Seduta n.250 del 29/11/2006 

CCL Seduta

(Pomeridiana)

Mercoledì 29 novembre 2006

Presidenza del Presidente Spissu

La seduta è aperta alle ore 16 e 47.

CHERCHI OSCAR, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 ottobre 2006 (244), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Ignazio Paolo Pisu e Adriano Salis hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 29 novembre 2006.

Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Diana - Liori sulla possibile riconversione della centrale elettrica di Fiumesanto". (562)

(Risposta scritta in data 27 novembre 2006)

"Interrogazione Sanciu in merito alla grave situazione di emergenza che si è venuta a creare in Gallura a seguito delle carenze nel servizio di distribuzione dell'acqua nel settore civile". (574)

(Risposta scritta in data 27 novembre 2006)

Discussione dell'articolato della proposta di legge Giagu - Pisano - Cherchi Silvio - Maninchedda - Sanna Matteo - Sabatini - Fadda - Contu - Pittalis - Floris Vincenzo - Mattana - Bruno - Milia: "Orari di apertura degli esercizi commerciali. Modifica della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)" (246/B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato della proposta di legge numero 246/B. E' stato votato il passaggio all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame del Titolo.

(Si riporta di seguito il testo del Titolo:

"Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali").)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo una breve sospensione dei lavori per consentire la conclusione della discussione ancora in atto.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle ore 16 e 55

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 50, viene ripresa alle ore 17 e 02.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Poiché nessuno è iscritto a parlare sul Titolo, lo metto in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere la Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del Titolo.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Cappai, Oscar Cherchi e La Spisa si sono astenuti e che il consigliere Pirisi ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BIANCAREDDU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ATZERI - CAPPAI - CHERCHI Oscar - DEDONI - FLORIS Mario - LA SPISA - SCARPA.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 40

astenuti 8

maggioranza 21

favorevoli 40

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 1. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:

Art. 1

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, dopo le parole "un'attività di commercio" è inserita la seguente: "alimentare".

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, RANDAZZO Vittorio, MILIA.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, le parole da: "anche se" fino a "....di attività", sono soppresse.". (1)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - MILIA.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter



Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, le lettere a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;

b) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti."." (2)

EMENDAMENTO all'emendamento numero 3, sostitutivo totale GIAGU, PISANO, FLORIS Vincenzo, SANNA Matteo, BRUNO, CHERCHI Silvio, FADDA, LOMBARDO, MANINCHEDDA, MATTANA, MILIA, PITTALIS, SABATINI, CAPELLI.

All'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. La deroga di cui al comma precedente è comprensiva degli accessori relativi alle merci ingombranti.". (17)

EMENDAMENTO aggiuntivo Capelli, Cuccu Franco Ignazio, Randazzo Alberto, Randazzo Vittorio, Milia.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 quater



Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, la parola: "...esclusivamente" è soppressa. (3)

EMENDAMENTO sostitutivo totale, Giagu, Pisano, Floris Vincenzo, Sanna Matteo, Bruno, Cherchi Silvio, Fadda, Lombardo, Maninchedda, Mattana, Milia, Pittalis, Sabatini, Capelli.

Emendamento all'emendamento numero 4

Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole "parere favorevole del rappresentante della Regione", sono inserite le seguenti: "...che lo esprime secondo gli obiettivi di cui agli articolo 8 e 10". (18)

EMENDAMENTO aggiuntivo Capelli, Cuccu Franco Ignazio, Randazzo Alberto, Randazzo Vittorio, Milia.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 quinquies


Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, le parole: " ...il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione" sono soppresse. (4)

EMENDAMENTO aggiuntivo Capelli, Cuccu Franco Ignazio, Randazzo Alberto, Randazzo Vittorio, Milia.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 sexies



Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, e soppresso. (5).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Visto l'esito della riunione di Commissione di stamane io mi limiterò a illustrare gli emendamenti che sono stati oggetto di una più approfondita discussione in Aula. L'emendamento numero 1 è un'ulteriore chiarificazione di una diversità di vedute sulla definizione di "grande struttura di vendita"; era già stato presentato in sede di discussione della legge numero 5 e delle successive modificazioni, perciò lo ripresentiamo in corso di discussione della "246/B" proprio per ribadire un concetto.

Vorrei soffermarmi invece sull'emendamento numero 2. Con la legge numero 5 del maggio 2006 noi abbiamo disciplinato le "medie strutture di vendita", definendo le superfici delle stesse in base alla densità di popolazione, quindi ponendo dei limiti per i centri più piccoli. In particolare, ricordo che nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti la superficie consentita era di 800 metri quadrati, di 1.200 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti , di 1.800 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti e di 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti; siamo andati ben oltre la suddivisione delle superfici medie di vendita presenti nelle indicazioni della Bersani, ma soprattutto io vorrei rendere coscienti tutti quanti che con questa suddivisione noi penalizziamo i piccoli centri.

Per intenderci e fare degli esempi concreti, sempre che qualcuno dell'Aula sia interessato, ma quanto meno rimarrà agli atti, con questa suddivisione noi non consentiamo a un paese al di sotto dei 10.000 abitanti di fare concorrenza a paesi limitrofi con popolazione superiore a 10.000 abitanti, cioè stiamo canalizzando la linea commerciale verso i centri più popolosi. Molto spesso, soprattutto nella realtà sarda, noi abbiamo, per fare alcuni esempi che possono essere compresi da tutti, paesi quali Tortolì cui è consentita una superficie di vendita superiore a quella concessa a Lotzorai; sono paesi limitrofi però Lotzorai non potrà mai fare concorrenza a Tortolì. Potrei citare molti altri esempi di paesi limitrofi che si trovano in questa situazione a causa della distribuzione geografica e della densità di popolazione. Paesi che distano l'uno dall'altro uno o due chilometri, quello con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in molti casi, e a 10.000, in alcuni altri casi più ristretti, non può fare concorrenza al paese vicino che ha 10.001 abitanti e 5.001 abitanti.

Noi stiamo costruendo delle gabbie che non consentono a chi ha la sfortuna di risiedere o avere un'attività commerciale nel paese più piccolo di fare libera concorrenza - e questa non è liberalizzazione ma libera concorrenza - al paese che ha la fortuna di avere un numero maggiore di residenti.

La formula proposta nel testo in discussione cerca di ovviare a questa ingiustizia disciplinando, secondo quanto detto anche nella legge Bersani del '98, due categorie; una relativa ai centri con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e l'altra per i centri con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Questa formulazione della norma, badate bene, è anche la più idonea a rispecchiare le nostre realtà dove la stragrande maggioranza dei paesi non supera i 5.000 abitanti. Con la precedente disposizione, lo ribadisco, stavamo costruendo delle gabbie di restrizione allo sviluppo e alle opportunità, pari opportunità, dei piccoli paesi che caratterizzano la realtà sarda di accedere alla distribuzione commerciale.

Io credo che su questo non ci sia niente da aggiungere, la questione mi sembra molto chiara. Era necessario modificare quella prima formulazione, che è stata da noi discussa ma anche avallata in quella fase, per tenere conto di quello che è successo in questi mesi, da quell'approvazione ad oggi, cioè la presa di coscienza di quei piccoli comuni e di quei piccoli imprenditori che vedono condizionato lo sviluppo della loro impresa dai limiti posti dal comma 3 dell'articolo 4 della legge numero 5 che noi abbiamo approvato nel maggio del 2006.

Vorrei richiamare l'attenzione anche sull'emendamento numero 3 che non posso ritirare, come avrei voluto, per tenere in vita l'emendamento all'emendamento che abbiamo proposto per derogare ai limiti imposti per le superfici di vendita maggiormente caratterizzate dalla vendita di merci non immediatamente amovibili, articoli di grandi dimensioni e così via. Credo che l'emendamento numero 3 sia servito a sollevare il problema che viene risolto dalla Commissione con una formulazione condivisa che, comunque, in qualche modo fa maggiore chiarezza per le deroghe previste dal comma 4 e successivi dell'articolo 4 medesimo. Per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione subordinato al parere favorevole della Regione, emendamento numero 4, anche in questo caso abbiamo trovato in Commissione una diversa formulazione per spiegare che non esiste l'unico diritto di veto da parte della Regione se non motivato; condividiamo anche la motivazione che alla Regione spetti la regia generale per la programmazione commerciale in tutto il territorio della Sardegna. Quindi l'emendamento numero 4 è ritirato. Rimane in piedi l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 1, 2 e 5, parere favorevole sugli emendamenti numero 17 e 18.

CAPELLI (U.D.C.). Parere contrario sull'emendamento numero 2?

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si è deciso di tenere ferma la formulazione adottata in Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Moro, Alberto Randazzo, Vittorio Randazzo, Licandro, Diana, Murgioni, Matteo Sanna, Contu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Vittorio Randazzo si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - ATZERI - CAPELLI - CAPPAI - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FLORIS Mario - GALLUS - LADU - LICANDRO - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SANNA Matteo - SCARPA.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 58

votanti 36

astenuti 22

maggioranza 19

favorevoli 36

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io voterò a favore di questo emendamento, anche perché ne sono firmatario. Mi permetto di invitare l'Aula, se non sono troppo invadente, a riflettere sul parere di rigetto espresso dal relatore. A mio avviso ci stiamo realmente assumendo la responsabilità di penalizzare i piccoli centri; qui non stiamo parlando di piccole, medie o grandi strutture di vendita dei commercianti, stiamo parlando dello sviluppo di un piccolo centro e dei consumatori di quel piccolo centro.

Io vi pregherei di leggere almeno quali sono le conseguenze previste dalla legge attualmente in vigore, e che cosa avviene accettando la variazione proposta. Il contenuto dell'emendamento va al di là della contrapposizione politica; io vi pregherei di ragionare: noi stiamo penalizzando i piccoli centri, non gli stiamo consentendo di crescere, non gli stiamo consentendo di fare libera concorrenza al centro limitrofo che ha magari pochi abitanti in più. Questo è l'unico intento dell'emendamento che nulla ha a che vedere, proprio niente, con le liberalizzazioni, con lo sviluppo commerciale della grande, media o piccola distribuzione.

Stiamo dando un'opportunità in più ai piccoli centri. Se così non è, discutiamo sul fatto che non è accettato questo principio, o se qualcuno vede dietro questo emendamento altri fini lo dica e ne discutiamo. Ma da una lettura onesta della legge attuale è evidente che l'intento è solo quello di dare a tutti pari opportunità. E' opportuno quindi discutere e non rigettare l'emendamento pregiudizialmente, anche perché la "Bersani" è stata modificata dalla nostra "5". Comunque, ripeto, se qualcuno ritiene che questo emendamento mascheri altri tipi di interessi lo manifesti e ne discutiamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, intervengo per rimarcare che mi ha fortemente sorpreso il fatto che nel giro di poche ore la Commissione sia passata dall'accoglimento totale di questo emendamento all'espressione di un parere negativo sullo stesso in Aula.

La proposta di prevedere solo due categorie anziché quattro per determinare la superficie di vendita in base alla popolazione residente, non può che essere un fatto positivo per i piccoli comuni. Mi pare che sia talmente ovvio accogliere questo suggerimento, che non capisco assolutamente le ragioni per le quali adesso sia intervenuto un ordine contrario. Io chiedo al Presidente della Commissione di farsi interprete della reale volontà della Commissione che, tra l'altro, su questo emendamento si è espressa in modo unanime.

PRESIDENTE. .Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Di questo emendamento si è discusso stamattina in Commissione e, dopo un'attenta verifica, valutato che il testo dell'articolato proposto dalla Commissione è frutto di una lunga concertazione con tutte le parti sociali interessate, si ritiene che vada mantenuto il testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Ricordo che in Commissione abbiamo ragionato su questo emendamento dando un parere praticamente favorevole, anche se poi ci siamo presi una ulteriore pausa di riflessione. A parte questo, io concordo su questo emendamento per alcuni motivi. Al di là di un ritorno alla "Bersani", parlando di questa legge, abbiamo detto che dobbiamo consentire una sana competitività nell'offerta di beni e servizi nella regione. Abbiamo detto che non possiamo consentire che ci siano delle zone che offrono meglio e di più condannando altre zone ad avere solo mercato di nicchia; quindi, se in un piccolo centro vi sono le condizioni per aprire un negozio con una superficie fino a 1500 metri quadrati (così prevediamo nell'emendamento), io credo che consentirlo sia una decisione né di destra né di sinistra ma dettata dal buonsenso per evitare il crearsi di zone con negozi ricchi e zone con negozi poveri. Non è soltanto un problema di metri quadrati, dietro i metri quadrati c'è la qualità del negozio, naturalmente, soprattutto della stragrande maggioranza dei negozi non specialistici.

Per questi motivi io credo che vada fatta una riflessione serena su questo emendamento che non implica alcuna modifica della legge, apre solo un ventaglio di opportunità in più al mercato; poi sarà il mercato a decidere se quel tipo di investimento è stato un investimento avventato o non avventato, ma quella è una responsabilità dei singoli nel libero mercato appunto. Senza questa modifica mi sembra invece che vogliamo, in modo un po' esagerato, mettere le "braghe al mondo" decidendo noi dove aprire e con quale superficie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Cuccu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CUCCU GIUSEPPE (La Margherita-D.L.). Intervengo per manifestare il mio voto contrario a questo emendamento. A mio avviso la formulazione del comma 3 dell'articolo 4, a suo tempo, è stata molto equilibrata perchè è intervenuta a tutela dei piccoli centri e a tutela del tessuto produttivo dei futuri centri. Il sostenere che il mercato equilibra tutto può essere anche una considerazione condivisibile in termini macroeconomici ma qui stiamo parlando di tutelare tessuti produttivi dei piccoli centri, specie delle zone interne, della Sardegna.

Perché se è vero che in un piccolo centro possiamo insediare una struttura produttiva da 1500 metri quadrati, è altrettanto vero che ne facciamo chiudere altre dieci all'interno di quel centro. È così, perché e l'intento della formulazione vigente del comma 3 dell'articolo 4 era quello di salvaguardare il tessuto produttivo dei piccoli centri, di continuare a rendere vivibili i piccoli centri delle zone interne della Sardegna che oggi si stanno spopolando perché mancano le scuole, mancano le poste, mancano le banche e mancano anche gli esercizi commerciali.

I piccoli centri però si tutelano consentendo che rimangano insediate anche le piccole attività produttive, quindi non possiamo nascondere un falso dietro questo emendamento, costruire esercizi commerciali con una superficie di 1500, 2500 metri quadrati in un comune di 5000 abitanti vuol dire distruggere il tessuto produttivo delle piccole realtà delle zone interne della Sardegna. Ribadisco quindi che il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giagu. Ne ha facoltà.

GIAGU (La Margherita-D.L.). Presidente, ad onor del vero devo dire che la Commissione non ha né approvato né rigettato questo emendamento, ma ha ritenuto di dover approfondire la questione. Questo stiamo facendo. Quindi proporrei di accantonare l'emendamento numero 2 e di procedere con la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Giagu, lei propone di sospendere solo l'emendamento numero 2 o anche gli emendamenti numero 3 e 4?

GIAGU (La Margherita-D.L.). Solo l'emendamento numero 2.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni l'emendamento è sospeso. Passiamo all'emendamento numero 3 al quale è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 17. Metto quindi in votazione l'emendamento numero 17. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 17.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CERINA - CHERCHI Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRÙ - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS - URAS.

Rispondono no i consiglieri: DEDONI - GIORICO.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - CAPELLI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio - FLORIS Mario - LA SPISA - LADU - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MORO - MURGIONI - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANNA Matteo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 53

votanti 34

astenuti 19

maggioranza 18

favorevoli 32

contrari 2

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 18.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti:

Art. 2
Orari di vendita

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Orari di vendita

1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

3. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22,00, nonché l'apertura domenicale e festiva.

4. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all'utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

5. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nel quale gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

6. Non sono derogabili le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre. La deroga per il 1° maggio è consentita per il solo Comune di Cagliari in corrispondenza della festività di Sant'Efisio.".

EMENDAMENTO sostitutivo totale RANDAZZO Alberto, BIANCAREDDU, CAPPAI, RANDAZZO Vittorio, AMADU, MILIA.

Art. 2

Titolo IV

Orari di vendita

L'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione." (6)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, RANDAZZO Vittorio, MILIA.

Art. 2

Il comma 3 della novella (articolo 5) è soppresso. (9)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, RANDAZZO Vittorio, MILIA.

Art. 2

Il comma 5 della novella (articolo 5) è soppresso. (10)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, MILIA, RANDAZZO Vittorio.

Art. 2

Il comma 2 della novella (articolo 5) è sostituito dal seguente:

"2. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercizi commerciali debbono osservare la chiusura. Per i procedimenti e le determinazioni di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni più rappresentative in ambito provinciale dei consumatori, delle imprese del commercio e sindacali dei lavoratori del commercio.". (8)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, MILIA, RANDAZZO Vittorio.

Art. 2

Nel comma 6 della novella (articolo 5) le parole: "... per il solo Comune di Cagliari", sono sostituite dalle seguenti: "... per l'area metropolitana di Cagliari". (11)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, RANDAZZO Vittorio, MILIA.

Art. 2

Dopo il comma 1 della novella (articolo 5) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Previa concertazione con le organizzazioni, più rappresentative in ambito provinciale, dei consumatori, delle imprese del commercio, sindacali e dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate, il comune può consentire - nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini - l'esercizio dell'attività di vendita oltre i limiti previsti dal comma 1." (7).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 6, 9, 10, 8 e 7; si esprime parere favorevole sull'emendamento numero 11 proponendo di sostituire alla parola "metropolitana", la parola "vasta".

PRESIDENTE. Che cosa vuol dire "vasta"? Io chiederei di chiarire il significato di "area vasta" ai fini soprattutto della interpretazione, che dev'essere chiara, della legge.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, facciamo riferimento alla deroga per il primo maggio, che interessa non solo la città di Cagliari ma anche i paesi dell'hinterland. Preferiremmo utilizzare "area vasta" in quanto fa riferimento ad una definizione sancita con norma di legge.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, qual è la legge cui facciamo riferimento?

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Adesso mi chiede troppo Presidente!

PRESIDENTE. Io non vorrei che il giorno dopo l'approvazione del provvedimento nascesse una discussione sul confine dell'"area vasta" e sulla vastità di quest'area che, non essendo precisata, naturalmente lascia larghi margini di ambiguità. Il legislatore non si sa a chi consegna l'interpretazione.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, lasciamo la dizione "area metropolitana".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). A seguito delle interlocuzioni intervenute, come da accordi presi in Commissione, ritirerò degli emendamenti. Ovviamente, il principio che informa alcuni di questi emendamenti, come il numero 8 e il successivo, il numero 7, i precedenti numero 9 e 10, si contrappone alle argomentazioni portate dalla Commissione per definire le chiusure nei giorni festivi e nelle domeniche.

Secondo me, non entrando nello specifico tra chi è contrario o favorevole alle liberalizzazioni, l'indicazione politica che dovrebbe arrivare a quest'Aula nel caso specifico del commercio, viste anche le ultime esperienze, è che occorre partire dal presupposto che si è liberi di aprire anche le domeniche e i giorni festivi delegando ai comuni di decidere, su base concertativa ovviamente, in quali festività e domeniche si deve chiudere. Io ribalto il ragionamento: noi non siamo quelli che vogliono chiudere sempre, ma siamo quelli che decidono di dare libertà di apertura delegando gli enti locali a definire con certezza, anche con una regia regionale, quali sono le domeniche e le festività in cui è obbligatorio, comunque, chiudere.

allo studio della Federdistribuzione, che ho già citato, emerge che il consumatore ha necessità di certezze. Il 49,5 percento dei consumatori consultati chiede certezze sul calendario delle aperture per poter organizzare la propria vita sociale, i consumi, le visite presso centri di vicinato, presso medie strutture di vendita o verso grandi strutture di vendita. Questa è la richiesta dei consumatori: avere certezze, non venire a sapere due o tre giorni prima che tale comune decide che si debba chiudere o che si debba aprire. Questa impostazione favorirebbe la creazione di un calendario annuale, per lo meno, che noi abbiamo l'obbligo di richiedere ai commercianti, abbiamo l'obbligo di richiedere ai comuni.

Il consumatore, il cittadino più che il consumatore, deve essere preventivamente informato, deve avere certezze sui giorni di apertura, sugli orari di apertura, sui servizi offerti in quella giornata; ma questa informazione manca da parte delle associazioni di categoria, da parte degli enti locali. Questo è quello che chiedono i consumatori e le proposte emendative, che comunque pongo all'attenzione e alla votazione da parte dell'Aula, perché conosco le posizioni in campo, a meno che non ci sia la disponibilità ad una discussione, sono quelle che ho richiamato anche in sede di discussione in Commissione.

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Cagliari, mi sembra che sia sufficientemente definita. Mi permetto di dire, Presidente, in modo particolare, che è definita anche l'area vasta di Cagliari, l'area metropolitana è più ristretta rispetto alla definizione di area vasta. L'area vasta di Cagliari, richiamata soprattutto nei Piani territoriali, è definita in legge, mentre a tutti è noto il concetto di area metropolitana di Cagliari, che io ho richiamato nella formulazione dell'emendamento. Ho acceduto in Commissione all'introduzione con emendamento orale del concetto di area vasta, perché questo allargherebbe ulteriormente l'offerta relativa al 1º maggio. Ritengo che comunque sia sufficiente, in ogni caso, la dizione di "area metropolitana" di Cagliari, che non restringe, così come previsto nella "246/B, l'opportunità di apertura per il 1º maggio soltanto alla città urbana di Cagliari.

Ovviamente, voterò a favore degli emendamenti proposti da me e dagli altri colleghi, ma accederei, qualora venga meglio definito il concetto, anche alla proposta emendativa portata dal relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Intervengo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 6, del quale sono il primo firmatario e per dichiarare che concordo su ciò che hanno detto i colleghi. Però mi sembra che nella legge non si venga incontro alle esigenze dell'esercente, dell'operatore di settore. L'emendamento 6 al secondo comma recita: "Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22". Su questo il testo dell'emendamento non si discosta da quello del provvedimento di legge esitato dalla Commissione. Il problema che io voglio sottoporre a quest'Aula è il perché non si dà la potestà all'operatore del settore di decidere se può aprire o no la domenica, visto che l'operatore è colui che investe è anche maturo per poter scegliere se aprire o no. Si parla molto spesso in quest'Aula di libera scelta, però mi sembra che stiamo trascurando l'operatore a cui è destinata essenzialmente la normativa e e non gli stiamo dando la possibilità di poter scegliere liberamente.

Per quanto riguarda l'emendamento che è stato sospeso, in Commissione (lo ricordava qualche collega della maggioranza) ci si era espressi in modo diverso da come è stato riportato in quest'Aula. Chiedo quindi, quando l'emendamento verrà richiamato in Aula, che si precisi esattamente quale era stata la posizione della Commissione sull'emendamento del quale ha chiesto la sospensione il Presidente della Commissione.

Io chiedo quindi la votazione nominale sull'emendamento numero 6, soprattutto perché rispetto alla norma vigente si lascia alla discrezionalità degli operatori aprire o non aprire la domenica, senza vincoli, senza concertazione. Penso che non vi sia niente di più democratico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BRUNO (Progetto Sardegna). Signor Presidente, a me sembra che siamo arrivati al cuore del problema nel senso che queste modifiche che siamo chiamati oggi ad approvare, alla legge numero 5 del 2006, nascono da un lato per adeguarci al decreto Bersani, dall'altro per cercare di normare meglio il discorso delle aperture domenicali e festive. Il problema è sorto anche quest'estate a Ferragosto. A dire il vero, la Commissione aveva già depositato un progetto di legge di modifica in data 29 luglio; a seguito dell'opposizione di sindacati, di un'associazione di categoria, dell'associazioni dei consumatori abbiamo ritenuto di dover approfondire l'argomento con una serie di audizioni.

Mi pare che nell'affrontare il problema, io ho seguito attentamente la posizione dell'onorevole Capelli, dobbiamo tener conto però di alcune posizioni presenti in campo. In primo luogo oltre alle esigenze dei commercianti, per questo dico che la sintesi che abbiamo ritrovato in Commissione è la migliore possibile, ci sono quelle dei lavoratori, quelle dei sindacati che in maniera forte hanno richiesto di mantenere lo status quo.

C'è un'articolazione della proposta di legge che tiene conto appunto di tutte le posizioni in campo; c'è una diversità tra zone, tra territori della Sardegna di cui si tiene conto; c'è una stagione turistica per alcune località che inizia con la Pasqua e si conclude praticamente a novembre; c'è quindi il problema per questi territori di garantire ai turisti, oltre che ai cittadini, la possibilità di attingere ai servizi offerti dagli esercizi commerciali.

Vi è anche la necessità di normare meglio, o perlomeno di specificare meglio con una circolare esplicativa (probabilmente questa è stata una carenza verificatasi anche questa estate), quali esercizi possono aprire anche nelle festività cosiddette inderogabili, nonostante questa legge. . Comunque si fa un passo avanti con la eliminazione della chiusura nella giornata di Pasquetta e nella giornata di Ferragosto.

Dobbiamo tener conto, lo diceva anche l'onorevole Capelli, del cambiamento nelle tendenze e nelle abitudini dei consumatori, di una nuova organizzazione della società che tiene conto anche di una mutata esigenza delle famiglie e di una mutata organizzazione sociale. L'indagine del CERMES dell'Università Bocconi in realtà ci dice alcune cose interessanti: il 65 per cento degli italiani fa la spesa e gli acquisti la domenica, il 70 per cento di un campione di mille cittadini di Nuoro e di Cagliari è favorevole alla apertura festiva, il 56 per cento fa gli acquisti nei centri commerciali e il 54 nei negozi del centro della città. Ora, dobbiamo invertire questa tendenza; io credo che nella legge il favorire i centri commerciali naturali, i CAT che li dovranno sostenere, sia già un'indicazione importante. Pertanto il mio voto, sugli emendamenti proposti, è conforme a quello del relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Sull'emendamento numero 11, siccome è difficile trovare riferimenti…

PRESIDENTE. Colleghi, proviamo a dare un po' di ordine ai nostri lavori. Stiamo votando l'emendamento numero 6, quindi le dichiarazioni di voto sono su questo emendamento. Onorevole Cherchi, le darò eventualmente la parola per dichiarazione di voto in sede di votazione dell'emendamento numero 11.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Le chiedo scusa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vincenzo Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FLORIS VINCENZO (D.S.). Io credo che la proposta contenuta all'interno della proposta di legge numero 246/B rappresenti il punto di sintesi di una lunga discussione che ha caratterizzato il lavoro della Commissione; ma bisogna dire che sulle aree di vendita si sono consumati anche fiumi di parole, basta rileggere gli articoli pubblicati sui giornali nel mese di agosto per rendersi conto di quale importanza rivesta questo articolo.

