PROPOSTA DI LEGGE N. 437
presentata dai Consiglieri regionali DIANA - TUNIS Gianfranco - BALLETTO - BERTOLOTTI - BIGGIO - CHERCHI - FALCONI - LA ROSA - MURGIA - PIRAS - RANDACCIO - USAI Edoardo - USAI Pietro il 24 giugno 1998
Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di disciplinare, in armonia con le norme di principio contenute nella legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983, l'attività degli operatori del turismo subacqueo.
A livello internazionale, il numero degli appassionati delle immersioni è in costante e forte aumento e alimenta un consistente e consolidato mercato basato su un'offerta con caratteristiche e figure professionali ormai standardizzate.
Il mare della Sardegna, com'è ovvio, richiama una parte di questo particolare flusso turistico. Negli ultimi anni, in conseguenza del forte aumento della domanda, inevitabilmente, sono nate numerose piccole imprese di servizio a supporto delle attività di immersione.
La mancanza di un'adeguata normativa regionale, tuttavia, crea numerosi problemi agli operatori e sta rallentando l'espansione di un settore che, fra l'altro, potrebbe contribuire alla qualificazione dell'offerta e all'allungamento della stagione turistica.
Il Consiglio regionale, per la verità, ha già affrontato l'argomento e, in questa legislatura, ha persino approvato una legge contenente "Norme per la disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea con autorespiratori a scopo ricreativo e turistico".
Tale legge, tuttavia, nonostante fosse chiaramente riferita alle attività in campo turistico e ricreativo, a parere del Governo non salvaguardava "le competenze de CONI in materia di attività sportiva agonistica" e, per questo motivo, è stata rinviata a nuovo esame.
La volontà dei proponenti, della Commissione consiliare competente e del Consiglio regionale, però, come d'altra parte si può evincere dal testo approvato e dalle relazioni che lo hanno accompagnato, è sempre stata quella di regolamentare le attività subacquee in campo turistico e ricreativo.
La legge rinviata, pertanto, a seguito dei rilievi del Governo, è stata emendata dalla Sesta Commissione permanente, nella seduta del 20 novembre 1997, con l'introduzione di un ulteriore comma per specificare in modo netto e inequivocabile che dalla legge medesima era esclusa ogni funzione attinente la materia sportiva agonistica.
La legge così modificata, nella seduta del 4 febbraio 1998, è stata sottoposta al nuovo esame da parte del Consiglio regionale ma, nonostante abbia ottenuto 36 voti favorevoli, 17 voti contrari e 3 astensioni, non è stata riapprovata in quanto non ha ottenuto la maggioranza assoluta (41 voti), necessaria per le leggi rinviate.
La presente proposta di legge, elaborata tenendo conto della discussione sull'argomento già svolta in Commissione e in Consiglio regionale, ripropone le norme contenute nella proposta precedente con l'aggiunta di norme che riguardano l'attività dei "Centri di immersione subacquea".
Il sistema economico della Sardegna, soprattutto in periodi di emergenza occupazionale come quello attuale, ha tutto l'interesse a favorire la nascita di nuove professionalità e di nuove imprese per promuovere forme di sviluppo sostenibile e quindi la crescita delle opportunità di lavoro e di reddito.
A questo proposito, è utile richiamare la competenza legislativa specifica della Regione cui spetta sia il compito di prevedere "interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" sia il compito di individuare i requisiti per l'esercizio di ogni attività professionale di interesse turistico.
Il comparto turistico sardo, per fare il tanto auspicato salto di qualità, vista anche la difficoltà di applicazione della L.R. 26/88, ha bisogno di strumenti normativi moderni e di iniziative che promuovano l'accesso al lavoro di nuove e qualificanti figure professionali, in particolare di quelle figure legate alle attività ecosostenibili, oggi tanto richieste nei circuiti turistici internazionali.
