Seduta n.127 del 04/10/2005
CXXVII SEDUTA
Martedì 4 ottobre 2005
Presidenza del Presidente SPISSU
La seduta è aperta alle ore 17 e 49.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 settembre 2005 (122), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Giuseppe Pirisi, Gerolamo Licandro, Nicola Rassu e Matteo Sanna hanno chiesto congedo per la seduta del 4 ottobre 2005. Poiché non vi sono opposizioni i concedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:
"Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004". (168)
(Pervenuto il 16 settembre 2005 ed assegnato alla terza Commissione.)
Annunzio di presentazione di proposte di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:
SECCI: "Interventi per il settore delle imprese". (169)
(Pervenuta il 16 settembre 2005 ed assegnata alla terza Commissione.)
PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU: "Disposizioni inerenti la tutela della salute pubblica per la prevenzione dal rischio da esposizione al gas Radon". (170)
(Pervenuta il 19 settembre 2005 ed assegnata alla settima Commissione.)
SANNA Alberto - ATZERI - CACHIA - CALLEDDA - CORDA - FADDA Giuseppe - SERRA - PINNA - PISU: "Istituzione del parco naturale regionale 'Monte Arci'". (171)
(Pervenuta il 22 settembre 2005 ed assegnata alla quinta Commissione.)
PRESIDENTE. Si da annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
MANCA, Segretario:
"Interrogazione CHERCHI Oscar, con richiesta di risposta scritta, sulla distribuzione dei posti di sostegno nella scuola pubblica". (335)
"Interrogazione SERRA, con richiesta di risposta scritta, sulla realizzazione di un monitoraggio sulle assunzioni dei lavoratori nei cantieri comunali di lavoro finalizzati all'occupazione con fondi della Regione autonoma della Sardegna (ex articolo 94 della L.R. n. 11 del 1988 e successive integrazioni e modificazioni)". (336)
"Interrogazione DEDONI, con richiesta di risposta scritta, sulla realizzazione degli invasi sulla diga del Tirso". (337)
"Interrogazione CASSANO, con richiesta di risposta scritta, sulla paventata soppressione della nave merci da Golfo Aranci a Civitavecchia". (338)
"Interrogazione PISANO, con richiesta di risposta scritta, sulla preclusione ai laureati in fisica alla partecipazione al concorso per sei funzionari tecnici con competenze in tutela ambientale della categoria D (codice concorso 05 con scadenza iniziale del 22 settembre 2005 e successivamente prorogato al 24 ottobre 2005". (339)
"Interrogazione LIORI, con richiesta di risposta scritta, sui ritardi del rinnovo del CREL (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro)". (340)
"Interrogazione DIANA, con richiesta di risposta scritta, sui ritardi nella erogazione degli indennizzi per i danni causati della fauna marina protetta". (341)
PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che, in ottemperanza all'impegno assunto nell'ultima seduta del Consiglio della scorsa settimana, la Giunta ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio la documentazione sulle servitù militari. Stiamo predisponendo le copie per i consiglieri, che saranno recapitate presso i Gruppi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Ho appreso dalla stampa che ci sarebbe una riunione del Consiglio regionale per discutere di riforme. Vorrei sapere, dalla Signoria Vostra, se è vero, se non è vero, se è una notizia falsa della stampa, e se c'è qualcosa di vero come si dovrebbe svolgere questo dibattito.
PRESIDENTE. Onorevole Floris, la notizia è vera, nel senso che la settimana scorsa la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto che si debba svolgere in Consiglio regionale una seduta appositamente dedicata alla materia delle riforme. Le modalità e il giorno in cui il Consiglio si riunirà saranno definiti in una Conferenza dei Capigruppo, che credo si terrà nella giornata di domani.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge numero 79/A. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. "La avverto, la sua carriera finirà in modo poco decoroso. Lei ebbe un ordine, lo esegua altrimenti in giornata la esonero dalle sue funzioni". Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo era il modo, attestato da alcuni storici, col quale l'onorevole Giovanni Giolitti si rivolgeva ai prefetti pretendendo prestazioni non amministrative, ma di taglio politico nella gestione degli affari dello Stato, nel periodo in cui lui era Presidente del Consiglio, tra il 1903 e il 1914. Di sessantanove prefetti ne rimosse quarantasette per sospetto di scarsa fedeltà.
Vorrei immediatamente dire che i presentatori della proposta di legge, che ha ricevuto un largo consenso nella prima Commissione, rifuggono, ovviamente, nelle loro motivazioni, dal prendere a bersaglio i funzionari statali che sino ad oggi hanno svolto il ruolo di commissari del Governo, del Ministero dell'interno, in quel periodo interinale che vede sanciti la crisi dei consigli comunali e il commissariamento degli organi consiliari ed esecutivi: la Giunta comunale e il sindaco nel caso delle autonomie locali comunali e il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta provinciali nel caso delle autonomie provinciali. Sappiamo anzi che questi funzionari del Ministero dell'interno, che hanno svolto da sempre questo incarico, hanno riscosso, in certe occasioni, un successo direi diverso da quello che soddisfa il lavoro di natura amministrativa del funzionario pubblico, hanno riscosso cioè un successo anche di tipo politico, nel senso che hanno realizzato più di quanto riuscissero a realizzare le amministrazioni commissariate, a volte commissariate per la crisi politica che rendeva impossibile il funzionamento dei consigli comunali o provinciali e degli esecutivi comunali o provinciali.
Tuttavia la legge costituzionale numero 2 del 1993, che ha modificato, prima delle profonde riforme apportate dalle modifiche del Titolo V della Costituzione, il nostro Statuto regionale, ha attribuito alla Regione una competenza primaria legislativa di tipo esclusivo in materia di ordinamento degli enti locali. Si tratta quindi, oggi, anche di fronte alla nitidezza con la quale il Testo Unico degli enti locali prevede e definisce le cause di scioglimento degli organi democratici delle autonomie locali, di ricondurre, in capo alla Regione Sardegna, insieme alla competenza legislativa anche quella amministrativa di gestione della crisi dei consigli e degli organi esecutivi locali. Tra le altre cose segnalo ai colleghi che questo renderà possibile da parte del Consiglio regionale, che nel disegno costituzionale che è venuto fuori dalle recenti riforme probabilmente vedrà rafforzato, con l'avvio e l'efficacia delle riforme di natura statutaria, il suo profilo, il suo compito di integrazione del sistema della Regione con quello delle autonomie locali, ristabilire il corretto circuito tra la competenza legislativa del Consiglio in materia di autonomie locali e la competenza amministrativa della Giunta su tutti i casi di gestione, compresi quelli relativi alle crisi delle autonomie locali.
La proposta di legge si presenta, quindi, in modo essenziale, premette un proprio self-restraint rispetto alla prospettiva di un testo unico di matrice regionale, di un testo sistematico sulle autonomie locali, e prevede principalmente che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario siano disposti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, previa deliberazione dell'Esecutivo e conseguente decreto del Presidente della Regione. Ci si riferisce a tutti i casi previsti dall'articolo 141 del Testo Unico, quindi la crisi politica e l'impossibilità di funzionamento degli organi democratici delle autonomie locali.
Vengono egualmente estesi, questi poteri, alla rimozione o sospensione del sindaco, del presidente della provincia e dei presidenti dei consorzi delle comunità montane e delle relative giunte, nel caso quindi non di scioglimento definitivo, ma di sospensione con possibilità di scioglimento successiva per i gravi motivi previsti dalla legge, ovviamente. Invece non vengono toccate le competenze - per un motivo che adesso passo a illustrare - del Ministro dell'interno nel caso di scioglimento del consiglio o sospensione degli amministratori in presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevata nell'ambito delle autonomie locali. In questo caso abbiamo ritenuto che fosse più rispondente a un criterio di efficacia dell'azione amministrativa mantenere in capo al Ministro dell'interno sia il potere di rilevare questo tipo di problematica sia quello di comminare i provvedimenti cautelari ed eventualmente la sanzione che il Testo Unico prevede.
L'ultima norma è quella che riguarda i requisiti e il trattamento dei commissari. I presentatori hanno immaginato, e la Commissione ha accettato questo tipo di impostazione, modificandola però in senso restrittivo, che possano svolgere il ruolo di commissari principalmente i dipendenti dell'amministrazione regionale, i segretari comunali o provinciali, anche in quiescenza, e i dirigenti di enti locali che abbiano esercitato le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore a quella dell'ente commissariato.
Segnalo, per finire, che attribuire alla Regione un potere di questo tipo significa anche attribuire al Consiglio regionale, per le prerogative che il Regolamento interno conferisce ai suoi componenti, un potere di controllo e di verifica delle azioni di commissariamenti anche lunghi nel tempo - preciso che non tocchiamo il turno unico elettorale - che precedentemente rimanevano completamente al di fuori di qualsiasi sindacato di questo Consiglio regionale. Quindi è una proposta di legge che avrà come effetto finale anche quello di una espansione del potere di verifica e di controllo del Consiglio regionale. In questo momento, nel testo che viene presentato al Consiglio, è un potere che si amplia in maniera implicita; probabilmente non è male, nel corso dei lavori, esplicitarlo meglio, magari con alcune indicazioni di reporting da parte della Giunta agli uffici del Consiglio regionale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, questo provvedimento di legge ovviamente è inquadrato in un'ottica quasi indispensabile. Io però mi vorrei soffermare su due aspetti, in particolare, che sono stati toccati dal relatore di maggioranza.
