Seduta n.370 del 02/02/1999
Seduta CCCLXX
(Pomeridiana)
Martedì 2 febbraio 1999
Presidenza del Vicepresidente Milia
indi
del Presidente Selis
La seduta è aperta alle ore 17 e 08.
FRAU, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di mercoledì 27 gennaio 1999 (366), che è approvato.
Congedi
PRESIDENTE. I consiglieri regionali Giuseppe Sassu e Massimo Fantola hanno chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 2 febbraio 1999. Se non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Continuazione della discussione della mozione Bonesu - Sanna Giacomo - Serrenti sulla sovranità del popolo sardo (173)
PRESIDENTE. Possiamo riprendere i lavori con la mozione numero 173 a firma Bonesu, Sanna, Serrenti. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta regionale.
PALOMBA (Progr. Fed.) Presidente della Giunta. Parlo ad un'Aula non particolarmente piena, si tratta solo di capire la ragione di questo fatto, l'ultima ragione che vorrei dare è quella del poco interesse per il problema della sovranità del popolo sardo, potrei essere disposto ad accettare qualunque altra motivazione.
La Giunta regionale vuole esprimere pieno apprezzamento sul dibattito finora intercorso, sempre di elevato livello, sul tema di così straordinario interesse come quello della sovranità. La Giunta ritiene che si tratti di un tema di squisita pertinenza assembleare, non perché l'Esecutivo non abbia una propria idea in proposito, non senta le medesime aspirazioni e lo stesso impulso che è echeggiato anche in quest'Aula, ma perché su un tema di questo livello deve prioritariamente esprimersi la rappresentanza elettiva del popolo sardo, che è chiamata ad esprimersi su tutti i profili di carattere costituzionale, attinenti ai fondamenti del modo di essere della nostra Regione, della nostra terra. In questo senso è determinante l'espressione di parere che proviene dai Gruppi politici qui rappresentati, che certamente sanno farsi recettori anche dei sentimenti, delle sensazioni, delle aspirazioni di tutti i sardi.
La Giunta assicura il più convinto adempimento di quello che sarà il deliberato del Consiglio, naturalmente qualche osservazione intende farla. Vuol dire che rispetterà pienamente le valutazioni e le determinazioni che l'Assemblea, questa sì sovrana, assumerà, ma questa osservazione sarà soprattutto come contributo alla decisione che il Consiglio dovrà assumere. I sardi si sentono popolo in quanto collettività organizzata secondo regole di carattere giuridico formale; si sentono anche nazione nel senso di collettività ispirata a valori comuni, tradizioni, lingua, storia, etc.. Ma queste accezioni sono pienamente compatibili con la permanenza in uno stato unitario del quale la Sardegna fa parte; in questo senso il concetto di sovranità, se inteso nell'accezione di originarietà e di autoreferenzialità, cioè del non ripetere da un'entità statuale la propria legittimità costituzionale, si porrebbe - mi pare - al di fuori dell'architettura designata dalla nostra Costituzione, nella quale il nostro Statuto si colloca.
Invece c'è un'altra accezione di sovranità, che è quella che anche i proponenti hanno sposato, che può essere considerata compatibile, anzi uno straordinario punto di riferimento per le nostre aspirazioni: è quella rappresentata dall'originarietà non dell'organizzazione istituzionale, ma dell'appartenenza ad una collettività che sente di non ripetere da alcuna altra entità la comunanza di valori, cioè la nostra identità che fa dei sardi, ovunque nel mondo, una comunità irripetibile.
Questo fa sì che nelle relazioni con altre entità, e nel disegno di una nuova architettura costituzionale, nel rapporto tra lo Stato e le entità regionali che di esso fanno parte, noi tutti siamo obbligati a spingere al massimo livello possibile la ricerca dell'autonomia e anzi del federalismo, il massimo livello possibile di federalismo, la massima espressione, comunque, di federalismo, che consenta alla Sardegna di avere il massimo possibile delle proprie attribuzioni statuali, di stato federale. La nostra storia è una storia anche fatta di dominazioni, di colonialismo, di invasione, di repressione, ma mai è stata una storia di vinti. Noi siamo anche il retaggio di questo passato, ma non tutto è silenzio nella nostra memoria, non tutto è rimozione, se possiamo vantare di avere ripetutamente spinto la nostra storia verso la ricerca della libertà, dell'autonomia, del rispetto per noi stessi.
La mozione pare cercare un possibile equilibrio tra la certezza dell'essere popolo e la compatibilità con il far parte di uno stato unitario; in questo senso la mozione rappresenta un impulso che è presente in gran parte dei sardi e che fa parte della nostra identità e della nostra aspirazione ad essere, all'inizio del nuovo millennio, un popolo fiero della propria identità, che cerca i massimi spazi possibili.
La Giunta, ripetutamente, nelle sue relazioni con l'Unione europea e con lo Stato italiano ha fatto perno su questo sentimento molto forte di identità, per rivendicare, più che ottenere, non elargizioni ma il riconoscimento del nostro buon diritto ad essere arbitri dei nostri destini. Questa mozione, comunque, il Consiglio la vorrà approvare, rappresenterà un ulteriore stimolo, perché la nostra terra venga riconosciuta anche fuori come una terra di persone che aspirano e che sanno di avere una propria dignità e una propria identità di popolo, che possono portare a testa alta in qualunque parte del mondo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il consigliere Bonesu.
BONESU (P.S. d'Az.). Credo che il dibattito abbia avuto una sua dignità e siano emerse delle posizioni pur non perfettamente concordanti, che però mi sembra siano riconducibili ad un filo comune. Credo che la provocazione che, come Gruppo Sardista, abbiamo dato al Consiglio perché finalmente, in questa legislatura, si parlasse delle questioni fondamentali, perché spesso ci perdiamo in piccole cose, sia stata raccolta almeno in parte. E credo di dovere una risposta agli interventi più critici nei confronti della mozione, perché credo che abbiano influito sul giudizio di alcuni colleghi, più che le cose scritte o dette, certi discorsi che sono andati sui giornali, anche oggi, e che però devono restare estranei a quello che si fa in quest'Aula. Mi riferisco in particolare all'intervento dello stimato collega Macciotta, il quale ha detto di non condividere la mozione perché sarebbe un negare il giuramento che abbiamo fatto come consiglieri. Credo che si stia ponendo in un'ottica sbagliata rispetto alla mozione, perché se noi sardisti volevamo proporre una mozione "separatista" l'avremmo scritta in quel senso. La mozione che abbiamo scritto è di senso completamente opposto, è una mozione che rivendica il diritto del popolo sardo a partecipare alle scelte della Repubblica italiana e dell'Unione europea, non è certo un discorso isolazionista, non è un discorso di indipendenza, come poteva essere fatto nell'800. Siamo alle soglie del 2000, siamo in una situazione di integrazione di stati e di popoli, noi intendiamo con questa mozione rivendicare il diritto del nostro popolo ad essere partecipe della Repubblica italiana, ad essere partecipe dell'Unione europea. Un'idea che, in nuce, c'è già nello Statuto regionale; in tutta la legislazione costituzionale italiana solo due volte si parla di popoli che non sono il popolo italiano: il proprio sardo e il popolo valdostano, due entità che chiaramente l'Assemblea costituente aveva presenti come due realtà che avevano una specifica autonomia e una capacità politica autonoma. E` chiaro che il discorso, magari, non è stato consequenziale nei relativi statuti, però è un discorso che c'è già. Quando in Francia si è posto il problema del popolo corso e del suo rapporto con il popolo francese, il Governo propendeva per una formulazione che dicesse che il popolo corso è una parte ben individuata del popolo francese; il Consiglio costituzionale francese ha detto di no, perché dice che il concetto di popolo francese, come è nella Costituzione francese, è un concetto di un popolo unitario che non sopporta differenziazioni al suo interno. Il problema per il popolo sardo nell'ordinamento costituzionale italiano non si pone, perché l'articolo 28 dello Statuto parla di popolo sardo come un soggetto politico, perché ne parla proprio come propositore di legislazione. Per cui credo che il discorso, come affrontato dall'onorevole Macciotta, non abbia riferimenti con quello che si è scritto e quello che si è detto; mi sembra anzi che da tutti i discorsi svolti oggi sia emersa più forte la volontà di questo Consiglio regionale, delle istituzioni della Regione Sardegna, di dar vita ad una repubblica federale italiana. Bene, la mozione era evasiva su questo punto, perché non voleva, di fronte ad un Consiglio dove sappiamo che le conseguenze anche di una dichiarazione di questo genere non sono condivise da tutti - ricordo per esempio che giace davanti a questa Assemblea una proposta di Assemblea costituente del popolo sardo, ma gran parte dei Gruppi non la condivide - cercava di evitare lo sviluppo di che cosa consegue a questa dichiarazione. Credo che il dibattito su questo abbia rappresentato dei passi avanti, credo che da tutte le parti del Consiglio sia emersa in modo chiaro la volontà di andare verso la Repubblica federale italiana. Per cui i proponenti accettano emendamenti in questo senso, anzi anticipo già la richiesta finale di questo mio intervento: chiederemo una breve sospensione per introdurre nel testo della mozione questi fattori che sono emersi dal dibattito consiliare. E credo che debbano sgomberare anche il campo da supposizioni sugli intenti di questa mozione che non hanno ragion d'essere. Come mi sembra sia emerso, in particolare nell'intervento del collega Paolo Fois, che è necessario in questa mozione riaffermare in modo più chiaro e deciso il nostro voler far parte dell'Unione Europea, cioè il nostro spirito di collaborazione, con tutti i popoli, non solo con quelli compresi nella Repubblica italiana, ma con quelle più vaste comunità a cui l'Italia ha ceduto una parte della sua sovranità e che oggi grande rilievo hanno nella nostra vita di tutti i giorni.
Ciò detto mi sembra che però siano state, nei confronti della mozione, dette anche cose inesatte. Il collega Ghirra ha negato l'affermazione "genocidio" che è contenuta nella mozione e che avevamo scritto per significare che la sovranità dei sardi non è stata ceduta, ma è stata perduta a seguito di debellatio. Ed io mi chiedo se non è genocidio quando la popolazione della Sardegna, come è avvenuto nel XIV secolo, perde il 70 per cento della sua consistenza, quando oltre la metà dei villaggi della Sardegna cessa di esistere. Credo che l'invasione aragonese in Sardegna sia stata un fatto distruttivo, perché si è voluto, con una guerra di oltre centocinquant'anni, piegare la volontà di un popolo che non riconosceva autorità superiore.
Questa è la nostra storia, dimenticarla non giova. E` chiaro che oggi non andiamo a fare guerra all'Aragona per quello che ci ha combinato nel XIV secolo, ma dobbiamo anche sapere che la nostra storia è stata contrassegnata da pagine oscure, di coloro che hanno voluto limitare la nostra libertà. E credo che questa libertà, oggi che viviamo in una repubblica democratica, in un paese che ha firmato la convenzione internazionale, oggi che possiamo farlo, vada riaffermata.
E credo con grande spirito filoitaliano, non antitaliano, qualche settimana fa siamo un po' tutti insorti, forse con una certa esagerazione, quando un comandante militare ha detto di non gridare più "Forza paris" ai reparti della Brigata Sassari. Ma siccome in un momento non sospetto, basta vedere gli atti di questo Consiglio, noi Gruppo sardista nel nuovo Statuto regionale abbiamo voluto scrivere una norma per cui la Repubblica conserva le tradizioni della Brigata Sassari, credo di poter parlare su questo. Ci siamo sentiti tutti offesi da questo fatto, perché è la stessa essenza del nuovo autonomismo regionale, la stessa nascita del Partito Sardo d'Azione è avvenuta in un clima di patriottismo italiano, come era quello della guerra '15 - '18 e della Brigata Sassari. Più volte, discutendo con qualche collega di Alleanza Nazionale, che teoricamente sono i più lontani dal nostro pensiero, ho detto che non si pone neppure il problema del rapporto fra la Sardegna e l'Italia, credo che il problema del separatismo esista solo nella fantasia di qualche mente che non ha senso storico, perché in effetti credo che i sardi la scelta verso l'Italia l'abbiano fatta forse un po' a occhi chiusi. "Errammo tutti" disse Siotto Pintor nel secolo scorso, ma l'hanno fatta da secoli: quando in Sardegna c'erano gli spagnoli, i sardi che volevano studiare liberamente andavano nelle università italiane. I sardi hanno fatto una scelta culturale, prima che politica, verso l'Italia. E credo che questo debba essere un patrimonio acquisito da questa che è l'Assemblea del popolo sardo, perché non è in discussione l'esistenza del rapporto; è in discussione il modo di atteggiarsi al rapporto, cioè di uno Stato centralista che ai suoi funzionari peggiori dice: "Ti sbatto in Sardegna". Cioè la Sardegna non può essere considerata l'ultima colonia dell'Italia. La Sardegna, anche perché ha una sua individualità politica come popolo, che è ciò che intendiamo affermare con questa mozione, intende essere partecipe di una costruzione più vasta della Repubblica italiana. Quindi intendiamo dare il nostro apporto, come sardi, ma anche facenti parte di una comunità più vasta che è quella italiana. Credo che queste affermazioni, che chiariscono, e credo possiamo chiarirle anche nel testo della mozione, debbano levare i dubbi a chi, come l'onorevole Macciotta, aveva dubbi sulla compatibilità di questa mozione con il giuramento che abbiamo prestato.
