PROPOSTA DI LEGGE N. 414/A

presentata dai Consiglieri regionali BONESU - SANNA Salvatore - MACCIOTTA il 17 aprile 1998


Acquisizione di aziende da parte di enti regionali


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'estensione al pubblico impiego della normativa civilistica in materia di diritti dei dipendenti delle aziende cedute pone alla Regione il problema dell'ingresso per legge nei ruoli regionali, o degli enti regionali, del personale che prestava lavoro nelle aziende acquisite.

Se l'acquisizione da parte di enti pubblici di aziende andava già valutato con molta attenzione, considerati i riflessi sul tessuto produttivo, con l'applicazione della nuova normativa si hanno effetti, che possono essere indesiderati, sugli stessi organici.

D'altra parte la garanzia della continuità del rapporto d'impiego può spingere i dipendenti di aziende in difficoltà a sollecitarne l'acquisizione da parte di enti pubblici.

Vi è quindi la necessità che l'acquisizione di aziende, fatto che deve restare eccezionale, sia sottoposto ad una procedura che ne valuti l'opportunità e le conseguenze.

Vi è peraltro la necessità che vengano sanate, anche per evitare possibili contenziosi, alcune situazioni pregresse.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SANNA Salvatore; Presidente; LIPPI, Vice Presidente; MACCIOTTA, Segretario; MURGIA, Segretario; BONESU, relatore; BUSONERA; SCHIRRU; FLORIS; LORENZONI; MANCHINU; MANUNZA; MARTEDDU; MASALA; PITTALIS pervenuta il 24 aprile 1998

La Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole, approvando la proposta di legge nel testo originario.

La discussione ha sviscerato la complessa problematica del trasferimento di aziende alla pubblica amministrazione e la Commissione ha ritenuto che l'acquisizione di aziende, o di parti fondamentali delle stesse, da parte di enti regionali deve restare un fatto assolutamente eccezionale che deve essere sottoposto ad una proceduta di filtro che valuti i diversi e contrastanti interessi, che possono essere coinvolti in tali operazioni.

E' stata peraltro espressa l'opinione che le situazioni pregresse vadano sanate. In mancanza di elementi certi su altre fattispecie si è limitata l'applicabilità delle norme alle aziende alberghiere acquisite dagli ERSU.

La deroga alle ordinarie norme sull'immissione nei pubblici impieghi è peraltro limitata alla possibilità di chiamata nominativa, e non numerica, dall'ufficio di collocamento.

Tale deroga è conforme a principi di buon funzionamento in quanto garantisce all'ERSU l'assunzione di personale qualificato, dato il lungo periodo di lavoro espletato in mansioni simili. Non può considerarsi deroga la non applicazione del requisito dell'età, essendo un semplice adeguamento ad un nuovo principio in materia di pubblico impiego.


 TESTO DEL PROPONENTE

 

 TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Le acquisizioni di aziende, o di immobili la cui cessione compromette la prosecuzione di attività delle aziende, da parte di enti regionali devono essere previamente autorizzate dalla Giunta regionale, su conforme parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di personale e nella materia di attività dell'ente.

 

 Art. 1

(identico)

Art. 2

1. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) sono autorizzati ad assumere, in deroga alle vigenti norme per l'immissione negli impieghi degli enti regionali, i dipendenti delle aziende alberghiere, che siano stati adibiti continuativamente all'esercizio dell'attività alberghiera, negli stabili acquisiti dagli ERSU, nei sei mesi antecedenti l'interruzione dell'attività.

2. Tali assunzioni potranno avvenire esclusivamente per posti vacanti nell'organico ERSU.

3. I dipendenti da assumere dovranno essere in possesso dei requisiti per l'immissione nei ruoli dell'ERSU, con esclusione del requisito dell'età.

4. Le assunzioni avverranno nella qualifica corrispondente alle mansioni esercitate, purché il dipendente sia in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione in detta qualifica.

5. Ai dipendenti è riconosciuto il trattamento stipendiale iniziale della qualifica funzionale ricoperta.

 

 Art. 2

(identico)

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge faranno fronte gli ERSU con le proprie disponibilità di bilancio.

 

 Art. 3

(identico)

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 Art. 4

(identico)