrazione e degli enti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia un'anzianità riconosciuta di almeno 25 anni, abbia svolto per almeno 10 anni le funzioni di cui al comma 3 e sia inquadrato da almeno 15 nella fascia di provenienza". (7)

Emendamento aggiuntivo Licandro - Giovannelli - Rassu - Granara - Pirastu

Art. 3

Al comma 1 lettera b le parole "comma 2" sono aggiunte:

" , è equiparato ai predetti dipendenti il personale del ruolo unico regionale che, risultato idoneo nel concorso interno per il transito alla fascia apicale del medesimo ruolo unico regionale di cui al Decreto del Coordinatore Generale del Servizio di Organizzazione e Metodo e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna N. P18981/1493 del 25 maggio 1989, abbia una anzianità riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1 gennaio 1998". (20)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Art. 3

Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono comunque esclusi dalle procedure unificate, e restano nella competenza degli Enti, i concorsi per l'accesso a profili professionali la cui prestazione lavorativa sia costituita, quale contenuto specifico, dalla ricerca e dalla sperimentazione nel campo tecnico-scientifico proprio di ciascun Ente". (24)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Art. 3

Al comma 1 lettera b dopo le parole "del comma 2" è aggiunto:

"La medesima disciplina si applica al personale cessato dal servizio successivamente dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 30 aprile 2002". (30)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Art. 3

Al comma 1 lettera b dell'art. 3 dopo le parole "unico regionale" sono aggiunte le seguenti: "e degli Enti". (33)

Emendamento aggiuntivo Murgia - Corona - Pittalis - Diana - Cappai - Vargiu - Tunis - Onida - Cassano - Pilo - Capelli

Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3 bis

Nel comma 23 a dell'articolo 30 della Legge Regionale 11 aprile 2000 (Legge Finanziaria 2002) le parole "dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali" sono sostituite dalle parole "dal contratto collettivo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, con decorrenza dalla efficacia del contratto medesimo". (52)

Emendamento aggiuntivo Diana - Murgia - Corda

Nell'articolo 3:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Al comma terzo dell'articolo 28 della legge regionale 31 del 1998, dopo la parola "conferite" è aggiunta la parola "prioritariamente".

Al comma 4 ter dell'articolo 73 della legge regionale 31 del 1998, dopo la parola "funzionari" è aggiunta la parola "prioritariamente". (87)

Emendamento aggiuntivo Diana - Murgia - Corda

Nell'articolo 3:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Al comma terzo dell'articolo 28 della legge regionale 31 del 1998, dopo la parola "conferite" è aggiunta la parola "prioritariamente".

Al comma 4 ter dell'articolo 73 della legge regionale 31 del 1998, dopo la parola "funzionari" è aggiunta la parola "prioritariamente". (94)

Emendamento aggiuntivo Lombardo - Balletto - Pilo - Murgia - Onida - Cappai - Capelli - Corona - Pittalis - Milia - Sanna Nivoli - Locci - Licandro - Pirastu

Dopo l'art. 3 è aggiunto l'art. 3 bis:

Nell'articolo 77 della Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 ter. Gli enti strumentali della Regione sono autorizzati, in deroga ai commi precedenti, ad attingere dalla graduatoria degli idonei alla dirigenza costituita con concorso interno di cui al comma 11, per coprire posti di dirigente che si renderanno vacanti nella propria dotazione organica anche a seguito di ampliamento." (97)

Emendamento aggiuntivo Pittalis - Pirastu- Balletto - Lombardo - Milia

Nell'articolo 3:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Al comma terzo dell'articolo 28 della legge regionale 31 del 1998, dopo la parola "conferite" è aggiunta la parola "prioritariamente".

Al comma 4 ter dell'articolo 73 della legge regionale 31 del 1998, dopo la parola "funzionari" è aggiunta la parola "prioritariamente". (94)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Art. 3 bis

1. L'organizzazione delle attività dell'ufficio per l'attuazione del controllo interno di gestione di cui agli artt. 10 e 11 della Legge regionale n. 31 del 1998 si uniforma ai principi generali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. I criteri e le modalità per uniformare le attività dell'ufficio del controllo interno di gestione ai principi generali di cui al primo comma sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel comma 5 dell'art. 11 della Legge regionale n. 31 del 1998 le parole "ed ha carattere pieno ed esclusivo" sono cassate. (107)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Cassano - Vargiu

Al comma 1 lettera b dell'art. 3 dopo le parole " comma 2" sono aggiunte:

", è equiparato ai predetti dipendenti il personale del ruolo unico regionale che, risultato idoneo al concorso interno per il transito alla fascia del medesimo ruolo unico regionale, di cui al Decreto del Coordinatore Generale del Servizio di organizzazione e metodo e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali e Riforma della R.A.S. n. P18981/1493 del 25/05/1989, abbia una anzianità riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1 gennaio 1998. (123)

Emendamento aggiuntivo Vargiu - Cassano - Pisano

Art. 3 bis (modifiche alla L.R. n. 31/98)

L'art. 3 viene integrato come segue:

Il comma 4 dell'art. 3 è abrogato.

Nel comma 9 dell'art. 77 della legge regionale n. 31 del 1998 sono soppresse le parole "per motivi diversi dal suo ampliamento".

Nel comma 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente comma:

11 bis. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, in numero tale da coprire il 100% della dotazione organica della dirigenza.

I commi 12 e 13 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 sono abrogati.

Ai fini della copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione e degli Enti di cui ai commi 9 e 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998, la validità delle graduatorie dei concorsi interni già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge è rideterminata in anni tre a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. (128)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 71 ha facoltà di parlare il consigliere Cogodi.

Cogodi(R.C.). Presidente, se consente, prima di procedere all'illustrazione dell'emendamento, che è soppressivo di una parte dell'articolo 3, mi permetto di chiedere una brevissima sospensione, di pochi minuti, dei lavori d'Aula perché noi possiamo essere resi edotti del livello di convergenza, che parrebbe sia maturato tra le forze politiche, da un lato sul mantenimento di parti di questa legge e dall'altro sul rinvio a migliore approfondimento e definizione di altre parti.

Altrimenti rischiamo di fare noi la parte dell'ultimo giapponese che non aveva ancora capito, dopo 20 anni, che la guerra era finita. Perché se la guerra è finita, è inutile che noi combattiamo. Vogliamo conoscere quali sono i termini dell'armistizio.

Quindi, chiedo un sospensione di tre minuti dei lavori d'Aula per ottenere noi queste informazioni.

Così si capisce che l'intendimento nostro è che, quando si approvano leggi, si approvino sempre, leggi grandi e leggi piccole, le leggi sono tutte importanti, nella chiarezza dei propositi e sapendo quello che si fa. PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni riprendiamo i lavori alle ore 11. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 52, viene ripresa alle ore 11 e 10.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

Uno dei presentatori dell'emendamento 71 ha facoltà di illustrarlo.

COGODI (R.C.). Presidente, per semplificare illustro anche gli emendamenti numero 72, 73, 74 e 75.

Intanto premetto una considerazione. La breve interruzione è stata utile perché abbiamo appreso, e compreso, che il Consiglio prende in considerazione l'esigenza di procedere all'approvazione di norme ritenute di più immediata utilità per pensare, opportunamente, ad un approfondimento di tutta un'altra serie di istituti, contenuti sia nella proposta di legge, sia in diversi emendamenti, non in tutti, perché molti emendamenti contengono cose che non solo non stanno né in cielo né in terra, ma neppure sospese tra cielo e terra, in materia di riordino delle norme sul personale dell'amministrazione regionale.

Questo articolo 3 dovrebbe essere tra quelli che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione, discutere e votare, perché si pone il problema, e di conseguenza l'obiettivo, di dotare meglio la Regione delle funzioni dirigenti. Tuttavia, per come questo articolo è formulato, noi avanziamo delle riserve serie.

Il comma a), per esempio, prevede un'estensione, che non avrebbe ragione d'essere, ai dipendenti degli enti regionali di un istituto di favore che riguarda l'amministrazione regionale. Gli enti regionali, in effetti, il riconoscimento delle funzioni dirigenti l'hanno potuto fare senza incappare nelle difficoltà e nei ritardi che, per via di diversi contenzioni, invece l'amministrazione propria e diretta della Regione ha incontrato.

Per cui negli enti potrebbe accadere che questo tipo di inquadramento già fatto si rifaccia, può darsi che sia capitato che alcune figure professionali siano state dimenticate, e adesso verranno ricordate, però per gli enti non c'è la stessa condizione di fatto e giuridica che esiste nell'amministrazione diretta della Regione. Per questo motivo noi proponevamo l'abrogazione di questo comma, ma abbiamo compreso che l'opinione prevalente nel Consiglio è invece quella di mantenerlo in vigore. Non sarà la fine del mondo, però è giusto rappresentare il fatto che è un di più che si sta concedendo agli enti e a quanti negli enti si troverebbero in un certa condizione, che non è la stessa identica posizione dei dipendenti propri dell'amministrazione.

Ugualmente, in ragione delle successive lettere ci sono delle cose che vanno almeno dette. Su alcune noi insistiamo per la soppressione; può non essere il caso della lettera a), possiamo dire che la lettera a) va bene, pur facendo questa osservazione critica; comunque, poiché si tratta del riconoscimento di posizioni dirigenziali anche negli enti, se quelle posizioni ci sono si riconoscano, anche con una seconda ricognizione, non è un punto né stravolgente, né travolgente.

Più perplessità suscita il comma b) di questo articolo 3, perché compie un'operazione così contorta e così astratta e difficilmente afferrabile, che io vorrei che uno solo dei consiglieri regionali in veste di legislatore mi aiutasse a capire che cosa così scritta questa norma significhi. Si fa riferimento all'attribuzione di qualifiche dirigenziali a dipendenti del ruolo unico regionale che, inquadrati in fasce apicali al 31 dicembre 1985, abbiano un'anzianità riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1° gennaio 1998, ed abbiano svolto per almeno dodici anni alla stessa data le funzioni di cui al comma 3, e quant'altro. Perché fino al 1° gennaio 1998, e se fosse 31 dicembre 1997 che cosa cambierebbe? E se fosse 2 gennaio 1998 che cosa cambierebbe? Se è una posizione professionale che c'è e merita di essere riconosciuta perché questa definizione, questo contorno, questa cornice tagliata con la lametta?

E' chiaro ed evidente che questa è una di quelle norme che si sogliono chiamare norme tipiche di "legge fotografia". Il contorno è definito ad horas, quelli e solo quelli ci possono rientrare, potrebbe essere che uno anziché 22 abbia 23 anni, o abbia 21 anni, undici mesi e 29 giorni, io non credo che la professionalità venga meno per un giorno di differenza in un contesto di 22 anni. La verità è che queste norme sono ritagliate proprio sui nomi, cognomi e indirizzi delle persone.