In pratica all'interno della Commissione si è superata una posizione che tendeva, per quanto riguarda la definizione dell'orario di apertura e delle deroghe domenicali, a definire gli ambiti territoriali su cui trovare poi le sintesi appunto a livello territoriale. Si è preferito alla fine lasciare ai comuni la libertà di trovare, seguendo il metodo della concertazione, gli accordi che permettessero di dare risposte alle esigenze dei cittadini tenendo conto delle opinioni dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria.

Gli accordi naturalmente escono anche fuori dall'ambito comunale, coinvolgono i comuni del circondario e quindi in qualche modo si stabilisce che le intese che individuano i giorni e le aree in cui derogare alle chiusure possono essere di carattere intercomunale. Si fissano anche, con questa proposta di legge, le domeniche e le festività che non possono essere derogate e su questo, lo diceva l'onorevole Mario Bruno, si è fatto un passo avanti rispetto al 15 di agosto e al giorno di Pasquetta.

Quindi, io credo che la sintesi che è stata trovata all'interno della Commissione rappresenti il punto di mediazione migliore per permettere una gestione equilibrata della deroghe domenicali e degli orari di apertura dei negozi. Una buona soluzione dipenderà molto dal lavoro concertativo che verrà posto in essere, dipenderà molto dalla volontà delle amministrazioni comunali e dei soggetti coinvolti di rispondere alle esigenze che essi hanno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 6, lo metto in votazione. Onorevole Randazzo, conferma la sua richiesta di votazione nominale?

ALBERTO RANDAZZO (U.D.C.). Confermo la richiesta di votazione nominale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 6.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - CAPELLI - CHERCHI Oscar - CONTU - DIANA - LA SPISA - LOMBARDO - MORO - MURGIONI - PETRINI - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANCIU - SANNA Matteo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LANZI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - Sanna Franco - UGGIAS.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 17

contrari 32

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 11.

Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Sull'emendamento numero 11, come diceva saggiamente il Presidente, è difficile trovare una definizione che non dia adito a mille interpretazioni diverse. La ratio era quella di consentire una deroga alla chiusura del primo maggio per tutti quei comuni: Cagliari, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula, interessati dai flussi turistici che seguono le manifestazioni in onore di Sant'Efisio, la cui festa ormai ha assunto una dimensione non solo regionale ma nazionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Io credo che l'emendamento numero 11, così come era stato anche concordato in Commissione, possa essere accolto con la dizione originaria che faceva riferimento all'area metropolitana di Cagliari. D'altro canto legare l'area in maniera più ristretta al percorso del Santo diventa davvero difficile, anche perché Sant'Efisio è un grande santo e io credo che la sua influenza vada oltre l'ambito che noi intendiamo circoscrivere, sia cioè un po' più ampia, come chiaramente sa bene chi è devoto al Santo.

Credo che la dizione di "area metropolitana" possa andare bene quindi sia per chi ha fede sia per chi non ha fede.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Questo emendamento, è stato detto, riguarda la festa di Sant'Efisio e quindi la necessità di dare servizi per questa festa. Poiché ci dicono che la definizione di area metropolitana non implica un'area definita, credo che possano essere ricompresi al suo interno anche i comuni di Pula, Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro, cioè i comuni più interessati al percorso, anche se come è stato detto il Santo interessa tutti. Quindi lasciamo la dizione "area metropolitana".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 11 nel testo del proponente.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Meloni ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LA SPISA - LANZI - LICHERI - LOMBARDO - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MELONI - MURGIONI - ORRÙ - PINNA - PIRISI - PISANO - PORCU - SABATINI - SANCIU - SANJUST - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - VARGIU.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 44

votanti 43

astenuti 1

maggioranza 22

favorevoli 43

(Il Consiglio approva).

Metto ora in votazione l'articolo 2.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io voterò contro l'articolo 2 perché fondamentalmente seguo una filosofia diversa che già ho esposto in sede di illustrazione degli emendamenti, pur riconoscendo che l'obiettivo finale è sicuramente migliorativo rispetto alla "5" che noi stiamo modificando; con questo testo si creano infatti condizioni di maggiore chiarezza sulla delega agli enti locali e sulle aperture domenicali e festive. Però il principio che sottende queste modifiche è nettamente diverso da quello che ho proposto con gli emendamenti che l'Aula ha respinto.

Nel contempo, io non ritengo l'articolo 2 sufficientemente esaustivo nella sua formulazione essenzialmente per due motivi. Al comma 4 si ripete l'ennesima norma pleonastica, laddove si richiamano i datori di lavoro a rispettare le norme poste a tutela dei lavoratori. Siccome io sono molto attento a questo principio perché i lavoratori devono essere tutelati, sempre e comunque, secondo legge e sono tutelati dai contratti che, obbligatoriamente, i datori di lavoro devono applicare, ritengo pleonastico che in una legge della Regione Sardegna si richiami il fatto che la legge debba essere applicata, mi sembra scontato, e anzi invito per l'ennesima volta in fase di discussione di questo passaggio, l'Assessore competente, la Giunta e chiunque ne abbia facoltà, affinché gli organi competenti aumentino, accelerino, sostengano tutti i controlli necessari perché i contratti di lavoro vengano regolarmente e pienamente applicati dai datori di lavoro. Ci sono gli organismi preposti a questo.

Sollecito inoltre una maggiore attenzione sul comma 5con il quale definiamo gli accordi intercomunali; secondo me, la non definizione delle zone del territorio nelle quali possono essere raggiunti questi accordi, non definendo come territorio il territorio intercomunale, potrà creare notevoli equivoci in fase di applicazione e di interpretazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento aggiuntivo numero 7 è decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e del relativo emendamento:

Art. 3
Vendite straordinarie

1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) i commi 4 e 5 sono soppressi;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le vendite promozionali sono vietate, esclusivamente per il settore non alimentare, nei quaranta giorni precedenti le vendite di fine stagione.".

EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, Randazzo Vittorio, MILIA.

Art. 3

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 4 è soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione o per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio e il soggetto titolare dell'impresa.";

c) il comma 7 è soppresso. (12).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). L'emendamento numero 12 mi sembra che abbia avuto l'accoglimento della Commissione nella sua formulazione integrale. Pur essendo totalmente in linea con l'articolo 3 proposto lo definisce ancor meglio in quanto aggiunge comunque le limitazioni, l'obbligo e la definizione temporale della possibilità di effettuare non solo le vendite promozionali, ma anche quelle straordinarie di liquidazione per cessazione, cessione di attività o rinnovo locali. Poichè su questo non c'è stata discussione, concludo l'illustrazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io vorrei soltanto chiedere un chiarimento sul comma b) dell'articolo 3 della proposta di legge in discussione, laddove dice che "le vendite promozionali sono vietate", in un determinato settore, "nei 40 giorni precedenti le vendite di fine stagione". Volevo capire meglio come scattava il divieto relativamente agli obblighi della Regione sulla fissazione dei termini per le vendite di fine stagione.

Mi spiego meglio. Per quanto riguarda le vendite di fine stagione relative alla stagione invernale di quest'anno, non mi risulta che la Regione abbia fissato la decorrenza dei termini. Ora, se nei quaranta giorni precedenti tali vendite non possono essere effettuate vendite promozionali, per esempio nel settore dell'abbigliamento, in realtà le vendite promozionali non possono essere fissate mai, perché se noi fissassimo l'8 di gennaio, come data per l'inizio delle vendite di fine stagione, tornando indietro di 40 giorni dall'8 gennaio siamo a domani, se non faccio male i calcoli, forse a oggi. Quindi sostanzialmente questo obbligo, se non è collegato ad un altrettanto cogenteobbligo per la Regione di fissare, con largo anticipo, le vendite di fine stagione, può diventare sostanzialmente un divieto assoluto di effettuare vendite promozionali.

Vorrei capire meglio, quindi, se questa considerazione che faccio ha una sua fondatezza oppure se c'è una spiegazione, che a me sfugge, del comma b) dell'articolo 3

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Le date per le vendite di fine stagione sono già fissate: l'8 gennaio per la stagione invernale, l'8 luglio per quella estiva. Non vengono cambiate di anno in anno. Volendo si possono cambiare ma noi non l'abbiamo fatto perché sapevamo di dovere intervenire con una norma maggiormente liberalizzatrice nella direzione del decreto Bersani.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 12, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4
Centri di assistenza tecnica

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2006 le parole "con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati" sono sostituite dalle seguenti: "e da altri soggetti interessati.".)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, approfitto dell'intervento per sollecitare l'attenzione su un probabile errore presente nel secondo capoverso del comma 8 dell'articolo 3 della legge numero 5 del 2005 in vigore. Si tratta sicuramente di un refuso perchè si dice "…Tali attività sono soggette a previa comunicazione al Comune…" dopo il termine "a" credo vada inserito il termine "autorizzazione". Questa parola manca in tutti testi in circolazione.

PRESIDENTE Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La norma è corretta. E' sufficiente la sola comunicazione, non c'è necessità di alcuna autorizzazione.

PRESIDENTE. Il linguaggio è quello un po' ostico delle leggi ma il significato è che …"sono soggette a previa comunicazione…", in effetti ad una preventiva comunicazione.

CAPELLI (U.D.C.). Se è così, va bene.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e del relativo emendamento:

Art. 5
Sospensioni e revoche

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni sugli orari di vendita. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.".

EMENDAMENTO sostitutivo parziale SABATINI, GIAGU, MANINCHEDDA, FADDA, MATTANA, CHERCHI Silvio, FLORIS Vincenzo, PITTALIS.

Art. 5

Sospensioni e revoche

La frase "sugli orari di vendita" è sostituita dalla seguente: "in materia di chiusura domenicale e festiva". (15).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e del relativo emendamento:

Art. 6 Sanzioni pecuniarie

1. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 17, chiunque violi le disposizioni sugli orari di vendita è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.";

b) il comma 5 è soppresso.

EMENDAMENTO sostitutivo totale SABATINI, GIAGU, MANINCHEDDA, FADDA, MATTANA, CHERCHI Silvio, FLORIS Vincenzo, PITTALIS.

Art. 6

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Sanzioni pecuniarie

1. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 17, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.";

b) il comma 5 è soppresso.". (14).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. L'emendamento numero 14 all'articolo 6 è stato presentato per differenziare le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo relativamente alla mancata chiusura nei giorni festivi e al mancato rispetto dell'orario di chiusura. È stata differenziata per i due casi la consistenza della sanzione precedentemente uniformata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9
Attività non soggette ad autorizzazione

1. Nell'articolo 25 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) le attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull'agriturismo.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazioni preventive e può essere vietato dal comune soltanto ove difetti l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari.".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 9, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10
Incentivi

1. Al comma 1 dell'articolo 36 sono soppresse le parole "di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 10, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:

Art. 11
Priorità per le agevolazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 37 dopo le parole "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "inserite nei centri".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 11, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:

Art. 12
Entrata in vigore

1. Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

2.

"Art. 43 bis

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.".

EMENDAMENTO soppressivo parziale SABATINI, GIAGU, MANINCHEDDA, FADDA, MATTANA, CHERCHI Silvio, FLORIS Vincenzo, PITTALIS.

Art. 12

All'articolo 12 sono soppresse le parole da "Dopo" fino a "in vigore della legge". (13).

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime chiaramente parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo l'esame dell'emendamento numero 2, all'articolo 1, che era stato sospeso.

Ha domandato di parlare il consigliere Giagu. Ne ha facoltà.

GIAGU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, nonostante la sospensione da me richiesta, non è stato raggiunto alcun accordo tra le diverse posizioni. Ritengo pertanto opportuno rimettersi all'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

UGGIAS (La Margherita-D.L.). Presidente, io esprimerò un voto contrario all'emendamento perché, diversamente da alcuni pareri che sono stati formulati, credo che l'ottica da tenere presente nell'esame dell'emendamento sia non tanto quella della equiparazione con i grandi centri commerciali, o comunque con le strutture di distribuzione di una certa entità, quanto col tessuto commerciale che subirebbe un impatto negativo dall'aumento della dimensione delle superfici quali previste appunto in questo emendamento .

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riprendere alcune delle cose dette in Commissione su questi argomenti. Intanto, noi abbiamo fatto una legge perfettibile che, come ha detto più volte l'onorevole Cherchi, essendo il settore continuamente in evoluzione, sarà forse da emendare ulteriormente. Però, abbiamo anche pensato di calibrarla rispetto alla distribuzione della popolazione e quindi alla tipologia dei mercati presenti in Sardegna.

La tipologia dei paesi in Sardegna , relativamente alle dimensioni, è quella a voi tutti nota; la classificazione adottata dalla normativa nazionale (comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti e comuni con popolazione oltre i 10 mila abitanti) non si adatta alle caratteristiche di gran parte del mercato sardo; invece l'articolazione prevista dalla legge regionale consente di calibrare una presenza significativa di servizi commerciali, non tale però da creare in piccoli ambienti condizioni monopolistiche. Questo accadrebbe se invece passasse l'orientamento previsto dall'emendamento.

Non dimentichiamo che quando parliamo di liberalizzazioni stiamo parlando non di autorizzazioni deregolamentate, ma di una disciplina che garantisce pari condizioni di libero accesso ai mercati e ai servizi per tutti. Questo non avverrebbe per un difetto di scala qualora passasse l'emendamento, condivisibile nella sua ispirazione ma che in pratica produrrebbe una distorsione reale nell'accesso ai mercati nelle realtà sarde. La legge calibra meglio, secondo me, rispetto alla distribuzione della popolazione in Sardegna questa opportunità.

Si obietta ormai che il commercio insista su reti territoriali, questo è vero; però è altrettanto vero che noi sappiamo che cosa sta accadendo nei paesi della Sardegna a causa di flussi migratori distorsivi che anziché interrelare diversi centri ne svuotano alcuni a favore di altri, e questo produce difficoltà di governo per la politica regionale. Per tutti questi motivi io voterò contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Voterò a favore di questo emendamento. La proposta in esso contenuta mi sembra più vicina all'ispirazione fondamentale della nostra legge: liberalizzare per consentire opportunità di sviluppo a tutto il territorio regionale, non soltanto ad una sua parte.

A me sembra che regolamentare rigidamente, come avevamo fatto precedentemente, significhi dividere il mercato sardo in una parte ricca, quella delle aree urbane, e in una parte povera.

Per questo, anche se vogliamo che tutte le realtà sarde siano degne di interesse, crediamo che debba essere data la possibilità anche a imprenditori di zone non particolarmente popolose di proporre un'offerta commerciale all'altezza di quelle esistenti in altri posti, altrimenti li si condanna all'emarginazione e si continua, al di là delle intenzioni (naturalmente credo che siamo tutti in buona fede) a favorire i centri più forti a discapito di quelli meno forti. Per questi motivi io voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, anch'io voterò a favore di questo emendamento;voglio però osservare che le ragioni a difesa dell'approvazione di questo emendamento e le ragioni che invece ostano a che venga approvato sono essenzialmente le stesse. Sia l'onorevole Uggias sia l'onorevole Maninchedda hanno motivato il loro parere contrario proprio in funzione del fatto che vogliono difendere i piccoli centri e soprattutto le piccole attività commerciali presenti all'interno dei piccoli centri.

Ora, io credo che non sia questo il vero modo di difendere le attività dei piccoli centri, lo dico anche da sindaco di un piccolo comune; infatti nelle nostre zone le distanze in chilometri, alle volte, sono talmente piccole che tra un comune di 7.000 abitanti e un comune di 11.000 abitanti che distano appena, mettiamo, due chilometri c'è poca differenza. Attraverso questo emendamento si tratta esattamente, invece, di porre e consolidare una sorta di sudditanza commerciale del centro che ha qualche abitante in più rispetto al centro che non lo ha; cioè, la differenza, la forbice è troppo elevata rispetto al nostro proposito.

Poi, voglio dirlo oggi che è assente anche il presidente Soru, ormai abbiamo svelato qual è l'arcano, il mistero dietro il quale il Presidente cela il suo cambiare spesso gli Assessori. Si tratta di un teorema molto semplice da verificare: il cambio avviene sulla base di un semplice ordine alfabetico; ha iniziato con agricoltura, poi ambiente, ha proseguito naturalmente con bilancio e programmazione e poi cultura. Quindi il turismo è l'ultimo, Assessore, da questo punto di vista lei è sicuramente in salvo. Però, lei bene avrebbe fatto, invece, per difendere i piccoli centri a rendere operativa la legge numero 9/2002 che effettivamente è una legge a difesa dei piccoli centri perché senza quegli aiuti de minimis difficilmente le piccole attività commerciali possono diventare concorrenziali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BRUNO (Progetto Sardegna). Il lavoro in Commissione è stato lungo e, credo, attento, tenuto conto delle diverse posizioni in campo. La legge numero 5 è già una buona legge, votata all'unanimità con la sola astensione di un Gruppo consiliare, che riprendiamo perché ci sono alcune lacune. Una legge che ha avuto una lunga e articolata discussione anche per quanto riguarda l'articolo 4. Io credo che nel normare le tipologie degli esercizi commerciali ci siamo riferiti alla "Bersani" e insieme abbiamo cercato di adattarla, fino ad oggi, alle esigenze della Sardegna; per cui la gradualità delle superfici e dei volumi delle medie strutture di vendita nasce da una discussione, è già una sintesi, a mio modo di vedere, equilibrata perchè tiene conto della varietà e delle specificità dei nostri comuni, delle diversità esistenti tra di essi, è nello spirito della legge proprio la difesa dei piccoli centri.

Il voto di Progetto Sardegna sarà quindi un voto contrario all'emendamento. Onorevole Pisano, per quanto riguarda le sue lamentele sui ritardi della numero 9, devo ricordarle che abbiamo approvato questa legge, che è una legge importante, con un ritardo di otto anni e, forse, anche con qualche responsabilità da parte vostra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, alcune osservazioni sugli interventi dei colleghi. Mi sembrano interventi molto contraddittori, in particolare quelli dell'onorevole Maninchedda e dell'onorevole Uggias, con tutto il rispetto…

UGGIAS (La Margherita-D.L.). Presidente posso intervenire un'altra volta anche io? L'onorevole Capelli aveva già fatto la sua dichiarazione di voto, questa è la seconda.

CAPELLI (U.D.C.). L'hanno fatta tutti una seconda volta, compreso l'onorevole Cherchi ed altri.

PRESIDENTE. Non penso che l'onorevole Cherchi abbia fatto due dichiarazioni di voto sullo stesso emendamento.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, Presidente, perciò pensavo che fosse consentito ma se il collega Uggias, come altre volte, non gradisce sentire le mie ragioni…

UGGIAS (La Margherita-D.L.). Ma io non è che non gradisco, io ti ascolto volentieri ma…

CAPELLI (U.D.C.). Questa osservazione avrebbe dovuto farla anche quando è intervenuto Cherchi.

PRESIDENTE. Onorevole Capelli, si accomodi, dobbiamo accertare questo fatto.

Ha domandato di parlare il consigliere Matteo Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA MATTEO (A.N.). Signor Presidente, per annunciare il mio voto contrario all'emendamento in discussione...

( Interruzioni dei consiglieri Capelli e Uggias)

PRESIDENTE. Lo accertiamo colleghi, lo accertiamo, può essere sfuggito anche ai Segretari. Andiamo avanti.

SANNA MATTEO (A.N.). E' un voto contrario, Presidente…

(Interruzioni)

SANNA MATTEO (A.N.). Posso continuare?

PRESIDENTE. Sì, prego, onorevole Sanna.

SANNA MATTEO (A.N.). Presidente, annunciavo il mio voto contrario che nasce da una riflessione; una riflessione profonda fatta da un sindaco di un piccolo comune, un comune di campagna come qualcuno dice spesso in quest'Aula, consapevole del fatto che questo provvedimento è l'ennesimo colpo dato alla piccola imprenditoria, al piccolo commerciante. Io, sinceramente, voglio tornare in paese a testa alta e voglio confrontarmi serenamente con gli operatori commerciali del mio centro e non solo del mio centro, ma di tutti quei centri che con questo emendamento vedrebbero calare dall'alto un provvedimento il cui contenuto e calpesta tanti anni di lavoro radicato sul territorio, un lavoro che ha avuto in passato e ha tutt'oggi una grande valenza sociale.

Il mio comune dista 10 minuti da un grosso centro: Olbia; a causa dell'apertura scellerata di numerosi ipermercati Olbia, oggi, ha trenta, o forse di più, piccole attività in meno che in passato hanno svolto un ruolo molto importante anche dal punto di vista sociale. Per questo il mio voto convinto, che esprimo a titolo strettamente personale, non a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, è un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Sicuramente avrei gradito che la Commissione avesse espresso un parere unanime; il fatto che il Presidente della Commissione abbia chiesto la sospensione e poi si sia rimesso all'Aula vuol dire, chiaramente, che la discussione non si è conclusa con una sintesi.

Devo dire che, personalmente, non mi convincono le argomentazioni contrarie all'ipotesi di accoglimento dell'emendamento perché quanto in esso proposto non va a danno dei piccoli comuni, anzi, al contrario li favorisce perché possono accogliere quel tipo di struttura e fornire servizi.

Inoltre, io credo che non ci sia nessuno così pazzo da investire miliardi di vecchie lire in una struttura se non ci sono utenze che ne usufruiscono; se uno investe vuol dire che l'utenza c'è, e l'utenza magari è quella che oggi si sposta verso i centri grossi, magari è quella che dalla Marmilla va a Villacidro o che dai piccoli paesi della Trexenta scende a Cagliari.

Non riesco a capire invece perché non ci si preoccupa se chiude un piccolo negozio di un comune grande . Io penso che la normativa che vincola e che riduce le opportunità sia dannosa per i piccoli comuni perché tende a spostare il flusso da questi centri verso i comuni di una certa dimensione. Io conosco, per esempio, due bellissime realtà rientranti nella tipologia delle medie strutture di vendita situate in un piccolo comune, Sardara che, però, ha il vantaggio di essere ubicato sulla superstrada. Le due strutture (abbigliamento e forniture per l'edilizia) sono nel territorio di un comune con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti però sono due strutture importanti e qualificate..

Tra l'altro, stabilire che si può aprire una struttura fino a 1500 metri quadrati non significa automaticamente che il comune non possa disciplinare nel proprio territorio l'utilizzo di quelle strutture, tenendo conto che piccoli comuni possono anche mettersi d'accordo fra di loro. Io credo, inoltre, che un provvedimento di legge non deve essere diretto soltanto al commerciante; è giusto che pensi al commerciante, ma deve pensare anche al cittadino, a quel cittadino che magari da quel piccolo comune si sposta anche 40-50 chilometri perché nella sua realtà non ci sono strutture commerciali adeguate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giagu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GIAGU (La Margherita-D.L.). Presidente, per precisare che il lavoro in Commissione, come hanno ricordato alcuni, non è pervenuto ad una sintesi che, tantomeno, si ritrova qui in Aula; dagli interventi emergono infatti notevoli differenze all'interno delle forze politiche.. Io credo che non si debba fare di questo una ragion di Stato perché stiamo discutendo su una norma che comunque abbiamo inserito in un impianto serio, da tutti riconosciuto come tale, e siamo arrivati in Aula solo per modificarne alcune parti.

Io non so se questo sistema andrà bene, non lo so. Non lo so perché qui nessuno lo può dire, non si può dire né che possa affamare un comune, né che ne possa arricchire un altro. Lo vedremo in pratica e se sarà necessario sarà anche utile ritornare in Aula per rivedere determinate cose, nonostante qualcuno sostenga che i passaggi in Aula siano eccessivi; in Aula si viene quando è necessario venire! Invece molto spesso si viene quando non è necessario.

Questi sono argomenti delicati che possono avere risvolti sulla nostra economia, quindi se un domani verificheremo che qualcosa non va nell'attuazione concreta di un provvedimento costruito, ripeto, su un impianto serio, riconosciuto da tutti, credo che si possa ritornare in Aula a modificarlo.

In merito a questo argomento specifico, quando abbiamo ascoltato le organizzazioni di categoria, i sindacati, i consumatori, nessuno è intervenuto. Per cui non mi convince una scelta, non mi convince l'altra, vedremo sulla base dei comportamenti concreti; allo stato non mi sento di schierarmi da una parte o dall'altra, però dico che la norma vigente, dato che nessuno ha sollevato critiche nelle audizioni svolte in Commissione, può andar bene. Il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Capelli, abbiamo accertato che per una nostra e mia distrazione gli onorevoli Cherchi e Pisano sono intervenuti due volte per dichiarazione di voto sullo stesso emendamento. Io le do la parola a causa dell'errore che si è verificato; ovviamente è una prassi che non possiamo instaurare.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, non approfitterò di questa situazione e non mi esprimerò sugli interventi dei colleghi. Voglio soltanto sottolineare che l'onorevole Cherchi e l'onorevole Marrocu hanno colto il significato di questo emendamento: è la difesa dei piccoli centri, dei consumatori e degli imprenditori. Anche la scelta di essere a favore o contro non dipende dall'appartenenza politica: il collega Matteo Sanna si è espresso contro. Dispiace che il sindaco di un piccolo paese si esprima contro perché la distribuzione moderna al di sotto dei 1500 metri quadrati non può prevedere, per esempio, l'offerta di diversi reparti quali la frutta e verdura, la macelleria, la gastronomia o quant'altro; nei piccoli paesi si continuerà perciò a fare la spesa quotidiana(pane, latte, cose di questo genere) e si concentrerà la spesa settimanale nei centri che possono offrire un'offerta maggiore. Quindi non consentiremo ai piccoli paesi di fare la concorrenza ad Auchan, ai centri commerciali e quant'altro perché non li mettiamo nelle condizioni di agire.

