Seduta n.242 del 14/05/1993
CCXLII SEDUTA
VENERDI' 14 MAGGIO 1993
Presidenza del Vicepresidente SERRENTI
INDICE
Congedi
Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Norme in materia di politica attiva del lavoro). Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione) (350). (Discussione dell'articolato ed approvazione):
ORTU ......................................
USAI SANDRO, relatore .......
PUSCEDDU ...........................
COGODI ................................
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
RUGGERI...............................
(Verifica del numero legale)....
LADU LEONARDO .............
SELIS .....................................
FADDA FAUSTO .................
MANNONI ............................
BAROSCHI............................
CABRAS, Presidente della Giunta
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Sull'ordine del giorno:
CUCCU...................................
La seduta è aperta alle ore 9 e 42.
URRACI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 12 maggio 1993, che è approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Scano, Manca e Desini hanno chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo. Poiché non vi sono opposizioni, il congedo si intende accordato.
Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA (P.D.S.). Chiedo una brevissima sospensione della seduta al fine di consentire la presentazione di un emendamento che può facilitare i lavori sui provvedimenti in esame.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni sospendo la seduta per 15 minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9 e 44, viene ripresa alle ore 10 e 15).
Discussione dell'articolato ed approvazione del disegno di legge:"Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Norme in materia di politica attiva del lavoro). Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione) (350)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame degli articoli del disegno di legge numero 350. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 01.
URRACI, Segretaria:
Art. 01
1. Nel secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 le lettere a), b) e c) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
a) ai giovani tra i 18 e i 32 anni;
b) ai soggetti tra i 33 e i 40 anni disoccupati da almeno un anno;
c) ai lavoratori in cassa integrazione guadagni, in disoccupazione speciale o in lista di mobilità.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
URRACI, Segretaria:
Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. I fatti, gli stati o qualità personali rilevanti ai fini della concessione dei contributi, che siano a diretta conoscenza degli interessati e siano documentabili con atti dai medesimi posseduti in originale, sono certificati, contestualmente alla presentazione delle domande, con dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con modalità dalla medesima previste.
2 ter. E' fatto obbligo ai richiedenti e beneficiari dei contributi di comunicare con immediatezza, con la stessa modalità di cui al precedente comma, tutte le eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione dei contributi medesimi o del loro ammontare.
2 quater. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei benefici di cui alla presente legge è accertata, prima della concessione del contributo e durante il godimento, sulla base della documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed in aggiornamento della stessa ai sensi dei precedenti commi 2, 2 bis e 2 ter del presente articolo.
2 quinquies. Prima dell'erogazione del contributo è acquisita dalla Regione - Agenzia regionale del lavoro - copia della documentazione certificante i fatti, stati o qualità personali che abbiano formato oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di cui ai precedenti commi 2 bis e 2 ter del presente articolo".
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Ortu - Puligheddu - Demontis
Art. 1
Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente art. 1 bis: "Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è aggiunto il seguente comma:
"I benefici riguardanti i progetti presentati, anche in data antecedente al 4.6.1988, dai comuni e comunità montane sono comunque concessi in qualità di soggetti attuatori ed esecutori agli stessi comuni e comunità montana qualora questi enti intendano provvedere direttamente o a cooperative o società giovanili di lavoratori, costituite nell'ambito territoriale degli stessi enti. (1)
Emendamento aggiuntivo Ortu - Puligheddu - Demontis
Art. 1
Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge 24.10.1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
"I benefici riguardanti i progetti presentati dai comuni e comunità montane sono concessi in qualità di esecutori a cooperative e società giovanili di lavoratori costituite nell'ambito territoriale degli stessi enti. (15)
PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu.
ORTU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, mi pare che la grande crociata contro la disoccupazione e per l'occupazione voglia giungere in porto se nel frattempo i crociati, così come spesso è avvenuto, dimenticando l'obiettivo si sono messi a fare bottino sui cristiani stessi. Il problema della disoccupazione oggi in Sardegna assume proporzioni e una gravità tale per cui non può essere da nessuno ignorato. Certamente gli strumenti, i modi per affrontare e vincere questa battaglia, non sono tutti uguali e quando si parla di lotta alla disoccupazione si dovrebbe parlare di sviluppo produttivo, perché è attraverso l'allargamento dello sviluppo produttivo che si consegue anche un calo della disoccupazione, se non la piena occupazione. A suo tempo il Consiglio regionale ha votato una legge che ha fatto determinate scelte, forse non le più congrue, perché, se questo fosse stato, anche i cantieri di una volta sarebbero dovuti servire a raggiungere lo stesso fine, e tanto non è avvenuto.
Ci sono diverse leggi, la legge 26 per esempio, che certamente non possiamo affermare che sia fallita totalmente, ma è fallita in parte, perché le disponibilità finanziarie messe a disposizione di questa legge sono state insufficienti. Oltre la "26" si è voluta percorrere quest'altra strada indicata dalla legge sui progetti speciali e su questo si è a lungo litigato, per arrivare poi a una conclusione, se non conoscitiva certamente di un largo accordo. Ci sono state dispute accese, ma così come dice il Pascoli: nel giorno che lampi, che scoppi; che pace la sera; sarà veramente pace? E' questo l'interrogativo che noi ci poniamo, ma ce ne poniamo anche un altro: troppe sigle non sono molto chiare; troppe sigle ci nascondono ancora nomi e cognomi di chi queste sigle ha promosso e a quali fini le ha promosse. E questo non è certamente agire nella trasparenza, non è certamente nella logica della nuova politica che lascia alle spalle tutto il processo di "mani pulite". Non è con queste sigle misteriose che noi riusciremo oggi a votare una legge che sia chiara, trasparente, su cui non sorgano equivoci. Purtroppo quest'area non di sospetto ma certamente di perplessità c'è quando io leggo sigle come la Sarfor che presenta progetti per 1 miliardo, o chiede l'esecuzione di progetti per 1 miliardo e 862 milioni, circa 2 miliardi; quando vedo la CISAP che chiede che le sia affidata l'esecuzione di progetti specie in certe zone della Sardegna. Mi chiedo se sia questa una legge delle chiudende, se ci sono i giudicati ai quali poi si prepongono e si propongono per l'esecutività dei progetti presentati dai comuni e dalle comunità montane per 6 miliardi e 667 milioni. Mi chiedo se siamo come i crociati che dimenticano di conquistare Gerusalemme e il Santo Sepolcro e se non si stia pensando di fare altro a danno di quei disoccupati che stiamo andando a liberare? E' una domanda che mi pongo; io leggo le sigle e i nomi di cooperative; la cooperativa Monte Arci è una realtà, si conoscono i lavoratori che operano nella cooperativa del Monte Arci, ma quando leggo CISAP io chiedo all'Assessore chi c'è dietro, quando leggo altre sigle come Sarfor, come IFOL, ARSI, Cratin, Nicodea mi chiedo chi sono costoro. Sono veramente operatori del settore, lavoratori, o sono invece studi ingegneristici che si propongono di prendersi il 20-30 per cento? Io mi chiedo se non avvenga anche per questa legge quanto è avvenuto per gli appalti delle ferrovie dove il 20-30 per cento andava a questo o a quell'altro gruppo con i risultati che oggi stiamo scontando, con risultati che fanno inorridire l'opinione pubblica e che mettono in pericolo lo stesso sistema democratico. Vogliamo essere chiari su tutte queste cose, onorevoli amici e compagni consiglieri? Non si può continuare certamente a fare: io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. Cerchiamo di eliminare tutti questi equivoci. Io mi auguro che siano soltanto degli equivoci e una risposta in questo senso ci deve venire dalla Giunta che certamente attraverso le istruttorie fatte ci saprà dire chi sta dietro queste sigle e che cosa fa. Per le cooperative, dicevo, nessuna questione, tanto è vero che il nostro emendamento dice che per i progetti presentati dalle comunità montane e dai comuni l'esecuzione va affidata alle cooperative, perché sappiamo chi sono, perché sappiamo che sono dei disoccupati. La legge è fatta per costoro! Noi vorremmo un chiarimento su tutto questo e chiediamo l'approvazione di questo emendamento perché tutti i progetti presentati dalle comunità montane, dai comuni, dalle istituzioni vadano ai legittimi destinatari dei benefici della legge, alle cooperative dei lavoratori.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà
USAI SANDRO (D.C.), relatore. Io soffermo il mio intervento sui due emendamenti presentati all'articolo 1, in particolare mi sembra che l'emendamento numero 15 assorba e sostituisca di fatto il numero 1 e quindi mi soffermo sul numero 15. Io voglio ricordare ai colleghi un po' distratti che questo emendamento si inserisce sull'articolo 18 della legge 33, che dice testualmente: mediante appositi progetti possono essere concessi contributi agli enti locali, territoriali, al fine di sostenere iniziative volte al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
Con questo emendamento si vogliono perseguire due obiettivi, il primo stabilire che nell'ipotesi che questi enti ottengano questi contributi, devono utilizzarli attraverso cooperative e società giovanili di lavoratori. Su questo io sono d'accordo perché è un obiettivo che poggia sulla legge 33 e va chiarito con questo emendamento. La seconda parte di questo emendamento precisa che deve trattarsi di cooperative e società giovanili costituite nell'ambito territoriale degli stessi enti. Questa seconda parte, pur condividendone lo spirito e l'obiettivo, mi lascia abbastanza perplesso per due ordini di motivi: primo, il fatto che può capitare, in ipotesi, che si dia un contributo ad un ente e che in quel territorio non ci sia una cooperativa idonea a svolgere quei lavori e a quel punto il comune perde il contributo; secondo, ho dei problemi relativi alla possibile opposizione del Governo all'approvazione di questa legge. Io voglio ricordare che in un'altra occasione noi introducemmo, discutendo della legge sul commercio, un emendamento, proposto dal Gruppo sardista, che limitava certi benefici alle imprese, ai commercianti nati e residenti in Sardegna e il Governo ci ha rinviato la legge proprio su questo argomento, per cui io vorrei suggerire ai presentatori dell'emendamento di togliere quest'ultima frase o perlomeno di introdurre la parola "prioritariamente" in modo tale che possiamo evitare la sicura eccezione del Governo su questo punto. Io sono d'accordo, ripeto, sulla prima parte di questo emendamento che impone ai comuni di utilizzare per l'attuazione dei loro progetti cooperative e società giovanili, non sono invece d'accordo sull'ultima parte così come è formulata, salvo che non vogliamo introdurre la parola "prioritariamente" che in termini tecnici potrebbe evitare l'opposizione governativa.
PRESIDENTE. Quanto l'onorevole Usai ha appena detto vale come parere della Commissione.
Ha domandato di parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà.
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Signor Presidente, per dichiarare la contrarietà all'emendamento predisposto anche perché mi sembra siano sorti alcuni equivoci. Negli interventi che mi hanno preceduto si è parlato da una parte dei progetti speciali per l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge 11 dell'88, però poi di fatto l'emendamento numero 1 e l'emendamento numero 15 riguardano modifiche all'articolo 18 della legge 33. Come opportunamente ricordava il collega Usai, con questo articolo della legge 33 vengono previsti dei contributi agli enti locali indirizzati verso due tipologie di intervento, da una parte per realizzare attività e servizi funzionali allo sviluppo degli enti locali, da affidare, dice la legge, ai soggetti beneficiari dei contributi. Ora i soggetti beneficiari dei contributi sono le imprese e i datori di lavoro. Qui con l'emendamento si sta limitando il campo di riferimento dei beneficiari di questi contributi. L'altra ipotesi invece riguarda la realizzazione di opere attraverso progetti di pubblica utilità da affidare a cassintegrati. L'articolo 18 dunque ha già una sua configurazione che risponde ad una determinata filosofia. Ora, limitare la possibilità di interventi che servano allo sviluppo degli enti locali solo a cooperative e società giovanili e per di più di quel ristretto ambito territoriale, secondo me significa tornare indietro rispetto a una previsione dell'articolo 18 della legge numero 33 che così come è formulata mantiene una sua cogente validità.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Parlo sull'articolo e sull'emendamento numero 15 che se non ho inteso male è sostitutivo dell'emendamento numero 1. Onorevole Ortu, l'emendamento 15, se non ho capito male è sostitutivo dell'emendamento numero 1?
ORTU (P.S.d'Az.). L'emendamento 1 si intende ritirato.