Relativamente alla fattispecie dell'articolo 143 del Testo Unico degli enti locali, mi viene un attimino difficile pensare che ci possa essere un doppio coinvolgimento o comunque che ci siano due soggetti legittimati a commissariare un ente a seconda del problema che si verifica, e quindi, sulla base dell'articolo 141, a commissariare sarebbe, sentito l'Assessore degli enti locali, il Presidente della Regione. Con l'articolo 143, di fatto, lo scioglimento dovrebbe essere disposto dal Ministro dell'interno, su proposta del Prefetto e con decreto del Presidente della Repubblica, perché questo è l'iter. O noi ci assumiamo tutte le responsabilità e le competenze o questa situazione nel futuro ci creerà qualche problema, ho idea, sempre che si verifichi una fattispecie di questo genere, visto che mai nella nostra Isola vi è stato un commissariamento ai sensi dell'articolo 143, però può sempre succedere.
Mi domando: è opportuno tenere questa suddivisione sull'applicazione di due articoli del Testo Unico o non sarebbe più corretto ed efficace che tutte le competenze rimanessero in capo al Prefetto, ma con lo scioglimento disposto dal Presidente della Regione? Quindi non firmerebbe più il Presidente della Repubblica, ma il Presidente della Regione, perché altrimenti immagino che nascerebbero delle situazioni difficili da gestire, perché è complicato stabilire se un bilancio non viene approvato, perché non viene approvato o se attorno alla non approvazione del bilancio ci sono infiltrazioni di cui all'articolo 143, per intenderci.
Pongo all'attenzione dell'Aula questo problema, così come pongo un altro problema che non mi pare sia stato evidenziato in questa legge, relativo al fatto che non sempre si procede al commissariamento, ci sono dei casi nei quali non si scioglie il consiglio, la giunta rimane in carica, ma può cambiare il sindaco o il presidente della provincia. Sono fattispecie rare, però le abbiamo viste anche ultimamente in Sardegna per quanto riguarda alcuni consigli e giunte comunali. Per le giunte provinciali per fortuna non è successo, ma per alcuni consigli comunali sì.
Ecco, io farei una valutazione attenta su questi tre aspetti: intanto sulla doppia interferenza in ordine ai casi previsti dagli articoli 141 e 143 e poi sulla fattispecie per la quale non necessariamente si deve commissariare l'ente, dando quindi la possibilità agli eletti di continuare a governare fino alla prossima tornata elettorale. Questo un po' per limitare i poteri di chi commissaria, sempre che sia necessario. Questi sono i tre aspetti che mi preoccupano e che hanno determinato il voto di astensione del rappresentante di Alleanza Nazionale nella prima Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione del passaggio all'esame degli articoli.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Pittalis dichiara di votare a favore e i consiglieri Amadu e Milia dichiarano di astenersi.
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BALIA - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - ORRU' - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SERRA - UGGIAS - VARGIU.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU - DIANA - GALLUS - LA SPISA - LADU - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - OPPI - PETRINI - RANDAZZO - SANJUST.
Risultato della votazionePRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 63
Votanti 44
Astenuti 19
Maggioranza 23
Favorevoli 44
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il titolo:
Titolo
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, il titolo della proposta di legge recita: "Indizione e svolgimento delle elezioni comunali e provinciali, scioglimento e commissariamento delle amministrazioni locali". Qui stiamo discutendo solo di scioglimento e commissariamento delle amministrazioni locali, non di indizione di elezioni, che sarà oggetto probabilmente di un'altra norma, ma non di questa, per cui questo titolo non può essere messo in votazione.
PRESIDENTE. Onorevole Diana, questa proposta di legge era costituita da una prima parte, di cui sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 3 bis, unitamente al titolo che lei ha ricordato, il 13 gennaio 2005, e da una seconda parte, che è quella che stiamo adesso esaminando, il cui titolo è: "Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari".
Metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 0.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 0:
Art. 0
Norme applicabili
1. In attesa di una disciplina regionale organica dell'ordinamento degli enti locali in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 0. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Biancu?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri Francesco SANNA, SECCI, Simonetta SANNA, GIAGU, CUGINI, CERINA, CORDA.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 0.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - SERRA - UGGIAS - VARGIU.
Risponde no il consigliere: PILI.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU - DIANA - GALLUS - LA SPISA - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - OPPI - PETRINI - RANDAZZO - SANJUST.
Risultato della votazionePRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 63
Votanti 45
Astenuti 18
Maggioranza 23
Favorevoli 44
Contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Scioglimento dei Consigli
comunali e provinciali
1. Nei casi previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.
2. La proposta dell'Assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.
3. L'eventuale sospensione del Consiglio comunale o provinciale per motivi di grave ed urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.
4. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale. Vengono inoltre comunicati al Prefetto competente per territorio.
6. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. .)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Rimozione e sospensione
degli amministratori locali
1. Nei casi disciplinati dall'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.
2. La eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessità è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Ero iscritto a parlare sul precedente articolo, ma le cose che debbo dire sostanzialmente possono essere dette in qualsiasi momento della discussione di questa proposta di legge.
Presidente, stiamo facendo tantissimi discorsi sulle modifiche regolamentari, sulle modifiche statutarie, sulle forme di governo, su tutta una serie di norme che, come a tutti piace affermare, devono vedere coinvolto tutto il Consiglio, non solo una parte, ma di fronte a un problema reale, e l'ho evidenziato nel mio intervento precedente, non capisco: si intende approvare questa legge così com'è, senza accettare i suggerimenti che sono pervenuti dalla minoranza? Io credo che non sia concepibile una legge di questo genere, che prevede il doppio commissariamento, che prevede cioè che due figure diverse possano commissariare un ente locale in Sardegna. Credo che su questo qualcuno dovrà dire qualcosa. Così come non si prevede che per certe fattispecie i consigli comunali e le giunte non vadano a casa. E' un abuso. Ci sono state amministrazioni comunali che hanno visto il loro sindaco, purtroppo, impossibilitato a svolgere il suo mandato, e per questa ragione il consiglio e la giunta sono rimasti in carica, mentre le funzioni del sindaco sono state svolte dal vicesindaco.
Allora, dobbiamo eliminare anche questa parte dal testo di legge, a meno che non si voglia avere solo il potere di commissariare, perché questa norma così com'è nasce con questa volontà, cioè il Presidente della Regione commissaria, punto e basta. Nessuno parla di autonomia, neanche il più autorevole rappresentante del partito più autonomista presente in quest'Aula. E quando non è sufficiente il Presidente della Regione intervengono il Ministro dell'interno e il Presidente della Repubblica, per questioni di mafia, in base all'articolo 143 del decreto legislativo numero 267 del 2000. E' semplicistico, onorevole Sanna. Credo che questa legge sia frutto di molta fretta e di poca attenzione. Probabilmente, con maggiore attenzione, il rappresentante di Alleanza Nazionale avrebbe dovuto votare contro questa proposta di legge in Commissione, con grande fermezza, anziché astenersi, che è la posizione che stiamo tenendo noi in Aula.
Qui nessuno parla, nessuno dice niente, il parere dell'Assessore non lo conosco e non è stato neanche chiesto. Se questa norma resta così, il nostro voto, lo annuncio già da adesso, sarà contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, colleghi, l'obiezione che i colleghi di Alleanza Nazionale muovono al testo mi era sembrata in qualche modo risolta. Certamente le opinioni possono differire dalle motivazioni che ho cercato di precisare nella relazione introduttiva. Noi stiamo esercitando, per la prima volta in maniera intensa e profonda, la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. Ne abbiamo discusso nella scorsa tornata del Consiglio, quando abbiamo iniziato ad affrontare il tema dell'associazionismo dei comuni e abbiamo approvato una legge sull'unione dei comuni, sui piccoli comuni, che abbiamo definito e dimensionato stabilendo anche delle politiche a loro favore. Precedentemente, lo ricordo, avevamo posto in capo alla Regione la possibilità di determinare il turno elettorale attraverso una valutazione che tenga conto di fattori molteplici, gli stessi di cui deve tener conto il Ministro dell'interno quando indice le elezioni. Abbiamo posto anche questo potere in capo alla Regione autonoma della Sardegna e ai suoi organi esecutivi.
La legge che esaminiamo oggi presenta alcuni aspetti di delicatezza che io veramente chiederei di tenere in conto. Anzitutto, noi riteniamo che debba comunque esserci una simmetria nella valutazione delle cause che portano a un fatto grave come lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Stiamo parlando di fatti che alterano, in qualche modo, il gioco democratico, che cancellano l'espressione democratica dei consigli e delle giunte e abbiamo ritenuto che - qui non ci sono state proposte alternative durante il dibattito in prima Commissione e non mi pare che, tranne questa, ce ne siano - le cause di scioglimento non vadano toccate e vadano ricondotte alla generalità delle cause previste per lo scioglimento delle amministrazioni locali in tutta Italia.
