Seduta n.112 del 28/07/2005 

CXII SEDUTA

(Pomeridiana)

Giovedì 28 luglio 2005

Presidenza del Presidente Spissu

indi

della Vicepresidente Lombardo

indi

del Vicepresidente Fadda Paolo

INDICE

La seduta è aperta alle ore 16 e 41.

CORDA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giovedì 21 luglio 2005 (107), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che i consiglieri regionali Diana e Frau hanno chiesto di poter usufruire di congedo per la seduta pomeridiana.

Se non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Pisu - Atzeri - Masia - Davoli - Fadda - Lanzi - Frau - Uras - Pinna - Barracciu - Gessa - Licheri sulla richiesta di sospensione del permesso di ricerca mineraria concesso alla società Sardinia Gold Mining S.p.A. in aree comprese nel poligono militare interforze di Perdasdefogu nei Comuni di Villaputzu, Armungia e Ballao". (103)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Amadu sui licenziamenti annunciati dalla compagnia aerea Meridiana". (139)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Sanna Matteo sul sostegno alle rivendicazioni degli agenti di polizia penitenziaria di Tempio". (180)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Liori - Diana - Artizzu - Moro - Sanna Matteo sul bando di gara della Regione per l'appalto del servizio di autonoleggio a Roma". (184)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Murgioni sulla segnaletica stradale nei quartieri cagliaritani Del Sole, La Palma, S. Bartolomeo, Borgo S. Elia e Calamosca". (207)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Capelli sulle presunte irregolarità riscontrate presso la ditta Mannai Luigi Sas appaltatrice presso l'Esaf dell'ATI-Servizi integrati Srl". (209)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Sanna Matteo sulle possibili riduzioni delle corse nella tratta marina La Maddalena-Palau ad opera della Tirrenia Spa". (215)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Manca sulla necessità, da parte del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore competente di risolvere in modo definitivo la grave situazione di crisi in cui versa il Consorzio SAR (Servizio agrometeorologico regionale) e di ripristinare in tempi rapidissimi i diritti fondamentali e legittimi dei lavoratori che in esso operano". (244)

(Risposta scritta in data 27 luglio 2005.)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORDA, Segretario:

"Interrogazione Murgioni - Ladu - Onida, con richiesta di risposta scritta, sulle esercitazioni all'uranio impoverito nel poligono di San Lorenzo". (278)

"Interrogazione Davoli - Uras - Pisu - Licheri - Lanzi - Fadda Giuseppe, con richiesta di risposta scritta, sull'impianto di termovalorizzazione della ZIR di Tossilo". (279)

"Interrogazione Dedoni, con richiesta di risposta scritta, sulla grave crisi degli allevamenti suinicoli". (280)

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CORDA, Segretario:

"Interpellanza Liori - Diana - Artizzu - Moro - Sanna Matteo sulle dichiarazioni dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sul polo industriale di Portovesme". (105)

Continuazione della discussione della proposta di legge Maninchedda - Orrù - Balia - Uras - Marracini - Sanna Francesco: "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Misure di sostegno per i piccoli comuni" (89/A)

PRESIDENTE. Articolo 5. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Art. 5

Caratteri dei Comuni: elenco regionale

1. Per la costituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50% al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 % del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.

2. L'Assessorato regionale competente in materia di enti locali predispone l'elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1. L'elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati gli emendamenti: soppressivo totale numero 83, Fadda, Cuccu, Cucca e più; sostitutivi parziali 1 e 2; l'aggiuntivo numero 61. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Cuccu Giuseppe - Cucca - Uggias - Sanna Simonetta - Cocco

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (83)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 5

Al comma 1 dell'articolo 5 le parole "almeno seicento metri" sono sostituite da "almeno 550 metri". (1)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 5

Al comma 1 dell'articolo 5 le parole "... almeno seicento metri,purché almeno il 30% del loro territorio..." sono sostituite da "... almeno 570 metri, purché almeno il 40% del loro territorio." (2)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 5

All'art. 5 è aggiunto il seguente comma 1bis :

"Possono far parte di una Comunità Montana anche i Comuni parzialmente montani; sono considerati tali quelli il cui territorio raggiunge, in una qualsiasi porzione, i 400 metri di altitudine sul livello del mare"

Al comma 2, alla terza riga, dopo "...al comma 1 " è aggiunto:

"ed al comma 1bis". (61)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. L'emendamento 83 si dà per illustrato.

Ha facoltà di parlare il consigliere Pisano per illustrare l'emendamento numero 1.

PISANO (Riformatori Sardi). Brevissimamente, io avevo già preannunziato che avremmo ritirato i due emendamenti, il numero 1 e il numero 2, intervengo soltanto per ribadire questa nostra volontà e per ribadire pure che questa nostra volontà discende dal voler assolutamente favorire l'accelerazione dell'approvazione in quest'Aula di questa legge. Noi riteniamo, effettivamente, che questa legge contenga delle innovazioni e quindi sia una vera legge anche di riforma, che abbia alcuni limiti che riteniamo possano essere assolutamente modulati e corretti in quest'Aula, ma che torneranno utilissimi nell'insieme, ad un processo che ormai è in atto di volontà associativa da parte degli enti locali, di gestione dei servizi in maniera associativa e soprattutto dare agli enti locali nuovi strumenti perché questi servizi possano adeguatamente essere svolti.

PRESIDENTE. Quindi gli emendamenti 1 e 2 sono ritirati. L'emendamento aggiuntivo numero 61, Cherchi Oscar e più si dà per illustrato.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto). Presidente, nel dare atto dell'intervento molto disponibile, ma altrettanto impegnato che ora, sia pure brevemente, ha svolto l'onorevole Pisano, la Commissione non accoglie l'emendamento che permane, poi mi riservo di intervenire sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme con quello della Commissione, chiaramente tiene conto che sono due emendamenti e che probabilmente ha enunciato solo uno, ma ritengo che sia omologo il parere.

PRESIDENTE. Onorevole Balia, forse le è sfuggito l'emendamento numero 61, che è un emendamento aggiuntivo.

BALIA (Gruppo Misto). Contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 83.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Voto elettronico palese.

(Interruzione)

PRESIDENTE. Chiedo scusa, è stato ritirato? L'emendamento numero 83 è stato ritirato. Mettiamo in votazione l'articolo 5.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Voto elettronico palese, Presidente.

PRESIDENTE. Elettronico palese, otto consiglieri che sostengano la richiesta dell'onorevole Amadu.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Sanjust, Ladu, Lombardo, Biancareddu, Murgioni, Moro, Oscar Cherchi.)

Prego i colleghi di predisporsi alla votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Biancu - Bruno - Caligaris - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Giagu - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marracini - Orru' - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisano - Sabatini - Salis - Sanna Francesco - Secci - Serra - Uggias.

Rispondono no i consiglieri: Amadu - Biancareddu - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Lombardo - Moro - Murgioni - Randazzo - Sanjust - Vargiu.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Atzeri - Cassano - Cherchi Oscar - Floris Mario - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

presenti 43

votanti 37

astenuti 6

maggioranza 19

favorevoli 27

contrari 10

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 61. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Articolo 6. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Art. 6

Composizione delle comunità montane

1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 5 e che si trovano tra loro in continuità territoriale.

2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno o più comuni montani e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani.

3. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia.

4. L'ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di un'intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale.

5. Non possono essere costitute comunità montane con meno di 15.000 abitanti.

6. Fino a quando non diversamente previsto dal programma di cui all'articolo 1 bis, le comunità montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni e beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge.

7. La mancata adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge, non priva il territorio montano dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. L'adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge non comporta l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati gli emendamenti numero 82 (Fadda, Cuccu e più) soppressivo totale, l'emendamento 59 soppressivo parziale del comma 5; i sostitutivi parziali 12 (Dedoni, Vargiu e più) e 38 uguali (Capelli, Oppi, Amadu) sul comma 2; il 6 che praticamente è simile, uguale al 67, sono emendamenti al comma 2 (uno a firma Pisano, Cassano, l'altro a firma Rassu, La Spisa e più). L'emendamento numero 13 sostitutivo parziale del comma 3 (a firma Dedoni, Vargiu e più). Gli emendamenti 71 e 64 (Maninchedda, Balia e più) sono sostitutivi parziali del comma 5; il 64 a firma (Cherchi Oscar e Dedoni). Poi gli aggiuntivi 63 (Cherchi Oscar e Dedoni); 68 sostituito dall'88 (a firma Davoli, Floris e più); il 5 (a firma Pisano, Cassano e più); il 39 (a firma Capelli, Oppi); il 40 (a firma Capelli, Oppi) simile al 14 (a firma Dedoni, Vargiu); il 62 (Cherchi Oscar); il 60 (Cherchi, Dedoni). Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Cuccu Giuseppe - Cucca - Uggias - Sanna Simonetta - Cocco

Art. 6

L'articolo 6 è soppresso. (82)

Emendamento soppressivo parziale Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'articolo 6 è soppresso il comma 5. (59)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Sanciu - Amadu - Randazzo

Art. 6

Il comma 2 dell'art. 6 è così sostituito:

"2. In deroga al comma 1 per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali svolti in forma associata, possono far patte delle comunità montane i comuni non montani confinanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico dell'ambito territoriale omogeneo". (12)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 6

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"In deroga al comma 1, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali svolti in forma associata, possono far parte delle comunità montane i comuni non montani confinanti con i comuni montani che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico dell'ambito territoriale omogeneo". (38)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 6

Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "..e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani." sono sostituite dalle seguenti :

"e quelli che per almeno il 45% per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani purché almeno il 40% del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare." (6)

Emendamento sostitutivo parziale Rassu - La Spisa - Cassano

Art. 6

Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "...e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani" sono sostituite dalle seguenti:

"... e quelli che per almeno il 40 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani ed abbiano ambito territoriale omogeneo." (67)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu -Randazzo - Sanciu

Art. 6

Il comma 3 dell'art 6 è così sostituito:

"3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia." (13)

Emendamento sostitutivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 6

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Possono essere costituite comunità montane con popolazione compresa di norma, fra 15.000 e 25.000 abitanti. (71)

Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'art. 6, il comma 5 viene sostituito da:

"Di norma, non possono essere costituite Comunità Montane con meno di 10.000 abitanti". (64)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'art. 6 comma 1 dopo "..Comuni Montani" si aggiunge:

"e Comuni parzialmente montani". (63)

Emendamento sostitutivo totale Davoli - Floris Vincenzo - Orru' - Pisu - Balia - Licheri - Giuseppe Fadda - F. Sanna - Sabatini - Barracciu - Corda - Bruno - Uras

Emendamento all'emendamento n. 68

L'emendamento 68 è sostituito dal seguente:

Art. 6

Al comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente periodo: "Possono altresì fare parte quei comuni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 che non siano in continuità territoriale, quando ciò dipenda dall'esclusione dei capoluoghi di provincia". (88)

Emendamento aggiuntivo Davoli - Licheri - Fadda Giuseppe

Art. 6

Ambiti adeguati: requisiti

Al comma 2 dell'articolo 6 dopo la parola "territori di comuni montani" è aggiunto "e che abbiano interrotto la continuità territoriale per l'esclusione dei capoluoghi di provincia". (68)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 6

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2bis) Nell'incidenza percentuale del perimetro di cui al comma precedente viene considerato perimetro con comune montano la parte di perimetro comunale con superfici lacustri." (5)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 6

Al comma 3 dopo le parole "Comunità montane" sono aggiunte le seguenti: "... i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti...". (39)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Cappai - Biancareddu -Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 6

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, possono essere costituite comunità montane con meno di 15.000 abitanti purché costituiscano un ambito omogeneo ottimale dal punto di vista geografico, ambientale, storico e socio-economico, comprendenti almeno quattro comuni ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L.R. 21.04.2005, n. 7". (40)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 6

All'art. 6 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, possono essere costituite comunità montane con meno 15.000 abitanti purché costituiscano un ambito omogeneo ottimale dal punto di vista geografico, ambientale, storico e socio-economico." (14)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'art. 6, viene introdotto il seguente comma 5bis:

"In deroga al comma 1 per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali svolti in forma associata, possono far parte delle Comunità Montane i Comuni non montani confinanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità". (62)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma :

"Le Comunità montane possono essere altresì composte da comuni montani o parzialmente non montani che abbiano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Ai suddetti comuni possono essere aggregati anche i comuni non montani confinanti purché costituiscano un contesto omogeneo sotto il profilo ambientale, geografico, storico culturale ed economico." (60)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

Ha facoltà di parlare il consigliere Cucca per illustrare l'emendamento soppressivo totale 82.

CUCCA (La Margherita-D.L.). Per ritirare l'emendamento 82 e per ritirare anche, così non intervengo dopo, l'81 e l'80 in quanto strettamente collegati all'emendamento 79 che non è stato accolto dall'Aula.

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo parziale 59 si dà per illustrato. Gli emendamenti sostitutivi parziali 12 e 38, sono simili, si danno per illustrati. Gli emendamenti numero 6 e numero 67 sono simili, quasi uguali, si tratta di emendamenti al comma 2.

Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 6 è ritirato; l'emendamento numero 67 si dà per illustrato. L'emendamento 13 si dà per illustrato. L'emendamento 71 si dà per illustrato; l'emendamento 64 si dà per illustrato. L'emendamento 63 si dà per illustrato. L'emendamento 88, che sostituisce il 68, si dà per illustrato.

Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento 5 è ritirato. L'emendamento 39 si dà per illustrato. Gli emendamenti 40 simile al 14 nel senso che sono entrambi emendamenti al comma 5, si danno per illustrati. L'emendamento numero 62 si dà per illustrato. L'emendamento numero 60 si dà per illustrato.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Presidente, la Commissione non accoglie gli emendamenti 59, 12, 38, 6, 67. Accoglie, invece, l'emendamento numero 13, presentatori Dedoni, Vargiu, Pisano e più, anche se è un emendamento pleonastico perché già previsto dalla legge regionale. Accoglie l'emendamento 71 a firma Maninchedda e più. Non accoglie gli emendamenti 64, 63, qualcuno di questi può essere che nel frattempo sia stato ritirato, non accoglie l'emendamento numero 5, è ritirato, l'emendamento numero 39 ha lo stesso contenuto dell'emendamento presentato prima dell'onorevole Cherchi, non accoglie l'emendamento numero 40, 6, 62, 60.

PRESIDENTE. Tutto bene, tranne che il 6 è ritirato. Sull'88 che ha sostituito il 68? E' un sostitutivo a firma Davoli, Floris, Orrù, Pisu, Balia.

BALIA (Gruppo Misto). L'88 è un sostitutivo, Presidente, di un altro emendamento e debbo dire che riguarda un caso assolutamente specifico, e cioè quello di un comune che interrompe la propria continuità; che ha le caratteristiche di comune montano, interrompe la propria continuità con altri comuni montani perché questa continuità è interrotta da una norma che abbiamo previsto nell'articolato. Nell'articolato abbiamo previsto che i capoluoghi di provincia non possano far parte delle comunità montane. Questo fatto può creare certamente qualche discrasia, relativamente a questo emendamento di cui riconosco l'utilità, perché serve a porre rimedio rispetto ad una situazione di disagio che potrebbe creare nei confronti di qualche comune, io suggerivo l'ipotesi che nell'articolo venisse inserito il termine "di norma" relativamente alla continuità, interpretando questo emendamento come emendamento tecnico. Mi pare che serva a rendere, sotto questo profilo, la normativa più oggettiva e con basi generali maggiori.

Se invece non fosse possibile quella ipotesi, l'introduzione "di norma", cosa che consentirebbe alla Giunta, eventualmente in raccordo naturalmente con i comuni, di esaminare caso per caso nell'eventualità che si presentino condizioni di questo tipo, diversamente la Commissione non avrebbe nulla in contrario all'accoglimento dell'emendamento numero 88.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme. Sulla questione che riguarda l'emendamento 88 c'è il problema da approfondire credo, e per questo chiediamo di poterlo valutare meglio perché anche in ragione di quello che dispone il comma 3 dell'articolo 6, che vengano fatti salvi i capoluoghi plurimi in una medesima provincia, potrebbe ingenerare delle confusioni per cui, probabilmente, anche a causa della formulazione del comma 3 sarebbe opportuno rivederlo approfonditamente per dargli una connotazione più precisa e più mirata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sugli articoli e sugli emendamenti .Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Per ribadire alcuni concetti che anche stamattina ho avuto modo di indicare. Il fatto della perimetrazione delle comunità montane non è un discorso legato all'altimetria o legato ad un ragionamento di abitanti, abbiamo detto che è legato, e dovrebbe essere legato se si rifà alla legislazione nazionale e peraltro a quella stessa indicata nella norma che stiamo esaminando, ad un ragionamento più attento a quelli che sono i servizi all'interno dì un perimetro riguardante più comuni che si associano e che hanno di riguardo l'interesse della cosiddetta montaneità sarda, che vorrei ricordare come ho già ricordato.

L'assessore Sanna ha voluto qui farci presente che montaneità in Sardegna è uguale marginalità, allora se così è non può che trovarsi la ragione di essere più attenti nella formazione delle leggi. Nella formazione delle leggi, e intervengo anche per dire che colleghi da una e dall'altra parte, presi da un furore di semplificazione, forse infuso dal presidente Soru, ritengono che bisogna mazzolare da una parte e dall'altra, togliere gli enti purché si tolga.

Questa non è una cosa corretta, alcuni sostengono perché vi è una pletora di personaggi che provengono da una certa collocazione politica, per cui vanno eliminati quegli enti in quanto rappresenterebbero una forza politica o una serie di forze politiche antagoniste. Io dico che bisogna essere un pochino più seri quando si fanno le leggi e ricordare che qui siamo a mettere in campo delle norme che non riguardano l'una o l'altra composizione di schieramento politico; che non riguardano l'uno o l'altro rappresentante di forze politiche, siano di centrodestra o siano di centrosinistra, ma siamo qui per dare risposte a delle aspettative, a dalle attese che provengono dalla popolazione della Sardegna.

Le popolazioni della Sardegna, quelle delle zone interne, richiedono servizi e sensibilità maggiori di quelli che sino ad oggi gli sono stati attribuiti, a parole si dice che si vuole fare politica delle zone interne, io ad un anno di governo di questa Giunta di centrosinistra al di là delle enunciazioni di riforma che sono avvenute nella dichiarazione iniziale del Presidente, e poi portate nel Dpef e nella finanziaria come norme intruse, altro non stiamo vivendo, che momenti di tagli se non guarda caso quella delle nomine di vari commissari liquidatori e non di alcuni enti che fanno molto peggio di quello che facevano in altre epoche.

Allora, il furore dei tagliatori di teste va, invece, posto nell'attenzione di dare un servizio giusto alle popolazioni. Il servizio giusto era garantire alle popolazioni della cosiddetta montaneità sarda un ente che potesse essere rappresentativo di quelle esigenze e garantire quei servizi che non vengono affatto garantiti. Questo lo ribadisco sino alla nausea, perché la legge nazionale parla di unione dei comuni e unione dei comuni e di comunità montane ed anche qui si è fatta una dichiarazione, una distinzione per niente diversa in termini di titolarità di quella che è la legislazione nazionale. Ma poi si è arrivati a dire che bisogna per forza trovare modi di tagliare la testa a qualche presidente in più.

Noi siamo su quella linea in cui vi dicevo anche stamattina, l'unione dei comuni e delle comunità montane già ben oltre dieci anni ha presentato a quest'Aula una richiesta di riduzione sostanziale dei componenti delle comunità montane e non nella misura in cui voi avete indicato nella norma, ma in misura nettamente inferiore perché erano quattro rappresentanti di giunta e il presidente. Quindi, inferiore anche nei numeri.

Quindi non si tratta di porre in campo norme che servano a tagliare, a ridurre, ad annientare, si tratta invece di fare norme che siano adeguate a quelle che sono le esigenze delle popolo sardo, non mi stancherò mai di dirlo, non nell'interesse del centrodestra o del centrosinistra o di chi governa oggi o di chi governerà domani, è nell'interesse di tutti.

Invece qui credo che per alcuni aspetti si stanno guardando più le intelaiature politiche, le rappresentanze politiche, non certamente quelle che sono le necessità e le aspettative della gente.

Per questo io credo che queste comunità montane, dovendo permanere non siano legate ad un parametro di altimetria, come è stato individuato ed ancora meno ad un parametro di abitanti. Io mi meraviglio quando si parla che si danno le incentivazioni all'unione dei comuni da cinquemila abitanti in su, insomma per le comunità montane è vietato essere comunità montane se non da quindicimila abitanti in su.

Ci sono realtà, ambientazioni particolari, nicchie di territorio della nostra comunità sarda che meriterebbero ben altra attenzione, e quando si è detto di togliere le città capoluogo vanno tolte le città capoluogo, anche quando sono ambivalenti come nella legge che si è esitata per le otto province in Sardegna. Vanno tolte quelle che superano i quarantamila abitanti, e vanno tolte quelle che non hanno effettivamente sufficiente rappresentatività delle zone socio - economiche endemicamente sofferenti nella Sardegna.

È su questo che ci dobbiamo incontrare, verificare se il nostro lavoro è conseguente a quelle che sono le necessità che queste comunità esprimono. Ma ancora una volta, al di là delle parole, siamo a privilegiare gli interessi forti; probabilmente, indirettamente, ancora una volta, nonostante i limiti dei duemila metri siamo a festeggiare a nozze quelle che possono essere date, risorse ulteriori e in qualche incentivazioni, alle zone di mare e alle zone che si dice voler comunque preservare.

Ma quali sono effettivamente le politiche di ristoro e le forti incentivazioni per la permanenza dell'abitante in quelle lande di difficoltà di vivenza in quel territorio? Non ve ne sono, né vengono ipotizzate, si rifà in genere a quello che è il frutto del fondo della montagna che viene dal livello nazionale e qualche altra modesta incentivazione per cui si può arrotondare. È questa la parametrazione, è questo l'incentivo per le zone interne, è questo il bloccare lo spopolamento di quei comuni, è questo il voler dare parvenza di vivenza civile a quelle comunità? È questo che si vuol dare come servizio?

O vogliamo alloggiarci nello stesso schema del Governo centrale, che tenta in tutti i modi di togliere per razionalizzare, dalle caserme alle scuole, a tutto l'altro che ne consegue. Così è la Regione sarda. Se questo è auguri ad una maggioranza che vuol fare di queste zone ancora più deserto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale 59. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi è contrario alzi la mano?

(Non è approvato)

L'emendamento 12 viene messo in votazione insieme al 38.

DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Chi sostiene la richiesta?

(Sette consiglieri appoggiano la richiesta).

Il 12 è uguale al 38, onorevole Capelli. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Grazie Presidente; non ho avuto modo di intervenire prima sull'articolo 6, perciò dichiarando il mio voto favorevole agli emendamenti in votazione, 38 compreso, vorrei intervenire per significare con quanta leggerezza, probabilmente, questo Consiglio sta votando questo corpo di emendamenti, avendo ascoltato anche le dichiarazioni di poc'anzi del collega Dedoni, senza soffermarci nel merito degli emendamenti stessi e delle motivazioni che sono state addotte per cercare di convincere quest'Aula ad un confronto di merito sull'articolato della legge, in modo particolare dell'articolo 6.

Io credo che abbiamo appreso non in quest'Aula, come troppo spesso avviene, ma dalla stampa, che pare sia stato raggiunto un accordo tra Giunta e maggioranza per esitare questa proposta di legge. Come al solito vengono, diciamo non calpestati regolamenti, statuti, ma prassi istituzionali che volevano un confronto fra le parti, minoranza e maggioranza, per discutere sugli emendamenti che sono posti all'attenzione dell'Aula.

Questo per l'ennesima volta non avviene. Io dubito molto sul fatto che denari si spendano per convocare questa Assemblea, perché ci vediamo qua, facciamo poi i conti di quanto costa e sulla inutilità del confronto in quest'Aula. È talmente inutile ed anche deprimente, devo dire, perché viene sempre più difficile prendere la parola pensando che ci si ascolti, pensando che le motivazioni dell'uno o dell'altro possano essere prese in considerazione per esitare una proposta di legge o una legge che vada a beneficio della comunità. Scusate, non solo della comunità montana, ma della comunità in generale.

Credo che siamo molto distanti da questo obiettivo, si consumano degli atti già scritti di una scena e di un romanzo già scritto, di cui si conosce il fine. Mi sembra che siano stati ricollegati i file, per intenderci, mentre ieri abbiamo assistito - per usare sempre termini in tema di informatica - ad un momentaneo stand by del computer, ad uno scollegamento totale del file, mi sembra che i file siano stati effettivamente ricollegati, o meglio che questa maggioranza abbia ricollegato il file agli intendimenti enunciati qui in quest'Aula ieri dal Presidente, che non facevano parte del testo di legge, si stia tornando a questi.

Benissimo, avete consumato per l'ennesima volta un'altra offesa al sistema democratico, avete ulteriormente consumato un sistema vetusto che non funziona più, credo che possiamo alleggerire ulteriormente le finanze del Consiglio regionale rivedendoci in altra sede, per cui qualsiasi discussione, qualsiasi illustrazione di emendamenti che sono costati anche fatica e studio della legge, che sono costati anche incontri con attori principali della comunità montana per un confronto corretto, democratico e non pregiudiziale, credo che tutto questo sia stato inutile. Come inutile è che quasi da un mese noi continuiamo a discutere di questa legge lasciando da parte il Dpef che già arriverà in quest'Aula con due o tre mesi di ritardo, lasciando perdere tutto quello che dovrebbe far parte di un sistema di confronto tra le parti. Confronto che non esiste, ecco perché approfitto di questa dichiarazione di voto per esprimere il mio voto favorevole, quanto inutile, agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Sperando che ci sia ancora la volontà, anche se devo dire la verità ho molti dubbi, mi pare che abbia anche poco senso continuare ad intervenire, perché mi pare che sia già stato tutto deciso e non credo che effettivamente sia molto interessante la discussione in Aula su questa legge.

Però io credo che noi fino alla fine tenteremo di migliorare questa legge in alcune sue parti, dicendo subito che noi non condividiamo questo metodo esclusivamente altimetrico della legge sulle comunità montane, benché come dicevo anche ieri ci sono dei comuni che, pur non avendo i parametri previsti dalla legge per far parte dei comuni montani, hanno tutte le caratteristiche, forse anche di più di altri comuni che sono dentro, dei comuni montani.

Pertanto credo che prima di arrivare ad uno smembramento definitivo delle comunità montane, perché sarà quello che succederà, ci sarà uno smembramento delle attuali comunità montane, una certa riduzione del numero delle stesse ed una proliferazione che noi non siamo ancora in grado di valutare che però io credo non sia inferiore a cinquanta o sessanta enti sovracomunali, quindi non si capisce come si riuscirà a governare questo sistema e nasceranno comunità montane che non so fino a che punto possano ritenersi tali.

Anche perché credo che sarebbe stato più opportuno fare, all'interno di questa valutazione, una scelta di carattere sociale ed economico perché ci sono dei comuni che sono naturalmente integrati all'interno di un sistema di altri comuni che fanno parte dei comuni montani.

Pertanto credo che una valutazione comunque vada fatta, venga data la possibilità a certe situazioni, adesso è chiaro che noi non possiamo dire e non può essere certamente un solo caso che ci può dire e che ci può spingere a modificare la legge, però sicuramente in quasi tutte le realtà territoriali delle comunità montane sicuramente possono verificarsi questi casi.

Allora io credo che un po' più di elasticità nell'interpretazione, soprattutto nell'applicazione della legge, potrebbe far sì che una legge che così come è stata impostata ha forti limiti, possa diventare una legge migliore. Perché, come dicevo, ci sono alcune situazioni, alcuni comuni, io so già, conosco alcune situazioni di comuni che rimangono esclusi dall'ente montano e che dal punto di vista sociale ed economico invece sono naturalmente dentro questo sistema.

Pertanto io invito la Giunta, invito la maggioranza a fare una riflessione perché, ripeto, il sistema esclusivamente altimetrico che è stato utilizzato dalla Giunta regionale e dalla maggioranza non credo che ci porterà a fare una buona legge. Pertanto noi voteremo a favore con la speranza che la stessa maggioranza esprima un parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BALIA (Gruppo Misto). Grazie Presidente, per dire che la maggioranza continua ad avere abbastanza attivi tutti i file e che non vi sono state affatto delle fasi in cui i file siano stati disinnescati. È una legge complessa, è un articolato sul quale occorre - hanno ragione i colleghi che lo hanno detto - molta attenzione, ed è un articolato che ha fatto discutere la maggioranza, così come mi pare che stia facendo discutere l'opposizione, con comportamenti differenziati tra chi rispetto ad emendamenti abbastanza strumentali per il testo della legge decide di ritirarli, ed altri invece che fingono la più assoluta indifferenza.

Per dire, Presidente, che l'articolo 6 definisce come devono essere costituite le comunità montane e prevede che siano costituite fra comuni montani, così come in precedenza nelle forme che sono state indicate dall'articolo 5. Stabilisce, peraltro, una deroga, quindi è una legge molto attenta, molto precisa, molto puntuale, sotto questo profilo, alle prescrizioni generali, con la previsione che i comuni il cui territorio risulta intercluso fra i territori dei comuni montani, o in misura integrale o almeno parziale, e se ne indica la percentuale, per il sessanta per cento del proprio perimetro, possano far parte delle comunità montane.

Escludere la possibilità di appartenenza ad una comunità montana ai comuni capoluogo di provincia, eccettuati i capoluoghi delle province istituite con la legge regionale, qualora la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune. L'ambito territoriale, ovviamente, non può coincidere integralmente con l'ambito territoriale di un'intera provincia e prevede che le comunità montane non possano essere costituite con un numero di abitanti al di sotto dei quindicimila e legittima, come ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni, le comunità montane costituite fino a una diversa prescrizione contenuta nel programma di cui all'articolo 1 bis. C'è poi, mi pare, l'ultimo comma, il comma 7, che è un comma di garanzia, dove prevede che i comuni montani che non aderiscono a una comunità montana, abbiano in ogni caso titolo a fruire delle risorse speciali per la montagna. Ma specifica, e come vede onorevole Ladu, è molto puntuale, non è assolutamente generica, che l'adesione di un comune a una comunità montana non comporta di per se in maniera automatica l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.

Presidente, nel dire queste cose le chiedo però un attimo solo di attenzione relativamente all'ipotesi che è stata avanzata nel corso dell'espressione da parte del relatore relativamente all'accoglimento o meno degli emendamenti. Si era avanzata allora un'ipotesi relativa all'emendamento 88, che adesso vorrei meglio precisare.

Siccome ci pare che l'emendamento 88 affronti un problema reale e giusto, al quale deve essere data risposta, non possiamo ignorarlo, però costituisca anche la fotografia di quel problema. Siccome le leggi devono essere generali ed astratte, non vorremmo che nell'affrontare quel problema ne trascurassimo qualche altro, per cui suggerirei adesso Presidente, e chiudo, in modo più puntuale, che al primo comma dell'articolo 6 vengano inserite dopo "le comunità montane...

PRESIDENTE. Prego onorevole Balia.

BALIA (Gruppo Misto). Grazie Presidente. "Le comunità montane sono costituite tra comuni montani indicati nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 5 e che si trovano" a questo punto un "di norma tra loro in continuità territoriale". In questo caso, Presidente, credo che ci sia da parte di tutti i sottoscrittori, anzi c'è, la disponibilità a ritirare l'emendamento 88. Grazie.

PRESIDENTE. Consigliere Ladu, lei è già intervenuto per dichiarazioni di voto. Scusi, perchè questo punto che ha richiamato...

LADU (Fortza Paris). Soltanto un chiarimento.

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole Ladu, per non complicare il nostro lavoro, siamo in sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento soppressivo parziale numero 12 e 38.

LADU (Fortza Paris). Era solo per un chiarimento.

PRESIDENTE. Sì, ma le dico che sull'88 ci torniamo. Su questa ultima cosa che ha detto l'onorevole Balia ci torniamo e quindi lei avrà modo, quando saremo sul punto, di tornare. L'onorevole Balia propone un emendamento al comma 1 dell'articolo 6 che affronteremo naturalmente prima di votare l'articolo, e quindi dopo avere affrontato tutti gli emendamenti soppressivi totali e parziali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni per dichiarazione di voto sui due emendamenti 12 e 38. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Sull'articolo 6, certamente.

PRESIDENTE. Non sull'articolo.

