Seduta n.191 del 21/09/2016
CXCI Seduta
Martedì 21 settembre 2016
Presidenza del Vicepresidente Eugenio LAI
La seduta è aperta alle ore 11 e 00.
FORMA DANIELA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 2 agosto 2016 (187), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Ugo Cappellacci, Angelo Carta, Giorgio Oppi, Giovanni Satta e Christian Solinas hanno chiesto congedo per la seduta del 21 settembre 2016.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Continuazione della discussione dell'articolato e approvazione del testo unificato: "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa" (110-181-207/A) del disegno di legge: "Misure urgenti e modifiche della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 inerenti l'organizzazione dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)" (110); della proposta di legge Desini - Busia: "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 12" (181) e del disegno di legge: "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa" (207).
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del testo unificato numero 110, i lavori sono terminati con l'approvazione dell'articolo 7, riprendiamo quindi dall'articolo 8. Gli emendamenti numero 23 e 24 sono decaduti a seguito dell'approvazione degli articoli precedenti, rimangono l'emendamento numero 54 proveniente dall'articolo cinque, è l'emendamento all'emendamento numero 69.
Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8
Organi dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa
1. Sono organi di AREA:
a) l'amministratore unico;
b) il collegio dei sindaci;
c) il Comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore. Sugli emendamenti numero 54 c'è un parere negativo e sull'emendamento numero 69 parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme sull'emendamento numero 54, sull'emendamento 69 quando arriviamo a votarlo chiederei un minuto di sospensione, perché vorrei interloquire con il relatore di maggioranza. Oppure, mi consentite un minuto ad esso.
PRESIDENTE. Allora se non ci sono opposizioni sospendo la seduta per due minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 03, viene ripresa alle ore 11 e 04.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Per chiedere il voto segreto sull'emendamento numero 69.
PRESIDENTE. Il voto segreto si chiede in un secondo momento, naturalmente trattasi di emendamenti aggiuntivi, quindi prima votiamo il testo dell'articolo e, solo successivamente, voteremo l'emendamento numero 54 e l'emendamento numero 69.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD). Noi dobbiamo andare a votare l'articolo 8 poi abbiamo l'emendamento all'emendamento poi l'emendamento numero 54. Dichiaro di ritirare l'emendamento numero 69 e credo che gli emendamenti che abbiamo presentato siano anche coordinati per avere un testo legislativo coerente con quello che è il principio della riforma, e io dichiaro già da subito il voto contrario, così come ha espresso parere contrario la Commissione, sull'emendamento numero 54.
PRESIDENTE. Onorevole Solinas metteremo in votazione solo il mantenimento dell'emendamento numero 54, quindi si voterà l'emendamento numero 54 ma naturalmente solo in un secondo momento, dopo l'approvazione dell'articolo 8.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Allora, andiamo con ordine. Lei aveva richiamato l'emendamento numero 69, sul quale io ho chiesto il voto segreto, se questo emendamento viene ritirato, com'è stato pronunciato, chiediamo il voto segreto sull'emendamento numero 54, è chiaro, mi pare ovvio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Dato che mancano tre minuti alla possibilità della votazione elettronica, avendo chiesto Capogruppo di Forza Italia la votazione segreta, sospendo la seduta per tre minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 08, viene ripresa alle ore 11 e 11.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta e procediamo alla votazione segreta sull'emendamento numero 54.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 54.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
A seguito della mancata approvazione dell'emendamento numero 54, decade l'emendamento numero 69.
Passiamo all'esame dell'articolo 9. All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivo totale numero 25, sostitutivo parziale numero 46, aggiuntivi numero 7, 34, 8 e 47.
L'onorevole Orrù ritira gli emendamenti aggiuntivi numero 7 e 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Articolo 9
Amministratore unico
1. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale di AREA, sovrintende al buon funzionamento dell'azienda regionale e ne adotta i provvedimenti, che non siano di competenza del direttore generale in base allo statuto, vigilando sulla relativa attuazione. In particolare:
a) approva il bilancio e i documenti contabili di cui all'articolo 14 ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte;
b) trasmette alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, le proposte e osservazioni dell'Azienda relative al DoPIES e ai piani annuali e pluriennali di attività predisposte dal CRES, e la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti;
c) delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione di AREA a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;
d) adotta lo statuto ed approva i regolamenti di cui all'articolo 7;
e) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'azienda ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
f) approva, sentite le organizzazioni sindacali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e degli assegnatari, la Carta dei servizi dell'azienda di cui all'articolo 7;
g) adotta ogni altro atto di amministrazione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e delibera gli indirizzi generali per l'attività della dirigenza dell'azienda;
h) presiede il CRES.
2. L'amministratore unico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale. La qualifica di dipendente di AREA è causa di incompatibilità alla nomina ad amministratore unico.
3. La nomina ad amministratore unico ha durata massima quinquennale e decade comunque al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale.