Serietà vorrebbe, serietà lo dico in senso non offensivo per nessuno, qui è tutta gente seria, voglio dire la serietà del discorso, la serietà del ragionamento, la serietà della decisione vorrebbe che almeno fosse allegata una tabella. Posto che in questa lettera chiaramente rientrano, come dire, configurazioni personali, chiamiamole così, queste configurazioni personali possono essere anche, e sicuramente ipotizziamo che siano, le persone più degne, le professionalità più alte, dimenticate per quindici anni a questa parte, però perché alcuni devono sapere di chi si tratta e chi decide, cioè il legislatore, non deve sapere di chi si tratta?

Se è una cosa ovvia, se è una cosa legittima, se è una cosa giuridicamente valida, se è una cosa anche utile, bisognerebbe sapere almeno quante sono queste figure, anche perché c'è un riscontro di costo, c'è un riscontro anche di carico finanziario, perché se questa configurazione personale riguarda tre persone, costerà tre, se riguarda trentasette persone costerà trentasette. Sono trentanove? Non lo so quante sono. C'è chi dice tre, c'è chi dice nove, c'è chi dice trentanove. Insomma, il Consiglio approva questa norma senza avere contezza esattamente né della configurazione professionale che si sta trattando, né del costo dell'operazione, per cui qui a pie' di pagina poi si paga, diventa spesa obbligatoria, si capisce. Ma quando il Consiglio decide qualcosa che ha un costo deve sapere, e deve comunicarlo all'esterno, qual è l'entità di quel costo.

Anche perché, vedete, c'è qualcosa che non è che induce a molta tranquillità, parlare di posizioni apicali al 31 dicembre 1985 significa pressoché niente, perché al 31 dicembre 1985 la dirigenza in Regione non era ancora prevista; perché la dirigenza è stata istituita col primo contratto del 1985, alla quale redazione io stesso ho preso parte come governo della Regione. Allora fu istituita la dirigenza, col contratto del 1985, quindi parliamo della sesta fascia. La sesta fascia funzionale prima dell'istituzione della dirigenza in questa Regione era una fascia così ampia che per definirla apicale ci vuole un po' di fantasia.

Infatti se esisteva una fascia di appiattimento generalizzato quella era la sesta fascia, perché in sesta fascia c'erano il primo dirigente, il segretario generale della Giunta ed egualmente, come dire, il tecnico specializzato di un ente di formazione. Poi le differenze erano interne all'amministrazione, si concretizzavano per altra via, con gli incarichi speciali, con riconoscimenti diversi, però se c'era una fascia che era di appiattimento era la sesta fascia; adesso la si chiama apicale perché colpisce la parola, apicale vuol dire l'apice, vuol dire il vertice, quello non era proprio un vertice, era un campo vasto in cui c'era tutto.

PRESIDENTE. Qualche secondo ancora onorevole Cogodi.

COGODI (R.C.). Chiedo di avere qualche minuto per illustrare, come ho detto, gli emendamenti con la nostra firma. Come ho già detto 17 anni fa quella fascia ritenuta apicale era la sesta fascia, che era la truppa, seppure quella più in alto, ma non era la dirigenza che ancora non era stata selezionata, in Regione non esisteva; dal 1985 ad oggi sono passati appunto 17 anni ed evidentemente può essersi verificato qualche caso, ma di dimenticanza è difficile, perché chi ha un diritto in 17 anni credo che l'avrebbe rappresentato alle diverse Giunte, agli Assessori, agli uffici che ci sono nella Regione. Evidentemente c'è qualcosa che per 17 anni non si è valutata, o non si è ritenuto di valutare, o di riconoscere valida e che adesso, dopo 17 anni, si ritiene di valutare in altro modo.

Noi non sappiamo cosa è, questa è una norma totalmente oscura, è una nebulosa, però la domanda che rivolgiamo alla Giunta non è retorica, la domanda è precisa, e cioè la Giunta dica almeno al Consiglio quanti sono questi casi, non nome, cognome e indirizzo, che possono non interessare, ma almeno quanti sono questi casi. Deve saperlo, visto che propone la norma, e qual è il costo di questa operazione perché lo deve dire, anche perché chi vota, chi è d'accordo sappia che cosa sta facendo.

Una parola da ultimo sull'emendamento relativo alle lettere c) e d). Alla lettera c) è contenuta una fattispecie che non è giuridica, perché si propone di eliminare da una legge regionale la parola "effettivo", in riferimento ad una funzione. Se una funzione non è effettiva, vuol dire che è fittizia, se è fittizia non può essere riconosciuta. Anche qui la Giunta deve dirci di che cosa si tratta più esattamente. Si dice, infatti, che è "brutto" che in un Consiglio regionale che è un'Assemblea legislativa ci si debba affidare all'informazione casuale, però l'informazione casuale comunica che si tratterebbe di un'unica persona, di un caso, di uno che sarebbe stato un segretario aggiunto precario in un comitato di controllo, che non avrebbe avuto una funzione effettiva e che verrebbe ripescato con un articolo di legge eliminando l'effettività, cioè la realtà delle cose e facendo valere la finzione.

Io vorrei offrire un caffè, tutti noi vorremmo offrire qualcosa a questa persona, però che si debba fare una legge regionale per sostituire una effettività con una finzione, veramente non è molto commendevole per un'Assemblea legislativa. Giova dirlo, corre il dovere - per quanto ci riguarda - di dirlo.

Da ultimo, e ho finito, la lettera d) che fissa, per le funzioni dirigenti da attingere all'interno, percentuali altissime, da K2, da monte Everest, il cento per cento. In questo caso il Consiglio decida quello che vuole, ma le percentuali della legge 31 erano percentuali a suo tempo pensate, discusse, ed anche a mio avviso equilibrate. E' giusto riconoscere le funzioni dirigenti quando in Regione ci sono, e rispondono a capacità effettiva tutte le funzioni dirigenti che sono riconoscibili in Regione, però non sono solo i sindacalisti ad occuparsi da tempo delle vicende e del buon andamento, almeno dell'idea del buon andamento, dell'amministrazione regionale, ci sono politici che lo fanno con più equilibrio; politici di più parti politiche, che lo fanno con più equilibrio e con più saggezza. Perché il sindacalista deve badare alla rappresentanza di parte, e spesso di parte della parte, il politico deve guardare invece alla funzione generale, all'utilità generale, all'equilibrio d'insieme che riguarda i dipendenti attuali della Regione, cui spetta il riconoscimento dei loro diritti, e deve riguardare la comunità dei sardi, cioè chi non è interno alla Regione, però è parte della Regione, anzi è titolare dei poteri regionali, il popolo, al quale bisogna rispondere.

Ed ecco allora perché da vent'anni a questa parte diciamo che bisogna una percentuale almeno di dirigenti poterli attingere dall'esterno, una volta riconosciute tutte le professionalità interne, per migliorare il sistema, per creare una competizione positiva, un interscambio di esperienze, così che un accesso di dirigenti dall'esterno porti esperienze nuove, porti anche metodologia nuova che aiuti, meglio serva anche chi c'è, e renda più servizi alla Regione.

Invece, questa è una Regione strana, non attinge dirigenti capaci dall'esterno nei suoi ruoli, sempre e comunque solo innalza verso l'alto quelli che ci sono, salvo poi dire che non ha dirigenti capaci e deve fare le convenzioni all'esterno; e la Regione dovrebbe rescindere allora tutte le convenzioni con l'esterno, con le società specializzate, ogni volta che dice, e lo dice in ogni articolo di ogni legge, e soprattutto questa compagine di governo lo fa, di doversi rivolgere all'esterno perché non trova le competenze necessarie all'interno.

Ma se non si trovano queste capacità all'interno, allora perché non si attinge qualche capacità in via continuativa anche dall'esterno; parlo di una percentuale, può essere un quaranta rispetto a cento, può essere un trenta, ma dire zero, o quasi zero, anche sotto il profilo della legittimità e della costituzionalità, come sapete, è una esagerazione che non rende un buon servizio alla Regione, alla comunità sarda, non rende soprattutto un buon servizio neppure ai veri dirigenti, perché i veri dirigenti non hanno paura di confrontarsi con nessuno.

I dirigenti capaci, e ce ne sono tanti in Regione, si misurano e quando gli viene riconosciuta la possibilità e l'opportunità di esprimersi emerge, io così ritengo, perché conosco pezzi di amministrazione pubblica, non solo regionale, e anche pezzi di amministrazione privata, che i buoni dirigenti della Regione sono di primissimo livello, se sono messi nella condizione di confrontarsi apertamente con gli stessi mezzi e con le stesse opportunità che hanno i dirigenti, o i cosiddetti manager; che spesso quelli assunti con convenzione nulla hanno di più e spesso hanno molto di meno.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 21 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA Gian Valerio (Popolari-P.S.). Si danno per illustrati gli emendamenti 21, 24, 30, 33.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento 20 ha facoltà di illustrarlo.

GIOVANNELLI (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento 7ha facoltà di illustrarlo.

CAPELLI (U.D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento 52 ha facoltà di illustrarlo.

PITTALIS (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrano.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti 87 e 94, che sono uguali, ha facoltà di illustrarli.

MURGIA (A.N.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento 97 ha facoltà di illustrarlo.

BALLETTO (F.I.-Sardegna). L'emendamento 97 è ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento 104, anche questo uguale agli emendamenti 87 e 94, ha facoltà di illustrarlo.

BALLETTO (F.I.-Sardegna). E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento 107 ha facoltà di illustrarlo.

FOIS (Gruppo Misto), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento 123 ha facoltà di illustrarlo.

VARGIU (Rif. Sardi-U.D.R.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento 128 ha facoltà di illustrarlo.

VARGIU (Rif. Sardi-U.D.R.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Satta, relatore di maggioranza.

SATTA (F.I.-Sardegna), relatore di maggioranza. Il parere è negativo su tutti gli emendamenti. Però, signor Presidente, vorrei far presente che occorrerebbe apportare una modifica di carattere tecnico all'articolo, in quanto alla lettera d), andrebbe sostituita la percentuale del cento per cento con la percentuale del novanta per cento, al fine di evitare che il provvedimento incorra in una questione di legittimità costituzionale. PRESIDENTE.

Ha domandato di parlare il consigliere Dore. Ne ha facoltà.

DORE (I DEMOCRATICI). Presidente, mi sembra che tecnicamente non si possa procedere sulla strada intrapresa, che è quella di apportare una modifica, anche se può essere un segno di resipiscenza del relatore e di altri consiglieri che lo affiancano. La scelta da operare credo sia, invece, quella di mantenere la percentuale prevista nel provvedimento originario. Infatti, non mi sembra il caso e soprattutto non mi sembra un atto legittimo che si voglia coprire quella che definirei "una vergogna" con una foglia di fico .