DEDONI (Riformatori Sardi). Tengo bene a mente, era una questione di file, non per altro e probabilmente questa colleganza tra computer a volte veramente non esiste. Il problema, diceva adesso l'onorevole Balia, è che ci si riscontra nel trovare soluzioni che possono essere di omogeneità nella composizione delle comunità montane. E allora io mi dico: a che pro non accogliere il fatto che in deroga al comma 1, per una prima efficacia dell'esercizio delle funzioni dei servizi comunali svolti in forma associata, possono fare parte delle comunità montane i comuni non montani confinanti che siano per parte integrante del sistema geografico e socioeconomico dell'ambito territoriale omogeneo? Mi pare che sia molto più corretto, che abbia l'opportunità di ricomprendere un sistema, cioè di dare la garanzia che vi sia una omogeneità di trattamento e un'omogeneità di bacino di utenza dei servizi che si vogliono affidare in comune. Allora, se vi suole fare una buona legge, credo che ci debba essere il confronto in Aula, Presidente, perchè al di là della Giunta e del Regolamento che è posta a un ritmo di lavoro eccezionale per portare a compimento una delle forti riforme che è quella dello snellire i lavori consiliari, io mi accorgo che effettivamente "il lepre", caro Presidente, a volte c'è e esiste eccome e "il lepre", che è uscito fuori, è quello per cui ci si interfaccia fuori da questa Aula, si trovano tre combinazioni insieme, si presentano tre emendamenti, così ho sentito in un telegiornale, e che si sistema e si può procedere nel trovare, non è un errore grammaticale quello, onorevole, l'ho usato apposta "il lepre" proprio perchè qualcuno capisca. E allora voglio dire che è necessario, per dare dignità a questa Aula, che ci si confronti in questa Aula, che si abbia l'opportunità di lavorare insieme ascoltandoci, raffrontando il pensiero dell'uno con l'altro, verificando se c'è l'opportunità di accogliere o meno determinati emendamenti, se si ritiene, non perchè è stato presentato dalla maggioranza ovvero dalla minoranza, ma perchè è consono a quelle che sono le esigenze, alla ratio della legge, alla volontà di dare risposte alla gente.

Tutto questo non esiste. E allora mi dico, Presidente, anche il correre nel volere fare un Regolamento che dia la linea più dritta possibile alla Giunta nel percorso della presentazione dei dispostivi di legge all'interno di questo Consiglio perchè siano esaminati e decisi al più presto, mi pare che sia inutile se è questa la riforma che si vuole fare, perchè qui si vuole fare tacere tutti, bene, credo che non ci sia un richiamo più che significativo: ubi silentium solitudinem (?) faciunt ibi pacem appellant; erano i cimiteri.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione degli emendamenti 12 e 38 che si votano insieme.

AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Cassano, Pisano, Vargiu, Capelli, Ladu, Petrini, Dedoni.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 12 e 38.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Ladu - Lombardo - Moro - Murgioni - Oppi - Petrini - Pisano - Pittalis - Randazzo - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Davoli - Fadda Giuseppe - Floris Vincenzo - Gessa - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Mattana - Orru' - Pacifico - Pinna - Pirisi - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 56

votanti 55

astenuti 1

maggioranza 28

favorevoli 17

contrari 38

(Il Consiglio non approva).

L'emendamento numero 6 è ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 67. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

L'emendamento numero 71 è alternativo al 64 e quindi se viene accolto il 71 non mettiamo in votazione il 64. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Per esprimere il mio voto contrario ed approfitto dell'occasione perché, stante la mancanza delle condizioni di poter esplicare il mio mandato di consigliere, parlo a nome del gruppo dell'UDC, verificato che ieri siamo stati avvicinati e c'è stato confermato un atteggiamento da parte della maggioranza per quanto riguarda alcuni emendamenti che riteniamo fondamentali, non ci piace il gioco de su zaraccheddu, come si dice in sardo, la mancanza di serietà, la mancanza di serietà, la mancanza di correttezza e la mancanza degli impegni che si assumono. Evidentemente ci sono sfasature all'interno della maggioranza, c'è una costante assenza del Presidente, riteniamo che per quanto riguarda la nostra parte politica, verificato che non ne vale praticamente la pena, corretto abbandonare i lavori, verificato che non ci sono le condizioni di correttezza all'interno di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Naturalmente io non posso che prendere atto della dichiarazione dell'onorevole Oppi ed invitare la maggioranza perchè un gruppo politico rientri in Aula ricercando le intese perchè questo avvenga. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto sull'emendamento 71. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Per dire che anche noi, considerato che effettivamente, a parte il comportamento che è stato riservato ai colleghi dell'UDC, ma anche il tipo di comportamento che si sta verificando nei confronti dell'opposizione all'interno di questo Consiglio per quanto riguarda la legge, considerato che si sta andando avanti a colpi di maggioranza, e quindi non ha veramente nessun senso continuare la discussione e quindi, per tutte queste motivazioni, anche il gruppo di Fortza Paris, abbandona il Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 71, che è stato accolto dal relatore e dalla Giunta, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

L'emendamento 64 conseguentemente decade. Stiamo votando l'articolo. All'articolo è stato proposto dall'onorevole Balia un emendamento orale, un'integrazione. Onorevole Balia, la vuole riproporre all'Aula in sede di votazione?

BALIA (Gruppo Misto). Presidente, un'integrazione che rende la legge più trasparente e con una maggiore, la rende più generale come possibilità di applicazione. Ripeto, al comma 1, dopo "Le comunità montane sono costituite tra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 5 e che si trovano" a questo punto chiedo l'inserimento delle parole "di norma", e poi continua "di norma tra loro in continuità territoriale". Questo consente, Presidente, il ritiro dell'emendamento 88.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6 con l'integrazione proposta dal consigliere Balia. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 63 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

L'emendamento numero 88. Poichè è stato accolto l'emendamento orale perchè è stato votata quell'integrazione proposta dall'onorevole Balia, se non ho capito male, viene ritirato. 68 e 88. L'88 che sostituiva il 68.

L'emendamento 5 è ritirato, l'emendamento 39 decade.

Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 62. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 60. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

CORDA, Segretario:

Art. 7

Istituzione della comunità montana

1. Lo statuto della comunità montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura è prescritta per le modifiche dello statuto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'Assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, provvede all'istituzione della comunità montana.

3. All'insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalità previste dallo statuto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati, perché il numero 81 è stato ritirato, gli emendamenti sostitutivi totali 15 e 41. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Cuccu Giuseppe - Cucca - Uggias - Sanna Simonetta - Cocco

Art. 7

L'articolo 7 soppresso. (81)

Emendamento sostitutivo totale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 7

L'art 7 è così sostituito:

"1. La presente legge individua la delimitazione degli ambiti ottimali per l'istituzione delle comunità montane come indicato nell'allegato alla presente legge.

2. Entro 30 giorni dalla data dì pubblicazione della proposta sul BURAS, i comuni interessati esprimono, con deliberazione del Consiglio, la propria adesione presentando eventualmente anche motivate proposte di modifica.

3. La Giunta Regionale, nei successivi 30 giorni su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti Locali, esaminati gli atti pervenuti, approva definitivamente la delimitazione delle zone omogenee che viene pubblicata sul BURAS.

4. Entro i successivi 30 giorni, il Presidente della Regione, con proprio decreto da pubblicare sul BURAS, provvede alla costituzione delle comunità montane individuando le modalità operative per la convocazione del Consiglio comunitario che dovrà provvedere all'approvazione dello Statuto." (15)

Emendamento sostitutivo totale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 7

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

1. La presente legge individua la delimitazione degli ambiti ottimali per l'istituzione delle comunità montane come indicato nel successivo comma 2.

2. Gli ambiti ottimali di cui al precedente comma 1 sono individuati come segue.

1) Limbara (comprendente i comuni di Tempio, Calangianus, Aggius, Bortigiadas, Sant'Antonio di Gallura, Luras, Perfugas,);

2) Monte Acuto (comprendente Pattada, Buddusò, Alà dei Sardi, Padru, Tula, Oschiri, Berchidda, Monti, Erula, Nughedu S. Nicolo');

3) Goceano (comprendente i comuni di Bultei, Anela, Nule, Benetutti, Bono, Bottidda, Illorai, Esporlatu, Burgos);

4) Logudoro (comprendente i comuni di Bonorva, Semestene, Cossoine, Giave, Cheremule, Borutta, Thiesi, Villanova Monteleone, Bessude, Ittiri);

5) Montalbo (comprendente i comuni di Siniscola, Torpè, Lodé, Bitti, Onanì, Osidda, Lula, Orune;

6) Margine-Montiferru (comprendente i comuni di Bolotana, Lei, Silanus, Bortigali, Macomer, Borore, Sindia, Scano Montiferru, Santu Lussurgiu, Seneghe);

7) Gennargentu (comprendente i comuni di Oliena, Dorgali, Orgosolo, Mamoiada, Fonni, Ollolai, Sarule, Orani, Oniferi, Gavoi, Orotelli, Lodine);

8) Mandrolisai-Barigadu (comprendente i comuni di Teti, Tiana, Tonara, Belvì, Aritzo, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Atzara, Sorgono, Ortueri, Neoneli, Austis, Ovodda, Nughedu Santa Vittoria, Ardauli);

9) Sarcidano-Barbagia di Seulo (comprendente i comuni di Seulo, Sadali, Esterzili, Nurri, Villanovatulo, Isili, Nurallao, Laconi, Orroli, Escolca, Serri, Genoni, Mandas, Escalaplano, Nuragus);

10) Serpeddì-Sarrabus Gerrei (comprendente i comuni di Goni, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Silius, San Basilio, Dolianova, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Villaputzu, S. Vito);

11) Iglesiente-Monte Linas (comprendente i comuni di Domusnovas, Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Vìllacidro, Villamassargia).

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della proposta sul BURAS, comuni interessati esprimono con deliberazione del Consiglio, la propria adesione presentando eventualmente anche motivate proposte di modifica.

4. La Giunta Regionale, nei successivi 30 giorni su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti Locali, esaminati gli atti pervenuti, approva definitivamente la delimitazione delle zone omogenee che viene pubblicata sul BURAS.

5. Entro i successivi 30 giorni, il Presidente della Regione, con proprio decreto da pubblicare sul BURAS, provvede alla costituzione delle comunità montane individuando le modalità operative per la convocazione del Consiglio comunitario che dovrà provvedere all'approvazione dello Statuto. (41)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 15, a firma Dedoni, Vargiu, Pisano e più si dà per illustrato. L'emendamento numero 41 a firma Capelli, Oppi e più si dà per illustrato. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Parere contrario sia per l'emendamento 15 che per l'emendamento numero 41.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. E' conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 15. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 41. Ha domandato di parlare il consigliere Cassano. Ne la facoltà.

CASSANO (Riformatori Sardi). Chiedo il voto elettronico palese.

PRESIDENTE. Chi sostiene la richiesta dell'onorevole Cassano?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Pisano, Dedoni, Petrini, Vargiu, Artizzu, Lombardo, Moro.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 41.

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Cassano - Lombardo - Moro - Petrini - Pisano - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Mattana - Orru' - Pinna - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Pittalis - Scarpa.

(Segue la votazione)

Onorevole Cassano, glielo lasciamo dichiarare, proprio lei che ha chiesto la votazione elettronica!

CASSANO (Riformatori Sardi). Favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Pisano, prego.

PISANO (Riformatori Sardi). Favorevole.

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Cassano - Lombardo - Moro - Petrini - Pisano - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Mattana - Orru' - Pinna - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Pittalis - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 47

astenuti 3

maggioranza 24

favorevoli 8

contrari 39

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

CORDA, Segretario:

Art. 8

Statuto

1. Lo statuto individua gli organi della comunità e le modalità per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

2. Il presidente è scelto tra i sindaci e gli altri organi sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni associati.

3. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza dell'organo assembleare, non può essere composto da più di sei membri oltre il presidente. Per le deliberazioni di competenza dell'organo esecutivo che riguardano la gestione associata di funzioni, lo Statuto prevede modalità di informazione e di consultazione dei comuni che non vi sono rappresentati.

4. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della comunità.

5. Lo Statuto prevede inoltre:

a) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;

b) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali operanti nel territorio;

c) le forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed il loro accesso ad atti ed informazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 20 e 46 uguali soppressivi del comma 4; il sostitutivo 89 che sostituisce il numero 17 che è uguale al 43 al comma 2; il 90 sostituisce il 19 che è uguale al 45, al comma 3; l'emendamento numero 21 che è uguale al 47 sostitutivo parziale del comma 5. Poi gli aggiuntivi 16, che è uguale al 42, il 18 che è uguale al 44, il 22 che è uguale al 48, e l'emendamento numero 49. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Cuccu Giuseppe - Cucca - Uggias - Sanna Simonetta - Cocco

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (80)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Il comma 4 dell'articolo 8 è soppresso. (20)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Il comma 4 è soppresso. (46)

Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale

Emendamento n. 17

Art. 8

L'emendamento n. 17 è così sostituito:

"Il comma 2 dell'articolo 8 è così sostituito:

Il Presidente è scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi sono composti da sindaci o da Assessori dei Comuni della Comunità Montana". (89)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Il comma 2 dell'art 8 è così sostituito:

"2. Gli organi sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni associati." (17)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi sono composti da sindaco, assessori o consiglieri dei comuni associati." (43)

Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale

Emendamento n. 19

Art. 8

L'emendamento 19 è così sostituito:

"L'organo esecutivo, espressione della maggioranza dell'organo assembleare è composto da non più di quattro assessori e dal Presidente.

Le indennità del Presidente e degli assessori non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte della Comunità." (90)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Il comma 3 dell'art 8 è così sostituito:

"3. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza consiliare, è composto dal Presidente della Comunità montana e da un numero di assessori non superiore a quattro." (19)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Il comma 3 è sostituto dal seguente:

"3. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza consiliare, è composto dal Presidente della Comunità Montana e da un numero di assessori non superiore a quattro". (45)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Il comma 5 dell'art 8 è così sostituito:

"5. Lo Statuto determina fra l'altro:

a) la denominazione e la sede dell'ente;

b) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica secondo la vigente legislazione alla quale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali, prevedendo la presenza dì un direttore titolare;

c) i principi fondamentali per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;

d) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali, le forme di partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi." (21)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Il comma 5 dell'art 8 sostituito dal seguente:

"5. Lo Statuto determina fra l'altro:

a) la denominazione e la sede dell'ente;

b) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica secondo la vigente legislazione alla quale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali, prevedendo la presenza dì un direttore titolare;

c) i principi fondamentali per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;

d) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali, le forme di partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi." (47)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

All'art. 8 comma 1 dopo le parole "presente articolo" sono aggiunte le seguenti "e le relative attribuzioni". (16)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

All'art. 8 comma 1 dopo le parole "… al presente articolo" sono aggiunte le seguenti "… e le relative attribuzioni". (42)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Dopo il comma 2 dell'art. 8 è aggiunto il seguente;

"2bis. Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Comunità Montana, è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti che comprendono il sindaco quale membro di diritto e due rappresentanti di cui uno eletto dalla maggioranza consiliare e uno eletto dalla minoranza." (18)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Dopo il comma 2 dell'art. 8 è aggiunto il seguente;

"2bis. Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Comunità Montana, è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti che comprendono il Sindaco quale membro di diritto e due rappresentanti di cui uno eletto dalla maggioranza consiliare e uno eletto dalla minoranza." (44)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

All'art. 8 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"6. Lo Statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di gestione associata di funzioni dei comuni stessi.

7. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunitario col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

8. Lo Statuto è pubblicato sul BURAS ed è affisso all'Albo dei Comuni facenti parte della medesima ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAS." (22)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5bis. Lo Statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di gestione associata di funzioni dei comuni stessi.

5ter. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunitario col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie." (48)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8/bis

1. Le risorse finanziarie delle comunità montane sono costituite:

a) dal Fondo regionale per la montagna;

b) dal Fondo regionale per le spese di funzionamento, alimentato con quota parte delle risorse di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali);

c) dai fondi statali ordinari per il funzionamento;

d) da ulteriori fondi statali per gli investimenti finalizzati alle politiche di sviluppo della montagna;

e) dai contributi annuali dei comuni che ne fanno parte. (49)

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo parziale numero 20, che è uguale al 46, si dà per illustrato. L'emendamento numero 89 sostituivo del 17 della Giunta si dà per illustrato; gli emendamenti 17 e 89 sono uguali al 43 si danno per illustrati; l'emendamento 90 della Giunta si dà per illustrato, è uguale al 45; l'emendamento numero 21 si dà per illustrato; l'emendamento 16 si dà per illustrato, è uguale al 42; l'emendamento 18 si dà per illustrato, è uguale al 44; l'emendamento numero 22 si dà per illustrato, è uguale al 48; l'emendamento numero 49 si dà per illustrato.

DEDONI (Riformatori Sardi). L'emendamento numero 20 è ritirato.

PRESIDENTE. Il 20 è ritirato, grazie, onorevole Dedoni. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Presidente, la Commissione non accogliere gli emendamenti numero 46, 17, 43, 19, 45, 21, 47, 16, 42, 18 e 44. Accoglie invece l'emendamento numero 17...

PRESIDENTE. Scusi onorevole Balia, il 17 è sostituito dall'89, che è della Giunta.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Perfetto, quindi accoglie l'emendamento numero 89, l'emendamento 90 e l'emendamento 91.

PRESIDENTE. Il 91 è al prossimo articolo. Il 22 e il 48 non li abbiamo sentiti, onorevole Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Chiedo scusa, è successivo il 91, fino al 90.

PRESIDENTE. Sul 22 e sul 48 non abbiamo registrato.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Sul 22 parere contrario, sul 48 parere contrario.

PRESIDENTE. E il 49?

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Sul 49 contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme. Volevo solo ricordare, che al di là della espressione del parere formulato dal relatore, che oggettivamente per una parte gli emendamenti 19 e 45 ricalcano il parere favorevole sul 90 e quindi si ritengono per quella parte accoglibili e quindi integrati nel 90.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 89, che sostituisce il 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento 89 sostituisce anche il 43, fa decadere il 43.

Metto in votazione l'emendamento numero 90. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione gli emendamenti numero 21 e 47 che sono uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

L'emendamento 16 è uguale al 42 che segue la stessa sorte.

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

L'emendamento 44 segue la stessa sorte.

Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

CORDA, Segretario:

Art. 9

Fondo regionale per la montagna

1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.

2. Il fondo è alimentato da:

a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;

b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;

c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).

3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge.

4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'articolo 4. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:

a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, ed al comma 1 dell'articolo 8 della Legge n. 97 del 1994;

b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all'articolo 9 delle Legge n. 97 del 1994;

c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all'articolo 15 della legge n. 97 del 1994.

5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 97 del 1994;

6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:

a) superficie del territorio;

b) popolazione attiva occupata in attività agro - silvo - pastorali e attività artigianali a queste collegate;

c) spopolamento ed emigrazione riferite agli ultimi 10 anni;

d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenze di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;

e) premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma.

7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.

8. La Giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunità montana.

9. Il programma è predisposto dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

10. All'assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente sulla base del programma l'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 23, 50 e 53, i sostitutivi parziali numero 24 e 51 che sono l'uno alternativo all'altro, 24, 51, 25 che è simile al 52, e 26 e l'emendamento aggiuntivo numero 65. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 9

Nel titolo dell'art. 9 la parola "regionale" è soppressa. (23)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 9

Al titolo dell'art. 9 la parola "regionale" è soppressa. (50)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 9

Al comma 9, il periodo da "Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione "fino a" con Decreto del Presidente della Regione", è soppresso. (53)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 9

Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 le parole "alla lettera b)" sono sostituite dalle parole "alle lettere a) e b)". (24)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 9

Al comma 2, lettera c) le parole "...di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle parole: "...di cui alla lettera a)". (51)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 9

Il comma 6 dell'art. 9 è così sostituito:

"6. Le risorse di cui al presente articolo, dedotto il 5% da destinare come premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma, sono assegnate sulla base dì un programma triennale articolato sui seguenti criteri:

a) 10% in base alla superficie del territorio;

b) 20% in base alla popolazione attiva occupata in attività agro-silvo-pastorali e attività artigianali a queste collegate;

c) 30% in base allo spopolamento ed emigrazione riferite agli ultimi 10 anni;

d) 40% in base all'arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenze di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali." (25)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 9

Il comma 6 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

"6. Le risorse di cui al presente articolo dedotto il 5% da destinare come premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

a) 10 per cento in base alla superficie del territorio;

b) 20 per cento in base alla popolazione attiva occupata in attività agro-silvo-pastorali e attività artigianali a queste collegate;

c) 30 per cento in base allo spopolamento ed emigrazione riferite agli ultimi 10 anni;

d) 40 per cento in base all'arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenze di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali." (52)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 9

Il comma 9 dell'art. 9 è così sostituito:

"9. Il programma è predisposto dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde da esso." (26)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 9

All'art. 9, viene introdotto il seguente comma 10bis:

"Il fondo non può essere utilizzato per interventi nei Comuni che aderiscono ai sensi dell'art. 6 comma 5bis. Nei Comuni parzialmente montani gli interventi devono, di norma, essere attuati nelle porzioni di territorio classificato montano". (65)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 23, 50, 53, 24, 51, 25, 52, 26 e 65 si danno per illustrati.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Non si accolgono mi pare tutti, gli emendamenti 23, 50, 53, 24, 51, 25, 52, 26 e 65. Mi pare di non averne dimenticato alcuno, Presidente.

PRESIDENTE. No, consigliere Balia, grazie. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è identico per la Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Molto brevemente, tanto mi pare che stiamo andando con sollecitudine alla chiusura del dibattito su questa proposta di legge, anche perché siamo rimasti in così pochi!

Noi teniamo a dire che restiamo in aula, ma siamo sofferenti, perché è inutile nascondere che il rapporto della democrazia, il sale della democrazia è il confronto, quando non c'è confronto, quando si vuole evitare o quando si vuole conculcare non c'è democrazia comunque sia, comunque sia, da qualunque parte essa provenga come azione politica. Oggi stiamo vivendo una pagina non certamente gloriosa di questa istituzione, a questo probabilmente voleva portare un certo tipo di regime che si è instaurato anche in questa Regione.

Voglio dire che di certo così non c'è un miglioramento delle norme. Basti pensare che nel dibattito, nel rapporto fra maggioranza e opposizione o fra maggioranza e minoranza due emendamenti presentati dalla minoranza, che non potevano non essere accolti, sono stati trasformati in emendamenti della maggioranza! Basti questa come tipologia di comportamento. La Giunta rappresenta la maggioranza? Non siete stati capaci come forze politiche aggregate attorno a questa maggioranza a dare significativamente un apporto concreto, una vita civile e democratica di ben altro spessore e di ben altro livello.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE LOMBARDO

(Segue DEDONI.) Allora, a che pro che io stia qui a illustrare e a dibattere su emendamenti che comunque sono cassati? Lo faccio per dare testimonianza del fatto che oggi si sta commettendo, comunque sia, un'azione non degna di un rapporto democratico e interno alle istituzioni e comunque sia, a mio giudizio, si sta portando a compimento una composizione giuridica non certamente all'altezza dei tempi, neanche quando questi tempi vogliono significare stringatezza, ossessività di risparmio, ossessività di decisionismo, quando si vuole portare l'aziendalismo assoluto nella politica non ascoltando quelle che sono le voci che vere vengono dalle esigenze del popolo, dalle esigenze della gente che vive quotidianamente e patisce.

Stamattina l'onorevole Uras ha richiamato quello che noi solennemente in quest'Aula abbiamo accolto come ordine del giorno di porre in campo tutte le iniziative possibili e significative per salvare le aziende agricole dall'essere fagocitate dalle banche o dal primo avventuriero che passasse in u[s1] na...

SECCI (La Margherita-D.L.). Era un'altra materia, non era quella...

DEDONI (Riformatori Sardi). Se la materia è quella del povero Cristo che si vede cogliere, pignorare e vendere all'asta l'azienda agricola abbiate la bontà, ne hanno citato uno stamattina di Decimo, se non sbaglio, ne cito io un altro di Terralba nello stesso modo. Io credo che siano decine in Sardegna le aziende agricole che stanno per essere pignorate e vendute all'asta e noi continuiamo a giocare veramente su condizioni che ci portano a non sentire quello che è il richiamo dell'altro nel poter fare delle cose giuste, delle cose buone nell'interesse del popolo sardo. E' questa la rappresentanza alta e istituzionale della Sardegna? E' questo il parlamento regionale? E' questa quella che dovrebbe essere l'interfaccia dello Stato e dell'Europa? Ve lo chiedo, oltre che essermelo chiesto, datevi la risposta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Voglio intervenire molto brevemente, Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, perché stimolato dalla testimonianza che in quest'Aula già da diverse ore sta facendo l'onorevole Dedoni e quando lui attribuisce che quest'Aula la dignità l'ha persa perchè addirittura non ci si ascolta fra colleghi e me ne sono reso conto anche negli interventi che hanno fatto altri colleghi, che gli altri eravamo tutti intenti a tutte altre faccende per cui forse qualsiasi contributo uno dia nel dibattito per cercare di migliorare una norma che avrebbe - si dice - il dovere da parte nostra di dover contribuire per cercare di dare un apporto significativo e questo non avviene, e non avviene solo ed esclusivamente per colpa nostra.

Denuncio l'abbandono da parte di diversi colleghi al dibattito. E' vero che potrebbe significare d'essere un dibattito sterile perchè mi rendo conto che in diverse fasi di queste riunioni del dibattito l'onorevole Cugini ci spinge sempre e ci invita ad un confronto tra maggioranza ed opposizione, ad un lavoro comune, ad un interesse che ci possa vedere tutti tesi a trovare soluzioni che possano andare a vantaggio dei sardi. E visti i risultati di tutti questi emendamenti che vengono presentati e che vengono falcidiati con una facilità estrema, dico io, ma è possibile che si presentano tanti emendamenti da parte dell'opposizione e non ve ne sia uno che possa assurgere a dignità di contributo fattivo in questa norma che noi stiamo andando a discutere? E' vero lo scoramento di molti colleghi avviene, ed avviene anche l'abbandono dall'Aula quasi per protestare e per dire che è inutile la presenza in questo dibattito quando non viene accolta nessuna osservazione fatta da quest'opposizione.

E' vero questa è una legge che avrebbe dovuto segnare un'era, così come pomposamente è stata annoverata, ma io non penso che questa legge così per come sta procedendo, per tutto quello che noi abbiamo messo e letto all'interno possa essere un caposaldo delle riforme; dicono che la legge sia complessa, io sono convinto che potrebbe anche non esserlo complessa, l'abbiamo fatta noi perchè abbiamo voluto aggiustare questo desiderio di riforma a tutte le esigenze dei consiglieri, non del popolo sardo, e sono convinto di una cosa e nessuno me lo può togliere dalla testa e cioè che se noi facessimo un referendum per vedere se noi vogliamo le comunità montane i nostri concittadini direbbero di no, se riuscissimo a comunicare anche nella formulazione del referendum a che cosa vanno incontro, quali sono le cose e i vantaggi che loro avrebbero. Io sono convinto che nessuno voterebbe, o molto pochi, o soltanto quegli addetti ai lavori che la vogliono per, come si diceva, per garantire una poltrona a qualcuno.

Siccome io sono fra quelle persone e non poche in quest'Aula che non vogliono e non devono garantire, che non intervengono e non si battono per garantire poltrone a chicchessia; la legge è complessa, ma io vedo sinceramente che per l'istituzione di queste comunità montane o di un ente che esiste già e che si vuole ridurre complessa non dovrebbe essere, perchè ormai come si dice l'impalcatura è già esistente; come se voi ricordate quello show di Walter Chiari quando parlava di quel signore che voleva andare dal sarto e il sarto poco bravo gli aveva cucito addosso un abito che alla fine lo aveva costretto ad essere storpio, la gente quando lo aveva visto diceva: accidenti che bravo sarto è riuscito a fare un abito su misura ad uno storpio! Questa è la situazione di questa riforma che noi abbiamo messo in piedi oggi.

L'altro problema, e non entro nelle questioni specifiche perchè quando si vede che si è stati attenti solo ed esclusivamente al problema altimetrico, è vero, il problema socio economico io leggevo ad un collega alcune comunità montane che sono state proposte in un emendamento tra l'altro nostro, ci sono alcuni comuni che sono fra i più ricchi della Sardegna e che fanno parte delle comunità montane e quindi non è vero che si va incontro a quelle che sono le esigenze socio economico delle varie realtà. E' perché vogliamo rispondere alle esigenze di alcuni politici che non hanno avuto l'opportunità di potersi sedere in altri tavoli, questa è l'esigenza. Io ho apprezzato gli emendamenti del vicepresidente Fadda e vi dico la verità che sarei tentato anche di firmarli quasi in toto anch'io, però quando ho sentito che stamattina il collega Uras addirittura tracciava l'esigenza di iscrivere queste comunità montane per far maturare, per far progredire, come se fosse una scuola politica necessaria ai nostri amministratori.

Io sono convinto che queste sono veramente delle acrobazie linguistiche, dei bizantinismi che forse in quest'Aula sarebbe opportuno mettere un po' fuori dalla porta dell'Aula. Quindi, alla fine, vista che questa dovrebbe essere una scuola, che i problemi socio economici risultano all'interno delle righe scritte per questa norma, io invece mi preoccupo molto poco, perché? Perché nell'articolo 7, mi scusi Presidente se ritorno, nell'articolo 7 ho letto - casualmente perchè non lo ricordavo appieno - che la delibera di istituzione delle comunità montane dovrà essere firmata dal Presidente della Regione con un proprio decreto, previa eccetera, eccetera. Alla luce di quanto ieri ci ha confermato in modo così casuale ed estemporaneo il Presidente Soru mi dà l'impressione che non firmerà nessun decreto e, quindi, come diceva lui, non ci sarà nessuna comunità montana attuata, ed ecco che praticamente mi ha messo al sicuro perchè anch'io sono contro l'istituzione delle comunità montane.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Gruppo Misto). Presidente, intervengo brevemente due minuti intanto per chiedere scusa all'onorevole Dedoni che non vorrei che avesse mal interpretato una forma di ilarità che ha attraversato tre o quattro consiglieri durante il suo intervento, che non era un atto assolutamente né irriguardoso rispetto alle cose che diceva, che erano assolutamente meritorie non solo di attenzione ma anche di considerazione, che l'onorevole Dedoni sosteneva dalla sua parte ma diceva delle cose sensate, tra l'altro parlava di imprenditori agricoli che in una fase difficilissima del sistema economico isolano erano sottoposti a provvedimenti di escussione dei propri beni e quindi figuriamoci se questi sono argomenti che possono prestarsi a ilarità. Voglio richiamare, lo faccio per un fatto di dovere di correttezza istituzionale, il fatto che l'onorevole Oppi e l'intero Gruppo dell'U.D.C. abbiano abbandonato l'Aula a seguito della comunicazione di non accoglimento di alcuni emendamenti.

Il Gruppo dell'U.D.C. che non aveva partecipato in maniera alacre per impegni collaterali mentre si lavorava nella Commissione Uno, evidentemente il Commissario dell'U.D.C. assolveva a impegni presso altre commissioni perchè da noi purtroppo spesso i lavori si sovrappongono, avevamo intessuto in maniera trasparente ed aperta un dialogo dichiarando la disponibilità della Commissione a considerare con molta serietà alcuni emendamenti, lasciando sottendere che qualcuno di essi poteva anche essere accolto; emendamenti peraltro che si sovrapponevano con altri presentati dagli onorevoli Pisano, Dedoni e più; non li abbiamo accolti, comprendiamo l'amarezza, non comprendiamo naturalmente la strumentalizzazione politica dell'abbandono dell'Aula.

Rispetto all'intervento del collega che mi ha preceduto, vorrei dire che non è che non vi sia attenzione da parte della maggioranza e dei consiglieri alle proposte che vengono avanzate, c'è considerazione, le proposte vengono tutte esaminate e considerate, debbo anche dire che la maggior parte di esse, tolti i casi estremi, la maggior parte di esse non solo meritano attenzione ma meritano un esame abbastanza pignolo ed attento perchè attengono a proposte serie e perchè stiamo legiferando su una materia che poi segnerà anche il futuro di enti locali che stanno nascendo in funzione del riordino delle comunità montane. Abbiamo semplicemente, collega, una visione diversa del problema; noi riteniamo e siamo convinti di aver predisposto un buon articolato, di averlo fatto al meglio e di bene aver operato nell'estendere l'articolato dalle comunità montane alle unioni dei comuni, e alle provvidenze a favore dei piccoli comuni nella consapevolezza che questa dà maggiore organicità, ci rendiamo peraltro conto che può essere che non tutto sia perfetto ed in corso di funzionamento eventualmente si vedrà come, quando, se e perchè giustamente eliminare incongruenze che sono frutto dell'atto del legislatore, cose che però rientrano nella normalità qualunque legge venga sottoposta all'esame di questo Consiglio. Il parere espresso, Presidente, relativamente agli emendamenti che era di non accoglimento quindi non è un parere né irriguardoso e né di disattenzione, ma attiene alla sostanza della non condivisione integrale delle cose che venivano proposte.

PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 23 insieme all'emendamento soppressivo parziale numero 50. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 53. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 51. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 52. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 65. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Articolo 10. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Art. 10

Abrogazioni e norme transitorie

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Allo stesso giorno si intendono abrogate le leggi e disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organi esecutivi delle comunità montana comunicano all'Assessore degli enti locali:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) la situazione di bilancio;

c) l'elenco dei procedimenti in corso;

d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora gli organi esecutivi non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana o alla unione di comuni di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero ad entrambe pro quota;

b) in subordine, ovvero nel caso in cui il personale risulti in eccedenza rispetto alla tabella organica del nuovo ente, alla provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata;

c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

5. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi cui è affidata la loro conclusione.

PRESIDENTE. All'articolo 10 sono stati presentati gli emendamenti numero 72 a cui è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 91, sostitutivi parziali numero 54, numero 27, 28 che è uguale al 55, il 29, il 7, il 30 che è uguale al 56 e il 4, e l'emendamento aggiuntivo numero 3. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale

Emendamento n. 72

Art. 10

L'emendamento 72 è così sostituito:

Art. 10

Abrogazioni e norme transitorie

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 1 bis. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella A e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i Presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli enti locali:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) la situazione di bilancio;

c) l'elenco dei procedimenti in corso;

d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora i Presidenti delle comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funziocomunità soppressa ovvero a ciascuna di esse prò quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;

b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, numero 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di' competenza dell'ente assegnatario;

c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.

5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse, in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse prò quota;

b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;

c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione.

7. Le indennità dei Presidenti e degli Assessori delle Unioni non possono rispettivamente superare quelle del Sindaco e degli Assessori del Comune più popoloso della stessa Unione di Comuni (91)

Emendamento sostitutivo totale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 10

Abrogazioni e norme transitorie

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 1 bis. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella A e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i Presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli enti locali:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) la situazione di bilancio;

c) l'elenco dei procedimenti in corso;

d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora i Presidenti delle comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse prò quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;

b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, numero 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;

c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.

5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse, in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse prò quota;

b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;

c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione. (72)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 10

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali di cui all'allegata tabella A operano fino alla data di convocazione dei consigli delle nuove comunità montane e comunque non oltre il centottantottesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. La gestione dei beni e dei rapporti in essere è affidata al Presidente in carica al momento dell'approvazione della presente legge. Allo stesso giorno si intendono abrogate le leggi regionali di cui all'allegata tabella e le medesime comunità montane sono soppresse". (54)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 10

Il comma 1 dell'art. 10 è così sostituito:

"1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali di cui all'allegata tabella A operano fino alla data in cui sono convocati i consigli delle nuove comunità montane e comunque non oltre il centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Allo stesso giorno si intendono abrogate le leggi regionali di cui all'allegata tabella e le medesime comunità montane sono soppresse." (27)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 10

Al comma 2 dell'art. 10 le parole "gli organi esecutivi" sono sostituite dalle parole "i presidenti". (28)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 10

Ai commi 2 e 3 le parole "organi esecutivi" sono sostituite dalle parole: "I Presidenti". (55)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 10

Al comma 3 dell'art. 10 le parole "gli organi esecutivi" sono sostituite dalle parole "i presidenti delle comunità montane". (29)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Vargiu - Cassano - Capelli - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Cherchi Oscar - Sanciu

Art. 10

Il Comma 4 dell'art. 10 è così sostituito:

"4. Il personale dipendente delle Comunità Montane risultante in esubero a seguito del riordino operato in conseguenza della presente legge è acquisito dalla Regione.

Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, si provvede, acquisita l'intesa del personale interessato, all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa;

b) in subordine, ovvero nel caso in cui il personale risulti in eccedenza rispetto alla tabella organica del nuovo ente, agli uffici regionali della provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata;

c) in subordine in favore della provincia di appartenenza della soppressa comunità montana;

d) in ulteriore subordine alle province di nuova costituzione confinanti con la provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata ovvero alle altre province;

e) il personale delle comunità montane soppresse o comunque in esubero a seguito della nuova organizzazione degli enti, ha diritto:

1. alla precedenza nella copertura dei posti in organico negli enti di destinazione;

2. all'affidamento di incarichi di livello equivalente, in termini economici e di prestigio, in godimento al momento della soppressione delle comunità montane;

La Regione provvede a trasferire il personale agli enti di destinazione unitamente alle relative risorse finanziarie." (7)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 10

Il comma 4 dell'art. 10 è così sostituito:

"4. Col decreto del Presidente della Regione costitutivo delle comunità montane di cui all'art. 7, comma 2, previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa;

b) in subordine, alle province sarde e alle altre amministrazioni pubbliche operanti in Sardegna. " (30)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 10

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Col Decreto del Presidente della Regione costitutivo delle comunità montane di cui all'art. 7, comma 2, previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore regionale degli Enti locali, si provvede all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa;

b) in subordine, alle province sarde e alle altre amministrazioni pubbliche operanti in Sardegna." (56)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 10

Le lettere a) b) e c) del comma 4 dell'art. 10 sono così sostituite:

a) prioritariamente i soli beni ai Comuni che ai sensi degli art. 5 e 6 della presente legge non sono più riconosciuti comuni montani, e nei cui ambiti territoriali insistono;

b) in subordine alla comunità montana o alla unione di comuni di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero ad entrambe prò quota;

c) in ulteriore subordine, ovvero nel caso in cui il personale risulti in eccedenza rispetto alla tabella organica del nuovo ente, alla provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata;

d) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane. (4)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 10

Nel comma 4 dell'art. 10, dopo le parole "acquisita l'intesa degli enti destinatari", prima della virgola, vengono inserite le seguenti parole : "...e dei singoli Comuni interessati,..." (3)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 91 presentato dalla Giunta, intende illustrarlo la Giunta?

Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica per illustrare l'emendamento.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica. Grazie Presidente, intervengo non tanto per illustrare ma quanto per segnalare che rispetto al testo, alla lettera A) del comma 4, per un refuso di copiatura, nella seconda riga dopo le parole "funzio" attaccato a "comunità" è da intendersi "funzioni locali il cui territorio coincida parzialmente con quello della comunità", praticamente si fa riferimento alla stessa dicitura che è contenuta nel 72 perchè è stato un esito di copiatura, per il resto non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Emendamento numero 72 a firma Maninchedda e più, è stato sostituito dal 91. Emendamento numero 54 a firma Capelli e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 27 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 28 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 55 a firma Capelli e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 29 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 7 a firma Pisano e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 30 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 56 a firma Capelli e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 4 a firma Pisano e più, chi lo illustra?

Ha facoltà di parlare il consigliere Pisano per illustrare l'emendamento numero 4.

PISANO (Riformatori Sardi). Molto brevemente per dire che con quest'emendamento numero 4 intendiamo restituire giustizia ad un errore che, a mio giudizio, è stato commesso in sede di Commissione nel non valutare opportunamente che la priorità assoluta nella restituzione dei beni ai comuni che non fossero più dichiarati comuni montani, a nostro giudizio - e penso condivisibile da tutti - credo non possa che essere il comune stesso e quindi abbiamo cambiato l'ordine relativo alle priorità nelle assegnazioni dei beni delle comunità montane riferentesi a quei comuni che non sono più dichiarati comuni montani. Io spero appunto che ci sia la giusta sensibilità perchè questo emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Emendamento numero 3 a firma Pisano e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Si esprime il parere contrario per gli emendamenti 54, 27, 28, 55, 29, 7, 30, 56, 4, 3; mentre si accoglie l'emendamento numero 91 sostitutivo del 72.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti, chi chiede di parlare? Non essendoci iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 91.

(Interruzione)

Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo che sia meglio precisato, perchè ho capito bene che c'è la volontà di sostituire completamente l'articolo 10, come peraltro suggeriva il collega Pisano, la destinazione dei beni delle sciogliende comunità montane, credo che sia corretto e per quello vorrei che lo verificasse anche da parte della maggioranza, quale destinazione sarà quella dei comuni o delle associazioni degli enti comuni che ricadevano in quel territorio perchè credo che possano essere riutilizzate per servizi comuni e comunque per garantire servizi a quei comuni che facevano, prima, parte delle comunità montane.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ma il testo dell'emendamento 91 che per questa parte ricalca quello del testo della Commissione ha una motivazione molto semplice, la volontà prima di tutto di usare o di interpretare questa legge come momento di riorganizzazione delle forme associate e quindi facendogli assumere un senso di continuità, ed è per questo che noi diciamo che i beni prioritariamente devono essere guardati in funzione delle comunità montane istituite ai sensi di questa legge e dei comuni che vanno a costituire unioni e, quindi, mantengono sostanzialmente le forme di gestione associata e poi alle province, ed infine diciamo ai comuni nell'ipotesi residuale che alla conclusione di questo processo i comuni, che non siano già facenti parte delle comunità montane e che siano titolari della territorialità su quei beni, fondamentalmente non appartengano a forme di unioni associate di funzioni sul territorio; questa elencazione quindi va in qualche modo ad essere coerente col principio di mantenimento e di rafforzamento delle forme associate che stanno nascendo, ma comunque anche di quelle esistenti, se noi procedessimo nel senso indicato dovremmo in parte riazzerare un processo già costituito e cioè che è quello che molti comuni hanno già messo a disposizione i beni a favore delle gestioni associate e quindi si azzererebbe il processo e si dovrebbe ricominciare con un aggravio di procedure che invece, in questo modo, dà conto e riconosce già la preesistenza di disponibilità dei beni; non mi sembra un grande problema tenendo conto che questo processo avverrà con tutte le tempistiche e le verifiche necessarie, con le procedure indicate in questo emendamento a garanzia che tutto ritorni nella massima funzionalità dei servizi dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). L'emendamento 72, raccoglievo le firme nella Commissione, sostanzialmente è in larghissima parte coincidente con l'emendamento 91. Io individuo solo una differenza sostanziale che è di ordine aggiuntivo e che riguarda le indennità dei Presidenti e degli Assessori delle unioni che non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso della stessa unione di comuni.

Quando nelle interlocuzioni avvenute all'interno della Commissione ed anche con la Giunta si è trattato questo argomento non mi è parso di incontrare nelle componenti della Commissione, nella Commissione nel suo complesso, una particolare angoscia a difendere eventuali indennità che coloro che svolgono funzioni amministrative in sede locale debbono percepire, perchè la svolgano la funzione; mi è invece sembrato di cogliere anche in questo emendamento proposto dalla Giunta una ossessione che rischia di mettere nello sfondo il contenuto vero di questa norma.

Cioè questa norma nasce - io mi chiedo - con l'obiettivo di dire: realizziamo i risparmi nel bilancio della Regione, nel sistema pubblico regionale attraverso la cancellazione delle indennità di chi svolge la funzione pubblica? Io credo che se noi ci proponessimo questo sbaglieremmo tiro. Nel senso che non si risparmia; nel senso che talmente irrisorio è il risparmio che veramente richiede poco impegno da parte del Consiglio e della Giunta,; mi pare cioè che sia più un problema di immagine, di comunicazione mediatica: stiamo attenti noi siamo i moralizzatori della vita pubblica che vuole che vengano cancellate da questo personale politico che, oh Dio, è anche eletto dal popolo liberamente e democraticamente ma non merita, non merita neppure di avere un indennizzo per l'attività in più che svolge, perchè gran parte dei nostri amministratori locali non la svolgono a titolo principale, cioè non vivono delle indennità che percepiscono nei consigli comunali e nelle giunte comunali e male farebbero a viverci perchè sono talmente basse da non consentirlo. Quindi mi pare che ci sia un atteggiamento che rischia di spostare il problema; è vero, noi abbiamo un problema che è anche legato alla dotazione finanziaria che la pubblica amministrazione statale, regionale, locale ha a disposizione.

Dobbiamo fare in modo di non sprecare nelle grandi dimensioni, noi parliamo di qualche decina di migliaia o centinaia di migliaia di euro e al contempo lasciamo sprechi da centinaia di milioni di euro.

Io vengo da una di quelle aziende agricole disperate, dove famiglie disperate rischiano con disperazione ogni giorno di essere cacciate da casa; mi dicono che l'ammontare complessivo della situazione debitoria di quelle aziende è maturata prevalentemente con un carico di interessi da speculazione, da strozzinaggio, da atteggiamento indecoroso degli istituti di credito, tesorieri della Regione, ammonti a seicentomilioni di euro. Non so a quanto ammonti la restituzione che le aziende agricole dovrebbero operare per i contributi ricevuti ai sensi della 44, per cui ha anche già deliberato la Giunta, perché è un atto dovuto, no, cioè l'atto dovuto per cui una legge legittima nel momento in cui è stata approvata ed eseguita e anche propagandata, pubblicizzata attraverso la stampa, dichiarazioni di presidenti, di assessori del tempo eccetera eccetera, uno l'ha utilizzata, legittimamente l'ha utilizzata perché esisteva per impiantare un'attività e magari ha investito anche i pochi risparmi che aveva, il futuro suo e della sua famiglia ed oggi in modo retroattivo, noi silenti, li recuperiamo i soldi mandandoli - tanto sono numeri, capitale umano, non sono persone, non sono persone, capitale umano, sono numeri - possiamo tranquillamente andare a portargli via tutto quello che hanno e che avrebbero legittimamente ottenuto grazie al fatto che la Regione si è dotata di una legge di aiuti in materia agricola.

E tutto questo lo si fa senza consentire, anzi consentendo agli istituti di credito di lucrare sul danno che ricevono le famiglie, i nostri operatori agricoli, la piccola proprietà contadina, la realtà rurale di questa Regione, che è una delle tante. E noi con che cosa rispondiamo? Cioè la nostra risposta al disagio popolare diffuso, alla povertà sempre in crescita, la nostra risposta alle esigenze delle nostre popolazioni locali è: "State tranquilli, toglieremo le indennità agli amministratori locali, moralizzeremo la politica così otterremo il risultato". Chi mangia a sbaffo del popolo non sono le banche, sono chi li rappresenta in quest'aula parlamentare, in altre aule parlamentari, nei consigli comunali.

Io non accetto questa impostazione, anzi credo che sia demagogica e prefascista, non accetto questa impostazione, questa ossessione, questa preoccupazione costante non la accetto. In linea di principio non la accetto perché è sbagliata; ed è sbagliata non perché non sia eccessivo, qualche volta anche assolutamente improprio, attribuire indennità a chi svolge funzioni pubbliche soprattutto quando lo fa male, ma perché ritengo che questa non sia la modalità attraverso la quale si affrontano questo tipo di problemi. È una modalità populista, è una modalità populista e pericolosa; è una modalità cioè in linea di principio per la cultura di noi comunisti, che di essere comunisti non ci vergognamo, assolutamente intollerabile.

E su questo argomento ogni volta che ce ne sarà occasione, anche se fossi l'unico insieme ai miei compagni di quest'Aula, coloro che avranno anche il piacere di condividere con me questo atteggiamento, di questo io continuerò a parlare e questa è la posizione che continuerò a manifestare. Io voterò contro questo emendamento, voterò contro questo emendamento perché ritengo che quello che sostituisce fosse già sufficientemente adeguato.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Uras. Lei è già intervenuto onorevole Dedoni nella discussione sull'articolo e sugli emendamenti, può intervenire solo in sede di dichiarazione di voto.

Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Io vorrei dire poche cose riguardo all'intervento dell'onorevole Uras. Non c'è ombra di dubbio che nessuno di noi si può distrarre di fronte all'esigenza che un filo di moralità pubblica, sempre più generalizzata, permei sempre e meglio il funzionamento della pubblica amministrazione. Ora, però, stiamo parlando di un argomento e non si possono invocare altre condizioni che sono governate ovviamente da altre discipline ma che questo non impedisce di osservarle con la sensibilità ed anche con l'attenzione e la solidarietà che molte situazioni si propongono a noi e che chiedono anche al governo regionale di provvedere, e lei sa bene quante di queste situazioni noi non usiamo mai richiamarle per individuare nel tempo le responsabilità, ma sono situazioni che si sono protratte negli anni e che hanno generato cancrene, situazioni incredibilmente difficili e che nel momento in cui un governo deve governare eredita e deve affrontare.

Però, la voglio rassicurare sul fatto che nessuno di noi è in preda ad ossessioni, anzi le dirò di più; a chi osserva con rigore e non con comodità i processi di riforma e, badate, io credo che questo che sto dicendo valga per questo tipo di argomento e per questo tipo di riforma ma valga ancor di più in generale di fronte a tutto un processo complesso di riforma della macchina regionale e del sistema regionale, le riforme non producono nell'immediato economia, paradossalmente sono più onerose perché comportano fasi di transitorietà, producono esigenze di incentivi che orientino le politiche regionali verso approdi che non possono essere imposti e, paradossalmente, generano maggiori costi e non è possibile difendersi dicendo che il nostro obiettivo è l'ossessione al risparmio perché se guardate questa legge non ce n'è e non ce ne sarà, ma incombe a tutti noi, oltre il dovere di riorganizzare per la funzionalità, per i doveri di servizio che abbiamo nei confronti dei cittadini e i diritti di uguaglianza che sottendono alla loro cittadinanza, nella nostra Regione anche il dovere di proporzionalità.

Lei sa bene che se non facciamo passare questa norma può accadere che in astratto l'unione dei comuni circonlacuali del lago Omodeo che fa venticinque - trentamila abitanti e paradossalmente l'Assessore del comune di Ardauli che ha ottocento abitanti vada a prendere l'indennità pari a quella dell'Assessore del comune di Oristano, superando anche l'indennità del suo stesso sindaco, crea una condizioni di inaccettabile paradosso che va ricondotto ad un discorso di proporzionalità che è il nostro dovere di fronte alle riforme.

Noi non vogliamo mortificare nessuno, ma vogliamo anche che i livelli istituzionali che passano attraverso la legittimazione mantengano una graduazione corretta, anzi posso annunciare di più. Come voi sapete l'articolo 11 della legge regionale numero 10 del 2001 pone in capo alla Giunta regionale l'obbligo di adottare, e stiamo provvedendo e lo vorremmo fare a valle di questo procedimento, l'esigenza di determinare la misura dell'indennità degli amministratori locali della Sardegna. Bene, non potremmo disconoscere in quella sede che ci sono categorie e fasce di indennità che in Sardegna non trovano un'applicazione corretta e che mortificano gli amministratori dei paesi più piccoli e che per piccolissime differenze di abitanti si creano grandissime sproporzioni di riconoscimento di indennità.

In quella sede noi vogliamo lavorare per ritrovare anche lì una condizione di proporzionalità e di giustizia rispetto a questo criterio; e lo faremo perché è giusto creare condizioni di dignità anche da parte degli amministratori locali ma non vorremmo sovvertire un ordine corretto che fa sì che ciascuno concorra anche al benessere del proprio territorio in un regime di corretta proporzionalità fra le cariche e quindi anche le indennità che in quel luogo sovvertono.

Insomma, se il sindaco di Ardauli farà il Presidente dell'unione non può essere comunque, perché esercita anche se collettivamente una funzione proporzionale alla sua realtà e a quella dimensione, essere paragonato al sindaco di una città capoluogo che ha diverse prerogative, diverse incombenze e diversi riconoscimenti.

Questo dovere lo dobbiamo affrontare nella convinzione e nella certezza, le voglio assicurare, che non è possibile che di fronte ai processi di riforma nessuno di noi sia mai preso da una sterile quanto inutile ossessione ad un risparmio, anzi purtroppo ci costerà dei denari che dovremo mettere in campo a cominciare da questa legge per avviare e incentivare un processo che solo attraverso questi sistemi potrà trovare una sua ragion d'essere e un assetto migliore per i servizi ai cittadini.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 91 sostitutivo totale della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'approvazione dell'emendamento 91 fa decadere l'emendamento 72 e tutti gli emendamenti sostitutivi parziali. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 3 a firma Pisano e più.

Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Non so se sia ancora in tempo per fare il ragionamento attorno al problema che volevo porre all'attenzione dei presentatori dell'emendamento 91, se non sbaglio. Perché anche quando si tratta del personale, non mi interessa più per altro per ovvi motivi, direi che non si può trascurare neanche il passaggio alla Regione. Lo dico per il fatto che potrebbero capitare dei contenziosi e, siccome bisogna evitare i contenziosi, ricordo che il comparto di contrattazione è Regioni - enti locali, quindi non può essere non inserito in legge. Questo è, esiste, e pregherei di fare la verifica con gli uffici di competenza.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3, Pisano e più. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Articolo 11. Se ne dia lettura.

MANCA, Segretario:

Capo III

Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni

Art. 11

Trasferimenti per l'esercizio integrato
di funzioni

1. E' istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata.

2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni e delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata eventualmente ammesse dal programma di riordino degli ambiti territoriali previsto dall'articolo 1 bis. I criteri sono definiti col medesimo programma, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

3. Il fondo è ripartito:

a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi;

b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti;

c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;

d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;

e) per il 50 per cento in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che esercitano il maggior numero di funzioni;

f) per il 10 per cento fra le forme associative di nuova istituzione per contributi una tantum di avvio; le disponibilità residue per carenza di nuove istituzioni si sommano a quelle della lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri.

4. Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i quattro quinti dei comuni che aderiscono. Non si considerano gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti.

5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi. Non più del 10 per cento può essere destinato alle spese generali di funzionamento dell'ente.

6. All'assegnazione dei fondi provvede annualmente l'assessorato agli enti locali.

7. Fino all'approvazione del programma di riordino degli ambiti territoriali i trasferimenti sono disposti, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, con programma annuale deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, esclusivamente a favore delle unioni e comunità montane costituite ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 11 sono stati presentati gli emendamenti numero 75 soppressivo parziale, numero 74, 31 e 57 sostitutivi parziali, l'emendamento numero 73 aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MANCA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Orru' - Cugini - Marracini - Sanna Francesco - Uras

Art. 11

1. Il comma 7 dell'articolo 11 è soppresso. (75)

Emendamento sostitutivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 11

1. Il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 1 bis".

Analogamente:

- nell'articolo 12 del comma 4 la dizione "unioni .... comunità montane ... altre forme di gestione associata eventualmente ammesse dal programma di riordino degli ambiti territoriali"

- negli articoli 13 lett. a), nell'articolo 15 comma 1, nell'articolo 16 comma 1, nell'articolo 19 comma 1, nell'articolo 24 comma 1, nell'articolo 25 commi 1 e 2 la dizione "unioni di comuni ... comunità montane ... altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali"

sono sostituite dalle parole:

"unioni di comuni ... comunità montane ... altre forme di gestione associata .... i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 1 bis". (74)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 11

Al comma 4 dell'art. 11 la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre". (31)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 11

Al comma 4 le parole: "da almeno i quattro quinti...." sono sostituite dalle parole: "da almeno i tre quinti....". (57)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 11

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

Norma transitoria

1. E' conferita alle province la funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità della legge 3 dicembre 1971 numero 102 e della legge 97 del 1994, per quei territori i cui comuni non fanno parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge. Le province concorrono altresì alla valorizzazione delle zone montane attraverso la promozione ed il supporto all'iniziativa dei comuni per la costituzione delle comunità montane, il coordinamento ed il raccordo dei programmi di intervento della montagna di cui all'articolo 9 con i programmi territoriali e sociali di ambito provinciale, l'integrazione dei territori delle zone montane con il resto del territorio.

2. I trasferimenti erariali assegnati alle Comunità Montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinati dalla legislazione vigente, affluiscono ai bilanci delle Province che provvedono alla loro ripartizione fra le Comunità Montane o le altre forme associative comprendenti Comuni classificati montani in base alla legge 1102 del 1971 istituite ai sensi della presente legge nel proprio territorio, nonché all'utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui Comuni non fanno parte delle predette forme associative.

3. Con l'entrata in vigore delle norme di finanza locale atte a unificare i trasferimenti dello Stato agli Enti locali della Sardegna in capo al bilancio regionale, le previsioni di cui ai commi precedenti, sono abrogate. (73)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 75 è stato presentato dai consiglieri Maninchedda e più. Chi lo illustra? Si dà per illustrato.

L'emendamento numero 74 a firma Maninchedda e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

L'emendamento numero 31 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

L'emendamento numero 57 A firma Capelli e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

L'emendamento numero 73 a firma Maninchedda e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. La Commissione esprime parere favorevole per l'emendamento numero 75, si accoglie l'emendamento numero 74, mi pare che l'emendamento numero 31 viaggi nella stessa direzione assieme al 57 e si accoglie l'emendamento numero 73.

PRESIDENTE. Quindi il 31 e il 57 non vengono accolti? Sono uguali come diceva lei, sono accolti?

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme. E approfitto per chiedere alla Presidenza, riguardo al comma 5, la possibilità di poterlo votare per parti secondo i due periodi che sono segnati al comma 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 75. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 74. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Viene approvato anche il 57 che è identico al 31.

Metto in votazione l'articolo sino al comma 5, sino alle parole "dei servizi". Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione il primo periodo del comma 5. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Perché questo tipo...

PRESIDENTE. È stata chiesta la votazione per parti.

DEDONI (Riformatori Sardi). Perché?

PRESIDENTE. Prego Assessore Sanna.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La motivazione è molto semplice, la seconda parte quantifica una percentuale da destinare alle spese generali di funzionamento dell'ente. Noi riteniamo che la precedente frase nell'indicare che "le risorse trasferite ai sensi della presente legge sono destinate alla copertura dei costi e delle funzioni svolte in forma associata", definisca di per sé il campo entro il quale si vorrebbe destinare quel dieci per cento, che in alcuni casi può essere eccessivo ed in altri casi può essere insufficiente, mentre quelle spese sono ampiamente ricoperte nella dicitura della prima parte.

PRESIDENTE. Metto in votazione il secondo capoverso del comma 5. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione la restante parte dell'articolo, commi 6 e 7. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 73. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

CORDA, Segretario:

Art. 12

Trasferimenti per spese di investimento in forma associata

1. E' istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.

2. A valere su tale fondo sono finanziate:

a) le opere di interesse sovracomunale;

b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti;

c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata.

3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio. Sono escluse le opere di interesse provinciale.

4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, a favore delle unioni e delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata eventualmente ammesse dal programma di riordino degli ambiti territoriali, sulla base dei progetti esecutivi presentati.

5. Per l'assegnazione il programma tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:

a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente richiedente;

b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare;

c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata;

d) dimensione del bacino di utenza beneficiario dell'intervento.

6. A copertura della quota eventualmente a carico della gestione associata possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).

7. Fino all'approvazione del programma di riordino degli ambiti territoriali i finanziamenti sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, con programma annuale deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, esclusivamente a favore delle unioni e comunità montane costituite ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 12 stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 76. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 12

All'articolo 12 è soppresso il comma 7. (76)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato dai presentatori. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 76. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

CORDA, Segretario:

Art. 13

Piani per insediamenti produttivi

1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 6:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e di comunità montane, o di altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"2 bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

CORDA, Segretario:

Art. 14

Interventi socio assistenziali

1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l'esercizio di funzioni e di servizi sociali ed alla persona, nonché per la realizzazione di progetti o di strutture inerenti le medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e vantaggi per le gestioni realizzate in forma associata in coerenza con le indicazioni del piano di riordino degli ambiti territoriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

CORDA, Segretario:

Art. 15

Impianti sportivi

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente:

"Art. 11 bis - Contributi e priorità per le unioni e le comunità montane

1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni, alle comunità montane ed alle altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale.

2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 sono innalzate rispettivamente al 90, 75 e 60 per cento dei costi globali. Le gestioni associate possono destinare a copertura della quota a loro carico i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.

3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione associata e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

CORDA, Segretario:

Art. 16

Musei di enti locali

1. I contributi agli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e comunità montane o altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, nella misura massima del 80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei.

2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 è assicurata priorità agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e comunità montane o da altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali.

3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

CORDA, Segretario:

Art. 17

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993

1. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"2 bis. I fondi di cui alle lettere a)e b) del comma 1, sono ripartiti come segue:

a) fondo di cui alla lettera a): ai Comuni il 90,5 per cento, alle Province il 9,5 per cento;

b) fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l'82 per cento, alle Province il 18 per cento.".

3. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.

4. Nel comma 1 dell'articolo 7 bis inserito dall'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 sono soppresse le parole: "e dalle unioni di comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge."

5. Le modifiche ed abrogazioni disposte dal presente articolo si applicano a decorrere dai trasferimenti per l'anno 2006.

PRESIDENTE. All'articolo 17 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 58 e 32 e il sostitutivo parziale numero 77. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 17

I commi 2 e 3 dell'art. 17 sono soppressi. (58)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 17

Il comma 3 dell'art. 17 è soppresso. (32)

Emendamento sostitutivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 17

1. Il comma 2 è sostituto dal seguente:

"2. Nel comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 nel primo alinea sono soppresse le parole "alle comunità montane il 4 per cento"; nel secondo alinea "alle comunità montane lo 0,5 per cento". (77)

PRESIDENTE. Gli emendamenti vengono dati per illustrati dai presentatori.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. La Commissione non accogliere gli emendamenti numero 58 e 32 mentre accogliere l'emendamento numero 77.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 58. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 77. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

CORDA, Segretario:

Capo IV

Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuni

Art. 18

Definizione

1. Nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 18, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

CORDA, Segretario:

Art. 19

Istituti scolastici

1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e comunità montane o altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia.

2. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto della forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.

3. La convenzione può prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio nonché lo svolgimento di attività con l'utilizzo del personale pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 19, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

CORDA, Segretario:

Art. 20

Realizzazione di strutture multifunzionali

1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al cento per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di piccoli comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata ai sensi degli articoli 12, 14, 15, 16 e 26 nel territorio di piccoli comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 20, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

CORDA, Segretario:

Art. 21

Incentivi per l'insediamento di aziende

1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree individuate dai PIP affidate a gestioni in forma associata ai sensi dell'articolo 13, l'aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).

2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 21, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

CORDA, Segretario:

Art. 22

Recupero secondario del patrimonio edilizio (integrazioni all'art. 15 della L.R. n. 29 del 1998 sui centri storici)

1. Nell'articolo 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.".

2. Nello stesso articolo 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, compatibilmente comunque col rispetto dei massimali fissati dall'Unione Europea.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 22, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

CORDA, Segretario:

Art. 23

Riserva di finanziamento per il recupero
dei centri storici

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici è assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, non inferiore al quaranta per cento delle risorse stanziate.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 23, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

CORDA, Segretario:

Art. 24

Trasporti pubblici

1. Le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal piano regionale di riordino degli ambiti territoriali, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale) i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.

2. I progetti sono presentati all'Assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all'unione o alla comunità montana. L'Assessorato regionale può restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta suggerendo le modalità per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.

3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 24, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

CORDA, Segretario:

Art. 25

Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio

1. I piccoli comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal programma di riordino degli ambiti territoriali, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) per le finalità e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.

2. Le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal programma di riordino degli ambiti territoriali al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute.

3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall'Assessorato agli enti locali sulla base delle domande corredate dai progetti esecutivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 25, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

CORDA, Segretario:

Art. 26

Mostre e commercio di prodotti locali

1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.

2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all'ottanta per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dai progetti esecutivi.

3. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante i contratti di collaborazione di cui all'articolo 25, a associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell'unione o della comunità montana o di altra forma associativa di cui fa parte. E' data priorità ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato di protezione civile, di salvaguardia valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica.

4. Il sindaco può autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 26, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26 bis.

CORDA, Segretario:

Art. 26 bis

Notifica alla Commissione europea

1. I benefici alle imprese previsti dagli articoli 21 e 22 sono applicati dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o una volta decorso il termine prescritto per il controllo da parte della stessa Commissione.