4. All'amministratore unico è corrisposta dall'azienda un'indennità di funzione pari alla retribuzione attribuita ai direttori generali del sistema Regione.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 25 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere contrario. Sull'emendamento sostitutivo parziale numero 46 il parere è favorevole. Sull'emendamento aggiuntivo numero 34 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento numero 47 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere è conforme a quello del relatore. Sull'emendamento numero 46 la Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Per chiedere la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 46.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare nella discussione dell'articolo 9, passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto In votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 46.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Passiamo alla votazione del testo dell'articolo 9.
Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
TEDDE MARCO (FI). Questo articolo è il cuore, è il polmone di questa norma, assieme all'altro articolo, il 15 se non ricordo male, che prevede il direttore generale. Costituisce il cuore e il polmone del disegno di legge perché questo disegno di legge, così come più volte abbiamo avuto modo di rilevare, punta ad un accorciamento selvaggio della catena di comando, punta ad accentrare il controllo di questo ente sulla Giunta - è la Giunta che nomina l'amministratore e l'amministratore che nomina il direttore generale -, ed è il vero obiettivo della riorganizzazione di questa azienda. Viene cancellata l'autonomia dei distretti, che vengono degradati a servizi periferici, secondo un modello organizzativo regionale che è noto ai più e che sta funzionando non bene, anzi malissimo, tant'è vero che questi distretti sono stati già eliminati a prescindere dalla legge. Ebbene, per quanto riguarda il direttore generale, di cui parleremo dopo, basti pensare che deve seguire 377 comuni, i sindaci faranno viaggi della speranza verso Cagliari, perché la sede sarà sicuramente Cagliari, e un piccolo risparmio economico produrrà comunque un caos totale nella gestione del patrimonio immobiliare.
L'amministratore unico dovrà governare 25 mila unità abitative, un amministratore unico per 25 mila alloggi è un record italiano: oggi questo Consiglio regionale si avvia a battere un record italiano. Nelle due Regioni che avete preso a riferimento, come esempi, come pacemark per la stesura di questa proposta di legge, il numero degli alloggi è di 15 mila in un caso e di 8 mila e 500 nell'altro, nel resto d'Italia invece l'articolazione su base provinciale… mi stanno disturbando, però, Presidente…
PRESIDENTE. Colleghi, onorevole Solinas, onorevole Cocco!
TEDDE MARCO (FI). La consistenza del patrimonio di queste due regioni prese a riferimento è di sicuro di gran lunga inferiore al patrimonio di AREA.
In Umbria, con 8 mila e 500 alloggi, si è creato un ente pubblico economico articolato in due unità operative che corrispondono alle due province, ciascuna unità è dotata di un direttore che ha autonomia gestionale e quattro servizi per ciascuna unità. L'incidenza di alloggi per dirigente è pari a circa 850.
Nelle Marche invece l'incidenza…
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tedde, il tempo a sua disposizione è terminato.
Metto in votazione il testo dell'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
In seguito all'approvazione dell'articolo decadono gli emendamenti numero 26 a pagina 45 all'articolo 10, numero 28 a pagina 55 all'articolo 14, numero 29 a pagina 57 all'articolo 15, numero 30 a pagina 60 all'articolo 16, numero 31 a pagina 62 all'articolo 17, e 33 a pagina 64 all'articolo 17.
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 34, con l'invito al ritiro da parte della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 47, con parere favorevole della Commissione e della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo 10 è stato presentato un solo emendamento, il sostitutivo parziale numero 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Collegio dei sindaci
1. Il collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'azienda. Il collegio dei sindaci:
a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
c) verifica con cadenza trimestrale la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda;
d) esprime il proprio parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
e) redige la relazione sul conto consuntivo;
f) vigila sulla regolarità dell'attività amministrativa dell'azienda e relaziona a tal fine all'amministratore unico con cadenza semestrale;
g) fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione alla Giunta regionale delle eventuali irregolarità riscontrate.
2. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. I componenti del collegio dei sindaci restano in carica cinque anni.
4. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza è rilevata dal presidente del collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti con i membri supplenti. Nel caso di decadenza del presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell'azienda.
5. Il compenso dei sindaci, a carico di AREA, è fissato dalla Giunta regionale all'atto della nomina.
6. Ai componenti del collegio dei sindaci, oltre a quanto previsto dall'articolo 12, si applicano, le norme in materia di decadenza e ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del Codice civile.).
PRESIDENTE. L'emendamento numero 26 è decaduto a seguito dell'approvazione dell'articolo 9.
