Seduta n.59 del 06/06/2000
LIX SEDUTA
MARTEDI' 6 GIUGNO 2000
(POMERIDIANA)
Presidenza del Presidente SERRENTI
indi
del Vicepresidente CARLONI
indi
del Presidente SERRENTI
La seduta è aperta alle ore 16 e 37.
Cappai, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 maggio 2000, che è approvato.
Continuazione della discussione della legge regionale 29 aprile 1999: "Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22" (CCCXIII/B), rinviata dal Governo
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge regionale rinviata numero CCCXIII. Ricordo che l'articolo 1 è già stato votato e dobbiamo ora procedere alla seconda votazione dell'emendamento numero 12, essendo stata la prima votazione dichiarata nulla per mancanza del numero legale.
Ha domandato di parlare il consigliere Giagu. Ne ha facoltà.
GIAGU (Popolari-P.S.). Per chiedere, signor Presidente, la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 12.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Emilio Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS EMILIO (F.I.-Sardegna). Presidente, vorrei chiedere in primo luogo se è stato accolto l'emendamento orale proposto dal Presidente della Commissione, riguardante la sostituzione delle parole "Quarta commissione" con le parole "Commissione competente".
In secondo luogo vorrei dichiarare il mio voto sull'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento orale stato accolto. Riguardo alla sua dichiarazione di voto, le ricordo che essendo stata richiesta la votazione è a scrutinio segreto,si può intervenire solo per dichiarazione di astensione. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Contu. Ne ha facoltà.
CONTU (C.C.D.). Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, voglio dichiarare la mia astensione, che probabilmente si estenderà anche agli altri articoli di questo progetto di legge, perché devo dire che non mi convince l'impostazione di questo testo.
Credo che su questo argomento il Consiglio regionale debba riflettere più accuratamente. Sono convinto, pur avendo noi accolto le osservazioni del Governo - che per altro io riconosco pertinenti -che il testo non sia sufficientemente corrispondente alle attuali esigenze di un settore così difficile come quello dell'edilizia popolare.
Credo, cioè, che il Consiglio regionale, che oggi si trova di fronte un testo che sta licenziando dopo un iter piuttosto movimentato, debba su questo argomento riprendere il discorso, perché è mia convinzione che debba essere modificata la stessa filosofia che guida gli interventi previsti in questo provvedimento. Oggi sono possibili infatti interventi diversi. Per esempio, io sono dell'opinione che il nostro intervento finanziario, che è notevole, possa essere trasformato in un intervento sotto forma di mutui e di prestiti a basso tasso d'interesse. Per questi motivi io dichiaro la mia astensione.
Seconda votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la seconda votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 12 all'articolo 1 della legge regionale rinviata CCCXIII.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 43
Votanti 39
Astenuti 4
Maggioranza 21
Favorevoli 32
Contrari 7
(Il Consiglio approva)
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BIANCAREDDU - BIGGIO - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CORDA - CORONA - COSSA - DEMONTIS - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS Emilio - FLORIS Mario - FOIS - FRAU - GRANARA - GRAUSO - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MASALA - MILIA - MURGIA - NUVOLI - ONNIS - OPPI - PILI - PILO - PIRASTU - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - SANNA NIVOLI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI.
Si sono astenuti i consiglieri: il Presidente SERRENTI - BALLETTO - CONTU - GIAGU.
Presidente. Si dia lettura dell'articolo 2.
Cappai, Segretario:
Art. 2
Canone di riferimento
1. In via transitoria e sino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della Legge n. 392 del 1978, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. Il costo base di produzione degli alloggi è determinato da quanto previsto all'articolo 14 della Legge n. 392 del 1978; per gli immobili ultimati nelle singole annualità successive al 31 dicembre 1975, viene riconosciuto il costo base di produzione a metro quadrato annualmente stabilito dalla Regione per i programmi di edilizia sovvenzionata, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 1990, n. 14.
3. Per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al comma 5 dell'articolo 13 della citata Legge n. 392 del 1978.
4. Il coefficiente di cui al comma 1, lett. c), dell'articolo 13 della Legge n. 392 del 1978, relativo all'area in godimento esclusivo è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell'alloggio di cui è pertinenza.
5. In riferimento ai coefficienti correttivi del costo base degli alloggi relativi alla tipologia si applicano quelli previsti dalla legge regionale n. 13 del 1989, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 1990.
6. La tipologia è determinata previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza, l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale ed applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione medesima.
7. In relazione all'ubicazione è fatta salva la facoltà dei comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativa a singoli edifici o a complessi insediativi, anche in relazione all'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai comuni si applica il coefficiente 0,90, mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, ovvero in frazioni con meno di cinquemila.
8. Nei confronti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sui quali non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, il canone di locazione è diminuito di un punto percentuale per ogni anno di vetustà eccedente trent'anni. L'abbattimento non può eccedere i 20 punti percentuali ed il canone, così rideterminato, non può, in tutti i casi, essere inferiore al minimo previsto dall'articolo 1, comma 3.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
Cappai, Segretario:
Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo
Art. 2
Il comma 4 dell'art. 2 è soppresso. (6)
Emendamento aggiuntivo Vassallo - Cogodi - Ortu
All'art. 2, 4° comma, dopo la parola pertinenza è aggiunto il seguente periodo:
", fatto salvo quanto previsto dalla Corte Costituzionale cons sentenza 18 giugno 1987, n. 236 (Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1987, n. 26 - Serie Speciale)". (5)
Presidente. Per illustrare gli emendamenti numero 5 e 6 ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo.
vassallo (R.C.). Signor Presidente, i due emendamenti sono collegati, in quanto fanno riferimento alla stessa fattispecie e precisamente al comma 4 dell'articolo 2.
Da una lettura della giurisprudenza in materia, abbiamo potuto verificare che il comma 1 della lettera c) dell'articolo 13 (quello che noi stiamo inserendo dopo il comma 3), è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, in quanto questa fattispecie può essere riconosciuta soltanto per gli alloggi superiori ad una metratura di 70 metri quadrati.
E' chiaro che così legiferando noi non terremmo conto di un orientamento ormai consolidato dalla Corte costituzionale. Proponiamo perciò due soluzioni; una prima soluzione è quella di fare riferimento a questa sentenza, per cui si prende atto che comunque vi è un dispositivo di legge ormai consolidato; l'altra soluzione è quella di cassare, invece, lo stesso articolo, per cui si fa venire meno il presupposto che lega il godimento esclusivo alla superficie massima. Nell'articolo si dice: "Non superiore al totale dell'alloggio di cui di è pertinenza", dato che abbiamo accertato che questo non può essere applicato alle superfici inferiori ai 70 metri quadrati, è chiaro che se non si precisa questo dato, la norma relativa è palesemente illegittima, per cui ogni assegnatario potrebbe ricorrere contro la sua applicazione.
Sottoponiamo quindi all'attenzione dell'Aula le due soluzioni. PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Io come relatore, posso ribadire all'Assemblea che questo provvedimento, come ho già detto, è stato frutto di una posizione di equilibrio raggiunta tra la Commissione e i sindacati, di concerto anche con i Presidenti degli Istituti autonomi delle case popolari. Va detto che nel corso degli incontri in Commissione era nato un acceso dibattito tra i sindacati ed i Presidenti degli Istituti stessi. La legge adesso impone infatti il giusto pareggio tra costi e ricavi, di conseguenza i Presidenti chiedevano di poter adeguare ai tempi gli affitti, in modo da facilitare il raggiungimento del pareggio di bilancio.
I sindacati, giustamente, difendono le categorie più deboli e cercano invece di ottenere un affitto sempre più basso per gli inquilini. Dopo un esame approfondito di questo aspetto, si è trovato quel giusto equilibrio di cui parlavo che, con questi emendamenti, viene rimesso in discussione. A mio avviso tentare di superare quell'equilibro, che già avevano raggiunto i Presidenti degli Istituti con i sindacati stessi, significa contraddire proprio quell'obiettivo che l'Istituto autonomo case popolari deve raggiungere di parità, di autosufficienza, di massimo risultato.
Per questa ragione, pur comprendendo l'intento di voler andare incontro alle categorie più deboli, riteniamo che non si possa superare il tetto già raggiunto con quegli accordi. Per cui, signor Presidente, come relatore mi dichiaro contrario agli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.), Assessore dei lavori pubblici. Anch'io concordo con il parere espresso dal relatore, nel senso che ritengo che gli emendamenti numero 5 e 6, considerato che è già in atto un accordo tra le organizzazioni sindacali e lo IACP, i soggetti cioè che effettivamente hanno raggiunto l'accordo su questo provvedimento, non debbano essere accolti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (R.C.). Signor Presidente, signor Presidente della Commissione, signori consiglieri, le argomentazioni addotte in quest'aula, sia dal Presidente della Commissione che dall'Assessore competente, per respingere i due emendamenti, e cioè che sul testo in questione si sia già trovata una mediazione non mi sembrano pertinenti.
Io non faccio riferimento a nessuna intesa e a nessuna mediazione. Faccio riferimento solamente al fatto che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della lettera c) dell'articolo 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, numero 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione di coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo agli immobili di dimensioni inferiori a 70,01 metri quadrati possa essere superiore a quello previsto.
Questa fattispecie, se consultate la Gazzetta Ufficiale troverete la conferma, fa riferimento a tutti gli alloggi inferiori a questa metratura, 70,01, non soltanto, ma ribadisce l'applicabilità della norma anche per gli alloggi inferiori a 40,01 metri quadrati. Io quindi non sto ponendo una questione di mera riduzione del canone, ma sto ponendo una questione di legittimità di un testo che non tiene conto di una sentenza della Corte costituzionale che sancisce una serie di principi.
Se volete, posso fornirvi una copia della sentenza della Corte costituzionale; e se avete bisogno di 5 minuti per verificare che quanto dico corrisponde a verità, possono essere ulteriormente concessi. A mio avviso, però, non è possibile che in quest'aula, si liquidi una questione di legittimità in modo così semplicistico e superficiale.
D'altra parte, il testo dell'articolo 2, terzo comma, che giunge in aula recita: "Per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al comma 5 dell'articolo 13, della citata legge numero 392 del 1978", Ma in questo modo si stanno aggirando le leggi, nel senso che pur avendo la Corte costituzionale sancito l'illegittimità del quinto comma, in tutte le sue articolazioni noi modifichiamo artificiosamente lo stesso concetto, però mantenendo in piedi il riferimento del canone che poi incide direttamente sui cittadini. Si obbligano così gli stessi cittadini a a sostenere ulteriori ricorsi per ottenere quanto oggi è già stato riconosciuto dalla legislazione italiana. Lo stesso Governo ha infatti recepito la sentenza della Corte costituzionale ed ha cassato la norma in questione nel testo di legge. Sulla base di queste considerazioni le motivazioni addotte mi sembrano veramente speciose, prive di qualsiasi fondamento. Invito pertanto ancora una volta l'Assessore competente, il Presidente della Commissione, i membri dalla quarta Commissione che hanno elaborato questo testo, a riconsiderare questa decisione, a riflettere sull'orientamento che è stato espresso, perché mi sembra veramente un orientamento al di fuori di qualsiasi logica.
PRESIDENTE. Ha domanda di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Intervengo per sottolineare come gli interventi sia del relatore che dell'Assessore competente assumano sostanzialmente il significato di liquidare un problema reale.
Io non accetto la tesi sull'equilibrio trovato in sede di consultazione tra sindacati e presidenti di IACP - per altro ex presidenti, perché allo stato attuale, nel momento in cui legiferiamo, non ci sono i presidenti ma non ci sono neanche i commissari - perché è un ragionamento che si chiude tutto all'interno di una pattuizione gestionale degli istituti autonomi.
E` risaputo infatti che questi enti viaggiano con una percentuale media di morosità pregressa superiore al 10 per cento, che incide sui bilanci in maniera pesante; quei bilanci che oggi, , da quando gli Istituti autonomi sono stati sottratti al controllo specifico dell'ufficio competente, sono oggetto di un controllo abbastanza superficiale.
Sarebbe quindi più opportuno che, da parte della Giunta e del Consiglio, venisse prestata attenzione a una modulazione diversa del canone di locazione, perché ci sono dei livelli intermedi, come quelli che sono stati poi oggetto dei contenziosi maturati in sede costituzionale, che creano degli squilibri per cui da una parte troviamo le categorie più svantaggiate, che sono costrette a pagare dei canoni iniqui, mentre dall'altra troviamo delle persone in condizioni di sistematica morosità pur potendo, invece effettuare il puntuale pagamento dei canoni di locazione.
A mio avviso su questa situazione contabile degli IACP sarebbe opportuna una ricognizione più precisa perché i livelli di morosità superano anche valori pari al miliardo. Per cui, dire che è stato trovato un equilibrio, è limitante rispetto a un'analisi, che bisogna fare, del rapporto costi-ricavi degli Istituti autonomi case popolari che è cosa molto diversa. Non esiste infatti una normativa specifica che consenta di sanzionare la morosità nei tempi congrui, al di là di quanto stabilisce la legge, e quindi c'è una crescita esponenziale di questo parametro con appesantimenti notevoli.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Tunis. Ne ha facoltà.
Tunis Marco (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, intervengo nella discussione generale perché sento di dover meglio specificare il mio personale pensiero.
Intanto, rifiuto le affermazioni che la Commissione che io presiedo abbia lavorato in maniera superficiale (utilizzo il termine del collega Vassallo), adottando delle soluzioni speciose. La verità è che il relatore in aula porta il suo contributo e deve riferire dei lavori che sono intervenuti in Commissione.
Devo dire che ci siamo adoperati al fine di raggiungere con le parti un accordo (per evitare motivi di rinvio), rispetto a quegli aspetti che potevano essere oggetto di trattazione.
Se confrontiamo attentamente il testo proposto dalla Commissione con il testo della legge regionale rinviata, vediamo che il punto in esame, in questo momento, è il quarto comma dell'articolo 2. Cioè, un punto sul quale il Governo non ha sollevato alcun dubbio di legittimità.
La Commissione ovviamente è intervenuta solamente sui motivi di rinvio e non intende trattare e modificare altri punti del provvedimento perchè il Governo a quel punto potrebbe anche riesaminarlo nel merito e rinviarlo di nuovo.. Quindi in questo momento, se vogliamo che la legge non venga sottoposta ad ulteriori controlli, dobbiamo evitare di apportare modifiche sui punti sui quali il Governo non ha eccepito.
Mi consenta, onorevole Vassallo, di dirle che motivi di opportunità ci obbligano a respingere la sua proposta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura all'articolo 3.
Cappai, Segretario:
Art. 3
Determinazione dei canoni di locazione
1. Il canone di locazione è determinato in funzione del canone di riferimento degli alloggi e delle condizioni reddituali familiari degli assegnatari, nelle misure indicate nell'allegato A).
2. Vengono collocati nella fascia A dell'allegato A) gli assegnatari con reddito imponibile annuo non superiore a due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da pensione, lavoro dipendente, trattamento di cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione e assegno del coniuge separato o divorziato. Ai fini della collocazione degli assegnatari nelle fasce B, C e D, il reddito imponibile annuo complessivo indicato nel prospetto allegato è ridotto di un milione per ogni altro componente il nucleo familiare non percettore di reddito, sino ad un massimo di sei milioni. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60 per cento.
3. Ai fini della determinazione del canone di locazione, il reddito annuo complessivo imponibile è ridotto, per gli assegnatari collocati nelle fasce B, C, e D di lire 1.000.000 per ogni familiare non percettore di reddito. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60 per cento.
