Seduta n.142 del 23/11/2005
CXLII SEDUTA
(POMERIDIANA)
Mercoledì 23 Novembre 2005
Presidenza del Presidente SPISSU
La seduta è aperta alle ore 16 e 20.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 novembre 2005 (137), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Paolo Maninchedda ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 23 novembre 2005. Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Per consentire la distribuzione degli emendamenti sospendo la seduta per quindici minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 21, viene ripresa alle ore 16 e 59.)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 21-33-81/A. Dobbiamo procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Amadu?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri RANDAZZO, MURGIONI, MORO, LA SPISA, LADU, SANCIU, LOMBARDO.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe -- FADDA Paolo -- FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MARROCU - MATTANA - MORO - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - RANDAZZO - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - URAS.
Si sono astenuti: Il Presidente SPISSU - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILI - RASSU - SANCIU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 58
Votanti 47
Astenuti 11
Maggioranza 24
Favorevoli 47
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il titolo:
Titolo
"Norme regionali in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro".)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Sia nel titolo che in altre parti dell'articolato appare a volte la dizione "servizi per l'impiego" altre volte "servizi per il lavoro". Se è possibile, con un emendamento orale, proporrei di usare l'espressione "servizi per il lavoro", naturalmente adeguando tutto il testo.
PRESIDENTE. Chiedo scusa, se non ho capito male la dizione è: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro".
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. E "organizzazione dei servizi per il lavoro".
PRESIDENTE. Ci fa avere un emendamento scritto, le dispiace? Altrimenti rischiamo di comprendere male.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Va bene.
PRESIDENTE. Stiamo leggendo il titolo, onorevole Cherchi.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Nella seconda parte del titolo e anche nell'articolato si parla di "servizi per l'impiego".
PRESIDENTE. Mi dica come li chiamiamo nel titolo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. "Organizzazione dei servizi per il lavoro".
PRESIDENTE. Non "disciplina"?
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Mi scusi, ho il testo vecchio.
PRESIDENTE. Il testo che abbiamo davanti reca: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro".
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Scusi un attimo, sto verificando. Sì, ha ragione. Mi perdoni, stavo leggendo il titolo riportato dalla prima proposta di legge. La seconda parte del titolo è: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro". Tuttavia, poiché in altre parti del testo si parla a volte di "servizi per l'impiego" altre volte di "servizi per lavoro", propongo di usare sempre l'espressione "servizi per il lavoro".
PRESIDENTE. Il titolo resta così, poi vedremo se usare nel testo una dizione analoga tutte le volte che ricorre.
(Interruzione del consigliere Dedoni)
PRESIDENTE. Certo, tutte le volte che ricorre.
Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Diritti del cittadino
1. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine, pone in atto tutte le azioni formative, di orientamento all'istruzione e al lavoro e di accompagnamento all'impresa, necessarie a superare gli ostacoli di ordine strutturale e personale, che impediscono l'accesso al mercato del lavoro e lo sviluppo delle capacità e attitudini di ciascuno.
2. Ad ogni cittadino, nell'esercizio del diritto e del dovere al lavoro, è garantito l'accesso al sistema dei servizi per l'impiego, di cui agli articoli successivi, per un percorso di potenziamento e di ampliamento della propria professionalità, di accompagnamento e sostegno al miglioramento delle proprie condizioni lavorative e di affiancamento e indirizzo alle aspirazioni imprenditoriali.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale LICHERI - LANZI - FADDA Giuseppe - BARRACCIU
Art. 1
L'art. 1 -1° comma:
Art. 1-Principi
1. La Regione Sardegna, riconoscendo a tutte le persone il diritto al lavoro, promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, e favorisce la piena occupazione, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro. (11)
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 1
Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. La Regione assicura il confronto con le parti sociali, tutela e riconosce i diritti sindacali dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e si adopera per favorirne l'applicazione assumendo tale criterio nella propria iniziativa legislativa.
2 ter. La Regione assicura, nelle materie delle politiche del lavoro, formazione e servizi per il lavoro, il principio di pari opportunità tra uomini e donne e promuove politiche di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura.
2 quater. La Regione definisce nei propri atti di programmazione generale politiche di effettivo contrasto alla precarizzazione del lavoro e della condizione di vita dei lavoratori, assumendo tali politiche come necessarie allo sviluppo equilibrato della società sarda.". (17) .)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 11 ha facoltà di illustrarlo.
LICHERI (R.C.). Signor Presidente, l'emendamento numero 11 è ritirato perché è completamente recepito dal successivo emendamento numero 17, di cui è primo firmatario l'onorevole Silvio Cherchi.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 17 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Essendo l'onorevole Cherchi anche relatore, diamo per acquisito il suo parere. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La Regione Sardegna esercita i poteri legislativi e amministrativi nelle materie oggetto della presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Unione europea.
2. La presente legge, nell'ambito del quadro normativo di decentramento alle regioni delle competenze in materia di lavoro, disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione, agli enti locali, istituzionali e ai soggetti privati, in materia di collocamento, servizi e politiche attive del lavoro. Contiene, inoltre, norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.
3. Nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione attribuisce le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurandone, laddove necessario, l'esercizio unitario. )
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Obiettivi e linee guida
1. La Regione si propone la realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione opera nell'ambito delle seguenti linee guida:
a) promuovere e favorire l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per il lavoro con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, dell'orientamento scolastico e professionale e con le politiche sociali e delle attività produttive;
b) promuovere e favorire, secondo i principi dell'accreditamento, il raccordo col sistema dei soggetti istituzionali e privati che prestano servizi per il lavoro e l'impresa, col sistema scolastico, con quello imprenditoriale e con le reti associative dei cittadini e dei lavoratori che si organizzano per favorire il diritto al lavoro;
c) prevenire la disoccupazione, incentivando la partecipazione delle rappresentanze sociali e del partenariato istituzionale e sociale nella programmazione delle politiche attive del lavoro;
d) promuovere azioni dirette a consentire l'accesso regolare al mercato del lavoro nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi;
e) perseguire la pari opportunità con azioni rivolte a superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera in attuazione dell'articolo 37 della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
f) favorire l'accesso dei giovani alla formazione ed all'inserimento lavorativo, sostenendone i percorsi individuali;
g) promuovere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti disabili, delle persone a rischio di esclusione sociale, dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori immigrati;
h) promuovere l'innovazione al fine di rendere competitive le imprese nell'ambito della nuova economia e dei cambiamenti strutturali dell'organizzazione del lavoro; perseguire l'incremento della produttività e la competizione qualitativa sviluppando con le parti sociali accordi diretti a migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro;
i) combattere la precarizzazione dei rapporti di lavoro promuovendo tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito;
l) promuovere azioni per incoraggiare e sostenere lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese. .)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, procediamo alla votazione. L'onorevole Balia chiede la votazione nominale. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri ORRU', BARRACCIU, CERINA, PIRISI, BIANCU, SABATINI, CALIGARIS.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Pittalis, il cui voto risulta nullo, dichiara il proprio voto favorevole.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - IBBA - LANZI - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - PISANO - PISU -PITTALIS - PORCU - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA -URAS - VARGIU.
Risponde no il consigliere: SANJUST.
Si è astenuto: il Presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 42
Votanti 41
Astenuti 1
Maggioranza 21
Favorevoli 40
Contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:
Art. 4
Sistema dei servizi regionali per il lavoro
1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio di rilevanza pubblica. E' istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. I soggetti istituzionali, attori necessari del sistema dei servizi pubblici per l'impiego, sono i Centri dei servizi per il lavoro, di cui all'articolo 14, e l'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15.
3. Gli altri soggetti, pubblici o privati appositamente accreditati, collaborano col sistema istituzionale nell'espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge.
4. Sono definite servizi pubblici per l'impiego tutte le attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, rese dal sistema di cui al comma 2, volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione dell'imprenditorialità, la promozione culturale e formativa della persona e tutte le iniziative mirate allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità.
5. L'accesso ai servizi deve essere assicurato ai cittadini in condizioni di parità, senza discriminazioni di sesso, di condizioni familiari o sociali, di nazionalità, di cittadinanza, di provenienza territoriale, di opinione o affiliazione politica, religiosa, associativa o sindacale.
6. Al fine di perseguire la massima qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, al fine, altresì, di dare efficienza ed efficacia ai servizi espletati, l'organizzazione del sistema dei servizi per il lavoro si ispira:
a) al principio della sussidiarietà tra la Regione e le province, i comuni e gli altri enti locali, associazioni e organizzazioni della società civile, il sistema scolastico, universitario e della formazione professionale;
b) al principio della concertazione con le organizzazioni del sindacato, delle imprese e del terzo settore.
7. Gli utenti del Sistema regionale dei servizi per il lavoro accedono gratuitamente a tutti i servizi espletati dai soggetti istituzionali e dagli altri soggetti accreditati.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 4
Al comma 1 sostituire la frase:
"Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio di rilevanza pubblica." Con:
"Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico.". (20).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 20 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. L'onorevole Cherchi è anche relatore, quindi diamo il suo parere per acquisito. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
TITOLO II
Ripartizione delle funzioni
Art. 5
Funzione dei soggetti diversi dagli enti territoriali
1. La scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore, gli organismi istituzionali diversi dalle province e dai comuni, che favoriscono la crescita della persona, del lavoro e dell'imprenditorialità, partecipano al sistema dei servizi per il lavoro e vengono coinvolti, nelle forme stabilite dalla presente legge, negli organismi di indirizzo, di programmazione e di monitoraggio del sistema.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono svolgere, anche in forma associata e di propria iniziativa, attività di rilevazione dei fabbisogni e progettazione di servizi, e possono candidarsi alla gestione degli stessi con le modalità previste nel comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, parallelamente ai Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 15, espletano le attività del sistema dei servizi previo accreditamento rilasciato dalla Giunta regionale.
4. Le procedure, i presupposti e le modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento, sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro e la Commissione consiliare competente.)
PRESIDENTE. All'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Intervengo, molto brevemente, per sottolineare che al comma 4 si parla di procedure, presupposti e modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento, si tratta cioè di definire i criteri per l'accreditamento delle strutture private, operazione che è attribuita alla Giunta su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione regionale. E' chiaro ed evidente che in ragione di questo va raccomandata alla Giunta ampia pubblicità, in modo tale che i criteri di accreditamento siano noti e valutabili non solo dagli organi istituzionali della Regione, ma anche dagli enti locali e dalle parti sociali che sono interessate a questa materia.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Funzioni delle province
1. Sono attribuite alle province, nell'ambito della loro autonomia istituzionale e organizzativa, le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi all'impiego a norma di quanto stabilito dal decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le province garantiscono la più ampia informazione in merito alla riforma sul collocamento introdotta dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
3. Alle province sono anche attribuite la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione nelle medesime materie.
4. Le province espletano le predette funzioni garantendo l'integrazione con le altre funzioni, loro attribuite o delegate, in materia di orientamento, istruzione e formazione.
5. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con i comuni e gli altri enti locali al fine di garantire la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni loro assegnate.
6. In particolare, tenuto conto delle proposte della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8 della presente legge, ogni provincia:
a) programma e realizza lo sviluppo dei servizi per il lavoro;
b) promuove, a livello provinciale, programmi e progetti rivolti a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale:
1) delle donne;
2) degli iscritti all'elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e di quelli privi di qualifica professionale;
3) dei lavoratori diversamente abili e di tutti i soggetti del disagio sociale;
4) dei lavoratori immigrati;
5) dei soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti;
6) dei lavoratori posti in mobilità.
c) promuove forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell'ambito dei servizio e/o opere a vantaggio della collettività;
d) promuove programmi e progetti nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro;
e) definisce gli ambiti territoriali di riferimento per i Centri dei servizi per il lavoro, sulla base dei criteri di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 7 della presente legge;
f) sperimenta, in accordo con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema provinciale; sperimenta, altresì, servizi per favorire l'integrazione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro;
g) programma e organizza i servizi per il lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito provinciale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;
h) predispone e approva il piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 10 della presente legge;
i) effettua l'analisi tecnica ed approva l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale;
l) svolge attività di mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d'interesse provinciale e l'esame congiunto di cui all'articolo 4 della Legge n. 223 del 1991.
7. Le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono la Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8 e la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei disabili di cui all'articolo 9 della presente legge.
8. Le province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi, al fine di assicurare uniformità ed una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità ed interrelazioni socio-economiche.)
Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Art. 7
Funzioni della Regione
1. La Regione, in attuazione degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, esercita le funzioni e i compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione e valutazione all'interno del sistema regionale dei servizi per il lavoro e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro. La Regione esercita le proprie competenze con l'obiettivo di:
a) incrementare l'occupazione;
b) difendere i livelli occupazionali e promuovere la nuova imprenditorialità;
c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
d) favorire la sicurezza e la qualità del lavoro.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 11, la Regione:
a) approva il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 13;
b) programma e coordina iniziative e progetti speciali regionali volti ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con particolare riferimento alle donne, agli immigrati e alle categorie svantaggiate;
c) predispone, su proposta delle amministrazioni provinciali, interventi specifici, ovvero correttivi di interventi più generali, che tengano conto della situazione di svantaggio occupazionale di singole aree;
d) promuove il lavoro in tutte le sue forme e favorisce la nuova imprenditorialità;
e) promuove programmi mirati alla lotta al lavoro nero;
f) organizza il sistema informativo dell'economia e del lavoro integrato nel sistema informativo regionale;
g) cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
h) definisce i criteri generali per l'individuazione, da parte delle province, degli ambiti territoriali di riferimento dei Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 14, tenuto conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione;
i) indica i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;
l) istituisce e indirizza l'Agenzia regionale per il lavoro e ne approva gli atti fondamentali;
m) indirizza e favorisce il ricorso a strumenti conservativi dei livelli occupazionali e l'utilizzo di strumenti che agevolano l'ingresso od il reingresso nel mercato del lavoro anche con l'adozione di nuove tipologie di contratti di lavoro quali: tirocini, LSU, LPU, Borse lavoro;
n) determina, con proprio provvedimento, le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
o) istituisce, con proprio provvedimento, un apposito elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio e stabilisce le modalità di tenuta dell'elenco, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
p) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale ed assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali;
q) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
r) ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 180 del 2001, la Regione è sede per l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e di quello previsto nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991 per le aziende che operano in ambito sovraprovinciale.
3. La Regione, nell'ambito dei principi generali dettati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal decreto legislativo n. 180 del 2001, e loro successive modifiche e integrazioni, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propri atti:
a) la revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
b) i criteri e modalità per le procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
c) gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
d) gli obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.
4. E' istituito, presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il Servizio per le politiche del lavoro a cui è demandato il coordinamento della presente legge.
EMENDAMENTO soppressivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 7
Alla lettera m) del comma 2 è soppressa la seguente frase:
"... anche con l'adozione di nuove tipologie di contratti di lavoro quali: tirocini, LSU, LPU, Borse lavoro; ". (3)
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 7
Al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale;". (2).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 3 e 2 ha facoltà di illustrarli.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. L'emendamento numero 3 soddisfa un'esigenza che è stata posta anche in Aula, quella cioè di eliminare l'ultima parte della lettera m) del comma 2, che può indurre in equivoci e generare ambiguità, perché lascia intendere che si tratti di nuove tipologie contrattuali, ma in realtà sono tipologie di contratti di lavoro. Inoltre il riferimento agli LSU e LPU in qualche modo non porta bene, nel senso che alcune delle sperimentazioni effettuate non sono state di grande aiuto per i lavoratori e quindi abbiamo ritenuto opportuno eliminare questa parte.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento:
TITOLO III
Organismi, strumenti e procedure di programmazione
Art. 8
Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro
1. Le province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, quale organo permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e di gestione dei servizi per l'impiego.
2. La Commissione elabora le linee guida per la predisposizione del Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 10 che viene trasmesso all'amministrazione provinciale per la definitiva approvazione.
3. La Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro è composta:
a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
d) da un rappresentante designato dal Forum del terzo settore;
e) da due componenti designati rispettivamente dalla scuola e dall'Università;
f) dal consigliere provinciale di parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125;
g) da due consiglieri provinciali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
4. Il funzionamento della Commissione è definito in apposito regolamento emanato dalla provincia. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro e i rappresentanti dei Centri dei servizi per il lavoro.
5. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Commissione di cui al presente articolo.
EMENDAMENTO soppressivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 8
La lettera g) è soppressa. (31).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 31 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato e naturalmente la Commissione esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9
Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili
1. Il presidente della provincia istituisce la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili, al fine di promuoverne l'inserimento e l'integrazione lavorativa, in attuazione dei principi stabiliti dalle leggi statali. Ad essa sono affidate le competenze previste dal comma 1 dell'articolo 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
2. La Commissione è così composta:
a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
c) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
d) da quattro rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili più rappresentative di cui un rappresentante del terzo settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali;
e) da un medico del lavoro della ASL del capoluogo.
3. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
4. Sono attribuiti alla Commissione i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 68 del 1999, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite.
5. La Commissione individua altresì la convenzione-quadro su base territoriale con i soggetti e con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come strumento ordinario per il conferimento di commesse di lavoro.
6. Nell'ambito della Commissione è costituito un Comitato tecnico ai sensi della lettera b), comma 2 dell'articolo 6 della Legge n. 68 del 1999. Il Comitato è composto da:
a) un funzionario;
b) un esperto del settore sociale e un medico legale;
c) un rappresentante dei datori di lavoro;
d) un rappresentante dei lavoratori;
e) un rappresentante delle associazioni dei diversamente abili presenti in Commissione.
7. Il Comitato tecnico svolge compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità e ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla Legge n. 68 del 1999 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. La provincia approva il regolamento contenente le norme relative al funzionamento della Commissione.
9. La provincia presenta alla Regione, ogni anno, una relazione sull'attuazione degli interventi realizzati per rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro
1. La provincia predispone un Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro. Nel Piano devono essere specificati, in particolare:
a) le tipologie di intervento;
b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni;
c) i risultati attesi;
d) la localizzazione dei servizi;
e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento evidenziando il cofinanziamento.
2. Il Piano provinciale di cui al comma 1, ha una durata triennale, è aggiornato annualmente e viene inviato alla Regione ai fini della formulazione del Piano regionale di cui all'articolo 13.)
PRESIDENTE. Non ci sono emendamenti all'articolo 10. Ha domandato di parlare il consigliere Bianchereddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Biancareddu?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri SANCIU, SANJUST, LA SPISA, AMADU, CAPPAI, MORO, OPPI.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 10.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - LANZI - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.
Risponde no il consigliere: MORO.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - LOMBARDO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANJUST.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 55
Votanti 44
Astenuti 11
Maggioranza 23
Favorevoli 43
Contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:
Art. 11
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche attive per il lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è istituita presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. La Commissione svolge compiti di progettazione e proposta in materia di politiche del lavoro di competenza regionale. Svolge, altresì, compiti di valutazione e verifica dei risultati in rapporto alla programmazione e agli indirizzi elaborati dalla Regione; elabora inoltre le linee guida per la predisposizione del Piano regionale per il lavoro.
3. La Commissione, in particolare, al fine di migliorare la qualità dei servizi per l'impiego, formula proposte sui criteri di dislocazione territoriale dei Centri dei servizi per il lavoro e sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra il sistema pubblico dei servizi per il lavoro e i soggetti istituzionali e privati.
4. La Commissione, inoltre, esprime il proprio parere sui criteri di definizione degli standard qualitativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che esercitano i servizi per il lavoro.
5. La Commissione subentra, salvo deroghe previste dalla presente legge, nelle funzioni esercitate dalla soppressa Commissione regionale per l'impiego.
6. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede o da un suo delegato;
b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, agricoltura, artigianato e cooperazione;
d) da un rappresentante designato dal Forum del terzo settore;
e) da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'Università;
f) dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge n. 125 del 2001;
g) da due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
h) da otto rappresentanti designati dalle province.
7. Per ogni componente effettivo è indicato un supplente.
8. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 6, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
9. Il funzionamento della Commissione è definito in apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa. Alle riunioni della Commissione può partecipare, su invito del presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.
10. Ai componenti della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro spettano le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47, della presente legge.
EMENDAMENTO soppressivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 11
Al comma 6 la lettera g) è soppressa. (21).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 21 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato e il parere della Commissione è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:
Art. 12
Conferenza regionale per l'occupazione
1. La Regione promuove la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali alla programmazione delle politiche del lavoro indicendo, una volta all'anno, la Conferenza regionale per l'occupazione.
2. LaConferenza formula proposte in ordine agli indirizzi regionali riguardanti:
a) il coordinamento tra politiche del lavoro, sistema dell'istruzione e sistema dei servizi per l'impiego;
b) l'integrazione tra politiche del lavoro, politiche sociali e politiche di sviluppo;
c) il perseguimento di obiettivi di crescita dell'occupazione attraverso le politiche di sostegno alla domanda aggregata e le politiche di sviluppo locale.
3. La Conferenza è indetta e presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
4. La Giunta regionale disciplina la composizione, partecipazione e modalità di svolgimento della Conferenza.
5. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 20.000 annui.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 12
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza concorre a formulare indicazioni e proposte in merito al Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro.". (22).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 22 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. La formulazione attuale del comma 2 dà ad intendere che la Conferenza regionale per l'occupazione, che è un momento importante di confronto tra il Governo regionale e le forze sociali, sia un modo per imbrigliare i criteri, i tempi e i modi della discussione. Noi abbiamo ritenuto di sostituire il comma 2 con una formulazione di carattere più generale, che consenta alla Conferenza di potersi svolgere a seconda delle esigenze che di anno in anno si potranno presentare.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l' Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13
Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione
1. La Giunta regionale formula la proposta di Piano regionale per i servizi, per le politiche del lavoro e per l'occupazione tenendo conto delle indicazioni emerse dalla Conferenza regionale per l'occupazione, dai piani provinciali e dalle formulazioni della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro. La proposta di Piano è approvata dal Consiglio regionale.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce il documento di programmazione e di indirizzo della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge. In particolare, il documento definisce e coordina le politiche in materia di servizi per l'impiego e le politiche del lavoro, tenendo conto dei corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
3. Con il Piano regionale la Regione concorre all'elaborazione del Piano nazionale per l'occupazione, nel rispetto degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il Piano ha validità triennale e definisce le linee di intervento e le relative risorse finanziarie su base annuale con previsioni triennali, in conformità con il Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione e con il Piano regionale di sviluppo economico e sociale.
5. Il Piano è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale che, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano dell'anno precedente e gli sottopone, altresì, la nuova proposta di Piano, sentite le Commissioni competenti.
6. Il Piano di cui al presente articolo si compone di due parti: il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro ed il Piano regionale per l'occupazione.
7. Il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro:
a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per il lavoro gestiti dalle province;
b) indirizza l'attività dell'Agenzia regionale per il lavoro;
c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di intermediazione di manodopera e le politiche del lavoro;
d) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualità delle prestazioni, nonché i criteri e gli standard per la certificazione delle competenze professionali, al fine di garantire l'omogeneità del sistema;
e) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, indicando le linee di intervento da attuare sul territorio per l'emersione del lavoro irregolare e ne individua gli strumenti per la loro realizzazione;
f) predispone gli strumenti utili per la creazione di lavoro autonomo e cooperativo in favore dei disoccupati e degli occupati a rischio di disoccupazione;
g) definisce gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari.
8. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano di cui al comma 1, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare ad eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finanziari, sono aggiornate annualmente.
9. Per la sua attuazione il Piano inoltre:
a) definisce e individua, su proposta delle province, le procedure e gli strumenti per la valutazione dei servizi per il lavoro e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
b) indica le procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi per l'impiego;
c) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale un'informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.
10. Il Piano regionale per l'occupazione viene definito dalla Regione con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali. E' formulato sulla base dell'analisi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e sulla base della valutazione delle politiche attive. Il Piano contiene in particolare:
a) il programma degli interventi con l'indicazione delle modalità di attuazione, delle strutture dell'ordinamento regionale interessate e del quadro finanziario;
b) l'indicazione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi alle imprese finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro e la stabilizzazione occupazionale;
c) l'individuazione delle categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale e la relativa quota di assunzione cui sono tenuti a rispettare datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
TITOLO IV
Sistema regionale dei servizi per l'impiego
Art. 14
Centri dei servizi per il lavoro
1. Le province, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi della precedente lettera h) del comma 2 dell'articolo 7, istituiscono proprie strutture denominate "Centri dei servizi per il lavoro", al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.
2. I Centri di cui al comma 1 hanno il compito di gestire:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province dalla presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo di cui al punto a) e successive modificazioni e integrazioni.
3. I Centri di cui alla presente norma, in generale, svolgono i seguenti servizi:
a) accoglienza, consulenza e informazione orientativa;
b) gestione di specifiche procedure amministrative;
c) promozione e sostegno nel mercato del lavoro delle fasce deboli;
d) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. Le province, attraverso i Centri dei servizi per il lavoro, garantiscono in particolare:
a) l'anagrafe degli iscritti, con particolare riguardo alla tenuta di specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti istituzionali e privati;
b) l'accertamento delle qualifiche professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 7;
c) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;
d) l'attivazione della domanda di lavoro, in particolare attraverso l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;
e) l'attivazione dell'offerta di lavoro, in particolare attraverso l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
f) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione, in particolare attraverso il supporto allo svolgimento di stage aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;
g) i servizi per l'avviamento al lavoro e sviluppo delle carriere, in particolare attraverso l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali;
h) il raccordo con l'Agenzia regionale del lavoro per l'attività di ricerca e studi in materia di lavoro.
5. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei servizi per il lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego.
All'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:
Art. 15
Agenzia regionale per il lavoro
1. E' istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità alla programmazione e agli indirizzi regionali.
2. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province, collaborando al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle province e alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. In particolare l'Agenzia:
a) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendone la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione;
b) cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitaria;
c) svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per il lavoro ad esso affidati dalla Giunta regionale;
d) svolge funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro, consistenti in attività di rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio in materia di lavoro.