La percentuale prevista era più che sufficiente, e non sto qui a riproporre i ragionamenti che sono già stati fatti a sostegno del fatto che un ente che si rispetti non possa praticamente chiudere le porte all'accesso dall'esterno di nuove professionalità. Se si vuole rinnovare qualcosa lo si deve fare in un altro modo; proporre una percentuale del 100 per cento sicuramente ha dell'incredibile, ma a mio avviso non è che la proposta di portare la percentuale al 90 per cento cambi molto.

PRESIDENTE. Onorevole Dore, le questioni poste dal relatore sono fondate sul piano tecnico, pertanto io devo accettare la proposta da lui formulata in quanto valida. Si tratta infatti non di un emendamento, ma di un aggiustamento tecnico. Tuttavia sul piano politico, onorevole Dore, lei può difendere la sua tesi votando a favore dell'emendamento numero 74, presentato da Cogodi, Ortu, Vassallo, che prevede la soppressione della lettera d) dell'articolo 3. Però, a fronte di una possibile impugnativa della legge per contrasto con la Costituzione, che gli uffici mi dicono essere una possibilità fondata, la proposta di modifica avanzata dall'onorevole Satta, che tende ad evitare questo, va accolta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dore. Ne ha facoltà.

DORE (I DEMOCRATICI). Presidente, vorrei ribadire che abbassare la percentuale prevista di dieci punti non ritengo che sia sufficiente ad evitare censure di legittimità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Io ritengo che l'obiezione avanzata poc'anzi dal collega Dore sia più che fondata, sul piano del contenuto e anche sul piano procedimentale. La legge che il Consiglio ha in discussione propone di attingere dalla graduatoria degli idonei, al fine del riconoscimento delle funzioni dirigenti, nella percentuale del 100 per cento. Questa è la norma che è pervenuta in Aula. E non è che questa norma non sia stata discussa. In Commissione, nel corso della fase istruttoria, c'è stata una lunga e approfondita discussione, e anche un confronto molto aspro sia fra le forze politiche che tra le forze politiche e i sindacati dei lavoratori. Quindi la norma delibata, soppesata, confrontata, è pervenuta così in Aula.

Rispetto a quella norma dei consiglieri regionali hanno presentato degli emendamenti. Presentare emendamenti a una norma ritenuta iniqua o illegittima è l'unico modo col quale si possono fare in quest'Aula le leggi. Non è un aggiustamento tecnico. Presidente, io vorrei essere il più possibile delicato, se ci riesco. Mi è difficile, perché non c'è delicatezza e non c'è rispetto dalle altre parti. Io non voglio tornare sulle vicende di ieri, che appartengono però a questo provvedimento, per cui norme sostanziali già bocciate dal Consiglio sono state, almeno in parte, non del tutto, per fortuna, ma in parte surrettiziamente reintrodotte. Questo non si poteva fare, mentre avremmo potuto introdurre nuove norme con un'altra legge, un'altra legge appunto, però è stato fatto.

Ora, il Consiglio ha in esame due proposte. Una proposta, quella che la Commissione ha istruito, che la Giunta ha difeso con le unghie e con i denti, prevede la percentuale del 100 per cento. Noi la sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio di quest'anno, recentissima quindi, la conoscevamo. E in Commissione noi di Rifondazione, il collega Dore, e altri colleghi, ne abbiamo parlato facendo presente che una sentenza della Corte Costituzionale dirimeva in modo chiaro e tondo e preciso e netto queste questioni.

Le leggi della Regione non sono soggette, mai, a un vaglio tecnico da parte anche degli uffici prima che arrivino in Aula, ed è un danno; però noi ci siamo preoccupati di questo e abbiamo presentato un emendamento che non elimina l'attingimento dalla graduatoria degli idonei al ruolo della dirigenza, ma in pratica lo riporta alla percentuale del 75 per cento, come stabilisce la legge numero 31 (stiamo parlando del 75 per cento, non del 5 per cento!), intendendo anche qui che l'attingimento dalla graduatoria degli idonei vuol dire idonei e basta.

Per il ragionamento che abbiamo fatto prima non stiamo parlando di chi vince un concorso, ma di idonei, quindi anche al minimo riconosciuti professionalmente, ma parliamo dei nuovi dirigenti, quindi di una percentuale minima, non si tratta di 300 dirigenti, non stiamo parlando di grandi numeri. Ma perché vi volete privare dalla possibilità che una percentuale minima, almeno, di dirigenti dall'esterno possa vincere un concorso e lavorare e aiutare e a far crescere una migliore dirigenza regionale?

D'altronde questo è un ragionamento logico e serio. Però la Corte Costituzionale vi dice anche che è un fondamento costituzionale, perché l'ultima sentenza del 22 maggio dice che non basta mettere a concorso una quota fittizia o piccola, tale che serva ad aggirare il principio costituzionale in base al quale, di norma, l'accesso ai pubblici uffici avviene per concorso pubblico. Qui avverrebbe solo per il 25 per cento di quel che manca; il 25 per cento di quel che manca potrebbe essere il 2 - 3 per cento del tutto. E siccome è incostituzionale voi portate la percentuale al 90 per cento; e quindi per voi è un aggiustamento tecnico.

No, la valutazione di costituzionalità non è una questione tecnica, è una questione di valutazione giuridica e politica che noi avevamo già presentato in Commissione, che in Commissione è stata respinta, quindi in Aula ci sono solo due proposte, quella del 100 per cento e quella del 75 per cento. Ecco perché noi insistiamo su quella posizione. Il collega Dore ha ragione dal punto di vista della politica, della logica, del ragionamento e anche del fondamento costituzionale di questa norma, perché la sentenza c'è, la conoscono tutti i consiglieri, la conoscono gli uffici, perché devono conoscerla, se no che uffici avremmo se non sapessero che esiste una sentenza della Corte Costituzionale in materia. Sentenze ce n'erano già prima, ma l'ultima, quella del 22 maggio dice chiaramente che non serve far finta che non è una percentuale del 100 per cento, perché se comunque si maschera una realtà che rimane nell'equilibrio complessivo invariata, la norma è illegittima perché l'accesso agli uffici pubblici, soprattutto nei ranghi alti dell'amministrazione pubblica, di norma deve avvenire con concorso pubblico. Come dice la Costituzione della Repubblica, oltre che il buonsenso, oltre che l'utilità generale.

Quindi è del tutto inconferente e inammissibile l'emendamento orale del collega Satta, perché non è un aggiustamento tecnico, è una valutazione politica. Scelga il Consiglio, quindi, se vuole votare una norma palesemente incostituzionale oppure ricondurre a linearità, accogliendo le proposte formali che i consiglieri hanno posto all'attenzione del Consiglio, oltre che a legittimità costituzionale, questo punto d) dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Cerchiamo di spiegare bene il problema. Intanto la proposta dell'onorevole Satta è una modifica eventuale alla proposta, quindi non stiamo modificando i termini delle cose.

COGODI (R.C.). A quale proposta?

PRESIDENTE. Alla proposta, cioè a quanto è scritto nel testo dell'articolo 3 al punto d).

COGODI (R.C.). Questa non è una proposta, è il testo della Commissione. Il relatore non sostituisce la Commissione.

PRESIDENTE. E' il relatore, non è uno qualsiasi, sta parlando per la Commissione. Bene, è evidente che in un concorso pubblico se noi riserviamo il 100 per cento dei posti a concorso agli interni, noi stiamo davvero percorrendo la strada che lei indicava di una illegittimità comunque certa della norma, perché non è possibile una riserva del 100 per cento dei posti.

COGODI (R.C.). Quando l'abbiamo detto noi in Commissione non era così, perché non era così? Perché è illegittimo oggi e non lo era dieci giorni fa?

PRESIDENTE. Se la proposta...

COGODI (R.C.). Non è una proposta, è un emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, io l'ho ascoltata, perché lei non fa altrettanto? Mi conceda di parlare, certo io posso sbagliare, e se sbaglio lei poi mi correggerà, ma mi faccia almeno parlare, onorevole Cogodi!

Dicevo, se il 100 per cento è illegittimo perché non si può pensare a una riserva totale di posti per gli interni, è chiaro che se l'aggiustamento di natura tecnica, come io l'ho definito, abbassa la percentuale da 100 a 90 un pochettino abbiamo alleviato la situazione. Può darsi che comunque, siccome non è la percentuale del 75 per cento indicata dalla legge numero 31, un problema di illegittimità possa ancora permanere, ma in maniera decisamente meno grave rispetto alla previsione del 100 per cento; previsione che ci darebbe la certezza della censura di legittimità.

Da questo punto di vista io non posso che considerare la proposta del relatore accoglibile, non posso entrare nel merito della volontà politica del Consiglio. Il merito della volontà politica del Consiglio si estrinseca attraverso gli emendamenti, e tutto ciò che il Consiglio vorrà modificare lo modificherà.

Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). Presidente, il suo ruolo è quello di essere imparziale e soprattutto quello di far rispettare il Regolamento. Già altre volte abbiamo forzato il Regolamento e l'abbiamo forzato in virtù del fatto che tutti i Gruppi politici presenti in questo Consiglio erano d'accordo su una diversa formulazione di una norma. Siamo in una fase in cui gli emendamenti orali non sono ammissibili se non vi è un accordo esplicito e globale di tutti i Gruppi presenti in Consiglio. Mi sembra che questa fattispecie non sia presente in questa situazione; e soprattutto siamo in presenza di un emendamento che cambia sostanzialmente la proposta in esame.

Peraltro ben è stato precisato che ci sono due proposte all'attenzione del Consiglio. Una proposta, quella contenuta nella lettera d) dell'articolo in esame, prevede la percentuale del 100 per cento; l'altra proposta, prevedendo la soppressione della lettera d), ripristina la percentuale del 75 per cento prevista nella legge numero 31. Il Consiglio quindi ha la possibilità di scelta.

Noi riteniamo che il buonsenso questo Consiglio debba esercitarlo sopprimendo la lettera d). Non si può forzare la mano a questo Consiglio ventilando l'idea che una variazione di una percentuale sia una semplice azione di coordinamento. E' un'idea non suffragata dai fatti e dalle considerazioni svolte.

Peraltro le proposte sono state valutate in maniera approfondita nella Commissione competente, e bisognerebbe capire se il Presidente della Commissione parla a titolo personale o a nome della Commissione, perché essendo questa una fattispecie nuova non mi risulta che il Presidente della Commissione, o ex Presidente della Commissione, abbia consultato per una verifica i componenti della Commissione stessa. Per cui è chiaro che questa è solo l'opinione di un consigliere che ha funzioni di relatore, per cui anche altri consiglieri potrebbero fare proposte alternative. A mio avviso, sarebbero tutte comunque non ammissibili.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Emanuele. Ne ha facoltà.