PRESIDENTE. Quindi l'emendamento numero 1 si intende ritirato. Prego, onorevole Cogodi.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Se no non si capirebbe, perché sono sulla stessa materia, ma in contrasto. L'emendamento numero 15 ha una sua validità se riformulato e questo può essere fatto anche in sede di coordinamento, perché mi pare di comprendere che l'obiettivo che vuole cogliere è che, per i contributi di cui all'articolo 18 della legge numero 33 - questo emendamento si riferisce infatti all'articolo 18 della legge numero 33, della legge sull'Agenzia per il lavoro, che consente che siano concessi dei contributi a favore degli enti locali - i beneficiari, cioè gli enti locali, debbano poi far eseguire questi lavori a determinati soggetti. Gli interventi previsti dall'articolo 18 sono di due tipi: la realizzazione delle attività e dei servizi funzionali allo sviluppo in sede locale e i progetti di pubblica utilità per i cassintegrati. A me pare che l'emendamento presentato voglia raggiungere l'obiettivo di consentire che qualora un comune o una comunità montana, cioè un ente territoriale sia beneficiario di questo contributo, l'esecuzione di questi lavori debba andare in capo a soggetti esecutori costituiti nell'ambito del territorio nel quale l'intervento è previsto, perché non accada che un contributo venga dato al comune "y" e poi il lavoro venga affidato magari a cooperative di un'altra parte del mondo. Questa è l'utilità secondo me di questo emendamento, che va riferito, comunque in ogni caso, alla sola lettera a) dell'articolo 18, perché la lettera b) dell'articolo 18 riguarda l'utilizzo per progetti di pubblica utilità per i cassintegrati e l'utilizzo dei cassintegrati non può essere necessariamente costretto né in società giovanili né in cooperative, perché l'utilizzo dei cassintegrati è una metodologia di utilizzo di personale che è in una condizione specifica per cui non necessariamente i cassintegrati devono costituirsi in cooperativa ma ci può essere anche un progetto che li utilizza in lavori socialmente utili, perché in genere si integra con l'intervento pubblico o regionale o locale quel differenziale, quella quota che c'è rispetto all'integrazione di cassa integrazione che già avviene per le leggi di sostegno sociale. Se i cassintegrati dovessero costituirsi in cooperative dovrebbero lasciare la cassa integrazione, ed essere pagati al 100 per cento e sarebbe un bell'affare e per il Comune o per la Regione o per la comunità montana, quindi in ogni caso l'emendamento secondo me è riferibile, non può essere diversamente, solo alla lettera a) e non alla lettera b), e non si dimentichi comunque che già l'articolo 18 della legge numero 33 prevede che gli enti locali, che sono i beneficiari dei contributi, possano affidare l'esecuzione di questi lavori non a chi vogliono, ma possono affidarli solo a soggetti costituiti da beneficiari della legge numero 33, cioè dell'agenzia per il lavoro, quindi se ci sono sigle è chiaro che dietro le sigle ci saranno persone, però le persone devono avere le caratteristiche previste dalla legge numero 33, cioè devono essere giovani, devono essere disoccupati, devono essere soggetti deboli del mercato del lavoro, come previsto nella legge numero 33, perché è scritto che i soggetti beneficiari devono essere costituiti da quelle categorie, perché la legge "33" interviene, non per qualsiasi ragione di occupazione, ma interviene a tutela e sostegno di quelli che sono chiamati soggetti deboli del mercato del lavoro - e sono elencati - giovani, donne, cassintegrati, marginalizzati sociali e quant'altro, non tutti. Questa distinzione è già contenuta nella legge 33. Quindi se questo emendamento significa che i soggetti esecutori debbano essere reperiti con le caratteristiche della legge numero 33 nell'ambito locale dell'intervento, se è comune è comune, se è comunità montana è comunità montana, io ritengo che possa essere tecnicamente riscritto per avere questo obiettivo, perché se non fosse così entrerebbe in contrasto con tutto l'articolo 18 sconquassandolo, cioè non migliorerebbe il sistema dell'articolo 18. Renderebbe inapplicabile anche il resto dell'articolo 18. Ho fatto l'esempio dei progetti di utilizzo dei cassintegrati che non sono compatibili con l'obbligo di associazione né in cooperativa, né in società giovanili. Se questo è il senso, io credo che possa essere in tal modo riscritto e che abbia anche la sua validità.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az.). Per una precisazione, l'emendamento, rispettando sempre la sostanza e la proposta originaria, dovrebbe potersi correggere in questo modo: i progetti dei Comuni e delle comunità montane finanziati con i contributi di cui al primo comma devono essere eseguiti prioritariamente da cooperative o società giovanili di lavoratori, costituite nell'ambito territoriale degli stessi enti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette al Consiglio. C'è la disponibilità ad accogliere questo emendamento se si elimina la costrizione dell'ambito territoriale che è la parte più in contrasto con le norme vigenti, sostituendo con la dizione: "ai sensi delle vigenti leggi" e con il riferimento al comma b) dell'articolo 18, per le ragioni che ha esposto molto validamente l'onorevole Cogodi, per evitare di costringere i cassintegrati a costituirsi in cooperative. Questo costituirebbe una sorta di costrizione che è fuori dalle finalità e dalla filosofia della legge numero 33. In ogni caso le formulazioni di correzione dell'onorevole Ortu, se fosse possibile averle per iscritto, consentirebbero alla Giunta di esprimere un parere più compiuto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.
RUGGERI (P.D.S.). Chiedo, se è possibile, che si sospenda l'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento numero 15.
PRESIDENTE. C'è una richiesta di sospensione dell'articolo 1 e dell'emendamento numero 15. Se non ci sono obiezioni passiamo all'articolo successivo. L'articolo 1 e l'emendamento numero 15 sono sospesi.
Si dia lettura dell'articolo 2.
URRACI, Segretaria:
Art. 2
L'art. 24 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è sostituito dal seguente:
Art. 24
Controlli
1. Possono essere effettuate, dall'Agenzia del lavoro, anche a campione, a seguito di sorteggio, visite di verifica, anche con la collaborazione degli Uffici ispettivi periferici del Ministero del lavoro, dirette ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
URRACI, Segretaria:
Art. 3
Il terzo comma dell'articolo 31 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è sostituito dai seguenti:
"3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione.
3 bis. Le deliberazioni del Comitato concernenti il regolamento interno e le sue modifiche, sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
3 ter. Sugli altri argomenti, le deliberazioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei presenti, che, nelle sedute di prima convocazione, debbono essere in numero pari almeno alla metà dei componenti ed in seconda convocazione ad almeno un terzo dei componenti.
3 quater. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3 quinquies. Il Comitato del lavoro, in seconda convocazione delibera in tutte le materie, ad eccezione delle seguenti:
- il regolamento interno e le sue modifiche;
- il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo 5;
- i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;
- la nomina del Direttore dell'Agenzia.
3 sexies. Tra le date fissate per le sedute del Comitato rispettivamente, in prima ed in seconda convocazione, debbono intercorrere almeno ventiquattro ore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Svolgo una considerazione di carattere generale che vale per questo come per altri articoli che modificano la legge 33 sull'Agenzia del lavoro, per esprimere non dico una contrarietà, perché ci sarebbero ragioni validissime anche per esprimere contrarietà e anche un poco di indignazione, per la ragione per la quale si è costretti a proporre articoli di questa natura. Però sia chiaro che è una costrizione di fronte ad una situazione che, chi governa, chi comanda, chi ha potere di intervento, conosce dall'interno e avrebbe dovuto farsi carico, io credo in modo più puntuale e più preciso, di questa responsabilità. L'Agenzia del lavoro non funziona, si dice, per diversi motivi, e fra i motivi che si adducono ce n'è uno che è di estrema gravità e il Consiglio regionale e le forze politiche non possono non essere consapevoli di questo fatto. Una delle ragioni con cui si motiva la presentazione di questo emendamento è che il Comitato per il lavoro avrebbe difficoltà a funzionare non perché non abbia i locali in cui riunirsi, non perché non si è convocato, non perché il direttore o il presidente dell'Agenzia non procedono alle convocazioni. Il Comitato per il lavoro avrebbe difficoltà a funzionare perché i suoi componenti spesso, non so quanto volentieri ma spesso, non vi partecipano. Ora i componenti del Comitato per il lavoro - andiamo a vedere la legge 33 - non sono soggetti qualunque, non sono dei funzionari, non sono degli impiegati. I componenti del Comitato per il lavoro sono i rappresentanti delle forze sociali, quei rappresentanti delle forze sociali che quando fu fatta la legge e fu trattato questo articolo e la composizione di questo organismo fecero il diavolo a quattro per esserci tutti, in tutte le loro composizioni, in tutte le loro sfaccettature e sfumature, quindi non solo, come inizialmente si diceva e si proponeva, le forze sociali diciamo essenziali, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tutti hanno voluto essere presenti, e forse era anche giusto, tutte le categorie del lavoro autonomo e i commercianti, e gli artigiani, e poi qualcuno proponeva anche i quadri e non so quali altre cose ancora. Alla fine si trovò una soluzione che parve di equilibrio, conseguente a questa rivendicazione così insistente perché pareva non si potesse procedere senza la partecipazione di tutti alla grande opera, alla grande impresa, senza i contributi, i pareri e quant'altro in materia di lavoro e di occupazione da parte di tutti. Si è fatto un organismo che non è tanto pletorico - mi pare che abbia circa venti componenti - rappresentativo del mondo del lavoro e della produzione, dipendente ed autonomo, perché così si volle. E ora questo organismo non funziona perché i componenti non vi partecipano. Qui nasce una questione, nasce un problema, una riflessione seria, che un Comitato per il lavoro che nasce da una rivendicazione a partecipare negli organismi non funziona perché non si raggiunge il numero legale, cioè perché non vi partecipa la metà dei componenti che, non dimentichiamolo, sono i rappresentanti dei sindacati, degli industriali, delle associazioni agricole, delle associazioni artigiane e delle associazioni commerciali, cioè tutti quelli che hanno voluto esserci, è grave e deve essere detto. Si può intervenire ridando linearità a questo organismo, facendone una cosa più snella ed essenziale. Ci sono rappresentanti di categorie che non partecipano da anni. Chi è in un organismo rappresentativo e non ci va di norma non ha nulla da rappresentare. Si può intervenire quindi riducendo questo organismo. Possiamo decidere che sia costituito non più da venti o ventidue componenti, ma da otto o nove, quindi una persona per organizzazione e i conti interni le associazioni se li sistemano all'interno. Invece qui l'organismo rimane pletorico e si interviene a svuotarlo di significato; si dice con questa norma che le riunioni sono valide se vi partecipa in prima seduta, cosa che non accadrà mai, la metà dei componenti perché se la metà dei componenti partecipasse già funzionerebbe anche oggi; quindi anche questo è un trucchetto, un inganno, per andare alla seconda convocazione. E si dice che la seconda convocazione è valida se vi partecipa un terzo, e quindi su ventiquattro se ne partecipano otto. Ma allora non sarebbe forse una soluzione migliore ridurre questo organismo? Perché conviene ridurlo? Perché qui, non si tratta di partecipanti con lo stesso titolo. In questo organismo, che è un organismo di consultazione sociale, vi sono dei partecipanti a diverso titolo quindi ridurre il numero dei componenti necessario per la validità della riunione è estremamente rischioso perché salta l'equilibrio dell'organismo stesso; si incide sulla sua funzione. Perché se in ipotesi vi partecipano tutti i rappresentanti di una sola categoria, per ipotesi tutta una componente dei rappresentanti dei lavoratori, o in un'altra circostanza tutta una componente dei rappresentanti dei datori di lavoro abbiamo un organismo squilibrato perché questi rappresentanti sono portatori di interessi tutti legittimi, ma diversi e contrastanti, per cui non si può introdurre questa norma senza incidere sulla funzione dell'organo stesso. Bisogna quindi ridurre il numero dei componenti di questo organismo, cioè anziché tre rappresentanti per categoria uno, però le categorie del mondo del lavoro e della produzione devono essere presenti quando si devono dare pareri in materia, perché in una materia così delicata bisogna comporre un equilibrio. Non deve accadere che sia presente solo una parte dei componenti. La riduzione del numero dei componenti necessari per la validità della riunione in seconda convocazione vale in altri organismi, ma non può valere in questi organismi composti in modo tale da rappresentare interessi differenziati. Vale per un condominio, perché è chiaro che in condominio tutti i condomini sono portatori della stessa esigenza e dello stesso interesse pro quota. Questo è un organismo composito i cui componenti sono portatori di interessi diversi e contrastanti e non si può incidere su questo elemento per far funzionare bene l'organismo. Sarebbe valida la riunione ma squilibrato il risultato. Io non ho voluto presentare un emendamento su questa materia che è delicata; mi limito a rappresentare al Consiglio la distorsione che ne deriva, la gravità della situazione e la responsabilità enorme che i rappresentanti delle organizzazioni sociali si assumono nel non far funzionare un organismo così delicato. Mi limito perciò ad esprimere questa preoccupazione, a sottolineare questa esigenza e a raccomandare alla Giunta che alla prima occasione utile introduca una nuova modifica alla legge 33, magari di carattere più organico dove questa ed altre cose siano rivisitate e ricondotte a funzionalità senza scegliere la strada apparentemente più breve che però complica le cose, perché con questa limitazione del numero di componenti necessari la validità delle riunioni si può snaturare la funzione dello stesso Comitato per il lavoro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.), relatore. Solo per dire, onorevole Presidente, che le considerazioni svolte dall'onorevole Cogodi sono state tenute presenti in sede di Commissione lavoro. Però la Commissione non ha ritenuto di dovere modificare l'articolo 29, perché è un problema di carattere politico che trascende i compiti della Commissione stessa. D'altronde il disegno di legge prevedeva che in seconda convocazione fosse sufficiente la presenza di un qualsiasi numero di componenti e da questo derivava la validità di un Comitato anche con tre soli componenti. Abbiamo stabilito la necessità della presenza di un terzo dei componenti perché abbiamo verificato che in questo modo quanto paventato dall'onorevole Cogodi non è possibile perché anche la componente più rilevante del Comitato, che è quella espressione del Consiglio regionale, costituita da sei esperti, non raggiunge il limite di un terzo indicato dalla Commissione. Noi però, riteniamo che le osservazioni formulate dall'onorevole Cogodi abbiano un fondamento, ed invitiamo la Giunta a porsi il problema per il futuro. Per il momento, però, se vogliamo che questo Comitato adempia ai suoi compiti dobbiamo porre questo limite. Quando le assemblee diventano numericamente così consistenti arrivando a ventidue, ventiquattro componenti, è indispensabile prevedere la prima e la seconda convocazione, e determinare un limite nella seconda convocazione. Questa è una questione di carattere tecnico; è chiaro che se in futuro dovesse ridursi il numero dei componenti della Commissione anche questo limite sarebbe eliminato, ma fino a quando il Comitato rimane composto da ventiquattro componenti non si può non prevedere questa norma.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Per dire brevemente che le ambizioni del disegno di legge di accompagnamento sullo snellimento di procedura derivano dal fatto che l'Agenzia ha compiuto già qualche anno di vita, e in queste prime fasi di avvio...
COGODI (Rinascita e Sardismo). Qualche anno di vita?
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Qualche anno di vita! Anche i primi vagiti sono vita, onorevole Cogodi.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non si può vagire fino a diciannove anni!