PRESIDENTE.All'articolo 26 bis è stato presentato l'emendamento numero 78. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Maninchedda- Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 26bis

Dopo l'articolo 26 bis è aggiunto il seguente:

Art. 26ter

1. Le province sarde possono, in accordo fra loro, dar vita a forme di gestione associate di funzioni di loro competenza. (78)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato dai presentatori.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (La Margherita - D.L.). Se è possibile, chiedo scusa ai colleghi, sospendere per due minuti prima di procedere al voto sull'articolo 26 bis.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, sospendo la seduta e i lavori riprenderanno alle ore 19.00.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 49, viene ripresa alle ore 19 e 04.)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FADDA

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 26 bis. È stato presentato un emendamento a firma di tutti i rappresentanti delle forze politiche, quindi all'unanimità. In via del tutto eccezionale questa Presidenza accoglie l'emendamento che è stato presentato proprio perché c'è l'unanimità dell'Aula.

Ne do lettura direttamente io: L'emendamento è a firma Marrocu e più. Nell'emendamento 78 è aggiunto il seguente comma: "Nell'articolo 8 della legge regionale numero 1, 1° luglio 2002 numero 10 adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifica la legge regionale 2 gennaio 1977 numero 4, sono soppresse le parole "di Assessore provinciale".

Emendamento aggiuntivo Cuccu Giuseppe - Marrocu - Biancu - Balia - Pinna - Licheri - Sanna F. - Sanjust - Sanna Matteo

Art. 26bis

Nell'emendamento 78 è aggiunto il seguente comma:

"Nell'articolo 8 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifica alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) sono soppresse le parole "e di assessore provinciale". (92)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato dai presentatori.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 26 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 92, a firma Marrocu e più. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

CORDA, Segretario:

Art. 27

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, capi I, III e IV, sono valutate in euro 4.500.000 per l'anno 2005. Alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S04.016, così come incrementate dall'articolo 37 comma 5, della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (Legge finanziaria 2005).

2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria, mediante revisione dei criteri di trasferimento delle risorse a favore degli enti locali, di cui alla legge regionale n. 25 del 1993, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 17 della presente legge.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 - 2007 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.065 - Organizzazione e sviluppo delle comunità montane

2005 euro 8.560.000

2006 euro 2.700.000

2007 euro 2.700.000

mediante lo storno dai seguenti capitoli:

03253 (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000

03254 (AS) anno 2005 euro 5.560.000.

(SOPPRESSA)

UPB S03.066 - Investimenti a favore delle comunità montane

2005 euro 900.000

2006 euro ----------

2007 euro ----------

mediante lo storno dal capitolo 03260 (AS):

(SOPPRESSA)

In aumento:

04 - ENTI LOCALI

UPB 04.017 Trasferimenti agli enti locali. Investimenti

2005 euro 9.460.000

2006 euro 2.700.000

2007 euro 2.700.000

per impinguare i seguenti capitoli:

(NI) (FR) Fondo regionale per la montagna (art. 9 della presente legge) (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000;

(NI) (AS) Fondo nazionale per la montagna (art 34 legge 17 maggio 1999, numero 144) anno 2005 euro 5.560.000;

(NI) (AS) Fondo ordinario per gli investimenti delle comunità montane (Artt. 34 e 41 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504) anno 2005 euro 900.000.

4. Per effetto del disposto dell'articolo 21, le minori entrate dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sono valutate in euro 100.000 per l'anno 2005 e in euro 500.000 per gli anni successivi. Alle stesse si fa fronte mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale numero 7 del 2005:

2005 voce 1) euro 100.000

2006 voce 5) euro 500.000

2007 voce 5) euro 500.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 27, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'allegato A.

CORDA, Segretario:

Tabella A

Leggi regionali abrogate ai sensi dell'art. 10

1) L.R. 3 giugno 1975, n. 26

Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge. 3 dicembre 1971, n. 1102.

2) L.R. 12 agosto 1977, n. 35

Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la Giunta esecutiva ed ai Consiglieri degli organismi comprensoriali e delle comunità montane.

3) L.R. 17 agosto 1978, n. 52

Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno1975, n. 26.

4) L.R. 21 agosto 1980, n. 23

Approvazione dello Statuto della XVII comunità montana denominata "Dell'Alta Marmilla".

5) L.R. 21 agosto 1980, n. 24

Approvazione dello Statuto delle XV comunità montana denominata "Del Barigadu".

6) L.R. 2 settembre 1980, n. 35

Approvazione dello Statuto della I comunità montana denominato "Osilo-Ploaghe-Villanova Monteleone".

7) L.R. 2 settembre 1980, n. 36

Approvazione dello Statuto della II comunità montana denominata "Su Sassu-Anglona-Gallura".

8) L.R. 2 settembre 1980, n. 37

Approvazione dello Statuto della III comunità montana denominata "Gallura".

9) L.R. 2 settembre 1980, n. 38

Approvazione dello Statuto della VI comunità montana denominata "Monte Acuto".

10) L.R. 2 settembre 1980, n. 39

Approvazione dello Statuto della VII comunità montana denominata "Goceano".

11) L.R. 2 settembre 1980, n. 40

Approvazione dello Statuto della VIII comunità montana denominata "Marghine Planargia".

12) L.R. 2 settembre 1980, n. 41

Approvazione dello Statuto della XVI comunità montana denominata "Arci-Grighine".

13) L.R. 2 settembre 1980, n. 42

Approvazione dello Statuto della XVIII comunità montana denominata "Monte Linas".

14) L.R. 2 settembre 1980, n. 43

Approvazione dello Statuto della XX comunità montana denominata "Del Mulargia e Flumendosa".

15) L.R. 2 settembre 1980, n. 44

Approvazione dello Statuto della XXI comunità montana denominata "Sarrabus-Gerrei".

16) L.R. 2 settembre 1980, n. 45

Approvazione dello Statuto della XXIII comunità montana denominata "Ventitreesima".

17) L.R. 2 settembre 1980, n. 46

Approvazione dello Statuto della XXIV comunità montana denominata "Del Serpeddì".

18) L.R. 2 settembre 1980, n. 47

Approvazione dello Statuto della XXV comunità montana denominata "Sa Giara".

19) L.R. 7 agosto 1981, n. 29

Approvazione dello Statuto della XXII comunità montana denominata "Del Basso Sulcis".

20) L.R. 7 agosto 1981, n. 30

Approvazione dello Statuto della XIII comunità montana denominata "Sarcidano-Barbagia di Seulo".

21) L.R. 7 agosto 1981, n. 31

Approvazione dello Statuto della XII comunità montana denominata "Barbagia-Mandolisai".

22) L.R. 7 agosto 1981, n. 32

Approvazione dello Statuto della XIX comunità montana denominata "Sulcis-Iglesiente".

23) L.R. 7 agosto 1981, n. 33

Approvazione dello Statuto della XIV comunità montana denominata "Del Montiferru".

24) L.R. 7 agosto 1981, n. 34

Approvazione dello Statuto della V comunità montana denominata "Del Logudoro".

25) L.R. 9 novembre 1981, n. 36

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1981, n. 30; 7 agosto 1980, n. 31; 7 agosto 1981, n. 32; riguardanti l'approvazione degli Statuti delle comunità Montane "Sarcidano-Barbagia di Seulo", "Barbagia-Mandrolisai" e "Sulcis-Iglesiente".

26) L.R. 27 agosto 1982, n. 17

Approvazione dello Statuto della XI comunità montana denominata "Ogliastra".

27) L.R. 27 agosto 1982, n. 18

Approvazione dello Statuto della X comunità montana denominata "Delle Baronie".

28) L.R. 13 settembre 1982, n. 23

Modifiche ed integrazioni agli artt. 7 e 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26 recante "Costituzione, funzionamento e attività delle comunità Montane", ed alla tab. A allegata alla L.R. 17 agosto 1978, n. 52, recante "Delimitazione nei terreni montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26".

29) L.R. 11 agosto 1983, n. 21

Approvazione dello Statuto della IX comunità montana denominata "Del Nuorese".

30) L.R. 11 agosto 1983, n. 22

Approvazione dello Statuto della IV comunità montana denominata "Riviera di Gallura".

31) L.R. 13 aprile 1990, n. 7

Modifiche ed integrazioni alla tabella A allegata alla legge regionale 14 agosto 1978, n. 51, recante "Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26", e modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, recante "Approvazione dello Statuto della XXIV comunità montana denominata "'Del Serpeddì'".

32) L.R. 16 giugno 1992, n. 9

Modifica dell'articolo 14 dello Statuto della II comunità montana denominata "Su Sassu-Anglona-Gallura-Perfugas" approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36.

33) L.R. 24 febbraio 1994, n. 6

Modifica dello Statuto della X comunità montana denominata "Delle Baronie" approvata con legge regionale 27 agosto 1982, n. 18.

34) L.R. 29 aprile 1994, n. 19

Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 36 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità Montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102).

35) Art. 49 L.R. 8 marzo 1997, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio della Regione (legge finanziaria 1997).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'allegato A. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione la legge nel suo complesso.

Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Matteo per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA MATTEO (A.N.). Grazie Presidente, colleghe e colleghi, nell'annunciare il mio voto contrario a questa legge, un voto contrario per tanti motivi. Innanzitutto perché, come ho avuto modo due giorni fa in Aula di intervenire, ritengo che questa legge è una legge di riforma non delle Comunità Montane ma di quelle comunità lontane, le ribattezzo io, lontane dai principi ispiratori della legge 1102 del 1971 che, come ho già avuto modo di asserire in quest'Aula, è stata concepita dall'allora legislatore per la tutela e sviluppo dei territori montani svantaggiati, lontana dalle esigenze dei piccoli comuni, lontana dai sardi, lontana da tutte quelle esigenze che noi abbiamo evidenziato in questi emendamenti, alcuni illustrati e alcuni dati per illustrati, alcuni firmati anche dal sottoscritto ed altri non firmati dal sottoscritto perché non condivisi anche dal sottoscritto e del mio Gruppo.

Per quanto ci riguarda ritengo che sia desolante parlare in questi banchi, oggi, date le numerose assenze, alcune giustificate, altre non giustificate ed altre invece discutibili.

Per quanto mi riguarda, Presidente, e per quanto ci riguarda, noi avremmo preferito discutere questa legge avvalendoci di un confronto più serrato, un confronto che portasse un maggior contributo anche da parte nostra al perfezionamento, al miglioramento della legge stessa. Riteniamo che su argomenti così importanti che ci riguardano tutti, che ci riguardano anche come amministratori di piccole realtà, ci dovesse essere un coinvolgimento maggiore, un coinvolgimento ed una concertazione maggiore. Però, siccome sono rispettoso della maggioranza, sono rispettoso della democrazia e della logica soprattutto dei numeri, ritengo che chi ha i numeri ha il dovere di legiferare ma ha anche il dovere di assumersi tutte le responsabilità, anche delle conseguenze, delle brutte conseguenze che questa legge avrà sul territorio e su quei piccoli comuni che sono esclusi per un calcolo puramente altimetrico e non un calcolo di tipo economico e sociale che invece doveva prevalere in questa legge. Il voto è contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Grazie Presidente. È per annunciare il mio voto contrario a questa legge, perché la ritengo fuori da quelli che sono gli schemi veri di riforma che dovrebbero toccare le sensibilità delle popolazioni, gli interessi delle popolazioni e in questo caso non si tocca né l'una né l'altra cosa.

Però debbo anche porre un ringraziamento personale al Presidente della prima Commissione, l'onorevole Maninchedda, perché ha consentito di portare in Aula il dibattito di una legge di riforma, poiché era destinata ad essere un'azione personalistica all'interno della dichiarazione di grande riforma della finanziaria nelle norme spurie, nelle tante norme spurie che erano in quella finanziaria, e oggi, nonostante questa norma non abbia il mio voto favorevole, certamente, perché non sono state accolte tante sensibilità che sono state portate avanti dalla minoranza, ma non solo, credo che avrà la necessità al più di presto di una rivisitazione, perché l'impatto che avrà nella popolazione, nella gente sarà come tutte quelle grandi novità che hanno visto i direttori essere commissari degli EPT e di altri strumenti della Regione non essere all'altezza neanche di quelle chiacchierate e vecchie condizioni per cui dovevano essere riformate.

Credo che sia importante che il Consiglio, ma soprattutto la maggioranza e, dico ancora di più, la Giunta, stiano ad ascoltare quelle che sono le reali esigenze che vengono portate in quest'Aula, perché ciascuno di noi è portatore di sensibilità che sono nel territorio, che sono nella gente che popola la Sardegna e non può essere solo l'arroganza di una parte, l'arroganza di una maggioranza che può decidere quale sia la legge migliore per un futuro.

Io auspico che veramente si riprenda un confronto serio e anche l'assenza di molti consiglieri della minoranza che oggi hanno voluto testimoniare in maniera diversa, voglia significare che da parte della maggioranza e dell'Esecutivo ci sia più attenzione a quello che è il livello istituzionale, quello di un parlamento, di un alto parlamento che voglia dare leggi, che voglia dare indirizzi, che voglia programmare lo sviluppo reale della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BALIA (Gruppo Misto). Presidente, rapidamente per una dichiarazione di voto a nome della maggioranza, partendo da una delle ultime considerazioni che l'onorevole Dedoni faceva relativamente ad alcuni colleghi che hanno abbandonato l'Aula, cosa della quale ci rammarichiamo, ne abbiamo parlato prima, però abbiamo detto che respingevamo e continuiamo a respingere le strumentalizzazioni politiche che ne conseguono e in ogni caso chi abbandona i lavori dell'Aula non si mette dalla parte della ragione, si mette dalla parte del torto, perché rappresenta un'evidente rinuncia al dialogo, alla discussione…

DEDONI (Riformatori Sardi). Ha ragione, l'Aventino non paga!

BALIA (Gruppo Misto). …e quindi anche alle proposte, onorevole Dedoni, e alla difesa delle proprie posizioni, e naturalmente in maniera riguardosa riconosciamo la legittimità di tutte, per carità.

Quindi questa legge non è frutto di arroganza della maggioranza, è frutto di un confronto leale, di un confronto lungo, di un confronto aperto. E' anche ingeneroso dire che sono mancati i momenti di concertazione. I momenti di concertazione vi sono stati, la Commissione ha lavorato per tre mesi, ha sentito i rappresentanti che doveva sentire, i sindaci attraverso l'ANCI, i rappresentanti delle Comunità montane attraverso l'UNCEM, e debbo dire che, in linea generale, al di là di riflessioni specifiche fatte da alcuni, questa legge ha riscosso un plauso direi abbastanza generalizzato soprattutto da parte dei sindaci che erano sicuramente forse più consapevoli di altri di quanto il vecchio schema legislativo rappresentasse un appesantimento anche in tema di opportunità e di possibilità di buono e di reale governo degli enti locali.

Il Consiglio ha operato in un confronto dialettico, talvolta anche serrato, non solo con le opposizioni ma anche con la Giunta regionale, così come deve essere. Quel titolo da noi tanto decantato in termini di positività, dalle opposizioni tanto rifiutato, perché si propone una sistemazione giuridica non solo delle Comunità montane, ma anche delle unioni di comuni non montani e dei piccoli comuni, per noi invece rappresenta il perseguimento di un disegno giuridico simbiotico che consente una proposta di tipo assolutamente organico.

E badi, per il collega che è intervenuto poco fa, crediamo proprio che non vi siano all'interno della legge elementi di rischio che comportino neanche minimamente preoccupazioni rispetto all'acquisizione di risorse per quei comuni che sono considerati comuni montani in base alla legge nazionale e che non sono invece considerati comuni montani ai fini della costituzione delle comunità montane in base alla legge regionale. C'è una norma di salvaguardia, la Giunta regionale vigilerà perché la norma di salvaguardia produca i giusti effetti.

Infine, per concludere, lo abbiamo detto quando abbiamo introdotto il dibattito, lo abbiamo detto quando abbiamo presentato la legge, questa è la prima legge di riforma che è arrivata in Aula. E' stata elaborata dal Consiglio, la Giunta regionale ha dato il proprio contributo, e rappresenta anche un proposito, un indicatore di una volontà che verrà ripresa subito dopo la stagione estiva, col mese di settembre.

E' di oggi una comunicazione fatta al Presidente della Giunta regionale e ai Capigruppo del centrosinistra, firmata dall'onorevole Maninchedda, da Francesco Sanna, dall'onorevole Cugini, Giambattista Orrù, Peppino Balia, Angela Corrias e Luciano Uras, laddove si assume l'impegno proprio che con la ripresa estiva la Giunta definisca alcuni principi generali fondamentali sullo Statuto e sulla forma di governo, per poi sottoporli all'esame del Consiglio. E per approfondire quella proposta che abbiamo approvato con l'ordine del giorno relativamente alla Consulta, una volta acquisito il documento di indirizzo sullo Statuto e predisposta la legge sulla Consulta, la Commissione si propone di andare avanti con l'esame delle altre proposte di riforma a partire dalla legge elettorale che dovrà essere preliminare rispetto a quella sul conflitto degli interessi. Per cui per parte della maggioranza vi è piena soddisfazione per l'approvazione di questo importante provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANJUST (F.I.). Una brevissima dichiarazione di voto che faccio senza voler eccessivamente strumentalizzare ciò che soprattutto ieri è avvenuto in quest'Aula riferendomi alle dichiarazioni anche un po' confuse del presidente Soru.

Nell'esprimere il mio voto contrario a questa legge penso che sia comunque doveroso dare atto all'intero Consiglio di aver voluto fortemente portare in quest'Aula, come qualcuno precedentemente ha detto, la prima legge di riforma. Ma ciò che io vorrei puntualizzare è il fatto che questa legge di riforma, anche se da me personalmente, dal Gruppo al quale appartengo, personalmente non condivido almeno nella sua totalità, è una legge che comunque ha finalmente voluto fortemente il Consiglio.

E chi invece durante tutta la campagna elettorale, durante tutto quest'anno di governo, ha parlato di riforme, molte volte ne ha parlato in maniera impropria, e che oggi era portato in prima persona a fortemente volere questa legge, ha fatto capire ai sardi, ma soprattutto all'intero Consiglio di non essere assolutamente d'accordo nel voler fare realmente queste riforme.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Anch'io farò una dichiarazione brevissima Presidente, e dichiaro che il mio sarà un voto favorevole a questa legge e sarà un voto molto personale. Lo faccio con lo spirito di un sindaco; di un sindaco di un piccolo comune che crede di aver colto in questa legge la strada giusta, la via verso la quale occorre davvero portare questo processo di riforma che questa legge contiene.

La legge, che forse poteva essere migliore, poteva essere più coraggiosa, ma che ha comunque tratti di sufficienza. Ieri il Presidente della prima Commissione, l'onorevole Maninchedda, chiedeva a se stesso, ma lo chiedeva anche a tutti noi, quale dovesse essere il ruolo dei consiglieri regionali e il ruolo del Consiglio regionale nella sua interezza. Lo faceva in maniera quasi sofferta l'onorevole Maninchedda e alla fine lui ha detto: "Bisogna essere fedeli a quelli che sono i principi verso i quali ci si ispira, bisogna davvero difendere gli ideali per i quali si è arrivati in quest'Aula". Io credo che noi non ci possiamo davvero sottrarre a questo invito e accogliere l'importanza di assumere un ruolo coerente con quanto sempre abbiamo detto. Certo, è un processo di riforma che porterà questo a ridurre drasticamente il numero dei comuni che oggi vengono dichiarati comuni montani, da 234, mi pare di ricordare, arriveremo a 12 comuni, che avranno il titolo ad essere dichiarati, in base a questa legge, comuni montani e che potranno pertanto aggregarsi in nuove unioni di comuni montani. Quindi un senso positivo a questa riduzione e a questa funzionalità superiore dei territori che sapranno sicuramente aggregarsi in un ambito più ampio e ottimale.

Ma io colgo anche positivamente la ridefinizione di piccolo comune che ha finalmente fatto chiarezza sulla possibilità di sottrarre da tale definizione alcuni comuni che, a nostro giudizio, ma da sempre, lo dicevamo anche nelle sedi associative, non potevano aver titolo ad essere definiti tali. Così come cogliamo in senso positivo lo sforzo per dare strumenti operativi e sostegno alle forme associate nella gestione dei servizi sovracomunali.

Ecco, per questo io voterò a favore e lo farò in maniera differente rispetto a quello che anche i miei colleghi dello stesso Gruppo hanno dichiarato, ma credendo davvero di farlo in maniera coerente rispetto allo spirito e all'ideale che mi ha portato in quest'Aula.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 89/A.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Orru' - Pinna - Pirisi - Pisano - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Artizzu - Cassano - Dedoni - Lombardo - Petrini - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Si è astenuto il consigliere: Cherchi Oscar.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 41

contrari 8

(Il Consiglio approva).

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

CHERCHI OSCAR, Segretario:

"Mozione Pirisi - Sanciu - Porcu - Cuccu Franco Ignazio - Giorico - Manca - Mattana - Murgioni - Sabatini - Uras - Dedoni - Moro - Scarpa - Balia - Atzeri - Serra - Salis sulle risorse della continuità territoriale per la Sardegna. (42)

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. E' stata presentata una mozione a firma Pirisi, Sanciu e più. Se ne dia lettura.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori della mozione ha facoltà di illustrarla.

PIRISI (D.S.). Grazie, signor Presidente, Assessori, onorevoli consiglieri, soltanto poche parole per illustrare questa mozione che ha in realtà il valore di un ordine del giorno e che è stata proposta dai colleghi della quarta Commissione consiliare permanente perché preoccupati, signor Presidente, per alcune notizie di stampa che sono apparse nei giorni scorsi, con le quali si diceva che le risorse destinate alla continuità territoriale della Sardegna dovrebbero essere trasferite all'aeroporto di Torino e all'aeroporto di Fiumicino.

Io voglio dire che a quest'ordine del giorno proposto dai colleghi della quarta Commissione unanimemente si sono aggiunte le firme di tutti i Gruppi consiliari e quindi credo che vada sottolineato questo aspetto, cioè l'aspetto dell'unità per una battaglia così importante per il popolo sardo perché nel 1990 è stato sancito il principio della continuità territoriale, per cui i cittadini sardi sono stati dichiarati diciamo cittadini aventi gli stessi diritti dei nostri connazionali e dei cittadini europei ad avere il diritto alla mobilità.

Quindi si è verificata questa situazione per cui oggi si rischierebbe di vedere i fondi che erano destinati per la continuità territoriale trasferiti appunto ad altri usi.

Noi riteniamo che invece quelle risorse debbano rimanere in capo alla continuità territoriale della Sardegna, per cui abbiamo proposto questo ordine del giorno con il quale si impegna la Giunta regionale e vorrei ringraziare anche qui gli Assessori in rappresentanza della Giunta per la disponibilità che hanno dato affinché venisse immediatamente discussa mozione che, come ripeto, ha un valore di ordine del giorno, con la quale si impegna la Giunta affinché vengano adottate immediatamente tutte le misure necessarie ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per la Sardegna, recuperando quelle risorse che si vorrebbero appunto trasferire ad altro uso.

Questo noi riteniamo che debba avvenire in maniera urgente affinché venga avviata un'iniziativa presso il Governo nazionale, il Parlamento, le Regioni, gli enti locali e le compagnie aeree perché tutti quanti si lavori immediatamente affinché ci sia, diciamo, un corpo organico di norme che consentano senza equivoco alcuno che la materia della continuità territoriale stabilmente venga affrontata e che non ci siano rischi di nuovo che venga colpita questa importante conquista dei sardi.

Per questo io inviterei tutti i colleghi, con lo stesso spirito con cui hanno sottoscritto questa mozione, a votarla unanimemente, affinché il 4 agosto, quando ci sarà la prossima riunione del Consiglio d'amministrazione dell'ENAC venga ritirata la delibera con la quale si stava proponendo appunto che le risorse vengano dirottate ad altro uso e rimangano e permangano per la continuità territoriale della Sardegna.

PRESIDENTE. Quindi, l'onorevole Pirisi, che è il primo firmatario della mozione chiede che venga discussa immediatamente.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Naturalmente la Giunta è d'accordo perchè venga discussa immediatamente.

PRESIDENTE. Grazie Assessore. Credo che ci sia stata già l'illustrazione, apro la discussione sulla mozione; c'è qualcuno che vuole intervenire?

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, mi scusi, dalla presentazione che ha fatto il collega Pirisi, io non ho capito bene se si tratta di una mozione o di un ordine del giorno o di una via di mezza, di un coacervo che un po' assomiglia all'uno e un po' assomiglia all'altro. Nel senso che l'ordine del giorno, se io non sbaglio, però io non sono un esperto del Regolamento lo dico con onestà, dovrebbe essere attinente alla discussione che si è fatta sino a questo momento e non è attinente, la mozione se io non sbaglio dovrebbe essere messa all'ordine del giorno del Consiglio, siccome nessuno ci ha chiesto di mettere all'ordine del giorno questa mozione ed oltretutto io credo che su un argomento così importante, che siamo disponibilissimi a discutere anche domani mattina eventualmente, però è necessario che ci sia la preparazione dei Gruppi consiliari; c'è un Gruppo, quello dell'U.D.C., che non è presente in Aula su un problema specifico, ed è per questo che si è allontanato, un altro Gruppo quello di Fortza Paris che ha fatto esattamente la stessa cosa, mi sembra che non sia opportuno iniziare la discussione questa sera.

Noi come Gruppo di Riformatori siamo disponibilissimi a discutere la mozione domani mattina dopo averne preso visione, dopo averla analizzata con attenzione anche al fine di portare al dibattito qualcosa di più costruttivo, che non semplicemente un assenso per alzata di mano su un testo che non conosciamo.

PRESIDENTE. Onorevole Vargiu, si tratta naturalmente di una mozione, tant'è vero che io ho chiesto alla Giunta regionale in base all'articolo 114 se fosse disponibile a discutere immediatamente questa mozione. La Giunta si è dichiarata disponibile, in base all'articolo 114 possono parlare adesso due oratori a favore e due contro e, quindi, io chiedo se qualcuno intende parlare a favore.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Presidente, per un doveroso chiarimento che è dovuto all'onorevole Vargiu, ma non solo, io pensavo che all'interno del Gruppo dei Riformatori, siccome c'è un rappresentante del Gruppo dei Riformatori come osservatore nella Commissione Quarta, l'onorevole Dedoni...

DEDONI (Riformatori Sardi). Abbiamo avuto adesso il testo.

PIRISI (D.S.). Onorevole Dedoni, io non vorrei, per carità di Dio, ma io glielo ho fatto leggere prima…

PRESIDENTE. No, onorevole Pirisi, lei parli...

PIRISI (D.S.). No no, era per un chiarimento doveroso, signor Presidente, non mi sarei permesso assolutamente, io prima di presentarla e prima che venisse firmata l'ho fatta leggere all'onorevole Dedoni come a tutti i colleghi che l'hanno sottoscritta e l'onorevole Vargiu ha detto bene che, a termini di Regolamento, non poteva essere presentato all'ordine del giorno perchè non era pertinente ed attinente alla materia della quale stavamo discutendo, ma siccome c'era stata una volontà diciamo unanime da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, io poi ho contattato i Gruppi che non erano compresi all'interno della Commissione e hanno firmato tutti quanti, ritenevo di poter appunto proporla all'Aula affinché venisse votato, diciamo è una mozione ma dovrebbe avere il valore di un ordine del giorno, onorevole Vargiu, per far sì che ci sia diciamo una pressione unanime da parte del Consiglio regionale affinché il paventato rischio che le risorse possano essere dall'ENAC trasferite ad altro uso, con la forza diciamo di un voto unanime del Consiglio, possano essere tenute; questo era lo spirito, onorevole Vargiu, ed io mi sono permesso di interloquire con un rappresentante del suo Gruppo, capisco benissimo le sue perplessità, è argomento ed è materia che avrebbe necessità di una grande ed ampia discussione, ma il messaggio che volevamo mandare era che quelle risorse rimangano e permangano per il fine per cui erano state allocate nella finanziaria nazionale.

Questo è, Presidente, il motivo per cui è stata portata avanti con questa sollecitudine considerando anche il fatto che il 5 di agosto il Presidente dell'ENAC verrà in audizione qui in Commissione Trasporti e così come pure l'assessore Broccia per parlare dell'argomento in trattazione.

Quindi, Presidente, scusi, l'invito è all'onorevole Vargiu ed agli altri colleghi affinché possa essere come dire votata entro la serata di stasera per le motivazioni che ho cercato di rappresentare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (F.I.). Grazie Presidente, noi apprezziamo lo spirito dell'onorevole Pirisi però ritengo che le motivazioni dell'onorevole Pirisi si debbano conciliare anche con le motivazioni portate dall'onorevole Vargiu, per cui chiederei la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo affinché il Consiglio si possa esprimere come diceva l'onorevole Pirisi prima del 5 agosto, magari in una seduta che potrà essere concordata in Conferenza dei Capigruppo, per dare l'opportunità a tutti i Gruppi di esprimersi su una materia così importante visto e considerato che molti esponenti del Gruppo di Forza Italia oggi sono impegnati a Roma nel Consiglio Nazionale e molti Gruppi sono assenti, ed è giusto che tutti si possano esprimere su una materia così importante per cui chiederei di non proseguire con la votazione e la convocazione di una Conferenza di Capigruppo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (D.S.). Brevemente perchè comprendo sia le ragioni del collega Vargiu che quelle comunicate adesso dalla collega Lombardo, però bisogna tener presente l'insieme delle situazioni; effettivamente una mozione su un argomento così delicato comporta un ragionamento dell'Aula per produrre convergenze e per rispettare anche iniziative precedenti assunte dai colleghi del Consiglio. Però, c'è un'esigenza di natura politica più generale, Presidente, lei penso che sia in grado di rispondere, se è possibile trasformare questa mozione in ordine del giorno in modo tale che si recuperino le considerazioni che ha fatto il collega Pirisi e rimane aperto magari con la firma di tutti i sottoscrittori di quest'ordine del giorno l'argomento, e poi per fare quello che diceva la collega Lombardo, magari in un momento successivo, però intanto dare il segnale dell'attenzione dell'Aula al tema della continuità territoriale in ragione del fatto che siamo a fine luglio e sarà difficile impegnare il Consiglio regionale in una seduta così, domani mattina, collega Vargiu, saremo io e lei e lei arriverà in ritardo. Quindi se è possibile fare quest'operazione di trasformazione, penso che si possa cogliere l'esigenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente ed onorevoli consiglieri, naturalmente la Giunta si è dichiarata d'accordo a discutere questa mozione nella consapevolezza che ci fosse naturalmente l'assenso di tutto il Consiglio, ed anche nella consapevolezza che questa mozione potesse essere di sostegno all'azione della Giunta che proprio in queste ore è impegnata, la Giunta e il Presidente sono impegnati in un difficile confronto con il Governo proprio sui temi della continuità territoriale. Ma, evidentemente, c'è tutta la disponibilità della Giunta sia a discuterla stasera, eventualmente raccogliendo l'invito dell'onorevole Cugini a trasformarla in ordine del giorno, ma c'è la disponibilità comunque a discuterla anche nella seduta di domani o della prossima settimana, e quindi di essere rispettosa delle decisioni del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Cugini, non è assolutamente possibile che noi trasformiamo, cioè dobbiamo trasformare la mozione in ordine del giorno, non può rimanere in piedi la mozione. Le iscrizioni sono finite su quest'argomento perchè hanno parlato due a favore e due contro, prima di procedere eventualmente alla votazione, convoco una Conferenza dei Capigruppo perchè dobbiamo comunque decidere la programmazione dei lavori per le prossime ore.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 39, viene ripresa alle ore 19 e 46.)

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto. Nella Conferenza dei Capigruppo all'unanimità si è concordato che il Consiglio venga riconvocato per mercoledì prossimo, 5 agosto, alle ore 10 con all'ordine del giorno la mozione dov'è primo firmatario l'onorevole Pirisi e l'altra mozione con la richiesta di convocazione urgente del Consiglio, primo firmatario l'onorevole La Spisa. Il Consiglio è riconvocato per mercoledì alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 47.


[s1]Si interrompe a causa di uno scoppio di risa da parte di alcuni consiglieri della maggioranza



Allegati seduta

CXII SEDUTA

(Pomeridiana)

Giovedì 28 luglio 2005

Presidenza del Presidente Spissu

indi

della Vicepresidente Lombardo

indi

del Vicepresidente Fadda Paolo

INDICE

La seduta è aperta alle ore 16 e 41.

CORDA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giovedì 21 luglio 2005 (107), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che i consiglieri regionali Diana e Frau hanno chiesto di poter usufruire di congedo per la seduta pomeridiana.