Metto in votazione il testo dell'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11. All'articolo 11 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 27, il soppressivo parziale numero 48, al quale è stato presentato l'emendamento all'emendamento numero 67, l'emendamento sostitutivo parziale numero 49, l'emendamento aggiuntivo numero 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11
Comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES) - Compiti,
composizione e funzionamento
1. Il Comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES), istituito presso AREA, è organo competente ad elaborare e predisporre le proposte e le osservazioni di AREA finalizzate alla redazione del Documento di programmazione degli interventi di edilizia sociale e dei piani attuativi annuali o pluriennali e di ogni altro strumento operativo di programmazione degli interventi di edilizia sociale di AREA. Svolge inoltre attività di supporto e di consulenza in relazione alle iniziative inerenti la problematica della casa.
2. Il CRES è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da sette sindaci, di cui quattro indicati dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti esterni all'ufficio di presidenza, tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e dall'amministratore unico di AREA.
3. Il comitato è nominato, entro novanta giorni, ad inizio legislatura, resta in carica fino al suo termine, ed è presieduto dall'amministratore unico.
4. Ai componenti del comitato, ad esclusione dell'amministratore unico, sono corrisposti, a carico di AREA, il rimborso delle spese effettuate ed un gettone di presenza pari ad euro 100 a seduta, per un massimo di due sedute al mese.
5. Il CRES è convocato dall'amministratore unico almeno una volta ogni tre mesi. Può altresì essere convocato su precisa istanza dei due quinti dei componenti con indicazione delle materie poste all'ordine del giorno.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sul soppressivo totale numero 27 invito al ritiro o parere contrario, parere favorevole sull'emendamento numero 48 e sull'emendamento all'emendamento numero 67, così come parere favorevole sul sostitutivo parziale numero 49. Sull'aggiuntivo numero 9, se il presentatore fosse d'accordo, facciamo due votazioni sul primo capoverso e poi un'altra sul secondo capoverso, perché la Commissione ha espresso parere favorevole sul primo capoverso e parere contrario sul secondo. Sull'emendamento aggiuntivo numero 9 a pagina 49.
PRESIDENTE. Onorevole Orrù, è il suo emendamento, quindi due votazioni.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 27.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Ritiro l'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 27 è ritirato.
Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 67. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione il testo dell'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sull'emendamento numero 9 è stata chiesta la votazione per parti.
Metto in votazione il primo capoverso dell'emendamento numero 9 fino alla parola "CRES". Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione il secondo capoverso dell'emendamento numero 9, che parte da "la carica di componente di sindaco", con parere contrario della Commissione e della Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
A seguito dell'approvazione dell'articolo 11 decade l'emendamento numero 32 a pagina 63 dell'articolo 17.
Passiamo all'esame dell'articolo 12. All'articolo 12 è stato presentato un solo emendamento aggiuntivo, il numero 50
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12
Incompatibilità
1. Le situazioni che determinano oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti di AREA costituiscono causa di incompatibilità o di decadenza a carico dei componenti degli organi della stessa azienda. Tali incarichi sono comunque incompatibili con:
a) la posizione di dipendente o dirigente del sistema Regione;
b) la carica di componente di organi elettivi di livello europeo, nazionale e regionale;
c) la carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
d) la pendenza di vertenze con la Regione o con AREA;
e) l'esistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'azienda in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza.).
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, l'Assessore ha chiesto un minuto di sospensione. Sospendo la seduta per un minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 25, viene ripresa alle ore 12 e 26.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD). Mi ricordavo ieri di aver comunicato alla Presidenza il ritiro dell'emendamento numero 50 a pagina 50. Quindi l'emendamento numero 50 è ritirato.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 50 è ritirato, quindi non ci sono emendamenti presentati, non ci sono iscritti a parlare sulla discussione generale.
Metto in votazione il testo dell'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13. All'articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti: il soppressivo parziale numero 42 che è uguale al numero 64, i sostitutivi parziali numero 65 e 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13
Fonti di finanziamento
1. AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi con i fondi rivenienti da:
a) canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale e canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione;
b) compensi per spese tecniche e generali o per altre attività, compresi i servizi di ingegneria ed architettura, per opere delegate o di interesse regionale;
c) finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica, dei programmi annuali e pluriennali della Regione per l'attuazione ed eventualmente per la gestione delle opere pubbliche di edilizia patrimoniale statale o regionale;
d) proventi derivanti dall'eventuale alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale;
e) entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;
f) diritti amministrativi.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Parere contrario sia sui soppressivi parziali che sui sostitutivi parziali.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Edoardo Tocco. Ne ha facoltà.