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Dicevo che le riflessioni sui ruoli e le capacità effettive rispetto ai concetti per cui l'Agenzia stessa è nata sono di due tipi: le prime attengono ad alcune funzioni che l'Agenzia sta portando avanti nei primi anni di vita e che riguardano atti di non straordinaria amministrazione rispetto agli obiettivi della legge. Mi riferisco, per esempio, all'erogazione dei contributi in conto occupazione: la legge stabilisce alcune procedure, queste procedure nei primi anni di vita si sono rivelate probabilmente macchinose, superflue e credo che proporre una semplificazione sia più che un atto rivoluzionario, un atto di semplice buon senso. Se poi, cammin facendo, si constata che è talvolta difficile anche raggiungere il numero legale, ferme restando le considerazioni politiche, che ogni parte politica ovviamente fa dal proprio punto di vista, io credo che il primo atto di buon senso sia, intanto, quello di garantire la funzionalità del Comitato inventando la cosa più semplice di questo mondo cioè la seconda convocazione, non per decidere e deliberare su tutto ma sui fatti che consentano lo svolgimento delle funzioni ordinarie del Comitato stesso, lasciando gli argomenti essenziali, di grande strategia, rispetto alle politiche attive del lavoro, ad altri momenti di riflessione. E io credo che occorra un momento di riflessione non solo delle parti sociali presenti nel Comitato dell'Agenzia - e la Giunta in questo senso, anche in Commissione, ha dichiarato questo intendimento - sulla reale potenzialità del disegno strategico dell'Agenzia, rispetto agli effettivi risultati che ha "prodotto" nei primi anni di vita. Ma in attesa di questa riflessione è possibile - questa è l'ambizione molto limitata del disegno di legge - semplificare alcune procedure che consentano almeno la sopravvivenza dell'Agenzia rispetto a compiti che in ogni caso sono già attivati e che sono i primi atti, i primi segni concreti di sostegno all'occupazione e una delle prime finalità della legge stessa.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
URRACI, Segretaria:
Art. 4
L'articolo 32 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è sostituito dal seguente:
Art. 32
Compiti
1. Il Comitato del lavoro propone all'Assessore del lavoro, per le ulteriori determinazioni della Giunta regionale:
a) il regolamento interno e le sue modifiche;
b) il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo 5;
c) i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46; d) la nomina del Direttore dell'Agenzia.
2. Il Comitato del lavoro delibera su tutti gli altri argomenti di competenza dell'Agenzia che non attengano a materie espressamente riservate, dalla legge, alla Giunta regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 5 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 6.
URRACI, Segretaria:
Art. 6
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è sostituita dalla seguente:
"b) di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche part-time, secondo uno schema di contratto approvato dal Comitato del lavoro;".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
URRACI, Segretaria:
Art. 7
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è sostituita dalla seguente:
"a) di personale appartenente al ruolo unico regionale, ai ruoli speciali e degli enti strumentali della Regione, temporaneamente assegnati all'Agenzia, su richiesta del direttore, che indica, altresì i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei settori operativi dell'Agenzia stessa;".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
URRACI, Segretaria:
Art. 8
L'articolo 44 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:
Art. 44
Trasmissione delle deliberazioni
1. L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, trasmette, alla competente Commissione consiliare, copia delle deliberazioni del Comitato del lavoro relative alle assunzioni, consulenze ed incarichi professionali di cui al precedente articolo 43.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
URRACI, Segretaria:
Art. 9
L'art. 12 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:
Art. 12
Acquisizione di nuovi soci lavoratori da parte di cooperative o società giovanili
1. L'acquisizione di nuovi soci che svolgano attività lavorativa da parte di società giovanili o cooperative è equiparata, ai fini della concessione, dei contributi previsti dal presente capo, all'assunzione di nuovi lavoratori.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
URRACI, Segretaria:
Art. 10
Dopo il comma 3 dell'art 34 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Il parere obbligatorio del Comitato non è richiesto in ordine alle domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
URRACI, Segretaria:
Art. 11
L'alinea a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:
"a) le imprese, al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti la richiesta stessa;".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
URRACI, Segretaria:
Art. 12
1. La disposizione di cui alla lettera c), comma 6, della voce "Gli incentivi all'assunzione" del Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, approvato con legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, deve essere intesa nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 10 maggio 1989.
2. La disposizione di cui alla lettera c), comma 7, della voce "Gli incentivi all'assunzione" del Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, approvato con legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, deve essere intesa nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o a termine effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1990.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sull'articolo 12 voglio esprimere una mia opinione e chiedere un chiarimento perché non ha la chiarezza che un articolo di legge deve avere per essere inteso e perché se ne possa valutare la portata. In questo articolo 12 si dice che è il piano che dà i contributi alle imprese per le assunzioni, e il Consiglio regionale, con questo articolo di legge, afferma che una certa lettera di un certo comma di un certo punto di quel piano si deve intendere così. Cioè, diamo in legge l'interpretazione di un piano.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Di un atto amministrativo.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Di un atto amministrativo. A me questo sembra del tutto strampalato perché un atto amministrativo va interpretato dagli organi amministrativi competenti con le procedure previste. A me sul piano della linearità, della dignità della norma, sembra una cosa non comprensibile: come si fa a interpretare per via di legge un punto di una procedura amministrativa? A meno che, attraverso questo artificio, non si voglia operare con legge una sanatoria di cose che si sono fatte. Credo di non essere lontano dal vero, perché io penso sempre che nessuno proponga cose inutili e che anche quando una proposta pare non avere senso, di sicuro chi l'ha pensata un senso glielo voleva dare e questo senso, però, deve essere esplicitato perché chi approva le norme deve capire e deve sapere cosa sta facendo. Per cui se questa fosse solo, come sembra, una norma interpretativa - perché dice "deve essere intesa", quindi questa è una norma interpretativa, apparentemente - bisognerebbe prendere il programma e vedere che cosa stiamo interpretando. In realtà, siccome qui parliamo di contributi alle imprese per l'assunzione, mi pare del 40 per cento dell'equivalente del contratto collettivo di lavoro, di riferimento dell'area contrattuale, quindi non sono piccoli contributi, interpretare in un modo o in altro un programma di intervento non è cosa da niente. E mi pare ancora di capire che c'è un'interpretazione che fa retroagire gli effetti del programma, perché si dice che la lettera c) si deve intendere nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 10 maggio 1989. E il programma è del 1990.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La legge è dell'88.
COGODI (Rinascita e Sardismo). E' questo che volevo dire. Io ci sono arrivato ragionando. L'Assessore poi lo dirà e lo dirà a tutti. La legge è dell'88 ma è dell'88 anche l'altra legge, anche l'articolo 92. Perché ritenete che una legge sia automaticamente valida quando deve dare contributi alle imprese e non invece quando deve dare contributi per l'autorganizzazione di quanti devono trovare lavoro, per esempio con l'articolo 92? Certo la legge è dell'88 ma il primo programma è stato fatto nel 1990 e, se ho capito bene, si è stati così pronti in questo caso che lo si è considerato retroattivo e i contributi sono stati dati anche per le assunzioni precedenti alla stessa approvazione del programma, se no non avrebbe senso questa norma; questo è un articolo di legge di sanatoria per danari erogati. Io dubito fortemente, e rimanga agli atti, della legittimità perché se no non avreste proposto un articolo di legge per sanare un atto amministrativo. Questa è una norma di sanatoria perché se no non avreste fatto un articolo di legge. Il programma è del 1990, lo si applichi per quello che dice, se deve essere interpretato lo si riporti in Consiglio e in ogni caso si dica perché mai per via di legge si deve fare una sanatoria successiva di una procedura di carattere amministrativo. Questo per quanto riguarda il primo comma. Nel secondo comma - e ho finito - c'è una dizione ancora, come dire, lassista. Qui siamo tutti a rivendicare che le leggi vanno applicate sempre, che vanno applicate nei confronti di tutti, perché la Regione le leggi le fa non solo perché esistano sulla carta ma perché abbiano efficacia, però con l'interpretazione che si fa col comma 2 vengono ripescate tutte le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 1990, dando addirittura questo contributo del 40 per cento per le assunzioni con contratto di formazione lavoro o a termine. Le leggi sul lavoro si fanno per dare incentivi alle imprese per aiutare un ingresso nel lavoro che sia possibilmente aggiuntivo rispetto alla normalità della situazione aziendale. Questa non è una legge di sgravio dei costi del lavoro, è una legge di politica attiva del lavoro e quindi è una legge che deve essere attenta a sostenere il di più dell'ingresso nel mondo del lavoro, è una legge che deve aiutare l'occupazione. Se questa legge si traduce in un'erogazione ordinaria in favore delle aziende che comunque assumono qualcuno, non è più una legge di politica attiva del lavoro, non aiuta nulla o meglio aiuta il datore di lavoro, cioè diventa una legge per la riduzione del costo del lavoro. Se il contributo in conto occupazione viene dato anche a ogni azienda che faccia un contratto di formazione e lavoro o a termine - per esempio a un bar che assume un cameriere per un anno, perché gli serve il cameriere un anno - dove è l'incentivo all'occupazione? Questa diventa una legge di erogazione meccanica di contributi a chiunque assume anche all'interno della ordinaria amministrazione e dell'ordinario svolgimento delle attività aziendali. Ma questa non è più politica attiva del lavoro, questo è contraddire lo spirito della legge e anche contraddire la lettera della legge. Ecco perché dico che il secondo comma è addirittura lassista perché dà una interpretazione così ampia che ci rientra tutto, anche il contratto di formazione e lavoro o a temine. Che almeno ci sia l'impegno a convertire il contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato! Poi quando il lavoratore non servirà più sarà licenziato comunque, ma che almeno ci sia l'impegno a convertire il contratto verso il tempo indeterminato. Nulla! Basta l'assunzione a termine del contratto di formazione e lavoro, quello che tutti utilizzano soprattutto nel settore commerciale. Il Presidente della Commissione dirà che il commercio non c'entra nulla, che anzi non ne sa niente. Ma lui sa che è così. Si dà un contributo del 40 per cento e io dico che questo non è un incentivo per il lavoro e che queste norme sono fatte per svuotare il vero significato delle leggi di politica attiva. In ogni caso chiedo comunque un chiarimento sul significato reale della norma. Lo chiedo per me e se gli altri colleghi hanno tutti capito benissimo chiedo scusa. Io non ho capito bene, però credo che tutti gli altri colleghi abbiano capito benissimo e quindi tranquillamente voteranno anche se la Giunta non dovesse dare chiarimenti in termini completi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Questa è una norma che si è ritenuto di portare all'attenzione del Consiglio per risolvere un problema che attiene alle prime attività svolte dall'Agenzia del lavoro. Il Comitato, come è stato ricordato precedentemente, è composto da tutte le parti sociali interessate a costruire imprese e lavoro perché è difficile parlare di lavoro senza l'impresa. Sono presenti le organizzazioni sindacali e parti datoriali, Artigianato, Apisarda, Confindustria, insomma tutte le parti interessate a concertare, elaborare e intervenire in termini di confronto diretto con possibilità anche di decisione, e tale è la delibera che assume il Comitato del lavoro, sulle politiche attive del lavoro che non attengono solo al lavoratore visto individualmente ma al lavoratore inserito in un sistema che è collegato in ogni caso all'impresa. La legge 33 che ha degli obiettivi importanti in materia di politica attiva del lavoro, ha previsto come organo prevalente il Comitato del lavoro. Il Comitato del lavoro dall'88 si pone come soggetto di riferimento rispetto all'esterno, quindi rispetto ai disoccupati e rispetto ai datori di lavoro. Rispetto alle finalità della legge sono state inoltrate all'Agenzia domande che attendono risposta. Per quanto riguarda le agevolazioni e le possibilità tecnico-progettuali di inventare ipotesi di lavoro ci sono state diverse domande che chiedono in che modo con il contratto di formazione e lavoro è possibile avere sostegni e come questi contratti di formazione e lavoro siano incentivati anche dall'Agenzia del lavoro. A tutte queste domande l'Agenzia ha risposto: sino a quando non abbiamo la modulistica non siamo in grado di rispondere; sino a quando il Comitato del lavoro non è pienamente funzionante e non viene nominato il direttore non siamo in grado di rispondervi. E' stato nominato il direttore, si è predisposta la modulistica, sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per quella a tempo indeterminato. La modulistica è stata diffusa alle parti sociali interessate, organizzazioni sindacali e parti datoriali e si è fatto decorrere il diritto all'ottenimento dei contributi in conto occupazione differenziandoli tra contratti a tempo determinato e tempo indeterminato. Ecco perché le date di riferimento sono diverse. Il diritto ad avere i contributi in conto occupazione è stato fatto decorrere dalle rispettive date che sono riportate nell'articolo 12. La soluzione del problema solo con atto amministrativo del Comitato del lavoro ancorché approvato dalla Giunta credo che sia sufficiente, ma diventa più rilevante se l'atto è approvato definitivamente dal Consiglio regionale, per evitare ipotesi di possibili osservazioni future anche da parte degli organi di controllo, mi riferisco alla Corte dei conti. L'articolo risponde quindi solo all'esigenza di dare risposta con maggiore certezza a ciò che il Comitato del lavoro composto nel modo in cui abbiamo detto, ha deliberato in un atto votato per altro all'unanimità. Non vedo cosa ci sia di anormale nell'iniziativa della Giunta che ha deciso che va benissimo la delibera del Comitato, benissimo l'atto amministrativo, ma che con l'inserimento in legge di questa norma, noi risolviamo l'equivoco soprattutto per il periodo tra la pubblicazione della 33 e l'inizio del godimento di questi contributi in conto occupazione. Si tratta del periodo in cui non esisteva la modulistica e non esisteva neppure l'atto amministrativo che è appunto la decisione del Comitato del lavoro.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non l'approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Chiedo che risulti a verbale che ho votato contro.
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.
URRACI, Segretaria:
Art. 13
Il numero 1 della lettera A della voce "Gli incentivi all'assunzione" del Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, approvato con la legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente:
"1. Per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863: 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
URRACI, Segretaria:
Art. 14
L'alinea a), comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:
"a) per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro di età compresa tra i 18 e i 32 anni, di apprendistato o con qualsiasi altro contratto a termine con finalità formativa;".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
URRACI, Segretaria:
Art. 15
1. Il termine ultimo di presentazione delle domande di contributi in conto occupazione previsto dall'articolo 7, della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, relative alle assunzioni effettuate dal 10 maggio 1989 al 31 dicembre 1991, per le assunzioni a tempo indeterminato, e dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o a temine, è fissato al sessantesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1991, il termine ultimo è fissato con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, su proposta del Comitato del lavoro di cui all'articolo 28, lettera a), della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33.
