Seduta n.380 del 01/02/2013
CCCLXXX SEDUTA
Venerdì 1 Febbraio 2013
Presidenza della Presidente LOMBARDO
La seduta è aperta alle ore 10 e 03.
PITEA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta del 18 dicembre 2012 (372), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Salvatore Amadu, Gianvittorio Campus, Roberto Capelli, Franco Cuccureddu, Mario Diana, Giorgio Locci, Valerio Meloni, Paolo Maninchedda, Antonello Peru, Onorio Petrini, Alberto Randazzo, Paolo Terzo Sanna e Angelo Stochino hanno chiesto congedo per la seduta del 1 febbraio 2013.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
PITEA, Segretario f.f.:
"Interrogazione Corda, con richiesta di risposta scritta, sulla cessazione del rapporto di convenzione tra la Provincia di Olbia-Tempio e la Società Multiss Spa e sulle conseguenze da ciò derivanti per i dipendenti e per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici secondari provinciali". (1034)
"Interrogazione Cocco Daniele Secondo, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata utilizzazione della nuovissima struttura edificata a Bono e da sempre inoperativa". (1035)
"Interrogazione Cocco Daniele Secondo, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata nomina del direttore di distretto dell'Ospedale di Ozieri". (1036)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.
PITEA, Segretario f.f.:
"Interpellanza Planetta sulla discriminazione palese ai danni dei sardi e della Sardegna, come risulta dalla Tabella di riparto del fondo integrativo per l'anno 2012 contenuta nella Relazione allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012, allegata alla bozza di "Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante il riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68". (391)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.
PITEA, Segretario f.f.:
"Mozione Barracciu - Espa - Corda - Mariani - Diana Giampaolo - Uras - Salis - Capelli - Ben Amara - Agus - Bruno - Cocco Daniele Secondo - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - Cugusi - Lotto - Manca - Meloni Marco - Meloni Valerio - Moriconi - Porcu - Sabatini - Sanna Gian Valerio - Sechi - Solinas Antonio - Soru - Zuncheddu sulla necessità di revocare con urgenza la deliberazione n. 43/12 del 31 ottobre 2012 avente per oggetto le linee di indirizzo per gli atti aziendali delle aziende sanitarie e sull'analoga urgenza di bloccare l'iter degli atti aziendali già approvati da alcune aziende sanitarie e quelli in fase di approvazione o predisposizione, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (230)
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 07, viene ripresa alle ore 10 e 32.)
regionali" (Doc. n. 33/XIV/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento numero 33/A, relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali.
(Si riporta di seguito il testo del documento:
Composta dai consiglieri Uras, Presidente - Rodin, Vice presidente - Diana G., segretario - Campus - Capelli - Contu F. - Contu M.I. - Cuccu - Diana M. - Meloni F. - Pitea - Salis - Sanna G. - Sanna G.V.
Relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta
sulla mancata applicazione delle leggi regionali
Premessa
La Commissione relatrice ha operato secondo il mandato ricevuto dal Consiglio regionale, positivamente in modo bipartisan, come meglio si conviene in organismi di accertamento finalizzato alla comprensione di fenomeni degenerativi del funzionamento degli organi istituzionali e dello stato delle relazioni che tra loro intercorrono.
La Commissione ha affrontato le problematiche affidate cercando di non precipitare nel contrasto polemico tra forze e schieramenti politici diversi, e in questo è riuscita assumendo le decisioni prevalentemente all'unanimità o a larghissima maggioranza. Si da atto, nel presente documento, delle questioni affrontate, soprattutto quelle di carattere generale, che richiedono una espressione esplicita del Consiglio Regionale ai fini della promozione dei necessari percorsi di riforma delle procedure e delle strutture. Tali questioni sono state considerate con l'obiettivo di individuare efficaci strumenti per il miglior funzionamento degli organi della Regione, dei rapporti di collaborazione istituzionale tra gli stessi e con il sistema delle Autonomie locali, e infine per la ridefinizione del ruolo che hanno assunto progressivamente le burocrazie pubbliche.
In proposito è apparso evidente a tutti i Commissari una dilatazione dei poteri della dirigenza pubblica che, al contrario delle aspettative, non si è tradotta in maggiore efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità dell'azione della P.A..
Il periodo preso in considerazione è quello della XIII e XIV, fatta eccezione per alcuni aspetti relativi alle norme dello Statuto Speciale e alla rilevante modifica della potestà legislativa, tra Parlamento e Consiglio, introdotta con al riforma del Titolo V della Costituzione Repubblicana. In relazione a ciò si è ritenuto utile, ai fini della migliore valutazione da parte dell'Assemblea, allegare alla presente relazione la ricerca "Osservatorio sulla Legislazione della Regione autonoma della Sardegna - XIII e XIV legislatura (finanziata dalla Fondazione del Banco di Sardegna) effettuata dalla Università degli Studi di Cagliari a cura del Prof. Giovanni Coinu e del Prof. Andrea Deffenu.
Si allegano inoltre le risoluzioni approvate dalla Commissione nel corso della attività svolta e una nota di sintesi degli argomenti trattati e delle audizioni effettuate nel periodo successivo alla proroga accordata con l'ordine del giorno n. 58 del 21 giugno 2011.
Lo Statuto speciale - Esempi di norme non ancora applicate e/o parzialmente applicate
La prima e fondamentale legge dell'Autonomia sarda, la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le sue successive integrazioni e modificazioni è, anch'essa, per molte parti inattuata. In proposito vale citare a titolo d'esempio l'articolo 8 - in materia di entrate - così come modificato dalla L.296/2006, l'articolo 14 - in materia di successione, nel territorio sardo, della Regione nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato - e l'articolo 15 - in materia di definizione della forma di governo e delle modalità di elezione degli organi della Regione e per l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo.
I predetti articoli rappresentano un significativo esempio di mancata attuazione di disposizioni di legge, anche di rango costituzionale, per le seguenti ragioni: 1) per responsabilità diretta dello Stato (centralista) - articolo 8, articolo14 - che agisce in modo conservativo del proprio potere, anche in violazione della legge, soprattutto quando tale azione conservativa è finalizzata a mantenere la gestione diretta di beni e patrimoni o significative porzioni di finanza pubblica; per responsabilità della Regione (art.15) che non provvede a normare la materia demandata alla sua competenza per incapacità di aggregare una maggioranza qualificata in grado di approvare una legge rinforzata (legge statutaria); 2) per il periodo prolungato di violazione delle norme in parola: da 63 anni, l'articolo 14; da oltre 12 anni l'articolo 15; da 7 anni l'articolo 8 modificato; 3) per la rilevanza delle materie trattate concernenti l'assetto istituzionale autonomistico e l'esercizio dei diritti di partecipazione popolare al governo della cosa pubblica.
L'avvio della legislazione regionale
La Regione inizia a legiferare, in forza dello Statuto speciale nel 1949. Ad oggi sono state approvate 2190 leggi regionali, una media di 34 leggi l'anno. Riportiamo di seguito le leggi approvate nel corso del primo anno di esercizio effettivo della potestà legislativa, a titolo esemplificativo della fase storica nella quale tale esercizio ha avuto inizio.
Leggi regionali - 1949
Legge regionale 30 dicembre 1949, n. 10
Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il Bilancio della Regione Sarda per l'anno 1950.
Legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9
Regolamentazione del personale di enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli enti locali, comandato presso il Consiglio regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.
Legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8
Regolamentazione del personale di enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli enti locali,
comandato presso I' Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.
Legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7
Provvedimenti per facilitare la organizzazione dei servizi del Consiglio Regionale
mediante comandi di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici.
Legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6
Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso I' Amministrazione regionale della Sardegna.
Legge regionale 30 novembre 1949, n. 5
Indennità di trasferta per gli Amministratori della Regione.
Legge regionale 11 novembre 1949, n. 4
Costituzione di un fondo per le cooperative.
Legge regionale 5 ottobre 1949, n. 3
Proroga delle concessioni di terre incolte.
Legge regionale 27 giugno 1949, n. 2
Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri regionali.
Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1
Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali.
Le prime leggi dell'autonomia, come si desume dal loro contenuto, sono state orientate prevalentemente su due direzioni: verso misure organizzative dell'amministrazione, del personale e della spesa; verso interventi di natura sociale ed economica (concessione terre incolte - fondo cooperazione - fondo malattie sociali ). Dal 1949 in poi la legislazione regionale ha avuto una evoluzione costante, un ampliamento consistente e sostanziale delle competenze, fino ad arrivare alla riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana.
II Titolo V definisce le materie attribuite allo Stato e assegna tutte le rimanenti all'iniziativa regionale. Attribuisce alle Regioni anche l'iniziativa sulle materie di legislazione concorrente.
I limiti della legislazione regionale si sono ridimensionati in ambito nazionale, almeno formalmente, ma si sono stati estesi per l'intervenuta regolamentazione comunitaria, soprattutto dalla istituzione del mercato e della moneta unica europei. Tali limiti assoggettano, ad un preventivo assenso della Commissione europea, ormai quasi tutti i provvedimenti legislativi in materia economica e sociale, intervenendo sui principali settori produttivi e di servizio, dall'agricoltura all'artigianato, dai trasporti alla spesa destinata al funzionamento degli apparati pubblici. La situazione si è attualmente ulteriormente complicata in relazione agli impegni assunti in ambito UE dal Governo in materia di contenimento e riduzione del debito pubblico, in materia di spesa pubblica, anche regionale e locale, in materia di aiuti alle imprese e diritto del lavoro. Alcuni impegni si sono tradotti in norme costituzionali vincoli (principio della parità di bilancio).
Prima della riforma del Titolo V la legislazione regionale veniva sottoposta ad una verifica di legittimità preventiva alla sua entrata in vigore. Con la predetta riforma si è superata la procedura di comunicazione obbligatoria al Rappresentante del Governo ai fini dell'esame di competenza del Consiglio dei Ministri. Tale verifica di legittimità dava origine ad una vera e propria trattativa finalizzata all'accoglimento del testo approvato oppure alla introduzione di modifiche che consentissero alla legge regionale una definitiva e non contestabile approvazione da parte del Consiglio regionale.
