PROPOSTA DI LEGGE N. 424

presentata dai Consiglieri regionali MASALA - PITTALIS - AMADU - BONESU - BALLETTO - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - CADONI - CARLONI - CASU - CONCAS - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS - FRAU - GIORDO - GRANARA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LOMBARDO - MANUNZA - MARRACCINI - MARRAS - MILIA - MONTIS - OPPIA - PIRASTU - SANNA Giacomo - SANNA Noemi - SERRENTI - TUNIS Marco Fabrizio - USAI Edoardo l'8 giugno 1998

Costituzione della Azienda speciale per la lotta contro le thalassemie.


RELAZIONE DEI PROPONENTI

PREMESSA

La talassemia costituisce, per la sua diffusione e per l'impegno assistenziale necessario per la prevenzione della nascita di bambini malati e per la diagnosi e terapia dei soggetti affetti dalla forma grave, la più rilevante malattia sociale della Regione sarda.

I pazienti affetti da Morbo di Cooley (forma omozigote grave della talassemia) risultano essere al 6.10.1997 n. 1150 di cui circa la metà afferiscono a Cagliari. Il numero dei portatori sani risulta essere come valore medio intorno a 12% per la beta talassemia e 40% per l'alfa talassemia.

Trattandosi di malattia genetica trasmissibile attraverso le coppie di portatori sani, con rischio di generare figli malati nella percentuale di 1 a 4 (il 25% delle nascite), lo sforzo preventivo maggiore è costituito dallo screening di massa con utilizzo di diagnosi prenatale.

Allo stato attuale il momento terapeutico è basato sulla terapia trasfusionale e sulla terapia fechelante dei soggetti omozigoti trasfusione dipendenti e sul trapianto di midollo osseo per i casi in cui esista un donatore di midollo compatibile. Il campo in cui sono riposte le maggiori speranze per la terapia ottimale del talassemico omozigote è costituito:

1) dai programmi di ricerca orientati verso il ricondizionamento genetico delle cellule staminali emopoietiche;
2) dai programmi di ricerca orientati a far permanere a livelli elevati l'HBF presente i primi mesi di vita;
3) dai programmi di ricerca sulla possibilità di effettuare TMO anche in assenza di una perfetta compatibilità.

L'adozione delle misure preventive adottate nel periodo tra il 1979 e il 1996 sulla base di un programma ad estensione regionale coordinato dall'Ospedale regionale per le Microcitemie ha portato da una nascita reale di 110 nuovi casi omozigote per anno negli anni 75-76 (4 x 1000 nati vivi) , alla nascita intorno a 2 nati vivi per anno.

Nel 1997, per fattori tuttora in corso di studio, si è verificata la nascita di ben 13 casi di soggetti malati di talassemia, a testimoniare che i provvedimenti di carattere preventivo, che saranno più ampiamente descritti successivamente, devono essere applicati in maniera continuativa e senza cali di attenzione (senza abbassare la guardia).

ANALISI DELL'ESISTENTE

I provvedimenti deliberativi della Giunta regionale nn. 21-36 del 9.5.1980, nn. 22-59 del 16.5.1980 e n. 116\35 del 9.7.1982 hanno portato:

- all'attivazione dell'Ospedale per le Microcitemie;
- all'attivazione dei Centri per la Diagnosi Prevenzione e trattamento della talassemia (SS - NU - OR - CA - OLBIA - SAN GAVINO);
- al varo della campagna di screening regionale;
- alla applicazione dei protocolli di trattamento uniformi in ambito regionale;
- all'impostazione di specifici programmi di assistenza sociale e psicologica per i pazienti e le loro famiglie.

Su tali presupposti, attraverso l'impegno della Regione nel promuovere programmi finalizzati, l'impegno delle associazioni dei pazienti e dei medici dei vari centri, si è ottenuto un controllo della nascita degli omozigoti, un'elevata qualità di vita dei pazienti politrasfusi raggiungendo l'obiettivo di "prognosi aperta" per i casi correttamente trattati, e si è realizzata la struttura per i trapianti di midollo osseo in età pediatrica, dotata dei requisiti strutturali ed impiantistici ottimali per l'età pediatrica e non riscontrabili negli analoghi centri trapianto per l'età adulta.