Gli stessi piccoli punti vendita da 100 o 200 metri quadrati si possono trasformare secondo quanto il mercato richiede (non necessariamente fino alla superficie di 1500 metri quadrati), senza determinare la chiusura di nessun'altra struttura. Questa è una farsa.

Se noi vogliamo veramente aiutare la piccola distribuzione e i distributori organizzati della Sardegna (SISA, ISA, DESPAR), contro la grande distribuzione (Auchan, Carrefour, eccetera) gli stiamo togliendo una possibilità. Soprattutto quei sindaci che si esprimono contro stanno togliendo una possibilità ai loro consumatori e ai loro piccoli imprenditori, destinandoli ad essere sempre piccoli e non concorrenziali. Questo sarebbe l'effetto dell'emendamento. E la "Bersani", quando ha introdotto, nel '98, la distinzione che noi riportiamo nell'emendamento, non l'ha introdotta perché faceva riferimento ad una realtà diversa, ma l'ha fatto con questo spirito, e in questo la Sardegna non si differenzia da nessun'altra parte d'Italia.

Noi sottolineiamo costantemente che siamo diversi dagli altri; non lo siamo proprio per niente perché le piccole realtà, sul cui territorio oggi, in altre regioni, si possono insediare strutture con superfici ben maggiori di queste, riescono a fare concorrenza locale alla grande distribuzione e gli imprenditori locali danno servizi ai consumatori locali.

PRESIDENTE. Per una questione di par condicio, se c'è qualche altro collega che pur essendo già intervenuto in dichiarazione di voto vuole intervenire io gli do la parola.

Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Utilizzo metà del tempo per una sola obiezione. La "Bersani", che tutti difendete, calibra le superfici di vendita sulla distribuzione della popolazione. Allora, questo principio o vale o non vale. Se il calibro adottato dalla "Bersani" è adeguato all'Italia io affermo, alla luce di ciò che dice l'Istat sulla distribuzione della popolazione in Sardegna, che c'è una differenza; e la legge regionale non aveva precluso possibilità, aveva cercato soltanto di dimensionare adottando il principio della "Bersani", alla particolarità della distribuzione della popolazione in Sardegna.

Questi argomenti erano stati ampiamente dibattuti in Commissione e non vengono meno ora, perché se dovessimo portare alle estreme conseguenze i ragionamenti avvertiti allora eliminiamo ogni limite. Ogni limite! Se vale il calibro della popolazione allora vale il rispetto della distribuzione della popolazione, se non vale il calibro della popolazione allora eliminiamo ogni limite!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà

SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Chiedo la votazione nominale dell'emendamento numero 2.

(Appoggia la richiesta li consigliere Porcu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Vincenzo Floris ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - CALLEDDA - CAPELLI - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - FARIGU - FLORIS Vincenzo - LAI - MARROCU - MATTANA - ORRÙ- PACIFICO - PIRISI - PISANO - SANNA Franco - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BRUNO - CACHIA - CERINA - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - FADDA - FRAU - GESSA - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MELONI - MORO - MURGIONI - PINNA - PORCU - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Matteo - SANNA Simonetta - SCARPA - SERRA - UGGIAS.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 19

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, con l'approvazione da parte del Consiglio dell'emendamento numero 11 all'articolo 2è stata introdotta la dizione di "area metropolitana di Cagliari". Io penso che in sede di coordinamento sia necessario specificare che cosa si intende per "area metropolitana di Cagliari" perché dal punto di vista giuridico non c'è una definizione precisa.

Quindi, io proporrei all'Aula di introdurre la seguente norma transitoria: "1. In sede di prima applicazione ed in attesa della definizione giuridica di area metropolitana di Cagliari, l'individuazione dei comuni viene effettuata con una determinazione dell'Assessorato competente per materia".

PRESIDENTE. Direi che con questa norma transitoria si precisa a quali comuni si applica la deroga prevista dall'emendamento numero 11, nelle more di una definizione più puntuale dell'area metropolitana di Cagliari.. Se non ci sono obiezioni metto in votazione la norma transitoria.

Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, in sede di votazione dell'articolo 3 avevo chiesto, in maniera, mi rendo conto, irrituale, all'assessore Depau una precisazione rispetto al rapporto tra vendite promozionali e vendite di fine stagione. L'Assessore mi ha risposto che le vendite di fine stagione sono fissate per legge. Io vorrei chiedere all'Assessore se questa sia una determinazione diversa rispetto a quanto dice il comma 6 dell'articolo 7 della legge sul commercio dove c'è scritto che "I termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio", per cui ci vuole - secondo la legge 18 maggio 2006, numero 5 - una determinazione dell'Assessore che, ad esempio, per quanto riguarda le vendite invernali di quest'anno non sembrerebbe ancora presa. Se non fosse presa, ovviamente, il termine di 40 giorni non vale perché i 40 giorni scadrebbero a partire da oggi!

Quindi, mi chiedo se l'Assessore conosca la legge o se sia io a fare ancora un grossolano errore. Quindi, spero di essere io perché sarebbe assai più grave se fosse l'Assessore. Vorrei un ulteriore chiarimento prima del voto finale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Ribadisco che, mantenendo le date fissate per legge, non c'è necessità di nessun decreto assessoriale..

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale della legge.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, intervengo brevemente per annunciare il mio voto di astensione sulla proposta di legge 246/B. Mi astengo perché, a mio avviso, è stata bruciata l'ennesima occasione di invertire il processo in atto al fine di consentire alla piccola distribuzione e ai consumatori della Sardegna di camminare con le proprie gambe, di dare delle opportunità di sviluppo alle piccole imprese commerciali della Sardegna. Soprattutto, a mio avviso, non è stato raggiunto l'obiettivo di invertire l'impostazione del principio che disciplina la chiusura nei giorni festivi e nelle domeniche.

Infatti, alla luce del buon esito delle iniziative adottate, a Cagliari in particolare, per rivitalizzare i centri storici, per rivitalizzare il piccolo commercio, noi abbiamo propugnato la libertà di scelta sulle modalità di lavoro affinché si incrementino il numero delle imprese e i posti di lavoro. Ripeto, il successo di queste iniziative è un dato oggettivo al quale noi, Consiglio regionale, non abbiamo prestato sufficiente attenzione. Così come non abbiamo dimostrato sufficiente attenzione nei confronti dei piccoli centri e dei piccoli imprenditori che avrebbero potuto sfruttare un'occasione.

Io sono grato ai colleghi che sono intervenuti nel dibattito; un dibattito finalmente libero dai vincoli degli schieramenti di parte. L'espressione del voto, invece, non è stata sufficientemente libera dagli interessi di parte perché se a parole quest'Aula ha dichiarato guerra alla grande distribuzione e per favorire i nostri imprenditori, nei fatti ha continuato a difenderla.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vincenzo Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FLORIS VINCENZO (D.S.). Dichiaro il mio voto favorevole alla proposta di legge 246/B, naturalmente con i miglioramenti apportati dal Consiglio grazie anche al contributo importante, concreto, costruttivo dato dall'opposizione. Ho colto chiaramente le considerazioni critiche dell'onorevole Capelli che, conoscendo a fondo questo settore, si è impegnato in maniera puntuale e seria per migliorare il testo di legge.

Io credo sia importante intervenire in maniera puntuale su questo settore, tenendo conto innanzitutto dell'esigenza di adeguare la numero "5" al decreto Bersani che ha cambiato comunque il quadro di riferimento normativo. Questa nuova formulazione tiene conto, innanzitutto, delle proposte emerse dalle audizioni della Commissione con tutte le associazioni di categoria, le amministrazioni locali, le organizzazioni dei consumatori. Visto anche il clamore suscitato dalla chiusura del 15 agosto era necessario dare voce a tutti i soggetti che, in qualche modo, avevano responsabilità nella gestione di questo provvedimento di legge.

Si trattava soprattutto di cogliere l'esigenza di consentire agli esercizi commerciali, nei periodi di maggiore afflusso turistico nella nostra isola, l'apertura domenicale e festiva e la rivisitazione degli orari di chiusura.

Dopo una lunga discussione in Commissione rispetto ad un'ipotesi, lo dicevo prima, che puntava alla creazione di specifici ambiti all'interno dei quali far rientrare vari accordi intercomunali, si è deciso di lasciare libertà ai comuni di trovare attraverso accordi sovracomunali l'individuazione dei giorni o delle zone del territorio nel quale gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Per noi come Commissione era importante far prevalere il ruolo delle amministrazioni locali affidando a queste un compito primario nella definizione della programmazione sulle deroghe domenicali e sugli orari, tutto questo io credo che stia alla base della tutela dei consumatori perché

punta a valorizzare la funzione commerciale e la qualità sociale della città e del territorio. Io credo quindi che il lavoro della Commissione e del Consiglio rappresenti un buon punto di partenza per gestire in maniera equilibrata questo settore.

PRESIDENTE Ha domandato di parlare il consigliere Giagu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GIAGU (La Margherita-D.L.). Presidente, brevemente per annunciare il voto favorevole e per sottolineare che stiamo affrontando una materia che non ha avuto pace negli ultimi periodi; anche le polemiche estive che l'hanno contraddistinta hanno poi portato a questa rivisitazione della legge. Ma, a parte gli interventi strumentali su alcuni punti, su altri eravamo tutti consapevoli che andassero rivisti.

Io credo che comunque si parta da un impianto serio, condiviso, da tutti, da tutti coloro che abbiamo sentito e dai quali abbiamo anche attinto suggerimenti seri e costruttivi. Questi suggerimenti si ritrovano anche in questa modifica che stiamo apportando. A noi interessavano soprattutto due aspetti. Il primo riguardava l'apertura a Ferragosto che abbiamo completato con l'apertura del primo maggio; il secondo riguardava l'inasprimento delle sanzioni, che è stato un passaggio saliente della legge, per disciplinare in modo definitivo il comportamento degli operatori del settore.

Io credo che su questa legge, caro collega Capelli, ci sia stata una grande attenzione; probabilmente ci sono state posizioni differenti che penso continueranno ad essere tali. Questa è materia complessa, difficile, delicata per cui - non è un augurio ma neanche una promessa - ci rivedremo sicuramente in quest'Aula perché tante riflessioni portate oggi le risentiremo in futuro, perché dovremo rivedere tanti punti che oggi diamo per definitivi e che definitivi non sono.

Io spero non ci siano ulteriori passaggi in Aula, ma l'importante è capire che ritornare in quest'Aula non è un insulto, non è da parte nostra neanche una debolezza, è essere consapevoli che se alcune cose vanno male occorre avere anche il coraggio di cambiarle; ed è compito di quest'Aula dare risposte in questo senso.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 246/B.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI - PORCU - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ARTIZZU - CAPELLI - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio - DIANA - FARIGU - LIORI - LOMBARDO - MORO - MURGIONI - PISANO - RANDAZZO Vittorio - SANCIU - SANJUST - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 52

votanti 36

astenuti 16

maggioranza 19

favorevoli 36

(Il Consiglio approva).

Colleghi, prima di passare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta. Riprendiamo alle ore 19 e 05.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 02, viene ripresa alle ore 19 e 09.)

Discussione e approvazione del testo unificato "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna" (105-150-158/B della proposta di legge Sanna Simonetta - Biancu - Addis - Cocco - Cucca - Cuccu Giuseppe - Fadda Paolo - Giagu - Manca - Sabatini - Sanna Francesco - Secci - Barracciu: "Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo delle attività di spettacolo in Sardegna" (105), della proposta di legge Caligaris - Ibba - Balia - Masia: "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna" (150) e proposta di legge Marracini: "Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nella Regione autonoma della Sardegna" (158)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato numero 105-150-158/B.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la consigliera Sanna Simonetta, relatrice.

SANNA SIMONETTA (La Margherita-D.L.), relatrice. Assessori, colleghe e colleghi, il testo unificato oggi in discussione concernente "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna", che ha visto il proprio iter regolamentare in Commissione caratterizzarsi dalla fattiva collaborazione dei commissari, nonché il coinvolgimento approfondito di ampie rappresentanze degli operatori dello spettacolo, vuole costituire una tappa significativa nel processo di riordino del settore che è stato oggetto, a partire dagli anni '50, di una molteplicità di disposizioni.

Molte regioni italiane, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e il conseguente ampliamento dei compiti legislativi, hanno condiviso in questi ultimi anni la necessità di dotarsi di leggi e regolamenti che strutturino organicamente gli interventi dell'ente regionale. Qualora si vadano infatti raffrontando le azioni legislative attuate in contesti nazionali ed europei con la vigente normativa regionale, appare ormai non più dilazionabile il varo di una legge che, nell'interesse degli operatori, riordini semplificandolo il contesto normativo esistente, orienti gli interventi nel settore al conseguimento di obiettivi definiti in sede programmatica, individui modalità e strumenti partecipati, organizzi la verifica dei risultati contribuendo allo sviluppo di una prospettiva strategica condivisa.

Quelli enunciati sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti che impongono l'inderogabile necessità di disporre di uno strumento legislativo al quale deve ispirarsi l'attività della Regione Sardegna in materia di spettacolo, ai fini di perseguire una politica di salvaguardia e promozione della nostra cultura. Di conseguenza, il presente testo unificato impegna l'amministrazione regionale ad esercitare le proprie competenze di programmazione, coordinamento ed indirizzo, a migliorare il livello di supporto tecnico fornito, nonché ad assicurare uno strumento di monitoraggio costante, imperniato sugli indicatori di risultato trasparenti e conformi a quelli europei ottimizzando l'impiego delle risorse economiche. Si intende in tal modo contribuire a creare in futuro un clima di fiducia nell'attività del settore pubblico, che potrà favorire il dispiegarsi delle iniziative del settore privato.

Finalità, obiettivi e strategie dell'azione legislativa. Nell'ambito di una legge di carattere ordinamentale, il presente testo ha come finalità generali il conferimento di un assetto istituzionale e organizzativo più efficace del settore, il rilancio del ruolo di programmazione della Regione, la valorizzazione e promozione delle attività di spettacolo. Attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti, esplicati dagli organi regionali, si è inteso precisarne l'ambito di responsabilità, delimitando al contempo le funzioni e i compiti delle province, dei comuni, ai sensi del Capo VI della legge regionale sul conferimento di funzioni e compiti agli enti locali recentemente approvata.

La Regione, per il conseguimento delle finalità enunciate, valorizzando ed insieme circoscrivendo il proprio ruolo, nella distinzione tra le funzioni di programmazione, consultazione, valutazione e servizio, individua per sé il compito di indirizzo programmatico, nonché quello del monitoraggio, ex ante, in itinere, ex post delle attività di spettacolo regionali. A tal fine, definisce il quadro generale degli obiettivi, nonché le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento di esse e ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale. Ci si è proposti, innanzitutto, di dare vita a una normativa che mette in primo piano il tema della programmazione regionale e l'attenta valutazione dei progetti finanziati.

Tale impostazione, che si ispira ad un coerente indirizzo legislativo di ambito europeo, appare ormai improcrastinabile in quanto consente da un lato di superare la parcellizzazione improduttiva dei contributi, dall'altra di porre in inscindibile correlazione obiettivi e risorse, finalizzandoli entrambi all'incremento della qualità della spesa. A tal fine è stata prevista la predisposizione del documento di programmazione regionale dello spettacolo che va ad inserirsi, in modo organico, nell'ambito della attività di programmazione del Governo regionale, nonché l'istituzione di un Comitato regionale per le attività di spettacolo, con funzioni che trascendono di gran lunga le più consuete mansioni consultive e valutative. Il quadro degli strumenti operativi è stato infine completato da un Osservatorio Regionale avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati a fornire dispositivi conoscitivi incisivi e durevoli.

In prospettiva generale, il presente testo, in soli 10 articoli effettivi, presenta una struttura insieme leggera e sistematica, peraltro niente affatto generica poiché presuppone, come una legge moderna che non si fonda su tipologie di intervento, una precisa dialettica fra l'articolato della legge e i suoi regolamenti attuativi che, invece, saranno quanto più aderenti alle condizioni dei singoli comparti. La legge è pensata nell'esclusivo interesse degli operatori; dà loro la possibilità di concentrarsi sul progetto artistico senza scontrarsi con un eccesso di burocrazia (bandi, scadenze, informazioni), senza incorrere in amare scoperte come, ad esempio, la non ammissibilità della spesa effettuata. Mentre ogni spesa funzionale è ammessa, l'amministrazione regionale coadiuva l'operatore fornendo una serie di fondamentali servizi.

In conclusione, la ratio, cui il testo si ispira, è mirata ad attivare un duplice processo virtuoso. Da una parte essa rende necessario il miglioramento del livello di supporto tecnico offerto dalla Regione, vincolando infatti l'azione amministrativa ai criteri di efficienza imposti dalla programmazione tende a perseguire un costante incremento di efficacia negli interventi; nel contempo un'adeguata qualità del sistema di gestione degli interventi finanziari sprona a conseguire uno sviluppo qualitativo dell'offerta culturale. L'adozione di specifici parametri di valutazione, che mirano a valorizzare la qualità artistica, il patrimonio delle tradizioni regionali, l'equilibrata produzione di spettacoli nel territorio regionale, l'internazionalizzazione, l'innovazione, eccetera, potrà fra l'altro condurre al graduale potenziamento delle capacità di autofinanziamento delle manifestazioni e degli eventi culturali. L'intervento finanziario della Regione potrà di conseguenza essere progressivamente indirizzato al miglioramento della qualità e dell'ampliamento dell'offerta culturale, in modo da valorizzare la cultura della Sardegna e favorirne la proiezione nazionale ed internazionale.

Gli operatori del settore, incontrati a centinaia in questi ultimi due anni, hanno sottolineato la lunga attesa chiedendo, in particolare, una riforma incisiva dei criteri di assegnazione dei fondi, trasparenza nella valutazione, un monitoraggio costante del settore, dichiarando pubblicamente che il presente testo costituisce una positiva risposta alle loro richieste.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Davoli. Ne ha facoltà. Ricordo ai colleghi consiglieri che intendono intervenire nel corso della discussione generale che debbono iscriversi a parlare durante il primo intervento.

DAVOLI (R.C.). Signor Presidente, intervengo per fare alcune osservazioni, pur condividendo totalmente la relazione dell'onorevole Sanna. A me è capitato spesso, girovagando per la Sardegna soprattutto d'estate, di trovare in tutte le realtà una serie di iniziative culturali legate sia alle tradizioni locali che di carattere più ampio. Spettacoli teatrali, piccoli festival di musica a cui le persone assistevano con entusiasmo e che erano sconosciuti alla maggior parte della gente, soprattutto ai forestieri.

Vorrei, giusto per citarne uno, ricordare il festival teatrale che una cooperativa, con fatica, organizza a Lula; questo festival dura una settimana ma vede una grande partecipazione della popolazione fino al dibattito finale.

Questo è un fatto importante, a volte trascurato dalla grande politica; forse la grande politica si occupa più dei mega eventi, per carità legittimi, ma che a volte lasciano solamente un ricordo molto superficiale e legato alla contingenza del momento. Il festival di Lula o di altri paesi, lascia segnali culturali, lascia messaggi di tipo culturale.

Oppure, come non ricordare ad esempio la grande storia, chiamiamola così, i nuoresi la conoscono bene, di un attore che si chiama Giovanni Carroni di Nuoro che ha iniziato a fare teatro mentre faceva ancora l'impiegato; lo ha fatto con passione e oggi ha una sua struttura, una sua organizzazione, ha persino un piccolo locale dove gli abitanti di Nuoro, fino all'apertura dell'Eliseo, hanno avuto la possibilità di vedere alcune compagnie di livello nazionale e internazionale. E' un piccolo luogo dove ci stanno cento persone, ogni volta però la sala si riempiva di gente per assistere a questi spettacoli.

Quindi, questo per dire che in Sardegna, non solo evidentemente nel centro Sardegna dove io vivo, c'è un pullulare di iniziative interessanti che vedono comunque partecipi le popolazioni. Era quindi dovuta una proposta di legge di questo tipo che mettesse un po' di ordine e cercasse di organizzare questi interventi, che permettesse a tante piccole realtà di avere dei piccoli contributi.

Non illustro la proposta di legge se non per dire che i comuni e le province sono direttamente coinvolti nella costruzione e nella elaborazione del documento di programmazione regionale; anche questo è sicuramente un fatto importante e credo sia rilevante l'aver dato questa possibilità.

Voglio fare ora una breve osservazione di carattere politico; rispetto alla gran "cagnara", scusate il termine, di ieri quando si sono utilizzate parole e paroloni, sguardi e qualche volta anche minacce, forse riportare la discussione sulle cose concrete, sul lavoro delle Commissioni ci fa capire che qualche cosa in questo Consiglio si sta muovendo. Io faccio parte di una Commissione, la Commissione pubblica istruzione, cultura e sport, presieduta dal professor Gessa, che finora, senza grandi clamori, è riuscita a portare, alla discussione in Aula, ben tre provvedimenti di legge: sul cinema, sui beni culturali, sullo spettacolo. Forse fra qualche settimana discuteremo anche il testo sulla ricerca scientifica.

Perché faccio riferimento a queste esperienze? Perché aver esitato tre leggi di questa portata credo sia la dimostrazione che nelle Commissioni si lavora e, a dire il vero, devo ammettere con piacere che l'opposizione non ha fatto nessun tipo di ostruzionismo, anzi, ha partecipato con intelligenza e con capacità, che sono note, anche alla elaborazione di questo provvedimento di legge che oggi arriva in Aula e che spero venga discusso con la stessa passione anche da questo Consiglio che, per la verità, in questo momento sta pensando ad altro.

Invito i consiglieri a prestare più attenzione perché potrebbe essere in qualche caso migliorata, può darsi che ci siano anche piccole disfunzioni, forse la discussione articolo per articolo ci porterà a capire queste cose e a modificarle.

Ringrazio vivamente la relatrice che ci ha portato a discutere su un argomento che mancava da questi banchi, ha fatto un lavoro egregio perché ha lavorato tantissimo, d'altronde nessuno aveva alcun dubbio al riguardo.

Rivolgo un appello al Consiglio perché intervenga per cercare di migliorare questa legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.

ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, signori consiglieri, anche questo testo unificato viene contrabbandato, così ha poc'anzi concluso il consigliere Davoli, come una grande riforma che segue quelle sui beni culturali e sul cinema; ma sulla legge sul cinema sono stati compiuti obbrobri politici che hanno portato a massacrare le proposte sardiste e a non dimostrare alcuna sensibilità verso quei produttori che volevano utilizzare, come strumento indispensabile, la lingua sarda; la Sardegna non aveva bisogno ancora una volta di ulteriori spot e di una legge mediatica.

Il riordinamento del settore dello spettacolo avrebbe richiesto una normativa di spessore, realmente innovativa, capace di dare risposte agli operatori e di facilitare l'accesso dei giovani sardi a nuove opportunità di sviluppo. Se si eccettuano gli articoli 1 e 2 (intrisi di petizioni di principio), l'articolo 4 (abbastanza generico relativo alle funzioni di comuni e province) e l'articolo 7 (istitutivo del registro degli organismi di rilevanza regionale) sembra proprio che la proposta di legge sia stata confezionata su misura per conseguire grandi obiettivi. Il primo di questi è quello di favorire i grandi gruppi (Teatro Lirico e via discorrendo) a scapito della cultura etnica diffusa; in secondo luogo è presente il vizio di sfruttare ogni proposta di legge per attivare organismi pletorici, inutili per la collettività, ma funzionali a sistemare gli amici degli amici.

Nel complesso il testo è purtroppo deludente. Se dovessimo dar retta alle altisonanti petizioni di principio di cui è infarcita la proposta di legge ci troveremmo di fronte all'Eden della cultura, ad una Regione che fa dello spettacolo il fulcro dello sviluppo e invece, ancora una volta, la maggioranza ha sviluppato una politica identitaria tesa alla normalizzazione dell'identità etno-storica, alla sua marginalizzazione. L'identità e la civiltà sarda fondano le proprie radici in forme culturali diffuse che derivano da radici antichissime e hanno come referente i piccoli centri, la cultura orale, la festa popolare; ma la cultura accademica ed elitaria di cui è intrisa la proposta di legge conferma, ancora una volta, la storica diffidenza della cultura ufficiale nei confronti delle forme dell'identità etnica.

Noi sardisti non vogliamo restare nell'orizzonte de su connottu, anzi auspichiamo che il ricchissimo patrimonio culturale isolano, che trova nello spettacolo uno strumento formidabile di diffusione, sia un veicolo di esportazione della nostra immagine nel mondo; il problema è che l'esportazione della nostra cultura etnica appare difficile dato che destinatari dei finanziamenti appaiono soprattutto i grandi gruppi, storicamente estranei a questa dimensione.

Noi sardisti chiediamo, e non da oggi, attenzione rispetto a tematiche considerate sdegnosamente dagli accademici. Qualunque riferimento all'etnicità è programmaticamente assente e non si tratta di una questione meramente lessicale: etnicità significa attenzione anche alla cultura non codificata, alle forme di comunicazione sociale diffusa. E' accaduto di recente, in occasione della discussione sul cinema e sui beni culturali. L'orizzonte dell'etnicità scompare persino dal testo della legge statutaria, la specialità diventa mera peculiarità, l'identità non aggettivata ci pone su una linea di normalizzazione e, infatti, gli argomenti utilizzati per non discriminare positivamente la Sardegna potrebbero ben essere applicati anche nelle Marche o nella Basilicata.

Questa proposta di legge non ci soddisfa. A fronte di incredibili funambolismi, di astrazioni e dichiarazioni programmatiche, la dotazione finanziaria illustra più di altri argomenti l'inconsistenza dell'impianto complessivo. Tutta la materia è di fatto demandata allo strumento regolamentare che esautora il ruolo del Consiglio e rende lo strumento legislativo assai simile alle dichiarazioni programmatiche.

