PROPOSTA DI LEGGE N. 416/A
presentata dai Consiglieri regionali MURGIA - LOMBARDO - BUSONERA - AMADU - BIANCAREDDU - CUCCA - DETTORI Ivana - GIAGU - LADU - LIORI - MACCIOTTA - MARRACINI - SANNA Noemi - SANNA Giacomo - MONTIS il 30 aprile 1998
Interventi a favore dei bambini affetti da labiopalatoschisi. Integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 "Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie" già modificata dalla legge regionale lo agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni
sanitarie - protesiche straordinarie".
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La palatoschisi è una anomalia congenita del cavo orale, caratterizzata da un mancato completamento del palato. Tale patologia può riguardare solo il palato duro o il palato molle o entrambi e può essere associata a schisi mono o bilaterale delle labbra (cosiddetto labbro leporino) e dell'arcata dentaria. Ne consegue che da questa malformazione sono gravemente compromesse sia la favella che la deglutizione. La terapia è complessa, va attuata in diverse fasi della crescita e coinvolge un'équipe composta oltre che dall'otorinolaringoiatra, dall'odontoiatra, dall'odontotecnico, dal foniatra, dallo psicologo, dall'assistente sociale.
La presente proposta di legge si propone di integrare l'articolo 17, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 riguardante "le prestazioni sanitarie-protesiche straordinarie" prevedendo la possibilità che i soggetti in età evolutiva affetti da tali condizioni malformative possano fruire gratuitamente ove ne ricorrano le condizioni economiche, non solo degli apparecchi ortognatodontici personalizzati, già previsti dalla suddetta legge, ma anche delle altre prestazioni medico-strumentali specialistiche connesse alla applicazione degli apparecchi stessi, più spesso, attualmente, gravanti sul bilancio familiare.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
MURGIA, Presidente; LOMBARDO, Vicepresidente; BUSONERA, Segretario e relatore; AMADU, Segretario; BIANCAREDDU; CUCCA; DETTORI Ivana; GIAGU; LADU; LIORI; MACCIOTTA; MARRACINI; SANNA Noemi; SANNA Giacomo; MONTIS, pervenuta l'11 giugno 1998La Settima Commissione ha approvato la proposta di legge all'unanimità nella seduta del 10 giugno 1998, apportando al titolo una integrazione di carattere formale.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
. Titolo: Interventi a favore dei bambini affetti da labiopalatoschisi. Integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 "Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie" già modificata dalla legge regionale l° agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie-protesiche straordinarie" e dalla legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2 "Interventi a favore dei soggetti affetti da sindrome di Alzheimer. Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39".
Art. 1
1. All'articolo 17, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39. cosi come modificato dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie-protesiche straordinarie" e dalla legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2 "Interventi a favore dei soggetti affetti da sindrome di Alzheimer. Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991. n. 39", è aggiunto il seguente punto:
"a) apparecchi ortognatodontici per gravi malformazioni maxillo-facciali e prestazioni medico-strumentali specialistiche connesse alla loro applicazione ed ai relativi, indispensabili controlli periodici.".Art. 1
(identico)
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo le Aziende Unità Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (cap. 12133-02).
Art. 2
(identico)