4. Le percentuali del canone di locazione commisurate al reddito annuo sono ridotte, per gli assegnatari collocati nelle fasce A, B e C dell'allegato A), di mezzo punto percentuale per ogni componente fiscalmente a carico eccedente il nucleo familiare di due unità. La riduzione non può comunque eccedere i due punti percentuali.
5. Qualora il canone di locazione dell'assegnatario collocato nella fascia D1 dell'allegato A) risulti inferiore al canone massimo applicabile per alloggio di pari valore locativo della fascia precedente, si applica un canone pari al suddetto canone massimo incrementato di un punto percentuale del canone di riferimento per ogni milione eccedente il limite di lire 42.000.000.
6. Nei casi in cui gli assegnatari non presentino all'ente gestore la documentazione comprovante la loro situazione reddituale, l'ente gestore li invita ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato riscontro entro i successivi sessanta giorni o di riscontro negativo, l'ente gestore applica un canone non inferiore, in percentuale, a quello di cui al comma 5. Il medesimo canone viene applicato anche nei confronti degli occupanti abusivi, fatta eccezione per coloro che siano in attesa della regolarizzazione della loro posizione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17, degli articoli 4, come modificato dall'articolo 10, comma 10, della presente legge, e 7 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22.
7. Per il recupero delle somme arretrate nel pagamento delle maggiori misure di canone applicato dagli enti gestori al fine di dare attuazione al punto 8.7 della Delibera CIPE del 13 marzo 1995, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1990, n. 14.
8. Agli alloggi costruiti dagli IACP o da altri enti o da consorzi, comunque denominati, e assegnati ai profughi ai sensi dell'articolo 17 della Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, si applicano, per la determinazione del canone di locazione, i benefici di cui all'articolo 24 della Legge n. 137 del 1952 e dell'articolo 5 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507.
9. Per l'alienazione degli alloggi realizzati ai sensi della Legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modifiche e integrazioni, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 24, della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, secondo l'interpretazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5075/III. 19.10.6.1 del 18 maggio 1999.
Presidente. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.
Cappai, Segretario:
Emendamento sostitutivo parziale Vassallo - Cogodi - Ortu
Art. 3
Il 2° comma dell'art. 2, dopo la parola divorziato è modificato:
Ai fini della collocazione degli assegnatari nelle fasce B, C e D, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60%, inoltre, il reddito imponibile annuo complessivo così determinato, indicato nel progetto allegato, è ridotto di un milione per ogni altro componente il nucleo familiare non percettore di reddito, sino a un massimo di sei milioni. (8)
Emendamento sostitutivo parziale Vassallo - Cogodi - Ortu
Art. 3
Il 3° comma dell'art. 3 è sostituito come segue:
Ai soli fini della determinazione del canone di locazione, il reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60%, inoltre, il reddito annuo complessivo imponibile così determinato è ridotto, per gli assegnatari nelle fasce B, C e D, di lire un milione per ogni familiare non percettore di reddito. (9)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Giagu - Calledda
Al comma 3 dell'art. 3, dopo le parole "per ogni familiare", è aggiunta la parola "coabitante". (10)
PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 8 e 9 ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo.
VASSALLO (R.C.). Signor Presidente, gli emendamenti numeri 8 e 9 hanno praticamente lo stesso contenuto. Si riferiscono al sistema di calcolo del reddito da lavoro dipendente. Nel testo proposto dalla Commissione, ai fini di questo calcolo, si detrae dal reddito complessivo dei nuclei familiari con figli a carico prima un milione a figlio e si interviene sul sessanta per cento del reddito residuo.
Per una questione di giustizia e di uniformità, se veramente si vuole privilegiare le famiglie numerose, si ritiene più opportuno porre su un piano di parità tutti coloro che percepiscono un certo reddito invertendo il procedimento. In questo modo si compie un atto di giustizia sociale, e soprattutto si agevolano coloro che si trovano in condizioni più disagiate rispetto ad altri. L'introduzione di questo meccanismo, sostanzialmente, non modifica la situazione contabile degli Istituti autonomi case popolari, ma crea un maggiore equilibrio tra le diverse situazioni delle famiglie soggiornanti in questi alloggi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio per illustrare l'emendamento numero 10. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Questo emendamento è abbastanza semplice; tende infatti a introdurre al comma 3 dell'articolo 3 una precisazione in ordine al concetto di nucleo familiare al cui interno, ai fini della valutazione del reddito complessivo, rientrano anche i familiari coabitanti non percettori di reddito, come nel caso di anziani o anche di figli sposati che vivono con i genitori all'interno della medesima abitazione. In questo caso si rende necessario prendere in considerazione una ulteriore riduzione del reddito.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marco Tunis, relatore.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'emendamento numero 8 e l'emendamento numero 9 a firma Vassallo, Cogodi e Ortu, se accolti, comporterebbero in sostanza un abbassamento del canone di affitto, che sarebbe in contrasto con la finalità del pareggio dei bilanci che anche gli Istituti delle case autonome devono raggiungere. Negli incontri che abbiamo avuto con i diversi sindacati di categoria, espressione dei diversi livelli, confederale e territoriale, e questo aspetto non è emerso, benchè tutti i sindacati fossero agguerriti, e ritenessero di aver raggiunto il massimo risultato. Naturalmente proprio l'introduzione del nuovo metodo di calcolo del reddito comporta un ribasso del canone stesso.
Ribadisco inoltre che non ritengo opportuno intervenire su una parte sulla quale il Governo non ha sollevato obiezioni.
Sull'emendamento numero 10, a firma Gian Valerio Sanna e più esprimo parere favorevole in quanto ritengo che inserire il termine"coabitante"nel testo dell'articolo renda più chiaro il contenuto del medesimo, senza modificarne la sostanza. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti numeri 8 e 9.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.), Assessore dei lavori pubblici. Concordo con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti numero 8 e numero 9.
Invece, sull'emendamento numero 10 occorre riflettere ancora un po'; anzi, io inviterei i proponenti al ritiro del medesimo , prima di tutto perché l'articolo 3, praticamente, è stato approvato dal Governo senza rilievi e, come è stato fatto notare discutendo su emendamenti precedenti, introducendo modifiche agli articoli già approvati correremmo il rischio di far bocciare un'altra volta la legge e di perdere ulteriormente tempo.
Tanto più che il termine di "coabitante" può avere diverse accezioni e, quindi, non so se in questa fase sia opportuno introdurre un elemento che potrebbe inficiare la legge al punto da renderla oggetto di un nuovo rinvioda parte del Governo.
Pertanto invito i proponenti a ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
L'Assessore ha chiesto di ritirare l'emendamento numero 10; chiedo ai proponenti la loro opinione in merito.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Presidente, intendiamo mantenere l'emendamento dal momento che riteniamo che la preoccupazione espressa dall'Assessore, in ordine all'introduzione di modifiche alla legge, sia venuta meno in ordine ad altre norme del provvedimento medesimo.
Quando si tenta di rendere più chiare le leggi soprattutto per chi le deve applicare, non si deve ostacolare questo tentativo. Occorre infatti stare molto attenti anche ai comportamenti di chi deve dare applicazione delle norme, che non sempre sono lineari, perché sappiamo che la burocrazia spesso ha una visione un po' eccentrica delle cose e ha bisogno di vedere esplicitato il significato delle norme per interpretarle a vantaggio dei cittadini. Se noi interpretiamo questo andare incontro alle esigenze di una corretta applicazione della norma a vantaggio dei cittadini come un ostacolo, credo che sia...
FLORIS MARIO (Gruppo Misto), Presidente della Giunta. Non ho detto questo; ho detto che il nucleo familiare è un concetto giuridico che non possiamo modificare in questa sede.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Il significato giuridico delle norme che stabiliscono il canone di locazione, è integrato dal concetto giuridico di coabitazione. Ed è questo uno dei nuovi criteri adottati per l'assegnazione degli alloggi; pertanto è una fattispecie specifica all'interno della normativa sull'edilizia residenziale pubblica. Io ho chiesto solamente di specificare meglio la norma perché oggi il concetto di nucleo familiare è più ampio rispetto a quello giuridicamente riconosciuto dalle anagrafi comunali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, per non creare equivoci, mi permetta di esplicitare compiutamente il mio pensiero. Se noi leggiamo bene, l'articolo dice: "Ai fini della determinazione del canone di locazione il reddito annuo complessivo imponibile è ridotto per gli assegnatari collocati nelle fasce b), c) e d) di un milione per ogni familiare non percettore di reddito". Se noi lasciamo questa dizione, al suo interno potrebbe essere ricompreso anche colui che non vive stabilmente all'interno di quel nucleo ma è pur sempre un "familiare". Mentre se noi specifichiamo con l'espressione "ogni familiare coabitante", circoscriviamo alle persone inserite nello stato di famiglia., Quindi, poichè io ritengo che l'emendamento contribuisca a chiarire le finalità della legge stessa, confermo che personalmente voterò a favore.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 3. Ha domandato di parlare il consigliere Giacomo Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Signor Presidente, per chiedere il voto segreto sull'articolo 3.
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 72
Votanti 71
Astenuti 1
Maggioranza 36
Favorevoli 64
Contrari 7
(Il Consiglio approva)
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIGGIO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - CONTU - CORDA - CORONA - COSSA - DEIANA - DEMONTIS - DEMURU - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DORE - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS Emilio - FLORIS Mario - FOIS - FRAU - GIAGU - GRANARA - GRAUSO - IBBA - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LIORI - LODDO - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MURGIA - NUVOLI - ONNIS -OPPI - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PIANA - PILI - PINNA - PIRASTU - PIRISI - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SCARPA - SELIS - SPISSU - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI - VASSALLO.
Si è astenuto: il Presidente SERRENTI.)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CAPPAI, Segretario:
Art. 4
Canoni di locazione di locali adibiti ad uso non abitativo
1. Gli enti gestori determinano annualmente il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori correnti di mercato, esclusi i posti macchina di pertinenza degli alloggi.
2. Per i locali assegnati ad uso sociale e comunque senza fine di lucro, i canoni relativi determinati secondo il disposto del comma 1 sono ridotti nella misura del 40 per cento.
3. Per i locali già assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge si procede all'adeguamento dei canoni ai sensi del comma 1 del presente articolo a partire dalla scadenza dei contratti in essere; per l'adeguamento dei canoni di cui al comma 2 si procede a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.
CAPPAI, Segretario:
Art. 5
Fondo sociale
1. E' costituito un fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, di quello per il rimborso all'ente gestore delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali.
2. Le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. Tale delibera è approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il fondo è alimentato da contributi regionali determinati annualmente con legge di bilancio e da una quota annuale delle entrate dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica nella misura dello 0,5 per cento. Annualmente la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare sulla gestione del fondo sociale.
4. La gestione del fondo è affidata agli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica. La concessione dei benefici del fondo è, in ogni caso, subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali, delle condizioni di effettivo disagio.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CAPPAI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Vassallo - Cogodi - Ortu
Art. 5
Al secondo comma dell'art. 5 dopo le parole "di funzionamento" inserire "e di gestione". (7)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marco Tunis, relatore.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'emendamento numero 7, a firma Vassallo è a mio avviso pleonastico.
PRESIDENTE. Onorevole Tunis, le chiedo scusa, ma devo prima dare la parola ai proponenti. Per illustrare l'emendamento numero 7 ha facoltà di parlare il consigliere e Vassallo.
VASSALLO (R.C.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, io non so se valga la pena di discutere in quest'Aula dato che le risposte sono già scontate, nel senso che qualunque cosa si proponga, spesso senza nemmeno sentire il proponente, si esprime un parere negativo. Questo modo di fare, di per se stesso, lo ritengo scorretto e privo anche di buon senso in un'Aula parlamentare che dovrebbe sentire, prima di esprimersi, le ragioni di ognuno di noi, in questo caso le mie ragioni e quelle del mio Gruppo.
Comunque tento di spiegare il perché è necessario, a nostro avviso, inserire anche le parole "di gestione" oltre che "il funzionamento", tanto più che la gestione del fondo è regolata dal comma 4 dello stesso articolo 5. Lo stesso articolo prevede che la Regione attivi questo fondo attraverso una serie di meccanismi, però si prevede la possibilità che i fondi necessari per far funzionare il fondo sociale possono essere anche non congrui rispetto alla richiesta, e dato che gli Istituti autonomi case popolari non sono attivi solamente su un unico bacino, un bacino ristretto cioè a un solo centro, ma operano su un'intera provincia, e un'intera provincia è costituita da più realtà, realtà diverse, che racchiudono situazioni diverse, ne deriva la necessità che la Giunta regionale, oltre che stabilire il funzionamento e la dotazione finanziaria, introduca anche elementi di gestione del fondo, per fare in modo che la ripartizione nel territorio di questi fondi, rispetto alle domande che verranno attivate, sia una ripartizione equa, oculata. Occorre cioè attivare un meccanismo che non lasci alla fantasia di ogni istituto la possibilità di gestione di questo fondo. Ecco perché noi chiediamo che oltre "al funzionamento", venga inserita la parola "gestione", perché una cosa è il funzionamento di un fondo, una cosa diversa è la gestione del medesimo..
Noi riteniamo che aggiungere una parola contribuisca a fare chiarezza, a dare un indirizzo preciso alla Giunta regionale, in questo caso all'Assessore e, nello stesso tempo, liberi gli stessi istituti da un adempimento che di sicuro non è di loro competenza. E' il legislatore, in questo caso quest'Aula, che deve dare l'indirizzo, politico, sull'utilizzo del fondo sociale. Ci sembra quindi che non sia assolutamente superfluo o pleonastico aggiungere il termine "gestione", anzi ci sembra che questo termine contribuisca a chiarire il senso che noi vogliamo dare a questo articolo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto), Presidente della Giunta. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. La Giunta accoglie l'emendamento.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CAPPAI, Segretario:
Art.6
Accertamento periodico dei redditi degli assegnatari
1. Gli enti gestori degli alloggi riaccertano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari i quali sono tenuti a produrre la documentazione per tale fine richiesta.
2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari conseguente al riaccertamento di cui al comma 1 ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato effettuato il riaccertamento medesimo.
3. Qualora l'assegnatario comprovi una riduzione del proprio reddito derivante da perdita del posto di lavoro o altra grave causa, ha diritto di ottenere che la revisione della propria collocazione ai fini del calcolo del canone abbia effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificata la riduzione del reddito.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CAPPAI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Vassallo - Cogodi - Ortu
Art. 6
All'art. 6, dopo il 3° comma è inserito il seguente 4° comma:
L'Assegnatario che sta usufruendo delle condizioni di quanto previsto dal precedente comma 3, è tenuto a comunicare il superamento delle condizioni che ne avevano determinato l'applicabilità entro 30 giorni dal nuovo evento.
Gli enti gestori, in tali casi, provvedono alla revisione della posizione dell'assegnatario comunicando il nuovo valore del canone locativo, dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'incremento del reddito. (1)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento numero 1.
vassallo (R.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un emendamento che sana una nuova fattispecie presente in questo testo di legge. In effetti con l'articolo 6, penso positivamente, si dà la possibilità a coloro che vengono a trovarsi in situazioni di estremo disagio, a causa per esempio della perdita del lavoro, di chiedere agli istituti di veder rivista la propria posizione reddituale e, di conseguenza anche la propria posizione rispetto al valore del canone di locazione che devono pagare, a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la riduzione del reddito.