Segni e spie di un atteggiamento elitario possono trovarsi persino nell'articolo 5 istitutivo di un ennesimo inutile organismo consultivo: il Comitato regionale per le attività di spettacolo. A parte la pletoricità dell'organismo, composto da circa venti rappresentanti, sintomo di una cultura burocratica, desta scalpore la lettera i), punto 3, del comma 4, che prevede la nomina di un "rappresentante per la musica"; e allora sorgono sospetti dato che il settore della musica colta appare già occupato dai rappresentanti dei Conservatori della Sardegna; né si comprende cosa si intenda per "rappresentante dei grandi festival musicali".

In sostanza la dimensione etnico-musicale non ha una dimensione autonoma il che equivale a dire "non riconosciuta". Non a caso lo sviluppo delle attività musicali popolari è demandato solo alle province, a meno che non si voglia interpretare la frase "tradizioni teatrali e musicali locali" come teatro e musica etnica, e allora anche i comuni avrebbero un ruolo.

Niente di nuovo sotto il sole, del resto, né conviene attardarsi nella critica puntuale della composizione dei due carrozzoni, Comitato e Osservatorio, se non per dire che rappresentano due organismi perfettamente sovrapponibili nei quali brilla per la marginalità il contributo dei sindacati. Si celebra ancora una volta il primato delle logiche elitarie degli enti lirici che muovono moltissime risorse finanziarie pur coinvolgendo un numero assolutamente limitato di fruitori.

Una legge di settore, tra l'altro, non deve limitarsi a fotografare l'esistente ma dovrebbe assumere come stella polare la valorizzazione e la promozione della specialità; se si vuole davvero fare della specialità una risorsa per lo sviluppo è necessario destinare norme e risorse capaci davvero di rendere appetibile la cultura etnica. Non nascondiamoci dietro un dito: se vogliamo che tradizioni di lunga durata non vadano ad esaurimento e che i giovani trovino di nuovo nelle loro radici occasione di sviluppo occorre che le istituzioni regionali supportino, esattamente come fanno con il Teatro lirico e con altri pur importanti organismi.

Il teatro in lingua sarda, gli spettacoli etnici - non quelli folcloristici, ovviamente - e ogni altra manifestazione etnica e identitaria hanno pari dignità, nell'ambito dello spettacolo, rispetto ad altre forme artistiche. La cultura internazionale e la cultura etnica devono marciare assieme, senza complessi di inferiorità né classifiche di gradimento accademico.

Ancora una volta si è persa una grande occasione. Si sostiene la primazia assoluta dei grandi organismi, delle organizzazioni stabili, dei grandi eventi, ma la ricchezza della Sardegna passa per le piccole organizzazioni, per manifestazioni estemporanee, per circuiti forse non adeguatamente pubblicizzati. La specialità della Sardegna è la cultura diffusa. Allora sarebbe stato più utile pensare a forme specifiche di intervento finanziario per supportare queste forme artistiche diffuse nei territori; di questo dovrebbe farsi carico il Piano reggionale di sviluppo. Ma se nella legge che stiamo discutendo non si pongono paletti certi, con specifiche disposizioni e indicazioni di risorse, si rischia che ogni triennio la cultura etnica sia in balìa dei mutevoli umori della maggioranza.

E' una legge non emendabile, per questo ci asterremo dal presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame del Titolo.

(Si riporta di seguito il testo del titolo:

Titolo

Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonché quale componente significativo della civiltà e dell'identità della società sarda.

2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna.

3. La Regione e gli enti pubblici territoriali, ai sensi del capo VI della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), promuove la cultura dello spettacolo anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le altre regioni, le istituzioni e i centri culturali e di ricerca, i soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, primariamente in ambito europeo e mediterraneo.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto parlare sull'articolo 1 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende:

a) promuovere e sostenere la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria;

b) agevolare l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore;

c) favorire le pari opportunità e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione;

d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione a finalità sociali;

e) incoraggiare la diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

f) incentivare la diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed internazionali, valorizzando ed ampliando le reti istituzionali, culturali e commerciali esistenti nelle forme tipiche dello spettacolo;

g) concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo:

a) il finanziamento dei progetti in coerenza con le finalità generali della legge; i progetti devono concorrere allo sviluppo del settore dello spettacolo ed all'impiego ottimale delle risorse, nonché essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel Piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23);

b) la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti;

c) la creazione di un registro regionale degli organismi di spettacolo;

d) il censimento delle strutture;

e) la costituzione di un archivio storico dello spettacolo, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna; tale archivio è costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori;

f) i rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna, finalizzati alla valutazione degli andamenti del settore e dell'efficacia dell'intervento regionale, che costituiscono parte integrante del Documento di programmazione di cui all'articolo 3 per il triennio successivo al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

g) il supporto per la presentazione di progetti sui fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi compresa la consulenza per la stipula di convenzioni, contratti ed altri atti pubblici volti al conseguimento delle finalità della presente legge;

h) il calendario trimestrale e annuale delle attività finanziate direttamente dalla Regione e la relativa pubblicizzazione, anche su internet;

i) il finanziamento attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia;

l) il ricorso al partenariato provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

m) l'incentivazione del gemellaggio e di consorzi tra organismi affini;

n) la diffusione di residenze multidisciplinari;

o) l'agevolazione della coproduzione e l'istituzione di agenzie di promozione a livello regionale, nazionale e internazionale dei prodotti della cultura sarda connessi all'attività di spettacolo, anche in concorso con la Regione stessa.

3. L'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, istituisce un Osservatorio regionale sullo spettacolo di cui all'articolo 6.

4. I destinatari dei finanziamenti regionali collaborano con l'Amministrazione regionale mediante la fornitura di dati e informazioni.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Intervengo in primo luogo per sottolineare un apprezzamento sul contenuto della lettera b), comma 2 di questo articolo, che auspico si concretizzi, in cui si fa riferimento a "la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti".

Approfitto inoltre della presenza dell'Assessore per segnalare un fatto grave che è accaduto in queste settimane. La Giunta regionale, in contrasto con questa enunciazione di intenti, nell'erogare aiuti a chi si occupa di spettacolo ha adottato recentemente un programma di spesa, a valere sulla legge 64/86, prevedendo una dotazione finanziaria doppia rispetto allo scorso anno (un milione e 400 mila euro anziché 700 mila euro), e concedendo lo stesso importo a tutti i richiedenti; ha ignorato quindi una prassi e anche i criteri previsti esplicitamente da precedenti delibere regionali che invece facevano riferimento proprio alla qualità degli interventi svolti.

Io ho scritto una lettera sulla questione indirizzata al Presidente e ai componenti della Commissione ottava e ho presentato anche un'interrogazione in merito; approfitto quindi della presenza dell'Assessore, per quanto non direttamente interessato alla vicenda che risale alla precedente gestione dell'Assessorato, per chiedere che si prenda in considerazione la possibilità di modificare questa delibera nel senso di ripristinare il principio di una ripartizione delle risorse caso per caso.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Cerina. Ne ha facoltà.

CERINA (Progetto Sardegna). Intervengo soprattutto per tranquillizzare l'onorevole Scarpa, perché la Commissione ottava ha respinto all'unanimità quella delibera, chiedendo alla Giunta che vengano rivisti i parametri, anche in ordine ad alcune modifiche che l'Assessorato della cultura stava presentando.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Documento di programmazione regionale
in materia di spettacolo

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora il Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, di seguito definito Documento di programmazione.

2. Il Documento di programmazione è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, secondo la procedura prevista dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), e acquisiti i pareri del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 4 e della Commissione consiliare competente. Il Documento di programmazione è redatto sulla base dei rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna elaborati dall'Osservatorio regionale sullo spettacolo di cui all'articolo 6.

3. Il Documento di programmazione contiene:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della legge, nonché gli elementi per il coordinamento fra le politiche pubbliche della Regione e degli enti pubblici territoriali in materia di spettacolo;

b) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi, distinto per i singoli comparti delle attività di spettacolo;

c) le direttive ed i termini annuali per la presentazione dei progetti e per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi;

d) i principi generali di valutazione dei progetti, che devono essere coerenti con le finalità della presente legge, e in particolare con i seguenti criteri: il livello della qualità artistica, l'innovazione, la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, l'internazionalizzazione, l'equilibrata produzione di spettacoli nel territorio regionale, estesa anche alle aree interne o disagiate, e il coinvolgimento delle forze sociali, la circuitazione degli eventi, le finalità educative e sociali dello spettacolo in genere;

e) le direttive d'attuazione della presente legge.

4. Per l'esame della corrispondenza dei progetti con i criteri stabiliti dal Documento di programmazione e la valutazione degli stessi, secondo i requisiti di cui alla lettera d) del comma 3, l'Assessorato competente si serve di revisori esterni, che operano secondo criteri e metodologie fissati dal medesimo Assessorato e coerenti con il Documento di programmazione. I revisori sono scelti da un albo regionale dei revisori per lo spettacolo, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione e nominati annualmente dall'Assessore competente, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

5. Il Documento di programmazione ha durata triennale ed è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge; esso è articolato in piani di intervento annuali.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4

Funzioni e compiti delle province e dei comuni

1. La Regione, le province e i comuni, nell'attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006.

2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni):

a) promuovono l'attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali;

b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili;

c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell'attività di spettacolo nelle scuole.

3. Spettano alle province:

a) la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti;

b) lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica);

d) l'istituzione di un albo degli organismi di cui alle lettere b) e c).

4. Spettano ai comuni:

a) le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per gli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti;

b) la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

c) la cura delle strutture dello spettacolo di loro proprietà, per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Presidente, nel confermare naturalmente le riflessioni di ordine generale svolte precedentemente dal collega Atzeri, su questo punto mi sento di proporre, sia alla relatrice che alla Giunta, una ulteriore riflessione per verificare se non ritengano opportuno rivedere, anche in questo momento, alcune delle disposizioni contenute in questo articolo 4. Mi riferisco, più precisamente al fatto che la lettera c) del comma 3 pone in capo alle province l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica mentre, se non ricordo male, la legge istitutiva delle scuole civiche di musica pone il funzionamento di questi organismi in capo ai comuni che le co-finanziano.

Quindi, a meno che non vi sia qualche novità sotto questo profilo, mi sembra che questa previsione contraddica l'ordinamento; qualora si voglia modificare la norma bisognerebbe, secondo me, prevederla in una maniera differente. Occorre cioè una modifica esplicita abrogando quella parte della legge che affida proprio ai comuni la gestione delle scuole civiche di musica.

Un altro motivo di perplessità riguarda la lettera a) del comma 3, dove si affida alle province "la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti". Chi ha esperienza di attività presso i comuni, sa che questo tipo di attività è prevalentemente organizzata e gestita proprio dai comuni; quindi non si capisce che significato abbia porre questa previsione in capo alle province.

Naturalmente, per le ragioni che diceva l'onorevole Atzeri, non proponiamo emendamenti, però mi sento di porre queste riflessioni all'attenzione dell'Aula, della relatrice e anche della Giunta. Mi sembra infatti che questa previsione della lettera a), comma 3 non risponda alla realtà di fatto; in tutti i comuni vengono organizzate questo tipo di iniziative ed sono proprio gli operatori privati non professionisti, principalmente, a portare avanti queste attività in collaborazione con i comuni; non mi sembra che l'attribuzione di questa competenza alle province sia strettamente rispondente a quello che accade nella realtà.

Mi sembra poi che anche la previsione della lettera c) del comma 4 sia, come dire non necessaria, nel senso che mi sembra scontato che al comune spetti la cura delle strutture dello spettacolo di sua proprietà, per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli. Mi sembra una previsione che, dove non sostenuta o non legata alle erogazione di aiuti, e di sostegno di risorse, sia in qualche modo non necessaria.

Così come dire che spetta ai comuni quanto previsto alla lettera b), sempre comma 4, cioè la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali, se non non è una previsione collegata ad aiuti o a sostegni, mi sembra una cosa in se stessa non strettamente necessaria. Anche la previsione della lettera b), comma 3, ritengo sia ugualmente superata, in quanto la legge numero 9/2006 che trasferiva agli enti locali le competenze, se non ricordo male pone questa competenza in capo alle province.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ad interim. Ne ha facoltà.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici e,ad interim, della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, signori consiglieri, in merito all'intervento dell'onorevole Scarpa intendo precisare che sul programma delle bande musicali che è più ampio e comprende anche i gruppi folkloristici,è stata effettivamente assunta recentemente una delibera che ritornerà all'esame dell'organo di governo della Regione, sulla base anche del parere della Commissione.

La delibera, allo stato attuale, presenta effettivamente delle carenze di legittimità, tra l'altro supera le percentuali di contributo dando un importo uguale a tutti, e quindi supera i parametri di legge. Ma soprattutto crea qualche illogicità nella attribuzione dei finanziamenti. Gli uffici stanno lavorando su una ipotesi più equilibrata che consenta sia di calibrare i contributi sull'entità della spesa, che va comunque salvaguardata, sia nello stesso tempo di moralizzare un po' il settore evitando di premiare chi spende troppo, nel senso che sono spese in qualche modo poco controllate, operando dei tagli alle ali, cosiddette, in un equilibrio di spesa. Stiamo lavorando e credo che faremo la proposta entro i termini nei quali le somme possano essere impegnate. In questo senso ho già risposto ad alcuni operatori che temevano appunto la cancellazione dei fondi.

Sulla norma che riguarda le scuole di musica; sulla materia trattata in effetti il testo di legge si interseca molto con la legge numero 9, che questo Consiglio ha approvato con una decisione meditata ed elaborata, in cui l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica è attribuita dall'articolo 79, comma 1, lettera e) come funzione alle province., La norma in discussione credo che vada letta e interpretata (tutto l'impianto di questa legge) proprio alla luce della competenza già attribuita al sistema locale; quindi arricchita in un'interpretazione dinamica e integrata con i richiami normativi che la stessa legge numero 9 porta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4 con le precisazioni fornite dall'Assessore.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Comitato regionale per le attività di spettacolo

1. E' istituito, presso l'Assessorato competente, il Comitato regionale per le attività di spettacolo, strumento tecnico della Giunta con funzioni consultive, di seguito definito Comitato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce pareri e formula proposte sul Documento di programmazione di cui all'articolo 3;

b) si pronuncia in merito ai criteri di rispondenza qualitativa degli interventi della Regione in materia di spettacolo.

3. Il Comitato, istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica per tre anni dalla data del suo insediamento; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Comitato è presieduto dall'Assessore competente o da un suo delegato, con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto da figure di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo:

a) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie, di cui uno in rappresentanza delle province;

b) il sovrintendente della Fondazione teatro lirico di Cagliari;

c) il direttore artistico dei teatri lirici o dei teatri di tradizione della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

d) un rappresentante dei conservatori della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

e) il direttore artistico dei teatri stabili, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

f) un rappresentante nominato dalle associazioni concertistiche;

g) un rappresentante dei grandi festival musicali;

h) un rappresentante della circuitazione;

i) cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti categorie di spettacolo:

1) uno per il teatro di prosa e di ricerca;

2) uno per la musica;

3) uno per la danza;

4) uno per lo spettacolo di strada, viaggiante, circense e di figura;

5) uno per il settore tecnico;

l) un rappresentante delle associazioni di categoria;

m) un rappresentante sindacale nominato dai sindacati di categoria.

5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni degli operatori dello spettacolo.

6. Ai componenti del Comitato si applica, per la partecipazione alle sedute, la vigente normativa regionale limitatamente alle disposizioni per i soli rimborsi spese.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6

Osservatorio regionale dello spettacolo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito un Osservatorio regionale dello spettacolo, di seguito definito Osservatorio, avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale, all'integrazione sociale, allo sviluppo economico e all'espressione dell'identità regionale da conseguirsi nell'ambito delle attività dello spettacolo.

2. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 2 dell'articolo 2.

3. Le modalità di funzionamento e di costituzione dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Presidente, pur non proponendo nessun emendamento, sempre per le ragioni addotte dal collega Atzeri, vorrei segnalare che forse in questo punto sarebbe stato opportuno chiarire, almeno in linea generale, le modalità di composizione di questo Osservatorio le cui competenze dovrebbero essere svolte da valutatori indipendenti, da soggetti terzi al sistema dello spettacolo.

Ecco, il fatto che non sia indicata nessuna caratteristica dei soggetti che devono comporre questo Osservatorio, ma che ci si rimetta semplicemente alla Giunta regionale, previi i pareri previsti al comma 3, lascia qualche perplessità che sarebbe stata superata se invece si fosse fatto riferimento esplicito ( se non ricordo male così era previsto in una delle prime stesure di questo provvedimento di legge), al ricorso a valutatori indipendenti esterni al sistema dello spettacolo; questo sarebbe stato auspicabile.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Registro degli organismi di rilevanza regionale

1. E' istituito il registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il registro è così articolato:

a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione a norma dell'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali);

b) organismi di rilevanza territoriale che comprendono gli organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato da almeno un quinquennio mediante i benefici previsti dall'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990);

c) compagnie a carattere professionale che comprendono le compagnie teatrali musicali e di danza che operano da almeno cinque anni con requisiti di continuità e professionalità;

d) altri organismi che comprendano gli operatori del settore, dotati di professionalità e aventi sede legale in Sardegna.

2. Il registro è soggetto a revisione triennale.

3. La Regione riconosce una particolare rilevanza agli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi connessi ad un progetto di sviluppo triennale delle attività specifiche da loro svolte, da presentarsi prima della redazione del Documento di programmazione di cui all'articolo 3.

4. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel registro, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente, sono fissati con delibera della Giunta regionale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 7, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Art. 8

Tipologie dell'intervento regionale

1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3, sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività:

a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale;

c) iniziative di formazione e promozione delle attività di spettacolo;

d) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale;

e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l'università e con istituzioni pubbliche e private;

f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani;

g) iniziative di formazione del pubblico, destinate in particolare all'infanzia e all'adolescenza, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università;

h) iniziative finalizzate a favorire la mobilità del pubblico;

i) iniziative in favore delle pari opportunità e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione, comprese le forme di spettacolo itineranti;

l) iniziative di partenariato, gemellaggio e consorzi;

m) iniziative di promozione della produzione artistica contemporanea al di fuori del territorio regionale;

n) ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

2. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti dalle seguenti attività:

a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo;

c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all'esclusivo ambito dello spettacolo.

3. Al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione contribuisce, attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia finalizzati, ad agevolare l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

4. La Regione sostiene l'esportazione della produzione di spettacolo sarda in territorio extraregionale, mediante stipula di apposite convenzioni con compagnie e aziende di trasporto aereo e marittimo.

5. L'intervento regionale si attua esclusivamente a seguito di:

a) presentazione di progetti articolati secondo le tipologie del presente articolo;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9

Modalità di erogazione dei contributi

1. Con il Documento di programmazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell'intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio; contestualmente vengono fissati i termini di presentazione delle richieste; la comunicazione dell'accettazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della presentazione.

2. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 8 sono erogati nella misura del 75 per cento entro trenta giorni dall'approvazione della richiesta; la somma residua è liquidata ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo è stato concesso, secondo le modalità indicate dal Documento di programmazione di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dall'avvenuta rendicontazione.

3. I contributi di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e del 70 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici, con le modalità ed i tempi di cui al comma 2. Il limite massimo di spesa è stabilito nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3.

4. Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Presidente, intervengo solo per dire che in questa norma sarebbe stato utile prevedere con precisione che persone partecipanti ad uno dei soggetti beneficiari del contributo non avrebbero potuto far parte di altri soggetti, pena la perdita del contributo da parte di altri. Questo è un mondo complesso, variegato, con ramificazioni. Capita spesso che stesse persone o ambienti facciano parte di più soggetti che beneficiano di aiuti e di intervento; forse questa era un'occasione proprio per precisare che l'operatore che fa parte di un soggetto utente non può far parte di altri soggetti utenti, pena l'esclusione di questi. Questa mancata previsione, a mio modesto avviso, costituisce un limite in un momento in cui si sta dando un sistema, completo e complesso, di norme di disciplina a questo settore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti.

2. In sede di prima costituzione del Comitato regionale per le attività di spettacolo, di cui all'articolo 5, e fino all'istituzione del registro regionale degli organismi dello spettacolo di cui all'articolo 7, i rappresentanti che compongono il Comitato sono designati dall'Assessore competente su proposta degli operatori afferenti ai singoli comparti, sentita la Commissione consiliare competente.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 10, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:

Art. 11

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione), e successive modifiche e integrazioni;

b) articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);

c) articolo 16 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative e modificative della legge regionale n. 17 del 1993 - legge finanziaria 1993);

d) articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);

e) articolo 30 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie);

f) articolo 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);

g) articolo 13, per la parte concernente le attività di spettacolo, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).

2. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell'articolo 3.

Emendamento aggiuntivo Sanna Simonetta - Sanna Franco - Uggias - Davoli - Gessa - Barracciu - Biancu.

Art. 11

Nel comma 1 prima della lettera a) è aggiunta la seguente:

0.a) articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari), e successive modifiche ed integrazioni;". (1).)

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Simonetta Sanna, relatrice. Ne ha facoltà.

SANNA SIMONETTA (La Margherita-D.L.), relatrice. E' un errore materiale. Avevamo dimenticato di citare questa norma che non abroga, ovviamente, il contributo annuo per la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, in quanto è superata dalla lettera h), articolo 12, della legge regionale del 21 aprile del 2005, che parla del contributo annuo, commisurato allo stanziamento del Ministero dei beni culturali, da parte della Regione. Quindi si tratta di una dimenticanza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:

Art. 12

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2007; alle stesse si fa fronte con l'utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 11, per le quali è prevista l'abrogazione, ed iscritte in conto della UPB S11.052 che assume la seguente nuova denominazione "DV - Interventi per le attività di spettacolo".

2. La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall'articolo 9, è effettuata a' termini del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Emendamento sostitutivo totale Sanna Simonetta - Gessa - Cerina - Sanna Franco - Uggias - Davoli - Barracciu.

Art. 12

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 18.600.000 annui a decorrere dall'anno 2007; alle stesse si fa fronte quanto ad euro 14.500.000 con l'utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 11, per le quali è prevista l'abrogazione, ed iscritte in conto della UPB S11.052 che assume la seguente nuova denominazione "DV - Interventi per le attività di spettacolo"; quanto ad euro 4.100.000 con la seguente variazione al bilancio della Regione per gli anni 2006-2008:

in aumento

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.052

Intervento per le attività di spettacolo

2006 ------------

2007 euro 4.100.000

2008 euro 4.100.000

in diminuzione

11 - BILANCIO (03 - PROGRAMMAZIONE)

UPB S03.006

Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 ------------

2007 euro 4.100.000

2008 euro 4.100.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006).

2. La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall'articolo 9, è effettuata a' termini del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi. (2).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'Assessore dei lavori pubblici e Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ad interim. Ne ha facoltà.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici e, ad interim, della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Poche parole per chiedere l'approvazione di un progetto di legge che colma una lacuna nel panorama dell'attività di spettacolo in Sardegna. Io sono convinto che le riforme vadano iniziate perché poi le leggi che le introducono sono sempre migliorabili e perfettibili nel tempo. Con questo testo si inizia con un buon passo, pur non essendo un provvedimento che delegifica molto lascia l'attuazione di molti compiti importanti al documento di programmazione triennale. Le riforme, infatti si valutano sui comportamenti politici e istituzionali successivi.

Questo testo di legge supera le vecchie leggi di settore datate ormai da molti anni, una addirittura degli anni '70; attualizza un settore con interventi moderni; ha alcune intuizioni importanti, come quella della valutazione della qualità degli interventi attraverso le figure dei revisori riconosciute a livello nazionale. Soprattutto richiama, mi riallaccio all'intervento dell'onorevole Atzeri, all'articolo 3, comma 3, lettera d), la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali. Però, credo che questi principi, sono d'accordo con l'onorevole Atzeri, vadano riempiti di contenuti concreti.

La validità della legge sarà valutata guardando agli adempimenti. Il progetto di legge è semplice nella sua struttura, delegifica, introduce alcuni nuovi organismi, come il Comitato consultivo, forse un po' pletorico ma comunque rappresentativo delle varie posizioni della cultura della società sarda.

Viene istituito l'Osservatorio; in sede interpretativa io mi sento di dire che debba essere una struttura leggera, non quindi un appesantimento organizzativo, ma una struttura che aiuti veramente la Regione a osservare, a verificare e monitorare il sistema dello spettacolo in Sardegna.

In una relazione dell'assessore Pilia, a cui va il mio ricordo, la mia amicizia, e l'apprezzamento per il lavoro svolto, tenuta nel luglio scorso su una delibera relativa allo spettacolo, si diceva che uno dei problemi centrali era la non perfetta conoscenza del sistema; ora, poiché si governa quando si conosce, credo che l'istituzione dell'Osservatorio sia francamente molto importante.

Il Consiglio approva le leggi e la Giunta le attua, sul campo misureremo quindi l'efficacia di questa legge. Le riforme, lo ripeto ancora una volta, si possono migliorare perché il tempo ci dirà che cosa dovremo modificare, intanto partiamo già con un buon testo. Per concludere, ringraziamo la Commissione, ringraziamo soprattutto l'onorevole Sanna che questo progetto di legge ha portato all'attenzione dell'Aula.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 105-150-158/B.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - URAS.

Risponde no il consigliere: BIANCAREDDU.

Si sono astenuti: Il Presidente SPISSU - AMADU - ATZERI - CHERCHI Oscar - LIORI - MORO - MURGIONI - RANDAZZO Alberto - SANCIU - SANNA Matteo - SCARPA - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 53

votanti 41

astenuti 12

maggioranza 21

favorevoli 40

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Il Consiglio è riconvocato alle ore 10 di domani, giovedì, 30 novembre.

La seduta è tolta alle ore 20 e 02.



Allegati seduta

CCL Seduta

(Pomeridiana)

Mercoledì 29 novembre 2006

Presidenza del Presidente Spissu

La seduta è aperta alle ore 16 e 47.