Chiaramente non è che la mozione sia conforme all'attuale ordinamento, il quale non riconosce esplicitamente alcuna sovranità se non al popolo italiano nel suo insieme. Ma la mozione vuole appunto auspicare un ordinamento diverso, vuol mettere il Parlamento italiano di fronte al problema. Le conseguenze di questa mozione non le sappiamo, però sappiamo che stiamo ponendo il problema in modo forte. Quindi io non sono d'accordo, come risulta in un ordine del giorno che sta circolando, che il Consiglio regionale proponga al Parlamento italiano di riconoscere la sovranità. No, il Consiglio regionale deve affermare la sovranità! E` chiaro che dall'affermazione poi nascerà il problema, nascerà la necessità di risolvere il problema, e i modi per risolverlo. Però, se non siamo noi a dichiararla! La sovranità si dichiara, non si patteggia. Si patteggia l'esercizio successivo, ma non la dichiarazione. Per cui non siamo d'accordo con quella impostazione che mette il momento pattizio prima della dichiarazione di esistenza del soggetto. La mozione vuole dichiarare l'esistenza di un soggetto politico che è il popolo sardo. Dichiarazione che c'è già in nuce, come dicevo, nell'attuale Statuto, ma occorre trarne tutte le implicazioni. Per questo io chiedo non l'unanimismo, nella conclusione, o il depotenziamento della nostra mozione; chiedo che si faccia uno sforzo, se questa è la volontà comune del Consiglio o di gran parte di esso, di integrare la mozione con quanto di positivo è emerso nel dibattito e di approvarla nella forma solenne che abbiamo chiesto, cioè che non sia un voto, come avviene su tante mozioni e ordini del giorno, ma sia un impegno che il Consiglio prende verso sé stesso, verso il popolo sardo e che le istituzioni regionali debbano affermare chiaramente nei modi e nei tempi che poi decideremo. Perché la mozione è una pura dichiarazione, ma non contiene in sé stessa i modi di esercizio di questa sovranità, il modo per pervenire a un riconoscimento nell'Italia e nell'Europa di questa sovranità.
Sul divieto di fumare nei locali del Consiglio
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, oggi noi dibattiamo sulla mozione sulla sovranità, e proprio oggi, entrando nei locali del Consiglio, proprio nei locali antistanti l'aula, ho notato, così come tanti colleghi, che è stato affisso il cartello "Vietato fumare", contenente in calce un telegramma a firma del prefetto di Cagliari, Corrado Catenacci, indirizzato al Consiglio regionale della Sardegna, dove testualmente si dice: "At sensi disposizioni vigenti pregasi comunicare cortese urgenza e comunque entro il giorno 2 febbraio at questa Prefettura fax n° ... infrazioni contestate per violazione divieto di fumo nei locali di codesta Amministrazione, indicando separatamente violazioni contestate immediatamente da quelle mediante notifica". Mi pare che sia un fatto, a mio modesto avviso, di una certa gravità, non perché il Consiglio regionale e i componenti del Consiglio regionale non debbano, alla stregua di qualunque altro cittadino, rispettare le leggi, ma vi è un principio elementare, principio anche dell'Assemblea regionale che consente di utilizzare i propri regolamenti interni, le proprie norme, per disciplinare anche questi aspetti. E essere richiamati dal Prefetto, dal rappresentante del Governo, mi pare che questo sia un atto di una gravità proprio per mancanza di rispetto di quella sovranità di cui oggi noi stiamo discutendo.
Chiedo, signor Presidente, che lei inviti i questori ad eliminare dai locali antistanti quest'aula questi cartelli che sono una grave offesa alla nostra sovranità.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Edoardo Usai. Ne ha facoltà.
USAI EDOARDO (A.N.). Vede, Presidente, casualmente io avevo un accendino e una sigaretta che ho dismesso perché, in ossequio all'ordine del Prefetto Catenacci, ho ottemperato a quanto egli mi ha detto. Io voglio capire, in questo Palazzo, dove mi dicono che non abbia competenza la Corte dei Conti, dove mi dicono che è impedito l'ingresso a coloro i quali vorrebbero pensare di valutare che cosa e chi, chi è che ha fatto fare questa roba qua, Presidente? Voglio saperlo. C'è qualcuno che si è lamentato perché qua si fuma, allora siccome mi pare di ricordare che la legge 1212 del '75 vieti di fumare, io non vorrei che fossero gli ambientalisti, onorevole Diana, siccome lei si è già lamentato alcune volte del fatto che ci fosse molta gente che fuma.
DIANA (Progr.Fed.). Col Prefetto non c'entro niente.
USAI EDOARDO (A.N.). Allora voglio dire questo: viene stabilita, mi pare di ricordare, un'ammenda di lire 10.000. Se è proprio questo, io regalo centomila lire al mio delatore e mi fumo davanti a lui dieci sigarette.
(Interruzione del consigliere Serrenti)
Tu stai zitto perchè hai smesso di fumare per altre ragioni.
SERRENTI (P.S.d'Az.). Mi fa male e fa male anche a te!
USAI EDOARDO (A.N.). Lo so, ma tu hai smesso perchè ti ha fatto male, a me farà male, allora sei tu il delatore evidentemente. Presidente, insomma ha ragione il collega Pittalis, non è che il Prefetto mi faccia una circolare dove mi dice che è vietato fumare qua dentro; qua dentro non si fuma, dentro il Palazzo si fuma, perché io nel mio ufficio fumo! E rivendico il mio diritto di fumare quando e come ne ho voglia! E` un argomento banale, ma non possiamo essere vittime di coloro i quali, con un integralismo impossibile, impediscono ai poveri disgraziati, viziati, malati, di fumare. Nel quadro di quello che ha detto il collega Pittalis, questa sì è una violazione dell'autonomia e dell'indipendenza del Consiglio, quando - caro collega Serrenti - la Sardegna sarà uno stato federale all'interno della Repubblica italiana queste cose non succederanno più. La ringrazio Presidente, era uno sfogo più che altro.
Continuazione della discussione della mozione Tunis Marco Fabrizio - Pittalis - Casu - Milia - Pirastu - Floris sul mancato riconoscimento delle competenze professionali degli agrotecnici iscritti all'albo professionale e sulla esclusione degli stessi dalla progettazione e direzione di interventi di cui ai Regolamenti CEE 2081/93, 2080/92, 2078/92 (101)
PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, accogliamo la proposta dell'onorevole Bonesu di sospendere il passaggio alla votazione della mozione, perché la stessa possa essere emendata alla luce di quanto è emerso nel dibattito. In ogni caso possiamo proseguire oltre con l'ordine del giorno.
Si dia lettura dell'ordine del giorno numero 1.
PIRAS, Segretario:
ORDINE DEL GIORNO TUNIS Marco Fabrizio - PITTALIS - CASU - MILIA - PIRASTU - GIORDO - FLORIS - CADONI - DIANA sul mancato riconoscimento delle competenze professionali degli agrotecnici iscritti all'albo professionale e sulla esclusione degli stessi dalla progettazione e direzione di interventi di cui ai regolamenti CEE 2081/93, 2080/92 e 2078/92.
IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione della mozione n. 101 concernente: "Mancato riconoscimento delle competenze professionali degli agrotecnici iscritti all'albo professionale e sulla esclusione degli stessi dalla progettazione e direzione di interventi di cui ai regolamenti CEE 2081/93, 2080/92 e 2078/92.";
PREMESSO che con la Legge 5 marzo 1991, n.91, recante "Modifiche alla Legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici", alla categoria degli agrotecnici viene attribuita una serie di competenze tra cui la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali e l'assistenza tecnico-economica alle piccole e medie aziende agricole (art. 10, Legge n. 91/1991);
VERIFICATO che sono intervenute sentenze della Giustizia amministrativa che riconoscono il diritto in premessa agli agrotecnici e precisamente la sentenza del TAR Calabria n. 412/96 e la sentenza del Consiglio di Stato 915/96;
RILEVATO altresì che, nelle altre Regioni italiane, gli agrotecnici progettano e dirigono gli interventi previsti dai regolamenti CEE;
impegna la Giunta regionale
a riconoscere agli agrotecnici iscritti all'Albo professionale le competenze professionali per gli interventi previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della Legge 6 giugno 1986, n. 251, modificata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, senza discriminazione alcuna fra le figure professionali di pari livello che operano in agricoltura. (1)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 1 a firma Tunis e più, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FERRARI (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1, a firma Tunis e più. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Discussione e approvazione della proposta di legge Diana - Tunis Gianfranco - Balletto - Bertolotti - Biggio - Cherchi - Falconi - La Rosa - Murgia - Piras - Randaccio - Usai Edoardo - Usai Pietro: "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo" (437)
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di legge numero 437/A, recante norme per la disciplina e l'attività degli operatori del turismo subacqueo, relatore il consigliere Diana.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. La proposta di legge è una proposta che il Consiglio ha già esaminato ed anche approvato. Era intervenuto poi, sulla sostanza della proposta, un rinvio da parte del Governo e, per ovviare a questo, è stata poi riformulata una proposta nuova che accoglie sostanzialmente quelle osservazioni e ricomprende tutte le parti che il Consiglio aveva già approvato. Per evitare di ripetere una discussione che in quest'Aula si è già svolta, mi rimetto senz'altro alla relazione scritta e concludo qui il mio intervento.
PRESIDENTE. Poichè non vi sono iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
SCANO, Assessore alla programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Per quanto riguarda l'articolo 13, norma finanziaria, c'è naturalmente da procedere all'aggiornamento nel secondo comma, laddove si parla, nel bilancio della Regione, per l'anno '98 e in quello pluriennale '98 - 2000. Quindi c'è da fare il consueto slittamento. Non credo che sia necessaria, se il Consiglio acconsente, la presentazione di un emendamento scritto, credo che possiamo procedere anche verbalmente a questa modestissima correzione. Naturalmente anche nella parte in aumento in entrata, sia sul capitolo 35004 in entrata, sia su quello 1/02(?), va apportata la correzione coerente a quanto detto in premessa.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CONCAS, Segretaria:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea".
2. La presente legge stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento dell'attività dei "Centri di immersione subacquea".
3. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. E' altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CONCAS, Segretaria:
Art. 2
Definizioni
1. Per "immersione subacquea" a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione e alla salvaguardia dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere esercitate, entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.
2. Per "brevetto subacqueo", ai fini della presente legge, si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco istituito con la presente legge.
3. Per "organizzazione didattica per le attività subacquee", in campo turistico e ricreativo, ai fini del riconoscimento ai sensi della presente legge, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:
I. tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
II. tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;
III. tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
4. Per "istruttore subacqueo" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti.
5. Per "guida subacquea" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.
6. Per "centro di immersione subacquea", di seguito definito "centro", si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CONCAS, Segretaria:
Art. 3
Esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea
1. L'esercizio della professione di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea" nel territorio della Sardegna, in ambito turistico e ricreativo, è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Per l'esercizio delle professioni indicate al comma 1 nei parchi e nelle aree protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organismi di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che gli istruttori e le guide siano in possesso nel loro curriculum di un brevetto che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali della Sardegna e dei loro aspetti ecologici, paesaggistici e turistici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CONCAS, Segretaria:
Art. 4
Esercizio dell'attività
dei centri di immersione subacquea
1. I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna subordinatamente all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. L'attività dei centri di immersione subacquea, salvo quanto eventualmente disposto da altre norme, può essere esercitata in tutte le acque comprese nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree protette.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CONCAS, Segretaria:
Art. 5
Elenco regionale degli operatori
del turismo subacqueo
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
I. sezione guide subacquee;
II. sezione istruttori subacquei;
III. sezione centri di immersione subacquea;
IV. sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee.
2. Possono iscriversi all'elenco tutti gli operatori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Ogni modificazione ai dati di cui all'articolo 6 della presente legge deve essere comunicato entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento all'Assessorato regionale del turismo che provvede all'annotazione delle variazioni nell'apposito elenco.
4. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'elenco.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CONCAS, Segretaria:
Art. 6
Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo
1. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per esercitare la professione a scopo turistico e ricreativo, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:
I. maggiore età;
II. cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche e integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;
III. godimento dei diritti civili e politici;
IV. diploma di scuola dell'obbligo; per i titoli conseguiti all'estero un titolo equipollente;
V. brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta all'elenco regionale ai sensi della presente legge, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:
A. tecniche e teoria di immersioni speciali;
B. tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
C. tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori;
D. tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.
3. I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell'ambito dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:
I. possesso di partita I.V.A.;
II. iscrizione alla C.C.I.A.A.;
III. disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;
IV. disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
V. possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;
VI. copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
4. Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 3.
5. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
CONCAS, Segretaria:
Art. 7
Domanda di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo
1. Gli operatori del turismo subacqueo che, a scopo turistico e ricreativo, intendono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di turismo per l'iscrizione alla specifica sezione dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.
2. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
I. copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il possesso dei requisiti richiesti;
II. certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della professione.
3. I richiedenti, guide e istruttori, nella domanda di iscrizione devono inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni per quanto previsto dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni:
I. nome e cognome;
II. luogo e data di nascita;
III. cittadinanza;
IV. residenza;
V. godimento dei diritti civili e politici;
VI. titolo di studio;
VII. codice fiscale.
4. I centri di immersione subacquea che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono specificare:
I. la denominazione prescelta;
II. le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
III. elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare;
IV. ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
V. relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge;
VI. se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale;
VII. se si intende esercitare l'attività per l'intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni.
5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione:
I. un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata;
II. copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati;
III. l'attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale, nell'ammontare previsto dalla presente legge.
6. Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono indicare:
I. nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione;
II. nominativo del rappresentante in seno all'elenco regionale;
III. eventuali sedi e responsabili regionali;
IV. tipo di attività svolta;
V. documentazione attestante l'attività consolidata;
VI. dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;
VII. dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti).
7. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo indicati nella presente legge viene disposta dall'Assessore regionale del turismo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.
8. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.