Insomma, non abbiamo rintracciato nessuna speciale causa di scioglimento meritevole di essere inserita in aggiunta a quelle previste dal Testo Unico delle leggi degli enti locali e per un fatto di economia, non solo amministrativa, e per la particolarità della causa di scioglimento descritta all'articolo 143, abbiamo ritenuto che la competenza debba rimanere integralmente, come assunzione piena di responsabilità, nelle mani del Ministro di polizia, cioè nelle mani di colui che, grazie ai servizi di informazione che ineriscono il suo mandato, ha a disposizione tutti gli elementi per proporre e adottare un atto grave come quello di cui stiamo parlando. I tentativi di infiltrazione mafiosa non sono previsti dalla legge solo come riscontro di atti della magistratura nei confronti di amministratori locali; gli atti della magistratura si basano sulla evidenza - vorrei dirlo in questi termini molto sintetici, con qualche approssimazione - indiziaria nei confronti degli amministratori. Ovviamente nessun organo della Regione ha il potere di configurarsi come organo di polizia né il diritto-dovere di ricevere questo tipo di informative da parte del Ministro dell'interno.
Allora, se il Ministro dell'interno e gli organi periferici che da esso dipendono ritengono che in Sardegna ci siano infiltrazioni mafiose o camorristiche assumono la responsabilità, che hanno esercitato sino all'altro giorno, di portare a conseguenza quella valutazione. E' per questo che non c'è una competenza concorrente del Presidente della Regione in questi casi ed è per questo che mi pare di poter confermare un parere di appropriatezza del testo così come proposto all'esito dei lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.
ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, gli inviti bisogna accettarli, soprattutto quando sono venati di così sincero convincimento autonomistico, come quello dell'astenuto Diana, nonostante siamo di fronte a una riconquistata competenza un po' datata nel tempo. Non dimentichiamo che la Sicilia e il Friuli, grazie alla legge numero 2 della Corte Costituzionale, avevano riconquistato la potestà di poter sciogliere i consigli comunali e provinciali e anche di individuare i commissari, qualora i consigli avessero perduto la democrazia.
Il Partito sardo aveva già proposto nel 2002 la stessa legge, e poi, ricordo perfettamente, come fosse ieri, che a gennaio del 2005 l'onorevole Maninchedda e altri ci chiesero, in vista del rinnovo dei consigli comunali e provinciali, di scorporare la parte riguardante l'indizione delle elezioni comunali, per poi approfondire in Commissione quella relativa allo scioglimento e commissariamento delle amministrazioni locali ed esitare un testo che è planato in Aula rispettando fedelmente quegli impegni e quei contenuti. Ecco perché il Partito sardo non ha perso quote di sardismo e di autonomismo. Il fatto politico è che finalmente anche la Regione Sardegna, con dodici anni di ritardo, si riappropria di questa competenza, per cui in seno ai poteri del Presidente della Regione c'è anche l'indizione delle elezioni. Resta in capo allo Stato la possibilità, solo di fronte a fatti gravi, malavitosi, di individuare il commissario prefettizio. Per quanto riguarda i commissari prefettizi l'onorevole Diana sa bene con quale fastidio noi vediamo i prefetti, che fanno parte di una cultura napoleonica e ci costano un sacco di soldi, un sacco di prebende, quindi anche su questo dovremo tornarci. E' da sempre che noi abbiamo forti allergie a queste invadenze prefettizie, immaginiamoci ai commissari! Finalmente essi possono essere individuati nei segretari comunali, nei dirigenti della pubblica amministrazione. Pian piano ci disintossicheremo dalla dipendenza statalista, centralista, rancorosa e antiregionalista, e pian piano, come ci si augura dopo una lunga degenza, faremo passi verso l'autonomia, soprattutto i partiti italiani che da sempre sono appiattiti sulle posizioni di questo Stato patriottardo e granitico. Pian piano arriveranno tutti ai livelli del Partito Sardo d'Azione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Per quanto riguarda l'articolo 5 credo che sia giusto riprendere l'osservazione fatta dal collega Diana già nella discussione generale, quando ha rilevato che, nella legge, ma in particolare in questo articolo, è presente quanto meno un'incongruenza. Cioè, nonostante la difesa fatta poco fa dal collega Sanna della tesi contenuta nell'articolo in discussione, non sembra davvero convincente questo doppio binario nel procedimento di scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Anche se possono avere un qualche fondamento le argomentazioni che distinguono nettamente la fattispecie, poiché quella contemplata dal sesto comma riguarda evidentemente l'applicazione di misure che derivano da accertamenti che affondano le proprie radici nei motivi di ordine pubblico, con particolare riferimento all'esistenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, lasciare in questi casi la competenza all'organo statale, all'articolazione dello Stato sul territorio, noi crediamo che sia da un lato l'inaugurazione di un sistema con due procedimenti distinti, il che non agevola certamente, dall'altro un'abdicazione a quelle che sono comunque le prerogative dell'autonomia locale. Se si sceglie di svincolare dallo Stato tutte le fattispecie relative allo scioglimento e commissariamento degli organi degli enti locali e alla nomina dei commissari, crediamo che possa essere attivata una procedura più coraggiosa che dia alla Regione la competenza totale.
L'altro aspetto che è stato segnalato giustamente è che non vengono contemplati in questa legge, sicuramente non lo sono in questo articolo, i casi in cui la vita degli enti locali può essere ancora mantenuta. Nei casi precisamente definiti dalla legge sussiste, cioè, la possibilità che l'azione amministrativa sia mantenuta.
Noi crediamo che anche questa sia una carenza che rende quindi non sufficientemente approfondito il testo dell'articolo 5 sicuramente e della legge nel suo complesso, perché, di fatto, questo è uno degli articoli fondamentali. Pertanto noi manifestiamo forti perplessità sulla soluzione adottata.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Grazie, Presidente. E' stata chiesta l'opinione della Giunta su questo articolo e io credo che una cosa si possa dire, molto serenamente, al di là delle nostre persone: storicamente il Consiglio regionale ha sempre perseguito la compiutezza del dettato statutario, sarebbe improprio, in questo momento, segnare uno stallo che in qualche modo va in controtendenza rispetto a questa situazione.
Io dico che per un certo verso non solo condivido il testo della proposta, ma ravvedo anche dei limiti di prudenza eccessiva, perché doppi binari in materia di competenze in capo alla Regione non ne dovrebbero esistere, ancora meno per quella che viene ipotizzata, cioè per l'atto finale, che poi è la formalizzazione della potestà che dev'essere invece posta ragionevolmente in capo a chi ha avuto già il riconoscimento di questa competenza. Ma dico di più, siccome nessuno di noi poteva o ha intenzione di interferire sui poteri dello Stato in materia di sicurezza pubblica e di infiltrazioni mafiose, era anche lecito, secondo me, osare di più, pensando che nel nuovo regime di leale collaborazione fra i diversi poteri, come ci viene indicato dalla riforma della Costituzione, il totale potere di scioglimento dal punto di vista formale rimane in mano alla Regione. E' su quel tipo di materia, previa relazione e indicazione da parte del prefetto competente per territorio, che porta le ragioni che competono a quel livello di indagine e di approfondimento, che sussistono le condizioni, ma demandando al potere regionale la formalizzazione, in coerenza. Perché, badate, le competenze ci verranno riconosciute quando ci sarà la compiutezza di questo provvedimento, altrimenti non si capirebbe - lo dicevo prima al relatore - perché sia sfuggita, per esempio, nel complesso della lettura del Testo Unico 267 l'eliminazione del prefetto quale organo di ricorso per le incompatibilità e non il Presidente della Regione. Questo è un altro aspetto che permane di non coerenza. Ma io credo che sia comunque importante - poi tutte le occasioni sono buone per perfezionare questo percorso - andare verso questa direzione, non solo per l'esigenza di legittimare ciò che ci è stato riconosciuto, ma perché non saremo credibili quando rivendicheremo ulteriori competenze avendo dimostrato una debolezza sostanziale nel recepire quelle che ci sono state riconosciute.
Per cui la mia opinione e l'opinione del Governo regionale è che l'articolo 5 vada bene così come è formulato, ma bisogna anche guardare avanti per completare questo iter, non in conflitto con lo Stato, ma in una reale collaborazione che si esplica, in questo caso, attraverso l'acquisizione di una competenza che lo Stato stesso ci ha riconosciuto, non oggi, ma tempo addietro.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e del relativo emendamento:
Art. 6
Requisiti e trattamento dei commissari
1. I commissari di cui all'articolo 4, comma 1, vengono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, che appartengano o siano appartenuti a qualifica dirigenziale;
b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza;
c) dirigenti degli enti locali in quiescenza che abbiano esercitato le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore a quella dell'ente commissariato.
2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento.
3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale ed i segretari comunali in servizio l'indennità è ridotta della metà.
EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE
Art. 6
Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:
Art. 6 bis
Al comma 1 dell'articolo 20 della Legge regionale 2.08.2005 n. 12 sono soppresse le parole: "il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare".