CHERCHI OSCAR, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 ottobre 2006 (244), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Ignazio Paolo Pisu e Adriano Salis hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 29 novembre 2006.

Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Diana - Liori sulla possibile riconversione della centrale elettrica di Fiumesanto". (562)

(Risposta scritta in data 27 novembre 2006)

"Interrogazione Sanciu in merito alla grave situazione di emergenza che si è venuta a creare in Gallura a seguito delle carenze nel servizio di distribuzione dell'acqua nel settore civile". (574)

(Risposta scritta in data 27 novembre 2006)

Discussione dell'articolato della proposta di legge Giagu - Pisano - Cherchi Silvio - Maninchedda - Sanna Matteo - Sabatini - Fadda - Contu - Pittalis - Floris Vincenzo - Mattana - Bruno - Milia: "Orari di apertura degli esercizi commerciali. Modifica della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)" (246/B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato della proposta di legge numero 246/B. E' stato votato il passaggio all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame del Titolo.

(Si riporta di seguito il testo del Titolo:

"Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali").)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo una breve sospensione dei lavori per consentire la conclusione della discussione ancora in atto.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle ore 16 e 55

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 50, viene ripresa alle ore 17 e 02.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Poiché nessuno è iscritto a parlare sul Titolo, lo metto in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere la Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del Titolo.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Cappai, Oscar Cherchi e La Spisa si sono astenuti e che il consigliere Pirisi ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BIANCAREDDU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ATZERI - CAPPAI - CHERCHI Oscar - DEDONI - FLORIS Mario - LA SPISA - SCARPA.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 40

astenuti 8

maggioranza 21

favorevoli 40

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 1. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:

Art. 1

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, dopo le parole "un'attività di commercio" è inserita la seguente: "alimentare".

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, RANDAZZO Vittorio, MILIA.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, le parole da: "anche se" fino a "....di attività", sono soppresse.". (1)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - MILIA.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter



Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, le lettere a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;

b) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti."." (2)

EMENDAMENTO all'emendamento numero 3, sostitutivo totale GIAGU, PISANO, FLORIS Vincenzo, SANNA Matteo, BRUNO, CHERCHI Silvio, FADDA, LOMBARDO, MANINCHEDDA, MATTANA, MILIA, PITTALIS, SABATINI, CAPELLI.

All'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. La deroga di cui al comma precedente è comprensiva degli accessori relativi alle merci ingombranti.". (17)

EMENDAMENTO aggiuntivo Capelli, Cuccu Franco Ignazio, Randazzo Alberto, Randazzo Vittorio, Milia.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 quater



Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, la parola: "...esclusivamente" è soppressa. (3)

EMENDAMENTO sostitutivo totale, Giagu, Pisano, Floris Vincenzo, Sanna Matteo, Bruno, Cherchi Silvio, Fadda, Lombardo, Maninchedda, Mattana, Milia, Pittalis, Sabatini, Capelli.

Emendamento all'emendamento numero 4

Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole "parere favorevole del rappresentante della Regione", sono inserite le seguenti: "...che lo esprime secondo gli obiettivi di cui agli articolo 8 e 10". (18)

EMENDAMENTO aggiuntivo Capelli, Cuccu Franco Ignazio, Randazzo Alberto, Randazzo Vittorio, Milia.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 quinquies


Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, le parole: " ...il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione" sono soppresse. (4)

EMENDAMENTO aggiuntivo Capelli, Cuccu Franco Ignazio, Randazzo Alberto, Randazzo Vittorio, Milia.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 sexies



Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, e soppresso. (5).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Visto l'esito della riunione di Commissione di stamane io mi limiterò a illustrare gli emendamenti che sono stati oggetto di una più approfondita discussione in Aula. L'emendamento numero 1 è un'ulteriore chiarificazione di una diversità di vedute sulla definizione di "grande struttura di vendita"; era già stato presentato in sede di discussione della legge numero 5 e delle successive modificazioni, perciò lo ripresentiamo in corso di discussione della "246/B" proprio per ribadire un concetto.

Vorrei soffermarmi invece sull'emendamento numero 2. Con la legge numero 5 del maggio 2006 noi abbiamo disciplinato le "medie strutture di vendita", definendo le superfici delle stesse in base alla densità di popolazione, quindi ponendo dei limiti per i centri più piccoli. In particolare, ricordo che nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti la superficie consentita era di 800 metri quadrati, di 1.200 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti , di 1.800 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti e di 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti; siamo andati ben oltre la suddivisione delle superfici medie di vendita presenti nelle indicazioni della Bersani, ma soprattutto io vorrei rendere coscienti tutti quanti che con questa suddivisione noi penalizziamo i piccoli centri.

Per intenderci e fare degli esempi concreti, sempre che qualcuno dell'Aula sia interessato, ma quanto meno rimarrà agli atti, con questa suddivisione noi non consentiamo a un paese al di sotto dei 10.000 abitanti di fare concorrenza a paesi limitrofi con popolazione superiore a 10.000 abitanti, cioè stiamo canalizzando la linea commerciale verso i centri più popolosi. Molto spesso, soprattutto nella realtà sarda, noi abbiamo, per fare alcuni esempi che possono essere compresi da tutti, paesi quali Tortolì cui è consentita una superficie di vendita superiore a quella concessa a Lotzorai; sono paesi limitrofi però Lotzorai non potrà mai fare concorrenza a Tortolì. Potrei citare molti altri esempi di paesi limitrofi che si trovano in questa situazione a causa della distribuzione geografica e della densità di popolazione. Paesi che distano l'uno dall'altro uno o due chilometri, quello con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in molti casi, e a 10.000, in alcuni altri casi più ristretti, non può fare concorrenza al paese vicino che ha 10.001 abitanti e 5.001 abitanti.

Noi stiamo costruendo delle gabbie che non consentono a chi ha la sfortuna di risiedere o avere un'attività commerciale nel paese più piccolo di fare libera concorrenza - e questa non è liberalizzazione ma libera concorrenza - al paese che ha la fortuna di avere un numero maggiore di residenti.

La formula proposta nel testo in discussione cerca di ovviare a questa ingiustizia disciplinando, secondo quanto detto anche nella legge Bersani del '98, due categorie; una relativa ai centri con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e l'altra per i centri con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Questa formulazione della norma, badate bene, è anche la più idonea a rispecchiare le nostre realtà dove la stragrande maggioranza dei paesi non supera i 5.000 abitanti. Con la precedente disposizione, lo ribadisco, stavamo costruendo delle gabbie di restrizione allo sviluppo e alle opportunità, pari opportunità, dei piccoli paesi che caratterizzano la realtà sarda di accedere alla distribuzione commerciale.

Io credo che su questo non ci sia niente da aggiungere, la questione mi sembra molto chiara. Era necessario modificare quella prima formulazione, che è stata da noi discussa ma anche avallata in quella fase, per tenere conto di quello che è successo in questi mesi, da quell'approvazione ad oggi, cioè la presa di coscienza di quei piccoli comuni e di quei piccoli imprenditori che vedono condizionato lo sviluppo della loro impresa dai limiti posti dal comma 3 dell'articolo 4 della legge numero 5 che noi abbiamo approvato nel maggio del 2006.

Vorrei richiamare l'attenzione anche sull'emendamento numero 3 che non posso ritirare, come avrei voluto, per tenere in vita l'emendamento all'emendamento che abbiamo proposto per derogare ai limiti imposti per le superfici di vendita maggiormente caratterizzate dalla vendita di merci non immediatamente amovibili, articoli di grandi dimensioni e così via. Credo che l'emendamento numero 3 sia servito a sollevare il problema che viene risolto dalla Commissione con una formulazione condivisa che, comunque, in qualche modo fa maggiore chiarezza per le deroghe previste dal comma 4 e successivi dell'articolo 4 medesimo. Per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione subordinato al parere favorevole della Regione, emendamento numero 4, anche in questo caso abbiamo trovato in Commissione una diversa formulazione per spiegare che non esiste l'unico diritto di veto da parte della Regione se non motivato; condividiamo anche la motivazione che alla Regione spetti la regia generale per la programmazione commerciale in tutto il territorio della Sardegna. Quindi l'emendamento numero 4 è ritirato. Rimane in piedi l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 1, 2 e 5, parere favorevole sugli emendamenti numero 17 e 18.

CAPELLI (U.D.C.). Parere contrario sull'emendamento numero 2?

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si è deciso di tenere ferma la formulazione adottata in Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Moro, Alberto Randazzo, Vittorio Randazzo, Licandro, Diana, Murgioni, Matteo Sanna, Contu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Vittorio Randazzo si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - ATZERI - CAPELLI - CAPPAI - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FLORIS Mario - GALLUS - LADU - LICANDRO - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SANNA Matteo - SCARPA.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 58

votanti 36

astenuti 22

maggioranza 19

favorevoli 36

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io voterò a favore di questo emendamento, anche perché ne sono firmatario. Mi permetto di invitare l'Aula, se non sono troppo invadente, a riflettere sul parere di rigetto espresso dal relatore. A mio avviso ci stiamo realmente assumendo la responsabilità di penalizzare i piccoli centri; qui non stiamo parlando di piccole, medie o grandi strutture di vendita dei commercianti, stiamo parlando dello sviluppo di un piccolo centro e dei consumatori di quel piccolo centro.

Io vi pregherei di leggere almeno quali sono le conseguenze previste dalla legge attualmente in vigore, e che cosa avviene accettando la variazione proposta. Il contenuto dell'emendamento va al di là della contrapposizione politica; io vi pregherei di ragionare: noi stiamo penalizzando i piccoli centri, non gli stiamo consentendo di crescere, non gli stiamo consentendo di fare libera concorrenza al centro limitrofo che ha magari pochi abitanti in più. Questo è l'unico intento dell'emendamento che nulla ha a che vedere, proprio niente, con le liberalizzazioni, con lo sviluppo commerciale della grande, media o piccola distribuzione.

Stiamo dando un'opportunità in più ai piccoli centri. Se così non è, discutiamo sul fatto che non è accettato questo principio, o se qualcuno vede dietro questo emendamento altri fini lo dica e ne discutiamo. Ma da una lettura onesta della legge attuale è evidente che l'intento è solo quello di dare a tutti pari opportunità. E' opportuno quindi discutere e non rigettare l'emendamento pregiudizialmente, anche perché la "Bersani" è stata modificata dalla nostra "5". Comunque, ripeto, se qualcuno ritiene che questo emendamento mascheri altri tipi di interessi lo manifesti e ne discutiamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, intervengo per rimarcare che mi ha fortemente sorpreso il fatto che nel giro di poche ore la Commissione sia passata dall'accoglimento totale di questo emendamento all'espressione di un parere negativo sullo stesso in Aula.

La proposta di prevedere solo due categorie anziché quattro per determinare la superficie di vendita in base alla popolazione residente, non può che essere un fatto positivo per i piccoli comuni. Mi pare che sia talmente ovvio accogliere questo suggerimento, che non capisco assolutamente le ragioni per le quali adesso sia intervenuto un ordine contrario. Io chiedo al Presidente della Commissione di farsi interprete della reale volontà della Commissione che, tra l'altro, su questo emendamento si è espressa in modo unanime.

PRESIDENTE. .Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Di questo emendamento si è discusso stamattina in Commissione e, dopo un'attenta verifica, valutato che il testo dell'articolato proposto dalla Commissione è frutto di una lunga concertazione con tutte le parti sociali interessate, si ritiene che vada mantenuto il testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Ricordo che in Commissione abbiamo ragionato su questo emendamento dando un parere praticamente favorevole, anche se poi ci siamo presi una ulteriore pausa di riflessione. A parte questo, io concordo su questo emendamento per alcuni motivi. Al di là di un ritorno alla "Bersani", parlando di questa legge, abbiamo detto che dobbiamo consentire una sana competitività nell'offerta di beni e servizi nella regione. Abbiamo detto che non possiamo consentire che ci siano delle zone che offrono meglio e di più condannando altre zone ad avere solo mercato di nicchia; quindi, se in un piccolo centro vi sono le condizioni per aprire un negozio con una superficie fino a 1500 metri quadrati (così prevediamo nell'emendamento), io credo che consentirlo sia una decisione né di destra né di sinistra ma dettata dal buonsenso per evitare il crearsi di zone con negozi ricchi e zone con negozi poveri. Non è soltanto un problema di metri quadrati, dietro i metri quadrati c'è la qualità del negozio, naturalmente, soprattutto della stragrande maggioranza dei negozi non specialistici.

Per questi motivi io credo che vada fatta una riflessione serena su questo emendamento che non implica alcuna modifica della legge, apre solo un ventaglio di opportunità in più al mercato; poi sarà il mercato a decidere se quel tipo di investimento è stato un investimento avventato o non avventato, ma quella è una responsabilità dei singoli nel libero mercato appunto. Senza questa modifica mi sembra invece che vogliamo, in modo un po' esagerato, mettere le "braghe al mondo" decidendo noi dove aprire e con quale superficie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Cuccu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CUCCU GIUSEPPE (La Margherita-D.L.). Intervengo per manifestare il mio voto contrario a questo emendamento. A mio avviso la formulazione del comma 3 dell'articolo 4, a suo tempo, è stata molto equilibrata perchè è intervenuta a tutela dei piccoli centri e a tutela del tessuto produttivo dei futuri centri. Il sostenere che il mercato equilibra tutto può essere anche una considerazione condivisibile in termini macroeconomici ma qui stiamo parlando di tutelare tessuti produttivi dei piccoli centri, specie delle zone interne, della Sardegna.

Perché se è vero che in un piccolo centro possiamo insediare una struttura produttiva da 1500 metri quadrati, è altrettanto vero che ne facciamo chiudere altre dieci all'interno di quel centro. È così, perché e l'intento della formulazione vigente del comma 3 dell'articolo 4 era quello di salvaguardare il tessuto produttivo dei piccoli centri, di continuare a rendere vivibili i piccoli centri delle zone interne della Sardegna che oggi si stanno spopolando perché mancano le scuole, mancano le poste, mancano le banche e mancano anche gli esercizi commerciali.

I piccoli centri però si tutelano consentendo che rimangano insediate anche le piccole attività produttive, quindi non possiamo nascondere un falso dietro questo emendamento, costruire esercizi commerciali con una superficie di 1500, 2500 metri quadrati in un comune di 5000 abitanti vuol dire distruggere il tessuto produttivo delle piccole realtà delle zone interne della Sardegna. Ribadisco quindi che il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giagu. Ne ha facoltà.

GIAGU (La Margherita-D.L.). Presidente, ad onor del vero devo dire che la Commissione non ha né approvato né rigettato questo emendamento, ma ha ritenuto di dover approfondire la questione. Questo stiamo facendo. Quindi proporrei di accantonare l'emendamento numero 2 e di procedere con la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Giagu, lei propone di sospendere solo l'emendamento numero 2 o anche gli emendamenti numero 3 e 4?

GIAGU (La Margherita-D.L.). Solo l'emendamento numero 2.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni l'emendamento è sospeso. Passiamo all'emendamento numero 3 al quale è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 17. Metto quindi in votazione l'emendamento numero 17. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 17.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CERINA - CHERCHI Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRÙ - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS - URAS.

Rispondono no i consiglieri: DEDONI - GIORICO.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - CAPELLI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio - FLORIS Mario - LA SPISA - LADU - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MORO - MURGIONI - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANNA Matteo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 53

votanti 34

astenuti 19

maggioranza 18

favorevoli 32

contrari 2

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 18.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti:

Art. 2
Orari di vendita

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Orari di vendita

1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

3. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22,00, nonché l'apertura domenicale e festiva.

4. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all'utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

5. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nel quale gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

6. Non sono derogabili le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre. La deroga per il 1° maggio è consentita per il solo Comune di Cagliari in corrispondenza della festività di Sant'Efisio.".

EMENDAMENTO sostitutivo totale RANDAZZO Alberto, BIANCAREDDU, CAPPAI, RANDAZZO Vittorio, AMADU, MILIA.

Art. 2

Titolo IV

Orari di vendita

L'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione." (6)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, RANDAZZO Vittorio, MILIA.

Art. 2

Il comma 3 della novella (articolo 5) è soppresso. (9)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, RANDAZZO Vittorio, MILIA.

Art. 2

Il comma 5 della novella (articolo 5) è soppresso. (10)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, MILIA, RANDAZZO Vittorio.

Art. 2

Il comma 2 della novella (articolo 5) è sostituito dal seguente:

"2. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercizi commerciali debbono osservare la chiusura. Per i procedimenti e le determinazioni di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni più rappresentative in ambito provinciale dei consumatori, delle imprese del commercio e sindacali dei lavoratori del commercio.". (8)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, MILIA, RANDAZZO Vittorio.

Art. 2

Nel comma 6 della novella (articolo 5) le parole: "... per il solo Comune di Cagliari", sono sostituite dalle seguenti: "... per l'area metropolitana di Cagliari". (11)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, RANDAZZO Vittorio, MILIA.

Art. 2

Dopo il comma 1 della novella (articolo 5) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Previa concertazione con le organizzazioni, più rappresentative in ambito provinciale, dei consumatori, delle imprese del commercio, sindacali e dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate, il comune può consentire - nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini - l'esercizio dell'attività di vendita oltre i limiti previsti dal comma 1." (7).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 6, 9, 10, 8 e 7; si esprime parere favorevole sull'emendamento numero 11 proponendo di sostituire alla parola "metropolitana", la parola "vasta".

PRESIDENTE. Che cosa vuol dire "vasta"? Io chiederei di chiarire il significato di "area vasta" ai fini soprattutto della interpretazione, che dev'essere chiara, della legge.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, facciamo riferimento alla deroga per il primo maggio, che interessa non solo la città di Cagliari ma anche i paesi dell'hinterland. Preferiremmo utilizzare "area vasta" in quanto fa riferimento ad una definizione sancita con norma di legge.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, qual è la legge cui facciamo riferimento?

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Adesso mi chiede troppo Presidente!

PRESIDENTE. Io non vorrei che il giorno dopo l'approvazione del provvedimento nascesse una discussione sul confine dell'"area vasta" e sulla vastità di quest'area che, non essendo precisata, naturalmente lascia larghi margini di ambiguità. Il legislatore non si sa a chi consegna l'interpretazione.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, lasciamo la dizione "area metropolitana".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). A seguito delle interlocuzioni intervenute, come da accordi presi in Commissione, ritirerò degli emendamenti. Ovviamente, il principio che informa alcuni di questi emendamenti, come il numero 8 e il successivo, il numero 7, i precedenti numero 9 e 10, si contrappone alle argomentazioni portate dalla Commissione per definire le chiusure nei giorni festivi e nelle domeniche.

Secondo me, non entrando nello specifico tra chi è contrario o favorevole alle liberalizzazioni, l'indicazione politica che dovrebbe arrivare a quest'Aula nel caso specifico del commercio, viste anche le ultime esperienze, è che occorre partire dal presupposto che si è liberi di aprire anche le domeniche e i giorni festivi delegando ai comuni di decidere, su base concertativa ovviamente, in quali festività e domeniche si deve chiudere. Io ribalto il ragionamento: noi non siamo quelli che vogliono chiudere sempre, ma siamo quelli che decidono di dare libertà di apertura delegando gli enti locali a definire con certezza, anche con una regia regionale, quali sono le domeniche e le festività in cui è obbligatorio, comunque, chiudere.

allo studio della Federdistribuzione, che ho già citato, emerge che il consumatore ha necessità di certezze. Il 49,5 percento dei consumatori consultati chiede certezze sul calendario delle aperture per poter organizzare la propria vita sociale, i consumi, le visite presso centri di vicinato, presso medie strutture di vendita o verso grandi strutture di vendita. Questa è la richiesta dei consumatori: avere certezze, non venire a sapere due o tre giorni prima che tale comune decide che si debba chiudere o che si debba aprire. Questa impostazione favorirebbe la creazione di un calendario annuale, per lo meno, che noi abbiamo l'obbligo di richiedere ai commercianti, abbiamo l'obbligo di richiedere ai comuni.

Il consumatore, il cittadino più che il consumatore, deve essere preventivamente informato, deve avere certezze sui giorni di apertura, sugli orari di apertura, sui servizi offerti in quella giornata; ma questa informazione manca da parte delle associazioni di categoria, da parte degli enti locali. Questo è quello che chiedono i consumatori e le proposte emendative, che comunque pongo all'attenzione e alla votazione da parte dell'Aula, perché conosco le posizioni in campo, a meno che non ci sia la disponibilità ad una discussione, sono quelle che ho richiamato anche in sede di discussione in Commissione.

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Cagliari, mi sembra che sia sufficientemente definita. Mi permetto di dire, Presidente, in modo particolare, che è definita anche l'area vasta di Cagliari, l'area metropolitana è più ristretta rispetto alla definizione di area vasta. L'area vasta di Cagliari, richiamata soprattutto nei Piani territoriali, è definita in legge, mentre a tutti è noto il concetto di area metropolitana di Cagliari, che io ho richiamato nella formulazione dell'emendamento. Ho acceduto in Commissione all'introduzione con emendamento orale del concetto di area vasta, perché questo allargherebbe ulteriormente l'offerta relativa al 1º maggio. Ritengo che comunque sia sufficiente, in ogni caso, la dizione di "area metropolitana" di Cagliari, che non restringe, così come previsto nella "246/B, l'opportunità di apertura per il 1º maggio soltanto alla città urbana di Cagliari.

Ovviamente, voterò a favore degli emendamenti proposti da me e dagli altri colleghi, ma accederei, qualora venga meglio definito il concetto, anche alla proposta emendativa portata dal relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Intervengo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 6, del quale sono il primo firmatario e per dichiarare che concordo su ciò che hanno detto i colleghi. Però mi sembra che nella legge non si venga incontro alle esigenze dell'esercente, dell'operatore di settore. L'emendamento 6 al secondo comma recita: "Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22". Su questo il testo dell'emendamento non si discosta da quello del provvedimento di legge esitato dalla Commissione. Il problema che io voglio sottoporre a quest'Aula è il perché non si dà la potestà all'operatore del settore di decidere se può aprire o no la domenica, visto che l'operatore è colui che investe è anche maturo per poter scegliere se aprire o no. Si parla molto spesso in quest'Aula di libera scelta, però mi sembra che stiamo trascurando l'operatore a cui è destinata essenzialmente la normativa e e non gli stiamo dando la possibilità di poter scegliere liberamente.

Per quanto riguarda l'emendamento che è stato sospeso, in Commissione (lo ricordava qualche collega della maggioranza) ci si era espressi in modo diverso da come è stato riportato in quest'Aula. Chiedo quindi, quando l'emendamento verrà richiamato in Aula, che si precisi esattamente quale era stata la posizione della Commissione sull'emendamento del quale ha chiesto la sospensione il Presidente della Commissione.

Io chiedo quindi la votazione nominale sull'emendamento numero 6, soprattutto perché rispetto alla norma vigente si lascia alla discrezionalità degli operatori aprire o non aprire la domenica, senza vincoli, senza concertazione. Penso che non vi sia niente di più democratico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BRUNO (Progetto Sardegna). Signor Presidente, a me sembra che siamo arrivati al cuore del problema nel senso che queste modifiche che siamo chiamati oggi ad approvare, alla legge numero 5 del 2006, nascono da un lato per adeguarci al decreto Bersani, dall'altro per cercare di normare meglio il discorso delle aperture domenicali e festive. Il problema è sorto anche quest'estate a Ferragosto. A dire il vero, la Commissione aveva già depositato un progetto di legge di modifica in data 29 luglio; a seguito dell'opposizione di sindacati, di un'associazione di categoria, dell'associazioni dei consumatori abbiamo ritenuto di dover approfondire l'argomento con una serie di audizioni.

Mi pare che nell'affrontare il problema, io ho seguito attentamente la posizione dell'onorevole Capelli, dobbiamo tener conto però di alcune posizioni presenti in campo. In primo luogo oltre alle esigenze dei commercianti, per questo dico che la sintesi che abbiamo ritrovato in Commissione è la migliore possibile, ci sono quelle dei lavoratori, quelle dei sindacati che in maniera forte hanno richiesto di mantenere lo status quo.

C'è un'articolazione della proposta di legge che tiene conto appunto di tutte le posizioni in campo; c'è una diversità tra zone, tra territori della Sardegna di cui si tiene conto; c'è una stagione turistica per alcune località che inizia con la Pasqua e si conclude praticamente a novembre; c'è quindi il problema per questi territori di garantire ai turisti, oltre che ai cittadini, la possibilità di attingere ai servizi offerti dagli esercizi commerciali.

Vi è anche la necessità di normare meglio, o perlomeno di specificare meglio con una circolare esplicativa (probabilmente questa è stata una carenza verificatasi anche questa estate), quali esercizi possono aprire anche nelle festività cosiddette inderogabili, nonostante questa legge. . Comunque si fa un passo avanti con la eliminazione della chiusura nella giornata di Pasquetta e nella giornata di Ferragosto.

Dobbiamo tener conto, lo diceva anche l'onorevole Capelli, del cambiamento nelle tendenze e nelle abitudini dei consumatori, di una nuova organizzazione della società che tiene conto anche di una mutata esigenza delle famiglie e di una mutata organizzazione sociale. L'indagine del CERMES dell'Università Bocconi in realtà ci dice alcune cose interessanti: il 65 per cento degli italiani fa la spesa e gli acquisti la domenica, il 70 per cento di un campione di mille cittadini di Nuoro e di Cagliari è favorevole alla apertura festiva, il 56 per cento fa gli acquisti nei centri commerciali e il 54 nei negozi del centro della città. Ora, dobbiamo invertire questa tendenza; io credo che nella legge il favorire i centri commerciali naturali, i CAT che li dovranno sostenere, sia già un'indicazione importante. Pertanto il mio voto, sugli emendamenti proposti, è conforme a quello del relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Sull'emendamento numero 11, siccome è difficile trovare riferimenti…

PRESIDENTE. Colleghi, proviamo a dare un po' di ordine ai nostri lavori. Stiamo votando l'emendamento numero 6, quindi le dichiarazioni di voto sono su questo emendamento. Onorevole Cherchi, le darò eventualmente la parola per dichiarazione di voto in sede di votazione dell'emendamento numero 11.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Le chiedo scusa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vincenzo Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FLORIS VINCENZO (D.S.). Io credo che la proposta contenuta all'interno della proposta di legge numero 246/B rappresenti il punto di sintesi di una lunga discussione che ha caratterizzato il lavoro della Commissione; ma bisogna dire che sulle aree di vendita si sono consumati anche fiumi di parole, basta rileggere gli articoli pubblicati sui giornali nel mese di agosto per rendersi conto di quale importanza rivesta questo articolo.

