Seduta n.220 del 11/03/1993
CCXX SEDUTA
(POMERIDIANA)
GIOVEDI' 11 MARZO 1993
Presidenza del Vicepresidente FADDA ANTONIO
Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)". (Continuazione della discussione dell'articolato):
RUGGERI.................................
LORETTU.................................
TAMPONI ................................
SELIS, relatore di maggioranza.
COGODI...................................
BAROSCHI .............................
CABRAS, Presidente della Giunta
SORO .......................................
PRESIDENTE...........................
PORCU .....................................
FADDA PAOLO .....................
La seduta è aperta alle ore 18 e 08.
SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 marzo 1993 (217), che è approvato.
Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)". (344)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 344.
Si dia lettura dell'articolo 1.
SECHI, Segretario:
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui per l'importo di lire l.450.000.000.000 così ripartite:
a) lire 890.000.000.000 nell'anno 1993 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20;
b) lire 110.000.000.000 quale quota già prevista, per il 1993, dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991) e dall'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 1992;
c) lire 450.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente e alla concessione di incentivi alle imprese:
nell'anno finanziario 1993 lire 250.000.000.000
nell'anno finanziario 1994 lire 120.000.000.000
nell'anno finanziario 1995 lire 80.000.000.000.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate, ai sensi del citato articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella I allegata alla presente legge.
3. I mutui sono stipulati per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni alle condizioni previste dal citato articolo 20 della legge regionale n. 20 del 1992.
4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale in tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. Gli oneri relativi alla stipulazione e all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:
- 1993 lire 86.064.000.000
- 1994 lire 224.797.000.000
- 1995 lire 246.120.000.000
- dal 1996 al 2007 lire 260.069.000.000
- 2008 lire 180.255.000.000
- 2009 lire 35.872.000.000
- 2010 lire 14.349.000.000
8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria, a partire dall'anno 1996, con le successive leggi di bilancio.
9. L'ammortamento dei mutui di cui alle lettere b) e c) del primo comma, quanto a lire 360.000.000.000, non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1994, quanto a lire 120.000.000.000 da data anteriore al 1° gennaio 1995 e quanto a lire 80.000.000.000 da data anteriore al 1° gennaio 1996.
10. L'autorizzazione a contrarre i mutui, relativi all'anno 1993, di cui al presente articolo, cessa con il 31 dicembre dello stesso anno, di conseguenza le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell'esercizio 1993; l'autorizzazione cessata può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.
RUGGERI (P.D.S.). Signor Presidente e colleghi, sull'ordine dei lavori. Premetto subito di auspicare che la richiesta che sto per avanzare non appaia come una fuga in avanti, perché se così fosse mi seccherebbe molto e rinuncerei; comunque, essendo stato presentato dalla Giunta regionale l'emendamento aggiuntivo numero 17 all'articolo 41 bis, chiederei, se fosse possibile, di accantonare una serie di precedenti articoli per arrivare, come dire, prima della conclusione...
(Interruzioni)
Mi rendo conto, l'ho detto in anticipo; se vi disturbo non faccio altro che sedermi. Voglio dire ai colleghi che l'eventuale approvazione del provvedimento contenuto nell'emendamento non dovrà essere presentata - almeno da noi, poi la stampa faccia quel che vuole - come la vittoria di nessuno sul piano individuale, perché in realtà si tratterebbe di una scelta politica dell'intera Assemblea. Davvero, sul piano personale sentirei come un'offesa, un atto di sciacallaggio, se avvertissi, domani o dopo, su questo provvedimento il nascere di speculazioni personali; mi sentirei anche in colpa, guardando ai bisogni generali. Io la concepisco come una soluzione politica a cui perviene l'intero Consiglio regionale. Credo che nessuno se ne debba vantare, perché credo anche nella intelligenza della gente, dei lavoratori; ritengo che questo provvedimento davvero non debba avere la sigla, la targa da parte di nessuno. E' una risposta politica del Consiglio regionale e non va nemmeno intesa come un fatto circoscritto ad una fabbrica ma come un obiettivo che riguarda il cuore dell'industria sarda, cioè la chimica, intendendo come chimica Cagliari, Macchiareddu, Porto Torres, Ottana. In questo senso quindi non è una operazione assistenziale, è semplicemente un intervento per assicurare, così come d'altronde è anche scritto nell'emendamento, una continuità della lotta, ma anche la continuità dell'attività produttiva.
PRESIDENTE. Le confesso, onorevole Ruggeri, che io non ho capito esattamente la sua richiesta. Mi è sembrato comunque che lei abbia chiesto di approvare l'emendamento presentato dalla Giunta all'articolo 41. Lei capisce bene che sul piano procedimentale passare in via preliminare a esaminare l'emendamento all'articolo 41 creerebbe una confusione totale. Se noi, per darne conoscenza complessiva al Consiglio ne vogliamo dare lettura, affinché si avvii una riflessione sull'emendamento, io sono d'accordo; sul piano procedurale l'esame anticipato dell'emendamento presentato all'articolo 41 rappresenterebbe tuttavia un ostacolo all'ordine e alla correttezza dei lavori.
RUGGERI (P.D.S.). Altre volte abbiamo accantonato articoli che poi abbiamo ripreso; comunque io ho solo chiesto se sul piano tecnico è possibile.
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato dalla Giunta all'articolo 41.
SECHI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 41
All'articolo 41 bis è aggiunto il seguente articolo:
Art. 41 ter
1. Nell'anno 1993 a sostegno dei lavoratori occupati in settori produttivi della industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione a gravi situazioni di crisi aziendale, e laddove la valutazione della Regione sia di possibile continuità o ripresa della attività produttiva in termini di validità economica, la Regione è autorizzata a corrispondere, nei limiti della somma all'uopo stanziata, ai lavoratori stessi, in via straordinaria, un sussidio "una tantum".
2. Il sussidio è corrisposto dal Tesoriere della Regione, direttamente ai lavoratori interessati, sulla base di decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, con il quale sia dichiarato lo stato di grave crisi aziendale e siano individuati i lavoratori sospesi dal lavoro o licenziati e l'importo del sussidio.
3. La Regione rimborserà, su presentazione di quietanza, al Tesoriere regionale, gli importi da questi erogati.
4. A tal fine è stanziata nell'anno 1993, la somma di lire 3 miliardi (cap. 01063).
COPERTURA FINANZIARIA
Capitolo 12106 Entrata - IRPEF 3.000.000. (17)
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
SECHI, Segretario:
Art. 2
Norme sulla tesoreria generale
1. In presenza di effettive esigenze di cassa l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993, a richiedere agli istituti tesorieri scoperti di conto corrente da regolare alle condizioni previste nella vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria; per tale scopo è autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 03149).
2. I trasferimenti ai fondi di rotazione e ad altri fondi speciali, gestiti a' termini di specifiche disposizioni di legge della Regione presso istituti bancari e società finanziarie, con esclusione di quelli destinati ai fondi di garanzia, sono disposti dagli Assessori competenti per materia, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sulla base delle esigenze commisurate a periodi di tempo non superiori a quattro mesi; le quote degli stanziamenti rimaste disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale possono essere impegnate sulla base di accertati fabbisogni conseguenti a richieste di agevolazioni in corso di istruttoria da parte dei competenti organismi.
3. I trasferimenti degli stanziamenti destinati alle contabilità speciali gestite presso gli istituti tesorieri sono disposti per quote quadrimestrali; può derogarsi da tale norma, previo assenso dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, solo in presenza di accertate maggiori esigenze di pagamento a carico delle medesime contabilità.
4. I pagamenti dei contributi di funzionamento a favore degli enti strumentali della Regione e di altri enti sottoposti alla sua vigilanza sono disposti per quote quadrimestrali; possono essere autorizzati pagamenti per importi superiori sulla base di accertate maggiori esigenze previo assenso dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
5. Gli ordini di accreditamento, relativi all'attuazione di programmi di settore, alla concessione di provvidenze agli imprenditori e ad altri interventi, non possono eccedere gli importi dei relativi fabbisogni commisurati a periodi superiori a quattro mesi; tale disposizione si applica qualora il fabbisogno complessivo degli interventi ecceda l'importo di lire 500.000.000.