Le parole "nel territorio della Regione" sono sostituite con "per le finalità della presente legge". (1).)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Grazie, Presidente. Vorrei inizialmente chiedere scusa alla Commissione e al Consiglio per l'intrusione di questo argomento, ma ritengo che sia responsabilità nostra mettervi al corrente della necessità di apportare alcuni correttivi che servono per non concretizzare condizioni di sperequazione e di danno nei confronti dei nostri comuni.
L'emendamento si propone di ripensare la lettura e il testo dell'articolo 20 della legge numero 12, dove si definisce che cos'è, sul territorio regionale, il piccolo comune. Io comprendo che ci siano ragioni che hanno ispirato la sottolineatura della distanza di quindici chilometri dal mare perché un comune possa essere definito piccolo, però voglio che il Consiglio regionale sia consapevole che quella definizione non è espressa in maniera che possa sostenersi che solo i piccoli comuni, così definiti, sono i beneficiari di quella legge. La definizione di piccolo comune ha un senso assoluto che sta ponendo le nostre strutture per esempio di fronte a un problema attinente ai prossimi bandi sui fondi comunitari per i centri storici. Infatti, quella definizione, se dovesse essere mantenuta, escluderebbe dall'accesso a quei benefici tutti i comuni che gravano nella fascia dei quindici chilometri dal mare. Mi sembra che sia una condizione enormemente più pesante di quella che forse ha ispirato quella dicitura.
Quindi io credo che sia corretto sottoporre al Consiglio regionale la possibilità di sopprimere, nell'immediato, la parte che limita ai quindici chilometri e, semmai, in maniera concordata, vedere come la legge numero 12 possa essere rivisitata, in ragione anche di strumenti perequativi rispetto alla finanza locale, graduando i benefici della legge a favore dei piccoli comuni secondo le loro possibilità finanziarie, ma credo che sia possibile farlo in un secondo momento.
Io sono disponibile, di fronte al pronunciamento del Consiglio, a ritirare questo emendamento, però volevo che ci fosse la piena consapevolezza che si tratta di un'ingiustizia che esclude da tutti i provvedimenti riservati ai piccoli comuni i comuni che stanno nella fascia dei quindici chilometri. Credo che su questo sia necessaria una riflessione comune, l'occasione mi sembrava appropriata, visto che siamo in fase avanzata di predisposizione dei bandi, per avere tutti contezza e responsabilità di questo atto che ritenevo doveroso.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Avrei bisogno di una breve pausa istruttoria, Presidente.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti. I lavori riprenderanno alle ore 18 e 45.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 36, viene ripresa alle ore 18 e 57.)
PRESIDENTE. C'era una prenotazione dell'onorevole Biancu. Rinuncia?
BIANCU (La Margherita-D.L.). Sì.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Veramente, Presidente, avevamo sospeso i lavori prima che il relatore della Commissione desse il proprio parere, quindi prima di iniziare il mio intervento vorrei ascoltare il parere della Commissione.
PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Pili. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Io chiederei che l'emendamento presentato dalla Giunta fosse riformulato in modo da limitare la definizione dell'articolo 20 della legge numero 12, che l'emendamento intende toccare, alle finalità della legge stessa. In tal modo l'argomentazione della Giunta, secondo la quale una definizione così rigida di piccolo comune impedisce ai comuni costieri di usufruire di altre opportunità, programmazione di fondi strutturali, e così via, viene salvaguardata da una limitazione interpretativa di quella norma ai provvedimenti aggiuntivi a favore dei comuni dell'interno che in quella sede individuavamo. Per cui, se la Giunta accede a riformulare il suo emendamento in questo senso, il parere della Commissione è favorevole.
PRESIDENTE. L'assessore Sanna forse ha già pensato a una nuova formulazione dell'emendamento. Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Effettivamente l'indicazione del relatore va nella direzione più appropriata rispetto al punto che era stato sollevato, quindi proporrei la lettura dell'emendamento in questo senso: "Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 2.08.2005, n. 12, le parole 'nel territorio della Regione' sono sostituite da 'per le finalità della presente legge'", per cui si leggerebbe: "Per le finalità della presente legge sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare", limitando questa definizione agli effetti di questa legge, mentre per il resto si è liberi di non escludere da ulteriori benefici i piccoli comuni nella loro generalità. Questo è il testo.
PRESIDENTE. Provvediamo immediatamente a metterlo per iscritto e distribuirne copia.
Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, questa ulteriore integrazione conferma quanto fosse pasticciata la prima soluzione, cioè quella prevista nella legge approvata nemmeno due mesi fa da questo Consiglio regionale, e quanta confusione sia stata messa in campo rispetto alla gestione dei rapporti con i comuni.
Da una parte la Giunta regionale propone quello che questa parte politica ha sostenuto, con estrema chiarezza, in quest'Aula, dicendo cioè che laddove si fosse inserita una norma ad excludendum per tutti i comuni i cui centri fossero distanti meno di quindici chilometri dal mare, questa non avrebbe riguardato soltanto quella legge, ma tutti i provvedimenti legislativi, compresi i bandi europei. E' la conferma dell'assoluta incapacità della Giunta regionale di proporre una strada corretta sul piano della gestione della politica territoriale e in particolar modo del rispetto che si deve avere della Sardegna in termini integrali, si porta cioè ancora avanti la linea della differenziazione tra le zone costiere e le zone interne - anziché concepire l'assoluta necessità di integrare quelle realtà - distinguendo i comuni piccoli, che pure si affacciano sulle coste della Sardegna, magari per punire poche aree. Tutti sappiamo che lo sviluppo costiero riguarda poche porzioni del territorio regionale e la gran parte dei comuni costieri compresi nei quindici chilometri è gravemente penalizzata proprio dall'essere costituita da piccoli comuni che non ricevono nessun tipo di supporto dall'amministrazione regionale, che tra l'altro in questi mesi ha compiuto un'azione degna di Attila, cancellando la legge 37 e bloccando totalmente i fondi comunitari. Per anni i comuni della Sardegna hanno ottenuto finanziamenti provenienti da fondi comunitari, ma da un anno e mezzo tutti i comuni, da quelli amministrati dalla sinistra a quelli amministrati dalla destra, non ricevono più nemmeno una proposta di bando, il che è sintomatico di ciò che sta avvenendo.
Ora il relatore della Commissione introduce un'ulteriore integrazione che si riferisce soltanto ai piccoli comuni di cui alla legge approvata il 2 agosto 2005. E' un'integrazione che limita la definizione di piccolo comune per le finalità di quella legge, ma credo che in qualche caso anche questa ulteriore integrazione creerà dei problemi, perché piccoli comuni costieri, situati cioè entro la fascia dei quindici chilometri dal mare, saranno ancora esclusi dai benefici della legge numero 12, e magari tra essi vi sono anche comuni montani, perché in Sardegna essere vicino al mare, entro i quindici chilometri, significa sostanzialmente essere sottoposti a parametri di valutazione che molto spesso non ricadono in questa norma.
Il mio voto è comunque favorevole all'emendamento, perché chiaramente riabilita i comuni costieri per quanto riguarda le altre norme, ma certamente condiziona ancora negativamente l'attuazione delle politiche regionali rispetto alla legge numero 12, che viene ancora una volta limitata con questa ulteriore integrazione. Io ritenevo che la proposta della Giunta fosse assolutamente importante anche in relazione alla legge numero 12. Evidentemente errare humanum est, ma sicuramente la Giunta vuole perseverare anche in questa norma.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). In merito a questo emendamento io credo che si dovesse prima di tutto rilevare che si tratta della più classica delle norme intruse in un testo di legge che ha tutt'altro titolo. Una norma che viene inserita soltanto per correggere una palese stortura di un precedente testo legislativo che, è di tutta evidenza, non è stato correttamente valutato dai proponenti e dalle forze politiche che hanno approvato la legge numero 12, pubblicata il 2 agosto 2005.
Noi, responsabilmente, non chiediamo di far valere, in questo caso, una richiesta di rinvio in Commissione, che sarebbe più che legittima, ma non possiamo non segnalare il fatto che con l'avvento e l'applicazione del nuovo Regolamento dovrebbe essere a questo punto tassativamente impedita la pratica di inserimento nelle leggi di norme di questo tipo. Questo aspetto avrebbe dovuto più correttamente e per tempo essere affrontato dalla Commissione, magari con un articolo unico o una legge di interpretazione autentica che correggesse la stortura contenuta nella precedente legge.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1, così come modificato. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Prego i colleghi di predisporsi per la votazione finale. Non ci sono dichiarazioni di voto.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 79/A-parte seconda.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - LANZI - LICHERI - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - SERRA - UGGIAS - URAS - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: PILI - SANCIU - SANJUST.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU - DIANA - GALLUS - LA SPISA - LADU - LOMBARDO - MURGIONI - OPPI - PETRINI.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 67
Votanti 53
Astenuti 14
Maggioranza 27
Favorevoli 50
Contrari 3
(Il Consiglio approva).
I nostri lavori sono per oggi terminati, riprenderanno domani mattina alle ore 10, con la discussione della proposta di legge numero 152/A, che modifica le norme sul difensore civico regionale.
La seduta è tolta alle ore 19 e 10.