SANNA EMANUELE (D.S.). Sarò telegrafico, Presidente, intervengo non tanto nel merito, perché l'Aula è sovrana e sarà il Consiglio poi a decidere, ma soprattutto per ripristinare un minimo di obiettività sul percorso che, su questo punto specifico, ha seguito il provvedimento in Commissione. Questo è uno dei quattro punti fondamentali del disegno di legge della Giunta, cioè l'utilizzazione della graduatoria del recente concorso per laureati e per la dirigenza espletato dall'amministrazione regionale.

La Giunta ha proposto di attingere da quella graduatoria col suo disegno di legge fino ad una percentuale del 95 per cento. La Commissione ha fatto una lunga discussione su questo punto, perché c'era chi sosteneva, io ero fra questi, che bisognava tenersi molto al di sotto di questo livello, e non c'era ancora la sentenza della Corte Costituzionale. Anche qui, lo dico al collega Cogodi, la Commissione ha licenziato il testo del provvedimento che il Consiglio adesso sta esaminando il 3 aprile, la sentenza della Corte Costituzionale è del 16 maggio.

Naturalmente, l'abbiamo detto anche nella discussione generale, di questa sentenza bisogna tenerne conto, saremmo degli irresponsabili se non la prendessimo seriamente in considerazione. Su questo punto si è svolta una lunga discussione, nel corso della quale si sono confrontate opinioni molto differenti dato che pareri erano molto articolati anche all'interno del frastagliato fronte delle organizzazioni sindacali. E chiaramente ognuno di noi è stato inseguito anche qui dai singoli dipendenti che, partecipanti a quel concorso, premevano per una percentuale di attingimento pari al 100 per cento, naturalmente alfine di non escludere nessuno.

Dopo una lunga discussione la Commissione ha deciso di trasfondere nell'articolo 3 del provvedimento che il Consiglio sta esaminando esattamente il testo delle due proposte di legge numero 217 e 219 già esitate dalla Commissione nell'autunno del 2001, non ricordo se nel mese di settembre o di ottobre, due proposte di legge presentate per il centrodestra primo firmatario l'onorevole Biancareddu, adesso Assessore degli enti locali, e per il centrosinistra primo firmatario l'onorevole Salvatore Sanna.

Quelle proposte prevedevano l'utilizzazione del 100 per cento dei posti di quella graduatoria. Noi abbiamo raggiunto questa sintesi difficile in Commissione e abbiamo detto però che questo punto lo avrebbe dovuto dirimere il Consiglio regionale; tenendo conto che successivamente è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, questo è il quadro nel quale noi dobbiamo decidere. Tutte le altre forzature o strumentalizzazioni mi sembrano un pochettino fuori luogo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sanna per questo contributo, che ci consente di andare avanti prendendo atto anche della richiesta del relatore. Quindi teniamo in considerazione la percentuale del 90 per cento.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta ritira il proprio emendamento, il numero 107, accoglie l'emendamento orale proposto dal relatore, e non accoglie tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Devo precisare che quanto proposto dall'onorevole Satta è una modifica tecnica, non è un emendamento orale che non potrei accettare.

VASSALLO (R.C.). Ricordi questa decisione, Presidente, e quando presenteremo emendamenti di modifica di percentuali dovrà giudicarli come aggiustamenti tecnici, così come fa ora!

PRESIDENTE. Onorevole Vassallo, la prego di stare calmo. Se qualcuno mi fa osservare che il contenuto di una norma è diventato illegale a seguito di norme contenute in altre leggi, io non posso non tenerne conto, devo tenerne conto. C'è una sentenza della Corte Costituzionale e io ne devo tenere conto, abbia pazienza! Quindi il problema non è politico, è di natura squisitamente tecnica e l'argomento è chiuso.

Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (D.S.). Signor Presidente, intervengo brevemente sul testo dell'articolo. In modo particolare non posso esimermi, perché ritengo opportuno che ognuno di noi dica quello che pensa, dall'intervenire in particolare sulla lettera b) dell'articolo 3, così come è congegnata. Per due motivi, perché è - a mio avviso - rigorosamente agganciata alla lettera a), quella che introduce, in sostanza, un varco considerevole nelle previsioni dell'articolo 77 della "31", a proposito della prima costituzione della dirigenza, che appunto con la lettera a) viene aperta oltre che all'amministrazione in senso stretto, anche agli enti.

Lo ricordava il collega Cogodi, e lo voglio ricordare anch'io, gli enti negli anni precedenti hanno usufruito, forse anche a sproposito, della possibilità di costituire la loro dirigenza. Il Governo, approvando la legge 31, e in particolare le previsioni dell'articolo 77, sostanzialmente, riconosceva da un lato che l'amministrazione per la prima volta si dotava di una dirigenza, e dall'altro lato sottolineava la straordinarietà del fatto, e quindi, sostanzialmente, accoglieva le proposte contenute nell'articolo 77.

Aprire ora anche agli enti significa far cadere completamente queste previsioni e allargare ulteriormente una disponibilità già ristretta anche fuori dall'amministrazione; soprattutto se, a tutto questo, aggiungiamo le previsioni della lettera b) che, in sostanza, riconoscono la possibilità di accedere alla dirigenza anche a coloro che non hanno un titolo, purché abbiano i requisiti previsti dalla lettera b). Il problema è che noi oggi non sappiamo quanti dipendenti dell'amministrazione potranno usufruire di questo beneficio, anche perché non sappiamo se poi vi sarà un combinato disposto che allargherà, oltre che all'amministrazione, anche agli enti questa previsione.

Forse, all'interno dell'amministrazione saranno pochi quelli che potranno utilizzare questa previsione, ma negli enti, e soprattutto negli enti in agricoltura, quasi sicuramente il numero sarà molto alto. Per cui, siccome noi abbiamo posto un tetto preciso al numero di dirigenti, sostanzialmente stiamo dicendo che si vanifica tutto l'articolo 3, che era previsto per le graduatorie di idoneità dei dirigenti, in quanto il ragionamento non regge più e si allarga anche a tanti altri la possibilità di occupare quei posti.

Io sono voluto intervenire per testimoniare questa situazione e per chiedere ai colleghi del Consiglio che si rifletta su questo, perché noi con una mano stiamo dando l'impressione di risolvere il problema della dirigenza dell'amministrazione in senso stretto, con l'articolo 3, come era previsto originariamente, che è appunto il risultato delle due proposte di legge, mia e di Biancareddu, e poi invece con tutte le altre immissioni che mano a mano si stanno verificando stiamo vanificando quella previsione, in quanto stiamo allargando ad un numero X sconosciuto, potrebbero essere trenta, quaranta, in quanto stiamo offrendo anche agli enti questa possibilità e non solo anche agli enti, ma anche a quelli che non hanno titolo per poter ottenere questi vantaggi.

E' una riflessione che io sottopongo modestamente ai colleghi dell'Aula, invitando tutto quanto il Consiglio a riflettere con attenzione su questa situazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Signor Presidente, vorrei dire che quando si vogliono trovare soluzioni valide, ragionevoli, anche largamente condivise bisogna mettersi nell'ordine di idee di voler raggiungere quell'obiettivo e mai, noi riteniamo, ricorrere a modalità, a tecniche, o ritenute tali, che possano pretendere di cancellare le ritenute buone ragioni, non dico le buone ragioni tout court, le ritenute buone ragioni di chi in questo Consiglio regionale espone le proprie posizioni e i propri convincimenti politici.

A me dispiace il tono, ma soprattutto il contenuto di alcuni interventi che qui sono stati svolti e tra questi anche quello del collega, compagno ed amico, onorevole Emanuele Sanna; non serve a nulla dire che c'era una proposta del centrodestra che prevedeva un numero e che c'era un'altra proposta del centrosinistra che prevedeva ugualmente quel numero, erano proposte di parti del Consiglio, a parte che non c'erano tutti, perché noi a quella proposta non abbiamo partecipato, per esempio, e quindi il nostro ragionamento rimane bello, integro, coerente, non è in contraddizione con nessun'altra proposta, diversa, che noi abbiamo in nessuna sede avanzato.

Non stiamo stati cooptati, assimilati, reclutati, né ci faremo cooptare, assimilare, reclutare da nessun'altra formazione politica e raggruppamento politico; i ragionamenti di convergenza, di condivisione ed anche di alleanza, meritano e ricercano rispetto assoluto delle posizioni di tutti. Apprezzo non solo la volontà, ma la competenza e la capacità del collega Salvatore Sanna in materia consimile, tuttavia anche la proposta del collega Salvatore Sanna non è la proposta né mia né di Rifondazione Comunista e nessuno ci deve richiamare ad una coerenza che è fuori luogo, non ci riguarda.

La coerenza riguarda quelli che presentano le proposte, non chi non le presenta, meno che mai mi riguarda la proposta della destra; in ogni caso quelle leggi, esitate in non so quante Commissioni, non sono in discussione in Aula, quindi non ci riguardano proprio, in Aula è in discussione questa proposta.

La sentenza della Corte Costituzionale, chiedo scusa prima ho detto 22 maggio, in realtà è 16 maggio, non era stata ancora pubblicata quando la Commissione, presieduta dal collega e compagno Emanuele Sanna, ha istruito questo provvedimento di legge, ma prima di questa sentenza ce ne sono state altre sette, e se anche non era pubblicata, era conosciuta e nell'interlocuzione successiva, in Commissione anche con le parti sociali, abbiamo discusso, era sul tavolo della Commissione ed è in quella sede che noi abbiamo detto: "Badate, che questa è l'ultima sentenza in materia, precisa e puntale."

L'Assessore del personale, per conto della Giunta, aveva sostenuto che questa sentenza non ci toccava, perché la questione era analizzata negli atti della Commissione. Ma perché non vi toccava ieri ed oggi invece vi tocca? Perché non avete chiesto un parere, oppure non avete approfondito quello che vi veniva illustrato in quella sede?

Un'ultima osservazione; la sentenza del 16 maggio 2002, caro Presidente, non parla di percentuali. Certo, lei può inserirle nel testo trovando una maggioranza in Consiglio che sostiene che il Consiglio è sovrano. Il Consiglio però è sovrano in base alle regole, non c'è una sovranità contro le regole; lei continua ad accettare proposte che sono emendamenti a tutti gli effetti. Stabilire una percentuale non è un aggiustamento tecnico, sarebbe tale se una norma di rango superiore ponesse, in modo cogente, una percentuale, cioè se una norma, alla quale bisogna per forza obbedire, dicesse, per esempio, che la riserva dei posti deve essere del 10 per cento. Ma siccome parlate di ossequio alla norma costituzionale e al pronunciamento della Corte Costituzionale, io vi invito a leggere la sentenza e gli uffici vi spiegheranno che non sono previste percentuali, ma in questa sentenza si parla solo ed esclusivamente di un principio, enunciato in diversi punti, in modo lampante, lineare, solare, in questo modo.