3. Alla data di presentazione delle domande di contributo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro dipendente in relazione al quale è richiesto il contributo, deve essere ancora in atto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
URRACI, Segretaria:
Art. 16
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è aggiunta la seguente:
"c bis. Il rapporto di lavoro abbia una durata effettiva non inferiore a sei mesi".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16 bis.
URRACI, Segretaria:
Art. 16 bis
All'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:
"5 bis. Le attrezzature previste in progetto sono acquisite in proprietà dai soggetti esecutori che non possono cederle prima dell'attuazione del progetto ed in ogni caso prima di cinque anni dalla loro acquisizione salvo autorizzazione regionale.
5 ter. In caso di cessazione anticipata delle attività, le predette attrezzature ed i macchinari sono ceduti a titolo gratuito all'Amministrazione regionale che li acquisisce con decreto dell'Assessore competente in materia di economato.
5 quater. I finanziamenti sono erogati ai soggetti esecutori con le seguenti modalità:
a) anticipazione corrispondente alle somme previste per l'acquisto di attrezzature e macchinari e spese generali;
b) anticipazione pari al 30 per cento delle quote relative al costo del lavoro;
c) la restante quota in rate semestrali anticipate sulla base dello stato di avanzamento del progetto.
5 quinquies. A garanzia delle somme anticipate i soggetti esecutori debbono stipulare polizze di garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione regionale o del soggetto attuatore, il cui costo può essere ricompreso nella quota prevista per le spese generali".
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Pusceddu - Usai Sandro - Ruggeri
Art. 16 bis
Al comma 1, le parole "5 bis. Le attrezzature previste in progetto sono acquisite in proprietà dai soggetti esecutori che non possono cederle" sono sostituite dalle parole: "5 bis. Le attrezzature previste in progetto, ove siano acquisite in proprietà, non possono essere cedute". (2)
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu
Art. 16 bis
Al comma 5 quater le parole "attrezzature e macchinari e spese generali" sono sostituite dalle seguenti "attrezzature, macchinari, noli e spese generali nella misura del 23 per cento del progetto generale". (14)
Emendamento aggiuntivo Pusceddu - Usai Sandro
Art. 16 bis
Alla lettera b) del comma 5 quater dell'art. 16 bis sono aggiunte le parole "per l'intero progetto".
(3)
Emendamento aggiuntivo Pusceddu - Usai Sandro
Art. 16 bis
Al comma 5 quater lettera a) dopo la parola "anticipazione" sono inserite le parole "relativa all'intero progetto". (4)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 2, 3 e 4 ha facoltà di illustrarli.
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Si danno per illustrati.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 14 ha facoltà di illustrarlo.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ci sono una serie di emendamenti che andrebbero meglio esaminati in sede di coordinamento. Io non so se sia una questione di coordinamento tecnico successivo o se invece non siano necessari un chiarimento e un coordinamento prima del voto, perché c'è l'emendamento relativo alle attrezzature, che possono essere acquisite in proprietà o in altro modo. Qui si norma che qualora le attrezzature siano acquistate, non possono essere cedute prima di una certa data. La cosa è regolata. I soggetti direttamente interessati, cioè cooperative o consorzi ci hanno fatto notare che è sparito il riferimento al nolo, cioè al fatto che le attrezzature non sempre devono essere acquistate, ma possono anche essere prese a nolo. Se per eseguire un certo progetto serve, per esempio, per quindici giorni una ruspa, non è che la cooperativa deve comprarsi una ruspa. La cosa è così evidente che infatti tutti abbiamo detto che questo vale per quel che si compra e quel che non si compra rimane inteso che si può anche avere a nolo. Però nei commi successivi, quando si parla delle anticipazioni, si menzionano le anticipazioni per l'acquisto delle attrezzature e macchinari, e per le spese generali, e in un comma successivo le anticipazioni per il costo del lavoro. Il nolo rientra nelle spese generali? Se il nolo rientra nelle spese generali va chiarito, adesso, se no ad hoc è stato presentato un emendamento, che andrebbe coordinato col numero 2, perché il numero 2 è stato presentato proprio per rispondere a questa domanda, dicendo "le attrezzature previste in progetto, ove siano acquisite in proprietà, non possono essere cedute". "Ove acquisite in proprietà", per intendere che qualora non siano state acquisite in proprietà, possono essere acquisite in altro modo. Ma oltre alla proprietà e al nolo le attrezzature, pensandoci un po', possono essere acquisite anche in altro modo, uno può avere un'attrezzatura anche in comodato, uno può avere un'attrezzatura anche perché un ente pubblico la mette a disposizione, quindi dire solo "ove non acquisite in proprietà", non esaurisce la casistica, per cui rimane solo il nolo. E va interpretata e precisata meglio questa norma anche intendendo che se si può ricorrere al noleggio, deve essere prevista anche l'anticipazione. E questa anticipazione sui noli deve essere anticipazione totale, come per l'acquisto? Forse no, perché mentre per l'acquisto si intende che se uno compra una macchina è meglio che la paghi subito, anziché caricarsi di interessi che sarebbero interessi a carico del denaro pubblico, per il noleggio è chiaro che i noli li pagherà a mese o a trimestre, quindi deve essere differenziata anche l'anticipazione sui noli. Se infatti deve essere consentito il nolo, non necessariamente si deve dare l'anticipazione triennale, perché se no si darebbe in anticipo di qualche anno, quello che uno deve spendere invece nel tempo. Quindi dovrebbe forse fissarsi una cadenza semestrale, secondo me, perché così come si spende via via per il lavoro si spenderà per il noleggio. In ogni caso deve essere chiarito che al nolo si può ricorrere e che nella lettera a) del comma 5, deve essere prevista anche l'anticipazione per i noli. Questo è il chiarimento che volevo venisse dato in forma di norma, però.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (D.C), relatore. La legge 92, quando si riferisce a macchinari, parla di dotazione delle attrezzature, dotazione è un termine generico, ma non spiega che fine facciano le attrezzature acquistate. Quindi il primo comma dell'articolo 16 bis tende a regolare il problema delle macchine acquistate, correttamente l'emendamento numero 2 articola diversamente questo comma per chiarire che si tratta delle attrezzature acquistate e non di quelle non acquistate, per cui chiaramente i noli rimangono fuori, rimangono dentro le spese generali, ma l'emendamento 14 parla di attrezzature, macchinari e noli. Va accolto l'emendamento numero 14 e in questo modo si toglie qualsiasi dubbio per quanto riguarda la differenza tra acquisto e noli. Sono quindi del parere che vada accolto anche l'emendamento numero 14.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 2, 4 e 3 perché sono di chiarificazione. E' disponibile anche ad accogliere l'emendamento numero 14 con le conseguenti osservazioni, collegandomi alle osservazioni peraltro già anticipate dal primo firmatario onorevole Cogodi. Cioè il concetto qual è? Intanto è sorto un equivoco sulla dizione "le attrezzature previste in progetto sono acquistate", perché le attrezzature non necessariamente devono essere acquistate e questo al titolare del progetto deve essere in ogni caso garantita la libertà di acquistarle o meno anche nell'espressione letterale della legge, quindi l'emendamento 2 si pone in termini molto opportuni, peraltro concordati. Il 4 e il 3 puntano a specificare e a spiegare meglio in maniera semplice e lineare che cosa intende la legge quando fa riferimento alle anticipazioni. Le tre grandi voci di spesa del progetto non sono sezionabili ulteriormente: investimento in conto capitale, gestione e stipendi. Non è che possiamo avere tanta altra fantasia e inventarne altre. L'onorevole Cogodi dice giustamente: ma non è specificato dove rientra il nolo. O è acquisto o è spese generali, non può rientrare nel pagamento degli stipendi che è la terza voce. Sono tre le voci: investimenti in conto capitale se c'è l'acquisto, spese generali sono tutte le altre e gli altri sono stipendi. Il ragionamento delle anticipazioni punta a mettere il progetto in condizioni di decollare. Al momento in cui decolla, se il progetto è per due o tre anni, è evidente che ha bisogno dell'investimento capitale per dotarsi degli strumenti che gli consentano di avviarsi, per evitare che come per gli altri organismi si proceda a piccoli vagiti ovviamente. Quindi l'anticipazione non può che essere riferita all'intero pacchetto dell'investimento, senza collegarla a stati di avanzamento che sarebbe deprimente oltretutto e di scarso buon senso. La seconda esigenza è quella di anticipare le spese di funzionalità che sono spese generali e stipendi. E' evidente che i noli rientrano nelle spese generali non entrando negli investimenti in conto capitale e in conto lavoro ovviamente. A che cosa si riferisce però quel 30 per cento? Mentre per investimenti e macchinari non può che essere riferito al plafond dell'intero progetto, perché a questo deve riferirsi, per il 30 per cento delle anticipazioni sui noli deve seguirsi il seguente ragionamento: per i primi 6-7 mesi il progetto deve essere messo in condizioni di avere in cassa quanto occorre per le spese generali e quanto occorre per anticipare gli stipendi; dopo i primi 6-7 mesi deve procedere per ottenere le ulteriori anticipazioni a presentare relativi stati di avanzamento. Questo è il ragionamento, quindi il 30 per cento delle anticipazioni se riferito all'intero progetto credo che metta il soggetto esecutore in condizioni di avere tutto il tempo necessario a predisporre il primo stato di avanzamento, presentarlo, farselo approvare, rientrare in contatto diretto con le ulteriori anticipazioni per avere le semestralità anticipate. Per cui se l'onorevole Cogodi intende mantenere l'emendamento numero 14 la Giunta si rimette al Consiglio, se invece sono state sufficienti queste spiegazioni, credo che la decisione spetti al titolare dell'emendamento presentato. La Giunta accoglie invece gli emendamenti numero 2, 3 e 4.
PRESIDENTE. La Giunta si rimette al Consiglio per l'emendamento numero 14. I presentatori intendono confermarlo?
COGODI (Rinascita e Sardismo). E per che cosa l'abbiamo presentato?
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.
RUGGERI (P.D.S.). Mi sorge una perplessità che deriva da questo: noi dobbiamo separare in modo netto le spese generali che sono spese che intervengono nel corso dell'opera, rispetto alle spese per l'acquisto di macchinari, perché se non rendiamo chiaro questo il rischio è che con questa formulazione nelle spese generali ci mettiamo l'acquisto, complicando le cose e aggravando i costi, perché nelle spese generali metto l'acquisto e non resto invece ancorato al punto a) che dice "anticipazione corrispondente alle somme previste per l'acquisto di attrezzature", il che vuol dire che io compro un caterpillar che mi costa 200 milioni. Ho subito i 200 milioni a fattura pagato. Altrimenti io devo comprare un mezzo caterpillar che pago in tre anni, sapendo che il costo si aggrava perché devo pagare il tasso di interesse che corrisponde all'acquisto triennale, perché compro un mezzo non più in contanti ma a rate. Quindi va chiarita la norma tenendo ferma questa logica per cui pago subito il mezzo che acquisto perché in questo modo c'è un risparmio anche per la Regione. Se questo non è chiaro vuol dire che nelle spese generali noi mettiamo anche la rata semestrale per il mezzo che ho comprato ma si aggiunge la spesa, è così?
(Interruzione)
Come no? Io nel punto a) ci scrivo: anticipazione corrispondente alle somme previste per l'acquisto di attrezzature, macchine e spese generali. Io sto dicendo che devo poter consentire l'acquisto del mezzo all'avvio dell'attività…
(Interruzione)
Dobbiamo chiarire. Una cosa sono i costi d'affitto, altra cosa è la possibilità di comprare, è questo che voglio che sia chiaro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, prima di procedere alla votazione chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Onorevole Ortu, lei ha chiesto la verifica del numero legale come Presidente di Gruppo. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 57 del Regolamento la richiesta deve essere appoggiata da almeno cinque consiglieri.
(Si levano in piedi cinque consiglieri del gruppo del P.S.d'Az.)
Grazie, era mio dovere verificare. Onorevole Cogodi, io devo garantire l'imparzialità a tutti.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Si proceda all'appello per la verifica del numero legale. Viene estratto il numero 78, corrispondente al nome del consigliere Edoardo Usai, dal quale avrà inizio l'appello.
PRESIDENTE. Comunico che l'appello ha dato il seguente esito.
Numero legale 39
Presenti 43
Constatato che sussiste il numero legale procediamo nella votazione dell'articolo 16 bis e dei suoi emendamenti.
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 16 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
URRACI, Segretaria:
Art. 17
Il comma 12 dell'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Legge finanziaria) è sostituito dal seguente:
"12. Sulla base del programma approvato dal Consiglio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, di concerto con il Comitato di cui al successivo tredicesimo comma, delibera entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui progetti di interventi, sul relativo finanziamento e sull'affidamento ai soggetti attuatori, dandone informazione, entro i successivi 30 giorni, alle Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica".
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento soppressivo totale Tamponi - Dadea - Mannoni - Cogodi - Merella - Ortu
Art. 17
L'art. 17 è soppresso. (7)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
TAMPONI (D.C). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (D.C.), relatore. La Commissione è favorevole ad accogliere l'emendamento numero 7.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta accoglie l'emendamento.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 18 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 19.
URRACI, Segretaria:
Art. 19
I commi 13 e 14 dell'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dal seguente:
"13. Ai fini dell'espressione del concerto di cui al precedente comma, un Comitato interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dall'Assessore regionale del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale e dall'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, integrato di volta in volta dall'Assessore competente per le materie oggetto dei progetti, verifica la rispondenza dei progetti stessi rispetto agli obiettivi previsti".
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento soppressivo totale Tamponi - Dadea - Mannoni - Gogodi - Ortu - Merella
Art. 19
L'art. 19 è soppresso. (8)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (D.C.), relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta accoglie l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 20 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 21.
URRACI, Segretaria:
Art. 21
1. L'Amministrazione regionale attua un intervento straordinario finalizzato a promuovere l'occupazione.
2. Per l'attuazione di cui al primo comma l'Amministrazione regionale predispone programmi di intervento straordinario attraverso progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi utilizzando progetti che l'amministrazione regionale individua tra quelli presentati alla medesima Amministrazione regionale, alla data del 31 dicembre 1992, a valere sulla legislazione vigente e che siano in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla presente legge.