Allegati seduta
CXXVII SEDUTA
Martedì 4 ottobre 2005
Presidenza del Presidente SPISSU
La seduta è aperta alle ore 17 e 49.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 settembre 2005 (122), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Giuseppe Pirisi, Gerolamo Licandro, Nicola Rassu e Matteo Sanna hanno chiesto congedo per la seduta del 4 ottobre 2005. Poiché non vi sono opposizioni i concedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:
"Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004". (168)
(Pervenuto il 16 settembre 2005 ed assegnato alla terza Commissione.)
Annunzio di presentazione di proposte di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:
SECCI: "Interventi per il settore delle imprese". (169)
(Pervenuta il 16 settembre 2005 ed assegnata alla terza Commissione.)
PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU: "Disposizioni inerenti la tutela della salute pubblica per la prevenzione dal rischio da esposizione al gas Radon". (170)
(Pervenuta il 19 settembre 2005 ed assegnata alla settima Commissione.)
SANNA Alberto - ATZERI - CACHIA - CALLEDDA - CORDA - FADDA Giuseppe - SERRA - PINNA - PISU: "Istituzione del parco naturale regionale 'Monte Arci'". (171)
(Pervenuta il 22 settembre 2005 ed assegnata alla quinta Commissione.)
PRESIDENTE. Si da annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
MANCA, Segretario:
"Interrogazione CHERCHI Oscar, con richiesta di risposta scritta, sulla distribuzione dei posti di sostegno nella scuola pubblica". (335)
"Interrogazione SERRA, con richiesta di risposta scritta, sulla realizzazione di un monitoraggio sulle assunzioni dei lavoratori nei cantieri comunali di lavoro finalizzati all'occupazione con fondi della Regione autonoma della Sardegna (ex articolo 94 della L.R. n. 11 del 1988 e successive integrazioni e modificazioni)". (336)
"Interrogazione DEDONI, con richiesta di risposta scritta, sulla realizzazione degli invasi sulla diga del Tirso". (337)
"Interrogazione CASSANO, con richiesta di risposta scritta, sulla paventata soppressione della nave merci da Golfo Aranci a Civitavecchia". (338)
"Interrogazione PISANO, con richiesta di risposta scritta, sulla preclusione ai laureati in fisica alla partecipazione al concorso per sei funzionari tecnici con competenze in tutela ambientale della categoria D (codice concorso 05 con scadenza iniziale del 22 settembre 2005 e successivamente prorogato al 24 ottobre 2005". (339)
"Interrogazione LIORI, con richiesta di risposta scritta, sui ritardi del rinnovo del CREL (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro)". (340)
"Interrogazione DIANA, con richiesta di risposta scritta, sui ritardi nella erogazione degli indennizzi per i danni causati della fauna marina protetta". (341)
PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che, in ottemperanza all'impegno assunto nell'ultima seduta del Consiglio della scorsa settimana, la Giunta ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio la documentazione sulle servitù militari. Stiamo predisponendo le copie per i consiglieri, che saranno recapitate presso i Gruppi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Ho appreso dalla stampa che ci sarebbe una riunione del Consiglio regionale per discutere di riforme. Vorrei sapere, dalla Signoria Vostra, se è vero, se non è vero, se è una notizia falsa della stampa, e se c'è qualcosa di vero come si dovrebbe svolgere questo dibattito.
PRESIDENTE. Onorevole Floris, la notizia è vera, nel senso che la settimana scorsa la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto che si debba svolgere in Consiglio regionale una seduta appositamente dedicata alla materia delle riforme. Le modalità e il giorno in cui il Consiglio si riunirà saranno definiti in una Conferenza dei Capigruppo, che credo si terrà nella giornata di domani.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge numero 79/A. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. "La avverto, la sua carriera finirà in modo poco decoroso. Lei ebbe un ordine, lo esegua altrimenti in giornata la esonero dalle sue funzioni". Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo era il modo, attestato da alcuni storici, col quale l'onorevole Giovanni Giolitti si rivolgeva ai prefetti pretendendo prestazioni non amministrative, ma di taglio politico nella gestione degli affari dello Stato, nel periodo in cui lui era Presidente del Consiglio, tra il 1903 e il 1914. Di sessantanove prefetti ne rimosse quarantasette per sospetto di scarsa fedeltà.
Vorrei immediatamente dire che i presentatori della proposta di legge, che ha ricevuto un largo consenso nella prima Commissione, rifuggono, ovviamente, nelle loro motivazioni, dal prendere a bersaglio i funzionari statali che sino ad oggi hanno svolto il ruolo di commissari del Governo, del Ministero dell'interno, in quel periodo interinale che vede sanciti la crisi dei consigli comunali e il commissariamento degli organi consiliari ed esecutivi: la Giunta comunale e il sindaco nel caso delle autonomie locali comunali e il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta provinciali nel caso delle autonomie provinciali. Sappiamo anzi che questi funzionari del Ministero dell'interno, che hanno svolto da sempre questo incarico, hanno riscosso, in certe occasioni, un successo direi diverso da quello che soddisfa il lavoro di natura amministrativa del funzionario pubblico, hanno riscosso cioè un successo anche di tipo politico, nel senso che hanno realizzato più di quanto riuscissero a realizzare le amministrazioni commissariate, a volte commissariate per la crisi politica che rendeva impossibile il funzionamento dei consigli comunali o provinciali e degli esecutivi comunali o provinciali.
Tuttavia la legge costituzionale numero 2 del 1993, che ha modificato, prima delle profonde riforme apportate dalle modifiche del Titolo V della Costituzione, il nostro Statuto regionale, ha attribuito alla Regione una competenza primaria legislativa di tipo esclusivo in materia di ordinamento degli enti locali. Si tratta quindi, oggi, anche di fronte alla nitidezza con la quale il Testo Unico degli enti locali prevede e definisce le cause di scioglimento degli organi democratici delle autonomie locali, di ricondurre, in capo alla Regione Sardegna, insieme alla competenza legislativa anche quella amministrativa di gestione della crisi dei consigli e degli organi esecutivi locali. Tra le altre cose segnalo ai colleghi che questo renderà possibile da parte del Consiglio regionale, che nel disegno costituzionale che è venuto fuori dalle recenti riforme probabilmente vedrà rafforzato, con l'avvio e l'efficacia delle riforme di natura statutaria, il suo profilo, il suo compito di integrazione del sistema della Regione con quello delle autonomie locali, ristabilire il corretto circuito tra la competenza legislativa del Consiglio in materia di autonomie locali e la competenza amministrativa della Giunta su tutti i casi di gestione, compresi quelli relativi alle crisi delle autonomie locali.
La proposta di legge si presenta, quindi, in modo essenziale, premette un proprio self-restraint rispetto alla prospettiva di un testo unico di matrice regionale, di un testo sistematico sulle autonomie locali, e prevede principalmente che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario siano disposti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, previa deliberazione dell'Esecutivo e conseguente decreto del Presidente della Regione. Ci si riferisce a tutti i casi previsti dall'articolo 141 del Testo Unico, quindi la crisi politica e l'impossibilità di funzionamento degli organi democratici delle autonomie locali.
Vengono egualmente estesi, questi poteri, alla rimozione o sospensione del sindaco, del presidente della provincia e dei presidenti dei consorzi delle comunità montane e delle relative giunte, nel caso quindi non di scioglimento definitivo, ma di sospensione con possibilità di scioglimento successiva per i gravi motivi previsti dalla legge, ovviamente. Invece non vengono toccate le competenze - per un motivo che adesso passo a illustrare - del Ministro dell'interno nel caso di scioglimento del consiglio o sospensione degli amministratori in presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevata nell'ambito delle autonomie locali. In questo caso abbiamo ritenuto che fosse più rispondente a un criterio di efficacia dell'azione amministrativa mantenere in capo al Ministro dell'interno sia il potere di rilevare questo tipo di problematica sia quello di comminare i provvedimenti cautelari ed eventualmente la sanzione che il Testo Unico prevede.
L'ultima norma è quella che riguarda i requisiti e il trattamento dei commissari. I presentatori hanno immaginato, e la Commissione ha accettato questo tipo di impostazione, modificandola però in senso restrittivo, che possano svolgere il ruolo di commissari principalmente i dipendenti dell'amministrazione regionale, i segretari comunali o provinciali, anche in quiescenza, e i dirigenti di enti locali che abbiano esercitato le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore a quella dell'ente commissariato.
Segnalo, per finire, che attribuire alla Regione un potere di questo tipo significa anche attribuire al Consiglio regionale, per le prerogative che il Regolamento interno conferisce ai suoi componenti, un potere di controllo e di verifica delle azioni di commissariamenti anche lunghi nel tempo - preciso che non tocchiamo il turno unico elettorale - che precedentemente rimanevano completamente al di fuori di qualsiasi sindacato di questo Consiglio regionale. Quindi è una proposta di legge che avrà come effetto finale anche quello di una espansione del potere di verifica e di controllo del Consiglio regionale. In questo momento, nel testo che viene presentato al Consiglio, è un potere che si amplia in maniera implicita; probabilmente non è male, nel corso dei lavori, esplicitarlo meglio, magari con alcune indicazioni di reporting da parte della Giunta agli uffici del Consiglio regionale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, questo provvedimento di legge ovviamente è inquadrato in un'ottica quasi indispensabile. Io però mi vorrei soffermare su due aspetti, in particolare, che sono stati toccati dal relatore di maggioranza.