Attualmente il Governo può disporre l'impugnazione di leggi regionali ritenute illegittime, anche di Regioni a Statuto Speciale come la Sardegna, sulla quale si esprime la Corte Costituzionale. Pertanto le leggi approvate entrano regolarmente in vigore in attesa dell'esame della Corte ed dispiegano integralmente i loro effetti; l'efficacia delle leggi approvate può essere sospesa solo dalla stessa Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 40 della legge 87/1953 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
In proposito, dalla analisi effettuata è apparso evidente un comportamento ostativo di dubbia legittimità posto in essere da organi esecutivi e dalla dirigenza pubblica regionale e locale che, in contrasto con il prevalente indirizzo della Corte Costituzionale che raramente procede a sospendere l'efficacia delle leggi regionali e statali impugnate preferendo decidere sul merito, alla notizia di impugnazione del Governo di un provvedimento legislativo regionale, ne sospendono, senza averne l'autorità, l'applicazione.
Tale sospensione spesso è notificata con atto dirigenziale ai destinatari dei provvedimenti determinando di fatto una notevole confusione ed una irrituale interferenza nei procedimenti regolati dalla legge impugnata.
Tali comportamenti hanno spesso conseguenze dirette sulla attività di spesa, sulla regolare gestione di servizi pubblici, sulle condizioni di vita di lavoratori e delle loro famiglie soprattutto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro, anche precario, e dei relativi trattamenti retributivi e contributivi.
Rapporti Consiglio - Giunta - Governo
Altro elemento di criticità è rilevabile nella relazione, spesso competitiva e conflittuale, tra l'organo legislativo e quello esecutivo, tra Consiglio e Giunta. Ciò, prescindendo dalle maggioranze politiche.
Al Consiglio regionale come è noto non è consentita alcuna relazione diretta con il Governo, a cui compete la impugnazione dei provvedimenti di legge, neppure quelle finalizzate alla spiegazione dei contenuti normativi o ai motivi economico-sociali, istituzionali, organizzativi per i quali il provvedimento è stato approvato.
Tale compito è demandato, nella ordinaria relazione e collaborazione tra istituzioni, al Presidente della Regione e agli Assessori. Succede che la volontà del Consiglio, che dovrebbe essere assolutamente vincolante per gli altri Organi della Regione, si sia manifestata in contrasto con le opinioni della Giunta. In tali casi, non solo si potrebbe registrare un totale disinteresse a difendere il provvedimento ma, Presidente e Assessori, e con essi gli apparati burocratici della Regione, potrebbero promuovere azioni, più o meno esplicite, dirette ad un intervento impugnativo da parte del Governo. Questo rischio appare più evidente in ogni provvedimento tendente a ridurre privilegi o a limitare poteri discrezionali in capo agli esecutivi e alle burocrazie.
L'attuale forma di governo regionale, presidenzialista, pone Legislativo ed Esecutivo sullo stesso piano dal punto di vista della legittimazione popolare. Entrambi gli organi sono eletti direttamente dal popolo. In questo sta, in parte, la ragione di un progressivo atteggiamento critico e di contrasto alle deliberazioni del Consiglio, alle leggi dallo stesso approvate, prima da parte del Presidente e della Giunta, poi da parte degli apparati dirigenti della P.A. regionale.
Di questa situazione pagano i prezzi il sistema istituzionale locale, le imprese, i lavoratori, i singoli cittadini e l'intera comunità isolana. Si perde la certezza del diritto, si trascinano i procedimenti amministrativi, si rallenta la spesa e l'iniziativa economica, si colpisce l'efficienza dei servizi pubblici.
Le responsabilità del Consiglio
Della attuale situazione è responsabile anche il Consiglio regionale. Tali responsabilità si articolano sostanzialmente su due rilevanti livelli: 1) uno attiene alla qualità della produzione dei provvedimenti, sul piano tecnico progressivamente peggiorata, per una crescente mancanza di cultura legislativa e una insufficiente assistenza, dovuta ad una pesante riduzione del personale in possesso dei necessari profili professionali (dotazione organica del Consiglio); 2) l'altro concerne la tendenza dei consiglieri a recuperare un potere autonomo, attualmente meno rilevante in relazione alla vigente forma di governo, invadendo il campo degli atti di competenza degli esecutivi con provvedimenti di dettaglio, che, perdendo la caratteristica di disposizioni generali ed astratte, riducono l'azione legislativa ad una disorganica risposta a bisogni materiali diffusi, spesso rappresentati da organizzazioni economiche e sociali, associazioni di enti locali, comitati di scopo etc.
Questo comportamento, per quanto comprensibile nell'attuale stato di crisi sociale, economica, istituzionale e politica, ha determinato una decadenza della autorevolezza della funzione legislativa, che contribuisce all'indebolimento del prodotto normativo e ne favorisce la violazione sistematica da parte dei soggetti a cui, invece, è attribuito il compito di attuarlo e di farlo rispettare.
Il Consiglio è responsabile anche della mancata applicazione di norme di rilievo in materia di tutela dei diritti del cittadino. Questo accade, soprattutto, quando l'Assemblea è chiamata alla attribuzione di funzioni di tale rilievo da richiedere maggioranze qualificate.
Un esempio: la legge regionale 13 ottobre 2005, n. 14 - Modifiche alle norme sul difensore civico regionale (l.r. 17 gennaio 1989, n. 4 e successive modificazioni). Rimane totalmente inattuata la legge sul difensore civico, uno strumento essenziale dell'intervento pubblico a tutela dei diritti del cittadino violati dall'inerzia, dalla parzialità e dall'abuso della amministrazione pubblica, sia da parte del livello esecutivo del potere politico sia, soprattutto, dalla burocrazia, alla quale la legge di norma affida la quasi totalità degli atti gestori e di spesa.
La dirigenza burocratica
II potere gestorio delle risorse finanziarie e strumentali è stato attribuito, dalla riforma del pubblico impiego (che nella Regione sarda coincide con la approvazione della l.r. 31/19998), alla dirigenza. Ad essa è affidato un potere autonomo assolutamente rilevante che, però, deve esercitarsi nel rispetto assoluto ed integrale della legge e in attuazione dei programmi di governo. Ovvero è stato introdotto il principio della responsabilità autonoma, organizzativa ed operativa, entro i limiti posti dalle norme di legge e dalle direttive programmatiche. Questo avrebbe dovuto favorire il raggiungimento di più alti livelli di efficienza, una minore discrezionalità e maggiore trasparenza, una evidente imparzialità nell'azione della P.A.
Si è determinato, invece, uno scenario molto diverso da quello ipotizzato.
Il potere politico di governo ha progressivamente preteso disposizioni che consentissero la nomina di personale dirigente fiduciario. Tali procedure di nomina, vincolate al possesso di chiari requisiti di professionalità, sono apparse spesso viziate in relazione ad esigenze di equilibrio politico-partitico dello schieramento di governo, a discapito dell'interesse della P.A. ad individuare le migliori qualità professionali per la funzione di responsabilità da attribuire.
Di questo, e dei riscontri verificati dalla Commissione, si è dato atto in specifiche risoluzioni ed è negli atti che la stessa Commissione ha acquisito dalle Amministrazioni regionali, settoriali e locali (tali atti sono nella disponibilità degli uffici e pertanto di ogni consigliere).
La dirigenza, tendenzialmente portata a favorire la direttiva di governo piuttosto che l'attuazione della legge, capovolge il valore delle fonti. E' successo, pertanto, che interi blocchi normativi, singole leggi e una innumerevole quantità di disposizioni siano state accantonate, mai applicate, e in molti casi osteggiate. Tali disposizioni riguardano prevalentemente le materie concernenti la gestione finanziaria e di bilancio, i servizi e le politiche del lavoro, il sostegno alle imprese, il funzionamento della rete dei trasporti, interni ed esterni all'isola, la organizzazione di uffici e la gestione di personale. In questi argomenti ha influenza la incapacità della dirigenza di procedere correttamente e tempestivamente alla necessaria interlocuzione con la Commissione europea, a cui è attribuito il compito di verifica di coerenza della legislazione regionale con i vincoli posti dai trattati soprattutto in materia di aiuti.
In proposito va ovviamente richiamata la corresponsabilità tra esecutivi e dirigenza burocratica (ovviamente non tutta). Parliamo di dirigenza burocratica per segnare la differenza con la generalità dei funzionari e dei dipendenti, prevalentemente impegnata nel rapporto diretto con la diversificata utenza pubblica che, al contrario, di norma sente maggiormente l'obbligo della risposta tempestiva e nel rispetto della legge.
Vi sono leggi, per citare alcuni esempi, come la numero 20 del 2005, sui servizi del lavoro, che attende di essere attuata da otto anni, vi sono disposizioni in leggi finanziarie mai abrogate della XIII e XIV legislatura, e mai attuate, dimenticate. Vale la pena riferirsi all'articolo 6 della legge regionale 3/2008, oppure quelle introdotte nelle finanziarie di questa legislatura in materia di opere immediatamente cantierabili. Oppure quelle che impongono, ai fini del miglior funzionamento del sistema pubblico regionale e locale, la costituzione del comparto unico Regione/Enti locali.
La vicenda dei CSL e dei CESIL è un caso limite che è giusto citare. Le amministrazioni provinciali e soprattutto le loro dirigenze hanno deciso, in totale autonomia, di declassare la legge regionale che imponeva il mantenimento in servizio del personale precario e la prosecuzione delle attività dei servizi per il lavoro e l'inserimento lavorativo degli svantaggiati, a disposizioni normative facoltative. Non le considerano leggi della Repubblica, in aperta violazione del titolo V della Costituzione e della citata legge 87/53. Insistono nel considerare le province sarde enti locali, senza prendere atto che esiste una norma, la legge regionale numero 11 del 2012, che le sopprime all'esito del referendum del 6 maggio scorso. La stessa norma attribuisce ad organi provvisori compiti transitori di gestione e l'obbligo di una accurata ricognizione dei rapporti giuridici in essere, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento. Ricognizione mai fatta.