9. L'Assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale.
10. L'iscrizione degli operatori del turismo subacqueo all'elenco regionale, di cui al precedente articolo 5, è subordinata al versamento di una quota di iscrizione di lire 100.000 per le categorie delle guide e degli istruttori subacquei e di lire 300.000 per i centri di immersione subacquea e per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee. La quota annua di rinnovo dell'iscrizione è stabilita in lire 50.000 per le guide e gli istruttori e lire 150.000 per i centri e le organizzazioni. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. Le quote di iscrizione e le quote annuali di rinnovo sono aggiornate dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
CONCAS, Segretaria:
Art. 8
Uso della denominazione
1. La denominazione di "centro di immersione subacquee", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese iscritte all'elenco regionale.
2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
3. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'attestazione di iscrizione al corrispondente elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
CONCAS, Segretaria:
Art. 9
Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo
1. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo la Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo.
2. La Commissione è composta da:
I. due istruttori subacquei;
II. una guida subacquea;
III. due rappresentanti dei centri di immersioni subacquee;
IV. due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui all'articolo 4;
V. due funzionari dell'Assessorato regionale al turismo, nominati dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio, di cui uno anche con funzioni di segretario.
I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono eletti dagli iscritti all'elenco regionale, con voto limitato, fra gli iscritti all'elenco regionale medesimo di cui all'articolo 5 della presente legge.
3. La Commissione elegge al proprio interno un presidente individuato fra gli appartenenti alle categorie degli istruttori e delle guide subacquei o dei centri di immersione subacquea.
4. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della Commissione, l'Assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova Commissione.
5. In fase di prima applicazione, l'Assessore al turismo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto pubblicato sul Bollettini Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, indice le elezioni per la prima costituzione della Commissione
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
CONCAS, Segretaria:
Art. 10
Compiti della Commissione regionale
1. La Commissione esprime parere:
I. sulle domande di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, verificando la regolarità della documentazione fornita in base a quanto prescritto dalla presente legge;
II. sulla cancellazione dall'elenco degli iscritti che non rinnovino l'adesione annuale o che non comunichino le variazioni di cui agli articoli 5 e 6 o che comunichino la cessazione dell'attività professionale;
III. sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme previste dalla presente legge.
2. La Commissione compie accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione all'elenco degli operatori del turismo subacqueo.
3. La Commissione accerta che la denominazione prescelta dai "centri di immersione subacquea" che chiedono l'iscrizione all'elenco regionale non sia uguale o simile a quelle già adottate da altri centri operanti sul territorio regionale, ferma restando la possibilità dei centri medesimi di utilizzare denominazioni con espliciti riferimenti a nomi di località, di comuni, di isole o altre parti del territorio che ne facilitino la identificazione.
4. La Commissione formula altresì proposte:
I. in merito alla tutela dell'ambiente marino sommerso e alla regolazione del flusso turistico subacqueo in aree protette o di particolare pregio naturalistico;
II. sulle necessità di interventi formativi nel settore del turismo subacqueo.
5. La Commissione collabora con gli organi di gestione dei parchi e delle aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo, formativo e divulgativo sull'ambiente marino e sulle tecniche e sulle politiche di gestione e conservazione.
6. Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
CONCAS, Segretaria:
Art. 11
Sanzioni disciplinari e ricorsi
1. Gli iscritti nell'elenco regionale che vìolino le norme di comportamento previste dalla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni:
I. ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione o l'attività, non rinnovi l'iscrizione annuale;
II. censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non rinnovare l'iscrizione;
III. sospensione dall'elenco per un periodo da un mese ad un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla lett. b), non rinnovi l'iscrizione ovvero violi, nell'esercizio della professione, i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge;
IV. radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell'esercizio della professione e dell'attività, dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5.
3. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica.
4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla decisione definitiva, l'esecutività del provvedimento.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
CONCAS, Segretaria:
Art. 12
Norma transitoria -
Iscrizione d'ufficio all'elenco regionale delle attività subacquee
1. Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti all'Albo regionale per gli istruttori nautici di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26, purché in possesso dei relativi brevetti previsti alla lettera e), comma 1, dell'articolo 6 della presente legge, sono iscritti nel competente elenco regionale.
2. Sono altresì iscritti nel suddetto elenco coloro che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne facciano richiesta e siano in possesso dei brevetti rilasciati dalle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali, indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5 :
- CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) e Federazioni affiliate (FIPSAS, FFESSM, ACUC, FEAS);
- PADI (Professional Association of Diving Instructors);
- NAUI (National Association of Underwater Instructors);
- SSI (Scuba Schools International);
- IDEA (International Diving Educators Association);
- NASDS (National Association of Scuba Diving School);
- FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee);
- ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei);
- UISP (Lega Nazionale Attività Subacquee);
- BSAC (British Sub Aqua Club);
- SNMP (Societé Nationale Moniteurs Plongée);
- VDTL (Verband Deutscher Tauchlehrer);
- VDST (Verband Deutscher Sporttaucher);
- BARAKUDA;
- VIT (Verband International Tauchshulen);
- HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili);
- ASPH (Associazione Subacquea Portatori di Handicap)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
CONCAS, Segretaria:
Art. 13
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 20.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 ed in quello pluriennale 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
Entrata
Cap. 35004 (N.I.) 3.5.0
Proventi derivanti dalle quote per l'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei (art. 7, comma 10, della presente legge)
1998 lire 20.000.000
1999 lire 20.000.000
2000 lire 20.000.000
Spesa
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie e di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (articoli 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1998 lire 20.000.000
1999 lire 20.000.000
2000 lire 20.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio pluriennale 1998-2000 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
La norma finanziaria è stata modificata secondo la proposta dell'assessore Scano.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 437/A.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FERRARI - FRAU - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - LADU - LIPPI - LOCCI - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MURGIA - OBINO - PALOMBA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 54
Favorevoli 54
Maggioranza 28
Favorevoli 54
(Il Consiglio approva).
Discussione e non approvazione del disegno di legge: "Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro" (157)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 157. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare consigliere Secci, relatore.
SECCI (Popolari), relatore. Dirò poche parole per illustrare il provvedimento presentato dalla Giunta nel novembre 1995, che è stato a lungo non tenuto fermo in Commissione, ma c'è stato un lungo dibattito politico sull'opportunità o meno che la Regione si dotasse di questo strumento.
Com'è certamente a tutti noto, nella prima metà del mese di giugno, una delle basi sulla quale si è fondato l'accordo della Giunta regionale con le parti sociali era quello di riprendere la discussione e l'esame di questo provvedimento, tant'è che in data 19 giugno 1998, il presidente Palomba mi scriveva una lettera dove cordialmente mi sollecitava ad un esame attento del provvedimento.
La Commissione successivamente ha preso in esame questo provvedimento e, in data 12 novembre 1998, lo ha esitato favorevolmente con leggere modifiche rispetto al testo originale. L'esigenza condivisa di dare luce a questo nuovo organismo, il Consiglio regionale per l'economia e per il lavoro, nasce da una serie di necessità che sono la modifica degli strumenti della programmazione regionale che nel tempo si sono avviati e, soprattutto, dall'abolizione del Comitato per la programmazione che aveva una composizione di rappresentanza sociale estesa e che dava alla Regione pareri su tutti gli atti della programmazione.E' sembrato, e non è sembrato solo alla Sardegna, perché il modello del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è uno strumento di supporto al governo delle regioni anche in tantissime altre regioni italiane, sulla base di una rappresentanza sociale diffusa.
Nella proposta della Giunta regionale sarda e nella proposta che la Commissione ha esitato si è, a differenza di altre regioni, mantenuta una presenza di rappresentanza contenuta in un numero che mi sembra di ricordare sia di 25. Il Consiglio è formato da 3 esperti di cui almeno due esponenti dell'Università sarda e rappresentanti della cultura economica sociale e giuridica, da un esperto scelto della Giunta regionale, da due esperti eletti dal Consiglio regionale, da 20 rappresentanti delle categorie produttive distribuiti secondo una rappresentanza che alla Commissione è sembrata equa.
Il numero complessivo della composizione del Consiglio rispetto alla proposta originale della Giunta, è ridotto di un numero di 3 o di 4, comunque è ridotto rispetto alla proposta originaria.
Ci è sembrato di dare questo segnale perché, giustamente, gli organismi pletorici di grande numero sono portati a non essere funzionali ad obiettivi di concretezza e funzionalità nel loro operare.
E` sembrato alla Commissione (questo è stato condiviso a maggioranza) che l'istituzione di questo consiglio sia una cosa utile per la Sardegna e per produrre atti di programmazione che siano più coerenti con le esigenze specifiche che le rappresentanze sociali unanimemente riconosciamo siano capaci di rappresentare.
Per questa ragione si chiede al Consiglio di approvare il provvedimento che è adesso in discussione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az). Signor Presidente, chiaramente noi consiglieri non riusciamo a seguire tutto, però con mia grande sorpresa vedo arrivare in Aula questo disegno di legge 157, che fu presentato il lontano 14 novembre 1995, e che il Consiglio nelle sue Commissioni decise allora di non mandare avanti. Anzi, la prima Commissione ricordo che espresse parere negativo su questo disegno di legge.
Credo che i motivi che portarono allora il Consiglio a non approvare siano oggi ancora più evidenti, mentre andiamo a un alleggerimento della macchina burocratica della Regione e dei meccanismi di decisione, invece andiamo a creare un nuovo organismo assolutamente pletorico di quasi trenta membri, in cui deve passare gran parte dell'attività deliberativa della Giunta e dell'attività preliminare del Consiglio.
Ora qualcuno potrà obiettare che si vuole dare voce alla società. Però, se si istituzionalizza la società si fa un organo che è un contraltare del Consiglio regionale. Ricordiamo che questo Consiglio regionale, in periodi di prima Regione, ma quando c'era la volontà di riformarla, abolì il Comitato per la programmazione i cui compiti, in gran parte, oggi si vogliono riproporre con questo organismo.
Credo che sia una sovrastruttura pericolosa per le istituzioni regionali, perché si crea questo organo che fa sì che qualunque decisione abbia una predecisione, chiaramente condizionando l'iter successivo e l'azione della Giunta e del Consiglio.
Non è solo sentire le realtà sociali, che è sicuramente opera sempre utile, ma, di queste realtà sociali per altro nella loro espressione più burocratica (perché è espressione delle burocrazie sindacali) si vuole rendere protagonisti delle decisioni regionali, dei meccanismi di decisione della Regione.
Credo che a questo punto il Consiglio debba porsi la domanda in che misura questo organo rallenti le decisioni, (?) e condizioni l'attività di Giunta e Consiglio. Se andiamo a un rafforzamento dei poteri della Giunta e dei poteri decisionali del Consiglio, non possiamo consentire che altri organi invadano queste competenze, anche se si tratta di organi consultivi, perché chiaramente un'attività consultiva fatta da un'assemblea così rappresentativa (quanto meno sotto il profilo formale) non può che condizionare anche un'assemblea liberamente eletta con il voto dei cittadini, come questa.
Tanto meno possiamo consentire che condizioni l'attività di un organo esecutivo come la Giunta. Occorre liberare la Giunta da vincoli e realizzare in essa una vera capacità esecutiva di deliberazione degli indirizzi dell'attività di gestione che adesso va in capo alla dirigenza, ma non possiamo fare questo istituzionalizzando un controllore politico sull'attività della Giunta e del Consiglio stesso.
Per questi motivi, invito il Consiglio a ben riflettere sull'operazione che si sta facendo che è antistorica, antifunzionale e riporterebbe indietro la Regione in periodi di cogestione sindacale che credo, dopo l'autunno caldo del 1969, dovrebbero essere stati abbandonati.
PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà
BALLETTO (F.I.). Non posso che riconfermare le perplessità che sono state avanzate dal collega Bonesu, tant'è vero che il Gruppo di Forza Italia ha espresso parere nettamente negativo al disegno di legge in argomento. Questo perché non sono venuti meno tutti i motivi che hanno ritardato notevolmente il fatto che questo disegno di legge sia arrivato in Aula alla fine della legislatura e a distanza di quasi tre anni e mezzo dalla data in cui il disegno di legge stesso è stato proposto.
Non è certamente con l'istituzione del Comitato che si può dare una svolta in termini positivi alla difficile (ebbene sì, va riconosciuto) attività di governo e di programmazione di quelle che sono le risorse e di quelle che sono le individuazioni delle politiche da mettere in atto per conseguire i risultati che, bene o male, con le risorse a disposizione, il Popolo sardo si attende.
Sorprende (è già stato sottolineato) che questo organismo sia formato da ben 24 componenti, i quali provengono in numero di 21 dalle categorie produttive, esattamente 20 rappresentanti su 21 che non provengono dai settori più qualificati e che sono abilitati a fornire pareri in materia di programmazione delle risorse e individuazione delle politiche economiche di maggiore incisività per la soluzione dei problemi che affondano la nostra Isola. Non credo proprio che 20 rappresentanti, dei quali 10 dalle categorie dei sindacati dei lavoratori dipendenti, e altri 10 che provengono dalle organizzazioni datoriali, possano in tempi brevissimi, perché al terzo comma dell'articolo 2 è previsto che i pareri consultivi debbano essere forniti all'amministrazione regionale entro 10 giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti. Noi sappiamo per esperienza diretta che taluni provvedimenti comportano lavori istruttori da parte delle Commissioni competenti che talvolta si protraggono per mesi. Ritengo, sotto questo aspetto, che anche il tempo indicato non sia certamente idoneo a fornire quei pareri che in questo momento si vogliono ritenere essenziali per dare una svolta a quella che è stata la capacità di programmazione e di governo da parte della Giunta regionale.
E` anche vero -ed è già stato sottolineato - che il lavoro del Consiglio istituzione autonomia, che esiste sulla base del consenso liberamente e democraticamente espresso, possa essere condizionato da parte delle indicazioni che perverrebbero da questo comitato che, per come è formato, rappresenta tutte le categorie produttive, quelle di lavoro dipendente e quelle datoriali.