Se non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Pisu - Atzeri - Masia - Davoli - Fadda - Lanzi - Frau - Uras - Pinna - Barracciu - Gessa - Licheri sulla richiesta di sospensione del permesso di ricerca mineraria concesso alla società Sardinia Gold Mining S.p.A. in aree comprese nel poligono militare interforze di Perdasdefogu nei Comuni di Villaputzu, Armungia e Ballao". (103)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Amadu sui licenziamenti annunciati dalla compagnia aerea Meridiana". (139)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Sanna Matteo sul sostegno alle rivendicazioni degli agenti di polizia penitenziaria di Tempio". (180)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Liori - Diana - Artizzu - Moro - Sanna Matteo sul bando di gara della Regione per l'appalto del servizio di autonoleggio a Roma". (184)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Murgioni sulla segnaletica stradale nei quartieri cagliaritani Del Sole, La Palma, S. Bartolomeo, Borgo S. Elia e Calamosca". (207)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Capelli sulle presunte irregolarità riscontrate presso la ditta Mannai Luigi Sas appaltatrice presso l'Esaf dell'ATI-Servizi integrati Srl". (209)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Sanna Matteo sulle possibili riduzioni delle corse nella tratta marina La Maddalena-Palau ad opera della Tirrenia Spa". (215)

(Risposta scritta in data 25 luglio 2005.)

"Interrogazione Manca sulla necessità, da parte del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore competente di risolvere in modo definitivo la grave situazione di crisi in cui versa il Consorzio SAR (Servizio agrometeorologico regionale) e di ripristinare in tempi rapidissimi i diritti fondamentali e legittimi dei lavoratori che in esso operano". (244)

(Risposta scritta in data 27 luglio 2005.)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORDA, Segretario:

"Interrogazione Murgioni - Ladu - Onida, con richiesta di risposta scritta, sulle esercitazioni all'uranio impoverito nel poligono di San Lorenzo". (278)

"Interrogazione Davoli - Uras - Pisu - Licheri - Lanzi - Fadda Giuseppe, con richiesta di risposta scritta, sull'impianto di termovalorizzazione della ZIR di Tossilo". (279)

"Interrogazione Dedoni, con richiesta di risposta scritta, sulla grave crisi degli allevamenti suinicoli". (280)

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CORDA, Segretario:

"Interpellanza Liori - Diana - Artizzu - Moro - Sanna Matteo sulle dichiarazioni dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sul polo industriale di Portovesme". (105)

Continuazione della discussione della proposta di legge Maninchedda - Orrù - Balia - Uras - Marracini - Sanna Francesco: "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Misure di sostegno per i piccoli comuni" (89/A)

PRESIDENTE. Articolo 5. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Art. 5

Caratteri dei Comuni: elenco regionale

1. Per la costituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50% al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 % del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.

2. L'Assessorato regionale competente in materia di enti locali predispone l'elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1. L'elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati gli emendamenti: soppressivo totale numero 83, Fadda, Cuccu, Cucca e più; sostitutivi parziali 1 e 2; l'aggiuntivo numero 61. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Cuccu Giuseppe - Cucca - Uggias - Sanna Simonetta - Cocco

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (83)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 5

Al comma 1 dell'articolo 5 le parole "almeno seicento metri" sono sostituite da "almeno 550 metri". (1)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 5

Al comma 1 dell'articolo 5 le parole "... almeno seicento metri,purché almeno il 30% del loro territorio..." sono sostituite da "... almeno 570 metri, purché almeno il 40% del loro territorio." (2)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 5

All'art. 5 è aggiunto il seguente comma 1bis :

"Possono far parte di una Comunità Montana anche i Comuni parzialmente montani; sono considerati tali quelli il cui territorio raggiunge, in una qualsiasi porzione, i 400 metri di altitudine sul livello del mare"

Al comma 2, alla terza riga, dopo "...al comma 1 " è aggiunto:

"ed al comma 1bis". (61)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. L'emendamento 83 si dà per illustrato.

Ha facoltà di parlare il consigliere Pisano per illustrare l'emendamento numero 1.

PISANO (Riformatori Sardi). Brevissimamente, io avevo già preannunziato che avremmo ritirato i due emendamenti, il numero 1 e il numero 2, intervengo soltanto per ribadire questa nostra volontà e per ribadire pure che questa nostra volontà discende dal voler assolutamente favorire l'accelerazione dell'approvazione in quest'Aula di questa legge. Noi riteniamo, effettivamente, che questa legge contenga delle innovazioni e quindi sia una vera legge anche di riforma, che abbia alcuni limiti che riteniamo possano essere assolutamente modulati e corretti in quest'Aula, ma che torneranno utilissimi nell'insieme, ad un processo che ormai è in atto di volontà associativa da parte degli enti locali, di gestione dei servizi in maniera associativa e soprattutto dare agli enti locali nuovi strumenti perché questi servizi possano adeguatamente essere svolti.

PRESIDENTE. Quindi gli emendamenti 1 e 2 sono ritirati. L'emendamento aggiuntivo numero 61, Cherchi Oscar e più si dà per illustrato.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto). Presidente, nel dare atto dell'intervento molto disponibile, ma altrettanto impegnato che ora, sia pure brevemente, ha svolto l'onorevole Pisano, la Commissione non accoglie l'emendamento che permane, poi mi riservo di intervenire sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme con quello della Commissione, chiaramente tiene conto che sono due emendamenti e che probabilmente ha enunciato solo uno, ma ritengo che sia omologo il parere.

PRESIDENTE. Onorevole Balia, forse le è sfuggito l'emendamento numero 61, che è un emendamento aggiuntivo.

BALIA (Gruppo Misto). Contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 83.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Voto elettronico palese.

(Interruzione)

PRESIDENTE. Chiedo scusa, è stato ritirato? L'emendamento numero 83 è stato ritirato. Mettiamo in votazione l'articolo 5.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Voto elettronico palese, Presidente.

PRESIDENTE. Elettronico palese, otto consiglieri che sostengano la richiesta dell'onorevole Amadu.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Sanjust, Ladu, Lombardo, Biancareddu, Murgioni, Moro, Oscar Cherchi.)

Prego i colleghi di predisporsi alla votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Biancu - Bruno - Caligaris - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Giagu - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marracini - Orru' - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisano - Sabatini - Salis - Sanna Francesco - Secci - Serra - Uggias.

Rispondono no i consiglieri: Amadu - Biancareddu - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Lombardo - Moro - Murgioni - Randazzo - Sanjust - Vargiu.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Atzeri - Cassano - Cherchi Oscar - Floris Mario - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

presenti 43

votanti 37

astenuti 6

maggioranza 19

favorevoli 27

contrari 10

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 61. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Articolo 6. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Art. 6

Composizione delle comunità montane

1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 5 e che si trovano tra loro in continuità territoriale.

2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno o più comuni montani e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani.

3. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia.

4. L'ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di un'intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale.

5. Non possono essere costitute comunità montane con meno di 15.000 abitanti.

6. Fino a quando non diversamente previsto dal programma di cui all'articolo 1 bis, le comunità montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni e beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge.

7. La mancata adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge, non priva il territorio montano dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. L'adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge non comporta l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati gli emendamenti numero 82 (Fadda, Cuccu e più) soppressivo totale, l'emendamento 59 soppressivo parziale del comma 5; i sostitutivi parziali 12 (Dedoni, Vargiu e più) e 38 uguali (Capelli, Oppi, Amadu) sul comma 2; il 6 che praticamente è simile, uguale al 67, sono emendamenti al comma 2 (uno a firma Pisano, Cassano, l'altro a firma Rassu, La Spisa e più). L'emendamento numero 13 sostitutivo parziale del comma 3 (a firma Dedoni, Vargiu e più). Gli emendamenti 71 e 64 (Maninchedda, Balia e più) sono sostitutivi parziali del comma 5; il 64 a firma (Cherchi Oscar e Dedoni). Poi gli aggiuntivi 63 (Cherchi Oscar e Dedoni); 68 sostituito dall'88 (a firma Davoli, Floris e più); il 5 (a firma Pisano, Cassano e più); il 39 (a firma Capelli, Oppi); il 40 (a firma Capelli, Oppi) simile al 14 (a firma Dedoni, Vargiu); il 62 (Cherchi Oscar); il 60 (Cherchi, Dedoni). Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Cuccu Giuseppe - Cucca - Uggias - Sanna Simonetta - Cocco

Art. 6

L'articolo 6 è soppresso. (82)

Emendamento soppressivo parziale Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'articolo 6 è soppresso il comma 5. (59)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Sanciu - Amadu - Randazzo

Art. 6

Il comma 2 dell'art. 6 è così sostituito:

"2. In deroga al comma 1 per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali svolti in forma associata, possono far patte delle comunità montane i comuni non montani confinanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico dell'ambito territoriale omogeneo". (12)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 6

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"In deroga al comma 1, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali svolti in forma associata, possono far parte delle comunità montane i comuni non montani confinanti con i comuni montani che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico dell'ambito territoriale omogeneo". (38)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 6

Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "..e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani." sono sostituite dalle seguenti :

"e quelli che per almeno il 45% per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani purché almeno il 40% del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare." (6)

Emendamento sostitutivo parziale Rassu - La Spisa - Cassano

Art. 6

Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "...e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani" sono sostituite dalle seguenti:

"... e quelli che per almeno il 40 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani ed abbiano ambito territoriale omogeneo." (67)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu -Randazzo - Sanciu

Art. 6

Il comma 3 dell'art 6 è così sostituito:

"3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia." (13)

Emendamento sostitutivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 6

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Possono essere costituite comunità montane con popolazione compresa di norma, fra 15.000 e 25.000 abitanti. (71)

Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'art. 6, il comma 5 viene sostituito da:

"Di norma, non possono essere costituite Comunità Montane con meno di 10.000 abitanti". (64)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'art. 6 comma 1 dopo "..Comuni Montani" si aggiunge:

"e Comuni parzialmente montani". (63)

Emendamento sostitutivo totale Davoli - Floris Vincenzo - Orru' - Pisu - Balia - Licheri - Giuseppe Fadda - F. Sanna - Sabatini - Barracciu - Corda - Bruno - Uras

Emendamento all'emendamento n. 68

L'emendamento 68 è sostituito dal seguente:

Art. 6

Al comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente periodo: "Possono altresì fare parte quei comuni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 che non siano in continuità territoriale, quando ciò dipenda dall'esclusione dei capoluoghi di provincia". (88)

Emendamento aggiuntivo Davoli - Licheri - Fadda Giuseppe

Art. 6

Ambiti adeguati: requisiti

Al comma 2 dell'articolo 6 dopo la parola "territori di comuni montani" è aggiunto "e che abbiano interrotto la continuità territoriale per l'esclusione dei capoluoghi di provincia". (68)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 6

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2bis) Nell'incidenza percentuale del perimetro di cui al comma precedente viene considerato perimetro con comune montano la parte di perimetro comunale con superfici lacustri." (5)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 6

Al comma 3 dopo le parole "Comunità montane" sono aggiunte le seguenti: "... i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti...". (39)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Cappai - Biancareddu -Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 6

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, possono essere costituite comunità montane con meno di 15.000 abitanti purché costituiscano un ambito omogeneo ottimale dal punto di vista geografico, ambientale, storico e socio-economico, comprendenti almeno quattro comuni ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L.R. 21.04.2005, n. 7". (40)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 6

All'art. 6 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, possono essere costituite comunità montane con meno 15.000 abitanti purché costituiscano un ambito omogeneo ottimale dal punto di vista geografico, ambientale, storico e socio-economico." (14)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'art. 6, viene introdotto il seguente comma 5bis:

"In deroga al comma 1 per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali svolti in forma associata, possono far parte delle Comunità Montane i Comuni non montani confinanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità". (62)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 6

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma :

"Le Comunità montane possono essere altresì composte da comuni montani o parzialmente non montani che abbiano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Ai suddetti comuni possono essere aggregati anche i comuni non montani confinanti purché costituiscano un contesto omogeneo sotto il profilo ambientale, geografico, storico culturale ed economico." (60)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

Ha facoltà di parlare il consigliere Cucca per illustrare l'emendamento soppressivo totale 82.

CUCCA (La Margherita-D.L.). Per ritirare l'emendamento 82 e per ritirare anche, così non intervengo dopo, l'81 e l'80 in quanto strettamente collegati all'emendamento 79 che non è stato accolto dall'Aula.

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo parziale 59 si dà per illustrato. Gli emendamenti sostitutivi parziali 12 e 38, sono simili, si danno per illustrati. Gli emendamenti numero 6 e numero 67 sono simili, quasi uguali, si tratta di emendamenti al comma 2.

Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 6 è ritirato; l'emendamento numero 67 si dà per illustrato. L'emendamento 13 si dà per illustrato. L'emendamento 71 si dà per illustrato; l'emendamento 64 si dà per illustrato. L'emendamento 63 si dà per illustrato. L'emendamento 88, che sostituisce il 68, si dà per illustrato.

Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento 5 è ritirato. L'emendamento 39 si dà per illustrato. Gli emendamenti 40 simile al 14 nel senso che sono entrambi emendamenti al comma 5, si danno per illustrati. L'emendamento numero 62 si dà per illustrato. L'emendamento numero 60 si dà per illustrato.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Presidente, la Commissione non accoglie gli emendamenti 59, 12, 38, 6, 67. Accoglie, invece, l'emendamento numero 13, presentatori Dedoni, Vargiu, Pisano e più, anche se è un emendamento pleonastico perché già previsto dalla legge regionale. Accoglie l'emendamento 71 a firma Maninchedda e più. Non accoglie gli emendamenti 64, 63, qualcuno di questi può essere che nel frattempo sia stato ritirato, non accoglie l'emendamento numero 5, è ritirato, l'emendamento numero 39 ha lo stesso contenuto dell'emendamento presentato prima dell'onorevole Cherchi, non accoglie l'emendamento numero 40, 6, 62, 60.

PRESIDENTE. Tutto bene, tranne che il 6 è ritirato. Sull'88 che ha sostituito il 68? E' un sostitutivo a firma Davoli, Floris, Orrù, Pisu, Balia.

BALIA (Gruppo Misto). L'88 è un sostitutivo, Presidente, di un altro emendamento e debbo dire che riguarda un caso assolutamente specifico, e cioè quello di un comune che interrompe la propria continuità; che ha le caratteristiche di comune montano, interrompe la propria continuità con altri comuni montani perché questa continuità è interrotta da una norma che abbiamo previsto nell'articolato. Nell'articolato abbiamo previsto che i capoluoghi di provincia non possano far parte delle comunità montane. Questo fatto può creare certamente qualche discrasia, relativamente a questo emendamento di cui riconosco l'utilità, perché serve a porre rimedio rispetto ad una situazione di disagio che potrebbe creare nei confronti di qualche comune, io suggerivo l'ipotesi che nell'articolo venisse inserito il termine "di norma" relativamente alla continuità, interpretando questo emendamento come emendamento tecnico. Mi pare che serva a rendere, sotto questo profilo, la normativa più oggettiva e con basi generali maggiori.

Se invece non fosse possibile quella ipotesi, l'introduzione "di norma", cosa che consentirebbe alla Giunta, eventualmente in raccordo naturalmente con i comuni, di esaminare caso per caso nell'eventualità che si presentino condizioni di questo tipo, diversamente la Commissione non avrebbe nulla in contrario all'accoglimento dell'emendamento numero 88.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme. Sulla questione che riguarda l'emendamento 88 c'è il problema da approfondire credo, e per questo chiediamo di poterlo valutare meglio perché anche in ragione di quello che dispone il comma 3 dell'articolo 6, che vengano fatti salvi i capoluoghi plurimi in una medesima provincia, potrebbe ingenerare delle confusioni per cui, probabilmente, anche a causa della formulazione del comma 3 sarebbe opportuno rivederlo approfonditamente per dargli una connotazione più precisa e più mirata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sugli articoli e sugli emendamenti .Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Per ribadire alcuni concetti che anche stamattina ho avuto modo di indicare. Il fatto della perimetrazione delle comunità montane non è un discorso legato all'altimetria o legato ad un ragionamento di abitanti, abbiamo detto che è legato, e dovrebbe essere legato se si rifà alla legislazione nazionale e peraltro a quella stessa indicata nella norma che stiamo esaminando, ad un ragionamento più attento a quelli che sono i servizi all'interno dì un perimetro riguardante più comuni che si associano e che hanno di riguardo l'interesse della cosiddetta montaneità sarda, che vorrei ricordare come ho già ricordato.

L'assessore Sanna ha voluto qui farci presente che montaneità in Sardegna è uguale marginalità, allora se così è non può che trovarsi la ragione di essere più attenti nella formazione delle leggi. Nella formazione delle leggi, e intervengo anche per dire che colleghi da una e dall'altra parte, presi da un furore di semplificazione, forse infuso dal presidente Soru, ritengono che bisogna mazzolare da una parte e dall'altra, togliere gli enti purché si tolga.

Questa non è una cosa corretta, alcuni sostengono perché vi è una pletora di personaggi che provengono da una certa collocazione politica, per cui vanno eliminati quegli enti in quanto rappresenterebbero una forza politica o una serie di forze politiche antagoniste. Io dico che bisogna essere un pochino più seri quando si fanno le leggi e ricordare che qui siamo a mettere in campo delle norme che non riguardano l'una o l'altra composizione di schieramento politico; che non riguardano l'uno o l'altro rappresentante di forze politiche, siano di centrodestra o siano di centrosinistra, ma siamo qui per dare risposte a delle aspettative, a dalle attese che provengono dalla popolazione della Sardegna.

Le popolazioni della Sardegna, quelle delle zone interne, richiedono servizi e sensibilità maggiori di quelli che sino ad oggi gli sono stati attribuiti, a parole si dice che si vuole fare politica delle zone interne, io ad un anno di governo di questa Giunta di centrosinistra al di là delle enunciazioni di riforma che sono avvenute nella dichiarazione iniziale del Presidente, e poi portate nel Dpef e nella finanziaria come norme intruse, altro non stiamo vivendo, che momenti di tagli se non guarda caso quella delle nomine di vari commissari liquidatori e non di alcuni enti che fanno molto peggio di quello che facevano in altre epoche.

Allora, il furore dei tagliatori di teste va, invece, posto nell'attenzione di dare un servizio giusto alle popolazioni. Il servizio giusto era garantire alle popolazioni della cosiddetta montaneità sarda un ente che potesse essere rappresentativo di quelle esigenze e garantire quei servizi che non vengono affatto garantiti. Questo lo ribadisco sino alla nausea, perché la legge nazionale parla di unione dei comuni e unione dei comuni e di comunità montane ed anche qui si è fatta una dichiarazione, una distinzione per niente diversa in termini di titolarità di quella che è la legislazione nazionale. Ma poi si è arrivati a dire che bisogna per forza trovare modi di tagliare la testa a qualche presidente in più.

Noi siamo su quella linea in cui vi dicevo anche stamattina, l'unione dei comuni e delle comunità montane già ben oltre dieci anni ha presentato a quest'Aula una richiesta di riduzione sostanziale dei componenti delle comunità montane e non nella misura in cui voi avete indicato nella norma, ma in misura nettamente inferiore perché erano quattro rappresentanti di giunta e il presidente. Quindi, inferiore anche nei numeri.

Quindi non si tratta di porre in campo norme che servano a tagliare, a ridurre, ad annientare, si tratta invece di fare norme che siano adeguate a quelle che sono le esigenze delle popolo sardo, non mi stancherò mai di dirlo, non nell'interesse del centrodestra o del centrosinistra o di chi governa oggi o di chi governerà domani, è nell'interesse di tutti.

Invece qui credo che per alcuni aspetti si stanno guardando più le intelaiature politiche, le rappresentanze politiche, non certamente quelle che sono le necessità e le aspettative della gente.

Per questo io credo che queste comunità montane, dovendo permanere non siano legate ad un parametro di altimetria, come è stato individuato ed ancora meno ad un parametro di abitanti. Io mi meraviglio quando si parla che si danno le incentivazioni all'unione dei comuni da cinquemila abitanti in su, insomma per le comunità montane è vietato essere comunità montane se non da quindicimila abitanti in su.

Ci sono realtà, ambientazioni particolari, nicchie di territorio della nostra comunità sarda che meriterebbero ben altra attenzione, e quando si è detto di togliere le città capoluogo vanno tolte le città capoluogo, anche quando sono ambivalenti come nella legge che si è esitata per le otto province in Sardegna. Vanno tolte quelle che superano i quarantamila abitanti, e vanno tolte quelle che non hanno effettivamente sufficiente rappresentatività delle zone socio - economiche endemicamente sofferenti nella Sardegna.

È su questo che ci dobbiamo incontrare, verificare se il nostro lavoro è conseguente a quelle che sono le necessità che queste comunità esprimono. Ma ancora una volta, al di là delle parole, siamo a privilegiare gli interessi forti; probabilmente, indirettamente, ancora una volta, nonostante i limiti dei duemila metri siamo a festeggiare a nozze quelle che possono essere date, risorse ulteriori e in qualche incentivazioni, alle zone di mare e alle zone che si dice voler comunque preservare.

Ma quali sono effettivamente le politiche di ristoro e le forti incentivazioni per la permanenza dell'abitante in quelle lande di difficoltà di vivenza in quel territorio? Non ve ne sono, né vengono ipotizzate, si rifà in genere a quello che è il frutto del fondo della montagna che viene dal livello nazionale e qualche altra modesta incentivazione per cui si può arrotondare. È questa la parametrazione, è questo l'incentivo per le zone interne, è questo il bloccare lo spopolamento di quei comuni, è questo il voler dare parvenza di vivenza civile a quelle comunità? È questo che si vuol dare come servizio?

O vogliamo alloggiarci nello stesso schema del Governo centrale, che tenta in tutti i modi di togliere per razionalizzare, dalle caserme alle scuole, a tutto l'altro che ne consegue. Così è la Regione sarda. Se questo è auguri ad una maggioranza che vuol fare di queste zone ancora più deserto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale 59. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi è contrario alzi la mano?

(Non è approvato)

L'emendamento 12 viene messo in votazione insieme al 38.

DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Chi sostiene la richiesta?

(Sette consiglieri appoggiano la richiesta).

Il 12 è uguale al 38, onorevole Capelli. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Grazie Presidente; non ho avuto modo di intervenire prima sull'articolo 6, perciò dichiarando il mio voto favorevole agli emendamenti in votazione, 38 compreso, vorrei intervenire per significare con quanta leggerezza, probabilmente, questo Consiglio sta votando questo corpo di emendamenti, avendo ascoltato anche le dichiarazioni di poc'anzi del collega Dedoni, senza soffermarci nel merito degli emendamenti stessi e delle motivazioni che sono state addotte per cercare di convincere quest'Aula ad un confronto di merito sull'articolato della legge, in modo particolare dell'articolo 6.

Io credo che abbiamo appreso non in quest'Aula, come troppo spesso avviene, ma dalla stampa, che pare sia stato raggiunto un accordo tra Giunta e maggioranza per esitare questa proposta di legge. Come al solito vengono, diciamo non calpestati regolamenti, statuti, ma prassi istituzionali che volevano un confronto fra le parti, minoranza e maggioranza, per discutere sugli emendamenti che sono posti all'attenzione dell'Aula.

Questo per l'ennesima volta non avviene. Io dubito molto sul fatto che denari si spendano per convocare questa Assemblea, perché ci vediamo qua, facciamo poi i conti di quanto costa e sulla inutilità del confronto in quest'Aula. È talmente inutile ed anche deprimente, devo dire, perché viene sempre più difficile prendere la parola pensando che ci si ascolti, pensando che le motivazioni dell'uno o dell'altro possano essere prese in considerazione per esitare una proposta di legge o una legge che vada a beneficio della comunità. Scusate, non solo della comunità montana, ma della comunità in generale.

Credo che siamo molto distanti da questo obiettivo, si consumano degli atti già scritti di una scena e di un romanzo già scritto, di cui si conosce il fine. Mi sembra che siano stati ricollegati i file, per intenderci, mentre ieri abbiamo assistito - per usare sempre termini in tema di informatica - ad un momentaneo stand by del computer, ad uno scollegamento totale del file, mi sembra che i file siano stati effettivamente ricollegati, o meglio che questa maggioranza abbia ricollegato il file agli intendimenti enunciati qui in quest'Aula ieri dal Presidente, che non facevano parte del testo di legge, si stia tornando a questi.

Benissimo, avete consumato per l'ennesima volta un'altra offesa al sistema democratico, avete ulteriormente consumato un sistema vetusto che non funziona più, credo che possiamo alleggerire ulteriormente le finanze del Consiglio regionale rivedendoci in altra sede, per cui qualsiasi discussione, qualsiasi illustrazione di emendamenti che sono costati anche fatica e studio della legge, che sono costati anche incontri con attori principali della comunità montana per un confronto corretto, democratico e non pregiudiziale, credo che tutto questo sia stato inutile. Come inutile è che quasi da un mese noi continuiamo a discutere di questa legge lasciando da parte il Dpef che già arriverà in quest'Aula con due o tre mesi di ritardo, lasciando perdere tutto quello che dovrebbe far parte di un sistema di confronto tra le parti. Confronto che non esiste, ecco perché approfitto di questa dichiarazione di voto per esprimere il mio voto favorevole, quanto inutile, agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Sperando che ci sia ancora la volontà, anche se devo dire la verità ho molti dubbi, mi pare che abbia anche poco senso continuare ad intervenire, perché mi pare che sia già stato tutto deciso e non credo che effettivamente sia molto interessante la discussione in Aula su questa legge.

Però io credo che noi fino alla fine tenteremo di migliorare questa legge in alcune sue parti, dicendo subito che noi non condividiamo questo metodo esclusivamente altimetrico della legge sulle comunità montane, benché come dicevo anche ieri ci sono dei comuni che, pur non avendo i parametri previsti dalla legge per far parte dei comuni montani, hanno tutte le caratteristiche, forse anche di più di altri comuni che sono dentro, dei comuni montani.

Pertanto credo che prima di arrivare ad uno smembramento definitivo delle comunità montane, perché sarà quello che succederà, ci sarà uno smembramento delle attuali comunità montane, una certa riduzione del numero delle stesse ed una proliferazione che noi non siamo ancora in grado di valutare che però io credo non sia inferiore a cinquanta o sessanta enti sovracomunali, quindi non si capisce come si riuscirà a governare questo sistema e nasceranno comunità montane che non so fino a che punto possano ritenersi tali.

Anche perché credo che sarebbe stato più opportuno fare, all'interno di questa valutazione, una scelta di carattere sociale ed economico perché ci sono dei comuni che sono naturalmente integrati all'interno di un sistema di altri comuni che fanno parte dei comuni montani.

Pertanto credo che una valutazione comunque vada fatta, venga data la possibilità a certe situazioni, adesso è chiaro che noi non possiamo dire e non può essere certamente un solo caso che ci può dire e che ci può spingere a modificare la legge, però sicuramente in quasi tutte le realtà territoriali delle comunità montane sicuramente possono verificarsi questi casi.

Allora io credo che un po' più di elasticità nell'interpretazione, soprattutto nell'applicazione della legge, potrebbe far sì che una legge che così come è stata impostata ha forti limiti, possa diventare una legge migliore. Perché, come dicevo, ci sono alcune situazioni, alcuni comuni, io so già, conosco alcune situazioni di comuni che rimangono esclusi dall'ente montano e che dal punto di vista sociale ed economico invece sono naturalmente dentro questo sistema.

Pertanto io invito la Giunta, invito la maggioranza a fare una riflessione perché, ripeto, il sistema esclusivamente altimetrico che è stato utilizzato dalla Giunta regionale e dalla maggioranza non credo che ci porterà a fare una buona legge. Pertanto noi voteremo a favore con la speranza che la stessa maggioranza esprima un parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BALIA (Gruppo Misto). Grazie Presidente, per dire che la maggioranza continua ad avere abbastanza attivi tutti i file e che non vi sono state affatto delle fasi in cui i file siano stati disinnescati. È una legge complessa, è un articolato sul quale occorre - hanno ragione i colleghi che lo hanno detto - molta attenzione, ed è un articolato che ha fatto discutere la maggioranza, così come mi pare che stia facendo discutere l'opposizione, con comportamenti differenziati tra chi rispetto ad emendamenti abbastanza strumentali per il testo della legge decide di ritirarli, ed altri invece che fingono la più assoluta indifferenza.

Per dire, Presidente, che l'articolo 6 definisce come devono essere costituite le comunità montane e prevede che siano costituite fra comuni montani, così come in precedenza nelle forme che sono state indicate dall'articolo 5. Stabilisce, peraltro, una deroga, quindi è una legge molto attenta, molto precisa, molto puntuale, sotto questo profilo, alle prescrizioni generali, con la previsione che i comuni il cui territorio risulta intercluso fra i territori dei comuni montani, o in misura integrale o almeno parziale, e se ne indica la percentuale, per il sessanta per cento del proprio perimetro, possano far parte delle comunità montane.

Escludere la possibilità di appartenenza ad una comunità montana ai comuni capoluogo di provincia, eccettuati i capoluoghi delle province istituite con la legge regionale, qualora la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune. L'ambito territoriale, ovviamente, non può coincidere integralmente con l'ambito territoriale di un'intera provincia e prevede che le comunità montane non possano essere costituite con un numero di abitanti al di sotto dei quindicimila e legittima, come ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni, le comunità montane costituite fino a una diversa prescrizione contenuta nel programma di cui all'articolo 1 bis. C'è poi, mi pare, l'ultimo comma, il comma 7, che è un comma di garanzia, dove prevede che i comuni montani che non aderiscono a una comunità montana, abbiano in ogni caso titolo a fruire delle risorse speciali per la montagna. Ma specifica, e come vede onorevole Ladu, è molto puntuale, non è assolutamente generica, che l'adesione di un comune a una comunità montana non comporta di per se in maniera automatica l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.

Presidente, nel dire queste cose le chiedo però un attimo solo di attenzione relativamente all'ipotesi che è stata avanzata nel corso dell'espressione da parte del relatore relativamente all'accoglimento o meno degli emendamenti. Si era avanzata allora un'ipotesi relativa all'emendamento 88, che adesso vorrei meglio precisare.

Siccome ci pare che l'emendamento 88 affronti un problema reale e giusto, al quale deve essere data risposta, non possiamo ignorarlo, però costituisca anche la fotografia di quel problema. Siccome le leggi devono essere generali ed astratte, non vorremmo che nell'affrontare quel problema ne trascurassimo qualche altro, per cui suggerirei adesso Presidente, e chiudo, in modo più puntuale, che al primo comma dell'articolo 6 vengano inserite dopo "le comunità montane...

PRESIDENTE. Prego onorevole Balia.

BALIA (Gruppo Misto). Grazie Presidente. "Le comunità montane sono costituite tra comuni montani indicati nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 5 e che si trovano" a questo punto un "di norma tra loro in continuità territoriale". In questo caso, Presidente, credo che ci sia da parte di tutti i sottoscrittori, anzi c'è, la disponibilità a ritirare l'emendamento 88. Grazie.

PRESIDENTE. Consigliere Ladu, lei è già intervenuto per dichiarazioni di voto. Scusi, perchè questo punto che ha richiamato...

LADU (Fortza Paris). Soltanto un chiarimento.

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole Ladu, per non complicare il nostro lavoro, siamo in sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento soppressivo parziale numero 12 e 38.

LADU (Fortza Paris). Era solo per un chiarimento.

PRESIDENTE. Sì, ma le dico che sull'88 ci torniamo. Su questa ultima cosa che ha detto l'onorevole Balia ci torniamo e quindi lei avrà modo, quando saremo sul punto, di tornare. L'onorevole Balia propone un emendamento al comma 1 dell'articolo 6 che affronteremo naturalmente prima di votare l'articolo, e quindi dopo avere affrontato tutti gli emendamenti soppressivi totali e parziali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni per dichiarazione di voto sui due emendamenti 12 e 38. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Sull'articolo 6, certamente.

PRESIDENTE. Non sull'articolo.