Nello scrivere questa norma non si è previsto però che cosa succede se quello stesso locatario supera quelle condizioni sfavorevoli che avevano determinato l'applicazione di quella agevolazione in favore suo e della sua famiglia.
Con questo emendamento noi prevediamo quindi che, qualora l'assegnatario recuperi una condizione di normalità, il canone di locazione venga automaticamente, dal mese successivo, riaggiornato alla nuova condizione dell'assegnatario. Se con l'articolo è stata introdotta, infatti, una norma positiva in favore dell'assegnatario con l'emendamento si introduce una norma di tutela a favore dell'Istituto che, diversamente, si vedrebbe costretto a riaggiornare questo canone di locazione l'anno successivo.
Noi riteniamo che si debba dare a Cesare ciò che è di Cesare, per cui in questo caso è giusto che l'assegnatario, la cui posizione reddituale cambia, paghi il dovuto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco, relatore.
TUNIS Marco (F.I.-Sardegna), relatore. Presidente, ritengo giusto l'emendamento presentato dal collega Vassallo perché introduce una norma a favore anche dell'ente proprietario, mentre solitamente si tende a salvaguardare l'inquilino.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.), Assessore dei lavori pubblici. L'emendamento si accoglie, ma forse richiederebbe una migliore formulazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.
Sanna gian valerio (Popolari-P.S.). Volevo far presente al Consiglio la coerenza della posizione della Giunta sui diversi emendamenti. L'Assessore con le stesse motivazioni ha espresso parere negativo sull'emendamento numero 10 e favorevole su quello testè illustrato.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
MASALA (A.N.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Chiedo scusa, Presidente, poiché si è concordato di operare una riscrittura dell'emendamento numero 1 in sede di coordinamento, e siccome è necessario che rimanga agli atti traccia di questa indicazione, io proporrei questa dizione del testo:: "L'assegnatario è tenuto a informare l'ente gestore entro 30 giorni del venir meno delle condizioni di cui al precedente comma". Poi su questa traccia gli uffici costruiranno l'emendamento se l'Aula, eventualmente, è d'accordo.
PRESIDENTE. Vorrei sentire in merito l'opinione del presentatore dell'emendamento numero 1. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo..
Vassallo (R.C.). Sì, Presidente, noi siamo d'accordo con la formulazione proposta dall'assessore Masala perchè riteniamo che rimanga inalterato il senso dell'emendamento.
PRESIDENTE. Tenendo conto della formulazione proposta dall'assessore Masala metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo numero 7 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 8.
cappai, Segretario:
Art. 8
Morosità pregresse
1. Al fine di eliminare il contenzioso esistente con gli assegnatari a causa di morosità pregresse o ai quali sia stato applicato un canone sanzione per non aver presentato la documentazione reddituale o averla presentata incompleta, il canone di locazione va rideterminato per ciascun periodo reddituale di riferimento, con la collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza e con la normativa vigente negli stessi periodi.
2. A tal fine gli interessati, per sanare le posizioni debitorie in essere alla data di pubblicazione della presente legge, presentano domanda, su apposito modulo predisposto e inviato dall'ente gestore, producendo la documentazione reddituale dei relativi periodi.
3. L'ente gestore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, provvede a notificare all'assegnatario in dettaglio l'ammontare dei canoni arretrati. Tale debito, su domanda, può essere rateizzato in un termine massimo di cinque anni. Le somme dovute non sono gravate di interessi legali o di mora, purché l'assegnatario non superi il limite di reddito previsto per la decadenza dall'assegnazione dalle norme in vigore.
4. Alla data di accettazione, entro trenta giorni dalla notifica mediante la sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno dello status moroso nonché dei procedimenti legali in atto.
5. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzano la loro posizione debitoria l'ente gestore attiva le procedure di decadenza dall'assegnazione per il rilascio dell'alloggio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
cappai, Segretario:
Art. 9
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 1989 dopo "l'ultimazione degli alloggi stessi." aggiungere: "Qualora si tratti di alloggi di risulta il Comune provvede a formulare la richiesta della documentazione mediante messo comunale e gli interessati devono presentarsi entro quarantotto ore dal ricevimento, pena la decadenza, e, nelle more della produzione della documentazione, rilasciano apposita dichiarazione autocertificata attestante i requisiti e le condizioni soggettivi e oggettivi".
2. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 1989 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora venga accertata da parte del comune la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti di cui all'articolo 2 o un mutamento delle condizioni soggettive o oggettive assunte a base delle posizioni in graduatoria, il comune stesso trasmette la documentazione alla commissione di cui all'articolo 8, la quale provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.".
3. Dopo il comma 12 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 1989 è aggiunto il seguente:
"12 bis. Qualora si tratti di alloggi di risulta, gli stessi devono essere assegnati ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria e da questi occupati stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna. Trascorso tale termine si provvede a nuova assegnazione.".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
cappai, Segretario:
Art. 10
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22
1. L'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 -
1. Al fine di disciplinare l'eccezionale e particolare situazione del comune di Carbonia, lo IACP della provincia di Cagliari predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei piani di vendita di cui alla Legge n. 560 del 1993, uno specifico piano concernente la cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo e non abitativo e delle aree già di proprietà IACP della Società Mineraria Carbonifera Sarda di Carbonia e trasferite allo IACP della provincia di Cagliari a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974.
2. Tale piano, oltre al programma di cessione degli alloggi, deve prevedere:
a) la cessione delle unità immobiliari adibite in modo esclusivo ad uso non abitativo, seppure non ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge n. 560 del 1993;
b) la cessione di alloggi impropri o resi abitabili a cura degli occupanti, la cui alienazione è ritenuta utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato dallo IACP di Cagliari;
c) la cessione di eventuali corpi aggiunti realizzati interamente a spese degli assegnatari entro il terreno di proprietà dello IACP, di pertinenza delle unità immobiliari;
d) la cessione delle aree che per collocazione o dimensione o stato di compromissione non siano utilizzabili per l'attività edificatoria dell'ente gestore;
e) la cessione di tutte le aree che sono richieste dal comune di Carbonia.
3. La cessione delle aree di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 deve essere preceduta dall'individuazione, nel piano urbanistico comunale e nel piano per l'edilizia economica e popolare, sia del previsto fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, sia delle necessarie opere infrastrutturali e di urbanizzazione.
4. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 2 è determinato in funzione del valore catastale derivante dalla classe catastale originaria, ovvero del valore catastale attuale con deduzione del valore delle opere realizzate in proprio dagli occupanti.
5. Il prezzo di cessione di eventuali corpi aggiunti di cui alla lettera c) del comma 2 è determinato esclusivamente in corrispondenza del valore dell'area di sedime e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento dell'atto di cessione.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo cedute in attuazione del presente articolo, si procede ad adeguare gli atti relativi a richiesta degli interessati che si impegnano, contestualmente, ad assicurare gli eventuali costi per l'adeguamento.
7. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera d) del comma 2 e per le modalità di pagamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 18, della Legge n. 560 del 1993.
8. Il prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera e) del comma 2 è determinato di intesa tra lo IACP della provincia di Cagliari e il comune di Carbonia, previo parere dell'Ufficio tecnico erariale.
9. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 1989, prorogato dall'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1991 e dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.".
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
cappai, Segretario:
Emendamento sostitutivo parziale Pinna - Calledda - Sanna Alberto - Morittu - Masia - Biggio - Tunis Gianfranco - Murgia - Corda
Art. 10
Al comma 9 dell'art. 10 la data del 31 dicembre 1999 è sostituita con quella "31 maggio 2000". (4)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare il consigliere Calledda.
calledda (D.S.-F.D.). Signor Presidente, nell'illustrare questo emendamento partiamo dal presupposto che, anche nelle passate legislature, , ci sono sempre state delle sanatorie nei confronti di coloro che occupano gli alloggi. Io credo che dobbiamo porci il problema e chiederci perché, in realtà e in situazioni diverse, accada questo fenomeno dell'occupazione di case popolari da parte dei cittadini che non rientrano nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi.
Occorre sottolineare che diversi comuni non hanno istituito le commissioni alloggi che, non sussistendo, non possono assegnare diversi appartamenti disponibili.
A mio avviso occorre trovare una soluzione definitiva - ammesso che il Governo regionale sia d'accordo - per questo problema. Dobbiamo verificare in primo luogo in quali comuni non sono presenti le commissioni alloggi. Questa mancanza fa sì, lo ripeto che un cittadino, pur avendone diritto, non possa avere una casa popolare perché non si approntano i relativi bandi di concorso. Ecco perché si creano, talvolta, situazioni difficili e complesse come quelle di cui abbiamo avuto notizia in questi ultimi giorni. Per porre rimedio anche a queste situazioni, i presentatori dell'emendamento propongono di spostare il termine di validità della sanatoria, comunque prevista in legge, dal 31 dicembre 1999 alla data di approvazione della legge.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco, relatore.
TUNIS Marco (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri; capisco le motivazioni del collega Calledda ma vorrei ricordare che in Commissione il termine ultimo della sanatoria è stato già spostato al 31 dicembre 1999 rispetto al termine originario che era il 31 dicembre 1998.
Ovviamente si cerca di sanare queste situazioni, siamo mossi da un sentimento di solidarietà e vogliamo che si raggiunga una giusta soluzione ai problemi di queste categorie più deboli.
A mio avviso non possiamo accettare che si fissi un termine successivo mentre approviamo la legge, perché pur comprendendo le motivazioni alla base dell'emendamento, sembrerebbe che invitassimo i nostri amici ad occupare le case tanto, poi, verrebbe emanata una sanatoria.
Noi, l'11 maggio, in Commissione abbiamo concordato di prendere come punto di riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente; ci era sembrato un termine equo per sanare il maggior numero di situazioni. Se spostiamo questo termine al 31 maggio 2000 potrebbe significare che stiamo avvallando eventuali sistemazioni degli amici. E` un dubbio che sorge, mentre noi dobbiamo cercare, nel legiferare, di non essere accusati di atti illeciti.
Tutto ciò premesso, esprimo parere contrario all'emendamento, ritenendo giusto il termine del 31 dicembre 1999 sul quale, all'unanimità, si erano espressi tutti i componenti della Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.), Assessore dei lavori pubblici. Condivido lo spirito dell'emendamento che è stato presentato; però credo anche che non si debba modificare il termine del 31 dicembre 1999, termine ultimo previsto dalla Commissione. .E già l'aver prorogato la scadenza dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 1999, potrebbe indurre a pensare che alcuni, volutamente, siano stati stimolati ad occupare abusivamente gli appartamenti perché tanto poi ci sarebbe stata una legge di sanatoria. .
Per me il termine scelto dalla Commissione, 31 dicembre 1999, va bene; oltretutto credo sia una legge abbastanza ben formulata, che dà ulteriori elementi di garanzia agli assegnatari, soprattutto a quelli appartenenti alle fasce più deboli. Non trovo opportuna quindi la proposta di una ulteriore proroga dei termini fino al 31 maggio, così come previsto dall'emendamento, per le ragioni che ho già sufficientemente esposto.
Pertanto, chiedo ai presentatori di ritirare questo emendamento; condivido lo spirito dell'emendamento ma, per evitare i problemi che potrebbero insorgere, ne ritengo più opportuno il ritiro. .
PRESIDENTE. Per esprimere l'opinione dei presentari sulla richiesta di ritiro, ha facoltà di parlare il consigliere Calledda.
CALLEDDA (D.S.-F.D.). Non voglio fare una battaglia a favore di coloro i quali occupano gli appartamenti, non è questo il problema. Il problema è che il fenomeno dell'occupazione abusiva si ripete spesso; e infatti diverse leggi, legate alla legge numero 13, hanno cercato di sanare queste situazioni.
La situazione che stiamo affrontando oggi è legata a una legge rinviata nella precedente legislatura; quindi le date che abbiamo stabilito sono legate non al provvedimento oggi in discussione, ma al provvedimento rinviato nella scorsa legislatura. Visto che stiamo esitando un nuovo provvedimento, non si capisce perché dobbiamo attenerci alla discussione che sull'argomento si è svolta in Commissione, e su cui si è raggiunto un parere unanime Nel corso di questi mesi, da quando abbiamo iniziato la discussione di questo provvedimento, sono stati pochissimi i casi di occupazione di alloggi IACP;; e poichè chi occupa una casa appartiene oltretutto a una fascia sociale che è priva di diritti, chiedo al Consiglio se dobbiamo effettivamente emanare un provvedimento contro gli ultimi, cioè contro coloro i quali non hanno nessuna possibilità di avere una casa e che, oltre la mancanza di un reddito, hanno magari familiari ammalati, che non possono curare.
Assessore, se lei ha colto lo spirito dell'emendamento, essendo questa una legge rinviata dal Governo nella passata legislatura, non comprendo il perché non possa accoglierlo. L'emendamento non è frutto dei capricci del consigliere Calledda o del consigliere Pinna, perché altri componenti della Commissione, l'onorevole Corda, l'onorevole Biggio, l'onorevole Tunis, l'onorevole Murgia hanno espresso il loro apprezzamento. Credo quindi che la maggioranza dovrebbe fare uno sforzo per far passare questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Corda. Ne ha facoltà.
CORDA (A.N.). Signor Presidente, sono abbastanza perplesso sull'interpretazione che il Presidente della Commissione, onorevole Tunis, ha dato di questo emendamento. Io ho firmato l'emendamento mosso dalle stesse motivazioni esposte dall'onorevole Calledda.
Io non credo che dobbiamo vedere il male dove non c'è, solo perchè potrebbe esserci, come forse potrebbe esserci la furbizia, ma si tratterebbe di furbizia dettata, qualche volta, dalla disperazione, dal bisogno assoluto di trovare una casa, una sistemazione che non si ha e che viene ottenuta in un certo modo. Quindi, che l'abbiano ottenuta lo scorso mese di dicembre o a febbraio o a marzo, credo che cambi poco. Comunque, non credo che ci troveremo ad avere a che fare con centinaia di casi di cosiddetti "furbi" che hanno occupato le case negli ultimi giorni, prima della scadenza prevista.
Quindi, io confermo la mia firma sull'emendamento numero 4.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Signor Presidente, anche io intendo prendere la parola a sostegno dell'emendamento numero 4, perché ritengo che l'analisi su questo fenomeno sia complessivamente carente. Vorrei sapere se l'Assessore e la Commissione siano a conoscenza dei tempi medi che intercorrono, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, generalmente, fra la conclusione dei lavori e la consegna degli alloggi. Il periodo medio si aggira intorno ai due anni. se teniamo conto di questo dato, le ripetute occupazioni di alloggi possono trovare una giustificazione nell'inefficienza della macchina amministrativa di questi enti, che andrebbe gestita in maniera diversa, inefficienza che porta all'esasperazione le molte famiglie in attesa degli alloggi.
Né credo che nell'arco temporale intercorso fra l'approvazione di questa legge, il rinvio da parte del Governo, la riapprovazione della Commissione, qualcuno possa aver programmato un'occupazione in funzione di una eventuale sanatoria da inserire in questa legge.
Sarebbe molto più serio, da parte del Consiglio regionale, nella fase istruttoria, analizzare le cause di questo fenomeno fra le quali - lo ripeto - ci sono i tempi medi, allarmanti e preoccupanti, di consegna degli alloggi.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'articolo 11 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 12.