Ci sarebbe una limitazione in questo caso, non solo un condizionamento, ma una limitazione al potere sovrano che ha quest'Aula, che diversamente si troverebbe ingessata e, in una certa misura, vincolata e subordinata ai pareri che sono stati espressi da questo Comitato.
Viene da dire ancora che la copertura finanziaria prevista e indicata in 500 milioni è assolutamente insufficiente per lo svolgimento delle funzioni da parte di questo Comitato, anche perché le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato stesso, sono ragguagliate a quelle che spettano ai comitati del Co.Re.Co.. Certamente non sono grandissime cifre, ma non sono neanche poche di poco conto, per cui moltiplicando per il fattore 24 quelle indennità evidentemente i 500 milioni non sono affatto sufficienti.
Si deve anche tenere presente che per il funzionamento di questo organismo pletorico, è stato detto, e che a mio modo di vedere non assolve minimamente ai compiti che gli vengono affidati, la Regione dovrà provvedere anche alla dotazione delle strutture e del personale dipendente per il funzionamento.
Sa tanto di ennesimo carrozzone, sa tanto di ennesimo ente o organismo che si crea per dare occupazione a soggetti che evidentemente nel sistema dell'universo Regione, dal momento in cui sempre grazie anche alla forte opposizione dei Gruppi presenti in quest'Aula, si sta continuamente assottigliando.
Per questo motivo riteniamo che la legge non debba essere approvata, e in questi termini quasi sicuramente, o meglio certamente voteremo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.
MARTEDDU (Popolari). Presidente, è vero che questo disegno di legge arriva in Aula con ritardo dovuto anche (è inutile nasconderlo) a differenze d'impostazione e ad una visione diversa che le singole forze politiche su questo argomento hanno espresso nei mesi e negli anni scorsi. Ma, è vero anche che abbiamo maturato soprattutto in questa legislatura un convincimento dal quale ci deriva la volontà di coinvolgere negli atti di programmazione regionale il mondo che lavora, il mondo che fa impresa, la cultura della Sardegna.
Noi avevamo, ricordo in una notte, con un colpo solo, abolito il comitato per la programmazione, che era sintesi di una concezione come si direbbe oggi consociativa dell'esercizio del potere ed anche dell'attività legislativa, il comitato era diventato un organo burocratico totalmente inutile, riferito alle decisioni della Giunta Regionale e soprattutto agli indirizzi che l'Assessorato della programmazione assumeva. Quindi, questo Consiglio ha fatto bene a sopprimere quell'organismo perché non era più rappresentativo della realtà della Sardegna, ma era in qualche modo rappresentativo della volontà consociativa tra maggioranza e opposizione che si esprimeva soprattutto a fine anni '70 e fine anni '80.
Oggi siamo di fronte ad un quadro diverso sia dell'economia regionale sia del mondo del lavoro, ed anche a una distinzione più marcata e più netta, politica all'interno del Consiglio regionale tra maggioranza ed opposizione. Noi, anzi, auspichiamo che questa distinzione venga consacrata da un sistema elettorale che distingua in maniera netta di fronte agli elettori e di fronte a cittadini sardi, il ruolo di chi governa, dal ruolo da chi fa opposizione.
Un organismo come quello che viene contenuto nel progetto di legge numero 157A, è un organismo che da questo punto di vista non è rappresentativo e non vuole essere rappresentativo delle volontà politiche rappresentate nel Consiglio regionale, ma vuole essere (come è detto nell'articolo 1 ) rappresentativo delle realtà più vive che si muovono ed operano in Sardegna.
D'altronde, quale sede potrebbero avere queste realtà se non le loro sedi dislocate ciascuna nel proprio ambito ristretto, senza che trovino o che incontrino delle forme, delle modalità d'interagire, di portare una proposta complessiva al potere politico, sia al potere legislativo sia al potere di governo. Ritengo che sia un'innovazione importante nelle nostre dinamiche decisionali, che il Consiglio regionale opera una scelta importante che va a coinvolgere, non per renderlo coinvolto nelle scelte politiche che autonomamente il Consiglio regionale e il governo di questa legislatura o delle prossime farà, perché non è vero che viene intaccata la sovranità del Consiglio, assolutamente (siamo molto gelosi di questa sovranità), non viene intaccato il potere di decisione della Giunta regionale, viene tenuta in piedi la dialettica tra Giunta e Consiglio, tra maggioranza e opposizione, ma si crea una sede fisica, direi, in cui le forze che operano in Sardegna, quelle forze vive che a più riprese hanno voluto partecipare anche alla elaborazione del piano straordinario per il lavoro che dicono la loro su tutti i problemi più importanti della Sardegna, i problemi economici e sociali, che man mano che la Giunta regionale o il Consiglio regionale in questa legislatura, ma io credo anche nella prossima legislatura, dovranno affrontare dei problemi importanti determinanti, straordinari per la Sardegna, questi mondi vitali, tra virgolette, intenderanno dire la loro.
Noi stiamo creando solo una sede ordinata, organica, attraverso la quale tra il potere politico e il potere legislativo e di governo, la Sardegna (io non la chiamo società civile), ma la Sardegna che opera in altri settori, che sono i settori produttivi in senso generale, possano offrire e possano esprimere. Aggiungerei che siamo alla vigilia di decisioni fondamentali per la nostra economia. L'Obiettivo 1, la decisione riguardante alla determinazione e alla programmazione del nuovo quadro comunitario e di sostegno, le scelte strategiche per la Sardegna del 2000, vogliamo deciderle da soli?
Vogliamo che siamo noi, questo Consiglio regionale, questo che sta concludendo questo mandato o anche quello che da giugno o luglio inizierà il prossimo mandato? Vogliamo che sia solo la Giunta regionale magari diretta in maniera esimia da questo punto di vista, della programmazione dell'attuale Assessore in questa Giunta (forse anche nella prossima non lo so, non dipende da noi), ma io credo che la Sardegna debba partecipare soprattutto in questo momento, non quando i buoi sono scappati dalla stalla, non quando gli atti di programmazione sono già resi operanti ed operativi, ma io credo che in questa fase preliminare, nella fase in cui siamo chiamati a votare, a mettere insieme strategie e strumenti operativi per gestire e governare la Sardegna nei prossimi 6 anni attraverso l'utilizzo dei fondi dell'Obiettivo 1, in questa fase i sardi, quelli che lavorano, quelli che producono, debbano partecipare, debbano concorrere in qualche modo a ridisegnare la Sardegna.
Noi vogliamo escluderli? Io credo che non dobbiamo farlo! Credo invece che dobbiamo consentire, creare le condizioni più adeguate perché questo incontro tra il mondo della politica e il mondo che lavora e che produce, si determini, si stabilisca in questa fase in questo momento. Non entro nel merito delle indicazioni finanziarie, può darsi che siano sufficienti o che non siano sufficienti. Quello che mi interessa è aprire questo varco, questa porta e fare entrare in maniera originale e diversa all'interno delle decisioni importanti per la Sardegna, questi mondi che in qualche modo, in maniera organica ed ordinata, in questo momento ne sono esclusi ed è per questo che noi voteremo a favore di questa legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà
CASU (F.I.). Come risulta dalla relazione al disegno di legge, in Commissione bilancio e programmazione i consiglieri di Forza Italia si sono espressi negativamente per quanto riguarda questo disegno di legge che contiene parecchi difetti. Il consiglio è formato da esperti e rappresentanti delle categorie produttive secondo la seguente ripartizione. Se si fanno i conti - perché non è stato indicato il numero dei componenti di questo consiglio - se si fanno i conti, (io li ho fatti) arriviamo a 32 componenti. Questa specie di assemblea che dovrebbe dare suggerimenti, dovrebbe analizzare gli atti di programmazione economica della Giunta ed esprimere i propri pareri con ben 20 rappresentanti dei sindacati.
Credo che la concertazione possa anche essere utile, ma se le si attribuisce l'importanza dovuta, non esageriamo con l'importanza da attribuire a questi organismi che operano al di fuori della sede istituzionale.
Certamente non bloccherà l'attività della Giunta, ma rallenterà l'attività della Giunta e del Consiglio, perché quando si riunirà questo organismo elefantiaco costituito da 32 componenti, non vedo quanto e non so se potrà decidere rapidamente, in tempi brevi, in modo da dare agli organi istituzionali Giunta e Consiglio, gli elementi ed i pareri necessari.
Suggeritelo in campo nazionale (mi rivolgo alla maggioranza), ditelo a Ciampi che si crei un organismo di questo genere, in modo tale che i conti dello Stato italiano vengano governati non da Ciampi ma da organismi pletorici come questo.
Credo che Ciampi si rifiuterebbe di fare il Ministro e che noi faremmo una cosa, non certamente utile per l'economia della Sardegna. Qui ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità! E' compito della Giunta, è compito di questo Consiglio di vedere quali possono essere le linee essenziali di sviluppo economico dell'isola. Non si può radunare un esercito di persone la cui capacità ritengo che sia poi alla fine discutibile, perché bisognerebbe vedere qual è il criterio di scelta con il quale vengono nominati i membri di tutte queste rappresentanze sindacali e non sindacali.
Ritengo che la Giunta farebbe cosa giusta a studiare in modo adeguato quali sono gli spunti per lo sviluppo economico dell'isola e li dovrebbe presentare in questo Consiglio la Giunta in tutta la sua capacità di operare lasciando e tralasciando gli altri enti che vengono creati; chissà per quali ragioni viene creato questo altro ente e di cui certamente non abbiamo bisogno.
Vi ripeto che qui ci sono i rappresentanti, cinque esperti di cui almeno due esponenti delle università sarde, due esperti scelti dalla Giunta regionale, tre esperti espressi dal Consiglio, 20 rappresentanti delle categorie produttive di beni e di servizi, ma sono sempre assenti i rappresentanti di coloro che non hanno lavoro!
Questi non esistono! Coloro che non hanno lavoro dovrebbero essere alla nostra attenzione! Dovremmo fare di tutto per smuovere le acque della disoccupazione, invece continuiamo a cullarci con la creazione di questi enti!
Certamente non stiamo facendo un buon servizio alla Regione autonoma Sardegna, nè stiamo facendo un buon servizio al popolo sardo. Decidiamoci di operare anziché trastullarci con la creazione degli enti, faremo una cosa molto più utile per la comunità.
Presidente. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'assessore Scano.
SCANO (Prog. Fed.), Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Molto brevemente per dire che stiamo parlando di un organismo consultivo che esprime pareri, quindi non c'è nessuna diminuzione della responsabilità degli organi istituzionali, della Giunta e del Consiglio; nè tanto meno è cogestione, che è una vecchia cultura che è alle nostre spalle, ma è piuttosto concertazione, ciò che è il metodo che è il frutto della cultura democratica più avanzata, cioè che in Europa viene chiamato partenariato. Non comprendo nemmeno bene, dico la verità, le critiche del genere, ma il Governo regionale o il Consiglio regionale vengono condizionati, il Consiglio regionale, la Giunta regionale nell'esercizio delle proprie funzioni terranno conto, nella misura in cui lo ritengono necessario e opportuno, delle opinioni date da organismi consultivi di questo genere.
Seconda considerazione, con quale metodologia regolare i rapporti di concertazione nel processo di programmazione?
Ci sono due linee principali, da una parte i tavoli di confronto e di negoziato, quelli ai quali anche qui nella nostra esperienza ricorriamo, o i tavoli e i percorsi tipo quelli che sono stati utilizzati per esempio nazionalmente per il patto sociale qualche settimana fa.
L'altra linea è appunto quella di avere anche l'ausilio di un organo consultivo. Un organo di questo natura c'è nazionalmente, è il CNEL, ci sono molte regioni che si sono dotate di organismi di questo genere, che non sono alternative ai tavoli di confronto e di negoziato, ma che consentano insieme a questi di avere un quadro regolato di rapporti con le parti sociali.
Ultima considerazione, chiedo al Consiglio (ciascuno poi ha la sua opinione e la esprimerà come ritiene) di avere una sensibilità su questo punto. L'istituzione del CREL è molto sentita dalle espressioni organizzate della società civile. Non sto dicendo dal Popolo Sardo, non voglio essere enfatico perché in questa materia sarebbe anche fuori luogo, sto dicendo delle espressioni organizzate della società civile.
Io penso che faremo cosa giusta come Consiglio a dare al mondo dell'economia, del lavoro e della cultura, un segno della capacità di apertura, di sensibilità e di accordo.
Poi, so bene che questa è una materia su cui ci sono tante opinioni diverse, alcune sono state manifestate in questa breve discussione e altre non sono state manifestate; c'è un grado diverso di convincimento e di adesione sia tra le forze di opposizione e forse anche, non so, ricordo una discussione all'inizio della legislatura molto travagliata, nella maggioranza. Dico che non è una di quelle questioni capitali, e cruciali su cui si decidono i destini di un'istituzione o di un popolo, però a mio giudizio, a giudizio della Giunta, il Consiglio regionale non farebbe male, anzi farebbe bene nelle sue varie componenti, a dare al mondo dell'economia, della cultura e del lavoro un segno di capacità di ascolto, di sensibilità e di interesse.
Qualcosa che al mondo politico ed anche alle istituzioni, anche alla nostra istituzione, molto spesso non viene e talvolta (ahimè) non viene a ragione riconosciuto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sul passaggio all'esame degli articoli.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, sul passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge 157.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 60
Votanti 60
Maggioranza 31
Favorevoli 27
Contrari 33
(Il Consiglio non approva)
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CONCAS - CUCCA - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FEDERICI - FERRARI - FLORIS - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LADU - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARRAS - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MILIA - MURGIA - OBINO - PALOMBA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Discussione e approvazione della proposta di regolamento: "Regolamento di attuazione della legge n. 281 del 1991 e delle leggi regionali n. 21 del 1994 e n. 35 del 1996 sulla prevenzione del randagismo" (17)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 17A. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Murgia, relatore.
MURGIA (Gruppo Misto), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.