6. E' abrogato l'articolo 44 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
7. I trasferimenti dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 19, concernenti le spese di funzionamento e la riqualificazione dei servizi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sono disposti, a favore degli stessi enti, per quote quadrimestrali anticipate.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
SECHI, Segretario:
Art. 3
Fondi globali
1. Nelle tabelle A, B e Bl, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1993,1994 e 1995.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1993 lire 59.600.000.000
anno 1994 lire 74.100.000.000
anno 1995 lire 79.100.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1993 lire 120.300.000.000
anno 1994 lire 194.500.000.000
anno 1994 lire 275.000.000.000
c) fondo speciale per spese in conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019)
anno 1993 lire 45.000.000.000
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
SECHI, Segretario:
Emendamento soppressivo parziale Giunta regionale
Art. 3
Fondi globali
Nel secondo comma è soppressa la voce c).
Conseguentemente, è soppressa la Tabella B/l allegata alla legge finanziaria. (15)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Signor Presidente, io sollevo una questione di carattere generale, partendo dall'emendamento che abbiamo in esame. Mi richiamo all'articolo 84 del Regolamento per chiedere, signor Presidente, che gli emendamenti presentati siano tutti trasmessi alla Commissione finanze affinché questa, appunto ai sensi dell'articolo 84, li possa preventivamente esaminare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, colleghi, solo per chiedere alla Giunta come mai non abbia pensato di includere nella tabella A anche il disegno di legge numero 351, relativo al trasferimento delle risorse agli enti locali. Tra le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente non è previsto alcun riferimento al disegno di legge numero 351 sul trasferimento delle risorse agli enti locali, disegno di legge che, seppur impropriamente, è stato definito di accompagnamento alla finanziaria e che la prima Commissione ha già licenziato all'unanimità ed ha inviato per il parere finanziario. Il disegno di legge comporta il trasferimento al sistema complessivo degli enti locali di una cifra superiore a 560 miliardi, se ricordo bene, per il primo anno e di circa 1.800 miliardi complessivi nel triennio. Si pensava anche di adottare una procedura ad hoc, che poteva essere quella della discussione generale contestuale alla discussione del bilancio e alla preliminare approvazione di questo disegno di legge, per consentire l'adeguamento ad esso dello stesso bilancio e della finanziaria. In alternativa si è pensato di prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio un unico stanziamento, con una previsione complessiva delle risorse da ripartire tra i quattro fondi ipotizzati: quello sui servizi, quello sugli investimenti, quello sugli interventi in materia sociale, di sport e di pubblica istruzione, e quello in materia di politiche attive del lavoro. Si sarebbero potuti mettere nella finanziaria e nel bilancio tutti questi capitoli per memoria, in maniera tale da precisarne poi l'entità e la ripartizione, senza intralci di carattere contabile, a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge.
Questo provvedimento è atteso oramai da mesi da parte del sistema delle autonomie: abbiamo creato notevoli aspettative nel mondo dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane. Sarebbe quanto mai controproducente se questo mondo dovesse percepire in questa seduta una disattenzione da parte del Consiglio regionale o l'intento di rimandare a data da destinarsi l'esame di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.), relatore di maggioranza. Condivido la richiesta di trasmettere alla Commissione finanze gli emendamenti, anche perché alcuni li abbiamo visti solo ora. Allora, se non ci sono eccezioni, io chiedo al Presidente la sospensione dei lavori affinché la Commissione programmazione possa riunirsi per l'esame degli emendamenti.
PRESIDENTE. Onorevole Selis, io ritengo che la richiesta formulata dall'onorevole Lorettu e ribadita da lei sia conforme al Regolamento e quindi fondata. Pensavo tuttavia che per poter accelerare i lavori si potesse far ricorso al comma 7 dell'articolo 84, laddove è previsto che il parere può essere dato in aula anche verbalmente, in alcuni casi, dal Presidente della Commissione finanze.
SELIS (D.C.), relatore di maggioranza. Presidente, mi permetto di suggerire un'altra ipotesi, per consentire un iter più spedito dei lavori: quella di esaminare gli articoli ai quali non sono stati presentati emendamenti, sospendendo l'esame degli altri. A fine serata o all'inizio della mattinata di domani si potrebbe tenere la riunione della Commissione per esaminare gli emendamenti. E' vero che il parere può esser espresso oralmente dal Presidente della Commissione, ma è vero che alcuni emendamenti richiedono una valutazione della Commissione nel suo insieme, come prevede il Regolamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Gruppo Misto). Io ho posto stamane in conclusione della seduta antimeridiana, una questione formale. Dico formale non per dire che è appesa alle nuvole, ma per sottolinearne l'importanza, poiché la forma è sostanza, nelle leggi che regolano la procedura di approvazione del bilancio. Ho cioè posto un quesito al Presidente del Consiglio regionale, che ha, invece di rispondermi, chiuso immediatamente la riunione uscendo a saetta; ma se la questione è politica risponda il Presidente della Giunta regionale, risponda la maggioranza politica di questo Consiglio. Ho richiamato l'articolo 4 della legge regionale numero 18 del 1992, laddove è previsto che i disegni di legge collegati devono arrivare in Consiglio unitamente alla legge finanziaria. Mi si dica che le regole non valgono, mi si dica che "unitamente", scritto in una legge della Regione, non vuol dire unitamente, ma vuol dire "separatamente", così lo sappiamo. Mi si dica che il Consiglio regionale non è questo, che è in una stanza dall'altra parte: l'importante è che io sappia dove trovo il Consiglio regionale. Ma se qui c'è scritto, nella legge della Regione che disciplina le procedure di approvazione del bilancio, che i disegni di legge collegati, cioè quelli che nel gergo sono chiamati di accompagnamento, vengono trasmessi al Consiglio regionale unitamente, mi si deve spiegare perché non ci sono. Mi si dica perché questa norma non è osservata e perché si approvi la legge finanziaria in queste condizioni. Anche perché, a scorrere rapidamente gli emendamenti presentati poc'anzi, moltissimi attengono a normative sostanziali, e siccome molti punti di normativa sostanziale sono stati in Commissione accantonati per essere rinviati alle leggi di accompagnamento, cioè all'altro vagone del treno, se quei vagoni rimangono fermi alla stazione, quando è che quelle norme partono? Con gli emendamenti presentati adesso si introducono nella legge finanziaria altre norme sostanziali, che invece partono nel primo vagone, partono con la locomotiva, e tutto questo non va bene, perché introduce una disarmonia, è un modo disordinato di procedere che, in qualche modo lede anche la possibilità di concorrere a formare in modo giusto ed equilibrato le leggi.
Quindi, insomma, se le cose vengono poste si diano risposte, se no qui si confondono i ruoli: non rubiamoci il mestiere a vicenda, chi è maggioranza faccia la maggioranza e chi è opposizione faccia l'opposizione, se no non si capisce nulla. Se la Giunta regionale propone delle cose, io presumo che appartengono alla maggioranza, perché altrimenti si apre un altro capitolo, che credo in questo momento sia forse meglio non aprire. Però ai quesiti da qualunque parte vengano posti, soprattutto quando vengono dall'opposizione, occorre dare risposta: non si può uscire a razzo dall'Aula senza dare risposta. E' stato posto da parte mia un preciso quesito in conclusione della seduta mattutina, un quesito formale, alla Presidenza del Consiglio in via procedurale e al Presidente e alla Giunta nel suo insieme, in via sostanziale: mi appello alla cortesia e al dovere e degli uni e degli altri affinché venga data una risposta.
PRESIDENTE. Le daremo risposta immediatamente.