CAPPAI, Segretario:
Art. 12
Utilizzo del fondo sociale
1. I contributi previsti dalla presente legge trovano limite nella dotazione annua del fondo di cui all'articolo 5 e, pertanto, le richieste che eccedono tali disponibilità non costituiscono diritto all'erogazione del contributo.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CAPPAI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Vassallo - Cogodi - Ortu
Dopo l'art. 12 è inserito il seguente art. 12 bis
Art. 12 bis
Norma sulla trasparenza amministrativa
Gi enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'atto di richiesta del canone, sono tenuti a comunicare agli assegnatari il computo analitico di come si è addivenuto alla determinazione del canone di locazione richiesto. (2)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento numero 2.
VASSALLO (R.C.). Questo è un emendamento dal contenuto molto semplice ma, a nostro avviso, doveroso; e oltretutto è un emendamento che non prevede assolutamente oneri aggiuntivi. E` una norma sulla trasparenza amministrativa; io non so se avete conoscenza di come oggi gli enti gestori comunicano i canoni richiesti ai singoli inquilini. Tutti i cittadini che si recano presso gli istituti per sapere come viene determinato il canone, si sentono rispondere che il canone è determinato a norma della legge 560, comma 2, articolo 3, così modificata dalla legge...e si prosegue con un elenco di leggi. E` chiaro che per un qualsiasi cittadino è impossibile, se non ha una conoscenza profonda delle leggi nazionali e regionali in materia, riuscire a capire come venga determinato questo canone.
Per questi motivi, l'emendamento introduce una norma sulla trasparenza amministrativa, come è in vigore per altri enti tipo ENEL e Telecom, che consenta di capire come si è arrivati alla determinazione, in questo caso, del canone di locazione. La norma dice: "Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'atto della richiesta del canone, sono tenuti a comunicare agli assegnatari il computo analitico di come si è addivenuti alla determinazione del canone di locazione richiesto". Mi sembra una norma molto semplice, non prevede costi aggiuntivi e di sicuro farà chiarezza e consentirà di evitare i contenziosi in merito. PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco, relatore.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il relatore riconosce fondati i motivi che supportano la presentazione dell'emendamento; è un richiamo preciso alla trasparenza, in quanto è un'esigenza dell'inquilino sapere attraverso quali modalità è stato determinato il canore di locazione.. Diciamo che ci si è posti sulla scia di quanto stanno facendo altri enti, come la Telecom e l'ENEL, forse più importanti dell'Istituto autonomo case popolari, e infatti c'è qualche dubbio sulla capacità degli istituti di adeguarsi a quanto previsto da questa norma; ma è giusto comunque procedere in questo senso, è un segnale di giustizia.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.), Assessore dei lavori pubblici. La Giunta concorda con il parere del relatore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
CAPPAI, Segretario:
Art. 13
Scioglimento del Consorzio I.A.C.P.
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è sciolto il Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) della Sardegna e si procede alla sua liquidazione.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CAPPAI, Segretario:
Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo
Art. 13
L'articolo 13 è soppresso. (3)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo.
VASSALLO (R.C.). Ci sembra un atto dovuto chiedere di cassare l'articolo 13 che prevede la soppressione del Consorzio degli IACP. E' vero che su questo Consorzio, anche recentemente, vi è stata una serie di prese di posizione, per il fatto che non abbia mai funzionato, ma anche perchè si considera questo Consorzio ormai superato in quanto tutta la disciplina degli alloggi di edilizia popolare che regola gli stessi IACP deve essere riformata, grazie ad una diversa normativa che prevede la trasformazione di questi enti..
Allo stato, però, noi riteniamo che non sia il caso di sopprimere un ente che, è vero, non ha mai funzionato, ma, che prima della riforma di questo settore potrebbe avere un ruolo di coordinamento fra i vari istituti che, da quello che vediamo, lavorano in maniera scoordinata tra loro, provocando situazioni di sperequazione che non possono essere tollerate.
Noi, pur auspicando che in tempi brevi si arrivi a una nuova definizione della gestione di questi istituti autonomi, nelle more della definizione della riforma, riteniamo che questo ente possa costituire una sorta di raccordo, fornendo anche indicazioni su come dovrebbe essere attuata questa riforma, fra le diverse realtà degli Istituti autonomi case popolari esistenti nella nostra Regione e il potere legislativo. Capisco che ad alcuni possa sembrare contraddittoria questa richiesta da parte di un partito che si è sempre detto favorevole all'eliminazione di enti ritenuti inutili, però si tratta di fare in modo che anche quello che è inutile, possa diventare utile a qualcuno e soprattutto a questo Consiglio.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marco Tunis, relatore.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri, in tutte le dichiarazioni programmatiche presentate dai vari Presidenti della Giunta viene sempre raffigurata l'esigenza di procedere ad uno sfoltimento degli enti, al fine di migliorare l'efficienza della Regione e di ridurre le spese. In ossequio quindi a queste indicazioni precise, provenienti da tutti i Presidenti, sia quelli del centrodestra che quelli del centrosinistra, chiedo di essere coerenti, altrimenti mi viene il dubbio che il collega Vassallo, prende posizione e ritiene giusto il mantenimento in vita di questo ente soltanto perché obbligatoriamente si è dovuto procedere a delle nomine e, probabilmente, è stato eletto un suo compagno di partito. La verità però è che, dove è possibile, dobbiamo abolire enti. Signor Presidente, tutto ciò premesso, ritengo che vada fatto salvo l'articolo 13. Non si accoglie quindi l'emendamento presentato dal collega Vassallo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
LADU (P.P.S.), Assessore dei lavori pubblici. Anch'io concordo con il parere espresso dal relatore. E' un momento questo in cui si parla tanto di soppressione e di semplificazione degli enti, e questo Consorzio degli IACP a mio giudizio è proprio un classico esempio di ente che non serve assolutamente a nulla.
Io, alcuni giorni fa, ho inviato una lettera al Presidente della Giunta regionale nella quale lo sollecitavo a procedere nella soppressione di questo ente; soppressione sulla quale, fra l'altro, si sono concordemente espresse tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio regionale. Fortunatamente questo ente non è mai nato, altrimenti non saremmo riusciti a sopprimerlo. Chiedo quindi che l'emendamento venga ritirato per evitare di creare un ente che già in partenza sappiamo serve a ben poco.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (D.S.-F.D.). Non concordo affatto con le motivazioni portate dal relatore per respingere questo emendamento, pur dichiarandomi anch'io contrario. Mi sembrano infatti considerazioni assolutamente generiche, di quelle che si fanno giusto per dire qualcosa.
La vera motivazione è che il Consorzio fra gli Istituti autonomi case popolari, definito da una legge nazionale, a livello nazionale e anche a livello sardo non ha funzionato. Da qui nasce l'esigenza di sopprimerlo, non per un generico riferimento a questa più volte annunciata voglia di sfoltire gli enti. Questo non è un problema di sfoltimento degli enti, il Consorzio fra gli Istituti autonomi case popolari non ha funzionato in tutta l'Italia e non ha funzionato neanche in Sardegna. Nella passata legislatura, preso atto della inutilità del Consorzio, si era pervenuti alla convinzione di dover procedere a dichiararne lo scioglimento introducendo la relativa norma all'interno di questo progetto di legge.
Quindi, io esprimo la mia adesione al contenuto di questo progetto di legge, e concordo sullo scioglimento degli Istituti autonomi case popolari. Pongo però un problema, soprattutto all'attenzione della Giunta. Poiché il Consorzio fra gli Istituti autonomi delle case popolari in Sardegna, comunque, era stato regolarmente istituito e un minimo aveva funzionato si poneva il problema, anche per evitare contenziosi futuri di determinare, una forma di compenso per l'attività minima svolta dal Consorzio. Ed allora la Giunta, nella passata legislatura, quando in Aula approvammo questo testo, assunse l'impegno di studiare il problema e di trovare un'eventuale risposta. Io non so quale possa essere la strada per tenere fede ad un impegno formalmente assunto in quest'Aula dalla Giunta precedente, credo però che questo impegno possa tranquillamente essere ribadito da questa Giunta, e invito pertanto la Giunta regionale a studiare questo problema e laddove vi siano le condizioni giuridico-amministrative per dare una risposta di questo tipo, a procedere perché, ripeto, si tratterebbe di tenere fede ad un impegno formalmente assunto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (R.C.). Brevemente, Presidente, perché non vorremmo che, da un lato, passasse l'idea che siamo contrari allo scioglimento degli enti inutili e dall'altro lato non vorremmo che qualcuno magari si convincesse che si stiano sciogliendo gli enti inutili sciogliendo il Consorzio.
Si può anche iniziare dal Consorzio, al cui scioglimento non siamo contrari in modo pregiudiziale, né tanto meno faremo una guerra di religione nel caso appunto che il Consorzio venisse sciolto. Questo per essere chiari; però noi abbiamo posto un altro problema, diverso, che pensiamo non passi attraverso questa strada, abbiamo posto l'esigenza di un riordino complessivo degli istituti che operano in questo campo e, all'interno del riordino, noi pensiamo che una funzione di coordinamento a livello regionale debba essere mantenuta anche per armonizzare le politiche per la casa nell'ambito della nostra isola e nell'ambito della nostra Regione. Quindi, noi abbiamo posto un'esigenza che pensiamo debba essere affrontata e non la si può affrontare solo ed esclusivamente cancellando, così come si vorrebbe fare, questa norma.
Noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che si possa sciogliere il Consorzio, o per lo meno superare il Consorzio, ma riteniamo che si possano addirittura superare gli stessi Istituti autonomi case popolari provinciali, procedendo ad una ridefinizione complessiva degli strumenti che consentono di operare in questa materia, mantenendo però all'interno della riorganizzazione complessiva, anche quella funzione, che noi riteniamo indispensabile, così come abbiamo voluto ribadire, di coordinamento. Questa era la sostanza del problema che abbiamo posto. Poi, si vuole sciogliere il Consorzio, si vogliono sciogliere anche gli Istituti provinciali per ridefinire l'organizzazione complessiva, benissimo, si presenti una proposta e lo si faccia nel giro di 15 giorni, di un mese, perché penso che una legge di questo tipo possa essere approvata anche in tempi rapidi.
Noi abbiamo l'impressione, invece, che si voglia cancellare il Consorzio per non riparlare della questione, per non riparlare della materia e per non riproporre il problema di un riordino complessivo, che pure deve essere affrontato a partire dagli Istituti autonomi delle case popolari a livello provinciale per avere degli strumenti che oggi siano efficaci e in grado di garantire una politica per la casa per l'intera Regione.
Questa è la nostra esigenza che abbiamo posto con l'emendamento, questo era lo scopo che volevamo perseguire con l'emendamento. Lo scioglimento e il riordino possono essere concretizzati in tempi rapidi, e noi d'altronde non faremo le barricate se invece si deciderà di non accogliere il nostro emendamento e, magari, poi si ignorerà la materia per anni e tutto rimarrà così com'è.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.
scano (D.S.-F.D.). Signor Presidente, solo due parole su questa questione del Consorzio regionale degli Istituti autonomi case popolare. Sono intervenuto in quest'Aula, dai banchi dei consiglieri e da quelli della Giunta, innumerevoli volte, non mi voglio ripetere, quindi. Mi limito a dire che questo in discussione è un esempio clamoroso di inutilità su cui non metterebbe conto di discutere.
Ricordo en passant che il Consorzio è frutto di una legge nazionale degli anni settanta, e solo poche Regioni hanno dato in questi decenni attuazione alla previsione della possibile costituzione di un Consorzio regionale, e queste stesse Regioni, tutte salvo la Sardegna, hanno già da decenni provveduto ad abolirlo. Se qualcuno ha elementi di fatto contrastanti con queste valutazioni le porti nella discussione.
Quanti anni ci vorranno ancora perché la Regione Sardegna possa fare un atto di riforma così piccolo, così semplice e così facile? Io non ho molta fiducia che possa essere fatto nemmeno questo, però sento il dovere di dirlo. Sottolineo semplicemente, per amore della verità, in riferimento alle considerazioni svolte poc'anzi dal collega Tore Sanna, che è vero che la Giunta precedente, esattamente tramite la mia persona assunse l'impegno di riconoscere, per chiudere questa vicenda, un compenso forfettario per questi signori che, con molta diligenza, hanno fatto nulla. Quindi, se si tratta di un codicillo di chiusura della questione, è un conto, se si tratta invece di un ulteriore esplicito o implicito strumento per mantenere in vita un cadavere, allora sarebbe un'altra questione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, ha ben sintetizzato e rappresentato i termini della questione il collega Scano che nella scorsa legislatura fu proprio l'Assessore del bilancio e della programmazione.
La disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge in discussione non fa altro che dare attuazione, con ritardo, a quanto previsto, se non ricordo male, nella finanziaria del 1998 che sanciva per l'appunto la soppressione di quell'ente.
In sede di discussione della finanziaria fu sollevato il problema, che adesso ha ricordato il collega Sanna, che è stato poi ripreso anche dal collega Scano, al quale occorre necessariamente dare risposte. Il Consorzio tra gli Istituti autonomi case popolari è stato un clamoroso esempio di inutilità, però sta di fatto che il Consiglio di amministrazione venne insediato quasi all'inizio della legislatura. Ricordo che in un mio intervento censurai il presidente Palomba, accusandolo addirittura di omissione di atti d'ufficio, perché non aveva neanche provveduto alla nomina dei revisori di quell'ente. Voi immaginatevi un ente che è rimasto in piedi per l'intera legislatura con un Consiglio di amministrazione insediato e un collegio dei revisori, che aveva la funzione di controllare la legittimità degli atti posti in essere, addirittura mai istituito. Però, è anche vero che il Consiglio di amministrazione pochi atti avrà dovuto porre in essere, ma certamente avrà adempiuto a quelle che erano le formalità di legge, cioè la predisposizione anche di un semplice bilancio fatto di poche poste e tutti gli adempimenti connessi a quegli obblighi che al Consiglio di amministrazione facevano capo.
E` vero che in quest'aula dalla maggioranza di allora è stato assunto l'impegno di provvedere a mettere a disposizione del Consiglio di amministrazione delle somme che potessero in qualche modo dare soddisfazione del lavoro svolto, quindi il giusto corrispettivo per l'attività svolta in cinque anni, e io ritengo che questo impegno debba essere assunto anche dall'attuale maggioranza.
Quindi mi dichiaro assolutamente contrario all'emendamento, però anch'io invito la Giunta, l'attuale Assessore che ben conosce il problema per averlo discusso come Capogruppo dell'opposizione di allora, ad ottemperare questo impegno.
Proprio noi infatti fummo i primi a sollecitare un intervento per dare soddisfazione alle giuste ragioni di chi, bene o male, aveva operato e, se male aveva operato, non certamente per demerito proprio ma per colpa di un istituto che non aveva ragione d'essere.
Quindi ribadisco la mia contrarietà all'emendamento, ma sollecito l'Assessore perché nella manovra di assestamento possa essere prevista la somma occorrente a chiudere definitivamente questo ente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
Vassallo (R.C.). Con questo emendamento, così come diceva l'onorevole Ortu, ponevamo una esigenza di riordino dell'intera materia, quindi di riordino anche dei vari Istituti che operano nella nostra isola.