CONCAS, Segretaria:
Art. 1
Norme generali
1. La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela della salute pubblica e ambientale, regolamentata dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1° agosto 1996, n. 35, trova applicazione nel presente regolamento.
2. Il regolamento:
I. consta delle disposizioni operative per l'adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all'applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali di affezione;
II. regolamenta le procedure amministrative e burocratiche per la richiesta dei contributi e stabilisce gli standard a cui adeguarsi per ottenerli;
III. indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di contributi e la costituzione dei consorzi di comuni;
IV. detta le indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario utile alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo;
V. indica le modalità e i tempi di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie zoofile e del personale addetto, sia in forma dipendente, convenzionata o volontaria, a mansioni che hanno relazione con la vita degli animali da affezione;
VI. definisce i criteri per l'aggiornamento del personale preposto al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso;
VII. definisce i criteri per l'anagrafatura dei cani;
VIII. determina le forme e i limiti dei finanziamenti ai comuni singoli o associati, ai privati e alle associazioni di volontariato, per la costruzione e ristrutturazione dei canili e per la loro gestione;
IX. stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali, per addestramento e anche le modalità organizzative per fiere, esposizioni e manifestazioni collettive che abbiano come soggetti principali cani e gatti;
l) incentiva attività educative e di propaganda alla realizzazione del benessere animale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CONCAS, Segretaria:
Art. 2
Adempimento dei compiti per la realizzazione delle strutture e per la loro gestione
1. I comuni singoli o associati, i privati e le associazioni di volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni anno, di contributi per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione dei canili.
2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e approvate saranno inserite nel programma annuale di prevenzione del randagismo.
3. Le richieste di convenzionamento con i privati e le associazioni di volontariato dovranno essere corredate di documentazione attestante la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili. Fra queste dovrà esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno di attività, un operatore esperto, facente funzioni.
4. Le strutture dovranno rispettare gli standard imposti e rimarranno vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni.
5. Per ogni canile finanziabile dovrà essere indicato chi ha responsabilità organizzativa e di rappresentanza.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CONCAS, Segretaria:
Art. 3
Requisiti delle strutture di ricovero
(Caratteristiche costruttive dei canili
e dei gattili)
1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e il canile rifugio.
2. L'omogeneizzazione delle tipologie costruttive dei canili è indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e per un proficuo investimento finanziario.
3. La funzionalità e l'efficacia degli interventi dipende da una realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui devono essere garantiti gli standard.
4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, come previsto dagli articoli 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria e successive modificazioni;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il pronto soccorso e le prime cure degli animali di cui alle lettere a) e b), eventualmente feriti;
d) l'incenerimento degli animali morti o comunque la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse.
5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati:
a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) il ricovero e la custodia dei cani dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario.
6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario dovrà dotarsi di:
a) un reparto adibito alla custodia temporanea per un periodo massimo di 60 giorni;
b) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea, qualora non esista un canile rifugio;
c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria;
d) un reparto per i cani che devono essere obbligatoriamente trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco;
e) gattile.
7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovrà dotarsi di:
a) reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;
b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessità;
c) ambulatorio veterinario;
d) uffici;
e) gattile.
8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio anche i locali di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura.
9. La cucina, se l'alimento è acquistato preconfezionato, può non essere necessaria.
10. Le caratteristiche costruttive di dette dipendenze devono essere conformi ai regolamenti e leggi vigenti.
11. Nel canile sanitario deve inoltre essere attrezzato un ambulatorio veterinario fornito dei materiali e del personale necessario per:
a)operazioni di anagrafatura;
b)prelievi di laboratori;
c)accertamenti diagnostici;
d)interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti;
e)eventuale soppressione eutanasica;
f)interventi di sterilizzazione di cani e gatti.
12. Per ogni canile devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
a)essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici;
b)non deve sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o annonarie;
c)la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della ASL di competenza che ne valuta anche l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali;
d)deve essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai non addetti o autorizzati.
13. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ad evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto ciò aggrava la produzione di cattivi odori, rumori e rifiuti sia solidi che liquidi.
14. Il canile va considerato alla stregua di una attività di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari e idrici. Deve essere però facilmente raggiungibile e anche con mezzi pubblici perché il canile è da considerare una struttura aperta ai cittadini.
15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse funzioni del canile sono:
a) CANILE RIFUGIO - Il canile rifugio dovrebbe sorgere in un'area di circa 5.500 metri quadrati, così ripartiti:
a.1) circa 600 metri quadri di superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori;
a.2) circa 400 metri quadri per ambulatori;
a.3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto quarantenario;
a.4) circa 2.000 metri quadri per i piazzali, cortili interni e spazi verdi;
a.5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi.
b) CANILE SANITARIO - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le funzioni attribuitegli, dovrebbe sorgere in un'area di circa 10.000 metri quadri così ripartiti:
b.1) 2.000 destinati alle parti coperte;
b.2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni;
b.3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera.
Nella scelta dell'area va considerato che la struttura deve distare da altri insediamenti urbani almeno 200 metri.
c) MOVIMENTO ANIMALI - Il canile sanitario tipo qui considerato deve poter ricevere all'incirca 900/1.000 cani all'anno. Si presume che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli accertamenti sanitari. Trascorso tale termine, se richiesto potrà essere dato in affido temporaneo.L'affido, come previsto dalla Legge n. 281 del 1991, diviene cessione definitiva trascorsi 60 giorni dalla data di ingresso in canile.
d) MODALITA' DI CUSTODIA CANI - I soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare:
· box chiusi dotati di una parte coperta chiusa e una parte aperta:
peso cane fino a Kg. 6
- sup. min. parte chiusa mq. 1
- sup. min. aperta mq. 1
sup. cane min. mq. 2
peso cane da Kg. 6 a Kg. 10
- sup. min. parte chiusa mq. 1
- sup. min. aperta mq. 1,4
- sup. cane min. mq. 3
peso cane da Kg. 10 a Kg. 20
- sup. min. parte chiusa mq. 1,5
- sup. min. aperta mq. 2
- sup. cane min. mq. 3,5
peso cane oltre Kg. 30
- sup. min. parte chiusa mq. 2
- sup. min. aperta mq. 2
- sup. cane min. mq. 4
Per tutte le tipologie di box, l'altezza minima della recinzione deve essere di 2,5 m., devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati.
Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un impianto fognario pubblico e, laddove non presente, una fossa settica opportunamente dimensionata.
Devono essere forniti di un sistema automatico di approvvigionamento di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile in materiale lavabile e disinfettabile.
Le porte devono essere costruite in metallo ad angoli arrotondati in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi.
Per i box che devono ospitare animali in osservazione e/o particolarmente aggressivi deve essere prevista una porta a scorrimento che separi le due porzioni aperta/chiusa del box e un doppio ingresso in modo da garantire le operazioni di pulizia in perfetta sicurezza.
Per i box di entrata dove vengono ospitati i cani da trattare farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire in una vaschetta di raccolta al fine di poter subire un trattamento di bonifica tendente alla eliminazione di eventuali uova di tenia echinococco /es. bollitura, formalina, etc.).
· paddock
Si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilità di fare sufficiente moto, di svolgere attività ludica e di socializzazione. Non vengono indicate particolari caratteristiche costruttive trattandosi di spazi atti a simulare al meglio l'habitat esterno naturale. Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti minimi:
- la recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per impedire l'accesso dall'esterno di altri cani e/o altri animali nocivi;
- il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell'acqua piovana in modo da evitare il formarsi di pozzanghere, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi.
Nei casi in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni caso con la possibilità di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, i soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare:
· gabbie delle seguenti dimensioni:
- altezza del cane cm. 30
- sup. min. del pavimento mq. 0,75
- altezza min. della gabbia cm. 60
- altezza del cane cm. 40
- sup. min. del pavimento mq. 1
- altezza min. della gabbia cm. 80
- altezza del cane cm. 70
- sup. min. del pavimento mq. 1,75
- altezza min. della gabbia cm. 1,40
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CONCAS, Segretaria:
Art. 4
Gestione sanitaria dei canili
1. L'attività del canile sanitario consiste nell'espletamento delle operazioni legate alla sanità:
a)le operazioni di disinfezione, disinfestazione, trattamento farmacologico routinario profilattico delle principali malattie infettive ed infestive;
b)interventi straordinari nei confronti di soggetti che abbisognano di cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve essere almeno garantito il pronto soccorso. In sostanza bisogna attrezzare un vero e proprio ambulatorio veterinario dotato della strumentazione necessaria nelle operazioni citate nella legge, approvvigionandolo periodicamente di tutto il necessario materiale d'uso. Lo stesso ambulatorio può essere utilizzato per le operazioni di sterilizzazione.
2. Per l'attività routinaria è sufficiente un veterinario fino a 250 posti cane, ma il parametro deve essere raddoppiato per le attività straordinarie e le sterilizzazioni.
3. Collaborerà un ausiliario veterinario.
4. In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio, deve essere curato dai medici veterinari delle AUSL. Sia il canile sanitario che il canile rifugio devono tenere registri di entrata e uscita di ogni cane e gatto con relativa foto e, per i cani, del numero di codice.
5. Il reparto isolamento deve sorgere in una zona separata e a distanza dai box di ricovero normale.
6. La struttura del reparto deve garantire un reale isolamento degli animali, sia rispetto ai box contigui che agli operatori.
Le dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e locali, con la possibilità di poter agevolmente e senza rischi procedere alla osservazione degli animali.
7. L'alimentazione deve poter avvenire dall'esterno e l'animale deve essere isolato durante le operazioni di pulizia.
8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere conto della esigenza di procedere a drastiche disinfezioni e lavaggi su ogni superficie. Tutta l'attrezzatura deve essere lavabile e disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi.
9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con gli altri box.
10. La capienza ipotizzabile è di 10 cani, 10 gatti e 1 altro animale.
11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti:
a)cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole;
b)cani in normali condizioni di ricovero;
c)cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie (periodo postoperatorio, cagne gravide ecc.).
12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve inoltre essere previsto un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori, il magazzino.
13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c).
14. Le unità di ricovero sono costituite da una parte coperta e da un parchetto esterno.
15. La parte coperta è suddivisa in due ambienti con adeguate chiusure comandabili dall'esterno, per isolare l'animale durante le operazioni di pulizia a tutela dell'incolumità del personale.
16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m. 2 per m. 1 e di altezza m. 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio inox, caricabili dall'esterno.
17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m. 2 per m. 2, sarà protetto da una tettoia, separato dalle altre unità contigue da pareti a tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox.
18. Gli scarichi delle acque nere devono confluire direttamente nell'impianto fognario ed essere realizzati in modo da non causare dispersioni all'esterno e ristagni o in alternativa in una fossa settica, con obbligo di svuotamento, tramite apparato di spurgo a garanzia ecologica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CONCAS, Segretaria:
Art. 5
Attività crematoria
1. Considerata la delicatezza del compito, quale attività ad alto rischio ambientale e di notevole costo di realizzazione e di gestione, per questo servizio sono consigliate le convenzioni con le società di smaltimento dei rifiuti tossici.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CONCAS, Segretaria:
Art. 6
Gattile
1. La normativa attuale non contempla la lotta al randagismo del gatto, ma solo il ricovero:
I. per osservazione nell'ambito della profilassi della rabbia;
II. per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo scopo di escludere malattie trasmissibili;
III. per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente viventi sul territorio.
2. Il ricovero dei felini è riservato agli animali in osservazione e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni.
3. Si dovrà prevedere un movimento di circa 500 gatti all'anno e per una permanenza media di circa 4/5 giorni e successiva riammissione nel loro gruppo di origine.
4. Si evidenzia la necessità di prevedere degli spazi adeguati in cui collocare gabbie di stabulazione, con criteri modulari e non, con strutture fisse.
5. Le gabbie, costruite con materiali adatti dal punto di vista igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni di m. 1 per m. 0,60, altezza m. 0,50 e sono sovrapponibili.
6. E' opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti in osservazione, i soggetti feriti o malati, i capi da sterilizzare o già sterilizzati.
7. I locali di stabulazione dovranno avere le usuali caratteristiche di pulizia e disinfezione previste per gli altri reparti di ricovero animali e inoltre è necessario un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le deiezioni e delle gabbie.
8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare contemporaneamente è di circa:
I. gatti in osservazione: 10;
II. gatti in ricovero sanitario: 10;
III. gatti per sterilizzazioni in ricovero pre operatorio: 20;
IV. gatti in stabulazione post operatorio: 20.
9. La permanenza prevista dal regolamento di polizia veterinaria per i gatti sottoposti a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
CONCAS, Segretaria:
Art. 7
Canile rifugio
1. L'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.
2. La Legge n. 281 del 1991 individua nei Comuni gli enti che devono provvedere al risanamento dei canili sanitari e alla costruzione dei rifugi.
3. Il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali.
4. Un regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato dall'amministrazione comunale di concerto con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale per l'aspetto igienico sanitario, sulla scorta delle indicazioni delle leggi regionali.
5. Le caratteristiche generali dei rifugi devono essere tali da garantire l'igiene pubblica ed il benessere delle specie ricoverate.
6. Secondo le più recenti acquisizioni, il benessere è assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia.
7. Il rispetto di questa affermazione rende sicuramente inadeguate, per i lunghi periodi di ricovero, le strutture classiche costituite da box occupati da più soggetti privi della possibilità di compiere del moto.
8. Per tali situazioni appaiono più adeguate delle strutture modulari concepite seguendo le indicazioni scaturite dallo studio dell'etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari.
9. Il progetto di un canile rifugio deve scaturire dall'elaborazione e sperimentazione di nuove idee, in sintonia con l'accresciuta sensibilità zoofila della società e con le necessità degli animali..
