PROPOSTA DI LEGGE N. 389/A
presentata dal Consigliere regionale
BONESU il 2 gennaio 1998Assunzione in deroga dei dipendenti dell'Hotel Moderno
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La decisione dell'ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) di Cagliari di acquisire l'Hotel Moderno in via Roma, per trasformarlo in casa dello studente, ha determinato la cessazione dell'attività alberghiera e il licenziamento di diciassette lavoratori.
Tale decisione, contrastata infruttuosamente dal Comune di Cagliari e dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, ha quindi rappresentato un danno ai livelli occupativi e la privazione dell'unica struttura alberghiera che si affaccia sul porto e situata nel centro di comunicazioni costituito dalla piazza Matteotti.
Comunque tale decisione appare, per gli impegni contrattuali assunti, ormai irrevocabile.
Resta la necessità di chiarire se l'Amministrazione regionale abbia utilizzato gli strumenti in suo possesso per impedire che l'ERSU compisse scelte, forse opportune dal punto di vista dell'ente, ma contrastanti con l'interesse generale e in dispregio della volontà del Comune, che, in un quadro di rafforzamento delle autonomie locali, deve essere l'autorità cui compete in modo prevalente la gestione del territorio.
In questa situazione appare drammatico il problema dei dipendenti dell'Hotel Moderno, licenziati per effetto di decisioni assunte da un ente regionale e in conseguenza di un finanziamento regionale.
Tale effetto non è moralmente e politicamente accettabile e va prontamente eliminato.
La presente proposta di legge individua la soluzione nell'assunzione da parte dell'ERSU, in deroga alle ordinarie procedure, del personale dell'Hotel, utilizzandone la professionalità, indubbiamente utile anche nella nuova destinazione dell'immobile.
La legge non comporta nuove e maggiori spese in quanto tali assunzioni potranno avvenire solo a copertura di posti vacanti in organico.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Salvatore, Presidente - LIPPI, Vice Presidente - MACCIOTTA, Segretario - MURGIA, Segretario - BONESU, relatore - BUSONERA - CUGINI - FLORIS - MANUNZA - MARTEDDU - MASALA - PITTALIS, pervenuta il 30 gennaio 1998
La proposta di legge è stata approvata all'unanimità dalla Prima Commissione nella seduta del 29 gennaio 1998 con alcune modifiche di carattere formale e con l'aggiunta di un articolo nel quale si precisa, come peraltro già evidenziato nella relazione del proponente, che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Deroga alla procedura di assunzione1. L'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari è autorizzato ad assumere direttamente, in deroga alle vigenti norme per l'immissione negli impieghi degli enti regionali, i dipendenti dell'Hotel Moderno di Cagliari, che siano stati adibiti continuativamente all'esercizio dell'attività alberghiera nello stabile acquisito dall'ERSU nei tre mesi antecedenti l'acquisto.
2. Tali assunzioni potranno avvenire esclusivamente per posti vacanti nell'organico dell'ERSU.
3. I dipendenti da assumere dovranno essere in possesso dei requisiti per l'immissione nei ruoli dell'ERSU, con esclusione del requisito dell'età.
4. Le assunzioni avverranno per le qualifiche funzionali corrispondenti alle mansioni esercitate, purché il dipendente sia in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione in detta qualifica.
5. Ai dipendenti è riconosciuto il trattamento stipendiale iniziale per la qualifica funzionale ricoperta.
Art. 1
Deroga alla procedura di assunzione1. L'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari è autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti norme per l'immissione negli impieghi degli enti regionali, i dipendenti dell'Hotel Moderno di Cagliari, che siano stati adibiti continuativamente all'esercizio dell'attività alberghiera nello stabile acquisito dall'ERSU nei tre mesi antecedenti l'acquisto.
2. Tali assunzioni potranno avvenire esclusivamente per posti vacanti nell'organico dell'ERSU.
3. I dipendenti da assumere dovranno essere in possesso dei requisiti per l'immissione nei ruoli dell'ERSU, con esclusione del requisito dell'età.
4. Le assunzioni avverranno nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, purché il dipendente sia in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione in detta qualifica.
5. Ai dipendenti è riconosciuto il trattamento stipendiale iniziale della qualifica funzionale ricoperta.
Art. 1 bis
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge fa fronte l'ERSU di Cagliari con le proprie disponibilità di bilancio.
Art. 2
Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 2
(identico)