4. L'Agenzia è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.
5. Il regolamento generale dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta formulata nel quadro della concertazione con la Commissione provinciale di cui all'articolo 8.
6. L'Agenzia regionale per il lavoro di cui al presente articolo, assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale della Agenzia del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.
7. L'Agenzia regionale per il lavoro, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in collaborazione con le università e qualificati organismi di ricerca pubblici e privati, in regime di convenzione.
EMENDAMENTO soppressivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 15
Alla lettera a) del comma 3 sono soppresse le parole:
"garantendone la connessione con la rete unitaria della Pubblica Amministrazione;". (23)
EMENDAMENTO aggiuntivo URAS - DAVOLI - PISU
Art. 15
Dopo il comma 2 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma 2.bis:
"L'Agenzia, inoltre, svolge attività di ricerca e sperimentazione in materia di politiche del lavoro e per l'occupazione, definendo modelli applicativi standard per l'erogazione dei relativi servizi su base territoriale. A tal fine agisce, di norma, attraverso accordi di programma, di cui alla vigente legislazione regionale, con gli Enti locali, le associazioni datoriali e dei lavoratori, l'impresa sociale e cooperativa, l'Università e i centri di ricerca qualificati pubblici e privati operanti in Sardegna.". (10).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 23 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 10 ha facoltà di illustrarlo.
URAS (R.C.). La ragione di questo emendamento è sostanzialmente questa: l'Agenzia regionale del lavoro, quella normata con la legge numero 33 del 1988, la cui attività e i cui compiti sono stati successivamente modificati con alcune normative regionali, nella scorsa legislatura ha avviato un'esperienza positiva, regolata dalla legge numero 9 del 2003, con la quale - credo, non vorrei sbagliare - si è attribuito in modo più preciso all'Agenzia un compito di ricerca e sperimentazione in materia di politiche del lavoro e per l'occupazione, indicando come strumento operativo la modellizzazione di standard applicativi per l'erogazione di servizi, da realizzarsi attraverso l'accordo di programma previsto dalla legge numero 40 del 1990.
In ragione dei risultati positivi ottenuti attraverso questo tipo di strumentazione normativa si ripropone, in questa sede, nell'articolo 15, la citazione di quella disposizione già contenuta nell'ordinamento regionale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare il consigliere Cherchi Silvio, relatore.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Il relatore si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo solo per far presente che condivido quanto testé esposto dal collega Uras, ritengo però che in questo testo di legge l'Agenzia regionale per il lavoro sia inquadrata come uno strumento operativo dell'Assessorato, ed è insito nell'articolo 15, in cui si parla dell'Agenzia, che lo stesso Assessorato può delegare le mansioni previste nello stesso articolo. Quindi riterrei superfluo fare ulteriori precisazioni.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo :
Art. 16
Organi dell'Agenzia regionale per il lavoro
1. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro:
a) il direttore dell'Agenzia;
b) il Collegio dei revisori dei conti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e del relativo emendamento:
Art. 17
Direttore dell'Agenzia
1. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è responsabile della gestione e persegue gli indirizzi e gli obiettivi programmati; in particolare, predispone il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio.
2. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previo avviso pubblico, tra soggetti di età non superiore a 60 anni, con specifica e documentata competenza in materia di lavoro e occupazione e con esperienza nella direzione di organismi complessi, pubblici e privati.
3. L'incarico è assegnato con contratto di diritto privato che scade automaticamente con il rinnovo del Consiglio regionale. I contenuti del contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, avendo come riferimento gli emolumenti spettanti al direttore generale del ruolo unico regionale. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Agenzia regionale per il lavoro; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47 della presente legge.
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 17
Dopo il comma 2 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma 2.bis:
"Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previa selezione pubblica per titoli, tra soggetti in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro. Nella predetta selezione sono valutati come titoli preferenziali l'esercizio di funzioni di direzione in organismi complessi pubblici o privati.". (29).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 29 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e del relativo emendamento:
Art. 18
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. E' composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. L'incarico è revocabile per gravi inadempienze e per violazioni di legge. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile.
2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e a tal fine:
a) redige la relazione al bilancio preventivo e del rendiconto generale che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al direttore dell'Agenzia e all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
d) riferisce tempestivamente all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Agenzia e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti gli ulteriori compiti del Collegio dei revisori.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47 della presente legge.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 18
Nel comma 1 le parole:
"il Collegio dei revisori ..." sino a "...cooperazione e sicurezza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
'il Collegio dei revisori dei conti eletto dal Consiglio regionale con voto limitato ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.". (24).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 24 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato e il parere della Commissione è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti:
Art. 19
Personale dell'Agenzia regionale per il lavoro e ordinamento degli uffici
1. E' assegnato all'Agenzia regionale per il lavoro, sin dalla sua costituzione, il personale attualmente in servizio presso l'Agenzia del lavoro, senza variazioni dei rapporti di lavoro in corso e con la salvaguardia della posizione economica e giuridica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La dotazione organica del personale dell'Agenzia regionale per il lavoro è definita dalla Giunta regionale, previa analisi dei carichi di lavoro.
3. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e i relativi contratti di lavoro.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 19
Il comma 1 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:
1. E' assegnato, a tempo indeterminato all'Agenzia regionale del lavoro il personale attualmente in servizio, con il trattamento economico e la posizione nell'ordinamento professionale acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale in posizione di comando dal Ministero delle finanze è trasferito ai ruoli dell'Agenzia previo accordo con i competenti uffici ministeriali e conseguente definizione dei relativi atti normativi. (30)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 19
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico e giuridico del personale di ruolo dell'amministrazione regionale.". (4).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 30 e 4 ha facoltà di illustrarli.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si danno per illustrati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, l'emendamento numero 30 all'articolo 19 non è facilmente comprensibile, anche perché presumo che un'assegnazione a tempo indeterminato di personale che oggi, a qualsiasi titolo, non è assunto a tempo indeterminato, e che potrebbe essere naturalmente relativa a rapporti di comando anche a tempo determinato, quindi ad assunzioni a progetto, vada valutata, anche perché immagino che possa comportare delle implicazioni dal punto di vista della copertura finanziaria.
Siccome non ne colgo l'entità, cioè non so quante persone e con quale qualifica saranno assegnate con contratto a tempo indeterminato all'Amministrazione regionale, forse è opportuno che venga fatto un chiarimento prima di passare alla votazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, il collega Pisano mi ha preceduto di pochi secondi. Devo dire che in sede di quinta Commissione, di cui faccio parte, si è disquisito a lungo su una vicenda analoga riguardante il personale dell'ARPAS e giustamente, proprio su proposta dei colleghi della maggioranza di centrosinistra e dell'Assessore degli affari generali, si è addivenuti alla determinazione politica e amministrativa che il personale a tempo determinato dovesse sostenere una regolare selezione concorsuale.
Ora, giustamente il collega Pisano - e io concordo con lui - osservava che l'emendamento non chiarisce se dal Ministero delle finanze e dall'Agenzia del lavoro viene trasferito personale a tempo determinato e indeterminato o solo a tempo indeterminato, ed è un punto che deve essere precisato. L'emendamento, infatti, parla genericamente di personale, quindi si può pensare, come giustamente il collega Pisano ha osservato, che si tratta di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
E' necessario che nell'emendamento questo aspetto venga chiarito, per non incorrere in errori, precisando che si tratta solo di personale a tempo indeterminato e lasciando a un successivo provvedimento l'inquadramento del personale a tempo determinato. Anch'io sinceramente esprimo perplessità su questo emendamento che risulta poco chiaro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Capisco le perplessità dell'onorevole Rassu, un pochino meno quelle espresse dall'onorevole Pisano, che conosce in profondità la normativa in materia di lavoro e strumenti del lavoro.
L'Agenzia regionale del lavoro, nella sua originaria conformazione, aveva un grande limite, che era determinato dalle modalità di accesso del personale. Stiamo parlando, tra l'altro, di un'Agenzia che è nata con un'ambiguità di fondo, quella di essere una struttura autonoma, con capacità operativa propria, o una struttura incardinata nell'Assessorato regionale del lavoro. Quali erano le modalità di accesso all'Agenzia e con quali professionalità essa poteva operare? Poteva operare con personale assegnato provvisoriamente dagli Uffici della Regione e degli enti - e in questo caso si regolarizza anche il rapporto con l'Agenzia - e con personale assunto a tempo determinato, il che non significa che non avesse superato delle selezioni.
L'onorevole Pisano sa benissimo, e l'onorevole Dedoni che gli siede a fianco pure, perché quel dicastero era nella disponibilità del partito dei Riformatori, che vi era l'obbligo di operare attraverso assunzioni a tempo determinato, obbligo da cui è derivata una rincorsa a trovare sotterfugi per mantenere quel personale, che era professionalizzato ed era stato selezionato. Stiamo parlando di gente il cui voto di laurea è 110 e lode, che parla tre o quattro lingue, che ha frequentato master specialistici e seguito percorsi formativi in ambito europeo. Stiamo parlando delle migliori professionalità di cui dispone la Regione, di personale giovanissimo. L'ultima infornata - passatemi questo termine - riguarda un gruppo di giovani laureate che tutti ci invidiano (alcune di loro sono già entrate a far parte delle migliori organizzazioni europee e internazionali) e che si stanno occupando di una progettazione comunitaria. Possiamo anche regalare queste professionalità acquisite, grazie al merito della conduzione del partito dei Riformatori sardi, oppure possiamo intervenire per regolarizzarle. Io penso che sia colpevole regalarle ad altri, e se lo facciamo non lamentiamoci poi del fatto che non ci sono professionalità: se ce le lasciamo sfuggire è chiaro ed evidente che non abbiamo più ragioni per lamentarci della loro mancanza!
Quindi questa è la funzione di questo articolo e credo che dipenda dalla sensibilità di ciascuno di noi non perdere del personale così qualificato, giovane e motivato come quello che oggi opera nell'Agenzia regionale del lavoro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (Gruppo Misto). Signor Presidente, intervengo perché c'è stato, da parte dell'onorevole Rassu, un riferimento al lavoro che si sta facendo in contemporanea nelle Commissioni quinta e settima. Anche in questo caso c'è la possibilità di utilizzare il personale ministeriale in posizione di comando.
Ho preso la parola proprio per correggere il collega Rassu, nel senso che, per quello che può valere, nella discussione che si è fatta all'interno delle due Commissioni sull'ARPAS, il fatto che il personale abbia superato un concorso ministeriale dà allo stesso la titolarità per essere trasferito senza dover sostenere ulteriori concorsi. Quali altri concorsi possono valutare in maniera più approfondita la professionalità di questo personale?
Anche in questo caso, io ritengo che se si deve utilizzare un metodo omogeneo, l'emendamento sia legittimo e debba essere accettato, proprio perché riguarda personale che ha superato un concorso che gli ha dato diritto a un rapporto di lavoro a tempo determinato, ma che in linea di massima è servito per capire se quello stesso personale è idoneo ad essere assunto anche a tempo indeterminato e quindi a essere trasferito direttamente all'Agenzia regionale per il lavoro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, chiedo di sospendere la discussione degli emendamenti numero 30 e 4, ed eventualmente dell'articolo 19, perché è opportuno un approfondimento alla luce anche degli interventi che si sono susseguiti e delle problematiche che questo tipo di emendamento sottende.
PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare gli onorevoli Oppi e Silvio Cherchi. Vorrei sapere se dopo la richiesta di sospensione per un approfondimento essi intendano ancora intervenire.
Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.). Ritengo che la richiesta dell'assessore Dadea sia corretta. Anch'io ho bisogno di chiarimenti al riguardo, perché c'è stata, a suo tempo, una sanatoria per quanto riguarda il personale dell'Agenzia del lavoro e privilegiare alcuni lavoratori rispetto ad altri mi sembra un'ingiustizia. Quindi accolgo la richiesta dell'onorevole Dadea.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.) , relatore. Accolgo anch'io l'invito dell'onorevole Dadea. Vorrei solo dire che noi stiamo pensando a un'Agenzia regionale con compiti e competenze particolari, ed è chiaro che uno dei presupposti perché possa funzionare è che abbia un organico stabile e professionalizzato. Il personale di cui stiamo parlando si trova proprio in questa condizione. L'altro elemento è che si tratta di una legge...
PRESIDENTE. Se lei svolge un intervento…
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Condivido la richiesta di sospensione.
PRESIDENTE. Poiché l'Assessore del personale ha necessità di fare degli approfondimenti su questo aspetto, penso che sia giusto sospendere la discussione dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti. Appena l'Assessore sarà in grado di darci maggiori elementi di valutazione rispetto a quelli che sono emersi sinora, riprenderemo l'esame dell'articolo 19.
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Controllo e vigilanza
1. L'Agenzia regionale del lavoro è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Mezzi finanziari
1. L'Agenzia regionale per il lavoro dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento ordinario per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività ricompresse nel Piano annuale;
b) finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate;
c) contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;
d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi a soggetti diversi, limitatamente all'esercizio delle funzioni proprie.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22
Bilancio di previsione e rendiconto generale
1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dai pareri del Collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri CAPELLI, AMADU, MORO, LA SPISA, RASSU, LOMBARDO, PILI.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MARROCU - MATTANA - MORO - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - VARGIU.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - LA SPISA - LOMBARDO - PETRINI - RASSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 51
Votanti 46
Astenuti 5
Maggioranza 24
Favorevoli 46
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 23, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:
TITOLO V
Sistema informativo e osservatorio
del mercato del lavoro
Art. 23
Connessione con il sistema informativo lavoro (SIL)
1. L'Agenzia regionale per il lavoro cura la connessione e la gestione del sistema informativo lavoro (SIL) e sovrintende alla conduzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - LAI
Art. 23
Nel comma 1 le parole:
"l'Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite da:
"l'Amministrazione regionale.". (25).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 25 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Sono tre emendamenti che riguardano gli articoli 23, 24 e 25.
PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento numero 25 all'articolo 23.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Presidente, citavo quei tre emendamenti soltanto perché sono strettamente legati tra loro e se non si spiega un po' tutto si corre il rischio di non capire. Diciamo che la modifica consiste nel fatto che il sistema informativo lavoro è parte del sistema informatico regionale più complessivo, e quindi era più che evidente che a istituire questo sistema fosse l'Amministrazione regionale e non l'Agenzia. Allo stesso modo la responsabilità ricade in capo all'Amministrazione regionale e non all'Agenzia, che ha il compito di gestire e curare le parti di sua competenza. E' un ragionamento che riguarda tutti e tre gli articoli.
Naturalmente sull'emendamento numero 25 all'articolo 23 la Commissione esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessoretecnicodel lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24 e del relativo emendamento:
Art. 24
Modalità di funzionamento
1. Per garantire l'efficace funzionamento del collegamento di cui all'articolo 23 l'Agenzia regionale per il lavoro:
a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del SIL, come individuati dalle amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre a livello nazionale le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
b) organizza, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei Centri dei servizi per il lavoro, al fine di garantire la corretta imputazione, l'omogeneità delle definizioni e classificazioni e l'aggiornamento continuo;
c) progetta, infine, le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i Centri dei servizi per il lavoro i relativi risultati.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - LAI
Art. 24
Nel comma 1 le parole:
"collegamento di cui all'articolo 23" sono sostituite con:
"Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR) ". (26).)
PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessoretecnicodel lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti:
Art. 25
Sistema informativo lavoro regionale (SILR)
1. L'Agenzia regionale per il lavoro, sulla base di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e in collaborazione con le amministrazioni provinciali e con i Centri dei servizi per il lavoro, istituisce un sistema informativo lavoro regionale (SILR), nell'ambito del sistema informativo-statistico regionale.
2. Il sistema di cui al comma 1, costituisce il nodo regionale che unifica le informazioni di carattere amministrativo legate alle funzioni dei Centri dei servizi per il lavoro, le informazioni sui servizi erogati nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego e le informazioni sulle richieste di lavoro e di personale garantendo, in tal modo, l'integrazione delle informazioni fornite dal SIL.
3. Il SILR realizza un sistema efficiente ed efficace di politiche del lavoro anche attraverso l'interconnessione con gli altri SIL regionali, con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al capo III del decreto legislativo n. 276 del 2003 e con i sistemi impiegati dalle istituzioni dell'Unione europea. Garantisce, altresì, il raccordo e l'integrazione con altre risorse informatiche e informative, pubbliche e private, autorizzate o accreditate, che operano nel mercato del lavoro.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - LAI
Art. 25
Nel comma 1 le parole:
"l'Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite da:
"l'Amministrazione regionale.". (27)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - LAI
Art. 25
I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"2. Il sistema informativo del lavoro regionale è parte integrante del sistema informativo regionale a supporto dell'attività dei centri provinciali per il lavoro, delle province e della Regione in materia di mercato del lavoro. L'Amministrazione regionale è responsabile della gestione tecnologica del sistema informativo e della rete di telecomunicazione.". (28).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 27 e 28 ha facoltà di illustrarli.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Questi due emendamenti rientrano nel ragionamento precedente. Si tratta di una riorganizzazione dei compiti e delle diverse competenze dell'Agenzia. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessoretecnicodel lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Art. 26
Osservatorio regionale del mercato del lavoro
1. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge le funzioni di osservatorio regionale del mercato del lavoro al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto della programmazione e valutazione delle politiche del lavoro. L'Agenzia, in particolare, svolge, in tale ambito, attività finalizzate a:
a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale e provinciale;
b) monitorare con tempestività l'andamento congiunturale;
c) analizzare le modificazioni strutturali;
d) valutare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali, regionali e provinciali;
e) collaborare con le strutture competenti e con gli enti e organismi pubblici e privati interessati all'affinamento delle metodologie, all'interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;
f) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
g) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del programma annuale di attività.
2. L'Osservatorio si coordina con le amministrazioni provinciali che organizzano, al proprio interno, specifiche banche dati al fine di facilitare l'attività dell'Osservatorio.
3. L'Osservatorio può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Art. 27
Accesso dei privati al SILR
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 180 del 2001, l'Agenzia regionale per il lavoro può stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e con i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, per consentire il loro accesso alle banche dati del SILR.
2. I soggetti privati che contribuiscono alla fornitura dei dati per l'implementazione del SILR hanno diritto ad accedere al SILR a condizioni vantaggiose.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
TITOLO VI
Interventi di politica attiva del lavoro
Art. 28
Definizione e misure di politica del lavoro
1. Le politiche del lavoro regionali sono rivolte a favorire la partecipazione attiva dei lavoratori in cerca di occupazione, l'accesso al lavoro e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Esse, in tal senso, sono finalizzate all'allargamento, alla qualificazione e alla difesa della base occupazionale.
2. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro vengono stabiliti nel rispetto della piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica.
3. La programmazione e gli indirizzi generali per le politiche attive del lavoro sono contenute negli strumenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
4. La Regione promuove le misure di politica del lavoro attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, commisurando gli interventi in base alle caratteristiche che connotano il mercato del lavoro regionale.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:
Art. 29
Incentivi al reimpiego
1. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all'anagrafe del Centro per l'impiego, la Regione eroga, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, alle province finanziamenti per la realizzazione di programmi annuali finalizzati all'attuazione di progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali e organismi tecnici di emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro.
2. I criteri e le modalità di approvazione dei progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. Alla distribuzione delle risorse si provvede annualmente sentite, in una apposita conferenza indetta dalla Regione, le province.
4. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 2.132.000 per l'anno 2005, in euro 2.310.000 per l'anno 2006 e in euro 2.480.000 per gli anni successivi.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30
Politiche di pari opportunità
1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26, la Regione realizza interventi rivolti a sostenere l'occupazione femminile tali da contrastare le condizioni che scoraggiano l'offerta di lavoro e ostacolano l'inserimento lavorativo e le carriere professionali.
2. La Regione promuove le pari opportunità nell'accesso all'istruzione e alla formazione delle donne al fine di garantire la libertà di scelta e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, anche con modalità organizzative alternative che permettano di conciliare i tempi dedicati alla crescita del sapere e della conoscenza con i tempi di cura.
3. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alle imprese e agli enti pubblici sul diritto al lavoro e nel lavoro delle donne e sulle pari opportunità.
4. La Regione promuove e sostiene l'inserimento lavorativo delle donne sia nelle tipologie del lavoro subordinato che in quelle del lavoro autonomo.
5. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dell'orario o servizi aziendali.
6. Presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196 (Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31
Fondo regionale per i diversamente abili
1. Il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, istituito con legge regionale del 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili) è finalizzato al finanziamento delle iniziative di sostegno all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ed al rafforzamento dei servizi per il collocamento mirato.
2. Il Fondo eroga, altresì, contributi per i seguenti interventi:
a) valutazione delle capacità e attitudini professionali dei disabili, analisi delle adeguate possibilità offerte dal mercato del lavoro;
b) istruzione, formazione professionale, orientamento e tirocini;
c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e strumentali che impediscono l'integrazione lavorativa del diversamente abile;
d) trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili;
e) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro;
f) tutoraggio e supporto all'inserimento professionale, rivolti sia ai contesti lavorativi che a quelli familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
g) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della Legge n. 68 del 1999, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Alla determinazione della quota di risorse regionali si provvede con la legge finanziaria.
4. La Regione determina i soggetti beneficiari, l'entità e le modalità di concessione dei contributi nonché gli ulteriori aspetti applicativi della legge istitutiva del Fondo dei diversamente abili.
5. Il Comitato regionale del Fondo, istituito ai sensi della legge regionale n. 20 del 2002, garantisce il regolare ed imparziale utilizzo del fondo, esprime parere preventivo in ordine agli interventi per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili e verifica la loro corretta attuazione.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32
Convenzioni per l'inserimento dei diversamente abili
1. La Regione promuove lo strumento delle convenzioni svolgendo, in tal senso, attività di supporto, progettazione e realizzazione delle stesse, in conformità con le finalità del collocamento mirato.
2. La Regione definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di convenzioni tra datori di lavoro e servizi competenti di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999 e di convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali di cui all'articolo 12 della medesima legge. In tal senso, la Regione prevede forme di sostegno per le cooperative sociali che assumono lavoratori disabili gravi, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.
3. La Regione definisce i presupposti di validazione delle convenzioni quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Con riferimento alla copertura della quota di riserva di cui all'articolo 3 della Legge n. 68 del 1999, la Regione stabilisce, inoltre:
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura che non potrà, comunque, superare un quinto del totale della quota d'obbligo;
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, che dovrà essere parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 33
Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali
1. Dopo il n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, è aggiunto il seguente:
"1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381".)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Art. 34
Misure a sostegno dei sardi emigrati
1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, la Regione sostiene il rientro e il reinserimento lavorativo degli emigrati sardi anche con interventi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
2. La Regione promuove altresì forme di sostegno nei paesi di accoglienza, alla qualificazione, alla riqualificazione e all'inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti interregionali, dei lavoratori emigrati.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Art. 35
Utilizzo per finalità sociali
1. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 4 del 1988, non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'amministrazione comunale provvede all'assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36, a cui era stato presentato l'emendamento numero 15, che è stato poi ritirato.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Art. 36
Interventi di politica locale per l'occupazione
1. I criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali sono stabiliti dalla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che deve tener conto del carico di famiglia, del reddito desunto dall'ISEE, ai fini del beneficio delle prestazioni di carattere sociale e dello stato di disoccupazione. L'avvio al lavoro è prioritariamente destinato ai disoccupati e inoccupati residenti nel comune titolare dell'intervento.
2. Su proposta delle commissioni provinciali possono essere stabilite deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37
Cantieri idraulico-forestali
1. L'Ente foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l'apertura di nuovi cantieri idraulico-forestali.
2. Gli accordi devono tener conto dell'esigenza di salvaguardia delle professionalità esistenti, di superamento della precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38 e del relativo emendamento:
Art. 38
Profili formativi dei contratti di apprendistato
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, sentite le province e d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, disciplina:
a) i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze;
c) sentite, inoltre, le Università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione.
2. La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda.
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 38
Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:
Art. 38 bis
Politiche del lavoro e politiche formative
1. La Regione riconosce la formazione professionale come diritto individuale e servizio di interesse pubblico, volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; la Regione persegue l'integrazione delle politiche in materia di lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione, e le politiche di welfare ed i servizi alla persona.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di:
a) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini, inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, anche tramite l'autoimpiego;
b) formazione superiore rivolta ai cittadini in possesso del titolo di studio superiore o universitario, finalizzata alla specializzazione professionale;
c) formazione continua dei lavoratori dipendenti ed autonomi, anche in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
d) formazione permanente rivolta a garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione lavorativa e per tutto l'arco della vita, il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.
3. La Regione definisce la programmazione degli interventi di formazione professionale di cui al comma 2, in appositi piani annuali e pluriennali coerenti con la programmazione dello sviluppo economico, sociale e culturale regionale e con le esigenze del mercato del lavoro.
4. Le province partecipano alla programmazione regionale, anche con l'individuazione dei fabbisogni formativi del territorio tramite i servizi per il lavoro, e sono titolari delle funzioni amministrative della formazione professionale.
5. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento post-obbligo, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
6. La Regione e le province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi post-obbligo e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.
7. La Regione, anche in collaborazione con le Università, finanzia borse di studio destinate a lavoratori, giovani diplomati, giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione europea. Le borse, che hanno una durata massima di 24 mesi, sono erogate sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale. (18).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 18 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Diciamo che questo articolo, partendo dal fatto che da diverse parti viene richiamata l'esigenza di unire nell'azione di governo tutto ciò che riguarda il lavoro, i servizi e la formazione professionale, è una sorta di indicazione programmatica delle azioni che devono essere svolte per far sì che il concetto della formazione professionale diventi realtà e sia un diritto individuale di tutti i cittadini nelle diverse fasi lavorative, anche di fronte alle difficoltà rispetto al mondo del lavoro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Nella discussione generale, noi avevamo avanzato la proposta che eventualmente la Giunta si facesse interprete dell'esigenza abbastanza immediata di adeguare questo provvedimento alla cosiddetta riforma Biagi, cioè al decreto legislativo numero 276. Purtroppo, se verrà licenziato in questa formulazione l'articolo 38 rimarrà, chissà per quanto tempo, il drammatico impedimento di estendere il contratto di apprendistato ai giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, proprio perché dovremo continuare a fare riferimento alla vecchia normativa sull'apprendistato e non alla riforma Biagi che prevede questa estensione.