Particolare importanza riveste la considerazione sulla necessità di adeguamento delle strutture in rapporto alla preponderanza numerica dei pazienti talassemici in età adulta, rispetto ai pazienti in età pediatrica, con conseguente esigenza di adeguare organizzativamente le strutture deputate a fornire un'assistenza polispecialistica tipica dell'età adulta per peculiari problemi che questi pazienti presentano.

OBIETTIVO

Le caratteristiche della patologia su base genetica, la sua notevole diffusione allo stato omozigote, il numero particolarmente elevato dei portatori, comportano in maniera obbligata che la Regione affronti in modo globale e permanente il problema talassemia attraverso una speciale programmazione e una specifica gestione.

Nell'analitico la Regione deve far fronte ai bisogni dei talassemici attraverso i provvedimenti seguenti.

PREVENZIONE

Le basi della prevenzione nelle malattie genetiche sono costituite:

- dalla educazione e sensibilizzazione permanente della popolazione nel suo insieme;
- dallo screening dei portatori;
- dalla consultazione genetica;
- dalla diagnosi prenatale.

Allo scopo di svolgere i compiti su descritti risulta obbligato il funzionamento di strutture già identificate come centri per la talassemia distribuite nel territorio dell'Isola in maniera strategica a livello provinciale e sub-provinciale, che assumano il compito di svolgere continuativamente il processo di informazione e sensibilizzazione della popolazione, e l'attività di screening dei portatori sani.

Data la particolare delicatezza delle procedure, i compiti di consultazione genetica e diagnosi prenatale continueranno ad essere effettuati nei servizi già costituiti nell'Ospedale regionale per le Microcitemie che consentano oltre che la diagnosi prenatale precoce entro il primo trimestre, anche quella preconcepimento e preimpianto (in epoca precedente la gravidanza, laddove esistono condizioni particolari di carattere genetico o di coppia).

Un argomento particolare è costituito dalla metodologia da seguire nello screening dei portatori.

Il sistema finora utilizzato in maniera estensiva è stato quello dello screening per accesso volontario mirato alle categorie a maggior possibilità procreativa, al fine di individuare la coppia a rischio di generare figli malati (coppie di portatori sani).

Sotto questa impostazione le classi di età considerate erano comprese tra i 18 ed i 45 anni.

Una strategia integrativa di quella su descritta è costituita dallo screening programmato sull'ultima classe della scuola dell'obbligo, effettuato su tutta la popolazione scolare, attraverso il momento di sensibilizzazione e screening diagnostico. Ciò permetterebbe, in un periodo di circa sette anni, di far arrivare alla maggiore età una popolazione completamente informata e diagnosticata. La procedura dello screening nell'ultima classe dell'obbligo va continuata indefinitamente.

 TERAPIA

Allo stato attuale una terapia in grado di portare alla guarigione è costituita dal Trapianto di Midollo Osseo(T.M.O) per i soggetti con donatore di midollo compatibile. In tutti gli altri casi il trattamento terapeutico che si è mostrato in grado di determinare una "prognosi aperta", cioè una qualità e quantità di vita teoricamente sovrapponibile a quella della popolazione non talassemica è costituita :

- dalla regolarità della terapia trasfusionale condotta secondo i protocolli di riferimento per età e parametri corporei;
- dalla regolarità dei controlli clinici programmati, orientati a monitorizzare e se del caso correggere l'andamento fisiologico dell'accrescimento e della funzione dei vari organi ed apparati.

Da tali premesse risulta chiaro che:

a) nella regione deve essere ubicato un centro in grado di effettuare i TMO in età pediatrica, e in grado di procedere ai controlli specialistici di secondo livello per tutti i pazienti della Regione. Tale struttura è rappresentata dall'Ospedale regionale per le microcitemie che già possiede attivati i servizi necessari;
b) nella regione devono continuare l'attività gli attuali centri destinati alla diagnosi e al trattamento dei pazienti talassemici, ubicati a livello provinciale e sub-provinciale:

SASSARI
OLBIA
NUORO
ORISTANO
SAN GAVINO
CAGLIARI

che devono essere messi in grado di seguire protocolli diagnostici e di trattamento in maniera uniforme in tutto il territorio regionale, attraverso l'adozione di protocolli unitari, il cui aggiornamento rappresenta compito istituzionale dell'Ospedale regionale per le microcitemie.