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, nell'esame di questo articolo 3 probabilmente noi ci troviamo ad affrontare quel che io chiamerei un ingorgo legislativo. Non è la prima volta che ne parliamo: ne abbiamo parlato anche recentemente quando abbiamo approvato le modifiche al Regolamento. Dobbiamo scegliere tra due strade possibili: l'una è quella di approvare prima la finanziaria e il bilancio e poi le leggi di accompagnamento, così come suggeriva, se non ricordo male, il collega Selis nel suo intervento di ieri. Questo però ha una precisa conseguenza: la legge finanziaria e il bilancio predeterminano le autorizzazioni di spesa. L'altra strada è quella di approvare, prima del bilancio, le leggi di accompagnamento, in maniera tale che le previsioni del bilancio, alla fine, ricomprendano sia la legge finanziaria, come avviene normalmente, sia le leggi di accompagnamento. Su uno, in particolare, dei disegni di legge, si impone una scelta, in assenza della quale non possiamo continuare a lavorare. E' il disegno di legge sul trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione agli enti locali, secondo criteri e procedure totalmente diversi rispetto al passato. Se noi usiamo la prima strada - approvazione delle leggi di accompagnamento dopo il bilancio - potremmo trovarci nella non auspicabile situazione di una parte degli Assessori i quali potrebbero procedere agli impegni di spesa sulla base del bilancio (quindi, diciamo, con la vecchia metodologia) e di altri che dovrebbero farlo, dopo l'approvazione della legge di accompagnamento, sulla base delle nuove regole. Credo che questo non sia coerente con l'obiettivo di semplificare e di rendere più trasparente il rapporto tra gli enti locali e la Regione.
Allora, possiamo anche sospendere l'articolo 3 e vedere di includere - questa è perlomeno la mia richiesta - nelle tabelle i fondi che nel frattempo la Giunta ha previsto di trasferire agli enti locali; poi però bisogna, con lo stesso emendamento, mettere per memoria tutti i relativi capitoli del bilancio. Facendo questo, indubbiamente eviteremmo il verificarsi di contraddizioni nel comportamento della Giunta. Per quello che mi riguarda riterrei di gran lunga preferibile procedere all'approvazione di tutta la manovra sostanziale nel suo complesso, legge finanziaria e leggi di accompagnamento, e successivamente del bilancio. La Giunta qui ha proposto e il Consiglio ha accettato il fatto che la manovra di bilancio…
(Interruzioni)
Io presumo di avere le idee chiare nella mai testa: se non mi è consentito di esporle taglio corto e via, poi quello che succede succede; non sono Assessore, non sono Presidente della Giunta, a me di quello che succede... poi saranno gli enti locali evidentemente... voglio dire che è molto meglio andare ad approvare la legge finanziaria e quelle di accompagnamento prima della legge di bilancio: sarebbe anche più coerente con le nuove procedure regolamentari, oltre che con l'invocata trasparenza dei comportamenti. Comunque, mi sembrerebbe opportuno sospendere i lavori, riunire la Conferenza dei Capigruppo e decidere finalmente quale delle due strade sia la migliore per venire fuori da un ingorgo nel quale ci siamo volutamente e scientemente cacciati.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Cogodi, l'articolo 34 del Regolamento, al quinto comma, prevede che alle Commissioni di merito sono assegnati sessanta giorni per concludere l'esame dei disegni di legge di accompagnamento. Le relazioni devono essere presentate nei successivi dieci giorni. I giorni sessanta più dieci non coincidono con i tempi previsti per l'approvazione del bilancio e della legge finanziaria fissati in quindici giorni alla Commissione di merito, più venti alla Commissione bilancio, più dieci per le relazioni. Il maggior numero di giorni potrebbe essere attribuito all'esigenza che le leggi di accompagnamento vengano discusse quando i dati del bilanci sono certi e approvati dall'Aula, altrimenti la stessa Commissione potrebbe pronunciarsi su stanziamenti suscettibili di modifiche in Aula; quindi la questione deve essere esaminata in sede di Commissione anche col parere della Giunta. Per quanto riguarda invece la proposta avanzata dall'onorevole Baroschi questa viene accolta, quindi l'articolo 3 viene temporaneamente sospeso e si passa all'esame dell'articolo 4.
Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta . Ne ha facoltà.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Vorrei esprimere qualche considerazione, intanto sulla sospensione dell'articolo 3, che mi sembra opportuna non solo per le motivazioni che sono state ricordate, ma anche perché nel corso dell'esame della legge noi potremo avere l'esigenza di modificare i fondi globali, come spesso capita. Quindi, sia per le ragioni che sono state indicate, sia anche per un fatto tecnico, è meglio sospendere l'articolo 3. Sulla questione delle leggi di accompagnamento vorrei intanto far osservare che stiamo, come sempre accade in sede di prima applicazione, appena sperimentando l'effettivo funzionamento di alcune nuove norme regolamentari analoghe a quelle adottate dal Parlamento. Non mi risulta che in Parlamento si approvino le leggi di accompagnamento prima della legge finanziaria e del bilancio; anzi, la legge finanziaria viene sempre approvata prima delle leggi di accompagnamento, perché costituisce la cornice finanziaria entro la quale inquadrare le leggi di accompagnamento. Ora, se c'è un dubbio politico sul fatto che le leggi di accompagnamento in realtà, come dire, non accompagnino, come è stato detto, questa è una questione politica che ha un altro rilievo, ma non è un problema di carattere procedurale.
Per quanto riguarda gli aspetti che sono stati ricordati da Baroschi, ma anche, mi pare, dal Presidente della prima Commissione, relativamente al disegno di legge sugli enti locali, il problema nasce dal fatto che esso incide sulla struttura del bilancio, a differenza di altre leggi di accompagnamento, che non hanno questa caratteristica perché tendono ovviamente a modificare una serie di capitoli storicamente consolidati del bilancio regionale, allocati nelle diverse rubriche e nelle diverse tabelle degli Assessorati. Qui bisogna fare intanto una prima valutazione: su questo disegno di legge, approvato dalla Giunta e poi dalla prima Commissione, c'è un'importante parere che deve essere espresso e che non è stato ancora espresso, quello della Commissione bilancio. Trattandosi di un provvedimento che sicuramente tratta di una materia concernente gli enti locali ma che comunque cambia la struttura del bilancio, il parere che la Commissione bilancio esprime su questa legge non è il solito parere, diciamo, di congruenza finanziaria, ma un parere che sicuramente riguarderà anche le proposte di merito. Allora, se non abbiamo dubbi di ordine politico, noi possiamo lasciare la struttura del bilancio così come è, per poi modificarla con la legge che sarà approvata dal Consiglio, oppure, secondo l'altra ipotesi avanzata, mi pare, dal Presidente della Commissione, si potrebbe introdurre una qualche norma, nella legge finanziaria, che tenga conto della prevedibile successiva approvazione della legge sugli enti locali. Dico subito che, per quanto riguarda la Giunta, ciascuna delle due ipotesi è percorribile.
Riguardo poi alla discussione in Aula delle leggi di accompagnamento, vorrei ricordare che la norma regolamentare stabilisce una corsia temporale precisa. La norma è molto chiara: "Il Consiglio esamina di norma i predetti disegni di legge entro i successivi 15 giorni". E' usata esattamente, per le leggi di accompagnamento, la stessa dizione adoperata per la legge finanziaria e per il bilancio. Pertanto io penso che possano essere esaminati unitamente, sapendo che c'è un prima e c'è un dopo: prima si esaminano la finanziaria e il bilancio, poi si esaminano i disegni di legge di accompagnamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C), relatore di maggioranza. Signor Presidente, io ripropongo alla Presidenza il problema che ho prima sollevato: se si vuole procedere seguendo l'ordine degli articoli, chiederei la sospensione della seduta per convocare la Commissione programmazione affinché essa dia il prescritto parere sugli emendamenti. Se vogliamo andare più speditamente si possono esaminare, discutere e eventualmente, se c'è la volontà del Consiglio, approvare gli articoli ai quali non sono stati presentati emendamenti, riservandoci poi di fare una seduta, anche notturna, per esaminare gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere su questa proposta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Vorrei ricordare che altre volte noi non abbiamo proceduto ad applicare questa norma, pur in presenza di un numero di emendamenti ben maggiore di quelli finora presentati. Mi sembrerebbe perciò strano farlo oggi che gli emendamenti sono così pochi e circoscritti. Quindi suggerirei, così come abbiamo fatto nelle altre occasioni, che noi esaminiamo ordinatamente gli articoli e gli emendamenti. Se il Presidente della Commissione riterrà che si debba sospendere l'esame di un articolo perché i relativi emendamenti meritano di essere esaminati in Commissione bilancio, nessuno si opporrà, ma non mi sembra il caso di bloccare adesso la discussione della finanziaria, anche perché dall'esame che ho fatto, non mi pare che le proposte di emendamento siano in termini sostanziali fortemente modificative del testo esitato dalla Commissione, così come invece è stato in altre occasioni. Quindi proporrei di esaminare gli articoli e gli emendamenti: qualora il Presidente della Commissione ritenesse opportuno esaminarli in Commissione, allora li accantoneremo e li lasceremo alla fine; la Commissione può riunirsi nei ritagli di tempo.