DEDONI (Riformatori Sardi). Tengo bene a mente, era una questione di file, non per altro e probabilmente questa colleganza tra computer a volte veramente non esiste. Il problema, diceva adesso l'onorevole Balia, è che ci si riscontra nel trovare soluzioni che possono essere di omogeneità nella composizione delle comunità montane. E allora io mi dico: a che pro non accogliere il fatto che in deroga al comma 1, per una prima efficacia dell'esercizio delle funzioni dei servizi comunali svolti in forma associata, possono fare parte delle comunità montane i comuni non montani confinanti che siano per parte integrante del sistema geografico e socioeconomico dell'ambito territoriale omogeneo? Mi pare che sia molto più corretto, che abbia l'opportunità di ricomprendere un sistema, cioè di dare la garanzia che vi sia una omogeneità di trattamento e un'omogeneità di bacino di utenza dei servizi che si vogliono affidare in comune. Allora, se vi suole fare una buona legge, credo che ci debba essere il confronto in Aula, Presidente, perchè al di là della Giunta e del Regolamento che è posta a un ritmo di lavoro eccezionale per portare a compimento una delle forti riforme che è quella dello snellire i lavori consiliari, io mi accorgo che effettivamente "il lepre", caro Presidente, a volte c'è e esiste eccome e "il lepre", che è uscito fuori, è quello per cui ci si interfaccia fuori da questa Aula, si trovano tre combinazioni insieme, si presentano tre emendamenti, così ho sentito in un telegiornale, e che si sistema e si può procedere nel trovare, non è un errore grammaticale quello, onorevole, l'ho usato apposta "il lepre" proprio perchè qualcuno capisca. E allora voglio dire che è necessario, per dare dignità a questa Aula, che ci si confronti in questa Aula, che si abbia l'opportunità di lavorare insieme ascoltandoci, raffrontando il pensiero dell'uno con l'altro, verificando se c'è l'opportunità di accogliere o meno determinati emendamenti, se si ritiene, non perchè è stato presentato dalla maggioranza ovvero dalla minoranza, ma perchè è consono a quelle che sono le esigenze, alla ratio della legge, alla volontà di dare risposte alla gente.

Tutto questo non esiste. E allora mi dico, Presidente, anche il correre nel volere fare un Regolamento che dia la linea più dritta possibile alla Giunta nel percorso della presentazione dei dispostivi di legge all'interno di questo Consiglio perchè siano esaminati e decisi al più presto, mi pare che sia inutile se è questa la riforma che si vuole fare, perchè qui si vuole fare tacere tutti, bene, credo che non ci sia un richiamo più che significativo: ubi silentium solitudinem (?) faciunt ibi pacem appellant; erano i cimiteri.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione degli emendamenti 12 e 38 che si votano insieme.

AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Cassano, Pisano, Vargiu, Capelli, Ladu, Petrini, Dedoni.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 12 e 38.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Ladu - Lombardo - Moro - Murgioni - Oppi - Petrini - Pisano - Pittalis - Randazzo - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Davoli - Fadda Giuseppe - Floris Vincenzo - Gessa - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Mattana - Orru' - Pacifico - Pinna - Pirisi - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 56

votanti 55

astenuti 1

maggioranza 28

favorevoli 17

contrari 38

(Il Consiglio non approva).

L'emendamento numero 6 è ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 67. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

L'emendamento numero 71 è alternativo al 64 e quindi se viene accolto il 71 non mettiamo in votazione il 64. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Per esprimere il mio voto contrario ed approfitto dell'occasione perché, stante la mancanza delle condizioni di poter esplicare il mio mandato di consigliere, parlo a nome del gruppo dell'UDC, verificato che ieri siamo stati avvicinati e c'è stato confermato un atteggiamento da parte della maggioranza per quanto riguarda alcuni emendamenti che riteniamo fondamentali, non ci piace il gioco de su zaraccheddu, come si dice in sardo, la mancanza di serietà, la mancanza di serietà, la mancanza di correttezza e la mancanza degli impegni che si assumono. Evidentemente ci sono sfasature all'interno della maggioranza, c'è una costante assenza del Presidente, riteniamo che per quanto riguarda la nostra parte politica, verificato che non ne vale praticamente la pena, corretto abbandonare i lavori, verificato che non ci sono le condizioni di correttezza all'interno di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Naturalmente io non posso che prendere atto della dichiarazione dell'onorevole Oppi ed invitare la maggioranza perchè un gruppo politico rientri in Aula ricercando le intese perchè questo avvenga. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto sull'emendamento 71. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Per dire che anche noi, considerato che effettivamente, a parte il comportamento che è stato riservato ai colleghi dell'UDC, ma anche il tipo di comportamento che si sta verificando nei confronti dell'opposizione all'interno di questo Consiglio per quanto riguarda la legge, considerato che si sta andando avanti a colpi di maggioranza, e quindi non ha veramente nessun senso continuare la discussione e quindi, per tutte queste motivazioni, anche il gruppo di Fortza Paris, abbandona il Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 71, che è stato accolto dal relatore e dalla Giunta, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

L'emendamento 64 conseguentemente decade. Stiamo votando l'articolo. All'articolo è stato proposto dall'onorevole Balia un emendamento orale, un'integrazione. Onorevole Balia, la vuole riproporre all'Aula in sede di votazione?

BALIA (Gruppo Misto). Presidente, un'integrazione che rende la legge più trasparente e con una maggiore, la rende più generale come possibilità di applicazione. Ripeto, al comma 1, dopo "Le comunità montane sono costituite tra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 5 e che si trovano" a questo punto chiedo l'inserimento delle parole "di norma", e poi continua "di norma tra loro in continuità territoriale". Questo consente, Presidente, il ritiro dell'emendamento 88.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6 con l'integrazione proposta dal consigliere Balia. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 63 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

L'emendamento numero 88. Poichè è stato accolto l'emendamento orale perchè è stato votata quell'integrazione proposta dall'onorevole Balia, se non ho capito male, viene ritirato. 68 e 88. L'88 che sostituiva il 68.

L'emendamento 5 è ritirato, l'emendamento 39 decade.

Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 62. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 60. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

CORDA, Segretario:

Art. 7

Istituzione della comunità montana

1. Lo statuto della comunità montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura è prescritta per le modifiche dello statuto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'Assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, provvede all'istituzione della comunità montana.

3. All'insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalità previste dallo statuto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati, perché il numero 81 è stato ritirato, gli emendamenti sostitutivi totali 15 e 41. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Cuccu Giuseppe - Cucca - Uggias - Sanna Simonetta - Cocco

Art. 7

L'articolo 7 soppresso. (81)

Emendamento sostitutivo totale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 7

L'art 7 è così sostituito:

"1. La presente legge individua la delimitazione degli ambiti ottimali per l'istituzione delle comunità montane come indicato nell'allegato alla presente legge.

2. Entro 30 giorni dalla data dì pubblicazione della proposta sul BURAS, i comuni interessati esprimono, con deliberazione del Consiglio, la propria adesione presentando eventualmente anche motivate proposte di modifica.

3. La Giunta Regionale, nei successivi 30 giorni su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti Locali, esaminati gli atti pervenuti, approva definitivamente la delimitazione delle zone omogenee che viene pubblicata sul BURAS.

4. Entro i successivi 30 giorni, il Presidente della Regione, con proprio decreto da pubblicare sul BURAS, provvede alla costituzione delle comunità montane individuando le modalità operative per la convocazione del Consiglio comunitario che dovrà provvedere all'approvazione dello Statuto." (15)

Emendamento sostitutivo totale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 7

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

1. La presente legge individua la delimitazione degli ambiti ottimali per l'istituzione delle comunità montane come indicato nel successivo comma 2.

2. Gli ambiti ottimali di cui al precedente comma 1 sono individuati come segue.

1) Limbara (comprendente i comuni di Tempio, Calangianus, Aggius, Bortigiadas, Sant'Antonio di Gallura, Luras, Perfugas,);

2) Monte Acuto (comprendente Pattada, Buddusò, Alà dei Sardi, Padru, Tula, Oschiri, Berchidda, Monti, Erula, Nughedu S. Nicolo');

3) Goceano (comprendente i comuni di Bultei, Anela, Nule, Benetutti, Bono, Bottidda, Illorai, Esporlatu, Burgos);

4) Logudoro (comprendente i comuni di Bonorva, Semestene, Cossoine, Giave, Cheremule, Borutta, Thiesi, Villanova Monteleone, Bessude, Ittiri);

5) Montalbo (comprendente i comuni di Siniscola, Torpè, Lodé, Bitti, Onanì, Osidda, Lula, Orune;

6) Margine-Montiferru (comprendente i comuni di Bolotana, Lei, Silanus, Bortigali, Macomer, Borore, Sindia, Scano Montiferru, Santu Lussurgiu, Seneghe);

7) Gennargentu (comprendente i comuni di Oliena, Dorgali, Orgosolo, Mamoiada, Fonni, Ollolai, Sarule, Orani, Oniferi, Gavoi, Orotelli, Lodine);

8) Mandrolisai-Barigadu (comprendente i comuni di Teti, Tiana, Tonara, Belvì, Aritzo, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Atzara, Sorgono, Ortueri, Neoneli, Austis, Ovodda, Nughedu Santa Vittoria, Ardauli);

9) Sarcidano-Barbagia di Seulo (comprendente i comuni di Seulo, Sadali, Esterzili, Nurri, Villanovatulo, Isili, Nurallao, Laconi, Orroli, Escolca, Serri, Genoni, Mandas, Escalaplano, Nuragus);

10) Serpeddì-Sarrabus Gerrei (comprendente i comuni di Goni, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Silius, San Basilio, Dolianova, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Villaputzu, S. Vito);

11) Iglesiente-Monte Linas (comprendente i comuni di Domusnovas, Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Vìllacidro, Villamassargia).

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della proposta sul BURAS, comuni interessati esprimono con deliberazione del Consiglio, la propria adesione presentando eventualmente anche motivate proposte di modifica.

4. La Giunta Regionale, nei successivi 30 giorni su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti Locali, esaminati gli atti pervenuti, approva definitivamente la delimitazione delle zone omogenee che viene pubblicata sul BURAS.

5. Entro i successivi 30 giorni, il Presidente della Regione, con proprio decreto da pubblicare sul BURAS, provvede alla costituzione delle comunità montane individuando le modalità operative per la convocazione del Consiglio comunitario che dovrà provvedere all'approvazione dello Statuto. (41)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 15, a firma Dedoni, Vargiu, Pisano e più si dà per illustrato. L'emendamento numero 41 a firma Capelli, Oppi e più si dà per illustrato. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Parere contrario sia per l'emendamento 15 che per l'emendamento numero 41.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. E' conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 15. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 41. Ha domandato di parlare il consigliere Cassano. Ne la facoltà.

CASSANO (Riformatori Sardi). Chiedo il voto elettronico palese.

PRESIDENTE. Chi sostiene la richiesta dell'onorevole Cassano?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Pisano, Dedoni, Petrini, Vargiu, Artizzu, Lombardo, Moro.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 41.

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Cassano - Lombardo - Moro - Petrini - Pisano - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Mattana - Orru' - Pinna - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Pittalis - Scarpa.

(Segue la votazione)

Onorevole Cassano, glielo lasciamo dichiarare, proprio lei che ha chiesto la votazione elettronica!

CASSANO (Riformatori Sardi). Favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Pisano, prego.

PISANO (Riformatori Sardi). Favorevole.

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Cassano - Lombardo - Moro - Petrini - Pisano - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Mattana - Orru' - Pinna - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Pittalis - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 47

astenuti 3

maggioranza 24

favorevoli 8

contrari 39

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

CORDA, Segretario:

Art. 8

Statuto

1. Lo statuto individua gli organi della comunità e le modalità per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

2. Il presidente è scelto tra i sindaci e gli altri organi sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni associati.

3. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza dell'organo assembleare, non può essere composto da più di sei membri oltre il presidente. Per le deliberazioni di competenza dell'organo esecutivo che riguardano la gestione associata di funzioni, lo Statuto prevede modalità di informazione e di consultazione dei comuni che non vi sono rappresentati.

4. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della comunità.

5. Lo Statuto prevede inoltre:

a) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;

b) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali operanti nel territorio;

c) le forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed il loro accesso ad atti ed informazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 20 e 46 uguali soppressivi del comma 4; il sostitutivo 89 che sostituisce il numero 17 che è uguale al 43 al comma 2; il 90 sostituisce il 19 che è uguale al 45, al comma 3; l'emendamento numero 21 che è uguale al 47 sostitutivo parziale del comma 5. Poi gli aggiuntivi 16, che è uguale al 42, il 18 che è uguale al 44, il 22 che è uguale al 48, e l'emendamento numero 49. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Fadda Paolo - Cuccu Giuseppe - Cucca - Uggias - Sanna Simonetta - Cocco

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (80)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Il comma 4 dell'articolo 8 è soppresso. (20)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Il comma 4 è soppresso. (46)

Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale

Emendamento n. 17

Art. 8

L'emendamento n. 17 è così sostituito:

"Il comma 2 dell'articolo 8 è così sostituito:

Il Presidente è scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi sono composti da sindaci o da Assessori dei Comuni della Comunità Montana". (89)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Il comma 2 dell'art 8 è così sostituito:

"2. Gli organi sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni associati." (17)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi sono composti da sindaco, assessori o consiglieri dei comuni associati." (43)

Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale

Emendamento n. 19

Art. 8

L'emendamento 19 è così sostituito:

"L'organo esecutivo, espressione della maggioranza dell'organo assembleare è composto da non più di quattro assessori e dal Presidente.

Le indennità del Presidente e degli assessori non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte della Comunità." (90)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Il comma 3 dell'art 8 è così sostituito:

"3. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza consiliare, è composto dal Presidente della Comunità montana e da un numero di assessori non superiore a quattro." (19)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Il comma 3 è sostituto dal seguente:

"3. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza consiliare, è composto dal Presidente della Comunità Montana e da un numero di assessori non superiore a quattro". (45)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Il comma 5 dell'art 8 è così sostituito:

"5. Lo Statuto determina fra l'altro:

a) la denominazione e la sede dell'ente;

b) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica secondo la vigente legislazione alla quale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali, prevedendo la presenza dì un direttore titolare;

c) i principi fondamentali per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;

d) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali, le forme di partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi." (21)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Il comma 5 dell'art 8 sostituito dal seguente:

"5. Lo Statuto determina fra l'altro:

a) la denominazione e la sede dell'ente;

b) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica secondo la vigente legislazione alla quale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali, prevedendo la presenza dì un direttore titolare;

c) i principi fondamentali per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;

d) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali, le forme di partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi." (47)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

All'art. 8 comma 1 dopo le parole "presente articolo" sono aggiunte le seguenti "e le relative attribuzioni". (16)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

All'art. 8 comma 1 dopo le parole "… al presente articolo" sono aggiunte le seguenti "… e le relative attribuzioni". (42)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

Dopo il comma 2 dell'art. 8 è aggiunto il seguente;

"2bis. Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Comunità Montana, è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti che comprendono il sindaco quale membro di diritto e due rappresentanti di cui uno eletto dalla maggioranza consiliare e uno eletto dalla minoranza." (18)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Dopo il comma 2 dell'art. 8 è aggiunto il seguente;

"2bis. Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Comunità Montana, è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti che comprendono il Sindaco quale membro di diritto e due rappresentanti di cui uno eletto dalla maggioranza consiliare e uno eletto dalla minoranza." (44)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 8

All'art. 8 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"6. Lo Statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di gestione associata di funzioni dei comuni stessi.

7. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunitario col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

8. Lo Statuto è pubblicato sul BURAS ed è affisso all'Albo dei Comuni facenti parte della medesima ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAS." (22)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5bis. Lo Statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di gestione associata di funzioni dei comuni stessi.

5ter. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunitario col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie." (48)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 8

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8/bis

1. Le risorse finanziarie delle comunità montane sono costituite:

a) dal Fondo regionale per la montagna;

b) dal Fondo regionale per le spese di funzionamento, alimentato con quota parte delle risorse di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali);

c) dai fondi statali ordinari per il funzionamento;

d) da ulteriori fondi statali per gli investimenti finalizzati alle politiche di sviluppo della montagna;

e) dai contributi annuali dei comuni che ne fanno parte. (49)

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo parziale numero 20, che è uguale al 46, si dà per illustrato. L'emendamento numero 89 sostituivo del 17 della Giunta si dà per illustrato; gli emendamenti 17 e 89 sono uguali al 43 si danno per illustrati; l'emendamento 90 della Giunta si dà per illustrato, è uguale al 45; l'emendamento numero 21 si dà per illustrato; l'emendamento 16 si dà per illustrato, è uguale al 42; l'emendamento 18 si dà per illustrato, è uguale al 44; l'emendamento numero 22 si dà per illustrato, è uguale al 48; l'emendamento numero 49 si dà per illustrato.

DEDONI (Riformatori Sardi). L'emendamento numero 20 è ritirato.

PRESIDENTE. Il 20 è ritirato, grazie, onorevole Dedoni. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Presidente, la Commissione non accogliere gli emendamenti numero 46, 17, 43, 19, 45, 21, 47, 16, 42, 18 e 44. Accoglie invece l'emendamento numero 17...

PRESIDENTE. Scusi onorevole Balia, il 17 è sostituito dall'89, che è della Giunta.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Perfetto, quindi accoglie l'emendamento numero 89, l'emendamento 90 e l'emendamento 91.

PRESIDENTE. Il 91 è al prossimo articolo. Il 22 e il 48 non li abbiamo sentiti, onorevole Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Chiedo scusa, è successivo il 91, fino al 90.

PRESIDENTE. Sul 22 e sul 48 non abbiamo registrato.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Sul 22 parere contrario, sul 48 parere contrario.

PRESIDENTE. E il 49?

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Sul 49 contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme. Volevo solo ricordare, che al di là della espressione del parere formulato dal relatore, che oggettivamente per una parte gli emendamenti 19 e 45 ricalcano il parere favorevole sul 90 e quindi si ritengono per quella parte accoglibili e quindi integrati nel 90.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 89, che sostituisce il 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento 89 sostituisce anche il 43, fa decadere il 43.

Metto in votazione l'emendamento numero 90. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione gli emendamenti numero 21 e 47 che sono uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

L'emendamento 16 è uguale al 42 che segue la stessa sorte.

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

L'emendamento 44 segue la stessa sorte.

Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

CORDA, Segretario:

Art. 9

Fondo regionale per la montagna

1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.

2. Il fondo è alimentato da:

a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;

b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;

c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).

3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge.

4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'articolo 4. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:

a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, ed al comma 1 dell'articolo 8 della Legge n. 97 del 1994;

b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all'articolo 9 delle Legge n. 97 del 1994;

c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all'articolo 15 della legge n. 97 del 1994.

5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 97 del 1994;

6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:

a) superficie del territorio;

b) popolazione attiva occupata in attività agro - silvo - pastorali e attività artigianali a queste collegate;

c) spopolamento ed emigrazione riferite agli ultimi 10 anni;

d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenze di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;

e) premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma.

7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.

8. La Giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunità montana.

9. Il programma è predisposto dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

10. All'assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente sulla base del programma l'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 23, 50 e 53, i sostitutivi parziali numero 24 e 51 che sono l'uno alternativo all'altro, 24, 51, 25 che è simile al 52, e 26 e l'emendamento aggiuntivo numero 65. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 9

Nel titolo dell'art. 9 la parola "regionale" è soppressa. (23)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 9

Al titolo dell'art. 9 la parola "regionale" è soppressa. (50)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 9

Al comma 9, il periodo da "Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione "fino a" con Decreto del Presidente della Regione", è soppresso. (53)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 9

Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 le parole "alla lettera b)" sono sostituite dalle parole "alle lettere a) e b)". (24)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 9

Al comma 2, lettera c) le parole "...di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle parole: "...di cui alla lettera a)". (51)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 9

Il comma 6 dell'art. 9 è così sostituito:

"6. Le risorse di cui al presente articolo, dedotto il 5% da destinare come premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma, sono assegnate sulla base dì un programma triennale articolato sui seguenti criteri:

a) 10% in base alla superficie del territorio;

b) 20% in base alla popolazione attiva occupata in attività agro-silvo-pastorali e attività artigianali a queste collegate;

c) 30% in base allo spopolamento ed emigrazione riferite agli ultimi 10 anni;

d) 40% in base all'arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenze di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali." (25)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 9

Il comma 6 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

"6. Le risorse di cui al presente articolo dedotto il 5% da destinare come premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

a) 10 per cento in base alla superficie del territorio;

b) 20 per cento in base alla popolazione attiva occupata in attività agro-silvo-pastorali e attività artigianali a queste collegate;

c) 30 per cento in base allo spopolamento ed emigrazione riferite agli ultimi 10 anni;

d) 40 per cento in base all'arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenze di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali." (52)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 9

Il comma 9 dell'art. 9 è così sostituito:

"9. Il programma è predisposto dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde da esso." (26)

Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Dedoni

Art. 9

All'art. 9, viene introdotto il seguente comma 10bis:

"Il fondo non può essere utilizzato per interventi nei Comuni che aderiscono ai sensi dell'art. 6 comma 5bis. Nei Comuni parzialmente montani gli interventi devono, di norma, essere attuati nelle porzioni di territorio classificato montano". (65)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 23, 50, 53, 24, 51, 25, 52, 26 e 65 si danno per illustrati.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Non si accolgono mi pare tutti, gli emendamenti 23, 50, 53, 24, 51, 25, 52, 26 e 65. Mi pare di non averne dimenticato alcuno, Presidente.

PRESIDENTE. No, consigliere Balia, grazie. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è identico per la Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Molto brevemente, tanto mi pare che stiamo andando con sollecitudine alla chiusura del dibattito su questa proposta di legge, anche perché siamo rimasti in così pochi!

Noi teniamo a dire che restiamo in aula, ma siamo sofferenti, perché è inutile nascondere che il rapporto della democrazia, il sale della democrazia è il confronto, quando non c'è confronto, quando si vuole evitare o quando si vuole conculcare non c'è democrazia comunque sia, comunque sia, da qualunque parte essa provenga come azione politica. Oggi stiamo vivendo una pagina non certamente gloriosa di questa istituzione, a questo probabilmente voleva portare un certo tipo di regime che si è instaurato anche in questa Regione.

Voglio dire che di certo così non c'è un miglioramento delle norme. Basti pensare che nel dibattito, nel rapporto fra maggioranza e opposizione o fra maggioranza e minoranza due emendamenti presentati dalla minoranza, che non potevano non essere accolti, sono stati trasformati in emendamenti della maggioranza! Basti questa come tipologia di comportamento. La Giunta rappresenta la maggioranza? Non siete stati capaci come forze politiche aggregate attorno a questa maggioranza a dare significativamente un apporto concreto, una vita civile e democratica di ben altro spessore e di ben altro livello.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE LOMBARDO

(Segue DEDONI.) Allora, a che pro che io stia qui a illustrare e a dibattere su emendamenti che comunque sono cassati? Lo faccio per dare testimonianza del fatto che oggi si sta commettendo, comunque sia, un'azione non degna di un rapporto democratico e interno alle istituzioni e comunque sia, a mio giudizio, si sta portando a compimento una composizione giuridica non certamente all'altezza dei tempi, neanche quando questi tempi vogliono significare stringatezza, ossessività di risparmio, ossessività di decisionismo, quando si vuole portare l'aziendalismo assoluto nella politica non ascoltando quelle che sono le voci che vere vengono dalle esigenze del popolo, dalle esigenze della gente che vive quotidianamente e patisce.

Stamattina l'onorevole Uras ha richiamato quello che noi solennemente in quest'Aula abbiamo accolto come ordine del giorno di porre in campo tutte le iniziative possibili e significative per salvare le aziende agricole dall'essere fagocitate dalle banche o dal primo avventuriero che passasse in u[s1] na...

SECCI (La Margherita-D.L.). Era un'altra materia, non era quella...

DEDONI (Riformatori Sardi). Se la materia è quella del povero Cristo che si vede cogliere, pignorare e vendere all'asta l'azienda agricola abbiate la bontà, ne hanno citato uno stamattina di Decimo, se non sbaglio, ne cito io un altro di Terralba nello stesso modo. Io credo che siano decine in Sardegna le aziende agricole che stanno per essere pignorate e vendute all'asta e noi continuiamo a giocare veramente su condizioni che ci portano a non sentire quello che è il richiamo dell'altro nel poter fare delle cose giuste, delle cose buone nell'interesse del popolo sardo. E' questa la rappresentanza alta e istituzionale della Sardegna? E' questo il parlamento regionale? E' questa quella che dovrebbe essere l'interfaccia dello Stato e dell'Europa? Ve lo chiedo, oltre che essermelo chiesto, datevi la risposta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Voglio intervenire molto brevemente, Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, perché stimolato dalla testimonianza che in quest'Aula già da diverse ore sta facendo l'onorevole Dedoni e quando lui attribuisce che quest'Aula la dignità l'ha persa perchè addirittura non ci si ascolta fra colleghi e me ne sono reso conto anche negli interventi che hanno fatto altri colleghi, che gli altri eravamo tutti intenti a tutte altre faccende per cui forse qualsiasi contributo uno dia nel dibattito per cercare di migliorare una norma che avrebbe - si dice - il dovere da parte nostra di dover contribuire per cercare di dare un apporto significativo e questo non avviene, e non avviene solo ed esclusivamente per colpa nostra.

Denuncio l'abbandono da parte di diversi colleghi al dibattito. E' vero che potrebbe significare d'essere un dibattito sterile perchè mi rendo conto che in diverse fasi di queste riunioni del dibattito l'onorevole Cugini ci spinge sempre e ci invita ad un confronto tra maggioranza ed opposizione, ad un lavoro comune, ad un interesse che ci possa vedere tutti tesi a trovare soluzioni che possano andare a vantaggio dei sardi. E visti i risultati di tutti questi emendamenti che vengono presentati e che vengono falcidiati con una facilità estrema, dico io, ma è possibile che si presentano tanti emendamenti da parte dell'opposizione e non ve ne sia uno che possa assurgere a dignità di contributo fattivo in questa norma che noi stiamo andando a discutere? E' vero lo scoramento di molti colleghi avviene, ed avviene anche l'abbandono dall'Aula quasi per protestare e per dire che è inutile la presenza in questo dibattito quando non viene accolta nessuna osservazione fatta da quest'opposizione.

E' vero questa è una legge che avrebbe dovuto segnare un'era, così come pomposamente è stata annoverata, ma io non penso che questa legge così per come sta procedendo, per tutto quello che noi abbiamo messo e letto all'interno possa essere un caposaldo delle riforme; dicono che la legge sia complessa, io sono convinto che potrebbe anche non esserlo complessa, l'abbiamo fatta noi perchè abbiamo voluto aggiustare questo desiderio di riforma a tutte le esigenze dei consiglieri, non del popolo sardo, e sono convinto di una cosa e nessuno me lo può togliere dalla testa e cioè che se noi facessimo un referendum per vedere se noi vogliamo le comunità montane i nostri concittadini direbbero di no, se riuscissimo a comunicare anche nella formulazione del referendum a che cosa vanno incontro, quali sono le cose e i vantaggi che loro avrebbero. Io sono convinto che nessuno voterebbe, o molto pochi, o soltanto quegli addetti ai lavori che la vogliono per, come si diceva, per garantire una poltrona a qualcuno.

Siccome io sono fra quelle persone e non poche in quest'Aula che non vogliono e non devono garantire, che non intervengono e non si battono per garantire poltrone a chicchessia; la legge è complessa, ma io vedo sinceramente che per l'istituzione di queste comunità montane o di un ente che esiste già e che si vuole ridurre complessa non dovrebbe essere, perchè ormai come si dice l'impalcatura è già esistente; come se voi ricordate quello show di Walter Chiari quando parlava di quel signore che voleva andare dal sarto e il sarto poco bravo gli aveva cucito addosso un abito che alla fine lo aveva costretto ad essere storpio, la gente quando lo aveva visto diceva: accidenti che bravo sarto è riuscito a fare un abito su misura ad uno storpio! Questa è la situazione di questa riforma che noi abbiamo messo in piedi oggi.

L'altro problema, e non entro nelle questioni specifiche perchè quando si vede che si è stati attenti solo ed esclusivamente al problema altimetrico, è vero, il problema socio economico io leggevo ad un collega alcune comunità montane che sono state proposte in un emendamento tra l'altro nostro, ci sono alcuni comuni che sono fra i più ricchi della Sardegna e che fanno parte delle comunità montane e quindi non è vero che si va incontro a quelle che sono le esigenze socio economico delle varie realtà. E' perché vogliamo rispondere alle esigenze di alcuni politici che non hanno avuto l'opportunità di potersi sedere in altri tavoli, questa è l'esigenza. Io ho apprezzato gli emendamenti del vicepresidente Fadda e vi dico la verità che sarei tentato anche di firmarli quasi in toto anch'io, però quando ho sentito che stamattina il collega Uras addirittura tracciava l'esigenza di iscrivere queste comunità montane per far maturare, per far progredire, come se fosse una scuola politica necessaria ai nostri amministratori.

Io sono convinto che queste sono veramente delle acrobazie linguistiche, dei bizantinismi che forse in quest'Aula sarebbe opportuno mettere un po' fuori dalla porta dell'Aula. Quindi, alla fine, vista che questa dovrebbe essere una scuola, che i problemi socio economici risultano all'interno delle righe scritte per questa norma, io invece mi preoccupo molto poco, perché? Perché nell'articolo 7, mi scusi Presidente se ritorno, nell'articolo 7 ho letto - casualmente perchè non lo ricordavo appieno - che la delibera di istituzione delle comunità montane dovrà essere firmata dal Presidente della Regione con un proprio decreto, previa eccetera, eccetera. Alla luce di quanto ieri ci ha confermato in modo così casuale ed estemporaneo il Presidente Soru mi dà l'impressione che non firmerà nessun decreto e, quindi, come diceva lui, non ci sarà nessuna comunità montana attuata, ed ecco che praticamente mi ha messo al sicuro perchè anch'io sono contro l'istituzione delle comunità montane.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Gruppo Misto). Presidente, intervengo brevemente due minuti intanto per chiedere scusa all'onorevole Dedoni che non vorrei che avesse mal interpretato una forma di ilarità che ha attraversato tre o quattro consiglieri durante il suo intervento, che non era un atto assolutamente né irriguardoso rispetto alle cose che diceva, che erano assolutamente meritorie non solo di attenzione ma anche di considerazione, che l'onorevole Dedoni sosteneva dalla sua parte ma diceva delle cose sensate, tra l'altro parlava di imprenditori agricoli che in una fase difficilissima del sistema economico isolano erano sottoposti a provvedimenti di escussione dei propri beni e quindi figuriamoci se questi sono argomenti che possono prestarsi a ilarità. Voglio richiamare, lo faccio per un fatto di dovere di correttezza istituzionale, il fatto che l'onorevole Oppi e l'intero Gruppo dell'U.D.C. abbiano abbandonato l'Aula a seguito della comunicazione di non accoglimento di alcuni emendamenti.

Il Gruppo dell'U.D.C. che non aveva partecipato in maniera alacre per impegni collaterali mentre si lavorava nella Commissione Uno, evidentemente il Commissario dell'U.D.C. assolveva a impegni presso altre commissioni perchè da noi purtroppo spesso i lavori si sovrappongono, avevamo intessuto in maniera trasparente ed aperta un dialogo dichiarando la disponibilità della Commissione a considerare con molta serietà alcuni emendamenti, lasciando sottendere che qualcuno di essi poteva anche essere accolto; emendamenti peraltro che si sovrapponevano con altri presentati dagli onorevoli Pisano, Dedoni e più; non li abbiamo accolti, comprendiamo l'amarezza, non comprendiamo naturalmente la strumentalizzazione politica dell'abbandono dell'Aula.

Rispetto all'intervento del collega che mi ha preceduto, vorrei dire che non è che non vi sia attenzione da parte della maggioranza e dei consiglieri alle proposte che vengono avanzate, c'è considerazione, le proposte vengono tutte esaminate e considerate, debbo anche dire che la maggior parte di esse, tolti i casi estremi, la maggior parte di esse non solo meritano attenzione ma meritano un esame abbastanza pignolo ed attento perchè attengono a proposte serie e perchè stiamo legiferando su una materia che poi segnerà anche il futuro di enti locali che stanno nascendo in funzione del riordino delle comunità montane. Abbiamo semplicemente, collega, una visione diversa del problema; noi riteniamo e siamo convinti di aver predisposto un buon articolato, di averlo fatto al meglio e di bene aver operato nell'estendere l'articolato dalle comunità montane alle unioni dei comuni, e alle provvidenze a favore dei piccoli comuni nella consapevolezza che questa dà maggiore organicità, ci rendiamo peraltro conto che può essere che non tutto sia perfetto ed in corso di funzionamento eventualmente si vedrà come, quando, se e perchè giustamente eliminare incongruenze che sono frutto dell'atto del legislatore, cose che però rientrano nella normalità qualunque legge venga sottoposta all'esame di questo Consiglio. Il parere espresso, Presidente, relativamente agli emendamenti che era di non accoglimento quindi non è un parere né irriguardoso e né di disattenzione, ma attiene alla sostanza della non condivisione integrale delle cose che venivano proposte.

PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 23 insieme all'emendamento soppressivo parziale numero 50. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 53. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 51. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 52. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 65. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Articolo 10. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Art. 10

Abrogazioni e norme transitorie

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Allo stesso giorno si intendono abrogate le leggi e disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organi esecutivi delle comunità montana comunicano all'Assessore degli enti locali:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) la situazione di bilancio;

c) l'elenco dei procedimenti in corso;

d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora gli organi esecutivi non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana o alla unione di comuni di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero ad entrambe pro quota;

b) in subordine, ovvero nel caso in cui il personale risulti in eccedenza rispetto alla tabella organica del nuovo ente, alla provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata;

c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

5. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi cui è affidata la loro conclusione.

PRESIDENTE. All'articolo 10 sono stati presentati gli emendamenti numero 72 a cui è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 91, sostitutivi parziali numero 54, numero 27, 28 che è uguale al 55, il 29, il 7, il 30 che è uguale al 56 e il 4, e l'emendamento aggiuntivo numero 3. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale

Emendamento n. 72

Art. 10

L'emendamento 72 è così sostituito:

Art. 10

Abrogazioni e norme transitorie

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 1 bis. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella A e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i Presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli enti locali:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) la situazione di bilancio;

c) l'elenco dei procedimenti in corso;

d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora i Presidenti delle comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funziocomunità soppressa ovvero a ciascuna di esse prò quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;

b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, numero 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di' competenza dell'ente assegnatario;

c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.

5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse, in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse prò quota;

b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;

c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione.

7. Le indennità dei Presidenti e degli Assessori delle Unioni non possono rispettivamente superare quelle del Sindaco e degli Assessori del Comune più popoloso della stessa Unione di Comuni (91)

Emendamento sostitutivo totale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 10

Abrogazioni e norme transitorie

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 1 bis. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella A e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i Presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli enti locali:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

b) la situazione di bilancio;

c) l'elenco dei procedimenti in corso;

d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora i Presidenti delle comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse prò quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;

b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, numero 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;

c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.

5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse, in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse prò quota;

b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;

c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione. (72)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 10

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali di cui all'allegata tabella A operano fino alla data di convocazione dei consigli delle nuove comunità montane e comunque non oltre il centottantottesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. La gestione dei beni e dei rapporti in essere è affidata al Presidente in carica al momento dell'approvazione della presente legge. Allo stesso giorno si intendono abrogate le leggi regionali di cui all'allegata tabella e le medesime comunità montane sono soppresse". (54)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 10

Il comma 1 dell'art. 10 è così sostituito:

"1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali di cui all'allegata tabella A operano fino alla data in cui sono convocati i consigli delle nuove comunità montane e comunque non oltre il centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Allo stesso giorno si intendono abrogate le leggi regionali di cui all'allegata tabella e le medesime comunità montane sono soppresse." (27)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 10

Al comma 2 dell'art. 10 le parole "gli organi esecutivi" sono sostituite dalle parole "i presidenti". (28)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 10

Ai commi 2 e 3 le parole "organi esecutivi" sono sostituite dalle parole: "I Presidenti". (55)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 10

Al comma 3 dell'art. 10 le parole "gli organi esecutivi" sono sostituite dalle parole "i presidenti delle comunità montane". (29)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Vargiu - Cassano - Capelli - Rassu - Ladu - Murgioni - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Cherchi Oscar - Sanciu

Art. 10

Il Comma 4 dell'art. 10 è così sostituito:

"4. Il personale dipendente delle Comunità Montane risultante in esubero a seguito del riordino operato in conseguenza della presente legge è acquisito dalla Regione.

Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, si provvede, acquisita l'intesa del personale interessato, all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa;

b) in subordine, ovvero nel caso in cui il personale risulti in eccedenza rispetto alla tabella organica del nuovo ente, agli uffici regionali della provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata;

c) in subordine in favore della provincia di appartenenza della soppressa comunità montana;

d) in ulteriore subordine alle province di nuova costituzione confinanti con la provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata ovvero alle altre province;

e) il personale delle comunità montane soppresse o comunque in esubero a seguito della nuova organizzazione degli enti, ha diritto:

1. alla precedenza nella copertura dei posti in organico negli enti di destinazione;

2. all'affidamento di incarichi di livello equivalente, in termini economici e di prestigio, in godimento al momento della soppressione delle comunità montane;

La Regione provvede a trasferire il personale agli enti di destinazione unitamente alle relative risorse finanziarie." (7)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 10

Il comma 4 dell'art. 10 è così sostituito:

"4. Col decreto del Presidente della Regione costitutivo delle comunità montane di cui all'art. 7, comma 2, previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa;

b) in subordine, alle province sarde e alle altre amministrazioni pubbliche operanti in Sardegna. " (30)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 10

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Col Decreto del Presidente della Regione costitutivo delle comunità montane di cui all'art. 7, comma 2, previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore regionale degli Enti locali, si provvede all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

a) prioritariamente alla comunità montana di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa;

b) in subordine, alle province sarde e alle altre amministrazioni pubbliche operanti in Sardegna." (56)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 10

Le lettere a) b) e c) del comma 4 dell'art. 10 sono così sostituite:

a) prioritariamente i soli beni ai Comuni che ai sensi degli art. 5 e 6 della presente legge non sono più riconosciuti comuni montani, e nei cui ambiti territoriali insistono;

b) in subordine alla comunità montana o alla unione di comuni di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero ad entrambe prò quota;

c) in ulteriore subordine, ovvero nel caso in cui il personale risulti in eccedenza rispetto alla tabella organica del nuovo ente, alla provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata;

d) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane. (4)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Cassano - Dedoni - Vargiu

Art. 10

Nel comma 4 dell'art. 10, dopo le parole "acquisita l'intesa degli enti destinatari", prima della virgola, vengono inserite le seguenti parole : "...e dei singoli Comuni interessati,..." (3)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 91 presentato dalla Giunta, intende illustrarlo la Giunta?

Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica per illustrare l'emendamento.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica. Grazie Presidente, intervengo non tanto per illustrare ma quanto per segnalare che rispetto al testo, alla lettera A) del comma 4, per un refuso di copiatura, nella seconda riga dopo le parole "funzio" attaccato a "comunità" è da intendersi "funzioni locali il cui territorio coincida parzialmente con quello della comunità", praticamente si fa riferimento alla stessa dicitura che è contenuta nel 72 perchè è stato un esito di copiatura, per il resto non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Emendamento numero 72 a firma Maninchedda e più, è stato sostituito dal 91. Emendamento numero 54 a firma Capelli e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 27 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 28 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 55 a firma Capelli e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 29 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 7 a firma Pisano e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 30 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 56 a firma Capelli e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato. Emendamento numero 4 a firma Pisano e più, chi lo illustra?

Ha facoltà di parlare il consigliere Pisano per illustrare l'emendamento numero 4.

PISANO (Riformatori Sardi). Molto brevemente per dire che con quest'emendamento numero 4 intendiamo restituire giustizia ad un errore che, a mio giudizio, è stato commesso in sede di Commissione nel non valutare opportunamente che la priorità assoluta nella restituzione dei beni ai comuni che non fossero più dichiarati comuni montani, a nostro giudizio - e penso condivisibile da tutti - credo non possa che essere il comune stesso e quindi abbiamo cambiato l'ordine relativo alle priorità nelle assegnazioni dei beni delle comunità montane riferentesi a quei comuni che non sono più dichiarati comuni montani. Io spero appunto che ci sia la giusta sensibilità perchè questo emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Emendamento numero 3 a firma Pisano e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Si esprime il parere contrario per gli emendamenti 54, 27, 28, 55, 29, 7, 30, 56, 4, 3; mentre si accoglie l'emendamento numero 91 sostitutivo del 72.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti, chi chiede di parlare? Non essendoci iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 91.

(Interruzione)

Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo che sia meglio precisato, perchè ho capito bene che c'è la volontà di sostituire completamente l'articolo 10, come peraltro suggeriva il collega Pisano, la destinazione dei beni delle sciogliende comunità montane, credo che sia corretto e per quello vorrei che lo verificasse anche da parte della maggioranza, quale destinazione sarà quella dei comuni o delle associazioni degli enti comuni che ricadevano in quel territorio perchè credo che possano essere riutilizzate per servizi comuni e comunque per garantire servizi a quei comuni che facevano, prima, parte delle comunità montane.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ma il testo dell'emendamento 91 che per questa parte ricalca quello del testo della Commissione ha una motivazione molto semplice, la volontà prima di tutto di usare o di interpretare questa legge come momento di riorganizzazione delle forme associate e quindi facendogli assumere un senso di continuità, ed è per questo che noi diciamo che i beni prioritariamente devono essere guardati in funzione delle comunità montane istituite ai sensi di questa legge e dei comuni che vanno a costituire unioni e, quindi, mantengono sostanzialmente le forme di gestione associata e poi alle province, ed infine diciamo ai comuni nell'ipotesi residuale che alla conclusione di questo processo i comuni, che non siano già facenti parte delle comunità montane e che siano titolari della territorialità su quei beni, fondamentalmente non appartengano a forme di unioni associate di funzioni sul territorio; questa elencazione quindi va in qualche modo ad essere coerente col principio di mantenimento e di rafforzamento delle forme associate che stanno nascendo, ma comunque anche di quelle esistenti, se noi procedessimo nel senso indicato dovremmo in parte riazzerare un processo già costituito e cioè che è quello che molti comuni hanno già messo a disposizione i beni a favore delle gestioni associate e quindi si azzererebbe il processo e si dovrebbe ricominciare con un aggravio di procedure che invece, in questo modo, dà conto e riconosce già la preesistenza di disponibilità dei beni; non mi sembra un grande problema tenendo conto che questo processo avverrà con tutte le tempistiche e le verifiche necessarie, con le procedure indicate in questo emendamento a garanzia che tutto ritorni nella massima funzionalità dei servizi dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). L'emendamento 72, raccoglievo le firme nella Commissione, sostanzialmente è in larghissima parte coincidente con l'emendamento 91. Io individuo solo una differenza sostanziale che è di ordine aggiuntivo e che riguarda le indennità dei Presidenti e degli Assessori delle unioni che non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso della stessa unione di comuni.

Quando nelle interlocuzioni avvenute all'interno della Commissione ed anche con la Giunta si è trattato questo argomento non mi è parso di incontrare nelle componenti della Commissione, nella Commissione nel suo complesso, una particolare angoscia a difendere eventuali indennità che coloro che svolgono funzioni amministrative in sede locale debbono percepire, perchè la svolgano la funzione; mi è invece sembrato di cogliere anche in questo emendamento proposto dalla Giunta una ossessione che rischia di mettere nello sfondo il contenuto vero di questa norma.

Cioè questa norma nasce - io mi chiedo - con l'obiettivo di dire: realizziamo i risparmi nel bilancio della Regione, nel sistema pubblico regionale attraverso la cancellazione delle indennità di chi svolge la funzione pubblica? Io credo che se noi ci proponessimo questo sbaglieremmo tiro. Nel senso che non si risparmia; nel senso che talmente irrisorio è il risparmio che veramente richiede poco impegno da parte del Consiglio e della Giunta,; mi pare cioè che sia più un problema di immagine, di comunicazione mediatica: stiamo attenti noi siamo i moralizzatori della vita pubblica che vuole che vengano cancellate da questo personale politico che, oh Dio, è anche eletto dal popolo liberamente e democraticamente ma non merita, non merita neppure di avere un indennizzo per l'attività in più che svolge, perchè gran parte dei nostri amministratori locali non la svolgono a titolo principale, cioè non vivono delle indennità che percepiscono nei consigli comunali e nelle giunte comunali e male farebbero a viverci perchè sono talmente basse da non consentirlo. Quindi mi pare che ci sia un atteggiamento che rischia di spostare il problema; è vero, noi abbiamo un problema che è anche legato alla dotazione finanziaria che la pubblica amministrazione statale, regionale, locale ha a disposizione.

Dobbiamo fare in modo di non sprecare nelle grandi dimensioni, noi parliamo di qualche decina di migliaia o centinaia di migliaia di euro e al contempo lasciamo sprechi da centinaia di milioni di euro.

Io vengo da una di quelle aziende agricole disperate, dove famiglie disperate rischiano con disperazione ogni giorno di essere cacciate da casa; mi dicono che l'ammontare complessivo della situazione debitoria di quelle aziende è maturata prevalentemente con un carico di interessi da speculazione, da strozzinaggio, da atteggiamento indecoroso degli istituti di credito, tesorieri della Regione, ammonti a seicentomilioni di euro. Non so a quanto ammonti la restituzione che le aziende agricole dovrebbero operare per i contributi ricevuti ai sensi della 44, per cui ha anche già deliberato la Giunta, perché è un atto dovuto, no, cioè l'atto dovuto per cui una legge legittima nel momento in cui è stata approvata ed eseguita e anche propagandata, pubblicizzata attraverso la stampa, dichiarazioni di presidenti, di assessori del tempo eccetera eccetera, uno l'ha utilizzata, legittimamente l'ha utilizzata perché esisteva per impiantare un'attività e magari ha investito anche i pochi risparmi che aveva, il futuro suo e della sua famiglia ed oggi in modo retroattivo, noi silenti, li recuperiamo i soldi mandandoli - tanto sono numeri, capitale umano, non sono persone, non sono persone, capitale umano, sono numeri - possiamo tranquillamente andare a portargli via tutto quello che hanno e che avrebbero legittimamente ottenuto grazie al fatto che la Regione si è dotata di una legge di aiuti in materia agricola.

E tutto questo lo si fa senza consentire, anzi consentendo agli istituti di credito di lucrare sul danno che ricevono le famiglie, i nostri operatori agricoli, la piccola proprietà contadina, la realtà rurale di questa Regione, che è una delle tante. E noi con che cosa rispondiamo? Cioè la nostra risposta al disagio popolare diffuso, alla povertà sempre in crescita, la nostra risposta alle esigenze delle nostre popolazioni locali è: "State tranquilli, toglieremo le indennità agli amministratori locali, moralizzeremo la politica così otterremo il risultato". Chi mangia a sbaffo del popolo non sono le banche, sono chi li rappresenta in quest'aula parlamentare, in altre aule parlamentari, nei consigli comunali.

Io non accetto questa impostazione, anzi credo che sia demagogica e prefascista, non accetto questa impostazione, questa ossessione, questa preoccupazione costante non la accetto. In linea di principio non la accetto perché è sbagliata; ed è sbagliata non perché non sia eccessivo, qualche volta anche assolutamente improprio, attribuire indennità a chi svolge funzioni pubbliche soprattutto quando lo fa male, ma perché ritengo che questa non sia la modalità attraverso la quale si affrontano questo tipo di problemi. È una modalità populista, è una modalità populista e pericolosa; è una modalità cioè in linea di principio per la cultura di noi comunisti, che di essere comunisti non ci vergognamo, assolutamente intollerabile.

E su questo argomento ogni volta che ce ne sarà occasione, anche se fossi l'unico insieme ai miei compagni di quest'Aula, coloro che avranno anche il piacere di condividere con me questo atteggiamento, di questo io continuerò a parlare e questa è la posizione che continuerò a manifestare. Io voterò contro questo emendamento, voterò contro questo emendamento perché ritengo che quello che sostituisce fosse già sufficientemente adeguato.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Uras. Lei è già intervenuto onorevole Dedoni nella discussione sull'articolo e sugli emendamenti, può intervenire solo in sede di dichiarazione di voto.

Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Io vorrei dire poche cose riguardo all'intervento dell'onorevole Uras. Non c'è ombra di dubbio che nessuno di noi si può distrarre di fronte all'esigenza che un filo di moralità pubblica, sempre più generalizzata, permei sempre e meglio il funzionamento della pubblica amministrazione. Ora, però, stiamo parlando di un argomento e non si possono invocare altre condizioni che sono governate ovviamente da altre discipline ma che questo non impedisce di osservarle con la sensibilità ed anche con l'attenzione e la solidarietà che molte situazioni si propongono a noi e che chiedono anche al governo regionale di provvedere, e lei sa bene quante di queste situazioni noi non usiamo mai richiamarle per individuare nel tempo le responsabilità, ma sono situazioni che si sono protratte negli anni e che hanno generato cancrene, situazioni incredibilmente difficili e che nel momento in cui un governo deve governare eredita e deve affrontare.

Però, la voglio rassicurare sul fatto che nessuno di noi è in preda ad ossessioni, anzi le dirò di più; a chi osserva con rigore e non con comodità i processi di riforma e, badate, io credo che questo che sto dicendo valga per questo tipo di argomento e per questo tipo di riforma ma valga ancor di più in generale di fronte a tutto un processo complesso di riforma della macchina regionale e del sistema regionale, le riforme non producono nell'immediato economia, paradossalmente sono più onerose perché comportano fasi di transitorietà, producono esigenze di incentivi che orientino le politiche regionali verso approdi che non possono essere imposti e, paradossalmente, generano maggiori costi e non è possibile difendersi dicendo che il nostro obiettivo è l'ossessione al risparmio perché se guardate questa legge non ce n'è e non ce ne sarà, ma incombe a tutti noi, oltre il dovere di riorganizzare per la funzionalità, per i doveri di servizio che abbiamo nei confronti dei cittadini e i diritti di uguaglianza che sottendono alla loro cittadinanza, nella nostra Regione anche il dovere di proporzionalità.

Lei sa bene che se non facciamo passare questa norma può accadere che in astratto l'unione dei comuni circonlacuali del lago Omodeo che fa venticinque - trentamila abitanti e paradossalmente l'Assessore del comune di Ardauli che ha ottocento abitanti vada a prendere l'indennità pari a quella dell'Assessore del comune di Oristano, superando anche l'indennità del suo stesso sindaco, crea una condizioni di inaccettabile paradosso che va ricondotto ad un discorso di proporzionalità che è il nostro dovere di fronte alle riforme.

Noi non vogliamo mortificare nessuno, ma vogliamo anche che i livelli istituzionali che passano attraverso la legittimazione mantengano una graduazione corretta, anzi posso annunciare di più. Come voi sapete l'articolo 11 della legge regionale numero 10 del 2001 pone in capo alla Giunta regionale l'obbligo di adottare, e stiamo provvedendo e lo vorremmo fare a valle di questo procedimento, l'esigenza di determinare la misura dell'indennità degli amministratori locali della Sardegna. Bene, non potremmo disconoscere in quella sede che ci sono categorie e fasce di indennità che in Sardegna non trovano un'applicazione corretta e che mortificano gli amministratori dei paesi più piccoli e che per piccolissime differenze di abitanti si creano grandissime sproporzioni di riconoscimento di indennità.

In quella sede noi vogliamo lavorare per ritrovare anche lì una condizione di proporzionalità e di giustizia rispetto a questo criterio; e lo faremo perché è giusto creare condizioni di dignità anche da parte degli amministratori locali ma non vorremmo sovvertire un ordine corretto che fa sì che ciascuno concorra anche al benessere del proprio territorio in un regime di corretta proporzionalità fra le cariche e quindi anche le indennità che in quel luogo sovvertono.

Insomma, se il sindaco di Ardauli farà il Presidente dell'unione non può essere comunque, perché esercita anche se collettivamente una funzione proporzionale alla sua realtà e a quella dimensione, essere paragonato al sindaco di una città capoluogo che ha diverse prerogative, diverse incombenze e diversi riconoscimenti.

Questo dovere lo dobbiamo affrontare nella convinzione e nella certezza, le voglio assicurare, che non è possibile che di fronte ai processi di riforma nessuno di noi sia mai preso da una sterile quanto inutile ossessione ad un risparmio, anzi purtroppo ci costerà dei denari che dovremo mettere in campo a cominciare da questa legge per avviare e incentivare un processo che solo attraverso questi sistemi potrà trovare una sua ragion d'essere e un assetto migliore per i servizi ai cittadini.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 91 sostitutivo totale della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'approvazione dell'emendamento 91 fa decadere l'emendamento 72 e tutti gli emendamenti sostitutivi parziali. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 3 a firma Pisano e più.

Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Non so se sia ancora in tempo per fare il ragionamento attorno al problema che volevo porre all'attenzione dei presentatori dell'emendamento 91, se non sbaglio. Perché anche quando si tratta del personale, non mi interessa più per altro per ovvi motivi, direi che non si può trascurare neanche il passaggio alla Regione. Lo dico per il fatto che potrebbero capitare dei contenziosi e, siccome bisogna evitare i contenziosi, ricordo che il comparto di contrattazione è Regioni - enti locali, quindi non può essere non inserito in legge. Questo è, esiste, e pregherei di fare la verifica con gli uffici di competenza.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3, Pisano e più. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Articolo 11. Se ne dia lettura.

MANCA, Segretario:

Capo III

Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni

Art. 11

Trasferimenti per l'esercizio integrato
di funzioni

1. E' istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata.

2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni e delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata eventualmente ammesse dal programma di riordino degli ambiti territoriali previsto dall'articolo 1 bis. I criteri sono definiti col medesimo programma, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

3. Il fondo è ripartito:

a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi;

b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti;

c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;

d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;

e) per il 50 per cento in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che esercitano il maggior numero di funzioni;

f) per il 10 per cento fra le forme associative di nuova istituzione per contributi una tantum di avvio; le disponibilità residue per carenza di nuove istituzioni si sommano a quelle della lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri.

4. Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i quattro quinti dei comuni che aderiscono. Non si considerano gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti.

5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi. Non più del 10 per cento può essere destinato alle spese generali di funzionamento dell'ente.

6. All'assegnazione dei fondi provvede annualmente l'assessorato agli enti locali.

7. Fino all'approvazione del programma di riordino degli ambiti territoriali i trasferimenti sono disposti, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, con programma annuale deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, esclusivamente a favore delle unioni e comunità montane costituite ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 11 sono stati presentati gli emendamenti numero 75 soppressivo parziale, numero 74, 31 e 57 sostitutivi parziali, l'emendamento numero 73 aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MANCA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Orru' - Cugini - Marracini - Sanna Francesco - Uras

Art. 11

1. Il comma 7 dell'articolo 11 è soppresso. (75)

Emendamento sostitutivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 11

1. Il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 1 bis".

Analogamente:

- nell'articolo 12 del comma 4 la dizione "unioni .... comunità montane ... altre forme di gestione associata eventualmente ammesse dal programma di riordino degli ambiti territoriali"

- negli articoli 13 lett. a), nell'articolo 15 comma 1, nell'articolo 16 comma 1, nell'articolo 19 comma 1, nell'articolo 24 comma 1, nell'articolo 25 commi 1 e 2 la dizione "unioni di comuni ... comunità montane ... altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali"

sono sostituite dalle parole:

"unioni di comuni ... comunità montane ... altre forme di gestione associata .... i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 1 bis". (74)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 11

Al comma 4 dell'art. 11 la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre". (31)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 11

Al comma 4 le parole: "da almeno i quattro quinti...." sono sostituite dalle parole: "da almeno i tre quinti....". (57)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 11

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis

Norma transitoria

1. E' conferita alle province la funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità della legge 3 dicembre 1971 numero 102 e della legge 97 del 1994, per quei territori i cui comuni non fanno parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge. Le province concorrono altresì alla valorizzazione delle zone montane attraverso la promozione ed il supporto all'iniziativa dei comuni per la costituzione delle comunità montane, il coordinamento ed il raccordo dei programmi di intervento della montagna di cui all'articolo 9 con i programmi territoriali e sociali di ambito provinciale, l'integrazione dei territori delle zone montane con il resto del territorio.

2. I trasferimenti erariali assegnati alle Comunità Montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinati dalla legislazione vigente, affluiscono ai bilanci delle Province che provvedono alla loro ripartizione fra le Comunità Montane o le altre forme associative comprendenti Comuni classificati montani in base alla legge 1102 del 1971 istituite ai sensi della presente legge nel proprio territorio, nonché all'utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui Comuni non fanno parte delle predette forme associative.

3. Con l'entrata in vigore delle norme di finanza locale atte a unificare i trasferimenti dello Stato agli Enti locali della Sardegna in capo al bilancio regionale, le previsioni di cui ai commi precedenti, sono abrogate. (73)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 75 è stato presentato dai consiglieri Maninchedda e più. Chi lo illustra? Si dà per illustrato.

L'emendamento numero 74 a firma Maninchedda e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

L'emendamento numero 31 a firma Dedoni e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

L'emendamento numero 57 A firma Capelli e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

L'emendamento numero 73 a firma Maninchedda e più, chi lo illustra? Si dà per illustrato.

Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Balia, relatore.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. La Commissione esprime parere favorevole per l'emendamento numero 75, si accoglie l'emendamento numero 74, mi pare che l'emendamento numero 31 viaggi nella stessa direzione assieme al 57 e si accoglie l'emendamento numero 73.

PRESIDENTE. Quindi il 31 e il 57 non vengono accolti? Sono uguali come diceva lei, sono accolti?

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme. E approfitto per chiedere alla Presidenza, riguardo al comma 5, la possibilità di poterlo votare per parti secondo i due periodi che sono segnati al comma 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 75. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 74. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Viene approvato anche il 57 che è identico al 31.

Metto in votazione l'articolo sino al comma 5, sino alle parole "dei servizi". Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione il primo periodo del comma 5. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Perché questo tipo...

PRESIDENTE. È stata chiesta la votazione per parti.

DEDONI (Riformatori Sardi). Perché?

PRESIDENTE. Prego Assessore Sanna.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La motivazione è molto semplice, la seconda parte quantifica una percentuale da destinare alle spese generali di funzionamento dell'ente. Noi riteniamo che la precedente frase nell'indicare che "le risorse trasferite ai sensi della presente legge sono destinate alla copertura dei costi e delle funzioni svolte in forma associata", definisca di per sé il campo entro il quale si vorrebbe destinare quel dieci per cento, che in alcuni casi può essere eccessivo ed in altri casi può essere insufficiente, mentre quelle spese sono ampiamente ricoperte nella dicitura della prima parte.

PRESIDENTE. Metto in votazione il secondo capoverso del comma 5. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione la restante parte dell'articolo, commi 6 e 7. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 73. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

CORDA, Segretario:

Art. 12

Trasferimenti per spese di investimento in forma associata

1. E' istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.

2. A valere su tale fondo sono finanziate:

a) le opere di interesse sovracomunale;

b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti;

c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata.

3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio. Sono escluse le opere di interesse provinciale.

4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, a favore delle unioni e delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata eventualmente ammesse dal programma di riordino degli ambiti territoriali, sulla base dei progetti esecutivi presentati.

5. Per l'assegnazione il programma tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:

a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente richiedente;

b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare;

c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata;

d) dimensione del bacino di utenza beneficiario dell'intervento.

6. A copertura della quota eventualmente a carico della gestione associata possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).

7. Fino all'approvazione del programma di riordino degli ambiti territoriali i finanziamenti sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, con programma annuale deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, esclusivamente a favore delle unioni e comunità montane costituite ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 12 stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 76. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 12

All'articolo 12 è soppresso il comma 7. (76)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato dai presentatori. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 76. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

CORDA, Segretario:

Art. 13

Piani per insediamenti produttivi

1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 6:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e di comunità montane, o di altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"2 bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

CORDA, Segretario:

Art. 14

Interventi socio assistenziali

1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l'esercizio di funzioni e di servizi sociali ed alla persona, nonché per la realizzazione di progetti o di strutture inerenti le medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e vantaggi per le gestioni realizzate in forma associata in coerenza con le indicazioni del piano di riordino degli ambiti territoriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

CORDA, Segretario:

Art. 15

Impianti sportivi

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente:

"Art. 11 bis - Contributi e priorità per le unioni e le comunità montane

1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni, alle comunità montane ed alle altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale.

2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 sono innalzate rispettivamente al 90, 75 e 60 per cento dei costi globali. Le gestioni associate possono destinare a copertura della quota a loro carico i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.

3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione associata e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

CORDA, Segretario:

Art. 16

Musei di enti locali

1. I contributi agli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e comunità montane o altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, nella misura massima del 80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei.

2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 è assicurata priorità agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e comunità montane o da altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali.

3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

CORDA, Segretario:

Art. 17

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993

1. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"2 bis. I fondi di cui alle lettere a)e b) del comma 1, sono ripartiti come segue:

a) fondo di cui alla lettera a): ai Comuni il 90,5 per cento, alle Province il 9,5 per cento;

b) fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l'82 per cento, alle Province il 18 per cento.".

3. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.

4. Nel comma 1 dell'articolo 7 bis inserito dall'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 sono soppresse le parole: "e dalle unioni di comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge."

5. Le modifiche ed abrogazioni disposte dal presente articolo si applicano a decorrere dai trasferimenti per l'anno 2006.

PRESIDENTE. All'articolo 17 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 58 e 32 e il sostitutivo parziale numero 77. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Oppi - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Randazzo

Art. 17

I commi 2 e 3 dell'art. 17 sono soppressi. (58)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni - Vargiu - Pisano - Cassano - Rassu - Ladu - Sanna Matteo - Diana - Amadu - Randazzo - Sanciu

Art. 17

Il comma 3 dell'art. 17 è soppresso. (32)

Emendamento sostitutivo parziale Maninchedda - Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 17

1. Il comma 2 è sostituto dal seguente:

"2. Nel comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 nel primo alinea sono soppresse le parole "alle comunità montane il 4 per cento"; nel secondo alinea "alle comunità montane lo 0,5 per cento". (77)

PRESIDENTE. Gli emendamenti vengono dati per illustrati dai presentatori.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. La Commissione non accogliere gli emendamenti numero 58 e 32 mentre accogliere l'emendamento numero 77.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 58. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 77. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

CORDA, Segretario:

Capo IV

Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuni

Art. 18

Definizione

1. Nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 18, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

CORDA, Segretario:

Art. 19

Istituti scolastici

1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e comunità montane o altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia.

2. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto della forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.

3. La convenzione può prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio nonché lo svolgimento di attività con l'utilizzo del personale pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 19, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

CORDA, Segretario:

Art. 20

Realizzazione di strutture multifunzionali

1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al cento per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di piccoli comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata ai sensi degli articoli 12, 14, 15, 16 e 26 nel territorio di piccoli comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 20, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

CORDA, Segretario:

Art. 21

Incentivi per l'insediamento di aziende

1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree individuate dai PIP affidate a gestioni in forma associata ai sensi dell'articolo 13, l'aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).

2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 21, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

CORDA, Segretario:

Art. 22

Recupero secondario del patrimonio edilizio (integrazioni all'art. 15 della L.R. n. 29 del 1998 sui centri storici)

1. Nell'articolo 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.".

2. Nello stesso articolo 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, compatibilmente comunque col rispetto dei massimali fissati dall'Unione Europea.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 22, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

CORDA, Segretario:

Art. 23

Riserva di finanziamento per il recupero
dei centri storici

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici è assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, non inferiore al quaranta per cento delle risorse stanziate.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 23, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

CORDA, Segretario:

Art. 24

Trasporti pubblici

1. Le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal piano regionale di riordino degli ambiti territoriali, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale) i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.

2. I progetti sono presentati all'Assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all'unione o alla comunità montana. L'Assessorato regionale può restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta suggerendo le modalità per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.

3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 24, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

CORDA, Segretario:

Art. 25

Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio

1. I piccoli comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal programma di riordino degli ambiti territoriali, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) per le finalità e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.

2. Le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal programma di riordino degli ambiti territoriali al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute.

3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall'Assessorato agli enti locali sulla base delle domande corredate dai progetti esecutivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 25, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

CORDA, Segretario:

Art. 26

Mostre e commercio di prodotti locali

1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.

2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all'ottanta per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dai progetti esecutivi.

3. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante i contratti di collaborazione di cui all'articolo 25, a associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell'unione o della comunità montana o di altra forma associativa di cui fa parte. E' data priorità ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato di protezione civile, di salvaguardia valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica.

4. Il sindaco può autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 26, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26 bis.

CORDA, Segretario:

Art. 26 bis

Notifica alla Commissione europea

1. I benefici alle imprese previsti dagli articoli 21 e 22 sono applicati dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o una volta decorso il termine prescritto per il controllo da parte della stessa Commissione.