TOCCO EDOARDO (FI). Assessore, vorrei farle presente due righe che provengono dal codice del contratto degli appalti pubblici del decreto legislativo numero 50 del 2016, glielo leggo perché se no sarebbe troppo difficile per me ricordarlo: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano ad apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, direzione lavori, ovvero direzione dell'esecuzione di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero verifica di conformità con l'attuatore statico, eccetera, eccetera, eccetera". Le dico questo perché? Questo chiaramente è totalmente distinto da quello che esprime il disegno in questo momento. Perché? Qua chiaramente si parla intanto della problematica legata ovviamente agli ingegneri, all'ordine degli ingegneri che hanno quella caratteristica ovviamente di progettazione, tutto quello che io ho elencato in questo passaggio. Quindi cosa si evince da questo? Nulla da togliere ai professionisti interni dell'azienda AREA, per carità, perché è il responsabile del procedimento, di progetto, eccetera, perché chiaramente il loro lavoro lo fanno, però che si attengano a mio avviso a fare giustamente il lavoro, e ce n'è tanto da fare all'interno. Lei ieri ha detto giustamente in risposta al mio intervento che c'è bisogno di personale. È vero, perché c'è del personale molto valido all'interno dell'azienda e io questo glielo garantisco perché ne conosco diversi, però non vogliamo il cosiddetto pane dalla bocca agli ingegneri, a quei professionisti che sono esterni e che possono assolutamente occuparsi di tutta quella serie di impegni e lavori di cui lei sa bene di cosa parlo. C'è una categoria di alto profilo, e ne abbiamo tanti in Sardegna, lei sa benissimo che questa è pura verità, e sono persone che stanno attraversando dei momenti particolari. Perché? Perché probabilmente la Regione Sardegna, quindi noi che siamo il primo organo istituzionale, non stiamo assolutamente incentivando questo, cercando anche di esternalizzare dalle nostre aziende qualcosa per gli ordini professionali. Ecco, io quello che le chiedo è questo, quindi quello che c'è nel disegno di legge di cui stiamo parlando, e lei sa bene di cosa parlo meglio di me, è una problematica che si distacca completamente da quello che è il passaggio che le ho letto del decreto legislativo. Quindi, se vogliamo allinearci a qualcosa che è ha livello nazionale, io credo che si debba un attimino rivedere questo passaggio del disegno di legge. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Salvatore Demontis. Ne ha facoltà.
DEMONTIS SALVATORE (PD). Ieri ho definito questa questione del falso timore della limitazione degli affidamenti esterni per quanto riguarda le opere pubbliche di competenza regionale, l'ho definito, se non ricordo male, "tormentone", perché non c'è niente di concreto. L'impostazione iniziale della legge, quella arrivata in Commissione, effettivamente ampliava la mission di AREA, cioè prevedeva che AREA potesse realizzare opere pubbliche non attinenti all'edilizia residenziale. In Commissione il testo è stato modificato, ed è stato modificato con un emendamento della maggioranza consiliare, e ad oggi la mission di AREA non cambia. Se si va a vedere il comma 3 dell'articolo 6, per chiunque abbia un po' di dimestichezza sulle pubbliche amministrazioni, si capisce che è un limite per AREA in più, non una facilitazione; si sta dicendo che AREA può avere opere delegate dalla Giunta regionale differenti da quelle facenti parte della mission di AREA solo qualora si rispettino i punti a), b) e c). Perché è una limitazione? Perché la Giunta regionale potrebbe, qualora non vi fosse questo articolo, comunque delegare ad AREA opere diverse dalla propria mission originale, senza alcuna limitazione, quindi se leggete bene il disegno di legge come è oggi, come dire, non voglio ripetermi, ma limita la possibilità che AREA possa intervenire in campi differenti dall'edilizia residenziale. E allora mi sa che la discussione su questo aspetto della esternalizzazione o meno dei servizi di ingegneria, sia relativa alla formulazione iniziale, cioè ho idea che non si sia vista la formulazione che stiamo votando, altrimenti non ha senso, si sta ragionando su quella che era l'impostazione di un anno fa. E allora leggetela, per cortesia, perché oggi è veramente fuori luogo questa polemica. E non solo, quando lei, consigliere Tocco, fa riferimento alle spese per servizi generali o per... ora non ricordo esattamente la formulazione, anche se è e modificata nell'attuale testo, si sta riferendo evidentemente a quelle ammissibili per legge, compresa l'indennità del RUP, o dell'assistente al RUP, non vi è alcuna contraddizione fra questa formulazione e il nuovo testo. Per cui, ci tengo a precisarlo, è un tormentone inutile, perché AREA non farà progettazione in proprio né direzione dei lavori in proprio su opere differenti da quelle per le quali è stata pensata. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI GIUSEPPE (PD). Rinuncio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per la Giunta, l'Assessore dei lavori pubblici.
MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Brevemente, perché l'onorevole Demontis ha già illustrato egregiamente le caratteristiche del nuovo testo, però vorrei rassicurare l'onorevole Tocco su 2 aspetti: uno, certamente la legge è coerente col nuovo codice degli appalti e certamente noi intendiamo dar corso e rispettare il nuovo codice degli appalti che loro sanno bene essere particolarmente complesso. Mi pare che le questioni sollevate abbiano bisogno di essere smentite coi fatti; lei vedrà nei prossimi mesi quante gare di progettazione esterne saranno date da tutti gli enti regionali, io continuo a suggerire all'Ordine degli ingegneri l'iscrizione all'albo fornitori della Regione Sardegna, perché certamente rispettando il codice per gli appalti si utilizzerà molto quell'opportunità, ma diciamo che ci diamo appuntamento da qui a qualche mese per verificare se è accaduto ciò che è stato paventato per una, mi permetta, non sua, ma di altri, lettura maliziosa del testo, oppure se si realizzerà l'attività virtuosa che noi abbiamo immaginato e che metterà a gara a diversi livelli di progettazione.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, pongo in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 42, che è uguale al numero 64, con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 65, con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 43, con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione il testo dell'articolo 13.Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti: l'emendamento numero 28 è decaduto, è rimasto solo l'emendamento sostitutivo parziale numero 51.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Art. 14
Bilancio e documenti contabili
1. Sono documenti contabili di AREA:
a) il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, redatto in coerenza con i piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
b) il bilancio di previsione, che definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda e garantisce il pareggio dell'esercizio, e il bilancio di esercizio redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;
c) il conto consuntivo.
2. Le scritture contabili consentono la rilevazione dei costi delle attività espletate, dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio raggruppati secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsto nel regolamento di contabilità; le rilevazioni sono basate sulla definizione dei centri di costo riferiti alle strutture organizzative e ai centri di responsabilità in modo da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.
3. La contabilità analitica fornisce dettagliati elementi informativi sui costi e i ricavi per indirizzare le scelte di gestione, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
c) ogni ulteriore indicazione significativa ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento sostitutivo parziale numero 51 il parere è favorevole
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici
MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 51, con parere favorevole della Commissione e della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione il testo dell'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti: l'emendamento numero 29 è decaduto, e sono stati presentati anche i soppressivi parziali numero 10 e 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15
Direttore generale
1. Il direttore generale di AREA è scelto tra dirigenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione) o, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti.
2. Il direttore generale di AREA è nominato nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale, della durata massima di cinque anni, è incompatibile con ogni altro impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, con incarichi di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività di AREA o che determinino un oggettivo conflitto di interessi.
4. L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza con atto motivato qualora risultino accertate gravi violazioni di legge, gravi irregolarità amministrative e contabili, inosservanza delle direttive o negativo risultato della gestione. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico di direttore generale in presenza di documentate ed evidenti carenze nel raggiungimento dei risultati del precedente incarico.
5. Il trattamento economico del direttore generale è quello stabilito dal contratto collettivo regionale di lavoro dei dirigenti della Regione. Nel caso in cui il direttore generale sia scelto tra laureati non appartenenti al sistema Regione, il trattamento economico è determinato dall'amministratore unico secondo i criteri approvati dalla Giunta regionale per i direttori generali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998.
6. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'azienda e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive;
b) collabora con l'amministratore unico esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;
c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa rispetto alle finalità generali di AREA e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti, all'organizzazione delle strutture, al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;
d) su mandato dell'amministratore unico, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'azienda in giudizio;
e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti numero 10 e 11 il parere è contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici
MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.
TEDDE MARCO (FI). Questo e l'altro asse portante di questa pseudoriforma. È una norma che disciplina e prevede il direttore generale; 25.000 alloggi e un unico direttore generale, che dovrebbe gestire tutto questo immenso patrimonio in una Regione che è la terza d'Italia, priva di infrastrutture viarie degne di questo nome, e come dicevo poc'anzi 4 dirigenti centrali e 10 dirigenti periferici con 25.000 unità immobiliari fa un'incidenza di alloggi per dirigente pari a 1670, un vero è proprio record italiano, e probabilmente europeo. Quello che noi intendiamo dire è che è vero, com'è vero, che occorreva e occorre una revisione globale delle politiche sulla casa, a livello regionale ma anche a livello nazionale, per la verità, perché se è vero com'è vero che le politiche sulla casa sono indice di civiltà di un paese, è altrettanto vero che l'Italia è un Paese incivile, perché siamo all'ultimo posto in Europa col 5 per cento di alloggi, in Spagna abbiamo il 15 per cento e il 38 per cento in Olanda. Revisione globale che però si deve basare su modelli che siano confrontabili al modello isolano, cioè alla fattispecie Sardegna. Non si possono assolutamente utilizzare modelli che nulla hanno a che vedere con la nostra realtà, è un errore perché quegli esempi, quei benchmark che sono stati utilizzati non sono sovrapponibili alla nostra realtà isolana sarda che è completamente differente sotto tutti i profili, sotto il profilo della consistenza del patrimonio ma anche sotto il profilo della difficile raggiungibilità di Cagliari da parte di 377 sindaci che si troveranno, poverini, a fare viaggi della speranza senza avere la possibilità di essere ascoltati dal direttore generale che dovrà affrontare temi generali, dovrà affrontare temi strategici, ma non potrà assolutamente incidere sui territori locali così come oggi si incide nei distretti che di fatto sono già stati eliminati. Ecco perché noi siamo contrari a questa riforma. È una riforma che non ha assolutamente aderenza alla nostra realtà. È una riforma estranea alla nostra isola, è una riforma che di fatto viene calata dall'alto e non consente ai territori di poter fruire di politiche incisive, rapide in tema di diritto alla casa. Diritto alla casa che è uno dei principali diritti dell'essere umano, diritto alla casa che costituisce una delle colonne portanti della vita di una famiglia, diritto alla casa che deve essere guardato in modo diverso e dallo Stato ma anche dalla Regione. Questa Regione oggi sta facendo una riforma che dovrà essere necessariamente riformata. Sta facendo una riforma che servirà a ben poco, se non ad attuare quell'obiettivo che, secondo noi, dal nostro punto di vista, è l'unico vero obiettivo di questa pseudoriforma: accentrare poteri, concentrare poteri, accorciare la catena di comando, consentire alla Giunta il controllo stretto e non soltanto il controllo politico ma il controllo vero, amministrativo, gestionale che non spetta alla Giunta. È questo l'obiettivo vostro, Assessore, ed è un obiettivo sbagliato perché sicuramente in questa legislatura avrete qualche risultato che potrete offrire ai vostri clientes ma questi risultati non andranno a favore della Sardegna, non andranno a favore dell'Isola, non andranno a favore di tutti coloro che hanno necessità di misure a sostegno dell'abitare.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.
