PROPOSTA DI LEGGE N. 425
presentata dai Consiglieri regionali TUNIS Gianfranco - BERTOLOTTI - LA ROSA il 9 giugno 1998
Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, concernente:
"Disciplina del settore commerciale"
e alla L.R. 19 gennaio 1998, n. 5, concernente:
"Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 35 del 1991"
RELAZIONE DEI PROPONENTI
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 che attiene alla "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", è sorto per tutte le Regioni l'obbligo di adeguare la normativa regionale ai principi e alle norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale contenuti nel citato decreto legislativo.
In attesa di tale riforma, che comporta ragionevolmente tempi lunghi, si rende urgente procedere ad alcuni aggiustamenti di carattere tecnico e procedurale che permettano alle leggi regionali 35/91 e 5/98 di poter esplicare immediatamente e appieno i propri effetti.
Con tale spirito la presente proposta di legge introduce alcune modifiche che consentiranno una più celere applicazione delle citate leggi regionali:
Art. 1 - Modifiche alla L.R. 35/91
Il comma 1 sopprime la lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 in quanto la categoria degli "ambulanti supplenti" è una figura artificiosamente creata dal nostro legislatore, che non esiste in nessun'altra parte d'Italia e per cui nessuno mai ha presentato richiesta in tal senso; il comma 2 dispone la soppressione del parere, previsto dall'articolo 42, comma 4, del Comitato regionale per i problemi del commercio (art. 7, L.R. 35/91) in materia di questioni attinenti alla vendita a domicilio per gli ambulanti che già abbiano i requisiti per esercitare la professione di cui al titolo VIII, L.R. 35/91. Non si può infatti ragionevolmente far carico al Comitato, che ha il compito precipuo di operare scelte in materia di politica commerciale, di funzioni prettamente di ordinaria amministrazione e che già esplica l'Assessore regionale competente.
Il comma 3 rimedia ad un evidente contrasto tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 55, residuato da un mancato adeguamento della normativa con la successiva legge regionale di modifica del 14 settembre 1993, n. 42.
Il comma 4 dispone la soppressione del comma 2 dell'articolo 59, in quanto l'intervento regionale in materia di agevolazioni sul commercio è limitato all'abbattimento degli interessi sulle somme che l'istituto di credito eroga ai beneficiari, previa istruttoria bancaria. Da ciò deriva l'inutilità della previsione del Comitato, non più operante, in ciascuna banca.
Art. 2 - Modifiche alla L.R. 5/98
Per ciò che attiene all'articolo 2, si è reso necessario procedere ad una più puntuale specificazione del contenuto degli articoli 16 e 17, la cui genericità della dizione ha ingenerato non pochi dubbi interpretativi riguardanti, in particolare, la contestualità dell'esercizio dell'attività del commercio e dei servizi ausiliari del commercio e del turismo.
Da ciò la richiesta da parte dell'Assessore competente di una più puntuale individuazione dei limiti dimensionali idonei a non creare disparità tra le imprese commerciali.
I commi 1 e 2, pertanto, individuano più precisamente le categorie rientranti nei benefici compresi nella L.R. 5/98.
In ultimo, il comma 3, corregge un errore nel richiamo dell'articolo 17 (52 anziché 54).
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1991, n. 35
(Disciplina del settore commerciale)1. E' soppressa la lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 35 del 1991.
2. Al comma 4 dell'articolo 42 dopo le parole "...dall'Assessore competente in materia di commercio..." sono soppresse le parole "sentito il Comitato di cui all'articolo 7, in rapporto alle esigenze dei consumatori".
3. E' soppresso il comma 6 dell'articolo 55.
4. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 59.
Art. 2
Modifiche alla L.R. 19 gennaio 1998, n. 5
(Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 35 del 1991)1. All'articolo 16, dopo le parole "servizi ausiliari del commercio e del turismo", è aggiunta, di seguito, la seguente frase: "intendendosi comprese in queste ultime le seguenti categorie:
farmacie e tabaccai, limitatamente alle cosiddette categorie speciali;
edicole;
agenti di commercio, con o senza deposito;
distributori di carburanti;
agenzie di viaggio e turismo".
2. Al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole "servizi ausiliari del commercio e del turismo", è aggiunta, di seguito, la seguente frase: "così come individuati all'articolo 16".
3. Al comma 2 dell'articolo 17 la dizione "articolo 54" è sostituita con "articolo 52".