In pratica all'interno della Commissione si è superata una posizione che tendeva, per quanto riguarda la definizione dell'orario di apertura e delle deroghe domenicali, a definire gli ambiti territoriali su cui trovare poi le sintesi appunto a livello territoriale. Si è preferito alla fine lasciare ai comuni la libertà di trovare, seguendo il metodo della concertazione, gli accordi che permettessero di dare risposte alle esigenze dei cittadini tenendo conto delle opinioni dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria.

Gli accordi naturalmente escono anche fuori dall'ambito comunale, coinvolgono i comuni del circondario e quindi in qualche modo si stabilisce che le intese che individuano i giorni e le aree in cui derogare alle chiusure possono essere di carattere intercomunale. Si fissano anche, con questa proposta di legge, le domeniche e le festività che non possono essere derogate e su questo, lo diceva l'onorevole Mario Bruno, si è fatto un passo avanti rispetto al 15 di agosto e al giorno di Pasquetta.

Quindi, io credo che la sintesi che è stata trovata all'interno della Commissione rappresenti il punto di mediazione migliore per permettere una gestione equilibrata della deroghe domenicali e degli orari di apertura dei negozi. Una buona soluzione dipenderà molto dal lavoro concertativo che verrà posto in essere, dipenderà molto dalla volontà delle amministrazioni comunali e dei soggetti coinvolti di rispondere alle esigenze che essi hanno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 6, lo metto in votazione. Onorevole Randazzo, conferma la sua richiesta di votazione nominale?

ALBERTO RANDAZZO (U.D.C.). Confermo la richiesta di votazione nominale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 6.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - CAPELLI - CHERCHI Oscar - CONTU - DIANA - LA SPISA - LOMBARDO - MORO - MURGIONI - PETRINI - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANCIU - SANNA Matteo - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LANZI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - Sanna Franco - UGGIAS.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 17

contrari 32

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 11.

Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Sull'emendamento numero 11, come diceva saggiamente il Presidente, è difficile trovare una definizione che non dia adito a mille interpretazioni diverse. La ratio era quella di consentire una deroga alla chiusura del primo maggio per tutti quei comuni: Cagliari, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula, interessati dai flussi turistici che seguono le manifestazioni in onore di Sant'Efisio, la cui festa ormai ha assunto una dimensione non solo regionale ma nazionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Io credo che l'emendamento numero 11, così come era stato anche concordato in Commissione, possa essere accolto con la dizione originaria che faceva riferimento all'area metropolitana di Cagliari. D'altro canto legare l'area in maniera più ristretta al percorso del Santo diventa davvero difficile, anche perché Sant'Efisio è un grande santo e io credo che la sua influenza vada oltre l'ambito che noi intendiamo circoscrivere, sia cioè un po' più ampia, come chiaramente sa bene chi è devoto al Santo.

Credo che la dizione di "area metropolitana" possa andare bene quindi sia per chi ha fede sia per chi non ha fede.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Questo emendamento, è stato detto, riguarda la festa di Sant'Efisio e quindi la necessità di dare servizi per questa festa. Poiché ci dicono che la definizione di area metropolitana non implica un'area definita, credo che possano essere ricompresi al suo interno anche i comuni di Pula, Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro, cioè i comuni più interessati al percorso, anche se come è stato detto il Santo interessa tutti. Quindi lasciamo la dizione "area metropolitana".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 11 nel testo del proponente.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Meloni ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LA SPISA - LANZI - LICHERI - LOMBARDO - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MELONI - MURGIONI - ORRÙ - PINNA - PIRISI - PISANO - PORCU - SABATINI - SANCIU - SANJUST - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - VARGIU.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 44

votanti 43

astenuti 1

maggioranza 22

favorevoli 43

(Il Consiglio approva).

Metto ora in votazione l'articolo 2.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io voterò contro l'articolo 2 perché fondamentalmente seguo una filosofia diversa che già ho esposto in sede di illustrazione degli emendamenti, pur riconoscendo che l'obiettivo finale è sicuramente migliorativo rispetto alla "5" che noi stiamo modificando; con questo testo si creano infatti condizioni di maggiore chiarezza sulla delega agli enti locali e sulle aperture domenicali e festive. Però il principio che sottende queste modifiche è nettamente diverso da quello che ho proposto con gli emendamenti che l'Aula ha respinto.

Nel contempo, io non ritengo l'articolo 2 sufficientemente esaustivo nella sua formulazione essenzialmente per due motivi. Al comma 4 si ripete l'ennesima norma pleonastica, laddove si richiamano i datori di lavoro a rispettare le norme poste a tutela dei lavoratori. Siccome io sono molto attento a questo principio perché i lavoratori devono essere tutelati, sempre e comunque, secondo legge e sono tutelati dai contratti che, obbligatoriamente, i datori di lavoro devono applicare, ritengo pleonastico che in una legge della Regione Sardegna si richiami il fatto che la legge debba essere applicata, mi sembra scontato, e anzi invito per l'ennesima volta in fase di discussione di questo passaggio, l'Assessore competente, la Giunta e chiunque ne abbia facoltà, affinché gli organi competenti aumentino, accelerino, sostengano tutti i controlli necessari perché i contratti di lavoro vengano regolarmente e pienamente applicati dai datori di lavoro. Ci sono gli organismi preposti a questo.

Sollecito inoltre una maggiore attenzione sul comma 5con il quale definiamo gli accordi intercomunali; secondo me, la non definizione delle zone del territorio nelle quali possono essere raggiunti questi accordi, non definendo come territorio il territorio intercomunale, potrà creare notevoli equivoci in fase di applicazione e di interpretazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento aggiuntivo numero 7 è decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e del relativo emendamento:

Art. 3
Vendite straordinarie

1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) i commi 4 e 5 sono soppressi;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le vendite promozionali sono vietate, esclusivamente per il settore non alimentare, nei quaranta giorni precedenti le vendite di fine stagione.".

EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI, CUCCU Franco Ignazio, RANDAZZO Alberto, Randazzo Vittorio, MILIA.

Art. 3

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 4 è soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione o per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio e il soggetto titolare dell'impresa.";

c) il comma 7 è soppresso. (12).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). L'emendamento numero 12 mi sembra che abbia avuto l'accoglimento della Commissione nella sua formulazione integrale. Pur essendo totalmente in linea con l'articolo 3 proposto lo definisce ancor meglio in quanto aggiunge comunque le limitazioni, l'obbligo e la definizione temporale della possibilità di effettuare non solo le vendite promozionali, ma anche quelle straordinarie di liquidazione per cessazione, cessione di attività o rinnovo locali. Poichè su questo non c'è stata discussione, concludo l'illustrazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io vorrei soltanto chiedere un chiarimento sul comma b) dell'articolo 3 della proposta di legge in discussione, laddove dice che "le vendite promozionali sono vietate", in un determinato settore, "nei 40 giorni precedenti le vendite di fine stagione". Volevo capire meglio come scattava il divieto relativamente agli obblighi della Regione sulla fissazione dei termini per le vendite di fine stagione.

Mi spiego meglio. Per quanto riguarda le vendite di fine stagione relative alla stagione invernale di quest'anno, non mi risulta che la Regione abbia fissato la decorrenza dei termini. Ora, se nei quaranta giorni precedenti tali vendite non possono essere effettuate vendite promozionali, per esempio nel settore dell'abbigliamento, in realtà le vendite promozionali non possono essere fissate mai, perché se noi fissassimo l'8 di gennaio, come data per l'inizio delle vendite di fine stagione, tornando indietro di 40 giorni dall'8 gennaio siamo a domani, se non faccio male i calcoli, forse a oggi. Quindi sostanzialmente questo obbligo, se non è collegato ad un altrettanto cogenteobbligo per la Regione di fissare, con largo anticipo, le vendite di fine stagione, può diventare sostanzialmente un divieto assoluto di effettuare vendite promozionali.

Vorrei capire meglio, quindi, se questa considerazione che faccio ha una sua fondatezza oppure se c'è una spiegazione, che a me sfugge, del comma b) dell'articolo 3

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Le date per le vendite di fine stagione sono già fissate: l'8 gennaio per la stagione invernale, l'8 luglio per quella estiva. Non vengono cambiate di anno in anno. Volendo si possono cambiare ma noi non l'abbiamo fatto perché sapevamo di dovere intervenire con una norma maggiormente liberalizzatrice nella direzione del decreto Bersani.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 12, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4
Centri di assistenza tecnica

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2006 le parole "con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati" sono sostituite dalle seguenti: "e da altri soggetti interessati.".)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, approfitto dell'intervento per sollecitare l'attenzione su un probabile errore presente nel secondo capoverso del comma 8 dell'articolo 3 della legge numero 5 del 2005 in vigore. Si tratta sicuramente di un refuso perchè si dice "…Tali attività sono soggette a previa comunicazione al Comune…" dopo il termine "a" credo vada inserito il termine "autorizzazione". Questa parola manca in tutti testi in circolazione.

PRESIDENTE Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La norma è corretta. E' sufficiente la sola comunicazione, non c'è necessità di alcuna autorizzazione.

PRESIDENTE. Il linguaggio è quello un po' ostico delle leggi ma il significato è che …"sono soggette a previa comunicazione…", in effetti ad una preventiva comunicazione.

CAPELLI (U.D.C.). Se è così, va bene.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e del relativo emendamento:

Art. 5
Sospensioni e revoche

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni sugli orari di vendita. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.".

EMENDAMENTO sostitutivo parziale SABATINI, GIAGU, MANINCHEDDA, FADDA, MATTANA, CHERCHI Silvio, FLORIS Vincenzo, PITTALIS.

Art. 5

Sospensioni e revoche

La frase "sugli orari di vendita" è sostituita dalla seguente: "in materia di chiusura domenicale e festiva". (15).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e del relativo emendamento:

Art. 6 Sanzioni pecuniarie

1. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 17, chiunque violi le disposizioni sugli orari di vendita è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.";

b) il comma 5 è soppresso.

EMENDAMENTO sostitutivo totale SABATINI, GIAGU, MANINCHEDDA, FADDA, MATTANA, CHERCHI Silvio, FLORIS Vincenzo, PITTALIS.

Art. 6

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Sanzioni pecuniarie

1. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 17, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.";

b) il comma 5 è soppresso.". (14).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. L'emendamento numero 14 all'articolo 6 è stato presentato per differenziare le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo relativamente alla mancata chiusura nei giorni festivi e al mancato rispetto dell'orario di chiusura. È stata differenziata per i due casi la consistenza della sanzione precedentemente uniformata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9
Attività non soggette ad autorizzazione

1. Nell'articolo 25 della legge regionale n. 5 del 2006:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) le attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull'agriturismo.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazioni preventive e può essere vietato dal comune soltanto ove difetti l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari.".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 9, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10
Incentivi

1. Al comma 1 dell'articolo 36 sono soppresse le parole "di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 10, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:

Art. 11
Priorità per le agevolazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 37 dopo le parole "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "inserite nei centri".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 11, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:

Art. 12
Entrata in vigore

1. Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

2.

"Art. 43 bis

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.".

EMENDAMENTO soppressivo parziale SABATINI, GIAGU, MANINCHEDDA, FADDA, MATTANA, CHERCHI Silvio, FLORIS Vincenzo, PITTALIS.

Art. 12

All'articolo 12 sono soppresse le parole da "Dopo" fino a "in vigore della legge". (13).

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sabatini, relatore.

SABATINI (La Margherita-D.L.), relatore. Si esprime chiaramente parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato commercio.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo l'esame dell'emendamento numero 2, all'articolo 1, che era stato sospeso.

Ha domandato di parlare il consigliere Giagu. Ne ha facoltà.

GIAGU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, nonostante la sospensione da me richiesta, non è stato raggiunto alcun accordo tra le diverse posizioni. Ritengo pertanto opportuno rimettersi all'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

UGGIAS (La Margherita-D.L.). Presidente, io esprimerò un voto contrario all'emendamento perché, diversamente da alcuni pareri che sono stati formulati, credo che l'ottica da tenere presente nell'esame dell'emendamento sia non tanto quella della equiparazione con i grandi centri commerciali, o comunque con le strutture di distribuzione di una certa entità, quanto col tessuto commerciale che subirebbe un impatto negativo dall'aumento della dimensione delle superfici quali previste appunto in questo emendamento .

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riprendere alcune delle cose dette in Commissione su questi argomenti. Intanto, noi abbiamo fatto una legge perfettibile che, come ha detto più volte l'onorevole Cherchi, essendo il settore continuamente in evoluzione, sarà forse da emendare ulteriormente. Però, abbiamo anche pensato di calibrarla rispetto alla distribuzione della popolazione e quindi alla tipologia dei mercati presenti in Sardegna.

La tipologia dei paesi in Sardegna , relativamente alle dimensioni, è quella a voi tutti nota; la classificazione adottata dalla normativa nazionale (comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti e comuni con popolazione oltre i 10 mila abitanti) non si adatta alle caratteristiche di gran parte del mercato sardo; invece l'articolazione prevista dalla legge regionale consente di calibrare una presenza significativa di servizi commerciali, non tale però da creare in piccoli ambienti condizioni monopolistiche. Questo accadrebbe se invece passasse l'orientamento previsto dall'emendamento.

Non dimentichiamo che quando parliamo di liberalizzazioni stiamo parlando non di autorizzazioni deregolamentate, ma di una disciplina che garantisce pari condizioni di libero accesso ai mercati e ai servizi per tutti. Questo non avverrebbe per un difetto di scala qualora passasse l'emendamento, condivisibile nella sua ispirazione ma che in pratica produrrebbe una distorsione reale nell'accesso ai mercati nelle realtà sarde. La legge calibra meglio, secondo me, rispetto alla distribuzione della popolazione in Sardegna questa opportunità.

Si obietta ormai che il commercio insista su reti territoriali, questo è vero; però è altrettanto vero che noi sappiamo che cosa sta accadendo nei paesi della Sardegna a causa di flussi migratori distorsivi che anziché interrelare diversi centri ne svuotano alcuni a favore di altri, e questo produce difficoltà di governo per la politica regionale. Per tutti questi motivi io voterò contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI SILVIO (D.S.). Voterò a favore di questo emendamento. La proposta in esso contenuta mi sembra più vicina all'ispirazione fondamentale della nostra legge: liberalizzare per consentire opportunità di sviluppo a tutto il territorio regionale, non soltanto ad una sua parte.

A me sembra che regolamentare rigidamente, come avevamo fatto precedentemente, significhi dividere il mercato sardo in una parte ricca, quella delle aree urbane, e in una parte povera.

Per questo, anche se vogliamo che tutte le realtà sarde siano degne di interesse, crediamo che debba essere data la possibilità anche a imprenditori di zone non particolarmente popolose di proporre un'offerta commerciale all'altezza di quelle esistenti in altri posti, altrimenti li si condanna all'emarginazione e si continua, al di là delle intenzioni (naturalmente credo che siamo tutti in buona fede) a favorire i centri più forti a discapito di quelli meno forti. Per questi motivi io voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, anch'io voterò a favore di questo emendamento;voglio però osservare che le ragioni a difesa dell'approvazione di questo emendamento e le ragioni che invece ostano a che venga approvato sono essenzialmente le stesse. Sia l'onorevole Uggias sia l'onorevole Maninchedda hanno motivato il loro parere contrario proprio in funzione del fatto che vogliono difendere i piccoli centri e soprattutto le piccole attività commerciali presenti all'interno dei piccoli centri.

Ora, io credo che non sia questo il vero modo di difendere le attività dei piccoli centri, lo dico anche da sindaco di un piccolo comune; infatti nelle nostre zone le distanze in chilometri, alle volte, sono talmente piccole che tra un comune di 7.000 abitanti e un comune di 11.000 abitanti che distano appena, mettiamo, due chilometri c'è poca differenza. Attraverso questo emendamento si tratta esattamente, invece, di porre e consolidare una sorta di sudditanza commerciale del centro che ha qualche abitante in più rispetto al centro che non lo ha; cioè, la differenza, la forbice è troppo elevata rispetto al nostro proposito.

Poi, voglio dirlo oggi che è assente anche il presidente Soru, ormai abbiamo svelato qual è l'arcano, il mistero dietro il quale il Presidente cela il suo cambiare spesso gli Assessori. Si tratta di un teorema molto semplice da verificare: il cambio avviene sulla base di un semplice ordine alfabetico; ha iniziato con agricoltura, poi ambiente, ha proseguito naturalmente con bilancio e programmazione e poi cultura. Quindi il turismo è l'ultimo, Assessore, da questo punto di vista lei è sicuramente in salvo. Però, lei bene avrebbe fatto, invece, per difendere i piccoli centri a rendere operativa la legge numero 9/2002 che effettivamente è una legge a difesa dei piccoli centri perché senza quegli aiuti de minimis difficilmente le piccole attività commerciali possono diventare concorrenziali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BRUNO (Progetto Sardegna). Il lavoro in Commissione è stato lungo e, credo, attento, tenuto conto delle diverse posizioni in campo. La legge numero 5 è già una buona legge, votata all'unanimità con la sola astensione di un Gruppo consiliare, che riprendiamo perché ci sono alcune lacune. Una legge che ha avuto una lunga e articolata discussione anche per quanto riguarda l'articolo 4. Io credo che nel normare le tipologie degli esercizi commerciali ci siamo riferiti alla "Bersani" e insieme abbiamo cercato di adattarla, fino ad oggi, alle esigenze della Sardegna; per cui la gradualità delle superfici e dei volumi delle medie strutture di vendita nasce da una discussione, è già una sintesi, a mio modo di vedere, equilibrata perchè tiene conto della varietà e delle specificità dei nostri comuni, delle diversità esistenti tra di essi, è nello spirito della legge proprio la difesa dei piccoli centri.

Il voto di Progetto Sardegna sarà quindi un voto contrario all'emendamento. Onorevole Pisano, per quanto riguarda le sue lamentele sui ritardi della numero 9, devo ricordarle che abbiamo approvato questa legge, che è una legge importante, con un ritardo di otto anni e, forse, anche con qualche responsabilità da parte vostra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, alcune osservazioni sugli interventi dei colleghi. Mi sembrano interventi molto contraddittori, in particolare quelli dell'onorevole Maninchedda e dell'onorevole Uggias, con tutto il rispetto…

UGGIAS (La Margherita-D.L.). Presidente posso intervenire un'altra volta anche io? L'onorevole Capelli aveva già fatto la sua dichiarazione di voto, questa è la seconda.

CAPELLI (U.D.C.). L'hanno fatta tutti una seconda volta, compreso l'onorevole Cherchi ed altri.

PRESIDENTE. Non penso che l'onorevole Cherchi abbia fatto due dichiarazioni di voto sullo stesso emendamento.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, Presidente, perciò pensavo che fosse consentito ma se il collega Uggias, come altre volte, non gradisce sentire le mie ragioni…

UGGIAS (La Margherita-D.L.). Ma io non è che non gradisco, io ti ascolto volentieri ma…

CAPELLI (U.D.C.). Questa osservazione avrebbe dovuto farla anche quando è intervenuto Cherchi.

PRESIDENTE. Onorevole Capelli, si accomodi, dobbiamo accertare questo fatto.

Ha domandato di parlare il consigliere Matteo Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA MATTEO (A.N.). Signor Presidente, per annunciare il mio voto contrario all'emendamento in discussione...

( Interruzioni dei consiglieri Capelli e Uggias)

PRESIDENTE. Lo accertiamo colleghi, lo accertiamo, può essere sfuggito anche ai Segretari. Andiamo avanti.

SANNA MATTEO (A.N.). E' un voto contrario, Presidente…

(Interruzioni)

SANNA MATTEO (A.N.). Posso continuare?

PRESIDENTE. Sì, prego, onorevole Sanna.

SANNA MATTEO (A.N.). Presidente, annunciavo il mio voto contrario che nasce da una riflessione; una riflessione profonda fatta da un sindaco di un piccolo comune, un comune di campagna come qualcuno dice spesso in quest'Aula, consapevole del fatto che questo provvedimento è l'ennesimo colpo dato alla piccola imprenditoria, al piccolo commerciante. Io, sinceramente, voglio tornare in paese a testa alta e voglio confrontarmi serenamente con gli operatori commerciali del mio centro e non solo del mio centro, ma di tutti quei centri che con questo emendamento vedrebbero calare dall'alto un provvedimento il cui contenuto e calpesta tanti anni di lavoro radicato sul territorio, un lavoro che ha avuto in passato e ha tutt'oggi una grande valenza sociale.

Il mio comune dista 10 minuti da un grosso centro: Olbia; a causa dell'apertura scellerata di numerosi ipermercati Olbia, oggi, ha trenta, o forse di più, piccole attività in meno che in passato hanno svolto un ruolo molto importante anche dal punto di vista sociale. Per questo il mio voto convinto, che esprimo a titolo strettamente personale, non a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, è un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Sicuramente avrei gradito che la Commissione avesse espresso un parere unanime; il fatto che il Presidente della Commissione abbia chiesto la sospensione e poi si sia rimesso all'Aula vuol dire, chiaramente, che la discussione non si è conclusa con una sintesi.

Devo dire che, personalmente, non mi convincono le argomentazioni contrarie all'ipotesi di accoglimento dell'emendamento perché quanto in esso proposto non va a danno dei piccoli comuni, anzi, al contrario li favorisce perché possono accogliere quel tipo di struttura e fornire servizi.

Inoltre, io credo che non ci sia nessuno così pazzo da investire miliardi di vecchie lire in una struttura se non ci sono utenze che ne usufruiscono; se uno investe vuol dire che l'utenza c'è, e l'utenza magari è quella che oggi si sposta verso i centri grossi, magari è quella che dalla Marmilla va a Villacidro o che dai piccoli paesi della Trexenta scende a Cagliari.

Non riesco a capire invece perché non ci si preoccupa se chiude un piccolo negozio di un comune grande . Io penso che la normativa che vincola e che riduce le opportunità sia dannosa per i piccoli comuni perché tende a spostare il flusso da questi centri verso i comuni di una certa dimensione. Io conosco, per esempio, due bellissime realtà rientranti nella tipologia delle medie strutture di vendita situate in un piccolo comune, Sardara che, però, ha il vantaggio di essere ubicato sulla superstrada. Le due strutture (abbigliamento e forniture per l'edilizia) sono nel territorio di un comune con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti però sono due strutture importanti e qualificate..

Tra l'altro, stabilire che si può aprire una struttura fino a 1500 metri quadrati non significa automaticamente che il comune non possa disciplinare nel proprio territorio l'utilizzo di quelle strutture, tenendo conto che piccoli comuni possono anche mettersi d'accordo fra di loro. Io credo, inoltre, che un provvedimento di legge non deve essere diretto soltanto al commerciante; è giusto che pensi al commerciante, ma deve pensare anche al cittadino, a quel cittadino che magari da quel piccolo comune si sposta anche 40-50 chilometri perché nella sua realtà non ci sono strutture commerciali adeguate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giagu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GIAGU (La Margherita-D.L.). Presidente, per precisare che il lavoro in Commissione, come hanno ricordato alcuni, non è pervenuto ad una sintesi che, tantomeno, si ritrova qui in Aula; dagli interventi emergono infatti notevoli differenze all'interno delle forze politiche.. Io credo che non si debba fare di questo una ragion di Stato perché stiamo discutendo su una norma che comunque abbiamo inserito in un impianto serio, da tutti riconosciuto come tale, e siamo arrivati in Aula solo per modificarne alcune parti.

Io non so se questo sistema andrà bene, non lo so. Non lo so perché qui nessuno lo può dire, non si può dire né che possa affamare un comune, né che ne possa arricchire un altro. Lo vedremo in pratica e se sarà necessario sarà anche utile ritornare in Aula per rivedere determinate cose, nonostante qualcuno sostenga che i passaggi in Aula siano eccessivi; in Aula si viene quando è necessario venire! Invece molto spesso si viene quando non è necessario.

Questi sono argomenti delicati che possono avere risvolti sulla nostra economia, quindi se un domani verificheremo che qualcosa non va nell'attuazione concreta di un provvedimento costruito, ripeto, su un impianto serio, riconosciuto da tutti, credo che si possa ritornare in Aula a modificarlo.

In merito a questo argomento specifico, quando abbiamo ascoltato le organizzazioni di categoria, i sindacati, i consumatori, nessuno è intervenuto. Per cui non mi convince una scelta, non mi convince l'altra, vedremo sulla base dei comportamenti concreti; allo stato non mi sento di schierarmi da una parte o dall'altra, però dico che la norma vigente, dato che nessuno ha sollevato critiche nelle audizioni svolte in Commissione, può andar bene. Il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Capelli, abbiamo accertato che per una nostra e mia distrazione gli onorevoli Cherchi e Pisano sono intervenuti due volte per dichiarazione di voto sullo stesso emendamento. Io le do la parola a causa dell'errore che si è verificato; ovviamente è una prassi che non possiamo instaurare.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, non approfitterò di questa situazione e non mi esprimerò sugli interventi dei colleghi. Voglio soltanto sottolineare che l'onorevole Cherchi e l'onorevole Marrocu hanno colto il significato di questo emendamento: è la difesa dei piccoli centri, dei consumatori e degli imprenditori. Anche la scelta di essere a favore o contro non dipende dall'appartenenza politica: il collega Matteo Sanna si è espresso contro. Dispiace che il sindaco di un piccolo paese si esprima contro perché la distribuzione moderna al di sotto dei 1500 metri quadrati non può prevedere, per esempio, l'offerta di diversi reparti quali la frutta e verdura, la macelleria, la gastronomia o quant'altro; nei piccoli paesi si continuerà perciò a fare la spesa quotidiana(pane, latte, cose di questo genere) e si concentrerà la spesa settimanale nei centri che possono offrire un'offerta maggiore. Quindi non consentiremo ai piccoli paesi di fare la concorrenza ad Auchan, ai centri commerciali e quant'altro perché non li mettiamo nelle condizioni di agire.