Chiedo alla Giunta, se è possibile, di precisare, anche attraverso un emendamento orale, che l'età richiesta per l'applicazione del contratto di apprendistato è estesa ai sensi del decreto legislativo numero 276, in modo che da domani molti giovani sardi possano davvero avere maggiori possibilità occupazionali con questa tipologia contrattuale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Per sottolineare che su questo punto c'è una divergenza direi quasi naturale, ovvia e peraltro conosciuta. La cosiddetta legge Biagi, che noi invece indichiamo come legge Maroni, perché è stata approvata su proposta del Ministro del lavoro, è quella che noi riteniamo essere la radice dello sviluppo della precarizzazione del lavoro e della precarizzazione della condizione del lavoratore in Italia. Nulla vieta alla Regione di individuare modalità specifiche su singoli istituti che agevolino l'inserimento lavorativo, ma un riferimento generico e generale a quella disposizione è una soluzione che non può trovarci d'accordo, proprio per la consistenza degli interventi di temporizzazione e anche di adattamento esclusivo alle esigenze d'impresa in funzione della riduzione dei costi di lavoro, che la legge Biagi - così la chiama l'onorevole Pisano, ma io dico la legge Maroni - contiene.
PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione dell'emendamento aggiuntivo numero 18. Se i colleghi me lo consentono, poiché nel comma 1 dell'emendamento si parla di "politiche di welfare", propongo di sostituire la parola inglese con una parola italiana. Direi che l'espressione "politiche sociali" vada meglio.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. "Politiche di coesione sociale".
PRESIDENTE. Va bene. Siamo tutti d'accordo di sostituire le parole "politiche di welfare"con "politiche di coesione sociale".
Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io chiederei all'onorevole Pisano di riformulare il suo emendamento orale, in maniera che la sua proposta sia più facilmente comprensibile anche per la Giunta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Ringrazio l'assessore Dadea che mi dà questa opportunità, perché anche l'intervento dell'onorevole Uras mi ha fatto capire che probabilmente non sono stato molto chiaro nella esposizione.
In effetti oggi noi applichiamo una normativa sul rapporto di apprendistato che è datata, risale infatti agli anni cinquanta, e stabilisce che l'età massima per essere assunti con contratto di apprendistato è 25 anni, anzi non si deve aver compiuto il venticinquesimo anno di età. Questo fatto è stato segnalato anche dalle organizzazioni sindacali, che hanno denunciato le organizzazioni datoriali, perché comporta una perdita notevole anche in termini di risorse umane per la Sardegna.
Finché non adegueremo il limite massimo di età per poter applicare questo tipo di contratto perderemo risorse, perché chi paga i contributi previdenziali e assistenziali del rapporto di apprendistato è lo Stato, quindi noi stiamo rinunciando a questa possibilità. E, credetemi, sono tanti i ragazzi di età compresa tra i 25 e i 29 anni che potrebbero trovare occupazione potendo fruire di questo tipo di contratto. Poi la formulazione tecnica la si trova in due minuti, nel senso che va soltanto scritta.
PRESIDENTE. Chiedo scusa, non capisco in quale modo possa essere modificato il testo, onorevole Pisano. C'è una proposta?
PISANO (Riformatori Sardi). Posso altrimenti chiedere una brevissima sospensione, nel frattempo scriviamo le tre o quattro parole che sono necessarie per adeguare il testo.
PRESIDENTE. Se il relatore è d'accordo sospendiamo l'esame dell'articolo 38.
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
Art. 39
Avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione
1. Le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, così come individuate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio.
2. I parametri di selezione, e le eventuali ripartizioni territoriali, vengono stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, sentito il Consiglio delle autonomie, anche con superamento del criterio dell'anzianità di disoccupazione a favore delle condizioni reddituali secondo i parametri definiti dall'ISEE. Eventuali riserve e/o diritti di precedenza potranno essere destinati a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio, anche per far fronte ad esigenze temporalmente definite.
3. L'amministrazione regionale ed i suoi enti strumentali ricorrono alle procedure di reclutamento di cui al comma 2 per le assunzioni di personale appartenente a livelli retributivo funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
4. Gli avviamenti a selezione relativi ad amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici vengono effettuati sulla base di criteri uniformi definiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40 e del relativo emendamento:
Art. 40
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
1. La Regione promuove tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea, in particolare con la direttiva CEE n. 70 del 1999 nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, sono estesi:
a) ai datori di lavoro utilizzatori che stabilizzano lavoratori precedentemente impiegati con i contratti di somministrazione a tempo determinato;
b) ai datori di lavoro che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ai datori di lavoro che trasformano il contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
d) alla trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla Legge n. 142 del 2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
3. In ordine ai criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle leggi di settore hanno diritto di priorità le imprese che presentano progetti relativi a processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
4. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è autorizzata la spesa per la concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti non subordinati e di rapporti ad elevato rischio di precarizzazione; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 40
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Regione e gli enti locali possono, nell'ambito delle rispettive disponibilità in organico e finanziarie, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge finanziaria statale vigente, effettuare con chiamata diretta, mediante richiesta di avviamento presso i centri per il lavoro, soggetti collocati nei Lavoratori sociali utili, anche superando la quota del 30 per cento, fino al completo svuotamento del bacino.". (19).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 19 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato. Il parere su di esso è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Io inviterei l'Assessore e la Giunta a soffermarsi un attimo su questo articolo, che definirei norma impropria e surrettizia per l'argomento che stiamo trattando. Si tratta del regolamento del sistema del lavoro o - per dirla con la fantasia dell'onorevole Oppi - di marchette, che non vanno affatto bene.
Direi che è opportuno fare una sana riflessione, perché questo articolo prevede cose ben distanti da quelle che dovrebbero portare alla creazione ex novo di uffici in grado di rendere servizi efficienti soprattutto nelle province, con l'inserimento di personale all'altezza dei suoi compiti e non certamente di personale che ha fatto tutt'altro nella vita! Comprendo la finalità, ma per gli LSU ci sono politiche specifiche che spetta all'Assessorato del lavoro mettere in campo. Non si può assolutamente mischiare il sacro col profano!
Chiedo pertanto una sospensione o quantomeno che si faccia una valutazione seria su quello che stiamo per votare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Non sono d'accordo sulla sospensione, anche perché, francamente, la reazione dell'onorevole Dedoni mi sembra sproporzionata. Qui stiamo decidendo soltanto di utilizzare uno dei tanti strumenti a disposizione per risolvere l'annoso problema della stabilizzazione di alcuni gruppi di lavoratori. Usare il termine "marchette" quando si tratta di dare lavoro a dei padri di famiglia mi sembra una sciocchezza!
Onorevole Dedoni, altre volte l'ho sentita parlare più seriamente. Si tratta, ripeto, di dare una risposta ad alcuni gruppi di lavoratori che si trovano in stato di incertezza e precarietà e non c'entrano niente tutte le altre cose che sono state dette. Chiedo di votare a favore.
OPPI (U.D.C.). Ci sono decine di migliaia di lavoratori in stato di precarietà! Questi sono favoritismi smaccati!
DEDONI (Riformatori Sardi). E' una cosa vergognosa!
PRESIDENTE. Chiedo scusa, colleghi, vi invito a moderare i termini. Ciò di cui si sta parlando è chiaro, si chiede cioè che i lavoratori socialmente utili possano essere avviati presso i centri per il lavoro anche superando la quota del 30 per cento. Ovviamente, siccome si tratta di una ulteriore riserva, appunto oltre il 30 per cento, è bene discuterne con serenità, senza provocare scontri.
(Interruzioni)
Onorevole Dedoni, sto invitando a non utilizzare termini impropri nella discussione e a mantenere il rispetto verso ciascuno.
Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Io non avrei niente in contrario al superamento della quota del 30 per cento, ma qui è necessario essere chiari in tutto e per tutto. Se si usa una misura per un determinato ente, una determinata agenzia, un determinato Assessorato, è necessario usare la stessa misura per tutte le altre iniziative. Se così non è non userò i termini che ho sentito, ma devo dire che pur riconoscendo lo spirito con cui l'emendamento è stato presentato, quello cioè di venire incontro alle esigenze dei lavoratori socialmente utili offrendo loro una maggiore possibilità di occupazione, concordo col collega Dedoni sul fatto che in questo modo vengono umiliati e vessati altri lavoratori disoccupati sebbene professionalizzati.
Voglio dire che questa soluzione potrebbe anche andar bene, è il mio parere personale, ma è necessario usare lo stesso metodo e la stessa misura in tutti gli altri casi. E' importante usare lo stesso metodo sia per l'Agenzia regionale per il lavoro, sia per l'ARPAS o altre realtà che stiamo creando, affinché non ci siano disparità di trattamento, perché è pur vero che con questa norma si danno possibilità occupazionali a una determinata categoria di lavoratori, ma si umiliano altri disoccupati che, insieme alle loro famiglie, hanno sacrificato anni della loro vita per laurearsi e specializzarsi e che ora si vedono messi da parte a vantaggio degli LSU, pur avendo anch'essi il diritto di occupare un posto di lavoro. Quindi stesso metodo, stessa misura, stessa procedura, in tal caso va bene.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Condivido il ragionamento sui criteri da applicare quando trattiamo materie come questa e quindi affrontiamo situazioni che riguardano lavoratori che hanno subito vicende devastanti dal punto di vista della collocazione professionale e anche della vita quotidiana all'interno della famiglia e della comunità. Allora dobbiamo preoccuparci, a me pare, come fa l'emendamento aggiuntivo all'articolo 40, di un risultato che vada a sostegno di questi lavoratori nell'interesse generale della regione e quindi anche dell'Amministrazione regionale.
Di che cosa stiamo parlando adesso? Stiamo parlando della possibilità di superare la quota del 30 per cento nelle procedure di stabilizzazione, che ormai sono diventate assolutamente necessarie. Non possiamo trascinarci il bacino dei lavoratori socialmente utili all'infinito! Tra l'altro sono lavoratori che percepiscono 400 o 500 euro al massimo al mese, comprese tutte le integrazioni; stiamo parlando di padri di famiglia, alcuni dei quali sono in età avanzata ma hanno una professionalità che può essere utile nelle amministrazioni pubbliche. Lo Stato, prima che calasse la mannaia dei vari patti di stabilità, ha stabilizzato nelle proprie amministrazioni i lavoratori socialmente utili fino al 100 per cento dei posti vacanti.
Dobbiamo porci nella stessa ottica e trattare una materia che è già stata trattata dallo Stato esattamente con gli stessi criteri, dando una risposta agli LSU, consentendo alle amministrazioni degli enti di acquisire personale che peraltro opera già al proprio interno (gli enti utilizzatori sono tutti enti pubblici), operando entro i limiti che sono definiti dall'articolo 40: disponibilità in organico e disponibilità finanziaria. E' quindi un'operazione sana, che risolve una situazione grave e che dobbiamo fare nell'interesse della nostra comunità.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vincenzo Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS VINCENZO (D.S.). Questo è un emendamento che non punta a creare situazioni di privilegio. Stiamo parlando di 1170 lavoratori che da anni operano nelle pubbliche amministrazioni; lavoratori senza diritti, che non hanno copertura contributiva, che percepiscono 450 euro al mese e che vengono utilizzati quasi a costo zero dalle amministrazioni. Quindi credo che, dopo anni di permanenza in una situazione così problematica, sia un atto di giustizia, nell'interesse di tutti, offrire una via d'uscita a questi lavoratori e alle loro famiglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Io ho solo chiesto di sospendere per un attimo questo punto per verificare con tranquillità e serenità come si possa conciliare la presenza di una norma simile in un dettato normativo ben diverso. Però, come pacatamente ha proposto l'onorevole Uras, che mi pare abbia raggiunto lo scopo, sarebbe stato più corretto verificare i termini esatti della questione.
Noi non abbiamo niente in contrario sul superamento della quota del 30 per cento, ma dietro questo si nasconde qualcosa di poco simpatico nei confronti degli oltre mille lavoratori socialmente utili sfruttati dalle amministrazioni locali, perché sappiamo bene che per quanto previsto nella legge finanziaria dello Stato e per i tagli proposti dalla Regione tutto questo non lo si potrà realizzare. Allora, se è un'altra frustata in faccia a questi poveri cristi, dico che vale il ragionamento di prima. Ecco perché invitavo a ragionare con serenità sul problema degli LSU, che è serio.
Ho anche detto all'Assessore che occorre fare un ragionamento serio attorno al problema degli LSU, che solo in Sardegna non viene risolto per le chiusure attuate dallo Stato in questi anni. E' un termine di discussione che credo debba essere accettato, e ribadisco che, in questo quadro, quella di cui stiamo parlando è una norma aggiunta. Possiamo approvarla, non ho niente in contrario, ma ricordiamoci che non stiamo facendo un'operazione né seria né lodevole e ancor meno avveduta nei confronti di quella povera gente che aspetta una soluzione definitiva ai propri problemi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.). Io so che questa legge è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione competente, poi si è ritenuto di accelerare i tempi e in questi giorni si è detto: "Guardate, è una cosa sufficientemente rapida, questione di mezz'ora, perché la legge di per sé è stata approvata all'unanimità." Invece stiamo perdendo delle giornate perché stamattina, o nottetempo, alcuni colleghi hanno portato dei provvedimenti, certamente intelligenti, certamente sani, ma che hanno necessità di approfondimenti. Non è che hanno portato una cosettina da nulla!
Due anni fa, su pressione della sinistra, e in particolare dell'onorevole Cogodi (l'onorevole Spissu, allora Capogruppo D.S., era contrario), fu presentato un provvedimento per la stabilizzazione degli LSU, che però fu ritenuto inattuabile sotto certi aspetti. Molte vostre amministrazioni, ne cito una per tutte, Villamassargia, pur avendo la disponibilità è contraria a stabilizzare gli LSU. Siccome sono tante le situazioni di questo tipo, credo che non si tratti di un fatto di coscienza verso questi lavoratori. Ci sono amministrazioni intelligenti che hanno applicato altre norme: Carbonia ha stabilizzato 34 LSU, Cagliari ne ha stabilizzato circa un'ottantina. Insomma ci sono altre forme, come per esempio le società miste Ministero competente-comune, attraverso le quali si può conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
Ora, inserire questa norma senza averla prima discussa, dare la possibilità agli LSU di essere avviati presso i centri per il lavoro con una semplice chiamata diretta (ovviamente voi, con la sensibilità che avete, sceglierete tutta gente che ha la tessera di partito, come state facendo con le lottizzazioni in quest'ultimo periodo) ci porta a ritenere che sia necessaria una riflessione attenta, un minimo di moderazione. Per cui le cose che dovevano essere fatte con la massima celerità e in termini seri debbono essere affrontate in Commissione.
Qui siete arrivati al punto di portare in discussione argomenti complessi negli ultimi cinque minuti della seduta! E' un metodo che non comprendiamo. Abbiamo l'esigenza di capire cosa c'è sotto, perché, per esempio, quando la Regione, con un concorso interno, ha stabilizzato 127 commessi, lasciandone fuori 10, tutti voi non avete detto una parola! Quei 10 commessi esclusi non avevano forse gli stessi diritti? Non erano nelle stesse condizioni? Soltanto questo ci meraviglia.
Ci sono difficoltà obiettive a comprendere cosa c'è dietro questi due o tre emendamenti in dieci minuti, essendo qualcosa che avete fatto voi, che non abbiamo fatto insieme in Commissione. La Commissione ha voluto accelerare i rapporti e per la prima volta nella storia - mi dispiace doverlo dire, ci avevate insegnato voi che ci sono prima le proposte di legge - si è aspettato il disegno di legge perché è della Giunta che è collegata strettamente ai Presidenti delle Commissioni. Non avete aspettato, per motivi interni vostri. Collega Uras, io ti stimo, ti apprezzo, però consentimi di dirti che tu sei di parte nel caso specifico, per aver svolto una certa funzione per tanti anni nell'amministrazione regionale. Tu conosci perfettamente questo problema, lo vogliamo capire anche noi!
Se la legge va avanti così come è stata esitata ha un significato, se invece va avanti con una serie di emendamenti fatti nottetempo evidentemente tutto questo sa di inciucio e non ci piace.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnicodel lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Non mi dilungo, ciò che voglio dire è già stato detto. Penso che l'onorevole Dedoni conosca benissimo, per essere stato Capo di gabinetto dell'Assessorato del lavoro, la situazione dei lavoratori socialmente utili e non credo che la sua richiesta di maggiore comprensione derivi da una sua insensibilità al problema. Credo che questo emendamento non tenda a illudere nessuno, né tanto meno a dare frustate ai lavoratori socialmente utili, che di frustrazioni ne hanno subite abbastanza. E non credo nemmeno che si vogliano promettere cose non realizzabili.
E' vero, onorevole Dedoni, che le assunzioni presso gli enti locali sono state bloccate, ma questo attiene esclusivamente alla responsabilità del Governo, che già nella finanziaria del 2005 aveva previsto il blocco delle assunzioni, promettendo che con un successivo D.P.C.M. questo blocco sarebbe stato eliminato. Invece continuano a dire che questo D.P.C.M. non sarà esitato. Non è detto, però, che nel 2006 o comunque nel prossimo futuro non ci sarà la possibilità per gli enti locali di stabilizzare, anche con chiamata diretta, i lavoratori socialmente utili. Noi auspichiamo, tuttavia, che il blocco imposto dal Governo, in particolare per quanto attiene ai piccoli comuni, venga eliminato.
Inoltre, presso l'Assessorato del lavoro, già da qualche tempo sono state fatte più di settanta audizioni di tutti gli enti locali della Sardegna per informarli sulle possibilità alternative, di cui parlava l'onorevole Oppi, per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili. Siccome le amministrazioni locali cambiano anche molto velocemente, accade che non conoscano tutti gli strumenti normativi che consentono la stabilizzazione degli LSU. Queste settanta audizioni hanno avuto un risultato del tutto positivo, tant'è che sia le province, sia i comuni stanno oggi attivando strumenti alternativi, le società miste o anche l'esternalizzazione di alcuni servizi e quindi stanno procedendo alla stabilizzazione di questi lavoratori. Però credo che non ci possiamo precludere la possibilità di andare oltre la quota del 30 per cento, con l'auspicio che il Governo elimini il blocco delle assunzioni soprattutto per i piccoli comuni, i quali hanno maggiori difficoltà a ricorrere a strumenti alternativi per poter stabilizzare quei lavoratori che finora hanno lavorato presso di loro, che sono stati sfruttati e hanno svolto tra l'altro un lavoro nero legalizzato, insomma un lavoro da cancellare, io ritengo. Ecco perché credo che questo emendamento, in questa prospettiva, debba essere apprezzato. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cuccu Giuseppe. Ne ha facoltà. ***
CUCCU GIUSEPPE (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo solo per cercare di riportare al giusto significato l'emendamento numero 19, che si sta caricando, a mio avviso, di un significato eccessivo rispetto a quella che è la finalità reale, cioè dare una possibilità in più alle amministrazioni che hanno le disponibilità finanziarie e in organico. Solo a quelle, ovviamente, e non sono tante.
Qualcuno ha parlato di lavoratori sfruttati e di lavoro nero legalizzato, ma è una situazione che i comuni non hanno voluto. Non sono i comuni che hanno firmato accordi capestro, a suo tempo; i comuni li hanno però dovuti applicare per non far uscire quei lavoratori dal sistema, accollandosi in taluni casi costi non indifferenti. Per cui sentir dire che i comuni sfruttano i lavoratori socialmente utili, a chi si occupa di amministrazione comunale in prima linea, ogni giorno, dà un po' fastidio.
Questo emendamento ha il significato, ripeto, di dare una possibilità in più ad alcune amministrazioni. Devo dire, onestamente, che purtroppo non saranno molte, perché molti comuni, specie i più piccoli, non ce la fanno a utilizzare gli strumenti di stabilizzazione che ci sono, e sono parecchi. Però a chi ha le risorse finanziarie e la disponibilità in organico perché dovremmo negare questa possibilità? Non stiamo creando illusioni, stiamo dando una possibilità in più a chi può di stabilizzare un maggior numero di lavoratori socialmente utili.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Intervengo solo per aggiungere alcune considerazioni a quanto diceva il collega Cuccu. Intanto bisogna dire che la situazione in cui si trovano gli LSU è grave: sono operai che godono della sola assicurazione infortunistica e non di quella pensionistica, che lavorano da tanti anni presso i comuni percependo un reddito vergognoso per i tempi in cui viviamo.
Anch'io ritengo che non sarà possibile applicare questo provvedimento per intero, stante la situazione di ristrettezza economica degli enti locali, che conosciamo, e il blocco delle assunzioni. Piuttosto vorrei ricordare all'assessore Salerno, che molti enti locali per la stabilizzazione degli LSU hanno costituito delle società miste. Oggi vi è una difficoltà in più nell'utilizzare questo strumento, in quanto sono rimasti gli incentivi per le società miste già costituite e sono stati cancellati gli incentivi agli enti pubblici che si servono delle società miste per esternalizzare i servizi. Quindi questi enti pubblici ricevevano per ogni operaio LSU assunto stabilmente degli incentivi che oggi non ci sono più. Quel tipo di finanziamento ai comuni facilitava la costituzione di società miste, che oggi è diventata molto più difficile, quasi impossibile.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Anch'io voglio fare un brevissimo ragionamento, Presidente, e dire innanzitutto che il collega Dedoni ha chiarito, alla luce anche degli interventi che hanno preceduto il suo, che assolutamente niente osta alla ricerca di soluzioni adeguate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Il collega Dedoni ricorderà che nel passato, durante la nostra gestione dell'Assessorato del lavoro, noi stessi avevamo proposto, per il primo anno di stabilizzazione, l'elevazione della quota al 50 per cento.
Ciò che è veramente anomalo, probabilmente, è il modo in cui affrontiamo questo problema, che di sicuro non è pertinente rispetto alla norma generale, che ovviamente ha ben altre finalità. Credo che questa cosa la si sarebbe potuta fare con una semplice delibera di Giunta, come in altre occasioni è successo. Anzi, probabilmente questa può essere la soluzione, l'Assessore può cioè fare proprio l'emendamento numero 19 traducendolo in una delibera di Giunta che può effettivamente elevare questa percentuale dal 30 al 50 per cento e probabilmente rimodulare anche i benefici che sono concessi ai comuni, perché, come hanno ben detto gli amici che ricoprono la carica di sindaco, 60 mila euro nel quinquennio per ogni lavoratore socialmente utile stabilizzato (sono 1250 gli LSU che ancora permangono nella Regione, nonostante il grosso vantaggio della stabilizzazione), non sono un incentivo elevato. Significa, certo, abbattere di circa il 40 o 50 per cento l'onere di un dipendente nell'arco di cinque anni, però, probabilmente, se vi sono risorse parzialmente utilizzate - e lei, Assessore, ci può dire in quale misura le stiamo utilizzando - dovremmo prevedere un intervento esaustivo, che rimoduli i vantaggi per i comuni.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisano.
(Interruzione del consigliere Dedoni)
PRESIDENTE. Se quella norma fosse in vigore, onorevole Dedoni, io adotterei il potere di cui lei parla.
DEDONI (Riformatori Sardi). Era una battuta, Presidente!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Volevo precisare che il contrasto con l'onorevole Dedoni era soltanto sui termini usati. L'onorevole Pisano ha ipotizzato che si possa raggiungere l'obiettivo anche con una delibera di Giunta. Se fosse possibile saremmo perfettamente d'accordo, ma credo sia necessaria una norma di legge.
PRESIDENTE. Colleghi, siccome sono questioni complesse, propongo di sospendere anche questo argomento. Conclusa la votazione degli articoli sui quali non c'è discussione, sospenderò per dieci minuti i lavori dell'Aula per consentire la definizione delle questioni lasciate in sospeso. Quindi l'emendamento aggiuntivo numero 19 è sospeso.
Metto in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento 19 è sospeso.
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Art. 41
Misure per favorire l'occupazione dei giovani
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani lavoratori al credito, l'amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito e finanziari, costituisce fondi di garanzia e adotta sistemi di certificazione che rendano possibile la concessione dei crediti nell'ambito di percorsi di stabilizzazione del lavoro o di percorsi di carriera; le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 1.000.000 annui.
2. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani lavoratori al sistema di previdenza complementare, la Regione, in accordo con le parti sociali, promuove ed istituisce fondi di previdenza complementare cui possono aderire anche i giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro non stabili; con successiva legge regionale sono definiti gli interventi, la disciplina e la determinazione degli oneri relativi al fondo.)
PRESIDENTE. Prego i colleghi di tornare in aula e di stare al proprio posto, altrimenti abbiamo difficoltà a procedere.
All'articolo 41 non ci sono emendamenti. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri AMADU, DEDONI, Matteo SANNA, SANCIU, LA SPISA, LICANDRO, GIAGU).
PRESIDENTE. Indico la votazione palese con procedimento elettronico dell'articolo 41.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: BIANCU - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - LAI - LANZI - LICHERI - MARROCU - MASIA - MATTANA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SERRA - URAS - VARGIU.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - ARTIZZU - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - LICANDRO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANNA Matteo.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 47
Votanti 37
Astenuti 10
Maggioranza 19
Favorevoli 37
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 42.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42:
Art. 42
Indennità di inserimento sperimentale per programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo
1. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro e l'occupazione, predispone, in via sperimentale, un programma di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo. Tale programma individua le risorse finanziarie, il numero dei partecipanti, la durata e i criteri per la ripartizione territoriale.