Ovvero non prendono atto della provvisorietà nella quale certe competenze e certi servizi debbono essere resi alla comunità. Si aggiunga che ciò avviene in presenza di uno stanziamento già assegnato e di fatto bloccato; che ciò avviene lasciando circa 300 lavoratori disoccupati e privi di reddito, che ciò avviene a rischio del servizio che deve essere reso da quelle strutture e da quel personale.
In questo comportamento si evidenzia un atteggiamento statalista e centralista, tendenzialmente portato a considerare la legge regionale un atto di natura amministrativa da sottoporre al giudizio della competenza burocratica ai fini della preventiva dichiarazione di legittimità. Non è così.
La mancata osservanza della legge da parte della "burocrazia" costituisce un limite rilevante nella iniziativa economica privata, una difficoltà aggiuntiva per chi è espulso dalla attività produttiva, per chi è marginalizzato e versa in condizioni di bisogno.
Considerazioni conclusive
L'attività della commissione è in tutti gli atti dalla stessa acquisiti accessibili e pubblici. La legge regionale appare, come in sintesi sopra descritto, prevalentemente violata. Ragioni di conflitto politico istituzionale, inefficienza e slealtà di parti di dirigenza pubblica, inadeguatezza tecnica della legislazione, il permanere di culture subalterne al ruolo dello Stato, anche in contrasto della riforma costituzionale del Titolo V.
Il risultato è comunque devastante per la economia della società sarda. Un peso troppo ingombrante per una realtà colpita dalla crisi e che si trascina antiche arretratezze. Tutto questo richiede un cambio significativo di comportamenti. Una riorganizzazione delle disposizioni in testi unici per materie, al fine di evitare la dispersione normativa; una migliore formulazione tecnica delle norme e una produzione essenziale, non ridondante; una distinzione netta di ruoli tra assemblea legislativa ed esecutivi; una migliore qualità della macchina amministrativa e una verifica sistematica della lealtà a leggi e programmi da parte della dirigenza.
Senza questo regna la confusione, terreno fertile della illegalità. La legge viene violata sistematicamente e il sistema pubblico si piega alla discrezionalità e all'abuso.
Alcuni cenni sulla attività svolta
Nell'esercizio dei compiti attribuiti alla Commissione con l'ordine del giorno numero 58 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2011 attraverso cui è stato prorogato il mandato, così come definito dall'ordine del giorno numero 27 dell'8 aprile 2010, la Commissione ha proseguito nella sua attività di inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali.
Per l'espletamento delle attività demandate la Commissione ha provveduto a riunirsi, dal momento della proroga del mandato alla data odierna, per un numero totale di sedute pari a 19.
Nell'ambito di dette sedute è proseguita sia l'attività istruttoria e di verifica, sia una serie di audizioni che hanno visto il prevalente coinvolgimento degli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di verifica, quali componenti l'organo esecutivo della Regione, oltre naturalmente i soggetti di volta in volta interessati o comunque coinvolti nell'applicazione delle singole norme oggetto di esame da parte della Commissione.
Si riassume, qui, in sintesi, l'attività svolta dalla Commissione attraverso la menzione di quelle sedute nelle quali si è proceduto alle necessarie verifiche, audizioni, nonché adozione di specifiche risoluzioni, in relazione alle materie esaminate ed ai profili di criticità emersi.
Nella seduta del 13 settembre 2011, la Commissione ha proceduto all'esame circa l'attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2011 ed ha approvato relativa risoluzione in merito.
Nella seduta del 21 settembre 2011, la Commissione si è occupata della questione relativa alle modalità di ripetizione delle somme indebitamente trattenute relativamente al "Master and Back" e "Bando giovani ricercatori" ed ha provveduto ad approvare una risoluzione nel merito.
Nella seduta del 28 settembre 2011 la Commissione ha proceduto all'audizione dell'Assessore del lavoro, dell'Assessore degli Enti locali e dell'Assessore della programmazione e bilancio, sull'applicazione dell'articolo 2, comma 7, della l.r. n. 10/2011, oltre ai rappresentanti dei dipendenti del CSL della provincia di Sassari.
Nella seduta del 19 ottobre 2011 la Commissione ha proceduto all'audizione dei dipendenti CSL della provincia di Sassari.
Nella seduta del 27 ottobre 2011 la Commissione ha proceduto all'audizione dell'Assessore del lavoro della Provincia di Nuoro sull'applicazione della l.r. n. 10 del 2011.
Nella seduta del 17 novembre 2011 la Commissione ha proceduto all'esame del parere della Corte dei conti n. 78/2011/par. sull'applicazione della l.r. numero 10/2011. Ha inoltre proceduto, nella medesima seduta, all'audizione dei Sindaci di Bultei e Anela su problematiche inerenti ai cantieri forestali.
Nella seduta del 12 aprile 2012 la Commissione ha proceduto: a) alla verifica delle disposizioni normative di cui all'articolo 6, comma 8 della l.r. numero 16/2011 (superamento del precariato CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo); b) ad esaminare la normativa regionale in materia di interventi anticrisi, occupazione e ammortizzatori sociali di cui alle leggi finanziaria e di bilancio 2011 e 2012, nonché le disposizioni finanziarie finalizzate alla prosecuzione delle attività del personale tecnico-specialistico e operaio del parco di Molentargius; c) ad esaminare l'istanza concernente richiesta di interpretazione autentica dell'articolo 4 della l.r. n. 15 del 2010 concernente il personale transitato dai ruoli dell'Amministrazione regionale all'Agenzia governativa regionale "Sardegna promozione".
Nella seduta del 18 aprile 2012 sono stati sentiti l'Assessore regionale del lavoro sulla applicazione dell'articolo 6, comma 8 l.r. numero16/2011 e l'Assessore regionale dei Lavori pubblici sull'applicazione dell'art. 4, comma 48 della l.r. numero 6/2012.
Nella seduta del 3 maggio 2012, sempre sulla applicazione dell'articolo 6, comma 8 della l.r. numero16/2011, la Commissione ha sentito il Direttore dell'Assessorato del lavoro.
Nella seduta dell'8 maggio 2012 la Commissione ha proceduto all'esame della documentazione trasmessa dalla Regione sulle figure apicali degli enti e delle agenzie.
Nella seduta del 12 giugno 2012 la Commissione ha proceduto all'audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente foreste con riguardo alla normativa in materia di personale addetto al servizio antincendio regionale per la stagione 2012 ed in particolare sullo stato di attuazione dell'articolo 15, comma 26 della l.r. numero 2/2007 riguardante la procedura di stabilizzazione degli operai a tempo determinato dell'Ente foreste della Sardegna. Nella seduta del 20 giugno 2012 è stato sentito il Commissario AGRIS (Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura) in materia di stabilizzazioni di personale presso la medesima Agenzia.
Nella seduta del 19 luglio 2012 la Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni: a) l'Assessore regionale del lavoro sulle problematiche inerenti al superamento del precariato CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo, nonché sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. numero13/2012; b) Assessore regionale degli affari generali sulla questione della mancata applicazione dell'articolo 11 della l.r. numero 16 del 2011 concernente l'inquadramento del personale ex ETI (Ente tabacchi italiani); c) l'Assessore regionale dell'ambiente in materia di disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. numero 12/2012 finalizzate alla prosecuzione delle attività del personale tecnico-specialistico e operaio del parco di Molentargius .
Nella seduta del 2 agosto 2012 la Commissione ha deliberato all'unanimità dei presenti di trasmettere agli enti ed autorità di controllo competenti la documentazione pervenuta concernente le procedure di nomina presso le ASL.
Infine, nella seduta del 25 ottobre 2012, la Commissione ha approvato una risoluzione concernente: a) la corretta interpretazione dell'articolo 4 della l.r. numero 15 del 2010 in materia di personale regionale transitato a "Sardegna Promozione", b) la mancata applicazione dell'articolo 19 della l.r. n. 12 del 2011 relativa al personale dell'ufficio stampa della Regione; c) la mancata applicazione dell'articolo 11 della l.r. n. 16 del 2011 concernente l'inquadramento del personale ex ETI (Ente tabacchi italiani); d) la mancata applicazione dell'articolo 36 della l.r. n. 2 del 2007 e dell'aricolo 3, comma 5, della l.r. n. 3 del 2009 concernenti il piano per il superamento del precariato nella Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali, nonché l'attuazione del programma di aggiornamento con specifico riferimento a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 20/23 del 15 maggio 2012.
Le risoluzioni approvate dalla commissione sono allegate alla presente relazione.
Gli atti e la documentazione acquisiti e/o trasmessi dagli assessorati, agenzie, enti strumentali, aziende o società regionali alla Commissione sono disponibili, per la consultazione, presso gli uffici, referente Avv. Massimo Falchi Delitala.)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il consigliere Uras per illustrare la relazione.
URAS (Gruppo Misto). Presidente, colleghi, consentitemi di introdurre questa relazione con alcune considerazioni, ad iniziare da quella sul modo in cui positivamente ha lavorato la Commissione d'inchiesta sull'attuazione delle leggi regionali.
La Commissione ha lavorato positivamente in modo bipartisan, come meglio si conviene in organismi di accertamento finalizzato alla comprensione di fenomeni degenerativi del funzionamento degli organi istituzionali e dello stato delle relazioni che tra loro intercorrono. Ha affrontato le problematiche affidate, cercando di non precipitare nel contrasto polemico tra forze e schieramenti politici diversi, e in questo è riuscita, assumendo le decisioni prevalentemente all'unanimità o a larghissima maggioranza.