PRESIDENTE. Mi è sembrato di capire, onorevole Selis, che il Presidente della Giunta proponga lo stralcio degli emendamenti che, a parere della Commissione, rappresentino una sostanziale modificazione dell'articolo approvato in Commissione. Quindi, di volta in volta, lei dovrebbe esprimere il suo parere.
SELIS (D.C.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, credo che la proposta del Presidente della Giunta possa essere accolta; tuttavia vorrei sottolineare, se mi è consentito, che quest'anno siamo in presenza di un'innovazione, rispetto agli anni precedenti: vi è infatti una nuova norma di contabilità, approvata lo scorso anno, che definisce quali emendamenti sono accoglibili e quali no. Allora, in questa sede, noi ci troveremo, come Commissione, a dover valutare se ci sono emendamenti accoglibili ed altri che non lo sono. La mia proposta era orientata a semplificare i lavori, perché sugli articoli e sugli emendamenti accantonati si potrebbe dare un parere complessivo. E' un problema di efficienza; comunque possiamo anche provare ad andar avanti in questo modo, poi vedremo. Certo è che quando incontreremo degli emendamenti sui quali vi sia una qualche perplessità, chiederò la sospensione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Signor Presidente, io sono naturalmente disponibile ad una soluzione ragionevole, che garantisca insieme l'esigenza e il diritto di ogni consigliere di esaminare con attenzione che cosa si discute e che cosa si vota. Certo, gli emendamenti non sono numerosi come altre volte, ma non sono comunque pochi e possono avere contenuti abbastanza rilevanti. Ora, in presenza di un accordo, che potrebbe essere quello che suggeriva il Presidente della Commissione, ovvero quello che suggeriva il Presidente della Giunta, io rinuncerei a porre una questione formale. Peraltro, di fronte a una questione formale, signor Presidente, io credo che non ci sia discrezionalità di decisione. Di fronte ad una norma vigente del Regolamento, qualora anche uno soltanto da dei consiglieri vi si appellasse chiedendone l'applicazione, credo che non si potrebbe fare diversamente. Io ho fatto questa richiesta e dico di essere disponibile a non insistere su questa richiesta e a lasciare, quindi, che si trovi una soluzione nell'ambito delle ipotesi fatte dal Presidente della Giunta e dal Presidente della Commissione. Però questo rende necessario sciogliere pregiudizialmente un nodo, che riguarda l'alternativa posta qui dal Presidente della Giunta in merito alle leggi di accompagnamento.
Mi spiego. Il Presidente della Giunta ha fatto due ipotesi alternative: secondo la prima, semplicemente, il bilancio e la legge finanziaria potranno essere approvati e successivamente modificati attraverso le leggi di accompagnamento, nel momento in cui le leggi di accompagnamento saranno a loro volta esaminate e approvate; nella seconda ipotesi, venendo in qualche modo incontro alle sollecitazioni dei colleghi Tamponi e Baroschi, si dovrebbe introdurre nella finanziaria una norma che anticipi le previsioni delle leggi di accompagnamento. Io credo che su questa strada sia difficile procedere, se non addirittura impossibile, e spiego perché sul piano pratico. La legge sui trasferimenti agli enti locali prevede in sostanza l'azzeramento di una serie di capitoli e l'accantonamento in un unico fondo o in alcuni fondi delle relative poste finanziarie. Il problema fondamentale e di merito è quali siano i capitoli da sopprimere, quali siano gli interventi che l'amministrazione regionale non dovrà più fare. Questa è una decisione di merito che noi non possiamo anticipare in maniera astratta. Voglio dire che seguire la via ipotizzata dell'accantonare i fondi già da oggi significa affrontare nel merito la questione e noi non siamo in grado di farlo se non attraverso un impegno, anche temporale, che non mi sembra compatibile con l'esame del bilancio e della finanziaria. Quindi io credo che si debba preliminarmente sciogliere questo nodo per capire come vogliamo procedere, per capire cioè se andiamo o meno a indicare in via definitiva delle poste finanziarie. Occorre comunque rispettare quello che il Consiglio regionale ha stabilito e che il Presidente del Consiglio giustamente ha richiamato: una procedura precisa per l'approvazione delle leggi di accompagnamento, che prevede per esse un momento successivo all'approvazione del bilancio entro tempi fissati, mi pare entro sessanta giorni dalla loro assegnazione alle Commissioni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.
SORO (D.C.). Presidente, intervengo solo per chiedere la sospensione dei lavori e la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Prima di chiederla, però, voglio porre un problema anche al Consiglio, perché poi lo valuti anche la Conferenza. Ho registrato con disappunto - e non credo di essere stato il solo - una lacuna nella modifica del Regolamento esitata pochi giorni fa dal Consiglio. Noi abbiamo introdotto un emendamento sostanziale all'articolo 84 del Regolamento: i commi 5 e 6 ora escludono la possibilità di presentare emendamenti dopo la votazione del passaggio all'esame degli articoli di un provvedimento inserito all'ordine del giorno. Per una colpevole disattenzione di tutti noi, ma credo anche degli uffici, che avevano la possibilità di suggerirci un po' più di attenzione, non si è modificato in modo analogo il comma 8, concernente l'esame della legge finanziaria e del bilancio, modifica in ragione della quale avevamo invece espressamente pensato di correggere il Regolamento. Evidentemente non posso che riconoscere anzitutto la mia colpa in quanto componente della Giunta del Regolamento, però credo che ci sia ancora una valutazione politica da fare: se abbiamo condiviso tutti quella scelta, dovremmo sentirci impegnati - e per quanto mi riguarda mi sento impegnato - a non presentare nessun emendamento una volta che si sia cominciata, come si è cominciata, la discussione degli articoli. Questo vale evidentemente da una cert'ora in poi. Allora, se si dispone una sospensione dei lavori, questo può essere considerato anche il termine politicamente utile per presentare gli emendamenti. In tal modo potremo anche metterci nelle condizioni di fare una valutazione oggettiva in merito ai problemi di procedura che sono stati sollevati. Per tutte queste ragioni una riunione della Conferenza dei Capigruppo avrebbe, rispetto all'andamento dei lavori, un'efficacia risolutiva.
PRESIDENTE. Mi sembra che non ci siano posizioni contrarie rispetto alla richiesta avanzata dall'onorevole Soro. Sospendo per quindici minuti la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 53, viene ripresa alle ore 19 e 40.)
PRESIDENTE. Comunico al Consiglio le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine ad alcuni problemi sollevati in Aula. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 84, comma 8, del Regolamento, richiamato dall'onorevole Soro, la Conferenza dei Capigruppo concorda sulla non applicabilità del testo vigente: è quindi, preclusa, anche nell'esame della legge finanziaria e del bilancio, la presentazione di emendamenti dopo la chiusura della discussione generale. Questa decisione deriva dalla constatazione che si è verificato un errore rispetto alla decisione della Giunta per il Regolamento: pertanto, lo ripeto, la Conferenza dei Capigruppo ha di fatto deciso la non applicabilità di questa norma in attesa di modificare il Regolamento. Quindi non si possono presentare più emendamenti. Per quanto riguarda il problema sollevato sulle leggi di accompagnamento, la Giunta si è impegnata a fornire certezze sulla data in cui le predette leggi dovranno essere esaminate dal Consiglio. Vale a dire che c'è un problema di coordinamento di questi provvedimenti con le previsioni del bilancio e con il quadro complessivo della programmazione. Prima si approverà il bilancio, quindi, e successivamente, con date certe, le leggi di accompagnamento. Si è anche ipotizzato che in attesa del visto sul bilancio da parte del Governo ci sia il tempo per approvare, per esempio, la legge sul trasferimento di risorse agli enti locali.