2. A tale programma sperimentale possono partecipare le persone classificate inoccupate e disoccupate, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001, in attuazione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, in cerca di occupazione e iscritte agli elenchi anagrafici dei centri dei servizi per il lavoro e residenti stabilmente nella Regione autonoma della Sardegna da almeno ventiquattro mesi, che accedano ai programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo realizzati dai servizi pubblici per l'impiego.
3. Ai partecipanti è attribuita un'indennità mensile di inserimento lavorativo sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo o ammortizzatore sociale.
4. Alla determinazione della relativa spesa si provvede con la legge finanziaria.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43:
Art. 43
Lavoratori non comunitari
1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale dei lavoratori n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158 nonché del decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, garantisce a tutti i lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori con cittadinanza italiana.
2. La Giunta regionale, al fine di raccordare e rendere operative nel territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 con le direttive emanate dai competenti ministeri, ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività dello sportello unico per l'emigrazione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di disciplina dell'immigrazione, disciplina, mediante apposite norme di attuazione, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro e, in particolare, le forme necessarie di raccordo tra lo sportello unico e i centri dei servizi per il lavoro e le province, secondo quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 27 del Testo unico medesimo, nonché dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44:
TITOLO VII
Sicurezza, tutela e qualità del lavoro
Art. 44
Sicurezza nel lavoro
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, così come riformato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La Regione programma azioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro mediante piani mirati di comparto e piani mirati di rischio;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori quale presupposto fondamentale della qualità del lavoro e dell'occupazione;
c) alla promozione di incentivi e norme premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento ed alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione.
3. La Regione favorisce, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori, caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.
4. La Regione promuove, inoltre, un sistema coordinato di vigilanza mediante:
a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INAIL, Direzione regionale del lavoro, INPS, Guardia di finanza;
b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività di vigilanza realizzate da ASL della Regione;
c) la realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 45.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:
Art. 45
Promozione della regolarità del lavoro
1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1, mediante:
a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
b) il supporto a progetti diretti a raccordare ed a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;
e) azioni dirette ad attuare la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi integrati di informazione, pubblicizzazione, tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio, mediante le intese con le istituzioni, gli organi preposti, le parti sociali, favorendo la realizzazione di centri comuni per il lavoro coordinati con i centri per l'impiego, gli istituti previdenziali, assicurativi e di vigilanza.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46:
Art. 46
Responsabilità sociale delle imprese ed istituzione dell'albo regionale
1. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese (RSI) quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
2. La Regione persegue l'obiettivo di cui al comma 1 conformemente a quanto stabilito in materia dall'Unione europea indirizzando la propria azione di promozione sui seguenti aspetti:
a) promuovere la RSI nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza;
b) promuovere lo sviluppo di capacità di gestione della RSI nel territorio;
c) rafforzare lo scambio di esperienze sulla RSI tra le imprese;
d) sostenere la ricerca e l'informazione riguardo all'impatto della RSI sulle imprese e sulle società.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione della RSI la Regione:
a) supporta iniziative dirette a favorire l'accesso delle imprese ai sistemi di certificazione della responsabilità sociale;
b) si fa promotrice, presso le comunità, le autonomie, le amministrazioni locali, per la diffusione della RSI, al fine di incentivare e rafforzare lo sviluppo sostenibile e il buon governo nel territorio;
c) favorisce la creazione di un ambiente economico, sociale e istituzionale rivolto alla valorizzazione della RSI, anche attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla crescita della consapevolezza sociale del ruolo di produttore e di consumatore e alla diffusione di informazioni sugli effetti positivi della responsabilità sociale;
d) sostiene azioni di premialità e di certificazione finalizzate alla promozione e allo sviluppo di una RSI caratterizzata da:
1) azioni positive di contrasto al lavoro irregolare;
2) iniziative sulla pubblicizzazione, sulla trasparenza e sull'accesso aperto nella ricerca e selezione delle risorse umane e interventi di promozione e partecipazione attiva e responsabile al sistema regionale dei servizi per l'impiego;
3) iniziative sulla ristrutturazione socialmente responsabile.
4. Per la realizzazione di tale obiettivo la Regione istituisce l'Albo regionale per le imprese che promuovono e adottano prassi socialmente responsabili.
5. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e quelli per la gestione dello stesso. Esso è pubblicato con cadenza annuale nel BURAS.
6. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce titolo di priorità per la concessione degli incentivi alle imprese.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 47.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 47
Disposizioni transitorie
1. Fino alla costituzione degli organismi di cui alla presente legge le rispettive funzioni sono svolte dai soggetti competenti preesistenti che continueranno ad applicare la disciplina vigente fino alla definizione delle procedure previste dalla presente legge.
2. Il Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 è abrogato a far data dalla costituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della presente legge. Sino a tale data l'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 continua a svolgere le proprie funzioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 48.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48:
Art. 48
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 14.412.000 per l'anno 2005, in euro 14.590.000 per l'anno 2006 ed in euro 14.760.000 per gli anni successivi. A tali oneri si fa fronte:
a) quanto a euro 11.260.000 con le risorse annualmente trasferite alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001;
b) quanto a euro 3.152.000 per l'anno 2005, a euro 3.330.000 per l'anno 2006 ed a euro 3.500.000 per gli anni successivi con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 ed in quello pluriennale per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
SPESA
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 3.152.000
2006 euro 3.330.000
2007 euro 3.500.000
mediante la riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della Tabella A, allegata alla legge finanziaria:
voce 2)
anno 2005 700.000
voce 3)
anno 2005 652.000
anno 2006 1.330.000
anno 2007 1.500.000
voce 4)
anno 2005 1.800.000
anno 2006 2.000.000
anno 2007 2.000.000
In aumento
ENTRATA
UPB E10.032
N.I. 02.03 - Titolo II - Direzione 01 - Servizio 04
(AS) Funzioni in materia di lavoro e servizi per l'impiego
2005 euro 11.260.000
2006 euro 11.260.000
2007 euro 11.260.000
SPESA
10 - LAVORO
UPB S10.053
N.I. 02.017 - Titolo I - Direzione 01 - Servizio 04
(AS) Funzioni in materia di lavoro e servizi per l'impiego
2005 euro 11.260.000
2006 euro 11.260.000
2007 euro 11.260.000
UPB S10.023
Politiche attive del lavoro - Parte corrente
2005 euro 20.000
2006 euro 20.000
2007 euro 20.000
UPB S10.024
Politiche attive del lavoro - Investimenti
2005 euro 3.132.000
2006 euro 3.310.000
2007 euro 3.480.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della regione per gli anni 2005 - 2007 ed alle corrispondenti UPB dei bilanci della Regione per gli anni successivi.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 49.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:
Art. 49
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 luglio 2003, n. 9.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 50.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50:
Art. 50
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Avevo chiesto di intervenire sull'articolo 48, perché volevo domandarle se ritiene giusto mettere in votazione questo articolo, che contiene la norma finanziaria, prima di aver votato tutti gli articoli, in quanto ce ne sono alcuni ancora in sospeso. Credo che la norma finanziaria sia l'ultima a dover essere votata.
PRESIDENTE. Certo, approviamo l'articolo salvo modifiche. Le eventuali nuove spese derivanti dall'approvazione degli emendamenti agli articoli sospesi, ovviamente, ha ragione lei, devono essere previste nella norma finanziaria. E comunque, siccome la sua mi sembra un'obiezione accoglibile, annullo la votazione dell'articolo 48.
(E' approvato)
Abbiamo praticamente concluso l'esame del testo unificato, restano in sospeso l'articolo 19 con gli emendamenti sostitutivi parziali numero 30 e 4, l'articolo 38 con l'emendamento aggiuntivo numero 18, l'emendamento numero 19 all'articolo 40 e la norma finanziaria, cioè l'articolo 48. La seduta è sospesa per quindici minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 38, viene ripresa alle ore 19 e 25.)
PRESIDENTE. Colleghi, ricominciamo dall'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti sostitutivi parziali numero 30 e 4, presentatori Cherchi, Giagu e più.
Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, naturalmente il problema che è contenuto nell'emendamento numero 30 all'articolo 19 è reale, concreto e riguarda una parte di lavoratori che si trovano in una condizione di precariato. Tenuto conto di questa situazione, la Giunta regionale è tenuta a dare una risposta che non può essere parziale, anzi noi abbiamo il dovere di dare una soluzione al problema del precariato nella sua globalità. E' giusto, a mio avviso, dare una riposta ai dipendenti che hanno svolto e svolgono il loro lavoro in una condizione di precariato, spesso con un rapporto di lavoro a tempo determinato, ma, ripeto, questa risposta deve riguardare tutti questi lavoratori precari.
Per questo la Giunta regionale prende l'impegno di studiare una normativa in grado di dare risposte, naturalmente nel rispetto delle leggi, alla problematica del precariato nella sua interezza. Questo è l'impegno che la Giunta assume, sulla base del quale pregherei i presentatori di considerare l'opportunità di ritirare l'emendamento numero 30.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Intervengo solo per accogliere la proposta avanzata dall'Assessore con questo spirito. Noi sappiamo che l'amministrazione regionale, tramite le iniziative legislative che sta assumendo, sta mettendo mano a un'operazione di riordino in funzione di uno sviluppo delle strutture e quindi accogliamo questa proposta convinti che il problema specifico che abbiamo discusso oggi, che riguarda un gruppo di giovani funzionarie, seppure a tempo determinato, dell'Agenzia del lavoro, che l'Amministrazione regionale ha professionalizzato anche attraverso investimenti finanziari, possa trovare una soluzione definitiva, a vantaggio dell'Agenzia regionale per il lavoro, nel provvedimento che l'Assessore ci ha annunciato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Intervengo per annunciare, dopo le affermazioni dell'Assessore, delle quali prendiamo atto con soddisfazione, il ritiro dell'emendamento numero 30.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento aggiuntivo numero 18 all'articolo 38 rimane in piedi? Ha domandato di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. L'emendamento orale proposto dall'onorevole Pisano concerne un problema reale ed è del tutto fondato. Ricordo che la legge Biagi e il relativo decreto attuativo pongono in capo alla Regione l'onere di predisporre una norma che regolamenti l'istituto dell'apprendistato quando non regolamentato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Ricordo anche che molti contratti collettivi nazionali di lavoro già prevedono l'innalzamento dell'età per il terzo livello di apprendistato ai 29 anni e la Regione si è attivata per predisporre una norma per quanto attiene a tutti gli altri istituti non normati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E' già stata avviata ed è a buon punto la consultazione delle parti sociali, alle quali abbiamo proposto un accordo quadro, quindi questo confronto è in via di conclusione.
Ritengo, quindi, che sia preferibile aspettare l'esito di questo confronto per definire l'accordo quadro e predisporre in tempi brevi un'apposita norma. Chiedo all'onorevole Pisano di valutare l'opportunità di ritirare il suo emendamento orale.
PRESIDENTE. Molti di noi, a cominciare da me, non hanno ben capito quale sia l'emendamento orale. Se lo si formalizza, capiamo tutti di che cosa si tratta.
(Interruzione)
Ha domandato di parlare il consigliere Pisano.
PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, lei è troppo buono, è chiaro che si trattava di un suggerimento, perché la Giunta ci sta dando delle risposte di cui prendiamo atto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Voglio solo esprimere, Presidente, il mio apprezzamento per la correttezza e l'obiettività dell'assessore Dadea. Grazie.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 40 è stato già votato, è rimasto sospeso l'emendamento numero 19.
Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facola.
DEDONI (Riformatori Sardi). Intervengo per dichiarare che non mi esprimo contro questo emendamento per l'auspicio che esso sottende, ma ho serie difficoltà a capire se si stia facendo una cosa veramente positiva nei termini in cui l'ho prima esposta. Innanzitutto perché questa norma è fuori dall'assunto legislativo di cui stiamo discutendo, in secondo luogo perché questo problema lo si sarebbe dovuto trattare in altro modo e in altra sede, non limitandosi a quantificare oltre il 30 per cento la possibilità di assunzione da parte dei comuni, ma dando ai comuni stessi la possibilità reale di stabilizzare questo personale, modificando i parametri di incentivazione e favorendo situazioni migliorative di quelle esistenti.
In questa logica rientrava il mio intervento e mi auguro che l'Assessorato del lavoro voglia agire di conseguenza, nel più breve tempo possibile, se realmente si vuole operare perché gli LSU non siano più qualcosa che vaga nell'economia isolana.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 40 era già stato approvato, è rimasto sospeso l'articolo 48. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Voglio soltanto ribadire una brevissima osservazione a proposito dell'articolo 48. A nostro avviso, questo articolo contiene i tratti dell'insufficienza di tutta questa norma, nel senso che gli articoli dal 29 al 37, gli articoli 40, 41, 42, 44 e 45 hanno valenza sul piano del principio, ma non hanno assolutamente adeguata copertura finanziaria.
Noi stiamo costruendo una norma che chiaramente non potrà produrre gli effetti auspicati, se non la accompagniamo con le risorse necessarie per mettere in campo le azioni in essa previste. Purtroppo sarà difficile, ad esempio, che i lavoratori disoccupati possano ottenere l'assegno di reinserimento lavorativo; sarà difficile stabilizzare il precariato; sarà difficile cogliere quegli obiettivi - non voglio elencarli tutti - che noi riteniamo altamente positivi, ma che non sono, a mio giudizio, raggiungibili.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Solo per dire che questa legge mette un po' di ordine attorno agli strumenti, definisce alcune possibilità aggiuntive. Il tema del lavoro ha bisogno di esposizioni più ampie e sicuramente dell'individuazione di strumenti aggiuntivi rispetto a quelli che questa legge prevede, che pure sono una novità interessante e necessaria nell'ordinamento regionale.
Anche sulle risorse bisogna incominciare a fare chiarezza. Mi domando perché non si sia mai fatta una ricognizione veramente seria di tutte le disponibilità finanziarie che a vario titolo sono direttamente già nel possesso dell'amministrazione regionale: quelle di provenienza comunitaria, a cui si può accedere attraverso la presentazione, per esempio, di progetti che rientrano nella competenza di finanziamento della Commissione Europea, le risorse di provenienza statale e quelle stanziate dal bilancio regionale.
Il problema delle risorse è risolvibile attraverso un'ampia e dettagliata ricognizione delle disponibilità attuali in ragione degli obiettivi da perseguire e degli incrementi che pure sono necessari per le finalità di questa legge e di altri provvedimenti, e che debbono essere, a mio avviso, contenuti nella prossima legge finanziaria. La battaglia per il lavoro, che doveva essere la priorità di questa maggioranza, io dico di questa legislatura, è ancora tutta da affrontare.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 48. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.
SECCI (La Margherita-D.L.). Presidente, chiedo una brevissima sospensione per verificare l'attualità delle spese previste nella competenza del 2005.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 42, viene ripresa alle ore 19 e 47.)
PRESIDENTE. La verifica ha dato esito positivo. Prego i colleghi di prendere posto. E' in votazione l'articolo 48. L'onorevole Oppi aveva chiesto la votazione nominale. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri AMADU, GIORICO, CAPPAI, LOMBARDO, LA SPISA, RASSU, Matteo SANNA.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'articolo 48.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MARROCU - MASIA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - URAS.
Rispondono no i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - FLORIS Mario - MORO - MURGIONI - OPPI - PISANO - RANDAZZO - SANNA Matteo - VARGIU.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - LA SPISA - LOMBARDO - PETRINI - RASSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 59
Votanti 54
Astenuti 5
Maggioranza 28
Favorevoli 41
Contrari 13
(Il Consiglio approva).
Procediamo alla votazione finale del testo unificato delle proposte di legge numero 21-33-81/A. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Voglio soltanto sottolineare due aspetti. Intanto devo dire che voto con convinzione a favore del testo di legge in discussione ed esprimo apprezzamento per l'ottimo lavoro che è stato compiuto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Giovanni Giagu e sintetizzato con competenza dall'onorevole Silvio Cherchi. Per i Socialisti è di fondamentale importanza avere finalmente recepito e tradotto in norma gli obiettivi occupazionali individuati dai Vertici di Lisbona, al fine di contrastare e mitigare gli effetti deleteri del precariato.
Inoltre, dopo i documentati riferimenti dei colleghi, durante l'interessante dibattito che ha preceduto l'esame di questo testo in Aula, e i preoccupanti dati riportati su un'emergenza molto pesante per la Sardegna, c'è un aspetto che forse è rimasto poco in evidenza e che riguarda la situazione dell'editoria nell'Isola, dove il ricorso al lavoro precario, specialmente nel settore giornalistico, non solo umilia e danneggia i giovani laureati che aspirano a un'occupazione a tempo indeterminato, ma compromette la libertà, la completezza e la correttezza dell'informazione, proprio perché intacca l'autonomia e la deontologia professionale dei giornalisti.
L'editoria è un settore anomalo rispetto agli altri perché non produce beni materiali, ma informazione. Proprio per questa ragione l'attività precaria ne compromette la funzione sociale e i contenuti a salvaguardia del fruitore, il cittadino, noi che leggiamo. Sarebbe auspicabile, quindi, che nella legge nazionale sull'editoria, il Parlamento prendesse provvedimenti in grado di garantire, come i giornalisti chiedono con forza, uno status non soggetto a condizionamenti diretti o indiretti. Ecco perché è inderogabile una legge quadro nazionale che preveda lo statuto dell'impresa editoriale non soggetta, quindi, esclusivamente alla legge di mercato. Importanti e significativi in questo testo di legge sono i punti relativi alle pari opportunità, ai soggetti diversamente abili e all'Agenzia regionale del lavoro, che dimostra un'inversione di tendenza rispetto all'ultima legge finanziaria.
Mi resta un'unica seria preoccupazione, qualcun altro l'ha esposta prima di me, nell'auspicio che non si registrino difficoltà nell'attuazione di questo provvedimento, ed è la preoccupazione sulla disponibilità per interventi finanziari ingenti e straordinari. Sono certa che si provvederà a fugare queste ansie con opportune iniziative nella prossima legge finanziaria e nel bilancio. Sono anche convinta che l'assessore Maddalena Salerno, per la costante sensibilità manifestata, non lascerà nulla di intentato per l'attuazione della legge, che richiede comunque il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, anche al fine di contenere lo scenario di incertezza che caratterizza il presente e il futuro dei nostri giovani. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Io devo a quest'Aula una considerazione.
(Interruzioni)
Gli emendamenti veramente sostanziosi devono ancora arrivare, non era questa la sede per presentarli, ma li abbiamo concordati. La legge che stiamo per approvare è, diciamo, buona e potrà essere ottima se verrà applicata non come di norma si applicano oggi le leggi della Regione. Se dovessimo fare l'elenco delle leggi che si violano esso sarebbe più lungo di quello delle leggi che si applicano.
Quindi la speranza è che questa legge veda la luce e possa operare effettivamente. Si richiede uno sforzo enorme, perché i Centri per i servizi per l'impiego devono essere attivati, i servizi devono essere codificati, l'utenza deve essere informata, il sistema delle imprese deve lasciare da parte l'egoismo e probabilmente anche la competitività deve essere messa in soffitta. Ciò che importa, per una regione come la nostra, a economia arretrata, è che si sviluppi un nuovo spirito cooperativo all'interno della società, tra i territori, tra i soggetti economici. Se questo spirito cooperativo non ci sarà, io ritengo che questa legge, come altre, non avrà alcuna funzione. La disoccupazione in Sardegna rimarrà una realtà tragica e gli sforzi per far incontrare domanda e offerta non saranno efficaci, perché mancherà la domanda e perché l'offerta sarà dequalificata, come lo è stata a tutt'oggi.
Credo che questa considerazione fosse dovuta a quest'Aula che ha approvato questa legge a tempo di record, come è nelle sue capacità. Il Consiglio regionale ha lavorato nelle Commissioni e in Aula e sta portando a casa, col contributo della maggioranza e della minoranza, il risultato di riordinare un sistema che era disordinato. Di questo bisogna che vi sia consapevolezza, prima che da altre parti, all'interno di questa stessa Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giagu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
GIAGU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, io non vorrei iniziare con i ringraziamenti, però mi corre l'obbligo, per dovere di ospitalità, di riconoscere alla Giunta la dovuta e necessaria sensibilità che l'ha portata ad assumere, a conclusione di questi lavori, impegni seri che sono certo manterrà.
Devo anche dire che, a mio avviso, l'ha detto anche qualcun altro, stiamo approvando una legge che vede la luce dopo mesi di un lavoro che ha impegnato la Commissione che, visti i risultati, ho l'onore di presiedere, perché è composta da un relatore competente, che ha dimostrato in Aula la sua valenza, e soprattutto da commissari che hanno lavoravo con spirito di sacrificio, ma anche con la consapevolezza di affrontare temi e problemi spinosi.
Non si risolve nulla certamente, alcuni colleghi l'hanno sottolineato, i problemi del lavoro si risolvono con ben altre azioni, non è questa la legge che li risolverà. Ma questo è un piccolo passo e credo che i problemi del lavoro si possano risolvere solo e unicamente se nell'immediato riusciremo a fornire di gambe quelli che sono i provvedimenti in essere e le nostre idee. Le gambe sono le possibilità, le risorse finanziarie che riusciremo a investire in determinate azioni che siano il segno del cambiamento, di ciò che questa Giunta e questo Consiglio vogliono fare. Auspico che tutto questo si possa attuare sin dai mesi prossimi per dare una risposta a questo Consiglio, ma soprattutto alle attese della gente.
Con questo provvedimento facciamo un piccolo passo. Abbiamo iniziato la discussione, speriamo di averla fatta nel migliore dei modi, l'Aula ha dimostrato maturità, soprattutto le Commissioni hanno dimostrato maturità, e credo che questo si possa ascrivere a quello che è un Consiglio che, secondo me, può lavorare bene, deve lavorare bene e lo farà per il futuro. Chiaramente è un appello che rivolgo a tutti, questa è una piccola goccia che stiamo buttando in mare e certamente riusciremo a fare di meglio se tutti quanti saremo d'accordo.
Un piccolo cenno per quel che riguarda la cosiddetta opposizione. Do atto ai colleghi della minoranza di aver lavorato insieme, indistintamente nella Commissione. Mi auguro che questo clima prosegua, ma sono sicuro che anche dalla nostra impostazione dipenderà il loro atteggiamento. Ringrazio tutti e voterò a favore di questo testo di legge unificato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anch'io intervengo per esprimere una valutazione che sicuramente è positiva. Credo che oggi il Consiglio regionale scriva una pagina importante della sua storia. Con questa legge noi usciamo da una situazione decennale caratterizzata dalla fossilizzazione totale di un sistema che infatti non funzionava. Negli anni novanta, l'allora Assessore del lavoro Cogodi disse una frase...
URAS (R.C.). Negli anni ottanta.
PISANO (Riformatori Sardi). Alla fine degli anni ottanta, quando gli Uffici del lavoro venivano chiusi in tutti i comuni della Sardegna per dar luogo ai servizi circoscrizionali per l'impiego, l'onorevole Cogodi disse esattamente: "Oggi gli uffici del lavoro sono delle semplici topaie" - usò questo termine - "nelle quali non si fa altro che registrare passivamente il nome dei disoccupati senza dar luogo ad alcuna occupazione". Ecco, se oggi fosse presente l'onorevole Cogodi, ma credo che qualche suo amico qui ci sia, potrebbe gioire, perché usciamo davvero da quella situazione di stallo. Finalmente si crea un sistema davvero operativo per le politiche attive del lavoro e finalmente si crea un sistema partecipato, nel senso che intervengono tutti i soggetti che possono concorrere positivamente a creare non solo occupazione e stabilizzazione del posto di lavoro, ma anche le premesse per una crescita delle possibilità di impresa e, naturalmente, dell'economia della Sardegna.
Noi, come Riformatori, siamo anche soddisfatti per il fatto che una delle tre proposte di legge che hanno concorso alla predisposizione di questo testo di legge unificato è nostra e quindi, molto modestamente, possiamo ritenere di aver dato un apporto che davvero ci dà un po' di soddisfazione. Tra l'altro, in riferimento a quello che ha detto ieri l'amico Silvio Lai, voglio ribadire, senza alcuno spirito polemico, che non è vero che noi arriviamo in ritardo, non è assolutamente vero. E glielo dimostro: se l'onorevole Lai va a cercare nelle ultime leggi regionali approvate si accorgerà che ben nove Regioni italiane, e soprattutto la Toscana, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, solo nel 2005 hanno modificato la loro normativa sulla organizzazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Lo hanno fatto pochissimi mesi fa, ma questo dimostra che noi forse ci siamo mossi bene, abbiamo potuto trarre giovamento dai loro errori, non ripetendoli e siamo oggi in condizioni di proporre una normativa che a nostro giudizio è davvero completa e rende giustizia ai lavoratori che finalmente hanno qualche strumento in più per ottenere un posto di lavoro.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato delle proposte di legge numero 21-33-81/A.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS -CAPPAI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO -LA SPISA - LAI - LANZI - LICHERI - LOMBARDO - MARROCU - MASIA - MORO - MURGIONI - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - RASSU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Matteo - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - SPISSU - URAS - VARGIU.
Risultato della votazionePRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 58
Votanti 58
Maggioranza 30
Favorevoli 58
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, è stata presentata una mozione che ha un carattere di urgenza.
PRESIDENTE. Onorevole Caligaris, come lei sa, le mozioni presentate con carattere di urgenza possono essere ammesse con una votazione dell'Aula, quindi rimandiamo a domani mattina questa questione.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, mi scusi, in base all'articolo 114 del Regolamento, la Giunta non dovrebbe dichiarare se è disposta a discuterla immediatamente o no?
PRESIDENTE. Sì, prima si esprime la Giunta, poi si passa alla votazione in Aula. Domani mattina svolgeremo gli adempimenti di cui lei ha parlato.
Il Consiglio è riconvocato per domani mattina alle ore 10. Convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
La seduta è tolta alle ore 20 e 07.