Si dà atto nella relazione delle questioni affrontate, soprattutto quelle di carattere generale che richiedono un'espressione esplicita del Consiglio regionale ai fini della promozione dei necessari percorsi di riforma delle procedure e delle strutture. Tali questioni sono state considerate con l'obiettivo di individuare efficaci strumenti per il miglioramento del funzionamento degli organi della Regione, dei rapporti di collaborazione istituzionale che tra gli stessi e il sistema delle autonomie locali devono essere organizzati, ed infine per la ridefinizione del ruolo che hanno assunto progressivamente le burocrazie pubbliche.
Ringrazio tutti i colleghi che con me hanno svolto questa funzione, cito quelli che attualmente compongono la Commissione, altri ve ne sono stati: il collega Vice Presidente Teodoro Rodin, il collega segretario Giampaolo Diana, i colleghi Campus, Capelli, Mariano Contu, Felice Contu, Cuccu, Mario Diana, Meloni, Pitea, Salis, Gian Valerio Sanna e Giacomo Sanna.
Presidente, io sospendo un secondo l'illustrazione della relazione per fare un piccolo appunto, lo dico ai quasi deserti banchi della Giunta, lo dico a coloro che fanno o hanno fatto, vorrebbero rifare oppure faranno, i candidati alla Presidenza della Regione e che oggi, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto speciale (quindi stiamo parlando della legge costituzionale che regola l'attività di tutti gli organi della Regione) nella seduta obbligatoria di febbraio prevista da questo Statuto, dovrebbero essere presenti: se fossi un cittadino qualunque sarebbe sufficiente solo questa assenza per escludere dai miei desideri un Presidente, perché vuol dire che è un Presidente che non apprezza o, in qualche caso, anzi, disprezza il Consiglio regionale.
E' per questa ragione che questa Commissione è stata istituita con l'ordine del giorno numero 27 ed è stata prorogata con l'ordine del giorno numero 58 del 21 giugno 2011. E' per questo che la relazione inizia a trattare l'argomento dallo Statuto speciale, in modo particolare dall'analisi di tre articoli dello Statuto speciale: l'articolo 8 in materia di entrate (totalmente inattuato e sul quale si è aperta una vertenza durissima con lo Stato che però non è stata condotta al meglio), l'articolo 14 in materia di successione della Regione, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato, e l'articolo 15, che è di assoluta attualità perché riguarda anche la legge elettorale attualmente in discussione e che purtroppo spesso vede assente anche chi ha la responsabilità politica e la rappresentanza legale della Regione.
Gli articoli che ho citato sono un esempio significativo di mancata attuazione di disposizioni di legge anche di rango costituzionale. Le ragioni sono le seguenti: responsabilità diretta dello Stato che agisce in modo conservativo del proprio potere e anche in violazione della legge, soprattutto quando tale azione conservativa è finalizzata a mantenere la gestione diretta dei beni patrimoniali o di porzioni significative di finanza pubblica; responsabilità della Regione che è incapace di aggregare maggioranze qualificate in grado di approvare leggi rinforzate (così come previsto dall'articolo 15 che prima citavo) per il periodo prolungato di violazione di tali norme: sessantatré anni dall'articolo 14; dodici dall'articolo 15; sette dall'articolo 8.
Dall'avvio della legislazione regionale in Sardegna (avvenuto nel 1949) ad oggi sono state approvate più di 2190 leggi; vi faccio immaginare quale corpo legislativo enorme (34 leggi l'anno), purtroppo scoordinato, noi abbiamo di fronte.
Le leggi regionali che sono state approvate immediatamente dopo l'assunzione della potestà legislativa da questo Consiglio hanno avuto prevalentemente due direzioni: una, quella di misure organizzative dell'amministrazione, del personale e della spesa, l'altra, quella di natura sociale ed economica: concessioni di terre incolte, fondo per la cooperazione, fondo per le malattie sociali. Dal '49 ad oggi molto è cambiato e molte altre competenze sono state trasferite alla Regione, fino ad arrivare alla riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana.
Il Titolo V, com'è noto, definisce le materie attribuite allo Stato e assegna tutte le rimanenti all'iniziativa regionale, ivi comprese quelle a legislazione concorrente. I limiti della legislazione regionale si sono quindi, almeno formalmente, ridimensionati in ambito nazionale, ma si sono estesi per l'intervenuta regolamentazione comunitaria, soprattutto dall'istituzione del mercato e della moneta unica europea. Prima della riforma del Titolo V la legislazione regionale veniva sottoposta ad una verifica di legittimità preventiva alla sua entrata in vigore, dopo, tale verifica di legittimità è stata assegnata alla Corte costituzionale sulla base di un'iniziativa promossa dal Governo o incidentalmente in sede di giudizio.
Attualmente il Governo può disporre l'impugnazione di leggi regionali ritenute illegittime, sulla quale si esprime la Corte costituzionale. Pertanto le leggi approvate - lo dico con una sottolineatura - entrano regolarmente in vigore in attesa dell'esame della Corte e dispiegano integralmente i loro effetti. L'efficacia delle leggi approvate può essere sospesa solo dalla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 40 della legge numero 87 del '53.
In proposito, dall'analisi effettuata è apparso evidente un comportamento ostativo di dubbia legittimità, posto in essere da organi esecutivi e dalla dirigenza pubblica regionale e locale, che è in contrasto con il prevalente indirizzo della Corte costituzionale, che raramente procede a sospendere l'efficacia delle leggi regionali e statali impugnate, preferendo decidere sul merito. Alla notizia di impugnazione del Governo di un provvedimento legislativo regionale tali organi esecutivi e dirigenza pubblica ne sospendono invece, senza averne l'autorità, l'applicazione. Questa è una delle violazioni più ricorrenti e riguarda anche la dirigenza della Regione. Tale sospensione spesso è notificata, con atto dirigenziale, ai destinatari dei provvedimenti, determinando di fatto una notevole confusione e una irrituale interferenza nei procedimenti regolati dalla legge impugnata.
Tali comportamenti hanno spesso conseguenze dirette sull'attività di spesa, sulla regolare gestione dei servizi pubblici, sulle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie, soprattutto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro anche precario e dei relativi trattamenti retributivi e contributivi. I rapporti tra Consiglio, Giunta e Governo sono rapporti tesi, qualche volta conflittuali, certamente in molte circostanze di contrasto, competitivi, in modo particolare tra Consiglio e Giunta.
Al Consiglio regionale, com'è noto, non è consentita alcuna relazione diretta con il Governo, a cui compete l'impugnazione dei provvedimenti di legge, neppure quelle finalizzate alla spiegazione dei contenuti normativi o dei motivi economico-sociali, istituzionali e organizzativi per i quali il provvedimento è stato approvato. Tale compito è demandato al Presidente della Regione, agli Assessori. Potrebbe allora succedere che la volontà del Consiglio, che dovrebbe essere assolutamente vincolante per gli altri organi della Regione, si ponesse in contrasto con le opinioni della Giunta, in tali casi non solo si potrebbe registrare un totale disinteresse dell'Esecutivo a difendere il provvedimento ma Presidenti e Assessori (e con essi gli apparati burocratici della Regione) potrebbero promuovere azioni più o meno esplicite dirette ad un intervento impugnativo da parte del Governo. Questo rischio appare più evidente in ogni provvedimento tendente a ridurre privilegi o a limitare poteri discrezionali in capo agli esecutivi e alle burocrazie.
Di questa situazione pagano i prezzi il sistema istituzionale locale, le imprese, i lavoratori, i singoli cittadini e l'intera comunità isolana. Si perde la certezza del diritto, si trascinano i provvedimenti amministrativi, si rallenta la spesa e l'iniziativa economica e si colpisce l'efficienza dei servizi pubblici.
Le responsabilità del Consiglio sono soprattutto sul piano della produzione normativa, produzione di provvedimenti che, sul piano tecnico, progressivamente è peggiorata, sia per una crescente mancanza di cultura legislativa, sia per una insufficiente assistenza dovuta ad una pesante riduzione del personale in possesso dei necessari profili professionali nelle dotazioni organiche del Consiglio.
L'altro problema concerne la tendenza dei consiglieri a recuperare un potere autonomo, attualmente meno rilevante in relazione alla vigente forma di governo, invadendo il campo degli atti di competenza degli esecutivi con provvedimenti di dettaglio che, perdendo la caratteristica di disposizioni generali ed astratte, riducono l'azione legislativa ad una disorganica risposta ai bisogni materiali diffusi.
E infine la dirigenza burocratica, Presidente. Il potere gestorio delle risorse finanziarie e strumentali è stato attribuito dalla riforma del pubblico impiego alla dirigenza, ad essa è affidato un potere autonomo assolutamente rilevante che però deve esercitarsi nel rispetto assoluto ed integrale della legge e in attuazione dei programmi di governo, ovvero è stato introdotto il principio della responsabilità autonoma, organizzativa e operativa, entro i limiti imposti dalle norme di legge e dalle direttive programmatiche.
Questo avrebbe dovuto favorire più alti livelli di efficienza, una minore discrezionalità e maggiore trasparenza ed un'evidente imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione. Si è determinato invece uno scenario molto diverso: il potere politico di governo ha progressivamente preteso disposizioni che consentissero la nomina di personale dirigente fiduciario. Tali procedure di nomina, vincolate al possesso di chiari requisiti di professionalità, sono apparse, anche all'esame della Commissione d'inchiesta, spesso viziate in relazione ad esigenze di equilibrio politico-partitico dello schieramento di governo a discapito dell'interesse della pubblica amministrazione. Di questo e dei riscontri verificati dalla Commissione si è dato atto in specifiche risoluzioni e negli atti che la stessa Commissione ha acquisito dalle amministrazioni regionali, settoriali e locali. Tali atti sono nella disponibilità degli Uffici.
La dirigenza, tendenzialmente portata a favorire la direttiva di governo piuttosto che l'approvazione della legge, capovolge il valore delle fonti. E' successo pertanto che interi blocchi normativi, singole leggi, innumerevoli quantità di disposizioni siano state accantonate, mai applicate e in molti casi osteggiate. Tali disposizioni riguardano prevalentemente le materie concernenti la gestione finanziaria e di bilancio, i servizi alle politiche del lavoro, il sostegno alle imprese, il funzionamento della rete dei trasporti interni ed esterni all'Isola, l'organizzazione di uffici e la gestione del personale.