Per quanto riguarda gli emendamenti alla legge finanziaria e l'applicazione dell'articolo 84, comma settimo - problema sollevato dall'onorevole Lorettu e dal Presidente della Commissione, onorevole Selis - si è deciso di approvare tutti gli articoli ai quali siano stati presentati emendamenti e di inviare immediatamente alla Commissione bilancio, che si riunirà successivamente alla chiusura dei lavori del Consiglio, questa sera, tutti gli emendamenti, per un rapido esame e quindi per il ritorno in Aula degli emendamenti stessi, una volta approvati dalla Commissione. Quindi, ora approviamo gli articoli che non sono oggetto di emendamenti e inviamo alla Commissione bilancio gli articoli ai quali siano stati presentati emendamenti modificativi.
Riprendiamo quindi l'esarne degli articoli: l'articolo 3 è sospeso, perché ad esso è stato presentato un emendamento.
Si dia lettura dell'articolo 4.
SECHI, Segretario:
Art. 4
Determinazioni di spese
1. A' termini dell'articolo 13, primo comma, lettera f) della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
2. A' termini dell'articolo 13, primo comma, lettera d) di cui alla predetta legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa nel bilancio per il 1993 e per il triennio 1993/1995, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
3. A' termini dell'articolo 13, primo comma lettera e) di cui alla predetta legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 e per il triennio 1993/1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E allegata alla presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
SECHI, Segretario:
Art. 5
Articolo 7, sesto comma, D.L. 333/92 - Trattenute su conti correnti bancari ex articolo 4, L.R. 1/75
1. Le ritenute operate dalle aziende ed istituti di credito in applicazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sui depositi bancari relativi a conti correnti intestati alla Regione autonoma della Sardegna ed aperti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono imputate agli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti medesimi.
2. Qualora l'ammontare degli interessi attivi non sia stato sufficiente a sostenere l'onere delle ritenute di cui al primo comma, per cui siano state utilizzate le disponibilità destinate all'esecuzione delle opere, all'integrazione delle stesse disponibilità si provvede, se ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere stesse, mediante trasferimento a favore dei capitoli del bilancio o dei titoli di spesa delle contabilità speciali in conto dei quali sono state autorizzate le apertura dei conti correnti bancari medesimi da un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1993.
3. Al trasferimento di cui al precedente comma si provvede dietro richiesta dell'Assessore competente per materia, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.
4. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 03015).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 6 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 7.
SECHI, Segretario:
Art. 7
Integrazione legge regionale 11/1983
Approvazione contratti
Dopo l'articolo 60 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è inserito il seguente:
Art. 60 bis
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera t), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono approvati dalla Giunta regionale:
a) i contratti di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che comportino spese superiori a lire 7.500.000.000, se conseguenti a pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, e superiore alle lire 1.000.000.000 se conseguenti a trattativa privata;
b) i contratti di appalto di pubbliche forniture, come definite dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, che comportino spese superiori a lire 450.000.000, se conseguenti a pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, e superiori a lire 150.000.000 se conseguenti a trattativa privata;
c) i contratti per l'affidamento di incarichi professionali, studi, collaborazioni coordinate e continuative di importo superiore a lire 100.000.000.
2. I contratti di importo pari od inferiore a quelli indicati al comma precedente sono approvati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori ai sensi dell'articolo 6, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; gli importi dei contratti di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma non possono essere la risultante del frazionamento di un unico intervento.
3. Ai fini dell'approvazione dei contratti di cui al presente articolo, che deve essere previamente acquisita sui medesimi apposita attestazione di regolarità tecnica e di legittimità della procedura, resa dal coordinatore competente ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
SECHI, Segretario:
Art. 8
Modifica legge regionale 11/1983
Permanenza impegni su annualità
1. All'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente: "Relativamente agli impegni assunti per la concessione di concorsi negli interessi gravanti su limiti d'impegno pluriennali, il periodo di tempo di cui al quinto comma, è protratto sino al compimento del secondo anno decorrente da quello previsto per il pagamento dei concorsi anzidetti".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8 bis.
SECHI, Segretario:
Art. 8 bis
Rendicontazione relativa ai fondi di rotazione ed assimilati
1. Dopo il primo comma dell'articolo 105 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente: "Alle gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente si applicano dal momento della loro costituzione, se successiva, le disposizioni del titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8 ter.
SECHI, Segretario:
Art. 8 ter
Adempimenti relativi agli interventi finanziati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e a quelli cofinanziati dalla Comunità Europea.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessorati competenti trasmettono all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - l'elenco degli interventi finanziati, anche parzialmente, con le quote assegnate alla Regione dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelli cofinanziati dalla Comunità europea in base alla decisione 89/1869 CEE della Commissione del 31 ottobre 1989.
2. Per ciascun intervento deve essere indicato l'importo del finanziamento, e, nel caso di intervento cofinanziato dalla Comunità europea, distintamente la quota a carico dei fondi regionali e quella comunitaria, lo stato degli impegni e dei pagamenti nonché, se trattasi di opere, la data della gara d'appalto, della consegna e della fine dei lavori, con le motivazioni degli eventuali ritardi. Tali elementi conoscitivi sono trasmessi con cadenza trimestrale anche in attuazione dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio presenta al Consiglio regionale una relazione sugli adempimenti di cui ai commi precedenti e le iniziative per gli eventuali interventi sostitutivi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8 quater.
SECHI, Segretario:
Art. 8 quater
Riprogrammazione degli interventi previsti dalle leggi 268/1974 e 64/1986 e di quelli cofinanziati dalla CEE
-
Gli interventi finanziati dalle leggi 1° marzo 1986, n. 64 e 24 giugno 1974, n. 268, nonché quelli cofinanziati dalla Comunità europea in base alla decisione 89/1869 CEE della Commissione del 31 ottobre 1989, la cui procedura di attuazione non sia pervenuta alla fase di impegno del finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere revocati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 9 è sospeso in quanto è stato presentato un emendamento; l'articolo 10 e l'articolo 11 sono soppressi; l'articolo 11 bis è sospeso in quanto è stato presentato un emendamento.
Si dia lettura dell'articolo 12.
SECHI, Segretario:
Art. 12
Edilizia abitativa
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sono autorizzati gli ulteriori seguenti finanziamenti (cap. 08112):
anno 1993 lire 67.000.000.000
anno 1994 lire 14.000.000.000
anno 1995 lire 37.700.000.000
2. Il limite d'impegno, autorizzato dall'articolo 115 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni, è determinato per il 1993 in lire 16.166.000.000, per il 1994 in lire 28.000.000.000, per il 1995 in lire 31.500.000.000 ed è prorogato all'anno 2010, la cui annualità è stabilita in lire 4.000.000.000 (cap. 08109).
3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni è rideterminato in lire 17.000.000.000 dall'esercizio 1993 all'esercizio 2010 (cap. 08056).
4. La procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, per il trasferimento degli stanziamenti dal capitolo 08109 al capitolo 08093 si applica, altresì, ai limiti d'impegno autorizzati dall'articolo 39, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e dall'articolo 22, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
5. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 800.000.000 (cap. 08147/01) per l'accatastamento, compresi gli atti preliminari, degli immobili siti nei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini i quali siano stati oggetto di trasferimento ai privati ed agli enti pubblici ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12 bis.
SECHI, Segretario:
Art. 12 bis
Manutenzione strade provinciali
1. Ad integrazione di quanto previsto dal quattordicesimo comma dell'articolo 29 della legge regionale n. 6 del 1992, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la manutenzione di strade provinciali (cap. 08042/02).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12 ter.
SECHI, Segretario:
Art. 12 ter
Recupero ambientale stagni
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (cap. 05078/08).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
SECHI, Segretario:
Art. 13
Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono confermate per l'anno 1993 (capp. 08070 e 12172/01).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13 bis.