"La previsione della disciplina censurata, non già di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un concorso interno, riservato ai dipendenti dell'amministrazione per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata" (non si parla né del 90 per cento, né del 100 per cento), "appare irragionevole e si pone in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione". Ma sa lei, e sono gli uffici che glielo debbono dire, quale era questa percentuale che la Corte riteneva particolarmente elevata? Il 100 per cento? No. Il 90 per cento? No. Era il 70 per cento, cioè era una percentuale inferiore, perché il ricorso riguardava una riserva del 70 per cento, quello era il punto di questa legge dello Stato e dei conseguenti atti ministeriali che venivano censurati. La nostra norma, la "31", parla del 75 per cento, cioè siamo già oltre quel tantum che la Corte ha censurato ritenendo particolarmente elevata la quota del 70 per cento. Quindi, come si può parlare di aggiustamento tecnico?

Capirei se voi stabiliste una percentuale del 69 per cento, perché la censura riguardava questa percentuale ritenuta elevata del 70, e quello potrebbe essere un aggiustamento tecnico. Se piove lei non si ripara mettendosi un ombrello sull'orecchio, perché la testa se la bagna lo stesso! Però, siccome la nostra legge regionale, la legge numero 31, non obiettata, non censurata, è già nel sistema e prevede la percentuale del 75 per cento, se noi rimaniamo all'interno di questa percentuale io credo che possiamo essere al riparo anche da eventuali censure. Ma adottare una percentuale superiore non è possibile, è un fatto; questo è l'aggiustamento, se volete, tecnico, ma solo perché c'è già nel nostro sistema normativo e legislativo, perché in quattro anni di vigenza quel principio non è stato obiettato. Ma perché parlare del 90 per cento? Perché l'ha pensato la destra, perché l'ha pensato un pezzo di centrosinistra, perché appare così, perché 100 è troppo e 90 invece no?

La sentenza è questa, vuole sospendere cinque minuti? Assuma un'informazione precisa, quella sentenza è di facile lettura, bastano dieci minuti, per chi non l'ha letta ancora; ma se si vuol far aiutare legga i passi che sono determinanti ed essenziali, che contengono le ragioni inderogabili che noi avevamo già esposto perché noi non parliamo a vanvera. Siamo costretti, qualche volta, a parlare due volte invece di una, ma solo perché non si ascolta, perché questa questione doveva essere già definita; infatti questa legge, nella sua stesura originaria, era palesemente incostituzionale e voi avete insistito per portarla in Aula, volevate tanto dire sì al personale, volevate tanto dire sì ai precari, volevate tanto dire sì ai dirigenti, che avete portato una legge scientemente, volutamente incostituzionale in Aula, e questo vi era stato detto non una ma cento volte! E adesso parlate di "aggiustamento tecnico", no! Adesso all'attenzione dell'Aula ci sono due proposte, una palesemente illegittima, quella che ha portato la Giunta e una legittima. E io chiedo che si mettano in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, noi siamo assolutamente certi che una percentuale del 100 per cento, così come prevista dall'articolo 3, non è legale, lo dice la sentenza della Corte Costituzionale.

Se l'onorevole Satta avesse proposto il 68 per cento, io lo avrei accettato sulla base della fondatezza del suo ragionamento, ma ha proposto una percentuale del 90 per cento che io, tenendo conto che questa percentuale è un passo avanti rispetto al 100 per cento, che certamente è illegale, non posso che accettare.

Naturalmente è fatta salva comunque la sovranità del Consiglio che deciderà, sulla base degli emendamenti presentati, quello che riterrà opportuno. Lo deciderà il Consiglio, non io. Io ritengo che la proposta dell'onorevole Satta sia migliorativa rispetto alla prima proposta che certamente, in base alla sentenza della Corte Costituzionale, era illegale.

COGODI (R.C.). E' illegittima comunque perché la sentenza ha censurato il 70 per cento!

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, io credo che possiamo e dobbiamo andare avanti, perché mi pare che sia questa la volontà dell'Aula.

Ha domandato di parlare il consigliere Dore. Ne ha facoltà.

DORE (I DEMOCRATICI). Presidente, non userò paragoni calcistici che già sono stati fatti, non parlerò di Collina, non parlerò di Moreno, non parlerò dell'arbitro Lo Bello di Siracusa perché non mi sembra proprio il caso, però la richiamo all'importanza del ruolo di arbitro che è assolutamente incompatibile col ruolo di avvocato delle cause perse; così definirei il suo intestardirsi su questa posizione.

Veramente, portare avanti questa posizione è un affronto all'intelligenza di ciascuno di noi e anche alla sua, che non è in discussione perché lei è certamente una persona intelligente. Ma pretendere di far passare una cosa di questo genere, vuol dire che il Regolamento, al quale ci dobbiamo tutti attenere e che lei ogni tanto, giustamente, richiama, è un optional, che si applica solo quando fa comodo. Questo non può essere accettato. on Oltretutto lei, un momento, fa ha detto che tutto il Consiglio è d'accordo, ma non è così perché il Consiglio, su questo punto, non si è pronunciato. Qui c'è un relatore, persona assolutamente squisita sotto tutti i punti di vista, forse non molto ferrato sul piano giuridico e sul piano regolamentare, il quale ha cercato di rabberciare una situazione che non può essere rabberciata. Ho parlato un momento fa di foglia di fico, ma tra l'altro è un modo come un altro di prendersi in giro.

Comunque non ho molto altro da aggiungere e non voglio neanche ripetere le parole che sono state dette dal collega Cogodi. Però, il dato di fatto è che ormai questa sentenza la conosciamo tutti e tutti sappiamo che il principio di fondo è molto chiaro.

E' già stato detto che la previsione nella disciplina censurata non già di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un concorso interno riservato ai dipendenti per una percentuale dei posti disponibili è, oltre che particolarmente elevata - e parla del settanta per cento in un'altra pagina - incongrua in quanto stabilita in mancanza di particolari giustificazioni. Appare pertanto irragionevole e si pone in contrasto con gli articoli 351 e 97 della Costituzione.

Ma allora, come si fa a sostenere, come qualcuno che mi ha preceduto ha fatto, che la percentuale del novanta per cento non è particolarmente incongrua, quando è particolarmente incongrua quella del settanta per cento prevista in questo caso? Veramente, di fronte a questo fatto, credo che non ci sia altro da dire, se non che attraverso uno strappo inammissibile al Regolamento, stiamo comunque andando verso l'approvazione di una norma incostituzionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). Il Presidente dice che si può andare avanti, io ne prendo atto mantenendo l'obiezione di carattere formale rispetto all'interpretazione data del Regolamento e sulla base del buon senso che dovrebbe caratterizzare ogni nostra azione.

Detto questo, ritengo che sarebbe forse opportuno che questo Consiglio riflettesse ulteriormente su questo articolo 3. Infatti le stesse parole pronunciate dall'onorevole Sanna Salvatore, r in merito alla lettera a) dell'articolo in questione, ponevano una serie di problemi molto più articolati rispetto alle conseguenze che l'approvazione di questo articolo, così come è stato formulato, può determinare in questa nostra Regione.

Vedete, ci sono persone che cercano di vendere fumo, attraverso il varo di norme che sembrano rispondere alle esigenze di tutti. Molte volte questo non è possibile; ed è il caso di questo articolo 3, che prevede un aumento della percentuale fissata dalla legge 31. E, pur sapendo che questa è una forzatura, lei sta considerando questo come un emendamento tecnico, noi lo consideriamo invece come un vero e proprio emendamento, il cui contenuto ha aspetti politici importanti, che farà sì, vista e conosciuta la sentenza, che lo stesso provvedimento venga inficiato da eventuali ricorsi.

E se questo avverrà la responsabilità di chi sarà? Certamente non nostra. Di sicuro sarà di coloro che cercano di vendere fumo varando norme molte volte palesemente illegittime, per esempio estendendo queste norme sulla dirigenza anche agli enti e aumentando la percentuale della riserva dei posti così da far quadrare il cerchio.

Il passato ha dimostrato che queste operazioni non vanno mai a buon fine, quindi il rischio qual è? Il rischio è che chi aspetta delle risposte, giustamente, ormai da troppo tempo, dovrà aspettare ancora perché queste norme, così formulate, metteranno in moto una serie di ricorsi che ne impediranno l'applicazione.. Ci appelliamo quindi al buon senso dell'Aula che dovrà comunque giudicare i singoli emendamenti da noi presentati; e soprattutto al buon senso della Giunta affinché cessi di "fare gazzosa", se vuole concretamente e veramente rispondere alle esigenze della totalità dei dipendenti e, tra questi, anche a quelle dei dirigenti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Sanna vorrei leggere alcune parti della sentenza che possono aiutarci a dirimere la questione. Nella sentenza è detto: "La previsione, nella disciplina censurata, non già di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un concorso interno riservato ai dipendenti dell'amministrazione, per una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata."

Non so che cosa si intenda con la dizione "particolarmente elevata", certamente una percentuale del cento per cento è particolarmente elevata, perché copre tutto, poi non so, tenendo conto che l'interpretazione è soggettiva, se il novanta per cento invece è una percentuale congrua, ma questo non spetta a me deciderlo.

COGODI (R.C.). Legga anche a pagina due, il terzo capoverso, il "particolarmente elevato" della Corte è il 70 per cento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Presidente, intervengo brevemente per sostenere che forse, paradossalmente, quella sentenza alla fine dei conti non c'entra niente con quello che stiamo facendo, per il semplice fatto che quando si ragiona su un problema bisogna leggere non solo il testo in esame, ma anche il testo di riferimento. Noi stiamo intervenendo sull'articolo 77 che rappresenta, e rappresentava nel momento in cui è stato fatto, l'articolo che prevede la prima costituzione della dirigenza. Quindi si tratta già di una norma di carattere speciale che anche nella sua originaria approvazione ebbe problemi all'atto del controllo da parte Governo e il rilievo mosso dal Governo venne superato riconoscendo la straordinarietà della prima costituzione della dirigenza.

E questo articolo, se lo leggete per intero, si compone di due parti. Una prima parte che riconosce, in presenza di alcuni requisiti, la funzione dirigenziale, e una seconda parte dove si dice che il settantacinque per cento dei posti che rimarranno vacanti, a seguito della procedura prevista dalla prima parte, devono essere assegnati con le procedure dei concorsi interni eccetera.