Relativamente alla fattispecie dell'articolo 143 del Testo Unico degli enti locali, mi viene un attimino difficile pensare che ci possa essere un doppio coinvolgimento o comunque che ci siano due soggetti legittimati a commissariare un ente a seconda del problema che si verifica, e quindi, sulla base dell'articolo 141, a commissariare sarebbe, sentito l'Assessore degli enti locali, il Presidente della Regione. Con l'articolo 143, di fatto, lo scioglimento dovrebbe essere disposto dal Ministro dell'interno, su proposta del Prefetto e con decreto del Presidente della Repubblica, perché questo è l'iter. O noi ci assumiamo tutte le responsabilità e le competenze o questa situazione nel futuro ci creerà qualche problema, ho idea, sempre che si verifichi una fattispecie di questo genere, visto che mai nella nostra Isola vi è stato un commissariamento ai sensi dell'articolo 143, però può sempre succedere.
Mi domando: è opportuno tenere questa suddivisione sull'applicazione di due articoli del Testo Unico o non sarebbe più corretto ed efficace che tutte le competenze rimanessero in capo al Prefetto, ma con lo scioglimento disposto dal Presidente della Regione? Quindi non firmerebbe più il Presidente della Repubblica, ma il Presidente della Regione, perché altrimenti immagino che nascerebbero delle situazioni difficili da gestire, perché è complicato stabilire se un bilancio non viene approvato, perché non viene approvato o se attorno alla non approvazione del bilancio ci sono infiltrazioni di cui all'articolo 143, per intenderci.
Pongo all'attenzione dell'Aula questo problema, così come pongo un altro problema che non mi pare sia stato evidenziato in questa legge, relativo al fatto che non sempre si procede al commissariamento, ci sono dei casi nei quali non si scioglie il consiglio, la giunta rimane in carica, ma può cambiare il sindaco o il presidente della provincia. Sono fattispecie rare, però le abbiamo viste anche ultimamente in Sardegna per quanto riguarda alcuni consigli e giunte comunali. Per le giunte provinciali per fortuna non è successo, ma per alcuni consigli comunali sì.
Ecco, io farei una valutazione attenta su questi tre aspetti: intanto sulla doppia interferenza in ordine ai casi previsti dagli articoli 141 e 143 e poi sulla fattispecie per la quale non necessariamente si deve commissariare l'ente, dando quindi la possibilità agli eletti di continuare a governare fino alla prossima tornata elettorale. Questo un po' per limitare i poteri di chi commissaria, sempre che sia necessario. Questi sono i tre aspetti che mi preoccupano e che hanno determinato il voto di astensione del rappresentante di Alleanza Nazionale nella prima Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione del passaggio all'esame degli articoli.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Pittalis dichiara di votare a favore e i consiglieri Amadu e Milia dichiarano di astenersi.
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BALIA - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - ORRU' - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SERRA - UGGIAS - VARGIU.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU - DIANA - GALLUS - LA SPISA - LADU - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - OPPI - PETRINI - RANDAZZO - SANJUST.
Risultato della votazionePRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 63
Votanti 44
Astenuti 19
Maggioranza 23
Favorevoli 44
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il titolo:
Titolo
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, il titolo della proposta di legge recita: "Indizione e svolgimento delle elezioni comunali e provinciali, scioglimento e commissariamento delle amministrazioni locali". Qui stiamo discutendo solo di scioglimento e commissariamento delle amministrazioni locali, non di indizione di elezioni, che sarà oggetto probabilmente di un'altra norma, ma non di questa, per cui questo titolo non può essere messo in votazione.
PRESIDENTE. Onorevole Diana, questa proposta di legge era costituita da una prima parte, di cui sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 3 bis, unitamente al titolo che lei ha ricordato, il 13 gennaio 2005, e da una seconda parte, che è quella che stiamo adesso esaminando, il cui titolo è: "Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari".
Metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 0.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 0:
Art. 0
Norme applicabili
1. In attesa di una disciplina regionale organica dell'ordinamento degli enti locali in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 0. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Biancu?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri Francesco SANNA, SECCI, Simonetta SANNA, GIAGU, CUGINI, CERINA, CORDA.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 0.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - SERRA - UGGIAS - VARGIU.
Risponde no il consigliere: PILI.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU - DIANA - GALLUS - LA SPISA - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MURGIONI - OPPI - PETRINI - RANDAZZO - SANJUST.
Risultato della votazionePRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 63
Votanti 45
Astenuti 18
Maggioranza 23
Favorevoli 44
Contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Scioglimento dei Consigli
comunali e provinciali
1. Nei casi previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.
2. La proposta dell'Assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.
3. L'eventuale sospensione del Consiglio comunale o provinciale per motivi di grave ed urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.
4. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale. Vengono inoltre comunicati al Prefetto competente per territorio.
6. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. .)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Rimozione e sospensione
degli amministratori locali
1. Nei casi disciplinati dall'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.
2. La eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessità è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Ero iscritto a parlare sul precedente articolo, ma le cose che debbo dire sostanzialmente possono essere dette in qualsiasi momento della discussione di questa proposta di legge.
Presidente, stiamo facendo tantissimi discorsi sulle modifiche regolamentari, sulle modifiche statutarie, sulle forme di governo, su tutta una serie di norme che, come a tutti piace affermare, devono vedere coinvolto tutto il Consiglio, non solo una parte, ma di fronte a un problema reale, e l'ho evidenziato nel mio intervento precedente, non capisco: si intende approvare questa legge così com'è, senza accettare i suggerimenti che sono pervenuti dalla minoranza? Io credo che non sia concepibile una legge di questo genere, che prevede il doppio commissariamento, che prevede cioè che due figure diverse possano commissariare un ente locale in Sardegna. Credo che su questo qualcuno dovrà dire qualcosa. Così come non si prevede che per certe fattispecie i consigli comunali e le giunte non vadano a casa. E' un abuso. Ci sono state amministrazioni comunali che hanno visto il loro sindaco, purtroppo, impossibilitato a svolgere il suo mandato, e per questa ragione il consiglio e la giunta sono rimasti in carica, mentre le funzioni del sindaco sono state svolte dal vicesindaco.
Allora, dobbiamo eliminare anche questa parte dal testo di legge, a meno che non si voglia avere solo il potere di commissariare, perché questa norma così com'è nasce con questa volontà, cioè il Presidente della Regione commissaria, punto e basta. Nessuno parla di autonomia, neanche il più autorevole rappresentante del partito più autonomista presente in quest'Aula. E quando non è sufficiente il Presidente della Regione intervengono il Ministro dell'interno e il Presidente della Repubblica, per questioni di mafia, in base all'articolo 143 del decreto legislativo numero 267 del 2000. E' semplicistico, onorevole Sanna. Credo che questa legge sia frutto di molta fretta e di poca attenzione. Probabilmente, con maggiore attenzione, il rappresentante di Alleanza Nazionale avrebbe dovuto votare contro questa proposta di legge in Commissione, con grande fermezza, anziché astenersi, che è la posizione che stiamo tenendo noi in Aula.
Qui nessuno parla, nessuno dice niente, il parere dell'Assessore non lo conosco e non è stato neanche chiesto. Se questa norma resta così, il nostro voto, lo annuncio già da adesso, sarà contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, colleghi, l'obiezione che i colleghi di Alleanza Nazionale muovono al testo mi era sembrata in qualche modo risolta. Certamente le opinioni possono differire dalle motivazioni che ho cercato di precisare nella relazione introduttiva. Noi stiamo esercitando, per la prima volta in maniera intensa e profonda, la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. Ne abbiamo discusso nella scorsa tornata del Consiglio, quando abbiamo iniziato ad affrontare il tema dell'associazionismo dei comuni e abbiamo approvato una legge sull'unione dei comuni, sui piccoli comuni, che abbiamo definito e dimensionato stabilendo anche delle politiche a loro favore. Precedentemente, lo ricordo, avevamo posto in capo alla Regione la possibilità di determinare il turno elettorale attraverso una valutazione che tenga conto di fattori molteplici, gli stessi di cui deve tener conto il Ministro dell'interno quando indice le elezioni. Abbiamo posto anche questo potere in capo alla Regione autonoma della Sardegna e ai suoi organi esecutivi.
La legge che esaminiamo oggi presenta alcuni aspetti di delicatezza che io veramente chiederei di tenere in conto. Anzitutto, noi riteniamo che debba comunque esserci una simmetria nella valutazione delle cause che portano a un fatto grave come lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Stiamo parlando di fatti che alterano, in qualche modo, il gioco democratico, che cancellano l'espressione democratica dei consigli e delle giunte e abbiamo ritenuto che - qui non ci sono state proposte alternative durante il dibattito in prima Commissione e non mi pare che, tranne questa, ce ne siano - le cause di scioglimento non vadano toccate e vadano ricondotte alla generalità delle cause previste per lo scioglimento delle amministrazioni locali in tutta Italia.