SECHI, Segretario:
Art. 13 bis
Opere destinate allo smaltimento dei rifiuti
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 05012/03) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994; lo stanziamento è utilizzato per la costruzione di nuove opere, completamento, adeguamento e ristrutturazione di impianti, discariche controllate e stazioni di trasferimento in corso di realizzazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli articoli 14 e 15 sono sospesi in quanto sono stati presentati degli emendamenti. L'articolo 16 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 17.
SECHI, Segretario:
Art. 17
Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate
1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, e 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, possono esser contratti, per la parte residua, entro il 31 dicembre 1993, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (capp. 03120,03121 e 03122).
2. E' disposto il versamento al bilancio regionale (cap. 36114) dal Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, della somma complessiva di lire 80.000.000.000 in ragione di lire 70.000.000.000 nel 1993 e di lire 10.000.000.000 nel 1994.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17 bis.
SECHI, Segretario:
Art. 17 bis
Prestiti di esercizio a favore degli agricoltori danneggiati
1. Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il limite di impegno di lire 10.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione per gli anni dal 1993 al 1997 (cap. 06121).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
SECHI, Segretario:
Art. 18
Formazione proprietà coltivatrice
1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato il limite d'impegno di lire 9.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1993 all'anno 2013 (cap. 06220).
2. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di limiti d'impegno relative alla concessione delle provvidenze di cui al comma precedente:
- articolo 23 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1: lire 8.000.000.000;
- articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13: lire 1.000.000.000.
3. E' disposto il versamento al bilancio regionale (cap. E36116) della somma di lire 26.000.000.000 dal "fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
SECHI, Segretario:
Art. 19
Fondo di rotazione per la riforma e il riassetto del settore agro-pastorale
1. Ad integrazione delle disponibilità del Fondo di rotazione costituito ai sensi del paragrafo 6 del Programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agro-pastorale di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio 1995 (cap. 06074).
2. E' disposto, nell'anno 1993, il versamento al bilancio regionale (cap. E36116/01) della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo di rotazione indicato al primo comma.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli articoli 19 bis e 20 sono sospesi.
Si dia lettura dell'articolo 21.
SECHI, Segretario:
Art. 21
Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
Provvedimenti per l'occupazione
1. In deroga all'articolo 53 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, la validità dell'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l'articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, concernente il finanziamento ai Comuni di attività nei settori dei servizi socialmente utili e della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; relativamente al capitolo 11129 sono finanziate prioritariamente le iniziative in essere alla data del 31 dicembre 1992 e riproposte per l'anno 1993, dal 1° gennaio o da data successiva, al fine di garantire continuità di lavoro alle imprese già operanti.
2. Le spese per l'applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 6.850.000.000 così ripartite:
Capitolo 10138 - servizi socialmente utili lire 3.350.000.000
Capitolo 11129 - tutela e valorizzazione beni ambientali e culturali lire 3.500.000.000.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli articoli 22 e 23 sono sospesi.
Si dia lettura dell'articolo 23 bis.
SECHI, Segretario:
Art. 23 bis
Programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG
1. In attuazione della decisione 92/948 CEE della Commissione del 21 maggio 1992 relativa all'iniziativa comunitaria "INTERREG" riguardante un programma operativo integrato per le Regioni Sardegna e Corsica, sono approvati i piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.
2. Le spese derivanti dall'attuazione del programma sono quantificate in complessive lire 43.738.000.000 per l'anno finanziario 1993 e fanno carico ai competenti capitoli del bilancio per lo stesso anno come indicato nella tabella H allegata alla presente legge.
3. La realizzazione delle sotto elencate misure è delegata all'Amministrazione provinciale di Sassari:
2 - VALORIZZAZIONE AREA MARINA:
b l - prodotti turistici nuovi nel bacino nautico;
b 2 - promozione degli itinerari turistici corso-sardi a partire dal bacino nautico;
3 - INCENTIVAZIONE SCAMBI ECONOMICI:
a l - organizzazioni comuni nel campo dell'artigianato;
a 2 - cooperazione tra le organizzazioni agricole pubbliche o private;
a 3 - sostegno alle trasformazioni tecnologiche delle piccole e medie imprese;
5 - SVILUPPO SCAMBI TRANSFRONTALIERI:
a - studio sulla comunicazione;
b - studi, ricerche, azioni promozionali incrociate;
c - centro degli scambi corso-sardi;
d - banca dati;
ed alla stessa sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie individuate dal programma medesimo.
4. I finanziamenti costituiscono per l'Amministrazione provinciale entrate a destinazione vincolata e per il suo tesoriere entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 ottobre 1911, n. 297.
5. All'erogazione dei finanziamenti si provvede mediante versamento delle somme corrispondenti agli importi stabiliti dal programma secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo degli stanziamenti di bilancio:
a) 40 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento d'impegno;
b) ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 30 per cento della precedente erogazione;
c) ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 60 per cento delle precedenti erogazioni;
d) ulteriore 10 per cento per spese sostenute nella misura dell'80 per cento delle precedenti erogazioni.
6. L'importo delle spese sostenute è certificato dal presidente dell'Amministrazione provinciale, dal segretario generale, dal ragioniere capo e dal presidente del Collegio dei revisori della stessa Amministrazione.
7. Gli enti attuatori del programma sono tenuti a presentare alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio C.E.E. - attestazioni trimestrali delle spese effettuate nonché, entro e non oltre il 31 gennaio 1996, un'attestazione finale delle stesse spese.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.
RUGGERI (P.D.S.). Ho chiesto di parlare sull'articolo 23, anche se è rinviato, perché vorrei un'informazione. In base a una verifica fatta anche dai funzionari risulta che sono spariti 30 miliardi dalla legge numero...
PRESIDENTE. Onorevole Selis, il collega Ruggeri sta intervenendo su un articolo sospeso, da rinviare all'esame della Commissione, per cui la prego di prendere nota delle osservazioni che sta avanzando.
RUGGERI (P.D.S.). Non risultano nella proposta di bilancio del 1993 30 miliardi che l'anno scorso, con l'articolo 35 della legge numero 6 avevamo destinato per nuove iniziative industriali da attuare con le modalità della 221. Queste risorse non ci sono più. L'intervento era prevalentemente destinato alle aree disagiate, sulle quali, purtroppo, la 221 non ha dato risultati, perché gli interventi sono stati concentrati in alcune altre zone. Volevo chiedere perché queste somme non ci sono più: siccome era stata fatta a novembre la richiesta di recuperare le somme non impegnate nel '92, chiedo per quale ragione è stata fatta scomparire dal bilancio questa somma.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Se guarda la tabella B, che contiene l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale, troverà che sono previsti, al paragrafo 11, 20 miliardi nel 1993, 20 nel 1994, 20 nel 1995: "Interventi per le zone particolarmente svantaggiate". Io credo che i fondi siano quelli.
RUGGERI (P.D.S.). No, la dicitura era "Non iniziative industriali"...
PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, il Presidente della Commissione e il Presidente della Giunta hanno preso atto della sua richiesta. Riprenderemo la questione quando il provvedimento tornerà in Aula. Andiamo avanti con l'articolo 23 bis.
Poiché nessun altro domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
SECHI, Segretario:
Art. 24
Modifiche ai programmi comunitari PIM E PNIC
1. Al Programma Integrato Mediterraneo (PIM) di cui all'articolo 55 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e al Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC) di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le modifiche di cui alla tabella G, allegata alla presente legge.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, l'ulteriore spesa di lire 1.030.000.000 per l'attuazione della misura 3.11 - scuola alberghiera di Pula (cap. 08302/01).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli articoli 24 bis e 24 ter sono sospesi. L'articolo 25 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 26.
SECHI, Segretario:
Art. 26
Mutui per l'industria alberghiera e turistica
1. E' autorizzato, per l'anno 1994, lo stanzia mento di lire 25.000.000.000 da destinare alla concessione dei mutui diretti a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 07017).
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1993; nello stesso anno 1993 eventuali acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della legge regionale 8/1964.