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
CONCAS, Segretaria:
Art. 8
Allevamenti commerciali, per addestramento
e manifestazioni varie
1. I requisiti generali e quelli particolareggiati a cui attenersi per i canili sanitari, devono essere considerati essenziali riferimenti anche per la realizzazione di strutture adibite ad allevamenti commerciali o per addestramento.
2. Tali criteri generali devono essere rispettati nel senso del benessere animale, anche in occasione di manifestazioni organizzate a vari scopi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
CONCAS, Segretaria:
Art. 9
Altri animali
1. Saltuariamente il personale del canile interviene, su richiesta dell'autorità giudiziaria, per catturare animali di altre specie vaganti sul territorio cittadino che possono costituire una turbativa per l'ordine pubblico (bovini, cavalli, asini, pecore, mammiferi esotici, pavoni, cigni, altri volatili, rettili, ecc.).
2. Il servizio veterinario di una grande città viene talvolta chiamato a risolvere situazioni create dalla presenza di animali inusuali per un ambiente urbano.
3. Le difficoltà che si riscontrano in questi casi sono, oltre che l'approccio con l'animale ed il suo trasporto, la custodia in attesa di una destinazione ulteriore.
4. Il locale, polivalente, deve essere costituto da un ricovero di grandi dimensioni, suddiviso in due ambienti separati da una chiusura comandabile esternamente.
5. Il locale, completamente chiuso, dovrà essere facilmente ispezionabile dall'esterno, a pareti lisce e lavabili.
6. Deve essere prevista la possibilità di inserire pareti mobili di contenzione per grossi animali.
7. Alimentazione e abbeverata vengono forniti con contenitori adatti alla specie in considerazione.
8. Gli scarichi, di adeguate dimensioni, devono essere presenti in entrambi gli ambienti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
CONCAS, Segretaria:
Art. 10
Strutture accessorie
UFFICI E SERVIZI
1. Le varie attività di competenza del canile sanitario richiedono strutture complementari così identificate:
I. guardiola custode centralino;
II. ufficio accettazione cessione animali;
III. ufficio posta, statistiche, movimento animali;
IV. ufficio profilassi della rabbia;
V. ufficio animali morti, disinfezioni;
VI. archivi;
VII. uffici medici veterinari;
VIII.locali riunioni;
IX. servizi igienici pubblico;
X. spogliatoi e servizi igienici personale;
XI. spogliatoi e servizi igienici veterinari.
AMBULATORI
2. Il personale medico veterinario del canile sanitario deve far fronte ad attività che richiedono appositi locali attrezzati.
3. La normativa in vigore prevede che gli animali ricoverati siano visitati, se necessario curati e sottoposti a profilassi al fine di garantire la salute pubblica.
4. Il canile deve provvedere alla identificazione dei cani, all'effettuazione di campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti ed alla chirurgia d'urgenza in caso di animali randagi feriti.
5. Per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, l'effettuazione di indagini di laboratorio mirate alla ricerca e cura di forme morbose pericolose per la comunità umana ed animale, il canile può divenire sede di vaccinazione, in caso di campagne obbligatorie, e ambulatorio per prestazioni a pagamento.
6. In caso di attività libero professionale intramurale le strutture necessarie sono:
I. ambulatorio medico;
II. sala chirurgica con annesse pertinenze;
III. sala di dissezione e laboratorio con annesse pertinenze;
IV. deposito chiudibile per farmaci ed attrezzature;
V. locale attesa per il pubblico;
VI. servizi.
MAGAZZINI
7. Lo stoccaggio e la conservazione dei materiali in uso presso la struttura deve prevedere adeguati spazi per:
I. mangimi;
II. prodotti in scatola;
III. prodotti deperibili;
IV. prodotti di pulizia;
V. prodotti per la disinfezione e disinfestazione;
VI. materiali d'uso;
VII. attrezzature e vestiario;
VIII. modulistica e cancelleria.
8. Le caratteristiche dei singoli materiali richiedono diverse modalità di stoccaggio con idonea separazione.
CUCINA
9. L'attuale tecnologia zootecnica consente di alimentare i cani e i gatti con mangimi completi e di buona qualità reperibili in commercio.
10. La tradizionale "cucina" può essere sostituita da un locale in cui effettuare la preparazione delle dosi per i singoli animali, la miscelazione di mangimi complementari a seconda delle esigenze nutrizionali.
11. Si dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione delle ciotole e degli strumenti utilizzati e alla eliminazione degli avanzi.
12. L'ambiente deve essere lavabile e disinfettabile, non presentare angoli o fessure in cui possa raccogliersi lo sporco ed essere fornito di mezzi protettivi atti ad impedire l'ingresso di insetti o roditori.
AUTORIMESSA
13. E' necessario prevedere un ambiente chiuso in cui parcheggiare tutti gli autoveicoli in dotazione ed effettuare operazioni di piccola manutenzione.
14. Nel locale deve essere previsto un ambiente attrezzato in cui eseguire il lavaggio e la disinfezione dei mezzi.
15. Il tipo ipotizzabile dei mezzi è:
I. autocanili;
II. mezzi di disinfezione e disinfestazione;
III. autocarro trasporto spoglie grossi animali;
IV. autoveicoli di servizio.
CELLA FRIGORIFERO
16. Lo stoccaggio ai fini della successiva distruzione o la conservazione per eventuali esami anatomopatologici di un numero variabile di animali morti richiede l'installazione sia di una cella frigorifera che di una cella di congelamento.
17. Le celle devono avere le seguenti caratteristiche:
I. temperatura regolabile tra +4 gradi e +15 gradi C;
II. dimensioni m. 2 per m. 2;
III. pareti lisce, lavabili, disinfettabili;
IV. spigoli arrotondati e sgusci;
V. apparecchio per la registrazione continua delle temperature allarme;
VI. dispositivo per lo scarico dei liquidi di lavaggio.
CENTRALE TERMICA
18. La centrale termica deve essere dimensionata per il riscaldamento dei locali adibiti ad uffici, ad ambulatori e deve rispondere ai requisiti di legge.
19. Ai fini del risparmio energetico deve essere prevista la possibilità di attivare il riscaldamento solo nei box occupati dagli animali.
DEPURAZIONE E RICICLO ACQUE
21. L'ingente quantitativo di acqua utilizzata per la pulizia dei ricoveri animali suggerisce l'adozione di un razionale sistema di depurazione e riciclo delle acque.
22. La gestione delle acque di scarico deve essere conforme alla normativa vigente.
SPAZI VERDI
23. La struttura deve avere un adeguato arredo arboreo anche al fine dell'isolamento acustico.
24. Nella definizione delle dimensioni dell'area su cui deve sorgere la struttura deve essere presa in considerazione la possibilità di creare dei parchetti per la stabulazione ricreativa libera di più soggetti fra di loro compatibili.
25. Tali parchetti vanno utilizzati a rotazione per consentire l'autosterilizzazione del terreno per mezzo del vuoto biologico.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
CONCAS, Segretaria:
Art. 11
Dimensionamento delle strutture di accoglienza
1. Le strutture di accoglienza dovrebbero interessare bacini d'utenza delle dimensioni di 100-150.000 abitanti.
2. Ogni canile dovrebbe comprendere 150-250 posti cane per supportare l'ingresso costante ipotetico di circa 80-120 cani al mese.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11 bis.
CONCAS, Segretaria:
Art. 11 bis
Accalappiamento dei cani
1. Dovranno essere costituite squadre di accalappiamento formate da tre operatori, con un automezzo a disposizione. Le metodologie di recupero devono essere tali da non provocare nei cani traumi o sofferenze.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11 ter.
CONCAS, Segretaria:
Art. 11 ter
Sterilizzazione dei cani e dei gatti
1. Ogni Azienda USL dovrà disporre un piano annuale di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. I progetti di intervento, motivati da previsioni statistiche e da opportuni piani di spesa, potranno essere finanziati compatibilmente con l'ammontare dei fondi ministeriali istituiti per l'attuazione della Legge n. 281 del 14 agosto 1991.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
CONCAS, Segretaria:
Art. 12
Criteri di anagrafatura dei cani
1. In seguito all'esperienza pilota di anagrafatura e considerata la validità della metodologia utilizzata, si ritiene di dover sostenere per tutta la Sardegna lo stesso tipo di anagrafe. Ciò comporta quindi la necessità di approvvigionamento di microchip sottocutanei.
2. La rilevazione statistica indica una popolazione canina di 160.000 unità che con una rimonta del 30 per cento raggiunge le 50.000 unità.
3. La codifica elettronica dovrà tenere conto dei riferimenti identificativi del comune di appartenenza o di cattura e del numero in ordine successivo.
4. I registri dell'anagrafe canina dovranno essere tenuti nelle ASL di appartenenza e copia relativa dovrà essere fornita, con i conseguenti aggiornamenti, all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e ad ogni comune interessato. Le associazioni di volontariato potranno richiedere copia degli stessi.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
FADDA (Popolari). Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Murgia, relatore.
MURGIA (F.D.), relatore. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
CONCAS, Segretaria:
Art. 13
Prevenzione delle malattie sociali
Echinococcosi e Leishmaniosi
1. Le azioni per la prevenzione e la cura di queste patologie saranno oggetto di specifici piani di attuazione che verranno redatti successivamente.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
CONCAS, Segretaria:
Art. 14
Prevenzione del randagismo
e politica delle strutture
1. E' inopportuno polverizzare le strutture in una miriade di piccoli canili la cui gestione sarebbe estremamente antieconomica. Infatti un numero di soggetti fino a 250 cani può essere gestito da due o tre operai, per quanto riguarda la pulizia e l'alimentazione. L'assistenza veterinaria può essere garantita da un veterinario per la normale routine.
2. Nella distribuzione dei contributi criterio fondamentale di priorità deve essere quello di ricadere in un territorio scoperto e garantire un bacino d'utenza minimo di 100.000 abitanti, massimo di 250.000 abitanti.
3. Come posto cane si indica la superficie utilizzabile da un cane e non il singolo box.
4. Dalla descrizione delle caratteristiche strutturali precedentemente indicata si evince che le superfici minime occupabili variano a seconda della taglia. Perciò è preferibile strutturare i box con dimensioni pari a quelle relative ai cani più grandi (> 30 Kg.) al fine di poter gestire successivamente le micro e macro colonie in modo flessibile.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
CONCAS, Segretaria:
Art. 15
Formazione professionale
1. Per la formazione verranno proposti annualmente per essere inseriti nel piano regionale di formazione professionale dell'Assessorato del lavoro, perché possano essere finanziati con i fondi regionali e con quelli della Comunità europea, programmi e progetti formativi per personale addetto alla gestione di canili e gattili.
2. Verranno anche utilizzati i fondi appositamente stanziati nei capitoli di bilancio dell'Assessorato competente e previsti nelle leggi di bilancio.
3. Saranno redatti, in accordo con le Aziende USL, appositi programmi e progetti formativi di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente.
4. Per la formazione delle guardie zoofile saranno stipulate apposite convenzioni con le associazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale che dovranno provvedere alla progettazione e realizzazione degli appositi corsi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'allegato A.
(Segue lettura)
Presidenza del Presidente Selis
PRESIDENTE. A questo allegato è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Murgia, relatore.
MURGIA (F.D.), relatore. Il parere del relatore è favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'allegato A. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del Regolamento numero 17.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BALLERO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CONCAS - CUCCA - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FERRARI - FLORIS - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LADU - LODDO - LORENZONI - MANCHINU - MARRACINI - MARTEDDU - MURGIA - OBINO - PALOMBA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SERRENTI - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Rispondono no i consiglieri: BOERO - USAI Edoardo.
Si sono astenuti: il Presidente SELIS e i consiglieri: CADONI - CARLONI - FRAU - LOCCI - MASALA - SANNA NIVOLI.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 51
Votanti 44
Astenuti 7
Maggioranza 23
Favorevoli 42
Contrari 2
(Il Consiglio approva).
Discussione generale della proposta di programma: "VI Programma di finanziamento dei consultori familiari della Sardegna per gli anni 1996-1997. Conguaglio riferito all'anno 1995 e anticipazione 1998. Deliberazione della Giunta regionale n. 10/42 del 24 marzo 1998" (44)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma numero 44.
Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il consigliere Ivana Dettori, relatore.
DETTORI IVANA (Progr.Fed), relatore. Signor Presidente, colleghi e colleghe, voglio ricordare che il provvedimento in esame è il programma di finanziamento dei consultori per gli anni 1996 - 1997 e un'anticipazione pari all'80 per cento per l'anno 1998. Questo provvedimento è disciplinato dalla legge regionale 8 marzo 1979 numero 8, istitutiva dei consultori familiari.
La figura del consultorio familiare è stata introdotta, come ben ricorderete, con la legge numero 405 del 1975 come strumento di assistenza alla famiglia e alla maternità responsabile. Voglio ricordare solo quali sono i principi insiti nella legge numero 8, per una sola questione che voglio sottoporre all'attenzione dell'Aula: sono l'assistenza psicologica e sociale per i problemi della copia e della famiglia, la tutela della donna e del prodotto del concepimento, l'educazione e l'informazione sanitaria, compresi i metodi di contraccezione, l'assistenza medica psicologica, sociale e anche giuridica in casi di interruzione o di problemi all'interno della copia. I consultori si configurano o come strutture delle aziende sanitarie locali, oppure come strutture di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, convenzionate con l'Unità sanitaria locale.
Questo è sostanzialmente quanto viene richiamato in sintesi dalla legge 8. Il sesto programma di finanziamento dei consultori familiari, che segue l'altro programma che avevamo approvato e nel quale avevamo anche auspicato che i finanziamenti finalizzati ai consultori fossero, a seguito di una rigorosa programmazione da parte dei consultori stessi, che andava all'azienda, la quale azienda faceva proprio carico per stilare un programma di rete consultoriale nel distretto sanitario, ancora non è pienamente attuata, ma sicuramente nel sesto programma di finanziamento si pongono le basi affinché i finanziamenti avvengano in base a una programmazione precisa e puntuale.