PRESIDENTE.All'articolo 26 bis è stato presentato l'emendamento numero 78. Se ne dia lettura.

CORDA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Maninchedda- Balia - Corrias - Cugini - Marracini - Orru' - Sanna Francesco - Uras

Art. 26bis

Dopo l'articolo 26 bis è aggiunto il seguente:

Art. 26ter

1. Le province sarde possono, in accordo fra loro, dar vita a forme di gestione associate di funzioni di loro competenza. (78)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato dai presentatori.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (La Margherita - D.L.). Se è possibile, chiedo scusa ai colleghi, sospendere per due minuti prima di procedere al voto sull'articolo 26 bis.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, sospendo la seduta e i lavori riprenderanno alle ore 19.00.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 49, viene ripresa alle ore 19 e 04.)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FADDA

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 26 bis. È stato presentato un emendamento a firma di tutti i rappresentanti delle forze politiche, quindi all'unanimità. In via del tutto eccezionale questa Presidenza accoglie l'emendamento che è stato presentato proprio perché c'è l'unanimità dell'Aula.

Ne do lettura direttamente io: L'emendamento è a firma Marrocu e più. Nell'emendamento 78 è aggiunto il seguente comma: "Nell'articolo 8 della legge regionale numero 1, 1° luglio 2002 numero 10 adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifica la legge regionale 2 gennaio 1977 numero 4, sono soppresse le parole "di Assessore provinciale".

Emendamento aggiuntivo Cuccu Giuseppe - Marrocu - Biancu - Balia - Pinna - Licheri - Sanna F. - Sanjust - Sanna Matteo

Art. 26bis

Nell'emendamento 78 è aggiunto il seguente comma:

"Nell'articolo 8 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifica alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) sono soppresse le parole "e di assessore provinciale". (92)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato dai presentatori.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balia.

BALIA (Gruppo Misto), relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 26 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 92, a firma Marrocu e più. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

CORDA, Segretario:

Art. 27

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, capi I, III e IV, sono valutate in euro 4.500.000 per l'anno 2005. Alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S04.016, così come incrementate dall'articolo 37 comma 5, della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (Legge finanziaria 2005).

2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria, mediante revisione dei criteri di trasferimento delle risorse a favore degli enti locali, di cui alla legge regionale n. 25 del 1993, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 17 della presente legge.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 - 2007 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.065 - Organizzazione e sviluppo delle comunità montane

2005 euro 8.560.000

2006 euro 2.700.000

2007 euro 2.700.000

mediante lo storno dai seguenti capitoli:

03253 (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000

03254 (AS) anno 2005 euro 5.560.000.

(SOPPRESSA)

UPB S03.066 - Investimenti a favore delle comunità montane

2005 euro 900.000

2006 euro ----------

2007 euro ----------

mediante lo storno dal capitolo 03260 (AS):

(SOPPRESSA)

In aumento:

04 - ENTI LOCALI

UPB 04.017 Trasferimenti agli enti locali. Investimenti

2005 euro 9.460.000

2006 euro 2.700.000

2007 euro 2.700.000

per impinguare i seguenti capitoli:

(NI) (FR) Fondo regionale per la montagna (art. 9 della presente legge) (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000;

(NI) (AS) Fondo nazionale per la montagna (art 34 legge 17 maggio 1999, numero 144) anno 2005 euro 5.560.000;

(NI) (AS) Fondo ordinario per gli investimenti delle comunità montane (Artt. 34 e 41 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504) anno 2005 euro 900.000.

4. Per effetto del disposto dell'articolo 21, le minori entrate dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sono valutate in euro 100.000 per l'anno 2005 e in euro 500.000 per gli anni successivi. Alle stesse si fa fronte mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale numero 7 del 2005:

2005 voce 1) euro 100.000

2006 voce 5) euro 500.000

2007 voce 5) euro 500.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 27, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Si dia lettura dell'allegato A.

CORDA, Segretario:

Tabella A

Leggi regionali abrogate ai sensi dell'art. 10

1) L.R. 3 giugno 1975, n. 26

Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge. 3 dicembre 1971, n. 1102.

2) L.R. 12 agosto 1977, n. 35

Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la Giunta esecutiva ed ai Consiglieri degli organismi comprensoriali e delle comunità montane.

3) L.R. 17 agosto 1978, n. 52

Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno1975, n. 26.

4) L.R. 21 agosto 1980, n. 23

Approvazione dello Statuto della XVII comunità montana denominata "Dell'Alta Marmilla".

5) L.R. 21 agosto 1980, n. 24

Approvazione dello Statuto delle XV comunità montana denominata "Del Barigadu".

6) L.R. 2 settembre 1980, n. 35

Approvazione dello Statuto della I comunità montana denominato "Osilo-Ploaghe-Villanova Monteleone".

7) L.R. 2 settembre 1980, n. 36

Approvazione dello Statuto della II comunità montana denominata "Su Sassu-Anglona-Gallura".

8) L.R. 2 settembre 1980, n. 37

Approvazione dello Statuto della III comunità montana denominata "Gallura".

9) L.R. 2 settembre 1980, n. 38

Approvazione dello Statuto della VI comunità montana denominata "Monte Acuto".

10) L.R. 2 settembre 1980, n. 39

Approvazione dello Statuto della VII comunità montana denominata "Goceano".

11) L.R. 2 settembre 1980, n. 40

Approvazione dello Statuto della VIII comunità montana denominata "Marghine Planargia".

12) L.R. 2 settembre 1980, n. 41

Approvazione dello Statuto della XVI comunità montana denominata "Arci-Grighine".

13) L.R. 2 settembre 1980, n. 42

Approvazione dello Statuto della XVIII comunità montana denominata "Monte Linas".

14) L.R. 2 settembre 1980, n. 43

Approvazione dello Statuto della XX comunità montana denominata "Del Mulargia e Flumendosa".

15) L.R. 2 settembre 1980, n. 44

Approvazione dello Statuto della XXI comunità montana denominata "Sarrabus-Gerrei".

16) L.R. 2 settembre 1980, n. 45

Approvazione dello Statuto della XXIII comunità montana denominata "Ventitreesima".

17) L.R. 2 settembre 1980, n. 46

Approvazione dello Statuto della XXIV comunità montana denominata "Del Serpeddì".

18) L.R. 2 settembre 1980, n. 47

Approvazione dello Statuto della XXV comunità montana denominata "Sa Giara".

19) L.R. 7 agosto 1981, n. 29

Approvazione dello Statuto della XXII comunità montana denominata "Del Basso Sulcis".

20) L.R. 7 agosto 1981, n. 30

Approvazione dello Statuto della XIII comunità montana denominata "Sarcidano-Barbagia di Seulo".

21) L.R. 7 agosto 1981, n. 31

Approvazione dello Statuto della XII comunità montana denominata "Barbagia-Mandolisai".

22) L.R. 7 agosto 1981, n. 32

Approvazione dello Statuto della XIX comunità montana denominata "Sulcis-Iglesiente".

23) L.R. 7 agosto 1981, n. 33

Approvazione dello Statuto della XIV comunità montana denominata "Del Montiferru".

24) L.R. 7 agosto 1981, n. 34

Approvazione dello Statuto della V comunità montana denominata "Del Logudoro".

25) L.R. 9 novembre 1981, n. 36

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1981, n. 30; 7 agosto 1980, n. 31; 7 agosto 1981, n. 32; riguardanti l'approvazione degli Statuti delle comunità Montane "Sarcidano-Barbagia di Seulo", "Barbagia-Mandrolisai" e "Sulcis-Iglesiente".

26) L.R. 27 agosto 1982, n. 17

Approvazione dello Statuto della XI comunità montana denominata "Ogliastra".

27) L.R. 27 agosto 1982, n. 18

Approvazione dello Statuto della X comunità montana denominata "Delle Baronie".

28) L.R. 13 settembre 1982, n. 23

Modifiche ed integrazioni agli artt. 7 e 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26 recante "Costituzione, funzionamento e attività delle comunità Montane", ed alla tab. A allegata alla L.R. 17 agosto 1978, n. 52, recante "Delimitazione nei terreni montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26".

29) L.R. 11 agosto 1983, n. 21

Approvazione dello Statuto della IX comunità montana denominata "Del Nuorese".

30) L.R. 11 agosto 1983, n. 22

Approvazione dello Statuto della IV comunità montana denominata "Riviera di Gallura".

31) L.R. 13 aprile 1990, n. 7

Modifiche ed integrazioni alla tabella A allegata alla legge regionale 14 agosto 1978, n. 51, recante "Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26", e modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, recante "Approvazione dello Statuto della XXIV comunità montana denominata "'Del Serpeddì'".

32) L.R. 16 giugno 1992, n. 9

Modifica dell'articolo 14 dello Statuto della II comunità montana denominata "Su Sassu-Anglona-Gallura-Perfugas" approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36.

33) L.R. 24 febbraio 1994, n. 6

Modifica dello Statuto della X comunità montana denominata "Delle Baronie" approvata con legge regionale 27 agosto 1982, n. 18.

34) L.R. 29 aprile 1994, n. 19

Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 36 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità Montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102).

35) Art. 49 L.R. 8 marzo 1997, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio della Regione (legge finanziaria 1997).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'allegato A. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione la legge nel suo complesso.

Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Matteo per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA MATTEO (A.N.). Grazie Presidente, colleghe e colleghi, nell'annunciare il mio voto contrario a questa legge, un voto contrario per tanti motivi. Innanzitutto perché, come ho avuto modo due giorni fa in Aula di intervenire, ritengo che questa legge è una legge di riforma non delle Comunità Montane ma di quelle comunità lontane, le ribattezzo io, lontane dai principi ispiratori della legge 1102 del 1971 che, come ho già avuto modo di asserire in quest'Aula, è stata concepita dall'allora legislatore per la tutela e sviluppo dei territori montani svantaggiati, lontana dalle esigenze dei piccoli comuni, lontana dai sardi, lontana da tutte quelle esigenze che noi abbiamo evidenziato in questi emendamenti, alcuni illustrati e alcuni dati per illustrati, alcuni firmati anche dal sottoscritto ed altri non firmati dal sottoscritto perché non condivisi anche dal sottoscritto e del mio Gruppo.

Per quanto ci riguarda ritengo che sia desolante parlare in questi banchi, oggi, date le numerose assenze, alcune giustificate, altre non giustificate ed altre invece discutibili.

Per quanto mi riguarda, Presidente, e per quanto ci riguarda, noi avremmo preferito discutere questa legge avvalendoci di un confronto più serrato, un confronto che portasse un maggior contributo anche da parte nostra al perfezionamento, al miglioramento della legge stessa. Riteniamo che su argomenti così importanti che ci riguardano tutti, che ci riguardano anche come amministratori di piccole realtà, ci dovesse essere un coinvolgimento maggiore, un coinvolgimento ed una concertazione maggiore. Però, siccome sono rispettoso della maggioranza, sono rispettoso della democrazia e della logica soprattutto dei numeri, ritengo che chi ha i numeri ha il dovere di legiferare ma ha anche il dovere di assumersi tutte le responsabilità, anche delle conseguenze, delle brutte conseguenze che questa legge avrà sul territorio e su quei piccoli comuni che sono esclusi per un calcolo puramente altimetrico e non un calcolo di tipo economico e sociale che invece doveva prevalere in questa legge. Il voto è contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEDONI (Riformatori Sardi). Grazie Presidente. È per annunciare il mio voto contrario a questa legge, perché la ritengo fuori da quelli che sono gli schemi veri di riforma che dovrebbero toccare le sensibilità delle popolazioni, gli interessi delle popolazioni e in questo caso non si tocca né l'una né l'altra cosa.

Però debbo anche porre un ringraziamento personale al Presidente della prima Commissione, l'onorevole Maninchedda, perché ha consentito di portare in Aula il dibattito di una legge di riforma, poiché era destinata ad essere un'azione personalistica all'interno della dichiarazione di grande riforma della finanziaria nelle norme spurie, nelle tante norme spurie che erano in quella finanziaria, e oggi, nonostante questa norma non abbia il mio voto favorevole, certamente, perché non sono state accolte tante sensibilità che sono state portate avanti dalla minoranza, ma non solo, credo che avrà la necessità al più di presto di una rivisitazione, perché l'impatto che avrà nella popolazione, nella gente sarà come tutte quelle grandi novità che hanno visto i direttori essere commissari degli EPT e di altri strumenti della Regione non essere all'altezza neanche di quelle chiacchierate e vecchie condizioni per cui dovevano essere riformate.

Credo che sia importante che il Consiglio, ma soprattutto la maggioranza e, dico ancora di più, la Giunta, stiano ad ascoltare quelle che sono le reali esigenze che vengono portate in quest'Aula, perché ciascuno di noi è portatore di sensibilità che sono nel territorio, che sono nella gente che popola la Sardegna e non può essere solo l'arroganza di una parte, l'arroganza di una maggioranza che può decidere quale sia la legge migliore per un futuro.

Io auspico che veramente si riprenda un confronto serio e anche l'assenza di molti consiglieri della minoranza che oggi hanno voluto testimoniare in maniera diversa, voglia significare che da parte della maggioranza e dell'Esecutivo ci sia più attenzione a quello che è il livello istituzionale, quello di un parlamento, di un alto parlamento che voglia dare leggi, che voglia dare indirizzi, che voglia programmare lo sviluppo reale della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BALIA (Gruppo Misto). Presidente, rapidamente per una dichiarazione di voto a nome della maggioranza, partendo da una delle ultime considerazioni che l'onorevole Dedoni faceva relativamente ad alcuni colleghi che hanno abbandonato l'Aula, cosa della quale ci rammarichiamo, ne abbiamo parlato prima, però abbiamo detto che respingevamo e continuiamo a respingere le strumentalizzazioni politiche che ne conseguono e in ogni caso chi abbandona i lavori dell'Aula non si mette dalla parte della ragione, si mette dalla parte del torto, perché rappresenta un'evidente rinuncia al dialogo, alla discussione…

DEDONI (Riformatori Sardi). Ha ragione, l'Aventino non paga!

BALIA (Gruppo Misto). …e quindi anche alle proposte, onorevole Dedoni, e alla difesa delle proprie posizioni, e naturalmente in maniera riguardosa riconosciamo la legittimità di tutte, per carità.

Quindi questa legge non è frutto di arroganza della maggioranza, è frutto di un confronto leale, di un confronto lungo, di un confronto aperto. E' anche ingeneroso dire che sono mancati i momenti di concertazione. I momenti di concertazione vi sono stati, la Commissione ha lavorato per tre mesi, ha sentito i rappresentanti che doveva sentire, i sindaci attraverso l'ANCI, i rappresentanti delle Comunità montane attraverso l'UNCEM, e debbo dire che, in linea generale, al di là di riflessioni specifiche fatte da alcuni, questa legge ha riscosso un plauso direi abbastanza generalizzato soprattutto da parte dei sindaci che erano sicuramente forse più consapevoli di altri di quanto il vecchio schema legislativo rappresentasse un appesantimento anche in tema di opportunità e di possibilità di buono e di reale governo degli enti locali.

Il Consiglio ha operato in un confronto dialettico, talvolta anche serrato, non solo con le opposizioni ma anche con la Giunta regionale, così come deve essere. Quel titolo da noi tanto decantato in termini di positività, dalle opposizioni tanto rifiutato, perché si propone una sistemazione giuridica non solo delle Comunità montane, ma anche delle unioni di comuni non montani e dei piccoli comuni, per noi invece rappresenta il perseguimento di un disegno giuridico simbiotico che consente una proposta di tipo assolutamente organico.

E badi, per il collega che è intervenuto poco fa, crediamo proprio che non vi siano all'interno della legge elementi di rischio che comportino neanche minimamente preoccupazioni rispetto all'acquisizione di risorse per quei comuni che sono considerati comuni montani in base alla legge nazionale e che non sono invece considerati comuni montani ai fini della costituzione delle comunità montane in base alla legge regionale. C'è una norma di salvaguardia, la Giunta regionale vigilerà perché la norma di salvaguardia produca i giusti effetti.

Infine, per concludere, lo abbiamo detto quando abbiamo introdotto il dibattito, lo abbiamo detto quando abbiamo presentato la legge, questa è la prima legge di riforma che è arrivata in Aula. E' stata elaborata dal Consiglio, la Giunta regionale ha dato il proprio contributo, e rappresenta anche un proposito, un indicatore di una volontà che verrà ripresa subito dopo la stagione estiva, col mese di settembre.

E' di oggi una comunicazione fatta al Presidente della Giunta regionale e ai Capigruppo del centrosinistra, firmata dall'onorevole Maninchedda, da Francesco Sanna, dall'onorevole Cugini, Giambattista Orrù, Peppino Balia, Angela Corrias e Luciano Uras, laddove si assume l'impegno proprio che con la ripresa estiva la Giunta definisca alcuni principi generali fondamentali sullo Statuto e sulla forma di governo, per poi sottoporli all'esame del Consiglio. E per approfondire quella proposta che abbiamo approvato con l'ordine del giorno relativamente alla Consulta, una volta acquisito il documento di indirizzo sullo Statuto e predisposta la legge sulla Consulta, la Commissione si propone di andare avanti con l'esame delle altre proposte di riforma a partire dalla legge elettorale che dovrà essere preliminare rispetto a quella sul conflitto degli interessi. Per cui per parte della maggioranza vi è piena soddisfazione per l'approvazione di questo importante provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANJUST (F.I.). Una brevissima dichiarazione di voto che faccio senza voler eccessivamente strumentalizzare ciò che soprattutto ieri è avvenuto in quest'Aula riferendomi alle dichiarazioni anche un po' confuse del presidente Soru.

Nell'esprimere il mio voto contrario a questa legge penso che sia comunque doveroso dare atto all'intero Consiglio di aver voluto fortemente portare in quest'Aula, come qualcuno precedentemente ha detto, la prima legge di riforma. Ma ciò che io vorrei puntualizzare è il fatto che questa legge di riforma, anche se da me personalmente, dal Gruppo al quale appartengo, personalmente non condivido almeno nella sua totalità, è una legge che comunque ha finalmente voluto fortemente il Consiglio.

E chi invece durante tutta la campagna elettorale, durante tutto quest'anno di governo, ha parlato di riforme, molte volte ne ha parlato in maniera impropria, e che oggi era portato in prima persona a fortemente volere questa legge, ha fatto capire ai sardi, ma soprattutto all'intero Consiglio di non essere assolutamente d'accordo nel voler fare realmente queste riforme.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Anch'io farò una dichiarazione brevissima Presidente, e dichiaro che il mio sarà un voto favorevole a questa legge e sarà un voto molto personale. Lo faccio con lo spirito di un sindaco; di un sindaco di un piccolo comune che crede di aver colto in questa legge la strada giusta, la via verso la quale occorre davvero portare questo processo di riforma che questa legge contiene.

La legge, che forse poteva essere migliore, poteva essere più coraggiosa, ma che ha comunque tratti di sufficienza. Ieri il Presidente della prima Commissione, l'onorevole Maninchedda, chiedeva a se stesso, ma lo chiedeva anche a tutti noi, quale dovesse essere il ruolo dei consiglieri regionali e il ruolo del Consiglio regionale nella sua interezza. Lo faceva in maniera quasi sofferta l'onorevole Maninchedda e alla fine lui ha detto: "Bisogna essere fedeli a quelli che sono i principi verso i quali ci si ispira, bisogna davvero difendere gli ideali per i quali si è arrivati in quest'Aula". Io credo che noi non ci possiamo davvero sottrarre a questo invito e accogliere l'importanza di assumere un ruolo coerente con quanto sempre abbiamo detto. Certo, è un processo di riforma che porterà questo a ridurre drasticamente il numero dei comuni che oggi vengono dichiarati comuni montani, da 234, mi pare di ricordare, arriveremo a 12 comuni, che avranno il titolo ad essere dichiarati, in base a questa legge, comuni montani e che potranno pertanto aggregarsi in nuove unioni di comuni montani. Quindi un senso positivo a questa riduzione e a questa funzionalità superiore dei territori che sapranno sicuramente aggregarsi in un ambito più ampio e ottimale.

Ma io colgo anche positivamente la ridefinizione di piccolo comune che ha finalmente fatto chiarezza sulla possibilità di sottrarre da tale definizione alcuni comuni che, a nostro giudizio, ma da sempre, lo dicevamo anche nelle sedi associative, non potevano aver titolo ad essere definiti tali. Così come cogliamo in senso positivo lo sforzo per dare strumenti operativi e sostegno alle forme associate nella gestione dei servizi sovracomunali.

Ecco, per questo io voterò a favore e lo farò in maniera differente rispetto a quello che anche i miei colleghi dello stesso Gruppo hanno dichiarato, ma credendo davvero di farlo in maniera coerente rispetto allo spirito e all'ideale che mi ha portato in quest'Aula.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 89/A.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Orru' - Pinna - Pirisi - Pisano - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Artizzu - Cassano - Dedoni - Lombardo - Petrini - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Si è astenuto il consigliere: Cherchi Oscar.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 41

contrari 8

(Il Consiglio approva).

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

CHERCHI OSCAR, Segretario:

"Mozione Pirisi - Sanciu - Porcu - Cuccu Franco Ignazio - Giorico - Manca - Mattana - Murgioni - Sabatini - Uras - Dedoni - Moro - Scarpa - Balia - Atzeri - Serra - Salis sulle risorse della continuità territoriale per la Sardegna. (42)

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. E' stata presentata una mozione a firma Pirisi, Sanciu e più. Se ne dia lettura.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori della mozione ha facoltà di illustrarla.

PIRISI (D.S.). Grazie, signor Presidente, Assessori, onorevoli consiglieri, soltanto poche parole per illustrare questa mozione che ha in realtà il valore di un ordine del giorno e che è stata proposta dai colleghi della quarta Commissione consiliare permanente perché preoccupati, signor Presidente, per alcune notizie di stampa che sono apparse nei giorni scorsi, con le quali si diceva che le risorse destinate alla continuità territoriale della Sardegna dovrebbero essere trasferite all'aeroporto di Torino e all'aeroporto di Fiumicino.

Io voglio dire che a quest'ordine del giorno proposto dai colleghi della quarta Commissione unanimemente si sono aggiunte le firme di tutti i Gruppi consiliari e quindi credo che vada sottolineato questo aspetto, cioè l'aspetto dell'unità per una battaglia così importante per il popolo sardo perché nel 1990 è stato sancito il principio della continuità territoriale, per cui i cittadini sardi sono stati dichiarati diciamo cittadini aventi gli stessi diritti dei nostri connazionali e dei cittadini europei ad avere il diritto alla mobilità.

Quindi si è verificata questa situazione per cui oggi si rischierebbe di vedere i fondi che erano destinati per la continuità territoriale trasferiti appunto ad altri usi.

Noi riteniamo che invece quelle risorse debbano rimanere in capo alla continuità territoriale della Sardegna, per cui abbiamo proposto questo ordine del giorno con il quale si impegna la Giunta regionale e vorrei ringraziare anche qui gli Assessori in rappresentanza della Giunta per la disponibilità che hanno dato affinché venisse immediatamente discussa mozione che, come ripeto, ha un valore di ordine del giorno, con la quale si impegna la Giunta affinché vengano adottate immediatamente tutte le misure necessarie ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per la Sardegna, recuperando quelle risorse che si vorrebbero appunto trasferire ad altro uso.

Questo noi riteniamo che debba avvenire in maniera urgente affinché venga avviata un'iniziativa presso il Governo nazionale, il Parlamento, le Regioni, gli enti locali e le compagnie aeree perché tutti quanti si lavori immediatamente affinché ci sia, diciamo, un corpo organico di norme che consentano senza equivoco alcuno che la materia della continuità territoriale stabilmente venga affrontata e che non ci siano rischi di nuovo che venga colpita questa importante conquista dei sardi.

Per questo io inviterei tutti i colleghi, con lo stesso spirito con cui hanno sottoscritto questa mozione, a votarla unanimemente, affinché il 4 agosto, quando ci sarà la prossima riunione del Consiglio d'amministrazione dell'ENAC venga ritirata la delibera con la quale si stava proponendo appunto che le risorse vengano dirottate ad altro uso e rimangano e permangano per la continuità territoriale della Sardegna.

PRESIDENTE. Quindi, l'onorevole Pirisi, che è il primo firmatario della mozione chiede che venga discussa immediatamente.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Naturalmente la Giunta è d'accordo perchè venga discussa immediatamente.

PRESIDENTE. Grazie Assessore. Credo che ci sia stata già l'illustrazione, apro la discussione sulla mozione; c'è qualcuno che vuole intervenire?

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, mi scusi, dalla presentazione che ha fatto il collega Pirisi, io non ho capito bene se si tratta di una mozione o di un ordine del giorno o di una via di mezza, di un coacervo che un po' assomiglia all'uno e un po' assomiglia all'altro. Nel senso che l'ordine del giorno, se io non sbaglio, però io non sono un esperto del Regolamento lo dico con onestà, dovrebbe essere attinente alla discussione che si è fatta sino a questo momento e non è attinente, la mozione se io non sbaglio dovrebbe essere messa all'ordine del giorno del Consiglio, siccome nessuno ci ha chiesto di mettere all'ordine del giorno questa mozione ed oltretutto io credo che su un argomento così importante, che siamo disponibilissimi a discutere anche domani mattina eventualmente, però è necessario che ci sia la preparazione dei Gruppi consiliari; c'è un Gruppo, quello dell'U.D.C., che non è presente in Aula su un problema specifico, ed è per questo che si è allontanato, un altro Gruppo quello di Fortza Paris che ha fatto esattamente la stessa cosa, mi sembra che non sia opportuno iniziare la discussione questa sera.

Noi come Gruppo di Riformatori siamo disponibilissimi a discutere la mozione domani mattina dopo averne preso visione, dopo averla analizzata con attenzione anche al fine di portare al dibattito qualcosa di più costruttivo, che non semplicemente un assenso per alzata di mano su un testo che non conosciamo.

PRESIDENTE. Onorevole Vargiu, si tratta naturalmente di una mozione, tant'è vero che io ho chiesto alla Giunta regionale in base all'articolo 114 se fosse disponibile a discutere immediatamente questa mozione. La Giunta si è dichiarata disponibile, in base all'articolo 114 possono parlare adesso due oratori a favore e due contro e, quindi, io chiedo se qualcuno intende parlare a favore.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (D.S.). Presidente, per un doveroso chiarimento che è dovuto all'onorevole Vargiu, ma non solo, io pensavo che all'interno del Gruppo dei Riformatori, siccome c'è un rappresentante del Gruppo dei Riformatori come osservatore nella Commissione Quarta, l'onorevole Dedoni...

DEDONI (Riformatori Sardi). Abbiamo avuto adesso il testo.

PIRISI (D.S.). Onorevole Dedoni, io non vorrei, per carità di Dio, ma io glielo ho fatto leggere prima…

PRESIDENTE. No, onorevole Pirisi, lei parli...

PIRISI (D.S.). No no, era per un chiarimento doveroso, signor Presidente, non mi sarei permesso assolutamente, io prima di presentarla e prima che venisse firmata l'ho fatta leggere all'onorevole Dedoni come a tutti i colleghi che l'hanno sottoscritta e l'onorevole Vargiu ha detto bene che, a termini di Regolamento, non poteva essere presentato all'ordine del giorno perchè non era pertinente ed attinente alla materia della quale stavamo discutendo, ma siccome c'era stata una volontà diciamo unanime da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, io poi ho contattato i Gruppi che non erano compresi all'interno della Commissione e hanno firmato tutti quanti, ritenevo di poter appunto proporla all'Aula affinché venisse votato, diciamo è una mozione ma dovrebbe avere il valore di un ordine del giorno, onorevole Vargiu, per far sì che ci sia diciamo una pressione unanime da parte del Consiglio regionale affinché il paventato rischio che le risorse possano essere dall'ENAC trasferite ad altro uso, con la forza diciamo di un voto unanime del Consiglio, possano essere tenute; questo era lo spirito, onorevole Vargiu, ed io mi sono permesso di interloquire con un rappresentante del suo Gruppo, capisco benissimo le sue perplessità, è argomento ed è materia che avrebbe necessità di una grande ed ampia discussione, ma il messaggio che volevamo mandare era che quelle risorse rimangano e permangano per il fine per cui erano state allocate nella finanziaria nazionale.

Questo è, Presidente, il motivo per cui è stata portata avanti con questa sollecitudine considerando anche il fatto che il 5 di agosto il Presidente dell'ENAC verrà in audizione qui in Commissione Trasporti e così come pure l'assessore Broccia per parlare dell'argomento in trattazione.

Quindi, Presidente, scusi, l'invito è all'onorevole Vargiu ed agli altri colleghi affinché possa essere come dire votata entro la serata di stasera per le motivazioni che ho cercato di rappresentare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (F.I.). Grazie Presidente, noi apprezziamo lo spirito dell'onorevole Pirisi però ritengo che le motivazioni dell'onorevole Pirisi si debbano conciliare anche con le motivazioni portate dall'onorevole Vargiu, per cui chiederei la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo affinché il Consiglio si possa esprimere come diceva l'onorevole Pirisi prima del 5 agosto, magari in una seduta che potrà essere concordata in Conferenza dei Capigruppo, per dare l'opportunità a tutti i Gruppi di esprimersi su una materia così importante visto e considerato che molti esponenti del Gruppo di Forza Italia oggi sono impegnati a Roma nel Consiglio Nazionale e molti Gruppi sono assenti, ed è giusto che tutti si possano esprimere su una materia così importante per cui chiederei di non proseguire con la votazione e la convocazione di una Conferenza di Capigruppo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (D.S.). Brevemente perchè comprendo sia le ragioni del collega Vargiu che quelle comunicate adesso dalla collega Lombardo, però bisogna tener presente l'insieme delle situazioni; effettivamente una mozione su un argomento così delicato comporta un ragionamento dell'Aula per produrre convergenze e per rispettare anche iniziative precedenti assunte dai colleghi del Consiglio. Però, c'è un'esigenza di natura politica più generale, Presidente, lei penso che sia in grado di rispondere, se è possibile trasformare questa mozione in ordine del giorno in modo tale che si recuperino le considerazioni che ha fatto il collega Pirisi e rimane aperto magari con la firma di tutti i sottoscrittori di quest'ordine del giorno l'argomento, e poi per fare quello che diceva la collega Lombardo, magari in un momento successivo, però intanto dare il segnale dell'attenzione dell'Aula al tema della continuità territoriale in ragione del fatto che siamo a fine luglio e sarà difficile impegnare il Consiglio regionale in una seduta così, domani mattina, collega Vargiu, saremo io e lei e lei arriverà in ritardo. Quindi se è possibile fare quest'operazione di trasformazione, penso che si possa cogliere l'esigenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente ed onorevoli consiglieri, naturalmente la Giunta si è dichiarata d'accordo a discutere questa mozione nella consapevolezza che ci fosse naturalmente l'assenso di tutto il Consiglio, ed anche nella consapevolezza che questa mozione potesse essere di sostegno all'azione della Giunta che proprio in queste ore è impegnata, la Giunta e il Presidente sono impegnati in un difficile confronto con il Governo proprio sui temi della continuità territoriale. Ma, evidentemente, c'è tutta la disponibilità della Giunta sia a discuterla stasera, eventualmente raccogliendo l'invito dell'onorevole Cugini a trasformarla in ordine del giorno, ma c'è la disponibilità comunque a discuterla anche nella seduta di domani o della prossima settimana, e quindi di essere rispettosa delle decisioni del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Cugini, non è assolutamente possibile che noi trasformiamo, cioè dobbiamo trasformare la mozione in ordine del giorno, non può rimanere in piedi la mozione. Le iscrizioni sono finite su quest'argomento perchè hanno parlato due a favore e due contro, prima di procedere eventualmente alla votazione, convoco una Conferenza dei Capigruppo perchè dobbiamo comunque decidere la programmazione dei lavori per le prossime ore.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 39, viene ripresa alle ore 19 e 46.)

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto. Nella Conferenza dei Capigruppo all'unanimità si è concordato che il Consiglio venga riconvocato per mercoledì prossimo, 5 agosto, alle ore 10 con all'ordine del giorno la mozione dov'è primo firmatario l'onorevole Pirisi e l'altra mozione con la richiesta di convocazione urgente del Consiglio, primo firmatario l'onorevole La Spisa. Il Consiglio è riconvocato per mercoledì alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 47.


[s1]Si interrompe a causa di uno scoppio di risa da parte di alcuni consiglieri della maggioranza