La Sardegna, invece, nonostante abbia un notevolissimo sviluppo costiero e località marine di grandissimo pregio naturalistico fortemente ambite dagli appassionati, riesce ad intercettare, paradossalmente, solo una minima parte dei flussi di turismo subacqueo provenienti dai circuiti internazionali. La causa di ciò risiede fondamentalmente nelle difficoltà che gli operatori locali incontrano nell'organizzare le loro imprese di servizio in mancanza di regole chiare e certe. Per le stesse ragioni, molti operatori subacquei sardi sono costretti a lavorare in località marine straniere più o meno vicine.
La presente proposta di legge, attraverso procedure snelle, prive di inutili passaggi burocratici e senza costi per la collettività, si pone l'obiettivo di fissare le regole per l'esercizio dell'attività degli operatori del turismo subacqueo e di rimuovere alcuni anacronistici impedimenti, di natura essenzialmente burocratica, che ostacolano lo sviluppo del turismo subacqueo in Sardegna.
Con l'approvazione della proposta di legge, per la prima volta, verrebbe disciplinato il campo delle attività subacquee a scopo ricreativo e turistico e verrebbero definite sia le figure di istruttore e di guida subacquea sia le caratteristiche dei Centri di immersioni subacquee a scopo turistico ricreativo Per queste finalità è prevista l'istituzione di un apposito elenco regionale e la definizione dei requisiti per l'iscrizione degli operatori (guide, istruttori, centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche per le attività subacquee).
L'inserimento nell'elenco dei Centri di immersione consente di risolvere uno dei maggiori problemi attualmente esistenti: in mancanza di una normativa regionale, la materia delle autorizzazioni è oggi demandata, impropriamente, alle Capitanerie di porto che, a volte a distanza di pochi chilometri, adottano provvedimenti spesso molto differenti tra loro e, di fatto, creano impedimenti che turbano la normale dinamica di mercato.
E' prevista inoltre la costituzione di una apposita Commissione regionale di autoregolamentazione, tutela e rappresentanza dei soggetti iscritti nell'elenco. Per il funzionamento di tale Commissione non è previsto alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale essendo stabilito che vi provvedano direttamente gli iscritti attraverso il pagamento di una quota di iscrizione.
Uno specifico comma della proposta di legge evidenzia in modo esplicito che non si intendono contrastare le competenze del CONI in materia di attività sportive agonistiche e di pesca subacquea, totalmente estranee alle attività subacquee turistiche e ricreative oggetto della proposta stessa.
In conclusione, l'approvazione di questa legge non preclude la possibilità di modificare l'insieme delle norme in materia di attività di interesse turistico ma, anzi, può rappresentare l'avvio di una produzione legislativa mirata a semplificare le procedure burocratiche e ad aprire nuove prospettive di lavoro.
La semplificazione delle procedure, liberando l'amministrazione e il sistema economico da oneri inutili , non può che riflettersi positivamente sull'efficienza del sistema produttivo e sullo sviluppo di nuove opportunità occupazionali legate anche alla realizzazione delle aree marine protette, all'interno delle quali il turismo subacqueo è l'attività con maggiori possibilità di rapido sviluppo.
L'importanza attuale e potenziale del turismo subacqueo per l'economia della Sardegna e la possibilità di favorire lo sviluppo di attività economiche qualificate sono, a parere dei proponenti, ragioni più che sufficienti per auspicare la rapida discussione e la conseguente approvazione delle norme in materia di turismo subacqueo.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea".
2. La presente legge stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento dell'attività dei "Centri di immersione subacquea".
3. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. E' altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.
Art. 2
Definizioni1. Per "immersione subacquea" a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione e alla salvaguardia dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere esercitate, entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.
2. Per "brevetto subacqueo", ai fini della presente legge, si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco istituito con la presente legge.
3. Per "organizzazione didattica per le attività subacquee", in campo turistico e ricreativo, ai fini del riconoscimento ai sensi della presente legge, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:
tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;
tecniche e teoria di gestione delle immersioni.4. Per "istruttore subacqueo" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti.
5. Per "guida subacquea" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.
6. Per "centro di immersione subacquea", di seguito definito "centro", si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.