Io auspico soltanto che, così come ci accingiamo a sciogliere questo consorzio, abbiamo la capacità di riformare e riordinare anche gli Istituti autonomi delle case popolari. Mi dispiace che in questa discussione sia emersa, o si sia voluto palesemente mettere in risalto l'utilità o l'inutilità del Consorzio trascurando invece il problema (lo poneva l'emendamento) del funzionamento di questi enti, e di che tipo di riforma vogliamo per questi istituti.
Mi dispiace, si è persa una occasione, però dato che non vogliamo che si continui a ragionare sull'utilità o inutilità di questo Consorzio, dato che noi non siamo per niente affezionati ai Consorzi in quanto tali, ritiriamo l'emendamento. PRESIDENTE. L'emendamento 3 è stato ritirato. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
Sanna GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Anch'io intervengo per evidenziare come correttamente la previsione di scioglimento dei Consorzi iacp vada nella direzione di una semplificazione dell'apparato pubblico di enti inutili che sono nati perché sono state fatte le nomine. Si conosceva il nome del Presidente e quello dei componenti il Consiglio di amministrazione, poi altra cosa è stata la loro vera o presunta operatività. Quindi una qualche nascita, un parto un po' strano si è avuto.
Al di là di questo, il problema che pongo al Consiglio regionale è che una volta aboliti questi consorzi, si porrà il problema, già posto a suo tempo, di creare delle strutture che comunque possano interagire con le decisioni della Regione per soddisfare le esigenze dei territori in tema di edilizia residenziale pubblica, , cosa che allo stato attuale non esiste.
Voglio far rilevare che con l' ultima riforma, in tema di semplificazione di questi enti, i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi sono passati da una decina di a cinque. Allo stato attuale, con l'approvazione della prossima legge sulle province, tanti erano e tanti torneranno ad essere i componenti dei consigli di amministrazione di enti che non programmano assolutamente niente sul piano territoriale, amministrano degli enti in termini di esecuzione di opere, mentre invece sarebbe necessario che con la stessa solerzia con la quale l'Assessore sottolinea l'esigenza di abolizione del Consorzio, la Giunta si facesse carico di presentare immediatamente un disegno di legge che, avendo come obiettivo la semplificazione di questi enti, imponga agli enti medesimi una riduzione delle spese di rappresentanza. Infatti i Presidenti, almeno nelle ultime stagioni, hanno accresciuto notevolmente il numero di segreterie, di telefonini, di auto blu, di ogni ben di Dio, a discapito di coloro che stentano ogni mese a trovare la somma necessaria per pagare il canone di locazione.
PRESIDENTE. Prima di procedere ulteriormente nella discussione voglio ricordare ai colleghi che questa è una legge rinviata, pertanto deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 13 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
CAPPAI, Segretario:
Art. 14
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 2.000.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 1.000.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno 2000 ed in quello pluriennale per gli anni 2000-2002 è istituito il seguente capitolo:
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08116 - (N.I.) 2.1.2.4.1.4.07.26 (04.01)
Somme da versare annualmente al "Fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica" (art. 5 della presente legge)
2000 lire 2.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000
2002 lire 1.000.000.000
3. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte, nell'anno 2000 e successivi, con fondi propri della Regione di cui i bilanci per gli stessi anni devono tenere conto.
Presidente. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CAPPAI, Segretario:
Emendamento sostitutivo totale Tunis Marco - Dore - Calledda - Sanna Alberto - Murgia - Licando - Randazzo - Floris Emilio
Art. 14
L'art. 14 è sostituito dal seguente:
"1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue e trovano copertura nella riduzione del capitolo 09045/08 e negli stanziamenti di bilancio degli anni successivi". (11)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Tunis, relatore, per illustrare l'emendamento.
TUNIS Marco (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, brevemente, per dire che la Commissione, pur ritenenendo opportuno portare all'attenzione dell'assemblea questa legge, ha incontrato dei problemi relativamente alla parte finanziaria. Infatti la Commissione terza ha potuto fare le sue valutazioni su questo aspetto in ritardo rispetto a quanto prescritto dal Regolamento, cioè oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione della legge stessa alla Commissione.
Il problema finanziario è stato risolto grazie all'Assessore della programmazione che ha stabilito in 500 milioni la dotazione annua, specificando anche il capitolo sul quale operare la riduzione.
Noi abbiamo approntato quindi l'emendamento per la copertura finanziaria secondo le indicazioni dell'Assessore. Nell'eventualità si presentassero degli ulteriori problemi di natura contabile, lascio agli uffici il compito, eventualmente, di trovare tutti i possibili aggiustamenti. Ciò che conta per noi è l'aver recuperato le somme necessarie a coprire il fabbisogno finanziario per l'anno 2000 e per gli anni successivi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 11 ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici..
LADU (P.P.S.), Assessore dei lavori pubblici. Mi rimetto al parere dell'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (R.C.). Soltanto per rilevare che lo sforzo fatto dalla Giunta e dell'Assessore della programmazione per recuperare i fondi necessari per questo intervento è apprezzabile come principio, ma di sicuro non è apprezzabile dal punto di vista della entità della somma indicata. Io sono convinto infatti che i 500 milioni destinati per questa finalità siano ampiamente insufficienti rispetto alle dimensioni degli interventi previsti dalla stessa legge.
Mi auguro che nella fase successiva di assestamento di bilancio si possa addivenire ad una più concreta valutazione delle necessità e, di conseguenza, si provveda a rimpinguare questo capitolo che, per quanto ci riguarda, è già insufficiente da oggi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giagu. Ne ha facoltà.
GIAGU (Popolari-P.S.). Signor Presidente, per chiedere la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 11.
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 11.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.
Presenti 43
Votanti 41
Astenuti 2
Maggioranza 21
Favorevoli 39
Contrari 2
(Il Consiglio approva)
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALLETTO - BIANCAREDDU - BIGGIO - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CONTU - CORDA - CORONA - COSSA - DEMONTIS - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS Emilio - FLORIS Mario - FOIS - FRAU - GRANARA - GRAUSO - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MASALA - MILIA - MURGIA - NUVOLI - ONNIS - OPPI - PIANA - PILI - PILO - PIRASTU - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - SANNA NIVOLI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI.
Si sono astenuti: il Presidente SERRENTI - GIAGU.)
Si dia lettura della Tabella A.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della legge regionale rinviata CCCXIII/B.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIGGIO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - CONTU - CORDA - CORONA - COSSA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DEMURU - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DORE - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS Emilio - FOIS - FRAU - GIAGU - GRANARA - IBBA - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MURGIA - NUVOLI - ONNIS - OPPI - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PIANA - PILI - PILO - PINNA - PIRASTU - PIRISI - PITTALIS - PUSCEDDU - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SCANO - SCARPA - SELIS - SPISSU - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI - VASSALLO.
Risponde no il consigliere: GRAUSO.
Si è astenuto: il Presidente SERRENTI.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 72
votanti 71
astenuti 1
maggioranza 41
favorevoli 70
contrari 1
(Il Consiglio approva)
Discussione della legge regionale 14 aprile 2000: "Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio" (CCCXV/A), rinviata dal Governo
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata numero CCCXV. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Nuvoli, relatore.
NUVOLI (F.I.-Sardegna), relatore. Presidente e colleghi, la prima Commissione permanente ha riapprovato all'unanimità, nella seduta del 30 maggio 2000, la legge regionale che istituisce le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, ritenendo del tutto infondati i rilievi governativi. Infatti, con il primo rilievo il Governo sostiene, per altro senza citare alcuna norma positiva, ma facendo soltanto riferimento a non meglio precisate "autorevoli opinioni", che la Regione non avrebbe alcuna competenza in materia di istituzione di nuovi enti locali.
Prescindendo dal fatto che la formulazione letterale del rilievo sembrerebbe persino escludere la competenza della Regione in materia di istituzione di nuovi comuni, la posizione del Governo mira a rimettere in discussione una competenza sicuramente spettante alla Regione per effetto della legge costituzionale 23 settembre 1993, numero 2, che ha modificato l'articolo 3 dello Statuto attribuendo alla Regione competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
Nell'esercizio di tale competenza la Regione si è già dotata di una legge concernente le procedure per l'istituzione di nuove province. Anche tale legge fu oggetto, il 6 settembre 1996, di un rinvio del Governo che anche allora contestava in radice il potere della Regione di disciplinare la materia. Riapprovata dal Consiglio regionale senza alcuna modifica, la legge ricevette poi il nullaosta del Governo diventando la legge regionale 2 gennaio 1997, numero 4.
Non si può dunque che ribadire ora le ragioni che motivarono il Consiglio regionale a respingere con successo il rinvio governativo del 1996. Infatti, la disciplina delle procedure per l'istituzione di nuovi enti e la modifica delle loro circoscrizioni è certamente compresa nell'ambito dell'espressione "ordinamento". Inoltre, va considerato che la competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, attribuita alla Sardegna per effetto della legge costituzionale 23 settembre 1993, numero 2, assorbe e integra la più limitata competenza in materia di modifica delle circoscrizioni e delle funzioni delle province, attribuita fin dalle origini alla Regione sarda dall'articolo 3 dello Statuto, come per altro già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, numero 415, in riferimento a un problema del tutto analogo.
Per quanto riguarda il secondo rilievo formulato dal Governo, va tenuto presente innanzitutto che non sussiste più, dopo l'entrata in vigore della legge numero 142 del 1990, alcun automatismo che obblighi lo Stato a istituire nelle nuove province propri uffici periferici (vedi articolo 16, comma 2, lettera f) della legge numero 142 del 1990).
Resta certamente, come per altro già previsto dall'articolo 12 della legge regionale numero 4 del 1997, la possibilità e, dal punto di vista della Regione, la necessità che si giunga nel quadro delle intese tra Stato e Regione a definire le misure necessarie al fine di assicurare anche nelle nuove province, istituite con legge regionale, la più ampia presenza delle pubbliche amministrazioni statali.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLONI
(Segue NUVOLI.) Il testo approvato dalla Commissione riconferma, dunque, interamente il contenuto delle legge rinviata. Si è ritenuto tuttavia utile esplicitare nel testo il rapporto esistente tra il testo in esame e la legge regionale numero 4 del 1997, che all'articolo 1 chiaramente afferma il potere regionale di istituire nuove province.
Il richiamo della legge regionale numero 4 serve, dunque, a precisare, al di là di ogni possibile dubbio interpretativo, che il provvedimento in esame si colloca nel quadro da tale legge tracciato e ne costituisce attuazione. In buona sostanza, la Commissione ha ritenuto di rigettare in toto le argomentazioni di rinvio del Governo, rispetto a questa legge, sia pure partendo da due valutazioni un po' diverse, almeno inizialmente.
La prima valutazione propendeva per riprendere la legge integrandola in modo sostanziale; però in questo modo ci saremmo esposti a ulteriori motivi di rinvio da parte del Governo. Peraltro, intervenire in modo sostanziale su questa legge, significa fondamentalmente darle gambe. Non c'è dubbio che da parte di tutte le forze politiche sia emersa sempre e comunque la necessità, in modo incontrovertibile, di dare sostanza a questa legge attraverso un'altra legge che riempia di contenuti e di operatività l'indicazione che essa dà, e cioè di istituire queste nuove quattro province. Non c'è dubbio infatti che non significhi niente dire che esistono le province se poi ad esse non si accompagna un pronunciamento chiaro in termini legislativi, in termini di personale, in termini di patrimonio, in termini di competenze; quell'insieme di elementi che caratterizzano, evidentemente, la presenza di una provincia vera.
Quindi, l'obiettivo che tutte le forze politiche si sono poste nel corso del dibattito che ha accompagnato l'approvazione della legge e la riapprovazione della stessa a seguito del rinvio, è proprio quello di creare province di serie A e non province di serie B. Questo è stato detto e questo io credo che debba essere perseguito da parte di tutti.
Allora, l'integrazione che è stata fatta è, direi, puramente necessitata, nel senso che abbiamo sottolineato, con riferimenti normativi, il valore della stessa legge, abbiamo riapprovato la legge nella sua sostanza e riteniamo che per quanto sia stato già approvato, cioè gli articoli che sono oggetto di questa legge, non possano essere nuovamente oggetto di rinvio da parte del Governo, proprio perché si ritiene ormai pacificamente (c'è una sentenza della Corte Costituzionale in materia, che lo sancisce in modo chiaro, esattamente la sentenza numero 221 del 1975) che i motivi di impugnativa delle leggi davanti alla Corte Costituzionale, qualora si dovesse arrivare alla conclusione di questo iter - io credo che non si debba arrivare a questo perché sono convinto che il Governo darà ragione a questo Consiglio regionale -, debbano essere sostanzialmente gli stessi che sono alla base di un eventuale attivazione di conflitto di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, perché è evidente che di conflitto di legittimità si tratta e non di conflitto di merito, perché nel merito io credo che non ci possano essere dubbi sulla insussistenza di qualunque motivo. Quindi, si pone un conflitto di interessi davanti alle Camere.
Ecco, quindi, che, partendo da questo assunto, siamo assolutamente convinti che queste integrazioni rappresentino, ripeto, integrazioni meramente tecnico-normative e che pertanto il Governo sarà necessariamente costretto - costretto perché questo Consiglio regionale è certamente della parte della ragione - a apporre il visto di legittimità su questa legge.
Con queste certezze, con queste consapevolezze, io credo che possiamo serenamente e tranquillamente avviarci a riapprovare questo provvedimento, senza dimenticare l'assoluta e inderogabile esigenza di ritornare sullo stesso attraverso una legge che chiamerei di attuazione, come ho già detto, perché è assolutamente giusto e necessario che le popolazioni dei territori che attendono di essere elevati a rango di province, vedano attraverso questa legge l'istituzione, come ho già detto, di province di serie A e non di province di serie B. Questa operazione, certamente, implicherà, come dire, notevoli oggettive difficoltà, perché realizzare province di serie A naturalmente significa trovare anche i fondi che consentano di creare tutte quelle strutture atte al raggiungimento di questo obiettivo.
Sono convinto che necessiterà un grande sforzo da parte di tutti, uno sforzo unitario, perché le popolazioni di questi territori hanno bisogno di unità da conseguire su progetti che abbiano attinenza non su questioni politiche, ma soprattutto su questioni sociali e economiche. Le nuove province debbono nascere non tanto per assecondare esigenze di principio, esigenze politiche, ma per favorire lo sviluppo economico e sociale di queste popolazioni e di questi territori.
PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Signor Presidente, devo dire che non concordo del tutto con l'intervento del relatore; non mi riconosco soprattutto nella descrizione dell'andamento dei lavori in Commissione.
In Commissione si sono confrontate due tesi; supportate entrambe da valide motivazioni. Una tesi sosteneva la riproposizione della legge così come era, con la consapevolezza che questo avrebbe comportato la possibilità di una impugnativa da parte del Governo davanti alla Corte Costituzionale; l'altra tesi, che è quella portata avanti principalmente dall'opposizione, sosteneva invece la necessità di prendere in considerazione motivi di rinvio, definito in vari modi, anche in maniera poco ortodossa in qualche parte, in considerazione del fatto che, molto spesso, i motivi di rinvio sono proporzionali allo spessore della norma, alla sua elaborazione, alla finezza della sua concezione giuridica, e che questo rinvio in qualche modo rappresentava uno stimolo per la Regione per non arretrare su alcune conquiste già acquisite nel tempo e che andavano ribadite in termini di legittimità dell'Istituto regionale sardo ad operare scelte di ulteriore decentramento.