In proposito va ovviamente richiamata la corresponsabilità tra esecutivi e dirigenza burocratica (e parliamo di dirigenza per segnare la differenza con la generalità dei funzionari e dei dipendenti, prevalentemente impegnati nel rapporto diretto con l'utenza pubblica, che al contrario, di norma, sente maggiore l'obbligo della risposta tempestiva e del rispetto della legge).
Un ulteriore elemento di difficoltà, e vado a concludere, riguarda la preoccupazione dei responsabili dei procedimenti delle strutture circa la conseguenza degli atti assunti qualora risultino ad un successivo controllo illegittimi. Oggi appare urgente, come sottolineato in altri documenti già depositati presso il Consiglio, rivedere le posizioni assunte nel corso delle precedenti legislature in materia di controllo degli atti, soprattutto di quelli che riguardano le spese.
Tali considerazioni partono dal presupposto che il drastico ridimensionamento delle verifiche preventive di legittimità abbia concorso allo sviluppo ulteriore della confusione amministrativa causata da una eccessiva incoerente produzione normativa comunitaria, nazionale e regionale, in materia di organizzazione dell'apparato e delle funzioni pubbliche e di programmazione e gestione della spesa. La confusione così generata ed aggravata ha costituito in questi anni il terreno di coltura migliore per la negligenza e l'inefficienza della burocrazia e per la diffusione di preoccupanti fenomeni di corruzione.
Presidente, devo citare una vicenda di questi giorni, ma non solo di questi giorni, ed è quella che riguarda i CSL e i CESIL. E' un caso limite che è giusto citare. Le amministrazioni provinciali, e soprattutto le loro dirigenze, hanno deciso, in totale autonomia, di declassare a disposizione normativa facoltativa la legge regionale che imponeva il mantenimento in servizio del personale precario, la prosecuzione dell'attività dei servizi per il lavoro e l'inserimento lavorativo degli svantaggiati. Praticamente, in aperta violazione del Titolo quinto della Costituzione e della citata legge numero 87 del 1953, non la considerano legge della Repubblica. Insistono nel considerare le province sarde enti locali, senza prendere atto che esiste una legge regionale, la legge numero 11 del 2012, che le sopprime all'esito del referendum del 6 maggio scorso.
La stessa norma attribuisce ad organi provvisori compiti transitori di gestione e l'obbligo di un'accurata ricognizione dei rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente, ai fini del successivo trasferimento. Ricognizione mai fatta, altra legge violata! Le amministrazioni provinciali non prendono atto, quindi, della provvisorietà nella quale certe competenze e certi servizi devono essere resi alla comunità. Si aggiunga che ciò avviene in presenza di uno stanziamento assegnato di fatto bloccato, che ciò avviene lasciando trecento lavoratori disoccupati e privi di reddito.
Signor Presidente, io consegno all'esame dell'Aula, dei singoli consiglieri, il lavoro della Commissione ringraziando tutti per l'attenzione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rodin. Ne ha facoltà.
Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola si devono iscrivere non oltre la conclusione del primo intervento.
RODIN (P.d.L.). Presidente, sarò breve, giusto un flash, perché dopo la esaustiva relazione del Presidente della Commissione mi restano da fare solo due considerazioni. La prima è una sollecitazione alla Giunta e all'Assessore del personale perché, prima di dare le direttive al CORAN per il rinnovo del contratto collettivo dei dirigenti, rileggano la relazione che ha consegnato la Commissione per rilevare le criticità emerse e suggerire soluzioni e indicazioni al comitato e negoziare per il rinnovo del contratto.
L'altra considerazione che voglio fare è una testimonianza dell'impegno profuso dal Presidente della Commissione nel condurre la laboriosa istruttoria, la ricerca dei documenti e le numerose audizioni di quasi la totalità degli assessori e dei dirigenti degli enti regionali, che ha consentito alla Commissione di fare luce sulle criticità che poi sono emerse; lavoro utilissimo che costituirà la premessa utile per una riforma della dirigenza regionale che si impone con urgenza se si vogliono mettere in primo piano le legittime aspettative dei cittadini nell'esercizio dei loro diritti nei confronti della Regione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Steri. Ne ha facoltà.
STERI (U.D.C.-FLI). Presidente, la relazione conclusiva della Commissione di inchiesta ha confermato il fondamento di quanto noi abbiamo sostenuto dall'inizio della legislatura. Ci sono una serie di disfunzioni che sono determinate dal sistema, dall'incertezza del sistema. A monte di queste disfunzioni vi è ovviamente il fatto che noi siamo in presenza di quello che ho definito uno Statuto non scritto.
Perché Statuto non scritto? Perché, dopo la riforma del Titolo V del 2001, noi, per andare a verificare quali sono le competenze della Regione sarda, non abbiamo più un testo scritto a cui rivolgerci, da cui comprendere se per una determinata materia abbiamo una competenza esclusiva, concorrente o meramente residuale. Dobbiamo fare un difficile lavoro di interpretazione, interpolando lo Statuto con la legge costituzionale del 2001, il che spesso è complicato, perché talora ci sono maggiori poteri attribuiti dallo Statuto sul piano orizzontale, talaltra dalla legge del 2001 sul piano verticale. Quindi, abbiamo una serie di incertezze interpretative che a monte non consentono di comprendere quelle che sono le competenze della Regione.
Esemplare per tutte l'esempio delle competenze in materia di istruzione, in cui, dopo le norme che noi avevamo approvato gli anni scorsi (il 2010 o il 2011, non ricordo) il Governo ha ritenuto di impugnare la nostra norma nanti la Corte costituzionale, e solo la Corte ha confermato l'interpretazione che noi avevamo dato, che cioè la competenza della Regione era concorrente, quindi che c'era un maggiore ampliamento di competenze. Ecco quindi che ancora una volta si conferma la necessità in primo luogo di fare le riforme, la necessità di avere un nuovo Statuto che, al di là di quelli che sono i nuovi poteri, la nuova configurazione dei rapporti Stato-Regione che andiamo a chiedere, deve chiarire precisamente cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare.
Ecco, questo forse è uno dei primi punti che determina incertezze, che determina tutti quei fenomeni che sono stati illustrati nella relazione dell'onorevole Uras. Ulteriore ipotesi che determina incertezze è la circostanza che, dopo la riforma del 2001, la Regione sarda ha una serie enorme di competenze che non sono mai state esercitate. E' ben vero che non abbiamo esercitato anche molte delle competenze che ci sono state attribuite ab origine dallo Statuto, ma in questo caso noi avremmo potuto (alla luce dei nuovi poteri attribuiti al Titolo I, che ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale, in quanto più favorevoli e ampliativi di quanto previsto dallo Statuto, si applicano anche alla Regione sarda) avremmo potuto intervenire e disciplinare una mole enorme di materie. Questo avrebbe consentito di approvare una legislazione, sui singoli settori, veramente attenta ai problemi della Sardegna. Eppure, anche questo non lo abbiamo fatto.
Questa, per la verità, è anche una conseguenza dell'organizzazione del Consiglio regionale, in quanto i funzionari - pur apprezzandone, e lo dico ancora una volta, l'enorme qualità, pur apprezzando l'enorme apporto che da tutti ci viene fornito - sono in numero assolutamente insufficiente per consentirci di svolgere tutte queste funzioni. Quindi, due profili di criticità.
Terzo profilo di criticità, ben evidenziato nella relazione: la non adeguatezza della tecnica legislativa che utilizziamo nel redigere le norme di legge. In questa legislatura venne individuato uno strumento che aveva incontrato il consenso di tutte le forze politiche e che venne poi trasfuso, dal consigliere Gian Valerio Sanna, in una proposta di legge. Purtroppo, però, poiché si verteva in materia regolamentare, la proposta di legge, accettabile quanto ai contenuti, a mio avviso non lo era nella forma, in quanto quello strumento avrebbe dovuto essere inserito nel Regolamento e approvato a maggioranza qualificata. Ma questo è un particolare non rilevante. Il fatto importante è che uno strumento era stato convenuto, uno strumento era stato indicato, un atto per poter provvedere in quella materia era stato presentato, e ancora una volta la colpa è nostra che non abbiamo provveduto.
Quarto profilo di criticità, anche questo ben evidenziato: il rapporto Giunta-Consiglio regionale. Noi venivamo da un sistema parlamentare in cui l'equilibrio dei poteri era ben delineato, in cui c'era un rapporto chiaro di poteri tra Giunta e Consiglio. Nel momento in cui è stato modificato questo sistema, è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Regione, quindi il cosiddetto presidenzialismo, non si è avuta cura di prestare attenzione al riequilibrio dei poteri.
E' ben vero che lo possiamo fare noi con la legge Statutaria, ma abbiamo visto ieri cosa è successo: non è stato possibile in questa sede esaminare il Titolo I dalla legge statutaria perché è stato riscontrato che diverse forze politiche non erano d'accordo in questo senso, anche se ricordo che quel testo è stato frutto dell'elaborazione congiunta, in cui di particolare rilievo e valore è stato l'apporto che in Commissione ha fornito il P.D. Quindi, questo è il quarto profilo di criticità. Noi dobbiamo regolare con chiarezza i rapporti tra Giunta e Consiglio regionale.
Un profilo di criticità ulteriore è quello che, sul piano amministrativo della pratica attuazione delle norme di legge, discende, non per responsabilità nostra, dal sistema introdotto dalla legislazione statale. Dai decreti Bassanini in poi - decreti, ricordo, con cui si era detto che era stata anticipata la modifica della Costituzione - è stato completamente cambiato il sistema di amministrazione che noi conoscevamo. Sino a quel momento il sistema di amministrazione era quello di stampo napoleonico, era un'amministrazione che agiva alle dirette dipendenze del potere esecutivo, e la sua azione era sottoposta a dei meri controlli formali di legittimità. Non vi erano controlli di merito.