3. I progetti devono prevedere una quota non inferiore ai due terzi in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare e debbono altresì tendere alla valorizzazione dell'utilizzo delle risorse regionali, statali e comunitarie.
4. Il progetto deve prevedere, per la fase d'attuazione, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area di riferimento; l'avviamento ed il rapporto di lavoro previsto deve essere esclusivamente di natura privatistica.
5. Gli interventi si articolano secondo i criteri stabiliti dal piano generale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991, e sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.
6. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati ad incentivare occupazione di persone nate o residenti in Sardegna da almeno cinque anni e a figli di genitore nato in Sardegna.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Pusceddu - Usai Sandro - Ruggeri
Art. 21
Al quarto comma dell'art. 21 sono aggiunte le parole "e deve avere, quest'ultimo, una durata non inferiore a quella dell'intero progetto". (5)
Emendamento sostitutivo parziale Ladu Leonardo - Mannoni - Pusceddu - Usai - Merella
Art. 21
Al comma secondo sostituire le parole "alla data del 31.12.92" con le parole "alla data di approvazione della presente legge". (9)
Emendamento aggiuntivo Ladu Leonardo - Mannoni - Pes
Art. 21
Al comma secondo dopo le parole "della produzione e dei servizi" aggiungere le parole "e riguardanti la ricerca scientifica e tecnologica". (12)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Solamente per dire che, rispetto ad altri emendamenti tesi a definire questo nuovo sistema di esame di istruttoria tecnica e di approvazione dei progetti speciali, su cui si è discusso e concordato in specie sull'emendamento numero 6 e sull'emendamento numero 9 non figura la nostra firma per una ragione che voglio chiarire. Con l'emendamento numero 6 si raccoglie una esigenza.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, a questo articolo non c'è un emendamento numero 6. Gli emendamenti all'articolo 21 sono il numero 5, il 9 e il 12. L'emendamento numero 6 è all'articolo 23.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Chiedo scusa, in effetti l'emendamento numero 6 è all'articolo 23 e lo riprenderemo poi. L'emendamento numero 9 è all'articolo 21 che stiamo discutendo. Qui si propone di spostare questa data alla data di approvazione della presente legge. La data a cui ci si riferisce e che era prevista nel disegno di legge originale pervenuto alla Commissione lavoro, prevedeva che si prendessero in considerazione i progetti presentati al 31 dicembre 1992. Perché il 31 dicembre 1992? Perché di questa materia si trattava nei primi mesi di quest'anno e a me sembra che fissare la data del 31 dicembre 1992, cioè fermare l'orologio all'anno precedente fosse, e sia ancora, una di quelle norme di salvaguardia e di moralità pubblica che è sempre saggio adottare quando si fanno le leggi, anche perché né le Commissioni, né lo stesso Consiglio per non parlare della Giunta, siamo dei fulmini di guerra. Dalla presentazione di un progetto di legge alla sua discussione in Aula passano mesi, e così è successo anche in questo caso. Quando si discute una nuova normativa, e quindi si pensa di mettere insieme cose che in astratto, teoricamente, potrebbero essere presenti (e le cose qui sono progetti che abbiano certe caratteristiche, le caratteristiche previste nell'articolo 92) è saggio che lo si faccia in astratto. Non perché le leggi siano astratte e non abbiano incidenza concreta, ma perché è bene ragionare in linea generale prescindendo dalla contingenza. Fissare invece come termine per una determinata cosa la data dell'approvazione della legge consente nel frattempo che si fanno le leggi - non mi riferisco a nulla di concreto ma in teoria può succedere - soprattutto se l'iter del provvedimento dura tre o quattro mesi, come è il caso nostro, di depositare presso questo o quell'ufficio, o ispettorato, o Assessorato, di depositare oppure di aggiustare un progetto con le caratteristiche che la legge prevederà. Il legislatore deve essere estraneo a queste cose, per cui quando inizia a discutere delle norme deve riferirsi allo stato delle cose nel momento nel quale inizia a esercitare la sua funzione. Se no può verificarsi l'ipotesi di cui ho parlato e questo non è giusto; perché chi è più vicino a noi che siamo in Commissione, chi è più vicino a quelli che sono Assessori o assistenti degli Assessori, quelli che sanno che si sta facendo una legge che consente certe cose ne sono avvantaggiate. Il resto delle imprese, dei cittadini, non sanno perché nessuno li ha avvisati che ci sarà un articolo che consentirà determinate cose. Quindi ritengo non sia giusto spostare questo termine, e ritengo che l'emendamento numero 9, che chiaramente penso sia stato pensato e proposto a fin di bene, in realtà introduca questa distorsione, cioè in teoria nel frattempo qualcuno, da qualche parte, potrebbe aver depositato progetti fra il 31 dicembre, che è la data antecedente a quando qui si è iniziato a discutere di queste cose, e la data in cui la legge verrà approvata o entrerà in vigore. A me non pare che questo sia corretto. Se si vorrà, si potrà fare un'altra norma di legge per prendere in considerazione cose altre, che nel frattempo si saranno rappresentate alla Regione.
E' molto più giusto allora aprire i termini e dire: sui fondi dell'articolo 92, esaminati tutti i progetti esistenti e presentati a suo tempo (e presentati a suo tempo non significa l'altro ieri, vuol dire quattro anni fa, perché mi pare che il termine fosse quello dell'autunno dell'89) esaminati tutti quei progetti presentati da chi aveva diritto perché ne aveva conoscenza, perché la norma era stata pubblicizzata ai quattro venti in questa Regione, istruiti tutti quei progetti, se residueranno delle risorse oppure se la Regione vorrà aggiungere delle risorse per il lavoro, si potranno finanziare altri progetti. Se si vorranno finanziare altri progetti, si apra un termine anche di giorni però che tutti siano messi nella stessa condizione. Ma dire che si tiene conto anche dei progetti presentati nel frattempo, soprattutto da quando si è iniziato a discutere di questa materia, al momento dell'approvazione della legge, non mi pare una cosa molto corretta. Per cui io suggerirei ai presentatori dell'emendamento numero 9 se non vi sono ragioni molto forti, che siano diverse da quelle che possono desumere da una certa interpretazione - se ci sono ragioni altre e si possono conoscere può darsi che noi possiamo dare un altro giudizio sulla sua validità - se non vi fossero queste ragioni altre io suggerirei di ritirare l'emendamento numero 9 e che rimanga la dizione originaria "31 dicembre 1992", cioè una data antecedente che è uguale per tutti perché nessuno sapeva che si sarebbero ricevuti altri progetti, per cui nessuno ne ha presentato; mentre in questo lasso di tempo in teoria potrebbe essersi verificato il contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Leonardo Ladu. Ne ha facoltà.
LADU LEONARDO (P.D.S.). Nessun atteggiamento pregiudiziale rispetto alle considerazioni che svolgeva l'onorevole Cogodi e anche rispetto alla opportunità, su cui mi riservo di decidere, di ritirare questo emendamento. Però credo sia assolutamente inopportuno il richiamo - non era questo il significato e il senso del suo intervento, ma le parole erano chiare - a motivazioni di moralità pubblica e a furbizie di vario genere. Perché come tutti possono capire, sicuramente, si può ragionare su perplessità e dubbi che possono offuscare e intorbidire il confronto su qualsiasi atto che in questa sede e in altre si può compiere, non vi è dubbio, d'altra parte, che chiunque fra di noi può capire che vi sono delle ragioni di varie opportunità, da quella giuridiche a quelle di merito, che richiedono che i tempi concordati in Commissione, allorché si è esaminata la proposta alcuni mesi fa, possano essere riconsiderati. Fatta questa premessa, perché il confronto credo debba attenere il merito e non le considerazioni sulle perplessità su presunte intenzioni o, anzi, su atti eventualmente compiuti da gruppi ristretti dell'apparato amministrativo - vi si è fatto cenno, io non credo che si tratti di tutto questo - detto questo voglio dire che mi sembra per un verso opportuno che quella data, concordata e fissata con gli intenti richiamati dall'onorevole Cogodi, possa essere, e questa è la proposta, riconsiderata dopo quattro o cinque mesi da che se ne è discusso. Non è forse inopportuno dopo alcuni mesi pensare di riconsiderare quella data, anche sulla base di una considerazione elementare: poiché la Giunta predisporrà i programmi esaminando e valutando le proposte che sono presenti anche sulla base della legislazione vigente nei vari Assessorati, credo che non via sia assolutamente niente di scandaloso che nel frattempo, in questo periodo trascorso, imprenditori, cooperative, amministrazioni pubbliche abbiano presentato alla Regione delle proposte che richiedono sicuramente una considerazione e una valutazione di opportunità. Non so quali siano né in astratto né in concreto, non lo so in assoluto ma mi sembrerebbe sbagliato che noi rinunciassimo ad una funzione attiva della Giunta che deve fare una verifica fino in fondo rispetto all'opportunità di scegliere nel ventaglio delle proposte il meglio di cui disponiamo perché possa essere eventualmente oggetto di inserimento nel programma che la Giunta stessa proporrà. Voglio dire anche che ieri siamo stati sollecitati da alcune cooperative e società giovanili che abbiamo incontrato, per ragioni che ci sono state spiegate, a riconsiderare questo termine rispetto a iniziative di cui era stata inoltrata richiesta e che, per motivi di ordine burocratico riguardanti la responsabilità probabilmente più delle cooperative che dell'amministrazione, hanno richiesto una riformulazione e una ripresentazione della documentazione anche della proposta che pensavamo di recuperare spostando i termini. Spetta alla Giunta decidere, ma io dico: la Giunta dia un orientamento. Non c'è alcun atteggiamento di furbizia, il confronto è di merito, le valutazioni sono quelle che ho fatto, c'è l'esigenza di considerare tutte le proposte e di recuperare anche quelle che in corso di esame non erano compiutamente definite e andavano quindi completate e riproposte oltre i termini precedentemente fissati e fissati in una fase che credo sia lontana nel tempo e possa essere riconsiderata.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Solo per cercare di risolvere questo che può non essere un grande problema. Io comprendo sia le tesi dell'onorevole Ladu, sia le preoccupazioni dell'onorevole Cogodi. Per rendere edotta l'Aula dell'origine di questo articolo, sottolineo che le Commissioni della programmazione e del lavoro, nel cercare di affrontare il problema di come predisporre delle norme per creare il massimo di occupazione possibile nel discutere i progetti dell'articolo 92, si sono domandate se non potesse essere realistico, in base alle informazioni che la stessa Giunta ci forniva, che nei cassetti dell'amministrazione regionale, per motivi diversi, giacessero progetti predisposti da enti regionali, da società collegate che avessero in qualche modo le caratteristiche dei progetti per l'occupazione, in base al rapporto occupazione-investimenti e agli altri parametri che abbiamo inserito. E allora ci siamo detti, facendo uno sforzo di buona volontà e forzando la legge, che se ci fossero, come informalmente la Giunta sembrava ritenere, progetti di questo tipo ci sembrava comunque utile farli rientrare nel piano del lavoro perché avevano da un lato le caratteristiche dei progetti del lavoro e dall'altro lato si prestavano ad aumentare l'occupazione. Il problema dell'occupazione è presente a tutti noi e quindi questo sforzo ci è sembrato opportuno. Ora, naturalmente, quando abbiamo cominciato a discuterne noi pensavamo di ammettere progetti che già esistevano o che avevano quelle caratteristiche. Non si tratta e non si trattava e non dovrebbe trattarsi in alcun modo di aprire i termini, surrettiziamente, per l'ammissione di altri progetti; abbiamo tutti unanimemente concordato che i termini della presentazione dei progetti sono chiusi, ex articolo 92, e che con le risorse che eventualmente non verranno utilizzate si rilancerà una politica del lavoro fondandola sull'esperienza che abbiamo fatto. Allora, per evitare di avere malintesi o sospetti o polemiche, io chiedo ai due colleghi che sono intervenuti, sia al collega Cogodi, sia al collega Ladu, se si può, in maniera salomonica, trovare una data intermedia, cioè trovare una data che possa essere antecedente alla data in cui abbiamo cominciato l'esame, per esempio, può essere febbraio. Questo ci consente di non avere il sospetto che qualcuno dopo si sia attivato per far presentare altri progetti e però di avere un altro paio di mesi per raccattare, scusate il brutto termine, tutti i progetti che fossero già presentati all'amministrazione. Mi rivolgo al collega Cogodi e al collega Ladu per capire se c'è questa possibilità.
PRESIDENTE. Onorevole Selis, non ho ben capito la sua proposta.