Sia chiaro che la percentuale di pianta organica, posto che il riferimento alla dotazione organica di oggi, che è quindi quella sulla quale stiamo lavorando, è uguale a X, già l'articolazione del settantacinque per cento copriva il cento per cento della dotazione organica e che oggi è ininfluente il ragionamento dei cento, dei novanta e dei settanta, perché questa applicazione di legge prevedeva prima e a maggior ragione prevede oggi, la copertura del cento per cento dei posti che sono vacanti, quindi questa è la questione.

Se vogliamo continuare ad argomentare di quella sentenza all'interno di questo contesto forse facciamo una cosa più appropriata, senza fare perciò dei ragionamenti di carattere didattico che spesso ci portano sulle nuvole, ma lontano dalle cose concrete.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (D.S.). Signor Presidente, mi pare che questa discussione, a parte l'interpretazione delle sentenze, vorrebbe rispondere positivamente alle attese del personale in merito ai concorsi interni e alle selezioni; perlomeno a me così è sembrato di capire. Il ragionamento sulle percentuali svolto adesso dal collega Gian Valerio Sanna, che pure ha definito il problema ulteriormente, rischia però di essere un ragionamento astratto se non lo si confronta con la realtà nella quale dobbiamo operare.

La nostra preoccupazione è che questo provvedimento, così come è formulato, potrebbe incorrere in una bocciatura; allora noi, - "noi" sta per Aula chiaramente - questa eventuale bocciatura dovremmo cercare di evitarla. Per rispondere infatti alle aspettative di un singolo, in ipotesi, che potrebbe non avere i titoli previsti nel provvedimento, rischiamo di far rimanere tutti fuori. Allora unanti dobbiamo essere certi che il nostro operare non danneggi le persone che attendono una risposta da questo testo di legge. Se siamo d'accordo su questo principio troviamo una soluzione tecnica che ci permetta di superare l'ostacolo.

Ora il collega Gian Valerio Sanna ci ha dato un'indicazione; poiché non possiamo stare tutta la mattina a discutere su questo argomento sospendiamo un attimo i lavori, confrontiamo le due tesi che sono state esposte e cerchiamo di esitare un testo che consenta di superare insieme le difficoltà. Questo è interesse del Consiglio e dovrebbe essere interesse principale della maggioranza; per questo motivo occorre valutare, adesso, le considerazioni che faceva il collega Sanna con le altre considerazioni che sono state svolte precedentemente, e rapidamente trovare una via d'uscita.

Poiché sappiamo che si stanno utilizzando le sospensioni per evitare di trattare gli altri argomenti, e in particolare il Dpef, io chiedo che venga rispettata la durata della sospensione e che si adotti una linea che non si presti a strumentalizzazioni da parte di nessuno.

Siccome il garante della linea è il Presidente dell'Assemblea, se io dico un minuto deve essere un minuto e il minuto non può diventare un'ora e l'ora non può diventare questo pomeriggio, eccetera, eccetera. Perché ieri sera, per esempio, abbiamo interrotto a una certa ora e a mio giudizio si poteva anche proseguire e forse, se l'avessimo fatto, avremmo già licenziato la legge. Anche questa è una preoccupazione e, siccome è una preoccupazione conosciuta, dobbiamo fare in modo, in questo momento, di non prestare il fianco a tentativi di diluire la discussione sull'insieme dell'ordine del giorno. C'è un'indicazione di lavoro che è stata data adesso dal collega Sanna, c'è una disponibilità da parte della Giunta data dall'assessore Fois, c'è una disponibilità del relatore Satta, ci sono indicazioni di lavoro risolutive, per cui è necessario solo qualche minuto per risolvere la questione rapidamente.

PRESIDENTE. Onorevole Cugini, in questa tornata consiliare credo di aver concesso moltissimo tempo per consentire interlocuzioni ritenute indispensabili per raggiungere accordi. Purtroppo non abbiamo fatto molta strada, ma se questi cinque minuti sono davvero utili per risolvere i problemi sospendiamo cinque minuti e riprendiamo alle ore 12 e 40. In effetti sono otto minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 32, viene ripresa alle ore 12 e 40.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 71. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 72. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (D.S.). Chiedo scusa, Presidente, mi rendo conto che siamo in fase di votazione, però su questo problema io avevo sollevato una questione e mi aspettavo che l'Assessore rispondesse. L'Assessore non risponde ed è del tutto evidente che io, non conoscendo quale possa essere l'incidenza di quanto previsto da questa lettera b) sul numero complessivo dei dirigenti non posso fare altro che votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Onorevole Sanna, sono arrivato in ritardo perché stavo lavorando con gli uffici per cercare di capire meglio il problema. Mi consta comunque che le norme di cui alle lettere b) e c), riguardino sei unità di personale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 72. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 73. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. La richiesta deve essere sostenuta da altri sette consiglieri.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri MANCA, PUSCEDDU, DEMURU, LAI, BALIA, MORITTU, DORE.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 73.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BIANCU - COGODI - DEMURU - DORE - GRANELLA - MANCA - MASIA - ORTU - PUSCEDDU - VASSALLO.

Rispondono no i consiglieri: AMADU - BALLETTO - BIANCAREDDU - BUSINCO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO CONTU - CORDA - CORONA - CUGINI - DIANA - FADDA - FANTOLA - FLORIS - FOIS - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANARA - LA SPISA - LADU - LAI - LICANDRO - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MARROCU - MASALA - MORITTU - MURGIA - OPPI - ORRU' - PIANA - PILI - PILO - PIRASTU - PIRISI - PISANO - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SATTA - SCARPA - SELIS - SPISSU - TUNIS - USAI - VARGIU.

Si è astenuto: il Presidente SERRENTI.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 68

Votanti 67

Astenuti 1

Maggioranza 34

Favorevoli 11

Contrari 56

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 74. Ha domandato di parlare il consigliere Giacomo Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sette consiglieri devono appoggiare la sua richiesta.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri MASIA, BALIA, MANCA, PUSCEDDU, DEMURU, PINNA, LAI.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 74.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BIANCU - COGODI - DEMURU - DETTORI - DORE - GRANELLA - LAI - MANCA - MASIA - ORTU - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Giacomo - SCANO - USAI - VASSALLO.

Rispondono no i consiglieri: AMADU - BALLETTO - BIANCAREDDU - BUSINCO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - CONTU - CORDA - CORONA - CUGINI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - FOIS - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANARA - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MARROCU - MASALA - MORITTU - MURGIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PIANA - PILI - PILO - PIRASTU - PISANO - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SATTA - SCARPA - SECCI - SELIS - SPISSU - TUNIS - VARGIU.

Si è astenuto: il Presidente SERRENTI.

BALLETTO (F.I.-Sardegna). Presidente, dichiaro il mio voto.

PRESIDENTE. Onorevole Balletto, risulta che lei ha votato no.

BALLETTO (F.I.-Sardegna). L'ho dichiarato, Presidente, perché il mio voto non figurava sul tabellone luminoso.

PRESIDENTE. Nel resoconto cartaceo risulta il suo voto contrario.

PINNA (Gruppo Misto). Presidente, voglio dichiarare il mio voto a favore perché non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. Va bene.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 73

Votanti 72

Astenuti 1

Maggioranza 37

Favorevoli 19

Contrari 53

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 75. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 21.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3, con la modifica che è stata richiesta, "90 per cento". Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 20 è uguale al 123, pertanto li voteremo insieme.

LICANDRO (P.P.S.-Sardistas). E' ritirato.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento numero 123 è ritirato?

PISANO (Rif.Sardi-U.D.R.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7.

DEIANA (I DEMOCRATICI). E' ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 30.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 33.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 52.

MURGIA (A.N.). E' ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 87 è uguale al 94, si intendono ritirati tutti e due?

DEIANA (I DEMOCRATICI). Sì.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 97, 104, 107, 123 e 128 mi comunicano che sono ritirati.

Si dia lettura dell'articolo 4.

MASIA, Segretario:

Art. 4

Risorse aggiuntive per la contrattazione
2000-2001

1. Le risorse finanziarie per la contrattazione collettiva 2000-2001, definite ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, sono incrementate di euro 15.000.000 mediante utilizzo delle somme disponibili sulla UPB S02.045, conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 17, fermo restando che il limite di spesa a regime che la Giunta regionale può autorizzare è stabilito in euro 19.000.000.

2. Nella formulazione degli indirizzi per la contrattazione, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998, la Giunta regionale, nel disporre il riparto delle risorse per le due aree di contrattazione, deve assicurare che un'adeguata quota delle risorse per il contratto del personale non dirigente sia destinata alla progressione professionale all'interno delle categorie prevista dal vigente contratto.

3. Per la definizione delle misure perequative ai sensi dell'articolo 84 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, il fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 è incrementato di euro 539.000 per l'anno 2002.

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati gli emendamenti numero 19, 23, 25, 26, 39, 53, 65. Se ne dia lettura.

MASIA, Segretario:

Emendamento modificativo Rassu - Corona

Art. 4

Alla fine del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: ", e che una quota di € 1.550.000 sia destinata all'adeguamento dell'assegno di funzione degli appartenenti al Corpo forestale."

Nel comma 3, le parole "all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 è incrementato di € 539.000 per l'anno 2002", sono sostituite dalle parole: "al comma 1 è incrementato di € 539.000." (19)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4 bis 1.

Riliquidazione del trattamento integrativo di quiescenza

1. Il comitato amministrativo del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo e con riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti al 31 dicembre 1997, ferma restando l'ottemperanza all'articolo 59, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, riconosce la corrispondenza con la qualifica dirigenziale al personale, cessato dal servizio alle dipendenze della Regione in data antecedente al 1 gennaio 1986, che abbia conseguito qualifica non inferiore ad ispettore generale capo sulla base del previgente ordinamento del personale, nonché la corrispondenza con l'ottava qualifica funzionale al personale, cessato dal servizio alle dipendenze della Regione in data antecedente al 1 gennaio 1986, che abbia conseguito la qualifica di ispettore generale sulla base del previdente ordinamento del personale.

2. Il riconoscimento della corrispondenza opera dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. (23)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4 bis 1.

1. L'indennità di anzianità corrisposta al personale dell'Ente Autonomo del Flumendosa cessato dals servizio con decorrenza successiva alla regionalizzazione dell'ente ai sensi della legge regionale 8 maggio 1984, n. 17 (Regionalizzazione dell'Ente Autonomo Flumendosa), è rideterminata comprendendo nel calcolo l'indennità di contingenza.

2. Alle spese per l'attuazione della presente legge si fa fronte col bilancio dello stesso ente. (25)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4 bis 1.