Gli stessi piccoli punti vendita da 100 o 200 metri quadrati si possono trasformare secondo quanto il mercato richiede (non necessariamente fino alla superficie di 1500 metri quadrati), senza determinare la chiusura di nessun'altra struttura. Questa è una farsa.

Se noi vogliamo veramente aiutare la piccola distribuzione e i distributori organizzati della Sardegna (SISA, ISA, DESPAR), contro la grande distribuzione (Auchan, Carrefour, eccetera) gli stiamo togliendo una possibilità. Soprattutto quei sindaci che si esprimono contro stanno togliendo una possibilità ai loro consumatori e ai loro piccoli imprenditori, destinandoli ad essere sempre piccoli e non concorrenziali. Questo sarebbe l'effetto dell'emendamento. E la "Bersani", quando ha introdotto, nel '98, la distinzione che noi riportiamo nell'emendamento, non l'ha introdotta perché faceva riferimento ad una realtà diversa, ma l'ha fatto con questo spirito, e in questo la Sardegna non si differenzia da nessun'altra parte d'Italia.

Noi sottolineiamo costantemente che siamo diversi dagli altri; non lo siamo proprio per niente perché le piccole realtà, sul cui territorio oggi, in altre regioni, si possono insediare strutture con superfici ben maggiori di queste, riescono a fare concorrenza locale alla grande distribuzione e gli imprenditori locali danno servizi ai consumatori locali.

PRESIDENTE. Per una questione di par condicio, se c'è qualche altro collega che pur essendo già intervenuto in dichiarazione di voto vuole intervenire io gli do la parola.

Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Utilizzo metà del tempo per una sola obiezione. La "Bersani", che tutti difendete, calibra le superfici di vendita sulla distribuzione della popolazione. Allora, questo principio o vale o non vale. Se il calibro adottato dalla "Bersani" è adeguato all'Italia io affermo, alla luce di ciò che dice l'Istat sulla distribuzione della popolazione in Sardegna, che c'è una differenza; e la legge regionale non aveva precluso possibilità, aveva cercato soltanto di dimensionare adottando il principio della "Bersani", alla particolarità della distribuzione della popolazione in Sardegna.

Questi argomenti erano stati ampiamente dibattuti in Commissione e non vengono meno ora, perché se dovessimo portare alle estreme conseguenze i ragionamenti avvertiti allora eliminiamo ogni limite. Ogni limite! Se vale il calibro della popolazione allora vale il rispetto della distribuzione della popolazione, se non vale il calibro della popolazione allora eliminiamo ogni limite!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà

SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Chiedo la votazione nominale dell'emendamento numero 2.

(Appoggia la richiesta li consigliere Porcu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Vincenzo Floris ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - CALLEDDA - CAPELLI - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - FARIGU - FLORIS Vincenzo - LAI - MARROCU - MATTANA - ORRÙ- PACIFICO - PIRISI - PISANO - SANNA Franco - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BRUNO - CACHIA - CERINA - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - FADDA - FRAU - GESSA - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MELONI - MORO - MURGIONI - PINNA - PORCU - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Matteo - SANNA Simonetta - SCARPA - SERRA - UGGIAS.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 19

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, con l'approvazione da parte del Consiglio dell'emendamento numero 11 all'articolo 2è stata introdotta la dizione di "area metropolitana di Cagliari". Io penso che in sede di coordinamento sia necessario specificare che cosa si intende per "area metropolitana di Cagliari" perché dal punto di vista giuridico non c'è una definizione precisa.

Quindi, io proporrei all'Aula di introdurre la seguente norma transitoria: "1. In sede di prima applicazione ed in attesa della definizione giuridica di area metropolitana di Cagliari, l'individuazione dei comuni viene effettuata con una determinazione dell'Assessorato competente per materia".

PRESIDENTE. Direi che con questa norma transitoria si precisa a quali comuni si applica la deroga prevista dall'emendamento numero 11, nelle more di una definizione più puntuale dell'area metropolitana di Cagliari.. Se non ci sono obiezioni metto in votazione la norma transitoria.

Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, in sede di votazione dell'articolo 3 avevo chiesto, in maniera, mi rendo conto, irrituale, all'assessore Depau una precisazione rispetto al rapporto tra vendite promozionali e vendite di fine stagione. L'Assessore mi ha risposto che le vendite di fine stagione sono fissate per legge. Io vorrei chiedere all'Assessore se questa sia una determinazione diversa rispetto a quanto dice il comma 6 dell'articolo 7 della legge sul commercio dove c'è scritto che "I termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio", per cui ci vuole - secondo la legge 18 maggio 2006, numero 5 - una determinazione dell'Assessore che, ad esempio, per quanto riguarda le vendite invernali di quest'anno non sembrerebbe ancora presa. Se non fosse presa, ovviamente, il termine di 40 giorni non vale perché i 40 giorni scadrebbero a partire da oggi!

Quindi, mi chiedo se l'Assessore conosca la legge o se sia io a fare ancora un grossolano errore. Quindi, spero di essere io perché sarebbe assai più grave se fosse l'Assessore. Vorrei un ulteriore chiarimento prima del voto finale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.

DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Ribadisco che, mantenendo le date fissate per legge, non c'è necessità di nessun decreto assessoriale..

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale della legge.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, intervengo brevemente per annunciare il mio voto di astensione sulla proposta di legge 246/B. Mi astengo perché, a mio avviso, è stata bruciata l'ennesima occasione di invertire il processo in atto al fine di consentire alla piccola distribuzione e ai consumatori della Sardegna di camminare con le proprie gambe, di dare delle opportunità di sviluppo alle piccole imprese commerciali della Sardegna. Soprattutto, a mio avviso, non è stato raggiunto l'obiettivo di invertire l'impostazione del principio che disciplina la chiusura nei giorni festivi e nelle domeniche.

Infatti, alla luce del buon esito delle iniziative adottate, a Cagliari in particolare, per rivitalizzare i centri storici, per rivitalizzare il piccolo commercio, noi abbiamo propugnato la libertà di scelta sulle modalità di lavoro affinché si incrementino il numero delle imprese e i posti di lavoro. Ripeto, il successo di queste iniziative è un dato oggettivo al quale noi, Consiglio regionale, non abbiamo prestato sufficiente attenzione. Così come non abbiamo dimostrato sufficiente attenzione nei confronti dei piccoli centri e dei piccoli imprenditori che avrebbero potuto sfruttare un'occasione.

Io sono grato ai colleghi che sono intervenuti nel dibattito; un dibattito finalmente libero dai vincoli degli schieramenti di parte. L'espressione del voto, invece, non è stata sufficientemente libera dagli interessi di parte perché se a parole quest'Aula ha dichiarato guerra alla grande distribuzione e per favorire i nostri imprenditori, nei fatti ha continuato a difenderla.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vincenzo Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FLORIS VINCENZO (D.S.). Dichiaro il mio voto favorevole alla proposta di legge 246/B, naturalmente con i miglioramenti apportati dal Consiglio grazie anche al contributo importante, concreto, costruttivo dato dall'opposizione. Ho colto chiaramente le considerazioni critiche dell'onorevole Capelli che, conoscendo a fondo questo settore, si è impegnato in maniera puntuale e seria per migliorare il testo di legge.

Io credo sia importante intervenire in maniera puntuale su questo settore, tenendo conto innanzitutto dell'esigenza di adeguare la numero "5" al decreto Bersani che ha cambiato comunque il quadro di riferimento normativo. Questa nuova formulazione tiene conto, innanzitutto, delle proposte emerse dalle audizioni della Commissione con tutte le associazioni di categoria, le amministrazioni locali, le organizzazioni dei consumatori. Visto anche il clamore suscitato dalla chiusura del 15 agosto era necessario dare voce a tutti i soggetti che, in qualche modo, avevano responsabilità nella gestione di questo provvedimento di legge.

Si trattava soprattutto di cogliere l'esigenza di consentire agli esercizi commerciali, nei periodi di maggiore afflusso turistico nella nostra isola, l'apertura domenicale e festiva e la rivisitazione degli orari di chiusura.

Dopo una lunga discussione in Commissione rispetto ad un'ipotesi, lo dicevo prima, che puntava alla creazione di specifici ambiti all'interno dei quali far rientrare vari accordi intercomunali, si è deciso di lasciare libertà ai comuni di trovare attraverso accordi sovracomunali l'individuazione dei giorni o delle zone del territorio nel quale gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Per noi come Commissione era importante far prevalere il ruolo delle amministrazioni locali affidando a queste un compito primario nella definizione della programmazione sulle deroghe domenicali e sugli orari, tutto questo io credo che stia alla base della tutela dei consumatori perché

punta a valorizzare la funzione commerciale e la qualità sociale della città e del territorio. Io credo quindi che il lavoro della Commissione e del Consiglio rappresenti un buon punto di partenza per gestire in maniera equilibrata questo settore.

PRESIDENTE Ha domandato di parlare il consigliere Giagu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GIAGU (La Margherita-D.L.). Presidente, brevemente per annunciare il voto favorevole e per sottolineare che stiamo affrontando una materia che non ha avuto pace negli ultimi periodi; anche le polemiche estive che l'hanno contraddistinta hanno poi portato a questa rivisitazione della legge. Ma, a parte gli interventi strumentali su alcuni punti, su altri eravamo tutti consapevoli che andassero rivisti.

Io credo che comunque si parta da un impianto serio, condiviso, da tutti, da tutti coloro che abbiamo sentito e dai quali abbiamo anche attinto suggerimenti seri e costruttivi. Questi suggerimenti si ritrovano anche in questa modifica che stiamo apportando. A noi interessavano soprattutto due aspetti. Il primo riguardava l'apertura a Ferragosto che abbiamo completato con l'apertura del primo maggio; il secondo riguardava l'inasprimento delle sanzioni, che è stato un passaggio saliente della legge, per disciplinare in modo definitivo il comportamento degli operatori del settore.

Io credo che su questa legge, caro collega Capelli, ci sia stata una grande attenzione; probabilmente ci sono state posizioni differenti che penso continueranno ad essere tali. Questa è materia complessa, difficile, delicata per cui - non è un augurio ma neanche una promessa - ci rivedremo sicuramente in quest'Aula perché tante riflessioni portate oggi le risentiremo in futuro, perché dovremo rivedere tanti punti che oggi diamo per definitivi e che definitivi non sono.

Io spero non ci siano ulteriori passaggi in Aula, ma l'importante è capire che ritornare in quest'Aula non è un insulto, non è da parte nostra neanche una debolezza, è essere consapevoli che se alcune cose vanno male occorre avere anche il coraggio di cambiarle; ed è compito di quest'Aula dare risposte in questo senso.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 246/B.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI - PORCU - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ARTIZZU - CAPELLI - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio - DIANA - FARIGU - LIORI - LOMBARDO - MORO - MURGIONI - PISANO - RANDAZZO Vittorio - SANCIU - SANJUST - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 52

votanti 36

astenuti 16

maggioranza 19

favorevoli 36

(Il Consiglio approva).

Colleghi, prima di passare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta. Riprendiamo alle ore 19 e 05.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 02, viene ripresa alle ore 19 e 09.)

Discussione e approvazione del testo unificato "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna" (105-150-158/B della proposta di legge Sanna Simonetta - Biancu - Addis - Cocco - Cucca - Cuccu Giuseppe - Fadda Paolo - Giagu - Manca - Sabatini - Sanna Francesco - Secci - Barracciu: "Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo delle attività di spettacolo in Sardegna" (105), della proposta di legge Caligaris - Ibba - Balia - Masia: "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna" (150) e proposta di legge Marracini: "Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nella Regione autonoma della Sardegna" (158)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato numero 105-150-158/B.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la consigliera Sanna Simonetta, relatrice.

SANNA SIMONETTA (La Margherita-D.L.), relatrice. Assessori, colleghe e colleghi, il testo unificato oggi in discussione concernente "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna", che ha visto il proprio iter regolamentare in Commissione caratterizzarsi dalla fattiva collaborazione dei commissari, nonché il coinvolgimento approfondito di ampie rappresentanze degli operatori dello spettacolo, vuole costituire una tappa significativa nel processo di riordino del settore che è stato oggetto, a partire dagli anni '50, di una molteplicità di disposizioni.

Molte regioni italiane, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e il conseguente ampliamento dei compiti legislativi, hanno condiviso in questi ultimi anni la necessità di dotarsi di leggi e regolamenti che strutturino organicamente gli interventi dell'ente regionale. Qualora si vadano infatti raffrontando le azioni legislative attuate in contesti nazionali ed europei con la vigente normativa regionale, appare ormai non più dilazionabile il varo di una legge che, nell'interesse degli operatori, riordini semplificandolo il contesto normativo esistente, orienti gli interventi nel settore al conseguimento di obiettivi definiti in sede programmatica, individui modalità e strumenti partecipati, organizzi la verifica dei risultati contribuendo allo sviluppo di una prospettiva strategica condivisa.

Quelli enunciati sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti che impongono l'inderogabile necessità di disporre di uno strumento legislativo al quale deve ispirarsi l'attività della Regione Sardegna in materia di spettacolo, ai fini di perseguire una politica di salvaguardia e promozione della nostra cultura. Di conseguenza, il presente testo unificato impegna l'amministrazione regionale ad esercitare le proprie competenze di programmazione, coordinamento ed indirizzo, a migliorare il livello di supporto tecnico fornito, nonché ad assicurare uno strumento di monitoraggio costante, imperniato sugli indicatori di risultato trasparenti e conformi a quelli europei ottimizzando l'impiego delle risorse economiche. Si intende in tal modo contribuire a creare in futuro un clima di fiducia nell'attività del settore pubblico, che potrà favorire il dispiegarsi delle iniziative del settore privato.

Finalità, obiettivi e strategie dell'azione legislativa. Nell'ambito di una legge di carattere ordinamentale, il presente testo ha come finalità generali il conferimento di un assetto istituzionale e organizzativo più efficace del settore, il rilancio del ruolo di programmazione della Regione, la valorizzazione e promozione delle attività di spettacolo. Attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti, esplicati dagli organi regionali, si è inteso precisarne l'ambito di responsabilità, delimitando al contempo le funzioni e i compiti delle province, dei comuni, ai sensi del Capo VI della legge regionale sul conferimento di funzioni e compiti agli enti locali recentemente approvata.

La Regione, per il conseguimento delle finalità enunciate, valorizzando ed insieme circoscrivendo il proprio ruolo, nella distinzione tra le funzioni di programmazione, consultazione, valutazione e servizio, individua per sé il compito di indirizzo programmatico, nonché quello del monitoraggio, ex ante, in itinere, ex post delle attività di spettacolo regionali. A tal fine, definisce il quadro generale degli obiettivi, nonché le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento di esse e ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale. Ci si è proposti, innanzitutto, di dare vita a una normativa che mette in primo piano il tema della programmazione regionale e l'attenta valutazione dei progetti finanziati.

Tale impostazione, che si ispira ad un coerente indirizzo legislativo di ambito europeo, appare ormai improcrastinabile in quanto consente da un lato di superare la parcellizzazione improduttiva dei contributi, dall'altra di porre in inscindibile correlazione obiettivi e risorse, finalizzandoli entrambi all'incremento della qualità della spesa. A tal fine è stata prevista la predisposizione del documento di programmazione regionale dello spettacolo che va ad inserirsi, in modo organico, nell'ambito della attività di programmazione del Governo regionale, nonché l'istituzione di un Comitato regionale per le attività di spettacolo, con funzioni che trascendono di gran lunga le più consuete mansioni consultive e valutative. Il quadro degli strumenti operativi è stato infine completato da un Osservatorio Regionale avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati a fornire dispositivi conoscitivi incisivi e durevoli.

In prospettiva generale, il presente testo, in soli 10 articoli effettivi, presenta una struttura insieme leggera e sistematica, peraltro niente affatto generica poiché presuppone, come una legge moderna che non si fonda su tipologie di intervento, una precisa dialettica fra l'articolato della legge e i suoi regolamenti attuativi che, invece, saranno quanto più aderenti alle condizioni dei singoli comparti. La legge è pensata nell'esclusivo interesse degli operatori; dà loro la possibilità di concentrarsi sul progetto artistico senza scontrarsi con un eccesso di burocrazia (bandi, scadenze, informazioni), senza incorrere in amare scoperte come, ad esempio, la non ammissibilità della spesa effettuata. Mentre ogni spesa funzionale è ammessa, l'amministrazione regionale coadiuva l'operatore fornendo una serie di fondamentali servizi.

In conclusione, la ratio, cui il testo si ispira, è mirata ad attivare un duplice processo virtuoso. Da una parte essa rende necessario il miglioramento del livello di supporto tecnico offerto dalla Regione, vincolando infatti l'azione amministrativa ai criteri di efficienza imposti dalla programmazione tende a perseguire un costante incremento di efficacia negli interventi; nel contempo un'adeguata qualità del sistema di gestione degli interventi finanziari sprona a conseguire uno sviluppo qualitativo dell'offerta culturale. L'adozione di specifici parametri di valutazione, che mirano a valorizzare la qualità artistica, il patrimonio delle tradizioni regionali, l'equilibrata produzione di spettacoli nel territorio regionale, l'internazionalizzazione, l'innovazione, eccetera, potrà fra l'altro condurre al graduale potenziamento delle capacità di autofinanziamento delle manifestazioni e degli eventi culturali. L'intervento finanziario della Regione potrà di conseguenza essere progressivamente indirizzato al miglioramento della qualità e dell'ampliamento dell'offerta culturale, in modo da valorizzare la cultura della Sardegna e favorirne la proiezione nazionale ed internazionale.

Gli operatori del settore, incontrati a centinaia in questi ultimi due anni, hanno sottolineato la lunga attesa chiedendo, in particolare, una riforma incisiva dei criteri di assegnazione dei fondi, trasparenza nella valutazione, un monitoraggio costante del settore, dichiarando pubblicamente che il presente testo costituisce una positiva risposta alle loro richieste.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Davoli. Ne ha facoltà. Ricordo ai colleghi consiglieri che intendono intervenire nel corso della discussione generale che debbono iscriversi a parlare durante il primo intervento.

DAVOLI (R.C.). Signor Presidente, intervengo per fare alcune osservazioni, pur condividendo totalmente la relazione dell'onorevole Sanna. A me è capitato spesso, girovagando per la Sardegna soprattutto d'estate, di trovare in tutte le realtà una serie di iniziative culturali legate sia alle tradizioni locali che di carattere più ampio. Spettacoli teatrali, piccoli festival di musica a cui le persone assistevano con entusiasmo e che erano sconosciuti alla maggior parte della gente, soprattutto ai forestieri.

Vorrei, giusto per citarne uno, ricordare il festival teatrale che una cooperativa, con fatica, organizza a Lula; questo festival dura una settimana ma vede una grande partecipazione della popolazione fino al dibattito finale.

Questo è un fatto importante, a volte trascurato dalla grande politica; forse la grande politica si occupa più dei mega eventi, per carità legittimi, ma che a volte lasciano solamente un ricordo molto superficiale e legato alla contingenza del momento. Il festival di Lula o di altri paesi, lascia segnali culturali, lascia messaggi di tipo culturale.

Oppure, come non ricordare ad esempio la grande storia, chiamiamola così, i nuoresi la conoscono bene, di un attore che si chiama Giovanni Carroni di Nuoro che ha iniziato a fare teatro mentre faceva ancora l'impiegato; lo ha fatto con passione e oggi ha una sua struttura, una sua organizzazione, ha persino un piccolo locale dove gli abitanti di Nuoro, fino all'apertura dell'Eliseo, hanno avuto la possibilità di vedere alcune compagnie di livello nazionale e internazionale. E' un piccolo luogo dove ci stanno cento persone, ogni volta però la sala si riempiva di gente per assistere a questi spettacoli.

Quindi, questo per dire che in Sardegna, non solo evidentemente nel centro Sardegna dove io vivo, c'è un pullulare di iniziative interessanti che vedono comunque partecipi le popolazioni. Era quindi dovuta una proposta di legge di questo tipo che mettesse un po' di ordine e cercasse di organizzare questi interventi, che permettesse a tante piccole realtà di avere dei piccoli contributi.

Non illustro la proposta di legge se non per dire che i comuni e le province sono direttamente coinvolti nella costruzione e nella elaborazione del documento di programmazione regionale; anche questo è sicuramente un fatto importante e credo sia rilevante l'aver dato questa possibilità.

Voglio fare ora una breve osservazione di carattere politico; rispetto alla gran "cagnara", scusate il termine, di ieri quando si sono utilizzate parole e paroloni, sguardi e qualche volta anche minacce, forse riportare la discussione sulle cose concrete, sul lavoro delle Commissioni ci fa capire che qualche cosa in questo Consiglio si sta muovendo. Io faccio parte di una Commissione, la Commissione pubblica istruzione, cultura e sport, presieduta dal professor Gessa, che finora, senza grandi clamori, è riuscita a portare, alla discussione in Aula, ben tre provvedimenti di legge: sul cinema, sui beni culturali, sullo spettacolo. Forse fra qualche settimana discuteremo anche il testo sulla ricerca scientifica.

Perché faccio riferimento a queste esperienze? Perché aver esitato tre leggi di questa portata credo sia la dimostrazione che nelle Commissioni si lavora e, a dire il vero, devo ammettere con piacere che l'opposizione non ha fatto nessun tipo di ostruzionismo, anzi, ha partecipato con intelligenza e con capacità, che sono note, anche alla elaborazione di questo provvedimento di legge che oggi arriva in Aula e che spero venga discusso con la stessa passione anche da questo Consiglio che, per la verità, in questo momento sta pensando ad altro.

Invito i consiglieri a prestare più attenzione perché potrebbe essere in qualche caso migliorata, può darsi che ci siano anche piccole disfunzioni, forse la discussione articolo per articolo ci porterà a capire queste cose e a modificarle.

Ringrazio vivamente la relatrice che ci ha portato a discutere su un argomento che mancava da questi banchi, ha fatto un lavoro egregio perché ha lavorato tantissimo, d'altronde nessuno aveva alcun dubbio al riguardo.

Rivolgo un appello al Consiglio perché intervenga per cercare di migliorare questa legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.

ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, signori consiglieri, anche questo testo unificato viene contrabbandato, così ha poc'anzi concluso il consigliere Davoli, come una grande riforma che segue quelle sui beni culturali e sul cinema; ma sulla legge sul cinema sono stati compiuti obbrobri politici che hanno portato a massacrare le proposte sardiste e a non dimostrare alcuna sensibilità verso quei produttori che volevano utilizzare, come strumento indispensabile, la lingua sarda; la Sardegna non aveva bisogno ancora una volta di ulteriori spot e di una legge mediatica.

Il riordinamento del settore dello spettacolo avrebbe richiesto una normativa di spessore, realmente innovativa, capace di dare risposte agli operatori e di facilitare l'accesso dei giovani sardi a nuove opportunità di sviluppo. Se si eccettuano gli articoli 1 e 2 (intrisi di petizioni di principio), l'articolo 4 (abbastanza generico relativo alle funzioni di comuni e province) e l'articolo 7 (istitutivo del registro degli organismi di rilevanza regionale) sembra proprio che la proposta di legge sia stata confezionata su misura per conseguire grandi obiettivi. Il primo di questi è quello di favorire i grandi gruppi (Teatro Lirico e via discorrendo) a scapito della cultura etnica diffusa; in secondo luogo è presente il vizio di sfruttare ogni proposta di legge per attivare organismi pletorici, inutili per la collettività, ma funzionali a sistemare gli amici degli amici.

Nel complesso il testo è purtroppo deludente. Se dovessimo dar retta alle altisonanti petizioni di principio di cui è infarcita la proposta di legge ci troveremmo di fronte all'Eden della cultura, ad una Regione che fa dello spettacolo il fulcro dello sviluppo e invece, ancora una volta, la maggioranza ha sviluppato una politica identitaria tesa alla normalizzazione dell'identità etno-storica, alla sua marginalizzazione. L'identità e la civiltà sarda fondano le proprie radici in forme culturali diffuse che derivano da radici antichissime e hanno come referente i piccoli centri, la cultura orale, la festa popolare; ma la cultura accademica ed elitaria di cui è intrisa la proposta di legge conferma, ancora una volta, la storica diffidenza della cultura ufficiale nei confronti delle forme dell'identità etnica.

Noi sardisti non vogliamo restare nell'orizzonte de su connottu, anzi auspichiamo che il ricchissimo patrimonio culturale isolano, che trova nello spettacolo uno strumento formidabile di diffusione, sia un veicolo di esportazione della nostra immagine nel mondo; il problema è che l'esportazione della nostra cultura etnica appare difficile dato che destinatari dei finanziamenti appaiono soprattutto i grandi gruppi, storicamente estranei a questa dimensione.

Noi sardisti chiediamo, e non da oggi, attenzione rispetto a tematiche considerate sdegnosamente dagli accademici. Qualunque riferimento all'etnicità è programmaticamente assente e non si tratta di una questione meramente lessicale: etnicità significa attenzione anche alla cultura non codificata, alle forme di comunicazione sociale diffusa. E' accaduto di recente, in occasione della discussione sul cinema e sui beni culturali. L'orizzonte dell'etnicità scompare persino dal testo della legge statutaria, la specialità diventa mera peculiarità, l'identità non aggettivata ci pone su una linea di normalizzazione e, infatti, gli argomenti utilizzati per non discriminare positivamente la Sardegna potrebbero ben essere applicati anche nelle Marche o nella Basilicata.

Questa proposta di legge non ci soddisfa. A fronte di incredibili funambolismi, di astrazioni e dichiarazioni programmatiche, la dotazione finanziaria illustra più di altri argomenti l'inconsistenza dell'impianto complessivo. Tutta la materia è di fatto demandata allo strumento regolamentare che esautora il ruolo del Consiglio e rende lo strumento legislativo assai simile alle dichiarazioni programmatiche.