Allegati seduta
CXLII SEDUTA
(POMERIDIANA)
Mercoledì 23 Novembre 2005
Presidenza del Presidente SPISSU
La seduta è aperta alle ore 16 e 20.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 novembre 2005 (137), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Paolo Maninchedda ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 23 novembre 2005. Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Per consentire la distribuzione degli emendamenti sospendo la seduta per quindici minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 21, viene ripresa alle ore 16 e 59.)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 21-33-81/A. Dobbiamo procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Amadu?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri RANDAZZO, MURGIONI, MORO, LA SPISA, LADU, SANCIU, LOMBARDO.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe -- FADDA Paolo -- FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MARROCU - MATTANA - MORO - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - RANDAZZO - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - URAS.
Si sono astenuti: Il Presidente SPISSU - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILI - RASSU - SANCIU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 58
Votanti 47
Astenuti 11
Maggioranza 24
Favorevoli 47
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il titolo:
Titolo
"Norme regionali in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro".)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Sia nel titolo che in altre parti dell'articolato appare a volte la dizione "servizi per l'impiego" altre volte "servizi per il lavoro". Se è possibile, con un emendamento orale, proporrei di usare l'espressione "servizi per il lavoro", naturalmente adeguando tutto il testo.
PRESIDENTE. Chiedo scusa, se non ho capito male la dizione è: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro".
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. E "organizzazione dei servizi per il lavoro".
PRESIDENTE. Ci fa avere un emendamento scritto, le dispiace? Altrimenti rischiamo di comprendere male.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Va bene.
PRESIDENTE. Stiamo leggendo il titolo, onorevole Cherchi.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Nella seconda parte del titolo e anche nell'articolato si parla di "servizi per l'impiego".
PRESIDENTE. Mi dica come li chiamiamo nel titolo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. "Organizzazione dei servizi per il lavoro".
PRESIDENTE. Non "disciplina"?
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Mi scusi, ho il testo vecchio.
PRESIDENTE. Il testo che abbiamo davanti reca: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro".
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Scusi un attimo, sto verificando. Sì, ha ragione. Mi perdoni, stavo leggendo il titolo riportato dalla prima proposta di legge. La seconda parte del titolo è: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro". Tuttavia, poiché in altre parti del testo si parla a volte di "servizi per l'impiego" altre volte di "servizi per lavoro", propongo di usare sempre l'espressione "servizi per il lavoro".
PRESIDENTE. Il titolo resta così, poi vedremo se usare nel testo una dizione analoga tutte le volte che ricorre.
(Interruzione del consigliere Dedoni)
PRESIDENTE. Certo, tutte le volte che ricorre.
Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Diritti del cittadino
1. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine, pone in atto tutte le azioni formative, di orientamento all'istruzione e al lavoro e di accompagnamento all'impresa, necessarie a superare gli ostacoli di ordine strutturale e personale, che impediscono l'accesso al mercato del lavoro e lo sviluppo delle capacità e attitudini di ciascuno.
2. Ad ogni cittadino, nell'esercizio del diritto e del dovere al lavoro, è garantito l'accesso al sistema dei servizi per l'impiego, di cui agli articoli successivi, per un percorso di potenziamento e di ampliamento della propria professionalità, di accompagnamento e sostegno al miglioramento delle proprie condizioni lavorative e di affiancamento e indirizzo alle aspirazioni imprenditoriali.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale LICHERI - LANZI - FADDA Giuseppe - BARRACCIU
Art. 1
L'art. 1 -1° comma:
Art. 1-Principi
1. La Regione Sardegna, riconoscendo a tutte le persone il diritto al lavoro, promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, e favorisce la piena occupazione, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro. (11)
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 1
Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. La Regione assicura il confronto con le parti sociali, tutela e riconosce i diritti sindacali dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e si adopera per favorirne l'applicazione assumendo tale criterio nella propria iniziativa legislativa.
2 ter. La Regione assicura, nelle materie delle politiche del lavoro, formazione e servizi per il lavoro, il principio di pari opportunità tra uomini e donne e promuove politiche di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura.
2 quater. La Regione definisce nei propri atti di programmazione generale politiche di effettivo contrasto alla precarizzazione del lavoro e della condizione di vita dei lavoratori, assumendo tali politiche come necessarie allo sviluppo equilibrato della società sarda.". (17) .)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 11 ha facoltà di illustrarlo.
LICHERI (R.C.). Signor Presidente, l'emendamento numero 11 è ritirato perché è completamente recepito dal successivo emendamento numero 17, di cui è primo firmatario l'onorevole Silvio Cherchi.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 17 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Essendo l'onorevole Cherchi anche relatore, diamo per acquisito il suo parere. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La Regione Sardegna esercita i poteri legislativi e amministrativi nelle materie oggetto della presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Unione europea.
2. La presente legge, nell'ambito del quadro normativo di decentramento alle regioni delle competenze in materia di lavoro, disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione, agli enti locali, istituzionali e ai soggetti privati, in materia di collocamento, servizi e politiche attive del lavoro. Contiene, inoltre, norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.
3. Nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione attribuisce le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurandone, laddove necessario, l'esercizio unitario. )
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Obiettivi e linee guida
1. La Regione si propone la realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione opera nell'ambito delle seguenti linee guida:
a) promuovere e favorire l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per il lavoro con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, dell'orientamento scolastico e professionale e con le politiche sociali e delle attività produttive;
b) promuovere e favorire, secondo i principi dell'accreditamento, il raccordo col sistema dei soggetti istituzionali e privati che prestano servizi per il lavoro e l'impresa, col sistema scolastico, con quello imprenditoriale e con le reti associative dei cittadini e dei lavoratori che si organizzano per favorire il diritto al lavoro;
c) prevenire la disoccupazione, incentivando la partecipazione delle rappresentanze sociali e del partenariato istituzionale e sociale nella programmazione delle politiche attive del lavoro;
d) promuovere azioni dirette a consentire l'accesso regolare al mercato del lavoro nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi;
e) perseguire la pari opportunità con azioni rivolte a superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera in attuazione dell'articolo 37 della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
f) favorire l'accesso dei giovani alla formazione ed all'inserimento lavorativo, sostenendone i percorsi individuali;
g) promuovere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti disabili, delle persone a rischio di esclusione sociale, dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori immigrati;
h) promuovere l'innovazione al fine di rendere competitive le imprese nell'ambito della nuova economia e dei cambiamenti strutturali dell'organizzazione del lavoro; perseguire l'incremento della produttività e la competizione qualitativa sviluppando con le parti sociali accordi diretti a migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro;
i) combattere la precarizzazione dei rapporti di lavoro promuovendo tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito;
l) promuovere azioni per incoraggiare e sostenere lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese. .)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, procediamo alla votazione. L'onorevole Balia chiede la votazione nominale. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri ORRU', BARRACCIU, CERINA, PIRISI, BIANCU, SABATINI, CALIGARIS.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Pittalis, il cui voto risulta nullo, dichiara il proprio voto favorevole.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - IBBA - LANZI - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - PISANO - PISU -PITTALIS - PORCU - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA -URAS - VARGIU.
Risponde no il consigliere: SANJUST.
Si è astenuto: il Presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 42
Votanti 41
Astenuti 1
Maggioranza 21
Favorevoli 40
Contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:
Art. 4
Sistema dei servizi regionali per il lavoro
1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio di rilevanza pubblica. E' istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. I soggetti istituzionali, attori necessari del sistema dei servizi pubblici per l'impiego, sono i Centri dei servizi per il lavoro, di cui all'articolo 14, e l'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15.
3. Gli altri soggetti, pubblici o privati appositamente accreditati, collaborano col sistema istituzionale nell'espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge.
4. Sono definite servizi pubblici per l'impiego tutte le attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, rese dal sistema di cui al comma 2, volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione dell'imprenditorialità, la promozione culturale e formativa della persona e tutte le iniziative mirate allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità.
5. L'accesso ai servizi deve essere assicurato ai cittadini in condizioni di parità, senza discriminazioni di sesso, di condizioni familiari o sociali, di nazionalità, di cittadinanza, di provenienza territoriale, di opinione o affiliazione politica, religiosa, associativa o sindacale.
6. Al fine di perseguire la massima qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, al fine, altresì, di dare efficienza ed efficacia ai servizi espletati, l'organizzazione del sistema dei servizi per il lavoro si ispira:
a) al principio della sussidiarietà tra la Regione e le province, i comuni e gli altri enti locali, associazioni e organizzazioni della società civile, il sistema scolastico, universitario e della formazione professionale;
b) al principio della concertazione con le organizzazioni del sindacato, delle imprese e del terzo settore.
7. Gli utenti del Sistema regionale dei servizi per il lavoro accedono gratuitamente a tutti i servizi espletati dai soggetti istituzionali e dagli altri soggetti accreditati.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 4
Al comma 1 sostituire la frase:
"Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio di rilevanza pubblica." Con:
"Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico.". (20).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 20 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. L'onorevole Cherchi è anche relatore, quindi diamo il suo parere per acquisito. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
TITOLO II
Ripartizione delle funzioni
Art. 5
Funzione dei soggetti diversi dagli enti territoriali
1. La scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore, gli organismi istituzionali diversi dalle province e dai comuni, che favoriscono la crescita della persona, del lavoro e dell'imprenditorialità, partecipano al sistema dei servizi per il lavoro e vengono coinvolti, nelle forme stabilite dalla presente legge, negli organismi di indirizzo, di programmazione e di monitoraggio del sistema.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono svolgere, anche in forma associata e di propria iniziativa, attività di rilevazione dei fabbisogni e progettazione di servizi, e possono candidarsi alla gestione degli stessi con le modalità previste nel comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, parallelamente ai Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 15, espletano le attività del sistema dei servizi previo accreditamento rilasciato dalla Giunta regionale.
4. Le procedure, i presupposti e le modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento, sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro e la Commissione consiliare competente.)
PRESIDENTE. All'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Intervengo, molto brevemente, per sottolineare che al comma 4 si parla di procedure, presupposti e modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento, si tratta cioè di definire i criteri per l'accreditamento delle strutture private, operazione che è attribuita alla Giunta su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione regionale. E' chiaro ed evidente che in ragione di questo va raccomandata alla Giunta ampia pubblicità, in modo tale che i criteri di accreditamento siano noti e valutabili non solo dagli organi istituzionali della Regione, ma anche dagli enti locali e dalle parti sociali che sono interessate a questa materia.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Funzioni delle province
1. Sono attribuite alle province, nell'ambito della loro autonomia istituzionale e organizzativa, le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi all'impiego a norma di quanto stabilito dal decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le province garantiscono la più ampia informazione in merito alla riforma sul collocamento introdotta dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
3. Alle province sono anche attribuite la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione nelle medesime materie.
4. Le province espletano le predette funzioni garantendo l'integrazione con le altre funzioni, loro attribuite o delegate, in materia di orientamento, istruzione e formazione.
5. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con i comuni e gli altri enti locali al fine di garantire la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni loro assegnate.
6. In particolare, tenuto conto delle proposte della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8 della presente legge, ogni provincia:
a) programma e realizza lo sviluppo dei servizi per il lavoro;
b) promuove, a livello provinciale, programmi e progetti rivolti a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale:
1) delle donne;
2) degli iscritti all'elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e di quelli privi di qualifica professionale;
3) dei lavoratori diversamente abili e di tutti i soggetti del disagio sociale;
4) dei lavoratori immigrati;
5) dei soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti;
6) dei lavoratori posti in mobilità.
c) promuove forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell'ambito dei servizio e/o opere a vantaggio della collettività;
d) promuove programmi e progetti nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro;
e) definisce gli ambiti territoriali di riferimento per i Centri dei servizi per il lavoro, sulla base dei criteri di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 7 della presente legge;
f) sperimenta, in accordo con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema provinciale; sperimenta, altresì, servizi per favorire l'integrazione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro;
g) programma e organizza i servizi per il lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito provinciale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;
h) predispone e approva il piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 10 della presente legge;
i) effettua l'analisi tecnica ed approva l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale;
l) svolge attività di mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d'interesse provinciale e l'esame congiunto di cui all'articolo 4 della Legge n. 223 del 1991.
7. Le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono la Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8 e la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei disabili di cui all'articolo 9 della presente legge.
8. Le province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi, al fine di assicurare uniformità ed una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità ed interrelazioni socio-economiche.)
Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Art. 7
Funzioni della Regione
1. La Regione, in attuazione degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, esercita le funzioni e i compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione e valutazione all'interno del sistema regionale dei servizi per il lavoro e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro. La Regione esercita le proprie competenze con l'obiettivo di:
a) incrementare l'occupazione;
b) difendere i livelli occupazionali e promuovere la nuova imprenditorialità;
c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
d) favorire la sicurezza e la qualità del lavoro.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 11, la Regione:
a) approva il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 13;
b) programma e coordina iniziative e progetti speciali regionali volti ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con particolare riferimento alle donne, agli immigrati e alle categorie svantaggiate;
c) predispone, su proposta delle amministrazioni provinciali, interventi specifici, ovvero correttivi di interventi più generali, che tengano conto della situazione di svantaggio occupazionale di singole aree;
d) promuove il lavoro in tutte le sue forme e favorisce la nuova imprenditorialità;
e) promuove programmi mirati alla lotta al lavoro nero;
f) organizza il sistema informativo dell'economia e del lavoro integrato nel sistema informativo regionale;
g) cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
h) definisce i criteri generali per l'individuazione, da parte delle province, degli ambiti territoriali di riferimento dei Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 14, tenuto conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione;
i) indica i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;
l) istituisce e indirizza l'Agenzia regionale per il lavoro e ne approva gli atti fondamentali;
m) indirizza e favorisce il ricorso a strumenti conservativi dei livelli occupazionali e l'utilizzo di strumenti che agevolano l'ingresso od il reingresso nel mercato del lavoro anche con l'adozione di nuove tipologie di contratti di lavoro quali: tirocini, LSU, LPU, Borse lavoro;
n) determina, con proprio provvedimento, le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
o) istituisce, con proprio provvedimento, un apposito elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio e stabilisce le modalità di tenuta dell'elenco, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
p) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale ed assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali;
q) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
r) ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 180 del 2001, la Regione è sede per l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e di quello previsto nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991 per le aziende che operano in ambito sovraprovinciale.
3. La Regione, nell'ambito dei principi generali dettati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal decreto legislativo n. 180 del 2001, e loro successive modifiche e integrazioni, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propri atti:
a) la revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
b) i criteri e modalità per le procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
c) gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
d) gli obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.
4. E' istituito, presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il Servizio per le politiche del lavoro a cui è demandato il coordinamento della presente legge.
EMENDAMENTO soppressivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 7
Alla lettera m) del comma 2 è soppressa la seguente frase:
"... anche con l'adozione di nuove tipologie di contratti di lavoro quali: tirocini, LSU, LPU, Borse lavoro; ". (3)
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 7
Al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale;". (2).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 3 e 2 ha facoltà di illustrarli.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. L'emendamento numero 3 soddisfa un'esigenza che è stata posta anche in Aula, quella cioè di eliminare l'ultima parte della lettera m) del comma 2, che può indurre in equivoci e generare ambiguità, perché lascia intendere che si tratti di nuove tipologie contrattuali, ma in realtà sono tipologie di contratti di lavoro. Inoltre il riferimento agli LSU e LPU in qualche modo non porta bene, nel senso che alcune delle sperimentazioni effettuate non sono state di grande aiuto per i lavoratori e quindi abbiamo ritenuto opportuno eliminare questa parte.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento:
TITOLO III
Organismi, strumenti e procedure di programmazione
Art. 8
Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro
1. Le province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, quale organo permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e di gestione dei servizi per l'impiego.
2. La Commissione elabora le linee guida per la predisposizione del Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 10 che viene trasmesso all'amministrazione provinciale per la definitiva approvazione.
3. La Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro è composta:
a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
d) da un rappresentante designato dal Forum del terzo settore;
e) da due componenti designati rispettivamente dalla scuola e dall'Università;
f) dal consigliere provinciale di parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125;
g) da due consiglieri provinciali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
4. Il funzionamento della Commissione è definito in apposito regolamento emanato dalla provincia. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro e i rappresentanti dei Centri dei servizi per il lavoro.
5. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Commissione di cui al presente articolo.
EMENDAMENTO soppressivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 8
La lettera g) è soppressa. (31).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 31 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato e naturalmente la Commissione esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9
Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili
1. Il presidente della provincia istituisce la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili, al fine di promuoverne l'inserimento e l'integrazione lavorativa, in attuazione dei principi stabiliti dalle leggi statali. Ad essa sono affidate le competenze previste dal comma 1 dell'articolo 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
2. La Commissione è così composta:
a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
c) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
d) da quattro rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili più rappresentative di cui un rappresentante del terzo settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali;
e) da un medico del lavoro della ASL del capoluogo.
3. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
4. Sono attribuiti alla Commissione i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 68 del 1999, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite.
5. La Commissione individua altresì la convenzione-quadro su base territoriale con i soggetti e con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come strumento ordinario per il conferimento di commesse di lavoro.
6. Nell'ambito della Commissione è costituito un Comitato tecnico ai sensi della lettera b), comma 2 dell'articolo 6 della Legge n. 68 del 1999. Il Comitato è composto da:
a) un funzionario;
b) un esperto del settore sociale e un medico legale;
c) un rappresentante dei datori di lavoro;
d) un rappresentante dei lavoratori;
e) un rappresentante delle associazioni dei diversamente abili presenti in Commissione.
7. Il Comitato tecnico svolge compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità e ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla Legge n. 68 del 1999 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. La provincia approva il regolamento contenente le norme relative al funzionamento della Commissione.
9. La provincia presenta alla Regione, ogni anno, una relazione sull'attuazione degli interventi realizzati per rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro
1. La provincia predispone un Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro. Nel Piano devono essere specificati, in particolare:
a) le tipologie di intervento;
b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni;
c) i risultati attesi;
d) la localizzazione dei servizi;
e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento evidenziando il cofinanziamento.
2. Il Piano provinciale di cui al comma 1, ha una durata triennale, è aggiornato annualmente e viene inviato alla Regione ai fini della formulazione del Piano regionale di cui all'articolo 13.)
PRESIDENTE. Non ci sono emendamenti all'articolo 10. Ha domandato di parlare il consigliere Bianchereddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Biancareddu?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri SANCIU, SANJUST, LA SPISA, AMADU, CAPPAI, MORO, OPPI.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 10.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - LANZI - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.
Risponde no il consigliere: MORO.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - LOMBARDO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANJUST.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 55
Votanti 44
Astenuti 11
Maggioranza 23
Favorevoli 43
Contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:
Art. 11
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche attive per il lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è istituita presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. La Commissione svolge compiti di progettazione e proposta in materia di politiche del lavoro di competenza regionale. Svolge, altresì, compiti di valutazione e verifica dei risultati in rapporto alla programmazione e agli indirizzi elaborati dalla Regione; elabora inoltre le linee guida per la predisposizione del Piano regionale per il lavoro.
3. La Commissione, in particolare, al fine di migliorare la qualità dei servizi per l'impiego, formula proposte sui criteri di dislocazione territoriale dei Centri dei servizi per il lavoro e sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra il sistema pubblico dei servizi per il lavoro e i soggetti istituzionali e privati.
4. La Commissione, inoltre, esprime il proprio parere sui criteri di definizione degli standard qualitativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che esercitano i servizi per il lavoro.
5. La Commissione subentra, salvo deroghe previste dalla presente legge, nelle funzioni esercitate dalla soppressa Commissione regionale per l'impiego.
6. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede o da un suo delegato;
b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, agricoltura, artigianato e cooperazione;
d) da un rappresentante designato dal Forum del terzo settore;
e) da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'Università;
f) dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge n. 125 del 2001;
g) da due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
h) da otto rappresentanti designati dalle province.
7. Per ogni componente effettivo è indicato un supplente.
8. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 6, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
9. Il funzionamento della Commissione è definito in apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa. Alle riunioni della Commissione può partecipare, su invito del presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.
10. Ai componenti della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro spettano le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47, della presente legge.
EMENDAMENTO soppressivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 11
Al comma 6 la lettera g) è soppressa. (21).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 21 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato e il parere della Commissione è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:
Art. 12
Conferenza regionale per l'occupazione
1. La Regione promuove la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali alla programmazione delle politiche del lavoro indicendo, una volta all'anno, la Conferenza regionale per l'occupazione.
2. LaConferenza formula proposte in ordine agli indirizzi regionali riguardanti:
a) il coordinamento tra politiche del lavoro, sistema dell'istruzione e sistema dei servizi per l'impiego;
b) l'integrazione tra politiche del lavoro, politiche sociali e politiche di sviluppo;
c) il perseguimento di obiettivi di crescita dell'occupazione attraverso le politiche di sostegno alla domanda aggregata e le politiche di sviluppo locale.
3. La Conferenza è indetta e presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
4. La Giunta regionale disciplina la composizione, partecipazione e modalità di svolgimento della Conferenza.
5. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 20.000 annui.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 12
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza concorre a formulare indicazioni e proposte in merito al Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro.". (22).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 22 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. La formulazione attuale del comma 2 dà ad intendere che la Conferenza regionale per l'occupazione, che è un momento importante di confronto tra il Governo regionale e le forze sociali, sia un modo per imbrigliare i criteri, i tempi e i modi della discussione. Noi abbiamo ritenuto di sostituire il comma 2 con una formulazione di carattere più generale, che consenta alla Conferenza di potersi svolgere a seconda delle esigenze che di anno in anno si potranno presentare.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l' Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13
Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione
1. La Giunta regionale formula la proposta di Piano regionale per i servizi, per le politiche del lavoro e per l'occupazione tenendo conto delle indicazioni emerse dalla Conferenza regionale per l'occupazione, dai piani provinciali e dalle formulazioni della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro. La proposta di Piano è approvata dal Consiglio regionale.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce il documento di programmazione e di indirizzo della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge. In particolare, il documento definisce e coordina le politiche in materia di servizi per l'impiego e le politiche del lavoro, tenendo conto dei corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
3. Con il Piano regionale la Regione concorre all'elaborazione del Piano nazionale per l'occupazione, nel rispetto degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il Piano ha validità triennale e definisce le linee di intervento e le relative risorse finanziarie su base annuale con previsioni triennali, in conformità con il Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione e con il Piano regionale di sviluppo economico e sociale.
5. Il Piano è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale che, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano dell'anno precedente e gli sottopone, altresì, la nuova proposta di Piano, sentite le Commissioni competenti.
6. Il Piano di cui al presente articolo si compone di due parti: il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro ed il Piano regionale per l'occupazione.
7. Il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro:
a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per il lavoro gestiti dalle province;
b) indirizza l'attività dell'Agenzia regionale per il lavoro;
c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di intermediazione di manodopera e le politiche del lavoro;
d) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualità delle prestazioni, nonché i criteri e gli standard per la certificazione delle competenze professionali, al fine di garantire l'omogeneità del sistema;
e) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, indicando le linee di intervento da attuare sul territorio per l'emersione del lavoro irregolare e ne individua gli strumenti per la loro realizzazione;
f) predispone gli strumenti utili per la creazione di lavoro autonomo e cooperativo in favore dei disoccupati e degli occupati a rischio di disoccupazione;
g) definisce gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari.
8. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano di cui al comma 1, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare ad eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finanziari, sono aggiornate annualmente.
9. Per la sua attuazione il Piano inoltre:
a) definisce e individua, su proposta delle province, le procedure e gli strumenti per la valutazione dei servizi per il lavoro e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
b) indica le procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi per l'impiego;
c) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale un'informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.
10. Il Piano regionale per l'occupazione viene definito dalla Regione con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali. E' formulato sulla base dell'analisi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e sulla base della valutazione delle politiche attive. Il Piano contiene in particolare:
a) il programma degli interventi con l'indicazione delle modalità di attuazione, delle strutture dell'ordinamento regionale interessate e del quadro finanziario;
b) l'indicazione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi alle imprese finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro e la stabilizzazione occupazionale;
c) l'individuazione delle categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale e la relativa quota di assunzione cui sono tenuti a rispettare datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
TITOLO IV
Sistema regionale dei servizi per l'impiego
Art. 14
Centri dei servizi per il lavoro
1. Le province, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi della precedente lettera h) del comma 2 dell'articolo 7, istituiscono proprie strutture denominate "Centri dei servizi per il lavoro", al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.
2. I Centri di cui al comma 1 hanno il compito di gestire:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province dalla presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo di cui al punto a) e successive modificazioni e integrazioni.
3. I Centri di cui alla presente norma, in generale, svolgono i seguenti servizi:
a) accoglienza, consulenza e informazione orientativa;
b) gestione di specifiche procedure amministrative;
c) promozione e sostegno nel mercato del lavoro delle fasce deboli;
d) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. Le province, attraverso i Centri dei servizi per il lavoro, garantiscono in particolare:
a) l'anagrafe degli iscritti, con particolare riguardo alla tenuta di specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti istituzionali e privati;
b) l'accertamento delle qualifiche professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 7;
c) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;
d) l'attivazione della domanda di lavoro, in particolare attraverso l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;
e) l'attivazione dell'offerta di lavoro, in particolare attraverso l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
f) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione, in particolare attraverso il supporto allo svolgimento di stage aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;
g) i servizi per l'avviamento al lavoro e sviluppo delle carriere, in particolare attraverso l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali;
h) il raccordo con l'Agenzia regionale del lavoro per l'attività di ricerca e studi in materia di lavoro.
5. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei servizi per il lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego.
All'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:
Art. 15
Agenzia regionale per il lavoro
1. E' istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità alla programmazione e agli indirizzi regionali.
2. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province, collaborando al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle province e alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. In particolare l'Agenzia:
a) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendone la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione;
b) cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitaria;
c) svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per il lavoro ad esso affidati dalla Giunta regionale;
d) svolge funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro, consistenti in attività di rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio in materia di lavoro.
4. L'Agenzia è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.
5. Il regolamento generale dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta formulata nel quadro della concertazione con la Commissione provinciale di cui all'articolo 8.