In attesa di una nuova disciplina e fino a quando non sia emanata la norma di revisione del Fondo istituito con la Legge Regionale 5 maggio 1965, n. 15, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 50 della L.R. 25.1.1988 n. 4, all'art. 5 della L.R. 23.1.1991 n. 9 e agli artt. 3 e 4 della L.R. 1.6.1999 n. 21, in servizio alla data del 1 gennaio 2002, è iscritto a domanda al F.I.T.Q. in applicazione dell'art. 27 della L.R. 25.6.1984, n. 33.

Per la decorrenza di iscrizione e la regolarizzazione delle posizioni contributive si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 14.6.2000 n. 6.

Sono fatte salve le iscrizioni al fondo formulate dai dipendenti precedentemente alla data del 1 gennaio 2002 e accolte dall'Amministrazione ai sensi del predetto art. 27 della l.R. n. 33/84. (26)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 11 aprile 2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 20029 è soppresso."

Emendamento aggiuntivo Rassu

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4 bis

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente Legge è inquadrato nella categoria B3 del ruolo unico dell'Amministrazione Regionale, che è in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, con anzianità di servizio di almeno 15 anni, che durante la propria attività presso la R.A.S. abbia svolto funzioni proprie della categoria C, con autonomia operativa e dimostrabili inequivocabilmente per un periodo non inferiore ad anni uno, viene inquadrato nella categoria C, livello retributivo C3 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge. (53)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

L'assegno personale di funzione e le indennità di coordinamento generale, servizio e di settore, corrisposti in virtù dell'art. 2 della Legge regionale 27 ducembre 1996 n. 39, sono considerati a tutti gli effetti retribuzione connessa all'esercizio delle funzioni dirigenziali disposte ed effettivamente svolte ai sensi del predetto art. 2 della legge regionale 39/96.

La norma di cui al precedente comma si applica anche in faavore dei dipendenti cessati dal servizio entro la data di entrata in vigore della legge regionale 31/98 che hanno svolto, nel periodo corrente dal 1° gennaio 1986 al 1° dicembre 1998, funzioni di coordinamento a seguito di atto di nomina formalmente adottato secondo l'ordinamento del tempo. (65)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 19 ha facoltà di illustrarlo.

RASSU (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 23, 25, 26 e 39 ha facoltà di illustrarli.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 53 ha facoltà di illustrarlo.

RASSU (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 65 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Satta, relatore.

SATTA (F.I.-Sardegna), relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Presidente, vorrei segnalare che le risorse di cui al terzo comma dell'articolo 4 devono gravare sulla UPB S 02045, già indicata nel primo comma del suddetto articolo. Si pone dunque la necessità di un coordinamento tecnico

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il terzo comma dell'articolo 4 si intende così modificato.

Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari-P.S.). Presidente, intervengo non tanto sull'articolo 4 quanto sull'emendamento numero 26, che riguarda la normativa relativa all'accesso al FTQ del personale dipendente della Regione. Vorrei segnalare che un certo numero di dipendenti della Regione, provenienti soprattutto dagli enti disciolti, ma ormai inseriti nei ruoli regionali da moltissimi anni, per ragioni non sempre facilmente comprensibili riceve un trattamento diverso da quello dei dipendenti assunti attraverso i normali meccanismi concorsuali.

Questo problema, come ricorderanno moltissimi colleghi, fu posto all'attenzione dell'Aula anche in occasione della discussione della legge finanziaria e sulla base di un'assicurazione della Giunta, prima in Commissione e poi in Aula, furono destinate nel fondo nuovi oneri legislativi le risorse necessarie a risolvere questa questione; si disse infatti che in occasione della presentazione di una legge organica in materia di personale questo problema sarebbe stato trattato in modo sistematico.

Noi abbiamo presentato questo emendamento (e un altro a un articolo successivo, 4 bis o ter, non ricordo) sulla materia, e io chiedo che l'Aula si esprima favorevolmente su di esso o che, comunque, ci sia una presa di posizione che giustifichi la ragione per la quale, nonostante gli impegni assunti non da tempo immemorabile, ma soltanto qualche mese fa, non vi sia più oggi l'assenso né del relatore della Commissione (il che può essere comprensibile tenuto conto delle modalità di espressione del parere che sono state adottate negli incontri che si sono avuti) e, con grande sorpresa, neppure quello della Giunta, che invece, in più di una circostanza, su questa materia aveva dimostrato, almeno a parole, sensibilità.

Vorrei che fossero chiari e definiti i compiti e le responsabilità di ciascuno; io sostengo comunque nere che questo è un atto di giustizia nei confronti di dipendenti che hanno gli stessi diritti degli altri dipendenti. Persone che lavorano da vent'anni alle dipendenze della Amministrazione regionale non possono essere discriminate su una questione così importante e così fondamentale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Onorevole Secci, noi stiamo tentando in tutti i modi di porre rimedio a questa ingiustizia che effettivamente perdura da un bel po' di tempo. E' vero, lei sottopose alla nostra attenzione il problema; noi ce ne facemmo carico immediatamente, al punto di chiedere un incontro con le organizzazioni sindacali. Effettivamente ci sono posizioni che non hanno goduto assolutamente dei vantaggi che la legge prevedeva, ma ce ne sono altre, invece, molto discutibili.

In tal senso noi abbiamo iniziato un'interlocuzione con le organizzazioni sindacali, con le quali stiamo tentando di proporre una legge di riordino di tutto il comparto. L'impegno che io posso prendere è di accelerare i tempi per arrivare a una definizione del problema. Credo nei prossimi giorni di poterle dare notizie circa lo stato dell'arte del provvedimento che intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione e dell'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari-P.S.). Preannuncio a nome del Gruppo la richiesta di voto segreto sull'emendamento numero 26.

PRESIDENTE. Va bene, Metto ora in votazione l'emendamento numero 19.

RASSU (F.I.-Sardegna). L'emendamento 19 è ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4, con la precisazione fatta dall'assessore Masala. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 23.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). L'emendamento 23 è ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 25.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Anche l'emendamento 25 è ritirato.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento 26 sul quale è stato chiesto il voto segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 26.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 72

Votanti 71

Astenuti 1

Maggioranza 36

Favorevoli 28

Contrari 43

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BIANCAREDDU - BUSINCO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - COGODI - CONTU - CORDA - CORONA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - DORE - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FLORIS - FOIS - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANARA - GRANELLA - LA SPISA - LAI - LICANDRO - LOCCI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MORITTU - MURGIA - OPPI - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PIANA - PILI - PILO - PINNA - PIRASTU - PIRISI - PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian -Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SATTA - SCANO - SCARPA - SECCI - SELIS - SPISSU - TUNIS - USAI - VARGIU - VASSALLO.

Si è astenuto: il Presidente SERRENTI.)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 39. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). L'emendamento 39 è ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.-Sardegna). L'emendamento numero 3 è ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 65. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). L'emendamento numero 65 è ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

MASIA, Segretario:

Art. 4 bis

Misure perequative

1. L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione sono autorizzati ad adottare, una volta soltanto, misure perequative volte all'eliminazione delle accertate sperequazioni avvenute nell'applicazione della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, nei confronti dei dipendenti del ruolo unico, degli enti, nonché dei ruoli speciali ad esaurimento di cui alle leggi regionali 29 gennaio 1990, n. 4, e 21 gennaio 1986, n. 13, che, in servizio al 1° gennaio 1986 o al 1° gennaio 1988, pur in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano fruito della mobilità verticale per carenza di posti nelle piante organiche delle qualifiche IV, V, VI, VII e VIII o per mancato riconoscimento del titolo di studio rilasciato da istituti professionali o da soppresse scuole tecniche statali.

2. I conseguenti inquadramenti, rispettivamente nella categoria B, livelli retributivi B2 e B3, nella categoria C, livello retributivo C2, e nella categoria D, livelli retributivi D2 e D3, decorrono dal 1° gennaio 1999 e sono riferiti esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente per gli anni 1998-2001.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente norma trova copertura nella dotazione finanziaria prevista per tali fini all'articolo 84 del contratto collettivo di lavoro 1998-2001.

PRESIDENTE. All'articolo 4 bis sono stati presentati gli emendamenti numero 10, 45, 4, 11, 8, 22, 34, 35, 37, 38, 55, 62, 63, 66, 108, 111, 117, 119, 120, 127, 129. Gli emendamenti vengono dati per letti.

Emendamento sostitutivo parziale Biancu - Dore - Granella - Deiana

Il comma 1 dell'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

"L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione sono autorizzati ad adottare, una volta soltanto, misure perequative volte all'eliminazione delle accertate sperequazioni avvenute nell'applicazione della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, nei confronti dei dipendenti del ruolo unico, degli enti, dei ruoli speciali ad esaurimento di cui alle leggi regionali 29 gennaio 1990, n. 4, e 21 gennaio 1986, n. 13, nonché dei dipendenti del ruolo unico assunti per effetto della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 9, che, in servizio al 1 gennaio 1988, pur in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano fruito della mobilità verticale per carenza di posti nelle piante organiche delle qualifiche IV, V, VI, VII, VIII, o per mancato riconoscimento del titolo di studio rilasciato da istituti professionali o da soppresse scuole tecniche statali.

Ai fini dei requisiti relativi al servizio, per i dipendenti del ruolo unico di cui alla legge regionale 23 gennaio 1991, n. 9, l'anzianità giuridica, formalmente riconosciuta in sede di inquadramento, è valutata come servizio prestato presso l'Amministrazione regionale." (10)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda

Il comma 1 dell'art. 4 bis è così sostituito:

1. L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione sono autorizzati ad adottare, una volta soltanto, misure perequative volte all'eliminazione delle accertate sperequazioni avvenute nell'applicazione della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, nei confronti dei dipendenti del ruolo unico, degli enti, dei ruoli speciali ad esaurimento di cui alle leggi regionali 29 gennaio 1990, n. 4, e 21 gennaio 1986, n. 13, nonché dei dipendenti del ruolo unico assunti per effetto della Legge Regionale 23 gennaio 1991, n. 9, che, in servizio al 1 gennaio 1986 o al 1 gennaio 1988, pur in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano fruito della mobilità verticale per carenza di posti nelle piante organiche delle qualifiche IV, V, VI, VII, VIII, o per mancato riconoscimento del titolo di studio rilasciato da istituti professionali o da soppresse scuole tecniche statali.