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI

L'assetto strutturale delineato per la diagnosi e la terapia della thalassemia non può essere riportato al criterio organizzativo utilizzabile negli ospedali generali ed assimilabile ai criteri di remunerazione a singola prestazione, in quanto ogni atto viene svolto sulla base di esigenze specifiche, ineludibili, nell'ambito di patologie sociali che vengono dalla normativa attribuite al totale carico della Regione, con la modalità integralmente previste dal D.M. 30.6.97 n. 178, art.3.

Pertanto il criterio organizzativo ritorna ad essere quello della valutazione di tutti gli interventi previsti in protocolli presentati dalle strutture cliniche di riferimento (Ospedale Regionale per le Microcitemie) ed omogenei per tutto il territorio regionale, e quello della valutazione degli standard di struttura, tecnologici e di personale approvati dalla Regione.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La caratteristica impostazione della lotta contro la talassemia adottata nella delibera di Giunta istitutiva dell'Ospedale Microcitemico, in sintonia con l'Organizzazione Internazionale per la lotta contro la talassemia, ha portato ad un continuo arricchimento delle conoscenze scientifiche, che rappresentano compito istituzionale delle strutture che partecipano alla lotta contro la talassemia, da effettuarsi con cadenza periodica.

RICERCA

Le rilevanti conquiste scientifiche realizzate negli ultimi 15 anni su tutti i campi, preventivi, diagnostici e terapeutici, sono dovuti ad un impegno specifico di uomini, mezzi e finanziamenti per progetti finalizzati che, la Regione Sardegna, i servizi ospedalieri, l'Università, il CNR, le fondazioni hanno partecipato a realizzare.

Tale partecipazione ha consentito ai servizi dell'Ospedale per le Microcitemie di prendere stretto contatto con tutti i Centri Internazionali che si interessano di ricerca avanzata della terapia per la talassemia, e per la ricerca del miglioramento dell'attuale schema terapeutico. Tale attività risulta essere di fondamentale importanza nella Regione Sardegna per la particolare diffusione e permanenza del rischio genetico. Pertanto la Regione Sarda risulta impegnata a partecipare anche per il futuro all'inserimento di finanziamenti possibili nell'ambito del programma della gestione delle malattie sociali. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base di quanto sinteticamente su riportato risulta di tutta evidenza la considerazione che la lotta contro la talassemia deve essere intesa come una funzione globale non riconducibile ad ottiche di ripartizione territoriale, o aziendale, ma deve trovare la soluzione in un programma unitario da ascriversi direttamente a carico della Regione che stabilisce in base alla propria possibilità:

a) finanziamenti erogabili (F.S.N);
b) strutture che partecipano a tale programma (Osp. Microcitemico + Centri prov. e sub.prov.);
c) standard (organizzativi, strutturali, tecnologici, e di personale) necessari;
d) sistemi di controllo e di verifica.

Sulla base degli obiettivi da raggiungere e sulla considerazione che la normativa rende possibile la riattualizzazione del programma a suo tempo indicato come ottimale dall'OMS per le malattie sociali, risulta che la soluzione migliore sia quella della costituzione di una "Azienda Speciale Regionale" cui assegnare tutte le risorse strutturali tecnologiche patrimoniali e di personale e di finanziamento relativo.

Infatti l'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), stabilisce il principio della possibilità di ricorrere a "sperimentazioni gestionali" attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata di opere e servizi, quando ricorrano motivate ragioni di convenienza e miglioramento della qualità della assistenza. Tutto ciò in dipendenza a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della Legge n. 421 del 1991 (finanza pubblica) che prevede espressamente la possibilità di ricorso a sperimentazione gestionali in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti.

Pertanto nei casi in cui esistessero dei problemi assistenziali complessi ad estensione regionale che necessitassero di precise garanzie di uniformi livelli di assistenza e di risposte non esclusivamente legate alla ordinaria organizzazione sanitaria, la Regione è autorizzata a studiare il problema in maniera diversificata rispetto alle Aziende Sanitarie tradizionali.