In effetti a queste due tesi si sono sommate considerazioni di altro genere; una di queste considerazioni, elaborata da chi intendeva modificare la legge, sottolineava che la conseguenza immediata di una ripresentazione della legge senza modifiche avrebbe implicato il ritorno in Aula per legiferare in termini attuativi, perché la legge dispone che sono istituite queste province senza disciplinare l'iter che bisogna percorrere per istituirle, alla luce anche dei rilievi mossi dal Governo. Per di più si ponevano i problemi relativi alla indizione delle elezioni, ai rapporti tra i territori residuali delle nuove province e quelli delle province esistenti, ai rapporti patrimoniali e alle norme transitorie nel passaggio. Tutti questi aspetti avrebbero richiesto un ulteriore passaggio legislativo che, a nostro giudizio, poteva essere evitato rafforzando, contemporaneamente, il concetto di autonomia della Regione sarda attraverso il richiamo, esplicito, alla legge regionale numero 4 del '97 che all'articolo 1 richiama esattamente tutte quelle potestà di cui ci siamo fortemente riempiti le bocche in questi giorni, in tema di autonomia; ma anche alla legge costituzionale numero 2 del '93, e soprattutto a quanto è espresso al comma 2 dell'articolo 1 della legge numero 4/97, e cioè la potestà esplicita della Regione sarda a istituire, con propria legge, nuove province.
E` stato presentato pertanto un emendamento che in parte sul primo comma e per intero sul terzo comma, ha inteso in qualche modo rafforzare questo concetto di autonomia dando anche una risposta esplicita alle due questioni poste dal Governo all'atto del rinvio.
Sulla questione delle potestà, al di là degli autorevoli pareri, è stato sottolineato che la Regione sarda è già dotata di una legge che le riconosce tale potere e questa è di per sé una risposta, come lo è il terzo comma che richiama il contenuto della legge numero 4 per quanto riguarda le procedure.
Voglio poi solo ricordare che l'articolo 11 della legge numero 4 parla di rapporti patrimoniali e finanziari e quindi dà, indirettamente, una risposta anche su questa materia, mentre l'articolo 12, sempre della legge numero 4, parla di adeguamento del decentramento statale e regionale in termini puntuali. Quindi, il richiamo a questi articoli della legge numero 4, per il tramite del richiamo al comma tre, a nostro giudizio, completa il percorso procedurale e, se mi consentite, richiama anche, per un passaggio inevitabile della procedura, lo stesso contenuto dell'intero Capo secondo della medesima legge che, vorrei ricordare a questo Consiglio, attiene certamente all'istituzione delle nuove province da un lato, ma dall'altro lato attiene anche alla modificazione delle circoscrizioni provinciali esistenti perché all'atto della nascita delle nuove province ci saranno territori che, non volendo appartenere alle nuove province, si sono già palesemente espressi per l'aggregazione alle province attualmente esistenti.
Questo passaggio non può essere eluso nella fase di attuazione della legge di cui stiamo parlando e, quindi, richiama complessivamente una serie di norme che danno a questa legge rinviata, e modificata in questo senso, un'immediata applicabilità. Stiamo dando anche risposte concrete a questi territori perché noi abbiamo sempre sostenuto, come opposizione, che era nostra ferma volontà operare per l'istituzione delle nuove province dando certezze non solo dal punto di vista normativo ma anche procedurale. .
C'è da dire che la Commissione, il Presidente ha omesso di citarlo, ha anche sottolineato, contestualmente all'approvazione del testo, l'esigenza che il Consiglio con un ordine del giorno desse mandato alla Giunta di attivare un confronto con lo Stato affinché il decentramento statale, in relazione alle implicazioni di questa legge, proceda sulla base di una specifica discussione che sfoci, se possibile, in un accordo di programma tra Stato e Regione che metta a regime le procedure di decentramento dello Stato in relazione alle nuove province.
Questo impegno era stato preso, io credo che il Consiglio ne possa oggi prendere atto. Dico solo che il nuovo testo della Commissione rappresenta a nostro giudizio una tutela adeguata della dignità autonomistica, al di là dei pronunciamenti espressi all'indomani del rinvio di questa legge.
Consentitemi di aprire una parentesi; sono consapevole che la legge rinviata è nata in una congiuntura consiliare particolare, ma vorrei anche richiamare il fatto che questo Consiglio regionale deve darsi un "colpo di reni" notevole perché l'attività legislativa non potrà mai avere una progettazione adeguata se concepita come attività sportello, cioè un'attività su richiesta.
Noi sappiamo che questa legge è nata sotto la pressione psicologica da parte di un'area precisa della Sardegna. La funzione legislativa ha il primario compito di tutelare l'interesse generale e non l'interesse specifico e particolare; io credo che questo passaggio sia stato utile da un lato ad evitare che la Giunta regionale avesse un'ulteriore prospettiva di confronto duro con il Governo perché io credo che da qualche parte noi abbiamo gli strumenti per evitarlo e lo strumento più importante è il conseguimento dell'obiettivo che abbiamo colto nel '97 con l'approvazione della legge numero 4.
PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (D.S.-F.D.). Presidente, intervengo brevemente, perché condivido alcune delle considerazioni che ha già svolto il collega Gian Valerio Sanna; ma credo sia comunque opportuno sottolineare alcuni aspetti importanti.
Io insisto nel dire che occorre rimarcare con fermezza la differenza che intercorre tra la pratica concreta, quotidiana dell'autonomia, e della potestà alta che l'autonomia ci dà, dalla sterile protesta, dai proclami contro le lesioni all'autonomia. La prima lesione all'autonomia l'abbiamo introdotta noi in questo Consiglio regionale quando abbiamo svuotato, capovolto e stravolto le norme contenute in una legge precedentemente approvata da questo Consiglio. Occorre che queste cose ce le diciamo.
Non si può svilire un concetto alto come quello dell'autonomia e farlo decadere ai livelli bassi di protesta quotidiana contro presunte, spesso presunte, lesioni di questa autonomia da parte del potere centrale, dello Stato nazionale. Iniziamo a praticarla correttamente noi in casa nostra questa autonomia!
Allora, aver incardinato questa legge, che stiamo riapprovando, nei contenuti e negli articoli della legge numero 4 è un esercizio alto della nostra autonomia; è un ribadire nei fatti concretamente, con l'azione legislativa che ci compete, una funzione e una potestà che noi avevamo e che avevamo esercitato approvando la legge numero 4 e riapprovandola e mettendo il Governo nelle condizioni, allora, di rimangiarsi un parere contrario.
E dire oggi che questa legge sostanzialmente parte da qui, parte cioè dall'applicazione della legge numero 4, è dire a voce alta al Governo che noi stiamo semplicemente dando corso, esercitando, ponendo in essere, una legge della Regione autonoma della Sardegna. Io credo che questo punto vada ribadito e vada ribadito quotidianamente, perché sono tanti gli episodi che noi spesse volte apprendiamo dalla stampa, che non sono stati discussi in quest'aula, dove sostanzialmente quando non si hanno cose concrete da dire, si ricorre all'autonomia calpestata, senza dire appunto che spesse volte si inizia qui in Sardegna a calpestare la nostra autonomia.
Il secondo punto, non ci illudiamo che riapprovando questa legge, e qualora la riapprovazione di questa legge andasse a buon fine, cosa che tutti auspichiamo naturalmente, il percorso sia concluso; anzi, credo che da quel momento dovremo iniziare a dimostrare sul serio ai territori che ci hanno fatto questa richiesta, di essere noi all'altezza della situazione approvando ulteriori norme, che saranno necessarie, per dare corso effettivo e concreto a questa legge sui punti che ricordava anche il collega Gian Valerio Sanna. E, badate, c'è uno snodo molto importante da valutare; - questo lo dico in modo particolare, molto serenamente, al governo regionale, avevo chiesto di poterlo dire in Commissione ma, purtroppo, non c'è stata l'opportunità. - E' del tutto evidente che qualora questa legge andasse a buon fine, se noi davvero vogliamo consentire che vengano istituite altre province che non siano province di serie B, come ricordava il presidente Nuvoli, ma siano province a tutti gli effetti, non vi è alcun dubbio che noi dovremo auspicare e favorire un accordo istituzionale di programma con il Governo nazionale, perché solo da una intesa di questo livello potranno discendere effetti positivi che consentano anche al Governo di stabilire, di studiare assieme a noi l'opportunità o meno di utilizzare questi nuovi livelli istituzionali come organi di decentramento di funzioni dello Stato.
E, nel quadro della ridistribuzione di queste funzioni dello Stato verso le Regioni e verso i comuni e le province, è del tutto evidente come non si possa prescindere da un passaggio alto che può essere fatto solo attraverso un accordo istituzionale di programma, o in un qualunque altro modo lo si chiami, a me interessano poco questi termini, è la sostanza che conta. Ed è necessario che noi, quindi, apriamo un canale d'intesa che davvero consenta a noi e al Governo nazionale di poter trovare la strada migliore per istituire province che abbiano pienezza di funzioni e pienezza di poteri.
Questo è un punto importante, è un punto che dobbiamo ribadire, è un punto che naturalmente ci consente anche di far capire al Governo nazionale che noi non stiamo surrettiziamente istituendo nuove province, con il retropensiero di costringere in una fase successiva il Governo ad aprire uffici periferici. Noi vogliamo che questo ragionamento discenda da un accordo, da un'intesa che porti noi e il Governo a stabilire quali siano i percorsi migliori, i percorsi più praticabili, il sistema delle funzioni statali e regionali da dislocare in questi nuovi livelli istituzionali. Ecco perché, come dicevo in apertura, è importante a mio avviso che noi in Commissione all'unanimità, abbiamo riapprovato un testo che riporta questa legge nell'alveo di una legge regionale già in attuazione.
Occorre adesso andare avanti, come dicevamo, ed occorre iniziare il percorso parallelo - e mi rivolgo in modo particolare al Presidente della nostra Commissione - che porti la nostra Commissione, per l'intanto, a iniziare lo studio e l'approvazione di proposte di legge che affrontino il discorso delle funzioni da attribuire a questi nuovi livelli istituzionali e al sistema delle autonomie. Giace in Commissione la proposta di legge numero 34, se non ricordo male, che prevede proprio di dare corso, attuazione concreta sia ai trasferimenti derivanti dal decreto legislativo 112 e sia anche a quel sistema di trasferimenti di funzioni e di risorse verso le province e i comuni della Regione che tante volte, a parole, tutti abbiamo auspicato e che adesso, nei fatti, concretamente, dobbiamo dimostrare di voler attuare.
Ed allora, si apra subito anche questo confronto all'interno della nostra Commissione, per far sì che poi il provvedimento, se varato in Commissione, possa naturalmente arrivare quanto prima anche in Aula. E già questa sarebbe una prima risposta forte e concreta a tutto il sistema delle autonomie in primo luogo, ma anche agli enunciati da tutti fatti e però mai praticati.
Quindi, l'invito è che rapidamente si possa iniziare questo percorso, che su questo percorso il Governo regionale non faccia mancare alla Commissione il suo appoggio, il suo supporto, e quindi la partecipazione concreta nella discussione su questi temi importanti, procedendo anche qualora potessero accendersi delle contrapposizioni che io auspico possano essere superate in un quadro di intesa complessiva per una materia così importante, come questa che stiamo trattando.
Se davvero, infatti, tutti quanti crediamo a quello che spesse volte diciamo solo a parole, è del tutto evidente che alle parole dobbiamo far seguire i fatti.
PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.
PIRISI (D.S.-F.D.). Grazie, signor Presidente, colleghi consiglieri, io ritengo che la discussione che si sta sviluppando sulla legge rinviata abbia necessità di qualche approfondimento, che non potrà comunque essere esaurito oggi.
Rischio di ripetermi, comunque preliminarmente vorrei dire che, al pari di tutti i colleghi, considero il parere espresso dal Governo, sulla possibilità per la Regione sarda di istituire nuove province, una limitazione della nostra autonomia, una limitazione degli enunciati contenuti nel nostro Statuto.
Quindi credo che con forza, così come altri hanno fatto, e su questo siamo assolutamente tutti d'accordo, dobbiamo respingere qualunque tentativo tendente a limitare l'autonomia della Regione autonoma della Sardegna; al contrario dobbiamo rivendicare, all'interno di un discorso di federalismo alto, maggiori poteri e maggiori prerogative.
Entrando nel merito rischierò di essere ancora una volta una voce dissonante, a mio avviso le nuove province nascono su una vecchia impalcatura, e credo sia corretto ribadire anche in questa sede che le province, così come è stato detto, non è che correranno il rischio di nascere come province di serie B), io dico che se dovessero nascere sarebbero certamente delle province di serie B). Delle province, cioè, dove non verranno istituiti gli uffici periferici dello Stato (Prefetture, Provveditorati, eccetera), cioè esattamente il contrario di quello che viene promesso, di conseguenza, non ci sarà che occupazione aggiuntiva nel settore terziario. Credo quindi che questo aspetto ci debba far riflettere.
In Commissione, ne hanno già parlato i colleghi Gian Valerio Sanna, Salvatore Sanna, ma anche il Presidente stesso, è stato detto che affinché queste province possano avere un ruolo è necessario che innanzitutto diamo alle province che oggi esistono le competenze ad esse attribuite, e quindi occorre che trasferiamo risorse, uomini, e quant'altro deve essere trasferito, in modo che possano esercitare a pieno la loro funzione.
Ritengo che da parte dell'ente Regione ci sia sempre un atteggiamento un po' paternalistico nei confronti delle province. Lo dicevo ieri, quando le province erano governate tutte e quattro dal centro-sinistra, lo dico oggi che tre province su quattro sono governate dal centro-destra,. è necessario che vengano trasferite in tempi rapidi alle province tutte le competenze.
E anch'io qui voglio ribadire quanto detto da chi mi ha preceduto, in modo particolare dal collega Sanna; è stata presentata dai rappresentanti del centro-sinistra della Commissione autonomia una proposta di legge che ha necessità di essere - presidente Nuvoli - discussa ed eventualmente corretta ed integrata. Dimostriamo realmente la volontà di operare istruendo le proposte di legge che sono state presentate sulla materia. Io credo che all'interno dell'opinione pubblica sarda vi siano dei punti di vista differenziati sulla nascita di queste nuove province. Qualcuno, davanti ad un raddoppio tout court delle province, che da quattro sono diventate otto, a fronte di una popolazione di poco più di un milione e cinquecentomila abitanti, sicuramente avrà avuto dei dubbi.
Per quanto mi riguarda ritengo che nascerà una superprovincia che sarà la provincia di Cagliari, poi a scalare, in termini di importanza, la provincia di Sassari, la provincia di Olbia e così via. L'ultima credo che sarà la provincia dell'Ogliastra, con cinquantanovemila abitanti, e certamente questo non aiuterà quei territori a crescere.
Io non voglio dilungarmi troppo, , però, signor Presidente, credo che la provincia dalla quale io provengo verrebbe fortemente penalizzata da questo nuovo assetto. Questo territorio, questa provincia che già oggi viene definita come "una provincia del malessere", correrà infatti il rischio, a seguito della ridelimitazione del proprio territorio, di meritare, lo dico tra virgolette, ancora di più questo appellativo.
Quindi io ritengo, dalla proposta che fu fatta allora il mio punto di vista non è cambiato, che stia venendo meno, in questo nuovo assetto allo studio, quel principio del federalismo solidale verso i territori più deboli; e credo che questo non porterà complessivamente un miglioramento a tutta la Sardegna centrale.