Ai fini dei requisiti relativi al servizio, per i dipendenti del ruolo unico di cui alla Legge Regionale 23/01/1991 n. 9, l'anzianità giuridica, formalmente riconosciuta in sede di inquadramento, è valutata come servizio prestato presso l'Amministrazione regionale. (45)

Emendamento aggiuntivo Pirisi

All'articolo 2/bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. L'inquadramento nella medesima categoria in atto presso l'amministrazione di provenienza è riconosciuto altresì, con le modalità di cui al comma precedente, al personale già comandato e assunto mediante i pubblici concorsi previsti dall'articolo 1 della L.R. 23 gennaio 1991, n. 9 ("Misure straordinarie per il reclutamento del personale da destinare agli uffici dei Comitati di Controllo sugli atti degli Enti Locali")." (4)

Emendamento aggiuntivo Biancu - Dore - Granella - Deiana

Al comma 1 dell'art. 2 bis, dopo il penultimo periodo, al termine delle parole "presso l'Amministrazione o Ente di provenienza." è aggiunto il seguente periodo:

"È disposto, inoltre, nei confronti del personale già comandato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1985 n. 20 e incardinato nel ruolo unico regionale per effetto della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 9, l'inquadramento a domanda, nei termini suindicati, nella categoria corrispondente alla qualifica funzionale posseduta nell'ente di provenienza e con trattamento economico derivante dal vigente contratto collettivo di lavoro." (11)

Emendamento aggiuntivo Biancu - Dore -Deiana - Granella

Dopo il comma 1 dell'art. 4 bis è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Le stesse misure perequative di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei dipendenti del ruolo unico in servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai dipendenti che abbiano avuto modificata con atto giudiziale successivo al primo inquadramento la posizione giuridica posseduta alla data del 1 gennaio 1986." (8)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

4. A far data "dal 1° gennaio 2003 è riconosciuta al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale l'indennità per servizio di Istituto di cui all'articolo 5 del DPR 27.3.1984 n° 69 e successive modifiche ed integrazioni. (22)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

All'art. 4 bis, dopo le parole "5 giugno 1989 n. 24" sono aggiunte le seguenti: ", art. 90 della L.R. 51/78 e art. 23 della L.R. 26/85." (34)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 11 aprile 2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2002) è soppresso." (35)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 11 aprile 2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2002) è soppresso." (37)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 11 aprile 2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2002) è soppresso." (38)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda

Dopo il comma 1 dell'art. 4 bis è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Analoga misura perequativa a quella di cui al punto 1) del presente articolo è autorizzata nei confronti dei dipendenti del ruolo unico che, in servizio alla data del 31 dicembre 1985, già appartenenti alla VII^ qualifica funzionale, in quanto provenienti dall'ex fascia apicale VI^ dell'ordinamento previdente, non hanno potuto beneficiare di procedimenti di mobilità verticale per carenza dell'anzianità di servizio richiesta per l'accesso alla VIII^ qualifica dell'art. 1, comma 6) della L.R. n. 24/89. (55)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Alla fine del comma 1 viene aggiunto quanto segue:

"Tali misure perequative sono altresì adottate in favore dei dipendenti del ruolo unico, di cui all'art. 50 della L.R. n. 4/1988, già appartenenti alla nona qualifica funzionale (posizione apicale della carriera direttiva) nel preesistente ordinamento dell'area contrattuale di provenienza (ex DPR 267/87 art. 21) e inquadrati nel ruolo unico regionale con attribuzione della settima qualifica funzionale, che non hanno fruito della mobilità verticale all'ottava qualifica funzionale." (62)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Dopo l'articolo 4 bis è inserito il seguente:

4 ter

Iscrizione a domanda al FITQ

Il comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale 14 giugno 2000, n. 6, è interpretata nel senso che sono riaperti i termini per l'iscrizione a domanda al Fondo, istituito con la Legge Regionale 5 maggio 1965, n. 15 (F.I.T.Q.) del personale del ruolo unico dell'Amministrazione Regionale di cui all'Art. 27 comma 2° della Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 33. (63)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci

Alla fine del comma 1 viene aggiunto quanto segue:

"Tali misure perequative sono altresì adottate in favore dei dipendenti del ruolo unico, di cui all'art. 50 della L.R. n. 4/1988, già appartenenti alla nona qualifica funzionale (posizione apicale della carriera direttiva) nel preesistente ordinamento dell'area contrattuale di provenienza (ex DPR 267/87 art. 21) e inquadrati nel ruolo unico regionale con attribuzione della settima qualifica funzionale, che non hanno fruito della mobilità verticale all'ottava qualifica funzionale." (66)

Emendamento aggiuntivo Liori - Frau - Murgia

Art. 4 bis

Dopo l'art. 4 bis (Misure perequative) è inserito il seguente comma 1 bis:

"Le stesse misure perequative, di cui al comma 1, si applicano nei confronti dei dipendenti del ruolo unico in servizio ai sensi dell'articolo 32 della Legge Regionale 22 aprile 1987 n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni". (108)

Emendamento aggiuntivo Liori - Frau - Murgia - Diana

Art. 4 bis

All'articolo 4 bis si aggiunge dopo il comma 2 il comma 3:

"I dipendenti dei ruoli dell'amministrazione e degli Enti che, all'atto dell'applicazione del D.P.G.R. 05-12 n. 193/1986, in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla 7 Q.F. nonché di mansioni superiori effettivamente svolte, non siano transitati dal 1 gennaio 1986 e, alla data in vigore della presente legge, abbiano vertenze in corso con l'amministrazione regionale, sono inquadrati, a domanda, dalla data di inizio formale della controversia alla 7 Q.F. o equipollente, nel rispetto dei nuovi assetti previsti dai contratti collettivi in vigore." (111)

Emendamento aggiuntivo Masia - Balia - Ibba

Art. 4 bis

Dopo l'art. 4 bis è aggiunto il seguente:

Art. 4 ter

Le disposizioni dell'art. 3 della L.R. 5 giugno 1989 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi estese al personale assunto con i concorsi di cui all'art. 32 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24, riconoscendosi ai fini previsti dal medesimo articolo, i titoli tutti valutati per l'assunzione nel ruolo unico dell'amministrazione regionale.

I reinquadramenti del personale decorrono, agli effetti giuridici, dal 1 gennaio 1999 e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge. (117)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Marrocu - Spissu

Art. 4 bis

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

" 1/bis. Le stesse misure perequative di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei dipendenti del ruolo unico ins servizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni". (119)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Marrocu - Spissu

Art. 4 bis

Al comma 1 dopo 21 gennaio 1986, n. 13, è aggiunto:

- nonché dei dipendenti del ruolo unico assunti per effetto della Legge Regionale 23 gennaio 1991, n. 9 - (120)

Emendamento aggiuntivo Biancu - Granella - Fadda - Sanna Gian Valerio

Art. 4 bis

Dopo il comma 1 dell'art. 4 bis è aggiunto il seguente:

1 bis. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 14.5.2001 ed in servizio al 1 gennaio 1986 e/o al 1 gennaio 1988, o in posizione di comando alla data di emanazione del D.A. n. 32233/2407 dell'8.8.91 e abbiano proseguito il rapporto di dipendenza senza soluzione di continuità sino all'inquadramento nei ruoli regionali, con riconoscimento formale dei periodi di servizio prestati ai fini dell'anzianità giuridica e che, pur in possesso dei requisiti prescritti alle date stabilite, non abbiano fruito della mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24. (127)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Art. 4 bis

Dopo il comma 1 dell'art. 4 bis è aggiunto il seguente:

1 bis. I dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 14.5.2001 ed in servizio al 1 gennaio 1986 e/o al 1 gennaio 1988, o in posizione di comando alla data di emanazione del D.A. n. 32233/2407 dell'8.8.91 e abbiano proseguito il rapporto di dipendenza senza soluzione di continuità sino all'inquadramento nei ruoli regionali, con riconoscimento formale dei periodi di servizio prestati ai fini dell'anzianità giuridica e che, pur in possesso dei requisiti prescritti alle date stabilite, non abbiano fruito della mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24. (127)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare il consigliere Dore.

DORE (I DEMOCRATICI). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 45 ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi.

PIRISI (D.S.). Presidente, l'emendamento numero 4 intende rimuovere un evidente ingiusto trattamento di disparità subito da alcuni dipendenti regionali che provengono dagli enti locali. Va anche detto che sul merito è stata presentata una proposta di legge già dall'aprile dello scorso anno. Sul contenuto vi fu un pronunciamento unanime della prima Commissione ed una condivisione di merito da parte degli Assessori competenti, prima dell'assessore Masala e successivamente dell'assessore Fois.

Onde evitare un appesantimento di ordine legislativo, trattandosi di materia riservata alla contrattazione, la Commissione ritenne di approvare con voto unanime una risoluzione con la quale, avvalendosi dei suoi poteri di indirizzo, segnalava al CORAN la necessità di sanare la disparità di trattamento creatasi negli anni a danno di un gruppo di dipendenti regionali, gruppo neppure tanto numeroso.

Il personale degli enti locali, chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso i CO.CI.CO. in attuazione della legge numero 20 del 1985, e successivamente inquadrato nei ruoli regionali mediante pubblico concorso ai sensi della legge regionale numero 9 del 23 gennaio 1991, non ha potuto usufruire dei procedimenti di mobilità verticale; va anche detto che tale disparità di trattamento è stata resa più evidente nel momento in cui con la legge regionale del 14 giugno 2000, numero 6, un ulteriore contingente di personale anche esso comandato dagli enti locali è stato trasferito alla Regione conservando la qualifica maturata, per effetto della mobilità verticale, nell'ente locale di provenienza.

Per porre rimedio a tale situazione è stata presentata, come dicevo, una proposta di legge che prevede il passaggio alla qualifica superiore del personale assunto in attuazione della legge regionale numero 9 del 1991. Ora, poiché questa indicazione che era stata data al CORAN pare non abbia trovato ancora alcun tipo di risposta, chiediamo, Assessore, anche se ci rendiamo conto che la sede è impropria, , in questa fase, di porre rimedio a quello che è un reale trattamento di disparità nei confronti di questi dipendenti. Quindi non si tratta di promuovere qualche cosa, ma di eliminare solo ed esclusivamente un'ingiustizia che loro negli anni hanno patito e continuano a patire.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 11 e numero 8 ha facoltà di parlare il consigliere Dore.

DORE (I DEMOCRATICI). Gli emendamenti si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 22, 34, 35, 37, 38, 55, 62, 63, 66, ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Gli emendamenti si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 108 ha facoltà di parlare il consigliere Liori.

LIORI (A.N.). L'emendamento numero 108 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 111ha facoltà di parlare il consigliere Liori.

LIORI (A.N.). L'emendamento numero 111 è ritirato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 117 ha facoltà di parlare il consigliere Masia.

MASIA (S.D.I.-S.U.). L'emendamento numero 117 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 119 e 120 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù.

ORRU' (D.S.). Gli emendamenti si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 127 ha facoltà di parlare il consigliere Granella.

GRANELLA (I DEMOCRATICI). L'emendamento numero 127 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 129 ha facoltà di parlare il consigliere Vargiu.

VARGIU (Rif.Sardi-U.D.R.). L'emendamento numero 129 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Satta, relatore.

SATTA (F.I.-Sardegna), relatore. Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio sono terminati; riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 09.