Il caso della thalassemia intesa come malattia di alta rilevanza regionale rappresenta per quanto su descritto un caso emblematico che ha già ottenuto in passato una peculiare impostazione di struttura e organizzazione e che deve per il presente e per il futuro trovare una altrettanta speciale legislazione per garantirne il risultato.

Fin dal 1980 con le delibere istitutive dell'Ospedale per le microcitemie e nel 1985 con il Piano Sanitario Regionale era stato previsto che si dovesse ricorrere ad un programma speciale finalizzato alla prevenzione alla diagnosi, alla ricerca e assistenza psico-sociale tramite l'apporto integrato di strutture ospedaliere e di strutture universitarie di Cagliari e di Sassari.

Era stata inoltre attribuita la più ampia libertà per quanto attiene il programma di ricerca compreso il ricorso ai rapporti con altre istituzioni nazionali ed estere che consentissero i risultati più avanzati.

L'Ospedale per le Microcitemie su questa base svolse progetti di ricerca in comune con istituzioni italiane, il CNR e con i Centri internazionali (Stati Uniti - Inghilterra).

La stessa impostazione si dimostra anche allo stato attuale coerente agli obiettivi che la Regione è tenuta a raggiungere ed inoltre in linea con quanto previsto dall'art. 9 bis del D.L. 502/92.

Pertanto applicando quanto previsto dall'art. 9 bis risultano esistenti i presupposti per la istituzione di una Azienda speciale attraverso la formalizzazione degli speciali rapporti convenzionali tra Regione, Università di Cagliari e Sassari e CNR che già allo stato attuale hanno avuto applicazione di fatto.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

   

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Sardegna nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 dell'articolo 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, realizza nel proprio territorio il programma della lotta contro la thalassemia attraverso la costituzione di una Azienda Speciale per le Microcitemie con i compiti di organizzazione dei servizi e delle attività sanitarie connesse alla prevenzione, diagnosi, cura ricerca e assistenza psicologica e sociale.

2. L'Azienda Speciale è costituita nel quadro delle sperimentazioni gestionali di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, attraverso la conclusione di un protocollo d'intesa tra la Regione stessa, le Università di Cagliari, Sassari e il CNR.

   

Art. 2
Finalità e funzioni dell'Azienda Speciale

1. La particolare rilevanza del problema thalassemia nella Regione Sardegna impone che la Regione affronti in maniera globale l'obiettivo di lotta e guarigione dalla thalassemia incentivandone tutti gli aspetti assistenziali dalla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, all'assistenza psicologica e sociale ed in particolar modo allo studio, aggiornamento, ricerca.

2. Un obiettivo di tale natura presuppone una funzione globale, non riconducibile ad ottiche di ripartizione territoriale o aziendale, che deve trovare la soluzione in un programma unitario che la Regione attribuisce all'Azienda Speciale la quale provvederà a realizzarlo tramite l'apporto integrato di strutture ospedaliere, strutture universitarie e di strutture del CNR.

3. A tal fine la Regione:

stipula appositi protocolli d'intesa con le Università di Cagliari e Sassari e con il CNR e attribuisce all'Azienda Speciale il compito di provvedere alle convenzioni attuative con l'Università e il CNR e con ulteriori istituzioni di ricerca nazionali o estere che si rendessero necessarie per raggiungere gli obiettivi;
assegna all'Azienda Speciale il presidio ospedaliero regionale specializzato Ospedale Microcitemico comprensivo di tutte le pertinenze e di tutte le risorse strutturali, tecnologiche e patrimoniali e del personale ivi esistente e appartenente al Servizio Sanitario Nazionale;
conferisce all'Azienda Speciale il compito e la facoltà di stipulare convenzioni con tutte le altre Aziende (ASL e Aziende Ospedaliere) al fine di realizzare gli scopi istituzionali di cui sopra e garantire livelli uniformi di assistenza in tutto il territorio regionale.

   

Art. 3
Organizzazione e struttura

1. L'Azienda Speciale è ente dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica nel rispetto degli atti di programmazione e delle direttive della Regione.

2. L'Azienda Speciale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 in tutto l'ambito Regionale.

3. Le modalità di funzionamento degli organi dell'Azienda e l'organizzazione dei suoi uffici sono rispettivamente determinati con lo Statuto e con il Regolamento interno dell'ente.