LOCCI IGNAZIO (FI). Presidente, molto bene ha fatto l'onorevole Tedde a mettere l'accento sul vero disegno che hanno la Giunta e questa maggioranza sulle modalità di trasformazione di questa azienda, sul modello ormai collaudato dell'azienda unica regionale della sanità, sul modello credo collaudatissimo oramai di Abbanoa, cioè la tendenza ormai chiara di voler creare questi grandi mostri andandosene la Regione, come sta facendo lo Stato dalle Regioni periferiche, lo sta facendo dalle periferie delle piccole città. Si sta creando un modello di Sardegna che a parole non condividete, combattete, siete sempre lì pronti a rassicurare tutti quanti, ci mancherebbe altro, a fare le due parti in commedia, quella di chi governa in un senso e con i propri atti dimostra di non avere per niente a cuore i valori delle autonomie locali, per non parlare poi di chi addirittura sproloquia di indipendentismo, per arrivare in realtà con atti concreti, con atti di governo a cancellare ogni possibilità di incisione delle autonomie locali. Lo state facendo in tutti i settori, caro collega Sabatini, e lei tra l'altro è uno dei più grandi registi di questo sistema visto che guida la Commissione più importante di questa Regione. Lei ha in mano, insieme all'assessore Paci, i cordoni della borsa quindi, caro consigliere, lei è uno di questi protagonisti. State creando un mostro, pezzo per pezzo state creando un mostro che ha la testa ovviamente dentro le vostre tasche perché vi serve manovrare alcune persone che mettete alla guida di queste grandi aziende, ma il risultato è che state replicando né più e né meno il centralismo romano qui a Cagliari ovvero facendo finta una volta a Sassari e una volta a Olbia.
Questo è un disegno che noi non condividiamo, lo combattiamo almeno noi a viso aperto, poi non sappiamo se davanti a qualche caminetto qualcuno condivide invece anche più largamente questo disegno. Per noi è un disegno folle, un disegno pazzo che non ha niente a che vedere con la buona politica. Questo è un altro tassello che mettete contro i sardi, contro i cittadini, contro le famiglie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facoltà.