Segni e spie di un atteggiamento elitario possono trovarsi persino nell'articolo 5 istitutivo di un ennesimo inutile organismo consultivo: il Comitato regionale per le attività di spettacolo. A parte la pletoricità dell'organismo, composto da circa venti rappresentanti, sintomo di una cultura burocratica, desta scalpore la lettera i), punto 3, del comma 4, che prevede la nomina di un "rappresentante per la musica"; e allora sorgono sospetti dato che il settore della musica colta appare già occupato dai rappresentanti dei Conservatori della Sardegna; né si comprende cosa si intenda per "rappresentante dei grandi festival musicali".

In sostanza la dimensione etnico-musicale non ha una dimensione autonoma il che equivale a dire "non riconosciuta". Non a caso lo sviluppo delle attività musicali popolari è demandato solo alle province, a meno che non si voglia interpretare la frase "tradizioni teatrali e musicali locali" come teatro e musica etnica, e allora anche i comuni avrebbero un ruolo.

Niente di nuovo sotto il sole, del resto, né conviene attardarsi nella critica puntuale della composizione dei due carrozzoni, Comitato e Osservatorio, se non per dire che rappresentano due organismi perfettamente sovrapponibili nei quali brilla per la marginalità il contributo dei sindacati. Si celebra ancora una volta il primato delle logiche elitarie degli enti lirici che muovono moltissime risorse finanziarie pur coinvolgendo un numero assolutamente limitato di fruitori.

Una legge di settore, tra l'altro, non deve limitarsi a fotografare l'esistente ma dovrebbe assumere come stella polare la valorizzazione e la promozione della specialità; se si vuole davvero fare della specialità una risorsa per lo sviluppo è necessario destinare norme e risorse capaci davvero di rendere appetibile la cultura etnica. Non nascondiamoci dietro un dito: se vogliamo che tradizioni di lunga durata non vadano ad esaurimento e che i giovani trovino di nuovo nelle loro radici occasione di sviluppo occorre che le istituzioni regionali supportino, esattamente come fanno con il Teatro lirico e con altri pur importanti organismi.

Il teatro in lingua sarda, gli spettacoli etnici - non quelli folcloristici, ovviamente - e ogni altra manifestazione etnica e identitaria hanno pari dignità, nell'ambito dello spettacolo, rispetto ad altre forme artistiche. La cultura internazionale e la cultura etnica devono marciare assieme, senza complessi di inferiorità né classifiche di gradimento accademico.

Ancora una volta si è persa una grande occasione. Si sostiene la primazia assoluta dei grandi organismi, delle organizzazioni stabili, dei grandi eventi, ma la ricchezza della Sardegna passa per le piccole organizzazioni, per manifestazioni estemporanee, per circuiti forse non adeguatamente pubblicizzati. La specialità della Sardegna è la cultura diffusa. Allora sarebbe stato più utile pensare a forme specifiche di intervento finanziario per supportare queste forme artistiche diffuse nei territori; di questo dovrebbe farsi carico il Piano reggionale di sviluppo. Ma se nella legge che stiamo discutendo non si pongono paletti certi, con specifiche disposizioni e indicazioni di risorse, si rischia che ogni triennio la cultura etnica sia in balìa dei mutevoli umori della maggioranza.

E' una legge non emendabile, per questo ci asterremo dal presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame del Titolo.

(Si riporta di seguito il testo del titolo:

Titolo

Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonché quale componente significativo della civiltà e dell'identità della società sarda.

2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna.

3. La Regione e gli enti pubblici territoriali, ai sensi del capo VI della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), promuove la cultura dello spettacolo anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le altre regioni, le istituzioni e i centri culturali e di ricerca, i soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, primariamente in ambito europeo e mediterraneo.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto parlare sull'articolo 1 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende:

a) promuovere e sostenere la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria;

b) agevolare l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore;

c) favorire le pari opportunità e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione;

d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione a finalità sociali;

e) incoraggiare la diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

f) incentivare la diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed internazionali, valorizzando ed ampliando le reti istituzionali, culturali e commerciali esistenti nelle forme tipiche dello spettacolo;

g) concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo:

a) il finanziamento dei progetti in coerenza con le finalità generali della legge; i progetti devono concorrere allo sviluppo del settore dello spettacolo ed all'impiego ottimale delle risorse, nonché essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel Piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23);

b) la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti;

c) la creazione di un registro regionale degli organismi di spettacolo;

d) il censimento delle strutture;

e) la costituzione di un archivio storico dello spettacolo, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna; tale archivio è costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori;

f) i rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna, finalizzati alla valutazione degli andamenti del settore e dell'efficacia dell'intervento regionale, che costituiscono parte integrante del Documento di programmazione di cui all'articolo 3 per il triennio successivo al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

g) il supporto per la presentazione di progetti sui fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi compresa la consulenza per la stipula di convenzioni, contratti ed altri atti pubblici volti al conseguimento delle finalità della presente legge;

h) il calendario trimestrale e annuale delle attività finanziate direttamente dalla Regione e la relativa pubblicizzazione, anche su internet;

i) il finanziamento attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia;

l) il ricorso al partenariato provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

m) l'incentivazione del gemellaggio e di consorzi tra organismi affini;

n) la diffusione di residenze multidisciplinari;

o) l'agevolazione della coproduzione e l'istituzione di agenzie di promozione a livello regionale, nazionale e internazionale dei prodotti della cultura sarda connessi all'attività di spettacolo, anche in concorso con la Regione stessa.

3. L'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, istituisce un Osservatorio regionale sullo spettacolo di cui all'articolo 6.

4. I destinatari dei finanziamenti regionali collaborano con l'Amministrazione regionale mediante la fornitura di dati e informazioni.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Intervengo in primo luogo per sottolineare un apprezzamento sul contenuto della lettera b), comma 2 di questo articolo, che auspico si concretizzi, in cui si fa riferimento a "la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti".

Approfitto inoltre della presenza dell'Assessore per segnalare un fatto grave che è accaduto in queste settimane. La Giunta regionale, in contrasto con questa enunciazione di intenti, nell'erogare aiuti a chi si occupa di spettacolo ha adottato recentemente un programma di spesa, a valere sulla legge 64/86, prevedendo una dotazione finanziaria doppia rispetto allo scorso anno (un milione e 400 mila euro anziché 700 mila euro), e concedendo lo stesso importo a tutti i richiedenti; ha ignorato quindi una prassi e anche i criteri previsti esplicitamente da precedenti delibere regionali che invece facevano riferimento proprio alla qualità degli interventi svolti.

Io ho scritto una lettera sulla questione indirizzata al Presidente e ai componenti della Commissione ottava e ho presentato anche un'interrogazione in merito; approfitto quindi della presenza dell'Assessore, per quanto non direttamente interessato alla vicenda che risale alla precedente gestione dell'Assessorato, per chiedere che si prenda in considerazione la possibilità di modificare questa delibera nel senso di ripristinare il principio di una ripartizione delle risorse caso per caso.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Cerina. Ne ha facoltà.

CERINA (Progetto Sardegna). Intervengo soprattutto per tranquillizzare l'onorevole Scarpa, perché la Commissione ottava ha respinto all'unanimità quella delibera, chiedendo alla Giunta che vengano rivisti i parametri, anche in ordine ad alcune modifiche che l'Assessorato della cultura stava presentando.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Documento di programmazione regionale
in materia di spettacolo

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora il Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, di seguito definito Documento di programmazione.

2. Il Documento di programmazione è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, secondo la procedura prevista dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), e acquisiti i pareri del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 4 e della Commissione consiliare competente. Il Documento di programmazione è redatto sulla base dei rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna elaborati dall'Osservatorio regionale sullo spettacolo di cui all'articolo 6.

3. Il Documento di programmazione contiene:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della legge, nonché gli elementi per il coordinamento fra le politiche pubbliche della Regione e degli enti pubblici territoriali in materia di spettacolo;

b) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi, distinto per i singoli comparti delle attività di spettacolo;

c) le direttive ed i termini annuali per la presentazione dei progetti e per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi;

d) i principi generali di valutazione dei progetti, che devono essere coerenti con le finalità della presente legge, e in particolare con i seguenti criteri: il livello della qualità artistica, l'innovazione, la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, l'internazionalizzazione, l'equilibrata produzione di spettacoli nel territorio regionale, estesa anche alle aree interne o disagiate, e il coinvolgimento delle forze sociali, la circuitazione degli eventi, le finalità educative e sociali dello spettacolo in genere;

e) le direttive d'attuazione della presente legge.

4. Per l'esame della corrispondenza dei progetti con i criteri stabiliti dal Documento di programmazione e la valutazione degli stessi, secondo i requisiti di cui alla lettera d) del comma 3, l'Assessorato competente si serve di revisori esterni, che operano secondo criteri e metodologie fissati dal medesimo Assessorato e coerenti con il Documento di programmazione. I revisori sono scelti da un albo regionale dei revisori per lo spettacolo, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione e nominati annualmente dall'Assessore competente, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

5. Il Documento di programmazione ha durata triennale ed è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge; esso è articolato in piani di intervento annuali.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4

Funzioni e compiti delle province e dei comuni

1. La Regione, le province e i comuni, nell'attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006.

2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni):

a) promuovono l'attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali;

b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili;

c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell'attività di spettacolo nelle scuole.

3. Spettano alle province:

a) la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti;

b) lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica);

d) l'istituzione di un albo degli organismi di cui alle lettere b) e c).

4. Spettano ai comuni:

a) le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per gli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti;

b) la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

c) la cura delle strutture dello spettacolo di loro proprietà, per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Presidente, nel confermare naturalmente le riflessioni di ordine generale svolte precedentemente dal collega Atzeri, su questo punto mi sento di proporre, sia alla relatrice che alla Giunta, una ulteriore riflessione per verificare se non ritengano opportuno rivedere, anche in questo momento, alcune delle disposizioni contenute in questo articolo 4. Mi riferisco, più precisamente al fatto che la lettera c) del comma 3 pone in capo alle province l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica mentre, se non ricordo male, la legge istitutiva delle scuole civiche di musica pone il funzionamento di questi organismi in capo ai comuni che le co-finanziano.

Quindi, a meno che non vi sia qualche novità sotto questo profilo, mi sembra che questa previsione contraddica l'ordinamento; qualora si voglia modificare la norma bisognerebbe, secondo me, prevederla in una maniera differente. Occorre cioè una modifica esplicita abrogando quella parte della legge che affida proprio ai comuni la gestione delle scuole civiche di musica.

Un altro motivo di perplessità riguarda la lettera a) del comma 3, dove si affida alle province "la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti". Chi ha esperienza di attività presso i comuni, sa che questo tipo di attività è prevalentemente organizzata e gestita proprio dai comuni; quindi non si capisce che significato abbia porre questa previsione in capo alle province.

Naturalmente, per le ragioni che diceva l'onorevole Atzeri, non proponiamo emendamenti, però mi sento di porre queste riflessioni all'attenzione dell'Aula, della relatrice e anche della Giunta. Mi sembra infatti che questa previsione della lettera a), comma 3 non risponda alla realtà di fatto; in tutti i comuni vengono organizzate questo tipo di iniziative ed sono proprio gli operatori privati non professionisti, principalmente, a portare avanti queste attività in collaborazione con i comuni; non mi sembra che l'attribuzione di questa competenza alle province sia strettamente rispondente a quello che accade nella realtà.

Mi sembra poi che anche la previsione della lettera c) del comma 4 sia, come dire non necessaria, nel senso che mi sembra scontato che al comune spetti la cura delle strutture dello spettacolo di sua proprietà, per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli. Mi sembra una previsione che, dove non sostenuta o non legata alle erogazione di aiuti, e di sostegno di risorse, sia in qualche modo non necessaria.

Così come dire che spetta ai comuni quanto previsto alla lettera b), sempre comma 4, cioè la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali, se non non è una previsione collegata ad aiuti o a sostegni, mi sembra una cosa in se stessa non strettamente necessaria. Anche la previsione della lettera b), comma 3, ritengo sia ugualmente superata, in quanto la legge numero 9/2006 che trasferiva agli enti locali le competenze, se non ricordo male pone questa competenza in capo alle province.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ad interim. Ne ha facoltà.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici e,ad interim, della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, signori consiglieri, in merito all'intervento dell'onorevole Scarpa intendo precisare che sul programma delle bande musicali che è più ampio e comprende anche i gruppi folkloristici,è stata effettivamente assunta recentemente una delibera che ritornerà all'esame dell'organo di governo della Regione, sulla base anche del parere della Commissione.

La delibera, allo stato attuale, presenta effettivamente delle carenze di legittimità, tra l'altro supera le percentuali di contributo dando un importo uguale a tutti, e quindi supera i parametri di legge. Ma soprattutto crea qualche illogicità nella attribuzione dei finanziamenti. Gli uffici stanno lavorando su una ipotesi più equilibrata che consenta sia di calibrare i contributi sull'entità della spesa, che va comunque salvaguardata, sia nello stesso tempo di moralizzare un po' il settore evitando di premiare chi spende troppo, nel senso che sono spese in qualche modo poco controllate, operando dei tagli alle ali, cosiddette, in un equilibrio di spesa. Stiamo lavorando e credo che faremo la proposta entro i termini nei quali le somme possano essere impegnate. In questo senso ho già risposto ad alcuni operatori che temevano appunto la cancellazione dei fondi.

Sulla norma che riguarda le scuole di musica; sulla materia trattata in effetti il testo di legge si interseca molto con la legge numero 9, che questo Consiglio ha approvato con una decisione meditata ed elaborata, in cui l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica è attribuita dall'articolo 79, comma 1, lettera e) come funzione alle province., La norma in discussione credo che vada letta e interpretata (tutto l'impianto di questa legge) proprio alla luce della competenza già attribuita al sistema locale; quindi arricchita in un'interpretazione dinamica e integrata con i richiami normativi che la stessa legge numero 9 porta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4 con le precisazioni fornite dall'Assessore.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Comitato regionale per le attività di spettacolo

1. E' istituito, presso l'Assessorato competente, il Comitato regionale per le attività di spettacolo, strumento tecnico della Giunta con funzioni consultive, di seguito definito Comitato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce pareri e formula proposte sul Documento di programmazione di cui all'articolo 3;

b) si pronuncia in merito ai criteri di rispondenza qualitativa degli interventi della Regione in materia di spettacolo.

3. Il Comitato, istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica per tre anni dalla data del suo insediamento; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Comitato è presieduto dall'Assessore competente o da un suo delegato, con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto da figure di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo:

a) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie, di cui uno in rappresentanza delle province;

b) il sovrintendente della Fondazione teatro lirico di Cagliari;

c) il direttore artistico dei teatri lirici o dei teatri di tradizione della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

d) un rappresentante dei conservatori della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

e) il direttore artistico dei teatri stabili, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;

f) un rappresentante nominato dalle associazioni concertistiche;

g) un rappresentante dei grandi festival musicali;

h) un rappresentante della circuitazione;

i) cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti categorie di spettacolo:

1) uno per il teatro di prosa e di ricerca;

2) uno per la musica;

3) uno per la danza;

4) uno per lo spettacolo di strada, viaggiante, circense e di figura;

5) uno per il settore tecnico;

l) un rappresentante delle associazioni di categoria;

m) un rappresentante sindacale nominato dai sindacati di categoria.

5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni degli operatori dello spettacolo.

6. Ai componenti del Comitato si applica, per la partecipazione alle sedute, la vigente normativa regionale limitatamente alle disposizioni per i soli rimborsi spese.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6

Osservatorio regionale dello spettacolo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito un Osservatorio regionale dello spettacolo, di seguito definito Osservatorio, avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale, all'integrazione sociale, allo sviluppo economico e all'espressione dell'identità regionale da conseguirsi nell'ambito delle attività dello spettacolo.

2. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 2 dell'articolo 2.

3. Le modalità di funzionamento e di costituzione dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Presidente, pur non proponendo nessun emendamento, sempre per le ragioni addotte dal collega Atzeri, vorrei segnalare che forse in questo punto sarebbe stato opportuno chiarire, almeno in linea generale, le modalità di composizione di questo Osservatorio le cui competenze dovrebbero essere svolte da valutatori indipendenti, da soggetti terzi al sistema dello spettacolo.

Ecco, il fatto che non sia indicata nessuna caratteristica dei soggetti che devono comporre questo Osservatorio, ma che ci si rimetta semplicemente alla Giunta regionale, previi i pareri previsti al comma 3, lascia qualche perplessità che sarebbe stata superata se invece si fosse fatto riferimento esplicito ( se non ricordo male così era previsto in una delle prime stesure di questo provvedimento di legge), al ricorso a valutatori indipendenti esterni al sistema dello spettacolo; questo sarebbe stato auspicabile.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Registro degli organismi di rilevanza regionale

1. E' istituito il registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il registro è così articolato:

a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione a norma dell'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali);

b) organismi di rilevanza territoriale che comprendono gli organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato da almeno un quinquennio mediante i benefici previsti dall'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990);

c) compagnie a carattere professionale che comprendono le compagnie teatrali musicali e di danza che operano da almeno cinque anni con requisiti di continuità e professionalità;

d) altri organismi che comprendano gli operatori del settore, dotati di professionalità e aventi sede legale in Sardegna.

2. Il registro è soggetto a revisione triennale.

3. La Regione riconosce una particolare rilevanza agli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi connessi ad un progetto di sviluppo triennale delle attività specifiche da loro svolte, da presentarsi prima della redazione del Documento di programmazione di cui all'articolo 3.

4. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel registro, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente, sono fissati con delibera della Giunta regionale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 7, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Art. 8

Tipologie dell'intervento regionale

1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3, sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività:

a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale;

c) iniziative di formazione e promozione delle attività di spettacolo;

d) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale;

e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l'università e con istituzioni pubbliche e private;

f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani;

g) iniziative di formazione del pubblico, destinate in particolare all'infanzia e all'adolescenza, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università;

h) iniziative finalizzate a favorire la mobilità del pubblico;

i) iniziative in favore delle pari opportunità e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione, comprese le forme di spettacolo itineranti;

l) iniziative di partenariato, gemellaggio e consorzi;

m) iniziative di promozione della produzione artistica contemporanea al di fuori del territorio regionale;

n) ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

2. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti dalle seguenti attività:

a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo;

c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all'esclusivo ambito dello spettacolo.

3. Al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione contribuisce, attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia finalizzati, ad agevolare l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

4. La Regione sostiene l'esportazione della produzione di spettacolo sarda in territorio extraregionale, mediante stipula di apposite convenzioni con compagnie e aziende di trasporto aereo e marittimo.

5. L'intervento regionale si attua esclusivamente a seguito di:

a) presentazione di progetti articolati secondo le tipologie del presente articolo;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9

Modalità di erogazione dei contributi

1. Con il Documento di programmazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell'intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio; contestualmente vengono fissati i termini di presentazione delle richieste; la comunicazione dell'accettazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della presentazione.

2. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 8 sono erogati nella misura del 75 per cento entro trenta giorni dall'approvazione della richiesta; la somma residua è liquidata ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo è stato concesso, secondo le modalità indicate dal Documento di programmazione di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dall'avvenuta rendicontazione.

3. I contributi di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e del 70 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici, con le modalità ed i tempi di cui al comma 2. Il limite massimo di spesa è stabilito nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3.

4. Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Scarpa. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Presidente, intervengo solo per dire che in questa norma sarebbe stato utile prevedere con precisione che persone partecipanti ad uno dei soggetti beneficiari del contributo non avrebbero potuto far parte di altri soggetti, pena la perdita del contributo da parte di altri. Questo è un mondo complesso, variegato, con ramificazioni. Capita spesso che stesse persone o ambienti facciano parte di più soggetti che beneficiano di aiuti e di intervento; forse questa era un'occasione proprio per precisare che l'operatore che fa parte di un soggetto utente non può far parte di altri soggetti utenti, pena l'esclusione di questi. Questa mancata previsione, a mio modesto avviso, costituisce un limite in un momento in cui si sta dando un sistema, completo e complesso, di norme di disciplina a questo settore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti.

2. In sede di prima costituzione del Comitato regionale per le attività di spettacolo, di cui all'articolo 5, e fino all'istituzione del registro regionale degli organismi dello spettacolo di cui all'articolo 7, i rappresentanti che compongono il Comitato sono designati dall'Assessore competente su proposta degli operatori afferenti ai singoli comparti, sentita la Commissione consiliare competente.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 10, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:

Art. 11

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione), e successive modifiche e integrazioni;

b) articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);

c) articolo 16 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative e modificative della legge regionale n. 17 del 1993 - legge finanziaria 1993);

d) articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);

e) articolo 30 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie);

f) articolo 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione);

g) articolo 13, per la parte concernente le attività di spettacolo, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).

2. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell'articolo 3.

Emendamento aggiuntivo Sanna Simonetta - Sanna Franco - Uggias - Davoli - Gessa - Barracciu - Biancu.

Art. 11

Nel comma 1 prima della lettera a) è aggiunta la seguente:

0.a) articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari), e successive modifiche ed integrazioni;". (1).)

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Simonetta Sanna, relatrice. Ne ha facoltà.

SANNA SIMONETTA (La Margherita-D.L.), relatrice. E' un errore materiale. Avevamo dimenticato di citare questa norma che non abroga, ovviamente, il contributo annuo per la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, in quanto è superata dalla lettera h), articolo 12, della legge regionale del 21 aprile del 2005, che parla del contributo annuo, commisurato allo stanziamento del Ministero dei beni culturali, da parte della Regione. Quindi si tratta di una dimenticanza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:

Art. 12

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2007; alle stesse si fa fronte con l'utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 11, per le quali è prevista l'abrogazione, ed iscritte in conto della UPB S11.052 che assume la seguente nuova denominazione "DV - Interventi per le attività di spettacolo".

2. La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall'articolo 9, è effettuata a' termini del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Emendamento sostitutivo totale Sanna Simonetta - Gessa - Cerina - Sanna Franco - Uggias - Davoli - Barracciu.

Art. 12

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 18.600.000 annui a decorrere dall'anno 2007; alle stesse si fa fronte quanto ad euro 14.500.000 con l'utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 11, per le quali è prevista l'abrogazione, ed iscritte in conto della UPB S11.052 che assume la seguente nuova denominazione "DV - Interventi per le attività di spettacolo"; quanto ad euro 4.100.000 con la seguente variazione al bilancio della Regione per gli anni 2006-2008:

in aumento

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.052

Intervento per le attività di spettacolo

2006 ------------

2007 euro 4.100.000

2008 euro 4.100.000

in diminuzione

11 - BILANCIO (03 - PROGRAMMAZIONE)

UPB S03.006

Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 ------------

2007 euro 4.100.000

2008 euro 4.100.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006).

2. La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall'articolo 9, è effettuata a' termini del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi. (2).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'Assessore dei lavori pubblici e Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ad interim. Ne ha facoltà.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici e, ad interim, della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Poche parole per chiedere l'approvazione di un progetto di legge che colma una lacuna nel panorama dell'attività di spettacolo in Sardegna. Io sono convinto che le riforme vadano iniziate perché poi le leggi che le introducono sono sempre migliorabili e perfettibili nel tempo. Con questo testo si inizia con un buon passo, pur non essendo un provvedimento che delegifica molto lascia l'attuazione di molti compiti importanti al documento di programmazione triennale. Le riforme, infatti si valutano sui comportamenti politici e istituzionali successivi.

Questo testo di legge supera le vecchie leggi di settore datate ormai da molti anni, una addirittura degli anni '70; attualizza un settore con interventi moderni; ha alcune intuizioni importanti, come quella della valutazione della qualità degli interventi attraverso le figure dei revisori riconosciute a livello nazionale. Soprattutto richiama, mi riallaccio all'intervento dell'onorevole Atzeri, all'articolo 3, comma 3, lettera d), la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali. Però, credo che questi principi, sono d'accordo con l'onorevole Atzeri, vadano riempiti di contenuti concreti.

La validità della legge sarà valutata guardando agli adempimenti. Il progetto di legge è semplice nella sua struttura, delegifica, introduce alcuni nuovi organismi, come il Comitato consultivo, forse un po' pletorico ma comunque rappresentativo delle varie posizioni della cultura della società sarda.

Viene istituito l'Osservatorio; in sede interpretativa io mi sento di dire che debba essere una struttura leggera, non quindi un appesantimento organizzativo, ma una struttura che aiuti veramente la Regione a osservare, a verificare e monitorare il sistema dello spettacolo in Sardegna.

In una relazione dell'assessore Pilia, a cui va il mio ricordo, la mia amicizia, e l'apprezzamento per il lavoro svolto, tenuta nel luglio scorso su una delibera relativa allo spettacolo, si diceva che uno dei problemi centrali era la non perfetta conoscenza del sistema; ora, poiché si governa quando si conosce, credo che l'istituzione dell'Osservatorio sia francamente molto importante.

Il Consiglio approva le leggi e la Giunta le attua, sul campo misureremo quindi l'efficacia di questa legge. Le riforme, lo ripeto ancora una volta, si possono migliorare perché il tempo ci dirà che cosa dovremo modificare, intanto partiamo già con un buon testo. Per concludere, ringraziamo la Commissione, ringraziamo soprattutto l'onorevole Sanna che questo progetto di legge ha portato all'attenzione dell'Aula.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 105-150-158/B.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - URAS.

Risponde no il consigliere: BIANCAREDDU.

Si sono astenuti: Il Presidente SPISSU - AMADU - ATZERI - CHERCHI Oscar - LIORI - MORO - MURGIONI - RANDAZZO Alberto - SANCIU - SANNA Matteo - SCARPA - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 53

votanti 41

astenuti 12

maggioranza 21

favorevoli 40

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Il Consiglio è riconvocato alle ore 10 di domani, giovedì, 30 novembre.

La seduta è tolta alle ore 20 e 02.