4. Allo Statuto e al Regolamento interno dell'Azienda si applica l'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

   

Art. 4
Organi della Azienda Speciale

1. Sono organi dell'Azienda Speciale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Ad essi si applicano, rispettivamente, l'articolo 7 e gli articoli 8, 9 e 57 della legge regionale n. 5 del 1995.

2. Per l'esercizio delle funzioni il direttore generale si avvale dell'ufficio di direzione generale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Nell'ambito dell'ufficio del direttore generale di cui al comma 2 relativamente alla funzione di programmazione e sviluppo aziendale è sancita la presenza di un rappresentante della Associazione Regionale per la thalassemia.

4. Lo svolgimento delle funzioni saranno previste dal regolamento e dallo statuto aziendale.

   

Art. 5
Direttore generale della Azienda

1. Il direttore generale è l'organo dell'Azienda cui competono tutti i poteri di amministrazione, nonché il potere di rappresentanza dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il direttore generale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate mediante valutazioni comparative dei costi , dei rendimenti e dei risultati, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

4. Il direttore generale dell'azienda è nominato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 6 ,9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legge 27 agosto 1994 n. 512, convertito nella Legge 17 ottobre 1994 n. 590, sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione sanitaria.

5. Il provvedimento di nomina del direttore generale è soggetto a revoca con le modalità di cui al comma 4 nel caso che la gestione dell'Azienda sia caratterizzata da un disavanzo da qualificarsi grave ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale n. 5 del 1995, o sia riscontrata la violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

6. Contestualmente alla revoca del direttore generale la giunta regionale attiva le procedure per la sostituzione e nomina, per un periodo non superiore ai sessanta giorni, un commissario straordinario. Il commissario è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, delle Aziende USL o della azienda ospedaliera e dell'Azienda speciale.

7. I casi di assenza e di impedimento del direttore sono regolati dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

   

Art. 6
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è l'organo di controllo contabile e finanziario dell'Azienda Speciale, cui competono le funzioni di cui all'articolo 3, comma 13, del D.L. n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è così composto:

un componente designato dal Ministero del Tesoro;
due componenti designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

3. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fatta eccezione per i membri designati dal Ministro del Tesoro.

4. Il Collegio è nominato dal direttore generale con le modalità previste dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Azienda Speciale.

5. Ai revisori designati dalla Giunta regionale e dalla conferenza dell'Azienda Speciale si applicano le norme sulle cause di incompatibilità previste per il direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo entro il quarto grado.

6. Per i casi di mancanza di alcuno dei componenti il collegio si procede a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

7. Nel caso di mancato od irregolare funzionamento del collegio l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale invita il direttore generale a dichiarare decaduto l'organo ed a procedere alla nomina del nuovo collegio nei successivi dieci giorni, decorsi i quali procede alla nomina di un commissario ad acta.

8. L'indennità annua lorda spettante ai componenti il collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Azienda Speciale. L'indennità è maggiorata del venti per cento per il presidente del collegio. A tutti i componenti spettano inoltre i rimborsi e le indennità spettanti al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

9. Sino alla formazione del registro dei revisori di cui al comma 4 i revisori designati dalla Giunta Regionale sono scelti tra:

gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al R.D. 24 luglio 1936, n. 1548;
gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri libero professionisti che abbiano presentato nei termini la domanda di iscrizione al registro di cui al comma 4;
i componenti i collegi dei revisori delle USL già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 che abbiano presentato nei termini domanda di iscrizione al registro di cui al comma 4.

10. La nomina di revisore delle Aziende Speciale è incompatibile con lo status di dipendente appartenente al ruolo unico regionale in servizio presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

   

Art. 7
Consiglio dei sanitari

1. Presso l'Azienda Speciale è istituito il consiglio dei sanitari, quale organismo di consulenza tecnico sanitaria del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Sono componenti di diritto:

il direttore sanitario dell'Azienda;
il dirigente sanitario dell'Ospedale regionale per le Microcitemie;
i responsabili dei dipartimenti;
il coordinatore scientifico (qualora nominato);
i dirigenti medici responsabili di reparto e servizi ospedalieri, od Universitari convenzionati;
il responsabile della farmacia.