Il collega Sanna ha detto che se si istituiranno le nuove province sarà necessario aprire una vertenza col Governo che si concluda con un protocollo d'intesa nel quale si definiscano le risorse che il Governo è realmente disponibile a mettere in campo per definire un assetto complessivo della Sardegna accettabile e condivisibile.
Oggi, in questo momento, noi stiamo portando avanti un'operazione che non è chiara in prospettiva, non è chiaro qual è l'intendimento generale, soprattutto non è chiaro come intende proseguire concretamente, dopo l'eventuale approvazione di questa legge, il Governo di questa Regione.
Io concludo questo mio intervento ricordando che la legge rinviata dal Governo fu riapprovata, pur contenendo degli elementi di incostituzionalità.
Ora, va detto il Governo non ha eccepito su questi elementi - e io adesso non ci voglio ritornare, però non è improbabile che un Governo, qualunque esso sia, nel vedere che in una Regione dell'Italia si raddoppia il numero delle province, che passano da quattro ad otto, può decidere di riesaminare quella decisione, di approfondirne le motivazioni e verificare così che venne assunta, quella decisione, alla vigilia delle elezioni provinciali, per cui si risolveva in un'operazione dal sapore propagandistico ed elettoralistico che in realtà, anziché aiutare questo percorso istitutivo delle nuove province da molti auspicato -per la verità non da me - potrebbe invece affossarlo definitivamente..
Quindi io credo che occorra non un teorico e virtuale ridisegno della nostra regione e dei suoi ambiti provinciali, ma un progetto di sviluppo concreto e reale che cerchi di amalgamare le zone più deboli con quelle più forti, non frenando le forti, ma aiutando le deboli.
Signor Presidente, poiché a mio avviso sono presenti in questa legge elementi che penalizzeranno fortemente il territorio dal quale io provengo, mi riservo eventualmente di fare la mia dichiarazione di voto in un secondo momento.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
Biancareddu (P.P.S.). Presidente, colleghi, gli interventi svolti dagli onorevoli componenti della prima Commissione mi sembrano già proiettati verso una fase successiva, cioè la fase di attuazione di questa legge.
Io, invece, per stasera mi limiterei all'oggetto di rinvio da parte del Governo, o meglio ai due problemi sollevati dal Governo. Il primo, grosso macigno, che nega la potestà legislativa alla Regione in termini di istituzione di nuove province; il secondo, rileva che noi non avremmo specificato quali oneri ricadano a carico dello Stato.
A questi rilievi abbiamo già risposto tutti, in termini unanimi, che noi abbiamo la potestà legislativa in materia, potestà che discende sia da una legge costituzionale, sia dalla legge numero 4/97, questo per quanto attiene il primo rilievo. Relativamente al secondo quesito posto dal Governo abbiamo risposto che noi non possiamo, come Regione, emanare disposizioni che prevedano oneri a carico dello Stato, perché non ne abbiamo la competenza, e infatti nulla è previsto a carico della Stato. Ma ciò che ci ha offeso, anche se qualcuno di voi fa il difensore d'ufficio del Governo, è il modo in cui il Governo ha rinviato la legge, perché, colleghi, le "autorevoli opinioni"sembrano più quelle dei commentari sportivi del lunedì a "Mai Dire Gol", che non quelle di un Governo che regge la Nazione.
Tra l'altro, stamattina, consultando dei testi di diritto costituzionale leggevo che il Governo nel rinviare una legge deve dire qual è la norma costituzionale che il Consiglio regionale ha violato, qual è l'eccesso di competenza della Regione, e con quale norma la Regione ha violato la norma costituzionale che riserva allo Stato tale competenza. Non sono le "autorevoli opinioni" che consentono di rinviare una legge da parte del Governo, altrimenti non siamo in uno Stato di diritto, ma siamo in Argentina o in Brasile. Evidentemente il Governo nazionale ha preso lezioni da quei Governi per liquidare le autonomie, proprio nel periodo in cui si parla di devolution, questa sì confortata da "autorevoli opinioni".
Inoltre, in Commissione abbiamo parlato di legge nuova, perché aggiungendo due righe all'inizio e alla fine del testo di una legge rinviata si ritiene di poter parlare di legge nuova. Ebbene, la Corte Costituzionale, ha modificato il suo orientamento e ha distinto tra legge nuova in senso formale e legge nuova in senso sostanziale. Le modifiche che abbiamo apportato in Commissione, come dice la stessa relazione di accompagnamento, non portano alla nascita di una legge nuova, ma costituiscono una riconferma del contenuto della legge rinviata e, così continua la relazione, "si è ritenuto tuttavia utile esplicitare nel testo il rapporto esistente tra il testo in esame e la legge regionale numero 4".
Quindi noi abbiamo apportato delle correzioni che esplicitano il testo di una legge già approvata, quindi non è una legge nuova, e se legge nuova non è il Governo non la può più rinviare. Il Governo ha di fronte a sé due scelte; o approva la legge e quindi appone il visto, o solleva la questione di legittimità di fronte alla Corte costituzionale. Oltretutto, qualora fossimo in presenza di un nuovo provvedimento, non ci sarebbe più bisogno, per la sua approvazione, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, ma basterebbe la maggioranza semplice.
Io sottopongo questo problema al Consiglio e gradirei che qualcuno mi desse una risposta in merito, perché bisogna prestare attenzione. Se noi abbiamo presentato degli emendamenti per avere un'altra chance di rinvio da parte del Governo, e quindi margini di trattativa, questo, secondo me, non è sufficiente; se, invece, questa era anche la mia posizione, vogliamo ribadire con forza che noi abbiamo il potere di istituire nuove province, perché questa potestà ci deriva da una legge costituzionale e dalla legge numero 4, e non vogliamo trattare col Governo un altro rinvio, riapproviamo questa legge così com'è, o quasi così com'è, con la maggioranza assoluta prevista. Se il Governo, dopo questa riapprovazione, dovesse sollevare la questione costituzionale di legittimità il Presidente della Giunta può comunque promulgare la legge il quindicesimo giorno successivo all'approvazione in Consiglio.
Con questo mio intervento ho certamente instillato dei dubbi, ma credo di aver dato anche un apporto ai lavori del Consiglio.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Dore. Ne ha facoltà.
DORE (I DEMOCRATICI). Il mio intervento si pone un tantino fuori dal coro. Premetto che sono d'accordo con le osservazioni che sono state svolte in precedenza, soprattutto dai colleghi Sanna e Pirisi; però, nonostante gli sforzi, devo dire che io non sono riuscito a convincermi del fatto che la Regione abbia questa competenza.
Vi assicuro che ho cercato di approfondire l'argomento, credo di suscitare disapprovazione unanime all'interno di questo Consiglio, e forse anche al suo esterno, però francamente, in coscienza, non posso condividere l'opinione dei più. Devo dire che non mi ha influenzato quella goffa motivazione del Governo, perchè indubbiamente tale deve essere considerata; non si poteva liquidare un simile argomento con quella espressione "autorevoli opinioni", abbastanza riduttiva e superficiale per sostenere i motivi di rinvio di una legge. Però, al di là di questa espressione, devo dire che le mie perplessità rimangono e sono forti, perché, francamente, di fronte a una formula così chiara, così lapidaria come quella dell'articolo 133 della Costituzione, che praticamente afferma che le nuove province possono essere istituite solo con legge della Repubblica, mi pare che la nuova formula dell'articolo 3 dello Statuto regionale, così come modificato dalla legge costituzionale numero 2 del '93, non sia idonea a modificare una norma costituzionale così chiara come quella di cui abbiamo parlato in precedenza.
La Regione ha potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, ma la norma relativa, francamente, è imprecisa e equivoca, di fronte, ripeto, a una norma chiara come quella citata in precedenza. Con il termine "ordinamento" intendiamo un complesso di norme che disciplinano il funzionamento di un ente, in questo caso, e disciplinare il funzionamento non significa anche determinarne il sorgere, almeno con riferimento alle province, l'istituzione; non significa questo secondo me, o almeno non è detto espressamente, mentre espressamente si doveva dire. Allora, qui o si è voluto creare l'equivoco quando è stata approvata questa legge costituzionale numero 2/93, data l'espressione così generica e così equivoca per molti aspetti utilizzata, oppure evidentemente si è sbagliato perché non si è fatto quello che si doveva fare. Bisognava dire espressamente che si abrogava l'articolo 133 della Costituzione.
E` vero che la tecnica legislativa dimostra che non sempre l'abrogazione di una norma è necessaria, si può arrivare anche in via interpretativa a sostenere determinate ipotesi, però francamente il dubbio permane ed è un dubbio abbastanza forte.
Detto questo, aggiungo che dubbi ve ne sono anche altri, e sono stati evidenziati. Mi riferisco alla leggerezza con la quale, in qualche modo, si è gestita questa vicenda in precedenza; alla previsione di questo raddoppio di province che certamente non depone in senso favorevole alle stesse. Questo può indubbiamente essere un handicap per l'ulteriore cammino di questa norma.
Io mi auguro di sbagliare, ma ho paura non sia così perché, a parte quello che ho detto prima, in questo provvedimento noto che manca la copertura finanziaria. Per cui, per quanto si dica qui, o queste nuove province sono una parvenza di province, un qualcosa che si è voluto istituire sulla carta oppure, se sono una cosa seria, allora si doveva prevedere anche una copertura finanziaria, soprattutto viste e considerate le osservazioni del Governo, che non sono di secondaria importanza per quanto espresse in modo così poco chiaro e così superficiale.
Devo dire però che anche il riferimento agli oneri finanziari non è assolutamente da sottovalutare anche perché potrebbe essere, tutto sommato, l'aspetto determinante.
Un altro aspetto che volevo sottolineare sono le lacune del procedimento relativo al referendum, procedimento che è a dir poco incompleto, se non addirittura carente per la gran parte. Questi aspetti che che ho voluto evidenziare purtroppo pongono, secondo me, dei problemi, e potrebbero anche determinare un ulteriore ostacolo.
Detto questo aggiungo che non voterò contro, ma mi limiterò ad astenermi proprio per il fatto che non sono assolutamente convinto della fondatezza delle nostre richieste.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto), Presidente della Giunta. Signor Presidente, onorevoli consiglieri io comprendo il disagio, e le perplessità che qualche consigliere ha manifestato in ordine al problema relativo all'istituzione delle nuove province, ma penso che il Consiglio debba riapprovare questa legge perché, checché se ne dica, noi dobbiamo riaffermare con forza la pienezza dei poteri autonomistici che, ancora una volta, si è tentato e si tenta di limitare fortemente, se non addirittura, come in questo caso, di conculcare con motivazioni che mi pare tutti abbiano detto, ed è la verità, essere pretestuose e strumentali.
Abbiamo dovuto registrare più volte in passato, ci sono stati appassionati interventi di uomini politici sardi illuminati in questa ed in altre Aule, il tentativo da parte dello Stato, attraverso il ricorso a leggi ordinarie, a leggi cosiddette di principio, di riappropriarsi di poteri che sono invece chiaramente attribuiti alle Regioni.
In questo caso, però, siamo al paradosso di un Governo che tenta di sottrarre alla Regione sarda una potestà legislativa esclusiva attribuita con una norma costituzionale. Pensate che la pratica relativa all'istituzione delle quattro province è stata istruita da due Ministeri, i quali hanno dato entrambi un parere favorevole; la pratica si è fermata nel Consiglio dei Ministri, poi vedremo celermente il perché. Credo che siamo alla classica goccia, ormai, che fa traboccare il vaso, e che dobbiamo bloccare questo tentativo con una manifestazione di volontà unitaria, che testimoni la consapevolezza che noi abbiamo della capacità giuridica, ma ancora di più morale, culturale e civile dell'autonomia di autogovernarsi in tutte le articolazioni istituzionali. Riapprovando questa legge noi dobbiamo andare oltre quindi il semplice significato, il puro obiettivo che essa si pone, poi vedremo giustamente tutte le preoccupazioni che sono state manifestate nel rapporto con lo Stato, nell'accordo di programma, nelle finanze, affinché non ci siano province di serie AB ma questo è un problema nostro, non è un problema che riguarda lo Stato e il Governo nazionale.
Qui sono invece in gioco valori ed obiettivi ancora più alti che, attenzione, non riguardano soltanto la Sardegna, ma riguardano anche altre Regioni. Io nel corso dei colloqui che ho avuto con gli altri Presidenti delle Regioni ho potuto verificare che un analogo attentato alle potestà autonomistiche lo ha recentemente dovuto registrare anche la Regione Friuli Venezia Giulia che si è vista respingere, con motivazioni uguali a quelle utilizzate per noi, una legge regionale in applicazione della legge costituzionale del 1993 che sopprimeva le Comunità montane. Il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato in norma di voler sopprimere le Comunità montane, il Governo ha respinto questa capacità autonomistica del Friuli Venezia Giulia di poter decidere su questa materia. Il Consiglio regionale del Friuli ha riapprovato nel testo integrale la sua legge per provocare, qualora il Governo avesse in animo di mantenere ferma la sua volontà, il giudizio di legittimità di fronte alla Corte costituzionale. E` nostro convincimento che è nella potestà delle Regioni a Statuto speciale, lo dico all'onorevole Dore, revisionare, istituire e sopprimere le province, salvaguardando ovviamente il coinvolgimento delle comunità locali; è prerogativa della Regione, è prerogativa nostra.
Per rafforzare questi convincimenti, ma soprattutto per ancorarli a certezze giuridiche, non solo abbiamo acquisito il parere dei nostri uffici giuridici, ma abbiamo anche chiesto il conforto di esperti nel campo del diritto pubblico, che hanno fugato ogni dubbio sulla correttezza del nostro provvedimento e hanno censurato quello del Governo.
Il rinvio del Governo, come è stato detto da più parti, si fonda su due motivazioni, muove cioè due obiezioni. Con la prima obiezione il Governo sostiene che secondo non meglio specificate "autorevoli opinioni" la Regione non avrebbe competenza nell'istituzione di nuovi enti locali. A parte la singolarità, e la debolezza aggiungerei, delle argomentazioni poste a fondamento del rinvio della legge regionale, le menzionate "autorevoli opinioni", sono quelle espresse dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella sede appunto del Consiglio dei Ministri. Altre "autorevoli opinioni", oggettivi riferimenti di ordine giuridico erano stati recepiti invece dai Ministri che avevano portato la pratica, esprimendo un parere favorevole, sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Un'autorevole opinione è quella che ci ha dato il professor Pastori, che è di segno opposto a quella del Governo. Commentando la riforma costituzionale, in un saggio pubblicato nella rivista "Le Regioni", ma anche in una nota redatta per noi, dal titolo "La potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali tra la legge numero 142 del 1990 e la legge costituzionale numero 2 del 1993", il professor Pastori rileva che come tale competenza ricomprenda anche l'istituzione di nuove province risulta in maniera esplicita dalle norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli, in relazione alla legge costituzionale del '93. Noi ci siamo fermati a questa legge costituzionale, vi stiamo facendo riferimento. Ogni volta che parliamo di autonomia, autonomia nell'ordinamento degli enti locali; facciamo riferimento a questa legge.
Il Friuli invece non si è fermato, è andato avanti per giungere ad un'intesa vera e propria con lo Stato interpretando la legge costituzionale numero 2; e lo Stato, all'articolo 8, comma primo, del decreto legislativo numero 9 del 2 gennaio 1997 dice che nella competenza legislativa richiamata è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione.