6. L'Agenzia regionale per il lavoro di cui al presente articolo, assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale della Agenzia del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.
7. L'Agenzia regionale per il lavoro, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in collaborazione con le università e qualificati organismi di ricerca pubblici e privati, in regime di convenzione.
EMENDAMENTO soppressivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 15
Alla lettera a) del comma 3 sono soppresse le parole:
"garantendone la connessione con la rete unitaria della Pubblica Amministrazione;". (23)
EMENDAMENTO aggiuntivo URAS - DAVOLI - PISU
Art. 15
Dopo il comma 2 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma 2.bis:
"L'Agenzia, inoltre, svolge attività di ricerca e sperimentazione in materia di politiche del lavoro e per l'occupazione, definendo modelli applicativi standard per l'erogazione dei relativi servizi su base territoriale. A tal fine agisce, di norma, attraverso accordi di programma, di cui alla vigente legislazione regionale, con gli Enti locali, le associazioni datoriali e dei lavoratori, l'impresa sociale e cooperativa, l'Università e i centri di ricerca qualificati pubblici e privati operanti in Sardegna.". (10).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 23 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 10 ha facoltà di illustrarlo.
URAS (R.C.). La ragione di questo emendamento è sostanzialmente questa: l'Agenzia regionale del lavoro, quella normata con la legge numero 33 del 1988, la cui attività e i cui compiti sono stati successivamente modificati con alcune normative regionali, nella scorsa legislatura ha avviato un'esperienza positiva, regolata dalla legge numero 9 del 2003, con la quale - credo, non vorrei sbagliare - si è attribuito in modo più preciso all'Agenzia un compito di ricerca e sperimentazione in materia di politiche del lavoro e per l'occupazione, indicando come strumento operativo la modellizzazione di standard applicativi per l'erogazione di servizi, da realizzarsi attraverso l'accordo di programma previsto dalla legge numero 40 del 1990.
In ragione dei risultati positivi ottenuti attraverso questo tipo di strumentazione normativa si ripropone, in questa sede, nell'articolo 15, la citazione di quella disposizione già contenuta nell'ordinamento regionale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare il consigliere Cherchi Silvio, relatore.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Il relatore si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo solo per far presente che condivido quanto testé esposto dal collega Uras, ritengo però che in questo testo di legge l'Agenzia regionale per il lavoro sia inquadrata come uno strumento operativo dell'Assessorato, ed è insito nell'articolo 15, in cui si parla dell'Agenzia, che lo stesso Assessorato può delegare le mansioni previste nello stesso articolo. Quindi riterrei superfluo fare ulteriori precisazioni.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo :
Art. 16
Organi dell'Agenzia regionale per il lavoro
1. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro:
a) il direttore dell'Agenzia;
b) il Collegio dei revisori dei conti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e del relativo emendamento:
Art. 17
Direttore dell'Agenzia
1. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è responsabile della gestione e persegue gli indirizzi e gli obiettivi programmati; in particolare, predispone il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio.
2. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previo avviso pubblico, tra soggetti di età non superiore a 60 anni, con specifica e documentata competenza in materia di lavoro e occupazione e con esperienza nella direzione di organismi complessi, pubblici e privati.
3. L'incarico è assegnato con contratto di diritto privato che scade automaticamente con il rinnovo del Consiglio regionale. I contenuti del contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, avendo come riferimento gli emolumenti spettanti al direttore generale del ruolo unico regionale. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Agenzia regionale per il lavoro; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47 della presente legge.
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 17
Dopo il comma 2 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma 2.bis:
"Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previa selezione pubblica per titoli, tra soggetti in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro. Nella predetta selezione sono valutati come titoli preferenziali l'esercizio di funzioni di direzione in organismi complessi pubblici o privati.". (29).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 29 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e del relativo emendamento:
Art. 18
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. E' composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. L'incarico è revocabile per gravi inadempienze e per violazioni di legge. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile.
2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e a tal fine:
a) redige la relazione al bilancio preventivo e del rendiconto generale che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al direttore dell'Agenzia e all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
d) riferisce tempestivamente all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Agenzia e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti gli ulteriori compiti del Collegio dei revisori.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47 della presente legge.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 18
Nel comma 1 le parole:
"il Collegio dei revisori ..." sino a "...cooperazione e sicurezza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
'il Collegio dei revisori dei conti eletto dal Consiglio regionale con voto limitato ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.". (24).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 24 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato e il parere della Commissione è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti:
Art. 19
Personale dell'Agenzia regionale per il lavoro e ordinamento degli uffici
1. E' assegnato all'Agenzia regionale per il lavoro, sin dalla sua costituzione, il personale attualmente in servizio presso l'Agenzia del lavoro, senza variazioni dei rapporti di lavoro in corso e con la salvaguardia della posizione economica e giuridica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La dotazione organica del personale dell'Agenzia regionale per il lavoro è definita dalla Giunta regionale, previa analisi dei carichi di lavoro.
3. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e i relativi contratti di lavoro.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 19
Il comma 1 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:
1. E' assegnato, a tempo indeterminato all'Agenzia regionale del lavoro il personale attualmente in servizio, con il trattamento economico e la posizione nell'ordinamento professionale acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale in posizione di comando dal Ministero delle finanze è trasferito ai ruoli dell'Agenzia previo accordo con i competenti uffici ministeriali e conseguente definizione dei relativi atti normativi. (30)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 19
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico e giuridico del personale di ruolo dell'amministrazione regionale.". (4).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 30 e 4 ha facoltà di illustrarli.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si danno per illustrati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, l'emendamento numero 30 all'articolo 19 non è facilmente comprensibile, anche perché presumo che un'assegnazione a tempo indeterminato di personale che oggi, a qualsiasi titolo, non è assunto a tempo indeterminato, e che potrebbe essere naturalmente relativa a rapporti di comando anche a tempo determinato, quindi ad assunzioni a progetto, vada valutata, anche perché immagino che possa comportare delle implicazioni dal punto di vista della copertura finanziaria.
Siccome non ne colgo l'entità, cioè non so quante persone e con quale qualifica saranno assegnate con contratto a tempo indeterminato all'Amministrazione regionale, forse è opportuno che venga fatto un chiarimento prima di passare alla votazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, il collega Pisano mi ha preceduto di pochi secondi. Devo dire che in sede di quinta Commissione, di cui faccio parte, si è disquisito a lungo su una vicenda analoga riguardante il personale dell'ARPAS e giustamente, proprio su proposta dei colleghi della maggioranza di centrosinistra e dell'Assessore degli affari generali, si è addivenuti alla determinazione politica e amministrativa che il personale a tempo determinato dovesse sostenere una regolare selezione concorsuale.
Ora, giustamente il collega Pisano - e io concordo con lui - osservava che l'emendamento non chiarisce se dal Ministero delle finanze e dall'Agenzia del lavoro viene trasferito personale a tempo determinato e indeterminato o solo a tempo indeterminato, ed è un punto che deve essere precisato. L'emendamento, infatti, parla genericamente di personale, quindi si può pensare, come giustamente il collega Pisano ha osservato, che si tratta di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
E' necessario che nell'emendamento questo aspetto venga chiarito, per non incorrere in errori, precisando che si tratta solo di personale a tempo indeterminato e lasciando a un successivo provvedimento l'inquadramento del personale a tempo determinato. Anch'io sinceramente esprimo perplessità su questo emendamento che risulta poco chiaro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Capisco le perplessità dell'onorevole Rassu, un pochino meno quelle espresse dall'onorevole Pisano, che conosce in profondità la normativa in materia di lavoro e strumenti del lavoro.
L'Agenzia regionale del lavoro, nella sua originaria conformazione, aveva un grande limite, che era determinato dalle modalità di accesso del personale. Stiamo parlando, tra l'altro, di un'Agenzia che è nata con un'ambiguità di fondo, quella di essere una struttura autonoma, con capacità operativa propria, o una struttura incardinata nell'Assessorato regionale del lavoro. Quali erano le modalità di accesso all'Agenzia e con quali professionalità essa poteva operare? Poteva operare con personale assegnato provvisoriamente dagli Uffici della Regione e degli enti - e in questo caso si regolarizza anche il rapporto con l'Agenzia - e con personale assunto a tempo determinato, il che non significa che non avesse superato delle selezioni.
L'onorevole Pisano sa benissimo, e l'onorevole Dedoni che gli siede a fianco pure, perché quel dicastero era nella disponibilità del partito dei Riformatori, che vi era l'obbligo di operare attraverso assunzioni a tempo determinato, obbligo da cui è derivata una rincorsa a trovare sotterfugi per mantenere quel personale, che era professionalizzato ed era stato selezionato. Stiamo parlando di gente il cui voto di laurea è 110 e lode, che parla tre o quattro lingue, che ha frequentato master specialistici e seguito percorsi formativi in ambito europeo. Stiamo parlando delle migliori professionalità di cui dispone la Regione, di personale giovanissimo. L'ultima infornata - passatemi questo termine - riguarda un gruppo di giovani laureate che tutti ci invidiano (alcune di loro sono già entrate a far parte delle migliori organizzazioni europee e internazionali) e che si stanno occupando di una progettazione comunitaria. Possiamo anche regalare queste professionalità acquisite, grazie al merito della conduzione del partito dei Riformatori sardi, oppure possiamo intervenire per regolarizzarle. Io penso che sia colpevole regalarle ad altri, e se lo facciamo non lamentiamoci poi del fatto che non ci sono professionalità: se ce le lasciamo sfuggire è chiaro ed evidente che non abbiamo più ragioni per lamentarci della loro mancanza!
Quindi questa è la funzione di questo articolo e credo che dipenda dalla sensibilità di ciascuno di noi non perdere del personale così qualificato, giovane e motivato come quello che oggi opera nell'Agenzia regionale del lavoro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (Gruppo Misto). Signor Presidente, intervengo perché c'è stato, da parte dell'onorevole Rassu, un riferimento al lavoro che si sta facendo in contemporanea nelle Commissioni quinta e settima. Anche in questo caso c'è la possibilità di utilizzare il personale ministeriale in posizione di comando.
Ho preso la parola proprio per correggere il collega Rassu, nel senso che, per quello che può valere, nella discussione che si è fatta all'interno delle due Commissioni sull'ARPAS, il fatto che il personale abbia superato un concorso ministeriale dà allo stesso la titolarità per essere trasferito senza dover sostenere ulteriori concorsi. Quali altri concorsi possono valutare in maniera più approfondita la professionalità di questo personale?
Anche in questo caso, io ritengo che se si deve utilizzare un metodo omogeneo, l'emendamento sia legittimo e debba essere accettato, proprio perché riguarda personale che ha superato un concorso che gli ha dato diritto a un rapporto di lavoro a tempo determinato, ma che in linea di massima è servito per capire se quello stesso personale è idoneo ad essere assunto anche a tempo indeterminato e quindi a essere trasferito direttamente all'Agenzia regionale per il lavoro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, chiedo di sospendere la discussione degli emendamenti numero 30 e 4, ed eventualmente dell'articolo 19, perché è opportuno un approfondimento alla luce anche degli interventi che si sono susseguiti e delle problematiche che questo tipo di emendamento sottende.
PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare gli onorevoli Oppi e Silvio Cherchi. Vorrei sapere se dopo la richiesta di sospensione per un approfondimento essi intendano ancora intervenire.
Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.). Ritengo che la richiesta dell'assessore Dadea sia corretta. Anch'io ho bisogno di chiarimenti al riguardo, perché c'è stata, a suo tempo, una sanatoria per quanto riguarda il personale dell'Agenzia del lavoro e privilegiare alcuni lavoratori rispetto ad altri mi sembra un'ingiustizia. Quindi accolgo la richiesta dell'onorevole Dadea.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.) , relatore. Accolgo anch'io l'invito dell'onorevole Dadea. Vorrei solo dire che noi stiamo pensando a un'Agenzia regionale con compiti e competenze particolari, ed è chiaro che uno dei presupposti perché possa funzionare è che abbia un organico stabile e professionalizzato. Il personale di cui stiamo parlando si trova proprio in questa condizione. L'altro elemento è che si tratta di una legge...
PRESIDENTE. Se lei svolge un intervento…
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Condivido la richiesta di sospensione.
PRESIDENTE. Poiché l'Assessore del personale ha necessità di fare degli approfondimenti su questo aspetto, penso che sia giusto sospendere la discussione dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti. Appena l'Assessore sarà in grado di darci maggiori elementi di valutazione rispetto a quelli che sono emersi sinora, riprenderemo l'esame dell'articolo 19.
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Controllo e vigilanza
1. L'Agenzia regionale del lavoro è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Mezzi finanziari
1. L'Agenzia regionale per il lavoro dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento ordinario per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività ricompresse nel Piano annuale;
b) finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate;
c) contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;
d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi a soggetti diversi, limitatamente all'esercizio delle funzioni proprie.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22
Bilancio di previsione e rendiconto generale
1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dai pareri del Collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri CAPELLI, AMADU, MORO, LA SPISA, RASSU, LOMBARDO, PILI.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CASSANO - CERINA - CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MARROCU - MATTANA - MORO - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - VARGIU.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - LA SPISA - LOMBARDO - PETRINI - RASSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 51
Votanti 46
Astenuti 5
Maggioranza 24
Favorevoli 46
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 23, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:
TITOLO V
Sistema informativo e osservatorio
del mercato del lavoro
Art. 23
Connessione con il sistema informativo lavoro (SIL)
1. L'Agenzia regionale per il lavoro cura la connessione e la gestione del sistema informativo lavoro (SIL) e sovrintende alla conduzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - LAI
Art. 23
Nel comma 1 le parole:
"l'Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite da:
"l'Amministrazione regionale.". (25).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 25 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Sono tre emendamenti che riguardano gli articoli 23, 24 e 25.
PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento numero 25 all'articolo 23.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Presidente, citavo quei tre emendamenti soltanto perché sono strettamente legati tra loro e se non si spiega un po' tutto si corre il rischio di non capire. Diciamo che la modifica consiste nel fatto che il sistema informativo lavoro è parte del sistema informatico regionale più complessivo, e quindi era più che evidente che a istituire questo sistema fosse l'Amministrazione regionale e non l'Agenzia. Allo stesso modo la responsabilità ricade in capo all'Amministrazione regionale e non all'Agenzia, che ha il compito di gestire e curare le parti di sua competenza. E' un ragionamento che riguarda tutti e tre gli articoli.
Naturalmente sull'emendamento numero 25 all'articolo 23 la Commissione esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessoretecnicodel lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24 e del relativo emendamento:
Art. 24
Modalità di funzionamento
1. Per garantire l'efficace funzionamento del collegamento di cui all'articolo 23 l'Agenzia regionale per il lavoro:
a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del SIL, come individuati dalle amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre a livello nazionale le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
b) organizza, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei Centri dei servizi per il lavoro, al fine di garantire la corretta imputazione, l'omogeneità delle definizioni e classificazioni e l'aggiornamento continuo;
c) progetta, infine, le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i Centri dei servizi per il lavoro i relativi risultati.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - LAI
Art. 24
Nel comma 1 le parole:
"collegamento di cui all'articolo 23" sono sostituite con:
"Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR) ". (26).)
PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessoretecnicodel lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti:
Art. 25
Sistema informativo lavoro regionale (SILR)
1. L'Agenzia regionale per il lavoro, sulla base di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e in collaborazione con le amministrazioni provinciali e con i Centri dei servizi per il lavoro, istituisce un sistema informativo lavoro regionale (SILR), nell'ambito del sistema informativo-statistico regionale.
2. Il sistema di cui al comma 1, costituisce il nodo regionale che unifica le informazioni di carattere amministrativo legate alle funzioni dei Centri dei servizi per il lavoro, le informazioni sui servizi erogati nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego e le informazioni sulle richieste di lavoro e di personale garantendo, in tal modo, l'integrazione delle informazioni fornite dal SIL.
3. Il SILR realizza un sistema efficiente ed efficace di politiche del lavoro anche attraverso l'interconnessione con gli altri SIL regionali, con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al capo III del decreto legislativo n. 276 del 2003 e con i sistemi impiegati dalle istituzioni dell'Unione europea. Garantisce, altresì, il raccordo e l'integrazione con altre risorse informatiche e informative, pubbliche e private, autorizzate o accreditate, che operano nel mercato del lavoro.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - LAI
Art. 25
Nel comma 1 le parole:
"l'Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite da:
"l'Amministrazione regionale.". (27)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - LAI
Art. 25
I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"2. Il sistema informativo del lavoro regionale è parte integrante del sistema informativo regionale a supporto dell'attività dei centri provinciali per il lavoro, delle province e della Regione in materia di mercato del lavoro. L'Amministrazione regionale è responsabile della gestione tecnologica del sistema informativo e della rete di telecomunicazione.". (28).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 27 e 28 ha facoltà di illustrarli.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Questi due emendamenti rientrano nel ragionamento precedente. Si tratta di una riorganizzazione dei compiti e delle diverse competenze dell'Agenzia. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessoretecnicodel lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Art. 26
Osservatorio regionale del mercato del lavoro
1. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge le funzioni di osservatorio regionale del mercato del lavoro al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto della programmazione e valutazione delle politiche del lavoro. L'Agenzia, in particolare, svolge, in tale ambito, attività finalizzate a:
a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale e provinciale;
b) monitorare con tempestività l'andamento congiunturale;
c) analizzare le modificazioni strutturali;
d) valutare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali, regionali e provinciali;
e) collaborare con le strutture competenti e con gli enti e organismi pubblici e privati interessati all'affinamento delle metodologie, all'interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;
f) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
g) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del programma annuale di attività.
2. L'Osservatorio si coordina con le amministrazioni provinciali che organizzano, al proprio interno, specifiche banche dati al fine di facilitare l'attività dell'Osservatorio.
3. L'Osservatorio può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Art. 27
Accesso dei privati al SILR
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 180 del 2001, l'Agenzia regionale per il lavoro può stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e con i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, per consentire il loro accesso alle banche dati del SILR.
2. I soggetti privati che contribuiscono alla fornitura dei dati per l'implementazione del SILR hanno diritto ad accedere al SILR a condizioni vantaggiose.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
TITOLO VI
Interventi di politica attiva del lavoro
Art. 28
Definizione e misure di politica del lavoro
1. Le politiche del lavoro regionali sono rivolte a favorire la partecipazione attiva dei lavoratori in cerca di occupazione, l'accesso al lavoro e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Esse, in tal senso, sono finalizzate all'allargamento, alla qualificazione e alla difesa della base occupazionale.
2. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro vengono stabiliti nel rispetto della piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica.
3. La programmazione e gli indirizzi generali per le politiche attive del lavoro sono contenute negli strumenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
4. La Regione promuove le misure di politica del lavoro attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, commisurando gli interventi in base alle caratteristiche che connotano il mercato del lavoro regionale.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:
Art. 29
Incentivi al reimpiego
1. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all'anagrafe del Centro per l'impiego, la Regione eroga, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, alle province finanziamenti per la realizzazione di programmi annuali finalizzati all'attuazione di progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali e organismi tecnici di emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro.
2. I criteri e le modalità di approvazione dei progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. Alla distribuzione delle risorse si provvede annualmente sentite, in una apposita conferenza indetta dalla Regione, le province.
4. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 2.132.000 per l'anno 2005, in euro 2.310.000 per l'anno 2006 e in euro 2.480.000 per gli anni successivi.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30
Politiche di pari opportunità
1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26, la Regione realizza interventi rivolti a sostenere l'occupazione femminile tali da contrastare le condizioni che scoraggiano l'offerta di lavoro e ostacolano l'inserimento lavorativo e le carriere professionali.
2. La Regione promuove le pari opportunità nell'accesso all'istruzione e alla formazione delle donne al fine di garantire la libertà di scelta e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, anche con modalità organizzative alternative che permettano di conciliare i tempi dedicati alla crescita del sapere e della conoscenza con i tempi di cura.
3. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alle imprese e agli enti pubblici sul diritto al lavoro e nel lavoro delle donne e sulle pari opportunità.
4. La Regione promuove e sostiene l'inserimento lavorativo delle donne sia nelle tipologie del lavoro subordinato che in quelle del lavoro autonomo.
5. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dell'orario o servizi aziendali.
6. Presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196 (Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31
Fondo regionale per i diversamente abili
1. Il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, istituito con legge regionale del 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili) è finalizzato al finanziamento delle iniziative di sostegno all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ed al rafforzamento dei servizi per il collocamento mirato.
2. Il Fondo eroga, altresì, contributi per i seguenti interventi:
a) valutazione delle capacità e attitudini professionali dei disabili, analisi delle adeguate possibilità offerte dal mercato del lavoro;
b) istruzione, formazione professionale, orientamento e tirocini;
c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e strumentali che impediscono l'integrazione lavorativa del diversamente abile;
d) trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili;
e) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro;
f) tutoraggio e supporto all'inserimento professionale, rivolti sia ai contesti lavorativi che a quelli familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
g) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della Legge n. 68 del 1999, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Alla determinazione della quota di risorse regionali si provvede con la legge finanziaria.
4. La Regione determina i soggetti beneficiari, l'entità e le modalità di concessione dei contributi nonché gli ulteriori aspetti applicativi della legge istitutiva del Fondo dei diversamente abili.
5. Il Comitato regionale del Fondo, istituito ai sensi della legge regionale n. 20 del 2002, garantisce il regolare ed imparziale utilizzo del fondo, esprime parere preventivo in ordine agli interventi per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili e verifica la loro corretta attuazione.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32
Convenzioni per l'inserimento dei diversamente abili
1. La Regione promuove lo strumento delle convenzioni svolgendo, in tal senso, attività di supporto, progettazione e realizzazione delle stesse, in conformità con le finalità del collocamento mirato.
2. La Regione definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di convenzioni tra datori di lavoro e servizi competenti di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999 e di convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali di cui all'articolo 12 della medesima legge. In tal senso, la Regione prevede forme di sostegno per le cooperative sociali che assumono lavoratori disabili gravi, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.
3. La Regione definisce i presupposti di validazione delle convenzioni quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Con riferimento alla copertura della quota di riserva di cui all'articolo 3 della Legge n. 68 del 1999, la Regione stabilisce, inoltre:
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura che non potrà, comunque, superare un quinto del totale della quota d'obbligo;
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, che dovrà essere parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 33
Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali
1. Dopo il n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, è aggiunto il seguente:
"1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381".)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Art. 34
Misure a sostegno dei sardi emigrati
1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, la Regione sostiene il rientro e il reinserimento lavorativo degli emigrati sardi anche con interventi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
2. La Regione promuove altresì forme di sostegno nei paesi di accoglienza, alla qualificazione, alla riqualificazione e all'inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti interregionali, dei lavoratori emigrati.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Art. 35
Utilizzo per finalità sociali
1. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 4 del 1988, non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'amministrazione comunale provvede all'assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36, a cui era stato presentato l'emendamento numero 15, che è stato poi ritirato.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Art. 36
Interventi di politica locale per l'occupazione
1. I criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali sono stabiliti dalla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che deve tener conto del carico di famiglia, del reddito desunto dall'ISEE, ai fini del beneficio delle prestazioni di carattere sociale e dello stato di disoccupazione. L'avvio al lavoro è prioritariamente destinato ai disoccupati e inoccupati residenti nel comune titolare dell'intervento.
2. Su proposta delle commissioni provinciali possono essere stabilite deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37
Cantieri idraulico-forestali
1. L'Ente foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l'apertura di nuovi cantieri idraulico-forestali.
2. Gli accordi devono tener conto dell'esigenza di salvaguardia delle professionalità esistenti, di superamento della precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38 e del relativo emendamento:
Art. 38
Profili formativi dei contratti di apprendistato
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, sentite le province e d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, disciplina:
a) i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze;
c) sentite, inoltre, le Università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione.
2. La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda.
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA - URAS
Art. 38
Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:
Art. 38 bis
Politiche del lavoro e politiche formative
1. La Regione riconosce la formazione professionale come diritto individuale e servizio di interesse pubblico, volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; la Regione persegue l'integrazione delle politiche in materia di lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione, e le politiche di welfare ed i servizi alla persona.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di:
a) formazione iniziale rivolta a tutti i cittadini, inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, anche tramite l'autoimpiego;
b) formazione superiore rivolta ai cittadini in possesso del titolo di studio superiore o universitario, finalizzata alla specializzazione professionale;
c) formazione continua dei lavoratori dipendenti ed autonomi, anche in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
d) formazione permanente rivolta a garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione lavorativa e per tutto l'arco della vita, il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.
3. La Regione definisce la programmazione degli interventi di formazione professionale di cui al comma 2, in appositi piani annuali e pluriennali coerenti con la programmazione dello sviluppo economico, sociale e culturale regionale e con le esigenze del mercato del lavoro.
4. Le province partecipano alla programmazione regionale, anche con l'individuazione dei fabbisogni formativi del territorio tramite i servizi per il lavoro, e sono titolari delle funzioni amministrative della formazione professionale.
5. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento post-obbligo, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
6. La Regione e le province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi post-obbligo e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.
7. La Regione, anche in collaborazione con le Università, finanzia borse di studio destinate a lavoratori, giovani diplomati, giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione europea. Le borse, che hanno una durata massima di 24 mesi, sono erogate sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale. (18).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 18 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Diciamo che questo articolo, partendo dal fatto che da diverse parti viene richiamata l'esigenza di unire nell'azione di governo tutto ciò che riguarda il lavoro, i servizi e la formazione professionale, è una sorta di indicazione programmatica delle azioni che devono essere svolte per far sì che il concetto della formazione professionale diventi realtà e sia un diritto individuale di tutti i cittadini nelle diverse fasi lavorative, anche di fronte alle difficoltà rispetto al mondo del lavoro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Nella discussione generale, noi avevamo avanzato la proposta che eventualmente la Giunta si facesse interprete dell'esigenza abbastanza immediata di adeguare questo provvedimento alla cosiddetta riforma Biagi, cioè al decreto legislativo numero 276. Purtroppo, se verrà licenziato in questa formulazione l'articolo 38 rimarrà, chissà per quanto tempo, il drammatico impedimento di estendere il contratto di apprendistato ai giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, proprio perché dovremo continuare a fare riferimento alla vecchia normativa sull'apprendistato e non alla riforma Biagi che prevede questa estensione.