3. Sono componenti elettivi:

i dirigenti medici di I livello in numero uguale e non superiore a 2/5 dei componenti di diritto;
i due dirigenti sanitari non medici di I livello;
un operatore professionale di I categoria collaboratore (infermiere professionale o equiparato);
un operatore professionale di I categoria coordinatore (caposala o equiparato).
un operatore professionale di I categoria collaboratore (tecnico di laboratorio, o radiologia, o di anatomia patologica o equiparato).

4. I componenti elettivi del consiglio dei sanitari sono eletti in separate assemblee per le diverse categorie professionali, a maggioranza dei votanti. Hanno diritto di voto, per ciascun membro eleggibile, tutti i dipendenti dell'Azienda e tutti quelli convenzionati appartenenti allo stesso ruolo e profilo professionale.

5. Le ulteriori modalità di elezione, nonché le norme di convocazione e funzionamento dell'organo sono determinate dallo statuto dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Il consiglio dei sanitari esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

7. Il termine per l'espressione dei pareri di competenza del consiglio dei sanitari ai sensi del citato articolo 3, comma 12, è di dieci giorni a decorrere dalla data di ricezione degli atti.

8. Il consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente almeno una volta al mese, nonché su richiesta del direttore generale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Alle riunioni del consiglio dei sanitari possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore amministrativo dell'Azienda.

10. Il direttore generale indice le elezioni del consiglio dei sanitari entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'Azienda.

11. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni.

   

Art. 8
Direttore sanitario e direttore amministrativo

1. Il direttore generale dell'Azienda Speciale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

2. Al direttore sanitario si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 1995.

   

Art. 9
Dipartimenti

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, i servizi sanitari dell'Azienda sono organizzati in dipartimenti come previsto dall'articolo 35 e dall'articolo 36 della legge regionale n. 5 del 1995.

   

Art. 10
Personale della Azienda Speciale

1. Al personale della Azienda per le Microcitemie si applicano le disposizioni di cui al punto 1, capo 4, della legge regionale n. 5 del 1995.

   

Art. 11
Disposizioni in materia di patrimonio

1. L'Azienda Speciale per le Microcitemie ha un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali di cui sono elementi costitutivi:

il presidio ospedaliero "Ospedale per le Microcitemie", conferito attraverso le procedure di scorporo previste dall'articolo 27 della legge regionale n. 5 /95;
i beni mobili ed immobili acquisiti a titolo di donazione e eredità, legato.

2. Per le finalità istituzionali l'ente dispone, inoltre:

della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente e dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e della eventuale quota di risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 5 del 1995;
della quota di fondo sanitario in conto capitale e della quota di risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 1995;
degli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 1995;
degli introiti derivanti dalle attività libero professionali di cui all'articolo 4 comma 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
delle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda o da contratti e convenzioni;
delle somme percepite a titolo di donazione, eredità, legato;
di ogni altra entrata pervenuta.

   

Art. 12
Programmazione Sanitaria

1. All'Azienda Speciale si applicano gli articoli 39, comma 4 e 44 della legge regionale n. 5 del 1995 nonché le disposizioni del capo II della legge regionale n. 10 del 1997.

2. Il Programma sanitario della Azienda individua l'attività e le iniziative più idonee alla realizzazione nel territorio regionale degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale nel campo della thalassemia, delle malattie genetiche e delle patologie di interesse sociale che la Regione ritenga di dover affidare, in particolare esso contiene:

l'individuazione delle aree di intervento sanitario ritenute d'interesse prioritario;
l'individuazione delle iniziative ritenute d'interesse prioritario, da intraprendere nell'anno di riferimento;
l'indicazione, per ciascuna iniziativa, della dotazione qualitativa e quantitativa di personale, delle dotazioni tecnologiche e strumentali e delle opere di edilizia sanitaria ritenute necessarie;
l'indicazione, per ciascuna iniziativa, dei costi presumibili, distinti in spese di parte corrente e spese in conto capitale;
l'indicazione del presumibile ammontare delle risorse derivanti all'Azienda Speciale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

   

Art. 13
Spesa corrente: criteri di finanziamento dell'Azienda Speciale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, l'entità del finanziamento di parte corrente della Azienda è determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi delle prestazioni erogate dall'Azienda nell'anno precedente, rilevabili sulla base della contabilità e riferite alle prestazioni ascritte al sistema del rimborso per DRG o per tariffe regionali.