Gli incentivi a favore dell'industria alberghiera in corso di istruttoria sono sospesi fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici per gli alberghi che ricadono negli ambiti costieri sottoposti ai vincoli di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modifiche.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Sul 25 c'era un emendamento, l'emendamento numero 9, che ripropone l'articolo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Non è sull'articolo 25, è su un altro articolo, per ripristinarlo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 26 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 27.
SECHI, Segretario:
Art. 27
Legge regionale 31 ottobre 1991, n. 350
Incentivi alle imprese commerciali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma, della legge regionale 35/1991 e all'articolo 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono abrogate.
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 52 della richiamata legge regionale 35/1991, è autorizzato il limite d'impegno di lire 17.000.000.000 con annualità da iscriversi nei bilanci degli anni dal 1993 al 2002 (cap. 07055).
3. Le spese derivanti dalla concessione delle provvidenze di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 52, agli articoli 55, 57 e 58, nonché degli oneri di cui all'articolo 59 della citata legge regionale 35/1991, sono determinate complessivamente in lire 9.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 (cap. 07055).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 28.
SECHI, Segretario:
Art. 28
Aziende di trasporto
1. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 (cap. 13002/01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, dei contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio.
2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 30.000.000.000 (cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi per investimenti previsti dalla legge 151/1981, e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 29 è sospeso.
Si dia lettura dell'articolo 30.
SECHI, Segretario:
Art. 30
Agevolazioni per il risparmio energetico
1. I pagamenti delle agevolazioni concesse entro il 31 dicembre 1992, a' termini della legge 29 maggio 1982, n. 308, e della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sui capitoli di spesa 06069, 06224, 06224/01 e 08069/03 del bilancio della Regione, continuano ad essere disposti dai competenti organi dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessorato dei lavori pubblici.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli articoli 30 bis, 31 e 32 sono sospesi.
L'articolo 33 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 34.
SECHI, Segretario:
Art. 34
Interventi sociali
1. Per l'erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, a' termini dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, è autorizzata, in conto degli anni decorsi, la spesa di lire 50.000.000.000 (cap. 12001/01) così suddivisa:
- anno 1993 lire 30.000.000.000
- anno 1994 lire 10.000.000.000
- anno 1995 lire 10.000.000.000.
2. A modifica di quanto disposto dall'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e dalla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 3, i compensi spettanti ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile gravano sul capitolo del bilancio regionale 12133 relativo al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, anziché sul capitolo 12131/01.
3. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 al Comune di Iglesias per il funzionamento e il riequilibrio finanziario della gestione della Casa Serena per anziani (cap. 1200/13).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, brevemente, soltanto affinché rimanga agli atti la mia protesta per l'irrisorio stanziamento di 30 miliardi rispetto a esigenze fondamentali e primarie. Questo della legge 44 è un capitolo amaro della storia recente della nostra Regione, che si trascina per troppo tempo e che dovremmo cercare di chiudere al più presto. Mi rendo conto che le difficoltà sono notevoli, che reperire risorse non è semplice, ma mi sembra che questa categoria meriterebbe un occhio di riguardo in più. Più va avanti, questa vicenda e più diventa penosa e grottesca.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Gruppo Misto). Per dire brevemente, affinché rimanga agli atti del Consiglio, che su questa vicenda vi è stata una lunga e anche tormentata discussione in Commissione. E' vero che figurano ancora, nel bilancio della Regione, 50 miliardi, in conto arretrati, di una provvidenza regionale a favore di una categoria svantaggiata e che questa è una parte non sufficiente e neppure grande di quanto la Regione dovrà ripagare in forza di una legge tanto sbagliata da rischiare di sbancare la finanza regionale. E' durata alcuni anni, questa legge, e ha portato a far maturare un debito regionale di alcune centinaia di miliardi. La qual cosa dovrebbe rendere avvertito il Consiglio regionale che quando si approvano leggi in bianco, senza prevedere esattamente quali sono le categorie e qual è il censimento esatto o almeno verosimile dei beneficiari, succedono queste cose. Se la Regione ha deciso di modificare questa legge lo ha fatto perché ha ritenuto che non poteva dare un sussidio di 400 mila lire al mese ad ogni persona che avesse un qualsiasi difetto psichico, rientrando in questa ampia categoria ogni persona che abbia qualsivoglia labilità o debolezza, come mi è parso di capire.
Perché non sembri che qui c'è chi è più preoccupato ed attento e chi lo è meno, è stato chiesto formalmente, in Commissione, alla Giunta - la Giunta si è impegnata a rispondere - un accertamento tecnico-giuridico, volto a chiarire se davvero la Regione deve queste somme come arretrati. Certo, la Regione è libera di distribuire 200 o 300 miliardi a chi, avanzando solo una domanda e non essendo in gravi condizioni di debolezza mentale, ha maturato tanti crediti. La Regione è libera di farlo, però deve essere detto e deve essere chiarito che questa è una donazione che fa la Regione. Io ho dubbi che la Regione sia tenuta a farlo, una volta abrogata la legge, una volta che per quella legge non c'è più alcuna posta finanziaria. D'altra parte, quando una legge prevede un miliardo per soddisfare il riconoscimento di un diritto, quel miliardo va dato a chi ha più diritto, tra quelli che possono avanzare domanda. Se così non fosse, non si comprenderebbe perché altre leggi che prevedono contributi o agevolazioni si applichino solo nei limiti delle disponibilità finanziarie. I diritti veri dei malati veri debbono essere garantiti per intero e subito, però la Regione può ben ritenere, a un certo punto, che fra tanti malati, diciamo veri, ce ne siano di più gravi, meritevoli di essere aiutati forse di più che con 400 mila lire, a tanti altri che pur avendo tutti l'aspettativa di essere aiutati, non siano così gravi allo stesso modo, tantomeno meritevoli di contributi tali da sfondare il bilancio regionale. La Regione ha il diritto e il dovere di fare un accertamento e di stabilire a chi dare, regalare, donare quello che po' donare. Perché, se mancano ancora, come si è detto, 100-150 miliardi e quella leggina sbagliata ha prodotto un debito regionale di 300 miliardi in alcuni anni, non è giusto che si prosegua nel rivendicare diritti uguali per soggetti diseguali. Quindi si compia questo accertamento e si dia tutto e subito a quelle categorie di persone che hanno bisogno, tutto e subito, e agli altri si dia quello che si può o che si vuole dare, ma non è un diritto.
Io ho un dubbio fondato, sul piano giuridico, che questo sia un diritto: da nessuna parte la Regione ha certificato che questo è un diritto. E' stato richiesto alla Giunta regionale più volte e la Giunta regionale ha detto di avere anch'essa qualche dubbio sul fatto che sia un diritto, pare che ci siano riscontri tecnici, pareri pro veritate dati da uffici e da esperti, che dicono che questo non è un diritto, ma al massimo un'aspettativa. Allora questa cosa si definisca, ma si definisca in termini di equità. Fra l'altro, una volta riconosciuto il diritto in modo indistinto, allora sì, che per un principio di par condicio si costruisce il diritto in capo a tutti coloro che hanno fatto domanda e per di più, se vi saranno ritardi, come è prevedibile si chiederanno interessi e rivalutazioni, e serviranno altri 100 o 200 miliardi per sanare questa partita. Perciò, torno a dire, la Regione la sani subito nei termini, come dire, più giudiziosi, distingua, dia tutto e subito a chi è in condizioni di maggior sofferenza e di indigenza e agli altri dia quello che può dare, istituisca un fondo, faccia una sanatoria e dia agli altri quello che può dare, visto che giuridicamente non vi è tenuta. Oppure, se altri dicono che la Regione giuridicamente vi è tenuta, lo si dimostri e lo si certifichi: e lo devono certificare gli Uffici della Regione, che invece non l'hanno certificato. Siccome la parità è rilevante e si tratta di centinaia di miliardi, sia fatto questo accertamento e la Regione chiuda la partita, dando tutto e subito a chi è in certe condizioni e dando quello che può dare, se lo vuole dare, a chi è in altre condizioni, perché se no i conti non tornano. Non è che non tornino solo sul piano economico, non tornano neppure sul piano politico e sul piano morale, perché, se andiamo a cercare, qualche debolezza mentale ce l'abbiamo tutti. Allora la voglio anch'io, la pensione, perché anch'io ho momento di defaillance, come ce li hanno tutti quelli che si è andati a cercare nei comuni, dove c'erano quattro malati di mente che poi improvvisamente sono diventati ottanta e si è fatta la fabbrica dei matti per fare la fabbrica delle clientele. E' accaduto anche questo.