Bisogna dire che non tutti i consultori che avevamo previsto nella programmazione della legge numero 8 sono stati attivati; alcuni di questi non sono attivati ed altri sono attivati ma presentano una sorta di dimezzamento rispetto alle figure professionali che vi operano. In alcuni sono presenti ginecologi, in altri assistenti sociali, in altri psicologi, in alcuni sono presenti tutte le figure e in altri non tutte e non contemporaneamente.
Il piano sanitario nazionale presuppone che per il finanziamento dei consultori familiari sia prevista la presenza di tutte le figure istituite per legge. Credo che la Regione Sardegna, con la razionalizzazione della rete ospedaliera e con la distrettualizzazione delle aziende sanitarie locali possa diventare una salutare occasione per il ripensamento e progettazione dell'intera rete dei servizi, inclusi i consultori.
I consultori rimangono ancora uno strumento insuperabile quando e se funzionano. Credo che la nostra Regione possa essere considerata non certo l'ultima in questo quadro, però ritengo che il Consiglio regionale dovrebbe dare un input maggiore alle aziende affinché pongano nella programmazione della prevenzione alla salute i consultori al primo punto dell'ordine del giorno.
Voglio sollevare una questione che mi è stata posta dai colleghi, alcuni della Commissione ed altri non della Commissione, rispetto ad una questione che qua è presente e che voglio porre molto apertamente all'Assessore, cercando di trovare in quest'Aula tra il Consiglio e la Giunta una soluzione, la più giusta ed equa possibile a quanto sto per annunciare.
La relazione dell'Assessore, nella parte finale, recita: "Per ora, tuttavia, nulla è mutato circa le sedi dei consultori, salvo l'attivazione di un consultorio nei locali dell'ex Istituto San Camillo di Sassari, come risulta dalle allegate tabelle di finanziamento dell'azienda U.S.L. numero 1", per il quale si tratta del riconoscimento di un'attività già esistente. Nelle tabelle, per quanto riguarda l'azienda numero 1 di Sassari, sono previsti tre consultori e di questi tre consultori ne sono attivati due, un terzo non risulta attivato. Poi nell'elencazione dei consultori è previsto questa struttura del San Camillo, la quale non ha neanche nessuna popolazione che graviti nel consultorio familiare. Questa situazione che non ci è chiara, mentre il terzo consultorio di Sassari risulta non attivato con un distretto e quindi una popolazione ricadente nel distretto di 39.798 unità, ci si chiede di attivare il consultorio del San Camillo di Sassari in cui dovrebbe gravitare alcuna popolazione e naturalmente sono previsti anche i finanziamenti nelle relative tabelle.
Chiediamo all'Assessore una spiegazione rispetto a questo e soprattutto riteniamo che altrimenti ci fosse chiarito quando e in che modo il San Camillo è una struttura che è stata abilitata a funzionare come consultorio; in tal caso, non abbiamo alcun problema a includerlo fra gli eventuali consultori.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, per osservare che il programma di finanziamento ai consultori familiari arriva in Aula, ma mi sembra quel tipo di attività che in Aula non dovrebbe arrivare, questa è attività propria dell'Esecutivo. Posso capire, al massimo, che venga chiesto il parere alla Commissione per cui, auspico che in una prossima riforma di legge si tolga la necessità di approvazione da parte del Consiglio e al limite si rimetta soltanto un parere della Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Busonera. Ne ha facoltà.
BUSONERA (Progr. Fed.). Molto brevemente, perchè ritengo che l'esame del sesto programma di finanziamento dei consultori debba essere anche l'occasione di fare alcune considerazioni circa le finalità per cui sono state istituite, l'adeguatezza anche temporale delle risorse ad essi destinata e anche la qualità del servizio che fino ad ora hanno erogato i consultori, nonché una riflessione sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa degli operatori preposti all'attività consultoriale e anche se, per caso, non sia opportuna una loro più omogenea distribuzione dei consultori su tutto il territorio regionale.
Non c'è dubbio che l'istituzione di questo servizio, nato con una legge regionale del 1979, con finalità ben precise di supporto ai servizi socio-sanitari dei territori e con la peculiarità di essere destinato al sostegno della famiglia, ha mancato fin qui i suoi obiettivi. Di fatto, non ha mai assolto ad una funzione assistenziale, informativa, divulgativa, educativa, preventiva quali erano quelli che si prefissava la legge, destinandola alla donna e alla famiglia. Tutti i consultori, sia quelli pubblici che quelli privati, sono oggi praticamente dei poliambulatori che effettuano un'attività principalmente sanitaria, costituendo spesso un doppione di compiti e di servizi che sono già di competenza di altri servizi. Così pure sono anche rimaste sulla carta l'attività di interdisciplinarietà dell'attività di consulenza, il raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio. Così come esiste allo stato attuale, il consultorio si configura più come un servizio occasionale erogato alle donne e alle famiglie in genere, sganciato dal contesto sociale nel quale si trova ad operare e quindi di scarso aiuto a risolvere le problematiche complesse che oggi investono le famiglie. L'organico spesso non è adeguato alle funzioni da espletare, il ritardo con cui vengono ripartiti i fondi la dice lunga sulla non attualità dei consultori, così come oggi sono concepiti, eppure mai come oggi essi avrebbero necessità di essere ripensati e adeguati alle esigenze di una società in crisi che riscopre la famiglia come valore primario da sostenere e da difendere. Mai come ora la famiglia, la maternità, la condizione di genitori con la loro scelta di procreare e l'infanzia diventano un problema complessivo, privato, sociale e politico insieme che coinvolge trasversalmente tutte le politiche sociali e sanitarie e connota la qualità di vita di una comunità. Perciò ripensare l'attività dei consultori diventa un elemento indispensabile, di discussione nel più vasto discorso della riforma del welfare, che deve ispirarsi a una scelta equilibrata tra l'universalismo del beneficio e la selettività nell'erogazione delle prestazioni, con l'implicita conseguenza che è indispensabile anche ripensare ad una forma di relazione fra i servizi ancora da realizzare.
Ciò premesso, riconoscendo il valore sociale dei consultori il mio voto sarà favorevole, con la puntualizzazione che è urgente ottimizzare e rivitalizzare il servizio consultoriale, nel senso della loro omogeneizzazione sul territorio prima di tutto, della loro dotazione di personale e di attrezzatura e del loro metodo di lavoro; è indispensabile che essi siano adeguatamente coinvolti in tutta la programmazione socio-assistenziale e sanitaria che pone al primo punto degli interventi il sostegno al sociale e quindi alla famiglia, che è soggetto sociale primario. Il modo in cui possono realizzarsi la maternità, il ruolo dei genitori, la famiglia nella sua globalità, dal punto di vista relazionale, sociale, educativo e lavorativo sono il primo e il più importante strumento di verifica della capacità delle istituzioni di dare risposte ai diritti e ai bisogni delle persone attraverso la globalità, la razionalità e l'efficienza degli interventi e dei servizi.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
FADDA (Popolari). Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Volevo rispondere ad alcune osservazione fatte dai colleghi. Condivido quanto detto dall'onorevole Bonesu, bisogna davvero rivisitare la legge perché è impossibile che un programma operativo debba avere poi il parere e l'approvazione del Consiglio. Si tratta di un atto di gestione e quindi il provvedimento dovrebbe avere, come ha detto l'onorevole Bonesu, l'approvazione da parte della Commissione e non da parte dell'Aula, quindi una rivisitazione della legge anche in questo settore credo sia indispensabile. Lo è ancora di più per tutte le osservazioni che anche la collega Dettori e la collega Busonera hanno portato all'attenzione del Consiglio regionale; deve essere sviluppato e deve essere studiato un nuovo ruolo dei consultori, ormai sono passati troppi anni, credo che una rivisitazione sul ruolo dei consultori debba essere portata avanti. Vi posso informare che una Commissione che avevo nominato circa un anno fa ha terminato il proprio lavoro, e quindi anche sulla rivisitazione generale ho pronta una proposta che verrà portata al più presto all'attenzione dell'Aula.
Per quanto riguarda il problema sollevato dalla collega Dettori, lascerei le cose come sono, con l'impegno, in termini di attuazione, di verificare che le osservazioni che sono state fatte (perché questi sono dati degli uffici), questo servizio ci sia o non ci sia, il finanziamento all'azienda avverrà soltanto se il servizio è stato svolto.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio al testo del programma. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Al testo del programma sono stati presentati due emendamenti. Sono necessari cinque minuti per duplicare gli emendamenti e quindi, per evitare di interrompere dopo, chiederei ai colleghi Capigruppo di voler fare una breve conferenza, così stabiliamo l'organizzazione dei lavori della giornata.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 10, viene ripresa alle ore19 e 33.)
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo in ordine all'organizzazione dei lavori. Procederemo in questo modo; votiamo ora il programma sui consultori familiari, poi è stato ritirato, concordemente, l'inserimento all'ordine del giorno della relazione 9/A e si vedrà il problema in Commissione insieme alle altre relazioni.
Si passa alla discussione e alla votazione del programma 42/A: "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste ai sensi della 268" e poi si discute e si vota la proposta di legge 489, "Cugini, Pittalis, Masala, Balia, Bonesu, Amadu, Murgia, Biancareddu, modifiche all'articolo 2, norme sul controllo degli enti locali". Rimane in sospeso la mozione per la quale è in corso un confronto. La Conferenza dei Capigruppo, di intesa con i proponenti, ha deciso di inserirla al primo punto della prossima tornata; la prossima tornata sarà il 23 febbraio. Si apre con la mozione e poi quella sarà una tornata dedicata al Regolamento; il Regolamento è stato riformato e rivisto, giovedì la Giunta del Regolamento concluderà formalmente i suoi lavori. I Gruppi e i componenti della Giunta hanno da tempo queste proposte e quindi quella dal 23 al 26 sarà una tornata regolamentare, ma che si apre con la votazione della mozione. Naturalmente il programma continuerà secondo le determinazioni che in sede di Conferenza di Capigruppo verranno assunte. Ritorniamo al programma 42. Dimenticavo di dire che la Giunta ha presentato una proposta tecnica di modifica della legge sui referendum per legare la data di emissione dei certificati non come ora, al momento dell'indizione del referendum, ma al momento di celebrazione del referendum, per motivi tecnici, altrimenti le due date sono troppo distanti e si rischia di emettere certificati quando il referendum è ancora distante e quindi privare del voto molti cittadini.
La Conferenza dei Capigruppo anche su questo è stata d'accordo, è una modifica di semplificazione, è una modifica tecnica, ne è stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno oggi e quindi si può in seguito approvare.
Continuazione della discussione generale della proposta di programma: "VI Programma di finanziamento dei consultori familiari della Sardegna per gli anni 1996-1997. Conguaglio riferito all'anno 1995 e anticipazione 1998. Deliberazione della Giunta regionale n. 10/42 del 24 marzo 1998" (44)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
FADDA PAOLO (Popolari). Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Chiedo ai presentatori dell'emendamento se per gentilezza lo ritirano ed io prendo questo impegno con il Consiglio regionale, di verificare se il consultorio di San Camillo di Sassari è stato attivato e formalmente informarne la Commissione. Credo che prima di penalizzare la città di Sassari e un territorio dobbiamo fare delle verifiche. Mi impegno poi a informare la Commissione dell'avvenuta attivazione del servizio.
L'altro impegno che prendo, perché anche questo emendamento era dettato dallo spirato di sollecitare l'azienda numero 1 di Sassari ad attivare gli altri consultori che erano messi nel programma. Formalmente manderò una lettera al direttore generale per sollecitarlo all'attivazione degli altri consultori che erano previsti nei vecchi programmi.
PRESIDENTE. L'Assessore, bruciando le tappe ha dato il parere della Giunta sugli emendamenti. Mentre lasciamo ai presentatori la valutazione circa le proposte dell'Assessore, se le proposte sono accolte ci semplificate i lavori.
Al programma 44/A sono stati presentati due emendamenti, l'emendamento numero 1 è riferito alla tabella: "Riepilogo delle assegnazioni finanziarie relative all'azienda numero 1 di Sassari". Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta per illustrare l'emendamento.
MACCIOTTA (Gruppo Misto). L'emendamento nasce dall'osservazione che per quanto riguarda la tabella relativa all'azienda U.S.L. numero 1 di Sassari, risultano non attivati una serie di consultori compresi nell'elenco, con la segnalazione del corrispondente bacino d'utenza, per cui non è previsto dal programma alcun finanziamento. Voglio sottolineare come il programma riguardi il finanziamento dei consultori familiari per gli anni '96 e '97, del conguaglio riferito all'anno 1995 e all'anticipazione per il 1998 ormai trascorso.
Risulta a parte dall'elenco dei consultori attivati e non attivati della stessa azienda U.S.L. numero 1 di Sassari, un consultorio presso il San Camillo di Sassari, senza segnalazione del corrispettivo bacino di utenza (questa potrebbe anche essere un'omissione in qualche modo giustificabile) ma c'è la segnalazione e il dubbio che effettivamente questo consultorio, di cui viene detto nella relazione "si prende in considerazione in relazione all'attività di fatto svolta" abbia o non abbia avuto il riconoscimento formale come consultorio familiare, con la partecipazione di quelle figure specialistiche che sono tutte necessarie e tutte devono essere comprese.
Anche a nome dei proponenti, l'emendamento recava la proposta di sopprimere le voci di finanziamento relative all'attività di questo consultorio o pseudoconsultorio.