Insomma, non abbiamo rintracciato nessuna speciale causa di scioglimento meritevole di essere inserita in aggiunta a quelle previste dal Testo Unico delle leggi degli enti locali e per un fatto di economia, non solo amministrativa, e per la particolarità della causa di scioglimento descritta all'articolo 143, abbiamo ritenuto che la competenza debba rimanere integralmente, come assunzione piena di responsabilità, nelle mani del Ministro di polizia, cioè nelle mani di colui che, grazie ai servizi di informazione che ineriscono il suo mandato, ha a disposizione tutti gli elementi per proporre e adottare un atto grave come quello di cui stiamo parlando. I tentativi di infiltrazione mafiosa non sono previsti dalla legge solo come riscontro di atti della magistratura nei confronti di amministratori locali; gli atti della magistratura si basano sulla evidenza - vorrei dirlo in questi termini molto sintetici, con qualche approssimazione - indiziaria nei confronti degli amministratori. Ovviamente nessun organo della Regione ha il potere di configurarsi come organo di polizia né il diritto-dovere di ricevere questo tipo di informative da parte del Ministro dell'interno.
Allora, se il Ministro dell'interno e gli organi periferici che da esso dipendono ritengono che in Sardegna ci siano infiltrazioni mafiose o camorristiche assumono la responsabilità, che hanno esercitato sino all'altro giorno, di portare a conseguenza quella valutazione. E' per questo che non c'è una competenza concorrente del Presidente della Regione in questi casi ed è per questo che mi pare di poter confermare un parere di appropriatezza del testo così come proposto all'esito dei lavori della Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.
ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, gli inviti bisogna accettarli, soprattutto quando sono venati di così sincero convincimento autonomistico, come quello dell'astenuto Diana, nonostante siamo di fronte a una riconquistata competenza un po' datata nel tempo. Non dimentichiamo che la Sicilia e il Friuli, grazie alla legge numero 2 della Corte Costituzionale, avevano riconquistato la potestà di poter sciogliere i consigli comunali e provinciali e anche di individuare i commissari, qualora i consigli avessero perduto la democrazia.
Il Partito sardo aveva già proposto nel 2002 la stessa legge, e poi, ricordo perfettamente, come fosse ieri, che a gennaio del 2005 l'onorevole Maninchedda e altri ci chiesero, in vista del rinnovo dei consigli comunali e provinciali, di scorporare la parte riguardante l'indizione delle elezioni comunali, per poi approfondire in Commissione quella relativa allo scioglimento e commissariamento delle amministrazioni locali ed esitare un testo che è planato in Aula rispettando fedelmente quegli impegni e quei contenuti. Ecco perché il Partito sardo non ha perso quote di sardismo e di autonomismo. Il fatto politico è che finalmente anche la Regione Sardegna, con dodici anni di ritardo, si riappropria di questa competenza, per cui in seno ai poteri del Presidente della Regione c'è anche l'indizione delle elezioni. Resta in capo allo Stato la possibilità, solo di fronte a fatti gravi, malavitosi, di individuare il commissario prefettizio. Per quanto riguarda i commissari prefettizi l'onorevole Diana sa bene con quale fastidio noi vediamo i prefetti, che fanno parte di una cultura napoleonica e ci costano un sacco di soldi, un sacco di prebende, quindi anche su questo dovremo tornarci. E' da sempre che noi abbiamo forti allergie a queste invadenze prefettizie, immaginiamoci ai commissari! Finalmente essi possono essere individuati nei segretari comunali, nei dirigenti della pubblica amministrazione. Pian piano ci disintossicheremo dalla dipendenza statalista, centralista, rancorosa e antiregionalista, e pian piano, come ci si augura dopo una lunga degenza, faremo passi verso l'autonomia, soprattutto i partiti italiani che da sempre sono appiattiti sulle posizioni di questo Stato patriottardo e granitico. Pian piano arriveranno tutti ai livelli del Partito Sardo d'Azione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Per quanto riguarda l'articolo 5 credo che sia giusto riprendere l'osservazione fatta dal collega Diana già nella discussione generale, quando ha rilevato che, nella legge, ma in particolare in questo articolo, è presente quanto meno un'incongruenza. Cioè, nonostante la difesa fatta poco fa dal collega Sanna della tesi contenuta nell'articolo in discussione, non sembra davvero convincente questo doppio binario nel procedimento di scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Anche se possono avere un qualche fondamento le argomentazioni che distinguono nettamente la fattispecie, poiché quella contemplata dal sesto comma riguarda evidentemente l'applicazione di misure che derivano da accertamenti che affondano le proprie radici nei motivi di ordine pubblico, con particolare riferimento all'esistenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, lasciare in questi casi la competenza all'organo statale, all'articolazione dello Stato sul territorio, noi crediamo che sia da un lato l'inaugurazione di un sistema con due procedimenti distinti, il che non agevola certamente, dall'altro un'abdicazione a quelle che sono comunque le prerogative dell'autonomia locale. Se si sceglie di svincolare dallo Stato tutte le fattispecie relative allo scioglimento e commissariamento degli organi degli enti locali e alla nomina dei commissari, crediamo che possa essere attivata una procedura più coraggiosa che dia alla Regione la competenza totale.
L'altro aspetto che è stato segnalato giustamente è che non vengono contemplati in questa legge, sicuramente non lo sono in questo articolo, i casi in cui la vita degli enti locali può essere ancora mantenuta. Nei casi precisamente definiti dalla legge sussiste, cioè, la possibilità che l'azione amministrativa sia mantenuta.
Noi crediamo che anche questa sia una carenza che rende quindi non sufficientemente approfondito il testo dell'articolo 5 sicuramente e della legge nel suo complesso, perché, di fatto, questo è uno degli articoli fondamentali. Pertanto noi manifestiamo forti perplessità sulla soluzione adottata.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Grazie, Presidente. E' stata chiesta l'opinione della Giunta su questo articolo e io credo che una cosa si possa dire, molto serenamente, al di là delle nostre persone: storicamente il Consiglio regionale ha sempre perseguito la compiutezza del dettato statutario, sarebbe improprio, in questo momento, segnare uno stallo che in qualche modo va in controtendenza rispetto a questa situazione.
Io dico che per un certo verso non solo condivido il testo della proposta, ma ravvedo anche dei limiti di prudenza eccessiva, perché doppi binari in materia di competenze in capo alla Regione non ne dovrebbero esistere, ancora meno per quella che viene ipotizzata, cioè per l'atto finale, che poi è la formalizzazione della potestà che dev'essere invece posta ragionevolmente in capo a chi ha avuto già il riconoscimento di questa competenza. Ma dico di più, siccome nessuno di noi poteva o ha intenzione di interferire sui poteri dello Stato in materia di sicurezza pubblica e di infiltrazioni mafiose, era anche lecito, secondo me, osare di più, pensando che nel nuovo regime di leale collaborazione fra i diversi poteri, come ci viene indicato dalla riforma della Costituzione, il totale potere di scioglimento dal punto di vista formale rimane in mano alla Regione. E' su quel tipo di materia, previa relazione e indicazione da parte del prefetto competente per territorio, che porta le ragioni che competono a quel livello di indagine e di approfondimento, che sussistono le condizioni, ma demandando al potere regionale la formalizzazione, in coerenza. Perché, badate, le competenze ci verranno riconosciute quando ci sarà la compiutezza di questo provvedimento, altrimenti non si capirebbe - lo dicevo prima al relatore - perché sia sfuggita, per esempio, nel complesso della lettura del Testo Unico 267 l'eliminazione del prefetto quale organo di ricorso per le incompatibilità e non il Presidente della Regione. Questo è un altro aspetto che permane di non coerenza. Ma io credo che sia comunque importante - poi tutte le occasioni sono buone per perfezionare questo percorso - andare verso questa direzione, non solo per l'esigenza di legittimare ciò che ci è stato riconosciuto, ma perché non saremo credibili quando rivendicheremo ulteriori competenze avendo dimostrato una debolezza sostanziale nel recepire quelle che ci sono state riconosciute.
Per cui la mia opinione e l'opinione del Governo regionale è che l'articolo 5 vada bene così come è formulato, ma bisogna anche guardare avanti per completare questo iter, non in conflitto con lo Stato, ma in una reale collaborazione che si esplica, in questo caso, attraverso l'acquisizione di una competenza che lo Stato stesso ci ha riconosciuto, non oggi, ma tempo addietro.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e del relativo emendamento:
Art. 6
Requisiti e trattamento dei commissari
1. I commissari di cui all'articolo 4, comma 1, vengono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, che appartengano o siano appartenuti a qualifica dirigenziale;
b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza;
c) dirigenti degli enti locali in quiescenza che abbiano esercitato le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore a quella dell'ente commissariato.
2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento.
3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale ed i segretari comunali in servizio l'indennità è ridotta della metà.
EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE
Art. 6
Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:
Art. 6 bis
Al comma 1 dell'articolo 20 della Legge regionale 2.08.2005 n. 12 sono soppresse le parole: "il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare".