Chiedo alla Giunta, se è possibile, di precisare, anche attraverso un emendamento orale, che l'età richiesta per l'applicazione del contratto di apprendistato è estesa ai sensi del decreto legislativo numero 276, in modo che da domani molti giovani sardi possano davvero avere maggiori possibilità occupazionali con questa tipologia contrattuale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Per sottolineare che su questo punto c'è una divergenza direi quasi naturale, ovvia e peraltro conosciuta. La cosiddetta legge Biagi, che noi invece indichiamo come legge Maroni, perché è stata approvata su proposta del Ministro del lavoro, è quella che noi riteniamo essere la radice dello sviluppo della precarizzazione del lavoro e della precarizzazione della condizione del lavoratore in Italia. Nulla vieta alla Regione di individuare modalità specifiche su singoli istituti che agevolino l'inserimento lavorativo, ma un riferimento generico e generale a quella disposizione è una soluzione che non può trovarci d'accordo, proprio per la consistenza degli interventi di temporizzazione e anche di adattamento esclusivo alle esigenze d'impresa in funzione della riduzione dei costi di lavoro, che la legge Biagi - così la chiama l'onorevole Pisano, ma io dico la legge Maroni - contiene.
PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione dell'emendamento aggiuntivo numero 18. Se i colleghi me lo consentono, poiché nel comma 1 dell'emendamento si parla di "politiche di welfare", propongo di sostituire la parola inglese con una parola italiana. Direi che l'espressione "politiche sociali" vada meglio.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. "Politiche di coesione sociale".
PRESIDENTE. Va bene. Siamo tutti d'accordo di sostituire le parole "politiche di welfare"con "politiche di coesione sociale".
Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io chiederei all'onorevole Pisano di riformulare il suo emendamento orale, in maniera che la sua proposta sia più facilmente comprensibile anche per la Giunta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Ringrazio l'assessore Dadea che mi dà questa opportunità, perché anche l'intervento dell'onorevole Uras mi ha fatto capire che probabilmente non sono stato molto chiaro nella esposizione.
In effetti oggi noi applichiamo una normativa sul rapporto di apprendistato che è datata, risale infatti agli anni cinquanta, e stabilisce che l'età massima per essere assunti con contratto di apprendistato è 25 anni, anzi non si deve aver compiuto il venticinquesimo anno di età. Questo fatto è stato segnalato anche dalle organizzazioni sindacali, che hanno denunciato le organizzazioni datoriali, perché comporta una perdita notevole anche in termini di risorse umane per la Sardegna.
Finché non adegueremo il limite massimo di età per poter applicare questo tipo di contratto perderemo risorse, perché chi paga i contributi previdenziali e assistenziali del rapporto di apprendistato è lo Stato, quindi noi stiamo rinunciando a questa possibilità. E, credetemi, sono tanti i ragazzi di età compresa tra i 25 e i 29 anni che potrebbero trovare occupazione potendo fruire di questo tipo di contratto. Poi la formulazione tecnica la si trova in due minuti, nel senso che va soltanto scritta.
PRESIDENTE. Chiedo scusa, non capisco in quale modo possa essere modificato il testo, onorevole Pisano. C'è una proposta?
PISANO (Riformatori Sardi). Posso altrimenti chiedere una brevissima sospensione, nel frattempo scriviamo le tre o quattro parole che sono necessarie per adeguare il testo.
PRESIDENTE. Se il relatore è d'accordo sospendiamo l'esame dell'articolo 38.
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
Art. 39
Avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione
1. Le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, così come individuate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio.
2. I parametri di selezione, e le eventuali ripartizioni territoriali, vengono stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, sentito il Consiglio delle autonomie, anche con superamento del criterio dell'anzianità di disoccupazione a favore delle condizioni reddituali secondo i parametri definiti dall'ISEE. Eventuali riserve e/o diritti di precedenza potranno essere destinati a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio, anche per far fronte ad esigenze temporalmente definite.
3. L'amministrazione regionale ed i suoi enti strumentali ricorrono alle procedure di reclutamento di cui al comma 2 per le assunzioni di personale appartenente a livelli retributivo funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
4. Gli avviamenti a selezione relativi ad amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici vengono effettuati sulla base di criteri uniformi definiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40 e del relativo emendamento:
Art. 40
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
1. La Regione promuove tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea, in particolare con la direttiva CEE n. 70 del 1999 nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, sono estesi:
a) ai datori di lavoro utilizzatori che stabilizzano lavoratori precedentemente impiegati con i contratti di somministrazione a tempo determinato;
b) ai datori di lavoro che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ai datori di lavoro che trasformano il contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
d) alla trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla Legge n. 142 del 2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
3. In ordine ai criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle leggi di settore hanno diritto di priorità le imprese che presentano progetti relativi a processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
4. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è autorizzata la spesa per la concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti non subordinati e di rapporti ad elevato rischio di precarizzazione; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
EMENDAMENTO aggiuntivo CHERCHI Silvio - GIAGU - SABATINI - FLORIS Vincenzo - BRUNO - FADDA Giuseppe - MATTANA
Art. 40
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Regione e gli enti locali possono, nell'ambito delle rispettive disponibilità in organico e finanziarie, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge finanziaria statale vigente, effettuare con chiamata diretta, mediante richiesta di avviamento presso i centri per il lavoro, soggetti collocati nei Lavoratori sociali utili, anche superando la quota del 30 per cento, fino al completo svuotamento del bacino.". (19).)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 19 ha facoltà di illustrarlo.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Si dà per illustrato. Il parere su di esso è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Io inviterei l'Assessore e la Giunta a soffermarsi un attimo su questo articolo, che definirei norma impropria e surrettizia per l'argomento che stiamo trattando. Si tratta del regolamento del sistema del lavoro o - per dirla con la fantasia dell'onorevole Oppi - di marchette, che non vanno affatto bene.
Direi che è opportuno fare una sana riflessione, perché questo articolo prevede cose ben distanti da quelle che dovrebbero portare alla creazione ex novo di uffici in grado di rendere servizi efficienti soprattutto nelle province, con l'inserimento di personale all'altezza dei suoi compiti e non certamente di personale che ha fatto tutt'altro nella vita! Comprendo la finalità, ma per gli LSU ci sono politiche specifiche che spetta all'Assessorato del lavoro mettere in campo. Non si può assolutamente mischiare il sacro col profano!
Chiedo pertanto una sospensione o quantomeno che si faccia una valutazione seria su quello che stiamo per votare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Non sono d'accordo sulla sospensione, anche perché, francamente, la reazione dell'onorevole Dedoni mi sembra sproporzionata. Qui stiamo decidendo soltanto di utilizzare uno dei tanti strumenti a disposizione per risolvere l'annoso problema della stabilizzazione di alcuni gruppi di lavoratori. Usare il termine "marchette" quando si tratta di dare lavoro a dei padri di famiglia mi sembra una sciocchezza!
Onorevole Dedoni, altre volte l'ho sentita parlare più seriamente. Si tratta, ripeto, di dare una risposta ad alcuni gruppi di lavoratori che si trovano in stato di incertezza e precarietà e non c'entrano niente tutte le altre cose che sono state dette. Chiedo di votare a favore.
OPPI (U.D.C.). Ci sono decine di migliaia di lavoratori in stato di precarietà! Questi sono favoritismi smaccati!
DEDONI (Riformatori Sardi). E' una cosa vergognosa!
PRESIDENTE. Chiedo scusa, colleghi, vi invito a moderare i termini. Ciò di cui si sta parlando è chiaro, si chiede cioè che i lavoratori socialmente utili possano essere avviati presso i centri per il lavoro anche superando la quota del 30 per cento. Ovviamente, siccome si tratta di una ulteriore riserva, appunto oltre il 30 per cento, è bene discuterne con serenità, senza provocare scontri.
(Interruzioni)
Onorevole Dedoni, sto invitando a non utilizzare termini impropri nella discussione e a mantenere il rispetto verso ciascuno.
Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Io non avrei niente in contrario al superamento della quota del 30 per cento, ma qui è necessario essere chiari in tutto e per tutto. Se si usa una misura per un determinato ente, una determinata agenzia, un determinato Assessorato, è necessario usare la stessa misura per tutte le altre iniziative. Se così non è non userò i termini che ho sentito, ma devo dire che pur riconoscendo lo spirito con cui l'emendamento è stato presentato, quello cioè di venire incontro alle esigenze dei lavoratori socialmente utili offrendo loro una maggiore possibilità di occupazione, concordo col collega Dedoni sul fatto che in questo modo vengono umiliati e vessati altri lavoratori disoccupati sebbene professionalizzati.
Voglio dire che questa soluzione potrebbe anche andar bene, è il mio parere personale, ma è necessario usare lo stesso metodo e la stessa misura in tutti gli altri casi. E' importante usare lo stesso metodo sia per l'Agenzia regionale per il lavoro, sia per l'ARPAS o altre realtà che stiamo creando, affinché non ci siano disparità di trattamento, perché è pur vero che con questa norma si danno possibilità occupazionali a una determinata categoria di lavoratori, ma si umiliano altri disoccupati che, insieme alle loro famiglie, hanno sacrificato anni della loro vita per laurearsi e specializzarsi e che ora si vedono messi da parte a vantaggio degli LSU, pur avendo anch'essi il diritto di occupare un posto di lavoro. Quindi stesso metodo, stessa misura, stessa procedura, in tal caso va bene.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Condivido il ragionamento sui criteri da applicare quando trattiamo materie come questa e quindi affrontiamo situazioni che riguardano lavoratori che hanno subito vicende devastanti dal punto di vista della collocazione professionale e anche della vita quotidiana all'interno della famiglia e della comunità. Allora dobbiamo preoccuparci, a me pare, come fa l'emendamento aggiuntivo all'articolo 40, di un risultato che vada a sostegno di questi lavoratori nell'interesse generale della regione e quindi anche dell'Amministrazione regionale.
Di che cosa stiamo parlando adesso? Stiamo parlando della possibilità di superare la quota del 30 per cento nelle procedure di stabilizzazione, che ormai sono diventate assolutamente necessarie. Non possiamo trascinarci il bacino dei lavoratori socialmente utili all'infinito! Tra l'altro sono lavoratori che percepiscono 400 o 500 euro al massimo al mese, comprese tutte le integrazioni; stiamo parlando di padri di famiglia, alcuni dei quali sono in età avanzata ma hanno una professionalità che può essere utile nelle amministrazioni pubbliche. Lo Stato, prima che calasse la mannaia dei vari patti di stabilità, ha stabilizzato nelle proprie amministrazioni i lavoratori socialmente utili fino al 100 per cento dei posti vacanti.
Dobbiamo porci nella stessa ottica e trattare una materia che è già stata trattata dallo Stato esattamente con gli stessi criteri, dando una risposta agli LSU, consentendo alle amministrazioni degli enti di acquisire personale che peraltro opera già al proprio interno (gli enti utilizzatori sono tutti enti pubblici), operando entro i limiti che sono definiti dall'articolo 40: disponibilità in organico e disponibilità finanziaria. E' quindi un'operazione sana, che risolve una situazione grave e che dobbiamo fare nell'interesse della nostra comunità.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vincenzo Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS VINCENZO (D.S.). Questo è un emendamento che non punta a creare situazioni di privilegio. Stiamo parlando di 1170 lavoratori che da anni operano nelle pubbliche amministrazioni; lavoratori senza diritti, che non hanno copertura contributiva, che percepiscono 450 euro al mese e che vengono utilizzati quasi a costo zero dalle amministrazioni. Quindi credo che, dopo anni di permanenza in una situazione così problematica, sia un atto di giustizia, nell'interesse di tutti, offrire una via d'uscita a questi lavoratori e alle loro famiglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Io ho solo chiesto di sospendere per un attimo questo punto per verificare con tranquillità e serenità come si possa conciliare la presenza di una norma simile in un dettato normativo ben diverso. Però, come pacatamente ha proposto l'onorevole Uras, che mi pare abbia raggiunto lo scopo, sarebbe stato più corretto verificare i termini esatti della questione.
Noi non abbiamo niente in contrario sul superamento della quota del 30 per cento, ma dietro questo si nasconde qualcosa di poco simpatico nei confronti degli oltre mille lavoratori socialmente utili sfruttati dalle amministrazioni locali, perché sappiamo bene che per quanto previsto nella legge finanziaria dello Stato e per i tagli proposti dalla Regione tutto questo non lo si potrà realizzare. Allora, se è un'altra frustata in faccia a questi poveri cristi, dico che vale il ragionamento di prima. Ecco perché invitavo a ragionare con serenità sul problema degli LSU, che è serio.
Ho anche detto all'Assessore che occorre fare un ragionamento serio attorno al problema degli LSU, che solo in Sardegna non viene risolto per le chiusure attuate dallo Stato in questi anni. E' un termine di discussione che credo debba essere accettato, e ribadisco che, in questo quadro, quella di cui stiamo parlando è una norma aggiunta. Possiamo approvarla, non ho niente in contrario, ma ricordiamoci che non stiamo facendo un'operazione né seria né lodevole e ancor meno avveduta nei confronti di quella povera gente che aspetta una soluzione definitiva ai propri problemi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.). Io so che questa legge è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione competente, poi si è ritenuto di accelerare i tempi e in questi giorni si è detto: "Guardate, è una cosa sufficientemente rapida, questione di mezz'ora, perché la legge di per sé è stata approvata all'unanimità." Invece stiamo perdendo delle giornate perché stamattina, o nottetempo, alcuni colleghi hanno portato dei provvedimenti, certamente intelligenti, certamente sani, ma che hanno necessità di approfondimenti. Non è che hanno portato una cosettina da nulla!
Due anni fa, su pressione della sinistra, e in particolare dell'onorevole Cogodi (l'onorevole Spissu, allora Capogruppo D.S., era contrario), fu presentato un provvedimento per la stabilizzazione degli LSU, che però fu ritenuto inattuabile sotto certi aspetti. Molte vostre amministrazioni, ne cito una per tutte, Villamassargia, pur avendo la disponibilità è contraria a stabilizzare gli LSU. Siccome sono tante le situazioni di questo tipo, credo che non si tratti di un fatto di coscienza verso questi lavoratori. Ci sono amministrazioni intelligenti che hanno applicato altre norme: Carbonia ha stabilizzato 34 LSU, Cagliari ne ha stabilizzato circa un'ottantina. Insomma ci sono altre forme, come per esempio le società miste Ministero competente-comune, attraverso le quali si può conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
Ora, inserire questa norma senza averla prima discussa, dare la possibilità agli LSU di essere avviati presso i centri per il lavoro con una semplice chiamata diretta (ovviamente voi, con la sensibilità che avete, sceglierete tutta gente che ha la tessera di partito, come state facendo con le lottizzazioni in quest'ultimo periodo) ci porta a ritenere che sia necessaria una riflessione attenta, un minimo di moderazione. Per cui le cose che dovevano essere fatte con la massima celerità e in termini seri debbono essere affrontate in Commissione.
Qui siete arrivati al punto di portare in discussione argomenti complessi negli ultimi cinque minuti della seduta! E' un metodo che non comprendiamo. Abbiamo l'esigenza di capire cosa c'è sotto, perché, per esempio, quando la Regione, con un concorso interno, ha stabilizzato 127 commessi, lasciandone fuori 10, tutti voi non avete detto una parola! Quei 10 commessi esclusi non avevano forse gli stessi diritti? Non erano nelle stesse condizioni? Soltanto questo ci meraviglia.
Ci sono difficoltà obiettive a comprendere cosa c'è dietro questi due o tre emendamenti in dieci minuti, essendo qualcosa che avete fatto voi, che non abbiamo fatto insieme in Commissione. La Commissione ha voluto accelerare i rapporti e per la prima volta nella storia - mi dispiace doverlo dire, ci avevate insegnato voi che ci sono prima le proposte di legge - si è aspettato il disegno di legge perché è della Giunta che è collegata strettamente ai Presidenti delle Commissioni. Non avete aspettato, per motivi interni vostri. Collega Uras, io ti stimo, ti apprezzo, però consentimi di dirti che tu sei di parte nel caso specifico, per aver svolto una certa funzione per tanti anni nell'amministrazione regionale. Tu conosci perfettamente questo problema, lo vogliamo capire anche noi!
Se la legge va avanti così come è stata esitata ha un significato, se invece va avanti con una serie di emendamenti fatti nottetempo evidentemente tutto questo sa di inciucio e non ci piace.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnicodel lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Non mi dilungo, ciò che voglio dire è già stato detto. Penso che l'onorevole Dedoni conosca benissimo, per essere stato Capo di gabinetto dell'Assessorato del lavoro, la situazione dei lavoratori socialmente utili e non credo che la sua richiesta di maggiore comprensione derivi da una sua insensibilità al problema. Credo che questo emendamento non tenda a illudere nessuno, né tanto meno a dare frustate ai lavoratori socialmente utili, che di frustrazioni ne hanno subite abbastanza. E non credo nemmeno che si vogliano promettere cose non realizzabili.
E' vero, onorevole Dedoni, che le assunzioni presso gli enti locali sono state bloccate, ma questo attiene esclusivamente alla responsabilità del Governo, che già nella finanziaria del 2005 aveva previsto il blocco delle assunzioni, promettendo che con un successivo D.P.C.M. questo blocco sarebbe stato eliminato. Invece continuano a dire che questo D.P.C.M. non sarà esitato. Non è detto, però, che nel 2006 o comunque nel prossimo futuro non ci sarà la possibilità per gli enti locali di stabilizzare, anche con chiamata diretta, i lavoratori socialmente utili. Noi auspichiamo, tuttavia, che il blocco imposto dal Governo, in particolare per quanto attiene ai piccoli comuni, venga eliminato.
Inoltre, presso l'Assessorato del lavoro, già da qualche tempo sono state fatte più di settanta audizioni di tutti gli enti locali della Sardegna per informarli sulle possibilità alternative, di cui parlava l'onorevole Oppi, per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili. Siccome le amministrazioni locali cambiano anche molto velocemente, accade che non conoscano tutti gli strumenti normativi che consentono la stabilizzazione degli LSU. Queste settanta audizioni hanno avuto un risultato del tutto positivo, tant'è che sia le province, sia i comuni stanno oggi attivando strumenti alternativi, le società miste o anche l'esternalizzazione di alcuni servizi e quindi stanno procedendo alla stabilizzazione di questi lavoratori. Però credo che non ci possiamo precludere la possibilità di andare oltre la quota del 30 per cento, con l'auspicio che il Governo elimini il blocco delle assunzioni soprattutto per i piccoli comuni, i quali hanno maggiori difficoltà a ricorrere a strumenti alternativi per poter stabilizzare quei lavoratori che finora hanno lavorato presso di loro, che sono stati sfruttati e hanno svolto tra l'altro un lavoro nero legalizzato, insomma un lavoro da cancellare, io ritengo. Ecco perché credo che questo emendamento, in questa prospettiva, debba essere apprezzato. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cuccu Giuseppe. Ne ha facoltà. ***
CUCCU GIUSEPPE (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo solo per cercare di riportare al giusto significato l'emendamento numero 19, che si sta caricando, a mio avviso, di un significato eccessivo rispetto a quella che è la finalità reale, cioè dare una possibilità in più alle amministrazioni che hanno le disponibilità finanziarie e in organico. Solo a quelle, ovviamente, e non sono tante.
Qualcuno ha parlato di lavoratori sfruttati e di lavoro nero legalizzato, ma è una situazione che i comuni non hanno voluto. Non sono i comuni che hanno firmato accordi capestro, a suo tempo; i comuni li hanno però dovuti applicare per non far uscire quei lavoratori dal sistema, accollandosi in taluni casi costi non indifferenti. Per cui sentir dire che i comuni sfruttano i lavoratori socialmente utili, a chi si occupa di amministrazione comunale in prima linea, ogni giorno, dà un po' fastidio.
Questo emendamento ha il significato, ripeto, di dare una possibilità in più ad alcune amministrazioni. Devo dire, onestamente, che purtroppo non saranno molte, perché molti comuni, specie i più piccoli, non ce la fanno a utilizzare gli strumenti di stabilizzazione che ci sono, e sono parecchi. Però a chi ha le risorse finanziarie e la disponibilità in organico perché dovremmo negare questa possibilità? Non stiamo creando illusioni, stiamo dando una possibilità in più a chi può di stabilizzare un maggior numero di lavoratori socialmente utili.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.
SABATINI (La Margherita-D.L.). Intervengo solo per aggiungere alcune considerazioni a quanto diceva il collega Cuccu. Intanto bisogna dire che la situazione in cui si trovano gli LSU è grave: sono operai che godono della sola assicurazione infortunistica e non di quella pensionistica, che lavorano da tanti anni presso i comuni percependo un reddito vergognoso per i tempi in cui viviamo.
Anch'io ritengo che non sarà possibile applicare questo provvedimento per intero, stante la situazione di ristrettezza economica degli enti locali, che conosciamo, e il blocco delle assunzioni. Piuttosto vorrei ricordare all'assessore Salerno, che molti enti locali per la stabilizzazione degli LSU hanno costituito delle società miste. Oggi vi è una difficoltà in più nell'utilizzare questo strumento, in quanto sono rimasti gli incentivi per le società miste già costituite e sono stati cancellati gli incentivi agli enti pubblici che si servono delle società miste per esternalizzare i servizi. Quindi questi enti pubblici ricevevano per ogni operaio LSU assunto stabilmente degli incentivi che oggi non ci sono più. Quel tipo di finanziamento ai comuni facilitava la costituzione di società miste, che oggi è diventata molto più difficile, quasi impossibile.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Anch'io voglio fare un brevissimo ragionamento, Presidente, e dire innanzitutto che il collega Dedoni ha chiarito, alla luce anche degli interventi che hanno preceduto il suo, che assolutamente niente osta alla ricerca di soluzioni adeguate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Il collega Dedoni ricorderà che nel passato, durante la nostra gestione dell'Assessorato del lavoro, noi stessi avevamo proposto, per il primo anno di stabilizzazione, l'elevazione della quota al 50 per cento.
Ciò che è veramente anomalo, probabilmente, è il modo in cui affrontiamo questo problema, che di sicuro non è pertinente rispetto alla norma generale, che ovviamente ha ben altre finalità. Credo che questa cosa la si sarebbe potuta fare con una semplice delibera di Giunta, come in altre occasioni è successo. Anzi, probabilmente questa può essere la soluzione, l'Assessore può cioè fare proprio l'emendamento numero 19 traducendolo in una delibera di Giunta che può effettivamente elevare questa percentuale dal 30 al 50 per cento e probabilmente rimodulare anche i benefici che sono concessi ai comuni, perché, come hanno ben detto gli amici che ricoprono la carica di sindaco, 60 mila euro nel quinquennio per ogni lavoratore socialmente utile stabilizzato (sono 1250 gli LSU che ancora permangono nella Regione, nonostante il grosso vantaggio della stabilizzazione), non sono un incentivo elevato. Significa, certo, abbattere di circa il 40 o 50 per cento l'onere di un dipendente nell'arco di cinque anni, però, probabilmente, se vi sono risorse parzialmente utilizzate - e lei, Assessore, ci può dire in quale misura le stiamo utilizzando - dovremmo prevedere un intervento esaustivo, che rimoduli i vantaggi per i comuni.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisano.
(Interruzione del consigliere Dedoni)
PRESIDENTE. Se quella norma fosse in vigore, onorevole Dedoni, io adotterei il potere di cui lei parla.
DEDONI (Riformatori Sardi). Era una battuta, Presidente!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Volevo precisare che il contrasto con l'onorevole Dedoni era soltanto sui termini usati. L'onorevole Pisano ha ipotizzato che si possa raggiungere l'obiettivo anche con una delibera di Giunta. Se fosse possibile saremmo perfettamente d'accordo, ma credo sia necessaria una norma di legge.
PRESIDENTE. Colleghi, siccome sono questioni complesse, propongo di sospendere anche questo argomento. Conclusa la votazione degli articoli sui quali non c'è discussione, sospenderò per dieci minuti i lavori dell'Aula per consentire la definizione delle questioni lasciate in sospeso. Quindi l'emendamento aggiuntivo numero 19 è sospeso.
Metto in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento 19 è sospeso.
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Art. 41
Misure per favorire l'occupazione dei giovani
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani lavoratori al credito, l'amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito e finanziari, costituisce fondi di garanzia e adotta sistemi di certificazione che rendano possibile la concessione dei crediti nell'ambito di percorsi di stabilizzazione del lavoro o di percorsi di carriera; le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 1.000.000 annui.
2. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani lavoratori al sistema di previdenza complementare, la Regione, in accordo con le parti sociali, promuove ed istituisce fondi di previdenza complementare cui possono aderire anche i giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro non stabili; con successiva legge regionale sono definiti gli interventi, la disciplina e la determinazione degli oneri relativi al fondo.)
PRESIDENTE. Prego i colleghi di tornare in aula e di stare al proprio posto, altrimenti abbiamo difficoltà a procedere.
All'articolo 41 non ci sono emendamenti. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri AMADU, DEDONI, Matteo SANNA, SANCIU, LA SPISA, LICANDRO, GIAGU).
PRESIDENTE. Indico la votazione palese con procedimento elettronico dell'articolo 41.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: BIANCU - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - LAI - LANZI - LICHERI - MARROCU - MASIA - MATTANA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SERRA - URAS - VARGIU.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - ARTIZZU - CUCCU Franco Ignazio - LA SPISA - LICANDRO - PETRINI - RASSU - SANCIU - SANNA Matteo.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 47
Votanti 37
Astenuti 10
Maggioranza 19
Favorevoli 37
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 42.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42:
Art. 42
Indennità di inserimento sperimentale per programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo
1. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro e l'occupazione, predispone, in via sperimentale, un programma di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo. Tale programma individua le risorse finanziarie, il numero dei partecipanti, la durata e i criteri per la ripartizione territoriale.