Questo sistema è stato modificato, è stata abbandonata l'amministrazione che procedeva per controlli di legittimità ed è stato introdotto un modello organizzativo di amministrazione per obiettivi a cui noi necessariamente, in base ai principi costituzionali, abbiamo dovuto adeguarci. Sennonché questo modello è stato introdotto e non è stato portato a compimento, per cui noi oggi siamo in un guado: da un lato non ci sono controlli, dall'altro lato l'amministrazione per obiettivi non funziona. Questo ha determinato un totale sfasamento, ha determinato una serie di conseguenze che sono state ben illustrate.
E' ben vero che c'è stata la separazione tra potere politico e potere amministrativo, ma questa separazione, in presenza dello strumento ideale ipotizzato e non attuato, ha determinato effetti perversi. In questa situazione, non posso che condividere tutte le osservazioni che ha svolto la Commissione nella relazione. Ripeto, tutti questi sono rilievi che sono stati svolti dal mio Gruppo dall'inizio della legislatura con una richiesta pressante di interventi volta ad eliminare queste disfunzioni. Non ci siamo riusciti, bisogna prenderne atto. Eppure, la presa d'atto di non esserci oggi riusciti impone, per quanto possibile, un maggiore impegno nel tentativo di porre in essere tutti gli interventi che consentano quanto meno di migliorare questa situazione.
Sicuramente, non è accettabile che, in presenza di una norma di legge, ancorché ritenuta illegittima, ancorché non impugnata, perché questo è successo, ci sia qualcuno che dica: "Non la applico perché è illegittima, perché è incostituzionale". Questo, signori, non è accettabile, questo non è un problema di responsabilità del Consiglio, non è un problema di responsabilità politica, è un problema che deve risolvere l'Assessore preposto a quel dicastero. E' lui che deve intervenire, che deve proibire che questi fatti succedano, soprattutto quando questi comportamenti vanno a ledere le aspettative di lavoro delle fasce più deboli, soprattutto quando incidono sulla possibilità di erogare ammortizzatori sociali o altri interventi similari. Questo, sinceramente, non è accettabile; non consentiremo più, nel nostro piccolo, che questo succeda.
A fronte di tutto questo, ovviamente, l'ho detto ieri, occorre che quando si parla, alle parole conseguano i fatti. Non è più ammissibile che si parli, che si faccia demagogia per meri interessi particolari o elettorali. Bisogna essere chiari, bisogna essere coerenti con quello che si dice: alle parole devono conseguire i fatti, gli impegni presi devono essere mantenuti. Troppo spesso ho assistito ad impegni presi che subito dopo non venivano mantenuti, e anche questo non è più accettabile. Quindi, questa relazione è un richiamo alla coscienza di tutti, per interrogarsi dove abbiamo sbagliato e cercare di porre rimedi a questi profili di criticità evidenziati.
In conclusione, non posso che ringraziare il Presidente della Commissione, i commissari e i funzionari, che hanno contribuito alla redazione di questo lavoro. PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto in votazione la relazione della Commissione d'inchiesta.
PITTALIS (P.d.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. E' stata chiesta la votazione nominale. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (Gruppo Misto). Presidente, intanto ringrazio il dottor Falchi, il dottor Spano e il signor Mutolo per il contributo assolutamente collaborativo che hanno offerto ai commissari, all'intera Commissione e a me per primo. Questo è un lavoro che è durato anni, non è un lavoro esaurito e quindi l'ipotesi che io formulo è che il Consiglio preveda, nell'ambito del proprio Regolamento, o il potenziamento della Commissione di verifica, o l'istituzione di una Commissione permanente che consenta il controllo sull'attuazione dei provvedimenti che lo stesso Consiglio esita.
La relazione che ho depositato presso la Presidenza ha subito alcune piccole modifiche, che non intaccano il merito generale e la sostanza della relazione, ma solo ed esclusivamente alcuni aspetti di natura formale, e quindi la versione definitiva è nella disponibilità della Presidenza, che provvederà alla consegna ai consiglieri regionali e a tutti i soggetti che ne vorranno copia. La ringrazio, Presidente.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, sulla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Bruno, Corda e Solinas Christian hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Barracciu - Ben Amara - Bruno - Cherchi - Cocco Daniele - Contu Felice - Contu Mariano - Corda - Cucca - Cuccu - Cugusi - Dessi' - Diana Giampaolo - Espa - Floris Rosanna - Gallus - Greco - Lai - Lombardo - Lotto - Lunesu - Manca - Mariani - Moriconi - Mulas - Murgioni - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Rodin - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Steri - Tocco - Uras - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 45
votanti 45
astenuti 0
maggioranza 23
favorevoli 45
(Il Consiglio approva).
I lavori del Consiglio riprenderanno mercoledì 6 febbraio alle ore 16.
La seduta è tolta alle ore 11 e 09.
Allegati seduta
Testo delle interrogazioni e interpellanza e mozioni annunziate in apertura di seduta
Interrogazione Corda, con richiesta di risposta scritta, sulla cessazione del rapporto di convenzione tra la Provincia di Olbia-Tempio e la Società Multiss Spa e sulle conseguenze da ciò derivanti per i dipendenti e per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici secondari provinciali.
Il sottoscritto,
PREMESSO che:
- la Multiss Spa è una partecipata delle due Province di Sassari e Olbia-Tempio e conta complessivamente circa 170 dipendenti;
- la Multiss Spa garantisce, tra le altre attività, la manutenzione ordinaria degli edifici ospitanti le scuole secondarie provinciali, quella ordinaria e straordinaria degli impianti termici, il servizio di disinfestazione e di bonifica delle aree pubbliche di competenza dell'amministrazione provinciale, nonché la manutenzione ordinaria di strade provinciali e della relativa segnaletica;
RILEVATO che:
- a far data da 28 febbraio 2013, a seguito della soppressione della Provincia di Olbia-Tempio, verosimilmente, l'erogazione dei suddetti servizi verrà interrotta per il venir meno di una delle parti contraenti;
- inevitabili e gravissime sarebbero le conseguenze derivanti da tale interruzione sull'agibilità degli edifici scolastici di competenza dell'amministrazione provinciale;
CONSIDERATO che gli gli stessi dirigenti responsabili dei settori di competenza della Provincia di Olbia-Tempio hanno dichiarato l'impossibilità di proseguire, oltre il 28 febbraio 2013, nel rapporto di convenzione con la Multiss Spa;
ESPRESSA preoccupazione per i disservizi e i gravi disagi che ciò comporterà per gli studenti che frequentano le scuole superiori (liceo classico e scientifico, istituti tecnici e professionali) di Olbia, Tempio, La Maddalena, Arzachena, Santa Teresa,
chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere quali decisioni e provvedimenti intendano adottare, con l'urgenza che il caso richiede, al fine di evitare i disservizi sopra evidenziati e scongiurare il pericolo reale che i dipendenti della Multiss Spa si aggiungano al più che consistente elenco dei disoccupati nel territorio gallurese. (1034)
Interrogazione Cocco Daniele Secondo, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata utilizzazione della nuovissima struttura edificata a Bono e da sempre inoperativa.
Il sottoscritto,
PREMESSO che:
- nel paese di Bono, piccolo paese del Goceano, è stata edificata da tempo una grande struttura, completata in tutte le sue parti e, da ciò che emerge all'osservatore, perfettamente agibile;
- tale struttura, dal momento della sua ultimazione, non è mai stata adibita ad alcuna attività produttiva;
- la struttura è sempre chiusa e l'unica cosa che balza all'occhio è che la stessa è giornalmente illuminata;
EVIDENZIATO che:
- durante l'edificazione della struttura si vociferava che la stessa sarebbe stata destinata ad accogliere i pazienti e dipendenti dell'AIAS;
- invero, l'Associazione è già presente sul territorio con una struttura la quale presenta, però, alcune criticità;
- l'attuale sede dell'associazione, infatti, ha necessità di importanti interventi manutentivi, di talché il compito degli operatori, stante la presenza di tali impedimenti, risulta essere più difficile e gravoso;
- in particolare ne risente la qualità del servizio offerto ai pazienti i quali, con uno stato di salute già altamente compromesso, si ritrovano a convivere all'interno di una struttura che giornalmente presenta problemi;
RILEVATO che:
- come si apprende da informazioni assunte in loco sembrerebbe che quella struttura sia stata edificata dalla Fondazione Randazzo proprio per ospitare l'associazione ed i suoi pazienti;
- la struttura allo stato attuale è perfettamente funzionante, ma non viene utilizzata;
- la presenza di tale struttura chiusa ed inutilizzata appare essere, in virtù della necessità della stessa per le esigenze del territorio, un ingiustificabile spreco di risorse economiche e non solo;
- invero, oltre a generare dei costi determinati dalla somministrazione giornaliera di energia elettrica, volti ad illuminare le mura bianche, si sottopone ad uno stato di deperimento determinato dal mancato uso;
PRESO ATTO che la Fondazione Randazzo e l'AIAS, a vario titolo, hanno rapporti con la Regione,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere se:
1) siano a conoscenza dell'esistenza di questa struttura inutilizzata;
2) siano a conoscenza delle necessità manutentive della struttura dove ha sede l'AIAS a Bono;
3) sia loro interesse intervenire al fine di consentire ai pazienti AIAS la permanenza in una struttura confortevole e dignitosa;
4) intendano intervenire al fine di fare chiarezza su questa vicenda. (1035)
Interrogazione Cocco Daniele Secondo, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata nomina del direttore di distretto dell'Ospedale di Ozieri.