SELIS (D.C.). La mia proposta, alla luce delle preoccupazioni che sono emerse e alla luce delle esigenze che ho sottolineato, è che, se ci fosse l'accordo dei proponenti e degli intervenuti, si può fare una correzione formale stabilendo invece che il 31 dicembre 1992, il 28 febbraio 1992, che è una data nella quale il dibattito su questo tema non si era sviluppato e quindi non era possibile pensare che alcuni soggetti potessero essere attivati per presentare a quella data altri progetti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io apprezzo lo sforzo del collega Selis che propone un lodo, lodo Selis. "Sono due date" - egli dice - "tagliamo a metà", ma non si possono tagliare a metà i principi. Io ho fatto una considerazione di ordine generale, ho anche detto che non è una grande cosa da sconvolgere il mondo e neppure da sommuovere le coscienze; ho suggerito un criterio che ha un senso, che è quello di fermare la data degli eventuali progetti che siano nei cassetti della Regione a data antecedente a quella nella quale il legislatore ha iniziato l'iter per l'approvazione di questo provvedimento, proprio perché non possa accadere in astratto quanto dicevo prima. Non c'è nulla di sospetto, non è che quando si dice una cosa in via generale significa che si sospetta che ci sia il malandrino. Io ho una fiducia immensa nell'umanità e sono sicuro che nella società civile, politica, economica, di malandrini non ce n'è, che i giudici stanno sbagliando, stanno prendendo cantonate, che tutto questo allarmismo sulla moralità pubblica è un'invenzione di Eta Beta; perché non c'è nulla che vada male in questa società. Va tutto bene! Ma, se noi dobbiamo legiferare liberi, tranquilli, scevri da ogni e qualsiasi preoccupazione, quando noi facciamo una norma nuova dobbiamo fermare le bocce. Per cui dire "31 dicembre" o dire "quando entra in vigore" la legge non è la stessa cosa, sotto il profilo del criterio politico. Dire "28 febbraio" non vuol dire proprio nulla, Gianmario, consentimi, perché Salomone per fare giustizia aveva spaccato in due il bambino e non l'aveva dato a nessuno delle mamme; qui si fanno due bambini, d'accordo è una giustizia anche questa un po' sommaria, si lasci il termine che si vuole, io ho parlato del pericolo che mentre c'è gente che aspetta quatto anni per avere istruito un progetto - questo è il problema politico - e noi siamo alla ricerca di una normativa di emergenza, e abbiamo parlato di task force di decretazione della massima autorità regionale, immediata per riscattarci da questa colpa della Regione, di un ritardo di quattro anni per istruire progetti presentati, potrebbe essere che questi progetti adesso entrino in concorrenza con altri progetti presentati dopo, magari presentati in questo lasso di tempo, mentre noi discutiamo, oggi magari, o nel ritaglio che c'è tra i lavori della Commissione e i lavori d'Aula, che possono essere anche fatti meglio perché rispetto a chi lo ha fatto quattro anni fa avendo solo un mese di tempo, in tutta fretta e arrangiandosi. Può darsi che i progetti presentati oggi invece sulla scorta delle discussioni, delle considerazioni, del tempo che si aveva a disposizione siano progetti anche migliori. Ma mi chiedo se debba vincere quello presentato oggi rispetto a quello che aspetta quattro anni o non vada prima esaminato quest'ultimo e se poi non è valido si potranno liberare risorse e aprire i termini per la presentazione di nuovi progetti? Questo è il ragionamento che avevamo già fatto. Nessuno di noi va oltre quello che si discute, oltre il tema, ma noi abbiamo sentito cose riferite in sede pubblica, dove c'erano consiglieri regionali e c'erano anche rappresentanti degli organi di informazione; ci sono dei soggetti imprenditoriali che hanno lamentato che dei progetti presentati da loro sull'articolo 92 sono stati dalla Regione, attraverso altre vie, attribuiti ad altri soggetti nel frattempo, non con l'articolo 92. Per esempio, un progetto ex articolo 92 nel settore dei trasporti, questo ci è stato detto - e di quello che noi apprendiamo in sede pubblica risponde chi lo dice e non chi lo riferisce, se le cose dette non sono contraddette - un progetto presentato ex articolo 92 da soggetti che ritengono di avere titolo, un buon progetto dicono quelli che l'hanno presentato, la Regione, o meglio gli Assessorati competenti, lo hanno affidato in convenzione ad altri, privando del suo diritto il soggetto imprenditoriale che aspetta di avere istruito quel progetto. Ora, se quel progetto non era valido non doveva essere affidato a nessuno ma se è valido deve essere affidato al primo che lo ha pensato e a chi lo ha presentato.
Quindi, le persone non c'entrano nulla, stiamo parlando di criteri, stiamo parlando di metodo, perché non accada quello che a noi è stato detto che sta accadendo. Non è stato detto solo a me, è stato detto a tutti i Capigruppo ieri, che sta accadendo questo, che per altre vie non ex articolo 92, ma per convenzioni dirette, alcuni Assessorati stanno convenzionando idee-progetto che sono state presentate alla Regione in base alle leggi. Quindi cosa c'entrano i sospetti? Per questo io dico: siamo equilibrati, liberiamoci da questi rischi. Secondo me, mantenere la data ad epoca antecedente a quando abbiamo iniziato a discutere della novità legislativa è prudente e saggio; poi se le cose che ci sono state dette saranno riscontrate, io credo che nasceranno altre questioni, perché non ritengo ammissibile che possa accadere in questa Regione che dei cittadini o degli imprenditori presentino un progetto e che l'idea progetto possa essere dalla Regione presa ed affidata a chi ritiene. Questo non credo sia ammissibile e su questo eventualmente si tornerà, non dimenticando che i progetti ex articolo 92 hanno una caratteristica diversa rispetto a tutti gli altri progetti di occupazione, che sono progetti a titolarità regionale. Il titolare del progetto ex articolo 92 è la Regione che l'affida ai soggetti esecutori, ma la titolarità è sua, quindi la Regione, se il progetto è carente lo può integrare benissimo, però, in favore di chi lo ha presentato, non in favore di altri - e ci mancherebbe! - tutelando i diritti di chi si è proposto, se il progetto corrisponde alla logica e alla finalità della legge che è quella di creare lavoro ma di creare anche impresa, se vogliamo che quel lavoro tenda a diventare duraturo attraverso forme di impresa valida che si possono creare. Detto questo, io capisco lo sforzo e capisco il senso dell'invito rivolto anche dal collega Selis Presidente della Commissione, e vorrei accoglierlo, però la mia era un'osservazione di carattere generale e ritengo che i principi non siano mediabili e non siano divisibili. O vale o non vale! Non è una grandissima questione ma ho voluto presentarla perché è una questione di carattere generale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi che fanno parte della Commissione programmazione conoscono già le posizioni che io ho espresso in Commissione soprattutto su questo argomento. Quando discutiamo dei progetti e dei tempi dobbiamo tenere conto degli interessi di carattere generale che riguardano la Regione, e delle ricadute che i progetti possono garantire in sede regionale. Questa deve essere la preoccupazione principale da parte del Consiglio regionale, da parte dell'istituzione. Non valgono quindi, a mio giudizio, le preoccupazioni che riguardano i tempi in relazione ai soggetti che hanno proposto i progetti nella fase iniziale dell'avvio delle procedure. D'altro canto, tutti i colleghi sanno in quale modo è nata la legge 33, quali sono state le procedure attuative della legge 33 quali sono stati i tempi assegnati per la presentazione dei progetti e in quale periodo i soggetti hanno dovuto predisporre i progetti. Era il periodo estivo e dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei progetti ci si è resi conto che solo pochissimi soggetti avevano presentato progetti e solo pochi avevano presentato progetti per più interventi e per più settori. E' nata una discussione che ha impegnato il Consiglio regionale e la Commissione a lungo, che ha impegnato le forze sociali interessate a questo problema. Qualcuno ha gridato allo scandalo per il fatto che solo alcuni soggetti sono arrivati in tempo a presentare le domande e solo alcuni soggetti sono stati inseriti nell'elenco dei soggetti attuatori e esecutori. E' stata espressa preoccupazione per lo scarso numero dei progetti presentati e la loro scarsa qualità rilevata dalla Commissione nel momento in cui ha esaminato i progetti. Se ritardi si sono determinati, da una parte sono da ricondurre alle procedure farraginose previste dalla legge, i cui limiti erano stati indicati fin dal momento in cui era stata approvata, dall'altra sono dovuti al fatto che le proposte avevano gravi limiti. Per questo io credo che sia necessario, tenendo conto delle procedure, tenendo conto delle osservazioni e delle denunce fatte nel passato, garantire il più ampio esame di progetti proprio per ricercare nella quantità, la qualità dei progetti da approvare. Il problema che noi abbiamo è quello di garantire occupazione da una parte e di garantire occupazione stabile in prospettiva, cioè di far crescere professionalmente i soggetti che saranno chiamati con i progetti speciali ad una nuova occupazione. Dobbiamo lasciare, con le risorse che stiamo impegnando, qualcosa nella nostra Isola sul piano occupazionale e sul piano delle formazione professionale. Dunque, io credo che liberarsi dai rischi a cui faceva riferimento poc'anzi il collega Cogodi significhi consentire il più ampio esame delle proposte in campo, perciò non credo sia opportuna la limitazione dei tempi e l'esercizio della tutela nei confronti dei soggetti che per primi hanno presentato le domande. Se da una parte, infatti, c'è l'esigenza di fare in fretta - però sono già trascorsi quattro anni - dall'altra c'è anche l'esigenza, proprio perché sono trascorsi quattro anni, di fare bene; non è possibile che, a distanza di quattro anni, la fretta ci porti ad approvare dei progetti che non sono in grado di dare le risposte che noi volevamo ottenere con l'approvazione della legge. Colleghi, noi stiamo approvando una procedura che riguarda l'accelerazione. La proposta che io avevo fatto era nota. Io dicevo: riapriamo i termini, l'accelerazione ci consente di esaminare tutti i progetti, consentiamo a chi non ne ha avuto la possibilità di presentare delle richieste, perché questa legge è nata quasi clandestinamente, perché anche se le leggi sono pubblicate sul BURAS e devono essere conosciute, questa non è stata pubblicizzata adeguatamente nel momento in cui è stata approvata, e non sono state pubblicizzate adeguatamente le procedure. Credo che il Consiglio regionale, in un clima di grandissima trasparenza, abbia il dovere di consentire, a chi ne ha voglia, a chi ha riflettuto sulle prospettive che la legge e le risorse creano in Sardegna, di cimentarsi su un argomento che è importante sul piano progettuale, intellettuale e culturale e che è importante sul piano economico per le ricadute che garantisce. Quindi, Presidente, io non condivido l'intervento del collega Cogodi, teso tutto a tutelare le iniziative presentate precedentemente. Io credo che si debba allargare la base di verifica e di giudizio e che quindi i termini debbano essere ampliati, tali da garantire l'esame di moltissime richieste, premiando la qualità, tenendo conto anche della quantità dei progetti che sono stati presentati.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Solo per chiedere una informazione: stiamo parlando su tutti gli emendamenti o solo sul 9?
PRESIDENTE. Stiamo esaminando l'emendamento numero 9.
Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (D.C.), relatore. La Commissione accoglie gli emendamenti numero 5 e 12; sul 9 fa propria la proposta dell'onorevole Selis che serve a recuperare i ritardi nei lavori relativi a questa legge, che fu presentata il 12 gennaio 1993, e licenziata dalla Commissione il 15 aprile del 1993. Mi sembra logico recuperare i due mesi che si sono persi nell'istruttoria in Commissione. Per cui credo che si possa sicuramente correggere il termine "31 dicembre 1992" con "28 febbraio 1993".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 5 e 12 mentre sull'emendamento numero 9 fa le seguenti riflessioni: la data, concordata e votata in Commissione, non è stata stabilita a caso. E' stato fatto il seguente ragionamento: rispetto allo stanziamento sul piano straordinario, sui progetti speciali, collegati al piano straordinario, dopo quattro anni, su un complessivo stanziamento di 480 miliardi siamo ad un investimento di circa 130 miliardi; questo è il cammino che in questi quattro anni hanno fatto i progetti speciali. Su 150 progetti solo una sessantina hanno concluso positivamente l'iter previsto. Una considerazione che è stata posta in Giunta è la seguente: dobbiamo riaprire i termini mettendo in evidenza che non siamo riusciti neppure a concludere l'impegno che ci siamo assunti quattro anni fa e quindi riaprire ad altri soggetti, ad altre iniziative, ad altre possibilità di presentare progetti, o occorre fermare un momento questi termini e verificare come mai, rispetto allo stanziamento di 480 miliardi si è impegnato meno del 50 per cento, e vedere come utilizzare ciò che resta dello stanziamento, lasciandolo collegato ai progetti speciali e comunque al piano straordinario per il lavoro, però riflettendo sulla esperienza del passato senza ripercorrere procedure, che hanno causato ritardi e problemi innegabili. Si è scelta la seconda strada decidendo di lasciare questi stanziamenti collegati al piano straordinario del lavoro, ma semplificando le procedure, individuando nella presidenza una sorta di task force, e facendo riferimento a atti e progetti sono già esistenti nell'amministrazione regionale, anche per evitare la possibilità di un ulteriore messaggio distorto. Se noi dovessimo riaprire dicendo "all'entrata in vigore della presente legge", senza fermare il termine, ci sarebbe la corsa ad adeguare i progetti presentati nei diversi Assessorati di spesa, che si riferiscono a leggi le più diverse, penso all'artigianato e alla 28, ai parametri, previsti in questa legge con conseguenti problemi anche dal punto di vista organizzativo per i diversi Assessorati. In altre parole, se io su un progetto presentato in base alla legge 40, vedo la possibilità di adeguare i parametri per avere contributi in conto pagamento salari, nessuno mi impedisce di correre a prelevare il progetto e adeguarlo ai nuovi parametri perché rientri tra quelli che possono essere ammessi dalla legge in discussione. C'è l'esigenza quindi di fermare a una data certa, e io credo che sia inutile modificarla e fissare il 28 febbraio. La data certa è il 31 dicembre 1992, che non consente sul serio a chi ha presentato progetti, in qualunque Assessorato, di riprenderli e soprattutto ci consente di non dare involontariamente il messaggio, che politicamente credo nessuno di noi voglia dare, che non solo non siano riusciti a completare l'iter di 150 progetti - per colpa nostra o di altri, ha poca importanza - ma riapriamo anche i termini. Per queste considerazioni, sull'emendamento numero 9, la Giunta si rimette al Consiglio e soprattutto ai presentatori dell'emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Signor Presidente, ho già parlato sull'emendamento numero 9, e so che su questo non posso più parlare. Voglio però chiedere se posso intervenire sugli altri due emendamenti, perché mi sembra utile un chiarimento. Io ritenevo opportuno lasciare la data del 31 dicembre, ma alcuni colleghi mi hanno ricordato che l'articolo 21 non era nel pacchetto di norme che è pervenuto dalla Giunta, ma è una norma decisa in Commissione alla fine di febbraio. Quindi il termine di fine febbraio era un termine che ci consentiva di trovare una mediazione. A me va benissimo il 31 dicembre ma volevo trovare una mediazione. Infatti non si può dire che questo articolo ci è pervenuto in dicembre e che, spostando la data a febbraio, qualcuno si è dato da fare per far pervenire altri progetti. Questo articolo è stato scritto in Commissione, come Cogodi sa perfettamente, perché è stato uno dei proponenti, quindi nessuno di noi, prima di febbraio, aveva sentore di questo articolo. Abbiamo iniziato a discutere di questo articolo a fine febbraio. La logica della mia proposta di fissare la data del 28 febbraio era solamente questa. Dico questo per dire che… io pensavo di poter fare una mediazione, banale, ma a me va benissimo il 31 dicembre, a patto che siamo chiari sul fatto che - lo dico perché resti agli atti - qualunque data il Consiglio scelga che noi stiamo pensando a riaprire surrettiziamente la data di presentazione di altri progetti ex articolo 92 all'amministrazione regionale. Se qualcuno autonomamente ha mandato progetti ex articolo 92 all'amministrazione regionale, questi non vanno presi in considerazione perché se no ha ragione il collega Fadda riapriamo i termini e lo diciamo a tutti. L'articolo trae origine dal fatto che si era parlato dei progetti delle aree minerarie dismesse o progetti di altra natura che giacenti negli enti pubblici regionali che potessero avere caratteristiche di progetti ad alta intensità di occupazione, quindi questo discorso non è teso a soddisfare le aspettative di qualcuno che si è svegliato una mattina e ha detto: io presento comunque un progetto ex articolo 92, poi si vedrà quello che succede. Questi progetti non si possono prendere in considerazione perché non sono ammissibili, perché quella procedura è chiusa. Questo articolo 21 è riservato all'esame dei progetti che gli enti pubblici, o amministrazioni collegate, possono avere nel cassetto e che, avendo le caratteristiche dei progetti ad alta intensità di lavoro, si prestano ad essere realizzati per alleviare la situazione occupativa. La mia proposta di mediazione non tentava di inserire in nessun modo una nuova data per la presentazione dei progetti. Credo che i termini per la presentazione dei progetti ex articolo 92 si chiudessero al 1989 o al 1990. Questo articolo è finalizzato a dire alla Giunta: se ci sono progetti dell'ente minerario, della SFIRS, e di aziende collegate, che siano progetti ad alta densità di lavoro, attuiamoli per alleviare la situazione occupativa, però non utilizziamo questo articolo come escamotage per stimolare qualcuno, cooperative o società giovanili, privati o non privati, a presentare progetti ex articolo 92 che non saranno in nessun modo ammissibili, se non quando avremo fatto una valutazione e deciso cosa fare.