Art. 3
Esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea1. L'esercizio della professione di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea" nel territorio della Sardegna, in ambito turistico e ricreativo, è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Per l'esercizio delle professioni indicate al comma 1 nei parchi e nelle aree protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organismi di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che gli istruttori e le guide siano in possesso nel loro curriculum di un brevetto che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali della Sardegna e dei loro aspetti ecologici, paesaggistici e turistici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse.
Art. 4
Esercizio dell'attività dei centri di immersione subacquea1. I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna subordinatamente all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. L'attività dei centri di immersione subacquea, salvo quanto eventualmente disposto da altre norme, può essere esercitata in tutte le acque comprese nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree protette.
Art. 5
Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
sezione guide subacquee;
sezione istruttori subacquei;
sezione centri di immersione subacquea;
sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee.2. Possono iscriversi all'elenco tutti gli operatori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Ogni modificazione ai dati di cui all'articolo 6 della presente legge deve essere comunicato entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento all'Assessorato regionale del turismo che provvede all'annotazione delle variazioni nell'apposito elenco.
4. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'elenco.
Art. 6
Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo1. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per esercitare la professione a scopo turistico e ricreativo, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:
maggiore età;
cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche e integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;
godimento dei diritti civili e politici;
diploma di scuola dell'obbligo; per i titoli conseguiti all'estero un titolo equipollente;
brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta all'elenco regionale ai sensi della presente legge, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:
tecniche e teoria di immersioni speciali;
tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori;
tecniche e teoria di gestione delle immersioni.2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.
3. I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell'ambito dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:
possesso di partita I.V.A.;
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;
disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;
copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.4. Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 3.
5. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco.
Art. 7
Domanda di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo1. Gli operatori del turismo subacqueo che, a scopo turistico e ricreativo, intendono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di turismo per l'iscrizione alla specifica sezione dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.
2. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il possesso dei requisiti richiesti;
certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della professione.3. I richiedenti, guide e istruttori, nella domanda di iscrizione devono inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni per quanto previsto dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni:
nome e cognome;
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
residenza;
godimento dei diritti civili e politici;
titolo di studio;
codice fiscale.4. I centri di immersione subacquea che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono specificare:
la denominazione prescelta;
le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare;
ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge;
se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale;
se si intende esercitare l'attività per l'intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni.5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione:
un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata;
copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati;
l'attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale, nell'ammontare previsto dalla presente legge.6. Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono indicare:
nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione;
nominativo del rappresentante in seno all'elenco regionale;
eventuali sedi e responsabili regionali;
tipo di attività svolta;
documentazione attestante l'attività consolidata;
dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;
dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti).7. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo indicati nella presente legge viene disposta dall'Assessore regionale del turismo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.
8. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.
9. L'Assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale.
10. L'iscrizione degli operatori del turismo subacqueo all'elenco regionale, di cui al precedente articolo 5, è subordinata al versamento di una quota di iscrizione di lire 100.000 per le categorie delle guide e degli istruttori subacquei e di lire 300.000 per i centri di immersione subacquea e per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee. La quota annua di rinnovo dell'iscrizione è stabilita in lire 50.000 per le guide e gli istruttori e lire 150.000 per i centri e le organizzazioni. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. Le quote di iscrizione e le quote annuali di rinnovo sono aggiornate dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo.
Art. 8
Uso della denominazione1. La denominazione di "centro di immersione subacquee", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese iscritte all'elenco regionale.
2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
3. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'attestazione di iscrizione al corrispondente elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.
Art. 9
Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo1. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo la Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo.
2. La Commissione è composta da:
due istruttori subacquei;
una guida subacquea;
due rappresentanti dei centri di immersioni subacquee;
due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui all'articolo 4;
due funzionari dell'Assessorato regionale al turismo, nominati dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio, di cui uno anche con funzioni di segretario.I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono eletti dagli iscritti all'elenco regionale, con voto limitato, fra gli iscritti all'elenco regionale medesimo di cui all'articolo 5 della presente legge.
3. La Commissione elegge al proprio interno un presidente individuato fra gli appartenenti alle categorie degli istruttori e delle guide subacquei o dei centri di immersione subacquea.
4. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della Commissione, l'Assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova Commissione.
5. In fase di prima applicazione, l'Assessore al turismo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto pubblicato sul Bollettini Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, indice le elezioni per la prima costituzione della Commissione
Art. 10
Compiti della Commissione regionale1. La Commissione esprime parere:
sulle domande di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, verificando la regolarità della documentazione fornita in base a quanto prescritto dalla presente legge;
sulla cancellazione dall'elenco degli iscritti che non rinnovino l'adesione annuale o che non comunichino le variazioni di cui agli articoli 5 e 6 o che comunichino la cessazione dell'attività professionale;
sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme previste dalla presente legge.2. La Commissione compie accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione all'elenco degli operatori del turismo subacqueo.
3. La Commissione accerta che la denominazione prescelta dai "centri di immersione subacquea" che chiedono l'iscrizione all'elenco regionale non sia uguale o simile a quelle già adottate da altri centri operanti sul territorio regionale, ferma restando la possibilità dei centri medesimi di utilizzare denominazioni con espliciti riferimenti a nomi di località, di comuni, di isole o altre parti del territorio che ne facilitino la identificazione.
4. La Commissione formula altresì proposte:
in merito alla tutela dell'ambiente marino sommerso e alla regolazione del flusso turistico subacqueo in aree protette o di particolare pregio naturalistico;
sulle necessità di interventi formativi nel settore del turismo subacqueo.5. La Commissione collabora con gli organi di gestione dei parchi e delle aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo, formativo e divulgativo sull'ambiente marino e sulle tecniche e sulle politiche di gestione e conservazione.
6. Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11
Sanzioni disciplinari e ricorsi1. Gli iscritti nell'elenco regionale che vìolino le norme di comportamento previste dalla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni:
ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione o l'attività, non rinnovi l'iscrizione annuale;
censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non rinnovare l'iscrizione;
sospensione dall'elenco per un periodo da un mese ad un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla lett. b), non rinnovi l'iscrizione ovvero violi, nell'esercizio della professione, i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge;
radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell'esercizio della professione e dell'attività, dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni.2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5.
3. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica.
4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla decisione definitiva, l'esecutività del provvedimento.
Art. 12
Norma transitoria -
Iscrizione d'ufficio all'elenco regionale delle attività subacquee1. Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti all'Albo regionale per gli istruttori nautici di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26, purché in possesso dei relativi brevetti previsti alla lettera e), comma 1, dell'articolo 6 della presente legge, sono iscritti nel competente elenco regionale.
2. Sono altresì iscritti nel suddetto elenco coloro che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne facciano richiesta e siano in possesso dei brevetti rilasciati dalle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali, indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5 :
- CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) e Federazioni affiliate (FIPSAS, FFESSM, ACUC, FEAS);
- PADI (Professional Association of Diving Instructors);
- NAUI (National Association of Underwater Instructors);
- SSI (Scuba Schools International);
- IDEA (International Diving Educators Association);
- NASDS (National Association of Scuba Diving School);
- FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee);
- ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei);
- UISP (Lega Nazionale Attività Subacquee);
- BSAC (British Sub Aqua Club);
- SNMP (Societé Nationale Moniteurs Plongée);
- VDTL (Verband Deutscher Tauchlehrer);
- VDST (Verband Deutscher Sporttaucher);
- BARAKUDA;
- VIT (Verband International Tauchshulen);
- HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili);
- ASPH (Associazione Subacquea Portatori di Handicap)Art. 13
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 20.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 ed in quello pluriennale 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Entrata
Cap. 35004 (N.I.) 3.5.0
Proventi derivanti dalle quote per l'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei (art. 7, comma 10, della presente legge)
1998 lire 20.000.000
1999 lire 20.000.000
2000 lire 20.000.000Spesa
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie e di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (articoli 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1998 lire 20.000.000
1999 lire 20.000.000
2000 lire 20.000.0003. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul Cap. 02102 del bilancio pluriennale 1998-2000 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.