CONGIU GIANFRANCO (Sovranità, Democrazia e Lavoro). Presidente, io partecipo al dibattito di gestazione legislativa di questa sofferta riforma partendo dal dato che è alla nostra attenzione, ma non ignorando un quadro comparativo nazionale che suggerirei a tanti colleghi di andare a rileggere. In questo quadro comparativo sull'edilizia sociale viene delineato quello che è il modo di affrontare il principio della territorializzazione, perché su questo ci stiamo giocando la riforma, sul principio di territorializzazione che viene in malafede connotato con accezioni negative per il semplice fatto che qui si sta andando a delineare un sistema di governance unico con delle diramazioni territoriali ben precise ma con un ripudio di quelle che sono state fino ad oggi le logiche di gemmazione di consigli di amministrazione che in tutte le Regioni d'Italia continuano a trovare albergo. Anche nelle Regioni che sono state qui individuate che come le più evolute (Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana) è presente una territorializzazione autonoma fatta di ATER, fatta di ATEL, sono tutte aziende territorialmente autonome, tutte rette da consigli di amministrazione, tutte rette da organismi pletorici che nulla hanno a che vedere con le risposte territoriali al bisogno di edilizia residenziale pubblica. La Sardegna fin dal 2010, sotto la vigenza della vecchia "12" era già balzata agli onori della cronaca nazionale come l'unico caso in Italia di accentramento su un'unica azienda che era AREA. Ma AREA con la "12" conservava un organismo pletorico fatto di CDA che non rispondeva a quelli che erano i bisogni di lettura di residenza edilizia territoriale e sociale. Con questa legge di riforma si fa un ulteriore balzo in avanti rispondendo con l'Osservatorio, rispondendo col CRES, rispondendo con il coinvolgimento dei sindaci che sono i veri protagonisti e che nessuna Regione in Italia ad oggi ha ancora fatto. Io saluto questa riforma come una riforma coraggiosa che va incontro alle esigenze dei territori ripudiando una logica di gemmazione di consigli di amministrazione che noi per primi e unici in Italia stiamo ripudiando. Solo per questo dovrebbe essere sottolineata e penso che anche questa volta la stampa nazionale andrà ad occuparsi della Sardegna con toni più enfatici di quelli che ho sentito finora estremamente negativi albergare in quest'Aula.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Solo due precisazioni. Io vorrei ricordare agli onorevoli consiglieri che tra tutti gli enti riformati, vogliamo parlare di ENAS vogliamo parlare di ARST, questo è l'unico che preveda un consiglio partecipativo delle autonomie, delle organizzazioni molto ampio. Questo è l'unico che mantiene un'articolazione territoriale dei servizi, è difficile individuare in questa riforma una riforma centralistica, non avete qualcosa di simile al CRES nell'ente foreste, non avete un qualcosa di simile al CRES nell'ARST, non avete qualcosa di simile al CRES in ENAS, non solo, non vi è in nessuna procedura degli enti regionali il diritto di proposta dei piani attuativi annuali affidato a un organo partecipativo. Quindi possiamo dissentire su tutto, però dire che l'unico ente che ha un organo partecipativo è invece l'unica legge che prevede un organo partecipativo è invece una legge centralistica, questo mi pare assolutamente smentito dai fatti. In secondo luogo vorrei ricordare che l'articolo è sul direttore generale non sull'amministratore unico, il direttore generale di AREA ha gli stessi poteri dei direttori generali previsti dalla legge numero 31, non ne ha di più e non ne ha di meno, con la differenza che gli emendamenti presentati hanno comunque garantito l'articolazione territoriale. Questi sono i fatti, quanto questa riforma sarà efficace, come tutte le riforme passa anche attraverso i fattori educativi, culturali, i dirigenti che la interpreteranno e questo sarà oggetto magari di un confronto quando andremo a fare un check sul fatto che abbia funzionato o no.
PRESIDENTE. L'onorevole Orrù ha comunicato che gli emendamenti soppressivi parziali numero 10 e 11 sono ritirati.
Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16. All'articolo 16 è stato presentato l'emendamento numero 12 e l'emendamento numero 30 che è decaduto.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Art. 16
Vigilanza e controllo
1. AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e può richiedere informazioni agli organi dell'azienda ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), anche in relazione ad atti non soggetti a controllo preventivo.
2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti:
a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;
b) i regolamenti;
c) i piani annuali e pluriennali di attività;
d) le piante organiche e gli atti di organizzazione interna.
3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1995.
4. Nei casi di impossibilità di funzionamento, di gravi o reiterate violazioni di legge e di regolamento, di manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, di persistenti inadempienze relative ad atti dovuti o gravi irregolarità nella gestione, nonché nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni, è disposta la revoca dell'amministratore unico e la contestuale nomina di un commissario per la gestione provvisoria di AREA fino alla nomina del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi, rinnovabile un'unica volta.)
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Orrù ha ritirato l'emendamento numero 12.
Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti: il numero 31 e 32 che sono decaduti, il sostitutivo parziale numero 33 che è decaduto, l'emendamento sostitutivo parziale numero 13 che permane, l'emendamento aggiuntivo numero 56 che è decaduto. Comunico che l'onorevole Orrù ritira l'emendamento numero 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art. 17
Norme di prima applicazione, transitorie
e di abrogazione
1. Fino alla nomina dell'amministratore di cui all'articolo 9 e del direttore generale di cui all'articolo 15, e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario e il direttore generale di AREA in carica continuano ad esercitare le loro funzioni.
2. Il collegio sindacale nominato con decreto del Presidente della Regione n. 137 del 20 novembre 2014 resta in carica sino alla sua scadenza naturale.