Richiamo pertanto in Aula l'impegno assunto dalla Giunta perché alla prossima occasione in cui si tratterà di bilancio regionale o di suoi assestamenti, questa partita sia definita in termini di diritto sostanziale e non in termini di partita debitoria, perché non è così.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente, venti secondi per dire solo all'onorevole Cogodi che quando noi abbiamo approvato la legge regionale numero 15, che sostituiva la 44, abbiamo stabilito che dovevano esser fatti salvi i diritti acquisiti con la 44. Quindi questo è un debito non soltanto contratto con la 44, ma confermato anche con la 15, che ha modificato la 44. Volevo soltanto informare il Consiglio, perché credo che fosse doveroso farlo.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 34, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 35.
SECHI, Segretario:
Art. 35
Pubblica istruzione
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1992-1993 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
2. L'articolo 18 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, è così modificato:
"Art. 18 - Le somme dell'assegnazione annua ai comuni, o ai consorzi di comuni, alle province, nonché ai distretti scolastici, che non sia stato loro possibile utilizzare ed i relativi interessi maturati sulla stessa assegnazione, sono destinati dagli stessi, per le medesime finalità, al fine di far fronte alle spese dell'anno successivo. Un'ulteriore proroga di un anno può essere concessa, sempre per le stesse finalità, dall'Assessore regionale competente, su motivata richiesta dell'ente locale interessato o del distretto scolastico".
3. Le somme assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 110, nono comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, possono essere utilizzate secondo le procedure di spesa stabilite per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 36.
SECHI, Segretario:
Art. 36
Interventi per attività didattiche, socio-culturali, di spettacolo e sportive
1. Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1993-1995 al capitolo 11102/03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, una quota pari a lire 1.500.000.000 è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei comuni capoluogo di provincia, in cui abbiano sede enti musicali non finanziati da specifica norma regionale, per la programmazione di interventi in campo musicale o teatrale; i contributi sono concessi in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1992.
2. Per l'anno 1993 le domande di ammissione ai benefici previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 18 novembre 1986, n. 64 e dall'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A partire dall'anno 1994 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio dell'anno di erogazione del contributo.
4. I finanziamenti concessi a'termini degli articoli 60 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 1 e 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, a favore di enti con finalità didattiche e socio-culturali, impegnati formalmente nell'anno 1992, possono essere utilizzati dagli stessi enti beneficiari anche nel corso dell'anno 1993.
5. I contributi concessi dall'Amministrazione regionale per attività didattiche, socio-culturali, di spettacolo e sportive non possono essere utilizzati per spese di rappresentanza.
6. Sugli stanziamenti iscritti al capitolo 11105 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 800.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 alla Biblioteca "S. Satta" di Nuoro, per spese di funzionamento.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 37.
SECHI, Segretario:
CAPO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 37
Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 - escluse quelle relative all'assistenza pubblica - è autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno finanziario 1993, la somma complessiva di lire 13.271.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 27, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come modificato dall'articolo 24, comma 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. Detto stanziamento è così suddiviso:
a) lire 12.897.000.000 (cap. 04162) da riparti re tra i comuni della Sardegna:
1. Per lire 6.448.500.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;
2. Per lire 6.448.500.000 in misura uguale fra tutti i comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari; le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
b) lire 374.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1993-1994.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 38.
SECHI, Segretario:
Art. 38
Legge regionale 24 giugno 1991, n. 19
Sostegno ai comuni, alle province ed alle comunità montane
1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 04162/02, 04162/07 e 04162/08 sono ripartiti rispettivamente tra i comuni, le province e le comunità montane, con i decreti stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 19.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 39.
SECHI, Segretario:
Art. 39
Contributo straordinario all'ente Autonomo del Flumendosa
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1993, all'Ente autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 6.200.000.000, di cui lire 3.500.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze, lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico e lire 100.000.000 per la partecipazione finanziaria al programma Recite - progetto Hydre - monitoraggio risorse idriche - cofinanziato dalla Comunità europea (cap. 08226).
2. E' autorizzata, altresì, a favore dell'ente di cui al precedente comma, la concessione di finanziamenti per l'importo complessivo di lire 10.000.000.000 (cap. 08226/02) per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche del "sistema Flumendosa-Campidano" così ripartiti:
1993 lire 3.000.000.000
1994 lire 3.500.000.000
1995 lire 3.500.000.000.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 39 bis.
SECHI, Segretario:
Art. 39 bis
Enti regionali - contributi finalizzati
1. Dello stanziamento iscritto al capitolo 06281 una quota pari a lire 100.000.000 è utilizzata dall'Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura per la partecipazione finanziaria al programma Recite - Hydre "agrometeorologia e telerilevamento", cofinanziato dalla Comunità Economica Europea.
2. Dello stanziamento iscritto al capitolo 07010 una quota non superiore a lire 1.550.000.000 è utilizzata dall'Ente Sardo Industrie Turistiche per il finanziamento di un programma di promozione turistica da realizzare congiuntamente all'ENIT a' termini della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 40.
SECHI, Segretario:
Art. 40
Interventi a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 66 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1993, l'erogazione di un contributo di lire 1.000.000.000 (cap. 12160/02) a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 41 è soppresso. L'articolo 41 bis è sospeso, in quanto ad esso è stato presentato un emendamento.
Si dia lettura dell'articolo 42.
SECHI, Segretario:
Art. 42
Copertura delle piante organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali
1. I provvedimenti per la copertura della pianta organica dell'Amministrazione regionale sono deliberati dalla Giunta regionale previa verifica delle compatibilità finanziarie nell'ambito del bilancio pluriennale in vigore e previo l'eventuale adeguamento delle dotazioni dei relativi capitoli di spesa, ove necessario.
2. In deroga alla procedura prevista all'articolo 4, lett. b) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, la copertura delle piante organiche degli enti strumentali della Regione è preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale; a tal fine deve essere accertata la compatibilità finanziaria nell'ambito dei rispettivi bilanci pluriennali degli stessi enti strumentali e l'adeguata entità dei contributi previsti per il loro funzionamento nel bilancio pluriennale della Regione.
3. In deroga al terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come modificato dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 6, la graduatoria del concorso per guardia forestale e di vigilanza ambientale, espletato ai termini della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è utilizzata per il conferimento di posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo alla sua pubblicazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 42 bis.
SECHI, Segretario:
Art. 42 bis
Coordinamento, controllo e vigilanza sull'esercizio diritto di rivalsa per spese ospedaliere
1. Sono di competenza dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il coordinamento, controllo e vigilanza inerenti all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 3, comma 2, legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 43 è sospeso in quanto sono stati presentati degli emendamenti.
Si dia lettura dell'articolo 43 bis.
SECHI, Segretario:
Art. 43 bis
Abrogazioni di pareri
1. I provvedimenti di concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 18 marzo 1964, n. 8, 28 novembre 1950, n. 65 e 15 maggio 1951, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore, rispettivamente, dell'industria turistico alberghiera, dell'industria peschereccia e delle imprese di navigazione, sono adottati dagli Assessori competenti nelle relative materie.
2. A modifica del punto 17 del Titolo di spesa 8.2.1/1 del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, i contributi per l'occupazione sono concessi con provvedimento dell'Assessore dell'industria.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 44.
SECHI, Segretario:
Art. 44
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-1994-1995.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E'approvato)
Si dia lettura dell'articolo 45.
SECHI, Segretario:
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Le tabelle verranno esaminate in un secondo momento. Abbiamo concluso l'esame parziale del disegno di legge numero 344. Essendo stato disposto il rinvio in Commissione di tutti gli emendamenti, la Commissione si è impegnata a convocare subito i propri componenti. I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 20 e 16.
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