Il sottoscritto,
PREMESSO che:
- con le determinazioni dirigenziali n. 58 del 2 dicembre 2009 e n. 77 dell'8 febbraio 2010 è stato emanato l'"avviso interno per titoli e colloquio per la direzione dei distretti di Sassari, Alghero e Ozieri";
- il suddetto avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 38 del 29 dicembre 2009 e, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 19 gennaio 2010;
- con determinazione n. 211 del 22 aprile 2010 è stata nominata la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 15 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, relativa all'avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dei suddetti incarichi;
- tale commissione è stata interessata da diverse vicissitudini a causa del mutamento dei propri componenti;
- comunque, con deliberazione del direttore generale n. 517 del 22 giugno 2012 venivano ratificati i verbali della commissione esaminatrice relativi alla assegnazione di un posto per la direzione del distretto di Sassari, uno per il distretto di Alghero ed uno per il distretto di Ozieri;
- in particolare, con l'anzidetta deliberazione n. 517 del 2012, si è provveduto a conferire l'incarico per la direzione del distretto di Alghero;
- con successiva deliberazione n. 604 del 31 luglio 2012, oltre a ratificare i verbali della commissione esaminatrice si provvedeva a conferire l'incarico per il distretto di Sassari;
RILEVATO che:
- ad oggi non si è ancora provveduto alla nomina del direttore del distretto di Ozieri;
- tale ritardo/omissione ha dei riverberi negativi nei confronti del presidio ospedaliero;
- invero, la mancata nomina del direttore del distretto impedisce, di fatto, alla struttura di avere un portavoce capace di far valere le istanze del presidio e ciò soprattutto in questo particolare momento storico;
- infatti, la mancanza di un referente qualificato all'interno della struttura rappresenta un grave danno e determina l'immobilismo del presidio;
- sembrerebbe quasi che tale ritardo/omissione nella nomina del direttore del distretto sia in linea con decisioni ormai prese e volte a chiudere l'ospedale, addebitandogli inadempienze o carenza di numeri di fatto irraggiungibili in questa situazione;
- la struttura, allo stato attuale, in assenza del direttore appare essere priva di una guida, di un indirizzo, di un rappresentante investito del potere di amministrare la struttura e di farsi portavoce delle istanze, carenze, necessità del presidio per poter ben operare;
- l'assenza del direttore di distretto, pertanto, pone la struttura ospedaliera in una situazione di vulnerabilità operativa, rendendola facile bersaglio di coloro che caldeggiano la soppressione della stessa;
- tale inerzia da parte della commissione arreca un gravissimo danno alle popolazioni del territorio circostante le quali giornalmente apprendono, a loro discapito, i mutamenti, di natura peggiorativa, che interessano la struttura ospedaliera;
CONSIDERATO che:
- la commissione esaminatrice nominata con determinazione n. 211 del 22 aprile 2010 è stata istituita per il conferimento degli incarichi di direttore dei distretti di Sassari, Alghero ed Ozieri;
- la stessa non ha provveduto ad adempiere all'incarico conferitole posto che ancora non è stato nominato il direttore di distretto di Ozieri;
- tale omissione appare essere ingiustificata,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere se:
1) siano a conoscenza del fatto che la commissione esaminatrice non ha ancora provveduto a nominare il direttore del distretto di Ozieri;
2) quando intendano intervenire al fine di sollecitare la commissione ed imporle tempi strettissimi per l'adempimento dell'incarico conferitole. (1036)
Interpellanza Planetta sulla discriminazione palese ai danni dei sardi e della Sardegna, come risulta dalla tabella di riparto del fondo integrativo per l'anno 2012 contenuta nella Relazione allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012, allegata alla bozza di "Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante il riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68".
Il sottoscritto,
PREMESSO CHE la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 22 gennaio 2013, al Presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, all'Assessore della Regione Toscana - Coordinatore commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, all'Assessore della Provincia autonoma di Trento - Coordinatore vicario commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, ai Presidenti delle regioni autonome e delle provincie autonome, al Ministero dell'economia e delle Finanze, e per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una bozza avente per oggetto: "Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante il riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68";
CONSIDERATO che nella Tabella di riparto del fondo integrativo per l'anno 2012 contenuta nella Relazione allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012, allegata alla menzionata bozza, risulta che le risorse disponibili relativamente all'esercizio finanziario 2012 ammontano ad euro 164.742.740 sul capitolo 1710 "Fondo integrativo per la concessione borse di studio" e a euro 2.700 sul capitolo 1695 "Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio" per complessivi euro 162.861.740 al netto delle risorse quantificate in euro 4.581.000 riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi da 106 a 126, di cui soltanto euro 5.140.549,87 (Fondo integrativo 2012 con quota salvaguardia 100 per cento) a favore della Sardegna;
CONSTATATO che al punto 3 dell'integrazione all'ordine del giorno della convocazione della Conferenza Stato-regioni prevista per il giorno 24 gennaio 2013, vi era il "Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante il riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. (istruzione, università e ricerca) Codice sito: 4.2/2013/ 1 - (Servizio 1) - Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni", ma dal sito istituzionale della Conferenza unificata Stato-regioni, ad oggi, non risulta che tale punto all'ordine del giorno sia stato ancora esaminato e discusso;
RILEVATO che si tratta in tutta evidenza di una proposta del tutto insufficiente, inaccettabile, discriminante ed ingiusta che si aggiunge all'oramai lunghissimo elenco delle gravi inadempienze dello Stato italiano, che continua a violare il patto costituzionale del 1948 dimenticandosi totalmente della Sardegna, soprattutto in considerazione della drammatica crisi economica e sociale in atto nell'Isola, che invece richiederebbe fatti concreti, azioni forti e grandi assunzioni di responsabilità,
chiede di interpellare il Presidente della Regione per sapere se risulti a questa Amministrazione che la Conferenza Stato-regioni abbia già esitato, per quanto di sua competenza, il "Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante il riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (istruzione, università e ricerca) Codice sito: 4.2/2013/ 1 - (Servizio 1) - Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni", ed in tal caso quale sia, ed in quali termini si è posta nell'occasione la Regione, ovvero, nel caso non sia stato ancora esaminato e discusso, quali provvedimenti intenda essa adottare al fine di impedire e correggere quella che verosimilmente appare come una discriminazione palese ai danni dei sardi e della Sardegna. (391)
MozioneBarracciu - Espa - Corda - Mariani - Diana Giampaolo - Uras - Salis - Capelli - Ben Amara - Agus - Bruno - Cocco Daniele Secondo - Cocco Pietro - Cucca - Cuccu - Cugusi - Lotto - Manca - Meloni Marco - Meloni Valerio - Moriconi - Porcu - Sabatini - Sanna Gian Valerio - Sechi - Solinas Antonio - Soru - Zuncheddu sulla necessità di revocare con urgenza la deliberazione n. 43/12 del 31 ottobre 2012 avente per oggetto le linee di indirizzo per gli atti aziendali delle aziende sanitarie e sull'analoga urgenza di bloccare l'iter degli atti aziendali già approvati da alcune aziende sanitarie e quelli in fase di approvazione o predisposizione, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, all'articolo 12, ha dettato "Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale" e la Giunta regionale ha approvato, nel settembre 2009, la delibera n. 42/17 sul commissariamento delle ASL e nel dicembre 2009 la delibera n. 57/11 sull'istituzione della macroarea "Sardegna";
- la riforma del sistema sanitario, ipotizzata dalla legge n. 3 del 2009, predisposta dalla Giunta regionale e attualmente in attesa di essere messa all'ordine del giorno del Consiglio, discussa dalla competente Commissione consiliare è stata, da questa, radicalmente modificata e approvata col voto contrario non solo del centro sinistra ma anche, emblematicamente, col voto contrario di una parte della maggioranza stessa;
- il Consiglio regionale in data 17 ottobre 2012 ha approvato la legge n. 21 del 7 novembre 2012 contenente "Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità" con la quale venivano impartite importanti disposizioni di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale ed, in particolare, all'articolo 7, affidava ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di procedere alla proposta di ristrutturazione della rete ospedaliera aziendale al fine dì ridurre i posti letto per un numero complessivo di circa 1.300; lo stesso articolo di legge disponeva che "i direttori generali delle aziende sanitarie trasmettono la proposta di razionalizzazione dei posti letto complessivi all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro centoventi giorni dall'approvazione delle direttive" emanate dalla Regione;
- l'articolo 13, comma 3, della sopra citata legge regionale n. 21 del 2012 ha previsto che "gli atti aziendali delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie sono elaborati conformemente alla presente normativa a seguito di apposita direttiva dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in applicazione della legge regionale n. 10 del 2006, e gli stessi si applicano fino all'approvazione dei nuovi atti aziendali elaborati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2009";
- l'atto aziendale ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 3, comma 1 bis), disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie "nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica";
- la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, dispone, in aggiunta, che l'atto aziendale debba prevedere "le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio- sanitario. L'atto aziendale ... è adottato o modificato dal direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, di cui all'articolo 15, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente";
- gli indirizzi per la predisposizione degli atti aziendali sono stati approvati in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 33/21 del 31 luglio 2012 e quindi, senza attendere il previsto parere della competente Commissione consiliare, approvate in via definitiva con deliberazione n. 43/12 del 31 ottobre 2012;
RICORDATO che:
- dopo circa venti anni, in data 19 gennaio 2007 il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato il Piano sanitario regionale 2006/2008;
- dopo quasi quattro anni di governo, la Giunta regionale non ha ancora presentato al Consiglio il nuovo Piano sanitario regionale, il quale deve contenere le indicazioni strategiche e gli obiettivi condivisi per il riordino del sistema sanitario regionale sardo, e rappresenta lo strumento naturale di programmazione al quale è affidato il compito di ricercare le soluzioni più equilibrate ed eque per garantire l'offerta dei servizi ospedalieri e territoriali nei diversi territori della Regione;