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, su che cosa chiede di parlare? Lei sull'emendamento numero 9 ha già parlato.
LADU LEONARDO (P.D.S.). Voglio rispondere all'onorevole Selis. Poiché si sono scomodati principi che erano fuori luogo e inopportuni e che attenevano a questioni che non hanno niente a che fare col merito della questione in discussione e pur nella certezza assoluta, personale, quanto meno, di essere nella ragione indicando questi termini, ritiro l'emendamento in quanto non intendo neanche minimamente far pensare ad alcuno che intendo essere io stesso portatore o rappresentare qualche cosa di poco corretto. Detto questo, per chi conosce questa norma e questa legge così come è in discussione, deve essere chiaro a tutti, qualche cosa la diceva adesso il collega Selis, che abbiamo fatti salvi con una procedura particolare i progetti dell'articolo 92 decretati; non sono in discussione, abbiamo addirittura previsto una accelerazione del possibile finanziamento attraverso il ricorso al meccanismo previsto dall'articolo 16. E' chiaro, onorevole Selis che risultano giacenti sull'ex articolo 92 solo i progetti presentati nei termini, né credo che in questi mesi si siano potuti presentare progetti sull'articolo 92. Questo mi sembra chiarissimo ed evidente, e la raccomandazione è persino inopportuna. La mia indicazione di termini era assolutamente coerente all'impostazione che la Giunta si è data abrogando l'articolo 92 e prevedendo un nuovo meccanismo di procedure e di soggetti che attuano e definiscono il programma dei progetti e che quindi danno all'amministrazione la possibilità di definire un nuovo progetto, ricorrendo per un verso al parco progetti ex articolo 92 e a quelli giacenti presso l'amministrazione. Non è così Assessore? Perché mi sembra che anche lei in alcune fasi un po' tortuosamente non ha affrontato la questione vera. Le chiedo allora: rispetto a un progetto presentato sulla 28 il 31 dicembre 1992 e non esaminato per mancanza di risorse o per non so quale altra ragione, o presentato il 31 gennaio del 1993, rispetto a qualsiasi altro progetto di un ente regionale di interesse ai fini della legge che noi stiamo approvando, quale diritto lediamo, quale atto immorale compiamo, quale interesse proteggiamo se non quello di permettere all'amministrazione fino ad oggi, fino alla data in cui questa norma diventa legge, di valutare tutto il ventaglio delle proposte giacenti presso la pubblica amministrazione perché unanimemente abbiamo deciso di allargare l'esame a tutte le proposte giacenti presso gli Assessorati, anche sulla legislazione vigente. Io vorrei capire quale delitto di lesa maestà compiamo rispetto al diritto di esaminare da parte della Giunta tutte le proposte giacenti fino alla data di oggi perché poi vi sono i termini dei 40 o 50 giorni, non ricordo, per l'esame, per l'istruttoria e la definizione. Io credo davvero che talvolta (concludo riprendendo il ragionamento che facevo all'inizio) ci lasciamo prendere da questa esigenza di moralità che è profonda in ognuno di noi o in gran parte di noi o in tutti noi probabilmente, ma che non ha niente a che fare con la discussione di merito, precisa e completa sulle cose. Discutiamone apertamente senza far credere che dietro ogni atto che compiamo necessariamente vi è qualche cosa di scorretto e di innaturale. Se questo non è possibile, ritiro l'emendamento soltanto perché si è adombrato il rischio. Lo ritiro e confermo che in assoluto l'emendamento era dettato dalle valutazioni di merito che ho esposto. Non c'è necessità di raccomandazioni perché la Giunta o chi per essa non possa valutare altri progetti sulla 92 di alcun genere, perché così la legge prevede. Si trattava serenamente e onestamente di dare alla Giunta la possibilità di valutare su un ventaglio di proposte più largo da scegliere rispetto alle finalità che tutti ci siamo dati. Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.
MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, per dire che proprio per le motivazioni or ora esposte dal collega, noi manteniamo l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 9 con la modifica della data, non più 31.12.92, ma 28.2.93.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Non è proponibile, Presidente.
PRESIDENTE. Si mantiene il testo originario, anche con la data. Metto in votazione l'emendamento numero 9 sostitutivo parziale, nel testo originario. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). In sede di coordinamento la dizione "data di approvazione della legge" dovrebbe essere sostituita con l'indicazione numerica della stessa. Il collega Cogodi non ha capito, glielo rispiego. Abbiamo appena approvato la dizione "data di approvazione della legge"…
CABRAS, Presidente della Giunta. Non si può, è tecnicamente impossibile.
BAROSCHI (P.S.I.). Io non sto dicendo una data diversa da quella che abbiamo approvato. Se l'approvimo oggi si indica numericamente la data di oggi.
(Interruzioni)
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Chiedo scusa, mi sembrava di aver capito data di promulgazione, non data di approvazione. Sono d'accordo.
PRESIDENTE. La Giunta è d'accordo, in sede di coordinamento si indica numericamente il giorno di approvazione e quindi la data di oggi, se sarà approvata oggi, naturalmente.
Metto in votazione l'articolo 21. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvato).
Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
URRACI, Segretaria:
Art. 22
1. Il Presidente della Giunta regionale sovraintende agli interventi con funzioni di iniziativa, di direzione e di verifica dell'attuazione; il coordinamento operativo delle attività può essere delegato dal Presidente della Giunta regionale all'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. In deroga alla normativa vigente e limitatamente ai progetti di cui all'articolo 21, secondo comma, è istituito presso la Presidente della Giunta regionale un Ufficio speciale con compiti di istruttoria, valutazione tecnica dei progetti e di indicazione delle priorità nella individuazione degli interventi, composto da settore impiegati del ruolo unico regionale o degli enti strumentali appartenenti alla qualifica non inferiore alla settima, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale. L'ufficio, nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di altro personale regionale e delle strutture tecniche dell'Agenzia del lavoro.
3. L'Ufficio verifica altresì l'attuazione degli interventi e ne informa la Giunta regionale e le Commissioni del Consiglio regionale competenti in materia di lavoro e programmazione con una relazione trimestrale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
URRACI, Segretaria:
Art. 23
1. I progetti sono selezionati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'esame del Comitato per il lavoro di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, che, entro 15 giorni dal ricevimento, esprime il parere.
2. La Giunta regionale approva i progetti nei successivi 15 giorni e li comunica, unitamente al parere espresso dal Comitato, entro 15 giorni, alle Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e programmazione economica.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 23
Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge per i progetti di cui agli artt. 92 e 9 della L.R. 5.6.88 n. 11, si applicano i criteri e le procedure previste dagli artt. 51 e seguenti della presente legge.
4. La procedura di cui sopra non si applica ai progetti già istruiti e valutati positivamente dagli Assessorati competenti ed approvati dal Comitato interassessoriale di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 92 della LR. 11/88, e deliberati dalla G.R. per l'inoltro al parere delle Commissioni consiliari competenti, a tale stadio considerati definiti, e sono finanziati secondo le modalità previste dall'art. 16 bis della presente legge. (13)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà
SELIS (D.C.). Solo per chiedere una precisazione ai proponenti. Il secondo comma dell'emendamento dice che la procedura di cui sopra non si applica ai progetti già istruiti e valutati positivamente dagli Assessorati competenti e approvati dal Comitato interassessoriale di cui ai commi ecc. ecc. e deliberati dalla Giunta regionale per l'inoltro al parere delle Commissioni consiliari competenti. Io credo che qua sia forse sfuggito, ma sarebbe opportuno dire "deliberati dalla Giunta alla data odierna", cioè alla data in cui stiamo approvando la legge. Quindi chiederei ai proponenti di precisare che la delibera della Giunta va intesa anche qua come nell'emendamento che abbiamo approvato prima, cioè "deliberati dalla Giunta alla data di approvazione della legge".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (D.C.), relatore. Il parere della Commissione è conforme alla specificazione dell'onorevole Selis.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sulla specificazione della data, ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta è d'accordo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita a Sardismo). Intervenendo prima su un articolo precedente ho fatto riferimento per mero errore all'emendamento numero 6 che invece è riferito all'articolo 23 al quale adesso siamo giunti. Per chiedere un chiarimento…
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, forse le è sfuggito che gli emendamenti numero 11 e numero 6 sono stati ritirati. Abbiamo un solo emendamento che è l'emendamento numero 13.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Va bene, erano consimili quindi non è che cambi molto. Sono consimili perché sono una serie di emendamenti che intendono raggiungere un obiettivo che è quello di far salvi, questa è l'espressione che inizialmente si stava usando, i progetti che abbiano percorso una certa parte dell'itinerario di esame e di approvazione perché non rientrino nella nuova procedura e, in relazione a questo fatto, io ho sostenuto dall'inizio, e questo voglio confermare in questa sede, che la nuova procedura sarà quella che farà salvi i progetti, perché essendo la nuova procedura affidata ad un Ufficio istruttorio unico, sotto la diretta responsabilità del Presidente della Regione, non dovrà più portare i progetti a peregrinare per uffici e per Assessorati perché saranno affidati ad una delibera di Giunta e ad una decretazione della massima autorità regionale del Presidente della Regione. I progetti che seguiranno questo itinerario accelerato saranno i progetti che potranno avere possibilità di arrivare alla meta, per cui io ho inteso - e allora sarei d'accordo - che quello che si intende far salvo del pregresso, sia l'istruttoria tecnica, qualora questa sia avvenuta, non che siano del tutto estromessi dal nuovo sistema. Potrebbe accadere che un progetto già istruito tecnicamente in modo positivo, non debba ripetere l'istruttoria, ma se per essere reso efficace e per essere riscattato dai meccanismi, dalle procedure stabilite per i progetti dall'89 a oggi, fosse necessario un decreto presidenziale, come quello istituito con questa legge, che travolga ogni e qualsiasi lungaggine, ogni e qualsiasi obiezione in relazione alla procedura complessa che in questi anni si è, come dire, instaurata, io lascerei aperta la possibilità di questa decretazione presidenziale, perché sarebbe quella che lo mette alla pari con gli altri. Se no potrebbe accadere che i progetti che seguono la nuova procedura accelerata possono da qui a cento giorni, abbiamo detto al massimo 120, concludere l'iter in senso positivo o negativo, con la procedura accelerata e nuova, mentre quelli che sono in cammino da quattro anni, continuino a camminare per quelle vie contorte per altri due anni, se noi li estromettiamo per intero dalla nuova procedura. Io ho sostenuto che l'emendamento andava formulato nel senso che quel che è fatto non si deve ripetere, ma che quel che è da fare, può rientrare nella decretazione presidenziale che ne accelera il cammino. Se in ipotesi i progetti già deliberati dalla Giunta, già decretati e con convenzione già stipulata, sono oggi fermi ai controlli di ragioneria e domani dalla Corte dei conti, che dovranno essere fatti in ragione delle regole di prima che sono regole molto complesse perché si voleva garantire e super garantire, e poi la Giunta ha aggiunto criteri, procedure e graduatorie, se noi li lasciamo fuori del tutto, devono seguire la vecchia strada fino alla fine, con tutte le difficoltà di quella strada. Io ritengo invece che debba essere fatto salvo quello che è già fatto, cioè se l'istruttoria tecnica è positiva, il nuovo ufficio prende un timbro, lo mette in copertina e i progetti vanno a decretazione e quindi arrivano per primi davvero, perché sono gli unici che hanno già l'istruttoria e vanno direttamente a conclusione con questo decreto che dà però questa forza diversa e nuova perché deriva da una legge della Regione e non da tutto il sistema, dai criteri e riferimenti di carattere amministrativo che in questi quattro anni si sono affastellati via via con molte delibere di Giunta, con molte direttive, con molte interpretazioni degli uffici, non sempre coerenti perché un Assessorato ha inteso in un modo, un altro Assessorato ha inteso in un altro, la ragioneria pure e quant'altro. Io suggerirei che se la norma può essere aggiustata in questo modo si aggiusti così, se non può essere aggiustata formalmente si dia almeno l'interpretazione più estensiva che lasci aperta la porta, qualora ce ne fosse bisogno, al ricorso alla decretazione presidenziale che è quella che può consentire di concludere l'iter di questi progetti più celermente di quanto avrebbe con la vecchia strada. Nel momento in cui facciamo una strada nuova chi ne ha percorso un pezzo si inserirà nella nuova. Chi non ha percorso nulla imboccherà la strada nuova, ma non possiamo condannare chi aveva iniziato sulla strada vecchia a continuare sulla strada vecchia. Questo è quello che ho cercato di dire già in fase di redazione degli emendamenti e che ancora vorrei riuscire a chiarire in sede di esame definitivo della legge.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
PIGLIARU, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Vorrei precisare che la mia preoccupazione è di segno opposto. Occorre dare certezze ai progetti che hanno compiuto l'iter fino all'approvazione tecnica e alla valutazione positiva; credo che dare messaggi anche indiretti che questi progetti possano essere incanalati in una nuova procedura di ridecretazione non possa che creare preoccupazione. Le motivazioni dell'onorevole Cogodi sono uguali a quelle di chi sostiene che in ogni caso bisogna dare una risposta certa a chi ha percorso questa lunga strada. Noi abbiamo inteso dire che i progetti che a una certa data, hanno ottenuto i parerei previsti sono finanziabili con provvedimento diretto. Ci sono progetti che hanno già avuto il decreto dell'Assessorato competente di spesa con la relativa convenzione. Vogliamo dire ai soggetti interessati che questi progetti vanno ripescati per seguire la procedura teoricamente più urgente del decreto del Presidente della Giunta? Se è così, e questo non diventa un messaggio inquietante, sia! Io credo invece che sia più naturale lasciare il concetto di progetto definito senza inserire altri argomenti che possono suscitare preoccupazione. L'importante è dire con chiarezza cosa intendiamo per progetti definiti, qual è il meccanismo per entrare in contatto diretto con gli strumenti concreti che attivino posti di lavoro per quanto riguarda la partita dei progetti definiti. Per tutto l'altro si entra nel nuovo regime, seguendo la nuova impostazione.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 13 con l'integrazione proposta dall'onorevole Selis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
URRACI, Segretaria:
Art. 24
1. Nella istruttoria e nella valutazione è data priorità ai progetti che:
a) realizzano il più alto rapporto occupazione-investimenti;
b) agevolano nuova imprenditorialità;
c) utilizzano strutture ed attrezzature pubbliche già esistenti;
d)privilegiano, a parità di condizioni, soggetti di tipo cooperativo;
e) creano occupazione con caratteristiche di maggiore stabilità;
f) garantiscono il migliore rapporto costi-benefici e la migliore congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi del progetto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25.