Se il Presidente me lo concede, una volta sentite, anche se l'ordine dei lavori è stato un po' irregolare, le precisazioni e gli impegni presi dall'assessore, i proponenti sono disponibili a ritirare questo emendamento ed anche l'emendamento successivo che è riferito allo stesso problema per un'altra voce a pagina 57, precisando i termini dell'impegno preso dall'assessore, che è quello di verificare, a livello dell'azienda A.S.L. di Sassari l'effettivo decreto o provvedimento amministrativo che abbia istituito a suo tempo e in quale data (va precisato) presso il San Camillo di Sassari; il personale specializzato che vi deve lavorare a norma dei regolamenti sui consultori familiari e se effettivamente questi provvedimenti esistono, sono stati a sui tempo emanati, se comprendono tutto l'arco di tempo che ho ricordato, cioè '95 - '96 - '97 e '98. Solo quando arriverà una comunicazione ufficiale dell'assessore rassicurante, con gli elementi che i proponenti richiedono ora formalmente al Presidente della Commissione Sanità di questo Consiglio, il problema si può considerare superato e si può dar luogo al finanziamento, prendendo atto anche dell'impegno dell'assessore collateralmente a sollecitare l'azienda numero 1 di Sassari ad attivarsi per il funzionamento effettivo degli altri consultori già formalmente istituiti, che risultano non funzionanti per motivi che non sono compiutamente a nostra conoscenza.
In caso contrario, qualora tutte queste condizione non sussistano, l'impegno dell'assessore deve essere quello di sospendere questo finanziamento proposto per il San Camillo.
A queste condizioni, i proponenti ritirano gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Ivana Dettori, relatore.
IVANA DETTORI (Progr. Fed.), relatore. Si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta conferma gli impegni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (Progr. Fed.). Ho sentito l'impegno che ha assunto l'assessore e la precisazione che ha fatto il collega Macciotta di una disponibilità a ritirare l'emendamento, in presenza dell'impegno dell'Assessore.
Confermo la disponibilità a ritirare l'emendamento, ma aggiungo di avere un'esigenza di tipo politico e anche di buon governo, quindi direi, accogliendo il suggerimento dell'assessore: andiamo a fare la verifica che deve essere fatta, come diceva lei, sospendiamo l'insieme del provvedimento e il 23, alla luce della verifica che è stata fatta, se le cose sono come viene detto dall'assessore, ritiriamo l'emendamento, se non dovesse essere così è chiaro che anche l'assessore sarà della nostra opinione che il contenuto dell'emendamento deve essere mantenuto.
Sono preventivamente disponibile a ritirare l'emendamento, ma sono anche dell'opinione che è bene fare una verifica puntuale sull'argomento, perché ho informazioni dirette che mi segnalano una situazione diversa, però siccome abbiamo bisogno di fare una verifica tecnica, non succede nulla se sospendiamo per dieci giorni e poi riprendiamo l'argomento in modo tale da procedere con maggiore serenità e cogliere appieno l'obiettivo che mi pare essere presente nell'intenzione di tutti quelli che hanno trattato l'argomento.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
FADDA PAOLO (Popolari). Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Se c'è una richiesta di rinvio non ho nessun problema ad accoglierla, comunque mi dispiace che nonostante l'impegno che abbia preso, il collega Cugini non si fidi della parola dell'assessore che avrebbe verificato e un atto poteva essere approvato adesso tranquillamente perché avrei fatto le verifiche necessarie. I finanziamenti, come ha detto il collega Macciotta, all'azienda numero 1 di Sassari non sarebbero stati trasmessi e avrei comunque fatto una relazione alla Commissione.
Mi dispiace soltanto per questo atto di sfiducia, poi si può rinviare tranquillamente e farò le verifiche necessarie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (Progr. Fed.). Non è nella norma, ma io non sono avanzato una questione di fiducia nei confronti dell'assessore, perché diversamente avrei approvato anche con data retroattiva per il rapporto che c'è con l'assessore Fadda.
Ho posto un'altra questione per evitare che io personalmente, i colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento e il collega Fadda commettiamo un errore. Ho delle informazioni diverse, ma se esse sono sbagliate, ritiro l'emendamento, così come il collega Macciotta ha dichiarato per tutti noi.
Se facciamo la verifica non succede nulla, perché farla non vuole dire fiducia o meno all'Assessore (anche perché la fiducia nei confronti dell'assessore Fadda, in quest'Aula l'abbiamo espressa più di una volta insieme agli altri colleghi, e non sarà sicuramente un atto come questo che può incrinare i rapporti).
PRESIDENTE. Viene proposta la sospensione del provvedimento. La Giunta con le parole dell'assessore Fadda mi pare che non si opponga, ed allora se siamo d'accordo sospendo l'argomento e lo portiamo alla prossima tornata.
Discussione e approvazione della proposta di programma: "Legge 24 giugno 1974, n. 268. Programma di intervento per gli anni 1988-1990. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" (42)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma numero 42. Relatore il consigliere Secci.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.
SECCI (Popolari), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. La Giunta non ritiene di intervenire. Metto in votazione il passaggio all'esame del programma. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato )
Si dia lettura del decreto del Presidente (?)
(Segue lettura)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del programma numero 42.
Rispondono sì i consiglieri: BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BUSONERA - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FERRARI - FLORIS - FRAU - GIORDO - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LODDO - LOMBARDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MURGIA - OBINO - PALOMBA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO.
Si sono astenuti: il Presidente SELIS - BONESU - CONCAS - MASALA - SANNA Giacomo.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 42
Votanti 37
Astenuti 5
Maggioranza 19
Favorevoli 37
(Il Consiglio approva).
Discussione della proposta di legge Cugini - Pittalis - Masala - Balia - Bonesu - Amadu - Murgia - Biancareddu: "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali)" (489)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 489.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Si tratta di riportare all'attenzione di questa Presidenza del Consiglio che esiste una proposta di legge, che da tempo giace nell'ambito degli ordini del giorno, poi è sparita stranamente dagli ordini del giorno delle sedute del Consiglio, ed è la proposta di legge avente per oggetto il riordino delle funzioni dell'Ersat. Gradirei, se è possibile, poterla rivedere nell'ambito dell'ordine del giorno per la prossima tornata di Consiglio.
PRESIDENTE. Chiarisco che la proposta di legge numero 489 è stata inserita all'ordine del giorno su richiesta dei proponenti (veniva enunciata anche ai sensi dell'articolo 102) all'unanimità in Conferenza dei Capigruppo.
Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (Gruppo Misto). Signor Presidente, questa mattina un consigliere di Forza Italia (adesso non ricordo chi era, mi pare il consigliere Biancareddu) ha chiesto la procedure d'urgenza, in base all'articolo 102, di questa proposta di legge di cui sono firmatari diversi Capigruppo.
Devo dire la verità, io non conosco questa proposta di legge in quanto ne sono venuto a conoscenza in questo momento. Ritengo un fatto estremamente scorretto l'accordo di alcuni Capigruppo che hanno, a norma di Statuto e Regolamento, diritto di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo, e che determinano gioco forza anche le priorità rispetto ai lavori dell'Aula.
Capisco che questa priorità è determinata dal Regolamento, però capisco anche che vi è un'etica politica, per cui il Consiglio regionale deve essere cosciente di quello che discute e di quello che approva. Io non sono in condizioni di fare questo. Per cui chiedo ai proponenti il rinvio della discussione di questa proposta di legge, in quanto sono convinto che in quest'aula, come me ci sono altri consiglieri regionali che non ne hanno la stessa conoscenza.
PRESIDENTE. Chiarisco al consigliere Vassallo due cose: che non sono alcuni Capigruppo, ma la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità, che è stata inserita dall'inizio della tornata, quindi dalle ore 17, e che io l'ho richiamata tornando in aula, anche poc'anzi.
E` stata inserita, per la precisione, questa mattina. Consiste in un solo articolo, a cui è stato presentato un emendamento, quindi, è un problema tecnico, e credo che ci sia il tempo. Comunque il consigliere Vassallo ha formalizzato la sua richiesta, e io chiedo all'aula se intende andare avanti.
Credo sia un problema davvero condiviso. Onorevole Vassallo, se dà uno sguardo all'articolo, si tratta di poche righe, si renderà conto subito del perché tutti i Capigruppo hanno concordato su questo testo.
VASSALLO (Gruppo Misto). Signor Presidente, lungi da me voler fermare i lavori dell'Aula, però, ritengo che quanto meno i Capigruppo e i firmatari della proposta di legge nel prossimo futuro sappiano regolarsi, perché questo modo di agire e questo modo di essere ritengo non sia corretto.
PRESIDENTE. Visto che l'onorevole Vassallo consente di andare avanti non c'è bisogno di interpellare l'Aula.
Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge Cugini - Pittalis - Masala - Balia - Bonesu - Amadu - Murgia - Biancareddu: "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali)" (489)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
CONCAS, Segretaria:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 della legge regionale
13 dicembre 1994, n. 38
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, sono sostituiti dai seguenti:
"1. All'esercizio dei controlli disciplinati dalla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7, provvedono il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, e i Comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania.
2. La circoscrizione territoriale del Comitato regionale di controllo si estende all'intero territorio della Regione; la circoscrizione territoriale dei Comitati circoscrizionali comprende i comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni infraprovinciali quali individuate all'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4.".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1994 è soppresso.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1994 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Nell'ambito dei Comitati di controllo di cui al comma 2 sono attivati servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine alla adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. Le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza sono disciplinate dalla Regione con propria normativa.".
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis.
PITTALIS (F.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Il relatore non c'è, e quindi per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Si accoglie.
PRESIDENTE. Tenete conto che essendo un unico articolo e un emendamento sostitutivo totale, votiamo prima l'emendamento sostitutivo totale con il metodo elettronico, se viene approvato è chiaro che è sostituito, se non dovesse essere approvato si vota l'articolo originale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione con procedimento elettronico, dell'emendamento sostituivo totale numero 1.
Rispondono sì i consiglieri: BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FERRARI - FLORIS - FRAU - GIORDO - LA ROSA - LIPPI - LOMBARDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MURGIA - OBINO - PALOMBA - PETRINI - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Marco - USAI Pietro.
Si è astenuto: il Presidente SELIS.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 43
Votanti 42
astenuti 1
Maggioranza 22
Favorevoli 42
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazione del disegno di legge: "Modifiche alla L.R. 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni" (490)
PRESIDENTE. Questo problema, comunico all'Assemblea che su questo problema è stato inserito all'unanimità d'intesa perché ci sono dei motivi urgenti ed è una norma tecnica. Per fugare ogni preoccupazione, credo che la Giunta debba illustrare il disegno di legge numero 490 che stiamo discutendo e che lega l'emissione dei certificati alla data della celebrazione effettiva del referendum e non la sua indizione.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il presidente Palomba.
PALOMBA (Progr. Fed.) Presidente della Giunta. Si tratta di un disegno di legge eminentemente tecnico, è una modifica alla legge sui referendum. L'ufficio per i referendum ha dichiarato ammissibili quelli che sono stati proposti, entro il 30 gennaio il Presidente della Giunta ha emesso il decreto d'indizione della data dei referendum che, per un'esplicita disposizione che vieta il cumulo tra il referendum e altre consultazioni elettorali, non ha potuto essere indetto per la tornata primaverile, ma ha dovuto essere indetto per la tornata autunnale, cioè il 21 novembre, ma una mancanza di coordinamento nella norma rispetto a questa eccezione prevede che i certificati elettorali debbano essere predisposti dal Sindaco entro 30 giorni dalla data d'indizione del referendum, ed entro i 10 giorni successivi devono essere consegnati, quindi, si ha concretamente questa discrasia che entro il 10 marzo dovrebbero essere mandati i certificati elettorali per un referendum che si deve tenere, invece, il 21 novembre.
La proposta che è contenuta nel disegno di legge numero 490 lega, invece, la data di predisposizione di emissione del referendum alla data effettiva dei certificati elettorali, alla data di effettiva celebrazione del referendum.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.) Non c'è nessun problema per accogliere l'indicazione che è stata tradotta in questo disegno di legge perché ne comprendiamo la ratio, quindi, siamo perfettamente d'accordo. Però, debbo ribadire, come ho già avuto occasione in Conferenza dei Capigruppo, che la materia referendaria regionale che interessa anche i sardi abbia svolgimento ed avrebbe certamente tutto il nostro interesse per farla svolgere in concomitanza del referendum nazionale.
Apprendiamo che il Presidente ha già indetto, giustamente il Presidente si è mosso secondo i dettami della legge quindi sulla base della normativa vigente ha dovuto convocare, mi pare al mese di novembre 1999, siccome io con il collega Cugini, insieme all'onorevole Fantola siamo firmatari di una proposta di legge che era volta ad anticipare i tempi per lo svolgimento dei referendum e renderli quindi compatibili con lo svolgimento dei referendum nazionali; io, da parte mia, a questo punto ho la necessità di rivedere con l'onorevole Cugini e l'onorevole Fantola sulla proposta di legge, quale sorte debba subire all'esito della già intervenuta indizione dei referendum.
Questo lo dico perché non si crei confusione rispetto ad una competizione, che non è elettorale ma referendaria, già convocata dal Presidente, ad evitare che con questa proposta di legge non si creino intralci e quindi, su questa proposta di legge che è già all'ordine del giorno, ho la necessità di sentire gli altri firmatari per valutare il da farsi nelle prossime sedute del Consiglio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CONCAS, Segretaria:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente la data predetta.".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CONCAS, Segretaria:
Art. 2
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 -
1. Il Tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno Presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro il trentesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8.".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CONCAS, Segretaria:
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 490.
Rispondono sì i consiglieri: BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FERRARI - FLORIS - FRAU - GIORDO - LA ROSA - LIPPI - LOMBARDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MURGIA - OBINO - PALOMBA - PETRINI - PITTALIS - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO.
Si è astenuto: il Presidente SELIS.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 43
Votanti 42
Astenuti 1
Maggioranza 22
Favorevoli 42
(Il Consiglio approva).
Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio secondo il programma che ho enunciato prima.
La seduta è tolta alle ore 20 e 12.
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