Qui ci troviamo di fronte uno Stato, un Governo, che da un lato con un decreto legislativo attribuisce al Friuli, e quindi alle Regioni a Statuto speciale, in virtù della legge costituzionale numero 2 del 1993, la competenza a istituire e sopprimere le province e dall'altro invece lo stesso Governo rinvia una legge della Regione Sardegna sulla materia..
Ad ulteriore conferma che così deve essere intesa la competenza statutaria e costituzionale delle Regioni a Statuto speciale, in materia di ordinamento degli enti locali, soccorre la competenza, peraltro concorrente, attribuita dall'articolo 117 della Costituzione alle Regioni a Statuto ordinario in materia di ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni, che disciplina appunto le funzioni relative all'istituzione, alla funzione, ai controlli, alla soppressione e all'estinzione di enti pubblici locali.
La seconda obiezione mossa nel rinvio è che, così è scritto nella lettera del rappresentante del Governo, in ragione dell'imbricazione fra legge regionale e disciplina statale sugli organi dello Stato a livello provinciale, non risulta chiarito che la legge è senza oneri per lo Stato. Anche questa censura del Governo è priva di fondamento, al di là della scarsa chiarezza e del ricorso a questi termini arcaici, quasi a simboleggiare il permanere all'interno dello Stato di anacronistiche resistenze centralistiche che, tuttavia, non potranno fermare il cammino federalista, come giustamente è stato detto da tutti quelli che mi hanno preceduto, delle Regioni. .
Non sussiste affatto il pericolo al quale il Governo allude, e non si vede come la Regione possa con sua legge determinare oneri finanziari a carico dello Stato. L'infondatezza di questo rilievo è ancora più evidente, e conseguentemente ancora più grave e senza giustificazione alcuna, se si ponesse mente all'articolo 6 della legge numero 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, secondo cui l'istituzione di nuove province comunque non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; questo non significa che noi non chiederemo allo Stato di istituire gli uffici pubblici in queste province, però non c'è dubbio che questo è un rilievo assolutamente inaccettabile.
Io, onorevoli colleghi del Consiglio, non vorrei aggiungere altro. E' evidente, da quanto ho detto, che le censure del Governo sono da considerarsi infondate e pretestuose; paradossalmente esse ci invitano a riapprovare la legge istitutiva delle nuove province. E questo invito, a nome della Giunta, lo rivolgo all'intera Assemblea.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
La legge consiste di un solo articolo.
Si dia lettura dell'articolo 1.
CAPPAI, Segretario:
Art. 1
1. In attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sono istituite le seguenti province:
a) di Carbonia-Iglesias;
b) del Medio Campidano;
c) dell'Ogliastra;
d) di Olbia-Tempio.
2. Le province di cui al comma 1 sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, e sono costituite da tutti i comuni compresi in tale delimitazione.
3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applica la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.
PRESIDENTE. Non vi sono emendamenti all'articolo 1. Si pone in votazione l'articolo 1 e, contestualmente, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento la legge stessa, ricordo questo ai colleghi perché è un solo articolo e non vi sono emendamenti. Mi sembra di dover precisare che, essendo la legge quella rinviata, sarà necessaria la maggioranza qualificata di cui all'articolo 33, deve essere approvata quindi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Siamo in sede di votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Demuru, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DEMURU (D.S.-F.D.). Signor Presidente, nell'annunciare il mio voto favorevole vorrei precisare che io in Commissione avevo già espresso delle perplessità proprio in riferimento al comma che è stato introdotto, il tre. E ribadisco, anche in relazione a quei dubbi che ha sollevato l'onorevole Pirisi nel suo intervento che potrebbe destare meraviglia in seno sia al Governo che al Parlamento che la Sardegna, avendo solo un milione e seicento mila abitanti, abbia la necessità di istituire altre quattro province, oltre le quattro già esistenti. In effetti, sembrerebbe una decisione strana, soprattutto rispetto alla situazione di altre regioni.
Come ho già detto in Commissione, approfitto di queste dichiarazioni di voto per sottolineare anche in aula che, per giustificare l'istituzione delle altre quattro province, occorre evidenziare il fatto che il terzo comma fa riferimento alla legge numero 4 del 1997.
Sulla base dell'articolo 2 della legge numero 4, in cui si fissano i criteri noi diciamo che le province che istituiremo saranno l'unico ente intermedio tra Regione e comuni; aggiungo anche che la richiesta di istituzione delle nuove province ha suscitato dei dubbi anche nella popolazione, perché i cittadini la interpretano come una ricerca di "poltrone". E, in effetti, potrebbe esservi una crescita della burocrazia. Onde evitare che i cittadini permangano in questa convinzione, io penso che il Consiglio regionale, la Giunta debbano dare appunto piena operatività al dettato dell'articolo 2 della legge numero 4.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dore, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DORE (I DEMOCRATICI). Per i motivi in precedenza indicati dichiaro la mia astensione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Gian Valerio, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Presidente, intendevo annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Popolari ed approfittare, dopo aver sentito l'intervento del Presidente della Giunta, per dire che condividiamo sicuramente l'orientamento unitario formatosi intorno a questo argomento, ma per ricordare anche che ci sono due modi per declinare l'autonomia. Un modo è quello di considerare l'autonomia uno strumento di astratta dialettica politica, spesso in permanente ed inutile conflittualità col Governo; l'altro è quello di considerare l'autonomia motore di democrazia moderna, spazio di partecipazione dei cittadini.
Quando lei ignora che a monte di di questa legge esiste un'altra legge, che rappresenta già una conquista per la Regione sarda, che va ricordata al Governo nazionale, perché è legge operante, che fa propri quei principi di cui forse molte altre regioni devono ancora ottenere il riconoscimento, credo che noi stiamo cercando una strada di conflitto, forse inutile in questo momento.
Dobbiamo invece cercare l'unità sulle conquiste già in essere, su quei principi e quelle procedure che consentono la partecipazione popolare allo strumento di democrazia che è l'autonomia e, quindi, la partecipazione, soprattutto dei cittadini di queste aree interessate che certo dovranno gioire non tanto per un incremento di risorse, per dei benefici immediati, ma per aver raggiunto un livello maggiore di partecipazione alla programmazione del territorio e, quindi, alla possibilità di vedere i loro bisogni riflessi nelle scelte di sviluppo e di crescita di quelle aree.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PIRISI (D.S.-F.D.). Grazie, signor Presidente; innanzitutto vorrei precisare che io ero assente quando la Commissione ha espresso il proprio parere all'unanimità. . In secondo luogo vorrei dire che condivido quanto il Presidente ha sostenuto nel suo intervento, e l'hanno sostenuto anche molti degli intervenuti, e cioè che questo Consiglio deve prioritariamente perseguire la difesa estrema del nostro Statuto di autonomia, e la rivendicazione di ulteriori spazi decisionali rispetto al Governo centrale. Ma condivido anche le ultime osservazioni dell'onorevole Gian Valerio Sanna, sulla non opportunità di una sterile esercitazione di conflittualità nei confronti del Governo, ma sulla necessità di volta in volta di confrontarci su delle questioni di merito. Altrimenti rischia di non essere credibile un'enunciazione ripetuta e reiterata che si rivolge ora contro un Ministro e magari contro un ex Ministro, ora contro un Presidente del Consiglio, ora contro il Governo nel suo complesso.
Sulle questioni di merito, in questo caso, maggioranza ed opposizione per quanto attiene la difesa del nostro Statuto e dell'autonomia della Regione autonoma della Sardegna mi pare che non abbiano avuto un atteggiamento differenziato.
Io comunque sono ancora persuaso che questo nuovo disegno delle province, non sia uno strumento, per il tempo e il modo in cui è nato, per così com'è stata fatta l'accelerazione prima delle elezioni provinciali, foriero di vantaggi per i territori della nostra Regione, soprattutto per quei territori che oggi versano in condizioni di maggiore arretratezza rispetto ad altri.
Quindi, per quanto ho detto nel mio intervento, dichiaro il mio voto contrario alla riapprovazione di questa legge. Sottolineo inoltre la necessità che il Governo di questa Regione elabori un progetto di sviluppo complessivo che stiamo aspettando e che non è stato ancora portato alla nostra attenzione. Ci interessa sapere qual è l'idea che avete di sviluppo delle zone interne, qual è l'idea che avete anche del decentramento, perché ritengo che le province, se dotate di maggiori strumenti, possono esse stesse esercitare delle funzioni decentrate nelle parti più periferiche delle stesse province. Io mi fermo qui, e ribadisco ancora una volta il mio voto contrario a questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ortu, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ORTU (R.C.). Brevemente, Presidente, per dire che noi voteremo a favore della riapprovazione della legge rinviata, così come avevamo votato a favore in prima istanza. Tuttavia va detto, e va detto con chiarezza, che le perplessità che avevamo espresso in fase di discussione del progetto di legge, si sono rivelate reali, sono diventate una vera preoccupazione.
Tant'è che oggi dobbiamo riapprovare la legge e dobbiamo riapprovarla soprattutto perché quel testo conteneva in realtà una forzatura; una forzatura derivante dal fatto che anche allora non si era voluta seguire la strada maestra, che era quella di attuare la legge numero 4. Noi siamo convinti che se si fosse imboccata la direzione tracciata dalla legge numero 4, il provvedimento non sarebbe stato rinviato o, perlomeno, in caso di rinvio da parte del Governo davvero l'opposizione nei confronti del rinvio, sarebbe dovuta essere, così come qui è stato richiamato, un'opposizione tesa ad eliminare un tentativo di ledere l'autonomia della nostra Regione.
Oggi, questo, a noi non sembra che sia avvenuto, tant'è che la legge viene modificata introducendo il richiamo alle procedure previste dalla legge numero 4.
Noi pensiamo che in questo modo si possano superare le difficoltà e i motivi del rinvio, che va detto non accettiamo, per costruire davvero quel percorso che possa portare a definire una nuova articolazione della nostra Regione attraverso le nuove province.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Frau, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FRAU (A.N.). Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, le motivazioni addotte dal Governo nazionale mi porterebbero a votare a favore di questa legge, Credo infatti che sia pretestuoso motivare il rinvio dicendo che la Regione sarda non può istituire nuovi enti locali, e che non risulta chiaro che la legge è senza oneri per lo Stato.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERRENTI
(Segue FRAU.) Queste considerazioni mi porterebbero a votare a favore. Ma io sono ancora convinto, come ebbi anche a dire credo il 14 aprile scorso, che siano stati commessi degli errori causati dalla fretta con la quale abbiamo approvato, sotto la pressione della pubblica opinione, questa legge.
Io credo, ed è stato detto anche da altri, che bene avremmo fatto a seguire già da tempo le indicazioni della legge numero 4 del 1997, e forse non ci saremmo trovati a questo punto, tanto più che, a mio avviso, in questa vicenda hanno avuto delle responsabilità precise anche le varie Giunte Palomba.
Però, lo ripeto, la pressione c'è stata, principalmente da parte di alcuni sindaci, alcuni dei quali hanno fatto parte di questo Consiglio, e in qualità di consiglieri regionali avrebbero potuto occuparsi della questione. Pertanto non potevano chiederci, a due giorni dalle elezioni, di approvare una legge del cui contenuto noi non eravamo convinti.
Quindi, io sono ancora contrario a questa legge, principalmente per quanto riguarda lo schema di assetto delle nuove province, così come era stato approvato dal Consiglio regionale in data 31 marzo 1999. L'assetto che noi abbiamo ipotizzato prevede che le province siano costituite da tutti i comuni compresi in tale delimitazione.
Io presentai, come ricorderete, un emendamento affinché Ozieri, che lo aveva chiesto tramite il suo consiglio comunale, potesse essere inserita nella provincia Olbia-Tempio. Questo non è stato fatto, cioè si è andati contro la volontà delle popolazioni. Credo, quindi, che bene avremmo fatto, prima di approvare qualsiasi altra legge, a svolgere i referendum, solamente con i referendum avremmo potuto dare voce a quei comuni che non avevano espresso il loro parere attraverso i 4/5 del Consiglio comunale, per conoscere esattamente il loro orientamento. Siamo voluti andare avanti e ci troviamo oggi in questa situazione.
Pertanto, come dicevo prima, tutto mi avrebbe portato a votare a favore, però il mio voto coerente, ed è un voto che esprimo a titolo personale, coerentemente col voto espresso il 14 aprile, sarà un voto di astensione. E sarà un voto di astensione proprio perché mi sento vicino alla popolazione di Tempio e a quella di Ozieri, in primis, comuni che rischiavano di essere lasciati fuori non avendo potuto ancora espletare il referendum.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno Dettori, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DETTORI BRUNO (I DEMOCRATICI). Grazie, signor Presidente. Intervengo per confermare, ancora una volta, che i Democratici sono sostenitori convinti della istituzione delle nuove province, perché ritengono che la strada dell'autonomia passi attraverso l'autodeterminazione dei singoli territori.
E' chiaro che la posizione del consigliere Dore, come lui stesso ha detto, è del tutto personale;ma, per quanto ci riguarda, il voto sarà favorevole.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
Biancareddu (P.P.S.). Presidente e colleghi, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della presente legge, in sintonia con la battaglia svolta negli ultimi cinque anni a favore delle istanze autonomistiche delle popolazioni della Gallura, del Medio Campidano, dell'Ogliastra, di Carbonia e di Iglesias.
Voterà a favore anche perché condivide in toto la relazione svolta dal Presidente della Giunta, l'onorevole Floris, soprattutto nella parte in cui accentua la nostra battaglia nei confronti dello Stato per far valere la nostra autonomia.
Voterà a favore, infine, perché respinge nella loro interezza le motivazioni banali e superficiali che lo Stato, offendendo la nostra autonomia, ci ha propinato in quelle quattro righe.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (D.S.-F.D.). Intervengo per esprimere il mio voto favorevole, Presidente, anche perché nella seduta in cui venne approvata questa legge io, polemicamente, abbandonai l'aula, non partecipai al voto, non perché - come qualcuno ha inteso - avessi qualcosa da rimproverare ai sindaci, ma perché avevo molto da rimproverare a questo Consiglio.
I sindaci stavano semplicemente facendo quello che ritenevano opportuno e giusto. Pertanto, ribadisco il mio voto favorevole anche perché quelle correzioni che sono state introdotte al testo varato la volta scorsa, come ho già detto nell'intervento in discussione generale, a mio avviso, consentono di ancorare questa legge a una precedente legge regionale, e questo è utile non soltanto sotto il profilo tecnico-giuridico, ma, a mio avviso, è anche il modo migliore, il modo più chiaro, il modo più trasparente e più forte per ribadire la nostra autonomia.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della legge regionale rinviata numero CCCXV.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIGGIO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - CONTU - CORDA - CORONA - COSSA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DEMURU - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS Emilio - FLORIS Mario - FOIS - GIAGU - GRANARA - IBBA - LA SPISA - LAI - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MURGIA - NUVOLI - ONNIS - OPPI - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PIANA - PILI - PILO - PINNA - PIRASTU - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SCANO - SCARPA - SELIS - SPISSU - TUNIS Marco - USAI - VASSALLO.
Risponde no il consigliere: PIRISI.
Si sono astenuti: il Presidente SERRENTI - DORE - FRAU.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 71
votanti 68
astenuti 3
maggioranza 41
favorevoli 67
contrari 1
(Il Consiglio approva)
I lavori del Consiglio sono aggiornati a domani mattina, alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 20 e 04.
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