Le parole "nel territorio della Regione" sono sostituite con "per le finalità della presente legge". (1).)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Grazie, Presidente. Vorrei inizialmente chiedere scusa alla Commissione e al Consiglio per l'intrusione di questo argomento, ma ritengo che sia responsabilità nostra mettervi al corrente della necessità di apportare alcuni correttivi che servono per non concretizzare condizioni di sperequazione e di danno nei confronti dei nostri comuni.
L'emendamento si propone di ripensare la lettura e il testo dell'articolo 20 della legge numero 12, dove si definisce che cos'è, sul territorio regionale, il piccolo comune. Io comprendo che ci siano ragioni che hanno ispirato la sottolineatura della distanza di quindici chilometri dal mare perché un comune possa essere definito piccolo, però voglio che il Consiglio regionale sia consapevole che quella definizione non è espressa in maniera che possa sostenersi che solo i piccoli comuni, così definiti, sono i beneficiari di quella legge. La definizione di piccolo comune ha un senso assoluto che sta ponendo le nostre strutture per esempio di fronte a un problema attinente ai prossimi bandi sui fondi comunitari per i centri storici. Infatti, quella definizione, se dovesse essere mantenuta, escluderebbe dall'accesso a quei benefici tutti i comuni che gravano nella fascia dei quindici chilometri dal mare. Mi sembra che sia una condizione enormemente più pesante di quella che forse ha ispirato quella dicitura.
Quindi io credo che sia corretto sottoporre al Consiglio regionale la possibilità di sopprimere, nell'immediato, la parte che limita ai quindici chilometri e, semmai, in maniera concordata, vedere come la legge numero 12 possa essere rivisitata, in ragione anche di strumenti perequativi rispetto alla finanza locale, graduando i benefici della legge a favore dei piccoli comuni secondo le loro possibilità finanziarie, ma credo che sia possibile farlo in un secondo momento.
Io sono disponibile, di fronte al pronunciamento del Consiglio, a ritirare questo emendamento, però volevo che ci fosse la piena consapevolezza che si tratta di un'ingiustizia che esclude da tutti i provvedimenti riservati ai piccoli comuni i comuni che stanno nella fascia dei quindici chilometri. Credo che su questo sia necessaria una riflessione comune, l'occasione mi sembrava appropriata, visto che siamo in fase avanzata di predisposizione dei bandi, per avere tutti contezza e responsabilità di questo atto che ritenevo doveroso.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Avrei bisogno di una breve pausa istruttoria, Presidente.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti. I lavori riprenderanno alle ore 18 e 45.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 36, viene ripresa alle ore 18 e 57.)
PRESIDENTE. C'era una prenotazione dell'onorevole Biancu. Rinuncia?
BIANCU (La Margherita-D.L.). Sì.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Veramente, Presidente, avevamo sospeso i lavori prima che il relatore della Commissione desse il proprio parere, quindi prima di iniziare il mio intervento vorrei ascoltare il parere della Commissione.
PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Pili. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Io chiederei che l'emendamento presentato dalla Giunta fosse riformulato in modo da limitare la definizione dell'articolo 20 della legge numero 12, che l'emendamento intende toccare, alle finalità della legge stessa. In tal modo l'argomentazione della Giunta, secondo la quale una definizione così rigida di piccolo comune impedisce ai comuni costieri di usufruire di altre opportunità, programmazione di fondi strutturali, e così via, viene salvaguardata da una limitazione interpretativa di quella norma ai provvedimenti aggiuntivi a favore dei comuni dell'interno che in quella sede individuavamo. Per cui, se la Giunta accede a riformulare il suo emendamento in questo senso, il parere della Commissione è favorevole.
PRESIDENTE. L'assessore Sanna forse ha già pensato a una nuova formulazione dell'emendamento. Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Effettivamente l'indicazione del relatore va nella direzione più appropriata rispetto al punto che era stato sollevato, quindi proporrei la lettura dell'emendamento in questo senso: "Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 2.08.2005, n. 12, le parole 'nel territorio della Regione' sono sostituite da 'per le finalità della presente legge'", per cui si leggerebbe: "Per le finalità della presente legge sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare", limitando questa definizione agli effetti di questa legge, mentre per il resto si è liberi di non escludere da ulteriori benefici i piccoli comuni nella loro generalità. Questo è il testo.
PRESIDENTE. Provvediamo immediatamente a metterlo per iscritto e distribuirne copia.
Ha domandato di parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, questa ulteriore integrazione conferma quanto fosse pasticciata la prima soluzione, cioè quella prevista nella legge approvata nemmeno due mesi fa da questo Consiglio regionale, e quanta confusione sia stata messa in campo rispetto alla gestione dei rapporti con i comuni.
Da una parte la Giunta regionale propone quello che questa parte politica ha sostenuto, con estrema chiarezza, in quest'Aula, dicendo cioè che laddove si fosse inserita una norma ad excludendum per tutti i comuni i cui centri fossero distanti meno di quindici chilometri dal mare, questa non avrebbe riguardato soltanto quella legge, ma tutti i provvedimenti legislativi, compresi i bandi europei. E' la conferma dell'assoluta incapacità della Giunta regionale di proporre una strada corretta sul piano della gestione della politica territoriale e in particolar modo del rispetto che si deve avere della Sardegna in termini integrali, si porta cioè ancora avanti la linea della differenziazione tra le zone costiere e le zone interne - anziché concepire l'assoluta necessità di integrare quelle realtà - distinguendo i comuni piccoli, che pure si affacciano sulle coste della Sardegna, magari per punire poche aree. Tutti sappiamo che lo sviluppo costiero riguarda poche porzioni del territorio regionale e la gran parte dei comuni costieri compresi nei quindici chilometri è gravemente penalizzata proprio dall'essere costituita da piccoli comuni che non ricevono nessun tipo di supporto dall'amministrazione regionale, che tra l'altro in questi mesi ha compiuto un'azione degna di Attila, cancellando la legge 37 e bloccando totalmente i fondi comunitari. Per anni i comuni della Sardegna hanno ottenuto finanziamenti provenienti da fondi comunitari, ma da un anno e mezzo tutti i comuni, da quelli amministrati dalla sinistra a quelli amministrati dalla destra, non ricevono più nemmeno una proposta di bando, il che è sintomatico di ciò che sta avvenendo.
Ora il relatore della Commissione introduce un'ulteriore integrazione che si riferisce soltanto ai piccoli comuni di cui alla legge approvata il 2 agosto 2005. E' un'integrazione che limita la definizione di piccolo comune per le finalità di quella legge, ma credo che in qualche caso anche questa ulteriore integrazione creerà dei problemi, perché piccoli comuni costieri, situati cioè entro la fascia dei quindici chilometri dal mare, saranno ancora esclusi dai benefici della legge numero 12, e magari tra essi vi sono anche comuni montani, perché in Sardegna essere vicino al mare, entro i quindici chilometri, significa sostanzialmente essere sottoposti a parametri di valutazione che molto spesso non ricadono in questa norma.
Il mio voto è comunque favorevole all'emendamento, perché chiaramente riabilita i comuni costieri per quanto riguarda le altre norme, ma certamente condiziona ancora negativamente l'attuazione delle politiche regionali rispetto alla legge numero 12, che viene ancora una volta limitata con questa ulteriore integrazione. Io ritenevo che la proposta della Giunta fosse assolutamente importante anche in relazione alla legge numero 12. Evidentemente errare humanum est, ma sicuramente la Giunta vuole perseverare anche in questa norma.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). In merito a questo emendamento io credo che si dovesse prima di tutto rilevare che si tratta della più classica delle norme intruse in un testo di legge che ha tutt'altro titolo. Una norma che viene inserita soltanto per correggere una palese stortura di un precedente testo legislativo che, è di tutta evidenza, non è stato correttamente valutato dai proponenti e dalle forze politiche che hanno approvato la legge numero 12, pubblicata il 2 agosto 2005.
Noi, responsabilmente, non chiediamo di far valere, in questo caso, una richiesta di rinvio in Commissione, che sarebbe più che legittima, ma non possiamo non segnalare il fatto che con l'avvento e l'applicazione del nuovo Regolamento dovrebbe essere a questo punto tassativamente impedita la pratica di inserimento nelle leggi di norme di questo tipo. Questo aspetto avrebbe dovuto più correttamente e per tempo essere affrontato dalla Commissione, magari con un articolo unico o una legge di interpretazione autentica che correggesse la stortura contenuta nella precedente legge.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1, così come modificato. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Prego i colleghi di predisporsi per la votazione finale. Non ci sono dichiarazioni di voto.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 79/A-parte seconda.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - LANZI - LICHERI - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - SERRA - UGGIAS - URAS - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: PILI - SANCIU - SANJUST.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU - DIANA - GALLUS - LA SPISA - LADU - LOMBARDO - MURGIONI - OPPI - PETRINI.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 67
Votanti 53
Astenuti 14
Maggioranza 27
Favorevoli 50
Contrari 3
(Il Consiglio approva).
I nostri lavori sono per oggi terminati, riprenderanno domani mattina alle ore 10, con la discussione della proposta di legge numero 152/A, che modifica le norme sul difensore civico regionale.
La seduta è tolta alle ore 19 e 10.
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