3. In sede di prima applicazione:
a) la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora la proposta preliminare di DoPIES di cui all'articolo 2;
b) l'amministratore unico, nominato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, adotta lo statuto ed i regolamenti entro sessanta giorni dalla sua nomina e resta in carica fino al termine della legislatura;
c) il comitato di cui all'articolo 11 è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, il comma 1, limitatamente alla frase: "con sede nel capoluogo della Regione", e i commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 6, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, i commi 2, 3 secondo periodo, 4, 5 e 6 dell'articolo 20, gli articoli 21, 23 e 24 della legge regionale n. 12 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
5. Fino all'approvazione del nuovo statuto e dei nuovi regolamenti, in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi lo statuto ed i regolamenti vigenti e le disposizioni relative al funzionamento e all'assetto organizzativo di AREA di cui legge regionale n. 12 del 2006.)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore. Chiedo di intervenire ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento consiliare. Noi ieri con l'emendamento numero 52 all'articolo 2 di fatto abbiamo cancellato la presenza degli enti locali dalla riforma dell'agenzia AREA. Stamattina il Consiglio ha bocciato l'emendamento numero 54, c'è un problema di coordinamento e considerato anche che comunque l'impianto della legge è fatto sul coinvolgimento quanto più possibile delle autonomie locali, abbiamo fatto un CRES vasto per fare in modo che tutti i territori, tutte le autonomie locali fossero presenti, di fatto c'è uno scoordinamento delle norme e io chiedo al Consiglio che considerata l'approvazione dell'emendamento numero 52 e la bocciatura dell'emendamento numero 54, che in fase di coordinamento per superare questa situazione l'Assemblea deliberi di non tener conto del contenuto dell'emendamento numero 52 in quanto inconciliabile con il testo approvato da quest'aula e si ritorni alla formulazione originaria del comma 3 dell'articolo 2 ricomprendendo il riferimento alle competenti autonomie locali di cui alla legge regionale numero 2 del 2016. Questo consentirebbe, è un invito che faccio a tutto il Consiglio e in modo particolare alla minoranza consiliare, di avere un testo applicabile e coordinato.
PRESIDENTE. Apprendo la proposta del coordinamento finale delle norme così come previsto dall'articolo 89 del Regolamento interno del Consiglio.
Metto in votazione la proposta dell'onorevole Solinas sul coordinamento finale della normativa. Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non la approva alzi la mano.
(E'approvata)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del Testo unificato numero 110-181-207/A.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Sospendo la seduta per cinque minuti per una Conferenza dei Capigruppo così come deciso ieri sera.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 57, viene ripresa alle ore 12 e 33.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
comandato presso i gruppi consiliari" (363)
PRESIDENTE. Su proposta dei Capigruppo e ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento è stata presentata la proposta di legge numero 363. Dichiaro aperta la discussione generale. Non ci sono iscritti a parlare.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Indennità personale comandato
presso i gruppi consiliari
1. L'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è confermata nella misura di 54 ore mensili di lavoro straordinario.)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
È stato presentato l'ordine del giorno numero 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'ordine giorno numero 1:
Ordine Del Giorno Cocco Pietro - Pittalis - Cocco Daniele Secondo - Usula - Zanchetta - Dedoni - Anedda - Desini - Rubiu sulla necessità di scongiurare la chiusura del Punto di erogazione del servizio (PES) della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Goni.
IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione del testo unificato n. 110-181-207/A (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa),
CONSIDERATO che,con la deliberazione n. 2/1 del 14 gennaio 2016, la Giunta regionale ha approvato il "Piano per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016/2017";
VERIFICATO che la suddetta deliberazione, che recepisce la decisione del Consiglio comunale di Goni e della Giunta provinciale di Cagliari, prevede, nell'ambito della riorganizzazione della rete scolastica regionale, tra le altre cose, la soppressione del Punto di erogazione del servizio (PES) della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Goni;
PRESO ATTO della necessità che venga rivalutata la suddetta decisione alla luce del forte disagio che essa sta determinando ai bambini, ai genitori e all'intera popolazione locale;
TENUTO CONTO che tra gli obiettivi definiti dalla Giunta regionale con le Linee guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di cui alla deliberazione n. 3/9 del 20 gennaio 2015, vi era quello di "garantire la presenza della scuola in quei territori caratterizzati da reali e ineludibili situazioni di marginalità geografica ed economica";
CONSIDERATO che il Comune di Goni è caratterizzato indubbiamente da condizioni di isolamento geografico in quanto la distanza fra Goni e il PES al quale si è previsto l'accorpamento (Comune di San Basilio) è superiore ai 12 chilometri e comporta un tempo di percorrenza dello scuolabus che, anche in considerazione delle condizioni del sistema viario fortemente disagevole, supera i parametri massimi previsti dalle citate Linee guida;
RITENUTO che la scuola, soprattutto nei territori marginali, rappresenta un importante presidio socio-culturale ed educativo e che la sua assenza, insieme alla lontananza dagli altri servizi socio-sanitari, rischia di aumentare la propensione allo spopolamento di quel territorio
impegna la Giunta regionale e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
ad intervenire nelle sedi competenti e ad adottare ogni misura necessaria affinché il PES della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Goni rimanga aperto e venga scongiurato il previsto accorpamento.)
PRESIDENTE. Poiché non ci sono iscritti a parlare, metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 363.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
La seduta è tolta. Il Consiglio è convocato per mercoledì 28 alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 12 e 35.