2. A tale programma sperimentale possono partecipare le persone classificate inoccupate e disoccupate, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001, in attuazione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, in cerca di occupazione e iscritte agli elenchi anagrafici dei centri dei servizi per il lavoro e residenti stabilmente nella Regione autonoma della Sardegna da almeno ventiquattro mesi, che accedano ai programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo realizzati dai servizi pubblici per l'impiego.
3. Ai partecipanti è attribuita un'indennità mensile di inserimento lavorativo sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo o ammortizzatore sociale.
4. Alla determinazione della relativa spesa si provvede con la legge finanziaria.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43:
Art. 43
Lavoratori non comunitari
1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale dei lavoratori n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158 nonché del decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, garantisce a tutti i lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori con cittadinanza italiana.
2. La Giunta regionale, al fine di raccordare e rendere operative nel territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 con le direttive emanate dai competenti ministeri, ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività dello sportello unico per l'emigrazione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di disciplina dell'immigrazione, disciplina, mediante apposite norme di attuazione, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro e, in particolare, le forme necessarie di raccordo tra lo sportello unico e i centri dei servizi per il lavoro e le province, secondo quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 27 del Testo unico medesimo, nonché dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44:
TITOLO VII
Sicurezza, tutela e qualità del lavoro
Art. 44
Sicurezza nel lavoro
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, così come riformato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La Regione programma azioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro mediante piani mirati di comparto e piani mirati di rischio;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori quale presupposto fondamentale della qualità del lavoro e dell'occupazione;
c) alla promozione di incentivi e norme premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento ed alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione.
3. La Regione favorisce, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori, caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.
4. La Regione promuove, inoltre, un sistema coordinato di vigilanza mediante:
a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INAIL, Direzione regionale del lavoro, INPS, Guardia di finanza;
b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività di vigilanza realizzate da ASL della Regione;
c) la realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 45.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:
Art. 45
Promozione della regolarità del lavoro
1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1, mediante:
a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
b) il supporto a progetti diretti a raccordare ed a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;
e) azioni dirette ad attuare la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi integrati di informazione, pubblicizzazione, tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio, mediante le intese con le istituzioni, gli organi preposti, le parti sociali, favorendo la realizzazione di centri comuni per il lavoro coordinati con i centri per l'impiego, gli istituti previdenziali, assicurativi e di vigilanza.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46:
Art. 46
Responsabilità sociale delle imprese ed istituzione dell'albo regionale
1. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese (RSI) quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
2. La Regione persegue l'obiettivo di cui al comma 1 conformemente a quanto stabilito in materia dall'Unione europea indirizzando la propria azione di promozione sui seguenti aspetti:
a) promuovere la RSI nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza;
b) promuovere lo sviluppo di capacità di gestione della RSI nel territorio;
c) rafforzare lo scambio di esperienze sulla RSI tra le imprese;
d) sostenere la ricerca e l'informazione riguardo all'impatto della RSI sulle imprese e sulle società.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione della RSI la Regione:
a) supporta iniziative dirette a favorire l'accesso delle imprese ai sistemi di certificazione della responsabilità sociale;
b) si fa promotrice, presso le comunità, le autonomie, le amministrazioni locali, per la diffusione della RSI, al fine di incentivare e rafforzare lo sviluppo sostenibile e il buon governo nel territorio;
c) favorisce la creazione di un ambiente economico, sociale e istituzionale rivolto alla valorizzazione della RSI, anche attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla crescita della consapevolezza sociale del ruolo di produttore e di consumatore e alla diffusione di informazioni sugli effetti positivi della responsabilità sociale;
d) sostiene azioni di premialità e di certificazione finalizzate alla promozione e allo sviluppo di una RSI caratterizzata da:
1) azioni positive di contrasto al lavoro irregolare;
2) iniziative sulla pubblicizzazione, sulla trasparenza e sull'accesso aperto nella ricerca e selezione delle risorse umane e interventi di promozione e partecipazione attiva e responsabile al sistema regionale dei servizi per l'impiego;
3) iniziative sulla ristrutturazione socialmente responsabile.
4. Per la realizzazione di tale obiettivo la Regione istituisce l'Albo regionale per le imprese che promuovono e adottano prassi socialmente responsabili.
5. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e quelli per la gestione dello stesso. Esso è pubblicato con cadenza annuale nel BURAS.
6. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce titolo di priorità per la concessione degli incentivi alle imprese.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 47.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 47
Disposizioni transitorie
1. Fino alla costituzione degli organismi di cui alla presente legge le rispettive funzioni sono svolte dai soggetti competenti preesistenti che continueranno ad applicare la disciplina vigente fino alla definizione delle procedure previste dalla presente legge.
2. Il Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 è abrogato a far data dalla costituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della presente legge. Sino a tale data l'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 continua a svolgere le proprie funzioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 48.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48:
Art. 48
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 14.412.000 per l'anno 2005, in euro 14.590.000 per l'anno 2006 ed in euro 14.760.000 per gli anni successivi. A tali oneri si fa fronte:
a) quanto a euro 11.260.000 con le risorse annualmente trasferite alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001;
b) quanto a euro 3.152.000 per l'anno 2005, a euro 3.330.000 per l'anno 2006 ed a euro 3.500.000 per gli anni successivi con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 ed in quello pluriennale per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
SPESA
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 3.152.000
2006 euro 3.330.000
2007 euro 3.500.000
mediante la riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della Tabella A, allegata alla legge finanziaria:
voce 2)
anno 2005 700.000
voce 3)
anno 2005 652.000
anno 2006 1.330.000
anno 2007 1.500.000
voce 4)
anno 2005 1.800.000
anno 2006 2.000.000
anno 2007 2.000.000
In aumento
ENTRATA
UPB E10.032
N.I. 02.03 - Titolo II - Direzione 01 - Servizio 04
(AS) Funzioni in materia di lavoro e servizi per l'impiego
2005 euro 11.260.000
2006 euro 11.260.000
2007 euro 11.260.000
SPESA
10 - LAVORO
UPB S10.053
N.I. 02.017 - Titolo I - Direzione 01 - Servizio 04
(AS) Funzioni in materia di lavoro e servizi per l'impiego
2005 euro 11.260.000
2006 euro 11.260.000
2007 euro 11.260.000
UPB S10.023
Politiche attive del lavoro - Parte corrente
2005 euro 20.000
2006 euro 20.000
2007 euro 20.000
UPB S10.024
Politiche attive del lavoro - Investimenti
2005 euro 3.132.000
2006 euro 3.310.000
2007 euro 3.480.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della regione per gli anni 2005 - 2007 ed alle corrispondenti UPB dei bilanci della Regione per gli anni successivi.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 49.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:
Art. 49
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 luglio 2003, n. 9.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 50.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50:
Art. 50
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Avevo chiesto di intervenire sull'articolo 48, perché volevo domandarle se ritiene giusto mettere in votazione questo articolo, che contiene la norma finanziaria, prima di aver votato tutti gli articoli, in quanto ce ne sono alcuni ancora in sospeso. Credo che la norma finanziaria sia l'ultima a dover essere votata.
PRESIDENTE. Certo, approviamo l'articolo salvo modifiche. Le eventuali nuove spese derivanti dall'approvazione degli emendamenti agli articoli sospesi, ovviamente, ha ragione lei, devono essere previste nella norma finanziaria. E comunque, siccome la sua mi sembra un'obiezione accoglibile, annullo la votazione dell'articolo 48.
(E' approvato)
Abbiamo praticamente concluso l'esame del testo unificato, restano in sospeso l'articolo 19 con gli emendamenti sostitutivi parziali numero 30 e 4, l'articolo 38 con l'emendamento aggiuntivo numero 18, l'emendamento numero 19 all'articolo 40 e la norma finanziaria, cioè l'articolo 48. La seduta è sospesa per quindici minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 38, viene ripresa alle ore 19 e 25.)
PRESIDENTE. Colleghi, ricominciamo dall'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti sostitutivi parziali numero 30 e 4, presentatori Cherchi, Giagu e più.
Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, naturalmente il problema che è contenuto nell'emendamento numero 30 all'articolo 19 è reale, concreto e riguarda una parte di lavoratori che si trovano in una condizione di precariato. Tenuto conto di questa situazione, la Giunta regionale è tenuta a dare una risposta che non può essere parziale, anzi noi abbiamo il dovere di dare una soluzione al problema del precariato nella sua globalità. E' giusto, a mio avviso, dare una riposta ai dipendenti che hanno svolto e svolgono il loro lavoro in una condizione di precariato, spesso con un rapporto di lavoro a tempo determinato, ma, ripeto, questa risposta deve riguardare tutti questi lavoratori precari.
Per questo la Giunta regionale prende l'impegno di studiare una normativa in grado di dare risposte, naturalmente nel rispetto delle leggi, alla problematica del precariato nella sua interezza. Questo è l'impegno che la Giunta assume, sulla base del quale pregherei i presentatori di considerare l'opportunità di ritirare l'emendamento numero 30.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Intervengo solo per accogliere la proposta avanzata dall'Assessore con questo spirito. Noi sappiamo che l'amministrazione regionale, tramite le iniziative legislative che sta assumendo, sta mettendo mano a un'operazione di riordino in funzione di uno sviluppo delle strutture e quindi accogliamo questa proposta convinti che il problema specifico che abbiamo discusso oggi, che riguarda un gruppo di giovani funzionarie, seppure a tempo determinato, dell'Agenzia del lavoro, che l'Amministrazione regionale ha professionalizzato anche attraverso investimenti finanziari, possa trovare una soluzione definitiva, a vantaggio dell'Agenzia regionale per il lavoro, nel provvedimento che l'Assessore ci ha annunciato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.), relatore. Intervengo per annunciare, dopo le affermazioni dell'Assessore, delle quali prendiamo atto con soddisfazione, il ritiro dell'emendamento numero 30.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento aggiuntivo numero 18 all'articolo 38 rimane in piedi? Ha domandato di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
SALERNO, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. L'emendamento orale proposto dall'onorevole Pisano concerne un problema reale ed è del tutto fondato. Ricordo che la legge Biagi e il relativo decreto attuativo pongono in capo alla Regione l'onere di predisporre una norma che regolamenti l'istituto dell'apprendistato quando non regolamentato dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Ricordo anche che molti contratti collettivi nazionali di lavoro già prevedono l'innalzamento dell'età per il terzo livello di apprendistato ai 29 anni e la Regione si è attivata per predisporre una norma per quanto attiene a tutti gli altri istituti non normati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E' già stata avviata ed è a buon punto la consultazione delle parti sociali, alle quali abbiamo proposto un accordo quadro, quindi questo confronto è in via di conclusione.
Ritengo, quindi, che sia preferibile aspettare l'esito di questo confronto per definire l'accordo quadro e predisporre in tempi brevi un'apposita norma. Chiedo all'onorevole Pisano di valutare l'opportunità di ritirare il suo emendamento orale.
PRESIDENTE. Molti di noi, a cominciare da me, non hanno ben capito quale sia l'emendamento orale. Se lo si formalizza, capiamo tutti di che cosa si tratta.
(Interruzione)
Ha domandato di parlare il consigliere Pisano.
PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, lei è troppo buono, è chiaro che si trattava di un suggerimento, perché la Giunta ci sta dando delle risposte di cui prendiamo atto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Voglio solo esprimere, Presidente, il mio apprezzamento per la correttezza e l'obiettività dell'assessore Dadea. Grazie.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 40 è stato già votato, è rimasto sospeso l'emendamento numero 19.
Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facola.
DEDONI (Riformatori Sardi). Intervengo per dichiarare che non mi esprimo contro questo emendamento per l'auspicio che esso sottende, ma ho serie difficoltà a capire se si stia facendo una cosa veramente positiva nei termini in cui l'ho prima esposta. Innanzitutto perché questa norma è fuori dall'assunto legislativo di cui stiamo discutendo, in secondo luogo perché questo problema lo si sarebbe dovuto trattare in altro modo e in altra sede, non limitandosi a quantificare oltre il 30 per cento la possibilità di assunzione da parte dei comuni, ma dando ai comuni stessi la possibilità reale di stabilizzare questo personale, modificando i parametri di incentivazione e favorendo situazioni migliorative di quelle esistenti.
In questa logica rientrava il mio intervento e mi auguro che l'Assessorato del lavoro voglia agire di conseguenza, nel più breve tempo possibile, se realmente si vuole operare perché gli LSU non siano più qualcosa che vaga nell'economia isolana.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 40 era già stato approvato, è rimasto sospeso l'articolo 48. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Voglio soltanto ribadire una brevissima osservazione a proposito dell'articolo 48. A nostro avviso, questo articolo contiene i tratti dell'insufficienza di tutta questa norma, nel senso che gli articoli dal 29 al 37, gli articoli 40, 41, 42, 44 e 45 hanno valenza sul piano del principio, ma non hanno assolutamente adeguata copertura finanziaria.
Noi stiamo costruendo una norma che chiaramente non potrà produrre gli effetti auspicati, se non la accompagniamo con le risorse necessarie per mettere in campo le azioni in essa previste. Purtroppo sarà difficile, ad esempio, che i lavoratori disoccupati possano ottenere l'assegno di reinserimento lavorativo; sarà difficile stabilizzare il precariato; sarà difficile cogliere quegli obiettivi - non voglio elencarli tutti - che noi riteniamo altamente positivi, ma che non sono, a mio giudizio, raggiungibili.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Solo per dire che questa legge mette un po' di ordine attorno agli strumenti, definisce alcune possibilità aggiuntive. Il tema del lavoro ha bisogno di esposizioni più ampie e sicuramente dell'individuazione di strumenti aggiuntivi rispetto a quelli che questa legge prevede, che pure sono una novità interessante e necessaria nell'ordinamento regionale.
Anche sulle risorse bisogna incominciare a fare chiarezza. Mi domando perché non si sia mai fatta una ricognizione veramente seria di tutte le disponibilità finanziarie che a vario titolo sono direttamente già nel possesso dell'amministrazione regionale: quelle di provenienza comunitaria, a cui si può accedere attraverso la presentazione, per esempio, di progetti che rientrano nella competenza di finanziamento della Commissione Europea, le risorse di provenienza statale e quelle stanziate dal bilancio regionale.
Il problema delle risorse è risolvibile attraverso un'ampia e dettagliata ricognizione delle disponibilità attuali in ragione degli obiettivi da perseguire e degli incrementi che pure sono necessari per le finalità di questa legge e di altri provvedimenti, e che debbono essere, a mio avviso, contenuti nella prossima legge finanziaria. La battaglia per il lavoro, che doveva essere la priorità di questa maggioranza, io dico di questa legislatura, è ancora tutta da affrontare.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 48. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.
SECCI (La Margherita-D.L.). Presidente, chiedo una brevissima sospensione per verificare l'attualità delle spese previste nella competenza del 2005.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 42, viene ripresa alle ore 19 e 47.)
PRESIDENTE. La verifica ha dato esito positivo. Prego i colleghi di prendere posto. E' in votazione l'articolo 48. L'onorevole Oppi aveva chiesto la votazione nominale. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri AMADU, GIORICO, CAPPAI, LOMBARDO, LA SPISA, RASSU, Matteo SANNA.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'articolo 48.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MARROCU - MASIA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - URAS.
Rispondono no i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - FLORIS Mario - MORO - MURGIONI - OPPI - PISANO - RANDAZZO - SANNA Matteo - VARGIU.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - LA SPISA - LOMBARDO - PETRINI - RASSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 59
Votanti 54
Astenuti 5
Maggioranza 28
Favorevoli 41
Contrari 13
(Il Consiglio approva).
Procediamo alla votazione finale del testo unificato delle proposte di legge numero 21-33-81/A. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Voglio soltanto sottolineare due aspetti. Intanto devo dire che voto con convinzione a favore del testo di legge in discussione ed esprimo apprezzamento per l'ottimo lavoro che è stato compiuto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Giovanni Giagu e sintetizzato con competenza dall'onorevole Silvio Cherchi. Per i Socialisti è di fondamentale importanza avere finalmente recepito e tradotto in norma gli obiettivi occupazionali individuati dai Vertici di Lisbona, al fine di contrastare e mitigare gli effetti deleteri del precariato.
Inoltre, dopo i documentati riferimenti dei colleghi, durante l'interessante dibattito che ha preceduto l'esame di questo testo in Aula, e i preoccupanti dati riportati su un'emergenza molto pesante per la Sardegna, c'è un aspetto che forse è rimasto poco in evidenza e che riguarda la situazione dell'editoria nell'Isola, dove il ricorso al lavoro precario, specialmente nel settore giornalistico, non solo umilia e danneggia i giovani laureati che aspirano a un'occupazione a tempo indeterminato, ma compromette la libertà, la completezza e la correttezza dell'informazione, proprio perché intacca l'autonomia e la deontologia professionale dei giornalisti.
L'editoria è un settore anomalo rispetto agli altri perché non produce beni materiali, ma informazione. Proprio per questa ragione l'attività precaria ne compromette la funzione sociale e i contenuti a salvaguardia del fruitore, il cittadino, noi che leggiamo. Sarebbe auspicabile, quindi, che nella legge nazionale sull'editoria, il Parlamento prendesse provvedimenti in grado di garantire, come i giornalisti chiedono con forza, uno status non soggetto a condizionamenti diretti o indiretti. Ecco perché è inderogabile una legge quadro nazionale che preveda lo statuto dell'impresa editoriale non soggetta, quindi, esclusivamente alla legge di mercato. Importanti e significativi in questo testo di legge sono i punti relativi alle pari opportunità, ai soggetti diversamente abili e all'Agenzia regionale del lavoro, che dimostra un'inversione di tendenza rispetto all'ultima legge finanziaria.
Mi resta un'unica seria preoccupazione, qualcun altro l'ha esposta prima di me, nell'auspicio che non si registrino difficoltà nell'attuazione di questo provvedimento, ed è la preoccupazione sulla disponibilità per interventi finanziari ingenti e straordinari. Sono certa che si provvederà a fugare queste ansie con opportune iniziative nella prossima legge finanziaria e nel bilancio. Sono anche convinta che l'assessore Maddalena Salerno, per la costante sensibilità manifestata, non lascerà nulla di intentato per l'attuazione della legge, che richiede comunque il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, anche al fine di contenere lo scenario di incertezza che caratterizza il presente e il futuro dei nostri giovani. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Io devo a quest'Aula una considerazione.
(Interruzioni)
Gli emendamenti veramente sostanziosi devono ancora arrivare, non era questa la sede per presentarli, ma li abbiamo concordati. La legge che stiamo per approvare è, diciamo, buona e potrà essere ottima se verrà applicata non come di norma si applicano oggi le leggi della Regione. Se dovessimo fare l'elenco delle leggi che si violano esso sarebbe più lungo di quello delle leggi che si applicano.
Quindi la speranza è che questa legge veda la luce e possa operare effettivamente. Si richiede uno sforzo enorme, perché i Centri per i servizi per l'impiego devono essere attivati, i servizi devono essere codificati, l'utenza deve essere informata, il sistema delle imprese deve lasciare da parte l'egoismo e probabilmente anche la competitività deve essere messa in soffitta. Ciò che importa, per una regione come la nostra, a economia arretrata, è che si sviluppi un nuovo spirito cooperativo all'interno della società, tra i territori, tra i soggetti economici. Se questo spirito cooperativo non ci sarà, io ritengo che questa legge, come altre, non avrà alcuna funzione. La disoccupazione in Sardegna rimarrà una realtà tragica e gli sforzi per far incontrare domanda e offerta non saranno efficaci, perché mancherà la domanda e perché l'offerta sarà dequalificata, come lo è stata a tutt'oggi.
Credo che questa considerazione fosse dovuta a quest'Aula che ha approvato questa legge a tempo di record, come è nelle sue capacità. Il Consiglio regionale ha lavorato nelle Commissioni e in Aula e sta portando a casa, col contributo della maggioranza e della minoranza, il risultato di riordinare un sistema che era disordinato. Di questo bisogna che vi sia consapevolezza, prima che da altre parti, all'interno di questa stessa Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giagu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
GIAGU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, io non vorrei iniziare con i ringraziamenti, però mi corre l'obbligo, per dovere di ospitalità, di riconoscere alla Giunta la dovuta e necessaria sensibilità che l'ha portata ad assumere, a conclusione di questi lavori, impegni seri che sono certo manterrà.
Devo anche dire che, a mio avviso, l'ha detto anche qualcun altro, stiamo approvando una legge che vede la luce dopo mesi di un lavoro che ha impegnato la Commissione che, visti i risultati, ho l'onore di presiedere, perché è composta da un relatore competente, che ha dimostrato in Aula la sua valenza, e soprattutto da commissari che hanno lavoravo con spirito di sacrificio, ma anche con la consapevolezza di affrontare temi e problemi spinosi.
Non si risolve nulla certamente, alcuni colleghi l'hanno sottolineato, i problemi del lavoro si risolvono con ben altre azioni, non è questa la legge che li risolverà. Ma questo è un piccolo passo e credo che i problemi del lavoro si possano risolvere solo e unicamente se nell'immediato riusciremo a fornire di gambe quelli che sono i provvedimenti in essere e le nostre idee. Le gambe sono le possibilità, le risorse finanziarie che riusciremo a investire in determinate azioni che siano il segno del cambiamento, di ciò che questa Giunta e questo Consiglio vogliono fare. Auspico che tutto questo si possa attuare sin dai mesi prossimi per dare una risposta a questo Consiglio, ma soprattutto alle attese della gente.
Con questo provvedimento facciamo un piccolo passo. Abbiamo iniziato la discussione, speriamo di averla fatta nel migliore dei modi, l'Aula ha dimostrato maturità, soprattutto le Commissioni hanno dimostrato maturità, e credo che questo si possa ascrivere a quello che è un Consiglio che, secondo me, può lavorare bene, deve lavorare bene e lo farà per il futuro. Chiaramente è un appello che rivolgo a tutti, questa è una piccola goccia che stiamo buttando in mare e certamente riusciremo a fare di meglio se tutti quanti saremo d'accordo.
Un piccolo cenno per quel che riguarda la cosiddetta opposizione. Do atto ai colleghi della minoranza di aver lavorato insieme, indistintamente nella Commissione. Mi auguro che questo clima prosegua, ma sono sicuro che anche dalla nostra impostazione dipenderà il loro atteggiamento. Ringrazio tutti e voterò a favore di questo testo di legge unificato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anch'io intervengo per esprimere una valutazione che sicuramente è positiva. Credo che oggi il Consiglio regionale scriva una pagina importante della sua storia. Con questa legge noi usciamo da una situazione decennale caratterizzata dalla fossilizzazione totale di un sistema che infatti non funzionava. Negli anni novanta, l'allora Assessore del lavoro Cogodi disse una frase...
URAS (R.C.). Negli anni ottanta.
PISANO (Riformatori Sardi). Alla fine degli anni ottanta, quando gli Uffici del lavoro venivano chiusi in tutti i comuni della Sardegna per dar luogo ai servizi circoscrizionali per l'impiego, l'onorevole Cogodi disse esattamente: "Oggi gli uffici del lavoro sono delle semplici topaie" - usò questo termine - "nelle quali non si fa altro che registrare passivamente il nome dei disoccupati senza dar luogo ad alcuna occupazione". Ecco, se oggi fosse presente l'onorevole Cogodi, ma credo che qualche suo amico qui ci sia, potrebbe gioire, perché usciamo davvero da quella situazione di stallo. Finalmente si crea un sistema davvero operativo per le politiche attive del lavoro e finalmente si crea un sistema partecipato, nel senso che intervengono tutti i soggetti che possono concorrere positivamente a creare non solo occupazione e stabilizzazione del posto di lavoro, ma anche le premesse per una crescita delle possibilità di impresa e, naturalmente, dell'economia della Sardegna.
Noi, come Riformatori, siamo anche soddisfatti per il fatto che una delle tre proposte di legge che hanno concorso alla predisposizione di questo testo di legge unificato è nostra e quindi, molto modestamente, possiamo ritenere di aver dato un apporto che davvero ci dà un po' di soddisfazione. Tra l'altro, in riferimento a quello che ha detto ieri l'amico Silvio Lai, voglio ribadire, senza alcuno spirito polemico, che non è vero che noi arriviamo in ritardo, non è assolutamente vero. E glielo dimostro: se l'onorevole Lai va a cercare nelle ultime leggi regionali approvate si accorgerà che ben nove Regioni italiane, e soprattutto la Toscana, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, solo nel 2005 hanno modificato la loro normativa sulla organizzazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Lo hanno fatto pochissimi mesi fa, ma questo dimostra che noi forse ci siamo mossi bene, abbiamo potuto trarre giovamento dai loro errori, non ripetendoli e siamo oggi in condizioni di proporre una normativa che a nostro giudizio è davvero completa e rende giustizia ai lavoratori che finalmente hanno qualche strumento in più per ottenere un posto di lavoro.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato delle proposte di legge numero 21-33-81/A.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS -CAPPAI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - GIORICO -LA SPISA - LAI - LANZI - LICHERI - LOMBARDO - MARROCU - MASIA - MORO - MURGIONI - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - RASSU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Matteo - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - SPISSU - URAS - VARGIU.
Risultato della votazionePRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 58
Votanti 58
Maggioranza 30
Favorevoli 58
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, è stata presentata una mozione che ha un carattere di urgenza.
PRESIDENTE. Onorevole Caligaris, come lei sa, le mozioni presentate con carattere di urgenza possono essere ammesse con una votazione dell'Aula, quindi rimandiamo a domani mattina questa questione.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, mi scusi, in base all'articolo 114 del Regolamento, la Giunta non dovrebbe dichiarare se è disposta a discuterla immediatamente o no?
PRESIDENTE. Sì, prima si esprime la Giunta, poi si passa alla votazione in Aula. Domani mattina svolgeremo gli adempimenti di cui lei ha parlato.
Il Consiglio è riconvocato per domani mattina alle ore 10. Convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
La seduta è tolta alle ore 20 e 07.
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