- nonostante la definizione della rete ospedaliera sia un capitolo fondante del Piano sanitario regionale, così come è stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, la Giunta regionale ha ritenuto di avvalersi di procedure più snelle rispetto a quelle previste dalla legge regionale n. 10 del 2006, alle quali in parte ha derogato con l'approvazione della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21;
- la ragione principale dichiarata dalla Giunta regionale che ha portato a disciplinare in via straordinaria con la legge regionale n. 21 del 2012 la riorganizzazione della rete ospedaliera, è stata quella della tempestività, cioè l'esigenza di portare a compimento nei tempi previsti dalla norma nazionale di spending review il riordino della rete ospedaliera che prevede, come detto, il taglio complessivo di 1.300 posti letto;
- il decreto legislativo 7 agosto 2012, n. 135, (cosiddetto sulla spending review) dispone che entro il 31 dicembre 2012 le regioni procedano al taglio di ulteriori 0,3 posti letto ospedalieri per mille abitanti, rispetto al precedente standard del Patto della salute 2010-2012 (4 posti letto per mille abitanti), peraltro mai rispettato dalla Regione; prevede inoltre che "la riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse";
- le linee di indirizzo per la predisposizione degli atti aziendali sono state deliberate dalla Giunta regionale successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale n. 21, avvenuta il 17 ottobre 2012;
- i direttori generali delle aziende sanitarie erano tenuti alla trasmissione della proposta di atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità entro sessanta giorni dall'adozione delle linee di indirizzo emanate in data 31 ottobre 2012 con deliberazione della Giunta regionale n. 43/12 e quindi entro il 31 dicembre 2012;
- l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006 dispone che "decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende positiva; ove la Giunta regionale si pronunci nel senso della non conformità, il direttore generale sottopone alla Giunta regionale un nuovo testo entro i successivi trenta giorni; se la verifica è ancora negativa, la Giunta regionale può revocare il direttore generale oppure nominare un commissario ad acta";
CONSTATATO che:
- a meno di ingiustificabili arretramenti delle linee di programmazione sanitaria, la predisposizione degli atti aziendali per le modalità di redazione e i tempi stabiliti dalle leggi regionali, devono essere coerenti con quanto previsto dalla norma nazionale (decreto legislativo 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetto spending review) e dalla stessa legge regionale 7 novembre 2012, n. 21, e, in particolare, nella riorganizzazione dell'offerta assistenziale ospedaliera attraverso una riduzione dei posti letto degli ospedali pubblici e delle unità operative complesse;
- la ridefinizione degli atti aziendali non può ritenersi avulsa dal processo di riordino e riorganizzazione della rete ospedaliera che obbliga la nostra Regione ad adeguarsi, se pure con grande ritardo, agli standard imposti dalla norma nazionale (decreto legislativo n. 135 del 2012) ed, in particolare, al rispetto della numerosità dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, che non deve essere superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni e per i piccoli ospedali i parametri stabiliti nella legge regionale n. 21 del 2012;
- il rispetto di alcuni di detti standard da parte dei direttori generali era, peraltro, previsto e reso obbligatorio da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 30/60 del 12 luglio 2011 recante "Obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2011";
RILEVATO che:
- gli atti aziendali rappresentano, alla luce di quanto dichiarato nei testi resi disponibili, un modello di riorganizzazione a medio termine, sulla base di valutazioni effettuate dalle direzioni aziendali, e quindi si muovono su visioni prospettive di rimodulazione dell'offerta assistenziale e come tali non possono essere disgiunte dal mandato affidato alle stesse direzioni dalla legge regionale n. 21 del 2012;
- gli atti aziendali predisposti dalle aziende sanitarie non rispettano nel complesso il mandato affidato dalla programmazione nazionale e regionale relativamente alla riorganizzazione dei propri assetti e in particolare alla riduzione dei posti letto pubblici i quali viceversa subiscono variazioni in aumento;
- gli atti aziendali solo apparentemente ottemperano, in misura minima, alla riduzione delle unità operative complesse se confrontati al numero complessivo previsto nei precedenti atti aziendali definiti dalle aziende sanitarie nel 2007; al contrario, in diverse realtà, determinano un deciso incremento delle unità operative, oltre che dei posti letto, rispetto alle dotazioni effettivamente attivate delle aziende sanitarie; ne deriva che il numero complessivo dei posti letto e delle unità operative, calcolato sull'intero territorio regionale, risulta sovrabbondante rispetto agli standard nazionali e alla popolazione di riferimento;
- infatti gli atti aziendali prevedono, in alcuni casi, piuttosto che la riduzione delle unità operative complesse attraverso l'accorpamento di strutture analoghe presenti a livello aziendale e interaziendale, la moltiplicazione delle stesse (sdoppiamento delle oncologie afferenti a distinti dipartimenti strutturali nella ASL di Cagliari) e la creazione di nuove strutture ospedaliere non giustificabili alla luce degli standard nazionali basati sulla popolazione di riferimento, come per esempio: cardiochirurgia pediatrica e neuropsichiatria infantile nella ASL di Cagliari, gastroenterologia, neonatologia e pneumologia nella ASL di Olbia, ematologia e malattie endocrine nella ASL di Oristano;
- per contro, alcune unità operative previste dalla normativa nazionale e regionale, come per esempio il Servizio delle professioni sanitarie (legge 10 agosto 2000, 251, legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 31/16), non sono state previste negli atti aziendali di alcune aziende sanitarie (AO Brotzu, AOU di Cagliari) o sono state depotenziate rispetto ai precedenti regolamenti (ASL di Cagliari);
- il restringimento della competenza dei distretti socio-sanitari alla funzione di tutela, l'istituzione del Dipartimento delle attività territoriali (che aggrega sia i distretti socio-sanitari che le unità operative territoriali di produzione precedentemente collocate all'interno dei singoli distretti), la istituzione di unità operative interdistrettuali che non rispondono alla direzione dei distretti (prevista ad esempio nella ASL di Cagliari, di Sassari, di Olbia, di Sanluri), confliggono con l'autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria prevista per i distretti dalla legge n. 10 del 2006, autonomia funzionale al governo socio-sanitario ed alla realizzazione sul territorio di un'offerta di servizi alternativa a quella erogata inappropriatamente dall'ospedale;
- la moltiplicazione dei dipartimenti strutturali aziendali, di presidio e interpresidio, aumenta i costi ed appesantisce la gestione dell'azienda, allungando la catena decisionale e sottraendo funzioni di governo e coordinamento alla direzione sanitaria;
APPURATO che:
- come incessantemente denunciato nel corso del dibattito in Consiglio regionale preliminare all'approvazione della legge regionale n. 21 del 2012, è illusorio e incoerente rispetto alle elementari regole di programmazione sanitaria affidare alle direzioni aziendali il compito di pianificare la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale attraverso un processo di autoriduzione dei posti letto, inevitabilmente destinato al fallimento;
- ciò nondimeno, e a maggior ragione, la Giunta regionale deve garantire una costanza di governo del processo di riorganizzazione attraverso la definizione di direttive e la verifica del rispetto degli standard e del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle direzioni delle aziende sanitarie;
- la Giunta regionale ha, invero, dimostrato di mantenere una condotta di governo particolarmente ambigua nel voler fornire linee di indirizzo e avviare l'iter per la predisposizione di nuovi atti aziendali prima del completamento (per la verità ancor prima dell'avvio) del processo di razionalizzazione dei posti letto ospedalieri condotto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, ed è facile presumere che le motivazioni sottese a tale scelta non trovano giustificazione sotto il profilo del perseguimento di politiche di buon governo e di ricerca di modelli di assistenza più appropriati e efficienti;
- le direttive regionali per le aziende sanitarie locali, l'Azienda ospedaliera Brotzu e le aziende ospedaliero- universitarie previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2012 per l'attuazione degli interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera non sono state ancora adottate dalla Giunta regionale, nonostante siano decorsi i tempi disposti dalla stessa norma;
VALUTATO che:
- l'eventuale approvazione degli atti aziendali, così come predisposti dalle aziende sanitarie, da parte della Giunta regionale, porterebbe ulteriori complicazioni al già difficile processo di riorganizzazione della rete ospedaliera avviato con la legge regionale n. 21 del 2012 e amplierebbe il divario tra i livelli attuali di offerta ospedaliera e gli standard previsti dalla normativa nazionale e dalla stessa legge regionale n. 21 del 2012;
- l'applicazione degli assetti organizzativi delineati con gli atti aziendali avrebbe ripercussioni negative in termini di spesa sanitaria, anche alla luce dei recenti dati di bilancio che confermano un andamento del disavanzo destinato a toccare ben presto i 400 milioni, oggetto di attenta valutazione da parte della Corte dei conti;
- l'applicazione degli assetti organizzativi delineati con gli atti aziendali ad oggi ufficialmente approvati e disponibili alla consultazione comporta un pericoloso depauperamento dei presidi ospedalieri minori e si hanno notizie informali circa la stessa impostazione a danno dei piccoli ospedali assunta negli atti aziendali delle aziende ospedaliere che ancora non hanno ancora reso pubblico l'atto aziendale come per esempio la ASL n. 3 di Nuoro;
- la spesa sanitaria deve essere qualificata attraverso l'identificazione e il rilancio di azioni programmatiche che migliorino la governance del sistema socio-sanitario mettendo a punto interventi complessi, che richiedono un'attenta e forte regia dell'Esecutivo con il pieno coinvolgimento del Consiglio regionale;
- la volatilità e l'inconcludenza degli atti di programmazione della Giunta regionale è confermata anche dalla revisione degli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2011, effettuata ex post in fase di valutazione degli stessi, con un atto che disconferma quelli precedentemente assegnati sia in campo economico che organizzativo (deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2012, n. 48/21) e dalla più che tardiva definizione degli obiettivi per il 2012, effettuata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 50/35;
CONSTATATO che gli stessi amministratori locali, attori fondamentali nell'iter della programmazione sanitaria, contestando sia il metodo che il merito, chiedono che gli atti aziendali vengano revocati e riscritti,
impegna il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale
1) a revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 43/12 del 31 ottobre 2012;
2) a bloccare l'iter di approvazione degli atti aziendali già deliberati dalle aziende sanitarie nonché quelli in fase di approvazione o predisposizione;
3) a presentare alla competente Commissione consiliare nuove linee di indirizzo per la predisposizione degli atti aziendali in coerenza con quanto disposto dalle specifiche leggi regionali e, nello specifico, con l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006 e con l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2012, solo al termine del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e in coerenza con le soluzioni in esso contenute. (230)