URRACI, Segretaria:
Art. 25
1. Ai progetti previsti dai precedenti articoli 21, 22, 23 e 24 si applicano le procedure di cui all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, così come modificato dall'articolo 16 bis della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 26.
URRACI, Segretaria:
Art. 26
1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e successivi sono destinate le seguenti risorse, già previste dall'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, come modificato dal primo comma dell'articolo 27 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 12 marzo 1993 (legge finanziaria 1993):
anno 1993 lire 100.000.000.000
anno 1994 lire 160.000.000.000
anno 1995 lire 160.000.000.000
2. Nell'anno 1993, la parte dello stanziamento di lire 100.000.000.000, iscritto al capitolo 03073, non utilizzata per il finanziamento dei progetti speciali, a' termini del citato articolo 27 della legge finanziaria per lo stesso anno 1993, è trasferita, con le stesse modalità di cui al relativo terzo comma, al capitolo 01080 istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta e denominato "Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi".
3. E' abrogato il quarto comma del sopraindicato articolo 27 della legge finanziaria per l'anno 1993; nella tabella F) allegata alla stessa legge finanziaria sono eliminate la colonna 1995 e la nota in calce alla tabella medesima.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 27.
URRACI, Segretaria:
Art. 27
1. Nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-1995 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata Tabella A).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Prendo lo spunto da questo ultimo articolo e sarò veramente brevissimo. Io credo che il lavoro che abbiamo fatto e le preoccupazioni e le tensioni che sono emerse, sia durante la discussione in quest'Aula che prima, dimostrino la preoccupazione per la gravità della situazione occupazionale. Credo che abbiamo cercato di migliorare le politiche del lavoro e le procedure che avevano ostacolato l'iter di questi progetti. L'abbiamo fatto forse in maniera convulsa, ed io ho presenti le rimostranze del collega Fadda e di altri colleghi e le comprendo e mi associo, altre volte io stesso ho lamentato questo metodo di lavorare che dovremmo cercare tutti di migliorare ma era il momento nel quale ognuno stava cercando di dare il proprio contributo, magari nella confusione, per migliorare questo iter. Credo che il lavoro in linea di massima possa essere considerato positivo almeno rispetto alla esperienza e ai testi su cui abbiamo lavorato. Naturalmente questa positività va verificata sul campo; io credo che la Giunta, il Consiglio, passo per passo dovranno verificare senza aspettare anni se le norme che noi oggi riteniamo che migliorino le cose, lo facciamo poi davvero. Già adesso il Consiglio dovrebbe predisporsi a valutare il lavoro fatto e, se c'è qualche ostacolo, a introdurre ulteriori emendamenti migliorativi nei prossimi tempi. Io credo che su questo tema ci siano stati certamente ritardi, tensioni e polemiche; può darsi che ci siano anche carenze di volontà politica, come da parte delle opposizioni viene detto, o ritardi burocratici. Però io credo che non si tratti solamente di questo, forse la normativa era in qualche modo lacunosa o per certi versi farraginosa. La Commissione a suo tempo espresse un parere fortemente critico ed anche articolato su alcuni progetti. Ci furono molte polemiche - e lo dico qua per chiudere queste polemiche - su quel parere che venne considerato un tentativo di ostacolare l'attuazione dei progetti. Oggi siamo qua a recepire molti dei punti indicati in quel parere e se li avessimo valutati con più serenità, se li avessimo accolti prima con emendamenti legislativi invece di accusare la Commissione di ritardi, oggi saremmo molto più avanti. Dico queste cose per chiudere una polemica perché credo che tutti abbiamo lavorato per superare queste cose, ma l'intenzione dei colleghi della Commissione in quel momento non era quella di ostacolare ma di far presente una serie di problemi che avevano ostacolato e hanno continuato a ostacolare l'iter dei progetti. Le norme che abbiamo presentato dovrebbero superare le difficoltà e queste strozzature burocratiche che si sono verificate a livello di controllo. Noi speriamo che queste norme possano dare davvero un impulso all'attuazione di questi progetti. Credo che noi dovremmo valutare passo passo quello che succede, verificare come funzionano i progetti. Non credo che né il Consiglio né la Giunta assolvano il loro compito nel momento in cui erogano un po' di risorse a un paio di cooperative mettendosi così l'animo in pace. Noi abbiamo un problema occupazione di grandi proporzioni, ed io mi associo a quanti anche in questo dibattito l'hanno indicato come il problema prioritario per le istituzioni regionali. È un problema che dovremo affrontare con politiche di sviluppo - e io credo che la Giunta anche in questi mesi dovrà verificare le proprie politiche di sviluppo industriale, agricolo, turistico - e con politiche del lavoro. Le politiche del lavoro non sono un'appendice secondaria delle politiche regionali, sono un capitolo particolare che tende ad affrontare la drammatica situazione occupazionale e devono, queste politiche del lavoro, saldarsi con le politiche produttive per affrontare i problemi congiunturali in modo tale che le politiche produttive possano dispiegare i propri effetti occupativi. Però le politiche del lavoro in quest'ottica devono avere alcune caratteristiche; devono avere tempi di realizzazione rapidissimi, agili, e credo che noi da questo punto di vista dovremo fare un esame di coscienza. Le politiche del lavoro poi non devono essere volte soltanto a creare lavoro purché sia; sono certamente una occasione per creare lavoro ma anche per creare benefici alla situazione regionale in termini di servizi, in termini di tutela dell'ambiente, in termini di attrezzatura del territorio. La norma che abbiamo inserito, che tende a chiedere che la task force valuti anche costi e benefici, tende certamente a rispondere alle tensioni legate alla situazione occupativa, ma tende anche a verificare che le risorse spese oltre che creare lavoro creino anche una ricaduta di benefici su tutto il territorio regionale e sulla comunità regionale. Devono creare quindi lavoro e benefici e devono essere una occasione importante - lo sottolineo perché la Giunta faccia su questo una riflessione - di crescita imprenditoriale. Questi soggetti che partono da una situazione di debolezza - società, cooperative giovanili - probabilmente se sostenuti adeguatamente da servizi reali, da un sostegno, da una comprensione, da una attenzione reciproca, possono produrre le nuove energie imprenditoriali che sono una delle materie prime per lo sviluppo economico.
Io credo che con questa intenzione, con questa attenzione, superando malintesi e polemiche sintonizzandoci tutti sull'esigenza di affrontare con politiche di sviluppo e con politiche del lavoro il problema della occupazione e cogliere l'occasione di queste politiche non solo per creare lavoro, ma per creare servizi alla comunità sarda, per far nascere nuove energie imprenditoriali, cooperative o di altra natura, possiamo dire che il lavoro fatto è importante, anche se nessuno può nascondere che è solo un piccolo passo al quale molti altri dovranno seguirne e credo che siamo impegnati tutti in questa prospettiva.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.
RUGGERI (P.D.S.). Brevemente, signor Presidente, le preoccupazioni manifestate ieri sera nel mio breve intervento - ed è anche per questa ragione che sono abbastanza soddisfatto - sono in qualche modo scomparse dopo il lavoro svolto stamattina dal Consiglio regionale. Credo che dobbiamo esprimere soddisfazione ma allo stesso tempo non considerare concluso l'impegno nostro perché siamo a metà strada; siamo ad un passo dall'approvazione, ma abbiamo davanti ancora un compito da svolgere, e io credo che la Giunta - c'è qui il Presidente - già in questi giorni può compiere alcune operazioni perché stiamo dentro i tempi che ci siamo fissati. Per esempio, la ricerca dei funzionari che dovrebbero presiedere l'Ufficio speciale, può già essere fatta, in modo tale che appena la legge verrà approvata dal Governo, sia già possibile fare il decreto di nomina per evitare tempi lunghi, risparmiando quindici, venti giorni. Noi dobbiamo raccogliere la sfida che ci viene dalla situazione esterna, dobbiamo finalmente, con questo provvedimento, superare in modo coerente i fatti negativi del quadriennio che ci lasciamo alle spalle. Lo dobbiamo fare perché, l'ho richiamato ieri, l'emergenza lo impone, perché la Regione, anche se non tutto può fare, deve saper rispondere in modo efficace alla domanda di occupazione. Noi dobbiamo riuscire davvero ad attuare l'articolo 24 perché questo articolo, come richiamavo ieri, pone obiettivi che riguardano l'occupazione ma prevede anche al punto b) agevolazioni per nuova imprenditorialità. Deve quindi essere un'occasione per creare occupazione, ma anche per consentire la nascita di imprenditorialità anche se minore. Io credo che, quindi, guardando alla prossima stagione estiva, che ci preoccupa, perché durante l'estate c'è spesso una sorta di arrendevolezza diffusa, che dobbiamo fare le cose che è necessario fare in queste settimane per far sì che i termini che ci siamo dati siano tutti rispettati, perché ho la sensazione che d'altronde è una sensazione diffusa, che la ripresa autunnale sarà ancora peggiore di ciò che stiamo vivendo adesso. Io non so quali saranno le reazioni al decreto che ufficialmente non è pubblicato ma di cui comunque "Il Sole 24 ore" stamattina ci dà notizia e non sono notizie rassicuranti. Per questo ci deve essere uno sforzo coerente da parte di tutti per rispettare i tempi che ci siamo dati nel provvedimento.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura della tabella A.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella A, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.
(E' approvata)
Ritorniamo all'articolo 1 e all'emendamento numero 15, che avevamo sospeso. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'onorevole Ortu aveva proposto una modifica all'emendamento numero 15. Il testo proposto è il seguente: "Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge 24 ottobre 1988 numero 33, è aggiunto il seguente comma: 'I progetti de comuni e delle comunità montante finanziati con i contributi di cui al primo comma devono essere eseguiti prioritariamente da cooperative e società giovanili di lavoratori costituiti negli ambiti territoriali degli stessi enti'".
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Credo ci sia un errore: il riferimento non è al primo comma, ma alla lettera a) perché il comma contiene anche la lettera b) che riguarda i cassintegrati.
PRESIDENTE. Quindi si riferisce alla lettera a).
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sì, perché l'articolo 18 si compone di tre commi, e il secondo comma è diviso in due lettere, quindi si intende lettera a) del secondo comma.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai, Relatore.
USAI SANDRO (D.C.), relatore. Favorevole con questa correzione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
PIGLIARU , Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 350. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(E' estratto il numero 20 corrispondente al nome del consigliere Erittu.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Erittu.
URRACI, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Ferrari - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Orazio - Mereu Sandro - Morittu - Mulas Francesco - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onnis - Ortu - Pau - Pili - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Sardu - Sechi - Selis - Serra Antonio - Serra Pintus - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai Sandro - Zucca - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Demontis.
Si sono astenuti: il Vicepresidente Serrenti - Usai Edoardo - Cadoni.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 48
astenuti 3
maggioranza 25
favorevoli 48
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.
CUCCU (P.D.S.). Vorrei chiedere l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio della proposta di documento numero 34. Si tratta del Piano regionale per l'attività di cava. E' un provvedimento importantissimo atteso dagli enti locali e dalle categorie interessate, che è stato già esitato dalla Commissione di merito e che è pronto per l'approvazione dell'Aula.
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni lo portiamo adesso alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo che è convocata proprio al fine di stabilire l'ordine del giorno.
(La seduta, sospesa alle ore 13 e 09, viene ripresa alle ore 13 e 16.)
PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni dichiaro accolta la proposta dell'onorevole Cuccu. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha concordato che i lavori del Consiglio proseguiranno martedì 25 alle ore 17.
La seduta è tolta alle ore 13 e 17.
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