2. Le spese di gestione dell'Azienda non coperte ai sensi del comma 1 sono finanziate attraverso:

le quote di partecipazione diretta alla spesa da parte dei cittadini eventualmente dovute ai sensi della legislazione statale e regionale;
gli introiti derivanti dalle attività libero professionali e dai servizi a pagamento;
le rendite derivanti da lasciti e dotazioni, nonché dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda e da eventuali altre risorse acquisite sotto qualunque forma;
gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, tenuto conto della quota già finanziata ai sensi del comma 1.

3. Le spese di gestione dell'Azienda Ospedaliera relative alle realizzazioni dei programmi di assistenza sanitaria per la thalassemia e per le patologie sociali attribuite, per le quali è prevista la finanziabilità totale del programma da parte della Regione, sono coperte direttamente dalla Regione sulla base della programmazione sanitaria aziendale annuale.

   

Art. 14
Spese in conto capitale: criteri di finanziamento

1. Le risorse in conto capitale derivanti dal fondo sanitario nazionale e le risorse aggiuntive stanziate dalla Regione sono ripartite tra le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere, e l'Azienda Speciale per le Microcitemie con gli atti di programmazione di cui all'articolo 40 ed in coerenza con gli obiettivi in essi stabiliti, tenuto conto:

della consistenza e dello stato di conservazione degli immobili, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;
della necessità del riequilibrio territoriale nella dislocazione delle strutture, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

   

Art. 15
Bilancio e contabilità della Azienda

1. Per quanto concerne le disposizioni in materia di contabilità e di bilancio della Azienda si fa rinvio alle leggi regionali n. 5 del 1995 e n. 10 del 1997 relativamente alla parte contabile.

   

Art. 16
Attività di ricerca scientifica

1. L'Azienda delibera a cadenza annuale il programma di ricerca sulla base dei finanziamenti pervenuti a tale titolo.

2. I programmi annuali vengono predisposti dal coordinatore scientifico e sottoposti a parere del consiglio dei sanitari.

3. Per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzati l'Azienda Speciale ha facoltà di conferire incarichi con contratto a termine di durata con superiore a quella del programma a personale di ricerca e a personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.

4. Il contratto non da luogo a rapporto di impiego ed è inquadrabile nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in analogia a quanto disciplinato dall'articolo 36 del DPR. 31 luglio 1990, n. 617.

   

Art. 17
Coordinatore scientifico

1. In considerazione della particolare rilevanza sulla attività di ricerca nell'ambito delle funzioni attribuite alla Azienda Speciale è istituito l'ufficio del Coordinatore scientifico, cui spetta:

la predisposizione del programma scientifico annuale e inoltre la consulenza scientifica in ordine alla individuazione dei temi di ricerca di maggiore interesse;
la espressione di parere sui provvedimenti che riguardano la struttura scientifica della azienda e in particolare la costituzione e sospensione dei laboratori specializzati.

2. L'incarico di coordinamento scientifico è conferito con deliberazione del direttore generale a soggetto in possesso di adeguati requisiti tecnici professionali, anche non facente parte del personale dipendente o convenzionato con l'Università. La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile.

3. Nel caso che il coordinatore scientifico sia dipendente dell'Azienda o in rapporto di convenzione con l'Università, ha diritto, oltre al trattamento di spettanza , a una indennità, la cui misura è determinata con la delibera di conferimento dell'incarico. Negli altri casi ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica apicale, con la maggiorazione della suddetta indennità.

   

Art. 18
Norme finali

1. Entro 30 giorni dalla costituzione della Azienda viene nominato il direttore generale secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 1995.

2. Entro i 30 giorni successivi si provvede con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità, all'adozione degli schemi-tipo di statuto e regolamento secondo quanto disposto dall'articolo 31 della medesima legge.

3. Nel medesimo termine vengono portate a conclusione le procedure di scorporo dell'Ospedale Microcitemico di cui agli articoli 27 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995.